Reg. ord. n. 12 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Macerata  del 18/11/2025

Tra: M. F.



Oggetto:

Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga – Irragionevolezza considerato che: l’organo di polizia giudiziaria avrebbe potuto, antecedentemente alla confisca, chiedere l’assegnazione; la facoltà di assegnazione è riconosciuta anche a enti diversi dalla polizia giudiziaria; in assenza di altre domande di assegnazione il bene, laddove invenduto, sarebbe destinato a distruzione – Denunciata eterogeneità rispetto ad analoghe fattispecie nelle quali, alle condizioni stabilite, la destinazione dei beni confiscati è riferita a organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali, senza prevedere che enti privati possano avere riconosciuto un trattamento preferenziale rispetto a quelli pubblici.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 09/10/1990  Num. 309  Art. 100


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.