Reg. ord. n. 14 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6

Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia  del 12/12/2025

Tra: M. S.



Oggetto:

Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale – Denunciata disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile – Disciplina che assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità – Esclusione irragionevole dato che il giudice il quale valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva – Violazione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 162  Co. 4


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.


Camera di Consiglio del 18 maggio 2026  rel. BUSCEMA


Testo dell'ordinanza

                        N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025

Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale  di  Reggio  Emilia  nel
procedimento penale a carico di M. S.  . 
 
Reati e pene - Estinzione del reato  per  condotte  riparatorie,  nei
  casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione  -  Prevista
  esclusione della fattispecie di atti persecutori dall'art.  162-ter
  del codice penale. 
- Codice penale, art. 162-ter, quarto comma. 


(GU n. 6 del 11-02-2026)

 
                     TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
                           Ufficio GIP GUP 
 
    Il Giudice, all'interno del procedimento  penale  sopra  indicato
pendente nei confronti di S. M., imputato giusto decreto di  giudizio
immediato emesso nei suoi confronti il 18 dicembre 2024; 
    In sede di udienza camerale fissata ex art.  458,  comma  2,  del
codice penale a seguito di richiesta di rito abbreviato; 
 
                               Osserva 
 
    1. S. M. risponde del reato ex art. 612-bis, comma 2  del  codice
penale «perche', non accettando la fine della relazione con ...,  con
condotte reiterate, la molestava in modo da cagionarle un  perdurante
stato di ansia, altresi' ingenerando in lei  un  fondato  timore  per
l'incolumita' della di  lei  nipote,  ...,  con  la  quale,  in  piu'
occasioni, l'indagato si metteva in  contatto.  Nello  specifico:  la
tempestava di telefonate, di messaggi sulla  piattaforma  WhatsApp  e
via social network - Instagram, Messenger, Tik Tok ed e-mail; in data
..., le lasciava una lettera sul parabrezza della di lei autovettura;
in data ... e ... le inviava, tramite posta ordinaria, due lettere in
cui le chiedeva, insistentemente, di parlare; nel  mese  di  ...,  la
avvicinava all'interno del supermercato ... di  ...,  chiedendole  di
parlare; dopo  aver  ricevuto  formalmente  due  lettere  di  diffida
dall'avvocato di ..., persisteva nella sua condotta,  continuando  ad
inviarle  e-mail,  altresi'  rivolgendosi,  sempre  tramite   e-mail,
direttamente al di lei avvocato; dopo essere stato bloccato su  tutte
le piattaforme social e non, persisteva nelle chiamate  e  nell'invio
di messaggi, a tal fine servendosi dei profili social e dei numeri di
cellulare in uso ai propri genitori; piu' volte contattava, sempre al
fine di mettersi in contatto con la p.o., la di  lei  amica  ...;  in
data ... si presentava  presso  la  di  lei  abitazione;  piu'  volte
contattava la nipote della p.o., ..., sia per il tramite di utenze  a
lui direttamente riconducibili che avvalendosi di  profili  Instagram
falsi, affinche' intercedesse per lui con la p.o.; in piu' occasioni,
avvalendosi di numerosi profili Instagram falsi e a  lui  chiaramente
riconducibili, inviava messaggi alla p.o., insistendo nella richiesta
di  vedersi  un'ultima  volta  per  un  confronto  verbale,  altresi'
prospettandole di ripresentarsi sotto la di lei abitazione». 
    Fatto aggravato perche' commesso da persona che e'  stata  legata
da relazione affettiva alla persona offesa. Commesso in ..., dal mese
di ... con condotte tutt'ora in corso. 
    2. S. M. e  intrattenevano  una  relazione  iniziata  nel  ...  e
conclusa nei primi mesi del ... 
    Al termine della relazione  l'indagato  si  sarebbe  reso  autore
delle condotte moleste in contestazione,  che  portavano  la  p.o.  a
sporgere querela il 9 settembre 2024,  successivamente  integrata  il
giorno 11 novembre 2024 e il 13 novembre 2024. 
    Per  tali  fatti  e'  stato  destinatario  di  misura   cautelare
prescrittiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
p.o. e del  divieto  di  comunicazione,  misura  presidiata  ex  art.
275-bis del codice di procedura penale, in  essere  dal  24  novembre
2024 e tutt'ora in corso, di fatto mai violata. 
    L'imputato in sede di interrogatorio ex art. 294  del  codice  di
procedura penale non negava le condotte, dichiarando di non aver  mai
avuto l'intento di fare male alla persona offesa. 
    3. S. M. e ... sono coetanei e hanno ... anni. S. M.  e'  persona
incensurata. 
    4. Alla prima udienza  camerale  fissata  su  richiesta  di  rito
abbreviato, e prima dell'ammissione del rito, la difesa dell'imputato
chiedeva un  rinvio  anche  al  fine  di  valutare  una  composizione
bonaria. La difesa della p.o. si opponeva alla richiesta per  assenza
di una precisa proposta risarcitoria pervenuta nelle more, nonostante
i contatti pregressi tra le parti e anche per il  disagio  sopportato
dalla p.o. generato dal c.d. braccialetto elettronico. 
    Alla udienza successiva  la  difesa  dell'imputato  offriva  alla
persona offesa, ex art. 1208 e seguenti del codice civile, un assegno
circolare alla stessa intestato del valore di euro 10.000,00 a titolo
di  integrale  risarcimento  del  danno.  Contestualmente  la  difesa
dell'imputato chiedeva pronunciarsi dichiarazione di  estinzione  del
reato ex art. 162-ter del codice penale. 
    A  tal  fine,  eccepiva  l'illegittimita'   costituzionale,   per
violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  dell'art.  162-ter  del
codice  penale  con  riferimento  alla  parte  in  cui   recita   «le
disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi  di  cui
all'art. 612-bis» (comma 4). Nelle  prospettazioni  della  difesa  la
violazione  del  principio   di   uguaglianza   sarebbe   costituito,
sostanzialmente: 
        sia  dalla  irragionevole   assimilazione,   al   regime   di
esclusione di cui all'art. 162-ter, comma 4  del  codice  penale,  di
condotte tipiche diverse (per gravita' e  per  procedibilita')  della
stessa fattispecie di cui all'art. 612-bis del codice penale; 
        sia dalla irragionevole disparita' di trattamento operata tra
l'art. 612-bis del codice penale e fattispecie ad esso  assimilabili,
tra tutte l'art. 612-ter del codice penale e l'art.  582  del  codice
penale, in ordine all'applicabilita' dell'istituto  di  cui  all'art.
162-ter del codice penale, esclusa  per  il  solo  art.  612-bis  del
codice penale. 
    Il   pubblico    ministero    riteneva    necessario    esplorare
preliminarmente, ai fini della rilevanza della questione, le volonta'
della persona offesa; condivideva, invece, l'eccezione circa  la  non
manifesta infondatezza della questione. 
    Il difensore della persona offesa accettava e riceveva, per conto
della propria assistita, l'assegno circolare, ma a titolo di anticipo
sul  maggiore  dovuto,   contestando   quindi   la   congruita'   del
risarcimento. Negava alla ricezione dell'assegno valore di remissione
della querela, che infatti non veniva rimessa dalla p.o.;  infine  si
opponeva all'invocato effetto estintivo del reato. 
    Alla successiva udienza la difesa della persona  offesa  deduceva
presunte violazioni  cautelari  da  parte  dell'imputato  intervenute
nelle more (tentativi di contatto, quali «richieste di amicizia»  sui
social, verso  persone  vicine  alla  p.o.),  a  motivo  delle  quali
sosteneva, nel caso concreto,  l'assenza  dell'ulteriore  presupposto
richiesto dall'art. 162-ter del codice  penale  ovvero  quello  della
eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose  o  pericolose
del reato. 
    Il  pubblico  ministero  contestava  la  rilevanza,  nel   merito
cautelare,  degli  elementi   portati   dalla   difesa   della   p.o.
(documentati, ma non formalizzati in una denuncia-querela), tanto che
non avanzava alcuna richiesta di aggravamento del regime cautelare. 
    Inoltre il pubblico ministero non attribuiva agli stessi elementi
- dedotti in udienza - alcun significato in termini di  rilevanza,  o
meno, della questione di illegittimita'. 
    5. La distanza tra le parti (private) aveva dunque ad oggetto  la
quantificazione del risarcimento - non  ritenuto  satisfattivo  dalla
difesa della persona offesa «che accettava come anticipo sul  maggior
dovuto» - e al comportamento dell'imputato. 
    Nelle more, l'imputato tentava l'accesso a programmi di giustizia
riparativa. Quindi entrambe le parti partecipavano singolarmente solo
ai colloqui individuali preliminari. Il Centro attestava che non  era
stato possibile dare avvio al percorso per il rifiuto della  p.o.  ad
incontrare personalmente l'imputato. 
    6. Quindi, se da un lato si  controverte  sulla  rilevanza  della
questione, dall'altro  non  si  controverte  sulla  fondatezza  della
questione, in merito alla quale ultima il pubblico  ministero  si  e'
associato alle ragioni prospettate dalla difesa e la  persona  offesa
non ha preso posizione in termini diversi da quelli sopra  descritti,
i quali tuttavia non afferiscono al merito delle presunte  violazioni
del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Tutto cio' premesso; 
 
                               Rileva 
 
    7. Quanto al  profilo  della  rilevanza,  la  prospettazione  del
pubblico ministero di fare interloquire la persona offesa, non appare
pertinente ne' dirimente, in quanto: 
        a) l'interlocuzione della  persona  offesa  e'  uno  sviluppo
espressamente  previsto  dalla  stessa  norma  di  cui  si  eccepisce
l'illegittimita'  costituzionale  «il  Giudice  dichiara  estinto  il
reato,  sentite  le  parti  e  la  persona  offesa»,  di   tal   che'
l'interlocuzione personale con la persona offesa, dopo  la  richiesta
difensiva di estinzione del reato ex art. 162-ter del codice  penale,
avrebbe   significato   «applicare»   la   norma    (sospettata    di
incostituzionalita') al caso concreto, in contrasto  con  il  divieto
sancito espressamente dall'art. 162-ter comma 4 del codice penale; 
        b)  inoltre,  anche  l'eventuale  dissenso  della  p.o.  alla
dichiarazione di estinzione del reato  ex  art.  162-ter  del  codice
penale, raccolto mediante sua interlocuzione,  non  precluderebbe  al
Giudice, in ipotesi di fondatezza della questione,  di  applicare  in
concreto la norma tramite la valutazione  dell'esito  positivo  delle
condotte riparatorie, indicata dall'art. 162-ter, comma 3 del  codice
penale, secondo i canoni di «intera riparazione del  danno  cagionato
da  reato,  mediante  le  restituzioni  o  il   risarcimento   e   di
eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose  o  pericolose
del reato» e di «congruita' dell'offerta formulata  dall'imputato  ex
art. 1208 e seguenti del codice civile, a titolo  di  risarcimento  e
non accettata dalla persona offesa». 
    Il  dubbio  di  legittimita'  prospettato  raggiunge,  dunque,  i
termini di rilevanza della questione in  quanto  dalla  decisione  di
incostituzionalita'  del  divieto  applicativo   espresso   dall'art.
162-ter, comma 4 del codice penale discenderebbe l'applicazione della
norma, invocata dalla difesa, a favore dell'imputato. 
    Non solo,  il  dubbio  di  legittimita'  prospettato  integra  la
rilevanza della questione in quanto si ritiene, nel  caso  in  esame,
che in  ipotesi  di  dichiarata  incostituzionalita'  della  predetta
disposizione, sussista per il Giudice il dovere di  applicazione,  in
concreto,  dell'art.  162-ter  del  codice  penale  (principio  della
necessaria applicazione della norma censurata nel giudizio principale
e   dell'incidenza   nel   giudizio   principale   della    eventuale
illegittimita' della norma censurata). 
    Tale dovere, infatti, si estrinseca sotto due diversi profili: il
primo  e'  quello  della  attivita'  preliminare  di  estensione  del
contraddittorio  alla  persona  offesa   (attivita'   che   tende   a
valorizzare il contributo della stessa nella individuazione dei punti
di distanza tra le parti in merito a tutti i profili rilevanti) ed il
secondo e' quello successivo e conseguente, relativo alla valutazione
della interezza della riparazione  («ha  riparato  interamente»)  del
danno  cagionato,  mediante  le  restituzioni  o  il  risarcimento  e
l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose
del reato. Infatti, il dovere del Giudice di sentire le  parti  e  la
persona offesa e' - secondo  quanto  indicato  dalla  disposizione  -
preliminare ed imprescindibile in relazione alla  finale  valutazione
dell'esito positivo delle condotte riparatorie, attuabili nei termini
diversi e possibili indicati dalla legge. 
    Nel caso concreto, infine, la rilevanza si prospetta  in  ragione
dell'entita' della somma offerta e consegnata dall'imputato a  titolo
risarcitorio, che meriterebbe di essere considerata sotto il  profilo
della  congruita',  nonche'  in  ragione  del  tentativo  riparatorio
operato dallo stesso attraverso  l'accesso  al  centro  di  giustizia
riparativa, che meriterebbe di essere considerato  sotto  il  profilo
della possibile eliminazione delle conseguenze dannose  e  pericolose
del reato, fermo restando che tali considerazioni andrebbero compiute
solo successivamente al contraddittorio esteso con la persona  offesa
personalmente, previsto dall'art. 162-ter del codice penale  e,  come
detto, non (ancora) compiuto. 
    8. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    La questione concerne, dunque, la ragionevolezza  dell'esclusione
dalla  applicazione  dell'art.  162-ter  del  codice   penale   della
fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis del codice penale. 
    Stabiliti  i  confini  di  applicazione  generale   della   norma
sospettata di incostituzionalita' ed esaminati i  diversi  regimi  di
procedibilita' del reato  di  atti  persecutori,  la  questione  deve
essere affrontata sia considerando le  differenze  esistenti  tra  le
singole ipotesi di atti persecutori in relazione  alla  assimilazione
della   generale   regola    di    esclusione,    sia    considerando
l'applicabilita' dell'art. 162-ter  del  codice  penale  ad  analoghe
fattispecie di reato. 
    L'ambito di applicazione  di  cui  all'art.  162-ter  del  codice
penale e' delimitato ai casi di procedibilita' a querela  soggetta  a
remissione. Questo e' indicato espressamente  al  comma  1  dell'art.
162-ter del codice penale: la norma non parla di reati ma di casi (la
differenza lessicale e' importante). Quindi non si tratta di  ipotesi
di reati, ma di ipotesi di casi di procedibilita' a querela  soggetta
a remissione. 
    Va da se' che l'ambito  di  applicazione  dell'art.  162-ter  del
codice  penale,  concernendo  i  casi  di  procedibilita'  a  querela
soggetta a remissione, riguarda le situazioni in cui tale  remissione
non si e' verificata o non si verifica: se cosi' fosse,  infatti,  si
verterebbe nell'ipotesi estintiva prevista dal combinato disposto  di
cui agli articoli 152  e  155  del  codice  penale.  Quindi  l'ambito
applicativo dell'art. 162-ter del codice penale concerne  i  casi  di
procedibilita' a querela soggetta a  remissione  in  cui  la  persona
offesa persiste nella volonta' punitiva. 
    Inoltre la disciplina dell'art. 162-ter  del  codice  penale  non
opera   distinzioni   in   ordine   alla   natura   processuale    od
extraprocessuale della  remissione,  a  significare  che  il  diverso
regime di remissione (previsto dall'art. 152 del codice  penale)  non
e' rilevante ai fini della applicazione della norma. 
    Ne'  sarebbe  ragionevole  limitare  l'ambito   di   applicazione
dell'art. 162-ter del  codice  penale  ai  soli  casi  di  remissione
extraprocessuale: sarebbe infatti contraddittorio chiedere al Giudice
di verificare la validita' della remissione (dichiarata nel  processo
dalla  p.o.)  e,  al  tempo  stesso,  escludere   il   suo   prudente
apprezzamento nelle  ipotesi,  opposte,  in  cui  la  persona  offesa
persista nella volonta' punitiva. Non solo, allo  stesso  giudice  e'
richiesta -  e  frequentemente  nella  prassi  -  la  verifica  sulla
validita' della remissione anche tramite ogni accertamento in  ordine
alla effettiva gravita' delle minacce e alla sussistenza, o meno, dei
presupposti  della  procedibilita'  d'ufficio,  con  valutazioni  che
impattano sugli effetti estintivi della remissione. 
    La  relazione  presentata  dalla  Commissione  Fiorella  del   14
dicembre 2012, in seno alla quale e' nato il progetto di introduzione
del nuovo istituto, indica  che  quanto  all'ambito  applicativo,  il
nuovo 162-ter del codice penale riguarda tutti i delitti  procedibili
a querela: tale previsione  muove  dall'idea  che  il  Giudice  possa
«scavalcare» l'eventuale  persistenza  della  volonta'  punitiva  del
querelante, in presenza di condotte  idonee  a  reintegrare  l'offesa
recata agli interessi lesi dal reato. E' quindi il caso di  rimarcare
che ne' la legge  ne'  il  suo  spirito  informatore  operano  alcuna
distinzione con riferimento al bene giuridico  leso,  trovando  quale
criterio di applicazione il solo regime di procedibilita'  a  querela
soggetta a remissione e quindi il principio di  disponibilita'  della
stessa. 
    Nel disegno di legge presentato  il  23  dicembre  2014,  che  ha
preceduto l'entrata in vigore dell'art. 162-ter del codice penale, si
legge che  la  nuova  causa  estintiva  potra'  operare  soltanto  in
riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile,
quelli cioe' che realizzano  esclusivamente  un'offesa  ad  interessi
individuali, nella disponibilita'  del  titolare,  fondando  su  tale
criterio il principio di  superamento  dell'interesse  della  persona
offesa alla affermazione della responsabilita' dell'imputato. 
    La fattispecie di atti persecutori e'  l'unica  ad  essere  stata
espressamente esclusa dall'applicazione dell'art. 162-ter del  codice
penale:  ferma  restando  la  (pacifica)  inapplicabilita'  dell'art.
162-ter del codice penale per le ipotesi di procedibilita'  d'ufficio
e per le ipotesi di querela irrevocabile di qualsiasi fattispecie, il
decreto-legge n. 148/2017, recante «Disposizioni urgenti  in  materia
finanziaria e per esigenze indifferibili» intervenne,  a  pochi  mesi
dalla entrata in vigore della norma, per  sancire  l'inapplicabilita'
totale  dell'art.  162-ter  del  codice  penale  al  reato  di   atti
persecutori e cioe' anche alle ipotesi di  procedibilita'  a  querela
soggetta a remissione. (1) Ad oggi (a otto  anni  dalla  novella)  il
reato di atti persecutori resta  il  solo  ad  essere  escluso  dalla
applicazione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale,
con quanto ne consegue circa  l'immediata  percezione  di  disparita'
applicativa (sia dalla prospettiva dell'imputato che da quella  della
persona offesa) in relazione ad altre tipologie di reato per le quali
l'art. 162-ter del codice  penale  risulta,  invece,  applicabile.  A
fronte di una contestazione ex art. 612-ter  del  codice  penale,  ad
esempio, imputato  e  persona  offesa  ben  potrebbero  conoscere  la
procedura applicativa prevista dall'art. 162-ter del codice penale. 
    Nelle ipotesi di persona offesa minorenne o disabile ex  art.  3,
legge n. 104/92 e nelle ipotesi di connessione con altro delitto  per
il quale si deve procedere d'ufficio, la procedibilita' del reato  di
atti persecutori e' d'ufficio (art. 612-bis comma  4  ultimo  periodo
del codice penale). In tutti gli altri casi la  procedibilita'  e'  a
querela della persona offesa. La  querela  e',  inoltre,  soggetta  a
remissione  solo  in  determinati  casi:  «la  querela  e'   comunque
irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all'art. 612, secondo comma». Inoltre, nel  reato  ex
art. 612-bis del codice  penale  la  remissione  della  querela  puo'
essere soltanto processuale. Si  e'  gia'  detto  che  questo  ultimo
criterio distintivo,  oltre  a  non  poter  fondare,  in  astratto  e
ragionevolmente, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 162-ter del
codice penale, non e' comunque previsto dalla norma quale ipotesi  di
esclusione. 
    Quindi il regime di  procedibilita'  della  fattispecie  di  atti
persecutori e' misto e, come tale, assimilabile ad altre  fattispecie
delittuose che offendono la persona, quali la  violenza  privata,  la
minaccia, la diffusione illecita di  immagini  o  video  sessualmente
espliciti (solo per  citare  quelli  che  offendono  lo  stesso  bene
giuridico della liberta' morale)  oppure  anche  ad  altre  quali  il
delitto di lesioni personali e di violazione di  domicilio.  Inoltre,
il reato di atti persecutori e' accomunato  a  quello  di  diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex  art.  612-ter
del codice penale con riferimento alla  remissione  solo  processuale
della querela. 
    Anche con riferimento all'unico  aspetto,  sempre  relativo  alla
procedibilita', per cui la fattispecie ex  art.  612-bis  del  codice
penale diverge dalle altre per le quali e' applicabile l'art. 162-ter
del codice penale e cioe' la tipica previsione di ipotesi di  querela
irrevocabile (reiterazione di minacce gravi), non  puo'  fondarsi  la
ragionevole differenza applicativa. Anzi, si ritiene che sia  proprio
la previsione di distinti regimi di  procedibilita'  -  d'ufficio,  a
querela irrevocabile e a querela non irrevocabile - graduati  secondo
la gravita' delle condotte nonche' la specifica previsione  residuale
di ipotesi a regime procedibile a querela soggetta a remissione a far
ritenere sospettata di irragionevolezza l'esclusione dell'istituto ad
effetti estintivi con riferimento a casi la cui procedibilita'  resta
nella disponibilita' della persona offesa. 
    Il caso  di  specie  non  pone  problemi  di  accertamento  della
gravita' delle minacce in quanto sono contestate reiterate  molestie,
vertendosi  pertanto  in   chiara   ed   incontroversa   ipotesi   di
procedibilita' a querela soggetta a remissione. 
    La previsione dei  diversi  regimi  di  procedibilita'  dell'art.
612-bis del codice penale,  inoltre,  e'  parametrata  ad  indici  di
gravita' della condotta: non  risultano  differenze  con  riferimento
alla natura o all'entita' dell'evento  tipico  alternativo  richiesto
dalla fattispecie (il quale, dunque, dovra' essere  valutato  secondo
parametri  oggettivi,  principalmente  in  relazione  alle   concrete
condotte). Nel caso di specie si contesta la reiterazione di molestie
in  modo  da  cagionarle  un  perdurante  stato  di  ansia,  altresi'
ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumita' della  di  lei
nipote. 
    Fondare poi la ragione del differente trattamento sulla struttura
del reato di atti persecutori, di natura  abituale  e  di  evento,  e
quindi sulla entita' dell'offesa e del danno conseguente, non  appare
soddisfacente,   in   quanto   si   determinerebbe   un   automatismo
aprioristico di valutazione di gravita' del danno cagionato alla p.o.
a fronte di limiti edittali - delle fattispecie a confronto  ex  art.
612-bis e 612-ter del codice penale -  pressoche'  sovrapponibili  (e
comunque parificate agli  effetti  della  massima  restrizione  della
liberta' personale ex art. 280 del codice di procedura penale  ed  ex
art. 275-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale). Infatti e'
evidente come, ad  esempio,  la  diversa  fattispecie  di  diffusione
illecita di immagini o video sessualmente  espliciti  (che  ben  puo'
conoscere l'applicazione dell'art.  162-ter  del  codice  penale)  e'
portatrice di una potenzialita' offensiva,  se  non  infinita,  assai
estesa, dal momento che la diffusione non consentita  della  immagine
privata potrebbe realizzarsi oltre il conoscibile della p.o. ed anche
fuori dal governo dello stesso autore (circostanza da valorizzarsi in
termini  di  possibile  eliminazione  delle  conseguenze  dannose   o
pericolose del reato ed anche in termini di  entita'  dell'offesa  al
bene giuridico). 
    Si potrebbe obiettare che nella scelta di esclusione del reato di
atti persecutori - dal novero di quelli di cui all'art.  162-ter  del
codice  penale  -  sia   insita   una   valutazione   intrinseca   di
pericolosita' dell'autore  che  non  consente  procedure  ad  effetti
estintivi. L'assunto e' ovviamente non corretto, per due ragioni:  la
prima e' correlata alla circostanza  per  cui  il  reato  resta,  per
determinate ipotesi, procedibile a querela soggetta a remissione,  la
quale, se esercitata, conduce ad effetti estintivi  (con  rinuncia  a
qualsiasi esigenza di tutela in termini di prevenzione).  La  seconda
e' ricavabile dalla disciplina dell'art. 165 del codice  penale,  che
riguarda  precisamente  la  special-prevenzione:  il  reato  di  atti
persecutori rientra nella categoria di reati per i quali, in caso  di
condanna,  la  sospensione  condizionale   della   pena   e'   sempre
subordinata  alla  partecipazione  dei  corsi  che  si  occupano   di
prevenzione. In realta' anche questo argomento non risolve in  quanto
nel medesimo elenco vi  e'  compreso  anche  il  delitto  di  lesioni
aggravate ex articoli 582, 577, primo comma, numero 1 e secondo comma
del codice penale (2) ,il  quale,  tuttavia,  essendo  procedibile  a
querela soggetta a remissione, rientra  pacificamente  nelle  ipotesi
applicative del  162-ter  del  codice  penale.  Quindi  l'assunto  e'
contraddetto dallo stesso legislatore. 
    Nel    sistema    attuale,    pertanto,     l'incostituzionalita'
dell'esclusione  del  reato  di  atti  persecutori  dall'applicazione
dell'istituto di  cui  all'art.  162-ter  del  codice  penale  appare
fortemente indiziata. 
    Sia perche' assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori
ai fini della  esclusione  dell'applicazione  dell'art.  162-ter  del
codice penale  nonostante  divergano,  per  precise  modalita'  della
condotta, nella loro  oggettiva  gravita'  e  nonostante  il  diverso
regime di procedibilita'. Sia perche' consente ad imputati  di  reati
analogamente o anche maggiormente offensivi (rispetto al 612-bis  del
codice  penale)  di  raggiungere  effetti   estintivi   mediante   il
compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa. Sia
perche' coinvolge le persone offese di  reati  analogamente  o  anche
maggiormente offensivi nelle medesime procedure. 
    Si ritiene poi di non poter sostenere la  ragionevole  esclusione
delle ipotesi di atti persecutori procedibili a  querela  soggetta  a
remissione sulla base della incompatibilita' della fattispecie de qua
con il modello anche «riparativo»  contenuto  dall'art.  162-ter  del
codice penale. Infatti, tramite gli obblighi informativi  disseminati
in tutti gli atti introduttivi di fase del procedimento penale, volti
a far conoscere alle parti la possibilita' di accedere  ai  programmi
di giustizia riparativa, l'intero sistema  penale  si  e'  aperto  al
modello riparativo con la previsione di effetti esplicabili anche sul
trattamento sanzionatorio e senza alcuna distinzione tra tipologia di
beni giuridici lesi. Tramite l'art. 129-bis del codice  di  procedura
penale e' stato previsto il collegamento tra il processo penale e  il
modello  riparativo,  anche  con  la  previsione  di  una   specifica
sospensione del processo «nel caso di reati  perseguibili  a  querela
soggetta  a  remissione»,  che  e'  lo  stesso  criterio   utilizzato
dall'art. 162-ter del codice penale. Non solo, il modello  riparativo
conosce anche i percorsi con vittima  a-specifica,  previsti  laddove
l'incontro diretto tra autore del fatto e vittima non sia  possibile,
i quali consentono di  valorizzare  e  non  disperdere  il  beneficio
responsabilizzante  che,  ad  esempio,  l'imputato  puo'  trarre  dal
percorso a cui la vittima non voglia, liberamente, partecipare. 
    Quindi il potere del giudice di superare l'interesse  della  p.o.
all'affermazione della responsabilita' penale dell'autore  del  reato
ben  puo'  essere  giustificato   dalla   valorizzazione   dell'altro
interesse della p.o. di vedersi riconosciuto il compimento, a proprio
favore, di condotte riparatorie attuabili  mediante  il  risarcimento
del danno cagionato dal reato e l'eliminazione, ove possibile,  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato e, soprattutto,  ponderate
dopo l'esplicazione  del  pieno  contraddittorio  (nel  quale  e'  la
persona offesa a dover essere necessariamente sentita). Si tratta  di
istituto  finalizzato  ad  incentivare  condotte  satisfattive  delle
ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi  mediante
risarcimento, restituzioni  ed  eliminazione  delle  conseguenze  del
reato. [..] Subordinare l'estinzione del  reato  alla  congruita'  ed
all'effettivita'  delle  attivita'  risarcitorie  e  riparatorie   in
realta' non vanifica gli interessi tutelati dalla norma penale ma, al
contrario, ne  riafferma  e  rafforza  il  valore,  promuovendone  la
reintegrazione. Tale strumento  permette  di  affiancare  all'istanza
deflattiva  il   rafforzamento   dell'idea   della   c.d.   giustizia
riparativa,  con  l'attribuzione  al  procedimento  di  una  funzione
conciliativa tra autore e vittima  del  reato  [..].  da  Commissione
Fiorella del 14 dicembre 2012. 
    Il potere del Giudice di  superare  la  volonta'  punitiva  della
persona offesa si fonda, inoltre,  sul  principio  di  sussidiarieta'
dello strumento penale, in base al quale  la  pena  non  deve  essere
applicata se gli scopi di prevenzione possono  essere  raggiunti  con
strumenti meno afflittivi. 
    Peraltro, proprio in ragione di questo superamento della volonta'
punitiva della persona offesa (volonta' punitiva spesso connessa alla
quantificazione risarcitoria), e' stato  ritenuto  che  non  sussiste
l'interesse della parte civile  ad  impugnare,  anche  ai  soli  fini
civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie,
ex art. 162-ter del codice penale, in  quanto  essa,  limitandosi  ad
accertare  la  congruita'  del  risarcimento  offerto  ai  soli  fini
dell'estinzione del reato, non riveste  autorita'  di  giudicato  nel
giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e
non produce, pertanto, alcun effetto  pregiudizievole  nei  confronti
della parte civile (sentenza n. 10390/2019 Rv. 276028).  Si  richiama
Corte costituzionale n. 23/2015 e quanto in essa ribadito: «l'assetto
generale  del  nuovo  processo  penale  e'  ispirato  all'idea  della
separazione dei giudizi, penale e  civile,  essendo  prevalente,  nel
disegno  del  codice,  l'esigenza  di  speditezza  e   di   sollecita
definizione  dei  processi  rispetto   all'interesse   del   soggetto
danneggiato,  nell'ambito  del  processo  penale,  di  avvalersi  del
processo medesimo ai fini del riconoscimento  delle  sue  pretese  di
natura civilistica». 
    Infine occorre  ribadire  che  il  giudice  chiamato  a  valutare
l'esito positivo delle  condotte  riparatorie  ex  art.  162-ter  del
codice penale e' lo stesso chiamato a ricevere  la  remissione  della
querela in ipotesi in cui la vittima del reato  di  atti  persecutori
abbandoni la volonta' punitiva  (valutandone  la  validita'  ai  fini
della procedura estintiva),  altro  argomento  che  depone  a  favore
dell'irragionevolezza  dell'esclusione.  Non  e'  infrequente,  nella
prassi, che la persona offesa revochi la volonta'  punitiva  espressa
originariamente  rimettendo  la  querela;  qualora  tale   remissione
avvenga a fronte di contestazioni che  determinano  l'irrevocabilita'
della querela o la procedibilita' d'ufficio  e'  sempre  il  prudente
apprezzamento del Giudice a svolgere, con esclusione di  qualsivoglia
automatismo, le valutazioni di fatto del singolo caso concreto. 

(1) Dalla relazione alla novella si legge: Si ricorda che  presso  la
    Commissione Giustizia della Camera e' in  corso  l'esame  di  tre
    proposte di legge di analogo contenuto (C. 4606,  C.  4718  e  C.
    4727) anch'esse finalizzate ad escludere  il  reato  di  stalking
    dall'ambito di applicazione delle  condotte  riparatorie  di  cui
    all'art. 162-ter del codice penale E' altresi' in corso presso la
    Commissione Giustizia l'esame della proposta di  legge  C.  4680,
    diretta a consentire la possibilita' delle  condotte  riparatorie
    per i soli delitti contro il patrimonio. 

(2) Ad oggi il reato ex art. 582 aggravato ex art. 577, primo  comma,
    numero 1, e secondo comma del codice penale, soggiace anche  alla
    deroga di cui all'art. 280 del codice di procedura penale  quanto
    ai limiti edittali per l'applicabilita' di misure coercitive 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza  e  la
non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 162-ter,  comma  4  del  codice  penale  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Reggio Emilia, 12 dicembre 2025 
 
                        Il Giudice: Guareschi