Reg. ord. n. 258 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 06/09/2025
Tra: Rita Pilolli C/ Ministero dell'Istruzione e del Merito
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto scuola) – Trattenimento in servizio del personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età – Omessa previsione della possibilità del trattenimento in servizio, oltre il limite dei settantesimo anno di età, sino alla diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito – Introduzione di un tetto massimo di età per il trattenimento in servizio del personale del comparto scuola fisso e svincolato da ogni collegamento con l’adeguamento alla speranza di vita – Irragionevolezza – Lesione del diritto all’accesso al trattamento pensionistico.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Testo dell'ordinanza
N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 settembre 2025
Ordinanza del 6 settembre 2025 della Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da Rita Pilolli contro Ministero
dell'istruzione e del merito .
Previdenza - Pensioni - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di
eta' (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto scuola)
- Trattenimento in servizio del personale che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al
conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta' - Omessa previsione della possibilita'
del trattenimento in servizio, oltre il limite del settantesimo
anno di eta', sino alla diversa maggiore eta' individuata tenendo
conto dell'adeguamento della speranza di vita ai sensi dell'art. 12
del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 509,
comma 3.
(GU n. 2 del 14-01-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV sezione civile
Composta da:
Annalisa Di Paolantonio, Presidente;
Roberto Belle', consigliere;
Nicola De Marinis, consigliere;
Maria Lavinia Buconi, consigliere;
Dario Cavallari, consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul rinvio
pregiudiziale iscritto al n. 4546/2025 R.G., proposto da Rita
Pilolli, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Perrone, ricorrente;
Contro il Ministero dell'istruzione, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura dello
Stato, resistente.
Rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Lecce con
ordinanza del 27 febbraio 2025.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio
2025 dal consigliere Dario Cavallari;
Lette e udite le conclusioni del pubblico ministero in persona
del sostituto procuratore generale dott. Mario Fresa, che ha concluso
chiedendo che la Corte di cassazione enunci il seguente principio di
diritto:
«l'art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297/1994 va
interpretato nel senso che il relativo trattenimento in servizio puo'
essere disposto ove consenta di raggiungere - al compimento del
settantunesimo anno di eta', come nella fattispecie in esame - la
contribuzione minima di 5 anni per la fruizione della pensione di
vecchiaia prevista dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011».
Svolgimento del processo
1. Rita Pilolli ha adito il Tribunale di Lecce, chiedendo di:
A) accertare e dichiarare l'illegittimita' del provvedimento
emesso dal Ministero dell'istruzione con il quale era stata disposta
la sua cessazione dal servizio;
B) accertare e dichiarare che aveva diritto ad essere
trattenuta in servizio fino all'eta' di 71 anni, potendo raggiungere
cosi' la contribuzione minima riscattando gli anni universitari e
l'anno di ruolo giuridico o, comunque, raggiungendo, all'eta' di
70/71 anni, la pensione minima (legge Dini), avendo iniziato a
versare i contributi dopo il 1996;
C) disporre/ordinare agli enti resistenti il suo
trattenimento in servizio fino all'eta' di 71 anni, cosi' da
raggiungere a detta eta' la pensione di vecchiaia contributiva con un
minimo di contributi almeno di cinque anni;
D) in subordine, qualora la data del presente procedimento
non le avesse permesso di ritornare in servizio, ottenere un
risarcimento del danno a carico del Ministero dell'istruzione e del
merito in suo favore.
2. La ricorrente, in punto di fatto, ha rappresentato quanto
segue:
aveva raggiunto l'eta' pensionabile (67 anni) e non aveva i
contributi sufficienti per avere diritto alla pensione;
aveva presentato il 13 ottobre 2023 «istanza di trattenimento
in servizio fino all'eta' di 70/71 anni, cosi' da potere riscattare
gli anni di universita' e l'anno di ruolo giuridico, in modo da
ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva
(raggiungendo 20 anni di contribuzione) o, in alternativa, ottenere
la pensione di vecchiaia, considerando gli ultimi cinque anni di
contribuzione (rientrava nel sistema contributivo puro, non avendo
versato prime del 1996 alcun contributo).
3. L'istanza di trattenimento in servizio e' stata rigettata e la
ricorrente e' stata collocata a riposo senza pensione il 31 agosto
2024.
4. La ricorrente ha contestato, quindi, la legittimita' del
mancato trattenimento in servizio sulla base di un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. art. 509,
comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994.
5. Il Ministero, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del
suo operato, ha rappresentato che la ricorrente non avrebbe raggiunto
i 20 anni di contribuzione neanche con il trattenimento domandato e
ha richiamato giurisprudenza a se' favorevole.
6. Ante causam si e' svolta una fase cautelare, con esito
alterno, essendo stato il ricorso ex art. 700 codice di procedura
civile della ricorrente deciso in senso a lei favorevole, mentre il
successivo reclamo si e' concluso con una decisione di senso opposto.
7. Introdotto il giudizio di merito, all'udienza del 21 febbraio
2025 le parti sono state chiamate a interloquire sulla questione
oggetto del contendere ex art. 363-bis, codice di procedura civile.
8. Il giudice rimettente ha rilevato che, rispetto alla domanda
principale, era fondata l'eccezione ministeriale secondo cui - in
assenza di domanda di riscatto di laurea - non sarebbe stato
raggiungibile il limite dei 20 anni di contribuzione e, quindi,
sarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto a tale parte di
domanda. Tuttavia, ha evidenziato che la questione ulteriormente
posta (e che ha determinato il presente rinvio pregiudiziale) era
quella della permanenza sino a 71 anni (ossia il limite massimo di 70
anni previsto dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, decreto-legge n.
201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 - per il quale
«Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso
di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando
un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni» -
aumentato con l'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010) che avrebbe consentito, al
raggiungimento di tale eta', la fruizione della pensione.
9. Pertanto, per il giudice rimettente, una volta acclarata la
manifesta infondatezza della domanda «principale» (punto A
conclusioni), il punto nodale del giudizio riguardava se l'art. 509,
comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, consentisse il
trattenimento in servizio a prescindere dal raggiungimento dei 20
anni di contribuzione e, quindi, anche solo per ottenere la fruizione
di trattamento pensionistico ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.
24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla
legge n. 214 del 2011, in virtu' del raggiungimento del requisito
anagrafico ivi previsto (punto B, ultima parte, e punto C delle
conclusioni del ricorso) e del possesso di piu' di cinque anni di
contribuzione.
10. Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, con ordinanza del 27
febbraio 2025, ha, quindi, disposto il rinvio pregiudiziale alla
Corte di cassazione affinche' risolva la seguente questione di
diritto:
«se l'art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297/2024
(rectius, 1994), vada interpretato nel senso che il relativo
trattenimento in servizio possa essere disposto solo ove consenta di
raggiungere - entro il settantunesimo anno di eta' - la contribuzione
minima di 20 anni per la fruizione della pensione di vecchiaia (e,
per coloro cui si applica, se l'importo della pensione non risultera'
inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale
annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto, anche a
prescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire al
soggetto istante il raggiungimento dell'eta' anagrafica massima
prevista dalla norma (comprensiva di adeguamento alla speranza di
vita) con conseguente acquisizione del diritto alla fruizione della
pensione di vecchiaia ex art. 24, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 201/2012 (rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71
anni di eta' e 5 anni di contribuzione)».
11. La prima Presidente della Suprema Corte di cassazione, con
provvedimento del 27 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, ha
dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Lecce e lo ha assegnato alla sezione lavoro.
12. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, la sola
pubblica amministrazione ha depositato memoria.
Considerato che
1. Questa Suprema Corte ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509,
comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, per violazione
dell'art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte
ove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' o la diversa
maggiore eta' individuata tenendo conto dell'adeguamento alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».
Sulla rilevanza
2. L'incidente di costituzionalita' e' pregiudiziale alla
decisione del quesito posto dal Tribunale di Lecce.
3. La ricorrente ha chiesto, pur se in via subordinata, di
«disporre/ordinare agli enti resistenti il suo trattenimento in
servizio fino all'eta' di 71 anni, cosi' da raggiungere a detta eta'
la pensione di vecchiaia contributiva con un minimo di contributi
almeno di cinque anni».
4. Il giudice del rinvio pregiudiziale, nel sottoporre la sua
richiesta a questa Suprema Corte, e' partito dal presupposto, nella
presente sede non contestato dalle parti, che «rispetto alla domanda
principale, era fondata l'eccezione ministeriale secondo cui - in
assenza di domanda di riscatto di laurea - non sarebbe stato
raggiungibile il limite dei 20 anni di contribuzione e, quindi,
sarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto a tale parte di
domanda».
5. Sussiste, pero', un interesse della lavoratrice alla
definizione della sua richiesta subordinata, per come sopra
riportata, interesse che non verrebbe meno nell'eventualita' di un
effettivo rigetto, nel merito, dell'istanza principale.
6. Oggetto del contendere sono, in questa sede, due contrapposte
interpretazioni del citato art. 509, comma 3, il quale prescrive che:
«Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta'».
7. Un primo orientamento afferma che il diritto al trattenimento
in servizio sussisterebbe anche qualora, al raggiungimento del
settantesimo anno di eta', non sia conseguito il requisito
contributivo.
8. Deporrebbe in tal senso il dato letterale della norma
denunciata, che non vincolerebbe espressamente il trattenimento in
servizio al conseguimento o meno dell'anzianita' contributiva
richiesta dalla legge, ma, invece, prevederebbe il solo limite
costituito dall'eta' anagrafica di 70 anni.
9. D'altronde, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67
anni consentirebbe al lavoratore di incrementare comunque
l'anzianita' contributiva, con possibili ricadute sull'importo della
pensione.
10. Secondo un diverso ed opposto orientamento, il trattenimento
in servizio del personale scolastico fino al limite massimo del
settantesimo anno di eta' sarebbe possibile solo se esso consenta di
raggiungere l'anzianita' contributiva minima indispensabile per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
11. L'espressione «puo' essere trattenuto in servizio», essendo
immediatamente precedente a quella «sino al conseguimento di tale
anzianita' minima», sarebbe prioritaria rispetto alla successiva «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'», indicando la
funzionalizzazione del trattenimento in servizio del personale
scolastico al raggiungimento del requisito contributivo per la
pensione di vecchiaia e non al mero prolungamento della carriera
lavorativa.
12. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata dipende dalla circostanza che, se anche questo Collegio
accogliesse l'interpretazione piu' ampia del menzionato art. 509,
comma 3, favorevole alla ricorrente, il trattenimento in servizio di
quest'ultima non potrebbe continuare oltre il settantesimo anno di
eta', ai sensi della norma appena richiamata.
13. In questo modo, pero', la domanda subordinata della
lavoratrice non potrebbe essere integralmente accolta, atteso che,
nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70 anni
non le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico.
14. Infatti, e' dato processualmente acquisito che, nella specie
la dipendente non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma dovrebbe
attendere, nella migliore delle ipotesi, il decorso di un ulteriore
annualita', ossia il compimento dei 71 anni, in ragione del limite di
70 anni previsto dal decreto-legge n. 201 del 2012, convertito
dall'art. 24, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 214 del 2012,
aumentato tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
15. Mentre la questione posta dal Tribunale di Lecce a questa
Suprema Corte attiene, effettivamente, all'interpretazione di una
disposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una diversa
problematica, venendo in rilievo, piuttosto, l'esistenza di una
lacuna assiologica non superabile in via ermeneutica.
16. Non e' di aiuto, a questo fine, l'art. 24, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.
21 del 2011, nel testo vigente al 31 agosto 2024 (data di
pensionamento della lavoratrice), il quale dispone che «Il
proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni».
17. Infatti, innanzitutto, gli adeguamenti alla speranza di vita
sono fatti salvi solo con riferimento ai coefficienti di
trasformazione che operano ai fini dell'incentivazione del
proseguimento dell'attivita' lavorativa, che, pero', deve rispettare
«i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza».
18. Inoltre, l'appena precedente art. 24, comma 4, primo periodo,
prescrive che «Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (di
seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo'
conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi».
19. Pertanto, l'operativita' dell'art. 24, comma 4, in questione,
e sempre subordinata, quanto al conseguimento della pensione di
vecchiaia, ai requisiti minimi di eta' «previsti dai successivi
commi».
20. Uno di questi commi e', peraltro, il numero 7, il quale
stabilisce, per quel che rileva, che «Il diritto alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di
un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo
decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335. (...). Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale
stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito
di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima
effettiva di cinque anni».
21. L'art. 24, comma 4, quindi, deve osservare, comunque, il
limite rappresentato dal «possesso di un'eta' anagrafica pari a
settanta anni. (...)».
22. A diverse conclusioni non puo' condurre il decreto-legge n.
101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
2013, il quale ha disposto, con l'art. 2, comma 5, che «L'art. 24,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso
che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il
limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza
per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione
dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e
costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in
servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima
decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al
raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il
rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a
qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione».
23. Si tratta di disposizione che interpreta l'art. 24, comma 4,
citato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi limiti
(fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7).
24. Inoltre, per come e' scritto, ammette che i limiti
ordinamentali dei vari settori possono essere derogati solo con
l'istituto del trattenimento in servizio, per come disciplinato dalla
normativa di settore, e che, in ogni caso, l'amministrazione deve
fare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione
alla prima decorrenza utile, «ove essa non sia immediata».
25. Questa e', quindi, una previsione che consente, in base alla
sua lettera, all'interessato di restare in servizio fino al
conseguimento del trattamento pensionistico, sempre, pero', nel
rispetto dei limiti imposti dai commi, successivi al quarto,
dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 de 2011: nella specie, del
comma 7.
26. Da quanto sopra si ricava che la domanda subordinata della
ricorrente, sulla base della vigente legislazione e in assenza di un
intervento della Corte costituzionale che integri il contenuto
dell'art. 509, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 1994, nei
termini esposti, non potrebbe essere, comunque, integralmente
accolta, a prescindere dall'interpretazione del medesimo art. 509,
comma 3, ritenuta piu' corretta da questo Collegio.
27. A nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che la lavoratrice
avrebbe, in teoria, la possibilita' di riscattare alcune annualita',
atteso che, da quanto riportato dal giudice del rinvio, il relativo
diritto non e' stato esercitato.
Sulla non manifesta infondatezza
28. La non manifesta infondatezza della questione e' suffragata
dai precedenti della Corte costituzionale in materia.
29. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha affermato
(ordinanza n. 195 del 2000 e sentenza n. 227 del 1997) che esiste un
bene protetto sul piano costituzionale, «rappresentato dal
conseguimento della pensione al "minimo"», mentre non godono di
eguale protezione l'incremento del trattamento di quiescenza
(ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del suo massimo (ex
plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000); in
particolare, la disciplina del trattenimento in servizio, al di la'
del limite di eta' fissato per il collocamento a riposo, rientra
nella sfera discrezionale del legislatore, «sempre che non sia
violato il canone di ragionevolezza».
30. In particolare, la sentenza n. 33 del 2013 della Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del
combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e 16, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo n. 503 del 1992 - nel testo di essi vigente fino
all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 -
nella parte in cui non consente, al personale ivi contemplato che, al
raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a
riposo, non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per
ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in
servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque,
non oltre il settantesimo anno di eta'.
31. Nel fare cio', la Corte costituzionale ha spiegato che, in
ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, il suo
orientamento era costante e che il «problema di tale tutela era
strettamente connesso a quello dei limiti di eta'; la previsione di
questi ultimi era rimessa «al legislatore nella sua piu' ampia
discrezionalita'» (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima poteva
incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in
relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione,
attraverso lo strumento della deroga ai limiti di eta' ordinari
previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico.
32. Nella giurisprudenza del giudice delle leggi e', dunque,
ferma l'esigenza di proteggere sia la pensione minima sia la
discrezionalita' del legislatore nel determinare l'ammontare delle
prestazioni previdenziali e nel variare i trattamenti in relazione
alle diverse figure professionali interessate.
33. La deroga alle soglie massime di eta', al fine del
conseguimento del bene primario del minimo pensionistico, incontra, a
sua volta, dei limiti fisiologici, che sono stati definiti, dalla
Corte costituzionale, come «energia compatibile con la prosecuzione
del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale «neppure
l'esigenza di tutelare detto bene primario puo' spingersi».
34. Nel tempo, detti limiti fisiologici si sono spostati in
avanti, tanto che la Corte costituzionale mentre, ancora nel 1989
(sentenza n. 461 del 1989), li ha considerati raggiunti al compimento
dei sessantacinque anni di eta', in seguito, con la citata sentenza
n. 444 del 1990, ha affermato che la presunzione secondo cui a
sessantacinque anni si pervenga a una diminuita disponibilita' di
energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto «e' destinata
ad essere vieppiu' inficiata dai riflessi positivi del generale
miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori
sulla loro capacita' di lavoro», come si evinceva da varie
disposizioni legislative, che denotavano una tendenza ad innalzare la
soglia di deroga. Successive sentenze del giudice delle leggi (n. 282
del 1991 e n. 90 del 1992) hanno confermato questo indirizzo,
collegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto
alla pensione al tetto dei settanta anni per le deroghe alle
ordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori
innalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l'ampia
discrezionalita' del legislatore in materia: in particolare, la
sentenza n. 90 del 1992 ha affermato che e' principio generale quello
secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, comma
2, della Costituzione, «la possibilita', per il dipendente pubblico
che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', qualunque sia
la data di assunzione, non abbia maturato il diritto a pensione, di
derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al solo
scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla
legge per il conseguimento di tale diritto». In quest'ultimo caso,
peraltro, detto diritto e' stato riconosciuto entro il limite del
settantesimo anno di eta'.
35. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si ricava,
quindi, l'esigenza primaria di tutela della posizione del soggetto
che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti
limiti di eta', si troverebbe, al contempo, privo di retribuzione e
di pensione. Si tratta di decisioni che hanno conferito il massimo di
effettivita' alla garanzia del diritto sociale alla pensione
riconosciuto a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 38, comma 2,
della Costituzione che impone, in linea di principio, di non lasciare
privi sia di retribuzione sia di pensione soggetti che non abbiano
ancora raggiunto i venti anni di contributi e che, per i redditi
percepiti, potrebbero non avere immediato accesso a misure
previdenziali / assistenziali, restando privi di reddito.
36. Tale esigenza e', invero, del tutto coerente con il disposto
dell'art. 38 della Costituzione il quale, ai commi 1 e 2, prescrive
che:
«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria».
37. Altresi' la Suprema Corte di cassazione ha dimostrato di
tenere in conto siffatta esigenza, avendo di recente affermato che
«In tema di pensione di vecchiaia, il limite di eta' cd.
ordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa fissa
per ciascuna pubblica amministrazione per mantenimento al lavoro dei
propri dipendenti) puo' essere derogato solo se la sua applicazione
priva il dipendente del diritto alla pensione, come si desume in
particolare dall'interpretazione dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013,
che - coniugando le esigenze di risparmio della spesa pensionistica
con quelle di «svecchiamento» nel pubblico impiego - afferma che il
conseguimento «a qualsiasi titolo» del diritto a pensione costituisce
ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di
eta' cd. Ordinamentali» (Cass., Sez. L, n. 29183 del 12 novembre
2024).
38. Lo stesso legislatore tende ad evitare il piu' possibile il
verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato
raggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal
servizio per ragioni di eta' e, anzi, estende l'applicabilita' di
istituti aventi analoga finalita' anche ad altri settori
dell'ordinamento (come rilevato sempre dalla Corte costituzionale:
sentenza n. 444 del 1990; sentenza n. 461 del 1989; sentenza n. 238
del 1988).
39. Persino la normativa rilevante nella specie (l'art. 24, commi
4 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n.
21 del 2011, e l'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), rende
palese come il legislatore miri, nel pubblico impiego, a garantire
una sorta di corrispondenza fra epoca di cessazione dal servizio per
ragioni di eta' e maturazione del diritto alla pensione.
40. Nella presente controversia, e' innegabile che la lavoratrice
sia rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perche' ormai
divenuta troppo anziana per lavorare, e pensione, non avendo
raggiunto il tetto di eta' imposto dall'adeguamento alla speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazione, dalla legge n. 122 del 2010. Peraltro,
questa situazione si sarebbe verificata anche se la docente fosse
rimasta in servizio fino ai 70 anni di eta' (tetto massimo stabilito
dall'art. 509, comma 3, citato).
41. Come gia' evidenziato in precedenza, non puo' neppure
ritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno
con riferimento al pubblico impiego, una regola che imponga un
adattamento automatico dell'eta' massima di trattenimento in servizio
prevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all'art. 12
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010.
42. A parte le considerazioni gia' svolte e che richiamano la
lettera della normativa in materia, vi e' da dire che, a fronte di
una generale previsione di collegamento dell'eta' pensionabile
all'aumento della speranza di vita, si pongono delle prescrizioni
legislative speciali che una data eta' pongono come limite massimo
non valicabile del trattenimento in servizio.
43. L'indicazione di tale limite massimo, peraltro, e' coerente
con le argomentazioni della Corte costituzionale in materia, sopra
enunciate, che ha riconosciuto l'esistenza di un'ampia
discrezionalita' del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, al
fine di contemperare il diritto, costituzionalmente rilevante, del
lavoratore a una pensione minima quando cessa dal servizio con
l'esigenza, della P.A., di avere degli impiegati dotati di adeguate
energie lavorative.
44. Sorge, allora, innanzitutto, la questione se l'art. 38 Cost.
debba essere interpretato nel senso che osta ad una previsione che
precluda, al dipendente pubblico che cessa dal servizio per
sopraggiunti limiti di eta', di ottenere da subito (o in tempi
accettabilmente brevi) un trattamento pensionistico.
45. Inoltre, emerge la problematica se siffatta interpretazione,
ove corretta, imponga di applicare una tale regola,
costituzionalmente vincolante, a tutto il pubblico impiego,
indistintamente, o se debba tenersi conto delle peculiarita' di ogni
settore del mondo del lavoro, non potendosi, in effetti, considerare
eguali tutti i servizi resi per conto delle varie amministrazioni.
46. Nello specifico, questo Collegio si domanda se possa il
legislatore imporre un tetto massimo di eta' per il trattenimento in
servizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni
collegamento con l'adeguamento alla speranza di vita ai sensi
dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che riguarda, in
generale, la materia delle pensioni, o se, piuttosto, questa non sia
una scelta del legislatore che viola il disposto dell'art. 38 della
Costituzione, essendo palesemente irragionevole ammettere la
possibilita' di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti
minimi pensionistici e, pero', imporre un tetto massimo a detto
trattenimento che, di certo, impedira', a chi e' entrato in servizio
troppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione.
47. Questo dubbio assume un maggiore rilievo se si valuta che, un
tempo, vi era uno stretto collegamento fra l'eta' massima di
assunzione e quella di collocamento a riposo dei dipendenti,
determinata in modo da garantire il conseguimento del diritto a
pensione, come si evinceva dalla correlazione tra l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (come
modificato dalla legge n. 25 del 1989), il quale stabiliva in 40
anni, di regola, (elevabile, in casi speciali, a 45), il limite di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l'art. 42, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, il
quale disponeva che il diritto a pensione sorgeva dopo quindici anni
di effettivo servizio; oggi, al contrario, siffatto collegamento e'
tendenzialmente venuto meno, essendo stato introdotto, con l'art. 3,
comma 6, legge n. 127 del 1997, il diverso principio della
liberalizzazione del limite di eta' per partecipare ai concorsi
pubblici, salvo deroghe appositamente stabilite.
48. La questione in esame assume particolare valenza attesi
l'elevato numero di dipendenti interessati, in teoria, da questa
problematica e gli effetti che avrebbe la previsione, eventualmente
in via generale, della possibilita', per i lavoratori che non abbiano
maturato i requisiti per la pensione, di restare in servizio anche
dopo la fine, per motivi attinenti all'eta', del rapporto di impiego,
sino al raggiungimento del limite determinato tenendo conto
dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010 e, comunque, anche oltre i 70 anni.
49. L'impossibilita' di risolvere l'esposta questione
interpretando in via costituzionalmente orientata l'art. 509, comma
3, decreto legislativo n. 297 del 1994, da' luogo all'incidente di
costituzionalita' dello stesso articolo, per violazione dell'art. 38
della Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte
ove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' o la diversa
maggiore eta' individuata tenendo conto dell'adeguamento alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».
P. Q. M.
La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
Rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la
non manifesta infondatezza, nei termini di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 3,
decreto legislativo n. 297 del 1994, per violazione dell'art. 38
della Costituzione e del principio di ragionevolezza, nella parte
ove, nel disporre che «Il personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' o la diversa
maggiore eta' individuata tenendo conto dell'adeguamento alla
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».
Sospende il giudizio a quo e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della IV
Sezione civile, il 3 luglio 2025.
La Presidente: Di Paolantonio