Reg. ord. n. 258 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 06/09/2025

Tra: Rita Pilolli  C/ Ministero dell'Istruzione e del Merito



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto scuola) – Trattenimento in servizio del personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età – Omessa previsione della possibilità del trattenimento in servizio, oltre il limite dei settantesimo anno di età, sino alla diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito – Introduzione di un tetto massimo di età per il trattenimento in servizio del personale del comparto scuola fisso e svincolato da ogni collegamento con l’adeguamento alla speranza di vita – Irragionevolezza – Lesione del diritto all’accesso al trattamento pensionistico.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 16/04/1994  Num. 297  Art. 509  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 38 



Testo dell'ordinanza

                        N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 settembre 2025

Ordinanza  del  6  settembre  2025  della  Corte  di  cassazione  nel
procedimento  civile  promosso  da  Rita  Pilolli  contro   Ministero
dell'istruzione e del merito . 
 
Previdenza - Pensioni - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di
  eta' (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto  scuola)
  - Trattenimento in servizio del personale che,  al  compimento  del
  sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il  numero  di
  anni richiesto per  ottenere  il  minimo  della  pensione  fino  al
  conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non  oltre  il
  settantesimo anno di eta' - Omessa  previsione  della  possibilita'
  del trattenimento in servizio, oltre  il  limite  del  settantesimo
  anno di eta', sino alla diversa maggiore eta'  individuata  tenendo
  conto dell'adeguamento della speranza di vita ai sensi dell'art. 12
  del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito. 
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in   materia   di
  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 509,
  comma 3. 


(GU n. 2 del 14-01-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                          IV sezione civile 
 
    Composta da: 
        Annalisa Di Paolantonio, Presidente; 
        Roberto Belle', consigliere; 
        Nicola De Marinis, consigliere; 
        Maria Lavinia Buconi, consigliere; 
        Dario Cavallari, consigliere rel. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  interlocutoria  sul  rinvio
pregiudiziale  iscritto  al  n.  4546/2025  R.G.,  proposto  da  Rita
Pilolli, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Perrone, ricorrente; 
    Contro  il  Ministero  dell'istruzione,  in  persona  del  legale
rappresentante p.t., rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  dello
Stato, resistente. 
    Rinvio  pregiudiziale  disposto  dal  Tribunale  di   Lecce   con
ordinanza del 27 febbraio 2025. 
    Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3  luglio
2025 dal consigliere Dario Cavallari; 
    Lette e udite le conclusioni del pubblico  ministero  in  persona
del sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso
chiedendo che la Corte di cassazione enunci il seguente principio  di
diritto: 
        «l'art. 509, comma 3,  decreto  legislativo  n.  297/1994  va
interpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio puo'
essere disposto ove consenta  di  raggiungere  -  al  compimento  del
settantunesimo anno di eta', come nella  fattispecie  in  esame -  la
contribuzione minima di 5 anni per la  fruizione  della  pensione  di
vecchiaia  prevista  dall'art.  24,  comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011». 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    1. Rita Pilolli ha adito il Tribunale di Lecce, chiedendo di: 
        A) accertare e dichiarare l'illegittimita' del  provvedimento
emesso dal Ministero dell'istruzione con il quale era stata  disposta
la sua cessazione dal servizio; 
        B)  accertare  e  dichiarare  che  aveva  diritto  ad  essere
trattenuta in servizio fino all'eta' di 71 anni, potendo  raggiungere
cosi' la contribuzione minima riscattando  gli  anni  universitari  e
l'anno di ruolo giuridico  o,  comunque,  raggiungendo,  all'eta'  di
70/71 anni, la  pensione  minima  (legge  Dini),  avendo  iniziato  a
versare i contributi dopo il 1996; 
        C)   disporre/ordinare   agli   enti   resistenti   il    suo
trattenimento  in  servizio  fino  all'eta'  di  71  anni,  cosi'  da
raggiungere a detta eta' la pensione di vecchiaia contributiva con un
minimo di contributi almeno di cinque anni; 
        D) in subordine, qualora la data  del  presente  procedimento
non  le  avesse  permesso  di  ritornare  in  servizio,  ottenere  un
risarcimento del danno a carico del Ministero dell'istruzione  e  del
merito in suo favore. 
    2. La ricorrente, in punto  di  fatto,  ha  rappresentato  quanto
segue: 
        aveva raggiunto l'eta' pensionabile (67 anni) e non  aveva  i
contributi sufficienti per avere diritto alla pensione; 
        aveva presentato il 13 ottobre 2023 «istanza di trattenimento
in servizio fino all'eta' di 70/71 anni, cosi' da  potere  riscattare
gli anni di universita' e l'anno  di  ruolo  giuridico,  in  modo  da
ottenere  il  diritto  alla  pensione   di   vecchiaia   contributiva
(raggiungendo 20 anni di contribuzione) o, in  alternativa,  ottenere
la pensione di vecchiaia, considerando  gli  ultimi  cinque  anni  di
contribuzione (rientrava nel sistema contributivo  puro,  non  avendo
versato prime del 1996 alcun contributo). 
    3. L'istanza di trattenimento in servizio e' stata rigettata e la
ricorrente e' stata collocata a riposo senza pensione  il  31  agosto
2024. 
    4. La ricorrente  ha  contestato,  quindi,  la  legittimita'  del
mancato trattenimento in servizio sulla  base  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma di cui  all'art.  art.  509,
comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994. 
    5. Il Ministero, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza  del
suo operato, ha rappresentato che la ricorrente non avrebbe raggiunto
i 20 anni di contribuzione neanche con il trattenimento  domandato  e
ha richiamato giurisprudenza a se' favorevole. 
    6. Ante causam  si  e'  svolta  una  fase  cautelare,  con  esito
alterno, essendo stato il ricorso ex art.  700  codice  di  procedura
civile della ricorrente deciso in senso a lei favorevole,  mentre  il
successivo reclamo si e' concluso con una decisione di senso opposto. 
    7. Introdotto il giudizio di merito, all'udienza del 21  febbraio
2025 le parti sono state  chiamate  a  interloquire  sulla  questione
oggetto del contendere ex art. 363-bis, codice di procedura civile. 
    8. Il giudice rimettente ha rilevato che, rispetto  alla  domanda
principale, era fondata l'eccezione  ministeriale  secondo  cui -  in
assenza  di  domanda  di  riscatto  di  laurea -  non  sarebbe  stato
raggiungibile il limite dei  20  anni  di  contribuzione  e,  quindi,
sarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto  a  tale  parte  di
domanda. Tuttavia, ha  evidenziato  che  la  questione  ulteriormente
posta (e che ha determinato il  presente  rinvio  pregiudiziale)  era
quella della permanenza sino a 71 anni (ossia il limite massimo di 70
anni previsto dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, decreto-legge n.
201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 - per  il  quale
«Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso
di  un'eta'  anagrafica  pari  a  settanta   anni,   ferma   restando
un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di   cinque   anni» -
aumentato con l'adeguamento alla speranza di vita ai sensi  dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  n.  122  del   2010)   che   avrebbe   consentito,   al
raggiungimento di tale eta', la fruizione della pensione. 
    9. Pertanto, per il giudice rimettente, una  volta  acclarata  la
manifesta  infondatezza   della   domanda   «principale»   (punto   A
conclusioni), il punto nodale del giudizio riguardava se l'art.  509,
comma  3,  decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  consentisse  il
trattenimento in servizio a prescindere  dal  raggiungimento  dei  20
anni di contribuzione e, quindi, anche solo per ottenere la fruizione
di trattamento pensionistico ai sensi dell'ultimo  periodo  dell'art.
24, comma 7, del decreto-legge n.  201  del  2011,  convertito  dalla
legge n. 214 del 2011, in virtu'  del  raggiungimento  del  requisito
anagrafico ivi previsto (punto B,  ultima  parte,  e  punto  C  delle
conclusioni del ricorso) e del possesso di piu'  di  cinque  anni  di
contribuzione. 
    10. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, con ordinanza  del  27
febbraio 2025, ha, quindi,  disposto  il  rinvio  pregiudiziale  alla
Corte di  cassazione  affinche'  risolva  la  seguente  questione  di
diritto: 
        «se l'art. 509, comma  3,  decreto  legislativo  n.  297/2024
(rectius,  1994),  vada  interpretato  nel  senso  che  il   relativo
trattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta  di
raggiungere - entro il settantunesimo anno di eta' - la contribuzione
minima di 20 anni per la fruizione della pensione  di  vecchiaia  (e,
per coloro cui si applica, se l'importo della pensione non risultera'
inferiore  all'importo  soglia  di  1,5   volte   l'assegno   sociale
annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a
prescindere dal requisito contributivo,  al  fine  di  consentire  al
soggetto  istante  il  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  massima
prevista dalla norma (comprensiva di  adeguamento  alla  speranza  di
vita) con conseguente acquisizione del diritto alla  fruizione  della
pensione di vecchiaia ex  art.  24,  comma  7,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71
anni di eta' e 5 anni di contribuzione)». 
    11. La prima Presidente della Suprema Corte  di  cassazione,  con
provvedimento del 27 marzo 2025, depositato  il  4  aprile  2025,  ha
dichiarato  ammissibile  il  rinvio   pregiudiziale   sollevato   dal
Tribunale di Lecce e lo ha assegnato alla sezione lavoro. 
    12. Fissata l'udienza per la comparizione delle  parti,  la  sola
pubblica amministrazione ha depositato memoria. 
 
                           Considerato che 
 
    1. Questa Suprema Corte ritiene rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  509,
comma  3,  decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  per  violazione
dell'art. 38 Cost. e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte
ove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece,  «e,
comunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta'  o  la  diversa
maggiore  eta'  individuata  tenendo  conto   dell'adeguamento   alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    2.  L'incidente  di  costituzionalita'  e'   pregiudiziale   alla
decisione del quesito posto dal Tribunale di Lecce. 
    3. La ricorrente ha  chiesto,  pur  se  in  via  subordinata,  di
«disporre/ordinare agli  enti  resistenti  il  suo  trattenimento  in
servizio fino all'eta' di 71 anni, cosi' da raggiungere a detta  eta'
la pensione di vecchiaia contributiva con  un  minimo  di  contributi
almeno di cinque anni». 
    4. Il giudice del rinvio pregiudiziale,  nel  sottoporre  la  sua
richiesta a questa Suprema Corte, e' partito dal  presupposto,  nella
presente sede non contestato dalle parti, che «rispetto alla  domanda
principale, era fondata l'eccezione  ministeriale  secondo  cui -  in
assenza  di  domanda  di  riscatto  di  laurea -  non  sarebbe  stato
raggiungibile il limite dei  20  anni  di  contribuzione  e,  quindi,
sarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto  a  tale  parte  di
domanda». 
    5.  Sussiste,  pero',  un  interesse   della   lavoratrice   alla
definizione  della  sua  richiesta  subordinata,   per   come   sopra
riportata, interesse che non verrebbe meno  nell'eventualita'  di  un
effettivo rigetto, nel merito, dell'istanza principale. 
    6. Oggetto del contendere sono, in questa sede, due  contrapposte
interpretazioni del citato art. 509, comma 3, il quale prescrive che: 
    «Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno  di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto  in  servizio  fino  al
conseguimento di tale anzianita' minima e,  comunque,  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'». 
    7. Un primo orientamento afferma che il diritto al  trattenimento
in  servizio  sussisterebbe  anche  qualora,  al  raggiungimento  del
settantesimo  anno  di  eta',  non  sia   conseguito   il   requisito
contributivo. 
    8.  Deporrebbe  in  tal  senso  il  dato  letterale  della  norma
denunciata, che non vincolerebbe espressamente  il  trattenimento  in
servizio  al  conseguimento  o  meno   dell'anzianita'   contributiva
richiesta dalla  legge,  ma,  invece,  prevederebbe  il  solo  limite
costituito dall'eta' anagrafica di 70 anni. 
    9. D'altronde, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67
anni   consentirebbe   al   lavoratore   di   incrementare   comunque
l'anzianita' contributiva, con possibili ricadute sull'importo  della
pensione. 
    10. Secondo un diverso ed opposto orientamento, il  trattenimento
in servizio del personale  scolastico  fino  al  limite  massimo  del
settantesimo anno di eta' sarebbe possibile solo se esso consenta  di
raggiungere l'anzianita' contributiva minima  indispensabile  per  il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 
    11. L'espressione «puo' essere trattenuto in  servizio»,  essendo
immediatamente precedente a quella «sino  al  conseguimento  di  tale
anzianita' minima», sarebbe prioritaria rispetto alla successiva  «e,
comunque, non oltre il  settantesimo  anno  di  eta'»,  indicando  la
funzionalizzazione  del  trattenimento  in  servizio  del   personale
scolastico  al  raggiungimento  del  requisito  contributivo  per  la
pensione di vecchiaia e non  al  mero  prolungamento  della  carriera
lavorativa. 
    12. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
sollevata dipende dalla circostanza che,  se  anche  questo  Collegio
accogliesse l'interpretazione piu' ampia  del  menzionato  art.  509,
comma 3, favorevole alla ricorrente, il trattenimento in servizio  di
quest'ultima non potrebbe continuare oltre il  settantesimo  anno  di
eta', ai sensi della norma appena richiamata. 
    13.  In  questo  modo,  pero',  la  domanda   subordinata   della
lavoratrice non potrebbe essere integralmente  accolta,  atteso  che,
nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70  anni
non le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico. 
    14. Infatti, e' dato processualmente acquisito che, nella  specie
la dipendente non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma  dovrebbe
attendere, nella migliore delle ipotesi, il decorso di  un  ulteriore
annualita', ossia il compimento dei 71 anni, in ragione del limite di
70 anni previsto  dal  decreto-legge  n.  201  del  2012,  convertito
dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 214  del  2012,
aumentato tenendo conto dell'adeguamento alla  speranza  di  vita  ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. 
    15. Mentre la questione posta dal Tribunale  di  Lecce  a  questa
Suprema Corte attiene,  effettivamente,  all'interpretazione  di  una
disposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una  diversa
problematica, venendo  in  rilievo,  piuttosto,  l'esistenza  di  una
lacuna assiologica non superabile in via ermeneutica. 
    16. Non e' di aiuto, a questo fine, l'art. 24, comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.
21  del  2011,  nel  testo  vigente  al  31  agosto  2024  (data   di
pensionamento  della  lavoratrice),  il   quale   dispone   che   «Il
proseguimento  dell'attivita'  lavorativa   e'   incentivato,   fermi
restando  i  limiti   ordinamentali   dei   rispettivi   settori   di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni». 
    17. Infatti, innanzitutto, gli adeguamenti alla speranza di  vita
sono  fatti  salvi  solo   con   riferimento   ai   coefficienti   di
trasformazione  che   operano   ai   fini   dell'incentivazione   del
proseguimento dell'attivita' lavorativa, che, pero', deve  rispettare
«i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza». 
    18. Inoltre, l'appena precedente art. 24, comma 4, primo periodo,
prescrive che «Per i lavoratori e le lavoratrici la cui  pensione  e'
liquidata  a  carico  dell'Assicurazione  generale  obbligatoria  (di
seguito AGO) e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2,  comma  26,  della
legge 8 agosto 1995,  n.  335,  la  pensione  di  vecchiaia  si  puo'
conseguire all'eta' in cui operano i requisiti  minimi  previsti  dai
successivi commi». 
    19. Pertanto, l'operativita' dell'art. 24, comma 4, in questione,
e sempre subordinata,  quanto  al  conseguimento  della  pensione  di
vecchiaia, ai requisiti  minimi  di  eta'  «previsti  dai  successivi
commi». 
    20. Uno di questi commi e',  peraltro,  il  numero  7,  il  quale
stabilisce, per quel che rileva, che «Il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'  conseguito   in   presenza   di
un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni,  a  condizione  che
l'importo  della  pensione  risulti  essere  non  inferiore,  per   i
lavoratori con riferimento ai quali il primo  accredito  contributivo
decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo  dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge  8  agosto  1995,  n.
335. (...). Il predetto importo soglia non puo' in ogni  caso  essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal  predetto  requisito
di importo minimo  se  in  possesso  di  un'eta'  anagrafica  pari  a
settanta  anni,  ferma  restando  un'anzianita'  contributiva  minima
effettiva di cinque anni». 
    21. L'art. 24, comma 4,  quindi,  deve  osservare,  comunque,  il
limite rappresentato dal  «possesso  di  un'eta'  anagrafica  pari  a
settanta anni. (...)». 
    22. A diverse conclusioni non puo' condurre il  decreto-legge  n.
101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125  del
2013, il quale ha disposto, con l'art. 2, comma 5,  che  «L'art.  24,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso
che per i lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  il
limite ordinamentale, previsto dai singoli  settori  di  appartenenza
per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione
dei requisiti anagrafici previsti per  la  pensione  di  vecchiaia  e
costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento  in
servizio o per consentire  all'interessato  di  conseguire  la  prima
decorrenza utile della  pensione  ove  essa  non  sia  immediata,  al
raggiungimento  del  quale  l'amministrazione  deve  far  cessare  il
rapporto di lavoro o di impiego se il  lavoratore  ha  conseguito,  a
qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione». 
    23. Si tratta di disposizione che interpreta l'art. 24, comma  4,
citato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi  limiti
(fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7). 
    24.  Inoltre,  per  come  e'  scritto,  ammette  che   i   limiti
ordinamentali dei vari  settori  possono  essere  derogati  solo  con
l'istituto del trattenimento in servizio, per come disciplinato dalla
normativa di settore, e che, in  ogni  caso,  l'amministrazione  deve
fare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il  lavoratore  ha
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione
alla prima decorrenza utile, «ove essa non sia immediata». 
    25. Questa e', quindi, una previsione che consente, in base  alla
sua  lettera,  all'interessato  di  restare  in  servizio   fino   al
conseguimento  del  trattamento  pensionistico,  sempre,  pero',  nel
rispetto  dei  limiti  imposti  dai  commi,  successivi  al   quarto,
dell'art. 24 del decreto-legge n. 201  de  2011:  nella  specie,  del
comma 7. 
    26. Da quanto sopra si ricava che la  domanda  subordinata  della
ricorrente, sulla base della vigente legislazione e in assenza di  un
intervento  della  Corte  costituzionale  che  integri  il  contenuto
dell'art. 509, comma 3, decreto legislativo  n.  297  del  1994,  nei
termini  esposti,  non  potrebbe  essere,   comunque,   integralmente
accolta, a prescindere dall'interpretazione del  medesimo  art.  509,
comma 3, ritenuta piu' corretta da questo Collegio. 
    27. A nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che la lavoratrice
avrebbe, in teoria, la possibilita' di riscattare alcune  annualita',
atteso che, da quanto riportato dal giudice del rinvio,  il  relativo
diritto non e' stato esercitato. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    28. La non manifesta infondatezza della questione  e'  suffragata
dai precedenti della Corte costituzionale in materia. 
    29.  Infatti,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha   affermato
(ordinanza n. 195 del 2000 e sentenza n. 227 del 1997) che esiste  un
bene  protetto   sul   piano   costituzionale,   «rappresentato   dal
conseguimento della pensione  al  "minimo"»,  mentre  non  godono  di
eguale  protezione  l'incremento  del   trattamento   di   quiescenza
(ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del  suo  massimo  (ex
plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000);  in
particolare, la disciplina del trattenimento in servizio, al  di  la'
del limite di eta' fissato per  il  collocamento  a  riposo,  rientra
nella sfera  discrezionale  del  legislatore,  «sempre  che  non  sia
violato il canone di ragionevolezza». 
    30. In particolare, la  sentenza  n.  33  del  2013  della  Corte
costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli articoli 15-nonies,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 503  del  1992  -  nel  testo  di  essi  vigente  fino
all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge  n.  183  del  2010  -
nella parte in cui non consente, al personale ivi contemplato che, al
raggiungimento del limite massimo  di  eta'  per  il  collocamento  a
riposo, non  abbia  compiuto  il  numero  degli  anni  richiesti  per
ottenere il minimo della pensione,  di  rimanere,  su  richiesta,  in
servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque,
non oltre il settantesimo anno di eta'. 
    31. Nel fare cio', la Corte costituzionale ha  spiegato  che,  in
ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, il suo
orientamento era costante e che  il  «problema  di  tale  tutela  era
strettamente connesso a quello dei limiti di eta'; la  previsione  di
questi ultimi era  rimessa  «al  legislatore  nella  sua  piu'  ampia
discrezionalita'» (sentenza n. 195 del 2000)  e  quest'ultima  poteva
incontrare  vincoli -  sotto  il  profilo  costituzionale -  solo  in
relazione all'obiettivo  di  conseguire  il  minimo  della  pensione,
attraverso lo strumento della  deroga  ai  limiti  di  eta'  ordinari
previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. 
    32. Nella giurisprudenza del  giudice  delle  leggi  e',  dunque,
ferma  l'esigenza  di  proteggere  sia  la  pensione  minima  sia  la
discrezionalita' del legislatore nel  determinare  l'ammontare  delle
prestazioni previdenziali e nel variare i  trattamenti  in  relazione
alle diverse figure professionali interessate. 
    33.  La  deroga  alle  soglie  massime  di  eta',  al  fine   del
conseguimento del bene primario del minimo pensionistico, incontra, a
sua volta, dei limiti fisiologici, che  sono  stati  definiti,  dalla
Corte costituzionale, come «energia compatibile con  la  prosecuzione
del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990),  oltre  la  quale  «neppure
l'esigenza di tutelare detto bene primario puo' spingersi». 
    34. Nel tempo, detti  limiti  fisiologici  si  sono  spostati  in
avanti, tanto che la Corte costituzionale  mentre,  ancora  nel  1989
(sentenza n. 461 del 1989), li ha considerati raggiunti al compimento
dei sessantacinque anni di eta', in seguito, con la  citata  sentenza
n. 444 del 1990, ha  affermato  che  la  presunzione  secondo  cui  a
sessantacinque anni si pervenga a  una  diminuita  disponibilita'  di
energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto «e'  destinata
ad essere vieppiu'  inficiata  dai  riflessi  positivi  del  generale
miglioramento delle condizioni di vita e  di  salute  dei  lavoratori
sulla  loro  capacita'  di  lavoro»,  come  si  evinceva   da   varie
disposizioni legislative, che denotavano una tendenza ad innalzare la
soglia di deroga. Successive sentenze del giudice delle leggi (n. 282
del 1991 e  n.  90  del  1992)  hanno  confermato  questo  indirizzo,
collegando la tutela del bene primario del conseguimento del  diritto
alla pensione  al  tetto  dei  settanta  anni  per  le  deroghe  alle
ordinarie  soglie  anagrafiche  (fatti  ovviamente  salvi   ulteriori
innalzamenti nelle discipline  di  settore  compatibili  con  l'ampia
discrezionalita' del  legislatore  in  materia:  in  particolare,  la
sentenza n. 90 del 1992 ha affermato che e' principio generale quello
secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38,  comma
2, della Costituzione, «la possibilita', per il  dipendente  pubblico
che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', qualunque  sia
la data di assunzione, non abbia maturato il diritto a  pensione,  di
derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al  solo
scopo di completare il periodo minimo  di  servizio  richiesto  dalla
legge per il conseguimento di tale diritto».  In  quest'ultimo  caso,
peraltro, detto diritto e' stato riconosciuto  entro  il  limite  del
settantesimo anno di eta'. 
    35. Dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  si  ricava,
quindi, l'esigenza primaria di tutela della  posizione  del  soggetto
che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti
limiti di eta', si troverebbe, al contempo, privo di  retribuzione  e
di pensione. Si tratta di decisioni che hanno conferito il massimo di
effettivita'  alla  garanzia  del  diritto  sociale   alla   pensione
riconosciuto a tutti i lavoratori ai sensi  dell'art.  38,  comma  2,
della Costituzione che impone, in linea di principio, di non lasciare
privi sia di retribuzione sia di pensione soggetti  che  non  abbiano
ancora raggiunto i venti anni di contributi  e  che,  per  i  redditi
percepiti,  potrebbero  non  avere   immediato   accesso   a   misure
previdenziali / assistenziali, restando privi di reddito. 
    36. Tale esigenza e', invero, del tutto coerente con il  disposto
dell'art. 38 della Costituzione il quale, ai commi 1 e  2,  prescrive
che: 
        «Ogni cittadino inabile al  lavoro  e  sprovvisto  dei  mezzi
necessari per vivere ha  diritto  al  mantenimento  e  all'assistenza
sociale. 
    I lavoratori hanno diritto  che  siano  preveduti  ed  assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di  vita  in  caso  di  infortunio,
malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria». 
    37. Altresi' la Suprema Corte  di  cassazione  ha  dimostrato  di
tenere in conto siffatta esigenza, avendo di  recente  affermato  che
«In  tema  di  pensione  di  vecchiaia,  il  limite   di   eta'   cd.
ordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa  fissa
per ciascuna pubblica amministrazione per mantenimento al lavoro  dei
propri dipendenti) puo' essere derogato solo se la  sua  applicazione
priva il dipendente del diritto alla  pensione,  come  si  desume  in
particolare  dall'interpretazione   dell'art.   2,   comma   5,   del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125  del  2013,
che - coniugando le esigenze di risparmio della  spesa  pensionistica
con quelle di «svecchiamento» nel pubblico impiego - afferma  che  il
conseguimento «a qualsiasi titolo» del diritto a pensione costituisce
ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto  oltre  i  limiti  di
eta' cd. Ordinamentali» (Cass., Sez. L,  n.  29183  del  12  novembre
2024). 
    38. Lo stesso legislatore tende ad evitare il piu'  possibile  il
verificarsi, per il  personale  scolastico,  di  ipotesi  di  mancato
raggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal
servizio per ragioni di eta' e,  anzi,  estende  l'applicabilita'  di
istituti  aventi   analoga   finalita'   anche   ad   altri   settori
dell'ordinamento (come rilevato sempre  dalla  Corte  costituzionale:
sentenza n. 444 del 1990; sentenza n. 461 del 1989; sentenza  n.  238
del 1988). 
    39. Persino la normativa rilevante nella specie (l'art. 24, commi
4 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla  legge  n.
21 del 2011, e l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125  del  2013),  rende
palese come il legislatore miri, nel pubblico  impiego,  a  garantire
una sorta di corrispondenza fra epoca di cessazione dal servizio  per
ragioni di eta' e maturazione del diritto alla pensione. 
    40. Nella presente controversia, e' innegabile che la lavoratrice
sia rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perche' ormai
divenuta  troppo  anziana  per  lavorare,  e  pensione,  non   avendo
raggiunto il tetto di eta' imposto dall'adeguamento alla speranza  di
vita ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazione, dalla legge n. 122 del 2010. Peraltro,
questa situazione si sarebbe verificata anche  se  la  docente  fosse
rimasta in servizio fino ai 70 anni di eta' (tetto massimo  stabilito
dall'art. 509, comma 3, citato). 
    41.  Come  gia'  evidenziato  in  precedenza,  non  puo'  neppure
ritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno
con riferimento al  pubblico  impiego,  una  regola  che  imponga  un
adattamento automatico dell'eta' massima di trattenimento in servizio
prevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all'art. 12
del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010. 
    42. A parte le considerazioni gia' svolte  e  che  richiamano  la
lettera della normativa in materia, vi e' da dire che,  a  fronte  di
una  generale  previsione  di  collegamento  dell'eta'   pensionabile
all'aumento della speranza di vita,  si  pongono  delle  prescrizioni
legislative speciali che una data eta' pongono  come  limite  massimo
non valicabile del trattenimento in servizio. 
    43. L'indicazione di tale limite massimo, peraltro,  e'  coerente
con le argomentazioni della Corte costituzionale  in  materia,  sopra
enunciate,   che   ha   riconosciuto    l'esistenza    di    un'ampia
discrezionalita' del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, al
fine di contemperare il diritto,  costituzionalmente  rilevante,  del
lavoratore a una  pensione  minima  quando  cessa  dal  servizio  con
l'esigenza, della P.A., di avere degli impiegati dotati  di  adeguate
energie lavorative. 
    44. Sorge, allora, innanzitutto, la questione se l'art. 38  Cost.
debba essere interpretato nel senso che osta ad  una  previsione  che
precluda,  al  dipendente  pubblico  che  cessa  dal   servizio   per
sopraggiunti limiti di eta',  di  ottenere  da  subito  (o  in  tempi
accettabilmente brevi) un trattamento pensionistico. 
    45. Inoltre, emerge la problematica se siffatta  interpretazione,
ove   corretta,   imponga   di    applicare    una    tale    regola,
costituzionalmente  vincolante,  a   tutto   il   pubblico   impiego,
indistintamente, o se debba tenersi conto delle peculiarita' di  ogni
settore del mondo del lavoro, non potendosi, in effetti,  considerare
eguali tutti i servizi resi per conto delle varie amministrazioni. 
    46. Nello specifico, questo  Collegio  si  domanda  se  possa  il
legislatore imporre un tetto massimo di eta' per il trattenimento  in
servizio nel comparto scuola che  sia  fisso  e  svincolato  da  ogni
collegamento  con  l'adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'art. 12 del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  che  riguarda,  in
generale, la materia delle pensioni, o se, piuttosto, questa non  sia
una scelta del legislatore che viola il disposto dell'art.  38  della
Costituzione,  essendo   palesemente   irragionevole   ammettere   la
possibilita' di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti
minimi pensionistici e, pero',  imporre  un  tetto  massimo  a  detto
trattenimento che, di certo, impedira', a chi e' entrato in  servizio
troppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione. 
    47. Questo dubbio assume un maggiore rilievo se si valuta che, un
tempo,  vi  era  uno  stretto  collegamento  fra  l'eta'  massima  di
assunzione  e  quella  di  collocamento  a  riposo  dei   dipendenti,
determinata in modo da  garantire  il  conseguimento  del  diritto  a
pensione, come si  evinceva  dalla  correlazione  tra  l'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  3  del  1957   (come
modificato dalla legge n. 25 del 1989),  il  quale  stabiliva  in  40
anni, di regola, (elevabile, in casi speciali, a 45),  il  limite  di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l'art.  42,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del  1973,  il
quale disponeva che il diritto a pensione sorgeva dopo quindici  anni
di effettivo servizio; oggi, al contrario, siffatto  collegamento  e'
tendenzialmente venuto meno, essendo stato introdotto, con l'art.  3,
comma  6,  legge  n.  127  del  1997,  il  diverso  principio   della
liberalizzazione del limite  di  eta'  per  partecipare  ai  concorsi
pubblici, salvo deroghe appositamente stabilite. 
    48. La questione  in  esame  assume  particolare  valenza  attesi
l'elevato numero di dipendenti  interessati,  in  teoria,  da  questa
problematica e gli effetti che avrebbe la  previsione,  eventualmente
in via generale, della possibilita', per i lavoratori che non abbiano
maturato i requisiti per la pensione, di restare  in  servizio  anche
dopo la fine, per motivi attinenti all'eta', del rapporto di impiego,
sino  al  raggiungimento  del  limite   determinato   tenendo   conto
dell'adeguamento alla speranza di vita  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010 e, comunque, anche oltre i 70 anni. 
    49.   L'impossibilita'   di   risolvere    l'esposta    questione
interpretando in via costituzionalmente orientata l'art.  509,  comma
3, decreto legislativo n. 297 del 1994, da'  luogo  all'incidente  di
costituzionalita' dello stesso articolo, per violazione dell'art.  38
della Costituzione e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte
ove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece,  «e,
comunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta'  o  la  diversa
maggiore  eta'  individuata  tenendo  conto   dell'adeguamento   alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; 
    Rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e  la
non manifesta infondatezza, nei termini di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  509,  comma  3,
decreto legislativo n. 297 del  1994,  per  violazione  dell'art.  38
della Costituzione e del principio  di  ragionevolezza,  nella  parte
ove,  nel  disporre  che  «Il  personale,  che,  al  compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro  possa  continuare  «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece,  «e,
comunque, non oltre  il  settantesimo  anno  di  eta'  o  la  diversa
maggiore  eta'  individuata  tenendo  conto   dell'adeguamento   alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010». 
    Sospende il giudizio a quo  e  dispone  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma, nella  Camera  di  consiglio  della  IV
Sezione civile, il 3 luglio 2025. 
 
                    La Presidente: Di Paolantonio