Reg. ord. n. 255 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 18/11/2025

Tra: G. M.



Oggetto:

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Unioni civili – Divieto di adozione da parte di più persone, salvo che i due adottanti siano marito e moglie – Omessa estensione della deroga alle parti dell’unione civile – Irragionevole differenziazione dell’unione civile rispetto al matrimonio, analogamente istitutiva di un unico status personale, corrispondente alla finalità di evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali – Irragionevolezza del divieto per le parti dell’unione civile in relazione anche alla finalità dell’adozione di maggiorenni di tutelare rapporti affettivi consolidati tra soggetti maggiorenni – Lesione del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia come singolo, sia come componente di una formazione sociale – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riguardo al diritto alla vita privata e familiare come riconosciuto dalla CEDU.

Norme impugnate:

legge  del 20/05/2016  Num. 76  Art. 1  Co. 20 in combinato disposto con l'art.
codice civile  del  Num.  Art. 294  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 10 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025

Ordinanza  del  18  novembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da G. M. e A. L.. 
 
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni -  Unioni  civili  -
  Divieto di adozione da parte di  piu'  persone,  salvo  che  i  due
  adottanti siano marito e moglie - Omessa  estensione  della  deroga
  alle parti dell'unione civile. 
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle  unioni  civili
  tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.
  1, comma 20, in combinato disposto con l'art. 294,  secondo  comma,
  del codice civile. 


(GU n. 1 del 07-01-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
                            Prima civile 
 
    Il  tribunale  in  composizione  collegiale  nelle  persone   dei
seguenti magistrati: 
        dott. Anna Bellesi, Presidente; 
        dott. Nicola Di Plotti, giudice; 
        dott. Serena Nicotra, giudice relatore. 
    Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4346/2024 promosso da: 
        G.M. (C.F. ...) A.L. (C.F. ...) con il  patrocinio  dell'avv.
Alampi Marco, ricorrenti; 
    Nei confronti di G.M. (C.F.  ...)  con  il  patrocinio  dell'avv.
Alampi Marco. 
    Ha emesso la seguente ordinanza. 
    Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 291 e 311 del codice
civile, G.M., nato a ... il ..., e A.L., nato a  ...  il  ...,  hanno
domandato a questo Tribunale di poter adottare G.R.M., nata a ...  il
... . 
    I ricorrenti hanno allegato: di essersi uniti civilmente a ... in
data ..., in seguito ad una relazione affettiva di oltre trenta anni;
di essere entrambi molto legati a G.R.M., figlia  della  sorella  del
ricorrente G.M.; di essere entrambi stati vicini a G.  da  quando  e'
nata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua  venuta
al mondo; di avere condiviso con  la  madre  di  G.  le  scelte  piu'
importanti relative alla sua crescita, dalla scuola, al tempo libero,
allo  sport  ed  alle  amicizie,  e  di  avere   sempre   contribuito
affettivamente ed economicamente alla crescita dell'adottanda. 
    I ricorrenti hanno quindi esposto di considerare G. proprio  come
una figlia e la scelta della adozione come la continuazione  naturale
di quello che e' stato il rapporto con lei. 
    Sotto il profilo giuridico,  i  ricorrenti  hanno  richiamato  la
sentenza n. 1/2020 emessa dal Tribunale di Rieti che  ha  pronunciato
l'adozione di un maggiorenne da parte di una coppia di persone  dello
stesso sesso unite civilmente, ritenendo  che  a  cio'  non  osti  il
disposto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile  secondo  cui
«nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie», ne'  le  previsioni  contenute  nel
comma 20, legge n. 76/2016 sulle unioni civili. 
    In particolare, secondo il ragionamento dei giudici, la ratio del
divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile e'  quella  di
impedire la creazione di status personali  tra  loro  confliggenti  e
tale  rischio  doveva  ritenersi  insussistente  non  solo  nel  caso
disciplinato dalla citata norma di adozione da parte di due  coniugi,
ma altresi' in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente. 
    Inoltre, il comma 20 dell'art. 1  della  legge  n.  76/2016,  nel
prevedere «resta fermo quanto previsto e  consentito  in  materia  di
adozione delle norme vigenti», e' stato interpretato  come  meramente
indicativo del permanere della operativita'  del  disposto  dell'art.
294 del codice civile, sicche', una volta interpretato tale  articolo
nel senso sopra indicato, risulterebbe ammissibile  l'adozione  anche
da parte della coppia unita civilmente. 
    I  ricorrenti  hanno   quindi   chiesto,   in   via   principale,
pronunciarsi l'adozione di G.R.M. da parte di entrambi; in subordine,
le parti hanno chiesto di pronunciare l'adozione soltanto in  capo  a
L.A. 
    Nel corso del giudizio, sono stati  sentiti  gli  adottanti,  che
hanno entrambi confermato il loro consenso  all'adozione  di  G.R.M.,
nonche' l'adottanda che  ha  manifesto  il  suo  consenso  ad  essere
adottata sia dallo zio G.M., sia da  A.L.,  rappresentando  di  avere
instaurato un forte vincolo affettivo con entrambi. 
    E' stato poi manifestato l'assenso all'adozione  da  parte  della
madre biologica dell'adottanda. 
    All'esito dell'audizione delle  parti,  il  giudice  delegato  ha
rimesso la causa al Collegio per la decisione. 
    Con successiva ordinanza il Collegio ha rimesso le parti  davanti
al giudice istruttore in relazione alla  domanda  principale  e  sono
stati assegnati alle parti i termini per il deposito di  note,  anche
in relazione all'eventuale possibilita'  di  sollevare  questione  di
legittimita'  costituzionale  in  relazione  alla  previsione   degli
articoli 294 e 1, comma 20 della legge n. 76/2016. 
    Questo  tribunale,  investito  della  decisione  in  ordine  alla
domanda principale dei ricorrenti di adozione  di  M.G.R.,  ritenendo
tale  domanda  fondata,  reputa  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20
maggio 2016, n. 76 e dell'art. 294, comma 2 del codice civile,  nella
parte  in  cui  non  estende  alle  parti   dell'unione   civile   la
possibilita' di derogare al generale divieto di adozione da parte  di
piu' persone, cosi' come previsto per i coniugi,  per  contrasto  con
gli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost.,  in  relazione  all'art.  8  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, sia rilevante e non  manifestamente  infondata
per i motivi che seguono. 
1. Sulla rilevanza della questione. 
    L 'art. 294, comma 2  del  codice  civile  prevede  testualmente:
«Nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie». 
    Nell'ambito della disciplina delle  unioni  civili  di  cui  alla
legge n. 76 del 2016 vengono in rilievo le seguenti disposizioni: 
        a) art. 1, comma 19: «all'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo  XIII  del
libro primo del codice civile nonche' gli articoli 116, primo  comma,
146, 2467, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile». 
        b)  art.  1,  comma  20:  «Al   solo   fine   di   assicurare
l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento  degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio  e  le  disposizioni
contenenti le parole  "coniuge",  "coniugi"  o  termini  equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,  nei
regolamenti  nonche'  negli  atti  amministrativi  e  nei   contratti
collettivi, si applicano anche  ad  ognuna  delle  parti  dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso.  La  disposizione  di  cui  al
periodo precedente non si applica alle norme del  codice  civile  non
richiamate  espressamente  nella   presente   legge,   nonche'   alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,  n.  184.  Resta  fermo
quanto previsto e consentito  in  materia  di  adozione  dalle  norme
vigenti»; 
        c) art. 1, comma  21:  «alle  parti  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste  dal
capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal
capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile». 
    In base a tale quadro  normativo,  le  disposizioni  in  tema  di
adozione di persone maggiorenni non  rientrano  tra  quelle  per  cui
l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione
delle parti dell'unione civile  ai  coniugi,  mancando  il  requisito
dell'espresso richiamo. Al  contempo,  la  previsione  contenuta  nel
citato comma, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti, implica  il  rimanere  fermo
citato divieto di cui all'art. 294, comma 2 del  codice  civile,  che
impedisce l'adozione di un soggetto da piu'  persone  salvo  che  non
siano marito e moglie. 
    Poiche' la domanda principale svolta dai ricorrenti G.M. e  A.L.,
quali membri di un'unione civile,  e'  quella  di  adottare  entrambi
G.R.M., e data la sussistenza di tutte le altre  condizioni  previste
dall'art. 291 del codice  civile,  l'unico  motivo  ostativo  e'  per
l'appunto costituito dalla citata disciplina. 
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Le disposizioni  normative  sopra  delineate  non  consentono  di
ritenere che, differentemente  da  quanto  avviene  per  due  persone
legate da vincolo di matrimonio, due persone unite civilmente possano
adottare una stessa persona  maggiorenne,  data  la  sussistenza  del
divieto  previsto  dall'art.  294,  comma  2   del   codice   civile,
considerato che tale norma non rientra tra  quelle  richiamate  nella
legge n. 76/2016 ai fini  dell'applicazione  alle  parti  dell'unione
civili di quegli articoli contenenti le parole coniugi o equivalenti.
Inoltre, il rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in  tema  di
adozione di cui al comma 20 dell'art. 1 della  legge  n.  76/2016  si
reputa  indicativo  della  volonta'  del  legislatore  di   escludere
l'estensione alle parti dell'unione civile della facolta' di adozione
concessa ai soli coniugi dall'art. 294, comma 2 del codice civile. 
    Ritiene il tribunale che tale esclusione configuri una violazione
degli articoli 2 e 3 della Costituzione oltre che dell'art. 117 Cost.
con  riferimento  all'art.  8   CEDU,   in   quanto   introduce   una
ingiustificata disparita' di trattamento in situazioni analoghe - dal
matrimonio all'unione civile ma non viceversa - ed una ingiustificata
limitazione alla liberta' fondamentale dell'individuo per i motivi di
seguito esposti. 
a) Violazione art. 3 della Costituzione. 
    La disciplina  contenuta  nella  legge  n.  76/2016  mostra  come
l'unione civile, analogamente a quanto avviene per il matrimonio, sia
fonte della creazione di un unico status personale. 
    Al riguardo si richiamano le seguenti norme della citata legge: 
        art. 1, comma 8: «la parte puo' in qualunque tempo  impugnare
il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte.  Se  si  oppone  la
nullita' della  prima  unione  civile,  tale  questione  deve  essere
preventivamente giudicata»; 
        art. 1, comma 10: «mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di
stato civile le parti possono stabilire di assumere,  per  la  durata
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome  comune
scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre  o  posporre
al  cognome  comune  il  proprio  cognome,  se   diverso,   facendone
dichiarazione all'ufficiale di stato civile»; 
        art. 1, comma 11: «con la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi  diritti  e
assumono i  medesimi  doveri;  dall'unione  civile  deriva  l'obbligo
reciproco all'assistenza morale  e  materiale  e  alla  coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna  in  relazione  alle  proprie
sostanze  e  alla  propria  capacita'  di  lavoro   professionale   e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni»; 
        art. 1, comma 12: «le parti concordano tra  loro  l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna  delle
parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato»; 
        art. 1, comma 23: «l'unione civile si scioglie  altresi'  nei
casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c),  d)
ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898»; 
        art. 1, comma 24:  «l'unione  civile  si  scioglie,  inoltre,
quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In  tale  caso
la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre
mesi dalla data della  manifestazione  di  volonta'  di  scioglimento
dell'unione». 
    Tali norme evidenziano come l'unione civile, nel dare vita ad  un
complesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i  contraenti,
comporti  la  creazione  di  un  unico  status  personale,   mediante
l'instaurarsi  di  un  vincolo  tra  le  parti  dotato  di  una   sua
stabilita', garantito  dalla  previsione  di  particolari  e  formali
modalita' sia per la sua costituzione che per il suo scioglimento. 
    Orbene, questa Corte di legittimita', nella recente  sentenza  n.
66 del 2024, ha sottolineato che l'istituto  della  unione  civile  e
quello del matrimonio rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati
da differenti panorami normativi, che  mettono  in  rilievo  come  il
vincolo derivante dalla unione civile produca effetti simili, ma  non
del tutto coincidenti e in parte di  estensione  ridotta  rispetto  a
quelli nascenti dal matrimonio. 
    Alla stregua di  cio'  si  e'  quindi  ritenuta  non  fondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal   giudice
remittente dell'art. 1, comma 26 della  legge  n.  76/2016  sotto  il
parametro  della  violazione  dell'art.  3,  non   ravvisandosi   una
ingiustificata   disparita'   di   trattamento   per   la   obiettiva
eterogeneita' delle situazioni a confronto. 
    Tuttavia, proprio con riferimento alla specifica  fattispecie  in
rilievo, la disciplina normativa sopra richiamata  porta  a  ritenere
che anche l'unione civile, come il matrimonio, determini la creazione
di un unico status personale. 
    In questa prospettiva, consentire anche  alle  parti  dell'unione
civile di potere adottare la stessa  persona  maggiore  di  eta'  non
determinerebbe  la  frustrazione  della  ratio  del   secondo   comma
dell'art. 294  del  codice  civile,  individuata  nella  esigenza  di
evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali, piu' che nella  cd
«imitatio naturae», considerata la peculiarita' di tale istituto, che
consente  l'instaurazione  di  un  rapporto  adottivo  anche   quando
l'adottando  faccia  gia'  parte   del   proprio   nucleo   familiare
originario. 
    Considerato quindi lo scopo di  tale  divieto  ed  il  fatto  che
l'unione civile, analogamente al  matrimonio,  e'  istitutiva  di  un
unico stato  personale,  e'  prospettabile  la  irragionevolezza  nel
differenziare le due situazioni in relazione a tale aspetto. 
    Ulteriore profilo di irragionevolezza di  detta  differenziazione
si  trae  anche  dalla  constatazione  del   fatto   che   la   ratio
dell'adozione di maggiorenni non e' piu' soltanto  quella  originaria
di tutelare la volonta' dell'adottante di crearsi una discendenza, ma
anche quella di tutelare rapporti affettivi ormai  consolidatisi  tra
soggetti maggiorenni. 
    Si fa in particolare riferimento alle riflessioni  avviate  dalla
giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  sulla  regola  prevista
dall'art. 291 del codice civile, in base alla quale tra adottante  ed
adottando deve sussistere una differenza  di  eta'  pari  a  diciotto
anni, che hanno  portato  all'approfondimento  dello  scopo  di  tale
disposizione,  nell'ottica  di  una   progressiva   sempre   maggiore
valorizzazione del principio della  unita'  famigliare,  riconosciuto
sia  dall'art.  8  CEDU  sia  dagli  articoli  2,  29  e   30   della
Costituzione, e ad  affermare  la  superabilita'  di  tale  requisito
qualora specifica situazione del caso concreto evidenziasse un solido
legame famigliare e il mantenimento del limite dei diciotto  anni  di
differenza costituisse un vero e proprio ostacolo alla  realizzazione
del valore etico sociale dell'unita' familiare. 
    Nella sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di  cassazione  ha,  in
particolare, evidenziato: «La norma dell'art. 291 del codice  civile,
nel richiedere la  differenza  di  diciotto  anni  tra  adottante  ed
adottato appare una  evidente  ingiusta  limitazione  e  compressione
dell'istituto  dell'adozione   di   maggiorenni,   nell'accezione   e
configurazione  sociologica  assunta   dall'istituto   negli   ultimi
decenni, in cui - come  e'  indiscusso  sia  in  dottrina  che  nella
giurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione  diretta  ad
assicurare all'adottante la continuita' della sua casata  e  del  suo
patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento  giuridico  di
una relazione sociale,  affettiva  ed  identitaria,  nonche'  di  una
storia personale, di adottante  e  adottando,  con  la  finalita'  di
strumento volto a consentire la formazione di famiglie  tra  soggetti
che, seppur maggiorenni,  sono  tra  loro  legati  da  saldi  vincoli
personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso  la  sua
originaria natura di  strumento  volto  a  tutelare  l'adottante  per
assumere una valenza solidaristica che, seppure  distinta  da  quella
inerente all'adozione di minori, non e' immeritevole  di  tutela.  In
tale mutato contesto sociale, il suddetto  limite  di  diciotto  anni
appare un  ostacolo  rilevante  ed  ingiustificato  all'adozione  dei
maggiorenni,  un'indebita  ed  anacronistica  ingerenza  dello  Stato
nell'assetto familiare in contrasto con l'art. 8  CEDU,  interpretato
nella sua accezione piu' ampia  riguardo  ai  principi  del  rispetto
della vita familiare e privata. Infatti, la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha piu' volte affermato che, al  di  la'  della  protezione
contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8 pone a  carico  dello  Stato
degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della  vita  familiare.
In tal modo, laddove e' accertata l'esistenza di un legame familiare,
lo Stato deve In linea di principio agire in modo tale da  permettere
a tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015,  su
ricorso n. 52557/14). 
    Tali considerazioni hanno quindi portato la Corte  di  cassazione
ad operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
291 del codice civile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione ed  a
ritenere, quindi, superabile il divario di diciotto anni di  eta'  in
tutti quei casi in cui cio' possa impedire all'adottato di esercitare
appieno i suoi inalienabili diritti alla  formazione  di  un  formale
nucleo familiare sulla  base  di  una  formazione  sociale  di  fatto
consolidatasi  nel  tempo  e  caratterizzata  da  una  affectio   non
dissimile da quella connotante la famiglia fondata sul matrimonio. 
    A tale orientamento ha fatto poi seguito la pronuncia n. 5 del 18
gennaio  2024  della  Corte  costituzionale,  che  ha  per  l'appunto
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, comma 1 del
codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non
consente al giudice di ridurre,  nel  caso  di  esigua  differenza  e
sempre che sussistano motivi  meritevoli,  l'intervallo  di  eta'  di
diciotto anni fra adottante e adottando. 
    In tale pronuncia  il  giudice  delle  leggi  ha  osservato  come
l'adozione di persone maggiori di eta' non persegua piu'  e  soltanto
la  funzione  tradizionale  di  trasmissione  del   cognome   e   del
patrimonio, ma sia divenuto uno strumento in cui  assumono  crescente
rilevanza i profili personalistici  accanto  a  quelli  patrimoniali,
funzionale    a    formalizzare    legami     affettivo-solidaristici
rappresentativi dell'identita' dell'individuo. 
    Pertanto,  anche  in  rapporto  a  tale  diversa  ed   importante
funzione, in presenza di una  formazione  sociale  consolidatasi  nel
tempo,  riconosciuta  e  tutelata  dal  legislatore,   e   a   fronte
dell'accertamento della ricorrenza di una situazione di affectio  che
coinvolge l'adottando ed entrambi i membri dell'unione  civile,  come
nel caso in esame, la limitazione della possibilita' di  adozione  da
parte di uno solo dei membri di tale sodalizio si  reputa  comportare
una limitazione eccessiva, e come tale irragionevole,  rispetto  allo
scopo percepito, cosi' da porsi  in  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione. 
b) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La richiamata giurisprudenza della Corte di  cassazione  e  della
Corte  costituzionale  ha  piu'  volte   ribadito   come   l'istituto
dell'adozione del maggiorenne configuri una espressione  del  diritto
all'identita' della persona tutelato dall'art. 2 della Costituzione. 
    In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato  come  tale
istituto abbia assunto la funzione di riconoscimento giuridico di una
relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche'  di  una  storia
personale, di adottante e adottando, con la  finalita'  di  strumento
volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur
maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali,  morali
e civili (Cass. civ., n. 7667/2020). 
    Il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 5 del 2024, dopo  avere
ripercorso l'evoluzione dell'istituto attraverso le vare pronunce  di
incostituzionalita' adottare nel tempo,  ha  espressamente  affermato
che l'istituto formalizza legami affettivo-solidaristici  consolidati
nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico  e,  come  tali,
rappresentativi    dell'identita'     dell'individuo,     precisando,
testualmente che «la valorizzazione di una storia affettiva,  per  la
parte in cui ha gia' trovato  solida  espressione  sociale,  riflette
l'esistenza di un maturato percorso di identita' personale,  che  non
puo' essere privato del  dovuto  riconoscimento  giuridico,  pena  la
violazione dell'art. 2 Cost.». 
    Al contempo, si e' riconosciuto che l'unione  civile  costituisce
una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria
personalita', connotata da una natura solidaristica non dissimile  da
quella propria del  matrimonio,  in  quanto  comunione  spirituale  e
materiale di vita, ed esplicazione di un diritto  fondamentale  della
persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i
connessi diritti e doveri. 
    Occorre  poi  considerare  le   fonti   sovranazionali,   e,   in
particolare, l'art. 8 CEDU in tema di tutela dei  valori  della  vita
privata e familiare e la giurisprudenza di tale Corte europea, che ha
ricordato come tale norma, pur se volta a proteggere gli individui da
ingerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare,
in alcune circostanze puo' imporre  allo  Stato  di  adottare  misure
positive per assicurare il rispetto dei  diritti  tutelati  da  detta
norma e quindi tali da consentire al legame di avere  pieno  sviluppo
(cfr. Corte e.d.u. ... e altri c. Italia, 21 luglio 2015). 
    In  questo  quadro  normativo  e  giurisprudenziale,  e'   quindi
prospettabile il contrasto tra il divieto di  cui  all'art.  294  del
codice civile e l'art. 2  della  Costituzione,  oltre  rispetto  agli
articoli 10 e 117, comma 1  della  Costituzione,  in  relazione  alla
violazione dell'art. 8 CEDU. 
    Sotto il profilo dell'art. 2 Cost., la citata  disciplina  appare
lesiva del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia  come
singolo, sia come membro di una formazione sociale (l'unione civile),
in  quanto  impedisce  all'adottanda  di   formalizzare,   attraverso
l'adozione congiunta, il legame esistente con entrambi  i  ricorrenti
sin dalla sua nascita  e  perche'  parimenti  impedisce  agli  stessi
ricorrenti, legati da un rapporto affettivo da oltre trenta  anni  ed
uniti civilmente sin dal ..., la formalizzazione del legame affettivo
e solidaristico instaurato con l'adottanda, che si e'  esplicato  nel
corso  degli  anni  mediante  l'effettivo   e   stabile   inserimento
dell'adottanda stessa nella formazione sociale costituita  a  seguito
della contratta unione civile. 
    Tale aspetto e' ancor piu' apprezzabile proprio se  si  considera
la  struttura  dell'adozione  di  maggiorenni,  che,   a   differenza
dell'adozione di minori, vede tra i requisiti imposti  dall'art.  296
del codice civile il consenso dell'adottante e dell'adottando. 
    La ricostruzione maggioritaria in dottrina  e  giurisprudenza  e'
quella che vede nel consenso delle  parti  un  mero  presupposto  del
provvedimento costitutivo dello status di filiazione adottiva  e  non
la espressione di una determinante dimensione negoziale dell'adozione
(cfr. in tal senso Cass. civ., ordinanza n. 3462/2022), proprio  alla
luce  degli  ampi  poteri  discrezionali   che   la   legge   riserva
all'autorita' giudiziaria e che potrebbero condurre il giudice, anche
in presenza del consenso delle parti, a non provvedere  all'adozione,
in caso di ritenuta non convenienza per l'adottando. 
    Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui  alla  libera  e
consapevole manifestazione di volonta'  concorde  degli  adottanti  e
dell'adottando, si affianchi l'accertamento di un profondo e duraturo
legame tra le parti e l'inserimento dell'adottanda  nella  formazione
sociale costituita dagli adottandi - che,  come  gia'  rilevato,  da'
vita ad un unico status personale - la previsione di  un  divieto,  a
monte, di adozione della stessa persona da parte di entrambi i membri
dell'unione civile si risolve in una restrizione non necessaria e non
proporzionata  alla  liberta'  di  autodeterminarsi  e,  quindi,   di
scegliere di costituire un rapporto adottivo tra persone maggiorenni. 
    Vi e' poi la rilevata lesione del diritto all'identita' personale
delle  parti,  derivante  dal  mancato  riconoscimento  della  storia
personale ed affettiva delle parti e del vincolo che si e'  creato  e
consolidato nel tempo tra l'adottanda, ed entrambi i ricorrenti,  che
ha  portato  all'inserimento  della  stessa  nel   nucleo   familiare
costituito dai ricorrenti. 
    Al contempo, l'applicazione del  divieto  di  cui  all'art.  294,
comma 2 del codice civile ai  membri  dell'unione  civile  appare  in
contrasto con l'art. 8 della CEDU. 
    Invero, la nozione di vita privata  e  familiare,  richiamata  da
tale  norma,  e'   ampia,   comprendendo   ogni   espressione   della
personalita'  e  della   dignita'   della   persona,   le   relazioni
giuridicamente istituzionalizzate,  le  relazioni  fondate  sul  dato
biologico, cosi' come quelle che costituiscono  «famiglia»  in  senso
sociale, qualora ricorra il presupposto dell'effettiva  esistenza  di
stretti e comprovati legami affettivi. 
    Nel caso in esame, la  richiesta  dei  ricorrenti  e'  quella  di
concretizzare lo  stabile  rapporto  di  affetto  e  di  condivisione
vissuto da entrambi  con  l'adottanda  attraverso  un  riconoscimento
formale che suggelli la consolidata comunione di affetti  e  di  vita
vissuta. 
    In presenza di tali  requisiti  e  della  volonta'  comune  delle
parti, cosi' come previsto dall'art. 291 del  codice  civile,  ed  in
assenza  di  altre  condizioni   ostative,   la   preclusione   della
possibilita' per l'adottanda  e  per  entrambi  i  ricorrenti,  quali
membri dell'unione civile, di ottenere tale  riconoscimento  si  pone
quindi, anche in  contrasto  con  il  diritto  alla  vita  privata  e
familiare di cui all'art. 8 CEDU, inteso come diritto  a  non  subire
ingerenze  non  necessarie  e  non  proporzionate  alla  liberta'  di
autodeterminarsi e a riconoscere e sviluppare, senza pregiudizio  per
alcuno, il profilo relazionale ed affettivo consolidato nel tempo. 
3. Sull'impossibilita' di una interpretazione conforme. 
    A parere del  Collegio  giudicante,  non  risultano  percorribili
interpretazioni delle disposizioni qui censurata  in  senso  conforme
alle citate disposizioni della Costituzione  e  alle  norme  ad  essa
interposte,  considerato  il  tenore  letterale  delle   disposizioni
stesse. 
    Invero, come gia' evidenziato nel par. 1, le disposizioni in tema
di adozione di persone maggiorenni non rientrano tra quelle  per  cui
l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione
delle parti dell'unione civile  ai  coniugi,  mancando  il  requisito
dell'espresso richiamo. Al contempo, la  previsione,  ivi  contenuta,
secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito  in  materia  di
adozione dalle norme vigenti implica la persistenza e  la  necessaria
applicazione del divieto di cui all'art. 294, comma 2, che  impedisce
l'adozione di un soggetto da piu' persone, salvo che non siano marito
e moglie. 
    Il combinato di tali disposizioni fa, quindi, emergere una chiara
voluntas  del  legislatore  di  non  estendere  alle   coppie   unite
civilmente la deroga al divieto di cui all'art. 294 del codice civile
prevista per il solo caso in cui gli adottanti siano marito e moglie. 
4. Le statuizioni conseguenti. 
    Poiche'  il  tribunale  ritiene  la  questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata,  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  n.
87/1953 va disposta  la  sospensione  del  giudizio  e  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Va inoltre disposta, ai sensi del citato art. 23, la trasmissione
degli  atti  del  procedimento  alla  Corte   costituzionale   e   la
notificazione da parte della  cancelleria  della  presente  ordinanza
alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio  dei
ministri,  mandando  alla  cancelleria  per   la   comunicazione   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  e
per la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte
costituzionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il   tribunale,   visti   gli   articoli   134   Cost.,   1 legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la questione rilevante e non  manifestamente  infondata,
solleva questione di  legittimita'  costituzionale  in  relazione  al
combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76
e dell'art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte  in  cui  non
estende ai membri dell'unione civile la deroga prevista al divieto di
cui all'art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui «nessuno puo'
essere adottato da piu' di una persona, salvo  che  i  due  adottanti
siano marito e moglie», per violazione degli articoli  2  e  3  della
Costituzione, 10 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU; 
    Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale,  con  restituzione  degli
atti al giudice procedente; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti, al  pubblico  ministero  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' per la  comunicazione  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  e  per  la
successiva  trasmissione  del  fascicolo   processuale   alla   Corte
costituzionale. 
    Milano, cosi' deciso nella Camera di  consiglio  del  16  gennaio
2025 
 
                       Il Presidente: Bellesi