Ultimo deposito

Deposito 30/01/2026 (dalla 12 alla 12)

S. 12/2026

Udienza Pubblica del 14/01/2026, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SAN GIORGIO

Norme impugnate: Art. 225, c. 2°, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, c. 3°, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Oggetto: Spese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente tecnico - Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio - Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba), con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis, c. 3°, codice di procedura penale, nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) - Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Atti decisi: ord. 218/2025