Reg. ord. n. 27 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8
Ordinanza del Tribunale di Milano del 22/12/2025
Tra: L. B.
Oggetto:
Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori anteriori non insinuati al passivo – Conseguente riconoscimento, ai creditori anteriori non insinuati al passivo, di una residua possibilità di soddisfazione sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura e negazione del diritto del debitore a un’esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria – Irragionevole ampliamento del patrimonio aggredibile, riferibile all’inerzia del creditore, con sacrificio ingiustificato della posizione del debitore meritevole – Contrasto con il diritto all’esdebitazione, in tempi ragionevoli, del debitore meritevole, secondo i principi indicati dalla normativa eurounitaria – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – Introduzione di una deroga all’esigibilità di crediti precedenti difforme dalle previsioni unionali – Irragionevole disparità di trattamento in favore dei creditori non insinuati indipendentemente dalla causa del credito e in relazione alla loro inerzia.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 20
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 21
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
Testo dell'ordinanza
N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025
Ordinanza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da L. B..
Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza (CCII) - Esdebitazione - Creditori per fatto o
causa anteriori che non hanno partecipato al concorso - Previsione
che l'esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte
eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di
pari grado.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155), art. 278, comma 2.
(GU n. 8 del 25-02-2026)
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione crisi d'impresa
Riunito in Camera di consiglio, in persona dei signori
magistrati:
dott. Laura De Simone, Presidente;
dott. Luisa Vasile, Giudice;
dott. Sergio Rossetti, Giudice relatore;
Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo
1953, n. 87, sull'istanza di sospensione del giudizio con rimessione
alla Corte costituzionale depositata da B. L. in data 24 ottobre
2025.
Con sentenza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Milano dichiarava
aperta, nei confronti della ricorrente, la procedura di liquidazione
controllata del patrimonio di L. B., ai sensi degli articoli 268 e
seguenti CCII, iscritta al n. 02/2022 R.G.
Il liquidatore nominato provvedeva al deposito dello stato
passivo delle domande tempestive in data 1° agosto 2023 con
esclusione dei crediti vantati da Agenzia delle entrate riscossione e
INPS per circa complessivi euro 40.000,00, in quanto gli enti
impositori non avevano fornito prova di atti interruttivi della
prescrizione ne', successivamente, proponevano opposizione avverso lo
stato passivo.
Il Liquidatore attestava l'integrale pagamento di tutti i
creditori ammessi al passivo e il 15 settembre 2025 chiedeva la
chiusura della procedura, dando atto dell'integrale assolvimento
degli incombenti e del pagamento di tutti i creditori ammessi.
In data 16 settembre 2025, la ricorrente presentava istanza di
esdebitazione, dichiarando di aver maturato i requisiti di cui
all'art. 280 CCII e chiedendo che il decreto fosse pronunciato anche
in relazione alle poste non incluse nello stato passivo per
intervenuta prescrizione, rilevata dal liquidatore e non contestata
dai creditori.
Con provvedimento del 29 settembre 2025, il Giudice delegato
assegnava termine ai creditori per eventuali osservazioni
sull'istanza di esdebitazione, nonche' al liquidatore per le proprie
deduzioni e alla ricorrente per eventuali memorie di replica.
Il 22 ottobre 2025, in assenza di osservazioni da parte dei
creditori, il liquidatore depositava deduzioni favorevoli alla
concessione dell'esdebitazione, sollevando dubbi di legittimita'
costituzionale dell'art. 278, comma 2, CCII, successivamente
riproposta dalla ricorrente con nota del 24 ottobre 2025.
La questione concerne la compatibilita' della previsione secondo
cui l'esdebitazione non opera integralmente nei confronti dei
creditori anteriori non partecipanti al concorso, con i principi
costituzionali di eguaglianza e con i vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di esdebitazione del
debitore meritevole.
La questione e' rilevante nel presente giudizio, poiche' dalla
sua risoluzione dipende la possibilita' di concedere alla ricorrente
un'esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria ed e' non
manifestamente infondata, atteso che l'art. 278, comma 2, CCII,
appare porsi in contrasto sia con l'art. 3 Cost. sia con l'art. 117
Cost., in relazione agli articoli 20, 21 e 23 della direttiva UE
2019/1023 del 20 giugno 2019.
La questione di legittimita' qui sollevata e' dirimente ai fini
della decisione della fattispecie sottoposta all'attenzione di questo
Collegio.
L'istante, infatti, ha tutti i requisiti per accedere al
beneficio dell'esdebitazione e intende ottenere una pronuncia che la
liberi definitivamente dai debiti pregressi, anche nei confronti
delle agenzie fiscali e previdenziali, sia o meno maturata la
prescrizione, come ritenuto dal liquidatore giudiziale.
Cio', nel caso concreto, afferma la debitrice, non sarebbe
possibile perche' i creditori anteriori partecipanti al concorso sono
stati pagati integralmente di talche', in forza dell'art. 278, comma
2, CCII, anche i creditori anteriori estranei al concorso dovrebbero
essere pagati integralmente cio' che, nei fatti, determinerebbe una
negazione del diritto all'esdebitazione.
Cosi' posta la questione risulta peccare per eccesso e per
difetto: per eccesso, perche' in realta', con l'accoglimento
dell'istanza di esdebitazione, un effetto esdebitatorio, se pure
minimo, i creditori chirografari anteriori - insinuatisi o meno al
passivo - lo subirebbero comunque in quanto dall'apertura della
liquidazione controllata e fino al pagamento ottenuto non sono, ex
lege, decorsi a loro favore gli interessi legali o di mora che, una
volta tornata in bonis la debitrice, in mancanza dell'esdebitazione,
potrebbero essere invece richiesti.
Per difetto perche', indipendentemente dalla percentuale di
soddisfacimento ottenuto dai creditori chirografari risulta
incostituzionale la previsione di cui all'art. 278, comma 2, laddove
prevede che i creditori anteriori non insinuati possano comunque
trovare una qualche forma di soddisfazione sul patrimonio del
debitore formatosi successivamente alla procedura.
Questa Corte, infatti, ha gia' avuto modo di affermare la ratio
sottesa all'esdebitazione sia di «ricollocare utilmente [il debitore]
all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle
pregresse esposizioni [sacrificando] le residue ragioni creditorie -
comportando una responsabilita' patrimoniale limitata nel tempo -
onde consentire a debitori non immeritevoli una "ripartenza" (il
cosiddetto fresh start)» (cfr., Corte costituzionale n. 6/2024).
La ratio dell'istituto dell'esdebitazione e', quindi, quella di
consentire il reinserimento del debitore meritevole nel circuito
economico e sociale, liberandolo dal vincolo della responsabilita'
patrimoniale generale per le obbligazioni pregresse e consentendogli
una effettiva ripartenza. Il mantenimento di pretese creditorie
anteriori sul patrimonio formatosi successivamente alla chiusura
della procedura finirebbe, infatti, per vanificare tale finalita',
ostacolando il recupero del debitore alla vita economica e
produttiva.
Il costo economico della liberazione dai debiti e', infatti,
consapevolmente posto dal legislatore a carico dei creditori
anteriori, nella prospettiva di un beneficio complessivo del sistema,
che consente al debitore di tornare ad essere soggetto produttivo di
reddito; al contempo, l'esdebitazione tutela i creditori futuri, i
soli destinati a trovare soddisfazione sul patrimonio formatosi
successivamente alla chiusura della procedura.
Sul patrimonio del debitore formatosi successivamente alla
chiusura della procedura, infatti, potranno senz'altro agire i
creditori per titolo e causa successivi all'apertura del concorso di
talche', in linea di principio, il sistema risulta costruito come
segue: i creditori anteriori all'apertura del concorso devono trovare
soddisfacimento sul patrimonio del debitore formatosi prima
dell'apertura del concorso nonche' sui diritti che sopravvengono in
capo al debitore fino alla chiusura della procedura. Con
l'esdebitazione, il patrimonio del debitore formatosi successivamente
alla chiusura della procedura rappresenta la garanzia generica dei
creditori che vantano ragioni di credito sorte successivamente alla
chiusura della procedura.
Come detto l'art. 278, comma 2, CCII, pero', riconosce ai
creditori anteriori non insinuatisi - o esclusi dal passivo, come
nella fattispecie, per via dell'efficacia solo endoconcorsuale delle
decisioni sullo stato passivo - la possibilita' di ottenere,
nonostante l'esdebitazione, almeno quanto ottenuto dai creditori di
pari grado che hanno partecipato al concorso.
Il riconoscimento, in favore del creditore anteriore non
insinuatosi al passivo, di una residua possibilita' di soddisfazione
sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura
costituisce, pero', un vulnus ingiustificato al beneficio
dell'esdebitazione. Se l'istituto e' volto ad assicurare al debitore
una seconda opportunita' effettiva, non vi e' ragione per consentire
a tale creditore di aggredire il patrimonio «nuovo», sia pure nei
limiti della percentuale riconosciuta ai creditori concorrenti di
pari grado.
Invero, qualora il creditore avesse partecipato al concorso, il
perimetro della responsabilita' patrimoniale del debitore sarebbe
rimasto comunque circoscritto alla massa attiva concorsuale, con
l'unico effetto di una diversa ripartizione percentuale tra i
creditori del medesimo rango. La previsione dell'art. 278, comma 2,
CCII, determina invece un ampliamento del patrimonio aggredibile,
imputabile esclusivamente all'inerzia del creditore, con conseguente
sacrificio non giustificato della posizione del debitore meritevole.
In altri termini, dal punto di vista del patrimonio responsabile
delle obbligazioni contratte dal debitore, la regola posta dall'art.
278, comma 2, CCII, consente al creditore anteriore non insinuatosi
al passivo, la possibilita' di aggredire il patrimonio del debitore
formatosi successivamente alla chiusura della procedura, nonostante
quel creditore non versi nelle situazioni eccezionali indicate
nell'art. 278, comma 7 (crediti derivanti da obbligazioni di
mantenimento e alimentari, illeciti extracontrattuali e sanzioni
penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie ai
debiti estinti), che sole consentono l'aggressione del patrimonio
«nuovo» da parte dei creditori anteriori, si siano o meno insinuati
al passivo.
Ora deve affermarsi che nel nostro ordinamento esiste un vero e
proprio diritto soggettivo perfetto all'ottenimento
dell'esdebitazione una volta soddisfatti i requisiti di cui all'art.
280, CCII.
La sussistenza di un diritto soggettivo all'esdebitazione,
infatti, emerge dalla lettura della direttiva Insolvency. Difatti, in
plurimi passaggi viene rimarcato come tra le finalita' della
normativa vi sia quella di consentire ai debitori «onesti insolventi
o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunita'
mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo» (cfr.,
considerando 1, ma v. anche considerando 4) e di far si' che sia
consentita «l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo
periodo di tempo» (cfr., considerando 73, ma v. anche considerando
75). In particolare, si legge chiaramente che «[l]'esdebitazione
integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo
non superiore a tre anni non sempre e' appropriata» (cfr.,
considerando 78).
Ulteriori indici in questo senso si ravvisano anche nella parte
dispositiva. L'art. 20 ha infatti imposto agli Stati membri di
adottare regole tali da garantire che il debitore insolvente possa
accedere all'esdebitazione totale dai propri debiti entro tre anni
dalla conclusione della procedura che lo ha visto coinvolto.
La richiamata disposizione della direttiva Insolvency fissa,
infatti, una serie di deroghe all'obbligo per gli Stati membri di
prevedere la possibilita' per il debitore insolvente meritevole di
accedere ad almeno una procedura che gli consenta, al piu' tardi
entro tre anni, l'esdebitazione integrale. Queste consistono in
disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, o che
prevedono la revoca del beneficio, o termini piu' lunghi per
l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione piu'
lunghi, ovvero che escludono l'esdebitazione, o ne limitano
l'accesso, o stabiliscono periodi piu' lunghi, rispetto ad alcune
categorie specifiche di debiti.
In tema, la recente giurisprudenza della CGUE (i) ha riconosciuto
il carattere puramente esemplificativo degli elenchi contenuti
nell'art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva, sulla base di
un'interpretazione sia letterale sia sistematica, (ii) ha
sottolineato che eventuali deroghe alla naturale operativita'
dell'esdebitazione, diverse da quelle espressamente previste, rimesse
alla discrezionalita' del legislatore nazionale (da esercitarsi nel
pieno rispetto del principio di proporzionalita'), devono emergere
dal procedimento che ha condotto a tale esclusione o dal diritto
nazionale, anche se al di fuori della norma di trasposizione, e (iii)
ha evidenziato la necessita' che tali deroghe siano comunque
giustificate da una motivazione volta al perseguimento di un
interesse pubblico legittimo, nonche' l'attribuzione al giudice
nazionale del compito di valutare la sussistenza di tale interesse
pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclusione (cfr.,
CGUE, sez. II, 11 aprile 2024, Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, C-687/22; CGUE, sez. II, 8 maggio 2024, Instituto da
Segurança Social IP, C20/23; CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria, C-289/23).
Ammettendo, come gia' detto, la possibilita' che un credito non
concorrente diverso da quelli di cui al comma 7 dell'art. 278, CCII,
permanga esigibile a seguito dell'esdebitazione, l'art. 278, comma 2,
CCII, si pone in evidente contrasto con l'art. 23 della direttiva, in
quanto introduce una «deroga» ulteriore rispetto a quelle previste
dalla disposizione comunitaria che non e' in linea ne' con la lettera
comunitaria ne' con la menzionata giurisprudenza della CGUE.
A parere di questo Collegio, infatti, alcuna delle ipotesi
derogatorie prevista dalla disciplina europea e' astrattamente
applicabile al caso di specie e, in particolare, non puo' essere
richiamata l'ipotesi di cui all'art. 23, paragrafo 2, lettera f
(«quando una deroga e' necessaria a garantire un equilibrio tra i
diritti del debitore e i diritti di uno o piu' creditori»).
Tale disposizione evoca la posizione del c.d. creditore
incolpevole: di quel creditore cioe' che, senza propria colpa, nulla
abbia saputo della procedura in corso e, per cio', non si sia
attivato con una rituale domanda di insinuazione al passivo. Risulta,
viceversa, intuitivo che alcuna deroga possa essere concessa al
diritto all'esdebitazione nei termini sopra indicati nell'ipotesi in
cui il creditore sia rimasto volontariamente inerte, magari,
maliziosamente, attendendo la chiusura della procedura - magari
prospettandosi un grado di soddisfacimento dei creditori insinuatisi
ampio o addirittura integrale - al fine di non subire, nella
sostanza, gli effetti dell'esdebitazione.
Si puo' ritenere che il creditore sia incolpevole, allora,
allorquando nulla sappia della procedura in corso per non avere mai
ricevuto, a norma dell'art. 272, CCII, la comunicazione del
liquidatore circa l'apertura della liquidazione controllata. Cio'
puo' dipendere (i) da una condotta omissiva del debitore che non ha
fornito al liquidatore (e prima ancora all'OCC) tutti gli elementi
utili al fine di individuare la platea dei creditori o (ii) da una
condotta omissiva del liquidatore che pure avendo a disposizione
l'elenco dei creditori non informa della liquidazione qualcuno tra
questi.
In tali ipotesi gli strumenti rimediali concessi
dall'ordinamento, pero', sono chiari. Nell'ipotesi (i) il pendolo
oscilla a favore dei creditori, perche' l'art. 280, comma 1, lettera
c), nega del tutto al debitore la possibilita' di ottenere
l'esdebitazione se non ha fornito agli organi della procedura «tutte
le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon
andamento». Nell'ipotesi (ii), viceversa, al creditore resterebbe
sempre la possibilita' di fare valere le proprie ragioni contro il
liquidatore giudiziale, mentre risulta irragionevole, come viceversa
attualmente dispone l'art. 278, comma 2, CCII, consentire che del
fatto doloso o colposo del liquidatore risponda (eventualmente in
concorso) il debitore con il patrimonio formatosi successivamente
alla chiusura della procedura.
La disposizione sottoposta al vaglio di legittimita'
costituzionale oltre a violare la normativa comunitaria in materia,
viola anche l'art. 3 Cost., consentendo ai creditori non insinuatisi
al passivo la possibilita', se pure nei limiti di quanto ottenuto dai
creditori insinuatisi, di aggredire il patrimonio del debitore
formatosi successivamente al provvedimento di esdebitazione,
indipendentemente dalla causa del loro credito e per il semplice
fatto della loro inerzia.
Le motivazioni che precedono portano questo Collegio a sollevare
una questione incidentale di costituzionalita' sull'art. 278, comma
2, CCII, in relazione alla violazione degli articoli 3 e 117 Cost.,
nonche' degli articoli 20, 21 e 23 della direttiva Insolvency, non
essendo plausibili ne' la disapplicazione della norma ne' l'adozione
di un'interpretazione costituzionalmente o comunitariamente conforme.
Difatti, lo strumento della disapplicazione e' precluso dalla
natura stessa della direttiva, la quale e' volta a disciplinare i
rapporti «orizzontali» di diritto privato e gli aspetti pubblicisti
contenuti nella disciplina della crisi d'impresa attengono al piu'
all'apertura della procedura, piuttosto che all'istituto
dell'esdebitazione.
Ugualmente, non e' possibile adottare un'interpretazione
costituzionalmente o comunitariamente orientata dell'art. 278, comma
2, CCII, poiche' la lettera della norma non e' oscura ne' offre
plurimi significati ne' si puo' sussumere il caso concreto
all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23 della
direttiva.
Quanto, infine, al rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267,
TFUE, condividendo le argomentazioni del Tribunale di Verona,
ordinanza del 18 luglio 2025, che ha pure sollevato dubbi di
legittimita' costituzionale sulla disciplina de quo, si ritiene di
maggior utilita' il meccanismo della c.d. doppia pregiudizialita',
nell'ambito di un dialogo rimesso alle Corti superiori.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 278, comma 2, CC.II., per
contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli
articoli 20, 21 e 22 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019,
nella parte in cui prevede che l'esdebitazione operi «[n]ei confronti
dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato
al concorso [...] per la sola parte eccedente la percentuale
attribuita nel concorso ai creditori di pari grado» anziche'
«l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori per fatto o
causa anteriori che non hanno partecipato al concorso».
Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al
Liquidatore.
Manda alla cancelleria affinche' la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Cosi' deciso in Milano, il 6 novembre 2025
Il Presidente: De Simone