Reg. ord. n. 15 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 24/11/2025

Tra: A. S.



Oggetto:

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato – Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla prevista incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato l’istanza di patteggiamento – Contrasto con i principi, anche sovranazionali, della terzietà e imparzialità del giudice, collegati alla garanzia del giusto processo. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 34  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York   Art. 14 



Testo dell'ordinanza

                        N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2025

Ordinanza del 24 novembre 2025 della Corte di cassazione sul  ricorso
proposto da A. S.. 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice dell'udienza
  di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la  richiesta
  di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444  cod.  proc.
  pen. - Omessa previsione  dell'incompatibilita'  a  partecipare  al
  giudizio abbreviato. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 


(GU n. 6 del 11-02-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Sesta sezione penale 
 
    Composta da: 
        Pierluigi Di Stefano: Presidente; 
        Maria Grazia Benedetti; 
        Debora Tripiccione; 
        Federica Tondin; 
        Giuseppe Biondi: relatore; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto  da  S.
A., nato a ... (...) il ... avverso l'ordinanza  del  7  maggio  2025
della Corte di Appello di Salerno. 
    Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; 
    Udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi; 
    Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in  persona
del sostituto procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha  concluso
chiedendo di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata,  in
relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, della Costituzione nella  parte
in cui non prevede che non puo' partecipare al giudizio abbreviato il
giudice dell'udienza  di  comparizione  predibattimentale  che  abbia
rigettato la richiesta di applicazione  di  pena  concordata  di  cui
all'art. 444 del codice di procedura penale; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con ordinanza del 7 maggio 2025 la Corte di Appello di Salerno
rigettava la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale a seguito  di  citazione  diretta  del
Tribunale di Salerno, dott.ssa ..., presentata in data 9 aprile  2025
da S. A. 
    2. Avverso l'ordinanza della  Corte  di  Appello  di  Salerno  ha
proposto ricorso per cassazione S. A., mediante il proprio  difensore
di fiducia, articolando due motivi  di  ricorso,  che  si  riassumono
sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disposizioni di attuazione  del
codice di procedura penale. 
    2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale. In sintesi, il  giudice  dell'udienza
predibattimentale del  Tribunale  di  Salerno,  dott.ssa  ...,  aveva
rigettato la richiesta di patteggiamento  avanzata  dall'imputato  S.
A., imputato del delitto di cui all'art. 391-ter del  codice  penale,
con ordinanza dell'11 marzo 2025.  All'udienza  del  25  marzo  2025,
sempre nell'interesse dell'imputato S., era stata formulata richiesta
di   giudizio   abbreviato   e   il   giudice,   ritenuta   una   sua
incompatibilita'  in   ragione   delle   motivazioni   espresse   nel
provvedimento di rigetto del patteggiamento, dichiarava di astenersi,
ma la sua  astensione  non  veniva  autorizzata  dal  Presidente  del
Tribunale. Pertanto, alla successiva udienza dell'8  aprile  2025,  a
seguito  della  lettura  del  provvedimento   presidenziale,   veniva
ritualmente  formalizzata  istanza  di  ricusazione,  richiamando  la
pronuncia della  Corte  costituzionale  n.  439  del  1993  resa  con
riferimento all'udienza preliminare. La Corte di Appello di  Salerno,
nel rigettare l'istanza, ha  richiamato  i  principi  espressi  dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n.  232  del  1999  (ed  altre),
sostenendo il superamento delle diverse conclusioni cui era giunta la
medesima Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del  1992  e  di
conseguenza con quella n. 439 del 1993, con  particolare  riferimento
al cambio del giudice,  da  ritenersi  costituzionalmente  necessario
solo nel caso in cui la valutazione di merito pregiudicante sia stata
espressa dal medesimo giudice in una fase diversa del medesimo  grado
e non anche quando la valutazione  di  merito  sia  stata  effettuata
nella stessa  fase  del  medesimo  grado.  Questo  argomento  non  e'
condivisibile poiche' trascura l'equiparazione che  la  stessa  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2024,  ha  effettuato  tra
l'udienza preliminare  e  l'udienza  predibattimentale,  di  talche',
nell'ottica  di  questo  parallelismo,  non  potrebbe  omettersi   di
considerare l'intervento della Corte costituzionale con  la  sentenza
n. 439 del 1993 che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte  in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a  partecipare   al   giudizio
abbreviato  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che   abbia
rigettato la richiesta di applicazione  di  pena  concordata  di  cui
all'art. 444 del codice di procedura penale. Sotto questo profilo, la
Corte salernitana avrebbe errato nel sostenere che con le  successive
pronunce la Corte costituzionale avrebbe optato  per  un  superamento
delle diverse conclusioni cui era giunta con le sentenze n.  186  del
1992 e n. 439 del 1993, poiche' non potrebbe esservi  un  superamento
giuridico delle sentenze  della  Corte  costituzionale,  non  essendo
revocabile la declaratoria di incostituzionalita' di una norma. 
    2.2. Con il secondo motivo, nell'ipotesi di  rigetto  del  primo,
sulla base delle  stesse  argomentazioni,  si  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale nella parte in cui non prevede che non puo' definire
il giudizio  con  il  rito  abbreviato  il  giudice  dell'udienza  di
comparizione predibattimentale che  ha  rigettato  una  richiesta  di
applicazione di pena ex art. 444 del codice di procedura  penale  nel
caso previsto dall'art. 554-ter, comma  2  del  codice  di  procedura
penale per violazione degli articoli 111, comma 2, 3,  24,  comma  2,
101 e 117 della Costituzione quest'ultimo in  relazione  all'art.  6,
par. 1, CEDU. 
    3. Il procedimento si e' svolto con trattazione  cartolare  e  ha
rassegnato  conclusioni  scritte,  mediante  requisitoria,  il   solo
procuratore generale, come in epigrafe riportato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. In via preliminare, si  osserva  che  sarebbe  ammissibile  il
ricorso  per  cassazione  ove   anche   prospettasse   esclusivamente
l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  applicata  dal
giudice di merito, in quanto  comporta  pur  sempre  una  censura  di
violazione di legge riferita alla ordinanza impugnata,  a  condizione
che  sussista  la  rilevanza   della   questione,   nel   senso   che
dall'accoglimento di essa  consegua  un  effetto  favorevole  per  il
ricorrente, in termini di annullamento dell'ordinanza (Cass. Sez. VI,
n. 37796 dell'8 aprile  2020,  riv.  280961-01;  nello  stesso  senso
Cassazione Sez. VI, n. 25005 del 7 maggio 2024, riv. 286713-02). 
    Nel caso di specie, il ricorso  prospetta  in  prima  battuta  la
violazione dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,  e,
in subordine, eccepisce l'illegittimita' della  citata  disposizione.
Trattasi, pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile. 
    2. Cio' premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 2, del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3,
24, comma 2, 111, comma 2, e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo
relativamente al  parametro  interposto  di  cui  all'art.  6 CEDU  e
all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili  e  politici,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  a  partecipare  al
giudizio  abbreviato  del  giudice   dell'udienza   di   comparizione
predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di
pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice. 
    3. Invero, sotto il profilo della rilevanza, nel caso di  specie,
il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale di cui agli
articoli 554-bis  e  ss.  codice  di  procedura  penale,  dopo  avere
rigettato, per ragioni di merito, la  richiesta  di  applicazione  di
pena concordata ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, recepiva la richiesta dell'imputato  di  giudizio  abbreviato
non condizionato, che, come e' noto, costituisce un  vero  e  proprio
diritto potestativo (vedi da ultimo  Cassazione  Sez.  IV,  n.  32893
dell'11 novembre 2020, rv.  280073-01,  che  configura  come  abnorme
l'ordinanza che respinge  una  simile  richiesta).  A  questo  punto,
ritenendosi incompatibile alla celebrazione del giudizio  abbreviato,
si asteneva, ma la l'astensione non veniva autorizzata dal presidente
del  tribunale.  Ricusato  il  giudice,  rigettata  con   l'ordinanza
impugnata  l'istanza  di  ricusazione,  la  doglianza  in  ordine  al
ritenuto vulnus all'imparzialita' del giudice andrebbe rigettata alla
luce del dato normativo di cui all'art. 34, comma 2,  del  codice  di
procedura penale, e della sua natura tassativa  ed  eccezionale,  che
non consente interpretazioni estensive o analogiche (Cass. Sez. I, n.
15834 del 19 marzo 2009, rv. 243747-01; Cassazione Sez.  V,  n.  4813
del 18 ottobre 2022, dep. 2023, rv. 284218-01). 
    4. Cio' chiarito, passando ad  esaminare  il  profilo  della  non
manifesta infondatezza, la Corte costituzionale ha da tempo  chiarito
che la disciplina sull'incompatibilita'  del  giudice  trova  la  sua
ratio nella salvaguardia dei valori della terzieta'  e  imparzialita'
del  giudice,  presidiati  dall'art.  111,   secondo   comma,   della
Costituzione, mirando  a  escludere  che  questi  possa  pronunciarsi
sull'accusa quando e' condizionato dalla «forza  della  prevenzione»,
cioe' «dalla tendenza a confermare una decisione  o  a  mantenere  un
atteggiamento gia' assunto, derivante da valutazioni  che  sia  stato
precedentemente chiamato a  svolgere  in  ordine  alla  medesima  res
iudicanda» e ad assicurare  «che  le  funzioni  del  giudicare  siano
assegnate a un soggetto  "terzo",  scevro  di  interessi  propri  che
possano far velo alla  rigorosa  applicazione  del  diritto  e  anche
sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla  materia  su  cui
pronunciarsi» (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze
n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati). 
    Sempre secondo il consolidato  orientamento  della  Consulta,  di
recente ribadito dalla sentenza n. 93 del 2024, si e'  precisato  che
«per ritenersi  sussistente  l'incompatibilita'  endoprocessuale  del
giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti
valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b)  il  giudice  sia
stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice
conoscenza)   di    atti    anteriormente    compiuti,    strumentale
all'assunzione di una decisione; c)  quest'ultima  abbia  natura  non
"formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul  merito
dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si  collochi  in
una diversa fase del procedimento (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e
n. 64 del 2022)». 
    Si e', altresi', evidenziato che «ove s'afferma  che  il  giudice
non possa esprimersi piu' volte sulla medesima  res  iudicanda,  deve
intendersi per "giudizio" ogni processo che, in base a un esame delle
prove,  pervenga   a   una   decisione   di   merito:   il   giudizio
dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della
pena  su  richiesta  delle  parti,  l'udienza  preliminare  e  talora
l'incidente di esecuzione, nonche' il decreto penale di condanna  (da
ultimo, sentenza n. 16 del 2022)» (ancora sentenza n. 93 del 2024). 
    Con la sentenza n. 91 del 2023, la Corte costituzionale ha,  poi,
riconosciuto l'esistenza di un sistema integrato mirato a  realizzare
la necessaria tutela  del  principio  del  giusto  processo,  di  cui
all'art. 111 della Costituzione, in tutti i casi in cui  sussista  il
rischio che possa risultare compromessa l'imparzialita' del  giudice.
A tal riguardo, ha affermato che il principio  del  giudice  terzo  e
imparziale, che in passato  la  giurisprudenza  costituzionale  aveva
ricavato  da  altri  parametri  (artt.  3,  25,  101  e   108   della
Costituzione),  ha  assunto   autonoma   rilevanza   con   la   legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei  principi  del
giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), si' da  costituire
connotato   essenziale   e   necessario   dell'esercizio   di    ogni
giurisdizione. Si e' quindi precisato che  «[i]l  processo  in  tanto
puo' dirsi "giusto"  in  quanto  sia  garantita  l'imparzialita'  del
giudice»; e si e' sottolineato che l'imparzialita'  «non  e'  che  un
aspetto di quel carattere di "terzieta'" che connota  nell'essenziale
tanto la funzione giurisdizionale quanto la  posizione  del  giudice,
distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e  condiziona
l'effettivita' del diritto di azione e difesa in giudizio». 
    La regola dell'imparzialita' del giudice  e'  anche  nelle  Carte
europee, in quanto l'art. 6, paragrafo 1, CEDU  stabilisce  che  ogni
persona ha diritto a  che  la  sua  causa  sia  esaminata  equamente,
pubblicamente e in un tempo ragionevole, da  parte  di  un  tribunale
indipendente e imparziale,  e  l'art.  47  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione  europea  garantisce  il  diritto  all'esame
della causa da  parte  di  un  giudice  «indipendente  e  imparziale,
precostituito per legge», nonche'  nelle  Convenzioni  internazionali
(art. 14 PIDCP). 
    In particolare, secondo quanto precisato dalla Corte europea  dei
diritti dell'uomo, agli  effetti  dell'art.  6,  paragrafo  1,  CEDU,
l'imparzialita' deve essere valutata, di volta in  volta,  attraverso
un procedimento soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed
il comportamento personali del giudice,  e  secondo  un  procedimento
oggettivo, volto a verificare se egli offra garanzie sufficienti  per
escludere  in  proposito  ogni  legittimo   dubbio.   In   ordine   a
quest'ultimo aspetto, e' necessario, in  particolare,  chiedersi  se,
indipendentemente  dalla  condotta  del  giudice,  determinati  fatti
verificabili ne pongano comunque in discussione  l'imparzialita':  in
materia, infatti,  anche  le  apparenze  sono  rilevanti,  stante  la
fiducia che i tribunali di una  societa'  democratica  debbono  poter
ispirare alle persone da essi giudicate (Corte EDU, 22  aprile  2004,
... c. Italia; nello stesso senso Corte EDU, 22 luglio 2008, Gomez De
Liano Y Botella c. Spagna, Corte EDU, 25 luglio 2002,  Perote  Pellon
c. Spagna e Corte EDU, 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna). 
    La Corte  costituzionale  ha  sostanzialmente  equiparato,  quale
momento di giudizio, l'udienza di  comparizione  predibattimentale  a
seguito di citazione diretta e l'udienza preliminare  (vedi  punto  6
del Considerato in diritto della sentenza n. 179 del  2024,  dove,  a
proposito della penetrante attivita' valutativa che sono  chiamati  a
compiere sia il giudice  dell'udienza  preliminare,  sia  il  giudice
dell'udienza  predibattimentale,  ora  contemplata  per  i  reati   a
citazione diretta, si e' parlato di «simmetria»). 
    Come e'  noto,  con  la  sentenza  n.  439  del  1993,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte  in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a  partecipare   al   giudizio
abbreviato  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  che   abbia
rigettato la richiesta di applicazione  di  pena  concordata  di  cui
all'art. 444 codice di procedura penale.  In  particolare,  nel  caso
all'esame della Consulta, il giudice dell'udienza  preliminare  aveva
respinto per la ritenuta incongruita'  della  pena  la  richiesta  di
applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice  di
procedura penale e, subito dopo, l'imputato aveva chiesto  procedersi
a giudizio  abbreviato.  Ritenuto,  da  un  lato,  che  la  locuzione
«giudizio» contenuta nell'art. 34, comma 2, del codice  di  procedura
penale comprendesse anche il giudizio abbreviato, dall'altra, che  il
rigetto della richiesta di patteggiamento comportasse una valutazione
sul merito della res iudicanda idonea a  radicare  l'incompatibilita'
del giudice, dichiarava l'illegittimita' costituzionale  della  norma
censurata. 
    L'analoga  previsione  riguardante  il  giudice  dell'udienza  di
comparizione predibattimentale di cui all'art. 554-bis del codice  di
procedura penale, che, rigettata la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice,  viene  investito
della richiesta di giudizio abbreviato ai  sensi  dell'art.  554-ter,
comma 2, del codice di procedura penale, non e' inclusa nel  catalogo
delle ipotesi di incompatibilita', come ampliato dalle  sentenze  del
giudice delle leggi, e cio' malgrado sussistano tutte  le  condizioni
elaborate   dalla   Consulta   per    configurare    un'ipotesi    di
incompatibilita'  endoprocessuale:  a)  le  preesistenti  valutazioni
cadano sulla medesima res iudicanda; b)  il  giudice  e'  chiamato  a
compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice  conoscenza)  di
atti  anteriormente  compiuti,  strumentale  all'assunzione  di   una
decisione;  c)  quest'ultima  abbia  natura  non  «formale»,  ma  «di
contenuto», ovvero comporti valutazioni sul  merito  dell'ipotesi  di
accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa  fase
del procedimento. 
    Invero, il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
ha valutato il merito dell'accusa penale, rigettando la richiesta  di
patteggiamento per ragioni non meramente formali; con la richiesta di
giudizio abbreviato e' chiamato nuovamente a pronunciarsi sul  merito
dell'accusa penale in una diversa fase del procedimento. 
    A quest'ultimo  riguardo,  deve  evidenziarsi  che,  come  emerge
dall'art. 303, comma 1 b-bis) del  codice  di  procedura  penale,  la
richiesta di giudizio abbreviato (in particolare, come nella  specie,
non condizionato) e la relativa ordinanza ammissiva  danno  luogo  ad
una diversa fase procedimentale, quella del rito abbreviato, rispetto
alla quale decorre un nuovo termine di fase della custodia  cautelare
(Cass.  Sez.  U.,  n.  30200  del  28  aprile  2011,  rv.  250348-01;
Cassazione Sez. II, n. 9400 del 18 febbraio 2015, rv. 263303-01). 
    Come per la  «simmetrica»  situazione  del  giudice  dell'udienza
preliminare, anche per il giudice dell'udienza predibattimentale, che
abbia rigettato la richiesta di patteggiamento,  dovrebbe  sussistere
incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato. 
    La mancata previsione di tale  ipotesi  di  incompatibilita'  fra
quelle di cui all'art. 34, comma 2 del  codice  di  procedura  penale
reca un vulnus  a  tutti  i  parametri  costituzionali  invocati,  in
particolare,  anche  all'art.  3  della  Costituzione,   determinando
un'irragionevole disparita' di trattamento, poiche' la predetta norma
prevede l'incompatibilita' del solo giudice dell'udienza preliminare,
che abbia rigettato  l'istanza  di  patteggiamento,  a  celebrare  il
giudizio  abbreviato,  e  non  anche  per  il  giudice   dell'udienza
predibattimentale. 
    Su tali basi, si impone la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  con  tutte  le
conseguenze di legge. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  a
partecipare  al  giudizio  abbreviato  del  giudice  dell'udienza  di
comparizione predibattimentale che abbia rigettato  la  richiesta  di
applicazione di pena concordata di  cui  all'art.  444  dello  stesso
codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111,  secondo
comma, 117, della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio di cassazione, al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestate   il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso l'11 novembre 2025. 
 
                      Il Presidente: Di Stefano 
 
                                     Il consigliere estensore: Biondi