Reg. ord. n. 22 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 02/01/2026

Tra: Silvia Barbero , Barnes Isabella, Barzanti Enrico ed altri 93  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Polizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi – Differente modalità di concorso per conseguire la promozione a vice sovrintendente che non giustifica il mantenimento di una diversa disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici, prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario – Disparità di trattamento e irrazionalità della previsione che finisce per sminuire e svilire la ratio dell’istituto del concorso – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del principio di buon andamento e imparzialità.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 05/10/2018  Num. 126  Art. 14  Co. 1 modificativo del
decreto legislativo  del 29/05/2017  Num. 95  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 gennaio 2026

Ordinanza del 2 gennaio 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Silvia Barbero e altri contro il Ministero dell'interno. 
 
Polizia - Polizia di Stato  -  Conseguimento,  per  i  vincitori  dei
  concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della  nomina  a
  vice   sovrintendente   tecnico   nell'ordine   determinato   dalla
  graduatoria finale del corso di  formazione  tecnico-professionale,
  della durata non superiore a tre mesi e non inferiore  a  un  mese,
  con decorrenza giuridica ed economica dal  giorno  successivo  alla
  data  di   conclusione   del   rispettivo   corso   di   formazione
  tecnico-professionale - Denunciata previsione che non  consente  la
  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data  delle  vacanze   in
  organico per i suddetti concorsi. 
- Decreto  legislativo  5  ottobre   2018,   n.   126   (Disposizioni
  integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma  6,  della
  legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
  n. 95, recante: «Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli
  delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera
  a),  della  legge  7  agosto  2015,   n.   124,   in   materia   di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), art. 14,  comma
  1, lettera n), che ha modificato l'art. 2, comma  1,  lettera  ll),
  del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95  (Disposizioni  in
  materia di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
  dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
  124,  in  materia   di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
  pubbliche). 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 8001 del 2024, proposto da: 
        Silvia Barbero, Isabella Barnes,  Enrico  Barzanti,  Giovanni
Basile, Raffaella Bassi, Gesuino Becciu, Paolo Bellina, Maria  Teresa
Bello,  Sandra  Bellon,  Sandra  Bordanzi,  Cristina  Bruschi,  Loris
Bulfone, Giovan Giuseppe Buono, Alessandro Campanile, Daniele Cardin,
Maria Grazia Castiglia, Agata Castorina,  Daniela  Cazzato,  Patrizia
Cecconi, Catia Ceci, Vladimiro Cennerilli, Mauro Ciotoli,  Giuseppina
Coniglio, Fabio Cucciari, Laura De Angelis, Giovanna De  Majo,  Paolo
De Francesco, Linda Di  Padova,  Barbara  Di  Sepio,  Roberto  Dogao,
Maurizio D'Urso, Paola Ferro, Rosa  Fornaciari,  Giuseppe  Fortunato,
Elena Marina Fortunato Balsamo,  Salvatore  Fusillo,  Alessandra  Gay
Castellano, Simona Giammarughi, Pietro Paolo Calogero Giattini, Ivano
Giustizieri, Antonella Guariglia, Maria Francesca  Impallari,  Nicola
Lecce, Renzo Levanti, Andrea Lionetti, Monica  Maria  Michela  Lippo,
Vincenzo Lucchese, Maria  Teresa  Marchio,  Mirco  Mariotti,  Roberto
Maturani, Marco  Mauriello,  Cristian  Mazzenga,  Nicola  Michelotti,
Maurizio  Minchella,  Tommaso  Mini,  Andrea  Minosi,  Stefano  Moia,
Giancarlo Molle, Gloria Mulloni, Immacolata Natale,  Luciano  Nicoli,
Maria  Pia  Onorati,  Riccardo   Panagin,   Sonia   Pariboni,   Paolo
Paviglianiti,  Stefania  Pedemonte,   Nicoletta   Pellegrini,   Sonia
Pennarola, Alessandra Potenza, Giovanni  Puliafito,  Simona  Purpora,
Enzo Ragazzoni, Simonetta Remediani, Floriana Resse, Anna Ricci, Anna
Rita Rigoni,  Fabrizio  Rivetti,  Andrea  Rossi,  Giancarlo  Ruotolo,
Leandro Russel, Carmela Russo, Salvatore Russo, Fabio Secchi, Roberta
Sergi, Giovanna Sparagna,  Stefano  Stammegna,  Maria  Grazia  Stasi,
Silvia Strappafelci, Roberto Tedeschi, Ketty Pomepa Titaro,  Concetta
Tomasello, Giuseppe Tortora,  Antonio  Trani,  Carmelo  Tuttolomondo,
Anna  Maria  Vitale  e  Davide  Zingaro,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    contro: 
        Ministero dell'interno, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    per la riforma: 
        della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per  il
Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 5838/2024, resa tra le parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  dicembre  2025  il
cons. Thomas Matha'  e  udito  per  le  parti  appellanti  l'avvocato
Giacomo Sgobba; 
    1. La signora Silvia Barbero e 95 altri appartenenti alla Polizia
di  Stato  hanno  appellato  (n.  r.g.  8001/2024)  la  sentenza  del
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Prima
Quater) n. 5838/2024,  che,  rigettando  il  loro  ricorso  (n.  r.g.
6449/2020),    ha    confermato    la    legittimita'    dell'operato
dell'amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed
economica la data di conclusione del corso formativo di un  mese  per
vice sovrintendenti tecnici nell'ambito del concorso  da  loro  vinto
anziche'  dalla  data  di  disponibilita'  delle  rispettive  vacanze
organiche [1.1.2008, o, in subordine, 1.1.2018, data finale  indicata
dall'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29  luglio
2017, n. 95]. 
    2. Nel ricorso di primo grado i  ricorrenti  avevano  dedotto  un
unico articolato motivo: violazione e  falsa  applicazione  dell'art.
20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del  Capo  della
Polizia datato 29 dicembre 2017, pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno,  supplemento  straordinario
del 3 gennaio 2018 - eccesso di potere per sviamento,  disparita'  di
trattamento - ingiustizia manifesta - violazione  del  principio  del
legittimo affidamento - violazione degli articoli 3 - 51 -  76  -  97
della Costituzione. 
    3.  Con  la  sentenza  appellata,  il  Tribunale   amministrativo
regionale ha osservato che la pubblica  amministrazione  aveva  agito
coerentemente con  la  normativa  primaria  che  e'  stata  applicata
correttamente ai ricorrenti, avendo la legge  previsto  espressamente
tale circostanza a tutti i concorsi straordinari (il concorso de  quo
era stato bandito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
126/2018). A  prosieguo  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
ritenuto infondata la  questione  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2,  comma  1,  lettera  ll),  del  decreto  legislativo  n.
95/2017, in quanto: 
        a)  la  procedura   selettiva   rientrava   tra   le   misure
straordinarie nell'ambito del riordino delle carriere  della  Polizia
di Stato e aveva consentito l'accesso  al  ruolo  dei  sovrintendenti
tecnici mediante un procedimento diverso (da  quello  ordinario)  per
modalita' di  espletamento,  criteri  di  selezione  e  requisiti  di
partecipazione ed  anche  in  sovrannumero  rispetto  alle  dotazioni
organiche; 
        b) non vi era una situazione di  legittimo  affidamento  alla
retrodatazione, alla luce della procedura  straordinaria  e  del  non
sicuro riferimento all'art.  20-quater,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  337/1982  ai  fini  della  decorrenza
giuridica (richiamando solo genericamente nelle premesse tale  norma)
ed alla natura transitoria della  normativa,  fattori,  unitariamente
considerati,  rendevano  prevedibile  un  intervento  correttivo  del
legislatore; 
        c)  la  scelta  legislativa   non   era   discriminatoria   e
irragionevole e non violava i principi di cui agli articoli 3,  51  e
97 della  Costituzione,  proprio  per  la  natura  straordinaria  del
concorso ed in quanto  il  legislatore  non  aveva  alcun  dovere  di
prevedere anche per queste procedure la retrodatazione; 
        d)  la  censura   della   violazione   dell'art.   76   della
Costituzione (violazione dei criteri direttivi  della  legge  delega)
era generica e comunque infondata secondo il TAR, in quanto la delega
non  escludeva  il  potere  del  legislatore  delegato  di  prevedere
nell'ambito del riordino disposizioni transitorie speciali, che erano
articolati in maniera coerente e logica. 
    4. Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi. 
        4.1.  «Erroneita'  della  sentenza  per  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 20-quater del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24/04/1982 n. 337, violazione  e  falsa  applicazione  del
decreto del Capo della  Polizia  datato  29/12/2017,  pubblicato  nel
Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  ministero   dell'interno,
supplemento straordinario ¼ del 03/01/2018 - eccesso  di  potere  per
sviamento,  disparita'  di  trattamento  -  ingiustizia  manifesta  -
violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli
articoli 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione.» 
        Gli  appellanti   criticano   la   sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale che avrebbe erroneamente  ritenuto  corretta
l'applicazione  al  concorso  della  norma  introdotta  dal   decreto
legislativo 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica ed
economica della nomina dei vice sovrintendenti  tecnici  decorra  dal
giorno successivo  alla  conclusione  del  corso  di  formazione  (22
febbraio 2020), anziche' dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  alla
vacanza di organico, come stabilito dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 337/1982. Il Tribunale amministrativo regionale avrebbe
ammesso che il concorso  era  stato  bandito  prima  dell'entrata  in
vigore  del  correttivo,  ma  ha  ritenuto   applicabile   la   norma
sopravvenuta, violando il principio  tempus  regit  actum.  Le  norme
cristallizzate nel bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero
essere modificate da disposizioni sopravvenute. I candidati avrebbero
avuto aspettative fondate di retrodatazione, in base  alla  normativa
vigente al momento del bando. 
        4.2.  «Sotto  diverso  profilo,  erroneita'  della   sentenza
gravata per violazione e falsa applicazione dell'art.  20-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982  n.  337  -
eccesso  di  potere  per  sviamento,  disparita'  di  trattamento   -
ingiustizia  manifesta  -  violazione  del  principio  del  legittimo
affidamento - violazione degli articoli 3  -  51  -  76  -  97  della
Costituzione.» 
        Secondo la tesi degli appellanti  il  rigetto  da  parte  del
Tribunale amministrativo regionale della richiesta  di  sollevare  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sull'art.  2,  comma  1,
lettera  ll),  del  decreto  legislativo  95/2017,  come   modificato
dall'art. 14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.
126/2018,  sarebbe  errato.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale
avrebbe ritenuto la questione erroneamente infondata, basandosi sulla
natura straordinaria della procedura, senza considerare che la  norma
sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti.  Il
correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica  ed
economica della nomina dei vincitori dei concorsi  2017-2019  decorra
dal giorno successivo  alla  conclusione  del  corso  di  formazione,
derogando in tal  modo  al  principio  dell'annualita'  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982. La  disposizione
sarebbe da considerare una legge-provvedimento, con effetti  limitati
e concreti, lesiva degli articoli 3, 51, 76 e 97 della  Costituzione,
poiche'  introdurrebbe  una  evidente  disparita'  di  trattamento  e
comprimerebbe   diritti   senza   giustificazione   ragionevole.   Le
leggi-provvedimento sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi
di ragionevolezza e non arbitrarieta', in  caso  contrario  sarebbero
soggette a scrutinio rigoroso della  Corte  costituzionale.  Pertanto
gli  appellanti  chiedono  la  rimessione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale,  poiche'  la  questione  sarebbe  rilevante   e   non
manifestamente infondata, per garantire il rispetto dei  principi  di
uguaglianza, buon andamento e legittima aspettativa. 
        4.3.  «Sotto  diverso  profilo,  erroneita'  della   sentenza
impugnata  per  difetto   di   motivazione,   contraddittorieta'   ed
ingiustizia manifesta.» 
        A  prosieguo  gli  appellanti  criticano  la   sentenza   del
Tribunale amministrativo regionale che avrebbe negato  la  disparita'
di trattamento tra i vincitori del concorso per  vice  sovrintendenti
tecnici e quelli del ruolo ordinario. In  passato,  i  vincitori  dei
concorsi per il ruolo tecnico (negli anni  2001,  2007,  2011,  2014)
avrebbero ottenuto la  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data
delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del
correttivo del decreto legislativo n.  126/2018,  la  decorrenza  era
stata fissata al giorno successivo alla  conclusione  del  corso  (23
febbraio 2019). Il riordino delle carriere e il correttivo  avrebbero
creato un divario tra  ruolo  tecnico  e  ordinario,  penalizzando  i
tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo  ordinario
sarebbe  stata  mantenuta  la  regola  favorevole.   Gli   appellanti
avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e
nella normativa vigente (art. 20-quater DPR 337/82), che prevedeva la
retrodatazione,   poi   -   secondo   la   loro   prospettazione    -
illegittimamente modificata. L'art. 14  del  decreto  legislativo  n.
126/2018  avrebbe  derogato  alla  disciplina   precedente,   creando
un'ingiustificata  disparita'  e  violando  principi   costituzionali
(articoli 3, 51, 97 della Costituzione). Il bando avrebbe  richiamato
espressamente la regola della decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo   alle   vacanze   di   organico,   confermando
l'aspettativa legittima degli appellanti. 
        4.4. «Sotto diverso ed ulteriore  profilo,  erroneita'  della
sentenza per violazione dell'art. 76 della Costituzione - eccesso  di
potere per difetto di motivazione.» 
        Con l'ultimo motivo gli appellanti criticano  il  capo  della
sentenza  che   aveva   respinto   il   profilo   di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 76  della  Costituzione  (per
violazione dei criteri direttivi della legge delega), richiamando  le
censure svolte nei motivi precedenti e sostenendo che il  legislatore
avrebbe travalicato il compito di riequilibrare la disparita'  tra  i
due ruoli. 
    5. Con sentenza n. 10350 del 2025 non definitiva, la  Sezione  ha
respinto tutti i motivi diversi da quelli con i quali si censurava la
sentenza per aver rigettato la richiesta di sollevare la questione di
legittimita'  costituzionale,  riservandosi  la  decisione  su   tali
motivi. 
    6.  Tanto   premesso,   diviene   rilevante   la   questione   di
costituzionalita'  sollevata  dagli  appellanti.  Essi  invocano  una
disparita' di trattamento verso chi ha potuto usufruire dei  concorsi
ordinari (prima e dopo l'adozione della disciplina del 2018) e che il
solo elemento  della  natura  straordinaria  (e  lo  svolgimento  del
concorso per soli titoli) non potesse  derogare  alla  retrodatazione
della vacanza. Secondo la tesi attorea  e'  stato  patito  nel  corso
degli anni un trattamento discriminatorio a favore del Ruolo  Polizia
(c.d. ordinario) ed anche a favore degli stessi appartenenti al Ruolo
Tecnico che, solo per una questione temporale, si sono avvalsi  della
normativa di riferimento  anteriore  alla  introduzione  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2001,  n.  53  (c.d.  correttivi)  per  la  progressione  di
carriera, con conseguente  assunzione  di  un  trattamento  economico
adeguato. Il ruolo tecnico non  avrebbe  cosi'  raggiunto  lo  status
«paritetico» delle progressioni di carriera  che,  invece,  avrebbero
ottenuto gli appartenenti  al  ruolo  ordinario,  ma  avrebbe  subito
ingiustamente  le  determinazioni  imposte   dal   riordino   e   dai
correttivi. 
    7. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto
legislativo n.  95/2017,  come  modificato  dall'art.  14,  comma  1,
lettera n), del decreto legislativo n. 126/2018], nel  testo  vigente
ratione temporis, applicata dal  Ministero  dell'interno  nell'ambito
della procedura di nomina dei vice  sovrintendenti  tecnici,  recita:
«alla copertura di 900 posti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
sovrintendente tecnico  del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici,  si
provvede  nei  limiti  dei  posti  complessivamente  disponibili   in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti  delle  risorse
disponibili per tale  organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito
della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata  al  decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, mediante tre concorsi per titoli,  di  300  posti  ciascuno,
espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30  dicembre
2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente  all'anno  in  cui  vengono
banditi i concorsi, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della deplorazione e  non  abbia  conseguito  un  giudizio
complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento
della sede di servizio. I vincitori dei  concorsi  banditi  entro  il
2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a  vice  sovrintendente
tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non  superiore  a  tre
mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica
dal giorno successivo alla data di conclusione del  rispettivo  corso
di formazione tecnico-professionale. 
    8.  La  norma  esclude  expressis  verbis  l'estensione  ai  vice
ispettori con funzioni di  polizia  del  «principio  dell'annualita'»
della decorrenza giuridica della nomina (in  riferimento  al  momento
della vacatio dei rispettivi posti), prevedendo invece la  decorrenza
«dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo  corso
di formazione tecnico-professionale». La  disposizione  non  prevede,
quindi, la retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori  dei  vari
concorsi espletati a cadenza annuale ed  il  tenore  letterale  della
norma    esclude    in    radice     un'eventuale     interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    9. Orbene, ove la norma in questione, in accoglimento  dei  dubbi
di legittimita' costituzionale  che  con  la  presente  ordinanza  si
sollevano, venisse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non
prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo in  cui
e' accertata la carenza di organico o, in via di mero  subordine,  al
1° gennaio 2018, le domande  in  primis  formulate  dagli  appellanti
risulterebbero fondate. 
    10.  Sulla  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [cheha  modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95] in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, e all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, il Collegio, come premesso, dubita
della legittimita' costituzionale della disposizione nella  parte  in
cui non consente la retrodatazione per i concorsi  degli  anni  2017,
2018 e 2019 per vice sovrintendenti della Polizia di Stato. 
    11. In relazione al parametro costituzionale di cui  all'art.  3,
commi  primo  e  secondo,  della  Costituzione,  si  osserva  che  la
differente modalita' di concorso per conseguire la promozione a  vice
sovrintendente  non  giustifica  il  mantenimento  di   una   diversa
disciplina relativa  alla  retrodatazione  degli  effetti  giuridici,
prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario.  Entrambe
le procedure, sia quella ordinaria che quella straordinaria (prevista
sostanzialmente per colmare i ritardi della PA a bandire i concorsi),
rispondono all'esigenza di selezionare e far progredire  in  carriera
il  personale  piu'  idoneo.  Ma  mentre  in  via  «ordinaria»   tale
accertamento e' compiuto con lo svolgimento del concorso  e  relativo
corso di formazione, e' stato parallelamente previsto che  la  stessa
pubblica  amministrazione  possa  procedere   tramite   un   concorso
riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che,
nel biennio precedente all'anno in cui vengono  banditi  i  concorsi,
non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore
a buono,  garantendo  agli  stessi  il  mantenimento  della  sede  di
servizio. 
    Il  Collegio  osserva  che  il  mantenimento   del   sopravvenuto
differente  regime  della  decorrenza  degli  effetti  giuridici   ed
economici della promozione non sembra trovare giustificazione,  nelle
differenti  modalita'  di  conseguimento  della  stessa   promozione,
sostanziandosi,  invero,  in  una   disparita'   di   trattamento   e
irrazionalita' della previsione che finisce per sminuire e svilire la
stessa ratio  dell'istituto  in  esame.  Sotto  tale  profilo  sembra
fondata la deduzione degli  appellanti  che  lamentano  una  mancante
progressione di carriera, un mancato affidamento della  direzione  di
uffici,   l'inadeguatezza   del   trattamento   economico    ed    il
disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo  ordinario.
Sembra anche al Collegio che la parita' di funzioni  non  giustifichi
la rilevata disparita' di trattamento  attuata  mediante  la  diversa
decorrenza giuridica delle promozioni per concorso ordinario rispetto
a quelle  conseguite  con  il  concorso  interno  (ma  con  requisiti
peculiari). Con il meccanismo  peculiare  previsto  dalla  norma,  il
personale promosso (anche in soprannumero) per concorso interno degli
anni 2017/2018/2019 si trova in concreto escluso,  in  ragione  della
differente disciplina della «retrodatazione» degli effetti  giuridici
per questi non operante, in una posizione in ruolo deteriore rispetto
a  chi  partecipa  a  successivi  concorsi   indetti   dalla   stessa
Amministrazione per la  medesima  qualifica,  potendo  questi  ultimi
beneficiare dell'introdotta fictio iuris della retrodatazione ai fini
giuridici al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata
accertata la carenza di organico: deteriore posizione in ruolo (nello
svolgimento  delle  medesime   funzioni)   che   incide   sia   nella
progressione successiva (rilevando l'anzianita' nel  ruolo  anche  ai
fini della  progressione  verticale  nelle  ulteriori  procedure  per
accedere ai ruoli piu' alti), sia nell'applicazione  degli  ulteriori
ordinari istituti amministrativi connessi allo status  di  dipendente
della Polizia dello Stato. 
    12. In relazione al parametro costituzionale di cui all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, si osserva che il mantenimento,  a
fronte della pregressa omogenea disciplina, di una  differenza  nella
decorrenza degli effetti giuridici tre le due ipotesi  di  promozione
alla medesima qualifica superiore, ha il potenziale di  rappresentare
un sostanziale svuotamento  dell'istituto  in  parola  e  quindi  una
palese violazione del principio di efficienza, imparzialita'  e  buon
andamento della P.A. 
    13. Con sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 era  gia'
stato  accertato,  nell'ambito  di   una   simile   questione   sulla
retrodatazione della promozione alla qualifica superiore  per  merito
straordinario in favore degli  agenti,  agenti  scelti  e  assistenti
della Polizia di Stato ex art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, che «non e' legittimo - perche' il necessario
rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo  consente
- lo "scavalcamento"  determinato  dalla  retroattivita'  "giuridica"
nella  qualifica  riconosciuta  -  come  trattamento  in   se'   piu'
favorevole, introdotto  dal  legislatore  proprio  nell'esercizio  di
quella  discrezionalita'  gia'  sopra  ricordata  -  solo   ai   vice
sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne.  In
questi termini e limiti, cio' ridonda in ingiustificata disparita' di
trattamento e violazione del principio di eguaglianza  (ex  plurimis,
sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n.  340  e
n. 136 del 2004). 7.- Inoltre nella  fattispecie  in  esame  -  nella
quale la denunciata disciplina differenziata da' luogo,  come  si  e'
detto, a  un  trattamento  diverso  e  meno  favorevole  per  i  vice
sovrintendenti promossi per merito straordinario  rispetto  a  quelli
che successivamente hanno avuto accesso alla medesima  qualifica  per
concorso - la violazione del principio di eguaglianza  si  accompagna
anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 243 del 2005 e n.  250
del   1993).   La   norma   censurata    comporta,    infatti,    che
l'amministrazione, in ragione  del  meccanismo  della  retrodatazione
nell'anzianita'  giuridica   della   qualifica   limitata   ai   vice
sovrintendenti nominati per concorso, finisce per  trattare  in  modo
arbitrariamente diverso  situazioni  simili,  ossia  quelle  di  vice
sovrintendenti che sono  stati  nominati  con  decorrenze  giuridiche
differenti a seconda delle modalita' di accesso alla qualifica.  Cio'
in violazione del principio  di  imparzialita',  che  deve  connotare
l'azione   dell'amministrazione    pubblica.    8.-    La    ritenuta
ingiustificatezza della disciplina differenziata  e  del  conseguente
"scavalcamento" da parte dei vice  sovrintendenti,  che  hanno  avuto
accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a
quelli gia'  prima  promossi  nella  medesima  qualifica  per  merito
straordinario, trova  riscontro  e  conferma  nella  circostanza  che
l'"ingiustizia" e'  stata  avvertita  dallo  stesso  legislatore,  il
quale, come gia' evidenziato, per il futuro ha dettato, nell'art.  3,
comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo  n.  172  del
2019, la gia' richiamata regola del comma  2-bis  dello  stesso  art.
24-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del
1982; regola che consente ai vice sovrintendenti promossi per  merito
straordinario di accedere, al fine di beneficiare di  una  decorrenza
giuridica piu' favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste  per
la  medesima  qualifica  gia'  posseduta.  Cio'  connota   anche   di
specialita'  la  fattispecie  qui   esaminata   rispetto   a   quelle
interessate  in  passato  da   altri   meccanismi   di   allineamento
dell'anzianita'  di  servizio  che,   in   situazioni   diverse,   il
legislatore ha ritenuto di abbandonare abrogandoli  (sentenza  n.  24
del 2018).» 
    14. Successivamente la Consulta ha rilevato, nella sentenza n. 75
del 2024, in un caso che riguardava il  medesimo  istituto  giuridico
nell'ordinamento della Polizia penitenziaria, che «la diversita'  dei
percorsi,  ordinario  e  straordinario,  di  accesso  alla  qualifica
superiore si ricompone alla fine, ossia al  completamento  delle  due
fattispecie  con  la  nomina  a  vice   sovrintendente,   una   volta
intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono
la medesima qualifica senza che la diversita' di accesso alla  stessa
consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione piu'
o meno elevata gli uni  rispetto  agli  altri.  Questa  parificazione
comporta che, allorche' il completamento della fattispecie di  nomina
si  perfezioni  in  momenti   distinti,   non   possa   esserci   una
differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito  la  qualifica
in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo.  Ossia,
nello specifico,  la  decorrenza  giuridica  dell'anzianita'  di  chi
accede (per concorso) alla qualifica di vice  sovraintendente  in  un
momento successivo non puo' precedere quella di  chi  tale  qualifica
gia' possiede (per merito  straordinario)  da  un  momento  anteriore
(ancora, sentenza n. 224 del 2020). Viola, dunque,  il  principio  di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. lo "scavalcamento"  determinato
dalla retroattivita' "giuridica" nella qualifica,  riconosciuta  come
trattamento piu' favorevole solo ai  vice  sovrintendenti  che  hanno
superato le procedure selettive e i concorsi interni, ossia che hanno
avuto accesso alla qualifica superiore mediante il sistema  ordinario
di progressione nella carriera (sempre sentenza n. 224 del 2020). 6.-
Inoltre, nella fattispecie in esame la violazione  del  principio  di
eguaglianza si accompagna anche a quella  dell'art.  97  della  Cost.
(sentenze n. 243 del 2005 e n. 250 del 1993), perche'  la  denunciata
disciplina  differenziata  da'  luogo,  come  si  e'  detto,   a   un
trattamento diverso e  meno  favorevole  per  i  vice  sovrintendenti
promossi   per   merito   straordinario   rispetto   a   quelli   che
successivamente hanno  avuto  accesso  alla  medesima  qualifica  per
concorso.» 
    15.   Non   sembra   invece   essere    manifestamente    fondata
l'illegittimita' della norma de qua rispetto  ai  parametri  indicati
dagli articoli 24, 51, 76 e 113 della Costituzione in quanto: 
        rispetto all'art. 24 della  Costituzione,  che  garantisce  a
tutti i cittadini la possibilita' di difendersi in  giudizio,  l'art.
14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.  126/2018
introduce modifiche  organizzative  e  funzionali  all'interno  delle
Forze di polizia, senza incidere su diritti soggettivi o procedimenti
giudiziari. Quindi, non pregiudica la capacita' di agire in  giudizio
o di difendersi; 
        rispetto all'art. 51  della  Costituzione,  che  sancisce  la
parita' tra cittadini, eliminando ogni discriminazione, si sottolinea
che il citato art. 14 apporta  regole  uniformi  di  inquadramento  e
progressione per tutto il personale delle  Forze  di  polizia,  senza
gerarchie arbitrarie ne' criteri discriminatori. 
        E' stata seguita la procedura legislativa  corretta  (decreto
legislativo su delega), rispettando equamente le categorie coinvolte,
in linea con l'equilibrio tra generi e  funzioni  previsto  dall'art.
51; 
        il  decreto  legislativo  n.  126/2018  sembra  essere  stato
adottato in conformita' all'art. 76 Cost.,  a  seguito  di  legge  di
delega chiara e conforme [art. 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto
2015, n. 124]. Come noto,  la  Costituzione  prevede  che  la  delega
legislativa sia esercitata entro  limiti  precisi:  durata  limitata,
oggetto  definito  e   principi/criteri   direttivi   stabiliti   dal
Parlamento. Nell'atto delegante (legge delega e articoli successivi),
sono  indicati  esplicitamente  oggetto  (riordino  ruoli  forze   di
polizia), criteri direttivi e  termine  di  esercizio  della  delega,
assicurando la piena corrispondenza all'art. 76. La  delega  riguarda
la  riorganizzazione  delle  forze  di  polizia,   con   ambito   ben
circoscritto, evitando cosi'  ambiguita'  interpretative  sull'ambito
dell'intervento. La norma prevede l'adozione  del  decreto  entro  un
termine temporale preciso, garantendo che l'intervento  sia  limitato
nel tempo, secondo quanto  stabilito  dalla  Costituzione.  La  legge
delega definisce linee guida chiare, tanto  sui  profili  strutturali
(come inquadramenti, progressioni) quanto sui contenuti discrezionali
(omogeneita'  tra  corpi,  coerenza  delle  procedure,  rispetto  dei
requisiti di pubblicita' e motivazione).  Cio'  rispetta  il  dettato
costituzionale: la delega deve indicare principi e criteri direttivi,
superando il rischio di  eccesso  di  delega.  L'art.  76  tutela  la
funzione legislativa del Parlamento, delegata solo in via eccezionale
e con limiti precisi. Ad avviso del Collegio il  decreto  legislativo
n. 126/2018 ha  rispettato  i  parametri:  approvazione  parlamentare
della legge di  delega;  contenuto  dettagliato;  nessuna  delega  al
singolo ministro ne' contenuti generici;  adozione  del  decreto  dal
Governo in Consiglio dei ministri, e successiva emanazione  da  parte
del Presidente della Repubblica. Il caso in  questione  non  presenta
tali caratteri di  criticita',  emergendo  nella  delega  una  chiara
definizione dell'oggetto e dei criteri direttivi puntuali nonche'  un
termine certo; 
        infine, per quanto riguarda  l'art.  113  della  Costituzione
(garanzia del  giudice  naturale  e  controllo  giurisdizionale),  il
Collegio osserva che le  modifiche  introdotte  dal  citato  art.  14
riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo interno delle Forze
di  polizia,  senza  eliminare  o  limitare  i  canali  di  controllo
giurisdizionale. 
    16. In conclusione, ai fini del  decidere,  e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
che  con   la   presente   ordinanza   viene   rimessa   alla   Corte
costituzionale, in ordine all'art.  14,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95], per violazione degli articoli 3, primo e secondo  comma,  e  97,
secondo comma, della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [cheha  modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
95] in relazione agli articoli 3, commi primo e secondo, e 97,  comma
secondo, Cost., nei termini indicati in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  16
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
Carmine Volpe, Presidente; 
Dario Simeoli, consigliere; 
Stefano Toschei, consigliere; 
Roberto Caponigro, consigliere; 
Thomas Matha', consigliere, estensore 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                  L'estensore: Matha'