Reg. ord. n. 252 del 2025 pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1

Ordinanza del Tribunale di Siena  del 04/11/2025

Tra: S. L.F.



Oggetto:

Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della pena della reclusione “da quattro a sette anni” anziché “da tre a sette anni” – Manifesta sproporzione della pena minima edittale – Trattamento sanzionatorio più severo rispetto al reato di lesione personale grave di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. – Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene.

- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36.

- Costituzione, art. 3.

Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle pene – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128.

- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 624  Co. 1 come modificato dall'
legge  del 26/04/2019  Num. 36  Art. 5  Co. 1
codice penale  del  Num.  Art. 624  Co. 1 introdotto dall'
legge  del 26/03/2001  Num. 128  Art. 2  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.


Camera di Consiglio del 4 maggio 2026  rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025

Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Siena nel procedimento
penale a carico di S. L.F.. 
 
Reati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -
  Denunciata previsione della pena della  reclusione  "da  quattro  a
  sette anni" anziche' "da tre a sette anni". 
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall'art.
  5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche
  al codice penale e  altre  disposizioni  in  materia  di  legittima
  difesa). 
Reati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -
  Mancata previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
  eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le
  modalita' o circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
  tenuita' del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve
  entita'. 
- Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto  dall'art.  2,
  comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi  legislativi
  in materia di tutela della sicurezza dei cittadini). 


(GU n. 1 del 07-01-2026)

 
                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 
 
 
                           Sezione penale 
 
    In composizione monocratica in persona del giudice Simone  Spina,
all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la presente ordinanza
ai sensi degli articoli 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1  e
23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuto che l'odierno imputato e' stato tratto  a  giudizio  per
rispondere del reato di cui all'art.  624-bis,  primo  comma,  codice
penale, in quanto  accusato  di  essersi  impossessato,  dopo  averli
sottratti mediante introduzione in una privata abitazione, di un paio
di pantaloni, di una maglietta, di dieci euro in monete, di una busta
contenente dei cioccolatini e di una bottiglia d'acqua; 
    che, all'odierna udienza  del  4  novembre  2025,  si  e'  svolta
dapprima l'intera istruttoria dibattimentale e  poi  la  discussione,
indi e' stato dichiarato chiuso il dibattimento e,  subito  dopo,  lo
scrivente si e' ritirato in Camera di consiglio, per la deliberazione
della sentenza; 
    che, sulla scorta dei risultati probatori acquisiti,  si  ritiene
provato, nel merito, che l'odierno  imputato,  mediante  introduzione
nelle pertinenze e nell'atrio di un'unita' immobiliare a destinazione
abitativa di tipo privato, si e' impossessato di un paio di pantaloni
celesti di tipo jeans e di una maglietta a mani  corte  color  crema,
indumenti questi ultimi lasciati stesi  nel  giardino  ad  asciugare,
nonche' di poche monete, di  valore  complessivamente  pari  a  dieci
euro, di qualche cioccolatino e di una bottiglia di acqua minerale; 
    che dette sottrazioni, piu' in particolare, sono  state  commesse
in parte all'esterno  e,  in  altra  parte,  all'interno  dell'unita'
immobiliare suddetta, nello specifico in un disimpegno  posto  subito
dietro  alla  porta  d'ingresso  dell'appartamento,  che  era   stata
lasciata aperta; 
    che, sulla  scorta  di  quanto  riferito  dalla  persona  offesa,
l'intera azione dell'imputato  e'  durata  poche  decine  di  secondi
appena, sino a che lo stesso, dopo essere stato sorpreso, si e'  dato
alla fuga; 
    che gli indumenti  sottratti  all'esterno  dell'abitazione,  come
affermato dalla stessa persona offesa,  erano  vecchi  e  usurati  e,
percio', di valore estremamente scarso,  cosi'  come  del  valore  di
pochi euro erano altresi'  i  cioccolatini  e  la  bottiglia  d'acqua
sottratti nel mentre in cui si trovavano riposti sopra una lavatrice,
collocata nel disimpegno di cui si e' detto; 
    che l'introduzione dell'imputato nell'edificio in questione ha di
fatto riguardato il solo disimpegno posto  subito  dietro  l'area  di
ingresso,  non  involgendo  percio'  altre  aree  interne  all'unita'
immobiliare; 
    che detta introduzione e'  avvenuta,  inoltre,  mediante  accesso
diretto dalla porta d'ingresso lasciata aperta, quindi senza che  sia
stata mai esercitata violenza sulle cose, da parte dell'imputato, per
accedere nel domicilio altrui; 
    che in relazione a detto fatto, integrante gli estremi del  reato
di cui  all'art.  624-bis,  primo  comma,  codice  penale,  l'odierna
persona offesa non ha mai avanzato istanza punitiva; 
    che tale fatto, inoltre, si connota per il  valore  evidentemente
infimo  dell'utilita'  perseguita  dall'imputato,  cosi'   come   per
l'entita' palesemente irrisoria  del  danno  cagionato  alla  persona
offesa, alla luce della quantita', della tipologia e del  valore  dei
beni sottratti; 
    che, per altro verso, le modalita'  dell'azione,  costituite  dal
semplice attraversamento di una porta d'ingresso  lasciata  aperta  e
dall'accesso  circoscritto  ad  un'area  assai  limitata  dell'unita'
immobiliare, unitamente alla durata  estremamente  breve  dell'intera
azione furtiva, consumatasi in poche decine  di  secondi,  dimostrano
l'assenza, nel fatto in parola, di qualsivoglia profilo organizzativo
e, al contempo, comprovano la palese estemporaneita'  della  condotta
tenuta dall'imputato; 
    che, ad onta di tali specifici e peculiari caratteri del concreto
fatto qui giudicato, la vigente disciplina sanzionatoria del furto in
abitazione, tuttavia, impone una condanna alla pena della  reclusione
per un tempo, comunque, non inferiore a quattro anni, congiunta  alla
multa di euro 927; 
    che  tale  sanzione,  con  particolare  riferimento   alla   pena
detentiva,  risulta  manifestamente  sproporzionata   rispetto   alla
«gravita'» oggettiva e soggettiva  del  fatto  oggetto  di  giudizio,
oltre che del tutto sfornita di effettiva capacita'  rieducativa,  in
ragione della sua  evidente  severita'  e  palese  eccessivita';  che
l'evidente sproporzione di tale pena minima  detentiva  si  apprezza,
vieppiu', ove raffrontata alla pene edittali previste per altri reati
contro la persona, come tali posti a presidio di un bene giuridico di
caratura certo  superiore  rispetto  al  patrimonio  e  al  domicilio
privato, tutelati dall'art. 624-bis, primo comma, codice penale, qual
e' il delitto di lesione personale «grave» di cui agli articoli 582 e
583, primo comma, codice penale, la' dove si consideri che il  minimo
edittale di tale fattispecie circostanziata e' fissato in misura pari
a tre anni di reclusione. 
    Considerato che il reato di furto in abitazione  ha  subito,  nel
corso  del  tempo,  un  progressivo  e   considerevole   inasprimento
sanzionatorio, che ha interessato principalmente il  minimo  edittale
della reclusione, incrementato, nell'arco di meno  di  vent'anni,  in
misura pari al quadruplo; 
    che, in sede di prima introduzione di detto reato,  avvenuta  con
l'art. 2, comma 2 della legge  26  marzo  2001,  n.  128  (Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei  cittadini),  il
minimo edittale era infatti determinato in un anno di reclusione; 
    che tale minimo, successivamente, e' stato  aumentato  in  misura
pari al triplo, sino ad arrivare cosi' a tre anni di reclusione,  per
effetto dell'art. 1, comma 6, lettera a), della legge 23 giugno 2017,
n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale  e
all'ordinamento penitenziario); 
    che il nuovo minimo  edittale  di  tre  anni  e'  stato,  infine,
ulteriormente inasprito di un altro anno, per  effetto  dell'art.  5,
comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche  al
codice penale e altre disposizioni in materia di  legittima  difesa),
sino a giungere  all'attuale  minimo  edittale  di  quattro  anni  di
reclusione; 
    che proprio tale ultimo intervento  legislativo,  ad  avviso  del
tribunale, si  e'  tradotto  in  una  scelta  legislativa  in  aperto
contrasto con i principi  di  eguaglianza,  di  ragionevolezza  e  di
proporzionalita' delle pene alla «gravita'» dei reati, giacche' si e'
in  tal  modo  previsto,  con  riferimento  al  reato  di  furto   in
abitazione, uno statuto sanzionatorio piu' severo di quello del reato
di lesione personale «grave»,  indi  relativo  a  fatti  che  abbiano
prodotto l'indebolimento permanente di un organo o di un senso ovvero
da cui sia derivata o una malattia che  metta  in  pericolo  la  vita
della persona offesa oppure un malattia o un'incapacita' di attendere
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 
    che la discrezionalita' legislativa in materia di  determinazione
della qualita' e della quantita' della pena coincide con  il  potere,
attribuito e riservato al legislatore, di fissare  e  stabilire,  per
ciascuna fattispecie criminosa, il tipo e la misura massima e  minima
di pena che potra' essere  individuata  e  applicata,  da  parte  del
giudice,  in  relazione  ad  ogni  concreto  fatto-reato  oggetto  di
giudizio; 
    che un simile potere discrezionale, tuttavia,  «non  equivale  ad
arbitrio» (cosi' Corte costituzionale, sentenze n. 46  del  2024,  n.
207 del 2023 e n.  117  del  2021),  dovendosi  lo  stesso  piuttosto
esercitare  nel  rispetto,  in  primo   luogo,   del   principio   di
proporzionalita' delle pene alla  «gravita'»  dei  reati,  ritraibile
dall'art. 3 della Costituzione; 
    che, da questo punto di vista, il principio  di  proporzionalita'
delle pene alla «gravita'» dei reati, attesa la natura  convenzionale
dei primi e delle seconde, si risolve in quello della  commisurazione
proporzionale della gravita' dei reati alle misure di pena  stabilite
in via astratta dal legislatore, in base alla gerarchia  dei  beni  e
degli interessi prescelti come meritevoli di tutela, da costruirsi in
via legale in conformita' al disegno  che  di  essi  e'  tracciato  a
livello costituzionale; 
    che, sotto questo profilo, e' invero possibile affermare  che  le
scelte legislative relative alla misura  massima  e  minima  di  pena
edittale  per  ogni  reato  valgono  a  configurare  una   sorta   di
«tariffario» delle pene e, quindi, dei beni penalmente protetti da un
determinato ordinamento, secondo una gerarchia che ricalchi cosi'  la
«gravita'» dei vari reati e, conseguentemente, la gerarchia dei  beni
e valori protetti,  sulla  scorta  delle  «pene»  per  essi  via  via
comminate dal legislatore; 
    che, seppure sia impossibile «misurare» in astratto la «gravita'»
di  un  reato  singolarmente  preso,  in   base   al   principio   di
proporzionalita' e' tuttavia possibile affermare che,  se  due  reati
sono puniti con la  medesima  pena  essi  sono  allora  ritenuti  dal
legislatore di uguale gravita', mentre se la  pena  prevista  per  un
reato e' piu' severa di quella prevista per un altro, il primo  reato
e' ritenuto piu' grave del secondo; 
    che, similmente, se due reati non  possono,  sulla  scorta  della
tavola costituzionale dei beni e interessi, essere ritenuti di uguale
gravita' oppure se l'uno e' da ritenersi meno  grave  dell'altro,  e'
contrario al principio di proporzionalita' che essi siano puniti  con
la medesima pena e, a maggior ragione, che il primo  sia  punito  con
una pena minima piu' elevata di quella prevista per il secondo; 
    che, mentre nel primo dei casi predetti le scelte legislative  in
materia di quantita' di pena sono affette da mera irrazionalita', nel
secondo la discrezionalita'  legislativa  travalica  i  limiti  della
semplice  irrazionalita',  per  scadere,  cosi',  nel   campo   della
manifesta irragionevolezza e palese arbitrarieta'; 
    che, in tutti questi casi, il principio di proporzionalita' delle
pene alla «gravita'» dei reati equivale, in fondo,  al  principio  di
uguaglianza in materia penale, anch'esso espresso dall'art.  3  della
Costituzione (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 1982); 
    che, sulla scorta dell'attuale entita' delle pene minime previste
per i reati di furto in abitazione e di lesione personale «grave», e'
allora possibile affermare che,  a  livello  di  gerarchia  dei  beni
meritevoli  di  tutela  penale,  il  secondo  reato,  peraltro  nella
fattispecie relativa a fatti  che  abbiano  prodotto  l'indebolimento
permanente di un organo o di un senso  ovvero  a  fatti  da  cui  sia
derivata una malattia che metta in pericolo  la  vita  della  persona
offesa,  sia  divenuto  meno  grave  del  primo  reato,   nella   sua
fattispecie base e non aggravata, per effetto dell'art. 5,  comma  1,
lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36  (Modifiche  al  codice
penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa); 
    che, in altri termini, ad esito  dell'inasprimento  sanzionatorio
operato con l'intervento  legislativo  da  ultimo  citato,  un  reato
doloso commesso contro il patrimonio, senza l'uso di violenza  contro
cose o persone,  risulta  punito  piu'  gravemente,  nel  suo  minimo
edittale, di un  reato  doloso  incentrato  sull'uso  della  violenza
contro  la  persona  e  strutturalmente  caratterizzato,  nella   sua
fattispecie aggravata, per la natura assai «grave» del danno  portato
all'altrui integrita' fisica e personale; che, seppure non  privo  di
connotazione   personalistica,   in   ragione    dell'aggancio    con
l'inviolabilita' del  domicilio  inteso  quale  «proiezione  spaziale
della persona» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 135  del  2002),
il  reato  di  furto  in  abitazione,  quanto  a  prevalente  oggetto
giuridico di tutela, ruota attorno a diritti di  natura  patrimoniale
e, quindi, per loro natura disponibili,  come  dimostrato  sia  dalla
genesi legislativa di tale fattispecie  che  dalla  sua  collocazione
codicistica, la violazione dell'altrui domicilio venendo  in  rilievo
soltanto perche' funzionale alla commissione di un furto; 
    che, per altro verso, l'integrita' fisica  e  personale,  secondo
quanto chiarito dalla stessa  Corte  costituzionale,  costituisce  un
diritto  «fondamentale  e  personalissimo»,  per  questa  sua  natura
indisponibile e, come tale, da ritenersi «meritevole  di  particolari
esigenze di protezione» (cosi' Corte costituzionale, sentenza n.  217
del 2023); 
    che, dunque, il bene protetto dal reato di lesione personale,  in
quanto direttamente ancorato al  combinato  disposto  dell'art.  2  e
dell'art. 32 della Costituzione,  deve  ritenersi  di  rango  marcato
elevato, sul piano della rilevanza costituzionale; 
    che  non  v'e'  dubbio   alcuno,   pertanto,   che   il   diritto
all'integrita'  fisica   e   personale   assuma,   nella   tassonomia
costituzionale,   una   collocazione   piu'   elevata   del   diritto
all'integrita' patrimoniale, anche la' dove quest'ultimo sia colorato
da  un'accezione  personalistica,  correlata  alla   violazione   del
domicilio privato; 
    che, tuttavia, la scelta legislativa operata mediante  l'art.  5,
comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche  al
codice penale e altre disposizioni in materia di  legittima  difesa),
e' stata nel senso di punite il reato di furto in abitazione con  una
pena detentiva minima piu' elevata di quella prevista per la  lesione
personale, nei «gravi» casi in cui alla persona offesa sia  cagionato
un indebolimento permanente di un organo o di  un  senso  ovvero  una
malattia che ne  metta  in  pericolo  la  vita  o  un'incapacita'  di
attendere  alle  ordinarie  occupazioni  per  un  tempo  superiore  a
quaranta giorni; 
    che  il  legislatore  ha  quindi  ecceduto  dai   confini   della
discrezionalita' allo stesso attribuita in materia di  determinazione
delle pene edittali applicabili a chi abbia commesso reati, la'  dove
ha elevato da tre a quattro anni la pena detentiva minima  del  reato
di furto in abitazione, trasmodando  nell'irragionevolezza  palese  e
manifesta, giacche' mediante tale intervento e' stata  sovvertita,  a
livello normativo, la scala e gerarchia  costituzionale  dei  beni  e
valori  passibili  di  tutela  penale,  riconoscendosi  preminenza  e
superiorita'  a  beni  patrimoniali  e   disponibili,   rispetto   al
«fondamentale  e  personalissimo»  diritto  all'integrita'  fisica  e
personale; 
    che, d'altro canto, la diversita'  del  bene  giuridico  protetto
dalle due fattispecie in esame, di per se', non ne impedisce certo la
comparazione, ma anzi rafforza il giudizio di violazione dei principi
di eguaglianza e di ragionevolezza, la' dove sia evidente  e  palese,
come nel caso  di  specie,  il  profondo  sovvertimento  della  scala
costituzionale dei  valori  da  tutelarsi  in  sede  penale  (per  un
argomento non dissimile, v. Corte costituzionale, sentenza n. 68  del
2012); 
    che,  ad  ogni  modo,  quando  la  manifesta  sproporzione  della
sanzione edittale appaia evidente, oltre che in  relazione  ad  altre
fattispecie criminose, gia' in  rapporto  alla  lieve  entita'  delle
concrete condotte pur  riconducibili  nel  perimetro  della  medesima
fattispecie astratta, qual e' il caso di specie,  la  pena  comminata
dal legislatore puo'  essere  sottoposta  al  sindacato  della  Corte
costituzionale, in riferimento al parametro  costituito  dall'art.  3
Cost., senza che sia  necessaria  l'evocazione  di  alcuno  specifico
tertium comparationis (cosi' Corte costituzionale, sentenze n. 40 del
2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); 
    che, infatti, seppure non  possa  predicarsi  l'esistenza  di  un
rapporto  «naturale»   tra   pena   e   reato,   data   l'incolmabile
eterogeneita' tra l'una e l'altro, proprio il carattere convenzionale
e legale del nesso retributivo  che  lega  la  sanzione  all'illecito
penale esige che la determinazione legale della  misura  e  quantita'
massima e, soprattutto, minima dell'una sia compiuta,  da  parte  del
legislatore, in relazione alla natura e alla «gravita'» dell'altro; 
    che il principio di proporzionalita' della pena, da questo  punto
di vista corrispondente all'antica massima «poena debet  commensurari
delicto», rappresenta allora un  corollario  dei  principi,  espressi
dall'art. 25 cpv. Cost., di legalita'  e  di  retributivita'  penale,
avendo in questi il suo fondamento logico e assiologico; 
    che,  a  fronte  del  notevole  inasprimento  edittale   che   ha
riguardato il reato di furto in abitazione,  non  e'  stata  tuttavia
prevista l'introduzione di una disciplina in grado di  operare  quale
«valvola di sicurezza», onde consentire  al  giudice  di  mitigare  e
temperare la  sanzione  nei  casi  in  cui,  come  quello  in  esame,
l'offensivita' concreta del fatto di reato  non  ne  giustifichi  una
punizione cosi' rigida e severa; che  l'evidente  e  palese  asprezza
della pena detentiva  minima  del  reato  in  esame,  ad  avviso  del
tribunale, si  pone  in  stridente  contrasto  non  soltanto  con  il
principio di proporzionalita' delle pene alla «gravita'»  dei  reati,
ma anche  con  i  principi  di  individualizzazione  e  di  capacita'
rieducativa della sanzione penale, ricavabili dagli articoli 3 e  27,
primo e terzo comma, della Costituzione; 
    che del parametro di cui all'art. 3 Cost.,  cui  e'  direttamente
ancorato il principio di proporzionalita' delle  pene  alla  gravita'
dei reati, e' stata ormai da tempo valorizzata, da parte della  Corte
costituzionale, la lettura combinata con il  parametro  rappresentato
dall'art. 27, terzo comma, Cost., che di ogni pena impone,  gia'  nel
momento dell'astratta  comminatoria  da  parte  del  legislatore,  il
necessario orientamento a finalita' rieducative; 
    che, sotto questo aspetto,  e'  stato  osservato  che  «una  pena
palesemente sproporzionata -  e,  dunque,  inevitabilmente  avvertita
come  ingiusta  dal  condannato  -  vanifica,  gia'  a   livello   di
comminatoria legislativa astratta, la finalita'  rieducativa»  (cosi'
Corte costituzionale, sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994  e  n.
343 del 1993), finendo cosi' per  risolversi  in  un  «ostacolo  alla
rieducazione» del condannato (cosi' Corte costituzionale, sentenza n.
112 del 2019); 
    che, d'altra parte, un trattamento sanzionatorio  «manifestamente
sproporzionato rispetto alla  gravita'  oggettiva  e  soggettiva  del
fatto, e comunque incapace di adeguarsi al  suo  concreto  disvalore,
pregiudica il principio di  individualizzazione  della  pena»  (cosi'
Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2022); che il principio  di
necessaria individualizzazione della pena, quale «naturale attuazione
e sviluppo di  principi  costituzionali,  tanto  di  ordine  generale
(principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla  materia
penale» (cosi' Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 1980), impone
di tenere conto dell'effettiva entita' e  delle  specifiche  esigenze
dei singoli casi sottoposti a giudizio, in modo  da  rendere  «quanto
piu'  possibile  «personale»   la   responsabilita'   penale,   nella
prospettiva segnata dall'art. 27, primo  comma,  della  Costituzione»
(cosi' Corte cost, sentenza n. 7 del 2022); 
    che detto principio,  indirizzato  tanto  al  giudice  quanto,  e
prim'ancora, allo stesso legislatore, costituisce  «patrimonio  della
cultura giuridica europea, particolarmente per  il  suo  collegamento
con il "principio di proporzione"  fra  qualita'  e  quantita'  della
sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra» (cosi', tra molte,  v.
Corte cose., sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990); 
    che tale canone costituzionale, piu' in  particolare,  esige  che
«la pena  si  atteggi,  nel  passaggio  dalla  comminatoria  astratta
operata dal legislatore alla sua concreta  inflizione  da  parte  del
giudice, come risposta proporzionata anche  alla  concreta  gravita',
oggettiva e soggettiva, del singolo  fatto  di  reato»  (cosi'  Corte
costituzionale, sentenza n. 112 del 2019); 
    che, in presenza di minimi edittali manifestamente sproporzionati
rispetto ad un fatto-reato  che  debba  qualificarsi  come  di  lieve
entita', per i suoi concreti connotati  oggettivi  e  soggettivi,  al
giudice resta tuttavia inibita e  preclusa,  nell'esercizio  del  suo
potere  discrezionale  di  concreta  determinazione  della  pena,  la
possibilita' di individualizzare la risposta sanzionatoria  al  fatto
oggetto di giudizio, in quanto non potendosi oltrepassare  i  «limiti
fissati dalla legge», secondo quanto previsto  dall'art.  132  codice
penale, la pena da applicare non puo' comunque  essere  stabilita  in
misura inferiore ai minimi della cornice edittale; 
    che, d'altra parte,  alla  manifesta  sproporzione  sanzionatoria
rappresentata dal minimo  edittale  di  cui  all'art  624-bis,  primo
comma, codice penale,  non  puo'  certo  porsi  rimedio  mediante  il
riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche,   giacche'
queste, di regola, hanno la sola  funzione  di  «adeguare  la  misura
concreta  della  pena  e  non  quella   di   correggere   l'eventuale
sproporzione  dei  minimi  edittali»  (cosi'  Corte   costituzionale,
sentenze n. 120 del 2023 e 63 del 2022); 
    che si  nutrono,  in  conclusione,  seri  dubbi  in  ordine  alla
conformita' a Costituzione della misura minima della  pena  detentiva
del reato di cui all'art. 624-bis, primo comma,  codice  penale,  per
come fissata per effetto dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 26 aprile 2019, n. 36  (Modifiche  al  codice  penale  e  altre
disposizioni in materia di legittima  difesa),  nella  parte  in  cui
detto minimo edittale sopravanza di un terzo la pena minima del reato
di lesione personale «grave» di cui  agli  artt.  582  e  583,  primo
comma, codice penale, posto a tutela e presidio di un bene  di  rango
costituzionalmente superiore a quelli tutelati dal reato di furto  in
abitazione, in ragione del contrasto di  tale  vulnus  normativo  con
l'art. 3 della Costituzione; 
    che,  per  altro  verso,  ulteriori  dubbi   di   conformita'   a
Costituzione  si  nutrono,  sempre in  riferimento  alla   disciplina
sanzionatoria del reato di furto in abitazione, nella  parte  in  cui
risulta omessa la previsione della possibilita', in capo al  giudice,
di mitigare  la  sanzione  e  di  «individualizzarla»  rispetto  alla
«gravita'» oggettiva e soggettiva del singolo e concreto fatto-reato,
la' dove l'offensivita' di quest'ultimo, data la sua  lieve  entita',
non ne giustifichi una punizione cosi' rigida e  severa,  in  ragione
del contrasto di tale vulnus normativo con gli articoli 3 e 27, primo
e  terzo  comma,  della   Costituzione;   che,   a   garanzia   della
ragionevolezza,  proporzionalita'  e  capacita'   rieducativa   della
sanzione penale, si evidenzia allora la necessita' costituzionale  di
introdurre, per il reato di cui  al  primo  comma  dell'art.  624-bis
codice penale, una «valvola di sicurezza» che permetta al giudice  di
temperare la risposta sanzionatoria, consentendogli di  ulteriormente
diminuire, anche rispetto a tale limite minimo, la pena da applicare,
in misura non eccedente un terzo; 
    che, a sostegno dell'invocato intervento additivo, appare infatti
una  soluzione  costituzionalmente  adeguata,  nonche'  in  grado  di
inserirsi coerentemente nel tessuto normativo codicistico il  ricorso
alla regola generale di cui  all'art.  65,  primo  comma  numero  3),
codice penale, che per i casi di diminuzione della pena  prevede  per
l'appunto, che questa non possa eccedere un terzo; che, d'altro canto
una  simile  «valvola  di  sicurezza»  risulta  essere   gia'   stata
introdotta, ad opera della Corte  costituzionale,  in  riferimento  a
numerose ipotesi di  reato,  tra  loro  tutte  accomunate  similmente
all'ipotesi di cui all'art.  624-bis,  primo  comma,  codice  penale,
tanto dall'asprezza del  minimo  edittale  quanto  dalla  «latitudine
tipica del fatto-reato,  tale  da  abbracciare  episodi  marcatamente
dissimili sul piano criminologico e del tasso  di  disvalore»  (cosi'
Corte co costituzionale sentenze n. 83 del 2025, n. 91 e  n.  86  del
2024, n. 120 del 2023 e n. 68 del  2012),  quali  in  particolare  il
reato di sequestro di persona a scopo estorsione (vedi sentenza n. 68
del 2012), il reato di distruzione o sabotaggio di opere militari (v.
sentenza n. 244 del 2022), il reato di estorsione (v. sentenza n. 120
del 2023) il reato di rapina (v. sentenza n. 86 del 2024),  il  reato
di pornografia minorile (v. sentenza n. 91 del 2024),  e,  infine  il
reato di deformazione dell'aspetto  della  persona  mediante  lesioni
permanenti al viso (v. sentenza n. 3 del 2025). 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale ordinario di  Siena,  in  composizione  monocratica,
visti gli artt. 134 Cost., nonche' 1  legge  costituzionale  cost.  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 624-bis, primo comma, del codice  penale,  come  modificato
dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 26 aprile 2019,  n.  36
(Modifiche al codice  penale  e  altre  disposizioni  in  materia  di
legittima difesa), in riferimento all'articolo 3 della  Costituzione,
nella parte in cui prevede la pena della  reclusione  «da  quattro  a
sette anni» anziche' «da tre a sette anni»; 
    Solleva   d'ufficio,   altresi'   questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  624-bis,  primo  comma  del  codice  penale
introdotto dall'art. 2 comma 2, della legge 26  marzo  2001,  n.  128
(Interventi legislativi in materia  di  tutela  della  sicurezza  dei
cittadini), in ,riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma
della Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  pena  da
esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un  terzo  quando
per la natura, la specie, i  mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  e
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulle  proposte
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del
presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio  e  con  la
prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Siena, all'udienza del 4 novembre 2025. 
 
                          Il giudice: Spina