ORDINANZE INDIVIDUATE: 225
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    Ordinanza 78/2026

    Corte d'appello di L'Aquila

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    Ordinanza 77/2026

    Corte suprema di cassazione

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    Ordinanza 76/2026

    Corte suprema di cassazione

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    Ordinanza 75/2026

    Tribunale di Milano

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    Ordinanza 74/2026

    Corte dei conti

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    Ordinanza 73/2026

    Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

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    Ordinanza 72/2026

    Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno

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    Ordinanza 71/2026

    Corte d'appello di Milano

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    Ordinanza 70/2026

    Corte d'appello di Milano

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    Ordinanza 69/2026

    Tribunale di sorveglianza di Firenze

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    Ordinanza 68/2026

    Tribunale di Catania

    Esecuzione penale – Procedimento di esecuzione – Incidente di esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) – Notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza – Sospensione del procedimento fino al raggiungimento dell’effettiva conoscenza del soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione – Omessa previsione.

    - Codice di procedura penale, art. 666.

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    Ordinanza 67/2026

    Tribunale di sorveglianza di Perugia

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    Ordinanza 66/2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 65/2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 64/2026

    Tribunale di Modena

    Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni.

    - Codice penale, art. 583-quater, primo comma.

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    Ordinanza 63/2026

    Tribunale di Bari

    Tributi – Accise – Istituzione di una addizionale regionale all’accisa sul gas naturale – Norme della Regione Puglia – Denunciato contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di una delle condizioni richieste per la legittimità della misura impositiva (nel caso di specie: finalità specifica) – Azione di ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore.

    -Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), art. 9, in combinato disposto con l’art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e con l’art. 3 [, comma 1,] della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

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    Ordinanza 62/2026

    Consiglio di Stato

    Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

    - Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). 

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    Ordinanza 61/2026

    Consiglio di Stato

    Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Prevista istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo attuativo della legge n. 53 del 2021.

    - Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2, lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma 1; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24.

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    Ordinanza 60/2026

    Consiglio di Stato

    Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Prevista istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo attuativo della legge n. 53 del 2021.

    - Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2, lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma 1; decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24.

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    Ordinanza 59/2026

    Tribunale di Roma

    Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto.

    In subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.

    In ulteriore subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti non titolari del debito tributario.

    - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111).