Reg. ord. n. 16 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7
Ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/11/2025
Tra: M.M.J. F.
Oggetto:
Procedimento penale – Misure cautelari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Previsione che in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura (nella specie, divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico) e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure – Contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità, di colpevolezza e di tutela della libertà personale.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 13
Costituzione Art. 27
Testo dell'ordinanza
N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2025
Ordinanza del 26 novembre 2025 del Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di M.M.J. F..
Procedimento penale - Misure cautelari - Provvedimenti in caso di
trasgressione alle prescrizioni imposte - Previsione che in caso di
manomissione ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che
impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui
all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli
artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la
revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in
carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita' - Mancata
previsione che fa salva altresi' l'ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure.
- Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter.
(GU n. 7 del 18-02-2026)
TRIBUNALE DI NAPOLI
Riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e
sequestri
XII Sezione Penale - Coll. D
Il Tribunale di Napoli, composto dai signori magistrati:
dott.ssa Paola Russo, Presidente;
dott. Giuseppe Sepe, giudice-estensore;
dott.ssa Giovanna Cervo, giudice,
riunito in Camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
(articoli 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Su appello proposto il 10 settembre 2015 nell'interesse di
F.M.M.J., avverso l'ordinanza del G.M. del Tribunale di Avellino resa
in data 22 agosto 2025 che disponeva, in aggravamento della misura di
cui all'art. 282-ter c.p.p. in atto, la custodia cautelare in
carcere.
Letti gli atti trasmessi dall'AG procedente e sentite le parti, a
seguito della Camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Osserva
Con ordinanza del 22 agosto 2025, il G.M. del Tribunale di
Avellino applicava all'indagato in sostituzione della misura del
divieto di avvicinamento alle persone offese con braccialetto
elettronico, la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente
indiziato dei reati di stalking e lesioni aggravate.
Gli atti a supporto dell'aggravamento sono compendiati nelle
varie annotazioni trasmesse dalla Questura di Avellino, dalle quali
e' emerso che il F. si rendeva responsabile delle seguenti violazioni
delle prescrizioni imposte dall'AG procedente: a) omessa manutenzione
del dispositivo (non provvedendo, ad esempio, a caricarlo a dovere);
b) mancata presentazione agli appuntamenti presi con i tecnici
deputati ai controlli sul funzionamento del braccialetto, senza
peraltro documentare eventuali impedimenti alla pg; c) inosservanza
ripetuta della distanza di 500 metri prescritta dal giudice di prime
cure (che applicava la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. in
sostituzione di quella degli arresti domiciliari geneticamente
disposta con ordinanza del 4 luglio 2024, integralmente confermata da
questo Tribunale del riesame con ordinanza n. 2306/2024).
La difesa del F. ha proposto appello avverso suddetta ordinanza,
chiedendo il ripristino della misura non custodiale ovvero, in
subordine, l'applicazione degli arresti domiciliari.
Sul punto la difesa assume in primo luogo la modesta entita'
delle violazioni segnalate nell'annotazione di pg. In tal senso
produce delle griglie riassuntive degli allarmi generati dal
dispositivo elettonico applicato al F., da cui si evincerebbe
principalmente l'esiguita' del lasso temporale in cui sono avvenute
le violazioni, giustificate probabilmente dall'eccessiva distanza
imposta dal giudice (500 metri) a fronte delle piccole dimensioni del
Comune irpino.
In secondo luogo, quanto al disatteso appuntamento con i tecnici
della Fastweb del 18 agosto 2025, la difesa ha rappresentato che il
F. e' tutt'oggi disoccupato e privo di mezzi di locomozione, sicche'
apparirebbe verosimile pensare che non si sia presentato in Questura
per oggettiva impossibilita'.
Da ultimo, la difesa ha rappresentato - contrariamente a quanto
sostenuto dall'organo giudicante - la condotta sempre collaborativa
del F. A supporto di cio' produce, a titolo esemplificativo,
l'annotazione di pg del 10 giugno 2025, in cui, avvisato
dell'eccessivo avvicinamento alle p.o. dagli operatori di pg, si
allontanava prontamente in ossequioso rispetto delle prescrizioni
imposte.
All'udienza del 22 ottobre 2025, il Tribunale, dopo la
discussione orale del difensore, il quale si e' riportato ai motivi
di appello, ha riservato la decisione in Camera di consiglio.
L'art. 276, comma 1, del codice di procedura penale disciplina
l'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, prevedendo il potere discrezionale del giudice di disporre
la sostituzione o il cumulo con altra misura piu' grave sulla base di
una valutazione che tenga conto dell'entita', dei motivi, delle
circostanze della violazione.
In deroga a tale principio, il comma 1-ter della norma citata
prevede casi di aggravamento obbligatorio ed automatico conseguenti
alla violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di
allontanamento dal luogo di arresti domiciliari disponendo la
sostituzione con la misura della custodia in carcere salvo che il
fatto sia di lieve entita'.
L'art. 12, lettera b), della legge n. 168/2003 ha modificato il
comma 1-ter dell'art. 276 c.p.p. prevedendo l'applicazione della
misura cautelare in carcere anche in caso di' manomissione dei mezzi
elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la
misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di
cui agli articoli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa
familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa).
Successivamente, l'art. 7 della legge n. 178/2024 ha aggiunto,
dopo le parole «nel caso di manomissione» le seguenti: «ovvero di una
o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il
regolare funzionamento».
L'automatico aggravamento delle misure cautelari applicate in
caso di condotte di manomissione / elusive del regolare funzionamento
del «braccialetto» e', dunque, ritenuto, dal legislatore, ex se
significativo di un accentuato accrescimento del «periculum
libertatis» in relazione alla «peculiare connotazione dei reati di
violenza domestica» (cosi': la relazione dell'Ufficio del massimario
della Corte di cassazione).
Al giudice «non e' dunque riconosciuto il potere di operare, in
presenza di condotte che alterino la funzionalita' dei dispositivi,
una rivalutazione delle esigenze cautelari, fatto salvo il caso di
lieve entita' della trasgressione stessa, che ricorre quando
l'infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire la
valutazione, in precedenza espressa, di idoneita' della misura
applicata a salvaguardare le esigenze cautelari» (Rel. Mass., cit.).
L'automatismo non concerne soltanto l'an dell'aggravamento della
misura ma include anche la tipologia della misura da applicare,
individuando nella custodia in carcere l'unico presidio capace di
contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo
di violazioni accertate.
Residua un margine di discrezionalita' del giudice nel valutare
la lieve entita' dei comportamenti elusivi/manomissivi/che
impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti di controllo.
Si tratta di un automatismo che, ad avviso del Collegio, appare
contrastante con i principi di proporzionalita' e adeguatezza che
governano la materia delle misure cautelari.
Non e' inutile, in questa sede, sinteticamente e come premessa,
ricordare che, per la Corte costituzionale la proporzionalita' e'
«requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in
relazione a ogni atto dell'autorita' suscettibile di incidere sui
diritti fondamentali dell'individuo» (Corte costituzionale sentenza
n. 24 del 2019), operando sia come requisito di legittimita'
costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti
fondamentali della persona, sia come requisito di legittimita' di
ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della
legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto.
Detto principio e' stato affermato anche dalla giurisprudenza
sovranazionale come quella della Corte EDU che ha dato
un'interpretazione delle clausole degli articoli 8-11 della CEDU,
ispirata al principio di proporzionalita', inteso come equilibrio tra
la necessita', in una societa' democratica, di imporre limitazioni ai
diritti della persona e la tutela del diritto alla liberta'
personale.
Quanto al suo contenuto specifico, nel diritto tedesco e, di
riflesso, in quello italiano, il principio di proporzionalita'
risulta dall'unione di tre diversi elementi che, a partire dalla
notissima Apothekenurteil del 1958 sono stati riuniti dalla
giurisprudenza costituzionale tedesca nel principio di
proporzionalita' lato sensu.
Si tratta dei tre elementi della idoneita', della necessarieta' e
della proporzionalita' in senso stretto.
Quanto al primo requisito, una determinata scelta di politica
criminale e' considerata idonea al raggiungimento dell'obiettivo
prefissato «allorche' con il suo aiuto si possa favorire il
(raggiungimento del) risultato desiderato».
Quanto al requisito della necessarieta', la giurisprudenza ha
ribadito (e costantemente ribadisce), che un mezzo puo' essere
qualificato come necessario solo ove, per il raggiungimento di un
dato obiettivo, non ne sia disponibile nessun altro egualmente
efficace, ma che incide meno negativamente nella sfera giuridica del
singolo. Il concetto e' sovente sintetizzato con l'espressione
«imposizione del mezzo piu' mite»: tra piu' mezzi, tutti
astrattamente idonei al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, va
scelto quello che implichi le minori conseguenze negative per il
privato.
Da ultimo, il requisito della proporzionalita' in senso stretto
implica che la misura adottata dal legislatore non debba mai essere
tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e da
risultargli, dunque, intollerabile (unzumutbar). Si tratta, nella
logica dei giudici tedeschi, in cui tale principio e' originariamente
maturato (cfr. la nota sentenza Kreuzberg del Tribunale
amministrativo superiore prussiano - Oberwaltungsgerichts) di
paragonare obiettivo e mezzo e di ponderarli nella loro rispettiva
importanza. Ed e' qui che emerge chiaramente il collegamento con
l'idea di dovere preservare sempre il nucleo essenziale dei diritti
fondamentali.
Nel codice di procedura penale il principio di proporzionalita'
«vive» nelle norme che disciplinano i criteri di applicazione delle
misure cautelari, presupponenti il giudizio di idoneita' della misura
(art. 275, comma 1, c.p.p.), la valutazione della sua necessarieta'
(art. 275, comma 3 e 3-bis, c.p.p.) ed il giudizio di proporzione in
senso stretto o adeguatezza (art. 275, comma 2, c.p.p.).
La valutazione della necessarieta' della misura cautelare, in
particolare, risponde alla domanda se la misura applicata o da
applicare sia sostituibile con altra meno afflittiva.
La Corte costituzionale si e' ripetutamente espressa contro gli
automatismi «sanzionatori» (da ultimo, in tema di divieto di
prevalenza di attenuanti, V. Corte costituzionale n. 201/2023) anche
in materia cautelare con riferimento all'art. 275, comma 3, c.p.p.
Si ricordano, in argomento, la sentenza n. 48/2015 (in tema di
concorso esterno nel delitto associativo mafioso), la sentenza n.
232/2013 (in tema di violenza sessuale), la sentenza n. 213/2013 (in
tema di sequestro a scopo di estorsione), la sentenza n. 57/2013 (in
tema di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), la sentenza
n. 231/2011 (in tema di associazione finalizzata al traffico delle
sostanze stupefacenti), la sentenza n. 164/2011 (in tema di
omicidio), ecc.
Tutti casi di declaratoria di incostituzionalita' conseguenti
alla riscontrata assenza di uno spazio valutativo sulla possibile
soddisfazione delle esigenze cautelari mediante misure diverse da
quella della custodia in carcere, sulla base di specifici elementi
acquisiti nel caso concreto.
L'automatismo di cui all'art. 276, comma 1-ter, c.p. si
differenzia dai casi citati (che concernono misure coercitive
disposte in sede genetica) conseguendo, con finalita' sanzionatoria,
a condotte «trasgressive» delle misure applicate.
In particolare, le trasgressioni prese in considerazione
concernono, per cio' che interessa, la prescrizione accessoria
dell'impiego di mezzi elettronici di controllo prevedendo che
qualsiasi manomissione, elusione, ostacolo, del funzionamento dei
mezzi di controllo dia luogo automaticamente alla sostituzione della
misura applicata con quella della custodia in carcere.
Il Tribunale e' ben conscio della delicatezza dei valori in gioco
e della finalita', che anima il legislatore, di apprestare idoneo
apparato normativo in grado di contrastare efficacemente la
commissione di reati di violenza domestica e contro le donne, nonche'
dei femminicidi, fenomeno quanto mai allarmante.
La Corte costituzionale, con recente pronuncia, ha evidenziato
come «la possibilita' di assistere il divieto di avvicinamento con il
dispositivo di controllo tecnico - cosiddetto braccialetto
elettronico - ha corrisposto all'esigenza di accentuare la funzione
protettiva della misura, che per i reati di genere si pone in termini
peculiari» (Corte costituzionale n. 173 del 2024).
Si e' evidenziato che, nel divieto di avvicinamento, il
braccialetto elettronico costituisce «un presidio bidirezionale, che,
in caso di avvicinamento vietato, allerta non solo le forze
dell'ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore»
(Corte costituzionale n. 173 cit.).
Con l'entrata in vigore del cd. «Nuovo Codice Rosso» (legge n.
168/2023), il controllo elettronico nel divieto di avvicinamento e'
stato reso obbligatorio («disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'art. 275-bis») e cio' al fine di
«massimizzare la capacita' difensiva del tracciamento di
prossimita'». La medesima legge ha pure stabilito che, qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di
controllo previste dall'art. 275-bis, «il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave». Inoltre,
«qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette
modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi».
Il Tribunale dubita, tuttavia, che l'attuale previsione dell'art.
276, comma 1-ter, c.p.p. sia conforme al regime di proporzionalita',
adeguatezza e necessita' che deve indefettibilmente accompagnare ogni
strumento cautelare.
In particolare, questo Collegio ritiene che la disposizione in
commento presenti punti di frizione con almeno uno dei tre profili
che compongono il nucleo essenziale del principio di
proporzionalita', ovvero quello della necessarieta' della misura
scelta.
Possono esservi casi (e quello di specie rientra, ad avviso del
Collegio, in questa categoria) ove le pur accertate condotte
elusive/ostacolanti il regolare funzionamento dei mezzi elettronici
di sorveglianza, che conclamano la necessita' di una misura piu'
idonea a fronteggiare le esigenze (c.d. primo step del principio di
proporzionalita'), non rivelino tuttavia un pericolo cautelare di
tale intensita' da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze,
esclusivamente la custodia in carcere. In altre parole, la previsione
normativa della misura inframuraria come unico mezzo adottabile in
caso di aggravamento non appare rispettosa del requisito del «mezzo
piu' mite» sopra evidenziato.
Nel presente procedimento, infatti, risulta che F.M. e' stato
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 4 luglio 2024 al
27 maggio 2025 senza far registrare violazioni. In tale data, la
misura detentiva e' stata attenuata e sostituita con quella del
divieto di avvicinamento alle persone offese con le particolari
modalita' di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.
Le numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla
misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un
lato palesano un livello di trasgressione in capo all'indagato tale
da escludere la lieve entita' delle violazioni, dall'altro lato non
permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessita', una
misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere
(e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe
adeguata allo scopo.
Si tratta, in altre parole, di una valutazione di adeguatezza e
proporzionalita' nel disporre l'aggravamento del vigente titolo
cautelare che risulta preclusa al giudice, il cui spazio valutativo
e' limitato all'accertamento della violazione e alla valutazione in
termini di lieve entita'.
Esclusa la lieve entita' e accertate le violazioni, il giudice
non puo' che prendere atto dell'obbligo di sostituire la misura
coercitiva del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento della
casa familiare con quella della custodia in carcere, sebbene dagli
atti emergano specifici elementi che inducano a ritenere adeguata la
meno grave misura degli arresti domiciliari, mai violata
dall'interessato.
In questi termini la disposizione censurata appare non conforme
ai principi cardine di adeguatezza e proporzionalita' (art. 3 della
Costituzione), colpevolezza (art. 27 della Costituzione) e tutela
della liberta' personale (art. 13 della Costituzione) laddove, come
la Corte ha piu' volte affermato, la coercizione cautelare, in
ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione
e al favor libertatis ex art. 13 della Costituzione, deve rispondere
ai criteri del minor sacrificio necessario e
dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, ne'
presunzioni assolute (cfr. sentenza n. 232 del 2013 e sentenza n. 22
del 2022).
Se infatti la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione
con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso di
trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dalla
abitazione o dal luogo di privata dimora, ma anche i casi di
manomissione dei mezzi elettronici o gli altri strumenti applicati
per il controllo, di cui all'art. 275-bis c.p.p., non altrettanto
puo' dirsi quando tali procedure di controllo siano state applicate
ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p., dunque con valenza
rafforzativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e
del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Cio' sul presupposto che l'adozione di manomissione finalizzata
ad eludere le procedure di controllo - applicate in relazione a
misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari -, se e'
rivelatrice dell'intensificarsi del periculum libertatis, non e' per
cio' stesso sintomatica della indefettibile necessita' dell'adozione
della misura privativa della liberta' personale di massimo grado,
potendosi desumere dai casi concreti la sufficienza e idoneita' di
misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari (ad esempio in
localita' sufficientemente distanti rispetto al domicilio della
vittima o, come nel caso in esame, a fronte della pregressa
osservanza di una misura auto-custodiale per circa undici mesi).
Valutazione, questa, irragionevole preclusa al giudice, che si trova
ad applicare un automatismo sanzionatorio senza poter procedere ad
alcuna «rivalutazione» delle esigenze cautelari in punto di scelta
della tipologia di misure cautelari da applicare, anche
congiuntamente, in sede di aggravamento.
Per completezza, si evidenzia che, a parere di questo Collegio
rimettente, non e' rilevante stabilire - interpretando la formula di
chiusura dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. («salvo che il fatto sia
di lieve entita'») - se il giudice, una volta appurata la lieve
entita' della trasgressione, abbia o meno la possibilita' di
applicare una misura gradatamente meno afflittiva della custodia in
carcere. Cio' in quanto, nel caso di specie, non si ritiene che
ricorrano i presupposti della lieve entita' del fatto, stante il
numero e la varieta' di comportamenti in violazione delle
prescrizioni cautelari.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, risulta, in conclusione,
violato il test di necessarieta' (Erforderlichkeit) secondo cui «fra
piu' mezzi ugualmente idonei a raggiungere il fine legittimo, va
scelto quello che comporta il minor sacrificio derivante dalla
limitazione del diritto».
Tanto indice il Tribunale a sollevare la questione di
legittimita' costituzionale nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII Riesame, chiede che la Corte
costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente
ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., laddove, nel prevedere
l'applicazione della custodia in carcere quale conseguenza della
manomissione ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che
impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui
all'art. 275-bis, quanto applicati ai sensi degli articoli 282-bis e
282-ter, salvo che il fatto sia di lieve entita', non fa salva
altresi' l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, per contrasto
con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidenza della
Camera dei deputati e all'esito sia tramessa alla Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito.
Napoli, a seguito della Camera di consiglio del 22 ottobre
2025
Il Presidente: Russo
Il giudice-estensore: Sepe