Reg. ord. n. 248 del 2025 pubbl. su G.U. del 31/12/2025 n. 53

Ordinanza del Corte dei conti  del 25/11/2025

Tra: Finest spa  C/ Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Previsti enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”- Denunciata novella, priva di ogni argomento testuale che rinvia a precedenti disposizioni, non in grado, di determinare la riviviscenza di norme abrogate, attributive, secondo l’interpretazione del diritto vivente, della tutela costitutiva al giudice amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile tale riviviscenza, a patto che gli effetti giuridici siano espressamente previsti dalla nuova legge – Previsione che, sottraendo alla Corte dei conti la possibilità di conoscere delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opera una recisione dell’unitaria e inscindibile materia contabile – Lesione della relativa giurisdizione – Violazione della riserva di legge sull’ordinamento giudiziario – Disciplina incidente sul collegamento tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti – Allontanamento della sfera di giurisdizione assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilità pubblica, che esclude gli effetti strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, consentendo, invece, la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Disciplina che postulerebbe la contraddittoria presenza di una giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente, implicando un vero e proprio cortocircuito logico-semantico e un conflitto interpretativo, con stallo della giurisdizione a danno dei ricorrenti – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Legge provvedimento che determina una palese deroga al principio di uguaglianza formale, attribuendo soltanto a otto persone giuridiche la qualificazione soggettiva di unità rientrante nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche – Disposizione che contrasta con lo svolgimento della funzione giurisdizionale, ledendo il principio di effettività della tutela – Lesione del diritto di difesa – Vulnerazione del principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi – Disciplina che impedisce agli interessati di intervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione dell’ elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, precludendo loro la possibilità di tutela contro le mancanze che non potrebbero esser addebitate all’atto legislativo, in difformità al principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, come tutelato anche a livello europeo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e segnatamente dei diritti e degli interessi legittimi – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT - Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23 inserito dalla
legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 13 
Trattato unione europea   Art. 19 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 



Testo dell'ordinanza

                        N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2025

Ordinanza del 25 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da Finest S.p.a. contro Istituto nazionale di  statistica  -
ISTAT. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Previsti  enti
  indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n.  137  del  2020,
  come convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione
  dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 53 del 31-12-2025)

 
                          LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
 
    in speciale composizione, composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; 
        Eugenio Musumeci, consigliere; 
        Giancarlo Astegiano, consigliere; 
        Marco Smiroldo, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Domenico Cerqua, primo referendario relatore, 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
745/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174
del 2016, dalla societa' «Societa' finanziaria  di  promozione  della
cooperazione economica con i paesi dell'Est Europeo - Finest S.p.a.»,
in persona del Procuratore speciale  pro  tempore,  dott.  Eros  Goi,
rappresentata e difesa, anche  disgiuntamente,  come  da  procura  in
calce al ricorso, dagli avv.ti Damiano  Lipani  e  Francesca  Sbrana,
elettivamente domiciliata presso il loro studio  in  Roma,  alla  Via
Vittoria Colonna, n. 40, indirizzi  PEC:  damianolipani@pec.lipani.it
- francescasbrana@pec.lipani.it 
    contro: 
        l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato; 
        il Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
Ministro pro tempore,  con  domicilio  ex  lege  presso  l'Avvocatura
generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; 
    e con notifica alla Procura generale presso la Corte  dei  conti,
nella persona del Procuratore generale in carica, con  sede  in  Roma
alla via A. Baiamonti n. 25; 
    per  l'accertamento  dell'insussistenza   dei   presupposti   per
l'inclusione  della  societa'   nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  dello  Stato
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  n.  242  del  30  settembre  2020,   e
successivamente rettificato con comunicato pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 275, del 4 novembre 2020, 
    e per il conseguente annullamento in  parte  qua  dell'elenco  da
ultimo aggiornato, nonche' dell'eventuale aggiornamento  annuale  del
medesimo Elenco eventualmente adottato e pubblicato  da  ISTAT  medio
tempore. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il
relatore, primo ref. Domenico  Cerqua,  l'avv.  Jacopo  Polinari,  su
delega dell'avv. Francesca Sbrana, l'avv. dello Stato Pietro Garofoli
per ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore
generale Luigi D'Angelo, come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. L'art. 2,  comma  1,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,
autorizzo'  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  «a   promuovere   la
costituzione di una societa'  finanziaria  per  azioni,  con  sede  a
Pordenone»,  contestualmente  autorizzando  la   Regione   Veneto   a
partecipare, direttamente o  indirettamente,  alla  societa'  stessa,
allo scopo di assicurare «il  finanziamento  e  la  partecipazione  a
imprese  e  societa'  estere  ed  altre   forme   di   collaborazione
commerciale  e  industriale»  in  Austria  e  nei  Paesi  dell'Europa
centrale e balcanica (nonche', all'epoca, «con  l'Unione  Sovietica»)
"promosse o  partecipate  da  imprese  aventi  stabile  e  prevalente
organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia» o in alcune  aree
geografiche della Regione Veneto. 
    Successivamente, la disposizione e' stata modificata dall'art. 21
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che da un lato  ne  ha
ampliato  l'ambito  applicativo  alle  imprese   aventi   stabile   e
prevalente organizzazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia,  nella
Regione Veneto e nella Regione Trentino-Alto Adige ovvero a imprese o
societa' aventi  stabile  organizzazione  in  uno  Stato  dell'Unione
europea controllate da imprese residenti  nelle  regioni  menzionate,
dall'altro  ha  stabilito  senz'altro  che,  ai  predetti  fini,  «e'
costituita la societa' finanziaria Finest». 
    La  «Societa'  finanziaria  di  promozione   della   cooperazione
economica con i paesi dell'Est Europeo - Finest  S.p.a.»,  costituita
il 23 dicembre 1992, in base all'attuale statuto si propone di creare
le  condizioni  per  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  iniziative  di
collaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una  politica
di cooperazione economica  e  finanziaria  e  coerentemente  con  gli
indirizzi generali  di  politica  commerciale  estera  stabiliti  dal
CIPES,  in  Austria,  nei  paesi  dell'Europa   centrale,   orientale
(compresi i Paesi  gia'  appartenenti  all'Unione  Sovietica)  e  nei
Balcani,  «nonche'  nei  Paesi  del  Mediterraneo»,  in  qualita'  di
«interlocutore privilegiato» delle  imprese  richiamate  -  anche  in
termini di collegamento territoriale - dall'art.  2  della  legge  n.
19/1991. 
    Al momento dell'instaurazione del giudizio, il  capitale  sociale
era   posseduto   per   il   73,23%   dalla   Finanziaria   regionale
Friuli-Venezia Giulia (Friulia)  S.p.a.  L'assetto  proprietario  era
completato dalle quote nella titolarita'  della  Regione  Veneto,  di
Veneto Sviluppo  S.p.a.,  della  Societa'  italiana  per  le  imprese
all'estero (Simest) S.p.a., della Provincia autonoma di Trento  e  di
quattro istituti bancari. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  242,  del  30
settembre 2020, e' stato pubblicato l'elenco - per il  2021  -  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e  successive  modificazioni,  elaborato  e  annualmente
aggiornato da ISTAT,  nel  quale  risulta  inserita  -  come  per  le
precedenti annualita' - anche la Finest S.p.a. 
    Il nominativo e' risultato presente anche nell'elenco oggetto del
comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale n. 275, del 4 novembre 2020. 
    In particolare, nell'elenco pubblicato il 30  settembre  2020  la
Finest era indicata tra parentesi, a  evidenziare  -  come  precisato
sulla pagina web di ISTAT - che per tale unita' la  Corte  dei  conti
aveva accolto il ricorso avverso la classificazione operata ai  sensi
del SEC 2010 con riferimento al 2019. Con nota a pie'  di  pagina  si
riportavano gli  estremi  della  decisione  (sent.  n.  17/2020/RIS).
Peraltro, con precisazione estesa a tutte le societa' per le quali il
giudizio instaurato rispetto all'inserimento nell'Elenco  2019  aveva
sortito esito favorevole, si aggiungeva che  «[D]al  punto  di  vista
statistico  esse  sono  incluse  nel  perimetro  delle   unita'   che
concorrono alla compilazione del conto  economico  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche secondo i criteri stabiliti dal SEC,  cosi'
come discusso e concordato con Eurostat [...]». 
    Nell'elenco  di  cui  alla  rettifica  del  4  novembre  2020  la
ricorrente non e' piu' comparsa tra parentesi. Inoltre, nella  pagina
web di ISTAT e' stato eliminato  il  riferimento  all'inclusione  «ai
soli fini statistici». 
    Cio' posto, in data 20 settembre 2021 la Societa'  ha  depositato
ricorso formulando le seguenti conclusioni: 
        « [...] accertare l'insussistenza dei presupposti per la  sua
inclusione nell'Elenco ISTAT, nonche' disporre  l'annullamento  dello
stesso elenco nella parte in cui la include, anche  per  gli  effetti
sulla finanza pubblica; 
        condannare ISTAT al risarcimento dei danni patiti e  patiendi
in conseguenza del suo  comportamento,  previa  equa  valutazione  ai
sensi dell'art. 1227 codice civile; 
        in ogni  caso,  per  la  condanna  di  ISTAT  alle  spese  di
giudizio, nonche' ai sensi dell'art. 96 codice di procedura civile.». 
    In via cautelare, e' stato chiesto  di  sospendere  a  tutti  gli
effetti,  ivi  compresi  quelli  sui  saldi  di   finanza   pubblica,
l'iscrizione  della  ricorrente  «per  l'anno   2021,   nonche'   dai
successivi aggiornamenti dell'Elenco». 
    Premesso il richiamo agli esiti di  un  procedimento  di  accesso
instaurato nei confronti di ISTAT e  della  Ragioneria  dello  Stato,
nell'atto introduttivo sono stati prospettati i  motivi  che  qui  di
seguito vengono riassunti. 
    I) In primo luogo, e' stata richiamata  la  decisione  di  queste
Sezioni riunite n.  17/2020/RIS,  depositata  il  19  giugno  2020  e
passata in giudicato, avente per  oggetto  l'accertamento  dei  fatti
costituenti i presupposti per la riconducibilita' nel settore S.  13,
esclusi  nei  confronti  della  medesima  societa'  con   riferimento
all'Elenco 2019. 
    Secondo  la  difesa  di  parte  attorea,  sebbene  l'Istituto  di
statistica possa anche determinarsi a reintrodurre nell'Elenco unita'
in precedenza escluse dalla Corte dei conti, cio'  dovrebbe  accadere
esclusivamente in caso di emersione di elementi nuovi sopravvenuti al
giudizio. Al contrario, l'Istituto ha inserito nuovamente  la  Finest
in assenza di alcun  nuovo  presupposto.  La  circostanza  renderebbe
nulla l'inclusione nell'Elenco «per palese violazione del  giudicato»
formatosi sulla citata sentenza di queste Sezioni riunite. 
    Inoltre, sarebbero stati cagionati ingenti danni,  valutabili  in
via equitativa ex  art.  1227  del  codice  civile,  conoscibili  dal
Collegio   nell'esercizio   della   giurisdizione    esclusiva.    Si
aggiungerebbe la responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96  del
codice di procedura civile, per la  quale  si  chiede  condanna  alle
spese. 
    II) Nel merito e comunque, e' stata  argomentata  l'insussistenza
dei  presupposti  per  la  qualificazione  di   soggetto   rientrante
nell'aggregato S. 13, allegando i seguenti elementi: 
        la ricorrente e' una societa' soggetta a  controllo  pubblico
di «diritto singolare», perche' costituita ex lege; 
        e'  stata  costituita  in  funzione  dello   svolgimento   di
prestazioni di  finanziamento  dell'attivita'  svolta  dalle  imprese
interessate (diretto  e  sotto  forma  di  investimento  in  equity).
Pertanto,  l'ente  avrebbe  natura  di   societa'   finanziaria,   da
inquadrare nel settore S. 12 del SEC 2010; 
        nello  svolgimento  dell'attivita'   assume,   per   espressa
previsione della  legge  istitutiva,  direttamente  e  totalmente  il
rischio di mercato che ne deriva, non potendo scaricare quel rischio,
in tutto o in parte, sui soci pubblici. 
    Piu' in generale, la societa'  opera  in  un  mercato  fortemente
concorrenziale, alla pari con altre  imprese  «private»  che  offrono
servizi fungibili, con le quali e' in costante competizione  sia  per
intercettare potenziali clienti che per compiere  una  loro  adeguata
due diligence. 
    In altri termini, essa sarebbe dedita alla produzione di  beni  e
servizi destinati alla vendita e oltre il 50% dei costi di produzione
sarebbe coperto con il  ricavato  della  propria  attivita'.  Quindi,
opererebbe per la massimizzazione  del  proprio  profitto  nel  lungo
periodo,  come  dimostrato  dalla  circostanza  che   nell'intervallo
2010-2020 avrebbe superato - a eccezione di tre esercizi  -  il  test
market/non market, operando sul mercato «a prezzi significativi». 
    Ancora, sono state richiamate le ordinanze  n.  5/2021/RIS  e  n.
6/2021/RIS, con cui al momento del  ricorso  era  stato  disposto  il
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE  delle  questioni  di
compatibilita' con il  diritto  europeo  poste  dall'art.  23-quater,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  137  del  28  ottobre  2020,  come
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  per  i  profili  di
possibile esclusione del controllo giurisdizionale  sull'applicazione
della normativa contabile. Sul punto, e' stato sollecitato  un  nuovo
rinvio  pregiudiziale,  esteso  al  primo  comma  del   citato   art.
23-quater, nella misura in cui le otto societa'  incluse  nell'elenco
allegato al  decreto-legge  sono  considerate  ex  lege  come  unita'
concorrenti alla determinazione dei saldi  di  finanza  pubblica  del
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. 
    Infine, sono  stati  evidenziati  i  profili  di  contrarieta'  a
Costituzione dell'art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020  come
convertito, sia nel secondo che nel primo comma, di applicazione  per
legge, «quasi a rimedio degli esiti dei giudizi  affidati  a  codeste
ecc.me Sezioni riunite nel 2019, delle disposizioni  della  legge  n.
243/2012,  sul  presupposto  (escluso  dalla  Corte  dei  conti)  del
concorso al bilancio consolidato dello Stato». 
    La  circostanza  implicherebbe   «l'istituzionalizzazione   delle
disposizioni del SEC  2010,  laddove  vengono  mantenuti  nell'ambito
della  determinazione  dei  saldi  di  finanza  pubblica  del   conto
economico consolidato delle amministrazioni  pubbliche  anche  unita'
istituzionali per le quali le Sezioni riunite della Corte  dei  conti
[...] hanno accertato l'insussistenza dei presupposti di iscrizione». 
    In particolare, il secondo comma della disposizione avrebbe  leso
gli articoli 24, 111 e 113, in collegamento con l'art. 103 Cost.,  da
un lato per la compressione delle utilita' ottenibili  attraverso  la
tutela giurisdizionale in relazione all'inclusione nell'Elenco ISTAT,
dall'altro  per  l'esclusione  della  tutela  costitutiva   garantita
dall'art. 113 Cost. 
    Sotto altro profilo, il primo comma dell'art.  23-quater  sarebbe
in contrasto con gli articoli 24, 101, 104 e 111  Cost.  Infatti,  la
valutazione del  legislatore,  sostituendosi  a  quella  del  giudice
contabile,   si   risolverebbe   in   un'inammissibile   interferenza
nell'autonomia del potere giurisdizionale.  Infine,  intervenendo  su
situazioni soggettive  ormai  coperte  dal  giudicato  e  sovvertendo
l'esito  degli  accertamenti  giurisdizionali  gia'  intervenuti,  il
legislatore avrebbe determinato la privazione ex post, anche se  solo
in parte, delle utilita' della giustizia ottenuta, minando le basi di
effettivita' della tutela. 
    3. L'ISTAT si  e'  costituito  in  giudizio,  con  il  patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria depositata  in
data  15  ottobre  2021,  concludendo   per   la   dichiarazione   di
inammissibilita' del ricorso o, comunque, per il suo rigetto  siccome
infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari. 
    Nell'atto si richiama innanzitutto la  definizione  di  «societa'
finanziarie»  rientranti  nel  settore  S.  12,  anziche'  in  quello
comprendente le pubbliche amministrazioni (S. 13). La  nozione,  come
noto, e' ancorata  allo  svolgimento  di  attivita'  consistenti  nel
prestare  servizi  di   intermediazione   finanziaria   (intermediari
finanziari)  o  in  attivita'   finanziarie   ausiliarie   (ausiliari
finanziari). Solo se le  prestazioni  sono  svolte  nelle  condizioni
indicate dal  SEC  si  configura  l'intermediazione  finanziaria.  In
assenza di tali  premesse,  l'attivita'  non  e'  riconducibile  alla
intermediazione finanziaria e  l'unita'  che  la  svolge  non  e'  un
intermediario  finanziario.  Se,  poi,  l'unita'  in   questione   e'
sottoposta a controllo pubblico, essa deve essere classificata in  S.
13. Nel merito,  si  eccepisce  innanzitutto  l'inammissibilita'  del
ricorso per difetto di interesse a impugnare  l'Elenco,  evidenziando
che la legge n. 196/2019 (legge di bilancio 2020)  ha  introdotto,  a
beneficio di  tutti  gli  enti  ivi  inseriti,  una  serie  di  ampie
esenzioni dall'applicazione di diverse norme  di  contenimento  della
spesa pubblica. 
    Nel  merito,  si  prospetta  l'infondatezza   del   ricorso   sul
presupposto che Finest S.p.a. e' una societa'  a  controllo  pubblico
istituita per legge con il fine di erogare servizi  finanziari  sulla
base di risorse  pubbliche  appositamente  individuate,  assegnate  e
vincolate, attraverso strumenti finanziari e in  modalita'  definiti.
Ne' opererebbe in  condizioni  di  mercato,  non  essendo  libera  di
modificare  la  propria  operativita'  per  rispondere   ai   segnali
provenienti dal mercato. 
    In definitiva la  societa',  non  sopportando  «i  rischi  insiti
nell'assunzione di passivita' e nell'acquisizione di attivita'»,  non
potrebbe classificarsi quale intermediario finanziario ai  sensi  del
SEC 2010  (par.  2.58)  e  doveva  essere  inserita,  come  accaduto,
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche S.  13,  in  applicazione
del par. 20.33 del Regolamento, con irrilevanza del test quantitativo
(del 50%). 
    3.1. Con memoria conclusionale del 15 ottobre  2021,  la  Procura
generale della Corte dei conti ha chiesto: 
        a) in via pregiudiziale, «sollevare questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  e
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 176  del  2020  e  del  relativo
allegato che ha disposto l'introduzione dell'art. 23-quater nel testo
del decreto-legge in sede di conversione; 
        b) nel merito, respingere il ricorso perche'  infondato,  con
la  conferma  dell'inserimento  della  ricorrente  nell'elenco  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
emanato dall'ISTAT e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 242 del 30 settembre 2020». 
    Per quanto rileva, la Procura generale ha  condiviso  l'eccezione
di legittimita' costituzionale prospettata dalla societa' ricorrente,
sotto diversi profili. 
    Innanzitutto,  l'art.  23-quater,  introdotto  dalla   legge   n.
176/2020, nel testo del decreto-legge n. 137/2020 avrebbe  introdotto
una  norma  eterogenea   rispetto   al   contenuto   originario   del
decreto-legge n.  137/2020  (recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da Covid-19»), violando l'art. 77, comma 2, Cost. 
    Sotto diverso profilo, «appare  perpetrata  la  violazione  degli
articoli 24, 103, comma 2, e 113  Cost.,  da  parte  del  piu'  volte
richiamato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020»,
argomentando dall'interpretazione secondo cui  in  conseguenza  della
novella  l'elenco  ISTAT,  per  quanto  concerne   il   suo   effetto
propriamente «contabile», non sarebbe  piu'  suscettibile  di  essere
impugnato dinanzi ad alcun giudice. 
    Ancora, sarebbe  riscontrabile  una  violazione  del  diritto  di
difesa, in contrasto con l'art. 24 Cost. e con i citati articoli 103,
comma 2, e 113 Cost. Inoltre,  «palese  appare  la  violazione  degli
articoli 3, 24 (sotto altro profilo) e 111, comma 2, Cost.  da  parte
dell'art. 23-quater citato», ritenuto del tutto lesivo del  principio
di  ragionevolezza,  imponendo  che  la   Corte   dei   conti   possa
pronunciarsi  sull'inclusione  di  un  soggetto   nell'elenco   ISTAT
unicamente a certi effetti, non quelli per i quali originariamente il
legislatore ha preso  in  considerazione  l'elenco  e  che  rivestono
rilievo centrale nella prospettiva dei  rapporti  finanziari  tra  la
Repubblica  italiana  e  l'Unione  europea.  Ne  conseguirebbe   «una
ingiustificata deminutio della cognizione della Corte dei conti». 
    Infine, la questione sulla legittimita' costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito,  sarebbe
prospettabile anche per violazione degli articoli 11 e 117, comma  1,
Cost. e 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (CDFUE). 
    Non risulta costituito, sebbene destinatario di regolare notifica
del ricorso introduttivo, come da aa.rr. in atti e comunicazione  del
decreto di fissazione d'udienza ex  art.  126  c.g.c.,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    La difesa di Finest in data 26 ottobre 2021 ha depositato note di
udienza, nelle quali  ha  evidenziato  la  mancata  inclusione  della
medesima  nel  nuovo  Elenco  ISTAT  per  l'anno   2022,   nonostante
l'invarianza della situazione fattuale,  ed  eccepito  nuovamente  la
violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 17/2020. 
    4. All'esito dell'udienza di discussione del 27 ottobre 2021,  il
21 gennaio 2022 e' stata depositata l'ordinanza n. 2/2022/RIS. 
    Nel provvedimento il Collegio ha motivato in  ordine  al  mancato
accoglimento delle istanze della ricorrente di ricorso alla CGUE  e/o
alla Corte costituzionale anche in relazione al primo comma dell'art.
23-quater  sopra  richiamato,  precisando  di  rinviare  il  relativo
scrutinio alla  definizione  dell'ambito  della  giurisdizione  della
Corte dei conti, sottoposto alla Corte di giustizia UE per i  profili
concernenti la compatibilita' con il diritto comunitario del  secondo
comma della previsione. 
    Inoltre, sono state richiamate le  ordinanze  di  queste  Sezioni
riunite  giurisdizionali  in  speciale  composizione  n.   5/2021/RIS
(depositata il 3 giugno 2021)  e  n.  6/2021/RIS  (depositata  il  10
giugno 2021),  che  precedentemente  all'instaurazione  del  presente
giudizio avevano disposto  la  rimessione  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, delle questioni
interpretative  pregiudiziali  relative   alla   compatibilita'   del
menzionato art. 23-quater, comma 2, del  decreto-legge  n.  137/2020,
convertito in legge n. 176/2020, con la  disciplina  comunitaria  dei
saldi di bilancio, come integrata e interpretata in base ai  principi
di equivalenza ed  effettivita',  nella  parte  in  cui,  modificando
l'art.  11,  comma  6,  lettera   b),   escluderebbe   o   renderebbe
sostanzialmente inefficace il sindacato  giurisdizionale  sull'esatta
perimetrazione del settore pubblica amministrazione disciplinato  dal
SEC 2010. 
    Ritenuta  la  questione  rilevante,  il  Collegio  ha   rigettato
l'istanza  cautelare  e  sospeso  il  giudizio,   in   attesa   della
definizione della questione pregiudiziale con la pubblicazione  della
decisione  della  Corte  di  giustizia   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea. 
    4.1. E' quindi sopravvenuta la sentenza della Corte di  giustizia
del 13  luglio  2023,  Ferrovienord  S.p.a.  e  Federazione  italiana
triathlon, nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21. 
    Conseguentemente, la ricorrente il 12 ottobre 2023 ha  depositato
«atto di riassunzione ex  art.  107  c.g.c.»,  chiedendo  di  fissare
udienza per la prosecuzione del giudizio. 
    Con note d'udienza del 24 gennaio 2024  la  Procura  generale  ha
chiesto, preliminarmente,  di  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  11,  comma  6,  lettera  b),  c.g.c.,  come
modificato  dall'art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.
137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n.  176/2020,  ritenuta
non  preclusa  dalla  pronuncia  della  CGUE,  che  anzi  ne  avrebbe
confermato l'attualita' e non manifesta infondatezza. 
    Sono stati invocati i  parametri  di  legittimita'  rappresentati
dagli articoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, 24, 103,  comma
2, e 113 della Costituzione. 
    Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso come da conclusioni
gia' depositate in atti,  con  conseguente  condanna  alle  spese  di
giudizio. 
    Il 26 gennaio 2024 la ricorrente ha presentato  note  in  cui  ha
insistito nelle sue conclusioni, evidenziando tra l'altro che  Finest
non e' stata inserita negli elenchi pubblicati da ISTAT per gli  anni
2022, 2023 e 2024. Ha  altresi'  sollecitato  la  proposizione  delle
questioni di costituzionalita' gia' illustrate  nei  precedenti  atti
difensivi,  onde  ottenere  l'espunzione  in  via  definitiva   della
sopravvenienza normativa dall'ordinamento con un provvedimento avente
efficacia erga omnes, a  fronte  dell'opzione  della  disapplicazione
seguita nelle pronunce di queste Sezioni n. 17, n. 18, n. 19 e n.  23
del 2023. 
    Anche l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'ISTAT, il  26
gennaio 2024 ha  depositato  memoria,  argomentando  in  ordine  alla
legittimita' comunitaria dell'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020 e alla ritenuta manifesta infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale;  nel  merito,  e'  stata  confermata  la
richiesta di rigetto del ricorso siccome infondato, con  vittoria  di
spese, competenze e onorari. 
    4.2. In esito all'udienza di discussione del  28  febbraio  2024,
con ordinanza n. 5/2024/RIS (del 14 marzo 2024) e' stata disposta  la
sospensione del giudizio nelle more della decisione  della  Corte  di
cassazione  sul  ricorso  per  motivi  di  giurisdizione  presentato,
nell'interesse  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e
dell'ISTAT, avverso la sentenza non definitiva n. 17/2023/RIS con cui
queste Sezioni riunite, nell'ambito di una controversia instaurata da
diverso ricorrente avverso  l'inserimento  nell'elenco  ISTAT,  aveva
disapplicato, ai sensi del  diritto  dell'Unione  europea  e  per  le
ragioni di cui in motivazione, l'art. 23-quater del decreto-legge  n.
137/2020 e, per l'effetto, dichiarato  la  propria  giurisdizione  su
tutte le domande proposte. 
    Il  Collegio  ha,  infatti,  ritenuto  opportuno   attendere   la
decisione della  Corte  di  legittimita'  «per  ragioni  di  economia
processuale anche in considerazione del ruolo che le Sezioni  riunite
in sede giurisdizionale della Corte dei conti rivestono, pure  quando
decidono in unico grado, per l'uniforme interpretazione e la corretta
applicazione delle norme di contabilita' pubblica». 
    5. In data 25 novembre 2024 e' stata depositata la sentenza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione n. 30220, con cui il  ricorso
citato nell'ordinanza n. 5/2024 e'  stato  dichiarato  inammissibile,
con compensazione delle spese, in considerazione della non  immediata
impugnabilita' della sentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,
deciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza  definire
neppure parzialmente la controversia). 
    Tuttavia, e' stato contestualmente enunciato, ai sensi  dell'art.
363  c.p.c.,  il  seguente  principio  di  diritto:  «[i]n  tema   di
impugnazione    dell'elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche
amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l'art.  23-quater
decreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  delle
Sezioni riunite della Corte dei conti alla  sola  applicazione  della
disciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha
determinato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell'effetto
utile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». 
    La Segreteria ha comunicato la sentenza  alla  ricorrente  il  29
novembre 2024. 
    5.1. In data 10 gennaio  2025  la  Finest  S.p.a.  ha  depositato
secondo atto di riassunzione del giudizio. 
    Con memoria conclusionale depositata il 1° luglio 2025 la Procura
generale, nel riportarsi integralmente alle richieste gia' formulate,
ha richiamato le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale del  23  aprile  2025,  nelle  quali  queste
Sezioni  riunite  hanno  sollevato  questioni  di   costituzionalita'
dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.
137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176). 
    Cio' posto, ha ricordato che  nel  presente  giudizio  la  stessa
ricorrente gia' nell'originario atto di instaurazione del giudizio ha
argomentato   sull'incostituzionalita'   della    disposizione    per
contrarieta' con gli articoli 11, 24, 101 e  104,  111  e  113  Cost.
Peraltro, come ricordato, anche la Procura generale, sia nella  prima
memoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2021 che nelle  note
presentate nel corso del giudizio, ha chiesto in via pregiudiziale di
sollevare questione di legittimita' costituzionale. 
    Ha, inoltre, evidenziato che con  le  conclusioni  contenute  nel
ricorso la societa' ricorrente ha espressamente chiesto, tra l'altro,
di «[...] disporre l'annullamento dello stesso Elenco nella parte  in
cui la include, anche per gli effetti sulla finanza pubblica». 
    Alla  luce  di  tali  allegazioni,  richiamata  la  piu'  recente
ordinanza di queste Sezioni riunite n. 2/2025/RIS, di sospensione  di
un giudizio avente oggetto analogo in attesa  della  decisione  sulle
questioni di costituzionalita' gia' proposte, ha concluso come segue: 
        a) in via principale,  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  11,  comma  6,  lettera  b),  c.g.c.,  come
modificato  dall'art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.
137/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 176/2020,  «al  fine
di consentire alle parti del presente giudizio di potersi  costituire
- ovvero intervenire - nel processo incidentale avanti alla  Consulta
per l'esercizio del diritto al contraddittorio»; 
        b) in subordine, di sospendere il presente giudizio all'esito
della questione di costituzionalita' promossa con le citate ordinanze
n. 5 e n. 6 del 2025. 
    5.2. Infine, nelle «Note di udienza» depositate il 9 luglio  2025
la  Procura  generale  ha  svolto  considerazioni   integrative   con
riferimento alla richiesta di sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento
all'invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.
3 della Costituzione. La Procura si e' anche soffermata  sul  rischio
di contrasto tra giudicati amministrativi e contabili e, sotto  altro
profilo, ha evidenziato  le  illogiche  e  asistematiche  conseguenze
derivanti dall'eventuale ammissione del concorso tra giudizi. 
    Ha aggiunto che, del resto, la normativa europea SEC  2010  e  la
normativa interna sulla spending  review  costituiscono  una  «stessa
materia», sicche' appare intrinsecamente  irragionevole,  ex  art.  3
della Costituzione, la separazione dei giudizi sotto il profilo della
giurisdizione. 
    Infine,  la  soluzione  della  doppia  giurisdizione   e'   stata
sospettata  di  violare  il  principio  di  ragionevole  durata   del
processo, tutelato dall'art. 111 della Costituzione. 
 
                               Diritto 
 
A) Questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  23-quater,
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 
    6. Secondo l'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  «[a]vverso  gli  atti  di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso  alle
Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale  composizione,  ai
sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione». 
    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di
assicurare il  «rispetto  dell'equilibrio  complessivo  del  bilancio
nazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18
maggio 2017, n. 12.517). Successivamente, l'art. 11, comma 6, lettera
b), del decreto legislativo 26  agosto  2016,  n.  174,  recependo  i
contenuti della precedente normativa, ha delineato -  anche  ai  fini
procedimentali - in modo piu' puntuale la portata della giurisdizione
delle   Sezioni   riunite,   che,   «nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in
unico grado sui giudizi: [...] b) in materia  di  ricognizione  delle
amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT». 
    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e'
stata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,
Corte di Cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza
8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli
eventuali vizi dell'atto e del procedimento. 
    L'ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione
sui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e' stato,  piu'  di  recente,
interessato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del
decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater
(«Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato
l'art. 11, comma 6,  lettera  b),  c.g.c.,  limitandone  l'ambito  di
applicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse  Sezioni
riunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,
«nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di
contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...] 
    b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT» e' stata aggiunta la seguente  specificazione  «,
ai  soli  fini  dell'applicazione  della  normativa   nazionale   sul
contenimento della spesa pubblica». 
    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni
che saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le
norme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti
e dei conti pubblici. 
7. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita' 
    La competenza a decidere interamente il  ricorso  proposto  dalla
societa'   Finest   S.p.a.   presuppone   il   riconoscimento   della
giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite  su  tutte
le domande proposte. 
    Al contrario, la possibilita' di pronunciarsi sulla richiesta  di
accertamento e declaratoria dell'insussistenza  dei  presupposti  per
l'inserimento   di   Finest   S.p.a.    nell'elenco    ISTAT    delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni, di  cui  all'avviso  del  30
settembre 2020, nonche' alla rettifica e all'elenco analitico  del  4
novembre 2020, nella parte in cui la include, anche per  gli  effetti
sulla finanza pubblica, nonche' di conseguente condanna di  ISTAT  al
risarcimento dei danni  ovvero  ai  sensi  dell'art.  96  del  codice
procedura civile,  e'  impedita  dalla  richiamata  disposizione  del
decreto-legge n. 137/2020, entrata in vigore prima della proposizione
del ricorso, che ha fortemente limitato  la  cognizione  del  giudice
contabile. 
    La  novella  legislativa   ha,   in   particolare,   escluso   la
possibilita' di attribuire al ricorrente, con la  sentenza,  il  bene
della vita della stabile mancata inclusione nel citato elenco, con la
collegata possibilita' di sottrarsi all'applicazione dei  conseguenti
effetti giuridici. 
    In relazione alla suddetta preclusione appare, quindi, senz'altro
perfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che condiziona
la proponibilita'  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della  disposizione  interessata,  dal  momento  che  dal  suo  esito
dipende, sul piano processuale, la possibilita' di coltivare  dinanzi
alle  Sezioni  riunite  le  domande  oggetto  dell'odierno  giudizio.
Infatti, l'eventuale  necessita'  di  perdurante  applicazione  della
normativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non
accoglimento di ampia parte delle richieste formulate dalla  societa'
ricorrente, come conseguenza della rilevata carenza di giurisdizione. 
8. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita' 
    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della
valutazione  di  incostituzionalita'  della   disposizione,   imposto
dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87
(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di
queste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi
principi costituzionali. 
    In particolare,  a  carico  dell'art.  23-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di
conversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa
l'incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,
103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. 
9. Violazione dell'articolo 103 Cost., in relazione agli articoli 81,
97 e 117 Cost., nonche' all'art. 100 della Costituzione. 
    Gli articoli 100 e 103 della  Costituzione  italiana  riconoscono
alla Corte dei conti un ruolo sia di organo chiamato  ad  assicurare,
in  posizione  di  indipendenza  e  imparzialita',  il  rispetto  del
principio  di  legalita'  nell'amministrazione,  sia   di   autorita'
giurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche
soggettive. 
    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l'art.
103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica  e  nelle  altre
specificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di
natura peculiare. 
    Nella soluzione delle questioni di legittimita' costituzionale ha
assunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il
significato dell'espressione «nelle materie di contabilita' pubblica»
(in cui il termine «materie» e' indicato nella forma plurale). 
    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu' volte a  esaminare
la portata dell'art. 103 Cost. anche con riferimento ai  confini  tra
le giurisdizioni, e' stata interessata  esclusivamente  da  questioni
aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte dei conti
relativa ai giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto  (se
si escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014, che  non  si
e' comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). 
    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,
che «il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare
alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di  contabilita'
pubblica", da un lato e sotto l'aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto
la nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e
nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di
responsabilita'; mentre, d'altro lato e sotto  l'aspetto  soggettivo,
ne abbia  allargato  l'ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario
riferimento, dell'amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo
il significato proprio dell'aggettivo «pubblico»,  com'e'  confermato
dallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione
(come ad esempio nell'art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e
98 [...])» (C. cost., sentenza 5 aprile 1971, n. 68). 
    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un'articolata
evoluzione giurisprudenziale, e' giunta a enunciare il principio,  di
rilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle
materie di contabilita' pubblica presenta una portata  non  assoluta,
limitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una
giurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia
disponibile per il legislatore ordinario, che puo' ampliare il novero
delle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di
riparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi
anche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell'ambito  delle
stesse. 
    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento
al perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di
giudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte
costituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il
carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,
dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell'art. 103 Cost.,
della giurisdizione in materia di contabilita' pubblica, intesa  come
comprensiva  sia  dei  giudizi  di  conto   che   di   quelli   sulla
responsabilita' amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti
ed amministratori» (C. cost., sentenza 29 gennaio 1993, n. 24). 
    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di
responsabilita' amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo
cui e' ancorata la provvista di giurisdizione e' stato ribadito,  con
particolare  efficacia,  in   una   piu'   recente   decisione:   «La
giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", come prevista
dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e'
dotata infatti non di una "assoluta",  ma  solo  di  una  tendenziale
generalita' (sent. n. 102 del 1977, nonche' sentenza n. 33 del 1968),
in quanto essa e' suscettibile di espansione in  via  interpretativa,
quando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della
responsabilita' per danno erariale,  ma  cio'  solo  "in  carenza  di
regolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe
anche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice
diverso" (sent. n. 641 del 1987). In un'occasione recente -  ribadito
"il carattere non «cogente»  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente
generale, dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell'art.
103 Cost., della giurisdizione in materia di  contabilita'  pubblica,
intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli  sulla
responsabilita' amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti
ed amministratori" - si e' precisato che  "la  concreta  attribuzione
della  giurisdizione,  in  relazione  alle  diverse  fattispecie   di
responsabilita'   amministrativa,    e'    infatti    rimessa    alla
discrezionalita'   del   legislatore   ordinario    e    non    opera
automaticamente   in   base   all'art.   103    Cost.,    richiedendo
l'interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che
non toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo
la stessa disciplina sostanziale della responsabilita'" (sent. n.  24
del 1993) [...]» (C. cost. sentenza 5 novembre 1996, n. 385). 
    9.1. L'art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»
di contabilita' pubblica, non procedeva a indicarne piu' puntualmente
i contenuti, ne' nell'ordito costituzionale del 1948  si  rinvenivano
norme che concorressero a specificarne l'oggetto. 
    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata
collegava  l'interpretazione   dell'inciso   testuale   «contabilita'
pubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al
legislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,
nell'esercizio della sua discrezionalita'. 
    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,
trovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione
interessate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante
della responsabilita' amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a
una   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e
inderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. 
    Giova   sottolineare   che   l'art.   103,   comma   2,    Cost.,
nell'attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie
contabili (nonche' «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un
criterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal
primo  comma  -  e'  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni
soggettive tutelate, bensi' con riferimento a un complesso di materie
con caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun
denominatore di riguardare la «contabilita' pubblica». 
    Cio' comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con
le altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della
situazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti
soggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione
illegittima del potere amministrativo, ne' in  base  all'autorita'  o
potere che ha emesso l'atto  impugnato  (autorita'  amministrativa  o
Sezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva
individuazione dell'ambito normativo perimetrato, identificabile come
«materia» di contabilita' pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite
in  spec.  comp.,  sentenza  12  novembre  2020,  n.   32).   Secondo
l'interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa
attesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la
competenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella
materia della "contabilita' pubblica", [...] il  cui  ambito  non  si
riesce a definire - tanto per cio' che riguarda l'oggetto, quanto per
cio'  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali
specificazioni legislative» (C. cost., sentenza  31  marzo  1965,  n.
17). 
    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la
richiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere
storicamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita'
pubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi
intervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la
legge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il
principio dell'equilibrio del bilancio attuando l'impegno, assunto in
sede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e
di Governo della zona euro l'11 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio
europeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire
gli obiettivi della sostenibilita'  delle  finanze  pubbliche,  della
competitivita', dell'occupazione e della stabilita' finanziaria, e in
particolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di
bilancio dell'Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita'  e
crescita, ferma restando  «la  facolta'  di  scegliere  lo  specifico
strumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche'  avente  «una
natura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio
costituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina
di bilancio a livello  sia  nazionale  che  subnazionale»  (C.  cost.
sentenza 10 aprile 2014, n. 88). 
    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti
disposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme
UE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l'interpretazione
dell'art. 103 Cost, e  che  stabiliscono,  a  livello  di  fonte  che
potremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili)  di
contabilita' pubblica. 
    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta
fondamentale contenute nei suoi articoli: 
        l'art.  117  Cost.,  comma  1,  nell'imporre  al  legislatore
ordinario  il  rispetto  dei  «vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE che  definiscono
(«in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea»: art. 97,  comma
1, Cost.) la nozione di «amministrazione pubblica»; 
        l'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  Cost.   determina   la
competenza   esclusiva   della   legge   statale   in   materia    di
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; 
        l'art. 81, comma 6, Cost. individua una  fonte  speciale  che
deve disciplinare anche precisi criteri che consentono di perseguire,
sul piano sostanziale,  l'«equilibrio  tra  entrate  e  spese»  e  la
«sostenibilita' del debito» per tutti i bilanci delle amministrazioni
pubbliche. 
    Ancora, l'art. 5 della medesima legge costituzionale  n.  1/2012,
che  -  come  noto  -  reca  disposizioni   non   incorporate   nella
Costituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare
la legge «rinforzata» prevista dal comma 6  dell'art.  81  Cost.,  ha
imposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo dinamico,  di  controlli
lungo l'intero ciclo finanziario dei  bilanci  del  «complesso  delle
pubbliche   amministrazioni»,   da   attuare   mediante   «verifiche,
preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». 
    Nell'ambito dell'articolato processo di riforma dei  principi  di
finanza pubblica si colloca  altresi'  la  direttiva  n.  2011/85/UE,
dell'8 novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n.
54, nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Peraltro, la direttiva n. 2011/85/UE - sebbene la sua  attuazione
sia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e' dotata di effetto
diretto,  perche'  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed
incondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle
caratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali
regole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli
Stati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu'  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  per  quanto  riguarda
l'esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi  (conf.  Corte  di
giustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord S.p.a. e Federazione italiana
Triathlon, cit.). 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,
in questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,
nell'ambito della gerarchia delle fonti -  e'  stata  completata  con
l'entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013
«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali
nell'Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti
2010 («SEC 2010» o «SEC»)" (cosi' l'art. 1, comma  1).  Tale  Sistema
consente di costruire l'anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche
soggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,
fino ai sottosettori (direttiva  n.  2011/85/UE),  e  di  perimetrare
l'ambito di applicazione dell'art. 97, comma 1,  Cost.  in  punto  di
obbligo di rispettare i principi di equilibrio e sostenibilita' nella
formazione dei bilanci. 
    Piu' nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia
(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle
classificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere
utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili
per le esigenze dell'Unione [...]» (cosi' l'art. 1, comma 2). 
    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce
che «1.01 Il Sistema europeo dei conti ("SEC 2010"  o  "SEC")  e'  un
sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive
in maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia
(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti
e le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i
concetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita'
istituzionali utilizzate per misurare l'economia» e le loro modalita'
di classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche'
analizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del
sistema dei conti. 
    9.2. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa
di rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata
dalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a
saldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui
doveva trovare applicazione. 
    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta'    consisteva
nell'elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i
destinatari ai fini della normativa sia interna che europea. 
    Ebbene, l'ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il
perimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con
specifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante
meccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. 
    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del
2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le
disposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto
(l'ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un
elenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a
tali fini, in conformita' alle norme europee. 
    Invero, l'art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, assegna all'ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione
delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di
finanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla
predisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in
conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordinamento  dell'Unione
europea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). 
    Per la compilazione dell'elenco delle  amministrazioni  pubbliche
l'ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell'Unione
europea n. 549/2013. 
    L'indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),
come accennato, e' stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24
dicembre 2012, n. 243 (recante «[d]isposizioni per  l'attuazione  del
principio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto
comma, della Costituzione»). 
    Tali conclusioni sono confortate gia'  dall'osservazione  che  la
legge n. 1/2012 ha - tra l'altro - modificato gli articoli 81  e  97,
comma 1, Cost., estendendo sul piano soggettivo l'ambito  applicativo
dei fondamentali  principi  contabili  da  essa  costituzionalizzati.
Come, infatti,  sottolineato  in  dottrina,  l'espressione  in  forma
plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,  secondo  una  diversa
opzione    interpretativa,    il    «complesso    delle     pubbliche
amministrazioni» evocato dall'art. 81, comma 6, nonche'  dall'art.  5
della legge costituzionale n. 1/2012) introduce una nozione ampia  di
amministrazione   pubblica,   in   cui   l'elemento    dell'interesse
finanziario  pubblico  assume  un  ruolo  centrale  per  la  relativa
qualificazione a livello nazionale,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'UE. 
    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del
nuovo comma 6 dell'art. 81 Cost., ha espressamente previsto  che  «1.
Ai fini della presente legge, si intendono: a)  per  "amministrazioni
pubbliche" gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in
materia  di  contabilita'  e   finanza   pubblica,   articolati   nei
sottosettori delle amministrazioni  centrali,  delle  amministrazioni
locali e degli enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale»
(art. 2, comma 1, lettera a). 
    Quella che viene a delinearsi, anche attraverso l'art.  1,  commi
2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' una nozione di pubblica
amministrazione non statica e formale, bensi' dinamica  e  funzionale
(a «geometrie variabili»), di  natura  strettamente  contabile  e  da
perimetrare secondo i criteri  dinamici  e  sostanziali  del  diritto
dell'Unione europea. 
    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e'  stato  recentemente
rimarcato dalla giurisprudenza di questo giudice contabile in sede di
giudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per
l'esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica
amministrazione non appare oggi piu' riconducibile a un unico modello
qual e' quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una
pluralita' di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che
diversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono
chiamate a svolgere attivita' operative per  l'amministrazione  nella
concreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo
sviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento
delle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). 
    La giurisprudenza di legittimita' ha anche avuto modo di ribadire
che il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto  i
criteri  utilizzati   per   la   classificazione   sono   di   natura
statistico-economica e sono dettati dalla necessita' di  armonizzare,
indipendentemente dalla forma  giuridica  assunta,  i  sistemi  della
finanza pubblica a livello europeo ai fini della  verifica  da  parte
della Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L'inserimento di
un ente nell'elenco ISTAT non e' altro che il riflesso  della  natura
pubblica dei fondi di cui dispone l'ente e della correlata necessita'
che esso sia assoggettato  alle  regole  di  redazione  del  bilancio
tipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione,  Sezioni
unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui  corretta
applicazione,  nell'attuale  quadro  costituzionale,  e'  chiamata  a
vigilare la Corte dei conti. 
    Ed  e'  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio
dell'equilibrio di bilancio (di cui all'art. 81 Cost.)  e  attraverso
l'assoggettamento ai vincoli europei che la struttura della  pubblica
amministrazione viene ricondotta ad unita', nella misura in cui tutti
i centri decisionali in cui si articola la Repubblica sono  chiamati,
attraverso   l'inclusione    nel    settore    istituzionale    delle
amministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto
economico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei
parametri economici di matrice comunitaria. 
    9.3. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia
con il contesto. 
    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza
dell'evoluzione legislativa intervenuta,  e'  nitidamente  emerso  un
nucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita'
pubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di
un  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,
comprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate
in  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della
disciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di
consolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei
procedimenti in materia di entrate e spese. 
    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia'  riconoscono  la
giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in
quel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita'  di  specifica
interpositio legislatoris. 
    Questa  conclusione,  tra  l'altro,  conferma  la  necessita'  di
subordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative
l'attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur
in  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza
pubblica», si riscontri un piu' o meno sensibile  allontanamento  dai
contenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli
equilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate
alla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. 
    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la
giurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi
inderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso
legislatore con l'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a
caso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma
costituzionale e poi confluito nell'art. 11, comma 6, lettera b)  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non
attribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice
contabile. 
    Del resto, come gia' evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle
Sezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno
enumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in
materia   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale
dell'attribuzione, direttamente, l'art. 103, comma 2, Cost. (cfr.  in
tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio' vale,  in  particolare,
proprio per l'art. 1, comma 169, della legge  n.  228/2012  (ora,  si
ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). 
    9.3.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile
l'affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice
amministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a
decidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all'art.  1,  comma
169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,
comunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell'ambito
della giurisdizione contabile, operata dall'art. 23-quater, comma  2,
del decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di
conversione n. 176/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione
della giurisdizione amministrativa. 
    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni
unite della Corte di cassazione con la  sentenza  n.  30220/2024.  La
pronuncia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato  il
principio di  diritto  secondo  cui  il  citato  art.  23-quater  del
decreto-legge n. 137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o  il
mancato  rispetto  dell'effetto  utile  della  disciplina   unionale,
restando attribuita la giurisdizione al  giudice  amministrativo  per
ogni ambito ulteriore rispetto alla competenza delle Sezioni  riunite
in sede giurisdizionale in speciale composizione. 
    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove
dall'esplicito intento di  superare  l'ambiguita'  di  fondo  che  ha
caratterizzato l'intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai
lavori preparatori sembra  emergere  l'obiettivo  di  precludere,  al
giudice contabile, il potere di  annullamento  dell'elenco  ISTAT  in
relazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto
dei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
    Considerato che, ove cosi' interpretata, la disposizione  avrebbe
implicato  l'esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non
consentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in
tema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di
offrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili
criticita' costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione
oggettiva  dell'ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
contabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un
ambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. 
    All'accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,
le osservazioni gia' riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.
6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e'  stata
sollevata questione di costituzionalita' del medesimo art.  23-quater
del  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,
soprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella
non abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad
altro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi
costituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per
il mancato rispetto della necessita' di riserva di legge espressa  in
materia di giurisdizione. 
    In particolare, la Corte ha richiamato il  puntuale  orientamento
della Corte costituzionale  che,  anche  nella  recente  sentenza  26
novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti  all'interno
dei quali  puo'  operare  la  reviviscenza  di  norme  abrogate:  «la
espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e'
una tecnica normativa non consueta, ma in  se'  non  illegittima  nel
senso che il legislatore [...] recepisce per relationem il  contenuto
delle disposizioni abrogate  riproducendolo  in  tal  modo  in  nuove
disposizioni. La reviviscenza sottolinea  la  testuale  identita'  di
vecchie  e  nuove  disposizioni,  ma  che  rimangono   comunque   ben
distinte». 
    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene
eccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge
abrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano
espressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l'assenza  di
ogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la
lesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate
dall'art. 103 Cost. (violando altresi' il principio della riserva  di
legge    sull'ordinamento    giudiziario,    posto     a     garanzia
dell'indipendenza della magistratura). 
    9.3.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare
l'ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2
dell'art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito
dalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso
inammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -
cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza
«esclusiva» in tema di contabilita' pubblica  -  la  possibilita'  di
erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione
innanzitutto dell'art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e
97, della Costituzione. 
    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte
dei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni
attinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui
derivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di
concorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al
computo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni
finanziarie tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione
contabile la possibilita' di conoscere delle controversie riguardanti
l'ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell'inserimento  nel
citato elenco, operando una recisione dell'unitaria materia contabile
in esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e
quelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono
condizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.
L'adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con
conseguente assoggettamento degli enti inclusi nell'elenco ai vincoli
di  finanza  pubblica,  e'   infatti   funzionale   alla   successiva
aggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della
formazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e' proprio
attraverso l'esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo'
verificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice
eurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle
economie dei Paesi appartenenti all'area  Euro,  con  l'obiettivo  di
evitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la
massima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori
fiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei
vincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo'    essere
artificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la
corretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -
rilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di
«due facce di una stessa medaglia». 
    9.4. Ove pure l'interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,
anche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata
visione   teorica   dell'interpositio   legislatoris,   i   vizi   di
costituzionalita' dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.
137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)
resterebbero comunque pienamente confermati. 
    Invero, l'intervenuta violazione dell'art. 103,  comma  2,  Cost.
deriva  anche  dalla  lesione  dei  principi  costituzionali  cui  e'
ancorata la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, poiche' nelle  materie  cui
si riferiscono le fattispecie espressamente codificate  si  manifesta
l'intento del legislatore di collegare strettamente  le  funzioni  di
controllo con quelle giurisdizionali attribuite alla Corte dei  conti
dal citato art. 103 Cost. In particolare, l'art.  100  Cost.  assegna
alla Corte di conti  il  controllo  «successivo  sulla  gestione  del
bilancio dello Stato»  esterno  ed  imparziale,  da  intendersi  oggi
esteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti  gli
enti pubblici che, nel  loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di
«finanza pubblica allargata» (C. cost., sentenza 7  giugno  2007,  n.
179; Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). 
    Ora,   all'esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,
costituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente
trama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una
fattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli
atti che definiscono  l'ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai
controlli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a
principi e criteri (previsti dal regolamento SEC  2010)  strettamente
economici e contabili. 
    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa
materia e'  espressione  dell'evidente  osmosi  fra  la  funzione  di
controllo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto
questo  profilo  puo',  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,
nell'esercitare la sua facolta' di interposizione, ha riconosciuto  e
valorizzato  (da  ultimo,  nel  citato  art.  11,  comma  6,  c.g.c.)
l'indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero'  l'art.
23-quater piu' volte citato ha illegittimamente inciso. 
10. Violazione dell'articolo 3 della Costituzione 
    La limitazione della  giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020  come  convertito,
risulta altresi' in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte
di cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.
15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita'.
L'art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all'individuazione
delle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  "nell'esercizio
della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita'
pubblica", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione
esclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e'  confinata  "ai  soli  fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». 
    Si e' tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo
per  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice
amministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla
cognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il
criterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero'  non  attiene
all'individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su
una  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  9.1),   nonche'   la
giurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita'
amministrativa   e   delle   pensioni   (quest'ultima,   addirittura,
rientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate
dalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita'  della
perimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). 
    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta
compatibile con i principi costituzionali non puo' tuttavia riportare
nei confini della legittimita' costituzionale -  ampiamente  violati,
ad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,
mantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in
sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti
in materia di elenchi ISTAT. 
    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una
peculiare  giurisdizione,  nell'esercizio  della  quale   non   trova
applicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e
diritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata
giurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.
6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -
la diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per
definizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura
economico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio
di legittimita' del procedimento valutativo, estendendo la cognizione
alla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per
l'attribuzione dello status  di  pubblica  amministrazione  (e  delle
conseguenti situazioni giuridiche attive e passive)  con  valenza  di
accertamento costitutivo. 
    Proprio  i  particolari   connotati   del   giudizio   in   esame
costituiscono  motivo  legittimante  l'attribuzione  delle   relative
controversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della
Corte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,
chiamato a una verifica non sulla legittimita' generale, bensi' piena
e di  merito,  di  accertamento  della  qualita'  di  amministrazione
pubblica in capo a una determinata unita' istituzionale,  sulla  base
della    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura
statistico-economica  (cfr.  Corte  di  cassazione,  Sezioni   unite,
sentenza 19 aprile 2021, n. 10244). 
    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e',  cioe',  chiamata  a
valutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed
economiche di particolare complessita' - contenute  nel  SEC  2010  -
onde  accertare  la  qualita'  di  produttore  di  beni   e   servizi
destinabili o non destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)
per stabilire se  un'unita'  istituzionale  produca  beni  e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento di un'ipotesi  di  giurisdizione
esclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma
del 2020 e' sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di
operativita' che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione
assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita'
pubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente
attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente
la sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell'applicazione della
normativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa
pubblica, ossia per finalita' piu' latamente riguardanti  la  materia
della finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione
di una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione
dell'eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto
forse piu' fondatamente proporsi. 
    10.1. L'illegittimita' costituzionale,  conseguente  alla  palese
illogicita' e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge
altresi' quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della
giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo
svuotamento quasi integrale. 
    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa che  presuppongono  l'inserimento
nell'elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate
o dichiarate non piu' applicabili. 
    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l'art.  1,  comma  590,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall'anno
2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma
societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso
alla presente legge». L'allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo
elenco di previsioni normative di cui e' cessata l'applicazione,  con
conseguente, remota possibilita' di prospettare lesioni da cui  possa
derivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni
giuridiche. 
    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di
limitazioni di spesa contenute nell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui
sopravvive l'applicabilita' di limitate e residuali fattispecie. 
    E' ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.
160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l'applicazione  delle
norme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,
la  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di
perimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino
l'inserimento nell'elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni
in materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,
dichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche
come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    Del  resto,  come  ricordato,  la  stessa  ISTAT   in   sede   di
costituzione e' giunta ad eccepire l'inammissibilita' del ricorso per
difetto di interesse a  impugnare  l'Elenco,  evidenziando  le  ampie
esenzioni dall'applicazione di diverse norme  di  contenimento  della
spesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020) a beneficio di tutti gli enti ivi inseriti. 
    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che
ritiene  ammissibile  l'introduzione  legislativa  di   limiti   alla
capacita' espansiva della giurisdizione esclusiva, e' tuttavia  certo
che la discrezionalita' legislativa non potrebbe mai determinarne  il
sostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per
effetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui
derivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale
riservata. 
    10.2.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra  giudice
amministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,
evidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell'assetto
ordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell'art.  3  della
Costituzione.  Infatti,  la  legittimita'  costituzionale   di   tale
coesistenza potrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti del
sindacato  giudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del   giudice
contabile  risultassero  tra  loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben
distinte e  autonome  le  disposizioni  normative  operanti  nei  due
diversi comparti  giurisdizionali  (SEC  2010  e  disposizioni  sulla
spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative
applicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del
rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e'  necessariamente
condizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato
di diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica
amministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell'elenco ISTAT. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione amministrativa e quella contabile l'ipotizzato  riparto
-  che,  non  a  caso,  non  e'  stato  espressamente  delineato  dal
legislatore del 2020 - determinerebbe il  sorgere  di  insormontabili
ostacoli giuridici, a meno di  configurare  il  giudizio  davanti  al
giudice  amministrativo,  circa  la  corretta  attribuzione  di   una
soggettivita'  pubblicistica  europea  all'ente  di  diritto  interno
ricorrente iscritto nell'elenco ISTAT,  come  vera  e  propria  causa
pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. e art. 106. c.g.c. 
    L'inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e'
illustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui
condurrebbe l'ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa
pronuncia del giudice amministrativo: 
        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento
dell'iscrizione nell'elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al
parallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la
(sopravvenuta) cessazione della materia del  contendere,  considerato
che le disposizioni di diritto interno  sulla  spending  review  sono
finalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica
nel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono
il   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita'
pubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC
2010. 
    Si aggiunge che, in  questa  prospettiva,  la  giurisdizione  del
giudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano
pratico, della necessita'  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il
soggetto che voglia contestare l'inclusione nell'elenco  ISTAT  anche
ai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di
contenimento  della  spesa  pubblica:  l'espunzione  di  un  soggetto
dall'elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso
innanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l'inapplicabilita'  delle
norme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,
anche per questa via, la previsione dell'art. 11, comma 6, c.g.c.  di
una  giurisdizione  «esclusiva»  delle  Sezioni   riunite   in   sede
giurisdizionale in speciale composizione nella materia; 
        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di
rigetto del ricorso avverso l'iscrizione nell'elenco ISTAT renderebbe
eccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in
sede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita'  delle
disposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno
di voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto
europeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale
pubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle
del  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,
ciononostante,  «immune»  dall'assoggettamento  alle  norme   interne
finalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
europea. 
    In definitiva,  postulare  la  contraddittoria  presenza  di  una
giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero
e proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il
conflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale
in danno della ricorrente. 
    10.3. In  conclusione,  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita'
interpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da
indurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i
limiti consentiti dall'enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne
una coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,
con  il  rischio  che  l'attivita'  ermeneutica   trasmodi   in   una
sostanziale integrazione normativa. 
    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo
chiarito che «ciascun consociato ha un'ovvia  aspettativa  a  che  la
legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i
limiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno
trovare tutela, si' da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie
libere scelte d'azione» (C. cost., sentenza 5 giugno 2023, n. 110). 
    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza
nella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il
canone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a
un presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -
per sua natura - pregiudiziale. 
11. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione 
    Come ripetutamente sottolineato, l'art. 11, comma 6, lettera  b),
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e'  confluita
la disposizione dell'art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,
stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale
composizione, «nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva
in tema  di  contabilita'  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui
giudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva
espressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a
decidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare
tutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire
su tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di
altre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela
giurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della
Costituzione. 
    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del
citato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge n.  137/2020,  come
convertito, con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che
attribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare
piena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive
qualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici
appartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui
l'individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve
sacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine
al bene della vita oggetto di interesse. 
    Risulta, inoltre, violato l'art.  113,  primo  e  secondo  comma,
della Costituzione,  che  dell'art.  24  costituisce  sostanzialmente
specifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. 
    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 111 della Carta fondamentale,
con riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi ISTAT. 
    Infatti, i  rischi  e  le  criticita'  gia'  esaminati  derivanti
dall'eventuale pendenza di due  giudizi  sul  medesimo  oggetto,  con
possibili implicazioni in termini anche di necessita' di  sospensione
del  processo  contabile  e   conseguente   dilatazione   dei   tempi
processuali  del  relativo  contenzioso  («dipendente»),  nonche'  di
formazione   di   giudicati   contrastanti,   vulnerano    il    bene
costituzionale dell'efficienza del processo  di  cui  la  ragionevole
durata e' espressione e il  canone  fondamentale  della  razionalita'
delle norme processuali, in assenza di prevalenti esigenze di  tutela
di principi soggetti a concorrente ponderazione. 
12.  Violazione  dell'articolo  117  della  Costituzione,  anche   in
relazione all'art. 19 TUE, all'art. 47 Carta dei diritti  UE  e  agli
articoli 6 E 13 CEDU 
    La disposizione  limitativa  contenuta  nell'art.  23-quater  del
decreto-legge  n.  137/2020,  come  convertito,  merita   di   essere
censurata anche per il contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,
in ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari
dalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. 
    La Corte di giustizia dell'Unione europea, cui le Sezioni riunite
in   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la
compatibilita' eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio
che  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle
autorita' di bilancio nazionali e sull'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche predisposto dall'ISTAT, con la  sentenza  13  luglio  2023,
Ferrovienord  Spa  e  Federazione  italiana  triathlon  (nelle  cause
riunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare
che  l'autorita'  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della
qualificazione di un ente come "amministrazione pubblica",  ai  sensi
del regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell'Unione
che vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua
decisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un
controllo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita' di
contestare  tale  qualificazione,   l'effetto   utile   del   diritto
dell'Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l'effetto utile di
detto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di
fatto, qualsiasi  possibilita'  di  controllo  giurisdizionale  della
fondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione
pubblica» (punti 69 e 70). 
    La pronuncia e' giunta alle medesime conclusioni con  riferimento
alla  questione  della   compatibilita'   dell'art.   23-quater   del
decreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla
direttiva 2011/85/ UE, dell'8 novembre 2011, relativa  ai  «requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). 
    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano
le modalita' procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non
precisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la
tutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare
procedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto
dell'Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate
dal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere
«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio  dei
diritti   conferiti   dal   diritto   dell'Unione    (principio    di
effettivita')» (punto 89). 
    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita',  la
Corte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell'Unione
non impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi
da quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura
complessiva dell'ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non
risulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da
permettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto
dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell'Unione,  oppure
che l'unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo
sia quello di commettere violazioni del diritto». 
    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione
procedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile
l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato  tenendo
conto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della
procedura,  nonche'  dello  svolgimento  e  delle  particolarita'  di
quest'ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. 
    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta
prudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»
sull'indicazione (del Governo italiano all'udienza) secondo cui  «gli
enti iscritti nell'elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro
designazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a
presentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice
amministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un
lato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo
l'annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in
quest'elenco.  Dall'altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi
potrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione
nell'elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera
incidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). 
    Infine,  la  mera  possibilita'  che  si  verifichino   giudicati
contrastanti sulla fondatezza dell'iscrizione di un ente  nell'elenco
ISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l'esistenza  di  una
violazione dell'art. 19 TUE, letto alla luce dell'art. 47 della Carta
e del principio di effettivita', ma solo a condizione  che  «un  ente
che  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi
confronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder
esaminata la propria domanda» (punto 98). 
    Cio' premesso, la concreta verifica del rispetto dei  presupposti
e limiti posti dalla Corte di giustizia nei  citati  punti  97  e  98
della decisione conduce ad accertare l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. 
    12.1. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa
(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro
territorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge
ordinaria dello Stato; e cio' tutte le volte  che  essa  soddisfa  il
requisito dell'immediata applicabilita'. Questo principio [...]  vale
non soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE
mediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come
nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»
(sent. 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte costituzionale,
sentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sentenza  18  aprile  1991,  n.
168; Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285). 
    Conseguentemente,  tutti  i  soggetti   competenti   nel   nostro
ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o
valore di legge) - tanto se dotati di  poteri  di  dichiarazione  del
diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto  se  privi  di  tali
poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a
disapplicare  le   norme   interne   incompatibili   con   le   norme
dell'ordinamento  UE  nell'interpretazione  datane  dalla  Corte   di
giustizia europea (C. cost., sentenza n. 389/1989, cit.). 
    All'interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi
ISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella
sentenza n. 30220/2024, che nella specie costituisce diritto vivente,
consegue l'impossibilita' del giudice contabile di  disapplicare  gli
atti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle
conclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella
propria giurisdizione, applicare il diritto UE. 
    Di  fatto,  l'affermazione   delle   SS.UU.   ha   l'effetto   di
disarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte
dei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo'  soddisfare  la
pretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. 
    Cio'  conduce  a   denunciare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 23-quater per violazione dell'art.  117,  comma  1,  Cost.,
alla luce del contrasto con i principi del «giusto processo» tutelato
dall'ordinamento europeo con le seguenti disposizioni: 
        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal
diritto dell'Unione; 
        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni
persona i cui  diritti  e  le  cui  liberta'  garantiti  dal  diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»
dinanzi ad un giudice; 
        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo
(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso
effettivo dinanzi a una magistratura nazionale. 
    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella
Costituzione  italiana  discende  la  necessita'  che   il   processo
contabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena
ed effettiva del ricorrente. 
    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e' «giusto» ove
consenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche
soggettive a fondamento dell'azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del
requisito e' tale che secondo la giurisprudenza  europea  l'esistenza
stessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad
assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e' intrinseca  ad  uno
Stato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre
2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19
e C-840/19). 
    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza
del diritto dell'Unione,  cui  fa  riferimento  l'art.  19,  par.  1,
secondo  comma,  Trattato  sull'Unione  europea  -  in  buona   parte
sovrapponibile al diritto a un ricorso effettivo ai  sensi  dell'art.
47 della Carta  -  costituisce  un  principio  generale  del  diritto
dell'Unione che deriva dalle tradizioni  costituzionali  comuni  agli
Stati membri, che e'  stato  sancito  agli  articoli  6  e  13  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre  1950,  ai  quali
corrisponde l'art. 47 della Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia
UE, sentenza 8 maggio 2024, C-53/23, Asociaţia "Forumul Judecătorilor
din România"). 
    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,
sancito dall'art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato  richiamando
la sentenza della Corte di giustizia  13  luglio  2023,  Ferrovienord
S.p.a. e Federazione italiana triathlon, le modalita' procedurali dei
ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli
in forza del diritto dell'Unione risultano rispettose  del  principio
di effettivita' (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove  non
rendano   praticamente   impossibile   o   eccessivamente   difficile
l'esercizio  dei   diritti   conferiti   dall'ordinamento   giuridico
dell'Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre  2018,  XC  e
a., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). 
    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il
rispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei
diritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell'Unione,  quale
garantito dall'art. 47 della Carta. 
    12.2. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione
all'assetto normativo conseguente  all'entrata  in  vigore  dell'art.
23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di
conversione n.  176/2020,  l'incostituzionalita'  della  disposizione
emerge in primo luogo perche' - come gia' osservato - essa esclude il
sindacato degli effetti eurounitari dell'iscrizione nell'elenco ISTAT
dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano
a prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in
quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non l'an, ma il
quomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe',
ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che
alla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'ISTAT,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto di  ricognizione  dinanzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    12.3. In ogni caso, l'art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione
all'art. 19 TUE, all'art. 47, par. 2 della  Carta  di  Nizza  e  agli
articoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche'  la  novella  del
2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco  ISTAT  che  intendano
contestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali
amministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia'  proposto  ricorso  al
giudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. 
    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai
«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell'elenco suddetto
e ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione
di tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte
di giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in
base alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale
sul contenimento della spesa pubblica. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'ISTAT,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009), non puo' non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta
qualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
B) Questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  23-quater,
comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 
    13. Il primo  comma  dell'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020, come convertito, ha enumerato, in un elenco  annesso,  otto
enti espressamente indicati come «enti per i quali la Corte dei conti
ha accolto il ricorso dell'unita' avverso la classificazione  operata
ai sensi del SEC 2010 per  l'anno  2019».  Nella  lista  compare  (al
numero 2) anche la «Finest S.p.a.». 
    La disposizione qualifica testualmente tutti i soggetti giuridici
interessati come «unita' che, secondo criteri stabiliti  dal  Sistema
europeo dei conti nazionali  e  regionali  nell'Unione  europea  (SEC
2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono  alla  determinazione
dei saldi di finanza pubblica del conto economico  consolidato  delle
amministrazioni pubbliche». Pertanto, in ragione di tale status, agli
stessi «si applicano in ogni  caso  le  disposizioni  in  materia  di
equilibrio  dei   bilanci   e   sostenibilita'   del   debito   delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni  rilevanti
in materia di finanza pubblica». 
    Queste Sezioni riunite, tuttavia, ravvisano dubbi in ordine  alla
legittimita'  costituzionale  anche  di  tale  previsione  normativa.
Quindi,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  sul  merito  e  sul
regolamento  delle  spese  processuali  del  giudizio,  ritengono  di
doverlo sospendere e disporre la trasmissione degli atti del processo
alla Corte costituzionale. 
14. Sulla rilevanza della questione 
    Secondo il Collegio la questione di legittimita'  costituzionale,
meglio dettagliata di seguito, e' rilevante ai fini del decidere. 
    Ed infatti, come e' stato riferito nella parte in fatto,  che  la
societa' Finest S.p.a. ha proposto ricorso per  l'accertamento  e  la
declaratoria  della  insussistenza  dei  presupposti   per   il   suo
inserimento nell'Elenco  sintetico  delle  amministrazioni  pubbliche
inserite  nel  conto  economico  consolidato  individuate  ai   sensi
dell'art. 1,  comma  3  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  e
successive modificazioni, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  30
settembre 2020 e rettificato il 4 novembre 2020, nonche'  nell'Elenco
analitico pubblicato sul sito  istituzionale  dell'ISTAT  in  data  4
novembre 2020. 
    Cio' posto, e in disparte gli esiti della questione sollevata con
riferimento al secondo  comma  dell'art.  23-quater  (che  presentano
autonoma rilevanza, atteso che la domanda  principale  e'  articolata
con richiesta estesa anche agli effetti derivanti  dalla  limitazione
della  giurisdizione  contabile  disposta  dal  medesimo   articolato
normativo), la ricorrente non risulterebbe soddisfatta dall'eventuale
pronuncia favorevole di questo Collegio: ove restasse  in  vigore  la
disposizione di cui al primo comma dell'art. 23-quater  in  relazione
all'elenco annesso al decreto-legge n. 137/2020 come  convertito,  la
qualificazione giuridica della Finest S.p.a. si presenterebbe  ancora
del  tutto  incerta,   considerata   la   portata   letterale   della
disposizione di cui al primo comma, che appare aver «legificato»  per
il passato e per  il  futuro  la  sua  qualita'  di  «amministrazione
pubblica». 
    Come opportunamente osservato dalla difesa, nel 2021 e  nel  2022
l'ISTAT  non  ha  piu'  compreso  la   societa'   nell'elenco   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato,
limitandosi a menzionare, in nota, la sentenza  n.  17/2020/RIS  (con
cui e' stato accolto il ricorso avverso l'elenco ISTAT pubblicato nel
2019 e riferito  al  2020)  e  la  pendenza  del  presente  giudizio.
Inoltre, nell'elenco ISTAT pubblicato il 26 settembre 2023 la  Finest
S.p.a. non e' piu' citata, neanche in nota. 
    Tuttavia, l'ISTAT non ha mai  esplicitato  i  presupposti  e  gli
effetti di tali attivita' amministrative sopravvenute, confermando le
incertezze intorno alle quali e' attualmente avviluppata la posizione
giuridica della ricorrente, che fondano la permanenza di un interesse
attuale e concreto a una pronuncia nel merito. E non  puo'  dubitarsi
che detto interesse sia meritevole di tutela in sede giurisdizionale. 
15. Sulla non manifesta infondatezza 
    Sul  piano  generale,   la   nozione   di   «legge-provvedimento»
identifica i casi in cui la legge presenta la stessa sostanza  di  un
provvedimento amministrativo, in quanto il suo contenuto difetta  dei
requisiti  di  generalita'  e  astrattezza,   disciplinando   vicende
particolari, individuali e concrete. 
    La fattispecie e' integrata non solo quando la  legge  recepisca,
«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche
nei casi in cui sia emanata in sostituzione di un  provvedimento  mai
adottato,   costituendo   di   fatto   esercizio    della    funzione
amministrativa in forma legislativa. 
    Poiche' le  norme  e  i  principi  costituzionali  non  assegnano
l'esercizio della funzione provvedimentale esclusivamente agli organi
della pubblica amministrazione, alla legge ordinaria non e'  preclusa
la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti
o materie  normalmente  affidati  all'autorita'  amministrativa,  non
sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e
concreto (C. cost., sentenza 21 luglio 1995, n. 347). Del  resto,  la
Costituzione pone al legislatore vincoli formali  e  procedurali,  ma
non limiti contenutistici in  termini  di  necessaria  generalita'  e
astrattezza. 
    In altri termini, nell'ordinamento non si rinviene  una  «riserva
di amministrazione» di rilevanza costituzionale. 
    Tuttavia, la Corte costituzionale ha  precisato  che,  in  taluni
casi, la rilevanza  e  la  complessita'  degli  interessi  coinvolti,
ovvero  la  necessita'  di  adeguato  bilanciamento   tra   interessi
contrapposti, puo' fondare la necessita' che l'azione  amministrativa
si svolga nelle forme del procedimento amministrativo, luogo elettivo
in cui i diversi interessi coinvolti sono  rilevati  e  comparati  ai
fini  dell'adozione   dell'atto.   In   tali   casi,   ove   l'azione
amministrativa  non  si  dipani  secondo  le  forme   ordinarie   del
procedimento amministrativo, manca appunto  la  necessaria,  adeguata
ponderazione degli interessi, con conseguente violazione dell'art. 97
della Costituzione. 
    Ferma l'ammissibilita' in astratto delle leggi-provvedimento,  in
assenza di una riserva di amministrazione (e fatto salvo il ricordato
limite dei casi, specifici, in cui occorre presidiare il rispetto  di
regole che trovano la loro «naturale» applicazione  nel  procedimento
amministrativo), secondo la consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  le  leggi-provvedimento  sono  ammissibili  solo  nel
rispetto di rigorosi limiti, sia generali che specifici. 
    Innanzitutto,  occorre  verificare  il  mancato  superamento  dei
limiti generali costituiti  dai  principi  di  ragionevolezza  e  non
arbitrarieta' (C. cost., sentenza  4  dicembre  1995,  n.  492;  Id.,
sentenza 15 luglio 1991, n. 346; Id.,  sentenza  21  marzo  1989,  n.
143). 
    Infatti, «[i]n  considerazione  del  pericolo  di  disparita'  di
trattamento insito in previsioni di tipo  particolare  o  derogatorio
(sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997),  la  legge-provvedimento
e',  conseguentemente,  soggetta  ad   uno   scrutinio   stretto   di
costituzionalita' (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153
e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta'
e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale
sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia,
come nella specie, la natura  provvedimentale  dell'atto  legislativo
sottoposto a controllo (sent. n. 153 del 1997)» (C.  cost.,  sentenza
13 luglio 2007, n. 267; Id., sentenza 2 luglio 2008, n. 241). 
    Dunque, la  legge-provvedimento  deve  essere  sottoposta  a  uno
scrutinio di ragionevolezza particolarmente intenso, onde  verificare
che non costituisca,  con  il  suo  contenuto  puntuale  e  concreto,
strumento per violare il principio di uguaglianza. 
    Inoltre, la legittimita' delle leggi a contenuto  provvedimentale
e' subordinata a limiti specifici, qual e' quello del rispetto  della
funzione giurisdizionale. 
    Infine,  la  legge-provvedimento  che  ostacoli,   in   concreto,
l'accesso alla giustizia si pone in diretta  violazione  del  diritto
eurounitario. 
    In   definitiva,    la    legittimita'    costituzionale    delle
leggi-provvedimento  deve  essere  valutata  in  relazione  al   loro
specifico  contenuto.  Orbene,  l'art.  23-quater,   comma   1,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di
conversione  18  dicembre  2020,  n.  176,  in  relazione  all'elenco
annesso, come si precisera', appare in  contrasto  con  ciascuno  dei
limiti, sia generali  che  specifici,  cui  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento subordinano  la  legittimita'  costituzionale  delle
leggi-provvedimento. 
16. Violazione dell'articolo 3 della Costituzione 
    La scelta operata  dal  legislatore  nel  primo  comma  dell'art.
23-quater in esame, in relazione al decreto-legge n.  137/2020,  come
convertito, appare irragionevole ed  arbitraria,  violando  l'art.  3
della Costituzione. 
    Essa integra un caso paradigmatico di norma primaria a  contenuto
puntuale e concreto nella misura  in  cui,  da  un  lato,  sul  piano
soggettivo, i destinatari  sono  ben  determinati  (e'  enunciata  la
ragione  sociale  o  la   denominazione)   e   indicati   in   numero
particolarmente  ristretto;  d'altro  lato,  sul   piano   oggettivo,
l'impugnato comma,  in  relazione  all'elenco  annesso,  presenta  un
contenuto dettagliato, conferendo stabilita' normativa alla  qualita'
di unita'  concorrenti  alla  determinazione  dei  saldi  di  finanza
pubblica  del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni
pubbliche ai sensi del SEC 2010, con gli effetti conseguenti in punto
di disposizioni applicabili. 
    La marcata natura amministrativa dei contenuti  della  previsione
ne impone,  nel  rispetto  degli  insegnamenti  della  giurisprudenza
costituzionale, uno stringente scrutinio di costituzionalita' sotto i
profili della non arbitrarieta' e della  non  irragionevolezza  della
scelta legislativa. 
    Orbene, la novella ha determinato una palese deroga al  principio
di  uguaglianza  formale,  attribuendo  soltanto   a   otto   persone
giuridiche la qualificazione soggettiva, di fonte legale,  di  unita'
rientrante nel  conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni
pubbliche ai sensi del SEC 2010. 
    Gli  effetti  giuridici  di   tale   status   legale   implicano,
all'evidenza, un trattamento di fatto «discriminatorio» delle  unita'
incluse nell'elenco,  assoggettate  -  come  espressamente  enunciato
nella seconda parte del comma  -  alle  disposizioni  in  materia  di
equilibrio   dei   bilanci,   sostenibilita'   del    debito    delle
amministrazioni pubbliche e  obblighi  di  comunicazione  di  dati  e
informazioni  rilevanti  in  materia  di  finanza  pubblica.  Ci   si
riferisce, invero,  ad  un  complessivo  sistema  che,  come  innanzi
accennato,  sottopone  i  suoi  destinatari  a  stringenti   obblighi
procedimentali  e  di  trasparenza,  nonche'  a  vincoli  di   natura
contabile e finanziaria, cui non sono tenuti i soggetti  non  inclusi
ex lege nell'elenco delle amministrazioni pubbliche:  questi  ultimi,
infatti, possono beneficiare del rinnovo delle valutazioni effettuate
dall'ISTAT   in   sede   di   aggiornamento   annuale,    in    esito
all'applicazione del criterio «qualitativo»  e  del  test  market/non
market, nonche', in caso di ricorso, della verifica della tenuta  dei
risultati dell'analisi economico-finanziaria effettuata dalle Sezioni
riunite, cui spetta la giurisdizione. 
    Cio' posto, il trattamento  differenziato  non  e'  sostenuto  da
alcuna ragione giustificativa collegata a particolari dati  economici
o  di  bilancio  degli  enti  interessati,  neanche  adombrati  dalla
disposizione, che pertanto detta una disciplina che  prescinde  dalla
concreta ricorrenza fattuale di situazioni soggettive  meritevoli  di
un distinto trattamento legislativo. 
    Si aggiunge  che  la  necessita'  di  rinvenire  una  ragionevole
giustificazione a  fondamento  del  trattamento  differenziato  della
Finest S.p.a. risulta particolarmente rigorosa, ove si consideri  che
la disposizione, in origine, non era contenuta nel  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  ottobre
2020, n. 269 - Edizione straordinaria), essendo stata  introdotta  in
sede di conversione con  la  legge  n.  176/2020  (pubblicata  il  24
dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 319). 
    Eppure, alla data di pubblicazione del decreto-legge  risultavano
depositate, fin dal 19 giugno 2020, le motivazioni della sentenza  n.
17/2020/RIS con cui queste Sezioni riunite (con dispositivo letto  in
udienza il 20 maggio 2020) avevano accolto il ricorso della  societa'
avverso  la  classificazione  operata  dall'ISTAT   con   riferimento
all'elenco pubblicato nel 2019, relativo all'annualita' 2020. 
    Tuttavia, la ricorrente era stata  comunque  inclusa  nell'Elenco
ISTAT per il 2021  di  cui  al  comunicato  del  30  settembre  2020.
L'inserimento era stato confermato nell'Elenco di cui  alla  versione
del  4  novembre  2020,  nonostante  i  contenuti   della   pronuncia
(richiamata in apposita nota). 
    Peraltro, la dinamica temporale  dell'intervento  legislativo  in
sede di conversione del decreto-legge n. 137/2020, saldandosi  con  i
contenuti dell'art. 5 del precedente decreto-legge 23 novembre  2020,
n.  154,  dimostra  chiaramente  la  volonta'  del   legislatore   di
attribuire alla ricorrente - e agli altri enti  inseriti  nell'elenco
annesso  al  decreto-legge  come  convertito   -   la   qualita'   di
amministrazione pubblica ai fini dell'inserimento nel conto economico
consolidato, con l'applicazione dei conseguenti effetti. 
    Del resto, come ricordato nel ricorso introduttivo del  giudizio,
la RGS, nel riscontrare negativamente la richiesta  di  accesso  agli
atti del procedimento di formazione  dell'Elenco,  ha  richiamato  la
relazione  illustrativa  dell'art.  23-quater  piu'   volte   citato,
consistente proprio nel ricondurre  ex  lege  nell'ambito  del  conto
consolidato dello Stato molte delle unita' per le  quali,  nel  corso
del 2020, le Sezioni riunite avevano  accertato  l'insussistenza  dei
presupposti per l'inserimento. 
    A  conferma  della  sostanziale  «elusione»  degli  esiti   degli
accertamenti compiuti dal giudice contabile, si annota che il  citato
art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, gia' conteneva  la
disposizione poi trasfusa  nel  decreto-legge  n.  137/2020  all'atto
della sua conversione (con contestuale abrogazione del  decreto-legge
n. 154, fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti),  completata  con
l'annesso elenco dei soli otto enti, nonostante alla citata data  del
23 novembre  pendessero  ancora  i  termini  per  il  deposito  delle
motivazioni delle sentenze di accoglimento dei ricorsi di societa'  -
Finaosta S.p.a. e Finlombarda S.p.a. - inserite nel ristretto  elenco
legale, depositate il successivo 22 dicembre  2020  (rispettivamente,
sentenze n. 41/2020/RIS e n. 42/2020/RIS). 
    Orbene, l'esigenza di individuare un ragionevole e non arbitrario
fondamento della legge-provvedimento appare piu' evidente e  doverosa
proprio nei casi, come quello in disamina, in cui i contenuti di  una
disposizione  legislativa  a  contenuto  individuale  e  concreto  si
discostino radicalmente dagli esiti di un vaglio giurisdizionale gia'
intervenuto e riguardante il medesimo oggetto, peraltro in assenza di
limiti  temporali  all'applicazione  della  previsione  (secondo   la
lettera della novella, lo status attribuito dalla norma rileva  tanto
per il passato - nonostante  l'intervenuto  giudizio  -  che  per  il
futuro). 
17. Violazione degli articoli 24, 103 e 111  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 3 della Costituzione 
    La circostanza che la  legge-provvedimento  sia  intervenuta  per
qualificare come «amministrazione pubblica» enti il  cui  inserimento
nell'Elenco ISTAT aveva determinato  l'instaurazione  di  contenziosi
con ricorsi accolti dalle Sezioni riunite rileva  anche  sotto  altri
profili. Il sindacato di ragionevolezza, infatti, risulta  rafforzato
nei casi in cui la  «legificazione»  dell'atto  amministrativo  abbia
l'effetto diretto di sottrarre un determinato soggetto  al  sindacato
giurisdizionale,  secondo  una  prospettiva  complementare  a  quella
esaminata autonomamente nel paragrafo che precede (che  attiene  alla
non adeguata  ponderazione  dei  contenuti  inseriti  nella  legge  a
contenuto concreto). 
    Riguardata da questo angolo di visuale, infatti, la  disposizione
della cui legittimita' costituzionale  si  dubita  contrasta  con  lo
svolgimento della  funzione  giurisdizionale  e,  comunque,  lede  il
principio di effettivita' della relativa tutela,  anche  ove  non  si
condividesse  la  prospettazione  della  Finest   secondo   cui   gli
accertamenti gia' compiuti nella sentenza n. 17/2020 presenterebbero,
in assenza  di  modifica  delle  situazioni  di  fatto,  un'efficacia
preclusiva derivante direttamente dall'art. 2909 del codice civile. 
    Con l'intervento normativo in questione si e', quindi, vanificato
il diritto di difesa della ricorrente, esercitato con la proposizione
dell'azione  e  in  precedenza  soddisfatto  con  la   pronuncia   di
accoglimento  delle  domande  riguardanti  l'Elenco  per   il   2020,
alterando  la  regolamentazione  degli  interessi   stabilita   dalla
sentenza. Infatti, come  in  precedenza  osservato,  la  formulazione
letterale della previsione non consente di limitarne la portata  alle
sole annualita' decorrenti dal 2021, occorrendo estenderla  anche  al
2020 (anno di entrata in vigore del  precetto).  Ma  tale  latitudine
applicativa,  ponendo  nel  nulla   gli   effetti   della   pronuncia
giurisdizionale  n.  17/2020/RIS,  divenuta  intangibile,  ha  invaso
l'area  riservata  alla  funzione  giurisdizionale,   vulnerando   il
principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi. 
    Di qui il denunciato conflitto con l'art.  103,  comma  2,  della
Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti l'esercizio  della
funzione giurisdizionale nelle materie di contabilita' pubblica. 
    Infine, e per quanto  esposto,  le  rilevate  violazioni  offrono
chiaro  fondamento  al  sospetto  di  incostituzionalita'   dell'art.
23-quater, comma primo, del decreto-legge n. 137/2020  per  conflitto
con l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    Nel caso sottoposto ad analisi la novella si e' sovrapposta  alla
giurisdizione e ha radicalmente obliterato la condizione  di  parita'
davanti al giudice naturale imparziale e terzo. 
18. Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione 
    Le leggi-provvedimento, come gia'  innanzi  accennato,  non  sono
incompatibili, in se' e per se', con l'assetto dei  poteri  stabilito
in Costituzione. Tuttavia, nel vagliare la legittimita'  delle  leggi
regionali e nazionali, la  Corte  costituzionale  ha  valorizzato  il
ruolo svolto dalla partecipazione al procedimento amministrativo  nel
disegno della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi). 
    In particolare, e'  stato  con  chiarezza  puntualizzato  che  il
procedimento  amministrativo  costituisce  il   luogo   elettivo   di
composizione  degli   interessi,   in   quanto   «[e']   nella   sede
procedimentale  [...]  che  puo'  e  deve  avvenire  la   valutazione
sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,
a confronto  sia  con  l'interesse  del  soggetto  privato  operatore
economico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di
cui sono titolari singoli cittadini e comunita', e  che  trovano  nei
principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del
procedimento amministrativo, infatti, rende possibile l'emersione  di
tali  interessi,  la  loro  adeguata   prospettazione,   nonche'   la
pubblicita' e la trasparenza della loro  valutazione,  in  attuazione
dei principi di cui all'art. 1 della legge  7  agosto  1990,  n.  241
[...]: efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza. Viene  in
tal modo garantita, in primo  luogo,  l'imparzialita'  della  scelta,
alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il  perseguimento,  nel
modo  piu'  adeguato  ed  efficace,   dell'interesse   primario,   in
attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione,  di
cui allo stesso art. 97 Cost.» (C. cost., sentenza n. 69 del 2018). 
    Ancor  piu'  di  recente,  e'  stato  nettamente  osservato   che
«[l]'insistente   valorizzazione    delle    modalita'    dell'azione
amministrativa e dei  suoi  pregi  non  puo'  evidentemente  rimanere
confinata nella sfera dei dati di fatto, ma  deve  poter  emergere  a
livello  giuridico-formale,  quale  limite  intrinseco  alla   scelta
legislativa, pur senza mettere in discussione il tema della  "riserva
di amministrazione" nel nostro ordinamento», evidenziando che  se  la
materia su cui insiste la disposizione di legge  statale  oggetto  di
sospetta illegittimita' presenta  una  conformazione  legale  che  la
connota «con caratteristiche  tali  da  enfatizzare  il  rispetto  di
regole che trovano la loro  naturale  applicazione  nel  procedimento
amministrativo, cio' deve essere tenuto in conto nel  vagliare  sotto
il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur
tipicamente discrezionale, di un intervento  normativo  diretto»  (C.
cost., sentenza 23 giugno 2020,  n  116).  L'applicazione  di  questo
criterio al caso in esame  induce  a  concludere  nel  senso  che  la
disposizione in questione contrasta con i canoni della ragionevolezza
e i principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento,  tutelati  dagli
articoli 3 e 97 Cost. 
    Secondo il disegno legislativo gia'  esaminato,  la  qualita'  di
amministrazione pubblica consegue all'accertamento di un  particolare
status, suscettibile di variazioni nel corso del tempo  e,  comunque,
ancorato  a  specifici  criteri  di  natura  statistico-economica  di
derivazione eurounitaria. Al giudice contabile  e'  poi  riconosciuta
(dall'art.  11,  comma  6,  lettera  b,  c.g.c.),  in   una   materia
tipicamente «amministrativa», conformata da regole di fonte unionale,
la possibilita'  di  accertare  il  fatto  controverso  senza  essere
vincolato alle  pregresse  valutazioni  compendiate  nell'inserimento
dell'Elenco formato dall'Istituto nazionale di statistica. 
    Ora, in casi come quello in esame, attribuire ex lege a otto enti
una  qualita'  soggettiva  stabile,  impedendo  agli  interessati  di
intervenire nel procedimento istruttorio che precede la pubblicazione
dell'Elenco, preclude loro la possibilita' di tutela contro  mancanze
che non potrebbero essere addebitate all'atto legislativo, in  quanto
fisiologicamente estranee al relativo procedimento di formazione,  in
difformita' dai principi di ragionevolezza. 
    Inoltre, il controllo giurisdizionale in questione e'  volto  non
solo a «sanzionare»  con  l'annullamento  l'attivita'  amministrativa
illegittima, ma  anche  a  conformare  l'attivita'  stessa  cosi'  da
renderla  pienamente   rispettosa   dei   principi   di   efficienza,
imparzialita' e trasparenza costituzionalizzati  dall'art.  97  Cost.
(C. cost., sentenza n. 116/2020, cit.). 
19. Violazione dell'art. 117 della Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 3 e 111 della Costituzione, con riferimento all'art. 19 TUE,
all'art. 47 Carta dei diritti UE e agli articoli 6 e 13 CEDU 
    In  sede  di  trattazione  dei  dubbi  di  costituzionalita'  che
interessano il secondo comma dell'art. 23-quater e' stata  richiamata
la giurisprudenza della Corte di  giustizia  secondo  cui  gli  Stati
membri sono tenuti a delineare  procedimenti  che  non  siano,  nelle
situazioni rientranti nel diritto dell'Unione, meno favorevoli che in
situazioni simili disciplinate  dal  diritto  interno  (principio  di
equivalenza)  e  tali   da   rendere   praticamente   impossibile   o
eccessivamente  difficile  l'esercizio  dei  diritti  conferiti   dal
diritto dell'Unione (principio di effettivita'). 
    Anche con riferimento al primo comma dell'articolo  in  esame  si
constata la lesione del principio di  effettivita',  considerato  che
«dalla struttura complessiva dell'ordinamento giuridico nazionale  in
discussione [risulta] che non esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale
tale da permettere, anche solo in via incidentale, di  assicurare  il
rispetto dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell'Unione,
oppure che l'unico modo per poter adire un giudice  da  parte  di  un
singolo sia quello di commettere violazioni del  diritto»  (Corte  di
giustizia UE, sentenza 21 dicembre 2021, Randstad  Italia,  C-497/20,
punto 62). 
    La valutazione della disposizione  sospettata  di  illegittimita'
costituzionale alla  stregua  dei  parametri  di  diritto  interno  e
convenzionale, secondo cui il principio della tutela  giurisdizionale
effettiva dei diritti spettanti  ai  singoli  in  forza  del  diritto
dell'Unione,  costituisce  un  principio  generale  del  diritto  UE,
sancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950. Cio' conduce a sollevare questione
di costituzionalita' anche con riferimento  all'art.  117,  comma  1,
Cost., letto in combinato disposto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.
e con riferimento all'art. 19 TUE, all'art. 47 Carta dei diritti UE e
agli articoli 6 e 13 CEDU. Infatti,  la  mera  disapplicazione  della
norma anticomunitaria non appare rimedio  sufficiente,  tenuto  conto
della  lesione  di  diritti   fondamentali   presidiati   sia   dalla
Costituzione che in sede di diritto sovranazionale e della necessita'
di offrire una stabile  tutela  del  diritto  della  ricorrente  alla
corretta  rivalutazione  della  sua  qualita'   di   «amministrazione
pubblica» alla stregua delle regole dettate dal regolamento SEC 2010. 
20. Conclusioni 
    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto
rimessa alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  134  Cost.,
dell'art. 1 della legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e
dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'intero   art.   23-quater    del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  (inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176), anche in relazione  all'elenco
annesso. 

 
                                P.Q.M. 
 
    la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
    dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  16  luglio
2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura