Reg. ord. n. 260 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 11/12/2025
Tra: Gianluca Ciancabilla C/ A.T.E.R.
Oggetto:
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili (nel caso di specie: ricorso per cassazione) - Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia o tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio – Disparità di trattamento, con riguardo al giudizio di cassazione, tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale (non tenuto all’iscrizione a ruolo) – Violazione del principio di eguaglianza anche in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 812 in particolare
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica del Num. Art. 14 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111