Reg. ord. n. 261 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3
Ordinanza del Consiglio di Stato del 09/12/2025
Tra: Andrea Agreiter C/ Comune di Badia
Oggetto:
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano – Previsione che nelle materie di competenza di tale sezione non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Denunciata disciplina di attuazione eccentrica e in contrasto con lo statuto che, nel regolare l’ordinamento del tribunale regionale, non preclude il ricorso straordinario al Capo dello Stato – Disposizione integrativa in conflitto con la giurisprudenza costituzionale che impone la necessità di una corrispondenza di tale integrazione alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto – Preclusione irragionevole che non consente di perseguire le asserite finalità di tutela delle minoranze linguistiche – Impossibilità per i soggetti che intendano impugnare un atto emesso da un organo di un’amministrazione con sede nella Provincia di Bolzano o la cui efficacia è circoscritta a tale territorio, di avvalersi di un rimedio cui, invece, ha accesso chiunque intenda impugnare un atto non rientrante nelle suddette categorie – Preclusione non prevista in altre regioni a statuto speciale – Violazione del principio di uguaglianza – Impossibilità di avvalersi del ricorso straordinario comportante per il ricorrente un mero pregiudizio, rappresentato dalla preclusione a un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e ai correlati vantaggi – Lesione del diritto di azione – Preclusione che impedisce al Capo dello Stato di esercitare le proprie funzioni, rispetto a determinate categorie di atti amministrativi individuabili sulla base di criteri di natura territoriale – Violazione dei principi di unità nazionale, rappresentata dal Capo dello Stato, e di indivisibilità della Repubblica.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 6
Costituzione Art. 24 Co. 1
Costituzione Art. 87 Co. 1
decreto del Presidente della Repubblica del 31/08/1972 Art. 90
Testo dell'ordinanza
N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2025
Ordinanza del 9 dicembre 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Andrea Agreiter contro il Comune di Badia e Alessandro
Vittur.
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Tribunale
amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di
Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della sezione
autonoma di Bolzano non e' ammesso il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale
amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di
Bolzano), art. 7, terzo comma.
(GU n. 3 del 21-01-2026)
CONSIGLIO DI STATO
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2025
Numero affare 01161/2024.
Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza
sospensiva, proposto dal signor Andrea Agreiter contro il Comune di
Badia, nonche' nei confronti del signor Alessandro Vittur, per
l'annullamento del permesso di costruire n. 4 del 22 febbraio 2024
rilasciato dal Comune di Badia.
La sezione
Visto il ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024;
Viste le controdeduzioni del Comune di Badia trasmesse dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n.
34012 del 2 agosto 2024;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. n. 35799 del 27 agosto 2024;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8721 del 2
luglio 2025 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare
consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito all'adunanza del 16 ottobre 2025 il
relatore, consigliere Davide Miniussi.
Premesso in fatto.
1. Con ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024 e
assistito da domanda di misura cautelare il signor Andrea Agreiter,
proprietario di un immobile situato nella frazione di La Villa del
Comune di Badia (BZ), ha impugnato il permesso di costruire n. 4 del
22 febbraio 2024 (conosciuto dal ricorrente in data 26 febbraio 2024)
rilasciato in favore del signor Alessandro Vittur in relazione ad un
intervento di risanamento energetico, risanamento e ampliamento di
una casa a schiera di proprieta' di quest'ultimo, adiacente a quella
di proprieta' del signor Agreiter.
2. Il ricorso e' articolato in due motivi di gravame.
2.1. Con un primo motivo il ricorrente ha dedotto, in primo
luogo, la violazione dell'art. 10, comma 3 dell'allegato n. 2 al
Regolamento edilizio del Comune di Badia (approvato con delibera n.
35 del 30 luglio 2021) e del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 6792 del 2011, per avere il
permesso di costruire consentito al signor Vittur di sopraelevare la
propria abitazione - i l cui tetto e' attualmente contiguo e
congiunto a quello dell'abitazione di proprieta' del ricorrente -
nonostante il Regolamento edilizio preveda che, laddove il tetto
della casa contigua sia piu' elevato - situazione che si
verificherebbe per effetto della sopraelevazione assentita - «i
camini della casa piu' bassa devono essere collocati ad una distanza
di almeno 3 m dal muro di confine, [...]». Il ricorrente espone
infatti che tale distanza minima non risulterebbe rispettata, ne'
egli intenderebbe prestare il consenso - cosi' come richiesto dal
controinteressato, il quale ha presentato una variante al progetto
originario che contempla il prolungamento a proprie spese dei camini
di proprieta' del ricorrente - alla sopraelevazione dei propri camini
in modo che superino in altezza la gronda contigua (di proprieta' del
signor Vittur) di almeno un metro, il che consentirebbe, in base al
Regolamento edilizio, di derogare alla distanza minima di tre metri
ivi stabilita («[...] a meno che non superino in altezza la gronda
contigua di almeno 1 metro»).
Ha dedotto inoltre, sempre con il primo motivo di gravame, la
violazione di legge e l'eccesso di potere conseguenti, per un verso,
a talune false rappresentazioni dello stato di fatto (con particolare
riguardo alla posizione e alle dimensioni di taluni elementi: scala
esterna, bocche di lupo e posti auto) contenute nelle tavole
progettuali allegate alla domanda di permesso di costruire e, per
altro verso, all'omessa considerazione di talune osservazioni
riversate in sede procedimentale dall'odierno ricorrente.
2.2. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione del piano di
attuazione della zona di espansione Boscdaplan, lotto n. 8,
asseritamente conseguente al superamento (di due metri) dell'altezza
media consentita (10,50 m), cosi' come dichiarato dal signor Vittur
nelle tavole progettuali allegate alla domanda di permesso di
costruire, in cui si riferisce che l'altezza media dell'immobile a
seguito della sopraelevazione sara' pari a 12,50 m, con conseguente
danno per il ricorrente (che sul proprio tetto ha installato un
impianto fotovoltaico).
3. Con nota prot. n. 34012 del 2 agosto 2024 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le controdeduzioni del
Comune, che ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso straordinario
ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (recante le «Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti
istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della
sezione autonoma di Bolzano»), in base al quale «[n]elle materie di
competenza della sezione autonoma di Bolzano non e' ammesso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».
4. Con nota prot. n. 35799 del 27 agosto 2024 il Ministero ha
chiesto il rigetto dell'istanza cautelare.
5. Con nota prot. n. 8721 del 2 luglio 2025 il Ministero ha
trasmesso: (a) la relazione istruttoria; (b) una memoria del
ricorrente di replica alle controdeduzioni del Comune; (c) una
memoria del controinteressato. Il Ministero, in particolare, ha
chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso straordinario in
quanto non ammesso nella materia de qua (in conformita' alle
controdeduzioni del Comune e alla memoria del controinteressato) e,
comunque, limitatamente alla parte del primo motivo in cui si
contestano le sopra menzionate false rappresentazioni, in quanto
inammissibile per difetto di interesse; nel merito ha chiesto in ogni
caso il rigetto del ricorso.
6. All'adunanza del 16 ottobre 2025 il ricorso e' stato
esaminato.
Considerato in diritto.
1. La Sezione ritiene che sia rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984,
per contrasto con l'art. 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige» (d'ora innanzi: Statuto), e con gli artt. 3,
comma 1, 5, 24, comma 1 e 87, comma 1 Cost.
2. In punto di rilevanza la Sezione premette, in primo luogo, che
anche laddove fosse reputata fondata l'eccezione di inammissibilita'
per difetto di interesse formulata dal Ministero in ordine alla parte
del primo motivo di gravame ove si lamentano talune false
rappresentazioni (estranee alla questione trattata principaliter nel
primo motivo, ossia la posizione e l'altezza dei camini), il motivo
in questione dovrebbe comunque essere deciso nel merito in parte qua,
non essendo state opposte, ne' essendo rilevabili, cause di
inammissibilita' diverse da quella, fondata sulla norma della cui
legittimita' costituzionale si dubita, relativa alla preclusione del
ricorso straordinario nelle materie di competenza della sezione
autonoma di Bolzano.
Pertanto, la soluzione dei dubbi concernenti la legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984 e' indispensabile per la decisione di
entrambi i motivi di gravame in cui e' articolato il ricorso
straordinario. Infatti, laddove si dovesse fare applicazione della
disposizione in questione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato
inammissibile.
L'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
426 del 1984 stabilisce infatti che «[n]elle materie di competenza
della sezione autonoma di Bolzano non e' ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica».
Tali materie sono specificate dall'art. 3, comma 2 del richiamato
d.P.R., disponendosi in proposito che «[l]a sezione autonoma di
Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua
competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e
provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione,
aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e
provvedimenti la cui efficacia e' limitata al territorio della
provincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica amministrazione,
non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia e'
limitata al territorio della provincia medesima».
Il diniego di permesso di costruire impugnato in sede
straordinaria e' un provvedimento emesso da un ente (il Comune di
Badia) che ha sede nella Provincia autonoma di Bolzano e, peraltro,
produce effetti limitatamente al territorio comunale e, dunque,
provinciale. Poiche' il ricorso sarebbe devoluto, in base all'art. 3,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984,
alla competenza della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa, in base all'art. 7, comma 3
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica esso non sarebbe
ammissibile.
3. In secondo luogo, secondo l'avviso della Sezione non e'
possibile procedere ad un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 426 del 1984 tale da indurre a ritenere ammissibile il
ricorso straordinario al Capo dello Stato anche nelle materie di
competenza della sezione autonoma di Bolzano.
Trattasi del solo risultato interpretativo - precluso, per le
ragioni che saranno di seguito esposte - che, secondo l'avviso della
Sezione, escluderebbe la violazione delle disposizioni di rango
costituzionale sopra richiamate.
3.1. In particolare, non si ritiene prospettabile
un'interpretazione tale da limitare l'operativita' della preclusione
ivi stabilita alle sole controversie devolute dallo Statuto alla
competenza inderogabile della Sezione autonoma, sicche' il ricorso
straordinario in esame - estraneo alle materie devolute alla suddetta
competenza inderogabile - non vi rientrerebbe e dovrebbe pertanto
ritenersi ammissibile, con cio' pervenendosi ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata della menzionata disposizione.
3.2. Il riferimento alle «materie di competenza della sezione
autonoma di Bolzano» e' infatti univoco nel ricomprendere tanto gli
ordinari criteri della sede (art. 3, comma 2, n. 1) e dell'efficacia
territoriale dell'atto (art. 3, comma 2, n. 2) quanto le materie
attribuite dallo Statuto alla competenza inderogabile della sezione
autonoma, espressamente fatte salve dall'art. 3, comma 2. Trattasi,
in particolare, dei ricorsi proposti dai consiglieri regionali e
provinciali (nonche' in talune ipotesi, dai consiglieri comunali)
avverso gli atti amministrativi degli enti ed organi della Pubblica
Amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del
principio di parita' dei cittadini in quanto appartenenti ad un
gruppo linguistico, di cui all'art. 92, comma 1 dello Statuto. Quella
appena descritta e' l'unica fattispecie rispetto alla quale la
competenza della sezione autonoma e' qualificata come «inderogabile»
(cfr. art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del
1984, che rinvia all'art. 9), sebbene vi siano altre ipotesi in cui
lo Statuto devolve alla competenza della sezione autonoma (senza
peraltro qualificarla in termini di inderogabilita') talune peculiari
fattispecie (diniego di iscrizione dell'alunno in una scuola della
provincia di Bolzano: art. 19, comma 3 dello Statuto; approvazione
con lodo arbitrale dei capitoli dei bilanci regionali e provinciali
che non ottengano la maggioranza dei voti di un gruppo linguistico,
laddove sia richiesta la votazione per gruppi linguistici, nel caso
in cui lo speciale procedimento all'uopo previsto in seno all'organo
assembleare non dia esito positivo: artt. 84 e 91, comma 4 dello
Statuto).
Non potrebbe in altri termini ritenersi che, per effetto della
mera precisazione circa il carattere «inderogabile» della competenza
della sezione autonoma delineata dall'art. 92, comma 1 dello Statuto
(nonche', eventualmente, delle ulteriori competenze statutariamente
previste e sopra ricordate), soltanto rispetto a tale settore di
attribuzioni della sezione operi la preclusione che impedisce la
proposizione del ricorso straordinario (rimedio che per sua stessa
natura - cioe' in quanto avente carattere non giurisdizionale -
comporterebbe, per cosi' dire, una «deroga» alla competenza della
sezione autonoma del Tribunale regionale).
L'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
426 del 1984, infatti, e' univoco nel riferire la preclusione ivi
stabilita a tutte le «materie di competenza» della sezione autonoma,
senza distinguere tra i criteri della sede e dell'efficacia
territoriale dell'atto impugnato, da un lato, e il criterio della
materia o dell'«inderogabilita'» della relativa competenza,
dall'altro.
3.3. L'orientamento del Consiglio di Stato, in sede sia
consultiva sia giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 11
febbraio 2021, n. 190; sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474), e' del
resto univoco nel senso di ritenere che la preclusione in parola
operi anche con riguardo ai gravami devoluti in via ordinaria alla
sezione autonoma di Bolzano sulla base dei criteri della sede e
dell'efficacia territoriale dell'atto, sopra menzionati.
Sicche' e' comprovato per tabulas che nel caso di specie - in
presenza di un orientamento, come detto, univoco, non constando
precedenti in senso contrario e non rinvenendo la Sezione, per le
ragioni sopra esposte, alcun elemento idoneo a giustificare una
diversa interpretazione della disposizione in questione che consenta
di escluderne il contrasto con la Costituzione - non e' consentito
fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione in questione, ossia tale da ritenere non operante la
preclusione con riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame
della Sezione.
La descritta non percorribilita' del tentativo di interpretazione
conforme giustifica pertanto l'ammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale, in ossequio alla giurisprudenza della
Corte costituzionale (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356:
«le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime
perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne
interpretazioni costituzionali») che, specie in tempi piu' recenti,
ha attribuito rilievo decisivo al tenore letterale delle disposizioni
sospettate di illegittimita' costituzionale: tenore letterale che
«segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo
deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale»
(Corte cost., 20 giugno 2008, n. 219; in senso conforme, ex multis:
Corte cost., 3 maggio 2012, n. 110; 24 febbraio 2017, n. 42; 4
dicembre 2017, n. 268; 11 giugno 2025, n. 108).
4. Procedendo alla valutazione circa la non manifesta
infondatezza della questione, la Sezione dubita, in primo luogo,
della conformita' della disposizione censurata all'art. 90 dello
Statuto, in base al quale nella Regione Trentino-Alto Adige «e'
istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una
autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento
che verra' stabilito al riguardo». Pur con qualche margine di
ambiguita' - derivante dall'omessa menzione della specifica fonte
abilitata ad intervenire al riguardo - , la menzionata disposizione
statutaria (avente rango costituzionale) rimette quindi alle norme di
attuazione, approvate nel rispetto del procedimento disciplinato
dall'art. 107 dello Statuto, la definizione dell'«ordinamento» del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa che essa stessa
provvede a istituire, in uno alla previsione - anch'essa di carattere
ordinamentale - di «una autonoma sezione per la provincia di
Bolzano».
4.1. La «competenza riservata e separata» (Corte cost., 22
dicembre 1980, n. 180), rispetto a quella esercitabile dalle
ordinarie leggi della Repubblica, delineata dal menzionato art. 90
dello Statuto e di cui le relative norme di attuazione costituiscono
esercizio e' dunque limitata alla disciplina dell'ordinamento del
Tribunale regionale e non pare potersi estendere fino a precludere il
ricorso ad un rimedio, quale il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, previsto generaliter dalla legge dello Stato. In questo senso
si e' del resto pronunciata la Corte costituzionale, laddove ha
rilevato - nel valutare la compatibilita' con l'art. 90 dello
Statuto e con l'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
426 del 1984 di norme statali che hanno introdotto ipotesi di
competenza funzionale del T.A.R. Lazio - che il contenuto della
normativa di attuazione statutaria puo' attenere «esclusivamente a
profili organizzativi dei due indicati Tribunali» (Corte cost., 26
giugno 2007, n. 239).
4.2. Del resto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 426
del 1984 disciplina principalmente la composizione del Tribunale
regionale di giustizia amministrativa e della sezione autonoma di
Bolzano, ne definisce la relativa competenza (rinviando per la
disciplina del giudizio alle norme statali allora vigenti) e
disciplina l'organizzazione dei relativi uffici amministrativi. La
disposta esclusione del ricorso straordinario nelle «materie di
competenza della sezione autonoma di Bolzano», oltre a non essere
giustificata dalle previsioni statutarie, costituisce dunque
previsione eterogenea e, per certi versi, eccentrica anche sotto il
profilo del contenuto delle norme di attuazione in materia, il cui
carattere eminentemente ordinamentale, mal conciliandosi con una
previsione quale quella censurata, corrobora, pertanto, la
conclusione circa la non conformita' di quest'ultima alle
sovraordinate norme statutarie.
4.3. La ricostruzione della genesi di tale preclusione - per vero
oscura e da ricondursi, verosimilmente, alla discussione svoltasi
nell'ambito delle commissioni paritetiche - corrobora l'assunto circa
la sua completa estraneita' rispetto alle previsioni statutarie.
4.3.1. La redazione di un «progetto di legge» recante la
disciplina della sezione «staccata» di Bolzano fu affidata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio di Stato ai sensi
dell'art. 14, n. 2 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 («Approvazione
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato»), tenuto conto
del fatto che l'art. 1, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(«Istituzione dei tribunali amministrativi regionali») provvedeva
all'istituzione di una «sezione staccata con ordinamento speciale»,
con sede a Bolzano, alla cui disciplina si sarebbe dovuto provvedere
«con altra legge».
4.3.2. Il Consiglio di Stato (cfr. parere dell'Adunanza generale
del 31 gennaio 1973), attribuendo prevalenza, rispetto al menzionato
art. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971, all'art. 90 dello
Statuto - che, come detto, rimette ad altra fonte (dai piu', pur
prendendo atto del margine di ambiguita' sopra descritto, individuata
nelle norme di attuazione dello Statuto la definizione
dell'«ordinamento» del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa «con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano»
- , predispose, in luogo di un «progetto di legge», uno schema di
decreto legislativo attuativo dello Statuto (ai sensi dell'art. 107
dello Statuto medesimo), che peraltro disciplinava, piu' in generale,
l'ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (e
non la sola «sezione staccata con ordinamento speciale» menzionata
dall'art. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971, cui soltanto si
riferiva l'incarico conferito dal Governo).
4.3.3. Tale schema conteneva, in particolare, la disciplina del
personale di magistratura e dell'ufficio di segreteria (Titolo I,
artt. 1-5), le attribuzioni della sezione autonoma di Bolzano (Titolo
II, artt. 6-8), le norme di procedura e relative alle impugnazioni
(Titolo III, artt. 9 e 10), contemplando altresi' talune disposizioni
transitorie e finali (artt. 11-16). Nulla prevedeva invece lo schema
menzionato con riguardo al ricorso straordinario.
Il rimedio in questione, pertanto, in base a tale originaria
versione delle norme di attuazione dello Statuto - senza dubbio posto
alla base delle successive elaborazioni avvenute soprattutto
nell'ambito delle commissioni paritetiche di cui all'art. 107 dello
Statuto (costituisce indice univoco in tal senso la menzione del
parere dell'Adunanza generale nel contesto del preambolo del decreto
del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) - restava dunque
ammesso anche nelle materie di competenza della sezione autonoma di
Bolzano.
4.3.4. Le disposizioni del Titolo II dello schema furono trasfuse
- oltre un decennio piu' tardi - negli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, con alcune
innovazioni anche di carattere sostanziale, tra cui la previsione
secondo cui gli «atti» adottati dalla sezione autonoma sui ricorsi
avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita' tra i
gruppi linguistici (proposti ai sensi dell'art. 92 dello Statuto)
«non sono soggetti ad alcun gravame» (laddove, con riguardo alla
versione originaria dello schema, l'Adunanza generale aveva precisato
che la decisione conclusiva del giudizio in questione fosse
impugnabile con ricorso in appello al Consiglio di Stato) e, per
quanto maggiormente rileva in questa sede, quella per cui «[n]elle
materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non e'
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica».
Il carattere anomalo della genesi della preclusione in esame - in
particolare, la circostanza che nell'originario schema di decreto
attuativo elaborato dal Consiglio di Stato non ve ne fosse traccia -
corrobora dunque l'assunto che essa esorbiti palesemente dalla
materia rimessa dallo Statuto alle norme di attuazione e che,
pertanto, contrasti con lo Statuto medesimo.
4.4. La Sezione e' consapevole dell'orientamento della Corte
costituzionale in base al quale «[l]e norme di attuazione dello
statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere,
tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o
integrative secundum legem non essendo escluso un «contenuto praeter
legem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo
ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite
della corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza
n. 212 del 1984; n. 20 del 1956)» (Corte cost., 7 novembre 2001, n.
353). Ritiene tuttavia, per un verso, che nel caso di specie la
disposizione censurata, nel precludere il ricorso al gravame
straordinario, comporti, per le ragioni sopra illustrate, una
violazione dell'art. 90 dello statuto, atteggiandosi pertanto a
disposizione contra legem; per altro verso, che, anche a voler
attribuire alla disposizione in questione carattere meramente
integrativo (ossia praeter legem) delle norme statutarie, non sia
rispettato il limite stabilito dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale circa la necessita' di corrispondenza di tale
integrazione «alle norme e alla finalita' di attuazione dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale»: infatti,
per le ragioni che saranno esposte infra (cfr. par. 5.1. ss.), anche
assumendo - il che e' quantomeno dubbio - che la disposizione in
questione debba ritenersi riconducibile alla «questione linguistica»,
la preclusione che essa introduce rispetto alla possibilita' di
avvalersi del ricorso straordinario non consente di perseguire le
asserite finalita' di tutela delle minoranze linguistiche ed e',
pertanto, irragionevole.
5. Sotto un ulteriore e concorrente profilo la Sezione ritiene
che l'impossibilita' di avvalersi del ricorso straordinario nelle
materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano comporti una
violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in
quanto per tal via si preclude ai soggetti che intendano impugnare un
atto emesso da un organo di un'Amministrazione che ha sede nella
provincia di Bolzano, o la cui efficacia e' comunque circoscritta al
territorio provinciale, di avvalersi di un rimedio cui ha accesso
chiunque intenda impugnare un atto non rientrante nelle suddette
categorie.
Ne' tale disparita' di trattamento appare giustificata
dall'esigenza - costituzionalmente imposta (cfr. art. 6 Cost.) - di
tutelare le minoranze linguistiche presenti nel Trentino-Alto Adige.
5.1. In primo luogo, che la preclusione in questione rinvenga
giustificazione nel principio costituzionale di tutela delle
minoranze linguistiche costituisce assunto indimostrato, specie
tenendo conto del fatto che, come detto, lo statuto, fonte di rango
costituzionale deputata in prima battuta a garantire un assetto
ordinamentale idoneo ad assicurare la tutela delle minoranze
linguistiche (cfr. art. 4), nulla dispone in ordine al ricorso
straordinario. Analogo silenzio si riscontra peraltro nel c.d.
Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine
approvato nel 1969 (nell'ambito del negoziato avviato su impulso
della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. 1497
del 31 ottobre 1960), particolarmente dettagliato anche sotto il
profilo dell'ordinamento della giustizia amministrativa e della
predisposizione del relativo apparato rimediale, cui sono
riconducibili gran parte delle previsioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 e, piu' in generale, le
stesse modifiche statutarie intervenute nel 1971/1972.
La circostanza che l'art. 100 dello Statuto attribuisca ai
«cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano» la «facolta'
di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari» non
acquisisce, peraltro, una specifica rilevanza ai fini della questione
in esame, posto che il perimetro della «riserva di competenza» in
capo alla sezione autonoma di Bolzano che consegue alla preclusione
del ricorso straordinario non e' necessariamente coincidente con
l'insieme dei soggetti abilitati all'uso della lingua tedesca nei
rapporti con gli u fici giudiziari (facolta' che a sua volta
giustificherebbe, in ipotesi, la peculiare composizione, sotto il
profilo dell'appartenenza ai gruppi linguistici, della sezione
autonoma di Bolzano e, in grado di appello, del Consiglio di Stato;
cfr. artt. 91 e 93 dello Statuto e artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 526 del 1984). La delimitazione
della competenza della sezione autonoma dipende infatti da elementi
(attinenti alla provenienza dell'atto impugnato da un organo avente
sede nella Provincia autonoma o alla delimitazione in chiave
territoriale degli effetti dell'atto medesimo) che nulla hanno a che
fare con la lingua parlata dal ricorrente, ben potendo darsi il caso
di un ricorrente di lingua italiana (o che comunque non intenda
avvalersi della facolta' di utilizzare la lingua tedesca) che impugni
un atto adottato da un organo con sede nella Provincia autonoma di
Bolzano (o un atto con effetti limitati al territorio della suddetta
provincia): egli incorre necessariamente nella preclusione del
ricorso straordinario, nonostante non sia suo interesse fare uso
della lingua tedesca.
5.2. In secondo luogo, rileva la circostanza che con riguardo
alle regioni a statuto speciale diverse dal Trentino-Alto Adige non
e' prevista, ne' dallo statuto ne' dalle relative norme di
attuazione, analoga preclusione. Sicche', ritenendo che la
preclusione in parola si giustifichi in virtu' dell'esigenza di
tutela delle minoranze linguistiche, il principio di uguaglianza
risulta violato anche sotto un ulteriore e distinto profilo:
l'impugnazione degli atti adottati da organi di Amministrazioni
aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano o i cui effetti sono
circoscritti al territorio di detta provincia e' infatti assoggettata
ad un limite (rappresentato dall'impossibilita' di avvalersi del
ricorso straordinario) che non e' previsto nelle altre regioni a
statuto speciale in cui pure e' particolarmente avvertita - tanto da
costituire uno degli elementi che giustificano il riconoscimento alle
stesse dell'autonomia speciale - la necessita' di tutelare le
minoranze linguistiche ivi presenti (il riferimento e', in
particolare, alla Valle d'Aosta e al Friuli-Venezia Giulia).
5.3. In terzo luogo, e soprattutto, la preclusione in questione
e' irragionevole, in quanto e' inidonea a soddisfare le esigenze che
eventualmente si assumano essere oste a fondamento di essa.
L'impossibilita' di avvalersi del ricorso straordinario comporta
infatti per il ricorrente un mero pregiudizio, rappresentato dalla
preclusione al ricorso ad un rimedio alternativo a quello
giurisdizionale (rimedio, quest'ultimo, di cui il ricorrente comunque
disporrebbe anche in assenza della preclusione in esame) e ai
vantaggi che a tale rimedio alternativo sono correlati: il piu' lungo
termine di decadenza (centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9,
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in
luogo dell'ordinario termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc.
amm.) previsto per proporre l'azione di annullamento e la
possibilita' di presentare il ricorso personalmente, senza avvalersi
del patrocinio di un difensore.
La scelta di non avvalersi del rimedio giurisdizionale e, con
esso, della peculiare composizione - prevista dalle pertinenti norme
statutarie e di attuazione, sopra richiamate - degli organi di
giustizia amministrativa di primo e di secondo grado che di tale
rimedio sarebbero investiti, costituirebbe, laddove ammessa, libera
estrinsecazione della volonta' del ricorrente e non il frutto di
un'imposizione dell'ordinamento. Imposizione e', invece, de iure
condito, quella di avvalersi del rimedio giurisdizionale. Sicche', in
virtu' di una singolare eterogenesi dei fini, l'inammissibilita' del
ricorso straordinario - riconducibile, in ipotesi, al principio
costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche - comporta un
mero pregiudizio a carico proprio di quella categoria di soggetti che
per il tramite di tale preclusione si intenderebbe tutelare. A ben
vedere, dunque, la preclusione relativa al ricorso straordinario non
soddisfa dunque alcun interesse, se non quello «astratto» - e per
cio' solo irrilevante rispetto all'esigenza che si assume essere
posta a fondamento della preclusione medesima - dell'ordinamento a
che determinate controversie vengano decise da organi la cui
composizione assicuri il rispetto di determinati criteri di
rappresentanza dei gruppi linguistici.
5.4. Ne', d'altra parte, potrebbe ritenersi che la preclusione
concernente il rimedio straordinario sia dettata dalla necessita' di
assicurare che della particolare composizione degli organi
giurisdizionali investiti del ricorso giurisdizionale possano
beneficiare gli altri soggetti interessati dalla lite, ossia
l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato e eventuali
soggetti controinteressati. Laddove il ricorso straordinario fosse
ammesso, infatti, i soggetti in questione potrebbero avvalersi della
facolta' (ormai generalizzata) di proporre opposizione ai sensi
dell'art. 48 cod. proc. amm., ottenendo cosi' la trasposizione del
ricorso straordinario proprio in quella sede giurisdizionale in grado
di assicurare la peculiare composizione, sotto il profilo
dell'appartenenza ai gruppi linguistici dei componenti del collegio,
prevista dagli artt. 91 e 93 dello statuto e dalle relative norme di
attuazione.
5.5. Vi e' peraltro da considerare, da ultimo, che laddove si
ritenga (anche al fine di garantire il rispetto di eventuali obblighi
internazionali in tal senso) che la presenza nel collegio di un
componente appartenente al gruppo di lingua tedesca (o di lingua
ladina, per quanto tale ultima previsione, introdotta dall'art. 7,
comma 1 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, risulti
allo stato non attuata) - assicurata dall'art. 93 dello statuto,
tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, soltanto con
riferimento alle «sezioni del Consiglio di Stato investite dei
giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano
del Tribunale regionale di giustizia amministrativa», ossia alle
sezioni giurisdizionali - costituisca il fondamento (per quanto
implicito) della preclusione rispetto alla possibilita' di avvalersi
del ricorso straordinario, tale esigenza puo' a ben vedere essere
parimenti assicurata in sede straordinaria, il che dimostra
l'erroneita' della premessa.
Non si ravvisano, infatti, particolari ostacoli, in caso di
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, rispetto
ad un'interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica
dell'art. 93 dello statuto che consenta di assicurare la presenza del
componente appartenente al gruppo di lingua tedesca (o di lingua
ladina) nel collegio della Sezione consultiva chiamata a formulare il
parere sul ricorso straordinario.
D'altra parte le stesse norme di attuazione (cfr. art. 14, comma
5, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) prevedono
- nel silenzio dello statuto, che non si occupa ne' del ricorso
straordinario ne', piu' in generale, delle Sezioni consultive del
Consiglio di Stato - che «[u]no dei consiglieri di Stato appartenenti
al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui
all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando
questa e' investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano». Non
si riscontra pertanto alcuna preclusione, in via interpretativa o di
applicazione analogica, ad assicurare la presenza di uno dei
consiglieri di Stato appartenenti ai gruppi linguistici minoritari
anche nell'ambito del collegio della Sezione consultiva investita del
ricorso straordinario, al pari di quanto espressamente previsto dalle
norme di attuazione dello statuto con riguardo alla Sezione
consultiva per gli atti normativi «investita di atti riguardanti la
provincia di Bolzano» e tenuto peraltro conto del fatto che l'art.
14, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del
1984 stabilisce che «[l]'assegnazione dei predetti consiglieri alle
sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e'
disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto
dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n.
1054».
Se del caso, peraltro, e' prospettabile una declaratoria di
illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, del
menzionato art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica
n. 426 del 1984 nella parte in cui non prevede un'analoga
integrazione del collegio della Sezione consultiva investito della
decisione del ricorso straordinario, nonche' del comma 6, nella parte
in cui non prevede che del collegio investito del ricorso
straordinario debba far parte almeno uno dei consiglieri di Stato
appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Le disposizioni da ultimo
menzionate non formano tuttavia oggetto della questione di
legittimita' costituzionale sollevata in questa sede in quanto, per
le ragioni illustrate supra, la Sezione ritiene che la composizione
dei collegi giudicanti (in primo e secondo grado, ovvero in unico
grado) sotto il profilo dell'appartenenza ai gruppi linguistici
minoritari, stabilita dagli artt. 91 e 93 dello statuto, non possa
costituire il fondamento della preclusione disposta dalle norme di
attuazione rispetto al ricorso straordinario.
6. L'esclusione del ricorso straordinario nelle materie di
competenza della sezione autonoma di Bolzano contrasta, inoltre, con
il diritto di azione di cui all'art. 24, comma 1 Cost.
E' noto che per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69 sono
intervenute talune modifiche di carattere normativo che hanno, in una
prima fase, indotto a discorrere di «giursidizionalizzazione» del
ricorso straordinario. Si tratta, in particolare, del riconoscimento
della legittimazione della Sezione consultiva a sollevare questione
di legittimita' costituzionale (art. 13, comma 1, terzo periodo,
decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971) e della
previsione circa il carattere vincolante del parere reso dalla
Sezione consultiva, non piu' superabile previa delibera del Consiglio
dei ministri (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n.
1199 del 1971). Rileva altresi' la previsione, contenuta nel codice
del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che
determina la tendenziale coincidenza delle ipotesi in cui e' ammesso
il ricorso straordinario con le controversie devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo (art. 7, comma 8 cod. proc.
amm.). Tenuto conto di tali sopravvenienze, la giurisprudenza, sia di
legittimita' sia amministrativa, ha concluso - specie ai fini
dell'ammissibilita' del ricorso per ottemperanza (ai sensi dell'art.
112, comma 2, lett. b) cod. proc. amm.) e di assicurare cosi'
l'esecuzione del decreto presidenziale, nonche' di individuare quale
giudice competente il Consiglio di Stato, in unico grado (ai sensi
dell'art. 113, comma 1 cod. proc. amm.) - nel senso
dell'assimilazione del ricorso straordinario ai rimedi di natura
giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2065; Cons.
Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10).
Sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale
(Corte cost., 2 aprile 2014, n. 73; 9 febbraio 2018, n. 24; 21
febbraio 2023, n. 63) che, a seguito delle modifiche introdotte dalla
menzionata legge n. 69 del 2009, ha invece mantenuto ferma la
qualificazione dell'istituto in termini (non piu' di ricorso
amministrativo, bensi') di rimedio giustiziale amministrativo - pur
sempre alternativo a quello giurisdizionale amministrativo, ancorche'
in parte a questo assimilabile sotto il profilo strutturale e
funzionale - , la piu' recente giurisprudenza amministrativa,
aderendo ad una nozione di «giurisdizione» di carattere eminentemente
soggettivo formale ("L'«attivita' giurisdizionale» (art. 2907 del
codice civile) - cioe' quella classe di procedimenti a cui soltanto
si applica la disciplina del processo - si distingue dalle altre
funzioni dello Stato sulla base di criteri di imputazione formale e
non "sostanziali" [...] La giurisdizione e' l'attivita' di
accertamento e decisoria che l'ordinamento imputa ai «giudici», come
individuati dalle norme costituzionali sulla competenza (art. 101,
102, 103)») ha rimeditato il pregresso e prevalente orientamento,
ritenendo che il ricorso straordinario sia «un rimedio «giustiziale»,
alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni
tratti strutturali e funzionali. Il decreto presidenziale e' atto
'della Amministrazione - in quanto formalmente imputato alla
reponsabilita' dell'organo ministeriale - ma non 'di' amministrazione
attiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia
nell'ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio con le
parti e avente carattere vincolato in ragione della sua funzione
dichiarativa (essendo cioe' espressione della volonta' del diritto
nel caso concreto)».
La qualificazione del gravame straordinario in termini di rimedio
giustiziale amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale, non
ha tuttavia impedito alla stessa Corte costituzionale di fondare la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 5
del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 («Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio
nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato») - che
consentiva al Presidente della Regione siciliana, previa delibera
della Giunta regionale, di decidere il ricorso straordinario in
maniera difforme dal parere reso dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana - , oltre che sull'art. 3
Cost., anche sull'art. 24 Cost. Si e' ritenuto, in particolare, che
«[s]iffatta contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto
al ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione
Siciliana, rispetto a colui che si avvale dell'omologo rimedio
nazionale e' in contrasto con l'art. 3 Cost. e, senza idonea
giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e
degli interessi legittimi di cui all'art. 24 Cost.».
Il rilevato contrasto con l'art. 24 Cost. di una norma di
attuazione di uno statuto speciale che consentiva al Presidente della
Regione siciliana, nel decidere il ricorso straordinario, di
discostarsi dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana induce pertanto a ritenere, a fortiori, che
analogo contrasto sussista laddove una norma di attuazione - quale
l'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426
del 1984 - non si limiti ad incidere sugli effetti (vincolanti o
meno) del parere dell'organo consultivo, ma escluda in radice la
possibilita' di avvalersi del rimedio in questione, che sul resto del
territorio nazionale e' posto invece in relazione di piena
alternativita' con il rimedio giurisdizionale.
7. Da ultimo la Sezione ritiene che l'esclusione della
possibilita' di avvalersi del ricorso straordinario nelle materie di
competenza della sezione autonoma di Bolzano contrasti con gli artt.
5 e 87, comma 1 Cost. nella parte in cui, rispettivamente,
stabiliscono i principi di unita' e di indivisibilita' della
Repubblica e prevedono che il Presidente della Repubblica - cui e'
rimessa l'adozione, su proposta del Ministro competente, del decreto
che, in conformita' al parere del Consiglio di Stato, decide il
ricorso straordinario - rappresenta l'unita' nazionale. Per il
tramite della preclusione in esame il Capo dello Stato e' infatti
privato della potesta' di esercitare le proprie funzioni -
intimamente connesse alla natura dell'alto organo, cosi' come
dimostra l'origine storica del rimedio, che deriva direttamente dal
ricorso al Re, il quale costituiva a sua volta espressione ultima
della giustizia ritenuta - rispetto a determinate categorie di atti
amministrativi individuabili sulla base di criteri di natura
territoriale. Cio' comporta che in una porzione del territorio della
Repubblica (quello della Provincia autonoma di Bolzano) al Capo dello
Stato e' precluso lo svolgimento di una propria funzione per effetto
di una norma di attuazione statutaria che ha, comunque, rango
sub-costituzionale. L'unita' e indivisibilita' della Repubblica
risultano pertanto irrimediabilmente compromesse sotto il profilo del
mancato esercizio di tale peculiare funzione decisoria, senza che
tale conseguenza sia giustificata - ne', tantomeno, imposta - dalla
necessita' di dare attuazione ad altri principi di rango
costituzionale, che non potrebbero comunque prevalere sull'unita' e
sull'indivisibilita', in quanto «costituzionalmente imposte come
tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunita'
nazionale» (Corte cost., 4 ottobre 2018, n. 183).
Ne' potrebbe argomentarsi in senso contrario alla luce della
peculiare disciplina vigente con riferimento alla Regione siciliana,
che assegna la decisione del ricorso straordinario al Presidente
della Regione (in luogo del Presidente della Repubblica). Tanto
avviene infatti in virtu' di apposite disposizioni statutarie che
hanno rango costituzionale e sono pertanto idonee a derogare, entro
certi limiti, alle norme della Costituzione da ultimo menzionate,
laddove nel caso di specie l'impossibilita' di esperire il ricorso
straordinario - e dunque, in ultima analisi, l'impossibilita' per il
Presidente della Repubblica di svolgere la sua funzione con
riferimento a talune categorie di atti territorialmente
caratterizzati - consegue ad una disposizione di attuazione che non
rinviene fondamento alcuno, ne' esplicito ne' implicito, nello
statuto (il quale soltanto ha rango costituzionale).
Non potrebbe, d'altra parte, argomentarsi in senso contrario alla
luce della circostanza che il parere del Consiglio di Stato e'
vincolante (art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199 del 1971), non potendo dunque il Ministro competente - e, a
valle, il decreto presidenziale - discostarsene, sicche'
l'inoperativita' del ricorso straordinario rispetto alle categorie di
atti in questione non comporterebbe un vulnus al pieno esplicarsi
delle funzioni presidenziali, dal momento che la decisione e'
rimessa, sul piano sostanziale, al Consiglio di Stato. Per un verso,
infatti, il carattere vincolante del parere non esclude che la
funzione decisoria resti intestata, sul piano formale, al Presidente
della Repubblica. Per altro verso, non si puo' escludere che, in casi
eccezionali, il Capo dello Stato possa chiedere il riesame del parere
per motivi di legittimita' (in conseguenza dell'avvenuta rilevazione,
ad esempio, di vizi revocatori), restituendo il decreto al Ministro
competente (facolta' astrattamente riconosciuta da Cons. Stato, sez.
I, 7 maggio 2012, n. 2131).
8. Le considerazioni sopra esposte inducono pertanto la Sezione a
ritenere la questione di legittimita' costituzionale non
manifestamente infondata rispetto ai parametri sopra evocati, cosi'
rimeditando il pregresso orientamento sul punto delle Sezioni
consultive, condiviso anche dalle Sezioni giurisdizionali (cfr., ex
multis:
Cons. Stato, sez. I, pareri del 3 giugno 2019, n. 1622 e del 19
dicembre 2017, n. 2634; sez. II, parere del 6 giugno 2017, n. 1324;
sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474).
9. Pertanto, ai sensi dell'art. 13, decreto del Presidente della
Repubblica n. 1191 del 1973 e dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, la
Sezione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 in relazione
all'art. 90 dello Statuto e agli artt. 3, comma 1, 5, 24, comma 1 e
87, comma 1 Cost.
Sospende conseguentemente l'espressione del parere e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M.
La Sezione:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nei sensi e nei
termini di cui in motivazione;
sospende l'espressione del parere;
ordina, a cura della Segreteria, l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
ordina che il presente parere sia comunicato al ricorrente, al
controinteressato, al Comune di Badia (BZ) e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, al
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento, al Presidente del Consiglio regionale
della Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano.
Il Presidente: Garofoli
L'estensore: Miniussi
Il Segretario: Argiolas