Reg. ord. n. 24 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8

Ordinanza del Corte dei conti  del 07/01/2026

Tra: M. C.  C/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS



Oggetto:

Previdenza – Pensioni – Trattamento di quiescenza – Base pensionabile – Previsione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni– Previsione che tale facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, comma 239 della legge n. 228 del 2012 Determinazione delle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento – Denunciate norme le quali non prevedono che, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima – Disposizioni che, non prevedendo la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione aggiuntivi rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico, confliggono con il principio di ragionevolezza, inteso quale principio di razionalità – Disciplina che determina, a fronte di un maggior impegno lavorativo, ulteriore rispetto ai requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico, una rilevante riduzione dell’importo del trattamento medesimo – Incisione sull’adeguatezza dell’assegno percepito rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza – Violazione del diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale – Normativa che determina la possibilità di riduzione della misura del trattamento pensionistico nei confronti dei soli dipendenti pubblici – Lesione del principio di eguaglianza – Violazione della tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano – Lesione del principio che riconosce particolare valore sociale all’attività dei pubblici impiegati che sono al servizio esclusivo della Nazione.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 29/12/1973  Num. 1092  Art. 43  Co. 1 in combinato disposto con
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 239
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 243
legge  del 24/12/2012  Num. 228  Art. 1  Co. 245


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 35    Co.
Costituzione   Art. 36 
Costituzione   Art. 38    Co.
Costituzione   Art. 98    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 gennaio 2026

Ordinanza del 7 gennaio  2026  della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da  M.  C.  contro  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale - INPS. 
 
Previdenza - Pensioni - Trattamento di quiescenza - Base pensionabile
  - Previsione della facolta' di cumulare i periodi assicurativi  non
  coincidenti al fine del conseguimento di un'unica  pensione  per  i
  soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  obbligatoria
  per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori  dipendenti,
  autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art.
  2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme  sostitutive
  ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui
  al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n.
  103  del  1996,  che  non  siano  gia'  titolari   di   trattamento
  pensionistico presso una delle predette gestioni -  Previsione  che
  tale facolta' deve avere ad oggetto tutti e per  intero  i  periodi
  assicurativi accreditati presso le  gestioni  di  cui  all'art.  1,
  comma 239, della legge n.  228  del  2012  -  Determinazione  delle
  gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria  competenza,
  del trattamento pro quota in  rapporto  ai  rispettivi  periodi  di
  iscrizione maturati, secondo  le  regole  di  calcolo  previste  da
  ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive  retribuzioni  di
  riferimento - Denunciate norme  le  quali  non  prevedono  che,  al
  raggiungimento dell'eta' pensionabile, la  pensione  liquidata  non
  possa essere comunque  inferiore  a  quella  che  sarebbe  spettata
  escludendo dal computo,  ad  ogni  effetto,  i  periodi  di  minore
  retribuzione,  in  quanto  non  necessari  ai  fini  del  requisito
  dell'anzianita' contributiva minima. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092
  (Approvazione del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
  quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art.  43,
  primo comma, anche in combinato disposto con l'art. 1,  commi  239,
  243 e 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
  di stabilita' 2013)). 


(GU n. 8 del 25-02-2026)

 
                          LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana 
 
    in composizione monocratica nella persona del primo referendario,
dott.ssa Khelena Nikifarava,  in  funzione  di  Giudice  unico  delle
pensioni, ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  giudizio  al  n.
62991 del registro di Segreteria, introdotto con  ricorso  depositato
in data 4 aprile 2023 e proposto dal sig.  M.  C.  (C.F.  ...),  nato
ad ... (...) l'... ed ivi residente in ...,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.    Giorgio    Borri     (C.F.     BRRGRG67P08A390C,     PEC
avvgiorgioborri@puntopec.it) del Foro di Arezzo e dall'avv. Francesco
Parenti del Foro di Firenze (C.F.  PRNFNC74P07G702G -  indirizzo  PEC
francesco.parenti@firenze.pecavvocati.it), elettivamente  domiciliato
presso lo studio del secondo difensore in Firenze, via  Jacopo  Nardi
n. 21, come da procura in atti; 
    contro INPS, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso, in virtu' di procura generale alle liti  Rep.
n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto Fantini di Roma,
dagli  avv.ti  Ilario  Maio  (C.F.  MAILRI63A12C285N)   e   Antonella
Francesca Paola  Micheli  (C.F.  MCHNNL64S43H282S),  con  i  medesimi
domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.  28  c.g.c.:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it                               -
 avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it 
    Visto l'atto introduttivo del giudizio; 
    Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio; 
    Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2025 - celebrata  con
l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci -  l'avv.  Giorgio
Borri per il ricorrente e  l'avv.  Antonella  Francesca  Micheli  per
INPS. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    I. Con ricorso in riassunzione depositato in data 4  aprile  2023
dopo la sentenza n. 574 del 29 settembre 2023 della  Corte  d'appello
di Firenze, Sezione lavoro, che declinava la giurisdizione in  favore
della Corte  dei  conti,  il  sig.  C.  adiva  questo  Giudice  delle
pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni: 
    «Voglia accertare e dichiarare il diritto del  sig.  M.  C.  alla
ricostituzione e/o riliquidazione della pensione, categoria VOCUM, n.
... da lui fruita con decorrenza  ...,  ricalcolando  la  stessa  con
esclusione dei periodi di retribuzione relativi ai rapporti di lavoro
intercorsi con il Ministero dell'... dall'... al ...,  e  condannando
per l'effetto  l'Inps,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, alla corresponsione in suo favore, da tale data o da  quella
diversa data di giustizia,  della  predetta  pensione,  nella  misura
corrispondente al ricalcolo sopraindicato, con detrazione delle somme
gia' erogate. 
        In  ogni  caso,  con   vittoria   di   spese   e   competenze
professionali.». 
    A sostegno della possibilita' di operare la  predetta  esclusione
la difesa del ricorrente richiamava la giurisprudenza  costituzionale
sul  principio  di   «neutralizzazione»   dei   periodi   retributivi
penalizzanti, a partire dalla sentenza  n.  264/1994  (riferita  alla
gestione pensionistica privata) e citando  in  particolare  anche  la
sentenza n. 173/2018 (riferita ai lavoratori autonomi  iscritti  alla
gestione separata INPS). 
    II. In data 20 settembre 2023 si  costituiva  in  giudizio  INPS,
concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e
in diritto, con  ampie  citazioni  normative  e  giurisprudenziali  a
sostegno delle predette conclusioni. In particolare, INPS  contestava
sia il diritto del ricorrente alla «neutralizzazione», in quanto  non
prevista  nella  gestione  pubblica,  sia  il  prospetto  di  calcolo
prodotto dal ricorrente medesimo sub doc. 13 sul punto degli  effetti
della «neutralizzazione» richiesta ai fini della  determinazione  del
trattamento pensionistico. 
    III.  All'udienza  pubblica  del  6  ottobre   2023,   le   parti
insistevano sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti. 
    IV. Con l'ordinanza del 10 ottobre 2023, n.  54,  questo  Giudice
incaricava INPS, quale soggetto pubblico imparziale in possesso delle
competenze tecniche necessarie, di elaborare una relazione in  merito
alla seguente ipotesi di calcolo: 
        «il  trattamento  pensionistico  che  sarebbe   spettato   al
ricorrente, qualora nel periodo dall'... al ... lo stesso non  avesse
svolto l'attivita' lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'...,
con  la  conseguente  rideterminazione  della  quota   "ex   INPDAP -
Dipendenti dello Stato (CTPS)" e l'indicazione della prima decorrenza
utile per accedere alla pensione  di  cumulo,  se  posteriore  al  1°
maggio 2018». 
    V. In data 9  febbraio  2024  INPS  depositava  la  relazione  in
esecuzione della predetta ordinanza istruttoria n. 54/2023. 
    Dalla  relazione  risultava,  in  primo  luogo,  che  l'eventuale
cancellazione dei  contributi  versati  dal  sig.  C.  alla  gestione
pubblica dopo l'... non avrebbe avuto alcun impatto sulla  decorrenza
del trattamento di quiescenza dal 1° maggio  2018,  data  in  cui  il
ricorrente conseguiva il diritto alla pensione di vecchiaia in regime
di cumulo. 
    Dal prospetto di calcolo risultava, altresi', che nell'ipotesi di
eventuale «neutralizzazione» dei  contributi  relativi  all'attivita'
lavorativa a tempo determinato svolta per il Ministero  dell'...  nel
periodo dall'... al ..., il sig. C. avrebbe diritto  a  percepire,  a
titolo di quota ex INPDAP, un trattamento pensionistico pari  a  euro
2.497,08  lordi  mensili  invece  di  euro  1.104,13  lordi   mensili
attualmente riconosciuti a medesimo titolo (tale  ultimo  importo  di
euro 1.104,13  rappresenta  l'esito  delle  rivalutazioni  periodiche
dell'importo iniziale di euro 1.082,62 indicato nel provvedimento  di
liquidazione della pensione del 2018). 
    VI. Con memoria autorizzata del 21 febbraio 2024,  il  ricorrente
aderiva  all'ipotesi  di  calcolo  operata  da  INPS  in   esecuzione
dell'ordinanza n. 54/2023 (solo leggermente  differente  dal  calcolo
iniziale allegato al ricorso medesimo),  evidenziando  altresi'  come
pacifica  la  circostanza  che  all'...  l'interessato   aveva   gia'
conseguito l'anzianita' contributiva minima necessaria  per  accedere
al successivo trattamento di pensione di vecchiaia. 
    Pertanto, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso,
previa  l'eventuale  rimessione  della  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 965/1965 e dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, «nella parte in
cui non prevedono, in caso di  prosecuzione  della  contribuzione  da
parte  dell'assicurato  che  abbia  gia'  conseguito  la   prescritta
anzianita' contributiva minima, che il trattamento  pensionistico  di
vecchiaia non possa essere liquidato in misura inferiore a quella che
sarebbe spettata, al  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,  sulla
base della sola contribuzione obbligatoria, ovvero nella parte in cui
non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva
ove  comporti  un  trattamento  pensionistico  meno  favorevole»,  in
relazione ai seguenti parametri costituzionali: 
        principio  di  razionalita'   di   cui   all'art.   3   della
Costituzione; 
        «principio   di   proporzionalita'   tra    il    trattamento
pensionistico e la  quantita'  e  la  qualita'  del  lavoro  prestato
durante il servizio attivo,  di  cui  all'art.  36,  comma  1,  della
Costituzione»; 
        «principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di
cui all'art. 38, comma 2, della Costituzione»; 
        «principi  di  cui  agli  art.  1  e  35,  comma   1,   della
Costituzione, di tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione,
e dell'art. 98, comma  1,  della  Costituzione,  che  attribuisce  al
pubblico impiego il valore di "servizio esclusivo della Nazione",  in
quanto la diversita' di trattamento pensionistico rispetto  a  quello
del  lavoro  subordinato  privato  e  del  lavoro   autonomo   incide
negativamente sulla tutela del pubblico impiego medesimo». 
    A sostegno delle predette conclusioni, il  ricorrente  richiamava
le  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.  264/1994,  388/1995,
427/1997, 433/1999, 82/2017, 173/2018,  224/2022  e  della  Corte  di
cassazione nn. 27879/2008, 29903/2011, 6966/2014 e 13210/2019. 
    VII. All'udienza pubblica del 20 marzo 2024, le parti insistevano
sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti. 
    VIII. Con l'ordinanza n. 43/2024 di questa Sezione,  iscritta  al
n. 225 del registro  ordinanze  2024  della  Corte  costituzionale  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  50,
prima  serie  speciale,  dell'anno  2024,  venivano   sollevate   «le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,  della
legge 26  luglio  1965,  n.  965  (Miglioramenti  ai  trattamenti  di
quiescenza delle Casse per  le  pensioni  ai  dipendenti  degli  enti
locali e agli insegnanti,  modifiche  agli  ordinamenti  delle  Casse
pensioni  facenti  parte  degli  istituti  di  previdenza  presso  il
Ministero del tesoro) e  dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092  (Approvazione
del testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte  in  cui  tali
norme non prevedono che, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la
pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a  quella  che
sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto,  i  periodi
di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito
dell'anzianita' contributiva minima: 
        1) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  prospettata
nei termini di cui al punto 6 della motivazione; 
        2) in riferimento agli articoli 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione  prospettata  nei  termini  di  cui  al  punto  7  della
motivazione; 
        3) in riferimento agli articoli  1,  primo  comma,  3,  primo
comma, 35, primo  comma,  e  98,  primo  comma,  della  Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 8 della motivazione.» 
    IX. Con sentenza n. 110 del  17  luglio  2025  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2025, n. 30) la Corte costituzionale
dichiarava inammissibili le questioni di legittimita'  costituzionale
sollevate dalla predetta ordinanza di rimessione. 
    In particolare, la Corte costituzionale rilevava che  la  mancata
censura specifica nei confronti dell'art. 1, comma 243,  della  legge
n. 228/2012 comprometteva «l'iter logico-argomentativo delle  censure
(tra le tante, sentenze n. 20 del 2025, n. 184 del 2024; ordinanza n.
152  del  2023),  sia  sulla  rilevanza  sia  sulla   non   manifesta
infondatezza,   determinando   l'inammissibilita'   delle   questioni
sollevate (sentenza n. 177 del 2024)». 
    Inoltre, la Corte costituzionale accoglieva l'eccezione sollevata
dall'INPS sul punto dell'inammissibilita', per difetto di  rilevanza,
delle censure mosse nei confronti dell'art.  3,  primo  comma,  della
legge n. 965/1965 riferita alla «gestione enti locali», non avendo il
sig.  C.  avanzato  alcuna  domanda   di   «neutralizzazione»   della
contribuzione versata nella predetta gestione. 
    Da  ultimo,  la  Corte  costituzionale   censurava   la   mancata
considerazione  -  «anche  solo  per  escluderne   eventualmente   la
pertinenza» - dell'art. 2, primo comma, lettera b), del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  1092/1973  in  materia  di  personale
civile non di ruolo delle istituzioni scolastiche. 
    X. In data 18 settembre 2025 il ricorrente  depositava  l'istanza
di fissazione  di  udienza  in  prosecuzione  del  processo  sospeso,
manifestando l'intenzione di «sollevare nuovamente  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, prima  comma,  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  1092/1973,  nella  parte  e  con  le
motivazioni di cui all'ordinanza di rimessione citata, in unione alla
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  243,
legge  n.  228/2012,  il  quale  stabilisce  che,  nell'ambito  della
pensione con cumulo, la facolta' di cumulare i  periodi  assicurativi
non coincidenti al  fine  del  conseguimento  di  un'unica  pensione,
prevista dal precedente comma 239, "deve avere ad oggetto tutti e per
intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni  di  cui
al medesimo comma 239"». 
    XI. Con il decreto del 19 settembre 2025 questo  Giudice  fissava
l'udienza di trattazione del 4 novembre 2025, assegnando alle parti i
termini  per  il  deposito  di  memorie,   anche   finalizzate   alla
precisazione o modifica delle conclusioni  all'esito  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 110/2025. 
    XII. In data 8 ottobre 2025 il ricorrente depositava  la  memoria
autorizzata, con puntuali argomentazioni a  commento  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 110/2025, insistendo per l'accoglimento
delle conclusioni in atti e formulando la seguente istanza: 
        «affinche'   siano   ritenute   [non]   irrilevanti   e   non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 43, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, nella parte in cui  non  prevede  che,  al  raggiungimento
dell'eta'  pensionabile,  la  pensione  liquidata  non  possa  essere
comunque inferiore a  quella  che  sarebbe  spettata  escludendo  dal
computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione successivi
e non necessari al conseguimento dell'anzianita' contributiva minima,
nonche' dell'art. 1, comma 243, legge n. 228/2012, nella parte in cui
non prevede che, al raggiungimento dell'eta' pensionabile,  la  quota
di trattamento pensionistico  inerente  la  gestione  dei  dipendenti
civili e militari dello Stato non possa comunque essere  inferiore  a
quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni  effetto,
i periodi di  minore  retribuzione  successivi  e  non  necessari  al
conseguimento dell'anzianita' contributiva minima: 
          1)  in   riferimento   all'art.   3   della   Costituzione,
prospettata  nei  termini  di  cui  al  punto  6  della   motivazione
dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei  conti  n.  43/2024,
depositata il 4 novembre 2024; 
          2) in riferimento agli articoli 36  e  38,  secondo  comma,
della Costituzione, prospettata nei termini di cui al punto  7  della
motivazione dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei conti n.
43/2024, depositata il 4 novembre 2024; 
          3) in riferimento agli articoli 1, primo  comma,  3,  primo
comma, 35, primo  comma,  e  98,  primo  comma,  della  Costituzione,
prospettata  nei  termini  di  cui  al  punto  8  della   motivazione
dell'ordinanza di rimessione di questa Corte dei  conti  n.  43/2024,
depositata il 4 novembre 2024.». 
    XIII. In data 24 ottobre  2025  INPS  depositava  la  memoria  di
replica autorizzata insistendo per il rigetto della domanda attorea e
per la  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di  illegittimita'
costituzionale prospettate dal ricorrente. 
    XIV.  All'udienza  pubblica  del  4  novembre  2025,   le   parti
insistevano sulle rispettive posizioni, concludendo come in atti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
1. L'attuale situazione previdenziale del sig. C. 
    Il sig. C. e' titolare di una pensione di vecchiaia in regime  di
cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012,  con
decorrenza dal  1°  maggio  2018  e  l'importo  complessivo  di  euro
2.726,59  lordi  mensili  (come   indicato   nel   provvedimento   di
liquidazione della pensione del 2018). 
    Tale importo, calcolato sulla base dei contributi versati dal ...
al ..., rappresenta la somma dei trattamenti spettanti al  ricorrente
in base  alle  regole  proprie  di  ciascuna  delle  cinque  gestioni
previdenziali INPS cui il sig. C. e' stato iscritto  ne  corso  della
propria  carriera  lavorativa  (tutti  gli  importi  riportati   sono
riferiti   al   provvedimento   di   liquidazione   del   trattamento
pensionistico del 2018, quindi senza tenere conto delle rivalutazioni
successive): 
        gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti privati, per  61
settimane (pari a circa 1 anno e 2 mesi), con quota  di  euro  395,33
mensili lordi; 
        gestione commercianti per 91 settimane (pari a circa 1 anno e
9 mesi), con quota di euro 50,82 mensili lordi; 
        gestione dei dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) per
304 settimane (pari a circa 5 anni e 10  mesi),  con  quota  di  euro
487,63 mensili lordi; 
        gestione separata per 681 settimane (pari a circa 13 anni e 1
mese), con quota di euro 710,19 mensili lordi; 
        gestione pubblica per 702 settimane (pari a circa 13 anni e 6
mesi), con quota di euro 1.082,62 mensili lordi. 
    Dalla documentazione in atti risulta quindi che  il  sig.  C.  ha
conseguito la pensione di vecchiaia all'eta' di 66 anni e 7 mesi, con
circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati. 
    In particolare, con riferimento alla gestione  pubblica,  risulta
che il ricorrente e' stato dipendente  a  tempo  indeterminato  della
Regione Toscana dal ... al ... (per 4 anni,  7  mesi  e  14  giorni),
dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione provinciale  di
... dal ... al ...  (per  4  anni  e  4  mesi),  dipendente  a  tempo
determinato del Comune di ... dal ... al ...(per 2 anni, 5 mesi e  24
giorni) e, da ultimo, dipendente a tempo  determinato  del  Ministero
dell'...  dall'...  al  ...  (con  piu'   contratti   quale   docente
supplente). 
    Dalla documentazione emerge, altresi', che la retribuzione  annua
utile ai fini pensionistici relativa al rapporto  di  lavoro  con  il
Comune di ... negli anni ... era  pari  a  circa  97.000  euro  lordi
annui, mentre la retribuzione corrispondente all'attivita' didattica,
quale supplente, per il Ministero dell'... negli anni ... era pari  a
circa 15.000 euro lordi annui. 
    La domanda di pensione di vecchiaia in cumulo e' stata presentata
dal sig. C. in data ..., con decorrenza  dal  1°  maggio  20218 quale
data di perfezionamento del requisito anagrafico. 
    Per completezza, si rappresenta che  il  sig.  C.  ha  proseguito
l'attivita' lavorativa di docenza per il Ministero dell'... anche  da
pensionato. 
2. La domanda  di  «neutralizzazione»  dei  contributi  versati  alla
gestione pubblica nel periodo dall'... al ... e  le  motivazioni  del
diniego addotte dall'Amministrazione resistente. 
    In data 4 maggio 2020  INPS,  Direzione  provinciale  di  Arezzo,
adottava   il   provvedimento   di   reiezione   della   domanda   di
«neutralizzazione» della contribuzione da docente  supplente  per  il
Ministero dell'... negli anni ... presentata dal sig. C. in data ...,
con  la  seguente  motivazione:  «La  neutralizzazione  dei   periodi
contributivi non  e'  prevista  nella  gestione  pubblica  dell'INPS,
pertanto la sentenza n. 264/1994 non e' applicabile. 
    Anche il successivo ricorso in via amministrativa, presentato dal
sig. C. in data ..., veniva respinto con la deliberazione n. ...  del
... del Comitato di vigilanza per le  prestazioni  previdenziali  dei
dipendenti civili e militari dello Stato  e  loro  superstiti  presso
INPS, Direzione provinciale di Arezzo, che  sviluppava  ulteriormente
la stessa motivazione  posta  alla  base  di  rigetto  della  domanda
originale: 
        «Preso atto che le pronunce della Corte costituzionale n. 428
del 1992 e 264/1994, operando sull'art. 3, comma 8,  della  legge  n.
297/1982,  stabiliscono  che  il  pensionato  ha  diritto,  dopo   il
raggiungimento dell'eta' pensionabile, al  ricalcolo  della  pensione
con  neutralizzazione   delle   contribuzioni   non   necessarie   al
raggiungimento del requisito contributivo per la pensione ove  queste
avessero determinato un detrimento nella misura della pensione; 
        Considerato che  la  legge  n.  297/1982  stabilisce  criteri
unicamente per la gestione dell'Ago e pertanto  l'incostituzionalita'
dell'articolo predetto opera soltanto per la  gestione  privata,  non
trovando  applicazione   nelle   casse   della   gestione   pubblica,
disciplinate da normative diverse». 
    Con sentenza n. 533/2021 il Tribunale  di  Arezzo  accoglieva  il
ricorso del sig. C., riconoscendo la «neutralizzazione»  del  periodo
di servizio  presso  il  Ministero  dell'...  in  base  alla  lettura
costituzionalmente orientata delle norme applicabili. In particolare,
il Tribunale di Arezzo rilevava che «la pensione con cumulo,  di  cui
l'esponente fruisce, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  245,  legge  n.
228/2012, si computa sommando il trattamento pro quota determinato da
ciascuna gestione interessata, per la parte di propria competenza, in
rapporto al rispettivo periodo di  iscrizione  maturata,  secondo  le
regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base  della
relativa retribuzione di riferimento» e che «ove tale "quota A" fosse
stata riferita all'ultima retribuzione percepita dall'esponente  alle
dipendenze dello Stato o di enti locali non  gia'  all'atto  del  suo
pensionamento, bensi' al 24 settembre 2009, data di  maturazione  del
ventennio di anzianita' contributiva minima,  la  quota  di  pensione
relativa alla gestione "ex INPDAP - Dipendenti  dello  Stato  (CTPS)"
sarebbe stata pari  ad  euro  2.722,57,  anziche'  ad  euro  1.082,62
mensili». 
    Contro la sentenza del Tribunale  di  Arezzo  INPS  proponeva  un
ricorso in relazione ai  seguenti  due  motivi  di  appello:  (i)  il
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, vertendo la questione
sul  calcolo  della  quota  della  pensione  relativa  alla  gestione
pubblica e (ii) «violazione per disapplicazione  del  disposto  degli
articoli 3 della legge n. 965/1965 e 43 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 in  difetto  di  pronuncia  della  loro
illegittimita' costituzionale». 
    Con sentenza n. 574/2022 la Corte d'appello di Firenze dichiarava
il difetto di giurisdizione del Giudice  ordinario  in  favore  della
Corte  dei  conti,  in  considerazione  della  circostanza   che   la
controversia  aveva  ad  oggetto  il  sistema  di   calcolo   e,   di
conseguenza, l'ammontare della quota di  pensione  diretta  a  carico
della gestione pubblica. 
    Da quanto fin qui rappresentato emerge che  sia  nell'ambito  del
procedimento amministrativo sia in  sede  di  decisione  sul  ricorso
amministrativo sia nei due  gradi  di  giudizio  dinanzi  al  Giudice
ordinario l'unico elemento preclusivo all'accoglimento della  domanda
di «neutralizzazione» proposta dal sig. C. rappresentato da INPS  era
la circostanza che la contribuzione  interessata  era  relativa  alla
«gestione pubblica» e non, invece, la circostanza  che  l'interessato
percepiva la pensione di vecchiaia  in  regime  di  cumulo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012. 
    A  tale  riguardo  deve  essere  rilevato  che  pur  non  essendo
applicabile nella fattispecie -  sia  ratione  temporis  (essendo  il
provvedimento di diniego adottato in data ...) sia  ratione  materiae
(stante   l'espressa   esclusione   di   «procedimenti   in   materia
previdenziale... sorti a seguito di istanza di parte e gestiti  dagli
enti previdenziali») - il divieto di  «addurre  per  la  prima  volta
motivi ostativi gia'  emergenti  dall'istruttoria  del  provvedimento
annullato» e non esplicitati in sede del procedimento amministrativo,
introdotto nell'art. 10-bis della legge  n.  240/1990  dalla  novella
dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  76/2020  con
decorrenza dal 17 luglio 2020, la doverosita'  dello  svolgimento  di
un'istruttoria   completa,   fornendo   una   motivazione   esaustiva
dell'eventuale provvedimento di diniego,  discende  direttamente  dal
principio   costituzionale   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  (art.  97,  secondo  comma,   della   Costituzione),
esplicitato nel criterio di economicita'  dell'azione  amministrativa
(art. 1, comma 1, della legge n.  241/1990)  e  nei  «principi  della
collaborazione e della buona  fede»  cui  devono  essere  ispirati  i
«rapporti tra il cittadino e la pubblica  amministrazione»  (art.  1,
comma 2-bis, della legge n. 241/1990). 
    Pertanto, l'introduzione di un nuovo  «motivo  ostativo»  per  la
prima volta in una fase avanzata del contenzioso in sede  giudiziale,
puo' assumere rilevanza  ai  fini  della  decisione  sulle  spese  ex
articoli 31, comma 6, c.g.c. e  92,  comma  1,  codice  di  procedura
civile. 
    Anche  in  sede  di  costituzione  all'esito  della  riassunzione
dinanzi alla Corte dei conti del giudizio promosso dal sig. C., nella
memoria  del  20  settembre  2023  INPS  non   rappresentava   alcuna
incompatibilita' generale tra la pensione di cumulo ex art. 1,  comma
239, della legge  n.  228/2012  e  l'operativita'  del  principio  di
«neutralizzazione», soffermandosi  esclusivamente  sulla  circostanza
per cui «la contribuzione di cui chiede la neutralizzazione e'  stata
versata non gia' quando era gia' stato perfezionato  il  requisito  a
pensione, ma in data precedente al perfezionamento del requisito che,
si ripete, e' stato perfezionato solo dopo l'esercizio della facolta'
accordata dalla legge n. 228/2012». Inoltre, nella stessa comparsa di
costituzione INPS concludeva per l'inapplicabilita' del principio  di
«neutralizzazione»  sul  presupposto  che  «alcuna   neutralizzazione
potra' aversi rispetto alla quota A della pensione,  in  quanto  essa
non e' determinata in applicazione dei  criteri  di  cui  all'art.  3
della  legge  n.  297/1982  (media   delle   retribuzioni   percepite
nell'ultimo quinquennio anteriore  alla  decorrenza  della  pensione)
bensi', le norme che vengono in rilievo sono l'art. 43,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  1092/1973,  secondo  il  quale  per
determinare la misura del trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti
civili si considera, quale base pensionabile,  l'ultimo  stipendio  o
l'ultima paga o  retribuzione  integralmente  percepiti  e  l'analoga
previsione dell'art. 3, legge n. 965 del 1965 recante  "Miglioramenti
ai  trattamenti  di  quiescenza  delle  casse  per  le  pensioni   ai
dipendenti degli enti locali e agli insegnanti"», con la  conseguente
diversita' dei presupposti  fattuali  rispetto  ai  precedenti  della
Corte costituzionale. 
    All'esito dell'accertamento istruttorio da cui  emergeva  che  il
ricorrente avrebbe conseguito il diritto alla pensione  di  vecchiaia
in cumulo con la stessa decorrenza anche in  assenza  dei  contributi
nella gestione pubblica negli ultimi 3 anni prima  del  pensionamento
(avendo il sig. C. maturato l'anzianita' contributiva complessiva  di
circa 35 anni e 4 mesi, a fronte del requisito contributivo minimo di
20 anni), ravvisata la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza
delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  1,
della legge n. 965/1965 e dell'art. 43,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973,  nella  parte  in  cui  non
prevedevano la facolta' di «neutralizzazione» anche  nella  «gestione
pubblica»  ed  esclusa  la  possibilita'  di  procedere  direttamente
all'interpretazione costituzionalmente orientata in contrasto con  il
dato  letterale,  con  l'ordinanza  n.  43/2024  di  questa  Sezione,
iscritta  al  n.  225  del  registro  ordinanze  2024   della   Corte
costituzionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  50,  prima  serie  speciale,  dell'anno  2024,   veniva
sollevata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni che questo Giudice era chiamato  ad  applicare  ai  fini
della decisione. 
    Solo  con  le  deduzioni  depositate  da  INPS  nel  giudizio  di
legittimita'   costituzionale   veniva   ravvisata    una    radicale
incompatibilita' tra un trattamento di pensione in regime  di  cumulo
ex art. 1, commi 239 ss., della legge n. 228/2012 ed il principio  di
«neutralizzazione»,  stante  «la  perentoria  prescrizione   di   cui
all'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012, secondo la  quale  il
cumulo deve riguardare "tutti e per intero"  i  periodi  assicurativi
maturati dall'istante». 
    In relazione a tale ultimo profilo, con la sentenza  n.  110/2025
la  Corte  costituzionale  ravvisava  «l'insufficiente  o,  comunque,
incompleta   considerazione   del   quadro   normativo»,   tale    da
compromettere «l'iter logico-argomentativo delle censure» «sia  sulla
rilevanza  sia  sulla  non   manifesta   infondatezza,   determinando
l'inammissibilita' delle questioni sollevate» (punto 7 in diritto). 
    Ad avviso di  questo  rimettente  la  disciplina  in  materia  di
pensione di cumulo prevista dall'art. 1, commi 239, 243 e 245,  della
legge n.  228/2012  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di  stabilita'  2013)  non
influisce sul tema centrale della rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
mancata previsione di «neutralizzazione» nella  «gestione  pubblica»,
per i motivi che avrebbero potuto  essere  compiutamente  esplicitati
gia' in occasione  della  prima  ordinanza  di  rimessione,  se  tale
«motivo   ostativo»    fosse    stato    correttamente    esplicitato
dall'Amministrazione resistente sin dall'adozione  del  provvedimento
di diniego o, quanto meno, sin dalle prime fasi del presente giudizio
a quo. 
    Infatti, il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti -
pur riferito specificamente ad  un  provvedimento  amministrativo  di
diniego - non ha carattere annullatorio  del  provvedimento  medesimo
per vizi di legittimita', ma verte sull'accertamento nel merito della
spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto. 
3. La sussistenza in capo  al  sig.  C.  del  requisito  contributivo
minimo per l'accesso alla pensione in regime di cumulo al  netto  del
periodo da «neutralizzare». 
    Al   fine   di   prevenire   ulteriori    censure    in    merito
all'incompletezza   della   ricostruzione   della   fattispecie,   in
particolare sotto il  profilo  della  rilevanza  della  questione  di
legittimita'   costituzionale,   appare    necessario    approfondire
ulteriormente nell'ambito  della  presente  ordinanza  di  rimessione
anche il tema della sussistenza in capo  al  sig.  C.  del  requisito
contributivo minimo per l'accesso alla pensione in regime  di  cumulo
al netto del periodo da «neutralizzare». 
    Infatti, pur trattandosi ad avviso di  questo  rimettente  di  un
requisito di fatto pacificamente sussistente, in quanto l'interessato
ha conseguito la pensione di vecchiaia all'eta' di 66 anni e 7  mesi,
con circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati, e discutendo  nella
fattispecie  della  «neutralizzazione»  del  periodo   finale   della
carriera lavorativa di durata di meno di  3  anni,  per  cui  risulta
evidente ictu oculi che alla data dell'... l'anzianita'  contributiva
complessiva del sig. C. era ampiamente superiore ai  20  anni  minimi
previsti per l'accesso alla pensione in  cumulo,  INPS  sviluppa  sul
punto un ragionamento al limite del paradossale. 
    In particolare, nelle  proprie  deduzioni  in  sede  di  giudizio
dinanzi alla Corte costituzionale INPS avrebbe eccepito quanto segue:
«il  rimettente  non  avrebbe  adeguatamente   motivato   in   ordine
all'individuazione  della  "data  di  maturazione  del  requisito  di
accesso alla pensione", al cui  conseguimento  l'interessato  avrebbe
acquisito il diritto solo in seguito alla presentazione della domanda
di  cumulo:  anche  tale  omissione  vizierebbe  la  motivazione  del
rimettente, dal momento che il principio di neutralizzazione  sarebbe
applicabile alla "sola contribuzione che,  a  qualsiasi  titolo,  sia
stata accreditata» in epoca successiva" (punto 8.1.3. in fatto  della
sentenza n. 110/2025 della Corte costituzionale). 
    Piu' specificamente, nelle proprie  deduzioni  INPS  afferma  che
«nel caso di specie il  rimettente  non  indica,  con  la  necessaria
specificita',  quando  sia  effettivamente  maturato   il   requisito
contributivo minimo di 20 anni». 
    Sul punto occorre partire da due considerazioni: da un lato, INPS
lamenta la mancata indicazione della data esatta alla quale  il  sig.
C. avrebbe «maturato il requisito contributivo minimo  di  20  anni»,
mentre dall'altro lato richiama la memoria  depositata  dallo  stesso
Istituto nel giudizio di merito per cui il  ricorrente  «ha  avanzato
domanda di pensione in cumulo  in  data  5  febbraio  2028  [rectius:
2018], chiedendo la liquidazione della  pensione  con  decorrenza  1°
maggio 2018, data questa  ultima  di  perfezionamento  dei  requisiti
anagrafici. Il requisito a pensione  percio'  e'  stato  perfezionato
solo dopo il 5 febbraio 2018 non prima.» 
    In relazione al  primo  profilo,  dalla  documentazione  in  atti
risultano pacificamente accertati tutti i  periodi  di  contribuzione
del ricorrente in ciascuna delle 5 gestioni previdenziali INPS cui il
sig. C. e' stato iscritto in corso della propria carriera lavorativa,
complessivamente per circa 35 anni e 4 mesi di contributi versati. 
    Anche in sede istruttoria INPS ha espressamente riconosciuto  che
l'eventuale cancellazione dei contributi versati  dal  sig.  C.  alla
gestione pubblica dopo l'... non avrebbe avuto  alcun  impatto  sulla
decorrenza del trattamento di quiescenza dal 1° maggio 2018, data  in
cui il ricorrente conseguiva il diritto alla pensione di vecchiaia in
regime di cumulo. 
    Peraltro, ai fini della decisione  della  causa  non  si  ravvisa
alcuna  necessita'  di  individuare  la  data  esatta  in  cui   «sia
effettivamente maturato il requisito contributivo minimo di 20  anni»
- trattandosi di un mero calcolo aritmetico delle  singole  settimane
di lavoro presenti nell'estratto contributivo che, tuttavia, comporta
un forte rischio di errori  materiali  -  mentre  e'  sufficiente  la
circostanza che alla data dell'...  (la  data  iniziale  del  periodo
contributivo   da    «neutralizzare»)    l'anzianita'    contributiva
complessiva del sig. C. era ampiamente superiore - con un margine  di
oltre 10 anni - al requisito contributivo minimo di 20 anni  previsto
per l'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo. 
    Tale ultima  circostanza  fattuale  e'  del  tutto  pacifica  nel
presente giudizio,  mentre  la  contestazione  di  INPS  e'  volta  a
contestare  esclusivamente  la  rilevanza  giuridica  della  predetta
contribuzione prima della presentazione della domanda di pensione  in
cumulo e del successivo perfezionamento del requisito anagrafico. 
    Si tratta, tuttavia, di un'argomentazione paradossale che viene a
negare la preesistenza in via di  fatto  del  requisito  contributivo
rispetto alla domanda di pensione in cumulo, per il  solo  fatto  che
tale contribuzione sia distribuita tra piu' gestioni. 
    Infatti, il requisito  contributivo  minimo  per  l'accesso  alla
pensione in regime di cumulo e' proprio la presenza di almeno 20 anni
di contributi distribuiti  tra  piu'  gestioni,  in  quanto  se  tale
contribuzione  ventennale  fosse  presente  in  una   sola   gestione
l'interessato  avrebbe   conseguito   il   diritto   al   trattamento
pensionistico presso tale gestione e,  di  conseguenza,  allo  stesso
sarebbe  preclusa  la  possibilita'  di  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia in regime di cumulo. 
    In altri termini, la difesa  di  INPS  nell'ambito  del  presente
giudizio tende a confondere il requisito contributivo minimo  con  la
decorrenza del diritto a percepire il  trattamento  pensionistico  in
regime di cumulo. 
    Tuttavia, appare innegabile che  la  contribuzione  previdenziale
minima deve essere necessariamente preesistente, quindi, assumere una
propria rilevanza giuridica anche  prima  della  presentazione  della
domanda di pensione. 
    Da   ultimo,   e'   utile   ricordare   che   il   principio   di
«neutralizzazione», come elaborato  dalla  Corte  costituzionale  sin
dalla  sentenza  n.  264/1994  riguarda  proprio  la  necessita'   di
assicurare che «la  pensione  liquidata  non  possa  essere  comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento  dell'eta'
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i  periodi  di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai  fini  del  requisito
dell'anzianita' contributiva minima». 
    Aderendo,  invece,  all'interpretazione  proposta  da  INPS,   il
principio di «neutralizzazione» potrebbe  trovare  applicazione  solo
rispetto all'attivita' lavorativa svolta dopo il conseguimento  della
pensione di vecchiaia,  in  palese  contrasto  con  la  finalita'  di
tutelare il lavoratore sin dal raggiungimento dell'eta' pensionabile,
gia' in sede di prima liquidazione  del  trattamento  di  quiescenza,
riconosciuta dalla Corte costituzionale. 
4. Il quadro  giuridico  di  riferimento  ed  il  combinato  disposto
normativo che disciplina il trattamento pensionistico del sig. C. 
    4.1. L'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n.  228/2012  ed
il principio di  «neutralizzazione»  elaborato  dalla  giurisprudenza
della Corte costituzionale. 
    Con la sentenza  n.  110/2025  la  Corte  costituzionale  ravvisa
nell'art. 1, comma 243, della legge n. 228/2012 - che prevede che per
«ottenere un'unica pensione  attraverso  il  cumulo  gratuito  devono
essere  utilizzati  "tutti  e  per  intero  i  periodi   assicurativi
accreditati" presso le diverse  gestioni»  -  «un  autonomo  ostacolo
all'accoglimento  della  domanda   di   neutralizzazione»,   con   la
conseguente  necessita'  di  promuovere   «un'autonoma   e   distinta
questione di legittimita' costituzionale sulla  relativa  disciplina»
«per portare il  meccanismo  di  cumulo  gratuito  all'attenzione  di
questa Corte» (punto 6 in diritto). 
    In accoglimento di tale invito, questo rimettente intende fornire
la ricostruzione complessiva  del  quadro  normativo  in  materia  di
pensione di vecchiaia in regime di cumulo al fine  di  evidenziare  -
anche con il supporto del dato letterale della disciplina in  materia
di totalizzazione di periodi contributivi  -  come  il  principio  di
«neutralizzazione» mantiene il proprio  significato  originale  anche
quando  la   disciplina   propria   di   una   particolare   gestione
pensionistica trovi applicazione in combinato disposto con l'art.  1,
commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012. 
    In particolare, l'art. 1, comma  239,  della  legge  n.  228/2012
prevede che «i soggetti iscritti a due o piu' forme di  assicurazione
obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di  cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  agli  enti  di
previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  che  non  siano  gia'
titolari di  trattamento  pensionistico  presso  una  delle  predette
gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi  assicurativi  non
coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione». 
    Il successivo comma 243 stabilisce che «[l]a facolta' di  cui  al
comma 239 deve  avere  ad  oggetto  tutti  e  per  intero  i  periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo  comma
239». 
    Il comma 245 specifica  ulteriormente  che,  una  volta  cumulati
tutti i periodi a norma del  precedente  comma  243,  «[l]e  gestioni
interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano
il trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai  rispettivi  periodi  di
iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento  e  sulla   base   delle   rispettive   retribuzioni   di
riferimento». 
    Di conseguenza, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo  del
sig. C. deve essere determinata, pro quota in rapporto al periodo  di
iscrizione  maturata  nella  gestione  pubblica,  secondo  le  regole
proprie della predetta gestione ed, in particolare,  in  applicazione
in primo luogo dell'art. 43, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1092/1973 in relazione agli ultimi  tre  anni  di
servizio per il Ministero dell'... quale docente supplente e, qualora
tale norma  dovesse  essere  dichiarata  dalla  Corte  costituzionale
integrata con il principio  di  «neutralizzazione»,  in  applicazione
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 965/1965. 
    Ad avviso di questo rimettente, non vi e' alcun contrasto tra  la
previsione «a monte» dell'obbligo di conferire in cumulo «tutti e per
intero» i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni
previdenziali  (art.  1,  comma  234,  della  legge  n.  228/2012)  e
l'operativita' «a valle» del principio  di  «neutralizzazione»  nella
determinazione delle  singole  quote  del  trattamento  pensionistico
«secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla
base delle rispettive retribuzioni di riferimento». 
    Infatti, se il principio  di  «neutralizzazione»  fa  gia'  parte
delle regole proprie della gestione di  riferimento  in  forza  delle
precedenti pronunce della Corte costituzionale - sentenza n. 264/1994
per la gestione ordinaria del settore privato, sentenza  n.  433/1999
per gli agenti di commercio  iscritti  alla  gestione  cd.  ENASARCO,
sentenza n. 173/2018 per la gestione  speciale  INPS  per  lavoratori
autonomi-commercianti,  sentenza  n.  224/2022   per   i   lavoratori
marittimi - lo stesso trovera' necessariamente  applicazione  per  il
calcolo della relativa quota della pensione  in  cumulo,  dovendo  la
norma di riferimento propria di ciascuna  gestione  essere  applicata
come corretta dalla relativa pronuncia additiva. 
    Altrimenti, quindi escludendo in sede di cumulo il  principio  di
«neutralizzazione» nell'ambito delle gestioni in cui  e'  stato  gia'
riconosciuto  dalla  Corte   costituzionale,   l'ente   previdenziale
applicherebbe  una  norma  costituzionalmente  illegittima   e   gia'
dichiarata tale. 
    Ritenendo, invece, l'art. 1, comma 243, della legge  n.  228/2012
come preclusivo della possibilita' di valutare la rilevanza e la  non
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
riferite alle regole proprie della  gestione  previdenziale  pubblica
«dipendenti  dello  Stato»  (art.  43,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973),  si  creerebbe,  pertanto,
un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei soli ex
dipendenti  pubblici  in  relazione  ai  periodi  di  servizio   alle
dipendenze dello Stato. 
    Infatti,  all'esito   dell'approfondimento   istruttorio   svolto
nell'ambito del presente giudizio risulta  che  l'importo  della  cd.
«quota A» della pensione riferibile alla gestione pubblica  del  sig.
C. sarebbe aumentato di euro 1.392,95 mensili lordi qualora l'odierno
ricorrente non avesse svolto affatto l'attivita' di docente supplente
presso un istituto pubblico  oppure  se  avesse  svolto  la  predetta
attivita' presso un istituto privato, potendo  in  tale  ultimo  caso
«neutralizzare»  la  retribuzione  penalizzante  secondo  le   regole
proprie della «gestione AGO» (Assicurazione generale obbligatoria). 
    4.2. La pensione in regime di cumulo ex art. 1, commi 239, 243  e
245, della legge n. 228/2012 ed il confronto  con  le  altre  opzioni
disponibili per l'interessato, con specifico riguardo  al  regime  di
totalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 42/2006. 
    Sempre  in  accoglimento  dell'invito   formulato   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 110/2025, e' utile  confrontare  le
conclusioni appena raggiunte in riferimento alla pensione  in  regime
di cumulo con la disciplina in materia di totalizzazione  di  periodi
assicurativi, introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006,  n.
42. 
    4.2.1. In primo luogo, deve essere evidenziato  che  la  presenza
all'interno  dell'ordinamento  di  piu'   regimi   opzionali   -   la
ricongiunzione, la totalizzazione  ed  il  cumulo  -  per  conseguire
l'accesso ad un trattamento pensionistico da parte dei lavoratori con
contributi versati in piu' gestioni previdenziali, corrisponde ad una
scelta discrezionale del legislatore che non  prevede  alcun  obbligo
per l'interessato di optare per la  soluzione  meno  onerosa  per  il
sistema previdenziale. 
    Infatti, nell'ordinamento attuale esiste un'unica disposizione  -
destinata ad operare nei confronti dei lavoratori che al 31  dicembre
1995 avevano un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni  -
che prevede espressamente un meccanismo  del  cd.  «doppio  calcolo»,
consistente nel confronto tra la pensione liquidata  con  il  sistema
interamente retributivo e la pensione liquidata  secondo  il  sistema
misto  (retributivo  per  l'anzianita'  ante  1°   gennaio   2012   e
contributivo per le anzianita' successive), con l'espressa previsione
che il trattamento effettivamente riconosciuto  all'interessato  deve
essere quello piu' basso tra i due importi (art. 1, comma 707,  della
legge n. 190/2014). 
    Peraltro,  l'esperienza  pratica   dimostra   che   tale   ultima
disposizione trova di frequente applicazione nel senso di riconoscere
la pensione interamente retributiva in quanto piu' bassa  rispetto  a
quella  in  regime  misto   con   il   riconoscimento   della   quota
contributiva:  contrariamente  all'opinione  comune,  non  sempre  il
sistema  retributivo  e'  piu'  vantaggioso   rispetto   al   sistema
contributivo, in particolare  in  presenza  di  carriere  lunghe  con
livelli retributivi tendenzialmente stabili. 
    Viceversa,  la  circostanza  che  nessuna  previsione   normativa
obblighi l'interessato  a  fare  un  doppio  calcolo  preventivo  del
trattamento  pensionistico  secondo   le   regole   dei   regimi   di
totalizzazione e di cumulo, per  poi  avere  diritto  al  trattamento
deteriore dei due, dimostra che nell'intenzione  del  legislatore  il
pensionato possa scegliere il regime  ritenuto  piu'  conveniente  in
concreto. 
    D'altro canto, anche la  circostanza  che  si  tratta  di  regimi
opzionali  destinati  a  superare  le  difficolta'  di   accesso   al
trattamento pensionistico di lavoratori con carriere discontinue  non
puo' portare ad un abbassamento dei  livelli  di  tutela  rispetto  a
coloro che abbiano svolto  la  propria  attivita'  lavorativa  sempre
nello stesso settore: «e' irragionevole ed e' in contrasto con l'art.
3 della Costituzione che le norme censurate, benche'  siano  volte  a
colmare uno svantaggio (come la difficolta' di conseguire  il  minimo
contributivo  per  l'accesso  al   trattamento   pensionistico),   si
traducano in  un  danno  e  producano  l'effetto  di  depauperare  il
trattamento pensionistico a  cui  l'assicurato  avrebbe  virtualmente
diritto» (Corte Costituzionale, sentenza n. 224/2022). 
    Peraltro, deve essere ricordato che anche una pensione in  regime
di cumulo rappresenta una prestazione di  carattere  previdenziale  -
senza alcun elemento di natura assistenziale - in quanto  corrisponde
esattamente alla somma dei trattamenti  pensionistici  corrispondenti
ai periodi di attivita' lavorativa svolta (o,  comunque,  ai  periodi
agli stessi integralmente equiparati). 
    Il sig. C. ha ottenuto la pensione  di  vecchiaia  in  regime  di
cumulo all'eta' di 66 anni e 7 mesi (eta' per l'accesso alla pensione
di vecchiaia all'epoca prevista per  la  generalita'  dei  lavoratori
subordinati) e con circa 35 anni  e  4  mesi  di  contributi  versati
(quindi, con  oltre  15  anni  di  contributi  in  piu'  rispetto  al
requisito minimo  di  20  anni):  la  circostanza  che  abbia  potuto
conseguire il diritto ad una quota di pensione calcolata  secondo  le
regole di calcolo su base retributiva, in  modalita'  di  cumulo  pro
quota   delle   prestazioni   calcolate   dalle   singole    gestioni
previdenziali in cui  e'  stato  iscritto  nel  corso  della  propria
carriera lavorativa, corrisponde alla  situazione  della  generalita'
dei lavoratori della stessa eta' ed anzianita' contributiva. 
    In altri termini, la circostanza che la pensione di vecchiaia sia
stata conseguita in regime di cumulo gratuito di periodi contributivi
presso diverse gestioni previdenziali non rappresenta certamente  una
situazione di privilegio rispetto  alla  generalita'  dei  lavoratori
nell'analoga posizione, ma il riconoscimento della pari  dignita'  di
tutte le attivita' lavorative. 
    D'altro canto, diversamente dalla regola del  doppio  calcolo  ex
art. 1, comma  707,  della  legge  n.  190/2014,  non  esiste  alcuna
previsione  legislativa  che  obblighi  l'interessato  a   fare   una
preventiva simulazione tra la ricongiunzione, la totalizzazione ed il
cumulo per poi avere il diritto a conseguire solo la prestazione meno
conveniente. 
    In presenza di tre diversi  regimi  opzionali,  con  facolta'  di
libera scelta di quello piu' conveniente per l'interessato,  ciascuno
di tali regimi deve assicurare la piena  legittimita'  costituzionale
delle regole applicate al proprio interno. 
    Infatti, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori  sarebbe
difficilmente   sostenibile   la   legittimita'   costituzionale   di
disposizioni discriminatorie per  il  solo  fatto  che  l'interessato
abbia spontaneamente scelto di aderire ad una  particolare  tipologia
di rapporto (previdenziale o lavorativo che sia: in questo  caso,  il
rapporto previdenziale corrispondente alla pensione  in  cumulo,  con
una quota di pensione retributiva) invece che aderire ad altri regimi
presumibilmente meno tutelanti seppure  costituzionalmente  legittimi
(ad  es.,  in  ambito   previdenziale,   la   ricongiunzione   o   la
totalizzazione). 
    Infine, deve essere rilevato che  nell'ordinamento  previdenziale
attuale i  trattamenti  pensionistici  previdenziali  possono  essere
legittimamente calcolati  con  un  sistema  di  calcolo  retributivo,
contributivo o misto in considerazione di  diverse  variabili,  ma  a
prescindere dai criteri di calcolo utilizzati  si  tratta  sempre  di
prestazioni di carattere  previdenziale  parametrate  -  seppure  non
sempre in misura direttamente proporzionale - sugli anni di attivita'
lavorativa   e   sui   compensi   percepiti   per   tale    attivita'
(rappresentando i contributi previdenziali di regola una  percentuale
dei compensi medesimi, anche se alcune  gestioni  prevedono  obblighi
contributivi minimi in misura fissa). 
    Di   conseguenza,   la   circostanza   che   il   principio    di
«neutralizzazione»  sia  stato  riconosciuto   dalla   giurisprudenza
costituzionale limitatamente ai trattamenti  pensionistici  calcolati
con il sistema retributivo non  costituisce  un  giudizio  di  valore
sulla  maggiore  o  minore  tutela  di   determinate   categorie   di
pensionati, ma attiene esclusivamente alle regole tecniche proprie di
calcolo della pensione retributiva oppure della  relativa  «quota  A»
nel caso di calcolo secondo il criterio misto. 
    Trattandosi, appunto, di un  correttivo  tecnico  al  sistema  di
calcolo indispensabile per prevenire la violazione  dei  fondamentali
principi costituzionali in relazione ad alcune fattispecie peculiari,
lo   strumento   di   «neutralizzazione»   resta   costituzionalmente
necessitato anche nell'ambito del calcolo  delle  quote  di  pensione
retributiva o mista (limitatamente alla  «quota  A»),  di  competenza
delle singole gestioni per le pensioni  di  vecchiaia  in  regime  di
cumulo. 
    Viceversa, il problema dell'eventuale «neutralizzazione» non puo'
mai   porsi   negli   stessi   termini   finora   prospettati   dalla
giurisprudenza costituzionale per il calcolo retributivo  nell'ambito
delle pensioni calcolate secondo il criterio contributivo, in  quanto
solo nel primo caso l'importo del trattamento pensionistico - o della
relativa quota - e'  parametrato  esclusivamente  sulle  retribuzioni
piu' recenti. 
    4.2.2.  In  secondo  luogo,  deve  essere  rilevato  che  proprio
l'analogia tra l'art. 1,  comma  243,  della  legge  n.  228/2012  in
materia di cumulo e l'art. 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
42/2006 permette di evidenziare la ratio dell'obbligo di conferimento
integrale  che  non   e'   in   contrasto   con   il   principio   di
«neutralizzazione». 
    Infatti, l'art. 1, comma 3, del decreto  legislativo  n.  42/2006
dispone quanto segue: «La totalizzazione e' ammessa a condizione  che
riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo, preclude il  diritto  all'esercizio  della  facolta'  di
totalizzazione». 
    Il primo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.
42/2006 e' del tutto analogo all'art. 1, comma 243,  della  legge  n.
228/2012: «La facolta' di cui al comma  239  deve  avere  ad  oggetto
tutti e per intero  i  periodi  assicurativi  accreditati  presso  le
gestioni di cui al medesimo comma 239». 
    Tuttavia, proprio la precisazione contenuta  al  secondo  periodo
dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2006 fa  emergere
con chiarezza la  ratio  dell'obbligo  di  conferimento  integrale  -
quella di evitare che l'interessato possa operare una  selezione  dei
periodi da conferire in totalizzazione (o in cumulo) per poi ottenere
il rimborso  dei  contributi  versati  nelle  gestioni  ritenute  non
essenziali al fine del calcolo del trattamento pensionistico. 
    Viceversa,  in  base  al  principio  di   «neutralizzazione»,   i
contributi previdenziali versati  in  corrispondenza  ai  periodi  di
minore  retribuzione  restano  comunque   definitivamente   acquisiti
dall'ente previdenziale, in quanto la «neutralizzazione» e'  limitata
alla sola  mancata  considerazione  della  retribuzione  relativa  al
periodo che incide  negativamente  sul  calcolo  dello  stipendio  di
riferimento ai fini pensionistici. 
    4.2.3. Da ultimo, deve essere  evidenziato  che  il  caso  deciso
dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, nella sentenza 16 febbraio
2023, n. 4845 (richiamata al punto 6 della sentenza n. 110/2025 della
Corte costituzionale con  l'invito  a  confrontarsi  con  l'indirizzo
giurisprudenziale ivi espresso) attiene ad una fattispecie del  tutto
peculiare di un soggetto che, dopo  aver  ottenuto  una  pensione  di
anzianita' in regime di totalizzazione, conseguiva  la  rivalutazione
contributiva per pregressa esposizione ad amianto e quindi, una volta
raggiunta l'anzianita'  anagrafica  per  la  pensione  di  vecchiaia,
proponeva la domanda di  «neutralizzazione»  dell'intero  periodo  di
contribuzione alla «Gestione separata», pari a 429 settimane (piu' di
8 anni)  temporalmente  collocate  prima  del  31  dicembre  1992  e,
presumibilmente, almeno in parte coincidenti  con  il  periodo  della
rivalutazione  contributiva  per  pregressa  esposizione  ad  amianto
riconosciuta successivamente (essendo  specificato  nel  testo  della
sentenza che anche tale rivalutazione era da collocarsi prima del  31
dicembre  1992).  Pertanto,  la  Corte  di  cassazione   esclude   «i
presupposti  per  poter  anche  solo  dubitare   della   legittimita'
costituzionale  di  una  disciplina  del  genere»  (quella   prevista
dall'art. 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  42/2006),  per
l'evidente distanza tra le domande  formulate  dal  ricorrente  ed  i
presupposti   di    «neutralizzazione»    enunciati    dalla    Corte
costituzionale con le sentenze introduttive del predetto principio. 
    4.3. La disciplina del regime di cumulo ex art. 16 della legge n.
233/1990,  ritenuta  irrilevante  ai  fini  dell'applicabilita'   del
principio di  «neutralizzazione»  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 173/2018. 
    Sempre  per  completezza,  e'  utile  evidenziare  che  nel  caso
trattato dalla sentenza n.  173/2018  della  Corte  costituzionale  e
deciso con l'applicazione del principio di  «neutralizzazione»  anche
alle regole  di  liquidazione  del  trattamento  pensionistico  della
gestione  speciale   INPS   per   lavoratori   autonomi-commercianti,
parametrati sul reddito d'impresa (art. 5, comma 1,  della  legge  n.
233/1990 e art. 1, comma 18, della legge n. 335/1995) ne' il  giudice
a  quo  (la  Corte  d'appello  di  Trieste)  ne'  la   stessa   Corte
costituzionale individuano specificamente l'ulteriore disciplina  che
aveva permesso all'interessato di conseguire la pensione di vecchiaia
cumulando la contribuzione versata in due gestioni diverse. 
    Infatti, la sentenza n. 173/2018 della  Corte  costituzionale  si
limita a riportare i seguenti elementi (provenienti dall'ordinanza di
rimessione della Corte d'appello di Trieste): «[i]l ricorrente  aveva
rappresentato di essere titolare  di  pensione  di  vecchiaia  avente
decorso dal 1° luglio 2010 (avendo utilizzato la  "finestra"  del  l°
luglio dell'anno successivo al compimento del cinquantanovesimo  anno
di eta'), ottenuta con il cumulo della contribuzione  versata,  prima
come lavoratore  dipendente  (numero  112  settimane)  e,  poi,  come
lavoratore  autonomo-commerciante  (numero  1842  settimane  dal   1°
ottobre 1975 al 30  giugno  2010),  il  tutto  per  una  retribuzione
pensionabile di euro 1.275,89 mensili». 
    Tuttavia,  dalla  fattispecie   descritta   risulta   agevolmente
desumibile che la disciplina che aveva consentito  al  sig.  ...  (il
ricorrente nel caso deciso dalla Corte costituzionale  nel  2018)  di
conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo era l'art.  16  (Cumulo
dei periodi assicurativi) della legge 2 agosto 1990, n. 233  (Riforma
dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)  che  tutt'ora
dispone quanto segue: 
        «1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in  una  delle
gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi  con  il   cumulo   dei
contributi  versati  nelle  medesime  gestioni  o  nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, l'importo della  pensione  e'  determinato
dalla somma: 
          a) della  quota  di  pensione  calcolata,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle  rispettive
gestioni; 
          b)  della  quota  di  pensione  calcolata,  con  le   norme
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei  periodi  di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 
        2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al  comma
1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 
        3. Resta ferma per  l'assicurato  la  facolta'  di  avvalersi
delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.» 
    Si tratta di una disciplina del tutto analoga a quella del cumulo
gratuito prevista dall'art. 1, commi 239 ss., della legge n. 228/2012
con l'estensione generalizzata a tutte le gestioni previdenziali. 
    Infatti, se nel sistema del cumulo gratuito ex legge n.  228/2012
la previsione esplicita dell'obbligo di conferire tutti i  contributi
si giustifica dalla circostanza che INPS non ne ha la  disponibilita'
diretta, l'art. 16 della legge n. 233/1990 ottiene sostanzialmente lo
stesso effetto con la previsione  che  l'importo  della  pensione  e'
determinato dalla somma delle quote calcolate sulla base dei  periodi
di iscrizione in ciascuna delle due gestioni considerate ai fini  del
cumulo, senza alcuna previsione di possibilita' di selezione da parte
dell'interessato. 
    4.4.  L'irrilevanza  ai  fini  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 965/1965. 
    In tale contesto  normativo  complessivamente  ricostruito,  deve
essere pienamente condivisa l'osservazione della sentenza n. 110/2025
della Corte costituzionale (punto 5  in  diritto)  circa  la  mancata
rilevanza, ai fini della decisione,  delle  censure  di  legittimita'
costituzionale mosse all'art. 3, primo comma, della legge n. 965/1965
relativo alla «gestione enti locali», in  quanto  il  ricorrente  non
richiede la «neutralizzazione di  alcuna  contribuzione  presente  in
tale gestione. 
    4.5. L'irrilevanza ai fini della  decisione  dell'art.  2,  primo
comma, lettera b), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973. 
    Sempre in accoglimento dell'invito contenuto  nella  sentenza  n.
110/2025 della Corte costituzionale (punto 8 in diritto), si conferma
che nel caso del sig. C. non  puo'  trovare  applicazione  l'art.  2,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 1092/1973,  secondo  il  quale  «[i]l  trattamento  di  quiescenza
previsto dal presente testo unico  non  spetta:  [...]  al  personale
civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi  inferiori  a
un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione  primaria
e  secondaria  e  degli  istituti  professionali  e   di   istruzione
artistica; detti dipendenti sono iscritti,  ai  fini  di  quiescenza,
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti». 
    Infatti, per effetto dell'art.  24,  comma  15,  della  legge  n.
67/1988, detto  personale,  «e'  assoggettato,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro  nella  misura  e
con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato»
e  che  «dalla  stessa  data  cessa   per   il   personale   medesimo
l'iscrizione, ai fini  di  quiescenza,  alla  assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i  superstiti»,  con
conseguente applicazione, anche per esso, delle norme sul trattamento
di quiescenza  dei  dipendenti  pubblici,  dettate  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 
5.  La  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012. 
    Il ricorso del sig. C. e' finalizzato ad ottenere  l'applicazione
del  principio  di  «neutralizzazione»  -  gia'  riconosciuto   dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento  a  diverse
gestioni  previdenziali  (sentenza  n.  264/1994  per   la   gestione
ordinaria del settore privato, sentenza n. 433/1999 per gli agenti di
commercio iscritti alla gestione cd. ENASARCO, sentenza  n.  173/2018
per la gestione speciale INPS per  lavoratori  autonomi-commercianti,
sentenza  n.  224/2022  per  i  lavoratori  marittimi)  -  anche  con
riferimento alla pensione retributiva della gestione  pubblica,  piu'
precisamente alla «quota A» della pensione stessa  (quella  calcolata
con il metodo retributivo). 
    Come evidenziato meglio  al  punto  4.1.  supra,  la  fattispecie
oggetto  delle  censure  risulta  regolata  dal  combinato   disposto
dell'art. 1, commi 239, 243 e 245, della  legge  n.  228/2012  (tutti
integralmente riportati al predetto punto 4.1.) e, per l'effetto  del
rinvio operato da tale ultimo  comma,  dall'art.  43,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973  che  disciplina
le modalita' di calcolo della  quota  di  pensione  di  vecchiaia  in
regime di cumulo corrispondente all'ultimo  anno  di  iscrizione  del
sig. C.  alla  gestione  pubblica  quale  docente  supplente  per  il
Ministero dell'.... 
    In particolare, l'art 43, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, relativo alla  cd.  «gestione  Stato»,
impone di considerare come base di  calcolo  della  «quota  A»  della
predetta quota della pensione di  cumulo  l'ultima  retribuzione  del
sig. C. quale dipendente  del  Ministero  dell'...:  «Ai  fini  della
determinazione  della  misura  del  trattamento  di  quiescenza   dei
dipendenti  civili,  la  base  pensionabile,  costituita  dall'ultimo
stipendio o  dall'ultima  paga  o  retribuzione  e  dagli  assegni  o
indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti». 
    Invece,  nell'ipotesi  di  riconoscimento   della   valenza   del
principio di «neutralizzazione»  anche  nell'ambito  della  «gestione
Stato», come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.
110/2025, il rinvio operato dall'art. 1, comma 245,  della  legge  n.
228/2012 comporterebbe la liquidazione della «quota  A»  della  quota
pubblica della pensione del ricorrente in base all'art. 3,  comma  1,
della legge n. 695/1965 che fa riferimento alla  «retribuzione  annua
contributiva  riferita  alla  data  di   cessazione   dal   servizio»
nell'ambito della cd. «gestione enti  locali»,  risultando  pertanto,
quale parametro di riferimento per il calcolo, l'ultima  retribuzione
del sig. C. quale dipendente del Comune di .... 
    Pertanto, questo Giudice e' tenuto a fare applicazione  di  tutte
le predette disposizioni - l'art. 1, commi  239,  243  e  245,  della
legge n. 228/2012  per  la  disciplina  generale  della  pensione  di
vecchiaia in regime di cumulo, l'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973 per il calcolo  della  quota
della pensione pubblica secondo le regole della «gestione Stato»  nel
caso della mancata affermazione del principio di «neutralizzazione» e
l'art. 3, comma 1, della legge n. 695/1965 per il calcolo della quota
della pensione  pubblica  secondo  le  regole  della  «gestione  enti
locali»  nel  caso  della  positiva  affermazione  del  principio  di
«neutralizzazione»   nell'ambito   della   «gestione   Stato»   -   e
segnatamente nella parte in cui tale combinato disposto  non  prevede
la  possibilita'   di   «neutralizzare»   il   periodo   che   incide
negativamente sull'importo  della  pensione  del  ricorrente;  donde,
l'esigenza   della   risoluzione   del   dubbio    di    legittimita'
costituzionale delle stesse disposizioni - per la parte evidenziata e
nei  termini  infra  rappresentati  -  prima  di  dare  alle   stesse
disposizioni puntuale applicazione per il corretto calcolo di  quanto
di spettanza del richiedente ai fini pensionistici. 
    In particolare, solo un'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  l'art.  43,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche quando applicato  per
il calcolo della quota  di  «gestione  pubblica»  della  pensione  di
vecchiaia in regime di cumulo ai sensi dell'art. 1, commi 239, 243  e
245, della legge n. 228/2012, nella  parte  in  cui  non  prevede  la
possibilita' di «neutralizzare» le retribuzioni da docente  supplente
negli ultimi tre anni prima del  pensionamento,  con  la  conseguente
applicazione dell'art. 3, comma 1,  della  legge  n.  695/1965  della
«gestione enti locali», permetterebbe  l'accoglimento  della  domanda
del sig. C. 
    Da   qui   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata dal ricorrente. 
6. La non manifesta  infondatezza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 43, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, anche in combinato disposto con l'art.
1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012:  prima  valutazione
generale alla luce della giurisprudenza costituzionale. 
    6.1.  Quanto  al  secondo  «filtro»  di   accesso   al   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, l'art. 23 della legge  n.
87/1953 assegna al Giudice del processo principale  il  potere-dovere
di accertare, in linea di mera delibazione, e dunque prima facie, se,
in riferimento alla  norma  di  cui  egli  debba  fare  applicazione,
sussista un dubbio di  legittimita'  costituzionale  in  relazione  a
disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che  si
assumono violate, con conseguente sospensione dell'applicazione della
norma medesima, e rimessione  della  questione  medesima  alla  Corte
costituzionale. 
    Con  riferimento  alle   disposizioni   da   applicare   per   la
determinazione del trattamento pensionistico del sig. C., tale dubbio
di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche in combinato disposto
con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n. 228/2012, trova il
conforto in puntuali precedenti pronunce della  Corte  costituzionale
riferite a norme caratterizzate da forte analogia della disciplina e,
ad avviso di questo Giudice, anche dall'identita' di ratio. 
    6.2.  Nella  giurisprudenza  della   Corte   costituzionale,   il
principio di «neutralizzazione» e' stato applicato, a  partire  dalla
sentenza n. 264/1994, nell'ambito del sistema di computo  retributivo
del  trattamento  pensionistico,   alla   contribuzione   accreditata
successivamente alla maturazione dell'anzianita' contributiva  minima
ai fini del diritto alla pensione, con riferimento alla  retribuzione
pensionabile percepita nell'ultimo arco temporale - piu' o meno ampio
- antecedente alla data del pensionamento. 
    In particolare, con la sentenza n. 264/1994 - originata dal  caso
di «un lavoratore che, dopo 30 anni di servizio  alle  dipendenze  di
una Cassa di risparmio come impiegato di concetto, aveva prestato per
un triennio attivita' estremamente limitata come lavoratore agricolo»
- la Corte costituzionale ha riaffermato «in radice e in termini piu'
generali» il principio per cui «e' palesemente contrario al principio
di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione -  "che  implica
l'esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di
equita'" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo
di contribuzione obbligatoria nella base di  calcolo  della  pensione
consegua,  in  un  sistema  che  prende  in  considerazione  per   la
determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo  periodo
lavorativo (in quanto si presume piu' favorevole per il  lavoratore),
come unico effetto, un depauperamento del  trattamento  pensionistico
di vecchiaia rispetto a quello gia' ottenibile ove  in  tale  periodo
non vi fosse stata contribuzione alcuna  ed  il  periodo  stesso  non
fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi,  ai
fini della determinazione dell'anzianita' contributiva):  e',  cioe',
irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro  e  a  maggior  apporto
contributivo  corrisponda  una  riduzione  della  pensione   che   il
lavoratore avrebbe  maturato  al  momento  della  liquidazione  della
pensione per effetto della precedente contribuzione». 
    Di  conseguenza,  la   sentenza   n.   264/1994   ha   dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  ottavo  comma,  della
legge 29 maggio 1982 n.  297  (Disciplina  del  trattamento  di  fine
rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte  in  cui  non
prevede che, nel caso di esercizio durante  l'ultimo  quinquennio  di
contribuzione di attivita' lavorativa, meno retribuita da parte di un
lavoratore  che  abbia  gia'  conseguito  la  prescritta   anzianita'
contributiva,  la  pensione  liquidata  non  possa  essere   comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento  dell'eta'
pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i  periodi  di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai  fini  del  requisito
dell'anzianita' contributiva minima». 
    Il caso esaminato dalla sentenza n. 264/1994 e' caratterizzato da
rilevanti profili di analogia con quello del sig. C. 
    In entrambi i casi  i  ricorrenti  avevano  svolto,  nel  periodo
temporale di riferimento individuato dalla norma per il  calcolo  del
trattamento pensionistico, un'attivita' lavorativa  piu'  limitata  e
meno retribuita rispetto a quella svolta in precedenza. 
    Inoltre, in entrambi i casi gli interessati avrebbero  conseguito
la pensione di vecchiaia con la stessa decorrenza anche in ipotesi di
mancato  svolgimento  di  tale  attivita'  meno  retribuita,   avendo
maturato  gia'  in  precedenza  il  relativo  requisito  contributivo
minimo. 
    Al contempo, la Corte  costituzionale  ha  precisato  che  «[n]e'
alcun rilievo puo' essere riconosciuto al  fatto  che  l'interessato,
all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di risparmio, non
avesse  ancora  raggiunto  l'eta'  minima  pensionabile.  Si  tratta,
infatti, di circostanza del tutto estranea rispetto ai termini  della
questione,  posto  che  quest'ultima  non  riguarda  il  momento   di
maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma  l'ammontare
di questo al  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile»  (sentenza  n.
264/1994). 
    Di  conseguenza,   deve   ritenersi   inconferente,   in   quanto
irrilevante, la circostanza che alla data di assunzione come  docente
supplente il sig. C. non avesse ancora  l'eta'  minima  prevista  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, cosi' come la  circostanza  che
la predetta pensione  di  vecchiaia  fosse  liquidata  in  regime  di
cumulo,  essendo,  invece,  sufficiente  il  fatto  che  aveva   gia'
raggiunto l'anzianita' contributiva minima prevista per  il  (futuro)
accesso alla predetta pensione di vecchiaia in regime di cumulo. 
    6.3. Risulta particolarmente significativa in relazione  al  caso
di specie pure  la  sentenza  n.  173/2018  con  la  quale  la  Corte
costituzionale   ha   ritenuto   applicabile    il    principio    di
«neutralizzazione» anche alla gestione speciale INPS  per  lavoratori
autonomi-commercianti, in quanto i «diversificati aspetti  delle  due
discipline pensionistiche non ostano all'applicazione  del  principio
della  esclusione  dei  contributi  dannosi   anche   alle   gestioni
previdenziali  dei  lavoratori   autonomi   iscritti   all'INPS,   in
considerazione della stessa valenza generale del suddetto  principio,
che si impone nell'ordinamento pensionistico al di la' del pluralismo
delle gestioni e dei regimi». 
    A sostegno di tale conclusione, la sentenza n.  173/2018  precisa
quanto segue: «se, come si e' ricordato, il principio  di  esclusione
dei contributi dannosi  e'  chiamato  ad  assolvere  la  funzione  di
costituire un limite intrinseco alla discrezionalita' del legislatore
nella scelta, ad esso riservata, del criterio di  individuazione  del
periodo di riferimento della retribuzione  pensionabile  (da  ultimo,
sentenze n. 82 del  2017  e  n.  388  del  1995),  tale  esigenza  si
configura anche in riferimento  al  reddito  pensionabile,  e  dunque
anche nei confronti del regime previdenziale dei lavoratori autonomi. 
    Il sistema previdenziale e' certamente improntato  a  logiche  di
solidarieta' e non di mera corrispettivita', ma anche per  il  regime
pensionistico  dei  lavoratori  autonomi  iscritti  all'INPS  risulta
irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attivita'
lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per  accedere
alla  pensione,  anziche'  assolvere  alla  funzione  fisiologica   e
naturale di incrementare il trattamento pensionistico,  determini  il
paradossale effetto di ridurre l'entita' della prestazione». 
    Sull'identita'  della   ratio   sottostante   al   principio   di
«neutralizzazione», la  sentenza  n.  173/2018  evidenzia  che  «[a]d
avviso di  questa  Corte,  una  volta  adempiuti  i  propri  obblighi
contributivi e conseguiti i requisiti per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative  del  sistema
di appartenenza, anche  nei  confronti  del  lavoratore  autonomo  la
prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa    e    della    correlata
contribuzione dopo la maturazione dei  predetti  requisiti  non  puo'
comportare una riduzione del trattamento "virtualmente" conseguito in
tale momento». 
    Inoltre, e' utile precisare che anche nel caso che  ha  originato
la sentenza n. 173/2018 la questione riguardava, nello specifico,  il
calcolo della quota della pensione di cumulo  tra  due  gestioni,  da
lavoro dipendente e da lavoro  autonomo  (per  l'approfondimento  sui
profili di analogia tra le due discipline di cumulo ex art. 1,  commi
239 ss., della legge n.  228/2012  ed  ex  art.  16  della  legge  n.
233/1990 si rinvia al punto 4.3. supra). 
    6.4. Infine, devono essere  ricordate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale   che   hanno   riconosciuto    l'applicabilita'    di
«neutralizzazione»,  quale  espressione  di  un  principio   generale
finalizzato a prevenire che una «contribuzione  aggiuntiva,  rispetto
al requisito contributivo minimo»  comporti  «un  depauperamento  del
trattamento pensionistico» (punto 7.2 del diritto della  sentenza  n.
224/2022), anche  ai  casi  particolari  degli  agenti  di  commercio
iscritti alla gestione cd.  ENASARCO  (sentenza  n.  433/1999)  e  di
lavoratori marittimi (sentenza n. 224/2022). 
    6.5. In tale contesto, il principale elemento di differenziazione
della disciplina della pensione retributiva della  gestione  pubblica
rispetto a quella privata o dei lavoratori autonomi e'  rappresentato
dal riferimento  alla  retribuzione  dell'ultimo  anno  di  servizio,
rispetto ai periodi piu' ampi previsti nelle altre gestioni. 
    Si tratta di una scelta connotata dall'intento di assicurare  una
maggiore tutela ai dipendenti pubblici, prendendo  a  riferimento  la
retribuzione  corrispondente  all'ultimo  scatto  della  progressione
economica raggiunta. 
    Tale   scelta   discrezionale   del   legislatore,    sicuramente
vantaggiosa  per  il  dipendente  in   presenza   di   una   carriera
continuativa, presenta gli stessi  profili  di  criticita' -  cui  la
giurisprudenza  costituzionale  ha  inteso  porre  rimedio   con   il
principio  di  «neutralizzazione»  -  nell'ipotesi  di   un'eventuale
discontinuita' del percorso lavorativo, in quanto crea il rischio  di
portare  alla  conseguenza  irrazionale,  oltre  che  intrinsecamente
irragionevole, per cui  ad  un  maggior  numero  di  anni  di  lavoro
corrisponde un minore trattamento pensionistico. 
    Infatti, come riconosciuto dalla  giurisprudenza  costituzionale,
la durata piu' o meno lunga  del  periodo  temporale  di  riferimento
rappresenta  un  elemento  meramente   accessorio,   mentre   l'unico
requisito   essenziale   per   l'applicazione   del   principio    di
«neutralizzazione» e' rappresentato dal  superamento  dell'anzianita'
contributiva minima. 
    6.6. Anche la circostanza della prosecuzione da parte del sig. C.
del lavoro come docente supplente da pensionato -  evidenziata  nelle
difese di INPS - appare del tutto irrilevante ai fini della  verifica
della possibilita' di applicare il principio  di  «neutralizzazione»,
in quanto detta circostanza si configura come «estrinseca», e  dunque
del  tutto  indifferente,  rispetto  alla  fattispecie  oggetto   del
decidere. 
    6.7. Da ultimo, ad avviso di questo rimettente  i  termini  della
questione non cambiano nemmeno in relazione alla circostanza  che  il
principio  di  «neutralizzazione»   invocato   dal   ricorrente   con
riferimento alle regole di calcolo della pensione retributiva proprie
della gestione pubblica  dovra'  essere  in  concreto  operato  quale
regola propria della relativa gestione in virtu' del  rinvio  operato
dall'art. 1, comma 245, della legge n.  228/2012,  nell'ambito  della
pensione di vecchiaia in regime di cumulo ex art. 1, comma 239, della
legge n. 228/2012, non essendo a tal fine  preclusivo  il  successivo
comma 243 sull'obbligo del conferimento integrale in cumulo di  tutti
i contributi. Si rinvia a quanto piu' ampiamente argomentato sul tema
ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 supra. 
    6.8. Cosi' ricostruito in termini generali il profilo  della  non
manifesta infondatezza della questione alla luce della giurisprudenza
costituzionale,  i  relativi  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
saranno prospettati con riferimento  ai  singoli  puntuali  parametri
costituzionali ai successivi punti 8, 9 e 10, previa  verifica  -  al
punto  7  infra  -  circa  la  possibilita'  o  meno   di   procedere
direttamente all'interpretazione costituzionalmente orientata. 
7. L'impossibilita'  di  procedere  direttamente  all'interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    Quanto argomentato al precedente punto 6 in  merito  ai  principi
desumibili dalla giurisprudenza  costituzionale  e  all'identita'  di
ratio delle disposizioni  di  legge  da  applicare  con  quelle  gia'
oggetto di pronunce additive  del  principio  di  «neutralizzazione»,
implica la  necessita'  di  valutare  la  possibilita'  di  procedere
direttamente all'interpretazione costituzionalmente  orientata  delle
norme in materia  di  calcolo  del  trattamento  pensionistico  della
gestione pubblica. 
    7.1. Al riguardo giova premettere, che  la  Corte  costituzionale
(sentenza  n.  42/2017,  punto  2.2  del  diritto)  ha  affermato  il
principio secondo cui  «[a]  fronte  di  adeguata  motivazione  circa
l'impedimento ad un'interpretazione  costituzionalmente  compatibile,
dovuto  specificamente  al  "tenore  letterale  della  disposizione",
questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che "la possibilita'  di
un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha
ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo  ai
fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto
la verifica dell'esistenza e della  legittimita'  di  tale  ulteriore
interpretazione  e'   questione   che   attiene   al   merito   della
controversia, e non alla sua ammissibilita'"  (sentenza  n.  221  del
2015). Si tratta di orientamento ormai  consolidato,  in  virtu'  del
quale puo' ben dirsi che "se l'interpretazione prescelta dal  giudice
rimettente sia da considerare la  sola  persuasiva,  e'  profilo  che
esula dall'ammissibilita' e attiene, per contro, al merito" (sentenze
nn. 95 e 45 del 2016, n. 262 del 2015; nonche', nel  medesimo  senso,
sentenza n. 204 del 2016). Se, dunque, "le leggi  non  si  dichiarano
costituzionalmente   illegittime   perche'   e'    possibile    darne
interpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di
darne)" (sentenza n. 356 del 1996), cio' non significa che,  ove  sia
improbabile    o    difficile     prospettarne     un'interpretazione
costituzionalmente  orientata,  la   questione   non   debba   essere
scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo  le  predette
condizioni, si rivela, come nella specie, necessario,  pure  solo  al
fine di stabilire se la soluzione conforme a  Costituzione  rifiutata
dal giudice rimettente sia invece possibile.». 
    7.2. Come gia' rappresentato al  punto  2  supra,  l'applicazione
diretta del principio di «neutralizzazione»  anche  all'art.  43  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973  ai  fini  della
calcolo della relativa quota di pensione di vecchiaia  in  regime  di
cumulo e' stata ritenuta possibile dal  giudice  ordinario  di  primo
grado che si e' pronunciato sul ricorso del  sig.  C.  (Tribunale  di
Arezzo, sentenza n. 297/2021, annullata dalla successiva sentenza  n.
574/2022  della  Corte  d'appello   di   Firenze,   Sezione   lavoro,
dichiarativa del difetto di  giurisdizione  del  giudice  ordinario),
cosi' come anche nella fattispecie che ha portato alla sentenza della
Corte costituzionale n. 173/2018 il giudice delle  prime  cure  aveva
gia'  applicato   il   principio   di   «neutralizzazione»   in   via
interpretativa alla gestione dei  lavoratori  autonomi  (sentenza  n.
24/2015 del Tribunale di  Pordenone,  impugnata  dinanzi  alla  Corte
d'appello di Trieste, con il giudice di secondo grado  che  sollevava
la questione di legittimita' costituzionale, poi accolta). 
    7.3. Sul tema, questo Giudice ritiene maggiormente rispettosa dei
principi  costituzionali  l'impostazione  per  cui  l'interpretazione
costituzionalmente  orientata  non  possa  andare  oltre  il   tenore
letterale delle  disposizioni  da  applicare,  anche  in  ipotesi  di
particolare evidenza circa l'identita' di ratio  con  le  norme  gia'
dichiarate  oggetto   di   pronunce   additive   del   principio   di
«neutralizzazione». 
    In tale evenienza,  la  rimessione  della  questione  alla  Corte
costituzionale si  appalesa,  invece,  come  doverosa  non  solo  per
rispettare  il  ruolo  proprio  della  Corte  costituzionale  sancito
dall'art. 134 della Costituzione, ma anche per  assicurare  una  piu'
rapida definizione  del  singolo  giudizio  (in  quanto  un'eventuale
pronuncia basata  sull'interpretazione  costituzionalmente  orientata
sarebbe certamente  oggetto  di  impugnazione),  nonche'  -  piu'  in
generale - il rispetto del principio della certezza del diritto  gia'
a partire dalla sua applicazione in sede amministrativa. 
8.  La  mancata  previsione  di  «neutralizzazione»  nella   gestione
pubblica, anche ai fini della pensione  di  vecchiaia  in  regime  di
cumulo,  ed  il  parametro  costituzionale  della  ragionevolezza   e
razionalita' ex art. 3 della Costituzione. 
    Alla  luce  della  giurisprudenza  costituzionale  richiamata  al
precedente punto  6,  il  dubbio  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e'  prevista  la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello  minimo  richiesto  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico di vecchiaia, anche se conseguito in regime di  cumulo,
si pone in primo luogo in relazione al principio della ragionevolezza
(cosi',  sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  224/2022  e   n.
173/2018), inteso  anche  quale  principio  di  razionalita'  (cosi',
sentenza n. 264/1994), ex art. 3 della Costituzione. 
    In   particolare,   la   sentenza   n.   264/1994   della   Corte
costituzionale dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,
comma 8, della legge n. 297/1982, nella parte in cui non  prevede  la
possibilita' di escludere dal computo, ad ogni effetto, i periodi  di
minore retribuzione, in quanto non necessari ai  fini  del  requisito
dell'anzianita'  contributiva   minima,   nel   caso   di   esercizio
nell'ultimo quinquennio di attivita' lavorativa  meno  retribuita  da
parte di un  lavoratore  che  abbia  gia'  conseguito  la  prescritta
anzianita' contributiva, in modo da assicurare la liquidazione di una
pensione non inferiore a quella che sarebbe  altrimenti  spettata  al
raggiungimento dell'eta' pensionabile. 
    Tale dichiarazione di illegittimita' costituzionale  e'  riferita
sia al palese contrasto con il  «principio  di  razionalita'  di  cui
all'art. 3 della Costituzione» (cfr. la citazione estesa al punto 6.2
supra)  sia   agli   articoli   36   -   sotto   il   profilo   della
«proporzionalita' tra il trattamento pensionistico e la  quantita'  e
la qualita' del lavoro prestato durante il servizio attivo» -  e  38,
secondo  comma,  della  Costituzione.  in  relazione   al   principio
dell'adeguatezza (v. punto 9 infra). 
    In particolare, con riferimento al parametro  dell'art.  3  della
Costituzione,   la   sentenza   n.   264/1994   ritiene   palesemente
irrazionale, in quanto «irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro
e a maggior apporto  contributivo  corrisponda  una  riduzione  della
pensione  che  il  lavoratore  avrebbe  maturato  al  momento   della
liquidazione   della   pensione   per   effetto   della    precedente
contribuzione». 
    Anche  la  successiva  sentenza  n.  433/1999,   nel   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 della legge n.
12/1973 («gestione ENASARCO»), individua un palese contrasto sia  con
l'art. 3 della Costituzione sia  con  l'art.  38  della  Costituzione
nella parte in cui non prevedono  «nel  caso  di  prosecuzione  della
contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia'  conseguito  la
prescritta  anzianita'  contributiva  minima,  che  la  pensione   di
vecchiaia non possa essere liquidata in  misura  inferiore  a  quella
calcolata sulla base della  sola  contribuzione  minima»,  in  quanto
«dopo  il  perfezionamento   del   requisito   minimo   contributivo,
l'ulteriore contribuzione (obbligatoria,  volontaria  o  figurativa),
mentre vale ad incrementare il livello di pensione gia'  consolidato,
non  deve  comunque  compromettere  la   misura   della   prestazione
potenzialmente maturata sino a quel momento». 
    La sentenza n. 173/2018 della Corte costituzionale, in materia di
trattamento  pensionistico  dei  lavoratori  autonomi,  accoglie   la
questione di illegittimita' costituzionale della relativa disciplina,
nella parte in cui non prevede il principio di «neutralizzazione» dei
periodi con redditi  piu'  bassi  che  incidono  negativamente  sulla
misura  della  pensione,  se  ulteriori  rispetto   alla   prescritta
anzianita'  contributiva  minima,  con   riferimento   esclusivo   al
parametro costituito dall'art. 3 della Costituzione e  l'assorbimento
degli ulteriori parametri evocati dal giudice  rimettente  («articoli
35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione»). 
    Da  ultimo,  anche  la   sentenza   n.   224/2022   della   Corte
costituzionale,  in  materia   di   trattamento   pensionistico   dei
lavoratori  marittimi,  ha  censurato  la  mancata  previsione  della
«neutralizzazione» con riferimento sia all'art. 3 della  Costituzione
sia agli articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. 
    In  particolare,  la  sentenza  n.  224/2022   rileva   che   «e'
irragionevole ed e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione  che
le norme censurate, benche' siano  volte  a  colmare  uno  svantaggio
(come  la  difficolta'  di  conseguire  il  minimo  contributivo  per
l'accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un  danno  e
producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui
l'assicurato avrebbe virtualmente diritto». 
    Anche nel caso del ricorrente tale palese irragionevolezza  della
riduzione del trattamento pensionistico - derivante dall'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973 in assenza del correttivo rappresentato  dal  principio  di
«neutralizzazione» - risulta dalla constatazione che  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  insegnamento   nei   tre   anni   precedenti   al
raggiungimento dell'eta'  prevista  per  la  pensione  di  vecchiaia,
avendo lo  stesso  gia'  non  solo  raggiunto,  ma  anche  ampiamente
superato l'anzianita' contributiva minima prevista per  l'accesso  al
trattamento previdenziale, determina la pensione  in  quota  gestione
pubblica pari a circa euro 1.100,00 invece di circa euro 2.500,00 che
sarebbe spettata  al  medesimo  se  non  avesse  svolto  la  predetta
attivita'. 
    Pertanto, ad avviso di questo rimettente, risulterebbe violato in
primo  luogo  il   parametro   costituzionale   dell'art.   3   della
Costituzione  sotto  i   profili   della   ragionevolezza   e   della
razionalita' (quale inidoneita' del  mezzo  rispetto  al  fine),  per
motivi   gia'    ampiamente    evidenziati    nella    giurisprudenza
costituzionale con riferimento a disposizioni analoghe. 
9.  La  mancata  previsione  di  «neutralizzazione»  nella   gestione
pubblica, anche ai fini della pensione  di  vecchiaia  in  regime  di
cumulo, ed i parametri degli articoli 36 e 38, secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Alla luce della medesima giurisprudenza costituzionale richiamata
al precedente punto 6, il dubbio  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e'  prevista  la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello  minimo  richiesto  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico di  vecchiaia,  si  pone  anche  con  riferimento  agli
articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. 
    A  sostegno  di  tale  conclusione,  la  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 264/1994 evidenzia che la proporzionalita'  tra  il
trattamento pensionistico e la quantita' e  la  qualita'  del  lavoro
deve essere riferita all'intero servizio  attivo,  essendo  non  solo
irragionevole, ma anche in contrasto con i principi degli articoli 36
e 38, secondo comma, della Costituzione, una  riduzione  dell'importo
spettante al pensionato disposta da una norma di legge in conseguenza
di svolgimento di nuove attivita' di lavoro meno retribuite dopo aver
raggiunto l'anzianita'  contributiva  minima:  «tale  depauperamento,
incidendo in questo caso sulla proporzionalita'  tra  il  trattamento
pensionistico e la  quantita'  e  la  qualita'  del  lavoro  prestato
durante il servizio attivo, viola  anche  l'art.  36,  oltre  che  il
principio di adeguatezza di cui all'art.  38,  secondo  comma,  della
Costituzione». 
    Il medesimo profilo di violazione - in  caso  di  una  disciplina
normativa che faccia riferimento al periodo retributivo piu' recente,
senza  possibilita'  di   «neutralizzare»   i   periodi   di   minore
retribuzione successivi al raggiungimento del requisito  contributivo
minimo - e' ravvisato anche dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 224/2022: «viola, altresi', gli articoli 36 e 38,  secondo  comma,
della Costituzione, poiche' non rispetta la  giusta  proporzione  tra
attivita'   di   lavoro   prestato,    relativa    retribuzione,    e
quantificazione della prestazione pensionistica». 
    Sul punto, e' utile richiamare  anche  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 433/1999 che individua la  doppia  ratio  decidendi
delle precedenti pronunce n. 428/1992 e n. 264/1994 - «ma anche altre
pronunce (come le sentenze n. 427 del 1997, n. 388 del 1995,  n.  307
del 1989, n. 822 del 1988)» -  «proprio  nel  rilievo  che,  dopo  il
perfezionamento  del  requisito  minimo   contributivo,   l'ulteriore
contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad
incrementare il  livello  di  pensione  gia'  consolidato,  non  deve
comunque   poter   compromettere   la   misura   della    prestazione
potenzialmente  maturata  in  itinere:  effetto,  quest'ultimo,   che
sarebbe infatti  da  considerare  palesemente  contrastante  con  gli
articoli 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare,  sentenza  n.
388 del 1995)». 
    La rilevanza del contrasto  tra  la  disposizione  dell'art.  43,
comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1092/1973,
anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n.  228/2012,  in  assenza  del  correttivo  rappresentato  dal
principio di «neutralizzazione», ed i parametri costituzionali  degli
articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione emerge  anche  in
questo caso dalla constatazione che ad un maggior impegno  lavorativo
- ulteriore rispetto a quello  previsto  quale  requisito  minimo  di
accesso al trattamento  pensionistico  -  corrisponde  una  rilevante
riduzione dell'importo del trattamento medesimo, tale da incidere  in
misura non indifferente anche sull'adeguatezza dell'assegno percepito
rispetto alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza. 
10.  La  mancata  previsione  di  «neutralizzazione»  nella  gestione
pubblica, anche ai fini della pensione  di  vecchiaia  in  regime  di
cumulo, ed i parametri degli articoli 1, primo comma, 3, primo comma,
35, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. 
    Per completezza,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
1092/1973, anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e
245, della legge n. 228/2012, nella parte in cui non e'  prevista  la
possibilita' di «neutralizzare» i periodi di contribuzione aggiuntivi
rispetto a quello  minimo  richiesto  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico, deve essere prospettata  anche  con  riferimento  agli
articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, e 98, primo
comma, della Costituzione. 
    Infatti, qualora il principio di «neutralizzazione» - prospettato
nei termini in cui supra - dovesse essere escluso per i soli iscritti
alla gestione pubblica, si potrebbe configurare  una  violazione  del
principio dell'eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione),
in contrasto con il dovere del legislatore di tutelare «il lavoro  in
tutte le sue forme ed  applicazioni»  (art.  35,  primo  comma  della
Costituzione), in quanto principio fondante della Repubblica (art. 1,
primo comma, della Costituzione), nonche' con il  riconoscimento  del
particolare valore  sociale  dell'attivita'  di  «pubblici  impiegati
[che] sono al servizio  esclusivo  della  Nazione»  (art.  98,  primo
comma, della Costituzione). 
    In  particolare,  pur  rientrando  nella   discrezionalita'   del
legislatore   una   ragionevole   differenziazione    delle    tutele
previdenziali nel settore pubblico e privato, sarebbe  poco  coerente
con il quadro di tutti i principi costituzionali  nei  termini  sopra
delineati una disciplina legislativa che determini la possibilita' di
riduzione della misura del trattamento  pensionistico  nei  confronti
dei soli dipendenti pubblici, quale  conseguenza  dello  svolgimento,
negli ultimi anni di carriera ed avendo  gia'  maturato  l'anzianita'
contributiva minima prevista, di attivita' meno retribuite. 
    La rilevanza del contrasto  tra  la  disposizione  dell'art.  43,
comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1092/1973,
anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della
legge n.  228/2012,  in  assenza  del  correttivo  rappresentato  dal
principio di «neutralizzazione», ed i parametri costituzionali  degli
articoli 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, e 98, primo
comma,  della  Costituzione  emerge  anche  in  questo   caso   dalla
constatazione che  ad  un  maggior  impegno  lavorativo  -  del  solo
dipendente pubblico - puo' corrispondere una  riduzione  dell'importo
del trattamento medesimo ogni qualvolta la  retribuzione  nell'ultimo
anno di servizio dovesse essere piu' bassa rispetto  a  quella  degli
anni precedenti. 
    Il  paradosso  di  un  tale  esito   dell'interpretazione   della
disciplina,  ove  non  espunto   dall'ordinamento,   porterebbe,   in
sostanza, ad un disincentivo per il dipendente pubblico con almeno 20
anni  di  anzianita'  contributiva  ad   accettare   incarichi   meno
remunerati  rispetto   a   quelli   precedentemente   svolti,   cosi'
conculcando la dignita' del lavoratore che potrebbe  essere  indotto,
sulla base di un mero calcolo di convenienza economica, a passare  ad
un  lavoro  nel   settore   privato   oppure   anche   a   collocarsi
prematuramente a riposo, in entrambi i casi con potenziali perdite di
professionalita' per il settore pubblico. 
11. Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  43,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, anche in
combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge n.
228/2012. 
    In conclusione, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  134
della Costituzione e 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  devono
dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092  (Approvazione
del testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato),  anche  in  combinato
disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge 24  dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'  2013),  come  sopra
prospettate, e  deve  di  conseguenza  disporsi  la  sospensione  del
giudizio in epigrafe, ordinando l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale  e  gli  altri  adempimenti  a  cura  della
Segreteria della Sezione di cui al dispositivo. 
12.  Le  spese  del  giudizio  saranno  liquidate  alla   definizione
integrale del merito della presente controversia. 

 
                                P.Q.M. 
 
    la Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni,
sospesa ed impregiudicata ogni ulteriore  decisione,  di  rito  e  di
merito, sul ricorso proposto dal Sig. M. C. 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092  (Approvazione
del testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato),  anche  in  combinato
disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245, della legge 24  dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), nella  parte  in
cui  tali  norme  non  prevedono  che,  al  raggiungimento  dell'eta'
pensionabile,  la  pensione  liquidata  non  possa  essere   comunque
inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo  dal  computo,  ad
ogni effetto,  i  periodi  di  minore  retribuzione,  in  quanto  non
necessari ai fini del requisito dell'anzianita' contributiva minima: 
        1) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  prospettata
nei termini di cui al punto 8 della motivazione; 
        2) in riferimento agli articoli 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione, prospettata  nei  termini  di  cui  al  punto  9  della
motivazione; 
        3) in riferimento agli articoli  1,  primo  comma,  3,  primo
comma, 35, primo  comma,  e  98,  primo  comma,  della  Costituzione,
prospettata nei termini di cui al punto 10 della motivazione. 
    Dispone la sospensione del giudizio in epigrafe; 
    Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere: 
        all'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        alla notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        alla comunicazione della presente ordinanza al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; 
        ad ogni altro adempimento di competenza. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
        Cosi' deciso in Firenze, nella  Camera  di  consiglio  del  4
novembre 2025. 
 
                       Il Giudice: Nikifarava 
 
 
                                              Il funzionario: Iliceto