Reg. ord. n. 22 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7
Ordinanza del Consiglio di Stato del 02/01/2026
Tra: Silvia Barbero , Barnes Isabella, Barzanti Enrico ed altri 93 C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Polizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi – Differente modalità di concorso per conseguire la promozione a vice sovrintendente che non giustifica il mantenimento di una diversa disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici, prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario – Disparità di trattamento e irrazionalità della previsione che finisce per sminuire e svilire la ratio dell’istituto del concorso – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del principio di buon andamento e imparzialità.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 29/05/2017 Num. 95 Art. 2 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 97 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 gennaio 2026
Ordinanza del 2 gennaio 2026 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Silvia Barbero e altri contro il Ministero dell'interno.
Polizia - Polizia di Stato - Conseguimento, per i vincitori dei
concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a
vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla
graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale,
della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese,
con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla
data di conclusione del rispettivo corso di formazione
tecnico-professionale - Denunciata previsione che non consente la
decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in
organico per i suddetti concorsi.
- Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni
integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), art. 14, comma
1, lettera n), che ha modificato l'art. 2, comma 1, lettera ll),
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche).
(GU n. 7 del 18-02-2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 8001 del 2024, proposto da:
Silvia Barbero, Isabella Barnes, Enrico Barzanti, Giovanni
Basile, Raffaella Bassi, Gesuino Becciu, Paolo Bellina, Maria Teresa
Bello, Sandra Bellon, Sandra Bordanzi, Cristina Bruschi, Loris
Bulfone, Giovan Giuseppe Buono, Alessandro Campanile, Daniele Cardin,
Maria Grazia Castiglia, Agata Castorina, Daniela Cazzato, Patrizia
Cecconi, Catia Ceci, Vladimiro Cennerilli, Mauro Ciotoli, Giuseppina
Coniglio, Fabio Cucciari, Laura De Angelis, Giovanna De Majo, Paolo
De Francesco, Linda Di Padova, Barbara Di Sepio, Roberto Dogao,
Maurizio D'Urso, Paola Ferro, Rosa Fornaciari, Giuseppe Fortunato,
Elena Marina Fortunato Balsamo, Salvatore Fusillo, Alessandra Gay
Castellano, Simona Giammarughi, Pietro Paolo Calogero Giattini, Ivano
Giustizieri, Antonella Guariglia, Maria Francesca Impallari, Nicola
Lecce, Renzo Levanti, Andrea Lionetti, Monica Maria Michela Lippo,
Vincenzo Lucchese, Maria Teresa Marchio, Mirco Mariotti, Roberto
Maturani, Marco Mauriello, Cristian Mazzenga, Nicola Michelotti,
Maurizio Minchella, Tommaso Mini, Andrea Minosi, Stefano Moia,
Giancarlo Molle, Gloria Mulloni, Immacolata Natale, Luciano Nicoli,
Maria Pia Onorati, Riccardo Panagin, Sonia Pariboni, Paolo
Paviglianiti, Stefania Pedemonte, Nicoletta Pellegrini, Sonia
Pennarola, Alessandra Potenza, Giovanni Puliafito, Simona Purpora,
Enzo Ragazzoni, Simonetta Remediani, Floriana Resse, Anna Ricci, Anna
Rita Rigoni, Fabrizio Rivetti, Andrea Rossi, Giancarlo Ruotolo,
Leandro Russel, Carmela Russo, Salvatore Russo, Fabio Secchi, Roberta
Sergi, Giovanna Sparagna, Stefano Stammegna, Maria Grazia Stasi,
Silvia Strappafelci, Roberto Tedeschi, Ketty Pomepa Titaro, Concetta
Tomasello, Giuseppe Tortora, Antonio Trani, Carmelo Tuttolomondo,
Anna Maria Vitale e Davide Zingaro, rappresentati e difesi
dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro:
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 5838/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il
cons. Thomas Matha' e udito per le parti appellanti l'avvocato
Giacomo Sgobba;
1. La signora Silvia Barbero e 95 altri appartenenti alla Polizia
di Stato hanno appellato (n. r.g. 8001/2024) la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Quater) n. 5838/2024, che, rigettando il loro ricorso (n. r.g.
6449/2020), ha confermato la legittimita' dell'operato
dell'amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed
economica la data di conclusione del corso formativo di un mese per
vice sovrintendenti tecnici nell'ambito del concorso da loro vinto
anziche' dalla data di disponibilita' delle rispettive vacanze
organiche [1.1.2008, o, in subordine, 1.1.2018, data finale indicata
dall'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 luglio
2017, n. 95].
2. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano dedotto un
unico articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell'art.
20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del Capo della
Polizia datato 29 dicembre 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario
del 3 gennaio 2018 - eccesso di potere per sviamento, disparita' di
trattamento - ingiustizia manifesta - violazione del principio del
legittimo affidamento - violazione degli articoli 3 - 51 - 76 - 97
della Costituzione.
3. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo
regionale ha osservato che la pubblica amministrazione aveva agito
coerentemente con la normativa primaria che e' stata applicata
correttamente ai ricorrenti, avendo la legge previsto espressamente
tale circostanza a tutti i concorsi straordinari (il concorso de quo
era stato bandito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
126/2018). A prosieguo il Tribunale amministrativo regionale ha
ritenuto infondata la questione della legittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo n.
95/2017, in quanto:
a) la procedura selettiva rientrava tra le misure
straordinarie nell'ambito del riordino delle carriere della Polizia
di Stato e aveva consentito l'accesso al ruolo dei sovrintendenti
tecnici mediante un procedimento diverso (da quello ordinario) per
modalita' di espletamento, criteri di selezione e requisiti di
partecipazione ed anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni
organiche;
b) non vi era una situazione di legittimo affidamento alla
retrodatazione, alla luce della procedura straordinaria e del non
sicuro riferimento all'art. 20-quater, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 337/1982 ai fini della decorrenza
giuridica (richiamando solo genericamente nelle premesse tale norma)
ed alla natura transitoria della normativa, fattori, unitariamente
considerati, rendevano prevedibile un intervento correttivo del
legislatore;
c) la scelta legislativa non era discriminatoria e
irragionevole e non violava i principi di cui agli articoli 3, 51 e
97 della Costituzione, proprio per la natura straordinaria del
concorso ed in quanto il legislatore non aveva alcun dovere di
prevedere anche per queste procedure la retrodatazione;
d) la censura della violazione dell'art. 76 della
Costituzione (violazione dei criteri direttivi della legge delega)
era generica e comunque infondata secondo il TAR, in quanto la delega
non escludeva il potere del legislatore delegato di prevedere
nell'ambito del riordino disposizioni transitorie speciali, che erano
articolati in maniera coerente e logica.
4. Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi.
4.1. «Erroneita' della sentenza per violazione e falsa
applicazione dell'art. 20-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24/04/1982 n. 337, violazione e falsa applicazione del
decreto del Capo della Polizia datato 29/12/2017, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del ministero dell'interno,
supplemento straordinario ¼ del 03/01/2018 - eccesso di potere per
sviamento, disparita' di trattamento - ingiustizia manifesta -
violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli
articoli 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione.»
Gli appellanti criticano la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale che avrebbe erroneamente ritenuto corretta
l'applicazione al concorso della norma introdotta dal decreto
legislativo 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica ed
economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici decorra dal
giorno successivo alla conclusione del corso di formazione (22
febbraio 2020), anziche' dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
vacanza di organico, come stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 337/1982. Il Tribunale amministrativo regionale avrebbe
ammesso che il concorso era stato bandito prima dell'entrata in
vigore del correttivo, ma ha ritenuto applicabile la norma
sopravvenuta, violando il principio tempus regit actum. Le norme
cristallizzate nel bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero
essere modificate da disposizioni sopravvenute. I candidati avrebbero
avuto aspettative fondate di retrodatazione, in base alla normativa
vigente al momento del bando.
4.2. «Sotto diverso profilo, erroneita' della sentenza
gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 20-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337 -
eccesso di potere per sviamento, disparita' di trattamento -
ingiustizia manifesta - violazione del principio del legittimo
affidamento - violazione degli articoli 3 - 51 - 76 - 97 della
Costituzione.»
Secondo la tesi degli appellanti il rigetto da parte del
Tribunale amministrativo regionale della richiesta di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale sull'art. 2, comma 1,
lettera ll), del decreto legislativo 95/2017, come modificato
dall'art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n.
126/2018, sarebbe errato. Il Tribunale amministrativo regionale
avrebbe ritenuto la questione erroneamente infondata, basandosi sulla
natura straordinaria della procedura, senza considerare che la norma
sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti. Il
correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica ed
economica della nomina dei vincitori dei concorsi 2017-2019 decorra
dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione,
derogando in tal modo al principio dell'annualita' previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982. La disposizione
sarebbe da considerare una legge-provvedimento, con effetti limitati
e concreti, lesiva degli articoli 3, 51, 76 e 97 della Costituzione,
poiche' introdurrebbe una evidente disparita' di trattamento e
comprimerebbe diritti senza giustificazione ragionevole. Le
leggi-provvedimento sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi
di ragionevolezza e non arbitrarieta', in caso contrario sarebbero
soggette a scrutinio rigoroso della Corte costituzionale. Pertanto
gli appellanti chiedono la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale, poiche' la questione sarebbe rilevante e non
manifestamente infondata, per garantire il rispetto dei principi di
uguaglianza, buon andamento e legittima aspettativa.
4.3. «Sotto diverso profilo, erroneita' della sentenza
impugnata per difetto di motivazione, contraddittorieta' ed
ingiustizia manifesta.»
A prosieguo gli appellanti criticano la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale che avrebbe negato la disparita'
di trattamento tra i vincitori del concorso per vice sovrintendenti
tecnici e quelli del ruolo ordinario. In passato, i vincitori dei
concorsi per il ruolo tecnico (negli anni 2001, 2007, 2011, 2014)
avrebbero ottenuto la decorrenza giuridica retroattiva alla data
delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del
correttivo del decreto legislativo n. 126/2018, la decorrenza era
stata fissata al giorno successivo alla conclusione del corso (23
febbraio 2019). Il riordino delle carriere e il correttivo avrebbero
creato un divario tra ruolo tecnico e ordinario, penalizzando i
tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo ordinario
sarebbe stata mantenuta la regola favorevole. Gli appellanti
avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e
nella normativa vigente (art. 20-quater DPR 337/82), che prevedeva la
retrodatazione, poi - secondo la loro prospettazione -
illegittimamente modificata. L'art. 14 del decreto legislativo n.
126/2018 avrebbe derogato alla disciplina precedente, creando
un'ingiustificata disparita' e violando principi costituzionali
(articoli 3, 51, 97 della Costituzione). Il bando avrebbe richiamato
espressamente la regola della decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo alle vacanze di organico, confermando
l'aspettativa legittima degli appellanti.
4.4. «Sotto diverso ed ulteriore profilo, erroneita' della
sentenza per violazione dell'art. 76 della Costituzione - eccesso di
potere per difetto di motivazione.»
Con l'ultimo motivo gli appellanti criticano il capo della
sentenza che aveva respinto il profilo di illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione (per
violazione dei criteri direttivi della legge delega), richiamando le
censure svolte nei motivi precedenti e sostenendo che il legislatore
avrebbe travalicato il compito di riequilibrare la disparita' tra i
due ruoli.
5. Con sentenza n. 10350 del 2025 non definitiva, la Sezione ha
respinto tutti i motivi diversi da quelli con i quali si censurava la
sentenza per aver rigettato la richiesta di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale, riservandosi la decisione su tali
motivi.
6. Tanto premesso, diviene rilevante la questione di
costituzionalita' sollevata dagli appellanti. Essi invocano una
disparita' di trattamento verso chi ha potuto usufruire dei concorsi
ordinari (prima e dopo l'adozione della disciplina del 2018) e che il
solo elemento della natura straordinaria (e lo svolgimento del
concorso per soli titoli) non potesse derogare alla retrodatazione
della vacanza. Secondo la tesi attorea e' stato patito nel corso
degli anni un trattamento discriminatorio a favore del Ruolo Polizia
(c.d. ordinario) ed anche a favore degli stessi appartenenti al Ruolo
Tecnico che, solo per una questione temporale, si sono avvalsi della
normativa di riferimento anteriore alla introduzione del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53 (c.d. correttivi) per la progressione di
carriera, con conseguente assunzione di un trattamento economico
adeguato. Il ruolo tecnico non avrebbe cosi' raggiunto lo status
«paritetico» delle progressioni di carriera che, invece, avrebbero
ottenuto gli appartenenti al ruolo ordinario, ma avrebbe subito
ingiustamente le determinazioni imposte dal riordino e dai
correttivi.
7. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto
legislativo n. 95/2017, come modificato dall'art. 14, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo n. 126/2018], nel testo vigente
ratione temporis, applicata dal Ministero dell'interno nell'ambito
della procedura di nomina dei vice sovrintendenti tecnici, recita:
«alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si
provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse
disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito
della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno,
espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30 dicembre
2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono
banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento
della sede di servizio. I vincitori dei concorsi banditi entro il
2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente
tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre
mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica
dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso
di formazione tecnico-professionale.
8. La norma esclude expressis verbis l'estensione ai vice
ispettori con funzioni di polizia del «principio dell'annualita'»
della decorrenza giuridica della nomina (in riferimento al momento
della vacatio dei rispettivi posti), prevedendo invece la decorrenza
«dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso
di formazione tecnico-professionale». La disposizione non prevede,
quindi, la retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori dei vari
concorsi espletati a cadenza annuale ed il tenore letterale della
norma esclude in radice un'eventuale interpretazione
costituzionalmente orientata.
9. Orbene, ove la norma in questione, in accoglimento dei dubbi
di legittimita' costituzionale che con la presente ordinanza si
sollevano, venisse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non
prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo in cui
e' accertata la carenza di organico o, in via di mero subordine, al
1° gennaio 2018, le domande in primis formulate dagli appellanti
risulterebbero fondate.
10. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [cheha modificato l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017, n.
95] in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, e all'art. 97,
comma secondo, della Costituzione, il Collegio, come premesso, dubita
della legittimita' costituzionale della disposizione nella parte in
cui non consente la retrodatazione per i concorsi degli anni 2017,
2018 e 2019 per vice sovrintendenti della Polizia di Stato.
11. In relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 3,
commi primo e secondo, della Costituzione, si osserva che la
differente modalita' di concorso per conseguire la promozione a vice
sovrintendente non giustifica il mantenimento di una diversa
disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici,
prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario. Entrambe
le procedure, sia quella ordinaria che quella straordinaria (prevista
sostanzialmente per colmare i ritardi della PA a bandire i concorsi),
rispondono all'esigenza di selezionare e far progredire in carriera
il personale piu' idoneo. Ma mentre in via «ordinaria» tale
accertamento e' compiuto con lo svolgimento del concorso e relativo
corso di formazione, e' stato parallelamente previsto che la stessa
pubblica amministrazione possa procedere tramite un concorso
riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che,
nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi,
non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore
a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di
servizio.
Il Collegio osserva che il mantenimento del sopravvenuto
differente regime della decorrenza degli effetti giuridici ed
economici della promozione non sembra trovare giustificazione, nelle
differenti modalita' di conseguimento della stessa promozione,
sostanziandosi, invero, in una disparita' di trattamento e
irrazionalita' della previsione che finisce per sminuire e svilire la
stessa ratio dell'istituto in esame. Sotto tale profilo sembra
fondata la deduzione degli appellanti che lamentano una mancante
progressione di carriera, un mancato affidamento della direzione di
uffici, l'inadeguatezza del trattamento economico ed il
disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario.
Sembra anche al Collegio che la parita' di funzioni non giustifichi
la rilevata disparita' di trattamento attuata mediante la diversa
decorrenza giuridica delle promozioni per concorso ordinario rispetto
a quelle conseguite con il concorso interno (ma con requisiti
peculiari). Con il meccanismo peculiare previsto dalla norma, il
personale promosso (anche in soprannumero) per concorso interno degli
anni 2017/2018/2019 si trova in concreto escluso, in ragione della
differente disciplina della «retrodatazione» degli effetti giuridici
per questi non operante, in una posizione in ruolo deteriore rispetto
a chi partecipa a successivi concorsi indetti dalla stessa
Amministrazione per la medesima qualifica, potendo questi ultimi
beneficiare dell'introdotta fictio iuris della retrodatazione ai fini
giuridici al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata
accertata la carenza di organico: deteriore posizione in ruolo (nello
svolgimento delle medesime funzioni) che incide sia nella
progressione successiva (rilevando l'anzianita' nel ruolo anche ai
fini della progressione verticale nelle ulteriori procedure per
accedere ai ruoli piu' alti), sia nell'applicazione degli ulteriori
ordinari istituti amministrativi connessi allo status di dipendente
della Polizia dello Stato.
12. In relazione al parametro costituzionale di cui all'art. 97,
comma secondo, della Costituzione, si osserva che il mantenimento, a
fronte della pregressa omogenea disciplina, di una differenza nella
decorrenza degli effetti giuridici tre le due ipotesi di promozione
alla medesima qualifica superiore, ha il potenziale di rappresentare
un sostanziale svuotamento dell'istituto in parola e quindi una
palese violazione del principio di efficienza, imparzialita' e buon
andamento della P.A.
13. Con sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 era gia'
stato accertato, nell'ambito di una simile questione sulla
retrodatazione della promozione alla qualifica superiore per merito
straordinario in favore degli agenti, agenti scelti e assistenti
della Polizia di Stato ex art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335/1982, che «non e' legittimo - perche' il necessario
rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo consente
- lo "scavalcamento" determinato dalla retroattivita' "giuridica"
nella qualifica riconosciuta - come trattamento in se' piu'
favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell'esercizio di
quella discrezionalita' gia' sopra ricordata - solo ai vice
sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne. In
questi termini e limiti, cio' ridonda in ingiustificata disparita' di
trattamento e violazione del principio di eguaglianza (ex plurimis,
sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e
n. 136 del 2004). 7.- Inoltre nella fattispecie in esame - nella
quale la denunciata disciplina differenziata da' luogo, come si e'
detto, a un trattamento diverso e meno favorevole per i vice
sovrintendenti promossi per merito straordinario rispetto a quelli
che successivamente hanno avuto accesso alla medesima qualifica per
concorso - la violazione del principio di eguaglianza si accompagna
anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 243 del 2005 e n. 250
del 1993). La norma censurata comporta, infatti, che
l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione
nell'anzianita' giuridica della qualifica limitata ai vice
sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo
arbitrariamente diverso situazioni simili, ossia quelle di vice
sovrintendenti che sono stati nominati con decorrenze giuridiche
differenti a seconda delle modalita' di accesso alla qualifica. Cio'
in violazione del principio di imparzialita', che deve connotare
l'azione dell'amministrazione pubblica. 8.- La ritenuta
ingiustificatezza della disciplina differenziata e del conseguente
"scavalcamento" da parte dei vice sovrintendenti, che hanno avuto
accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a
quelli gia' prima promossi nella medesima qualifica per merito
straordinario, trova riscontro e conferma nella circostanza che
l'"ingiustizia" e' stata avvertita dallo stesso legislatore, il
quale, come gia' evidenziato, per il futuro ha dettato, nell'art. 3,
comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo n. 172 del
2019, la gia' richiamata regola del comma 2-bis dello stesso art.
24-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982; regola che consente ai vice sovrintendenti promossi per merito
straordinario di accedere, al fine di beneficiare di una decorrenza
giuridica piu' favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste per
la medesima qualifica gia' posseduta. Cio' connota anche di
specialita' la fattispecie qui esaminata rispetto a quelle
interessate in passato da altri meccanismi di allineamento
dell'anzianita' di servizio che, in situazioni diverse, il
legislatore ha ritenuto di abbandonare abrogandoli (sentenza n. 24
del 2018).»
14. Successivamente la Consulta ha rilevato, nella sentenza n. 75
del 2024, in un caso che riguardava il medesimo istituto giuridico
nell'ordinamento della Polizia penitenziaria, che «la diversita' dei
percorsi, ordinario e straordinario, di accesso alla qualifica
superiore si ricompone alla fine, ossia al completamento delle due
fattispecie con la nomina a vice sovrintendente, una volta
intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono
la medesima qualifica senza che la diversita' di accesso alla stessa
consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione piu'
o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Questa parificazione
comporta che, allorche' il completamento della fattispecie di nomina
si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una
differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica
in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. Ossia,
nello specifico, la decorrenza giuridica dell'anzianita' di chi
accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un
momento successivo non puo' precedere quella di chi tale qualifica
gia' possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore
(ancora, sentenza n. 224 del 2020). Viola, dunque, il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. lo "scavalcamento" determinato
dalla retroattivita' "giuridica" nella qualifica, riconosciuta come
trattamento piu' favorevole solo ai vice sovrintendenti che hanno
superato le procedure selettive e i concorsi interni, ossia che hanno
avuto accesso alla qualifica superiore mediante il sistema ordinario
di progressione nella carriera (sempre sentenza n. 224 del 2020). 6.-
Inoltre, nella fattispecie in esame la violazione del principio di
eguaglianza si accompagna anche a quella dell'art. 97 della Cost.
(sentenze n. 243 del 2005 e n. 250 del 1993), perche' la denunciata
disciplina differenziata da' luogo, come si e' detto, a un
trattamento diverso e meno favorevole per i vice sovrintendenti
promossi per merito straordinario rispetto a quelli che
successivamente hanno avuto accesso alla medesima qualifica per
concorso.»
15. Non sembra invece essere manifestamente fondata
l'illegittimita' della norma de qua rispetto ai parametri indicati
dagli articoli 24, 51, 76 e 113 della Costituzione in quanto:
rispetto all'art. 24 della Costituzione, che garantisce a
tutti i cittadini la possibilita' di difendersi in giudizio, l'art.
14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 126/2018
introduce modifiche organizzative e funzionali all'interno delle
Forze di polizia, senza incidere su diritti soggettivi o procedimenti
giudiziari. Quindi, non pregiudica la capacita' di agire in giudizio
o di difendersi;
rispetto all'art. 51 della Costituzione, che sancisce la
parita' tra cittadini, eliminando ogni discriminazione, si sottolinea
che il citato art. 14 apporta regole uniformi di inquadramento e
progressione per tutto il personale delle Forze di polizia, senza
gerarchie arbitrarie ne' criteri discriminatori.
E' stata seguita la procedura legislativa corretta (decreto
legislativo su delega), rispettando equamente le categorie coinvolte,
in linea con l'equilibrio tra generi e funzioni previsto dall'art.
51;
il decreto legislativo n. 126/2018 sembra essere stato
adottato in conformita' all'art. 76 Cost., a seguito di legge di
delega chiara e conforme [art. 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto
2015, n. 124]. Come noto, la Costituzione prevede che la delega
legislativa sia esercitata entro limiti precisi: durata limitata,
oggetto definito e principi/criteri direttivi stabiliti dal
Parlamento. Nell'atto delegante (legge delega e articoli successivi),
sono indicati esplicitamente oggetto (riordino ruoli forze di
polizia), criteri direttivi e termine di esercizio della delega,
assicurando la piena corrispondenza all'art. 76. La delega riguarda
la riorganizzazione delle forze di polizia, con ambito ben
circoscritto, evitando cosi' ambiguita' interpretative sull'ambito
dell'intervento. La norma prevede l'adozione del decreto entro un
termine temporale preciso, garantendo che l'intervento sia limitato
nel tempo, secondo quanto stabilito dalla Costituzione. La legge
delega definisce linee guida chiare, tanto sui profili strutturali
(come inquadramenti, progressioni) quanto sui contenuti discrezionali
(omogeneita' tra corpi, coerenza delle procedure, rispetto dei
requisiti di pubblicita' e motivazione). Cio' rispetta il dettato
costituzionale: la delega deve indicare principi e criteri direttivi,
superando il rischio di eccesso di delega. L'art. 76 tutela la
funzione legislativa del Parlamento, delegata solo in via eccezionale
e con limiti precisi. Ad avviso del Collegio il decreto legislativo
n. 126/2018 ha rispettato i parametri: approvazione parlamentare
della legge di delega; contenuto dettagliato; nessuna delega al
singolo ministro ne' contenuti generici; adozione del decreto dal
Governo in Consiglio dei ministri, e successiva emanazione da parte
del Presidente della Repubblica. Il caso in questione non presenta
tali caratteri di criticita', emergendo nella delega una chiara
definizione dell'oggetto e dei criteri direttivi puntuali nonche' un
termine certo;
infine, per quanto riguarda l'art. 113 della Costituzione
(garanzia del giudice naturale e controllo giurisdizionale), il
Collegio osserva che le modifiche introdotte dal citato art. 14
riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo interno delle Forze
di polizia, senza eliminare o limitare i canali di controllo
giurisdizionale.
16. In conclusione, ai fini del decidere, e' rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
che con la presente ordinanza viene rimessa alla Corte
costituzionale, in ordine all'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017, n.
95], per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 97,
secondo comma, della Costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [cheha modificato l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95] in relazione agli articoli 3, commi primo e secondo, e 97, comma
secondo, Cost., nei termini indicati in motivazione;
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, nel merito ed in ordine alle spese.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente;
Dario Simeoli, consigliere;
Stefano Toschei, consigliere;
Roberto Caponigro, consigliere;
Thomas Matha', consigliere, estensore
Il Presidente: Volpe
L'estensore: Matha'