Reg. ord. n. 24 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8
Ordinanza del Corte dei conti del 07/01/2026
Tra: M. C. C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Oggetto:
Previdenza – Pensioni – Trattamento di quiescenza – Base pensionabile – Previsione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni– Previsione che tale facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 Determinazione delle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento – Denunciate norme le quali non prevedono che, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima – Disposizioni che, non prevedendo la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalità – Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell’importo del trattamento medesimo – Incisione sull’adeguatezza dell’assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza – Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale – Normativa che determina la possibilità di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici – Lesione del principio di eguaglianza – Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano – Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all’attività dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione.
Norme impugnate:
legge del 24/12/2012 Num. 228 Art. 1 Co. 239
legge del 24/12/2012 Num. 228 Art. 1 Co. 243
legge del 24/12/2012 Num. 228 Art. 1 Co. 245
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 35 Co. 1
Costituzione Art. 36
Costituzione Art. 38 Co. 2
Costituzione Art. 98 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 gennaio 2026
Ordinanza del 7 gennaio 2026 della Corte dei conti sul ricorso
proposto da M. C. contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS.
Previdenza - Pensioni - Trattamento di quiescenza - Base pensionabile
- Previsione della facolta' di cumulare i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione per i
soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria
per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,
autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui
al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n.
103 del 1996, che non siano gia' titolari di trattamento
pensionistico presso una delle predette gestioni - Previsione che
tale facolta' deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all'art. 1,
comma 239, della legge n. 228 del 2012 - Determinazione delle
gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza,
del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da
ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento - Denunciate norme le quali non prevedono che, al
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la pensione liquidata non
possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata
escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore
retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 43,
primo comma, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239,
243 e 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2013)).
(GU n. 8 del 25-02-2026)
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana
in composizione monocratica nella persona del primo referendario,
dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle
pensioni, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio al n.
62991 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato
in data 4 aprile 2023 e proposto dal sig. M. C. (C.F. ...), nato
ad ... (...) l'... ed ivi residente in ..., rappresentato e difeso
dall'avv. Giorgio Borri (C.F. BRRGRG67P08A390C, PEC
avvgiorgioborri@puntopec.it) del Foro di Arezzo e dall'avv. Francesco
Parenti del Foro di Firenze (C.F. PRNFNC74P07G702G - indirizzo PEC
francesco.parenti@firenze.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo difensore in Firenze, via Jacopo Nardi
n. 21, come da procura in atti;
contro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtu' di procura generale alle liti Rep.
n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto Fantini di Roma,
dagli avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella
Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi
domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it -
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2025 - celebrata con
l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci - l'avv. Giorgio
Borri per il ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Micheli per
INPS.
Premesso in fatto
I. Con ricorso in riassunzione depositato in data 4 aprile 2023
dopo la sentenza n. 574 del 29 settembre 2023 della Corte d'appello
di Firenze, Sezione lavoro, che declinava la giurisdizione in favore
della Corte dei conti, il sig. C. adiva questo Giudice delle
pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia accertare e dichiarare il diritto del sig. M. C. alla
ricostituzione e/o riliquidazione della pensione, categoria VOCUM, n.
... da lui fruita con decorrenza ..., ricalcolando la stessa con
esclusione dei periodi di retribuzione relativi ai rapporti di lavoro
intercorsi con il Ministero dell'... dall'... al ..., e condannando
per l'effetto l'Inps, in persona del legale rappresentante pro
tempore, alla corresponsione in suo favore, da tale data o da quella
diversa data di giustizia, della predetta pensione, nella misura
corrispondente al ricalcolo sopraindicato, con detrazione delle somme
gia' erogate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze
professionali.».
A sostegno della possibilita' di operare la predetta esclusione
la difesa del ricorrente richiamava la giurisprudenza costituzionale
sul principio di «neutralizzazione» dei periodi retributivi
penalizzanti, a partire dalla sentenza n. 264/1994 (riferita alla
gestione pensionistica privata) e citando in particolare anche la
sentenza n. 173/2018 (riferita ai lavoratori autonomi iscritti alla
gestione separata INPS).
II. In data 20 settembre 2023 si costituiva in giudizio INPS,
concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e
in diritto, con ampie citazioni normative e giurisprudenziali a
sostegno delle predette conclusioni. In particolare, INPS contestava
sia il diritto del ricorrente alla «neutralizzazione», in quanto non
prevista nella gestione pubblica, sia il prospetto di calcolo
prodotto dal ricorrente medesimo sub doc. 13 sul punto degli effetti
della «neutralizzazione» richiesta ai fini della determinazione del
trattamento pensionistico.
III. All'udienza pubblica del 6 ottobre 2023, le parti
insistevano sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti.
IV. Con l'ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 54, questo Giudice
incaricava INPS, quale soggetto pubblico imparziale in possesso delle
competenze tecniche necessarie, di elaborare una relazione in merito
alla seguente ipotesi di calcolo:
«il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al
ricorrente, qualora nel periodo dall'... al ... lo stesso non avesse
svolto l'attivita' lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'...,
con la conseguente rideterminazione della quota "ex INPDAP -
Dipendenti dello Stato (CTPS)" e l'indicazione della prima decorrenza
utile per accedere alla pensione di cumulo, se posteriore al 1°
maggio 2018».
V. In data 9 febbraio 2024 INPS depositava la relazione in
esecuzione della predetta ordinanza istruttoria n. 54/2023.
Dalla relazione risultava, in primo luogo, che l'eventuale
cancellazione dei contributi versati dal sig. C. alla gestione
pubblica dopo l'... non avrebbe avuto alcun impatto sulla decorrenza
del trattamento di quiescenza dal 1° maggio 2018, data in cui il
ricorrente conseguiva il diritto alla pensione di vecchiaia in regime
di cumulo.
Dal prospetto di calcolo risultava, altresi', che nell'ipotesi di
eventuale «neutralizzazione» dei contributi relativi all'attivita'
lavorativa a tempo determinato svolta per il Ministero dell'... nel
periodo dall'... al ..., il sig. C. avrebbe diritto a percepire, a
titolo di quota ex INPDAP, un trattamento pensionistico pari a euro
2.497,08 lordi mensili invece di euro 1.104,13 lordi mensili
attualmente riconosciuti a medesimo titolo (tale ultimo importo di
euro 1.104,13 rappresenta l'esito delle rivalutazioni periodiche
dell'importo iniziale di euro 1.082,62 indicato nel provvedimento di
liquidazione della pensione del 2018).
VI. Con memoria autorizzata del 21 febbraio 2024, il ricorrente
aderiva all'ipotesi di calcolo operata da INPS in esecuzione
dell'ordinanza n. 54/2023 (solo leggermente differente dal calcolo
iniziale allegato al ricorso medesimo), evidenziando altresi' come
pacifica la circostanza che all'... l'interessato aveva gia'
conseguito l'anzianita' contributiva minima necessaria per accedere
al successivo trattamento di pensione di vecchiaia.
Pertanto, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso,
previa l'eventuale rimessione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 965/1965 e dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, «nella parte in
cui non prevedono, in caso di prosecuzione della contribuzione da
parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta
anzianita' contributiva minima, che il trattamento pensionistico di
vecchiaia non possa essere liquidato in misura inferiore a quella che
sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, sulla
base della sola contribuzione obbligatoria, ovvero nella parte in cui
non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva
ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole», in
relazione ai seguenti parametri costituzionali:
principio di razionalita' di cui all'art. 3 della
Costituzione;
«principio di proporzionalita' tra il trattamento
pensionistico e la quantita' e la qualita' del lavoro prestato
durante il servizio attivo, di cui all'art. 36, comma 1, della
Costituzione»;
«principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di
cui all'art. 38, comma 2, della Costituzione»;
«principi di cui agli art. 1 e 35, comma 1, della
Costituzione, di tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione,
e dell'art. 98, comma 1, della Costituzione, che attribuisce al
pubblico impiego il valore di "servizio esclusivo della Nazione", in
quanto la diversita' di trattamento pensionistico rispetto a quello
del lavoro subordinato privato e del lavoro autonomo incide
negativamente sulla tutela del pubblico impiego medesimo».
A sostegno delle predette conclusioni, il ricorrente richiamava
le sentenze della Corte costituzionale nn. 264/1994, 388/1995,
427/1997, 433/1999, 82/2017, 173/2018, 224/2022 e della Corte di
cassazione nn. 27879/2008, 29903/2011, 6966/2014 e 13210/2019.
VII. All'udienza pubblica del 20 marzo 2024, le parti insistevano
sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti.
VIII. Con l'ordinanza n. 43/2024 di questa Sezione, iscritta al
n. 225 del registro ordinanze 2024 della Corte costituzionale e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 2024, venivano sollevate «le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della
legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di
quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse
pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro) e dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui tali
norme non prevedono che, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la
pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che
sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi
di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima:
1) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettata
nei termini di cui al punto 6 della motivazione;
2) in riferimento agli articoli 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione prospettata nei termini di cui al punto 7 della
motivazione;
3) in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, primo
comma, 35, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 8 della motivazione.»
IX. Con sentenza n. 110 del 17 luglio 2025 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2025, n. 30) la Corte costituzionale
dichiarava inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate dalla predetta ordinanza di rimessione.
In particolare, la Corte costituzionale rilevava che la mancata
censura specifica nei confronti dell'art. 1, comma 243, della legge
n. 228/2012 comprometteva «l'iter logico-argomentativo delle censure
(tra le tante, sentenze n. 20 del 2025, n. 184 del 2024; ordinanza n.
152 del 2023), sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta
infondatezza, determinando l'inammissibilita' delle questioni
sollevate (sentenza n. 177 del 2024)».
Inoltre, la Corte costituzionale accoglieva l'eccezione sollevata
dall'INPS sul punto dell'inammissibilita', per difetto di rilevanza,
delle censure mosse nei confronti dell'art. 3, primo comma, della
legge n. 965/1965 riferita alla «gestione enti locali», non avendo il
sig. C. avanzato alcuna domanda di «neutralizzazione» della
contribuzione versata nella predetta gestione.
Da ultimo, la Corte costituzionale censurava la mancata
considerazione - «anche solo per escluderne eventualmente la
pertinenza» - dell'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973 in materia di personale
civile non di ruolo delle istituzioni scolastiche.
X. In data 18 settembre 2025 il ricorrente depositava l'istanza
di fissazione di udienza in prosecuzione del processo sospeso,
manifestando l'intenzione di «sollevare nuovamente la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, prima comma, decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, nella parte e con le
motivazioni di cui all'ordinanza di rimessione citata, in unione alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 243,
legge n. 228/2012, il quale stabilisce che, nell'ambito della
pensione con cumulo, la facolta' di cumulare i periodi assicurativi
non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione,
prevista dal precedente comma 239, "deve avere ad oggetto tutti e per
intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui
al medesimo comma 239"».
XI. Con il decreto del 19 settembre 2025 questo Giudice fissava
l'udienza di trattazione del 4 novembre 2025, assegnando alle parti i
termini per il deposito di memorie, anche finalizzate alla
precisazione o modifica delle conclusioni all'esito della sentenza
della Corte costituzionale n. 110/2025.
XII. In data 8 ottobre 2025 il ricorrente depositava la memoria
autorizzata, con puntuali argomentazioni a commento della sentenza
della Corte costituzionale n. 110/2025, insistendo per l'accoglimento
delle conclusioni in atti e formulando la seguente istanza:
«affinche' siano ritenute [non] irrilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 43, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, nella parte in cui non prevede che, al raggiungimento
dell'eta' pensionabile, la pensione liquidata non possa essere
comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal
computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione successivi
e non necessari al conseguimento dell'anzianita' contributiva minima,
nonche' dell'art. 1, comma 243, legge n. 228/2012, nella parte in cui
non prevede che, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la quota
di trattamento pensionistico inerente la gestione dei dipendenti
civili e militari dello Stato non possa comunque essere inferiore a
quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto,
i periodi di minore retribuzione successivi e non necessari al
conseguimento dell'anzianita' contributiva minima:
1) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 6 della motivazione
dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei conti n. 43/2024,
depositata il 4 novembre 2024;
2) in riferimento agli articoli 36 e 38, secondo comma,
della Costituzione, prospettata nei termini di cui al punto 7 della
motivazione dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei conti n.
43/2024, depositata il 4 novembre 2024;
3) in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, primo
comma, 35, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 8 della motivazione
dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei conti n. 43/2024,
depositata il 4 novembre 2024.».
XIII. In data 24 ottobre 2025 INPS depositava la memoria di
replica autorizzata insistendo per il rigetto della domanda attorea e
per la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimita'
costituzionale prospettate dal ricorrente.
XIV. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025, le parti
insistevano sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti.
Considerato in diritto
1. L'attuale situazione previdenziale del sig. C.
Il sig. C. e' titolare di una pensione di vecchiaia in regime di
cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, con
decorrenza dal 1° maggio 2018 e l'importo complessivo di euro
2.726,59 lordi mensili (come indicato nel provvedimento di
liquidazione della pensione del 2018).
Tale importo, calcolato sulla base dei contributi versati dal ...
al ..., rappresenta la somma dei trattamenti spettanti al ricorrente
in base alle regole proprie di ciascuna delle cinque gestioni
previdenziali INPS cui il sig. C. e' stato iscritto ne corso della
propria carriera lavorativa (tutti gli importi riportati sono
riferiti al provvedimento di liquidazione del trattamento
pensionistico del 2018, quindi senza tenere conto delle rivalutazioni
successive):
gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti privati, per 61
settimane (pari a circa 1 anno e 2 mesi), con quota di euro 395,33
mensili lordi;
gestione commercianti per 91 settimane (pari a circa 1 anno e
9 mesi), con quota di euro 50,82 mensili lordi;
gestione dei dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) per
304 settimane (pari a circa 5 anni e 10 mesi), con quota di euro
487,63 mensili lordi;
gestione separata per 681 settimane (pari a circa 13 anni e 1
mese), con quota di euro 710,19 mensili lordi;
gestione pubblica per 702 settimane (pari a circa 13 anni e 6
mesi), con quota di euro 1.082,62 mensili lordi.
Dalla documentazione in atti risulta quindi che il sig. C. ha
conseguito la pensione di vecchiaia all'eta' di 66 anni e 7 mesi, con
circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati.
In particolare, con riferimento alla gestione pubblica, risulta
che il ricorrente e' stato dipendente a tempo indeterminato della
Regione Toscana dal ... al ... (per 4 anni, 7 mesi e 14 giorni),
dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione provinciale di
... dal ... al ... (per 4 anni e 4 mesi), dipendente a tempo
determinato del Comune di ... dal ... al ...(per 2 anni, 5 mesi e 24
giorni) e, da ultimo, dipendente a tempo determinato del Ministero
dell'... dall'... al ... (con piu' contratti quale docente
supplente).
Dalla documentazione emerge, altresi', che la retribuzione annua
utile ai fini pensionistici relativa al rapporto di lavoro con il
Comune di ... negli anni ... era pari a circa 97.000 euro lordi
annui, mentre la retribuzione corrispondente all'attivita' didattica,
quale supplente, per il Ministero dell'... negli anni ... era pari a
circa 15.000 euro lordi annui.
La domanda di pensione di vecchiaia in cumulo e' stata presentata
dal sig. C. in data ..., con decorrenza dal 1° maggio 20218 quale
data di perfezionamento del requisito anagrafico.
Per completezza, si rappresenta che il sig. C. ha proseguito
l'attivita' lavorativa di docenza per il Ministero dell'... anche da
pensionato.
2. La domanda di «neutralizzazione» dei contributi versati alla
gestione pubblica nel periodo dall'... al ... e le motivazioni del
diniego addotte dall'Amministrazione resistente.
In data 4 maggio 2020 INPS, Direzione provinciale di Arezzo,
adottava il provvedimento di reiezione della domanda di
«neutralizzazione» della contribuzione da docente supplente per il
Ministero dell'... negli anni ... presentata dal sig. C. in data ...,
con la seguente motivazione: «La neutralizzazione dei periodi
contributivi non e' prevista nella gestione pubblica dell'INPS,
pertanto la sentenza n. 264/1994 non e' applicabile.
Anche il successivo ricorso in via amministrativa, presentato dal
sig. C. in data ..., veniva respinto con la deliberazione n. ... del
... del Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei
dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti presso
INPS, Direzione provinciale di Arezzo, che sviluppava ulteriormente
la stessa motivazione posta alla base di rigetto della domanda
originale:
«Preso atto che le pronunce della Corte costituzionale n. 428
del 1992 e 264/1994, operando sull'art. 3, comma 8, della legge n.
297/1982, stabiliscono che il pensionato ha diritto, dopo il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, al ricalcolo della pensione
con neutralizzazione delle contribuzioni non necessarie al
raggiungimento del requisito contributivo per la pensione ove queste
avessero determinato un detrimento nella misura della pensione;
Considerato che la legge n. 297/1982 stabilisce criteri
unicamente per la gestione dell'Ago e pertanto l'incostituzionalita'
dell'articolo predetto opera soltanto per la gestione privata, non
trovando applicazione nelle casse della gestione pubblica,
disciplinate da normative diverse».
Con sentenza n. 533/2021 il Tribunale di Arezzo accoglieva il
ricorso del sig. C., riconoscendo la «neutralizzazione» del periodo
di servizio presso il Ministero dell'... in base alla lettura
costituzionalmente orientata delle norme applicabili. In particolare,
il Tribunale di Arezzo rilevava che «la pensione con cumulo, di cui
l'esponente fruisce, ai sensi dell'art. 1, comma 245, legge n.
228/2012, si computa sommando il trattamento pro quota determinato da
ciascuna gestione interessata, per la parte di propria competenza, in
rapporto al rispettivo periodo di iscrizione maturata, secondo le
regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base della
relativa retribuzione di riferimento» e che «ove tale "quota A" fosse
stata riferita all'ultima retribuzione percepita dall'esponente alle
dipendenze dello Stato o di enti locali non gia' all'atto del suo
pensionamento, bensi' al 24 settembre 2009, data di maturazione del
ventennio di anzianita' contributiva minima, la quota di pensione
relativa alla gestione "ex INPDAP - Dipendenti dello Stato (CTPS)"
sarebbe stata pari ad euro 2.722,57, anziche' ad euro 1.082,62
mensili».
Contro la sentenza del Tribunale di Arezzo INPS proponeva un
ricorso in relazione ai seguenti due motivi di appello: (i) il
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, vertendo la questione
sul calcolo della quota della pensione relativa alla gestione
pubblica e (ii) «violazione per disapplicazione del disposto degli
articoli 3 della legge n. 965/1965 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 in difetto di pronuncia della loro
illegittimita' costituzionale».
Con sentenza n. 574/2022 la Corte d'appello di Firenze dichiarava
il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte dei conti, in considerazione della circostanza che la
controversia aveva ad oggetto il sistema di calcolo e, di
conseguenza, l'ammontare della quota di pensione diretta a carico
della gestione pubblica.
Da quanto fin qui rappresentato emerge che sia nell'ambito del
procedimento amministrativo sia in sede di decisione sul ricorso
amministrativo sia nei due gradi di giudizio dinanzi al Giudice
ordinario l'unico elemento preclusivo all'accoglimento della domanda
di «neutralizzazione» proposta dal sig. C. rappresentato da INPS era
la circostanza che la contribuzione interessata era relativa alla
«gestione pubblica» e non, invece, la circostanza che l'interessato
percepiva la pensione di vecchiaia in regime di cumulo ai sensi
dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012.
A tale riguardo deve essere rilevato che pur non essendo
applicabile nella fattispecie - sia ratione temporis (essendo il
provvedimento di diniego adottato in data ...) sia ratione materiae
(stante l'espressa esclusione di «procedimenti in materia
previdenziale... sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali») - il divieto di «addurre per la prima volta
motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento
annullato» e non esplicitati in sede del procedimento amministrativo,
introdotto nell'art. 10-bis della legge n. 240/1990 dalla novella
dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76/2020 con
decorrenza dal 17 luglio 2020, la doverosita' dello svolgimento di
un'istruttoria completa, fornendo una motivazione esaustiva
dell'eventuale provvedimento di diniego, discende direttamente dal
principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97, secondo comma, della Costituzione),
esplicitato nel criterio di economicita' dell'azione amministrativa
(art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990) e nei «principi della
collaborazione e della buona fede» cui devono essere ispirati i
«rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione» (art. 1,
comma 2-bis, della legge n. 241/1990).
Pertanto, l'introduzione di un nuovo «motivo ostativo» per la
prima volta in una fase avanzata del contenzioso in sede giudiziale,
puo' assumere rilevanza ai fini della decisione sulle spese ex
articoli 31, comma 6, c.g.c. e 92, comma 1, codice di procedura
civile.
Anche in sede di costituzione all'esito della riassunzione
dinanzi alla Corte dei conti del giudizio promosso dal sig. C., nella
memoria del 20 settembre 2023 INPS non rappresentava alcuna
incompatibilita' generale tra la pensione di cumulo ex art. 1, comma
239, della legge n. 228/2012 e l'operativita' del principio di
«neutralizzazione», soffermandosi esclusivamente sulla circostanza
per cui «la contribuzione di cui chiede la neutralizzazione e' stata
versata non gia' quando era gia' stato perfezionato il requisito a
pensione, ma in data precedente al perfezionamento del requisito che,
si ripete, e' stato perfezionato solo dopo l'esercizio della facolta'
accordata dalla legge n. 228/2012». Inoltre, nella stessa comparsa di
costituzione INPS concludeva per l'inapplicabilita' del principio di
«neutralizzazione» sul presupposto che «alcuna neutralizzazione
potra' aversi rispetto alla quota A della pensione, in quanto essa
non e' determinata in applicazione dei criteri di cui all'art. 3
della legge n. 297/1982 (media delle retribuzioni percepite
nell'ultimo quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione)
bensi', le norme che vengono in rilievo sono l'art. 43, decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, secondo il quale per
determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili si considera, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio o
l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti e l'analoga
previsione dell'art. 3, legge n. 965 del 1965 recante "Miglioramenti
ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali e agli insegnanti"», con la conseguente
diversita' dei presupposti fattuali rispetto ai precedenti della
Corte costituzionale.
All'esito dell'accertamento istruttorio da cui emergeva che il
ricorrente avrebbe conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia
in cumulo con la stessa decorrenza anche in assenza dei contributi
nella gestione pubblica negli ultimi 3 anni prima del pensionamento
(avendo il sig. C. maturato l'anzianita' contributiva complessiva di
circa 35 anni e 4 mesi, a fronte del requisito contributivo minimo di
20 anni), ravvisata la rilevanza e la non manifesta infondatezza
delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge n. 965/1965 e dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, nella parte in cui non
prevedevano la facolta' di «neutralizzazione» anche nella «gestione
pubblica» ed esclusa la possibilita' di procedere direttamente
all'interpretazione costituzionalmente orientata in contrasto con il
dato letterale, con l'ordinanza n. 43/2024 di questa Sezione,
iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2024 della Corte
costituzionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2024, veniva
sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni che questo Giudice era chiamato ad applicare ai fini
della decisione.
Solo con le deduzioni depositate da INPS nel giudizio di
legittimita' costituzionale veniva ravvisata una radicale
incompatibilita' tra un trattamento di pensione in regime di cumulo
ex art. 1, commi 239 ss., della legge n. 228/2012 ed il principio di
«neutralizzazione», stante «la perentoria prescrizione di cui
all'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012, secondo la quale il
cumulo deve riguardare "tutti e per intero" i periodi assicurativi
maturati dall'istante».
In relazione a tale ultimo profilo, con la sentenza n. 110/2025
la Corte costituzionale ravvisava «l'insufficiente o, comunque,
incompleta considerazione del quadro normativo», tale da
compromettere «l'iter logico-argomentativo delle censure» «sia sulla
rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza, determinando
l'inammissibilita' delle questioni sollevate» (punto 7 in diritto).
Ad avviso di questo rimettente la disciplina in materia di
pensione di cumulo prevista dall'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n. 228/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013) non
influisce sul tema centrale della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della
mancata previsione di «neutralizzazione» nella «gestione pubblica»,
per i motivi che avrebbero potuto essere compiutamente esplicitati
gia' in occasione della prima ordinanza di rimessione, se tale
«motivo ostativo» fosse stato correttamente esplicitato
dall'Amministrazione resistente sin dall'adozione del provvedimento
di diniego o, quanto meno, sin dalle prime fasi del presente giudizio
a quo.
Infatti, il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti -
pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo di
diniego - non ha carattere annullatorio del provvedimento medesimo
per vizi di legittimita', ma verte sull'accertamento nel merito della
spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto.
3. La sussistenza in capo al sig. C. del requisito contributivo
minimo per l'accesso alla pensione in regime di cumulo al netto del
periodo da «neutralizzare».
Al fine di prevenire ulteriori censure in merito
all'incompletezza della ricostruzione della fattispecie, in
particolare sotto il profilo della rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale, appare necessario approfondire
ulteriormente nell'ambito della presente ordinanza di rimessione
anche il tema della sussistenza in capo al sig. C. del requisito
contributivo minimo per l'accesso alla pensione in regime di cumulo
al netto del periodo da «neutralizzare».
Infatti, pur trattandosi ad avviso di questo rimettente di un
requisito di fatto pacificamente sussistente, in quanto l'interessato
ha conseguito la pensione di vecchiaia all'eta' di 66 anni e 7 mesi,
con circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati, e discutendo nella
fattispecie della «neutralizzazione» del periodo finale della
carriera lavorativa di durata di meno di 3 anni, per cui risulta
evidente ictu oculi che alla data dell'... l'anzianita' contributiva
complessiva del sig. C. era ampiamente superiore ai 20 anni minimi
previsti per l'accesso alla pensione in cumulo, INPS sviluppa sul
punto un ragionamento al limite del paradossale.
In particolare, nelle proprie deduzioni in sede di giudizio
dinanzi alla Corte costituzionale INPS avrebbe eccepito quanto segue:
«il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato in ordine
all'individuazione della "data di maturazione del requisito di
accesso alla pensione", al cui conseguimento l'interessato avrebbe
acquisito il diritto solo in seguito alla presentazione della domanda
di cumulo: anche tale omissione vizierebbe la motivazione del
rimettente, dal momento che il principio di neutralizzazione sarebbe
applicabile alla "sola contribuzione che, a qualsiasi titolo, sia
stata accreditata» in epoca successiva" (punto 8.1.3. in fatto della
sentenza n. 110/2025 della Corte costituzionale).
Piu' specificamente, nelle proprie deduzioni INPS afferma che
«nel caso di specie il rimettente non indica, con la necessaria
specificita', quando sia effettivamente maturato il requisito
contributivo minimo di 20 anni».
Sul punto occorre partire da due considerazioni: da un lato, INPS
lamenta la mancata indicazione della data esatta alla quale il sig.
C. avrebbe «maturato il requisito contributivo minimo di 20 anni»,
mentre dall'altro lato richiama la memoria depositata dallo stesso
Istituto nel giudizio di merito per cui il ricorrente «ha avanzato
domanda di pensione in cumulo in data 5 febbraio 2028 [rectius:
2018], chiedendo la liquidazione della pensione con decorrenza 1°
maggio 2018, data questa ultima di perfezionamento dei requisiti
anagrafici. Il requisito a pensione percio' e' stato perfezionato
solo dopo il 5 febbraio 2018 non prima.»
In relazione al primo profilo, dalla documentazione in atti
risultano pacificamente accertati tutti i periodi di contribuzione
del ricorrente in ciascuna delle 5 gestioni previdenziali INPS cui il
sig. C. e' stato iscritto in corso della propria carriera lavorativa,
complessivamente per circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati.
Anche in sede istruttoria INPS ha espressamente riconosciuto che
l'eventuale cancellazione dei contributi versati dal sig. C. alla
gestione pubblica dopo l'... non avrebbe avuto alcun impatto sulla
decorrenza del trattamento di quiescenza dal 1° maggio 2018, data in
cui il ricorrente conseguiva il diritto alla pensione di vecchiaia in
regime di cumulo.
Peraltro, ai fini della decisione della causa non si ravvisa
alcuna necessita' di individuare la data esatta in cui «sia
effettivamente maturato il requisito contributivo minimo di 20 anni»
- trattandosi di un mero calcolo aritmetico delle singole settimane
di lavoro presenti nell'estratto contributivo che, tuttavia, comporta
un forte rischio di errori materiali - mentre e' sufficiente la
circostanza che alla data dell'... (la data iniziale del periodo
contributivo da «neutralizzare») l'anzianita' contributiva
complessiva del sig. C. era ampiamente superiore - con un margine di
oltre 10 anni - al requisito contributivo minimo di 20 anni previsto
per l'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
Tale ultima circostanza fattuale e' del tutto pacifica nel
presente giudizio, mentre la contestazione di INPS e' volta a
contestare esclusivamente la rilevanza giuridica della predetta
contribuzione prima della presentazione della domanda di pensione in
cumulo e del successivo perfezionamento del requisito anagrafico.
Si tratta, tuttavia, di un'argomentazione paradossale che viene a
negare la preesistenza in via di fatto del requisito contributivo
rispetto alla domanda di pensione in cumulo, per il solo fatto che
tale contribuzione sia distribuita tra piu' gestioni.
Infatti, il requisito contributivo minimo per l'accesso alla
pensione in regime di cumulo e' proprio la presenza di almeno 20 anni
di contributi distribuiti tra piu' gestioni, in quanto se tale
contribuzione ventennale fosse presente in una sola gestione
l'interessato avrebbe conseguito il diritto al trattamento
pensionistico presso tale gestione e, di conseguenza, allo stesso
sarebbe preclusa la possibilita' di conseguire la pensione di
vecchiaia in regime di cumulo.
In altri termini, la difesa di INPS nell'ambito del presente
giudizio tende a confondere il requisito contributivo minimo con la
decorrenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico in
regime di cumulo.
Tuttavia, appare innegabile che la contribuzione previdenziale
minima deve essere necessariamente preesistente, quindi, assumere una
propria rilevanza giuridica anche prima della presentazione della
domanda di pensione.
Da ultimo, e' utile ricordare che il principio di
«neutralizzazione», come elaborato dalla Corte costituzionale sin
dalla sentenza n. 264/1994 riguarda proprio la necessita' di
assicurare che «la pensione liquidata non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta'
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima».
Aderendo, invece, all'interpretazione proposta da INPS, il
principio di «neutralizzazione» potrebbe trovare applicazione solo
rispetto all'attivita' lavorativa svolta dopo il conseguimento della
pensione di vecchiaia, in palese contrasto con la finalita' di
tutelare il lavoratore sin dal raggiungimento dell'eta' pensionabile,
gia' in sede di prima liquidazione del trattamento di quiescenza,
riconosciuta dalla Corte costituzionale.
4. Il quadro giuridico di riferimento ed il combinato disposto
normativo che disciplina il trattamento pensionistico del sig. C.
4.1. L'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012 ed
il principio di «neutralizzazione» elaborato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 110/2025 la Corte costituzionale ravvisa
nell'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012 - che prevede che per
«ottenere un'unica pensione attraverso il cumulo gratuito devono
essere utilizzati "tutti e per intero i periodi assicurativi
accreditati" presso le diverse gestioni» - «un autonomo ostacolo
all'accoglimento della domanda di neutralizzazione», con la
conseguente necessita' di promuovere «un'autonoma e distinta
questione di legittimita' costituzionale sulla relativa disciplina»
«per portare il meccanismo di cumulo gratuito all'attenzione di
questa Corte» (punto 6 in diritto).
In accoglimento di tale invito, questo rimettente intende fornire
la ricostruzione complessiva del quadro normativo in materia di
pensione di vecchiaia in regime di cumulo al fine di evidenziare -
anche con il supporto del dato letterale della disciplina in materia
di totalizzazione di periodi contributivi - come il principio di
«neutralizzazione» mantiene il proprio significato originale anche
quando la disciplina propria di una particolare gestione
pensionistica trovi applicazione in combinato disposto con l'art. 1,
commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012.
In particolare, l'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012
prevede che «i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette
gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione».
Il successivo comma 243 stabilisce che «[l]a facolta' di cui al
comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma
239».
Il comma 245 specifica ulteriormente che, una volta cumulati
tutti i periodi a norma del precedente comma 243, «[l]e gestioni
interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano
il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento».
Di conseguenza, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo del
sig. C. deve essere determinata, pro quota in rapporto al periodo di
iscrizione maturata nella gestione pubblica, secondo le regole
proprie della predetta gestione ed, in particolare, in applicazione
in primo luogo dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 in relazione agli ultimi tre anni di
servizio per il Ministero dell'... quale docente supplente e, qualora
tale norma dovesse essere dichiarata dalla Corte costituzionale
integrata con il principio di «neutralizzazione», in applicazione
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 965/1965.
Ad avviso di questo rimettente, non vi e' alcun contrasto tra la
previsione «a monte» dell'obbligo di conferire in cumulo «tutti e per
intero» i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni
previdenziali (art. 1, comma 234, della legge n. 228/2012) e
l'operativita' «a valle» del principio di «neutralizzazione» nella
determinazione delle singole quote del trattamento pensionistico
«secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla
base delle rispettive retribuzioni di riferimento».
Infatti, se il principio di «neutralizzazione» fa gia' parte
delle regole proprie della gestione di riferimento in forza delle
precedenti pronunce della Corte costituzionale - sentenza n. 264/1994
per la gestione ordinaria del settore privato, sentenza n. 433/1999
per gli agenti di commercio iscritti alla gestione cd. ENASARCO,
sentenza n. 173/2018 per la gestione speciale INPS per lavoratori
autonomi-commercianti, sentenza n. 224/2022 per i lavoratori
marittimi - lo stesso trovera' necessariamente applicazione per il
calcolo della relativa quota della pensione in cumulo, dovendo la
norma di riferimento propria di ciascuna gestione essere applicata
come corretta dalla relativa pronuncia additiva.
Altrimenti, quindi escludendo in sede di cumulo il principio di
«neutralizzazione» nell'ambito delle gestioni in cui e' stato gia'
riconosciuto dalla Corte costituzionale, l'ente previdenziale
applicherebbe una norma costituzionalmente illegittima e gia'
dichiarata tale.
Ritenendo, invece, l'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012
come preclusivo della possibilita' di valutare la rilevanza e la non
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
riferite alle regole proprie della gestione previdenziale pubblica
«dipendenti dello Stato» (art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973), si creerebbe, pertanto,
un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei soli ex
dipendenti pubblici in relazione ai periodi di servizio alle
dipendenze dello Stato.
Infatti, all'esito dell'approfondimento istruttorio svolto
nell'ambito del presente giudizio risulta che l'importo della cd.
«quota A» della pensione riferibile alla gestione pubblica del sig.
C. sarebbe aumentato di euro 1.392,95 mensili lordi qualora l'odierno
ricorrente non avesse svolto affatto l'attivita' di docente supplente
presso un istituto pubblico oppure se avesse svolto la predetta
attivita' presso un istituto privato, potendo in tale ultimo caso
«neutralizzare» la retribuzione penalizzante secondo le regole
proprie della «gestione AGO» (Assicurazione generale obbligatoria).
4.2. La pensione in regime di cumulo ex art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012 ed il confronto con le altre opzioni
disponibili per l'interessato, con specifico riguardo al regime di
totalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 42/2006.
Sempre in accoglimento dell'invito formulato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 110/2025, e' utile confrontare le
conclusioni appena raggiunte in riferimento alla pensione in regime
di cumulo con la disciplina in materia di totalizzazione di periodi
assicurativi, introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
42.
4.2.1. In primo luogo, deve essere evidenziato che la presenza
all'interno dell'ordinamento di piu' regimi opzionali - la
ricongiunzione, la totalizzazione ed il cumulo - per conseguire
l'accesso ad un trattamento pensionistico da parte dei lavoratori con
contributi versati in piu' gestioni previdenziali, corrisponde ad una
scelta discrezionale del legislatore che non prevede alcun obbligo
per l'interessato di optare per la soluzione meno onerosa per il
sistema previdenziale.
Infatti, nell'ordinamento attuale esiste un'unica disposizione -
destinata ad operare nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre
1995 avevano un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni -
che prevede espressamente un meccanismo del cd. «doppio calcolo»,
consistente nel confronto tra la pensione liquidata con il sistema
interamente retributivo e la pensione liquidata secondo il sistema
misto (retributivo per l'anzianita' ante 1° gennaio 2012 e
contributivo per le anzianita' successive), con l'espressa previsione
che il trattamento effettivamente riconosciuto all'interessato deve
essere quello piu' basso tra i due importi (art. 1, comma 707, della
legge n. 190/2014).
Peraltro, l'esperienza pratica dimostra che tale ultima
disposizione trova di frequente applicazione nel senso di riconoscere
la pensione interamente retributiva in quanto piu' bassa rispetto a
quella in regime misto con il riconoscimento della quota
contributiva: contrariamente all'opinione comune, non sempre il
sistema retributivo e' piu' vantaggioso rispetto al sistema
contributivo, in particolare in presenza di carriere lunghe con
livelli retributivi tendenzialmente stabili.
Viceversa, la circostanza che nessuna previsione normativa
obblighi l'interessato a fare un doppio calcolo preventivo del
trattamento pensionistico secondo le regole dei regimi di
totalizzazione e di cumulo, per poi avere diritto al trattamento
deteriore dei due, dimostra che nell'intenzione del legislatore il
pensionato possa scegliere il regime ritenuto piu' conveniente in
concreto.
D'altro canto, anche la circostanza che si tratta di regimi
opzionali destinati a superare le difficolta' di accesso al
trattamento pensionistico di lavoratori con carriere discontinue non
puo' portare ad un abbassamento dei livelli di tutela rispetto a
coloro che abbiano svolto la propria attivita' lavorativa sempre
nello stesso settore: «e' irragionevole ed e' in contrasto con l'art.
3 della Costituzione che le norme censurate, benche' siano volte a
colmare uno svantaggio (come la difficolta' di conseguire il minimo
contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico), si
traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il
trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente
diritto» (Corte Costituzionale, sentenza n. 224/2022).
Peraltro, deve essere ricordato che anche una pensione in regime
di cumulo rappresenta una prestazione di carattere previdenziale -
senza alcun elemento di natura assistenziale - in quanto corrisponde
esattamente alla somma dei trattamenti pensionistici corrispondenti
ai periodi di attivita' lavorativa svolta (o, comunque, ai periodi
agli stessi integralmente equiparati).
Il sig. C. ha ottenuto la pensione di vecchiaia in regime di
cumulo all'eta' di 66 anni e 7 mesi (eta' per l'accesso alla pensione
di vecchiaia all'epoca prevista per la generalita' dei lavoratori
subordinati) e con circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati
(quindi, con oltre 15 anni di contributi in piu' rispetto al
requisito minimo di 20 anni): la circostanza che abbia potuto
conseguire il diritto ad una quota di pensione calcolata secondo le
regole di calcolo su base retributiva, in modalita' di cumulo pro
quota delle prestazioni calcolate dalle singole gestioni
previdenziali in cui e' stato iscritto nel corso della propria
carriera lavorativa, corrisponde alla situazione della generalita'
dei lavoratori della stessa eta' ed anzianita' contributiva.
In altri termini, la circostanza che la pensione di vecchiaia sia
stata conseguita in regime di cumulo gratuito di periodi contributivi
presso diverse gestioni previdenziali non rappresenta certamente una
situazione di privilegio rispetto alla generalita' dei lavoratori
nell'analoga posizione, ma il riconoscimento della pari dignita' di
tutte le attivita' lavorative.
D'altro canto, diversamente dalla regola del doppio calcolo ex
art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, non esiste alcuna
previsione legislativa che obblighi l'interessato a fare una
preventiva simulazione tra la ricongiunzione, la totalizzazione ed il
cumulo per poi avere il diritto a conseguire solo la prestazione meno
conveniente.
In presenza di tre diversi regimi opzionali, con facolta' di
libera scelta di quello piu' conveniente per l'interessato, ciascuno
di tali regimi deve assicurare la piena legittimita' costituzionale
delle regole applicate al proprio interno.
Infatti, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori sarebbe
difficilmente sostenibile la legittimita' costituzionale di
disposizioni discriminatorie per il solo fatto che l'interessato
abbia spontaneamente scelto di aderire ad una particolare tipologia
di rapporto (previdenziale o lavorativo che sia: in questo caso, il
rapporto previdenziale corrispondente alla pensione in cumulo, con
una quota di pensione retributiva) invece che aderire ad altri regimi
presumibilmente meno tutelanti seppure costituzionalmente legittimi
(ad es., in ambito previdenziale, la ricongiunzione o la
totalizzazione).
Infine, deve essere rilevato che nell'ordinamento previdenziale
attuale i trattamenti pensionistici previdenziali possono essere
legittimamente calcolati con un sistema di calcolo retributivo,
contributivo o misto in considerazione di diverse variabili, ma a
prescindere dai criteri di calcolo utilizzati si tratta sempre di
prestazioni di carattere previdenziale parametrate - seppure non
sempre in misura direttamente proporzionale - sugli anni di attivita'
lavorativa e sui compensi percepiti per tale attivita'
(rappresentando i contributi previdenziali di regola una percentuale
dei compensi medesimi, anche se alcune gestioni prevedono obblighi
contributivi minimi in misura fissa).
Di conseguenza, la circostanza che il principio di
«neutralizzazione» sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale limitatamente ai trattamenti pensionistici calcolati
con il sistema retributivo non costituisce un giudizio di valore
sulla maggiore o minore tutela di determinate categorie di
pensionati, ma attiene esclusivamente alle regole tecniche proprie di
calcolo della pensione retributiva oppure della relativa «quota A»
nel caso di calcolo secondo il criterio misto.
Trattandosi, appunto, di un correttivo tecnico al sistema di
calcolo indispensabile per prevenire la violazione dei fondamentali
principi costituzionali in relazione ad alcune fattispecie peculiari,
lo strumento di «neutralizzazione» resta costituzionalmente
necessitato anche nell'ambito del calcolo delle quote di pensione
retributiva o mista (limitatamente alla «quota A»), di competenza
delle singole gestioni per le pensioni di vecchiaia in regime di
cumulo.
Viceversa, il problema dell'eventuale «neutralizzazione» non puo'
mai porsi negli stessi termini finora prospettati dalla
giurisprudenza costituzionale per il calcolo retributivo nell'ambito
delle pensioni calcolate secondo il criterio contributivo, in quanto
solo nel primo caso l'importo del trattamento pensionistico - o della
relativa quota - e' parametrato esclusivamente sulle retribuzioni
piu' recenti.
4.2.2. In secondo luogo, deve essere rilevato che proprio
l'analogia tra l'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012 in
materia di cumulo e l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.
42/2006 permette di evidenziare la ratio dell'obbligo di conferimento
integrale che non e' in contrasto con il principio di
«neutralizzazione».
Infatti, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006
dispone quanto segue: «La totalizzazione e' ammessa a condizione che
riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di
totalizzazione».
Il primo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.
42/2006 e' del tutto analogo all'art. 1, comma 243, della legge n.
228/2012: «La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto
tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le
gestioni di cui al medesimo comma 239».
Tuttavia, proprio la precisazione contenuta al secondo periodo
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006 fa emergere
con chiarezza la ratio dell'obbligo di conferimento integrale -
quella di evitare che l'interessato possa operare una selezione dei
periodi da conferire in totalizzazione (o in cumulo) per poi ottenere
il rimborso dei contributi versati nelle gestioni ritenute non
essenziali al fine del calcolo del trattamento pensionistico.
Viceversa, in base al principio di «neutralizzazione», i
contributi previdenziali versati in corrispondenza ai periodi di
minore retribuzione restano comunque definitivamente acquisiti
dall'ente previdenziale, in quanto la «neutralizzazione» e' limitata
alla sola mancata considerazione della retribuzione relativa al
periodo che incide negativamente sul calcolo dello stipendio di
riferimento ai fini pensionistici.
4.2.3. Da ultimo, deve essere evidenziato che il caso deciso
dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza 16 febbraio
2023, n. 4845 (richiamata al punto 6 della sentenza n. 110/2025 della
Corte costituzionale con l'invito a confrontarsi con l'indirizzo
giurisprudenziale ivi espresso) attiene ad una fattispecie del tutto
peculiare di un soggetto che, dopo aver ottenuto una pensione di
anzianita' in regime di totalizzazione, conseguiva la rivalutazione
contributiva per pregressa esposizione ad amianto e quindi, una volta
raggiunta l'anzianita' anagrafica per la pensione di vecchiaia,
proponeva la domanda di «neutralizzazione» dell'intero periodo di
contribuzione alla «Gestione separata», pari a 429 settimane (piu' di
8 anni) temporalmente collocate prima del 31 dicembre 1992 e,
presumibilmente, almeno in parte coincidenti con il periodo della
rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto
riconosciuta successivamente (essendo specificato nel testo della
sentenza che anche tale rivalutazione era da collocarsi prima del 31
dicembre 1992). Pertanto, la Corte di cassazione esclude «i
presupposti per poter anche solo dubitare della legittimita'
costituzionale di una disciplina del genere» (quella prevista
dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006), per
l'evidente distanza tra le domande formulate dal ricorrente ed i
presupposti di «neutralizzazione» enunciati dalla Corte
costituzionale con le sentenze introduttive del predetto principio.
4.3. La disciplina del regime di cumulo ex art. 16 della legge n.
233/1990, ritenuta irrilevante ai fini dell'applicabilita' del
principio di «neutralizzazione» dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 173/2018.
Sempre per completezza, e' utile evidenziare che nel caso
trattato dalla sentenza n. 173/2018 della Corte costituzionale e
deciso con l'applicazione del principio di «neutralizzazione» anche
alle regole di liquidazione del trattamento pensionistico della
gestione speciale INPS per lavoratori autonomi-commercianti,
parametrati sul reddito d'impresa (art. 5, comma 1, della legge n.
233/1990 e art. 1, comma 18, della legge n. 335/1995) ne' il giudice
a quo (la Corte d'appello di Trieste) ne' la stessa Corte
costituzionale individuano specificamente l'ulteriore disciplina che
aveva permesso all'interessato di conseguire la pensione di vecchiaia
cumulando la contribuzione versata in due gestioni diverse.
Infatti, la sentenza n. 173/2018 della Corte costituzionale si
limita a riportare i seguenti elementi (provenienti dall'ordinanza di
rimessione della Corte d'appello di Trieste): «[i]l ricorrente aveva
rappresentato di essere titolare di pensione di vecchiaia avente
decorso dal 1° luglio 2010 (avendo utilizzato la "finestra" del l°
luglio dell'anno successivo al compimento del cinquantanovesimo anno
di eta'), ottenuta con il cumulo della contribuzione versata, prima
come lavoratore dipendente (numero 112 settimane) e, poi, come
lavoratore autonomo-commerciante (numero 1842 settimane dal 1°
ottobre 1975 al 30 giugno 2010), il tutto per una retribuzione
pensionabile di euro 1.275,89 mensili».
Tuttavia, dalla fattispecie descritta risulta agevolmente
desumibile che la disciplina che aveva consentito al sig. ... (il
ricorrente nel caso deciso dalla Corte costituzionale nel 2018) di
conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo era l'art. 16 (Cumulo
dei periodi assicurativi) della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma
dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) che tutt'ora
dispone quanto segue:
«1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei
contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato
dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli
articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive
gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma
1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi
delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.»
Si tratta di una disciplina del tutto analoga a quella del cumulo
gratuito prevista dall'art. 1, commi 239 ss., della legge n. 228/2012
con l'estensione generalizzata a tutte le gestioni previdenziali.
Infatti, se nel sistema del cumulo gratuito ex legge n. 228/2012
la previsione esplicita dell'obbligo di conferire tutti i contributi
si giustifica dalla circostanza che INPS non ne ha la disponibilita'
diretta, l'art. 16 della legge n. 233/1990 ottiene sostanzialmente lo
stesso effetto con la previsione che l'importo della pensione e'
determinato dalla somma delle quote calcolate sulla base dei periodi
di iscrizione in ciascuna delle due gestioni considerate ai fini del
cumulo, senza alcuna previsione di possibilita' di selezione da parte
dell'interessato.
4.4. L'irrilevanza ai fini del giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 965/1965.
In tale contesto normativo complessivamente ricostruito, deve
essere pienamente condivisa l'osservazione della sentenza n. 110/2025
della Corte costituzionale (punto 5 in diritto) circa la mancata
rilevanza, ai fini della decisione, delle censure di legittimita'
costituzionale mosse all'art. 3, primo comma, della legge n. 965/1965
relativo alla «gestione enti locali», in quanto il ricorrente non
richiede la «neutralizzazione di alcuna contribuzione presente in
tale gestione.
4.5. L'irrilevanza ai fini della decisione dell'art. 2, primo
comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973.
Sempre in accoglimento dell'invito contenuto nella sentenza n.
110/2025 della Corte costituzionale (punto 8 in diritto), si conferma
che nel caso del sig. C. non puo' trovare applicazione l'art. 2,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092/1973, secondo il quale «[i]l trattamento di quiescenza
previsto dal presente testo unico non spetta: [...] al personale
civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a
un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria
e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione
artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza,
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti».
Infatti, per effetto dell'art. 24, comma 15, della legge n.
67/1988, detto personale, «e' assoggettato, a decorrere dal 1°
gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e
con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato»
e che «dalla stessa data cessa per il personale medesimo
l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti», con
conseguente applicazione, anche per esso, delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti pubblici, dettate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973.
5. La rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012.
Il ricorso del sig. C. e' finalizzato ad ottenere l'applicazione
del principio di «neutralizzazione» - gia' riconosciuto dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento a diverse
gestioni previdenziali (sentenza n. 264/1994 per la gestione
ordinaria del settore privato, sentenza n. 433/1999 per gli agenti di
commercio iscritti alla gestione cd. ENASARCO, sentenza n. 173/2018
per la gestione speciale INPS per lavoratori autonomi-commercianti,
sentenza n. 224/2022 per i lavoratori marittimi) - anche con
riferimento alla pensione retributiva della gestione pubblica, piu'
precisamente alla «quota A» della pensione stessa (quella calcolata
con il metodo retributivo).
Come evidenziato meglio al punto 4.1. supra, la fattispecie
oggetto delle censure risulta regolata dal combinato disposto
dell'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012 (tutti
integralmente riportati al predetto punto 4.1.) e, per l'effetto del
rinvio operato da tale ultimo comma, dall'art. 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 che disciplina
le modalita' di calcolo della quota di pensione di vecchiaia in
regime di cumulo corrispondente all'ultimo anno di iscrizione del
sig. C. alla gestione pubblica quale docente supplente per il
Ministero dell'....
In particolare, l'art 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, relativo alla cd. «gestione Stato»,
impone di considerare come base di calcolo della «quota A» della
predetta quota della pensione di cumulo l'ultima retribuzione del
sig. C. quale dipendente del Ministero dell'...: «Ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo
stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o
indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti».
Invece, nell'ipotesi di riconoscimento della valenza del
principio di «neutralizzazione» anche nell'ambito della «gestione
Stato», come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
110/2025, il rinvio operato dall'art. 1, comma 245, della legge n.
228/2012 comporterebbe la liquidazione della «quota A» della quota
pubblica della pensione del ricorrente in base all'art. 3, comma 1,
della legge n. 695/1965 che fa riferimento alla «retribuzione annua
contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio»
nell'ambito della cd. «gestione enti locali», risultando pertanto,
quale parametro di riferimento per il calcolo, l'ultima retribuzione
del sig. C. quale dipendente del Comune di ....
Pertanto, questo Giudice e' tenuto a fare applicazione di tutte
le predette disposizioni - l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n. 228/2012 per la disciplina generale della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo, l'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973 per il calcolo della quota
della pensione pubblica secondo le regole della «gestione Stato» nel
caso della mancata affermazione del principio di «neutralizzazione» e
l'art. 3, comma 1, della legge n. 695/1965 per il calcolo della quota
della pensione pubblica secondo le regole della «gestione enti
locali» nel caso della positiva affermazione del principio di
«neutralizzazione» nell'ambito della «gestione Stato» - e
segnatamente nella parte in cui tale combinato disposto non prevede
la possibilita' di «neutralizzare» il periodo che incide
negativamente sull'importo della pensione del ricorrente; donde,
l'esigenza della risoluzione del dubbio di legittimita'
costituzionale delle stesse disposizioni - per la parte evidenziata e
nei termini infra rappresentati - prima di dare alle stesse
disposizioni puntuale applicazione per il corretto calcolo di quanto
di spettanza del richiedente ai fini pensionistici.
In particolare, solo un'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. l'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche quando applicato per
il calcolo della quota di «gestione pubblica» della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo ai sensi dell'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non prevede la
possibilita' di «neutralizzare» le retribuzioni da docente supplente
negli ultimi tre anni prima del pensionamento, con la conseguente
applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 695/1965 della
«gestione enti locali», permetterebbe l'accoglimento della domanda
del sig. C.
Da qui la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale prospettata dal ricorrente.
6. La non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, anche in combinato disposto con l'art.
1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012: prima valutazione
generale alla luce della giurisprudenza costituzionale.
6.1. Quanto al secondo «filtro» di accesso al giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, l'art. 23 della legge n.
87/1953 assegna al Giudice del processo principale il potere-dovere
di accertare, in linea di mera delibazione, e dunque prima facie, se,
in riferimento alla norma di cui egli debba fare applicazione,
sussista un dubbio di legittimita' costituzionale in relazione a
disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si
assumono violate, con conseguente sospensione dell'applicazione della
norma medesima, e rimessione della questione medesima alla Corte
costituzionale.
Con riferimento alle disposizioni da applicare per la
determinazione del trattamento pensionistico del sig. C., tale dubbio
di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche in combinato disposto
con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012, trova il
conforto in puntuali precedenti pronunce della Corte costituzionale
riferite a norme caratterizzate da forte analogia della disciplina e,
ad avviso di questo Giudice, anche dall'identita' di ratio.
6.2. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il
principio di «neutralizzazione» e' stato applicato, a partire dalla
sentenza n. 264/1994, nell'ambito del sistema di computo retributivo
del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata
successivamente alla maturazione dell'anzianita' contributiva minima
ai fini del diritto alla pensione, con riferimento alla retribuzione
pensionabile percepita nell'ultimo arco temporale - piu' o meno ampio
- antecedente alla data del pensionamento.
In particolare, con la sentenza n. 264/1994 - originata dal caso
di «un lavoratore che, dopo 30 anni di servizio alle dipendenze di
una Cassa di risparmio come impiegato di concetto, aveva prestato per
un triennio attivita' estremamente limitata come lavoratore agricolo»
- la Corte costituzionale ha riaffermato «in radice e in termini piu'
generali» il principio per cui «e' palesemente contrario al principio
di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione - "che implica
l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di
equita'" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo
di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione
consegua, in un sistema che prende in considerazione per la
determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo
lavorativo (in quanto si presume piu' favorevole per il lavoratore),
come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico
di vecchiaia rispetto a quello gia' ottenibile ove in tale periodo
non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non
fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai
fini della determinazione dell'anzianita' contributiva): e', cioe',
irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto
contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il
lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della
pensione per effetto della precedente contribuzione».
Di conseguenza, la sentenza n. 264/1994 ha dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della
legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non
prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di
contribuzione di attivita' lavorativa, meno retribuita da parte di un
lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita'
contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta'
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima».
Il caso esaminato dalla sentenza n. 264/1994 e' caratterizzato da
rilevanti profili di analogia con quello del sig. C.
In entrambi i casi i ricorrenti avevano svolto, nel periodo
temporale di riferimento individuato dalla norma per il calcolo del
trattamento pensionistico, un'attivita' lavorativa piu' limitata e
meno retribuita rispetto a quella svolta in precedenza.
Inoltre, in entrambi i casi gli interessati avrebbero conseguito
la pensione di vecchiaia con la stessa decorrenza anche in ipotesi di
mancato svolgimento di tale attivita' meno retribuita, avendo
maturato gia' in precedenza il relativo requisito contributivo
minimo.
Al contempo, la Corte costituzionale ha precisato che «[n]e'
alcun rilievo puo' essere riconosciuto al fatto che l'interessato,
all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di risparmio, non
avesse ancora raggiunto l'eta' minima pensionabile. Si tratta,
infatti, di circostanza del tutto estranea rispetto ai termini della
questione, posto che quest'ultima non riguarda il momento di
maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma l'ammontare
di questo al raggiungimento dell'eta' pensionabile» (sentenza n.
264/1994).
Di conseguenza, deve ritenersi inconferente, in quanto
irrilevante, la circostanza che alla data di assunzione come docente
supplente il sig. C. non avesse ancora l'eta' minima prevista per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, cosi' come la circostanza che
la predetta pensione di vecchiaia fosse liquidata in regime di
cumulo, essendo, invece, sufficiente il fatto che aveva gia'
raggiunto l'anzianita' contributiva minima prevista per il (futuro)
accesso alla predetta pensione di vecchiaia in regime di cumulo.
6.3. Risulta particolarmente significativa in relazione al caso
di specie pure la sentenza n. 173/2018 con la quale la Corte
costituzionale ha ritenuto applicabile il principio di
«neutralizzazione» anche alla gestione speciale INPS per lavoratori
autonomi-commercianti, in quanto i «diversificati aspetti delle due
discipline pensionistiche non ostano all'applicazione del principio
della esclusione dei contributi dannosi anche alle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in
considerazione della stessa valenza generale del suddetto principio,
che si impone nell'ordinamento pensionistico al di la' del pluralismo
delle gestioni e dei regimi».
A sostegno di tale conclusione, la sentenza n. 173/2018 precisa
quanto segue: «se, come si e' ricordato, il principio di esclusione
dei contributi dannosi e' chiamato ad assolvere la funzione di
costituire un limite intrinseco alla discrezionalita' del legislatore
nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del
periodo di riferimento della retribuzione pensionabile (da ultimo,
sentenze n. 82 del 2017 e n. 388 del 1995), tale esigenza si
configura anche in riferimento al reddito pensionabile, e dunque
anche nei confronti del regime previdenziale dei lavoratori autonomi.
Il sistema previdenziale e' certamente improntato a logiche di
solidarieta' e non di mera corrispettivita', ma anche per il regime
pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS risulta
irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attivita'
lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere
alla pensione, anziche' assolvere alla funzione fisiologica e
naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il
paradossale effetto di ridurre l'entita' della prestazione».
Sull'identita' della ratio sottostante al principio di
«neutralizzazione», la sentenza n. 173/2018 evidenzia che «[a]d
avviso di questa Corte, una volta adempiuti i propri obblighi
contributivi e conseguiti i requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative del sistema
di appartenenza, anche nei confronti del lavoratore autonomo la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa e della correlata
contribuzione dopo la maturazione dei predetti requisiti non puo'
comportare una riduzione del trattamento "virtualmente" conseguito in
tale momento».
Inoltre, e' utile precisare che anche nel caso che ha originato
la sentenza n. 173/2018 la questione riguardava, nello specifico, il
calcolo della quota della pensione di cumulo tra due gestioni, da
lavoro dipendente e da lavoro autonomo (per l'approfondimento sui
profili di analogia tra le due discipline di cumulo ex art. 1, commi
239 ss., della legge n. 228/2012 ed ex art. 16 della legge n.
233/1990 si rinvia al punto 4.3. supra).
6.4. Infine, devono essere ricordate le sentenze della Corte
costituzionale che hanno riconosciuto l'applicabilita' di
«neutralizzazione», quale espressione di un principio generale
finalizzato a prevenire che una «contribuzione aggiuntiva, rispetto
al requisito contributivo minimo» comporti «un depauperamento del
trattamento pensionistico» (punto 7.2 del diritto della sentenza n.
224/2022), anche ai casi particolari degli agenti di commercio
iscritti alla gestione cd. ENASARCO (sentenza n. 433/1999) e di
lavoratori marittimi (sentenza n. 224/2022).
6.5. In tale contesto, il principale elemento di differenziazione
della disciplina della pensione retributiva della gestione pubblica
rispetto a quella privata o dei lavoratori autonomi e' rappresentato
dal riferimento alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio,
rispetto ai periodi piu' ampi previsti nelle altre gestioni.
Si tratta di una scelta connotata dall'intento di assicurare una
maggiore tutela ai dipendenti pubblici, prendendo a riferimento la
retribuzione corrispondente all'ultimo scatto della progressione
economica raggiunta.
Tale scelta discrezionale del legislatore, sicuramente
vantaggiosa per il dipendente in presenza di una carriera
continuativa, presenta gli stessi profili di criticita' - cui la
giurisprudenza costituzionale ha inteso porre rimedio con il
principio di «neutralizzazione» - nell'ipotesi di un'eventuale
discontinuita' del percorso lavorativo, in quanto crea il rischio di
portare alla conseguenza irrazionale, oltre che intrinsecamente
irragionevole, per cui ad un maggior numero di anni di lavoro
corrisponde un minore trattamento pensionistico.
Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale,
la durata piu' o meno lunga del periodo temporale di riferimento
rappresenta un elemento meramente accessorio, mentre l'unico
requisito essenziale per l'applicazione del principio di
«neutralizzazione» e' rappresentato dal superamento dell'anzianita'
contributiva minima.
6.6. Anche la circostanza della prosecuzione da parte del sig. C.
del lavoro come docente supplente da pensionato - evidenziata nelle
difese di INPS - appare del tutto irrilevante ai fini della verifica
della possibilita' di applicare il principio di «neutralizzazione»,
in quanto detta circostanza si configura come «estrinseca», e dunque
del tutto indifferente, rispetto alla fattispecie oggetto del
decidere.
6.7. Da ultimo, ad avviso di questo rimettente i termini della
questione non cambiano nemmeno in relazione alla circostanza che il
principio di «neutralizzazione» invocato dal ricorrente con
riferimento alle regole di calcolo della pensione retributiva proprie
della gestione pubblica dovra' essere in concreto operato quale
regola propria della relativa gestione in virtu' del rinvio operato
dall'art. 1, comma 245, della legge n. 228/2012, nell'ambito della
pensione di vecchiaia in regime di cumulo ex art. 1, comma 239, della
legge n. 228/2012, non essendo a tal fine preclusivo il successivo
comma 243 sull'obbligo del conferimento integrale in cumulo di tutti
i contributi. Si rinvia a quanto piu' ampiamente argomentato sul tema
ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 supra.
6.8. Cosi' ricostruito in termini generali il profilo della non
manifesta infondatezza della questione alla luce della giurisprudenza
costituzionale, i relativi dubbi di legittimita' costituzionale
saranno prospettati con riferimento ai singoli puntuali parametri
costituzionali ai successivi punti 8, 9 e 10, previa verifica - al
punto 7 infra - circa la possibilita' o meno di procedere
direttamente all'interpretazione costituzionalmente orientata.
7. L'impossibilita' di procedere direttamente all'interpretazione
costituzionalmente orientata.
Quanto argomentato al precedente punto 6 in merito ai principi
desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e all'identita' di
ratio delle disposizioni di legge da applicare con quelle gia'
oggetto di pronunce additive del principio di «neutralizzazione»,
implica la necessita' di valutare la possibilita' di procedere
direttamente all'interpretazione costituzionalmente orientata delle
norme in materia di calcolo del trattamento pensionistico della
gestione pubblica.
7.1. Al riguardo giova premettere, che la Corte costituzionale
(sentenza n. 42/2017, punto 2.2 del diritto) ha affermato il
principio secondo cui «[a] fronte di adeguata motivazione circa
l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile,
dovuto specificamente al "tenore letterale della disposizione",
questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "la possibilita' di
un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha
ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai
fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto
la verifica dell'esistenza e della legittimita' di tale ulteriore
interpretazione e' questione che attiene al merito della
controversia, e non alla sua ammissibilita'" (sentenza n. 221 del
2015). Si tratta di orientamento ormai consolidato, in virtu' del
quale puo' ben dirsi che "se l'interpretazione prescelta dal giudice
rimettente sia da considerare la sola persuasiva, e' profilo che
esula dall'ammissibilita' e attiene, per contro, al merito" (sentenze
nn. 95 e 45 del 2016, n. 262 del 2015; nonche', nel medesimo senso,
sentenza n. 204 del 2016). Se, dunque, "le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di
darne)" (sentenza n. 356 del 1996), cio' non significa che, ove sia
improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione
costituzionalmente orientata, la questione non debba essere
scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo le predette
condizioni, si rivela, come nella specie, necessario, pure solo al
fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata
dal giudice rimettente sia invece possibile.».
7.2. Come gia' rappresentato al punto 2 supra, l'applicazione
diretta del principio di «neutralizzazione» anche all'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 ai fini della
calcolo della relativa quota di pensione di vecchiaia in regime di
cumulo e' stata ritenuta possibile dal giudice ordinario di primo
grado che si e' pronunciato sul ricorso del sig. C. (Tribunale di
Arezzo, sentenza n. 297/2021, annullata dalla successiva sentenza n.
574/2022 della Corte d'appello di Firenze, Sezione lavoro,
dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario),
cosi' come anche nella fattispecie che ha portato alla sentenza della
Corte costituzionale n. 173/2018 il giudice delle prime cure aveva
gia' applicato il principio di «neutralizzazione» in via
interpretativa alla gestione dei lavoratori autonomi (sentenza n.
24/2015 del Tribunale di Pordenone, impugnata dinanzi alla Corte
d'appello di Trieste, con il giudice di secondo grado che sollevava
la questione di legittimita' costituzionale, poi accolta).
7.3. Sul tema, questo Giudice ritiene maggiormente rispettosa dei
principi costituzionali l'impostazione per cui l'interpretazione
costituzionalmente orientata non possa andare oltre il tenore
letterale delle disposizioni da applicare, anche in ipotesi di
particolare evidenza circa l'identita' di ratio con le norme gia'
dichiarate oggetto di pronunce additive del principio di
«neutralizzazione».
In tale evenienza, la rimessione della questione alla Corte
costituzionale si appalesa, invece, come doverosa non solo per
rispettare il ruolo proprio della Corte costituzionale sancito
dall'art. 134 della Costituzione, ma anche per assicurare una piu'
rapida definizione del singolo giudizio (in quanto un'eventuale
pronuncia basata sull'interpretazione costituzionalmente orientata
sarebbe certamente oggetto di impugnazione), nonche' - piu' in
generale - il rispetto del principio della certezza del diritto gia'
a partire dalla sua applicazione in sede amministrativa.
8. La mancata previsione di «neutralizzazione» nella gestione
pubblica, anche ai fini della pensione di vecchiaia in regime di
cumulo, ed il parametro costituzionale della ragionevolezza e
razionalita' ex art. 3 della Costituzione.
Alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata al
precedente punto 6, il dubbio della legittimita' costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e' prevista la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia, anche se conseguito in regime di cumulo,
si pone in primo luogo in relazione al principio della ragionevolezza
(cosi', sentenze della Corte costituzionale n. 224/2022 e n.
173/2018), inteso anche quale principio di razionalita' (cosi',
sentenza n. 264/1994), ex art. 3 della Costituzione.
In particolare, la sentenza n. 264/1994 della Corte
costituzionale dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 8, della legge n. 297/1982, nella parte in cui non prevede la
possibilita' di escludere dal computo, ad ogni effetto, i periodi di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima, nel caso di esercizio
nell'ultimo quinquennio di attivita' lavorativa meno retribuita da
parte di un lavoratore che abbia gia' conseguito la prescritta
anzianita' contributiva, in modo da assicurare la liquidazione di una
pensione non inferiore a quella che sarebbe altrimenti spettata al
raggiungimento dell'eta' pensionabile.
Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale e' riferita
sia al palese contrasto con il «principio di razionalita' di cui
all'art. 3 della Costituzione» (cfr. la citazione estesa al punto 6.2
supra) sia agli articoli 36 - sotto il profilo della
«proporzionalita' tra il trattamento pensionistico e la quantita' e
la qualita' del lavoro prestato durante il servizio attivo» - e 38,
secondo comma, della Costituzione. in relazione al principio
dell'adeguatezza (v. punto 9 infra).
In particolare, con riferimento al parametro dell'art. 3 della
Costituzione, la sentenza n. 264/1994 ritiene palesemente
irrazionale, in quanto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro
e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della
pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della
liquidazione della pensione per effetto della precedente
contribuzione».
Anche la successiva sentenza n. 433/1999, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 della legge n.
12/1973 («gestione ENASARCO»), individua un palese contrasto sia con
l'art. 3 della Costituzione sia con l'art. 38 della Costituzione
nella parte in cui non prevedono «nel caso di prosecuzione della
contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la
prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di
vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella
calcolata sulla base della sola contribuzione minima», in quanto
«dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa),
mentre vale ad incrementare il livello di pensione gia' consolidato,
non deve comunque compromettere la misura della prestazione
potenzialmente maturata sino a quel momento».
La sentenza n. 173/2018 della Corte costituzionale, in materia di
trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi, accoglie la
questione di illegittimita' costituzionale della relativa disciplina,
nella parte in cui non prevede il principio di «neutralizzazione» dei
periodi con redditi piu' bassi che incidono negativamente sulla
misura della pensione, se ulteriori rispetto alla prescritta
anzianita' contributiva minima, con riferimento esclusivo al
parametro costituito dall'art. 3 della Costituzione e l'assorbimento
degli ulteriori parametri evocati dal giudice rimettente («articoli
35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione»).
Da ultimo, anche la sentenza n. 224/2022 della Corte
costituzionale, in materia di trattamento pensionistico dei
lavoratori marittimi, ha censurato la mancata previsione della
«neutralizzazione» con riferimento sia all'art. 3 della Costituzione
sia agli articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.
In particolare, la sentenza n. 224/2022 rileva che «e'
irragionevole ed e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che
le norme censurate, benche' siano volte a colmare uno svantaggio
(come la difficolta' di conseguire il minimo contributivo per
l'accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e
producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui
l'assicurato avrebbe virtualmente diritto».
Anche nel caso del ricorrente tale palese irragionevolezza della
riduzione del trattamento pensionistico - derivante dall'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973 in assenza del correttivo rappresentato dal principio di
«neutralizzazione» - risulta dalla constatazione che lo svolgimento
dell'attivita' di insegnamento nei tre anni precedenti al
raggiungimento dell'eta' prevista per la pensione di vecchiaia,
avendo lo stesso gia' non solo raggiunto, ma anche ampiamente
superato l'anzianita' contributiva minima prevista per l'accesso al
trattamento previdenziale, determina la pensione in quota gestione
pubblica pari a circa euro 1.100,00 invece di circa euro 2.500,00 che
sarebbe spettata al medesimo se non avesse svolto la predetta
attivita'.
Pertanto, ad avviso di questo rimettente, risulterebbe violato in
primo luogo il parametro costituzionale dell'art. 3 della
Costituzione sotto i profili della ragionevolezza e della
razionalita' (quale inidoneita' del mezzo rispetto al fine), per
motivi gia' ampiamente evidenziati nella giurisprudenza
costituzionale con riferimento a disposizioni analoghe.
9. La mancata previsione di «neutralizzazione» nella gestione
pubblica, anche ai fini della pensione di vecchiaia in regime di
cumulo, ed i parametri degli articoli 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione.
Alla luce della medesima giurisprudenza costituzionale richiamata
al precedente punto 6, il dubbio della legittimita' costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e' prevista la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia, si pone anche con riferimento agli
articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.
A sostegno di tale conclusione, la sentenza della Corte
costituzionale n. 264/1994 evidenzia che la proporzionalita' tra il
trattamento pensionistico e la quantita' e la qualita' del lavoro
deve essere riferita all'intero servizio attivo, essendo non solo
irragionevole, ma anche in contrasto con i principi degli articoli 36
e 38, secondo comma, della Costituzione, una riduzione dell'importo
spettante al pensionato disposta da una norma di legge in conseguenza
di svolgimento di nuove attivita' di lavoro meno retribuite dopo aver
raggiunto l'anzianita' contributiva minima: «tale depauperamento,
incidendo in questo caso sulla proporzionalita' tra il trattamento
pensionistico e la quantita' e la qualita' del lavoro prestato
durante il servizio attivo, viola anche l'art. 36, oltre che il
principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione».
Il medesimo profilo di violazione - in caso di una disciplina
normativa che faccia riferimento al periodo retributivo piu' recente,
senza possibilita' di «neutralizzare» i periodi di minore
retribuzione successivi al raggiungimento del requisito contributivo
minimo - e' ravvisato anche dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 224/2022: «viola, altresi', gli articoli 36 e 38, secondo comma,
della Costituzione, poiche' non rispetta la giusta proporzione tra
attivita' di lavoro prestato, relativa retribuzione, e
quantificazione della prestazione pensionistica».
Sul punto, e' utile richiamare anche la sentenza della Corte
costituzionale n. 433/1999 che individua la doppia ratio decidendi
delle precedenti pronunce n. 428/1992 e n. 264/1994 - «ma anche altre
pronunce (come le sentenze n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307
del 1989, n. 822 del 1988)» - «proprio nel rilievo che, dopo il
perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore
contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad
incrementare il livello di pensione gia' consolidato, non deve
comunque poter compromettere la misura della prestazione
potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che
sarebbe infatti da considerare palesemente contrastante con gli
articoli 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenza n.
388 del 1995)».
La rilevanza del contrasto tra la disposizione dell'art. 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973,
anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n. 228/2012, in assenza del correttivo rappresentato dal
principio di «neutralizzazione», ed i parametri costituzionali degli
articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione emerge anche in
questo caso dalla constatazione che ad un maggior impegno lavorativo
- ulteriore rispetto a quello previsto quale requisito minimo di
accesso al trattamento pensionistico - corrisponde una rilevante
riduzione dell'importo del trattamento medesimo, tale da incidere in
misura non indifferente anche sull'adeguatezza dell'assegno percepito
rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza.
10. La mancata previsione di «neutralizzazione» nella gestione
pubblica, anche ai fini della pensione di vecchiaia in regime di
cumulo, ed i parametri degli articoli 1, primo comma, 3, primo comma,
35, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.
Per completezza, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e' prevista la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello minimo richiesto per l'accesso al trattamento
pensionistico, deve essere prospettata anche con riferimento agli
articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, e 98, primo
comma, della Costituzione.
Infatti, qualora il principio di «neutralizzazione» - prospettato
nei termini in cui supra - dovesse essere escluso per i soli iscritti
alla gestione pubblica, si potrebbe configurare una violazione del
principio dell'eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione),
in contrasto con il dovere del legislatore di tutelare «il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma della
Costituzione), in quanto principio fondante della Repubblica (art. 1,
primo comma, della Costituzione), nonche' con il riconoscimento del
particolare valore sociale dell'attivita' di «pubblici impiegati
[che] sono al servizio esclusivo della Nazione» (art. 98, primo
comma, della Costituzione).
In particolare, pur rientrando nella discrezionalita' del
legislatore una ragionevole differenziazione delle tutele
previdenziali nel settore pubblico e privato, sarebbe poco coerente
con il quadro di tutti i principi costituzionali nei termini sopra
delineati una disciplina legislativa che determini la possibilita' di
riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti
dei soli dipendenti pubblici, quale conseguenza dello svolgimento,
negli ultimi anni di carriera ed avendo gia' maturato l'anzianita'
contributiva minima prevista, di attivita' meno retribuite.
La rilevanza del contrasto tra la disposizione dell'art. 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973,
anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n. 228/2012, in assenza del correttivo rappresentato dal
principio di «neutralizzazione», ed i parametri costituzionali degli
articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, e 98, primo
comma, della Costituzione emerge anche in questo caso dalla
constatazione che ad un maggior impegno lavorativo - del solo
dipendente pubblico - puo' corrispondere una riduzione dell'importo
del trattamento medesimo ogni qualvolta la retribuzione nell'ultimo
anno di servizio dovesse essere piu' bassa rispetto a quella degli
anni precedenti.
Il paradosso di un tale esito dell'interpretazione della
disciplina, ove non espunto dall'ordinamento, porterebbe, in
sostanza, ad un disincentivo per il dipendente pubblico con almeno 20
anni di anzianita' contributiva ad accettare incarichi meno
remunerati rispetto a quelli precedentemente svolti, cosi'
conculcando la dignita' del lavoratore che potrebbe essere indotto,
sulla base di un mero calcolo di convenienza economica, a passare ad
un lavoro nel settore privato oppure anche a collocarsi
prematuramente a riposo, in entrambi i casi con potenziali perdite di
professionalita' per il settore pubblico.
11. Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche in
combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n.
228/2012.
In conclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 134
della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), anche in combinato
disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), come sopra
prospettate, e deve di conseguenza disporsi la sospensione del
giudizio in epigrafe, ordinando l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e gli altri adempimenti a cura della
Segreteria della Sezione di cui al dispositivo.
12. Le spese del giudizio saranno liquidate alla definizione
integrale del merito della presente controversia.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni,
sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore decisione, di rito e di
merito, sul ricorso proposto dal Sig. M. C.
Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), anche in combinato
disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), nella parte in
cui tali norme non prevedono che, al raggiungimento dell'eta'
pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad
ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non
necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima:
1) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettata
nei termini di cui al punto 8 della motivazione;
2) in riferimento agli articoli 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione, prospettata nei termini di cui al punto 9 della
motivazione;
3) in riferimento agli articoli 1, primo comma, 3, primo
comma, 35, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 10 della motivazione.
Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe;
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere:
all'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
alla notificazione della presente ordinanza alle parti in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;
ad ogni altro adempimento di competenza.
Spese del giudizio al definitivo.
Cosi' deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4
novembre 2025.
Il Giudice: Nikifarava
Il funzionario: Iliceto