Reg. ord. n. 91 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Bolzano  del 22/12/2025

Tra: Imak srl



Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’Erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Previsione che non stabilisce che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari del liquidatore della liquidazione controllata – Denunciata disciplina che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra curatore di una liquidazione giudiziale e liquidatore di una liquidazione controllata, nonostante l’analoga attività svolta e la presenza di una norma di riferimento che prevede il diritto al compenso di entrambe le figure – Normativa che prevedendo che siano spese anticipate dall’erario solamente le spese e gli onorari del curatore, è irragionevolmente diversa, poiché le due procedure sono caratterizzate da una medesima struttura e funzione, per la cui realizzazione è necessaria l’attività del curatore e del liquidatore – Violazione del principio di uguaglianza che sancisce la pari dignità tra cittadini – Lesione del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, poiché il liquidatore, svolgendo un'attività avente carattere professionale, di cui agli artt. 2229 cod. civ. e seguenti, è qualificabile come lavoratore.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 146  Co. 1
decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 146  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 36 
decreto legislativo del 12/01/2019    Art. 137 
decreto legislativo del 12/01/2019    Art. 245    Co.


Camera di Consiglio del 2 novembre 2026  rel. SAN GIORGIO


Testo dell'ordinanza

                        N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025

Ordinanza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Bolzano  sull'istanza
proposta dal liquidatore della IMAK vGmbh/srls. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
  Anticipazione dall'erario in caso di mancanza di  denaro,  per  gli
  atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi  nel  fallimento  -
  Omessa previsione che sono spese anticipate dall'erario "le spese e
  onorari" al liquidatore della liquidazione controllata. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
  in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146, commi 1 e 3. 


(GU n. 23 del 10-06-2026)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO 
                        Prima Sezione Civile 
 
    Il Giudice delegato  nominato  nella  procedura  di  liquidazione
controllata della IMAK vGMBH/SRLS, aperta con sentenza n. 49  del  21
novembre 2024, 
    visti gli atti, 
    ritenuto   che   appaia   necessario   sottoporre   alla    Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
146 comma 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di  giustizia),  il  quale  prevede
che: 
      «1. Nella procedura fallimentare, che  e'  la  procedura  dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla  chiusura,  se  tra  i  beni
compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla
legge, alcune spese sono prenotate a debito,  altre  sono  anticipate
dall'erario. (...) 
      3. Sono spese anticipate dall'erario: 
        a) le spese di spedizione o l'indennita' di  trasferta  degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; 
        b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati
e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del  processo
fuori dalla sede in cui si svolge; 
        c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; 
        d)  le  spese  per   gli   strumenti   di   pubblicita'   dei
provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria»,  cosi'  come  risultante
dalla  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n.  174/2006  che  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dello  stesso  articolo,
nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate  dall'Erario
«le spese ed onorari» al Curatore; 
    Osserva quanto segue: 
      Con sentenza d.d. 21 novembre 2024 il Tribunale di Bolzano - su
ricorso di un creditore - ha dichiarato l'apertura della liquidazione
controllata di IMAK vGMBH/SRLS (St.Nr./MwSt.Nr. 03033980214; REA  Nr.
BZ-226856) ed ha nominato come Liquidatrice l'avv. Paola Muscolino. 
      La Liquidatrice ha rappresentato di non poter redigere un piano
di liquidazione, in ragione del mancato rinvenimento  di  alcun  bene
liquidabile; l'unico bene rinvenuto  e'  un'automobile,  che  non  e'
stata acquisita all'attivo, in ragione del fatto che una sua  vendita
avrebbe prospettato costi ragionevolmente maggiori del suo  possibile
ricavato. 
      Successivamente, la Liquidatrice ha  depositato  un'istanza  di
liquidazione del compenso, chiedendo che, data la mancanza di attivo,
venisse applicato in via analogica l'art. 4 del DM 30/2012, il  quale
prevede un compenso minimo di euro 811,35,  chiedendo  che  l'importo
liquidato venisse posto a carico dell'Erario ai sensi  dell'art.  146
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Il Giudice, quindi, ha rilevato: 
      - che  ai  sensi  dell'art.  146decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  115/2002,  all'esito  della  pronuncia  della   Corte
costituzionale  n.  174/2006,  rientrano  fra  le  spese   anticipate
dall'erario le spese ed onorari del Curatore; 
      - che la disposizione in esame non fa espresso  riferimento  al
Liquidatore, ne' alla liquidazione controllata; 
      - che la Corte costituzionale, con  sentenza,  n.  121/2024  ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte  in  cui
non prevede la prenotazione a debito delle spese della  procedura  di
liquidazione controllata»; 
      - che la citata pronuncia  pare  riguardare  le  sole  spese  a
debito e non anche quelle anticipate dall'erario, sicche' pare dubbio
che la stessa pronuncia possa  applicarsi  direttamente  al  caso  in
esame; 
    ed ha assegnato un termine per garantire il contraddittorio  alla
Liquidatrice. 
    Quest'ultima ha quindi depositato  note  scritte,  rilevando  che
dalla  lettura  della  citata  pronuncia  n.   121/2024   emerge   la
sostanziale equiparazione tra liquidazione controllata e liquidazione
giudiziale, seppur il principio sia stato  espresso  con  riferimento
alle spese prenotate a debito. Si giustificherebbe l'estensione dello
stesso principio anche alle spese anticipate dall'erario  -  fra  cui
rientrano le spese ed il compenso del Liquidatore  -  che,  pertanto,
dovrebbero essere parimenti  poste  a  carico  dell'Erario  ai  sensi
dell'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art 146  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002  -  in  sintonia  con  le
argomentazioni  di  un  altro  Tribunale  (cfr.  tribunale  Milano  7
settembre  2025,  reperibile  all'indirizzo  www.ilcaso.it)  -   pare
senz'altro rilevante e non manifestamente infondata. 
    1. Sussistenza di un «giudizio» 
    Si  ritiene  sussistente  la  condizione  di   presenza   di   un
«giudizio». 
    La decisione di porre a carico dell'erario il compenso  liquidato
al   Liquidatore   si   inserisce,   infatti,    nell'ambito    delle
determinazioni assunte dal Giudice ai sensi  dell'art.  275  comma  3
CCII: «3. Terminata l'esecuzione, il Liquidatore presenta al  giudice
il  rendiconto.  Il  giudice  verifica  la  conformita'  degli   atti
dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto,
procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in  caso  di  nomina
quale Liquidatore e tenuto conto di  quanto  eventualmente  convenuto
dall'organismo  con  il  debitore,  o  del  Liquidatore  se   diverso
dall'OCC. Il  compenso  e'  determinato  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.»  Ebbene,  la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in  passato  implicitamente
integrata  la  condizione  della  sussistenza  di  un  giudizio   con
riferimento ad un'analoga questione, accolta, che  ha  riguardato  le
spese e agli onorari del Curatore fallimentare (sent. n. 174/2006). 
    La recente sentenza n. 121/2024 ha poi avuto modo di  evidenziare
che la liquidazione controllata e' «procedura minore, ma di struttura
equivalente» rispetto alla liquidazione giudiziale (che ha sostituito
il fallimento con l'entrata in vigore del Codice della crisi). 
    Pertanto, non vi e' ragione per giungere nel  caso  di  specie  a
diverse conclusioni rispetto a quanto  ritenuto  con  riferimento  al
Curatore fallimentare. 
    2. Sulla rilevanza. 
    La questione  di  costituzionalita'  e'  rilevante,  poiche',  in
mancanza di una pronuncia additiva - nonostante l'art.  275  comma  3
CCII preveda la liquidazione del compenso del  Liquidatore  da  parte
del Giudice - nel caso di specie la Liquidatrice non potrebbe  essere
retribuita in alcun modo dalla procedura, in ragione  della  mancanza
di attivo. 
    Infatti, non sarebbe  possibile  porre  il  suddetto  compenso  a
carico dell'erario. 
    L'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002  -
in  seguito  alla  sentenza  additiva   n.   174/2006   della   Corte
costituzionale - prevede che siano spese anticipate  dall'Erario  «le
spese ed onorari» del Curatore. 
    Il   richiamo   della   disposizione   citata   alla   «procedura
fallimentare», deve  oggi  infatti  ragionevolmente  intendersi  alla
«procedura di liquidazione giudiziale», giusta  previsione  dell'art.
349 decreto legislativo n.  14/2019  («Nelle  disposizioni  normative
vigenti i termini «fallimento», «procedura  fallimentare»,  «fallito»
nonche'  le  espressioni  dagli  stessi   termini   derivate   devono
intendersi   sostituite,   rispettivamente,   con   le    espressioni
«liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione  giudiziale»  e
«debitore assoggettato a liquidazione giudiziale»  e  loro  derivati,
con salvezza della continuita' delle fattispecie.»). 
    Tuttavia, tale richiamo non  puo'  estendersi  alla  liquidazione
controllata, in assenza di alcuna disposizione in tal senso. 
    Inoltre, non appare  possibile  applicare  in  via  analogica  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
in quanto disposizioni che incidono sulla finanza pubblica. 
    La Liquidatrice,  quindi,  non  potrebbe  in  alcun  modo  essere
retribuita per le prestazioni svolte a favore della procedura. 
    3. Sulla non manifesta infondatezza. 
    3.1 La questione  e'  non  manifestamente  infondata,  in  quanto
attualmente sussiste  un'evidente  ed  ingiustificata  disparita'  di
trattamento  tra  il  Liquidatore  (nominato  in   una   liquidazione
controllata)  ed  un   Curatore   (nominato   in   una   liquidazione
giudiziale), in violazione dell'art. 3 della  Costituzione.  Infatti,
come visto, l'art. 146 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 - in seguito alla sentenza additiva n. 174/2006 della  Corte
costituzionale  -  qualifica  come   spesa   anticipata   dall'erario
solamente  i  compensi  del  Curatore,  ma  non  anche   quelli   del
Liquidatore. 
    In  sintesi,  tale  diverso  trattamento  appare  ingiustificato,
poiche' le  due  procedure  presentano  una  struttura  analoga,  con
analoghi scopi ed effetti - primi fra tutti la soddisfazione del ceto
creditorio e l'accesso all'esdebitazione. 
    In entrambe le procedure, inoltre, l'attivita' del professionista
(Liquidatore o  Curatore)  si  pone  come  strumento  necessario  per
realizzare gli scopi che si prefigge, ma quella del  Liquidatore  non
verrebbe remunerata, nonostante l'art. 275 comma decreto  legislativo
n. 14/2019 preveda il diritto  alla  liquidazione  del  compenso  del
Liquidatore, analogamente a quanto accade per il  curatore  ai  sensi
dell'art. 137 del medesimo decreto legislativo. 
    Cio'  risulta  altresi'  in  contrasto  con   l'art.   36   della
Costituzione, in quanto  il  Liquidatore  non  vedrebbe  riconosciuto
alcun compenso  per  l'attivita'  svolta.  Egli,  infatti,  svolgendo
un'attivita'  avente  carattere  professionale  e  rientrando  quindi
nell'ambito dei soggetti che svolgono una  professione  intellettuale
di cui agli articoli 2229 codice  civile  e  seguenti,  pare  potersi
qualifica come «lavoratore» ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. 
    3.2 Piu' nel dettaglio, si evidenzia che in  passato,  un'analoga
questione si e' posta con riguardo alle  spese  e  agli  onorari  del
Curatore del fallimento. 
    Con sentenza n. 174/2006 la Corte costituzionale  ha  dichiarato,
per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede  che
sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al Curatore. 
    In quell'occasione,  il  Giudice  rimettente  ha  dubitato  della
legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  in  tema  di
patrocinio a spese dello Stato della  procedura  fallimentare,  nella
parte in cui non  include  tra  le  spese  anticipate  dall'Erario  -
qualora tra  i  beni  compresi  nel  fallimento  non  vi  sia  denaro
sufficiente - le spese e gli onorari liquidati al Curatore. Emergeva,
quindi, una violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  perche'  il
Curatore fallimentare sarebbe rimasto l'unico soggetto, a non  essere
retribuito per l'attivita' svolta in  caso  di  fallimento  privo  di
attivo, determinandosi cosi' una disparita' di trattamento con  tutti
gli altri soggetti che prestano la propria opera a favore della massa
- stimatori, consulenti contabili e fiscali, notai, avvocati, ecc.  -
e che venivano retribuiti con compensi posti a carico dell'Erario. 
    Allo stesso modo, si sarebbe realizzata una violazione  dell'art.
36 della Costituzione in relazione  all'art.  39  del  regio  decreto
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), che stabilisce il  principio  della  remunerativita'
dell'incarico  del  Curatore  fallimentare.  Quest'ultimo,   infatti,
svolgendo un'attivita' avente carattere  professionale  e  rientrando
quindi  nell'ambito  dei  soggetti  che  svolgono   una   professione
intellettuale di cui agli articoli 2229  codice  civile  e  seguenti,
rientrerebbe nel concetto di «lavoratore» di cui all'art.  36  Cost.,
cui  deve  essere  riconosciuto   il   diritto   alla   retribuzione,
proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del lavoro svolto. 
    Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che la norma desse luogo
ad una manifesta irragionevolezza, in  quanto  il  sistema  prevedeva
l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario  delle  spese  e
degli onorari per il solo Curatore, nonostante  la  presenza  di  una
norma (art. 39 legge fall.) che enunciava il diritto del Curatore  al
compenso per l'attivita' svolta; la stessa norma, infatti, in ragione
del carattere pubblicistico del procedimento  concorsuale,  prevedeva
l'anticipazione da  parte  dell'Erario  delle  spese  ed  onorari  ad
ausiliari del Magistrato. 
    La citata pronuncia ha altresi' precisato che la volontarieta'  e
non obbligatorieta' dell'incarico  e  la  non  assimilabilita'  della
posizione del Curatore a  quella  del  lavoratore  non  escludono  il
diritto  del  Curatore  al  compenso,   ne'   giustificano   la   non
ricomprensione delle spese e degli onorari  al  Curatore  fra  quelle
che, come le spese e gli onorari agli  ausiliari  del  giudice,  sono
anticipate dallo Stato,  in  caso  di  chiusura  del  fallimento  per
mancanza di attivo. 
    Infine, la Corte ha altresi' osservato  che  l'invocazione  della
prassi (richiamata nella precedente sentenza n. 302 del 1985) secondo
cui «i giudici delegati si inducono ad indennizzare i professionisti,
cui e' affidata la curatela di fallimento che si  appalesa  privo  di
attivo suscettibile di ripartizione, con  la  nomina  a  curatori  di
fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile» non
era certamente probante, dal momento che tale  «prassi»  lascia,  pur
sempre, senza compenso il Curatore per  quanto  riguarda  l'attivita'
svolta per il fallimento senza attivo; e lo stesso, secondo la Corte,
doveva dirsi del principio secondo cui  i  fallimenti  c.d.  negativi
sono un mezzo per la crescita professionale del  Curatore  (ordinanza
n. 488 del 1993), dal momento  che  l'affinamento  professionale  non
giustifica la negazione del relativo compenso. 
    Come visto,  oggi  si  deve  ragionevolmente  ritenere  che  tali
principi riguardino la  liquidazione  giudiziale,  giusta  previsione
dell'art.  349  decreto  legislativo  n.  14/2019,  che  dispone   la
sostituzione  di   ogni   riferimento   alla   previgente   procedura
fallimentare con il riferimento all'attuale liquidazione giudiziale. 
    3.3 In seguito a tale arresto, con la sentenza 121/2024 la  Corte
si e' poi occupata di una vicenda per certi versi simile rispetto  al
caso odierno; tuttavia, le conclusioni cui e' giunta  tale  pronuncia
non possono trovare diretta applicazione alla fattispecie de quo,  in
mancanza di un espresso riferimento. In quell'occasione, infatti,  la
Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144 del
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui  non
prevede  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato   della
procedura di liquidazione controllata,  quando  il  giudice  delegato
abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la
mancanza  di  attivo   per   le   spese;   ha   altresi'   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  146  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in  cui  non
prevede la prenotazione a  debito  delle  spese  della  procedura  di
liquidazione controllata. 
    Con riguardo all'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica
n.  115  del  2002,  quindi,  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale relativamente alla sola parte in cui non  e'  prevista
la prenotazione a debito delle spese della procedura di  liquidazione
controllata, rimanendo quindi inalterata la disposizione  per  quanto
riguarda le  «spese  anticipate  dall'erario»,  fra  cui  rientra  il
compenso del Liquidatore. 
    3.4 Tuttavia, con tale recente pronuncia  la  Corte  ha  espresso
principi di carattere generale, che, se applicati  al  caso  odierno,
portano a ritenere che anche sotto il profilo oggi  esaminato  l'art.
146 decreto del Presidente della Repubblica si ponga in contrasto con
la Costituzione. 
    La Corte ha infatti evidenziato che, rispetto  alla  liquidazione
giudiziale, la  liquidazione  controllata  si  atteggia  a  procedura
minore, ma  e'  di  struttura  equivalente;  infatti,  entrambe  sono
rivolte  alla  liquidazione  del  patrimonio  del   debitore   e   al
soddisfacimento del ceto creditorio. Tuttavia, mentre la liquidazione
giudiziale  riguarda  l'imprenditore  commerciale  medio-grande,  per
l'individuazione del  quale  sono  previste  dalla  legge  specifiche
soglie numerico quantitative, la liquidazione controllata concerne il
consumatore,    il    professionista,    l'imprenditore     agricolo,
l'imprenditore minore e ogni altro debitore non  assoggettabile  alla
liquidazione giudiziale (par. 4.1). 
    Secondo tale sentenza, i differenti presupposti  soggettivi,  che
comportano un valore piu' limitato dei patrimoni  interessati  e  una
limitata   complessita'   delle   situazioni    economico-finanziarie
coinvolte, giustificano la semplificazione di  alcuni  aspetti  della
disciplina della liquidazione controllata, che pero' condivide con la
liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo (par. 4.1). 
    Infatti, entrambe le procedure prevedono  lo  spossessamento  del
debitore dai propri  beni  e  la  perdita  della  sua  legittimazione
processuale  e  attuano  il  concorso  formale  e   sostanziale   dei
creditori, che non possono iniziare o proseguire  azioni  individuali
esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che  devono
far valere i propri crediti solo in sede di  formazione  dello  stato
passivo, in ossequio al principio della par condicio (par. 4.2). 
    La Corte ha poi evidenziato che il  beneficio  del  patrocinio  a
spese dello Stato da' attuazione all'art. 24, terzo comma, Cost., che
assicura ai non abbienti i mezzi per agire  e  difendersi  davanti  a
ogni giurisdizione, e  all'art.  3,  secondo  comma,  Cost.,  poiche'
rimuove un ostacolo economico al principio di eguaglianza;  tuttavia,
la necessita' di  raggiungere  un  punto  di  equilibrio  tra  queste
esigenze e quella di contenimento della spesa pubblica in materia  di
giustizia (in tal senso, sentenza n. 16 del  2018)  comporta  che  il
patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo  uguale  tutti  i
processi e tutte le situazioni (par. 8). 
    Invero,  in  questa  materia  il  legislatore   gode   di   ampia
discrezionalita', ma con il limite della ragionevolezza, e  la  Corte
ha ritenuto giustificata la distinzione  in  tema  di  disciplina  di
accesso al patrocinio a spese dello  Stato  solo  se  correlata  alle
diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi (sentenza n.
157 del 2021; sentenza n. 121/2024, par. 8.1). 
    Inoltre,  la  pronuncia  in   questione   ha   sottolineato   che
l'attuazione del principio di uguaglianza impone  eguale  trattamento
delle situazioni omogenee, e le due  procedure  concorsuali  poste  a
confronto dal rimettente sono  connotate  dalla  stessa  struttura  e
hanno la medesima funzione di comporre i  rapporti  tra  creditori  e
debitore, liquidando il  patrimonio  di  quest'ultimo  in  attuazione
della par condicio creditorum (par. 8.2). 
    Per di piu', secondo la citata pronuncia, entrambe  le  procedure
garantiscono l'accesso  a  misure  di  carattere  esdebitatorio,  che
rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell'ambito  della
procedura, cosi' da consentire  al  debitore  l'utile  ricollocamento
«all'interno del sistema economico e sociale,  senza  il  peso  delle
pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento  solo  parziale
rispetto al passivo maturato» (sentenza n. 245 del 2019; sentenza  n.
121/2024, par. 8.2). 
    La sentenza in esame ha poi evidenziato che, del resto, l'accesso
al patrocinio a spese dello Stato serve «a rimuovere, in armonia  con
l'art. 3, secondo  comma,  Cost.  (sentenza  n.  80  del  2020),  «le
difficolta' di ordine  economico  che  possono  opporsi  al  concreto
esercizio del diritto di difesa» (sentenza n. 46 del 1957, di seguito
citata dalla sentenza n. 149 del 1983; in senso analogo, le  sentenze
n. 35 del 2019, n. 175 del 1996  e  n.  127  del  1979),  assicurando
l'effettivita' del diritto ad agire e a difendersi in  giudizio,  che
il secondo comma del medesimo art. 24 Cost.  espressamente  qualifica
come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178  del  2017,
n. 101 del 2012 e n. 139  del  2010;  ordinanza  n.  458  del  2002)»
(sentenza n. 157 del 2021; cfr. sentenza n. 121/2024, par. 9). 
    Secondo  la  Corte,  quindi,  nell'omogeneita'  degli   interessi
perseguiti, l'effettivita' della difesa in  attuazione  dell'art.  24
Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura  di  liquidazione
controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo  essa,
comunque,  assicurare  il  miglior  soddisfacimento   dei   creditori
(sentenza n. 121/2024, par. 10). 
    3.5 Applicando tali principi al  caso  di  specie,  e'  evidente,
quindi, che l'omogeneita' degli interessi perseguiti fra liquidazione
controllata  e  liquidazione  giudiziale,   cosi'   come   non   puo'
giustificare   una   disparita'   di   trattamento    con    riguardo
all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per  l'instaurazione
di un giudizio in mancanza di attivo  e  per  le  spese  prenotate  a
debito, allo stesso modo non puo' giustificare alcuna  disparita'  di
trattamento con riguardo alle spese e agli  onorari  del  Liquidatore
rispetto a quelli del Curatore. 
    Cosi' come nella liquidazione giudiziale, in mancanza di  attivo,
tale compenso viene anticipato dall'erario,  allo  stesso  modo  cio'
dovrebbe quindi avvenire nella liquidazione controllata. 
    Infatti, in entrambi i casi si tratta di  spese  necessarie  alla
procedura per realizzare i propri scopi, che, come visto,  presentano
evidenti similitudini. 
    Parimenti, il  Curatore  ed  il  Liquidatore  svolgono  attivita'
analoghe, quali la redazione di un inventario (cfr. art.  195  e  272
decreto legislativo n. 14/2019) e di  un  programma  di  liquidazione
(art. 216 e 272 decreto legislativo n. 14/2019). 
    Per  quanto  riguarda  la   formazione   dello   stato   passivo,
l'attivita' del Liquidatore (cfr. art.  273  decreto  legislativo  n.
14/2019) risulta anzi piu' complessa di quella del Curatore  (di  cui
agli articoli 200 e seg.  decreto  legislativo  n.  14/2019).  Mentre
quest'ultimo si limita a redigere un progetto di stato passivo  (art.
203 decreto legislativo cit.), il Liquidatore provvede  -  oltre  che
alla redazione  di  un  analogo  progetto  -  anche  a  esaminare  le
successive osservazioni  degli  interessati  e  a  formare  lo  stato
passivo (art. 273 comma 3 decreto legislativo cit.). 
    Non  pare  esservi  quindi  alcuna  ragione  che  giustifichi  un
trattamento diverso delle due  figure,  per  di  piu'  alla  luce  di
disposizioni che, in entrambi  i  casi,  prevedono  il  diritto  alla
liquidazione del compenso (v. articoli 137 e 275 decreto  legislativo
n. 14/2019). 
    3.4 Inoltre - come gia' affermato dall'ordinanza del tribunale di
Verona d.d. 30 novembre 2023, che ha rimesso alla Corte la  questione
poi decisa con la sentenza n. 121/2024 - non e' possibile  ipotizzare
un'applicazione analogica dell'art. 146 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002  alla   procedura   di   liquidazione
controllata. 
    Infatti, poiche' la normativa sul patrocinio a spese dello  Stato
incide  sul  bilancio  pubblico,  ha  carattere  eccezionale  ed   e'
insuscettibile di applicazione analogica. 
    D'altronde, tale interpretazione deve ritenersi  condivisa  dalla
Corte nella citata sentenza n. 121/2024, che  ha  infatti  dichiarato
incostituzionale la disposizione citata. 
    3.5 In sintesi, l'art. 146 del «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.  (Testo
A)» nella parte  in  cui  non  prevede  che  siano  spese  anticipate
dall'erario anche le spese e gli onorari  del  Liquidatore  appare  a
questo Tribunale in contrasto: 
      - con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di
uguaglianza  e  pari  dignita'   dei   cittadini,   poiche'   prevede
un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  tra  Curatore  di  una
liquidazione   giudiziale   e   Liquidatore   di   una   liquidazione
controllata: nonostante l'analoga attivita' svolta e la  presenza  di
una norma che prevede il diritto al compenso di  entrambe  le  figure
(v. articoli 137 e 275 decreto legislativo  n.  14/2019),  il  citato
art.  146  -  a  seguito  del  gia'  citato  intervento  della  Corte
costituzionale -  prevede  che  siano  spese  anticipate  dall'erario
solamente le spese e gli  onorari  del  Curatore;  la  disciplina  e'
irragionevolmente diversa, poiche' le due procedure - pur  avendo  un
diverso ambito soggettivo di applicazione -  sono  caratterizzate  da
una medesima struttura  e  funzione,  per  la  cui  realizzazione  e'
necessaria l'attivita' di uno specifico  organo,  nella  persona  del
Curatore e del Liquidatore; 
      - con l'art. 36 della Costituzione, poiche'  il  Liquidatore  -
svolgendo un'attivita' avente carattere  professionale  e  rientrando
quindi  nell'ambito  dei  soggetti  che  svolgono   una   professione
intellettuale di cui agli articoli 2229 codice civile e seguenti - e'
da intendersi come «lavoratore» ai sensi della norma  Costituzionale,
che ha diritto ad una retribuzione  proporzionata  alla  quantita'  e
qualita' del lavoro svolto, come previsto in generale dall'art.  275,
comma 3 del decreto legislativo n. 14 del 2019  (Codice  della  Crisi
d'impresa e dell'insolvenza). 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice, visti gli articoli 134 Cost.,  23  e  seg.  legge  n.
87/1953, nonche' 1 legge cost. 1/1948; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 3 e  36
della Costituzione, dell'art.  146  comma  1  e  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  -  «Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che sono  spese
anticipate  dall'Erario  le  spese  ed  onorari  al  Liquidatore   di
liquidazione controllata; 
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in   corso   fino   alla
definizione del giudizio incidentale di costituzionalita'; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti, notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati  e  al
Presidente del Senato della Repubblica; 
    Dispone  che  gli  atti  del  fascicolo  della  procedura   siano
trasmessi, con la prova delle  comunicazioni  e  notificazione,  alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte
costituzionale del 22 luglio 2021. 
      Bolzano, 22 dicembre 2025 
 
                       Il Giudice: Fleischmann