Reg. ord. n. 260 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 11/12/2025

Tra: Gianluca Ciancabilla  C/ A.T.E.R.



Oggetto:

Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili (nel caso di specie: ricorso per cassazione) - Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia o tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio – Disparità di trattamento, con riguardo al giudizio di cassazione, tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale (non tenuto all’iscrizione a ruolo) – Violazione del principio di eguaglianza anche in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 in particolare
legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num.  Art. 14  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 



Testo dell'ordinanza

                        N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2025

Ordinanza dell'11 dicembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e  Germana  Valle
contro A.T.E.R. e Roma Capitale. 
 
Tributi  -  Contributo  unificato  per  le  spese  di   giustizia   -
  Procedimenti civili - Fermi i  casi  di  esenzione  previsti  dalla
  legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa  in  caso  di
  mancato   versamento   dell'importo   del   contributo    unificato
  determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del  d.P.R.
  n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge. 
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
  dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale  per
  il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812. 


(GU n. 2 del 14-01-2026)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Terza Sezione civile 
 
    composta dai signori magistrati: 
        Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Presidente; 
        Francesco Maria Cirillo, consigliere rel.; 
        Emilio Iannello, consigliere; 
        Laura Giraldi, consigliere; 
        Paolo Spaziani, consigliere, 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 1154/2025 R.G. proposto da: 
        Ciancabilla  Gianluca,  Ciancabilla  Mauro,  Valle   Germana,
rappresentati e difesi dall'avvocato  Mario  Gazzelli,  elettivamente
domiciliati  presso   l'indirizzo   PEC   indicato   dal   difensore,
ricorrenti; 
    contro: 
        A.T.E.R.,  rappresentata  e   difesa   dall'avvocato   Monica
Viarengo, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo  PEC  indicato
dal difensore, controricorrente, 
    e 
        Roma Capitale, rappresentata e difesa  dall'avvocato  Giorgio
Pasquali, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo  PEC  indicato
dal difensore, controricorrente; 
    avverso la sentenza della Corte d'appello di  Roma  n.  4042/2024
depositata il 6 giugno 2024. 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
21 ottobre 2025 dal consigliere Francesco Maria Cirillo. 
    Udito il sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, che  ha
concluso chiedendo che  venga  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  o,  in  subordine,  riportandosi   alle   conclusioni
scritte. 
    Udita l'avv. Sonia Ranieri per delega dell'avv. Mario Gazzelli. 
 
                           Fatti di causa 
 
    1.  Gianluca  Ciancabilla,  Mauro  Ciancabilla  e  Germana  Valle
proposero opposizione, davanti al Tribunale di  Roma,  nei  confronti
dell'Azienda territoriale per  l'edilizia  residenziale  pubblica  di
Roma (ATER) e del Comune di Roma, avverso il decreto  col  quale  era
stato loro ordinato il rilascio di un alloggio di edilizia  popolare,
per  essere  gli  attori  asseritamente  non  piu'  in  possesso  dei
requisiti per fruire di un tale alloggio. 
    Si costituirono in giudizio l'ATER e il Comune di Roma, chiedendo
il rigetto della domanda. 
    Il Tribunale rigetto'  la  domanda  e  condanno'  gli  attori  al
pagamento delle spese di lite. 
    2. La pronuncia e' stata impugnata dagli attori soccombenti e  la
Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, ha rigettato
l'appello  e  ha  condannato  gli  appellanti  alla  rifusione  delle
ulteriori spese del grado. 
    3. Contro la sentenza della Corte d'appello  di  Roma  propongono
ricorso Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana  Valle  con
unico atto affidato ad un solo motivo. 
    Resistono l'ATER e Roma Capitale con due separati controricorsi. 
    Il  Procuratore  generale  ha  rassegnato  conclusioni   scritte,
chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
Presentazione e rilevanza della questione. 
    1. La  Corte  osserva  che  i  motivi  di  ricorso  non  verranno
esaminati  nel  merito,   sussistendo   una   questione   procedurale
preliminare che ha carattere decisivo. 
    Si intende fare riferimento all'applicazione della norma  di  cui
all'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107,  secondo
cui,  fermi  i  casi  di  esenzione  previsti   dalla   legge,   «nei
procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se  non
e' versato l'importo determinato ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,
lettera a), o il minor contributo dovuto per legge». 
    Tale  disposizione  e'  applicabile   anche   nel   giudizio   di
cassazione, perche'  la  parola  «causa»  ben  puo'  essere  ritenuta
sinonimo di «ricorso»; e poiche', in base all'art.  21  della  stessa
legge n. 207 del 2024, le norme ivi dettate entrano in vigore  il  1°
gennaio 2025,  la  disposizione  suindicata  e'  applicabile  ratione
temporis  al  ricorso  odierno,  essendo  stato  lo  stesso  proposto
successivamente a quella data. 
    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma  di  cui
si discute e' applicabile  nel  giudizio  odierno  anche  perche'  il
ricorso  in  esame  non  puo'   beneficiare   di   alcuna   esenzione
dall'obbligo  di  versamento  del  contributo,  e   che   l'eventuale
applicazione  condurrebbe,  ad  avviso  di  questa  Corte,  all'esito
obbligatorio dell'improcedibilita' del ricorso.  Chiarissima  appare,
in tal senso, la  portata  della  norma  la'  dove  essa  stabilisce,
appunto, che la causa non puo' essere iscritta a  ruolo  in  caso  di
mancato versamento del  contributo.  Non  sembra  possibile,  quindi,
alcuna  interpretazione  adeguatrice  della   norma   in   questione,
trattandosi di disposizione procedurale il cui intento e' palese; per
cui, salvo quanto si dira' in seguito relativamente  all'entita'  del
versamento imposto (euro 43), il Collegio e' dell'avviso che,  se  si
facesse applicazione della norma in esame, l'esito decisorio in  rito
sarebbe inevitabile. 
La non manifesta infondatezza. 
    2. Tanto premesso, si osserva che  l'art.  1,  comma  812,  della
legge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un  istituto,  quello  del
versamento del contributo unificato,  che  e'  ben  noto  nel  nostro
ordinamento e sul quale molto si e' discusso nella giurisprudenza  di
questa Corte. 
    Giova   rammentare   in   proposito,   senz'alcuna   pretesa   di
completezza, che le Sezioni Unite hanno in piu' occasioni stabilito -
con un'affermazione che merita  integrale  condivisione  e  che  puo'
dirsi ormai pacifica - che  il  contributo  unificato  ha  natura  di
debito tributario (sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza  3
aprile 2025, n. 8810). E' interessante  notare,  sul  punto,  che  la
sentenza n. 4315 del 2020 ha  dedotto,  per  cosi'  dire,  la  natura
tributaria del c.d. doppio contributo  che  la  parte  impugnante  e'
obbligata a versare in presenza dei presupposti di cui  all'art.  13,
comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115,  dal  fatto  che  esso  partecipa  della  natura  del
contributo   unificato   iniziale,   siccome   volto   a    ristorare
l'amministrazione  della  giustizia  dei  costi  sopportati  per   la
trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella
sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra  giudice  ordinario  e
giudice tributario). 
    Ci troviamo, dunque, in presenza di una disposizione, quella oggi
in discussione, che ha natura  tributaria.  Natura,  questa,  che  e'
riconosciuta, in sostanza, anche  dal  Giudice  delle  leggi  (v.  le
sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019). 
    3. La giurisprudenza costituzionale si e' pronunciata piu' volte,
a partire dai primi anni della sua  istituzione,  sulla  legittimita'
costituzionale  delle  norme  che  sottopongono  ad  oneri  tributari
l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo. 
    Occorre richiamare, innanzitutto, la sentenza n. 21 del  1961  la
quale,  benche'  ormai  risalente  nel  tempo,  contiene  in  se'  un
condensato dei principi sui quali la Corte costituzionale e'  tornata
in tempi assai piu'  vicini.  In  quella  pronuncia  venne  messa  in
dubbio, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione  tributaria,  la
legittimita' costituzionale della clausola c.d. del solve  et  repete
prevista dall'art. 6 della legge  20  marzo  1865,  Allegato  E,  sul
contenzioso amministrativo. Detta norma prevedeva, al secondo  comma,
che in «ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere
ammissibili in giudizio dovranno  accompagnarsi  dal  certificato  di
pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di  domanda  di
supplemento». 
    La  sentenza  suindicata,   dopo   aver   rilevato   che   quella
disposizione  costituiva  «una  misura  particolarmente  energica  ed
efficace  al  fine  dell'attuazione  del  pubblico   interesse   alla
percezione  dei  tributi»,  ne  dichiaro'  tuttavia  l'illegittimita'
costituzionale osservando, tra l'altro, che l'imposizione «dell'onere
del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile
della esperibilita' dell'azione giudiziaria  diretta  a  ottenere  la
tutela  del  diritto   del   contribuente   mediante   l'accertamento
giudiziale  della  illegittimita'  del  tributo  stesso»,  violava  i
principi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Cio' in
quanto, da un lato, la norma creava una disparita' di trattamento tra
il contribuente che sia in grado di  pagare  immediatamente  l'intero
tributo e il contribuente che, viceversa, non abbia tale possibilita'
economica. Dall'altro, poi, la sentenza n. 21 del 1961  segnalo'  che
gli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nell'indicare
la  parola  «tutti»,  hanno  come  obiettivo   quello   di   ribadire
l'uguaglianza tra i  cittadini  in  ordine  all'accesso  alla  tutela
giurisdizionale. 
    In epoca assai piu' prossima, la Corte costituzionale e'  tornata
sull'argomento con  tre  pronunce  che  vanno  tutte  nella  medesima
direzione e che devono essere richiamate. 
    Si intende fare riferimento alle sentenze n. 333 del 2001, n. 522
del 2002 e n. 140 del 2022. 
    La sentenza n. 333  del  2001  aveva  ad  oggetto  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre  1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo), la' dove esso poneva quale condizione  per
la messa in esecuzione del provvedimento  di  rilascio  dell'immobile
locato, adibito ad uso abitativo,  la  dimostrazione,  da  parte  del
locatore, della regolarita' della propria posizione fiscale quanto al
pagamento  dell'imposta  di  registro  sul  contratto  di  locazione,
dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui  redditi  relativa
ai canoni. 
    Tale   decisione,   nel   ricordare   che   il   problema   della
compatibilita' non era  nuovo  nella  giurisprudenza  costituzionale,
osservo' che si deve «distinguere fra oneri  imposti  allo  scopo  di
assicurare al processo  uno  svolgimento  meglio  conforme  alla  sua
funzione  ed  alle  sue  esigenze  ed  oneri  tendenti,  invece,   al
soddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei  alle  finalita'
processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento  di
quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta  di  garantire,  i
secondi  si  traducono  in  una  preclusione   o   in   un   ostacolo
all'esperimento della tutela giurisdizionale e  comportano,  percio',
la violazione dell'art. 24 della Costituzione». Di qui l'accoglimento
della questione allora proposta  e  la  conseguente  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della norma censurata, posto che  essa,
avendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte  del  locatore,  di
aver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un  onere  solo
per fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione  con  il  processo
esecutivo e con gli interessi che lo stesso e' diretto a realizzare».
E quella sentenza non manco' di sottolineare come la norma in oggetto
si ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza,  gia'  presente
nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n.  825,  di  eliminare  ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. 
    La sentenza n. 522 del 2002, invece,  doveva  pronunciarsi  sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  in  materia  di
imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere
il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla  parte  vittoriosa
al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte
soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. 
    In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi  richiami  alla
propria precedente giurisprudenza, ribadi' che la Costituzione di per
se' non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta  e  razionale
correlazione con il  processo,  ma  confermo'  la  distinzione,  gia'
evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri  «razionalmente
collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e  oneri  volti,  invece,
alla soddisfazione di finalita' del tutto estranee;  e  aggiunse  che
questi ultimi conducono «al  risultato  di  precludere  o  ostacolare
gravemente l'esperimento della  tutela  giurisdizionale»,  incorrendo
per tale ragione nella sanzione  dell'illegittimita'  costituzionale.
Nel  caso  specifico  la  Corte  ravviso'  come  fosse  irragionevole
precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva
in nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo  -  del
tutto  estraneo   al   principio   di   effettivita'   della   tutela
giurisdizionale. 
    Pienamente in  linea  con  questi  precedenti  e'  la  successiva
sentenza  n.  140  del  2022  nella  quale  la  Corte  costituzionale
dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella  parte
in cui non prevede che la disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
applichi  al  rilascio  della  copia  della  sentenza  o   di   altro
provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati  per
proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».
In motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi  gia'
enunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle  leggi,
pur osservando che il dovere tributario rientra  quelli  inderogabili
di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione, ribadi' che  il
diritto alla tutela giurisdizionale non puo' «in  alcun  modo  essere
sacrificato» in nome di esigenze  di  tutela  dell'interesse  fiscale
genericamente inteso. E, nella specie, il  divieto  di  rilascio  del
provvedimento giurisdizionale recante in calce la  certificazione  di
passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al  giudizio  di
ottemperanza, e' stato  ritenuto  come  un  irragionevole  limite  al
diritto alla tutela giurisdizionale. 
    4.  Ritiene,  invece,  questa  Corte  che  non  siano   utilmente
richiamabili, a  sostegno  della  legittimita'  costituzionale  della
norma in esame, le pronunce della Corte  costituzionale  relative  al
c.d. deposito per soccombenza. 
    Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 56 del  1963  e
n. 142 del 1976, aventi entrambe ad  oggetto  l'art.  651  codice  di
procedura  civile,  a  norma  del  quale  veniva  imposto  a   carico
dell'opponente,  in  caso  di  opposizione  tardiva  ad  ingiunzione,
l'onere di depositare una somma per  il  caso  di  soccombenza,  come
condizione  di  ammissibilita'  dell'opposizione  stessa.  Nelle  due
citate decisioni il Giudice  delle  leggi  dichiaro'  non  fondati  i
relativi  dubbi  di  legittimita'  costituzionale,  osservando,   tra
l'altro, che la disposizione censurata trovava  la  propria  «ragione
essenziale nella particolare forza  del  provvedimento»,  aggiungendo
che non e' possibile «dare al  diritto  alla  tutela  giurisdizionale
un'estensione tale da farne sviare la funzione,  dirigendola  ad  uno
scopo sterile e dilatorio». Ed aggiunse, a chiusura, che comunque  la
norma  esentava  dal  deposito  i  soggetti   ammessi   al   gratuito
patrocinio. 
    Le medesime considerazioni il Giudice delle leggi ebbe a svolgere
a  proposito  della  questione  di  costituzionalita'   della   norma
dell'art.  668,  terzo  comma,  codice  di  procedura  civile  (testo
originario) dettata per il procedimento di opposizione  tardiva  alla
convalida di sfratto, che, com'e' noto imponeva il  deposito  di  cui
all'art. 651 codice di procedura civile (si veda  l'ordinanza  n.  63
del 1964). 
    Un'eco evidente di tali argomentazioni  si  ritrova,  poi,  anche
nella giurisprudenza delle  Sezioni  Unite  di  questa  Corte;  nella
sentenza  20  gennaio  1976,   n.   156,   infatti,   fu   dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 364 codice di procedura civile  nel  testo  allora  vigente
che, analogamente all'art. 651 cit., prevedeva  che  il  ricorso  per
cassazione dovesse essere preceduto  dal  deposito  per  il  caso  di
soccombenza. 
    Si deve sottolineare, ad ogni modo,  che  l'art.  364  codice  di
procedura civile prevedeva tra l'altro, al terzo comma,  l'esclusione
dall'obbligo  di  versamento  «per  i  ricorsi  nell'interesse  delle
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il  giudizio
di cassazione». 
    Le norme degli articoli 651 e 668, la' dove  rinviavano  all'art.
364 codice di procedura civile per il deposito rendevano  applicabile
l'esclusione ai due ricordati procedimenti cui si riferivano. 
    Comunque sia,  la  logica  del  c.d.  deposito  per  il  caso  di
soccombenza esprimeva l'imposizione non gia' di  un  «pagamento»  per
accedere alla tutela giurisdizionale, ma di  un  «deposito»,  la  cui
perdita era solo eventuale, dipendendo dalla soccombenza. Essa poteva
apparire discutibile sul piano costituzionale a fronte del  principio
di eguaglianza, la' dove imponeva un onere correlato  non  al  valore
della controversia, ma alla sola natura della decisione impugnata e -
nel caso del ricorso per cassazione - alla sola qualita' del  giudice
investito dell'impugnazione. 
    Quanto  al  deposito  di  cui  all'art.  364  cit.,   un'evidente
ulteriore criticita'  sul  piano  costituzionale  si  palesava  anche
rispetto  al  principio  costituzionale  dell'allora  secondo   comma
dell'art. 111 della Costituzione (ora settimo comma). 
    E'  appena  il  caso  di  ricordare,  comunque,  che,  nonostante
l'istituto del deposito per soccombenza fosse passato indenne  -  sia
pure per i due  procedimenti  speciali  dell'opposizione  tardiva  al
decreto ingiuntivo e all'ordinanza  di  convalida  di  sfratto  o  di
licenza  -  allo  scrutinio  di   legittimita'   costituzionale,   il
legislatore decise di propria iniziativa di cancellarlo con la  legge
18 ottobre 1977, n. 793 (abrogando l'art.  651  codice  di  procedura
civile e sostituendo il terzo comma dell'art. 668 c.p.c.), e lo  fece
anche per l'ipotesi dell'art. 364 codice  di  procedura  civile,  che
venne anch'esso abrogato; con un intervento che, letto in  filigrana,
non fa che confermare i dubbi di legittimita' costituzionale  che  si
vanno a sollevare con la presente ordinanza. 
    5. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale  e
qui rapidamente tratteggiati, il Collegio ritiene di dover  sollevare
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  812,
della legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3,  24  e
111 della Carta fondamentale. 
    E' interessante preliminarmente notare che l'art. 58  del  codice
di procedura civile ricomprende tra i compiti del  cancelliere  anche
quello di provvedere all'iscrizione delle cause a ruolo. Ne  consegue
che, stando alla formulazione letterale della disposizione in  esame,
dovrebbe  pervenirsi  alla  conclusione  che   sia   addirittura   il
cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il  rifiuto  di
iscrizione a ruolo della causa. Non  a  caso,  infatti,  all'indomani
dell'entrata in  vigore  della  norma,  si  e'  svolto  un  dibattito
all'interno di questa Corte relativo alle modalita' applicative della
stessa. La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento  del
10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse  dalla  competente
Direzione generale del Ministero della giustizia - dando  atto  della
palese inaccettabilita' di «una lettura della novella  nel  senso  di
affidare al solo  accertamento  della  cancelleria  la  sorte,  e  la
procedibilita', di un ricorso  per  cassazione»  -  ha  disposto  che
quest'ultima,  una  volta  verificato  il  mancato   versamento   del
contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta  a  trasmettere
gli atti alla  Sezione  cui  il  ricorso  spetta  per  materia,  «per
l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza». 
    Il provvedimento organizzativo adottato dalla  Prima  Presidenza,
naturalmente, ha avuto l'effetto di demandare  al  Giudice  Corte  di
cassazione la valutazione  della  norma  di  cui  si  discorre,  che,
dunque, questo Collegio deve applicare. 
    Ebbene,  a   differenza   dell'ormai   scomparso   deposito   per
soccombenza, che esigeva appunto solo il  deposito  di  una  somma  a
titolo, per cosi' dire, cauzionale, si e' nel nostro caso in presenza
di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice  la  stessa
possibilita'  di  promuovere  un  giudizio  civile  se   non   previo
versamento della somma ivi indicata. Non c'e' alcun collegamento  tra
l'imposizione del tributo e un  obiettivo  di  razionalizzazione  del
servizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l'obbligo  istituito
e l'esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio (in  relazione
all'appello, al ricorso per cassazione e alla revocazione ordinaria),
come avveniva nella logica del vecchio istituto dell'art. 364 c.p.c.;
la norma in questione, infatti, e' di  applicazione  generale,  senza
alcuna esclusione (neppure per gli  ammessi  al  patrocinio  a  spese
dello Stato) e appare dettata dall'unico obiettivo di  «fare  cassa»,
esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda  avvalersi
del servizio giustizia. 
    In riferimento, piu' specificamente, al giudizio  di  cassazione,
il Collegio osserva - facendo propri anche  i  condivisibili  rilievi
del Procuratore generale nelle sue conclusioni alla pubblica  udienza
- che la  norma  nulla  dispone  in  ordine  agli  eventuali  ricorsi
incidentali; posto che non spetta al ricorrente incidentale, infatti,
l'iscrizione a ruolo, questi parrebbe essere  esentato  dall'obbligo,
il  che  sarebbe  segno  di  un'evidente  e  ingiusta  disparita'  di
trattamento. 
    La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e' la medesima
a prescindere dal valore dei ricorsi.  L'art.  1,  comma  812,  cit.,
infatti, stabilisce, come gia' detto, che la causa  non  puo'  essere
iscritta a ruolo se non e' versato «l'importo  determinato  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo  dovuto  per
legge»; il che viene  a  significare,  dato  l'univoco  tenore  della
disposizione, che anche per ricorsi di valore  notevolmente  elevato,
per i quali l'art. 13, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115 del 2002 fissa il  contributo  unificato  in  somme
maggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare
la sanzione della improcedibilita'. 
    Il quadro che emerge dalla lettura  della  norma  alla  luce  del
contesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell'art.  3
della Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto  che
nulla viene previsto per consentire l'accesso  alla  giurisdizione  a
chi sia privo di mezzi e non possa versare  la  somma  suindicata;  e
palese  e'  anche  la  violazione  degli  articoli  24  e  111  della
Costituzione, dal momento  che  la  disposizione  censurata  preclude
l'accesso alla giurisdizione, in  nome  di  un  interesse  di  natura
fiscale, senza che  l'onere  imposto  alla  parte  abbia  un  qualche
collegamento   con   il   migliore   svolgimento    della    funzione
giurisdizionale. Sicche' la disposizione appare, in  ultima  analisi,
anche intrinsecamente irragionevole. 
    Questo Collegio si e' interpellato, allo  scopo  di  valutare  il
possibile superamento  del  dubbio  di  costituzionalita'  nel  senso
dell'infondatezza, sul se  l'entita'  del  versamento  imposto,  pari
appunto ad euro 43,  possa  essere  ritenuta  cosi'  modesta  da  non
costituire  un  intralcio  per  l'accesso  alla   giurisdizione.   In
astratto,  tale  ragionamento   potrebbe   non   essere   del   tutto
insostenibile. E tuttavia la legittimita' costituzionale di una norma
avente forza di legge deve essere scrutinata non  solo  in  relazione
alla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma  anche
in rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i  quali
c'e' sicuramente il  diritto  di  accedere  alla  giurisdizione,  che
l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la  difesa
come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne
consegue che la valutazione sul merito di una scelta del  legislatore
che tocca un diritto inviolabile non e' tra i poteri di questa Corte,
potendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una  logica  di
ipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed  i
costi che essa ha per la collettivita'. 
    L'entita' della somma, pertanto, non esime, dunque,  dall'obbligo
di rimettere la questione alla Corte  costituzionale,  non  apparendo
detta  esiguita'  idonea  ad  escludere  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale. 
    Il  Collegio,  peraltro,  deve  osservare,  in  riferimento  alla
garanzia del principio di  eguaglianza  di  fronte  alla  legge,  che
l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa  misura  si
risolve comunque in un  vantaggio  per  chi,  secondo  la  disciplina
precedente,   avrebbe   dovuto   pagare   un   contributo   unificato
proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la
tutela  giurisdizionale.  Trattare  allo  stesso  modo,  in  funzione
dell'accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni  differenti  non
sembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni
svolte, del resto, coinvolgono la legittimita'  costituzionale  della
novita' normativa nella sua generale applicabilita'  all'introduzione
di tutti i procedimenti civili per cui e'  prevista  la  debenza  del
c.d. contributo unificato. 
    6. Deve essere  sollevata,  dunque,  siccome  non  manifestamente
infondata  in  riferimento  ai  suindicati  parametri,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    La cancelleria di questa Corte curera' la notifica della presente
ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso  questa
Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  la  sua
comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 

 
                               P. Q. M. 
 
    La Corte dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in
riferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  812,
della legge  30  dicembre  2024,  n.  107,  nei  termini  di  cui  in
motivazione; 
    ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; 
    dispone che,  a  cura  della  cancelleria  di  questa  Corte,  la
presente  ordinanza  venga  notificata  alle  parti  in   causa,   al
Procuratore generale presso questa Corte, nonche' al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  Terza
Sezione civile, il 21 ottobre 2025. 
 
                        Il Presidente: Frasca