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Ordinanza 100/2026
Corte d'appello di Torino
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Ordinanza 99/2026
Tribunale di Milano
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Ordinanza 98/2026
Tribunale di Arezzo
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Ordinanza 97/2026
Giudice di Pace di Varese
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Ordinanza 96/2026
Giudice di Pace di Varese
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Ordinanza 95/2026
Giudice di Pace di Varese
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Ordinanza 94/2026
Giudice di Pace di Varese
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Ordinanza 93/2026
Giudice di Pace di Varese
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Ordinanza 92/2026
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore con indicazione della procura speciale – Previsione che, come interpretata dal diritto vivente, non dispone, analogamente a quanto previsto per il processo civile, che il giudice quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa – Omessa previsione che l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), Allegato 1, art. 40, comma 1, lettera g), come interpretato dal diritto vivente.
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Ordinanza 91/2026
Tribunale di Bolzano
Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’Erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146, commi 1 e 3.
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Ordinanza 90/2026
Tribunale di Catania
Processo penale – Richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. – Denunciata preclusione per il giudice, secondo l’interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 marzo 2025, n. 10869), di alcuna verifica in concreto sulla effettiva rispondenza dell’incidente probatorio alla finalità di protezione della persona offesa dalla vittimizzazione secondaria.
- Codice di procedura penale, art. 392, comma 1-bis, primo periodo.
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Ordinanza 89/2026
Tribunale di Trento
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione della possibilità per il giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario.
- Codice penale, art. 165, quinto comma, in combinato disposto con l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).
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Ordinanza 88/2026
Tribunale di Roma
Ordinamento penitenziario – Remunerazione per i detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – Previsione che la remunerazione è stabilita, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in misura pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 22.
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Ordinanza 87/2026
Corte dei conti
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma 1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) in combinato disposto con l’art. 6 della legge 7 gennaio 2026, n. 1.
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Ordinanza 86/2026
Tribunale amministrativo regionale per le Marche
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Marche – Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 – Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge, devono essere presentati al comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 – Prevista sostituzione delle parole “31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2023”.
- Legge della Regione Marche 1° dicembre 2022, n. 26, recante «Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», art. 1; legge della Regione Marche 29 marzo 2023, n. 4, recante «Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», art. 1.
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Ordinanza 85/2026
Tribunale amministrativo regionale per le Marche
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Marche – Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 – Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge, devono essere presentati al comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 – Prevista sostituzione delle parole “31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2023”.
- Legge della Regione Marche 1° dicembre 2022, n. 26, recante «Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», art. 1; legge della Regione Marche 29 marzo 2023, n. 4, recante «Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», art. 1.
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Ordinanza 84/2026
Corte suprema di cassazione
Misure di prevenzione – Impugnazioni – Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione – Omessa previsione dell’impugnazione del provvedimento.
-Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 27, commi 1 e 2.
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Ordinanza 83/2026
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Previdenza – Previdenza complementare e integrativa – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Previsione che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa – Previsione che per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore di tale legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 – Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), art. 23, comma 6; decreto legislativo (recte: legge) 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020), art. 1, comma 156.
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Ordinanza 82/2026
Corte suprema di cassazione
Delegazione legislativa – Delega per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d. salvaleggi) – Inclusione, tra esse, dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, in relazione ai canoni, da versare da parte di privati, per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale all’interno dei comuni con meno di 20.000 abitanti.
- Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), art. 1, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, recante «Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)».
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Ordinanza 81/2026
Tribunale di Trani
Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Previsione che sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 242 del 2016.
- Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 18.