ORDINANZE INDIVIDUATE: 218
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    Ordinanza 79/2026

    Consiglio di Stato

    Militari – Ordinamento militare – Sospensione a seguito di condanna penale – Previsione la quale, nel disporre che la sospensione dal servizio è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, include automaticamente e incondizionatamente l’ipotesi di espiazione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ordin. penit.), senza consentire all’amministrazione di valutare in concreto la compatibilità di tale misura alternativa con la prosecuzione del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell’istituzione. 

    - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 914.

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    Ordinanza 78/2026

    Corte d'appello di L'Aquila

    Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite – Omessa valutazione delle circostanze in concreto quali la composizione e la situazione del nucleo familiare, nonché la pena applicata all'autore dell'illecito.

    - Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) art. 34, comma 1, lettera e-ter).

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    Ordinanza 77/2026

    Data fissazione: 3 novembre 2026

    Corte suprema di cassazione

    Locazione – Codice delle comunicazioni elettroniche – Locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, di beni immobili, o di porzione di essi, destinati all’installazione e all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – Riconoscimento del diritto di prelazione e del diritto di riscatto anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o a porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale “minore” e, segnatamente, l’usufrutto o la superficie – Omessa previsione.

    - Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 51, comma 4.

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    Ordinanza 76/2026

    Data fissazione: 5 ottobre 2026

    Corte suprema di cassazione

    Processo penale – Impugnazioni – Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 – Impugnazione per i soli interessi civili – Previsione che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    - Codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis.

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    Ordinanza 75/2026

    Data fissazione: 2 novembre 2026

    Tribunale di Milano

    Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata.

    - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146.

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    Ordinanza 74/2026

    Corte dei conti

    Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Limitazione di tale responsabilità personale ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali – Previsione che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento – Denunciata normativa che ha omesso di prevedere che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale – Previsione che, comunque, non ha previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da professionisti sanitari, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela.

    - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma 1, terzo periodo, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), n. 1.1), della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale). 

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    Ordinanza 73/2026

    Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

    Cooperative – Attività di vigilanza – Mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e assenza di valori patrimoniali immobiliari – Provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, emesso dall’autorità di vigilanza – Denunciato automatismo dissolutorio, privo di contraddittorio, senza riconoscimento di alcun margine di valutazione discrezionale all’amministrazione, in assenza di misure intermedie e di possibilità di sanatoria.

    - Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, art. 223-septiesdecies.

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    Ordinanza 72/2026

    Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno

    Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Campania – Previsione che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2009, devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

    - Legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), art. 12, comma 1. 

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    Ordinanza 71/2026

    Corte d'appello di Milano

    Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 

    - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).

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    Ordinanza 70/2026

    Corte d'appello di Milano

    Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 

    - Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).

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    Ordinanza 69/2026

    Data fissazione: 22 settembre 2026

    Tribunale di sorveglianza di Firenze

    Esecuzione penale – Ordinamento penitenziario – Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena – Omessa previsione, oltre i casi espressamente contemplati, dell’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

    - Codice penale, art. 147; legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1-ter.

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    Ordinanza 68/2026

    Tribunale di Catania

    Esecuzione penale – Procedimento di esecuzione – Incidente di esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) – Notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza – Sospensione del procedimento fino al raggiungimento dell’effettiva conoscenza del soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione – Omessa previsione.

    - Codice di procedura penale, art. 666.

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    Ordinanza 67/2026

    Data fissazione: 2 novembre 2026

    Tribunale di sorveglianza di Perugia

    Ordinamento penitenziario – Permessi premio – Previsione che i permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

    -Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo.

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    Ordinanza 66/2026

    Data fissazione: 2 novembre 2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 65/2026

    Data fissazione: 2 novembre 2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 64/2026

    Data fissazione: 2 novembre 2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 63/2026

    Tribunale di Bari

    Tributi – Accise – Istituzione di una addizionale regionale all’accisa sul gas naturale – Norme della Regione Puglia – Denunciato contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di una delle condizioni richieste per la legittimità della misura impositiva (nel caso di specie: finalità specifica) – Azione di ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore.

    -Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), art. 9, in combinato disposto con l’art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e con l’art. 3 [, comma 1,] della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

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    Ordinanza 62/2026

    Data fissazione: 20 ottobre 2026

    Consiglio di Stato

    Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

    - Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). 

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    Ordinanza 61/2026

    Data fissazione: 20 ottobre 2026

    Consiglio di Stato

    Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo n.137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021.

    - Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2, lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma 1; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24.

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    Ordinanza 60/2026

    Data fissazione: 20 ottobre 2026

    Consiglio di Stato

    Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo n.137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021.

    - Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2, lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma 1; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24.