Reg. ord. n. 12 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6

Ordinanza del Tribunale di Macerata  del 18/11/2025

Tra: M. F.



Oggetto:

Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga – Irragionevolezza considerato che: l’organo di polizia giudiziaria avrebbe potuto, antecedentemente alla confisca, chiedere l’assegnazione; la facoltà di assegnazione è riconosciuta anche a enti diversi dalla polizia giudiziaria; in assenza di altre domande di assegnazione il bene, laddove invenduto, sarebbe destinato a distruzione – Denunciata eterogeneità rispetto ad analoghe fattispecie nelle quali, alle condizioni stabilite, la destinazione dei beni confiscati è riferita a organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali, senza prevedere che enti privati possano avere riconosciuto un trattamento preferenziale rispetto a quelli pubblici.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 09/10/1990  Num. 309  Art. 100


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025

Ordinanza  del  18  novembre  2025  del  Tribunale  di  Macerata  nel
procedimento penale a carico di M. F. . 
 
Confisca - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Destinazione di  beni
  sequestrati o  confiscati  a  seguito  di  operazioni  antidroga  -
  Assegnazione, a  richiesta,  dell'amministrazione  di  appartenenza
  agli organi che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e  3
  dell'art. 100  del  d.P.R.  n.  309  del  1990  -  Possibilita'  di
  assegnazione  anche  ad  associazioni,  comunita'  o  enti  che  si
  occupino del recupero dei  tossicodipendenti  -  Omessa  previsione
  della possibilita' di assegnazione, a richiesta, anche agli  organi
  di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso
  e che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia
  antidroga. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
  (Testo  unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100. 


(GU n. 6 del 11-02-2026)

 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
 
    Il Tribunale penale di Macerata, Ufficio GIP-GUP,  nella  persona
del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 29 novembre  2024,
F. M., nel contesto di piu' ampie indagini volte al contrasto di  una
rilevante attivita' di trasporto e spaccio  di  stupefacente,  veniva
fermato alla guida di vettura... tg... a  bordo  della  quale  veniva
rinvenuto un ingente quantitativo di droga;  stupefacente  e  vettura
che venivano sequestrati: 
        a  carico  dello  stesso,  nel  contesto  della  sentenza  di
patteggiamento emessa da questo ufficio in data 18 marzo 2025 (irr 26
settembre 2025) veniva disposta la confisca della  vettura...  tg...,
nelle more in sequestro presso custode giudiziario; 
        con nota 8 ottobre 2025 tale veicolo veniva  chiesto  in  uso
per servizi antidroga da parte della polizia  municipale  di...,  che
con successiva nota 17 ottobre 2025 precisava di non avere mai  avuto
in  uso  tale  vettura  e   che   stante   l'elevato   chilometraggio
verosimilmente la stessa non era appetibile per altri corpi di PG. 
 
                               Osserva 
 
    L'art.  100  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990 prevede che: 
        1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le  navi,  le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  nel  corso  di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono  essere  affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente  in  custodia  giudiziale  agli
organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in
attivita' di polizia antidroga; se vi  ostano  esigenze  processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. 
        ... 
        3.  Gli   oneri   relativi   alla   gestione   dei   beni   e
all'assicurazione obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli
aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 
        4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito
di  provvedimento  definitivo  di  confisca,  vengono  assegnati,   a
richiesta,  dell'amministrazione  di  appartenenza  degli  organi  di
polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3.
Possono  altresi'   essere   assegnati,   a   richiesta,   anche   ad
associazioni, comunita', od enti che si  occupino  del  recupero  dei
tossicodipendenti. 
    Tale disposizione appare  rientrare  in  una  casistica  prevista
anche da altre  previsioni  normative  che  derogano  alla  ordinaria
destinazione dei beni confiscati (ossia la loro vendita o distruzione
- cfr art. 86. disp att cpp). 
    Al riguardo mette conto di ricordare quantomeno: 
        l'art. 9, legge n. 146/2006  (Ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite  contro  il  crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea  generale  il  15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), che prevede che: 
          9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale  o  i
beni sequestrati in custodia giudiziale,  con  facolta'  d'uso,  agli
organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo  ovvero  per
lo svolgimento dei compiti d'istituto; 
          9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al Libro II,  Titolo
XII, Capo III, Sezione I,  del  codice  penale  sono  assegnati  agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9; 
        l'art. 18-bis, decreto legislativo  n.  74/2000  che  prevede
che: 
          1. I beni sequestrati nell'ambito dei  procedimenti  penali
relativi ai delitti previsti dal presente  decreto  e  a  ogni  altro
delitto  tributario,  diversi  dal  denaro  e  dalle   disponibilita'
finanziarie, possono essere affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in
custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che
ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative; 
          1-bis. I beni di cui al comma 1  acquisiti  dallo  Stato  a
seguito di provvedimento definitivo di  confisca  sono  assegnati,  a
richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria; 
        l'art. 48, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 -  Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede che: 
          12. I beni mobili, anche  iscritti  in  pubblici  registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia  per  l'impiego  in  attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c). 
          ...c) trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali
ovvero  economiche,  con  vincolo  di  reimpiego  dei  proventi   per
finalita' sociali, in via prioritaria,  al  patrimonio  indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione. Gli enti
territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito  elenco  dei  beni
confiscati ad essi trasferiti, che  viene  periodicamente  aggiornato
con cadenza  mensile.  L'elenco,  reso  pubblico  nel  sito  internet
istituzionale  dell'ente,  deve  contenere  i  dati  concernenti   la
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni  nonche',  in
caso  di  assegnazione   a   terzi,   i   dati   identificativi   del
concessionario e gli estremi, l'oggetto  e  la  durata  dell'atto  di
concessione.  La  mancata  pubblicazione   comporta   responsabilita'
dirigenziale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base
di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito
e nel rispetto dei principi di trasparenza,  adeguata  pubblicita'  e
parita' di trattamento, a comunita', anche  giovanili,  ad  enti,  ad
associazioni  maggiormente  rappresentative  degli  enti  locali,  ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
o  a  comunita'  terapeutiche  e  centri  di  recupero  e   cura   di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive
modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di
lucro, e agli  operatori  dell'agricoltura  sociale  riconosciuti  ai
sensi delle disposizioni vigenti nonche' agli enti parco nazionali  e
regionali. 
          12-bis.  Sono  destinati  in  via  prioritaria   al   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine
operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,
funzionali alle esigenze del soccorso pubblico; 
          12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
non destinati  ai  sensi  dei  commi  12  e  12-bis,  possono  essere
destinati alla vendita, con divieto  di  ulteriore  cessione  per  un
periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto  dal
comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti; 
        l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. che prevede che: 
          1. I beni e gli strumenti informatici o telematica  oggetto
di sequestro che, a seguito di  analisi  tecnica  forense,  risultino
essere stati in tutto o in parte utilizzati per  la  commissione  dei
reati  di  cui  agli  articoli   473,   474,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies  del  codice  penale   sono   affidati   dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale con facolta' d'uso, salvo  che  vi
ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano
richiesta  per  l'impiego  in  attivita'  di  contrasto  ai   crimini
informatici, ovvero ad altri organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia; 
          2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove  acquisiti
dallo Stato a seguito di procedimento definitivo  di  confisca,  sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  e  che  ne
abbiano avuto l'uso ovvero,  ove  non  vi  sia  stato  un  precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri  organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia. 
    Norme peraltro che appaiono espressione di un generico favore per
l'utilizzo di beni confiscati alla  criminalita'  da  parte  di  enti
pubblici o comunque con finalita' di  interesse  pubblico,  ma  senza
apparentemente alcun criterio unitario sotteso  alle  stesse,  atteso
che: 
        l'art. 9, legge n. 146/2006 prevede la assegnazione dei  soli
beni informatici o telematici usati per commettere delitti  tipici  a
organi di polizia che gia' abbiano avuto uso dei beni, senza espresso
vincolo di destinazione; 
        l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. dei  soli  beni  e  strumenti
informatici o telematici oggetto  di  sequestro  che,  a  seguito  di
analisi tecnica forense (altre prove sarebbero inidonee a dare idonea
certezza ??  NDR),  risultino  essere  stati  in  tutto  o  in  parte
utilizzati per la commissione di delitti tipici, alle amministrazioni
che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto  l'uso  ovvero,  ove
non vi sia stato un precedente affidamento  in  custodia  giudiziale,
agli organi di polizia che ne  facciano  richiesta  ovvero  ad  altri
organi dello Stato, ma  con  espresso  vincolo  di  destinazione  per
l'impiego in attivita' di contrasto  ai  crimini  informatici  o  per
finalita' di giustizia; 
        l'art. 18-bis, decreto legislativo n. 74/2000 la assegnazione
di ogni bene confiscato per reati tributari, anche se non  usato  per
la commissione degli stessi, eccezion fatta per  denaro  e  strumenti
finanziari, ad organi dell'amministrazione finanziaria, a prescindere
dal fatto che degli  stessi  ne  abbiano  avuto  o  meno  uso,  senza
espresso vincolo di destinazione; 
        l'art. 48,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  159/2011  la
assegnazione dei beni confiscati alla mafia alla  Agenzia,  a  organi
dello Stato, a enti territoriali, Vigili del fuoco, comunita',  anche
giovanili, ad  enti,  ad  associazioni  maggiormente  rappresentative
degli  enti  locali,  organizzazioni   di   volontariato,   comunita'
terapeutiche e  centri  di  recupero  e  cura  di  tossicodipendenti,
associazioni  di  protezione  ambientale,  a   altre   tipologie   di
cooperative   purche'   a   mutualita'   prevalente,   ad   operatori
dell'agricoltura sociale riconosciuti  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti, a enti parco nazionali e regionali... 
    Tanto   premesso   ritiene   questo    giudice    la    possibile
incostituzionalita' dell'art. 100 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990 per violazione dell'art. 3 della  Costituzione
nella  parte  in  cui  non  prevede,  a   richiesta,   la   possibile
assegnazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le  navi,
le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili (per quanto qui rileva  e
per quanto si chiede pronunzia  degli  autoveicoli,  ma  il  discorso
appare analogo per le altre categorie di beni) sequestrati nel  corso
di operazioni di polizia giudiziaria  antidroga  anche  a  organi  di
polizia che non ne abbiano avuto prima l'uso ai sensi dei commi 1,  2
e 3 e che intendano destinarli in attivita' di polizia antidroga. 
    Tali beni infatti: 
        prima della confisca possono essere  affidati  dall'autorita'
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di  polizia
che ne facciano richiesta  per  l'impiego  in  attivita'  di  polizia
antidroga; 
        Previsione che prescinde dal fatto che siano chiesti dalla PG
che ha fatto il sequestro o da altra PG, esclusa quindi - logicamente
- ogni «premialita'» di tale affido, disponendo pero' che  tali  beni
debbano essere impiegati in attivita' di polizia antidroga. 
        dopo la confisca sono assegnati (tale il senso  della  norma,
pur se la formulazione letterale non appare particolarmente felice) a
richiesta agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai  sensi
dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati,  a  richiesta,
anche ad  associazioni,  comunita',  od  enti  che  si  occupino  del
recupero dei tossicodipendenti. 
    Previsione che quindi prevede tale assegnazione: 
        *come obbligatoria (vengono assegnati, a richiesta..) ove  la
istanza sia formulata dalla amministrazione della PG che gia'  li  ha
avuti in custodia, con disposto che 
          non si ritiene correlabile alla  pregressa  assunzione  dei
costi di cui al c. 3 (che ben potrebbero peraltro non esserci ove  il
veicolo fosse affidato al proprietario..), previsione che appare solo
logicamente esonerare lo Stato da tali costi ponendoli in capo di chi
il veicolo concretamente utilizza; 
          appare  espressione  del  favore  del  legislatore  per  la
continuita' di possesso ed eventuale uso dello stesso da parte  della
PG che gia' se ne avvale; 
        * come facoltativa  (Possono  altresi'  essere  assegnati,  a
richiesta ..) ove sia avanzata da enti che nulla hanno a  che  vedere
con  la  attivita'  di  PG  per  la  repressione  del   traffico   di
stupefacenti e sono impegnati nel diverso settore  del  recupero  dei
soggetti tossicodipendenti. 
    Per entrambe le categorie di beneficiari, peraltro, la norma  non
prevede  espressamente  -  differentemente  da  quanto  previsto  per
l'affido - specifiche finalita' alle  quali  i  beni  debbano  essere
destinati dopo la assegnazione definitiva, pur dovendosi  chiaramente
utilizzare nell'espletamento dei  compiti  istituzionali  degli  enti
beneficiari (sembrerebbe in via diretta o  mediata,  dato  che  nulla
sembra escludere ad es che tale bene una volta assegnato ad  un  ente
sia  da  questi   venduto   e   il   ricavato   utilizzato   a   fini
istituzionali..). 
    In tale contesto appare  a  chi  scrive  del  tutto  irrazionale,
costituendo omissione manifestamente irragionevole, che un organo  di
PG che non ha mai avuto l'affido dei beni  in  sequestro  non  possa,
dopo la confisca  degli  stessi,  chiederne  la  assegnazione  (ferma
chiaramente  la  priorita'  riconosciuta  agli  eventuali  organi  di
polizia  che  ne  abbiano  avuto  l'uso,  logicamente  favoriti   per
continuita' di possesso ed uso) per l'impiego in attivita' di polizia
antidroga, quando 
        lo stesso  avrebbe  potuto  avanzare  tale  domanda  in  fase
antecedente  alla  confisca,  poi  diventando  (ove  accolta)  avente
diritto alla sua definitiva assegnazione; 
        la facolta' di domandare la assegnazione dei beni  confiscati
e' riconosciuta anche ad associazioni,  comunita',  od  enti  che  si
occupino del recupero dei tossicodipendenti, enti che - pur  meritori
- il legislatore appare configurare come meno titolati rispetto  alle
forze di PG, in quanto non legittimati a chiederne  l'utilizzo  prima
della confisca; 
        in assenza di altre  domande  di  assegnazione,  rientrandosi
nella  ordinaria  disciplina,  la  eventuale  antieconomicita'  della
vendita (ipotesi non del tutto astratta, avendo la vettura 280.000 km
e carrozzeria con diversi graffi) comporterebbe  la  distruzione  del
bene,  che  pur  potrebbe  essere  utilmente  utilizzato   dalla   PG
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali. 
    Non si ritiene, invece, salva  diversa  valutazione  della  Corte
adita, poter usare come utile tertium comparationis  altra  specifica
tra le norme sopra indicate che prevedono la assegnazione a  enti  di
beni confiscati, attesa, per come  sopra  evidenziato,  la  rilevante
eterogeneita' delle plurime previsioni normative al  riguardo  (fatta
salva ogni valutazione, che  non  interessa  in  questa  sede  e  non
compete a questo giudice, sulla razionalita' o meno delle stesse). 
    Si deve pero' evidenziare che le  stesse,  in  relazione  a  casi
simili a quelli che oggi occupano, prevedono tutte - alle  condizioni
di legge - la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici  ai
quali e' demandata la tutela di interessi statuali (organi di polizia
giudiziaria,  organi  dell'amministrazione  finanziaria,  organi   di
polizia  ..ovvero  altri  organi  dello  Stato   per   finalita'   di
giustizia), per lo piu' in via esclusiva e senza prevedere  in  alcun
caso  che  enti  privati  possano  avere  trattamento   preferenziale
rispetto  a  enti  pubblici,  esclusi  dal  concorrere   dalla   loro
assegnazione. 
    Profilo che evidenzia ulteriormente la irrazionalita' ed anomalia
della disposizione censurata e la  sua  ingiustificata  eterogeneita'
rispetto al sistema normativo. 
    La questione appare  poi  rilevante  nel  presente  procedimento,
atteso che la Polizia municipale di Macerata ha chiesto  in  uso  per
servizi antidroga un veicolo confiscato nel corso  di  operazione  di
polizia giudiziaria antidroga ma che non ha mai avuto in  uso  mentre
era in sequestro e che, pertanto,  la  norma  censurata  non  prevede
possa essere alla stessa assegnato. 
    Possibilita' che sarebbe concessa a questo giudice ove accolta la
questione sollevata. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Promuove  di  ufficio,   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  100
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990  la'  ove
statuendo che i beni mobili ed  immobili  acquisiti  dallo  Stato,  a
seguito di provvedimento definitivo di confisca (e  per  quanto  oggi
direttamente  occupa  gli  autoveicoli)  ,   vengono   assegnati,   a
richiesta,  dell'amministrazione  di  appartenenza  degli  organi  di
polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3.
Possono  altresi'   essere   assegnati,   a   richiesta,   anche   ad
associazioni, comunita', od enti che si  occupino  del  recupero  dei
tossicodipendenti non prevede che gli stessi possano altresi'  essere
assegnati, a richiesta, anche ad organi di polizia  che  non  abbiano
previamente avuto gli stessi in uso e che ne facciano  richiesta  per
l'impiego in attivita' di polizia antidroga. 
    Ordina che a cura della Cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Macerata, 13 novembre 2025 
 
                           IL GIP: MANZONI