Reg. ord. n. 252 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1
Ordinanza del Tribunale di Siena del 04/11/2025
Tra: S. L.F.
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della pena della reclusione “da quattro a sette anni” anziché “da tre a sette anni” – Manifesta sproporzione della pena minima edittale – Trattamento sanzionatorio più severo rispetto al reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. – Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene.
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128.
- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.
Norme impugnate:
legge del 26/04/2019 Num. 36 Art. 5 Co. 1
codice penale del Num. Art. 624 Co. 1 introdotto dall'
legge del 26/03/2001 Num. 128 Art. 2 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Camera di Consiglio del 4 maggio 2026
rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025
Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento
penale a carico di S. L.F..
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -
Denunciata previsione della pena della reclusione "da quattro a
sette anni" anziche' "da tre a sette anni".
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall'art.
5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche
al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima
difesa).
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -
Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entita'.
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall'art. 2,
comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi
in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).
(GU n. 1 del 07-01-2026)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione penale
In composizione monocratica in persona del giudice Simone Spina,
all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la presente ordinanza
ai sensi degli articoli 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e
23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
Ritenuto che l'odierno imputato e' stato tratto a giudizio per
rispondere del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, codice
penale, in quanto accusato di essersi impossessato, dopo averli
sottratti mediante introduzione in una privata abitazione, di un paio
di pantaloni, di una maglietta, di dieci euro in monete, di una busta
contenente dei cioccolatini e di una bottiglia d'acqua;
che, all'odierna udienza del 4 novembre 2025, si e' svolta
dapprima l'intera istruttoria dibattimentale e poi la discussione,
indi e' stato dichiarato chiuso il dibattimento e, subito dopo, lo
scrivente si e' ritirato in Camera di consiglio, per la deliberazione
della sentenza;
che, sulla scorta dei risultati probatori acquisiti, si ritiene
provato, nel merito, che l'odierno imputato, mediante introduzione
nelle pertinenze e nell'atrio di un'unita' immobiliare a destinazione
abitativa di tipo privato, si e' impossessato di un paio di pantaloni
celesti di tipo jeans e di una maglietta a mani corte color crema,
indumenti questi ultimi lasciati stesi nel giardino ad asciugare,
nonche' di poche monete, di valore complessivamente pari a dieci
euro, di qualche cioccolatino e di una bottiglia di acqua minerale;
che dette sottrazioni, piu' in particolare, sono state commesse
in parte all'esterno e, in altra parte, all'interno dell'unita'
immobiliare suddetta, nello specifico in un disimpegno posto subito
dietro alla porta d'ingresso dell'appartamento, che era stata
lasciata aperta;
che, sulla scorta di quanto riferito dalla persona offesa,
l'intera azione dell'imputato e' durata poche decine di secondi
appena, sino a che lo stesso, dopo essere stato sorpreso, si e' dato
alla fuga;
che gli indumenti sottratti all'esterno dell'abitazione, come
affermato dalla stessa persona offesa, erano vecchi e usurati e,
percio', di valore estremamente scarso, cosi' come del valore di
pochi euro erano altresi' i cioccolatini e la bottiglia d'acqua
sottratti nel mentre in cui si trovavano riposti sopra una lavatrice,
collocata nel disimpegno di cui si e' detto;
che l'introduzione dell'imputato nell'edificio in questione ha di
fatto riguardato il solo disimpegno posto subito dietro l'area di
ingresso, non involgendo percio' altre aree interne all'unita'
immobiliare;
che detta introduzione e' avvenuta, inoltre, mediante accesso
diretto dalla porta d'ingresso lasciata aperta, quindi senza che sia
stata mai esercitata violenza sulle cose, da parte dell'imputato, per
accedere nel domicilio altrui;
che in relazione a detto fatto, integrante gli estremi del reato
di cui all'art. 624-bis, primo comma, codice penale, l'odierna
persona offesa non ha mai avanzato istanza punitiva;
che tale fatto, inoltre, si connota per il valore evidentemente
infimo dell'utilita' perseguita dall'imputato, cosi' come per
l'entita' palesemente irrisoria del danno cagionato alla persona
offesa, alla luce della quantita', della tipologia e del valore dei
beni sottratti;
che, per altro verso, le modalita' dell'azione, costituite dal
semplice attraversamento di una porta d'ingresso lasciata aperta e
dall'accesso circoscritto ad un'area assai limitata dell'unita'
immobiliare, unitamente alla durata estremamente breve dell'intera
azione furtiva, consumatasi in poche decine di secondi, dimostrano
l'assenza, nel fatto in parola, di qualsivoglia profilo organizzativo
e, al contempo, comprovano la palese estemporaneita' della condotta
tenuta dall'imputato;
che, ad onta di tali specifici e peculiari caratteri del concreto
fatto qui giudicato, la vigente disciplina sanzionatoria del furto in
abitazione, tuttavia, impone una condanna alla pena della reclusione
per un tempo, comunque, non inferiore a quattro anni, congiunta alla
multa di euro 927;
che tale sanzione, con particolare riferimento alla pena
detentiva, risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla
«gravita'» oggettiva e soggettiva del fatto oggetto di giudizio,
oltre che del tutto sfornita di effettiva capacita' rieducativa, in
ragione della sua evidente severita' e palese eccessivita'; che
l'evidente sproporzione di tale pena minima detentiva si apprezza,
vieppiu', ove raffrontata alla pene edittali previste per altri reati
contro la persona, come tali posti a presidio di un bene giuridico di
caratura certo superiore rispetto al patrimonio e al domicilio
privato, tutelati dall'art. 624-bis, primo comma, codice penale, qual
e' il delitto di lesione personale «grave» di cui agli articoli 582 e
583, primo comma, codice penale, la' dove si consideri che il minimo
edittale di tale fattispecie circostanziata e' fissato in misura pari
a tre anni di reclusione.
Considerato che il reato di furto in abitazione ha subito, nel
corso del tempo, un progressivo e considerevole inasprimento
sanzionatorio, che ha interessato principalmente il minimo edittale
della reclusione, incrementato, nell'arco di meno di vent'anni, in
misura pari al quadruplo;
che, in sede di prima introduzione di detto reato, avvenuta con
l'art. 2, comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), il
minimo edittale era infatti determinato in un anno di reclusione;
che tale minimo, successivamente, e' stato aumentato in misura
pari al triplo, sino ad arrivare cosi' a tre anni di reclusione, per
effetto dell'art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 giugno 2017,
n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario);
che il nuovo minimo edittale di tre anni e' stato, infine,
ulteriormente inasprito di un altro anno, per effetto dell'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al
codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa),
sino a giungere all'attuale minimo edittale di quattro anni di
reclusione;
che proprio tale ultimo intervento legislativo, ad avviso del
tribunale, si e' tradotto in una scelta legislativa in aperto
contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di
proporzionalita' delle pene alla «gravita'» dei reati, giacche' si e'
in tal modo previsto, con riferimento al reato di furto in
abitazione, uno statuto sanzionatorio piu' severo di quello del reato
di lesione personale «grave», indi relativo a fatti che abbiano
prodotto l'indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero
da cui sia derivata o una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa oppure un malattia o un'incapacita' di attendere
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
che la discrezionalita' legislativa in materia di determinazione
della qualita' e della quantita' della pena coincide con il potere,
attribuito e riservato al legislatore, di fissare e stabilire, per
ciascuna fattispecie criminosa, il tipo e la misura massima e minima
di pena che potra' essere individuata e applicata, da parte del
giudice, in relazione ad ogni concreto fatto-reato oggetto di
giudizio;
che un simile potere discrezionale, tuttavia, «non equivale ad
arbitrio» (cosi' Corte costituzionale, sentenze n. 46 del 2024, n.
207 del 2023 e n. 117 del 2021), dovendosi lo stesso piuttosto
esercitare nel rispetto, in primo luogo, del principio di
proporzionalita' delle pene alla «gravita'» dei reati, ritraibile
dall'art. 3 della Costituzione;
che, da questo punto di vista, il principio di proporzionalita'
delle pene alla «gravita'» dei reati, attesa la natura convenzionale
dei primi e delle seconde, si risolve in quello della commisurazione
proporzionale della gravita' dei reati alle misure di pena stabilite
in via astratta dal legislatore, in base alla gerarchia dei beni e
degli interessi prescelti come meritevoli di tutela, da costruirsi in
via legale in conformita' al disegno che di essi e' tracciato a
livello costituzionale;
che, sotto questo profilo, e' invero possibile affermare che le
scelte legislative relative alla misura massima e minima di pena
edittale per ogni reato valgono a configurare una sorta di
«tariffario» delle pene e, quindi, dei beni penalmente protetti da un
determinato ordinamento, secondo una gerarchia che ricalchi cosi' la
«gravita'» dei vari reati e, conseguentemente, la gerarchia dei beni
e valori protetti, sulla scorta delle «pene» per essi via via
comminate dal legislatore;
che, seppure sia impossibile «misurare» in astratto la «gravita'»
di un reato singolarmente preso, in base al principio di
proporzionalita' e' tuttavia possibile affermare che, se due reati
sono puniti con la medesima pena essi sono allora ritenuti dal
legislatore di uguale gravita', mentre se la pena prevista per un
reato e' piu' severa di quella prevista per un altro, il primo reato
e' ritenuto piu' grave del secondo;
che, similmente, se due reati non possono, sulla scorta della
tavola costituzionale dei beni e interessi, essere ritenuti di uguale
gravita' oppure se l'uno e' da ritenersi meno grave dell'altro, e'
contrario al principio di proporzionalita' che essi siano puniti con
la medesima pena e, a maggior ragione, che il primo sia punito con
una pena minima piu' elevata di quella prevista per il secondo;
che, mentre nel primo dei casi predetti le scelte legislative in
materia di quantita' di pena sono affette da mera irrazionalita', nel
secondo la discrezionalita' legislativa travalica i limiti della
semplice irrazionalita', per scadere, cosi', nel campo della
manifesta irragionevolezza e palese arbitrarieta';
che, in tutti questi casi, il principio di proporzionalita' delle
pene alla «gravita'» dei reati equivale, in fondo, al principio di
uguaglianza in materia penale, anch'esso espresso dall'art. 3 della
Costituzione (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1982);
che, sulla scorta dell'attuale entita' delle pene minime previste
per i reati di furto in abitazione e di lesione personale «grave», e'
allora possibile affermare che, a livello di gerarchia dei beni
meritevoli di tutela penale, il secondo reato, peraltro nella
fattispecie relativa a fatti che abbiano prodotto l'indebolimento
permanente di un organo o di un senso ovvero a fatti da cui sia
derivata una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, sia divenuto meno grave del primo reato, nella sua
fattispecie base e non aggravata, per effetto dell'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice
penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa);
che, in altri termini, ad esito dell'inasprimento sanzionatorio
operato con l'intervento legislativo da ultimo citato, un reato
doloso commesso contro il patrimonio, senza l'uso di violenza contro
cose o persone, risulta punito piu' gravemente, nel suo minimo
edittale, di un reato doloso incentrato sull'uso della violenza
contro la persona e strutturalmente caratterizzato, nella sua
fattispecie aggravata, per la natura assai «grave» del danno portato
all'altrui integrita' fisica e personale; che, seppure non privo di
connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con
l'inviolabilita' del domicilio inteso quale «proiezione spaziale
della persona» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2002),
il reato di furto in abitazione, quanto a prevalente oggetto
giuridico di tutela, ruota attorno a diritti di natura patrimoniale
e, quindi, per loro natura disponibili, come dimostrato sia dalla
genesi legislativa di tale fattispecie che dalla sua collocazione
codicistica, la violazione dell'altrui domicilio venendo in rilievo
soltanto perche' funzionale alla commissione di un furto;
che, per altro verso, l'integrita' fisica e personale, secondo
quanto chiarito dalla stessa Corte costituzionale, costituisce un
diritto «fondamentale e personalissimo», per questa sua natura
indisponibile e, come tale, da ritenersi «meritevole di particolari
esigenze di protezione» (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 217
del 2023);
che, dunque, il bene protetto dal reato di lesione personale, in
quanto direttamente ancorato al combinato disposto dell'art. 2 e
dell'art. 32 della Costituzione, deve ritenersi di rango marcato
elevato, sul piano della rilevanza costituzionale;
che non v'e' dubbio alcuno, pertanto, che il diritto
all'integrita' fisica e personale assuma, nella tassonomia
costituzionale, una collocazione piu' elevata del diritto
all'integrita' patrimoniale, anche la' dove quest'ultimo sia colorato
da un'accezione personalistica, correlata alla violazione del
domicilio privato;
che, tuttavia, la scelta legislativa operata mediante l'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al
codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa),
e' stata nel senso di punite il reato di furto in abitazione con una
pena detentiva minima piu' elevata di quella prevista per la lesione
personale, nei «gravi» casi in cui alla persona offesa sia cagionato
un indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero una
malattia che ne metta in pericolo la vita o un'incapacita' di
attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a
quaranta giorni;
che il legislatore ha quindi ecceduto dai confini della
discrezionalita' allo stesso attribuita in materia di determinazione
delle pene edittali applicabili a chi abbia commesso reati, la' dove
ha elevato da tre a quattro anni la pena detentiva minima del reato
di furto in abitazione, trasmodando nell'irragionevolezza palese e
manifesta, giacche' mediante tale intervento e' stata sovvertita, a
livello normativo, la scala e gerarchia costituzionale dei beni e
valori passibili di tutela penale, riconoscendosi preminenza e
superiorita' a beni patrimoniali e disponibili, rispetto al
«fondamentale e personalissimo» diritto all'integrita' fisica e
personale;
che, d'altro canto, la diversita' del bene giuridico protetto
dalle due fattispecie in esame, di per se', non ne impedisce certo la
comparazione, ma anzi rafforza il giudizio di violazione dei principi
di eguaglianza e di ragionevolezza, la' dove sia evidente e palese,
come nel caso di specie, il profondo sovvertimento della scala
costituzionale dei valori da tutelarsi in sede penale (per un
argomento non dissimile, v. Corte costituzionale, sentenza n. 68 del
2012);
che, ad ogni modo, quando la manifesta sproporzione della
sanzione edittale appaia evidente, oltre che in relazione ad altre
fattispecie criminose, gia' in rapporto alla lieve entita' delle
concrete condotte pur riconducibili nel perimetro della medesima
fattispecie astratta, qual e' il caso di specie, la pena comminata
dal legislatore puo' essere sottoposta al sindacato della Corte
costituzionale, in riferimento al parametro costituito dall'art. 3
Cost., senza che sia necessaria l'evocazione di alcuno specifico
tertium comparationis (cosi' Corte costituzionale, sentenze n. 40 del
2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016);
che, infatti, seppure non possa predicarsi l'esistenza di un
rapporto «naturale» tra pena e reato, data l'incolmabile
eterogeneita' tra l'una e l'altro, proprio il carattere convenzionale
e legale del nesso retributivo che lega la sanzione all'illecito
penale esige che la determinazione legale della misura e quantita'
massima e, soprattutto, minima dell'una sia compiuta, da parte del
legislatore, in relazione alla natura e alla «gravita'» dell'altro;
che il principio di proporzionalita' della pena, da questo punto
di vista corrispondente all'antica massima «poena debet commensurari
delicto», rappresenta allora un corollario dei principi, espressi
dall'art. 25 cpv. Cost., di legalita' e di retributivita' penale,
avendo in questi il suo fondamento logico e assiologico;
che, a fronte del notevole inasprimento edittale che ha
riguardato il reato di furto in abitazione, non e' stata tuttavia
prevista l'introduzione di una disciplina in grado di operare quale
«valvola di sicurezza», onde consentire al giudice di mitigare e
temperare la sanzione nei casi in cui, come quello in esame,
l'offensivita' concreta del fatto di reato non ne giustifichi una
punizione cosi' rigida e severa; che l'evidente e palese asprezza
della pena detentiva minima del reato in esame, ad avviso del
tribunale, si pone in stridente contrasto non soltanto con il
principio di proporzionalita' delle pene alla «gravita'» dei reati,
ma anche con i principi di individualizzazione e di capacita'
rieducativa della sanzione penale, ricavabili dagli articoli 3 e 27,
primo e terzo comma, della Costituzione;
che del parametro di cui all'art. 3 Cost., cui e' direttamente
ancorato il principio di proporzionalita' delle pene alla gravita'
dei reati, e' stata ormai da tempo valorizzata, da parte della Corte
costituzionale, la lettura combinata con il parametro rappresentato
dall'art. 27, terzo comma, Cost., che di ogni pena impone, gia' nel
momento dell'astratta comminatoria da parte del legislatore, il
necessario orientamento a finalita' rieducative;
che, sotto questo aspetto, e' stato osservato che «una pena
palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita
come ingiusta dal condannato - vanifica, gia' a livello di
comminatoria legislativa astratta, la finalita' rieducativa» (cosi'
Corte costituzionale, sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n.
343 del 1993), finendo cosi' per risolversi in un «ostacolo alla
rieducazione» del condannato (cosi' Corte costituzionale, sentenza n.
112 del 2019);
che, d'altra parte, un trattamento sanzionatorio «manifestamente
sproporzionato rispetto alla gravita' oggettiva e soggettiva del
fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore,
pregiudica il principio di individualizzazione della pena» (cosi'
Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2022); che il principio di
necessaria individualizzazione della pena, quale «naturale attuazione
e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale
(principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia
penale» (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980), impone
di tenere conto dell'effettiva entita' e delle specifiche esigenze
dei singoli casi sottoposti a giudizio, in modo da rendere «quanto
piu' possibile «personale» la responsabilita' penale, nella
prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma, della Costituzione»
(cosi' Corte cost, sentenza n. 7 del 2022);
che detto principio, indirizzato tanto al giudice quanto, e
prim'ancora, allo stesso legislatore, costituisce «patrimonio della
cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento
con il "principio di proporzione" fra qualita' e quantita' della
sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (cosi', tra molte, v.
Corte cose., sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990);
che tale canone costituzionale, piu' in particolare, esige che
«la pena si atteggi, nel passaggio dalla comminatoria astratta
operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del
giudice, come risposta proporzionata anche alla concreta gravita',
oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato» (cosi' Corte
costituzionale, sentenza n. 112 del 2019);
che, in presenza di minimi edittali manifestamente sproporzionati
rispetto ad un fatto-reato che debba qualificarsi come di lieve
entita', per i suoi concreti connotati oggettivi e soggettivi, al
giudice resta tuttavia inibita e preclusa, nell'esercizio del suo
potere discrezionale di concreta determinazione della pena, la
possibilita' di individualizzare la risposta sanzionatoria al fatto
oggetto di giudizio, in quanto non potendosi oltrepassare i «limiti
fissati dalla legge», secondo quanto previsto dall'art. 132 codice
penale, la pena da applicare non puo' comunque essere stabilita in
misura inferiore ai minimi della cornice edittale;
che, d'altra parte, alla manifesta sproporzione sanzionatoria
rappresentata dal minimo edittale di cui all'art 624-bis, primo
comma, codice penale, non puo' certo porsi rimedio mediante il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacche'
queste, di regola, hanno la sola funzione di «adeguare la misura
concreta della pena e non quella di correggere l'eventuale
sproporzione dei minimi edittali» (cosi' Corte costituzionale,
sentenze n. 120 del 2023 e 63 del 2022);
che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla
conformita' a Costituzione della misura minima della pena detentiva
del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma, codice penale, per
come fissata per effetto dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre
disposizioni in materia di legittima difesa), nella parte in cui
detto minimo edittale sopravanza di un terzo la pena minima del reato
di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo
comma, codice penale, posto a tutela e presidio di un bene di rango
costituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto in
abitazione, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo con
l'art. 3 della Costituzione;
che, per altro verso, ulteriori dubbi di conformita' a
Costituzione si nutrono, sempre in riferimento alla disciplina
sanzionatoria del reato di furto in abitazione, nella parte in cui
risulta omessa la previsione della possibilita', in capo al giudice,
di mitigare la sanzione e di «individualizzarla» rispetto alla
«gravita'» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato,
la' dove l'offensivita' di quest'ultimo, data la sua lieve entita',
non ne giustifichi una punizione cosi' rigida e severa, in ragione
del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo
e terzo comma, della Costituzione; che, a garanzia della
ragionevolezza, proporzionalita' e capacita' rieducativa della
sanzione penale, si evidenzia allora la necessita' costituzionale di
introdurre, per il reato di cui al primo comma dell'art. 624-bis
codice penale, una «valvola di sicurezza» che permetta al giudice di
temperare la risposta sanzionatoria, consentendogli di ulteriormente
diminuire, anche rispetto a tale limite minimo, la pena da applicare,
in misura non eccedente un terzo;
che, a sostegno dell'invocato intervento additivo, appare infatti
una soluzione costituzionalmente adeguata, nonche' in grado di
inserirsi coerentemente nel tessuto normativo codicistico il ricorso
alla regola generale di cui all'art. 65, primo comma numero 3),
codice penale, che per i casi di diminuzione della pena prevede per
l'appunto, che questa non possa eccedere un terzo; che, d'altro canto
una simile «valvola di sicurezza» risulta essere gia' stata
introdotta, ad opera della Corte costituzionale, in riferimento a
numerose ipotesi di reato, tra loro tutte accomunate similmente
all'ipotesi di cui all'art. 624-bis, primo comma, codice penale,
tanto dall'asprezza del minimo edittale quanto dalla «latitudine
tipica del fatto-reato, tale da abbracciare episodi marcatamente
dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore» (cosi'
Corte co costituzionale sentenze n. 83 del 2025, n. 91 e n. 86 del
2024, n. 120 del 2023 e n. 68 del 2012), quali in particolare il
reato di sequestro di persona a scopo estorsione (vedi sentenza n. 68
del 2012), il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari (v.
sentenza n. 244 del 2022), il reato di estorsione (v. sentenza n. 120
del 2023) il reato di rapina (v. sentenza n. 86 del 2024), il reato
di pornografia minorile (v. sentenza n. 91 del 2024), e, infine il
reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso (v. sentenza n. 3 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica,
visti gli artt. 134 Cost., nonche' 1 legge costituzionale cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 624-bis, primo comma, del codice penale, come modificato
dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36
(Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da quattro a
sette anni» anziche' «da tre a sette anni»;
Solleva d'ufficio, altresi' questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis, primo comma del codice penale
introdotto dall'art. 2 comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128
(Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini), in ,riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pena da
esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando
per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze e
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle proposte
questioni di legittimita' costituzionale.
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del
presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la
prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Cosi' deciso in Siena, all'udienza del 4 novembre 2025.
Il giudice: Spina