Reg. ord. n. 24 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte dei conti  del 07/01/2026

Tra: M. C.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Trattamento di quiescenza – Base pensionabile – Previsione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni– Previsione che tale facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 Determinazione delle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento – Denunciate norme le quali non prevedono che, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima – Disposizioni che, non prevedendo la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalità – Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell’importo del trattamento medesimo – Incisione sull’adeguatezza dell’assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza – Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale – Normativa che determina la possibilità di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici – Lesione del principio di eguaglianza – Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano – Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all’attività dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 29/12/1973  Num. 1092  Art. 43  Co. 1 in combinato disposto con
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 239
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 243
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 245


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 35    Co.
Costituzione   Art. 36 
Costituzione   Art. 38    Co.
Costituzione   Art. 98    Co.