Reg. ord. n. 250 del 2025 pubbl. su G.U. del 31/12/2025 n. 53

Ordinanza del Corte dei conti  del 27/11/2025

Tra: Consorzio per il Festivalfilosofia  C/ Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata novella, priva di ogni argomento testuale che rinvia a precedenti disposizioni, non in grado, di determinare la riviviscenza di norme abrogate, attributive, secondo l’interpretazione del diritto vivente, della tutela costitutiva al giudice amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile tale riviviscenza, a patto che gli effetti giuridici siano espressamente previsti dalla nuova legge – Previsione che, sottraendo alla Corte dei conti la possibilità di conoscere delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opera una recisione dell’unitaria e inscindibile materia contabile – Lesione della relativa giurisdizione – Violazione della riserva di legge sull’ordinamento giudiziario – Disciplina incidente sul collegamento tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti – Allontanamento della sfera di giurisdizione assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilità pubblica, che esclude gli effetti strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, consentendo, invece, la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Disciplina che postulerebbe la contraddittoria presenza di una giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente, implicando un vero e proprio cortocircuito logico-semantico e un conflitto interpretativo, con stallo della giurisdizione a danno dei ricorrenti – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, come tutelato anche a livello europeo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e segnatamente dei diritti e degli interessi legittimi – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT– Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23 inserito dalla
legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 13 
Trattato unione europea   Art. 19 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 



Testo dell'ordinanza

                        N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2025

Ordinanza del 27 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto dal  Consorzio  per  il  Festivalfilosofia  contro  Istituto
nazionale di statistica - ISTAT. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 53 del 31-12-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
 
    In speciale composizione, composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura - Presidente; 
        Eugenio Musumeci - consigliere; 
        Giancarlo Astegiano - consigliere; 
        Marco Smiroldo - consigliere; 
        Daniele Bertuzzi - consigliere; 
        Maria Cristina Razzano - consigliere; 
        Domenico Cerqua - Primo referendario relatore, 
ha pronunciato la seguente ordinanza,  sul  ricorso  iscritto  al  n.
854/SR/RIS del registro di segreteria proposto,  ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b), e 123 e ss. del decreto legislativo  n.  174
del 2016, dal «Consorzio per il Festivalfilosofia»,  in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  direttivo  p.t.  avv.  Anselmo   Sovieni,
rappresentato e difeso, come da mandato conferito su foglio  separato
e  materialmente  allegato  all'atto,   dall'avv.   Elena   Guiducci,
elettivamente domiciliata presso lo studio Placidi S.r.l.  (domicilio
digitale             eletto             all'indirizzo             pec
elena.guiducci@ordineavvocatireggioemilia.it); 
    Contro: 
        l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato; 
        il Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato; 
        la Procura generale della Corte dei  conti,  in  persona  del
Procuratore generale in carica pro tempore, domiciliata in Roma, alla
via A. Baiamonti n. 25; 
    Per  l'accertamento  dell'insussistenza   dei   presupposti   per
l'inclusione  del  Consorzio   nell'elenco   delle   «Amministrazioni
pubbliche», inserite nel conto economico consolidato, individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
successive modificazioni ed integrazioni in applicazione del reg.  n.
2013/549/UE  (il  cui  allegato  A  costituisce  il  c.d.  «SEC2010»)
elaborato  e  annualmente  aggiornato  dall'ISTAT,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2024; 
    Con  conseguente  disapplicazione  della   disciplina   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica  a  favore   del
Consorzio ricorrente, derivante dall'inclusione; 
e, per quanto occorra, per l'annullamento: 
        1) dell'elenco delle  «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite
nel conto economico consolidato, individuate ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall'ISTAT
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229, del 30
settembre 2024, nella parte in cui include  il  Consorzio  ricorrente
tra le «Altre amministrazioni locali»; 
        2) ogni altro  atto  precedente,  connesso  e  conseguenziale
pregiudizievole per il ricorrente; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025   il
relatore,  Primo  ref.  Domenico  Cerqua,  il  difensore   di   parte
ricorrente, in persona dell'avv. Bruno Taverniti, su delega dell'avv.
Guiducci, l'avv. dello Stato Pietro Garofoli per ISTAT e il  pubblico
ministero,  nella  persona  del  vice  Procuratore   generale   Luigi
D'Angelo, come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
1. Il «Consorzio per il festivalfilosofia» e' un consorzio volontario
con attivita' esterna regolato dagli articoli  2602  e  seguenti  del
codice civile, ossia un'organizzazione comune creata per disciplinare
o svolgere attivita' di impresa direttamente nei confronti di terzi. 
    E' stato costituito il 23 aprile 2009 per iniziativa  dei  Comuni
di Modena,  Carpi  e  Sassuolo,  della  Provincia  di  Modena,  della
Fondazione Cassa di risparmio di Modena e della  Fondazione  Collegio
San Carlo (istituto di formazione e ricerca che  svolge  funzioni  di
rilevanza pubblica in ambito culturale). 
    A seguito di alcune vicende associative,  l'ente  e'  attualmente
partecipato da cinque consorziati fondatori (Comuni di Modena,  Carpi
e Sassuolo, Fondazione Cassa di  risparmio  di  Modena  e  Fondazione
Collegio San Carlo) nonche' da un consorziato «ordinario» (Fondazione
Cassa di risparmio di Carpi). 
    Secondo lo statuto, si propone di promuovere e gestire, di  norma
a cadenza annuale, la manifestazione denominata «festivalfilosofia» e
comunque, nell'ambito della manifestazione, di promuovere  iniziative
scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali,  di  studio  e  di
approfondimento su temi filosofici. 
2. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 229, del 30 settembre
2024, e' stato pubblicato l'elenco per il 2025 delle  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  elaborato  e  annualmente
aggiornato da ISTAT,  nel  quale  risulta  inserito  -  come  per  le
precedenti annualita' - anche il consorzio. 
    Pertanto, il  5  dicembre  2024  l'ente  ha  depositato  ricorso,
notificato il 28 novembre 2024, per sentire  accogliere  le  seguenti
conclusioni: 
        «accertare l'insussistenza dei presupposti per  l'inserimento
del  Consorzio  ricorrente   nell'Elenco   ISTAT»   delle   pubbliche
amministrazioni ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2019, n. 196 (legge di contabilita' e di finanza  pubblica),
predisposto dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
generale n. 229 del 30 settembre 2024; 
        disporre   nei   riguardi   del   Consorzio,   per    effetto
dell'accertamento di cui al punto precedente, la  disapplicazione  di
ogni disposizione di legge nazionale  sul  contenimento  della  spesa
pubblica derivante dall'inclusione in detto Elenco ISTAT; 
        da ultimo, «per quanto  occorra,  pronunciare  l'annullamento
dell'elenco delle «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite  nel  conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2019 n. 196, nella parte in  cui  include  il
consorzio ricorrente tra «Altre amministrazioni locali»,  nonche'  di
ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale. 
    Preliminarmente,  con  riferimento  ai  profili  riguardanti   la
giurisdizione, il ricorrente ha dato atto  che,  pochi  giorni  prima
della notifica del presente ricorso, e' stata pubblicata la  sentenza
delle Sezioni unite della Corte di cassazione 25  novembre  2024,  n.
30220, nell'ambito di un ricorso per difetto di giurisdizione ex art.
111,  ultimo  comma,  della  Costituzione  promosso,  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  unitamente  all'ISTAT,  avverso  la
sentenza  di  queste  Sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  in
speciale composizione n. 17/2023/RIS, del 19 ottobre 2023. 
    Sebbene  il  ricorso  sia  stato  dichiarato  inammissibile,  con
compensazione delle spese,  in  considerazione  della  non  immediata
impugnabilita' della sentenza n.  17/2023  (che  aveva,  in  effetti,
deciso solo sulle questioni di giurisdizione insorte, senza  definire
neppure   parzialmente   la   controversia),   tuttavia   e'    stato
contestualmente enunciato, ai  sensi  dell'art.  363  del  codice  di
procedura civile, il seguente principio di  diritto:  «[i]n  tema  di
impugnazione    dell'elenco    annuale    ISTAT    delle    pubbliche
amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l'art.  23-quater
del decreto-legge n. 137 del 2020, nel  delimitare  la  giurisdizione
delle Sezioni riunite della Corte dei conti  alla  sola  applicazione
della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non
ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto  dell'effetto
utile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».
Di fatto, sarebbe stato individuato  nel  giudice  amministrativo  il
titolare  della  giurisdizione  sulla  domanda  di  demolizione   del
provvedimento amministrativo d'inclusione nell'elenco ISTAT per  ogni
ambito diverso da quello relativo alla «applicazione della disciplina
nazionale sul contenimento  della  spesa  pubblica»,  restato  invece
nella sfera della cognizione contabile. 
    Pertanto, alla luce della decisione della Corte di cassazione  la
parte attorea,  da  un  lato,  ha  impugnato  dinnanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio l'elenco ISTAT del 30 settembre
2024,  dall'altro  ha  ritenuto  «comunque  necessario  ed  opportuno
censurare anche di  fronte  all'Autorita'  giudiziaria  contabile  il
predetto provvedimento» per ottenere  una  pronuncia  che,  accertata
l'insussistenza  dei  presupposti   per   l'inclusione   nell'elenco,
disponesse la disapplicazione delle norme nazionali sul  contenimento
della spesa pubblica. Nel merito, ha riassunto le sue doglianze in un
solo, articolato motivo, lamentando che l'inserimento nell'elenco «e'
stato determinato da una falsa applicazione  dei  presupposti  legali
ingenerata da  una  cattiva  istruttoria  e  dalla  violazione  delle
relative norme sul procedimento amministrativo [...]», da cui sarebbe
altresi' derivata una «motivazione inadeguata, in quanto  illogica  e
irragionevole». 
    L'erroneita' e illegittimita'  in  parte  qua  del  provvedimento
assunto dall'ISTAT deriverebbero dal non aver l'Istituto  considerato
che  l'attivita'  del  consorzio  sarebbe   di   natura   prettamente
privatistica da un punto di vista  oggettivo,  in  quanto  svolta  in
regime di libera concorrenza, senza alcuna esclusiva sul  territorio.
Inoltre, non assumerebbe la  natura  di  servizio  pubblico,  ne'  al
Consorzio sarebbe stato attribuito da alcun ente pubblico un  diritto
esclusivo. 
    L'atto introduttivo muove dall'ulteriore premessa secondo cui, ai
fini  dell'inclusione  di  un  soggetto  nell'elenco  ISTAT,  occorre
dimostrare il contemporaneo ricorrere di due condizioni: il controllo
pubblico (esercitabile anche da piu' amministrazioni, ma,  in  questo
caso, ricorrendo a strumenti di coordinamento «di fonte  legislativa,
statutaria, contrattuale o provvedimentale»,  purche'  effettivamente
utilizzati: e' citata  la  sentenza  di  queste  Sezioni  riunite  n.
1/2020/RIS); la produzione di beni o  servizi  non  destinabili  alla
vendita (c.d. qualita' di «ente non market»). 
    Cio' posto, nella fattispecie non sarebbe configurabile una forma
di influenza o di controllo sulla gestione  dell'ente  da  parte  dei
consorziati pubblici, nelle forme del controllo esercitato da singola
amministrazione pubblica o del controllo pubblico  congiunto,  atteso
che i membri del Consiglio direttivo del consorzio sono  nominati  in
prevalenza dai soci privati. 
    Quanto al test market/non  market,  l'ente  andrebbe  qualificato
come market sia perche' la percentuale dei ricavi propri  sul  totale
dei costi supererebbe il  50,00%,  sia  perche'  la  percentuale  dei
finanziamenti da pubbliche amministrazioni sul totale dei ricavi  non
sarebbe in alcun modo prevalente, attestandosi in  media  attorno  al
30,00%. 
    Si  e'  aggiunto  che  i  contributi  privati  derivano  da   una
contrattazione liberamente condotta e perfezionata  dal  privato  che
intenda partecipare al consorzio, con la  conseguenza  che  le  somme
corrisposte  a  questo  titolo  sarebbero   «molto   simili   ad   un
corrispettivo derivante  da  una  "vendita"  (che  abbia  ad  oggetto
l'acquisizione di diritti di partecipazione all'ente e  dello  status
di socio)» e come tali da  considerarsi  astrattamente  rilevanti  ai
fini del cosiddetto «test di mercato». 
3. La Procura generale della Corte dei conti  il  2  luglio  2025  ha
depositato  memoria  conclusionale  in  cui  ha  formulato,  in   via
principale, la  richiesta  di  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, come introdotto dalla legge di conversione. In subordine,  ha
sollecitato la sospensione del processo in attesa del deposito  della
sentenza della Corte costituzionale,  investita  della  questione  di
legittimita' del citato articolo con le ordinanze n. 5/2025/RIS e  n.
6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. In via  ulteriormente  gradata,
ha chiesto di  rigettare  il  ricorso  siccome  infondato,  con  ogni
conseguenza in ordine alle spese di giudizio. 
    In limine, ha ricordato che l'oggetto e la  materia  del  ricorso
sono i medesimi contenuti nell'atto introduttivo  della  controversia
instaurata in seguito all'inserimento del consorzio  nell'elenco  per
il  2022,  depositando  le  conclusioni  -  consonanti  -  in  quella
controversia proposte dalla stessa Parte pubblica  e  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  che  conservano  validita'  anche  alla  luce
dell'arresto anomalo di quel processo. 
    Infatti, nel corso del citato  giudizio,  all'esito  dell'udienza
del 15 giugno 2022, era stata depositata l'ordinanza  di  sospensione
n. 19/2022, in attesa della pubblicazione, nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea
sulle questioni pregiudiziali eurounitarie sollevate con le ricordate
ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021. 
    Poiche' il giudizio non era stato  riassunto  successivamente  al
venir meno della causa di sospensione con l'intervenuta pubblicazione
della sentenza della Corte  di  giustizia  europea  13  luglio  2023,
Ferrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause
riunite C-363/21 e C-364/21),  la  lite  e'  stata  definita  con  la
sentenza n. 25/2024/RIS, pubblicata il 20 novembre 2024,  che  ne  ha
dichiarato l'estinzione. 
    Sono  state  poi   evidenziate   le   difficolta'   operative   e
ricostruttive  conseguenti  alla  concorrenza  di  giurisdizioni   in
materia, come delineata dalla Cassazione. La Procura ha rilevato,  in
proposito, che le criticita' insorte sono testimoniate  dallo  stesso
ricorso introduttivo,  che  prospetta  un'impugnativa  con  finalita'
demolitoria del provvedimento anche in questa  sede,  sia  pure  «per
quanto occorre». 
    Piu' in generale e non a caso, il ricorso e'  configurato  ancora
come impugnativa di un provvedimento, ma a fini  di  «accertamento  e
disapplicazione»  di  una  normativa  che,  a  sua  volta,   non   e'
esattamente perimetrata nel  suo  differenziale  fra  i  profili  che
attengono alle norme di contenimento della spesa e tutti  gli  altri.
In tal guisa,  la  domanda  attorea  si  traduce  «nella  domanda  di
accertamento del fatto negativo  dell'assimilabilita'  del  Consorzio
alla  nozione  rilevante  di  pubblica  amministrazione  (sia  lecito
soggiungere, a tal proposito, che l'operazione di perimetrazione alla
quale si e' appena fatto cenno non appare, per  la  verita',  affatto
praticabile)». 
    Conseguentemente, e'  stata  sollecitata  la  proposizione  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater  del
decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  come  convertito,   gia'
sollevate con le ordinanze n. 5/2025/RIS e n. 6/2025/RIS, al fine  di
consentire alle  parti  del  giudizio  di  intervenire  nel  processo
incidentale avanti alla Consulta. 
    Per completezza, la Procura erariale si e'  rimessa  al  Collegio
circa  l'opportunita'  di   procedere   a   una   sospensione   (c.d.
«impropria») del processo nell'attesa del  deposito  della  decisione
della  Corte  costituzionale,  sull'esempio  di  quanto  disposto  in
analogo contenzioso con l'ordinanza n.  2/2025/RIS.  Infine,  in  via
ulteriormente gradata, nel merito, e' stata rinnovata la richiesta di
respingere  il  ricorso,  con  la  conferma  dell'inserimento   della
ricorrente nell'elenco ISTAT, contestando entrambi  gli  assunti  del
ricorso, ossia il mancato assoggettamento a  controllo  da  parte  di
amministrazioni pubbliche e il superamento del c.d. «test market». 
    3.1. La difesa del consorzio il  1°  luglio  2025  ha  depositato
documenti e il 3 luglio  2025  ha  presentato  memoria  nella  quale,
preliminarmente, ha  preso  atto  delle  posizioni  della  Procura  e
aderito  alla  proposta  di  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Nel merito ha  ribadito  e  precisato  le  conclusioni  dell'atto
introduttivo. 
    In sintesi, non  sussisterebbe  il  controllo  pubblico,  perche'
l'assemblea  dei   consorziati   e'   composta   da   tre   pubbliche
amministrazioni e tre soggetti di natura  privata,  con  voti  aventi
tutti il medesimo peso. 
    Lo statuto, inoltre, confermerebbe tali conclusioni: non  riserva
ai soggetti pubblici alcun potere, prerogativa, competenza  esclusiva
o diritto; e'  previsto  il  quorum  deliberativo  assembleare  della
unanimita' dei consorziati fondatori, tra  cui  sono  annoverate  due
fondazioni; il Consiglio direttivo e' composto da cinque  membri,  di
cui tre nominati dai soggetti privati; non e' integrato il  controllo
congiunto tra le singole pubbliche amministrazioni  partecipanti  ne'
alcun coordinamento decisionale; non  e'  in  vigore  nessun  accordo
contrattuale con le pubbliche amministrazioni  partecipanti,  ne'  e'
loro riconosciuto un diritto di nomina dei  funzionari;  non  risulta
che la parte  pubblica  abbia  messo  a  disposizione  strumenti  per
consentire l'operativita' dell'ente; le percentuali di  finanziamento
dei privati si attesterebbero su una media del 73,00%. 
    Rispetto al secondo requisito, ove - come allegato dalla difesa -
i versamenti per quote dei  soci  privati  siano  imputati  a  ricavi
commerciali, il consorzio dovrebbe senz'altro qualificarsi come «ente
market». 
    3.2. Con  memoria  depositata  il  4  luglio  2025,  l'Avvocatura
generale dello Stato si  e'  costituita  per  l'ISTAT,  chiedendo  di
rigettare il  ricorso  siccome  infondato,  con  vittoria  di  spese,
competenze e onorari. Tali  conclusioni  sono  fondate  sul  ritenuto
riscontro delle due condizioni cui e' ancorata la riconduzione di  un
soggetto nell'alveo delle «amministrazioni pubbliche» ai sensi  della
normativa SEC 2010 (assoggettamento a controllo  pubblico  e  mancato
superamento del test market). 
    Le verifiche sul comportamento economico e sulla sussistenza  del
controllo pubblico, illustrate nella  memoria,  evidenzierebbero,  in
primo luogo, la presenza del requisito del  controllo  pubblico,  per
effetto dell'accertamento e della valutazione di «segnali specifici e
codificati dal SEC  2010  (indicatori  statistici)»,  presenti  nelle
fonti che regolano l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'unita'
oggetto di analisi. 
    Nel dettaglio, il controllo pubblico, come definito dal SEC 2010,
puo' essere esercitato secondo modalita'  diverse  e  non  esclusive,
anche  da  una  o  piu'  unita'  delle   amministrazioni   pubbliche,
congiuntamente. 
    Riguardo a quest'ultimo aspetto, il  SEC  2010,  al  par.  20.309
afferma che  «[i]l  controllo  di  un'unita'  residente  del  settore
pubblico e' definito come la capacita' di  determinarne  la  politica
generale, tramite i diritti esercitati direttamente  da  una  singola
unita' del settore pubblico o i diritti esercitati collettivamente da
molte  unita'».  Il  medesimo  par.  20.309  enumera  una  serie   di
indicatori considerati sufficienti a  stabilire  la  sussistenza  del
controllo pubblico. 
    La memoria dell'Avvocatura si e' poi  soffermata  sul  fondo  che
costituisce  la  dotazione  dell'ente,  prevalentemente  composto  di
risorse pubbliche e non suscettibile di riparto  durante  l'esistenza
del consorzio, e sulla circostanza  che  la  maggioranza  dei  membri
degli organi del consorzio e' designata  da  unita'  appartenenti  al
settore  pubblico  (cui  va  ricondotta,  oltre  agli   enti   locali
partecipanti, anche la Fondazione di San Carlo). 
    Ricorrerebbe, inoltre, il secondo requisito cui e' subordinata la
classificazione nel settore S. 13, ove  correttamente  verificato  il
comportamento  economico  del  consorzio  attraverso  l'analisi   del
contesto e della concorrenzialita' del mercato in cui opera  (criteri
qualitativi) ovvero, in via subordinata, mediante l'applicazione  del
test del 50,00% (criterio quantitativo). Tra  l'altro,  il  test  del
50,00%, riferito al rapporto tra i ricavi delle vendite e i costi  di
produzione dell'unita'  per  gli  anni  2021-2023,  restituirebbe  un
valore intorno al 9,5%. 
    3.3. La Procura generale, nelle «Note di udienza» depositate il 9
luglio 2025, ha svolto  considerazioni  integrative  con  riferimento
alla  richiesta   di   sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, comma  2,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 (come convertito), con  particolare  riferimento
all'invocato - tra gli altri - parametro della ragionevolezza ex art.
3 della Costituzione. 
    La Procura si e' anche soffermata sul rischio  di  contrasto  tra
giudicati amministrativi e contabili,  evidenziando  le  illogiche  e
asistematiche conseguenze  derivanti  dall'eventuale  ammissione  del
concorso tra giudizi. 
    A tale ultimo riguardo, ha aggiunto che, del resto, la  normativa
europea SEC  2010  e  la  normativa  interna  sulla  spending  review
costituiscono una «stessa materia»,  sicche'  appare  intrinsecamente
irragionevole, ex art.  3  della  Costituzione,  la  separazione  dei
giudizi sotto il profilo della giurisdizione.  Infine,  la  soluzione
della doppia giurisdizione e' sospettata dal Requirente di violazione
del principio di ragionevole durata del processo, tutelato  dall'art.
111 della Costituzione. 
 
                               Diritto 
 
4. Secondo l'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
«[a]vverso gli atti di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche
operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e'  ammesso  ricorso  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti, in  speciale  composizione,  ai  sensi
dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione». 
    La previsione trovava fondamento nella riconosciuta  esigenza  di
assicurare il  «rispetto  dell'equilibrio  complessivo  del  bilancio
nazionale  in  ragione  dei   vincoli   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'U.E.» (Corte  di  cassazione,  SS.UU.,  ordinanza  18
maggio 2017, n. 12.517). 
    Successivamente, l'art. 11, comma  6,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  recependo  i  contenuti  della
precedente normativa, ha delineato - anche ai fini  procedimentali  -
in modo piu' puntuale la portata della  giurisdizione  delle  Sezioni
riunite, che, «nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva
in tema  di  contabilita'  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui
giudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT». 
    La cognizione del giudice contabile nella fattispecie in esame e'
stata pacificamente intesa come piena ed esclusiva (cfr.,  ex  plur.,
Corte di cassazione SS.UU., ordinanza 12517/2017, cit.; Id., sentenza
8 novembre 2016, n. 22645), quindi potenzialmente estesa a tutti  gli
eventuali vizi dell'atto e del procedimento. 
    L'ormai consolidato quadro normativo riguardante la giurisdizione
sui ricorsi in materia di elenchi ISTAT e' stato,  piu'  di  recente,
interessato dalla legge 18 agosto 2020, n. 176,  di  conversione  del
decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
    La legge ha inserito nel decreto-legge un  nuovo  art.  23-quater
(«Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche»),  il  cui  secondo  comma  ha  modificato
l'art. 11,  comma  6,  lett.  b),  c.g.c.,  limitandone  l'ambito  di
applicazione. Infatti, alla previsione secondo cui le stesse  Sezioni
riunite   in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,
«nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di
contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...]  b)
in materia di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata
dall'ISTAT» e' stata aggiunta la seguente specificazione «,  ai  soli
fini dell'applicazione della  normativa  nazionale  sul  contenimento
della spesa pubblica». 
    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni
che saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le
norme costituzionali ed eurounitarie in materia di tutela dei diritti
e dei conti pubblici. 
5. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita' 
    La competenza a decidere  interamente  il  ricorso  proposto  dal
consorzio  Festivalfilosofia  presuppone  il   riconoscimento   della
giurisdizione piena ed esclusiva di queste Sezioni riunite riguardo a
tutte le domande proposte. 
    Sul  punto,  occorre  muovere  dalla  citata  formulazione  delle
conclusioni di parte attrice, la quale ha precisato  di  aver  dovuto
confrontarsi, pochi giorni prima della notifica del ricorso, con  una
decisione della Corte di cassazione che  ha  verosimilmente  valutato
come  «diritto  vivente»,  ossia  come   ritenuta   espressione   del
consolidamento di una particolare  interpretazione  giurisprudenziale
della  norma  in  materia  di  giurisdizione  sugli   elenchi   ISTAT
introdotta  dall'art.  23-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   n.
137/2020 come convertito dalla legge n. 176/2020. Di regola,  a  tali
fini, occorrerebbe «un orientamento consolidato della  giurisprudenza
di legittimita' che, tuttavia,  non  si  esclude  in  assoluto  possa
coincidere con quello «comunque  espresso  a  Sezioni  unite»  (Corte
cost., sentenza 30 marzo 2023, n. 54). 
    Prudentemente,   pertanto,   il    consorzio    ha    presentato,
innanzitutto, due contestuali ma separati ricorsi. Quindi, dinanzi  a
queste Sezioni riunite, ha proposto  una  domanda  qualificata  dalla
Procura generale come di accertamento negativo ma, nello stesso tempo
e «per quanto occorra», ha  chiesto  di  «pronunciare  l'annullamento
dell'elenco delle «Amministrazioni  pubbliche»,  inserite  nel  conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
legge 31 dicembre 2009, n. 196 [...], nella parte in cui  include  il
Consorzio ricorrente tra «Altre amministrazioni locali»;  nonche'  di
ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale». 
    A ben vedere, con quest'ultima istanza, pur proposta ad avviso di
questo Giudice in termini non del  tutto  perspicui,  l'ente  domanda
l'attribuzione, con la sentenza, del piu' ampio bene della vita della
stabile mancata  inclusione  nel  citato  elenco,  con  la  collegata
possibilita' di sottrarsi all'applicazione  di  tutti  i  conseguenti
effetti  giuridici,  dunque  non  solo  alle  disposizioni  di  legge
nazionale sul contenimento della spesa pubblica. 
    Ma il soddisfacimento dell'interesse sotteso alla richiesta e'  -
appunto - precluso a questo Collegio  dalla  richiamata  disposizione
del decreto-legge n. 137/2020. 
    Si  aggiunge  che,  come  tra  breve  si   argomentera',   appare
insostenibile la stessa  prospettazione  astratta  di  una  sorta  di
perimetrazione dell'ambito entro il quale,  allo  stato,  l'eventuale
decisione favorevole sarebbe chiamata a dispiegare i suoi effetti. 
    Non  a  caso,  occorre  osservare,  nel  corso  del  giudizio  il
consorzio si e' associato alla  richiesta,  formulata  dalla  Procura
generale,  di  sollevare  questioni  di  costituzionalita'  sull'art.
23-quater del decreto-legge n. 137/2020 come convertito. 
    Considerata la gravita' dell'indicata preclusione appare, quindi,
senz'altro perfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che
condiziona  la  proponibilita'  della   questione   di   legittimita'
costituzionale della disposizione interessata, dal  momento  che  dal
suo  esito  dipende,  sul  piano  processuale,  la  possibilita'   di
coltivare  dinanzi  alle   Sezioni   riunite   le   domande   oggetto
dell'odierno giudizio. 
    Infatti, l'eventuale necessita' di perdurante applicazione  della
normativa  primaria  qui  in  contestazione  comporterebbe   il   non
accoglimento, almeno per la parte  (in  sostanza)  principale,  delle
richieste formulate dal consorzio ricorrente, come conseguenza  della
rilevata carenza di giurisdizione. 
6. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita' 
    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della
valutazione  di  incostituzionalita'  della   disposizione,   imposto
dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87
(«Norme  sulla  costituzione  e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale»), risultano particolarmente evidenti,  ad  avviso  di
queste  Sezioni  riunite,  le  ragioni  del  contrasto  con  numerosi
principi costituzionali. 
    In particolare,  a  carico  dell'art.  23-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  introdotto  dalla  legge  di
conversione    18    dicembre    2020,    n.    176,    si    ravvisa
l'incostituzionalita' per contrasto con gli articoli 3, 24,  81,  97,
103, 111, 113 e 117 della Carta fondamentale. 
7. Violazione dell'art. 103 Cost., in relazione agli articoli 81,  97
e 117 Cost., nonche' all'art. 100 Cost. 
    7.1.  Gli  articoli  100  e  103  della   Costituzione   italiana
riconoscono alla Corte dei conti un ruolo sia di organo  chiamato  ad
assicurare, in posizione di indipendenza e imparzialita', il rispetto
del principio di legalita'  nell'amministrazione,  sia  di  autorita'
giurisdizionale preposta  alla  tutela  delle  situazioni  giuridiche
soggettive. 
    Con particolare riferimento alle funzioni giurisdizionali, l'art.
103, comma 2, della Costituzione dispone che «[l]a Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica  e  nelle  altre
specificate dalla legge», delineando una competenza  per  materia  di
natura peculiare. 
    Nella soluzione delle questioni di legittimita' costituzionale ha
assunto ben presto  un  rilievo  centrale  la  riflessione  circa  il
significato dell'espressione «nelle materie di contabilita' pubblica»
(in cui il termine «materie» e' indicato nella forma plurale). 
    Orbene, la Corte costituzionale, chiamata piu' volte a  esaminare
la portata dell'art. 103 Cost. anche con riferimento ai  confini  tra
le giurisdizioni, e' stata interessata  esclusivamente  da  questioni
aventi per oggetto i limiti della giurisdizione della Corte dei conti
relativa ai giudizi di responsabilita' amministrativa e di conto  (se
si escludono i ricorsi decisi dalla sentenza n. 39/2014, che  non  si
e' comunque pronunciata sul tema della giurisdizione). 
    La consolidata giurisprudenza  costituzionale  ritiene,  infatti,
che «il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, nel riservare
alla giurisdizione della Corte dei conti «le materie di  contabilita'
pubblica», da un lato e sotto l'aspetto oggettivo, ne  abbia  assunto
la nozione tradizionalmente  accolta  nella  legislazione  vigente  e
nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di
responsabilita'; mentre, d'altro lato e sotto  l'aspetto  soggettivo,
ne abbia  allargato  l'ambito  oltre  quello,  cui  aveva  originario
riferimento, dell'amministrazione diretta dello Stato:  tale  essendo
il significato proprio dell'aggettivo «pubblico»,  com'e'  confermato
dallo stesso uso fattone in  altre  disposizioni  della  Costituzione
(come ad esempio nell'art. 54, secondo comma, e negli articoli  97  e
98 [...])» (C. cost., sent. 5 aprile 1971, n. 68). 
    La  stessa  Corte  costituzionale,  in  esito   a   un'articolata
evoluzione giurisprudenziale, e' giunta a enunciare il principio,  di
rilevanza sistematica, secondo cui la giurisdizione  contabile  nelle
materie di contabilita' pubblica presenta una portata  non  assoluta,
limitandosi a stabilire una  regola  generale  determinativa  di  una
giurisdizione  per  «materia»  (anzi,  per  «materie»),  e   tuttavia
disponibile per il legislatore ordinario, che puo' ampliare il novero
delle stesse o restringerle. Si  tratta  quindi  di  un  criterio  di
riparto, inserito direttamente in Costituzione, per  materie  (quindi
anche esclusivo), ma solo tendenzialmente generale nell'ambito  delle
stesse. 
    Ma tali conclusioni sono state sempre raggiunte  con  riferimento
al perimetro applicativo formato dalle sopra  indicate  tipologie  di
giudizio, come espressamente confermato in molte decisioni: la  Corte
costituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977,  ha  ritenuto  il
carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente  generale,
dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell'art. 103 Cost.,
della giurisdizione in materia di contabilita' pubblica, intesa  come
comprensiva  sia  dei  giudizi  di  conto   che   di   quelli   sulla
responsabilita' amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti
ed amministratori» (C. cost., sentenza 29 gennaio 1993, n. 24). 
    Il   legame   tra   determinate   categorie   di   giudizi    (di
responsabilita' amministrativa o di conto) e il  vincolo  legislativo
cui e' ancorata la provvista di giurisdizione e' stato ribadito,  con
particolare  efficacia,  in   una   piu'   recente   decisione:   «La
giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", come prevista
dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, e'
dotata infatti non di una "assoluta",  ma  solo  di  una  tendenziale
generalita' (sent. n. 102 del 1977, nonche' sentenza n. 33 del 1968),
in quanto essa e' suscettibile di espansione in  via  interpretativa,
quando  sussistano  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   della
responsabilita' per danno erariale,  ma  cio'  solo  "in  carenza  di
regolamentazione specifica da  parte  del  legislatore  che  potrebbe
anche  prevedere  la  giurisdizione  ed  attribuirla  ad  un  giudice
diverso" (sent. n. 641 del 1987). In un'occasione recente -  ribadito
"il carattere non «cogente»  ed  assoluto,  ma  solo  tendenzialmente
generale, dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera  dell'art.
103 Cost., della giurisdizione in materia di  contabilita'  pubblica,
intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli  sulla
responsabilita' amministrativa patrimoniale dei  pubblici  dipendenti
ed amministratori" - si e' precisato che  "la  concreta  attribuzione
della  giurisdizione,  in  relazione  alle  diverse  fattispecie   di
responsabilita'   amministrativa,    e'    infatti    rimessa    alla
discrezionalita'   del   legislatore   ordinario    e    non    opera
automaticamente   in   base   all'art.   103    Cost.,    richiedendo
l'interpositio legislatoris, al quale sono  rimesse  valutazioni  che
non toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio,  investendo
la stessa disciplina sostanziale della responsabilita'" (sent. n.  24
del 1993) [...]» (Corte cost. sentenza 5 novembre 1996, n. 385). 
    7.2. L'art. 103 della Costituzione, nel menzionare  le  «materie»
di contabilita' pubblica, non ne  ha  indicato  piu'  puntualmente  i
contenuti, ne' nell'ordito costituzionale  del  1948  si  rinvenivano
norme che concorressero a specificarne l'oggetto. 
    Di  conseguenza,   la   giurisprudenza   precedentemente   citata
collegava  l'interpretazione   dell'inciso   testuale   «contabilita'
pubblica»  ad  ambiti  materiali  di  disciplina  che   spettava   al
legislatore   ordinario   definire   con   la    sua    interpositio,
nell'esercizio della sua discrezionalita'. 
    Le richiamate  coordinate  ermeneutiche  non  possono,  tuttavia,
trovare  applicazione  rispetto  alle  questioni   di   giurisdizione
interessate dalla presente ordinanza, che non riguardano il  versante
della responsabilita' amministrativo-contabile, ma  sono  relative  a
una   materia   che   rientra   nelle   competenze   naturalmente   e
inderogabilmente ascritte dalla Costituzione al giudice contabile. 
    Giova   sottolineare   che   l'art.   103,   comma   2,    Cost.,
nell'attribuire alla Corte dei conti la giurisdizione  nelle  materie
contabili (nonche' «nelle altre specificate dalla legge»), delinea un
criterio di riparto che - diversamente rispetto a quanto previsto dal
primo  comma  -  e'  descritto  non  in  funzione  delle   situazioni
soggettive tutelate, bensi' con riferimento a un complesso di materie
con caratteri comuni, unitariamente considerate in ragione del  comun
denominatore di riguardare la «contabilita' pubblica». 
    Cio' comporta che il regolamento dei confini giurisdizionali  con
le altre magistrature non si svolge sul crinale  della  natura  della
situazione giuridica sottostante,  in  base  alla  dicotomia  diritti
soggettivi - interessi  legittimi,  collegata  a  una  manifestazione
illegittima del potere amministrativo, ne' in  base  all'autorita'  o
potere che ha emesso l'atto  impugnato  (autorita'  amministrativa  o
Sezione  regionale   di   controllo),   ma   opera   sulla   decisiva
individuazione dell'ambito normativo perimetrato, identificabile come
«materia» di contabilita' pubblica (Corte dei conti, Sezioni  riunite
in  spec.  comp.,  sent.  12   novembre   2020,   n.   32).   Secondo
l'interpretazione  risalente,  la  riportata  formulazione  normativa
attesta che i Costituenti non hanno inteso riservare  alla  Corte  la
competenza a conoscere di tutti i giudizi  «comunque  vertenti  nella
materia della "contabilita' pubblica", [...] il  cui  ambito  non  si
riesce a definire - tanto per cio' che riguarda l'oggetto, quanto per
cio'  che  riguarda  i  soggetti  -  se  non  in  base   a   puntuali
specificazioni legislative» (Corte cost., sentenza 31 marzo 1965,  n.
17). 
    Orbene, il  quadro  ordinamentale  nel  quale  si  inscriveva  la
richiamata  giurisprudenza,   che   prendeva   atto   del   carattere
storicamente  non  determinato   della   nozione   di   «contabilita'
pubblica», ha subito radicali modifiche con i  mutamenti  legislativi
intervenuti, in particolare, a partire dalla riforma disposta con  la
legge costituzionale 20 aprile  2012  n.  1,  che  ha  codificato  il
principio dell'equilibrio del bilancio attuando l'impegno, assunto in
sede eurounitaria (patto «Euro Plus», approvato dai Capi di  Stato  e
di Governo della zona euro l'11 marzo 2011 e condiviso dal  Consiglio
europeo il 24-25 marzo 2011), «ad adottare misure volte a  perseguire
gli obiettivi della sostenibilita'  delle  finanze  pubbliche,  della
competitivita', dell'occupazione e della stabilita' finanziaria, e in
particolare a recepire nella  legislazione  nazionale  le  regole  di
bilancio dell'Unione  europea  fissate  nel  patto  di  stabilita'  e
crescita, ferma restando  «la  facolta'  di  scegliere  lo  specifico
strumento giuridico nazionale cui  ricorrere»,  purche'  avente  «una
natura vincolante e sostenibile sufficientemente  forte  (ad  esempio
costituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la  disciplina
di bilancio a livello sia nazionale che  subnazionale»  (Corte  cost.
sentenza 10 aprile 2014, n. 88). 
    La legge costituzionale  n.  1/2012  contiene  alcune  importanti
disposizioni che arricchiscono sia il testo che  il  contesto  (norme
UE) delle disposizioni costituzionali rilevanti per l'interpretazione
dell'art. 103 Cost, e  che  stabiliscono,  a  livello  di  fonte  che
potremmo definire «superprimaria», una materia (tra le possibili)  di
contabilita' pubblica. 
    In  particolare,  per  effetto  delle   modifiche   della   Carta
fondamentale contenute nei suoi articoli: 
        l'art.  117  Cost.,  comma  1,  nell'imporre  al  legislatore
ordinario  il  rispetto  dei  «vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario», ha codificato le stesse diposizioni UE che  definiscono
(«in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea»: art. 97,  comma
1, Cost.) la nozione di «amministrazione pubblica»; 
        l'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  Cost.   determina   la
competenza   esclusiva   della   legge   statale   in   materia    di
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; 
        l'art. 81, comma 6, Cost. individua una  fonte  speciale  che
deve disciplinare anche precisi criteri che consentono di perseguire,
sul piano sostanziale,  l'«equilibrio  tra  entrate  e  spese»  e  la
«sostenibilita' del debito» per tutti i bilanci delle amministrazioni
pubbliche. 
        Ancora, l'art.  5  della  medesima  legge  costituzionale  n.
1/2012, che - come noto - reca  disposizioni  non  incorporate  nella
Costituzione, nel definire i principi vincolanti che deve  rispettare
la legge «rinforzata» prevista dal comma 6  dell'art.  81  Cost.,  ha
imposto (al comma 1) lo svolgimento, in modo dinamico,  di  controlli
lungo l'intero ciclo finanziario dei  bilanci  del  «complesso  delle
pubbliche   amministrazioni»,   da   attuare   mediante   «verifiche,
preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». 
    Nell'ambito dell'articolato processo di riforma dei  principi  di
finanza pubblica si colloca  altresi'  la  direttiva  n.  2011/85/UE,
dell'8 novembre 2011 (relativa ai «requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri»), attuata con decreto legislativo 4 marzo 2014 n.
54, nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Peraltro, la direttiva n. 2011/85/UE - sebbene la sua  attuazione
sia rimessa ad atti di trasposizione nazionale - e' dotata di effetto
diretto,  perche'  si  mostra  sufficientemente  chiara,  precisa  ed
incondizionata,   enunciando   regole   dettagliate   relative   alle
caratteristiche dei quadri  di  bilancio  degli  Stati  membri.  Tali
regole sono necessarie per garantire  il  rispetto,  da  parte  degli
Stati membri,  degli  obblighi  che  incombono  loro  in  virtu'  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  per  quanto  riguarda
l'esigenza di evitare disavanzi pubblici eccessivi  (conf.  Corte  di
giustizia, 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa  e  Federazione  Italiana
Triathlon). 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    La tratteggiata evoluzione del quadro normativo -  pur  limitata,
in questa sede, al richiamo delle  principali  direttrici  normative,
nell'ambito della gerarchia delle fonti -  e'  stata  completata  con
l'entrata in vigore del regolamento (UE) 21 maggio 2013  n.  549/2013
«relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e   regionali
nell'Unione europea», che ha istituito il «Sistema europeo dei  conti
2010 ("SEC 2010" o "SEC")» (cosi' l'art. 1, comma  1).  Tale  Sistema
consente di costruire l'anagrafica  delle  amministrazioni  pubbliche
soggette alle norme di coordinamento dei bilanci degli Stati  membri,
fino ai sottosettori (direttiva  n.  2011/85/UE),  e  di  perimetrare
l'ambito di applicazione dell'art. 97, comma 1,  Cost.  in  punto  di
obbligo di rispettare i principi di equilibrio e sostenibilita' nella
formazione dei bilanci. 
    Piu' nel dettaglio, il SEC  2010  «prevede:  a)  una  metodologia
(allegato  A)   relativa   alle   norme,   alle   definizioni,   alle
classificazioni e alle regole contabili  comuni,  che  devono  essere
utilizzate per l'elaborazione di conti e tavole su  basi  comparabili
per le esigenze dell'Unione [...]» (cosi' l'art. 1, comma 2). 
    Il citato allegato A), a sua volta, fin dal suo esordio chiarisce
che «1.01 Il Sistema europeo dei conti ("SEC 2010"  o  "SEC")  e'  un
sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive
in maniera sistematica e dettagliata il  complesso  di  una  economia
(ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti
e le sue relazioni con altre economie». Prosegue, poi, illustrando  i
concetti di  base,  i  principali  aggregati  contabili,  le  «unita'
istituzionali utilizzate per misurare l'economia» e le loro modalita'
di classificazione, le operazioni  del  sistema  dei  conti,  nonche'
analizzando tutti i numerosi,  ulteriori  profili  di  rilevanza  del
sistema dei conti. 
    7.3. Il progressivo consolidamento di una componente  legislativa
di rango anche costituzionale, ispirata in sede europea e  completata
dalle fonti del diritto eurounitario con le  quali  era  destinata  a
saldarsi, necessitava di chiare indicazioni in ordine ai soggetti cui
doveva trovare applicazione. 
    Per   il   profilo   in   esame,   la   difficolta'    consisteva
nell'elaborazione  di  regole  comuni,   idonee   a   individuare   i
destinatari ai fini della normativa sia interna che europea. 
    Ebbene, l'ordinamento italiano non ha provveduto a individuare il
perimetro applicativo delle amministrazioni pubbliche rilevante,  con
specifico riferimento alla materia finanziaria e contabile,  mediante
meccanismi di ricezione diretta e testuale delle regole europee. 
    In particolare, il legislatore della riforma  costituzionale  del
2012  ha  perseguito  tale  scopo  in  via  indiretta,  recependo  le
disposizioni interne che, da alcuni  anni,  individuano  un  soggetto
(l'ISTAT) cui spetta il compito  della  ricognizione  annuale  di  un
elenco di amministrazioni e specificano le  procedure  da  seguire  a
tali fini, in conformita' alle norme europee. 
    Invero, l'art. 1, commi 2-3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, assegna all'ISTAT il  compito  di  procedere  alla  ricognizione
delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le  disposizioni  di
finanza  pubblica  con  proprio  elenco  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.   Si   tratta   di   un   adempimento   funzionale    alla
predisposizione  annuale  del  conto  economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche, «formato dagli aggregati  contabili  delle
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in
conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordinamento  dell'Unione
europea» (art. 2, comma 1, legge n. 243/2012). 
    Per la compilazione dell'elenco delle  amministrazioni  pubbliche
l'ISTAT applica i criteri previsti nel citato regolamento dell'Unione
europea n. 549/2013. 
    L'indicata fonte di rango normativo primario (legge n. 196/2009),
come accennato, e' stata «recepita»  dal  legislatore  con  la  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e con la  legge  «rinforzata»  24
dicembre 2012 n. 243 (recante «[d]isposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  81,  sesto
comma, della Costituzione»). 
    Tali conclusioni sono confortate gia'  dall'osservazione  che  la
legge n. 1/2012 ha - tra l'altro - modificato gli articoli 81  e  97,
comma 1, Cost., estendendo sul piano soggettivo l'ambito  applicativo
dei fondamentali  principi  contabili  da  essa  costituzionalizzati.
Come, infatti,  sottolineato  in  dottrina,  l'espressione  in  forma
plurale «amministrazioni  pubbliche»  (ovvero,  secondo  una  diversa
opzione    interpretativa,    il    «complesso    delle     pubbliche
amministrazioni» evocato dall'art. 81, comma 6, nonche'  dall'art.  5
della legge costituzionale n. 1/2012) introduce una nozione ampia  di
amministrazione   pubblica,   in   cui   l'elemento    dell'interesse
finanziario  pubblico  assume  un  ruolo  centrale  per  la  relativa
qualificazione a livello nazionale,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'UE. 
    Inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n.  243,  di  attuazione  del
nuovo comma 6 dell'art. 81 Cost., ha espressamente previsto  che  «1.
Ai fini della presente legge, si intendono: a)  per  "amministrazioni
pubbliche" gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in
materia  di  contabilita'  e   finanza   pubblica,   articolati   nei
sottosettori delle amministrazioni  centrali,  delle  amministrazioni
locali e degli enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale»
(art. 2, comma 1, lettera a). 
    Quella che viene a delinearsi anche attraverso  l'art.  1,  commi
2-3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' una nozione di P.A. non
statica  e  formale,  bensi'  dinamica  e  funzionale  (a  «geometrie
variabili»),  di  natura  strettamente  contabile  e  da  perimetrare
secondo i criteri dinamici  e  sostanziali  del  diritto  dell'Unione
europea. 
    Tale fenomeno di ibridazione delle forme  e'  stato  recentemente
rimarcato dalla giurisprudenza di questo Giudice contabile in sede di
giudizio di parificazione sul rendiconto  generale  dello  Stato  per
l'esercizio   finanziario   2024,   osservando   che   la    pubblica
amministrazione non appare oggi piu' riconducibile a un unico modello
qual e' quello delle articolazioni  ministeriali,  ma  evidenzia  una
pluralita' di figure soggettive dai contorni non sempre univoci,  che
diversamente attingono a criteri pubblicistici, e che  comunque  sono
chiamate a svolgere attivita' operative per  l'amministrazione  nella
concreta attuazione di importanti interventi, in particolare  per  lo
sviluppo (v. la Relazione in udienza del Presidente di  coordinamento
delle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 giugno 2025). 
    La giurisprudenza di legittimita' ha anche avuto modo di ribadire
che il surriferito art. 1, commi 2-3, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, costituisce chiara espressione di tale fenomeno, in quanto  i
criteri  utilizzati   per   la   classificazione   sono   di   natura
statistico-economica e sono dettati dalla necessita' di  armonizzare,
indipendentemente dalla forma  giuridica  assunta,  i  sistemi  della
finanza pubblica a livello europeo ai fini della  verifica  da  parte
della Commissione degli eventuali deficit eccessivi. L'inserimento di
un ente nell'elenco ISTAT non e' altro che il riflesso  della  natura
pubblica dei fondi di cui dispone l'ente e della correlata necessita'
che esso sia assoggettato  alle  regole  di  redazione  del  bilancio
tipici delle pubbliche amministrazioni (Corte di cassazione,  Sezioni
unite, sentenza 19 aprile 2021, n. 10244), regole sulla cui  corretta
applicazione,  nell'attuale  quadro  costituzionale,  e'  chiamata  a
vigilare la Corte dei conti. 
    Ed  e'  proprio   attraverso   il   recepimento   del   principio
dell'equilibrio di bilancio (di cui all'art. 81 Cost.)  e  attraverso
l'assoggettamento ai vincoli europei  che  la  struttura  della  P.A.
viene ricondotta ad unita',  nella  misura  in  cui  tutti  i  centri
decisionali  in  cui  si  articola  la  Repubblica   sono   chiamati,
attraverso   l'inclusione    nel    settore    istituzionale    delle
amministrazioni pubbliche, sulla cui  base  viene  redatto  il  conto
economico consolidato dello Stato,  a  partecipare  al  rispetto  dei
parametri economici di matrice comunitaria. 
    7.4. Le previsioni costituzionali devono essere lette in  armonia
con il contesto. 
    Occorre,   allora,   prendere   atto    che,    in    conseguenza
dell'evoluzione legislativa intervenuta,  e'  nitidamente  emerso  un
nucleo  contenutistico  essenziale  alla  nozione  di   «contabilita'
pubblica», integrato dalle regole indispensabili alla  formazione  di
un  sistema  contabile,   comparabile   a   livello   internazionale,
comprensivo quantomeno delle amministrazioni  coinvolte  (individuate
in  base  a  particolari   caratteri   economico-finanziari),   della
disciplina dei bilanci, dei principi di  base  anche  in  materia  di
consolidamento dei conti, dei principali aggregati  contabili  e  dei
procedimenti in materia di entrate e spese. 
    Ne consegue che  le  fonti  costituzionali  gia'  riconoscono  la
giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie rientranti  in
quel ristretto perimetro  anche  senza  la  necessita'  di  specifica
interpositio legislatoris. 
    Questa  conclusione,  tra  l'altro,  conferma  la  necessita'  di
subordinare   invece   a    puntuali    specificazioni    legislative
l'attribuzione della giurisdizione con riferimento a liti in cui, pur
in  presenza  di  effetti  rientranti  nel  novero   della   «finanza
pubblica», si riscontri un piu' o meno sensibile  allontanamento  dai
contenuti essenziali della stessa, costituiti dalla disciplina  degli
equilibri di bilancio, dei soggetti  e  delle  procedure  finalizzate
alla relativa rappresentazione contabile, interna e sovranazionale. 
    Coerentemente  con  la  prospettazione  finora   illustrata,   la
giurisdizione  in   materia   di   elenchi   ISTAT   deve   ritenersi
inderogabilmente attribuita alla Corte dei conti: di fatto, lo stesso
legislatore con l'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012 - non  a
caso,   approvato   immediatamente   dopo   la   ricordata    riforma
costituzionale e poi confluito nell'art. 11, comma 6, lettera b)  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - ha tempestivamente  (non
attribuito, ma) riconosciuto tale  competenza  esclusiva  al  giudice
contabile. 
    Del resto, come gia' evidenziato fin dalla prima  sentenza  delle
Sezioni riunite in speciale composizione, le disposizioni  che  hanno
enumerato, nel  tempo,  le  relative  competenze  giurisdizionali  in
materia   di   bilanci   pubblici   evocano,   come   titolo   legale
dell'attribuzione, direttamente, l'art. 103, comma 2, Cost. (cfr.  in
tal senso, SS.RR. sentenza n. 2/2013). E cio' vale,  in  particolare,
proprio per l'art. 1, comma 169, della legge  n.  228/2012  (ora,  si
ripete, art. 11, comma 6, lettera b), del c.g.c.). 
    7.4.1.    Pertanto,    non    potrebbe    essere    condivisibile
l'affermazione,  anche  giurisprudenziale,  secondo  cui  il  giudice
amministrativo  sarebbe  ancora  oggi  astrattamente   competente   a
decidere sul contenzioso in oggetto,  assegnando  all'art.  1,  comma
169, della legge n. 228/2012 una natura sostanzialmente innovativa e,
comunque, ritenendo  che  la  sopravvenuta  compressione  dell'ambito
della giurisdizione contabile, operata dall'art. 23-quater, comma  2,
del decreto-legge n. 137 del 2020 (come  introdotto  dalla  legge  di
conversione n. 176/2020)  possa  avere  comportato  una  riespansione
della giurisdizione amministrativa. 
    Queste conclusioni sono state, tuttavia,  accolte  dalle  Sezioni
unite della Corte di cassazione con la sentenza n.  30220/2024,  gia'
menzionata nella parte in fatto.  Detta  pronuncia,  pur  dichiarando
inammissibile il  ricorso,  ha  affermato  infatti  il  principio  di
diritto secondo cui il citato art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020 non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato  rispetto
dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la
giurisdizione al giudice amministrativo  per  ogni  ambito  ulteriore
rispetto   alla   competenza   delle   Sezioni   riunite   in    sede
giurisdizionale in speciale composizione. 
    Il principio di  diritto  enunciato  dalle  Sezioni  unite  muove
dall'esplicito intento di  superare  l'ambiguita'  di  fondo  che  ha
caratterizzato l'intervento legislativo del  2020.  In  effetti,  dai
lavori preparatori sembra  emergere  l'obiettivo  di  precludere,  al
giudice contabile, il potere di  annullamento  dell'elenco  ISTAT  in
relazione al contrasto con le disposizioni eurounitarie, tenuto conto
dei problemi collegati agli effetti  delle  decisioni  sui  saldi  di
finanza pubblica. 
    Considerato che, ove cosi' interpretata, la disposizione  avrebbe
implicato  l'esclusione  di  ogni  vaglio  giudiziale,  con  la   non
consentita compressione dei principi costituzionali ed eurounitari in
tema di tutela giurisdizionale, la Cassazione ha dunque  ritenuto  di
offrirne una diversa  lettura  onde  porla  al  riparo  da  possibili
criticita' costituzionali, configurandola come fonte di delimitazione
oggettiva  dell'ambito  di  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
contabile, cui corrisponderebbe  il  concorrente  dispiegarsi  di  un
ambito di giurisdizione generale del giudice amministrativo. 
    All'accoglimento di tale opzione interpretativa ostano, tuttavia,
le osservazioni gia' riportate nelle ordinanze  n.  5/2025/RIS  e  n.
6/2025/RIS di queste Sezioni riunite. Con  tali  decisioni  e'  stata
sollevata questione di costituzionalita' del medesimo art.  23-quater
del  decreto-legge  n.  137/2020,  esaminando  gli  argomenti  (cfr.,
soprattutto, parr. 6.3-6-5) che inducono a ritenere  che  la  novella
non abbia inteso in alcun modo attribuire la  tutela  costitutiva  ad
altro organo giurisdizionale, sia per il  contrasto  con  i  principi
costituzionali in materia di riviviscenza di norma abrogate  che  per
il mancato rispetto della necessita' di riserva di legge espressa  in
materia di giurisdizione. 
    In particolare, la Corte ha richiamato il  puntuale  orientamento
della Corte costituzionale  che,  anche  nella  recente  sentenza  26
novembre 2024, n. 185, ha riconosciuto i limitati ambiti  all'interno
dei quali  puo'  operare  la  reviviscenza  di  norme  abrogate:  «la
espressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di  legge  abrogate  e'
una tecnica normativa non consueta, ma in  se'  non  illegittima  nel
senso che il legislatore [...] recepisce per relationem il  contenuto
delle disposizioni abrogate  riproducendolo  in  tal  modo  in  nuove
disposizioni. La reviviscenza sottolinea  la  testuale  identita'  di
vecchie  e  nuove  disposizioni,  ma  che  rimangono   comunque   ben
distinte». 
    In  altri  termini,  la  giurisprudenza  costituzionale   ritiene
eccezionalmente  ammissibile  la  reviviscenza  di  norme  di   legge
abrogate,  ma  a  condizione  che   gli   effetti   giuridici   siano
espressamente previsti dalla legge. Nel caso in esame,  l'assenza  di
ogni argomento testuale nella disposizione sopravvenuta  conferma  la
lesione  delle  attribuzioni  del   giudice   contabile,   presidiate
dall'art. 103 Cost. (violando altresi' il principio della riserva  di
legge    sull'ordinamento    giudiziario,    posto     a     garanzia
dell'indipendenza della magistratura). 
    7.4.2. In  definitiva,  il  sopravvenuto  tentativo  di  limitare
l'ambito  della  giurisdizione  contabile  operato  con  il  comma  2
dell'art. 23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito
dalla legge n. 176/2020  «,  ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», ha inteso
inammissibilmente sottrarre al giudice naturale della res iudicanda -
cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente   la   competenza
«esclusiva» in tema di contabilita' pubblica  -  la  possibilita'  di
erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione
innanzitutto dell'art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e
97, della Costituzione. 
    Con la novella, infatti, escludendo la giurisdizione della  Corte
dei conti in relazione alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT, il legislatore interviene su quel nucleo di  attribuzioni
attinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da  cui
derivano precisi obblighi di natura  contabile,  in  primo  luogo  di
concorrere alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia al
computo dei saldi sulla base dei quali  si  sviluppano  le  relazioni
finanziarie tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In altri termini, il legislatore ha sottratto alla  giurisdizione
contabile la possibilita' di conoscere delle controversie riguardanti
l'ambito soggettivo  e  i  principali  effetti  dell'inserimento  nel
citato elenco, operando una recisione dell'unitaria materia contabile
in esame, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna  e
quelli  di  rilevanza  sovranazionale,  dai  quali   i   primi   sono
condizionati, risultano con ogni  evidenza  del  tutto  inscindibili.
L'adozione - sul piano interno - di regole di  bilancio  comuni,  con
conseguente assoggettamento degli enti inclusi nell'elenco ai vincoli
di  finanza  pubblica,  e'   infatti   funzionale   alla   successiva
aggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini  della
formazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed e' proprio
attraverso l'esame  dei  saldi  emergenti  da  tale  conto  che  puo'
verificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici  di  matrice
eurounitaria,  assicurando  in  tal  modo  la  stabilizzazione  delle
economie dei Paesi appartenenti all'area  Euro,  con  l'obiettivo  di
evitare la verificazione di effetti di «spillover»  e  assicurare  la
massima efficienza sul territorio  comunitario  degli  stabilizzatori
fiscali. Appare quindi evidente che  la  verifica  del  rispetto  dei
vincoli   nazionali   di   finanza   pubblica   non    puo'    essere
artificiosamente disarticolata dalla verifica avente  ad  oggetto  la
corretta formazione del conto economico  consolidato  dello  Stato  -
rilevante sul piano euro-unitario -  trattandosi  sostanzialmente  di
«due facce di una stessa medaglia». 
    7.5. Ove pure l'interprete ritenesse di continuare a  orientarsi,
anche nella  materia  in  argomento,  ricorrendo  alla  su  ricordata
visione   teorica   dell'interpositio   legislatoris,   i   vizi   di
costituzionalita' dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.
137 del 2020 (come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020)
resterebbero comunque pienamente confermati. 
    Invero, l'intervenuta violazione dell'art. 103,  comma  2,  della
Cost. deriva anche dalla lesione dei principi costituzionali  cui  e'
ancorata la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, poiche' nelle  materie  cui
si riferiscono le fattispecie espressamente codificate  si  manifesta
l'intento del legislatore di collegare strettamente  le  funzioni  di
controllo con quelle giurisdizionali attribuite alla Corte dei  conti
dal citato art. 103 Cost. In particolare, l'art.  100  Cost.  assegna
alla Corte di conti  il  controllo  «successivo  sulla  gestione  del
bilancio dello Stato»  esterno  ed  imparziale,  da  intendersi  oggi
esteso ai bilanci e alla gestione economico-finanziaria di tutti  gli
enti pubblici che, nel  loro  insieme,  concorrono  alla  nozione  di
«finanza pubblica allargata» (C. cost., sent. 7 giugno 2007, n.  179;
Id., sentenza 20 luglio 2012, n. 198). 
    Ora,   all'esercizio   di    tale    funzione    di    controllo,
costituzionalmente assegnata e concretamente conformata dalla vigente
trama legislativa, corrisponde la  complementare  previsione  di  una
fattispecie di giurisdizione esclusiva, necessariamente  estesa  agli
atti che definiscono  l'ambito  stesso  dei  soggetti  sottoposti  ai
controlli del giudice contabile,  e  che  a  tale  fine  ricorrono  a
principi e criteri (previsti dal Regolamento SEC  2010)  strettamente
economici e contabili. 
    In altri termini, la  giurisdizione  esclusiva  anche  in  questa
materia e'  espressione  dell'evidente  osmosi  fra  la  funzione  di
controllo e quella  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Sotto
questo  profilo  puo',  dunque,  concludersi  che   il   legislatore,
nell'esercitare la sua facolta' di interposizione, ha riconosciuto  e
valorizzato  (da  ultimo,  nel  citato  art.  11,  comma  6,  c.g.c.)
l'indicato collegamento tra  le  funzioni,  sul  quale  pero'  l'art.
23-quater piu' volte citato ha illegittimamente inciso. 
8. Violazione dell'art. 3 della Costituzione 
    8.1. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020,  come  convertito,
risulta altresi' in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    Come in precedenza osservato, le stesse Sezioni unite della Corte
di cassazione, nella sentenza n.  30220/2024,  hanno  rilevato  (par.
15.1) che il testo della disposizione «ha delle indubbie  ambiguita'.
L'art. 11, comma 6, lettera b), c.g.c.,  dedicato  all'individuazione
delle ipotesi in cui  le  Sezioni  riunite  decidono  "nell'esercizio
della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di   contabilita'
pubblica", prevede, in esito alla  novella,  che  tale  giurisdizione
esclusiva in tema di  elenchi  ISTAT,  e'  confinata  "ai  soli  fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica", dunque limitata ai soli effetti disapplicativi». 
    Si e' tentato di superare gli  ostacoli  ermeneutici  concludendo
per  una  predicata  riespansione  della   competenza   del   giudice
amministrativo sulle domande non riservate dal testo  normativo  alla
cognizione della Corte dei conti; a tali  fini  sono  valorizzati  il
criterio di riparto per blocchi di materie  (che  pero'  non  attiene
all'individuazione delle competenze del giudice contabile, fondata su
una  diversa  ratio  legis:  cfr.  supra,  par.  7.1),   nonche'   la
giurisprudenza formatasi sulle diverse materie della  responsabilita'
amministrativa   e   delle   pensioni   (quest'ultima,   addirittura,
rientrante nella giurisdizione  sulle  «altre  [materie]  specificate
dalla legge», per le quali  non  si  dubita  della  necessita'  della
perimetrazione legislativa della giurisdizione contabile). 
    La comprensibile scelta di farsi carico di una  lettura  ritenuta
compatibile con i principi costituzionali non puo' tuttavia riportare
nei confini della legittimita' costituzionale -  ampiamente  violati,
ad avviso di queste SS.RR.  -  una  disposizione  che,  innanzitutto,
mantiene ferma la giurisdizione esclusiva delle  Sezioni  riunite  in
sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte  dei  conti
in materia di elenchi ISTAT. 
    Deve essere, pertanto,  riconosciuta  al  giudice  contabile  una
peculiare  giurisdizione,  nell'esercizio  della  quale   non   trova
applicazione la tradizionale distinzione tra  interesse  legittimo  e
diritto soggettivo, rilevando  -  come  osservato  dalla  consolidata
giurisprudenza di queste SS.RR. (cfr., ex plurimis,  le  sentenze  n.
6/2019, n. 9/2020, n. 14/2020, n. 20/2020, n. 27/2020, n. 38/2020)  -
la diversa esigenza di accertamento di  un  particolare  status,  per
definizione mutevole nel tempo  e  ancorato  a  requisiti  di  natura
economico-finanziaria, in cui la Corte non si limita al  mero  vaglio
di legittimita' del procedimento valutativo, estendendo la cognizione
alla verifica della sussistenza o insussistenza dei  presupposti  per
l'attribuzione dello status  di  pubblica  amministrazione  (e  delle
conseguenti situazioni giuridiche attive e passive)  con  valenza  di
accertamento costitutivo. 
    Proprio  gli  specifici   connotati   del   giudizio   in   esame
costituiscono  motivo  legittimante  l'attribuzione  delle   relative
controversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della
Corte dei conti,  ossia  a  un  Collegio  singolarmente  qualificato,
chiamato a una verifica non sulla legittimita' generale, bensi' piena
e di  merito,  di  accertamento  della  qualita'  di  amministrazione
pubblica in capo a una determinata unita' istituzionale,  sulla  base
della    valorizzazione    di    specifici    criteri    di    natura
statistico-economica (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite,  sent.
19 aprile 2021, n. 10244). 
    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e',  cioe',  chiamata  a
valutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  ed
economiche di particolare complessita' - contenute  nel  SEC  2010  -
onde  accertare  la  qualita'  di  produttore  di  beni   e   servizi
destinabili o non destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29 e ss. del SEC)
per stabilire se  un'unita'  istituzionale  produca  beni  e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento di un'ipotesi  di  giurisdizione
esclusiva conformata nei termini finora rappresentati, con  la  norma
del 2020 e' sopravvenuta una limitazione legislativa al suo ambito di
operativita' che addirittura  allontana  la  sfera  di  giurisdizione
assegnata al giudice contabile dal nucleo centrale della contabilita'
pubblica: si  escludono  gli  effetti  della  pronunzia  strettamente
attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e  si  consente
la sola verifica giudiziaria ai limitati fini dell'applicazione della
normativa (peraltro, solo nazionale)  sul  contenimento  della  spesa
pubblica, ossia per finalita' piu' latamente riguardanti  la  materia
della finanza pubblica per le quali, ove fosse mancata la  previsione
di una giurisdizione esclusiva del giudice  contabile,  la  questione
dell'eventuale competenza del giudice amministrativo  avrebbe  potuto
forse piu' fondatamente proporsi. 
    8.2. L'illegittimita'  costituzionale,  conseguente  alla  palese
illogicita' e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge
altresi' quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della
giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica,  ne  deriva  il  suo
svuotamento quasi integrale. 
    Sul punto deve innanzitutto ricordarsi  che  le  disposizioni  in
materia di contenimento della spesa che  presuppongono  l'inserimento
nell'elenco ISTAT negli ultimi anni sono state in gran parte abrogate
o dichiarate non piu' applicabili. 
    Basti ricordare, al riguardo, che secondo l'art.  1,  comma  590,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  anche  ai  fini  «di  un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall'anno
2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma
societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n.  196,  [...]  cessano  di  applicarsi  le  norme  in  materia   di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso
alla presente legge». L'allegato A), a sua volta, contiene  un  lungo
elenco di previsioni normative di cui e' cessata l'applicazione,  con
conseguente, remota possibilita' di prospettare lesioni da cui  possa
derivare un concreto interesse alla tutela  delle  proprie  posizioni
giuridiche. 
    Analoga sorte ha interessato alcune disposizioni  in  materia  di
limitazioni di spesa contenute nell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  di  cui
sopravvive l'applicabilita' di limitate e residuali fattispecie. 
    E' ben vero che il citato art.  1,  comma  590,  della  legge  n.
160/2019 conclude precisando che «[r]esta ferma l'applicazione  delle
norme che recano vincoli in materia di spese di personale». Peraltro,
la  norma  intende  riferirsi  alle  disposizioni  che,  in  sede  di
perimetrazione del loro ambito soggettivo di applicazione, richiamino
l'inserimento nell'elenco ISTAT, senza considerare che le  previsioni
in materia di contenimento della spesa di personale sono, di  regola,
dichiarate espressamente applicabili alle  amministrazioni  pubbliche
come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    Pertanto, pure a voler accogliere, sul piano teorico, la tesi che
ritiene  ammissibile  l'introduzione  legislativa  di   limiti   alla
capacita' espansiva della giurisdizione esclusiva, e' tuttavia  certo
che la discrezionalita' legislativa non potrebbe mai determinarne  il
sostanziale disconoscimento, come  accaduto  nella  fattispecie,  per
effetto di una perimetrazione delle controversie conoscibili  da  cui
derivi la concreta disapplicazione  della  provvista  giurisdizionale
riservata. 
    8.3.  Il  delineato  riparto  della  giurisdizione  tra   giudice
amministrativo  e  giudice  contabile  lascia   emergere   ulteriori,
evidenti  profili   di   intrinseca   irragionevolezza   dell'assetto
ordinamentale prospettato, con palese  contrasto  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    Infatti,  la  legittimita'  costituzionale  di  tale  coesistenza
potrebbe sostenersi solo a condizione che gli effetti  del  sindacato
giudiziale  del  giudice  amministrativo  e  del  giudice   contabile
risultassero tra loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte  e
autonome le disposizioni normative operanti nei due diversi  comparti
giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso  rispetto  al  contenzioso  in  esame,  le   due   normative
applicabili  compenetrandosi  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul contenimento della spesa  nel  quadro  del
rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  e'  necessariamente
condizionato dalla previa e corretta attribuzione al soggetto privato
di diritto interno della  qualificazione  eurounitaria  di  «pubblica
amministrazione», scaturente dalla sua iscrizione nell'elenco ISTAT. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione   amministrativa   e    quella    contabile    (ipotesi
assolutamente non teorica, come dimostrato proprio dalla controversia
in esame), l'ipotizzato riparto - che,  non  a  caso,  non  e'  stato
espressamente delineato dal legislatore del 2020 - determinerebbe  il
sorgere di insormontabili ostacoli giuridici, a meno  di  configurare
il giudizio davanti al  giudice  amministrativo,  circa  la  corretta
attribuzione di una soggettivita' pubblicistica europea  all'ente  di
diritto interno ricorrente iscritto nell'elenco ISTAT,  come  vera  e
propria causa pregiudiziale ex art. 295 codice di procedura civile  e
art. 106. c.g.c. 
    L'inscindibile compenetrazione  tra  le  questioni  normative  e'
illustrata  anche  dalle  conseguenze  del  tutto  irragionevoli  cui
condurrebbe l'ipotizzata separazione tra i giudizi, in caso di previa
pronuncia del giudice amministrativo: 
        a) un  eventuale  giudicato  amministrativo  di  annullamento
dell'iscrizione nell'elenco ISTAT dovrebbe  comportare,  rispetto  al
parallelo  processo  pendente  avanti  al   giudice   contabile,   la
(sopravvenuta) cessazione del materia del contendere, considerato che
le  disposizioni  di  diritto  interno  sulla  spending  review  sono
finalizzate a garantire i saldi e gli obiettivi di  finanza  pubblica
nel quadro della governance economica europea,  dunque  presuppongono
il   previo   e   definitivo   riconoscimento   della   soggettivita'
pubblicistica secondo i parametri della normativa  unionale  del  SEC
2010. 
        Si aggiunge che, in questa prospettiva, la giurisdizione  del
giudice  amministrativo  comporterebbe  il  superamento,  sul   piano
pratico, della necessita'  di  esperire  un  doppio  ricorso  per  il
soggetto che voglia contestare l'inclusione nell'elenco  ISTAT  anche
ai  fini  della  disapplicazione  delle  correlate  disposizioni   di
contenimento  della  spesa  pubblica:  l'espunzione  di  un  soggetto
dall'elenco ISTAT per effetto del vittorioso esperimento del  ricorso
innanzi al G.A.  comporterebbe  ipso  iure  l'inapplicabilita'  delle
norme di contenimento della spesa pubblica, svuotando di significato,
anche per questa via, la previsione dell'art. 11, comma 6, del codice
di giustizia contabile di una giurisdizione «esclusiva» delle Sezioni
riunite  in  sede  giurisdizionale  in  speciale  composizione  nella
materia; 
        b) al contrario, un  eventuale  giudicato  amministrativo  di
rigetto del ricorso avverso l'iscrizione nell'elenco ISTAT renderebbe
eccentrica ogni successiva decisione di accoglimento del  ricorso  in
sede di giudizio contabile (con la conseguente  inoperativita'  delle
disposizioni interne sul contenimento della spesa pubblica):  a  meno
di voler ritenere ammissibile,  nonostante  il  primato  del  diritto
europeo, la qualificazione  di  un  ente  di  diritto  interno  quale
pubblica amministrazione europea nel quadro del SEC 2010  -  a  valle
del  giudicato  amministrativo  di  rigetto   del   ricorso   -   ma,
ciononostante,  «immune»  dall'assoggettamento  alle  norme   interne
finalizzate al perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
europea. 
        In definitiva, postulare la contraddittoria presenza  di  una
giurisdizione esclusiva e al tempo stesso concorrente implica un vero
e proprio cortocircuito logico-semantico che ha, infatti, generato il
conflitto interpretativo e lo stallo della  funzione  giurisdizionale
in danno del ricorrente. 
    8.4.  In  conclusione,  l'art.  23-quater  del  decreto-legge  n.
137/2020,   come   convertito,   presenta   insuperabili   criticita'
interpretative in ragione del suo significato non chiaro, al punto da
indurre a prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a forzare i
limiti consentiti dall'enunciato testuale, nel tentativo di  offrirne
una coerenza sistematica non consentita dai principi  costituzionali,
con  il  rischio  che  l'attivita'  ermeneutica   trasmodi   in   una
sostanziale integrazione normativa. 
    Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale ha  da  tempo
chiarito che «ciascun consociato ha un'ovvia  aspettativa  a  che  la
legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente  affidabile,  i
limiti entro i quali i suoi diritti e  interessi  legittimi  potranno
trovare tutela, si' da poter  compiere  su  quelle  basi  le  proprie
libere scelte d'azione» (Corte cost.,  sentenza  5  giugno  2023,  n.
110). 
    Pertanto, le disposizioni  foriere  di  intollerabile  incertezza
nella loro applicazione concreta  si  pongono  in  contrasto  con  il
canone  di  ragionevolezza  della  legge  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in tematiche come quella del riparto di giurisdizione, che attiene  a
un presupposto in senso ampio del processo e presenta una rilevanza -
per sua natura - pregiudiziale. 
9. Violazione degli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione 
    Come ripetutamente sottolineato, l'art. 11, comma 6, lettera  b),
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in cui  e'  confluita
la disposizione dell'art. 1, comma  169,  della  legge  n.  228/2012,
stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale
composizione, «nell'esercizio della propria  giurisdizione  esclusiva
in tema  di  contabilita'  pubblica,  decidono  in  unico  grado  sui
giudizi: [...] b) in materia di  ricognizione  delle  amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT», senza ulteriori specificazioni,  aveva
espressamente riconosciuto  al  giudice  contabile  la  competenza  a
decidere delle controversie in esame  con  il  potere  di  assicurare
tutte le tutele richieste dai soggetti interessati, ossia di statuire
su tutte le domande  astrattamente  proponibili,  con  esclusione  di
altre giurisdizioni concorrenti, assicurando in tal modo piena tutela
giurisdizionale  in  attuazione  degli  articoli  24  e   113   della
Costituzione. 
    Su tali premesse, sul piano processuale emerge il  contrasto  del
citato art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge  n.  137/2020  come
convertito  con  gli  articoli  24  e  111  della  Costituzione,  che
attribuiscono alla funzione giurisdizionale lo  scopo  di  assicurare
piena tutela, attraverso il  giudizio,  delle  situazioni  soggettive
qualificate, imponendo che la disciplina  dei  rapporti  tra  giudici
appartenenti a ordini diversi si  ispiri  al  principio  secondo  cui
l'individuazione  del  giudice  munito  di  giurisdizione  non   deve
sacrificare il diritto delle parti a ottenere una risposta in  ordine
al bene della vita oggetto di interesse. 
    Risulta, inoltre, violato l'art.  113,  primo  e  secondo  comma,
della Costituzione,  che  dell'art.  24  costituisce  sostanzialmente
specifica applicazione e secondo cui contro gli atti  della  pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti, come accade nella fattispecie. 
    La  disposizione  merita  ulteriore  censura  di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 111 della Carta fondamentale,
con riferimento al diverso e complementare profilo della lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi ISTAT. 
    Infatti, i rischi e le criticita' gia' esaminati derivanti  dalla
pendenza, come nel  caso  in  esame,  di  due  giudizi  sul  medesimo
oggetto, con possibili implicazioni in  termini  anche  di  eventuale
necessita'  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente
dilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso
(«dipendente»), nonche'  di  formazione  di  giudicati  contrastanti,
vulnerano il bene costituzionale dell'efficienza del processo di  cui
la ragionevole durata e' espressione e il canone  fondamentale  della
razionalita'  delle  norme  processuali,  in  assenza  di  prevalenti
esigenze di tutela di principi soggetti a concorrente ponderazione. 
10. Violazione dell'art. 117 della Costituzione, anche  in  relazione
all'art. 19 TUE, all'art. 47 Carta dei diritti UE e agli aricoli 6  e
13 CEDU 
    10.1. La disposizione limitativa  contenuta  nell'art.  23-quater
del decreto-legge n. 137/2020,  come  convertito,  merita  di  essere
censurata anche per il contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,
in ragione della violazione dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, nella specie resi chiari
dalla funzione nomofilattica della Corte di giustizia UE. 
    La Corte di giustizia dell'Unione europea, cui le Sezioni riunite
in   speciale   composizione   avevano   chiesto   di   valutare   la
compatibilita' eurounitaria della previsione, evidenziando il rischio
che  avesse  di  fatto  precluso  un  controllo  indipendente   sulle
autorita' di bilancio nazionali e sull'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche predisposto dall'ISTAT, con la  sentenza  13  luglio  2023,
Ferrovienord  Spa  e  Federazione  Italiana  Triathlon  (nelle  cause
riunite C-363/21 e C-364/21), ha rilevato che «al fine di  assicurare
che  l'autorita'  nazionale  competente  rispetti,  ai   fini   della
qualificazione di un ente come "amministrazione pubblica",  ai  sensi
del regolamento n. 549/2013, la definizione del  diritto  dell'Unione
che vi si collega  e  che  si  impone  nei  suoi  confronti,  la  sua
decisione deve poter  essere  contestata  ed  essere  oggetto  di  un
controllo giurisdizionale. Infatti, in assenza di una possibilita' di
contestare  tale  qualificazione,   l'effetto   utile   del   diritto
dell'Unione non sarebbe garantito. Di conseguenza, l'effetto utile di
detto regolamento osta ad una normativa  nazionale  che  escluda,  di
fatto, qualsiasi  possibilita'  di  controllo  giurisdizionale  della
fondatezza della  qualificazione  di  un  ente  come  amministrazione
pubblica» (punti 69 e 70). 
    La pronuncia e' giunta alle medesime conclusioni con  riferimento
alla  questione  della   compatibilita'   dell'art.   23-quater   del
decreto-legge n.  137/2020,  con  le  prescrizioni  risultanti  dalla
direttiva 2011/85/UE, dell'8 novembre 2011,  relativa  ai  «requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri» (punti 77 e 78). 
    Ha, poi, aggiunto che quando le disposizioni UE non  disciplinano
le modalita' procedurali dei ricorsi giurisdizionali, in quanto  «non
precisano, segnatamente, quale giudice nazionale deve  assicurare  la
tutela giurisdizionale effettiva», spetta agli Stati membri disegnare
procedimenti che «non siano, nelle situazioni rientranti nel  diritto
dell'Unione, meno favorevoli che in  situazioni  simili  disciplinate
dal diritto interno (principio di equivalenza)»  e  tali  da  rendere
«praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio  dei
diritti   conferiti   dal   diritto   dell'Unione    (principio    di
effettivita')» (punto 89). 
    Con particolare riferimento  al  principio  di  effettivita',  la
Corte ha precisato innanzitutto (punto 92) che il diritto dell'Unione
non impone agli Stati membri di «istituire mezzi di  ricorso  diversi
da quelli stabiliti dal diritto interno, a meno che  dalla  struttura
complessiva dell'ordinamento giuridico nazionale in  discussione  non
risulti  che  non  esiste  alcun  rimedio  giurisdizionale  tale   da
permettere, anche solo in via incidentale, di assicurare il  rispetto
dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto  dell'Unione,  oppure
che l'unico modo per poter adire un giudice da parte  di  un  singolo
sia quello di commettere violazioni del diritto». 
    Ogni caso in cui  si  ponga  la  questione  se  una  disposizione
procedurale nazionale renda impossibile  o  eccessivamente  difficile
l'applicazione del diritto dell'Unione deve essere esaminato  tenendo
conto del posto occupato da tale  disposizione  nel  complesso  della
procedura,  nonche'  dello  svolgimento  e  delle  particolarita'  di
quest'ultima dinanzi ai diversi organi nazionali. 
    Inoltre, ha  proseguito  la  Corte  di  giustizia  UE,  va  fatta
prudentemente «salva la verifica che incombe al giudice  del  rinvio»
sull'indicazione (del Governo italiano all'udienza) secondo cui  «gli
enti iscritti nell'elenco ISTAT  che  intendono  contestare  la  loro
designazione  quali  amministrazioni  pubbliche  non  sono  tenuti  a
presentare due distinti ricorsi, vale a dire uno davanti  al  giudice
amministrativo e un altro davanti alla Corte dei conti», e che «da un
lato,   essi   potrebbero   chiedere   al   giudice    amministrativo
l'annullamento erga omnes della  decisione  che  li  ha  iscritti  in
quest'elenco.  Dall'altro,  dinanzi  alla  Corte  dei   conti,   essi
potrebbero  contestare   le   conseguenze   della   loro   iscrizione
nell'elenco  suddetto   e   ottenere,   eventualmente,   in   maniera
incidentale, la disapplicazione di tale iscrizione» (punto 97). 
    Infine,  la  mera  possibilita'  che  si  verifichino   giudicati
contrastanti sulla fondatezza dell'iscrizione di un ente  nell'elenco
ISTAT non impone di concludere in ogni caso per  l'esistenza  di  una
violazione dell'art. 19 TUE, letto alla luce dell'art. 47 della Carta
e del principio di effettivita', ma solo a condizione  che  «un  ente
che  contesti  la  decisione  di  qualificazione  adottata  nei  suoi
confronti possa limitarsi a  proporre  un  unico  ricorso  per  veder
esaminata la propria domanda» (punto 98). 
    Cio' premesso, la concreta verifica del rispetto dei  presupposti
e limiti posti dalla Corte di giustizia nei  citati  punti  97  e  98
della decisione conduce ad accertare l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 23-quater per contrasto con la normativa europea. 
    10.2. Come chiarito  dalla  Corte  costituzionale,  la  normativa
(oggi)  eurounitaria  «entra  e  permane  in   vigore,   nel   nostro
territorio, senza che i suoi  effetti  siano  intaccati  dalla  legge
ordinaria dello Stato; e cio' tutte le volte  che  essa  soddisfa  il
requisito dell'immediata applicabilita'. Questo principio [...]  vale
non soltanto per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  CEE
mediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti,  come
nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia»
(sent. 23 aprile 1985, n. 113. Conf., ex plur., Corte costituzionale,
sentenza 11 luglio 1989, n. 389; Id., sent. 18 aprile 1991,  n.  168;
Id., sentenza 16 giugno 1993, n. 285). 
    Conseguentemente,  tutti  i  soggetti   competenti   nel   nostro
ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza  o
valore di legge) - tanto se dotati di  poteri  di  dichiarazione  del
diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto  se  privi  di  tali
poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a
disapplicare  le   norme   interne   incompatibili   con   le   norme
dell'ordinamento  UE  nell'interpretazione  datane  dalla  Corte   di
giustizia europea (Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989, cit.). 
    All'interpretazione del quadro normativo in  materia  di  elenchi
ISTAT fornita dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella
sentenza 30220/2024, che nella specie  costituisce  diritto  vivente,
consegue l'impossibilita' del giudice contabile di  disapplicare  gli
atti ISTAT incompatibili con il diritto  europeo,  sulla  base  delle
conclusioni secondo cui il  giudice  contabile  non  potrebbe,  nella
propria giurisdizione, applicare il diritto UE. 
    Di fatto, l'affermazione delle  Sezioni  unite  ha  l'effetto  di
disarticolare il primato del diritto comunitario, in quanto la  Corte
dei conti, nonostante un ricorso presentato, non puo'  soddisfare  la
pretesa dei ricorrenti al rispetto del diritto UE. 
    Cio'  conduce  a   denunciare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 23-quater per violazione  dell'art.  117,  comma  1,  della
Costituzione, alla luce del contrasto  con  i  principi  del  «giusto
processo»  tutelato  dall'ordinamento   europeo   con   le   seguenti
disposizioni: 
        a) art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva  nei  settori  disciplinati  dal
diritto dell'Unione; 
        b) art. 47 della Carta  dei  diritti  UE,  secondo  cui  ogni
persona i cui  diritti  e  le  cui  liberta'  garantiti  dal  diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un  «ricorso  effettivo»
dinanzi ad un giudice; 
        c) articoli 6 e 13  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad  un  processo  equo
(«a che la sua causa  sia  esaminata  equamente»)  e  ad  un  ricorso
effettivo dinanzi a una magistratura nazionale. 
    Dai principi concordemente recepiti nel diritto europeo  e  nella
Costituzione  italiana  discende  la  necessita'  che   il   processo
contabile, da un punto di vista funzionale, assicuri la tutela  piena
ed effettiva del ricorrente. 
    Invero, in una prospettiva funzionale il processo e' «giusto» ove
consenta  adeguate  forme  di  tutela  delle  situazioni   giuridiche
soggettive a fondamento dell'azione  giudiziaria.  La  rilevanza  del
requisito e' tale che secondo la giurisprudenza  europea  l'esistenza
stessa  di  un  controllo  giurisdizionale  effettivo  destinato   ad
assicurare il rispetto del diritto dell'Unione e' intrinseca  ad  uno
Stato di diritto (Corte di giustizia UE,  sentenza  del  21  dicembre
2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19
e C-840/19). 
    Secondo la giurisprudenza eurounitaria, il principio della tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli  in  forza
del diritto dell'Unione,  cui  fa  riferimento  l'art.  19,  par.  1,
secondo comma, TUE - in buona parte sovrapponibile al  diritto  a  un
ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta - costituisce  un
principio  generale  del  diritto  dell'Unione   che   deriva   dalle
tradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri,  che  e'  stato
sancito agli articoli  6  e  13  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ai  quali  corrisponde  l'art.  47
della Carta (cfr., ex plur.: Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio
2024, C-53/23, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»). 
    Nel merito, in  ossequio  al  principio  di  cooperazione  leale,
sancito dall'art. 4, par. 3, TUE, e come sopra ricordato  richiamando
la sentenza della Corte di Giustizia 13 luglio 2023, Ferrovienord Spa
e  Federazione  Italiana  Triathlon,  le  modalita'  procedurali  dei
ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli
in forza del diritto dell'Unione risultano rispettose  del  principio
di effettivita' (e conformi ai canoni del «giusto processo») ove  non
rendano   praticamente   impossibile   o   eccessivamente   difficile
l'esercizio  dei   diritti   conferiti   dall'ordinamento   giuridico
dell'Unione (cfr., in questo senso, sentenza 24 ottobre  2018,  XC  e
a., C-234/17, e sentenza 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12). 
    In altri termini, gli Stati membri sono tenuti ad  assicurare  il
rispetto del diritto  a  una  tutela  giurisdizionale  effettiva  dei
diritti  che  i  singoli  traggono  dal  diritto  dell'Unione,  quale
garantito dall'art. 47 della Carta. 
    10.3. Declinando le esposte coordinate ermeneutiche in  relazione
all'assetto normativo conseguente  all'entrata  in  vigore  dell'art.
23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  inserito  dalla  legge  di
conversione n.  176/2020,  l'incostituzionalita'  della  disposizione
emerge in primo luogo perche' - come gia' osservato - essa esclude il
sindacato degli effetti eurounitari dell'iscrizione nell'elenco ISTAT
dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano
a prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in
quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non l'an, ma il
quomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe',
ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che
alla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'ISTAT,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto di  ricognizione  dinanzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    10.4. In ogni caso, l'art.  117,  comma  1,  anche  in  relazione
all'art. 19 TUE, all'art. 47, par. 2 della  Carta  di  Nizza  e  agli
articoli 6 e 13 della CEDU, risulta violato perche'  la  novella  del
2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco  ISTAT  che  intendano
contestare gli effetti  eurounitari  della  loro  designazione  quali
amministrazioni pubbliche e che  abbiano  gia'  proposto  ricorso  al
giudice  contabile,  di  presentare  necessariamente   due   distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. 
    Invero, dinanzi alla Corte dei  conti  essi  non  potrebbero  mai
«contestare le conseguenze della loro iscrizione nell'elenco suddetto
e ottenere, eventualmente, in maniera incidentale, la disapplicazione
di tale iscrizione» (punto 97 della richiamata sentenza  della  Corte
di giustizia), posto che tale incidentale disapplicazione rileva,  in
base alla novella del 2020, ai soli fini della  disciplina  nazionale
sul contenimento della spesa pubblica. 
    Come  gia'  ricordato  innanzi,  i  rischi  descritti   si   sono
puntualmente concretizzati  rispetto  alla  posizione  giuridica  del
Consorzio per il festivalfilosofia che si staglia  sullo  sfondo  del
presente processo: il petitum proposto non puo', allo  stato,  essere
formalmente  esteso  al  disconoscimento  della  natura  di  pubblica
amministrazione ai fini della normativa sovranazionale. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'ISTAT,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009), non puo' non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quella  alla  corretta
qualificazione, con il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
11. Conclusioni 
    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto
rimessa  alla  Corte   costituzionale,   ai   sensi   dell'art.   134
della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23-quater,  comma
2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176).  

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio
2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura