ORDINANZE INDIVIDUATE: 214
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    Ordinanza 8/2026

    Giudice di pace di Milano

    Tributi – Riscossione – Previsione che esclude l'immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione o nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell'ambito della cessione dell'azienda – Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi.

    - Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, successivamente sostituito dal comma 5 dell’art. 91 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

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    Ordinanza 7/2026

    Consiglio Nazionale Forense

    Professioni – Avvocato – Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni.

    - Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), art. 4-bis, inserito dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

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    Ordinanza 6/2026

    Giudice di Pace di Gaeta

    Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

    - Legge 15 aprile 2025, n. 51 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria), art.1 nella parte in cui introduce l’art. 31-ter, comma 1, nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). 

     

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    Ordinanza 5/2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 4/2026

    Tribunale di Mantova

    Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.

    - Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-bis, introdotto dall’art. 1, commi 1, 1-bis e 1-ter (recte: introdotto dall’art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.

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    Ordinanza 3/2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (pericolo di fuga e persona rientrante in una della categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, in pendenza dei termini per ricorrere innanzi all’autorità giudiziaria avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 2/2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (condotta di vita e precedenti penali e di polizia da cui è possibile desumere la pericolosità sociale, in pendenza dei termini per ricorrere innanzi all’autorità giudiziaria avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 1/2026

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

    Tributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

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    Ordinanza 263/2025

    Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

    Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che si applica a tutto il territorio della regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 – Applicazione di tale divieto anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Idoneità all'installazione di impianti FER delle aree e delle superfici di cui all'allegato F della legge regionale n. 20 del 2024, nonché delle aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo – Previsione che sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati delle succitata legge – Realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G della medesima legge regionale nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione – Previsione di aree non idonee all'installazione di impianti agrivoltaici e in particolare quelle caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica e archeologica, incluse le aree circostanti entro un raggio di tre chilometri – Previsione dei requisiti tecnici per tipologia di impianto.

    - Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), art. 1, commi 2, 5, 6, 7 e allegati B e G.

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    Ordinanza 262/2025

    Giudice di pace di Ancona

    Circolazione stradale – Violazioni al codice della strada – Reato di inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni – Ipotesi di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova – Omessa previsione che la durata della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà.

    - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 189, comma 6, e 224, comma 3.

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    Ordinanza 261/2025

    Consiglio di Stato

    Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano – Previsione che nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), art. 7, comma 3.

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    Ordinanza 260/2025

    Corte suprema di cassazione

    Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.

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    Ordinanza 259/2025

    Corte suprema di cassazione

    Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.

    - Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.

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    Ordinanza 258/2025

    Corte suprema di cassazione

    Previdenza – Pensioni – Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (nel caso di specie: dipendente pubblico del comparto scuola) – Trattenimento in servizio del personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età – Omessa previsione della possibilità del trattenimento in servizio, oltre il limite dei settantesimo anno di età, sino alla diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito.

    - Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 509, comma 3.

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    Ordinanza 257/2025

    Corte d'appello di Milano

    Tributi – Accise – Prevista istituzione di una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 15 del 1977, come convertito, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi e massimi – Previsione che tale addizionale si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali.

    - Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), art. 9, insieme con l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

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    Ordinanza 256/2025

    Data fissazione: 27 gennaio 2026

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

    Tributi – Processo tributario – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

    - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 21-bis e, in via consequenziale, decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119.

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    Ordinanza 255/2025

    Tribunale di Milano

    Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Unioni civili – Divieto di adozione da parte di più persone, salvo che i due adottanti siano marito e moglie – Omessa estensione della deroga alle parti dell’unione civile.

    - Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 20, in combinato disposto con l’art. 294, secondo comma, del codice civile. 

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    Ordinanza 254/2025

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze

    Tributi – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Redditi prodotti in forma associata – Omessa previsione dell’esenzione dall’IRAP per le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata dell’attività notarile.

    - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1, comma 8, in combinato disposto con l'art. 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

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    Ordinanza 253/2025

    Corte suprema di cassazione

    Esecuzione forzata – Confisca – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Interferenza con precedente procedura esecutiva individuale – Applicazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., nonché alla confisca, della disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anziché della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie. 

    - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a decorrere dal 15 luglio 2022. 

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    Ordinanza 252/2025

    Data fissazione: 4 maggio 2026

    Tribunale di Siena

    Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della pena della reclusione “da quattro a sette anni” anziché “da tre a sette anni”.

    - Codice penale, art. 624-bis, primo comma, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa).

    Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

    - Codice penale, art. 624-bis, primo comma, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).