Reg. ord. n. 25 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8
Ordinanza del Tribunale di Varese del 26/09/2025
Tra: Valerie SPV srl C/ R. D.M.
Oggetto:
Esecuzione forzata – Espropriazione forzata – Vendita forzata – Decreto di trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato – Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di annotazione, a margine della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato, dell’avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell’art. 2812, secondo comma, cod. civ., quando la trascrizione è stata eseguita successivamente all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia del creditore procedente, o di un creditore intervenuto, che ha chiesto di fare subastare la cosa come libera, e l’usuario ha ricevuto l’avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall’art. 498 cod. proc. civ. In subordine: omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di cancellazione della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato – Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale – Irragionevole disparità di trattamento della mancata cancellazione di formalità relative all’estinzione di diritti, conseguente al trasferimento forzoso del bene, rispetto alla prevista cancellazione di altre formalità (quali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento) inefficaci nei confronti del creditore pignorante – Inadeguata tutela del diritto di proprietà.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 42
Testo dell'ordinanza
N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2025
Ordinanza del 26 settembre 2025 del Tribunale di Varese nel
procedimento civile promosso da Valerie SPV S.r.l. e Phoenix Asset
Management spa contro R. D.M. e L. B..
Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Vendita forzata -
Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato -
Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice
dell'esecuzione emette un ordine di annotazione, a margine della
trascrizione del diritto d'uso gravante sul bene pignorato,
dell'avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell'art. 2812,
secondo comma, cod. civ., quando la trascrizione e' stata eseguita
successivamente all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a garanzia
del creditore procedente, o di un creditore intervenuto, che ha
chiesto di fare subastare la cosa come libera, e l'usuario ha
ricevuto l'avviso della pendenza della procedura esecutiva con la
notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall'art.
498 cod. proc. civ. In subordine: omessa previsione che, con il
decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione emette un
ordine di cancellazione della trascrizione del diritto d'uso
gravante sul bene pignorato.
- Codice di procedura civile, art. 586.
(GU n. 8 del 25-02-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Seconda sezione civile
Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale
di questione di legittimita' costituzionale
Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva dell'ultima
udienza, premesso che Il processo esecutivo indicato a margine e'
stato introdotto da Valerie SPV S.r.l. con unico socio (di seguito,
Valerie), rappresentata da Phoenix Asset Management S.p.a. (di
seguito, Phoenix), in persona del consigliere delegato Roberto
Tavani.
Piu' precisamente, Phoenix ha pignorato, in rappresentanza della
mandataria, il diritto di proprieta' spettante agli esecutati R D M e
L B sulle unita' immobiliari site in Gavirate, via Giacomo Leopardi
s.n. c., censite nel catasto fabbricati del suddetto comune, sezione
urbana OL, foglio 4, part. 2799, sub. 19 e 36.
La creditrice procedente, nell'atto di pignoramento notificato
nell'ottobre 2023, ha evidenziato che sul diritto di proprieta'
spettante agli esecutati, coniugi in regime di comunione legale (e'
opportuno precisare che il diritto di proprieta' sui suddetti
immobili e' compreso nella comunione legale tra i coniugi), grava il
diritto di uso acquistato da S D M .
L'indicazione contenuta nell'atto di pignoramento ha ottenuto
conferma nella certificazione notarile ai sensi dell'art. 567 del
codice di procedura civile che e' stata prodotta il 23 gennaio 2024
e, con ancor maggiore chiarezza, dai documenti allegati alla memoria
della creditrice procedente del 10 dicembre 2024.
E' infatti emerso che Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.a. aveva concesso, a titolo di mutuo, nel corso del 2009, la
somma di 123.000 euro a S D M .
Il contratto di mutuo (che e' stato prodotto come doc. 5 allegato
alla citata memoria della creditrice procedente del 10 dicembre 2024)
e' stato stipulato il 9 novembre 2009 nella forma dell'atto pubblico
notarile e si trova ai rogiti del notaio Sergio Rovera di Gavirate,
n. 81.518 rep. e 9.519 racc.
Il rogito ha visto la partecipazione della societa' M.D.
Immobiliare S.r.l. Tale societa' ha infatti concesso l'ipoteca di
primo grado sui suddetti immobili a garanzia del mutuo ottenuto da S
D M .
Il mutuo con garanzia ipotecaria e' stato stipulato alle 12,15
(cosi' e' stato attestato nell'ottava pagina del rogito) del 9
novembre 2009. Poco dopo, precisamente alle 13.30 di quello stesso
giorno, M.D. Immobiliare S.r.l. ha venduto a S D M il diritto d'uso e
a R D M e L B , coniugi in regime di comunione legale tra loro, la
proprieta', gravata del suddetto diritto d'uso, sui citati immobili
(v. doc. 7 allegato alla citata memoria della creditrice procedente
del 10 dicembre 2024).
L'ipoteca a garanzia del mutuo e' stata iscritta presso la
conservatoria dei registri immobiliari di Varese il 20 novembre 2009
ai n. 21169 reg. gen. e 4812 reg. part. La trascrizione della
compravendita e' avvenuta sempre il 20 novembre 2009 ai n. 21170 reg.
gen. e 12982 reg. part. (come risulta dalla certificazione notarile
prodotta ai sensi dell'art. 567 del codice di procedura civile il 23
gennaio 2024). I numeri di iscrizione nel registro generale delle due
formalita' dimostrano, come previsto dall'art. 2678 del codice
civile, l'anteriorita' dell'iscrizione dell'ipoteca rispetto alla
trascrizione della compravendita.
R d M e L B hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto di
proprieta' gravato del diritto d'uso a favore di S D M con atto del
31 gennaio 2011.
Il credito di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. e'
stato poi ceduto a Valerie, che, rappresentata da Phoenix, ha
pignorato il diritto di proprieta' spettante a R D M e L B.
Il perito che e' stato nominato, nel suo primo elaborato,
depositato il primo agosto 2024, ha ritenuto che in questa procedura
potesse essere trasferita soltanto la nuda proprieta' sui citati
immobili spettante a R d M e L B. Il perito ha quindi provveduto alla
stima di tali immobili, considerando come opponibile al futuro
aggiudicatario il diritto d'uso che e' nella titolarita' di S D M .
La creditrice procedente ha rilevato che la perizia di stima
risultava viziata da un evidente errore, dato che il perito, in
violazione di quanto gli era stato imposto in sede di nomina, ai
sensi dell'art. 173-bis, n. 4, disp. att. del codice di procedura
civile, non aveva considerato che il diritto d'uso sopra descritto
non era destinato a restare «a carico dell'acquirente».
Effettivamente, come sottolineato dalla creditrice procedente, la
costituzione del diritto d'uso e' stata trascritta dopo l'iscrizione
dell'ipoteca a garanzia del credito attualmente nella titolarita' di
Valerie e quindi, ai sensi dell'art. 2812, primo comma del codice
civile, la creditrice procedente ha legittimamente esercitato il
diritto di «far subastare la cosa come libera» dal diritto
dell'usuario.
Il diritto d'uso e' infatti destinato ad estinguersi con la
vendita forzata, ai sensi dell'art. 2812, secondo comma del codice
civile e l'usuario potra' far valere le sue «ragioni» sul ricavato
della vendita, in caso di capienza di tale ricavato dopo la
soddisfazione del credito dell'ipotecario di primo grado (non vi
sono, in questa vicenda, «ipoteche iscritte posteriormente» alla
trascrizione dell'acquisto del diritto d'uso, rispetto alle quali
l'usuario dovrebbe essere preferito, come indicato nel disposto
legislativo appena citato).
Il perito, in seguito ai rilievi della creditrice procedente, ha
depositato il 14 marzo 2025 un elaborato di stima corretto, dal quale
risulta il valore degli immobili da vendere come liberi dal diritto
di uso in questione.
La creditrice procedente ha anche notificato a S De M un avviso
della pendenza della procedura esecutiva dal contenuto
sostanzialmente corrispondente a quanto previsto nell'art. 498 del
codice di procedura civile (la prova della notifica dell'avviso e'
stata depositata il 14 maggio 2025; e' comunque opportuno precisare
che S D M aveva in precedenza depositato un ricorso, qualificato come
relativo ad un'opposizione ai sensi degli articoli 615 ss. del codice
di procedura civile, contenente la richiesta di sospendere il
processo esecutivo, richiesta che e' stata respinta).
Sono state poi delegate le operazioni di vendita ad un
professionista, con ordinanza emessa in occasione dell'udienza del 14
maggio 2025. Dato che la creditrice procedente aveva manifestato
l'intenzione di far vendere la cosa come libera dal citato diritto
d'uso, in base alle considerazioni sopra esposte, il prezzo a base
d'asta per il primo tentativo di vendita e' stata fissato in misura
sostanzialmente corrispondente a quanto indicato dal perito nel suo
secondo elaborato.
Il professionista delegato, con un'istanza depositata il 5 giugno
2025, ha evidenziato che il perito, al punto 4 dell'elaborato di
stima depositato il 14 maggio 2025, aveva pero' ancora indicato (si
deve ritenere evidentemente per un errore) tra le formalita' che
dovrebbero restare «a carico dell'acquirente» la trascrizione della
costituzione del diritto d'uso a favore di S D M e quella riguardante
il fondo patrimoniale eseguita nel 2011.
Il delegato ha sostenuto che invece tali formalita' devono essere
ricomprese tra quelle che saranno cancellate «a cura e spese della
procedura».
E' stata fissata l'udienza del 25 giugno 2025 per la discussione
su quanto evidenziato dal delegato e per i provvedimenti conseguenti,
dato che effettivamente nell'ordinanza di delega non sono state date
disposizioni per rimediare all'errore contenuto nella perizia.
La creditrice procedente, durante tale udienza, ha chiesto
l'emissione di provvedimenti idonei a dare conto ai potenziali
acquirenti che la trascrizione della costituzione del diritto d'uso e
quella relativa al fondo patrimoniale saranno oggetto di un ordine di
cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento.
La difesa degli esecutati si e' rimessa alla decisione del
giudice.
Si deve anticipare fin d'ora che, mentre per quanto riguarda la
trascrizione riguardante il fondo patrimoniale la richiesta della
creditrice non puo' trovare accoglimento (tale trascrizione, che
secondo la tesi prevalente in giurisprudenza ha una funzione di mera
pubblicita' notizia, si basa su un atto che e' destinato ad essere
considerato semplicemente come non opponibile all'aggiudicatario; la
trascrizione de qua non potra' invece essere oggetto di un ordine di
cancellazione), sussistono i presupposti per sollevare d'ufficio una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586 del codice di
procedura civile per ottenere la possibilita' di emettere un ordine
di eseguire una segnalazione pubblicitaria che, per quanto
eventualmente diversa da quella prospettata dalla creditrice
procedente, sia comunque idonea a tutelare, nei limiti di quanto
appare ragionevole, l'interesse dalla stessa avuto di mira. Appare
infatti rilevante e non manifestamente infondata, in base a quanto
sara' esposto, la questione relativa all'illegittimita'
costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, per
contrasto con gli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione debba emettere, con
il decreto di trasferimento, un ordine di annotazione, a margine
della trascrizione della costituzione del diritto d'uso (ed
eventualmente anche del diritto di servitu', del diritto di usufrutto
e del diritto di abitazione) gravante sul bene pignorato,
dell'avvenuta estinzione di tale diritto ai sensi dell'art. 2812,
secondo comma, codice civile (o, in subordine, un ordine di
cancellazione di tale trascrizione), quando la trascrizione e' stata
eseguita dopo l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito del
creditore procedente o di un creditore intervenuto che hanno chiesto
di far subastare la cosa pignorata come libera da tale diritto d'uso
e quando l'usuario (ed eventualmente il titolare del diritto di
servitu', l'usufruttuario o l'habitator) ha ricevuto l'avviso della
pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto
contenente le indicazioni previste dall'art. 498 del codice di
procedura civile (su quest'ultimo punto e' opportuno evidenziare che
la tesi prevalente in giurisprudenza e' nel senso che l'omissione
dell'avviso previsto dall'art. ult. cit. non dovrebbe comportare la
nullita' della vendita forzata comunque avvenuta; in questo processo
l'avviso in questione e' gia' stato notificato al titolare del
diritto d'uso, prima della delega delle operazioni di vendita).
Deve essere sottolineato che la questione di legittimita' e'
sicuramente rilevante, essendo in particolare attuale in questa fase
della procedura.
Infatti, l'istanza del delegato e quella successiva della
creditrice procedente sono palesemente dirette ad una modifica (ed in
particolare ad un'integrazione) dell'ordinanza di delega delle
operazioni di vendita, come consentito dall'art. 487, primo comma del
codice di procedura civile.
E' del resto fin troppo evidente che, a prescindere dal fatto che
in questa specifica vicenda occorre porre rimedio all'errore
contenuto nel secondo elaborato depositato dal perito, la decisione
sulla possibilita' o no di ordinare una segnalazione pubblicitaria
idonea a dar conto dell'estinzione del diritto d'uso a seguito del
trasferimento del bene pignorato deve essere presa gia' in questa
fase della procedura, in modo da rendere conoscibile tale decisione
ai potenziali offerenti con l'avviso di vendita che dovra' redigere
il delegato.
Infatti, l'adozione di un ordine di procedere a tale segnalazione
pubblicitaria (idonea a migliorare la commerciabilita' del bene
soprattutto dopo l'acquisto del futuro aggiudicatario) al momento
dell'emissione del decreto di trasferimento, non preceduta da un
adeguata pubblicita' rivolta agli offerenti, finirebbe per alterare
ex post le condizioni della gara tra questi ultimi, in modo contrario
alle disposizioni legislative in materia.
Deve ora essere motivata la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale che si intende sollevare e
deve essere dato conto del tentativo di dare all'art. 586 del codice
di procedura civile un'interpretazione conforme alla Costituzione.
E' necessario al riguardo esaminare come sono interpretate in
dottrina e in giurisprudenza le disposizioni normative contenute
nell'art. 586 del codice di procedura civile riguardanti l'ordine di
cancellazione di segnalazioni pubblicitarie riguardanti il bene
oggetto del decreto di trasferimento.
E' opportuno ricordare che l'art. 173-bis disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile prevede che il perito che
procede alla stima dell'immobile pignorato deve indicare, nel suo
elaborato, le formalita', vincoli o oneri «che resteranno a carico
dell'acquirente» e quelli «che saranno cancellati» con l'emissione
del decreto di trasferimento o «che comunque risulteranno non
opponibili all'acquirente».
E' palese che la determinazione delle formalita', dei vincoli e
degli oneri destinati ad essere cancellati con la vendita forzata
dipende dall'interpretazione dell'art. 586 del codice di procedura
civile.
L'individuazione delle formalita', dei vincoli e degli oneri che,
pur non dovendo essere cancellati a seguito del decreto di
trasferimento, sono inopponibili all'aggiudicatario e' regolata dagli
articoli 2913, 2914, 2915 e 2919 del codice civile, oltre che, nel
caso in cui il creditore procedente o uno degli intervenuti sia
garantito da ipoteca, dagli articoli 2808 ss. del codice civile,
sempre unitamente all'art. 2919 del codice civile.
Deve ora essere sottolineato che il primo periodo del primo comma
dell'art. 586 codice di procedura civile prevede che il giudice
dell'esecuzione, quando emette il decreto con cui trasferisce
all'aggiudicatario il bene pignorato, deve ordinare «che si
cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni
ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni
assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508».
Il primo comma dell'art. 586 codice di procedura civile e' stato
inoltre integrato dal decreto-legge n. 273/2005, conv. in legge n.
51/2006, con un secondo periodo, che si riporta: «Il giudice con il
decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla
trascrizione del pignoramento».
Deve essere valutato come la dottrina e la giurisprudenza hanno
affrontato la questione relativa a se l'ordine di cancellazione
contenuto nel decreto di trasferimento possa avere ad oggetto anche
segnalazioni pubblicitarie diverse da quelle espressamente
considerate nell'art. cit. (o nell'art. 108 L. F. e, ora, nell'art.
217 CCII, dato che le argomentazioni esposte dagli interpreti,
quantomeno per quello che qui rileva, sono le stesse anche con
riferimento ai provvedimenti da adottare in base a tali articoli).
Si deve al riguardo constatare che la dottrina e la
giurisprudenza unanimi riconoscono, in base ad un'interpretazione
«logica» e sistematica delle disposizioni normative in esame, che
l'ordine di cancellazione puo' sicuramente essere emesso con
riferimento alla trascrizione del sequestro conservativo poi
convertito in pignoramento, dato che tale trascrizione ha costituito
la base del vincolo proprio del pignoramento che e' stato posto sul
bene oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 686 codice di
procedura civile. Del resto, l'art. 158 disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile prevede che, quando e' stato
trascritto un sequestro conservativo riguardante un immobile
pignorato, il creditore procedente deve notificare al sequestrante un
avviso «a norma dell'art. 498 del Codice», avviso previsto per i
creditori garantiti da ipoteca che non sono ancora intervenuti nella
procedura esecutiva e che sono destinati a veder cancellata
l'iscrizione della loro ipoteca con la vendita dell'immobile
pignorato. Infatti, l'art. 499 codice di procedura civile consente
l'intervento nel processo esecutivo anche ai creditori che, al
momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni
pignorati.
La dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalenti riconoscono
inoltre che l'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di
trasferimento del giudice dell'esecuzione puo' riguardare anche la
trascrizione della sentenza di fallimento del debitore e, dopo la
recente riforma legislativa contenuta nel codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza, la trascrizione della sentenza di apertura
della liquidazione giudiziale, nei casi nei quali la procedura
esecutiva singolare deve proseguire anche dopo la pronuncia di tali
sentenze, dato che le trascrizioni de quibus (che hanno comunque
soltanto una funzione di pubblicita' notizia) danno conto della
sussistenza, sui beni per i quali sono eseguite, di vincoli
corrispondenti a quello proprio del pignoramento.
Le opinioni sono invece divise proprio con riferimento alle
trascrizioni degli atti costitutivi dei diritti di servitu',
usufrutto, uso e abitazione eseguite dopo l'iscrizione di un'ipoteca
e per questo non opponibili al creditore ipotecario e
all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2812, primo comma, e 2919,
secondo periodo, c.c., trascrizioni riguardanti diritti destinati ad
estinguersi con l'espropriazione del relativo bene, ai sensi del
secondo comma del citato art. 2812 del codice civile.
Deve essere escluso che in questa materia vi sia un'opinione
consolidata in dottrina e in giurisprudenza tale da poter essere
considerata diritto vivente. Parte della dottrina esclude che il
decreto di trasferimento possa contenere un ordine di eseguire
segnalazioni pubblicitarie che dimostrino l'estinzione dei diritti in
questione.
Tale tesi si fonda sulla diffusa e tradizionale opinione secondo
la quale le norme in materia di segnalazioni pubblicitarie nei
registri immobiliari non potrebbero vedere esteso il loro ambito di
applicazione in base ad un'interpretazione analogica.
E' comunque opportuno sottolineare che alcuni autorevoli studiosi
della materia, pur considerando non estensibili per analogia le norme
che prevedono ipotesi di trascrizione, di iscrizione e di
cancellazione di precedenti segnalazioni c.d. principali, reputano
invece applicabili per analogia a casi simili le norme relative ad
annotazioni, quando devono essere eseguite soltanto a fini di mera
pubblicita' notizia.
Infatti, l'opinione prevalente in dottrina e' nel senso che il
meccanismo proprio dell'efficacia dichiarativa della trascrizione
delineato dagli articoli 2643 - 2645 codice civile sarebbe
predisposto da norme che derogano al principio del consenso
traslativo previsto dall'art. 1376 c.c., che sarebbero pertanto
eccezionali e non estensibili per analogia, stando a quanto disposto
nell'art. 14 disp. prel. c.c.
Tale argomentazione potrebbe quindi lasciare spazio
all'interpretazione analogica delle norme che prevedono ipotesi di
annotazione con funzione di mera pubblicita' notizia.
Non solo: non mancano autori che sostengono che anche le norme
sulle annotazioni di cancellazione potrebbero essere estese in via
analogica.
E' opportuno precisare che parte della dottrina sostiene che la
possibilita' di procedere ad annotazioni al di fuori dei casi
espressamente previsti troverebbe conferma nella circolare del 2
maggio 1995, n. 128 del Ministero delle Finanze, Dipartimento
Territorio Catasto, Servizio IV, di un codice generico per
annotazioni appunto non espressamente regolate dal Legislatore.
E' appena il caso di rilevare che tale argomentazione trova una
pronta smentita (per quello che vale, ovviamente, considerato che la
pubblica amministrazione sopra indicata non puo' certo vincolare gli
altri interpreti con il suo orientamento in questa materia) proprio
nella circolare appena citata, dato che nella stessa e' specificato
che le annotazioni sono «tassativamente previste dalla legge» e che
il codice generico sopra richiamato e' stato previsto «per consentire
la descrizione di eventuali annotazioni, allo stato non prevedibili,
e comunque eseguibili o perche' disciplinate dal leggi speciali o
perche' ordinate dal giudice».
Una consistente parte della dottrina e' comunque ferma
nell'escludere qualsiasi interpretazione analogica in materia di
segnalazioni pubblicitarie, sia principali, sia accessorie.
La conseguenza di questa impostazione generale della materia e'
l'impossibilita' di provvedere a segnalazioni pubblicitarie che diano
atto dell'estinzione dei diritti previsti dall'art. 2812, primo
comma, codice civile nel caso di vendita forzata del bene sul quale
gravano.
Parte della dottrina sostiene invece che le trascrizioni indicate
nell'art. 2812, primo comma, codice civile potrebbero essere oggetto
di un ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento.
La tesi dottrinale in questione si basa sulla constatazione del
fatto che l'art. 586 del codice di procedura civile, nel primo
periodo del primo comma, prende in esame delle segnalazioni
pubblicitarie che, con il trasferimento del bene pignorato,
esauriscono la loro funzione con riferimento a tale bene, per poi
esplicare i loro effetti nella successiva fase processuale,
giustificando la stessa anche con distribuzione del ricavato della
vendita con la preferenza di determinati creditori.
In particolare, considerando l'iscrizione di ipoteca precedente
alla trascrizione del pignoramento ed eseguita a favore del creditore
procedente o di un creditore intervenuto, tale iscrizione non ha piu'
ragion d'essere in relazione al bene trasferito con il decreto
previsto dall'art. 586 cit.
Infatti, la vendita in sede esecutiva regolata dal codice prevede
il c.d. effetto purgativo di tali formalita' pregiudizievoli
riguardanti il bene oggetto della procedura e quindi il diritto di
sequela delineato dall'art. 2808 codice civile e' destinato a non
operare piu' con riferimento all'aggiudicatario che ottiene
l'emissione del decreto previsto dall'art. 586 del codice civile.
L'aggiudicatario, ottenuto il decreto di trasferimento, potra'
pertanto vendere liberamente l'immobile acquistato e, proprio grazie
alla cancellazione dell'ipoteca (come imposto dall'art. 586 del
codice di procedura civile e 2884 del codice civile) contenuta in
tale decreto, comportante l'estinzione del diritto di ipoteca (come
previsto dall'art. 2878, n. 7, c.c.), potra' rivendere l'immobile
acquistato, senza che il creditore possa nuovamente espropriarlo.
Il creditore fara' infatti valere il suo diritto di prelazione
sul ricavato della vendita, che costituisce, dopo l'emissione del
decreto di trasferimento, il nuovo oggetto del suo diritto ad essere
preferito rispetto agli altri creditori della parte esecutata.
Per quanto riguarda il pignoramento, l'aggiudicatario del bene,
dopo l'emissione del decreto di trasferimento e del relativo ordine
di cancellazione della trascrizione della formalita' in esame, potra'
disporre del bene acquistato senza che gli atti di disposizione siano
soggetti alla disciplina di inefficacia relativa posta a favore del
pignorante dagli articoli 2913 ss. del codice civile.
Ebbene, la dottrina in questione ha rilevato che anche i diritti
di servitu', di usufrutto, d'uso e di abitazione costituiti dal
debitore e oggetto di trascrizioni eseguite dopo un'iscrizione
ipotecaria sono destinati ad estinguersi con riferimento all'immobile
oggetto della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 2812, secondo
comma del codice civile, e a trasferirsi sul ricavato della vendita
forzata.
In base a questa disciplina, corrispondente a quella dell'ipoteca
e del pignoramento, per quello che rileva in questa sede, la dottrina
in esame ha sostenuto che un'interpretazione analogica dell'art. 586
codice di procedura civile imporrebbe l'emissione di un ordine di
cancellazione anche delle trascrizioni degli atti costitutivi dei
diritti di servitu', usufrutto, uso e abitazione, nei casi previsti
dall'art. 2812 codice civile e quando il creditore ipotecario ha
chiesto la vendita dell'immobile come libero da tali diritti.
Tale tesi dottrinale e' ovviamente contrastata da chi, seguendo
l'orientamento tradizionale, considera non estensibili per analogia
le norme che riguardano l'esecuzione di segnalazioni pubblicitarie
c.d. primarie (iscrizioni e trascrizioni) e quantomeno anche di
quelle secondarie destinate a rimuovere gli effetti di quelle
primarie con riferimento agli immobili sulle quali sono eseguite
(cancellazioni).
Si ritiene pero' che vi sia un'altra ragione che esclude che
l'art. 586 codice di procedura civile possa essere esteso in via
analogica in modo da consentire la cancellazione delle trascrizioni
indicate nell'art. 2812, primo comma, codice civile con l'emissione
del decreto di trasferimento.
Infatti, come detto, per le iscrizioni ipotecarie e la
trascrizione del pignoramento, nel caso in cui il debitore non
adempia spontaneamente, pagando il suo debito, e si debba giungere
alla vendita nell'ambito del processo esecutivo, la necessita' di
cancellare tali segnalazioni pubblicitarie segue all'esaurimento
della funzione propria delle stesse con riferimento all'immobile in
relazione al quale sono eseguite a seguito di tale vendita forzata.
L'ipoteca ha infatti proprio la funzione di assicurare al
creditore il «diritto di espropriare anche in confronto del terzo
acquirente i beni vincolati a garanzia del suo credito» (e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione),
come previsto dall'art. 2808 del codice civile.
E' quindi una conseguenza necessaria dell'emissione del decreto
di trasferimento (comportante il citato c.d. effetto purgativo delle
formalita' pregiudizievoli, necessario proprio per assicurare la
fruttuosita' della vendita e il conseguente massimo soddisfacimento
del credito) l'estinzione del diritto di ipoteca sull'immobile, come
previsto dall'art. 2878, n. 7, del codice civile.
E' un'ulteriore conseguenza necessaria di questa funzione della
garanzia ipotecaria che la relativa iscrizione debba essere oggetto
di un ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 586 del codice di
procedura civile.
Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento, la stessa
e' funzionale ad assicurare l'inefficacia delle successive
alienazioni del bene, come previsto dagli articoli 2913 del codice
civile, inefficacia necessaria per assicurare la possibilita'
concreta per il creditore di ottenere la soddisfazione del suo
credito nel processo esecutivo.
La vendita del bene nella procedura esecutiva deve comportare
anche il relativo effetto purgativo (proprio per ottenere la
fruttuosita' della procedura e la massima soddisfazione del
creditore) e impone quindi la cancellazione anche di tale
trascrizione, ai sensi dell'art. 586 del codice di procedura civile
(ovviamente, in questi casi, le cancellazioni della trascrizione del
pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria elimineranno gli effetti
previsti dagli articoli 2913 ss. e 2808 ss. codice civile delle
relative formalita' principali a partire dal momento in cui saranno
eseguite: le eventuali alienazioni del bene pignorato e ipotecato
eseguite dal debitore dopo la trascrizione del pignoramento e dopo
l'iscrizione dell'ipoteca e prima del trasferimento del bene in sede
esecutiva rimarranno irrilevanti per l'aggiudicatario anche dopo le
cancellazioni in questione).
Per i diritti previsti dall'art. 2812, primo comma del codice
civile, invece, la trascrizione non avviene certo con riferimento ad
un eventuale processo esecutivo relativo all'immobile.
La trascrizione avviene infatti in questi casi, ai sensi
dell'art. 2643, n. 4 del cocice civile e produce l'effetto previsto
dall'art. 2644 del codice civile (certo sostanzialmente
corrispondente a quello delineato dagli articoli 2913 ss. del codice
civile, ma non funzionale allo svolgimento di una fruttuosa procedura
esecutiva).
Tale trascrizione serve quindi a risolvere il conflitto tra piu'
aventi causa da uno stesso dante causa (nel caso di costituzione del
diritto d'uso, si deve pensare al caso del proprietario che
costituisce tale diritto a favore di due soggetti: ai sensi dell'art.
2644 del codice civile, prevarra' quello tra i due aventi causa che
ha trascritto per primo, anche se l'atto di costituzione del suo
diritto e' stato stipulato per secondo).
E' meramente eventuale che il diritto d'uso, anche se costituito
dal proprietario che ha in precedenza ipotecato il suo diritto, sia
coinvolto in un'esecuzione forzata e comunque la trascrizione della
costituzione di tale diritto non e' funzionale ad un determinato
svolgimento del processo esecutivo.
L'estinzione del diritto conseguente all'espropriazione del bene
non deve comportare quindi in questi casi la cancellazione della
trascrizione dell'atto costitutivo, dato che non vi e' alcuna ragione
di eliminare l'effetto delineato dall'art. 2644 codice civile
connesso a tale trascrizione.
Del resto, parte della dottrina ha correttamente rilevato che
un'ipotesi di segnalazione pubblicitaria conseguente all'estinzione
di un diritto d'uso, di abitazione o di servitu' e' espressamente
prevista dal legislatore.
L'art. 2651 del codice civile prevede infatti che, in caso di
estinzione di tali diritti per non uso, debba essere trascritta la
sentenza che accerta tale estinzione.
La trascrizione ha pero', in questo caso, una funzione di mera
pubblicita' notizia.
Parte della dottrina sostiene che dovrebbe essere eseguita una
segnalazione pubblicitaria anche nei casi di estinzione di diritti di
servitu', usufrutto, uso o abitazione diversi da quello espressamente
indicato nell'art. 2651 del codice civile e comunque riconducibili a
meri fatti rilevati in una sentenza di accertamento (nei casi nei
quali invece l'estinzione di tali diritti sia conseguente ad una
sentenza costitutiva, la trascrizione di tale sentenza dovrebbe
avvenire in base all'art. 2643 n. 14 del codice civile).
Secondo alcuni studiosi, in questi casi, la sentenza sarebbe
destinata ad essere oggetto di un'annotazione a margine della
precedente trascrizione dell'atto costitutivo del diritto.
E' quindi effettivamente il complessivo sistema di pubblicita'
immobiliare predisposto dal Legislatore ad imporre la conclusione in
base alla quale l'estinzione dei diritti previsti dall'art. 2812,
primo comma, del codice civile a seguito della vendita all'asta del
relativo immobile non dovrebbe essere segnalata nei registri
immobiliari con un'annotazione di cancellazione a margine della
precedente trascrizione del precedente atto costitutivo del diritto.
Del resto, tutte le norme relative alla cancellazione di
segnalazioni pubblicitarie primarie rendono evidente che tale
formalita' opera quando l'effetto della correlativa segnalazione
principale ha completamente esaurito la sua funzione con riferimento
all'immobile in relazione al quale e' stata eseguita (eventualmente
con riferimento ad un dato processo, nel caso di cancellazione di
domande giudiziali in base alla sentenza di rigetto di tali domande
passata in giudicato o in base al provvedimento con cui e' dichiarata
l'estinzione del relativo processo).
Infatti, oltre alle ipotesi di cancellazione dell'iscrizione di
ipoteca e del pignoramento gia' esaminate, anche la cancellazione di
ipoteca per consenso del creditore o in base ad una sentenza passata
in giudicato, la cancellazione del pignoramento prevista da
disposizioni normative diverse dall'art. 586 codice di procedura
civile o la cancellazione di domande giudiziali confermano questa
conclusione.
Parte della dottrina ha sostenuto che l'estinzione dei diritti di
servitu', usufrutto, uso e abitazione (a rigore la tesi in esame
prende in considerazione espressamente il diritto di abitazione, ma
ovviamente le argomentazioni formulate al riguardo dovrebbero valere
anche per i diritti di servitu', di usufrutto e d'uso), nei casi
previsti dall'art. 2812, secondo comma del codice civile, dovrebbe
essere resa pubblica, gia' de iure condito, con un'annotazione a
margine della trascrizione del relativo atto costitutivo, annotazione
che avrebbe una funzione di mera pubblicita' notizia (e' noto che non
tutte le annotazioni nei registri immobiliari sono limitate a questa
funzione: alcune sono eseguite anche ad altri effetti).
La dottrina in questione accoglie quindi la tesi secondo la quale
l'annotazione a margine di una precedente trascrizione sarebbe una
segnalazione pubblicitaria che potrebbe essere eseguita anche al di
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Secondo la tesi dottrinale in esame, l'annotazione dovrebbe
essere eseguita anche in mancanza di un espresso ordine da parte del
giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento (sia detto per
inciso che una richiesta di annotazione dell'estinzione di un diritto
ai sensi dell'art. 2812 del codice civile fondata su un decreto di
trasferimento privo del relativo ordine al conservatore dei registri
immobiliari si scontrerebbe quasi sicuramente con un rifiuto dello
stesso conservatore, considerato quanto previsto nella citata
circolare ministeriale).
La dottrina in questione sostiene comunque che il giudice
dell'esecuzione potrebbe emettere l'ordine di eseguire l'annotazione
dell'estinzione di un diritto nel caso previsto dall'art. 2812 del
codice civile e che tale ordine dovrebbe essere contenuto nel decreto
di trasferimento.
Ovviamente, questa proposta di interpretazione dell'art. 586 del
codice di procedura civile non puo' essere accolta da chi ritiene che
anche l'annotazione a margine di una trascrizione e' una segnalazione
pubblicitaria che, come quelle c.d. primarie (ovvero le trascrizioni
e le iscrizioni) puo' avvenire soltanto nei casi espressamente
previsti dalla legge.
Vi sono pero', anche in questo caso, ulteriori argomenti che
impediscono di seguire la tesi dottrinale appena riassunta.
Infatti, come detto, l'art. 2651 codice civile prevede
espressamente una segnalazione pubblicitaria riguardante una
particolare fattispecie di estinzione di diritti di servitu',
usufrutto, uso e abitazione.
E' infatti prevista la trascrizione con funzione di mera
pubblicita' notizia della sentenza che accerta l'estinzione di tali
diritti per non uso.
Se quindi si ritiene che vi sia una lacuna normativa, conseguente
alla mancata previsione espressa da parte del Legislatore della
modalita' di rendere pubblica nei registri immobiliari l'estinzione
dei diritti de quibus ai sensi dell'art. 2812, secondo comma, codice
civile e se si ritiene che la lacuna possa essere colmata con il
ricorso all'analogia, e' l'art. 2651 del codice civile la norma che
regola il caso simile a quello per il quale manca la disciplina
espressa e che deve vedere esteso il suo campo di applicazione, ai
sensi dell'art. 12 disp. prel. del codice civile.
E' opportuno, del resto, ribadire che parte della dottrina ha
sostenuto che, proprio in base all'art. 2651 codice civile
interpretato in modo da renderlo applicabile oltre le ipotesi
espressamente previste, per le fattispecie di estinzione dei diritti
di servitu', usufrutto, uso e abitazione riconducibili a fatti
giuridici e oggetto di sentenze di mero accertamento (dato che, come
visto, nei casi di sentenze costitutive, la trascrizione dovrebbe
avvenire invece in forza dell'art. 2643 n. 14 del codice civile), il
titolo giudiziale dovrebbe essere reso pubblico proprio con
un'annotazione a margine della trascrizione dell'atto costitutivo del
diritto in relazione al quale viene accertata l'estinzione.
L'annotazione dell'estinzione ai sensi dell'art. 2812, secondo
comma, codice civile facendo valere come titolo per l'esecuzione
della formalita' il decreto di trasferimento (eventualmente
contenente il relativo ordine) potrebbe quindi avvenire soltanto
considerando la formalita' dell'annotazione in genere come sempre
possibile in presenza di un qualunque titolo che dimostri il
verificarsi di una fattispecie che e' opportuno rendere pubblica nei
registri immobiliari.
Tale tesi e' stata sostenuta da parte della dottrina, ma e' priva
di base legale. In ogni caso, per quello che qui rileva, manca una
giustificazione legislativa per considerare il decreto di
trasferimento un titolo idoneo per procedere ad una segnalazione
pubblicitaria (sia un'annotazione con funzione di mera pubblicita'
notizia, sia un'annotazione di cancellazione) connessa all'estinzione
di un diritto di servitu', usufrutto, uso o abitazione nel caso
previsto dall'art. 2812, secondo comma, del codice civile.
Si deve infatti evidenziare che l'art. 2656 del codice civile
stabilisce che l'annotazione «si esegue secondo le norme stabilite
dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili».
Il successivo art. 2657, primo comma del codice civile dispone:
«La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di
atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente».
In base a tale ultima disposizione normativa, appare corretto
ritenere che si possa individuare un titolo giudiziale in forma
diversa dalla sentenza idoneo per la trascrizione (e, in forza del
richiamo contenuto nell'art. 2656 cit., per l'annotazione) soltanto
nei casi espressamente previsti dalla legge. Del resto, nel caso del
decreto di trasferimento e per la fattispecie in esame, la
conclusione nel senso appena indicato appare particolarmente
giustificata.
Infatti, la sentenza che accerta l'estinzione di un diritto di
uso ai sensi dell'art. 2651 del codice civile e' pronunciata
all'esito di un processo contenzioso nel quale e' parte la persona a
favore della quale era stato costituito tale diritto. De iure
condito, appare ingiustificato interpretare l'art. 586 codice di
procedura civile nel senso che il decreto di trasferimento, pur
emesso a seguito di un avviso della pendenza del processo esecutivo
rivolto all'usuario, possa contenere l'ordine di eseguire una
segnalazione pubblicitaria riguardante l'estinzione del diritto d'uso
nel caso previsto dall'art. 2812 del codice civile.
Infatti, il decreto previsto dall'art. 586 codice di procedura
civile deve essere emesso in un processo esecutivo, quindi senza le
garanzie di un processo di cognizione, nel quale puo' essere
pronunciata, secondo la tesi sopra esposta, la sentenza idonea alla
trascrizione (o, secondo parte della dottrina, all'annotazione), ai
sensi dell'art. 2651 del codice civile.
Esposte le ragioni in base alle quali si ritiene ingiustificata
un'interpretazione dell'art. 586 codice di procedura civile nel senso
che lo stesso consenta di emettere un ordine di eseguire una
segnalazione pubblicitaria relativa all'estinzione di uno dei diritti
previsti dall'art. 2812 del codice civile nel caso previsto in tale
articolo, occorre ora esaminare le motivazioni che inducono a
considerare l'impossibilita' di pronunciare tale ordine come
contraria agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.
Si deve infatti rilevare che il processo civile, per essere
considerato conforme a quanto imposto dall'art. 24 della
Costituzione, deve tendere ad assicurare alla parte vittoriosa,
seguendo l'insegnamento di una nota ed autorevole dottrina, tutto
quello e proprio quello che costituisce l'oggetto del diritto
tutelato dalle norme sostanziali.
Per la materia dell'espropriazione forzata, si deve ritenere che
tale insegnamento debba essere declinato nel senso che il relativo
processo deve assicurare al creditore procedente e a quelli
intervenuti la massima fruttuosita' delle operazioni di vendita (che,
del resto, va a vantaggio anche dell'esecutato e, in questo caso,
anche del titolare del diritto d'uso sul bene pignorato).
Ora, la permanenza di segnalazioni pubblicitarie che, anche se
formalmente non opponibili all'aggiudicatario, possono apparire come
pregiudizievoli, in base ad una valutazione sommaria degli operatori
immobiliari, e' notoriamente ritenuta un ostacolo alla fruttuosita'
alle operazioni di vendita.
Questa banale considerazione ha assunto particolare rilevanza in
ambito legislativo negli ultimi decenni.
E' infatti notoriamente questa, secondo la tesi nettamente
prevalente, la ragione che ha portato a modificare l'art. 586 del
codice di procedura civile, con il decreto-legge n. 273/2005, conv.
in legge n. 51/2006, inserendo alla fine del primo comma un periodo
con cui e' stato disposto in modo espresso che il giudice
dell'esecuzione, con l'emissione del decreto di trasferimento, puo'
ordinare la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni dei
pignoramenti eseguiti dopo la trascrizione del pignoramento con cui
e' iniziato il processo.
Tali formalita', infatti, erano considerate, in base ad una
diffusa tesi giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore della
riforma legislativa, come non possibili oggetto dell'ordine di
cancellazione da inserire nel decreto di trasferimento, in quanto non
opponibili al creditore procedente (e quindi anche
all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2919 del codice civile), come
previsto dagli articoli 2915 e 2916, n. 1 del codice civile.
La tesi giurisprudenziale in questione era quindi nel senso che
l'ordine di cancellazione dovesse riguardare soltanto le ipoteche che
esercitavano la loro funzione nel processo esecutivo e il
pignoramento che sosteneva la procedura, in base alle considerazioni
sopra esposte.
Le formalita' appena descritte successive al pignoramento
dovevano essere invece indicate nella perizia di stima come non
opponibili all'aggiudicatario, come imposto dall'art. 173-bis
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ma non
doveva esserne disposta la cancellazione.
Il legislatore della novella del 2005 - 2006 ha pero' preso atto
che tali formalita' sono comunque di ostacolo alla vendita.
Il legislatore ha inoltre valorizzato, con la riforma del 2005 -
2006, l'esigenza di aumentare la tutela del c.d. «principio di
verita'» che dovrebbe essere garantito nella disciplina dei Registri
Immobiliari, evitando che permangano formalmente negli stessi delle
trascrizioni o iscrizioni ormai prive di giustificazione, senza delle
corrispondenti segnalazioni pubblicitarie secondarie che diano atto
della loro inoperativita' o dell'estinzione dei relativi diritti.
L'impossibilita' di procedere ad una segnalazione pubblicitaria
relativa all'estinzione dei diritti previsti dall'art. 2812, primo
comma del codice civile, a seguito dell'emissione del decreto di
trasferimento, e' quindi evidentemente in contrasto non solo con
l'art. 24, ma anche con l'art. 3 della Costituzione.
E' infatti irragionevole consentire la possibilita' di ordinare
la cancellazione di formalita' che devono essere considerate
semplicemente inefficaci nei confronti del creditore pignorante e non
consentire invece di segnalare l'estinzione di diritti che gravavano
sul bene pignorato, estinzione avvenuta proprio in conseguenza del
trasferimento forzoso del bene e tale da comportare che il titolare
dei diritti de quibus debba veder soddisfatte le sue pretese
(eventualmente) sul ricavato della vendita.
I diritti previsti dall'art. 2812, primo comma del codice civile,
pur dovendo essere considerati estinti con la vendita in sede
esecutiva, risultano da trascrizioni addirittura precedenti alla
trascrizione del pignoramento. La trascrizione che li riguarda e'
quindi potenzialmente ancora piu' dannosa per una possibile rivendita
del bene delle trascrizioni e iscrizioni indicate nel secondo periodo
del primo comma dell'art. 586 del codice di procedura civile.
A fortiori, quindi dovrebbe essere imposto un ordine di
cancellazione della relativa trascrizione, in modo da assicurare la
tutela dell'esigenza di una veritiera rappresentazione della
condizione giuridica dell'immobile trasferito, tutela avuta di mira
dal Legislatore con la modifica dell'art. 586 del codice di procedura
civile del 2005 - 2006.
Cio' anche considerando che il primo periodo del primo comma
dell'art. ult. cit. prevede, come detto, la necessita' di ordinare la
cancellazione di iscrizioni e trascrizioni destinate anch'esse a non
avere piu' rilevanza per il bene oggetto del trasferimento forzoso,
proprio come le trascrizioni previste dall'art. 2812, primo e secondo
comma del codice di procedura civile.
L'impossibilita' di procedere ad una segnalazione pubblicitaria
idonea a dar conto dell'estinzione dei diritti previsti dall'art.
2812, primo comma, codice civile a seguito dell'emissione del decreto
di trasferimento contrasta inoltre con l'art. 41 della Costituzione,
dato che la possibilita' di ottenere la massima fruttuosita' della
procedura esecutiva consente anche di tutelare in modo adeguato il
diritto di proprieta' che l'esecutato deve necessariamente veder
sacrificato per consentire il pagamento dei suoi debiti.
Tale diritto deve infatti necessariamente essere sacrificato, a
fronte di un mancato autonomo pagamento dei suoi debiti da parte
dell'esecutato, ma tale sacrificio, perche' si possa considerare
avvenuto nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione, deve avvenire
in modo da ottenere il massimo ricavato possibile dalla vendita. Se
quindi il Legislatore ha ammesso, con la riforma del 2005 - 2006, la
cancellazione di formalita' inefficaci in quanto successive al
pignoramento, proprio per garantire la massima fruttuosita' della
vendita in sede esecutiva, deve essere consentito, a fortiori, anche
per rispettare il principio di ragionevolezza imposto dall'art. 3
della Costituzione, l'ordine di cancellazione delle trascrizioni
relative ai diritti previsti dall'art. 2812, primo comma, c.c.,
proprio per consentire tale massima fruttuosita' e la conseguente
tutela del diritto di proprieta' usato per soddisfare i debiti del
suo titolare (oltre che per tutelare i creditori e anche i titolari
dei diritti de quibus che, come detto, potranno veder soddisfatte le
loro pretese con il ricavato della vendita).
Per quanto rileva in questo processo, e' quindi sufficiente che
sia consentita l'emissione di un ordine di procedere ad una
segnalazione pubblicitaria che dia conto dell'estinzione dei diritti
previsti dall'art. 2812, primo comma del codice civile (anzi, a
rigore, anche solo del diritto d'uso, dato che e' questo che viene in
rilievo in questo processo).
In base a quanto sopra esposto, si e' soltanto precisato, dando
conto dei motivi in base ai quali non si ritiene che l'art. 586 del
codice di procedura civile consenta attualmente, de iure condito,
l'emissione di tale ordine, che la soluzione che potrebbe apparire
adeguata per tutelare tutti gli interessi coinvolti in vicende come
quella in esame dovrebbe essere quella di ammettere un ordine di
procedere ad un'annotazione, con funzione di mera pubblicita'
notizia, relativa all'estinzione dei diritti de quibus.
E' comunque palese che, per ottenere la massima fruttuosita' di
questa procedura, in modo conforme ai parametri costituzionali sopra
indicati, dovrebbe essere considerata adeguata anche la possibilita'
di ordinare la cancellazione della trascrizione della costituzione
dei diritti previsti dall'art. 2812, primo comma del codice civile
con l'emissione del decreto di trasferimento, che, come detto, e'
stato preceduto dall'avviso della pendenza della procedura rivolto
all'usuario, che e' anche costituito in questo processo.
La differenza tra le due soluzioni viene in rilievo in casi
effettivamente marginali.
Si deve infatti prendere in esame l'ipotesi che un soggetto
assuma un debito e conceda, in garanzia dell'adempimento, un'ipoteca
su un immobile in relazione al quale poi costituisca un diritto d'uso
a favore di un'altra persona.
La procedura esecutiva relativa a tale immobile, eventualmente
iniziata con un atto di pignoramento di un creditore diverso da
quello ipotecario, potrebbe quindi portare all'emissione di un
decreto di trasferimento contenente sicuramente l'ordine di
cancellare l'iscrizione dell'ipoteca e la trascrizione del
pignoramento (ordine che il conservatore dei registri immobiliari
deve eseguire immediatamente, senza valutare se e' decorso o no il
termine per un'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di
trasferimento, stando al principio di diritto espresso in Cassazione
Civ., Sez. Un. , 14 dicembre 2020, n. 28387).
Si deve anche ipotizzare che sia consentito ordinare
l'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto costitutivo del
diritto d'uso, dell'estinzione di tale diritto, o, alternativamente,
ordinare la cancellazione di tale trascrizione.
Ebbene, appare opportuno chiedersi che cosa puo' accadere nel
caso che sia proposta un'opposizione agli atti esecutivi avverso il
decreto di trasferimento e che la stessa conduca alla dichiarazione
di nullita' di tale atto (nei casi consentiti dall'art. 2929 del
codice civile) e che successivamente il processo esecutivo sia
dichiarato estinto.
In questa ipotesi (decisamente estrema), qualora l'estinzione del
processo non sia avvenuta anche per il venir meno dei crediti fatti
valere contro l'esecutato, l'ipoteca oggetto dell'ordine di
cancellazione sarebbe definitivamente estinta e il creditore potrebbe
procedere ad una nuova iscrizione che prenderebbe «grado dalla sua
data», come previsto nell'art. 2881 del codice civile.
La trascrizione del pignoramento oggetto dell'ordine di
cancellazione non potrebbe vedere ripristinata la sua efficacia e il
creditore dovrebbe procedere con un nuovo pignoramento.
Per il diritto d'uso, qualora fosse consentito emettere soltanto
un ordine di annotazione con mera funzione di pubblicita' notizia
dell'estinzione di tale diritto con il decreto di trasferimento, la
situazione sarebbe evidentemente meno grave.
Infatti, tale annotazione non sarebbe diretta a far venir meno
l'efficacia ai sensi dell'art. 2644 del codice civile della relativa
trascrizione.
Inoltre, seguendo la tesi di autorevole dottrina e la (in questo
caso decisamente rilevante sul piano pratico) sopra citata circolare
del 1995, si dovrebbe ammettere la possibilita' di procedere alla
cancellazione di tale annotazione.
E' noto infatti che la dottrina, seguita dalla pubblica
amministrazione competente con la suddetta circolare, esclude che si
possa procedere ad una cancellazione di una cancellazione, ma ammette
la cancellazione di un'annotazione.
Pertanto, qualora fosse ammesso invece di procedere con un ordine
di cancellazione della trascrizione della costituzione del diritto
d'uso, si dovrebbe giungere alla conclusione che la trascrizione
perderebbe l'efficacia ai sensi dell'art. 2644 del codice civile e,
nel caso ipotizzato, dopo la vittoriosa opposizione agli atti
esecutivi e la dichiarazione di nullita' del decreto di trasferimento
e l'estinzione del processo esecutivo, l'esecutato potrebbe
efficacemente costituire a vantaggio di un terzo il diritto di uso
che aveva gia' costituito in precedenza.
Si deve comunque ribadire che le differenze di disciplina tra la
possibilita' di emettere un ordine di annotazione con mera funzione
di pubblicita' notizia e quella di emettere un ordine di
cancellazione della trascrizione della costituzione del diritto d'uso
vengono in rilievo in ipotesi marginali. Si ritiene quindi che quello
che veramente conti, per assicurare il rispetto dei citati parametri
costituzionali, e' che sia consentito di emettere un ordine di
provvedere ad una segnalazione pubblicitaria che dia atto
dell'estinzione di uno dei diritti previsti dall'art. 2812, primo
comma del codice civile a seguito del trasferimento del bene
pignorato, pur se si considera preferibile la soluzione che dovrebbe
permettere un ordine di annotazione con mera funzione di pubblicita'
notizia.
E' appena il caso di evidenziare che non appare invece
ammissibile un ordine di disporre la cancellazione della trascrizione
della costituzione del fondo patrimoniale eseguita dopo l'iscrizione
ipotecaria.
Infatti, tale trascrizione ha, secondo la tesi prevalente, una
funzione di mera pubblicita' notizia (per l'opponibilita' ai terzi
rileva infatti l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, come
previsto dall'art. 162 del codice civile) e comunque la fattispecie
in esame non ha alcuna analogia con quelle espressamente previste
nell'art. 586 del codice di procedura civile.
La formalita' pubblicitaria in questione deve quindi essere
semplicemente considerata non opponibile all'aggiudicatario.
La questione di legittimita' costituzionale che e' proposta con
questa ordinanza non riguarda quindi questo aspetto della vicenda in
esame.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura
civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 41 Cost., nella parte
in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione debba emettere, con
il decreto di trasferimento, un ordine di annotazione, a margine
della trascrizione della costituzione del diritto d'uso gravante sul
bene pignorato, dell'avvenuta estinzione di tale diritto ai sensi
dell'art. 2812, secondo comma, codice civile o, in subordine, un
ordine di cancellazione di tale trascrizione, quando la trascrizione
e' stata eseguita dopo l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del
credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che ha
chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera da tale
diritto d'uso e quando l'usuario ha ricevuto l'avviso della pendenza
della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le
indicazioni previste dall'art. 498 del codice di procedura civile;
Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la cancelleria provveda alla notifica di questa
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
Varese, 24 settembre 2025
Il giudice: Puricelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Seconda sezione civile
Il giudice,
considerato che nell'ordinanza emessa il 24 settembre 2025 e
depositata in pari data, con la quale e' stata rimessa alla Corte
costituzionale una questione di legittimita' costituzionale relativa
all'art. 586 del codice di procedura civile, a causa di meri errori
materiali, e' stato fatto riferimento, in vari punti della
motivazione e nel dispositivo, all'art. 41 Cost., in luogo dell'art.
42 Cost.,
ritenuto che gli errori materiali appaiano evidenti, dato che la
motivazione di tale ordinanza da' conto del fatto che la questione di
legittimita' costituzionale che e' stata sollevata fa riferimento,
tra l'altro, al parametro costituzionale consistente nell'articolo
della Costituzione che tutela il diritto di proprieta', che e' l'art.
42 Cost., non quello erroneamente indicato,
evidenziato che, con decreto emesso il 22 ottobre 2025,
depositato il 23 ottobre 2025, sono state invitate le parti ad
esprimere le loro considerazioni sulla necessita' di disporre la
correzione dei suddetti errori materiali con il deposito di memorie
entro il 28 ottobre 2025,
rilevato che la creditrice procedente ha depositato una memoria
con la quale ha chiesto la correzione dei citati errori materiali,
rilevato che non sono state depositate altre memorie nel termine
citato,
ritenuto necessario, in base a quanto sopra esposto, provvedere
alla correzione degli errori materiali presenti nella suddetta
ordinanza,
dispone che, nell'ordinanza emessa il 24 settembre 2025 nel
procedimento indicato a margine e depositata in pari data, siano
corretti gli errori materiali sopra indicati e che quindi dove, nella
motivazione e nel dispositivo di tale ordinanza, e' scritto «41
Cost.» si intenda, in sostituzione, «42 Cost.»,
dispone che la cancelleria provveda all'immediata trasmissione
degli atti successivi all'ordinanza depositata il 24 settembre 2025,
compreso questo provvedimento, alla Corte costituzionale, come
seguito di quelli gia' trasmessi,
dispone che la cancelleria provveda alla notifica di questa
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
Varese, 6 novembre 2025
Il giudice: Puricelli