Reg. ord. n. 91 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 22/12/2025
Tra: Imak srl
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’Erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Previsione che non stabilisce che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari del liquidatore della liquidazione controllata – Denunciata disciplina che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra curatore di una liquidazione giudiziale e liquidatore di una liquidazione controllata, nonostante l’analoga attività svolta e la presenza di una norma di riferimento che prevede il diritto al compenso di entrambe le figure - Normativa che prevedendo che siano spese anticipate dall’erario solamente le spese e gli onorari del curatore, è irragionevolmente diversa, poiché le due procedure sono caratterizzate da una medesima struttura e funzione, per la cui realizzazione è necessaria l’attività del curatore e del liquidatore – Violazione del principio di uguaglianza che sancisce la pari dignità tra cittadini – Lesione del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, poiché il liquidatore, svolgendo un'attività avente carattere professionale, di cui agli artt. 2229 cod. civ. e seguenti, è qualificabile come lavoratore.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 146 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36
decreto legislativo del 12/01/2019 Art. 137
decreto legislativo del 12/01/2019 Art. 245 Co. 3