-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 126/2026
Corte dei conti
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 125/2026
Consiglio di Stato
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 124/2026
Tribunale di Imperia
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 123/2026
Tribunale di Milano
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 122/2026
Consiglio di Stato
Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Obbligo per il giudice nazionale, in applicazione degli artt. 4, paragrafo 5, e 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1, nonché dell’art. 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di disapplicare l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, in combinato disposto con l’art. 31 della legge n. 287 del 1990, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza.
- Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), art. 2.
In via subordinata: Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Omessa previsione, in ragione del dovere di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di un termine determinato per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 14; legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), art. 31.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 121/2026
Tribunale di Siracusa
Sanzioni amministrative – Limitazioni all’uso del contante – Divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi al di sopra delle soglie stabilite dalla legge – Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del divieto è di euro 5.000 – Innalzamento della soglia – Applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse anteriormente – Omessa previsione.
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), art. 49, comma 3-bis, come modificato dall’art. 1, comma 384, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 120/2026
Corte suprema di cassazione
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 119/2026
Tribunale di Trento
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 118/2026
Tribunale di Como
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco).
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 117/2026
Consiglio di Stato
Impresa e imprenditore – Incentivi pubblici – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Divieto generale di contribuzione – Inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado – Esclusione dal divieto di contribuzione per gli incentivi concessi alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), art. 3, comma 5.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 116/2026
Tribunale di Sassari
Reati e pene – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena – Mancata previsione che quando concorrono una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.
- Codice penale, art. 63, terzo comma.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 115/2026
Corte d'appello di Roma
Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui, la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico».
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 114/2026
Tribunale di sorveglianza di Venezia
Ordinamento penitenziario – Reclamo giurisdizionale – Omessa previsione che il reclamo di cui all’art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo.
Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Provvedimenti sui reclami dei detenuti – Omessa previsione che anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a).
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 113/2026
Tribunale di Brescia
Reati e pene – Reato di pornografia minorile – Concorso di circostanze – Circostanze aggravanti – Denunciata previsione che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla Sezione I, Capo III, Titolo XII, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti, pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen.
- Codice penale, art. 602-ter, ultimo comma.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 112/2026
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11».
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b).
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 111/2026
Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria – Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 – Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione – Requisiti soggettivi per l’assegnazione – Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen.
- Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).
In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 – Disposizioni transitorie – Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 – Denunciata ultrattività dell’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003.
- Legge della Regione Umbria 26 febbraio 2026, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», art. 18, comma 2.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 110/2026
Corte dei conti
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Disciplina transitoria che estende l’applicazione delle previsioni modificative, incidenti sull’azione di responsabilità e sulla quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale), art. 6.
In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale).
In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) e con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 109/2026
Corte dei conti
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma 1-octies, come inserito dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale).
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 108/2026
Corte dei conti
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) e art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
-
Visualizza ordinanza
Ordinanza 107/2026
Corte suprema di cassazione
Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa esclusione dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena del delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-ter.