Reg. ord. n. 23 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8

Ordinanza del Tribunale di Torino  del 04/11/2025

Tra: A.S.G.I. - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, CGIL Piemonte, SUNIA Torino - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari ed altri 1  C/ Regione Piemonte



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Straniero - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Piemonte – Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – Irragionevolezza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere rispetto alla fruizione di un servizio sociale destinato a soggetti economicamente deboli – Disparità di trattamento, con particolare riferimento al caso dell’esclusione di soggetti stranieri che non lavorano in quanto in condizioni di disabilità totale, rispetto ai cittadini, di pari condizioni, che accedono all’alloggio in ragione dello status civitatis – Contrasto, sotto diversi profili, con il canone di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dal diritto eurounitario con riguardo al divieto di trattamenti discriminatori nell’accesso a prestazioni sociali e al principio della parità di trattamento, in particolare per i soggiornanti di lungo periodo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 40, comma 6; legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 3, comma 1, lettera a), sostituita dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 34; direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, art. 12, paragrafo 1, lettera g); direttiva 2003/109/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2003, art. 11, paragrafo 1, lettera f); 

 

Edilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Norme della Regione Piemonte – Punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale – Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l’attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni – Irragionevole disparità di trattamento penalizzante gli stranieri che sono soggetti a una maggiore mobilità e che versano, più probabilmente, in condizioni di bisogno.

- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 8, comma 1, lettera t-bis), aggiunta dall’art. 2, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 40  Co. 6
legge della Regione Piemonte  del 17/02/2010  Num. 3  Art. 3  Co. 1 sostituita dall'
legge della Regione Piemonte  del 27/02/2024  Num. 2  Art. 2  Co. 1
legge della Regione Piemonte  del 17/02/2010  Num. 3  Art. 8  Co. 1 aggiunta dall'
legge della Regione Piemonte  del 27/02/2024  Num. 2  Art. 2  Co. 8


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 34 
direttiva UE del 13/12/2011    Art. 12 
direttiva CE del 25/11/2003    Art. 11 



Testo dell'ordinanza

                        N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025

Ordinanza  del  4  novembre  2025  del  Tribunale   di   Torino   nel
procedimento  civile  promosso  da  A.S.G.I.  -  Associazione   studi
giuridici sull'immigrazione e altri  contro  la  Regione  Piemonte  e
l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale. 
 
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei  servizi
  abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme
  della  Regione  Piemonte  -  Requisiti  di   accesso   all'edilizia
  residenziale pubblica  per  gli  stranieri  titolari  di  carta  di
  soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
  di permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  -  Esercizio  di  una
  regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 40, comma  6;  legge  della
  Regione Piemonte 17 febbraio  2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di
  edilizia sociale), art. 3, comma 1, lettera a). 
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei  servizi
  abitativi pubblici - Norme della Regione  Piemonte  -  Punteggi  da
  attribuire ai  richiedenti  per  la  formazione  delle  graduatorie
  stabiliti con regolamento della Giunta regionale - Inclusione,  tra
  le  condizioni  sociali,  economiche  e  abitative  rilevanti   per
  l'attribuzione dei punteggi, della residenza  in  via  continuativa
  nel  territorio  regionale  da  o  per  almeno  quindici,  venti  o
  venticinque anni. 
- Legge della Regione Piemonte 17  febbraio  2010,  n.  3  (Norme  in
  materia di edilizia sociale), art. 8, comma 1, lettera t-bis). 


(GU n. 8 del 25-02-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                        Prima sezione civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1234/2025 promossa da: 
        A.S.G.I. - Associazione studi giuridici sull'immigrazione con
il  patrocinio  dell'avv.  Guariso  Alberto,  dell'avv.  Neri  Livio,
dell'avv. Lavanna Marta,  elettivamente  domiciliato  in  via  Giulio
Uberti n. 6 - 20129 Milano, presso il difensore avv. Guariso  Alberto
- attore; 
        Contro Regione Piemonte, con il patrocinio dell'avv. Scisciot
Massimo, elettivamente  domiciliato  in  piazza  Piemonte  1,  Torino
presso il difensore avv. Scisciot Massimo Agenzia territoriale per la
casa del Piemonte Centrale, con il  patrocinio  dell'avv.  Bongioanni
Giuseppe, elettivamente domiciliato in c.so Dante, 14 - 10134  Torino
presso il difensore avv. Bongioanni Giuseppe - convenuti; 
        H     C    , CGIL Piemonte, Sunia Torino - Sindacato unitario
nazionale  inquilini  e  assegnatari,  Sicet   Piemonte -   Sindacato
inquilini casa e territorio,  con  il  patrocinio  dell'avv.  Guariso
Alberto,  dell'avv.   Neri   Livio   e   dell'avv.   Lavanna   Marta,
elettivamente domiciliata in via Giulio Uberti n. 6 -  20129  Milano,
presso il difensore avv. Guariso Alberto - intervenuti. 
    Il Giudice dott. Alberto La Manna,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza: con ricorso ex art. 281-decies e 28 decreto legislativo n.
150/11 la ASGI ha agito nei confronti della Regione Piemonte e  della
Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale formulando  le
seguenti domande: 
        in via preliminare, previa fissazione  di  udienza  nel  piu'
breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del ruolo,  al
fine di evitare che  nel  frattempo  gli  alloggi  vengano  assegnati
secondo le regole qui contestate, esponendo la stessa Amministrazione
al  rischio  di  azioni  risarcitorie,  dichiarare  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
40, comma 6, TU immigrazione e dell'art. 3, comma 1,  lettera  a)  RL
Piemonte 3/2010, nella parte in cui limitano l'accesso  agli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica ai cittadini non UE che  esercitano
una regolare attivita' di lavoro subordinato o  di  lavoro  autonomo,
per contrasto con gli articoli 3 Cost. e 117 Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art.  12,  paragrafo  1,  lettera  f)  della  direttiva
2011/98,  all'art.  34  CDFUE  e  per  quanto   occorra,   ferma   la
possibilita' di disapplicazione, all'art. 11, paragrafo 1, lettera f)
direttiva 2003/109; 
        per   quanto   necessario,   ferma   la    possibilita'    di
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata,  la  questione  di
costituzionalita' dell'art. 8, comma 1, lettera t) bis,  RL  Piemonte
3/2010, nella parte in cui prevede che il Regolamento regionale possa
attribuire punteggio ai «richiedenti che risiedono o hanno  risieduto
in  via  continuativa  nel  territorio  regionale  da  o  per  almeno
quindici, venti o venticinque anni»; 
    E   successivamente   accertare   e   dichiarare   il   carattere
discriminatorio della condotta tenuta: 
        1.a.  dalla  Regione  convenuta  e   consistente   nell'avere
adottato il Regolamento regionale n.  9  /2011  nella  parte  in  cui
richiama i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, L.R. n. 37/2010 e il
regolamento n. 10/2011, come modificato dal Regolamento 1/2024, nella
parte in cui limita l'ammissione in  graduatoria  ai  soli  stranieri
titolari di una attivita' lavorativa e nella parte in cui impone, nei
bandi  di  assegnazione  alloggi  ERP,  l'applicazione  dei  punteggi
collegati alla mera residenza nella Regione indicati nell'Allegato  A
e pertanto l'applicazione di 5 punti per  i  residenti  da  oltre  25
anni, 4 punti per i residenti  da  oltre  20  anni,  3  punti  per  i
residenti da oltre 15 anni; 
        1.b.  da  ATC  che,  per   il   tramite   delle   Commissioni
assegnazioni  alloggi,  ha   provveduto   alla   composizione   delle
graduatorie dei  bandi  aperti  secondo  i  requisiti  e  i  punteggi
indicati dalla nuova norma regionale,  nonche'  all'esclusione  dalle
graduatorie gia' formate di coloro che non  dimostrano  il  requisito
dello svolgimento di attivita' lavorativa autonoma o subordinata; 
        2. conseguentemente, adottare ogni  provvedimento  necessario
al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare  gli
effetti e pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione  di
cui all'art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011; 
        3. ordinare a Regione Piemonte: 
          di modificare l'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento
regionale n. 9/2011  e  l'allegato  A  del  Regolamento  n.  10/2011,
eliminando le previsioni oggetto dell'accertamento di  cui  al  punto
1a; 
          di impartire con proprio atto di indirizzo ai Comuni  della
Regione idonee indicazioni circa  la  necessita'  di  modificare  gli
avvisi pubblici eventualmente ancora aperti o chiusi  senza  che  sia
intervenuta assegnazione degli alloggi  al  momento  della  sentenza,
eliminando le clausole applicative della previsione di cui  al  punto
1a) e di riaprire i termini di presentazione delle domande secondo le
nuove regole risultanti dall'eliminazione delle predette clausole; 
        4. ordinare a ATC: 
          di correggere e riformulare  le  graduatorie  in  corso  di
formulazione alla data della sentenza o gia' chiuse, ma che non hanno
ancora dato luogo ad assegnazione, ammettendo le domande escluse  per
carenza del requisito lavorativo ed eliminando i  punteggi  assegnati
sulla base delle clausole di residenza di cui al capo 1a; 
        5. dato atto che le statuizioni richieste sub 3 e 4 attengono
a  obblighi  di  fare  infungibili,  condannare  le   amministrazioni
convenute a pagare all'associazione ricorrente,  ai  sensi  dell'art.
614-bis  c.p.c.,   euro   100,00   per   ogni   giorno   di   ritardo
nell'adempimento integrale,  con  decorrenza  dal  trentesimo  giorno
successivo alla notifica della emananda ordinanza; 
        6. condannare Regione  Piemonte  a  risarcire  il  danno  non
patrimoniale derivante dalla discriminazione  di  cui  al  punto  1),
danno da liquidarsi in via equitativa, anche in  relazione  al  tempo
che sara' intercorso  al  momento  della  decisione  e  agli  alloggi
assegnati nelle more secondo i criteri che risulteranno  illegittimi,
indicandosi sin d'ora quale limite minimo la somma di euro  10.000,00
e comunque un importo  che  risulti  effettivamente  dissuasivo;  con
riserva di precisare la presente domanda,  anche  in  incremento,  in
relazione all'ampiezza del periodo di  applicazione  della  normativa
censurata; 
        7.  ordinare  a  Regione  Piemonte  e  ATC  la  pubblicazione
dell'emanando provvedimento sulla home page  dei  siti  istituzionali
delle amministrazioni per un minimo di giorni trenta, oltre che su un
quotidiano nazionale con cronaca locale (La Stampa, La  Repubblica  o
Il Corriere); 
        8. condannare Regione Piemonte  alla  rifusione  di  spese  e
competenze (ivi compreso il contributo  unificato)  da  distrarsi  in
favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. 
    Ha esposto come il sistema piemontese  per  l'assegnazione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica sia disciplinato dalla L.R.
n. 3/10, da ultimo modificata  dalla  L.R.  n.  2/2024  che  prevede,
all'art. 3, quali requisiti per l'assegnazione: 
        a)  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato   aderente
all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione
europea e' ammesso se regolarmente soggiornante  in  Italia  in  base
alle vigenti normative  in  materia  di  immigrazione  e  svolge  una
regolare attivita' di lavoro subordinato o  di  lavoro  autonomo,  ai
sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286 (Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello  straniero),  o  e'
titolare di protezione internazionale di cui all' art. 2 del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
    Ha evidenziato, quindi, come tali  requisiti  siano  ripresi  dai
Regolamenti regionale n. 9/2011 e n. 10/2011 e che,  per  effetto  di
tali disposizioni, i cittadini italiani e  dell'Unione  europea  e  i
titolari di protezione internazionale sono ammessi  alle  graduatorie
ERP anche se disoccupati mentre  i  cittadini  stranieri  disoccupati
sono invece per cio' solo esclusi. 
    Ha riportato, inoltre, che il nuovo art. 8  della  L.R.  n.  3/10
stabilisce che al fine della formazione delle graduatorie, la  Giunta
regionale, sentite le  organizzazioni  sindacali  dell'inquilinato  e
confederali ed  acquisito  il  parere  della  competente  Commissione
consiliare, con  il  regolamento  dei  punteggi  da  approvare  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle
seguenti condizioni sociali, economiche e abitative: 
        t bis) richiedenti che risiedono o  hanno  risieduto  in  via
continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti
o venticinque anni. 
    Il nuovo allegato A (approvato con la delibera 8 aprile 2024)  al
regolamento  punteggi  10/11  prevede,  quindi,  l'attribuzione   dei
seguenti punteggi: 
        richiedenti che risiedono nel territorio regionale da  almeno
25 anni: punti 5; 
        richiedenti che risiedono nel territorio regionale da  almeno
20 anni: punti 4; 
        richiedenti che risiedono nel territorio regionale da  almeno
15 anni: punti 3. 
    Ha, in proposito, evidenziato la ricorrente  che  tra  gli  altri
criteri di attribuzione del punteggio  del  Regolamento,  quelli  che
riflettono  situazioni  di  particolare  bisogno   attribuiscono   un
punteggio  inferiore  a  quello  riconosciuto  per  la  durata  della
residenza laddove ad esempio, un nucleo famigliare numeroso (oltre  5
componenti) puo' far valere un massimo  di  1  punto,  i  richiedenti
titolari  di  pensione   o   assegno   sociale   hanno   diritto   al
riconoscimento di 1 punto, i nuclei monogenitoriali con  presenza  di
figli  minori  hanno  diritto  a  3  punti.;  quelli  relativi   alle
condizioni  economiche,  attribuiscono  ad  esempio  1  punto  ad  un
richiedente con indicatore  ISEE  inferiore  al  70%  del  limite  di
accesso  (cioe'  pari  o  inferiore  a  16.800,  essendo  il   limite
attualmente fissato in  24.000);  quelli  concernenti  le  condizioni
sociali, ad esempio, attribuiscono 3 punti  ai  richiedenti  nel  cui
nucleo  siano  presenti  invalidi  con  percentuale  di   invalidita'
compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento avranno diritto  a  3
punti e 2 punti a quelli nel cui nucleo siano presenti  invalidi  con
percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento ed il 79  per
cento  a  2  punti;  quelli  relativi  alle   condizioni   abitative,
attribuiscono ai richiedenti che abitino  in  alloggi  di  dimensioni
inferiori a 14 metri quadrati per  ciascun  componente  2  punti,  ai
richiedenti che abitino in baracche, stalle, seminterrati, centri  di
raccolta a 4 punti mentre se l'alloggio  e'  certificato  dal  Comune
come scadente 1 solo punto e, in caso di sfratto, 3 punti. 
    Ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimita' della  condotta
posta in essere dalla Regione Piemonte consistente: 
        nella   previsione   del    requisito    dello    svolgimento
dell'attivita' lavorativa per i cittadini extra UE, o, in  subordine,
nella previsione di detto requisito per l'assegnazione degli  alloggi
in emergenza abitativa e nell'aver previsto tale requisito anche  per
gli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, in contrasto con
l'art. 40, comma 6, testo unico Immigrazione (TUI); 
        nell'aver inserito tra le situazioni cui attribuire punteggio
la lungo-residenza pregressa. 
    Nonche'   l'accertamento   dell'illegittimita'   della   condotta
dell'ATC,   attraverso   le   Commissioni    assegnazioni    alloggi,
consistente: 
        nella composizione delle graduatorie secondo i requisiti e  i
punteggi discriminatori indicati dalla nuova norma regionale; 
        nell'esclusione dalle graduatorie gia' formate di coloro  che
non dimostrano il requisito dello svolgimento di attivita' lavorativa
autonoma o subordinata. 
    In merito  a  tali  domande  ha  sostenuto  la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art.
3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 3/10 nonche' dell'art. 40, comma
6, TUI: 
        1)  essendo  stato   esteso   il   requisito   dell'attivita'
lavorativa  anche  ai  titolari  di  permesso  di  lungo  periodo  in
difformita' rispetto a quanto previsto dall'art.  40,  comma  6,  TUI
secondo cui gli stranieri  titolari  di  carta  di  soggiorno  e  gli
stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita'  di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica, norma da interpretarsi nel senso  che
il requisito dell'attivita' lavorativa e' richiesto solo ai secondi e
non ai primi, contrastando, alternativamente, la norma nazionale  con
l'art. 11, paragrafo 1, lettera f) della  direttiva  2003/109/CE  che
impone agli Stati membri, senza possibilita' di deroga, di  garantire
ai titolari di permesso di lungo periodo la  parita'  di  trattamento
nell'accesso a beni e servizi e nelle procedure per l'ottenimento  di
un alloggio; 
        2) per contrasto con l'art. 12 paragrafo  1  della  direttiva
2011/98 secondo cui i lavoratori dei paesi terzi di cui  all'art.  3,
paragrafo 1, lettere b e c),  beneficiano  dello  stesso  trattamento
riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, laddove
l'art. 3, paragrafo 1, alle lettera b) e c) prevede  l'applicabilita'
della direttiva b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi
in uno Stato membro a fini diversi dall'attivita' lavorativa a  norma
del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito  lavorare
e che sono in possesso di un  permesso  di  soggiorno  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) ai cittadini di paesi  terzi  che
sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma  del
diritto dell'Unione o nazionale, con  riferimento,  tra  l'altro,  g)
all'accesso  a  beni  e  servizi  a  disposizione  del   pubblico   e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l'ottenimento
di un alloggio, conformemente al diritto nazionale,  fatta  salva  la
liberta' contrattuale  conformemente  al  diritto  dell'Unione  e  al
diritto nazionale; 
        3) per contrasto con  l'art.  3  Cost.  per  contrarieta'  al
principio di ragionevolezza. 
    Ha, altresi', sostenuto la non manifesta infondatezza e rilevanza
della questione di costituzionalita' dell'art. 8  L.R.  n.  3/10  per
contrasto con l'art. 3 Cost. anche in relazione alla  discriminazione
per  la  diversa  nazionalita'.  Ha  sostenuto,  in  merito  al  tale
disposizione, la  possibilita'  di  una  interpretazione  conforme  a
Costituzione nel senso che il Regolamento non potrebbe  prevedere  il
punteggio aggiuntivo per anzianita' se non laddove per il periodo  di
anzianita' considerato sussista anche una condizione di  bisogno  tra
quelle indicate negli allegati del reg. punteggi. 
    Si e' costituita  la  Regione  Piemonte  contestando  le  domande
avversarie ed evidenziando l'aderenza  della  normativa  regionale  a
quella statale sottolineando che, con riferimento  all'art.  3  della
L.R. n. 3/10, la condizione di esercizio dell'attivita' lavorativa va
riferita ad entrambe le fattispecie. In merito  all'art.  8  L.R.  n.
3/10 ha  evidenziato  la  pronuncia  della  Corte  costituzionale  n.
44/2020 secondo cui la prospettiva di stabilita' non puo'  costituire
una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso  al  servizio
ma puo' rientrare tra gli elementi da valutare in sede di  formazione
della graduatoria,  sottolineando  che  l'attribuzione  dei  punteggi
secondo quanto disposto dal citato art. 8 costituisce  un  obbligo  e
non una facolta' in capo alla Giunta di darvi attuazione. 
    Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte. 
    Si e' costituita la Agenzia territoriale per la casa del Piemonte
centrale contestando il difetto di titolarita' passiva in merito alle
domande   proposte   non   potendosi   ravvisare   un   rapporto   di
immedesimazione tra l'agenzia e la commissione  assegnazione  alloggi
atteso che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/10  la  nomina  della
commissione e' riservata alla Regione mentre  l'Agenzia  e'  la  sede
dove si riunisce la commissione la cui  attivita'  si  colloca  nella
fase antecedente a quella  di  competenza  dell'agenzia  che  attiene
contrattualizzazione  privatistica  del   rapporto   locativo   degli
assegnatari. 
    Sono, altresi', intervenuti H     C     ,  CGIL  Piemonte,  Sunia
Torino - Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari,  Sicet
Piemonte - Sindacato inquilini  casa  e  territorio,  con  intervento
adesivo dipendente rispetto alle domande della ricorrente. 
    L'intervenuta H     C     ha, inoltre, formulato  anche  autonoma
domanda su cui il tribunale si e' pronunciato con sentenza. 
    In merito alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita' dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  della  legge
regionale del Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e dell'art.  40,  comma
6, decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  si  osserva  quanto
segue: si ritiene non manifestamente infondata la questione sollevata
con riferimento all'art. 3 della Costituzione per l'art. 3, comma  1,
lettera a) della legge regionale del Piemonte 17 febbraio 2010, n.  3
nonche' dell'art. 40, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. 
    Si rileva, in proposito, che la stessa  Corte  costituzionale  ha
avuto modo di affermare, con la pronuncia n. 1/2025, che «il  diritto
all'abitazione si configura come tratto  saliente  della  «socialita'
cui si conforma  lo  Stato  democratico  voluto  dalla  Costituzione»
(sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del Considerato in  diritto)  e
come «un diritto fondamentale di natura sociale» (sentenza n. 209 del
2009, punto 2.3. del Considerato in diritto; nello stesso  senso,  ex
multis, anche sentenza n. 67 del 2024, punto  6  del  Considerato  in
diritto), indissolubilmente connesso con la dignita' della persona. 
    Il  rango  primario  del  diritto  in   esame,   speculare   agli
inderogabili  doveri  di  solidarieta'  sociale,  impone  una  tutela
effettiva, che si estrinseca, tra  l'altro,  nell'assegnazione  degli
alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per  il  canone  di
locazione. 
    Le prestazioni in materia di edilizia  residenziale  pubblica  si
configurano come un «servizio pubblico» (sentenza n.  417  del  1994,
punto 6 del Considerato in  diritto),  finalizzato  a  «impedire  che
taluno resti privo di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988, punto  4
del Considerato in diritto). 
    L'offerta di un alloggio «a soggetti  economicamente  deboli  nel
luogo ove e' la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176  del  2000,
punto 4 del Considerato in diritto) assicura agli stessi un'esistenza
dignitosa (sentenza n. 168 del  2014,  punto  2  del  Considerato  in
diritto) ed e' funzionale  alla  piena  realizzazione  della  persona
umana e all'effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali». 
    Con riferimento  al  requisito  dello  svolgimento  di  attivita'
lavorativa come richiesto dalla citata  disposizione  della  L.R.  n.
3/10 e dallo stesso art. 40, comma 6, decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, per il cittadino di uno Stato non  aderente  all'Unione
europea regolarmente soggiornante in Italia, va  evidenziato  che  lo
stesso, come argomentato dalla stessa parte ricorrente,  si  pone  in
contraddizione con «il sostegno pubblico  rivolto  proprio  a  quella
parte di popolazione che riscontra maggiori difficolta' a reperire un
alloggio  in  locazione  sul  mercato  privato  a  causa  delle   sue
condizioni di disagio che normalmente sono determinate anche (o solo)
proprio dalla condizione di disoccupazione» e cio' a maggior  ragione
laddove il requisito vale anche per l'assegnazione degli  alloggi  in
emergenza abitativa di cui all'art. 10 della stessa legge  regionale.
Con il rischio di generare significative disparita'  di  trattamento,
come nel caso di esclusione di coloro che  non  lavorano  perche'  in
condizioni di disabilita'  totale  che  non  possono  accedere  a  un
alloggio ERP, a differenza del disabile di cittadinanza italiana che,
in ragione solo del  suo  status  civitatis  (essendo  per  il  resto
esattamente  nella  medesima  condizione  dello  straniero)  vi  puo'
accedere. 
    L'irragionevolezza delle disposizioni in  oggetto  emerge  ancora
ove, a  titolo  esemplificativo,  si  consideri  la  possibilita'  di
esclusione della persona disoccupata per aver perso da poco un lavoro
e che dispone, quindi, delle risorse costituite dal  TFR,  magari  di
entita' notevole a fronte dell'inclusione di un richiedente che ha un
rapporto part-time minimo o comunque con  una  retribuzione  di  mera
sussistenza o dell'esclusione del titolare di NASPI, perche'  appunto
disoccupato, pur essendo la  NASPI  talora  di  importo  superiore  a
quanto viene percepito in molti rapporti di lavoro. 
    Deve, altresi', essere ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza
delle  citate  disposizioni  con  riferimento  al   contrasto   delle
disposizioni in esame con l'art. 12 della  direttiva  2011/98,  sopra
citata, da leggere in rapporto all'art. 34  CDFUE  e,  pertanto,  con
l'art. 117, comma 1, Cost. 
    Dispone l'art. 12, paragrafo 1, lettera g) della direttiva che «i
lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b)
e c), beneficiano dello stesso  trattamento  riservato  ai  cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:  (...)  g)
l'accesso  a  beni  e  servizi  a   disposizione   del   pubblico   e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l'ottenimento
di un alloggio, conformemente al diritto nazionale,  fatta  salva  la
liberta' contrattuale  conformemente  al  diritto  dell'Unione  e  al
diritto nazionale». 
    In merito a tale disposizione la stessa Corte costituzionale, con
la sentenza n. 54/2022 ha gia' avuto modo di chiarire che "la parita'
di trattamento non e' dunque circoscritta ai titolari di un  permesso
unico di lavoro, ma e' riconosciuta anche in favore dei  titolari  di
un permesso di soggiorno per fini diversi  dall'attivita'  lavorativa
che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante  (Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea,  grande  sezione,   sentenza   2
settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)». 
    Con la medesima pronuncia e' stato, inoltre, precisato  che  «nel
sistema delineato dalla direttiva 2011/98/UE, il diritto alla parita'
di trattamento rappresenta la regola generale, cui gli  Stati  membri
possono   apportare   deroghe    solo    entro    limiti    rigorosi.
All'interpretazione restrittiva delle possibili deroghe fa  riscontro
la necessita' che gli Stati membri manifestino in modo inequivocabile
la volonta' di limitare l'applicazione della parita'  di  trattamento
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 25  novembre  2020,
nella causa C-302/19, Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,
punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly  Del  Rosario
Martinez Silva, punto 29). 
    L'onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso
dell'attivita'  di  trasposizione,  emerge  dal  sistema   normativo,
considerato nel suo insieme e nelle finalita' che lo  ispirano.  Esso
si correla non soltanto alla salvaguardia  dell'effetto  utile  della
direttiva,  ma  anche  a  una  fruttuosa  e   trasparente   fase   di
recepimento, che lo  stesso  legislatore  dell'Unione  europea  vuole
contraddistinta  dall'impegno  degli  Stati  membri  a  una  costante
interlocuzione con la Commissione e alla «notifica delle loro  misure
di recepimento con uno o piu' documenti intesi a chiarire il rapporto
tra gli elementi di una direttiva e  le  parti  corrispondenti  degli
strumenti  nazionali  di  recepimento»  (considerando  n.  32   della
direttiva 2011/98/UE). 
    La Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,  nella  piu'  volte
richiamata sentenza  del  2  settembre  2021,  ha  ricordato  che  la
Repubblica italiana non si e' avvalsa in alcun modo della facolta' di
limitare la parita' di trattamento (punto 64)». 
    Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che le norme
in oggetto si pongano in contrasto, oltre che  con  l'art.  3,  Cost.
anche, ex art. 117, comma 1, Cost. in relazione  al  citato  art.  12
della direttiva 2011/98. 
    Deve, infine, essere rimarcato il contrasto tra  la  disposizione
di cui all'art.  3  L.R.  n.  3/10  e  lo  stesso  art.  40,  decreto
legislativo n. 286/1998 atteso che quest'ultimo associa il  requisito
dell'attivita'  lavorativa  unicamente  agli  stranieri  regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di  soggiorno  mentre  la  norma
regionale riferisce tale disposizione anche ai soggiornanti di  lungo
periodo escludendola unicamente per i titolari  di  protezione.  Tale
interpretazione  dell'art.  40,  comma  6,  decreto  legislativo   n.
286/1998 e' conforme all'art. 11, paragrafo 1, lettera  f)  direttiva
2003/109 secondo cui «Il soggiornante di  lungo  periodo  gode  dello
stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...)
f)  l'accesso  a  beni  e  servizi  a  disposizione  del  pubblico  e
all'erogazione degli stessi, nonche' alla procedura per l'ottenimento
di un alloggio». La disposizione regionale e', pertanto, contrastante
anche con i principi inderogabili stabiliti dalla direttiva. 
    Con riferimento alla rilevanza si ritiene che la stessa  sussista
in ragione  delle  domande  formulate  dalla  ricorrente  volte  alla
rimozione dei regolamenti regionali attuativi n. 9/2011 e n.  10/2011
che richiamano e danno attuazione ai principi di cui all'art. 3 della
L.R. n. 3/2010. 
    Si richiamano, in proposito, i  principi  espressi  dalla  stessa
Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2024 dove ai  afferma  che
«laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente  riproduttiva  di
norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che  sia  sollevata
questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla  seconda.  La  non
applicazione per contrasto  con  il  diritto  dell'Unione  europea  a
efficacia diretta - necessaria per l'attribuzione immediata del  bene
della vita negato sulla base  dell'accertata  discriminazione  -  non
rimuove, infatti, la legge dall'ordinamento con  immediata  efficacia
erga omnes, ma impedisce soltanto «che tale norma  venga  in  rilievo
per la definizione della controversia innanzi al  giudice  nazionale»
(sentenza n.  170  del  1984).  L'ordine  di  rimozione  della  norma
regolamentare - che proietta i suoi effetti, per espressa scelta  del
legislatore compiuta con l'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del
2011, oltre il caso che ha originato il giudizio  antidiscriminatorio
-   richiede,   allora,   che   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge, la quale,  ancorche'  non  applicata  nel
caso concreto, e' ancora vigente, efficace e,  sia  pure  in  ipotesi
erroneamente, suscettibile di applicazione da  parte  della  pubblica
amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente
la compatibilita' con il diritto dell'Unione europea. 
    Sono, dunque, tanto l'ordinato funzionamento  del  sistema  delle
fonti  interne  -  e,  nello  specifico,  i  rapporti  tra  legge   e
regolamento regionali, anche  in  relazione  al  diritto  dell'Unione
europea  -  quanto  l'esigenza  che  i  piani  di   rimozione   della
discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario,
se  correttamente  intenda  ordinare  la  rimozione  di   una   norma
regolamentare al fine di evitare il riprodursi della  discriminazione
de futuro, sollevi questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla
norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall'atto regolamentare,
anche dopo che si sia accertata  l'incompatibilita'  di  dette  norme
interne con norme di diritto  dell'Unione  europea  aventi  efficacia
diretta». 
    Sotto tale profilo si osserva ancora che la legittimazione attiva
dell'Associazione  degli  studi  giuridici   sull'immigrazione,   non
contestata dai convenuti, emerge dall'art. 5, decreto legislativo  n.
215/2003 e trova riscontro nella sentenza della Corte  costituzionale
n. 44/2020, pronunciata in relazione a una causa promossa anche dalla
stessa associazione, nonche' nell'ordinanza di questo  Tribunale  del
14  aprile  2023,  con  cui  e'  stata  sollevata  la  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 80 legge Reg. Valle d'Aosta  n.
3/2023. 
    In merito poi alla legittimazione passiva, incontestata e' quella
della Regione Piemonte, mentre con riferimento all'ATC la titolarita'
passiva della posizione giuridica azionata, come gia' rilevato  nella
sentenza che ha definito l'intervenuto  autonomo  della  sig.ra  H   
 C    ,  discende  dal  fatto  che  l'art.  7  della  L.R  n.  3/2010
stabilisce che la graduatoria e' formata dalla commissione di  nomina
regionale istituita presso l'ATC competente per territorio e  che  la
Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza  della
commissione in relazione all'entita' della domanda, eventualmente con
la nomina di piu' commissioni operanti presso la  stessa  ATC,  senza
che sia, pertanto, possibile riconoscere una soggettivita'  giuridica
autonoma in capo alla commissione. 
    In merito alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita' relativa all'art. 8, lettera t) bis L.R. n.  3/2010
si rileva quanto segue: la questione, ad avviso  di  questo  giudice,
non e' manifestamente infondata in riferimento all'art.  3  Cost.  La
stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «quanto al
requisito  della  residenza  protratta,  questa  Corte  e'   costante
nell'affermare che esso puo' costituire un presupposto distorsivo. 
    Allorche'  assurge  a  una  portata  generale  e  dirimente,   la
residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni  di
bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale  (fra  le
molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del Considerato in diritto,
e n. 107 del 2018, punto 3.1. del Considerato in diritto)  e  rischia
di precludere l'accesso alle prestazioni pubbliche alle  persone  che
abbiano esercitato la  liberta'  di  circolazione  o  abbiano  dovuto
mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5  del  Considerato
in diritto). 
    8. - Per le scelte legislative che  condizionano  alla  residenza
protratta  l'erogazione  di  prestazioni  e   servizi   destinati   a
soddisfare  bisogni  vitali,  come  quello  abitativo,   si   impone,
pertanto, "uno stretto scrutinio di costituzionalita'" (sentenza n. 9
del 2021,  punto  4.2.2.  del  Considerato  in  diritto)»  (C.  cost.
1/2025). 
    La Corte con la citata sentenza 9/2021  ha,  ancora,  evidenziato
che con la «sentenza n. 44 del 2020, questa Corte ha precisato che il
legislatore  regionale  ben  puo'  dare  rilievo,   ai   fini   della
determinazione del punteggio per la formazione della  graduatoria  di
accesso, alla "prospettiva della stabilita'",  ma  tale  aspetto,  se
puo' concorrere a determinare  la  posizione  dei  beneficiari,  deve
nondimeno  conservare  un  carattere  meno  rilevante  rispetto  alla
necessaria centralita' dei fattori significativi della situazione  di
bisogno alla quale  risponde  il  servizio,  quali  sono  quelli  che
indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti.  E  quale
potrebbe invece essere, in ipotesi, un'"anzianita' di  presenza"  del
richiedente,  non  genericamente   nel   territorio   regionale,   ma
precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacche'  questa
circostanza darebbe evidenza a un fattore  di  bisogno  rilevante  in
funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a  combinare  il  dato
del radicamento con quello dello stesso bisogno». 
    Sulla base di tali premesse deve evidenziarsi  che  la  norma  in
contestazione  prevede  che   «al   fine   della   formazione   delle
graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell'inquilinato  e  confederali  ed  acquisito   il   parere   della
competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da
approvare  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire  ai  richiedenti,
in  relazione  alle  seguenti  condizioni   sociali,   economiche   e
abitative: (...) t bis) richiedenti che risiedono o  hanno  risieduto
in  via  continuativa  nel  territorio  regionale  da  o  per  almeno
quindici, venti o venticinque anni»; 
    Cosi' formulata la norma impone di tenere  in  considerazione  di
per se' solo il requisito della residenza continuativa sul territorio
regionale per lunghi periodi di tempo (15, 20, 25 anni) a prescindere
da qualsiasi correlazione con uno stato di bisogno, in contrasto  con
quanto espresso dalle  stesse  pronunce  della  Corte  costituzionale
sopra  menzionate.  Laddove,  anzi,  come  ancora  evidenziato  dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale,  il  solo  elemento  della
pregressa residenza anagrafica e' indice di per se' di una condizione
di minore bisogno. Si afferma, infatti, che «allorche' assurge a  una
portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata  smarrisce
ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla
persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del  2021,  punto
3.3. del Considerato in diritto, e n. 107 del 2018,  punto  3.1.  del
Considerato in  diritto)  e  rischia  di  precludere  l'accesso  alle
prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la liberta'
di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza  (sentenza  n.  145
del 2023, punto 5 del Considerato in diritto)» (C. cost. 1/2025). 
    Cosi' come formulata  la  disposizione  in  oggetto  comporta  il
rischio che il soggetto che e' da piu'  tempo  residente  possa,  per
cio' solo,  sopravanzare  il  soggetto  portatore  di  uno  stato  di
bisogno. E cio' puo' valere, in particolare, per  gli  stranieri  che
sono soggetti ad una maggiore mobilita'  e  possono  piu'  facilmente
trovarsi in condizioni di bisogno. 
    Per quanto attiene la rilevanza si ritiene, anche in questo caso,
che la  stessa  sussista  in  ragione  della  domanda  formula  dalla
ricorrente  di  accertamento  del   carattere   discriminatorio   del
regolamento 10/11 della Regione Piemonte nella parte in  cui  impone,
nei bandi di assegnazione alloggi  ERP,  l'applicazione  di  punteggi
collegati alla mera residenza nella Regione con conseguente ordine di
adozione  dei  provvedimenti  necessari  al  fine  di  rimuovere   la
discriminazione. 
    Valgono altresi' le considerazioni di cui  sopra  per  i  profili
attinenti la legittimazione e la titolarita' passiva delle  posizioni
giuridiche azionate. 
    Per  l'insieme  di  tali  ragioni,  pertanto,  si  ritengono   le
questioni di legittimita' costituzionali di cui sopra rilevanti e non
manifestamente infondate. 
    Ne discende la necessita'  di  sospensione  del  procedimento  in
corso e la trasmissione della presente ordinanza  e  degli  atti  del
processo alla Corte costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge  n.  87/1953,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 3,
comma 1, lettera a) legge Reg. Piemonte 3/2010, nella  parte  in  cui
limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica  ai
cittadini extra UE che esercitano una regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli articoli 3  e
117 Cost.,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  12,  paragrafo  1,
lettera g) della  direttiva  2011/98  e  all'art.  34  CDFUE  nonche'
all'art. 11, paragrafo 1, lettera f) direttiva 2003/109; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8,  comma  1,  lettera  t  bis)
legge Reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.; 
    Sospende il procedimento in corso; 
    Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
processo alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alle
parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della
Giunta Regionale del Piemonte e la comunichi ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento e al Presidente  del  Consiglio  Regionale  del
Piemonte. 
    Si comunichi. 
      Torino, 3 novembre 2025 
 
                        Il Giudice: La Manna