Reg. ord. n. 29 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29/12/2025
Tra: L. C. C/ Comune di Empoli
Oggetto:
Sanità pubblica – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera – Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida – Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune – Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco – Omessa previsione che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia – Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato – Mancata previsione che l’audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato – Normativa che non prescrive l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare – Denunciata incisività del trattamento sanitario obbligatorio sulla libertà personale del paziente – Deficit di assistenza legale – Compressione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Camera di Consiglio del 6 luglio 2026
rel. PETITTI
Testo dell'ordinanza
N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 2025
Ordinanza del 29 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da L. C. contro il Comune di Empoli.
Sanita' pubblica - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in
condizioni di degenza ospedaliera - Provvedimento con il quale il
sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del
1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta
convalida - Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune - Previsione
che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone
comunicazione al sindaco - Omessa previsione che, subito dopo
l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il
paziente debba essere avvisato della facolta' di nominare un
difensore di fiducia - Disciplina che, in caso di nomina di un
difensore, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza
sindacale anche al difensore dell'interessato - Mancata previsione
che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza
del difensore, se nominato - Normativa che non prescrive l'obbligo
di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida
del giudice tutelare.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), art. 35.
(GU n. 9 del 04-03-2026)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio e composto dai
seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori, Presidente;
dott.ssa Ilaria Benincasa, giudice relatore;
dott.ssa Carolina Dini, giudice;
Ha pronunciato, ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11
marzo 1953, n. 87, la seguente ordinanza nel procedimento indicato in
epigrafe, promosso da: L. C., rappresentato e difeso dall'avv. Paola
Colombo nei confronti di Comune di Empoli, rappresentato e difeso
dall'avv. Elena Cresci avente ad oggetto: ricorso avverso il
provvedimento di convalida di T.S.O. proposto ai sensi dell'art. 35,
comma 8, della legge n. 833/1978.
1. Svolgimento del procedimento e ricostruzione dei fatti.
In data 16 novembre 2025, L. C. ha proposto ricorso ai sensi
dell'art. 35, comma 8, della legge n. 833/1978, avverso il
provvedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera (cd. T.S.O.), emesso in data ...
dal giudice tutelare presso il Tribunale di Firenze, e avvero la
successiva proroga del ..., chiedendo di dichiarare la nullita'
ovvero l'annullamento o la revoca del provvedimento impugnato, con
immediata cessazione del T.S.O. e del relativo prolungamento.
Il ricorrente ha dedotto l'irregolarita' del procedimento di
T.S.O.: per il mancato vaglio, da parte del giudice tutelare, della
sussistenza di elementi di pericolosita' sociale; per la mancata
indicazione della diagnosi all'interno del provvedimento di
convalida; per l'omesso svolgimento di una istruttoria prodromica
all'emanazione del provvedimento di convalida, consistente sia nella
acquisizione dell'informativa dai Carabinieri, sia nell'espletamento
di una perizia psichiatrica sull'interessato; per l'omesso
riferimento ai precedenti T.S.O. ai quali era stato sottoposto in
passato il C.
Il ricorrente, inoltre, tra le altre censure, ha dedotto
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978
nelle parti in cui la disposizione:
non prevede la facolta', per l'interessato, di nominare un
difensore di fiducia ovvero, in difetto, la nomina, da parte del
giudice tutelare, di un difensore d'ufficio, al fine di garantire, ai
sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione, il diritto ad una
difesa tecnica effettiva per tutta la durata del procedimento;
non prevede l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza del
sindaco anche al difensore del soggetto sottoposto al procedimento di
T.S.O., e la partecipazione del legale alla successiva udienza di
audizione;
non prevede la specifica descrizione dei fatti per i quali si
renderebbe necessaria l'adozione del provvedimento.
Il Comune di Empoli si e' costituito, in data 1° dicembre 2025,
eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire del
ricorrente, stante l'avvenuta cessazione degli effetti del T.S.O. e
della relativa proroga, e deducendo, nel merito, la legittimita' del
trattamento coattivo, poiche' finalizzato unicamente alla tutela
della salute del C., oltre alla infondatezza del ricorso, stante il
rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'art. 35 della legge
n. 833/1978. Circa la lamentata illegittimita' costituzionale
dell'art. 35 citato, il resistente ha rilevato come il ricorrente si
sia limitato ad esporre la questione, senza tuttavia sollevare
formalmente la questione tramite la formulazione di un'apposita
istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
In data 3 dicembre 2025 si e' tenuta l'udienza di comparizione
delle parti innanzi al Collegio, ove le stesse hanno discusso la
controversia ed il Tribunale ha riservato la decisione.
Muovendo dalla ricostruzione della vicenda fattuale, si osserva
che, in data ..., la dott.ssa ... ha disposto un accertamento
sanitario obbligatorio (A.S.O.) - poi convalidato dal Sindaco - nei
confronti di L. C., affetto da disturbo schizofrenico, a seguito di
segnalazioni che ne indicavano la «probabile condizione di scompenso
psichico», chiedendo che lo stesso venisse condotto, per la
valutazione del caso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Empoli (v. doc. 1 fascicolo parte resistente).
In pari data, la dott.ssa ... ha formulato la proposta di T.S.O.
nei confronti del ricorrente, in considerazione della sussistenza di
alterazioni psichiche, in particolare «agitazione psicomotoria con
alterazioni comportamentali, umore espanso», tali da richiedere
interventi terapeutici urgenti (v. doc. 3 fascicolo resistente). Tale
proposta medica, in data ..., e' stata convalidata dalla dott.ssa
..., in ragione delle condizioni psicofisiche riscontrate nel C.: «il
paziente si presenta in stato di agitazione psicomotoria, con umore
espanso ed accelerazione ideoverbale. Il paziente non assume terapia
farmacologica, la rifiuta e mostra totale assenza di consapevolezza
di malattia. Il paziente rifiuta le terapie farmacologiche e gli
esami di routine» (v. doc. 4 fascicolo resistente).
Con successiva ordinanza n. ... del ..., il sindaco del Comune di
Empoli, viste la proposta e la convalida di T.S.O., ha ordinato che
il trattamento sanitario venisse effettuato in condizioni di degenza
presso l'ospedale di ... (doc. 5 fascicolo resistente). La predetta
ordinanza sindacale, la proposta e la convalida di T.S.O., sono state
notificate in data ... dalla Polizia Municipale al C., il quale, pur
rifiutandosi di firmare, ne ha ricevuto una copia (v. doc. 6
fascicolo resistente).
In data 7 novembre 2025 si e' svolta davanti al giudice tutelare
l'audizione dell'interessato, il quale ha, inter alia, dichiarato
quanto segue: «Io ho diversi avvocati e voglio che chiamate i miei
avvocati: ... ». Non consta che il giudice abbia preso in
considerazione tale istanza, chiedendo ad esempio chiarimenti circa
quale difensore il paziente avesse inteso in concreto scegliere.
Il giudice tutelare, ritenendo sussistenti i requisiti previsti
dalla legge n. 833/1978, ha convalidato il T.S.O., disponendo la
comunicazione del provvedimento anche ai legali dell'interessato.
Il ..., la dott.ssa ..., psichiatra, ha avanzato una proposta di
proroga del T.S.O. a carico del ricorrente poiche' il paziente
manifestava: «alterazioni del contenuto del pensiero con tematiche
deliranti, sospettosita' e diffidenza, assenza di consapevolezza di
malattia e mancata accettazione delle cure nella loro globalita'»
(doc. 8 fascicolo resistente). Con ordinanza n. ... del ..., il
sindaco di Empoli ha ordinato il prolungamento del T.S.O. (v. doc. 9
fascicolo resistente) poi convalidato dal giudice tutelare, previa
verifica della notifica dell'ordinanza sindacale al C. e audizione
dell'interessato, effettuata in data 13 novembre 2025 (v. doc. 10
fascicolo resistente).
2. Ricostruzione normativa.
Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo
vigente in materia di T.S.O., per quanto di interesse con riferimento
alle questioni oggetto di causa.
L'art. 32 della Costituzione dispone che «nessuno puo' essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per
disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana».
La norma prevede la coesistenza inscindibile di due dimensioni
del diritto alla salute: la prima, come diritto fondamentale
attinente alla sfera individuale e personale, e la seconda come
«interesse della collettivita'», implicante il «dovere dell'individuo
di non ledere ne' mettere in pericolo con il proprio comportamento la
salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto trova
limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del
diritto degli altri» (Corte costituzionale n. 218/1994).
L'affermazione di questo principio implica che i trattamenti
imposti per legge non possono comportare conseguenze negative per la
salute di chi vi e' assoggettato, salvo il limite delle conseguenze
tollerabili in ragione della loro «temporaneita' e scarsa entita'»
(Corte costituzionale n. 307/1990; Corte costituzionale n. 258/1994;
Corte costituzionale n. 15/2023).
Si colloca in tale contesto la legge n. 833/1978, intitolata
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che dispone, all'art.
33, che «nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della
dignita' della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo
di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualita' di
autorita' sanitaria, su proposta motivata di un medico».
Il successivo art. 34 riguarda specificamente il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per
«malattia mentale», e prevede che «il trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale puo' prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se
non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di
adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Il
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'art. 33 da parte
di un medico della unita' sanitaria locale e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel presente comma».
La normativa, nell'illustrare i presupposti del T.S.O., non
menziona ne' la pericolosita' sociale ne' il pubblico scandalo (a cui
faceva invece riferimento l'abrogato art. 1 della legge n. 36/1904),
ma richiama soltanto la necessita' di effettuare interventi
terapeutici qualora il paziente non sia contenibile a causa di uno
scompenso psichiatrico, non neutralizzato da una terapia
farmacologica in quanto rifiutata dallo stesso. A tal proposito, la
Corte di cassazione ha affermato che la misura, finalizzata alla
tutela della salute del paziente medesimo, non deve essere
considerata di difesa sociale e puo' essere disposta, in via
residuale, anche senza il consenso informato del paziente, solo ove,
a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extra-ospedaliere, ed il paziente rifiuti gli
interventi terapeutici proposti (Corte di cassazione ordinanze n.
4209/2024 e n. 509/2023).
E' possibile quindi intervenire con un trattamento sanitario
obbligatorio se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: a)
l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici; b) la mancata accettazione degli interventi
terapeutici da parte del paziente; c) l'esistenza di condizioni e
circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure
sanitarie extra-ospedaliere.
Il T.S.O. puo', tuttavia, essere legittimamente disposto dai
sanitari solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente
possibile - sia pure compatibilmente con le condizioni cliniche, di
volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed
ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del paziente ad
un trattamento volontario.
L'art. 35 detta le modalita' operative per l'applicazione del
T.S.O., prescrivendo che tale misura sia attivata dalla proposta di
un medico (art. 33, comma 3, legge n. 833/1978), convalidata da parte
di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, comma 4), e
disposta con ordinanza del sindaco (da emanarsi entro quarantotto ore
dalla convalida del medico), che deve essere notificata al giudice
tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), il quale provvede
(nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il
provvedimento, comunicandolo al sindaco.
Con la recente sentenza n. 76/2025 del 30 maggio 2025, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui esso non
prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia
comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia
sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo
decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.
3. Proponibilita' e rilevanza.
Esaminati gli atti del procedimento ed il panorama normativo e
giurisprudenziale vigente, ritiene il Collegio di dover sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n.
833/1978 con riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Al di la' della carente ed incompleta proposizione della
questione di legittimita' costituzionale da parte del ricorrente (il
quale si e' limitato a dedurla nel corpo del ricorso, senza
effettivamente dettagliarla, formulando, nelle conclusioni, una
apposita istanza di rimessione degli atti alla Consulta), occorre
precisare come tale rilievo non sia assoggettato a formule
predefinite e sacramentali, residuando comunque la facolta' del
giudice di rilevare, ex officio, una questione di legittimita'
costituzionale funzionale alla definizione della controversia.
In merito alla legittimazione a proporre la questione di
legittimita' costituzionale, si osserva che sussistono entrambi i
requisiti richiesti dall'art. 23 della legge n. 87/1953, ovvero tanto
quello soggettivo (relativo all'appartenenza all'ordine giudiziario
dell'organo proponente la questione di costituzionalita'), quanto
quello oggettivo, ossia l'esercizio, da parte dell'organo, di una
funzione obiettivamente giurisdizionale. Difatti, il termine
«giudizio» di cui agli articoli 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, va inteso, ai fini dell'ammissibilita' delle questioni, nel senso
lato, ossia come comprensivo di ogni procedimento avanti ad un
giudice ordinario o amministrativo, indipendentemente dalla qualifica
di natura contenziosa o di volontaria giurisdizione che esso abbia
(Corte costituzionale n. 129/1957 e n. 24/1958).
Risulta rispettato anche l'ulteriore presupposto fondamentale per
poter affermare la proponibilita' e la rilevanza della questione,
ovvero che il giudice rimettente sia ancora titolare della potestas
iudicandi, ossia del potere di decidere sul merito o sul rito del
giudizio a quo. Nel caso di specie, la norma censurata non e' stata
ancora applicata, posto che nel presente procedimento si e' tenuta
solo l'udienza di comparizione delle parti ed e' stata riservata la
decisione: dunque, il potere decisorio non si e' esaurito.
La rilevanza della questione si correla all'incidenza (da
valutarsi ex ante) della disposizione oggetto di censura rispetto
alla definizione della controversia: essa implica, cioe', che la
questione si ponga come antecedente logico rispetto alla decisione di
merito. L'applicabilita', concreta ed effettiva, e non meramente
ipotetica, della disposizione censurata, e' dunque sufficiente - ma
altresi' necessaria - a fondare la rilevanza della questione proposta
(Corte costituzionale n. 59/2021; Corte costituzionale n. 254/2020;
Corte costituzionale n. 174/2016; Corte costituzionale n. 91/2013).
Nel caso di specie, non e' ipotizzabile la definizione della
controversia in assenza dell'applicazione degli articoli 33, 34, 35
della legge n. 833/1978.
Parte ricorrente lamenta, infatti, la irregolarita' della
procedura seguita per l'applicazione del T.S.O., e che le garanzie
previste dalla normativa vigente, anche in seguito all'intervento
della Corte costituzionale n. 76/2025, non siano state sufficienti a
consentire all'interessato di difendersi in modo effettivo per tutta
la durata del procedimento, nonostante egli abbia concretamente
richiesto la presenza di un difensore, come emerge dalle
dichiarazioni (sopra riportate) rese a verbale dell'audizione del 7
novembre 2025, relativa alla convalida del T.S.O., senza alcun
riscontro da parte del giudice.
La rilevanza della questione, nel caso in esame, e' strettamente
correlata anche alla infondatezza degli altri motivi di censura e
alla loro inidoneita' a definire il giudizio de quo senza sollevare
la questione di legittimita' costituzionale.
Infatti, esaminando gli altri motivi di impugnazione, si osserva
che: non e' compreso, nel perimetro dei poteri attribuiti al giudice
chiamato a convalidare il T.S.O., quello di verificare la
insussistenza di elementi di pericolosita' sociale, aspetto
contemplato dalla precedente normativa (legge n. 36/1904), ma
superato dalla vigente normativa contenuta nella legge n. 833/1978;
non risulta necessaria l'indicazione della diagnosi all'interno del
provvedimento di convalida, con la conseguenza che risulta superfluo
espletare una perizia psichiatrica; l'acquisizione dell'informativa
dai Carabinieri risulta parimenti superflua, non potendo essa fornire
al giudice elementi di valutazione rilevanti ai fini della convalida;
infine, l'indicazione nel provvedimento dei precedenti T.S.O. ai
quali era stato sottoposto in passato il C. costituisce adempimento
non previsto dalla normativa.
Risultano dunque infondati gli altri motivi di censura.
Neppure l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta
e' potenzialmente idonea alla risoluzione della presente
controversia. Difatti, il ricorrente, a giudizio del Collegio,
risulta munito di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
avendo proposto il rimedio giurisdizionale a sua disposizione per
contestare di essere stato sottoposto al procedimento applicativo del
T.S.O. in modo a suo dire illegittimo, oltre che per contestare la
legittimita' costituzionale della normativa applicata.
Ebbene, la controversia non puo' che essere decisa vagliando la
compatibilita' con l'art. 24 della Carta costituzionale dell'art. 35,
commi 1 e 2, della legge n. 833/1978, nelle parti in cui esso non
prevede che il paziente debba essere avvisato della possibilita' di
nominare un difensore, non prevede che l'ordinanza del sindaco venga
comunicata anche al difensore del paziente, eventualmente nominato, e
non prevede che l'audizione avvenga in presenza del difensore.
4. La non manifesta infondatezza.
Il secondo requisito imprescindibile, unitamente alla rilevanza,
attiene alla non manifesta infondatezza della questione prospettata.
Al riguardo, occorre osservare che in seguito all'intervento
recente della Corte costituzionale (sentenza n. 76/2025) e' stato
garantito al paziente il diritto di essere sentito prima della
convalida del provvedimento, con l'introduzione dell'obbligo di
comunicazione dell'ordinanza sindacale anche alla persona interessata
e al suo rappresentante legale.
Non e' invece prevista la possibilita' di difesa tecnica, che ad
avviso del collegio rappresenta un presupposto necessario, quantomeno
qualora essa venga richiesta, per rendere effettiva, per
l'interessato, la possibilita' di opporsi ex post al provvedimento di
convalida ai sensi dell'art. 35, comma 8, legge n. 833/1978.
L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in
giudizio, e sin dalle prime pronunce la Corte costituzionale ha
evidenziato la duplicita' di significati contenuta nell'inciso
"inviolabilita' del diritto di difesa", volto a garantire tanto il
diritto alla "difesa tecnica", quanto il diritto di far valere le
proprie ragioni in giudizio, che si concretizza nel principio del
contraddittorio tra le parti (Corte costituzionale n. 39/1961 e Corte
costituzionale n. 46/1957). La difesa c.d. tecnica consiste
nell'attribuire alla parte il diritto di beneficiare in giudizio
dell'assistenza di un esercente la professione legale.
La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'importanza
della difesa tecnico-professionale, volta a garantire una completa e
corretta prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e delle
richieste della parte, necessaria nella generalita' dei procedimenti
giurisdizionali, seppure con connotazioni diverse.
Nel processo penale, eccetto i casi di imputazione per reati
minori, la difesa tecnica e' obbligatoria: se l'imputato omette di
nominare un difensore di sua fiducia, si provvede alla nomina
d'ufficio. Nel processo civile, invece, la difesa tecnica si presenta
come un onere, essendo indispensabile per la stessa costituzione in
giudizio, oltre che per numerose attivita' processuali, ma,
diversamente da quanto previsto nel processo penale, quando la parte
puo' esercitare da se' medesima l'ufficio di difensore, non occorre
la nomina di alcun patrocinante d'ufficio. L'obbligo del ministero o
dell'assistenza di un difensore professionale, nel processo civile
non e' comunque assoluto ne' inderogabile, sussistendo ipotesi in cui
esso non e' previsto.
La Corte di cassazione (sentenza n. 894/1996) ha affermato:
«dall'art. 24, comma 2, della Costituzione si trae il principio
generale secondo il quale la "difesa tecnica", mentre e' obbligatoria
nel processo penale, si presenta in tutti i giudizi civili piuttosto
come un onere, essendo il diritto di difesa in questi
sufficientemente garantito allorche' sia assicurato il principio del
contraddittorio».
Il procedimento di applicazione del T.S.O., sebbene inquadrabile
nell'alveo dei procedimenti civili aventi natura di volontaria
giurisdizione, non risulta totalmente assimilabile a questi ultimi,
presentando connotati peculiari, essendo esso finalizzato ad
applicare una misura che incide sulla liberta' personale del
soggetto, come avviene - pur con tutte le differenze del caso - nei
procedimenti di cui all'art. 20 decreto legislativo n. 30/2007 (in
tema di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari), ai quali si applica
la disciplina di cui all'art. 13 comma 5-bis decreto legislativo n.
286/1998, che prevede l'obbligatorieta' della difesa tecnica nei casi
di espulsione amministrativa dello straniero, fatti salvi i casi di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale («Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f),
il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto
ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge
in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete omissis»).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222/2004, aveva in
precedenza dichiarato illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo all'epoca vigente,
giacche' lo straniero poteva essere allontanato coattivamente dal
territorio nazionale senza che il giudice avesse potuto pronunciarsi
sul provvedimento restrittivo della sua liberta' personale. Come
affermato dalla Corte costituzionale, oltre ad essere vanificata in
quel caso la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 della
Costituzione (non essendo prevista, all'epoca, la perdita di effetti
del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera
dell'autorita' giudiziaria nelle successive quarantotto ore), era
altresi' «violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo
incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che
questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un
difensore» (cosi' in motivazione).
Pur presentando significative differenze rispetto al procedimento
di allontanamento dello straniero - il T.S.O. comprime infatti,
principalmente ed essenzialmente, il diritto di autodeterminazione in
merito alle scelte sanitarie - il procedimento di cui all'art. 33
della legge n. 833/1978 comporta, tuttavia, anche una privazione
della liberta' personale e di movimento, poiche' il paziente viene
ricoverato coattivamente in un reparto psichiatrico ospedaliero ed
ivi trattenuto, al fine di tutelare le sue esigenze di salute.
Ad avviso del Collegio, in fattispecie quali quella in esame deve
dunque essere rispettato il diritto di difesa tecnica nei casi in cui
essa sia richiesta dall'interessato, in ossequio ai principi
ricavabili dall'art. 24 della Costituzione.
Sulla base di quanto premesso, rilevata l'incisivita' del T.S.O.
sulla liberta' personale del paziente, al fine di tutelare la sua
salute, valutata la significativa compressione del diritto di difesa
e al contraddittorio, l'art. 35 della legge n. 833/1978 appare
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esso non prescrive
che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte
del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facolta' di
nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di
nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare
l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella
parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba
essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine,
nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche
al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.
Il deficit di assistenza legale non appare rimediabile mediante
una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione,
perche' gli adempimenti procedurali, in materia in cui la
Costituzione impone la riserva di legge, devono essere previsti dal
legislatore, tanto piu' in un procedimento, quale quello in esame,
connotato dall'esigenza di pervenire tempestivamente ad una
decisione.
Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rimessi alla
Corte costituzionale affinche' la stessa verifichi la fondatezza dei
dubbi di costituzionalita' in questa sede esposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale:
visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833/1978
in riferimento all'art. 24 della Costituzione:
nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo
l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il
paziente debba essere avvisato della facolta' di nominare un
difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un
difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza
sindacale anche al difensore dell'interessato; nella parte in cui
esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata
in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui
esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore
nominato il decreto di convalida del giudice tutelare.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio.
Si comunichi la presente ordinanza alle parti in causa, al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3
dicembre 2025.
La Presidente: Governatori
Il giudice relatore: Benincasa