Reg. ord. n. 21 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 02/01/2026

Tra: Marco Arabia , Barbacci Maria Assunta, Barberino Aniello ed altri 75  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Polizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi – Differente modalità di concorso per conseguire la promozione a vice sovrintendente che non giustifica il mantenimento di una diversa disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici, prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario – Disparità di trattamento e irrazionalità della previsione che finisce per sminuire e svilire la ratio dell’istituto del concorso – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del principio di buon andamento e imparzialità.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 05/10/2018  Num. 126  Art. 14  Co. 1 modificativo del
decreto legislativo  del 29/05/2017  Num. 95  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 gennaio 2026

Ordinanza del 2 gennaio 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Marco Arabia e altri contro il Ministero dell'interno. 
 
Polizia - Polizia di Stato  -  Conseguimento,  per  i  vincitori  dei
  concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della  nomina  a
  vice   sovrintendente   tecnico   nell'ordine   determinato   dalla
  graduatoria finale del corso di  formazione  tecnico-professionale,
  della durata non superiore a tre mesi e non inferiore  a  un  mese,
  con decorrenza giuridica ed economica dal  giorno  successivo  alla
  data  di   conclusione   del   rispettivo   corso   di   formazione
  tecnico-professionale - Denunciata previsione che non  consente  la
  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data  delle  vacanze   in
  organico per i suddetti concorsi. 
- Decreto  legislativo  5  ottobre   2018,   n.   126   (Disposizioni
  integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma  6,  della
  legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
  n. 95, recante: «Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli
  delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera
  a),  della  legge  7  agosto  2015,   n.   124,   in   materia   di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), art. 14,  comma
  1, lettera n), che ha modificato l'art. 2, comma  1,  lettera  ll),
  del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95  (Disposizioni  in
  materia di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
  dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
  124,  in  materia   di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
  pubbliche). 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
               in sede giurisdizionale (Sezione sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3953 del 2025,  proposto  da  Marco  Arabia,  Maria
Assunta Barbacci, Aniello Barberino, Gemma Basagni, Giuseppe Belardi,
Laura  Belleri,  Sonia  Benvenuti,  Andrea   Bozzelli,   Mariarosaria
Brancato, Dana Cappelli, Alessandra Cardarelli, Maria  Cardellicchio,
Vilma  Chiefari,  Susanna  Ciampa,  Massimiliano  Coppini,   Fabrizio
Corbucci,  Antonella  Cortina,  Alessandra  Corvino,  Rosalia  Crimi,
Raffaella D'Ambrosi, Roberto De Biase, Melissa  De  Pasquale,  Davide
Defendi, Patrizia  Dell'Aversana,  Giuseppe  Di  Cristina,  Paolo  Di
Grazia, Monica Domiano,  Daniele  Fatone,  Stefano  Ferrara,  Claudio
Ferreri, Maurizio Flammia, Luigi  Fontanella,  Immacolata  Fortunato,
Leila Foschi, Michela  Fragomeni,  Edi  Gabrielli,  Angelo  Gastaldi,
Vincenzo  Gaudino,  Giacomo  Giacuzzo,  Marcello  Gianluppi,   Sandro
Ginelli, Maria  Carla  Grella,  Emanuela  Guccione,  Concetta  Silvia
Ianni', Sebastjan Ivancic, Gian Luca Lisci, Roberto Marcoionni, Maria
Grazia Marseglia,  Paola  Menozzi,  Francesco  Meo,  Anna  Montalbo',
Francesca Olivieri, Mario Pandolfino, Fabrizio  Partis,  Fabio  Pola,
Nicolina  Polito,  Luigi  Prudenzano,  Daniela  Resoconto,  Francesco
Rizzo, Valeria  Rosati,  Andrea  Rossi  D'Esposito,  Grazia  Rotilio,
Emanuela Savastano, Pietro  Scaranello,  Pierpaolo  Solini,  Stefania
Sorrentino, Giuseppe  Sparacio,  Diana  Stocco,  Alessandro  Torrisi,
Letizia  Trapanese,  Claudia  Truffava,  Olimpia  Ussano,  Alessandro
Valent,  Rosa  Valentino,  Simone  Vitali,  Paola  Vittor,   Giuseppe
Zaccagnini e Massimo Zaccaria, rappresentati e  difesi  dall'avvocato
Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    Contro   Ministero   dell'interno,   in   persona   del    legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione Prima-quater) n. 6214/2025, resa  tra
le parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  dicembre  2025  il
cons. Thomas Matha'  e  udito  per  le  parti  appellanti  l'avvocato
Giacomo Sgobba. 
    1. Il signor Marco Arabia e 77 altri appartenenti alla Polizia di
Stato hanno appellato (n.r.g. 3953/2025) la  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale per  il  Lazio  (Sezione  Prima  quater)  n.
6214/2025, che, rigettando il loro  ricorso  (n.r.g.  6159/2023),  ha
confermato la legittimita' dell'operato dell'amministrazione  laddove
ha previsto  come  decorrenza  giuridica  ed  economica  la  data  di
conclusione del corso formativo di un mese  per  vice  sovrintendenti
tecnici nell'ambito del concorso da loro vinto anziche' dalla data di
disponibilita' delle rispettive vacanze organiche [1 gennaio 2007, o,
in subordine, 1 gennaio 2017, data finale indicata dall'art. 2, comma
1, lettera ll), del decreto legislativo 29 luglio 2017, n. 95]. 
    2. Nel ricorso di primo grado i  ricorrenti  avevano  dedotto  un
unico articolato motivo: violazione e  falsa  applicazione  dell'art.
20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337 - violazione e falsa applicazione del decreto del  Capo  della
Polizia datato 29 dicembre 2017, pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno,  Supplemento  straordinario
del 3 gennaio 2018 - eccesso di potere per sviamento,  disparita'  di
trattamento - ingiustizia manifesta - violazione  del  principio  del
legittimo affidamento - violazione degli articoli 3 - 51 -  76  -  97
della Costituzione. 
    3.  Con  la  sentenza  appellata,  il  Tribunale   amministrativo
regionale ha osservato che la pubblica  amministrazione  aveva  agito
coerentemente con  la  normativa  primaria  che  e'  stata  applicata
correttamente ai ricorrenti, avendo la legge  previsto  espressamente
tale circostanza a tutti i concorsi straordinari (il concorso de  quo
era stato bandito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.
126/2018). A  prosieguo  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
ritenuto infondata la  questione  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2,  comma  1,  lettera  ll),  del  decreto  legislativo  n.
95/2017, in quanto: 
        a)  la  procedura   selettiva   rientrava   tra   le   misure
straordinarie nell'ambito del riordino delle carriere  della  Polizia
di Stato e aveva consentito l'accesso  al  ruolo  dei  sovrintendenti
tecnici mediante un procedimento diverso (da  quello  ordinario)  per
modalita' di  espletamento,  criteri  di  selezione  e  requisiti  di
partecipazione ed  anche  in  sovrannumero  rispetto  alle  dotazioni
organiche; 
        b) non vi era una situazione di  legittimo  affidamento  alla
retrodatazione, alla luce della procedura  straordinaria  e  del  non
sicuro riferimento all'art.  20-quater,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  337/1982  ai  fini  della  decorrenza
giuridica (richiamando solo genericamente nelle premesse tale  norma)
ed alla natura transitoria della  normativa,  fattori,  unitariamente
considerati,  rendevano  prevedibile  un  intervento  correttivo  del
legislatore; 
        c)  la  scelta  legislativa   non   era   discriminatoria   e
irragionevole e non violava i principi di cui agli articoli 3,  51  e
97 della  Costituzione,  proprio  per  la  natura  straordinaria  del
concorso ed in quanto  il  legislatore  non  aveva  alcun  dovere  di
prevedere anche per queste procedure la retrodatazione; 
        d)  la  censura   della   violazione   dell'art.   76   della
Costituzione (violazione dei criteri direttivi  della  legge  delega)
era generica e comunque infondata secondo il Tribunale amministrativo
regionale,  in  quanto  la  delega  non  escludeva  il   potere   del
legislatore  delegato   di   prevedere   nell'ambito   del   riordino
disposizioni transitorie speciali, che erano  articolati  in  maniera
coerente e logica. 
    4. Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi. 
    4.1.  «Erroneita'  della  sentenza   per   violazione   e   falsa
applicazione dell'art. 20-quater del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 - violazione e  falsa  applicazione
del  decreto  del  Capo  della  Polizia  datato  29  dicembre   2017,
pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  ministero
dell'interno, Supplemento straordinario del 3 gennaio 2018 -  eccesso
di potere per sviamento,  disparita'  di  trattamento  -  ingiustizia
manifesta - violazione del  principio  del  legittimo  affidamento  -
violazione degli articoli 3 - 51 - 76 - 97 della costituzione.» 
    Gli appellanti criticano la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale che avrebbe erroneamente ritenuto  corretta  l'applicazione
retroattiva  al  concorso  della   norma   introdotta   dal   decreto
legislativo n. 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica
ed economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici decorra dal
giorno successivo alla conclusione del corso di formazione (13 luglio
2022), anziche' dal 1° gennaio dell'anno successivo alla  vacanza  di
organico, come stabilito dal decreto del Presidente della  Repubblica
n. 337/1982. Il Tribunale amministrativo  regionale  avrebbe  ammesso
che il concorso era stato bandito prima dell'entrata  in  vigore  del
correttivo,  ma  ha  ritenuto  applicabile  la  norma   sopravvenuta,
violando il principio tempus regit actum. Le norme cristallizzate nel
bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero essere  modificate
da disposizioni sopravvenute. I candidati avrebbero avuto aspettative
fondate di retrodatazione, in base alla normativa vigente al  momento
del bando. 
    4.2. «Sotto diverso profilo, erroneita'  della  sentenza  gravata
per violazione e falsa applicazione dell'art. 20-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 -  eccesso  di
potere  per  sviamento,  disparita'  di  trattamento  -   ingiustizia
manifesta - violazione del  principio  del  legittimo  affidamento  -
violazione degli articoli 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione.». 
    Secondo  la  tesi  degli  appellanti  il  rigetto  da  parte  del
Tribunale amministrativo regionale della richiesta  di  sollevare  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sull'art.  2,  comma  1,
lettera ll), del decreto  legislativo  n.  95/2017,  come  modificato
dall'art. 14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.
126/2018,  sarebbe  errato.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale
avrebbe erroneamente ritenuto la questione infondata, basandosi sulla
natura straordinaria della procedura, senza considerare che la  norma
sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti.  Il
correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica  ed
economica della nomina dei vincitori dei concorsi  2017-2019  decorra
dal giorno successivo  alla  conclusione  del  corso  di  formazione,
derogando al  principio  dell'annualita'  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 337/1982. La disposizione  sarebbe  da
considerare una legge-provvedimento, con effetti limitati e concreti,
lesiva degli articoli 3, 51, 76  e  97  della  Costituzione,  poiche'
introdurrebbe una evidente disparita' di trattamento e  comprimerebbe
diritti senza  giustificazione  ragionevole.  Le  leggi-provvedimento
sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi di ragionevolezza e
non arbitrarieta', in caso contrario sarebbero soggette  a  scrutinio
rigoroso della Corte costituzionale. Pertanto gli appellanti chiedono
la rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  poiche'  la
questione sarebbe  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, buon  andamento  e
legittima aspettativa. 
    4.3. «Sotto diverso profilo, erroneita' della sentenza  impugnata
per  difetto  di  motivazione,  contraddittorieta'   ed   ingiustizia
manifesta.». 
    A prosieguo gli appellanti criticano la  sentenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  che  avrebbe  negato  la   disparita'   di
trattamento tra i vincitori  del  concorso  per  vice  sovrintendenti
tecnici e quelli del ruolo ordinario. In  passato,  i  vincitori  dei
concorsi per il ruolo tecnico (negli anni  2001,  2007,  2011,  2014)
avrebbero ottenuto la  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data
delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del
correttivo del decreto legislativo n.  126/2018,  la  decorrenza  era
stata fissata al giorno successivo alla  conclusione  del  corso  (23
febbraio 2019). Il riordino delle carriere e il correttivo  avrebbero
creato un divario tra  ruolo  tecnico  e  ordinario,  penalizzando  i
tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo  ordinario
sarebbe  stata  mantenuta  la  regola  favorevole.   Gli   appellanti
avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e
nella normativa vigente (art. 20-quater del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 337/1982), che prevedeva la retrodatazione, poi -
secondo la loro prospettazione - illegittimamente modificata.  L'art.
14  del  decreto  legislativo  n.  126/2018  avrebbe  derogato   alla
disciplina  precedente,  creando   un'ingiustificata   disparita'   e
violando  principi  costituzionali  (articoli   3,   51,   97   della
Costituzione). Il bando avrebbe richiamato  espressamente  la  regola
della decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno  successivo  alle
vacanze  di  organico,  confermando  l'aspettativa  legittima   degli
appellanti. 
    4.4.  «Sotto  diverso  ed  ulteriore  profilo,  erroneita'  della
sentenza per violazione dell'art. 76 della Costituzione - eccesso  di
potere per difetto di motivazione.». 
    Con l'ultimo  motivo  gli  appellanti  criticano  il  capo  della
sentenza  che   aveva   respinto   il   profilo   di   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 76  della  Costituzione  (per
violazione dei criteri direttivi della legge delega), richiamando  le
censure svolte nei motivi precedenti e sostenendo che il  legislatore
avrebbe travalicato il compito di riequilibrare la disparita'  tra  i
due ruoli. 
    5. Con sentenza n. 10346 del 2025 non definitiva, la  Sezione  ha
respinto tutti i motivi diversi da quelli con i quali si censurava la
sentenza per aver rigettato la richiesta di sollevare la questione di
legittimita'  costituzionale,  riservandosi  la  decisione  su   tali
motivi. 
    6.  Tanto   premesso,   diviene   rilevante   la   questione   di
costituzionalita'  sollevata  dagli  appellanti.  Essi  invocano  una
disparita' di trattamento verso chi ha potuto usufruire dei  concorsi
ordinari (prima e dopo l'adozione della disciplina del 2018) e che il
solo elemento  della  natura  straordinaria  (e  lo  svolgimento  del
concorso per soli titoli) non potesse  derogare  alla  retrodatazione
della vacanza. Secondo la tesi attorea  e'  stato  patito  nel  corso
degli anni un trattamento discriminatorio a favore del ruolo  polizia
(c.d. ordinario) ed anche a favore degli stessi appartenenti al ruolo
tecnico che, solo per una questione temporale, si sono avvalsi  della
normativa di riferimento  anteriore  alla  introduzione  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2001,  n.  53  (c.d.  correttivi)  per  la  progressione  di
carriera, con conseguente  assunzione  di  un  trattamento  economico
adeguato. Il ruolo tecnico non  avrebbe  cosi'  raggiunto  lo  status
«paritetico» delle progressioni di carriera  che,  invece,  avrebbero
ottenuto gli appartenenti  al  ruolo  ordinario,  ma  avrebbe  subito
ingiustamente  le  determinazioni  imposte   dal   riordino   e   dai
correttivi. 
    7. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto
legislativo n.  95/2017,  come  modificato  dall'art.  14,  comma  1,
lettera n), del decreto legislativo n. 126/2018], nel  testo  vigente
ratione temporis, applicata dal  Ministero  dell'interno  nell'ambito
della procedura di nomina dei vice  sovrintendenti  tecnici,  recita:
«alla copertura di novecento posti per l'accesso  alla  qualifica  di
vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici,  si
provvede  nei  limiti  dei  posti  complessivamente  disponibili   in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti  delle  risorse
disponibili per tale  organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito
della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  nel  testo
vigente il giorno precedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di trecento posti
ciascuno, espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30
dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con  qualifica  di
assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in  cui
vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia  riportato  una   sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito  un
giudizio complessivo inferiore a buono,  garantendo  agli  stessi  il
mantenimento della sede di servizio. I vincitori dei concorsi banditi
entro il 2017, il 2018  e  il  2019,  conseguono  la  nomina  a  vice
sovrintendente  tecnico  nell'ordine  determinato  dalla  graduatoria
finale del corso di formazione  tecnico-professionale,  della  durata
non superiore a tre mesi e non inferiore a un  mese,  con  decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale.». 
    8.  La  norma  esclude  expressis  verbis  l'estensione  ai  vice
ispettori con funzioni di  polizia  del  «principio  dell'annualita'»
della decorrenza giuridica della nomina (in  riferimento  al  momento
della vacatio dei rispettivi posti), prevedendo invece la  decorrenza
«dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo  corso
di formazione tecnico-professionale». La  disposizione  non  prevede,
quindi, la retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori  dei  vari
concorsi espletati a cadenza annuale ed  il  tenore  letterale  della
norma    esclude    in    radice     un'eventuale     interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    9. Orbene, ove la norma in questione, in accoglimento  dei  dubbi
di legittimita' costituzionale  che  con  la  presente  ordinanza  si
sollevano, venisse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non
prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo in  cui
e' accertata la carenza di organico o, in via di mero  subordine,  al
1° gennaio 2017, le domande  in  primis  formulate  dagli  appellanti
risulterebbero fondate. 
    10.  Sulla  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95] in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, e all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, il Collegio, come premesso, dubita
della legittimita' costituzionale della disposizione nella  parte  in
cui non consente la retrodatazione per i concorsi  degli  anni  2017,
2018 e 2019 per vice sovrintendenti della Polizia di Stato. 
    11. In relazione al parametro costituzionale di cui  all'art.  3,
commi  primo  e  secondo,  della  Costituzione,  si  osserva  che  la
differente modalita' di concorso per conseguire la promozione a  vice
sovrintendente  non  giustifica  il  mantenimento  di   una   diversa
disciplina relativa  alla  retrodatazione  degli  effetti  giuridici,
prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario.  Entrambe
le procedure, sia quella ordinaria che quella straordinaria (prevista
sostanzialmente    per    colmare    i     ritardi     della pubblica
amministrazione a bandire i  concorsi),  rispondono  all'esigenza  di
selezionare e far progredire in carriera il personale piu' idoneo. Ma
mentre in via  «ordinaria»  tale  accertamento  e'  compiuto  con  lo
svolgimento del concorso e relativo corso  di  formazione,  e'  stato
parallelamente previsto che la stessa pubblica amministrazione  possa
procedere tramite un concorso riservato al personale con qualifica di
assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in  cui
vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia  riportato  una   sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione e non abbia conseguito  un
giudizio complessivo inferiore a buono,  garantendo  agli  stessi  il
mantenimento della sede di servizio. 
    Il  Collegio  osserva  che  il  mantenimento   del   sopravvenuto
differente  regime  della  decorrenza  degli  effetti  giuridici   ed
economici della promozione non sembra trovare giustificazione,  nelle
differenti  modalita'  di  conseguimento  della  stessa   promozione,
sostanziandosi,  invero,  in  una   disparita'   di   trattamento   e
irrazionalita' della previsione che finisce per sminuire e svilire la
stessa ratio dell'istituto in esame. 
    Sotto tale profilo sembra fondata la deduzione  degli  appellanti
che lamentano una  mancante  progressione  di  carriera,  un  mancato
affidamento  della   direzione   di   uffici,   l'inadeguatezza   del
trattamento  economico  ed  il  disallineamento  con   gli   omologhi
sovrintendenti del ruolo ordinario. Sembra anche al Collegio  che  la
parita'  di  funzioni  non  giustifichi  la  rilevata  disparita'  di
trattamento attuata mediante la diversa  decorrenza  giuridica  delle
promozioni per concorso ordinario rispetto a quelle conseguite con il
concorso interno (ma con  requisiti  peculiari).  Con  il  meccanismo
peculiare previsto dalla  norma,  il  personale  promosso  (anche  in
soprannumero) per concorso interno degli anni 2017/2018/2019 si trova
in concreto escluso, in ragione  della  differente  disciplina  della
«retrodatazione» degli effetti giuridici per questi non operante,  in
una  posizione  in  ruolo  deteriore  rispetto  a  chi  partecipa   a
successivi concorsi  indetti  dalla  stessa  amministrazione  per  la
medesima qualifica, potendo questi ultimi beneficiare dell'introdotta
fictio iuris della retrodatazione ai fini  giuridici  al  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' stata accertata la carenza di
organico: deteriore  posizione  in  ruolo  (nello  svolgimento  delle
medesime funzioni)  che  incide  sia  nella  progressione  successiva
(rilevando l'anzianita' nel ruolo anche ai  fini  della  progressione
verticale nelle ulteriori procedure per accedere ai ruoli piu' alti),
sia   nell'applicazione    degli    ulteriori    ordinari    istituti
amministrativi connessi allo status di dipendente della Polizia dello
Stato. 
    12. In relazione al parametro costituzionale di cui all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, si osserva che il mantenimento,  a
fronte della pregressa omogenea disciplina, di una  differenza  nella
decorrenza degli effetti giuridici tre le due ipotesi  di  promozione
alla medesima qualifica superiore, ha il potenziale di  rappresentare
un sostanziale svuotamento  dell'istituto  in  parola  e  quindi  una
palese violazione del principio di efficienza, imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    13. Con sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 era  gia'
stato  accertato,  nell'ambito  di   una   simile   questione   sulla
retrodatazione della promozione alla qualifica superiore  per  merito
straordinario in favore degli  agenti,  agenti  scelti  e  assistenti
della Polizia di Stato ex art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, che «non e' legittimo - perche' il necessario
rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) non
lo consente - lo  "scavalcamento"  determinato  dalla  retroattivita'
"giuridica" nella qualifica riconosciuta - come  trattamento  in  se'
piu' favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell'esercizio di
quella  discrezionalita'  gia'  sopra  ricordata  -  solo   ai   vice
sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne.  In
questi termini e limiti, cio' ridonda in ingiustificata disparita' di
trattamento e violazione del principio di eguaglianza  (ex  plurimis,
sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n.  340  e
n. 136 del 2004). 7.- Inoltre nella  fattispecie  in  esame  -  nella
quale la denunciata disciplina differenziata da' luogo,  come  si  e'
detto, a  un  trattamento  diverso  e  meno  favorevole  per  i  vice
sovrintendenti promossi per merito straordinario  rispetto  a  quelli
che successivamente hanno avuto accesso alla medesima  qualifica  per
concorso - la violazione del principio di eguaglianza  si  accompagna
anche a quella dell'art. 97 della Costituzione (sentenze n.  243  del
2005 e n. 250 del 1993). La norma censurata  comporta,  infatti,  che
l'amministrazione, in ragione  del  meccanismo  della  retrodatazione
nell'anzianita'  giuridica   della   qualifica   limitata   ai   vice
sovrintendenti nominati per concorso, finisce per  trattare  in  modo
arbitrariamente diverso  situazioni  simili,  ossia  quelle  di  vice
sovrintendenti che sono  stati  nominati  con  decorrenze  giuridiche
differenti a seconda delle modalita' di accesso alla qualifica.  Cio'
in violazione del principio  di  imparzialita',  che  deve  connotare
l'azione   dell'amministrazione    pubblica.    8.-    La    ritenuta
ingiustificatezza della disciplina differenziata  e  del  conseguente
"scavalcamento" da parte dei vice  sovrintendenti,  che  hanno  avuto
accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a
quelli gia'  prima  promossi  nella  medesima  qualifica  per  merito
straordinario, trova  riscontro  e  conferma  nella  circostanza  che
l'"ingiustizia" e'  stata  avvertita  dallo  stesso  legislatore,  il
quale, come gia' evidenziato, per il futuro ha dettato, nell'art.  3,
comma 1, lettera g), n. 1), del decreto legislativo n. 172 del  2019,
la gia' richiamata regola del comma 2-bis dello stesso art. 24-quater
del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del  1982;  regola
che consente ai vice sovrintendenti promossi per merito straordinario
di accedere, al fine di beneficiare di una decorrenza giuridica  piu'
favorevole, ai concorsi e alle selezioni  previste  per  la  medesima
qualifica gia'  posseduta.  Cio'  connota  anche  di  specialita'  la
fattispecie qui esaminata rispetto a quelle interessate in passato da
altri meccanismi di allineamento dell'anzianita' di servizio che,  in
situazioni  diverse,  il  legislatore  ha  ritenuto  di   abbandonare
abrogandoli (sentenza n. 24 del 2018).». 
    14. Successivamente la Consulta ha rilevato, nella sentenza n. 75
del 2024, in un caso che riguardava il  medesimo  istituto  giuridico
nell'ordinamento della Polizia penitenziaria, che «la diversita'  dei
percorsi,  ordinario  e  straordinario,  di  accesso  alla  qualifica
superiore si ricompone alla fine, ossia al  completamento  delle  due
fattispecie  con  la  nomina  a  vice   sovrintendente,   una   volta
intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono
la medesima qualifica senza che la diversita' di accesso alla  stessa
consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione piu'
o meno elevata gli uni  rispetto  agli  altri.  Questa  parificazione
comporta che, allorche' il completamento della fattispecie di  nomina
si  perfezioni  in  momenti   distinti,   non   possa   esserci   una
differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito  la  qualifica
in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo.  Ossia,
nello specifico,  la  decorrenza  giuridica  dell'anzianita'  di  chi
accede (per concorso) alla qualifica di vice  sovraintendente  in  un
momento successivo non puo' precedere quella di  chi  tale  qualifica
gia' possiede (per merito  straordinario)  da  un  momento  anteriore
(ancora, sentenza n. 224 del 2020). Viola, dunque,  il  principio  di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione lo "scavalcamento"
determinato  dalla  retroattivita'   "giuridica"   nella   qualifica,
riconosciuta  come  trattamento  piu'   favorevole   solo   ai   vice
sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive e i concorsi
interni, ossia che  hanno  avuto  accesso  alla  qualifica  superiore
mediante il sistema ordinario di progressione nella carriera  (sempre
sentenza n. 224 del 2020). 6. - Inoltre, nella fattispecie  in  esame
la violazione del principio di  eguaglianza  si  accompagna  anche  a
quella dell'art. 97 della Costituzione (sentenze n. 243 del 2005 e n.
250 del 1993), perche' la  denunciata  disciplina  differenziata  da'
luogo, come si e' detto, a un trattamento diverso e  meno  favorevole
per i vice sovrintendenti promossi per merito straordinario  rispetto
a quelli  che  successivamente  hanno  avuto  accesso  alla  medesima
qualifica per concorso.». 
    15.   Non   sembra   invece   essere    manifestamente    fondata
l'illegittimita' della norma de qua rispetto  ai  parametri  indicati
dagli articoli 24, 51, 76 e 113 della Costituzione in quanto: 
        rispetto all'art. 24 della  Costituzione,  che  garantisce  a
tutti i cittadini la possibilita' di difendersi in  giudizio,  l'art.
14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.  126/2018
introduce modifiche  organizzative  e  funzionali  all'interno  delle
Forze di polizia, senza incidere su diritti soggettivi o procedimenti
giudiziari. Quindi, non pregiudica la capacita' di agire in  giudizio
o di difendersi; 
        rispetto all'art. 51  della  Costituzione,  che  sancisce  la
parita' tra cittadini, eliminando ogni discriminazione, si sottolinea
che il citato art. 14 apporta  regole  uniformi  di  inquadramento  e
progressione per tutto il personale delle  Forze  di  polizia,  senza
gerarchie arbitrarie ne' criteri discriminatori. 
        E' stata seguita la procedura legislativa  corretta  (decreto
legislativo su delega), rispettando equamente le categorie coinvolte,
in linea con l'equilibrio tra generi e  funzioni  previsto  dall'art.
51; 
        il  decreto  legislativo  n.  126/2018  sembra  essere  stato
adottato in conformita' all'art. 76 della Costituzione, a seguito  di
legge di delega chiara e conforme [art. 8, comma 1, lettera a), legge
7 agosto 2015, n. 124]. Come noto, la  Costituzione  prevede  che  la
delega  legislativa  sia  esercitata  entro  limiti  precisi:  durata
limitata, oggetto definito e principi/criteri direttivi stabiliti dal
Parlamento. Nell'atto delegante (legge delega e articoli successivi),
sono  indicati  esplicitamente  oggetto  (riordino  ruoli  forze   di
polizia), criteri direttivi e  termine  di  esercizio  della  delega,
assicurando la piena corrispondenza all'art. 76. La  delega  riguarda
la  riorganizzazione  delle  Forze  di  polizia,   con   ambito   ben
circoscritto, evitando cosi'  ambiguita'  interpretative  sull'ambito
dell'intervento. La norma prevede l'adozione  del  decreto  entro  un
termine temporale preciso, garantendo che l'intervento  sia  limitato
nel tempo, secondo quanto  stabilito  dalla  Costituzione.  La  legge
delega definisce linee guida chiare, tanto  sui  profili  strutturali
(come inquadramenti, progressioni) quanto sui contenuti discrezionali
(omogeneita'  tra  corpi,  coerenza  delle  procedure,  rispetto  dei
requisiti di pubblicita' e motivazione).  Cio'  rispetta  il  dettato
costituzionale: la delega deve indicare principi e criteri direttivi,
superando il rischio di eccesso di delega. 
        L'art. 76 tutela  la  funzione  legislativa  del  Parlamento,
delegata solo in via eccezionale e con limiti precisi. Ad avviso  del
Collegio  il  decreto  legislativo  n.  126/2018  ha   rispettato   i
parametri: approvazione parlamentare della legge di delega; contenuto
dettagliato;  nessuna  delega  al  singolo  ministro  ne'   contenuti
generici; adozione del decreto dal Governo in Consiglio dei ministri,
e successiva emanazione da parte del Presidente della Repubblica.  Il
caso  in  questione  non  presenta  tali  caratteri  di   criticita',
emergendo nella delega una  chiara  definizione  dell'oggetto  e  dei
criteri direttivi puntuali nonche' un termine certo; 
        infine, per quanto riguarda  l'art.  113  della  Costituzione
(garanzia del  giudice  naturale  e  controllo  giurisdizionale),  il
Collegio osserva che le  modifiche  introdotte  dal  citato  art.  14
riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo interno delle Forze
di  polizia,  senza  eliminare  o  limitare  i  canali  di  controllo
giurisdizionale. 
    16. In conclusione, ai fini del  decidere,  e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
che  con   la   presente   ordinanza   viene   rimessa   alla   Corte
costituzionale, in ordine all'art.  14,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95], per violazione degli articoli 3, primo e secondo  comma,  e  97,
secondo comma, della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
95] in relazione agli articoli 3, commi primo e secondo, e 97,  comma
secondo, della Costituzione, nei termini indicati in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  16
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Carmine Volpe, Presidente; 
        Dario Simeoli, consigliere; 
        Stefano Toschei, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere; 
        Thomas Matha', consigliere, estensore; 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                  L'Estensore: Matha'