Reg. ord. n. 25 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8

Ordinanza del Tribunale di Varese  del 26/09/2025

Tra: Valerie SPV srl  C/ R. D.M.



Oggetto:

Esecuzione forzata – Espropriazione forzata – Vendita forzata – Decreto di trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato – Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di annotazione, a margine della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato, dell’avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell’art. 2812, secondo comma, cod. civ., quando la trascrizione è stata eseguita successivamente all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia del creditore procedente, o di un creditore intervenuto, che ha chiesto di fare subastare la cosa come libera, e l’usuario ha ricevuto l’avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall’art. 498 cod. proc. civ. In subordine: omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione emette un ordine di cancellazione della trascrizione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato – Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale – Irragionevole disparità di trattamento della mancata cancellazione di formalità relative all’estinzione di diritti, conseguente al trasferimento forzoso del bene, rispetto alla prevista cancellazione di altre formalità (quali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento) inefficaci nei confronti del creditore pignorante – Inadeguata tutela del diritto di proprietà.

Norme impugnate:

codice di procedura civile  del  Num.  Art. 586


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 42 



Testo dell'ordinanza

                        N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2025

Ordinanza  del  26  settembre  2025  del  Tribunale  di  Varese   nel
procedimento civile promosso da Valerie SPV S.r.l.  e  Phoenix  Asset
Management spa contro R. D.M. e L. B.. 
 
Esecuzione forzata -  Espropriazione  forzata  -  Vendita  forzata  -
  Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato  -
  Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il  giudice
  dell'esecuzione emette un ordine di annotazione,  a  margine  della
  trascrizione  del  diritto  d'uso  gravante  sul  bene   pignorato,
  dell'avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell'art.  2812,
  secondo comma, cod. civ., quando la trascrizione e' stata  eseguita
  successivamente all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale  a  garanzia
  del creditore procedente, o di un  creditore  intervenuto,  che  ha
  chiesto di fare subastare la  cosa  come  libera,  e  l'usuario  ha
  ricevuto l'avviso della pendenza della procedura esecutiva  con  la
  notifica di un atto contenente le  indicazioni  previste  dall'art.
  498 cod. proc. civ. In subordine: omessa  previsione  che,  con  il
  decreto di trasferimento,  il  giudice  dell'esecuzione  emette  un
  ordine  di  cancellazione  della  trascrizione  del  diritto  d'uso
  gravante sul bene pignorato. 
- Codice di procedura civile, art. 586. 


(GU n. 8 del 25-02-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE 
                       Seconda sezione civile 
 
 
          Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale 
             di questione di legittimita' costituzionale 
 
    Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo  la  riserva  dell'ultima
udienza, premesso che Il processo esecutivo  indicato  a  margine  e'
stato introdotto da Valerie SPV S.r.l. con unico socio  (di  seguito,
Valerie),  rappresentata  da  Phoenix  Asset  Management  S.p.a.  (di
seguito,  Phoenix),  in  persona  del  consigliere  delegato  Roberto
Tavani. 
    Piu' precisamente, Phoenix ha pignorato, in rappresentanza  della
mandataria, il diritto di proprieta' spettante agli esecutati R D M e
L B sulle unita' immobiliari site in Gavirate, via  Giacomo  Leopardi
s.n. c., censite nel catasto fabbricati del suddetto comune,  sezione
urbana OL, foglio 4, part. 2799, sub. 19 e 36. 
    La creditrice procedente, nell'atto  di  pignoramento  notificato
nell'ottobre 2023, ha  evidenziato  che  sul  diritto  di  proprieta'
spettante agli esecutati, coniugi in regime di comunione  legale  (e'
opportuno  precisare  che  il  diritto  di  proprieta'  sui  suddetti
immobili e' compreso nella comunione legale tra i coniugi), grava  il
diritto di uso acquistato da S D M . 
    L'indicazione contenuta nell'atto  di  pignoramento  ha  ottenuto
conferma nella certificazione notarile ai  sensi  dell'art.  567  del
codice di procedura civile che e' stata prodotta il 23  gennaio  2024
e, con ancor maggiore chiarezza, dai documenti allegati alla  memoria
della creditrice procedente del 10 dicembre 2024. 
    E' infatti emerso che Cassa di  Risparmio  di  Parma  e  Piacenza
S.p.a. aveva concesso, a titolo di mutuo,  nel  corso  del  2009,  la
somma di 123.000 euro a S D M . 
    Il contratto di mutuo (che e' stato prodotto come doc. 5 allegato
alla citata memoria della creditrice procedente del 10 dicembre 2024)
e' stato stipulato il 9 novembre 2009 nella forma dell'atto  pubblico
notarile e si trova ai rogiti del notaio Sergio Rovera  di  Gavirate,
n. 81.518 rep. e 9.519 racc. 
    Il  rogito  ha  visto  la  partecipazione  della  societa'   M.D.
Immobiliare S.r.l. Tale societa' ha  infatti  concesso  l'ipoteca  di
primo grado sui suddetti immobili a garanzia del mutuo ottenuto da  S
D M . 
    Il mutuo con garanzia ipotecaria e' stato  stipulato  alle  12,15
(cosi' e' stato  attestato  nell'ottava  pagina  del  rogito)  del  9
novembre 2009. Poco dopo, precisamente alle 13.30  di  quello  stesso
giorno, M.D. Immobiliare S.r.l. ha venduto a S D M il diritto d'uso e
a R D M e L B , coniugi in regime di comunione legale  tra  loro,  la
proprieta', gravata del suddetto diritto d'uso, sui  citati  immobili
(v. doc. 7 allegato alla citata memoria della  creditrice  procedente
del 10 dicembre 2024). 
    L'ipoteca a garanzia  del  mutuo  e'  stata  iscritta  presso  la
conservatoria dei registri immobiliari di Varese il 20 novembre  2009
ai n. 21169 reg.  gen.  e  4812  reg.  part.  La  trascrizione  della
compravendita e' avvenuta sempre il 20 novembre 2009 ai n. 21170 reg.
gen. e 12982 reg. part. (come risulta dalla  certificazione  notarile
prodotta ai sensi dell'art. 567 del codice di procedura civile il  23
gennaio 2024). I numeri di iscrizione nel registro generale delle due
formalita'  dimostrano,  come  previsto  dall'art.  2678  del  codice
civile, l'anteriorita'  dell'iscrizione  dell'ipoteca  rispetto  alla
trascrizione della compravendita. 
    R d M e L B hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto  di
proprieta' gravato del diritto d'uso a favore di S D M con  atto  del
31 gennaio 2011. 
    Il credito di Cassa di Risparmio di Parma e  Piacenza  S.p.a.  e'
stato poi  ceduto  a  Valerie,  che,  rappresentata  da  Phoenix,  ha
pignorato il diritto di proprieta' spettante a R D M e L B. 
    Il perito  che  e'  stato  nominato,  nel  suo  primo  elaborato,
depositato il primo agosto 2024, ha ritenuto che in questa  procedura
potesse essere trasferita soltanto  la  nuda  proprieta'  sui  citati
immobili spettante a R d M e L B. Il perito ha quindi provveduto alla
stima di  tali  immobili,  considerando  come  opponibile  al  futuro
aggiudicatario il diritto d'uso che e' nella titolarita' di S D M . 
    La creditrice procedente ha rilevato  che  la  perizia  di  stima
risultava viziata da un evidente  errore,  dato  che  il  perito,  in
violazione di quanto gli era stato imposto  in  sede  di  nomina,  ai
sensi dell'art. 173-bis, n. 4, disp. att.  del  codice  di  procedura
civile, non aveva considerato che il diritto  d'uso  sopra  descritto
non era destinato a restare «a carico dell'acquirente». 
    Effettivamente, come sottolineato dalla creditrice procedente, la
costituzione del diritto d'uso e' stata trascritta dopo  l'iscrizione
dell'ipoteca a garanzia del credito attualmente nella titolarita'  di
Valerie e quindi, ai sensi dell'art. 2812,  primo  comma  del  codice
civile, la creditrice  procedente  ha  legittimamente  esercitato  il
diritto  di  «far  subastare  la  cosa  come  libera»   dal   diritto
dell'usuario. 
    Il diritto d'uso e'  infatti  destinato  ad  estinguersi  con  la
vendita forzata, ai sensi dell'art. 2812, secondo  comma  del  codice
civile e l'usuario potra' far valere le sue  «ragioni»  sul  ricavato
della  vendita,  in  caso  di  capienza  di  tale  ricavato  dopo  la
soddisfazione del credito dell'ipotecario  di  primo  grado  (non  vi
sono, in questa  vicenda,  «ipoteche  iscritte  posteriormente»  alla
trascrizione dell'acquisto del diritto  d'uso,  rispetto  alle  quali
l'usuario dovrebbe  essere  preferito,  come  indicato  nel  disposto
legislativo appena citato). 
    Il perito, in seguito ai rilievi della creditrice procedente,  ha
depositato il 14 marzo 2025 un elaborato di stima corretto, dal quale
risulta il valore degli immobili da vendere come liberi  dal  diritto
di uso in questione. 
    La creditrice procedente ha anche notificato a S De M  un  avviso
della   pendenza   della   procedura    esecutiva    dal    contenuto
sostanzialmente corrispondente a quanto previsto  nell'art.  498  del
codice di procedura civile (la prova della  notifica  dell'avviso  e'
stata depositata il 14 maggio 2025; e' comunque  opportuno  precisare
che S D M aveva in precedenza depositato un ricorso, qualificato come
relativo ad un'opposizione ai sensi degli articoli 615 ss. del codice
di  procedura  civile,  contenente  la  richiesta  di  sospendere  il
processo esecutivo, richiesta che e' stata respinta). 
    Sono  state  poi  delegate  le  operazioni  di  vendita   ad   un
professionista, con ordinanza emessa in occasione dell'udienza del 14
maggio 2025. Dato che  la  creditrice  procedente  aveva  manifestato
l'intenzione di far vendere la cosa come libera  dal  citato  diritto
d'uso, in base alle considerazioni sopra esposte, il  prezzo  a  base
d'asta per il primo tentativo di vendita e' stata fissato  in  misura
sostanzialmente corrispondente a quanto indicato dal perito  nel  suo
secondo elaborato. 
    Il professionista delegato, con un'istanza depositata il 5 giugno
2025, ha evidenziato che il perito,  al  punto  4  dell'elaborato  di
stima depositato il 14 maggio 2025, aveva pero' ancora  indicato  (si
deve ritenere evidentemente per un  errore)  tra  le  formalita'  che
dovrebbero restare «a carico dell'acquirente» la  trascrizione  della
costituzione del diritto d'uso a favore di S D M e quella riguardante
il fondo patrimoniale eseguita nel 2011. 
    Il delegato ha sostenuto che invece tali formalita' devono essere
ricomprese tra quelle che saranno cancellate «a cura  e  spese  della
procedura». 
    E' stata fissata l'udienza del 25 giugno 2025 per la  discussione
su quanto evidenziato dal delegato e per i provvedimenti conseguenti,
dato che effettivamente nell'ordinanza di delega non sono state  date
disposizioni per rimediare all'errore contenuto nella perizia. 
    La  creditrice  procedente,  durante  tale  udienza,  ha  chiesto
l'emissione di  provvedimenti  idonei  a  dare  conto  ai  potenziali
acquirenti che la trascrizione della costituzione del diritto d'uso e
quella relativa al fondo patrimoniale saranno oggetto di un ordine di
cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento. 
    La difesa degli  esecutati  si  e'  rimessa  alla  decisione  del
giudice. 
    Si deve anticipare fin d'ora che, mentre per quanto  riguarda  la
trascrizione riguardante il fondo  patrimoniale  la  richiesta  della
creditrice non puo'  trovare  accoglimento  (tale  trascrizione,  che
secondo la tesi prevalente in giurisprudenza ha una funzione di  mera
pubblicita' notizia, si basa su un atto che e'  destinato  ad  essere
considerato semplicemente come non opponibile all'aggiudicatario;  la
trascrizione de qua non potra' invece essere oggetto di un ordine  di
cancellazione), sussistono i presupposti per sollevare d'ufficio  una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 586 del codice  di
procedura civile per ottenere la possibilita' di emettere  un  ordine
di  eseguire  una  segnalazione   pubblicitaria   che,   per   quanto
eventualmente  diversa  da  quella   prospettata   dalla   creditrice
procedente, sia comunque idonea a  tutelare,  nei  limiti  di  quanto
appare ragionevole, l'interesse dalla stessa avuto  di  mira.  Appare
infatti rilevante e non manifestamente infondata, in  base  a  quanto
sara'   esposto,    la    questione    relativa    all'illegittimita'
costituzionale dell'art. 586 del  codice  di  procedura  civile,  per
contrasto con gli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione debba emettere, con
il decreto di trasferimento, un  ordine  di  annotazione,  a  margine
della  trascrizione  della  costituzione  del   diritto   d'uso   (ed
eventualmente anche del diritto di servitu', del diritto di usufrutto
e  del  diritto  di  abitazione)   gravante   sul   bene   pignorato,
dell'avvenuta estinzione di tale diritto  ai  sensi  dell'art.  2812,
secondo  comma,  codice  civile  (o,  in  subordine,  un  ordine   di
cancellazione di tale trascrizione), quando la trascrizione e'  stata
eseguita dopo l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia  del  credito  del
creditore procedente o di un creditore intervenuto che hanno  chiesto
di far subastare la cosa pignorata come libera da tale diritto  d'uso
e quando l'usuario (ed  eventualmente  il  titolare  del  diritto  di
servitu', l'usufruttuario o l'habitator) ha ricevuto  l'avviso  della
pendenza della  procedura  esecutiva  con  la  notifica  di  un  atto
contenente le  indicazioni  previste  dall'art.  498  del  codice  di
procedura civile (su quest'ultimo punto e' opportuno evidenziare  che
la tesi prevalente in giurisprudenza e'  nel  senso  che  l'omissione
dell'avviso previsto dall'art. ult. cit. non dovrebbe  comportare  la
nullita' della vendita forzata comunque avvenuta; in questo  processo
l'avviso in questione  e'  gia'  stato  notificato  al  titolare  del
diritto d'uso, prima della delega delle operazioni di vendita). 
    Deve essere sottolineato che  la  questione  di  legittimita'  e'
sicuramente rilevante, essendo in particolare attuale in questa  fase
della procedura. 
    Infatti,  l'istanza  del  delegato  e  quella  successiva   della
creditrice procedente sono palesemente dirette ad una modifica (ed in
particolare  ad  un'integrazione)  dell'ordinanza  di  delega   delle
operazioni di vendita, come consentito dall'art. 487, primo comma del
codice di procedura civile. 
    E' del resto fin troppo evidente che, a prescindere dal fatto che
in  questa  specifica  vicenda  occorre  porre   rimedio   all'errore
contenuto nel secondo elaborato depositato dal perito,  la  decisione
sulla possibilita' o no di ordinare  una  segnalazione  pubblicitaria
idonea a dar conto dell'estinzione del diritto d'uso  a  seguito  del
trasferimento del bene pignorato deve essere  presa  gia'  in  questa
fase della procedura, in modo da rendere conoscibile  tale  decisione
ai potenziali offerenti con l'avviso di vendita che  dovra'  redigere
il delegato. 
    Infatti, l'adozione di un ordine di procedere a tale segnalazione
pubblicitaria (idonea  a  migliorare  la  commerciabilita'  del  bene
soprattutto dopo l'acquisto del  futuro  aggiudicatario)  al  momento
dell'emissione del decreto di  trasferimento,  non  preceduta  da  un
adeguata pubblicita' rivolta agli offerenti, finirebbe  per  alterare
ex post le condizioni della gara tra questi ultimi, in modo contrario
alle disposizioni legislative in materia. 
    Deve ora essere motivata  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale che si intende  sollevare  e
deve essere dato conto del tentativo di dare all'art. 586 del  codice
di procedura civile un'interpretazione conforme alla Costituzione. 
    E' necessario al riguardo esaminare  come  sono  interpretate  in
dottrina e in  giurisprudenza  le  disposizioni  normative  contenute
nell'art. 586 del codice di procedura civile riguardanti l'ordine  di
cancellazione  di  segnalazioni  pubblicitarie  riguardanti  il  bene
oggetto del decreto di trasferimento. 
    E'  opportuno  ricordare  che  l'art.  173-bis  disposizioni   di
attuazione del codice di procedura civile prevede che il  perito  che
procede alla stima dell'immobile pignorato  deve  indicare,  nel  suo
elaborato, le formalita', vincoli o oneri «che  resteranno  a  carico
dell'acquirente» e quelli «che saranno  cancellati»  con  l'emissione
del  decreto  di  trasferimento  o  «che  comunque  risulteranno  non
opponibili all'acquirente». 
    E' palese che la determinazione delle formalita', dei  vincoli  e
degli oneri destinati ad essere cancellati  con  la  vendita  forzata
dipende dall'interpretazione dell'art. 586 del  codice  di  procedura
civile. 
    L'individuazione delle formalita', dei vincoli e degli oneri che,
pur  non  dovendo  essere  cancellati  a  seguito  del   decreto   di
trasferimento, sono inopponibili all'aggiudicatario e' regolata dagli
articoli 2913, 2914, 2915 e 2919 del codice civile,  oltre  che,  nel
caso in cui il creditore  procedente  o  uno  degli  intervenuti  sia
garantito da ipoteca, dagli articoli  2808  ss.  del  codice  civile,
sempre unitamente all'art. 2919 del codice civile. 
    Deve ora essere sottolineato che il primo periodo del primo comma
dell'art. 586 codice di  procedura  civile  prevede  che  il  giudice
dell'esecuzione,  quando  emette  il  decreto  con  cui   trasferisce
all'aggiudicatario  il  bene  pignorato,  deve   ordinare   «che   si
cancellino  le  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   le   iscrizioni
ipotecarie, se queste  ultime  non  si  riferiscono  ad  obbligazioni
assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508». 
    Il primo comma dell'art. 586 codice di procedura civile e'  stato
inoltre integrato dal decreto-legge n. 273/2005, conv.  in  legge  n.
51/2006, con un secondo periodo, che si riporta: «Il giudice  con  il
decreto  ordina  anche  la  cancellazione  delle   trascrizioni   dei
pignoramenti  e   delle   iscrizioni   ipotecarie   successive   alla
trascrizione del pignoramento». 
    Deve essere valutato come la dottrina e la  giurisprudenza  hanno
affrontato la questione  relativa  a  se  l'ordine  di  cancellazione
contenuto nel decreto di trasferimento possa avere ad  oggetto  anche
segnalazioni   pubblicitarie   diverse   da   quelle    espressamente
considerate nell'art. cit. (o nell'art. 108 L. F. e,  ora,  nell'art.
217 CCII,  dato  che  le  argomentazioni  esposte  dagli  interpreti,
quantomeno per quello che  qui  rileva,  sono  le  stesse  anche  con
riferimento ai provvedimenti da adottare in base a tali articoli). 
    Si  deve  al  riguardo  constatare   che   la   dottrina   e   la
giurisprudenza unanimi riconoscono,  in  base  ad  un'interpretazione
«logica» e sistematica delle disposizioni  normative  in  esame,  che
l'ordine  di  cancellazione  puo'  sicuramente  essere   emesso   con
riferimento  alla  trascrizione  del   sequestro   conservativo   poi
convertito in pignoramento, dato che tale trascrizione ha  costituito
la base del vincolo proprio del pignoramento che e' stato  posto  sul
bene oggetto della  procedura,  ai  sensi  dell'art.  686  codice  di
procedura civile. Del resto, l'art. 158  disposizioni  di  attuazione
del  codice  di  procedura  civile  prevede  che,  quando  e'   stato
trascritto  un  sequestro  conservativo   riguardante   un   immobile
pignorato, il creditore procedente deve notificare al sequestrante un
avviso «a norma dell'art. 498 del  Codice»,  avviso  previsto  per  i
creditori garantiti da ipoteca che non sono ancora intervenuti  nella
procedura  esecutiva  e  che  sono  destinati  a   veder   cancellata
l'iscrizione  della  loro  ipoteca  con  la   vendita   dell'immobile
pignorato. Infatti, l'art. 499 codice di  procedura  civile  consente
l'intervento nel  processo  esecutivo  anche  ai  creditori  che,  al
momento del pignoramento, avevano  eseguito  un  sequestro  sui  beni
pignorati. 
    La dottrina e la giurisprudenza nettamente prevalenti riconoscono
inoltre che  l'ordine  di  cancellazione  contenuto  nel  decreto  di
trasferimento del giudice dell'esecuzione puo'  riguardare  anche  la
trascrizione della sentenza di fallimento del  debitore  e,  dopo  la
recente riforma legislativa  contenuta  nel  codice  della  crisi  di
impresa e dell'insolvenza, la trascrizione della sentenza di apertura
della liquidazione  giudiziale,  nei  casi  nei  quali  la  procedura
esecutiva singolare deve proseguire anche dopo la pronuncia  di  tali
sentenze, dato che le trascrizioni  de  quibus  (che  hanno  comunque
soltanto una funzione  di  pubblicita'  notizia)  danno  conto  della
sussistenza,  sui  beni  per  i  quali  sono  eseguite,  di   vincoli
corrispondenti a quello proprio del pignoramento. 
    Le opinioni sono  invece  divise  proprio  con  riferimento  alle
trascrizioni  degli  atti  costitutivi  dei  diritti   di   servitu',
usufrutto, uso e abitazione eseguite dopo l'iscrizione di  un'ipoteca
e   per   questo   non   opponibili   al   creditore   ipotecario   e
all'aggiudicatario ai sensi dell'art.  2812,  primo  comma,  e  2919,
secondo periodo, c.c., trascrizioni riguardanti diritti destinati  ad
estinguersi con l'espropriazione del  relativo  bene,  ai  sensi  del
secondo comma del citato art. 2812 del codice civile. 
    Deve essere escluso che in  questa  materia  vi  sia  un'opinione
consolidata in dottrina e in  giurisprudenza  tale  da  poter  essere
considerata diritto vivente. Parte  della  dottrina  esclude  che  il
decreto di  trasferimento  possa  contenere  un  ordine  di  eseguire
segnalazioni pubblicitarie che dimostrino l'estinzione dei diritti in
questione. 
    Tale tesi si fonda sulla diffusa e tradizionale opinione  secondo
la quale le  norme  in  materia  di  segnalazioni  pubblicitarie  nei
registri immobiliari non potrebbero vedere esteso il loro  ambito  di
applicazione in base ad un'interpretazione analogica. 
    E' comunque opportuno sottolineare che alcuni autorevoli studiosi
della materia, pur considerando non estensibili per analogia le norme
che  prevedono  ipotesi  di  trascrizione,   di   iscrizione   e   di
cancellazione di precedenti segnalazioni  c.d.  principali,  reputano
invece applicabili per analogia a casi simili le  norme  relative  ad
annotazioni, quando devono essere eseguite soltanto a  fini  di  mera
pubblicita' notizia. 
    Infatti, l'opinione prevalente in dottrina e' nel  senso  che  il
meccanismo proprio  dell'efficacia  dichiarativa  della  trascrizione
delineato  dagli  articoli  2643  -  2645   codice   civile   sarebbe
predisposto  da  norme  che  derogano  al  principio   del   consenso
traslativo previsto  dall'art.  1376  c.c.,  che  sarebbero  pertanto
eccezionali e non estensibili per analogia, stando a quanto  disposto
nell'art. 14 disp. prel. c.c. 
    Tale   argomentazione    potrebbe    quindi    lasciare    spazio
all'interpretazione analogica delle norme che  prevedono  ipotesi  di
annotazione con funzione di mera pubblicita' notizia. 
    Non solo: non mancano autori che sostengono che  anche  le  norme
sulle annotazioni di cancellazione potrebbero essere  estese  in  via
analogica. 
    E' opportuno precisare che parte della dottrina sostiene  che  la
possibilita' di  procedere  ad  annotazioni  al  di  fuori  dei  casi
espressamente previsti troverebbe  conferma  nella  circolare  del  2
maggio  1995,  n.  128  del  Ministero  delle  Finanze,  Dipartimento
Territorio  Catasto,  Servizio  IV,  di  un   codice   generico   per
annotazioni appunto non espressamente regolate dal Legislatore. 
    E' appena il caso di rilevare che tale argomentazione  trova  una
pronta smentita (per quello che vale, ovviamente, considerato che  la
pubblica amministrazione sopra indicata non puo' certo vincolare  gli
altri interpreti con il suo orientamento in questa  materia)  proprio
nella circolare appena citata, dato che nella stessa  e'  specificato
che le annotazioni sono «tassativamente previste dalla legge»  e  che
il codice generico sopra richiamato e' stato previsto «per consentire
la descrizione di eventuali annotazioni, allo stato non  prevedibili,
e comunque eseguibili o perche' disciplinate  dal  leggi  speciali  o
perche' ordinate dal giudice». 
    Una  consistente  parte  della   dottrina   e'   comunque   ferma
nell'escludere qualsiasi  interpretazione  analogica  in  materia  di
segnalazioni pubblicitarie, sia principali, sia accessorie. 
    La conseguenza di questa impostazione generale della  materia  e'
l'impossibilita' di provvedere a segnalazioni pubblicitarie che diano
atto dell'estinzione  dei  diritti  previsti  dall'art.  2812,  primo
comma, codice civile nel caso di vendita forzata del bene  sul  quale
gravano. 
    Parte della dottrina sostiene invece che le trascrizioni indicate
nell'art. 2812, primo comma, codice civile potrebbero essere  oggetto
di un ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento. 
    La tesi dottrinale in questione si basa sulla  constatazione  del
fatto che l'art. 586  del  codice  di  procedura  civile,  nel  primo
periodo  del  primo  comma,  prende  in  esame   delle   segnalazioni
pubblicitarie  che,  con  il  trasferimento   del   bene   pignorato,
esauriscono la loro funzione con riferimento a  tale  bene,  per  poi
esplicare  i  loro  effetti  nella   successiva   fase   processuale,
giustificando la stessa anche con distribuzione  del  ricavato  della
vendita con la preferenza di determinati creditori. 
    In particolare, considerando l'iscrizione di  ipoteca  precedente
alla trascrizione del pignoramento ed eseguita a favore del creditore
procedente o di un creditore intervenuto, tale iscrizione non ha piu'
ragion d'essere in  relazione  al  bene  trasferito  con  il  decreto
previsto dall'art. 586 cit. 
    Infatti, la vendita in sede esecutiva regolata dal codice prevede
il  c.d.  effetto  purgativo  di  tali   formalita'   pregiudizievoli
riguardanti il bene oggetto della procedura e quindi  il  diritto  di
sequela delineato dall'art. 2808 codice civile  e'  destinato  a  non
operare  piu'  con   riferimento   all'aggiudicatario   che   ottiene
l'emissione del decreto previsto dall'art. 586 del codice civile. 
    L'aggiudicatario, ottenuto il decreto  di  trasferimento,  potra'
pertanto vendere liberamente l'immobile acquistato e, proprio  grazie
alla cancellazione  dell'ipoteca  (come  imposto  dall'art.  586  del
codice di procedura civile e 2884 del  codice  civile)  contenuta  in
tale decreto, comportante l'estinzione del diritto di  ipoteca  (come
previsto dall'art. 2878, n. 7,  c.c.),  potra'  rivendere  l'immobile
acquistato, senza che il creditore possa nuovamente espropriarlo. 
    Il creditore fara' infatti valere il suo  diritto  di  prelazione
sul ricavato della vendita, che  costituisce,  dopo  l'emissione  del
decreto di trasferimento, il nuovo oggetto del suo diritto ad  essere
preferito rispetto agli altri creditori della parte esecutata. 
    Per quanto riguarda il pignoramento, l'aggiudicatario  del  bene,
dopo l'emissione del decreto di trasferimento e del  relativo  ordine
di cancellazione della trascrizione della formalita' in esame, potra'
disporre del bene acquistato senza che gli atti di disposizione siano
soggetti alla disciplina di inefficacia relativa posta a  favore  del
pignorante dagli articoli 2913 ss. del codice civile. 
    Ebbene, la dottrina in questione ha rilevato che anche i  diritti
di servitu', di usufrutto,  d'uso  e  di  abitazione  costituiti  dal
debitore  e  oggetto  di  trascrizioni  eseguite  dopo  un'iscrizione
ipotecaria sono destinati ad estinguersi con riferimento all'immobile
oggetto della procedura esecutiva, ai sensi dell'art.  2812,  secondo
comma del codice civile, e a trasferirsi sul ricavato  della  vendita
forzata. 
    In base a questa disciplina, corrispondente a quella dell'ipoteca
e del pignoramento, per quello che rileva in questa sede, la dottrina
in esame ha sostenuto che un'interpretazione analogica dell'art.  586
codice di procedura civile imporrebbe l'emissione  di  un  ordine  di
cancellazione anche delle trascrizioni  degli  atti  costitutivi  dei
diritti di servitu', usufrutto, uso e abitazione, nei  casi  previsti
dall'art. 2812 codice civile e  quando  il  creditore  ipotecario  ha
chiesto la vendita dell'immobile come libero da tali diritti. 
    Tale tesi dottrinale e' ovviamente contrastata da  chi,  seguendo
l'orientamento tradizionale, considera non estensibili  per  analogia
le norme che riguardano l'esecuzione  di  segnalazioni  pubblicitarie
c.d. primarie (iscrizioni  e  trascrizioni)  e  quantomeno  anche  di
quelle  secondarie  destinate  a  rimuovere  gli  effetti  di  quelle
primarie con riferimento agli  immobili  sulle  quali  sono  eseguite
(cancellazioni). 
    Si ritiene pero' che vi sia  un'altra  ragione  che  esclude  che
l'art. 586 codice di procedura civile  possa  essere  esteso  in  via
analogica in modo da consentire la cancellazione  delle  trascrizioni
indicate nell'art. 2812, primo comma, codice civile  con  l'emissione
del decreto di trasferimento. 
    Infatti,  come  detto,  per  le  iscrizioni   ipotecarie   e   la
trascrizione del pignoramento,  nel  caso  in  cui  il  debitore  non
adempia spontaneamente, pagando il suo debito, e  si  debba  giungere
alla vendita nell'ambito del processo  esecutivo,  la  necessita'  di
cancellare  tali  segnalazioni  pubblicitarie  segue  all'esaurimento
della funzione propria delle stesse con riferimento  all'immobile  in
relazione al quale sono eseguite a seguito di tale vendita forzata. 
    L'ipoteca  ha  infatti  proprio  la  funzione  di  assicurare  al
creditore il «diritto di espropriare anche  in  confronto  del  terzo
acquirente i beni vincolati a garanzia del suo credito» (e di  essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato  dall'espropriazione),
come previsto dall'art. 2808 del codice civile. 
    E' quindi una conseguenza necessaria dell'emissione  del  decreto
di trasferimento (comportante il citato c.d. effetto purgativo  delle
formalita' pregiudizievoli,  necessario  proprio  per  assicurare  la
fruttuosita' della vendita e il conseguente  massimo  soddisfacimento
del credito) l'estinzione del diritto di ipoteca sull'immobile,  come
previsto dall'art. 2878, n. 7, del codice civile. 
    E' un'ulteriore conseguenza necessaria di questa  funzione  della
garanzia ipotecaria che la relativa iscrizione debba  essere  oggetto
di un ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 586 del  codice  di
procedura civile. 
    Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento,  la  stessa
e'  funzionale   ad   assicurare   l'inefficacia   delle   successive
alienazioni del bene, come previsto dagli articoli  2913  del  codice
civile,  inefficacia  necessaria  per  assicurare   la   possibilita'
concreta per il  creditore  di  ottenere  la  soddisfazione  del  suo
credito nel processo esecutivo. 
    La vendita del bene nella  procedura  esecutiva  deve  comportare
anche  il  relativo  effetto  purgativo  (proprio  per  ottenere   la
fruttuosita'  della  procedura  e  la   massima   soddisfazione   del
creditore)  e  impone  quindi  la   cancellazione   anche   di   tale
trascrizione, ai sensi dell'art. 586 del codice di  procedura  civile
(ovviamente, in questi casi, le cancellazioni della trascrizione  del
pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria  elimineranno  gli  effetti
previsti dagli articoli 2913 ss.  e  2808  ss.  codice  civile  delle
relative formalita' principali a partire dal momento in  cui  saranno
eseguite: le eventuali alienazioni del  bene  pignorato  e  ipotecato
eseguite dal debitore dopo la trascrizione del  pignoramento  e  dopo
l'iscrizione dell'ipoteca e prima del trasferimento del bene in  sede
esecutiva rimarranno irrilevanti per l'aggiudicatario anche  dopo  le
cancellazioni in questione). 
    Per i diritti previsti dall'art. 2812,  primo  comma  del  codice
civile, invece, la trascrizione non avviene certo con riferimento  ad
un eventuale processo esecutivo relativo all'immobile. 
    La  trascrizione  avviene  infatti  in  questi  casi,  ai   sensi
dell'art. 2643, n. 4 del cocice civile e produce  l'effetto  previsto
dall'art.   2644   del   codice   civile    (certo    sostanzialmente
corrispondente a quello delineato dagli articoli 2913 ss. del  codice
civile, ma non funzionale allo svolgimento di una fruttuosa procedura
esecutiva). 
    Tale trascrizione serve quindi a risolvere il conflitto tra  piu'
aventi causa da uno stesso dante causa (nel caso di costituzione  del
diritto  d'uso,  si  deve  pensare  al  caso  del  proprietario   che
costituisce tale diritto a favore di due soggetti: ai sensi dell'art.
2644 del codice civile, prevarra' quello tra i due aventi  causa  che
ha trascritto per primo, anche se  l'atto  di  costituzione  del  suo
diritto e' stato stipulato per secondo). 
    E' meramente eventuale che il diritto d'uso, anche se  costituito
dal proprietario che ha in precedenza ipotecato il suo  diritto,  sia
coinvolto in un'esecuzione forzata e comunque la  trascrizione  della
costituzione di tale diritto non  e'  funzionale  ad  un  determinato
svolgimento del processo esecutivo. 
    L'estinzione del diritto conseguente all'espropriazione del  bene
non deve comportare quindi in  questi  casi  la  cancellazione  della
trascrizione dell'atto costitutivo, dato che non vi e' alcuna ragione
di  eliminare  l'effetto  delineato  dall'art.  2644  codice   civile
connesso a tale trascrizione. 
    Del resto, parte della dottrina  ha  correttamente  rilevato  che
un'ipotesi di segnalazione pubblicitaria  conseguente  all'estinzione
di un diritto d'uso, di abitazione o  di  servitu'  e'  espressamente
prevista dal legislatore. 
    L'art. 2651 del codice civile prevede infatti  che,  in  caso  di
estinzione di tali diritti per non uso, debba  essere  trascritta  la
sentenza che accerta tale estinzione. 
    La trascrizione ha pero', in questo caso, una  funzione  di  mera
pubblicita' notizia. 
    Parte della dottrina sostiene che dovrebbe  essere  eseguita  una
segnalazione pubblicitaria anche nei casi di estinzione di diritti di
servitu', usufrutto, uso o abitazione diversi da quello espressamente
indicato nell'art. 2651 del codice civile e comunque riconducibili  a
meri fatti rilevati in una sentenza di  accertamento  (nei  casi  nei
quali invece l'estinzione di tali  diritti  sia  conseguente  ad  una
sentenza costitutiva,  la  trascrizione  di  tale  sentenza  dovrebbe
avvenire in base all'art. 2643 n. 14 del codice civile). 
    Secondo alcuni studiosi, in  questi  casi,  la  sentenza  sarebbe
destinata  ad  essere  oggetto  di  un'annotazione  a  margine  della
precedente trascrizione dell'atto costitutivo del diritto. 
    E' quindi effettivamente il complessivo  sistema  di  pubblicita'
immobiliare predisposto dal Legislatore ad imporre la conclusione  in
base alla quale l'estinzione dei  diritti  previsti  dall'art.  2812,
primo comma, del codice civile a seguito della vendita  all'asta  del
relativo  immobile  non  dovrebbe  essere  segnalata   nei   registri
immobiliari con  un'annotazione  di  cancellazione  a  margine  della
precedente trascrizione del precedente atto costitutivo del diritto. 
    Del  resto,  tutte  le  norme  relative  alla  cancellazione   di
segnalazioni  pubblicitarie  primarie  rendono  evidente   che   tale
formalita' opera  quando  l'effetto  della  correlativa  segnalazione
principale ha completamente esaurito la sua funzione con  riferimento
all'immobile in relazione al quale e' stata  eseguita  (eventualmente
con riferimento ad un dato processo, nel  caso  di  cancellazione  di
domande giudiziali in base alla sentenza di rigetto di  tali  domande
passata in giudicato o in base al provvedimento con cui e' dichiarata
l'estinzione del relativo processo). 
    Infatti, oltre alle ipotesi di cancellazione  dell'iscrizione  di
ipoteca e del pignoramento gia' esaminate, anche la cancellazione  di
ipoteca per consenso del creditore o in base ad una sentenza  passata
in  giudicato,  la  cancellazione  del   pignoramento   prevista   da
disposizioni normative diverse  dall'art.  586  codice  di  procedura
civile o la cancellazione di  domande  giudiziali  confermano  questa
conclusione. 
    Parte della dottrina ha sostenuto che l'estinzione dei diritti di
servitu', usufrutto, uso e abitazione (a  rigore  la  tesi  in  esame
prende in considerazione espressamente il diritto di  abitazione,  ma
ovviamente le argomentazioni formulate al riguardo dovrebbero  valere
anche per i diritti di servitu', di  usufrutto  e  d'uso),  nei  casi
previsti dall'art. 2812, secondo comma del  codice  civile,  dovrebbe
essere resa pubblica, gia' de  iure  condito,  con  un'annotazione  a
margine della trascrizione del relativo atto costitutivo, annotazione
che avrebbe una funzione di mera pubblicita' notizia (e' noto che non
tutte le annotazioni nei registri immobiliari sono limitate a  questa
funzione: alcune sono eseguite anche ad altri effetti). 
    La dottrina in questione accoglie quindi la tesi secondo la quale
l'annotazione a margine di una precedente  trascrizione  sarebbe  una
segnalazione pubblicitaria che potrebbe essere eseguita anche  al  di
fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. 
    Secondo la  tesi  dottrinale  in  esame,  l'annotazione  dovrebbe
essere eseguita anche in mancanza di un espresso ordine da parte  del
giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento (sia  detto  per
inciso che una richiesta di annotazione dell'estinzione di un diritto
ai sensi dell'art. 2812 del codice civile fondata su  un  decreto  di
trasferimento privo del relativo ordine al conservatore dei  registri
immobiliari si scontrerebbe quasi sicuramente con  un  rifiuto  dello
stesso  conservatore,  considerato  quanto  previsto   nella   citata
circolare ministeriale). 
    La  dottrina  in  questione  sostiene  comunque  che  il  giudice
dell'esecuzione potrebbe emettere l'ordine di eseguire  l'annotazione
dell'estinzione di un diritto nel caso previsto  dall'art.  2812  del
codice civile e che tale ordine dovrebbe essere contenuto nel decreto
di trasferimento. 
    Ovviamente, questa proposta di interpretazione dell'art. 586  del
codice di procedura civile non puo' essere accolta da chi ritiene che
anche l'annotazione a margine di una trascrizione e' una segnalazione
pubblicitaria che, come quelle c.d. primarie (ovvero le  trascrizioni
e le  iscrizioni)  puo'  avvenire  soltanto  nei  casi  espressamente
previsti dalla legge. 
    Vi sono pero', anche in  questo  caso,  ulteriori  argomenti  che
impediscono di seguire la tesi dottrinale appena riassunta. 
    Infatti,  come  detto,  l'art.   2651   codice   civile   prevede
espressamente  una   segnalazione   pubblicitaria   riguardante   una
particolare  fattispecie  di  estinzione  di  diritti  di   servitu',
usufrutto, uso e abitazione. 
    E'  infatti  prevista  la  trascrizione  con  funzione  di   mera
pubblicita' notizia della sentenza che accerta l'estinzione  di  tali
diritti per non uso. 
    Se quindi si ritiene che vi sia una lacuna normativa, conseguente
alla mancata previsione  espressa  da  parte  del  Legislatore  della
modalita' di rendere pubblica nei registri  immobiliari  l'estinzione
dei diritti de quibus ai sensi dell'art. 2812, secondo comma,  codice
civile e se si ritiene che la lacuna  possa  essere  colmata  con  il
ricorso all'analogia, e' l'art. 2651 del codice civile la  norma  che
regola il caso simile a quello  per  il  quale  manca  la  disciplina
espressa e che deve vedere esteso il suo campo  di  applicazione,  ai
sensi dell'art. 12 disp. prel. del codice civile. 
    E' opportuno, del resto, ribadire che  parte  della  dottrina  ha
sostenuto  che,  proprio  in  base  all'art.   2651   codice   civile
interpretato  in  modo  da  renderlo  applicabile  oltre  le  ipotesi
espressamente previste, per le fattispecie di estinzione dei  diritti
di servitu',  usufrutto,  uso  e  abitazione  riconducibili  a  fatti
giuridici e oggetto di sentenze di mero accertamento (dato che,  come
visto, nei casi di sentenze  costitutive,  la  trascrizione  dovrebbe
avvenire invece in forza dell'art. 2643 n. 14 del codice civile),  il
titolo  giudiziale  dovrebbe  essere  reso   pubblico   proprio   con
un'annotazione a margine della trascrizione dell'atto costitutivo del
diritto in relazione al quale viene accertata l'estinzione. 
    L'annotazione dell'estinzione ai sensi  dell'art.  2812,  secondo
comma, codice civile facendo  valere  come  titolo  per  l'esecuzione
della  formalita'  il   decreto   di   trasferimento   (eventualmente
contenente il relativo  ordine)  potrebbe  quindi  avvenire  soltanto
considerando la formalita' dell'annotazione  in  genere  come  sempre
possibile  in  presenza  di  un  qualunque  titolo  che  dimostri  il
verificarsi di una fattispecie che e' opportuno rendere pubblica  nei
registri immobiliari. 
    Tale tesi e' stata sostenuta da parte della dottrina, ma e' priva
di base legale. In ogni caso, per quello che qui  rileva,  manca  una
giustificazione   legislativa   per   considerare   il   decreto   di
trasferimento un titolo idoneo  per  procedere  ad  una  segnalazione
pubblicitaria (sia un'annotazione con funzione  di  mera  pubblicita'
notizia, sia un'annotazione di cancellazione) connessa all'estinzione
di un diritto di servitu',  usufrutto,  uso  o  abitazione  nel  caso
previsto dall'art. 2812, secondo comma, del codice civile. 
    Si deve infatti evidenziare che l'art.  2656  del  codice  civile
stabilisce che l'annotazione «si esegue secondo  le  norme  stabilite
dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili». 
    Il successivo art. 2657, primo comma del codice  civile  dispone:
«La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di
atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente». 
    In base a tale ultima  disposizione  normativa,  appare  corretto
ritenere che si possa  individuare  un  titolo  giudiziale  in  forma
diversa dalla sentenza idoneo per la trascrizione (e,  in  forza  del
richiamo contenuto nell'art. 2656 cit., per  l'annotazione)  soltanto
nei casi espressamente previsti dalla legge. Del resto, nel caso  del
decreto  di  trasferimento  e  per  la  fattispecie  in   esame,   la
conclusione  nel  senso  appena   indicato   appare   particolarmente
giustificata. 
    Infatti, la sentenza che accerta l'estinzione di  un  diritto  di
uso  ai  sensi  dell'art.  2651  del  codice  civile  e'  pronunciata
all'esito di un processo contenzioso nel quale e' parte la persona  a
favore della  quale  era  stato  costituito  tale  diritto.  De  iure
condito, appare ingiustificato  interpretare  l'art.  586  codice  di
procedura civile nel senso  che  il  decreto  di  trasferimento,  pur
emesso a seguito di un avviso della pendenza del  processo  esecutivo
rivolto  all'usuario,  possa  contenere  l'ordine  di  eseguire   una
segnalazione pubblicitaria riguardante l'estinzione del diritto d'uso
nel caso previsto dall'art. 2812 del codice civile. 
    Infatti, il decreto previsto dall'art. 586  codice  di  procedura
civile deve essere emesso in un processo esecutivo, quindi  senza  le
garanzie  di  un  processo  di  cognizione,  nel  quale  puo'  essere
pronunciata, secondo la tesi sopra esposta, la sentenza  idonea  alla
trascrizione (o, secondo parte della dottrina,  all'annotazione),  ai
sensi dell'art. 2651 del codice civile. 
    Esposte le ragioni in base alle quali si  ritiene  ingiustificata
un'interpretazione dell'art. 586 codice di procedura civile nel senso
che lo  stesso  consenta  di  emettere  un  ordine  di  eseguire  una
segnalazione pubblicitaria relativa all'estinzione di uno dei diritti
previsti dall'art. 2812 del codice civile nel caso previsto  in  tale
articolo,  occorre  ora  esaminare  le  motivazioni  che  inducono  a
considerare  l'impossibilita'  di  pronunciare   tale   ordine   come
contraria agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione. 
    Si deve infatti rilevare  che  il  processo  civile,  per  essere
considerato  conforme   a   quanto   imposto   dall'art.   24   della
Costituzione, deve  tendere  ad  assicurare  alla  parte  vittoriosa,
seguendo l'insegnamento di una nota  ed  autorevole  dottrina,  tutto
quello  e  proprio  quello  che  costituisce  l'oggetto  del  diritto
tutelato dalle norme sostanziali. 
    Per la materia dell'espropriazione forzata, si deve ritenere  che
tale insegnamento debba essere declinato nel senso  che  il  relativo
processo  deve  assicurare  al  creditore  procedente  e   a   quelli
intervenuti la massima fruttuosita' delle operazioni di vendita (che,
del resto, va a vantaggio anche dell'esecutato  e,  in  questo  caso,
anche del titolare del diritto d'uso sul bene pignorato). 
    Ora, la permanenza di segnalazioni pubblicitarie  che,  anche  se
formalmente non opponibili all'aggiudicatario, possono apparire  come
pregiudizievoli, in base ad una valutazione sommaria degli  operatori
immobiliari, e' notoriamente ritenuta un ostacolo  alla  fruttuosita'
alle operazioni di vendita. 
    Questa banale considerazione ha assunto particolare rilevanza  in
ambito legislativo negli ultimi decenni. 
    E'  infatti  notoriamente  questa,  secondo  la  tesi  nettamente
prevalente, la ragione che ha portato a  modificare  l'art.  586  del
codice di procedura civile, con il decreto-legge n.  273/2005,  conv.
in legge n. 51/2006, inserendo alla fine del primo comma  un  periodo
con  cui  e'  stato  disposto  in  modo  espresso  che   il   giudice
dell'esecuzione, con l'emissione del decreto di  trasferimento,  puo'
ordinare la cancellazione delle iscrizioni e delle  trascrizioni  dei
pignoramenti eseguiti dopo la trascrizione del pignoramento  con  cui
e' iniziato il processo. 
    Tali formalita', infatti,  erano  considerate,  in  base  ad  una
diffusa tesi giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore della
riforma  legislativa,  come  non  possibili  oggetto  dell'ordine  di
cancellazione da inserire nel decreto di trasferimento, in quanto non
opponibili    al    creditore    procedente    (e    quindi     anche
all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2919 del codice civile),  come
previsto dagli articoli 2915 e 2916, n. 1 del codice civile. 
    La tesi giurisprudenziale in questione era quindi nel  senso  che
l'ordine di cancellazione dovesse riguardare soltanto le ipoteche che
esercitavano  la  loro  funzione  nel   processo   esecutivo   e   il
pignoramento che sosteneva la procedura, in base alle  considerazioni
sopra esposte. 
    Le  formalita'  appena  descritte  successive   al   pignoramento
dovevano essere invece indicate  nella  perizia  di  stima  come  non
opponibili  all'aggiudicatario,  come   imposto   dall'art.   173-bis
disposizioni di attuazione del codice di  procedura  civile,  ma  non
doveva esserne disposta la cancellazione. 
    Il legislatore della novella del 2005 - 2006 ha pero' preso  atto
che tali formalita' sono comunque di ostacolo alla vendita. 
    Il legislatore ha inoltre valorizzato, con la riforma del 2005  -
2006, l'esigenza di  aumentare  la  tutela  del  c.d.  «principio  di
verita'» che dovrebbe essere garantito nella disciplina dei  Registri
Immobiliari, evitando che permangano formalmente negli  stessi  delle
trascrizioni o iscrizioni ormai prive di giustificazione, senza delle
corrispondenti segnalazioni pubblicitarie secondarie che  diano  atto
della loro inoperativita' o dell'estinzione dei relativi diritti. 
    L'impossibilita' di procedere ad una  segnalazione  pubblicitaria
relativa all'estinzione dei diritti previsti  dall'art.  2812,  primo
comma del codice civile, a  seguito  dell'emissione  del  decreto  di
trasferimento, e' quindi evidentemente  in  contrasto  non  solo  con
l'art. 24, ma anche con l'art. 3 della Costituzione. 
    E' infatti irragionevole consentire la possibilita'  di  ordinare
la  cancellazione  di  formalita'  che  devono   essere   considerate
semplicemente inefficaci nei confronti del creditore pignorante e non
consentire invece di segnalare l'estinzione di diritti che  gravavano
sul bene pignorato, estinzione avvenuta proprio  in  conseguenza  del
trasferimento forzoso del bene e tale da comportare che  il  titolare
dei  diritti  de  quibus  debba  veder  soddisfatte  le  sue  pretese
(eventualmente) sul ricavato della vendita. 
    I diritti previsti dall'art. 2812, primo comma del codice civile,
pur dovendo  essere  considerati  estinti  con  la  vendita  in  sede
esecutiva, risultano  da  trascrizioni  addirittura  precedenti  alla
trascrizione del pignoramento. La trascrizione  che  li  riguarda  e'
quindi potenzialmente ancora piu' dannosa per una possibile rivendita
del bene delle trascrizioni e iscrizioni indicate nel secondo periodo
del primo comma dell'art. 586 del codice di procedura civile. 
    A  fortiori,  quindi  dovrebbe  essere  imposto  un   ordine   di
cancellazione della relativa trascrizione, in modo da  assicurare  la
tutela  dell'esigenza  di  una   veritiera   rappresentazione   della
condizione giuridica dell'immobile trasferito, tutela avuta  di  mira
dal Legislatore con la modifica dell'art. 586 del codice di procedura
civile del 2005 - 2006. 
    Cio' anche considerando che il  primo  periodo  del  primo  comma
dell'art. ult. cit. prevede, come detto, la necessita' di ordinare la
cancellazione di iscrizioni e trascrizioni destinate anch'esse a  non
avere piu' rilevanza per il bene oggetto del  trasferimento  forzoso,
proprio come le trascrizioni previste dall'art. 2812, primo e secondo
comma del codice di procedura civile. 
    L'impossibilita' di procedere ad una  segnalazione  pubblicitaria
idonea a dar conto dell'estinzione  dei  diritti  previsti  dall'art.
2812, primo comma, codice civile a seguito dell'emissione del decreto
di trasferimento contrasta inoltre con l'art. 41 della  Costituzione,
dato che la possibilita' di ottenere la  massima  fruttuosita'  della
procedura esecutiva consente anche di tutelare in  modo  adeguato  il
diritto di proprieta'  che  l'esecutato  deve  necessariamente  veder
sacrificato per consentire il pagamento dei suoi debiti. 
    Tale diritto deve infatti necessariamente essere  sacrificato,  a
fronte di un mancato autonomo pagamento  dei  suoi  debiti  da  parte
dell'esecutato, ma tale  sacrificio,  perche'  si  possa  considerare
avvenuto nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione, deve  avvenire
in modo da ottenere il massimo ricavato possibile dalla  vendita.  Se
quindi il Legislatore ha ammesso, con la riforma del 2005 - 2006,  la
cancellazione  di  formalita'  inefficaci  in  quanto  successive  al
pignoramento, proprio per garantire  la  massima  fruttuosita'  della
vendita in sede esecutiva, deve essere consentito, a fortiori,  anche
per rispettare il principio di  ragionevolezza  imposto  dall'art.  3
della Costituzione,  l'ordine  di  cancellazione  delle  trascrizioni
relative ai diritti  previsti  dall'art.  2812,  primo  comma,  c.c.,
proprio per consentire tale massima  fruttuosita'  e  la  conseguente
tutela del diritto di proprieta' usato per soddisfare  i  debiti  del
suo titolare (oltre che per tutelare i creditori e anche  i  titolari
dei diritti de quibus che, come detto, potranno veder soddisfatte  le
loro pretese con il ricavato della vendita). 
    Per quanto rileva in questo processo, e' quindi  sufficiente  che
sia  consentita  l'emissione  di  un  ordine  di  procedere  ad   una
segnalazione pubblicitaria che dia conto dell'estinzione dei  diritti
previsti dall'art. 2812, primo  comma  del  codice  civile  (anzi,  a
rigore, anche solo del diritto d'uso, dato che e' questo che viene in
rilievo in questo processo). 
    In base a quanto sopra esposto, si e' soltanto  precisato,  dando
conto dei motivi in base ai quali non si ritiene che l'art.  586  del
codice di procedura civile consenta  attualmente,  de  iure  condito,
l'emissione di tale ordine, che la soluzione  che  potrebbe  apparire
adeguata per tutelare tutti gli interessi coinvolti in  vicende  come
quella in esame dovrebbe essere quella  di  ammettere  un  ordine  di
procedere  ad  un'annotazione,  con  funzione  di  mera   pubblicita'
notizia, relativa all'estinzione dei diritti de quibus. 
    E' comunque palese che, per ottenere la massima  fruttuosita'  di
questa procedura, in modo conforme ai parametri costituzionali  sopra
indicati, dovrebbe essere considerata adeguata anche la  possibilita'
di ordinare la cancellazione della  trascrizione  della  costituzione
dei diritti previsti dall'art. 2812, primo comma  del  codice  civile
con l'emissione del decreto di trasferimento,  che,  come  detto,  e'
stato preceduto dall'avviso della pendenza  della  procedura  rivolto
all'usuario, che e' anche costituito in questo processo. 
    La differenza tra le due  soluzioni  viene  in  rilievo  in  casi
effettivamente marginali. 
    Si deve infatti prendere  in  esame  l'ipotesi  che  un  soggetto
assuma un debito e conceda, in garanzia dell'adempimento,  un'ipoteca
su un immobile in relazione al quale poi costituisca un diritto d'uso
a favore di un'altra persona. 
    La procedura esecutiva relativa a  tale  immobile,  eventualmente
iniziata con un atto di  pignoramento  di  un  creditore  diverso  da
quello  ipotecario,  potrebbe  quindi  portare  all'emissione  di  un
decreto  di  trasferimento   contenente   sicuramente   l'ordine   di
cancellare  l'iscrizione   dell'ipoteca   e   la   trascrizione   del
pignoramento (ordine che il  conservatore  dei  registri  immobiliari
deve eseguire immediatamente, senza valutare se e' decorso  o  no  il
termine per un'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto  di
trasferimento, stando al principio di diritto espresso in  Cassazione
Civ., Sez. Un. , 14 dicembre 2020, n. 28387). 
    Si  deve   anche   ipotizzare   che   sia   consentito   ordinare
l'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto costitutivo del
diritto d'uso, dell'estinzione di tale diritto, o,  alternativamente,
ordinare la cancellazione di tale trascrizione. 
    Ebbene, appare opportuno chiedersi che  cosa  puo'  accadere  nel
caso che sia proposta un'opposizione agli atti esecutivi  avverso  il
decreto di trasferimento e che la stessa conduca  alla  dichiarazione
di nullita' di tale atto (nei  casi  consentiti  dall'art.  2929  del
codice civile)  e  che  successivamente  il  processo  esecutivo  sia
dichiarato estinto. 
    In questa ipotesi (decisamente estrema), qualora l'estinzione del
processo non sia avvenuta anche per il venir meno dei  crediti  fatti
valere  contro  l'esecutato,   l'ipoteca   oggetto   dell'ordine   di
cancellazione sarebbe definitivamente estinta e il creditore potrebbe
procedere ad una nuova iscrizione che prenderebbe  «grado  dalla  sua
data», come previsto nell'art. 2881 del codice civile. 
    La  trascrizione  del   pignoramento   oggetto   dell'ordine   di
cancellazione non potrebbe vedere ripristinata la sua efficacia e  il
creditore dovrebbe procedere con un nuovo pignoramento. 
    Per il diritto d'uso, qualora fosse consentito emettere  soltanto
un ordine di annotazione con mera  funzione  di  pubblicita'  notizia
dell'estinzione di tale diritto con il decreto di  trasferimento,  la
situazione sarebbe evidentemente meno grave. 
    Infatti, tale annotazione non sarebbe diretta a  far  venir  meno
l'efficacia ai sensi dell'art. 2644 del codice civile della  relativa
trascrizione. 
    Inoltre, seguendo la tesi di autorevole dottrina e la (in  questo
caso decisamente rilevante sul piano pratico) sopra citata  circolare
del 1995, si dovrebbe ammettere la  possibilita'  di  procedere  alla
cancellazione di tale annotazione. 
    E'  noto  infatti  che  la  dottrina,  seguita   dalla   pubblica
amministrazione competente con la suddetta circolare, esclude che  si
possa procedere ad una cancellazione di una cancellazione, ma ammette
la cancellazione di un'annotazione. 
    Pertanto, qualora fosse ammesso invece di procedere con un ordine
di cancellazione della trascrizione della  costituzione  del  diritto
d'uso, si dovrebbe giungere  alla  conclusione  che  la  trascrizione
perderebbe l'efficacia ai sensi dell'art. 2644 del codice  civile  e,
nel  caso  ipotizzato,  dopo  la  vittoriosa  opposizione  agli  atti
esecutivi e la dichiarazione di nullita' del decreto di trasferimento
e  l'estinzione  del   processo   esecutivo,   l'esecutato   potrebbe
efficacemente costituire a vantaggio di un terzo il  diritto  di  uso
che aveva gia' costituito in precedenza. 
    Si deve comunque ribadire che le differenze di disciplina tra  la
possibilita' di emettere un ordine di annotazione con  mera  funzione
di  pubblicita'  notizia  e  quella  di   emettere   un   ordine   di
cancellazione della trascrizione della costituzione del diritto d'uso
vengono in rilievo in ipotesi marginali. Si ritiene quindi che quello
che veramente conti, per assicurare il rispetto dei citati  parametri
costituzionali, e' che  sia  consentito  di  emettere  un  ordine  di
provvedere  ad  una   segnalazione   pubblicitaria   che   dia   atto
dell'estinzione di uno dei diritti  previsti  dall'art.  2812,  primo
comma  del  codice  civile  a  seguito  del  trasferimento  del  bene
pignorato, pur se si considera preferibile la soluzione che  dovrebbe
permettere un ordine di annotazione con mera funzione di  pubblicita'
notizia. 
    E'  appena  il  caso  di  evidenziare  che  non   appare   invece
ammissibile un ordine di disporre la cancellazione della trascrizione
della costituzione del fondo patrimoniale eseguita dopo  l'iscrizione
ipotecaria. 
    Infatti, tale trascrizione ha, secondo la  tesi  prevalente,  una
funzione di mera pubblicita' notizia (per  l'opponibilita'  ai  terzi
rileva infatti l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio,  come
previsto dall'art. 162 del codice civile) e comunque  la  fattispecie
in esame non ha alcuna analogia  con  quelle  espressamente  previste
nell'art. 586 del codice di procedura civile. 
    La formalita'  pubblicitaria  in  questione  deve  quindi  essere
semplicemente considerata non opponibile all'aggiudicatario. 
    La questione di legittimita' costituzionale che e'  proposta  con
questa ordinanza non riguarda quindi questo aspetto della vicenda  in
esame. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 586  del  codice  di  procedura
civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 41 Cost.,  nella  parte
in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione debba emettere, con
il decreto di trasferimento, un  ordine  di  annotazione,  a  margine
della trascrizione della costituzione del diritto d'uso gravante  sul
bene pignorato, dell'avvenuta estinzione di  tale  diritto  ai  sensi
dell'art. 2812, secondo comma, codice  civile  o,  in  subordine,  un
ordine di cancellazione di tale trascrizione, quando la  trascrizione
e' stata eseguita  dopo  l'iscrizione  dell'ipoteca  a  garanzia  del
credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che ha
chiesto di far subastare  la  cosa  pignorata  come  libera  da  tale
diritto d'uso e quando l'usuario ha ricevuto l'avviso della  pendenza
della procedura esecutiva con la notifica di un  atto  contenente  le
indicazioni previste dall'art. 498 del codice di procedura civile; 
    Sospende il processo e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la  cancelleria  provveda  alla  notifica  di  questa
ordinanza alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
alla comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
        Varese, 24 settembre 2025 
 
                        Il giudice: Puricelli 
 
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il giudice, 
    considerato che nell'ordinanza emessa  il  24  settembre  2025  e
depositata in pari data, con la quale e'  stata  rimessa  alla  Corte
costituzionale una questione di legittimita' costituzionale  relativa
all'art. 586 del codice di procedura civile, a causa di  meri  errori
materiali,  e'  stato  fatto  riferimento,  in   vari   punti   della
motivazione e nel dispositivo, all'art. 41 Cost., in luogo  dell'art.
42 Cost., 
    ritenuto che gli errori materiali appaiano evidenti, dato che  la
motivazione di tale ordinanza da' conto del fatto che la questione di
legittimita' costituzionale che e' stata  sollevata  fa  riferimento,
tra l'altro, al parametro  costituzionale  consistente  nell'articolo
della Costituzione che tutela il diritto di proprieta', che e' l'art.
42 Cost., non quello erroneamente indicato, 
    evidenziato  che,  con  decreto  emesso  il  22   ottobre   2025,
depositato il 23 ottobre  2025,  sono  state  invitate  le  parti  ad
esprimere le loro considerazioni  sulla  necessita'  di  disporre  la
correzione dei suddetti errori materiali con il deposito  di  memorie
entro il 28 ottobre 2025, 
    rilevato che la creditrice procedente ha depositato  una  memoria
con la quale ha chiesto la correzione dei citati errori materiali, 
    rilevato che non sono state depositate altre memorie nel  termine
citato, 
    ritenuto necessario, in base a quanto sopra  esposto,  provvedere
alla  correzione  degli  errori  materiali  presenti  nella  suddetta
ordinanza, 
    dispone che, nell'ordinanza  emessa  il  24  settembre  2025  nel
procedimento indicato a margine e  depositata  in  pari  data,  siano
corretti gli errori materiali sopra indicati e che quindi dove, nella
motivazione e nel dispositivo  di  tale  ordinanza,  e'  scritto  «41
Cost.» si intenda, in sostituzione, «42 Cost.», 
    dispone che la cancelleria  provveda  all'immediata  trasmissione
degli atti successivi all'ordinanza depositata il 24 settembre  2025,
compreso  questo  provvedimento,  alla  Corte  costituzionale,   come
seguito di quelli gia' trasmessi, 
    dispone che la  cancelleria  provveda  alla  notifica  di  questa
ordinanza alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
alla comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
        Varese, 6 novembre 2025 
 
                        Il giudice: Puricelli