Reg. ord. n. 263 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/01/2026 n. 3

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna  del 12/12/2025

Tra: Edison rinnovabili spa  C/ Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all'installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all'allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G della medesima legge regionale nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Previsione di aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre chilometri – Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di impianto – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale – Contrasto con la sentenza n. 134 del 2025 che evidenzia come non sia consentito al legislatore regionale, nell’individuare aree inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introdurre una generalizzata equiparazione tra aree idonee e quelle interdette – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta – Lesione dei principi di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili e di contrasto al cambiamento climatico, evincibili dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – Violazione del principio di proporzionalità che, in una delle declinazioni specificata dal diritto europeo derivato, richiede agli stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative siano proporzionate, necessarie – Irragionevole sacrificio della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente – Allegati B e G assumono un effetto preclusivo assoluto, impedendo l’istruttoria caso per caso che la giurisprudenza costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra paesaggio e impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Lesione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Contrasto con il principio europeo di integrazione delle tutele, riconosciuto anche a livello europeo – Normativa che introduce divieti generalizzati e indiscriminati in spregio alla normativa nazionale interposta che prevede un modello autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale cooperazione – Previsione di una fascia di rispetto che determina un’interdizione di portata eccezionalmente ampia, in spregio alla disciplina statale di riferimento e foriera di una non consentita alterazione dell’assetto unitario della tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004 – Contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la norma regionale impone divieti più estesi e più rigidi di quelli statali – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 6
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art. 1  Co. 7
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20
legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 11 
direttiva UE del 11/12/2018 
direttiva UE del 18/10/2023 
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.
decreto legislativo del 29/11/2003    Art. 12    Co.
decreto legislativo del 22/01/2004 
decreto ministeriale del 21/06/2024 



Testo dell'ordinanza

                        N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025

Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna sul ricorso proposto da Edison rinnovabili spa contro
la Regione autonoma della Sardegna. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica  a
  tutto il territorio della  regione,  ivi  comprese  le  aree  e  le
  superfici sulle quali insistono impianti  a  fonti  rinnovabili  in
  corso di valutazione ambientale  e  autorizzazione,  di  competenza
  regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato
  una modifica irreversibile dello stato  dei  luoghi  -  Divieto  di
  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non
  idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi  9
  e  11  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  20  del  2024   -
  Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER
  la cui procedura autorizzativa  e  di  valutazione  ambientale,  di
  competenza regionale o statale, e' in corso al momento dell'entrata
  in vigore della medesima legge regionale - Previsione che non  puo'
  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur
  presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20
  del 2024, risultino  in  contrasto  con  essa  e  ne  pregiudichino
  l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti
  i titoli abilitativi comunque denominati gia'  emanati,  aventi  ad
  oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di
  efficacia - Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti  aventi
  ad oggetto impianti che hanno  gia'  comportato  una  modificazione
  irreversibile dello stato dei luoghi - Idoneita'  all'installazione
  di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all'allegato  F
  della legge regionale n. 20 del 2024, nonche' delle aree idonee  di
  cui al comma 7 secondo periodo - Previsione che sono aree ordinarie
  tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle
  succitata legge - Realizzazione degli  impianti  e  degli  accumuli
  FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o  in
  aree  ordinarie,  vincolata  al  rispetto  dei  requisiti  e  delle
  prescrizioni di cui all'allegato G della medesima  legge  regionale
  nonche'  al  rispetto  delle  specifiche  prescrizioni  di   natura
  territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare
  riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e  tecnica
  proprie  dell'area  e   dell'impianto   oggetto   di   istanza   di
  autorizzazione - Previsione di aree non idonee all'installazione di
  impianti agrivoltaici e in  particolare  quelle  caratterizzate  da
  edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica  e
  archeologica, incluse le aree circostanti entro un  raggio  di  tre
  chilometri - Previsione dei  requisiti  tecnici  per  tipologia  di
  impianto. 
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti
  per l'individuazione di  aree  e  superfici  idonee  e  non  idonee
  all'installazione e promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
  rinnovabile  (FER)  e  per  la  semplificazione  dei   procedimenti
  autorizzativi), art. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e allegati B e G. 


(GU n. 3 del 21-01-2026)

 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato la  presente  sentenza  /  ordinanza  sul  ricorso
numero di registro  generale  1041  del  2024,  integrato  da  motivi
aggiunti, proposto da  Edison  Rinnovabili  S.p.a.,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Carlo Comande',  Serena  Caradonna  e  Gloria  Ciaccio,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Mattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
      della nota prot. n. 28952 del 26 settembre  2024  del  Servizio
Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell'Assessorato regionale
della difesa dell'Ambiente con cui e' stata disposta  la  sospensione
del procedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di
impatto ambientale, avviato dalla Societa' in relazione  al  progetto
di  un  impianto  agrivoltaico  denominato  «Tratalias»,  di  potenza
complessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nel Comune di Tratalias (SU); 
      di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 
    Per quanto riguarda i motivi  aggiunti  presentati  il  9  aprile
2025: 
      per l'annullamento: 
        della nota prot. n. 9625  del  27  marzo  2025  del  Servizio
«VIA») con cui l'Assessorato ha dichiarato improcedibile l'istanza di
avvio  del  procedimento  di  verifica  di   assoggettabilita'   alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avanzata dalla societa' in
relazione al predetto progetto; 
        ove occorra e per quanto di  ragione,  della  nota  prot.  n.
37886 del  16  dicembre  2024,  con  la  quale  il  Servizio  VIA  ha
comunicato alla Societa' il riavvio  del  procedimento  di  verifica,
specificando al contempo che l'ente avrebbe  altresi'  valutato  «gli
effetti della legge  regionale  n.  20/2024  sull'intervento  di  che
trattasi, dandone comunicazione a codesta Societa' e a tutti gli Enti
competenti», richiamata nella nota su  citata  in  qualita'  di  atto
presupposto; 
    visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    visto l'atto di costituzione in giudizio della  Regione  Autonoma
della Sardegna; 
    visti tutti gli atti della causa; 
    relatore nell'udienza pubblica del giorno  10  dicembre  2025  il
dott.  Roberto  Montixi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con il ricorso in epigrafe, la Edison  Rinnovabili  S.p.a.  ha
adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento  della
nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024, del  Servizio  Valutazioni
Impatti  e  Incidenze  Ambientali  dell'Assessorato  Regionale  della
Difesa dell'Ambiente, con cui e' stata disposta  la  sospensione  del
procedimento di Verifica di  assoggettabilita'  alla  Valutazione  di
Impatto Ambientale, avviato dalla Societa' in relazione  al  progetto
di  impianto  agrivoltaico   denominato   «Tratalias»,   di   potenza
complessiva  di  19,971  MWp,  da  ubicarsi  nell'omonimo  Comune  di
Tratalias (SU). 
    2. Espone parte ricorrente che, con istanze del 22 dicembre  2023
e 7 gennaio 2024, chiedeva al competente Servizio VIA  della  Regione
Sardegna   l'attivazione   della    procedura    di    verifica    di
assoggettabilita' a VIA, ai sensi dell'art. 19,  decreto  legislativo
n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R.
n. 11/75 del 2021, in relazione al progetto in questione. 
    3. Verificata la completezza della  documentazione  presentata  a
corredo dell'istanza, con nota prot. n. 1487 del 17 gennaio 2024,  il
Servizio VIA della RAS ne comunicava alle Amministrazioni e agli Enti
territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione  sul
proprio portale istituzionale e dava avvio alla  prima  consultazione
del pubblico, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
n. 152/2006, per la acquisizione, entro  il  termine  perentorio  dei
successivi trenta giorni (i.e. entro  il  16  febbraio  2024),  delle
eventuali  osservazioni  degli  interessati  relative   allo   studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 
    4. Poiche', scaduto il termine  di  cui  all'art.  19,  comma  4,
l'Amministrazione   regionale   competente    non    concludeva    il
procedimento, con Pec del 20 maggio 2024 e del 13 settembre 2024,  la
societa'  chiedeva  infruttuosamente  informazioni   sull'istruttoria
della propria istanza. 
    5. In data  26  settembre  2024,  il  Servizio  VIA  trasmetteva,
tuttavia, alla societa' la gravata nota prot. n. 28952, con la  quale
comunicava la sospensione del procedimento di screening, motivata  in
ragione dell'intervenuta entrata in vigore, in data  4  luglio  2024,
della legge regionale n. 5/2024 e, in particolare,  del  «divieto  di
realizzare  nuovi  impianti  di  produzione  e  accumulo  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili»  ivi  previsto  all'art.  3  per  gli
ambiti territoriali elencati dalla medesima norma ed  entro  i  quali
ricadeva l'intervento proposto dalla  Societa'.  In  particolare,  il
Servizio  VIA  comunicava  di   avere   proceduto   alla   riapertura
dell'istruttoria al fine di verificare  l'applicazione  delle  citate
misure di salvaguardia previste dall'art. 3 della legge regionale  n.
5/2024 e,  svolta  tale  verifica  con  esito  positivo,  di  essersi
determinata a  sospendere  il  procedimento  in  questione  «sino  al
termine previsto nell'art. 3,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
5/2024». 
    6.  Avverso  tale  determinazione  insorgeva  la  ricorrente  che
censurava con un primo  motivo  di  gravame  la  violazione  e  falsa
applicazione degli articoli 1 e 3, della legge regionale n. 5/2024. 
    6.1. Rappresentava la ricorrente cha la disposta sospensione  del
procedimento non potesse trovare fondamento nell'art. 3  della  legge
regionale  n.  5/2024  in  quanto  oggetto  del  transitorio  divieto
illegittimamente imposto dalla  normativa  regionale  sarebbe  stato,
espressamente ed unicamente, l'attivita' di materiale «realizzazione»
dei nuovi impianti di produzione e accumulo di energia  elettrica  da
fonti rinnovabili e dunque dallo stesso non  potesse  in  alcun  modo
farsi discendere alcun divieto dello svolgimento (o della  inibizione
della  prosecuzione)  dei  procedimenti,  solamente  prodromici  alla
realizzazione degli impianti FER e aventi ad oggetto  la  valutazione
degli impatti ambientali attesi dalla ipotizzata realizzazione  degli
impianti di tal fatta (procedura di screening ai sensi  dell'art.  19
ss.  del  decreto  legislativo  n.  152/2006).  Poiche'   lo   stesso
Legislatore regionale aveva dichiarato che  la  finalita'  perseguita
dalle norme introdotte era quella di  scongiurare  l'irreversibilita'
degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle  attivita'  di
realizzazione, installazione o avviamento di  impianti  FER,  l'unica
lettura ammissibile dell'art. 3 non poteva che essere quella  secondo
cui il divieto ivi imposto afferiva esclusivamente alle attivita'  di
materiale realizzazione degli impianti, dal momento che  gli  impatti
sul territorio regionale degli impianti  FER  -  che  il  Legislatore
intendeva scongiurare - sarebbero potuti  emergere  solo  al  momento
della relativa realizzazione e  non  in  alcun  momento  antecedente,
quale quello dello svolgimento e finanche della positiva  conclusione
dei procedimenti volti  alla  valutazione  degli  impatti  ambientali
attesi dalla realizzazione dei progetti. Doveva  ritenersi  pacifico,
infatti, che le procedure  ambientali  sarebbero  state  di  per  se'
inidonee a condurre  al  rilascio  di  titoli  autorizzativi  per  la
realizzazione degli impianti FER, atteso che, a  norma  dell'art.  4,
del decreto legislativo n. 28/2011 e dell'art.  27-bis,  del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  i  regimi  abilitanti  la  costruzione  e
l'esercizio   degli   impianti   FER    erano,    esclusivamente    e
tassativamente, la comunicazione relativa alle attivita' in  edilizia
libera di cui  all'art.  6,  comma  11  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'art.
6-bis, decreto  legislativo  n.  28/2011,  la  Procedura  Abilitativa
Semplificata di cui all'art.  6  decreto  legislativo  n.  28/2011  e
l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo  n.
387/2003. 
    6.2. Inoltre, il riferimento contenuto al comma 2 alle «procedure
di autorizzazione in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
legge»  non  avrebbe  potuto  integrare  l'oggetto  del  divieto   di
realizzazione  degli  impianti  FER  di  cui  al  comma  1,   essendo
unicamente volto a  perimetrare  l'ambito  di  applicazione  di  tale
divieto, ricomprendendovi anche gli  impianti  la  cui  realizzazione
avrebbe  potuto  essere  autorizzata  in  forza  di  titoli  adottati
nell'ambito di procedimenti autorizzazione gia' in  corso,  ma  senza
che potesse essere inibita la prosecuzione di tali procedimenti  fino
alla relativa conclusione. 
    7. Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta la  violazione
dell'art. 20, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  199/2021  e  la
violazione   dei   principi   di    derivazione    eurounitaria    di
proporzionalita', razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
delle  procedure   finalizzate   all'autorizzazione   agli   impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile. 
    7.1. Deduceva parte ricorrente che, poiche' la legge regionale n.
5/2024  non  avrebbe  comunque  potuto   porsi   a   fondamento   del
provvedimento impugnato, in quanto la stessa non  prescriveva  alcuna
sospensione dei procedimenti ambientali (e neppure autorizzativi)  in
corso alla data di entrata in vigore della stessa,  il  provvedimento
di sospensione gravato si sarebbe posto in radicale violazione  della
disciplina statale di derivazione  eurounitaria  recata  dal  decreto
legislativo  n.  199/2021,  costituente  diretta   attuazione   della
direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre  2018  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da   fonti
rinnovabili. 
    In particolare, il comma 6, dell'art. 20, del decreto legislativo
n.  199/2021,  in  linea  con  i  principi  fissati  dalla  direttiva
2018/2001/UE,    dispone    espressamente     che     «Nelle     more
dell'individuazione delle aree idonee, non  possono  essere  disposte
moratorie  ovvero  sospensioni  dei  termini  dei   procedimenti   di
autorizzazione». La portata della superiore  disposizione,  di  rango
statale e derivazione  eurounitaria,  evidenziava  parte  ricorrente,
sarebbe stata  evidentemente  violata  dal  provvedimento  impugnato,
laddove lo stesso  aveva  disposto  addirittura  la  sospensione  dei
termini di verifica di assoggettabilita' a VIA  con  cio'  debordando
dall'ambito di competenze normativamente riconosciuto alla Regione. 
    7.2.   In    subordine,    Edison    deduceva    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  5/2024  per
violazione dell'art. 117 comma 1 e 3 della Costituzione, in relazione
al  decreto  legislativo  n.  199/2021  (attuazione  della  direttiva
UE/2018/2001) e in relazione ai  principi  espressi  dalla  direttiva
UE/2018/2001, in linea di continuita' con quelli fatti  propri  dalle
direttive CE/2001/77 e CE/2009/28 e dal regolamento (UE) 2021/119. 
    7.2.1.  Rappresentava  l'esponente  che  l'art.  3  della   legge
regionale in esame, ove interpretato nel senso di vietare, pur se  in
maniera  transitoria,  lo   svolgimento   o   la   prosecuzione   dei
procedimenti amministrativi riconducibili alla  autorizzazione  della
realizzazione degli impianti FER, avrebbe introdotto una moratoria in
contrasto con i principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    La Corte costituzionale, su tale profilo, aveva,  peraltro,  gia'
avuto modo di affermare che  ogni  moratoria  in  questo  settore  si
sarebbe posta  in  conflitto  con  l'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in  relazione  ai  principi  espressi  dalla  direttiva
2018/2001/UE, in quando cio' avrebbe comportato una violazione  degli
impegni  assunti  dallo  Stato  italiano  nei  confronti  dell'Unione
europea e a livello internazionale e volti  a  garantire  la  massima
diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. 
    Inoltre, l'art. 3 della legge regionale,  ove  inteso  nel  senso
fatto proprio dalla  Regione  nell'ambito  del  procedimento  avviato
dalla societa', si sarebbe rivelato  manifestamente  incostituzionale
in quanto,  procrastinando  l'autorizzazione  dei  progetti  FER,  si
sarebbe posto in palese contrasto con l'art. 117, primo  comma  della
Costituzione, in quanto avrebbe pregiudicato il raggiungimento  degli
obiettivi derivanti dalla direttiva  (UE)  2023/2413  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (UE)  (cd.  RED  III)  di
addivenire all'impatto climatico zero entro il 2050, oltre che con  i
principi di massima  diffusione  degli  impianti  FER  e  di  massima
razionalizzazione, semplificazione ed  accelerazione  delle  relative
procedure autorizzative  che  informano  il  decreto  legislativo  n.
199/2021. 
    7.2.2. Sotto un ulteriore profilo, l'art. 3 della legge regionale
n. 5/2024, ove interpretato nel senso di consentire  una  sospensione
di qualsiasi procedimento afferente alla realizzazione degli impianti
FER, avrebbe spiegato evidenti effetti distorsivi della  concorrenza,
nella misura in cui avrebbe impedito in Sardegna lo  svolgimento  dei
procedimenti prodromici alla realizzazione di  simili  impianti  alle
medesime condizioni concorrenziali e di mercato esistenti  sul  resto
del territorio nazionale, con conseguente violazione  dell'art.  117,
comma 2,  lett.  e)  Costituzione,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza. 
    8. Si costituiva la RAS che instava per la reiezione del gravame. 
    9. All'udienza camerale del 15 gennaio 2025, l'istanza cautelare,
in ragione della complessita' delle  questioni  da  trattare,  veniva
assorbita al merito. 
    10. Con atto  depositato  il  15  aprile  2025  parte  ricorrente
proponeva motivi aggiunti estendendo il gravame  alla  medio  tempore
intervenuta nota prot. n. 9625 del 27 marzo  2025  del  Servizio  VIA
della RAS, con cui il competente Assessorato dichiarava improcedibile
l'istanza di avvio del procedimento di verifica di  assoggettabilita'
a V.I.A. avanzata dalla ricorrente. 
    10.1. Rappresentava la Edison Rinnovabili  che,  nelle  more  del
presente  giudizio,  era  intervenuta   la   sentenza   della   Corte
costituzionale, n. 28 dell'11 marzo 2025,  in  relazione  al  ricorso
proposto dal Consiglio dei  ministri  in  via  principale,  ai  sensi
dell'art. 127 della  Costituzione,  avverso  l'art.  3,  della  legge
regionale  n.   5/2024,   dichiarandone   l'incostituzionalita'   per
violazione  dell'art.   117,   primo   comma,   della   Costituzione,
disposizione che impone  il  rispetto  dei  vincoli  dell'ordinamento
euro-unitario,  ed  in   particolare   quelli   previsti   dal   reg.
2021/1119/UE  e  dalla  dir   2018/2001/UE,   nonche'   dal   decreto
legislativo n. 199/2021 che ne ha dato attuazione. 
    10.2. In ragione della suindicata pronuncia  la  ricorrente,  con
nota  Pec  del  26  marzo  2025,  aveva  diffidato  l'Assessorato   a
rilasciare il provvedimento conclusivo del procedimento di screening,
previa   disapplicazione   della   predetta   normativa    regionale,
rappresentando che l'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
20/2024  non  avrebbe  potuto  certamente  giustificare   l'ulteriore
protrarsi della sospensione procedimentale. 
    10.3. Tuttavia, alla citata diffida, l'Assessorato dava riscontro
adottando il gravato provvedimento prot. n. 9625 del 27  marzo  2025,
con  il  quale  dichiarava  improcedibile  l'istanza  di  avvio   del
procedimento di screening della Societa', asserendo che  il  progetto
ricadeva  in  «aree  non   idonee   all'installazione   di   impianti
fotovoltaici, ai sensi dell'allegato B della medesima legge regionale
(legge regionale n. 20/2024)». 
    10.4.  Avverso  tale  determinazione  la  ricorrente  e'  insorta
deducendo, con un primo motivo, la violazione del diritto dell'UE  di
cui ai regolamenti  2018/1999/UE  e  2021/1119/UE  e  alle  direttive
2009/28/CE, 2001/77/CE, UE/2018/2001 e  UE/2023/2413;  la  violazione
del principio di massima  diffusione  delle  fonti  rinnovabili,  del
principio di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  del  provvedimento
amministrativo, del principio di certezza del diritto e del legittimo
affidamento; la violazione degli articoli 17, 37, e  52  della  Carta
dei Diritti Fondamentali dell'UE; la violazione  degli  articoli  11,
108 e 192 del TFUE; la violazione e falsa applicazione della legge n.
53/2021 e del decreto legislativo n. 199/2021, nonche' la  violazione
e falsa applicazione delle Linee guida di cui al decreto ministeriale
del  10  settembre  2010  oltre  a  eccesso  di  potere  per  difetto
d'istruttoria e manifesta irragionevolezza. 
    10.4.1. Si duole, in primo luogo, parte ricorrente, che la  legge
regionale n. 20/2024  nell'individuare  le  «aree  non  idonee»  alla
realizzazione di impianti FER (di cui agli Allegati A,  B,  C  ed  E)
sancendo al comma 5, dell'art. 1 che  in  tali  aree  e'  vietata  la
realizzazione di tali tipologie di impianti,  avrebbe  introdotto  un
divieto generalizzato e assoluto di installazione di impianti FER che
interesserebbe  quasi  tutto  il  territorio   regionale,   sia   con
riferimento a nuovi impianti, sia con  riguardo  ad  interventi  gia'
dotati  di   titolo   autorizzativo,   stabilendo   la   sopravvenuta
inefficacia dei relativi provvedimenti giungendo fino a travolgere  i
progetti  di  impianti  FER  in  fase  di  realizzazione,  i   quali,
all'entrata in  vigore  della  legge  regionale,  non  abbiano  «gia'
comportato una modificazione irreversibile dello stato  dei  luoghi».
In tal  modo,  la  RAS  avrebbe  determinato  un  effetto  totalmente
preclusivo della possibilita' di autorizzare  e  finanche  realizzare
gli impianti  FER,  del  tutto  contrario  al  principio  di  massima
diffusione  di  tali  tecnologie  di  derivazione  euro-unitaria.  In
particolare, risulterebbe violato il regolamento  2018/1999/UE  sulla
governance dell'Unione dell'energia recentemente modificato dalla cd.
«Legge  europea  sul  clima»,  regolamento   2021/1119/UE,   che   ha
formalmente sancito l'obiettivo della c.d. «neutralita' climatica» al
2050 e il traguardo vincolante dell'UE in materia  di  clima  per  il
2030, consistente in una riduzione interna netta delle  emissioni  di
gas a effetto serra (al netto degli assorbimenti) di  almeno  il  55%
rispetto ai livelli del 1990 entro  il  2030,  il  cui  conseguimento
passa necessariamente dall'intervento  proattivo  di  Legislatore  ed
amministrazioni. 
    La legge regionale n. 20/2024, introducendo una disciplina  volta
a disincentivare e inibire le iniziative  di  sviluppo  e  la  stessa
realizzazione degli impianti FER, anche  legittimamente  autorizzati,
si porrebbe, dunque, in netto contrasto con gli  obiettivi  stabiliti
dai succitati regolamenti (UE)  e  con  la  correlata  disciplina  di
derivazione eurounitaria volta a incentivare lo sviluppo dell'energia
rinnovabile quale l'art. 15ter della dir.  UE/2018/2001  che  prevede
che entro il 21  maggio  2025,  gli  Stati  membri  procedano  a  una
mappatura  coordinata  in  vista  della  diffusione   delle   energie
rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il  potenziale
nazionale e la superficie per l'installazione di impianti  FER  e  la
Raccomandazione UE/2024/1343 che stabilisce  che  «gli  Stati  membri
dovrebbero iniziare quanto  prima  a  individuare  zone  terrestri  e
marine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente  idonee
(«zone di accelerazione per le energie  rinnovabili»),  conformemente
agli articoli 15-ter e 15-quater  della  direttiva  (UE)  2018/2001».
Stanti  tali  previsioni,  il  Legislatore  non   potrebbe,   quindi,
introdurre disposizioni derogatorie della  normativa  di  derivazione
euro-unitaria (e statale) in  materia  di  promozione  delle  energie
rinnovabili, con la conseguenza che la L.R. n.  20/2024,  su  cui  si
fondano gli atti impugnati, violerebbe irrimediabilmente le norme  di
derivazione euro-unitaria qui considerate. 
    10.4.2. Soggiunge l'esponente che gli atti  in  contestazione  si
porrebbero, altresi', in insanabile contrasto con le norme di diritto
interno  attuative  dei  principi  ed  obiettivi  euro-unitari  sopra
descritti. 
    A  tale  proposito,  parte   ricorrente   richiama   il   decreto
legislativo n. 199/2021 che ha recepito la direttiva UE/2018/2001 che
ha  stabilito  che  gli  obiettivi  energetici  nazionali  del  PNIEC
all'anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali,
per cui ogni Regione e Provincia autonoma e' chiamata a garantire sul
proprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti
rinnovabili (FER) e, per promuovere tali iniziative,  l'art.  20  del
citato decreto ha definito il  percorso  per  l'individuazione  delle
superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER. 
    La ricorrente evidenzia, altresi', che la Corte costituzionale ha
avuto  modo  di  precisare  che,  nel  rispetto  del   principio   di
derivazione euro-unitaria di massima diffusione degli  impianti  FER,
il Legislatore regionale avrebbe  potuto  individuare  unicamente  le
aree idonee  cui  conseguono  meccanismi  autorizzatori  semplificati
volti ad accelerare e promuovere la realizzazione di tali impianti e,
in tale ottica, andrebbe letta anche la disposizione recata dall'art.
47, comma 1, lettera a) della legge n.  41/2023  di  conversione  del
decreto-legge  n.  1/2023,  modificativa  dell'art.  20  del  decreto
legislativo  n.  199/2021,  con  la  quale  e'  stato  previsto   che
l'individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da
operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi, debba
tener  conto  delle  aree  gia'  classificate  come  idonee  in   via
transitoria dall'art. 20, comma 8. 
    Da cio' deriverebbe, secondo parte  ricorrente,  che  l'art.  20,
comma 8 recherebbe una classificazione anticipatoria e vincolante per
le leggi regionali che avrebbero dovuto necessariamente tenere  conto
delle aree idonee ex lege; interpretazione corroborata dal fatto  che
nel giudizio avverso il decreto ministeriale 21 giugno  2024  recante
«Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  il  Consiglio  di
Stato ha ritenuto di sospendere con ordinanza n. 4298 del 14 novembre
2024,  in  data  antecedente  all'adozione  della  norma   sarda   in
contestazione, l'art. 7 del decreto ministeriale in quanto abilitante
le Regioni ad introdurre deroghe ai criteri d'idoneita' delineati dal
predetto art. 20, comma 8. 
    In definitiva, il Legislatore regionale  giammai  avrebbe  potuto
prescrivere  limiti  generali  inderogabili,   valevoli   sull'intero
territorio regionale, ne' tanto meno individuare delle aree in cui e'
vietata tout court la  realizzazione  di  impianti  FER  (cfr.  Corte
costituzione, n. 13/2014 e n. 77/2022; n.  148/2019)  e  disconoscere
l'idoneita' di aree individuate come tali dal Legislatore nazionale. 
    Risulterebbe, quindi, insostenibile il quadro normativo delineato
a livello regionale  che  ribalterebbe  le  logiche  e  le  finalita'
stabilite a livello  di  normativa  euro-unitaria,  nonche'  recepite
anche nella disciplina sopra citata, introducendo la fattispecie  non
prevista - e quindi illegittima -delle aree in  cui  «e'  vietata  la
realizzazione degli impianti» (cfr. art. 1, comma 5, legge  regionale
n. 20/2024), estendendo il divieto anche alle aree  idonee  ai  sensi
dell'art. 20, comma 8). 
    La contrarieta' della legge regionale n. 20/2024  alle  normative
sovranazionali e nazionali sopra richiamate, emergerebbe anche  nella
parte  della  legge  che  pretenderebbe  addirittura  di  inibire  la
realizzazione delle iniziative progettuali che alla  data  della  sua
entrata in vigore erano  state  debitamente  autorizzate  sulla  base
della normativa ratione temporis applicabile, ma che, alla luce della
nuova normativa sopravvenuta ricadono in area classificata come  «non
idonea». 
    Pertanto, alla luce  dei  superiori  rilievi,  l'Assessorato  non
avrebbe dovuto applicare la legge  regionale  n.  20/2024  in  quanto
disciplina interna contraria ai  principi  euro-unitari  che  trovano
immediata applicazione nel nostro sistema giuridico in  virtu'  della
appartenenza dell'Italia all'UE, ai sensi dell'art. 11 e  117,  primo
comma, della Costituzione. 
    10.4.3. Tale legge si porrebbe, altresi', in violazione di alcuni
diritti e principi, certamente consolidati nel diritto  interno,  che
avrebbero trovato ormai consacrazione anche a  livello  euro-unitario
quali quello della certezza del diritto e del  legittimo  affidamento
del privato. La norma regionale, infatti, introdurrebbe  dei  divieti
che bloccherebbero lo sviluppo di un intero comparto  (la  produzione
di FER) in un intero territorio,  con  l'effetto  di  comportare  una
palese distorsione del mercato di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili che verrebbe interdetto in  una  porzione  rilevante  del
territorio  italiano  e  da  cio'   discenderebbero   anche   effetti
distorsivi nel mercato italiano, con effetti sproporzionati  rispetto
all'interesse  perseguito,  atteso  il  divieto  assoluto,  totale  e
indiscriminato alla realizzazione degli impianti FER anche di  quelli
autorizzati dalla stessa Regione e ricadenti in area idonea ai  sensi
dell'art. 20, comma 8,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021,  con
correlata violazione anche dei principi di liberta' di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi. 
    10.4.4. Ulteriormente, parte ricorrente evidenzia che, poiche' la
legge regionale n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con una serie  di
norme  espressive   dei   principi   e   degli   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'UE la stessa  dovrebbe  essere  non
applicata in sede giurisdizionale anche in considerazione  del  fatto
che tale legge risulta gia' oggetto della questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri
con il ricorso 8 del 3 febbraio u.s. e sarebbe,  pertanto,  destinata
ad essere eliminata dal sistema giuridico, quale effetto  del  futuro
pronunciamento della Corte costituzionale. 
    Peraltro,  gia'  la  Consulta  si  e'   pronunciata   nel   senso
dell'illegittimita' della legge regionale n. 5/2024  con  la  recente
sentenza n. 28 dell'11 marzo 2025, e la legge  regionale  n.  20/2024
costituirebbe un intervento che si porrebbe in continuita'  la  legge
espunta dalla Corte in quanto volta a perseguire un identico  intento
contrario al diritto dell'UE ed alla stessa Costituzione. 
    10.5.   Parte   ricorrente,   pertanto,   nell'ipotesi   di   non
disapplicazione  della  legge  regionale  in  parola,   ne   denuncia
l'illegittimita' Costituzionale con riguardo all'art. 1, commi 1,  2,
5, 6, e 7 per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della
Costituzione,  per  violazione  del  diritto  dell'UE   di   cui   ai
regolamenti 2018/1999 e  2021/1119/UE,  alle  direttive  n.  98/70/CE
2009/28/CE,  2001/77/CE,  2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, attuata con la legge n. 53/2021 e il  decreto  legislativo
n. 199/2021, e  abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del  Consiglio
(Renewable Energy Directive c.d. RED III), nonche' degli articoli  17
e 37 della «Carta di Nizza». 
    10.5.1. Osserva parte ricorrente che il  decreto  legislativo  n.
199/2021 ha stabilito che ogni regione e' chiamata  a  concorrere  al
raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali del PNIEC con una
quota minima di energia da FER ed in conformita' ai criteri stabiliti
dall'art. 20,  decreto  legislativo  n.  199/2021  che  impone,  come
chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  che   le   Regioni   debbano
individuare unicamente le aree idonee alle quali riferire  meccanismi
autorizzatori  semplificati  di  accelerazione  e  promozione   della
realizzazione di tali impianti.  Per  converso,  la  legge  regionale
avrebbe individuato le aree non idonee, sancendo  ai  commi  5  e  7,
dell'art. 1, che in tali aree e' vietata la realizzazione di impianti
FER (comma 5) e che in caso di coesistenza dell'impianto sia in  aree
idonee che in  aree  non  idonee  prevarrebbe  il  principio  di  non
idoneita', inteso come divieto di realizzare impianti FER (comma  7),
cosi' invertendo la logica e la finalita' della disciplina statale ed
euro-unitaria. 
    10.5.2.   Inoltre,   la   legge    regionale    si    rivelerebbe
incostituzionale anche laddove considererebbe le  «aree  non  idonee»
come aree interdette in via assoluta  all'installazione  di  impianti
FER, dovendo le  stesse,  al  contrario,  ritenersi  compatibili  con
l'installazione dei suddetti impianti pur essendo i relativi progetti
assoggettati  a  procedimenti  autorizzatori  non  semplificabili   e
soggetti comunque a un'istruttoria particolarmente accurata e  a  una
motivazione rafforzata. 
    10.5.3. L'operato regionale introdurrebbe, peraltro,  un  divieto
all'installazione  di  impianti  FER  esteso  ad  oltre  il  95%  del
territorio,  travolgendo  anche  le  aree  definite  idonee  ex  lege
dall'art. 20, co. 8 del decreto legislativo n. 199/2021, che, invece,
rappresenterebbero   un   «minimum»   legale   di   aree   necessario
all'attuazione del PNRR e del PNIEC ai sensi dell'art.  1,  comma  3,
decreto  legislativo  n.  199/2021.  In  cio'  si  apprezzerebbe   la
violazione del parametro di costituzionalita' rappresentato dall'art.
117, comma 1, della Costituzione, e 11, atteso che la legge in  esame
avrebbe indebitamente  normato  le  «aree  non  idonee»,  equiparando
indebitamente queste  a  quelle  interdette  in  cui  e'  vietata  la
realizzazione di impianti, non tenendo conto  delle  aree  idonee  ai
sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo  n.  199/2021  e
introducendo un meccanismo di  «connessione  a  pettine»  di  diversi
vincoli che avrebbe reso quasi tutto  l'intero  territorio  regionale
come area non idonea. 
    10.6. Sotto un secondo  profilo  viene  denunciato  il  contrasto
dell'art. 1, commi 2 e 5 della legge regionale  n.  20/2024  con  gli
articoli 11 e 117, primo  comma  della  Costituzione  per  violazione
degli articoli da 101 a 108 TFUE. Violazione dell'art. 52 della Carta
dei Diritti Fondamentali  dei  Diritti  dell'UE  e  dei  principi  di
proporzionalita',  non  discriminazione,  parita'   di   trattamento,
nonche'  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE. 
    10.7. Sotto un terzo versante, viene  censurata  la  contrarieta'
dell'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e  dell'Allegato
B) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della
Costituzione in quanto, in forza del richiamo previsto  dall'art.  1,
comma 5, della L.R. n. 20/2024  all'all.  B,  lettera  ee),  verrebbe
vietata  la  realizzazione   di   impianti   Agrivoltaici   in   zona
classificata agricola, introducendo - in tal modo - un  generalizzato
ed indiscriminato divieto del tutto illogico  ed  irrazionale  atteso
che tale tecnologia impiantistica e' stata anche dalla giurisprudenza
riconosciuta idonea a conciliare  la  produzione  energetica  con  la
valorizzazione del paesaggio rurale e delle attivita' agricole. 
    Tale  preclusione,  inoltre,  si  porrebbe  in  conflitto  con  i
principi  fondamentali  dettati  a  livello  statale  nella   materia
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e con
la dir. 2001/77/CE, l'art. 12, comma 7, del  decreto  legislativo  n.
387/2003 (vigente alla data di emanazione  della  legge  regionale  e
oggi trasfuso nel decreto legislativo  n.  190/2024),  ai  sensi  del
quale «Gli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici». 
    10.7.1. In tale contesto, soggiunge la ricorrente,  assumerebbero
rilievo le Linee guida del 2010, introdotte in  attuazione  dell'art.
12 del decreto legislativo n. 387/2003, che all'Allegato 3  precisano
che «ai sensi dell'art. 12, comma 7, le  zone  classificate  agricole
dai  vigenti  piani  urbanistici  non  possono  essere  genericamente
considerate aree e siti non idonei» e, ancora, che  «l'individuazione
delle aree e  dei  siti  non  idonei  non  puo'  riguardare  porzioni
significative del territorio.» 
    10.8. Sotto una quarta ottica, la societa' ricorrente  deduce  il
contrasto dell'art. 1, comma 5 della legge  regionale  n.  20/2024  e
dell'Allegato B) lettera W)  punto  12  e  lettera  x)  punto  4  per
violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 1,  7  e  8,  del
decreto  legislativo  n.  199/2021,   dell'art.   12,   del   decreto
legislativo n. 387/2003, delle Linee  guida  e  del  principio  della
massima diffusione degli impianti FER nonche' del decreto legislativo
n. 42/2004 e dell'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione. 
    10.8.1. In particolare, la norma censurata introdurrebbe  divieti
correlati  alla  tutela  delle  aree  di  interesse  paesaggistico  e
culturale esorbitanti financo avuto riguardo al  decreto  legislativo
n. 42/2004. Infatti,  nella  struttura  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, in presenza di interventi da attuare su aree rientranti  tra
quelle di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b), la tutela passa
attraverso la richiesta di autorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  146
all'autorita'  paesaggistica  competente,  chiamata  a  valutare   in
concreto e in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dell'area
tutelata  e  dell'intervento   da   realizzare,   la   compatibilita'
paesaggistica di quest'ultimo. Parimenti avviene con  riferimento  ai
beni culturali di cui all'art. 10, in relazione ai quali si prevede -
al successivo art. 20 e ss. - un preciso  procedimento  per  valutare
l'incidenza in concreto degli interventi sui beni tutelati. 
    Le stesse Linee guida prevedono la possibilita' di annoverare tra
le non idonee le zone di cui all'art. 142 del decreto legislativo  n.
42/2004, ma solo previa valutazione della sussistenza di  particolari
caratteristiche che le rendano  incompatibili  con  la  realizzazione
degli impianti. Invece, la disposizione  regionale  introdurrebbe  un
divieto generalizzato e aprioristico per qualsiasi impianto FER senza
tenere  conto  delle  varie  situazioni  e  delle  diverse  soluzioni
progettuali prospettabili. 
    11.  All'udienza  dell'11  aprile  2025,   il   difensore   della
ricorrente,  in  considerazione  della  complessita'   della   causa,
dichiarava  di  rinunciare  all'istanza  cautelare  confidando  sulla
sollecita fissazione dell'udienza di merito. 
    12. In  vista  della  pubblica  udienza,  le  parti  depositavano
memorie e repliche. 
    13. Parte ricorrente rammenta come la norma regionale  sia  stata
rimessa all'esame della Corte costituzionale, sia in  via  principale
(con giudizio la cui udienza si e' tenuta lo scorso 7 ottobre) e  sia
in via  incidentale,  anche  per  la  sua  contrarieta'  ai  principi
eurounitari,  e  cio'  rappresenterebbe  elemento  sintomatico  della
sussistenza  delle  ragioni  di  conflitto  con  la   disciplina   di
derivazione unionale che, come chiarito dal Consiglio  di  Stato,  ne
imporrebbero la disapplicazione, mentre la Regione ha  insistito  per
la  reiezione  del   ricorso   rappresentando   l'insussistenza   dei
presupposti per disapplicare la normativa regionale e  l'esigenza  di
attendere  l'esito  del   giudizio   incardinato   nanti   la   Corte
costituzionale. 
    14. La causa e' stata, infine, discussa e  quindi  trattenuta  in
decisione all'udienza del 10 dicembre 2025. 
 
                               Diritto 
 
    1. Il giudizio all'esame del Collegio si colloca  all'interno  di
un vasto contenzioso concernente  il  vaglio  di  legittimita'  delle
iniziative provvedimentali e  (sotto  un  profilo  di  compatibilita'
eurounitaria e  costituzionale)  legislative  assunte  dalla  Regione
Sardegna con riguardo ai procedimenti autorizzativi degli impianti da
fonti di energia rinnovabili. 
    1.1. Lo sviluppo e la definizione di tali procedimenti,  infatti,
e' stata  incisa  dall'introduzione  della  normativa  emanata  dalla
Regione  Sardegna,  dapprima  con  la  legge  regionale  n.   5/2024,
dichiarata costituzionalmente  illegittima  con  la  sentenza  n.  28
dell'11 marzo 2025 per violazione dell'art. 117, primo  comma,  della
Costituzione, e successivamente con la legge n. 20/2024, che ha,  tra
l'altro, abrogato la legge regionale n.  5/2024,  avente  ad  oggetto
«Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di  energia
rinnovabile  (F.E.R.)  e  per  la  semplificazione  dei  procedimenti
autorizzativi». 
    1.2.  Tale  ultima  disposizione  normativa  e'  stata  anch'essa
sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. 
    1.2.1. In particolare, la questione e'  stata  sollevata  in  via
principale,  ai  sensi  dell'art.  127  della   Costituzione,   dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 8  del  2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2025  n.  9,  con
udienza tenutasi lo scorso 7 ottobre, e in via  incidentale  sia  dal
Tar del Lazio, con ordinanze nn. 9164 e 9168 del 2025, sia  da  parte
di questo stesso Tribunale (cfr. Sez. II^ ordinanza 9 giugno 2025, n.
146 e Sez. I^ 26 giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600). 
    2. In  via  preliminare,  va  dichiarata  l'improcedibilita'  del
ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza  d'interesse,  proposto
avverso il provvedimento di sospensione del procedimento di  Verifica
di assoggettabilita' alla Valutazione di impatto ambientale, sia alla
luce delle  evenienze  sopra  richiamate  che  hanno  interessato  il
referente  normativo  sulla  cui  base  tale  sospensione  era  stata
disposta, sia in ragione del fatto che il  procedimento  di  verifica
era stato comunque riavviato con nota  37886  del  16  dicembre  2024
della RAS. 
    3. Parte ricorrente, anche con le  memorie  depositate  in  vista
dell'udienza di merito, ha insistito  per  la  disapplicazione  della
legge  regionale  n.  20/2024  per  contrasto   con   la   disciplina
eurounitaria instando, in  via  subordinata,  per  la  rimessione  al
Giudice delle leggi della questione di compatibilita'  costituzionale
della legge, ed in particolare, degli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6  e
7, nonche' dei relativi allegati B, e G, della Regione Autonoma della
Sardegna n. 20/2024, per l'asserita violazione degli articoli  3,  9,
11, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione, anche in relazione  ai
principi espressi dalla  direttiva  (UE)  2018/2001  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2023/2413, e altresi' degli articoli 3 e 4 della
legge costituzionale n. 3/1948. 
    3.1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che  non  sussistano  i
presupposti per la disapplicazione della legge regionale n. 20/2024. 
    3.1.1.  Va,  a  tale  proposito,  rammentato  che  l'obbligo   di
disapplicazione sussiste soltanto quando la norma europea invocata e'
incondizionata  e   pertanto   l'operativita'   del   suo   contenuto
prescrittivo non e' soggetta ad alcuna  condizione  ne'  subordinata,
sia per quanto  riguarda  la  sua  osservanza  che  i  suoi  effetti,
all'emanazione  di  alcun  atto  da  parte  delle  istituzioni  della
Comunita' o degli Stati membri, e  ed  e'  sufficientemente  precisa,
cioe' idonea a  regolare  immediatamente  il  caso  di  specie  senza
necessita' di atti attuativi. In particolare si e' affermato che  «il
requisito secondo cui  una  persona  fisica  o  giuridica  dev'essere
direttamente interessata dall'atto oggetto del suo  ricorso  richiede
la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da  un
lato, produca direttamente effetti  sulla  situazione  giuridica  del
ricorrente e, dall'altro, non lasci  alcun  potere  discrezionale  ai
destinatari incaricati della sua  attuazione,  la  quale  deve  avere
carattere  meramente  automatico  e  derivare  dalla  sola  normativa
dell'Unione, senza intervento di altre  norme  intermedie»  (sentenza
del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth  Energy  and  Renewable  Fuels
Association, C-465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69 e giurisprudenza ivi
citata). (CGUE 12 luglio 2022 causa C-348/20 P..); cfr, negli  stessi
termini, CGUE, 19 gennaio 1982, C-8/81 - Becker; che ha precisato che
solo nei «i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano,
dal punto di vista  sostanziale,  incondizionate  e  sufficientemente
precise, tali disposizioni possono venire invocate,  in  mancanza  di
provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini,  per  opporsi  a
qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva,  ovvero
in quanto sono atte a definire diritti  che  i  singoli  possono  far
valere nei confronti dello Stato)». 
    3.1.2.   Parte   ricorrente   richiama,   a   fondamento    della
disapplicazione richiesta, la direttiva (UE) 2018/2001 (RED  II),  la
Direttiva  (UE)  2023/2413  (RED  III),   la   raccomandazione   (UE)
2024/1343, nonche' lo stesso  decreto  legislativo  n.  199/2021  che
attua le direttive. 
    Tale  quadro  normativo,  tuttavia,  fissa  obblighi   principali
rivolti agli Stati membri che devono  definire  misure,  strategie  e
piani nazionali, e quindi richiedono attuazioni interne dettagliate. 
    Tali norme, dunque, non  recano  disposizioni  self-executing  in
quanto gli Stati membri devono adottare leggi o regolamenti specifici
per  rispettare  gli  obiettivi  climatici  (ad  esempio:  piani   di
transizione, norme su settore energetico e FER). 
    Al contempo, manca  un  obbligo  immediatamente  applicabile  nei
confronti di enti sub-statali o privati: le norme  in  questione  non
contengono norme applicabili direttamente contro le Regioni in quanto
richiedono  interventi  legislativi   nazionali   e   regionali   per
l'individuazione delle aree idonee  e  non  idonee  alle  rinnovabili
(articoli 20  ss.  decreto  legislativo  n.  199/2021)  e  anche  gli
obblighi di accelerazione procedimentale o di riduzione delle aree di
esclusione  presuppongono  scelte   discrezionali   dei   legislatori
nazionali e regionali. 
    3.1.3. Va, inoltre, osservato che la  richiamata  raccomandazione
(UE) 2024/1343 non ha natura vincolante e pertanto non  puo'  fondare
un obbligo di disapplicazione diretta e che il decreto legislativo n.
199/2021  pur  attuando  le  direttive   RED,   lascia   margini   di
discrezionalita' alle Regioni nella definizione delle aree idonee,  e
presuppone l'emanazione  di  specifiche  norme  regionali  funzionali
all'applicazione delle direttive. 
    3.1.4. D'altronde, va evidenziato che, con la  recente  pronuncia
della Corte costituzionale n. 134 del 30 luglio 2025 si e'  precisato
che «Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia,  cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza  n.  77  del
2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il  potere,  previsto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,  di
individuare con legge le aree idonee e' ora stato, invece,  accordato
alle  regioni  anche  con  riguardo  alle  aree  non   idonee;   tale
possibilita', del resto, non e'  espressamente  esclusa  dal  decreto
legislativo n. 199  del  2021.»  pur  con  la  precisazione  che  «la
inidoneita' dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non  si
puo' tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma  equivale
a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto  puo'  essere
egualmente autorizzata ancorche' sulla base di una idonea istruttoria
e di una motivazione rafforzata.» 
    3.1.5. Pertanto, anche sotto il  profilo  del  Climate  Law,  non
ricorrono i requisiti di chiarezza,  precisione  e  incondizionatezza
necessari per imporre una  disapplicazione  diretta  della  normativa
regionale in quanto  tale  cornice  normativa  contempla  margini  di
discrezionalita'  nella  scelta  delle  misure,  dei  piani  e  delle
tempistiche. 
    3.2. Alla luce  di  quanto  sopra,  il  contrasto  tra  la  legge
regionale  e  la  normativa  eurounitaria  non  puo'  essere  risolto
mediante   disapplicazione   giudiziale   immediata,   ma    richiede
l'attivazione  del  sindacato  di   costituzionalita',   essendo   la
questione mediata dal rispetto degli artt. 117,  primo  comma,  della
Costituzione, 11 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale  della
Sardegna. La domanda della ricorrente  di  immediata  disapplicazione
della norma regionale deve pertanto essere respinta,  ferma  restando
la rilevanza  delle  dedotte  violazioni  ai  fini  del  giudizio  di
costituzionalita'. 
    3.3.  In  vista  dell'udienza  di  merito,  e  nel  corso   della
discussione,  parte  ricorrente  ha  dedotto  la  tacita  abrogazione
diretta della legge regionale n. 20/2024 in ragione del  sopravvenire
del decreto-legge n. 175/2025 (cfr. art.  2,  comma  1),  richiamando
l'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 
    3.3.1. Sul punto, va richiamato il consolidato principio espresso
dalla Corte costituzionale, secondo cui l'art. 10, legge  n.  62/1953
produce effetti abrogativi solo in presenza  del  sopravvenire  nelle
leggi statali di norme recanti principi, in grado  di  costituire  un
limite all'esercizio di competenze  legislative  regionali,  ove  sia
riscontrabile una «accertata e diretta incompatibilita' fra la  legge
regionale e quella statale» (v.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
153/1995; v. altresi' sentenze nn. 498 e 497 del 1993, 50  del  1991,
151 del 1974). 
    3.3.2. Il Collegio rileva in particolare come l'introduzione,  da
parte del decreto-legge n. 175/2025, del  principio  secondo  cui  e'
precluso alle Regioni l'adozione  di  «divieti  generali  e  astratti
all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 2 e  dall'art.  11-quinquies  del  medesimo
decreto» non costituisca di per se' elemento  sufficiente  a  fondare
una  tacita  abrogazione  della  legge  regionale  n.  20/2024.  Tale
disposizione si inserisce, infatti, in un piu' ampio quadro normativo
secondo cui le Regioni sono chiamate, entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della normativa,  a  individuare  ulteriori
aree idonee all'installazione  di  impianti  FER,  nel  rispetto  dei
principi e criteri stabiliti ai commi 4 e 5. 
    3.3.3. La norma in esame stabilisce principi generali in  materia
di aree idonee, ma non incide  direttamente  e  immediatamente  sulle
scelte legislative regionali  ne'  reca  alcuna  clausola  abrogativa
espressa. Al contrario, il  decreto-legge  n.  175/2025  affida  alle
Regioni   e    Province    autonome    un    margine    discrezionale
nell'individuazione  delle  aree,  prevedendo  la   possibilita'   di
ulteriori regolazioni locali. Ne consegue che la Regione conserva una
competenza di dettaglio, il cui esercizio non e' precluso dal decreto
statale e non confligge immediatamente con i  principi  generali  ivi
stabiliti. 
    3.3.4. Alla luce di quanto sopra, il  Collegio  ritiene  che  non
sussistano i presupposti per parlare di  abrogazione  tacita  diretta
della legge regionale n. 20/2024  atteso  che  l'art.  10,  legge  n.
62/1953 non puo'  operare  quando  l'accertamento  di  compatibilita'
richiede, anche implicitamente, un giudizio di merito tra norme. 
    3.4.  In  conclusione,  la  tesi   della   efficacia   abrogativa
automatica del decreto-legge n. 175/2025 non puo' essere accolta. 
    4. Chiarito quanto sopra, e avuto riguardo alla domanda  proposta
in   via   subordinata,   concernente   la   dedotta   illegittimita'
costituzionale  delle  avversate  norme  della  Legge  regionale   n.
20/2024, osserva  il  Collegio  come  si  rivelino  rilevanti  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 1, 2, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 20/2024 e
degli Allegati B e G della richiamata legge  per  contrasto  con  gli
articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. 
    4.1. Va, in primo luogo, osservato come  ricorra  il  presupposto
della rilevanza della questione, ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale e' necessario  che
il  giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente   dalla
risoluzione della questione  di  legittimita'  costituzionale»  della
disposizione contestata. 
    4.1.1. Sul punto, ritiene il Collegio sufficiente  osservare  che
la stessa amministrazione regionale ha  evidenziato  che  il  gravato
provvedimento di archiviazione della pratica «assurge ad atto dovuto,
in quanto direttamente applicativo dell'art. 1, comma 5, della  legge
regionale n. 20/2024. Tale norma dispone il divieto di  realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica  a  fonti  rinnovabili
(FER) negli ambiti individuati dagli allegati alla medesima legge  ed
a  seconda   della   specifica   tipologia   di   impianto,   nonche'
l'inefficacia dei relativi titoli  abilitativi  comunque  denominati,
(...)» rilevando  che  «L'impianto  agrivoltaico  per  cui  e'  causa
risente di tali divieti» (cfr. memoria della RAS del 24 aprile 2024). 
    Di  conseguenza,  l'eventuale  accertamento   dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale  n.  20/2024  determinerebbe  un
travolgimento automatico, per  illegittimita'  derivata,  degli  atti
adottati dall'Amministrazione regionale. 
    4.2. In secondo luogo, ritiene il  Collegio  che  il  prospettato
conflitto dell'art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e degli  allegati  A  e  G
della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 con gli artt. 3,  comma
1, dello Statuto speciale per  la  Regione  Sardegna,  approvato  con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' con gli articoli
11 e 117, comma 1, della Costituzione si presenti «non manifestamente
infondato» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. 
    4.2.1. Ha gia' osservato questo Tribunale (Tar Sardegna - Sezione
I, ordinanze nn. 598, 599 e 600 del 26 giugno 2025) che  l'intervento
normativo di cui alla legge regionale n. 20/2024 e'  stato  posto  in
essere, secondo quanto riportato all'art. 1, comma 1, lett. a)  della
medesima legge, al fine di individuare le «aree idonee e le superfici
idonee, non idonee e ordinarie al fine  di  favorire  la  transizione
ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni  di
cui all'art. 9, primo e secondo periodo, della  Costituzione  nonche'
delle disposizioni di cui all'art. 3, lettera f), m) e  n),  art.  4,
lettera e),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna) e delle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio  1975,  n.  480
(Nuove norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
autonoma della Sardegna), e secondo  un  criterio  pianificatorio  di
sistema che tenga in considerazione la  pianificazione  energetica  e
quella di governo del territorio». 
    4.2.2. Quanto all'ambito di  competenza  legislativa  interessato
dalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie,
la  potesta'  legislativa  primaria  in  materia   di   «edilizia   e
urbanistica»  riconosciuta  dallo  Statuto  speciale  della   Regione
Autonoma della Sardegna  all'art.  3,  comma  1,  lett.  f)  -  e  la
correlata «competenza paesaggistica» ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 480 del  1975,  recante  norme  di
attuazione dello Statuto speciale anzidetto  -  nonche'  la  potesta'
legislativa di cui alla lett. m) («esercizio dei diritti demaniali  e
patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e  saline»)  e
n) («usi civici») del medesimo art. 4. Va  richiamata,  altresi',  la
potesta' legislativa concorrente nella materia «produzione  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», da esercitarsi nel
limite dei principi stabiliti dalle  leggi  dello  Stato  e  prevista
anche  dall'art.  4,  lettera  e),  dello  Statuto -   produzione   e
distribuzione dell'energia elettrica. 
    4.2.3. L'oggetto  della  legge  regionale  in  discorso  (recante
«Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non
idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi») e la ratio perseguita (di attuazione  e  comunque  di
osservanza della disciplina statale sull'individuazione delle aree  e
dei  siti  sui  quali  possono  essere  installati  gli  impianti  di
produzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.
199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario  ambito  di
potesta'  legislativa  autonoma  attinto  sia  quello  statutario  in
materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica»  (art.
4, lettera e, dello Statuto speciale). 
    4.2.4.  Come  osservato,  infatti,  dalla  Corte   costituzionale
(sentenza n. 28/2025) in relazione all'abrogata  legge  regionale  n.
5/2024  di  c.d.  «moratoria»  (che   aveva   previsto   «misure   di
salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi  impianti  di
produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili»,  e
sulla cui base era stato adottato il provvedimento di sospensione del
procedimento di screening impugnato con il ricorso principale), essa,
«pur conseguendo, come detto, la finalita' di tutelare il  paesaggio,
incide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti
di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti  rinnovabili».
Pertanto, la  legge  regionale  afferisce  in  modo  prevalente  alla
competenza statutaria  in  materia  di  «produzione  e  distribuzione
dell'energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello statuto speciale). 
    In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente  uno  dei
due ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di  fronte  a  un
intreccio  di  competenze,  nessuna  delle  quali  prevalente,   cio'
nondimeno entrambe tali competenze - quella primaria  di  tutela  del
paesaggio e quella concorrente in materia di energia  elettrica  piu'
volte  richiamata  -  devono  esercitarsi  «[i]n   armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la  seconda,
nel piu' volte ricordato limite «dei principi stabiliti  dalle  leggi
dello Stato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello  statuto  di
autonomia». 
    4.2.5. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in  rilievo
una competenza legislativa regionale «di autonomia» che  deve  essere
esercitata, in ogni caso, nel rispetto dei  principi  fondamentali  e
delle  «norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della
Repubblica» di cui e' espressione la disciplina  statale  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  199/2021,  ritiene  il  Collegio   che   le
disposizioni  della  legge  regionale  n.   20/2024   sospettate   di
incostituzionalita'  contrastino   coi   principi   stabiliti   dalla
normativa  statale  e  con   le   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma  della
Sardegna per espressa previsione statutaria. 
    5. Sotto  un  primo  profilo,  parte  ricorrente  ha  dedotto  la
violazione dei parametri costituzionali rappresentati dagli  articoli
11 e 117 della  Costituzione  in  ragione  del  fatto  che  la  legge
regionale in questione: 
      ha normato le «aree non idonee»; 
      ha equiparato le «aree non idonee» ad aree interdette in cui e'
vietata la realizzazione di impianti FER; 
      non ha tenuto conto delle aree idonee ai  sensi  dell'art.  20,
comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021; 
      ha introdotto un  meccanismo  di  «connessione  a  pettine»  di
diversi vincoli che rende quasi tutto l'intero  territorio  regionale
area non idonea. 
    5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che  sulla  complessiva
cornice normativa assume rilevanza la recente  pronuncia  resa  dalla
Corte costituzionale, con la sentenza  n.  134  del  15  luglio  2025
pronunciata nel giudizio proposto in via principale dal  Governo  nei
confronti della legge regionale della Calabria n. 36 del 24  novembre
2024. 
    Con tale pronuncia la Corte  costituzionale  ha,  infatti,  preso
espressa posizione in  merito  al  ruolo  delle  Regioni  nell'ambito
dell'individuazione  delle  aree  non  idonee  all'installazione   di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    5.1.1. In particolare, si e' osservato che «questa  Corte  ha  in
piu'  occasioni  ricostruito  i  tratti  essenziali   dell'evoluzione
normativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle  regioni
nell'individuazione delle aree idonee  e  inidonee  all'installazione
degli  impianti  FER,  dando  atto  del  passaggio  dalla  disciplina
introdotta con l'art.  12,  comma  10,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') a  quella  dettata
dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. 
    Il comma 4 di quest'ultima  disposizione  ha,  infatti,  permesso
l'intervento, prima  non  consentito,  della  legge  regionale  nella
individuazione  delle  aree  idonee,  mentre  rimaneva  fermo,  nella
«perdurante  assenza»  dei  decreti  interministeriali  previsti  dal
precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023),  che  -  ai  sensi  del
paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del  citato
art. 12, comma 10, del decreto  legislativo  n.  387  del  2003,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10  settembre  2010
(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili) e del relativo Allegato 3 - l'individuazione delle  aree
inidonee dovesse avvenire solo «attraverso  un'apposita  istruttoria»
e,  quindi,  non  con  legge  ma   all'esito   di   un   procedimento
amministrativo,   e   non   potesse   «configurarsi   come    divieto
preliminare». 
    La Corte ha ritenuto, pertanto,  di  «affrontare,  per  la  prima
volta ex professo - data  la  sua  pertinenza  ratione  temporis,  la
portata del recente decreto ministeriale 21 giugno 2024, che, appunto
attuando l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei  per  l'individuazione
da parte delle regioni delle superfici e  delle  aree  idonee  e  non
idonee all'installazione degli impianti FER. 
    In particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto  decreto  dispone
che le regioni «individuano ai sensi  dell'art.  20,  comma  4»,  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree  di
cui al precedente art. 1, comma 2, che a sua  volta  e'  comprensivo,
tra l'altro, delle «superfici e aree» sia «idonee»  (lettera  a)  che
«non idonee» (lettera b). 
    In  forza  di  tale  innovazione,  i  principi  affermati   dalla
giurisprudenza costituzionale  in  precipua  relazione  all'art.  12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e alle Linee  guida
del 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato  con
il decreto legislativo n. 199 del 2021 e il decreto  ministeriale  21
giugno 2024, dal momento che, aderendo a  tale  opzione  ermeneutica,
«si  finirebbe  per  obliterare  indebitamente  il  vigente  contesto
normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure
condito, l'art. 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  199/2021
espressamente dispone che sia il Mase», con il prescritto concerto  e
previo  raggiungimento  dell'intesa  in   Conferenza   unificata,   a
stabilire con decreto i principi e  i  criteri  omogenei  strumentali
all'individuazione  delle  aree  idonee  e  non   idonee   (Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione terza,  sentenze
13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n.  9162  e  n.  9155  del
2025). 
    In effetti, le pronunce di  questa  Corte  che  hanno  dichiarato
costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano  parti
del territorio regionale, a  volte  anche  particolarmente  sensibili
(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del  2022),  alla  possibilita'  di
localizzazione di impianti di portata  superiore  a  una  determinata
potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali
statali,  che  negava  in  radice  una  benche'   minima   competenza
legislativa regionale in merito (tra le molte,  ancora,  sentenza  n.
216 del 2022). 
    Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della  materia,  cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza  n.  77  del
2022), dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, il  potere,  previsto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199  del  2021,  di
individuare con legge le aree idonee e' ora stato, invece,  accordato
alle  regioni  anche  con  riguardo  alle  aree  non   idonee;   tale
possibilita', del resto, non e'  espressamente  esclusa  dal  decreto
legislativo n. 199 del 2021». 
    5.1.2. Chiarito quanto sopra, la  Corte,  tuttavia,  ha  cura  di
precisare che «un'attenta lettura del suddetto  decreto  ministeriale
fa emergere che la inidoneita' dell'area, pur se dichiarata con legge
regionale, non si puo' tradurre in un divieto  assoluto  stabilito  a
priori,  ma  equivale  a  indicare  un'area  in  cui  l'installazione
dell'impianto puo' essere egualmente autorizzata ancorche' sulla base
di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata. 
    - L'art. 1, comma 2, lettera  b),  del  decreto  ministeriale  21
giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come  le  «aree  e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalita'  stabilite  dal
paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010». 
    Tale rimando alle precedenti Linee  guida  sta  a  significare  -
stante il menzionato paragrafo 17, il  quale  prevede  una  «apposita
istruttoria», nonche' l'Allegato 3,  il  quale  stabilisce,  in  ogni
caso, che l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi come
divieto preliminare» - che la decisione  definitiva  in  merito  alla
realizzazione degli impianti FER, anche  se  la  legge  regionale  ha
qualificato determinate aree come non idonee,  va  assunta,  in  ogni
caso,  all'esito   del   singolo   procedimento   di   autorizzazione
concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del  quale
si  potrebbero  comunque  evidenziare  ragioni  a  favore  della  sua
realizzazione. 
    Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi
fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art.  20,  comma
4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di individuare con  legge
regionale le aree idonee e' stato accordato alle  regioni  anche  con
riguardo alle aree  non  idonee,  con  la  precisazione,  pero',  che
l'inidoneita' non  puo'  mai  equivalere  a  un  divieto  assoluto  e
aprioristico. 
    Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto
alla autonomia regionale ma  al  contempo  idoneo  a  scongiurare  il
rischio che gli organi  politici  regionali,  quando  non  sussistano
evidenti  ragioni  di   salvaguardia   degli   ecosistemi   e   della
biodiversita', ricorrano allo «strappo legislativo»  per  assecondare
la  tentazione  di  ostacolare  impianti  sui  rispettivi   territori
(secondo l'efficace espressione «Ninmby»: not in my back yard),  cio'
che si porrebbe in palese contrasto con la pressante  esigenza  dello
sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia' ricordato,  «di
cruciale rilievo» proprio «rispetto al  vitale  obiettivo  di  tutela
dell'ambiente,  anche  nell'interesse   delle   future   generazioni»
(sentenza n. 216 del 2022)». 
    5.2. Quanto sopra  esplicitato  dalla  Corte  costituzionale,  se
chiarisce come non sia precluso alle Regioni di legiferare  anche  ai
fini dell'individuazione di  aree  inidonee  all'installazione  degli
impianti in questione, al contempo evidenzia come non sia  consentito
che  tali  prerogative  siano  esercitate  con  modalita'   tali   da
introdurre una generalizzata equiparazione tra  le  aree  inidonee  e
quelle interdette. 
    5.2.1. La prospettata incostituzionalita' della  legge  regionale
n. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio  (non  manifestamente  in)
fondata, pertanto, con riferimento alla previsione di cui all'art. 1,
comma 5, la' ove si dispone che «E' vietata  la  realizzazione  degli
impianti ricadenti  nelle  rispettive  aree  non  idonee  cosi'  come
individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11». 
    In tal modo il Legislatore  regionale  ha  stabilito  un  divieto
assoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree
definite «non idonee», e cio' in  contrasto  con  gli  articoli  117,
primo e terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 20, del
decreto  legislativo  n.  199/2021,  alle  disposizioni  del  decreto
ministeriale 21 giugno  2024  (di  cui  la  disciplina  regionale  e'
attuazione),  nonche'  con  riferimento  al  principio   di   massima
diffusione degli  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile  come
emergente dalla disciplina unionale. 
    5.2.2. Come gia' evidenziato da questo Tribunale (cfr.  ordinanze
nn. 598, 599 e 600 del 2025, citate) e' proprio per  raggiungere  gli
obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell'energia
da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030,  che  lo
Stato italiano ha adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021. 
    Tale intervento normativo costituisce attuazione della  direttiva
(UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso da fonti  rinnovabili  e  si
pone (art. 1) «l'obiettivo di  accelerare  il  percorso  di  crescita
sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia  da
fonti  rinnovabili,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   europei   di
decarbonizzazione del  sistema  energetico  al  2030  e  di  completa
decarbonizzazione al 2050», definendo «gli strumenti,  i  meccanismi,
gli incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di  incremento  della
quota di energia da fonti rinnovabili al 2030,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto  dei  criteri  fissati  dalla
legge 22 aprile 2021, n.  53»,  prevedendo  «disposizioni  necessarie
all'attuazione  delle  misure  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa   e
Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di  energia  da  fonti
rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia
e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalita' di individuare
un  insieme  di  misure  e  strumenti  coordinati,   gia'   orientati
all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del
regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per  l'Unione
europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di  gas
a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990
entro il 2030». 
    5.2.3. In particolare, all'art.  20  il  decreto  legislativo  n.
199/2021 ha previsto un'apposita disciplina per  l'individuazione  di
superfici e aree idonee  per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili stabilendo per quanto piu' interessa in questa sede che: 
      con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica
di concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei  per
l'individuazione delle superfici e delle aree idonee (e  non  idonee)
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una  potenza
complessiva almeno pari a  quella  individuata  come  necessaria  dal
PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo  delle  fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8; 
      tali decreti definiscono altresi' la ripartizione della potenza
installata fra Regioni e Province autonome; 
      nel dettare la disciplina delle  aree  idonee  si  tiene  conto
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio,
delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche'   di   aree   a
destinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi
incluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con
le caratteristiche e le  disponibilita'  delle  risorse  rinnovabili,
delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche'
tenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli
eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete
stessa; 
      conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai  decreti  di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree
idonee; 
      in sede di individuazione delle superfici e delle  aree  idonee
per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull'ambiente,   sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando
il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al
2030 e tenendo conto della  sostenibilita'  dei  costi  correlati  al
raggiungimento di tale obiettivo; 
      le aree non incluse tra  le  aree  idonee  non  possono  essere
dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione  di
energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata
inclusione nel novero delle aree idonee. 
    In particolare, l'individuazione delle aree idonee da parte delle
Regioni con un intervento legislativo persegue il  duplice  obiettivo
di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro
e trasparente le aree in cui e'  possibile  installare  impianti  FER
seguendo una procedura  semplificata;  dall'altro,  di  garantire  il
rispetto delle prerogative regionali che, nel  selezionare  in  quali
aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono  esercitare
la piu' ampia discrezionalita', fermi restando i limiti imposti dallo
Stato in termini di  classificazione  e  obiettivi  annui  di  MW  da
raggiungere, cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 21  giugno
2024, fino al  2030  (in  questi  termini,  Corte  costituzionale  n.
28/2025). 
    5.2.4. Come gia'  anticipato  sopra,  le  aree  non  idonee  sono
definite, poi, dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 quali «aree  e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalita'  stabilite  dal
paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle Linee guida emanate con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18  settembre  2010,  n.  219  e  successive
modifiche e integrazioni». 
    5.2.5. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l'ordinanza n.
9164 del 2025 «il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha innovato
il concetto di «area non idonea» contenuto nelle Linee guida  di  cui
al  decreto  ministeriale  10  settembre   2010.   Queste,   infatti,
continuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione  non
compatibili con l'insediamento  [...]  di  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni di impianti.  Detta  incompatibilita',  tuttavia,  non  si
traduce  in  una  preclusione  assoluta,  bensi'  in   «una   elevata
probabilita'  di  esito  negativo  delle  valutazioni,  in  sede   di
autorizzazione» (paragrafo 17 delle  Linee  guida  del  10  settembre
2010),  «che  dovra'  comunque  risultare  all'esito   di   specifica
istruttoria. Ne consegue che,  sotto  tale  profilo,  la  definizione
contenuta nel decreto ... non innova in alcun  modo  il  concetto  di
area non idonea quale gia' enucleato dalle Linee guida». 
    5.2.6. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque, l'effetto
della qualificazione di una superficie in termini di area non  idonea
e'  unicamente  quello   di   precludere   l'accesso   al   beneficio
dell'accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all'art.  22
del decreto legislativo n. 199/2021, segnalando la necessita'  di  un
piu' approfondito  apprezzamento  delle  amministrazioni  competenti,
strumentale a garantire una tutela  piu'  rafforzata  del  paesaggio,
dell'ambiente e del territorio nell'ambito dei  singoli  procedimenti
amministrativi di autorizzazione degli impianti FER. 
    Le aree non idonee,  pertanto,  non  possono  costituire  divieti
aprioristici e assoluti alla installazione  degli  impianti  FER  ma,
come  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  rappresentano
«meri  indici  rivelatori  di  possibili  esigenze  di   tutela   del
paesaggio» (cfr. Corte costituzionale,  sentenza  n.  121/2022,  par.
5.1.). 
    5.2.7. Le aree  non  idonee  svolgono  tale  funzione  anche  nel
rinnovato  assetto   normativo   e   regolamentare   della   materia,
indipendentemente dal fatto che l'art. 1,  comma  2,  lett.  b),  del
decreto ministeriale del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come
«incompatibili  con  l'installazione  di  specifiche   tipologie   di
impianti», poiche' a cio',  come  detto,  non  risulta  correlato  un
espresso divieto generalizzato di installazione  degli  impianti  FER
(cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025). 
    5.2.8. Infatti, il mero utilizzo del termine «incompatibile»  non
accompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non
vale a contemplare l'ipotesi di un divieto assoluto e  generalizzato,
come quello previsto dalla Regione Sardegna. 
    5.2.9. L'inidoneita' di una determinata area  non  puo',  dunque,
derivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma
puo' soltanto conseguire all'esito di un procedimento  amministrativo
che consenta una valutazione in concreto, in ragione  delle  relative
specificita', della inattitudine del luogo prescelto. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale ha  gia'  affermato  come
anche nel caso di aree non idonee operi una riserva  di  procedimento
amministrativo, sussistendo il dovere dell'amministrazione procedente
di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto  sia
o meno realizzabile in considerazione  delle  sue  caratteristiche  e
delle caratteristiche del sito interessato (cosi', da  ultimo,  Corte
costituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021  in  relazione  al
precedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha  mutato
il concetto di «area non idonea»). 
    Ancora, va osservato che la Corte costituzionale ha statuito  che
«il margine di intervento riconosciuto al legislatore  regionale  non
permette che le Regioni prescrivano  limiti  generali,  perche'  cio'
contrasta con il principio fondamentale di massima  diffusione  delle
fonti di energia rinnovabili, stabilito dal  legislatore  statale  in
conformita'    alla    normativa    dell'Unione    europea»    (Corte
costituzionale, 2 dicembre 2020, n. 258, ma v. anche sentenze nn. 177
del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020). 
    5.3. In contrasto rispetto a tali indicazioni l'art. 1, comma  5,
della legge regionale n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout
court di realizzazione di impianti FER in aree qualificate  come  non
idonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo,  vengono
sia violati i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo
n. 199/2021 all'art. 20 (come integrato dal decreto  ministeriale  21
giugno 2024), e sia pregiudicati  gli  obiettivi  vincolanti  fissati
dalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e  3,
dell'art. 117 della Costituzione. 
    5.3.1. Peraltro,  le  previsioni  dell'art.  1,  comma  5,  legge
regionale n. 20/2024, lette in combinato disposto  con  gli  allegati
alla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non
smentita sul punto dall'Amministrazione regionale, determinano che le
aree non idonee previste dalla legge regionale comprendono  la  quasi
totalita' del territorio regionale. 
    Come gia' rilevato da questo Tribunale con l'ordinanza n. 146 del
2025, lo Statuto Sardo, all'art. 3, comma 2, lett. f),  assegna  alla
Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva  in  materia  di
«edilizia  e  urbanistica»  (che  comprende,  come  noto,  anche   la
«componente   paesaggistica»),   nonche'    competenza    legislativa
concorrente in materia di «e) produzione e distribuzione dell'energia
elettrica». 
    - L'art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione,  dal  canto
suo, attribuisce  allo  Stato  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e   dei   beni
culturali», cosi' come il comma 3 dello stesso art. 117  include  tra
le materie di competenza concorrente quella relativa  «a  produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Non vi e' dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di  riparto
delle competenze su materie oggettivamente «interferenti»,  lo  Stato
disponga di significativi spazi  di  intervento,  potendo  dettare  i
principi  quadro   nella   materia   della   produzione   energetica,
trattandosi di una materia oggetto di competenza concorrente, nonche'
i principi fondamentali  e  le  norme  di  riforma  economico-sociale
ordinariamente capaci di limitare la  stessa  competenza  legislativa
regionale esclusiva (art. 3,  comma  1,  dello  Statuto  sardo:  vedi
supra). Inoltre, lo stesso legislatore nazionale puo' interferire  in
subiecta  materia  attraverso  la  propria   potesta'   esclusiva   e
trasversale  a  tutela  dell'ambiente,  sulla  quale   gli   impianti
energetici da fonti rinnovabili hanno evidenti ricadute. 
    Orbene,  tali  criteri  per   la   composizione   di   competenze
legislative cosi' «incrociate»  tra  Stato  e  Regione  non  sembrano
essere stati rispettati dalla legge regionale ora in esame. 
    Difatti la legge regionale n. 20/2024,  al  dichiarato  scopo  di
tutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che,  come
si e' visto, appare sotto diversi aspetti  in  contrasto  con  quella
nazionale di riferimento anche per profili sui quali  il  legislatore
nazionale, intervenendo a garanzia  della  massima  diffusione  degli
impianti energetici da fonti rinnovabili: 
      ha  introdotto  «principi  quadro»  in  materia  di  produzione
energetica, cui il  legislatore  regionale  e'  tenuto  ad  attenersi
nell'esercitare la relativa competenza concorrente; 
      ha dettato regole finalizzate alla tutela dell'ambiente,  sulla
quale dispone di una competenza esclusiva e «trasversale»; 
      ha  prescritto  principi  fondamentali  e  norme   di   riforma
economico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche  nelle
materie di  sua  competenza  esclusiva  (T.a.r.  Sardegna,  Sez.  II,
ordinanza 9 giugno 2025, n. 146, cit.). 
    5.3.2. La disposizione regionale di cui al citato art.  1,  comma
5, in  definitiva,  pur  finalizzata  tra  l'altro  alla  tutela  del
paesaggio,  nello  stabilire  il  divieto  di   realizzare   impianti
alimentati da fonti rinnovabili nelle aree non  idonee,  si  pone  in
contrasto con la richiamata normativa statale che,  all'art.  20  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, reca principi fondamentali  che,
in quanto tali, si impongono  anche  alle  competenze  statutarie  in
materia di produzione dell'energia, e si pone  in  contrasto  inoltre
con la disciplina euro-unitaria che  fa  risaltare  il  principio  di
massima diffusione delle  fonti  rinnovabili  (perseguito  sia  dalla
direttiva 2009/28/CE, e gia' prima da quella 2001/77/CE, e sia  dalla
direttiva 2018/2001/UE), e stabilisce dei target  vincolanti  per  lo
Stato italiano. 
    5.3.3. Peraltro, come detto, anche prima dell'entrata  in  vigore
del   decreto   legislativo   n.   199/2021,   l'orientamento   della
giurisprudenza costituzionale era nel senso di  ritenere  illegittime
norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta,  la  non
idoneita' di intere aree  di  territorio  o  a  imporre,  in  maniera
generalizzata ed aprioristica,  limitazioni  nella  realizzazione  di
impianti FER (v. Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018).  Per
costante  giurisprudenza  della  Corte,  infatti,  le  Regioni  e  le
Province autonome sono tenute a rispettare  i  principi  fondamentali
contemplati dal legislatore statale (v., ex multis,  sentenze  n.  11
del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), principi, nel  caso  di
specie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199  del  2021  e
nella disciplina di attuazione (quale il decreto  ministeriale  sulle
aree idonee). 
    5.4. Il divieto di realizzare  impianti  ricadenti  in  aree  non
idonee posto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale  n.  20/2024
risulta, poi, contrastare anche con l'art. 3 della Costituzione e, in
particolare, con il principio di proporzionalita' che in  esso  trova
fondamento, nonche' con il principio desumibile  dall'art.  15  della
direttiva (UE) 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare
che le norme nazionali in materia di procedure  autorizzative  «siano
proporzionate e necessarie». La medesima disposizione vincola inoltre
gli Stati membri ad adottare «misure appropriate per assicurare  che:
a) ...; b) le norme in materia di  autorizzazione,  certificazione  e
concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e  proporzionate,
non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano  pienamente
conto delle specificita' di ogni singola tecnologia  per  le  energie
rinnovabili». 
    5.4.1. Il sindacato di proporzionalita' costituisce, infatti,  un
«aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi  condotto  dalla
giurisprudenza costituzionale, onde verificare che  il  bilanciamento
degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato
con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione  di
uno di essi in misura  eccessiva  e  pertanto  incompatibile  con  il
dettato costituzionale» (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In
particolare, secondo la giurisprudenza  costituzionale  «il  test  di
proporzionalita'  richiede  di  valutare  se  la  norma  oggetto   di
scrutinio, con la misura e le modalita'  di  applicazione  stabilite,
sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente
perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva  quella
meno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non
sproporzionati rispetto  al  perseguimento  di  detti  obiettivi  (ex
plurimis, sentenze n. 137  del  2018  e  n.  272  del  2015)»  (Corte
costituzionale n. 56/2020). 
    5.4.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata viola,
dunque, il principio di necessaria proporzionalita', sacrificando  in
modo irragionevole la liberta' di iniziativa economica  e  la  tutela
dell'ambiente (cui la produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
contribuisce). 
    Tra l'altro, come rilevato da questo Tribunale nella  piu'  volte
citata ordinanza n. 146 del 2025, la legge regionale n. 20  del  2024
ha «individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia,  pari
a  quasi  al  95%  dell'intero  territorio  regionale  (si  veda,  in
particolare, il comma  5,  dell'art.  1,  della  legge  regionale  n.
20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche
qui in diretto contrasto con  l'elenco  categoriale  di  aree  idonee
dettato dall'art. 20,  comma  8,  lett.  c-ter),  n.  1  del  decreto
legislativo n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di  tale
disciplina  regionale   basti   pensare   che   essa   impedisce   la
realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi
totalita' delle aree agricole sarde». 
    6. Parte ricorrente ha anche censurato il contrasto  dell'art.  1
comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell'Allegato  B)  lettera
bb) con gli articoli 117,  commi  primo  e  terzo,  3,  9,  41  della
Costituzione. 
    6.1. Anche tale profilo non si palesa  manifestamente  infondato.
Questo Tribunale (cfr. ordinanza 146/2025, cit.) ha  evidenziato  che
«la legge  della  Regione  Sardegna  n.  20/2024  ha  introdotto  una
disciplina, sulla quale si fondano gli atti  impugnati  nel  presente
giudizio, con la quale il legislatore regionale ha «individuato  tali
nuove aree inidonee in misura  molto  ampia,  pari  a  quasi  al  95%
dell'intero territorio regionale (si veda, in particolare,  il  comma
5, dell'art. 1, della legge regionale n. n. 20/2024 in relazione agli
allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto  contrasto
con l'elenco categoriale di aree idonee dettato dall'art.  20,  comma
8, lett. c-ter), n.  1  del  decreto  legislativo  n.  199/2021;  per
comprendere la portata ostativa di tale  disciplina  regionale  basti
pensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da
fonti rinnovabili sulla quasi totalita' delle  aree  agricole  sarde,
senza tenere neppure conto del fatto che l'art. 20,  comma  8,  lett.
c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/2021  include  certamente
tra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree agricole «racchiuse
in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da  zone  a
destinazione industriale, artigianale e commerciale». 
    La disciplina in esame, nell'introdurre un  espresso  divieto  di
realizzare impianti nelle aree considerate non idonee alla luce degli
allegati  A,  B,  C,  D  ed  E  alla  stessa  legge  regionale,   con
individuazione di molteplici vincoli e fasce di rispetto  intrecciati
tra loro, in forza dei quali l'inidoneita' all'installazione di  tali
impianti  si  estende   dunque   pressoche'   all'intero   territorio
regionale, appare introdurre  divieti  in  potenziale  conflitto  con
l'art. 11 e con l'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione ai principi espressi dalla dir.  2018/2001/UE  e  violativi
degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'UE e  a
livello internazionale volti a garantire la massima diffusione  degli
impianti FER. 
    6.2. La norma regionale, e  in  particolare  l'art.  1  comma  5,
stabilisce che «non sono realizzabili impianti e accumuli  FER  nelle
aree indicate nell'Allegato B» e che tale divieto  si  applica  anche
agli «impianti [...] la cui procedura autorizzativa e di  valutazione
ambientale [...] e' in corso al momento dell'entrata in vigore  della
presente legge». 
    L'Allegato B alla lettera bb) (richiamata dall'art. 1,  comma  5)
qualifica come «aree non idonee» tutte le zone classificate agricole,
determinando un divieto assoluto per gli impianti agrivoltaici. 
    Inoltre, alla lettera w), punto 12,  vieta  la  realizzazione  di
impianti entro 3 km  da  qualunque  bene  o  manufatto  di  interesse
storico-culturale o archeologico. 
    Ancora, alla lettera x),  punto  4,  vieta  la  realizzazione  di
impianti  in  tutte  le  aree  del  Parco  geominerario  o   comunque
interessate da presenze di valore culturale o identitario. 
    6.3. Si tratta dunque di divieti  generalizzati,  aprioristici  e
indiscriminati, privi di criteri valutativi caso per caso. 
    6.3.1. In particolare, il legislatore  regionale  sardo  non  da'
conto delle peculiarita' proprie dell'agrivoltaico  che,  secondo  la
definizione statale (v. decreto ministeriale n.  436/2023  e  decreto
legislativo  n.  199/2021),  costituisce  una  forma  qualificata   e
innovativa di  integrazione  tra  produzione  agricola  e  produzione
energetica, particolarmente valorizzata dal legislatore  nazionale  e
dall'UE nell'ambito della transizione energetica e  della  resilienza
agricola. Pertanto, l'imposizione di divieti assoluti,  generalizzati
e non ponderati appare ancor piu' sproporzionata rispetto a  impianti
che, per  definizione,  non  dovrebbero  determinare  l'irreversibile
alterazione  del  suolo  e  che,  anzi,   dovrebbero   garantire   la
continuita' delle colture. 
    Gli Allegati B e G  alla  legge  regionale  n.  20/2024  assumono
invece, anche nel presente giudizio  di  merito,  effetto  preclusivo
assoluto, impedendo l'istruttoria caso per caso che la giurisprudenza
costituzionale ritiene doverosa per  il  corretto  bilanciamento  tra
paesaggio e FER (v. Corte costituzionale n. 216/2022 e n. 286/2019). 
    6.3.2.  La  radicalita'  della  preclusione  risulta  ancor  meno
giustificabile ove si consideri che  in  tal  modo  viene  obliterato
l'apprezzamento   circa   la   sussistenza    in    concreto    delle
caratteristiche  proprie  di  tali  impianti   quali   l'assenza   di
impermeabilizzazione permanente del suolo,  la  reversibilita'  delle
strutture,  il  mantenimento   della   produttivita'   agricola,   la
compatibilita' degli impianti con la configurazione paesaggistica. 
    La legge regionale n. 20/2024, non prevedendo  alcuna  disciplina
differenziata per questa tipologia di impianto,  si  pone  dunque  in
contrasto non solo con il diritto statale ed eurounitario,  ma  anche
con il principio di proporzionalita' e con l'obbligo  di  considerare
le specificita' tecnologiche e agricole dell'intervento. 
    La conformazione della norma regionale e' dunque tale da incidere
trasversalmente,   imponendo   un    divieto    generalizzato    alla
realizzazione di tale tipologia di impianto FER - che per sua natura,
almeno in astratto, dovrebbe non interferire  in  maniera  impeditiva
con l'esercizio dell'attivita' agricola-su qualsiasi  area  vocata  a
tale attivita' produttiva, con cio'  escludendo  a  priori,  e  senza
alcuna analisi «case  by  case»,  il  vaglio  concreto  del  progetto
proposto. 
    6.3.3.  Di  qui,  i  profili  non  manifestamente  infondati   di
incompatibilita'  della  disposizione  in  discorso  con  i  principi
fondamentali di cui all'art. 117, commi 1 e 3, della  Costituzione  e
all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387/2003. 
    6.4. Le suindicate disposizioni della legge regionale n.  20/2024
si  pongono  in  contrasto,  inoltre,  con  il  principio  di  tutela
dell'ambiente di cui all'art. 9 della Costituzione,  secondo  cui  la
Repubblica tutela  l'ambiente,  la  biodiversita'  e  gli  ecosistemi
«anche nell'interesse delle future generazioni». 
    Ha gia' osservato questo Tribunale (cfr.  ordinanza  Sez.  I^  26
giugno 2025, ordinanze nn. 598, 599 e 600 citate) che  il  sacrificio
incondizionato di tale principio in relazione alle aree  classificate
come non idonee dalla legge  regionale,  e  il  divieto  radicale  di
realizzare  impianti  FER  appare  impattare   con   detto   precetto
costituzionale  in  maniera  evidente,  ponendosi  in  conflitto  con
l'orientamento della Corte costituzionale,  consolidatosi  a  partire
dalla  nota  sentenza  n.  85/2013,  secondo  cui  «Tutti  i  diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano  in  rapporto  di
integrazione reciproca e non e' possibile pertanto individuare uno di
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli  altri.  La  tutela  deve
essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di  norme  non
coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264  del
2012). Se cosi' non fosse, si verificherebbe l'illimitata  espansione
di uno dei diritti, che  diverrebbe  «tiranno»  nei  confronti  delle
altre  situazioni  giuridiche   costituzionalmente   riconosciute   e
protette [...]. La Costituzione italiana, come le altre  Costituzioni
democratiche e  pluraliste  contemporanee,  richiede  un  continuo  e
vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali,  senza
pretese di assolutezza  per  nessuno  di  essi.  [...]  Il  punto  di
equilibrio, proprio perche' dinamico e non  prefissato  in  anticipo,
deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle  norme
e dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo  criteri  di
proporzionalita' e di  ragionevolezza,  tali  da  non  consentire  un
sacrificio del loro nucleo essenziale. 
    6.4.1.  In  tale  contesto,  il  divieto  previsto  dalla   norma
regionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione
delle tutele riconosciuto anche a livello europeo  dall'art.  11  del
TFUE secondo cui «le esigenze di tutela dell'ambiente  devono  essere
integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre  pertinenti
politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 8167/2022). 
    La previsione  in  generale  delle  aree  non  idonee  come  zone
vietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessita', in  quanto
non istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra  i  valori
in gioco, sancendo un'indefettibile  prevalenza  dell'interesse  alla
conservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l'obiettivo di
promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili (in  termini,  TAR
Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025). 
    Pertanto,  il  divieto  posto  dalla  Regione  Sardegna   e,   in
particolare, l'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 e  i
relativi allegati, che individuano le aree non idonee, si pongono  in
contrasto anche con gli articoli 3 e 9 della Costituzione. 
    7. Le  suesposte  considerazioni  evidenziano  la  non  manifesta
infondatezza anche della questione di costituzionalita' sollevata  da
parte ricorrente avuto riguardo al  supposto  contrasto  dell'art.  1
comma 5 della legge regionale n. 20/2024 e dell'Allegato  B)  lettera
W) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa  applicazione
dell'art. 20, commi 1, 7 e 8 del  decreto  legislativo  n.  199/2021,
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle Linee guida e
del principio della massima diffusione degli impianti FER nonche' del
decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 117,  comma  2,  lett.  s)
della Costituzione. 
    7.1.  L'art.   1,   comma   5,   unitamente   alle   disposizioni
dell'Allegato B), lett. W), punto 12, e lett. X), punto 4,  introduce
un divieto assoluto di installazione di impianti agrivoltaici: 
      in tutte le  aree  e  immobili  «caratterizzati  da  edifici  e
manufatti    di    valenza     storico-culturale,     architettonica,
archeologica», incluse le aree  circostanti  entro  un  raggio  di  3
chilometri e  negli  insediamenti  produttivi  di  interesse  storico
culturale, ivi compreso il Parco Geominerario della  Sardegna,  senza
alcuna  valutazione  puntuale  della   compatibilita'   dei   singoli
progetti. 
    7.1.1. Si tratta, dunque, come gia' rappresentato, di un  divieto
generalizzato e aprioristico, di eccezionale ampiezza territoriale  e
non basato su valutazioni formulate caso per caso. 
    Il divieto cosi' conformato si pone in -  possibile  -  contrasto
con il decreto legislativo n. 199/2021, in particolare con l'art. 20,
commi 1, 7 e 8, quali disposizioni interposte, la' dove viene imposto
impone alle Regioni di  individuare  le  aree  idonee  e  non  idonee
secondo criteri proporzionati e comunque nel rispetto degli obiettivi
nazionali ed europei di diffusione delle fonti rinnovabili e  con  il
decreto legislativo n. 387/2003, art.  12,  che  prevede  un  modello
autorizzatorio fondato su valutazioni caso per  caso  e  sulla  leale
cooperazione  Stato-Regioni,  e  non  su  divieti   generalizzati   e
indiscriminati. 
    Anche  le  Linee  guida  nazionali  per  l'autorizzazione   degli
impianti FER consentono l'individuazione di «aree  non  idonee»  solo
previa valutazione della sussistenza di specifiche incompatibilita' e
comunque non mediante fasce di esclusione indiscriminate. 
    Va anche osservato che il quadro statale - anche quando mira alla
tutela del paesaggio e dei beni culturali - non conosce in alcun caso
divieti assoluti su fasce di  rispetto  di  tale  ampiezza,  ne'  nel
decreto legislativo n. 42/2004  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio), ne' in altra normativa settoriale. 
    D'altronde, la disciplina del paesaggio e dei beni  culturali  si
fonda sul principio cardine della valutazione concreta e  localizzata
dell'intervento avuto riguardo sia ai  beni  paesaggistici  (articoli
136 ss. e 146, decreto  legislativo  n.  42/2004),  che  per  i  beni
culturali (articoli 20 ss. decreto legislativo n. 42/2004). 
    La tutela, in definitiva, non viene  esercitata  tramite  divieti
assoluti, ma mediante procedimenti autorizzatori  che  impongono  una
valutazione di compatibilita' paesaggistica, e un vaglio di incidenza
sul bene culturale e di mitigazione degli impatti, anche in relazione
alla fattibilita' di  soluzioni  progettuali  alternative.  La  legge
regionale in esame,  viceversa,  stabilisce  un  divieto  automatico,
sganciato da qualsiasi verifica puntuale e senza alcuna  possibilita'
di dimostrare la compatibilita' dell'intervento. 
    In  un  simile  contesto  appare   particolarmente   problematico
sostenere la compatibilita', sul piano costituzionale, avuto riguardo
al principio di proporzionalita', anche  della  previsione  attinente
alla introdotta fascia di rispetto di tre chilometri, fascia  che  in
concreto determina una interdizione di portata eccezionalmente ampia,
non prevista da alcuna normativa statale e nemmeno  dalla  disciplina
paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, e potenzialmente
foriera di una non consentita alterazione dell'assetto unitario della
tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004. 
    7.1.2. La previsione regionale si pone, altresi',  in  potenziale
contrasto con  il  principio  di  ragionevolezza  (v.  art.  3  della
Costituzione), in quanto impone divieti piu' estesi e piu' rigidi  di
quelli statali  trasformando,  nella  sostanza,  zone  che  non  sono
qualificate come «beni paesaggistici» in aree totalmente  interdette,
in assenza di apposita istruttoria e senza  pianificazione  congiunta
con lo Stato, prevedendo meccanismi di  «blindatura»  del  territorio
che escludono l'esercizio  della  valutazione  tecnico-amministrativa
prevista dal Codice dei beni culturali. 
    L'estensione del divieto appare, altresi', irragionevole sol  che
si consideri che, dall'intreccio  delle  preclusioni  approntate  nei
vari allegati alla legge  regionale,  circa  il  95%  del  territorio
regionale risulterebbe sottratto all'installazione di tali  impianti.
In tal modo,  si  appronterebbe  un  indiscriminato  sacrificio  allo
sviluppo economico anche in settori strategici come l'energia. 
    7.1.3. Sotto tale prospettiva va osservato che l'art. 1, comma 7,
della legge regionale n. 20/2024, dispone che «Qualora un progetto di
impianto ricada su un  areale  ricompreso  sia  nelle  aree  definite
idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di
cui agli allegati A, B, C,  D  ed  E,  prevale  il  criterio  di  non
idoneita'». Sul punto, questo Tribunale (v. ordinanze nn. 598, 599  e
600/2025, cit.) ha gia' osservato che tale  disposizione  risulta  di
dubbia compatibilita' costituzionale sia in relazione  agli  articoli
117, primo e terzo comma (non essendo  tale  criterio  di  prevalenza
previsto dalla legislazione statale, e determinando  esso  un  vulnus
ulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria),  e  sia
in relazione agli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. 
    8.  Conclusivamente,   per   tutto   quanto   esposto,   rilevata
l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza d'interesse  del  ricorso
introduttivo va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata  nei  motivi
aggiunti e concernente gli articoli 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonche' gli
allegati B e G della legge della Regione autonoma della  Sardegna  n.
20/2024, per possibile violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e  117,
commi 1 e 3, della  Costituzione,  anche  in  relazione  ai  principi
espressi  dalla  direttiva  (UE)  2018/2001,  come  modificata  dalla
direttiva (UE) 2023/2413, nonche' degli articoli 3 e  4  della  legge
costituzionale n. 3/1948. 
    8.1. E' riservata ogni ulteriore statuizione di merito  all'esito
del giudizio costituzionale. 
    9. La decisione  sulle  spese  di  lite  e'  parimenti  riservata
all'esito del giudizio di costituzionalita'. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Sardegna  (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando, cosi' dispone: 
      a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; 
      b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei
termini e per le ragioni di  cui  in  motivazione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 6  e  7,  e
degli allegati B e  G,  della  legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna n. 20/2024, prospettata nei motivi  aggiunti,  per  asserita
violazione degli articoli 3, 9, 11, 41 e 117,  commi  1  e  3,  della
Costituzione,  anche  in  relazione  ai  principi  risultanti   dalla
Direttiva  (UE)  2018/2001,  come  modificata  dalla  Direttiva  (UE)
2023/2413, e agli articoli  3  e  4  della  legge  costituzionale  n.
3/1948; 
      c) sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale per la decisione sulla predetta questione; 
      d) dispone inoltre la comunicazione  della  presente  decisione
alle parti in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente della
Regione  autonoma  della  Sardegna  e  al  Presidente  del  Consiglio
regionale della Sardegna; 
      e) rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito della  decisione
della Corte costituzionale sulla questione sollevata; 
      f) spese riservate al definitivo. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del giorno  10
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
      Marco Buricelli, Presidente; 
      Gabriele Serra, Primo referendario; 
      Roberto Montixi, Primo referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Buricelli 
 
 
                                                 L'estensore: Montixi