Reg. ord. n. 29 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 29/12/2025

Tra: L. C.  C/ Comune di Empoli



Oggetto:

Sanità pubblica – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera – Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida – Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune – Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco – Omessa previsione che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia – Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato – Mancata previsione che l’audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato – Normativa che non prescrive l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare – Denunciata incisività del trattamento sanitario obbligatorio sulla libertà personale del paziente – Deficit di assistenza legale – Compressione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Norme impugnate:

legge  del 23/12/1978  Num. 833  Art. 35


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 24 


Camera di Consiglio del 6 luglio 2026  rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2025

Ordinanza  del  29  dicembre  2025  del  Tribunale  di  Firenze   nel
procedimento civile promosso da L. C. contro il Comune di Empoli. 
 
Sanita'  pubblica  -  Trattamento  sanitario  obbligatorio  (TSO)  in
  condizioni di degenza ospedaliera - Provvedimento con il  quale  il
  sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro  48  ore  dalla
  convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833  del
  1978, corredato dalla proposta medica  motivata  e  dalla  suddetta
  convalida -  Notifica,  entro  48  ore  dal  ricovero,  al  giudice
  tutelare nella cui circoscrizione rientra il  comune  -  Previsione
  che il giudice tutelare, entro le successive  48  ore,  assunte  le
  informazioni e disposti gli eventuali  accertamenti,  provvede  con
  decreto motivato a convalidare o  meno  il  provvedimento,  dandone
  comunicazione al sindaco  -  Omessa  previsione  che,  subito  dopo
  l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del  sindaco,  il
  paziente debba  essere  avvisato  della  facolta'  di  nominare  un
  difensore di fiducia - Disciplina che, in  caso  di  nomina  di  un
  difensore,  non  prescrive  l'obbligo  di  comunicare   l'ordinanza
  sindacale anche al difensore dell'interessato - Mancata  previsione
  che l'audizione del paziente debba essere  effettuata  in  presenza
  del difensore, se nominato - Normativa che non prescrive  l'obbligo
  di comunicare anche al difensore nominato il decreto  di  convalida
  del giudice tutelare. 
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio  sanitario
  nazionale), art. 35. 


(GU n. 9 del 04-03-2026)

 
                        TRIBUNALE DI FIRENZE 
 
    Il Tribunale, riunito in  Camera  di  consiglio  e  composto  dai
seguenti magistrati: 
        dott.ssa Silvia Governatori, Presidente; 
        dott.ssa Ilaria Benincasa, giudice relatore; 
        dott.ssa Carolina Dini, giudice; 
    Ha pronunciato, ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11
marzo 1953, n. 87, la seguente ordinanza nel procedimento indicato in
epigrafe, promosso da: L. C., rappresentato e difeso dall'avv.  Paola
Colombo nei confronti di Comune di  Empoli,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Elena  Cresci  avente  ad  oggetto:  ricorso  avverso   il
provvedimento di convalida di T.S.O. proposto ai sensi dell'art.  35,
comma 8, della legge n. 833/1978. 
1. Svolgimento del procedimento e ricostruzione dei fatti. 
    In data 16 novembre 2025, L. C.  ha  proposto  ricorso  ai  sensi
dell'art.  35,  comma  8,  della  legge  n.  833/1978,   avverso   il
provvedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio  in
condizioni di degenza ospedaliera (cd. T.S.O.), emesso  in  data  ...
dal giudice tutelare presso il Tribunale  di  Firenze,  e  avvero  la
successiva proroga del  ...,  chiedendo  di  dichiarare  la  nullita'
ovvero l'annullamento o la revoca del  provvedimento  impugnato,  con
immediata cessazione del T.S.O. e del relativo prolungamento. 
    Il ricorrente ha  dedotto  l'irregolarita'  del  procedimento  di
T.S.O.: per il mancato vaglio, da parte del giudice  tutelare,  della
sussistenza di elementi di  pericolosita'  sociale;  per  la  mancata
indicazione  della  diagnosi   all'interno   del   provvedimento   di
convalida; per l'omesso svolgimento  di  una  istruttoria  prodromica
all'emanazione del provvedimento di convalida, consistente sia  nella
acquisizione dell'informativa dai Carabinieri, sia  nell'espletamento
di  una   perizia   psichiatrica   sull'interessato;   per   l'omesso
riferimento ai precedenti T.S.O. ai quali  era  stato  sottoposto  in
passato il C. 
    Il  ricorrente,  inoltre,  tra  le  altre  censure,  ha   dedotto
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n.  833/1978
nelle parti in cui la disposizione: 
        non prevede la facolta', per l'interessato,  di  nominare  un
difensore di fiducia ovvero, in difetto,  la  nomina,  da  parte  del
giudice tutelare, di un difensore d'ufficio, al fine di garantire, ai
sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione, il diritto  ad  una
difesa tecnica effettiva per tutta la durata del procedimento; 
        non prevede l'obbligo  di  comunicazione  dell'ordinanza  del
sindaco anche al difensore del soggetto sottoposto al procedimento di
T.S.O., e la partecipazione del legale  alla  successiva  udienza  di
audizione; 
        non prevede la specifica descrizione dei fatti per i quali si
renderebbe necessaria l'adozione del provvedimento. 
    Il Comune di Empoli si e' costituito, in data 1°  dicembre  2025,
eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad  agire  del
ricorrente, stante l'avvenuta cessazione degli effetti del  T.S.O.  e
della relativa proroga, e deducendo, nel merito, la legittimita'  del
trattamento coattivo,  poiche'  finalizzato  unicamente  alla  tutela
della salute del C., oltre alla infondatezza del ricorso,  stante  il
rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'art. 35  della  legge
n.  833/1978.  Circa  la  lamentata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 35 citato, il resistente ha rilevato come il ricorrente  si
sia limitato  ad  esporre  la  questione,  senza  tuttavia  sollevare
formalmente la  questione  tramite  la  formulazione  di  un'apposita
istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
    In data 3 dicembre 2025 si e' tenuta  l'udienza  di  comparizione
delle parti innanzi al Collegio, ove  le  stesse  hanno  discusso  la
controversia ed il Tribunale ha riservato la decisione. 
    Muovendo dalla ricostruzione della vicenda fattuale,  si  osserva
che, in data  ...,  la  dott.ssa  ...  ha  disposto  un  accertamento
sanitario obbligatorio (A.S.O.) - poi convalidato dal Sindaco  -  nei
confronti di L. C., affetto da disturbo schizofrenico, a  seguito  di
segnalazioni che ne indicavano la «probabile condizione di  scompenso
psichico»,  chiedendo  che  lo  stesso  venisse  condotto,   per   la
valutazione del caso, presso  il  Pronto  Soccorso  dell'Ospedale  di
Empoli (v. doc. 1 fascicolo parte resistente). 
    In pari data, la dott.ssa ... ha formulato la proposta di  T.S.O.
nei confronti del ricorrente, in considerazione della sussistenza  di
alterazioni psichiche, in particolare  «agitazione  psicomotoria  con
alterazioni  comportamentali,  umore  espanso»,  tali  da  richiedere
interventi terapeutici urgenti (v. doc. 3 fascicolo resistente). Tale
proposta medica, in data ..., e'  stata  convalidata  dalla  dott.ssa
..., in ragione delle condizioni psicofisiche riscontrate nel C.: «il
paziente si presenta in stato di agitazione psicomotoria,  con  umore
espanso ed accelerazione ideoverbale. Il paziente non assume  terapia
farmacologica, la rifiuta e mostra totale assenza  di  consapevolezza
di malattia. Il paziente rifiuta  le  terapie  farmacologiche  e  gli
esami di routine» (v. doc. 4 fascicolo resistente). 
    Con successiva ordinanza n. ... del ..., il sindaco del Comune di
Empoli, viste la proposta e la convalida di T.S.O., ha  ordinato  che
il trattamento sanitario venisse effettuato in condizioni di  degenza
presso l'ospedale di ... (doc. 5 fascicolo resistente).  La  predetta
ordinanza sindacale, la proposta e la convalida di T.S.O., sono state
notificate in data ... dalla Polizia Municipale al C., il quale,  pur
rifiutandosi di  firmare,  ne  ha  ricevuto  una  copia  (v.  doc.  6
fascicolo resistente). 
    In data 7 novembre 2025 si e' svolta davanti al giudice  tutelare
l'audizione dell'interessato, il quale  ha,  inter  alia,  dichiarato
quanto segue: «Io ho diversi avvocati e voglio che  chiamate  i  miei
avvocati:  ...  ».  Non  consta  che  il  giudice  abbia   preso   in
considerazione tale istanza, chiedendo ad esempio  chiarimenti  circa
quale difensore il paziente avesse inteso in concreto scegliere. 
    Il giudice tutelare, ritenendo sussistenti i  requisiti  previsti
dalla legge n. 833/1978, ha  convalidato  il  T.S.O.,  disponendo  la
comunicazione del provvedimento anche ai legali dell'interessato. 
    Il ..., la dott.ssa ..., psichiatra, ha avanzato una proposta  di
proroga del T.S.O.  a  carico  del  ricorrente  poiche'  il  paziente
manifestava: «alterazioni del contenuto del  pensiero  con  tematiche
deliranti, sospettosita' e diffidenza, assenza di  consapevolezza  di
malattia e mancata accettazione delle  cure  nella  loro  globalita'»
(doc. 8 fascicolo resistente). Con  ordinanza  n.  ...  del  ...,  il
sindaco di Empoli ha ordinato il prolungamento del T.S.O. (v. doc.  9
fascicolo resistente) poi convalidato dal  giudice  tutelare,  previa
verifica della notifica dell'ordinanza sindacale al  C.  e  audizione
dell'interessato, effettuata in data 13 novembre  2025  (v.  doc.  10
fascicolo resistente). 
2. Ricostruzione normativa. 
    Giova effettuare una breve  ricostruzione  del  quadro  normativo
vigente in materia di T.S.O., per quanto di interesse con riferimento
alle questioni oggetto di causa. 
    L'art. 32 della Costituzione dispone  che  «nessuno  puo'  essere
obbligato  a  un  determinato  trattamento  sanitario,  se  non   per
disposizione di legge. La legge non puo' in  nessun  caso  violare  i
limiti imposti dal rispetto della persona umana». 
    La norma prevede la coesistenza inscindibile  di  due  dimensioni
del  diritto  alla  salute:  la  prima,  come  diritto   fondamentale
attinente alla sfera individuale  e  personale,  e  la  seconda  come
«interesse della collettivita'», implicante il «dovere dell'individuo
di non ledere ne' mettere in pericolo con il proprio comportamento la
salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto  trova
limite nel reciproco  riconoscimento  e  nell'eguale  protezione  del
diritto degli altri» (Corte costituzionale n. 218/1994). 
    L'affermazione di questo  principio  implica  che  i  trattamenti
imposti per legge non possono comportare conseguenze negative per  la
salute di chi vi e' assoggettato, salvo il limite  delle  conseguenze
tollerabili in ragione della loro «temporaneita'  e  scarsa  entita'»
(Corte costituzionale n. 307/1990; Corte costituzionale n.  258/1994;
Corte costituzionale n. 15/2023). 
    Si colloca in tale contesto  la  legge  n.  833/1978,  intitolata
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che dispone, all'art.
33,  che  «nei  casi  di  cui  alla  presente  legge  e   in   quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono  essere  disposti
dall'autorita'  sanitaria   accertamenti   e   trattamenti   sanitari
obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignita' della persona e dei diritti civili e politici, compreso  per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori  sono
disposti  con  provvedimento  del  sindaco  nella  sua  qualita'   di
autorita' sanitaria, su proposta motivata di un medico». 
    Il successivo art.  34  riguarda  specificamente  il  trattamento
sanitario obbligatorio  in  condizioni  di  degenza  ospedaliera  per
«malattia  mentale»,  e  prevede  che   «il   trattamento   sanitario
obbligatorio per malattia mentale puo' prevedere che le cure  vengano
prestate in  condizioni  di  degenza  ospedaliera  solo  se  esistano
alterazioni  psichiche  tali   da   richiedere   urgenti   interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati  dall'infermo  e  se
non vi siano  le  condizioni  e  le  circostanze  che  consentano  di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.  Il
provvedimento che dispone il trattamento  sanitario  obbligatorio  in
condizioni  di  degenza  ospedaliera  deve  essere  preceduto   dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'art. 33 da  parte
di un medico della unita' sanitaria locale e deve essere motivato  in
relazione a quanto previsto nel presente comma». 
    La normativa,  nell'illustrare  i  presupposti  del  T.S.O.,  non
menziona ne' la pericolosita' sociale ne' il pubblico scandalo (a cui
faceva invece riferimento l'abrogato art. 1 della legge n.  36/1904),
ma  richiama  soltanto  la  necessita'   di   effettuare   interventi
terapeutici qualora il paziente non sia contenibile a  causa  di  uno
scompenso   psichiatrico,   non   neutralizzato   da   una    terapia
farmacologica in quanto rifiutata dallo stesso. A tal  proposito,  la
Corte di cassazione ha affermato  che  la  misura,  finalizzata  alla
tutela  della  salute  del  paziente  medesimo,   non   deve   essere
considerata  di  difesa  sociale  e  puo'  essere  disposta,  in  via
residuale, anche senza il consenso informato del paziente, solo  ove,
a  fronte  di  alterazioni  psichiche  tali  da  richiedere   urgenti
interventi terapeutici, non  sia  possibile  adottare  tempestive  ed
idonee misure sanitarie extra-ospedaliere, ed il paziente rifiuti gli
interventi terapeutici proposti (Corte  di  cassazione  ordinanze  n.
4209/2024 e n. 509/2023). 
    E' possibile quindi  intervenire  con  un  trattamento  sanitario
obbligatorio se sono contemporaneamente presenti tre  condizioni:  a)
l'esistenza di  alterazioni  psichiche  tali  da  richiedere  urgenti
interventi terapeutici; b) la mancata accettazione  degli  interventi
terapeutici da parte del paziente; c)  l'esistenza  di  condizioni  e
circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure
sanitarie extra-ospedaliere. 
    Il T.S.O. puo',  tuttavia,  essere  legittimamente  disposto  dai
sanitari  solo  dopo  aver  esperito  ogni  iniziativa  concretamente
possibile - sia pure compatibilmente con le condizioni  cliniche,  di
volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente,  ed
ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del  paziente  ad
un trattamento volontario. 
    L'art. 35 detta le modalita'  operative  per  l'applicazione  del
T.S.O., prescrivendo che tale misura sia attivata dalla  proposta  di
un medico (art. 33, comma 3, legge n. 833/1978), convalidata da parte
di un altro  medico,  dipendente  pubblico  (art.  34,  comma  4),  e
disposta con ordinanza del sindaco (da emanarsi entro quarantotto ore
dalla convalida del medico), che deve essere  notificata  al  giudice
tutelare (entro quarantotto ore  dal  ricovero),  il  quale  provvede
(nelle  successive  quarantotto  ore)  a  convalidare   o   meno   il
provvedimento, comunicandolo al sindaco. 
    Con la recente sentenza n. 76/2025 del 30 maggio 2025,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui esso  non
prevede che il provvedimento del sindaco che dispone  il  trattamento
sanitario obbligatorio  in  condizioni  di  degenza  ospedaliera  sia
comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa  sia
sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo
decreto di convalida sia a quest'ultima notificato. 
3. Proponibilita' e rilevanza. 
    Esaminati gli atti del procedimento ed il  panorama  normativo  e
giurisprudenziale vigente, ritiene il Collegio di dover sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge  n.
833/1978 con riferimento all'art. 24 della Costituzione. 
    Al  di  la'  della  carente  ed  incompleta  proposizione   della
questione di legittimita' costituzionale da parte del ricorrente  (il
quale  si  e'  limitato  a  dedurla  nel  corpo  del  ricorso,  senza
effettivamente  dettagliarla,  formulando,  nelle  conclusioni,   una
apposita istanza di rimessione degli  atti  alla  Consulta),  occorre
precisare  come  tale  rilievo  non  sia   assoggettato   a   formule
predefinite e  sacramentali,  residuando  comunque  la  facolta'  del
giudice di  rilevare,  ex  officio,  una  questione  di  legittimita'
costituzionale funzionale alla definizione della controversia. 
    In  merito  alla  legittimazione  a  proporre  la  questione   di
legittimita' costituzionale, si osserva  che  sussistono  entrambi  i
requisiti richiesti dall'art. 23 della legge n. 87/1953, ovvero tanto
quello soggettivo (relativo all'appartenenza  all'ordine  giudiziario
dell'organo proponente la  questione  di  costituzionalita'),  quanto
quello oggettivo, ossia l'esercizio, da  parte  dell'organo,  di  una
funzione  obiettivamente   giurisdizionale.   Difatti,   il   termine
«giudizio» di cui  agli  articoli  1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, va inteso, ai fini dell'ammissibilita' delle questioni, nel senso
lato, ossia come  comprensivo  di  ogni  procedimento  avanti  ad  un
giudice ordinario o amministrativo, indipendentemente dalla qualifica
di natura contenziosa o di volontaria giurisdizione  che  esso  abbia
(Corte costituzionale n. 129/1957 e n. 24/1958). 
    Risulta rispettato anche l'ulteriore presupposto fondamentale per
poter affermare la proponibilita' e  la  rilevanza  della  questione,
ovvero che il giudice rimettente sia ancora titolare  della  potestas
iudicandi, ossia del potere di decidere sul merito  o  sul  rito  del
giudizio a quo. Nel caso di specie, la norma censurata non  e'  stata
ancora applicata, posto che nel presente procedimento  si  e'  tenuta
solo l'udienza di comparizione delle parti ed e' stata  riservata  la
decisione: dunque, il potere decisorio non si e' esaurito. 
    La  rilevanza  della  questione  si  correla  all'incidenza   (da
valutarsi ex ante) della disposizione  oggetto  di  censura  rispetto
alla definizione della controversia:  essa  implica,  cioe',  che  la
questione si ponga come antecedente logico rispetto alla decisione di
merito. L'applicabilita', concreta  ed  effettiva,  e  non  meramente
ipotetica, della disposizione censurata, e' dunque sufficiente  -  ma
altresi' necessaria - a fondare la rilevanza della questione proposta
(Corte costituzionale n. 59/2021; Corte costituzionale  n.  254/2020;
Corte costituzionale n. 174/2016; Corte costituzionale n. 91/2013). 
    Nel caso di specie, non  e'  ipotizzabile  la  definizione  della
controversia in assenza dell'applicazione degli articoli 33,  34,  35
della legge n. 833/1978. 
    Parte  ricorrente  lamenta,  infatti,  la   irregolarita'   della
procedura seguita per l'applicazione del T.S.O., e  che  le  garanzie
previste dalla normativa vigente,  anche  in  seguito  all'intervento
della Corte costituzionale n. 76/2025, non siano state sufficienti  a
consentire all'interessato di difendersi in modo effettivo per  tutta
la durata  del  procedimento,  nonostante  egli  abbia  concretamente
richiesto  la  presenza  di   un   difensore,   come   emerge   dalle
dichiarazioni (sopra riportate) rese a verbale dell'audizione  del  7
novembre 2025,  relativa  alla  convalida  del  T.S.O.,  senza  alcun
riscontro da parte del giudice. 
    La rilevanza della questione, nel caso in esame, e'  strettamente
correlata anche alla infondatezza degli altri  motivi  di  censura  e
alla loro inidoneita' a definire il giudizio de quo  senza  sollevare
la questione di legittimita' costituzionale. 
    Infatti, esaminando gli altri motivi di impugnazione, si  osserva
che: non e' compreso, nel perimetro dei poteri attribuiti al  giudice
chiamato  a  convalidare  il  T.S.O.,   quello   di   verificare   la
insussistenza  di  elementi   di   pericolosita'   sociale,   aspetto
contemplato  dalla  precedente  normativa  (legge  n.  36/1904),   ma
superato dalla vigente normativa contenuta nella legge  n.  833/1978;
non risulta necessaria l'indicazione della diagnosi  all'interno  del
provvedimento di convalida, con la conseguenza che risulta  superfluo
espletare una perizia psichiatrica;  l'acquisizione  dell'informativa
dai Carabinieri risulta parimenti superflua, non potendo essa fornire
al giudice elementi di valutazione rilevanti ai fini della convalida;
infine, l'indicazione nel  provvedimento  dei  precedenti  T.S.O.  ai
quali era stato sottoposto in passato il C.  costituisce  adempimento
non previsto dalla normativa. 
    Risultano dunque infondati gli altri motivi di censura. 
    Neppure l'eccezione preliminare sollevata dalla  parte  convenuta
e'   potenzialmente   idonea   alla   risoluzione   della    presente
controversia.  Difatti,  il  ricorrente,  a  giudizio  del  Collegio,
risulta munito di interesse ad agire ai sensi dell'art.  100  c.p.c.,
avendo proposto il rimedio giurisdizionale  a  sua  disposizione  per
contestare di essere stato sottoposto al procedimento applicativo del
T.S.O. in modo a suo dire illegittimo, oltre che  per  contestare  la
legittimita' costituzionale della normativa applicata. 
    Ebbene, la controversia non puo' che essere decisa  vagliando  la
compatibilita' con l'art. 24 della Carta costituzionale dell'art. 35,
commi 1 e 2, della legge n. 833/1978, nelle parti  in  cui  esso  non
prevede che il paziente debba essere avvisato della  possibilita'  di
nominare un difensore, non prevede che l'ordinanza del sindaco  venga
comunicata anche al difensore del paziente, eventualmente nominato, e
non prevede che l'audizione avvenga in presenza del difensore. 
4. La non manifesta infondatezza. 
    Il secondo requisito imprescindibile, unitamente alla  rilevanza,
attiene alla non manifesta infondatezza della questione prospettata. 
    Al riguardo, occorre  osservare  che  in  seguito  all'intervento
recente della Corte costituzionale (sentenza  n.  76/2025)  e'  stato
garantito al paziente  il  diritto  di  essere  sentito  prima  della
convalida  del  provvedimento,  con  l'introduzione  dell'obbligo  di
comunicazione dell'ordinanza sindacale anche alla persona interessata
e al suo rappresentante legale. 
    Non e' invece prevista la possibilita' di difesa tecnica, che  ad
avviso del collegio rappresenta un presupposto necessario, quantomeno
qualora  essa   venga   richiesta,   per   rendere   effettiva,   per
l'interessato, la possibilita' di opporsi ex post al provvedimento di
convalida ai sensi dell'art. 35, comma 8, legge n. 833/1978. 
    L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di  difesa  in
giudizio, e sin dalle  prime  pronunce  la  Corte  costituzionale  ha
evidenziato  la  duplicita'  di  significati  contenuta   nell'inciso
"inviolabilita' del diritto di difesa", volto a  garantire  tanto  il
diritto alla "difesa tecnica", quanto il diritto  di  far  valere  le
proprie ragioni in giudizio, che si  concretizza  nel  principio  del
contraddittorio tra le parti (Corte costituzionale n. 39/1961 e Corte
costituzionale  n.  46/1957).  La  difesa   c.d.   tecnica   consiste
nell'attribuire alla parte il  diritto  di  beneficiare  in  giudizio
dell'assistenza di un esercente la professione legale. 
    La giurisprudenza  costituzionale  ha  sottolineato  l'importanza
della difesa tecnico-professionale, volta a garantire una completa  e
corretta prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e  delle
richieste della parte, necessaria nella generalita' dei  procedimenti
giurisdizionali, seppure con connotazioni diverse. 
    Nel processo penale, eccetto i  casi  di  imputazione  per  reati
minori, la difesa tecnica e' obbligatoria: se  l'imputato  omette  di
nominare un  difensore  di  sua  fiducia,  si  provvede  alla  nomina
d'ufficio. Nel processo civile, invece, la difesa tecnica si presenta
come un onere, essendo indispensabile per la stessa  costituzione  in
giudizio,  oltre  che  per  numerose   attivita'   processuali,   ma,
diversamente da quanto previsto nel processo penale, quando la  parte
puo' esercitare da se' medesima l'ufficio di difensore,  non  occorre
la nomina di alcun patrocinante d'ufficio. L'obbligo del ministero  o
dell'assistenza di un difensore professionale,  nel  processo  civile
non e' comunque assoluto ne' inderogabile, sussistendo ipotesi in cui
esso non e' previsto. 
    La Corte di  cassazione  (sentenza  n.  894/1996)  ha  affermato:
«dall'art. 24, comma 2,  della  Costituzione  si  trae  il  principio
generale secondo il quale la "difesa tecnica", mentre e' obbligatoria
nel processo penale, si presenta in tutti i giudizi civili  piuttosto
come  un  onere,   essendo   il   diritto   di   difesa   in   questi
sufficientemente garantito allorche' sia assicurato il principio  del
contraddittorio». 
    Il procedimento di applicazione del T.S.O., sebbene  inquadrabile
nell'alveo  dei  procedimenti  civili  aventi  natura  di  volontaria
giurisdizione, non risulta totalmente assimilabile a  questi  ultimi,
presentando  connotati  peculiari,  essendo   esso   finalizzato   ad
applicare  una  misura  che  incide  sulla  liberta'  personale   del
soggetto, come avviene - pur con tutte le differenze del caso  -  nei
procedimenti di cui all'art. 20 decreto legislativo  n.  30/2007  (in
tema di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari), ai quali si  applica
la disciplina di cui all'art. 13 comma 5-bis decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'obbligatorieta' della difesa tecnica nei casi
di espulsione amministrativa dello straniero, fatti salvi i  casi  di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza  di  una  sanzione
penale («Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f),
il questore comunica immediatamente e,  comunque,  entro  quarantotto
ore  dalla  sua  adozione,  al  giudice  di   pace   territorialmente
competente   il   provvedimento   con   il    quale    e'    disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento  del
questore di allontanamento dal territorio nazionale e'  sospesa  fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si  svolge
in Camera  di  consiglio  con  la  partecipazione  necessaria  di  un
difensore  tempestivamente  avvertito.  L'interessato  e'   anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel  luogo  in  cui  il  giudice
tiene l'udienza. Lo straniero e'  ammesso  all'assistenza  legale  da
parte di un difensore di  fiducia  munito  di  procura  speciale.  Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
nella tabella di cui  all'art.  29  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
da un interprete omissis»). 
    La Corte costituzionale, con la sentenza n.  222/2004,  aveva  in
precedenza dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  nel  testo  all'epoca  vigente,
giacche' lo straniero poteva  essere  allontanato  coattivamente  dal
territorio nazionale senza che il giudice avesse potuto  pronunciarsi
sul provvedimento restrittivo  della  sua  liberta'  personale.  Come
affermato dalla Corte costituzionale, oltre ad essere  vanificata  in
quel caso la garanzia contenuta nel terzo comma  dell'art.  13  della
Costituzione (non essendo prevista, all'epoca, la perdita di  effetti
del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera
dell'autorita' giudiziaria nelle  successive  quarantotto  ore),  era
altresi' «violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo
incomprimibile. La disposizione censurata non prevede,  infatti,  che
questi debba essere ascoltato dal giudice,  con  l'assistenza  di  un
difensore» (cosi' in motivazione). 
    Pur presentando significative differenze rispetto al procedimento
di allontanamento dello  straniero  -  il  T.S.O.  comprime  infatti,
principalmente ed essenzialmente, il diritto di autodeterminazione in
merito alle scelte sanitarie - il procedimento  di  cui  all'art.  33
della legge n. 833/1978  comporta,  tuttavia,  anche  una  privazione
della liberta' personale e di movimento, poiche'  il  paziente  viene
ricoverato coattivamente in un reparto  psichiatrico  ospedaliero  ed
ivi trattenuto, al fine di tutelare le sue esigenze di salute. 
    Ad avviso del Collegio, in fattispecie quali quella in esame deve
dunque essere rispettato il diritto di difesa tecnica nei casi in cui
essa  sia  richiesta  dall'interessato,  in  ossequio   ai   principi
ricavabili dall'art. 24 della Costituzione. 
    Sulla base di quanto premesso, rilevata l'incisivita' del  T.S.O.
sulla liberta' personale del paziente, al fine  di  tutelare  la  sua
salute, valutata la significativa compressione del diritto di  difesa
e al contraddittorio,  l'art.  35  della  legge  n.  833/1978  appare
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esso non  prescrive
che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di  convalida  da  parte
del sindaco, il paziente debba  essere  avvisato  della  facolta'  di
nominare un difensore di fiducia; nella parte  in  cui,  in  caso  di
nomina di un difensore, esso non prescrive  l'obbligo  di  comunicare
l'ordinanza sindacale  anche  al  difensore  dell'interessato;  nella
parte in cui esso non prevede  che  l'audizione  del  paziente  debba
essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e,  infine,
nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di  comunicare  anche
al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare. 
    Il deficit di assistenza legale non appare  rimediabile  mediante
una lettura costituzionalmente orientata delle  norme  in  questione,
perche'  gli  adempimenti  procedurali,  in   materia   in   cui   la
Costituzione impone la riserva di legge, devono essere  previsti  dal
legislatore, tanto piu' in un procedimento, quale  quello  in  esame,
connotato  dall'esigenza  di   pervenire   tempestivamente   ad   una
decisione. 
    Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rimessi  alla
Corte costituzionale affinche' la stessa verifichi la fondatezza  dei
dubbi di costituzionalita' in questa sede esposti. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale: 
        visti gli articoli 134  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge  n.  833/1978
in riferimento all'art. 24 della Costituzione: 
          nella parte in cui esso  non  prescrive  che,  subito  dopo
l'emanazione dell'ordinanza di convalida da  parte  del  sindaco,  il
paziente  debba  essere  avvisato  della  facolta'  di  nominare   un
difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso  di  nomina  di  un
difensore, esso non prescrive  l'obbligo  di  comunicare  l'ordinanza
sindacale anche al difensore dell'interessato;  nella  parte  in  cui
esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata
in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui
esso  non  prescrive  l'obbligo  di  comunicare  anche  al  difensore
nominato il decreto di convalida del giudice tutelare. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio. 
    Si comunichi la  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Firenze, nella  Camera  di  consiglio  del  3
dicembre 2025. 
 
                     La Presidente: Governatori 
 
 
                                       Il giudice relatore: Benincasa