Reg. ord. n. 18 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 29/07/2025
Tra: A. C. C/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Oggetto:
Gioco e scommesse – Sanzioni amministrative – Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo – Inosservanza – Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 – Violazione del principio della proporzionalità del trattamento sanzionatorio e di individualizzazione della pena – Assenza di meccanismi di adeguamento ai fatti concreti, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore, all’entità del profitto conseguito – Irragionevolezza, in caso di pluralità di condotte tra loro distinte, dell’applicazione delle sanzioni in via autonoma e cumulativa – Potenziale lesione del diritto di proprietà del trasgressore – Inosservanza dei vincoli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con riferimento al principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio e di tutela del diritto di proprietà.
Norme impugnate:
legge del 09/08/2018 Num. 96
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 3
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 17
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Testo dell'ordinanza
N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2025
Ordinanza del 29 luglio 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da A. C. contro l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Gioco e scommesse - Sanzioni amministrative - Divieto di pubblicita'
relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonche' al
gioco d'azzardo - Inosservanza - Applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del
valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso
non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la
dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2.
(GU n. 7 del 18-02-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Quarta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 13378 del 2024, proposto da A. ... C. ...,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro:
l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - A.g.com., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari
collegiali, della delibera n. ..., ordinanza - ingiunzione nei
confronti di A. ... C. ..., per la violazione della disposizione
normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (c.d. decreto dignita'), convertito con legge 9 agosto
2018, n. 96, notificata in data 8 ottobre 2024;
del provvedimento di contestazione Cont. n. ... Proc. ....,
emesso dall'A.g.com., datato ..., relativo alla presunta violazione
del ....; divieto sancito dall'art. 9, comma 1, decreto-legge n.
87/2018, convertito con la legge n. 96/2018, notificato il... e il
....;
della relazione preistruttoria e proposta di avvio del
procedimento sanzionatorio, prot. n. .... del ....;
della relazione preistruttoria e proposta di avvio del
procedimento sanzionatorio, prot. n. .... del ....;
del parere reso dal Servizio giuridico assunto al prot. n.
....;
nonche' di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e
consequenziale che comunque possa ledere gli interessi del
ricorrente.
in via subordinata, nell'esercizio della giurisdizione di
merito in materia, per l'accertamento e la declaratoria di un diverso
ammontare (in sensibile riduzione) della sanzione inflitta in
ossequio ai canoni di congruita' e adeguatezza, tenendo conto delle
condotte (effettivamente) accertate e della personalita' del giovane
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la
dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. La vicenda processuale.
1.1 - Con l'odierno ricorso A. ... C. ... ha impugnato la
delibera n. ... con cui l'autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ha ingiunto, nei suoi confronti, il pagamento della
sanzione di 157.000,00 euro, per violazione dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
in legge 9 agosto 2018, n. 96, che vieta lo svolgimento di «qualsiasi
forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi e scommesse
con vincite in denaro, nonche' del gioco d'azzardo, comunque
effettuata e su qualunque mezzo».
Nella specie, l'autorita' ha ravvisato una condotta rilevante ai
fini dell'irrogazione della predetta sanzione nei video pubblicati
sulle piattaforme YouTube e Twitch, atti a pubblicizzare il gioco
d'azzardo mediante la riproduzione di sessioni di gioco, accompagnate
da banner pubblicitari a comparsa che reindirizzavano gli utenti
verso siti online di giochi e scommesse con vincite in denaro.
Avverso l'ordinanza di ingiunzione, il ricorrente ha spiegato
dieci motivi di censura, con cui lamenta:
i) la tardivita' della contestazione della violazione, avvenuta
oltre il termine dinovanta giorni dall'accertamento, previsto
dall'art. 14, della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato
dall'art. 5, comma 3, del «Regolamento in materia di sanzioni
amministrative e impegni» di cui alla delibera n. 410/14/CONS, come
modificato dalla delibera n. 286/23/CONS;
ii) la tardiva adozione del provvedimento finale, emesso dopo
il decorso del termine - previsto dall'art. 6, comma 1, del medesimo
Regolamento - di centocinquanta giorni dall'atto di contestazione;
iii) la genericita' della contestazione, tale da compromettere
il corretto esercizio del diritto di difesa;
iv) l'assenza del presupposto del profitto, richiesto per
l'esercizio del potere sanzionatorio;
v) l'eccessivita' della sanzione, irrogata in misura superiore
al minimo di 50.000,00 euro previsto per ciascuna violazione;
vi) la mancata indicazione dell'importo di riferimento ai fini
del calcolo delle eventuali riduzioni previste per il pagamento in
misura ridotta;
vii) la manifesta abnormita' della sanzione, tenuto conto della
condotta concretamente tenuta dal ricorrente, della sua personalita',
dell'esiguita' dei profitti, della limitata diffusione dei video e
della condizione economica dell'interessato;
viii) l'illegittima applicazione del cumulo materiale delle
sanzioni, a fronte di una violazione sostanzialmente unitaria;
ix) la violazione delle garanzie difensive, in ragione della
mancata audizione del ricorrente nel corso del procedimento;
x) l'illegittimita' costituzionale della norma, nella parte in
cui non si riconosce alcuna discrezionalita' all'autorita' nella
determinazione del quantum sanzionatorio, in relazione alla quale la
parte ha chiesto la rimessione della questione a codesta Corte.
1.2 - Resiste in giudizio l'A.g.com., insistendo per il rigetto
del gravame.
2. Ragioni della rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018
n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96.
2.1 - Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9
agosto 2018, n. 96, per contrasto con l'art. 3 Cost. - in combinato
disposto con l'art. 42 Cost. -, con l'art. 117, primo comma, Cost. -
in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla
Convenzione - e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea - quali parametri interposti
rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. - , nella parte in cui,
al secondo comma, punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a cinquantamila euro, introducendo una
soglia minima inderogabile che si rivela manifestamente
sproporzionata rispetto alla varieta' delle condotte sanzionate.
2.2 - La questione e' certamente rilevante nel presente giudizio
in quanto in esso si discute proprio della legittimita' della
sanzione irrogata al ricorrente ai sensi dell'art. 9 del decreto
dignita'.
La disposizione in esame, contenuta nel Capo III rubricato
«Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», stabilisce
infatti, al comma 1, che «ai fini del rafforzamento della tutela del
consumatore e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco
d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e
5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita'
ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro
nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo,
incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le
trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e
periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1°
gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche
alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni,
programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di
comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive
e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli,
attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente
articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente
comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui
all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le
manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul
gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli».
L'inosservanza della disposizione comporta, secondo quanto
previsto al successivo comma 2, «a carico del committente, del
proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore
della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000».
2.3 - La sanzione della cui legittimita' si controverte nel
presente giudizio e' stata irrogata al ricorrente, ai sensi di tale
norma, per aver pubblicato video promozionali di giochi e scommesse
online, tramite un canale Twitch denominato «....» e due canali
YouTube denominati «...» e «...».
Con riferimento alla determinazione del quantum sanzionatorio,
l'autorita' ha ritenuto di applicare, in relazione alla pluralita'
dei contenuti pubblicati, un'unica sanzione per ciascuno dei tre
canali, considerando che la condotta illecita potesse essere
qualificata come sostanzialmente unitaria per ciascuno di essi, con
conseguente applicazione del cd. «cumulo giuridico» delle sanzioni.
Considerando che il 20% dei ricavi derivanti dai tre canali - con
quasi 1.000 euro percepiti dal canale Twitch e compensi nulli da
parte dei canali YouTube - risultava inferiore alla soglia minima di
50.000,00 euro prevista dall'articolo 9 del decreto dignita',
l'autorita' ha ritenuto che la sanzione minima irrogabile per ciascun
canale fosse pari a 50.000,00 euro.
Di conseguenza, per la violazione commessa tramite il canale
Twitch e' stata irrogata una sanzione pari a 55.000,00 euro, tenendo
conto della plurioffensivita' della condotta, del contratto di
partnership commerciale e della natura dei video diffusi. Per i due
canali YouTube, invece, la sanzione e' stata fissata in 51.000,00
euro ciascuno, considerando la reiterazione della condotta, la sua
protrazione nel tempo e l'assenza di ricavi, per un ammontare
complessivo di 157.000,00 euro.
La soluzione della questione di legittimita' costituzionale e',
quindi, in grado di condizionare l'esito della controversia, la cui
soluzione non puo' prescindere dall'applicazione della norma
sanzionatoria censurata.
2.4 - Quest'ultima non si presta, del resto, a un'interpretazione
costituzionalmente orientata, alla luce del suo chiaro e inequivoco
tenore letterale. Come evidenziato dalla stessa autorita' nel
provvedimento impugnato, infatti, «la disposizione in esame non
riconosce all'autorita' alcun margine di discrezionalita' ne' sul
«se» irrogare o meno una sanzione amministrativa pecuniaria in caso
di accertamento di una violazione dell'articolo 9 del decreto
dignita', ne' sulla «entita'» di tale sanzione, che deve
corrispondere a una percentuale predefinita nel 20% del «valore»
della pubblicita'/sponsorizzazione vietata, senza in ogni caso poter
scendere al di sotto della soglia minima inderogabile pari ad euro
50.000,005. Ne consegue che, una volta che si sia proceduto a una
corretta individuazione del soggetto ritenuto responsabile [...], non
possono comportare l'archiviazione del procedimento avviato per tale
illecito ne' la ritenuta sproporzione fra il profitto in concreto
realizzato in forza della violazione del divieto e la soglia minima
edittale prevista dalla legge, ne' piu' in generale la qualita' di
«persona fisica», piuttosto che giuridica, del soggetto
«responsabile»».
Pertanto, la previsione di una soglia minima inderogabile esclude
in radice qualsiasi possibilita' di riduzione o di adeguamento da
parte dell'amministrazione, giacche' un simile intervento
comporterebbe un evidente sconfinamento nell'ambito della
discrezionalita' politica da parte dell'Autorita', che sostituirebbe
arbitrariamente alla chiara e inderogabile volonta' del legislatore
una propria valutazione discrezionale, priva di ogni fondamento
normativo.
2.5 - Neppure si ravvisano ragionevoli prospettive di
accoglimento dei motivi, logicamente pregiudiziali rispetto alla
questione di costituzionalita', con i quali il ricorrente contesta,
in radice, la stessa legittimita' della pretesa sanzionatoria, dal
cui accoglimento conseguirebbe il venir meno dell'intera sanzione
irrogata.
In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente
con i primi due motivi di gravame, tanto l'atto di contestazione
della violazione, quanto il provvedimento finale, sono stati adottati
tempestivamente.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, nei procedimenti
sanzionatori dell'A.g.com. il termine per la notifica della
contestazione non decorre dalla data della violazione o dalla
semplice acquisizione della segnalazione, bensi' dall'effettivo
accertamento dell'infrazione, cioe' solo dal momento in cui e'
compiuta l'attivita' amministrativa intesa a verificare l'esistenza
di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito (Cons.
di Stato, sez. VI, 14 aprile 2020, n. 2418).
Alla luce di tali principi, l'atto di contestazione deve dunque
ritenersi tempestivo, in quanto notificato il 28 marzo 2024, ossia
entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla ricezione
dell'elenco trasmesso dalla Guardia di finanza contenente i dati dei
soggetti identificati quali content creator presso le piattaforme
digitali, avvenuta il 22 marzo 2024, che ha consentito all'autorita'
di individuare con certezza il ricorrente come autore dell'illecito
contestato.
Allo stesso modo, risulta tempestivo il provvedimento finale,
notificato il 4 ottobre 2024, in quanto emesso entro il termine di
centocinquanta giorni dalla contestazione dell'illecito, tenuto conto
della sospensione di sessanta giorni prevista dall'art. 6 comma 2 del
«Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni» di cui
alla delibera n. 410/14/CONS, in ragione degli accertamenti richiesti
dall'autorita' con nota del 21 giugno 2024.
Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del diritto di difesa
ne' incertezza riguardo ai contenuti contestati, come sostenuto con
il terzo motivo di gravame, in quanto il provvedimento reca una
puntuale ed esaustiva descrizione degli addebiti contestati,
specificando che i video diffusi sui canali Twitch e YouTube del
ricorrente includevano riproduzioni di sessioni di gioco accompagnate
da banner pubblicitari riconducibili a siti di casino' online. Tale
indicazione, integrata dal rinvio agli atti procedimentali, ha
consentito al ricorrente di conoscere esattamente le circostanze e i
contenuti delle violazioni contestate, garantendo cosi' il pieno
esercizio del diritto di difesa.
Diritto che e' stato concretamente garantito ed esercitato gia'
in sede procedimentale, mediante la possibilita' riconosciuta al
ricorrente di accedere agli atti, presentare memorie difensive e
produrre documentazione, nell'ambito di un contraddittorio cartolare
che - secondo i consolidati principi giurisprudenziali - e' idoneo ad
assicurare l'effettivita' della difesa anche in assenza di
un'audizione personale. Cio' in quanto, contrariamente a quanto
dedotto nel nono motivo di ricorso, le esigenze del giusto processo
risultano comunque pienamente salvaguardate attraverso il
riconoscimento, nella successiva fase giurisdizionale, della
possibilita' per la parte interessata di sollecitare un sindacato
giurisdizionale pieno sui fatti di causa e sulle valutazioni tecniche
svolte dall'Autorita', nell'ambito di un processo connotato da un
contraddittorio anche orale, che consente la discussione delle
questioni controverse dinanzi a un giudice terzo e imparziale (cfr.
Cons. di Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7566; Cass., Sez. un.,
28 gennaio 2010, n. 1786).
Non puo' neppure essere condivisa la tesi prospettata dal
ricorrente nel quarto motivo di ricorso, secondo cui l'esercizio del
potere sanzionatorio presupporrebbe necessariamente il conseguimento
di un introito economico diretto da parte dell'interessato.
L'esistenza di un corrispettivo in denaro non costituisce infatti un
elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, la quale vieta
qualsiasi forma di comunicazione promozionale che incentivi il gioco
d'azzardo e che, in quanto tale, abbia la capacita' di influenzare il
comportamento del pubblico favorendo la diffusione del gioco,
indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un introito
economico diretto. In tale prospettiva, nell'ambito della
sponsorizzazione, il vantaggio ottenuto non si esaurisce
necessariamente in un pagamento in denaro, poiche' anche vantaggi
indiretti - quali l'aumento della visibilita' del canale, la
fidelizzazione di un pubblico tematicamente interessato al gioco
d'azzardo, o l'ampliamento della propria «nicchia» di utenti -
possono costituire benefici economicamente valutabili, suscettibili
di tradursi in forme di monetizzazione, ad esempio attraverso le
visualizzazioni, le sponsorizzazioni future o le collaborazioni
commerciali. Sul punto si osserva, peraltro, che in relazione a uno
dei canali e' stato accertato il percepimento di ricavi, seppur
modesti, da parte del ricorrente.
Quanto alla doglianza sollevata con il sesto motivo, relativa
alla mancata indicazione dell'importo da pagare in misura ridotta, si
osserva che l'atto di contestazione ha chiaramente indicato la
possibilita', per il trasgressore, di estinguere l'obbligazione
mediante il versamento di una somma pari a un terzo del massimo della
sanzione edittale ovvero, se piu' favorevole, al doppio del minimo,
ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali
parametri devono essere individuati, nel caso di specie, nella misura
proporzionale del 20% del valore della sponsorizzazione o
pubblicita', per quanto riguarda il massimo, e nella soglia fissa di
euro 50.000,00 per singola violazione, prevista quale limite minimo
inderogabile da applicarsi in via sussidiaria qualora il calcolo
proporzionale conduca a un importo inferiore.
Nel caso concreto, l'importo da assumere come base di calcolo per
il pagamento in misura ridotta risultava agevolmente individuabile
nella soglia minima sopra richiamata, in quanto lo stesso ricorrente
ha dichiarato di aver conseguito ricavi pressoche' nulli, ben lontani
dai 250.000,00 euro che avrebbero reso applicabile il criterio
proporzionale. Inoltre, nel corso del contraddittorio procedimentale,
il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di chiarimenti ne' ha
sollevato contestazioni in merito alla quantificazione della sanzione
ridotta, a conferma della piena comprensione del meccanismo
applicabile.
Alla luce di tali considerazioni, trova conferma il principio,
costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui
l'accertatore della violazione non e' tenuto a indicare l'importo
esatto da versare per l'oblazione, giacche' il diritto del
trasgressore a beneficiarne non e' subordinato alla puntuale
indicazione della somma nel verbale di accertamento. Eventuali
omissioni o inesattezze non incidono, pertanto, sulla validita' del
provvedimento sanzionatorio, ne' possono precludere l'esercizio del
diritto all'oblazione (Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n.
11034).
2.6 - Tanto chiarito in relazione ai motivi di ricorso
logicamente prioritari, non occorre in questa sede soffermarsi
sull'esame delle ulteriori censure, tese semplicemente a sollecitare
una rimodulazione del quantum sanzionatorio, all'interno della
cornice normativa definita dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, le quali presuppongono comunque che si faccia
applicazione concreta della norma in discussione, che impone un
limite minimo non superabile di euro 50.000,00.
La questione di costituzionalita' dell'art. 9 del c.d. «decreto
dignita'» e', dunque, rilevante nel presente giudizio, non potendo la
risoluzione della controversia prescindere dall'applicazione della
norma sospettata di incostituzionalita'.
3. Ragioni della non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge
12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9
agosto 2018, n. 96.
3.1 - La questione di costituzionalita', oltre che rilevante, nei
termini appena illustrati, risulta anche non manifestamente
infondata.
3.2 - Prima di procedere alla puntuale disamina dei parametri
costituzionali di riferimento, occorre soffermarsi brevemente sulla
latitudine applicativa del principio di proporzionalita', la cui
operativita' travalica oggi i confini della materia penale,
investendo anche le sanzioni amministrative a carattere punitivo
(cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 95 del 2022 e n. 112 del
2019).
Tali sanzioni, infatti, pur qualificandosi formalmente come
misure amministrative, condividono con le pene in senso stretto non
solo il contenuto afflittivo, ma soprattutto la causa giuridica che
ne giustifica l'imposizione: entrambe costituiscono una reazione
ordinamentale a una condotta illecita, cui si ricollega, in via
diretta, l'imposizione di una restrizione o di un sacrificio a carico
del trasgressore. In altre parole, l'effetto lesivo prodotto da
queste misure non e', come accade nei comuni provvedimenti
amministrativi, una conseguenza indiretta della realizzazione di un
interesse pubblico specifico, bensi' il risultato primario perseguito
con l'irrogazione della sanzione.
Proprio in considerazione di tale natura sostanzialmente
punitiva, le sanzioni amministrative devono essere sottoposte - al
pari delle pene - al vaglio di proporzionalita', che impone il
rispetto di un rapporto di congruita' tra gravita' dell'illecito e
severita' della sanzione, in assenza del quale verrebbe meno la
giustificazione stessa della compressione dei diritti del
trasgressore.
Diversamente che per le pene, tuttavia, la base normativa del
principio di proporzionalita' rispetto alle sanzioni amministrative
e' individuata dalla giurisprudenza costituzionale non gia' nell'art.
27, Cost., che sancisce i principi di personalita' della
responsabilita' e della funzione rieducativa della pena, strettamente
connessi alla logica della pena limitativa della liberta' personale,
bensi' nell'art. 3 Cost. «in combinato disposto con le norme
costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla
sanzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019).
3.3 - Tanto premesso in termini generali, occorre a questo punto
interrogarsi sulla rispondenza al principio di proporzionalita' del
trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 87 del 2018.
3.4 - La disposizione in esame si inserisce in un piu' ampio
disegno normativo inteso a contrastare i rischi connessi alla
crescente diffusione della ludopatia, con particolare attenzione
all'incidenza della dimensione digitale del fenomeno.
L'avvento delle tecnologie digitali, l'espansione dell'offerta
tramite piattaforme online e la disponibilita' costante di strumenti
di accesso come smartphone e tablet hanno provocato un mutamento
strutturale delle modalita' di fruizione del gioco, amplificandone
esponenzialmente la pervasivita' e l'accessibilita'. In particolare,
la dimensione virtuale del gioco online, caratterizzata da anonimato,
assenza di barriere spaziali e temporali e accesso illimitato e
continuo, attenua la percezione del rischio e favorisce condotte
compulsive. Inoltre, la struttura stessa delle interfacce digitali e'
spesso progettata per massimizzare il coinvolgimento emotivo e
stimolare la reiterazione del comportamento di gioco.
Tali caratteristiche hanno reso il gioco online - rispetto alle
forme tradizionali - piu' invasivo e insidioso, come segnalato anche
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha
riconosciuto che, in considerazione dell'assenza di contatto diretto
tra consumatore e operatore, i giochi d'azzardo accessibili online
comportano rischi differenti e piu' gravi rispetto a quelli connessi
all'offerta tradizionale di tali giochi, anche per eventuali frodi
commesse dagli operatori a danno dei consumatori (CGUE, sesta
sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C3/17, Sporting Odds Ltd.;
grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C42/07, Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e altri).
In questo quadro si inscrive l'introduzione del divieto
generalizzato della pubblicita' di giochi e scommesse con vincite in
denaro, che e' stato accompagnato da una sanzione amministrativa
pecuniaria di particolare severita' (pari al venti per cento del
valore della sponsorizzazione o pubblicita', e comunque non inferiore
a 50.000,00 euro), quale misura volta ad arginare un fenomeno ormai
allarmante sotto il profilo sanitario e sociale.
3.5 - E tuttavia, pur riconoscendo l'alto rango costituzionale
del bene giuridico tutelato dalla disposizione - quale e' la salute
pubblica, che rappresenta un interesse fondamentale della
collettivita' e un valore primario dell'ordinamento - il Collegio
dubita della tenuta costituzionale del meccanismo sanzionatorio
delineato dalla norma.
3.6 - Di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185
del 2021, ha affrontato la questione delle pene di importo fisso,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale della sanzione rigida di
50.000,00 euro prevista dall'art. 7, comma 6, secondo periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che puniva l'omessa
affissione nelle sale da gioco di una targa contenente un
avvertimento sui rischi della ludopatia. In particolare, la Corte si
e' soffermata sul principio di necessaria individualizzazione della
pena, che si oppone alla previsione di sanzioni pecuniarie di
considerevole severita' e, al tempo stesso, fisse nel loro ammontare,
dunque non suscettibili «di graduazione da parte dell'autorita'
amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche
circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11
della legge 24 novembre 1981, n. 689». Secondo la Corte, previsioni
punitive rigide non appaiono in linea con il «volto costituzionale»
del sistema sanzionatorio, potendo il dubbio di illegittimita'
costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la natura
dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista,
quest'ultima appaia ragionevolmente «proporzionata» rispetto
all'intera gamma di comportamenti riconducibili» alla fattispecie; da
cui l'esigenza di verificare ««se anche le infrazioni meno gravi»,
tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione
sanzionatoria, «siano connotate da un disvalore tale da non rendere
manifestamente [...] sproporzionata la sanzione amministrativa»
comminata».
Il giudizio di costituzionalita' condotto dalla Corte si e' cosi'
sviluppato lungo due direttrici principali.
In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio di
proporzionalita' nel suo profilo «intrinseco», che opera come limite
alla discrezionalita' legislativa nella determinazione della risposta
punitiva. In continuita' con un orientamento giurisprudenziale ormai
consolidato, il sindacato di proporzionalita' viene qui affrancato
dalle tradizionali esigenze di comparazione tra fattispecie omogenee,
ammettendo che l'irragionevolezza della sanzione possa emergere anche
in assenza di un tertium comparationis. In questa prospettiva, il
giudice delle leggi e' chiamato a valutare direttamente se la pena
prevista dal legislatore debba considerarsi manifestamente eccessiva
rispetto al fatto sanzionato, e cio' con riferimento all'intera gamma
di condotte riconducibili alla norma. Da qui l'esigenza -
espressamente sottolineata dalla Corte - di verificare «se anche le
infrazioni meno gravi» siano connotate da un disvalore tale da
rendere non manifestamente sproporzionata la sanzione irrogata.
Al contempo, la Corte valorizza il principio della necessaria
individualizzazione della pena, il quale esige che, nel passaggio
dalla comminatoria astratta formulata dal legislatore alla sua
concreta applicazione da parte del giudice, la pena si atteggi come
risposta proporzionata anche alla concreta gravita', oggettiva e
soggettiva, del singolo fatto illecito. Cio' implica il
riconoscimento al giudice di un potere discrezionale nella
determinazione della pena, affinche' questa possa essere calibrata in
modo adeguato alle specifiche circostanze del caso concreto.
3.7 - Ebbene, il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 9
del decreto dignita', pur non imponendo una sanzione unica e fissa,
solleva analoghe criticita' sotto il profilo della proporzionalita' e
dell'individualizzazione della pena.
Infatti, dopo aver previsto l'irrogazione di una sanzione
pecuniaria stabilita nella misura proporzionale del 20 per cento del
valore dei ricavi, l'art. 9, comma 2, del decreto dignita' prosegue
precisando che l'importo della sanzione non possa comunque essere
inferiore a 50.000,00 euro per ogni violazione. La norma configura
dunque un meccanismo sanzionatorio che combina una componente
proporzionale con una soglia minima inderogabile, connotata da
eccezionale severita', che segna il confine al di sotto del quale ne'
l'autorita' amministrativa ne' il giudice possono scendere.
Tale soglia, seppur inserita in un sistema formalmente
flessibile, introduce una componente di fissita' che finisce per
neutralizzare la funzione calibratrice della componente proporzionale
e per comprimere i margini di discrezionalita' dell'amministrazione
nella commisurazione della pena, conducendo, nella prassi
applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite
della proporzionalita' rispetto all'illecito commesso.
Sebbene la giurisprudenza costituzionale riconosca un'ampia
discrezionalita' al legislatore nella definizione del trattamento
sanzionatorio astratto, tale discrezionalita' incontra un limite
costituzionale invalicabile nell'esigenza di assicurare un costante
rapporto di proporzionalita' tra la sofferenza inflitta dalla pena e
il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla norma
(in questi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 212 del 2019).
Questa verifica si concentra in particolare sulla soglia minima
prevista dalla legge, che rappresenta il limite inderogabile al di
sotto del quale il giudice non puo' scendere, per valutare se il
trattamento sanzionatorio imposto risulti giustificabile come una
reazione non manifestamente sproporzionata rispetto a quei fatti che
si collocano al livello piu' basso di gravita' tra tutti i
comportamenti ricompresi dalla fattispecie astratta.
Nel caso di specie, la rigidita' della soglia minima di 50.000,00
euro prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto- legge n. 87 del
2018, sebbene non comporti una risposta sanzionatoria fissa,
determina di fatto una sostanziale omologazione delle fattispecie di
minor rilievo, impedendo di cogliere quelle circostanze concrete che
denotano l'effettiva tenuita' dell'illecito - desumibile ad esempio
dal mezzo di diffusione utilizzato, dal contenuto e dal tono della
pubblicita', dall'efficacia persuasiva del messaggio, dal
coefficiente di diffusione dei contenuti pubblicitari,
dall'intensita' dell'elemento soggettivo e dal carattere isolato
delle condotte - ma anche di tenere conto della struttura economica e
giuridica dell'autore dell'illecito.
3.8 - Sotto il primo profilo, la congruita' della soglia minima
deve confrontarsi con l'ampiezza e la complessita' della
fenomenologia dei fatti concreti ricompresi nella fattispecie
astratta che, per la sua ampia formulazione, estende il divieto a
ogni forma di comunicazione che possa incentivare o promuovere il
gioco d'azzardo, si' da ricomprendere condotte tra loro profondamente
eterogenee.
Possono rientrare nel divieto, ad esempio, forme di pubblicita'
diretta con esplicito intento promozionale diffuse su larga scala
attraverso canali televisivi nazionali, ma anche episodi marginali,
come l'esposizione occasionale di un logo, sponsorizzazioni a eventi
locali prive di ampia visibilita' mediatica, la menzione occasionale
di piattaforme di gioco in contesti non direttamente pubblicitari,
newsletter interne inviate a una ristretta lista di contatti.
La norma, inoltre, arretra la soglia di punibilita', ancorandola
al solo pericolo astratto per la salute pubblica: non e' richiesto
ne' l'accertamento del danno, legato all'effettivo insorgere di
fenomeni patologici legati alla ludopatia, ne' - ancor piu' a monte -
che il messaggio abbia concretamente influenzato, sul piano causale,
la scelta di almeno un soggetto di avvicinarsi o accedere al gioco
d'azzardo. Cio' comporta un sensibile ampliamento delle condotte
suscettibili di sanzione, spesso caratterizzate da differenti gradi
di aggressione al bene giuridico tutelato, con il rischio che anche
comportamenti limitatamente offensivi, connotati da un pericolo
remoto o di modesta intensita', vengano colpiti con un'identica
sanzione, non inferiore a 50.000,00 euro.
Gradi di offensivita' cosi' differenti non possono non
riflettersi nella misura della pena concretamente applicabile, in
quanto a fronte condotte limitatamente offensive, l'irrogazione di
una sanzione minima di 50.000,00 euro non puo' che apparire
manifestamente sproporzionata.
3.9 - Sotto il secondo profilo evidenziato, il meccanismo
sanzionatorio si applica in modo uniforme alle diverse categorie di
soggetti previste dalla norma (dal committente, al proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e fino
all'organizzatore della manifestazione, evento o attivita'), senza
differenziare tra persone fisiche e persone giuridiche, trascurando
cosi' le profonde differenze in termini di capacita' economica,
modelli di responsabilita' e struttura organizzativa.
Tale meccanismo puo' infatti risultare ragionevole per le
sponsorizzazioni a vario titolo compiute da un'impresa che, potendo
contare su una maggiore solidita' economica, e' in grado di assorbire
l'impatto di sanzioni anche elevate, e cio' anche grazie ai ricavi
che l'attivita' pubblicitaria, se svolta nell'esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, e' comunque suscettibile di generare.
Se organizzata in forma societaria, l'impresa puo' inoltre
beneficiare della responsabilita' limitata, che circoscrive gli
effetti economici delle sanzioni al solo patrimonio dell'ente.
Tutt'altra valenza assume, invece, la medesima soglia quando
applicata a una persona fisica, specie ove agisca al di fuori di
logiche imprenditoriali e non abbia tratto dall'illecito un vantaggio
economico significativo. In simili circostanze, la previsione di una
sanzione pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro finisce per
assumere un carattere sproporzionatamente afflittivo, superiore a
quanto necessario a soddisfare le finalita' preventive e repressive
della norma.
La persona fisica dispone di risorse piu' limitate e risponde in
via diretta e illimitata del debito sanzionatorio con i propri
redditi personali, normalmente circoscritti.
In assenza di meccanismi che consentano di adeguare la misura
della sanzione alla reale capacita' economica del trasgressore, tale
regime finisce quindi per introdurre un trattamento uniformemente
severo, che ignora le profonde differenze tra situazioni tra loro
eterogenee.
Le conseguenze sanzionatorie assumono poi tratti ancor piu'
irrazionali in caso di reiterazione delle condotte illecite, tenuto
conto dei limiti estremamente angusti entro cui l'interprete puo'
muoversi nell'applicazione del cumulo giuridico in materia di
sanzioni amministrative. Quest'ultimo, infatti, e' applicabile
esclusivamente nei casi in cui le plurime violazioni siano commesse
con un'unica condotta, mentre l'istituto della continuazione - ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - e'
limitato alle sole ipotesi riguardanti la materia della previdenza e
dell'assistenza obbligatorie (cfr. Corte Costituzionale, 12 luglio
2017, n. 171).
Ne deriva che, in presenza di una pluralita' di condotte tra loro
distinte, le sanzioni devono essere applicate in via autonoma e
cumulativa, senza possibilita' di mitigazione, con la conseguenza che
la soglia minima di 50.000,00 euro - gia' di per se' particolarmente
onerosa - e' destinata a replicarsi per ciascun illecito accertato.
Cio' determina un incremento esponenziale dell'entita'
complessiva dell'obbligazione sanzionatoria, con esiti potenzialmente
insostenibili, specie per i soggetti con limitata capacita'
economica, aggravato dall'assenza di un limite massimo al cumulo
materiale - a differenza da quanto previsto in ambito penale
dall'art. 78 c.p.
3.10 - Si pongono, poi, problemi di coerenza interna al
meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 9 che, combinando un
criterio proporzionale ma comunque rigido nella sua applicazione - in
quanto basato su una formula matematica che commisura la sanzione
esclusivamente al valore del ricavato della sponsorizzazione - con
una soglia minima inderogabile, ma comunque graduabile al rialzo
sulla base della valutazione discrezionale dell'amministrazione,
finisce per produrre effetti sanzionatori irrazionali.
In particolare, tale asimmetria produce evidenti distorsioni in
quanto, anche in assenza di un qualsiasi profitto economico, la
sanzione non puo' comunque essere inferiore a 50.000,00 euro e, anzi
puo' essere aumentata discrezionalmente dall'amministrazione in
considerazione delle circostanze che connotano concretamente il
fatto. Al contrario, una violazione che abbia generato ricavi pari a
250.000,00 euro - soglia a partire dalla quale il 20% della sanzione
supererebbe i 50.000,00 euro, attivando cosi' il criterio
proporzionale - sara' punita automaticamente con una sanzione pari a
50.000,00 euro, senza alcuna possibilita' di aumento rispetto alla
gravita' effettiva del fatto.
Con l'evidente paradosso per cui il soggetto che abbia violato la
norma senza conseguire alcun ritorno economico puo' essere punito con
una sanzione pari o addirittura superiore (ma comunque non inferiore)
a quella irrogata nei confronti di chi, invece, abbia tratto un
vantaggio patrimoniale significativo.
In tal modo, viene meno la coerenza sistematica che deve
connotare qualsiasi sistema sanzionatorio, il quale deve sempre
assicurare che alla scala di gravita' discendente delle violazioni
corrisponda, in modo biunivoco, una scala di severita' discendente
delle pene, e che non consente di equiparare - o persino penalizzare
- fatti privi di effettive ricadute economiche rispetto a condotte
decisamente ben piu' remunerative.
3.11 - Tutte queste contraddizioni evidenziano come il meccanismo
sanzionatorio rischi di tradursi in una reazione eccessivamente
severa e manifestamente sproporzionata rispetto alle specifiche
caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell'ambito applicativo
della norma, avuto riguardo ai diversi profili evidenziati, relativi
alla reale offensivita' della condotta, alle caratteristiche
soggettive ed economiche del trasgressore e all'entita' del profitto
conseguito.
3.12 - Simili risultati sono emblematicamente illustrati dal caso
oggetto del presente giudizio, in cui l'autore della sponsorizzazione
e' stato punito con una sanzione pecuniaria di 157.000,00, a fronte
di un vantaggio economico inferiore a 1.000,00 euro, riferibile a uno
solo dei tre canali contestati. A ben vedere, la componente
«punitiva» della sanzione irrogata eccede di oltre centocinquanta
volte il profitto effettivamente conseguito: un coefficiente che non
puo' che apparire manifestamente eccessivo, considerato che l'importo
applicato sarebbe risultato identico anche in presenza di un profitto
pari a 785.000,00 euro.
La sproporzione diventa ancora piu' evidente se si considerano le
condizioni economiche del ricorrente, un giovane di appena 28 anni,
che ha posto in essere le violazioni al di fuori di qualsiasi
contesto imprenditoriale, svolgendo l'attivita' lavorativa come aiuto
magazziniere, con una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro.
Una sanzione di tale entita', pari a 157.000,00 euro, risulterebbe
inevitabilmente insostenibile rispetto alla sua capacita' economica,
finendo per assorbire interamente, e per molti anni, le sue risorse
future.
Cio' comporterebbe una compromissione concreta e duratura delle
sue possibilita' di crescita personale, sviluppo professionale e
inclusione sociale, ponendolo in una condizione di grave e
persistente difficolta' finanziaria.
Si tratta inoltre di episodi che, seppur reiterati nel tempo, si
connotano per una carica offensiva obiettivamente contenuta. I video
contestati erano infatti diffusi attraverso canali privi di rilevante
seguito e di effettiva capacita' di diffusione (i due canali Youtube
contavano rispettivamente 64 e 2.010 iscritti e il canale Twitch
2.504 follower, profili che si collocano chiaramente al di sotto
della soglia comunemente riconosciuta per attribuire a un canale una
visibilita' significativa). I video in questione avevano raccolto un
numero esiguo di visualizzazioni, tale da escludere una significativa
incidenza in termini di promozione o incentivo alla pratica del gioco
d'azzardo (i video prodotti a fini esemplificativi
dall'amministrazione avevano infatti totalizzato rispettivamente 53,
202 e 112 visualizzazioni).
3.13 - Le valutazioni espresse conducono dunque a formulare un
giudizio di dubbia tenuta costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento all'art. 3 Cost.,
in combinato disposto con l'art. 42 Cost., in quanto la sanzione
prevista e' suscettibile di tradursi in un'irragionevole e
sproporzionata lesione del diritto di proprieta' del trasgressore.
La norma si pone al contempo in potenziale contrasto anche con le
corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale - rilevanti
nell'ordinamento nazionale tramite l'art. 117, primo comma, Cost. - ,
in particolare con il divieto di trattamenti inumani e degradanti
sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
da cui la giurisprudenza della Corte e.d.u. ha ricavato il divieto di
pene gravemente o manifestamente sproporzionate («grossly or clearly
disproportionate») (Corte e.d.u., IV Sezione del 17 dicembre 2012);
garanzia che nel caso di specie si estende anche all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della C.e.d.u. - che tutela il diritto di
proprieta'.
Vengono in rilevo, infine, le tutele previste dagli artt. 17 e
49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1,
Cost. che garantiscono, rispettivamente, il diritto di proprieta' e
la proporzionalita' delle pene. La misura sanzionatoria in esame,
infatti, e' riconducibile alla materia della tutela dei consumatori
(cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul
gioco d'azzardo online nel mercato interno e Raccomandazione della
Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014), che costituisce
competenza concorrente ai sensi dell'art. 4, par. 2 T.f.U.e.
4. Le ricadute di un eventuale accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale sull'impianto sanzionatorio.
4.1 - Ricostruiti nei termini esposti i dubbi relativi alla
tenuta costituzionale del sistema sanzionatorio delineato dall'art.
9, comma 2, del decreto dignita', occorre ora valutare le ricadute
che un'eventuale ablazione del limite minimo potrebbe determinare
sull'impianto sanzionatorio, al fine di scongiurare il rischio di
lasciare senza risposta punitiva fatti illeciti di una certa
gravita'.
Nel caso in esame, va rilevato che l'eventuale intervento della
Corte si risolverebbe in una declaratoria di illegittimita' parziale,
limitata alla sola soglia minima della cornice edittale, all'esito
della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile
nell'ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione
denunciata, in misura esclusivamente proporzionale. L'eventuale
accoglimento delle questioni di legittimita' non produrrebbe quindi
una lacuna normativa e non richiederebbe, di conseguenza, un
intervento sostitutivo della Corte volto a stabilire ex novo il
trattamento sanzionatorio.
4.2 - Resta naturalmente salva la possibilita' per il legislatore
di ridefinire una diversa e piu' congrua cornice sanzionatoria,
capace di riflettere adeguatamente il disvalore intrinseco di
condotte pur connotate da ricavi contenuti, sempre nel rispetto del
principio di proporzionalita'.
5. Determinazioni finali del Collegio.
5.1 - Alla stregua delle precedenti considerazioni e poiche' la
presente controversia non puo' essere definita indipendentemente
dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimita'
costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per contrasto con l'art. 3 Cost. -
in combinato disposto con l'art. 42 Cost. - , con l'art. 117, primo
comma, Cost. - in relazione agli artt. 3 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale
alla Convenzione - e con gli artt. 17 e 49, comma 3, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea - quali parametri interposti
rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. - , nella parte in cui,
al secondo comma, punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 del medesimo articolo con una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a 50.000,00 euro.
5.2 - Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del
1953, il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione
dell'incidente di costituzionalita'.
5.3 - Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del
1953, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite,
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Quarta):
i) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, per i motivi piu' analiticamente
dedotti nella superiore parte motiva, per contrasto con l'art. 3
Cost. in combinato disposto con l'art. 42 Cost. -, con l'art. 117,
primo comma, Cost. - in relazione agli artt. 3 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo n. 1
addizionale alla Convenzione - e con gli artt. 17 e 49, comma 3,
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - quali
parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.;
ii) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina alla
segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
iii) ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della
dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalita'.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente;
Marianna Scali, Primo Referendario;
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore.
Il Presidente: Mele
L'estensore: La Malfa