Reg. ord. n. 254 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze del 17/11/2025
Tra: Studio Notarile Gunnella - Valia Associazione Professionale C/ Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Firenze
Oggetto:
Tributi – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Redditi prodotti in forma associata – Omessa previsione dell’esenzione dall’IRAP per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile – Denunciate previsioni che delineano un trattamento diversificato di due situazioni invece del tutto equiparabili, vale a dire l’attività notarile svolta al di fuori di un’associazione professionale e quella svolta nell’ambito di un’associazione professionale – Violazione del principio di uguaglianza – Lesione del principio della capacità contributiva – Incisione in modo non neutrale sul libero esercizio dell’attività economica, che determina l’effetto antitetico rispetto ai principi del sistema giuridico, disincentivando le aggregazioni professionali – Lesione della libertà di impresa.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2021 Num. 234 Art. 1 Co. 8
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 53 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2025
Ordinanza del 17 novembre 2025 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Studio notarile
Gunnella - Valia Associazione Professionale, Vincenzo Gunnella e
Caterina Valia contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale
di Firenze .
Tributi - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) -
Redditi prodotti in forma associata - Omessa previsione
dell'esenzione dall'IRAP per le associazioni senza personalita'
giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata dell'attivita' notarile.
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024), art. 1, comma 8, in combinato disposto con l'art. 5,
comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi).
(GU n. 1 del 07-01-2026)
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI FIRENZE
Sezione 1
riunita in udienza il 23 ottobre 2025 alle ore 11,00 con la
seguente composizione collegiale:
Genovese Francesco Antonio SA, Presidente;
Modena Marco, relatore;
Braconi Giovanni, giudice;
in data 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
sul ricorso n. 1074/2024 depositato il 13 settembre 2024
proposto da:
Studio Notarile Gunnella - Valia Associazione Professionale -
03707570481;
difeso da:
Thomas Tassani - TSSTMS73L17H223G;
rappresentato da:
Vincenzo Gunnella - GNNVCN55R11H501E;
rappresentante difeso da:
Thomas Tassani - TSSTMS73L17H223G
ed elettivamente domiciliato presso
thomas.tassani@ordineavvocatibopec.it
contro: Agenzia entrate direzione provinciale Firenze - Via Santa
Caterina D'Alessandria 23 - 50129 Firenze (FI);
elettivamente domiciliato presso:
dp.firenze@pce.agenziaentrate.it
Vincenzo Gunnella - GNNVCN55R11H501E
elettivamente domiciliato presso:
thomas.tassani@ordineavvocatibopec.it
Caterina Valia - VLACRN76L43D122P
elettivamente domiciliato presso
thomas.tassani@ordineavvocatibopec.it
avente ad oggetto l'impugnazione di: Diniego rimborso IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il
dispositivo n. 657/2025 depositato il 23 ottobre 2025.
Elementi in fatto «e diritto
L'associazione professionale «Studio notarile Gunnella-Valia» ha
proposto istanza di rimborso, ex art. 21, comma 2, decreto
legislativo n. 546/92, dell'IRAP versata (al solo fine di evitare
sanzioni) per il 2022, sostenendo di doverne andare esente in forza
dell'art. 1, comma 8, legge n. 234/21, che ha escluso dall'IRAP
stessa le persone fisiche esercenti attivita' commerciali, ed arti e
professioni, e ha poi proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto
dell'Agenzia delle entrate. Sostiene parte ricorrente che l'attivita'
professionale e' sempre personale, nonostante il contratto
associativo, e cio' e' tanto piu' vero per l'attivita' notarile, che
implica l'esercizio di una pubblica funzione, onde l'associazione
professionale, in questo caso, non ha neppure rilevanza esterna, e
resta un patto interno volto a razionalizzare e ripartire
investimenti, spese e ricavi. Sarebbe quindi errato continuare a
sottoporre ad IRAP l'associazione professionale, quando le persone
fisiche esercenti la stessa professione ne vengono esentate, ponendo
la legge n. 234/21 il discrimine tra soggetti e non soggetti a IRAP
non piu' sulla base della dimensione organizzativa, ma soltanto sulla
dicotomia persona fisica-persona giuridica, ed essendo
un'associazione professionale realta' completamente diversa dalla
societa' commerciale, in quanto con essa non si realizza la
«spersonalizzazione», e cio' sempre con particolare riferimento
all'attivita' notarile. In subordine, ove si ritenesse condivisibile
l'orientamento espresso con circolare 4/E/2022 dell'Agenzia delle
entrate, che ritiene invece ancora soggette ad IRAP le associazioni
professionali, parte ricorrente chiede di sollevare questione di
legittimita' costituzionale della normativa cosi' interpretata,
«nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'esclusione IRAP
anche alle associazioni senza personalita' giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata dell'attivita'
notarile» per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione
restando ingiustificabile il diverso trattamento riservato ai notai
associati rispetto a quelli non associati. Si e' costituita con
contro-deduzioni l'Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del
ricorso essenzialmente in base all'art. 5, comma 3, lettera c) TUIR
(decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), che prevede
un'espressa equiparazione delle associazioni professionali alle
societa' semplici, alla quale restano soggette anche le associazioni
professionali tra notai. Anche l'eccezione di legittimita'
costituzionale sarebbe da respingere, non ravvisandosi motivi per
sottrarre l'attivita' notarile all'IRAP, a differenza di altre
professioni. L'associazione ricorrente ha poi depositato una memoria
illustrativa con cui ha ribadito e illustrato le proprie posizioni
alla luce delle specifiche caratteristiche dell'attivita' notarile e
della normativa ad essa rivolta (rilevanza pubblicistica, divieto di
svolgere la professione in forma societaria, obbligo, per i singoli
notai, anche nel caso di attivita' associata, di tenere distinti i
repertori), ed ha avanzato un'ipotesi di incostituzionalita' anche
alla luce dell'art. 41 della Costituzione, in quanto la normativa
disincentiverebbe i notai ad associarsi anziche' rafforzarsi
sinergicamente con altri. Sono poi intervenuti volontariamente i due
notai associati, ciascuno come singolo, aderendo al ricorso
dell'associazione professionale.
All'odierna udienza la causa e' stata discussa.
Ritiene questa Corte, che, alla luce dell'art. 5, comma 3,
lettera c), TUIR, non sia sostenibile la tesi avanzata in via
principale. L'espressa equiparazione alle societa' semplici, «ai fini
delle imposte sui redditi», delle associazioni senza personalita'
giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti o professioni, da un lato, per l'ampiezza della
definizione, si applica sicuramente anche alle associazioni tra notai
di cui all'art. 82 della legge n. 89/1913, e dall'altra implica il
loro assoggettamento ad IRAP - che e' sicuramente un'imposta sui
redditi - dato che le societa' semplici sono all'IRAP stessa
espressamente sottoposte ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 446/1997. Risulta tuttavia non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata, in via subordinata, dalla parte ricorrente, la quale
pero', per risultare ammissibile, deve coinvolgere l'art. 1, comma 8,
legge n. 234/21 non isolatamente considerato, ma nel combinato
disposto (non gia' con l'art. 2, comma 1, decreto legislativo n.
446/97, come suggerisce parte ricorrente nella memoria illustrativa,
ma) con l'art. 5, comma 3, lettera c) TUIR.
L'esercizio dell'attivita' notarile ricade nell'ambito di
disciplina della legge n. 1915 del 23 novembre 1939 n. 1815 (che
riguarda in generale delle associazioni professionali) nonche' della
legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913. Le associazioni
professionali regolate dalla legge n. 1815/1939 sono considerate
quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici ex art.
36 del codice civile (associazioni atipiche non riconosciute) prive
di personalita' giuridica (fra le tante, Cassazione 10 settembre
2019, n. 22616; Cassazione 10 aprile 2018, n. 8768; Cassazione 26
luglio 2016, n. 15417; Cassazione 4 marzo 2016, n. 4268; Cassazione
13 aprile 2007, n. 8853). Il contratto associativo non determina
alcuna deroga al principio di personalita' della prestazione
professionale di cui all'art. art. 2232, del codice civile. Ne sono
un chiaro esempio le innumerevoli disposizioni e le soluzioni del
diritto vivente che, tra l'altro, impongono al professionista facente
parte di un'associazione professionale di esercitare direttamente e
personalmente l'incarico professionale (art. 10, comma 6, lett. c,
legge n. 183/2011 e art. 5, decreto ministeriale n. 34/2013 -
Cassazione nn. 6994/07, 22404/04 e 13142/03), che prevedono la
responsabilita' professionale del singolo professionista anche in
presenza di una associazione professionale (Cassazione 26 luglio
2017, n. 18393; Cassazione 1° aprile 2008, n. 8445; Cassazione 11
dicembre 2007, n. 25953; Cassazione 10 dicemrbe 2008, n. 28957), che
riconoscono il diritto del cliente di scegliere il soggetto al quale
affidare l'incarico (art. 10, comma 6, legge n. 183/2011). La
riferibilita' della prestazione e dell'attivita' al singolo
professionista, gia' desumibile dalla disciplina delle associazioni
professionali, e' ancor piu' evidente ed inderogabile con riferimento
all'esercizio della funzione notarile. In primo luogo, e' necessario
evidenziare che l'attivita' notarile assume i connotati di una
pubblica funzione, che per legge non puo' essere esercitata in forma
societaria, perche' non puo' in nessun modo ammettersi un qualunque
tipo di spersonalizzazione dell'attivita' medesima derivante dalla
struttura collettiva (Relazione accompagnatoria al decreto
ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34: «deve ritenersi che lo
svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non puo'
costituire oggetto di attivita' in forma societaria»). La legge
notarile, nella medesima prospettiva, ha fortemente limitato la
rilevanza delle associazioni notarili, che hanno solo lo scopo di
«mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro
funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o
disuguali» (art. 82, legge notarile), senza pero' alterare l'assoluta
personalita' dello svolgimento della pubblica funzione, comunque
riferibile al singolo notaio e mai all'associazione. La Corte di
Cassazione ha chiaramente statuito che «l'associazione di studi
notarili non e' configurabile ne' come ente collettivo o centro di
imputazione di interessi, fornito di personalita' giuridica, ne' come
azienda professionale avente una propria autonomia strutturale e
funzionale, di modo che non puo' sostituire i singoli studi notarili,
in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi (siano
essi i clienti o i lavoratori dipendenti), ma - delineandosi soltanto
come patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese,
tra cui i compensi del personale - non assume la titolarita' dei
relativi obblighi, che continuano a gravare sui notai associati,
anche se tenuti all'apporto contabile relativo» (Cassazione 21
novembre 2023, n. 32248, similmente anche Cassazione 9 settembre
1982, n. 4868; Cassazione 5 marzo 1997, n. 1933; Cassazione 21
ottobre 1997, n. 10354). Vi e', dunque, una dimensione esclusivamente
interna (ossia al fine di disciplinare i rapporti interni tra i
singoli notai) dell'associazione, che non incide ne' sul rapporto con
i clienti ne' sull'esercizio dell'attivita' e della funzione
pubblica, in modo ben piu' marcato di quanto avviene per le altre
associazioni professionali. Come notato in dottrina, «le due
fattispecie (quella notarile e quella del 1939) sono diverse tra loro
anche se soggette entrambe al disposto dell'art. 2232 de codice
civile. La prima realizza una situazione con rilievi meramente
interni e non da' luogo ad un esercizio in comune dell'attivita', non
e' quindi ne' un'associazione in senso tecnico, ne' una societa'
(...) gli effetti giuridici dell'attivita' degli associati si
producono solo fra notai. L'altra, quella del 1939, prevede un vero e
proprio esercizio associato della professione che, anche con
limitazioni espressamente previste, ha rilevanza esterna (...) nel
rispetto della personalita' della prestazione professionale ai fini
della imputazione degli effetti e della rappresentanza nei confronti
dei terzi». E', dunque, possibile affermare che, nel sistema
giuridico italiano, la funzione e l'attivita' notarile, svolta dal
singolo notaio nell'ambito di una associazione professionale, rimane
sempre e comunque riferibile alla persona fisica, giammai
all'associazione professionale. Orbene, per le proprie
caratteristiche strutturali, giuridicamente rilevanti, l'attivita'
esercitata dai notai nell'ambito di una associazione professionale e'
da equiparare all'attivita' svolta dal notaio in forma individuale
che, ad oggi, e' esclusa da IRAP. Negare l'esclusione da IRAP
disposta per le persone fisiche comporta l'equipararazione
dell'associazione professionale notarile ad una societa', ritenendola
in ogni caso centro di imputazione di un'attivita' organizzata: il
che risulta palesemente irragionevole perche' non coerente con la
struttura e la ratio del tributo ai sensi dell'art. 3 e 53, comma
1, della Costituzione. Si aggiunga che la legge vieta espressamente
l'esercizio in forma societaria della funzione pubblica notarile:
sarebbe quindi del tutto incoerente parificare l'esercizio
dell'attivita' notarile a quello svolto da una societa' commerciale.
Inoltre, in questo modo, si delinea un trattamento diversificato di
due situazioni invece del tutto equiparabili, l'attivita' notarile
svolta al di fuori di un'associazione professionale e quella svolta
nell'ambito di una associazione professionale. A fronte di una
identica natura, in termini di modalita' normative di svolgimento e
di responsabilita', nonche' di riferibilita' dell'esercizio e del
risultato dell'attivita' comunque al singolo notaio, le due
situazioni vengono trattate in modo difforme, in violazione del
canone di uguaglianza di cui all'art. 3 e 53, comma 1, della
Costituzione. Anche perche' l'attuale sistema rende irrilevante la
dimensione quantitativa dell'attivita' portando a trattamenti
discriminatori: si pensi ad uno studio notarile associato che non
impiega fattori produttivi (es. nessun dipendente o collaboratore e
l'utilizzo di un immobile in comodato) - assoggettato ad IRAP -, a
fronte di uno studio notarile individuale con una struttura
produttiva assai importante (immobili di proprieta' in diversi
Comuni, decine di impiegati e collaboratori) - che gode
dell'esclusione -. La limitazione dell'esclusione IRAP alle sole
persone fisiche e non anche alle associazioni risulta in chiaro
contrasto con la ratio del beneficio medesimo oltre che
manifestamente irragionevole, dovendo condurre la Corte
Costituzionale, in linea con la propria giurisprudenza (sentenze n. 6
del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86
del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009
e n. 10 del 1999; sentenza n. 177 del 2017; sentenze n. 242 e n. 153
del 2017, 111 del 2016; sentenza n. 264 del 2017; sentenza n.
120/2020) ad adottare una sentenza interpretativa di accoglimento
tale da estendere l'esclusione IRAP anche alle associazioni
professionali come quella di cui al caso di specie. In altre parole,
si ripropone una questione simile a quella gia' affrontata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 1980, in tema di ILOR,
laddove fu ritenuta illegittima una equiparazione tra lavoratori
autonomi e imprese, censurando la «scelta di comodo» del legislatore,
e fu affermato che una significativa componente patrimoniale (alla
base della scelta dei soggetti oggi IRAP come un tempo ILOR) manca
nella maggior parte dei redditi da lavoro autonomo.
A tali considerazioni puo' aggiungersi quella, svolta dalla parte
ricorrente nella memoria illustrativa, secondo cui l'illegittimita'
costituzionale della tassazione IRAP dell'attivita' professionale
svolta in forma associata emerge anche per contrasto con l'art.
41 della Costituzione. L'art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 incide,
in termini non neutrali, sul libero esercizio dell'attivita'
economica, determinando un effetto del tutto irrazionale ed
antitetico ai principi del sistema giuridico: quello di sfavorire, e
quindi disincentivare, le aggregazioni professionali, spingendo gli
operatori a restare da soli piuttosto che di rafforzarsi
sinergicamente con altri. Quanto alla considerazione dell'Agenzia
delle entrate che, in punto di legittimita' costituzionale, si e'
limitata ad osservare che «l'attivita' notarile, pur con le sue
peculiarita', e' del tutto parificabile a qualsiasi altra attivita'
professionale, con la conseguenza che, diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, sarebbe proprio la sua esclusione
dall'assoggettamento ad Irap a costituire un'ingiustificabile
disparita' di trattamento tra figure professionali», si osserva che,
anche per la base normativa su cui si fonda la possibilita' di
costituire associazioni professionali, oltre che per le
caratteristiche proprie, l'attivita' notarile presenta aspetti
peculiari sopra ampiamente illustrati. Comunque, dovendo la questione
di legittimita' costituzionale assumere il carattere di rilevanza ai
fini della decisione sul giudizio a quo, ed essendo questo relativo
ad un'associazione notarile (il cui assoggettamento ad IRAP verrebbe
escluso nel caso di accoglimento della questione, con accoglimento
della domanda di restituzione proposta, e andrebbe invece
riconosciuto in caso contrario, con conseguente rigetto di tale
domanda), questa Corte non puo' che limitarsi a prospettare la
questione con riferimento al caso concreto sottoposto al suo
giudizio, salvo il potere della Corte costituzionale di estendere ad
altre disposizioni l'eventuale pronuncia di incostituzionalita', ai
sensi dell'art. 27 seconda parte della legge n. 87/1953.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimette alla
Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e
dell'art. 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui, nel loro
combinato disposto, non prevedono l'esenzione dall' IRAP delle
associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata dell'attivita' notarile,
per contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, previa notifica, a cura della Segreteria, alle parti
del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
comunicazione ai Presidenti della camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, della presente ordinanza.
Sospende il giudizio in corso e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Il Presidente: Genovese
Il relatore: Modena