Reg. ord. n. 23 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8
Ordinanza del Tribunale di Torino del 04/11/2025
Tra: A.S.G.I. - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, CGIL Piemonte, SUNIA Torino - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari ed altri 1 C/ Regione Piemonte
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Straniero - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Piemonte – Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – Irragionevolezza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere rispetto alla fruizione di un servizio sociale destinato a soggetti economicamente deboli – Disparità di trattamento, con particolare riferimento al caso dell’esclusione di soggetti stranieri che non lavorano in quanto in condizioni di disabilità totale, rispetto ai cittadini, di pari condizioni, che accedono all’alloggio in ragione dello status civitatis – Contrasto, sotto diversi profili, con il canone di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dal diritto eurounitario con riguardo al divieto di trattamenti discriminatori nell’accesso a prestazioni sociali e al principio della parità di trattamento, in particolare per i soggiornanti di lungo periodo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 40, comma 6; legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 3, comma 1, lettera a), sostituita dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 34; direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, art. 12, paragrafo 1, lettera g); direttiva 2003/109/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2003, art. 11, paragrafo 1, lettera f);
Edilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Norme della Regione Piemonte – Punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale – Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l’attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni – Irragionevole disparità di trattamento penalizzante gli stranieri che sono soggetti a una maggiore mobilità e che versano, più probabilmente, in condizioni di bisogno.
- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 8, comma 1, lettera t-bis), aggiunta dall’art. 2, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2.
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
legge della Regione Piemonte del 17/02/2010 Num. 3 Art. 3 Co. 1 sostituita dall'
legge della Regione Piemonte del 27/02/2024 Num. 2 Art. 2 Co. 1
legge della Regione Piemonte del 17/02/2010 Num. 3 Art. 8 Co. 1 aggiunta dall'
legge della Regione Piemonte del 27/02/2024 Num. 2 Art. 2 Co. 8
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 34
direttiva UE del 13/12/2011 Art. 12
direttiva CE del 25/11/2003 Art. 11
Testo dell'ordinanza
N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 novembre 2025
Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da A.S.G.I. - Associazione studi
giuridici sull'immigrazione e altri contro la Regione Piemonte e
l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale.
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi
abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme
della Regione Piemonte - Requisiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale - Esercizio di una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 40, comma 6; legge della
Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di
edilizia sociale), art. 3, comma 1, lettera a).
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi
abitativi pubblici - Norme della Regione Piemonte - Punteggi da
attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie
stabiliti con regolamento della Giunta regionale - Inclusione, tra
le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per
l'attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa
nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o
venticinque anni.
- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in
materia di edilizia sociale), art. 8, comma 1, lettera t-bis).
(GU n. 8 del 25-02-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1234/2025 promossa da:
A.S.G.I. - Associazione studi giuridici sull'immigrazione con
il patrocinio dell'avv. Guariso Alberto, dell'avv. Neri Livio,
dell'avv. Lavanna Marta, elettivamente domiciliato in via Giulio
Uberti n. 6 - 20129 Milano, presso il difensore avv. Guariso Alberto
- attore;
Contro Regione Piemonte, con il patrocinio dell'avv. Scisciot
Massimo, elettivamente domiciliato in piazza Piemonte 1, Torino
presso il difensore avv. Scisciot Massimo Agenzia territoriale per la
casa del Piemonte Centrale, con il patrocinio dell'avv. Bongioanni
Giuseppe, elettivamente domiciliato in c.so Dante, 14 - 10134 Torino
presso il difensore avv. Bongioanni Giuseppe - convenuti;
H C , CGIL Piemonte, Sunia Torino - Sindacato unitario
nazionale inquilini e assegnatari, Sicet Piemonte - Sindacato
inquilini casa e territorio, con il patrocinio dell'avv. Guariso
Alberto, dell'avv. Neri Livio e dell'avv. Lavanna Marta,
elettivamente domiciliata in via Giulio Uberti n. 6 - 20129 Milano,
presso il difensore avv. Guariso Alberto - intervenuti.
Il Giudice dott. Alberto La Manna, ha pronunciato la seguente
ordinanza: con ricorso ex art. 281-decies e 28 decreto legislativo n.
150/11 la ASGI ha agito nei confronti della Regione Piemonte e della
Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale formulando le
seguenti domande:
in via preliminare, previa fissazione di udienza nel piu'
breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del ruolo, al
fine di evitare che nel frattempo gli alloggi vengano assegnati
secondo le regole qui contestate, esponendo la stessa Amministrazione
al rischio di azioni risarcitorie, dichiarare rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
40, comma 6, TU immigrazione e dell'art. 3, comma 1, lettera a) RL
Piemonte 3/2010, nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica ai cittadini non UE che esercitano
una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
per contrasto con gli articoli 3 Cost. e 117 Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 12, paragrafo 1, lettera f) della direttiva
2011/98, all'art. 34 CDFUE e per quanto occorra, ferma la
possibilita' di disapplicazione, all'art. 11, paragrafo 1, lettera f)
direttiva 2003/109;
per quanto necessario, ferma la possibilita' di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di
costituzionalita' dell'art. 8, comma 1, lettera t) bis, RL Piemonte
3/2010, nella parte in cui prevede che il Regolamento regionale possa
attribuire punteggio ai «richiedenti che risiedono o hanno risieduto
in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno
quindici, venti o venticinque anni»;
E successivamente accertare e dichiarare il carattere
discriminatorio della condotta tenuta:
1.a. dalla Regione convenuta e consistente nell'avere
adottato il Regolamento regionale n. 9 /2011 nella parte in cui
richiama i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, L.R. n. 37/2010 e il
regolamento n. 10/2011, come modificato dal Regolamento 1/2024, nella
parte in cui limita l'ammissione in graduatoria ai soli stranieri
titolari di una attivita' lavorativa e nella parte in cui impone, nei
bandi di assegnazione alloggi ERP, l'applicazione dei punteggi
collegati alla mera residenza nella Regione indicati nell'Allegato A
e pertanto l'applicazione di 5 punti per i residenti da oltre 25
anni, 4 punti per i residenti da oltre 20 anni, 3 punti per i
residenti da oltre 15 anni;
1.b. da ATC che, per il tramite delle Commissioni
assegnazioni alloggi, ha provveduto alla composizione delle
graduatorie dei bandi aperti secondo i requisiti e i punteggi
indicati dalla nuova norma regionale, nonche' all'esclusione dalle
graduatorie gia' formate di coloro che non dimostrano il requisito
dello svolgimento di attivita' lavorativa autonoma o subordinata;
2. conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario
al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli
effetti e pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di
cui all'art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011;
3. ordinare a Regione Piemonte:
di modificare l'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento
regionale n. 9/2011 e l'allegato A del Regolamento n. 10/2011,
eliminando le previsioni oggetto dell'accertamento di cui al punto
1a;
di impartire con proprio atto di indirizzo ai Comuni della
Regione idonee indicazioni circa la necessita' di modificare gli
avvisi pubblici eventualmente ancora aperti o chiusi senza che sia
intervenuta assegnazione degli alloggi al momento della sentenza,
eliminando le clausole applicative della previsione di cui al punto
1a) e di riaprire i termini di presentazione delle domande secondo le
nuove regole risultanti dall'eliminazione delle predette clausole;
4. ordinare a ATC:
di correggere e riformulare le graduatorie in corso di
formulazione alla data della sentenza o gia' chiuse, ma che non hanno
ancora dato luogo ad assegnazione, ammettendo le domande escluse per
carenza del requisito lavorativo ed eliminando i punteggi assegnati
sulla base delle clausole di residenza di cui al capo 1a;
5. dato atto che le statuizioni richieste sub 3 e 4 attengono
a obblighi di fare infungibili, condannare le amministrazioni
convenute a pagare all'associazione ricorrente, ai sensi dell'art.
614-bis c.p.c., euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
nell'adempimento integrale, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla notifica della emananda ordinanza;
6. condannare Regione Piemonte a risarcire il danno non
patrimoniale derivante dalla discriminazione di cui al punto 1),
danno da liquidarsi in via equitativa, anche in relazione al tempo
che sara' intercorso al momento della decisione e agli alloggi
assegnati nelle more secondo i criteri che risulteranno illegittimi,
indicandosi sin d'ora quale limite minimo la somma di euro 10.000,00
e comunque un importo che risulti effettivamente dissuasivo; con
riserva di precisare la presente domanda, anche in incremento, in
relazione all'ampiezza del periodo di applicazione della normativa
censurata;
7. ordinare a Regione Piemonte e ATC la pubblicazione
dell'emanando provvedimento sulla home page dei siti istituzionali
delle amministrazioni per un minimo di giorni trenta, oltre che su un
quotidiano nazionale con cronaca locale (La Stampa, La Repubblica o
Il Corriere);
8. condannare Regione Piemonte alla rifusione di spese e
competenze (ivi compreso il contributo unificato) da distrarsi in
favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Ha esposto come il sistema piemontese per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica sia disciplinato dalla L.R.
n. 3/10, da ultimo modificata dalla L.R. n. 2/2024 che prevede,
all'art. 3, quali requisiti per l'assegnazione:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente
all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione
europea e' ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base
alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai
sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o e'
titolare di protezione internazionale di cui all' art. 2 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Ha evidenziato, quindi, come tali requisiti siano ripresi dai
Regolamenti regionale n. 9/2011 e n. 10/2011 e che, per effetto di
tali disposizioni, i cittadini italiani e dell'Unione europea e i
titolari di protezione internazionale sono ammessi alle graduatorie
ERP anche se disoccupati mentre i cittadini stranieri disoccupati
sono invece per cio' solo esclusi.
Ha riportato, inoltre, che il nuovo art. 8 della L.R. n. 3/10
stabilisce che al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato e
confederali ed acquisito il parere della competente Commissione
consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle
seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:
t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via
continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti
o venticinque anni.
Il nuovo allegato A (approvato con la delibera 8 aprile 2024) al
regolamento punteggi 10/11 prevede, quindi, l'attribuzione dei
seguenti punteggi:
richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno
25 anni: punti 5;
richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno
20 anni: punti 4;
richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno
15 anni: punti 3.
Ha, in proposito, evidenziato la ricorrente che tra gli altri
criteri di attribuzione del punteggio del Regolamento, quelli che
riflettono situazioni di particolare bisogno attribuiscono un
punteggio inferiore a quello riconosciuto per la durata della
residenza laddove ad esempio, un nucleo famigliare numeroso (oltre 5
componenti) puo' far valere un massimo di 1 punto, i richiedenti
titolari di pensione o assegno sociale hanno diritto al
riconoscimento di 1 punto, i nuclei monogenitoriali con presenza di
figli minori hanno diritto a 3 punti.; quelli relativi alle
condizioni economiche, attribuiscono ad esempio 1 punto ad un
richiedente con indicatore ISEE inferiore al 70% del limite di
accesso (cioe' pari o inferiore a 16.800, essendo il limite
attualmente fissato in 24.000); quelli concernenti le condizioni
sociali, ad esempio, attribuiscono 3 punti ai richiedenti nel cui
nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidita'
compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento avranno diritto a 3
punti e 2 punti a quelli nel cui nucleo siano presenti invalidi con
percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento ed il 79 per
cento a 2 punti; quelli relativi alle condizioni abitative,
attribuiscono ai richiedenti che abitino in alloggi di dimensioni
inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente 2 punti, ai
richiedenti che abitino in baracche, stalle, seminterrati, centri di
raccolta a 4 punti mentre se l'alloggio e' certificato dal Comune
come scadente 1 solo punto e, in caso di sfratto, 3 punti.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimita' della condotta
posta in essere dalla Regione Piemonte consistente:
nella previsione del requisito dello svolgimento
dell'attivita' lavorativa per i cittadini extra UE, o, in subordine,
nella previsione di detto requisito per l'assegnazione degli alloggi
in emergenza abitativa e nell'aver previsto tale requisito anche per
gli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, in contrasto con
l'art. 40, comma 6, testo unico Immigrazione (TUI);
nell'aver inserito tra le situazioni cui attribuire punteggio
la lungo-residenza pregressa.
Nonche' l'accertamento dell'illegittimita' della condotta
dell'ATC, attraverso le Commissioni assegnazioni alloggi,
consistente:
nella composizione delle graduatorie secondo i requisiti e i
punteggi discriminatori indicati dalla nuova norma regionale;
nell'esclusione dalle graduatorie gia' formate di coloro che
non dimostrano il requisito dello svolgimento di attivita' lavorativa
autonoma o subordinata.
In merito a tali domande ha sostenuto la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art.
3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 3/10 nonche' dell'art. 40, comma
6, TUI:
1) essendo stato esteso il requisito dell'attivita'
lavorativa anche ai titolari di permesso di lungo periodo in
difformita' rispetto a quanto previsto dall'art. 40, comma 6, TUI
secondo cui gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, norma da interpretarsi nel senso che
il requisito dell'attivita' lavorativa e' richiesto solo ai secondi e
non ai primi, contrastando, alternativamente, la norma nazionale con
l'art. 11, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2003/109/CE che
impone agli Stati membri, senza possibilita' di deroga, di garantire
ai titolari di permesso di lungo periodo la parita' di trattamento
nell'accesso a beni e servizi e nelle procedure per l'ottenimento di
un alloggio;
2) per contrasto con l'art. 12 paragrafo 1 della direttiva
2011/98 secondo cui i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento
riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, laddove
l'art. 3, paragrafo 1, alle lettera b) e c) prevede l'applicabilita'
della direttiva b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi
in uno Stato membro a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma
del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare
e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) ai cittadini di paesi terzi che
sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del
diritto dell'Unione o nazionale, con riferimento, tra l'altro, g)
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento
di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la
liberta' contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al
diritto nazionale;
3) per contrasto con l'art. 3 Cost. per contrarieta' al
principio di ragionevolezza.
Ha, altresi', sostenuto la non manifesta infondatezza e rilevanza
della questione di costituzionalita' dell'art. 8 L.R. n. 3/10 per
contrasto con l'art. 3 Cost. anche in relazione alla discriminazione
per la diversa nazionalita'. Ha sostenuto, in merito al tale
disposizione, la possibilita' di una interpretazione conforme a
Costituzione nel senso che il Regolamento non potrebbe prevedere il
punteggio aggiuntivo per anzianita' se non laddove per il periodo di
anzianita' considerato sussista anche una condizione di bisogno tra
quelle indicate negli allegati del reg. punteggi.
Si e' costituita la Regione Piemonte contestando le domande
avversarie ed evidenziando l'aderenza della normativa regionale a
quella statale sottolineando che, con riferimento all'art. 3 della
L.R. n. 3/10, la condizione di esercizio dell'attivita' lavorativa va
riferita ad entrambe le fattispecie. In merito all'art. 8 L.R. n.
3/10 ha evidenziato la pronuncia della Corte costituzionale n.
44/2020 secondo cui la prospettiva di stabilita' non puo' costituire
una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio
ma puo' rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione
della graduatoria, sottolineando che l'attribuzione dei punteggi
secondo quanto disposto dal citato art. 8 costituisce un obbligo e
non una facolta' in capo alla Giunta di darvi attuazione.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte.
Si e' costituita la Agenzia territoriale per la casa del Piemonte
centrale contestando il difetto di titolarita' passiva in merito alle
domande proposte non potendosi ravvisare un rapporto di
immedesimazione tra l'agenzia e la commissione assegnazione alloggi
atteso che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/10 la nomina della
commissione e' riservata alla Regione mentre l'Agenzia e' la sede
dove si riunisce la commissione la cui attivita' si colloca nella
fase antecedente a quella di competenza dell'agenzia che attiene
contrattualizzazione privatistica del rapporto locativo degli
assegnatari.
Sono, altresi', intervenuti H C , CGIL Piemonte, Sunia
Torino - Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, Sicet
Piemonte - Sindacato inquilini casa e territorio, con intervento
adesivo dipendente rispetto alle domande della ricorrente.
L'intervenuta H C ha, inoltre, formulato anche autonoma
domanda su cui il tribunale si e' pronunciato con sentenza.
In merito alla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge
regionale del Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e dell'art. 40, comma
6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si osserva quanto
segue: si ritiene non manifestamente infondata la questione sollevata
con riferimento all'art. 3 della Costituzione per l'art. 3, comma 1,
lettera a) della legge regionale del Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3
nonche' dell'art. 40, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
Si rileva, in proposito, che la stessa Corte costituzionale ha
avuto modo di affermare, con la pronuncia n. 1/2025, che «il diritto
all'abitazione si configura come tratto saliente della «socialita'
cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione»
(sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del Considerato in diritto) e
come «un diritto fondamentale di natura sociale» (sentenza n. 209 del
2009, punto 2.3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex
multis, anche sentenza n. 67 del 2024, punto 6 del Considerato in
diritto), indissolubilmente connesso con la dignita' della persona.
Il rango primario del diritto in esame, speculare agli
inderogabili doveri di solidarieta' sociale, impone una tutela
effettiva, che si estrinseca, tra l'altro, nell'assegnazione degli
alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di
locazione.
Le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si
configurano come un «servizio pubblico» (sentenza n. 417 del 1994,
punto 6 del Considerato in diritto), finalizzato a «impedire che
taluno resti privo di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988, punto 4
del Considerato in diritto).
L'offerta di un alloggio «a soggetti economicamente deboli nel
luogo ove e' la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000,
punto 4 del Considerato in diritto) assicura agli stessi un'esistenza
dignitosa (sentenza n. 168 del 2014, punto 2 del Considerato in
diritto) ed e' funzionale alla piena realizzazione della persona
umana e all'effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali».
Con riferimento al requisito dello svolgimento di attivita'
lavorativa come richiesto dalla citata disposizione della L.R. n.
3/10 e dallo stesso art. 40, comma 6, decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione
europea regolarmente soggiornante in Italia, va evidenziato che lo
stesso, come argomentato dalla stessa parte ricorrente, si pone in
contraddizione con «il sostegno pubblico rivolto proprio a quella
parte di popolazione che riscontra maggiori difficolta' a reperire un
alloggio in locazione sul mercato privato a causa delle sue
condizioni di disagio che normalmente sono determinate anche (o solo)
proprio dalla condizione di disoccupazione» e cio' a maggior ragione
laddove il requisito vale anche per l'assegnazione degli alloggi in
emergenza abitativa di cui all'art. 10 della stessa legge regionale.
Con il rischio di generare significative disparita' di trattamento,
come nel caso di esclusione di coloro che non lavorano perche' in
condizioni di disabilita' totale che non possono accedere a un
alloggio ERP, a differenza del disabile di cittadinanza italiana che,
in ragione solo del suo status civitatis (essendo per il resto
esattamente nella medesima condizione dello straniero) vi puo'
accedere.
L'irragionevolezza delle disposizioni in oggetto emerge ancora
ove, a titolo esemplificativo, si consideri la possibilita' di
esclusione della persona disoccupata per aver perso da poco un lavoro
e che dispone, quindi, delle risorse costituite dal TFR, magari di
entita' notevole a fronte dell'inclusione di un richiedente che ha un
rapporto part-time minimo o comunque con una retribuzione di mera
sussistenza o dell'esclusione del titolare di NASPI, perche' appunto
disoccupato, pur essendo la NASPI talora di importo superiore a
quanto viene percepito in molti rapporti di lavoro.
Deve, altresi', essere ritenuta la non manifesta infondatezza
delle citate disposizioni con riferimento al contrasto delle
disposizioni in esame con l'art. 12 della direttiva 2011/98, sopra
citata, da leggere in rapporto all'art. 34 CDFUE e, pertanto, con
l'art. 117, comma 1, Cost.
Dispone l'art. 12, paragrafo 1, lettera g) della direttiva che «i
lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b)
e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) g)
l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento
di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la
liberta' contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al
diritto nazionale».
In merito a tale disposizione la stessa Corte costituzionale, con
la sentenza n. 54/2022 ha gia' avuto modo di chiarire che "la parita'
di trattamento non e' dunque circoscritta ai titolari di un permesso
unico di lavoro, ma e' riconosciuta anche in favore dei titolari di
un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attivita' lavorativa
che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte
di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2
settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)».
Con la medesima pronuncia e' stato, inoltre, precisato che «nel
sistema delineato dalla direttiva 2011/98/UE, il diritto alla parita'
di trattamento rappresenta la regola generale, cui gli Stati membri
possono apportare deroghe solo entro limiti rigorosi.
All'interpretazione restrittiva delle possibili deroghe fa riscontro
la necessita' che gli Stati membri manifestino in modo inequivocabile
la volonta' di limitare l'applicazione della parita' di trattamento
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 25 novembre 2020,
nella causa C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale,
punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario
Martinez Silva, punto 29).
L'onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso
dell'attivita' di trasposizione, emerge dal sistema normativo,
considerato nel suo insieme e nelle finalita' che lo ispirano. Esso
si correla non soltanto alla salvaguardia dell'effetto utile della
direttiva, ma anche a una fruttuosa e trasparente fase di
recepimento, che lo stesso legislatore dell'Unione europea vuole
contraddistinta dall'impegno degli Stati membri a una costante
interlocuzione con la Commissione e alla «notifica delle loro misure
di recepimento con uno o piu' documenti intesi a chiarire il rapporto
tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli
strumenti nazionali di recepimento» (considerando n. 32 della
direttiva 2011/98/UE).
La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella piu' volte
richiamata sentenza del 2 settembre 2021, ha ricordato che la
Repubblica italiana non si e' avvalsa in alcun modo della facolta' di
limitare la parita' di trattamento (punto 64)».
Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che le norme
in oggetto si pongano in contrasto, oltre che con l'art. 3, Cost.
anche, ex art. 117, comma 1, Cost. in relazione al citato art. 12
della direttiva 2011/98.
Deve, infine, essere rimarcato il contrasto tra la disposizione
di cui all'art. 3 L.R. n. 3/10 e lo stesso art. 40, decreto
legislativo n. 286/1998 atteso che quest'ultimo associa il requisito
dell'attivita' lavorativa unicamente agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno mentre la norma
regionale riferisce tale disposizione anche ai soggiornanti di lungo
periodo escludendola unicamente per i titolari di protezione. Tale
interpretazione dell'art. 40, comma 6, decreto legislativo n.
286/1998 e' conforme all'art. 11, paragrafo 1, lettera f) direttiva
2003/109 secondo cui «Il soggiornante di lungo periodo gode dello
stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...)
f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e
all'erogazione degli stessi, nonche' alla procedura per l'ottenimento
di un alloggio». La disposizione regionale e', pertanto, contrastante
anche con i principi inderogabili stabiliti dalla direttiva.
Con riferimento alla rilevanza si ritiene che la stessa sussista
in ragione delle domande formulate dalla ricorrente volte alla
rimozione dei regolamenti regionali attuativi n. 9/2011 e n. 10/2011
che richiamano e danno attuazione ai principi di cui all'art. 3 della
L.R. n. 3/2010.
Si richiamano, in proposito, i principi espressi dalla stessa
Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2024 dove ai afferma che
«laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di
norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata
questione di legittimita' costituzionale sulla seconda. La non
applicazione per contrasto con il diritto dell'Unione europea a
efficacia diretta - necessaria per l'attribuzione immediata del bene
della vita negato sulla base dell'accertata discriminazione - non
rimuove, infatti, la legge dall'ordinamento con immediata efficacia
erga omnes, ma impedisce soltanto «che tale norma venga in rilievo
per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale»
(sentenza n. 170 del 1984). L'ordine di rimozione della norma
regolamentare - che proietta i suoi effetti, per espressa scelta del
legislatore compiuta con l'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del
2011, oltre il caso che ha originato il giudizio antidiscriminatorio
- richiede, allora, che sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge, la quale, ancorche' non applicata nel
caso concreto, e' ancora vigente, efficace e, sia pure in ipotesi
erroneamente, suscettibile di applicazione da parte della pubblica
amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente
la compatibilita' con il diritto dell'Unione europea.
Sono, dunque, tanto l'ordinato funzionamento del sistema delle
fonti interne - e, nello specifico, i rapporti tra legge e
regolamento regionali, anche in relazione al diritto dell'Unione
europea - quanto l'esigenza che i piani di rimozione della
discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario,
se correttamente intenda ordinare la rimozione di una norma
regolamentare al fine di evitare il riprodursi della discriminazione
de futuro, sollevi questione di legittimita' costituzionale sulla
norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall'atto regolamentare,
anche dopo che si sia accertata l'incompatibilita' di dette norme
interne con norme di diritto dell'Unione europea aventi efficacia
diretta».
Sotto tale profilo si osserva ancora che la legittimazione attiva
dell'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione, non
contestata dai convenuti, emerge dall'art. 5, decreto legislativo n.
215/2003 e trova riscontro nella sentenza della Corte costituzionale
n. 44/2020, pronunciata in relazione a una causa promossa anche dalla
stessa associazione, nonche' nell'ordinanza di questo Tribunale del
14 aprile 2023, con cui e' stata sollevata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 80 legge Reg. Valle d'Aosta n.
3/2023.
In merito poi alla legittimazione passiva, incontestata e' quella
della Regione Piemonte, mentre con riferimento all'ATC la titolarita'
passiva della posizione giuridica azionata, come gia' rilevato nella
sentenza che ha definito l'intervenuto autonomo della sig.ra H
C , discende dal fatto che l'art. 7 della L.R n. 3/2010
stabilisce che la graduatoria e' formata dalla commissione di nomina
regionale istituita presso l'ATC competente per territorio e che la
Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della
commissione in relazione all'entita' della domanda, eventualmente con
la nomina di piu' commissioni operanti presso la stessa ATC, senza
che sia, pertanto, possibile riconoscere una soggettivita' giuridica
autonoma in capo alla commissione.
In merito alla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' relativa all'art. 8, lettera t) bis L.R. n. 3/2010
si rileva quanto segue: la questione, ad avviso di questo giudice,
non e' manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. La
stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «quanto al
requisito della residenza protratta, questa Corte e' costante
nell'affermare che esso puo' costituire un presupposto distorsivo.
Allorche' assurge a una portata generale e dirimente, la
residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni di
bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale (fra le
molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del Considerato in diritto,
e n. 107 del 2018, punto 3.1. del Considerato in diritto) e rischia
di precludere l'accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che
abbiano esercitato la liberta' di circolazione o abbiano dovuto
mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5 del Considerato
in diritto).
8. - Per le scelte legislative che condizionano alla residenza
protratta l'erogazione di prestazioni e servizi destinati a
soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone,
pertanto, "uno stretto scrutinio di costituzionalita'" (sentenza n. 9
del 2021, punto 4.2.2. del Considerato in diritto)» (C. cost.
1/2025).
La Corte con la citata sentenza 9/2021 ha, ancora, evidenziato
che con la «sentenza n. 44 del 2020, questa Corte ha precisato che il
legislatore regionale ben puo' dare rilievo, ai fini della
determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di
accesso, alla "prospettiva della stabilita'", ma tale aspetto, se
puo' concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve
nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla
necessaria centralita' dei fattori significativi della situazione di
bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che
indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. E quale
potrebbe invece essere, in ipotesi, un'"anzianita' di presenza" del
richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma
precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacche' questa
circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in
funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato
del radicamento con quello dello stesso bisogno».
Sulla base di tali premesse deve evidenziarsi che la norma in
contestazione prevede che «al fine della formazione delle
graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali
dell'inquilinato e confederali ed acquisito il parere della
competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da
approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti,
in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e
abitative: (...) t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto
in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno
quindici, venti o venticinque anni»;
Cosi' formulata la norma impone di tenere in considerazione di
per se' solo il requisito della residenza continuativa sul territorio
regionale per lunghi periodi di tempo (15, 20, 25 anni) a prescindere
da qualsiasi correlazione con uno stato di bisogno, in contrasto con
quanto espresso dalle stesse pronunce della Corte costituzionale
sopra menzionate. Laddove, anzi, come ancora evidenziato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale, il solo elemento della
pregressa residenza anagrafica e' indice di per se' di una condizione
di minore bisogno. Si afferma, infatti, che «allorche' assurge a una
portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata smarrisce
ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla
persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del 2021, punto
3.3. del Considerato in diritto, e n. 107 del 2018, punto 3.1. del
Considerato in diritto) e rischia di precludere l'accesso alle
prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la liberta'
di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza (sentenza n. 145
del 2023, punto 5 del Considerato in diritto)» (C. cost. 1/2025).
Cosi' come formulata la disposizione in oggetto comporta il
rischio che il soggetto che e' da piu' tempo residente possa, per
cio' solo, sopravanzare il soggetto portatore di uno stato di
bisogno. E cio' puo' valere, in particolare, per gli stranieri che
sono soggetti ad una maggiore mobilita' e possono piu' facilmente
trovarsi in condizioni di bisogno.
Per quanto attiene la rilevanza si ritiene, anche in questo caso,
che la stessa sussista in ragione della domanda formula dalla
ricorrente di accertamento del carattere discriminatorio del
regolamento 10/11 della Regione Piemonte nella parte in cui impone,
nei bandi di assegnazione alloggi ERP, l'applicazione di punteggi
collegati alla mera residenza nella Regione con conseguente ordine di
adozione dei provvedimenti necessari al fine di rimuovere la
discriminazione.
Valgono altresi' le considerazioni di cui sopra per i profili
attinenti la legittimazione e la titolarita' passiva delle posizioni
giuridiche azionate.
Per l'insieme di tali ragioni, pertanto, si ritengono le
questioni di legittimita' costituzionali di cui sopra rilevanti e non
manifestamente infondate.
Ne discende la necessita' di sospensione del procedimento in
corso e la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
processo alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 3,
comma 1, lettera a) legge Reg. Piemonte 3/2010, nella parte in cui
limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai
cittadini extra UE che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli articoli 3 e
117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 12, paragrafo 1,
lettera g) della direttiva 2011/98 e all'art. 34 CDFUE nonche'
all'art. 11, paragrafo 1, lettera f) direttiva 2003/109;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera t bis)
legge Reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Sospende il procedimento in corso;
Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
processo alla Corte costituzionale;
Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle
parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della
Giunta Regionale del Piemonte e la comunichi ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio Regionale del
Piemonte.
Si comunichi.
Torino, 3 novembre 2025
Il Giudice: La Manna