Reg. ord. n. 253 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 09/10/2025
Tra: Penelope SPV srl rappresentata da Intrum Italy spa C/ G. V.
Oggetto:
Esecuzione forzata – Confisca – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Interferenza con precedente procedura esecutiva individuale – Applicazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca, della disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziché della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie – Sottoposizione della soddisfazione del creditore ipotecario alle condizioni stabilite dal codice antimafia anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato a confisca “ordinaria” sopraggiunto rispetto alla procedura esecutiva individuale – Irragionevolezza – Violazione del diritto alla garanzia giurisdizionale anche in fase esecutiva – Irragionevolezza e sproporzione dell’attribuzione al creditore terzo (anche rispetto alle vicende penali) dell’onere di dimostrare la mancanza di strumentalità del credito all’attività criminale e la propria buona fede rispetto alla confisca “ordinaria” – Irragionevole estensione dell’applicazione della disciplina del Codice antimafia a situazioni estranee alle esigenze di prevenzione della normativa speciale – Ingiustificato sacrificio del diritto di credito – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto alla protezione della proprietà cui si riferisce il Protocollo addizionale alla CEDU, anche in riferimento al pregiudizio al patrimonio dell’aggiudicatario o dell'acquirente in executivis.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 12/01/2019 Num. 14 Art. 373 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 117 Co. 1
Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo
Testo dell'ordinanza
N. 253 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2025
Ordinanza del 9 ottobre 2025 della Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da Penelope SPV srl rappresentata da
Intrum Italy spa, Luzzati pop npls srl e Agenzia delle entrate -
Riscossione contro G. V. .
Esecuzione forzata - Confisca - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Interferenza con precedente procedura
esecutiva individuale - Applicazione al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2,
cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonche' alla confisca, della
disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziche'
della regola dell'ordo temporalis delle formalita' pubblicitarie.
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, come sostituito dall'art.
373, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione
della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a decorrere dal 15 luglio
2022.
(GU n. 1 del 07-01-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza sezione civile
Composta dagli Ill.mi signori magistrati:
dott. Franco De Stefano - Presidente;
dott. Pasquale Gianniti - consigliere;
dott. Stefano Giaime Guizzi - consigliere;
dott. Raffaele Rossi - consigliere;
dott. Giovanni Fanticini - consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul rinvio
pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. iscritto al n. 7497/2025 R.G.
nel processo esecutivo n. 56/2024 R.G.Esec. del Tribunale di Pavia
promosso da Penelope SPV S.r.l., rappresentata da Intrum Italy
S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini (c.f.
MNGSFN73P29D653K) e dall'avv. Davide Sarina (c.f. SRNDVD79E17F205L),
con domicilio digitale ex lege;
nei confronti di G. V.;
e con l'intervento di Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. Agenzia delle
Entrate - Riscossione;
udita la relazione della causa svolta all'udienza dell'8 ottobre
2025 dal consigliere dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale
dott.ssa Anna Maria Soldi;
udito il difensore di Intrum Italy S.p.a.;
lette le memorie del Procuratore generale e di Intrum Italy
S.p.a.
Fatti di causa
1. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pavia - investito
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato
(G. V.) avverso la procedura espropriativa immobiliare n. 56/2024
R.G. Esec. e della decisione sull'istanza di sospensione della stessa
- rilevava che:
il... (data della trascrizione) Penelope SPV S.r.l. aveva
sottoposto a sequestro conservativo gli immobili censiti al C.F.
di... al foglio..., mapp..., sub... e al foglio..., mapp..., sub...;
il... era stato trascritto sul bene censito al foglio...,
mapp..., sub..., un sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p. e
322-ter c.p.;
il... il predetto sequestro conservativo era stato convertito
in pignoramento - dal quale era scaturita l'espropriazione forzata -
sulla scorta della sentenza del Tribunale di Pavia n. 256/2024 (poi
sospesa dalla Corte d'appello di Milano in data 28 maggio 2024);
l'... era stato trascritto il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente anche sul bene censito al foglio...,
mapp..., sub...;
i creditori interessati alla procedura esecutiva erano:
Penelope SPV S.r.l. (creditore procedente e sequestratario di
tutti i beni dell'esecuzione);
Luzzati Pop NPLS 2021 S.r.l. (creditore intervenuto in data 9
aprile 2024, garantito da ipoteca volontaria iscritta il... a favore
di Banca Popolare di Sondrio sul bene censito al foglio..., mapp...
sub...);
Agenzia delle Entrate - Riscossione (creditore intervenuto in
data 9 aprile 2024 e in data 8 agosto 2024, garantito da ipoteca
legale iscritta il... su tutti i beni pignorati);
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si fondava sulla constatata
trascrizione del sequestro preventivo del compendio staggito, emesso
nel procedimento penale, asseritamente idoneo a determinare la
chiusura dell'esecuzione.
2. Il giudice del merito osservava altresi' che - atteso
l'intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo e, dunque,
restando irrilevante la sospensione dell'esecutorieta' del titolo del
procedente (Cass. Sez. U., 07/01/2014, n. 61, Rv. 628704-01) - non vi
era alcun ostacolo alla prosecuzione della procedura sul bene censito
al foglio..., mapp..., sub..., in quanto non gravato dal sequestro
penale.
3. Al contrario, per gli altri beni staggiti, il Tribunale
rilevava la questione della disciplina applicabile, idonea ad
incidere sulla proseguibilita' del processo esecutivo: infatti,
l'esaminato sequestro disposto dal giudice penale non ricade, ne'
direttamente, ne' indirettamente (in virtu' del richiamo dell'art.
104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. «in casi particolari
previsti dall'art. 240-bis del codice penale o dalle altre
disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli
altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti
relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice»),
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ma dev'essere qualificato alla stregua di sequestro
preordinato alla confisca cosiddetta «ordinaria» di cui all'art.
322-ter c.p., il cui rapporto con l'esecuzione civile non e'
disciplinato da una specifica regolamentazione normativa e, anzi,
forma oggetto di contrastanti decisioni della giurisprudenza di
merito.
4. Con ordinanza in data 8 aprile 2025 il giudice
dell'esecuzione, quale giudice dell'opposizione dispiegata dal
debitore, disponeva rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,
chiedendo risolversi la questione di diritto relativa a quale sia il
«regime di opponibilita', in relazione al medesimo bene immobile, del
provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo
preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione
ipotecaria antecedente all'emissione o trascrizione nei registri
immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad
essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima
dell'emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca
ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)».
5. Con decreto del 5 giugno 2025 la Prima Presidente dichiarava
ammissibile il rinvio pregiudiziale e ne assegnava la trattazione a
questa Sezione.
6. A conclusione della propria requisitoria e anche all'odierna
pubblica udienza fissata per la trattazione del procedimento di
rinvio pregiudiziale, il Pubblico Ministero chiedeva alla Corte di
affermare il seguente principio: «In presenza di un sequestro
preventivo che prelude alla confisca ordinaria (o in presenza di una
confisca ordinaria) che sopravvengano al compimento del pignoramento
e alla iscrizione dell'ipoteca a favore di uno dei creditori
concorrenti, il conflitto tra i diritti dei terzi e la misura penale
si risolve applicando la regola del cd. ordo temporalis. In sostanza,
percio', se il sequestro (o la confisca) sopravvenga alla
instaurazione della espropriazione e alla ipoteca, il diritto dei
terzi creditori prevale e la esecuzione forzata puo' proseguire senza
intralcio e concludersi, in caso di vendita forzata, con la
predisposizione di un piano di riparto da redigersi secondo le regole
ordinarie (e, dunque, riconoscendo al terzo creditore ipotecario la
prelazione di legge)».
7. Penelope SPV S.r.l. - rappresentata da Intrum Italy S.p.a. -
depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
Sull'ammissibilita' del rinvio pregiudiziale.
1. Preliminarmente, si osserva che la sussistenza dei presupposti
prescritti dall'art. 363-bis c.p.c. per il rinvio pregiudiziale,
esaminata prima facie dal Primo Presidente, forma oggetto di
valutazione collegiale (Cass. Sez. U., 29 maggio 2024, n. 15130, Rv.
671092-01).
2. In proposito, con specifico riferimento al requisito della
rilevanza nel giudizio a quo, si rileva che la questione
nomofilattica e' stata sottoposta a questa Corte dal giudice
dell'esecuzione, investito della decisione sull'istanza di
sospensione ex art. 624 c.p.c., avanzata dall'esecutato unitamente
all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
3. Anche se puo' seriamente dubitarsi dell'interesse (art. 100
c.p.c.) dell'esecutato - titolare dell'immobile attinto dalla misura
cautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non contrapposta)
a quella del creditore procedente - a far valere la pretesa
insussistenza, in ragione del sequestro penale, del diritto di
proseguire l'azione esecutiva mediante il rimedio dell'opposizione
esecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione - piu'
non gli appartiene (e, dunque, e' in dubbio l'ammissibilita' stessa
dell'opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 4 aprile 2017, n. 8684,
Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, 29 novembre 2022, n. 35005, Rv.
666278-01), la questione assume comunque rilievo nel processo a quo
perche' il giudice, anche ex officio (oltre che su istanza ex art.
486 c.p.c.), e' tenuto a rilevare le eventuali ragioni di
improseguibilita' dell'esecuzione (in proposito, Cass. Sez. 3, 6
aprile 2022, n. 11241, Rv. 664509-02): tra le quali, nell'ipotesi
prospettata col rinvio pregiudiziale, potrebbe annoverarsi il
sequestro finalizzato alla confisca «ordinaria».
4. In altre parole, anche a voler ipotizzare l'irrilevanza della
questione in relazione alla decisione sull'istanza di sospensione, il
rapporto tra sequestro penale finalizzato alla confisca «ordinaria» e
l'esecuzione individuale dovrebbe comunque essere esaminato,
d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione per stabilire l'eventuale
prosecuzione o, di contro, la chiusura del processo esecutivo.
5. Nessun dubbio puo' sorgere sulle «gravi difficolta'
interpretative» legate alla questione di diritto sottoposta all'esame
della Corte di legittimita', atteso che il panorama della
giurisprudenza di merito (puntualmente richiamata nell'ordinanza del
Tribunale di Pavia) mostra due soluzioni tra loro diametralmente
opposte, entrambe sostenute da buone argomentazioni.
6. Lo stesso deve dirsi quanto al requisito della suscettibilita'
della questione «di porsi in numerosi giudizi» (termine quest'ultimo
da intendersi in senso lato e, percio', idoneo a ricomprendere anche
il processo di esecuzione forzata, ma pure le opposizioni esecutive
mosse ritualmente dal soggetto titolare dell'interesse, vale a dire
dal beneficiario del sequestro o della confisca), dato che il
progressivo ampliamento dell'ambito applicativo delle misure penali
di carattere reale comporta, inevitabilmente, una frequente
interferenza tra i sequestri e le confische disposti dal giudice
penale e le procedure esecutive.
7. Riguardo alla «novita'» della questione, questa Corte si e'
pronunciata diverse volte sui rapporti tra il sequestro non regolato
dal Codice Antimafia e l'esecuzione forzata individuale (Cass. Sez.
3, 10 dicembre 2020, n. 28242, Rv. 659887-01; Cass. Sez. 3, 29
settembre 2021, n. 26327; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231; Cass.
Sez. 2, 27 giugno 2024, n. 17813); tuttavia, come gia' sottolineato
dal giudice rimettente e dal Pubblico Ministero e ulteriormente
illustrato nel prosieguo, le novita' normative dell'art. 317 del
c.c.i.i. (entrato in vigore il 15 luglio 2022) e le modifiche
apportate all'art. 104-bis disp. att. c.p.p. [modificato sia
dall'art. 373, comma 1, lett. a), del gia' citato decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, sia dal decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150; con entrata in vigore pressoche' coeva alle altre modifiche]
inducono a ritenere integrato il menzionato requisito di legge: non
avendo ancora avuto questa Corte l'occasione di occuparsi funditus
delle ricadute ermeneutiche e applicative di tali modifiche
normative, tanto che la relativa questione non puo' dirsi risolta nel
senso rilevante per l'art. 363-bis c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass. Sez.
U., 7 maggio 2024, n. 12449, Rv. 670951-01).
Inquadramento normativo e giurisprudenziale.
8. Si deve premettere che l'art. 55 del decreto legislativo n.
159 del 2011, applicabile a tutti i sequestri penali volti alla
confisca ai quali si applica, in via diretta o indirettamente, il
Codice Antimafia - detta disposizioni univoche per regolare i
rapporti con l'esecuzione forzata: il sequestro preclude l'inizio e
la prosecuzione delle azioni esecutive, i beni gia' staggiti sono
presi in consegna dall'amministratore giudiziario e le procedure gia'
pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di
prevenzione, con conseguente chiusura se interviene un provvedimento
definitivo di confisca dei cespiti pignorati.
9. La fattispecie qui in esame attiene, pero', a un sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli
articoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., sopravvenuto all'inizio
del processo di esecuzione forzata, cioe', ex art. 491 c.p.c., al
pignoramento, e alle ipoteche iscritte dai creditori del proposto, in
quanto trascritto successivamente ai predetti gravami.
10. Per questa tipologia di misura e per le sue interferenze con
le procedure esecutive pendenti, la giurisprudenza di legittimita' si
era inizialmente orientata a ritenere che, in virtu' della prevalenza
delle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento in cui
si inserisce la misura cautelare reale, la garanzia ipotecaria,
benche' precedentemente iscritta, dovesse sempre cedere di fronte al
sequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso di trasferimento
del bene pignorato intervenuto anteriormente alla confisca (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 7 ottobre 2013, Rv. 628730-01); per
analoghe ragioni, Cass., Sez. 3, sentenza n. 30990 del 30 novembre
2018, Rv. 65186401, aveva affermato la prevalenza degli effetti della
confisca penale, di qualunque natura, del bene sui diritti dei terzi
(nella specie, i creditori aventi diritti reali di garanzia iscritti
anteriormente), con il solo limite dell'aggiudicazione in favore di
un terzo, se intervenuta prima della confisca in sede di esecuzione
forzata.
11. In senso contrario, la giurisprudenza di questa Corte
formatasi negli ultimi anni ha stabilito che «La speciale disciplina
dettata dall'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata
dalla legge n. 161 del 2017, e' applicabile esclusivamente alle
ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi
rinviano (come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.), con conseguente
prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che,
solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in
sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale;
viceversa, la predetta disciplina non e' suscettibile di applicazione
analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti
con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della
successione temporale delle formalita' nei pubblici registri,
sicche', ai sensi dell'art. 2915 del codice civile, l'opponibilita'
del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla
trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se
successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene
acquisito dal terzo "pleno iure".» (Cass. Sez. 3, 10 dicembre 2020,
n. 28242, Rv. 659887-01).
12. La regola di prevalenza - secondo l'ordo temporalis delle
formalita' pubblicitarie (articoli 2643, 2644, 2808, 2915 del codice
civile), sancita dalla decisione ora citata e' stata ribadita da
Cass. Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26327 (secondo cui «... il
conflitto tra la confisca penale ed i diritti dei terzi va risolto in
base all'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), esclusivamente
nelle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente
vi rinviano (come l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Solo in questi
casi, pertanto, i terzi hanno l'onere di ricorrere all'incidente di
esecuzione penale per vedere tutelate le proprie ragioni. Nelle
restanti ipotesi di confisca, per contro, la prevalenza di questa
rispetto ai diritti di chi abbia acquistato il bene confiscato
(ovvero ne abbia domandato l'assegnazione in sede esecutiva, come per
l'appunto nel caso di pignoramento presso terzi) andra' valutata in
base alle regole generali: e dunque - a seconda dei casi - in base
all'anteriorita' della trascrizione o dell'acquisto del possesso.»),
da Cass. Sez. 3, 22 marzo 2022, n. 9231, e da Cass. Sez. 2, 27 giugno
2024, n. 17813.
13. Il medesimo criterio di risoluzione dei conflitti - il citato
ordo temporalis delle formalita' pubblicitarie - ha trovato
sporadiche conferme dalle Sezioni penali di questa Corte, ma
l'orientamento della giurisprudenza penale non e' omogeneo.
14. Cass. (pen.) Sez. 3, n. 51043 del 9 novembre 2018, ..., ha
statuito che, «tenuto anche conto del disposto dell'art. 2915 c.c.,
... l'opponibilita' del vincolo penale al terzo acquirente dipende
dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104, disp. att. c.p.p.),
che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo cosi'
a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente
all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro e'
successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pleno iure
con conseguente impossibilita' della confisca posteriore
all'acquisto.»; analogamente, Cass. (pen.) Sez. 3, n. 30294 del 22
aprile 2021, ..., Rv. 282140-02, ha affermato: «Nel caso di sequestro
preventivo - nella specie, finalizzato alla confisca per equivalente
- di un immobile pignorato, il vincolo penale e' opponibile al terzo
acquirente in buona fede solo qualora la trascrizione del
provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in
modo da rappresentare il presupposto per la legittimita' della
confisca, che puo' essere disposta anche successivamente
all'acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora la
trascrizione del sequestro sia successiva al pignoramento, il bene
rimane nella titolarita' del terzo «pleno iure», con conseguente
impossibilita' di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da
parte del terzo aggiudicatario).»; i principi suesposti sono stati
richiamati e ribaditi pure da Cass. (pen.) nn. 3636/2022, 36212/2023,
17897/2023 e 7706/2024.
15. In base a tali decisioni, la trascrizione del pignoramento,
se anteriore a quella del sequestro, non determina
l'improseguibilita' dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore e,
soprattutto, l'acquisto compiuto da terzi di buona fede nell'ambito
di tale procedimento e' destinato a prevalere anche sulla confisca.
16. Tuttavia, in base a una complessa ricostruzione normativa (in
particolare, degli articoli 104-bis, commi 1-quater e 1-sexies, disp.
att. c.p.p. e 578-bis c.p.p.), Cass. (pen.) Sez. 3, n. 39201 del 15
dicembre 2020, dep. 2021, ..., Rv. 282275-01, perviene alla diversa
conclusione secondo cui anche i sequestri e le confische «ordinarie»
sono disciplinati, in via indiretta, dal Codice antimafia, con la
conseguenza che «in tema di confisca ex art. 12-bis del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la tutela dei terzi di buona fede,
titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, e'
assicurata non attraverso l'inopponibilita' nei loro confronti del
provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilita'
di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel
contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, decreto legislativo n. 159
del 2011, ed in particolare degli articoli 52 e 55».
17. Un ulteriore e distinto indirizzo si rinviene nella piu'
recente decisione di Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del 20 giugno
2024, ..., Rv. 287179-01, che - sul presupposto di un'«evoluzione
normativa, secondo cui il conflitto tra misure cautelari civili e
misure cautelari penali (ivi comprese quelle di prevenzione) sia
deciso non sulla base del criterio temporale bensi' sulla base della
graduazione degli interessi da tutelare, per cui prevalgono sempre le
prime sulle seconde», afferma che il novellato art. 104-bis disp.
att. c.p.p. («nella parte in cui - secondo periodo del comma 1-bis -
dispone che in caso di sequestro preventivo emesso a norma dell'art.
321, comma 2, del codice di procedura penale si applicano le
disposizioni del Testo unico Antimafia») «rinvia al modello delineato
dell'art. 55, decreto legislativo n. 159 del 2011, disciplina in modo
omogeneo e unitario l'esecuzione di tutti i sequestri penali, tra cui
quelli tributari ... [e] non vi e' dubbio che vi sia una prevalenza
del sequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi
rispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di
trasferimento dopo l'aggiudicazione nella procedura esecutiva
individuale o concorsuale»; con la stessa sentenza e' stata
dichiarata «manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 55, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, per contrasto con gli articoli 3, 25, 27, 41 e 42 della
Costituzione, nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis
disp. att. del codice di procedura penale, sancisce la prevalenza del
sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi,
rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica
correlata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole,
giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di
buona fede eventualmente pregiudicato».
La questione posta dal giudice di merito in relazione all'art. 317
c.c.i.i. (decreto legislativo n. 14 del 2019).
18. Rispetto all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza
civile - che esclude l'applicabilita' dell'art. 55 Codice Antimafia
al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla
confisca «ordinaria» - il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Pavia prospetta una possibile evoluzione, derivante dall'introduzione
nell'ordinamento (e, soprattutto, dall'entrata in vigore, il 15
luglio 2022) dell'art. 317 («Principio di prevalenza delle misure
cautelari reali e tutela dei terzi») del decreto legislativo n. 14
del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), secondo
cui «Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione
concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate
dall'art. 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto
previsto dagli articoli 318, 319 e 320. Per misure cautelari reali di
cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e'
consentita la confisca disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, la cui attuazione e' disciplinata
dall'art. 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.».
19. Il Tribunale ipotizza che la norma possa riguardare anche le
procedure esecutive individuali (come affermato da una parte della
giurisprudenza di merito), con la conseguente prevalenza, gia'
stabilita ex lege per le procedure concorsuali, delle misure
cautelari reali adottate in sede penale e, dunque, l'applicazione
dell'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ad ogni tipo di
sequestro preventivo a fini di confisca.
Inapplicabilita' dell'art. 317 c.c.i.i. all'esecuzione individuale.
20. Come esplicitamente affermato da Cass. (pen.) Sez. U, n.
40797 del 22 giugno 2023, Fallimento..., con l'entrata in vigore
della citata norma (cioe', l'art. 317 c.c.i.i.) «Deve ritenersi,
pertanto, ora espressamente affermata, attraverso il richiamo alle
disposizioni del codice antimafia, la prevalenza della misura
cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Il
decreto legislativo n. 14 del 2019 si inserisce nel solco di altri
interventi normativi recenti: la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e il
decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 avevano infatti allargato
l'ambito applicativo delle disposizioni in punto di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei terzi
ed esecuzione del sequestro previste nel «Codice Antimafia» tant'e'
che la dottrina ha rilevato come «l'art. 317 assume portata
precettiva globale, erigendo le regole di quest'ultimo a paradigma
totalizzante». ... Dunque, e' possibile affermare che dalla data del
15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina
dettata dagli articoli 317 ss. del c.c.i.), vige una unitaria
disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro
preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione
giudiziale, ovvero quella contenuta negli articoli 63 ss. decreto
legislativo n. 159 del 2011, anch'essi opportunamente rimodulati, con
inequivocabile prevalenza dello strumento penale.» (in precedenza,
nello stesso senso, Cass. (pen.) Sez. 3, n. 3575 del 26 novembre
2021, dep. 2022, ..., Rv. 283761-01, «anche se - sottolineano le
Sezioni Unite - appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina per
inferirne criteri interpretativi con riferimento alle vicende insorte
in precedenza».
21. La menzionata decisione di legittimita' (la quale, tra
l'altro, afferma che «alla curatela fallimentare, che ha un compito
esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori,
non si attaglia il concetto di appartenenza, preclusiva della
confiscabilita' ex art. 12-bis, decreto legislativo n. 74 del 2000»)
si riferisce in maniera espressa alla procedura concorsuale di
liquidazione giudiziale (gia' di fallimento).
22. Essa non contiene, pero', alcun riferimento alle procedure
esecutive individuali ed e' arbitrario attribuire all'art. 317
c.c.i.i. una portata precettiva piu' ampia, come invece sostenuto
dalla giurisprudenza di merito secondo cui, «in considerazione della
medesima finalita' cui tendono tanto l'esecuzione individuale sui
singoli beni del debitore quanto la liquidazione concorsuale
dell'intero suo patrimonio, la disposizione di coordinamento
introdotta con l'art. 317 codice della crisi d'impresa non puo' che
trovare applicazione anche all'esecuzione forzata, apparendo,
diversamente, irragionevole che l'esecuzione forzata possa proseguire
anche se il bene viene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321,
comma 2, c.p.p., mentre, al contrario, la liquidazione giudiziale
(olim fallimento), su quei beni, debba arrestarsi».
23. Infatti, le regole del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza - e, segnatamente, il codificato principio della
prevalenza della misura penale - non trovano diretta applicazione
nell'esecuzione individuale, nemmeno allo scopo di colmare una
pretesa lacuna normativa rispetto al vincolo del pignoramento (come
invece ritenuto da una parte della dottrina e in alcuni precedenti
giurisprudenziali).
24. In proposito si osserva che:
l'operazione dell'interprete diretta a colmare un vuoto
legislativo costituisce un procedimento integrativo analogico, non
ammesso, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, per una disciplina
legislativa speciale come il codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza e, in particolare, per una disposizione peculiare
come l'art. 317 c.c.i.i.;
l'applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 14
del 2019 non puo' desumersi nemmeno dalla reiterata affermazione
giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento (oggi di
liquidazione giudiziale) equivale a un «pignoramento universale»,
posto che la stessa si fonda comunque su un'impropria analogia (per
pretesa eadem ratio) tra le procedure liquidatorie concorsuali e
individuali (anzi, parafrasando Cass. Sez. 3, 31 luglio 2025, n.
22105, la circostanza che il legislatore - nello stabilire la
prevalenza dello strumento penale sulla liquidazione giudiziale -non
abbia fatto esplicito riferimento all'esecuzione forzata individuale
ben puo' essere letta come una precisa scelta dello stesso
legislatore, nel senso che ubi lex voluit, ibi dixit);
tantomeno possono trarsi elementi dal «presupposto implicito
della indiscriminata prevalenza della prospettiva concorsuale, che
talvolta s'e' pure espressa in alcuna dottrina (e gia' con riguardo
alla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo «ancillare» e
subalterno dell'esecuzione singolare, rispetto a quella collettiva»,
poiche' «il contesto normativo e sistematico [e' invece] improntato
piuttosto - e naturaliter - ad indiscutibile equiordinazione, seppur
in un quadro necessariamente coordinato ed unitario e nel rispetto
dei corrispondenti poteri e prerogative di ciascun giudice» (cosi'
Cass. Sez. 3, 26 luglio 2023, n. 22715).
25. In definitiva, come correttamente osservato sul punto dal
Procuratore Generale, «le esecuzioni individuali e quelle collettive
debbono essere regolate dalla normativa ad esse dedicate senza che
siano ipotizzabili ipotetici travasi di norme».
26. Di conseguenza, anche nell'ipotesi (frequente) di interventi
di altri creditori nella procedura esecutiva (che per tale ragione
non si trasforma in una liquidazione concorsuale), va escluso che la
regola della prevalenza dello strumento penale dettata dall'art. 317
c.c.i.i. per la liquidazione giudiziale possa disciplinare
l'esecuzione forzata individuale e i rapporti tra questa e il
sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. teso a una confisca
«ordinaria» (che esula dalle norme del Codice Antimafia o da quelle
che esplicitamente vi rinviano).
27. In altre parole, proprio perche' l'art. 317 citato ha una
portata applicativa limitata alla liquidazione concorsuale, la
disposizione non assume di per se' la valenza di novita' normativa
idonea a modificare l'indirizzo giurisprudenziale che ha individuato
l'ordo temporalis come criterio di risoluzione dei conflitti tra le
misure adottate in sede penale e i gravami civili.
L'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p.
(come modificato dal decreto legislativo n. 14 del 2019).
28. Si deve rilevare, pero', che lo stesso decreto legislativo n.
14 del 2019 (con l'art. 373, comma 1, lett. a), ha innovato un'altra
disposizione dell'ordinamento e, cioe', il comma 1-bis dell'art.
104-bis disp. att. c.p.p.: rispetto al testo previgente («Il giudice
che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini
della gestione. Si applicano le norme di cui al Libro I, titolo III,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni»), il testo novellato - entrato in vigore il
15 luglio 2022 (e oggetto pure di una modesta modifica ad opera
dell'art. 41, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 150 del
2022) - sancisce: «Si applicano le disposizioni di cui al Libro I,
titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la
disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti,
degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di
sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice o di
confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la
procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le
disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto
legislativo» (enfasi aggiunta).
29. Il secondo periodo della menzionata norma riguarda, da un
lato, il rapporto tra i sequestri penali e le procedure concorsuali
(ribadisce, da un diverso angolo di visuale, il contenuto dell'art.
317 c.c.i.i.) e, dall'altro, fa riferimento alla «tutela dei terzi».
30. Secondo una lettura dottrinale, «In forza della norma, tutti
i diritti dei terzi garantiti dal codice antimafia verrebbero
parimenti tutelati dinanzi al sequestro finalizzato alla confisca,
secondo la stessa procedura del codice antimafia. Inoltre, i diritti
in questione sarebbero tutelati ai sensi del codice antimafia,
dinanzi ad ogni tipo di sequestro finalizzato alla confisca, vale a
dire alla confisca del prezzo o profitto del reato, ovvero
dell'equivalente, alla confisca in casi particolari ai sensi
dell'art. 240-bis c.p., alla confisca misura di prevenzione, a
conferma della svolta evolutiva impressa dal nuovo codice della
crisi, attraverso il superamento del c.d. «doppio statuto di tutela»
dei creditori, che caratterizza il vigente sistema di garanzie dei
diritti dei terzi. E si tratterebbe di una tutela estesa «oltre i
casi di coesistenza di una procedura concorsuale», come si desume dal
nuovo comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., «in cui la
congiunzione «e» non vale a circoscrivere alla sola liquidazione
giudiziale l'ambito della salvaguardia delle pretese dei terzi».
«Sembra», infatti, «che il legislatore abbia colto l'occasione della
riforma «fallimentare», per ovviare anche ai dubbi e ai problemi
interpretativi creati proprio dalle recenti interpolazioni del 2017 e
del 2018 all'art. 104-bis disp. att. c.p.p.».»; un altro autore
rileva che «e' opportuno ricordare che nel sistema delineato dal
codice antimafia l'accertamento delle pretese dei terzi deve avvenire
attraverso la procedura descritta dagli articoli 57 ss. destinata,
quindi, a diventare - grazie al richiamo contenuto nel nuovo art. 104
bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - la normativa di riferimento in
ordine alle modalita' di accertamento dei diritti dei terzi rispetto
a tutti i casi in cui sia disposto un sequestro ai sensi dell'art.
321, comma 2, c.p.p. Del resto, la prospettiva di ampliamento delle
regole poste a tutela dei terzi oltre i casi di coesistenza di una
procedura concorsuale si percepisce nel testo del nuovo comma 1-bis
dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., in cui la congiunzione «e» non
vale a circoscrivere alla sola liquidazione giudiziale l'ambito della
salvaguardia delle pretese dei terzi».
L'applicabilita' del Codice Antimafia nell'esecuzione individuale
in forza del novellato art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
31. Il dato letterale dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
applicabile alla fattispecie de qua (e non ai sequestri presi in
considerazione dai precedenti di legittimita' gia' richiamati, ad
eccezione di Cass. (pen.) n. 40323/2024) - che distingue come
autonomi concetti la «tutela dei terzi» dai rapporti con le procedure
concorsuali - costituisce elemento di novita' idoneo a giustificare
il superamento dell'orientamento inaugurato da Cass. Sez. 3, 10
dicembre 2020, n. 28242.
32. Infatti, la nozione di «tutela dei terzi» e' talmente ampia
da comprendere anche i creditori, pignorante e intervenuti, di una
procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal
sequestro preventivo, nonche' l'aggiudicatario degli stessi.
33. Inoltre, pur dovendosi negare (per le suesposte ragioni) una
sua applicazione diretta, l'art. 317 c.c.i.i. (anch'esso, come gia'
detto, entrato in vigore il 15 luglio 2022) determina innovazioni
che, sotto il profilo sistematico (e, quindi, indirettamente), vanno
considerate per interpretare l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.:
escludendo l'applicabilita' dell'art. 55 Codice Antimafia in
caso di sequestro «ordinario», a dispetto del favor legislativo per
la liquidazione concorsuale, i creditori, soprattutto se garantiti da
ipoteca, avrebbero maggiore interesse a promuovere espropriazioni
individuali dei beni colpiti dalla misura cautelare, date le
condizioni e limitazioni a cui sono assoggettati i loro crediti dallo
strumento penale;
in particolare, non sembra ragionevole che la prosecuzione
della liquidazione giudiziale (che e' recessiva rispetto alla misura
cautelare penale ex art. 317 c.c.i.i.) sia preclusa dal sopravvenuto
sequestro e dall'affidamento dei beni all'amministratore giudiziario
e che, ciononostante, possa invece essere iniziata o proseguita dal
creditore fondiario (ex art. 41 T.U.B.) un'esecuzione individuale
riguardante i medesimi cespiti (se gravati da ipoteca e/o
pignoramento anteriori), addirittura pervenendo al trasferimento
coattivo di beni che, senza l'iniziativa del fondiario, sarebbero
stati acquisiti dallo Stato a titolo originario;
nell'ipotesi ora formulata (che non e' residuale, essendo
tutt'altro che infrequente l'azione esecutiva del creditore
ipotecario fondiario), poi, la diversa opponibilita' del sequestro
penale si riverbererebbe sulla tutela dell'aggiudicatario, col
paradossale effetto di attribuire - per la regola dell'ordo
temporalis - indiscutibile prevalenza all'aggiudicazione se
l'esecuzione (alla quale si ricollega l'acquisto ex art. 2919 del
codice civile) e' esercitata nonostante la liquidazione giudiziale,
mentre, stando a quanto statuito da Cass. (pen.) Sez. 3, n. 40323 del
20 giugno 2024, ..., «non vi e' dubbio che vi sia una prevalenza del
sequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi rispetto
alla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di
trasferimento dopo l'aggiudicazione nella procedura esecutiva
individuale o concorsuale» (in realta', sotto il profilo civilistico,
questa affermazione pare in contrasto col disposto dell'art. 187-bis
disp. att. c.p.c., come interpretato da Cass. Sez. U., 30 giugno
2006, n. 25507, Cass. Sez. U., 28 novembre 2012, n. 21110, e anche da
Cass. Sez. 3, 18 gennaio 2024, n. 2020, ma - come ricordato anche
dalla citata decisione - le ragioni dell'aggiudicatario devono
necessariamente farsi valere in sede di esecuzione penale e, dunque,
sara' l'orientamento delle Sezioni penali a trovare concreta
applicazione).
34. Sia in base a un'interpretazione letterale della disposizione
(dove la tutela dei terzi non e' in endiadi coi rapporti con la
liquidazione giudiziale, ma identifica un altro ambito applicativo,
indipendente dall'altro), sia per ragioni di coerenza logica e
sistematica, oltre che per l'evidente tendenza legislativa ad
estendere le norme del Codice Antimafia al di la' del loro originario
campo di applicazione, si deve concludere che, in forza del novellato
art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., le
regole del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplinano anche i
rapporti tra il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. preordinato
alla confisca cosiddetta «ordinaria» e le procedure esecutive
individuali, nonche' la stessa confisca (che, pacificamente,
determina l'acquisizione a titolo originario in favore dello Stato).
35. Ritiene questa Corte, dunque, che la corretta interpretazione
dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (nella sua formulazione
applicabile dal 15 luglio 2022) conduca a rispondere al quesito posto
dal Tribunale di Pavia nel senso che, in caso di sequestro ex art.
321, comma 2, c.p.p., le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del Codice Antimafia (segnatamente, l'art. 55) si applicano anche
nelle procedure esecutive individuali, dovendosi ritenere superato
dall'innovazione normativa l'orientamento che privilegiava - in caso
di sequestro volto alla confisca «ordinaria» - il criterio dell'ordo
temporalis delle formalita' pubblicitarie.
36. Ad avviso di questa Corte, e' questa l'unica possibile
lettura dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. in base al tenore
letterale della vigente norma ed alle ragioni logico-sistematiche
suesposte, insuscettibile di qualsiasi alternativa interpretazione
costituzionalmente orientata.
Questione di legittimita' costituzionale.
37. Muovendo da tale conclusione, pero', l'ulteriore estensione
delle regole del Codice Antimafia anche in caso di procedura
esecutiva individuale espone l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (e, con
esso, l'applicazione del decreto legislativo n. 159 del 2011) al
contrasto con gli articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, Prot. Addiz. 1
alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
38. Il Codice Antimafia delinea un sistema concorsuale di
soddisfacimento del credito, al quale accedono i creditori che
vantano pretese risultanti da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, nonche' diritti reali di garanzia costituiti in epoca
antecedente al sequestro; oltre all'anteriorita' del credito (o del
diritto), occorre dimostrare che esso non e' strumentale
all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, la buona fede del creditore, l'incapienza del patrimonio
del proposto al soddisfacimento del credito (per i soli creditori
chirografari); l'accertamento dei predetti requisiti e' attribuito al
giudice penale con la verifica di cui agli articoli 57 ss. del
decreto legislativo n. 159 del 2011 (la sentenza della Corte
costituzionale n. 26 del 27/2019 sottolinea che «la giusta esigenza
di evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a
procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre
in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e
della successiva confisca - puo' infatti essere soddisfatta
attraverso la verifica ... delle condizioni gia' imposte in via
generale dall'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per il
soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi»); in ogni caso, in
forza dell'art. 53 del Codice, «i crediti per titolo anteriore al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II,
sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore
dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o
dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi,
al netto delle spese del procedimento di confisca nonche' di
amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel
procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».
39. Una condivisibile dottrina osserva che «tale disciplina
trovava la sua ratio - anche con riferimento al meccanismo di
gestione dei crediti - alla luce delle caratteristiche delle misure
di prevenzione e di quelle misure penali «allargate», connotate dal
particolare allarme sociale, alle prime avvicinabili. Tale ratio - a
ben vedere - viene meno, se il Codice antimafia viene utilizzato come
disciplina di carattere generale per «tutte» le misure, o, in altri
termini, se una disciplina generale vuole essere, forse, andrebbe
rivisitata la disciplina della gestione del credito, destinato -
all'attualita' - sempre a scontare il limite del 60 per cento».
40. Non dissimile e' il rilievo svolto da Cass. (pen). Sez. 1, n.
7706 del 21 febbraio 2024, Fallimento...: «... la disciplina
stabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione
di un creditore ipotecario, il quale, ai sensi dell'art. 2741 del
codice civile, sarebbe assistito da una causa legittima di
prelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto al
provvedimento ablativo ... E, tuttavia, non puo' sottacersi che
secondo la disciplina in questione, e in particolare secondo quanto
stabilito dall'art. 53, comma 1, i crediti per titolo anteriore al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II,
possono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per
cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal
valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla
vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di
confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. Dunque,
la tutela accordata al terzo, anche se di buona fede e anche se
assistito da una posizione rafforzata dalla presenza di garanzie
reali e di privilegi, non e' pienamente satisfattiva in base alle
disposizioni del codice antimafia, potendo risultare in parte
recessiva per il sopravvenire di una misura ablativa nemmeno
direttamente correlata, come nel caso della confisca per equivalente,
allo svolgimento di una attivita' criminosa.».
41. Ad avviso del Collegio, l'applicazione del Codice Antimafia
in caso di sopraggiunto sequestro preventivo finalizzato a confisca
«ordinaria» e, quindi, la sottoposizione della soddisfazione del
creditore ipotecario alle stringenti condizioni del Codice Antimafia
(che impone persino la prova della buona fede) appaiono contrarie
agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, poiche'
irragionevolmente si pregiudica la possibilita' del creditore
ipotecario, ancorche' estraneo a qualsivoglia attivita' criminale del
debitore (come nel caso, lampante, di confisca per equivalente: nella
quale la relazione del bene costituito a garanzia ipotecaria con le
condotte criminose sanzionate con la confisca e' ancora piu' labile e
di indefinibile identificazione), di soddisfarsi in via esecutiva sul
bene oggetto di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce lo
ius sequelae e il diritto a essere soddisfatto con preferenza in sede
espropriativa e senza alcuna limitazione non derivante dall'eventuale
incapienza del bene staggito.
42. Sulla tutela costituzionale della garanzia ipotecaria,
infatti, si devono richiamare le statuizioni della sentenza della
Corte costituzionale n. 160 del 3 ottobre 2024 (peraltro, citata
anche da Cass. Sez. 3, 9 gennaio 2025, n. 565, Rv. 673536-02): «Il
credito garantito da ipoteca gode nell'ordinamento giuridico di una
protezione peculiare, che discende dalla realita' del diritto di
garanzia e dalla sua accessorieta' al credito. Il diritto di ipoteca
attribuisce al titolare: lo ius sequelae, che consente di far valere
la garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai
sensi e nei limiti di cui agli articoli 2858 e seguenti del codice
civile); lo ius distrahendi, che permette al creditore di far
espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito; e lo ius
praelationis, che comporta la facolta' di soddisfare la pretesa
creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata
(articoli 2741, primo comma, e 2808 del codice civile, nonche' art.
510, secondo comma, del codice di procedura civile). Al contempo, in
caso di cessione del credito, l'accessorieta' della garanzia fa si'
che il diritto reale si trasferisca insieme con il credito (art.
1263, primo comma, del codice civile). L'ipoteca, dunque, compone il
patrimonio del creditore; comporta, in caso di espropriazione per
pubblica utilita', un obbligo indennitario al pari degli altri
diritti reali, come previsto dall'art. 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)» e gode di una tutela
riconducibile all'art. 42 della Costituzione. Inoltre, essendo una
garanzia accessoria al credito, essa e' attratta nell'alveo
protettivo dell'art. 24 della Costituzione, quale strumento volto ad
assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva.
Come questa Corte ha piu' volte affermato, «la garanzia della tutela
giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 della
Costituzione comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in
quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento
giudiziale» (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2023, n. 228 e n. 140
del 2022, n. 128 del 2021).».
43. Con la pronuncia ora menzionata, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale - per violazione degli
articoli 3, 24 e 42 della Costituzione - di norme (art. 7, comma 3,
della legge n. 47 del 1985 e art. 31, comma 3, primo e secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)
che sacrifica(va)no interamente il diritto di ipoteca, senza
proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito,
imponendo un irragionevole sacrificio al creditore ipotecario, non
responsabile degli abusi compiuti.
44. Ritiene questa Corte che analoghe considerazioni possano
essere svolte in riferimento alla questione qui esaminata, sia per
l'illogica attribuzione ad un creditore terzo (anche rispetto alle
vicende penali) dell'onere di dimostrare la mancanza di
strumentalita' del credito all'attivita' criminale e la propria buona
fede rispetto a una confisca per equivalente (come quella a cui e'
teso il sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. interferente con la
procedura esecutiva del Tribunale di Pavia), sia per l'estraneita'
dell'estesa applicazione del Codice Antimafia a situazioni avulse
dalla ratio legis che aveva ispirato le disposizioni del decreto
legislativo n. 159 del 2011, sia per l'ingiustificato sacrificio
imposto ex lege al diritto di credito (che, una volta provate le
condizioni richieste dall'art. 52 del Codice Antimafia, e' comunque
destinato a subire una falcidia del 40%).
45. A tanto si aggiunge che, secondo la Corte di Strasburgo, il
diritto di credito rientra tra i biens o assets ai quali si riferisce
la tutela dell'art. 1, Prot. Addiz. 1 CEDU, di talche' la lesione
inferta ai creditori (non solo agli ipotecari, ma anche ai
privilegiati e persino ai chirografari) dall'applicazione
indiscriminata e generalizzata del Codice Antimafia (in base all'art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p.) determina
una frizione con l'art. 117 della Costituzione.
46. Sempre in riferimento all'art. 1, Prot. Addiz. 1, CEDU,
l'estensione normativa della portata applicativa del Codice Antimafia
pregiudica il patrimonio dell'aggiudicatario e, in particolare, lo
ius ad rem acquisito al momento dell'aggiudicazione.
47. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «...
l'aggiudicazione ..., in forza dell'art. 187-bis disp. att. cod.
proc. civ., da' titolo all'aggiudicatario non inadempiente al
versamento del prezzo a conseguire il trasferimento qualunque sia
l'esito della procedura» (cosi' Cass. Sez. U., 14 dicembre 2020, n.
28387 e, analogamente, si sono espresse numerose altre pronunce di
legittimita', precedenti e successive) e «L'aggiudicatario ...
acquista un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene
sospensivamente condizionato al versamento del prezzo ... il
legislatore, infatti, ha evidentemente ritenuto che il
soddisfacimento dell'interesse pubblico all'efficienza del sistema
delle vendite coattive debba comportare la prevalenza dell'interesse
dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento, dopo la
partecipazione ad una valida procedura, rispetto all'interesse del
debitore a mantenere la proprieta' del bene aggiudicato, con il solo
limite dell'aggiudicazione ad un prezzo che non sia notevolmente
inferiore a quello giusto» (cosi' Cass. Sez. 1, 13 luglio 2004, n.
12969).
48. E' evidente che l'acquisizione a titolo originario al
patrimonio dello Stato per effetto di una confisca sopravvenuta
all'aggiudicazione e preceduta da un sequestro successivo al
pignoramento (o addirittura all'aggiudicazione stessa) determina una
totale compromissione del diritto dell'aggiudicatario (pregiudizio
che, del resto, si e' verificato proprio nella fattispecie decisa da
Cass. (pen.) n. 40323/2024, gia' sopra richiamata).
49. In proposito, va altresi' osservato che, a parere di questo
Collegio, la questione non puo' essere apoditticamente liquidata in
base a una presunta prevalenza degli interessi «pubblicistici» di
contrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli interessi
«privatistici» della tutela dell'aggiudicatario (e/o dei creditori).
50. A conferma del rilievo pubblicistico degli interessi sottesi
all'espropriazione forzata si ribadisce quanto gia' statuito da Cass.
Sez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709: «Il problema del conflitto fra i
creditori pignoranti e lo Stato che confisca il medesimo immobile si
svolge sul piano dei principi generali. Da un lato, emerge
l'interesse pubblico a reprimere il fenomeno della criminalita'
organizzata, soprattutto nella sua dimensione economica, sottraendole
i patrimoni provento di reato ed evitando il finanziamento di
ulteriori attivita' illecite. Sul versante opposto si pone il diritto
del creditore a soddisfarsi sui beni del debitore, che trova la sua
consacrazione non solo nell'art. 2740 del codice civile, ma anche nei
principi costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti (art.
24 della Costituzione), dell'iniziativa economica (art. 41 della
Costituzione) e della proprieta' privata (art. 42 della
Costituzione). Vengono in rilevo, inoltre, i principi fondamentali
del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 della
Costituzione). Il processo esecutivo, infatti, non si sottrae
all'esigenza pubblicistica di uno svolgimento rapido ed efficiente.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, assume rilievo centrale
la fase liquidatoria: l'espropriazione forzata sara' tanto piu'
efficiente, quanto piu' elevato sia il prezzo di aggiudicazione e
minore il numero dei tentativi di vendita. Pertanto, approntare le
condizioni alle quali la vendita forzata e' maggiormente fruttuosa
significa dare concreta attuazione al principio del giusto processo
anche dell'ambito dell'espropriazione forzata. Una delle componenti
che concorre in modo significativo all'efficienza delle vendite
giudiziarie e' rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario.
Infatti, la partecipazione ad un'asta giudiziaria sara' tanto piu'
«appetibile», quanto minori siano le incertezze in ordine alla
stabilita' degli effetti dell'aggiudicazione. La prospettiva di un
acquisto stabile e sicuro attira un piu' elevato numero di
partecipanti all'asta e determina una piu' animata competitivita'
nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior
ricavo in minor tempo. Sebbene l'aggiudicatario non vanti sul bene
espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto
un'aspettativa, questa non e' di mero fatto, bensi' di diritto.».
51. Va, dunque, rilevata di ufficio e sottoposta alla Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. [cosi' come
interpretato in questa sede e pure da Cass. (pen.) n. 40323/2024]
nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure
esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p.
e 322-ter c.p., nonche' alla confisca stessa, si applica la
disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(cosiddetto Codice Antimafia), anziche' la regola dell'ordo
temporalis delle formalita' pubblicitarie, la quale consentirebbe,
invece, di evitare un grave, irragionevole e ingiustificato
pregiudizio ai diritti dei creditori e dell'aggiudicatario o
dell'acquirente in executivis, neppure in alcun modo giustificato
dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di quella normativa
speciale.
Rilevanza della questione nel presente giudizio.
52. Per concludere, la questione di legittimita' costituzionale
deve potersi dire ammissibile e rilevante anche nel procedimento per
rinvio pregiudiziale.
53. In proposito, si osserva che la Corte costituzionale - con la
sentenza n. 119 del 25 giugno 2015, riguardante un'ordinanza di
rimessione emessa nell'ambito di un giudizio di legittimita'
destinato ad essere definito (non gia' con una decisione nel merito,
ma) con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della
legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. - ha statuito che,
«cosi' com'e' indubitabile che la Corte di cassazione sia
organicamente inserita nell'ordine giudiziario, altrettanto
indubitabile e' l'inerenza alla funzione giurisdizionale
dell'enunciazione del principio di diritto da parte del giudice di
legittimita', quale massima espressione della funzione nomofilattica
che la stessa Corte di cassazione e' istituzionalmente chiamata a
svolgere. Va del resto esclusa la necessita' che il procedimento a
quo si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti
usualmente ricondotti agli atti giurisdizionali. La funzione
nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l'enunciazione del
principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc.
civ., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione che e'
(anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare
l'interesse generale dell'ordinamento all'affermazione del principio
di legalita', che e' alla base dello Stato di diritto. L'accesso al
sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art.
363, terzo comma, cod. proc. civ., se non determina quindi alcun
superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure
modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'.
L'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di
cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della
norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita'
costituzionale e che sara', in ogni caso, «altro» rispetto ad essa.
E' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento
alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di
due giurisdizioni che concorrono sempre - e ancor piu' in questo caso
- alla definizione del diritto oggettivo. Ed e' un dialogo che si
rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco
l'estensione della tutela di un diritto fondamentale.».
54. Le medesime argomentazioni suffragano il giudizio di
rilevanza in questo procedimento, volto all'enunciazione del
principio di diritto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., norma che,
forse anche piu' dell'art. 363, comma 3, c.p.c., «esalta il ruolo
nomofilattico che e' proprio della Corte di cassazione», avendone
introdotto un profilo con inedite, ma potenzialmente proficue,
caratteristiche preventive.
55. Inoltre, la questione relativa all'art. 104-bis disp. att.
c.p.p. assume rilevanza (ancorche' mediata) nella procedura esecutiva
pendente innanzi al Tribunale di Pavia, atteso che il rinvio
pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e' teso alla formulazione di un
principio di diritto vincolante per il giudice di merito.
56. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso
per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
contestuale sospensione del presente procedimento di rinvio
pregiudiziale fino alla definizione del relativo incidente.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la
non manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli
articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione all'art. 1, Prot. Addiz. 1 alla CEDU - dell'art.
104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come
novellato dal decreto legislativo n. 14 del 2019 e applicabile dal 15
luglio 2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le
procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli articoli
321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonche' alla confisca stessa, si
applica la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, anziche' la regola dell'ordo temporalis delle formalita'
pubblicitarie;
sospende il presente procedimento e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente: De Stefano