Reg. ord. n. 253 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 09/10/2025

Tra: Penelope SPV srl rappresentata da Intrum Italy spa  C/ G. V.



Oggetto:

Esecuzione forzata – Confisca – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Interferenza con precedente procedura esecutiva individuale – Applicazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca, della disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziché della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie – Sottoposizione della soddisfazione del creditore ipotecario alle condizioni stabilite dal codice antimafia anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca “ordinaria” sopraggiunto rispetto alla procedura esecutiva individuale – Irragionevolezza – Violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva – Irragionevolezza e sproporzione dell’attribuzione al creditore terzo (anche rispetto alle vicende penali) dell’onere di dimostrare la mancanza di strumentalità del credito all’attività criminale e la propria buona fede rispetto alla confisca “ordinaria” – Irragionevole estensione dell’applicazione della disciplina del Codice antimafia a situazioni estranee alle esigenze di prevenzione della normativa speciale – Ingiustificato sacrificio del diritto di credito – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto alla protezione della proprietà cui si riferisce il Protocollo addizionale alla CEDU, anche in riferimento al pregiudizio al patrimonio dell’aggiudicatario o dell'acquirente in executivis.

Norme impugnate:

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)  del  Num.  Art. 104  Co. 1 come sostituito dall'art.
decreto legislativo  del 12/01/2019  Num. 14  Art. 373  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 42 
Costituzione   Art. 117    Co.
Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo



Testo dell'ordinanza

                        N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025

Ordinanza  del  9  ottobre  2025  della  Corte  di   cassazione   nel
procedimento civile promosso da Penelope  SPV  srl  rappresentata  da
Intrum Italy spa, Luzzati pop npls srl  e  Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione contro G. V. . 
 
Esecuzione forzata - Confisca - Sequestro preventivo finalizzato alla
  confisca per equivalente - Interferenza  con  precedente  procedura
  esecutiva  individuale  -  Applicazione  al  sequestro   preventivo
  finalizzato alla confisca per equivalente ex artt.  321,  comma  2,
  cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonche' alla  confisca,  della
  disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia),  anziche'
  della regola dell'ordo temporalis delle formalita' pubblicitarie. 
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale),  art.
  104-bis, comma 1-bis, secondo periodo,  come  sostituito  dall'art.
  373, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12  gennaio  2019,
  n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione
  della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a  decorrere  dal  15  luglio
  2022. 


(GU n. 1 del 07-01-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Terza sezione civile 
 
    Composta dagli Ill.mi signori magistrati: 
      dott. Franco De Stefano - Presidente; 
      dott. Pasquale Gianniti - consigliere; 
      dott. Stefano Giaime Guizzi - consigliere; 
      dott. Raffaele Rossi - consigliere; 
      dott. Giovanni Fanticini - consigliere rel.; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza  interlocutoria  sul  rinvio
pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al  n.  7497/2025  R.G.
nel processo esecutivo n. 56/2024 R.G.Esec. del  Tribunale  di  Pavia
promosso da  Penelope  SPV  S.r.l.,  rappresentata  da  Intrum  Italy
S.p.a., rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Stefano  Menghini  (c.f.
MNGSFN73P29D653K) e dall'avv. Davide Sarina (c.f.  SRNDVD79E17F205L),
con domicilio digitale ex lege; 
    nei confronti di G. V.; 
    e con l'intervento di Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. Agenzia  delle
Entrate - Riscossione; 
    udita la relazione della causa svolta all'udienza dell'8  ottobre
2025 dal consigliere dott. Giovanni Fanticini; 
    udito il P.M., in  persona  del  Sostituto  Procuratore  generale
dott.ssa Anna Maria Soldi; 
    udito il difensore di Intrum Italy S.p.a.; 
    lette le memorie del  Procuratore  generale  e  di  Intrum  Italy
S.p.a. 
 
                           Fatti di causa 
 
    1. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pavia -  investito
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal  debitore  esecutato
(G. V.) avverso la procedura  espropriativa  immobiliare  n.  56/2024
R.G. Esec. e della decisione sull'istanza di sospensione della stessa
- rilevava che: 
      il... (data  della  trascrizione)  Penelope  SPV  S.r.l.  aveva
sottoposto a sequestro conservativo  gli  immobili  censiti  al  C.F.
di... al foglio..., mapp..., sub... e al foglio..., mapp..., sub...; 
      il... era stato  trascritto  sul  bene  censito  al  foglio...,
mapp..., sub..., un sequestro preventivo  finalizzato  alla  confisca
per equivalente ai sensi  degli  articoli  321,  comma  2,  c.p.p.  e
322-ter c.p.; 
      il... il predetto sequestro conservativo era  stato  convertito
in pignoramento - dal quale era scaturita l'espropriazione forzata  -
sulla scorta della sentenza del Tribunale di Pavia n.  256/2024  (poi
sospesa dalla Corte d'appello di Milano in data 28 maggio 2024); 
      l'... era stato trascritto il sequestro preventivo  finalizzato
alla confisca per equivalente anche sul bene  censito  al  foglio...,
mapp..., sub...; 
      i creditori interessati alla procedura esecutiva erano: 
        Penelope SPV S.r.l. (creditore procedente e sequestratario di
tutti i beni dell'esecuzione); 
        Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. (creditore intervenuto in data 9
aprile 2024, garantito da ipoteca volontaria iscritta il... a  favore
di Banca Popolare di Sondrio sul bene censito al  foglio...,  mapp...
sub...); 
        Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore intervenuto in
data 9 aprile 2024 e in data 8  agosto  2024,  garantito  da  ipoteca
legale iscritta il... su tutti i beni pignorati); 
        l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si fondava sulla  constatata
trascrizione del sequestro preventivo del compendio staggito,  emesso
nel  procedimento  penale,  asseritamente  idoneo  a  determinare  la
chiusura dell'esecuzione. 
    2.  Il  giudice  del  merito  osservava  altresi'  che  -  atteso
l'intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo e, dunque,
restando irrilevante la sospensione dell'esecutorieta' del titolo del
procedente (Cass. Sez. U., 07/01/2014, n. 61, Rv. 628704-01) - non vi
era alcun ostacolo alla prosecuzione della procedura sul bene censito
al foglio..., mapp..., sub..., in quanto non  gravato  dal  sequestro
penale. 
    3. Al contrario,  per  gli  altri  beni  staggiti,  il  Tribunale
rilevava  la  questione  della  disciplina  applicabile,  idonea   ad
incidere  sulla  proseguibilita'  del  processo  esecutivo:  infatti,
l'esaminato sequestro disposto dal giudice  penale  non  ricade,  ne'
direttamente, ne' indirettamente (in virtu'  del  richiamo  dell'art.
104-bis, comma 1-quater,  disp.  att.  c.p.p.  «in  casi  particolari
previsti  dall'art.  240-bis  del  codice  penale   o   dalle   altre
disposizioni di legge che a questo articolo  rinviano,  nonche'  agli
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti
relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma  3-bis,  del  codice»),
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.  159,  ma  dev'essere  qualificato  alla  stregua   di   sequestro
preordinato alla confisca  cosiddetta  «ordinaria»  di  cui  all'art.
322-ter  c.p.,  il  cui  rapporto  con  l'esecuzione  civile  non  e'
disciplinato da una specifica  regolamentazione  normativa  e,  anzi,
forma oggetto  di  contrastanti  decisioni  della  giurisprudenza  di
merito. 
    4.  Con  ordinanza   in   data   8   aprile   2025   il   giudice
dell'esecuzione,  quale  giudice  dell'opposizione   dispiegata   dal
debitore, disponeva rinvio  pregiudiziale  ex  art.  363-bis  c.p.c.,
chiedendo risolversi la questione di diritto relativa a quale sia  il
«regime di opponibilita', in relazione al medesimo bene immobile, del
provvedimento di  confisca  ordinaria  (o  del  sequestro  preventivo
preordinato alla confisca  ordinaria)  al  creditore  con  iscrizione
ipotecaria antecedente  all'emissione  o  trascrizione  nei  registri
immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro  preventivo  ad
essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima
dell'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca
ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)». 
    5. Con decreto del 5 giugno 2025 la Prima  Presidente  dichiarava
ammissibile il rinvio pregiudiziale e ne assegnava la  trattazione  a
questa Sezione. 
    6. A conclusione della propria requisitoria e  anche  all'odierna
pubblica udienza fissata  per  la  trattazione  del  procedimento  di
rinvio pregiudiziale, il Pubblico Ministero chiedeva  alla  Corte  di
affermare  il  seguente  principio:  «In  presenza  di  un  sequestro
preventivo che prelude alla confisca ordinaria (o in presenza di  una
confisca ordinaria) che sopravvengano al compimento del  pignoramento
e  alla  iscrizione  dell'ipoteca  a  favore  di  uno  dei  creditori
concorrenti, il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura  penale
si risolve applicando la regola del cd. ordo temporalis. In sostanza,
percio',  se  il  sequestro  (o   la   confisca)   sopravvenga   alla
instaurazione della espropriazione e alla  ipoteca,  il  diritto  dei
terzi creditori prevale e la esecuzione forzata puo' proseguire senza
intralcio  e  concludersi,  in  caso  di  vendita  forzata,  con   la
predisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole
ordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore  ipotecario  la
prelazione di legge)». 
    7. Penelope SPV S.r.l. - rappresentata da Intrum Italy  S.p.a.  -
depositava memoria ex art. 378 c.p.c. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
  Sull'ammissibilita' del rinvio pregiudiziale. 
 
    1. Preliminarmente, si osserva che la sussistenza dei presupposti
prescritti dall'art. 363-bis  c.p.c.  per  il  rinvio  pregiudiziale,
esaminata  prima  facie  dal  Primo  Presidente,  forma  oggetto   di
valutazione collegiale (Cass. Sez. U., 29 maggio 2024, n. 15130,  Rv.
671092-01). 
    2. In proposito, con specifico  riferimento  al  requisito  della
rilevanza  nel  giudizio  a  quo,  si   rileva   che   la   questione
nomofilattica  e'  stata  sottoposta  a  questa  Corte  dal   giudice
dell'esecuzione,   investito   della   decisione   sull'istanza    di
sospensione ex art. 624 c.p.c.,  avanzata  dall'esecutato  unitamente
all'opposizione ex art. 615 c.p.c. 
    3. Anche se puo' seriamente dubitarsi  dell'interesse  (art.  100
c.p.c.) dell'esecutato - titolare dell'immobile attinto dalla  misura
cautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non contrapposta)
a  quella  del  creditore  procedente  -  a  far  valere  la  pretesa
insussistenza, in  ragione  del  sequestro  penale,  del  diritto  di
proseguire l'azione esecutiva mediante  il  rimedio  dell'opposizione
esecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione -  piu'
non gli appartiene (e, dunque, e' in dubbio  l'ammissibilita'  stessa
dell'opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 4 aprile 2017, n. 8684,
Rv. 643706-01;  Cass.  Sez.  3,  29  novembre  2022,  n.  35005,  Rv.
666278-01), la questione assume comunque rilievo nel processo  a  quo
perche' il giudice, anche ex officio (oltre che su  istanza  ex  art.
486  c.p.c.),  e'  tenuto  a  rilevare  le   eventuali   ragioni   di
improseguibilita' dell'esecuzione (in  proposito,  Cass.  Sez.  3,  6
aprile 2022, n. 11241, Rv. 664509-02):  tra  le  quali,  nell'ipotesi
prospettata  col  rinvio  pregiudiziale,  potrebbe   annoverarsi   il
sequestro finalizzato alla confisca «ordinaria». 
    4. In altre parole, anche a voler ipotizzare l'irrilevanza  della
questione in relazione alla decisione sull'istanza di sospensione, il
rapporto tra sequestro penale finalizzato alla confisca «ordinaria» e
l'esecuzione  individuale   dovrebbe   comunque   essere   esaminato,
d'ufficio, dal  giudice  dell'esecuzione  per  stabilire  l'eventuale
prosecuzione o, di contro, la chiusura del processo esecutivo. 
    5.  Nessun  dubbio  puo'   sorgere   sulle   «gravi   difficolta'
interpretative» legate alla questione di diritto sottoposta all'esame
della  Corte  di  legittimita',  atteso   che   il   panorama   della
giurisprudenza di merito (puntualmente richiamata nell'ordinanza  del
Tribunale di Pavia) mostra  due  soluzioni  tra  loro  diametralmente
opposte, entrambe sostenute da buone argomentazioni. 
    6. Lo stesso deve dirsi quanto al requisito della suscettibilita'
della questione «di porsi in numerosi giudizi» (termine  quest'ultimo
da intendersi in senso lato e, percio', idoneo a ricomprendere  anche
il processo di esecuzione forzata, ma pure le  opposizioni  esecutive
mosse ritualmente dal soggetto titolare dell'interesse, vale  a  dire
dal beneficiario  del  sequestro  o  della  confisca),  dato  che  il
progressivo ampliamento dell'ambito applicativo delle  misure  penali
di  carattere  reale   comporta,   inevitabilmente,   una   frequente
interferenza tra i sequestri e  le  confische  disposti  dal  giudice
penale e le procedure esecutive. 
    7. Riguardo alla «novita'» della questione, questa  Corte  si  e'
pronunciata diverse volte sui rapporti tra il sequestro non  regolato
dal Codice Antimafia e l'esecuzione forzata individuale  (Cass.  Sez.
3, 10 dicembre 2020, n.  28242,  Rv.  659887-01;  Cass.  Sez.  3,  29
settembre 2021, n. 26327; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231; Cass.
Sez. 2, 27 giugno 2024, n. 17813); tuttavia, come  gia'  sottolineato
dal giudice rimettente  e  dal  Pubblico  Ministero  e  ulteriormente
illustrato nel prosieguo, le  novita'  normative  dell'art.  317  del
c.c.i.i. (entrato in  vigore  il  15  luglio  2022)  e  le  modifiche
apportate  all'art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.   [modificato   sia
dall'art. 373, comma 1, lett. a), del gia' citato decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, sia dal decreto legislativo 10 ottobre  2022,
n. 150; con entrata in vigore pressoche' coeva alle altre  modifiche]
inducono a ritenere integrato il menzionato requisito di  legge:  non
avendo ancora avuto questa Corte l'occasione  di  occuparsi  funditus
delle  ricadute  ermeneutiche  e  applicative   di   tali   modifiche
normative, tanto che la relativa questione non puo' dirsi risolta nel
senso rilevante per l'art. 363-bis c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass.  Sez.
U., 7 maggio 2024, n. 12449, Rv. 670951-01). 
 
  Inquadramento normativo e giurisprudenziale. 
 
    8. Si deve premettere che l'art. 55 del  decreto  legislativo  n.
159 del 2011, applicabile a  tutti  i  sequestri  penali  volti  alla
confisca ai quali si applica, in via  diretta  o  indirettamente,  il
Codice  Antimafia  -  detta  disposizioni  univoche  per  regolare  i
rapporti con l'esecuzione forzata: il sequestro preclude  l'inizio  e
la prosecuzione delle azioni esecutive, i  beni  gia'  staggiti  sono
presi in consegna dall'amministratore giudiziario e le procedure gia'
pendenti sono sospese  sino  alla  conclusione  del  procedimento  di
prevenzione, con conseguente chiusura se interviene un  provvedimento
definitivo di confisca dei cespiti pignorati. 
    9. La fattispecie qui in esame attiene,  pero',  a  un  sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai  sensi  degli
articoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., sopravvenuto all'inizio
del processo di esecuzione forzata, cioe', ex  art.  491  c.p.c.,  al
pignoramento, e alle ipoteche iscritte dai creditori del proposto, in
quanto trascritto successivamente ai predetti gravami. 
    10. Per questa tipologia di misura e per le sue interferenze  con
le procedure esecutive pendenti, la giurisprudenza di legittimita' si
era inizialmente orientata a ritenere che, in virtu' della prevalenza
delle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento  in  cui
si inserisce la  misura  cautelare  reale,  la  garanzia  ipotecaria,
benche' precedentemente iscritta, dovesse sempre cedere di fronte  al
sequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso  di  trasferimento
del bene pignorato intervenuto anteriormente  alla  confisca  (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 7 ottobre  2013,  Rv.  628730-01);  per
analoghe ragioni, Cass., Sez. 3, sentenza n. 30990  del  30  novembre
2018, Rv. 65186401, aveva affermato la prevalenza degli effetti della
confisca penale, di qualunque natura, del bene sui diritti dei  terzi
(nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia  iscritti
anteriormente), con il solo limite dell'aggiudicazione in  favore  di
un terzo, se intervenuta prima della confisca in sede  di  esecuzione
forzata. 
    11.  In  senso  contrario,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte
formatasi negli ultimi anni ha stabilito che «La speciale  disciplina
dettata dall'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata
dalla legge n. 161  del  2017,  e'  applicabile  esclusivamente  alle
ipotesi di confisca ivi previste o da  norme  che  esplicitamente  vi
rinviano (come l'art. 104-bis disp.  att.  c.p.p.),  con  conseguente
prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che,
solo se di buona fede, possono vedere tutelate  le  loro  ragioni  in
sede  di  procedimento  di  prevenzione  o  di   esecuzione   penale;
viceversa, la predetta disciplina non e' suscettibile di applicazione
analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti
con le procedure esecutive civili, vige il principio  generale  della
successione  temporale  delle  formalita'  nei   pubblici   registri,
sicche', ai sensi dell'art. 2915 del codice  civile,  l'opponibilita'
del vincolo penale al terzo acquirente in  executivis  dipende  dalla
trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att.  c.p.p.)  che,  se
successiva all'acquisto, impedisce la posteriore  confisca  del  bene
acquisito dal terzo "pleno iure".» (Cass. Sez. 3, 10  dicembre  2020,
n. 28242, Rv. 659887-01). 
    12. La regola di prevalenza -  secondo  l'ordo  temporalis  delle
formalita' pubblicitarie (articoli 2643, 2644, 2808, 2915 del  codice
civile), sancita dalla decisione ora  citata  e'  stata  ribadita  da
Cass. Sez. 3, 29 settembre  2021,  n.  26327  (secondo  cui  «...  il
conflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in
base all'art. 55 del decreto legislativo  n.  159  del  2011  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),  esclusivamente
nelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che  esplicitamente
vi rinviano (come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Solo  in  questi
casi, pertanto, i terzi hanno l'onere di ricorrere  all'incidente  di
esecuzione penale per  vedere  tutelate  le  proprie  ragioni.  Nelle
restanti ipotesi di confisca, per contro,  la  prevalenza  di  questa
rispetto ai diritti  di  chi  abbia  acquistato  il  bene  confiscato
(ovvero ne abbia domandato l'assegnazione in sede esecutiva, come per
l'appunto nel caso di pignoramento presso terzi) andra'  valutata  in
base alle regole generali: e dunque - a seconda dei casi  -  in  base
all'anteriorita' della trascrizione o dell'acquisto del  possesso.»),
da Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231, e da Cass. Sez. 2, 27 giugno
2024, n. 17813. 
    13. Il medesimo criterio di risoluzione dei conflitti - il citato
ordo  temporalis  delle  formalita'  pubblicitarie   -   ha   trovato
sporadiche  conferme  dalle  Sezioni  penali  di  questa  Corte,   ma
l'orientamento della giurisprudenza penale non e' omogeneo. 
    14. Cass. (pen.) Sez. 3, n. 51043 del 9 novembre  2018,  ...,  ha
statuito che, «tenuto anche conto del disposto dell'art.  2915  c.c.,
... l'opponibilita' del vincolo penale al  terzo  acquirente  dipende
dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104,  disp.  att.  c.p.p.),
che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo cosi'
a rappresentare il presupposto per la confisca anche  successivamente
all'acquisto. Diversamente,  se  la  trascrizione  del  sequestro  e'
successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo  pleno  iure
con   conseguente   impossibilita'    della    confisca    posteriore
all'acquisto.»; analogamente, Cass. (pen.) Sez. 3, n.  30294  del  22
aprile 2021, ..., Rv. 282140-02, ha affermato: «Nel caso di sequestro
preventivo - nella specie, finalizzato alla confisca per  equivalente
- di un immobile pignorato, il vincolo penale e' opponibile al  terzo
acquirente  in  buona  fede  solo   qualora   la   trascrizione   del
provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in
modo da  rappresentare  il  presupposto  per  la  legittimita'  della
confisca,   che   puo'   essere   disposta   anche    successivamente
all'acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che,  qualora  la
trascrizione del sequestro sia successiva al  pignoramento,  il  bene
rimane nella titolarita' del  terzo  «pleno  iure»,  con  conseguente
impossibilita' di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da
parte del terzo aggiudicatario).»; i principi  suesposti  sono  stati
richiamati e ribaditi pure da Cass. (pen.) nn. 3636/2022, 36212/2023,
17897/2023 e 7706/2024. 
    15. In base a tali decisioni, la trascrizione  del  pignoramento,
se   anteriore   a    quella    del    sequestro,    non    determina
l'improseguibilita' dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e,
soprattutto, l'acquisto compiuto da terzi di buona  fede  nell'ambito
di tale procedimento e' destinato a prevalere anche sulla confisca. 
    16. Tuttavia, in base a una complessa ricostruzione normativa (in
particolare, degli articoli 104-bis, commi 1-quater e 1-sexies, disp.
att. c.p.p. e 578-bis c.p.p.), Cass. (pen.) Sez. 3, n. 39201  del  15
dicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 282275-01, perviene  alla  diversa
conclusione secondo cui anche i sequestri e le confische  «ordinarie»
sono disciplinati, in via indiretta, dal  Codice  antimafia,  con  la
conseguenza che «in tema di  confisca  ex  art.  12-bis  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona  fede,
titolari  di  diritti  acquisiti  anteriormente  al   sequestro,   e'
assicurata non attraverso l'inopponibilita' nei  loro  confronti  del
provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi  la  possibilita'
di far valere le proprie ragioni in sede di  esecuzione  penale,  nel
contraddittorio con l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, decreto legislativo n. 159
del 2011, ed in particolare degli articoli 52 e 55». 
    17. Un ulteriore e distinto  indirizzo  si  rinviene  nella  piu'
recente decisione di Cass. (pen.) Sez. 3,  n.  40323  del  20  giugno
2024, ..., Rv. 287179-01, che -  sul  presupposto  di  un'«evoluzione
normativa, secondo cui il conflitto tra  misure  cautelari  civili  e
misure cautelari penali (ivi  comprese  quelle  di  prevenzione)  sia
deciso non sulla base del criterio temporale bensi' sulla base  della
graduazione degli interessi da tutelare, per cui prevalgono sempre le
prime sulle seconde», afferma che il  novellato  art.  104-bis  disp.
att. c.p.p. («nella parte in cui - secondo periodo del comma 1-bis  -
dispone che in caso di sequestro preventivo emesso a norma  dell'art.
321, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale  si  applicano  le
disposizioni del Testo unico Antimafia») «rinvia al modello delineato
dell'art. 55, decreto legislativo n. 159 del 2011, disciplina in modo
omogeneo e unitario l'esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui
quelli tributari ... [e] non vi e' dubbio che vi sia  una  prevalenza
del sequestro penale  e  degli  interessi  pubblici  a  esso  sottesi
rispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il  decreto  di
trasferimento  dopo  l'aggiudicazione   nella   procedura   esecutiva
individuale  o  concorsuale»;  con  la  stessa  sentenza   e'   stata
dichiarata «manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 55, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, per contrasto con  gli  articoli  3,  25,  27,  41  e  42  della
Costituzione, nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis
disp. att. del codice di procedura penale, sancisce la prevalenza del
sequestro  penale,  per  gli  interessi  pubblici  ad  esso  sottesi,
rispetto al pignoramento civile e alla mera  aspettativa  civilistica
correlata,  trattandosi  di  scelta  legislativa  non  irragionevole,
giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di
buona fede eventualmente pregiudicato». 
  La questione posta dal giudice di merito in relazione all'art.  317
c.c.i.i. (decreto legislativo n. 14 del 2019). 
    18. Rispetto all'orientamento consolidatosi nella  giurisprudenza
civile - che esclude l'applicabilita' dell'art. 55  Codice  Antimafia
al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla
confisca «ordinaria» - il giudice dell'esecuzione  del  Tribunale  di
Pavia prospetta una possibile evoluzione, derivante dall'introduzione
nell'ordinamento (e,  soprattutto,  dall'entrata  in  vigore,  il  15
luglio 2022) dell'art. 317 («Principio  di  prevalenza  delle  misure
cautelari reali e tutela dei terzi») del decreto  legislativo  n.  14
del 2019 (Codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza),  secondo
cui «Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto  alla  gestione
concorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate
dall'art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV
del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  salvo  quanto
previsto dagli articoli 318, 319 e 320. Per misure cautelari reali di
cui al comma 1  si  intendono  i  sequestri  delle  cose  di  cui  e'
consentita la confisca disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2,  del
codice  di  procedura  penale,  la  cui  attuazione  e'  disciplinata
dall'art. 104-bis delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale.». 
    19. Il Tribunale ipotizza che la norma possa riguardare anche  le
procedure esecutive individuali (come affermato da  una  parte  della
giurisprudenza  di  merito),  con  la  conseguente  prevalenza,  gia'
stabilita  ex  lege  per  le  procedure  concorsuali,  delle   misure
cautelari reali adottate in sede  penale  e,  dunque,  l'applicazione
dell'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ad ogni tipo  di
sequestro preventivo a fini di confisca. 
  Inapplicabilita' dell'art. 317 c.c.i.i. all'esecuzione individuale. 
    20. Come esplicitamente affermato da  Cass.  (pen.)  Sez.  U,  n.
40797 del 22 giugno 2023,  Fallimento...,  con  l'entrata  in  vigore
della citata norma (cioe',  l'art.  317  c.c.i.i.)  «Deve  ritenersi,
pertanto, ora espressamente affermata, attraverso  il  richiamo  alle
disposizioni  del  codice  antimafia,  la  prevalenza  della   misura
cautelare sul vincolo  derivante  dalla  procedura  fallimentare.  Il
decreto legislativo n. 14 del 2019 si inserisce nel  solco  di  altri
interventi normativi recenti: la legge 17 ottobre 2017, n. 161  e  il
decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21  avevano  infatti  allargato
l'ambito applicativo delle disposizioni in punto di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei  terzi
ed esecuzione del sequestro previste nel «Codice  Antimafia»  tant'e'
che  la  dottrina  ha  rilevato  come  «l'art.  317  assume   portata
precettiva globale, erigendo le regole di  quest'ultimo  a  paradigma
totalizzante». ... Dunque, e' possibile affermare che dalla data  del
15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare  disciplina
dettata dagli  articoli  317  ss.  del  c.c.i.),  vige  una  unitaria
disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra  sequestro
preventivo  a  fini  di  confisca  e  dichiarazione  di  liquidazione
giudiziale, ovvero quella contenuta negli  articoli  63  ss.  decreto
legislativo n. 159 del 2011, anch'essi opportunamente rimodulati, con
inequivocabile prevalenza dello strumento  penale.»  (in  precedenza,
nello stesso senso, Cass. (pen.) Sez. 3,  n.  3575  del  26  novembre
2021, dep. 2022, ..., Rv. 283761-01,  «anche  se  -  sottolineano  le
Sezioni Unite - appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina  per
inferirne criteri interpretativi con riferimento alle vicende insorte
in precedenza». 
    21. La  menzionata  decisione  di  legittimita'  (la  quale,  tra
l'altro, afferma che «alla curatela fallimentare, che ha  un  compito
esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei  creditori,
non  si  attaglia  il  concetto  di  appartenenza,  preclusiva  della
confiscabilita' ex art. 12-bis, decreto legislativo n. 74 del  2000»)
si riferisce  in  maniera  espressa  alla  procedura  concorsuale  di
liquidazione giudiziale (gia' di fallimento). 
    22. Essa non contiene, pero', alcun  riferimento  alle  procedure
esecutive  individuali  ed  e'  arbitrario  attribuire  all'art.  317
c.c.i.i. una portata precettiva piu'  ampia,  come  invece  sostenuto
dalla giurisprudenza di merito secondo cui, «in considerazione  della
medesima finalita' cui tendono  tanto  l'esecuzione  individuale  sui
singoli  beni  del  debitore  quanto  la   liquidazione   concorsuale
dell'intero  suo  patrimonio,  la   disposizione   di   coordinamento
introdotta con l'art. 317 codice della crisi d'impresa non  puo'  che
trovare  applicazione  anche   all'esecuzione   forzata,   apparendo,
diversamente, irragionevole che l'esecuzione forzata possa proseguire
anche se il bene viene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321,
comma 2, c.p.p., mentre, al  contrario,  la  liquidazione  giudiziale
(olim fallimento), su quei beni, debba arrestarsi». 
    23. Infatti,  le  regole  del  codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza - e,  segnatamente,  il  codificato  principio  della
prevalenza della misura penale -  non  trovano  diretta  applicazione
nell'esecuzione  individuale,  nemmeno  allo  scopo  di  colmare  una
pretesa lacuna normativa rispetto al vincolo del  pignoramento  (come
invece ritenuto da una parte della dottrina e  in  alcuni  precedenti
giurisprudenziali). 
    24. In proposito si osserva che: 
      l'operazione  dell'interprete  diretta  a  colmare   un   vuoto
legislativo costituisce un procedimento  integrativo  analogico,  non
ammesso, ai sensi dell'art. 14 delle  preleggi,  per  una  disciplina
legislativa  speciale  come  il  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza e, in particolare,  per  una  disposizione  peculiare
come l'art. 317 c.c.i.i.; 
      l'applicazione della disciplina del decreto legislativo  n.  14
del 2019 non puo'  desumersi  nemmeno  dalla  reiterata  affermazione
giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento (oggi di
liquidazione giudiziale) equivale  a  un  «pignoramento  universale»,
posto che la stessa si fonda comunque su un'impropria  analogia  (per
pretesa eadem ratio) tra  le  procedure  liquidatorie  concorsuali  e
individuali (anzi, parafrasando Cass. Sez.  3,  31  luglio  2025,  n.
22105, la  circostanza  che  il  legislatore  -  nello  stabilire  la
prevalenza dello strumento penale sulla liquidazione giudiziale  -non
abbia fatto esplicito riferimento all'esecuzione forzata  individuale
ben  puo'  essere  letta  come  una  precisa  scelta   dello   stesso
legislatore, nel senso che ubi lex voluit, ibi dixit); 
      tantomeno possono trarsi elementi  dal  «presupposto  implicito
della indiscriminata prevalenza della  prospettiva  concorsuale,  che
talvolta s'e' pure espressa in alcuna dottrina (e gia'  con  riguardo
alla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo «ancillare» e
subalterno dell'esecuzione singolare, rispetto a quella  collettiva»,
poiche' «il contesto normativo e sistematico [e'  invece]  improntato
piuttosto - e naturaliter - ad indiscutibile equiordinazione,  seppur
in un quadro necessariamente coordinato ed unitario  e  nel  rispetto
dei corrispondenti poteri e prerogative di  ciascun  giudice»  (cosi'
Cass. Sez. 3, 26 luglio 2023, n. 22715). 
    25. In definitiva, come correttamente  osservato  sul  punto  dal
Procuratore Generale, «le esecuzioni individuali e quelle  collettive
debbono essere regolate dalla normativa ad esse  dedicate  senza  che
siano ipotizzabili ipotetici travasi di norme». 
    26. Di conseguenza, anche nell'ipotesi (frequente) di  interventi
di altri creditori nella procedura esecutiva (che  per  tale  ragione
non si trasforma in una liquidazione concorsuale), va escluso che  la
regola della prevalenza dello strumento penale dettata dall'art.  317
c.c.i.i.  per   la   liquidazione   giudiziale   possa   disciplinare
l'esecuzione forzata  individuale  e  i  rapporti  tra  questa  e  il
sequestro  ex  art.  321,  comma  2,  c.p.p.  teso  a  una   confisca
«ordinaria» (che esula dalle norme del Codice Antimafia o  da  quelle
che esplicitamente vi rinviano). 
    27. In altre parole, proprio perche' l'art.  317  citato  ha  una
portata  applicativa  limitata  alla  liquidazione  concorsuale,   la
disposizione non assume di per se' la valenza  di  novita'  normativa
idonea a modificare l'indirizzo giurisprudenziale che ha  individuato
l'ordo temporalis come criterio di risoluzione dei conflitti  tra  le
misure adottate in sede penale e i gravami civili. 
  L'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo  periodo,  disp.  att.  c.p.p.
(come modificato dal decreto legislativo n. 14 del 2019). 
    28. Si deve rilevare, pero', che lo stesso decreto legislativo n.
14 del 2019 (con l'art. 373, comma 1, lett. a), ha innovato  un'altra
disposizione dell'ordinamento e,  cioe',  il  comma  1-bis  dell'art.
104-bis disp. att. c.p.p.: rispetto al testo previgente («Il  giudice
che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini
della gestione. Si applicano le norme di cui al Libro I, titolo  III,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e
successive modificazioni»), il testo novellato - entrato in vigore il
15 luglio 2022 (e oggetto pure  di  una  modesta  modifica  ad  opera
dell'art. 41, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n.  150  del
2022) - sancisce: «Si applicano le disposizioni di cui  al  Libro  I,
titolo III, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la
disciplina della nomina e revoca  dell'amministratore,  dei  compiti,
degli obblighi dello stesso e della gestione dei  beni.  In  caso  di
sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice  o  di
confisca ai fini della  tutela  dei  terzi  e  nei  rapporti  con  la
procedura di liquidazione  giudiziaria  si  applicano,  altresi',  le
disposizioni di cui al titolo IV  del  Libro  I  del  citato  decreto
legislativo» (enfasi aggiunta). 
    29. Il secondo periodo della menzionata  norma  riguarda,  da  un
lato, il rapporto tra i sequestri penali e le  procedure  concorsuali
(ribadisce, da un diverso angolo di visuale, il  contenuto  dell'art.
317 c.c.i.i.) e, dall'altro, fa riferimento alla «tutela dei terzi». 
    30. Secondo una lettura dottrinale, «In forza della norma,  tutti
i  diritti  dei  terzi  garantiti  dal  codice  antimafia  verrebbero
parimenti tutelati dinanzi al sequestro  finalizzato  alla  confisca,
secondo la stessa procedura del codice antimafia. Inoltre, i  diritti
in questione  sarebbero  tutelati  ai  sensi  del  codice  antimafia,
dinanzi ad ogni tipo di sequestro finalizzato alla confisca,  vale  a
dire  alla  confisca  del  prezzo  o  profitto  del   reato,   ovvero
dell'equivalente,  alla  confisca  in  casi  particolari   ai   sensi
dell'art. 240-bis  c.p.,  alla  confisca  misura  di  prevenzione,  a
conferma della svolta  evolutiva  impressa  dal  nuovo  codice  della
crisi, attraverso il superamento del c.d. «doppio statuto di  tutela»
dei creditori, che caratterizza il vigente sistema  di  garanzie  dei
diritti dei terzi. E si tratterebbe di una  tutela  estesa  «oltre  i
casi di coesistenza di una procedura concorsuale», come si desume dal
nuovo comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att.  c.p.p.,  «in  cui  la
congiunzione «e» non vale  a  circoscrivere  alla  sola  liquidazione
giudiziale l'ambito della  salvaguardia  delle  pretese  dei  terzi».
«Sembra», infatti, «che il legislatore abbia colto l'occasione  della
riforma «fallimentare», per ovviare anche  ai  dubbi  e  ai  problemi
interpretativi creati proprio dalle recenti interpolazioni del 2017 e
del 2018 all'art. 104-bis  disp.  att.  c.p.p.».»;  un  altro  autore
rileva che «e' opportuno ricordare  che  nel  sistema  delineato  dal
codice antimafia l'accertamento delle pretese dei terzi deve avvenire
attraverso la procedura descritta dagli articoli  57  ss.  destinata,
quindi, a diventare - grazie al richiamo contenuto nel nuovo art. 104
bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - la normativa di riferimento  in
ordine alle modalita' di accertamento dei diritti dei terzi  rispetto
a tutti i casi in cui sia disposto un sequestro  ai  sensi  dell'art.
321, comma 2, c.p.p. Del resto, la prospettiva di  ampliamento  delle
regole poste a tutela dei terzi oltre i casi di  coesistenza  di  una
procedura concorsuale si percepisce nel testo del nuovo  comma  1-bis
dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., in cui la congiunzione  «e»  non
vale a circoscrivere alla sola liquidazione giudiziale l'ambito della
salvaguardia delle pretese dei terzi». 
  L'applicabilita' del Codice Antimafia  nell'esecuzione  individuale
in forza del novellato art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. 
    31.  Il  dato  letterale  dell'art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.
applicabile alla fattispecie de qua (e  non  ai  sequestri  presi  in
considerazione dai precedenti di  legittimita'  gia'  richiamati,  ad
eccezione di  Cass.  (pen.)  n.  40323/2024)  -  che  distingue  come
autonomi concetti la «tutela dei terzi» dai rapporti con le procedure
concorsuali - costituisce elemento di novita' idoneo  a  giustificare
il superamento dell'orientamento  inaugurato  da  Cass.  Sez.  3,  10
dicembre 2020, n. 28242. 
    32. Infatti, la nozione di «tutela dei terzi» e'  talmente  ampia
da comprendere anche i creditori, pignorante e  intervenuti,  di  una
procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti  dal
sequestro preventivo, nonche' l'aggiudicatario degli stessi. 
    33. Inoltre, pur dovendosi negare (per le suesposte ragioni)  una
sua applicazione diretta, l'art. 317 c.c.i.i. (anch'esso,  come  gia'
detto, entrato in vigore il 15  luglio  2022)  determina  innovazioni
che, sotto il profilo sistematico (e, quindi, indirettamente),  vanno
considerate per interpretare l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.: 
      escludendo l'applicabilita' dell'art. 55  Codice  Antimafia  in
caso di sequestro «ordinario», a dispetto del favor  legislativo  per
la liquidazione concorsuale, i creditori, soprattutto se garantiti da
ipoteca, avrebbero maggiore  interesse  a  promuovere  espropriazioni
individuali  dei  beni  colpiti  dalla  misura  cautelare,  date   le
condizioni e limitazioni a cui sono assoggettati i loro crediti dallo
strumento penale; 
      in particolare, non  sembra  ragionevole  che  la  prosecuzione
della liquidazione giudiziale (che e' recessiva rispetto alla  misura
cautelare penale ex art. 317 c.c.i.i.) sia preclusa dal  sopravvenuto
sequestro e dall'affidamento dei beni all'amministratore  giudiziario
e che, ciononostante, possa invece essere iniziata o  proseguita  dal
creditore fondiario (ex art.  41  T.U.B.)  un'esecuzione  individuale
riguardante  i  medesimi  cespiti  (se   gravati   da   ipoteca   e/o
pignoramento  anteriori),  addirittura  pervenendo  al  trasferimento
coattivo di beni che, senza  l'iniziativa  del  fondiario,  sarebbero
stati acquisiti dallo Stato a titolo originario; 
      nell'ipotesi ora  formulata  (che  non  e'  residuale,  essendo
tutt'altro  che  infrequente   l'azione   esecutiva   del   creditore
ipotecario fondiario), poi, la diversa  opponibilita'  del  sequestro
penale  si  riverbererebbe  sulla  tutela  dell'aggiudicatario,   col
paradossale  effetto  di  attribuire  -  per  la   regola   dell'ordo
temporalis   -   indiscutibile   prevalenza   all'aggiudicazione   se
l'esecuzione (alla quale si ricollega l'acquisto  ex  art.  2919  del
codice civile) e' esercitata nonostante la  liquidazione  giudiziale,
mentre, stando a quanto statuito da Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del
20 giugno 2024, ..., «non vi e' dubbio che vi sia una prevalenza  del
sequestro penale e degli interessi pubblici a esso  sottesi  rispetto
alla  mera  aspettativa  civilistica  a  ottenere   il   decreto   di
trasferimento  dopo  l'aggiudicazione   nella   procedura   esecutiva
individuale o concorsuale» (in realta', sotto il profilo civilistico,
questa affermazione pare in contrasto col disposto dell'art.  187-bis
disp. att. c.p.c., come interpretato da  Cass.  Sez.  U.,  30  giugno
2006, n. 25507, Cass. Sez. U., 28 novembre 2012, n. 21110, e anche da
Cass. Sez. 3, 18 gennaio 2024, n. 2020, ma  -  come  ricordato  anche
dalla  citata  decisione  -  le  ragioni  dell'aggiudicatario  devono
necessariamente farsi valere in sede di esecuzione penale e,  dunque,
sara'  l'orientamento  delle  Sezioni  penali  a   trovare   concreta
applicazione). 
    34. Sia in base a un'interpretazione letterale della disposizione
(dove la tutela dei terzi non e'  in  endiadi  coi  rapporti  con  la
liquidazione giudiziale, ma identifica un altro  ambito  applicativo,
indipendente dall'altro),  sia  per  ragioni  di  coerenza  logica  e
sistematica,  oltre  che  per  l'evidente  tendenza  legislativa   ad
estendere le norme del Codice Antimafia al di la' del loro originario
campo di applicazione, si deve concludere che, in forza del novellato
art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo,  disp.  att.  c.p.p.,  le
regole del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplinano  anche  i
rapporti tra il sequestro ex art. 321, comma  2,  c.p.p.  preordinato
alla  confisca  cosiddetta  «ordinaria»  e  le  procedure   esecutive
individuali,  nonche'  la  stessa   confisca   (che,   pacificamente,
determina l'acquisizione a titolo originario in favore dello Stato). 
    35. Ritiene questa Corte, dunque, che la corretta interpretazione
dell'art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.   (nella   sua   formulazione
applicabile dal 15 luglio 2022) conduca a rispondere al quesito posto
dal Tribunale di Pavia nel senso che, in caso di  sequestro  ex  art.
321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del Codice Antimafia (segnatamente, l'art.  55)  si  applicano  anche
nelle procedure esecutive individuali,  dovendosi  ritenere  superato
dall'innovazione normativa l'orientamento che privilegiava - in  caso
di sequestro volto alla confisca «ordinaria» - il criterio  dell'ordo
temporalis delle formalita' pubblicitarie. 
    36. Ad avviso  di  questa  Corte,  e'  questa  l'unica  possibile
lettura dell'art.  104-bis  disp.  att.  c.p.p.  in  base  al  tenore
letterale della vigente norma  ed  alle  ragioni  logico-sistematiche
suesposte, insuscettibile di  qualsiasi  alternativa  interpretazione
costituzionalmente orientata. 
  Questione di legittimita' costituzionale. 
    37. Muovendo da tale conclusione, pero',  l'ulteriore  estensione
delle  regole  del  Codice  Antimafia  anche  in  caso  di  procedura
esecutiva individuale espone l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (e, con
esso, l'applicazione del decreto legislativo  n.  159  del  2011)  al
contrasto  con  gli  articoli  3,  24,  42  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1,  Prot.  Addiz.  1
alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. 
    38.  Il  Codice  Antimafia  delinea  un  sistema  concorsuale  di
soddisfacimento del  credito,  al  quale  accedono  i  creditori  che
vantano pretese risultanti da atti aventi  data  certa  anteriore  al
sequestro, nonche' diritti reali  di  garanzia  costituiti  in  epoca
antecedente al sequestro; oltre all'anteriorita' del credito  (o  del
diritto),  occorre   dimostrare   che   esso   non   e'   strumentale
all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto  o  il
reimpiego, la buona fede del creditore, l'incapienza  del  patrimonio
del proposto al soddisfacimento del credito  (per  i  soli  creditori
chirografari); l'accertamento dei predetti requisiti e' attribuito al
giudice penale con la verifica  di  cui  agli  articoli  57  ss.  del
decreto  legislativo  n.  159  del  2011  (la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 26 del 27/2019 sottolinea che «la  giusta  esigenza
di  evitare  manovre  collusive  con   il   debitore   sottoposto   a
procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a  porre
in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva  del  sequestro  e
della  successiva  confisca  -  puo'   infatti   essere   soddisfatta
attraverso la verifica ...  delle  condizioni  gia'  imposte  in  via
generale dall'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per  il
soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi»); in ogni caso,  in
forza dell'art. 53 del Codice, «i crediti  per  titolo  anteriore  al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo  II,
sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento  del  valore
dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di  stima  o
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli  stessi,
al  netto  delle  spese  del  procedimento  di  confisca  nonche'  di
amministrazione dei  beni  sequestrati  e  di  quelle  sostenute  nel
procedimento di cui agli articoli da 57 a 61». 
    39. Una  condivisibile  dottrina  osserva  che  «tale  disciplina
trovava la sua  ratio  -  anche  con  riferimento  al  meccanismo  di
gestione dei crediti - alla luce delle caratteristiche  delle  misure
di prevenzione e di quelle misure penali «allargate»,  connotate  dal
particolare allarme sociale, alle prime avvicinabili. Tale ratio -  a
ben vedere - viene meno, se il Codice antimafia viene utilizzato come
disciplina di carattere generale per «tutte» le misure, o,  in  altri
termini, se una disciplina generale  vuole  essere,  forse,  andrebbe
rivisitata la disciplina della  gestione  del  credito,  destinato  -
all'attualita' - sempre a scontare il limite del 60 per cento». 
    40. Non dissimile e' il rilievo svolto da Cass. (pen). Sez. 1, n.
7706  del  21  febbraio  2024,  Fallimento...:  «...  la   disciplina
stabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione
di un creditore ipotecario, il quale, ai  sensi  dell'art.  2741  del
codice  civile,  sarebbe  assistito  da  una   causa   legittima   di
prelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto  al
provvedimento ablativo ...  E,  tuttavia,  non  puo'  sottacersi  che
secondo la disciplina in questione, e in particolare  secondo  quanto
stabilito dall'art. 53, comma 1, i crediti per  titolo  anteriore  al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo  II,
possono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per
cento del valore dei beni sequestrati o  confiscati,  risultante  dal
valore di stima o dalla  minor  somma  eventualmente  ricavata  dalla
vendita degli stessi,  al  netto  delle  spese  del  procedimento  di
confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di  quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a  61.  Dunque,
la tutela accordata al terzo, anche se  di  buona  fede  e  anche  se
assistito da una posizione  rafforzata  dalla  presenza  di  garanzie
reali e di privilegi, non e' pienamente  satisfattiva  in  base  alle
disposizioni  del  codice  antimafia,  potendo  risultare  in   parte
recessiva  per  il  sopravvenire  di  una  misura  ablativa   nemmeno
direttamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente,
allo svolgimento di una attivita' criminosa.». 
    41. Ad avviso del Collegio, l'applicazione del  Codice  Antimafia
in caso di sopraggiunto sequestro preventivo finalizzato  a  confisca
«ordinaria» e, quindi,  la  sottoposizione  della  soddisfazione  del
creditore ipotecario alle stringenti condizioni del Codice  Antimafia
(che impone persino la prova della  buona  fede)  appaiono  contrarie
agli   articoli   3,   24   e   42   della   Costituzione,    poiche'
irragionevolmente  si  pregiudica  la  possibilita'   del   creditore
ipotecario, ancorche' estraneo a qualsivoglia attivita' criminale del
debitore (come nel caso, lampante, di confisca per equivalente: nella
quale la relazione del bene costituito a garanzia ipotecaria  con  le
condotte criminose sanzionate con la confisca e' ancora piu' labile e
di indefinibile identificazione), di soddisfarsi in via esecutiva sul
bene oggetto di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce  lo
ius sequelae e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede
espropriativa e senza alcuna limitazione non derivante dall'eventuale
incapienza del bene staggito. 
    42.  Sulla  tutela  costituzionale  della  garanzia   ipotecaria,
infatti, si devono richiamare le  statuizioni  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 160 del  3  ottobre  2024  (peraltro,  citata
anche da Cass. Sez. 3, 9 gennaio 2025, n. 565,  Rv.  673536-02):  «Il
credito garantito da ipoteca gode nell'ordinamento giuridico  di  una
protezione peculiare, che discende  dalla  realita'  del  diritto  di
garanzia e dalla sua accessorieta' al credito. Il diritto di  ipoteca
attribuisce al titolare: lo ius sequelae, che consente di far  valere
la garanzia anche nei confronti dei terzi  acquirenti  del  bene  (ai
sensi e nei limiti di cui agli articoli 2858 e  seguenti  del  codice
civile); lo  ius  distrahendi,  che  permette  al  creditore  di  far
espropriare i beni vincolati a garanzia del suo  credito;  e  lo  ius
praelationis, che comporta  la  facolta'  di  soddisfare  la  pretesa
creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla  vendita  forzata
(articoli 2741, primo comma, e 2808 del codice civile,  nonche'  art.
510, secondo comma, del codice di procedura civile). Al contempo,  in
caso di cessione del credito, l'accessorieta' della garanzia  fa  si'
che il diritto reale si trasferisca  insieme  con  il  credito  (art.
1263, primo comma, del codice civile). L'ipoteca, dunque, compone  il
patrimonio del creditore; comporta, in  caso  di  espropriazione  per
pubblica utilita',  un  obbligo  indennitario  al  pari  degli  altri
diritti reali, come previsto dall'art. 25, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)» e gode di una tutela
riconducibile all'art. 42 della Costituzione.  Inoltre,  essendo  una
garanzia  accessoria  al  credito,  essa   e'   attratta   nell'alveo
protettivo dell'art. 24 della Costituzione, quale strumento volto  ad
assicurare una tutela preferenziale del credito  in  sede  esecutiva.
Come questa Corte ha piu' volte affermato, «la garanzia della  tutela
giurisdizionale   dei   diritti   assicurata   dall'art.   24   della
Costituzione comprende anche  la  fase  dell'esecuzione  forzata,  in
quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del  provvedimento
giudiziale» (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2023, n. 228 e  n.  140
del 2022, n. 128 del 2021).». 
    43. Con la pronuncia ora menzionata, la Corte  costituzionale  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  -  per  violazione  degli
articoli 3, 24 e 42 della Costituzione - di norme (art. 7,  comma  3,
della legge n. 47 del 1985 e  art.  31,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)
che  sacrifica(va)no  interamente  il  diritto  di   ipoteca,   senza
proporzionalita'  tra  i  mezzi  impiegati  e  lo  scopo  perseguito,
imponendo un irragionevole sacrificio al  creditore  ipotecario,  non
responsabile degli abusi compiuti. 
    44. Ritiene questa  Corte  che  analoghe  considerazioni  possano
essere svolte in riferimento alla questione qui  esaminata,  sia  per
l'illogica attribuzione ad un creditore terzo  (anche  rispetto  alle
vicende   penali)   dell'onere   di   dimostrare   la   mancanza   di
strumentalita' del credito all'attivita' criminale e la propria buona
fede rispetto a una confisca per equivalente (come quella  a  cui  e'
teso il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p.  interferente  con  la
procedura esecutiva del Tribunale di Pavia),  sia  per  l'estraneita'
dell'estesa applicazione del Codice  Antimafia  a  situazioni  avulse
dalla ratio legis che aveva  ispirato  le  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 159 del  2011,  sia  per  l'ingiustificato  sacrificio
imposto ex lege al diritto di credito  (che,  una  volta  provate  le
condizioni richieste dall'art. 52 del Codice Antimafia,  e'  comunque
destinato a subire una falcidia del 40%). 
    45. A tanto si aggiunge che, secondo la Corte di  Strasburgo,  il
diritto di credito rientra tra i biens o assets ai quali si riferisce
la tutela dell'art. 1, Prot. Addiz. 1 CEDU,  di  talche'  la  lesione
inferta  ai  creditori  (non  solo  agli  ipotecari,  ma   anche   ai
privilegiati   e   persino   ai    chirografari)    dall'applicazione
indiscriminata e generalizzata del Codice Antimafia (in base all'art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att.  c.p.p.)  determina
una frizione con l'art. 117 della Costituzione. 
    46. Sempre in riferimento  all'art.  1,  Prot.  Addiz.  1,  CEDU,
l'estensione normativa della portata applicativa del Codice Antimafia
pregiudica il patrimonio dell'aggiudicatario e,  in  particolare,  lo
ius ad rem acquisito al momento dell'aggiudicazione. 
    47.   Secondo   la   giurisprudenza   di   questa   Corte,   «...
l'aggiudicazione ..., in forza  dell'art.  187-bis  disp.  att.  cod.
proc.  civ.,  da'  titolo  all'aggiudicatario  non  inadempiente   al
versamento del prezzo a conseguire  il  trasferimento  qualunque  sia
l'esito della procedura» (cosi' Cass. Sez. U., 14 dicembre  2020,  n.
28387 e, analogamente, si sono espresse numerose  altre  pronunce  di
legittimita',  precedenti  e  successive)  e  «L'aggiudicatario   ...
acquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene
sospensivamente  condizionato  al  versamento  del  prezzo   ...   il
legislatore,   infatti,   ha   evidentemente    ritenuto    che    il
soddisfacimento dell'interesse pubblico  all'efficienza  del  sistema
delle vendite coattive debba comportare la prevalenza  dell'interesse
dell'aggiudicatario   ad   ottenere   il   trasferimento,   dopo   la
partecipazione ad una valida procedura,  rispetto  all'interesse  del
debitore a mantenere la proprieta' del bene aggiudicato, con il  solo
limite dell'aggiudicazione ad un  prezzo  che  non  sia  notevolmente
inferiore a quello giusto» (cosi' Cass. Sez. 1, 13  luglio  2004,  n.
12969). 
    48.  E'  evidente  che  l'acquisizione  a  titolo  originario  al
patrimonio dello Stato  per  effetto  di  una  confisca  sopravvenuta
all'aggiudicazione  e  preceduta  da  un  sequestro   successivo   al
pignoramento (o addirittura all'aggiudicazione stessa) determina  una
totale compromissione del  diritto  dell'aggiudicatario  (pregiudizio
che, del resto, si e' verificato proprio nella fattispecie decisa  da
Cass. (pen.) n. 40323/2024, gia' sopra richiamata). 
    49. In proposito, va altresi' osservato che, a parere  di  questo
Collegio, la questione non puo' essere apoditticamente  liquidata  in
base a una presunta prevalenza  degli  interessi  «pubblicistici»  di
contrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli  interessi
«privatistici» della tutela dell'aggiudicatario (e/o dei creditori). 
    50. A conferma del rilievo pubblicistico degli interessi  sottesi
all'espropriazione forzata si ribadisce quanto gia' statuito da Cass.
Sez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709: «Il problema del  conflitto  fra  i
creditori pignoranti e lo Stato che confisca il medesimo immobile  si
svolge  sul  piano  dei  principi  generali.  Da  un   lato,   emerge
l'interesse pubblico  a  reprimere  il  fenomeno  della  criminalita'
organizzata, soprattutto nella sua dimensione economica, sottraendole
i patrimoni  provento  di  reato  ed  evitando  il  finanziamento  di
ulteriori attivita' illecite. Sul versante opposto si pone il diritto
del creditore a soddisfarsi sui beni del debitore, che trova  la  sua
consacrazione non solo nell'art. 2740 del codice civile, ma anche nei
principi costituzionali di tutela giurisdizionale dei  diritti  (art.
24 della Costituzione),  dell'iniziativa  economica  (art.  41  della
Costituzione)   e   della   proprieta'   privata   (art.   42   della
Costituzione). Vengono in rilevo, inoltre,  i  principi  fondamentali
del giusto processo e della sua ragionevole durata  (art.  111  della
Costituzione).  Il  processo  esecutivo,  infatti,  non  si   sottrae
all'esigenza pubblicistica di uno svolgimento rapido  ed  efficiente.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, assume  rilievo  centrale
la fase  liquidatoria:  l'espropriazione  forzata  sara'  tanto  piu'
efficiente, quanto piu' elevato sia il  prezzo  di  aggiudicazione  e
minore il numero dei tentativi di vendita.  Pertanto,  approntare  le
condizioni alle quali la vendita forzata  e'  maggiormente  fruttuosa
significa dare concreta attuazione al principio del  giusto  processo
anche dell'ambito dell'espropriazione forzata. Una  delle  componenti
che concorre  in  modo  significativo  all'efficienza  delle  vendite
giudiziarie  e'  rappresentata  dalla   tutela   dell'aggiudicatario.
Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria  sara'  tanto  piu'
«appetibile», quanto  minori  siano  le  incertezze  in  ordine  alla
stabilita' degli effetti dell'aggiudicazione. La  prospettiva  di  un
acquisto  stabile  e  sicuro  attira  un  piu'  elevato   numero   di
partecipanti all'asta e determina  una  piu'  animata  competitivita'
nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi,  in  un  maggior
ricavo in minor tempo. Sebbene l'aggiudicatario non  vanti  sul  bene
espropriato   un   diritto   soggettivo   pieno,   quanto   piuttosto
un'aspettativa, questa non e' di mero fatto, bensi' di diritto.». 
    51. Va, dunque, rilevata  di  ufficio  e  sottoposta  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p.  [cosi'  come
interpretato in questa sede e pure da  Cass.  (pen.)  n.  40323/2024]
nella parte in  cui  prevede  che,  nei  rapporti  con  le  procedure
esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p.
e  322-ter  c.p.,  nonche'  alla  confisca  stessa,  si  applica   la
disciplina  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159
(cosiddetto  Codice  Antimafia),   anziche'   la   regola   dell'ordo
temporalis delle formalita' pubblicitarie,  la  quale  consentirebbe,
invece,  di  evitare  un  grave,   irragionevole   e   ingiustificato
pregiudizio  ai  diritti  dei  creditori  e   dell'aggiudicatario   o
dell'acquirente in executivis, neppure  in  alcun  modo  giustificato
dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di  quella  normativa
speciale. 
  Rilevanza della questione nel presente giudizio. 
    52. Per concludere, la questione di  legittimita'  costituzionale
deve potersi dire ammissibile e rilevante anche nel procedimento  per
rinvio pregiudiziale. 
    53. In proposito, si osserva che la Corte costituzionale - con la
sentenza n. 119 del  25  giugno  2015,  riguardante  un'ordinanza  di
rimessione  emessa  nell'ambito  di  un  giudizio   di   legittimita'
destinato ad essere definito (non gia' con una decisione nel  merito,
ma) con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse  della
legge ai sensi dell'art. 363, comma 3,  c.p.c.  -  ha  statuito  che,
«cosi'  com'e'  indubitabile  che  la   Corte   di   cassazione   sia
organicamente   inserita   nell'ordine    giudiziario,    altrettanto
indubitabile   e'   l'inerenza    alla    funzione    giurisdizionale
dell'enunciazione del principio di diritto da parte  del  giudice  di
legittimita', quale massima espressione della funzione  nomofilattica
che la stessa Corte di cassazione  e'  istituzionalmente  chiamata  a
svolgere. Va del resto esclusa la necessita' che  il  procedimento  a
quo si concluda  con  una  decisione  che  abbia  tutti  gli  effetti
usualmente  ricondotti  agli  atti   giurisdizionali.   La   funzione
nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l'enunciazione del
principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc.
civ., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione  che  e'
(anche)  di  diritto  oggettivo,  in  quanto   volta   a   realizzare
l'interesse generale dell'ordinamento all'affermazione del  principio
di legalita', che e' alla base dello Stato di diritto.  L'accesso  al
sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art.
363, terzo comma, cod. proc. civ.,  se  non  determina  quindi  alcun
superamento del  carattere  pregiudiziale  della  questione,  neppure
modifica  il  modello  incidentale  del  controllo  di  legittimita'.
L'incidentalita',  infatti,  discende  dal  compito  della  Corte  di
cassazione di enunciare il principio  di  diritto  sulla  base  della
norma  che  potra'  risultare  dalla  pronuncia   di   illegittimita'
costituzionale e che sara', in ogni caso, «altro» rispetto  ad  essa.
E' in tal modo che si realizza l'interesse generale  dell'ordinamento
alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo  di
due giurisdizioni che concorrono sempre - e ancor piu' in questo caso
- alla definizione del diritto oggettivo. Ed e'  un  dialogo  che  si
rivela  particolarmente  proficuo,  specie  laddove  sia   in   gioco
l'estensione della tutela di un diritto fondamentale.». 
    54.  Le  medesime  argomentazioni  suffragano  il   giudizio   di
rilevanza  in  questo  procedimento,   volto   all'enunciazione   del
principio di diritto ai sensi dell'art. 363-bis  c.p.c.,  norma  che,
forse anche piu' dell'art. 363, comma 3,  c.p.c.,  «esalta  il  ruolo
nomofilattico che e' proprio della  Corte  di  cassazione»,  avendone
introdotto  un  profilo  con  inedite,  ma  potenzialmente  proficue,
caratteristiche preventive. 
    55. Inoltre, la questione relativa all'art.  104-bis  disp.  att.
c.p.p. assume rilevanza (ancorche' mediata) nella procedura esecutiva
pendente  innanzi  al  Tribunale  di  Pavia,  atteso  che  il  rinvio
pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e' teso alla formulazione di  un
principio di diritto vincolante per il giudice di merito. 
    56. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni  di  cui  appresso
per la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  la
contestuale  sospensione  del   presente   procedimento   di   rinvio
pregiudiziale fino alla definizione del relativo incidente. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, 
    rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e  la
non manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  -  per  violazione  degli
articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della  Costituzione,  quest'ultimo
in relazione all'art.  1,  Prot.  Addiz.  1  alla  CEDU  -  dell'art.
104-bis,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  disp  att.  c.p.p.  (come
novellato dal decreto legislativo n. 14 del 2019 e applicabile dal 15
luglio 2022) nella parte in cui prevede  che,  nei  rapporti  con  le
procedure  esecutive  individuali,  anche  al  sequestro   preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente  ai  sensi  degli  articoli
321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonche' alla confisca stessa, si
applica la disciplina del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159,  anziche'  la  regola  dell'ordo  temporalis  delle   formalita'
pubblicitarie; 
    sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
Cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  Terza
Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025. 
 
                      Il Presidente: De Stefano