Ultimo deposito

Deposito 31/07/2025 (dalla 141 alla 142)

S. 141/2025

Udienza Pubblica del 10/06/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SAN GIORGIO

Norme impugnate: Art. 14, c. 2°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126; art. 46 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n. 27 e art. 12, c. 10°, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176.

Oggetto: Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, introdotti per mezzo di decretazione d’urgenza nel marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione.|Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’agosto 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione.|Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’ottobre 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione.

Dispositivo: non fondatezza

Atti decisi: Ordd. 150 e 151/2024; 38/2025.

S. 142/2025

Udienza Pubblica del 24/06/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: NAVARRETTA

Norme impugnate: Art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25/06/1865, n. 2358; art. 1 della legge 13/06/1912, n. 555; art. 1, c. 1°, lett. a), della legge 05/02/1992, n. 91.

Oggetto: Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana - Criterio della discendenza (iure sanguinis) - Limiti in base alla legislazione vigente - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l'alterazione della nozione di popolo, con incisione sull'esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Inammissibilità delle questioni.|Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana - Criterio della discendenza (iure sanguinis) - Limiti in base alla legislazione vigente al 1912 - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l'alterazione della nozione di popolo, con incisione sull'esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Inammissibilità delle questioni.|Cittadinanza – Riconoscimento della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Limiti in base alla legislazione vigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevole disparità di trattamento – Non fondatezza delle questioni.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibile

Atti decisi: Ordd. 247/2024; 65, 66 e 86/2025