Reg. ord. n. 27 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 22/12/2025

Tra: L. B.



Oggetto:

Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori anteriori non insinuati al passivo – Conseguente riconoscimento, ai creditori anteriori non insinuati al passivo, di una residua possibilità di soddisfazione sul patrimonio formatosi dopo la chiusura della procedura e negazione del diritto del debitore a un’esdebitazione effettiva e pienamente liberatoria – Irragionevole ampliamento del patrimonio aggredibile, riferibile all’inerzia del creditore, con sacrificio ingiustificato della posizione del debitore meritevole – Contrasto con il diritto all’esdebitazione, in tempi ragionevoli, del debitore meritevole, secondo i principi indicati dalla normativa eurounitaria – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – Introduzione di una deroga all’esigibilità di crediti precedenti difforme dalle previsioni unionali – Irragionevole disparità di trattamento in favore dei creditori non insinuati indipendentemente dalla causa del credito e in relazione alla loro inerzia.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/01/2019  Num. 14  Art. 278  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 20 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 21 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 



Testo dell'ordinanza

                        N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025

Ordinanza  del  22  dicembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento civile promosso da L. B.. 
 
Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza (CCII) - Esdebitazione  -  Creditori  per  fatto  o
  causa anteriori che non hanno partecipato al concorso -  Previsione
  che l'esdebitazione opera nei loro  confronti  per  la  sola  parte
  eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori  di
  pari grado. 
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
  d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della  legge  19  ottobre
  2017, n. 155), art. 278, comma 2. 


(GU n. 8 del 25-02-2026)

 
                       IL TRIBUNALE DI MILANO 
                       Sezione crisi d'impresa 
 
    Riunito  in  Camera  di  consiglio,  in   persona   dei   signori
magistrati: 
        dott. Laura De Simone, Presidente; 
        dott. Luisa Vasile, Giudice; 
        dott. Sergio Rossetti, Giudice relatore; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87, sull'istanza di sospensione del giudizio con  rimessione
alla Corte costituzionale depositata da B.  L.  in  data  24  ottobre
2025. 
    Con sentenza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Milano dichiarava
aperta, nei confronti della ricorrente, la procedura di  liquidazione
controllata del patrimonio di L. B., ai sensi degli  articoli  268  e
seguenti CCII, iscritta al n. 02/2022 R.G. 
    Il  liquidatore  nominato  provvedeva  al  deposito  dello  stato
passivo  delle  domande  tempestive  in  data  1°  agosto  2023   con
esclusione dei crediti vantati da Agenzia delle entrate riscossione e
INPS per  circa  complessivi  euro  40.000,00,  in  quanto  gli  enti
impositori non avevano  fornito  prova  di  atti  interruttivi  della
prescrizione ne', successivamente, proponevano opposizione avverso lo
stato passivo. 
    Il  Liquidatore  attestava  l'integrale  pagamento  di  tutti   i
creditori ammessi al passivo e  il  15  settembre  2025  chiedeva  la
chiusura della  procedura,  dando  atto  dell'integrale  assolvimento
degli incombenti e del pagamento di tutti i creditori ammessi. 
    In data 16 settembre 2025, la ricorrente  presentava  istanza  di
esdebitazione, dichiarando  di  aver  maturato  i  requisiti  di  cui
all'art. 280 CCII e chiedendo che il decreto fosse pronunciato  anche
in  relazione  alle  poste  non  incluse  nello  stato  passivo   per
intervenuta prescrizione, rilevata dal liquidatore e  non  contestata
dai creditori. 
    Con provvedimento del 29  settembre  2025,  il  Giudice  delegato
assegnava   termine   ai   creditori   per   eventuali   osservazioni
sull'istanza di esdebitazione, nonche' al liquidatore per le  proprie
deduzioni e alla ricorrente per eventuali memorie di replica. 
    Il 22 ottobre 2025, in  assenza  di  osservazioni  da  parte  dei
creditori,  il  liquidatore  depositava  deduzioni  favorevoli   alla
concessione  dell'esdebitazione,  sollevando  dubbi  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  278,  comma   2,   CCII,   successivamente
riproposta dalla ricorrente con nota del 24 ottobre 2025. 
    La questione concerne la compatibilita' della previsione  secondo
cui  l'esdebitazione  non  opera  integralmente  nei  confronti   dei
creditori anteriori non partecipanti  al  concorso,  con  i  principi
costituzionali   di   eguaglianza   e   con   i   vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di esdebitazione  del
debitore meritevole. 
    La questione e' rilevante nel presente  giudizio,  poiche'  dalla
sua risoluzione dipende la possibilita' di concedere alla  ricorrente
un'esdebitazione  effettiva  e  pienamente  liberatoria  ed  e'   non
manifestamente infondata, atteso  che  l'art.  278,  comma  2,  CCII,
appare porsi in contrasto sia con l'art. 3 Cost. sia con  l'art.  117
Cost., in relazione agli articoli 20, 21  e  23  della  direttiva  UE
2019/1023 del 20 giugno 2019. 
    La questione di legittimita' qui sollevata e' dirimente  ai  fini
della decisione della fattispecie sottoposta all'attenzione di questo
Collegio. 
    L'istante,  infatti,  ha  tutti  i  requisiti  per  accedere   al
beneficio dell'esdebitazione e intende ottenere una pronuncia che  la
liberi definitivamente dai  debiti  pregressi,  anche  nei  confronti
delle agenzie  fiscali  e  previdenziali,  sia  o  meno  maturata  la
prescrizione, come ritenuto dal liquidatore giudiziale. 
    Cio', nel  caso  concreto,  afferma  la  debitrice,  non  sarebbe
possibile perche' i creditori anteriori partecipanti al concorso sono
stati pagati integralmente di talche', in forza dell'art. 278,  comma
2, CCII, anche i creditori anteriori estranei al concorso  dovrebbero
essere pagati integralmente cio' che, nei fatti,  determinerebbe  una
negazione del diritto all'esdebitazione. 
    Cosi' posta la  questione  risulta  peccare  per  eccesso  e  per
difetto:  per  eccesso,  perche'  in  realta',   con   l'accoglimento
dell'istanza di esdebitazione,  un  effetto  esdebitatorio,  se  pure
minimo, i creditori chirografari anteriori - insinuatisi  o  meno  al
passivo - lo  subirebbero  comunque  in  quanto  dall'apertura  della
liquidazione controllata e fino al pagamento ottenuto  non  sono,  ex
lege, decorsi a loro favore gli interessi legali o di mora  che,  una
volta tornata in bonis la debitrice, in mancanza  dell'esdebitazione,
potrebbero essere invece richiesti. 
    Per  difetto  perche',  indipendentemente  dalla  percentuale  di
soddisfacimento   ottenuto   dai   creditori   chirografari   risulta
incostituzionale la previsione di cui all'art. 278, comma 2,  laddove
prevede che i creditori  anteriori  non  insinuati  possano  comunque
trovare  una  qualche  forma  di  soddisfazione  sul  patrimonio  del
debitore formatosi successivamente alla procedura. 
    Questa Corte, infatti, ha gia' avuto modo di affermare  la  ratio
sottesa all'esdebitazione sia di «ricollocare utilmente [il debitore]
all'interno del sistema economico e  sociale,  senza  il  peso  delle
pregresse esposizioni [sacrificando] le residue ragioni creditorie  -
comportando una responsabilita' patrimoniale  limitata  nel  tempo  -
onde consentire a debitori  non  immeritevoli  una  "ripartenza"  (il
cosiddetto fresh start)» (cfr., Corte costituzionale n. 6/2024). 
    La ratio dell'istituto dell'esdebitazione e', quindi,  quella  di
consentire il reinserimento  del  debitore  meritevole  nel  circuito
economico e sociale, liberandolo dal  vincolo  della  responsabilita'
patrimoniale generale per le obbligazioni pregresse e  consentendogli
una effettiva  ripartenza.  Il  mantenimento  di  pretese  creditorie
anteriori sul  patrimonio  formatosi  successivamente  alla  chiusura
della procedura finirebbe, infatti, per  vanificare  tale  finalita',
ostacolando  il  recupero  del  debitore  alla   vita   economica   e
produttiva. 
    Il costo economico della  liberazione  dai  debiti  e',  infatti,
consapevolmente  posto  dal  legislatore  a  carico   dei   creditori
anteriori, nella prospettiva di un beneficio complessivo del sistema,
che consente al debitore di tornare ad essere soggetto produttivo  di
reddito; al contempo, l'esdebitazione tutela i  creditori  futuri,  i
soli destinati  a  trovare  soddisfazione  sul  patrimonio  formatosi
successivamente alla chiusura della procedura. 
    Sul  patrimonio  del  debitore  formatosi  successivamente   alla
chiusura  della  procedura,  infatti,  potranno  senz'altro  agire  i
creditori per titolo e causa successivi all'apertura del concorso  di
talche', in linea di principio, il  sistema  risulta  costruito  come
segue: i creditori anteriori all'apertura del concorso devono trovare
soddisfacimento  sul  patrimonio   del   debitore   formatosi   prima
dell'apertura del concorso nonche' sui diritti che  sopravvengono  in
capo  al  debitore  fino   alla   chiusura   della   procedura.   Con
l'esdebitazione, il patrimonio del debitore formatosi successivamente
alla chiusura della procedura rappresenta la  garanzia  generica  dei
creditori che vantano ragioni di credito sorte  successivamente  alla
chiusura della procedura. 
    Come detto  l'art.  278,  comma  2,  CCII,  pero',  riconosce  ai
creditori anteriori non insinuatisi - o  esclusi  dal  passivo,  come
nella fattispecie, per via dell'efficacia solo endoconcorsuale  delle
decisioni  sullo  stato  passivo  -  la  possibilita'  di   ottenere,
nonostante l'esdebitazione, almeno quanto ottenuto dai  creditori  di
pari grado che hanno partecipato al concorso. 
    Il  riconoscimento,  in  favore  del  creditore   anteriore   non
insinuatosi al passivo, di una residua possibilita' di  soddisfazione
sul  patrimonio  formatosi   dopo   la   chiusura   della   procedura
costituisce,   pero',   un   vulnus   ingiustificato   al   beneficio
dell'esdebitazione. Se l'istituto e' volto ad assicurare al  debitore
una seconda opportunita' effettiva, non vi e' ragione per  consentire
a tale creditore di aggredire il patrimonio  «nuovo»,  sia  pure  nei
limiti della percentuale riconosciuta  ai  creditori  concorrenti  di
pari grado. 
    Invero, qualora il creditore avesse partecipato al  concorso,  il
perimetro della responsabilita'  patrimoniale  del  debitore  sarebbe
rimasto comunque circoscritto  alla  massa  attiva  concorsuale,  con
l'unico  effetto  di  una  diversa  ripartizione  percentuale  tra  i
creditori del medesimo rango. La previsione dell'art. 278,  comma  2,
CCII, determina invece un  ampliamento  del  patrimonio  aggredibile,
imputabile esclusivamente all'inerzia del creditore, con  conseguente
sacrificio non giustificato della posizione del debitore meritevole. 
    In altri termini, dal punto di vista del patrimonio  responsabile
delle obbligazioni contratte dal debitore, la regola posta  dall'art.
278, comma 2, CCII, consente al creditore anteriore  non  insinuatosi
al passivo, la possibilita' di aggredire il patrimonio  del  debitore
formatosi successivamente alla chiusura della  procedura,  nonostante
quel  creditore  non  versi  nelle  situazioni  eccezionali  indicate
nell'art.  278,  comma  7  (crediti  derivanti  da  obbligazioni   di
mantenimento e  alimentari,  illeciti  extracontrattuali  e  sanzioni
penali e amministrative di carattere  pecuniario  non  accessorie  ai
debiti estinti), che sole  consentono  l'aggressione  del  patrimonio
«nuovo» da parte dei creditori anteriori, si siano o  meno  insinuati
al passivo. 
    Ora deve affermarsi che nel nostro ordinamento esiste un  vero  e
proprio     diritto     soggettivo      perfetto      all'ottenimento
dell'esdebitazione una volta soddisfatti i requisiti di cui  all'art.
280, CCII. 
    La  sussistenza  di  un  diritto  soggettivo   all'esdebitazione,
infatti, emerge dalla lettura della direttiva Insolvency. Difatti, in
plurimi  passaggi  viene  rimarcato  come  tra  le  finalita'   della
normativa vi sia quella di consentire ai debitori «onesti  insolventi
o sovraindebitati di poter beneficiare di  una  seconda  opportunita'
mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo» (cfr.,
considerando 1, ma v. anche considerando 4) e  di  far  si'  che  sia
consentita  «l'esdebitazione  integrale  dai  debiti  dopo  un  certo
periodo di tempo» (cfr., considerando 73, ma  v.  anche  considerando
75). In particolare,  si  legge  chiaramente  che  «[l]'esdebitazione
integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di  tempo
non  superiore  a  tre  anni  non  sempre  e'   appropriata»   (cfr.,
considerando 78). 
    Ulteriori indici in questo senso si ravvisano anche  nella  parte
dispositiva. L'art. 20  ha  infatti  imposto  agli  Stati  membri  di
adottare regole tali da garantire che il  debitore  insolvente  possa
accedere all'esdebitazione totale dai propri debiti  entro  tre  anni
dalla conclusione della procedura che lo ha visto coinvolto. 
    La richiamata  disposizione  della  direttiva  Insolvency  fissa,
infatti, una serie di deroghe all'obbligo per  gli  Stati  membri  di
prevedere la possibilita' per il debitore  insolvente  meritevole  di
accedere ad almeno una procedura che  gli  consenta,  al  piu'  tardi
entro tre  anni,  l'esdebitazione  integrale.  Queste  consistono  in
disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, o che
prevedono  la  revoca  del  beneficio,  o  termini  piu'  lunghi  per
l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di  interdizione  piu'
lunghi,  ovvero  che  escludono  l'esdebitazione,   o   ne   limitano
l'accesso, o stabiliscono periodi piu'  lunghi,  rispetto  ad  alcune
categorie specifiche di debiti. 
    In tema, la recente giurisprudenza della CGUE (i) ha riconosciuto
il  carattere  puramente  esemplificativo  degli  elenchi   contenuti
nell'art. 23, paragrafi  2  e  4,  della  direttiva,  sulla  base  di
un'interpretazione   sia   letterale   sia   sistematica,   (ii)   ha
sottolineato  che  eventuali  deroghe  alla   naturale   operativita'
dell'esdebitazione, diverse da quelle espressamente previste, rimesse
alla discrezionalita' del legislatore nazionale (da  esercitarsi  nel
pieno rispetto del principio di  proporzionalita'),  devono  emergere
dal procedimento che ha condotto a  tale  esclusione  o  dal  diritto
nazionale, anche se al di fuori della norma di trasposizione, e (iii)
ha  evidenziato  la  necessita'  che  tali  deroghe  siano   comunque
giustificate  da  una  motivazione  volta  al  perseguimento  di   un
interesse  pubblico  legittimo,  nonche'  l'attribuzione  al  giudice
nazionale del compito di valutare la sussistenza  di  tale  interesse
pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclusione (cfr.,
CGUE, sez. II, 11 aprile 2024, Agencia Estatal de  la  Administracion
Tributaria, C-687/22; CGUE, sez. II,  8  maggio  2024,  Instituto  da
Segurança Social IP, C20/23; CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024,  Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria, C-289/23). 
    Ammettendo, come gia' detto, la possibilita' che un  credito  non
concorrente diverso da quelli di cui al comma 7 dell'art. 278,  CCII,
permanga esigibile a seguito dell'esdebitazione, l'art. 278, comma 2,
CCII, si pone in evidente contrasto con l'art. 23 della direttiva, in
quanto introduce una «deroga» ulteriore rispetto  a  quelle  previste
dalla disposizione comunitaria che non e' in linea ne' con la lettera
comunitaria ne' con la menzionata giurisprudenza della CGUE. 
    A parere  di  questo  Collegio,  infatti,  alcuna  delle  ipotesi
derogatorie  prevista  dalla  disciplina  europea  e'   astrattamente
applicabile al caso di specie e,  in  particolare,  non  puo'  essere
richiamata l'ipotesi di cui  all'art.  23,  paragrafo  2,  lettera  f
(«quando una deroga e' necessaria a garantire  un  equilibrio  tra  i
diritti del debitore e i diritti di uno o piu' creditori»). 
    Tale  disposizione  evoca  la  posizione   del   c.d.   creditore
incolpevole: di quel creditore cioe' che, senza propria colpa,  nulla
abbia saputo della procedura  in  corso  e,  per  cio',  non  si  sia
attivato con una rituale domanda di insinuazione al passivo. Risulta,
viceversa, intuitivo che  alcuna  deroga  possa  essere  concessa  al
diritto all'esdebitazione nei termini sopra indicati nell'ipotesi  in
cui  il  creditore  sia  rimasto  volontariamente   inerte,   magari,
maliziosamente, attendendo  la  chiusura  della  procedura  -  magari
prospettandosi un grado di soddisfacimento dei creditori  insinuatisi
ampio o  addirittura  integrale  -  al  fine  di  non  subire,  nella
sostanza, gli effetti dell'esdebitazione. 
    Si puo'  ritenere  che  il  creditore  sia  incolpevole,  allora,
allorquando nulla sappia della procedura in corso per non  avere  mai
ricevuto,  a  norma  dell'art.  272,  CCII,  la   comunicazione   del
liquidatore circa l'apertura  della  liquidazione  controllata.  Cio'
puo' dipendere (i) da una condotta omissiva del debitore che  non  ha
fornito al liquidatore (e prima ancora all'OCC)  tutti  gli  elementi
utili al fine di individuare la platea dei creditori o  (ii)  da  una
condotta omissiva del liquidatore  che  pure  avendo  a  disposizione
l'elenco dei creditori non informa della  liquidazione  qualcuno  tra
questi. 
    In   tali    ipotesi    gli    strumenti    rimediali    concessi
dall'ordinamento, pero', sono chiari.  Nell'ipotesi  (i)  il  pendolo
oscilla a favore dei creditori, perche' l'art. 280, comma 1,  lettera
c),  nega  del  tutto  al  debitore  la  possibilita'   di   ottenere
l'esdebitazione se non ha fornito agli organi della procedura  «tutte
le informazioni utili  e  i  documenti  necessari  per  il  suo  buon
andamento». Nell'ipotesi (ii),  viceversa,  al  creditore  resterebbe
sempre la possibilita' di fare valere le proprie  ragioni  contro  il
liquidatore giudiziale, mentre risulta irragionevole, come  viceversa
attualmente dispone l'art. 278, comma 2,  CCII,  consentire  che  del
fatto doloso o colposo del  liquidatore  risponda  (eventualmente  in
concorso) il debitore con  il  patrimonio  formatosi  successivamente
alla chiusura della procedura. 
    La   disposizione   sottoposta   al   vaglio   di    legittimita'
costituzionale oltre a violare la normativa comunitaria  in  materia,
viola anche l'art. 3 Cost., consentendo ai creditori non  insinuatisi
al passivo la possibilita', se pure nei limiti di quanto ottenuto dai
creditori  insinuatisi,  di  aggredire  il  patrimonio  del  debitore
formatosi  successivamente   al   provvedimento   di   esdebitazione,
indipendentemente dalla causa del loro  credito  e  per  il  semplice
fatto della loro inerzia. 
    Le motivazioni che precedono portano questo Collegio a  sollevare
una questione incidentale di costituzionalita' sull'art.  278,  comma
2, CCII, in relazione alla violazione degli articoli 3 e  117  Cost.,
nonche' degli articoli 20, 21 e 23 della  direttiva  Insolvency,  non
essendo plausibili ne' la disapplicazione della norma ne'  l'adozione
di un'interpretazione costituzionalmente o comunitariamente conforme. 
    Difatti, lo strumento della  disapplicazione  e'  precluso  dalla
natura stessa della direttiva, la quale e'  volta  a  disciplinare  i
rapporti «orizzontali» di diritto privato e gli  aspetti  pubblicisti
contenuti nella disciplina della crisi d'impresa  attengono  al  piu'
all'apertura   della   procedura,    piuttosto    che    all'istituto
dell'esdebitazione. 
    Ugualmente,  non   e'   possibile   adottare   un'interpretazione
costituzionalmente o comunitariamente orientata dell'art. 278,  comma
2, CCII, poiche' la lettera della  norma  non  e'  oscura  ne'  offre
plurimi  significati  ne'  si  puo'  sussumere   il   caso   concreto
all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23 della
direttiva. 
    Quanto, infine, al rinvio  pregiudiziale  di  cui  all'art.  267,
TFUE,  condividendo  le  argomentazioni  del  Tribunale  di   Verona,
ordinanza del  18  luglio  2025,  che  ha  pure  sollevato  dubbi  di
legittimita' costituzionale sulla disciplina de quo,  si  ritiene  di
maggior utilita' il meccanismo della  c.d.  doppia  pregiudizialita',
nell'ambito di un dialogo rimesso alle Corti superiori. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 278, comma  2,  CC.II.,  per
contrasto con gli articoli 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli
articoli 20, 21 e 22 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019,
nella parte in cui prevede che l'esdebitazione operi «[n]ei confronti
dei creditori per fatto o causa anteriori che non  hanno  partecipato
al  concorso  [...]  per  la  sola  parte  eccedente  la  percentuale
attribuita  nel  concorso  ai  creditori  di  pari  grado»   anziche'
«l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori per fatto  o
causa anteriori che non hanno partecipato al concorso». 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al
Liquidatore. 
    Manda  alla  cancelleria  affinche'  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai Presidenti delle Camere del Parlamento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
        Cosi' deciso in Milano, il 6 novembre 2025 
 
                      Il Presidente: De Simone