Reg. ord. n. 263 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 12/12/2025
Tra: Edison rinnovabili spa C/ Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all'installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all'allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G della medesima legge regionale nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Previsione di aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre chilometri – Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di impianto – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Contrasto con la sentenza n. 134 del 2025 che evidenzia come non sia consentito al legislatore regionale, nell’individuare aree inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introdurre una generalizzata equiparazione tra aree idonee e quelle interdette – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente – Allegati B e G assumono un effetto preclusivo assoluto, impedendo l’istruttoria caso per caso che la giurisprudenza costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra paesaggio e impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Lesione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo – Normativa che introduce divieti generalizzati e indiscriminati in spregio alla normativa nazionale interposta che prevede un modello autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale cooperazione – Previsione di una fascia di rispetto che determina un’interdizione di portata eccezionalmente ampia, in spregio alla disciplina statale di riferimento e foriera di una non consentita alterazione dell’assetto unitario della tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004 – Contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la norma regionale impone divieti più estesi e più rigidi di quelli statali – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 6
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20 Art. 1 Co. 7
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna del 05/12/2024 Num. 20
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 9
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 11
direttiva UE del 11/12/2018
direttiva UE del 18/10/2023
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 1
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 7
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 8
decreto legislativo del 29/11/2003 Art. 12 Co. 7
decreto legislativo del 22/01/2004
decreto ministeriale del 21/06/2024
Testo dell'ordinanza
N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025
Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna sul ricorso proposto da Edison rinnovabili spa contro
la Regione autonoma della Sardegna.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica a
tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le
superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in
corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza
regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato
una modifica irreversibile dello stato dei luoghi - Divieto di
realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non
idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9
e 11 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 -
Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER
la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di
competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata
in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non puo'
essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur
presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20
del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino
l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti
i titoli abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad
oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di
efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi
ad oggetto impianti che hanno gia' comportato una modificazione
irreversibile dello stato dei luoghi - Idoneita' all'installazione
di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all'allegato F
della legge regionale n. 20 del 2024, nonche' delle aree idonee di
cui al comma 7 secondo periodo - Previsione che sono aree ordinarie
tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle
succitata legge - Realizzazione degli impianti e degli accumuli
FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in
aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle
prescrizioni di cui all'allegato G della medesima legge regionale
nonche' al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura
territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare
riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica
proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di
autorizzazione - Previsione di aree non idonee all'installazione di
impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da
edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e
archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre
chilometri - Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di
impianto.
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti
per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi), art. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e allegati B e G.
(GU n. 3 del 21-01-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
(Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente sentenza / ordinanza sul ricorso
numero di registro generale 1041 del 2024, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Edison Rinnovabili S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Carlo Comande', Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Mattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024 del Servizio
Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale
della difesa dell'Ambiente con cui e' stata disposta la sospensione
del procedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di
impatto ambientale, avviato dalla Societa' in relazione al progetto
di un impianto agrivoltaico denominato «Tratalias», di potenza
complessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nel Comune di Tratalias (SU);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 aprile
2025:
per l'annullamento:
della nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio
«VIA») con cui l'Assessorato ha dichiarato improcedibile l'istanza di
avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avanzata dalla societa' in
relazione al predetto progetto;
ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.
37886 del 16 dicembre 2024, con la quale il Servizio VIA ha
comunicato alla Societa' il riavvio del procedimento di verifica,
specificando al contempo che l'ente avrebbe altresi' valutato «gli
effetti della legge regionale n. 20/2024 sull'intervento di che
trattasi, dandone comunicazione a codesta Societa' e a tutti gli Enti
competenti», richiamata nella nota su citata in qualita' di atto
presupposto;
visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma
della Sardegna;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il
dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Con il ricorso in epigrafe, la Edison Rinnovabili S.p.a. ha
adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della
nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024, del Servizio Valutazioni
Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato Regionale della
Difesa dell'Ambiente, con cui e' stata disposta la sospensione del
procedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di
Impatto Ambientale, avviato dalla Societa' in relazione al progetto
di impianto agrivoltaico denominato «Tratalias», di potenza
complessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nell'omonimo Comune di
Tratalias (SU).
2. Espone parte ricorrente che, con istanze del 22 dicembre 2023
e 7 gennaio 2024, chiedeva al competente Servizio VIA della Regione
Sardegna l'attivazione della procedura di verifica di
assoggettabilita' a VIA, ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R.
n. 11/75 del 2021, in relazione al progetto in questione.
3. Verificata la completezza della documentazione presentata a
corredo dell'istanza, con nota prot. n. 1487 del 17 gennaio 2024, il
Servizio VIA della RAS ne comunicava alle Amministrazioni e agli Enti
territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul
proprio portale istituzionale e dava avvio alla prima consultazione
del pubblico, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 152/2006, per la acquisizione, entro il termine perentorio dei
successivi trenta giorni (i.e. entro il 16 febbraio 2024), delle
eventuali osservazioni degli interessati relative allo studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
4. Poiche', scaduto il termine di cui all'art. 19, comma 4,
l'Amministrazione regionale competente non concludeva il
procedimento, con Pec del 20 maggio 2024 e del 13 settembre 2024, la
societa' chiedeva infruttuosamente informazioni sull'istruttoria
della propria istanza.
5. In data 26 settembre 2024, il Servizio VIA trasmetteva,
tuttavia, alla societa' la gravata nota prot. n. 28952, con la quale
comunicava la sospensione del procedimento di screening, motivata in
ragione dell'intervenuta entrata in vigore, in data 4 luglio 2024,
della legge regionale n. 5/2024 e, in particolare, del «divieto di
realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia
elettrica da fonti rinnovabili» ivi previsto all'art. 3 per gli
ambiti territoriali elencati dalla medesima norma ed entro i quali
ricadeva l'intervento proposto dalla Societa'. In particolare, il
Servizio VIA comunicava di avere proceduto alla riapertura
dell'istruttoria al fine di verificare l'applicazione delle citate
misure di salvaguardia previste dall'art. 3 della legge regionale n.
5/2024 e, svolta tale verifica con esito positivo, di essersi
determinata a sospendere il procedimento in questione «sino al
termine previsto nell'art. 3, comma 1, della legge regionale n.
5/2024».
6. Avverso tale determinazione insorgeva la ricorrente che
censurava con un primo motivo di gravame la violazione e falsa
applicazione degli articoli 1 e 3, della legge regionale n. 5/2024.
6.1. Rappresentava la ricorrente cha la disposta sospensione del
procedimento non potesse trovare fondamento nell'art. 3 della legge
regionale n. 5/2024 in quanto oggetto del transitorio divieto
illegittimamente imposto dalla normativa regionale sarebbe stato,
espressamente ed unicamente, l'attivita' di materiale «realizzazione»
dei nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da
fonti rinnovabili e dunque dallo stesso non potesse in alcun modo
farsi discendere alcun divieto dello svolgimento (o della inibizione
della prosecuzione) dei procedimenti, solamente prodromici alla
realizzazione degli impianti FER e aventi ad oggetto la valutazione
degli impatti ambientali attesi dalla ipotizzata realizzazione degli
impianti di tal fatta (procedura di screening ai sensi dell'art. 19
ss. del decreto legislativo n. 152/2006). Poiche' lo stesso
Legislatore regionale aveva dichiarato che la finalita' perseguita
dalle norme introdotte era quella di scongiurare l'irreversibilita'
degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attivita' di
realizzazione, installazione o avviamento di impianti FER, l'unica
lettura ammissibile dell'art. 3 non poteva che essere quella secondo
cui il divieto ivi imposto afferiva esclusivamente alle attivita' di
materiale realizzazione degli impianti, dal momento che gli impatti
sul territorio regionale degli impianti FER - che il Legislatore
intendeva scongiurare - sarebbero potuti emergere solo al momento
della relativa realizzazione e non in alcun momento antecedente,
quale quello dello svolgimento e finanche della positiva conclusione
dei procedimenti volti alla valutazione degli impatti ambientali
attesi dalla realizzazione dei progetti. Doveva ritenersi pacifico,
infatti, che le procedure ambientali sarebbero state di per se'
inidonee a condurre al rilascio di titoli autorizzativi per la
realizzazione degli impianti FER, atteso che, a norma dell'art. 4,
del decreto legislativo n. 28/2011 e dell'art. 27-bis, del decreto
legislativo n. 152/2006, i regimi abilitanti la costruzione e
l'esercizio degli impianti FER erano, esclusivamente e
tassativamente, la comunicazione relativa alle attivita' in edilizia
libera di cui all'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n.
28/2011, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'art.
6-bis, decreto legislativo n. 28/2011, la Procedura Abilitativa
Semplificata di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 28/2011 e
l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003.
6.2. Inoltre, il riferimento contenuto al comma 2 alle «procedure
di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della
legge» non avrebbe potuto integrare l'oggetto del divieto di
realizzazione degli impianti FER di cui al comma 1, essendo
unicamente volto a perimetrare l'ambito di applicazione di tale
divieto, ricomprendendovi anche gli impianti la cui realizzazione
avrebbe potuto essere autorizzata in forza di titoli adottati
nell'ambito di procedimenti autorizzazione gia' in corso, ma senza
che potesse essere inibita la prosecuzione di tali procedimenti fino
alla relativa conclusione.
7. Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione
dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 e la
violazione dei principi di derivazione eurounitaria di
proporzionalita', razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
delle procedure finalizzate all'autorizzazione agli impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile.
7.1. Deduceva parte ricorrente che, poiche' la legge regionale n.
5/2024 non avrebbe comunque potuto porsi a fondamento del
provvedimento impugnato, in quanto la stessa non prescriveva alcuna
sospensione dei procedimenti ambientali (e neppure autorizzativi) in
corso alla data di entrata in vigore della stessa, il provvedimento
di sospensione gravato si sarebbe posto in radicale violazione della
disciplina statale di derivazione eurounitaria recata dal decreto
legislativo n. 199/2021, costituente diretta attuazione della
direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili.
In particolare, il comma 6, dell'art. 20, del decreto legislativo
n. 199/2021, in linea con i principi fissati dalla direttiva
2018/2001/UE, dispone espressamente che «Nelle more
dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte
moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di
autorizzazione». La portata della superiore disposizione, di rango
statale e derivazione eurounitaria, evidenziava parte ricorrente,
sarebbe stata evidentemente violata dal provvedimento impugnato,
laddove lo stesso aveva disposto addirittura la sospensione dei
termini di verifica di assoggettabilita' a VIA con cio' debordando
dall'ambito di competenze normativamente riconosciuto alla Regione.
7.2. In subordine, Edison deduceva l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2024 per
violazione dell'art. 117 comma 1 e 3 della Costituzione, in relazione
al decreto legislativo n. 199/2021 (attuazione della direttiva
UE/2018/2001) e in relazione ai principi espressi dalla direttiva
UE/2018/2001, in linea di continuita' con quelli fatti propri dalle
direttive CE/2001/77 e CE/2009/28 e dal regolamento (UE) 2021/119.
7.2.1. Rappresentava l'esponente che l'art. 3 della legge
regionale in esame, ove interpretato nel senso di vietare, pur se in
maniera transitoria, lo svolgimento o la prosecuzione dei
procedimenti amministrativi riconducibili alla autorizzazione della
realizzazione degli impianti FER, avrebbe introdotto una moratoria in
contrasto con i principi fondamentali in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
La Corte costituzionale, su tale profilo, aveva, peraltro, gia'
avuto modo di affermare che ogni moratoria in questo settore si
sarebbe posta in conflitto con l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva
2018/2001/UE, in quando cio' avrebbe comportato una violazione degli
impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione
europea e a livello internazionale e volti a garantire la massima
diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
Inoltre, l'art. 3 della legge regionale, ove inteso nel senso
fatto proprio dalla Regione nell'ambito del procedimento avviato
dalla societa', si sarebbe rivelato manifestamente incostituzionale
in quanto, procrastinando l'autorizzazione dei progetti FER, si
sarebbe posto in palese contrasto con l'art. 117, primo comma della
Costituzione, in quanto avrebbe pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (UE) (cd. RED III) di
addivenire all'impatto climatico zero entro il 2050, oltre che con i
principi di massima diffusione degli impianti FER e di massima
razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione delle relative
procedure autorizzative che informano il decreto legislativo n.
199/2021.
7.2.2. Sotto un ulteriore profilo, l'art. 3 della legge regionale
n. 5/2024, ove interpretato nel senso di consentire una sospensione
di qualsiasi procedimento afferente alla realizzazione degli impianti
FER, avrebbe spiegato evidenti effetti distorsivi della concorrenza,
nella misura in cui avrebbe impedito in Sardegna lo svolgimento dei
procedimenti prodromici alla realizzazione di simili impianti alle
medesime condizioni concorrenziali e di mercato esistenti sul resto
del territorio nazionale, con conseguente violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. e) Costituzione, che attribuisce allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza.
8. Si costituiva la RAS che instava per la reiezione del gravame.
9. All'udienza camerale del 15 gennaio 2025, l'istanza cautelare,
in ragione della complessita' delle questioni da trattare, veniva
assorbita al merito.
10. Con atto depositato il 15 aprile 2025 parte ricorrente
proponeva motivi aggiunti estendendo il gravame alla medio tempore
intervenuta nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio VIA
della RAS, con cui il competente Assessorato dichiarava improcedibile
l'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita'
a V.I.A. avanzata dalla ricorrente.
10.1. Rappresentava la Edison Rinnovabili che, nelle more del
presente giudizio, era intervenuta la sentenza della Corte
costituzionale, n. 28 dell'11 marzo 2025, in relazione al ricorso
proposto dal Consiglio dei ministri in via principale, ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione, avverso l'art. 3, della legge
regionale n. 5/2024, dichiarandone l'incostituzionalita' per
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione,
disposizione che impone il rispetto dei vincoli dell'ordinamento
euro-unitario, ed in particolare quelli previsti dal reg.
2021/1119/UE e dalla dir 2018/2001/UE, nonche' dal decreto
legislativo n. 199/2021 che ne ha dato attuazione.
10.2. In ragione della suindicata pronuncia la ricorrente, con
nota Pec del 26 marzo 2025, aveva diffidato l'Assessorato a
rilasciare il provvedimento conclusivo del procedimento di screening,
previa disapplicazione della predetta normativa regionale,
rappresentando che l'entrata in vigore della legge regionale n.
20/2024 non avrebbe potuto certamente giustificare l'ulteriore
protrarsi della sospensione procedimentale.
10.3. Tuttavia, alla citata diffida, l'Assessorato dava riscontro
adottando il gravato provvedimento prot. n. 9625 del 27 marzo 2025,
con il quale dichiarava improcedibile l'istanza di avvio del
procedimento di screening della Societa', asserendo che il progetto
ricadeva in «aree non idonee all'installazione di impianti
fotovoltaici, ai sensi dell'allegato B della medesima legge regionale
(legge regionale n. 20/2024)».
10.4. Avverso tale determinazione la ricorrente e' insorta
deducendo, con un primo motivo, la violazione del diritto dell'UE di
cui ai regolamenti 2018/1999/UE e 2021/1119/UE e alle direttive
2009/28/CE, 2001/77/CE, UE/2018/2001 e UE/2023/2413; la violazione
del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del
principio di ragionevolezza e proporzionalita' del provvedimento
amministrativo, del principio di certezza del diritto e del legittimo
affidamento; la violazione degli articoli 17, 37, e 52 della Carta
dei Diritti Fondamentali dell'UE; la violazione degli articoli 11,
108 e 192 del TFUE; la violazione e falsa applicazione della legge n.
53/2021 e del decreto legislativo n. 199/2021, nonche' la violazione
e falsa applicazione delle Linee guida di cui al decreto ministeriale
del 10 settembre 2010 oltre a eccesso di potere per difetto
d'istruttoria e manifesta irragionevolezza.
10.4.1. Si duole, in primo luogo, parte ricorrente, che la legge
regionale n. 20/2024 nell'individuare le «aree non idonee» alla
realizzazione di impianti FER (di cui agli Allegati A, B, C ed E)
sancendo al comma 5, dell'art. 1 che in tali aree e' vietata la
realizzazione di tali tipologie di impianti, avrebbe introdotto un
divieto generalizzato e assoluto di installazione di impianti FER che
interesserebbe quasi tutto il territorio regionale, sia con
riferimento a nuovi impianti, sia con riguardo ad interventi gia'
dotati di titolo autorizzativo, stabilendo la sopravvenuta
inefficacia dei relativi provvedimenti giungendo fino a travolgere i
progetti di impianti FER in fase di realizzazione, i quali,
all'entrata in vigore della legge regionale, non abbiano «gia'
comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi».
In tal modo, la RAS avrebbe determinato un effetto totalmente
preclusivo della possibilita' di autorizzare e finanche realizzare
gli impianti FER, del tutto contrario al principio di massima
diffusione di tali tecnologie di derivazione euro-unitaria. In
particolare, risulterebbe violato il regolamento 2018/1999/UE sulla
governance dell'Unione dell'energia recentemente modificato dalla cd.
«Legge europea sul clima», regolamento 2021/1119/UE, che ha
formalmente sancito l'obiettivo della c.d. «neutralita' climatica» al
2050 e il traguardo vincolante dell'UE in materia di clima per il
2030, consistente in una riduzione interna netta delle emissioni di
gas a effetto serra (al netto degli assorbimenti) di almeno il 55%
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, il cui conseguimento
passa necessariamente dall'intervento proattivo di Legislatore ed
amministrazioni.
La legge regionale n. 20/2024, introducendo una disciplina volta
a disincentivare e inibire le iniziative di sviluppo e la stessa
realizzazione degli impianti FER, anche legittimamente autorizzati,
si porrebbe, dunque, in netto contrasto con gli obiettivi stabiliti
dai succitati regolamenti (UE) e con la correlata disciplina di
derivazione eurounitaria volta a incentivare lo sviluppo dell'energia
rinnovabile quale l'art. 15ter della dir. UE/2018/2001 che prevede
che entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri procedano a una
mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie
rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale
nazionale e la superficie per l'installazione di impianti FER e la
Raccomandazione UE/2024/1343 che stabilisce che «gli Stati membri
dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e
marine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente idonee
(«zone di accelerazione per le energie rinnovabili»), conformemente
agli articoli 15-ter e 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001».
Stanti tali previsioni, il Legislatore non potrebbe, quindi,
introdurre disposizioni derogatorie della normativa di derivazione
euro-unitaria (e statale) in materia di promozione delle energie
rinnovabili, con la conseguenza che la L.R. n. 20/2024, su cui si
fondano gli atti impugnati, violerebbe irrimediabilmente le norme di
derivazione euro-unitaria qui considerate.
10.4.2. Soggiunge l'esponente che gli atti in contestazione si
porrebbero, altresi', in insanabile contrasto con le norme di diritto
interno attuative dei principi ed obiettivi euro-unitari sopra
descritti.
A tale proposito, parte ricorrente richiama il decreto
legislativo n. 199/2021 che ha recepito la direttiva UE/2018/2001 che
ha stabilito che gli obiettivi energetici nazionali del PNIEC
all'anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali,
per cui ogni Regione e Provincia autonoma e' chiamata a garantire sul
proprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti
rinnovabili (FER) e, per promuovere tali iniziative, l'art. 20 del
citato decreto ha definito il percorso per l'individuazione delle
superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER.
La ricorrente evidenzia, altresi', che la Corte costituzionale ha
avuto modo di precisare che, nel rispetto del principio di
derivazione euro-unitaria di massima diffusione degli impianti FER,
il Legislatore regionale avrebbe potuto individuare unicamente le
aree idonee cui conseguono meccanismi autorizzatori semplificati
volti ad accelerare e promuovere la realizzazione di tali impianti e,
in tale ottica, andrebbe letta anche la disposizione recata dall'art.
47, comma 1, lettera a) della legge n. 41/2023 di conversione del
decreto-legge n. 1/2023, modificativa dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 199/2021, con la quale e' stato previsto che
l'individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da
operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi, debba
tener conto delle aree gia' classificate come idonee in via
transitoria dall'art. 20, comma 8.
Da cio' deriverebbe, secondo parte ricorrente, che l'art. 20,
comma 8 recherebbe una classificazione anticipatoria e vincolante per
le leggi regionali che avrebbero dovuto necessariamente tenere conto
delle aree idonee ex lege; interpretazione corroborata dal fatto che
nel giudizio avverso il decreto ministeriale 21 giugno 2024 recante
«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», il Consiglio di
Stato ha ritenuto di sospendere con ordinanza n. 4298 del 14 novembre
2024, in data antecedente all'adozione della norma sarda in
contestazione, l'art. 7 del decreto ministeriale in quanto abilitante
le Regioni ad introdurre deroghe ai criteri d'idoneita' delineati dal
predetto art. 20, comma 8.
In definitiva, il Legislatore regionale giammai avrebbe potuto
prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero
territorio regionale, ne' tanto meno individuare delle aree in cui e'
vietata tout court la realizzazione di impianti FER (cfr. Corte
costituzione, n. 13/2014 e n. 77/2022; n. 148/2019) e disconoscere
l'idoneita' di aree individuate come tali dal Legislatore nazionale.
Risulterebbe, quindi, insostenibile il quadro normativo delineato
a livello regionale che ribalterebbe le logiche e le finalita'
stabilite a livello di normativa euro-unitaria, nonche' recepite
anche nella disciplina sopra citata, introducendo la fattispecie non
prevista - e quindi illegittima -delle aree in cui «e' vietata la
realizzazione degli impianti» (cfr. art. 1, comma 5, legge regionale
n. 20/2024), estendendo il divieto anche alle aree idonee ai sensi
dell'art. 20, comma 8).
La contrarieta' della legge regionale n. 20/2024 alle normative
sovranazionali e nazionali sopra richiamate, emergerebbe anche nella
parte della legge che pretenderebbe addirittura di inibire la
realizzazione delle iniziative progettuali che alla data della sua
entrata in vigore erano state debitamente autorizzate sulla base
della normativa ratione temporis applicabile, ma che, alla luce della
nuova normativa sopravvenuta ricadono in area classificata come «non
idonea».
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, l'Assessorato non
avrebbe dovuto applicare la legge regionale n. 20/2024 in quanto
disciplina interna contraria ai principi euro-unitari che trovano
immediata applicazione nel nostro sistema giuridico in virtu' della
appartenenza dell'Italia all'UE, ai sensi dell'art. 11 e 117, primo
comma, della Costituzione.
10.4.3. Tale legge si porrebbe, altresi', in violazione di alcuni
diritti e principi, certamente consolidati nel diritto interno, che
avrebbero trovato ormai consacrazione anche a livello euro-unitario
quali quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento
del privato. La norma regionale, infatti, introdurrebbe dei divieti
che bloccherebbero lo sviluppo di un intero comparto (la produzione
di FER) in un intero territorio, con l'effetto di comportare una
palese distorsione del mercato di produzione di energia da fonti
rinnovabili che verrebbe interdetto in una porzione rilevante del
territorio italiano e da cio' discenderebbero anche effetti
distorsivi nel mercato italiano, con effetti sproporzionati rispetto
all'interesse perseguito, atteso il divieto assoluto, totale e
indiscriminato alla realizzazione degli impianti FER anche di quelli
autorizzati dalla stessa Regione e ricadenti in area idonea ai sensi
dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021, con
correlata violazione anche dei principi di liberta' di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi.
10.4.4. Ulteriormente, parte ricorrente evidenzia che, poiche' la
legge regionale n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con una serie di
norme espressive dei principi e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'UE la stessa dovrebbe essere non
applicata in sede giurisdizionale anche in considerazione del fatto
che tale legge risulta gia' oggetto della questione di legittimita'
costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
con il ricorso 8 del 3 febbraio u.s. e sarebbe, pertanto, destinata
ad essere eliminata dal sistema giuridico, quale effetto del futuro
pronunciamento della Corte costituzionale.
Peraltro, gia' la Consulta si e' pronunciata nel senso
dell'illegittimita' della legge regionale n. 5/2024 con la recente
sentenza n. 28 dell'11 marzo 2025, e la legge regionale n. 20/2024
costituirebbe un intervento che si porrebbe in continuita' la legge
espunta dalla Corte in quanto volta a perseguire un identico intento
contrario al diritto dell'UE ed alla stessa Costituzione.
10.5. Parte ricorrente, pertanto, nell'ipotesi di non
disapplicazione della legge regionale in parola, ne denuncia
l'illegittimita' Costituzionale con riguardo all'art. 1, commi 1, 2,
5, 6, e 7 per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, per violazione del diritto dell'UE di cui ai
regolamenti 2018/1999 e 2021/1119/UE, alle direttive n. 98/70/CE
2009/28/CE, 2001/77/CE, 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, attuata con la legge n. 53/2021 e il decreto legislativo
n. 199/2021, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio
(Renewable Energy Directive c.d. RED III), nonche' degli articoli 17
e 37 della «Carta di Nizza».
10.5.1. Osserva parte ricorrente che il decreto legislativo n.
199/2021 ha stabilito che ogni regione e' chiamata a concorrere al
raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali del PNIEC con una
quota minima di energia da FER ed in conformita' ai criteri stabiliti
dall'art. 20, decreto legislativo n. 199/2021 che impone, come
chiarito dalla Corte costituzionale, che le Regioni debbano
individuare unicamente le aree idonee alle quali riferire meccanismi
autorizzatori semplificati di accelerazione e promozione della
realizzazione di tali impianti. Per converso, la legge regionale
avrebbe individuato le aree non idonee, sancendo ai commi 5 e 7,
dell'art. 1, che in tali aree e' vietata la realizzazione di impianti
FER (comma 5) e che in caso di coesistenza dell'impianto sia in aree
idonee che in aree non idonee prevarrebbe il principio di non
idoneita', inteso come divieto di realizzare impianti FER (comma 7),
cosi' invertendo la logica e la finalita' della disciplina statale ed
euro-unitaria.
10.5.2. Inoltre, la legge regionale si rivelerebbe
incostituzionale anche laddove considererebbe le «aree non idonee»
come aree interdette in via assoluta all'installazione di impianti
FER, dovendo le stesse, al contrario, ritenersi compatibili con
l'installazione dei suddetti impianti pur essendo i relativi progetti
assoggettati a procedimenti autorizzatori non semplificabili e
soggetti comunque a un'istruttoria particolarmente accurata e a una
motivazione rafforzata.
10.5.3. L'operato regionale introdurrebbe, peraltro, un divieto
all'installazione di impianti FER esteso ad oltre il 95% del
territorio, travolgendo anche le aree definite idonee ex lege
dall'art. 20, co. 8 del decreto legislativo n. 199/2021, che, invece,
rappresenterebbero un «minimum» legale di aree necessario
all'attuazione del PNRR e del PNIEC ai sensi dell'art. 1, comma 3,
decreto legislativo n. 199/2021. In cio' si apprezzerebbe la
violazione del parametro di costituzionalita' rappresentato dall'art.
117, comma 1, della Costituzione, e 11, atteso che la legge in esame
avrebbe indebitamente normato le «aree non idonee», equiparando
indebitamente queste a quelle interdette in cui e' vietata la
realizzazione di impianti, non tenendo conto delle aree idonee ai
sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021 e
introducendo un meccanismo di «connessione a pettine» di diversi
vincoli che avrebbe reso quasi tutto l'intero territorio regionale
come area non idonea.
10.6. Sotto un secondo profilo viene denunciato il contrasto
dell'art. 1, commi 2 e 5 della legge regionale n. 20/2024 con gli
articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione per violazione
degli articoli da 101 a 108 TFUE. Violazione dell'art. 52 della Carta
dei Diritti Fondamentali dei Diritti dell'UE e dei principi di
proporzionalita', non discriminazione, parita' di trattamento,
nonche' violazione della liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE.
10.7. Sotto un terzo versante, viene censurata la contrarieta'
dell'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell'Allegato
B) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della
Costituzione in quanto, in forza del richiamo previsto dall'art. 1,
comma 5, della L.R. n. 20/2024 all'all. B, lettera ee), verrebbe
vietata la realizzazione di impianti Agrivoltaici in zona
classificata agricola, introducendo - in tal modo - un generalizzato
ed indiscriminato divieto del tutto illogico ed irrazionale atteso
che tale tecnologia impiantistica e' stata anche dalla giurisprudenza
riconosciuta idonea a conciliare la produzione energetica con la
valorizzazione del paesaggio rurale e delle attivita' agricole.
Tale preclusione, inoltre, si porrebbe in conflitto con i
principi fondamentali dettati a livello statale nella materia
concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e con
la dir. 2001/77/CE, l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n.
387/2003 (vigente alla data di emanazione della legge regionale e
oggi trasfuso nel decreto legislativo n. 190/2024), ai sensi del
quale «Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici».
10.7.1. In tale contesto, soggiunge la ricorrente, assumerebbero
rilievo le Linee guida del 2010, introdotte in attuazione dell'art.
12 del decreto legislativo n. 387/2003, che all'Allegato 3 precisano
che «ai sensi dell'art. 12, comma 7, le zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente
considerate aree e siti non idonei» e, ancora, che «l'individuazione
delle aree e dei siti non idonei non puo' riguardare porzioni
significative del territorio.»
10.8. Sotto una quarta ottica, la societa' ricorrente deduce il
contrasto dell'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e
dell'Allegato B) lettera W) punto 12 e lettera x) punto 4 per
violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1, 7 e 8, del
decreto legislativo n. 199/2021, dell'art. 12, del decreto
legislativo n. 387/2003, delle Linee guida e del principio della
massima diffusione degli impianti FER nonche' del decreto legislativo
n. 42/2004 e dell'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione.
10.8.1. In particolare, la norma censurata introdurrebbe divieti
correlati alla tutela delle aree di interesse paesaggistico e
culturale esorbitanti financo avuto riguardo al decreto legislativo
n. 42/2004. Infatti, nella struttura del decreto legislativo n.
42/2004, in presenza di interventi da attuare su aree rientranti tra
quelle di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b), la tutela passa
attraverso la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146
all'autorita' paesaggistica competente, chiamata a valutare in
concreto e in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area
tutelata e dell'intervento da realizzare, la compatibilita'
paesaggistica di quest'ultimo. Parimenti avviene con riferimento ai
beni culturali di cui all'art. 10, in relazione ai quali si prevede -
al successivo art. 20 e ss. - un preciso procedimento per valutare
l'incidenza in concreto degli interventi sui beni tutelati.
Le stesse Linee guida prevedono la possibilita' di annoverare tra
le non idonee le zone di cui all'art. 142 del decreto legislativo n.
42/2004, ma solo previa valutazione della sussistenza di particolari
caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione
degli impianti. Invece, la disposizione regionale introdurrebbe un
divieto generalizzato e aprioristico per qualsiasi impianto FER senza
tenere conto delle varie situazioni e delle diverse soluzioni
progettuali prospettabili.
11. All'udienza dell'11 aprile 2025, il difensore della
ricorrente, in considerazione della complessita' della causa,
dichiarava di rinunciare all'istanza cautelare confidando sulla
sollecita fissazione dell'udienza di merito.
12. In vista della pubblica udienza, le parti depositavano
memorie e repliche.
13. Parte ricorrente rammenta come la norma regionale sia stata
rimessa all'esame della Corte costituzionale, sia in via principale
(con giudizio la cui udienza si e' tenuta lo scorso 7 ottobre) e sia
in via incidentale, anche per la sua contrarieta' ai principi
eurounitari, e cio' rappresenterebbe elemento sintomatico della
sussistenza delle ragioni di conflitto con la disciplina di
derivazione unionale che, come chiarito dal Consiglio di Stato, ne
imporrebbero la disapplicazione, mentre la Regione ha insistito per
la reiezione del ricorso rappresentando l'insussistenza dei
presupposti per disapplicare la normativa regionale e l'esigenza di
attendere l'esito del giudizio incardinato nanti la Corte
costituzionale.
14. La causa e' stata, infine, discussa e quindi trattenuta in
decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
Diritto
1. Il giudizio all'esame del Collegio si colloca all'interno di
un vasto contenzioso concernente il vaglio di legittimita' delle
iniziative provvedimentali e (sotto un profilo di compatibilita'
eurounitaria e costituzionale) legislative assunte dalla Regione
Sardegna con riguardo ai procedimenti autorizzativi degli impianti da
fonti di energia rinnovabili.
1.1. Lo sviluppo e la definizione di tali procedimenti, infatti,
e' stata incisa dall'introduzione della normativa emanata dalla
Regione Sardegna, dapprima con la legge regionale n. 5/2024,
dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 28
dell'11 marzo 2025 per violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, e successivamente con la legge n. 20/2024, che ha, tra
l'altro, abrogato la legge regionale n. 5/2024, avente ad oggetto
«Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi».
1.2. Tale ultima disposizione normativa e' stata anch'essa
sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
1.2.1. In particolare, la questione e' stata sollevata in via
principale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 8 del 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2025 n. 9, con
udienza tenutasi lo scorso 7 ottobre, e in via incidentale sia dal
Tar del Lazio, con ordinanze nn. 9164 e 9168 del 2025, sia da parte
di questo stesso Tribunale (cfr. Sez. II^ ordinanza 9 giugno 2025, n.
146 e Sez. I^ 26 giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600).
2. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilita' del
ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse, proposto
avverso il provvedimento di sospensione del procedimento di Verifica
di assoggettabilita' alla Valutazione di impatto ambientale, sia alla
luce delle evenienze sopra richiamate che hanno interessato il
referente normativo sulla cui base tale sospensione era stata
disposta, sia in ragione del fatto che il procedimento di verifica
era stato comunque riavviato con nota 37886 del 16 dicembre 2024
della RAS.
3. Parte ricorrente, anche con le memorie depositate in vista
dell'udienza di merito, ha insistito per la disapplicazione della
legge regionale n. 20/2024 per contrasto con la disciplina
eurounitaria instando, in via subordinata, per la rimessione al
Giudice delle leggi della questione di compatibilita' costituzionale
della legge, ed in particolare, degli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6 e
7, nonche' dei relativi allegati B, e G, della Regione Autonoma della
Sardegna n. 20/2024, per l'asserita violazione degli articoli 3, 9,
11, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione ai
principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 come modificata
dalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi' degli articoli 3 e 4 della
legge costituzionale n. 3/1948.
3.1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che non sussistano i
presupposti per la disapplicazione della legge regionale n. 20/2024.
3.1.1. Va, a tale proposito, rammentato che l'obbligo di
disapplicazione sussiste soltanto quando la norma europea invocata e'
incondizionata e pertanto l'operativita' del suo contenuto
prescrittivo non e' soggetta ad alcuna condizione ne' subordinata,
sia per quanto riguarda la sua osservanza che i suoi effetti,
all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della
Comunita' o degli Stati membri, e ed e' sufficientemente precisa,
cioe' idonea a regolare immediatamente il caso di specie senza
necessita' di atti attuativi. In particolare si e' affermato che «il
requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev'essere
direttamente interessata dall'atto oggetto del suo ricorso richiede
la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un
lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del
ricorrente e, dall'altro, non lasci alcun potere discrezionale ai
destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere
carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa
dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie» (sentenza
del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy and Renewable Fuels
Association, C-465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69 e giurisprudenza ivi
citata). (CGUE 12 luglio 2022 causa C-348/20 P..); cfr, negli stessi
termini, CGUE, 19 gennaio 1982, C-8/81 - Becker; che ha precisato che
solo nei «i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano,
dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente
precise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di
provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a
qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva, ovvero
in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far
valere nei confronti dello Stato)».
3.1.2. Parte ricorrente richiama, a fondamento della
disapplicazione richiesta, la direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), la
Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), la raccomandazione (UE)
2024/1343, nonche' lo stesso decreto legislativo n. 199/2021 che
attua le direttive.
Tale quadro normativo, tuttavia, fissa obblighi principali
rivolti agli Stati membri che devono definire misure, strategie e
piani nazionali, e quindi richiedono attuazioni interne dettagliate.
Tali norme, dunque, non recano disposizioni self-executing in
quanto gli Stati membri devono adottare leggi o regolamenti specifici
per rispettare gli obiettivi climatici (ad esempio: piani di
transizione, norme su settore energetico e FER).
Al contempo, manca un obbligo immediatamente applicabile nei
confronti di enti sub-statali o privati: le norme in questione non
contengono norme applicabili direttamente contro le Regioni in quanto
richiedono interventi legislativi nazionali e regionali per
l'individuazione delle aree idonee e non idonee alle rinnovabili
(articoli 20 ss. decreto legislativo n. 199/2021) e anche gli
obblighi di accelerazione procedimentale o di riduzione delle aree di
esclusione presuppongono scelte discrezionali dei legislatori
nazionali e regionali.
3.1.3. Va, inoltre, osservato che la richiamata raccomandazione
(UE) 2024/1343 non ha natura vincolante e pertanto non puo' fondare
un obbligo di disapplicazione diretta e che il decreto legislativo n.
199/2021 pur attuando le direttive RED, lascia margini di
discrezionalita' alle Regioni nella definizione delle aree idonee, e
presuppone l'emanazione di specifiche norme regionali funzionali
all'applicazione delle direttive.
3.1.4. D'altronde, va evidenziato che, con la recente pronuncia
della Corte costituzionale n. 134 del 30 luglio 2025 si e' precisato
che «Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del
2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il potere, previsto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di
individuare con legge le aree idonee e' ora stato, invece, accordato
alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale
possibilita', del resto, non e' espressamente esclusa dal decreto
legislativo n. 199 del 2021.» pur con la precisazione che «la
inidoneita' dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si
puo' tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale
a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto puo' essere
egualmente autorizzata ancorche' sulla base di una idonea istruttoria
e di una motivazione rafforzata.»
3.1.5. Pertanto, anche sotto il profilo del Climate Law, non
ricorrono i requisiti di chiarezza, precisione e incondizionatezza
necessari per imporre una disapplicazione diretta della normativa
regionale in quanto tale cornice normativa contempla margini di
discrezionalita' nella scelta delle misure, dei piani e delle
tempistiche.
3.2. Alla luce di quanto sopra, il contrasto tra la legge
regionale e la normativa eurounitaria non puo' essere risolto
mediante disapplicazione giudiziale immediata, ma richiede
l'attivazione del sindacato di costituzionalita', essendo la
questione mediata dal rispetto degli artt. 117, primo comma, della
Costituzione, 11 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale della
Sardegna. La domanda della ricorrente di immediata disapplicazione
della norma regionale deve pertanto essere respinta, ferma restando
la rilevanza delle dedotte violazioni ai fini del giudizio di
costituzionalita'.
3.3. In vista dell'udienza di merito, e nel corso della
discussione, parte ricorrente ha dedotto la tacita abrogazione
diretta della legge regionale n. 20/2024 in ragione del sopravvenire
del decreto-legge n. 175/2025 (cfr. art. 2, comma 1), richiamando
l'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
3.3.1. Sul punto, va richiamato il consolidato principio espresso
dalla Corte costituzionale, secondo cui l'art. 10, legge n. 62/1953
produce effetti abrogativi solo in presenza del sopravvenire nelle
leggi statali di norme recanti principi, in grado di costituire un
limite all'esercizio di competenze legislative regionali, ove sia
riscontrabile una «accertata e diretta incompatibilita' fra la legge
regionale e quella statale» (v. Corte costituzionale, sentenza n.
153/1995; v. altresi' sentenze nn. 498 e 497 del 1993, 50 del 1991,
151 del 1974).
3.3.2. Il Collegio rileva in particolare come l'introduzione, da
parte del decreto-legge n. 175/2025, del principio secondo cui e'
precluso alle Regioni l'adozione di «divieti generali e astratti
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 e dall'art. 11-quinquies del medesimo
decreto» non costituisca di per se' elemento sufficiente a fondare
una tacita abrogazione della legge regionale n. 20/2024. Tale
disposizione si inserisce, infatti, in un piu' ampio quadro normativo
secondo cui le Regioni sono chiamate, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della normativa, a individuare ulteriori
aree idonee all'installazione di impianti FER, nel rispetto dei
principi e criteri stabiliti ai commi 4 e 5.
3.3.3. La norma in esame stabilisce principi generali in materia
di aree idonee, ma non incide direttamente e immediatamente sulle
scelte legislative regionali ne' reca alcuna clausola abrogativa
espressa. Al contrario, il decreto-legge n. 175/2025 affida alle
Regioni e Province autonome un margine discrezionale
nell'individuazione delle aree, prevedendo la possibilita' di
ulteriori regolazioni locali. Ne consegue che la Regione conserva una
competenza di dettaglio, il cui esercizio non e' precluso dal decreto
statale e non confligge immediatamente con i principi generali ivi
stabiliti.
3.3.4. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non
sussistano i presupposti per parlare di abrogazione tacita diretta
della legge regionale n. 20/2024 atteso che l'art. 10, legge n.
62/1953 non puo' operare quando l'accertamento di compatibilita'
richiede, anche implicitamente, un giudizio di merito tra norme.
3.4. In conclusione, la tesi della efficacia abrogativa
automatica del decreto-legge n. 175/2025 non puo' essere accolta.
4. Chiarito quanto sopra, e avuto riguardo alla domanda proposta
in via subordinata, concernente la dedotta illegittimita'
costituzionale delle avversate norme della Legge regionale n.
20/2024, osserva il Collegio come si rivelino rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 1, 2, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e
degli Allegati B e G della richiamata legge per contrasto con gli
articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
4.1. Va, in primo luogo, osservato come ricorra il presupposto
della rilevanza della questione, ai sensi dell'art. 23, comma 2,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale e' necessario che
il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale» della
disposizione contestata.
4.1.1. Sul punto, ritiene il Collegio sufficiente osservare che
la stessa amministrazione regionale ha evidenziato che il gravato
provvedimento di archiviazione della pratica «assurge ad atto dovuto,
in quanto direttamente applicativo dell'art. 1, comma 5, della legge
regionale n. 20/2024. Tale norma dispone il divieto di realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili
(FER) negli ambiti individuati dagli allegati alla medesima legge ed
a seconda della specifica tipologia di impianto, nonche'
l'inefficacia dei relativi titoli abilitativi comunque denominati,
(...)» rilevando che «L'impianto agrivoltaico per cui e' causa
risente di tali divieti» (cfr. memoria della RAS del 24 aprile 2024).
Di conseguenza, l'eventuale accertamento dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 20/2024 determinerebbe un
travolgimento automatico, per illegittimita' derivata, degli atti
adottati dall'Amministrazione regionale.
4.2. In secondo luogo, ritiene il Collegio che il prospettato
conflitto dell'art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e degli allegati A e G
della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 con gli artt. 3, comma
1, dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' con gli articoli
11 e 117, comma 1, della Costituzione si presenti «non manifestamente
infondato» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
4.2.1. Ha gia' osservato questo Tribunale (Tar Sardegna - Sezione
I, ordinanze nn. 598, 599 e 600 del 26 giugno 2025) che l'intervento
normativo di cui alla legge regionale n. 20/2024 e' stato posto in
essere, secondo quanto riportato all'art. 1, comma 1, lett. a) della
medesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici
idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione
ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonche'
delle disposizioni di cui all'art. 3, lettera f), m) e n), art. 4,
lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480
(Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di
sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e
quella di governo del territorio».
4.2.2. Quanto all'ambito di competenza legislativa interessato
dalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,
la potesta' legislativa primaria in materia di «edilizia e
urbanistica» riconosciuta dallo Statuto speciale della Regione
Autonoma della Sardegna all'art. 3, comma 1, lett. f) - e la
correlata «competenza paesaggistica» ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, recante norme di
attuazione dello Statuto speciale anzidetto - nonche' la potesta'
legislativa di cui alla lett. m) («esercizio dei diritti demaniali e
patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline») e
n) («usi civici») del medesimo art. 4. Va richiamata, altresi', la
potesta' legislativa concorrente nella materia «produzione trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», da esercitarsi nel
limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e prevista
anche dall'art. 4, lettera e), dello Statuto - produzione e
distribuzione dell'energia elettrica.
4.2.3. L'oggetto della legge regionale in discorso (recante
«Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione e comunque di
osservanza della disciplina statale sull'individuazione delle aree e
dei siti sui quali possono essere installati gli impianti di
produzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n.
199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario ambito di
potesta' legislativa autonoma attinto sia quello statutario in
materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» (art.
4, lettera e, dello Statuto speciale).
4.2.4. Come osservato, infatti, dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 28/2025) in relazione all'abrogata legge regionale n.
5/2024 di c.d. «moratoria» (che aveva previsto «misure di
salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di
produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili», e
sulla cui base era stato adottato il provvedimento di sospensione del
procedimento di screening impugnato con il ricorso principale), essa,
«pur conseguendo, come detto, la finalita' di tutelare il paesaggio,
incide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili».
Pertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla
competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione
dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale).
In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei
due ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un
intreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, cio'
nondimeno entrambe tali competenze - quella primaria di tutela del
paesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica piu'
volte richiamata - devono esercitarsi «[i]n armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda,
nel piu' volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello statuto di
autonomia».
4.2.5. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo
una competenza legislativa regionale «di autonomia» che deve essere
esercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e
delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica» di cui e' espressione la disciplina statale di cui al
decreto legislativo n. 199/2021, ritiene il Collegio che le
disposizioni della legge regionale n. 20/2024 sospettate di
incostituzionalita' contrastino coi principi stabiliti dalla
normativa statale e con le norme fondamentali di riforma
economico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma della
Sardegna per espressa previsione statutaria.
5. Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha dedotto la
violazione dei parametri costituzionali rappresentati dagli articoli
11 e 117 della Costituzione in ragione del fatto che la legge
regionale in questione:
ha normato le «aree non idonee»;
ha equiparato le «aree non idonee» ad aree interdette in cui e'
vietata la realizzazione di impianti FER;
non ha tenuto conto delle aree idonee ai sensi dell'art. 20,
comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021;
ha introdotto un meccanismo di «connessione a pettine» di
diversi vincoli che rende quasi tutto l'intero territorio regionale
area non idonea.
5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che sulla complessiva
cornice normativa assume rilevanza la recente pronuncia resa dalla
Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025
pronunciata nel giudizio proposto in via principale dal Governo nei
confronti della legge regionale della Calabria n. 36 del 24 novembre
2024.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, preso
espressa posizione in merito al ruolo delle Regioni nell'ambito
dell'individuazione delle aree non idonee all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
5.1.1. In particolare, si e' osservato che «questa Corte ha in
piu' occasioni ricostruito i tratti essenziali dell'evoluzione
normativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle regioni
nell'individuazione delle aree idonee e inidonee all'installazione
degli impianti FER, dando atto del passaggio dalla disciplina
introdotta con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') a quella dettata
dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.
Il comma 4 di quest'ultima disposizione ha, infatti, permesso
l'intervento, prima non consentito, della legge regionale nella
individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella
«perdurante assenza» dei decreti interministeriali previsti dal
precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che - ai sensi del
paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato
art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010
(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili) e del relativo Allegato 3 - l'individuazione delle aree
inidonee dovesse avvenire solo «attraverso un'apposita istruttoria»
e, quindi, non con legge ma all'esito di un procedimento
amministrativo, e non potesse «configurarsi come divieto
preliminare».
La Corte ha ritenuto, pertanto, di «affrontare, per la prima
volta ex professo - data la sua pertinenza ratione temporis, la
portata del recente decreto ministeriale 21 giugno 2024, che, appunto
attuando l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l'individuazione
da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non
idonee all'installazione degli impianti FER.
In particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone
che le regioni «individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4», del
decreto legislativo n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree di
cui al precedente art. 1, comma 2, che a sua volta e' comprensivo,
tra l'altro, delle «superfici e aree» sia «idonee» (lettera a) che
«non idonee» (lettera b).
In forza di tale innovazione, i principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale in precipua relazione all'art. 12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e alle Linee guida
del 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con
il decreto legislativo n. 199 del 2021 e il decreto ministeriale 21
giugno 2024, dal momento che, aderendo a tale opzione ermeneutica,
«si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto
normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure
condito, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021
espressamente dispone che sia il Mase», con il prescritto concerto e
previo raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata, a
stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali
all'individuazione delle aree idonee e non idonee (Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione terza, sentenze
13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e n. 9155 del
2025).
In effetti, le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato
costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti
del territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili
(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilita' di
localizzazione di impianti di portata superiore a una determinata
potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali
statali, che negava in radice una benche' minima competenza
legislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n.
216 del 2022).
Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del
2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il potere, previsto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di
individuare con legge le aree idonee e' ora stato, invece, accordato
alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale
possibilita', del resto, non e' espressamente esclusa dal decreto
legislativo n. 199 del 2021».
5.1.2. Chiarito quanto sopra, la Corte, tuttavia, ha cura di
precisare che «un'attenta lettura del suddetto decreto ministeriale
fa emergere che la inidoneita' dell'area, pur se dichiarata con legge
regionale, non si puo' tradurre in un divieto assoluto stabilito a
priori, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione
dell'impianto puo' essere egualmente autorizzata ancorche' sulla base
di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
- L'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 21
giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal
paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee guida emanate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010».
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare -
stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita
istruttoria», nonche' l'Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni
caso, che l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi come
divieto preliminare» - che la decisione definitiva in merito alla
realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha
qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni
caso, all'esito del singolo procedimento di autorizzazione
concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del quale
si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua
realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi
fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma
4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di individuare con legge
regionale le aree idonee e' stato accordato alle regioni anche con
riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, pero', che
l'inidoneita' non puo' mai equivalere a un divieto assoluto e
aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto
alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il
rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano
evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della
biodiversita', ricorrano allo «strappo legislativo» per assecondare
la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori
(secondo l'efficace espressione «Ninmby»: not in my back yard), cio'
che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello
sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia' ricordato, «di
cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela
dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni»
(sentenza n. 216 del 2022)».
5.2. Quanto sopra esplicitato dalla Corte costituzionale, se
chiarisce come non sia precluso alle Regioni di legiferare anche ai
fini dell'individuazione di aree inidonee all'installazione degli
impianti in questione, al contempo evidenzia come non sia consentito
che tali prerogative siano esercitate con modalita' tali da
introdurre una generalizzata equiparazione tra le aree inidonee e
quelle interdette.
5.2.1. La prospettata incostituzionalita' della legge regionale
n. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio (non manifestamente in)
fondata, pertanto, con riferimento alla previsione di cui all'art. 1,
comma 5, la' ove si dispone che «E' vietata la realizzazione degli
impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee cosi' come
individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11».
In tal modo il Legislatore regionale ha stabilito un divieto
assoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree
definite «non idonee», e cio' in contrasto con gli articoli 117,
primo e terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 20, del
decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto
ministeriale 21 giugno 2024 (di cui la disciplina regionale e'
attuazione), nonche' con riferimento al principio di massima
diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come
emergente dalla disciplina unionale.
5.2.2. Come gia' evidenziato da questo Tribunale (cfr. ordinanze
nn. 598, 599 e 600 del 2025, citate) e' proprio per raggiungere gli
obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell'energia
da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, che lo
Stato italiano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021.
Tale intervento normativo costituisce attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso da fonti rinnovabili e si
pone (art. 1) «l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita
sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da
fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di
decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa
decarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti, i meccanismi,
gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della
quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla
legge 22 aprile 2021, n. 53», prevedendo «disposizioni necessarie
all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti
rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare
un insieme di misure e strumenti coordinati, gia' orientati
all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del
regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione
europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990
entro il 2030».
5.2.3. In particolare, all'art. 20 il decreto legislativo n.
199/2021 ha previsto un'apposita disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili stabilendo per quanto piu' interessa in questa sede che:
con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica
di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per
l'individuazione delle superfici e delle aree idonee (e non idonee)
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza
complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal
PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8;
tali decreti definiscono altresi' la ripartizione della potenza
installata fra Regioni e Province autonome;
nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,
delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a
destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi
incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con
le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,
delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche'
tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli
eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete
stessa;
conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree
idonee;
in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo;
le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata
inclusione nel novero delle aree idonee.
In particolare, l'individuazione delle aree idonee da parte delle
Regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo
di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro
e trasparente le aree in cui e' possibile installare impianti FER
seguendo una procedura semplificata; dall'altro, di garantire il
rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali
aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono esercitare
la piu' ampia discrezionalita', fermi restando i limiti imposti dallo
Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da
raggiungere, cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 21 giugno
2024, fino al 2030 (in questi termini, Corte costituzionale n.
28/2025).
5.2.4. Come gia' anticipato sopra, le aree non idonee sono
definite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal
paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee guida emanate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive
modifiche e integrazioni».
5.2.5. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l'ordinanza n.
9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato
il concetto di «area non idonea» contenuto nelle Linee guida di cui
al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste, infatti,
continuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione non
compatibili con l'insediamento [...] di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti. Detta incompatibilita', tuttavia, non si
traduce in una preclusione assoluta, bensi' in «una elevata
probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione» (paragrafo 17 delle Linee guida del 10 settembre
2010), «che dovra' comunque risultare all'esito di specifica
istruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione
contenuta nel decreto ... non innova in alcun modo il concetto di
area non idonea quale gia' enucleato dalle Linee guida».
5.2.6. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque, l'effetto
della qualificazione di una superficie in termini di area non idonea
e' unicamente quello di precludere l'accesso al beneficio
dell'accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all'art. 22
del decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita' di un
piu' approfondito apprezzamento delle amministrazioni competenti,
strumentale a garantire una tutela piu' rafforzata del paesaggio,
dell'ambiente e del territorio nell'ambito dei singoli procedimenti
amministrativi di autorizzazione degli impianti FER.
Le aree non idonee, pertanto, non possono costituire divieti
aprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER ma,
come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, rappresentano
«meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del
paesaggio» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2022, par.
5.1.).
5.2.7. Le aree non idonee svolgono tale funzione anche nel
rinnovato assetto normativo e regolamentare della materia,
indipendentemente dal fatto che l'art. 1, comma 2, lett. b), del
decreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come
«incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di
impianti», poiche' a cio', come detto, non risulta correlato un
espresso divieto generalizzato di installazione degli impianti FER
(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025).
5.2.8. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile» non
accompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non
vale a contemplare l'ipotesi di un divieto assoluto e generalizzato,
come quello previsto dalla Regione Sardegna.
5.2.9. L'inidoneita' di una determinata area non puo', dunque,
derivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma
puo' soltanto conseguire all'esito di un procedimento amministrativo
che consenta una valutazione in concreto, in ragione delle relative
specificita', della inattitudine del luogo prescelto.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha gia' affermato come
anche nel caso di aree non idonee operi una riserva di procedimento
amministrativo, sussistendo il dovere dell'amministrazione procedente
di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia
o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e
delle caratteristiche del sito interessato (cosi', da ultimo, Corte
costituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021 in relazione al
precedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha mutato
il concetto di «area non idonea»).
Ancora, va osservato che la Corte costituzionale ha statuito che
«il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non
permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perche' cio'
contrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle
fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in
conformita' alla normativa dell'Unione europea» (Corte
costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v. anche sentenze nn. 177
del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020).
5.3. In contrasto rispetto a tali indicazioni l'art. 1, comma 5,
della legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout
court di realizzazione di impianti FER in aree qualificate come non
idonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo, vengono
sia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo
n. 199/2021 all'art. 20 (come integrato dal decreto ministeriale 21
giugno 2024), e sia pregiudicati gli obiettivi vincolanti fissati
dalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e 3,
dell'art. 117 della Costituzione.
5.3.1. Peraltro, le previsioni dell'art. 1, comma 5, legge
regionale n. 20/2024, lette in combinato disposto con gli allegati
alla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non
smentita sul punto dall'Amministrazione regionale, determinano che le
aree non idonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi
totalita' del territorio regionale.
Come gia' rilevato da questo Tribunale con l'ordinanza n. 146 del
2025, lo Statuto Sardo, all'art. 3, comma 2, lett. f), assegna alla
Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di
«edilizia e urbanistica» (che comprende, come noto, anche la
«componente paesaggistica»), nonche' competenza legislativa
concorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell'energia
elettrica».
- L'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto
suo, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in
materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali», cosi' come il comma 3 dello stesso art. 117 include tra
le materie di competenza concorrente quella relativa «a produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
Non vi e' dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto
delle competenze su materie oggettivamente «interferenti», lo Stato
disponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i
principi quadro nella materia della produzione energetica,
trattandosi di una materia oggetto di competenza concorrente, nonche'
i principi fondamentali e le norme di riforma economico-sociale
ordinariamente capaci di limitare la stessa competenza legislativa
regionale esclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi
supra). Inoltre, lo stesso legislatore nazionale puo' interferire in
subiecta materia attraverso la propria potesta' esclusiva e
trasversale a tutela dell'ambiente, sulla quale gli impianti
energetici da fonti rinnovabili hanno evidenti ricadute.
Orbene, tali criteri per la composizione di competenze
legislative cosi' «incrociate» tra Stato e Regione non sembrano
essere stati rispettati dalla legge regionale ora in esame.
Difatti la legge regionale n. 20/2024, al dichiarato scopo di
tutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come
si e' visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella
nazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore
nazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli
impianti energetici da fonti rinnovabili:
ha introdotto «principi quadro» in materia di produzione
energetica, cui il legislatore regionale e' tenuto ad attenersi
nell'esercitare la relativa competenza concorrente;
ha dettato regole finalizzate alla tutela dell'ambiente, sulla
quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»;
ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma
economico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle
materie di sua competenza esclusiva (T.a.r. Sardegna, Sez. II,
ordinanza 9 giugno 2025, n. 146, cit.).
5.3.2. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma
5, in definitiva, pur finalizzata tra l'altro alla tutela del
paesaggio, nello stabilire il divieto di realizzare impianti
alimentati da fonti rinnovabili nelle aree non idonee, si pone in
contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che,
in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in
materia di produzione dell'energia, e si pone in contrasto inoltre
con la disciplina euro-unitaria che fa risaltare il principio di
massima diffusione delle fonti rinnovabili (perseguito sia dalla
direttiva 2009/28/CE, e gia' prima da quella 2001/77/CE, e sia dalla
direttiva 2018/2001/UE), e stabilisce dei target vincolanti per lo
Stato italiano.
5.3.3. Peraltro, come detto, anche prima dell'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 199/2021, l'orientamento della
giurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime
norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non
idoneita' di intere aree di territorio o a imporre, in maniera
generalizzata ed aprioristica, limitazioni nella realizzazione di
impianti FER (v. Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). Per
costante giurisprudenza della Corte, infatti, le Regioni e le
Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali
contemplati dal legislatore statale (v., ex multis, sentenze n. 11
del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel caso di
specie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e
nella disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale sulle
aree idonee).
5.4. Il divieto di realizzare impianti ricadenti in aree non
idonee posto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024
risulta, poi, contrastare anche con l'art. 3 della Costituzione e, in
particolare, con il principio di proporzionalita' che in esso trova
fondamento, nonche' con il principio desumibile dall'art. 15 della
direttiva (UE) 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare
che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative «siano
proporzionate e necessarie». La medesima disposizione vincola inoltre
gli Stati membri ad adottare «misure appropriate per assicurare che:
a) ...; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e
concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate,
non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente
conto delle specificita' di ogni singola tecnologia per le energie
rinnovabili».
5.4.1. Il sindacato di proporzionalita' costituisce, infatti, un
«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla
giurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento
degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato
con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione di
uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il
dettato costituzionale» (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In
particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale «il test di
proporzionalita' richiede di valutare se la norma oggetto di
scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella
meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex
plurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015)» (Corte
costituzionale n. 56/2020).
5.4.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata viola,
dunque, il principio di necessaria proporzionalita', sacrificando in
modo irragionevole la liberta' di iniziativa economica e la tutela
dell'ambiente (cui la produzione di energia da fonti rinnovabili
contribuisce).
Tra l'altro, come rilevato da questo Tribunale nella piu' volte
citata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20 del 2024
ha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari
a quasi al 95% dell'intero territorio regionale (si veda, in
particolare, il comma 5, dell'art. 1, della legge regionale n.
20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche
qui in diretto contrasto con l'elenco categoriale di aree idonee
dettato dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1 del decreto
legislativo n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale
disciplina regionale basti pensare che essa impedisce la
realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi
totalita' delle aree agricole sarde».
6. Parte ricorrente ha anche censurato il contrasto dell'art. 1
comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell'Allegato B) lettera
bb) con gli articoli 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della
Costituzione.
6.1. Anche tale profilo non si palesa manifestamente infondato.
Questo Tribunale (cfr. ordinanza 146/2025, cit.) ha evidenziato che
«la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha introdotto una
disciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati nel presente
giudizio, con la quale il legislatore regionale ha «individuato tali
nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari a quasi al 95%
dell'intero territorio regionale (si veda, in particolare, il comma
5, dell'art. 1, della legge regionale n. n. 20/2024 in relazione agli
allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto contrasto
con l'elenco categoriale di aree idonee dettato dall'art. 20, comma
8, lett. c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021; per
comprendere la portata ostativa di tale disciplina regionale basti
pensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da
fonti rinnovabili sulla quasi totalita' delle aree agricole sarde,
senza tenere neppure conto del fatto che l'art. 20, comma 8, lett.
c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021 include certamente
tra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree agricole «racchiuse
in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a
destinazione industriale, artigianale e commerciale».
La disciplina in esame, nell'introdurre un espresso divieto di
realizzare impianti nelle aree considerate non idonee alla luce degli
allegati A, B, C, D ed E alla stessa legge regionale, con
individuazione di molteplici vincoli e fasce di rispetto intrecciati
tra loro, in forza dei quali l'inidoneita' all'installazione di tali
impianti si estende dunque pressoche' all'intero territorio
regionale, appare introdurre divieti in potenziale conflitto con
l'art. 11 e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione ai principi espressi dalla dir. 2018/2001/UE e violativi
degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'UE e a
livello internazionale volti a garantire la massima diffusione degli
impianti FER.
6.2. La norma regionale, e in particolare l'art. 1 comma 5,
stabilisce che «non sono realizzabili impianti e accumuli FER nelle
aree indicate nell'Allegato B» e che tale divieto si applica anche
agli «impianti [...] la cui procedura autorizzativa e di valutazione
ambientale [...] e' in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge».
L'Allegato B alla lettera bb) (richiamata dall'art. 1, comma 5)
qualifica come «aree non idonee» tutte le zone classificate agricole,
determinando un divieto assoluto per gli impianti agrivoltaici.
Inoltre, alla lettera w), punto 12, vieta la realizzazione di
impianti entro 3 km da qualunque bene o manufatto di interesse
storico-culturale o archeologico.
Ancora, alla lettera x), punto 4, vieta la realizzazione di
impianti in tutte le aree del Parco geominerario o comunque
interessate da presenze di valore culturale o identitario.
6.3. Si tratta dunque di divieti generalizzati, aprioristici e
indiscriminati, privi di criteri valutativi caso per caso.
6.3.1. In particolare, il legislatore regionale sardo non da'
conto delle peculiarita' proprie dell'agrivoltaico che, secondo la
definizione statale (v. decreto ministeriale n. 436/2023 e decreto
legislativo n. 199/2021), costituisce una forma qualificata e
innovativa di integrazione tra produzione agricola e produzione
energetica, particolarmente valorizzata dal legislatore nazionale e
dall'UE nell'ambito della transizione energetica e della resilienza
agricola. Pertanto, l'imposizione di divieti assoluti, generalizzati
e non ponderati appare ancor piu' sproporzionata rispetto a impianti
che, per definizione, non dovrebbero determinare l'irreversibile
alterazione del suolo e che, anzi, dovrebbero garantire la
continuita' delle colture.
Gli Allegati B e G alla legge regionale n. 20/2024 assumono
invece, anche nel presente giudizio di merito, effetto preclusivo
assoluto, impedendo l'istruttoria caso per caso che la giurisprudenza
costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra
paesaggio e FER (v. Corte costituzionale n. 216/2022 e n. 286/2019).
6.3.2. La radicalita' della preclusione risulta ancor meno
giustificabile ove si consideri che in tal modo viene obliterato
l'apprezzamento circa la sussistenza in concreto delle
caratteristiche proprie di tali impianti quali l'assenza di
impermeabilizzazione permanente del suolo, la reversibilita' delle
strutture, il mantenimento della produttivita' agricola, la
compatibilita' degli impianti con la configurazione paesaggistica.
La legge regionale n. 20/2024, non prevedendo alcuna disciplina
differenziata per questa tipologia di impianto, si pone dunque in
contrasto non solo con il diritto statale ed eurounitario, ma anche
con il principio di proporzionalita' e con l'obbligo di considerare
le specificita' tecnologiche e agricole dell'intervento.
La conformazione della norma regionale e' dunque tale da incidere
trasversalmente, imponendo un divieto generalizzato alla
realizzazione di tale tipologia di impianto FER - che per sua natura,
almeno in astratto, dovrebbe non interferire in maniera impeditiva
con l'esercizio dell'attivita' agricola-su qualsiasi area vocata a
tale attivita' produttiva, con cio' escludendo a priori, e senza
alcuna analisi «case by case», il vaglio concreto del progetto
proposto.
6.3.3. Di qui, i profili non manifestamente infondati di
incompatibilita' della disposizione in discorso con i principi
fondamentali di cui all'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione e
all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003.
6.4. Le suindicate disposizioni della legge regionale n. 20/2024
si pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela
dell'ambiente di cui all'art. 9 della Costituzione, secondo cui la
Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi
«anche nell'interesse delle future generazioni».
Ha gia' osservato questo Tribunale (cfr. ordinanza Sez. I^ 26
giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600 citate) che il sacrificio
incondizionato di tale principio in relazione alle aree classificate
come non idonee dalla legge regionale, e il divieto radicale di
realizzare impianti FER appare impattare con detto precetto
costituzionale in maniera evidente, ponendosi in conflitto con
l'orientamento della Corte costituzionale, consolidatosi a partire
dalla nota sentenza n. 85/2013, secondo cui «Tutti i diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
integrazione reciproca e non e' possibile pertanto individuare uno di
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve
essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non
coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del
2012). Se cosi' non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione
di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle
altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e
protette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni
democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e
vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza
pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di
equilibrio, proprio perche' dinamico e non prefissato in anticipo,
deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme
e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di
proporzionalita' e di ragionevolezza, tali da non consentire un
sacrificio del loro nucleo essenziale.
6.4.1. In tale contesto, il divieto previsto dalla norma
regionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione
delle tutele riconosciuto anche a livello europeo dall'art. 11 del
TFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti
politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 8167/2022).
La previsione in generale delle aree non idonee come zone
vietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita', in quanto
non istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori
in gioco, sancendo un'indefettibile prevalenza dell'interesse alla
conservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l'obiettivo di
promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili (in termini, TAR
Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025).
Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e, in
particolare, l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e i
relativi allegati, che individuano le aree non idonee, si pongono in
contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione.
7. Le suesposte considerazioni evidenziano la non manifesta
infondatezza anche della questione di costituzionalita' sollevata da
parte ricorrente avuto riguardo al supposto contrasto dell'art. 1
comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell'Allegato B) lettera
W) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa applicazione
dell'art. 20, commi 1, 7 e 8 del decreto legislativo n. 199/2021,
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle Linee guida e
del principio della massima diffusione degli impianti FER nonche' del
decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 117, comma 2, lett. s)
della Costituzione.
7.1. L'art. 1, comma 5, unitamente alle disposizioni
dell'Allegato B), lett. W), punto 12, e lett. X), punto 4, introduce
un divieto assoluto di installazione di impianti agrivoltaici:
in tutte le aree e immobili «caratterizzati da edifici e
manufatti di valenza storico-culturale, architettonica,
archeologica», incluse le aree circostanti entro un raggio di 3
chilometri e negli insediamenti produttivi di interesse storico
culturale, ivi compreso il Parco Geominerario della Sardegna, senza
alcuna valutazione puntuale della compatibilita' dei singoli
progetti.
7.1.1. Si tratta, dunque, come gia' rappresentato, di un divieto
generalizzato e aprioristico, di eccezionale ampiezza territoriale e
non basato su valutazioni formulate caso per caso.
Il divieto cosi' conformato si pone in - possibile - contrasto
con il decreto legislativo n. 199/2021, in particolare con l'art. 20,
commi 1, 7 e 8, quali disposizioni interposte, la' dove viene imposto
impone alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee
secondo criteri proporzionati e comunque nel rispetto degli obiettivi
nazionali ed europei di diffusione delle fonti rinnovabili e con il
decreto legislativo n. 387/2003, art. 12, che prevede un modello
autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale
cooperazione Stato-Regioni, e non su divieti generalizzati e
indiscriminati.
Anche le Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli
impianti FER consentono l'individuazione di «aree non idonee» solo
previa valutazione della sussistenza di specifiche incompatibilita' e
comunque non mediante fasce di esclusione indiscriminate.
Va anche osservato che il quadro statale - anche quando mira alla
tutela del paesaggio e dei beni culturali - non conosce in alcun caso
divieti assoluti su fasce di rispetto di tale ampiezza, ne' nel
decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), ne' in altra normativa settoriale.
D'altronde, la disciplina del paesaggio e dei beni culturali si
fonda sul principio cardine della valutazione concreta e localizzata
dell'intervento avuto riguardo sia ai beni paesaggistici (articoli
136 ss. e 146, decreto legislativo n. 42/2004), che per i beni
culturali (articoli 20 ss. decreto legislativo n. 42/2004).
La tutela, in definitiva, non viene esercitata tramite divieti
assoluti, ma mediante procedimenti autorizzatori che impongono una
valutazione di compatibilita' paesaggistica, e un vaglio di incidenza
sul bene culturale e di mitigazione degli impatti, anche in relazione
alla fattibilita' di soluzioni progettuali alternative. La legge
regionale in esame, viceversa, stabilisce un divieto automatico,
sganciato da qualsiasi verifica puntuale e senza alcuna possibilita'
di dimostrare la compatibilita' dell'intervento.
In un simile contesto appare particolarmente problematico
sostenere la compatibilita', sul piano costituzionale, avuto riguardo
al principio di proporzionalita', anche della previsione attinente
alla introdotta fascia di rispetto di tre chilometri, fascia che in
concreto determina una interdizione di portata eccezionalmente ampia,
non prevista da alcuna normativa statale e nemmeno dalla disciplina
paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, e potenzialmente
foriera di una non consentita alterazione dell'assetto unitario della
tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004.
7.1.2. La previsione regionale si pone, altresi', in potenziale
contrasto con il principio di ragionevolezza (v. art. 3 della
Costituzione), in quanto impone divieti piu' estesi e piu' rigidi di
quelli statali trasformando, nella sostanza, zone che non sono
qualificate come «beni paesaggistici» in aree totalmente interdette,
in assenza di apposita istruttoria e senza pianificazione congiunta
con lo Stato, prevedendo meccanismi di «blindatura» del territorio
che escludono l'esercizio della valutazione tecnico-amministrativa
prevista dal Codice dei beni culturali.
L'estensione del divieto appare, altresi', irragionevole sol che
si consideri che, dall'intreccio delle preclusioni approntate nei
vari allegati alla legge regionale, circa il 95% del territorio
regionale risulterebbe sottratto all'installazione di tali impianti.
In tal modo, si appronterebbe un indiscriminato sacrificio allo
sviluppo economico anche in settori strategici come l'energia.
7.1.3. Sotto tale prospettiva va osservato che l'art. 1, comma 7,
della legge regionale n. 20/2024, dispone che «Qualora un progetto di
impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite
idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di
cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non
idoneita'». Sul punto, questo Tribunale (v. ordinanze nn. 598, 599 e
600/2025, cit.) ha gia' osservato che tale disposizione risulta di
dubbia compatibilita' costituzionale sia in relazione agli articoli
117, primo e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza
previsto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus
ulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), e sia
in relazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione.
8. Conclusivamente, per tutto quanto esposto, rilevata
l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso
introduttivo va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale prospettata nei motivi
aggiunti e concernente gli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonche' gli
allegati B e G della legge della Regione autonoma della Sardegna n.
20/2024, per possibile violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117,
commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione ai principi
espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla
direttiva (UE) 2023/2413, nonche' degli articoli 3 e 4 della legge
costituzionale n. 3/1948.
8.1. E' riservata ogni ulteriore statuizione di merito all'esito
del giudizio costituzionale.
9. La decisione sulle spese di lite e' parimenti riservata
all'esito del giudizio di costituzionalita'.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando, cosi' dispone:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei
termini e per le ragioni di cui in motivazione, la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, e
degli allegati B e G, della legge della Regione autonoma della
Sardegna n. 20/2024, prospettata nei motivi aggiunti, per asserita
violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117, commi 1 e 3, della
Costituzione, anche in relazione ai principi risultanti dalla
Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE)
2023/2413, e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n.
3/1948;
c) sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la decisione sulla predetta questione;
d) dispone inoltre la comunicazione della presente decisione
alle parti in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente della
Regione autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio
regionale della Sardegna;
e) rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito della decisione
della Corte costituzionale sulla questione sollevata;
f) spese riservate al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno 10
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente;
Gabriele Serra, Primo referendario;
Roberto Montixi, Primo referendario, estensore.
Il Presidente: Buricelli
L'estensore: Montixi