Reg. ord. n. 262 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3
Ordinanza del Giudice di pace di Ancona del 01/12/2025
Tra: A. S. C/ Prefettura di Ancona
Oggetto:
Circolazione stradale – Violazioni al codice della strada – Reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Ipotesi di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Omessa previsione che la durata della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà – Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di estinzione del reato di cui all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 – Vanificazione degli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo – Contrasto con il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio, anche in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).
Norme impugnate:
decreto legislativo del 30/04/1992 Num. 285 Art. 224 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Testo dell'ordinanza
N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 dicembre 2025
Ordinanza del 1° dicembre 2025 del Giudice di pace di Ancona nel
procedimento civile promosso da A. S. contro la Prefettura di Ancona.
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Reato di
inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con
danno alla persona - Sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni - Ipotesi di
estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica
utilita' o della messa alla prova - Omessa previsione che la durata
della sospensione della patente di guida sia ridotta della meta'.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), artt. 189, comma 6, e 224, comma 3.
(GU n. 3 del 21-01-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA
Sezione Ancona
Nella causa promossa da:
S. A. (CF ...) nato ad ... il ... ed ivi residente alla via
... n. ... CF: ..., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, dall'Avv. Sabrina Stefanelli (C.F.: STFSRN67C44A271F)
e dall'Avv. Davide Mengarelli (C.F.: MNGDVD68E14A271M), entrambi del
Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito
in Ancona, alla via San Martino n. 23, anche digitalmente ai seguenti
recapiti: sabrina.stefanelli@pec-ordineavvocatiancona.it
davide.mengarelli@pec-ordineavvocatiancona.it
Contro: Prefettura - UTG di Ancona (CF 80007270426) in persona
del Funzionario incaricato, con sede ad Ancona, piazza del Plebiscito
n. 13;
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 205 e 224, comma 3, Codice
della Strada avverso provvedimento di sospensione della patente,
Il Giudice di Pace dott. Claudia Cipolletti, a scioglimento della
riserva assunta all'udienza del 1° dicembre 2025, emette la seguente
Ordinanza
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa
dalla Prefettura di Ancona - ufficio territoriale del Governo di
Ancona, area III il ... ex art. 224, c. I. C.d.S., notificato il ...,
con la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida
intestata al medesimo - categoria B - n. ... - rilasciata il ..., per
la durata di mesi undici, decorrenti dalla data di avvenuta notifica
del provvedimento prefettizio.
Il provvedimento impugnato fa seguito ad una precedente
ordinanza, emessa il ... dalla Prefettura di Ancona - Ufficio
territoriale del Governo di Ancona, area III, notificata al
ricorrente il ... con la quale la medesima patente era stata sospesa
provvisoriamente per la durata di mesi uno.
Al sig. A. S., ricorrente, veniva notificato il decreto penale di
condanna n. 625/2023 (proc. pen. n. 1357/23 R.G.N.R. - 2674/23 R.G.
G.I.P.) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Ancona con il quale gli veniva attribuita la violazione dell'art.
189, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992 e irrogata la pena
pecuniaria di euro 4.500,00 di multa (ridotta ad euro 3.600,00 in
caso di pagamento entro quindici giorni dalla notifica, con
contestuale rinuncia all'opposizione).
Il ricorrente, nei termini di legge, proponeva istanza ai sensi
dell'art. 459, comma 1-ter, codice di procedura penale, chiedendo -
ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689/1981 - la sostituzione
della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilita'. Il G.I.P., ritenuta l'ammissibilita' della
richiesta, concedeva termine per il deposito del relativo programma,
predisposto dall'U.D.E.P.E. e ritualmente versato in atti.
Con provvedimento del 3 aprile 2024, il G.I.P. disponeva la
conversione della pena detentiva in sessanta giorni (centoventi ore)
di lavoro di pubblica utilita', da eseguirsi presso l'ente «...» di
Ancona.
Il Sig. S. dava regolare esecuzione alla sanzione sostitutiva,
come attestato dalla relazione dell'ente in data ...; pertanto, con
provvedimento del 30 luglio 2024, il G.I.P. dichiarava eseguita la
pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato
nel decreto penale di condanna.
Nonostante l'intervenuta estinzione del reato a seguito del
positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita', la Prefettura
adottava il provvedimento di sospensione della patente di guida,
applicando il minimo edittale previsto dall'art. 189, comma 6,
C.d.S., senza prevedere alcuna riduzione connessa all'accertato
percorso riparativo del ricorrente.
Pertanto, il ricorrente ha eccepito la incostituzionalita' della
disciplina nella parte in cui - diversamente da quanto previsto per
la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis C.d.S.) - non
consente alcuna riduzione della durata della sospensione della
patente all'esito di lavori di pubblica utilita' o messa alla prova.
La questione attiene agli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3,
Codice della Strada, «nella parte in cui non prevedono che, in caso
di estinzione del reato correlato alla violazione dell'art. 189
C.d.S. per esito positivo dei lavori di pubblica utilita' o della
messa alla prova, il Prefetto riduca della meta' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».
La questione e' rilevante per i seguenti motivi:
l'esito dell'opposizione dipende esclusivamente
dall'applicabilita' della misura sospensiva nella sua integrale
durata edittale, senza possibilita' per questo giudice di operare una
riduzione in assenza di previsione legislativa.
L'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale
consentirebbe l'applicazione del criterio riduttivo della meta',
incidendo direttamente sulla legittimita' del provvedimento
prefettizio impugnato. Tuttavia in assenza di intervento della Corte,
il giudice deve applicare la disciplina vigente, priva di qualunque
facolta' di personalizzazione, con effetti che il ricorrente assume
irragionevoli e discriminatori.
Pertanto, la soluzione della controversia dipende dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
Il dubbio di costituzionalita' appare non manifestamente
infondato alla luce dei seguenti profili.
1 - Violazione dell'art. 3 della Costituzione - disparita' di
trattamento
La Corte costituzionale, con sentenza n. 163 del 2022, ha
dichiarato l'illegittimita' dell'art. 224, comma 3, C.d.S. nella
parte in cui non prevedeva la riduzione della sospensione della
patente in caso di estinzione del reato ex art. 186 C.d.S. per esito
positivo della messa alla prova, sul rilievo che sarebbe
«manifestamente irragionevole» che tale beneficio, previsto per i
lavori di pubblica utilita', non fosse riconosciuto anche per la MAP.
Il principio enunciato dalla Corte - necessita' di coerenza tra
sanzione penale e sanzione amministrativa integrativa - e' pienamente
applicabile al caso odierno.
Infatti nell'art. 186 C.d.S. il legislatore collega la riduzione
della sanzione amministrativa all'esito positivo dei LPU e della MAP;
nell'art. 189 C.d.S., pur essendo presente identico meccanismo di
estinzione del reato per Lavori di Pubblica utilita' o per esito
positivo della Messa alla Prova, manca del tutto la previsione di una
riduzione della sospensione amministrativa, con conseguente
disparita' di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere
attivita' riparatorie identiche.
Situazioni omogenee - estrema vicinanza tra reato ex art. 186 e
reato ex art. 189 nella logica del legislatore della sicurezza
stradale, identita' del beneficio penale estintivo - ricevono
trattamenti del tutto diversi senza adeguata giustificazione
normativa.
2. Violazione degli articoli 27, comma 3, e 2 della Costituzione -
funzione rieducativa e valorizzazione della condotta riparatoria
L'estinzione del reato per svolgimento dei lavori di pubblica
utilita' o per Messa alla Prova attesta l'avvenuto pieno recupero
sociale del soggetto.
L'automatica applicazione della sanzione amministrativa nel
minimo edittale vanifica gli effetti rieducativi gia' pienamente
realizzati dal percorso riparativo, introduce una forma di
«ultrattivita'» punitiva non piu' giustificata dall'interesse
pubblico, essendo gia' stato conseguito il fine di prevenzione
generale e speciale.
Inoltre si pone in contrasto con il principio di proporzione e
gradualita' del sistema sanzionatorio.
3. Violazione dei principi sovranazionali (art. 49 della Carta dei
diritti fondamentali UE)
Il principio di proporzionalita' della sanzione - tanto penale
quanto amministrativa - e' affermato dalla Corte di Giustizia.
La disciplina censurata invece impone una sospensione fissa,
insensibile all'estinzione del reato ed al comportamento riparatorio,
risultando potenzialmente sproporzionata.
Considerata dunque la rilevanza della questione, il rischio di un
pregiudizio grave e irreversibile per il ricorrente, legato alla
perdita del posto di lavoro e la natura integrativa della sanzione
amministrativa rispetto al reato ormai estinto;
Ritenuto equo ed opportuno disporre la sospensione dell'efficacia
del provvedimento impugnato, nelle more della decisione della Corte
costituzionale;
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Ancona, dott.ssa Claudia Cipolletti,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma
3, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevedono che, in
caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell'art. 189
C.d.S. per esito positivo dei lavori di pubblica utilita' o della
messa alla prova, la durata della sospensione della patente di guida
sia ridotta della meta' rispetto al minimo edittale;
dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per
la relativa decisione;
sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte;
sospende altresi', nelle more, l'efficacia del provvedimento
prefettizio di sospensione della patente impugnato, stante il
pericolo di danno grave e irreparabile e la stretta connessione
dell'atto con la norma oggetto di censura;
ordina alla Cancelleria di provvedere alle notificazioni e
comunicazioni di rito ai sensi della legge n. 87/1953.
Ancona, 1° dicembre 2025
Il Giudice di Pace: Cipolletti