Reg. ord. n. 27 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 22/12/2025

Tra: L. B.



Oggetto:

Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori anteriori non insinuati al passivo – Conseguente riconoscimento, ai creditori anteriori non insinuati al passivo, di una residua possibilità di soddisfazione sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura e negazione del diritto del debitore a un’esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria – Irragionevole ampliamento del patrimonio aggredibile, riferibile all’inerzia del creditore, con sacrificio ingiustificato della posizione del debitore meritevole – Contrasto con il diritto all’esdebitazione, in tempi ragionevoli, del debitore meritevole, secondo i principi indicati dalla normativa eurounitaria – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – Introduzione di una deroga all’esigibilità di crediti precedenti difforme dalle previsioni unionali – Irragionevole disparità di trattamento in favore dei creditori non insinuati indipendentemente dalla causa del credito e in relazione alla loro inerzia.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/01/2019  Num. 14  Art. 278  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 20 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 21 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23