Reg. ord. n. 256 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/12/2025 n. 51

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma  del 16/06/2025

Tra: A. R.  C/ Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3



Oggetto:

Tributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati – Denunciata introduzione di un irragionevole automatismo processuale – Disparità di trattamento tra gli effetti assolutori extra-penali per i reati non tributari rispetto a quelli per reati tributari – Violazione del principio di uguaglianza tributaria tra il contribuente assolto in sede penale per il quale opera l’automatico annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento anche quando manifesti una propria capacità contributiva e il contribuente che non è sottoposto a procedimento penale, nonostante abbia commesso violazioni tributarie – Lesione del diritto di difesa dell’Agenzia delle entrate, la quale non può intervenire nel processo penale a tutela dell’interesse dello Stato alla riscossione delle imposte, in coerenza con il principio della capacità contributiva – Illegittima intromissione del legislatore in un ambito, quello della valutazione del compendio probatorio, riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria – Violazione del principio della parità delle parti nel processo tributario. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 21 e, in via consequenziale,
decreto legislativo  del 14/11/2024  Num. 175  Art. 119


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 53 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.


Udienza Pubblica del 27 gennaio 2026  rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

                        N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025

Ordinanza del 16 giugno 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da  A.  R.  e  altri  contro
Agenzia entrate - Direzione provinciale Roma 3. 
 
Tributi - Processo tributario - Efficacia delle sentenze  penali  nel
  processo tributario e nel processo di Cassazione -  Previsione  che
  la sentenza  irrevocabile  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non
  sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito  a
  dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi
  fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,
  in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai
  fatti  medesimi  -  Previsione  che  tale  sentenza   puo'   essere
  depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici  giorni
  prima  dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  -
  Applicazione di tali disposizioni, limitatamente  alle  ipotesi  di
  sentenza di assoluzione perche' il fatto non  sussiste,  anche  nei
  confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha  agito
  il dipendente, il rappresentante legale  o  negoziale,  ovvero  nei
  confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica,
  nell'interesse   dei   quali   ha   agito   il   rappresentante   o
  l'amministratore anche di fatto, nonche'  nei  confronti  dei  loro
  soci o associati. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  21-bis e, in via consequenziale, decreto  legislativo  14  novembre
  2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119. 


(GU n. 51 del 17-12-2025)

 
           LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO 
                         di Roma Sezione 13 
 
    riunita in udienza il 13  maggio  2025  alle  ore  11,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Mamone Antonio, Presidente; 
        Natalini Aldo, relatore; 
        Velletti Monica, giudice, 
    in data 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul
ricorso n. 12788/2022 spedito il 6 ottobre 2022, 
    proposto da A. R., difeso da: 
        Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z; 
        Asa Peronace - PRNSAA70D17H501R; 
    R. T. 
    ed elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it 
    Contro: 
        Ag.  Entrate  Direzione  provinciale  Roma  3   elettivamente
domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it 
        Ag.  Entrate  Direzione  provinciale  Roma  3   elettivamente
domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it 
    terzi chiamati in causa 
    R. T. elettivamente domiciliato presso vito.mangiaracina@pec.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        avviso di accertamento n. ... 
    sul ricorso n. 17286/2022 spedito il 27 dicembre 2022, 
    proposto da E. V. M., difeso da: 
        Gerardo Parola - PRLGRD85L28F912S; 
        Sergio Sottocasa Biani - STTSRG74A03B354Y, 
    ed elettivamente domiciliato presso Via Santa Tecla,  4  -  20122
Milano (MI) 
    R. T. T., difeso da: 
        Davide Laruffa - LRFDVD86A08F205O; 
        Vito Mangiaracina - MNGVTI85H28C286Z, 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
sergio.sottocasabiani@cert.ordineavvocatimilano.it 
    contro Ag. Entrate Direzione  provinciale  Roma  3  elettivamente
domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        avviso di accertamento n. ... 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    In esito alla sentenza della C.T.R. Lazio - Sez. XI, n. 771/2022,
dep. il 22 febbraio 2022 - che, in accoglimento dell'appello di R. A.
, dichiarava nullo il giudizio di primo  grado  avverso  l'avviso  di
accertamento n. ... relativo ad IRAP-IVA dell'anno d'imposta ..., per
violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato integrato
il contraddittorio nei confronti degli altre tre soci  amministratori
(individuarsi nei soci A. L., R. T. e V. M.) della C.L. «societa'  di
fatto», cosi' come ritenuta dai verificatori, e  rimetteva  gli  atti
alla CTP di Roma, in diversa composizione, affinche'  provvedesse  ad
integrare il contraddittorio - R. A. , come rappresentato  e  difeso,
con ricorso iscritto al n. 12788/2022  spedito  il  6  ottobre  2022,
riassumeva  la  causa  con  cui  impugnava  il  suddetto  avviso   di
accertamento in epigrafe notificatogli dall'AdE-D.P.  Roma  III,  per
maggiori ricavi imputati alla societa' di  fatto  C.  L.  di  cui  il
ricorrente era ritenuto socio amministratore di fatto e autore  delle
violazioni contestate ed eccepiva: 
        1)  nullita'  assoluta  dell'avviso   di   accertamento   per
incompetenza territoriale funzionale dell'Ufficio controlli  dell'AdE
- D.P. Roma III ex articoli 31, 58 e 59 decreto del Presidente  della
Repubblica n. 600/1973, in favore dell'AdE di Milano;  sosteneva  che
tali norme dispongono, rispettivamente, che i soggetti diversi  dalle
persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova
la loro sede legale o in mancanza la sede  amministrativa;  se  anche
questa manchi,  esse  hanno  il  domicilio  fiscale  nel  comune  ove
stabilita una  sede  secondaria  o  una  stabile  organizzazione;  in
mancanza nel comune ove esercitano prevalentemente la loro attivita';
l'art. 59, comma  1,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
600/1973 stabilisce che «l'Amministrazione finanziaria puo' stabilire
il domicilio  fiscale  del  soggetto,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo precedente, nel comune ove il soggetto stesso svolge in
modo continuativo la principale  attivita'  ovvero,  per  i  soggetti
diversi dalle persone fisiche, e' il comune in cui  e'  stabilita  la
sede  amministrativa»  per  cui,  essendo  l'attivita'  della  C.  L.
prevalentemente  esercitata  nel  Comune  di  Milano  ove   risultava
operativa anche  la  sede  amministrativa,  l'Agenzia  delle  entrate
competente all'accertamento doveva essere  quella  di  Milano  e  non
quella di Roma; 
        2) nullita' del PVC per violazione degli articoli 33, decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  52   decreto   del
Presidente della Repubblica n.  633/1972  e  10  legge  n.  212/2000,
nonche'  del  combinato  disposto  degli  articoli  70,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600/1973, 75  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  633/1972  e  191  c.p.p.;  invalidita'  derivata
dell'avviso di  accertamento  per  illegittimita'  dell'attivita'  di
verifica  dell'Amministrazione  finanziaria;  inutilizzabilita'   del
materiale probatorio  e  conseguente  infondatezza,  per  carenza  di
prova, dei  rilievi  contenuti  nell'atto  impositivo  in  violazione
dell'art. 2697 delcodice civile  in  ragione  del  provvedimento  del
giudice per le indagini preliminari di Milano; 
        3) infondatezza della pretesa erariale avanzata nei confronti
di esso ricorrente, quale  asserito  socio  amministratore  di  fatto
della societa' di fatto accertata, sia per quanto attiene la presunta
responsabilita' delle maggiori imposte  accertate  sia  per  presunta
responsabilita' per relative sanzioni, avendo l'Ufficio utilizzato il
principio della cd. «trasparenza», 
    concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto  impugnato,  con
vittoria di spese. 
    Si costituiva l'Agenzia delle entrate - D.P.  Roma  III  a  mezzo
funzionario, insistendo per la propria competenza e per la fondatezza
della pretesa impositiva e controdeduceva: 
        1) in merito  all'eccezione  sub  1),  nel  senso  che  trova
applicazione nella specie l'art. 31,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600/1973 per cui la competenza dell'Ufficio accertatore
va ricercata nella circoscrizione in cui e'  stabilito  il  domicilio
fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla  data  in  cui
questa e' stata (o avrebbe dovuto essere)  presentata.  Il  domicilio
fiscale della G. L. per l'anno d'imposta ...  veniva  dichiarato  nel
Mod/Unico soc. di capitale ... all'indirizzo di via ... per cui e' lo
stesso ricadeva senz'altro nel territorio di  competenza  della  D.P.
III di Roma che ha emesso l'atto impugnato; 
        2) in merito all'eccezione sub 2), nel senso che le  indagini
di natura tributaria seguono una specifica  disciplina  disgiunta  da
quelle in materia penale e che il giudice per le indagini preliminari
di Milano nel procedimento penale avviato per i fatti in questione ha
dichiarato inutilizzabili solo  alcuni  documenti  e  non  tutti;  di
contro parte ricorrente non ha adempiuto all'onere di indicare quali,
tra tutti i documenti, non erano ad esso imputabili; 
        3) in merito all'eccezione sub 3), nel senso dell'estraneita'
al thema decidendum essendo l'avviso  di  accertamento  emesso  dalla
D.P. - II di Milano per nulla prodromico agli avvisi di  accertamento
emessi dalle altre competenti Direzioni provinciali, tra cui la  D.P.
III di Roma, 
    concludeva quindi per il rigetto del ricorso e la  condanna  alle
spese. 
    All'udienza del 10 ottobre 2023 questa Corte disponeva  rinvio  a
nuovo ruolo al fine  di  consentire  alla  parte  ricorrente,  resasi
disponibile, di integrare il contraddittorio nei  confronti  dei  tre
soci indicati nella succitata sentenza della C.T.R.  Lazio,  mediante
notifica della stessa nonche' del  ricorso  ai  soggetti  suindicati,
concedendo termine fino al 20 dicembre 2023 per  l'adempimento  (ord.
n. 3354/2023). 
    Alla successiva udienza del 30 gennaio 2024,  in  mancanza  delle
relate di notifica attestanti l'avvenuto perfezionamento dell'atto di
chiamata in causa del  terzo  per  integrazione  del  contradditorio,
redatto dal ricorrente R. in ottemperanza all'ordinanza collegiale n.
3354/2023, si  rinviava  all'udienza  del  12  marzo  2024  (ord.  n.
316/2024). 
    All'udienza del 12 marzo 2024, rilevata  nuovamente  la  mancanza
della prova, non offerta dalla parte ricorrente, del  perfezionamento
delle notifiche dell'atto di chiamata di terzo nei confronti dei soci
(litisconsorzi necessari) L. A., T. R. ,  M.  E.  V.  ,  ritenuta  la
necessita' di dar corso al presente  giudizio  con  la  pienezza  del
contraddittorio  fra  tutte  le  parti  e  nel  piu'  breve   termine
possibile,  questa  Corte  onerava  l'Ufficio  D.P.  Roma  III  delle
notifiche dell'atto di chiamata di terzo, del  ricorso  introduttivo,
della sentenza della CTR Lazio n. 771/2022 e del verbale di  udienza,
onerandolo  altresi'  della  verifica  degli  attuali  domicili   dei
suddetti soci presso l'anagrafe tributaria (ord.  n.  790/2024),  con
rinvio a nuovo ruolo. 
    Con atto di costituzione in giudizio del  25  novembre  2024,  in
vista dell'udienza  di  trattazione  frattanto  rifissata  per  il  3
dicembre 2024, si costituiva, a  mezzo  difensore,  il  litisconsorte
necessario T. R. che,  dopo  aver  premesso  la  coeva  pendenza  del
proprio ricorso iscritto al n. 17286/2024  e  pendente  presso  altra
sezione di questa Corte, al quale chiedeva la  riunione,  deduceva  e
articolava le proprie difese nei seguenti termini: 
        eccepiva la  mancata  qualifica  di  amministratore  o  socio
occulto della societa'  C.  e  rappresentava  che,  per  le  medesime
contestazioni mosse dall'ufficio finanziario che avevano  dato  luogo
al procedimento penale n. 3173/2022 a  carico  di  R.  dalla  Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, egli, assieme al R. ,
M. e L. , era stato assolto dalla Corte  di  appello  di  Milano  con
sentenza del 28 marzo 2023, n. 2754 - che produceva per intero -  con
la formula «perche' il fatto non sussiste» dai reati di cui  ai  capi
2, 9, 14, 15, 18 e 20, e, assieme a M. , «per non  aver  commesso  il
fatto» dai reati di cui ai capi 3), 6), 8), 10), 11), 13), 16) e 17);
sentenza  divenuta  irrevocabile  per  quanto  riguarda  la   propria
posizione processuale a  seguito  dell'inammissibilita'  del  ricorso
del P.G. resa con sentenza della Corte  di  cassazione,  Sezione  III
penale, n. 38125 del 14 maggio 2024, del pari prodotta; 
        invocava  l'efficacia  nel  procedimento   tributario   della
suddetta sentenza assolutoria ex art. 21-bis decreto  legislativo  n.
74 del 2000, come introdotto dal decreto legislativo 14 giugno  2024,
n. 87, trattandosi di sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha  commesso,  pronunciata  in
dibattimento nei confronti del medesimo soggetto  e  per  gli  stessi
fatti  materiali  oggetto  di  valutazione  nel   presente   processo
tributario; 
        invocava e produceva altresi' ulteriori  pronunce  di  merito
rese  da  giudici  tributari  in  epoca  antecedente  alla  pronuncia
assolutoria resa in sede penale, 
    chiedeva  pertanto,  previa  riunione  dei  giudizi,  dichiararsi
infondata  la  pretesa  dell'Ufficio  finanziario   con   conseguente
annullamento dell'impugnato avviso, con condanna dell'Amministrazione
finanziaria  alle  spese  processuali  in  favore  del   procuratore,
dichiaratosi antistatario. 
    All'udienza del 3 dicembre 2024, a fronte di istanza di  riunione
del ricorso n. 12788/2024 al ricorso n. 17286/2024,  promosso  da  T.
R., pendente presso la Sez. XII di questa Corte, relativo al medesimo
avviso di accertamento, si rimettevano gli atti al Presidente, per le
determinazioni di competenza (ord. n. 3613/2024). 
    All'udienza  dell'11  marzo  2025,  frattanto  rifissata  per  la
trattazione unitaria dei ricorsi e l'eventuale loro riunione,  questa
Corte, sentite le parti,  considerato  che  e'  intervenuta  sentenza
penale irrevocabile che ha  assolto  i  ricorrenti  da  alcune  delle
imputazioni, differenziando peraltro le  posizioni  di  ciascuno  dei
contribuenti e considerato altresi'  il  disposto  dell'art.  21-bis,
decreto legislativo n. 74/2000,  concedeva  termine  alle  parti  per
presentare  memorie  illustrative  relative  all'incidenza  di   tali
sopravvenienze  giurisprudenziali  e   normative   sulle   specifiche
posizioni di ciascun contribuente con riferimento puntuale all'avviso
di accertamento impugnato e rinviava al 13  maggio  2025,  concedendo
termine fino a venti giorni prima per il deposito delle memorie (ord.
n. 752/2025). 
    Con memorie autorizzate del 23 aprile 2025, il  difensore  di  T.
insisteva sull'efficacia nel procedimento tributario  della  sentenza
penale assolutoria definitiva pronunciata nei confronti del  T.  agli
effetti dell'art. 21-bis, decreto legislativo n. 74  del  2000,  come
introdotto dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87;  richiamava
e  depositava,  altresi',  la  sentenza  della  CGT   di   II   della
Lombardia-Sez. XIX n. 418/2025 che, nel merito,  rigettava  l'appello
dell'AdE, confermando la sentenza  di  primo  grado  di  annullamento
dell'avviso di accertamento impugnato, previa applicazione  dell'art.
21-bis cit. 
    Con memorie autorizzate del 22 aprile 2025 e del 23  aprile  2025
l'Agenzia delle entrate ribadiva che il presente giudizio  tributario
e' relativo all'avviso di accertamento n. ... per il ... , sulla base
della dichiarazione inviata in data ..., emesso in capo alla C. L.  ,
riqualificata come societa' di fatto amministrata da R. A. , T. R.  ,
L. A. , M. E. V. che,  con  una  motivazione  rafforzata  di  ben  23
pagine, si riferiva al  contenuto  del  PVC  che  comunque  intendeva
integralmente  riportato,  redatto  dall'Ufficio  centrale  antifrode
della Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle  entrate  in
data ... ; con tale atto, la DP accertava: un reddito da ripartire ex
articoli 39 e 41-bis  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
600/1973 a T. , L, , E. , e R. per il ... pari a euro  ...  a  fronte
della distrazione di somme della societa' nei confronti degli  stessi
soci; ai fini IRAP un valore della produzione di euro  ...;  ai  fini
IVA ex art. 54, comma 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600/1973: un volume di affari pari a euro ... e  un'IVA  a  debito
pari a euro ... (la differenza con quanto dichiarato pari a euro  ...
e' relativa a operazioni non imponibili ex art. 8, comma 35, legge n.
67/1988 e un'indebita detrazione IVA per euro ... su un imponibile di
euro ... Quanto all'art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.  74/2000,
invocava anzitutto il principio affermato da Cassazione civ.  con  la
sentenza n. 3800/2025, secondo cui esso si  riferisce  esclusivamente
alle sanzioni tributarie e non  all'imposta  e,  quanto  all'invocata
assoluzione, precisava che la sentenza n. 2754 del 2023  della  Corte
di appello di Milano, riferibile alla pretesa  tributaria  contestata
con l'atto impositivo oggetto della controversia per le sole  fatture
emesse non ritenute imponibili nei confronti della E. J. , ha assolto
gli amministratori di fatto della C. L. , riqualificata come societa'
di persone, ex art. 530, comma 2,  codice  di  procedura  penale  per
mancanza  di  prova  certa  derivante,  per  la  gran  parte,   dalla
dichiarata inutilizzabilita' ex art. 220 disposizioni  di  attuazione
del codice di procedura penale di tutti i dati informatici  acquisiti
quali numerosissime e-mail e file contenti prospetti in formato excel
ed altro e delle dichiarazioni acquisite dai funzionari dell'AdE rese
da soggetti indagati, sicche' si  tratta  di  valutazioni  probatorie
tipiche del giudicato penale, che non incidono nei  fatti  contestati
in sede tributaria. 
    All'udienza del 13 maggio 2025, sentite le  parti,  si  procedeva
alla  previa  riunione  del  ricorso  n.  17286/2022  al  ricorso  n.
12788/2022 ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo n. 546 del 1992;
quindi si procedeva alla discussione e,  all'esito,  il  Collegio  si
ritirava in Camera di consiglio. 
 
               Rilevanza e non manifesta infondatezza 
        (articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) 
 
    1. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
del vigente art. 21-bis del decreto legislativo n. 546 del  1992  per
violazione degli articoli 3, primo comma, 53, 24, secondo comma,  97,
111, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    2. Occorre premettere che l'atto impugnato, relativo ad  IRAP  ed
IVA dell'anno ..., trova innesco da  una  verifica  fiscale  condotta
dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento  Ufficio
antifrode Sezione di Milano nei  confronti  del  consorzio  E.  J.  ,
costituito nel ... (succeduto al pregresso consorzio C. G.) con  sede
a  ...  Via  ...  operante  nel  settore  di  servizi  di  logistica,
facchinaggio e trasporti e ritenuto di fatto amministrato  da  R.  A.
con i soci qui convenuti L. A.  ,  M.  E.  V.  e  T.  R.  ,  ritenuti
«organizzatori occulti» e reali gestori del sistema che,  pur  celati
dietro formali amministratori prestanome,  concretamente  inscenavano
il sorgere di realta' operative  reclutando  lavoratori  (formalmente
inquadrati come soci cooperatori), curavano i rapporti con i  clienti
e determinavano tutti gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali
(pag. 12 PVC). 
    A seguito della suddetta verifica fiscale compendiata in  tredici
PVC poi culminati in un procedimento  penale  avviato  dalla  Procura
della   Repubblica   di    Milano    per    violazioni    tributarie,
l'amministrazione finanziaria veniva a  conoscenza  di  un  complesso
meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione fiscale, a  struttura
«piramidale» avente, alla base, una serie  di  cooperative  di  primo
livello, operanti nel settore dei servizi alle imprese (facchinaggio,
logistica, trasporti), tra le quali la  C.  L.  societa'  formalmente
costituita nella forma cooperativa, con a capo il consorzio E. J . 
    Secondo i verificatori - e la Procura meneghina - detto consorzio
con la propria attivita' di mediazione, interfacciandosi  con  solide
realta' industriali medio-grandi (committenti) ed offrendo condizioni
di lavoro particolarmente vantaggiose,  riusciva  ad  acquistare  una
grande fetta di commesse presenti sul mercato, per  poi  affidarle  a
societa' cooperative costituite ad  hoc  necessarie  al  reclutamento
della manodopera; in seguito queste ultime avrebbero posto in  essere
gravi ed  ingenti  illeciti  fiscali  e  contributivi,  con  notevole
compressione del costo del lavoro, e guadagni  di  rilevante  entita'
per gli  organizzatori,  con  una  ostentata  personalita'  giuridica
distinta  (anche  se  fittizia)  a  cui  attribuire  le   conseguenti
responsabilita' tributarie. 
    L'organizzazione cosi' composta avrebbe gestito  durevolmente  un
sistema  imprenditoriale   illegale,   fondato   sulla   vendita   di
forza-lavoro ad imprese: inscenando la costituzione e la liquidazione
di  realta'  cooperative;  reclutando   i   lavoratori,   formalmente
inquadrati come soci lavoratori; curando i rapporti  con  le  imprese
interessate all'acquisto  di  forza-lavoro;  determinando  tutti  gli
aspetti   societari,    amministrativi,    contabili    e    fiscali,
fraudolentemente volti ad ostentare una realta' mistificata  utile  a
coprire le reali responsabilita' connesse alla violazione sistematica
delle norme in materia di lavoro, tributarie e in materia societaria. 
    Quanto alla posizione del R. , insieme agli altri tre soci  -  L.
A. , T. R. e M. V. E. - avrebbero gestito una societa' di  fatto  che
utilizzava lo schermo della societa' cooperativa C. L.  ,  del  tutto
priva delle caratteristiche tipiche  di  una  societa'  mutualistica,
nonostante la formale iscrizione alla Camera  di  commercio  di  ...,
rilevante ai soli fini del radicamento della competenza  territoriale
dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Roma III. 
    2.1. Cio' premesso per i fatti-reato  sulla  base  dei  quali  e'
stato  emesso  l'impugnato  avviso  di  accertamento  e'  intervenuta
sentenza  penale  (anche)  di  assoluzione  pronunciata  dalla  Corte
d'appello di Milano n. ... del ... , dep. il ... resa con le seguenti
formule: 
        «perche' il fatto non sussiste» dai reati di cui ai capi 1, 2
(relativamente ai fatti commessi il ... e il ...),  9  (relativamente
ai fatti successivi al ...), 14 (relativamente ai fatti successivi al
...), 15, 18 e 20 (v. pag. 177  sentenza)  nei  confronti  di  R.  A.
(ricorrente), T. R. (ricorrente-interveniente volontario), M.  V.  E.
(non costituito nel presente giudizio) e L. A.  (non  costituito  nel
presente giudizio) ed altri; 
        «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai  capi  6
(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16 e 17  nei
confronti di R. A. (ricorrente); 
        «per non aver commesso il fatto» dai reati di cui ai capi  3,
6 (relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11, 13, 16  e  17,
nei confronti di T. R. (ricorrente-interveniente volontario) e M.  V.
E. , 
    con conseguente rideterminazione della pena inflitta per il reato
di cui al capo 3 in anni due e mesi quattro di reclusione quanto a R.
A. e anni tre e mesi sei quanto a L. per i reati di cui ai capi 3,  6
(relativamente ai fatti commessi il ...), 8, 10, 11,  13,  16  e  17,
unificati  nel  vincolo  della   continuazione,   oltre   alle   pene
accessorie, con revoca della confisca per  equivalente  disposta  nei
confronti di R. , T. , M. e altri e con riduzione alla somma di  euro
... della confisca per equivalente disposta nei confronti di L. 
    La Corte d'appello, investita di plurime  eccezioni  processuali,
tra cui la violazione del disposto di cui all'art.  220  disposizioni
di attuazione del codice  di  procedura  penale,  in  relazione  alle
residue   fattispecie   contestate   non   interessate   dall'effetto
estintivo, ha ritenuto fondata l'eccezione  sollevata  dalla  maggior
parte delle difese  di  inutilizzabilita'  degli  elementi  di  prova
acquisiti dai funzionari dell'Agenzia  delle  entrate  in  violazione
dell'art. 220 disposizioni di  attuazione  del  codice  di  procedura
penale e costituiti da documenti, sia cartacei che informatici (tra i
quali numerosissime mail allegate ai tredici PVC prodotti  nel  corso
del  dibattimento),  che  erano  stati  estratti,  in   copia,   dopo
l'emersione degli indizi di reato (e precisamente il ..., quando  una
parte degli imputati era stata gia' iscritta nel registro ex art. 335
codice di procedura penale). 
    2.2.  Dalla  lettura  dei  capi  di  imputazione  si  evince  che
l'assoluzione riguarda: anzitutto, il  delitto  di  associazione  per
delinquere contestato al capo 1, a carico di R. , T. ,  M.  ,  L.  ed
altri, finalizzata alla commissione di  una  serie  indeterminata  di
delitti di emissione e di utilizzazione  di  fatture  per  operazioni
oggettivamente e soggettivamente inesistenti avvalendosi di  fittizie
cooperative di produzione e lavoro collegate/consorziate alla E. J. ,
tra le quali C. L. ; poi  taluni  reati  fine  coinvolgenti  a  vario
titolo  la  C.  L.  di  utilizzazione  di  fatture   per   operazioni
inesistenti ex art. 2, decreto legislativo n. 74/2000  (capi  2,  11,
17), emissione di fatture  per  operazioni  inesistenti  ex  art.  8,
decreto legislativo n. 74/2000  (capi  3,  9,  14,  15,  18),  omessa
dichiarazione ex art. 5, decreto legislativo n. 74/2000 (capi 8 e 13)
e dichiarazione infedele ex articoli 4,  20  decreto  legislativo  n.
74/2000 (capi 10, 16). 
    Trattasi, all'evidenza, dei medesimi  fatti  (e  delle  identiche
riprese a tassazione) posti a fondamento dell'avviso di  accertamento
impugnato innanzi  a  questa  Corte  e  l'assoluzione,  peraltro,  si
estenderebbe anche  in  favore  della  societa'  ai  sensi  dell'art.
21-bis, comma 3, decreto legislativo n. 74/2000. 
    Spiegando  la  sentenza  penale  di  assoluzione   efficacia   di
giudicato  nell'ambito   del   presente   giudizio   con   rifermento
all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali,  dovrebbe
ritenere questa Corte, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  21-bis,
decreto legislativo n. 74/2000, anche  con  riferimento  al  presente
giudizio tributario che tali fatti non sussisterebbero, per  mancanza
del relativo presupposto impositivo delle maggiori imposte accertate,
con la conseguenza che, in accoglimento dei motivi di ricorso del  R.
e del T. , dovrebbe senz'altro annullare l'avviso di accertamento  in
(immediata) applicazione dello ius superveniens. 
    2.3. Occorre rilevare altresi'  che  all'esito  del  giudizio  di
appello, per quanto qui di rilievo: 
        R. A. e' stato condannato in via definitiva in  relazione  al
reato di cui agli articoli 110 codice penale e 8, decreto legislativo
n. 74/2000 perche', in concorso con  L.  A.  ,  quali  amministratori
occulti, F. A. quale legale rappresentante, emettevano dal ... al ...
, fatture per operazioni  oggettivamente  inesistenti  nei  confronti
delle cooperative C. L. , F. e F. J. , al  fine  di  consentire  loro
l'evasione dell'IVA per un importo  complessivo  pari  ad  imponibile
euro ... ed IVA euro ...; 
        L. A. e' stato condannato in relazione al  reato  di  cui  al
capo 3) sopra indicato di cui agli articoli 110  codice  penale  e  5
decreto legislativo n.  74/2000,  capo  6),  relativamente  ai  fatti
commessi il ... , e capo 8), articoli 110 codice penale e  4  decreto
legislativo n. 74/2000, capo 10), articoli  110  codice  penale  e  2
decreto legislativo n. 74/2000, capo 11), articoli 110 codice  penale
e 5 decreto legislativo n. 74/2000, capo  13),  articoli  110  codice
penale, 4 decreto legislativo n.  74/2000,  capo  16),  articoli  110
codice penale e 2, decreto legislativo n. 74/2000, capo 17). 
    Senonche' per entrambi gli imputati,  in  esito  al  ricorso  per
cassazione interposto da entrambi (oltreche' dal procuratore generale
pero'   dichiarato   inammissibile),   ritenuto   dalla   Corte   non
manifestamente infondato con riguardo ai comuni motivi di  violazione
di legge di cui all'art. 220 disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale , e' maturata la prescrizione, sicche' la Cassazione
ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello nei confronti di R. ,
L. , con revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti
di quest'ultimo (Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2024, n. 38125). 
    2.4. Se non  fosse  entrato  in  vigore  l'art.  21-bis,  decreto
legislativo n. 74/2000 questa Corte si sarebbe dovuta confrontare coi
noti principi - costantemente affermati prima dello ius  superveniens
in tema di rapporti tra  processo  tributario  e  processo  penale  -
secondo i quali la sentenza irrevocabile  di  assoluzione  dal  reato
tributario, emessa con la formula «perche' il  fatto  non  sussiste»,
non  spiega  automaticamente  efficacia  di  giudicato  nel  processo
tributario, ancorche' i fatti accertati  in  sede  penale  siano  gli
stessi  per  i  quali  l'amministrazione  finanziaria   ha   promosso
l'accertamento nei confronti del contribuente, ma puo'  essere  presa
in  considerazione  come  possibile  fonte  di  prova   dal   giudice
tributario,  il  quale,   nell'esercizio   dei   propri   poteri   di
valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito  specifico  in
cui detta decisione e' destinata ad operare  (ex  multis,  Cassazione
civ., Sez.  tribunale,  ordinanza  27  giugno  2019,  n.  17258,  Rv.
654693-01; Id. 22 maggio 2015, n. 10578, Rv. 635637-01; Id. 12  marzo
2007, n. 5720), tanto piu' che - nel caso di  specie  -  da  un  lato
l'assoluzione  oggi   invocata   dai   ricorrenti   si   e'   fondata
sull'inutilizzabilita' processuale di  taluni  documenti  informatici
acquisiti dai verificatori,  dall'altro,  per  i  restanti  reati  e'
maturata la prescrizione. 
    Atteso che nel processo tributario vigono i limiti in materia  di
prova posti dall'art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992 (e,
in precedenza, dall'art. 35, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), e  trovano  ingresso,  con
rilievo  probatorio,  in  materia  di  determinazione   del   reddito
d'impresa, anche presunzioni semplici (art. 39, comma 2, decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973),  prive  dei   requisiti
prescritti ai fini della  formazione  di  siffatta  prova  tanto  nel
processo civile (art. 2729, comma 1, c.c.), che nel  processo  penale
(art. 192, comma 2, codice di procedura penale),  prima  dell'odierno
ius superveniens  nessuna  automatica  autorita'  di  cosa  giudicata
avrebbe potuto attribuirsi  nel  presente  giudizio  tributario  alla
sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in
materia di reati tributari,  ancorche'  i  fatti  accertati  in  sede
penale  fossero  stati  gli  stessi  per  i  quali  l'amministrazione
finanziaria   ha   promosso   l'accertamento   nei   confronti    del
contribuente. Pertanto, il giudice tributario  -  prima  dell'odierna
novella - non poteva limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza
definitiva   in   materia   di    reati    tributari,    estendendone
automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice  del
singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi  e
doverosi poteri di valutazione  della  condotta  delle  parti  e  del
materiale  probatorio  acquisito  agli  atti  (art.  116  codice   di
procedura civile), doveva, in ogni  caso,  verificarne  la  rilevanza
nell'ambito specifico in cui esso  e'  destinato  ad  operare  (Cass.
civ., 27 giugno 2019, n. 17258; Id. 4 novembre 2017, n.  28174;  Id.,
22 maggio 2015, n. 10578; Cassazione 27 febbraio 2013, n. 4924;  Id.,
27 settembre 2011, n. 19786; Id., 12 marzo 2007,  n.  5720;  Id.,  24
maggio 2005, n. 10945). 
    3. L'entrata in vigore, a far data dal 29 giugno 2024,  dell'art.
21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 (intitolato  «Efficacia  delle
sentenze  penali  nel  processo  tributario   e   nel   processo   di
Cassazione»), come introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo  14
giugno 2024, n. 187 (recante  «Revisione  del  sistema  sanzionatorio
tributario, ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»,
in  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  28  giugno  2024),  ha  mutato
profondamente i rapporti tra processo tributario e  processo  penale,
introducendo un segnale di forte discontinuita' rispetto  all'assetto
che si era venuto a realizzare. Esso cosi' dispone: 
        «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in  seguito
a dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi
fatti materiali oggetto di valutazione nel processo  tributario,  ha,
in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,  quanto  ai
fatti medesimi. 
        2. La sentenza penale irrevocabile di cui  al  comma  1  puo'
essere depositata anche nel giudizio di Cassazione  fino  a  quindici
giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio. 
        3.  Le  disposizioni  dei  commi  1   e   2   si   applicano,
limitatamente alle ipotesi di  sentenza  di  assoluzione  perche'  il
fatto  non  sussiste,  anche  nei  confronti  della  persona   fisica
nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il  rappresentante
legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con  o
senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali  ha  agito  il
rappresentante  o  l'amministratore  anche  di  fatto,  nonche'   nei
confronti dei loro soci o associati.» 
    A far data dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del testo
unico di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,  l'art.
21-bis, formalmente abrogato dall'art. 130, rifluira'  nell'art.  119
nel medesimo testo. 
    3.1. Sulla portata e sugli effetti di  tale  disposizione  si  e'
gia' pronunciata la Corte di cassazione  che,  da  ultimo,  ha  cosi'
statuito: «La disposizione, che non si accompagna alla previsione  di
una sospensione obbligatoria del processo tributario in  pendenza  di
quello  penale,  impone  di  riconoscere  efficacia  vincolante   nel
processo tributario  al  giudicato  penale  assolutorio  formatosi  a
seguito di giudizio dibattimentale, purche' tale giudicato  abbia  ad
oggetto  gli  stessi  fatti  materiali  oggetto  di  valutazione  nel
processo tributario e purche' l'assoluzione sia avvenuta in  base  ad
una delle due  formule  sopra  indicate;  l'efficacia  del  giudicato
attiene quindi agli "stessi fatti materiali", il  che  ha  indotto  i
primi commentatori ad evidenziare che, quando si discute di efficacia
della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce  al
giudicato penale in se' e per  se',  ma  all'accertamento  dei  fatti
contenuti nella relativa decisione. E quindi, cio' che interessa  non
e' il valore extra-penale  del  dispositivo  della  sentenza,  ma  il
valore extra-penale degli accertamenti di  fatto»  (cosi'  Cassazione
civ., Sez. tribunale, 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.). 
    La  Sezione  tributaria   della   Cassazione,   sulla   base   di
un'interpretazione reiteratamente espressa (Cass.  civ.,  16  gennaio
2025, n. 1021; Id., 31 luglio 2024, n. 21584; Id., 3 settembre  2024,
n. 23570; Id., 3 settembre 2024, n. 23609) e' dell'avviso che lo  ius
superveniens rappresentato dall'art. 21-bis cit. si applica anche  ai
casi - come quello  per  cui  e'  causa  (donde  la  rilevanza  della
sollevata questione di costituzionalita') - in cui la sentenza penale
dibattimentale  di  assoluzione  sia  divenuta   irrevocabile   prima
dell'entrata in vigore del citato  decreto  legislativo  n.  87/2024,
purche', alla data di entrata in  vigore  del  medesimo,  sia  ancora
pendente il giudizio di  cassazione  contro  la  sentenza  tributaria
d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai  medesimi
fatti,   rilevanti   penalmente,   dai   quali   egli    sia    stato
irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una
delle formule di merito previste dal codice di rito  penale  (perche'
il fatto non sussiste o perche' l'imputato  non  l'ha  commesso).  Le
disposizioni in esame appaiono, infatti, avere carattere processuale,
incidendo  sulla  efficacia  esterna  nel  processo  tributario   del
giudicato penale (il primo comma) e sulle modalita' di produzione nel
giudizio di cassazione (il secondo comma) (cosi', ancora,  Cassazione
civ., 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.) 
    Richiamando il principio generale  per  il  quale,  nel  caso  di
successione di leggi processuali nel tempo, ove  il  legislatore  non
abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di  cui
all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina si applica  non
solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata  in  vigore
ma anche  i  singoli  atti,  ad  essa  successivamente  compiuti,  di
processi iniziati prima della sua entrata in vigore (cosi' Cassazione
civ., 3 aprile 2017, n. 8590; Id. 30 dicembre 2014, n. 27525; Id.  12
settembre 2014, n. 19270), piu' in particolare si e' affermato -  per
quel che qui rileva ai fini della rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della qui sollevata questione - che «l'art.  21-bis  del
decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dal decreto legislativo n.
87 del 2024,  che  riconosce  efficacia  di  giudicato  del  processo
tributario  alla  sentenza  penale  dibattimentale  irrevocabile   di
assoluzione, e' applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in
cui detta sentenza e' divenuta irrevocabile prima della  operativita'
di detto articolo e, alla data della sua entrata in  vigore,  risulta
ancora  pendente  il  giudizio  di  cassazione  contro  la   sentenza
tributaria d'appello che ha condannato il contribuente  in  relazione
ai medesimi fatti, rilevanti penalmente,  dai  quali  egli  e'  stato
irrevocabilmente assolto, con una delle formule  di  merito  previste
dal codice di rito penale (perche' il fatto non  sussiste  o  perche'
l'imputato non l'ha commesso)»  (Cass.  civ.,  2  dicembre  2024,  n.
30814). 
    3.2. Ora, poiche' la norma de qua e' applicabile anche ai giudizi
tributari di primo grado in corso -  quale  quello  per  cui  procede
questa Corte - cio' spiega anzitutto  la  rilevanza  della  sollevata
questione di costituzionalita'. 
    3.3. Sotto altri profili,  sulla  portata  applicativa  dell'art.
21-bis, decreto legislativo n. 74/2000, giova ricordare che  e'  gia'
stata rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - a
dimostrazione  della  problematicita'  della  norma  de  qua   -   la
risoluzione delle seguenti questioni controverse concernenti l'ambito
di efficacia dell'art. 21-bis sia in relazione  all'estensione  anche
al rapporto impositivo - ovvero  alla  limitazione  alla  sola  parte
sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale  irrevocabile  di
assoluzione dal reato tributario (emessa ad  esito  del  dibattimento
con la formula «perche'  il  fatto  non  sussiste»),  sia  in  ordine
all'applicabilita' della nuova disciplina all'ipotesi di  assoluzione
con la formula prevista dall'art. 530, comma 2, codice  di  procedura
penale (Cass. civ., Sez. tribunale, ordinanza interl. 4  marzo  2025,
n. 5714). 
    4. Anche e proprio  per  l'immediata  applicabilita'  (anche)  ai
giudizi in corso, questa Corte ritiene che il dettato legislativo  di
cui all'art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 presti il  fianco
a  dubbi  non  manifestamente  infondati  di   costituzionalita'   in
riferimento a plurimi parametri costituzionali. 
    4.1. In punto di rilevanza, giova preliminarmente  ribadire  che,
per le ragioni suesposte, la questione di costituzionalita'  riguarda
una  disposizione  -  il  gia'  richiamato   art.   21-bis,   decreto
legislativo n. 74/2000 - applicabile nel presente giudizio  in  forza
dell'indirizzo giurisprudenziale sopra citato e,  quindi,  senz'altro
influente per la sua definizione. 
    Si precisa che, stante il cennato collegamento  con  il  presente
giudizio, la questione di legittimita' costituzionale e'  attuale  e,
certamente,  non  meramente  ipotetica   (v.   Corte   costituzionale
ordinanza n. 34 del 2016; Id. nn. 269 e 193 del 2015;  Id.  ordinanza
n. 128 del 2015), ne' prematura (Id. ordinanza n. 176 del 2011, n. 26
del 2012; Id. n. 161  del  2015),  ne'  tantomeno  tardiva,  qual  e'
riferita ad evenienze sostanziali o processuali non ancora  (o  gia')
verificatesi (Corte cost. n. 100 del 2015; Id. ordinanza n.  162  del
201). 
    «Rilevante», dunque, e' la norma (processuale  nella  specie)  di
cui - come nel caso di specie - il giudice debba necessariamente fare
applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. 
    4.2. Sempre in punto  di  ammissibilita',  si  evidenzia  che  il
tenore letterale della disposizione assolve questa  Corte  rimettente
dall'onere  di  sperimentare  l'interpretazione  conforme  in  quanto
questo  tentativo  esegetico  e'  incompatibile   con   la   divisata
inequivocabile lettera della disposizione. Infatti,  codesto  Giudice
delle leggi ha piu' volte affermato che «l'onere  di  interpretazione
conforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all'incidente   di
costituzionalita', allorche' il giudice rimettente sostenga, come nel
caso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non
consenta tale interpretazione» (da ultimo,  Corte  costituzionale  n.
110 del 2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; Id. nn. 202, 178  e  104
del 2023; Id. n. 18 del 2022; Id. nn. 59 e 32 del 2021; Id. n. 32 del
2020;  cfr.  altresi'   Id.   n.   253   del   2020,   secondo   cui:
«l'interpretazione  adeguatrice,  orientata  a  rendere  conforme  il
dettato normativo a  Costituzione,  ha  pur  sempre  un  insuperabile
limite nel dato letterale della disposizione»). 
    4.3. L'esigenza di rivolgersi a codesto Giudice  delle  leggi  e'
ancor   piu'   pressante   nella   soggetta   materia,   in    quanto
«l'affidabilita', prevedibilita' e  uniformita'  dell'interpretazione
delle norme processuali costituisce  imprescindibile  presupposto  di
uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo» (Cass., Sez.
U civ., ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675, Rv. 632845-01). 
    5. Passando al merito della questione sollevata, in primo  luogo,
si segnala il contrasto  dell'art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.
546/1992 con il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3,  primo
comma, della Costituzione. 
    5.1. Non ignora questa Corte  che,  per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  in  materia  processuale  compete   al   legislatore
un'ampia  discrezionalita'   nella   conformazione   degli   istituti
processuali - anche rispetto a norme orientate alla  riduzione  della
durata dei giudizi (Corte cost. n. 96 del  2024)  -,  incontrando  il
solo limite della manifesta irragionevolezza  o  arbitrarieta'  delle
scelte compiute (Corte cost. nn. 36 e 39 del 2025; Id. nn 189 e n. 96
del 2024; Id. n. 67 del 2023; Id. nn. 230 e n. 74 del 2022; Id. n. 95
del 2020 e n. 155 del 2019). 
    Nella materia processuale,  quindi,  il  metro  del  giudizio  di
ragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della
discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e'
«frutto  di  delicati  bilanciamenti  tra  principi  e  interessi  in
naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento  correttivo  su
una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a
uno di tali principi o interessi, rischia di alterare  gli  equilibri
complessivi del sistema» (Corte cost. n. 230 del 2022). 
    Codesta Corte, gia' con la sentenza n. 89 del 1996, ha  insegnato
che il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione
di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione  di  un
valore immanente dal quale l'ordinamento  non  puo'  prescindere,  ma
definisce l'essenza di un  giudizio  di  relazione  che,  come  tale,
assume un risalto necessariamente dinamico, di modo che  il  giudizio
di eguaglianza e' in se' un giudizio di ragionevolezza, vale  a  dire
un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e  la  causa
normativa  che  la  deve  assistere  e  che  va  apprezzata  con   un
orientamento marcato alla  concretezza,  ossia  tenendo  conto  degli
effetti applicativi della disciplina. 
    5.2. Nel caso di specie, anche da un punto di vista  pratico,  si
reputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta  legislativa
del tutto arbitraria che  ineluttabilmente  perturba,  anzitutto,  il
canone costituzionale dell'eguaglianza. Dunque, senza indulgere in un
inammissibile sindacato di  opportunita'  o  di  plausibilita'  della
scelta legislativa, non puo' non evidenziarsi che il disposto di  cui
all'art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 nella  sua  interezza
(e siccome applicabile immediatamente anche ai giudizi in corso),  si
connota per un'assenza di ratio intrinseca coerente a un criterio  di
razionalita'  pratica,  che  e'  matrice  dell'equita'  (cfr.   Corte
costituzionale n. 74 del 1992; Id. n. 172 del 1996). 
    5.3. Invero, al di la'  dell'esatto  ambito  di  applicazione  da
riconoscere alla norma indubbiata - questione  rimessa  alle  Sezioni
Unite civili della Cassazione, in forza dell'ord. interl. n. 5714 del
2025  cit.,  essendosi  sul  punto  gia'   manifestati   orientamenti
contrapposti - a prescindere dalle soluzioni che saranno offerte  dal
giudice  massimamente  nomofilattico,  quand'anche  fossero  le  piu'
restrittive (ovvero: applicabilita' alle sole sanzioni  e  alle  sole
ipotesi assolutorie  ex  art.  530,  comma  1,  codice  di  procedura
penale), esse non farebbero venire  meno  il  profilo  di  intrinseca
irragionevolezza  ed   irrazionalita'   che   connota   l'automatismo
processuale  introdotto  dalla  norma   indubbiata,   strutturalmente
inidonea ad assicurare il confronto dialettico tra le parti,  siccome
operante ad esclusivo vantaggio  del  contribuente  assolto  in  sede
penale  senza   garantire   alcuna   possibilita'   di   «resistenza»
all'amministrazione finanziaria,  ed  al  contempo  limitativa  della
potestas iudicandi del giudice tributario, deprivato di  qualsivoglia
possibilita'   valutativa   in   ordine   ai   (residuali)    profili
(esclusivamente) tributari emergenti, come possibile fonte di  prova,
dalla sentenza penale. 
    5.4. La formulazione  letterale  della  disposizione  indubbiata,
lungi dall'essere perfettamente  calibrata,  si  riferisce  anzitutto
alla sola sentenza irrevocabilmente assolutoria -  peraltro  limitata
alle sole due formule «perche' il fatto non sussiste»  o  «l'imputato
non lo ha commesso» (esclusa, quella  «il  fatto  e'  stato  compiuto
nell'adempimento di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'
legittima»:  cfr.  art.  652  codice  di  procedura  penale),   senza
considerare la  sentenza  irrevocabilmente  condannatoria,  con  cio'
espungendo a priori l'ente impositore dalla possibilita' di avvalersi
di analogo automatismo; in secondo luogo,  non  vi  si  fa  esplicito
riferimento all'art. 654 codice di procedura penale, che non  sembra,
in effetti, essere stato oggetto di confronto  parametrico,  pur  non
essendo stato quest'ultimo disposto  normativo  abrogato  e,  quindi,
tuttora vigente accanto al novellato art. 21-bis, decreto legislativo
n. 74/2000; in terzo luogo, sul piano teorico, appare  discutibile  -
ed anzi del tutto irrazionale - la prospettata relazione tra processo
tributario e giudizio penale in termini di estensione  di  giudicati,
posto  che,  in  ogni  caso,  diverso  e'  l'oggetto   del   processo
tributario, e tale resta, intrinsecamente, rispetto  all'oggetto  del
processo penale. 
    5.5.  Cosi'  riassunti  i  profili  di  criticita'  della   norma
indubbiata, iniziando dal primo - il piu'  vistoso  -  l'art.  21-bis
introduce una irragionevole disparita' di trattamento tra gli effetti
assolutori extrapenali per reati non tributari  e  quelli  per  reati
tributari che incidono  negativamente  sui  primari  interessi  dello
Stato. 
    Si deve  richiamare,  a  tal  fine,  l'art.  652  del  codice  di
procedura penale a mente del quale: 
        «1.  La   sentenza   penale   irrevocabile   di   assoluzione
pronunciata in seguite a  dibattimento  ha  efficacia  di  giudicato,
quanto all'accertamento che il fatto non sussiste  o  che  l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto  nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per amministrativo per le restituzioni  e  il
risarcimento del danno  promosso  dal  danneggiato  o  nell'interesse
dello stesso, sempre che li danneggiato si sia costituito o sia stato
posto in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  salvo  che  il
danneggiato  abbia  esercitato  l'azione  in  sede  civile  a   norma
dell'art. 75, comma 2. 
        2.  La  stessa  efficacia  ha  la  sentenza  irrevocabile  di
assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile  ha
accettato il rito abbreviato». 
    Previsione di analogo contenuto si rinviene nel  successivo  art.
654 codice di procedura penale (sebbene di difficile applicazione  al
rito   tributario   stanti   le   limitazioni   probatorie   che   lo
caratterizzavano prima della riforma di cui alla legge n. 130/2022. 
    5.6. Dal confronto sincronico tra il surrichiamato art.  652  del
codice di procedura penale e l'art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.
74/2000 affiora in tutta evidenza la  qui  denunciata  disparita'  di
trattamento: mentre la sentenza penale  di  assoluzione,  secondo  la
norma generale del codice di rito, puo' incidere nei giudizi civili o
amministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o  sia  stato
posto  in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  nel  processo
tributario, per effetto dell'art. 21-bis cit., cio' non avviene,  con
irragionevole disparita' tra  situazioni  assolutamente  comparabili,
tali da violare, su un fronte correlato, anche  l'art.  24  Cost.  e,
come si dira' piu' avanti, l'art. 111, commi primo e secondo, Cost. 
    La comparabilita', infatti, deriva dalla considerazione  che  gli
interessi   in   gioco   nel   processo   tributario   non    possono
ragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a  quelli,  relativi  al
singolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di  reato:  in
entrambi i  comparti  giurisdizionali  possono  venire  in  questione
interessi costituzionalmente rilevanti - ed anzi in quello tributario
viene in specifico rilievo l'art. 53 Cost. - come tali  bisognosi  di
una tutela non irragionevolmente diminuita. 
    5.7. Il legislatore delegato, nell'introdurre  l'art.  21-bis  in
esecuzione al pertinente criterio di delega («rivedere i rapporti tra
processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza  con
i principi generali  dell'ordinamento,  che,  nei  casi  di  sentenza
irrevocabile  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non   sussiste   o
l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali  accertati  in  sede
dibattimentale  facciano  stato  nel   processo   tributario   quanto
all'accertamento dei fatti medesimi»: art. 20, legge n. 111/2023)  ha
innestato nel sistema processual-tributario un unicum  normativo  del
tutto distonico  rispetto  ai  «principi  generali  dell'ordinamento»
espressi dagli immutati  articoli  652  e  654  codice  di  procedura
penale, e, soprattutto, del tutto  nuovo  nel  panorama  processuale,
senza che il settore processual-tributario  giustifichi  un  siffatto
assetto sbilanciato esclusivamente sulla sentenza di assoluzione;  il
che  costituisce  un  indice  sintomatico   di   irragionevolezza   e
illogicita' intrinseca della disposizione de qua, che, peraltro, come
in seguito esplicitato, si traduce in  un  trattamento  differenziato
delle parti in lite privo di una valida ragione giustificativa  anche
agli effetti degli articoli 24 e 111, commi primo  e  secondo,  della
Costituzione. 
    6. Direttamente correlati alla denunciata violazione dell'art.  3
Cost. sono, poi, gli elementi di contrasto della norma indubbiata con
il principio di capacita' contributiva di cui all'art.  53  Cost.  e,
quindi, con il principio di uguaglianza tributaria, in base al  quale
a situazioni uguali dovrebbero corrispondere uguali regimi impositivi
e, correlativamente, a situazioni diverse dovrebbe  corrispondere  un
trattamento tributario diseguale. 
    Per effetto dell'art. 21-bis, decreto legislativo n.  74/2000  si
profila  una  situazione  di   disuguaglianza   tributaria   tra   il
contribuente assolto in sede penale  il  quale  ottiene  l'automatico
annullamento  giudiziale  dell'avviso  di   accertamento   o   l'atto
impo-esattivo  quand'anche  egli  manifesti  una  propria   capacita'
contributiva, mentre eguale sorte non e' assicurata  al  contribuente
che non sia mai stato  attinto  da  procedimento  penale,  nonostante
abbia commesso violazioni tributarie, giustappunto, meno gravi. 
    Dare automatico ingresso nel processo  tributario  alla  sentenza
irrevocabilmente assolutoria, quand'anche la stessa - come  nel  caso
di specie emblematicamente - sia fondata su  vizi  procedurali  o  di
inutilizzabilita' probatoria, senza dare automatico ingresso a quella
irrevocabilmente condannatoria, si risolve nell'aprioristica rinuncia
alla  pretesa  tributaria   azionata   con   l'atto   impugnato   dal
contribuente (destinato ad essere annullato dalla Corte di  giustizia
tributaria ovvero dalla Cassazione in applicazione dell'art.  21-bis,
decreto legislativo n. 74/2000) anche in quelle  ipotesi  in  cui  il
contribuente assolto possiede una  capacita'  contributiva  idonea  a
giustificarne il prelievo. Cio' in totale spregio a  quel  dovere  di
solidarieta'  contributiva  su  cui  si  fonda   l'art.   53   Cost.,
nell'interesse generale alla riscossione delle imposte e al contrasto
dell'illecita sottrazione di materiale imponibile, tanto in forma  di
evasione quanto di elusione fiscale. 
    7. Sussistono  ulteriori  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.  74/2000  in  riferimento
all'art. 24 Cost. («norma di carattere generale, intesa  a  garantire
indefettibilmente l'esercizio di difesa in  ogni  stato  e  grado  di
qualunque   procedimento   giurisdizionale»,   la   cui   «essenziale
finalita'» e'  quella  «di  garantire  a  tutti  la  possibilita'  di
tutelare in giudizio le proprie ragioni»: Corte costituzionale n. 125
del 1979). 
    Ritiene questa Corte - per le medesime ragioni gia'  espresse  da
Corte di giustizia tributaria di II grado  del  Piemonte  -  Sez.  3,
ordinanza n. 64/2025, che pure ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 21-bis, decreto  legislativo  n.  74/2000  -
tale   norma   lede   irrimediabilmente   il   diritto   di    difesa
dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate piuttosto che
di  qualunque  ente  impositore  o   concessionario)   in   relazione
all'interesse,  di  cui  e'  portatrice   concreta,   alla   corretta
riscossione delle imposte ed al recupero dell'evasione fiscale. 
    7.1. Occorre considerare, infatti, che  l'automatismo  introdotto
dal legislatore delegato determina  l'estensione  degli  effetti  del
giudicato penale irrevocabilmente assolutorio nei  confronti  di  una
parte - per tutte: l'Agenzia delle entrate - che, in  quel  giudizio,
non puo' intervenire  per  la  tutela  dell'interesse,  alla  ripresa
fiscale,   di   cui   e'   istituzionalmente   portatrice;   sicche',
l'applicazione della norma, in ragione  della  predetta  preclusione,
lede quella dialettica processuale che  e'  imprescindibile  garanzia
dell'effettivita' del diritto di difesa (v. gia' Corte costituzionale
n. 190 del 1970). 
    7.2. Si deve altresi' ricordare che - come recentemente affermato
dalla giurisprudenza massimamente nomofilattica (Cass., Sez. U  civ.,
12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-04) -  sconfessando  il  valore
delle stesse circolari dell'Agenzia delle  entrate  sul  punto  (cfr.
circolare n. 154/E del 2000), il risarcimento del danno azionabile in
sede  penale  con  la  relativa  costituzione  di  parte  civile   e'
ontologicamente differente dal credito fiscale e  relative  sanzioni:
«il danno causato dall'evasione fiscale, allorche' questa integri gli
estremi di un reato commesso dal contribuente o da  persona  che  del
fatto di quest'ultimo debba  rispondere  direttamente  nei  confronti
dell'erario, non puo' farsi coincidere automaticamente con il tributo
evaso,  ma  deve  necessariamente  consistere   in   un   pregiudizio
"ulteriore e diverso", ricorrente  qualora  l'evasore  abbia  con  la
propria condotta provocato l'impossibilita' di riscuotere il  credito
erariale». 
    Cio' significa che la  pretesa  tributaria  non  puo'  costituire
oggetto  dell'azione  risarcitoria  da  esercitare  in  sede   penale
mediante la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle  entrate,
il che la espone, per effetto di quanto  previsto  dall'art.  21-bis,
decreto legislativo n.  74/2000,  a  dover  subire  un  irrimediabile
pregiudizio, subendo  nel  processo  tributario  in  via  diretta  ed
immediata l'esito di un giudizio al quale e' rimasta estranea, e  sul
quale non e' mai  stata  in  condizione  di  influire,  con  evidente
lesione  del   suo   diritto   di   difesa   (art.   24   Cost.)   e,
conseguentemente,   dell'interesse   primario   dello   Stato    alla
riscossione  delle  imposte  in  coerenza  con  il  principio   della
capacita' contributiva (art. 53 Cost.). 
    7.3.  Ne'  puo'  sostenersi   che   l'interesse   alla   corretta
riscossione delle imposte verrebbe tutelato, in  sede  penale,  dalla
figura del pubblico ministero, giacche' il  credito  fiscale  -  alla
luce della richiamata giurisprudenza di legittimita' - non ha  dimora
all'interno del giudizio penale e, conseguentemente, non puo'  essere
il magistrato requirente a garantire detto interesse erariale. 
    7.4. Ed anche a voler ammettere la costituzione di  parte  civile
dell'Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale, a fortiori,
apparirebbe chiaramente lesivo del diritto di difesa  ipotizzare  che
questa possa non ricevere l'avviso di  cui  all'art.  419  codice  di
procedura penale  e,  ciononostante,  subire  le  conseguenze  di  un
processo rispetto alla cui esistenza  ed  andamento  potrebbe  essere
rimasta completamente all'oscuro. 
    8. La perimetrazione in negativo  della  potestas  iudicandi  del
giudice tributario - quale, a ben  vedere,  deriva  dall'applicazione
dell'automatismo di  cui  all'art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.
74/2000 - si sostanzia  anche  in  un'illegittima  intromissione  del
legislatore in un ambito,  quello  della  valutazione  del  compendio
probatorio, riservato esclusivamente all'autorita' giudiziaria. 
    Certamente il legislatore ben puo' tipizzare il valore probatorio
di determinate prove, cosi' come avviene per  le  prove  legali;  del
pari puo' impedire l'acquisizione  di  alcuni  determinati  mezzi  di
prova (come e' accaduto, prima della legge n. 130/2022, con la  prova
testimoniale, fino ad allora preclusa nel processo tributario e  come
accade, ora, nel processo di appello ex art. 58, decreto  legislativo
n. 546/1992, su cui pero' v. Corte costituzionale n. 35 del 2025). Ma
cio' che non gli e' consentito e' inibire  completamente  al  giudice
tributario l'esercizio di  ogni  potere  valutativo-delibativo  sulle
statuizioni assolutorie. 
    Quanto precede sostanzia non solo la consumazione  di  un  vulnus
alle funzioni attribuite al potere giudiziario dal combinato disposto
degli articoli 102, primo comma (che  mutatis  mutandis  presidia  da
intromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in
materia tributaria da quest'organo speciale di  giurisdizione  optimo
iure e  non  solo  ai  limitati  fini  del  giudizio  incidentale  di
costituzionalita'),  111,  primo  comma,   della   Costituzione,   ma
determina anche una menomazione, ancora una  volta,  del  diritto  di
difesa di cui all'art. 24  Cost.,  qualificato  dalla  giurisprudenza
costituzionale    come    «principio    supremo»     dell'ordinamento
costituzionale (Corte cost. n. 18 del 2022, n. 238 del 2014,  n.  232
del 1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio  e  con
esso a quello alla prova»: v. sul punto Corte  costituzionale  n.  41
del 2024, che, a sua volta, richiama Id. n. 275 del 1990). 
    9. Per le medesime ragioni di cui sopra, accanto alla  violazione
diretta dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 53 Cost.,
e dell'art. 24 Cost., e' registrabile  anche  un'antinomia  dell'art.
21-bis, decreto legislativo n. 546/1992 con l'art. 111, commi primo e
secondo, Cost., la' dove, suo tramite, si  incrina  il  principio  di
eguaglianza fra le parti nel  processo  tributario,  ravvisabile  nel
rilievo  per  cui  situazioni  omogenee  sono  disciplinate  in  modo
ingiustificatamente diverso (ex plurimis, Corte costituzionale n.  67
del 2023, Id. n. 270 del 2022, Id. n. 165 del 2020, Id.  n.  155  del
2014, Id. n. 108 del 2006, Id. n. 340 e n. 136 del 2004). 
    Risulta, infatti  evidente  la  violazione  del  principio  della
parita' delle parti nel processo tributario (su cui,  da  ultimo,  v.
Corte costituzionale n. 36 del 2025), che trova una chiara  copertura
costituzionale nell'art.  111,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 24, secondo comma, Cost.,  dal  momento
che  i  loro  poteri  processuali  in  sede   istruttoria   risultano
disomogenei: mentre la  difesa  del  contribuente  puo'  produrre  la
sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale dibattimentale  ed
invocare gli effetti del giudicato favorevole ex art. 21-bis, decreto
legislativo  n.  74/2000,  la  parte   pubblica   (ente   impositore,
concessionario per la riscossione) non potrebbe produrre, ai medesimi
effetti di giudicato  volto  a  tutelare  gli  intessi  erariali,  la
sentenza di condanna piuttosto che quella  di  applicazione  pena  ex
art. 444  codice  di  procedura  penale,  pronunciata  a  carico  del
contribuente per i medesimi fatti  su  cui  vi  e'  stata  ripresa  a
tassazione. 
    9.1. Tale disparita' di trattamento e pregiudizio al  diritto  di
agire e resistere in giudizio  provando  non  trova  una  ragionevole
giustificazione     nella     natura     della     parte     pubblica
dell'amministrazione finanziaria. Il  giudizio  tributario,  infatti,
non e' piu' un mero giudizio di natura demolitoria, imperniato  sulla
legittimita'  e  sulla  sola  correttezza   motivazionale   dell'atto
impugnato,  ma  compendia  ampi  spazi  di  rilevanza  del  materiale
probatorio circa la sussistenza del debito  tributario  e  della  sua
entita'. 
    9.2.  A  riguardo  deve  osservarsi  che  il  nuovo  comma  5-bis
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall'art.
6 della legge n. 130/2022, in coerenza con  tale  linea  di  tendenza
prevede che «[l]'amministrazione  prova  in  giudizio  le  violazioni
contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione  sugli
elementi  di  prova  che  emergono  nel  giudizio  e  annulla  l'atto
impositivo  se  la  prova   della   sua   fondatezza   manca   o   e'
contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in  modo
circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza  con  la  normativa
tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui  si  fondano  la
pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al
contribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando
non sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti
impugnati». Ne consegue che, specie ove non  operino  le  presunzioni
proprie  del  diritto   tributario   sostanziale,   l'amministrazione
finanziaria e' tenuta a provare la sua pretesa sostanziale e non puo'
disporre di poteri probatori piu' limitati rispetto alla  controparte
privata; detto altrimenti, non puo'  subire  le  conseguenze  di  una
produzione della parte privata agli effetti dell'art. 21-bis, decreto
legislativo n. 74 del 2000. 
    10. Questa Corte, conclusivamente,  ritiene  di  dover  sollevare
d'ufficio, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 53,  24,  97,
111, primo e secondo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 21-bis, decreto legislativo  10
marzo 2000, n. 74 (e, in via consequenziale, dell'art.  119,  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026),
con conseguente sospensione, ai sensi dell'art.  23  della  legge  n.
87/1953, del presente giudizio ed immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte, a scioglimento della riserva  assunta  alla  Camera  di
consiglio del 13 maggio 2025, 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23,  legge  11  marzo
1953, n. 87, 
    Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3, comma primo, 53, 24, 97,  111,  primo  e
secondo comma,  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 21-bis, decreto legislativo 10  marzo  2000,
n. 74 (e, in via consequenziale, dell'art. 119,  decreto  legislativo
14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026); 
    Dispone che, a cura della Segreteria  della  Corte,  la  presente
ordinanza sia notifica, a mezzo pec, a tutte le parti in causa  e  al
Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
    Ordina che gli atti, unitamente alla prova delle notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte, vengano immediatamente trasmessi alla
Corte costituzionale; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Cosi' e' deciso in Roma, il 12 giugno 2025, a scioglimento  della
riserva assunta nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025. 
 
                        Il Presidente: Mamone 
 
 
                                       Il giudice estensore: Natalini