Reg. ord. n. 1 del 2026 pubbl. su G.U. del 28/01/2026 n. 4
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia del 01/08/2025
Tra: A.F. Petroli spa C/ Agenzia Entrate - Direzione Regionale Veneto
Oggetto:
Tributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata disciplina in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove essa ricomprende nella base imponibile per la determinazione del contributo straordinario tutte le operazioni imponibili IRES, anche quelle estranee al settore energetico – Violazione del principio della solidarietà contributiva tra contribuenti che, a parità di valore della produzione, abbiano tuttavia una diversa composizione del valore degli attivi ottenuti sia delle attività che rientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all’art. 1 commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, sia anche da attività del tutto diverse ed estranee – Lesione del principio di eguaglianza – Contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione – Sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure, anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un prelievo fiscale alto, del tutto irragionevole e non rispettoso del principio di proporzionalità.
Norme impugnate:
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 116
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 117
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 118
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 119
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 53
Testo dell'ordinanza
N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 agosto 2025
Ordinanza del 1° agosto 2025 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Venezia sul ricorso proposto da A.F. Petroli S.p.a.
contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto.
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per
le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di
solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma
115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento
sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che
eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi
determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa'
conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la media
dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento,
delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta',
nonche' del contenzioso, delle disposizioni in materia di imposte
sui redditi.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.
(GU n. 4 del 28-01-2026)
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO GRADO DI VENEZIA
Sezione 2
Riunita in udienza il 19 giugno 2025 alle ore 9,30 con la
seguente composizione collegiale:
Almansi Marino, Presidente;
Borghi Raffaele, relatore;
Zatta Rosanna, giudice,
in data 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul
ricorso n. 832/2024 depositato il 4 dicembre 2024;
Proposto da A.F. Petroli S.p.a. - 03645040282, difeso da Maria
Cassano - CSSMRA70D52L049W e Loris Tosi - TSOLRS57A29L736O,
rappresentato da Andrea Legnaro - LGNNDR63A05L270T ed elettivamente
domiciliato presso: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it
Contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto,
elettivamente domiciliato presso:
dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
silenzio diniego.
A seguito di discussione in pubblica udienza
Elementi in fatto e diritto
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate - Direzione
regionale del Veneto in data 26 novembre 2024 la societa' A.F.
Petroli S.p.a. proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto
formatosi a seguito dell'omessa risposta da parte dell'Ufficio
all'istanza di rimborso, notificata in data 8 gennaio 2024, in
materia di contributo di solidarieta' temporaneo per l'anno 2023.
La societa' versava a titolo provvisorio, mediante modello F 24,
il contributo di solidarieta' pari all'importo di 2.444.717 euro;
tuttavia successivamente trasmetteva apposita istanza di rimborso
alla Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate - che
non riscontrava l'istanza - evidenziando dei profili di
incompatibilita' di tali disposizioni sia con i principi comunitari
sia con il dettato costituzionale.
Precisa in ricorso la societa' istante di essere una societa' che
opera nel settore dei prodotti petroliferi e che il contributo in
questione trae origine dall'omologo contributo di solidarieta'
temporaneo previsto dal regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022
«relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi
elevati dell'energia» introdotto in Italia dall'art. 1, commi
115-119, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che
individua i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota
d'imposta:
a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al pagamento del
contributo di solidarieta' coloro che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione
di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano
l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi; importano a titolo definitivo per la successiva
rivendita: energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti
petroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
E' stato espressamente previsto che il contributo di solidarieta'
e' dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle
attivita' sopra indicate.
Rilevava, a questo proposito, che l'alveo dei soggetti passivi
del contributo di solidarieta' domestico e' significativamente piu'
ampio rispetto a quello del regolamento UE.
Quest'ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo
solo le imprese che svolgono «attivita' economiche nel settore
dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.
1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; di contro,
l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarieta'
domestico ricomprende le imprese «energetiche» largamente intese,
operanti in tutte le fasi della filiera (dall'estrazione, alla
produzione e vendita) e in relazione a tutti i prodotti energetici
(gas, energia elettrica e prodotti petroliferi). Parimenti, il
contributo europeo, a differenza di quello italiano, non grava
affatto sul settore elettrico, per il quale il regolamento prevede un
diverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (articoli 6
e seguenti del regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non
i rivenditori) di energia elettrica. Con riferimento alla base
imponibile e all'aliquota del contributo di solidarieta', l'art. 1,
comma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e' calcolato
applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo
IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi
complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti
a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei
redditi complessivi dei quattro periodi d'imposta sia negativa si
assume un valore pari a zero.
Anche sotto questo profilo, il contributo di solidarieta'
introdotto dal legislatore italiano differisce da quello unionale.
Infatti, il parametro del 10% previsto a livello nazionale e'
dimezzato rispetto all'incremento minimo previsto dal legislatore
europeo (pari a 20%). Cio', evidentemente, da un lato amplia il
numero dei soggetti tenuti al versamento del nuovo contributo di
solidarieta' e, dall'altro ne dilata le loro basi imponibili. Anche
l'aliquota del nostro contributo di solidarieta', pari al 50% risulta
essere significativamente maggiore dell'aliquota del 33% prevista dal
regolamento UE.
Sempre al comma 116, al secondo periodo e' previsto che
l'ammontare del contributo di solidarieta' non puo' eccedere il 25%
del patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La legge di
bilancio 2023 prevede espressamente che il contributo di solidarieta'
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
La societa' ricorrente depositava nel corso del giudizio
l'ordinanza del TAR del Lazio n. 773/2024 nelle quali il TAR Lazio
ha:
a) prospettato la contrarieta' del contributo di solidarieta'
all'art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, del regolamento UE
1854/2022. I giudici hanno, in dettaglio, rilevato come -
contrariamente al contributo di solidarieta' temporaneo europeo
previsto dal citato regolamento UE, specificamente destinato a
colpire il settore estrattivo e della raffinazione - il contributo di
solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115 e seguenti, della citata
legge n. 197/2022 indicato come «equivalente» assoggetta ad
imposizione operatori appartenenti a settori diversi da quelli
indicati dallo stesso regolamento;
b) evidenziato molteplici profili d'incostituzionalita' dello
stesso con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In
estrema sintesi, ad avviso del TAR, la norma istitutiva del
contributo si pone in contrasto con i principi di uguaglianza,
proporzionalita', ragionevolezza e capacita' contributiva, nella
misura in cui, da un lato, assoggetta a contribuzione straordinaria
componenti reddituali di per se' non riconducibili ad «extraprofitti»
derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e,
dall'altro non considera ai fini dell'individuazione della propria
base imponibile la «ri-espansione» dei consumi a seguito della
pandemia da COVID-19.
Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo
di contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione) la parziale
duplicazione d'imposta che l'applicazione del contributo determina
nei confronti dei contribuenti altresi' incisi dal precedente
contributo «straordinario» di cui all'art. 37 del citato
decreto-legge n. 21/2021. In quest'ottica, i giudici amministrativi
hanno rilevato - in subordine ai profili di illegittimita' tout court
del contributo - l'illegittimita' dell'art. 1, comma 118, della
citata legge n. 197/2022 nella parte in cui esclude la deducibilita'
del contributo «straordinario» dal contributo di solidarieta' ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto che
questa Corte, in subordine, rimetta la questione di pregiudizialita'
alla Corte di giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato
TFUE nonche', in ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza ai fini
del decidere e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del tributo in oggetto sotto il profilo
della sua contrarieta' agli articoli 3, 53, 117 della Costituzione,
che rimetta gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della
questione, previa sospensione del giudizio in oggetto.
L'Agenzia delle entrate nelle proprie controdeduzioni si opponeva
all'accoglimento del ricorso, evidenziando la discrezionalita' e la
legittimita' del proprio operato, che era stato rispettoso di una
norma legislativa vigente nel Paese, e pertanto sosteneva la piena
compatibilita' del contributo di solidarieta' temporaneo 2023 con i
principi eurounitari e con il regolamento UE 2022/1854, opponendosi
altresi' alla richiesta, formulata in via subordinata dalla
ricorrente, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197/2022 per
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.
All'odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, la Corte richiama l'ordinanza n. 21/2025 del 10
febbraio 2025 depositata il 20 febbraio 2025 della Corte
costituzionale che, nel giudizio di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197/2022 promossi dal
Tribunale amministrativo del Lazio, ha disposto di sottoporre, ai
sensi dell'art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell'Unione
europea la questione pregiudiziale: se gli articoli 1, 2 e 14 del
regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento
di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ostino
all'adozione della misura nazionale equivalenti al contributo di
solidarieta' quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115 a 119,
della legge n. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025) nella
parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e
rivenditori di energia elettrica, nonche' ai distributori,
rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e
gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas
naturale, gas metano, o prodotti petroliferi, o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati
dell'Unione europea, ove costoro abbiamo percepito extra profitti
congiunturali nell'anno 2022.
Ritiene altresi' rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale come sollevata dalla parte
ricorrente, in adesione di quanto sostenuto dalla CGT di I grado di
Messina, dalla CGT di II grado di Trieste che hanno gia' sollevato
analoghe questioni di legittimita' costituzionale.
Tutto cio' premesso intende sollevare la questione di
legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, commi 115,
116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli
3 e 53 della Costituzione accogliendo la richiesta avanzata in via
subordinata dalla ricorrente e di rimettere la questione di
legittimita' costituzionale della legge istitutiva del contributo in
oggetto alla Corte costituzionale, per i seguenti motivi:
a) innanzi tutto e' pacifica la giurisdizione di questa Corte
poiche' il contributo di solidarieta' ha certamente natura
tributaria;
b) la questione e' rilevante ai fini del decidere non potendo
la decisione prescindere dall'accertamento della legittimita' della
norma istitutiva del contributo di cui si discute;
c) le disposizioni citate appaiono, in primo luogo, in
contrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita' e di
ragionevolezza, di solidarieta' contributiva, che del principio di
uguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il
presupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello
Stato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese
pubbliche e comportando, di conseguenza, l'illegittimita' di quelle
norme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni
uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate,
laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti
persuasivi.
Le disposizioni di cui ai commi 115 e seguenti dell'art. 1 della
legge n. 197/2022 presentano diverse criticita' con riferimento
all'individuazione della base imponibile, la definizione della quale
risulta, per piu' versi, non congruente con la dichiarata finalita'
di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi
dell'energia. Come visto, il contributo e' calcolato applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 10 gennaio 2023
che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES
conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in
corso al 10 gennaio 2022.
La base di calcolo del contributo di solidarieta' per il 2023,
alla quale applicare l'aliquota del 50%, e' il risultato di un
confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto passivo nel
periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 (quindi nel 2022),
per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e la media
dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi d'imposta
precedenti. Il reddito rilevante ai fini IRES, tuttavia, include,
nella base di calcolo, anche voci che nulla hanno a che vedere con
gli «extraprofitti» derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti
energetici.
Sul punto e' significativo il fatto che il legislatore, con
riferimento al contributo di cui all'art. 37 del decreto-legge n.
21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1, comma 120, lettera
c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato
art. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei
totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono
tra i soggetti di cui al comma 1».
Sempre con riferimento all'individuazione della base imponibile,
la disciplina del contributo straordinario appare, poi, in contrasto:
con il principio di capacita' contributiva laddove essa ricomprende
nella base imponibile per la determinazione del contributo
straordinario tutte le operazioni imponibili IRES, anche quelle
estranee al settore energetico, nel caso in cui l'impresa - come per
la A.F. Petroli S.p.a. - svolga operazioni estranee al settore
energetico che hanno avuto una rilevante incidenza sul valore della
produzione complessivo e, conseguentemente, sui ricavi dell'anno
2022; nonche' col principio di uguaglianza fra contribuenti che, a
parita' di valore della produzione, abbiano tuttavia una diversa
composizione del valore degli attivi ottenuti sia dalle attivita' che
rientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 1,
commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, sia anche da
attivita' del tutto diverse ed estranee.
Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
legge n. 197/2022 colpisce una manifestazione di capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione.
La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo - l'anno
di imposta precedente al 1° gennaio 2023 - nel corso del quale i
ricavi conseguiti risultano, sia pure solo in parte, gia' presi in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 21 del
2022.
Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile
del contributo solidaristico straordinario e' costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni
passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021».
In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo ed aprile del 2022, gia' considerati quale presupposto
d'imposta a fini della determinazione dell'importo del contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023.
Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,
sia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con
illegittima duplicazione d'imposta, che risulta evidente alla luce
della sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due
prelievi (individuate, rispettivamente, dall'art. 37 del
decreto-legge n. 21/2022 nel «contenere per le imprese e i
consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore energetico» e dall'art. 1, comma 115, della legge n.
197/2002, «nel contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori».
La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in
meccanismi di deducibilita' del contributo introdotto dall'art. 37
del decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115
dell'art. 1 della legge n. 197/2022, cosi' comportando la
sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure,
anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un
prelievo fiscale significativamente alto, del tutto irragionevole e
non rispettoso del principio di proporzionalita'.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia,
Sezione 2, rimette alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale, illustrata in motivazione, relativa
all'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Manda alla segreteria tutti gli adempimenti di competenza e, in
particolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa
e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Cosi' deciso in Venezia, il 19 giugno 2025
Il Presidente: Almansi
Il relatore: Borghi