Reg. ord. n. 17 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 19/11/2025

Tra: Adriana Petrucci  C/ Comune di Porto Cesareo



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Puglia – Interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione – Realizzazione di tali interventi mediante permesso di costruire o, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività – Previsione che la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Denunciata disciplina che confligge con la giurisprudenza della Corte costituzionale che qualifica come normativa di principio quella relativa all’onerosità del contributo abilitativo, ivi inclusa quella contenente deroghe o riduzioni dell’importo previsto del contributo di costruzione in quanto a esso legate da un rapporto di co-essenzialità o di integrazione necessaria – Contrasto con la norma che esenta dal pagamento gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di Governo del territorio.

Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 30/07/2009  Num. 14  Art. 5  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 117    Co.
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001    Art. 16 
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001    Art. 17    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2025

Ordinanza del 19 novembre 2025 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Adriana Petrucci contro il Comune di Porto Cesareo. 
 
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione  Puglia
  -  Interventi  straordinari  di  ampliamento,  di   demolizione   e
  ricostruzione - Realizzazione di tali interventi mediante  permesso
  di costruire o, in alternativa, mediante  segnalazione  certificata
  di inizio attivita' -  Previsione  che  la  formazione  del  titolo
  abilitativo per la realizzazione degli interventi  straordinari  di
  ampliamento, di demolizione e  ricostruzione  e'  subordinata  alla
  corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del
  d.P.R. n. 380 del 2001. 
- Legge  della  Regione  Puglia  30  luglio  2009,  n.   14   (Misure
  straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il
  miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale),
  art. 5, comma 3, lettera a). 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9836  del  2023,  proposto  dalla  signora  Adriana
Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Martellotta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro il Comune di Porto Cesareo, in  persona  del  Sindaco  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Antonio  Quinto,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce,  n.  794  del  16
giugno 2023, resa tra le parti. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  del  Comune  di  Porto
Cesareo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  12  giugno  2025  il
consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli  avvocati  come
da verbale. 
A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. 
A.1. L'oggetto dei ricorsi di primo grado. 
    Con il ricorso notificato il 21 giugno 2021 e  depositato  il  14
luglio 2021, la signora  Adriana  Petrucci  ha  proposto  innanzi  al
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di
Lecce: 
        i. le domande di annullamento della nota 20 aprile 2021 prot.
n. 0010039 del Comune di Porto Cesareo, «ove occorra e per quanto  di
ragione»  del  regolamento  edilizio  comunale   approvato   con   la
deliberazione del consiglio comunale n.  46  del  29  dicembre  2020,
delle note del Comune di Porto Cesareo del 26 aprile  2018  prot.  n.
9461, del 22 agosto 2018 n. 19537 e del  9  ottobre  2018,  prot.  n.
23105; 
        ii. le domande di accertamento del diritto  della  ricorrente
alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui   alle   segnalazioni
certificate di inizio attivita' del 13 febbraio 2018 e del  7  maggio
2018, nonche' del diritto della ricorrente al  rimborso  delle  somme
versate a titolo di contributo di costruzione ragguagliato agli oneri
di urbanizzazione pari ad euro 699,94, della somma versata  a  titolo
di contributo di costruzione ragguagliata  al  costo  di  costruzione
pari ad euro 225,69 e della somma dovuta a titolo  di  monetizzazione
delle aree a standard pari ad euro 714,00, relativamente al  rilascio
del permesso di costruire n. 87/2017; 
        iii. la domanda di condanna del Comune di  Porto  Cesareo  al
pagamento delle somme indicate al punto «ii». 
A.2. Esposizione delle vicende di fatto. 
    La signora Petrucci e' proprietaria di un fabbricato residenziale
sito nel territorio  del  Comune  di  Porto  Cesareo,  in  via  Torre
Lapillo, censito nel NCEU al foglio 165 particella 1892, in relazione
al quale, in data 5 maggio 2015, ha presentato  un  progetto  per  la
realizzazione  di  un  ampliamento  del  20%  del  volume   esistente
dell'edificio, ai sensi e per gli effetti della legge regionale della
Puglia n. 14 del 30 luglio 2009. 
    Per la realizzazione di questo intervento,  il  Comune  di  Porto
Cesareo ha rilasciato il permesso di costruire n. 87 del  5  dicembre
2017. 
    In data 13 febbraio 2018, la signora Petrucci  ha  presentato  la
SCIA di  variante  in  corso  d'opera  (P.E.  n.  8065,  prot.  3416)
finalizzata al ricalcolo  del  volume  esistente  secondo  il  metodo
riveniente  dal  sopravvenuto  regolamento  edilizio  tipo  (R.E.T.),
approvato dalla Regione Puglia  con  la  deliberazione  della  giunta
regionale n.  2250/2017,  funzionale  all'incremento  del  volume  di
ampliamento. 
    In particolare, il metodo di calcolo di cui al RET scaturisce dal
combinato disposto  dei  punti  19  -  «Volume  totale  o  volumetria
complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della
superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda» - e
26 - «Altezza lorda (HL) differenza fra la  quota  del  pavimento  di
ciascun piano e la quota del pavimento  del  piano  sovrastante.  Per
l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del  pavimento  fino
all'intradosso  del  soffitto  o  della   copertura»   del   suddetto
regolamento. 
    Con un primo atto (nota n. 9461 del 26 aprile 2018), il Comune ha
disposto il divieto di prosecuzione dell'attivita'  edilizia  oggetto
della SCIA, a cui hanno fatto seguito  una  nota  di  controdeduzioni
della signora Petrucci e, successivamente, un atto di conferma  della
precedente decisione da parte del Comune. 
    In data 7 maggio 2018, la signora Petrucci ha presentato la nuova
SCIA in variante in corso d'opera (P.E. n. 8172, prot. n. 10232), con
la previsione aggiuntiva di un locale da destinare alla  sosta  e  al
ricovero di autoveicoli, di un porticato  antistante  e  di  un  vano
tecnico in sopraelevazione. 
    Con le  note  del  1°  dicembre  2020,  la  signora  Petrucci  ha
domandato al Comune di Porto Cesareo il rimborso delle somme  versate
a titolo di contributo di  costruzione  ragguagliato  agli  oneri  di
urbanizzazione pari ad euro 699,94, delle somme versate a  titolo  di
contributo di costruzione ragguagliato al costo di  costruzione  pari
ad euro 225,69 e delle somme a titolo di monetizzazione delle aree  a
standard pari ad euro 714,00 con riferimento al permesso di costruire
n. 87/2017. 
    Con la nota del 9 dicembre 2020, la signora Petrucci ha domandato
al  Comune   di   Porto   Cesareo   il   rilascio   dell'attestazione
sull'avvenuto decorso dei termini del procedimento relativo alla SCIA
in variante, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i), della  legge
n. 120/2020. 
    Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 29 dicembre
2020, il Comune di Porto Cesareo ha approvato  il  nuovo  regolamento
edilizio comunale adeguato al RET. 
    Con le note del 30 marzo 2021 e del  7  aprile  2021,  il  legale
della signora Petrucci ha reiterato la domanda di restituzione  delle
somme e sollecitato la definizione delle decisioni comunali  inerenti
alla SCIA. 
    Con la nota prot. n. 0010039 del 20 aprile 2021, il Comune: 
        a. ha negato il rimborso  delle  somme  pagate  a  titolo  di
contributo di costruzione e di monetizzazione degli standard; 
        b. ha dichiarato l'improcedibilita'  delle  SCIA  presentate,
intimando  il  divieto  di   prosecuzione   dell'attivita'   edilizia
segnalata, rilevando, quanto alla SCIA prot.  n.  3416/2018,  che  il
metodo di calcolo e' quello previsto dallo strumento urbanistico  del
Comune che impone un'altezza standardizzata pari  a  3,30  metri  per
determinare il volume; quanto alla SCIA prot. n.  10232/2018  che  le
NTA del PUG tipizzano l'area di intervento come zona  PIRT  e  dunque
precludono gli ampliamenti di superfici  e,  inoltre,  precludono  la
realizzazione dei vani tecnici. 
A.3.  Il  ricorso  di  primo  grado  e  la  sentenza  del   Tribunale
amministrativo regionale impugnata dinanzi a questo consiglio. 
    La signora Petrucci  ha  pertanto  domandato  l'annullamento  del
provvedimento del 20 aprile 2021 prot. n. 0010039  e  dei  precedenti
atti comunali innanzi al Tribunale amministrativo  regionale  per  la
Puglia, sezione staccata  di  Lecce,  formulando  quattro  motivi  di
impugnazione e proponendo, altresi', le domande di accertamento e  di
condanna indicate al paragrafo «A.1» della presente ordinanza. 
    Si  e'  costituito  in  giudizio  il  Comune  di  Porto   Cesareo
resistendo al ricorso con difese di merito. 
    Con  la  sentenza  n.  794/2023,  il   Tribunale   amministrativo
regionale ha parzialmente accolto il ricorso e ha compensato le spese
del giudizio. 
    Segnatamente, il Tribunale amministrativo regionale: 
        i. ha respinto le domande di accertamento  e  di  ripetizione
dell'indebito inerenti alle somme pagate dalla ricorrente a titolo di
contributo di  costruzione  e  a  titolo  di  «monetizzazione»  degli
standard, evidenziando che: «Stante  la  norma  speciale  di  cui  al
predetto  art.  5,  comma  3,  della  l.r.  n.  14/2009,  che  impone
espressamente  il  pagamento  del  contributo  di  costruzione  e  la
monetizzazione  degli  standard  (quale  alternativa  alla   relativa
cessione)   con   riferimento   agli    ampliamenti    specificamente
disciplinati dall'art. 3, comma 1, della stessa  legge  regionale  (e
cioe' agli ampliamenti contenuti - come e' nel caso di specie - entro
i limiti del 20% della volumetria esistente), non vi  e'  spazio  per
applicare, ai fini della  realizzazione  delle  medesime  volumetrie,
l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione  prevista  in
via generale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, ne' tantomeno per ritenere non dovuta la  monetizzazione
degli standard». 
        ii. ha accolto il  ricorso  relativamente  alla  SCIA  del  7
maggio 2018 e per l'effetto ha annullato la nota  dirigenziale  prot.
n. 0010039 del 20 aprile 2021, nella parte in cui il Comune di  Porto
Cesareo ha ritenuto l'improcedibilita' dei lavori  di  realizzazione,
in ampliamento, di un locale  destinato  alla  sosta  e  ricovero  di
autoveicoli, di un porticato antistante all'edificio  e  di  un  vano
tecnico in sopraelevazione al primo piano; 
        iii. ha respinto il ricorso relativamente alla  SCIA  del  13
febbraio 2018 e, per  l'effetto,  ha  ritenuto  che  fosse  legittima
l'improcedibilita' disposta dal Comune e il  conseguente  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' edilizia. 
B. I motivi di ricorso in appello. 
    Con il ricorso notificato il 29 novembre 2023 e depositato il  14
dicembre 2023, la signora Petrucci ha impugnato innanzi al  Consiglio
di Stato la sentenza  n.  794/2023  e  ha  formulato  due  motivi  di
appello. 
    Con il primo motivo, l'appellante Petrucci ha censurato  il  capo
della sentenza che ha accertato l'obbligo di pagamento del contributo
di  costruzione  nella  sua  duplice  articolazione   di   oneri   di
urbanizzazione e costo di costruzione mentre nulla e'  stato  dedotto
in merito alla monetizzazione degli standard da cedere. 
    Ricostruito  il  quadro  normativo  statale  e  regionale,  e  il
rapporto tra le relative norme, l'appellante deduce che il  Tribunale
amministrativo  regionale  avrebbe   «omesso   di   considerare   che
l'esenzione dal  contributo  concessorio  relativo  al  20%,  di  cui
all'art. 17, comma 3, lettera b),  ha  carattere  di  norma  speciale
sovraordinata,  applicabile   anche   agli   interventi   di   natura
straordinaria di cui al "Piano Casa".». 
    In sintesi, l'appellante ritiene che il Tribunale  amministrativo
regionale abbia errato  nell'applicare  alla  controversia  la  norma
regionale, che prevede il pagamento del contributo di costruzione, in
quanto avrebbe dovuto invece applicare la norma statale, che  prevede
l'esenzione dal suddetto pagamento. 
    Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza che  ha
dichiarato la legittimita' del provvedimento impugnato nella parte in
cui ha ritenuto che il calcolo  dell'aumento  di  volumetria  dovesse
essere effettuato secondo le modalita' indicate dal Comune. 
    Con l'appello incidentale, il Comune ha, a sua  volta,  impugnato
la medesima pronuncia e ha articolato un unico motivo di impugnazione
domandando la riforma del capo  della  sentenza  che  ha  accolto  il
motivo di ricorso proposto per contestare l'ordine di sospensione dei
lavori indicati nella SCIA prot. n. 10232/2018. 
    Il comune ha inoltre eccepito il passaggio in giudicato del  capo
della sentenza che ha accertato che la signora Petrucci e'  obbligata
al pagamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione, in quanto
non specificamente impugnato dall'appellante. 
    Nel  corso  del  processo,  le  parti  hanno  depositato  scritti
difensivi a supporto delle rispettive posizioni. 
    All'udienza del 12 giugno 2025, la causa e' stata  trattenuta  in
decisione. 
C. Rilevanza delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
previsione di cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  a,  della  legge
regionale della puglia n. 14 del 30 luglio 2009. 
    Il Collegio ritiene sussistenti i  presupposti  per  rimettere  a
codesta   Corte   costituzionale   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della previsione di cui all'art. 5, comma  3,  lettera
a), legge  regionale  n.  14/2009,  stante  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza di tali questioni. 
C.1. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    Il Collegio ritiene di indicare le  ragioni  di  rilevanza  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  che  saranno  di  seguito
esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza  di
codesta Corte, secondo la quale la rilevanza debba avere i  requisiti
dell'attualita' (Corte costituzionale, 10  giugno  2016,  n.  134)  e
della non implausibilita' alla stregua della motivazione offerta  dal
rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67). 
    L'art. 5, comma 3, lettera a) legge regionale n. 14/2009  dispone
che: «Tutti gli  interventi  previsti  dagli  articoli  3  e  4  sono
realizzabili mediante permesso di costruire o  mediante  segnalazione
certificata  di  inizio  attivita'  in  alternativa  al  permesso  di
costruire. La formazione del titolo abilitativo per la  realizzazione
degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 e' subordinato: 
        a) alla corresponsione del contributo di costruzione  di  cui
all'art.  16  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001, come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 301/2002 e dall'art.  40,  comma  9,  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166;». 
    Facendo applicazione di questa norma, il Tribunale amministrativo
regionale ha  ritenuto  che  la  signora  Petrucci  fosse  tenuta  al
pagamento del contributo di costruzione, malgrado l'art. 17, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001  esenti  gli
interventi  di  ristrutturazione  e  di  ampliamento  in  misura  non
superiore al 20% degli edifici unifamiliari, come quello dell'odierna
appellante (circostanza non contestata dalle  parti),  dal  pagamento
del contributo di costruzione. 
    Per il  tenore  letterale  della  disposizione  regionale  e,  in
particolare, per la testuale sottoposizione di «Tutti gli  interventi
previsti  dagli  articoli  3  e  4»,  in  cui  sono  ricompresi   (in
particolare  all'art.  3  legge  regionale)  anche   gli   interventi
straordinari di ampliamento  come  quello  realizzato  dalla  signora
Petrucci, al necessario pagamento del contributo  di  costruzione  di
cui all'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, la norma in questione confligge apertamente con l'art.  17,
comma 3, lettera b),  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001,  che,  invece,  esenta  dal  pagamento  del  contributo  di
costruzione «gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento,  in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari». 
    Tra le due norme il Tribunale amministrativo regionale  ha  fatto
prevalere la norma regionale, invocando il criterio di specialita'. 
    Ritiene invece il Collegio che il  criterio  di  specialita'  non
possa essere invocato nel caso di specie nella direzione  voluta  dal
Tribunale amministrativo regionale perche'  si  tratta  di  norme  di
rango diverso - l'una regionale e l'altra nazionale -  e  perche'  la
norma nazionale detta i principi fondamentali della materia. 
    Nel caso di specie, fatto salvo quanto  si  dira'  tra  poco,  il
rapporto di genere  a  specie  deve  essere  ricostruito  in  termini
diversi da come fatto  dal  Tribunale  amministrativo  regionale.  Ed
invero, nella  legislazione  statale  v'e'  una  norma  di  carattere
generale che assoggetta in generale al pagamento  del  contributo  di
costruzione e, sempre nella legislazione statale,  e'  contenuta  una
norma di tipo speciale, rispetto alla regola  generale,  che  esclude
l'obbligo di corrispondere il predetto contributo di costruzione  nei
casi di interventi di ristrutturazione e di  ampliamento,  in  misura
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari. 
    La  legge  regionale  prevedendo   l'obbligo   generalizzato   di
pagamento del contributo, attraverso il rinvio all'art. 16 del  testo
unico edilizia, esclude  che  possa  applicarsi  la  disposizione  di
carattere speciale contenuta nella legge statale. 
    La chiarezza del dato legislativo porta a concludere che  tra  le
due norme sussiste  un'antinomia  non  superabile  con  gli  ordinari
criteri ermeneutici e, segnatamente, con l'applicazione del  criterio
di specialita', in ragione del chiaro tenore  letterale  di  entrambe
che implica un vero e proprio conflitto fra gli  enunciati  normativi
ed esclude la «specialita'» anche in ragione del diverso rango fra le
due norme. Le norme del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001 costituiscono, infatti, «principi fondamentali  e  generali»
dell'attivita' edilizia (art. 1) di  cui  le  Regioni  devono  tenere
conto nell'ambito della loro attivita' di legislazione concorrente in
materia del «governo del territorio». 
    Il Collegio ritiene, pertanto, che sia rilevante  rimettere  alla
Corte di Costituzionale la questione di  costituzionalita'  dell'art.
5, comma 3, lettera a), legge regionale della Puglia n. 14/2009,  che
dispone l'onerosita' del titolo edilizio collegato all'intervento che
l'odierna appellante intende realizzare. 
    Qualora, infatti,  venga  accertata  la  prevalenza  della  norma
enunciata nell'art. 17, comma 3, lettera b), decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380/2001, che prevede  la  gratuita'  del  titolo
edilizio collegato all'intervento che  la  signora  Petrucci  intende
realizzare,  e  venga  conseguentemente  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), legge  regionale  n.
14/2009,  che  invece  prevede  l'onerosita'  del   titolo   edilizio
collegato all'intervento che la signora Petrucci intende  realizzare,
tale declaratoria di incostituzionalita' porta all'accoglimento della
doglianza criticamente riproposte con il  primo  motivo  di  appello,
comportandone  la  declaratoria  di   fondatezza   in   luogo   della
declaratoria di infondatezza pronunciata dal Tribunale amministrativo
regionale. 
D.  Non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale. 
    Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale relativa alla previsione di cui  all'art.
5, comma 3, lettera a), legge regionale n. 14/2009. 
    L'art. 117 della Costituzione, terzo comma,  Cost.,  dispone  che
sono materie di legislazione concorrente quelle relative al  «governo
del territorio», tra cui pacificamente e senza  dovercisi  soffermare
rientra la «materia  edilizia».  La  medesima  disposizione  prevede,
nell'ultimo periodo, che: «Nelle materie di legislazione  concorrente
spetta alle  Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo  che  per  la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato». 
    Proprio in applicazione della  norma  costituzionale,  l'art.  2,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, prevede
che: «le regioni esercitano la potesta' legislativa  concorrente  nel
rispetto  dei  principi  fondamentali  della   legislazione   statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico». 
    La disciplina statale relativa  all'onerosita'  del  permesso  di
costruire rilevante ai fini del giudizio e' contenuta negli  articoli
16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
    L'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 380/2001 dispone che: «Salvo quanto disposto dall'art.  17,  comma
3, il rilascio del permesso di costruire comporta  la  corresponsione
di  un  contributo   commisurato   all'incidenza   degli   oneri   di
urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le  modalita'
indicate nel presente articolo». 
    L'art. 17, comma 3, lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, prevede che: «Il  contributo  di  costruzione
non e' dovuto: 
        [...] 
        b) per gli interventi di ristrutturazione e  di  ampliamento,
in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;». 
    Gia'  in  passato,  la  Corte  costituzionale  ha   espressamente
riconosciuto la  natura  di  norme  di  principio  alle  disposizioni
relative all'onerosita' del contributo abilitativo, rientranti  nella
disciplina un tempo dell'urbanistica e ora ricompresa fra le funzioni
legislative concorrenti sotto la  rubrica  «governo  del  territorio»
(sentenze n. 231 del 2016 e n. 303  del  2003),  ivi  incluse  quelle
contenenti deroghe o riduzioni dell'importo  ordinariamente  previsto
del contributo di costruzione in quanto ad esso legate da un rapporto
di   coessenzialita'   o   di    integrazione    necessaria    (Corte
costituzionale, 25 novembre 2020, n. 247, §. 3.1. e, inoltre, n.  231
del 2016, che richiama le sentenze n. 1033  del  1988  e  n.  13  del
1980). 
    In  particolare,  si  e'  affermato  che:   «il   contributo   di
costruzione e' disciplinato dal testo unico dell'edilizia, il  quale,
all'art. 16 prevede  che  "il  rilascio  del  permesso  di  costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo  di  costruzione".  Il
successivo art. 17  elenca,  poi,  i  casi  di  esenzione:  [...]  b)
interventi di  ristrutturazione  e  di  ampliamento,  in  misura  non
superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; [...] 
    3.1. - Questa Corte ha espressamente riconosciuto  la  natura  di
norme di principio  alle  disposizioni  relative  all'onerosita'  del
contributo  abilitativo,  rientranti  nella  "disciplina   un   tempo
urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti
sotto la rubrica 'governo del territorio'" (sentenze n. 231 del  2016
e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle contenenti deroghe o riduzioni
dell'importo ordinariamente previsto del contributo di costruzione in
quanto ad  esso  legate  da  un  rapporto  di  coessenzialita'  o  di
integrazione necessaria (sentenza n. 231 del 2016,  che  richiama  le
sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980)»  (Corte  costituzionale,
25 novembre 2020 n. 247). 
    Nella  vicenda  all'esame  del  Collegio,  la  decisione  implica
l'applicazione dell'art. 5, comma  3,  lettera  a),  legge  regionale
della Puglia, che «subordina» «la formazione del titolo  abilitativo»
alla «corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia emanato con decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380/2001» con riferimento a «tutti gli interventi  previsti  dagli
articoli 3 e 4». Il tenore letterale di questa norma non ne  consente
alcuna  interpretazione  costituzionalmente  orientata  e  la   norma
risulta, pertanto,  chiaramente  antitetica  nella  sua  formulazione
all'art. 17, comma  3,  lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 che esenta dal pagamento  «gli  interventi  di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari». 
    Conseguentemente,  risulta  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  3,
lettera a), legge regionale della Puglia  n.  14/2009,  in  relazione
all'art. 17, comma  3,  lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, sotto il profilo della  violazione  dell'art.
117, comma 3, della Costituzione. 
E. Rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono, pertanto,
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art.  5,  comma  3,  legge  regionale  Puglia  n.
14/2009. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato  e'  sospeso  fino
alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti   costituite,
notificata  al  Presidente  della  Giunta  della  Regione  Puglia   e
comunicata anche al Presidente del Consiglio della Regione Puglia. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta): 
        i) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  3,
lettera a), legge regionale della Puglia n. 14/2009 nei sensi  e  nei
termini indicati in motivazione; 
        ii) sospende, ai sensi dell'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio; 
        iii)  dispone  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale    per    la     risoluzione     dell'incidente     di
costituzionalita'; 
        iv) ordina che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Giunta della Regione Puglia, nonche' comunicata  al  Presidente
del Consiglio della Regione Puglia; 
        v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito,  in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno  12
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati: 
          Vincenzo Neri, Presidente; 
          Michele Conforti, consigliere, estensore; 
          Emanuela Loria, consigliere; 
          Luigi Furno, consigliere; 
          Ofelia Fratamico, consigliere. 
 
                         Il Presidente: Neri 
 
 
                                                L'estensore: Conforti