Reg. ord. n. 16 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Tribunale di Napoli  del 26/11/2025

Tra: M.M.J. F.



Oggetto:

Procedimento penale – Misure cautelari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Previsione che in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura (nella specie, divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico) e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure – Contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità, di colpevolezza e di tutela della libertà personale.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 276  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 13 
Costituzione   Art. 27 



Testo dell'ordinanza

                        N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2025

Ordinanza  del  26  novembre  2025  del  Tribunale  di   Napoli   nel
procedimento penale a carico di M.M.J. F.. 
 
Procedimento penale - Misure cautelari -  Provvedimenti  in  caso  di
  trasgressione alle prescrizioni imposte - Previsione che in caso di
  manomissione ovvero di una o piu' condotte gravi  o  reiterate  che
  impediscono  o  ostacolano  il  regolare  funzionamento  dei  mezzi
  elettronici e degli altri strumenti tecnici  di  controllo  di  cui
  all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi  degli
  artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen.,  il  giudice  dispone  la
  revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare  in
  carcere, salvo  che  il  fatto  sia  di  lieve  entita'  -  Mancata
  previsione che fa salva altresi' l'ipotesi in cui  siano  acquisiti
  elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali  risulti
  che le esigenze cautelari  possono  essere  soddisfatte  con  altre
  misure. 
- Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter. 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
Riesame dei provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  e
                              sequestri 
                    XII Sezione Penale - Coll. D 
 
    Il Tribunale di Napoli, composto dai signori magistrati: 
        dott.ssa Paola Russo, Presidente; 
        dott. Giuseppe Sepe, giudice-estensore; 
        dott.ssa Giovanna Cervo, giudice, 
    riunito in  Camera  di  consiglio,  ha  pronunziato  la  seguente
ordinanza  di  rimessione  degli  atti  alla   Corte   costituzionale
(articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 
    Su appello  proposto  il  10  settembre  2015  nell'interesse  di
F.M.M.J., avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di Avellino resa
in data 22 agosto 2025 che disponeva, in aggravamento della misura di
cui all'art.  282-ter  c.p.p.  in  atto,  la  custodia  cautelare  in
carcere. 
    Letti gli atti trasmessi dall'AG procedente e sentite le parti, a
seguito della Camera di consiglio del 22 ottobre 2025. 
 
                               Osserva 
 
    Con ordinanza del 22  agosto  2025,  il  G.M.  del  Tribunale  di
Avellino applicava all'indagato  in  sostituzione  della  misura  del
divieto  di  avvicinamento  alle  persone  offese  con   braccialetto
elettronico, la custodia cautelare in carcere  in  quanto  gravemente
indiziato dei reati di stalking e lesioni aggravate. 
    Gli atti a  supporto  dell'aggravamento  sono  compendiati  nelle
varie annotazioni trasmesse dalla Questura di Avellino,  dalle  quali
e' emerso che il F. si rendeva responsabile delle seguenti violazioni
delle prescrizioni imposte dall'AG procedente: a) omessa manutenzione
del dispositivo (non provvedendo, ad esempio, a caricarlo a  dovere);
b) mancata  presentazione  agli  appuntamenti  presi  con  i  tecnici
deputati ai  controlli  sul  funzionamento  del  braccialetto,  senza
peraltro documentare eventuali impedimenti alla pg;  c)  inosservanza
ripetuta della distanza di 500 metri prescritta dal giudice di  prime
cure (che applicava la misura  di  cui  all'art.  282-ter  c.p.p.  in
sostituzione  di  quella  degli  arresti  domiciliari   geneticamente
disposta con ordinanza del 4 luglio 2024, integralmente confermata da
questo Tribunale del riesame con ordinanza n. 2306/2024). 
    La difesa del F. ha proposto appello avverso suddetta  ordinanza,
chiedendo il  ripristino  della  misura  non  custodiale  ovvero,  in
subordine, l'applicazione degli arresti domiciliari. 
    Sul punto la difesa assume in  primo  luogo  la  modesta  entita'
delle violazioni segnalate  nell'annotazione  di  pg.  In  tal  senso
produce  delle  griglie  riassuntive  degli  allarmi   generati   dal
dispositivo  elettonico  applicato  al  F.,  da  cui  si  evincerebbe
principalmente l'esiguita' del lasso temporale in cui  sono  avvenute
le violazioni,  giustificate  probabilmente  dall'eccessiva  distanza
imposta dal giudice (500 metri) a fronte delle piccole dimensioni del
Comune irpino. 
    In secondo luogo, quanto al disatteso appuntamento con i  tecnici
della Fastweb del 18 agosto 2025, la difesa ha rappresentato  che  il
F. e' tutt'oggi disoccupato e privo di mezzi di locomozione,  sicche'
apparirebbe verosimile pensare che non si sia presentato in  Questura
per oggettiva impossibilita'. 
    Da ultimo, la difesa ha rappresentato - contrariamente  a  quanto
sostenuto dall'organo giudicante - la condotta  sempre  collaborativa
del  F.  A  supporto  di  cio'  produce,  a  titolo  esemplificativo,
l'annotazione  di  pg  del  10  giugno   2025,   in   cui,   avvisato
dell'eccessivo avvicinamento alle p.o.  dagli  operatori  di  pg,  si
allontanava prontamente in  ossequioso  rispetto  delle  prescrizioni
imposte. 
    All'udienza  del  22  ottobre  2025,  il   Tribunale,   dopo   la
discussione orale del difensore, il quale si e' riportato  ai  motivi
di appello, ha riservato la decisione in Camera di consiglio. 
    L'art. 276, comma 1, del codice di  procedura  penale  disciplina
l'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti a  una  misura
cautelare, prevedendo il potere discrezionale del giudice di disporre
la sostituzione o il cumulo con altra misura piu' grave sulla base di
una valutazione che  tenga  conto  dell'entita',  dei  motivi,  delle
circostanze della violazione. 
    In deroga a tale principio, il comma  1-ter  della  norma  citata
prevede casi di aggravamento obbligatorio ed  automatico  conseguenti
alla  violazione  delle  prescrizioni  concernenti  il   divieto   di
allontanamento  dal  luogo  di  arresti  domiciliari  disponendo   la
sostituzione con la misura della custodia in  carcere  salvo  che  il
fatto sia di lieve entita'. 
    L'art. 12, lettera b), della legge n. 168/2003 ha  modificato  il
comma 1-ter dell'art.  276  c.p.p.  prevedendo  l'applicazione  della
misura cautelare in carcere anche in caso di' manomissione dei  mezzi
elettronici e degli strumenti tecnici di controllo  disposti  con  la
misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure  coercitive  di
cui agli articoli  282-bis  (obbligo  di  allontanamento  dalla  casa
familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi  frequentati
dalla persona offesa). 
    Successivamente, l'art. 7 della legge n.  178/2024  ha  aggiunto,
dopo le parole «nel caso di manomissione» le seguenti: «ovvero di una
o piu' condotte gravi o reiterate che  impediscono  o  ostacolano  il
regolare funzionamento». 
    L'automatico aggravamento delle  misure  cautelari  applicate  in
caso di condotte di manomissione / elusive del regolare funzionamento
del «braccialetto» e',  dunque,  ritenuto,  dal  legislatore,  ex  se
significativo  di  un   accentuato   accrescimento   del   «periculum
libertatis» in relazione alla «peculiare connotazione  dei  reati  di
violenza domestica» (cosi': la relazione dell'Ufficio del  massimario
della Corte di cassazione). 
    Al giudice «non e' dunque riconosciuto il potere di  operare,  in
presenza di condotte che alterino la funzionalita'  dei  dispositivi,
una rivalutazione delle esigenze cautelari, fatto salvo  il  caso  di
lieve  entita'  della  trasgressione  stessa,  che   ricorre   quando
l'infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire  la
valutazione,  in  precedenza  espressa,  di  idoneita'  della  misura
applicata a salvaguardare le esigenze cautelari» (Rel. Mass., cit.). 
    L'automatismo non concerne soltanto l'an dell'aggravamento  della
misura ma include anche  la  tipologia  della  misura  da  applicare,
individuando nella custodia in carcere  l'unico  presidio  capace  di
contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal  tipo
di violazioni accertate. 
    Residua un margine di discrezionalita' del giudice  nel  valutare
la   lieve   entita'   dei   comportamenti    elusivi/manomissivi/che
impediscono  o  ostacolano  il  regolare  funzionamento   dei   mezzi
elettronici e degli altri strumenti di controllo. 
    Si tratta di un automatismo che, ad avviso del  Collegio,  appare
contrastante con i principi di  proporzionalita'  e  adeguatezza  che
governano la materia delle misure cautelari. 
    Non e' inutile, in questa sede, sinteticamente e  come  premessa,
ricordare che, per la Corte  costituzionale  la  proporzionalita'  e'
«requisito di sistema nell'ordinamento  costituzionale  italiano,  in
relazione a ogni atto dell'autorita'  suscettibile  di  incidere  sui
diritti fondamentali dell'individuo» (Corte  costituzionale  sentenza
n.  24  del  2019),  operando  sia  come  requisito  di  legittimita'
costituzionale di ogni legge  che  preveda  limitazioni  dei  diritti
fondamentali della persona, sia come  requisito  di  legittimita'  di
ogni misura amministrativa o giudiziaria  che,  in  attuazione  della
legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto. 
    Detto principio e' stato  affermato  anche  dalla  giurisprudenza
sovranazionale  come   quella   della   Corte   EDU   che   ha   dato
un'interpretazione delle clausole degli  articoli  8-11  della  CEDU,
ispirata al principio di proporzionalita', inteso come equilibrio tra
la necessita', in una societa' democratica, di imporre limitazioni ai
diritti  della  persona  e  la  tutela  del  diritto  alla   liberta'
personale. 
    Quanto al suo contenuto specifico,  nel  diritto  tedesco  e,  di
riflesso,  in  quello  italiano,  il  principio  di  proporzionalita'
risulta dall'unione di tre diversi  elementi  che,  a  partire  dalla
notissima  Apothekenurteil  del  1958  sono   stati   riuniti   dalla
giurisprudenza    costituzionale    tedesca    nel    principio    di
proporzionalita' lato sensu. 
    Si tratta dei tre elementi della idoneita', della necessarieta' e
della proporzionalita' in senso stretto. 
    Quanto al primo requisito, una  determinata  scelta  di  politica
criminale e'  considerata  idonea  al  raggiungimento  dell'obiettivo
prefissato  «allorche'  con  il  suo  aiuto  si  possa  favorire   il
(raggiungimento del) risultato desiderato». 
    Quanto al requisito della  necessarieta',  la  giurisprudenza  ha
ribadito (e  costantemente  ribadisce),  che  un  mezzo  puo'  essere
qualificato come necessario solo ove, per  il  raggiungimento  di  un
dato obiettivo,  non  ne  sia  disponibile  nessun  altro  egualmente
efficace, ma che incide meno negativamente nella sfera giuridica  del
singolo.  Il  concetto  e'  sovente  sintetizzato  con  l'espressione
«imposizione  del  mezzo  piu'   mite»:   tra   piu'   mezzi,   tutti
astrattamente idonei al raggiungimento dell'obiettivo prefissato,  va
scelto quello che implichi le  minori  conseguenze  negative  per  il
privato. 
    Da ultimo, il requisito della proporzionalita' in  senso  stretto
implica che la misura adottata dal legislatore non debba  mai  essere
tale  da  gravare  in  maniera  eccessiva   sull'interessato   e   da
risultargli, dunque, intollerabile  (unzumutbar).  Si  tratta,  nella
logica dei giudici tedeschi, in cui tale principio e' originariamente
maturato   (cfr.   la   nota   sentenza   Kreuzberg   del   Tribunale
amministrativo  superiore  prussiano   -   Oberwaltungsgerichts)   di
paragonare obiettivo e mezzo e di ponderarli  nella  loro  rispettiva
importanza. Ed e' qui che  emerge  chiaramente  il  collegamento  con
l'idea di dovere preservare sempre il nucleo essenziale  dei  diritti
fondamentali. 
    Nel codice di procedura penale il principio  di  proporzionalita'
«vive» nelle norme che disciplinano i criteri di  applicazione  delle
misure cautelari, presupponenti il giudizio di idoneita' della misura
(art. 275, comma 1, c.p.p.), la valutazione della  sua  necessarieta'
(art. 275, comma 3 e 3-bis, c.p.p.) ed il giudizio di proporzione  in
senso stretto o adeguatezza (art. 275, comma 2, c.p.p.). 
    La valutazione della necessarieta'  della  misura  cautelare,  in
particolare, risponde alla  domanda  se  la  misura  applicata  o  da
applicare sia sostituibile con altra meno afflittiva. 
    La Corte costituzionale si e' ripetutamente espressa  contro  gli
automatismi  «sanzionatori»  (da  ultimo,  in  tema  di  divieto   di
prevalenza di attenuanti, V. Corte costituzionale n. 201/2023)  anche
in materia cautelare con riferimento all'art. 275, comma 3, c.p.p. 
    Si ricordano, in argomento, la sentenza n. 48/2015  (in  tema  di
concorso esterno nel delitto associativo  mafioso),  la  sentenza  n.
232/2013 (in tema di violenza sessuale), la sentenza n. 213/2013  (in
tema di sequestro a scopo di estorsione), la sentenza n. 57/2013  (in
tema di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), la sentenza
n. 231/2011 (in tema di associazione finalizzata  al  traffico  delle
sostanze  stupefacenti),  la  sentenza  n.  164/2011  (in   tema   di
omicidio), ecc. 
    Tutti casi di  declaratoria  di  incostituzionalita'  conseguenti
alla riscontrata assenza di uno  spazio  valutativo  sulla  possibile
soddisfazione delle esigenze cautelari  mediante  misure  diverse  da
quella della custodia in carcere, sulla base  di  specifici  elementi
acquisiti nel caso concreto. 
    L'automatismo  di  cui  all'art.  276,  comma  1-ter,   c.p.   si
differenzia  dai  casi  citati  (che  concernono  misure   coercitive
disposte in sede genetica) conseguendo, con finalita'  sanzionatoria,
a condotte «trasgressive» delle misure applicate. 
    In  particolare,  le  trasgressioni   prese   in   considerazione
concernono,  per  cio'  che  interessa,  la  prescrizione  accessoria
dell'impiego  di  mezzi  elettronici  di  controllo  prevedendo   che
qualsiasi manomissione, elusione,  ostacolo,  del  funzionamento  dei
mezzi di controllo dia luogo automaticamente alla sostituzione  della
misura applicata con quella della custodia in carcere. 
    Il Tribunale e' ben conscio della delicatezza dei valori in gioco
e della finalita', che anima il  legislatore,  di  apprestare  idoneo
apparato  normativo  in  grado  di   contrastare   efficacemente   la
commissione di reati di violenza domestica e contro le donne, nonche'
dei femminicidi, fenomeno quanto mai allarmante. 
    La Corte costituzionale, con recente  pronuncia,  ha  evidenziato
come «la possibilita' di assistere il divieto di avvicinamento con il
dispositivo  di   controllo   tecnico   -   cosiddetto   braccialetto
elettronico - ha corrisposto all'esigenza di accentuare  la  funzione
protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini
peculiari» (Corte costituzionale n. 173 del 2024). 
    Si  e'  evidenziato  che,  nel  divieto  di   avvicinamento,   il
braccialetto elettronico costituisce «un presidio bidirezionale, che,
in  caso  di  avvicinamento  vietato,  allerta  non  solo  le   forze
dell'ordine, ma anche  la  vittima,  dotata  di  apposito  ricettore»
(Corte costituzionale n. 173 cit.). 
    Con l'entrata in vigore del cd. «Nuovo Codice  Rosso»  (legge  n.
168/2023), il controllo elettronico nel divieto di  avvicinamento  e'
stato reso obbligatorio («disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis») e cio' al fine di
«massimizzare   la   capacita'   difensiva   del   tracciamento    di
prossimita'». La  medesima  legge  ha  pure  stabilito  che,  qualora
l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  delle   modalita'   di
controllo   previste   dall'art.   275-bis,   «il   giudice   prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave».  Inoltre,
«qualora  l'organo  delegato  per   l'esecuzione   accerti   la   non
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella  operativa,  delle  predette
modalita' di  controllo,  il  giudice  impone  l'applicazione,  anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi». 
    Il Tribunale dubita, tuttavia, che l'attuale previsione dell'art.
276, comma 1-ter, c.p.p. sia conforme al regime di  proporzionalita',
adeguatezza e necessita' che deve indefettibilmente accompagnare ogni
strumento cautelare. 
    In particolare, questo Collegio ritiene che  la  disposizione  in
commento presenti punti di frizione con almeno uno  dei  tre  profili
che   compongono   il   nucleo   essenziale    del    principio    di
proporzionalita', ovvero  quello  della  necessarieta'  della  misura
scelta. 
    Possono esservi casi (e quello di specie rientra, ad  avviso  del
Collegio,  in  questa  categoria)  ove  le  pur  accertate   condotte
elusive/ostacolanti il regolare funzionamento dei  mezzi  elettronici
di sorveglianza, che conclamano la  necessita'  di  una  misura  piu'
idonea a fronteggiare le esigenze (c.d. primo step del  principio  di
proporzionalita'), non rivelino tuttavia  un  pericolo  cautelare  di
tale intensita' da imporre, al fine di fronteggiare  dette  esigenze,
esclusivamente la custodia in carcere. In altre parole, la previsione
normativa della misura inframuraria come unico  mezzo  adottabile  in
caso di aggravamento non appare rispettosa del requisito  del  «mezzo
piu' mite» sopra evidenziato. 
    Nel presente procedimento, infatti, risulta  che  F.M.  e'  stato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 4 luglio 2024 al
27 maggio 2025 senza far registrare  violazioni.  In  tale  data,  la
misura detentiva e' stata  attenuata  e  sostituita  con  quella  del
divieto di avvicinamento  alle  persone  offese  con  le  particolari
modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. 
    Le numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla
misura del divieto di avvicinamento alla persona  offesa,  se  da  un
lato palesano un livello di trasgressione in capo  all'indagato  tale
da escludere la lieve entita' delle violazioni, dall'altro  lato  non
permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessita',  una
misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in  carcere
(e in particolare  quella  degli  arresti  domiciliari)  non  sarebbe
adeguata allo scopo. 
    Si tratta, in altre parole, di una valutazione di  adeguatezza  e
proporzionalita'  nel  disporre  l'aggravamento  del  vigente  titolo
cautelare che risulta preclusa al giudice, il cui  spazio  valutativo
e' limitato all'accertamento della violazione e alla  valutazione  in
termini di lieve entita'. 
    Esclusa la lieve entita' e accertate le  violazioni,  il  giudice
non puo' che prendere  atto  dell'obbligo  di  sostituire  la  misura
coercitiva del divieto di avvicinamento e  dell'allontanamento  della
casa familiare con quella della custodia in  carcere,  sebbene  dagli
atti emergano specifici elementi che inducano a ritenere adeguata  la
meno  grave   misura   degli   arresti   domiciliari,   mai   violata
dall'interessato. 
    In questi termini la disposizione censurata appare  non  conforme
ai principi cardine di adeguatezza e proporzionalita' (art.  3  della
Costituzione), colpevolezza (art. 27  della  Costituzione)  e  tutela
della liberta' personale (art. 13 della Costituzione)  laddove,  come
la Corte ha  piu'  volte  affermato,  la  coercizione  cautelare,  in
ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 della  Costituzione
e al favor libertatis ex art. 13 della Costituzione, deve  rispondere
ai     criteri     del     minor     sacrificio     necessario      e
dell'individualizzazione, non essendo  tollerabili  automatismi,  ne'
presunzioni assolute (cfr. sentenza n. 232 del 2013 e sentenza n.  22
del 2022). 
    Se infatti la revoca degli arresti domiciliari e la  sostituzione
con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso  di
trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dalla
abitazione o dal  luogo  di  privata  dimora,  ma  anche  i  casi  di
manomissione dei mezzi elettronici o gli  altri  strumenti  applicati
per il controllo, di cui all'art.  275-bis  c.p.p.,  non  altrettanto
puo' dirsi quando tali procedure di controllo siano  state  applicate
ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p., dunque con  valenza
rafforzativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare  e
del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 
    Cio' sul presupposto che l'adozione di  manomissione  finalizzata
ad eludere le procedure di  controllo  -  applicate  in  relazione  a
misure meno afflittive rispetto agli arresti  domiciliari  -,  se  e'
rivelatrice dell'intensificarsi del periculum libertatis, non e'  per
cio' stesso sintomatica della indefettibile necessita'  dell'adozione
della misura privativa della liberta'  personale  di  massimo  grado,
potendosi desumere dai casi concreti la sufficienza  e  idoneita'  di
misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari (ad  esempio  in
localita'  sufficientemente  distanti  rispetto  al  domicilio  della
vittima  o,  come  nel  caso  in  esame,  a  fronte  della  pregressa
osservanza di una misura  auto-custodiale  per  circa  undici  mesi).
Valutazione, questa, irragionevole preclusa al giudice, che si  trova
ad applicare un automatismo sanzionatorio senza  poter  procedere  ad
alcuna «rivalutazione» delle esigenze cautelari in  punto  di  scelta
della   tipologia   di   misure   cautelari   da   applicare,   anche
congiuntamente, in sede di aggravamento. 
    Per completezza, si evidenzia che, a parere  di  questo  Collegio
rimettente, non e' rilevante stabilire - interpretando la formula  di
chiusura dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. («salvo che il fatto  sia
di lieve entita'») - se il  giudice,  una  volta  appurata  la  lieve
entita'  della  trasgressione,  abbia  o  meno  la  possibilita'   di
applicare una misura gradatamente meno afflittiva della  custodia  in
carcere. Cio' in quanto, nel caso  di  specie,  non  si  ritiene  che
ricorrano i presupposti della lieve  entita'  del  fatto,  stante  il
numero  e  la  varieta'  di   comportamenti   in   violazione   delle
prescrizioni cautelari. 
    Alla luce di quanto sinora evidenziato, risulta, in  conclusione,
violato il test di necessarieta' (Erforderlichkeit) secondo cui  «fra
piu' mezzi ugualmente idonei a  raggiungere  il  fine  legittimo,  va
scelto quello  che  comporta  il  minor  sacrificio  derivante  dalla
limitazione del diritto». 
    Tanto  indice  il  Tribunale  a   sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale nei termini di cui al dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Napoli, Sezione XII Riesame, chiede che la  Corte
costituzionale, in accoglimento delle censure di  cui  alla  presente
ordinanza,   voglia   dichiarare   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art.  276,  comma  1-ter,   c.p.p.,   laddove,   nel   prevedere
l'applicazione della custodia  in  carcere  quale  conseguenza  della
manomissione ovvero di una o piu'  condotte  gravi  o  reiterate  che
impediscono  o  ostacolano  il  regolare  funzionamento   dei   mezzi
elettronici e degli altri  strumenti  tecnici  di  controllo  di  cui
all'art. 275-bis, quanto applicati ai sensi degli articoli 282-bis  e
282-ter, salvo che il fatto  sia  di  lieve  entita',  non  fa  salva
altresi' l'ipotesi in cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in
relazione al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, per  contrasto
con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato  e  al  Presidenza  della
Camera  dei  deputati   e   all'esito   sia   tramessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito. 
        Napoli, a seguito della Camera di consiglio  del  22  ottobre
2025 
 
                        Il Presidente: Russo 
 
 
                                           Il giudice-estensore: Sepe