ORDINANZE INDIVIDUATE: 212
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    Ordinanza 207/2025

    Tribunale di sorveglianza di Napoli

    Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Denunciata mancata previsione della competenza del giudice dell’esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis del codice penale.

    - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), artt. 69 e 69-bis.

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    Ordinanza 206/2025

    Tribunale di Milano

    Processo civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003.

    - Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (recte: terzo periodo), come modificato dall’art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

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    Ordinanza 205/2025

    Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

    Beni culturali – Uscita dal territorio nazionale – Previsione che è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 – Previsione che non è soggetta all’autorizzazione l’uscita delle medesime cose, il cui valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R n. 445 del 2000, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione – Previsione che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione – Previsione che l’ufficio esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero dei beni culturali l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto tale attestato.

    - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

    - Costituzione, artt. 3, comma 1, 9, commi primo e secondo, e 97, secondo comma.

    Beni culturali – Ingresso nel territorio nazionale – Previsione che la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione – Denunciata omessa applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all’art. 65, commi 4 e 4-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 il cui valore sia inferiore ad euro 13.500.

    Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo periodo, nonché commi 4 e 4-bis.

    - Costituzione, artt. 2, 3, 41, 42 e 97.

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    Ordinanza 204/2025

    Consiglio di Stato

    Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

    - Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). 

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    Ordinanza 203/2025

    Tribunale amministrativo regionale per la Campania

    Università e istituzioni di alta cultura – Professori universitari di ruolo – Sanzioni disciplinari – Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno – Sanzione accessoria dell’ineleggibilità alle cariche di rettore di Università o di direttore di Istituzione universitaria per dieci anni – Riconoscimento all’organo titolare del potere disciplinare della possibilità, sulla base di una valutazione di proporzionalità, di non applicare la sanzione o di graduarne la durata in base alla gravità della condotta e dei suoi effetti – Omessa previsione.

    - Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), art. 89, secondo comma, secondo periodo. 

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    Ordinanza 202/2025

    Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia

    Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi dei beneficiari finali – Previsione che occorre essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

    - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), art. 29, comma 1, lettera c).

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    Ordinanza 201/2025

    Corte suprema di cassazione

    Processo penale – Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.

    - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8.

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    Ordinanza 200/2025

    Corte suprema di cassazione

    Processo penale - Attuazione della legge n. 134 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze – Previsione che l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione .

    -Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8.

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    Ordinanza 199/2025

    Tribunale di La Spezia

    Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    - Codice penale, art. 168-bis, in combinato disposto con l’art. 550 del codice di procedura penale e con l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

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    Ordinanza 198/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 197/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (ricorso pendente, innanzi all’autorità giudiziaria, avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali) convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 196/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (ricorso pendente, innanzi all’autorità giudiziaria, avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 195/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (interessato avente in atto una procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale stanti una condotta di vita e dei precedenti penali e di polizia da cui è possibile desumere la sua pericolosità sociale)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 194/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (interessato avente in atto una procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale stanti una condotta di vita e dei precedenti penali e di polizia da cui è possibile desumere la sua pericolosità sociale)] – Attribuzione della competenza alla Corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 193/2025

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.

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    Ordinanza 192/2025

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli

    Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Previsione che per adeguare la disciplina relativa all'Albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997 anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024 – Previsione che, a tal fine, le disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997, conformemente alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto a esse propedeutiche, non sono iscritte nell'Albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto Albo – Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.

    - Legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-septies (recte: decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, 15, art. 3, comma 14-septies).

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    Ordinanza 191/2025

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli

    Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Società di scopo, di cui all'art. 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche - Previsione che le disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che tali società non sono iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo – Previsione che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.

    - Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), art. 3, comma 14-septies, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15.

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    Ordinanza 190/2025

    Tribunale di sorveglianza di Firenze

    Ordinamento penitenziario – Procedimento in materia di liberazione anticipata – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito – Denunciata previsione che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente nell'istanza, a pena di inammissibilità, uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975.

    - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112.

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    Ordinanza 189/2025

    Data fissazione: 9 febbraio 2026

    Tribunale di Arezzo

    Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Esdebitazione – Previsione che il tribunale si pronuncia sull’istanza di esdebitazione contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura – Ammissibilità della domanda di esdebitazione depositata successivamente alla chiusura della procedura – Esclusione.

    - Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), art. 281, comma 1. 

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    Ordinanza 188/2025

    Data fissazione: 27 gennaio 2026

    Corte suprema di cassazione

    Straniero – Immigrazione – Trattenimento – Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Denunciata previsione che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del successivo provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore ai sensi del comma 2 del medesimo art. 6.

    - Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), art. 6, comma 2-bis, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lettera a), numero 1), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75.