Reg. ord. n. 1 del 2026 pubbl. su G.U. del 28/01/2026 n. 4

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia  del 01/08/2025

Tra: A.F. Petroli spa  C/ Agenzia Entrate - Direzione Regionale Veneto



Oggetto:

Tributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata disciplina in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove essa ricomprende nella base imponibile per la determinazione del contributo straordinario tutte le operazioni imponibili IRES, anche quelle estranee al settore energetico – Violazione del principio della solidarietà contributiva tra contribuenti che, a parità di valore della produzione, abbiano tuttavia una diversa composizione del valore degli attivi ottenuti sia delle attività che rientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all’art. 1 commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, sia anche da attività del tutto diverse ed estranee – Lesione del principio di eguaglianza – Contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione – Sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure, anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale alto, del tutto irragionevole e non rispettoso del principio di proporzionalità.

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 115
legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 116
legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 117
legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 118
legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 119


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 53 



Testo dell'ordinanza

                        N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 agosto 2025

Ordinanza del 1° agosto 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di
primo grado di Venezia sul ricorso proposto da  A.F.  Petroli  S.p.a.
contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti
  dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per
  le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di  un  contributo  di
  solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
  energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
  per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello  in
  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel  comma
  115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
  base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per  cento
  sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai
  fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che
  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi
  determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in
  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media
  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a
  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita'  del  contributo
  ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell'accertamento,
  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta',
  nonche' del contenzioso, delle disposizioni in materia  di  imposte
  sui redditi. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. 


(GU n. 4 del 28-01-2026)

 
                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
                      DI PRIMO GRADO DI VENEZIA 
                              Sezione 2 
 
    Riunita in udienza il  19  giugno  2025  alle  ore  9,30  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Almansi Marino, Presidente; 
        Borghi Raffaele, relatore; 
        Zatta Rosanna, giudice, 
    in data 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul
ricorso n. 832/2024 depositato il 4 dicembre 2024; 
    Proposto da A.F. Petroli S.p.a. - 03645040282,  difeso  da  Maria
Cassano  -  CSSMRA70D52L049W  e  Loris   Tosi   -   TSOLRS57A29L736O,
rappresentato da Andrea Legnaro - LGNNDR63A05L270T  ed  elettivamente
domiciliato presso: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it 
    Contro  Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  regionale  Veneto,
elettivamente                   domiciliato                   presso:
dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        silenzio diniego. 
    A seguito di discussione in pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Con ricorso notificato  all'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione
regionale del Veneto in  data  26  novembre  2024  la  societa'  A.F.
Petroli S.p.a. proponeva impugnazione  avverso  il  silenzio  rifiuto
formatosi  a  seguito  dell'omessa  risposta  da  parte  dell'Ufficio
all'istanza di rimborso,  notificata  in  data  8  gennaio  2024,  in
materia di contributo di solidarieta' temporaneo per l'anno 2023. 
    La societa' versava a titolo provvisorio, mediante modello F  24,
il contributo di solidarieta' pari  all'importo  di  2.444.717  euro;
tuttavia successivamente trasmetteva  apposita  istanza  di  rimborso
alla Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate -  che
non   riscontrava   l'istanza   -   evidenziando   dei   profili   di
incompatibilita' di tali disposizioni sia con i  principi  comunitari
sia con il dettato costituzionale. 
    Precisa in ricorso la societa' istante di essere una societa' che
opera nel settore dei prodotti petroliferi e  che  il  contributo  in
questione  trae  origine  dall'omologo  contributo  di   solidarieta'
temporaneo previsto dal regolamento UE 2022/1854 del 6  ottobre  2022
«relativo a un intervento di  emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi
elevati  dell'energia»  introdotto  in  Italia  dall'art.  1,   commi
115-119, della  legge  n.  197/2022  (legge  di  bilancio  2023)  che
individua  i  soggetti  passivi,  la  base  imponibile  e  l'aliquota
d'imposta: 
        a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al  pagamento  del
contributo di solidarieta' coloro che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale,  i  soggetti  rivenditori  di
energia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano
l'attivita' di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti
petroliferi;  importano  a  titolo  definitivo  per   la   successiva
rivendita: energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti
petroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. 
    E' stato espressamente previsto che il contributo di solidarieta'
e' dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle
attivita' sopra indicate. 
    Rilevava, a questo proposito, che l'alveo  dei  soggetti  passivi
del contributo di solidarieta' domestico e'  significativamente  piu'
ampio rispetto a quello del regolamento UE. 
    Quest'ultimo, infatti, include nel proprio  perimetro  soggettivo
solo le  imprese  che  svolgono  «attivita'  economiche  nel  settore
dell'estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.
1893/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,
l'ambito soggettivo di applicazione del  contributo  di  solidarieta'
domestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,
operanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall'estrazione,  alla
produzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici
(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il
contributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava
affatto sul settore elettrico, per il quale il regolamento prevede un
diverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (articoli  6
e seguenti del regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non
i rivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento  alla  base
imponibile e all'aliquota del contributo di solidarieta',  l'art.  1,
comma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e' calcolato
applicando un'aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo
IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi
complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti
a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei
redditi complessivi dei quattro periodi  d'imposta  sia  negativa  si
assume un valore pari a zero. 
    Anche  sotto  questo  profilo,  il  contributo  di   solidarieta'
introdotto dal legislatore italiano differisce  da  quello  unionale.
Infatti, il  parametro  del  10%  previsto  a  livello  nazionale  e'
dimezzato rispetto all'incremento  minimo  previsto  dal  legislatore
europeo (pari a 20%). Cio',  evidentemente,  da  un  lato  amplia  il
numero dei soggetti tenuti al  versamento  del  nuovo  contributo  di
solidarieta' e, dall'altro ne dilata le loro basi  imponibili.  Anche
l'aliquota del nostro contributo di solidarieta', pari al 50% risulta
essere significativamente maggiore dell'aliquota del 33% prevista dal
regolamento UE. 
    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e'  previsto   che
l'ammontare del contributo di solidarieta' non puo' eccedere  il  25%
del patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell'esercizio
antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di
bilancio 2023 prevede espressamente che il contributo di solidarieta'
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. 
    La  societa'  ricorrente  depositava  nel  corso   del   giudizio
l'ordinanza del TAR del Lazio n. 773/2024 nelle quali  il  TAR  Lazio
ha: 
        a) prospettato la contrarieta' del contributo di solidarieta'
all'art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, del  regolamento  UE
1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -
contrariamente  al  contributo  di  solidarieta'  temporaneo  europeo
previsto  dal  citato  regolamento  UE,  specificamente  destinato  a
colpire il settore estrattivo e della raffinazione - il contributo di
solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata
legge  n.  197/2022  indicato  come   «equivalente»   assoggetta   ad
imposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli
indicati dallo stesso regolamento; 
        b) evidenziato molteplici profili d'incostituzionalita' dello
stesso con riferimento agli articoli 3 e 53  della  Costituzione.  In
estrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del
contributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,
proporzionalita',  ragionevolezza  e  capacita'  contributiva,  nella
misura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria
componenti reddituali di per se' non riconducibili ad «extraprofitti»
derivanti  dall'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti   energetici   e,
dall'altro non considera ai fini  dell'individuazione  della  propria
base imponibile  la  «ri-espansione»  dei  consumi  a  seguito  della
pandemia da COVID-19. 
    Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo
di contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione) la  parziale
duplicazione d'imposta che l'applicazione  del  contributo  determina
nei  confronti  dei  contribuenti  altresi'  incisi  dal   precedente
contributo  «straordinario»   di   cui   all'art.   37   del   citato
decreto-legge n. 21/2021. In quest'ottica, i  giudici  amministrativi
hanno rilevato - in subordine ai profili di illegittimita' tout court
del contributo -  l'illegittimita'  dell'art.  1,  comma  118,  della
citata legge n. 197/2022 nella parte in cui esclude la  deducibilita'
del contributo «straordinario» dal contributo di solidarieta' ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. 
    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che
questa Corte, in subordine, rimetta la questione di  pregiudizialita'
alla Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267  del  Trattato
TFUE nonche', in ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza  ai  fini
del decidere e la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale del tributo in oggetto sotto  il  profilo
della sua contrarieta' agli articoli 3, 53, 117  della  Costituzione,
che rimetta gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della
questione, previa sospensione del giudizio in oggetto. 
    L'Agenzia delle entrate nelle proprie controdeduzioni si opponeva
all'accoglimento del ricorso, evidenziando la discrezionalita'  e  la
legittimita' del proprio operato, che era  stato  rispettoso  di  una
norma legislativa vigente nel Paese, e pertanto  sosteneva  la  piena
compatibilita' del contributo di solidarieta' temporaneo 2023  con  i
principi eurounitari e con il regolamento UE  2022/1854,  opponendosi
altresi'  alla  richiesta,  formulata  in   via   subordinata   dalla
ricorrente, di sollevare la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 115, 116  e  118,  della  legge  n.  197/2022  per
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    All'odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. 
    Preliminarmente, la Corte richiama l'ordinanza n. 21/2025 del  10
febbraio  2025  depositata  il   20   febbraio   2025   della   Corte
costituzionale  che,  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197/2022 promossi dal
Tribunale amministrativo del Lazio, ha  disposto  di  sottoporre,  ai
sensi dell'art. 267 del TFUE, alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea la questione pregiudiziale: se gli articoli 1,  2  e  14  del
regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 relativo a un  intervento
di emergenza per far fronte ai  prezzi  elevati  dell'energia  ostino
all'adozione della misura  nazionale  equivalenti  al  contributo  di
solidarieta' quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115  a  119,
della legge n. 197/2022  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio  2023/2025)  nella
parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai  produttori  e
rivenditori  di   energia   elettrica,   nonche'   ai   distributori,
rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas  metano  e
gas naturale,  e  a  coloro  che  importano  energia  elettrica,  gas
naturale, gas metano, o prodotti petroliferi, o che  introducono  nel
territorio  dello  Stato  detti  beni  provenienti  da  altri   Stati
dell'Unione europea, ove costoro  abbiamo  percepito  extra  profitti
congiunturali nell'anno 2022. 
    Ritiene altresi' rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale come sollevata  dalla  parte
ricorrente, in adesione di quanto sostenuto dalla CGT di I  grado  di
Messina, dalla CGT di II grado di Trieste che  hanno  gia'  sollevato
analoghe questioni di legittimita' costituzionale. 
    Tutto  cio'  premesso   intende   sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale con riferimento all'art.  1,  commi  115,
116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli
3 e 53 della Costituzione accogliendo la richiesta  avanzata  in  via
subordinata  dalla  ricorrente  e  di  rimettere  la   questione   di
legittimita' costituzionale della legge istitutiva del contributo  in
oggetto alla Corte costituzionale, per i seguenti motivi: 
        a) innanzi tutto e' pacifica la giurisdizione di questa Corte
poiche'  il  contributo  di   solidarieta'   ha   certamente   natura
tributaria; 
        b) la questione e' rilevante ai fini del decidere non potendo
la decisione prescindere dall'accertamento della  legittimita'  della
norma istitutiva del contributo di cui si discute; 
        c) le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,  in
contrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza, di solidarieta' contributiva, che  del  principio  di
uguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il
presupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello
Stato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese
pubbliche e comportando, di conseguenza, l'illegittimita'  di  quelle
norme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni
uguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,
laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti
persuasivi. 
    Le disposizioni di cui ai commi 115 e seguenti dell'art. 1  della
legge n.  197/2022  presentano  diverse  criticita'  con  riferimento
all'individuazione della base imponibile, la definizione della  quale
risulta, per piu' versi, non congruente con la  dichiarata  finalita'
di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi
dell'energia. Come  visto,  il  contributo  e'  calcolato  applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al  10  gennaio  2023
che eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES
conseguiti nei quattro periodi  d'imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 10 gennaio 2022. 
    La base di calcolo del contributo di solidarieta'  per  il  2023,
alla quale applicare l'aliquota  del  50%,  e'  il  risultato  di  un
confronto fra il reddito IRES conseguito  dal  soggetto  passivo  nel
periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 (quindi  nel  2022),
per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e la media
dei  redditi  complessivi  IRES   dei   quattro   periodi   d'imposta
precedenti. Il reddito rilevante ai  fini  IRES,  tuttavia,  include,
nella base di calcolo, anche voci che nulla hanno a  che  vedere  con
gli «extraprofitti» derivanti dall'aumento dei  prezzi  dei  prodotti
energetici. 
    Sul punto e' significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con
riferimento al contributo di cui all'art.  37  del  decreto-legge  n.
21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1,  comma  120,  lettera
c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato
art. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei
totali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri
titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono
tra i soggetti di cui al comma 1». 
    Sempre con riferimento all'individuazione della base  imponibile,
la disciplina del contributo straordinario appare, poi, in contrasto:
con il principio di capacita' contributiva laddove  essa  ricomprende
nella  base  imponibile  per   la   determinazione   del   contributo
straordinario tutte  le  operazioni  imponibili  IRES,  anche  quelle
estranee al settore energetico, nel caso in cui l'impresa - come  per
la A.F. Petroli  S.p.a.  -  svolga  operazioni  estranee  al  settore
energetico che hanno avuto una rilevante incidenza sul  valore  della
produzione complessivo  e,  conseguentemente,  sui  ricavi  dell'anno
2022; nonche' col principio di uguaglianza fra  contribuenti  che,  a
parita' di valore della  produzione,  abbiano  tuttavia  una  diversa
composizione del valore degli attivi ottenuti sia dalle attivita' che
rientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 1,
commi 115, 116 e 118, della legge n.  197  del  2022,  sia  anche  da
attivita' del tutto diverse ed estranee. 
    Altro profilo  di  contrasto  con  gli  articoli  3  e  53  della
Costituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
legge  n.  197/2022  colpisce   una   manifestazione   di   capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione. 
    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo  -  l'anno
di imposta precedente al 1° gennaio 2023 -  nel  corso  del  quale  i
ricavi conseguiti risultano, sia pure solo in parte,  gia'  presi  in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto  legislativo  n.  21  del
2022. 
    Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile
del   contributo   solidaristico    straordinario    e'    costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni
passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». 
    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,
marzo  ed  aprile  del  2022,  gia'  considerati  quale   presupposto
d'imposta a fini della  determinazione  dell'importo  del  contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023. 
    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,
sia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con
illegittima duplicazione d'imposta, che risulta  evidente  alla  luce
della sostanziale sovrapponibilita' degli scopi  perseguiti  dai  due
prelievi   (individuate,   rispettivamente,    dall'art.    37    del
decreto-legge  n.  21/2022  nel  «contenere  per  le  imprese   e   i
consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle  tariffe  del
settore  energetico»  e  dall'art.  1,  comma  115,  della  legge  n.
197/2002, «nel contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e  delle
tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori». 
    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in
meccanismi di deducibilita' del contributo  introdotto  dall'art.  37
del decreto-legge n. 21/2022  da  quello  introdotto  dal  comma  115
dell'art.  1  della  legge  n.   197/2022,   cosi'   comportando   la
sottoposizione degli operatori economici  incisi  dalle  due  misure,
anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un
prelievo fiscale significativamente alto, del tutto  irragionevole  e
non rispettoso del principio di proporzionalita'. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte di giustizia  tributaria  di  primo  grado  di  Venezia,
Sezione  2,  rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione   di
legittimita'  costituzionale,  illustrata  in  motivazione,  relativa
all'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Manda alla segreteria tutti gli adempimenti di competenza  e,  in
particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa
e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   la   sua
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Venezia, il 19 giugno 2025 
 
                       Il Presidente: Almansi 
 
 
                                                  Il relatore: Borghi