Reg. ord. n. 257 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2

Ordinanza del Corte d'appello di Milano  del 31/10/2025

Tra: Unigrà srl già Unigrità srl  C/ Edison Energia spa



Oggetto:

Tributi – Accise – Prevista istituzione di una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 15 del 1977, come convertito, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi e massimi – Previsione che tale addizionale si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali – Denunciata introduzione di un’addizionale regionale all'accisa sul gas naturale priva di destinazione socio-ambientale, adottata, peraltro, sulla base di una legge delega finalizzata ad attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva – Impossibilità di disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con norme dell'Unione europea prive di effetto diretto – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario che, nello specifico, consentono agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 21/12/1990  Num. 398  Art. 9
decreto-legge  del 18/01/1993  Num. 8  Art. 10  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 19/03/1993  Num. 68


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva CE del 16/12/2008    Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2025

Ordinanza del 31 ottobre 2025 della Corte  d'appello  di  Milano  nel
procedimento civile promosso da Unigra' srl gia' Unigrita' srl contro
Edison Energia spa. 
 
Tributi - Accise - Prevista istituzione di una addizionale  regionale
  all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario
  come combustibile per impieghi  diversi  da  quelli  delle  imprese
  industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del  decreto-legge  n.
  15 del 1977, come convertito, nella misura che sara' determinata da
  ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi
  e massimi -  Previsione  che  tale  addizionale  si  applica  anche
  all'accisa sul gas naturale usato come  combustibile  per  gli  usi
  delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali. 
- Decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398  (Istituzione  e
  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta  erariale   di
  trascrizione  di  cui  alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  952  e
  successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul
  gas naturale e per le  utenze  esenti,  di  un'imposta  sostitutiva
  dell'addizionale, e  previsione  della  facolta'  delle  regioni  a
  statuto ordinario di istituire un'imposta regionale  sulla  benzina
  per autotrazione), art. 9, insieme con  l'art.  10,  comma  5,  del
  decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in
  materia  di  finanza  derivata   e   di   contabilita'   pubblica),
  convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68. 


(GU n. 2 del 14-01-2026)

 
                      CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                        Sezione Terza Civile 
 
    Il collegio composto da: 
        dott. Roberto Aponte, Presidente; 
        dott.ssa Elena Mara Grazioli, consigliere; 
        dott.ssa Maura Caterina Barberis, consigliere relatore, 
    nella causa civile iscritta al n.r.g. 2582/2024 promossa da: 
        Unigra' S.r.l. gia' Unigrita' S.r.l. con l'avv. Valle Luca  e
l'avv.  Cera  Nicola  (CRENCL74R27L840N)  Via  Ermes  Jacchia  115  -
Vicenza; 
    Contro Edison Energia S.p.a. con l'avv.  Patron  Paolo  e  l'avv.
Fantini Elisabetta (FNTLBT77H58F205C) Via  Galleria  del  Corso  1  -
20122 Milano; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Unigra' S.r.l. (gia' Unigrita'  S.r.l.)  ha  proposto  tempestivo
appello avverso la sentenza n. 7922/25 del Tribunale  di  Milano  che
aveva respinto la domanda da lei proposta  nei  confronti  di  Edison
Energia S.p.a. avente ad oggetto la restituzione  ex  art.  2033  del
codice civile dell'importo di euro 1.277.352,91 versato a  titolo  di
addizionali sulle accise in esecuzione di un contratto  di  fornitura
di gas naturale, per essere state  queste  indebitamente  corrisposte
nel periodo 1° ottobre  2012-  30  giugno  2022  sulla  base  di  una
normativa nazionale istitutiva della cd. Arisgan e  cioe'  l'art.  9,
decreto-legge  n.  398/1990,  insieme  con  l'art.   10,   comma   5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito  in  legge  n.  68/1993,  che  ha
esteso l'imposta regionale agli usi  industriali)  e  con  l'art.  2,
legge reg. Emilia-Romagna (che ha aumentato l'aliquota della medesima
addizionale), disposizioni in contrasto con quanto disposto dall'art.
1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE (a mente del quale  «gli  Stati
membri possono applicare  ai  prodotti  sottoposti  ad  accisa  altre
imposte indirette aventi finalita' specifiche, purche'  tali  imposte
siano conformi alle norme  fiscali  comunitarie  applicabili  per  le
accise...»). 
    Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che  fosse  impossibile
applicare il contenuto di una direttiva comunitaria  nell'ambito  dei
rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del  pari  impossibile
fare  applicazione  di  principi   affermati   dalla   giurisprudenza
comunitaria, non essendosi la Corte di giustizia mai occupata di  una
fattispecie analoga a quella dedotta  nel  presente  giudizio  e  che
nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'addizionale  all'accisa
indicate nella direttiva  2008/118/CE  potessero  essere  considerate
principi generali del diritto comunitario (tali  da  prevalere  sulla
normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria. 
    L'appellante  ha  censurato  la  sentenza  impugnata   per   aver
erroneamente   escluso   l'azionato   diritto    alla    ripetizione,
riportandosi  alla  giurisprudenza  di  legittimita'  e   di   merito
formatasi  in   materia   di   addizionale   all'accisa   provinciale
sull'energia elettrica, che aveva riconosciuto tale diritto sia sulla
base dell'applicazione diretta di decisioni della Corte di  giustizia
sia  sulla  base  della  disapplicazione  della  normativa  nazionale
(ritenuta  contraria  alla  direttiva)  nel  rapporto  tra  Stato   e
fornitore (con conseguente ricaduta sulla pretesa del  fornitore  nei
confronti del cliente finale). Ha dunque insistito per l'accoglimento
della domanda. 
    Edison  Energia  S.p.a.  ha  chiesto  il  rigetto   dell'appello,
richiamando  le  decisioni  (nella  analoga  materia  di  addizionali
provinciali  all'accise  sull'energia  elettrica)  della   Corte   di
giustizia dell'Unione europea  resa  l'11  aprile  2024  nella  causa
C-316/22  e  della  Corte  di  cassazione  n.  21154/24  a   conferma
dell'inefficacia nei rapporti tra privati delle direttive comunitarie
non recepite  dall'ordinamento  nazionale.  Ha  sostenuto,  comunque,
l'estraneita'  dell'Arisgan  alla   fattispecie   contemplata   dalla
direttiva 2008/118/CE, non trattandosi di  ulteriore  imposta  avente
carattere autonomo rispetto all'accisa, bensi' di integrazione  della
medesima. Ha inoltre escluso che  le  somme  chieste  in  ripetizione
potessero essere gravate  da  interessi,  essendo  state  versate  in
esecuzione di una normativa vigente, ed  eccepito  l'inammissibilita'
delle nuove domande di restituzione di somme  pagate  successivamente
per i medesimi titoli. 
    La causa, dopo essere stata portata al collegio per la decisione,
e' stata rimessa sul ruolo con ordinanza in data 21  maggio  2025  al
fine di provocare il  contraddittorio  delle  parti  in  ordine  alla
costituzionalita' delle norme che la Corte era chiamata ad applicare,
alla luce della sentenza n.  43/25  della  Corte  costituzionale  che
aveva nel frattempo dichiarato l'illegittimita' costituzionale  della
norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. 
    Le parti hanno quindi depositato note difensive  e  la  Corte  ha
nuovamente trattenuto  la  causa  in  decisione  all'udienza  del  16
settembre 2025, ex art. 28-sexies ult. comma del codice di  procedura
civile. 
    Da  quanto  brevemente  detto   in   ordine   all'oggetto   della
controversia  si  ricava  come  questa  Corte  sia  chiamata  a  fare
applicazione o meno della  normativa  nazionale  sull'addizionale  in
parola, rendendo cosi' rilevante la questione della sua  legittimita'
costituzionale, di cui si  dubita  -  in  termini  di  non  manifesta
infondatezza - in relazione all'art. 1, par 2 direttiva  2008/118/CE:
questa, priva di efficacia diretta, ha prescritto precisi vincoli  al
legislatore  nella  regolamentazione  della  materia,  cosicche'   la
violazione di questi si pone in contrasto con il  disposto  dell'art.
117, primo comma Cost. (Corte cost. n. 227/10). 
    In particolare, l'art. 9  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1990, n. 398 ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul  gas
naturale usato nelle regioni a statuto  ordinario  come  combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e  artigiane
(ma a queste - quale l'odierna  appellante  -  estesa  dall'art.  10,
comma 5, decreto-legge n. 8/1993  convertito  in  legge  n.  68/1993)
nella misura da determinarsi (entro una certa forbice) da parte della
singola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto. 
    Si tratta di un  gravame  di  carattere  fiscale  applicato  alla
fornitura di prodotto gia' soggetta ad  accisa:  esso  si  pone  come
autonomo ed ulteriore, sebbene  sia  a  questa  collegato,  tanto  da
essere disciplinato separatamente secondo criteri differenti (il  che
ne  consentirebbe  l'abrogazione,  senza  intaccare  l'accisa),   con
gettito a favore di soggetto diverso  dal  destinatario  dell'accisa.
Cio' e' stato del resto costantemente ribadito  dalla  suprema  Corte
(Cass.  n.  27101/19;  Cass.   n.   22343/20;   Cass.   n.   9450/25)
pronunciandosi  in  materia  di  addizionale  provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 del decreto-legge n. 511
del 28 novembre 1988, norma del tutto sovrapponibile a quella di  cui
si discute e che ha dato luogo ad  ampissima  giurisprudenza,  i  cui
approdi valgono anche per l'addizionale all'accise sul gas. 
    Considerata la natura di «altra imposta  indiretta»  su  prodotto
sottoposto ad accisa, e' indiscutibile che essa - ai sensi  dell'art.
1, par.  2  direttiva  2008/118/CE  -  potesse  essere  adottata  dal
legislatore (nel rispetto delle  regole  di  imposizione  dell'Unione
europea  applicabili  ai  fini  delle  accise  o  dell'IVA   per   la
determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilita' e il
controllo dell'imposta) solo in vista di  finalita'  specifiche,  nel
senso che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato
«al fine di ridurre i costi  ambientali  specificamente  connessi  al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonche'
di promuovere  la  coesione  territoriale  e  sociale,  di  modo  che
sussiste  un  nesso  diretto  tra   l'uso   del   gettito   derivante
dall'imposta e la  finalita'  dell'imposizione  in  questione»  (CGUE
causa C-103/2017). Detta finalita' specifica, che non puo' essere  un
obiettivo di  mero  bilancio,  deve  risultare  da  una  destinazione
espressa  e  predeterminata  del  legislatore,  che  non  si  risolva
tuttavia in una «semplice modalita'  di  organizzazione  interna  del
bilancio di uno  Stato  membro...  poiche'  ogni  Stato  membro  puo'
decidere  di  imporre,  a  prescindere  dalla  finalita'  perseguita,
l'assegnazione  del  gettito  di  un'imposta  al   finanziamento   di
determinate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e' altresi' precisato
che il rispetto della finalita' specifica puo'  ravvisarsi  solo  ove
l'imposta sia concepita, per quanto riguarda  la  sua  struttura,  in
modo tale  da  influenzare  il  comportamento  dei  contribuenti,  ad
esempio nel senso di scoraggiare  il  consumo  del  prodotto):  nella
specie, viceversa, nessuna destinazione socio-ambientale del  gettito
e' stata contemplata per l'Arisgan,  la  quale  -  anzi  -  e'  stata
adottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all'art. 6,
comma 1 indica solo il «fine di attribuire  alle  regioni  a  statuto
ordinario una piu' ampia  autonomia  impositiva  in  adempimento  del
precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione». 
    Il contrasto con la citata direttiva comunitaria, del resto,  non
puo' legittimare il  consumatore,  inciso  dall'imposta  per  effetto
della rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo  del  tributo),
ad agire nei confronti del fornitore stesso per la ripetizione  delle
somme pagate a tale titolo. 
    Questa Corte ha per vero piu'  volte  affermato  in  passato,  in
controversie tra cliente e fornitore aventi ad oggetto la ripetizione
di somme versate a  titolo  di  addizionale  all'accisa  sull'energia
elettrica, la possibilita' di disapplicare la normativa statale  alla
luce della contrarieta' di questa con la direttiva  2008/118/CE:  pur
riconosciuta alla  stessa  efficacia  meramente  verticale  e  dunque
vincolante solo  per  gli  Stati  membri  nell'esercizio  della  loro
potesta'  legislativa,  si  e'  ritenuto  che  l'interpretazione  del
diritto comunitario fornita  dalla  Corte  di  giustizia  U.E.  della
medesima   direttiva   sia    invece    immediatamente    applicabile
nell'ordinamento  interno  e  imponga   al   giudice   nazionale   di
disapplicare le disposizioni di tale ordinamento  che,  all'esito  di
una corretta interpretazione, risultino in contrasto o  incompatibili
con essa. Va tuttavia ricordato  come  le  sentenze  della  Corte  di
giustizia UE  abbiano  efficacia  vincolante,  diretta  e  prevalente
sull'ordinamento  nazionale  non  in  quanto  creino  ex  novo  norme
comunitarie, bensi' in quanto ne indichino significato  e  limiti  di
applicazione: esse  hanno  pur  sempre  carattere  interpretativo,  e
producono effetti nell'ambito  dell'intera  Comunita'  europea  nella
misura in cui chiariscono l'esatto significato  e  la  portata  della
norma  sovranazionale,  che  acquista   cosi'   autorita'   di   cosa
interpretata. Ne discende che le sentenze della  CGUE  interpretative
della direttiva 2008/118/CE non possono valere oltre i limiti  propri
delle direttive: non  constano,  peraltro,  pronunce  in  materia  di
Arisgan, e quelle in materia di addizionale  all'accisa  sull'energia
elettrica non sono state rese  in  controversie  tra  privati  (cosi'
quelle nella causa C553/13 e nella causa C-103/17). 
    Ancora, sotto  altro  profilo,  la  disapplicazione  della  norma
statale e' stata disposta in controversie  tra  cliente  e  fornitore
rilevando come quest'ultimo addebiti in via di rivalsa sul primo  non
gia'  l'imposta,  bensi'  il   corrispondente   risultato   economico
nell'ambito, quindi, non del «rapporto di  imposta»  (che  intercorre
tra fornitore ed amministrazione tributaria),  ma  del  «rapporto  di
rivalsa»  (che  intercorre  tra  fornitore  e  consumatore   finale),
cosicche' la distinzione ed autonomia dei due rapporti  precluderebbe
al consumatore finale di  chiedere  direttamente  all'amministrazione
finanziaria  il  rimborso  delle  accise  indebitamente  corrisposte,
diritto  che   spetta   unicamente   al   fornitore   nei   confronti
dell'amministrazione finanziaria ai sensi  dell'art.  14  TU  Accise:
l'indebito (civilistico) oggetto di causa e la prospettata assenza di
causa  debendi   discenderebbero   dunque   dall'illegittimita'   del
«rapporto  tributario»  intercorrente  tra  il  fornitore   (soggetto
passivo dell'imposta) e lo  Stato  (creditore  dell'imposta)  che  ne
rappresenta il presupposto, e in tale prospettiva l'applicazione  del
diritto  comunitario  avverrebbe  in  via  «verticale»  (applicazione
pacificamente ammessa) e non in via «orizzontale».  Tale  valutazione
sarebbe la medesima che va compiuta  nel  rapporto  tra  fornitore  e
Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avverrebbe in  via
non principale, ma meramente incidentale  ed  in  funzione  dei  suoi
riflessi  sulla  legittimita'  della   rivalsa   nei   termini   gia'
evidenziati. Si e' detto dunque che «il consumatore finale non chiede
nei confronti del fornitore la disapplicazione  della  disciplina  di
diritto interno in materia di addizionale sulle accise per  contrasto
con il diritto unionale  sulla  base  di  una  inesistente  efficacia
orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto
la restituzione dell'indebito pagamento da lui  eseguito;  la  natura
indebita  del  pagamento   discende   dall'illegittimita'   dell'atto
impositivo per contrarieta' della norma nazionale alla direttiva, nel
senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore
finale l'importo dell'accisa, in  quanto  non  dovuta  dal  fornitore
all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto
impositivo illegittimo». Anche tale argomentare, tuttavia,  finirebbe
per ammettere l'efficacia della direttiva nel rapporto tra privati. 
    Tali tesi  sono  state  d'altronde  definitivamente  superate  da
quanto affermato dalla Corte di giustizia  europea  con  la  sentenza
resa  l'11  aprile  2024  nella  causa   C-316/22   sulle   questioni
pregiudiziali  sollevate  dal  Tribunale  di  Como  in  ordine   alla
disapplicabilita'  della   norma   interna   di   cui   all'art.   6,
decreto-legge n. 511/1988 per contrasto con la direttiva  comunitaria
non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale
per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. 
    Secondo la CGUE  «l'art.  288,  terzo  comma,  TFUE  deve  essere
interpretato nel senso che esso  osta  a  che  un  giudice  nazionale
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che
istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e  incondizionata  di  una  direttiva  non  trasposta  o  non
correttamente  trasposta,  salvo  che  il  diritto  interno  disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta  valere
la contrarieta' di detta imposta  sia  soggetto  all'autorita'  o  al
controllo dello Stato o disponga di  poteri  esorbitanti  rispetto  a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati». 
    Pacifica l'inesistenza di una norma  nazionale  che  consenta  la
pretesa disapplicazione, i fornitori di gas naturale (e nella  specie
Edison Energia S.p.a.) si pongono nel  rapporto  di  fornitura  quali
ordinari contraenti privati, senza che  ad  essi  siano  riconosciute
speciali facolta'. La medesima sentenza -  equiparando  l'impedimento
di fatto a quello giuridico ai fini dell'effettivita' della tutela  -
ha altresi' riconosciuto al consumatore  finale,  che  ha  sopportato
l'onere economico supplementare derivante da un'imposta  illegittima,
di agire per il rimborso  nei  confronti  dello  Stato,  proprio  sul
presupposto dell'impossibilita' giuridica per costui di  ottenere  la
disapplicazione  della  norma  sull'imposta  ove  avesse  agito   nei
confronti del fornitore. E, in seguito alla suddetta  sentenza  della
Corte di giustizia, la Corte di  cassazione  (ancora  in  materia  di
addizionale all'accisa sull'energia  elettrica)  ha  riconosciuto  il
diritto del consumatore di agire per la ripetizione dell'imposta  nei
confronti  dello  Stato  (Cass.  n.  21154/24;  Cass.  n.  24373/24),
riaffermando il medesimo principio secondo cui  l'impossibilita'  per
il consumatore finale di far valere l'azione  di  indebito  oggettivo
nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare  la
stessa  domanda  nei  confronti  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli. 
    Tutte  le  conclusioni  sopra  esposte,  del  resto,  sono  state
condivise dalla Corte costituzionale nella sentenza 15  aprile  2025,
n.  43,  che  ha  dichiarato  incostituzionale  la  norma  istitutiva
dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica. 
    Nella vigenza della disciplina sull'Arisgan, pertanto, la domanda
di Unigra' S.r.l. nei confronti di  Edison  Energia  S.p.a.  dovrebbe
essere respinta, rendendo rilevante la questione di costituzionalita'
delle norme denunciate. 

 
                               P. Q. M. 
 
    La Corte d'appello di Milano, visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e
l'art. 1, legge n. 71/1956; 
    ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,  istitutiva  dell'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale insieme con l'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito  in  legge  n.  68/1993,  che  ha
esteso l'imposta regionale agli usi industriali), per  contrasto  con
l'art. 117, comma primo  della  Costituzione  e  l'art.  1,  par.  2,
direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.; 
    dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    sospende  il  procedimento  fino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale; 
    manda  alla  cancelleria  per  le  prescritte  notificazioni  (al
Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici
e legislativi - Ufficio contenzioso, per la  consulenza  giuridica  e
per i rapporti con la Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  Roma  -
attigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche'
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati). 
        Milano, 30 ottobre 2025 
 
                        Il Presidente: Aponte