Reg. ord. n. 28 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Giudice di Pace di Benevento del 22/01/2026
Tra: Maslinda 2 srl C/ Clean Style srl
Oggetto:
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili (nel caso di specie: opposizione a decreto ingiuntivo) – Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia o tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio – Violazione del principio di eguaglianza in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 14 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Camera di Consiglio del 8 giugno 2026
rel. ANTONINI
Testo dell'ordinanza
N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2026
Ordinanza del 22 gennaio 2026 del Giudice di pace di Benevento nel
procedimento civile promosso da Maslinda 2 S.r.l. contro Clean Style
S.r.l..
Tributi - Contributo unificato per le spese di giustizia -
Procedimenti civili - Fermi i casi di esenzione previsti dalla
legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa in caso di
mancato versamento dell'importo del contributo unificato
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R.
n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per
il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.
(GU n. 9 del 04-03-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
Il Giudice onorario di pace, Massimo Amato, ha emesso la seguente
ordinanza nel giudizio proposto da:
Maslinda 2 S.r.l. (codice fiscale 06479950633) in persona del
legale rappresentate pro tempore con il patrocinio, come da mandato
in atti, dell'avv. Bruno Campione, opponente;
Nei confronti di:
Clean Style S.r.l. (codice fiscale 00857790620) in persona
del legale rappresentate pro tempore con il patrocinio, come da
mandato in atti, degli avv.ti Maurizio Curatolo e Umberto Curatolo,
opposto;
Il Giudice onorario di pace, letta l'istanza depositata in data
21 gennaio 2026 dall'avv. Bruno Campione, difensore dell'opponente;
Esaminati gli atti ed i verbali di causa;
Osserva
Il difensore della Maslinda 2 S.r.l. ha dichiarato di aver
depositato telematicamente, in data 9 maggio 2025, il ricorso in
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 419/2025 notificato in
data 1° aprile 2025, ovvero entro il termine per proporre opposizione
che sarebbe scaduto nella giornata di lunedi' 12 maggio 2025.
In data di martedi' 13 maggio 2025, e dunque a termine per
l'opposizione ormai scaduto, la cancelleria dell'intestato ufficio ha
rifiutato il deposito per la «mancata allegazione del contributo
unificato».
Avendo provveduto in data 13 maggio 2025 ad un nuovo deposito
telematico corredato della ricevuta di pagamento del contributo
unificato, il difensore dell'opponente deposito' in data 15 maggio
2025 un'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
alla quale la Clean Style S.r.l., con comparsa di costituzione e
risposta, si e' opposta eccependo la tardivita' dell'opposizione e
l'inammissibilita' della richiesta di rimessione in termini, fondando
la propria eccezione sull'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 207/2024, che
rende impossibile l'iscrizione a ruolo in assenza del preventivo
pagamento del contributo unificato, e con la conseguenza che la
tardivita' dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto
ingiuntivo sarebbe da imputare a colpa dell'opponente.
La norma su cui si fonda l'eccezione di parte opposta, e sulla
cui applicazione questo Giudice e' chiamato a pronunciarsi per
decidere in ordine all'ammissibilita' dell'opposizione, e' dunque
l'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, il quale
statuisce che «nei procedimenti civili la causa non puo' essere
iscritta a ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per
legge».
Tale disposizione, ad avviso della difesa di parte opponente,
presenta gravi e insanabili profili di incostituzionalita', per
violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, ragione per
la quale ha presentato un'istanza tesa a sospendere il giudizio e
rimettere gli atti alla Corte costituzionale.
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che si va a proporre, si osserva come la norma di cui
si discute sia applicabile nel giudizio odierno: parte opponente si
e' vista rifiutare l'iscrizione a ruolo, avvenuta in data 9 maggio
2025, dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (iscrizione
dunque entro il termine dei quaranta giorni dalla notifica del
decreto ingiuntivo) a causa dell'omesso pagamento del contributo
unificato cosi' incorrendo, secondo la vigente normativa, nel rischio
di inammissibilita' dell'opposizione iscritta, corredata del
pagamento del contributo unificato, dopo lo spirare del termine dei
quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
E' peraltro chiara la portata della norma la' dove essa
stabilisce che la causa non puo' essere iscritta a ruolo in caso di
mancato versamento del contributo unificato.
Non sembra possibile, quindi, alcuna interpretazione adeguatrice
della norma in questione, trattandosi di disposizione procedurale il
cui intento e' palese, ragione per la quale, salvo quanto si dira' in
seguito relativamente all'entita' del versamento imposto (euro 43),
lo scrivente e' dell'avviso che, se si facesse applicazione della
norma in esame, l'esito decisorio in rito del giudizio che qui occupa
sarebbe inevitabile.
La non manifesta infondatezza
Si osserva che l'art. 1, comma 812, della legge n. 207 del 2024
va ad incidere su di un istituto, quello del versamento del
contributo unificato, che e' ben noto nel nostro ordinamento e sul
quale molto si e' discusso nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in piu' occasioni
stabilito che il contributo unificato ha natura di debito tributario
(cfr. sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, e ordinanza 3 aprile 2025,
n. 8810).
La sentenza n. 4315 del 2020 ha dedotto, per cosi' dire, la
natura tributaria del c.d. doppio contributo che la parte impugnante
e' obbligata a versare in presenza dei presupposti di cui all'art.
13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dal fatto che esso partecipa della natura del
contributo unificato iniziale, siccome volto a ristorare
l'amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la
trattazione della controversia (la questione era rilevante, in quella
sede, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice tributario).
Si e' allora in presenza di una disposizione, quella oggi in
discussione, che ha natura tributaria che e' riconosciuta anche dal
Giudice delle leggi (cfr. sentenze n. 120 del 2016 e n. 67 del 2019).
La giurisprudenza costituzionale si e' pronunciata piu' volte, a
partire dai primi anni della sua istituzione, sulla legittimita'
costituzionale delle norme che sottopongono ad oneri tributari
l'esercizio di diritti connessi con lo svolgimento del processo.
Si evidenzia allora la sentenza n. 21 del 1961 la quale, benche'
ormai risalente nel tempo, contiene in se' un condensato dei principi
sui quali la Corte costituzionale e' tornata in tempi assai piu'
recenti.
Successivamente il Giudice delle leggi e' tornato sull'argomento
in questione con tre pronunce che vanno tutte nella medesima
direzione, ovvero le sentenze n. 333 del 2001, la n. 522 del 2002 e
la n. 140 del 2022.
La sentenza n. 333 del 2001 aveva ad oggetto il dubbio di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), la' dove esso poneva quale condizione per
la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato, adibito ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del
locatore, della regolarita' della propria posizione fiscale quanto al
pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione,
dell'ICI gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relativa
ai canoni.
Tale decisione, nel ricordare che il problema della
compatibilita' non era nuovo nella giurisprudenza costituzionale,
osservo' che si deve «distinguere fra oneri imposti allo scopo di
assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua
funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al
soddisfacimento di interessi del tutto estranei alle finalita'
processuali». Mentre i primi «sono consentiti in quanto strumento di
quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i
secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo
all'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, percio',
la violazione dell'art. 24 della Costituzione».
Di qui l'accoglimento della questione allora proposta e la
conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma
censurata, posto che essa, avendo ad oggetto solo la dimostrazione,
da parte del locatore, di aver assolto taluni obblighi fiscali,
risultava porre un onere solo per fini fiscali e senza «qualsivoglia
connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo
stesso e' diretto a realizzare».
In tale sentenza si evidenzio' come la norma in oggetto si
ponesse «in singolare dissonanza» con la tendenza, gia' presente
nell'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di eliminare ogni
impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La sentenza n. 522 del 2002, invece, doveva pronunciarsi sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di
imposta di registro, nella parte in cui non consentiva al cancelliere
il rilascio della copia esecutiva, richiesta dalla parte vittoriosa
al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte
soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.
In motivazione il Giudice delle leggi, fatti ampi richiami alla
propria precedente giurisprudenza, ribadi' che la Costituzione di per
se' non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale
correlazione con il processo, ma confermo' la distinzione, gia'
evidenziata dalla sentenza n. 333 del 2001, tra oneri «razionalmente
collegati alla pretesa dedotta in giudizio» e oneri volti, invece,
alla soddisfazione di finalita' del tutto estranee; e aggiunse che
questi ultimi conducono «al risultato di precludere o ostacolare
gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale», incorrendo
per tale ragione nella sanzione dell'illegittimita' costituzionale.
Nel caso specifico, la Corte ravviso' come fosse irragionevole
precludere l'attuazione della tutela giurisdizionale in via esecutiva
in nome di un interesse - quello alla riscossione del tributo - del
tutto estraneo al principio di effettivita' della tutela
giurisdizionale.
Pienamente in linea con questi precedenti e' la successiva
sentenza n. 140 del 2022 nella quale la Corte costituzionale
dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 «nella parte
in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si
applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro
provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per
proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo».
In motivazione, riprendendo e confermando una serie di principi
gia' enunciati nelle precedenti citate decisioni, il Giudice delle
leggi, pur osservando che il dovere tributario rientra quelli
inderogabili di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione,
ribadi' che il diritto alla tutela giurisdizionale non puo' «in alcun
modo essere sacrificato» in nome di esigenze di tutela dell'interesse
fiscale genericamente inteso.
E, nella specie, il divieto di rilascio del provvedimento
giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in
giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza,
e' stato ritenuto come un irragionevole limite al diritto alla tutela
giurisdizionale.
Alla luce dei principi sopra indicati ed enunciati dalla Corte
costituzionale, lo scrivente ritiene di dover sollevare questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge n.
107 del 2024, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione.
E' interessante preliminarmente notare che l'art. 58 c.p.c.
ricomprende tra i compiti del cancelliere anche quello di provvedere
all'iscrizione delle cause a ruolo.
Ne consegue allora che, stando alla formulazione letterale della
disposizione in esame, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che sia
addirittura il cancelliere, con un proprio provvedimento, a disporre
il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa.
Non a caso, infatti, all'indomani dell'entrata in vigore della
norma, si e' svolto un dibattito all'interno della Suprema Corte
relativo alle modalita' applicative della stessa.
La Prima Presidente di allora, con proprio provvedimento del 10
giugno 2025, richiamate alcune circolari emesse dalla competente
Direzione generale del Ministero della giustizia - dando atto della
palese inaccettabilita' di «una lettura della novella nel senso di
affidare al solo accertamento della cancelleria la sorte, e la
procedibilita', di un ricorso per cassazione» - ha disposto che
quest'ultima, una volta verificato il mancato versamento del
contributo unificato nella quota minima, fosse tenuta a trasmettere
gli atti alla Sezione cui il ricorso spetta per materia, «per
l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».
Il provvedimento organizzativo adottato dalla Prima Presidenza ha
avuto l'effetto di demandare alla Corte di cassazione la valutazione
della norma di cui si discorre, che, dunque, lo scrivente deve
applicare.
Ebbene, a differenza dell'ormai scomparso deposito per
soccombenza, che esigeva appunto solo il deposito di una somma a
titolo, per cosi' dire, cauzionale, si e' nel nostro caso in presenza
di una norma che, senza alcuna logica, preclude in radice la stessa
possibilita' di promuovere un giudizio civile se non previo
versamento della somma ivi indicata.
Non c'e' alcun collegamento tra l'imposizione del tributo e un
obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia se non quello
di «fare cassa», esercitando una coazione indiretta a carico di chi
intenda avvalersi del servizio giustizia.
La somma da versare, per quanto risulta dal testo, e' la medesima
a prescindere dal valore dei ricorsi.
L'art. 1, comma 812, cit., infatti, stabilisce, come gia' detto,
che la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato
«l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o
il minor contributo dovuto per legge»; il che viene a significare,
dato l'univoco tenore della disposizione, che anche per ricorsi di
valore notevolmente elevato, per i quali l'art. 13, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 fissa il
contributo unificato in somme maggiori, sia sufficiente il versamento
minimo di euro 43 per evitare la sanzione della improcedibilita'.
La violazione degli articoli 3, 24, 111 della Costituzione
Cio' che emerge dalla lettura della norma, alla luce del contesto
complessivo, e' innanzitutto la violazione dell'art. 3 della
Costituzione in termini di principio di uguaglianza, posto che nulla
viene previsto per consentire l'accesso alla giurisdizione a chi sia
privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata.
Ed e' palese anche la violazione degli articoli 24 e 111 della
Costituzione, dal momento che la disposizione censurata preclude
l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura
fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche
collegamento con il migliore svolgimento della funzione
giurisdizionale.
Sicche' la disposizione appare, in ultima analisi, anche
intrinsecamente irragionevole.
Anche la Suprema Corte, recentissimamente, ha valutato il
possibile superamento del dubbio di costituzionalita' nel senso
dell'infondatezza, sul se l'entita' del versamento imposto, pari
appunto ad euro 43, possa essere ritenuta cosi' modesta da non
costituire un intralcio per l'accesso alla giurisdizione.
In astratto, tale ragionamento potrebbe non essere del tutto
insostenibile.
E tuttavia la legittimita' costituzionale di una norma avente
forza di legge deve essere scrutinata non solo in relazione alla sua
pratica applicazione e ai suoi risvolti economici, ma anche in
rapporto ai principi fondanti del nostro ordinamento, fra i quali
c'e' sicuramente il diritto di accedere alla giurisdizione, che
l'art. 24 della Costituzione riconosce a tutti, garantendo la difesa
come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Ne consegue che la valutazione sul merito di una scelta del
legislatore che tocca un diritto inviolabile non e' tra i poteri
della Suprema Corte, potendo solo il Giudice delle leggi compierla
secondo una logica di ipotetico contemperamento fra la garanzia del
diritto di azione ed i costi che essa ha per la collettivita'.
L'entita' della somma, pertanto, non esime, dunque, dall'obbligo
di rimettere la questione alla Corte costituzionale, non apparendo
detta esiguita' idonea ad escludere il dubbio di legittimita'
costituzionale.
Lo scrivente, peraltro, non puo' non osservare, in riferimento
alla garanzia del principio di eguaglianza di fronte alla legge, che
l'imposizione di un onere, seppure modesto, in una stessa misura si
risolve comunque in un vantaggio per chi, secondo la disciplina
precedente, avrebbe dovuto pagare un contributo unificato
proporzionato al valore della controversia, senza vedersi preclusa la
tutela giurisdizionale.
Trattare allo stesso modo, in funzione dell'accesso alla tutela
giurisdizionale, situazioni differenti non sembra scelta conforme al
principio di eguaglianza.
Le considerazioni sopra svolte, del resto, coinvolgono la
legittimita' costituzionale della novita' normativa nella sua
generale applicabilita' all'introduzione di tutti i procedimenti
civili per cui e' prevista la debenza del cosiddetto contributo
unificato.
Deve essere pertanto accolta l'istanza dell'opponente e
sollevata, quindi, perche' non manifestamente infondata in
riferimento ai sopra indicati parametri, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024,
n. 107, nei termini sopra esposti.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
La cancelleria dell'intestato ufficio del Giudice di pace curera'
quindi la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al
Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione;
Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente
della Camera dei deputati.
Benevento, 22 gennaio 2026
Il Giudice onorario di pace: Amato