Reg. ord. n. 20 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 02/01/2026

Tra: Brunella Amoroso , Bruselles Patrizia, Chiellino Stefania ed altri 49  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Polizia – Polizia di Stato – Conseguimento, per i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale – Denunciata previsione che non consente la decorrenza giuridica retroattiva alla data delle vacanze in organico per i suddetti concorsi – Differente modalità di concorso per conseguire la promozione a vice sovrintendente che non giustifica il mantenimento di una diversa disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici, prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario – Disparità di trattamento e irrazionalità della previsione che finisce per sminuire e svilire la ratio dell’istituto del concorso – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del principio di buon andamento e imparzialità.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 05/10/2018  Num. 126  Art. 14  Co. 1 modificativo del
decreto legislativo  del 29/05/2017  Num. 95  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 gennaio 2026

Ordinanza del 2 gennaio 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto  da  Brunella  Amoroso   e   altri   contro   il   Ministero
dell'interno. 
 
Polizia - Polizia di Stato  -  Conseguimento,  per  i  vincitori  dei
  concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, della  nomina  a
  vice   sovrintendente   tecnico   nell'ordine   determinato   dalla
  graduatoria finale del corso di  formazione  tecnico-professionale,
  della durata non superiore a tre mesi e non inferiore  a  un  mese,
  con decorrenza giuridica ed economica dal  giorno  successivo  alla
  data  di   conclusione   del   rispettivo   corso   di   formazione
  tecnico-professionale - Denunciata previsione che non  consente  la
  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data  delle  vacanze   in
  organico per i suddetti concorsi. 
- Decreto  legislativo  5  ottobre   2018,   n.   126   (Disposizioni
  integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma  6,  della
  legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017,
  n. 95, recante: «Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli
  delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera
  a),  della  legge  7  agosto  2015,   n.   124,   in   materia   di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), art. 14,  comma
  1, lettera n), che ha modificato l'art. 2, comma  1,  lettera  ll),
  del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95  (Disposizioni  in
  materia di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
  dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
  124,  in  materia   di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
  pubbliche). 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
                       in sede giurisdizionale 
                           (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  7125  del  2024,  proposto  da  Brunella  Amoroso,
Patrizia Bruselles,  Stefania  Chiellino,  Antonella  Costa,  Claudia
Covello, Luciano D'Alessandro, Antonio D'Angelo, Candido De  Angelis,
Carla De Filippo, Francesco De Martinis, Giovanni Di Prisco,  Carmine
Ercolino, Stefano Gambelli, Lucia Gargani,  Paola  Lucentini,  Pietro
Luparello,  Silvia  Magnani,  Laura  Orero,  Stefano  Pagnini,  Nadia
Picciurro, Francesca Piscicchia, Patrizia  Porro,  Alessandro  Puddu,
Daniele Riminucci, Ornella Rizza, Franco Rocca, Anna  Romano,  Fulvio
Rossi, Antonino Scaduto, Maria  Teresa  Sconditti  Epicoco,  Sharagej
Slobez, Michele Tedone e  Francesca  Zucco,  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; 
    contro   Ministero   dell'interno,   in   persona   del    legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 8000 del  2024,  proposto
da Raffaella Camerlingo,  Graziella  Capri',  Raffaele  Catani,  Rita
Centore, Silvana Cifu', Gregorio Del Rosso, Maura Droghetti, Cristina
Fastame, Fiorina Feleppa, Alberto Goti Vola, Giancarlo Ielo,  Rosalba
Lombardi, Rosa  Matrone,  Adelaide  Millozzi,  Andrea  Pasi,  Massimo
Petrucci, Grazia Rapisarda, Paolo Sali, Giuseppina Sorrentino e Rocco
Torre, rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Giacomo  Sgobba,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
                               contro 
 
    Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
                           per la riforma 
 
    quanto al ricorso n. 8000 del 2024: 
      della sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio (sezione I-stralcio) n. 5507/2024, resa tra le parti; 
    quanto al ricorso n. 7125 del 2024: 
      per la riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (sezione I-stralcio, n. 5507/2024, resa tra le
parti; 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'interno; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  dicembre  2025  il
Cons. Thomas Matha'  e  uditi  per  le  parti  appellanti  l'avvocato
Salvatore Pesce, in sostituzione dell'avvocato  Michela  Scafetta,  e
l'avvocato Giacomo Sgobba; 
    1. La signora Brunella  Amoroso  e  32  altri  appartenenti  alla
Polizia di Stato hanno appellato (n.r.g. 7125/2024) la  sentenza  del
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Prima
Stralcio) n. 5507/2024,  che,  rigettando  il  loro  ricorso  (n.r.g.
13372/2019),   ha    confermato    la    legittimita'    dell'operato
dell'Amministrazione laddove ha previsto come decorrenza giuridica ed
economica la data di conclusione del corso formativo di un  mese  per
vice sovrintendenti tecnici nell'ambito del concorso  da  loro  vinto
anziche'  dalla  data  di  disponibilita'  delle  rispettive  vacanze
organiche  [1.1.2007,  o,  in  subordine,  31.12.2016,  data   finale
indicata dall'art. 2, comma 1, lettera ll), del  decreto  legislativo
29.07.2017, n. 95]. 
    2. Con un secondo appello  collettivo  (n.r.g.  8000/2024)  anche
Raffaela Camerlingo ed altri 19 appartenenti alla Polizia di Stato ed
originari  ricorrenti  nell'ambito  del  giudizio  n.r.g.  13372/2019
avevano gravato la medesima  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, n. 5507/2024. 
    3. Nel ricorso di primo grado i  ricorrenti  avevano  dedotto  le
seguenti tre censure: 
      a) violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  20-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
      b)   eccesso   di   potere   per   incongruita',   illogicita',
irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparita' di  trattamento,
mancanza di presupposti, violazione della lex specialis,  eccesso  di
potere per carenza  di  motivazione  dei  provvedimenti  impugnati  e
violazione della normativa in subiecta materia; 
      c) violazione dei principi di cui agli  articoli  3,  76  e  97
della Costituzione, disapplicazione dell'art. 14,  comma  1,  lettera
n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e/o  in  subordine
previa declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  del  medesimo
art. 14, comma 1, lettera n). 
    4.  Con  la  sentenza  appellata,  il  Tribunale   amministrativo
regionale ha osservato che la data cui viene ancorata la  vacanza  di
organico non rileva piu' per l'espressa disposizione  legislativa  ai
fini della decorrenza giuridica ed economica  dell'inquadramento  dei
vincitori della selezione nella nuova e superiore qualifica  di  vice
sovrintendente tecnico della Polizia di Stato. Tale scelta  normativa
risulta insindacabile, essendo una prerogativa del legislatore, e  le
aspettative  dei  concorrenti  ad  una  retrodatazione  non   possono
definirsi legittime, avendo il  decreto  legislativo  n.  95/2017  (e
successive modifiche ed integrazioni) abrogato tale meccanismo per le
procedure straordinarie in seno al riordino dei ruoli.  Gli  elementi
richiesti dalla giurisprudenza per poter accertare la violazione  del
principio di affidamento non erano presenti nel  caso  de  quo,  alla
luce del fatto che interessi pubblici  sopravvenuti  possono  esigere
interventi normativi in grado di comprimere posizioni consolidate, ed
e' necessario che l'incidenza  peggiorativa  non  sia  sproporzionata
rispetto all'obiettivo perseguito nell'interesse della  collettivita'
e  che  l'intervento  di  modifica  sia  prevedibile,  non  potendosi
tollerare mutamenti retroattivi del tutto inaspettati.  Nel  caso  in
esame mancano invece  gli  elementi  costitutivi  di  un  affidamento
tutelabile in  capo  ai  ricorrenti  circa  la  retrodatazione  degli
effetti  dell'inquadramento  nella  superiore  qualifica,   sia   nei
confronti del potere amministrativo  che  nei  confronti  del  potere
legislativo.   Il   procedimento    concorsuale    all'epoca    della
sopravvenienza normativa era ancora in corso e  alcun  consolidamento
di situazioni giuridiche poteva quindi darsi, la  norma  sopravvenuta
andava di necessita' applicata dall'Amministrazione, all'esito finale
del concorso, ai vincitori collocati utilmente  in  graduatoria.  Per
quanto riguarda la questione della compatibilita' della  disposizione
introdotta nel 2018 con i principi dettati dagli art. 3  e  97  della
Costituzione, il Tribunale amministrativo regionale ha  rilevato  che
essa non possiede il requisito della non manifesta infondatezza,  non
essendovi violazione della parita' di trattamento  tra  categorie  di
dipendenti pubblici. 
    5. Motivi del primo appello. 
    Con il primo gravame in esame, gli appellanti hanno sottoposto  a
critica la decisione di primo grado e ne  hanno  chiesto  la  riforma
deducendo tre motivi di appello. 
    5.1.  «Error  in  iudicando:  omessa  pronuncia   sulla   dedotta
violazione di principi di trasparenza,  par  condicio,  certezza  del
diritto. Violazione del principio del tempus  regit  actum.  In  ogni
caso: incostituzionalita' dell'art.  14,  comma  1,  lettera  n)  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.» 
    La motivazione del  Tribunale  amministrativo  regionale  sarebbe
insufficiente e disordinata, nella sentenza il primo giudice  avrebbe
omesso di esaminare alcune censure fondamentali,  come  il  principio
tempus regit  actionem,  che  stabilisce  l'irrilevanza  delle  norme
sopravvenute nei  procedimenti  concorsuali  gia'  avviati.  Inoltre,
avrebbe  trattato  il  principio  del  legittimo  affidamento   senza
verificare la sua applicabilita' al caso concreto. Sarebbe inoltre da
evidenziare che il Tribunale amministrativo regionale nega che l'art.
14, comma 1, lettera n), del  decreto  legislativo  n.  126/2018  sia
norma provvedimentale, ma  poi  lo  applicherebbe  come  tale,  senza
fornire  un'adeguata   motivazione.   Il   Tribunale   amministrativo
regionale avrebbe legittimato erroneamente l'applicazione retroattiva
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 126/2018 al concorso  bandito
nel 2017, ignorando il principio secondo cui le procedure concorsuali
devono seguire la normativa vigente al momento dell'indizione (tempus
regit  actionem),  a  tutela  della  par  condicio  e  del  legittimo
affidamento. 
    5.2. «Error in iudicando: erronea pronuncia sulla  portata  della
misura  legislativa  oggetto  di  contestazione  e   sulla   presunta
insindacabilita' della scelta del legislatore.  Violazione  dell'art.
20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982
quale espressione  dei  principi  di  uguaglianza  sostanziale  e  di
imparzialita' immanenti nell'ordinamento in virtu' degli articoli 3 e
97 della costituzione. Violazione del principio di  proporzionalita'.
In ogni caso: incostituzionalita' dell'art. 14, comma 1,  lettera  n)
del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.» 
    Erroneamente  il  Tribunale  amministrativo   regionale   avrebbe
ritenuto insindacabile la scelta  legislativa  di  far  decorrere  la
nomina dalla conclusione  del  corso  di  formazione  anziche'  dalla
vacanza di organico, ignorando che  il  principio  dell'annualita'  e
della retrodatazione sarebbe  una  regola  generale  dell'ordinamento
giuridico. La deroga introdotta dal decreto legislativo  n.  126/2018
creerebbe una disparita' tra vincitori di concorsi indetti negli anni
dal 2017 al 2019 e tra  altri  colleghi,  violando  il  principio  di
uguaglianza sostanziale e di proporzionalita'. I candidati  avrebbero
aspettative fondate sulla normativa vigente al momento del bando (DPR
n. 337/1982), che prevedeva la retrodatazione.  L'applicazione  dello
ius  superveniens  sarebbe  incompatibile  con  tali   principi.   La
giurisprudenza amministrativa e costituzionale avrebbe confermato che
le norme sopravvenute non possono modificare procedure gia'  avviate,
per evitare discriminazioni e violazioni della par condicio. 
    5.3. «Error in iudicando: erronea e/o  insufficiente  motivazione
sulla declaratoria di manifesta infondatezza della questione relativa
all'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1,  lettera  n)
del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, nella  parte  in  cui
integra l'art. 2, comma 2, lettera ll), del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, in relazione agli articoli 3, 24, 76,  97  e  113
della costituzione. Violazione dei principi di proporzionalita' e del
giusto procedimento.» 
    Infine gli appellanti  contestano  il  capo  della  sentenza  del
Tribunale amministrativo regionale Lazio in cui giudica la  rilevanza
e  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale relativa all'art. 14, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo n. 126/2018. Il giudice di primo grado  avrebbe  valutato
solo la 'semplice'  infondatezza  della  questione  anziche'  la  sua
'manifesta' infondatezza, esorbitando dalle proprie attribuzioni.  In
base alla  legge  costituzionale,  le  questioni  non  manifestamente
infondate dovrebbero essere rimesse  alla  Corte  costituzionale.  La
norma impugnata avrebbe un contenuto concreto e puntuale, limitato  a
una categoria specifica (vice sovrintendenti tecnici)  e  a  un  arco
temporale  ristretto  (2017-2019),  assumendo  i  connotati  di   una
legge-provvedimento, in contrasto con il principio di buon  andamento
e con la  riserva  di  amministrazione  sancita  dall'art.  97  della
Costituzione. La norma avrebbe inciso  su  procedure  concorsuali  in
corso, alterando le aspettative legittime dei candidati e creando una
disparita' di trattamento rispetto ad altri concorsi, senza garantire
il giusto  procedimento  e  il  contraddittorio.  L'adozione  di  una
legge-provvedimento  impedirebbe  ai  cittadini  di  ottenere  tutela
davanti  al  giudice  amministrativo,  comprimendo  il  principio  di
azionabilita' e di sindacabilita' degli atti. La  modifica  normativa
avrebbe ridotto le chance di carriera dei vincitori del concorso 2017
rispetto ad altri colleghi, violando i principi  di  imparzialita'  e
uguaglianza sostanziale (artt. 3 e 97 Cost.). La Corte costituzionale
nella sentenza n. 224/2020  avrebbe  gia'  stigmatizzato  trattamenti
differenziati arbitrari in materia di progressioni di  carriera.  Gli
appellanti  concludono  ritenendo  la   questione   di   legittimita'
costituzionale  come  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  e
chiedono il rinvio alla Corte costituzionale. 
    6. Motivi del secondo appello. 
    6.1.  «Erroneita'  della  sentenza   per   violazione   e   falsa
applicazione dell'art. 20-quater del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982 n. 337 - violazione  e  falsa  applicazione
del decreto del Capo della Polizia datato 29/12/2017, pubblicato  nel
Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  ministero   dell'interno,
supplemento straordinario ¼ del 03/01/2018 - eccesso  di  potere  per
sviamento,  disparita'  di  trattamento  -  ingiustizia  manifesta  -
violazione del principio del legittimo affidamento - violazione degli
articoli 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione.» 
    Gli appellanti criticano la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale che avrebbe erroneamente ritenuto  corretta  l'applicazione
retroattiva al concorso del 2017 della norma introdotta  dal  decreto
legislativo n. 126/2018, la quale prevede che la decorrenza giuridica
ed economica della nomina dei vice sovrintendenti tecnici decorra dal
giorno successivo  alla  conclusione  del  corso  di  formazione  (23
febbraio 2019), anziche' dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  alla
vacanza di organico, come stabilito dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 337/1982. Il Tribunale amministrativo regionale avrebbe
ammesso che il concorso  era  stato  bandito  prima  dell'entrata  in
vigore  del  correttivo,  ma  ha  ritenuto   applicabile   la   norma
sopravvenuta, violando il principio  tempus  regit  actum.  Le  norme
cristallizzate nel bando vincolerebbero la procedura e non potrebbero
essere  modificate  da  disposizioni  sopravvenute,  salvo   espressa
previsione eccezionale. I candidati avrebbero aspettative fondate  di
retrodatazione (dal 2007 o almeno dal 2017), in base  alla  normativa
vigente al momento del bando. La modifica legislativa avrebbe  creato
differenze ingiustificate rispetto a precedenti  concorsi,  incidendo
negativamente  sulle  carriere   degli   appellanti.   L'applicazione
retroattiva violerebbe i principi di uguaglianza,  buon  andamento  e
certezza del diritto. 
    6.2. «Sotto diverso profilo, erroneita'  della  sentenza  gravata
per violazione e falsa applicazione dell'art. 20-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337  -  eccesso  di
potere  per  sviamento,  disparita'  di  trattamento  -   ingiustizia
manifesta - violazione del  principio  del  legittimo  affidamento  -
violazione degli articoli 3 - 51 - 76 - 97 della Costituzione.» 
    Secondo  la  tesi  degli  appellanti  il  rigetto  da  parte  del
Tribunale amministrativo regionale della richiesta  di  sollevare  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sull'art.  2,  comma  1,
lettera ll), del decreto  legislativo  n.  95/2017,  come  modificato
dall'art. 14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.
126/2018,  sarebbe  errato.  Il  Tribunale  amministrativo  regionale
avrebbe ritenuto la questione erroneamente infondata, basandosi sulla
natura straordinaria della procedura, senza considerare che la  norma
sopravvenuta inciderebbe su diritti costituzionalmente garantiti.  Il
correttivo del 2018 avrebbe stabilito che la decorrenza giuridica  ed
economica della nomina dei vincitori dei concorsi 2017-2019 fosse dal
giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, derogando
in tal modo al principio dell'annualita'  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 337/1982. La disposizione  sarebbe  da
considerare una legge-provvedimento, con effetti limitati e concreti,
lesiva degli articoli 3, 51, 76  e  97  della  Costituzione,  poiche'
introdurrebbe una evidente disparita' di trattamento e  comprimerebbe
diritti senza  giustificazione  ragionevole.  Le  leggi-provvedimento
sarebbero ammesse solo se rispettose dei principi di ragionevolezza e
non arbitrarieta'; in caso contrario, sarebbero soggette a  scrutinio
rigoroso della Corte costituzionale. Pertanto gli appellanti chiedono
la rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  poiche'  la
questione sarebbe  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, buon  andamento  e
legittima aspettativa. 
    6.3. «Sotto diverso profilo, erroneita' della sentenza  impugnata
per  difetto  di  motivazione,  contraddittorieta'   ed   ingiustizia
manifesta.» 
    A prosieguo gli appellanti criticano la  sentenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  che  avrebbe  negato  la   disparita'   di
trattamento tra i vincitori  del  concorso  per  vice  sovrintendenti
tecnici e quelli del ruolo ordinario. In  passato,  i  vincitori  dei
concorsi per il ruolo tecnico (negli anni  2001,  2007,  2011,  2014)
avrebbero ottenuto la  decorrenza  giuridica  retroattiva  alla  data
delle vacanze di organico, mentre per il concorso 2017, a seguito del
correttivo del decreto legislativo n.  126/2018,  la  decorrenza  era
stata  fissata  al  giorno  successivo  alla  conclusione  del  corso
(23.2.2019). Il riordino delle carriere  e  il  correttivo  avrebbero
creato un divario tra  ruolo  tecnico  e  ordinario,  penalizzando  i
tecnici con una retrodatazione negata, mentre per il ruolo  ordinario
sarebbe  stata  mantenuta  la  regola  favorevole.   Gli   appellanti
avrebbero partecipato al concorso confidando nelle regole del bando e
nella normativa vigente (art. 20-quater decreto del Presidente  della
Repubblica n. 337/1982),  che  prevedeva  la  retrodatazione,  poi  -
secondo la loro prospettazione - illegittimamente modificata.  L'art.
14  del  decreto  legislativo  n.  126/2018  avrebbe  derogato   alla
disciplina  precedente,  creando   un'ingiustificata   disparita'   e
violando   principi   costituzionali   (artt.   3,   51,   97   della
Costituzione). Il bando, invece, avrebbe richiamato espressamente  la
regola della decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo
alle vacanze di organico, confermando l'aspettativa  legittima  degli
appellanti. 
    7. Con sentenza n. 10345 del 2025  non  definitiva,  la  Sezione,
previa riunione degli appelli, ha respinto tutti i motivi diversi  da
quelli con i quali si censurava la sentenza  per  aver  rigettato  la
richiesta di sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale,
riservandosi la decisione su tali motivi. 
    8.  Tanto   premesso,   diviene   rilevante   la   questione   di
costituzionalita'  sollevata  dagli  appellanti.  Essi  invocano  una
disparita' di trattamento verso chi ha potuto usufruire dei  concorsi
ordinari (prima e dopo l'adozione della disciplina del 2018) e che il
solo elemento  della  natura  straordinaria  (e  lo  svolgimento  del
concorso per soli titoli) non potesse  derogare  alla  retrodatazione
della vacanza. Secondo la tesi attorea  e'  stato  patito  nel  corso
degli anni un trattamento discriminatorio a favore del Ruolo  Polizia
(c.d. ordinario) ed anche a favore degli stessi appartenenti al Ruolo
Tecnico che, solo per una questione temporale, si sono avvalsi  della
normativa di riferimento  anteriore  alla  introduzione  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2001,  n.  53  (c.d.  correttivi)  per  la  progressione  di
carriera, con conseguente  assunzione  di  un  trattamento  economico
adeguato. Il ruolo tecnico non  avrebbe  cosi'  raggiunto  lo  status
«paritetico» delle progressioni di carriera  che,  invece,  avrebbero
ottenuto gli appartenenti  al  ruolo  ordinario,  ma  avrebbe  subito
ingiustamente  le  determinazioni  imposte   dal   riordino   e   dai
correttivi. 
    9. La norma contestata [art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto
legislativo n.  95/2017,  come  modificato  dall'art.  14,  comma  1,
lettera n), del decreto legislativo n. 126/2018], nel  testo  vigente
ratione temporis, applicata dal  Ministero  dell'interno  nell'ambito
della procedura di nomina dei vice  sovrintendenti  tecnici,  recita:
«alla copertura di 900 posti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
sovrintendente tecnico  del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici,  si
provvede  nei  limiti  dei  posti  complessivamente  disponibili   in
organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti  delle  risorse
disponibili per tale  organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito
della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata  al  decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, mediante tre concorsi per titoli,  di  300  posti  ciascuno,
espletati con modalita' telematiche, da bandire entro il 30  dicembre
2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente  all'anno  in  cui  vengono
banditi i concorsi, non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della deplorazione e  non  abbia  conseguito  un  giudizio
complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento
della sede di servizio. I vincitori dei  concorsi  banditi  entro  il
2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a  vice  sovrintendente
tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non  superiore  a  tre
mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica
dal giorno successivo alla data di conclusione del  rispettivo  corso
di formazione tecnico-professionale.» 
    10. La  norma  esclude  expressis  verbis  l'estensione  ai  vice
ispettori con funzioni  di  polizia  del  'principio  dell'annualita'
della decorrenza giuridica della nomina (in  riferimento  al  momento
della vacatio dei rispettivi posti), prevedendo invece la  decorrenza
«dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo  corso
di formazione tecnico-professionale». La  disposizione  non  prevede,
quindi, la retrodatazione dell'inquadramento dei vincitori  dei  vari
concorsi espletati a cadenza annuale ed  il  tenore  letterale  della
norma    esclude    in    radice     un'eventuale     interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    11. Orbene, ove la norma in questione, in accoglimento dei  dubbi
di legittimita' costituzionale  che  con  la  presente  ordinanza  si
sollevano, venisse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non
prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell'anno successivo in  cui
e' accertata la carenza di organico o, in via di mero  subordine,  al
2016 (1° gennaio o 31 dicembre), le domande in primis formulate dagli
appellanti risulterebbero fondate. 
    12.  Sulla  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95] in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, e all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, il Collegio, come premesso, dubita
della legittimita' costituzionale della disposizione nella  parte  in
cui non consente la retrodatazione per i concorsi  degli  anni  2017,
2018 e 2019 per vice sovrintendenti della Polizia di Stato. 
    13. In relazione al parametro costituzionale di cui  all'art.  3,
commi  primo  e  secondo,  della  Costituzione,  si  osserva  che  la
differente modalita' di concorso per conseguire la promozione a  vice
sovrintendente  non  giustifica  il  mantenimento  di   una   diversa
disciplina relativa  alla  retrodatazione  degli  effetti  giuridici,
prevista unicamente per i vincitori del concorso ordinario.  Entrambe
le procedure, sia quella ordinaria che quella straordinaria (prevista
sostanzialmente per colmare i ritardi della PA a bandire i concorsi),
rispondono all'esigenza di selezionare e far progredire  in  carriera
il  personale  piu'  idoneo.  Ma  mentre  in  via  «ordinaria»   tale
accertamento e' compiuto con lo svolgimento del concorso  e  relativo
corso  di  formazione,  e'  stato  parallelamente  previsto  che   la
stessa P.A.  possa  procedere  tramite  un  concorso   riservato   al
personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel  biennio
precedente all'anno in cui vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della  deplorazione  e
non abbia conseguito  un  giudizio  complessivo  inferiore  a  buono,
garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio. 
    Il  Collegio  osserva  che  il  mantenimento   del   sopravvenuto
differente  regime  della  decorrenza  degli  effetti  giuridici   ed
economici della promozione non sembra trovare giustificazione,  nelle
differenti  modalita'  di  conseguimento  della   stessa   promozione
sostanziandosi,  invero,  in  una   disparita'   di   trattamento   e
irrazionalita' della previsione che finisce per sminuire e svilire la
stessa ratio  dell'istituto  in  esame.  Sotto  tale  profilo  sembra
fondata la deduzione degli  appellanti  che  lamentano  una  mancante
progressione di carriera, un mancato affidamento della  direzione  di
uffici,   l'inadeguatezza   del   trattamento   economico    ed    il
disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo  ordinario.
Sembra anche al Collegio che la parita' di funzioni  non  giustifichi
la rilevata disparita' di trattamento  attuata  mediante  la  diversa
decorrenza giuridica delle promozioni per concorso ordinario rispetto
a quelle  conseguite  con  il  concorso  interno  (ma  con  requisiti
peculiari). Con il meccanismo  peculiare  previsto  dalla  norma,  il
personale promosso (anche in soprannumero) per concorso interno degli
anni 2017/2018/2019 si trova in concreto escluso,  in  ragione  della
differente disciplina della «retrodatazione» degli effetti  giuridici
per questi non operante, in una posizione in ruolo deteriore rispetto
a  chi  partecipa  a  successivi  concorsi   indetti   dalla   stessa
Amministrazione per la  medesima  qualifica,  potendo  questi  ultimi
beneficiare dell'introdotta fictio iuris della retrodatazione ai fini
giuridici al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata
accertata la carenza di organico: deteriore posizione in ruolo (nello
svolgimento  delle  medesime   funzioni)   che   incide   sia   nella
progressione successiva (rilevando l'anzianita' nel  ruolo  anche  ai
fini della  progressione  verticale  nelle  ulteriori  procedure  per
accedere ai ruoli piu' alti), sia nell'applicazione  degli  ulteriori
ordinari istituti amministrativi connessi allo status  di  dipendente
della Polizia dello Stato. 
    14. In relazione al parametro costituzionale di cui all'art.  97,
comma secondo, della Costituzione, si osserva che il mantenimento,  a
fronte della pregressa omogenea disciplina, di una  differenza  nella
decorrenza degli effetti giuridici tre le due ipotesi  di  promozione
alla medesima qualifica superiore, ha il potenziale di  rappresentare
un sostanziale svuotamento  dell'istituto  in  parola  e  quindi  una
palese violazione del principio di efficienza, imparzialita'  e  buon
andamento della P.A. 
    15. Con sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 era  gia'
stato  accertato,  nell'ambito  di   una   simile   questione   sulla
retrodatazione della promozione alla qualifica superiore  per  merito
straordinario in favore degli  agenti,  agenti  scelti  e  assistenti
della Polizia di Stato ex art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, che «non e' legittimo - perche' il necessario
rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo  consente
- lo "scavalcamento"  determinato  dalla  retroattivita'  "giuridica"
nella  qualifica  riconosciuta  -  come  trattamento  in   se'   piu'
favorevole, introdotto  dal  legislatore  proprio  nell'esercizio  di
quella  discrezionalita'  gia'  sopra  ricordata  -  solo   ai   vice
sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne.  In
questi termini e limiti, cio' ridonda in ingiustificata disparita' di
trattamento e violazione del principio di eguaglianza  (ex  plurimis,
sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n.  340  e
n. 136 del 2004). 7.- Inoltre nella  fattispecie  in  esame  -  nella
quale la denunciata disciplina differenziata da' luogo,  come  si  e'
detto, a  un  trattamento  diverso  e  meno  favorevole  per  i  vice
sovrintendenti promossi per merito straordinario  rispetto  a  quelli
che successivamente hanno avuto accesso alla medesima  qualifica  per
concorso - la violazione del principio di eguaglianza  si  accompagna
anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 243 del 2005 e n.  250
del   1993).   La   norma   censurata    comporta,    infatti,    che
l'amministrazione, in ragione  del  meccanismo  della  retrodatazione
nell'anzianita'  giuridica   della   qualifica   limitata   ai   vice
sovrintendenti nominati per concorso, finisce per  trattare  in  modo
arbitrariamente diverso  situazioni  simili,  ossia  quelle  di  vice
sovrintendenti che sono  stati  nominati  con  decorrenze  giuridiche
differenti a seconda delle modalita' di accesso alla qualifica.  Cio'
in violazione del principio  di  imparzialita',  che  deve  connotare
l'azione   dell'amministrazione    pubblica.    8.-    La    ritenuta
ingiustificatezza della disciplina differenziata  e  del  conseguente
"scavalcamento" da parte dei vice  sovrintendenti,  che  hanno  avuto
accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a
quelli gia'  prima  promossi  nella  medesima  qualifica  per  merito
straordinario, trova  riscontro  e  conferma  nella  circostanza  che
l'"ingiustizia" e'  stata  avvertita  dallo  stesso  legislatore,  il
quale, come gia' evidenziato, per il futuro ha dettato, nell'art.  3,
comma 1, lettera g), numero 1), del decreto legislativo  n.  172  del
2019, la gia' richiamata regola del comma  2-bis  dello  stesso  art.
24-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del
1982; regola che consente ai vice sovrintendenti promossi per  merito
straordinario di accedere, al fine di beneficiare di  una  decorrenza
giuridica piu' favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste  per
la  medesima  qualifica  gia'  posseduta.  Cio'  connota   anche   di
specialita'  la  fattispecie  qui   esaminata   rispetto   a   quelle
interessate  in  passato  da   altri   meccanismi   di   allineamento
dell'anzianita'  di  servizio  che,   in   situazioni   diverse,   il
legislatore ha ritenuto di abbandonare abrogandoli  (sentenza  n.  24
del 2018).» 
    16. Successivamente la Consulta ha rilevato, nella sentenza n. 75
del 2024, in un caso che riguardava il  medesimo  istituto  giuridico
nell'ordinamento della Polizia Penitenziaria, che «la diversita'  dei
percorsi,  ordinario  e  straordinario,  di  accesso  alla  qualifica
superiore si ricompone alla fine, ossia al  completamento  delle  due
fattispecie  con  la  nomina  a  vice   sovrintendente,   una   volta
intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono
la medesima qualifica senza che la diversita' di accesso alla  stessa
consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione piu'
o meno elevata gli uni  rispetto  agli  altri.  Questa  parificazione
comporta che, allorche' il completamento della fattispecie di  nomina
si  perfezioni  in  momenti   distinti,   non   possa   esserci   una
differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito  la  qualifica
in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo.  Ossia,
nello specifico,  la  decorrenza  giuridica  dell'anzianita'  di  chi
accede (per concorso) alla qualifica di vice  sovraintendente  in  un
momento successivo non puo' precedere quella di  chi  tale  qualifica
gia' possiede (per merito  straordinario)  da  un  momento  anteriore
(ancora, sentenza n. 224 del 2020). Viola, dunque,  il  principio  di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. lo "scavalcamento"  determinato
dalla retroattivita' "giuridica" nella qualifica,  riconosciuta  come
trattamento piu' favorevole solo ai  vice  sovrintendenti  che  hanno
superato le procedure selettive e i concorsi interni, ossia che hanno
avuto accesso alla qualifica superiore mediante il sistema  ordinario
di progressione nella carriera (sempre sentenza n. 224 del 2020). 6.-
Inoltre, nella fattispecie in esame la violazione  del  principio  di
eguaglianza si accompagna anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze
n. 243 del 2005 e n. 250 del 1993), perche' la denunciata  disciplina
differenziata da' luogo, come si e' detto, a un trattamento diverso e
meno  favorevole  per  i  vice  sovrintendenti  promossi  per  merito
straordinario rispetto  a  quelli  che  successivamente  hanno  avuto
accesso alla medesima qualifica per concorso.» 
    17.   Non   sembra   invece   essere    manifestamente    fondata
l'illegittimita' della norma de qua rispetto  ai  parametri  indicati
dagli articoli 24, 51, 76 e 113 della Costituzione in quanto: 
      - rispetto all'art. 24 della  Costituzione,  che  garantisce  a
tutti i cittadini la possibilita' di difendersi in  giudizio,  l'art.
14,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.  126/2018
introduce modifiche  organizzative  e  funzionali  all'interno  delle
Forze di polizia, senza incidere su diritti soggettivi o procedimenti
giudiziari. Quindi, non pregiudica la capacita' di agire in  giudizio
o di difendersi; 
      - rispetto all'art. 51  della  Costituzione,  che  sancisce  la
parita' tra cittadini, eliminando ogni discriminazione, si sottolinea
che il citato art. 14 apporta  regole  uniformi  di  inquadramento  e
progressione per tutto il personale delle  Forze  di  polizia,  senza
gerarchie arbitrarie ne' criteri discriminatori. 
      E' stata seguita la  procedura  legislativa  corretta  (decreto
legislativo su delega), rispettando equamente le categorie coinvolte,
in linea con l'equilibrio tra generi e  funzioni  previsto  dall'art.
51; 
      - il  decreto  legislativo  n.  126/2018  sembra  essere  stato
adottato in conformita' all'art. 76 Cost.,  a  seguito  di  legge  di
delega chiara e conforme [art. 8, comma 1, lettera a), legge 7 agosto
2015, n. 124]. Come noto,  la  Costituzione  prevede  che  la  delega
legislativa sia esercitata entro  limiti  precisi:  durata  limitata,
oggetto  definito  e   principi/criteri   direttivi   stabiliti   dal
Parlamento. Nell'atto delegante (legge delega e articoli successivi),
sono  indicati  esplicitamente  oggetto  (riordino  ruoli  forze   di
polizia), criteri direttivi e  termine  di  esercizio  della  delega,
assicurando la piena corrispondenza all'art. 76. La  delega  riguarda
la  riorganizzazione  delle  forze  di  polizia,   con   ambito   ben
circoscritto, evitando cosi'  ambiguita'  interpretative  sull'ambito
dell'intervento. La norma prevede l'adozione  del  decreto  entro  un
termine temporale preciso, garantendo che l'intervento  sia  limitato
nel tempo, secondo quanto  stabilito  dalla  Costituzione.  La  legge
delega definisce linee guida chiare, tanto  sui  profili  strutturali
(come inquadramenti, progressioni) quanto sui contenuti discrezionali
(omogeneita'  tra  corpi,  coerenza  delle  procedure,  rispetto  dei
requisiti di pubblicita' e motivazione).  Cio'  rispetta  il  dettato
costituzionale: la delega deve indicare principi e criteri direttivi,
superando il rischio di  eccesso  di  delega.  L'art.  76  tutela  la
funzione legislativa del Parlamento, delegata solo in via eccezionale
e con limiti precisi. Ad avviso del Collegio il  decreto  legislativo
n. 126/2018 ha  rispettato  i  parametri:  approvazione  parlamentare
della legge di  delega;  contenuto  dettagliato;  nessuna  delega  al
singolo ministro ne' contenuti generici;  adozione  del  decreto  dal
Governo in Consiglio dei ministri, e successiva emanazione  da  parte
del Presidente della Repubblica. Il caso in  questione  non  presenta
tali caratteri di  criticita',  emergendo  nella  delega  una  chiara
definizione dell'oggetto e dei criteri direttivi puntuali nonche'  un
termine certo; 
      - infine, per quanto riguarda  l'art.  113  della  Costituzione
(garanzia del  giudice  naturale  e  controllo  giurisdizionale),  il
Collegio osserva che le  modifiche  introdotte  dal  citato  art.  14
riguardano esclusivamente l'assetto organizzativo interno delle Forze
di  polizia,  senza  eliminare  o  limitare  i  canali  di  controllo
giurisdizionale. 
    18. In conclusione, ai fini del  decidere,  e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
che  con   la   presente   ordinanza   viene   rimessa   alla   Corte
costituzionale, in ordine all'art.  14,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio, 2017,  n.
95], per violazione degli articoli 3, primo e secondo  comma,  e  97,
secondo comma, della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),
non definitivamente  pronunciando  sugli  appelli  riuniti,  come  in
epigrafe, visti l'art. 134  Cost.,  l'art.  1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
      a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 [che ha modificato  l'art.
2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.
95] in relazione agli articoli 3, commi primo e secondo, e 97,  comma
secondo, Cost., nei termini indicati in motivazione; 
      b) dispone la sospensione del presente  giudizio  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  16
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
      Carmine Volpe, Presidente 
      Dario Simeoli, Consigliere 
      Stefano Toschei, Consigliere 
      Roberto Caponigro, Consigliere 
      Thomas Matha', Consigliere, Estensore 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                  L'Estensore: Matha'