Reg. ord. n. 257 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2
Ordinanza del Corte d'appello di Milano del 31/10/2025
Tra: Unigrà srl già Unigrità srl C/ Edison Energia spa
Oggetto:
Tributi – Accise – Prevista istituzione di una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 15 del 1977, come convertito, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi e massimi – Previsione che tale addizionale si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali – Denunciata introduzione di un’addizionale regionale all'accisa sul gas naturale priva di destinazione socio-ambientale, adottata, peraltro, sulla base di una legge delega finalizzata ad attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva – Impossibilità di disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con norme dell'Unione europea prive di effetto diretto – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario che, nello specifico, consentono agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise.
Norme impugnate:
decreto-legge del 18/01/1993 Num. 8 Art. 10 Co. 5 convertito con modificazioni in
legge del 19/03/1993 Num. 68
Parametri costituzionali:
direttiva CE del 16/12/2008 Art. 1
Testo dell'ordinanza
N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 2025
Ordinanza del 31 ottobre 2025 della Corte d'appello di Milano nel
procedimento civile promosso da Unigra' srl gia' Unigrita' srl contro
Edison Energia spa.
Tributi - Accise - Prevista istituzione di una addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario
come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese
industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge n.
15 del 1977, come convertito, nella misura che sara' determinata da
ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi
e massimi - Previsione che tale addizionale si applica anche
all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi
delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali.
- Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e
disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva
dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a
statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina
per autotrazione), art. 9, insieme con l'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68.
(GU n. 2 del 14-01-2026)
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Il collegio composto da:
dott. Roberto Aponte, Presidente;
dott.ssa Elena Mara Grazioli, consigliere;
dott.ssa Maura Caterina Barberis, consigliere relatore,
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2582/2024 promossa da:
Unigra' S.r.l. gia' Unigrita' S.r.l. con l'avv. Valle Luca e
l'avv. Cera Nicola (CRENCL74R27L840N) Via Ermes Jacchia 115 -
Vicenza;
Contro Edison Energia S.p.a. con l'avv. Patron Paolo e l'avv.
Fantini Elisabetta (FNTLBT77H58F205C) Via Galleria del Corso 1 -
20122 Milano;
ha pronunciato la seguente ordinanza.
Unigra' S.r.l. (gia' Unigrita' S.r.l.) ha proposto tempestivo
appello avverso la sentenza n. 7922/25 del Tribunale di Milano che
aveva respinto la domanda da lei proposta nei confronti di Edison
Energia S.p.a. avente ad oggetto la restituzione ex art. 2033 del
codice civile dell'importo di euro 1.277.352,91 versato a titolo di
addizionali sulle accise in esecuzione di un contratto di fornitura
di gas naturale, per essere state queste indebitamente corrisposte
nel periodo 1° ottobre 2012- 30 giugno 2022 sulla base di una
normativa nazionale istitutiva della cd. Arisgan e cioe' l'art. 9,
decreto-legge n. 398/1990, insieme con l'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito in legge n. 68/1993, che ha
esteso l'imposta regionale agli usi industriali) e con l'art. 2,
legge reg. Emilia-Romagna (che ha aumentato l'aliquota della medesima
addizionale), disposizioni in contrasto con quanto disposto dall'art.
1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE (a mente del quale «gli Stati
membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre
imposte indirette aventi finalita' specifiche, purche' tali imposte
siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le
accise...»).
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che fosse impossibile
applicare il contenuto di una direttiva comunitaria nell'ambito dei
rapporti orizzontali tra cittadini e che fosse del pari impossibile
fare applicazione di principi affermati dalla giurisprudenza
comunitaria, non essendosi la Corte di giustizia mai occupata di una
fattispecie analoga a quella dedotta nel presente giudizio e che
nemmeno le condizioni per l'applicazione dell'addizionale all'accisa
indicate nella direttiva 2008/118/CE potessero essere considerate
principi generali del diritto comunitario (tali da prevalere sulla
normativa nazionale), trattandosi di materia tributaria.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver
erroneamente escluso l'azionato diritto alla ripetizione,
riportandosi alla giurisprudenza di legittimita' e di merito
formatasi in materia di addizionale all'accisa provinciale
sull'energia elettrica, che aveva riconosciuto tale diritto sia sulla
base dell'applicazione diretta di decisioni della Corte di giustizia
sia sulla base della disapplicazione della normativa nazionale
(ritenuta contraria alla direttiva) nel rapporto tra Stato e
fornitore (con conseguente ricaduta sulla pretesa del fornitore nei
confronti del cliente finale). Ha dunque insistito per l'accoglimento
della domanda.
Edison Energia S.p.a. ha chiesto il rigetto dell'appello,
richiamando le decisioni (nella analoga materia di addizionali
provinciali all'accise sull'energia elettrica) della Corte di
giustizia dell'Unione europea resa l'11 aprile 2024 nella causa
C-316/22 e della Corte di cassazione n. 21154/24 a conferma
dell'inefficacia nei rapporti tra privati delle direttive comunitarie
non recepite dall'ordinamento nazionale. Ha sostenuto, comunque,
l'estraneita' dell'Arisgan alla fattispecie contemplata dalla
direttiva 2008/118/CE, non trattandosi di ulteriore imposta avente
carattere autonomo rispetto all'accisa, bensi' di integrazione della
medesima. Ha inoltre escluso che le somme chieste in ripetizione
potessero essere gravate da interessi, essendo state versate in
esecuzione di una normativa vigente, ed eccepito l'inammissibilita'
delle nuove domande di restituzione di somme pagate successivamente
per i medesimi titoli.
La causa, dopo essere stata portata al collegio per la decisione,
e' stata rimessa sul ruolo con ordinanza in data 21 maggio 2025 al
fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla
costituzionalita' delle norme che la Corte era chiamata ad applicare,
alla luce della sentenza n. 43/25 della Corte costituzionale che
aveva nel frattempo dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
norma istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
Le parti hanno quindi depositato note difensive e la Corte ha
nuovamente trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16
settembre 2025, ex art. 28-sexies ult. comma del codice di procedura
civile.
Da quanto brevemente detto in ordine all'oggetto della
controversia si ricava come questa Corte sia chiamata a fare
applicazione o meno della normativa nazionale sull'addizionale in
parola, rendendo cosi' rilevante la questione della sua legittimita'
costituzionale, di cui si dubita - in termini di non manifesta
infondatezza - in relazione all'art. 1, par 2 direttiva 2008/118/CE:
questa, priva di efficacia diretta, ha prescritto precisi vincoli al
legislatore nella regolamentazione della materia, cosicche' la
violazione di questi si pone in contrasto con il disposto dell'art.
117, primo comma Cost. (Corte cost. n. 227/10).
In particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre
1990, n. 398 ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane
(ma a queste - quale l'odierna appellante - estesa dall'art. 10,
comma 5, decreto-legge n. 8/1993 convertito in legge n. 68/1993)
nella misura da determinarsi (entro una certa forbice) da parte della
singola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto.
Si tratta di un gravame di carattere fiscale applicato alla
fornitura di prodotto gia' soggetta ad accisa: esso si pone come
autonomo ed ulteriore, sebbene sia a questa collegato, tanto da
essere disciplinato separatamente secondo criteri differenti (il che
ne consentirebbe l'abrogazione, senza intaccare l'accisa), con
gettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell'accisa.
Cio' e' stato del resto costantemente ribadito dalla suprema Corte
(Cass. n. 27101/19; Cass. n. 22343/20; Cass. n. 9450/25)
pronunciandosi in materia di addizionale provinciale all'accisa
sull'energia elettrica istituita dall'art. 6 del decreto-legge n. 511
del 28 novembre 1988, norma del tutto sovrapponibile a quella di cui
si discute e che ha dato luogo ad ampissima giurisprudenza, i cui
approdi valgono anche per l'addizionale all'accise sul gas.
Considerata la natura di «altra imposta indiretta» su prodotto
sottoposto ad accisa, e' indiscutibile che essa - ai sensi dell'art.
1, par. 2 direttiva 2008/118/CE - potesse essere adottata dal
legislatore (nel rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
europea applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la
determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilita' e il
controllo dell'imposta) solo in vista di finalita' specifiche, nel
senso che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato
«al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonche'
di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che
sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante
dall'imposta e la finalita' dell'imposizione in questione» (CGUE
causa C-103/2017). Detta finalita' specifica, che non puo' essere un
obiettivo di mero bilancio, deve risultare da una destinazione
espressa e predeterminata del legislatore, che non si risolva
tuttavia in una «semplice modalita' di organizzazione interna del
bilancio di uno Stato membro... poiche' ogni Stato membro puo'
decidere di imporre, a prescindere dalla finalita' perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di
determinate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e' altresi' precisato
che il rispetto della finalita' specifica puo' ravvisarsi solo ove
l'imposta sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in
modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, ad
esempio nel senso di scoraggiare il consumo del prodotto): nella
specie, viceversa, nessuna destinazione socio-ambientale del gettito
e' stata contemplata per l'Arisgan, la quale - anzi - e' stata
adottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all'art. 6,
comma 1 indica solo il «fine di attribuire alle regioni a statuto
ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del
precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione».
Il contrasto con la citata direttiva comunitaria, del resto, non
puo' legittimare il consumatore, inciso dall'imposta per effetto
della rivalsa operata dal fornitore (soggetto passivo del tributo),
ad agire nei confronti del fornitore stesso per la ripetizione delle
somme pagate a tale titolo.
Questa Corte ha per vero piu' volte affermato in passato, in
controversie tra cliente e fornitore aventi ad oggetto la ripetizione
di somme versate a titolo di addizionale all'accisa sull'energia
elettrica, la possibilita' di disapplicare la normativa statale alla
luce della contrarieta' di questa con la direttiva 2008/118/CE: pur
riconosciuta alla stessa efficacia meramente verticale e dunque
vincolante solo per gli Stati membri nell'esercizio della loro
potesta' legislativa, si e' ritenuto che l'interpretazione del
diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia U.E. della
medesima direttiva sia invece immediatamente applicabile
nell'ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di
disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, all'esito di
una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili
con essa. Va tuttavia ricordato come le sentenze della Corte di
giustizia UE abbiano efficacia vincolante, diretta e prevalente
sull'ordinamento nazionale non in quanto creino ex novo norme
comunitarie, bensi' in quanto ne indichino significato e limiti di
applicazione: esse hanno pur sempre carattere interpretativo, e
producono effetti nell'ambito dell'intera Comunita' europea nella
misura in cui chiariscono l'esatto significato e la portata della
norma sovranazionale, che acquista cosi' autorita' di cosa
interpretata. Ne discende che le sentenze della CGUE interpretative
della direttiva 2008/118/CE non possono valere oltre i limiti propri
delle direttive: non constano, peraltro, pronunce in materia di
Arisgan, e quelle in materia di addizionale all'accisa sull'energia
elettrica non sono state rese in controversie tra privati (cosi'
quelle nella causa C553/13 e nella causa C-103/17).
Ancora, sotto altro profilo, la disapplicazione della norma
statale e' stata disposta in controversie tra cliente e fornitore
rilevando come quest'ultimo addebiti in via di rivalsa sul primo non
gia' l'imposta, bensi' il corrispondente risultato economico
nell'ambito, quindi, non del «rapporto di imposta» (che intercorre
tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del «rapporto di
rivalsa» (che intercorre tra fornitore e consumatore finale),
cosicche' la distinzione ed autonomia dei due rapporti precluderebbe
al consumatore finale di chiedere direttamente all'amministrazione
finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte,
diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise:
l'indebito (civilistico) oggetto di causa e la prospettata assenza di
causa debendi discenderebbero dunque dall'illegittimita' del
«rapporto tributario» intercorrente tra il fornitore (soggetto
passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne
rappresenta il presupposto, e in tale prospettiva l'applicazione del
diritto comunitario avverrebbe in via «verticale» (applicazione
pacificamente ammessa) e non in via «orizzontale». Tale valutazione
sarebbe la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e
Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avverrebbe in via
non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi
riflessi sulla legittimita' della rivalsa nei termini gia'
evidenziati. Si e' detto dunque che «il consumatore finale non chiede
nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di
diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto
con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia
orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto
la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito; la natura
indebita del pagamento discende dall'illegittimita' dell'atto
impositivo per contrarieta' della norma nazionale alla direttiva, nel
senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore
finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore
all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto
impositivo illegittimo». Anche tale argomentare, tuttavia, finirebbe
per ammettere l'efficacia della direttiva nel rapporto tra privati.
Tali tesi sono state d'altronde definitivamente superate da
quanto affermato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza
resa l'11 aprile 2024 nella causa C-316/22 sulle questioni
pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla
disapplicabilita' della norma interna di cui all'art. 6,
decreto-legge n. 511/1988 per contrasto con la direttiva comunitaria
non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale
per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
Secondo la CGUE «l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale
disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che
istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara,
precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non
correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga
diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere
la contrarieta' di detta imposta sia soggetto all'autorita' o al
controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a
quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati».
Pacifica l'inesistenza di una norma nazionale che consenta la
pretesa disapplicazione, i fornitori di gas naturale (e nella specie
Edison Energia S.p.a.) si pongono nel rapporto di fornitura quali
ordinari contraenti privati, senza che ad essi siano riconosciute
speciali facolta'. La medesima sentenza - equiparando l'impedimento
di fatto a quello giuridico ai fini dell'effettivita' della tutela -
ha altresi' riconosciuto al consumatore finale, che ha sopportato
l'onere economico supplementare derivante da un'imposta illegittima,
di agire per il rimborso nei confronti dello Stato, proprio sul
presupposto dell'impossibilita' giuridica per costui di ottenere la
disapplicazione della norma sull'imposta ove avesse agito nei
confronti del fornitore. E, in seguito alla suddetta sentenza della
Corte di giustizia, la Corte di cassazione (ancora in materia di
addizionale all'accisa sull'energia elettrica) ha riconosciuto il
diritto del consumatore di agire per la ripetizione dell'imposta nei
confronti dello Stato (Cass. n. 21154/24; Cass. n. 24373/24),
riaffermando il medesimo principio secondo cui l'impossibilita' per
il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo
nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la
stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
Tutte le conclusioni sopra esposte, del resto, sono state
condivise dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 aprile 2025,
n. 43, che ha dichiarato incostituzionale la norma istitutiva
dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica.
Nella vigenza della disciplina sull'Arisgan, pertanto, la domanda
di Unigra' S.r.l. nei confronti di Edison Energia S.p.a. dovrebbe
essere respinta, rendendo rilevante la questione di costituzionalita'
delle norme denunciate.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Milano, visti l'art. 23, legge n. 87/1953 e
l'art. 1, legge n. 71/1956;
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutiva dell'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale insieme con l'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito in legge n. 68/1993, che ha
esteso l'imposta regionale agli usi industriali), per contrasto con
l'art. 117, comma primo della Costituzione e l'art. 1, par. 2,
direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
sospende il procedimento fino alla decisione della Corte
costituzionale;
manda alla cancelleria per le prescritte notificazioni (al
Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici
e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e
per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo Roma -
attigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche'
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati).
Milano, 30 ottobre 2025
Il Presidente: Aponte