Reg. ord. n. 259 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 11/12/2025
Tra: Noto Sheila Anne C/ Faustini Luigia
Oggetto:
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili (nel caso di specie: ricorso per cassazione) - Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia o tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio – Disparità di trattamento, con riguardo al giudizio di cassazione, tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale (non tenuto all’iscrizione a ruolo) – Violazione del principio di eguaglianza anche in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 14 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Testo dell'ordinanza
N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2025
Ordinanza dell'11 dicembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana Valle
contro A.T.E.R. e Roma Capitale.
Tributi - Contributo unificato per le spese di giustizia -
Procedimenti civili - Fermi i casi di esenzione previsti dalla
legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa in caso di
mancato versamento dell'importo del contributo unificato
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R.
n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per
il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.
(GU n. 2 del 14-01-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione civile
composta dai signori magistrati:
Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Presidente;
Francesco Maria Cirillo, consigliere rel.;
Emilio Iannello, consigliere;
Laura Giraldi, consigliere;
Paolo Spaziani, consigliere,
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
iscritto al n. 1154/2025 R.G. proposto da:
Ciancabilla Gianluca, Ciancabilla Mauro, Valle Germana,
rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gazzelli, elettivamente
domiciliati presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore,
ricorrenti;
contro:
A.T.E.R., rappresentata e difesa dall'avvocato Monica
Viarengo, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato
dal difensore, controricorrente,
e
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio
Pasquali, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato
dal difensore, controricorrente;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4042/2024
depositata il 6 giugno 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21 ottobre 2025 dal consigliere Francesco Maria Cirillo.
Udito il sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, che ha
concluso chiedendo che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale o, in subordine, riportandosi alle conclusioni
scritte.
Udita l'avv. Sonia Ranieri per delega dell'avv. Mario Gazzelli.
Fatti di causa
1. Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana Valle
proposero opposizione, davanti al Tribunale di Roma, nei confronti
dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica di
Roma (ATER) e del Comune di Roma, avverso il decreto col quale era
stato loro ordinato il rilascio di un alloggio di edilizia popolare,
per essere gli attori asseritamente non piu' in possesso dei
requisiti per fruire di un tale alloggio.
Si costituirono in giudizio l'ATER e il Comune di Roma, chiedendo
il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigetto' la domanda e condanno' gli attori al
pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia e' stata impugnata dagli attori soccombenti e la
Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, ha rigettato
l'appello e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle
ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propongono
ricorso Gianluca Ciancabilla, Mauro Ciancabilla e Germana Valle con
unico atto affidato ad un solo motivo.
Resistono l'ATER e Roma Capitale con due separati controricorsi.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Presentazione e rilevanza della questione.
1. La Corte osserva che i motivi di ricorso non verranno
esaminati nel merito, sussistendo una questione procedurale
preliminare che ha carattere decisivo.
Si intende fare riferimento all'applicazione della norma di cui
all'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, secondo
cui, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei
procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non
e' versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Tale disposizione e' applicabile anche nel giudizio di
cassazione, perche' la parola «causa» ben puo' essere ritenuta
sinonimo di «ricorso»; e poiche', in base all'art. 21 della stessa
legge n. 207 del 2024, le norme ivi dettate entrano in vigore il 1°
gennaio 2025, la disposizione suindicata e' applicabile ratione
temporis al ricorso odierno, essendo stato lo stesso proposto
successivamente a quella data.
Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva che la norma di cui
si discute e' applicabile nel giudizio odierno anche perche' il
ricorso in esame non puo' beneficiare di alcuna esenzione
dall'obbligo di versamento del contributo, e che l'eventuale
applicazione condurrebbe, ad avviso di questa Corte, all'esito
obbligatorio dell'improcedibilita' del ricorso. Chiarissima appare,
in tal senso, la portata della norma la' dove essa stabilisce,
appunto, che la causa non puo' essere iscritta a ruolo in caso di
mancato versamento del contributo. Non sembra possibile, quindi,
alcuna interpretazione adeguatrice della norma in questione,
trattandosi di disposizione procedurale il cui intento e' palese; per
cui, salvo quanto si dira' in seguito relativamente all'entita' del
versamento imposto (euro 43), il Collegio e' dell'avviso che, se si
facesse applicazione della norma in esame, l'esito decisorio in rito
sarebbe inevitabile.
La non manifesta infondatezza.
2. Tanto premesso, si osserva che l'art. 1, comma 812, della
legge n. 207 del 2024 va ad incidere su di un istituto, quello del
versamento del contributo unificato, che e' ben noto nel nostro
ordinamento e sul quale molto si e' discusso nella giurisprudenza di
questa Corte.
Giova rammentare in proposito, senz'alcuna pretesa di
completezza, che le Sezioni Unite hanno in piu' occasioni stabilito -
con un'affermazione che merita integrale condivisione e che puo'
dirsi ormai pacifica - che il contributo unificato ha natura di
debito tributario (sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3
aprile 2025, n. 8810). E' interessante notare, sul punto, che la
sentenza n. 4315 del 2020 ha dedotto, per cosi' dire, la natura
tributaria del c.d. doppio contributo che la parte impugnante e'
obbligata a versare in presenza dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa della natura del
contributo unificato iniziale, siccome volto a ristorare
l'amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la
trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella
sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice tributario).
Ci troviamo, dunque, in presenza di una disposizione, quella oggi
in discussione, che ha natura tributaria. Natura, questa, che e'
riconosciuta, in sostanza, anche dal Giudice delle leggi (v. le
sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019).
3. La giurisprudenza costituzionale si e' pronunciata piu' volte,
a partire dai primi anni della sua istituzione, sulla legittimita'
costituzionale delle norme che sottopongono ad oneri tributari
l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo.
Occorre richiamare, innanzitutto, la sentenza n. 21 del 1961 la
quale, benche' ormai risalente nel tempo, contiene in se' un
condensato dei principi sui quali la Corte costituzionale e' tornata
in tempi assai piu' vicini. In quella pronuncia venne messa in
dubbio, in un giudizio di opposizione ad ingiunzione tributaria, la
legittimita' costituzionale della clausola c.d. del solve et repete
prevista dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, Allegato E, sul
contenzioso amministrativo. Detta norma prevedeva, al secondo comma,
che in «ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere
ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di
pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di
supplemento».
La sentenza suindicata, dopo aver rilevato che quella
disposizione costituiva «una misura particolarmente energica ed
efficace al fine dell'attuazione del pubblico interesse alla
percezione dei tributi», ne dichiaro' tuttavia l'illegittimita'
costituzionale osservando, tra l'altro, che l'imposizione «dell'onere
del pagamento del tributo, regolato quale presupposto imprescindibile
della esperibilita' dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la
tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento
giudiziale della illegittimita' del tributo stesso», violava i
principi di cui agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione. Cio' in
quanto, da un lato, la norma creava una disparita' di trattamento tra
il contribuente che sia in grado di pagare immediatamente l'intero
tributo e il contribuente che, viceversa, non abbia tale possibilita'
economica. Dall'altro, poi, la sentenza n. 21 del 1961 segnalo' che
gli articoli 24, primo comma, e 113 della Costituzione, nell'indicare
la parola «tutti», hanno come obiettivo quello di ribadire
l'uguaglianza tra i cittadini in ordine all'accesso alla tutela
giurisdizionale.
In epoca assai piu' prossima, la Corte costituzionale e' tornata
sull'argomento con tre pronunce che vanno tutte nella medesima
direzione e che devono essere richiamate.
Si intende fare riferimento alle sentenze n. 333 del 2001, n. 522
del 2002 e n. 140 del 2022.
La sentenza n. 333 del 2001 aveva ad oggetto il dubbio di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), la' dove esso poneva quale condizione per
la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del
locatore, della regolarita' della propria posizione fiscale quanto al
pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione,
dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa
ai canoni.
Tale decisione, nel ricordare che il problema della
compatibilita' non era nuovo nella giurisprudenza costituzionale,
osservo' che si deve «distinguere fra oneri imposti allo scopo di
assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua
funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al
soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalita'
processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento di
quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i
secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo
all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, percio',
la violazione dell'art. 24 della Costituzione». Di qui l'accoglimento
della questione allora proposta e la conseguente declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma censurata, posto che essa,
avendo ad oggetto solo la dimostrazione, da parte del locatore, di
aver assolto taluni obblighi fiscali, risultava porre un onere solo
per fini fiscali e senza «qualsivoglia connessione con il processo
esecutivo e con gli interessi che lo stesso e' diretto a realizzare».
E quella sentenza non manco' di sottolineare come la norma in oggetto
si ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza, gia' presente
nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di eliminare ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La sentenza n. 522 del 2002, invece, doveva pronunciarsi sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di
imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere
il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla parte vittoriosa
al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte
soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.
In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi richiami alla
propria precedente giurisprudenza, ribadi' che la Costituzione di per
se' non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale
correlazione con il processo, ma confermo' la distinzione, gia'
evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri «razionalmente
collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e oneri volti, invece,
alla soddisfazione di finalita' del tutto estranee; e aggiunse che
questi ultimi conducono «al risultato di precludere o ostacolare
gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale», incorrendo
per tale ragione nella sanzione dell'illegittimita' costituzionale.
Nel caso specifico la Corte ravviso' come fosse irragionevole
precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva
in nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo - del
tutto estraneo al principio di effettivita' della tutela
giurisdizionale.
Pienamente in linea con questi precedenti e' la successiva
sentenza n. 140 del 2022 nella quale la Corte costituzionale
dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella parte
in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si
applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro
provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per
proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».
In motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi gia'
enunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle leggi,
pur osservando che il dovere tributario rientra quelli inderogabili
di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione, ribadi' che il
diritto alla tutela giurisdizionale non puo' «in alcun modo essere
sacrificato» in nome di esigenze di tutela dell'interesse fiscale
genericamente inteso. E, nella specie, il divieto di rilascio del
provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di
passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di
ottemperanza, e' stato ritenuto come un irragionevole limite al
diritto alla tutela giurisdizionale.
4. Ritiene, invece, questa Corte che non siano utilmente
richiamabili, a sostegno della legittimita' costituzionale della
norma in esame, le pronunce della Corte costituzionale relative al
c.d. deposito per soccombenza.
Ci si riferisce, in particolare, alle sentenze n. 56 del 1963 e
n. 142 del 1976, aventi entrambe ad oggetto l'art. 651 codice di
procedura civile, a norma del quale veniva imposto a carico
dell'opponente, in caso di opposizione tardiva ad ingiunzione,
l'onere di depositare una somma per il caso di soccombenza, come
condizione di ammissibilita' dell'opposizione stessa. Nelle due
citate decisioni il Giudice delle leggi dichiaro' non fondati i
relativi dubbi di legittimita' costituzionale, osservando, tra
l'altro, che la disposizione censurata trovava la propria «ragione
essenziale nella particolare forza del provvedimento», aggiungendo
che non e' possibile «dare al diritto alla tutela giurisdizionale
un'estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno
scopo sterile e dilatorio». Ed aggiunse, a chiusura, che comunque la
norma esentava dal deposito i soggetti ammessi al gratuito
patrocinio.
Le medesime considerazioni il Giudice delle leggi ebbe a svolgere
a proposito della questione di costituzionalita' della norma
dell'art. 668, terzo comma, codice di procedura civile (testo
originario) dettata per il procedimento di opposizione tardiva alla
convalida di sfratto, che, com'e' noto imponeva il deposito di cui
all'art. 651 codice di procedura civile (si veda l'ordinanza n. 63
del 1964).
Un'eco evidente di tali argomentazioni si ritrova, poi, anche
nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; nella
sentenza 20 gennaio 1976, n. 156, infatti, fu dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 364 codice di procedura civile nel testo allora vigente
che, analogamente all'art. 651 cit., prevedeva che il ricorso per
cassazione dovesse essere preceduto dal deposito per il caso di
soccombenza.
Si deve sottolineare, ad ogni modo, che l'art. 364 codice di
procedura civile prevedeva tra l'altro, al terzo comma, l'esclusione
dall'obbligo di versamento «per i ricorsi nell'interesse delle
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio
di cassazione».
Le norme degli articoli 651 e 668, la' dove rinviavano all'art.
364 codice di procedura civile per il deposito rendevano applicabile
l'esclusione ai due ricordati procedimenti cui si riferivano.
Comunque sia, la logica del c.d. deposito per il caso di
soccombenza esprimeva l'imposizione non gia' di un «pagamento» per
accedere alla tutela giurisdizionale, ma di un «deposito», la cui
perdita era solo eventuale, dipendendo dalla soccombenza. Essa poteva
apparire discutibile sul piano costituzionale a fronte del principio
di eguaglianza, la' dove imponeva un onere correlato non al valore
della controversia, ma alla sola natura della decisione impugnata e -
nel caso del ricorso per cassazione - alla sola qualita' del giudice
investito dell'impugnazione.
Quanto al deposito di cui all'art. 364 cit., un'evidente
ulteriore criticita' sul piano costituzionale si palesava anche
rispetto al principio costituzionale dell'allora secondo comma
dell'art. 111 della Costituzione (ora settimo comma).
E' appena il caso di ricordare, comunque, che, nonostante
l'istituto del deposito per soccombenza fosse passato indenne - sia
pure per i due procedimenti speciali dell'opposizione tardiva al
decreto ingiuntivo e all'ordinanza di convalida di sfratto o di
licenza - allo scrutinio di legittimita' costituzionale, il
legislatore decise di propria iniziativa di cancellarlo con la legge
18 ottobre 1977, n. 793 (abrogando l'art. 651 codice di procedura
civile e sostituendo il terzo comma dell'art. 668 c.p.c.), e lo fece
anche per l'ipotesi dell'art. 364 codice di procedura civile, che
venne anch'esso abrogato; con un intervento che, letto in filigrana,
non fa che confermare i dubbi di legittimita' costituzionale che si
vanno a sollevare con la presente ordinanza.
5. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e
qui rapidamente tratteggiati, il Collegio ritiene di dover sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,
della legge n. 107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3, 24 e
111 della Carta fondamentale.
E' interessante preliminarmente notare che l'art. 58 del codice
di procedura civile ricomprende tra i compiti del cancelliere anche
quello di provvedere all'iscrizione delle cause a ruolo. Ne consegue
che, stando alla formulazione letterale della disposizione in esame,
dovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia addirittura il
cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre il rifiuto di
iscrizione a ruolo della causa. Non a caso, infatti, all'indomani
dell'entrata in vigore della norma, si e' svolto un dibattito
all'interno di questa Corte relativo alle modalita' applicative della
stessa. La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento del
10 giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse dalla competente
Direzione generale del Ministero della giustizia - dando atto della
palese inaccettabilita' di «una lettura della novella nel senso di
affidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la
procedibilita', di un ricorso per cassazione» - ha disposto che
quest'ultima, una volta verificato il mancato versamento del
contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere
gli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per
l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».
Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza,
naturalmente, ha avuto l'effetto di demandare al Giudice Corte di
cassazione la valutazione della norma di cui si discorre, che,
dunque, questo Collegio deve applicare.
Ebbene, a differenza dell'ormai scomparso deposito per
soccombenza, che esigeva appunto solo il deposito di una somma a
titolo, per cosi' dire, cauzionale, si e' nel nostro caso in presenza
di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice la stessa
possibilita' di promuovere un giudizio civile se non previo
versamento della somma ivi indicata. Non c'e' alcun collegamento tra
l'imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del
servizio giustizia e nemmeno un collegamento tra l'obbligo istituito
e l'esito, ad esempio, dei pregressi gradi di giudizio (in relazione
all'appello, al ricorso per cassazione e alla revocazione ordinaria),
come avveniva nella logica del vecchio istituto dell'art. 364 c.p.c.;
la norma in questione, infatti, e' di applicazione generale, senza
alcuna esclusione (neppure per gli ammessi al patrocinio a spese
dello Stato) e appare dettata dall'unico obiettivo di «fare cassa»,
esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi
del servizio giustizia.
In riferimento, piu' specificamente, al giudizio di cassazione,
il Collegio osserva - facendo propri anche i condivisibili rilievi
del Procuratore generale nelle sue conclusioni alla pubblica udienza
- che la norma nulla dispone in ordine agli eventuali ricorsi
incidentali; posto che non spetta al ricorrente incidentale, infatti,
l'iscrizione a ruolo, questi parrebbe essere esentato dall'obbligo,
il che sarebbe segno di un'evidente e ingiusta disparita' di
trattamento.
La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e' la medesima
a prescindere dal valore dei ricorsi. L'art. 1, comma 812, cit.,
infatti, stabilisce, come gia' detto, che la causa non puo' essere
iscritta a ruolo se non e' versato «l'importo determinato ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per
legge»; il che viene a significare, dato l'univoco tenore della
disposizione, che anche per ricorsi di valore notevolmente elevato,
per i quali l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 fissa il contributo unificato in somme
maggiori, sia sufficiente il versamento minimo di euro 43 per evitare
la sanzione della improcedibilita'.
Il quadro che emerge dalla lettura della norma alla luce del
contesto complessivo dimostra innanzitutto la violazione dell'art. 3
della Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che
nulla viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a
chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata; e
palese e' anche la violazione degli articoli 24 e 111 della
Costituzione, dal momento che la disposizione censurata preclude
l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura
fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche
collegamento con il migliore svolgimento della funzione
giurisdizionale. Sicche' la disposizione appare, in ultima analisi,
anche intrinsecamente irragionevole.
Questo Collegio si e' interpellato, allo scopo di valutare il
possibile superamento del dubbio di costituzionalita' nel senso
dell'infondatezza, sul se l'entita' del versamento imposto, pari
appunto ad euro 43, possa essere ritenuta cosi' modesta da non
costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione. In
astratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto
insostenibile. E tuttavia la legittimita' costituzionale di una norma
avente forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione
alla sua pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche
in rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali
c'e' sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che
l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la difesa
come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Ne
consegue che la valutazione sul merito di una scelta del legislatore
che tocca un diritto inviolabile non e' tra i poteri di questa Corte,
potendo solo il Giudice delle leggi compierla secondo una logica di
ipotetico contemperamento fra la garanzia del diritto di azione ed i
costi che essa ha per la collettivita'.
L'entita' della somma, pertanto, non esime, dunque, dall'obbligo
di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non apparendo
detta esiguita' idonea ad escludere il dubbio di legittimita'
costituzionale.
Il Collegio, peraltro, deve osservare, in riferimento alla
garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che
l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si
risolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina
precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato
proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la
tutela giurisdizionale. Trattare allo stesso modo, in funzione
dell'accesso alla tutela giurisdizionale, situazioni differenti non
sembra scelta conforme al principio di eguaglianza. Le considerazioni
svolte, del resto, coinvolgono la legittimita' costituzionale della
novita' normativa nella sua generale applicabilita' all'introduzione
di tutti i procedimenti civili per cui e' prevista la debenza del
c.d. contributo unificato.
6. Deve essere sollevata, dunque, siccome non manifestamente
infondata in riferimento ai suindicati parametri, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
La cancelleria di questa Corte curera' la notifica della presente
ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa
Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua
comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M.
La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,
della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in
motivazione;
ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
dispone che, a cura della cancelleria di questa Corte, la
presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al
Procuratore generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione civile, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente: Frasca