Reg. ord. n. 91 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23
Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 22/12/2025
Tra: Imak srl
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’Erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Previsione che non stabilisce che sono spese anticipate dall'Erario le spese ed onorari del liquidatore della liquidazione controllata – Denunciata disciplina che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra curatore di una liquidazione giudiziale e liquidatore di una liquidazione controllata, nonostante l’analoga attività svolta e la presenza di una norma di riferimento che prevede il diritto al compenso di entrambe le figure – Normativa che prevedendo che siano spese anticipate dall’erario solamente le spese e gli onorari del curatore, è irragionevolmente diversa, poiché le due procedure sono caratterizzate da una medesima struttura e funzione, per la cui realizzazione è necessaria l’attività del curatore e del liquidatore – Violazione del principio di uguaglianza che sancisce la pari dignità tra cittadini – Lesione del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, poiché il liquidatore, svolgendo un'attività avente carattere professionale, di cui agli artt. 2229 cod. civ. e seguenti, è qualificabile come lavoratore.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 146 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36
decreto legislativo del 12/01/2019 Art. 137
decreto legislativo del 12/01/2019 Art. 245 Co. 3
Camera di Consiglio del 2 novembre 2026
rel. SAN GIORGIO
Testo dell'ordinanza
N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025
Ordinanza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Bolzano sull'istanza
proposta dal liquidatore della IMAK vGmbh/srls.
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
Anticipazione dall'erario in caso di mancanza di denaro, per gli
atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento -
Omessa previsione che sono spese anticipate dall'erario "le spese e
onorari" al liquidatore della liquidazione controllata.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146, commi 1 e 3.
(GU n. 23 del 10-06-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Giudice delegato nominato nella procedura di liquidazione
controllata della IMAK vGMBH/SRLS, aperta con sentenza n. 49 del 21
novembre 2024,
visti gli atti,
ritenuto che appaia necessario sottoporre alla Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
146 comma 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale prevede
che:
«1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni
compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla
legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate
dall'erario. (...)
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati
e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo
fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria», cosi' come risultante
dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 174/2006 che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso articolo,
nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario
«le spese ed onorari» al Curatore;
Osserva quanto segue:
Con sentenza d.d. 21 novembre 2024 il Tribunale di Bolzano - su
ricorso di un creditore - ha dichiarato l'apertura della liquidazione
controllata di IMAK vGMBH/SRLS (St.Nr./MwSt.Nr. 03033980214; REA Nr.
BZ-226856) ed ha nominato come Liquidatrice l'avv. Paola Muscolino.
La Liquidatrice ha rappresentato di non poter redigere un piano
di liquidazione, in ragione del mancato rinvenimento di alcun bene
liquidabile; l'unico bene rinvenuto e' un'automobile, che non e'
stata acquisita all'attivo, in ragione del fatto che una sua vendita
avrebbe prospettato costi ragionevolmente maggiori del suo possibile
ricavato.
Successivamente, la Liquidatrice ha depositato un'istanza di
liquidazione del compenso, chiedendo che, data la mancanza di attivo,
venisse applicato in via analogica l'art. 4 del DM 30/2012, il quale
prevede un compenso minimo di euro 811,35, chiedendo che l'importo
liquidato venisse posto a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.
Il Giudice, quindi, ha rilevato:
- che ai sensi dell'art. 146decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, all'esito della pronuncia della Corte
costituzionale n. 174/2006, rientrano fra le spese anticipate
dall'erario le spese ed onorari del Curatore;
- che la disposizione in esame non fa espresso riferimento al
Liquidatore, ne' alla liquidazione controllata;
- che la Corte costituzionale, con sentenza, n. 121/2024 ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui
non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di
liquidazione controllata»;
- che la citata pronuncia pare riguardare le sole spese a
debito e non anche quelle anticipate dall'erario, sicche' pare dubbio
che la stessa pronuncia possa applicarsi direttamente al caso in
esame;
ed ha assegnato un termine per garantire il contraddittorio alla
Liquidatrice.
Quest'ultima ha quindi depositato note scritte, rilevando che
dalla lettura della citata pronuncia n. 121/2024 emerge la
sostanziale equiparazione tra liquidazione controllata e liquidazione
giudiziale, seppur il principio sia stato espresso con riferimento
alle spese prenotate a debito. Si giustificherebbe l'estensione dello
stesso principio anche alle spese anticipate dall'erario - fra cui
rientrano le spese ed il compenso del Liquidatore - che, pertanto,
dovrebbero essere parimenti poste a carico dell'Erario ai sensi
dell'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art 146 decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002 - in sintonia con le
argomentazioni di un altro Tribunale (cfr. tribunale Milano 7
settembre 2025, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it) - pare
senz'altro rilevante e non manifestamente infondata.
1. Sussistenza di un «giudizio»
Si ritiene sussistente la condizione di presenza di un
«giudizio».
La decisione di porre a carico dell'erario il compenso liquidato
al Liquidatore si inserisce, infatti, nell'ambito delle
determinazioni assunte dal Giudice ai sensi dell'art. 275 comma 3
CCII: «3. Terminata l'esecuzione, il Liquidatore presenta al giudice
il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti
dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto,
procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina
quale Liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
dall'organismo con il debitore, o del Liquidatore se diverso
dall'OCC. Il compenso e' determinato ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.» Ebbene, la
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in passato implicitamente
integrata la condizione della sussistenza di un giudizio con
riferimento ad un'analoga questione, accolta, che ha riguardato le
spese e agli onorari del Curatore fallimentare (sent. n. 174/2006).
La recente sentenza n. 121/2024 ha poi avuto modo di evidenziare
che la liquidazione controllata e' «procedura minore, ma di struttura
equivalente» rispetto alla liquidazione giudiziale (che ha sostituito
il fallimento con l'entrata in vigore del Codice della crisi).
Pertanto, non vi e' ragione per giungere nel caso di specie a
diverse conclusioni rispetto a quanto ritenuto con riferimento al
Curatore fallimentare.
2. Sulla rilevanza.
La questione di costituzionalita' e' rilevante, poiche', in
mancanza di una pronuncia additiva - nonostante l'art. 275 comma 3
CCII preveda la liquidazione del compenso del Liquidatore da parte
del Giudice - nel caso di specie la Liquidatrice non potrebbe essere
retribuita in alcun modo dalla procedura, in ragione della mancanza
di attivo.
Infatti, non sarebbe possibile porre il suddetto compenso a
carico dell'erario.
L'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 -
in seguito alla sentenza additiva n. 174/2006 della Corte
costituzionale - prevede che siano spese anticipate dall'Erario «le
spese ed onorari» del Curatore.
Il richiamo della disposizione citata alla «procedura
fallimentare», deve oggi infatti ragionevolmente intendersi alla
«procedura di liquidazione giudiziale», giusta previsione dell'art.
349 decreto legislativo n. 14/2019 («Nelle disposizioni normative
vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito»
nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono
intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni
«liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e
«debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati,
con salvezza della continuita' delle fattispecie.»).
Tuttavia, tale richiamo non puo' estendersi alla liquidazione
controllata, in assenza di alcuna disposizione in tal senso.
Inoltre, non appare possibile applicare in via analogica le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
in quanto disposizioni che incidono sulla finanza pubblica.
La Liquidatrice, quindi, non potrebbe in alcun modo essere
retribuita per le prestazioni svolte a favore della procedura.
3. Sulla non manifesta infondatezza.
3.1 La questione e' non manifestamente infondata, in quanto
attualmente sussiste un'evidente ed ingiustificata disparita' di
trattamento tra il Liquidatore (nominato in una liquidazione
controllata) ed un Curatore (nominato in una liquidazione
giudiziale), in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti,
come visto, l'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 - in seguito alla sentenza additiva n. 174/2006 della Corte
costituzionale - qualifica come spesa anticipata dall'erario
solamente i compensi del Curatore, ma non anche quelli del
Liquidatore.
In sintesi, tale diverso trattamento appare ingiustificato,
poiche' le due procedure presentano una struttura analoga, con
analoghi scopi ed effetti - primi fra tutti la soddisfazione del ceto
creditorio e l'accesso all'esdebitazione.
In entrambe le procedure, inoltre, l'attivita' del professionista
(Liquidatore o Curatore) si pone come strumento necessario per
realizzare gli scopi che si prefigge, ma quella del Liquidatore non
verrebbe remunerata, nonostante l'art. 275 comma decreto legislativo
n. 14/2019 preveda il diritto alla liquidazione del compenso del
Liquidatore, analogamente a quanto accade per il curatore ai sensi
dell'art. 137 del medesimo decreto legislativo.
Cio' risulta altresi' in contrasto con l'art. 36 della
Costituzione, in quanto il Liquidatore non vedrebbe riconosciuto
alcun compenso per l'attivita' svolta. Egli, infatti, svolgendo
un'attivita' avente carattere professionale e rientrando quindi
nell'ambito dei soggetti che svolgono una professione intellettuale
di cui agli articoli 2229 codice civile e seguenti, pare potersi
qualifica come «lavoratore» ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
3.2 Piu' nel dettaglio, si evidenzia che in passato, un'analoga
questione si e' posta con riguardo alle spese e agli onorari del
Curatore del fallimento.
Con sentenza n. 174/2006 la Corte costituzionale ha dichiarato,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che
sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al Curatore.
In quell'occasione, il Giudice rimettente ha dubitato della
legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in tema di
patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare, nella
parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario -
qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro
sufficiente - le spese e gli onorari liquidati al Curatore. Emergeva,
quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione, perche' il
Curatore fallimentare sarebbe rimasto l'unico soggetto, a non essere
retribuito per l'attivita' svolta in caso di fallimento privo di
attivo, determinandosi cosi' una disparita' di trattamento con tutti
gli altri soggetti che prestano la propria opera a favore della massa
- stimatori, consulenti contabili e fiscali, notai, avvocati, ecc. -
e che venivano retribuiti con compensi posti a carico dell'Erario.
Allo stesso modo, si sarebbe realizzata una violazione dell'art.
36 della Costituzione in relazione all'art. 39 del regio decreto
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), che stabilisce il principio della remunerativita'
dell'incarico del Curatore fallimentare. Quest'ultimo, infatti,
svolgendo un'attivita' avente carattere professionale e rientrando
quindi nell'ambito dei soggetti che svolgono una professione
intellettuale di cui agli articoli 2229 codice civile e seguenti,
rientrerebbe nel concetto di «lavoratore» di cui all'art. 36 Cost.,
cui deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione,
proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del lavoro svolto.
Con tale pronuncia, la Corte ha ritenuto che la norma desse luogo
ad una manifesta irragionevolezza, in quanto il sistema prevedeva
l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e
degli onorari per il solo Curatore, nonostante la presenza di una
norma (art. 39 legge fall.) che enunciava il diritto del Curatore al
compenso per l'attivita' svolta; la stessa norma, infatti, in ragione
del carattere pubblicistico del procedimento concorsuale, prevedeva
l'anticipazione da parte dell'Erario delle spese ed onorari ad
ausiliari del Magistrato.
La citata pronuncia ha altresi' precisato che la volontarieta' e
non obbligatorieta' dell'incarico e la non assimilabilita' della
posizione del Curatore a quella del lavoratore non escludono il
diritto del Curatore al compenso, ne' giustificano la non
ricomprensione delle spese e degli onorari al Curatore fra quelle
che, come le spese e gli onorari agli ausiliari del giudice, sono
anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per
mancanza di attivo.
Infine, la Corte ha altresi' osservato che l'invocazione della
prassi (richiamata nella precedente sentenza n. 302 del 1985) secondo
cui «i giudici delegati si inducono ad indennizzare i professionisti,
cui e' affidata la curatela di fallimento che si appalesa privo di
attivo suscettibile di ripartizione, con la nomina a curatori di
fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile» non
era certamente probante, dal momento che tale «prassi» lascia, pur
sempre, senza compenso il Curatore per quanto riguarda l'attivita'
svolta per il fallimento senza attivo; e lo stesso, secondo la Corte,
doveva dirsi del principio secondo cui i fallimenti c.d. negativi
sono un mezzo per la crescita professionale del Curatore (ordinanza
n. 488 del 1993), dal momento che l'affinamento professionale non
giustifica la negazione del relativo compenso.
Come visto, oggi si deve ragionevolmente ritenere che tali
principi riguardino la liquidazione giudiziale, giusta previsione
dell'art. 349 decreto legislativo n. 14/2019, che dispone la
sostituzione di ogni riferimento alla previgente procedura
fallimentare con il riferimento all'attuale liquidazione giudiziale.
3.3 In seguito a tale arresto, con la sentenza 121/2024 la Corte
si e' poi occupata di una vicenda per certi versi simile rispetto al
caso odierno; tuttavia, le conclusioni cui e' giunta tale pronuncia
non possono trovare diretta applicazione alla fattispecie de quo, in
mancanza di un espresso riferimento. In quell'occasione, infatti, la
Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non
prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della
procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato
abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la
mancanza di attivo per le spese; ha altresi' dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nella parte in cui non
prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di
liquidazione controllata.
Con riguardo all'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002, quindi, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale relativamente alla sola parte in cui non e' prevista
la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione
controllata, rimanendo quindi inalterata la disposizione per quanto
riguarda le «spese anticipate dall'erario», fra cui rientra il
compenso del Liquidatore.
3.4 Tuttavia, con tale recente pronuncia la Corte ha espresso
principi di carattere generale, che, se applicati al caso odierno,
portano a ritenere che anche sotto il profilo oggi esaminato l'art.
146 decreto del Presidente della Repubblica si ponga in contrasto con
la Costituzione.
La Corte ha infatti evidenziato che, rispetto alla liquidazione
giudiziale, la liquidazione controllata si atteggia a procedura
minore, ma e' di struttura equivalente; infatti, entrambe sono
rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al
soddisfacimento del ceto creditorio. Tuttavia, mentre la liquidazione
giudiziale riguarda l'imprenditore commerciale medio-grande, per
l'individuazione del quale sono previste dalla legge specifiche
soglie numerico quantitative, la liquidazione controllata concerne il
consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo,
l'imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale (par. 4.1).
Secondo tale sentenza, i differenti presupposti soggettivi, che
comportano un valore piu' limitato dei patrimoni interessati e una
limitata complessita' delle situazioni economico-finanziarie
coinvolte, giustificano la semplificazione di alcuni aspetti della
disciplina della liquidazione controllata, che pero' condivide con la
liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo (par. 4.1).
Infatti, entrambe le procedure prevedono lo spossessamento del
debitore dai propri beni e la perdita della sua legittimazione
processuale e attuano il concorso formale e sostanziale dei
creditori, che non possono iniziare o proseguire azioni individuali
esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che devono
far valere i propri crediti solo in sede di formazione dello stato
passivo, in ossequio al principio della par condicio (par. 4.2).
La Corte ha poi evidenziato che il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato da' attuazione all'art. 24, terzo comma, Cost., che
assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a
ogni giurisdizione, e all'art. 3, secondo comma, Cost., poiche'
rimuove un ostacolo economico al principio di eguaglianza; tuttavia,
la necessita' di raggiungere un punto di equilibrio tra queste
esigenze e quella di contenimento della spesa pubblica in materia di
giustizia (in tal senso, sentenza n. 16 del 2018) comporta che il
patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo uguale tutti i
processi e tutte le situazioni (par. 8).
Invero, in questa materia il legislatore gode di ampia
discrezionalita', ma con il limite della ragionevolezza, e la Corte
ha ritenuto giustificata la distinzione in tema di disciplina di
accesso al patrocinio a spese dello Stato solo se correlata alle
diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi (sentenza n.
157 del 2021; sentenza n. 121/2024, par. 8.1).
Inoltre, la pronuncia in questione ha sottolineato che
l'attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento
delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a
confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e
hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e
debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione
della par condicio creditorum (par. 8.2).
Per di piu', secondo la citata pronuncia, entrambe le procedure
garantiscono l'accesso a misure di carattere esdebitatorio, che
rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell'ambito della
procedura, cosi' da consentire al debitore l'utile ricollocamento
«all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle
pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale
rispetto al passivo maturato» (sentenza n. 245 del 2019; sentenza n.
121/2024, par. 8.2).
La sentenza in esame ha poi evidenziato che, del resto, l'accesso
al patrocinio a spese dello Stato serve «a rimuovere, in armonia con
l'art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 80 del 2020), «le
difficolta' di ordine economico che possono opporsi al concreto
esercizio del diritto di difesa» (sentenza n. 46 del 1957, di seguito
citata dalla sentenza n. 149 del 1983; in senso analogo, le sentenze
n. 35 del 2019, n. 175 del 1996 e n. 127 del 1979), assicurando
l'effettivita' del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che
il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica
come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017,
n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002)»
(sentenza n. 157 del 2021; cfr. sentenza n. 121/2024, par. 9).
Secondo la Corte, quindi, nell'omogeneita' degli interessi
perseguiti, l'effettivita' della difesa in attuazione dell'art. 24
Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione
controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa,
comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori
(sentenza n. 121/2024, par. 10).
3.5 Applicando tali principi al caso di specie, e' evidente,
quindi, che l'omogeneita' degli interessi perseguiti fra liquidazione
controllata e liquidazione giudiziale, cosi' come non puo'
giustificare una disparita' di trattamento con riguardo
all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'instaurazione
di un giudizio in mancanza di attivo e per le spese prenotate a
debito, allo stesso modo non puo' giustificare alcuna disparita' di
trattamento con riguardo alle spese e agli onorari del Liquidatore
rispetto a quelli del Curatore.
Cosi' come nella liquidazione giudiziale, in mancanza di attivo,
tale compenso viene anticipato dall'erario, allo stesso modo cio'
dovrebbe quindi avvenire nella liquidazione controllata.
Infatti, in entrambi i casi si tratta di spese necessarie alla
procedura per realizzare i propri scopi, che, come visto, presentano
evidenti similitudini.
Parimenti, il Curatore ed il Liquidatore svolgono attivita'
analoghe, quali la redazione di un inventario (cfr. art. 195 e 272
decreto legislativo n. 14/2019) e di un programma di liquidazione
(art. 216 e 272 decreto legislativo n. 14/2019).
Per quanto riguarda la formazione dello stato passivo,
l'attivita' del Liquidatore (cfr. art. 273 decreto legislativo n.
14/2019) risulta anzi piu' complessa di quella del Curatore (di cui
agli articoli 200 e seg. decreto legislativo n. 14/2019). Mentre
quest'ultimo si limita a redigere un progetto di stato passivo (art.
203 decreto legislativo cit.), il Liquidatore provvede - oltre che
alla redazione di un analogo progetto - anche a esaminare le
successive osservazioni degli interessati e a formare lo stato
passivo (art. 273 comma 3 decreto legislativo cit.).
Non pare esservi quindi alcuna ragione che giustifichi un
trattamento diverso delle due figure, per di piu' alla luce di
disposizioni che, in entrambi i casi, prevedono il diritto alla
liquidazione del compenso (v. articoli 137 e 275 decreto legislativo
n. 14/2019).
3.4 Inoltre - come gia' affermato dall'ordinanza del tribunale di
Verona d.d. 30 novembre 2023, che ha rimesso alla Corte la questione
poi decisa con la sentenza n. 121/2024 - non e' possibile ipotizzare
un'applicazione analogica dell'art. 146 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 alla procedura di liquidazione
controllata.
Infatti, poiche' la normativa sul patrocinio a spese dello Stato
incide sul bilancio pubblico, ha carattere eccezionale ed e'
insuscettibile di applicazione analogica.
D'altronde, tale interpretazione deve ritenersi condivisa dalla
Corte nella citata sentenza n. 121/2024, che ha infatti dichiarato
incostituzionale la disposizione citata.
3.5 In sintesi, l'art. 146 del «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo
A)» nella parte in cui non prevede che siano spese anticipate
dall'erario anche le spese e gli onorari del Liquidatore appare a
questo Tribunale in contrasto:
- con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di
uguaglianza e pari dignita' dei cittadini, poiche' prevede
un'ingiustificata disparita' di trattamento tra Curatore di una
liquidazione giudiziale e Liquidatore di una liquidazione
controllata: nonostante l'analoga attivita' svolta e la presenza di
una norma che prevede il diritto al compenso di entrambe le figure
(v. articoli 137 e 275 decreto legislativo n. 14/2019), il citato
art. 146 - a seguito del gia' citato intervento della Corte
costituzionale - prevede che siano spese anticipate dall'erario
solamente le spese e gli onorari del Curatore; la disciplina e'
irragionevolmente diversa, poiche' le due procedure - pur avendo un
diverso ambito soggettivo di applicazione - sono caratterizzate da
una medesima struttura e funzione, per la cui realizzazione e'
necessaria l'attivita' di uno specifico organo, nella persona del
Curatore e del Liquidatore;
- con l'art. 36 della Costituzione, poiche' il Liquidatore -
svolgendo un'attivita' avente carattere professionale e rientrando
quindi nell'ambito dei soggetti che svolgono una professione
intellettuale di cui agli articoli 2229 codice civile e seguenti - e'
da intendersi come «lavoratore» ai sensi della norma Costituzionale,
che ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e
qualita' del lavoro svolto, come previsto in generale dall'art. 275,
comma 3 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della Crisi
d'impresa e dell'insolvenza).
P. Q. M.
Il Giudice, visti gli articoli 134 Cost., 23 e seg. legge n.
87/1953, nonche' 1 legge cost. 1/1948;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 3 e 36
della Costituzione, dell'art. 146 comma 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che sono spese
anticipate dall'Erario le spese ed onorari al Liquidatore di
liquidazione controllata;
Dispone la sospensione del giudizio in corso fino alla
definizione del giudizio incidentale di costituzionalita';
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
comunicata alle parti, notificata al Presidente del Consiglio dei
ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica;
Dispone che gli atti del fascicolo della procedura siano
trasmessi, con la prova delle comunicazioni e notificazione, alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte
costituzionale del 22 luglio 2021.
Bolzano, 22 dicembre 2025
Il Giudice: Fleischmann