Reg. ord. n. 262 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3

Ordinanza del Giudice di pace di Ancona  del 01/12/2025

Tra: A. S.  C/ Prefettura di Ancona



Oggetto:

Circolazione stradale – Violazioni al codice della strada – Reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Ipotesi di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Omessa previsione che la durata della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà – Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di estinzione del reato di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 – Vanificazione degli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo – Contrasto con il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio, anche in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 189  Co. 6
decreto legislativo  del 30/04/1992  Num. 285  Art. 224  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 



Testo dell'ordinanza

                        N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 dicembre 2025

Ordinanza del 1° dicembre 2025 del Giudice  di  pace  di  Ancona  nel
procedimento civile promosso da A. S. contro la Prefettura di Ancona. 
 
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Reato  di
  inosservanza dell'obbligo di fermarsi  in  caso  di  incidente  con
  danno alla  persona  -  Sanzione  amministrativa  accessoria  della
  sospensione della patente di guida da uno a tre anni -  Ipotesi  di
  estinzione del reato per esito  positivo  dei  lavori  di  pubblica
  utilita' o della messa alla prova - Omessa previsione che la durata
  della sospensione della patente di guida sia ridotta della meta'. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), artt. 189, comma 6, e 224, comma 3. 


(GU n. 3 del 21-01-2026)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA 
 
 
                           Sezione Ancona 
 
    Nella causa promossa da: 
        S. A. (CF ...) nato ad ... il ... ed ivi residente  alla  via
... n. ... CF: ..., rappresentato e difeso,  sia  congiuntamente  che
disgiuntamente, dall'Avv. Sabrina Stefanelli (C.F.: STFSRN67C44A271F)
e dall'Avv. Davide Mengarelli (C.F.: MNGDVD68E14A271M), entrambi  del
Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito
in Ancona, alla via San Martino n. 23, anche digitalmente ai seguenti
recapiti:              sabrina.stefanelli@pec-ordineavvocatiancona.it
davide.mengarelli@pec-ordineavvocatiancona.it 
    Contro: Prefettura - UTG di Ancona (CF  80007270426)  in  persona
del Funzionario incaricato, con sede ad Ancona, piazza del Plebiscito
n. 13; 
    Avente ad oggetto: opposizione ex art. 205 e 224, comma 3, Codice
della Strada avverso provvedimento di sospensione della patente, 
    Il Giudice di Pace dott. Claudia Cipolletti, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 1° dicembre 2025, emette la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza  emessa
dalla Prefettura di Ancona -  ufficio  territoriale  del  Governo  di
Ancona, area III il ... ex art. 224, c. I. C.d.S., notificato il ...,
con la quale veniva disposta la sospensione della  patente  di  guida
intestata al medesimo - categoria B - n. ... - rilasciata il ..., per
la durata di mesi undici, decorrenti dalla data di avvenuta  notifica
del provvedimento prefettizio. 
    Il  provvedimento  impugnato  fa  seguito   ad   una   precedente
ordinanza, emessa  il  ...  dalla  Prefettura  di  Ancona  -  Ufficio
territoriale  del  Governo  di  Ancona,  area  III,   notificata   al
ricorrente il ... con la quale la medesima patente era stata  sospesa
provvisoriamente per la durata di mesi uno. 
    Al sig. A. S., ricorrente, veniva notificato il decreto penale di
condanna n. 625/2023 (proc. pen. n. 1357/23 R.G.N.R. -  2674/23  R.G.
G.I.P.) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale
di Ancona con il quale gli veniva attribuita la violazione  dell'art.
189, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992 e irrogata la  pena
pecuniaria di euro 4.500,00 di multa (ridotta  ad  euro  3.600,00  in
caso  di  pagamento  entro  quindici  giorni  dalla   notifica,   con
contestuale rinuncia all'opposizione). 
    Il ricorrente, nei termini di legge, proponeva istanza  ai  sensi
dell'art. 459, comma 1-ter, codice di procedura penale,  chiedendo  -
ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689/1981 -  la  sostituzione
della pena detentiva  con  la  sanzione  sostitutiva  del  lavoro  di
pubblica  utilita'.  Il  G.I.P.,  ritenuta   l'ammissibilita'   della
richiesta, concedeva termine per il deposito del relativo  programma,
predisposto dall'U.D.E.P.E. e ritualmente versato in atti. 
    Con provvedimento del 3  aprile  2024,  il  G.I.P.  disponeva  la
conversione della pena detentiva in sessanta giorni (centoventi  ore)
di lavoro di pubblica utilita', da eseguirsi presso l'ente  «...»  di
Ancona. 
    Il Sig. S. dava regolare esecuzione  alla  sanzione  sostitutiva,
come attestato dalla relazione dell'ente in data ...;  pertanto,  con
provvedimento del 30 luglio 2024, il G.I.P.  dichiarava  eseguita  la
pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato  contestato
nel decreto penale di condanna. 
    Nonostante l'intervenuta  estinzione  del  reato  a  seguito  del
positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita',  la  Prefettura
adottava il provvedimento di  sospensione  della  patente  di  guida,
applicando il  minimo  edittale  previsto  dall'art.  189,  comma  6,
C.d.S.,  senza  prevedere  alcuna  riduzione  connessa  all'accertato
percorso riparativo del ricorrente. 
    Pertanto, il ricorrente ha eccepito la incostituzionalita'  della
disciplina nella parte in cui - diversamente da quanto  previsto  per
la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis  C.d.S.)  -  non
consente  alcuna  riduzione  della  durata  della  sospensione  della
patente all'esito di lavori di pubblica utilita' o messa alla prova. 
    La questione attiene agli articoli 189, comma 6, e 224, comma  3,
Codice della Strada, «nella parte in cui non prevedono che,  in  caso
di estinzione del  reato  correlato  alla  violazione  dell'art.  189
C.d.S. per esito positivo dei lavori di  pubblica  utilita'  o  della
messa  alla  prova,  il  Prefetto  riduca  della  meta'  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida». 
    La questione e' rilevante per i seguenti motivi: 
        l'esito     dell'opposizione      dipende      esclusivamente
dall'applicabilita'  della  misura  sospensiva  nella  sua  integrale
durata edittale, senza possibilita' per questo giudice di operare una
riduzione in assenza di previsione legislativa. 
    L'eventuale   declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
consentirebbe l'applicazione  del  criterio  riduttivo  della  meta',
incidendo   direttamente   sulla   legittimita'   del   provvedimento
prefettizio impugnato. Tuttavia in assenza di intervento della Corte,
il giudice deve applicare la disciplina vigente, priva  di  qualunque
facolta' di personalizzazione, con effetti che il  ricorrente  assume
irragionevoli e discriminatori. 
    Pertanto,  la  soluzione   della   controversia   dipende   dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. 
    Il  dubbio  di  costituzionalita'   appare   non   manifestamente
infondato alla luce dei seguenti profili. 
1  -  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione -  disparita'  di
trattamento 
    La Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  163  del  2022,  ha
dichiarato l'illegittimita' dell'art.  224,  comma  3,  C.d.S.  nella
parte in cui non  prevedeva  la  riduzione  della  sospensione  della
patente in caso di estinzione del reato ex art. 186 C.d.S. per  esito
positivo  della  messa  alla   prova,   sul   rilievo   che   sarebbe
«manifestamente irragionevole» che tale  beneficio,  previsto  per  i
lavori di pubblica utilita', non fosse riconosciuto anche per la MAP. 
    Il principio enunciato dalla Corte - necessita' di  coerenza  tra
sanzione penale e sanzione amministrativa integrativa - e' pienamente
applicabile al caso odierno. 
    Infatti nell'art. 186 C.d.S. il legislatore collega la  riduzione
della sanzione amministrativa all'esito positivo dei LPU e della MAP;
nell'art. 189 C.d.S., pur essendo  presente  identico  meccanismo  di
estinzione del reato per Lavori di  Pubblica  utilita'  o  per  esito
positivo della Messa alla Prova, manca del tutto la previsione di una
riduzione   della   sospensione   amministrativa,   con   conseguente
disparita' di trattamento tra soggetti  che  hanno  posto  in  essere
attivita' riparatorie identiche. 
    Situazioni omogenee - estrema vicinanza tra reato ex art.  186  e
reato ex art.  189  nella  logica  del  legislatore  della  sicurezza
stradale,  identita'  del  beneficio  penale  estintivo  -   ricevono
trattamenti  del  tutto  diversi   senza   adeguata   giustificazione
normativa. 
2. Violazione degli articoli 27, comma 3, e  2  della  Costituzione -
funzione rieducativa e valorizzazione della condotta riparatoria 
    L'estinzione del reato per svolgimento  dei  lavori  di  pubblica
utilita' o per Messa alla Prova  attesta  l'avvenuto  pieno  recupero
sociale del soggetto. 
    L'automatica  applicazione  della  sanzione  amministrativa   nel
minimo edittale vanifica  gli  effetti  rieducativi  gia'  pienamente
realizzati  dal  percorso  riparativo,   introduce   una   forma   di
«ultrattivita'»  punitiva  non   piu'   giustificata   dall'interesse
pubblico, essendo  gia'  stato  conseguito  il  fine  di  prevenzione
generale e speciale. 
    Inoltre si pone in contrasto con il principio  di  proporzione  e
gradualita' del sistema sanzionatorio. 
3. Violazione dei principi sovranazionali (art. 49  della  Carta  dei
diritti fondamentali UE) 
    Il principio di proporzionalita' della sanzione  -  tanto  penale
quanto amministrativa - e' affermato dalla Corte di Giustizia. 
    La disciplina censurata  invece  impone  una  sospensione  fissa,
insensibile all'estinzione del reato ed al comportamento riparatorio,
risultando potenzialmente sproporzionata. 
    Considerata dunque la rilevanza della questione, il rischio di un
pregiudizio grave e irreversibile  per  il  ricorrente,  legato  alla
perdita del posto di lavoro e la natura  integrativa  della  sanzione
amministrativa rispetto al reato ormai estinto; 
    Ritenuto equo ed opportuno disporre la sospensione dell'efficacia
del provvedimento impugnato, nelle more della decisione  della  Corte
costituzionale;  

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice  di  Pace  di  Ancona,  dott.ssa  Claudia  Cipolletti,
ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma
3, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevedono che,  in
caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell'art.  189
C.d.S. per esito positivo dei lavori di  pubblica  utilita'  o  della
messa alla prova, la durata della sospensione della patente di  guida
sia ridotta della meta' rispetto al minimo edittale; 
      dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale  per
la relativa decisione; 
      sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte; 
      sospende altresi', nelle more,  l'efficacia  del  provvedimento
prefettizio  di  sospensione  della  patente  impugnato,  stante   il
pericolo di danno grave  e  irreparabile  e  la  stretta  connessione
dell'atto con la norma oggetto di censura; 
      ordina alla Cancelleria  di  provvedere  alle  notificazioni  e
comunicazioni di rito ai sensi della legge n. 87/1953. 
    Ancona, 1° dicembre 2025 
 
                   Il Giudice di Pace: Cipolletti