Reg. ord. n. 18 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 29/07/2025

Tra: A. C.  C/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)



Oggetto:

Gioco e scommesse – Sanzioni amministrative – Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo – Inosservanza – Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 – Violazione del principio della proporzionalità del trattamento sanzionatorio e di individualizzazione della pena – Assenza di meccanismi di adeguamento ai fatti concreti, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore, all’entità del profitto conseguito – Irragionevolezza, in caso di pluralità di condotte tra loro distinte, dell’applicazione delle sanzioni in via autonoma e cumulativa – Potenziale lesione del diritto di proprietà del trasgressore – Inosservanza dei vincoli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con riferimento al principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio e di tutela del diritto di proprietà.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 12/07/2018  Num. 87  Art. 9  Co. 2 convertito con modificazioni in
legge  del 09/08/2018  Num. 96


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 42 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 17 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 



Testo dell'ordinanza

                        N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2025

Ordinanza del 29 luglio 2025 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da A. C. contro l'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). 
 
Gioco e scommesse - Sanzioni amministrative - Divieto di  pubblicita'
  relativa a giochi o scommesse con  vincite  in  denaro  nonche'  al
  gioco d'azzardo -  Inosservanza  -  Applicazione  di  una  sanzione
  amministrativa pecuniaria di importo  pari  al  20  per  cento  del
  valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e  in  ogni  caso
  non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni  urgenti  per  la
  dignita'  dei  lavoratori  e  delle   imprese),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2. 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                          (Sezione Quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  13378  del  2024,  proposto  da  A.  ...  C.  ...,
rappresentato e difeso dall'avvocato  Alfonso  Vuolo,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro: 
       l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - A.g.com., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
      per  l'annullamento  previa  adozione   di   misure   cautelari
collegiali, della  delibera  n.  ...,  ordinanza  -  ingiunzione  nei
confronti di A. ... C. ...,  per  la  violazione  della  disposizione
normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (c.d. decreto dignita'), convertito con  legge  9  agosto
2018, n. 96, notificata in data 8 ottobre 2024; 
      del provvedimento di contestazione Cont.  n.  ...  Proc.  ....,
emesso dall'A.g.com., datato ..., relativo alla  presunta  violazione
del ....; divieto sancito dall'art.  9,  comma  1,  decreto-legge  n.
87/2018, convertito con la legge n. 96/2018, notificato  il...  e  il
....; 
      della  relazione  preistruttoria  e  proposta  di   avvio   del
procedimento sanzionatorio, prot. n. .... del ....; 
      della  relazione  preistruttoria  e  proposta  di   avvio   del
procedimento sanzionatorio, prot. n. .... del ....; 
      del parere reso dal Servizio  giuridico  assunto  al  prot.  n.
....; 
      nonche' di ogni altro atto anteriore, presupposto,  connesso  e
consequenziale  che  comunque  possa   ledere   gli   interessi   del
ricorrente. 
      in  via  subordinata,  nell'esercizio  della  giurisdizione  di
merito in materia, per l'accertamento e la declaratoria di un diverso
ammontare  (in  sensibile  riduzione)  della  sanzione  inflitta   in
ossequio ai canoni di congruita' e adeguatezza, tenendo  conto  delle
condotte (effettivamente) accertate e della personalita' del  giovane
ricorrente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  11  giugno  2025  la
dott.ssa Giulia La Malfa e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. La vicenda processuale. 
    1.1 - Con l'odierno  ricorso  A.  ...  C.  ...  ha  impugnato  la
delibera  n.  ...  con  cui  l'autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni ha ingiunto, nei suoi  confronti,  il  pagamento  della
sanzione di 157.000,00 euro, per violazione dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
in legge 9 agosto 2018, n. 96, che vieta lo svolgimento di «qualsiasi
forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi e  scommesse
con  vincite  in  denaro,  nonche'  del  gioco  d'azzardo,   comunque
effettuata e su qualunque mezzo». 
    Nella specie, l'autorita' ha ravvisato una condotta rilevante  ai
fini dell'irrogazione della predetta sanzione  nei  video  pubblicati
sulle piattaforme YouTube e Twitch, atti  a  pubblicizzare  il  gioco
d'azzardo mediante la riproduzione di sessioni di gioco, accompagnate
da banner pubblicitari a  comparsa  che  reindirizzavano  gli  utenti
verso siti online di giochi e scommesse con vincite in denaro. 
    Avverso l'ordinanza di ingiunzione,  il  ricorrente  ha  spiegato
dieci motivi di censura, con cui lamenta: 
      i) la tardivita' della contestazione della violazione, avvenuta
oltre  il  termine  dinovanta  giorni   dall'accertamento,   previsto
dall'art. 14, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  richiamato
dall'art. 5,  comma  3,  del  «Regolamento  in  materia  di  sanzioni
amministrative e impegni» di cui alla delibera n.  410/14/CONS,  come
modificato dalla delibera n. 286/23/CONS; 
      ii) la tardiva adozione del provvedimento finale,  emesso  dopo
il decorso del termine - previsto dall'art. 6, comma 1, del  medesimo
Regolamento - di centocinquanta giorni dall'atto di contestazione; 
      iii) la genericita' della contestazione, tale da  compromettere
il corretto esercizio del diritto di difesa; 
      iv) l'assenza  del  presupposto  del  profitto,  richiesto  per
l'esercizio del potere sanzionatorio; 
      v) l'eccessivita' della sanzione, irrogata in misura  superiore
al minimo di 50.000,00 euro previsto per ciascuna violazione; 
      vi) la mancata indicazione dell'importo di riferimento ai  fini
del calcolo delle eventuali riduzioni previste per  il  pagamento  in
misura ridotta; 
      vii) la manifesta abnormita' della sanzione, tenuto conto della
condotta concretamente tenuta dal ricorrente, della sua personalita',
dell'esiguita' dei profitti, della limitata diffusione  dei  video  e
della condizione economica dell'interessato; 
      viii) l'illegittima applicazione  del  cumulo  materiale  delle
sanzioni, a fronte di una violazione sostanzialmente unitaria; 
      ix) la violazione delle garanzie difensive,  in  ragione  della
mancata audizione del ricorrente nel corso del procedimento; 
      x) l'illegittimita' costituzionale della norma, nella parte  in
cui non si  riconosce  alcuna  discrezionalita'  all'autorita'  nella
determinazione del quantum sanzionatorio, in relazione alla quale  la
parte ha chiesto la rimessione della questione a codesta Corte. 
    1.2 - Resiste in giudizio l'A.g.com., insistendo per  il  rigetto
del gravame. 
2.  Ragioni  della  rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018
n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96. 
    2.1 -  Il  Collegio  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella  legge  9
agosto 2018, n. 96, per contrasto con l'art. 3 Cost. -  in  combinato
disposto con l'art. 42 Cost. -, con l'art. 117, primo comma, Cost.  -
in relazione agli artt.  3  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo  e  1  del  relativo  Protocollo  n.  1  addizionale   alla
Convenzione - e con gli artt. 17 e  49,  comma  3,  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea - quali parametri interposti
rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. - , nella parte in  cui,
al secondo comma, punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al
comma  1  del  medesimo  articolo  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria non  inferiore  a  cinquantamila  euro,  introducendo  una
soglia   minima   inderogabile   che   si    rivela    manifestamente
sproporzionata rispetto alla varieta' delle condotte sanzionate. 
    2.2 - La questione e' certamente rilevante nel presente  giudizio
in quanto  in  esso  si  discute  proprio  della  legittimita'  della
sanzione irrogata al ricorrente ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
dignita'. 
    La disposizione  in  esame,  contenuta  nel  Capo  III  rubricato
«Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», stabilisce
infatti, al comma 1, che «ai fini del rafforzamento della tutela  del
consumatore e per un piu' efficace contrasto del  disturbo  da  gioco
d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4  e
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in  conformita'
ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a  giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro
nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo,
incluse  le  manifestazioni  sportive,  culturali  o  artistiche,  le
trasmissioni  televisive  o  radiofoniche,  la  stampa  quotidiana  e
periodica, le pubblicazioni in  genere,  le  affissioni  e  i  canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media.  Dal  1°
gennaio 2019 il divieto di cui al presente  comma  si  applica  anche
alle   sponsorizzazioni   di   eventi,   attivita',   manifestazioni,
programmi,  prodotti  o  servizi  e  a  tutte  le  altre   forme   di
comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive
e  acustiche  e  la  sovraimpressione  del  nome,  marchio,  simboli,
attivita' o prodotti  la  cui  pubblicita',  ai  sensi  del  presente
articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto  di  cui  al  presente
comma  le  lotterie  nazionali  a   estrazione   differita   di   cui
all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  le
manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e  i  loghi  sul
gioco  sicuro  e  responsabile  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli». 
    L'inosservanza  della  disposizione  comporta,   secondo   quanto
previsto al successivo  comma  2,  «a  carico  del  committente,  del
proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di  destinazione  e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una  sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del  valore
della sponsorizzazione  o  della  pubblicita'  e  in  ogni  caso  non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000». 
    2.3 - La sanzione  della  cui  legittimita'  si  controverte  nel
presente giudizio e' stata irrogata al ricorrente, ai sensi  di  tale
norma, per aver pubblicato video promozionali di giochi  e  scommesse
online, tramite un canale  Twitch  denominato  «....»  e  due  canali
YouTube denominati «...» e «...». 
    Con riferimento alla determinazione  del  quantum  sanzionatorio,
l'autorita' ha ritenuto di applicare, in  relazione  alla  pluralita'
dei contenuti pubblicati, un'unica  sanzione  per  ciascuno  dei  tre
canali,  considerando  che  la  condotta  illecita   potesse   essere
qualificata come sostanzialmente unitaria per ciascuno di  essi,  con
conseguente applicazione del cd. «cumulo giuridico» delle sanzioni. 
    Considerando che il 20% dei ricavi derivanti dai tre canali - con
quasi 1.000 euro percepiti dal canale  Twitch  e  compensi  nulli  da
parte dei canali YouTube - risultava inferiore alla soglia minima  di
50.000,00  euro  prevista  dall'articolo  9  del  decreto   dignita',
l'autorita' ha ritenuto che la sanzione minima irrogabile per ciascun
canale fosse pari a 50.000,00 euro. 
    Di conseguenza, per la  violazione  commessa  tramite  il  canale
Twitch e' stata irrogata una sanzione pari a 55.000,00 euro,  tenendo
conto  della  plurioffensivita'  della  condotta,  del  contratto  di
partnership commerciale e della natura dei video diffusi. Per  i  due
canali YouTube, invece, la sanzione e'  stata  fissata  in  51.000,00
euro ciascuno, considerando la reiterazione della  condotta,  la  sua
protrazione nel  tempo  e  l'assenza  di  ricavi,  per  un  ammontare
complessivo di 157.000,00 euro. 
    La soluzione della questione di legittimita'  costituzionale  e',
quindi, in grado di condizionare l'esito della controversia,  la  cui
soluzione  non  puo'  prescindere   dall'applicazione   della   norma
sanzionatoria censurata. 
    2.4 - Quest'ultima non si presta, del resto, a un'interpretazione
costituzionalmente orientata, alla luce del suo chiaro  e  inequivoco
tenore  letterale.  Come  evidenziato  dalla  stessa  autorita'   nel
provvedimento impugnato,  infatti,  «la  disposizione  in  esame  non
riconosce all'autorita' alcun margine  di  discrezionalita'  ne'  sul
«se» irrogare o meno una sanzione amministrativa pecuniaria  in  caso
di  accertamento  di  una  violazione  dell'articolo  9  del  decreto
dignita',  ne'  sulla  «entita'»   di   tale   sanzione,   che   deve
corrispondere a una percentuale  predefinita  nel  20%  del  «valore»
della pubblicita'/sponsorizzazione vietata, senza in ogni caso  poter
scendere al di sotto della soglia minima inderogabile  pari  ad  euro
50.000,005. Ne consegue che, una volta che si  sia  proceduto  a  una
corretta individuazione del soggetto ritenuto responsabile [...], non
possono comportare l'archiviazione del procedimento avviato per  tale
illecito ne' la ritenuta sproporzione fra  il  profitto  in  concreto
realizzato in forza della violazione del divieto e la  soglia  minima
edittale prevista dalla legge, ne' piu' in generale  la  qualita'  di
«persona   fisica»,   piuttosto   che   giuridica,    del    soggetto
«responsabile»». 
    Pertanto, la previsione di una soglia minima inderogabile esclude
in radice qualsiasi possibilita' di riduzione  o  di  adeguamento  da
parte   dell'amministrazione,   giacche'   un    simile    intervento
comporterebbe   un   evidente   sconfinamento    nell'ambito    della
discrezionalita' politica da parte dell'Autorita', che  sostituirebbe
arbitrariamente alla chiara e inderogabile volonta'  del  legislatore
una propria  valutazione  discrezionale,  priva  di  ogni  fondamento
normativo. 
    2.5  -  Neppure   si   ravvisano   ragionevoli   prospettive   di
accoglimento dei  motivi,  logicamente  pregiudiziali  rispetto  alla
questione di costituzionalita', con i quali il  ricorrente  contesta,
in radice, la stessa legittimita' della  pretesa  sanzionatoria,  dal
cui accoglimento conseguirebbe il  venir  meno  dell'intera  sanzione
irrogata. 
    In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto  dal  ricorrente
con i primi due motivi di  gravame,  tanto  l'atto  di  contestazione
della violazione, quanto il provvedimento finale, sono stati adottati
tempestivamente. 
    Come chiarito dalla  giurisprudenza,  infatti,  nei  procedimenti
sanzionatori  dell'A.g.com.  il  termine  per   la   notifica   della
contestazione  non  decorre  dalla  data  della  violazione  o  dalla
semplice  acquisizione  della  segnalazione,  bensi'   dall'effettivo
accertamento dell'infrazione,  cioe'  solo  dal  momento  in  cui  e'
compiuta l'attivita' amministrativa intesa a  verificare  l'esistenza
di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi,  dell'illecito  (Cons.
di Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2418). 
    Alla luce di tali principi, l'atto di contestazione  deve  dunque
ritenersi tempestivo, in quanto notificato il 28  marzo  2024,  ossia
entro  il  termine  di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  ricezione
dell'elenco trasmesso dalla Guardia di finanza contenente i dati  dei
soggetti identificati quali content  creator  presso  le  piattaforme
digitali, avvenuta il 22 marzo 2024, che ha consentito  all'autorita'
di individuare con certezza il ricorrente come  autore  dell'illecito
contestato. 
    Allo stesso modo, risulta  tempestivo  il  provvedimento  finale,
notificato il 4 ottobre 2024, in quanto emesso entro  il  termine  di
centocinquanta giorni dalla contestazione dell'illecito, tenuto conto
della sospensione di sessanta giorni prevista dall'art. 6 comma 2 del
«Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni» di  cui
alla delibera n. 410/14/CONS, in ragione degli accertamenti richiesti
dall'autorita' con nota del 21 giugno 2024. 
    Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del  diritto  di  difesa
ne' incertezza riguardo ai contenuti contestati, come  sostenuto  con
il terzo motivo di gravame,  in  quanto  il  provvedimento  reca  una
puntuale  ed  esaustiva  descrizione   degli   addebiti   contestati,
specificando che i video diffusi sui  canali  Twitch  e  YouTube  del
ricorrente includevano riproduzioni di sessioni di gioco accompagnate
da banner pubblicitari riconducibili a siti di casino'  online.  Tale
indicazione,  integrata  dal  rinvio  agli  atti  procedimentali,  ha
consentito al ricorrente di conoscere esattamente le circostanze e  i
contenuti delle violazioni  contestate,  garantendo  cosi'  il  pieno
esercizio del diritto di difesa. 
    Diritto che e' stato concretamente garantito ed  esercitato  gia'
in sede procedimentale,  mediante  la  possibilita'  riconosciuta  al
ricorrente di accedere agli  atti,  presentare  memorie  difensive  e
produrre documentazione, nell'ambito di un contraddittorio  cartolare
che - secondo i consolidati principi giurisprudenziali - e' idoneo ad
assicurare  l'effettivita'  della  difesa   anche   in   assenza   di
un'audizione personale.  Cio'  in  quanto,  contrariamente  a  quanto
dedotto nel nono motivo di ricorso, le esigenze del  giusto  processo
risultano   comunque   pienamente   salvaguardate    attraverso    il
riconoscimento,  nella   successiva   fase   giurisdizionale,   della
possibilita' per la parte interessata  di  sollecitare  un  sindacato
giurisdizionale pieno sui fatti di causa e sulle valutazioni tecniche
svolte dall'Autorita', nell'ambito di un  processo  connotato  da  un
contraddittorio  anche  orale,  che  consente  la  discussione  delle
questioni controverse dinanzi a un giudice terzo e  imparziale  (cfr.
Cons. di Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7566; Cass., Sez.  un.,
28 gennaio 2010, n. 1786). 
    Non  puo'  neppure  essere  condivisa  la  tesi  prospettata  dal
ricorrente nel quarto motivo di ricorso, secondo cui l'esercizio  del
potere sanzionatorio presupporrebbe necessariamente il  conseguimento
di  un  introito  economico  diretto   da   parte   dell'interessato.
L'esistenza di un corrispettivo in denaro non costituisce infatti  un
elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, la quale  vieta
qualsiasi forma di comunicazione promozionale che incentivi il  gioco
d'azzardo e che, in quanto tale, abbia la capacita' di influenzare il
comportamento  del  pubblico  favorendo  la  diffusione  del   gioco,
indipendentemente  dall'effettivo  conseguimento   di   un   introito
economico   diretto.   In   tale   prospettiva,   nell'ambito   della
sponsorizzazione,   il   vantaggio   ottenuto   non   si    esaurisce
necessariamente in un pagamento in  denaro,  poiche'  anche  vantaggi
indiretti  -  quali  l'aumento  della  visibilita'  del  canale,   la
fidelizzazione di un  pubblico  tematicamente  interessato  al  gioco
d'azzardo, o  l'ampliamento  della  propria  «nicchia»  di  utenti  -
possono costituire benefici economicamente  valutabili,  suscettibili
di tradursi in forme di  monetizzazione,  ad  esempio  attraverso  le
visualizzazioni,  le  sponsorizzazioni  future  o  le  collaborazioni
commerciali. Sul punto si osserva, peraltro, che in relazione  a  uno
dei canali e' stato  accertato  il  percepimento  di  ricavi,  seppur
modesti, da parte del ricorrente. 
    Quanto alla doglianza sollevata con  il  sesto  motivo,  relativa
alla mancata indicazione dell'importo da pagare in misura ridotta, si
osserva che  l'atto  di  contestazione  ha  chiaramente  indicato  la
possibilita',  per  il  trasgressore,  di  estinguere  l'obbligazione
mediante il versamento di una somma pari a un terzo del massimo della
sanzione edittale ovvero, se piu' favorevole, al doppio  del  minimo,
ai sensi dell'art. 16 della legge 24  novembre  1981,  n.  689.  Tali
parametri devono essere individuati, nel caso di specie, nella misura
proporzionale  del  20%   del   valore   della   sponsorizzazione   o
pubblicita', per quanto riguarda il massimo, e nella soglia fissa  di
euro 50.000,00 per singola violazione, prevista quale  limite  minimo
inderogabile da applicarsi in  via  sussidiaria  qualora  il  calcolo
proporzionale conduca a un importo inferiore. 
    Nel caso concreto, l'importo da assumere come base di calcolo per
il pagamento in misura ridotta  risultava  agevolmente  individuabile
nella soglia minima sopra richiamata, in quanto lo stesso  ricorrente
ha dichiarato di aver conseguito ricavi pressoche' nulli, ben lontani
dai 250.000,00  euro  che  avrebbero  reso  applicabile  il  criterio
proporzionale. Inoltre, nel corso del contraddittorio procedimentale,
il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti ne' ha
sollevato contestazioni in merito alla quantificazione della sanzione
ridotta,  a  conferma  della  piena   comprensione   del   meccanismo
applicabile. 
    Alla luce di tali considerazioni, trova  conferma  il  principio,
costantemente   affermato   dalla   giurisprudenza,    secondo    cui
l'accertatore della violazione non e'  tenuto  a  indicare  l'importo
esatto  da  versare  per  l'oblazione,  giacche'   il   diritto   del
trasgressore  a  beneficiarne  non  e'  subordinato   alla   puntuale
indicazione  della  somma  nel  verbale  di  accertamento.  Eventuali
omissioni o inesattezze non incidono, pertanto, sulla  validita'  del
provvedimento sanzionatorio, ne' possono precludere  l'esercizio  del
diritto all'oblazione (Cass. civile, sez.  I,  8  novembre  1997,  n.
11034). 
    2.6  -  Tanto  chiarito  in  relazione  ai  motivi   di   ricorso
logicamente  prioritari,  non  occorre  in  questa  sede  soffermarsi
sull'esame delle ulteriori censure, tese semplicemente a  sollecitare
una  rimodulazione  del  quantum  sanzionatorio,  all'interno   della
cornice normativa definita dall'art. 9 del  decreto-legge  12  luglio
2018,  n.  87,  le  quali  presuppongono  comunque  che   si   faccia
applicazione concreta della  norma  in  discussione,  che  impone  un
limite minimo non superabile di euro 50.000,00. 
    La questione di costituzionalita' dell'art. 9 del  c.d.  «decreto
dignita'» e', dunque, rilevante nel presente giudizio, non potendo la
risoluzione della controversia  prescindere  dall'applicazione  della
norma sospettata di incostituzionalita'. 
3. Ragioni  della  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge
12 luglio 2018 n. 87,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9
agosto 2018, n. 96. 
    3.1 - La questione di costituzionalita', oltre che rilevante, nei
termini  appena  illustrati,   risulta   anche   non   manifestamente
infondata. 
    3.2 - Prima di procedere alla  puntuale  disamina  dei  parametri
costituzionali di riferimento, occorre soffermarsi  brevemente  sulla
latitudine applicativa del  principio  di  proporzionalita',  la  cui
operativita'  travalica  oggi  i  confini   della   materia   penale,
investendo anche le  sanzioni  amministrative  a  carattere  punitivo
(cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 95 del  2022  e  n.  112  del
2019). 
    Tali  sanzioni,  infatti,  pur  qualificandosi  formalmente  come
misure amministrative, condividono con le pene in senso  stretto  non
solo il contenuto afflittivo, ma soprattutto la causa  giuridica  che
ne giustifica  l'imposizione:  entrambe  costituiscono  una  reazione
ordinamentale a una condotta  illecita,  cui  si  ricollega,  in  via
diretta, l'imposizione di una restrizione o di un sacrificio a carico
del trasgressore. In  altre  parole,  l'effetto  lesivo  prodotto  da
queste  misure  non  e',  come  accade   nei   comuni   provvedimenti
amministrativi, una conseguenza indiretta della realizzazione  di  un
interesse pubblico specifico, bensi' il risultato primario perseguito
con l'irrogazione della sanzione. 
    Proprio  in  considerazione  di   tale   natura   sostanzialmente
punitiva, le sanzioni amministrative devono essere  sottoposte  -  al
pari delle pene -  al  vaglio  di  proporzionalita',  che  impone  il
rispetto di un rapporto di congruita' tra  gravita'  dell'illecito  e
severita' della sanzione, in  assenza  del  quale  verrebbe  meno  la
giustificazione   stessa   della   compressione   dei   diritti   del
trasgressore. 
    Diversamente che per le pene, tuttavia,  la  base  normativa  del
principio di proporzionalita' rispetto alle  sanzioni  amministrative
e' individuata dalla giurisprudenza costituzionale non gia' nell'art.
27,  Cost.,  che  sancisce   i   principi   di   personalita'   della
responsabilita' e della funzione rieducativa della pena, strettamente
connessi alla logica della pena limitativa della liberta'  personale,
bensi'  nell'art.  3  Cost.  «in  combinato  disposto  con  le  norme
costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi  dalla
sanzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019). 
    3.3 - Tanto premesso in termini generali, occorre a questo  punto
interrogarsi sulla rispondenza al principio di  proporzionalita'  del
trattamento  sanzionatorio  previsto  dall'art.  9,  comma   2,   del
decreto-legge n. 87 del 2018. 
    3.4 - La disposizione in esame si  inserisce  in  un  piu'  ampio
disegno  normativo  inteso  a  contrastare  i  rischi  connessi  alla
crescente diffusione  della  ludopatia,  con  particolare  attenzione
all'incidenza della dimensione digitale del fenomeno. 
    L'avvento delle tecnologie  digitali,  l'espansione  dell'offerta
tramite piattaforme online e la disponibilita' costante di  strumenti
di accesso come smartphone e  tablet  hanno  provocato  un  mutamento
strutturale delle modalita' di fruizione  del  gioco,  amplificandone
esponenzialmente la pervasivita' e l'accessibilita'. In  particolare,
la dimensione virtuale del gioco online, caratterizzata da anonimato,
assenza di barriere spaziali  e  temporali  e  accesso  illimitato  e
continuo, attenua la percezione  del  rischio  e  favorisce  condotte
compulsive. Inoltre, la struttura stessa delle interfacce digitali e'
spesso  progettata  per  massimizzare  il  coinvolgimento  emotivo  e
stimolare la reiterazione del comportamento di gioco. 
    Tali caratteristiche hanno reso il gioco online -  rispetto  alle
forme tradizionali - piu' invasivo e insidioso, come segnalato  anche
dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione   europea,   la   quale   ha
riconosciuto che, in considerazione dell'assenza di contatto  diretto
tra consumatore e operatore, i giochi  d'azzardo  accessibili  online
comportano rischi differenti e piu' gravi rispetto a quelli  connessi
all'offerta tradizionale di tali giochi, anche  per  eventuali  frodi
commesse  dagli  operatori  a  danno  dei  consumatori  (CGUE,  sesta
sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C3/17, Sporting Odds  Ltd.;
grande  sezione,  sentenza  8  settembre  2009,  causa  C42/07,  Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e altri). 
    In  questo  quadro  si  inscrive   l'introduzione   del   divieto
generalizzato della pubblicita' di giochi e scommesse con vincite  in
denaro, che e' stato  accompagnato  da  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria di particolare severita' (pari  al  venti  per  cento  del
valore della sponsorizzazione o pubblicita', e comunque non inferiore
a 50.000,00 euro), quale misura volta ad arginare un  fenomeno  ormai
allarmante sotto il profilo sanitario e sociale. 
    3.5 - E tuttavia, pur riconoscendo  l'alto  rango  costituzionale
del bene giuridico tutelato dalla disposizione - quale e'  la  salute
pubblica,   che   rappresenta   un   interesse   fondamentale   della
collettivita' e un valore primario  dell'ordinamento  -  il  Collegio
dubita  della  tenuta  costituzionale  del  meccanismo  sanzionatorio
delineato dalla norma. 
    3.6 - Di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n.  185
del 2021, ha affrontato la questione delle  pene  di  importo  fisso,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale della sanzione rigida  di
50.000,00 euro prevista dall'art. 7, comma 6,  secondo  periodo,  del
decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  che  puniva   l'omessa
affissione  nelle  sale  da  gioco  di  una   targa   contenente   un
avvertimento sui rischi della ludopatia. In particolare, la Corte  si
e' soffermata sul principio di necessaria  individualizzazione  della
pena, che  si  oppone  alla  previsione  di  sanzioni  pecuniarie  di
considerevole severita' e, al tempo stesso, fisse nel loro ammontare,
dunque non  suscettibili  «di  graduazione  da  parte  dell'autorita'
amministrativa, e del giudice poi, in  correlazione  alle  specifiche
circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689». Secondo la  Corte,  previsioni
punitive rigide non appaiono in linea con il  «volto  costituzionale»
del  sistema  sanzionatorio,  potendo  il  dubbio  di  illegittimita'
costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la  natura
dell'illecito sanzionato e per la  misura  della  sanzione  prevista,
quest'ultima   appaia   ragionevolmente   «proporzionata»    rispetto
all'intera gamma di comportamenti riconducibili» alla fattispecie; da
cui l'esigenza di verificare ««se anche le  infrazioni  meno  gravi»,
tra  quelle  comprese  nel  perimetro  applicativo  della  previsione
sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da  non  rendere
manifestamente  [...]  sproporzionata  la  sanzione   amministrativa»
comminata». 
    Il giudizio di costituzionalita' condotto dalla Corte si e' cosi'
sviluppato lungo due direttrici principali. 
    In  primo  luogo,  la  Corte  ha  richiamato  il   principio   di
proporzionalita' nel suo profilo «intrinseco», che opera come  limite
alla discrezionalita' legislativa nella determinazione della risposta
punitiva. In continuita' con un orientamento giurisprudenziale  ormai
consolidato, il sindacato di proporzionalita'  viene  qui  affrancato
dalle tradizionali esigenze di comparazione tra fattispecie omogenee,
ammettendo che l'irragionevolezza della sanzione possa emergere anche
in assenza di un tertium comparationis.  In  questa  prospettiva,  il
giudice delle leggi e' chiamato a valutare direttamente  se  la  pena
prevista dal legislatore debba considerarsi manifestamente  eccessiva
rispetto al fatto sanzionato, e cio' con riferimento all'intera gamma
di  condotte  riconducibili  alla  norma.   Da   qui   l'esigenza   -
espressamente sottolineata dalla Corte - di verificare «se  anche  le
infrazioni meno gravi»  siano  connotate  da  un  disvalore  tale  da
rendere non manifestamente sproporzionata la sanzione irrogata. 
    Al contempo, la Corte valorizza  il  principio  della  necessaria
individualizzazione della pena, il quale  esige  che,  nel  passaggio
dalla  comminatoria  astratta  formulata  dal  legislatore  alla  sua
concreta applicazione da parte del giudice, la pena si  atteggi  come
risposta proporzionata anche  alla  concreta  gravita',  oggettiva  e
soggettiva,   del   singolo   fatto   illecito.   Cio'   implica   il
riconoscimento  al  giudice  di   un   potere   discrezionale   nella
determinazione della pena, affinche' questa possa essere calibrata in
modo adeguato alle specifiche circostanze del caso concreto. 
    3.7 - Ebbene, il meccanismo sanzionatorio  previsto  dall'art.  9
del decreto dignita', pur non imponendo una sanzione unica  e  fissa,
solleva analoghe criticita' sotto il profilo della proporzionalita' e
dell'individualizzazione della pena. 
    Infatti,  dopo  aver  previsto  l'irrogazione  di  una   sanzione
pecuniaria stabilita nella misura proporzionale del 20 per cento  del
valore dei ricavi, l'art. 9, comma 2, del decreto  dignita'  prosegue
precisando che l'importo della sanzione  non  possa  comunque  essere
inferiore a 50.000,00 euro per ogni violazione.  La  norma  configura
dunque  un  meccanismo  sanzionatorio  che  combina  una   componente
proporzionale  con  una  soglia  minima  inderogabile,  connotata  da
eccezionale severita', che segna il confine al di sotto del quale ne'
l'autorita' amministrativa ne' il giudice possono scendere. 
    Tale  soglia,  seppur  inserita   in   un   sistema   formalmente
flessibile, introduce una componente  di  fissita'  che  finisce  per
neutralizzare la funzione calibratrice della componente proporzionale
e per comprimere i margini di  discrezionalita'  dell'amministrazione
nella   commisurazione   della   pena,   conducendo,   nella   prassi
applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite
della proporzionalita' rispetto all'illecito commesso. 
    Sebbene  la  giurisprudenza  costituzionale  riconosca   un'ampia
discrezionalita' al legislatore  nella  definizione  del  trattamento
sanzionatorio astratto,  tale  discrezionalita'  incontra  un  limite
costituzionale invalicabile nell'esigenza di assicurare  un  costante
rapporto di proporzionalita' tra la sofferenza inflitta dalla pena  e
il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla  norma
(in questi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 212 del 2019). 
    Questa verifica si concentra in particolare sulla  soglia  minima
prevista dalla legge, che rappresenta il limite  inderogabile  al  di
sotto del quale il giudice non puo'  scendere,  per  valutare  se  il
trattamento sanzionatorio imposto  risulti  giustificabile  come  una
reazione non manifestamente sproporzionata rispetto a quei fatti  che
si  collocano  al  livello  piu'  basso  di  gravita'  tra  tutti   i
comportamenti ricompresi dalla fattispecie astratta. 
    Nel caso di specie, la rigidita' della soglia minima di 50.000,00
euro prevista dall'art. 9, comma 2, del  decreto-  legge  n.  87  del
2018,  sebbene  non  comporti  una  risposta   sanzionatoria   fissa,
determina di fatto una sostanziale omologazione delle fattispecie  di
minor rilievo, impedendo di cogliere quelle circostanze concrete  che
denotano l'effettiva tenuita' dell'illecito - desumibile  ad  esempio
dal mezzo di diffusione utilizzato, dal contenuto e  dal  tono  della
pubblicita',   dall'efficacia   persuasiva   del    messaggio,    dal
coefficiente    di    diffusione    dei    contenuti    pubblicitari,
dall'intensita' dell'elemento  soggettivo  e  dal  carattere  isolato
delle condotte - ma anche di tenere conto della struttura economica e
giuridica dell'autore dell'illecito. 
    3.8 - Sotto il primo profilo, la congruita' della  soglia  minima
deve  confrontarsi   con   l'ampiezza   e   la   complessita'   della
fenomenologia  dei  fatti  concreti  ricompresi   nella   fattispecie
astratta che, per la sua ampia formulazione,  estende  il  divieto  a
ogni forma di comunicazione che possa  incentivare  o  promuovere  il
gioco d'azzardo, si' da ricomprendere condotte tra loro profondamente
eterogenee. 
    Possono rientrare nel divieto, ad esempio, forme  di  pubblicita'
diretta con esplicito intento promozionale  diffuse  su  larga  scala
attraverso canali televisivi nazionali, ma anche  episodi  marginali,
come l'esposizione occasionale di un logo, sponsorizzazioni a  eventi
locali prive di ampia visibilita' mediatica, la menzione  occasionale
di piattaforme di gioco in contesti  non  direttamente  pubblicitari,
newsletter interne inviate a una ristretta lista di contatti. 
    La norma, inoltre, arretra la soglia di punibilita',  ancorandola
al solo pericolo astratto per la salute pubblica:  non  e'  richiesto
ne' l'accertamento  del  danno,  legato  all'effettivo  insorgere  di
fenomeni patologici legati alla ludopatia, ne' - ancor piu' a monte -
che il messaggio abbia concretamente influenzato, sul piano  causale,
la scelta di almeno un soggetto di avvicinarsi o  accedere  al  gioco
d'azzardo. Cio' comporta  un  sensibile  ampliamento  delle  condotte
suscettibili di sanzione, spesso caratterizzate da  differenti  gradi
di aggressione al bene giuridico tutelato, con il rischio  che  anche
comportamenti  limitatamente  offensivi,  connotati  da  un  pericolo
remoto o di  modesta  intensita',  vengano  colpiti  con  un'identica
sanzione, non inferiore a 50.000,00 euro. 
    Gradi  di  offensivita'  cosi'   differenti   non   possono   non
riflettersi nella misura della  pena  concretamente  applicabile,  in
quanto a fronte condotte limitatamente  offensive,  l'irrogazione  di
una  sanzione  minima  di  50.000,00  euro  non  puo'  che   apparire
manifestamente sproporzionata. 
    3.9  -  Sotto  il  secondo  profilo  evidenziato,  il  meccanismo
sanzionatorio si applica in modo uniforme alle diverse  categorie  di
soggetti previste dalla norma (dal committente, al  proprietario  del
mezzo  o  del  sito  di  diffusione  o   di   destinazione   e   fino
all'organizzatore della manifestazione, evento  o  attivita'),  senza
differenziare tra persone fisiche e persone  giuridiche,  trascurando
cosi' le profonde  differenze  in  termini  di  capacita'  economica,
modelli di responsabilita' e struttura organizzativa. 
    Tale  meccanismo  puo'  infatti  risultare  ragionevole  per   le
sponsorizzazioni a vario titolo compiute da un'impresa  che,  potendo
contare su una maggiore solidita' economica, e' in grado di assorbire
l'impatto di sanzioni anche elevate, e cio' anche  grazie  ai  ricavi
che   l'attivita'    pubblicitaria,    se    svolta    nell'esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, e' comunque suscettibile di generare.
Se  organizzata  in  forma   societaria,   l'impresa   puo'   inoltre
beneficiare  della  responsabilita'  limitata,  che  circoscrive  gli
effetti economici delle sanzioni al solo patrimonio dell'ente. 
    Tutt'altra valenza assume,  invece,  la  medesima  soglia  quando
applicata a una persona fisica, specie ove  agisca  al  di  fuori  di
logiche imprenditoriali e non abbia tratto dall'illecito un vantaggio
economico significativo. In simili circostanze, la previsione di  una
sanzione pecuniaria  non  inferiore  a  50.000,00  euro  finisce  per
assumere un carattere  sproporzionatamente  afflittivo,  superiore  a
quanto necessario a soddisfare le finalita' preventive  e  repressive
della norma. 
    La persona fisica dispone di risorse piu' limitate e risponde  in
via diretta e  illimitata  del  debito  sanzionatorio  con  i  propri
redditi personali, normalmente circoscritti. 
    In assenza di meccanismi che consentano  di  adeguare  la  misura
della sanzione alla reale capacita' economica del trasgressore,  tale
regime finisce quindi per  introdurre  un  trattamento  uniformemente
severo, che ignora le profonde differenze  tra  situazioni  tra  loro
eterogenee. 
    Le conseguenze  sanzionatorie  assumono  poi  tratti  ancor  piu'
irrazionali in caso di reiterazione delle condotte  illecite,  tenuto
conto dei limiti estremamente angusti  entro  cui  l'interprete  puo'
muoversi  nell'applicazione  del  cumulo  giuridico  in  materia   di
sanzioni  amministrative.  Quest'ultimo,  infatti,   e'   applicabile
esclusivamente nei casi in cui le plurime violazioni  siano  commesse
con un'unica condotta, mentre l'istituto  della  continuazione  -  ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - e'
limitato alle sole ipotesi riguardanti la materia della previdenza  e
dell'assistenza obbligatorie (cfr. Corte  Costituzionale,  12  luglio
2017, n. 171). 
    Ne deriva che, in presenza di una pluralita' di condotte tra loro
distinte, le sanzioni devono  essere  applicate  in  via  autonoma  e
cumulativa, senza possibilita' di mitigazione, con la conseguenza che
la soglia minima di 50.000,00 euro - gia' di per se'  particolarmente
onerosa - e' destinata a replicarsi per ciascun illecito accertato. 
    Cio'   determina   un   incremento   esponenziale    dell'entita'
complessiva dell'obbligazione sanzionatoria, con esiti potenzialmente
insostenibili,  specie  per  i  soggetti   con   limitata   capacita'
economica, aggravato dall'assenza di  un  limite  massimo  al  cumulo
materiale  -  a  differenza  da  quanto  previsto  in  ambito  penale
dall'art. 78 c.p. 
    3.10  -  Si  pongono,  poi,  problemi  di  coerenza  interna   al
meccanismo sanzionatorio previsto  dall'art.  9  che,  combinando  un
criterio proporzionale ma comunque rigido nella sua applicazione - in
quanto basato su una formula matematica  che  commisura  la  sanzione
esclusivamente al valore del ricavato della  sponsorizzazione  -  con
una soglia minima inderogabile,  ma  comunque  graduabile  al  rialzo
sulla  base  della  valutazione  discrezionale  dell'amministrazione,
finisce per produrre effetti sanzionatori irrazionali. 
    In particolare, tale asimmetria produce evidenti  distorsioni  in
quanto, anche in assenza  di  un  qualsiasi  profitto  economico,  la
sanzione non puo' comunque essere inferiore a 50.000,00 euro e,  anzi
puo'  essere  aumentata  discrezionalmente  dall'amministrazione   in
considerazione  delle  circostanze  che  connotano  concretamente  il
fatto. Al contrario, una violazione che abbia generato ricavi pari  a
250.000,00 euro - soglia a partire dalla quale il 20% della  sanzione
supererebbe  i  50.000,00   euro,   attivando   cosi'   il   criterio
proporzionale - sara' punita automaticamente con una sanzione pari  a
50.000,00 euro, senza alcuna possibilita' di  aumento  rispetto  alla
gravita' effettiva del fatto. 
    Con l'evidente paradosso per cui il soggetto che abbia violato la
norma senza conseguire alcun ritorno economico puo' essere punito con
una sanzione pari o addirittura superiore (ma comunque non inferiore)
a quella irrogata nei confronti  di  chi,  invece,  abbia  tratto  un
vantaggio patrimoniale significativo. 
    In  tal  modo,  viene  meno  la  coerenza  sistematica  che  deve
connotare qualsiasi  sistema  sanzionatorio,  il  quale  deve  sempre
assicurare che alla scala di gravita'  discendente  delle  violazioni
corrisponda, in modo biunivoco, una scala  di  severita'  discendente
delle pene, e che non consente di equiparare - o persino  penalizzare
- fatti privi di effettive ricadute economiche  rispetto  a  condotte
decisamente ben piu' remunerative. 
    3.11 - Tutte queste contraddizioni evidenziano come il meccanismo
sanzionatorio rischi  di  tradursi  in  una  reazione  eccessivamente
severa  e  manifestamente  sproporzionata  rispetto  alle  specifiche
caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell'ambito  applicativo
della norma, avuto riguardo ai diversi profili evidenziati,  relativi
alla  reale  offensivita'  della   condotta,   alle   caratteristiche
soggettive ed economiche del trasgressore e all'entita' del  profitto
conseguito. 
    3.12 - Simili risultati sono emblematicamente illustrati dal caso
oggetto del presente giudizio, in cui l'autore della sponsorizzazione
e' stato punito con una sanzione pecuniaria di 157.000,00,  a  fronte
di un vantaggio economico inferiore a 1.000,00 euro, riferibile a uno
solo  dei  tre  canali  contestati.  A  ben  vedere,  la   componente
«punitiva» della sanzione irrogata  eccede  di  oltre  centocinquanta
volte il profitto effettivamente conseguito: un coefficiente che  non
puo' che apparire manifestamente eccessivo, considerato che l'importo
applicato sarebbe risultato identico anche in presenza di un profitto
pari a 785.000,00 euro. 
    La sproporzione diventa ancora piu' evidente se si considerano le
condizioni economiche del ricorrente, un giovane di appena  28  anni,
che ha posto in  essere  le  violazioni  al  di  fuori  di  qualsiasi
contesto imprenditoriale, svolgendo l'attivita' lavorativa come aiuto
magazziniere, con una retribuzione mensile di  circa  1.300,00  euro.
Una sanzione di tale entita', pari a  157.000,00  euro,  risulterebbe
inevitabilmente insostenibile rispetto alla sua capacita'  economica,
finendo per assorbire interamente, e per molti anni, le  sue  risorse
future. 
    Cio' comporterebbe una compromissione concreta e  duratura  delle
sue possibilita' di  crescita  personale,  sviluppo  professionale  e
inclusione  sociale,  ponendolo  in  una  condizione   di   grave   e
persistente difficolta' finanziaria. 
    Si tratta inoltre di episodi che, seppur reiterati nel tempo,  si
connotano per una carica offensiva obiettivamente contenuta. I  video
contestati erano infatti diffusi attraverso canali privi di rilevante
seguito e di effettiva capacita' di diffusione (i due canali  Youtube
contavano rispettivamente 64 e 2.010  iscritti  e  il  canale  Twitch
2.504 follower, profili che si  collocano  chiaramente  al  di  sotto
della soglia comunemente riconosciuta per attribuire a un canale  una
visibilita' significativa). I video in questione avevano raccolto  un
numero esiguo di visualizzazioni, tale da escludere una significativa
incidenza in termini di promozione o incentivo alla pratica del gioco
d'azzardo    (i    video    prodotti    a    fini     esemplificativi
dall'amministrazione avevano infatti totalizzato rispettivamente  53,
202 e 112 visualizzazioni). 
    3.13 - Le valutazioni espresse conducono dunque  a  formulare  un
giudizio di dubbia tenuta costituzionale dell'art. 9,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento all'art.  3  Cost.,
in combinato disposto con l'art. 42  Cost.,  in  quanto  la  sanzione
prevista  e'  suscettibile  di   tradursi   in   un'irragionevole   e
sproporzionata lesione del diritto di proprieta' del trasgressore. 
    La norma si pone al contempo in potenziale contrasto anche con le
corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale -  rilevanti
nell'ordinamento nazionale tramite l'art. 117, primo comma, Cost. - ,
in particolare con il divieto di  trattamenti  inumani  e  degradanti
sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,
da cui la giurisprudenza della Corte e.d.u. ha ricavato il divieto di
pene gravemente o manifestamente sproporzionate («grossly or  clearly
disproportionate») (Corte e.d.u., IV Sezione del 17  dicembre  2012);
garanzia che nel caso di specie  si  estende  anche  all'art.  1  del
Protocollo addizionale n. 1 della C.e.d.u. - che tutela il diritto di
proprieta'. 
    Vengono in rilevo, infine, le tutele previste dagli  artt.  17  e
49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
quali parametri interposti rispetto agli artt. 11  e  117,  comma  1,
Cost. che garantiscono, rispettivamente, il diritto di  proprieta'  e
la proporzionalita' delle pene. La  misura  sanzionatoria  in  esame,
infatti, e' riconducibile alla materia della tutela  dei  consumatori
(cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10  settembre  2013  sul
gioco d'azzardo online nel mercato interno  e  Raccomandazione  della
Commissione  2014/478/UE,  del  14  luglio  2014),  che   costituisce
competenza concorrente ai sensi dell'art. 4, par. 2 T.f.U.e. 
4. Le ricadute  di  un  eventuale  accoglimento  della  questione  di
legittimita' costituzionale sull'impianto sanzionatorio. 
    4.1 - Ricostruiti nei  termini  esposti  i  dubbi  relativi  alla
tenuta costituzionale del sistema sanzionatorio  delineato  dall'art.
9, comma 2, del decreto dignita', occorre ora  valutare  le  ricadute
che un'eventuale ablazione del  limite  minimo  potrebbe  determinare
sull'impianto sanzionatorio, al fine di  scongiurare  il  rischio  di
lasciare  senza  risposta  punitiva  fatti  illeciti  di  una   certa
gravita'. 
    Nel caso in esame, va rilevato che l'eventuale  intervento  della
Corte si risolverebbe in una declaratoria di illegittimita' parziale,
limitata alla sola soglia minima della  cornice  edittale,  all'esito
della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione,  rinvenibile
nell'ambito  del  perimetro   segnato   dalla   stessa   disposizione
denunciata,  in  misura  esclusivamente  proporzionale.   L'eventuale
accoglimento delle questioni di legittimita' non  produrrebbe  quindi
una  lacuna  normativa  e  non  richiederebbe,  di  conseguenza,   un
intervento sostitutivo della Corte  volto  a  stabilire  ex  novo  il
trattamento sanzionatorio. 
    4.2 - Resta naturalmente salva la possibilita' per il legislatore
di ridefinire una  diversa  e  piu'  congrua  cornice  sanzionatoria,
capace  di  riflettere  adeguatamente  il  disvalore  intrinseco   di
condotte pur connotate da ricavi contenuti, sempre nel  rispetto  del
principio di proporzionalita'. 
5. Determinazioni finali del Collegio. 
    5.1 - Alla stregua delle precedenti considerazioni e  poiche'  la
presente controversia  non  puo'  essere  definita  indipendentemente
dalla  risoluzione  delle   delineate   questioni   di   legittimita'
costituzionale, il giudizio va sospeso e  vanno  rimesse  alla  Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23, l.  11  marzo  1953,  n.  87,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9,  comma  2,  del
decreto legge 12 luglio 2018 n. 87,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per contrasto con l'art. 3 Cost.  -
in combinato disposto con l'art. 42 Cost. - , con l'art.  117,  primo
comma, Cost. - in relazione agli artt. 3  della  Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo  n.  1  addizionale
alla Convenzione - e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea - quali parametri interposti
rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. - , nella parte in  cui,
al secondo comma, punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al
comma  1  del  medesimo  articolo  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro. 
    5.2 - Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del
1953,  il  presente  giudizio  e'  sospeso  fino   alla   definizione
dell'incidente di costituzionalita'. 
    5.3 - Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 87  del
1953, la presente ordinanza sara' comunicata alle  parti  costituite,
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Quarta): 
      i)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per i  motivi  piu'  analiticamente
dedotti nella superiore parte motiva,  per  contrasto  con  l'art.  3
Cost. in combinato disposto con l'art. 42 Cost. -,  con  l'art.  117,
primo comma, Cost. - in relazione  agli  artt.  3  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo  e  1  del  relativo  Protocollo  n.  1
addizionale alla Convenzione - e con gli artt.  17  e  49,  comma  3,
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  -  quali
parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.; 
      ii) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina  alla
segreteria   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      iii) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    Ritenuto che sussistano i presupposti  di  cui  all'articolo  52,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e  degli
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016),  a  tutela  dei  diritti  o  della
dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di  procedere
all'oscuramento delle generalita'. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  giorno  11
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Francesco Mele, Presidente; 
        Marianna Scali, Primo Referendario; 
        Giulia La Malfa, Referendario, Estensore. 
 
                         Il Presidente: Mele 
 
 
                                                L'estensore: La Malfa