Reg. ord. n. 17 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7
Ordinanza del Consiglio di Stato del 19/11/2025
Tra: Adriana Petrucci C/ Comune di Porto Cesareo
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Puglia – Interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione – Realizzazione di tali interventi mediante permesso di costruire o, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività – Previsione che la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 – Denunciata disciplina che confligge con la giurisprudenza della Corte costituzionale che qualifica come normativa di principio quella relativa all’onerosità del contributo abilitativo, ivi inclusa quella contenente deroghe o riduzioni dell’importo previsto del contributo di costruzione in quanto a esso legate da un rapporto di co-essenzialità o di integrazione necessaria – Contrasto con la norma che esenta dal pagamento gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari – Lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di Governo del territorio.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 16
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 17 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2025
Ordinanza del 19 novembre 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Adriana Petrucci contro il Comune di Porto Cesareo.
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Puglia
- Interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e
ricostruzione - Realizzazione di tali interventi mediante permesso
di costruire o, in alternativa, mediante segnalazione certificata
di inizio attivita' - Previsione che la formazione del titolo
abilitativo per la realizzazione degli interventi straordinari di
ampliamento, di demolizione e ricostruzione e' subordinata alla
corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del
d.P.R. n. 380 del 2001.
- Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il
miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale),
art. 5, comma 3, lettera a).
(GU n. 7 del 18-02-2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 9836 del 2023, proposto dalla signora Adriana
Petrucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Martellotta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Contro il Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 794 del 16
giugno 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto
Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il
consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come
da verbale.
A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi.
A.1. L'oggetto dei ricorsi di primo grado.
Con il ricorso notificato il 21 giugno 2021 e depositato il 14
luglio 2021, la signora Adriana Petrucci ha proposto innanzi al
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di
Lecce:
i. le domande di annullamento della nota 20 aprile 2021 prot.
n. 0010039 del Comune di Porto Cesareo, «ove occorra e per quanto di
ragione» del regolamento edilizio comunale approvato con la
deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 29 dicembre 2020,
delle note del Comune di Porto Cesareo del 26 aprile 2018 prot. n.
9461, del 22 agosto 2018 n. 19537 e del 9 ottobre 2018, prot. n.
23105;
ii. le domande di accertamento del diritto della ricorrente
alla realizzazione degli interventi di cui alle segnalazioni
certificate di inizio attivita' del 13 febbraio 2018 e del 7 maggio
2018, nonche' del diritto della ricorrente al rimborso delle somme
versate a titolo di contributo di costruzione ragguagliato agli oneri
di urbanizzazione pari ad euro 699,94, della somma versata a titolo
di contributo di costruzione ragguagliata al costo di costruzione
pari ad euro 225,69 e della somma dovuta a titolo di monetizzazione
delle aree a standard pari ad euro 714,00, relativamente al rilascio
del permesso di costruire n. 87/2017;
iii. la domanda di condanna del Comune di Porto Cesareo al
pagamento delle somme indicate al punto «ii».
A.2. Esposizione delle vicende di fatto.
La signora Petrucci e' proprietaria di un fabbricato residenziale
sito nel territorio del Comune di Porto Cesareo, in via Torre
Lapillo, censito nel NCEU al foglio 165 particella 1892, in relazione
al quale, in data 5 maggio 2015, ha presentato un progetto per la
realizzazione di un ampliamento del 20% del volume esistente
dell'edificio, ai sensi e per gli effetti della legge regionale della
Puglia n. 14 del 30 luglio 2009.
Per la realizzazione di questo intervento, il Comune di Porto
Cesareo ha rilasciato il permesso di costruire n. 87 del 5 dicembre
2017.
In data 13 febbraio 2018, la signora Petrucci ha presentato la
SCIA di variante in corso d'opera (P.E. n. 8065, prot. 3416)
finalizzata al ricalcolo del volume esistente secondo il metodo
riveniente dal sopravvenuto regolamento edilizio tipo (R.E.T.),
approvato dalla Regione Puglia con la deliberazione della giunta
regionale n. 2250/2017, funzionale all'incremento del volume di
ampliamento.
In particolare, il metodo di calcolo di cui al RET scaturisce dal
combinato disposto dei punti 19 - «Volume totale o volumetria
complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della
superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda» - e
26 - «Altezza lorda (HL) differenza fra la quota del pavimento di
ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per
l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino
all'intradosso del soffitto o della copertura» del suddetto
regolamento.
Con un primo atto (nota n. 9461 del 26 aprile 2018), il Comune ha
disposto il divieto di prosecuzione dell'attivita' edilizia oggetto
della SCIA, a cui hanno fatto seguito una nota di controdeduzioni
della signora Petrucci e, successivamente, un atto di conferma della
precedente decisione da parte del Comune.
In data 7 maggio 2018, la signora Petrucci ha presentato la nuova
SCIA in variante in corso d'opera (P.E. n. 8172, prot. n. 10232), con
la previsione aggiuntiva di un locale da destinare alla sosta e al
ricovero di autoveicoli, di un porticato antistante e di un vano
tecnico in sopraelevazione.
Con le note del 1° dicembre 2020, la signora Petrucci ha
domandato al Comune di Porto Cesareo il rimborso delle somme versate
a titolo di contributo di costruzione ragguagliato agli oneri di
urbanizzazione pari ad euro 699,94, delle somme versate a titolo di
contributo di costruzione ragguagliato al costo di costruzione pari
ad euro 225,69 e delle somme a titolo di monetizzazione delle aree a
standard pari ad euro 714,00 con riferimento al permesso di costruire
n. 87/2017.
Con la nota del 9 dicembre 2020, la signora Petrucci ha domandato
al Comune di Porto Cesareo il rilascio dell'attestazione
sull'avvenuto decorso dei termini del procedimento relativo alla SCIA
in variante, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i), della legge
n. 120/2020.
Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 29 dicembre
2020, il Comune di Porto Cesareo ha approvato il nuovo regolamento
edilizio comunale adeguato al RET.
Con le note del 30 marzo 2021 e del 7 aprile 2021, il legale
della signora Petrucci ha reiterato la domanda di restituzione delle
somme e sollecitato la definizione delle decisioni comunali inerenti
alla SCIA.
Con la nota prot. n. 0010039 del 20 aprile 2021, il Comune:
a. ha negato il rimborso delle somme pagate a titolo di
contributo di costruzione e di monetizzazione degli standard;
b. ha dichiarato l'improcedibilita' delle SCIA presentate,
intimando il divieto di prosecuzione dell'attivita' edilizia
segnalata, rilevando, quanto alla SCIA prot. n. 3416/2018, che il
metodo di calcolo e' quello previsto dallo strumento urbanistico del
Comune che impone un'altezza standardizzata pari a 3,30 metri per
determinare il volume; quanto alla SCIA prot. n. 10232/2018 che le
NTA del PUG tipizzano l'area di intervento come zona PIRT e dunque
precludono gli ampliamenti di superfici e, inoltre, precludono la
realizzazione dei vani tecnici.
A.3. Il ricorso di primo grado e la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale impugnata dinanzi a questo consiglio.
La signora Petrucci ha pertanto domandato l'annullamento del
provvedimento del 20 aprile 2021 prot. n. 0010039 e dei precedenti
atti comunali innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione staccata di Lecce, formulando quattro motivi di
impugnazione e proponendo, altresi', le domande di accertamento e di
condanna indicate al paragrafo «A.1» della presente ordinanza.
Si e' costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo
resistendo al ricorso con difese di merito.
Con la sentenza n. 794/2023, il Tribunale amministrativo
regionale ha parzialmente accolto il ricorso e ha compensato le spese
del giudizio.
Segnatamente, il Tribunale amministrativo regionale:
i. ha respinto le domande di accertamento e di ripetizione
dell'indebito inerenti alle somme pagate dalla ricorrente a titolo di
contributo di costruzione e a titolo di «monetizzazione» degli
standard, evidenziando che: «Stante la norma speciale di cui al
predetto art. 5, comma 3, della l.r. n. 14/2009, che impone
espressamente il pagamento del contributo di costruzione e la
monetizzazione degli standard (quale alternativa alla relativa
cessione) con riferimento agli ampliamenti specificamente
disciplinati dall'art. 3, comma 1, della stessa legge regionale (e
cioe' agli ampliamenti contenuti - come e' nel caso di specie - entro
i limiti del 20% della volumetria esistente), non vi e' spazio per
applicare, ai fini della realizzazione delle medesime volumetrie,
l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione prevista in
via generale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, ne' tantomeno per ritenere non dovuta la monetizzazione
degli standard».
ii. ha accolto il ricorso relativamente alla SCIA del 7
maggio 2018 e per l'effetto ha annullato la nota dirigenziale prot.
n. 0010039 del 20 aprile 2021, nella parte in cui il Comune di Porto
Cesareo ha ritenuto l'improcedibilita' dei lavori di realizzazione,
in ampliamento, di un locale destinato alla sosta e ricovero di
autoveicoli, di un porticato antistante all'edificio e di un vano
tecnico in sopraelevazione al primo piano;
iii. ha respinto il ricorso relativamente alla SCIA del 13
febbraio 2018 e, per l'effetto, ha ritenuto che fosse legittima
l'improcedibilita' disposta dal Comune e il conseguente divieto di
prosecuzione dell'attivita' edilizia.
B. I motivi di ricorso in appello.
Con il ricorso notificato il 29 novembre 2023 e depositato il 14
dicembre 2023, la signora Petrucci ha impugnato innanzi al Consiglio
di Stato la sentenza n. 794/2023 e ha formulato due motivi di
appello.
Con il primo motivo, l'appellante Petrucci ha censurato il capo
della sentenza che ha accertato l'obbligo di pagamento del contributo
di costruzione nella sua duplice articolazione di oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione mentre nulla e' stato dedotto
in merito alla monetizzazione degli standard da cedere.
Ricostruito il quadro normativo statale e regionale, e il
rapporto tra le relative norme, l'appellante deduce che il Tribunale
amministrativo regionale avrebbe «omesso di considerare che
l'esenzione dal contributo concessorio relativo al 20%, di cui
all'art. 17, comma 3, lettera b), ha carattere di norma speciale
sovraordinata, applicabile anche agli interventi di natura
straordinaria di cui al "Piano Casa".».
In sintesi, l'appellante ritiene che il Tribunale amministrativo
regionale abbia errato nell'applicare alla controversia la norma
regionale, che prevede il pagamento del contributo di costruzione, in
quanto avrebbe dovuto invece applicare la norma statale, che prevede
l'esenzione dal suddetto pagamento.
Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza che ha
dichiarato la legittimita' del provvedimento impugnato nella parte in
cui ha ritenuto che il calcolo dell'aumento di volumetria dovesse
essere effettuato secondo le modalita' indicate dal Comune.
Con l'appello incidentale, il Comune ha, a sua volta, impugnato
la medesima pronuncia e ha articolato un unico motivo di impugnazione
domandando la riforma del capo della sentenza che ha accolto il
motivo di ricorso proposto per contestare l'ordine di sospensione dei
lavori indicati nella SCIA prot. n. 10232/2018.
Il comune ha inoltre eccepito il passaggio in giudicato del capo
della sentenza che ha accertato che la signora Petrucci e' obbligata
al pagamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione, in quanto
non specificamente impugnato dall'appellante.
Nel corso del processo, le parti hanno depositato scritti
difensivi a supporto delle rispettive posizioni.
All'udienza del 12 giugno 2025, la causa e' stata trattenuta in
decisione.
C. Rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale della
previsione di cui all'art. 5, comma 3, lettera a, della legge
regionale della puglia n. 14 del 30 luglio 2009.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere a
codesta Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale della previsione di cui all'art. 5, comma 3, lettera
a), legge regionale n. 14/2009, stante la rilevanza e la non
manifesta infondatezza di tali questioni.
C.1. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale.
Il Collegio ritiene di indicare le ragioni di rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale che saranno di seguito
esposte, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di
codesta Corte, secondo la quale la rilevanza debba avere i requisiti
dell'attualita' (Corte costituzionale, 10 giugno 2016, n. 134) e
della non implausibilita' alla stregua della motivazione offerta dal
rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67).
L'art. 5, comma 3, lettera a) legge regionale n. 14/2009 dispone
che: «Tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono
realizzabili mediante permesso di costruire o mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di
costruire. La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione
degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 e' subordinato:
a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui
all'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, come modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 301/2002 e dall'art. 40, comma 9, della legge 1°
agosto 2002, n. 166;».
Facendo applicazione di questa norma, il Tribunale amministrativo
regionale ha ritenuto che la signora Petrucci fosse tenuta al
pagamento del contributo di costruzione, malgrado l'art. 17, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 esenti gli
interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non
superiore al 20% degli edifici unifamiliari, come quello dell'odierna
appellante (circostanza non contestata dalle parti), dal pagamento
del contributo di costruzione.
Per il tenore letterale della disposizione regionale e, in
particolare, per la testuale sottoposizione di «Tutti gli interventi
previsti dagli articoli 3 e 4», in cui sono ricompresi (in
particolare all'art. 3 legge regionale) anche gli interventi
straordinari di ampliamento come quello realizzato dalla signora
Petrucci, al necessario pagamento del contributo di costruzione di
cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, la norma in questione confligge apertamente con l'art. 17,
comma 3, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, che, invece, esenta dal pagamento del contributo di
costruzione «gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari».
Tra le due norme il Tribunale amministrativo regionale ha fatto
prevalere la norma regionale, invocando il criterio di specialita'.
Ritiene invece il Collegio che il criterio di specialita' non
possa essere invocato nel caso di specie nella direzione voluta dal
Tribunale amministrativo regionale perche' si tratta di norme di
rango diverso - l'una regionale e l'altra nazionale - e perche' la
norma nazionale detta i principi fondamentali della materia.
Nel caso di specie, fatto salvo quanto si dira' tra poco, il
rapporto di genere a specie deve essere ricostruito in termini
diversi da come fatto dal Tribunale amministrativo regionale. Ed
invero, nella legislazione statale v'e' una norma di carattere
generale che assoggetta in generale al pagamento del contributo di
costruzione e, sempre nella legislazione statale, e' contenuta una
norma di tipo speciale, rispetto alla regola generale, che esclude
l'obbligo di corrispondere il predetto contributo di costruzione nei
casi di interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.
La legge regionale prevedendo l'obbligo generalizzato di
pagamento del contributo, attraverso il rinvio all'art. 16 del testo
unico edilizia, esclude che possa applicarsi la disposizione di
carattere speciale contenuta nella legge statale.
La chiarezza del dato legislativo porta a concludere che tra le
due norme sussiste un'antinomia non superabile con gli ordinari
criteri ermeneutici e, segnatamente, con l'applicazione del criterio
di specialita', in ragione del chiaro tenore letterale di entrambe
che implica un vero e proprio conflitto fra gli enunciati normativi
ed esclude la «specialita'» anche in ragione del diverso rango fra le
due norme. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 costituiscono, infatti, «principi fondamentali e generali»
dell'attivita' edilizia (art. 1) di cui le Regioni devono tenere
conto nell'ambito della loro attivita' di legislazione concorrente in
materia del «governo del territorio».
Il Collegio ritiene, pertanto, che sia rilevante rimettere alla
Corte di Costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art.
5, comma 3, lettera a), legge regionale della Puglia n. 14/2009, che
dispone l'onerosita' del titolo edilizio collegato all'intervento che
l'odierna appellante intende realizzare.
Qualora, infatti, venga accertata la prevalenza della norma
enunciata nell'art. 17, comma 3, lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, che prevede la gratuita' del titolo
edilizio collegato all'intervento che la signora Petrucci intende
realizzare, e venga conseguentemente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), legge regionale n.
14/2009, che invece prevede l'onerosita' del titolo edilizio
collegato all'intervento che la signora Petrucci intende realizzare,
tale declaratoria di incostituzionalita' porta all'accoglimento della
doglianza criticamente riproposte con il primo motivo di appello,
comportandone la declaratoria di fondatezza in luogo della
declaratoria di infondatezza pronunciata dal Tribunale amministrativo
regionale.
D. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale.
Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale relativa alla previsione di cui all'art.
5, comma 3, lettera a), legge regionale n. 14/2009.
L'art. 117 della Costituzione, terzo comma, Cost., dispone che
sono materie di legislazione concorrente quelle relative al «governo
del territorio», tra cui pacificamente e senza dovercisi soffermare
rientra la «materia edilizia». La medesima disposizione prevede,
nell'ultimo periodo, che: «Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato».
Proprio in applicazione della norma costituzionale, l'art. 2,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, prevede
che: «le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico».
La disciplina statale relativa all'onerosita' del permesso di
costruire rilevante ai fini del giudizio e' contenuta negli articoli
16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
L'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001 dispone che: «Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma
3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione
di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita'
indicate nel presente articolo».
L'art. 17, comma 3, lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, prevede che: «Il contributo di costruzione
non e' dovuto:
[...]
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento,
in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;».
Gia' in passato, la Corte costituzionale ha espressamente
riconosciuto la natura di norme di principio alle disposizioni
relative all'onerosita' del contributo abilitativo, rientranti nella
disciplina un tempo dell'urbanistica e ora ricompresa fra le funzioni
legislative concorrenti sotto la rubrica «governo del territorio»
(sentenze n. 231 del 2016 e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle
contenenti deroghe o riduzioni dell'importo ordinariamente previsto
del contributo di costruzione in quanto ad esso legate da un rapporto
di coessenzialita' o di integrazione necessaria (Corte
costituzionale, 25 novembre 2020, n. 247, §. 3.1. e, inoltre, n. 231
del 2016, che richiama le sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del
1980).
In particolare, si e' affermato che: «il contributo di
costruzione e' disciplinato dal testo unico dell'edilizia, il quale,
all'art. 16 prevede che "il rilascio del permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione". Il
successivo art. 17 elenca, poi, i casi di esenzione: [...] b)
interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; [...]
3.1. - Questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura di
norme di principio alle disposizioni relative all'onerosita' del
contributo abilitativo, rientranti nella "disciplina un tempo
urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative concorrenti
sotto la rubrica 'governo del territorio'" (sentenze n. 231 del 2016
e n. 303 del 2003), ivi incluse quelle contenenti deroghe o riduzioni
dell'importo ordinariamente previsto del contributo di costruzione in
quanto ad esso legate da un rapporto di coessenzialita' o di
integrazione necessaria (sentenza n. 231 del 2016, che richiama le
sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980)» (Corte costituzionale,
25 novembre 2020 n. 247).
Nella vicenda all'esame del Collegio, la decisione implica
l'applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera a), legge regionale
della Puglia, che «subordina» «la formazione del titolo abilitativo»
alla «corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001» con riferimento a «tutti gli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4». Il tenore letterale di questa norma non ne consente
alcuna interpretazione costituzionalmente orientata e la norma
risulta, pertanto, chiaramente antitetica nella sua formulazione
all'art. 17, comma 3, lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 che esenta dal pagamento «gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari».
Conseguentemente, risulta non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3,
lettera a), legge regionale della Puglia n. 14/2009, in relazione
all'art. 17, comma 3, lettera b), decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, sotto il profilo della violazione dell'art.
117, comma 3, della Costituzione.
E. Rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono, pertanto,
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, legge regionale Puglia n.
14/2009.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e' sospeso fino
alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite,
notificata al Presidente della Giunta della Regione Puglia e
comunicata anche al Presidente del Consiglio della Regione Puglia.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
i) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3,
lettera a), legge regionale della Puglia n. 14/2009 nei sensi e nei
termini indicati in motivazione;
ii) sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il presente giudizio;
iii) dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la risoluzione dell'incidente di
costituzionalita';
iv) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Giunta della Regione Puglia, nonche' comunicata al Presidente
del Consiglio della Regione Puglia;
v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e
sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12
giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente;
Michele Conforti, consigliere, estensore;
Emanuela Loria, consigliere;
Luigi Furno, consigliere;
Ofelia Fratamico, consigliere.
Il Presidente: Neri
L'estensore: Conforti