Reg. ord. n. 28 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9

Ordinanza del Giudice di Pace di Benevento  del 22/01/2026

Tra: Maslinda 2 srl  C/ Clean Style srl



Oggetto:

Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili (nel caso di specie: opposizione a decreto ingiuntivo) – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia o tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio – Violazione del principio di eguaglianza in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 in particolare
legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 14  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 


Camera di Consiglio del 8 giugno 2026  rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

                        N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2026

Ordinanza del 22 gennaio 2026 del Giudice di pace  di  Benevento  nel
procedimento civile promosso da Maslinda 2 S.r.l. contro Clean  Style
S.r.l.. 
 
Tributi  -  Contributo  unificato  per  le  spese  di   giustizia   -
  Procedimenti civili - Fermi i  casi  di  esenzione  previsti  dalla
  legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa  in  caso  di
  mancato   versamento   dell'importo   del   contributo    unificato
  determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del  d.P.R.
  n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge. 
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
  dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale  per
  il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812. 


(GU n. 9 del 04-03-2026)

 
              UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO 
 
    Il Giudice onorario di pace, Massimo Amato, ha emesso la seguente
ordinanza nel giudizio proposto da: 
        Maslinda 2 S.r.l. (codice fiscale 06479950633) in persona del
legale rappresentate pro tempore con il patrocinio, come  da  mandato
in atti, dell'avv. Bruno Campione, opponente; 
    Nei confronti di: 
        Clean Style S.r.l. (codice fiscale  00857790620)  in  persona
del legale rappresentate pro  tempore  con  il  patrocinio,  come  da
mandato in atti, degli avv.ti Maurizio Curatolo e  Umberto  Curatolo,
opposto; 
    Il Giudice onorario di pace, letta l'istanza depositata  in  data
21 gennaio 2026 dall'avv. Bruno Campione, difensore dell'opponente; 
    Esaminati gli atti ed i verbali di causa; 
 
                               Osserva 
 
    Il difensore della  Maslinda  2  S.r.l.  ha  dichiarato  di  aver
depositato telematicamente, in data 9  maggio  2025,  il  ricorso  in
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2025  notificato  in
data 1° aprile 2025, ovvero entro il termine per proporre opposizione
che sarebbe scaduto nella giornata di lunedi' 12 maggio 2025. 
    In data di martedi' 13  maggio  2025,  e  dunque  a  termine  per
l'opposizione ormai scaduto, la cancelleria dell'intestato ufficio ha
rifiutato il deposito per  la  «mancata  allegazione  del  contributo
unificato». 
    Avendo provveduto in data 13 maggio 2025  ad  un  nuovo  deposito
telematico corredato  della  ricevuta  di  pagamento  del  contributo
unificato, il difensore dell'opponente deposito' in  data  15  maggio
2025 un'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
alla quale la Clean Style S.r.l.,  con  comparsa  di  costituzione  e
risposta, si e' opposta eccependo la  tardivita'  dell'opposizione  e
l'inammissibilita' della richiesta di rimessione in termini, fondando
la propria eccezione sull'art. 14 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 207/2024,  che
rende impossibile l'iscrizione a  ruolo  in  assenza  del  preventivo
pagamento del contributo unificato,  e  con  la  conseguenza  che  la
tardivita'  dell'iscrizione  a  ruolo  dell'opposizione   a   decreto
ingiuntivo sarebbe da imputare a colpa dell'opponente. 
    La norma su cui si fonda l'eccezione di parte  opposta,  e  sulla
cui applicazione  questo  Giudice  e'  chiamato  a  pronunciarsi  per
decidere in ordine  all'ammissibilita'  dell'opposizione,  e'  dunque
l'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107,  il  quale
statuisce che «nei procedimenti  civili  la  causa  non  puo'  essere
iscritta a ruolo se non e' versato  l'importo  determinato  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo  dovuto  per
legge». 
    Tale disposizione, ad avviso della  difesa  di  parte  opponente,
presenta gravi  e  insanabili  profili  di  incostituzionalita',  per
violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, ragione per
la quale ha presentato un'istanza tesa a  sospendere  il  giudizio  e
rimettere gli atti alla Corte costituzionale. 
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva come la norma di  cui
si discute sia applicabile nel giudizio odierno: parte  opponente  si
e' vista rifiutare l'iscrizione a ruolo, avvenuta in  data  9  maggio
2025, dell'atto  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  (iscrizione
dunque entro il  termine  dei  quaranta  giorni  dalla  notifica  del
decreto ingiuntivo) a  causa  dell'omesso  pagamento  del  contributo
unificato cosi' incorrendo, secondo la vigente normativa, nel rischio
di  inammissibilita'   dell'opposizione   iscritta,   corredata   del
pagamento del contributo unificato, dopo lo spirare del  termine  dei
quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. 
    E'  peraltro  chiara  la  portata  della  norma  la'  dove   essa
stabilisce che la causa non puo' essere iscritta a ruolo in  caso  di
mancato versamento del contributo unificato. 
    Non sembra possibile, quindi, alcuna interpretazione  adeguatrice
della norma in questione, trattandosi di disposizione procedurale  il
cui intento e' palese, ragione per la quale, salvo quanto si dira' in
seguito relativamente all'entita' del versamento imposto  (euro  43),
lo scrivente e' dell'avviso che, se  si  facesse  applicazione  della
norma in esame, l'esito decisorio in rito del giudizio che qui occupa
sarebbe inevitabile. 
La non manifesta infondatezza 
    Si osserva che l'art. 1, comma 812, della legge n. 207  del  2024
va  ad  incidere  su  di  un  istituto,  quello  del  versamento  del
contributo unificato, che e' ben noto nel nostro  ordinamento  e  sul
quale molto si e' discusso nella giurisprudenza della Suprema Corte. 
    Le Sezioni Unite della Suprema  Corte  hanno  in  piu'  occasioni
stabilito che il contributo unificato ha natura di debito  tributario
(cfr. sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3 aprile  2025,
n. 8810). 
    La sentenza n. 4315 del 2020  ha  dedotto,  per  cosi'  dire,  la
natura tributaria del c.d. doppio contributo che la parte  impugnante
e' obbligata a versare in presenza dei presupposti  di  cui  all'art.
13, comma 1-quater, del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa  della  natura  del
contributo   unificato   iniziale,   siccome   volto   a    ristorare
l'amministrazione  della  giustizia  dei  costi  sopportati  per   la
trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella
sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra  giudice  ordinario  e
giudice tributario). 
    Si e' allora in presenza di  una  disposizione,  quella  oggi  in
discussione, che ha natura tributaria che e' riconosciuta  anche  dal
Giudice delle leggi (cfr. sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019). 
    La giurisprudenza costituzionale si e' pronunciata piu' volte,  a
partire dai primi anni  della  sua  istituzione,  sulla  legittimita'
costituzionale  delle  norme  che  sottopongono  ad  oneri  tributari
l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo. 
    Si evidenzia allora la sentenza n. 21 del 1961 la quale,  benche'
ormai risalente nel tempo, contiene in se' un condensato dei principi
sui quali la Corte costituzionale e'  tornata  in  tempi  assai  piu'
recenti. 
    Successivamente il Giudice delle leggi e' tornato  sull'argomento
in  questione  con  tre  pronunce  che  vanno  tutte  nella  medesima
direzione, ovvero le sentenze n. 333 del 2001, la n. 522 del  2002  e
la n. 140 del 2022. 
    La sentenza n. 333  del  2001  aveva  ad  oggetto  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre  1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo), la' dove esso poneva quale condizione  per
la messa in esecuzione del provvedimento  di  rilascio  dell'immobile
locato, adibito ad uso abitativo,  la  dimostrazione,  da  parte  del
locatore, della regolarita' della propria posizione fiscale quanto al
pagamento  dell'imposta  di  registro  sul  contratto  di  locazione,
dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui  redditi  relativa
ai canoni. 
    Tale   decisione,   nel   ricordare   che   il   problema   della
compatibilita' non era  nuovo  nella  giurisprudenza  costituzionale,
osservo' che si deve «distinguere fra oneri  imposti  allo  scopo  di
assicurare al processo  uno  svolgimento  meglio  conforme  alla  sua
funzione  ed  alle  sue  esigenze  ed  oneri  tendenti,  invece,   al
soddisfacimento  di  interessi  del  tutto  estranei  alle  finalita'
processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento  di
quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta  di  garantire,  i
secondi  si  traducono  in  una  preclusione   o   in   un   ostacolo
all'esperimento della tutela giurisdizionale e  comportano,  percio',
la violazione dell'art. 24 della Costituzione». 
    Di qui  l'accoglimento  della  questione  allora  proposta  e  la
conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma
censurata, posto che essa, avendo ad oggetto solo  la  dimostrazione,
da parte del locatore,  di  aver  assolto  taluni  obblighi  fiscali,
risultava porre un onere solo per fini fiscali e senza  «qualsivoglia
connessione con il processo esecutivo e  con  gli  interessi  che  lo
stesso e' diretto a realizzare». 
    In tale sentenza si  evidenzio'  come  la  norma  in  oggetto  si
ponesse «in singolare dissonanza»  con  la  tendenza,  gia'  presente
nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n.  825,  di  eliminare  ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. 
    La sentenza n. 522 del 2002, invece,  doveva  pronunciarsi  sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  in  materia  di
imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere
il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla  parte  vittoriosa
al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte
soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro. 
    In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi  richiami  alla
propria precedente giurisprudenza, ribadi' che la Costituzione di per
se' non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta  e  razionale
correlazione con il  processo,  ma  confermo'  la  distinzione,  gia'
evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri  «razionalmente
collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e  oneri  volti,  invece,
alla soddisfazione di finalita' del tutto estranee;  e  aggiunse  che
questi ultimi conducono «al  risultato  di  precludere  o  ostacolare
gravemente l'esperimento della  tutela  giurisdizionale»,  incorrendo
per tale ragione nella sanzione dell'illegittimita' costituzionale. 
    Nel caso specifico, la Corte ravviso'  come  fosse  irragionevole
precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva
in nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo  -  del
tutto  estraneo   al   principio   di   effettivita'   della   tutela
giurisdizionale. 
    Pienamente in  linea  con  questi  precedenti  e'  la  successiva
sentenza  n.  140  del  2022  nella  quale  la  Corte  costituzionale
dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella  parte
in cui non prevede che la disposizione di  cui  al  comma  1  non  si
applichi  al  rilascio  della  copia  della  sentenza  o   di   altro
provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati  per
proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo». 
    In motivazione, riprendendo e confermando una serie  di  principi
gia' enunciati nelle precedenti citate decisioni,  il  Giudice  delle
leggi,  pur  osservando  che  il  dovere  tributario  rientra  quelli
inderogabili di solidarieta' di cui all'art.  2  della  Costituzione,
ribadi' che il diritto alla tutela giurisdizionale non puo' «in alcun
modo essere sacrificato» in nome di esigenze di tutela dell'interesse
fiscale genericamente inteso. 
    E,  nella  specie,  il  divieto  di  rilascio  del  provvedimento
giurisdizionale recante in calce la certificazione  di  passaggio  in
giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di  ottemperanza,
e' stato ritenuto come un irragionevole limite al diritto alla tutela
giurisdizionale. 
    Alla luce dei principi sopra indicati ed  enunciati  dalla  Corte
costituzionale, lo scrivente ritiene di dover sollevare questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,  della  legge  n.
107 del 2024, per contrasto con  gli  articoli  3,  24  e  111  della
Costituzione. 
    E' interessante  preliminarmente  notare  che  l'art.  58  c.p.c.
ricomprende tra i compiti del cancelliere anche quello di  provvedere
all'iscrizione delle cause a ruolo. 
    Ne consegue allora che, stando alla formulazione letterale  della
disposizione in esame, dovrebbe pervenirsi alla conclusione  che  sia
addirittura il cancelliere, con un proprio provvedimento, a  disporre
il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa. 
    Non a caso, infatti, all'indomani dell'entrata  in  vigore  della
norma, si e' svolto un  dibattito  all'interno  della  Suprema  Corte
relativo alle modalita' applicative della stessa. 
    La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento  del  10
giugno 2025, richiamate  alcune  circolari  emesse  dalla  competente
Direzione generale del Ministero della giustizia - dando  atto  della
palese inaccettabilita' di «una lettura della novella  nel  senso  di
affidare al solo  accertamento  della  cancelleria  la  sorte,  e  la
procedibilita', di un ricorso  per  cassazione»  -  ha  disposto  che
quest'ultima,  una  volta  verificato  il  mancato   versamento   del
contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta  a  trasmettere
gli atti alla  Sezione  cui  il  ricorso  spetta  per  materia,  «per
l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza». 
    Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza ha
avuto l'effetto di demandare alla Corte di cassazione la  valutazione
della norma di cui  si  discorre,  che,  dunque,  lo  scrivente  deve
applicare. 
    Ebbene,  a   differenza   dell'ormai   scomparso   deposito   per
soccombenza, che esigeva appunto solo il  deposito  di  una  somma  a
titolo, per cosi' dire, cauzionale, si e' nel nostro caso in presenza
di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice  la  stessa
possibilita'  di  promuovere  un  giudizio  civile  se   non   previo
versamento della somma ivi indicata. 
    Non c'e' alcun collegamento tra l'imposizione del  tributo  e  un
obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia se  non  quello
di «fare cassa», esercitando una coazione indiretta a carico  di  chi
intenda avvalersi del servizio giustizia. 
    La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e' la medesima
a prescindere dal valore dei ricorsi. 
    L'art. 1, comma 812, cit., infatti, stabilisce, come gia'  detto,
che la causa non puo' essere iscritta  a  ruolo  se  non  e'  versato
«l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a),  o
il minor contributo dovuto per legge»; il che  viene  a  significare,
dato l'univoco tenore della disposizione, che anche  per  ricorsi  di
valore notevolmente elevato, per i quali  l'art.  13,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del  2002  fissa  il
contributo unificato in somme maggiori, sia sufficiente il versamento
minimo di euro 43 per evitare la sanzione della improcedibilita'. 
La violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione 
    Cio' che emerge dalla lettura della norma, alla luce del contesto
complessivo,  e'  innanzitutto  la  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che  nulla
viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi  sia
privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata. 
    Ed e' palese anche la violazione degli articoli 24  e  111  della
Costituzione, dal momento  che  la  disposizione  censurata  preclude
l'accesso alla giurisdizione, in  nome  di  un  interesse  di  natura
fiscale, senza che  l'onere  imposto  alla  parte  abbia  un  qualche
collegamento   con   il   migliore   svolgimento    della    funzione
giurisdizionale. 
    Sicche'  la  disposizione  appare,  in  ultima   analisi,   anche
intrinsecamente irragionevole. 
    Anche  la  Suprema  Corte,  recentissimamente,  ha  valutato   il
possibile superamento  del  dubbio  di  costituzionalita'  nel  senso
dell'infondatezza, sul se  l'entita'  del  versamento  imposto,  pari
appunto ad euro 43,  possa  essere  ritenuta  cosi'  modesta  da  non
costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione. 
    In astratto, tale ragionamento  potrebbe  non  essere  del  tutto
insostenibile. 
    E tuttavia la legittimita' costituzionale  di  una  norma  avente
forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione alla  sua
pratica applicazione e  ai  suoi  risvolti  economici,  ma  anche  in
rapporto ai principi fondanti del nostro  ordinamento,  fra  i  quali
c'e' sicuramente il  diritto  di  accedere  alla  giurisdizione,  che
l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la  difesa
come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». 
    Ne consegue che la valutazione  sul  merito  di  una  scelta  del
legislatore che tocca un diritto inviolabile  non  e'  tra  i  poteri
della Suprema Corte, potendo solo il Giudice  delle  leggi  compierla
secondo una logica di ipotetico contemperamento fra la  garanzia  del
diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettivita'. 
    L'entita' della somma, pertanto, non esime, dunque,  dall'obbligo
di rimettere la questione alla Corte  costituzionale,  non  apparendo
detta  esiguita'  idonea  ad  escludere  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale. 
    Lo scrivente, peraltro, non puo' non  osservare,  in  riferimento
alla garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge,  che
l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa  misura  si
risolve comunque in un  vantaggio  per  chi,  secondo  la  disciplina
precedente,   avrebbe   dovuto   pagare   un   contributo   unificato
proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la
tutela giurisdizionale. 
    Trattare allo stesso modo, in funzione dell'accesso  alla  tutela
giurisdizionale, situazioni differenti non sembra scelta conforme  al
principio di eguaglianza. 
    Le  considerazioni  sopra  svolte,  del  resto,  coinvolgono   la
legittimita'  costituzionale  della  novita'  normativa   nella   sua
generale applicabilita'  all'introduzione  di  tutti  i  procedimenti
civili per cui e'  prevista  la  debenza  del  cosiddetto  contributo
unificato. 
    Deve  essere  pertanto   accolta   l'istanza   dell'opponente   e
sollevata,  quindi,   perche'   non   manifestamente   infondata   in
riferimento ai sopra indicati parametri, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre  2024,
n. 107, nei termini sopra esposti. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    La cancelleria dell'intestato ufficio del Giudice di pace curera'
quindi la notifica della presente ordinanza alle parti in  causa,  al
Presidente del Consiglio dei ministri,  e  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3,  24  e  111  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione; 
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e  al  Presidente
della Camera dei deputati. 
        Benevento, 22 gennaio 2026 
 
                 Il Giudice onorario di pace: Amato