Reg. ord. n. 14 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6
Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 12/12/2025
Tra: M. S.
Oggetto:
Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori dall’art. 162-ter del codice penale – Denunciata disparità applicativa in relazione ad altre tipologie di reato per le quali l’art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile – Disciplina che assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori ai fini della esclusione dell’applicazione dell’art. 162-ter del codice penale, nonostante divergano, per precise modalità di condotta, nella loro oggettiva gravità e nonostante il diverso regime di procedibilità – Esclusione irragionevole dato che il giudice il quale valuta l’esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del codice penale è lo stesso chiamato a ricevere la remissione della querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori abbandoni la volontà punitiva – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Camera di Consiglio del 18 maggio 2026
rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025
Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Tribunale di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico di M. S. .
Reati e pene - Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei
casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione - Prevista
esclusione della fattispecie di atti persecutori dall'art. 162-ter
del codice penale.
- Codice penale, art. 162-ter, quarto comma.
(GU n. 6 del 11-02-2026)
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio GIP GUP
Il Giudice, all'interno del procedimento penale sopra indicato
pendente nei confronti di S. M., imputato giusto decreto di giudizio
immediato emesso nei suoi confronti il 18 dicembre 2024;
In sede di udienza camerale fissata ex art. 458, comma 2, del
codice penale a seguito di richiesta di rito abbreviato;
Osserva
1. S. M. risponde del reato ex art. 612-bis, comma 2 del codice
penale «perche', non accettando la fine della relazione con ..., con
condotte reiterate, la molestava in modo da cagionarle un perdurante
stato di ansia, altresi' ingenerando in lei un fondato timore per
l'incolumita' della di lei nipote, ..., con la quale, in piu'
occasioni, l'indagato si metteva in contatto. Nello specifico: la
tempestava di telefonate, di messaggi sulla piattaforma WhatsApp e
via social network - Instagram, Messenger, Tik Tok ed e-mail; in data
..., le lasciava una lettera sul parabrezza della di lei autovettura;
in data ... e ... le inviava, tramite posta ordinaria, due lettere in
cui le chiedeva, insistentemente, di parlare; nel mese di ..., la
avvicinava all'interno del supermercato ... di ..., chiedendole di
parlare; dopo aver ricevuto formalmente due lettere di diffida
dall'avvocato di ..., persisteva nella sua condotta, continuando ad
inviarle e-mail, altresi' rivolgendosi, sempre tramite e-mail,
direttamente al di lei avvocato; dopo essere stato bloccato su tutte
le piattaforme social e non, persisteva nelle chiamate e nell'invio
di messaggi, a tal fine servendosi dei profili social e dei numeri di
cellulare in uso ai propri genitori; piu' volte contattava, sempre al
fine di mettersi in contatto con la p.o., la di lei amica ...; in
data ... si presentava presso la di lei abitazione; piu' volte
contattava la nipote della p.o., ..., sia per il tramite di utenze a
lui direttamente riconducibili che avvalendosi di profili Instagram
falsi, affinche' intercedesse per lui con la p.o.; in piu' occasioni,
avvalendosi di numerosi profili Instagram falsi e a lui chiaramente
riconducibili, inviava messaggi alla p.o., insistendo nella richiesta
di vedersi un'ultima volta per un confronto verbale, altresi'
prospettandole di ripresentarsi sotto la di lei abitazione».
Fatto aggravato perche' commesso da persona che e' stata legata
da relazione affettiva alla persona offesa. Commesso in ..., dal mese
di ... con condotte tutt'ora in corso.
2. S. M. e intrattenevano una relazione iniziata nel ... e
conclusa nei primi mesi del ...
Al termine della relazione l'indagato si sarebbe reso autore
delle condotte moleste in contestazione, che portavano la p.o. a
sporgere querela il 9 settembre 2024, successivamente integrata il
giorno 11 novembre 2024 e il 13 novembre 2024.
Per tali fatti e' stato destinatario di misura cautelare
prescrittiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
p.o. e del divieto di comunicazione, misura presidiata ex art.
275-bis del codice di procedura penale, in essere dal 24 novembre
2024 e tutt'ora in corso, di fatto mai violata.
L'imputato in sede di interrogatorio ex art. 294 del codice di
procedura penale non negava le condotte, dichiarando di non aver mai
avuto l'intento di fare male alla persona offesa.
3. S. M. e ... sono coetanei e hanno ... anni. S. M. e' persona
incensurata.
4. Alla prima udienza camerale fissata su richiesta di rito
abbreviato, e prima dell'ammissione del rito, la difesa dell'imputato
chiedeva un rinvio anche al fine di valutare una composizione
bonaria. La difesa della p.o. si opponeva alla richiesta per assenza
di una precisa proposta risarcitoria pervenuta nelle more, nonostante
i contatti pregressi tra le parti e anche per il disagio sopportato
dalla p.o. generato dal c.d. braccialetto elettronico.
Alla udienza successiva la difesa dell'imputato offriva alla
persona offesa, ex art. 1208 e seguenti del codice civile, un assegno
circolare alla stessa intestato del valore di euro 10.000,00 a titolo
di integrale risarcimento del danno. Contestualmente la difesa
dell'imputato chiedeva pronunciarsi dichiarazione di estinzione del
reato ex art. 162-ter del codice penale.
A tal fine, eccepiva l'illegittimita' costituzionale, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 162-ter del
codice penale con riferimento alla parte in cui recita «le
disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui
all'art. 612-bis» (comma 4). Nelle prospettazioni della difesa la
violazione del principio di uguaglianza sarebbe costituito,
sostanzialmente:
sia dalla irragionevole assimilazione, al regime di
esclusione di cui all'art. 162-ter, comma 4 del codice penale, di
condotte tipiche diverse (per gravita' e per procedibilita') della
stessa fattispecie di cui all'art. 612-bis del codice penale;
sia dalla irragionevole disparita' di trattamento operata tra
l'art. 612-bis del codice penale e fattispecie ad esso assimilabili,
tra tutte l'art. 612-ter del codice penale e l'art. 582 del codice
penale, in ordine all'applicabilita' dell'istituto di cui all'art.
162-ter del codice penale, esclusa per il solo art. 612-bis del
codice penale.
Il pubblico ministero riteneva necessario esplorare
preliminarmente, ai fini della rilevanza della questione, le volonta'
della persona offesa; condivideva, invece, l'eccezione circa la non
manifesta infondatezza della questione.
Il difensore della persona offesa accettava e riceveva, per conto
della propria assistita, l'assegno circolare, ma a titolo di anticipo
sul maggiore dovuto, contestando quindi la congruita' del
risarcimento. Negava alla ricezione dell'assegno valore di remissione
della querela, che infatti non veniva rimessa dalla p.o.; infine si
opponeva all'invocato effetto estintivo del reato.
Alla successiva udienza la difesa della persona offesa deduceva
presunte violazioni cautelari da parte dell'imputato intervenute
nelle more (tentativi di contatto, quali «richieste di amicizia» sui
social, verso persone vicine alla p.o.), a motivo delle quali
sosteneva, nel caso concreto, l'assenza dell'ulteriore presupposto
richiesto dall'art. 162-ter del codice penale ovvero quello della
eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose
del reato.
Il pubblico ministero contestava la rilevanza, nel merito
cautelare, degli elementi portati dalla difesa della p.o.
(documentati, ma non formalizzati in una denuncia-querela), tanto che
non avanzava alcuna richiesta di aggravamento del regime cautelare.
Inoltre il pubblico ministero non attribuiva agli stessi elementi
- dedotti in udienza - alcun significato in termini di rilevanza, o
meno, della questione di illegittimita'.
5. La distanza tra le parti (private) aveva dunque ad oggetto la
quantificazione del risarcimento - non ritenuto satisfattivo dalla
difesa della persona offesa «che accettava come anticipo sul maggior
dovuto» - e al comportamento dell'imputato.
Nelle more, l'imputato tentava l'accesso a programmi di giustizia
riparativa. Quindi entrambe le parti partecipavano singolarmente solo
ai colloqui individuali preliminari. Il Centro attestava che non era
stato possibile dare avvio al percorso per il rifiuto della p.o. ad
incontrare personalmente l'imputato.
6. Quindi, se da un lato si controverte sulla rilevanza della
questione, dall'altro non si controverte sulla fondatezza della
questione, in merito alla quale ultima il pubblico ministero si e'
associato alle ragioni prospettate dalla difesa e la persona offesa
non ha preso posizione in termini diversi da quelli sopra descritti,
i quali tuttavia non afferiscono al merito delle presunte violazioni
del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.
Tutto cio' premesso;
Rileva
7. Quanto al profilo della rilevanza, la prospettazione del
pubblico ministero di fare interloquire la persona offesa, non appare
pertinente ne' dirimente, in quanto:
a) l'interlocuzione della persona offesa e' uno sviluppo
espressamente previsto dalla stessa norma di cui si eccepisce
l'illegittimita' costituzionale «il Giudice dichiara estinto il
reato, sentite le parti e la persona offesa», di tal che'
l'interlocuzione personale con la persona offesa, dopo la richiesta
difensiva di estinzione del reato ex art. 162-ter del codice penale,
avrebbe significato «applicare» la norma (sospettata di
incostituzionalita') al caso concreto, in contrasto con il divieto
sancito espressamente dall'art. 162-ter comma 4 del codice penale;
b) inoltre, anche l'eventuale dissenso della p.o. alla
dichiarazione di estinzione del reato ex art. 162-ter del codice
penale, raccolto mediante sua interlocuzione, non precluderebbe al
Giudice, in ipotesi di fondatezza della questione, di applicare in
concreto la norma tramite la valutazione dell'esito positivo delle
condotte riparatorie, indicata dall'art. 162-ter, comma 3 del codice
penale, secondo i canoni di «intera riparazione del danno cagionato
da reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di
eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose
del reato» e di «congruita' dell'offerta formulata dall'imputato ex
art. 1208 e seguenti del codice civile, a titolo di risarcimento e
non accettata dalla persona offesa».
Il dubbio di legittimita' prospettato raggiunge, dunque, i
termini di rilevanza della questione in quanto dalla decisione di
incostituzionalita' del divieto applicativo espresso dall'art.
162-ter, comma 4 del codice penale discenderebbe l'applicazione della
norma, invocata dalla difesa, a favore dell'imputato.
Non solo, il dubbio di legittimita' prospettato integra la
rilevanza della questione in quanto si ritiene, nel caso in esame,
che in ipotesi di dichiarata incostituzionalita' della predetta
disposizione, sussista per il Giudice il dovere di applicazione, in
concreto, dell'art. 162-ter del codice penale (principio della
necessaria applicazione della norma censurata nel giudizio principale
e dell'incidenza nel giudizio principale della eventuale
illegittimita' della norma censurata).
Tale dovere, infatti, si estrinseca sotto due diversi profili: il
primo e' quello della attivita' preliminare di estensione del
contraddittorio alla persona offesa (attivita' che tende a
valorizzare il contributo della stessa nella individuazione dei punti
di distanza tra le parti in merito a tutti i profili rilevanti) ed il
secondo e' quello successivo e conseguente, relativo alla valutazione
della interezza della riparazione («ha riparato interamente») del
danno cagionato, mediante le restituzioni o il risarcimento e
l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose
del reato. Infatti, il dovere del Giudice di sentire le parti e la
persona offesa e' - secondo quanto indicato dalla disposizione -
preliminare ed imprescindibile in relazione alla finale valutazione
dell'esito positivo delle condotte riparatorie, attuabili nei termini
diversi e possibili indicati dalla legge.
Nel caso concreto, infine, la rilevanza si prospetta in ragione
dell'entita' della somma offerta e consegnata dall'imputato a titolo
risarcitorio, che meriterebbe di essere considerata sotto il profilo
della congruita', nonche' in ragione del tentativo riparatorio
operato dallo stesso attraverso l'accesso al centro di giustizia
riparativa, che meriterebbe di essere considerato sotto il profilo
della possibile eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose
del reato, fermo restando che tali considerazioni andrebbero compiute
solo successivamente al contraddittorio esteso con la persona offesa
personalmente, previsto dall'art. 162-ter del codice penale e, come
detto, non (ancora) compiuto.
8. Sulla non manifesta infondatezza della questione.
La questione concerne, dunque, la ragionevolezza dell'esclusione
dalla applicazione dell'art. 162-ter del codice penale della
fattispecie di atti persecutori ex art. 612-bis del codice penale.
Stabiliti i confini di applicazione generale della norma
sospettata di incostituzionalita' ed esaminati i diversi regimi di
procedibilita' del reato di atti persecutori, la questione deve
essere affrontata sia considerando le differenze esistenti tra le
singole ipotesi di atti persecutori in relazione alla assimilazione
della generale regola di esclusione, sia considerando
l'applicabilita' dell'art. 162-ter del codice penale ad analoghe
fattispecie di reato.
L'ambito di applicazione di cui all'art. 162-ter del codice
penale e' delimitato ai casi di procedibilita' a querela soggetta a
remissione. Questo e' indicato espressamente al comma 1 dell'art.
162-ter del codice penale: la norma non parla di reati ma di casi (la
differenza lessicale e' importante). Quindi non si tratta di ipotesi
di reati, ma di ipotesi di casi di procedibilita' a querela soggetta
a remissione.
Va da se' che l'ambito di applicazione dell'art. 162-ter del
codice penale, concernendo i casi di procedibilita' a querela
soggetta a remissione, riguarda le situazioni in cui tale remissione
non si e' verificata o non si verifica: se cosi' fosse, infatti, si
verterebbe nell'ipotesi estintiva prevista dal combinato disposto di
cui agli articoli 152 e 155 del codice penale. Quindi l'ambito
applicativo dell'art. 162-ter del codice penale concerne i casi di
procedibilita' a querela soggetta a remissione in cui la persona
offesa persiste nella volonta' punitiva.
Inoltre la disciplina dell'art. 162-ter del codice penale non
opera distinzioni in ordine alla natura processuale od
extraprocessuale della remissione, a significare che il diverso
regime di remissione (previsto dall'art. 152 del codice penale) non
e' rilevante ai fini della applicazione della norma.
Ne' sarebbe ragionevole limitare l'ambito di applicazione
dell'art. 162-ter del codice penale ai soli casi di remissione
extraprocessuale: sarebbe infatti contraddittorio chiedere al Giudice
di verificare la validita' della remissione (dichiarata nel processo
dalla p.o.) e, al tempo stesso, escludere il suo prudente
apprezzamento nelle ipotesi, opposte, in cui la persona offesa
persista nella volonta' punitiva. Non solo, allo stesso giudice e'
richiesta - e frequentemente nella prassi - la verifica sulla
validita' della remissione anche tramite ogni accertamento in ordine
alla effettiva gravita' delle minacce e alla sussistenza, o meno, dei
presupposti della procedibilita' d'ufficio, con valutazioni che
impattano sugli effetti estintivi della remissione.
La relazione presentata dalla Commissione Fiorella del 14
dicembre 2012, in seno alla quale e' nato il progetto di introduzione
del nuovo istituto, indica che quanto all'ambito applicativo, il
nuovo 162-ter del codice penale riguarda tutti i delitti procedibili
a querela: tale previsione muove dall'idea che il Giudice possa
«scavalcare» l'eventuale persistenza della volonta' punitiva del
querelante, in presenza di condotte idonee a reintegrare l'offesa
recata agli interessi lesi dal reato. E' quindi il caso di rimarcare
che ne' la legge ne' il suo spirito informatore operano alcuna
distinzione con riferimento al bene giuridico leso, trovando quale
criterio di applicazione il solo regime di procedibilita' a querela
soggetta a remissione e quindi il principio di disponibilita' della
stessa.
Nel disegno di legge presentato il 23 dicembre 2014, che ha
preceduto l'entrata in vigore dell'art. 162-ter del codice penale, si
legge che la nuova causa estintiva potra' operare soltanto in
riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile,
quelli cioe' che realizzano esclusivamente un'offesa ad interessi
individuali, nella disponibilita' del titolare, fondando su tale
criterio il principio di superamento dell'interesse della persona
offesa alla affermazione della responsabilita' dell'imputato.
La fattispecie di atti persecutori e' l'unica ad essere stata
espressamente esclusa dall'applicazione dell'art. 162-ter del codice
penale: ferma restando la (pacifica) inapplicabilita' dell'art.
162-ter del codice penale per le ipotesi di procedibilita' d'ufficio
e per le ipotesi di querela irrevocabile di qualsiasi fattispecie, il
decreto-legge n. 148/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili» intervenne, a pochi mesi
dalla entrata in vigore della norma, per sancire l'inapplicabilita'
totale dell'art. 162-ter del codice penale al reato di atti
persecutori e cioe' anche alle ipotesi di procedibilita' a querela
soggetta a remissione. (1) Ad oggi (a otto anni dalla novella) il
reato di atti persecutori resta il solo ad essere escluso dalla
applicazione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale,
con quanto ne consegue circa l'immediata percezione di disparita'
applicativa (sia dalla prospettiva dell'imputato che da quella della
persona offesa) in relazione ad altre tipologie di reato per le quali
l'art. 162-ter del codice penale risulta, invece, applicabile. A
fronte di una contestazione ex art. 612-ter del codice penale, ad
esempio, imputato e persona offesa ben potrebbero conoscere la
procedura applicativa prevista dall'art. 162-ter del codice penale.
Nelle ipotesi di persona offesa minorenne o disabile ex art. 3,
legge n. 104/92 e nelle ipotesi di connessione con altro delitto per
il quale si deve procedere d'ufficio, la procedibilita' del reato di
atti persecutori e' d'ufficio (art. 612-bis comma 4 ultimo periodo
del codice penale). In tutti gli altri casi la procedibilita' e' a
querela della persona offesa. La querela e', inoltre, soggetta a
remissione solo in determinati casi: «la querela e' comunque
irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all'art. 612, secondo comma». Inoltre, nel reato ex
art. 612-bis del codice penale la remissione della querela puo'
essere soltanto processuale. Si e' gia' detto che questo ultimo
criterio distintivo, oltre a non poter fondare, in astratto e
ragionevolmente, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 162-ter del
codice penale, non e' comunque previsto dalla norma quale ipotesi di
esclusione.
Quindi il regime di procedibilita' della fattispecie di atti
persecutori e' misto e, come tale, assimilabile ad altre fattispecie
delittuose che offendono la persona, quali la violenza privata, la
minaccia, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti (solo per citare quelli che offendono lo stesso bene
giuridico della liberta' morale) oppure anche ad altre quali il
delitto di lesioni personali e di violazione di domicilio. Inoltre,
il reato di atti persecutori e' accomunato a quello di diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter
del codice penale con riferimento alla remissione solo processuale
della querela.
Anche con riferimento all'unico aspetto, sempre relativo alla
procedibilita', per cui la fattispecie ex art. 612-bis del codice
penale diverge dalle altre per le quali e' applicabile l'art. 162-ter
del codice penale e cioe' la tipica previsione di ipotesi di querela
irrevocabile (reiterazione di minacce gravi), non puo' fondarsi la
ragionevole differenza applicativa. Anzi, si ritiene che sia proprio
la previsione di distinti regimi di procedibilita' - d'ufficio, a
querela irrevocabile e a querela non irrevocabile - graduati secondo
la gravita' delle condotte nonche' la specifica previsione residuale
di ipotesi a regime procedibile a querela soggetta a remissione a far
ritenere sospettata di irragionevolezza l'esclusione dell'istituto ad
effetti estintivi con riferimento a casi la cui procedibilita' resta
nella disponibilita' della persona offesa.
Il caso di specie non pone problemi di accertamento della
gravita' delle minacce in quanto sono contestate reiterate molestie,
vertendosi pertanto in chiara ed incontroversa ipotesi di
procedibilita' a querela soggetta a remissione.
La previsione dei diversi regimi di procedibilita' dell'art.
612-bis del codice penale, inoltre, e' parametrata ad indici di
gravita' della condotta: non risultano differenze con riferimento
alla natura o all'entita' dell'evento tipico alternativo richiesto
dalla fattispecie (il quale, dunque, dovra' essere valutato secondo
parametri oggettivi, principalmente in relazione alle concrete
condotte). Nel caso di specie si contesta la reiterazione di molestie
in modo da cagionarle un perdurante stato di ansia, altresi'
ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumita' della di lei
nipote.
Fondare poi la ragione del differente trattamento sulla struttura
del reato di atti persecutori, di natura abituale e di evento, e
quindi sulla entita' dell'offesa e del danno conseguente, non appare
soddisfacente, in quanto si determinerebbe un automatismo
aprioristico di valutazione di gravita' del danno cagionato alla p.o.
a fronte di limiti edittali - delle fattispecie a confronto ex art.
612-bis e 612-ter del codice penale - pressoche' sovrapponibili (e
comunque parificate agli effetti della massima restrizione della
liberta' personale ex art. 280 del codice di procedura penale ed ex
art. 275-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale). Infatti e'
evidente come, ad esempio, la diversa fattispecie di diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti (che ben puo'
conoscere l'applicazione dell'art. 162-ter del codice penale) e'
portatrice di una potenzialita' offensiva, se non infinita, assai
estesa, dal momento che la diffusione non consentita della immagine
privata potrebbe realizzarsi oltre il conoscibile della p.o. ed anche
fuori dal governo dello stesso autore (circostanza da valorizzarsi in
termini di possibile eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato ed anche in termini di entita' dell'offesa al
bene giuridico).
Si potrebbe obiettare che nella scelta di esclusione del reato di
atti persecutori - dal novero di quelli di cui all'art. 162-ter del
codice penale - sia insita una valutazione intrinseca di
pericolosita' dell'autore che non consente procedure ad effetti
estintivi. L'assunto e' ovviamente non corretto, per due ragioni: la
prima e' correlata alla circostanza per cui il reato resta, per
determinate ipotesi, procedibile a querela soggetta a remissione, la
quale, se esercitata, conduce ad effetti estintivi (con rinuncia a
qualsiasi esigenza di tutela in termini di prevenzione). La seconda
e' ricavabile dalla disciplina dell'art. 165 del codice penale, che
riguarda precisamente la special-prevenzione: il reato di atti
persecutori rientra nella categoria di reati per i quali, in caso di
condanna, la sospensione condizionale della pena e' sempre
subordinata alla partecipazione dei corsi che si occupano di
prevenzione. In realta' anche questo argomento non risolve in quanto
nel medesimo elenco vi e' compreso anche il delitto di lesioni
aggravate ex articoli 582, 577, primo comma, numero 1 e secondo comma
del codice penale (2) ,il quale, tuttavia, essendo procedibile a
querela soggetta a remissione, rientra pacificamente nelle ipotesi
applicative del 162-ter del codice penale. Quindi l'assunto e'
contraddetto dallo stesso legislatore.
Nel sistema attuale, pertanto, l'incostituzionalita'
dell'esclusione del reato di atti persecutori dall'applicazione
dell'istituto di cui all'art. 162-ter del codice penale appare
fortemente indiziata.
Sia perche' assimila tra loro ipotesi diverse di atti persecutori
ai fini della esclusione dell'applicazione dell'art. 162-ter del
codice penale nonostante divergano, per precise modalita' della
condotta, nella loro oggettiva gravita' e nonostante il diverso
regime di procedibilita'. Sia perche' consente ad imputati di reati
analogamente o anche maggiormente offensivi (rispetto al 612-bis del
codice penale) di raggiungere effetti estintivi mediante il
compimento di condotte riparatorie a favore della persona offesa. Sia
perche' coinvolge le persone offese di reati analogamente o anche
maggiormente offensivi nelle medesime procedure.
Si ritiene poi di non poter sostenere la ragionevole esclusione
delle ipotesi di atti persecutori procedibili a querela soggetta a
remissione sulla base della incompatibilita' della fattispecie de qua
con il modello anche «riparativo» contenuto dall'art. 162-ter del
codice penale. Infatti, tramite gli obblighi informativi disseminati
in tutti gli atti introduttivi di fase del procedimento penale, volti
a far conoscere alle parti la possibilita' di accedere ai programmi
di giustizia riparativa, l'intero sistema penale si e' aperto al
modello riparativo con la previsione di effetti esplicabili anche sul
trattamento sanzionatorio e senza alcuna distinzione tra tipologia di
beni giuridici lesi. Tramite l'art. 129-bis del codice di procedura
penale e' stato previsto il collegamento tra il processo penale e il
modello riparativo, anche con la previsione di una specifica
sospensione del processo «nel caso di reati perseguibili a querela
soggetta a remissione», che e' lo stesso criterio utilizzato
dall'art. 162-ter del codice penale. Non solo, il modello riparativo
conosce anche i percorsi con vittima a-specifica, previsti laddove
l'incontro diretto tra autore del fatto e vittima non sia possibile,
i quali consentono di valorizzare e non disperdere il beneficio
responsabilizzante che, ad esempio, l'imputato puo' trarre dal
percorso a cui la vittima non voglia, liberamente, partecipare.
Quindi il potere del giudice di superare l'interesse della p.o.
all'affermazione della responsabilita' penale dell'autore del reato
ben puo' essere giustificato dalla valorizzazione dell'altro
interesse della p.o. di vedersi riconosciuto il compimento, a proprio
favore, di condotte riparatorie attuabili mediante il risarcimento
del danno cagionato dal reato e l'eliminazione, ove possibile, delle
conseguenze dannose o pericolose del reato e, soprattutto, ponderate
dopo l'esplicazione del pieno contraddittorio (nel quale e' la
persona offesa a dover essere necessariamente sentita). Si tratta di
istituto finalizzato ad incentivare condotte satisfattive delle
ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi mediante
risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del
reato. [..] Subordinare l'estinzione del reato alla congruita' ed
all'effettivita' delle attivita' risarcitorie e riparatorie in
realta' non vanifica gli interessi tutelati dalla norma penale ma, al
contrario, ne riafferma e rafforza il valore, promuovendone la
reintegrazione. Tale strumento permette di affiancare all'istanza
deflattiva il rafforzamento dell'idea della c.d. giustizia
riparativa, con l'attribuzione al procedimento di una funzione
conciliativa tra autore e vittima del reato [..]. da Commissione
Fiorella del 14 dicembre 2012.
Il potere del Giudice di superare la volonta' punitiva della
persona offesa si fonda, inoltre, sul principio di sussidiarieta'
dello strumento penale, in base al quale la pena non deve essere
applicata se gli scopi di prevenzione possono essere raggiunti con
strumenti meno afflittivi.
Peraltro, proprio in ragione di questo superamento della volonta'
punitiva della persona offesa (volonta' punitiva spesso connessa alla
quantificazione risarcitoria), e' stato ritenuto che non sussiste
l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini
civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie,
ex art. 162-ter del codice penale, in quanto essa, limitandosi ad
accertare la congruita' del risarcimento offerto ai soli fini
dell'estinzione del reato, non riveste autorita' di giudicato nel
giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e
non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti
della parte civile (sentenza n. 10390/2019 Rv. 276028). Si richiama
Corte costituzionale n. 23/2015 e quanto in essa ribadito: «l'assetto
generale del nuovo processo penale e' ispirato all'idea della
separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel
disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita
definizione dei processi rispetto all'interesse del soggetto
danneggiato, nell'ambito del processo penale, di avvalersi del
processo medesimo ai fini del riconoscimento delle sue pretese di
natura civilistica».
Infine occorre ribadire che il giudice chiamato a valutare
l'esito positivo delle condotte riparatorie ex art. 162-ter del
codice penale e' lo stesso chiamato a ricevere la remissione della
querela in ipotesi in cui la vittima del reato di atti persecutori
abbandoni la volonta' punitiva (valutandone la validita' ai fini
della procedura estintiva), altro argomento che depone a favore
dell'irragionevolezza dell'esclusione. Non e' infrequente, nella
prassi, che la persona offesa revochi la volonta' punitiva espressa
originariamente rimettendo la querela; qualora tale remissione
avvenga a fronte di contestazioni che determinano l'irrevocabilita'
della querela o la procedibilita' d'ufficio e' sempre il prudente
apprezzamento del Giudice a svolgere, con esclusione di qualsivoglia
automatismo, le valutazioni di fatto del singolo caso concreto.
(1) Dalla relazione alla novella si legge: Si ricorda che presso la
Commissione Giustizia della Camera e' in corso l'esame di tre
proposte di legge di analogo contenuto (C. 4606, C. 4718 e C.
4727) anch'esse finalizzate ad escludere il reato di stalking
dall'ambito di applicazione delle condotte riparatorie di cui
all'art. 162-ter del codice penale E' altresi' in corso presso la
Commissione Giustizia l'esame della proposta di legge C. 4680,
diretta a consentire la possibilita' delle condotte riparatorie
per i soli delitti contro il patrimonio.
(2) Ad oggi il reato ex art. 582 aggravato ex art. 577, primo comma,
numero 1, e secondo comma del codice penale, soggiace anche alla
deroga di cui all'art. 280 del codice di procedura penale quanto
ai limiti edittali per l'applicabilita' di misure coercitive
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la
non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 162-ter, comma 4 del codice penale per
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Reggio Emilia, 12 dicembre 2025
Il Giudice: Guareschi