Reg. ord. n. 251 del 2025 pubbl. su G.U. del 31/12/2025 n. 53

Ordinanza del Corte dei conti  del 28/11/2025

Tra: Consortium GARR  C/ Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata previsione che inibisce al giudice contabile di verificare se, in base alla disciplina di contabilità nazionale, un soggetto sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica – Legislatore che ha sottratto al giudice naturale della controversia la possibilità di erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti – Disposizione che impedendo al giudice contabile di conoscere delle controversie riguardanti i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opererebbe all’interno dell’unitaria materia contabile una scissione tra i profili di rilevanza interna e quelli di rilevanza europea, dai quali i primi sono condizionati e inscindibili – Incidenza sui saldi della finanza pubblica della contabilità nazionale – Violazione del principio dell’equilibrio di bilancio – Lesione della giurisdizione della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica ––Disciplina che rende difficoltoso l’accesso giurisdizione e il diritto di agire in giudizio, rendendo necessario, nell’interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione, rivolgersi a due giudici diversi per ottenere l’accertamento della non sussistenza delle condizioni per l’inserimento nell’elenco ISTAT e per contestare le relative limitazioni amministrative – Violazione del principio di ragionevole durata del processo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e, segnatamente, dei diritti e degli interessi legittimi – Limitazione dell’ambito di operatività della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che capovolge l’ordine di rilevanza dei possibili effetti dell’esercizio della cognizione, escludendo quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e consentendo la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT– Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23 inserito dalla
legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
legge costituzionale del 20/04/2012    Art.   Co.
legge del 24/12/2021    Art.   Co. 169 
decreto legislativo del 26/08/2016    Art. 11    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2025

Ordinanza del 28 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da Consortium GARR contro Istituto nazionale di statistica -
ISTAT . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 53 del 31-12-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               sezioni riunite in sede giurisdizionale 
 
    In speciale composizione, composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; 
        Eugenio Musumeci, consigliere; 
        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; 
        Marco Smiroldo, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Domenico Cerqua, primo referendario; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.
860/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai  sensi  dell'art.
11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del  decreto  legislativo  174  del
2016, da Associazione riconosciuta «Consortium GARR», rappresentato e
difeso, come da mandato unito  al  ricorso,  dall'avvocato  Giancarlo
Guarino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,  Via
Cesare   Ferrero    di    Cambiano,    n.    82,    indirizzo    PEC:
giancarloguarino@ordineavvocatiroma.org 
    Contro l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  e'  domiciliato,
nonche' nei confronti della Procura generale della Corte dei conti; 
    Per  l'accertamento  dell'insussistenza   dei   presupposti   per
l'inclusione  del   Consorzio   nell'Elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
ss.mm., elaborato ed  annualmente  aggiornato  da  ISTAT,  e  per  il
conseguente annullamento in parte qua dell'elenco aggiornato  per  il
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  229
del 30 settembre  2024  (di  seguito  anche  solo  «Elenco  ISTAT»  o
«Elenco») nonche' di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e
consequenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il
relatore,  cons.  Giancarlo  Astegiano,   il   difensore   di   parte
ricorrente,  avv.  Giancarlo  Guarino,  l'avv.  dello  Stato   Pietro
Garofoli per l'ISTAT e il pubblico ministero, nella persona del  vice
Procuratore generale Luigi D'Angelo, come specificato nel verbale; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Con ricorso sottoscritto in data 3 dicembre  2025,  notificato
all'ISTAT e alla Procura generale in pari data, e  depositato  presso
la segreteria delle Sezioni riunite, iscritto al  n.  860/SR/RIS,  il
Consortium GARR (Gestione ampliamento rete ricerca) ha contestato  la
legittimita'    dell'inserimento    dell'ente    nell'Elenco    delle
amministrazioni pubbliche per l'anno  2025,  predisposto  dall'ISTAT,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  229,  del  30
settembre 2024, formulando articolati motivi d'impugnazione. 
    Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha evidenziato
che  il  Consorzio  e'  costituito  come  associazione   riconosciuta
(Certificazione iscrizione Registro persone  giuridiche  -  Doc.  2),
senza fini di lucro, ed e' stato fondato nel 2002 dai principali enti
nazionali per l'istruzione e la ricerca scientifica con la  finalita'
di progettare, realizzare, gestire  ed  evolvere  la  Rete  nazionale
dell'istruzione e della  ricerca  (National  Research  and  Education
Network - NREN) ed i suoi servizi in Italia. Ha  osservato,  inoltre,
che la rete GARR e'  inserita  nell'elenco  delle  infrastrutture  di
ricerca prioritarie (Infrastrutture nazionali)  nel  Piano  nazionale
per le infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, ed e' riconosciuta
come «unica rete nazionale della ricerca e facente parte  della  rete
della ricerca europea GEANT». 
    La ricorrente ha precisato che l'attivita' svolta dal GARR  verso
enti  ed  istituzioni  non  soci   e'   assimilabile   ad   attivita'
istituzionale svolta a favore degli enti soci e  l'ente  ha  adottato
una   contabilita'   economico-patrimoniale   separata   tra    sfera
istituzionale e sfera dell'attivita' negoziale verso i non  soci.  Ha
messo in rilievo che i soci e gli aderenti versano annualmente  delle
somme, contabilmente rilevate  come  proventi  del  conto  economico,
ascrivibili alle quote associative che gli organi  dei  singoli  enti
deliberano, in totale autonomia. 
    Ha contestato, quindi, l'inserimento nell'Elenco delle  pubbliche
amministrazioni predisposto dall'ISTAT poiche' l'attivita'  svolta  e
le modalita' con  le  quali  sono  intrattenuti  i  rapporti  con  le
pubbliche  amministrazioni  evidenzierebbero  l'assenza  dei  criteri
previsti dalla  normativa  eurounitaria  per  l'individuazione  della
qualifica di amministrazione pubblica. 
    In via cautelare ha domandato la disapplicazione all'Associazione
ricorrente delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica di
cui alla legge n. 160/2019, art. 1, comma 591 e ss., nonche' di  ogni
altra  anche  non   espressamente   richiamata,   poiche'   la   loro
applicazione determinerebbe un danno  a  carico  degli  associati  in
termini di qualita' e fruibilita' delle prestazioni erogate, oltre  a
compromettere l'aggiornamento e l'adeguamento dell'infrastruttura  di
rete per mantenerla ai livelli di avanguardia  tecnologica  richiesti
dalla comunita' della ricerca italiana. 
    Ha  concluso,  chiedendo  di   dichiarare,   preliminarmente   ed
incidenter tantum, l'illegittimita' dell'Elenco per l'anno 2025 nella
parte  in  cui  e'  stato  inserito  il  Consortium  GARR   (Gestione
ampliamento rete ricerca),  e,  per  l'effetto,  ai  sensi  dell'art.
23-quater,  decreto-legge  n.  137  del   2020,   disporre   la   non
applicabilita'  all'Associazione  ricorrente  delle  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica di cui alla legge n. 160 del  2019,
art.  1,  comma  591  e  ss.,  nonche'  di  ogni  altra   anche   non
espressamente richiamata, comunque entro i limiti della giurisdizione
esclusiva della Corte dei conti. 
    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato
notificato l'atto introduttivo. 
    2.1. Con memoria del 1° luglio 2025, la Procura  generale  presso
la Corte dei conti ha argomentato in  ordine  all'infondatezza  della
pretesa di Consortium GARR, ed ha concluso, in via pregiudiziale, con
la  richiesta  che  venisse  sollevata  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020
e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020 e,  nel  merito,  che
venisse  respinto  il  ricorso,  con  la   conferma   dell'inclusione
dell'Associazione  riconosciuta  Consortium  GARR  nell'elenco  delle
«Amministrazioni  pubbliche»  pubblicato  dall'Istat   in   data   30
settembre  2024.  Inoltre,  la  Procura  generale   si   e'   opposta
all'accoglimento della richiesta cautelare. 
    2.2. L'Avvocatura generale dello Stato si e' costituita per conto
dell'ISTAT,  con  memoria  del   4   luglio   2025,   rilevando   che
l'Associazione Consortium GARR era da considerare soggetto produttore
di beni e servizi  non  destinabili  alla  vendita  e  sottoposto  al
controllo pubblico, concludendo,  quindi,  per  l'inammissibilita'  o
comunque infondatezza del ricorso. 
    3. A seguito della fissazione  dell'udienza  di  discussione,  in
data 5 luglio 2025 parte ricorrente  ha  depositato  memoria  con  la
quale ha replicato alle deduzioni formulate dalla Procura generale  e
dall'ISTAT ed ha ribadito la richiesta di sospensione  dell'efficacia
dell'iscrizione. 
    In data 9 luglio 2025 la Procura generale ha depositato  note  di
udienza con le  quali  ha  confermato  le  precedenti  difese  ed  ha
chiesto, in via principale, di sollevare,  per  i  motivi  illustrati
negli  atti   gia'   depositati,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 154/2020  e
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, ovvero,  ove  ritenuti
applicabili   al   presente   giudizio,   dell'art.   23-quater   del
decreto-legge n. 137/2020 e dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  n.
176/2020 e del relativo allegato;  in  subordine  ha  domandato  alla
Corte di sospendere il presente giudizio all'esito della questione di
costituzionalita' gia' promossa con le ordinanze numeri  5  e  6  del
2025 di queste Sezioni riunite. 
    4.  All'udienza  del  16   luglio   2025,   dopo   la   relazione
introduttiva, la  difesa  dell'Associazione  riconosciuta  Consortium
GARR ha riproposto l'istanza cautelare, si e' opposta alla  richiesta
di incidente di costituzionalita'  proposta  dalla  Procura  generale
asserendo  che  la  domanda  giudiziale  era  diretta   ad   ottenere
unicamente la disapplicazione delle sole  sanzioni,  con  esame  solo
incidentale  della  legittimita'  dell'inserimento  nell'elenco   per
l'anno 2025. 
    L'Avvocatura generale dello Stato si e' opposta alla proposizione
di questione di costituzionalita' della normativa ed  ha  chiesto  il
rigetto del ricorso. 
    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta
la questione di legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  alle
ragioni piu' volte esplicitate negli atti depositati. 
    All'esito della discussione, il giudizio e'  stato  trattenuto  a
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1.  L'oggetto  del  giudizio  e'   costituito   dalla   richiesta
dell'Associazione riconosciuta Consortium GARR (Gestione  ampliamento
rete ricerca) dell'accertamento  incidentale  dell'insussistenza  dei
presupposti per l'inclusione della ricorrente  nell'Elenco  del  2025
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,
elaborato e aggiornato annualmente dall'ISTAT, e per  il  conseguente
accertamento   della    non    applicabilita'    delle    limitazioni
amministrative che conseguono all'iscrizione. 
    2. In via preliminare, queste Sezioni riunite ritengono che siano
sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,
lamentati  dal  Consortium  GARR,   stante   la   validita'   annuale
dell'iscrizione, che  giustificano  la  concessione  della  richiesta
misura cautelare. 
    Infatti, l'attribuzione dello status di pubblica  amministrazione
non solo comporta l'adozione di una diversa struttura  organizzativa,
per conformarsi  alle  specifiche  norme  dettate  per  le  pubbliche
amministrazioni, ma ha anche riflessi ulteriori  sul  mercato  e  sui
rapporti con gli altri operatori economici. 
    Conseguentemente, queste Sezioni riunite ritengono, sulla base di
una sommaria cognizione delle argomentazioni e dei documenti prodotti
da parte ricorrente, che vi siano elementi sufficienti  per  ritenere
che vi possano essere dubbi sulla  effettiva  natura  del  Consortium
GARR e che gli stessi possano  essere  fugati  solo  al  termine  del
giudizio di merito, con la conseguenza che puo' ravvisarsi  il  fumus
sufficiente per giustificare la richiesta cautelare. 
    Relativamente al periculum in mora, la mancata concessione  della
richiesta misura cautelare, anche a  causa  della  validita'  annuale
dell'iscrizione, renderebbe il ricorso inammissibile per sopravvenuta
carenza  d'interesse,  avendo  l'iscrizione  prodotto  tutti  i  suoi
effetti; infatti, l'art 124, comma 2,  c.g.c.  espressamente  dispone
che i giudizi diversi da quelli  proposti  avverso  le  deliberazioni
delle Sezioni  regionali  di  controllo,  «sono  proponibili  finche'
l'atto oggetto del giudizio  produce  effetti  giuridici  e  sussiste
interesse all'impugnativa». 
    In conclusione, sussistono i presupposti per la richiesta  tutela
cautelare in relazione all'iscrizione nell'elenco per l'anno 2025. 
    3.  Nel  merito,  parte  ricorrente  ha  censurato  l'inserimento
nell'elenco ISTAT e, all'esito delle vicende che hanno caratterizzato
il  giudizio,  queste  Sezioni  riunite  in   speciale   composizione
ritengono  che,  pregiudiziale  alla  decisione   del   merito,   sia
necessario verificare  la  conformita'  alla  Costituzione  dell'art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 
    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina
degli effetti dell'inserimento  nel  citato  elenco  ISTAT,  previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto che la
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in
relazione  alla  verifica  della   legittimita'   delle   limitazioni
amministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. 
    4. La rilevanza della questione. 
    La  questione   della   legittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e' rilevante ai fini  del
presente giudizio poiche' il ricorso introduttivo e'  stato  proposto
dall'Associazione   riconosciuta   Consortium   GARR   per   ottenere
l'accertamento incidentale dell'illegittimita' dell'iscrizione  negli
elenchi ISTAT delle  unita'  istituzionali  appartenenti  al  settore
delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'anno 2025 e la  non
applicabilita'   delle   limitazioni    amministrative    conseguenti
all'inserimento nell'elenco. Conseguentemente, al  fine  di  decidere
sulla domanda proposta dalla ricorrente, deve essere  conosciuta  non
solo la norma  che  ha  previsto  le  limitazioni,  ma  anche  quella
riferita ai presupposti delle stesse, vale a dire quella che  prevede
l'inserimento   nell'elenco,   poiche'   il   riconoscimento    della
legittimita' o meno dell'iscrizione e' presupposto  per  la  verifica
dell'incidenza    sulle    attivita'     dell'Ente     e,     quindi,
sull'applicabilita' o meno delle limitazioni amministrative. 
    La  cognizione  piena,  infatti,  e'  impedita  dal  citato  art.
23-quater del decreto-legge n.  137  del  2020,  che  ha  limitato  e
circoscritto la cognizione del  giudice  contabile,  escludendola  in
relazione all'accertamento  dei  presupposti  per  l'inserimento  nel
citato elenco. 
    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all'attivita'
alle quali sono tenuti gli Enti inseriti nell'elenco non sono fini  a
se' stesse, ma rispondono all'esigenza  di  contenere  la  spesa  dei
soggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni
pubbliche che  individuano  l'aggregato  nazionale  sul  quale  viene
valutata l'osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini
unionali. 
    In conclusione, il requisito  della  rilevanza  della  questione,
presupposto per la proposizione di costituzionalita', e'  sicuramente
sussistente poiche' dalla decisione sulla  legittimita'  della  norma
dipende la possibilita' di  decidere  sulla  domanda  proposta  dalla
ricorrente. 
    5. La non manifesta infondatezza. 
    5.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni
sottese  alla  ritenuta   illegittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo
esaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l'ambito
di operativita' e le finalita' perseguite dal legislatore. 
    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' stato inserito
l'art. 23-quater disciplinante «Unita' ulteriori che concorrono  alla
determinazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche». 
    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell'elenco
annesso al presente decreto, in quanto unita'  che,  secondo  criteri
stabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
concorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica» (comma 1). 
    Il secondo comma stabilisce che «all'art. 11,  comma  6,  lettera
b), del codice della giustizia contabile, di cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  "operata
dall'ISTAT"  sono   aggiunte   le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica"». 
    5.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre
2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,  ha
previsto all'art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito
nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita'.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica» (comma 1). 
    La norma medesima, al secondo comma ha delineato il criterio  per
l'individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come
amministrazioni pubbliche ai fini  dell'osservanza  delle  regole  di
finanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di
derivazione dall'Unione europea ed ha richiamato le attivita'  svolte
dall'ISTAT,  stabilendo,  in  fine,  che  annualmente  l'istituto  di
statistica predisponesse un elenco valido per l'esercizio  successivo
(comma 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). 
    L'affidamento  all'ISTAT   della   ricognizione   annuale   delle
amministrazioni pubbliche e' stato  motivato  dalla  circostanza  che
esso e' parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e'  il
soggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per
effettuare i calcoli  della  contabilita'  nazionale,  in  base  alle
regole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di
contabilita' pubblica degli Stati che compongono l'Unione europea. In
sostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,
applicando  le  regole  unionali,  l'ISTAT   deve,   preliminarmente,
definire l'ambito delle amministrazioni pubbliche da  considerare  in
base alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al
regolamento UE n. 549/2013, relativo al  Sistema  europeo  dei  conti
nazionali e regionali dell'Unione europea). 
    Pertanto, l'attribuzione all'ISTAT della predisposizione  annuale
dell'elenco   dei   soggetti   che   rientrano   nell'ambito    delle
amministrazioni pubbliche non ha mere finalita'  statistiche,  ma  e'
elemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita'  nazionale  e,
quindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica
nazionali, anche per la  verifica  dell'osservanza  dei  parametri  e
vincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano
l'attivita' di ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco predisposto
dall'ISTAT concorrono a formare i saldi della contabilita' nazionale. 
    E' indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede
l'inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base
alle regole del SEC 2010 rientrano nell'ambito delle  amministrazioni
pubbliche, ha la finalita' di definire i conti nazionali e, in ultima
analisi   di   assicurare   l'equilibrio   dei   bilanci    pubblici,
nell'osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all'Unione
europea. 
    5.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo
che, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva
della Corte dei conti sull'inclusione degli  Enti  nell'elenco  delle
amministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall'ISTAT. 
    Infatti, l'art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, successivamente ripreso  dall'art.  11,  comma  6,  lettera  b),
c.g.c. di cui al decreto legislativo n.  174/2016,  aveva  attribuito
alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine  alla  sussistenza  o
meno della natura di amministrazione pubblica in capo  alle  societa'
inserite annualmente nell'elenco predisposto  annualmente  dall'ISTAT
ed  alle  conseguenti   limitazioni   amministrative   previste   dal
legislatore. 
    Piu'  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata
prevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell'art.  103,  secondo
comma, della Costituzione». 
    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in
ordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al
riconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad
enti o societa'  effettuato  annualmente  dall'ISTAT  ai  fini  della
predisposizione dei conti annuali. 
    5.4. La scelta operata dal citato art. 1, comma 169, della  legge
n. 228 del 2012, ripresa poi dall'art. 11 c.g.c., era coerente con il
disegno  insito  nella  riforma  costituzionale   del   2012   (legge
costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale,  tra  l'altro,
sono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. 
    Nell'ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si
colloca  altresi'  la  direttiva  2011/85/UE,  dell'8  novembre  2011
(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati
membri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,
nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Inoltre, l'art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,
nel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge
«rinforzata» prevista dal comma 6 dell'art. 81 Cost., ha previsto  lo
svolgimento, in modo dinamico,  di  controlli  lungo  l'intero  ciclo
finanziario   dei   bilanci   del    «complesso    delle    pubbliche
amministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e
consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte  dei  conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    E' indubbio, quindi, che  l'intervento  legislativo  operato  nel
2020 dall'art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha
circoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla
sola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti
all'inserimento nell'elenco ISTAT  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,
escludendola, di fatto, in relazione all'inserimento nell'elenco, non
solo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato
l'art. 81, comma 6, e l'art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche'
ha  inciso  negativamente  sulla  possibilita'   di   verificare   il
complessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della
disciplina eurounitaria. Il legislatore e' intervenuto nella  materia
della contabilita' pubblica, propria  della  magistratura  contabile,
escludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non
gia' alla mera verifica sulla legittimita' di un atto  amministrativo
(inserimento nell'elenco ISTAT) ma all'accertamento sostanziale della
natura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti
dall'elenco. In altri termini, e' stato inibito al giudice  contabile
di verificare se in base alla disciplina di  contabilita'  nazionale,
che ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un  soggetto
sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza
sui saldi di finanza pubblica della contabilita' nazionale. 
    La limitazione dell'ambito della giurisdizione contabile  operata
con il comma 2 dell'art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,
come  convertito   dalla   legge   n.   176/2020,   «ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della  controversia
- cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente  la  competenza
«esclusiva» in tema di contabilita' pubblica  -  la  possibilita'  di
erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione
innanzitutto dell'art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e
97, della Costituzione. 
    La norma, allorche' esclude  la  giurisdizione  della  Corte  dei
conti  in  relazione  alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti   di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT, interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla
perimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano
precisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei
saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra
gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile
di conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti
dell'inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione
dell'unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i
profili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,
dai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del
tutto inscindibili. Oltretutto, e' stata  limitata  la  giurisdizione
alla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l'ente
interessato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare
singolare che  il  giudice  della  contabilita'  pubblica  non  possa
conoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che
si basa sulle regole della contabilita' - ma solo delle conseguenze. 
    L'irrazionalita' della scelta del legislatore del 2020 appare poi
evidente, tanto piu' se si considera che nello stesso art.  23-quater
ha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione
alle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all'inserimento
nell'elenco  («ai  soli  fini   dell'applicazione   della   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio',  senza
evidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che
conseguono alla presenza nell'elenco annuale stilato dall'ISTAT, sono
una conseguenza diretta dell'inserimento e, pertanto, la decisione in
ordine alla loro applicazione e' conseguente alla decisione in ordine
alla qualifica di amministrazione pubblica. 
    5.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. 
    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato
espressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito
nell'elenco  ISTAT  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di
amministrazione  pubblica  per  finalita'  diverse   da   quella   di
applicazione delle limitazioni amministrative. 
    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di
giurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,
che l'inclusione nell'elenco ISTAT ha natura provvedimentale, cui  si
contrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica
soggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai
sensi  dell'art.  7  c.p.a.,   e'   riferibile   alla   giurisdizione
amministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:
«anteriormente all'intervento operato con l'art. 1, comma 169,  legge
n. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite
della Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente
instaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la
conseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell'ambito  della
giurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si
deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione
del giudice amministrativo» (par. 15.3). 
    L'argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto
nel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell'elenco ISTAT
in base alle specifiche finalita' cui e' preordinato, che si  pongono
su un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni
individuali.  Infatti,  la  finalita'  dell'elenco  e'   strettamente
dipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla
assorbente necessita' di verificare la sussistenza  delle  condizioni
previste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle
amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di
finanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve
essere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta
finalita'. 
    In proposito, infatti, non si puo' ignorare che l'art.  24  della
Costituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei
propri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l'art.  113
precisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,
prevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e
con gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto
dei principi del giusto processo, come richiamati dall'art. 111 della
Costituzione. 
    La previsione  contenuta  nell'art.  11,  comma  6,  lettera  b),
c.g.c., stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, «nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in  unico  grado
sui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle
amministrazioni  pubbliche  operata  dall'ISTAT»,   senza   ulteriori
specificazioni, aveva espressamente riconosciuto al giudice contabile
la competenza a decidere delle controversie in esame con il potere di
assicurare tutte le tutele richieste dai soggetti interessati,  ossia
di statuire  su  tutte  le  domande  astrattamente  proponibili,  con
esclusione di altre giurisdizioni  concorrenti,  assicurando  in  tal
modo piena tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24  e
113 Cost. 
    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli
articoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione
giurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena
tutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la
disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si
ispiri al principio secondo cui l'individuazione del  giudice  munito
di giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a
ottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di
interesse, nonche'  dell'art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, che dell'art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica
applicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti. 
    L'art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con
riferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi ISTAT, con i rischi e le criticita' - che saranno a  breve
esaminati - derivanti dall'eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul
medesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di
necessita'  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente
dilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso
(«dipendente»). 
    Orbene,   il   sistema   risultante   dall'art.   23-quater   del
decreto-legge n. 137 del 2020, cosi' come interpretato dalle  Sezioni
unite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone
in contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche'
rende difficoltoso l'accesso alla giurisdizione e il diritto di agire
in giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per
ottenere l'accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per
l'inserimento  nell'elenco  ISTAT  e  per  contestare   le   relative
limitazioni amministrative. Se pero' si tiene conto che queste ultime
dipendono dall'inserimento o meno nell'elenco, appare  evidente  come
il  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita'
costituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i
precetti costituzionali richiamati sopra. 
    5.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'ISTAT «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater del decreto-legge n.  137/2020,  come  convertito,  risulta
altresi'  in  contrasto  con  l'art.  3  della   Costituzione,   data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano
l'attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,
esclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei
conti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita'  generale,
bensi'  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita'   di
amministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita'
istituzionale. 
    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e',  cioe',  chiamata  a
valutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di
particolare complessita' - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la
qualita' di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o
non destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del
SEC) per stabilire se un'unita' istituzionale produca beni e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva
conformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e'    stata
legislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al
suo ambito di operativita'  che  addirittura  capovolge  l'ordine  di
rilevanza dei possibili effetti dell'esercizio della  cognizione:  si
escludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi
di  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai
limitati  fini  dell'applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo
nazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita'
piu' latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le
quali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva
del giudice contabile, la  questione  dell'eventuale  competenza  del
giudice amministrativo avrebbe potuto piu' fondatamente proporsi. 
    L'incostituzionalita',  conseguente  alla  palese  illogicita'  e
irragionevolezza della disposizione in esame, emerge altresi'  quando
si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della   giurisdizione
esclusiva  della  Corte  dei  conti  alla  normativa  nazionale   sul
contenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un   significativo
svuotamento. 
    Infatti, la legittimita' costituzionale di tale riparto  potrebbe
sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale
del giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra
loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le
disposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti
giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative
applicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel
quadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e'
necessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al
soggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria
di  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione
nell'elenco ISTAT. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione amministrativa e quella contabile l'ipotizzato  riparto
- che, non a caso, non e' stato delineato dal legislatore del 2020  -
determinerebbe il sorgere di  insormontabili  ostacoli  giuridici,  a
meno di configurare il giudizio davanti  al  giudice  amministrativo,
circa la corretta attribuzione  di  una  soggettivita'  pubblicistica
europea all'ente di diritto interno ricorrente  iscritto  nell'elenco
ISTAT, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 codice  di
procedura civile e art. 106 c.g.c., situazione  non  compatibile  con
l'ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli  interessati  e
con la finalita' della verifica sul corretto inserimento  nell'elenco
ISTAT, da determinare in base alle regole di contabilita'  e  finanza
pubblica, l'interpretazione delle quali rientra  nella  giurisdizione
esclusiva della magistratura contabile. 
    In conclusione, l'art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,
come convertito, presenta insuperabili criticita'  interpretative  in
ragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a
prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti
consentiti dall'enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una
coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con
il rischio che l'attivita' ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale
integrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha
un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante  e  in  maniera
ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e
interessi legittimi potranno trovare tutela, si' da poter compiere su
quelle basi le proprie libere scelte d'azione» (C. cost., sentenza  5
giugno 2023, n. 110). 
    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di
incertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto
con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un
presupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -
per sua natura - pregiudiziale. 
    5.7. La disposizione limitativa contenuta nell'art. 23-quater del
decreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi',  l'art.  117  della
Costituzione, che prevede l'osservanza da parte del  legislatore  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti
eurounitari dell'iscrizione nell'elenco ISTAT dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e gli  stessi  lavori  preparatori  non
autorizzano a prospettare  una  concorrenza  di  giurisdizioni  sulla
materia, in quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non
l'an, ma il quomodo  della  giurisdizione:  il  legislatore  avrebbe,
cioe', ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia al petitum
che alla causa petendi), attraverso la limitazione dei «fini» - ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'ISTAT,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto  di  ricognizione  dianzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    In ogni caso, l'art. 117  risulta  comunque  violato  perche'  la
novella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco ISTAT  che
intendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione
quali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia'  proposto  ricorso
al giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero
mai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell'elenco
suddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la
disapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata
sentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale
disapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini
della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'ISTAT,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009), non puo' non comportare effetti sia oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta
qualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
    6. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,
e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre
2020, n. 176 per la sospetta violazione degli articoli 3, 24, 81, 97,
103, 111, 113 e 117 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe: 
        accoglie l'istanza di sospensiva, nei  termini  di  cui  alla
richiesta di parte ricorrente; 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
        dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  16  luglio
2025. 
  La presente decisione e' stata depositata in Segreteria in data  28
novembre 2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura 
 
 
                                                 Il dirigente: Franco