Reg. ord. n. 12 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6
Ordinanza del Tribunale di Macerata del 18/11/2025
Tra: M. F.
Oggetto:
Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga – Irragionevolezza considerato che: l’organo di polizia giudiziaria avrebbe potuto, antecedentemente alla confisca, chiedere l’assegnazione; la facoltà di assegnazione è riconosciuta anche a enti diversi dalla polizia giudiziaria; in assenza di altre domande di assegnazione il bene, laddove invenduto, sarebbe destinato a distruzione – Denunciata eterogeneità rispetto ad analoghe fattispecie nelle quali, alle condizioni stabilite, la destinazione dei beni confiscati è riferita a organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali, senza prevedere che enti privati possano avere riconosciuto un trattamento preferenziale rispetto a quelli pubblici.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Testo dell'ordinanza
N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025
Ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di M. F. .
Confisca - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Destinazione di beni
sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga -
Assegnazione, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza
agli organi che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Possibilita' di
assegnazione anche ad associazioni, comunita' o enti che si
occupino del recupero dei tossicodipendenti - Omessa previsione
della possibilita' di assegnazione, a richiesta, anche agli organi
di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso
e che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
antidroga.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100.
(GU n. 6 del 11-02-2026)
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale penale di Macerata, Ufficio GIP-GUP, nella persona
del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 29 novembre 2024,
F. M., nel contesto di piu' ampie indagini volte al contrasto di una
rilevante attivita' di trasporto e spaccio di stupefacente, veniva
fermato alla guida di vettura... tg... a bordo della quale veniva
rinvenuto un ingente quantitativo di droga; stupefacente e vettura
che venivano sequestrati:
a carico dello stesso, nel contesto della sentenza di
patteggiamento emessa da questo ufficio in data 18 marzo 2025 (irr 26
settembre 2025) veniva disposta la confisca della vettura... tg...,
nelle more in sequestro presso custode giudiziario;
con nota 8 ottobre 2025 tale veicolo veniva chiesto in uso
per servizi antidroga da parte della polizia municipale di..., che
con successiva nota 17 ottobre 2025 precisava di non avere mai avuto
in uso tale vettura e che stante l'elevato chilometraggio
verosimilmente la stessa non era appetibile per altri corpi di PG.
Osserva
L'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 prevede che:
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in
attivita' di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
...
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli
aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a
richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di
polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad
associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti.
Tale disposizione appare rientrare in una casistica prevista
anche da altre previsioni normative che derogano alla ordinaria
destinazione dei beni confiscati (ossia la loro vendita o distruzione
- cfr art. 86. disp att cpp).
Al riguardo mette conto di ricordare quantomeno:
l'art. 9, legge n. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), che prevede che:
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i
beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli
organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per
lo svolgimento dei compiti d'istituto;
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al Libro II, Titolo
XII, Capo III, Sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9;
l'art. 18-bis, decreto legislativo n. 74/2000 che prevede
che:
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali
relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro
delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita'
finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in
custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che
ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative;
1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a
richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria;
l'art. 48, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 - Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede che:
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).
...c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per
finalita' sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione. Gli enti
territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni
confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato
con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet
istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in
caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del
concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di
concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilita'
dirigenziale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base
di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito
e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e
parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purche' a mutualita'
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di
lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai
sensi delle disposizioni vigenti nonche' agli enti parco nazionali e
regionali.
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine
operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale,
funzionali alle esigenze del soccorso pubblico;
12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere
destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un
periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti;
l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. che prevede che:
1. I beni e gli strumenti informatici o telematica oggetto
di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino
essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale con facolta' d'uso, salvo che vi
ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di
giustizia;
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti
dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne
abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di
giustizia.
Norme peraltro che appaiono espressione di un generico favore per
l'utilizzo di beni confiscati alla criminalita' da parte di enti
pubblici o comunque con finalita' di interesse pubblico, ma senza
apparentemente alcun criterio unitario sotteso alle stesse, atteso
che:
l'art. 9, legge n. 146/2006 prevede la assegnazione dei soli
beni informatici o telematici usati per commettere delitti tipici a
organi di polizia che gia' abbiano avuto uso dei beni, senza espresso
vincolo di destinazione;
l'art. 86-bis disp. att. c.p.p. dei soli beni e strumenti
informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di
analisi tecnica forense (altre prove sarebbero inidonee a dare idonea
certezza ?? NDR), risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione di delitti tipici, alle amministrazioni
che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove
non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta ovvero ad altri
organi dello Stato, ma con espresso vincolo di destinazione per
l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini informatici o per
finalita' di giustizia;
l'art. 18-bis, decreto legislativo n. 74/2000 la assegnazione
di ogni bene confiscato per reati tributari, anche se non usato per
la commissione degli stessi, eccezion fatta per denaro e strumenti
finanziari, ad organi dell'amministrazione finanziaria, a prescindere
dal fatto che degli stessi ne abbiano avuto o meno uso, senza
espresso vincolo di destinazione;
l'art. 48, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 la
assegnazione dei beni confiscati alla mafia alla Agenzia, a organi
dello Stato, a enti territoriali, Vigili del fuoco, comunita', anche
giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative
degli enti locali, organizzazioni di volontariato, comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti,
associazioni di protezione ambientale, a altre tipologie di
cooperative purche' a mutualita' prevalente, ad operatori
dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni
vigenti, a enti parco nazionali e regionali...
Tanto premesso ritiene questo giudice la possibile
incostituzionalita' dell'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 per violazione dell'art. 3 della Costituzione
nella parte in cui non prevede, a richiesta, la possibile
assegnazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi,
le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili (per quanto qui rileva e
per quanto si chiede pronunzia degli autoveicoli, ma il discorso
appare analogo per le altre categorie di beni) sequestrati nel corso
di operazioni di polizia giudiziaria antidroga anche a organi di
polizia che non ne abbiano avuto prima l'uso ai sensi dei commi 1, 2
e 3 e che intendano destinarli in attivita' di polizia antidroga.
Tali beni infatti:
prima della confisca possono essere affidati dall'autorita'
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
antidroga;
Previsione che prescinde dal fatto che siano chiesti dalla PG
che ha fatto il sequestro o da altra PG, esclusa quindi - logicamente
- ogni «premialita'» di tale affido, disponendo pero' che tali beni
debbano essere impiegati in attivita' di polizia antidroga.
dopo la confisca sono assegnati (tale il senso della norma,
pur se la formulazione letterale non appare particolarmente felice) a
richiesta agli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta,
anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del
recupero dei tossicodipendenti.
Previsione che quindi prevede tale assegnazione:
*come obbligatoria (vengono assegnati, a richiesta..) ove la
istanza sia formulata dalla amministrazione della PG che gia' li ha
avuti in custodia, con disposto che
non si ritiene correlabile alla pregressa assunzione dei
costi di cui al c. 3 (che ben potrebbero peraltro non esserci ove il
veicolo fosse affidato al proprietario..), previsione che appare solo
logicamente esonerare lo Stato da tali costi ponendoli in capo di chi
il veicolo concretamente utilizza;
appare espressione del favore del legislatore per la
continuita' di possesso ed eventuale uso dello stesso da parte della
PG che gia' se ne avvale;
* come facoltativa (Possono altresi' essere assegnati, a
richiesta ..) ove sia avanzata da enti che nulla hanno a che vedere
con la attivita' di PG per la repressione del traffico di
stupefacenti e sono impegnati nel diverso settore del recupero dei
soggetti tossicodipendenti.
Per entrambe le categorie di beneficiari, peraltro, la norma non
prevede espressamente - differentemente da quanto previsto per
l'affido - specifiche finalita' alle quali i beni debbano essere
destinati dopo la assegnazione definitiva, pur dovendosi chiaramente
utilizzare nell'espletamento dei compiti istituzionali degli enti
beneficiari (sembrerebbe in via diretta o mediata, dato che nulla
sembra escludere ad es che tale bene una volta assegnato ad un ente
sia da questi venduto e il ricavato utilizzato a fini
istituzionali..).
In tale contesto appare a chi scrive del tutto irrazionale,
costituendo omissione manifestamente irragionevole, che un organo di
PG che non ha mai avuto l'affido dei beni in sequestro non possa,
dopo la confisca degli stessi, chiederne la assegnazione (ferma
chiaramente la priorita' riconosciuta agli eventuali organi di
polizia che ne abbiano avuto l'uso, logicamente favoriti per
continuita' di possesso ed uso) per l'impiego in attivita' di polizia
antidroga, quando
lo stesso avrebbe potuto avanzare tale domanda in fase
antecedente alla confisca, poi diventando (ove accolta) avente
diritto alla sua definitiva assegnazione;
la facolta' di domandare la assegnazione dei beni confiscati
e' riconosciuta anche ad associazioni, comunita', od enti che si
occupino del recupero dei tossicodipendenti, enti che - pur meritori
- il legislatore appare configurare come meno titolati rispetto alle
forze di PG, in quanto non legittimati a chiederne l'utilizzo prima
della confisca;
in assenza di altre domande di assegnazione, rientrandosi
nella ordinaria disciplina, la eventuale antieconomicita' della
vendita (ipotesi non del tutto astratta, avendo la vettura 280.000 km
e carrozzeria con diversi graffi) comporterebbe la distruzione del
bene, che pur potrebbe essere utilmente utilizzato dalla PG
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
Non si ritiene, invece, salva diversa valutazione della Corte
adita, poter usare come utile tertium comparationis altra specifica
tra le norme sopra indicate che prevedono la assegnazione a enti di
beni confiscati, attesa, per come sopra evidenziato, la rilevante
eterogeneita' delle plurime previsioni normative al riguardo (fatta
salva ogni valutazione, che non interessa in questa sede e non
compete a questo giudice, sulla razionalita' o meno delle stesse).
Si deve pero' evidenziare che le stesse, in relazione a casi
simili a quelli che oggi occupano, prevedono tutte - alle condizioni
di legge - la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai
quali e' demandata la tutela di interessi statuali (organi di polizia
giudiziaria, organi dell'amministrazione finanziaria, organi di
polizia ..ovvero altri organi dello Stato per finalita' di
giustizia), per lo piu' in via esclusiva e senza prevedere in alcun
caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale
rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere dalla loro
assegnazione.
Profilo che evidenzia ulteriormente la irrazionalita' ed anomalia
della disposizione censurata e la sua ingiustificata eterogeneita'
rispetto al sistema normativo.
La questione appare poi rilevante nel presente procedimento,
atteso che la Polizia municipale di Macerata ha chiesto in uso per
servizi antidroga un veicolo confiscato nel corso di operazione di
polizia giudiziaria antidroga ma che non ha mai avuto in uso mentre
era in sequestro e che, pertanto, la norma censurata non prevede
possa essere alla stessa assegnato.
Possibilita' che sarebbe concessa a questo giudice ove accolta la
questione sollevata.
P.Q.M.
Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
Promuove di ufficio, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 la' ove
statuendo che i beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca (e per quanto oggi
direttamente occupa gli autoveicoli) , vengono assegnati, a
richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di
polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Possono altresi' essere assegnati, a richiesta, anche ad
associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti non prevede che gli stessi possano altresi' essere
assegnati, a richiesta, anche ad organi di polizia che non abbiano
previamente avuto gli stessi in uso e che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia antidroga.
Ordina che a cura della Cancelleria la ordinanza sia notificata
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della
Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Macerata, 13 novembre 2025
IL GIP: MANZONI