Reg. ord. n. 261 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 09/12/2025

Tra: Andrea Agreiter  C/ Comune di Badia



Oggetto:

Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano – Previsione che nelle materie di competenza di tale sezione non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Denunciata disciplina di attuazione eccentrica e in contrasto con lo statuto che, nel regolare l’ordinamento del tribunale regionale, non preclude il ricorso straordinario al Capo dello Stato – Disposizione integrativa in conflitto con la giurisprudenza costituzionale che impone la necessità di una corrispondenza di tale integrazione alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto – Preclusione irragionevole che non consente di perseguire le asserite finalità di tutela delle minoranze linguistiche – Impossibilità per i soggetti che intendano impugnare un atto emesso da un organo di un’amministrazione con sede nella Provincia di Bolzano o la cui efficacia è circoscritta a tale territorio, di avvalersi di un rimedio cui, invece, ha accesso chiunque intenda impugnare un atto non rientrante nelle suddette categorie – Preclusione non prevista in altre regioni a statuto speciale – Violazione del principio di uguaglianza – Impossibilità di avvalersi del ricorso straordinario comportante per il ricorrente un mero pregiudizio, rappresentato dalla preclusione a un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e ai correlati vantaggi – Lesione del diritto di azione – Preclusione che impedisce al Capo dello Stato di esercitare le proprie funzioni, rispetto a determinate categorie di atti amministrativi individuabili sulla base di criteri di natura territoriale – Violazione dei principi di unità nazionale, rappresentata dal Capo dello Stato, e di indivisibilità della Repubblica.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 06/04/1984  Num. 426  Art. 7  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 87    Co.
decreto del Presidente della Repubblica del 31/08/1972    Art. 90 



Testo dell'ordinanza

                        N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 dicembre 2025

Ordinanza del 9 dicembre 2025 del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Andrea Agreiter contro il Comune di  Badia  e  Alessandro
Vittur. 
 
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello  Stato
  - Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Regione
  autonoma  Trentino-Alto   Adige   -   Istituzione   del   Tribunale
  amministrativo regionale di Trento  e  della  sezione  autonoma  di
  Bolzano - Previsione che nelle materie di competenza della  sezione
  autonoma di Bolzano non e'  ammesso  il  ricorso  straordinario  al
  Presidente della Repubblica. 
- Decreto del Presidente della  Repubblica  6  aprile  1984,  n.  426
  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la   regione
  Trentino-Alto   Adige   concernenti   istituzione   del   tribunale
  amministrativo regionale di Trento  e  della  sezione  autonoma  di
  Bolzano), art. 7, terzo comma. 


(GU n. 3 del 21-01-2026)

 
                         CONSIGLIO DI STATO 
 
 
                            Sezione Prima 
 
 
               Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2025 
 
    Numero affare 01161/2024. 
    Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza
sospensiva, proposto dal signor Andrea Agreiter contro il  Comune  di
Badia, nonche'  nei  confronti  del  signor  Alessandro  Vittur,  per
l'annullamento del permesso di costruire n. 4 del  22  febbraio  2024
rilasciato dal Comune di Badia. 
 
                             La sezione 
 
    Visto il ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024; 
    Viste le  controdeduzioni  del  Comune  di  Badia  trasmesse  dal
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  nota  prot.  n.
34012 del 2 agosto 2024; 
    Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
prot. n. 35799 del 27 agosto 2024; 
    Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8721 del 2
luglio 2025 con la quale il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha chiesto il parere del  Consiglio  di  Stato  sull'affare
consultivo in oggetto; 
    Esaminati gli atti e udito all'adunanza del 16  ottobre  2025  il
relatore, consigliere Davide Miniussi. 
    Premesso in fatto. 
    1. Con ricorso straordinario notificato in data 24 giugno 2024  e
assistito da domanda di misura cautelare il signor  Andrea  Agreiter,
proprietario di un immobile situato nella frazione di  La  Villa  del
Comune di Badia (BZ), ha impugnato il permesso di costruire n. 4  del
22 febbraio 2024 (conosciuto dal ricorrente in data 26 febbraio 2024)
rilasciato in favore del signor Alessandro Vittur in relazione ad  un
intervento di risanamento energetico, risanamento  e  ampliamento  di
una casa a schiera di proprieta' di quest'ultimo, adiacente a  quella
di proprieta' del signor Agreiter. 
    2. Il ricorso e' articolato in due motivi di gravame. 
    2.1. Con un primo motivo  il  ricorrente  ha  dedotto,  in  primo
luogo, la violazione dell'art. 10, comma  3  dell'allegato  n.  2  al
Regolamento edilizio del Comune di Badia (approvato con  delibera  n.
35  del  30  luglio  2021)  e  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  n.  6792  del  2011,  per  avere  il
permesso di costruire consentito al signor Vittur di sopraelevare  la
propria abitazione  -  i  l  cui  tetto  e'  attualmente  contiguo  e
congiunto a quello dell'abitazione di  proprieta'  del  ricorrente  -
nonostante il Regolamento edilizio  preveda  che,  laddove  il  tetto
della  casa  contigua  sia  piu'  elevato   -   situazione   che   si
verificherebbe per  effetto  della  sopraelevazione  assentita  -  «i
camini della casa piu' bassa devono essere collocati ad una  distanza
di almeno 3 m dal muro  di  confine,  [...]».  Il  ricorrente  espone
infatti che tale distanza minima  non  risulterebbe  rispettata,  ne'
egli intenderebbe prestare il consenso -  cosi'  come  richiesto  dal
controinteressato, il quale ha presentato una  variante  al  progetto
originario che contempla il prolungamento a proprie spese dei  camini
di proprieta' del ricorrente - alla sopraelevazione dei propri camini
in modo che superino in altezza la gronda contigua (di proprieta' del
signor Vittur) di almeno un metro, il che consentirebbe, in  base  al
Regolamento edilizio, di derogare alla distanza minima di  tre  metri
ivi stabilita («[...] a meno che non superino in  altezza  la  gronda
contigua di almeno 1 metro»). 
    Ha dedotto inoltre, sempre con il primo  motivo  di  gravame,  la
violazione di legge e l'eccesso di potere conseguenti, per un  verso,
a talune false rappresentazioni dello stato di fatto (con particolare
riguardo alla posizione e alle dimensioni di taluni  elementi:  scala
esterna,  bocche  di  lupo  e  posti  auto)  contenute  nelle  tavole
progettuali allegate alla domanda di permesso  di  costruire  e,  per
altro  verso,  all'omessa  considerazione  di   talune   osservazioni
riversate in sede procedimentale dall'odierno ricorrente. 
    2.2. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione del piano  di
attuazione  della  zona  di  espansione  Boscdaplan,  lotto   n.   8,
asseritamente conseguente al superamento (di due metri)  dell'altezza
media consentita (10,50 m), cosi' come dichiarato dal  signor  Vittur
nelle  tavole  progettuali  allegate  alla  domanda  di  permesso  di
costruire, in cui si riferisce che l'altezza  media  dell'immobile  a
seguito della sopraelevazione sara' pari a 12,50 m,  con  conseguente
danno per il ricorrente (che  sul  proprio  tetto  ha  installato  un
impianto fotovoltaico). 
    3. Con nota prot. n. 34012 del 2 agosto 2024 il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  le  controdeduzioni  del
Comune, che ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso  straordinario
ai sensi dell'art. 7,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (recante  le  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti
istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e  della
sezione autonoma di Bolzano»), in base al quale «[n]elle  materie  di
competenza della sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e'  ammesso  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica». 
    4. Con nota prot. n. 35799 del 27 agosto  2024  il  Ministero  ha
chiesto il rigetto dell'istanza cautelare. 
    5. Con nota prot. n. 8721 del  2  luglio  2025  il  Ministero  ha
trasmesso:  (a)  la  relazione  istruttoria;  (b)  una  memoria   del
ricorrente di  replica  alle  controdeduzioni  del  Comune;  (c)  una
memoria del  controinteressato.  Il  Ministero,  in  particolare,  ha
chiesto di  dichiarare  inammissibile  il  ricorso  straordinario  in
quanto  non  ammesso  nella  materia  de  qua  (in  conformita'  alle
controdeduzioni del Comune e alla memoria del  controinteressato)  e,
comunque, limitatamente  alla  parte  del  primo  motivo  in  cui  si
contestano le sopra  menzionate  false  rappresentazioni,  in  quanto
inammissibile per difetto di interesse; nel merito ha chiesto in ogni
caso il rigetto del ricorso. 
    6.  All'adunanza  del  16  ottobre  2025  il  ricorso  e'   stato
esaminato. 
    Considerato in diritto. 
    1. La Sezione ritiene che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del  1984,
per  contrasto  con  l'art.  90  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige» (d'ora innanzi: Statuto), e con gli artt.  3,
comma 1, 5, 24, comma 1 e 87, comma 1 Cost. 
    2. In punto di rilevanza la Sezione premette, in primo luogo, che
anche laddove fosse reputata fondata l'eccezione di  inammissibilita'
per difetto di interesse formulata dal Ministero in ordine alla parte
del  primo  motivo  di  gravame  ove  si   lamentano   talune   false
rappresentazioni (estranee alla questione trattata principaliter  nel
primo motivo, ossia la posizione e l'altezza dei camini),  il  motivo
in questione dovrebbe comunque essere deciso nel merito in parte qua,
non  essendo  state  opposte,  ne'  essendo  rilevabili,   cause   di
inammissibilita' diverse da quella, fondata  sulla  norma  della  cui
legittimita' costituzionale si dubita, relativa alla preclusione  del
ricorso straordinario  nelle  materie  di  competenza  della  sezione
autonoma di Bolzano. 
    Pertanto, la soluzione  dei  dubbi  concernenti  la  legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984 e'  indispensabile  per  la  decisione  di
entrambi i  motivi  di  gravame  in  cui  e'  articolato  il  ricorso
straordinario. Infatti, laddove si dovesse  fare  applicazione  della
disposizione in questione,  il  ricorso  dovrebbe  essere  dichiarato
inammissibile. 
    L'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
426 del 1984 stabilisce infatti che «[n]elle  materie  di  competenza
della  sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e'  ammesso  il   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica». 
    Tali materie sono specificate dall'art. 3, comma 2 del richiamato
d.P.R., disponendosi in  proposito  che  «[l]a  sezione  autonoma  di
Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo  statuto  alla  sua
competenza  inderogabile,  decide   sui   ricorsi   contro   atti   e
provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione,
aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli  atti  e
provvedimenti la  cui  efficacia  e'  limitata  al  territorio  della
provincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica  amministrazione,
non aventi sede nella provincia  di  Bolzano,  la  cui  efficacia  e'
limitata al territorio della provincia medesima». 
    Il  diniego  di  permesso  di   costruire   impugnato   in   sede
straordinaria e' un provvedimento emesso da un  ente  (il  Comune  di
Badia) che ha sede nella Provincia autonoma di Bolzano  e,  peraltro,
produce effetti  limitatamente  al  territorio  comunale  e,  dunque,
provinciale. Poiche' il ricorso sarebbe devoluto, in base all'art. 3,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del  1984,
alla competenza della  sezione  autonoma  di  Bolzano  del  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa, in base all'art.  7,  comma  3
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica esso non sarebbe
ammissibile. 
    3. In secondo  luogo,  secondo  l'avviso  della  Sezione  non  e'
possibile   procedere   ad   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata dell'art. 7, comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984 tale da indurre a ritenere ammissibile  il
ricorso straordinario al Capo dello  Stato  anche  nelle  materie  di
competenza della sezione autonoma di Bolzano. 
    Trattasi del solo risultato interpretativo  -  precluso,  per  le
ragioni che saranno di seguito esposte - che, secondo l'avviso  della
Sezione, escluderebbe  la  violazione  delle  disposizioni  di  rango
costituzionale sopra richiamate. 
    3.1.   In   particolare,    non    si    ritiene    prospettabile
un'interpretazione tale da limitare l'operativita' della  preclusione
ivi stabilita alle sole  controversie  devolute  dallo  Statuto  alla
competenza inderogabile della Sezione autonoma,  sicche'  il  ricorso
straordinario in esame - estraneo alle materie devolute alla suddetta
competenza inderogabile - non vi  rientrerebbe  e  dovrebbe  pertanto
ritenersi ammissibile, con cio'  pervenendosi  ad  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della menzionata disposizione. 
    3.2. Il riferimento alle «materie  di  competenza  della  sezione
autonoma di Bolzano» e' infatti univoco nel ricomprendere  tanto  gli
ordinari criteri della sede (art. 3, comma 2, n. 1) e  dell'efficacia
territoriale dell'atto (art. 3, comma 2,  n.  2)  quanto  le  materie
attribuite dallo Statuto alla competenza inderogabile  della  sezione
autonoma, espressamente fatte salve dall'art. 3, comma  2.  Trattasi,
in particolare, dei ricorsi  proposti  dai  consiglieri  regionali  e
provinciali (nonche' in talune  ipotesi,  dai  consiglieri  comunali)
avverso gli atti amministrativi degli enti ed organi  della  Pubblica
Amministrazione  aventi  sede  nella  Regione,  ritenuti  lesivi  del
principio di parita' dei  cittadini  in  quanto  appartenenti  ad  un
gruppo linguistico, di cui all'art. 92, comma 1 dello Statuto. Quella
appena descritta  e'  l'unica  fattispecie  rispetto  alla  quale  la
competenza della sezione autonoma e' qualificata come  «inderogabile»
(cfr. art. 10, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  426  del
1984, che rinvia all'art. 9), sebbene vi siano altre ipotesi  in  cui
lo Statuto devolve alla  competenza  della  sezione  autonoma  (senza
peraltro qualificarla in termini di inderogabilita') talune peculiari
fattispecie (diniego di iscrizione dell'alunno in  una  scuola  della
provincia di Bolzano: art. 19, comma 3  dello  Statuto;  approvazione
con lodo arbitrale dei capitoli dei bilanci regionali  e  provinciali
che non ottengano la maggioranza dei voti di un  gruppo  linguistico,
laddove sia richiesta la votazione per gruppi linguistici,  nel  caso
in cui lo speciale procedimento all'uopo previsto in seno  all'organo
assembleare non dia esito positivo: artt. 84  e  91,  comma  4  dello
Statuto). 
    Non potrebbe in altri termini ritenersi che,  per  effetto  della
mera precisazione circa il carattere «inderogabile» della  competenza
della sezione autonoma delineata dall'art. 92, comma 1 dello  Statuto
(nonche', eventualmente, delle ulteriori  competenze  statutariamente
previste e sopra ricordate), soltanto  rispetto  a  tale  settore  di
attribuzioni della sezione operi  la  preclusione  che  impedisce  la
proposizione del ricorso straordinario (rimedio che  per  sua  stessa
natura - cioe' in  quanto  avente  carattere  non  giurisdizionale  -
comporterebbe, per cosi' dire, una  «deroga»  alla  competenza  della
sezione autonoma del Tribunale regionale). 
    L'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
426 del 1984, infatti, e' univoco nel  riferire  la  preclusione  ivi
stabilita a tutte le «materie di competenza» della sezione  autonoma,
senza  distinguere  tra  i  criteri  della  sede   e   dell'efficacia
territoriale dell'atto impugnato, da un lato,  e  il  criterio  della
materia   o   dell'«inderogabilita'»   della   relativa   competenza,
dall'altro. 
    3.3.  L'orientamento  del  Consiglio  di  Stato,  in   sede   sia
consultiva sia giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato,  sez.  I,  11
febbraio 2021, n. 190; sez. VI, 24 aprile  2018,  n.  2474),  e'  del
resto univoco nel senso di ritenere  che  la  preclusione  in  parola
operi anche con riguardo ai gravami devoluti in  via  ordinaria  alla
sezione autonoma di Bolzano sulla  base  dei  criteri  della  sede  e
dell'efficacia territoriale dell'atto, sopra menzionati. 
    Sicche' e' comprovato per tabulas che nel caso  di  specie  -  in
presenza di un  orientamento,  come  detto,  univoco,  non  constando
precedenti in senso contrario e non rinvenendo  la  Sezione,  per  le
ragioni sopra esposte,  alcun  elemento  idoneo  a  giustificare  una
diversa interpretazione della disposizione in questione che  consenta
di escluderne il contrasto con la Costituzione -  non  e'  consentito
fornire   un'interpretazione   costituzionalmente   orientata   della
disposizione in questione, ossia tale da  ritenere  non  operante  la
preclusione con riferimento  alla  fattispecie  sottoposta  all'esame
della Sezione. 
    La descritta non percorribilita' del tentativo di interpretazione
conforme giustifica  pertanto  l'ammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale, in ossequio  alla  giurisprudenza  della
Corte costituzionale (Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356: 
      «le leggi  non  si  dichiarano  costituzionalmente  illegittime
perche'  e'  possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali   (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'  impossibile  darne
interpretazioni costituzionali») che, specie in tempi  piu'  recenti,
ha attribuito rilievo decisivo al tenore letterale delle disposizioni
sospettate di illegittimita'  costituzionale:  tenore  letterale  che
«segna il confine, in presenza del quale il tentativo  interpretativo
deve cedere il passo al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale»
(Corte cost., 20 giugno 2008, n. 219; in senso conforme, ex multis: 
      Corte cost., 3 maggio 2012, n. 110; 24 febbraio 2017, n. 42;  4
dicembre 2017, n. 268; 11 giugno 2025, n. 108). 
    4.  Procedendo  alla   valutazione   circa   la   non   manifesta
infondatezza della questione, la  Sezione  dubita,  in  primo  luogo,
della conformita' della  disposizione  censurata  all'art.  90  dello
Statuto, in base al  quale  nella  Regione  Trentino-Alto  Adige  «e'
istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con  una
autonoma sezione per la provincia di Bolzano,  secondo  l'ordinamento
che verra'  stabilito  al  riguardo».  Pur  con  qualche  margine  di
ambiguita' - derivante dall'omessa  menzione  della  specifica  fonte
abilitata ad intervenire al riguardo - , la  menzionata  disposizione
statutaria (avente rango costituzionale) rimette quindi alle norme di
attuazione, approvate  nel  rispetto  del  procedimento  disciplinato
dall'art. 107 dello Statuto, la  definizione  dell'«ordinamento»  del
Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  che  essa  stessa
provvede a istituire, in uno alla previsione - anch'essa di carattere
ordinamentale  -  di  «una  autonoma  sezione  per  la  provincia  di
Bolzano». 
    4.1. La  «competenza  riservata  e  separata»  (Corte  cost.,  22
dicembre  1980,  n.  180),  rispetto  a  quella  esercitabile   dalle
ordinarie leggi della Repubblica, delineata dal  menzionato  art.  90
dello Statuto e di cui le relative norme di attuazione  costituiscono
esercizio e' dunque limitata  alla  disciplina  dell'ordinamento  del
Tribunale regionale e non pare potersi estendere fino a precludere il
ricorso ad un rimedio, quale il ricorso straordinario al  Capo  dello
Stato, previsto generaliter dalla legge dello Stato. In questo  senso
si e' del resto  pronunciata  la  Corte  costituzionale,  laddove  ha
rilevato -  nel  valutare  la  compatibilita'  con  l'art.  90  dello
Statuto e con l'art. 3, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
426 del 1984  di  norme  statali  che  hanno  introdotto  ipotesi  di
competenza funzionale del T.A.R. Lazio  -   che  il  contenuto  della
normativa di attuazione statutaria puo'  attenere  «esclusivamente  a
profili organizzativi dei due indicati Tribunali»  (Corte  cost.,  26
giugno 2007, n. 239). 
    4.2. Del resto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 426
del 1984 disciplina  principalmente  la  composizione  del  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa e  della  sezione  autonoma  di
Bolzano, ne  definisce  la  relativa  competenza  (rinviando  per  la
disciplina  del  giudizio  alle  norme  statali  allora  vigenti)   e
disciplina l'organizzazione dei relativi  uffici  amministrativi.  La
disposta esclusione  del  ricorso  straordinario  nelle  «materie  di
competenza della sezione autonoma di Bolzano»,  oltre  a  non  essere
giustificata  dalle   previsioni   statutarie,   costituisce   dunque
previsione eterogenea e, per certi versi, eccentrica anche  sotto  il
profilo del contenuto delle norme di attuazione in  materia,  il  cui
carattere eminentemente  ordinamentale,  mal  conciliandosi  con  una
previsione  quale   quella   censurata,   corrobora,   pertanto,   la
conclusione  circa  la   non   conformita'   di   quest'ultima   alle
sovraordinate norme statutarie. 
    4.3. La ricostruzione della genesi di tale preclusione - per vero
oscura e da ricondursi,  verosimilmente,  alla  discussione  svoltasi
nell'ambito delle commissioni paritetiche - corrobora l'assunto circa
la sua completa estraneita' rispetto alle previsioni statutarie. 
    4.3.1.  La  redazione  di  un  «progetto  di  legge»  recante  la
disciplina della sezione «staccata»  di  Bolzano  fu  affidata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri al Consiglio di Stato ai  sensi
dell'art. 14, n. 2 del r.d. 26 giugno 1924,  n.  1054  («Approvazione
del testo unico delle leggi sul Consiglio di  Stato»),  tenuto  conto
del fatto che l'art. 1, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n.  1034
(«Istituzione dei  tribunali  amministrativi  regionali»)  provvedeva
all'istituzione di una «sezione staccata con  ordinamento  speciale»,
con sede a Bolzano, alla cui disciplina si sarebbe dovuto  provvedere
«con altra legge». 
    4.3.2. Il Consiglio di Stato (cfr. parere dell'Adunanza  generale
del 31 gennaio 1973), attribuendo prevalenza, rispetto al  menzionato
art. 1, comma 4 della legge n.  1034  del  1971,  all'art.  90  dello
Statuto - che, come detto, rimette ad  altra  fonte  (dai  piu',  pur
prendendo atto del margine di ambiguita' sopra descritto, individuata
nelle   norme   di   attuazione   dello   Statuto   la    definizione
dell'«ordinamento»   del    Tribunale    regionale    di    giustizia
amministrativa «con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano»
- , predispose, in luogo di un «progetto di  legge»,  uno  schema  di
decreto legislativo attuativo dello Statuto (ai sensi  dell'art.  107
dello Statuto medesimo), che peraltro disciplinava, piu' in generale,
l'ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa  (e
non la sola «sezione staccata con  ordinamento  speciale»  menzionata
dall'art. 1, comma 4 della legge n. 1034 del 1971,  cui  soltanto  si
riferiva l'incarico conferito dal Governo). 
    4.3.3. Tale schema conteneva, in particolare, la  disciplina  del
personale di magistratura e dell'ufficio  di  segreteria  (Titolo  I,
artt. 1-5), le attribuzioni della sezione autonoma di Bolzano (Titolo
II, artt. 6-8), le norme di procedura e  relative  alle  impugnazioni
(Titolo III, artt. 9 e 10), contemplando altresi' talune disposizioni
transitorie e finali (artt. 11-16). Nulla prevedeva invece lo  schema
menzionato con riguardo al ricorso straordinario. 
    Il rimedio in questione, pertanto,  in  base  a  tale  originaria
versione delle norme di attuazione dello Statuto - senza dubbio posto
alla  base  delle  successive   elaborazioni   avvenute   soprattutto
nell'ambito delle commissioni paritetiche di cui all'art.  107  dello
Statuto (costituisce indice univoco in  tal  senso  la  menzione  del
parere dell'Adunanza generale nel contesto del preambolo del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 426 del  1984)  -  restava  dunque
ammesso anche nelle materie di competenza della sezione  autonoma  di
Bolzano. 
    4.3.4. Le disposizioni del Titolo II dello schema furono trasfuse
- oltre un decennio piu' tardi - negli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  426  del  1984,  con   alcune
innovazioni anche di carattere sostanziale,  tra  cui  la  previsione
secondo cui gli «atti» adottati dalla sezione  autonoma  sui  ricorsi
avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita' tra  i
gruppi linguistici (proposti ai sensi  dell'art.  92  dello  Statuto)
«non sono soggetti ad alcun  gravame»  (laddove,  con  riguardo  alla
versione originaria dello schema, l'Adunanza generale aveva precisato
che  la  decisione  conclusiva  del  giudizio  in   questione   fosse
impugnabile con ricorso in appello al  Consiglio  di  Stato)  e,  per
quanto maggiormente rileva in questa sede, quella  per  cui  «[n]elle
materie di competenza  della  sezione  autonoma  di  Bolzano  non  e'
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica». 
    Il carattere anomalo della genesi della preclusione in esame - in
particolare, la circostanza che  nell'originario  schema  di  decreto
attuativo elaborato dal Consiglio di Stato non ve ne fosse traccia  -
corrobora  dunque  l'assunto  che  essa  esorbiti  palesemente  dalla
materia rimessa  dallo  Statuto  alle  norme  di  attuazione  e  che,
pertanto, contrasti con lo Statuto medesimo. 
    4.4. La Sezione  e'  consapevole  dell'orientamento  della  Corte
costituzionale in base al  quale  «[l]e  norme  di  attuazione  dello
statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate  a  contenere,
tra l'altro, non solo disposizioni di vera  e  propria  esecuzione  o
integrative secundum legem non essendo escluso un «contenuto  praeter
legem nel senso di integrare le norme statutarie,  anche  aggiungendo
ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite
della corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione  dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza
n. 212 del 1984; n. 20 del 1956)» (Corte cost., 7 novembre  2001,  n.
353). Ritiene tuttavia, per un verso,  che  nel  caso  di  specie  la
disposizione  censurata,  nel  precludere  il  ricorso   al   gravame
straordinario,  comporti,  per  le  ragioni  sopra  illustrate,   una
violazione dell'art.  90  dello  statuto,  atteggiandosi  pertanto  a
disposizione contra legem;  per  altro  verso,  che,  anche  a  voler
attribuire  alla  disposizione  in  questione   carattere   meramente
integrativo (ossia praeter legem) delle  norme  statutarie,  non  sia
rispettato il  limite  stabilito  dalla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  circa  la  necessita'  di  corrispondenza   di   tale
integrazione  «alle  norme  e  alla  finalita'  di  attuazione  dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale»: infatti,
per le ragioni che saranno esposte infra (cfr. par. 5.1. ss.),  anche
assumendo - il che e' quantomeno dubbio  -  che  la  disposizione  in
questione debba ritenersi riconducibile alla «questione linguistica»,
la preclusione che  essa  introduce  rispetto  alla  possibilita'  di
avvalersi del ricorso straordinario non  consente  di  perseguire  le
asserite finalita' di tutela  delle  minoranze  linguistiche  ed  e',
pertanto, irragionevole. 
    5. Sotto un ulteriore e concorrente profilo  la  Sezione  ritiene
che l'impossibilita' di avvalersi  del  ricorso  straordinario  nelle
materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano comporti  una
violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3  Cost.,  in
quanto per tal via si preclude ai soggetti che intendano impugnare un
atto emesso da un organo di  un'Amministrazione  che  ha  sede  nella
provincia di Bolzano, o la cui efficacia e' comunque circoscritta  al
territorio provinciale, di avvalersi di un  rimedio  cui  ha  accesso
chiunque intenda impugnare un  atto  non  rientrante  nelle  suddette
categorie. 
    Ne'  tale   disparita'   di   trattamento   appare   giustificata
dall'esigenza - costituzionalmente imposta (cfr. art. 6 Cost.) -   di
tutelare le minoranze linguistiche presenti nel Trentino-Alto Adige. 
    5.1. In primo luogo, che la  preclusione  in  questione  rinvenga
giustificazione  nel  principio  costituzionale   di   tutela   delle
minoranze  linguistiche  costituisce  assunto  indimostrato,   specie
tenendo conto del fatto che, come detto, lo statuto, fonte  di  rango
costituzionale deputata in  prima  battuta  a  garantire  un  assetto
ordinamentale  idoneo  ad  assicurare  la  tutela   delle   minoranze
linguistiche (cfr. art.  4),  nulla  dispone  in  ordine  al  ricorso
straordinario.  Analogo  silenzio  si  riscontra  peraltro  nel  c.d.
Pacchetto  delle  misure  a  favore  delle  popolazioni   altoatesine
approvato nel 1969 (nell'ambito  del  negoziato  avviato  su  impulso
della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. 1497
del 31 ottobre 1960),  particolarmente  dettagliato  anche  sotto  il
profilo  dell'ordinamento  della  giustizia  amministrativa  e  della
predisposizione   del   relativo   apparato   rimediale,   cui   sono
riconducibili gran parte delle previsioni contenute nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 e, piu' in  generale,  le
stesse modifiche statutarie intervenute nel 1971/1972. 
    La circostanza  che  l'art.  100  dello  Statuto  attribuisca  ai
«cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano» la «facolta'
di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici  giudiziari»  non
acquisisce, peraltro, una specifica rilevanza ai fini della questione
in esame, posto che il perimetro della  «riserva  di  competenza»  in
capo alla sezione autonoma di Bolzano che consegue  alla  preclusione
del ricorso straordinario  non  e'  necessariamente  coincidente  con
l'insieme dei soggetti abilitati all'uso  della  lingua  tedesca  nei
rapporti con  gli  u  fici  giudiziari  (facolta'  che  a  sua  volta
giustificherebbe, in ipotesi, la  peculiare  composizione,  sotto  il
profilo  dell'appartenenza  ai  gruppi  linguistici,  della   sezione
autonoma di Bolzano e, in grado di appello, del Consiglio  di  Stato;
cfr. artt. 91 e 93 dello Statuto e artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 526 del  1984).  La  delimitazione
della competenza della sezione autonoma dipende infatti  da  elementi
(attinenti alla provenienza dell'atto impugnato da un  organo  avente
sede  nella  Provincia  autonoma  o  alla  delimitazione  in   chiave
territoriale degli effetti dell'atto medesimo) che nulla hanno a  che
fare con la lingua parlata dal ricorrente, ben potendo darsi il  caso
di un ricorrente di lingua  italiana  (o  che  comunque  non  intenda
avvalersi della facolta' di utilizzare la lingua tedesca) che impugni
un atto adottato da un organo con sede nella  Provincia  autonoma  di
Bolzano (o un atto con effetti limitati al territorio della  suddetta
provincia):  egli  incorre  necessariamente  nella  preclusione   del
ricorso straordinario, nonostante non  sia  suo  interesse  fare  uso
della lingua tedesca. 
    5.2. In secondo luogo, rileva la  circostanza  che  con  riguardo
alle regioni a statuto speciale diverse dal Trentino-Alto  Adige  non
e'  prevista,  ne'  dallo  statuto  ne'  dalle  relative   norme   di
attuazione,  analoga   preclusione.   Sicche',   ritenendo   che   la
preclusione in parola  si  giustifichi  in  virtu'  dell'esigenza  di
tutela delle minoranze  linguistiche,  il  principio  di  uguaglianza
risulta  violato  anche  sotto  un  ulteriore  e  distinto   profilo:
l'impugnazione degli  atti  adottati  da  organi  di  Amministrazioni
aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano o i cui effetti  sono
circoscritti al territorio di detta provincia e' infatti assoggettata
ad un limite  (rappresentato  dall'impossibilita'  di  avvalersi  del
ricorso straordinario) che non e'  previsto  nelle  altre  regioni  a
statuto speciale in cui pure e' particolarmente avvertita - tanto  da
costituire uno degli elementi che giustificano il riconoscimento alle
stesse  dell'autonomia  speciale  -  la  necessita'  di  tutelare  le
minoranze  linguistiche  ivi  presenti   (il   riferimento   e',   in
particolare, alla Valle d'Aosta e al Friuli-Venezia Giulia). 
    5.3. In terzo luogo, e soprattutto, la preclusione  in  questione
e' irragionevole, in quanto e' inidonea a soddisfare le esigenze  che
eventualmente si assumano essere oste a fondamento di essa. 
    L'impossibilita' di avvalersi del ricorso straordinario  comporta
infatti per il ricorrente un mero  pregiudizio,  rappresentato  dalla
preclusione  al  ricorso  ad  un   rimedio   alternativo   a   quello
giurisdizionale (rimedio, quest'ultimo, di cui il ricorrente comunque
disporrebbe anche  in  assenza  della  preclusione  in  esame)  e  ai
vantaggi che a tale rimedio alternativo sono correlati: il piu' lungo
termine di  decadenza  (centoventi  giorni,  ai  sensi  dell'art.  9,
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in
luogo dell'ordinario termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc.
amm.)  previsto  per  proporre  l'azione   di   annullamento   e   la
possibilita' di presentare il ricorso personalmente, senza  avvalersi
del patrocinio di un difensore. 
    La scelta di non avvalersi del  rimedio  giurisdizionale  e,  con
esso, della peculiare composizione - prevista dalle pertinenti  norme
statutarie e di  attuazione,  sopra  richiamate  -  degli  organi  di
giustizia amministrativa di primo e di  secondo  grado  che  di  tale
rimedio sarebbero investiti, costituirebbe, laddove  ammessa,  libera
estrinsecazione della volonta' del ricorrente  e  non  il  frutto  di
un'imposizione dell'ordinamento.  Imposizione  e',  invece,  de  iure
condito, quella di avvalersi del rimedio giurisdizionale. Sicche', in
virtu' di una singolare eterogenesi dei fini, l'inammissibilita'  del
ricorso straordinario  -  riconducibile,  in  ipotesi,  al  principio
costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche -  comporta  un
mero pregiudizio a carico proprio di quella categoria di soggetti che
per il tramite di tale preclusione si intenderebbe  tutelare.  A  ben
vedere, dunque, la preclusione relativa al ricorso straordinario  non
soddisfa dunque alcun interesse, se non quello  «astratto»  -  e  per
cio' solo irrilevante rispetto  all'esigenza  che  si  assume  essere
posta a fondamento della preclusione medesima  -  dell'ordinamento  a
che  determinate  controversie  vengano  decise  da  organi  la   cui
composizione  assicuri  il  rispetto  di   determinati   criteri   di
rappresentanza dei gruppi linguistici. 
    5.4. Ne', d'altra parte, potrebbe ritenersi  che  la  preclusione
concernente il rimedio straordinario sia dettata dalla necessita'  di
assicurare  che   della   particolare   composizione   degli   organi
giurisdizionali  investiti  del   ricorso   giurisdizionale   possano
beneficiare  gli  altri  soggetti  interessati  dalla   lite,   ossia
l'Amministrazione  che  ha  adottato  l'atto  impugnato  e  eventuali
soggetti controinteressati. Laddove il  ricorso  straordinario  fosse
ammesso, infatti, i soggetti in questione potrebbero avvalersi  della
facolta' (ormai  generalizzata)  di  proporre  opposizione  ai  sensi
dell'art. 48 cod. proc. amm., ottenendo cosi'  la  trasposizione  del
ricorso straordinario proprio in quella sede giurisdizionale in grado
di  assicurare  la   peculiare   composizione,   sotto   il   profilo
dell'appartenenza ai gruppi linguistici dei componenti del  collegio,
prevista dagli artt. 91 e 93 dello statuto e dalle relative norme  di
attuazione. 
    5.5. Vi e' peraltro da considerare, da  ultimo,  che  laddove  si
ritenga (anche al fine di garantire il rispetto di eventuali obblighi
internazionali in tal senso) che  la  presenza  nel  collegio  di  un
componente appartenente al gruppo di  lingua  tedesca  (o  di  lingua
ladina, per quanto tale ultima previsione,  introdotta  dall'art.  7,
comma 1 della legge costituzionale 4 dicembre  2017,  n.  1,  risulti
allo stato non attuata) -  assicurata  dall'art.  93  dello  statuto,
tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, soltanto  con
riferimento alle  «sezioni  del  Consiglio  di  Stato  investite  dei
giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma  sezione  di  Bolzano
del Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa»,  ossia  alle
sezioni giurisdizionali  -  costituisca  il  fondamento  (per  quanto
implicito) della preclusione rispetto alla possibilita' di  avvalersi
del ricorso straordinario, tale esigenza puo'  a  ben  vedere  essere
parimenti  assicurata  in  sede  straordinaria,   il   che   dimostra
l'erroneita' della premessa. 
    Non si ravvisano,  infatti,  particolari  ostacoli,  in  caso  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, rispetto
ad  un'interpretazione  estensiva  o  ad  un'applicazione   analogica
dell'art. 93 dello statuto che consenta di assicurare la presenza del
componente appartenente al gruppo di  lingua  tedesca  (o  di  lingua
ladina) nel collegio della Sezione consultiva chiamata a formulare il
parere sul ricorso straordinario. 
    D'altra parte le stesse norme di attuazione (cfr. art. 14,  comma
5, decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984) prevedono
- nel silenzio dello statuto, che  non  si  occupa  ne'  del  ricorso
straordinario ne', piu' in generale,  delle  Sezioni  consultive  del
Consiglio di Stato - che «[u]no dei consiglieri di Stato appartenenti
al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano,  nominati  ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui
all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando
questa e' investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano». Non
si riscontra pertanto alcuna preclusione, in via interpretativa o  di
applicazione  analogica,  ad  assicurare  la  presenza  di  uno   dei
consiglieri di Stato appartenenti ai  gruppi  linguistici  minoritari
anche nell'ambito del collegio della Sezione consultiva investita del
ricorso straordinario, al pari di quanto espressamente previsto dalle
norme  di  attuazione  dello  statuto  con  riguardo   alla   Sezione
consultiva per gli atti normativi «investita di atti  riguardanti  la
provincia di Bolzano» e tenuto peraltro conto del  fatto  che  l'art.
14, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  426  del
1984 stabilisce che «[l]'assegnazione dei predetti  consiglieri  alle
sezioni consultive  e  giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato  e'
disposta,  all'inizio  di  ogni  anno,  con   il   decreto   previsto
dall'articolo 12, primo comma, del testo unico  26  giugno  1924,  n.
1054». 
    Se del caso,  peraltro,  e'  prospettabile  una  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale  in  via  consequenziale,   ai   sensi
dell'art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  del
menzionato art. 14, comma 5, decreto del Presidente della  Repubblica
n.  426  del  1984  nella  parte  in  cui  non   prevede   un'analoga
integrazione del collegio della Sezione  consultiva  investito  della
decisione del ricorso straordinario, nonche' del comma 6, nella parte
in  cui  non  prevede  che  del  collegio   investito   del   ricorso
straordinario debba far parte almeno uno  dei  consiglieri  di  Stato
appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Le disposizioni  da  ultimo
menzionate  non  formano  tuttavia   oggetto   della   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata in questa sede in  quanto,  per
le ragioni illustrate supra, la Sezione ritiene che  la  composizione
dei collegi giudicanti (in primo e secondo  grado,  ovvero  in  unico
grado) sotto  il  profilo  dell'appartenenza  ai  gruppi  linguistici
minoritari, stabilita dagli artt. 91 e 93 dello  statuto,  non  possa
costituire il fondamento della preclusione disposta  dalle  norme  di
attuazione rispetto al ricorso straordinario. 
    6.  L'esclusione  del  ricorso  straordinario  nelle  materie  di
competenza della sezione autonoma di Bolzano contrasta, inoltre,  con
il diritto di azione di cui all'art. 24, comma 1 Cost. 
    E' noto che per effetto della legge 18 giugno 2009,  n.  69  sono
intervenute talune modifiche di carattere normativo che hanno, in una
prima fase, indotto a  discorrere  di  «giursidizionalizzazione»  del
ricorso straordinario. Si tratta, in particolare, del  riconoscimento
della legittimazione della Sezione consultiva a  sollevare  questione
di legittimita' costituzionale (art.  13,  comma  1,  terzo  periodo,
decreto del Presidente della Repubblica n. 1199  del  1971)  e  della
previsione circa  il  carattere  vincolante  del  parere  reso  dalla
Sezione consultiva, non piu' superabile previa delibera del Consiglio
dei ministri (art. 14, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1199 del 1971). Rileva altresi' la previsione, contenuta  nel  codice
del processo amministrativo (d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104),  che
determina la tendenziale coincidenza delle ipotesi in cui e'  ammesso
il  ricorso  straordinario  con   le   controversie   devolute   alla
giurisdizione del giudice amministrativo (art. 7, comma 8 cod.  proc.
amm.). Tenuto conto di tali sopravvenienze, la giurisprudenza, sia di
legittimita'  sia  amministrativa,  ha  concluso  -  specie  ai  fini
dell'ammissibilita' del ricorso per ottemperanza (ai sensi  dell'art.
112, comma 2, lett.  b)  cod.  proc.  amm.)  e  di  assicurare  cosi'
l'esecuzione del decreto presidenziale, nonche' di individuare  quale
giudice competente il Consiglio di Stato, in unico  grado  (ai  sensi
dell'art.   113,   comma   1   cod.   proc.   amm.)   -   nel   senso
dell'assimilazione del ricorso  straordinario  ai  rimedi  di  natura
giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 28 gennaio  2011,  n.  2065;  Cons.
Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, nn. 9 e 10). 
    Sulla scorta  della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale
(Corte cost., 2 aprile 2014, n.  73;  9  febbraio  2018,  n.  24;  21
febbraio 2023, n. 63) che, a seguito delle modifiche introdotte dalla
menzionata legge n.  69  del  2009,  ha  invece  mantenuto  ferma  la
qualificazione  dell'istituto  in  termini  (non  piu'   di   ricorso
amministrativo, bensi') di rimedio giustiziale amministrativo  -  pur
sempre alternativo a quello giurisdizionale amministrativo, ancorche'
in parte  a  questo  assimilabile  sotto  il  profilo  strutturale  e
funzionale  -  ,  la  piu'  recente  giurisprudenza   amministrativa,
aderendo ad una nozione di «giurisdizione» di carattere eminentemente
soggettivo formale ("L'«attivita'  giurisdizionale»  (art.  2907  del
codice civile) - cioe' quella classe di procedimenti a  cui  soltanto
si applica la disciplina del processo  -  si  distingue  dalle  altre
funzioni dello Stato sulla base di criteri di imputazione  formale  e
non  "sostanziali"  [...]  La   giurisdizione   e'   l'attivita'   di
accertamento e decisoria che l'ordinamento imputa ai «giudici»,  come
individuati dalle norme costituzionali sulla  competenza  (art.  101,
102, 103)») ha rimeditato il  pregresso  e  prevalente  orientamento,
ritenendo che il ricorso straordinario sia «un rimedio «giustiziale»,
alternativo a quello giurisdizionale, di cui  condivide  solo  alcuni
tratti strutturali e funzionali. Il  decreto  presidenziale  e'  atto
'della  Amministrazione  -  in  quanto  formalmente   imputato   alla
reponsabilita' dell'organo ministeriale - ma non 'di' amministrazione
attiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia
nell'ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio  con  le
parti e avente carattere vincolato  in  ragione  della  sua  funzione
dichiarativa (essendo cioe' espressione della  volonta'  del  diritto
nel caso concreto)». 
    La qualificazione del gravame straordinario in termini di rimedio
giustiziale amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale, non
ha tuttavia impedito alla stessa Corte costituzionale di  fondare  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  5
del d.lgs. 24 dicembre 2003,  n.  373  («Norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale  della  Regione  siciliana  concernenti  l'esercizio
nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato») -  che
consentiva al Presidente della  Regione  siciliana,  previa  delibera
della Giunta regionale,  di  decidere  il  ricorso  straordinario  in
maniera  difforme  dal  parere  reso  dal  Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione siciliana - ,  oltre  che  sull'art.  3
Cost., anche sull'art. 24 Cost. Si e' ritenuto, in  particolare,  che
«[s]iffatta contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto
al  ricorrente  in  sede  di  ricorso  al  Presidente  della  Regione
Siciliana, rispetto  a  colui  che  si  avvale  dell'omologo  rimedio
nazionale e'  in  contrasto  con  l'art.  3  Cost.  e,  senza  idonea
giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e
degli interessi legittimi di cui all'art. 24 Cost.». 
    Il rilevato contrasto  con  l'art.  24  Cost.  di  una  norma  di
attuazione di uno statuto speciale che consentiva al Presidente della
Regione  siciliana,  nel  decidere  il  ricorso   straordinario,   di
discostarsi dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana induce pertanto a ritenere, a fortiori,  che
analogo contrasto sussista laddove una norma di  attuazione  -  quale
l'art. 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  426
del 1984 - non si limiti ad  incidere  sugli  effetti  (vincolanti  o
meno) del parere dell'organo consultivo,  ma  escluda  in  radice  la
possibilita' di avvalersi del rimedio in questione, che sul resto del
territorio  nazionale  e'  posto  invece  in   relazione   di   piena
alternativita' con il rimedio giurisdizionale. 
    7.  Da  ultimo  la  Sezione  ritiene   che   l'esclusione   della
possibilita' di avvalersi del ricorso straordinario nelle materie  di
competenza della sezione autonoma di Bolzano contrasti con gli  artt.
5  e  87,  comma  1  Cost.  nella  parte  in  cui,   rispettivamente,
stabiliscono  i  principi  di  unita'  e  di  indivisibilita'   della
Repubblica e prevedono che il Presidente della Repubblica  -  cui  e'
rimessa l'adozione, su proposta del Ministro competente, del  decreto
che, in conformita' al parere  del  Consiglio  di  Stato,  decide  il
ricorso  straordinario  -  rappresenta  l'unita'  nazionale.  Per  il
tramite della preclusione in esame il Capo  dello  Stato  e'  infatti
privato  della  potesta'  di  esercitare  le   proprie   funzioni   -
intimamente  connesse  alla  natura  dell'alto  organo,  cosi'   come
dimostra l'origine storica del rimedio, che deriva  direttamente  dal
ricorso al Re, il quale costituiva a  sua  volta  espressione  ultima
della giustizia ritenuta - rispetto a determinate categorie  di  atti
amministrativi  individuabili  sulla  base  di  criteri   di   natura
territoriale. Cio' comporta che in una porzione del territorio  della
Repubblica (quello della Provincia autonoma di Bolzano) al Capo dello
Stato e' precluso lo svolgimento di una propria funzione per  effetto
di una  norma  di  attuazione  statutaria  che  ha,  comunque,  rango
sub-costituzionale.  L'unita'  e  indivisibilita'  della   Repubblica
risultano pertanto irrimediabilmente compromesse sotto il profilo del
mancato esercizio di tale peculiare  funzione  decisoria,  senza  che
tale conseguenza sia giustificata - ne', tantomeno, imposta  -  dalla
necessita'  di  dare  attuazione   ad   altri   principi   di   rango
costituzionale, che non potrebbero comunque prevalere  sull'unita'  e
sull'indivisibilita',  in  quanto  «costituzionalmente  imposte  come
tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo  della  comunita'
nazionale» (Corte cost., 4 ottobre 2018, n. 183). 
    Ne' potrebbe argomentarsi in  senso  contrario  alla  luce  della
peculiare disciplina vigente con riferimento alla Regione  siciliana,
che assegna la decisione  del  ricorso  straordinario  al  Presidente
della Regione (in  luogo  del  Presidente  della  Repubblica).  Tanto
avviene infatti in virtu' di  apposite  disposizioni  statutarie  che
hanno rango costituzionale e sono pertanto idonee a  derogare,  entro
certi limiti, alle norme della  Costituzione  da  ultimo  menzionate,
laddove nel caso di specie l'impossibilita' di  esperire  il  ricorso
straordinario - e dunque, in ultima analisi, l'impossibilita' per  il
Presidente  della  Repubblica  di  svolgere  la  sua   funzione   con
riferimento   a   talune   categorie   di    atti    territorialmente
caratterizzati - consegue ad una disposizione di attuazione  che  non
rinviene  fondamento  alcuno,  ne'  esplicito  ne'  implicito,  nello
statuto (il quale soltanto ha rango costituzionale). 
    Non potrebbe, d'altra parte, argomentarsi in senso contrario alla
luce della circostanza che  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e'
vincolante (art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199 del 1971), non potendo dunque il Ministro competente -  e,  a
valle,   il   decreto   presidenziale   -   discostarsene,    sicche'
l'inoperativita' del ricorso straordinario rispetto alle categorie di
atti in questione non comporterebbe un  vulnus  al  pieno  esplicarsi
delle  funzioni  presidenziali,  dal  momento  che  la  decisione  e'
rimessa, sul piano sostanziale, al Consiglio di Stato. Per un  verso,
infatti, il carattere  vincolante  del  parere  non  esclude  che  la
funzione decisoria resti intestata, sul piano formale, al  Presidente
della Repubblica. Per altro verso, non si puo' escludere che, in casi
eccezionali, il Capo dello Stato possa chiedere il riesame del parere
per motivi di legittimita' (in conseguenza dell'avvenuta rilevazione,
ad esempio, di vizi revocatori), restituendo il decreto  al  Ministro
competente (facolta' astrattamente riconosciuta da Cons. Stato,  sez.
I, 7 maggio 2012, n. 2131). 
    8. Le considerazioni sopra esposte inducono pertanto la Sezione a
ritenere   la   questione   di   legittimita'   costituzionale    non
manifestamente infondata rispetto ai parametri sopra  evocati,  cosi'
rimeditando  il  pregresso  orientamento  sul  punto  delle   Sezioni
consultive, condiviso anche dalle Sezioni giurisdizionali  (cfr.,  ex
multis: 
      Cons. Stato, sez. I, pareri del 3 giugno 2019, n. 1622 e del 19
dicembre 2017, n. 2634; sez. II, parere del 6 giugno 2017,  n.  1324;
sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2474). 
    9. Pertanto, ai sensi dell'art. 13, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1191 del 1973 e dell'art. 23, legge n. 87 del 1953,  la
Sezione  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 in  relazione
all'art. 90 dello Statuto e agli artt. 3, comma 1, 5, 24, comma  1  e
87, comma 1 Cost. 
    Sospende conseguentemente  l'espressione  del  parere  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Sezione: 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nei  sensi  e  nei
termini di cui in motivazione; 
      sospende l'espressione del parere; 
      ordina, a cura della Segreteria, l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
agli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
      ordina che il presente parere sia comunicato al ricorrente,  al
controinteressato, al Comune di  Badia  (BZ)  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, al Presidente della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  al
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento,  al  Presidente  del  Consiglio  regionale
della Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente del Consiglio della
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                       Il Presidente: Garofoli 
 
 
                                               L'estensore: Miniussi  
Il Segretario: Argiolas