Reg. ord. n. 15 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 24/11/2025
Tra: A. S.
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato – Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla prevista incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato l’istanza di patteggiamento – Contrasto con i principi, anche sovranazionali, della terzietà e imparzialità del giudice, collegati alla garanzia del giusto processo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 34
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York Art. 14
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York Art. 14
Testo dell'ordinanza
N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2025
Ordinanza del 24 novembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da A. S..
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice dell'udienza
di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta
di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 cod. proc.
pen. - Omessa previsione dell'incompatibilita' a partecipare al
giudizio abbreviato.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
(GU n. 6 del 11-02-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta sezione penale
Composta da:
Pierluigi Di Stefano: Presidente;
Maria Grazia Benedetti;
Debora Tripiccione;
Federica Tondin;
Giuseppe Biondi: relatore;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da S.
A., nato a ... (...) il ... avverso l'ordinanza del 7 maggio 2025
della Corte di Appello di Salerno.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona
del sostituto procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso
chiedendo di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, della Costituzione nella parte
in cui non prevede che non puo' partecipare al giudizio abbreviato il
giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale;
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 7 maggio 2025 la Corte di Appello di Salerno
rigettava la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta del
Tribunale di Salerno, dott.ssa ..., presentata in data 9 aprile 2025
da S. A.
2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno ha
proposto ricorso per cassazione S. A., mediante il proprio difensore
di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono
sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale. In sintesi, il giudice dell'udienza
predibattimentale del Tribunale di Salerno, dott.ssa ..., aveva
rigettato la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato S.
A., imputato del delitto di cui all'art. 391-ter del codice penale,
con ordinanza dell'11 marzo 2025. All'udienza del 25 marzo 2025,
sempre nell'interesse dell'imputato S., era stata formulata richiesta
di giudizio abbreviato e il giudice, ritenuta una sua
incompatibilita' in ragione delle motivazioni espresse nel
provvedimento di rigetto del patteggiamento, dichiarava di astenersi,
ma la sua astensione non veniva autorizzata dal Presidente del
Tribunale. Pertanto, alla successiva udienza dell'8 aprile 2025, a
seguito della lettura del provvedimento presidenziale, veniva
ritualmente formalizzata istanza di ricusazione, richiamando la
pronuncia della Corte costituzionale n. 439 del 1993 resa con
riferimento all'udienza preliminare. La Corte di Appello di Salerno,
nel rigettare l'istanza, ha richiamato i principi espressi dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 232 del 1999 (ed altre),
sostenendo il superamento delle diverse conclusioni cui era giunta la
medesima Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1992 e di
conseguenza con quella n. 439 del 1993, con particolare riferimento
al cambio del giudice, da ritenersi costituzionalmente necessario
solo nel caso in cui la valutazione di merito pregiudicante sia stata
espressa dal medesimo giudice in una fase diversa del medesimo grado
e non anche quando la valutazione di merito sia stata effettuata
nella stessa fase del medesimo grado. Questo argomento non e'
condivisibile poiche' trascura l'equiparazione che la stessa Corte
costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2024, ha effettuato tra
l'udienza preliminare e l'udienza predibattimentale, di talche',
nell'ottica di questo parallelismo, non potrebbe omettersi di
considerare l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza
n. 439 del 1993 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio
abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale. Sotto questo profilo, la
Corte salernitana avrebbe errato nel sostenere che con le successive
pronunce la Corte costituzionale avrebbe optato per un superamento
delle diverse conclusioni cui era giunta con le sentenze n. 186 del
1992 e n. 439 del 1993, poiche' non potrebbe esservi un superamento
giuridico delle sentenze della Corte costituzionale, non essendo
revocabile la declaratoria di incostituzionalita' di una norma.
2.2. Con il secondo motivo, nell'ipotesi di rigetto del primo,
sulla base delle stesse argomentazioni, si solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede che non puo' definire
il giudizio con il rito abbreviato il giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale che ha rigettato una richiesta di
applicazione di pena ex art. 444 del codice di procedura penale nel
caso previsto dall'art. 554-ter, comma 2 del codice di procedura
penale per violazione degli articoli 111, comma 2, 3, 24, comma 2,
101 e 117 della Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 6,
par. 1, CEDU.
3. Il procedimento si e' svolto con trattazione cartolare e ha
rassegnato conclusioni scritte, mediante requisitoria, il solo
procuratore generale, come in epigrafe riportato.
Considerato in diritto
1. In via preliminare, si osserva che sarebbe ammissibile il
ricorso per cassazione ove anche prospettasse esclusivamente
l'illegittimita' costituzionale della disposizione applicata dal
giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di
violazione di legge riferita alla ordinanza impugnata, a condizione
che sussista la rilevanza della questione, nel senso che
dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il
ricorrente, in termini di annullamento dell'ordinanza (Cass. Sez. VI,
n. 37796 dell'8 aprile 2020, riv. 280961-01; nello stesso senso
Cassazione Sez. VI, n. 25005 del 7 maggio 2024, riv. 286713-02).
Nel caso di specie, il ricorso prospetta in prima battuta la
violazione dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, e,
in subordine, eccepisce l'illegittimita' della citata disposizione.
Trattasi, pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile.
2. Cio' premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3,
24, comma 2, 111, comma 2, e 117 della Costituzione, quest'ultimo
relativamente al parametro interposto di cui all'art. 6 CEDU e
all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al
giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione
predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di
pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice.
3. Invero, sotto il profilo della rilevanza, nel caso di specie,
il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale di cui agli
articoli 554-bis e ss. codice di procedura penale, dopo avere
rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione di
pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, recepiva la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato
non condizionato, che, come e' noto, costituisce un vero e proprio
diritto potestativo (vedi da ultimo Cassazione Sez. IV, n. 32893
dell'11 novembre 2020, rv. 280073-01, che configura come abnorme
l'ordinanza che respinge una simile richiesta). A questo punto,
ritenendosi incompatibile alla celebrazione del giudizio abbreviato,
si asteneva, ma la l'astensione non veniva autorizzata dal presidente
del tribunale. Ricusato il giudice, rigettata con l'ordinanza
impugnata l'istanza di ricusazione, la doglianza in ordine al
ritenuto vulnus all'imparzialita' del giudice andrebbe rigettata alla
luce del dato normativo di cui all'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, e della sua natura tassativa ed eccezionale, che
non consente interpretazioni estensive o analogiche (Cass. Sez. I, n.
15834 del 19 marzo 2009, rv. 243747-01; Cassazione Sez. V, n. 4813
del 18 ottobre 2022, dep. 2023, rv. 284218-01).
4. Cio' chiarito, passando ad esaminare il profilo della non
manifesta infondatezza, la Corte costituzionale ha da tempo chiarito
che la disciplina sull'incompatibilita' del giudice trova la sua
ratio nella salvaguardia dei valori della terzieta' e imparzialita'
del giudice, presidiati dall'art. 111, secondo comma, della
Costituzione, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi
sull'accusa quando e' condizionato dalla «forza della prevenzione»,
cioe' «dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un
atteggiamento gia' assunto, derivante da valutazioni che sia stato
precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res
iudicanda» e ad assicurare «che le funzioni del giudicare siano
assegnate a un soggetto "terzo", scevro di interessi propri che
possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche
sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui
pronunciarsi» (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze
n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati).
Sempre secondo il consolidato orientamento della Consulta, di
recente ribadito dalla sentenza n. 93 del 2024, si e' precisato che
«per ritenersi sussistente l'incompatibilita' endoprocessuale del
giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti
valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda; b) il giudice sia
stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice
conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale
all'assunzione di una decisione; c) quest'ultima abbia natura non
"formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito
dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in
una diversa fase del procedimento (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e
n. 64 del 2022)».
Si e', altresi', evidenziato che «ove s'afferma che il giudice
non possa esprimersi piu' volte sulla medesima res iudicanda, deve
intendersi per "giudizio" ogni processo che, in base a un esame delle
prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio
dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l'applicazione della
pena su richiesta delle parti, l'udienza preliminare e talora
l'incidente di esecuzione, nonche' il decreto penale di condanna (da
ultimo, sentenza n. 16 del 2022)» (ancora sentenza n. 93 del 2024).
Con la sentenza n. 91 del 2023, la Corte costituzionale ha, poi,
riconosciuto l'esistenza di un sistema integrato mirato a realizzare
la necessaria tutela del principio del giusto processo, di cui
all'art. 111 della Costituzione, in tutti i casi in cui sussista il
rischio che possa risultare compromessa l'imparzialita' del giudice.
A tal riguardo, ha affermato che il principio del giudice terzo e
imparziale, che in passato la giurisprudenza costituzionale aveva
ricavato da altri parametri (artt. 3, 25, 101 e 108 della
Costituzione), ha assunto autonoma rilevanza con la legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del
giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), si' da costituire
connotato essenziale e necessario dell'esercizio di ogni
giurisdizione. Si e' quindi precisato che «[i]l processo in tanto
puo' dirsi "giusto" in quanto sia garantita l'imparzialita' del
giudice»; e si e' sottolineato che l'imparzialita' «non e' che un
aspetto di quel carattere di "terzieta'" che connota nell'essenziale
tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice,
distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona
l'effettivita' del diritto di azione e difesa in giudizio».
La regola dell'imparzialita' del giudice e' anche nelle Carte
europee, in quanto l'art. 6, paragrafo 1, CEDU stabilisce che ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale
indipendente e imparziale, e l'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto all'esame
della causa da parte di un giudice «indipendente e imparziale,
precostituito per legge», nonche' nelle Convenzioni internazionali
(art. 14 PIDCP).
In particolare, secondo quanto precisato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, agli effetti dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU,
l'imparzialita' deve essere valutata, di volta in volta, attraverso
un procedimento soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed
il comportamento personali del giudice, e secondo un procedimento
oggettivo, volto a verificare se egli offra garanzie sufficienti per
escludere in proposito ogni legittimo dubbio. In ordine a
quest'ultimo aspetto, e' necessario, in particolare, chiedersi se,
indipendentemente dalla condotta del giudice, determinati fatti
verificabili ne pongano comunque in discussione l'imparzialita': in
materia, infatti, anche le apparenze sono rilevanti, stante la
fiducia che i tribunali di una societa' democratica debbono poter
ispirare alle persone da essi giudicate (Corte EDU, 22 aprile 2004,
... c. Italia; nello stesso senso Corte EDU, 22 luglio 2008, Gomez De
Liano Y Botella c. Spagna, Corte EDU, 25 luglio 2002, Perote Pellon
c. Spagna e Corte EDU, 28 ottobre 1998, Castillo Algar c. Spagna).
La Corte costituzionale ha sostanzialmente equiparato, quale
momento di giudizio, l'udienza di comparizione predibattimentale a
seguito di citazione diretta e l'udienza preliminare (vedi punto 6
del Considerato in diritto della sentenza n. 179 del 2024, dove, a
proposito della penetrante attivita' valutativa che sono chiamati a
compiere sia il giudice dell'udienza preliminare, sia il giudice
dell'udienza predibattimentale, ora contemplata per i reati a
citazione diretta, si e' parlato di «simmetria»).
Come e' noto, con la sentenza n. 439 del 1993, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio
abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 codice di procedura penale. In particolare, nel caso
all'esame della Consulta, il giudice dell'udienza preliminare aveva
respinto per la ritenuta incongruita' della pena la richiesta di
applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale e, subito dopo, l'imputato aveva chiesto procedersi
a giudizio abbreviato. Ritenuto, da un lato, che la locuzione
«giudizio» contenuta nell'art. 34, comma 2, del codice di procedura
penale comprendesse anche il giudizio abbreviato, dall'altra, che il
rigetto della richiesta di patteggiamento comportasse una valutazione
sul merito della res iudicanda idonea a radicare l'incompatibilita'
del giudice, dichiarava l'illegittimita' costituzionale della norma
censurata.
L'analoga previsione riguardante il giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale di cui all'art. 554-bis del codice di
procedura penale, che, rigettata la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice, viene investito
della richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 554-ter,
comma 2, del codice di procedura penale, non e' inclusa nel catalogo
delle ipotesi di incompatibilita', come ampliato dalle sentenze del
giudice delle leggi, e cio' malgrado sussistano tutte le condizioni
elaborate dalla Consulta per configurare un'ipotesi di
incompatibilita' endoprocessuale: a) le preesistenti valutazioni
cadano sulla medesima res iudicanda; b) il giudice e' chiamato a
compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di
atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una
decisione; c) quest'ultima abbia natura non «formale», ma «di
contenuto», ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di
accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase
del procedimento.
Invero, il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
ha valutato il merito dell'accusa penale, rigettando la richiesta di
patteggiamento per ragioni non meramente formali; con la richiesta di
giudizio abbreviato e' chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito
dell'accusa penale in una diversa fase del procedimento.
A quest'ultimo riguardo, deve evidenziarsi che, come emerge
dall'art. 303, comma 1 b-bis) del codice di procedura penale, la
richiesta di giudizio abbreviato (in particolare, come nella specie,
non condizionato) e la relativa ordinanza ammissiva danno luogo ad
una diversa fase procedimentale, quella del rito abbreviato, rispetto
alla quale decorre un nuovo termine di fase della custodia cautelare
(Cass. Sez. U., n. 30200 del 28 aprile 2011, rv. 250348-01;
Cassazione Sez. II, n. 9400 del 18 febbraio 2015, rv. 263303-01).
Come per la «simmetrica» situazione del giudice dell'udienza
preliminare, anche per il giudice dell'udienza predibattimentale, che
abbia rigettato la richiesta di patteggiamento, dovrebbe sussistere
incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato.
La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilita' fra
quelle di cui all'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale
reca un vulnus a tutti i parametri costituzionali invocati, in
particolare, anche all'art. 3 della Costituzione, determinando
un'irragionevole disparita' di trattamento, poiche' la predetta norma
prevede l'incompatibilita' del solo giudice dell'udienza preliminare,
che abbia rigettato l'istanza di patteggiamento, a celebrare il
giudizio abbreviato, e non anche per il giudice dell'udienza
predibattimentale.
Su tali basi, si impone la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con tutte le
conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di
comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di
applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso
codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo
comma, 117, della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestate il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso l'11 novembre 2025.
Il Presidente: Di Stefano
Il consigliere estensore: Biondi