Reg. ord. n. 255 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1
Ordinanza del Tribunale di Milano del 18/11/2025
Tra: G. M.
Oggetto:
Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Unioni civili – Divieto di adozione da parte di più persone, salvo che i due adottanti siano marito e moglie – Omessa estensione della deroga alle parti dell’unione civile – Irragionevole differenziazione dell’unione civile rispetto al matrimonio, analogamente istitutiva di un unico status personale, corrispondente alla finalità di evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali – Irragionevolezza del divieto per le parti dell’unione civile in relazione anche alla finalità dell’adozione di maggiorenni di tutelare rapporti affettivi consolidati tra soggetti maggiorenni – Lesione del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia come singolo, sia come componente di una formazione sociale – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riguardo al diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto dalla CEDU.
Norme impugnate:
codice civile del Num. Art. 294 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 10
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Testo dell'ordinanza
N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025
Ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da G. M. e A. L..
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Unioni civili -
Divieto di adozione da parte di piu' persone, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie - Omessa estensione della deroga
alle parti dell'unione civile.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.
1, comma 20, in combinato disposto con l'art. 294, secondo comma,
del codice civile.
(GU n. 1 del 07-01-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Prima civile
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
dott. Anna Bellesi, Presidente;
dott. Nicola Di Plotti, giudice;
dott. Serena Nicotra, giudice relatore.
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4346/2024 promosso da:
G.M. (C.F. ...) A.L. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv.
Alampi Marco, ricorrenti;
Nei confronti di G.M. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv.
Alampi Marco.
Ha emesso la seguente ordinanza.
Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 291 e 311 del codice
civile, G.M., nato a ... il ..., e A.L., nato a ... il ..., hanno
domandato a questo Tribunale di poter adottare G.R.M., nata a ... il
... .
I ricorrenti hanno allegato: di essersi uniti civilmente a ... in
data ..., in seguito ad una relazione affettiva di oltre trenta anni;
di essere entrambi molto legati a G.R.M., figlia della sorella del
ricorrente G.M.; di essere entrambi stati vicini a G. da quando e'
nata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua venuta
al mondo; di avere condiviso con la madre di G. le scelte piu'
importanti relative alla sua crescita, dalla scuola, al tempo libero,
allo sport ed alle amicizie, e di avere sempre contribuito
affettivamente ed economicamente alla crescita dell'adottanda.
I ricorrenti hanno quindi esposto di considerare G. proprio come
una figlia e la scelta della adozione come la continuazione naturale
di quello che e' stato il rapporto con lei.
Sotto il profilo giuridico, i ricorrenti hanno richiamato la
sentenza n. 1/2020 emessa dal Tribunale di Rieti che ha pronunciato
l'adozione di un maggiorenne da parte di una coppia di persone dello
stesso sesso unite civilmente, ritenendo che a cio' non osti il
disposto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui
«nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie», ne' le previsioni contenute nel
comma 20, legge n. 76/2016 sulle unioni civili.
In particolare, secondo il ragionamento dei giudici, la ratio del
divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile e' quella di
impedire la creazione di status personali tra loro confliggenti e
tale rischio doveva ritenersi insussistente non solo nel caso
disciplinato dalla citata norma di adozione da parte di due coniugi,
ma altresi' in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente.
Inoltre, il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, nel
prevedere «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di
adozione delle norme vigenti», e' stato interpretato come meramente
indicativo del permanere della operativita' del disposto dell'art.
294 del codice civile, sicche', una volta interpretato tale articolo
nel senso sopra indicato, risulterebbe ammissibile l'adozione anche
da parte della coppia unita civilmente.
I ricorrenti hanno quindi chiesto, in via principale,
pronunciarsi l'adozione di G.R.M. da parte di entrambi; in subordine,
le parti hanno chiesto di pronunciare l'adozione soltanto in capo a
L.A.
Nel corso del giudizio, sono stati sentiti gli adottanti, che
hanno entrambi confermato il loro consenso all'adozione di G.R.M.,
nonche' l'adottanda che ha manifesto il suo consenso ad essere
adottata sia dallo zio G.M., sia da A.L., rappresentando di avere
instaurato un forte vincolo affettivo con entrambi.
E' stato poi manifestato l'assenso all'adozione da parte della
madre biologica dell'adottanda.
All'esito dell'audizione delle parti, il giudice delegato ha
rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza il Collegio ha rimesso le parti davanti
al giudice istruttore in relazione alla domanda principale e sono
stati assegnati alle parti i termini per il deposito di note, anche
in relazione all'eventuale possibilita' di sollevare questione di
legittimita' costituzionale in relazione alla previsione degli
articoli 294 e 1, comma 20 della legge n. 76/2016.
Questo tribunale, investito della decisione in ordine alla
domanda principale dei ricorrenti di adozione di M.G.R., ritenendo
tale domanda fondata, reputa che la questione di legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20
maggio 2016, n. 76 e dell'art. 294, comma 2 del codice civile, nella
parte in cui non estende alle parti dell'unione civile la
possibilita' di derogare al generale divieto di adozione da parte di
piu' persone, cosi' come previsto per i coniugi, per contrasto con
gli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost., in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, sia rilevante e non manifestamente infondata
per i motivi che seguono.
1. Sulla rilevanza della questione.
L 'art. 294, comma 2 del codice civile prevede testualmente:
«Nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie».
Nell'ambito della disciplina delle unioni civili di cui alla
legge n. 76 del 2016 vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
a) art. 1, comma 19: «all'unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del
libro primo del codice civile nonche' gli articoli 116, primo comma,
146, 2467, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile».
b) art. 1, comma 20: «Al solo fine di assicurare
l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non
richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo
quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme
vigenti»;
c) art. 1, comma 21: «alle parti dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal
capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal
capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile».
In base a tale quadro normativo, le disposizioni in tema di
adozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle per cui
l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione
delle parti dell'unione civile ai coniugi, mancando il requisito
dell'espresso richiamo. Al contempo, la previsione contenuta nel
citato comma, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti, implica il rimanere fermo
citato divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile, che
impedisce l'adozione di un soggetto da piu' persone salvo che non
siano marito e moglie.
Poiche' la domanda principale svolta dai ricorrenti G.M. e A.L.,
quali membri di un'unione civile, e' quella di adottare entrambi
G.R.M., e data la sussistenza di tutte le altre condizioni previste
dall'art. 291 del codice civile, l'unico motivo ostativo e' per
l'appunto costituito dalla citata disciplina.
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.
Le disposizioni normative sopra delineate non consentono di
ritenere che, differentemente da quanto avviene per due persone
legate da vincolo di matrimonio, due persone unite civilmente possano
adottare una stessa persona maggiorenne, data la sussistenza del
divieto previsto dall'art. 294, comma 2 del codice civile,
considerato che tale norma non rientra tra quelle richiamate nella
legge n. 76/2016 ai fini dell'applicazione alle parti dell'unione
civili di quegli articoli contenenti le parole coniugi o equivalenti.
Inoltre, il rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in tema di
adozione di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 si
reputa indicativo della volonta' del legislatore di escludere
l'estensione alle parti dell'unione civile della facolta' di adozione
concessa ai soli coniugi dall'art. 294, comma 2 del codice civile.
Ritiene il tribunale che tale esclusione configuri una violazione
degli articoli 2 e 3 della Costituzione oltre che dell'art. 117 Cost.
con riferimento all'art. 8 CEDU, in quanto introduce una
ingiustificata disparita' di trattamento in situazioni analoghe - dal
matrimonio all'unione civile ma non viceversa - ed una ingiustificata
limitazione alla liberta' fondamentale dell'individuo per i motivi di
seguito esposti.
a) Violazione art. 3 della Costituzione.
La disciplina contenuta nella legge n. 76/2016 mostra come
l'unione civile, analogamente a quanto avviene per il matrimonio, sia
fonte della creazione di un unico status personale.
Al riguardo si richiamano le seguenti norme della citata legge:
art. 1, comma 8: «la parte puo' in qualunque tempo impugnare
il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la
nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere
preventivamente giudicata»;
art. 1, comma 10: «mediante dichiarazione all'ufficiale di
stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune
scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre
al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone
dichiarazione all'ufficiale di stato civile»;
art. 1, comma 11: «con la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo
reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni»;
art. 1, comma 12: «le parti concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato»;
art. 1, comma 23: «l'unione civile si scioglie altresi' nei
casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d)
ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898»;
art. 1, comma 24: «l'unione civile si scioglie, inoltre,
quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso
la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre
mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento
dell'unione».
Tali norme evidenziano come l'unione civile, nel dare vita ad un
complesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i contraenti,
comporti la creazione di un unico status personale, mediante
l'instaurarsi di un vincolo tra le parti dotato di una sua
stabilita', garantito dalla previsione di particolari e formali
modalita' sia per la sua costituzione che per il suo scioglimento.
Orbene, questa Corte di legittimita', nella recente sentenza n.
66 del 2024, ha sottolineato che l'istituto della unione civile e
quello del matrimonio rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati
da differenti panorami normativi, che mettono in rilievo come il
vincolo derivante dalla unione civile produca effetti simili, ma non
del tutto coincidenti e in parte di estensione ridotta rispetto a
quelli nascenti dal matrimonio.
Alla stregua di cio' si e' quindi ritenuta non fondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice
remittente dell'art. 1, comma 26 della legge n. 76/2016 sotto il
parametro della violazione dell'art. 3, non ravvisandosi una
ingiustificata disparita' di trattamento per la obiettiva
eterogeneita' delle situazioni a confronto.
Tuttavia, proprio con riferimento alla specifica fattispecie in
rilievo, la disciplina normativa sopra richiamata porta a ritenere
che anche l'unione civile, come il matrimonio, determini la creazione
di un unico status personale.
In questa prospettiva, consentire anche alle parti dell'unione
civile di potere adottare la stessa persona maggiore di eta' non
determinerebbe la frustrazione della ratio del secondo comma
dell'art. 294 del codice civile, individuata nella esigenza di
evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali, piu' che nella cd
«imitatio naturae», considerata la peculiarita' di tale istituto, che
consente l'instaurazione di un rapporto adottivo anche quando
l'adottando faccia gia' parte del proprio nucleo familiare
originario.
Considerato quindi lo scopo di tale divieto ed il fatto che
l'unione civile, analogamente al matrimonio, e' istitutiva di un
unico stato personale, e' prospettabile la irragionevolezza nel
differenziare le due situazioni in relazione a tale aspetto.
Ulteriore profilo di irragionevolezza di detta differenziazione
si trae anche dalla constatazione del fatto che la ratio
dell'adozione di maggiorenni non e' piu' soltanto quella originaria
di tutelare la volonta' dell'adottante di crearsi una discendenza, ma
anche quella di tutelare rapporti affettivi ormai consolidatisi tra
soggetti maggiorenni.
Si fa in particolare riferimento alle riflessioni avviate dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione sulla regola prevista
dall'art. 291 del codice civile, in base alla quale tra adottante ed
adottando deve sussistere una differenza di eta' pari a diciotto
anni, che hanno portato all'approfondimento dello scopo di tale
disposizione, nell'ottica di una progressiva sempre maggiore
valorizzazione del principio della unita' famigliare, riconosciuto
sia dall'art. 8 CEDU sia dagli articoli 2, 29 e 30 della
Costituzione, e ad affermare la superabilita' di tale requisito
qualora specifica situazione del caso concreto evidenziasse un solido
legame famigliare e il mantenimento del limite dei diciotto anni di
differenza costituisse un vero e proprio ostacolo alla realizzazione
del valore etico sociale dell'unita' familiare.
Nella sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di cassazione ha, in
particolare, evidenziato: «La norma dell'art. 291 del codice civile,
nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante ed
adottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione
dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e
configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi
decenni, in cui - come e' indiscusso sia in dottrina che nella
giurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione diretta ad
assicurare all'adottante la continuita' della sua casata e del suo
patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di
una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche' di una
storia personale, di adottante e adottando, con la finalita' di
strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti
che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli
personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua
originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per
assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella
inerente all'adozione di minori, non e' immeritevole di tutela. In
tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di diciotto anni
appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei
maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato
nell'assetto familiare in contrasto con l'art. 8 CEDU, interpretato
nella sua accezione piu' ampia riguardo ai principi del rispetto
della vita familiare e privata. Infatti, la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha piu' volte affermato che, al di la' della protezione
contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8 pone a carico dello Stato
degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare.
In tal modo, laddove e' accertata l'esistenza di un legame familiare,
lo Stato deve In linea di principio agire in modo tale da permettere
a tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su
ricorso n. 52557/14).
Tali considerazioni hanno quindi portato la Corte di cassazione
ad operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
291 del codice civile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione ed a
ritenere, quindi, superabile il divario di diciotto anni di eta' in
tutti quei casi in cui cio' possa impedire all'adottato di esercitare
appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale
nucleo familiare sulla base di una formazione sociale di fatto
consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non
dissimile da quella connotante la famiglia fondata sul matrimonio.
A tale orientamento ha fatto poi seguito la pronuncia n. 5 del 18
gennaio 2024 della Corte costituzionale, che ha per l'appunto
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, comma 1 del
codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non
consente al giudice di ridurre, nel caso di esigua differenza e
sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di
diciotto anni fra adottante e adottando.
In tale pronuncia il giudice delle leggi ha osservato come
l'adozione di persone maggiori di eta' non persegua piu' e soltanto
la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del
patrimonio, ma sia divenuto uno strumento in cui assumono crescente
rilevanza i profili personalistici accanto a quelli patrimoniali,
funzionale a formalizzare legami affettivo-solidaristici
rappresentativi dell'identita' dell'individuo.
Pertanto, anche in rapporto a tale diversa ed importante
funzione, in presenza di una formazione sociale consolidatasi nel
tempo, riconosciuta e tutelata dal legislatore, e a fronte
dell'accertamento della ricorrenza di una situazione di affectio che
coinvolge l'adottando ed entrambi i membri dell'unione civile, come
nel caso in esame, la limitazione della possibilita' di adozione da
parte di uno solo dei membri di tale sodalizio si reputa comportare
una limitazione eccessiva, e come tale irragionevole, rispetto allo
scopo percepito, cosi' da porsi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
b) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.
La richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e della
Corte costituzionale ha piu' volte ribadito come l'istituto
dell'adozione del maggiorenne configuri una espressione del diritto
all'identita' della persona tutelato dall'art. 2 della Costituzione.
In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato come tale
istituto abbia assunto la funzione di riconoscimento giuridico di una
relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche' di una storia
personale, di adottante e adottando, con la finalita' di strumento
volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur
maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali
e civili (Cass. civ., n. 7667/2020).
Il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 5 del 2024, dopo avere
ripercorso l'evoluzione dell'istituto attraverso le vare pronunce di
incostituzionalita' adottare nel tempo, ha espressamente affermato
che l'istituto formalizza legami affettivo-solidaristici consolidati
nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico e, come tali,
rappresentativi dell'identita' dell'individuo, precisando,
testualmente che «la valorizzazione di una storia affettiva, per la
parte in cui ha gia' trovato solida espressione sociale, riflette
l'esistenza di un maturato percorso di identita' personale, che non
puo' essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la
violazione dell'art. 2 Cost.».
Al contempo, si e' riconosciuto che l'unione civile costituisce
una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria
personalita', connotata da una natura solidaristica non dissimile da
quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e
materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della
persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i
connessi diritti e doveri.
Occorre poi considerare le fonti sovranazionali, e, in
particolare, l'art. 8 CEDU in tema di tutela dei valori della vita
privata e familiare e la giurisprudenza di tale Corte europea, che ha
ricordato come tale norma, pur se volta a proteggere gli individui da
ingerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare,
in alcune circostanze puo' imporre allo Stato di adottare misure
positive per assicurare il rispetto dei diritti tutelati da detta
norma e quindi tali da consentire al legame di avere pieno sviluppo
(cfr. Corte e.d.u. ... e altri c. Italia, 21 luglio 2015).
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e' quindi
prospettabile il contrasto tra il divieto di cui all'art. 294 del
codice civile e l'art. 2 della Costituzione, oltre rispetto agli
articoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione alla
violazione dell'art. 8 CEDU.
Sotto il profilo dell'art. 2 Cost., la citata disciplina appare
lesiva del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia come
singolo, sia come membro di una formazione sociale (l'unione civile),
in quanto impedisce all'adottanda di formalizzare, attraverso
l'adozione congiunta, il legame esistente con entrambi i ricorrenti
sin dalla sua nascita e perche' parimenti impedisce agli stessi
ricorrenti, legati da un rapporto affettivo da oltre trenta anni ed
uniti civilmente sin dal ..., la formalizzazione del legame affettivo
e solidaristico instaurato con l'adottanda, che si e' esplicato nel
corso degli anni mediante l'effettivo e stabile inserimento
dell'adottanda stessa nella formazione sociale costituita a seguito
della contratta unione civile.
Tale aspetto e' ancor piu' apprezzabile proprio se si considera
la struttura dell'adozione di maggiorenni, che, a differenza
dell'adozione di minori, vede tra i requisiti imposti dall'art. 296
del codice civile il consenso dell'adottante e dell'adottando.
La ricostruzione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza e'
quella che vede nel consenso delle parti un mero presupposto del
provvedimento costitutivo dello status di filiazione adottiva e non
la espressione di una determinante dimensione negoziale dell'adozione
(cfr. in tal senso Cass. civ., ordinanza n. 3462/2022), proprio alla
luce degli ampi poteri discrezionali che la legge riserva
all'autorita' giudiziaria e che potrebbero condurre il giudice, anche
in presenza del consenso delle parti, a non provvedere all'adozione,
in caso di ritenuta non convenienza per l'adottando.
Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui alla libera e
consapevole manifestazione di volonta' concorde degli adottanti e
dell'adottando, si affianchi l'accertamento di un profondo e duraturo
legame tra le parti e l'inserimento dell'adottanda nella formazione
sociale costituita dagli adottandi - che, come gia' rilevato, da'
vita ad un unico status personale - la previsione di un divieto, a
monte, di adozione della stessa persona da parte di entrambi i membri
dell'unione civile si risolve in una restrizione non necessaria e non
proporzionata alla liberta' di autodeterminarsi e, quindi, di
scegliere di costituire un rapporto adottivo tra persone maggiorenni.
Vi e' poi la rilevata lesione del diritto all'identita' personale
delle parti, derivante dal mancato riconoscimento della storia
personale ed affettiva delle parti e del vincolo che si e' creato e
consolidato nel tempo tra l'adottanda, ed entrambi i ricorrenti, che
ha portato all'inserimento della stessa nel nucleo familiare
costituito dai ricorrenti.
Al contempo, l'applicazione del divieto di cui all'art. 294,
comma 2 del codice civile ai membri dell'unione civile appare in
contrasto con l'art. 8 della CEDU.
Invero, la nozione di vita privata e familiare, richiamata da
tale norma, e' ampia, comprendendo ogni espressione della
personalita' e della dignita' della persona, le relazioni
giuridicamente istituzionalizzate, le relazioni fondate sul dato
biologico, cosi' come quelle che costituiscono «famiglia» in senso
sociale, qualora ricorra il presupposto dell'effettiva esistenza di
stretti e comprovati legami affettivi.
Nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti e' quella di
concretizzare lo stabile rapporto di affetto e di condivisione
vissuto da entrambi con l'adottanda attraverso un riconoscimento
formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita
vissuta.
In presenza di tali requisiti e della volonta' comune delle
parti, cosi' come previsto dall'art. 291 del codice civile, ed in
assenza di altre condizioni ostative, la preclusione della
possibilita' per l'adottanda e per entrambi i ricorrenti, quali
membri dell'unione civile, di ottenere tale riconoscimento si pone
quindi, anche in contrasto con il diritto alla vita privata e
familiare di cui all'art. 8 CEDU, inteso come diritto a non subire
ingerenze non necessarie e non proporzionate alla liberta' di
autodeterminarsi e a riconoscere e sviluppare, senza pregiudizio per
alcuno, il profilo relazionale ed affettivo consolidato nel tempo.
3. Sull'impossibilita' di una interpretazione conforme.
A parere del Collegio giudicante, non risultano percorribili
interpretazioni delle disposizioni qui censurata in senso conforme
alle citate disposizioni della Costituzione e alle norme ad essa
interposte, considerato il tenore letterale delle disposizioni
stesse.
Invero, come gia' evidenziato nel par. 1, le disposizioni in tema
di adozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle per cui
l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione
delle parti dell'unione civile ai coniugi, mancando il requisito
dell'espresso richiamo. Al contempo, la previsione, ivi contenuta,
secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di
adozione dalle norme vigenti implica la persistenza e la necessaria
applicazione del divieto di cui all'art. 294, comma 2, che impedisce
l'adozione di un soggetto da piu' persone, salvo che non siano marito
e moglie.
Il combinato di tali disposizioni fa, quindi, emergere una chiara
voluntas del legislatore di non estendere alle coppie unite
civilmente la deroga al divieto di cui all'art. 294 del codice civile
prevista per il solo caso in cui gli adottanti siano marito e moglie.
4. Le statuizioni conseguenti.
Poiche' il tribunale ritiene la questione rilevante e non
manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n.
87/1953 va disposta la sospensione del giudizio e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Va inoltre disposta, ai sensi del citato art. 23, la trasmissione
degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e la
notificazione da parte della cancelleria della presente ordinanza
alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, mandando alla cancelleria per la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte
costituzionale.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli articoli 134 Cost., 1 legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;
Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,
solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione al
combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76
e dell'art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte in cui non
estende ai membri dell'unione civile la deroga prevista al divieto di
cui all'art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui «nessuno puo'
essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due adottanti
siano marito e moglie», per violazione degli articoli 2 e 3 della
Costituzione, 10 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU;
Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, con restituzione degli
atti al giudice procedente;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la
successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte
costituzionale.
Milano, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio
2025
Il Presidente: Bellesi