Reg. ord. n. 27 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 22/12/2025
Tra: L. B.
Oggetto:
Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori anteriori non insinuati al passivo – Conseguente riconoscimento, ai creditori anteriori non insinuati al passivo, di una residua possibilità di soddisfazione sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura e negazione del diritto del debitore a un’esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria – Irragionevole ampliamento del patrimonio aggredibile, riferibile all’inerzia del creditore, con sacrificio ingiustificato della posizione del debitore meritevole – Contrasto con il diritto all’esdebitazione, in tempi ragionevoli, del debitore meritevole, secondo i principi indicati dalla normativa eurounitaria – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – Introduzione di una deroga all’esigibilità di crediti precedenti difforme dalle previsioni unionali – Irragionevole disparità di trattamento in favore dei creditori non insinuati indipendentemente dalla causa del credito e in relazione alla loro inerzia.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 20
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 21
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23