Reg. ord. n. 19 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7
Ordinanza del Tribunale di Lagonegro del 13/10/2025
Tra: M. P.
Oggetto:
Reati e pene – Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – Disciplina della pena della multa – Violazione del principio della personalità penale – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento tra condannati alla pena pecuniaria e tra questi e i condannati alla pena detentiva – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della funzione rieducativa della pena.
- Codice penale, artt. 17, numero 4, 24 e 636.
- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.
Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui il decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria cessa con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento – Disparità di trattamento rispetto al regime delle pene detentive – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della funzione rieducativa della pena pecuniaria – Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento esecutivo.
- Codice penale, art. 172.
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111, secondo comma, ultimo periodo.
Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata previsione del medesimo periodo di prescrizione, sia per la pena della multa, sia per la pena della reclusione sino a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità.
- Codice penale, art. 172.
- Costituzione, art. 3.
Norme impugnate:
codice penale del Num. Art. 24
codice penale del Num. Art. 172
codice penale del Num. Art. 636
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 111 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2025
Ordinanza del 13 ottobre 2025 del Tribunale di Lagonegro nel
procedimento penale a carico di M. P..
Reati e pene - Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo
altrui - Disciplina della pena della multa.
- Codice penale, artt. 17, numero 4, 24 e 636.
Reati e pene - Estinzione della pena - Estinzione della multa per
decorso del tempo - Previsione che la pena della multa si estingue
nel termine di dieci anni - Denunciata interpretazione della Corte
di cassazione, secondo cui il decorso del termine di prescrizione
della pena pecuniaria cessa con l'iscrizione a ruolo della pretesa
di pagamento - Denunciata previsione del medesimo periodo di
prescrizione, sia per la pena della multa, sia per la pena della
reclusione sino a cinque anni.
- Codice penale, art. 172.
(GU n. 7 del 18-02-2026)
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione Penale
Il giudice dell'esecuzione
Vista la richiesta con la quale il pubblico ministero, in
riferimento alla sentenza n. 2305/2011 reg. sent. emessa in data 7
ottobre 2011 dal Tribunale di Paola - sezione distaccata di Scalea,
divenuta irrevocabile il 24 novembre 2011, nei confronti di M. P., n.
a ... l'..., ha chiesto di procedere alla dichiarazione di estinzione
della pena della multa di euro novantadue ai sensi dell'art. 172 del
codice penale.
Osserva con l'istanza predetta l'ufficio del pubblico ministero
presso il Tribunale di Paola ha chiesto che sia dichiarata
l'estinzione della pena pecuniaria di novantadue euro di multa per
intervenuta prescrizione.
Essa segue all'ordinanza del magistrato di sorveglianza di
Cosenza del 10 ottobre 2021 con la quale si disattendeva la richiesta
del pubblico ministero presso quel tribunale volta ad ottenere la
conversione della predetta pena sul rilievo che essa dovesse
ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
Questo tribunale, tuttavia, non puo' accogliere la richiesta
formulatagli ostandovi il costante orientamento della Corte di
cassazione secondo il quale il decorso del termine di prescrizione
della pena pecuniaria cessa con la sua iscrizione a ruolo,
intervenuta il ...
Ritiene, tuttavia, questo giudice di dover sollevare la questione
di costituzionalita' dell'art. 172 del codice penale nella parte in
cui, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione
che deve considerarsi diritto vivente e che quindi non consente una
lettura della norma costituzionalmente orientata, impedisce di
pronunciare la prescrizione della pena pecuniaria quando sia
intervenuta l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento.
Altra questione di costituzionalita' si solleva rispetto alla
medesima norma nella parte in cui prevede il medesimo termine di
prescrizione (dieci anni) per la multa e per la reclusione
effettivamente inflitta fino a cinque anni.
La questione di costituzionalita' si mostra non manifestamente
infondata, per i motivi che si esporranno di seguito, ed e' rilevante
atteso che l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della
norma, nella lettura datane dalla Suprema Corte, consentirebbe di
accogliere l'istanza del pubblico ministero dichiarando estinta la
pena pecuniaria inflitta al condannato (cio' vale in particolare per
la determinazione del termine finale di prescrizione, essendo il
tempo ormai decorso dalla data di irrevocabilita' della sentenza
superiore a dieci anni).
Si rileva, incidentalmente, che il mancato accoglimento
dell'istanza provocherebbe una stasi del procedimento esecutivo
atteso che il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, investito dalla
locale Procura della Repubblica, ha disatteso la richiesta della
conversione della pena pecuniaria non riscossa ritenendo prescritta
la pena non essendosi verificata alcuna interruzione del relativo
periodo poiche' «non risulta eseguita la notificazione della cartella
esattoriale».
Sull'irrilevanza di detta notificazione si dira' oltre.
1. L'interpretazione dell'art. 172 del codice penale da parte della
Corte di cassazione quale diritto vivente
1.1 la sentenza ... e inquadramento della questione
L'ultima pronuncia nota - ma espressione di un orientamento
uniforme e consolidato - e' la n. 22515/2024 (imp. ... Zef.; Rv.
286582 - 01), della quale e' opportuno riportare la parte essenziale
della motivazione, anche per la puntuale ricostruzione che vi si fa
dell'orientamento nel tempo della Suprema Corte:
«L'applicabilita' dell'inciso del secondo periodo del quarto
comma dell'art. 172 del codice penale alla procedura di estinzione
della pena pecuniaria, su cui pure si sofferma il ricorso, e', pero',
controverso.
Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono
precedenti, anche di antica data, che ritengono che alla pena
pecuniaria si applichi solo la prima parte del comma 4, e non la
seconda, in quanto la sottrazione volontaria all'esecuzione della
pena, tagliata dal legislatore sulla latitanza del condannato,
sarebbe incompatibile con il mancato pagamento di un'obbligazione
pecuniaria (Sez. 3, ordinanza n. 507 del 15 febbraio 1974, ... Rv.
128296: nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di
rilevanza ogni vicenda che possa consistere in una volontaria
sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria").
Secondo questa sistematica, pertanto, la decorrenza del
termine di prescrizione non puo' slittare in avanti ed e' fissata in
modo inderogabile nella data di irrevocabilita' della sentenza
impugnata. In senso diverso, peraltro, si e' espressa Sez. 1, n.
21729 del 21 novembre 2017, ... non mass., che ha ritenuto che, una
volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del
condannato, "se poi l'obbligato non adempie nei termini al pagamento,
si deve ritenere che egli si sia sottratto all'esecuzione della pena
iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli
effetti di cui all'art. 172, quarto comma, codice penale.». Il
termine, che inizia a decorrere con la irrevocabilita' della
sentenza, salvo individuare nel caso concreto lo slittamento della
decorrenza del termine a seguito della volontaria sottrazione al
pagamento, cessa di decorrere nel momento in cui inizia l'esecuzione
della pena (Sez. 1, n. 22312 dell'8 luglio 2020, ..., Rv. 279453;
vedi anche Sez. 1, n. 51497 del 13 settembre 2019, ..., non mass.;
Sez. 1, 29425 del 12 aprile 2019, ..., non mass.; Sez. n. 53156 del
19 settembre 2017, dep. 2018, ..., non mass.; Sez. 1, n. 18702 del 17
gennaio 2017, ..., Rv. 270115; Sez. 3, n. 17228 del 3 novembre 2016,
dep. 2017, ..., Rv. 269981; Sez. 1, n. 19336 del 24 aprile 2008, ...,
Rv. 240310; Sez. 6, n. 5625 del 27 gennaio 2006, ..., non mass.).
Sul punto, come si e' visto dal numero dei precedenti citati,
la giurisprudenza e' univoca. Nella sentenza ..., tirando le fila
delle precedenti pronunce della Corte, si prende posizione in modo
netto sulla idoneita' dell'inizio dell'esecuzione a determinare la
cessazione della decorrenza del termine, evidenziando che "come
affermato piu' volte da questa Corte con orientamento che si
condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria
per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo
momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete
modalita' e le scansioni temporali della procedura stessa risultano
irrilevanti. In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza
la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, e' sufficiente
ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in mancanza
di una previsione legislativa in tal senso - assume la circostanza
che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la
collaborazione del condannato".
Lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della
prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la
individuazione dell'effettivo momento di inizio della procedura di
esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in
particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella
notifica della cartella di pagamento.
La stessa pronuncia ... da' atto dell'esistenza di entrambe
le opzioni, stabilendo che "l'esecuzione di pena pecuniaria non si
verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di
condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensi' allorche' il
debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi
alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni
caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo e' sufficiente ad
evitare l'estinzione della pena perche' manifesta la pretesa punitiva
dello Stato, la cui assenza da' luogo alla prescrizione, a
prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo
recupero di quanto dovuto".
Anche la precedente giurisprudenza della Corte non si e'
espressa in modo netto sulla individuazione del momento di cessazione
della decorrenza del termine, restando chiaro soltanto che
l'esecuzione deve ritenersi senz'altro iniziata, ed impedita,
pertanto, la maturazione della prescrizione, nel momento in cui
avviene la notifica della cartella di pagamento (Sez. 1, n. 18702 del
17 gennaio 2017, ..., 4 cit.; Sez. 1, n. 19336 del 24 aprile 2008,
..., cit.) o con un pagamento parziale (Sez. 3, n. 17228 del 3
novembre 2016, dep. 2017, ..., cit.).
Sulla circostanza ulteriore del se sia sufficiente o meno per
far cessare la decorrenza del termine una notifica della cartella con
il rito degli irreperibili, la sentenza ... che, peraltro, utilizza
una sistematica diversa dalle altre pronunce - in quanto ritiene la
decorrenza del termine non cessata, ma interrotta, dalla notifica
della cartella di pagamento - precisa in modo esplicito che anche una
notifica con il rito degli irreperibili e' sufficiente per la
interruzione della decorrenza del termine ("Ai fini dell'
interruzione della prescrizione della multa e' valida la notifica
della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 del codice
di procedura civile dopo che il destinatario sia stato ricercato
invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa
nell'art. 139, comma primo, del codice di procedura civile, non
essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali
luoghi o secondo un certo ordine").
4. Va detto che, in realta', la esistenza di cause di
interruzione o sospensione della pena, nel sistema della estinzione
della pena pecuniaria, e' stata esclusa in modo esplicito dalla
giurisprudenza successiva, che ha sostenuto che "come evidenziato da
parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa
previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di
prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od
interruzione; non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni
corrispondenti agli articoli 159 e 160, le quali devono intendersi
come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione
all'estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque,
quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione,
a partire dal quale le concrete modalita' e le concrete tempistiche
dell'esecuzione stessa risultano irrilevanti" (Sez. 3, n. 17228 del 3
novembre 2016, dep. 2017, ..., cit.).
Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non la interruzione
del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua
decorrenza.
5. Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il
collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di
estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l'inizio
dell'esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario
iscrive a ruolo la pretesa di pagamento.
Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della
vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto
dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una
manifestazione univoca della volonta' dello Stato di eseguire la pena
pecuniaria che, in conformita' alle regole generali del sistema
processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione,
la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva
(Sez. U, n. 13390 del 28 ottobre 1998, ..., Rv. 211904; Sez. 5, n.
25033 del 15 luglio 2020, ..., Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26
febbraio 2009, ..., Rv. 243137), impedisce l'estinzione della stessa.
Come rilevato dalle Sezioni Unite nella pronuncia ...,
infatti, il fenomeno della prescrizione trova "il proprio fondamento
nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo
determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue,
nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere".
Ma l'inerzia non si puo' ravvisare quando l'atto e' gia'
perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre secondo
le Sezioni Unite ..., "vi sono, difatti, atti dai quali derivano
effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla loro
formazione. Hanno, cioe', efficacia immediata. Come sostenuto in
dottrina, l'autoritarieta' dell'atto si traduce, in tali casi, nella
sua esecutivita', producendo l'atto, per se' solo, automaticamente,
l'effetto che la legge vi ricollega. Altri atti richiedono, invece,
un'ulteriore fase, in quanto l'autorita', per far valere la sua
'pretesa', deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori.
Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza
onde spiegare i propri effetti. E cio' perche', come osservato in
dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo.
E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente
esecutivi rientrano i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, ai
quali l'art. 160 attribuisce efficacia interruttiva del corso della
prescrizione, poiche' essi sono formati, compiuti e producono effetti
indipendentemente e ancor prima che l'interessato ne abbia
conoscenza. I suddetti atti (quali 'sentenza', 'ordinanza',
'decreto') sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che
viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della
cooperazione del soggetto verso il quale e' esercitata. Sicche' essi
sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e
indipendentemente dalla loro partecipazione all' interessato".
Pertanto, nel sistema processuale penale, analizzato - si
ribadisce - con riferimento al quadro normativo antecedente alla
citata riforma di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, la
collaborazione dell'interessato non rileva ai fini del decorso del
fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo,
proprio perche' esso dipende dalla mera espressione della vis ac
potestas punitiva da parte dell'organo dello Stato.
E, infatti, quando e' giunta a soluzione diverse, e, nel
sottosistema della responsabilita' amministrativa degli enti di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha ritenuto rilevante
la notificazione all'ente interessato per interrompere il decorso
della prescrizione, la giurisprudenza di legittimita' ha richiamato a
fondamento della propria decisione la esistenza di una norma speciale
che ha imposto l'applicazione a tale sistema delle regole, in punto
di prescrizione, del codice civile. Si e' sul tema (da parte di Sez.
6, n. 18257 del 12 febbraio 2015, ..., Rv. 263171) precisato quanto
segue: "la legge n. 300 del 2000, art. 11, alla lettera r),
espressamente dispone 'prevedere che le sanzioni amministrative di
cui alle lettere g), i) e I), si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e
che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del
codice civile". Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22)
sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo
diverso rispetto alla prescrizione penale - del resto, se non vi
fosse ottemperanza alla previsione della applicabilita' della
disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della
contrarieta' alla legge delega. Cio' posto, va considerato come non
e' in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina
dell'interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943
del codice civile) l'effetto di interruzione si ottenga con la
portata a conoscenza dell'atto nei confronti del debitore, in
particolare con la notifica degli atti processuali; del resto, la
ragione e' che, in quel caso, l'atto introduttivo rappresenti la
richiesta al debitore che non puo' che decorrere dalla effettiva
conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in
quanto mancato esercizio dell'azione penale, tenendosi percio' conto
del compimento delle attivita' relative, ovvero dell'emissione del
provvedimento, e non della notifica".
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo della pretesa di
pagamento e' sufficiente per impedire l'estinzione della pena
pecuniaria per decorso del tempo.
Occorre concludere, pertanto, affermando il seguente
principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima
dell'operativita' della riforma di cui al decreto legislativo n. 150
del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena
pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilita' della
sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa
di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della
sua decorrenza».
Principio di diritto, a dire il vero, singolare in cui
l'esecuzione della pena pecuniaria vien fatta coincidere con
l'iscrizione della pretesa di pagamento a ruolo, e quindi quando
ancora la pena pecuniaria non e' stata pagata e la pretesa rimane
ancora una pretesa. Che l'iscrizione a ruolo realizzi la pretesa
punitiva, vale a dire la soddisfi, e' una contraddizione in termini
perche', secondo il senso comune delle parole (art. 12 preleggi del
codice civile) il soddisfacimento si ha con l'adempimento -
volontario o coattivo - da parte di chi a quella pretesa e' soggetto.
Posto, infatti, che con la iscrizione a ruolo lo Stato avanza, ed
anzi manifesta, solo una pretesa di pagamento (e neanche quella,
perche' non e' diretta all'obbligato ma al concessionario), se ne
deduce inevitabilmente che la prescrizione cessa di (de)correre ancor
prima della esecuzione della pena (intesa quale effettiva
realizzazione ai danni del condannato della privazione di un suo bene
nella quale consiste la struttura della pena: una pena solo
minacciata o pretesa non puo' dirsi eseguita perche' non comporta
alcun effetto nella sfera del condannato), a meno di non voler
affermare che la sua esecuzione consista proprio nella mera
iscrizione a ruolo della «pretesa», ritenendosi con cio' solo lo
Stato pienamente soddisfatto.
Insomma, delle due l'una: o l'esecuzione consiste, a seconda del
tipo di pena, nella effettiva restrizione della liberta' personale e
nella effettiva corresponsione del denaro o essa, invece, deve
identificarsi con l'avvio del procedimento volto ad ottenere quel
risultato. Nel primo caso la prescrizione decorre fino alla concreta
esecuzione della pena (carcere e pagamento), nel secondo il decorso
del tempo e' irrilevante e la pena puo' essere eseguita fino alla
diversa causa estintiva della morte del reo (art. 171 del codice
penale).
L'intervallo tra la cessazione della decorrenza del termine di
prescrizione e l'effettiva esecuzione della pena rimane - come
sostenuto dalla Corte - irrilevante e del tutto gratuito venendo esso
ad essere sterilizzato sotto il profilo penale poiche' non svolge
(sembra) alcuna funzione e non riveste alcun significato, come se il
tempo si fosse fermato.
Se cio', ovviamente, non e', ne consegue - altrettanto
inevitabilmente - che la suddetta iscrizione non rappresenta
lapalissianamente l'esecuzione della pena ma solo uno dei momenti del
procedimento volto ad ottenerla.
L' art. 172 del codice penale dispone che la pena della
reclusione si estingue col decorso del tempo pari al doppio della
pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore
a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci
anni. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta
irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto
volontariamente all'esecuzione gia' iniziata della pena.
Il Capo II del Titolo II del Libro I del codice prevede, poi, che
le pene detentive consistono nella privazione della liberta'
personale e sono scontate «in uno degli stabilimenti a cio'
destinati» mentre la pena pecuniaria consiste nel pagamento allo
Stato di una somma di denaro (articoli 24 e 26).
Dato il chiaro tenore letterale delle norme, le prime cominciano
ad essere eseguite con l'ingresso del condannato in uno degli
stabilimenti a cio' destinati e durano per la durata stabilita nella
sentenza di condanna (salve le vicende in sede esecutiva, appunto),
mentre le seconde possono considerarsi eseguite solo con l'integrale
versamento della somma di denaro stabilita dal giudice.
Il punto fondamentale e scriminante della questione e', dunque,
quello di stabilire se per termine finale del periodo prescrizionale
si debba intendere l'avvio del procedimento di esecuzione (della
sentenza, volto ad ottenere la realizzazione della pretesa punitiva
consacrata nel dispositivo) o se, invece, come ritiene questo
giudice, esso vada individuato nella effettiva esecuzione della pena,
con l'effettiva restrizione in carcere del condannato alla pena
detentiva e nell'effettivo pagamento della pena pecuniaria, nel caso
in cui la sanzione irrogata sia di tale specie.
La norma non dice espressamente che il termine finale al cui
spirare e' collegato l'effetto estintivo coincide con il giorno in
cui la pena viene effettivamente eseguita (rectius: comincia ad
essere eseguita), ma esso dovrebbe agevolmente ricavarsi dal sistema
e comunque puo' essere dedotto, come si spera di dimostrare, dal
complesso delle disposizioni relative all'istituto in esame.
La Corte, con la sentenza riportata, risolve la questione
richiamando un precedente la cui motivazione, tuttavia, o e'
apodittica o identifica esecuzione e procedimento di esecuzione.
Ed infatti anche il passo richiamato della sentenza ... si limita
a condividere e riaffermare tralaticiamente un orientamento
precedentemente adottato per il quale «rileva, quale fatto
impeditivo, il solo momento dell'esecuzione, a partire dal quale le
concrete modalita' e le scansioni temporali della procedura stessa
risultano irrilevanti». La sentenza richiamata si spinge, come si e'
visto, ad affermare che «l'inizio della esecuzione realizza la
pretesa alla riscossione del credito dello Stato». Insomma, non
risulta motivato in alcun modo - o quantomeno, questo giudice non lo
ha compreso - perche' il dies ad quem debba identificarsi con
l'inizio della procedura esecutiva e non gia' con la effettiva
esecuzione della pena, come pure il tenore letterale della norma
farebbe supporre.
Per rinvenire, pertanto, le ragioni di tale identificazione
occorre esaminare a ritroso le sentenze con le quali si e' posto tale
principio.
1.2 L'evoluzione della giurisprudenza di legittimita' sulla
prescrizione della pena pecuniaria
Il primo precedente rinvenuto e' quello dell'ordinanza n. 507 del
15 febbraio 1974 ( Rv. 128296 - 01) secondo la quale «se
congiuntamente alla reclusione e' stata inflitta la multa, per
l'estinzione dell'una e dell'altra si deve aver riguardo unicamente
al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Cio' dimostra che
nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza
ogni vicenda che possa consistere in una volontaria sottrazione del
condannato alla esecuzione della pena pecuniaria. Pertanto, anche nel
caso in cui il condannato ha gia' espiato la pena della reclusione
non possono spiegare alcun effetto ai fini del decorso del tempo
richiesto per la prescrizione della multa le vicende relative al
procedimento diretto alla realizzazione della somma dovuta dal
condannato a tale titolo».
Anche questa massima, pero', appare di difficile comprensione. Ed
infatti non si vede come possa dedursi dalla mera indicazione di un
periodo di prescrizione unico per le due pene congiuntamente inflitte
l'irrilevanza di ogni vicenda che possa consistere in una volontaria
sottrazione del condannato all'esecuzione della pena pecuniaria ne'
l'imprescrittibilita' della pena ancora non eseguita. Una siffatta
interpretazione comporterebbe che in caso di irrogazione congiunta di
una pena detentiva e di una pena pecuniaria l'esecuzione della prima
equivarrebbe a considerare eseguita anche la seconda, cio' che si
pone in irrimediabile contrasto con l'affermata perdurante pretesa
punitiva asserita dalla Corte. Significherebbe anche affermare che
per la pena pecuniaria congiuntamente irrogata non opererebbe la
prescrizione, privando il condannato del diritto a far valere il
decorso del tempo dalla data di irrevocabilita' della sentenza e
rendendolo esposto sine die alla pretesa punitiva dello Stato. In
questo caso, cioe', non varrebbe affatto (solo) per la pena
pecuniaria l'istituto della prescrizione, che invece opererebbe
esclusivamente per quella detentiva congiuntamente inflitta, ed anzi
non costituirebbe causa di cessazione del termine di decorrenza
nemmeno l'iscrizione a ruolo della pena pecuniaria, essendo
sufficiente l'esecuzione (o l'avvio del procedimento di esecuzione?)
della pena detentiva.
A conclusioni parzialmente diverse giunge Sez. 1, sentenza n.
37442 del 27 ottobre 2006 Cc. (dep. 13 novembre 2006) Rv. 235086 - 01
secondo la quale «la prescrizione della pena pecuniaria applicata
congiuntamente a quella detentiva, e' sempre collegata al decorso del
termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena
detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la
prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata
dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse», decisione
che riconosce l'autonomia della pena pecuniaria relativamente alla
sua prescrittibilita', ma non spiega come mai il termine decorra -
contrariamente a quanto espressamente dispone il secondo comma
dell'art. 172 - dall'espiazione della pena detentiva, anche qui senza
necessita' di alcuna manifestazione della pretesa punitiva della pena
pecuniaria da parte dello Stato.
Secondo Sez. 1, sentenza n. 19736 del 25 marzo 2013 Cc. (dep. 08
maggio 2013) Rv. 255326 - 01 «il termine di prescrizione della pena
pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, del codice penale,
viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile
alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non e' influenzato da
vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della
predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte
ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una
volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della
pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non
piu' dal terzo, dell'art. 172 del codice penale)».
Decisione che esattamente individua la ratio del terzo comma
della norma nella sola determinazione del tempo necessario a
prescrivere, commisurandolo a quello previsto per la piu' grave delle
pene inflitte, ma non affronta la diversa questione della cessazione
del decorso del termine per la pena pecuniaria.
Un caso particolare, ma che si muove lungo l'orientamento
consolidato della Corte, e' quello del pagamento parziale della pena
pecuniaria: «Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo
rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio
dell'esecuzione, a nulla rilevando che tale inizio sia avvenuto
coattivamente o con la collaborazione del condannato, ed essendo
parimenti irrilevanti le successive concrete tempistiche
dell'esecuzione medesima; ne consegue, quanto alla pena pecuniaria,
che l'effettuazione del pagamento parziale ne impedisce l'estinzione,
indipendentemente dalla circostanza che ad esso seguano altri
pagamenti fino al completo adempimento del debito, ovvero che sia
stata successivamente notificata una cartella esattoriale per la
somma residua. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la
disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non
contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale
ambito disposizioni corrispondenti agli articoli 159 e 160 del codice
penale, i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del
reato)». (Sez. 3, Sentenza n. 17228 del 3 novembre 2016 Cc. (dep. 6
aprile 2017) Rv.269981 - 01).
Anche in questo caso la discrasia tra pena pecuniaria e pena
detentiva (nonche' l'autorevole smentita dell'affermazione secondo la
quale la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 172 si
applicherebbe solo a quella detentiva) risiede nel ritenere che
all'esecuzione parziale della pena vien fatta coincidere la
cessazione del decorso del termine di prescrizione della pena
pecuniaria nella sua interezza; non viene, quindi, preso in
considerazione il tempo necessario per procedere al completamento
dell'esecuzione. Cio', ad avviso di questo giudice, si pone in aperto
contrasto con il predetto disposto secondo il quale il termine
decorre nuovamente dal momento in cui il condannato si e' sottratto
all'esecuzione gia' iniziata della pena.
Ulteriore contraddittorieta' dell'orientamento in esame e'
individuatile nella parte in cui assume che dopo l'iscrizione a ruolo
l'esecuzione forzata procede nelle forme del codice di rito civile.
E' stato, infatti, affermato che «in tema di esecuzione, ai fini
della decisione in merito all'estinzione della pena pecuniaria,
demandata alla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione
penale, non rileva l'eventuale annullamento della relativa cartella
esattoriale disposto, per prescrizione del credito, dal giudice
civile ai sensi dell'art. 615 e ss. del codice di procedura civile
(Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 17 gennaio 2017 Cc. (dep. 14 aprile
2017) Rv. 270115 - 01).
Decisione che conferma la ovvia natura penale della pretesa
pecuniaria, pur se riscossa - per la stessa volonta' del suo titolare
- con le forme del codice di procedura civile. Risulta cosi'
contraddetta l'affermazione della sentenza ... secondo la quale dopo
la iscrizione a ruolo emergono soltanto profili di diritto civile. In
realta' i profili di natura civilistica attengono solo alle modalita'
di riscossione della pena pecuniaria che, pero', non possono incidere
sulla sua natura (e quindi sulla sua prescrittibilita').
Proprio la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 172
del codice penale, secondo il quale la prescrizione decorre
nuovamente dal momento in cui il condannato si e' sottratto
all'esecuzione della pena, indica con chiarezza che solo l'effettiva
esecuzione della pena - intesa quale restrizione in carcere ed
effettiva corresponsione del denaro - costituisce circostanza idonea
ad interrompere il decorso della prescrizione.
Dopo l'irrevocabilita' della sentenza di condanna si apre la fase
della esecuzione del comando conseguente all'accertamento della
responsabilita' penale. Essa e' costituita dal procedimento - serie
di atti e fatti - coordinati e finalizzati all'unico obiettivo finale
di eseguire di fatto la pena irrogata. Vi e' pertanto una specifica
distinzione tra la fase preordinata all'esecuzione della pena
irrogata e l'effettiva esecuzione di quest'ultima.
Poiche' l'inizio del procedimento di esecuzione non realizza la
pretesa punitiva, ne deriva che solo la effettiva esecuzione fissa il
momento che fa cessare il decorso del termine di prescrizione, avendo
il titolare del diritto soddisfatto tale pretesa. Diversamente
opinando si perverrebbe alla paradossale conclusione di ritenere
eseguita la pena con il primo atto procedimentale posto in essere e
teso a pervenire a detta realizzazione.
Tanto vale, ovviamente, sia per la pena detentiva che per la pena
pecuniaria, atteso che non vi e' alcuna ragione per distinguere tra
di esse, ne' il codice le distingue.
E' ovvio che il procedimento esecutivo si atteggia diversamente
tra le due pene, diversi essendo l'oggetto e la prestazione nei quali
esse consistono: in un caso la liberta' personale del condannato e
nell'altro il denaro di cui egli possa disporre. Tanto pero' non
incide, ne' puo' incidere, sui tempi e sull'evento che impedisce la
decorrenza dei termini di prescrizione.
La giurisprudenza della Cassazione con una fictio impedisce di
fatto la stessa applicazione dell'istituto della prescrizione per un
solo tipo di pena - quello meno grave - sulla sola scorta della
difficolta' del percorso scelto dallo stesso Stato per realizzare la
sua pretesa punitiva.
2. I profili di incostituzionalita'
Ma il costante indirizzo della Suprema Corte, a sommesso avviso
dello scrivente, non solo non e' condivisibile sotto il profilo
logico e della ratio dell'art. 172 del codice penale ma e'
suscettibile di ledere i principi costituzionali di cui agli articoli
3, 27, comma 3, e 111, comma 2, della Costituzione.
2.1 L'irragionevolezza rispetto all'assetto sanzionatorio stabilito
dal codice penale (art. 3 della Costituzione)
Viene in primo luogo in rilievo il profilo dell'irragionevolezza
della disposizione, cosi' come costantemente interpretata dalla Corte
di cassazione.
Esso puo' essere considerato sotto il duplice complementare
aspetto della compatibilita' con la disciplina che il codice riserva
alla pena (ed in particolare con il principio di proporzionalita') e
della compatibilita' con la natura e funzione della pena (diverso
rispetto a quello relativo alla funzione rieducativa della pena, di
cui si dira' oltre).
In sintesi, tale irragionevolezza risiede nell'effetto che deriva
dalla richiamata interpretazione, che si risolve nella sostanziale
disapplicazione dell'istituto della prescrizione per la (sola) pena
pecuniaria.
Ove anche si volesse ritenere che l'esecuzione della pena
pecuniaria cui fa riferimento la norma coincida con l'inizio del
procedimento di esecuzione, apparirebbe comunque irragionevole che
detto procedimento possa avere una durata superiore al termine
previsto dall'art. 172 del codice penale senza alcuna conseguenza
sulla esigibilita' in concreto della pretesa punitiva.
Ma e' la stessa Corte di cassazione, come si vedra', ad offrire
le argomentazioni piu' efficaci per confutare il suo stesso indirizzo
interpretativo sulla disciplina della prescrizione della pena
pecuniaria.
2.1.1 Influenza del tempo sulla funzione della pena
Non e' questa la sede per esaminare il ruolo nel nostro sistema
penale del decorso del tempo. E' sufficiente, qui, rilevare come il
legislatore abbia affidato ad esso un ruolo determinante nella
regolazione della reazione dell'ordinamento ad un comportamento
antigiuridico.
Analogamente al fenomeno previsto per i diversi settori
civilistico ed amministrativo, anche in quello penale l'ordinamento
prevede che tale risposta debba intervenire entro determinati limiti
temporali, superati i quali esso rinuncia a perseguire il
comportamento anomico.
Le ragioni per le quali e' stata compiuta questa scelta sono
facilmente intuibili: solo l'adozione di un principio retributivo
kantianamente inteso giustificherebbe l'accertamento e la punizione
di un siffatto comportamento senza limiti di tempo, essendo per esso
eticamente inconcepibile che ad una condotta asociale non segua la
ineluttabile punizione del suo autore.
Cosi' per il nostro sistema penale, evidentemente, non e'.
Per esso Io scorrere del tempo e' essenziale sia per
l'accertamento del reato che per la punizione del suo autore,
modulandone gli effetti in relazione al tipo di reato e quindi di
pena.
L'art. 147 del codice penale, infatti, dispone che la
prescrizione estingue il reato «decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se
si tratta di contravvenzione».
Ritiene questo giudice impropria la definizione adottata dal
codice, atteso che sarebbe singolare l'estinzione di una cosa che non
si sa ancora se c'e' o se non c'e', se quel determinato fatto storico
rientri in una figura di reato e se per esso possa formularsi un
giudizio di responsabilita' per il suo autore. L'estinzione puo'
predicarsi rispetto ad un reato positivamente accertato e non gia'
con riguardo ad un accadimento che non si sa ancora (e, nel caso, non
Io si sapra' mai, almeno con le modalita' e la forza proprie
dell'ordinamento) se costituisca o meno un reato.
In realta', cio' che si estingue e' l'azione penale, ossia il
diritto-dovere dello Stato di perseguire, per la riaffermazione
dell'ordine giuridico ipoteticamente violato, l'autore di un fatto
anomico; potesta' contraddistinta dal carattere dell'obbligatorieta'
(art. 112 della Costituzione).
Il pubblico ministero, pero', non puo' esercitare tale potesta'
in qualsiasi momento lo ritenga ma solo nei limiti temporali previsti
dall'art. 157 del codice penale. Gli atti con i quali egli esercita
tale diritto sono quelli previsti dal codice di rito e la loro
esistenza ed efficacia non e' subordinata alla conoscenza di tale
esercizio da parte del suo destinatario (che deve pero' conoscerla
perche' l'azione possa proseguire; questa, infatti, si arresta - e
rimane quiescente - ove tale conoscenza non vi sia: cfr. articoli
420-quater e seguenti del codice di procedura penale). Anche la
prosecuzione dell'azione penale deve svolgersi nel medesimo arco
temporale posto per l'avvio del suo esercizio, con Io sbarramento
previsto al capoverso dell'art. 161 del codice penale, pena la sua
improcedibilita'. Tale ultimo evento, quindi, segna non gia'
l'estinzione di un reato gia' accertato ma solo del potere dello
Stato di accertarlo, e quindi l'azione penale.
Con questa norma, quindi, lo Stato afferma di non avere piu'
alcun interesse - e quindi vieta il dispendio di proprie energie a
tal fine dirette - a verificare se Tizio abbia violato un suo comando
- e quindi a punirlo - non gia' perche' quel comportamento non
costituisca ancora ontologicamente una disobbedienza, una lesione dei
valori tutelati dal sistema penale ma perche' il decorso del tempo,
per cosi' dire, lo degrada ad un fatto non piu' penalmente rilevante
(lo potra' essere sotto quello etico e/o sociale) e non piu'
meritevole dell'impiego di energie per il suo accertamento e la sua
punizione.
Certamente, la lontananza nel tempo dell'accertamento della
responsabilita' di un comportamento che astrattamente mina
l'autorita' dell'ordinamento dal suo storico accadimento incide non
gia' sulla qualificazione di quel tipo di fatto come illecito ma
evidentemente sugli effetti che quell'accertamento, distante nel
tempo, potrebbe avere su quell'autorita'. Il fatto antigiuridico
(forse) si e' storicamente verificato, la lesione dell'ordinamento si
e' (forse) effettivamente prodotta ma evidentemente il decorso del
tempo renderebbe quell'accertamento - ed a maggior ragione la sua
punizione - non piu' produttiva di effetti in quanto non sarebbe
percepita dalla collettivita' - a distanza di anni - come
riaffermazione del diritto violato (prevenzione generale) ne' la
punizione di quella disobbedienza potrebbe valere nei confronti del
suo autore come controspinta alla sua reiterazione (prevenzione
speciale).
Anche banali esigenze di certezza dei rapporti giuridici
richiedono che trascorso un congruo lasso di tempo -
discrezionalmente stabilito dal legislatore - sia positivamente
stabilito che una lesione dell'ordinamento vi sia stata oppur no
evitando che il consociato continui ad essere esposto vita natural
durante all'azione repressiva dello Stato, lasciando cosi' ad altre
istituzioni il compito di stigmatizzare il comportamento malvagio
(nei limiti - che qui ovviamente non si affrontano - della sua
naturale riprovevolezza).
Si potrebbe affermare che il decorso del tempo, unitamente
all'inerzia del titolare dell'azione penale, ha effetti costitutivi
sul concreto fatto commesso rientrante in una ipotesi di reato
rendendolo penalmente irrilevante. Il fatto resta storicamente uguale
ma non puo' essere piu' oggetto di interesse giuridico.
Il fattore tempo e' cosi' decisivo nell'accertamento, che anche
la manifestata volonta' dello Stato di volervi pervenire non lo puo'
neutralizzare, sterilizzare, ma solo dilatarne i limiti nella
modulazione fattane dal legislatore con l'art. 160 del codice penale
in relazione al tipo di reato commesso (delitti o contravvenzioni) o
interessi tutelati (reati tributari e finanziari e quelli indicati
nel capoverso dell'art. 161 del codice penale) od ancora delle
condizioni soggettive dell'autore (presunto del fatto (recidiva).
Ma se il legislatore ha voluto riconoscere al decorso del tempo
un elemento suscettibile di far morire la pretesa statale di
conoscere della commissione del reato, analoga rilevanza ha annesso a
quella altra pretesa conseguente all'accertamento non piu'
discutibile e consistente nel comando di eseguire effettivamente
(senno' non avrebbe alcun senso) la punizione del suo autore secondo
il prezzo quantificato dal giudice. E' appena il caso di sottolineare
come all'accertamento della violazione dell'ordinamento deve seguire
la punizione del suo responsabile, punizione che puo' considerarsi il
fine ultimo, la stessa ragion d'essere di quell'accertamento, che non
viene certamente effettuato a meri fini conoscitivi e statistici.
Da cio' consegue che anche l'incisione statale sulla persona del
condannato (sulla sua liberta' personale o sul suo patrimonio) debba
essere eseguita entro un termine definito. Anche qui l'esigenza di un
limite temporale per l'esecuzione della punizione discende dalla
stessa funzione della pena e dall'esigenza di non far soggiacere il
condannato indefinitamente all'esplicarsi dell'azione dello Stato nei
suoi confronti. Tanto piu' ci si allontana nel tempo dalla
commissione del reato e dal suo accertamento, tanto piu' si
affievoliscono fino ad annullarsi le ragioni che spingono
l'ordinamento ad esigere la punizione del trasgressore (ragioni sulle
quali qui non ci si sofferma); una punizione oltre tale termine non
potrebbe svolgere alcuna funzione general o special preventiva ed
assumerebbe le sembianze di una sofferenza inflitta gratuitamente,
senza alcuna efficacia ne' nei confronti del reo ne' nei confronti
dei consociati.
Alla pretesa punitiva dello Stato, conseguente ed accessoria
all'indiscutibilita' dell'affermazione della violazione
dell'ordinamento, della sua responsabilita' e del prezzo da pagare,
si contrappone il diritto del condannato - posto proprio dagli
articoli 172 e 173 del codice penale - a vedere limitato nel tempo
tale suo stato di soggezione, trascorso il quale egli ha il diritto
di non essere piu' punito. Trattasi, evidentemente, di una posizione
soggettiva riconosciuta dallo stesso ordinamento e che non puo'
essere condizionata e finanche disconosciuta dalle scelte se non
proprio dall'inerzia del titolare della pretesa. Lo Stato ha un certo
tempo - che egli stesso si e' dato - per realizzare la pretesa
punitiva: se non ci riesce imputet sibi senza far ricadere sull'altra
parte tale incapacita'/impossibilita'.
Va, qui, rilevato come proprio la non rinunciabilita'
dell'estinzione della pena da parte del condannato (ipotesi del tutto
teorica) sta a dimostrare come la delimitazione temporale per
l'effettiva esecuzione della pena costituisca non solo un diritto di
chi vi e' soggetto, ma anche un interesse pubblico.
Da qui, analogamente alla prescrizione del reato, le disposizioni
di cui agli articoli 172 e 173 del codice penale per le quali le pene
si estinguono, in relazione alla loro specie, con il decorso del
tempo.
Certamente non e' rispettoso del diritto del condannato a vedere
temporalmente circoscritto il suo stato di soggezione sapere - quando
Io sa - che lo Stato ha la ferma ed incrollabile intenzione di
punirlo, prima o poi.
2.1.2 Con particolare riferimento alla pena pecuniaria
Ma il tempo incide in modo peculiare sulla pena pecuniaria
rispetto alla pena detentiva e tale da rendere piu' stretto il nesso
tra il momento in cui si esegue la pena e la sua funzione.
Cio' deriva dalla stessa natura del bene nel cui sacrificio
consiste la punizione del reo.
Almeno dalla Rivoluzione francese, la liberta' ha uguale valore
per tutti e la sua privazione affligge tutti allo stesso modo (almeno
tendenzialmente ed in astratto).
La pena pecuniaria, invece, colpisce il patrimonio del soggetto,
sicche' essendo questo variabile la medesima somma di denaro (tranne
casi patologici) pesa diversamente in ragione dell'entita' del primo.
Da cio' la previsione dell'art. 133-bis del codice penale per la
quale nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda
il giudice deve (dovrebbe) tener conto anche delle condizioni
economiche del reo e puo' aumentare la pena stabilita dalla legge
sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo, quando, per le
condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Inoltre, il giudice puo' disporre (art. 133-ter del codice
penale), sempre in considerazione delle condizioni economiche del
reo, che la pena pecuniaria venga pagata ratealmente.
Le condizioni economiche del condannato, pertanto, assumono un
ruolo essenziale nella determinazione della pena pecuniaria, sia nel
suo ammontare che nelle modalita' di pagamento. Il giudice con la sua
decisione stabilisce il «prezzo giusto» da pagare determinando il
sacrificio da far sopportare al reo non solo in relazione alla
gravita' del fatto commesso ma anche a quanto esso pesa sul
condannato, in modo da costituire una «giusta» controspinta al
comportamento deviante: ne' eccessiva ne' irrisoria, in una
prospettiva di prevenzione speciale in sede di irrogazione in
concreto della pena. Una pena sproporzionata rispetto a quelle
condizioni verrebbe sentita come ingiusta (art. 27, comma 3, della
Costituzione), oltre a costituire i presupposti per il suo mancato
pagamento; una pena irrisoria non svolgerebbe alcuna funzione.
E' del tutto evidente, pero', che il decorso del tempo - quando
assume una rilevante dimensione - distorce inevitabilmente il
bilanciamento operato dal giudice, proprio per la mutevolezza delle
condizioni economiche del reo, che non sono stabili e fisse (come la
liberta' personale) ma cambiano in relazione alla capacita' del
soggetto e alla sua fortuna.
Insomma, un conto e' chiedere il pagamento ad un quarantenne nel
pieno della sua capacita' economica, tutt'altro e' esigerlo da un
ottuagenario magari affetto da Alzheimer (a proposito: ci si chiede
se le condizioni psichiche possano incidere sulla percezione del
sacrificio economico richiesto e del suo collegamento col reato
commesso, ma questo e' un altro discorso) e titolare di una pensione
appena sufficiente al suo sostentamento.
L'indirizzo costante della Suprema Corte, sterilizzando il tempo
ed assumendolo come una variabile indipendente, del tutto avulso
rispetto alla funzione della pena, puo' ottenere (anche) un siffatto
risultato (o se non proprio quello, che si e' ovviamente
estremizzato, uno analogo).
L'apposizione di un termine alla esecuzione, quindi, ha l'effetto
(anche) di rendere effettiva la commisurazione della pena pecuniaria
inflitta alle effettive condizioni economiche del reo; cio' che,
evidentemente, viene meno con l'allontanarsi nel tempo della sua
esecuzione.
2.1.3 Paradossalita' dell'effetto dell'indirizzo interpretativo
Uno dei primi e piu' sicuri criteri ermeneutici (lo si dice con
l'ovvio dovuto rispetto per la funzione nomofilattica della Corte) e'
il controllo del risultato della soluzione adottata. Ove esso sia
contrario al senso comune e porti a conseguenze paradossali, si fa
spazio il fondato sospetto che quella soluzione non sia quella
«giusta» e che occorre percorrere altre strade (ad esempio, adottare
l'accezione della locuzione «esecuzione della pena» nel suo tenore
letterale).
Sembra a chi scrive che l'irrilevanza del momento in cui la pena
pecuniaria viene di fatto eseguita rispetto a quello in cui e' stata
decisa integri uno di detti casi. Con essa il momento di esecuzione
della pena viene collocato in un futuro incerto e indeterminato,
legato allo zelo (od all'inerzia) dell'organo dell'esecuzione.
Dal momento dell'iscrizione della pena pecuniaria nella cartella
esattoriale, alfa ed omega del procedimento, tutte le vicende
relative alla sua esecuzione rimangono come sospese in una bolla,
indifferenti alle finalita' del processo penale e soprattutto della
pena.
2.1.3.1 In particolare con riferimento ai condannati irreperibili
L'irragionevolezza delle conseguenze dell'irrilevanza del
trascorrere del tempo unitamente al carattere meramente formale della
determinazione del momento di cessazione del decorso della
prescrizione si manifesta in modo eclatante nel caso di condannati
che risultino irreperibili.
Secondo l'indirizzo interpretativo della Cassazione, come si e'
visto, la mera iscrizione della pena pecuniaria nel ruolo del
concessionario fa cessare la decorrenza del termine di prescrizione
della pena.
A risultati non diversi si giunge se si ritiene, invece,
necessaria la notifica di detta cartella con il rito degli
irreperibili secondo le norme del codice di rito civile (cfr.
sentenza ...).
Da tale momento il procedimento subisce comunque uno stallo
insuperabile e la pretesa al pagamento ha si' la soddisfazione di
essere perenne ma anche l'effetto pratico di rimanere, ahime',
perennemente insoddisfatta.
Ed infatti:
il giudice dell'esecuzione non puo' dichiararne la
prescrizione;
il giudice civile - giustamente - non puo' dichiarare
l'estinzione del credito e la sua cancellazione dal ruolo;
il procedimento, pertanto, e' destinato a rimanere vanamente
pendente.
Tale situazione si protrarra' fino a quando sara' vitale la
pretesa punitiva dello Stato, e quindi perennemente, atteso che con
l'iscrizione a ruolo si e' scongiurata la temuta prescrizione della
pena.
Ci si chiede se tanto accanimento «riscossorio» - del resto solo
formale - abbia un senso o se non sia piu' realistico che lo Stato -
decorso un ragionevole lasso di tempo - si rassegni a non vedere
eseguita la pena pecuniaria inflitta (come accade senza alcun tipo di
dramma per la pena detentiva) mettendo finalmente la parola fine al
procedimento di esecuzione, mandando il relativo fascicolo in
archivio e liberando cosi' le energie degli organi dell'esecuzione
per altri piu' produttivi incombenti.
2.1.3.2 II procedimento invertito
Altro risultato dell'orientamento della Corte consiste in una
sorta di inversione funzionale e teleologica del procedimento di
esecuzione, quasi che esso sia previsto e richiesto solo per ottenere
la tanto agognata iscrizione a ruolo, dopo la quale l'esecuzione
della pena rimane una meta lontana ed incerta non solo nel quando e
nel quomodo, ma anche nell'an, un affare che riguarda sostanzialmente
solo il concessionario.
Il procedimento, e quello di esecuzione non fa eccezione, e'
costituito - come e' noto - da una sequenza di atti, logicamente
coordinati e temporalmente scanditi, tutti preordinati
all'ottenimento dello scopo finale: nel caso in esame l'esecuzione
della pena.
L'enfasi posta sul primo atto del procedimento, dalla cui
esecuzione vien fatta discendere l'irrilevanza della dimensione
temporale, toglie al compimento di quelli successivi il loro
carattere di necessarieta' e di finalizzazione, proprio perche' ormai
la pretesa si e' realizzata, rendendolo una mera appendice
esecutoria.
L'esecuzione dell'obiettivo finale non caratterizza e qualifica
piu' gli atti che lo precedono in quanto il primo atto ad esso
diretto ne assorbe tutto il valore.
Ma il procedimento di esecuzione costituisce l'esercizio
dell'analoga azione e puo' conoscere di questioni che devono essere
risolte dal giudice dell'esecuzione (art. 666 del codice di procedura
penale).
Come l'esercizio dell'azione di cognizione corre imperterrito
(piu' realisticamente: arranca) fino al suo esito (la sentenza di
accertamento irrevocabile) e non conosce (ovviamente) di un
accertamento anticipato o di una ibernazione dei tempi per giungere a
tale accertamento, ma solo di una proroga dei tempi prescritti per
giungere al predetto esito, cosi l'azione di esecuzione trova il suo
esito finale con l'esecuzione della pena, ed il decorso del tempo -
per volonta' del legislatore - non conosce interruzioni o
sospensioni.
Riconoscere, allora, al primo atto procedimentale la capacita' di
produrre gli effetti che solo l'atto finale e' demandato a produrre
significa invertire la logica del procedimento di esecuzione
anticipando all'inizio gli effetti dell'atto finale.
2.1.3.3 Scomparsa dell'istituto della prescrizione
Ma l'effetto piu' sconcertante consiste proprio nella
eliminazione di fatto dell'istituto della prescrizione della pena
pecuniaria (ma solo di quella).
Dispone, infatti, l'art. 5 della Convenzione tra il Ministero
della giustizia ed Equitalia del 28 dicembre 2017 che l'ufficio
trasmette senza ritardo ad Equitalia - Giustizia copia del
provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo che
costituisce titolo del credito.
La trasmissione puo' pertanto avvenire telematicamente anche Io
stesso giorno in cui la sentenza di cui all'art. 172 del codice
penale e' divenuta irrevocabile.
L'art. 12 della Convenzione, poi, prevede che la societa',
acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati identificativi
del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione
delle spese processuali, all'annotazione della partita di credito
relativa alle spese processuali, alle pene e alle sanzioni pecuniarie
nel registro SIAMM.
Infine, l'art. 28, comma 1, fissa i termini per l'iscrizione a
ruolo della partita di credito (che pero' conserva sempre la natura
di pena) in trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli
atti da parte della societa'.
Gia' non si comprende come mai il termine di prescrizione debba
cessare con l'iscrizione a ruolo da parte del concessionario
asseritamente terzo e non gia' ancora prima con la trasmissione del
titolo esecutivo, posto che e' con esso che lo Stato si spoglierebbe
della gestione della riscossione e che esaurisce il suo compito volto
ad eseguire la pena pecuniaria manifestando in maniera esaustiva e
definitiva la pretesa punitiva, tanto da far cessare la decorrenza
del termine di prescrizione.
Ad ogni modo, male che vada, il termine di prescrizione cessa il
suo decorso appena trenta giorni dopo la ricezione degli atti, e
quindi, se questa e' tempestiva, trenta giorni dal momento in cui la
sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile.
Sostanzialmente, la prescrizione della pena pecuniaria, il
decorso del tempo, muore quando e' ancora in fasce, dopo aver appena
emesso i primi vagiti.
Ed allora deve ritenersi o che il legislatore abbia riposto cosi'
poca fiducia nella solerzia degli uffici di recupero crediti da
ipotizzare un ritardo nella trasmissione del titolo esecutivo di ben
dieci anni o si deve prendere atto che la disposizione dell'art. 172
del codice penale per la pena pecuniaria e' inapplicabile e la pena
pecuniaria esigibile perennemente, allo stesso modo dei recidivi
specifici, reiterati o infraquinquennali e diversamente dai
condannati alla pena della reclusione di ventiquattro anni (il
massimo previsto dall'art. 23 per tale tipo di pena), che pure vedono
il loro debito estinto sia pure in ben quarantotto anni.
2.1.4 Influenza delle modalita' di realizzazione della pretesa
punitiva sul termine di prescrizione
Il tempo occorrente tra il momento in cui il titolo esecutivo
diviene esigibile e la esecuzione di fatto della pena dipende dalla
disciplina che lo Stato si e' discrezionalmente dato, ma non puo'
oltrepassare il limite che lo stesso Stato ha stabilito a garanzia
della ritenuta utilita' del sacrificio richiesto alla liberta'
personale ed al patrimonio del condannato.
L'esecuzione della pena (sia essa detentiva che pecuniaria) puo'
contare sullo spontaneo adempimento del condannato ma ovviamente deve
essere previsto anche (non per l'attuale art. 660 del codice di
procedura penale) che essa debba essere ottenuta coattivamente nel
caso - si ritiene frequente - in cui tale spontaneo adempimento non
vi sia. Si tratta di una evenienza del tutto prevedibile e prevista e
spetta all'ordinamento attuare le modalita' per ottenere
l'adempimento anche contro la volonta' del condannato.
La scelta, allora, di procedere all'ottenimento della prestazione
nella quale consiste la pena pecuniaria affidandola al concessionario
per la riscossione non e' affatto necessitata ma discrezionalmente
adottata dal legislatore che pertanto assume il rischio del suo
infruttuoso esito prima che maturi il termine oltre il quale Io
stesso legislatore - con una valutazione di carattere sostanziale -
ha ritenuto di non avere alcun interesse alla sua esecuzione, e che
detta esecuzione non assolva piu' ad alcuna funzione risolvendosi
solo in una gratuita vessazione nei confronti del condannato.
E', insomma, Io stesso istituto della prescrizione che richiede
inderogabilmente che la pena venga eseguita in tempi ragionevoli ed
utili. Eliminare, quindi, qualsiasi tipo di termine si risolverebbe
in una pretesa punitiva avanzatile sine die sino a quando il
condannato sia in vita. (Discorso parzialmente diverso puo' farsi in
relazione alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 172 del
codice penale, rispetto al quale puo' porsi solo una questione di
proporzione tra l'effetto - l'eliminazione della causa di estinzione
- e la sua causa - una condanna alla reclusione per un delitto della
stessa indole, senza alcun riguardo all'entita' della condanna ed
all'interesse protetto).
Viola, pertanto, lo stesso istituto della prescrizione fermare la
medesima - ma solo per la pena pecuniaria - al primo atto del
procedimento di esecuzione e non all'effettiva esecuzione della pena.
Tanto sembra essere una diretta conseguenza della considerazione
della pena pecuniaria quale mera obbligazione di carattere
civilistico o tributario. E' questo, infatti, l'approccio
costantemente utilizzato dalla Corte e che questo giudice non
condivide.
E' stato, infatti, affermato che nella vicenda esecutiva debbano
distinguersi i profili penalistici da quelli civilistici, che
emergerebbero soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta la
manifestazione univoca della volonta' dello Stato di eseguire la pena
pecuniaria.
E' ben vero, tuttavia, che l'iscrizione a ruolo - modalita'
scelta dallo Stato per giungere all'esecuzione della pena pecuniaria
- esprime la volonta' da parte del medesimo di eseguire la pena, ma
l'espressione di una siffatta volonta' non puo' far venire meno la
prescrizione ed il suo perdurante decorrere. E' la stessa Corte,
infatti, ad affermare che la decorrenza della prescrizione non
conosce cause di sospensione o interruzione. Sospensione o
interruzione, ovviamente, non rispetto all'inizio del procedimento
diretto all'effettiva esecuzione della pena ma proprio a
quest'ultima. Non si vede, infatti, quale sospensione o interruzione
possa configurarsi se e' proprio il primo atto del procedimento a far
cessare la decorrenza del termine di prescrizione.
Ne' la decisione delle Sezioni Unite ... puo' avere qualche
rilievo per la risoluzione della questione. Essa, infatti, si e'
pronunciata sulla modalita' di interruzione della prescrizione - e
non gia' sul momento della sua cessazione - ed ha riferimento alla
prescrizione del reato, mentre e' pacifico che non vi e' alcun atto
che possa interrompere la prescrizione della pena, se non
l'interruzione della sua esecuzione gia' avviata. Ed anzi essa
afferma un principio condivisibile che, pero', va in direzione
contraria all'indirizzo interpretativo in esame, e cioe' che vi sono
atti - quali il decreto di citazione a giudizio - dai quali derivano
effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla loro
oggettiva formazione ed hanno, pertanto, efficacia immediata, ed
ancora che in tali casi l'autoritarieta' dell'atto si traduce nella
sua esecutivita' producendo esso automaticamente l'effetto che la
legge vi ricollega. Ma l'effetto che la legge ricollega
all'iscrizione a ruolo non e' gia' l'automatica esecuzione della pena
pecuniaria, ma solo l'avvio del procedimento per la riscossione e
quindi per la sua esecuzione. L'iscrizione a ruolo, cioe', non ha
quale suo effetto tipico l'esecuzione della pena pecuniaria, e puo'
valere - al pari dell'emissione del decreto di citazione a giudizio -
quale interruzione dell'inerzia, manifestazione della volonta' di
riscuotere e quindi interruzione del decorso della prescrizione. Il
fatto e' che tale interruzione della prescrizione della pena non e'
previsto dal codice penale e quindi e' irrilevante.
Ma l'orientamento della Corte di cassazione non appare
convincente neanche sotto il profilo meramente logico.
L'assunto secondo il quale l'inizio dell'esecuzione (rectius: del
procedimento di esecuzione) fa cessare il decorso del termine di
prescrizione sembra articolato sul seguente sillogismo:
a) la prescrizione della pretesa punitiva e' dovuta
all'inerzia del suo titolare;
b) l'iscrizione a ruolo costituisce manifestazione della
pretesa punitiva;
c) l'iscrizione a ruolo impedisce la prescrizione.
Non possono condividersi ne' le premesse ne' la conclusione.
2.1.4.1 La natura del credito
La prima asserzione tradisce - ed e' anzi stata sostenuta
espressamente - la concezione civilistica della pretesa pecuniaria
nella quale consiste la pena pecuniaria.
Per tale concezione la pretesa pecuniaria, pur trovando
giustificazione nel medesimo titolo costituito dalla sentenza penale,
cessa di rivestire natura penale dal momento dell'affidamento della
realizzazione della pretesa al concessionario della riscossione
acquisendo da quel momento natura civilistica, alla stregua di un
qualsiasi altro credito.
Una siffatta dicotomia, oltre a porsi in irrimediabile contrasto
con la natura penale della pretesa, risulta contraddittoria con Io
stesso orientamento della Corte secondo il quale non spetta al
giudice civile dichiarare l'estinzione del credito iscritto a ruolo
ma al giudice dell'esecuzione. D'altra parte, la sua conversione in
una pena sostitutiva in caso di insolvibilita' da parte del
magistrato di sorveglianza ne conferma la natura penale.
Ne consegue che l'affidamento della realizzazione al
concessionario della riscossione non fa mutare la natura della
pretesa punitiva, anche se lo Stato ha scelto di realizzarla
ricorrendo all'ausilio di un terzo: il concessionario per la
riscossione. Questi, pertanto, assume la veste di organo
dell'esecuzione penale inserendosi nel complesso procedimento che
mira proprio alla sua realizzazione.
Occorre pertanto chiedersi la natura ed il valore, l'effetto
dell'iscrizione a ruolo.
2.1.4.2 La rilevanza dell'inerzia e della sua interruzione
Essendo un atto che interviene tra il titolare della pretesa
punitiva ed il suo esecutore esso non e' diretto al condannato -
debitore e quindi si atteggia in modo diverso dall'esercizio del
credito civilistico richiamato dalla sentenza ..., che produce
l'interruzione della prescrizione del diritto di credito solo se
viene portato a conoscenza del debitore manifestandogli cosi' il
fatto che il creditore non si e' dimenticato del suo diritto ed
intende ancora esercitarlo chiedendogli l'assolvimento della propria
obbligazione pecuniaria, vale a dire l'effettivo esborso del denaro.
Analogamente, l'inerzia da parte del titolare della pretesa
punitiva viene interrotta esercitando il proprio diritto, ma questa
volta nel chiuso dei rapporti interorganici o intersoggettivi
dell'apparato statale preposto all'esecuzione. Ma a parte questa non
piccola differenza, il fenomeno e' per il resto analogo al sollecito
di pagamento da parte del privato: esso non realizza immediatamente
l'interesse sottostante al diritto ma manifesta l'intenzione di
ottenerlo: e' quindi un atto che non puo' che considerarsi come
interruttivo (manifestazione della volonta' di esercitare un diritto)
proprio come l'emissione del decreto di citazione impedisce
l'estinzione del diritto statale di agire nei confronti dell'
imputato.
Ma se cio' e' vero, non si vede come si possa conciliare tale
inevitabile conclusione, con l'altro punto fermo posto dalla suddetta
decisione secondo il quale il termine di prescrizione della pena -
sia essa pecuniaria che detentiva - non sopporta interruzioni o
sospensioni. La contraddizione - almeno a questo giudice - sembra
evidente.
Qualificare l'iscrizione a ruolo come manifestazione della
volonta' di punire non fa cambiare all'atto il suo unico possibile
effetto giuridico, e dovrebbe essere evidente che esso non realizza
affatto l'interesse sostanziale alla punizione del reo limitandosi ad
invitare il terzo scelto a tale scopo a tentare di soddisfarlo.
Affermare che il termine di prescrizione non tollera atti
interruttivi equivale ad affermare - se non si va errati - che il
legislatore non ha voluto prendere in considerazione il comportamento
del creditore - lo Stato - durante il decorso del tempo, dando
rilevanza cosi' solo all'effetto finale: l'effettiva esecuzione della
pena. In questo senso si puo' davvero affermare che il tempo
impiegato nel tentare di eseguire la pena e' irrilevante; e'
irrilevante, cioe', il comportamento dello Stato riscossore, che puo'
manifestare anche quotidianamente la sua volonta' punitiva senza
pero' che tanto possa incidere in alcun modo sul decorso del termine,
che continua a scorrere inesorabile.
E' un fuor di luogo, quindi, affermare che l'importante e' che
non via sia stata inerzia quando poi il concreto comportamento tenuto
nel frattempo dallo Stato punitore e' considerato esso si'
irrilevante dal legislatore. L'unica interruzione rilevante
dell'inerzia e' quindi solo quella che conduce al pagamento della
pena pecuniaria.
Rimane, pertanto, confermato che l'iscrizione a ruolo non solo
non determina la cessazione del termine di prescrizione della pena ma
neppure ne comporta l'interruzione, e quindi risulta del tutto
irrilevante a tal fine.
Il diritto di credito, ed il correlativo obbligo del debitore,
sono espressione dell'autonomia privata e come tale la loro vicenda
e' legata alla concreta realizzazione dell'interesse privato da parte
del suo titolare con l'unico limite dell'estinzione - a tutela
dell'interesse pubblico della certezza dei rapporti giuridici -
dell'azione per il suo mancato esercizio. Libere, quindi, le parti di
esercitare o meno il diritto e di eccepire o meno l'effetto del
decorso del tempo.
Del tutto diversa, ovviamente, la situazione nel diritto penale
nel quale sono in gioco interessi pubblici. Anche qui il decorso del
tempo fa la sua parte, ma in termini e con modalita' affatto diverse
rispetto a quelle privatistiche trattandosi di limitare l'esercizio
di una potesta' pubblica evitando l'illimitata soggezione ad essa del
cittadino (che, peraltro, non puo' rinunciare alla prescrizione della
pena). Scelta, ovviamente, discrezionale del legislatore che pero' e'
stata compiuta nel modo noto e della quale non puo' che prendersi
atto riconducendo a sistema le norme che lo compongono.
In questa prospettiva, e' l'esercizio del potere pubblico ad
essere temporalmente delimitato, e non rileva ne' l'atteggiamento
psicologico dell'organo che deve esercitarlo ne' le ragioni del suo
mancato esercizio essendo rilevante esclusivamente l'oggettivo
decorso del tempo.
Ed invero non puo' esservi questione di proroga dell'esercizio
del potere ne' di qualificazione dell'eventuale inerzia.
Anche l'affermazione secondo la quale lo Stato, affidando
l'esecuzione della pena ad un concessionario, si libera
dall'esercizio del potere di punire ritenendo con cio' da parte sua
la partita chiusa, non puo' essere condiviso.
Ed infatti tanto poco lo Stato si libera da detta potesta' che in
caso di mancata esecuzione spontanea o coattiva della pretesa
pecuniaria esso viene reinvestito del suo esercizio (ammesso che
possa ritenersi che se ne sia mai spogliato). La Corte non spiega
quale diverso - rispetto a quello che gli deriva dall'esecuzione
della sentenza irrevocabile - potere in tal caso l'organo
dell'esecuzione possa esercitare.
2.1.5 Il termine finale di estinzione per prescrizione della pena
detentiva secondo le Sezioni Unite
Ma sono le stesse Sezioni Unite ad incaricarsi di definire
paradossale l'approdo interpretativo della Corte sulla prescrizione
della pena pecuniaria.
Dirimendo un contrasto tra le sezioni semplici sull'incidenza
della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi
dell'art. 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale le Sezioni
Unite con detta sentenza (Sez. U, Sentenza n. 46387 del 15 luglio
2021 Cc. (dep. 17 dicembre 2021) Rv. 282225 - 01) hanno affermato
principi pienamente condivisibili e che, ad avviso di questo giudice,
possono agevolmente estendersi anche alla questione della decorrenza
del termine di prescrizioni della pena pecuniaria.
Esse hanno risolutamente affermato che «l'esito dell'accoglimento
dell'opposto orientamento [che individuava l'inizio della esecuzione
della pena detentiva nella notifica dell'ordine di esecuzione e nella
sua contestuale sospensione e che sosteneva che detta sospensione
dovesse essere considerata quale causa di sospensione del decorso
della prescrizione della pena alla stregua del quinto comma dell'art.
172 del codice penale] e' paradossale e inaccettabile. Il condannato
puo' restare sottoposto alla minaccia dell'esecuzione della pena
detentiva per un periodo indeterminato: sono incerti i tempi di
notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero
(nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata solo
quando lo straniero era tornato in Italia alcuni anni dopo la sua
espulsione, venendo identificato), cosi' come quelli del suo
rintraccio in caso di mancata presentazione dell'istanza di
concessione delle misure alternative nel termine previsto ovvero
della decisione del tribunale di sorveglianza nel caso che l'istanza
sia stata presentata».
Incertezza che si manifesta con modalita' analoghe anche
nell'esecuzione della pena pecuniaria.
Il caso sottoposto all'esame delle Sezioni Unite riguardava un
cittadino extracomunitario al quale era stato dapprima notificato
l'ordine di carcerazione con contestuale sospensione dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale.
Non essendo stata avanzata nei successivi trenta giorni alcuna
istanza di misure alternative, il pubblico ministero aveva revocato
la sospensione a seguito della quale l'ordine di carcerazione veniva
effettivamente eseguito il 12 febbraio 2020, ad oltre dieci anni
dall'irrevocabilita' della sentenza di condanna (21 dicembre 2007).
Il g.i.p., quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato
l'estinzione della pena andando in contrario avviso alla Procura
della Repubblica, secondo la quale la notificazione dell'ordine di
esecuzione e della sospensione della medesima aveva interrotto il
termine di prescrizione della pena.
Le Sezioni Unite, con detta decisione, hanno posto dei punti
fermi che, ad avviso di questo giudice, vanno al di la' della
questione esaminata del decorso del termine di prescrizione per le
pene detentive brevi (e sorprende che la stessa Corte non ne abbia
tenuto alcun conto continuando anche successivamente a ribadire un
orientamento la cui concreta applicazione porta ad esiti di dubbia
costituzionalita').
La Corte, nel corso della sua argomentazione, ha avuto modo di
precisare altri aspetti relativi alla ratio ed alla disciplina della
prescrizione della pena che, per la loro rilevanza ed attinenza alla
questione di costituzionalita' chi si solleva, appare opportuno
riportare di seguito:
«Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, le previsioni
contenute nell'art. 172 del codice penale si fondano su una duplice
ratio: da una parte, l'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla
punizione di reati risalenti nel tempo ver il diminuito ricordo
sociale del fatto, dall'altra la necessita' di non tenere il
condannato per un periodo eccessivo in uno stato di incertezza in
ordine all'esecuzione della pena unita alla considerazione che
l'esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande
distanza di tempo dalla commissione del reato.
(...)
Prima dell'introduzione dell'istituto della sospensione
dell'esecuzione delle pene detentive brevi, la giurisprudenza di
legittimita' affermava che l'inizio dell'esecuzione coincide con la
carcerazione del condannato, cosicche', perche' si possa fare
riferimento, come dies a quo, al giorno in cui il condannato si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non e'
sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e
sia rimasto ineseguito per volonta' dello stesso condannato, ma e'
necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto gia' iniziata.
In mancanza il termine iniziale decorre dal giorno in cui la
sentenza e' divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 4060 del 10 giugno
1997, ..., Rv. 207956).
(...)
Ai fini della corretta impostazione del problema, appare
opportuno prendere le mosse dal contesto normativo in cui venne
inserito l'art. 172 del codice penale e dalle sue interrelazioni con
talune disposizioni del codice di rito all'epoca vigente.
Dopo aver stabilito che l'esecuzione della sentenza
presuppone la irrevocabilita' della stessa e che le sentenze di
condanna irrevocabili devono essere eseguite entro cinque giorni,
l'art. 581 del codice di procedura penale 1930 stabiliva: "Il
pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione di una
sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all'autorita' di
pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi
non e' gia' detenuto."
Alla luce di tale previsione, e' da ritenere che il
riferimento alla esecuzione della pena gia' iniziata, contenuto nel
quarto comma dell'art. 172, codice penale, si riferisse all'ipotesi
dell'evasione, perche' l'inizio dell'esecuzione avveniva con la
cattura del condannato e la sua carcerazione (oppure con la notifica
dell'ordine di esecuzione al condannato gia' detenuto).
Pertanto, gia' in base alla regolamentazione emergente dai
due codici del 1930, in caso di mancato arresto del condannato libero
dopo l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, la
pena si estingueva per decorso del tempo stabilito dalla legge
decorrente da tale data.
In altre parole, la manifestazione formale della volonta'
dello Stato di dare esecuzione alla sentenza di condanna, mediante
l'emissione dell'ordine di carcerazione, risultava irrilevante ai
fini della estinzione della pena. [evidenziazione ad opera
dell'estensore]
6.3. Il codice di procedura penale del 1988 ha dato
continuita' ai principi sinora illustrati, laddove stabilisce che
l'esecuzione delle pene detentive avviene con la carcerazione del
condannato.
(...)
l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico
ministero non determina l'inizio dell'esecuzione fino a quando il
soggetto non viene fisicamente arrestato e tradotto in carcere e non
gli viene consegnato il provvedimento (ovvero Io stesso viene
notificato al soggetto gia' detenuto).
Come gia' sottolineato, se il condannato libero riesce a
sfuggire all'arresto per tutto il tempo indicato dall'art. 172, primo
comma, del codice penale decorrente dalla data di irrevocabilita'
della sentenza di condanna, la pena si estingue. Ai fini
dell'estinzione della pena per decorso del tempo non ha alcuna
rilevanza l'esistenza in atti di un verbale di vane ricerche,
ricollegandosi l'effetto estintivo al semplice fatto del decorso,
appunto, del tempo (misurato dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna), salve le ipotesi di diversa decorrenza
previste nell'art. 172 del codice penale, e non all'eventuale inerzia
degli organi esecutivi (Sez. 1, n. 5205, del 16 dicembre 1992, dep.
1993, ..., Rv. 192975).
6.7. Risulta infondata anche la tesi secondo cui, sul piano
sistematico, l'inizio dell'esecuzione della pena coincide con il
sorgere del procedimento esecutivo, con la inevitabile conseguenza
dell'anticipazione dell'inizio dell'esecuzione al momento in cui il
pubblico ministero emette il provvedimento dopo che la sentenza di
condanna e' divenuta irrevocabile.
(...)
6.9. Un'ulteriore considerazione - che, come si vedra', e'
comune alla soluzione della diversa prospettazione basata
sull'applicazione dell'art. 172, quinto comma, del codice penale -
convince dell'erroneita' della tesi secondo cui l'inizio
dell'esecuzione delle pene detentive brevi sospese in forza dell'art.
656, comma 5, del codice di procedura penale coincide con la
notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero
(ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione).
Questa prospettiva interpretativa contrappone, infatti, a un
termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilita'
della sentenza di condanna - un termine mobile e incerto: in effetti,
l'effettuazione della notificazione al condannato dell'ordine di
carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dipende dal
tempo necessario al pubblico ministero per emetterlo e da quello
occorrente per il rintraccio e la notifica al condannato con
modalita' tali da far ritenere che egli ne abbia avuto «effettiva
conoscenza» (art. 656, comma 8-bis, del codice di procedura penale).
Di conseguenza, nei confronti dei condannati a pene detentive brevi
il termine di decorrenza ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo comincerebbe nuovamente a decorrere - senza che
agli stessi possa essere attribuita alcuna condotta attiva - dalla
data incerta della notificazione dei provvedimenti, con una
ingiustificabile diversita' di trattamento in senso deteriore
rispetto a coloro che, condannati a pene detentive piu' severe cui
volontariamente si sottraggono, possono confidare nel termine fisso
previsto dall'art. 172, primo comma, del codice penale
Tale diversita' di trattamento e' particolarmente evidente
con riferimento ai condannati ad una pena compresa fra i quattro e i
cinque anni di reclusione: il termine di estinzione della pena per
decorso del tempo e' di dieci anni, cosi' come per i condannati ad
una pena inferiore, ma per essi la decorrenza resta fissata alla data
di irrevocabilita' della sentenza di condanna.
(...)
L'importanza del dato testuale e' sottolineata dalla sentenza
delle Sezioni Unite, Maiorella (Sez. U, n. 2 del 30 ottobre 2014,
dep. 2015, ..., Rv. 261399), gia' menzionata: «Il dato testuale [...]
assume, in materia, un'importanza decisiva. Poiche' il tema centrale
e' l'estinzione della pena per decorso inattivo del tempo, e cioe' la
prescrizione della stessa, l'individuazione del dies a quo e'
argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste
carattere sostanziale, non puo' che assurgere al paradigma della
tipicita'. Non e' consentito, dunque, all'interprete percorrere vie
esegetiche (per quanto anch'esse non prive di argomenti
logico-sistematici) che esulino dal dato testuale assolutamente
preciso e chiaro [...]».
7.5. Il secondo orientamento, inoltre, e' coerente con la
volonta' del legislatore.
In effetti, l'istituto dell'estinzione della pena per decorso
del tempo e la fissazione di un termine differente a seconda della
entita' della pena inflitta risponde anche a ragioni di opportunita'
politica, atteso l'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla
punizione dei reati il cui ricordo sociale si e' affievolito per il
trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati alla
esecuzione della pena inflitta; la Relazione al Progetto definitivo
del codice penale esprimeva con chiarezza tali ragioni, segnalando la
necessita' di una soluzione equilibrata: equilibrio che si percepisce
proprio con riferimento all'estinzione per decorso del tempo delle
pene detentive brevi, per le quali il legislatore ha abbandonato il
criterio generale di un termine pari al doppio della pena inflitta,
fissando un termine non inferiore a dieci anni per la pena della
reclusione e a cinque anni per la pena dell'arresto (articoli 172,
comma 1, e 173 del codice penale).
La stessa Relazione giustificava la norma dell'art. 172,
quinto comma, del codice penale distinguendo tra i fatti ostativi
all'esecuzione posti volontariamente dalla persona del condannato e
gli eventi ostativi indipendenti dalla volonta' dello stesso,
escludendo per i secondi il differimento del termine di estinzione
della pena («[...] sarebbe eccessivo il rigore della legge, se in
simili casi rimanesse anche sospeso il decorso del tempo per
l'estinzione della pena; se, cioe', esso non iniziasse il suo
svolgimento o, dopo essersi iniziato, subisse un arresto a danno del
condannato incolpevole dell'impedimento sopravenuto. E questa
considerazione mi ha indotto a temperare il rigore del principio,
dichiarando l'irrilevanza giuridica di siffatto impedimento, nel
calcolo del periodo estintivo, dovendo valere la regola generale, che
fissa la decorrenza di esso alla data della sentenza di condanna
divenuta irrevocabile»).
7.7. L'orientamento, inoltre, trova giustificazione nei
principi costituzionali e convenzionali gia' posti a base di quella
decisione.
Le Sezioni Unite sottolineano che l'anticipazione
dell'esecuzione della pena - e, quindi, della decorrenza del termine
di estinzione della pena per decorso del tempo - al momento dell'
avveramento della condizione risolutiva e' coerente con i principi di
ragionevole durata, di sollecita definizione e di minor sacrificio
esigibile evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU. La soluzione opposta,
imponendo di attendere il provvedimento giudiziale dichiarativo della
revoca dell'indulto, fa dipendere l'eseguibilita' della pena "dai
tempi, i piu' vari e spesso lunghi, dell'attivita' giudiziaria
diretta alla declaratoria di revoca, con due negative e non
accettabili ricadute: l'essere esposto il condannato alla maggiore o
minore tempestivita' dei provvedimenti giudiziali, con lesione del
principio di uguaglianza; subire lo stesso condannato le conseguenze
della revoca a maggiore distanza di tempo, cosi' vulnerando i
principi, di rango costituzionale, relativi all'effettivita' ed alla
ragionevole durata del processo (anche della fase esecutiva, ex art.
111 della Costituzione), ma anche afferenti ai valori rieducativi
(art. 27, secondo comma, della Costituzione) per cui l'esecuzione
della pena deve essere il piu' vicino possibile alla commissione del
reato ed alla definitivita' della condanna».
Ebbene: l'orientamento che sostiene l'applicabilita'
dell'art. 172, quinto comma, del codice penale nel caso di
sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi
dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale fa dipendere
l'esecuzione della sentenza di condanna dal tempo necessario per i
vari adempimenti previsti, facendo subire al condannato gli effetti
di ritardi e inefficienza, per di piu' attribuibili a diversi organi
e non solo all'autorita' giudiziaria. L'orientamento sostituisce un
termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilita'
della sentenza di condanna - con uno mobile e del tutto incerto,
senza alcuna responsabilita' del condannato.
7.8. Un effetto del genere contrasta con i principi di
ragionevole durata del processo, applicabile anche alla fase
esecutiva (art. 111, secondo comma, della Costituzione; art. 6, primo
comma, CEDU), e della finalita' rieducativa della pena (art. 27,
terzo comma, della Costituzione), in quanto l'effetto del trattamento
penitenziario e' possibile se l'esecuzione della stessa e'
temporalmente vicina alla commissione del reato e alla
irrevocabilita' della sentenza di condanna. Cio' riguarda anche
l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, la cui
efficacia rieducativa e' senza dubbio differente se le stesse vengono
eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato.
7.9. Anche la violazione del principio di uguaglianza,
richiamato da Sezioni Unite, ..., viene in evidenza, addirittura in
misura maggiore rispetto alla tematica in quella sede decisa.
In primo luogo, adottando la soluzione che qui si respinge,
l'esecuzione della sentenza di condanna o della misura alternativa
alla detenzione puo' intervenire in momenti differenti anche per
condannati nella medesima posizione, in conseguenza di circostanze
del tutto indipendenti dalla loro volonta', quale il tempo necessario
per la notifica del decreto del pubblico ministero di carcerazione e
contestuale sospensione dell'esecuzione, ovvero quello di decisione
sull'istanza di misure alternative alla detenzione da parte del
tribunale di sorveglianza.
Ma la violazione del principio di uguaglianza puo' essere
evidenziata confrontando la posizione, ai fini dell'estinzione della
pena per decorso del tempo, dei condannati per i quali l'esecuzione
della pena non puo' essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5,
del codice di procedura penale e di quelli che, invece, accedono a
tale procedura. I primi sono responsabili di reati piu' gravi - come
dimostra la misura della pena inflitta o il loro inquadramento in
quelli di cui all'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale - ovvero sono soggetti rispetto ai quali sussistono
esigenze cautelari attuali e concrete al momento del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna (arg. ex art. 656, comma 9,
lettera b), del codice di procedura penale): eppure possono lucrare -
ai fini dell'estinzione (della pena per decorso del tempo - sui
ritardi nell'emissione dell'ordine di carcerazione e sulla
incapacita' della polizia giudiziaria di darvi esecuzione, poiche' il
termine per l'estinzione della pena decorre indefettibilmente dalla
data di irrevocabilita' della sentenza di condanna.
Al contrario, i condannati per i reati per i quali si applica
la procedura in esame - quindi responsabili di reati meno gravi o di
minore allarme sociale e per i quali non sussistono esigenze
cautelari attuali - non hanno alcuna aspettativa di estinzione della
pena per decorso del tempo in conseguenza dei ritardi e delle
inefficienze dei vari organi coinvolti nella stessa».
Si aggiunge solo che l'ordinanza con la quale veniva rimessa la
questione alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto aveva
fatto espresso riferimento anche alle pene pecuniarie: «L'ordinanza
di rimessione (...) sottolinea la necessita' che la soluzione
assicuri sul piano sistematico unita' e coerenza per l'esecuzione di
qualsiasi pena detentiva temporanea e anche con riferimento al
meccanismo di esecuzione delle pene pecuniarie».
L'oggetto del contrasto interpretativo era pero' limitato alle
pene detentive brevi e su quello hanno deciso le Sezioni Unite.
Cionondimeno, i principi secondo i quali per esecuzione della
pena deve intendersi l'effettiva carcerazione (e quindi l'effettivo
pagamento) e non gia' l'avvio del procedimento di esecuzione, che la
manifestazione di volonta' degli organi dell'esecuzione e comunque il
loro comportamento (anche omissivo) non puo' incidere sulla
decorrenza del termine di prescrizione della pena e che detto termine
- essendo posto a soddisfacimento di principi anche di rango
costituzionale e comunitario - non possono soffrire sospensioni o
interruzioni, detti principi hanno portata generale attenendo essi
alla natura e funzione della pena e non possono, quindi, non valere
anche per le pene pecuniarie.
Se, pertanto, occorre avere riguardo all'oggettivo inesorabile
scorrere del tempo e non all'attivita' degli organi deputati
all'esecuzione, cio' comporta che e' al momento dell'effettiva
esecuzione della pena che occorre avere riguardo e non alle anche
reiterate manifestazioni, che possono indubbiamente verificarsi nel
corso deI procedimento di esecuzione, della volonta' dello Stato di
pervenire alla punizione. Nella decisione riportata, gli organi
deputati all'esecuzione avevano reiteratamente manifestato la
volonta' di eseguire la pena irrogata (ma si trattava della
reclusione), eppure tali reiterate manifestazioni, secondo il
condivisibile orientamento della Corte, sono state ritenute recessive
dinanzi al contrapposto diritto del condannato di vedersi punire in
un tempo ragionevole dalla subita condanna (e del corrispondente
interesse pubblico alla definizione della posizione del condannato
entro un lasso di tempo prestabilito).
Le esposte considerazioni della Corte, attenendo alla funzione
della pena, non possono non riguardare anche quella pecuniaria che
quella medesima funzione e' chiamata ad esplicare, non potendo
evidentemente ipotizzarsi una diversa funzione per i due tipi di pena
previsti dal codice.
Anche per la pena pecuniaria, dunque, deve affermarsi l'esito
paradossale costituito dall'essere il condannato esposto alla
minaccia dell'esecuzione della pena per un periodo indeterminato,
cio' che deriva proprio dall'irrilevanza del tempo successivo
all'iscrizione a ruolo.
2.2 La disparita' di trattamento rispetto alla pena detentiva (art. 3
della Costituzione)
La riportata sentenza delle Sezioni Unite e le pienamente
condivisibili conclusioni raggiunte in merito alla disciplina della
prescrizione della pena detentiva rende ancora piu' stridente la
differenza di detta disciplina rispetto a quella della pena
pecuniaria (che pure dovrebbe riguardare fatti di minore disvalore
penale)
Ed infatti, l'aver posto per quest'ultima quale momento di
cessazione del termine di prescrizione l'iscrizione a ruolo (non
importa se notificata o meno) comporta una serie di conseguenze per
l'effetto delle quali si riserva al condannato a detta pena un
trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello stabilito
per la pena detentiva, disparita' che non risulta affatto
giustificata dal loro oggetto: l'unico elemento che puo'
differenziarle, tenuto conto della loro identica natura.
Va pero' preliminarmente sottolineato - come, del resto, hanno
fatto le Sezioni Unite - che la prescrizione rappresenta un diritto
del condannato ed e' per questo soggetta ad interpretazione
restrittiva; essa, pero', integra anche un interesse pubblico -
tant'e' che non vi si puo' rinunciare - per il quale lo Stato non
intende ottenere l'esecuzione della pena (anche in considerazione
della sua natura e funzione) decorso un periodo di tempo
discrezionalmente ritenuto congruo.
Una interpretazione che differenzi le due pene solo per il loro
diverso oggetto (liberta' personale l'una, risorse finanziarie
l'altra) non puo', pertanto, che ledere il suddetto diritto o
vanificare il citato interesse pubblico perche' tale differenziazione
esulerebbe dalla ratio per la quale quel diritto e' stato
riconosciuto e quell'interesse e' stato stabilito e che risiede,
appunto, nella loro comune natura di pena.
Ma l'aver posto per la pena pecuniaria quale termine per la
cessazione del termine di prescrizione non gia' l'effettiva
esecuzione della pena ma un atto burocratico, sia pure costituente
manifestazione della volonta' di punire, costituisce una disparita'
di trattamento in incomprensibile che non trova alcuna
giustificazione.
Da un lato, infatti, anche l'esecuzione della pena detentiva vede
l'emissione di un atto - l'ordine di carcerazione - che manifesta la
volonta' statale di punire, eppure alcuno sostiene che esso segna il
momento di cessazione del decorso del termine di prescrizione.
In tal modo, la prescrizione per la pena detentiva continua a
fare imperterrita il suo corso sino allo scadere del periodo
stabilito dal legislatore, indifferente alle vicissitudini del
procedimento di esecuzione, mentre per la pena pecuniaria esso
finisce ancor prima di cominciare, anche qui indifferente alle
vicissitudini del procedimento di esecuzione, ma in senso
diametralmente opposto.
Mentre nella pena detentiva gli atti preordinati all'esecuzione
hanno valore solo in quanto sono diretti a conseguirla, in quella
pecuniaria gli atti preordinati all'esecuzione successivi
all'iscrizione a ruolo hanno il solo valore di consentire la
materiale esecuzione della pena pecuniaria avendo gia' tale
iscrizione realizzato la pretesa punitiva.
Gli atti compiuti dagli organi dell'esecuzione sono entrambi
irrilevanti prima dell'esecuzione della pena ma - inspiegabilmente -
con effetti opposti: per la pena detentiva perche' non fermano la
prescrizione, per quella pecuniaria perche' la prescrizione si e'
gia' fermata. Due effetti uguali per situazioni giuridiche opposte.
Ma la diversa impostazione della disciplina della prescrizione
non concerne solo il valore degli atti del procedimento di esecuzione
(che si atteggia in modo opposto), ma anche gli effetti del contegno
di chi a quella pena e' soggetto.
Per la pena detentiva l'avvenuta notifica dell'ordine di
carcerazione - per le pene detentive brevi - e' del tutto irrilevante
e non fa cessare il termine di prescrizione.
Per la pena pecuniaria la notifica dell'iscrizione a ruolo e'
anch'essa irrilevante, perche' la prescrizione (secondo
l'orientamento maggioritario della Corte) e' gia' morta.
Il condannato alla pena detentiva che si sottrae all'esecuzione
della pena non fa cessare il decorso della prescrizione, Iaddove la
sottrazione del condannato al pagamento della multa o dell'ammenda e'
irrilevante perche' il termine e' gia' spirato.
L'interruzione dell'esecuzione della pena detentiva apre un nuovo
termine di prescrizione, mentre l'interruzione del pagamento rateale
della pena pecuniaria e' irrilevante perche' non decorre un nuovo
termine di prescrizione ma la pretesa punitiva puo' essere esercitata
sine die.
L'irreperibilita' del condannato alla pena detentiva non incide
sul decorso del termine di prescrizione, mentre l'analoga situazione
per il condannato alla pena pecuniaria non incide anch'esso sul
decorso del termine di prescrizione per la buona ragione che e' gia'
decorso.
Nel caso di condanna a pene congiunte l'esecuzione della pena
detentiva fa cessare la decorrenza del termine di prescrizione della
pena pecuniaria (come se fosse una pena unica), ma non vale il
reciproco perche' l'eventuale pagamento della pena pecuniaria seguito
dalla latitanza del condannato non e' capace di neutralizzare la
prescrizione per la pena detentiva.
Paradossalmente, la sottrazione all'esecuzione della pena
detentiva fa iniziare un nuovo termine ma solo per quest'ultima
mentre per la pena pecuniaria lo Stato puo' pretenderla in eterno,
essendo per essa gia' cessata la prescrizione (e per giunta senza la
fatale iscrizione a ruolo).
Insomma, sembra a questo giudice che le tante differenze di
trattamento tra i condannati alla pena detentiva e quelli condannati
alla pena pecuniaria che si e' cercato di riassumere sono tante e
tali da impedire di trovare in esse un disegno razionale che le
fondi.
La diversita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe, e
percio' priva di qualsiasi giustificazione, emerge, poi, con evidenza
dallo stesso tenore della norma.
La seconda parte del quarto comma dell'art. 172 del codice penale
dispone, infatti, che il termine di prescrizione decorre (anche) dal
giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente
all'esecuzione gia' iniziata della pena.
Gia' si e' visto che, secondo l'orientamento assolutamente
maggioritario della Suprema Corte, tale ipotesi e' dettata
esclusivamente per la pena detentiva, nel caso di latitanza, e non
anche per la pena pecuniaria.
Tale assunto, evidentemente, si fonda sul presupposto che la pena
pecuniaria venga eseguita immediatamente e non sopporti una
esecuzione protratta nel tempo, l'unica rispetto alla quale si possa
predicare il fenomeno della volontaria sottrazione ad una esecuzione
gia' iniziata.
La previsione del pagamento rateale della pena pecuniaria (art.
133-bis del codice penale, il cui riferimento - si osserva
incidentalmente - all'estinzione della pena mediante un unico
pagamento conferma che l'effetto estintivo della pena pecuniaria e'
ovviamente conseguente al suo pagamento) sta li' a dimostrare
l'insussistenza di quel presupposto.
E tuttavia non si puo' non rilevare l'intima contraddizione tra
il riconoscimento che lo stato di latitanza dopo l'inizio
dell'esecuzione della pena detentiva e' idoneo a dare l'avvio ad un
nuovo, autonomo e distinto termine di prescrizione (e quindi
contrariamente al meccanismo dettato, invece, per la prescrizione del
reato per il quale il legislatore ha previsto un limite all'idoneita'
degli atti interruttivi ad avviare un periodo prescrizionale della
medesima entita' di quello originariamente previsto) e l'affermazione
secondo la quale (per la pena pecuniaria) il termine cessa con
l'inizio del procedimento di esecuzione, prima ancora della effettiva
espiazione della pena. La necessita' del collegamento posto tra
l'interruzione dell'esecuzione della pena e la decorrenza del (nuovo
ed uguale) termine di prescrizione rende del tutto evidente, almeno a
questo giudice, che nel fare riferimento all'esecuzione della pena
quale termine fino al quale decorre la prescrizione il legislatore ha
voluto indicare proprio la sua effettiva espiazione, altrimenti tale
disposizione non avrebbe avuto alcun senso atteso che il tempo
successivo all'inizio deI procedimento di esecuzione dovrebbe
considerarsi irrilevante senza alcun limite, fino al decesso del reo.
Il meccanismo previsto da questa parte del quarto comma significa
almeno cinque cose:
1) che il termine ad quem nel quale si verifica l'effetto
estintivo e' quello indicato al primo comma senza che la pena (sia
pecuniaria che detentiva) sia stata di fatto eseguita;
2) che le vicende successive all'effettiva esecuzione della
pena non sono irrilevanti;
3) che la sottrazione all'esecuzione della pena costituisce
un nuovo dies a quo dal quale decorre un nuovo termine prescrizionale
per lo scampolo di pena ancora da eseguire;
4) che il tempo successivo non solo all'inizio del
procedimento e non solo all'inizio della esecuzione ma anche quello
successivo alla sua interruzione non e' affatto irrilevante atteso
che anche in questo caso - come per l'esecuzione dell'intera pena -
il legislatore ha voluto porre comunque un limite alla sua
esigibilita';
5) che tale limite indica con chiarezza che anche per la
parte ineseguita il tempo decorso incide sul significato del
sacrificio di un bene (il corpo o il patrimonio) rendendo tale
sacrificio non piu' qualificabile come pena in considerazione
dell'elisione del collegamento tra la trasgressione commessa ed il
decorso del tempo.
Che, a differenza dalla pena pecuniaria, anche la Corte di
cassazione ritenga che per la pena detentiva - ma inspiegabilmente
solo per essa - l'esecuzione indicata dall'art. 172 del codice penale
debba intendersi come effettiva carcerazione puo' evincersi
agevolmente dall'esame della sua giurisprudenza.
Le Sezioni Unite sopra citate hanno inequivocabilmente affermato
che «il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della
pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, del codice
penale, ha inizio il giorno in cui la condanna e' divenuta
irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato,
ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si
sottragga volontariamente con condotta di evasione».
2.3 La violazione della funzione rieducativa con riferimento alla
prescrizione della pena pecuniaria (art. 27, comma 3, della
Costituzione)
Sulla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.
12/1966 in ordine alla legittimita' costituzionale della pena
pecuniaria si dira' oltre.
Essa, pero', dopo aver affermato che il terzo comma dell'art. 27
della Costituzione si riferisce solo ed esclusivamente al carcere,
socchiude la porta ad una diversa soluzione lasciando definitivamente
nel dubbio il lettore. Si afferma, infatti, che «d'altra parte, non
e' nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa, di per se', per
altro verso, adempiere a una funzione rieducativa». In cosa consista
l'effetto rieducativo del pagamento di una somma di denaro e quale
sia il verso mediante il quale tale pagamento possa assolvere ad una
funzione rieducativa non e', pero', detto.
Per l'ipotesi, tuttavia, che tale funzione, che sfugge a questo
giudice, venga davvero svolta, appare opportuno evidenziare gli
effetti che su di essa l'imprescrittibilita' (almeno dalla iscrizione
a ruolo) della pena pecuniaria - quale emerge dall'indirizzo costante
della Suprema Corte - produce.
Se una madre dovesse ricordarsi di punire il figlio discolo dopo
vent'anni, quest'ultimo - ormai adulto e magari padre di figli nei
cui confronti applica i medesimi disdicevoli metodi educativi -
avrebbe ben ragione - si crede - di nutrire qualche dubbio
sull'equilibrio psichico dell'anziana genitrice. Egli, infatti, non
riuscirebbe piu' a collegare la punizione alla marachella commessa
venti anni prima e considererebbe l'atto della madre quale pura
violenza del tutto gratuita, priva di causa e quindi di effetto
(diverso ed ulteriore rispetto alla sensazione dolorosa patita dal
figlio). Alle rimostranze dell'uomo, l'anziana potrebbe replicare che
era giusto che un comportamento disdicevole fosse - prima o poi -
punito perche' corrisponde ad un principio di elementare giustizia
che ad ogni azione «cattiva» segua la punizione. Al che il figlio
potrebbe a sua volta ribattere che e' cresciuto e che e' una persona
diversa da quella che ha commesso la marachella vent'anni prima e che
comunque non aveva piu' tenuto successivamente quel comportamento,
sicche' la sua punizione non serve a niente (non serve, cioe', ad
evitare la sua ripetizione).
Se il tempo e' irrilevante per la retribuzione, e' invece
fondamentale per la rieducazione.
Il profilo del condannato, nei confronti del quale dovrebbe
eseguirsi la multa, e' interessante ed utile per la tesi qui
proposta.
Dal certificato del casellario giudiziale emerge che venne
condannato il 14 maggio 2002 per furto (commesso il ... e quindi
all'eta' di ... anni) alla pena di 309,87 euro, con i benefici della
sospensione della pena e della non menzione; venne, poi, condannato
il 7 ottobre 2011 alla multa di 92 euro per il delitto di
introduzione di animali nel fondo altrui commesso il ... (quindi,
all'eta' di ... anni) nel Comune di ...), nel ... venne ancora
condannato alla multa di 280 euro dal giudice di pace di Scalea per
analogo reato, commesso pero' cinque mesi prima, il ..., sempre nel
territorio del Comune di ... . Questa volta, pero', la pena
pecuniaria non venne pagata e fu disposta la sua conversione nella
liberta' controllata; risulta, poi, dal certificato un ulteriore
appostazione per un fatto giudicato da questo tribunale per porto di
oggetti atti ad offendere (art. 4, legge n. 110/1975) accertato il
... in ... .
Questo il percorso criminale del condannato.
Dalla lettura dell'atto si evince che i due reati commessi a
breve distanza di tempo nel ... attengono evidentemente allo
svolgimento di un'attivita' lavorativa, compiuta con spregio
dell'altrui proprieta', Puo' convenirsi, al riguardo, che
effettivamente il P... aveva una scarsa, se non inesistente,
consapevolezza del rispetto degli altrui beni e che fosse convinto
che il soddisfacimento di un proprio interesse patrimoniale dovesse
comunque prevalere. Rispetto a tale distorta visione dei rapporti
sociali, ci si chiede quale effetto rieducativo - e in realta' anche
di prevenzione speciale - possa avere il pagamento, ovemai avvenga,
della somma di ben 92 euro. Atteso il collegamento funzionale tra il
fatto anomico commesso e l'interesse patrimoniale perseguito, il
pagamento di tale somma avrebbe costituito al piu' un costo aziendale
facilmente assorbibile con l'aumento del prezzo della merce prodotta.
Ma il diritto e' stato violato e lo Stato non puo' - ovviamente e
giustamente - rimanere inerte, perche' il reo sia spinto a non
commettere piu' reati ed i consociati sappiano quale ria sorte li
attende ove vogliano seguire l'esempio del nostro, ed anche perche'
e' giusto che il fatto deviante trovi la sua punizione.
Ma, dice il terzo comma dell'art. 27, la pena deve essere
rieducativa, ed e' sotto questo profilo che deve essere valutata la
situazione attuale per dare una risposta al pubblico ministero che ha
chiesto che si dichiari l'intervenuta estinzione della pena di 92
euro di multa, richiesta alla quale questo giudice non puo' aderire
per il diritto vivente della Suprema Corte.
Si dovrebbe, dunque, continuare a richiedere il pagamento - ed in
ipotesi la conversione della pena - ad una persona cinquantenne, che
ha commesso il fatto per il quale deve pagare la multa appena
diciassette anni orsono (sempre che la si paghi o la si converti
entro quest'anno), e che da diciassette anni non ha commesso piu'
alcun reato (od almeno, non quelli per i quali la multa e' stata
inflitta).
Non si vede quale effetto rieducativo possa avere l'esecuzione
della pena pecuniaria (ammesso che ne possa avere qualcuno) per un
fatto commesso ... anni fa, quando, invece, risulta documentalmente
provato che il P... si e' rieducato da solo non avendo commesso da
quella data alcun fatto penalmente rilevante (od almeno alcun fatto
penalmente rilevante e' stato accertato).
Sembra, dunque, a questo giudice che il decorso del tempo
contribuisca ad affievolire l'eventuale portata rieducativa della
pena fino ad annullarla e che quindi l'interpretazione costantemente
data all'art. 172 del codice penale dalla Suprema Corte per la pena
pecuniaria violi il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.
Si rinvia, in proposito, a quanto affermato dalle SS. UU. ...,
che a loro volta richiamano le SS. UU. ... secondo la quale il
rispetto del principio rieducativo richiede che l'esecuzione della
pena deve essere il piu' vicino possibile alla commissione del reato
ed alla definitivita' della condanna (supra, pag. 28).
2.4 La violazione della ragionevole durata del procedimento esecutivo
(art. 111, comma 2, della Costituzione)
Che il principio della ragionevole durata del processo si
applichi anche in sede di esecuzione e' affermazione ricorrente da
parte della Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n.
74/2022; 95/2020; 178/2009).
Sul punto si richiamano ancora le citate SS. UU. ... (rv.
261399), che criticando l'orientamento secondo il quale
l'eseguibilita' della pena dovrebbe attendere il provvedimento
giudiziale dichiarativo di tale revoca afferma che «siffatta
impostazione offre il fianco - all'evidenza - alla critica, che
peraltro ampiamente si rinviene nella giurisprudenza di legittimita',
che deriva dall'essere tale eseguibilita' dipendente dai tempi, i
piu' vari e spesso lunghi, dell'attivita' giudiziaria diretta alla
declaratoria di revoca, con due negative e non accettabili ricadute:
l'essere esposto il condannato alla maggiore o minore tempestivita'
dei provvedimenti giudiziali, con lesione del principio di
uguaglianza; subire lo stesso condannato le conseguenze della revoca
a maggiore distanza di tempo, cosi' vulnerando i principi, di rango
costituzionale, relativi all'effettivita' ed alla ragionevole durata
del processo (anche della fase esecutiva, ex art. 111 della
Costituzione), ma anche afferenti ai valori rieducativi (art. 27,
secondo comma, della Costituzione) per cui l'esecuzione della pena
deve essere il piu' vicino possibile alla commissione del reato ed
alla definitivita' della condanna».
A maggior ragione, l'insostenibilita' di un sistema che colloca
l'esecuzione della pena, sia pure pecuniaria, in un futuro non solo
lontano ma anche incerto consentendo che il condannato rimanga
soggetto sine die alla pretesa punitiva sol perche' il «credito» (che
conserva la sua natura penalistica) e' stato iscritto nel ruolo del
concessionario riscossore appare del tutto evidente.
2.5. Osservazioni sugli effetti dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 150/2022
La sentenza ... ha cura di precisare che le conclusioni cui e'
pervenuta si riferiscono al sistema di riscossione antecedente
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, e che
quindi esse potrebbero essere diverse in considerazione del diverso
sistema di riscossione introdotto dalla c.d. riforma Cartabia.
L'art. 97 del decreto legislativo n. 150/2022 dispone, tra
l'altro, che ai reati commessi prima della sua entrata in vigore
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed
esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24
novembre 1981, n. 689, dall'art. 660 del codice di procedura penale e
da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima di tale data.
Inoltre, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente
decreto, nonche' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione
alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua
entrata in vigore.
Poiche', secondo la Corte, la diversa disciplina introdotta dalla
riforma Cartabia potrebbe portare a conclusione diverse in ordine
all'individuazione del termine di prescrizione per la pena
pecuniaria, risulta interessante individuare il novum capace di
modificarlo.
Esso, ovviamente, concerne le modalita' di esecuzione della pena.
Cosi' il legislatore ha abrogato gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 affidando
l'esecuzione della pena - come per quella detentiva - al pubblico
ministero, il quale notifica al condannato l'ordine di esecuzione con
il quale gli si ingiunge il pagamento entro novanta giorni, con
l'avviso che in mancanza si provvedera' alla conversione.
Come si vede, questo e' il primo atto del procedimento esecutivo
con il quale lo Stato esercita la pretesa punitiva. A seguire
l'orientamento pre-riforma, quindi, esso segnerebbe anche il momento
di soddisfacimento di tale pretesa, restando gli atti successivi
volti alla reale riscossione del credito (rectius: pena) del tutto
irrilevanti, avendo lo Stato gia' manifestato la volonta' di ottenere
l'esecuzione della pena.
Sotto questo profilo, dunque, nulla puo' dirsi cambiato.
Cio' che, invece, cambia e' il soggetto incaricato della
riscossione, che non e' piu' il concessionario, che agiva seguendo le
norme civilistiche della riscossione dei crediti. Ma tale innovazione
non cambia - perche' non puo' cambiarla - la natura penale della
pretesa pecuniaria fatta valere, che rimaneva tale anche nel sistema
previgente, tant'e' che solo il giudice dell'esecuzione penale poteva
dichiararne l'estinzione.
Insomma, ferma restando la natura penalistica del credito, delle
due l'una: o l'iscrizione a ruolo e' il primo atto del procedimento
esecutivo che impedisce la prescrizione, ed allora lo e' attualmente
anche l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 660 del codice di
procedura penale e quindi gli effetti dovrebbero essere i medesimi, o
l'emissione di quest'ultimo non impedisce il decorso dei termini di
prescrizione cosi' come non lo impediva prima l'iscrizione a ruolo.
Non possono, ritiene questo giudice, le modalita' civilistiche di
esecuzione di una pena comportare il soddisfacimento della pretesa
punitiva prima della sua effettiva esecuzione e la anestetizzazione
sotto il profilo penale delle vicende successive alla consegna
dell'elenco delle pene da riscuotere al concessionario.
Poiche', pertanto, sotto questo profilo (la natura penale del
credito e la cessazione del periodo prescrizionale solo con
l'effettiva esecuzione della pena), nulla sembra essere cambiato,
l'orientamento della Suprema Corte dovrebbe rimanere anch'esso
immutato.
Essa pone, poi, la questione della qualificazione del mancato
pagamento «volontario» della pena pecuniaria di cui al terzo comma
dell'art. 660 del codice di procedura penale e se esso possa essere
considerato quale sottrazione all'esecuzione della pena, con le
conseguenze previste dal quarto comma dell'art. 172 del codice
penale, posto che comunque tale ultima disposizione ha quale
presupposto che l'esecuzione sia stata iniziata.
3. La violazione del principio di proporzionalita' anche quale
autonomo e ulteriore profilo di incostituzionalita' dell'art. 172 del
codice penale (articoli 3 e 27 della Costituzione)
Il presente profilo, a rigore, potrebbe anche essere considerato
non rilevante e viene proposto solo nella prospettiva che si dovesse
considerare infondata la questione relativa alla determinazione del
dies ad quem del termine prescrizionale, atteso che comunque risulta
abbondantemente decorso quello decennale dalla sentenza di
irrevocabilita' previsto dall'art. 172 del codice penale.
Ci si riferisce alla violazione del principio di
proporzionalita', anch'esso ricompreso nell'esigenza di razionalita'
del sistema la cui necessita' e' riconosciuta anche in ambito
europeo.
Ed infatti il meccanismo previsto dall'art. 172 del codice penale
unifica nel medesimo termine prescrizionale pene di entita' e tipo
abissalmente diversi, con cio' ledendo la proporzione posta dallo
stesso legislatore quando ha calibrato l'entita' della pena, i suoi
limiti edittali, in relazione al valore dell'interesse protetto (ed
anche alla personalita' del reo alla stregua dei criteri di cui
all'art. 133 del codice penale). Mentre, infatti, per la multa e'
prescritto immancabilmente, a prescindere dalla pena inflitta, il
termine di dieci anni, per quella detentiva (che dovrebbe esprimere
un giudizio di rimproverabilita' piu' alto in relazione al bene di
rango costituzionale che viene compresso) il termine di prescrizione
e' rapportato alla misura della pena inflitta commisurandolo al
doppio di essa e comunque con il limite massimo di trenta anni e
minimo di dieci anni (il medesimo di quello stabilito per la multa).
Ne consegue che la prescrizione della pena inflitta di cinque anni di
reclusione (e quindi espressione di fattispecie con pena edittale
massima di norma di gran lunga superiore) si prescrive nel medesimo
tempo di quella di cinquanta euro di multa (equivalente ad un quinto
di un giorno di reclusione, secondo il meccanismo di cui all'art. 135
del codice penale e ad un terzo secondo il ragguaglio di cui all'art.
53, legge n. 689/1981 a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 28/22 o, volendo, a quella di euro
quattrocentocinquantaseimiladuecentocinquanta - un
novemilacentoventicinquesimo della pena di cinque anni di reclusione
convertita ai sensi dell'art. 135 del codice penale).
Sproporzione che sussiste anche all'interno della stessa multa,
atteso che il termine di prescrizione e' il medesimo sia per chi e'
stato condannato a cinquanta euro di multa sia per chi si e' visto
comminare la stessa pena di diecimila volte superiore: art. 24 del
codice penale).
Questione, si ritiene, rilevante anche nel caso in esame atteso
che la multa inflitta e' stata di novantadue euro e quindi (se non si
sono fatti male i conti) un cinquecentoquarantatreesimo del massimo
della multa consentito, che pure si prescrive anch'essa in dieci
anni.
Tale evidente sproporzione incide sia sulla razionalita' interna
della disposizione (che assume come criterio il doppio della pena
inflitta), parificando situazione dissimili, sia sulla portata
rieducativa della pena, ingenerando nel condannato il convincimento
dell'ingiustizia della pretesa statuale quando aumenti enormemente il
divario tra entita' della pena inflitta e lasso di tempo occorrente
per eseguirla.
4. La compatibilita' della pena pecuniaria con i principi
costituzionali
L'esame della disciplina relativa alla prescrizione della pena
pecuniaria, tuttavia, fa emergere anche rilevanti dubbi di
costituzionalita' della stessa pena pecuniaria, la cui valutazione
dovrebbe porsi in una posizione di logica pregiudizialita' rispetto
alla prima.
Insomma, non si porrebbe piu' la questione della prescrizione
rispetto ad una pena incostituzionale.
E' altresi' vero, tuttavia, che l'eventuale dichiarazione di
incostituzionalita' dell'art. 172 del codice penale relativamente
alla multa, nella costante lettura che ne da' la Corte di cassazione,
consentendo la dichiarazione di estinzione della pena risolverebbe il
caso in esame rendendo con cio' irrilevante la questione di
costituzionalita' della stessa pena.
Si lascia a codesta Corte, ovviamente, la risoluzione di tale
rapporto.
Si rileva solo, in via preliminare, come le considerazioni che
qui si sottopongono alla valutazione della Corte non possono che
involgere tutti gli aspetti di questa pena, atteso che essi attengono
alla sua ontologia e che si manifestano nelle diverse fasi della
comminazione, della irrogazione e della esecuzione.
Ed e' anche inevitabile che nell'esporre i dubbi in ordine alla
sua costituzionalita' si debba fare ricorso ad una lettura critica
delle sentenze della Consulta che hanno nel tempo dovuto pronunciarsi
sulle ricorrenti questioni che rispetto ad alcuni aspetti applicativi
di questa pena le sono stati proposti (circostanza, questa, gia'
sintomatica di una aderenza alla Costituzione quantomeno
problematica).
4.1. L'eguaglianza
4.1.1. Le decisioni della Corte costituzionale
Appare opportuno prendere le mosse dalla ormai storica sentenza
della Corte costituzionale (n. 131/79) con la quale si e' dichiarata
la contrarieta' al principio di eguaglianza dell'art. 136 del codice
penale che prescriveva la conversione della pena pecuniaria in pena
detentiva in caso di ineseguibilita' della prima.
In essa si opera una esaustiva elencazione dei plurimi profili di
tale pena che facevano ritenere ardua la sua compatibilita' con
l'assetto costituzionale.
Non vi e', quindi, bisogno di aggiungere altro.
Essa ha cosi' motivato:
In effetti, il complesso normativo sopra riassunto al n. 3,
disciplinante le pene pecuniarie e la loro esecuzione, presenta una
serie di disarmonie che rendono arduo configurarne la piena aderenza
alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto penale.
Anzitutto, il contenuto stesso della pena pecuniaria consente
l'adempimento della obbligazione pecuniaria verso lo Stato, in che
essa consiste, anche ad opera di un terzo, che puo' sostituirsi al
condannato nel pagamento ovvero fornirgliene i mezzi, e cio' in ogni
caso, anche a prescindere dalla esistenza di un soggetto civilmente
responsabile per l'ammenda o dal ricorrere della ipotesi prevista
dall'art. 237 della «Tariffa Penale». Appare cosi' scalfito il
principio della personalita' della responsabilita' penale.
6. - In secondo luogo, nel momento in cui, esclusivamente per
la accertata insolvibilita' del condannato, si deve procedere, in
sede di esecuzione, indifferibilmente ed in modo automatico, alla
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, viene a
prospettarsi una lesione del principio di eguaglianza in materia
penale.
La conversione comporta, infatti e senza dubbio, un
aggravamento della pena inflitta dal giudice ed altera, percio', il
rapporto di proporzionalita' tra la gravita' del reato e la capacita'
a delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantita' della
pena irrogata, dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei
limiti e secondo i parametri di legge, dal giudice stesso. Con il
risultato di far derivare, per effetto delle condizioni economiche
del condannato, disuguali conseguenze sanzionatorie da
responsabilita' ritenute di pari intensita' nella violazione della
medesima norma incriminatrice, sino a far scontare al condannato
insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola pena
pecuniaria, una pena di specie diversa e piu' grave di quella
comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore.
8. - Vero e' che la doverosa salvaguardia del fondamentale
interesse dello Stato ad una uguale possibilita' di funzionamento del
sistema penale nei confronti di tutti i destinatari presuppone una
(tendenzialmente) uguale possibilita' di applicazione della sanzione
prevista dalla legge a carico di tutti gli autori del medesimo
illecito, e, quindi, che la sanzione stessa sia di tal contenuto da
potersi attuare su di un bene sicuramente posseduto da tutti i
destinatari. Tale e' la liberta' personale, bene primario posseduto
da ogni essere vivente, a prescindere dalle diverse possibilita' di
godimento, mentre il patrimonio (al pari del reddito) non inerisce
naturalmente alla persona umana, quanto meno in misura uguale.
Percio' la adozione di pene pecuniarie, accanto ad indubbi vantaggi -
minore incidenza sulla posizione ed inserimento sociali del
condannato - comporta l'inconveniente di una disuguale afflittivita'
e al limite, dell'impossibilita' di applicarla, in funzione delle
diverse condizioni economiche dei soggetti condannati.
Esposto il catalogo delle tare genetiche di una siffatta specie
di pena, ci si sarebbe aspettato che la Corte avesse affermato - come
ha fatto in motivazione - che essa non era - ne' lo sarebbe mai stata
- aderente alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto
penale e che la pena debba essere sin dalla sua comminazione di tal
contenuto da potersi attuare su di un bene sicuramente posseduto da
tutti i destinatari in egual misura. Ed invece, dovendosi d'altra
parte pronunciare solo sulla legittimita' costituzionale della
convertibilita' della pena pecuniaria in pena detentiva (da eseguire
in regime di semiliberta', quale oggi previsto per gli inadempienti
colpevoli), ha ritenuto di segnalare al legislatore il compito di
assicurare la possibilita' di garantire l'effettiva uguaglianza dei
cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria.
Con cio', tuttavia, non si e' tenuto conto che qualsiasi fosse
stata la sanzione sostitutiva a causa dell'insolvibilita' del reo,
tale conversione avrebbe sempre ineluttabilmente finito per attuarsi
soltanto a carico dei nullatenenti, dei soggetti, cioe', costretti
alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarieta'
economica, e reca, percio', l'impronta inconfondibile di una
discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali, la cui
illegittimita' e' apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3
della Costituzione e che nella traslazione della pena dai beni alla
persona del condannato insolvibile e' evidente il retaggio di
concezioni arcaiche, basate sulla fungibilita' tra liberta' e
patrimonio personali (ibidem).
La sostituzione della reclusione con la liberta' controllata od
il lavoro sostitutivo (per come disposto dalle successive versioni
della legge n. 689/1981) pur avendo eliminato la conseguenza piu'
inaccettabile della conversione non ha impedito, pero', che questa si
risolvesse comunque nell'applicazione di un surplus di afflittivita'
rispetto alla pena originariamente ritenuta «giusta» la cui
inflizione dipende esclusivamente da una condizione soggettiva
incolpevole del condannato.
Le successive pronunce della Consulta si snodano tra l'implicito
riconoscimento - assunto quale cosa ovvia, il cui contrario non
sarebbe nemmeno pensabile - della imprescindibilita' della pena
pecuniaria ed il monito al legislatore di renderne effettiva
l'esecuzione (il che equivale a dire di darle la dignita' e la
funzione di pena, non meramente comminata ed irrogata ma anche
eseguita).
Risulta, infatti, ricorrente il rilievo che «resta ferma, piu' in
generale, la stringente opportunita' - piu' volte segnalata da questa
Corte - che il legislatore intervenga, nell'attuazione della delega
stessa ovvero mediante interventi normativi ad hoc, a restituire
effettivita' alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione
degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in
pene limitative della liberta' personale (sentenza n. 279 del 2019);
e cio' "nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena
pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del
giudice proporzionata tanto alla gravita' del reato quanto alle
condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi
l'effettiva riscossione, puo' costituire una seria alternativa alla
pena detentiva, cosi' come di fatto accade in molti altri ordinamenti
contemporanei" (sentenza n. 15 del 2020)».
Occorre, a questo punto, indugiare brevemente sulla portata e sul
contenuto delle decisioni della Corte, ed in particolare della
sentenza n. 131/79.
Esse, infatti, risultano articolarsi su due momenti:
l'accertamento della lesione dei principi costituzionali e la
prefigurazione degli effetti sull'ordinamento che l'eventuale
dichiarazione di incostituzionalita' avrebbe comportato.
Si tratta di una preoccupazione ovvia, atteso il particolare
giudizio demandato alla Corte.
E tuttavia, quando la preoccupazione per gli effetti prevale sul
giudizio di compatibilita' costituzionale il rischio che quest'ultimo
receda dinanzi ai primi appare concreto.
La vicenda relativa alla conversione della pena pecuniaria
appare, sotto questo profilo, sintomatica.
La Corte, infatti, aveva fatto l'elenco dei plurimi profili di
collisione della pena pecuniaria con i principi della Carta
costituzionale, alcuni dei quali - quello della personalita' della
responsabilita' penale - non emendabili.
E tuttavia, al momento di tirare le conclusioni - e pur
pervenendo ad una declaratoria di incostituzionalita' nei termini che
le erano stati rimessi - si preoccupa di introdurre una
considerazione, una indicazione al legislatore, che, ad avviso di
questo giudice, oltre ad essere del tutto superflua rispetto
all'esaustivita' della decisione, idonea di per se' sola ad eliminare
la diseguaglianza, contraddice il puntiglioso e condivisibile
giudizio di inadeguatezza della pena pecuniaria in se'.
Essa, infatti, afferma che «con cio' non si vuole certamente
escludere la possibilita' di garantire l'effettiva uguaglianza dei
cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria».
Si tratta, allora, di stabilire qual e' l'effettiva uguaglianza
di fronte alla legge.
La risposta ce la fornisce la stessa sentenza.
Ed invero, le pene principali previste dal codice Rocco sono
soltanto due: la pena detentiva e quella pecuniaria.
La conversione della pena pecuniaria entra in gioco quando, per
la poverta' del condannato, essa non puo' essere eseguita per
mancanza del denaro, la cui privazione costituisce il suo oggetto.
Una situazione analoga si puo' verificare anche per la pena
detentiva, quando - in disparte l'ipotesi della morte del reo, che
estingue la pena - il condannato si rende latitante facendo mancare
l'oggetto della pena - la liberta' personale da comprimere - e quindi
la sua eseguibilita'.
Medesime condizioni, differente trattamento, posto che alcuno ha
mai pensato di convertire la pena detentiva divenuta ineseguibile per
mancanza dell'oggetto in altra pena che colpisca il reo (ad esempio -
riandando a tempi remoti - la confisca del suo patrimonio). La
mancanza dell'oggetto della pena detentiva acquieta la pretesa
punitiva, sospendendone il soddisfacimento fino al rintraccio del
condannato o allo spirare del termine di prescrizione.
La situazione in cui versa sia il latitante che l'insolvibile
sono del tutto sovrapponibili (la mancanza dell'oggetto della pena),
con la differenza che la prima e' conseguenza di una condotta
volontaria di chi si sottrae all'esecuzione della reclusione o
dell'arresto, la seconda e' dovuta ad una situazione incolpevole del
condannato (che verosimilmente vorrebbe ben essere nelle condizioni
di pagarla la multa o l'ammenda).
Ergo: la differenza di trattamento tra il sottoposto alla pena
detentiva ed il sottoposto alla pena pecuniaria (atteso che nel primo
caso l'ordinamento prende atto dell'ineseguibilita' della pena
irrogata, mentre nel secondo caso no) risiede tutto nelle condizioni
economiche di quest'ultimo, in palese ed eclatante violazione del
disposto dell'art. 3 della Costituzione, secondo il quale differenti
condizioni personali - e quindi economiche - non possono essere la
ragione di un differente trattamento.
Ancora: analoga disparita' si verifica tra i condannati alla
medesima pena pecuniaria per il medesimo fatto di reato tra chi puo'
provvedere al pagamento e chi, a causa delle sue condizioni
economiche, non puo' farlo e solo per questo e' assoggettato a
sopportare una pena di specie diversa - e piu' afflittiva - di quella
irrogatagli dal giudice e da questo ritenuta quella giusta.
Anche qui, una differenza di trattamento la cui causa e'
originata esclusivamente dalle condizioni economiche di uno dei
condannati, e quindi in evidente violazione del principio di
uguaglianza.
In entrambi i casi la disparita' trova la sua causa nella
mancanza dell'oggetto della pena, circostanza prevedibile ma
incolpevole e che viene superata sostituendo la pena irrogata con una
diversa ma piu' afflittiva: una vera e propria punizione dello stato
di poverta' del reo.
Si tratta, quindi, di una violazione del principio di eguaglianza
al quadrato, causata esclusivamente dalle condizioni personali del
reo.
La Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' della conversione
sul presupposto che la traslazione della pena dai beni alla persona
del condannato insolvibile e' evidente il retaggio di concezioni
arcaiche, basate sulla fungibilita' tra liberta' e patrimonio
personali.
Ma con la rimozione del meccanismo della conversione la Corte
aveva gia' raggiunto da se', automaticamente e senza la necessita' di
alcun ulteriore intervento, la agognata e giustamente pretesa
effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione penale
non essendovi piu' - a seguito della dichiarazione di
incostituzionalita' della conversione - alcuna differenza in sede di
esecuzione tra pena detentiva e pena pecuniaria. Anche nell'ambito
dei condannati alla pena pecuniaria tale uguaglianza poteva dirsi
realizzata atteso che l'impossibilita' di esecuzione costituiva
ragionevole giustificazione del diverso trattamento.
Ed invero, poiche' l'insolvibilita' del condannato alla pena
pecuniaria fa venir meno l'oggetto della pena al medesimo modo in cui
il condannato alla pena detentiva, rendendosi latitante, lo fa venire
per la propria, si sarebbe verificata la seguente perfetta simmetria:
lo Stato prende atto dell'ineseguibilita' della pena per
mancanza del suo oggetto tanto per il condannato alla pena detentiva
resosi irreperibile quanto per quello condannato alla pena pecuniaria
rivelatosi insolvibile;
il condannato insolvibile si pone rispetto a quello solvibile
nella medesima identica condizione di quello condannato alla pena
detentiva per il quale questa non puo' essere eseguita rispetto ad
altro condannato reperibile che, invece, viene ad essa assoggettato.
C'e' quindi da chiedersi quale fosse l'effettiva uguaglianza
avuta di mira dalla Corte e perche' - pur rendendosi conto di non
poterla raggiungere con la sola sua decisione - ha rimosso l'istituto
della conversione proprio sul presupposto che esso fosse fomite di
una condizione di diseguaglianza.
L'evidente contraddizione appare davvero incomprensibile (o
meglio, molto comprensibile quanto - se e' lecito dirlo - non
condivisibile).
In sostanza la Corte non risolve il dilemma - esso si' retaggio
di tempi remoti - tra il tabu' della pena pecuniaria, prevista dai
tempi di Hammurabi unitamente alle pene corporali, e l'applicazione
del principio di eguaglianza. In realta' l'esigenza che la Corte pone
non e' gia' l'effettiva eguaglianza di fronte alla sanzione penale -
raggiunta proprio grazie alla dichiarazione di incostituzionalita'
del meccanismo della conversione - ma la effettiva punizione di chi
si sia reso autore di un fatto di reato, cio' che costituisce
l'essenza del diritto penale essendo di tutta evidenza come ove
all'affermazione della penale responsabilita' non segua la punizione
del reo (come paradossalmente accade di regola proprio per i
condannati alla pena pecuniaria) detta affermazione non avrebbe
alcuna utilita' e rivestirebbe un effetto meramente declaratorio, del
tutto inidoneo a conseguire gli effetti di prevenzione generale e
speciale (almeno quelli!) insiti nella concreta irrogazione della
pena (ma non di una pena qualsiasi).
Ma qui entra in gioco il legislatore, il quale nella sua
discrezionalita' ha stabilito che di pene ce ne debbano essere solo
due: una che colpisce la liberta' personale e l'altra il patrimonio.
Scelta del tutto non necessitata, atteso che l'effetto afflittivo e
dissuasivo si sarebbe ben potuto raggiungere in altro modo. Il
legislatore, cioe', non era affatto costretto a scegliere la pena
pecuniaria come pena principale unitamente alla reclusione.
Il fatto e', pero', che il patrimonio e' ballerino e puo' variare
anche in maniera consistente tra la sentenza di primo grado e quella
definitiva, anche nell'ipotesi (del tutto teorica) che il giudice
abbia puntigliosamente e con fatica determinato le condizioni
economiche del reo (nella speranza che siano quelle effettive) al
momento della condanna (preoccupazione che era ben lontana dal
legislatore del codice Rocco), sicche' l'eventualita' che al momento
della esecuzione della pena manchi (effettivamente o formalmente, non
importa) il bene sul quale eseguire la pena non e' affatto remota ed
eccezionale. Eventualita', quindi, prevedibile e prevista dal
legislatore, che pure in presenza di tale caratteristica della pena
ne ha voluto fare un cardine del sistema penale.
Ma, allo stesso modo, il legislatore non puo' non aver assunto il
rischio - proprio come per la pena detentiva - della ineseguibilita'
della pena pecuniaria quando manchi il bene da aggredire.
Con l'entrata in vigore della Costituzione, il legislatore non
puo' piu' essere considerato libero - nell'esercizio della sua
discrezionalita' politica - di far seguire alla mancanza dell'oggetto
della pena tutte le conseguenze che ritenga di applicare, dovendosi
muovere nell'ambito dei principi fissati dalla legge fondamentale
(come il giudizio di costituzionalita' evidentemente attesta).
Ed allora, sembra che, se l'ineseguibilita' della pena pecuniaria
derivi da una condizione personale del reo, da tale condizione non
puo' in alcun modo farsi derivare una conseguenza deteriore per chi
in essa versi mediante l'applicazione di una pena diversa e
inevitabilmente piu' afflittiva di quella originariamente prevista
(ma neanche una meno afflittiva, che creerebbe analoghi problemi).
Insomma, se la conversione dipende esclusivamente dalle
condizioni personali e sociali del reo, l'applicazione di una pena
diversa integrera' comunque una lesione del principio di eguaglianza
ed una pena diversa e piu' afflittiva si risolverebbe inevitabilmente
in una punizione della poverta' giacche' solo in essa troverebbe la
sua giustificazione.
Non e', pertanto, questione di graduare il grado di afflittivita'
della pena sostitutiva nell'illusione che un suo livello minimo sia
idoneo ad eliminare la disparita' di trattamento. Esso si rivelerebbe
comunque un surplus di afflizione la cui ragion d'essere risiederebbe
esclusivamente nelle diverse condizioni personali dei condannati.
E' la stessa sentenza n. 131/79, del resto, ad affermare che la
conversione comporta, infatti e senza dubbio, un aggravamento della
pena inflitta dal giudice ed altera, percio', il rapporto di
proporzionalita' tra la gravita' del reato e la capacita' a
delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantita' della
pena irrogata, dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei
limiti e secondo i parametri di legge, dal giudice stesso. Con il
risultato di far derivare, per effetto delle condizioni economiche
del condannato, disuguali conseguenze sanzionatorie da
responsabilita' ritenute di pari intensita' nella violazione della
medesima norma incriminatrice, sino a far scontare al condannato
insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola pena
pecuniaria, una pena di specie diversa e piu' grave di quella
comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore.
Viene, quindi, da chiedersi se il principio di eguaglianza possa
soffrire di qualche strappo e di qualche attenuazione in vista della
soddisfazione di qualche altro principio di rango almeno pari ad una
norma della Costituzione.
E' interessante, percio', esaminare sul punto le motivazioni via
via addotte dalla Corte.
Un primo principio e' quello della inderogabilita' della pena.
Ma e' la stessa sentenza n. 131/79, superando l'orientamento
della sentenza n. 29/62, ad affermare: Ne' a giustificare la
disciplina vigente della conversione della pena pecuniaria in pena
detentiva vale richiamarsi alla inderogabilita' della pena che, in
quanto sanzione criminale, deve poter essere eseguita a carico di
tutti i destinatari.
Sotto il profilo qui considerato, occorre anzitutto evitare di
confondere il concetto di inderogabilita' della pena con quelli della
sua materiale ineseguibilita' ovvero della sua differibilita' in
presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione.
L'esecuzione della pena detentiva, che non cessa per questo di
essere inderogabile, non puo' che arrestarsi tutte le volte che non
si riesce a disporre del soggetto chiamato ad espiarla. (...).
Dalla pratica equiparazione di inderogabilita' e indifferibilita'
della pena deriva la valutazione statica ed immutabile della
insolvibilita', ancorata per di piu' ad una prospettazione
ottocentesca del patrimonio personale, propriamente tale soltanto se
consistente in beni immobili. In questa ottica, dalla incapacita' del
condannato, verificata al momento dell'esecuzione, di pagare per
intero la multa o l'ammenda inflittagli sembra dedursi non gia'
l'esistenza di una situazione di fatto che arresta temporaneamente
l'esecuzione stessa (cosi' come avviene nel caso di irreperibilita'
del condannato anche a pena detentiva), ma addirittura una causa di
estinzione della pena, il che evidentemente non e'.
Alle condivisibili considerazioni della Corte appena riportate
puo' aggiungersi che l'inderogabilita' si pone su un piano del tutto
diverso rispetto al giudizio di compatibilita' costituzionale. Il
soddisfacimento del principio di eguaglianza, infatti, deve
sussistere prima della sua introduzione nell'ordinamento, sicche'
l'inderogabilita' non puo' che essere un attributo di una pena
costituzionalmente legittima. Ove, infatti, fosse il contrario si
pretenderebbe l'esecuzione ad ogni costo di una pena illegittima,
cio' che costituirebbe un peccato mortale (per l'ordinamento, si
intende).
Non e' colpa della pena pecuniaria se non puo' essere - e di
norma non lo e' - inderogabile.
Ma l'intervento del legislatore invocato dalla stessa sentenza n.
131/79 si pone in radicale contrasto con quanto poche righe sopra
affermato nella medesima sentenza, e cioe' che quando pero', in un
ordinamento vincolato alla osservanza dei parametri costituzionali,
l'alternativa tra pena pecuniaria e pena detentiva si pone e si
scioglie esclusivamente in funzione della insolvibilita' del
condannato, accertata al momento dell'esecuzione, appare
insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione
del principio di uguaglianza di fronte al reato e alla pena, proprio
sul sacrificio dell'uguaglianza stessa, introducendo una
discriminazione determinata unicamente dalle condizioni economiche
del condannato.
Ritenere che l'uguaglianza di fronte alla legge si possa ottenere
facendo ricorso ad una pena sostitutiva che colpisca la liberta'
personale in modo meno afflittivo della reclusione equivale, poi, a
mutare il parametro costituzionale in base al quale e' stata
pronunciata l'incostituzionalita' dell'art. 136 del codice penale.
Non si tratterebbe piu', infatti, di ristabilire una parita' di
trattamento (gia' ottenuta con l'eliminazione della conversione) ma
di ritenere piu' proporzionata una pena restrittiva della liberta'
personale meno afflittiva della reclusione eseguita con le forme
della semiliberta', e quindi (secondo un corrente orientamento, in
verita' non del tutto condivisibile) il principio di rieducazione
(art. 27, comma 3, della Costituzione), che pero' nella sentenza non
risulta affrontato.
Insomma, con la sostituzione di una pena comunque limitativa
della liberta' personale alla pena pecuniaria non eseguita per
l'insolvibilita' del condannato non si elimina la riscontrata (dalla
Corte) diseguaglianza ma si riducono le sue conseguenze rendendo piu'
proporzionata la pena sostitutiva rispetto alla reclusione.
Per questo non appare condivisibile la successiva sentenza n.
108/87, con la quale e' stata dichiarata infondata analoga questione
con riferimento all'allora vigente art. 107, legge n. 689/1981 per il
quale le pene pecuniarie si convertivano in liberta' controllata.
Con essa la Corte ha affermato:
Il vero e' che la sentenza n. 131/1979 non considero'
costituzionalmente illegittima ogni forma di conversione; cio' che,
dato il sostanziale svuotamento della funzione intimidatrice della
pena pecuniaria che conseguirebbe ad una previsione
d'inconvertibilita', sarebbe stato in contrasto con la positiva
considerazione degli «indubbi vantaggi» (par. 8; ma cfr. anche par.
4) che l'adozione di essa comporta. Illegittima fu ritenuta quella
particolare configurazione della conversione, «retaggio di concezioni
arcaiche», contenuta nel codice del 1930: e cio' sia per i suoi
effetti sostanziali di privazione della liberta' personale, sia per
l'automatismo del meccanismo processuale adottato. Ne' fu estranea
alle valutazioni della Corte la considerazione delle esigenze
connesse al carattere di inderogabilita' della pena, essendosi anzi
espressamente fatto richiamo tanto alla «doverosa salvaguardia del
fondamentale interesse dello Stato ad un uguale possibilita' di
funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i
destinatari», quanto alla necessita' della «minaccia di conversione»
«a fine di prevenzione generale e speciale» (par. 8).
Ma, atteso «l'inconveniente di una disuguale afflittivita'»
tra pena pecuniaria e pena convertita, la decisione in esame - in
cio' discostandosi notevolmente dalla precedente sentenza n. 29/1962
- ritenne che il principio di inderogabilita' non potesse far premio
sul fondamentale principio d'uguaglianza fino al punto di legittimare
la conversione della pena (pecuniaria) meno afflittiva in quella
(detentiva) che lo e' in ben maggiore grado: ed all'uopo indico'
appunto - quali esempi di un piu' equilibrato bilanciamento - altre
misure alternative alla pena detentiva, come quelle poi previste
nella legge n. 689/1981.
Nemmeno, poi, la Corte trascurava il pericolo -
particolarmente evidente in riferimento a taluni reati
tradizionalmente puniti con pene pecuniarie proporzionali anche
elevate, come il contrabbando - che o mancando la minaccia di
conversione, «il condannato possa essere indotto a precostituire
volontariamente una situazione d'insolvenza» (par. 8); anzi a tal
riguardo e' espressamente additata nella sentenza un'ipotesi di
fattispecie sanzionatoria poi puntualmente recepita dal legislatore
(cfr. art. 109, legge n. 689/1981).
7.- Una considerazione complessiva della disciplina contenuta
nella legge n. 689/1981 porta, dunque, a concludere che essa - lungi
dal riprodurre sostanzialmente la situazione anteriore alla sentenza
n. 131/1979 - costituisce in buona misura attuazione del
bilanciamento di valori costituzionali prefigurato da questa.
(...).
Per quanto, poi, piu' specificamente attiene alle censure
svolte nell'ordinanza di rimessione, la complessiva considerazione
dei valori in gioco - quale risulta dalle sopra illustrate
enunciazioni della sentenza n. 131/1979, e che va qui ribadita -
comporta che non sia concretamente evitabile ne' la previsione di
misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per
insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a
quella, un margine di maggiore afflittivita'. Il preminente rilievo
che, nel bilanciamento, va assegnato al principio d'uguaglianza
implica pero' che si debbano adottare misure sostitutive che riducano
al minimo possibile tale divario, e che nel contempo si adottino
disposizioni che, agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e
rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni
d'insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area
di concreta operativita' della conversione: il che si rende
necessario anche al fine di pervenire ai risultati additati dal
secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, il cui essenziale
rilievo nella materia in questione e' stato gia' sottolineato nella
sentenza n. 131/1979 (par. 8).
In sintesi.
Sulla erroneita' del richiamo al principio di eguaglianza di
fronte alla pena si e' gia' detto. Si aggiunge che l'evidente
contraddittorieta', ed anzi la paradossalita' dell'argomentazione
emerge dal seguente sillogismo:
1) la sentenza n. 131/79 ha dichiarato l'incostituzionalita'
dell'art. 136 del codice penale perche' prevedeva la conversione
della pena pecuniaria in altra pena (e non gia' perche' si prevedeva
la pena detentiva);
2) il principio violato era quello di eguaglianza di fronte
alla legge perche' detto meccanismo scattava solo ed esclusivamente a
causa delle condizioni economiche del reo;
3) ergo: qualsiasi pena si dovesse prevedere in sostituzione
di quella pecuniaria sarebbe comunque illegittima perche' troverebbe
la sua causa nelle suddette condizioni, non risiedendo nelle
caratteristiche della pena sostitutiva la causa della diseguaglianza.
Ne consegue necessariamente che qualsiasi meccanismo di
conversione, lungi dal ripristinare una situazione di uguaglianza
l'avrebbe reintrodotta e di converso e paradossalmente che ove la
reintroduzione della conversione avesse posto rimedio ad una
situazione di diseguaglianza questa non avrebbe potuto essere
prodotta da altri se non dalla sentenza n. 131/79.
Se cio' e' vero, per ritenere tollerabile e compatibile la
violazione dell'art. 3 della Costituzione causata dallo stesso
meccanismo della conversione - per un asserito bilanciamento di
principi almeno del medesimo rango - si sarebbe dovuto fare ricorso
ad un superprincipio supercostituzionale a fronte del quale il primo
avrebbe dovuto recedere, ma esso non risulta in alcun modo indicato,
tale non potendo essere ne' quello dell'inderogabilita' della pena
(che presuppone la costituzionalita' di quest'ultima) ne' quello
della prevenzione generale o speciale (anch'esso esplicabile solo da
una pena costituzionalmente legittima).
La Corte, poi, parte dall'assioma che non sia concretamente
evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria
non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano
incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita'
sulla base di una non meglio definita complessiva considerazione dei
valori in gioco. Solo il preminente rilievo che, nel bilanciamento,
va assegnato al principio d'uguaglianza consente l'adozione di misure
sostitutive che riducano al minimo possibile tale divario (divario,
sembra di comprendere, tra il principio di eguaglianza ed altro non
meglio identificato principio a questo prevalente). Cioe', il
principio di eguaglianza, lungi dal portare all'eliminazione di
effetti diversi rispetto alla medesima condizione produrrebbe solo
una mera mitigazione di tale diversita', con cio' accettando e
legittimando la rilevata diseguaglianza. Ma il rispetto
dell'eguaglianza - avrebbe detto monsieur de La Palice - richiede
l'eliminazione della diseguaglianza e quindi dei fattori che l'hanno
prodotta, e quindi nel caso in esame l'espiazione di pene diverse
(non importa quali) a seguito dello stato di diseguaglianza prodotto
dalle condizioni economiche.
Ancora, la Corte sostiene che il sostanziale svuotamento della
funzione intimidatrice della pena pecuniaria che conseguirebbe ad una
previsione d'inconvertibilita', sarebbe stato in contrasto con la
positiva considerazione degli «indubbi vantaggi» (par. 8; ma cfr.
anche par. 4) che l'adozione di essa comporta.
Si osserva sommessamente che con tale affermazione la Corte
finisce per ammettere che la pena pecuniaria non ha una propria
funzione intimidatrice (non essendo essa, di regola eseguita e non
potendo avere, d'altra parte, alcuna altra funzione e meno che mai
quella rieducativa) ma la prende in prestito - per cosi' dire - dalla
pena sostitutiva usata come spauracchio per indurre a pagare ed
ammette anche che - diversamente dalla pena detentiva - non e'
possibile la sua esecuzione coattiva (dato per pacifico che il
condannato di norma non esegue spontaneamente e volentieri la pena
cui e' stato condannato). Per essere dissuasiva, insomma, la pena
pecuniaria ha bisogno di travestirsi da altra pena. La Corte, poi,
non rivela quali siano gli indubbi vantaggi derivanti da tale pena,
che comunque non dovrebbero fare aggio sulla sua compatibilita'
costituzionale e deriverebbero pur sempre dall'esplicazione di una
condizione di diseguaglianza economica. Se, poi, il non meglio
precisato vantaggio dovesse essere quello di sostituire le pene
detentive di breve durata, esso puo' essere raggiunto con altra pena
rispettosa del principio di eguaglianza, sterilizzando il nodo della
questione che risiede nella ineliminabile differenza delle condizioni
economiche dei consociati atteso che anche tale vantaggio - la
sostituzione delle pene detentive di breve durata - ridonda sempre in
modo ineguale tra i condannati alla medesima pena detentiva breve in
conseguenza delle condizioni economiche del reo, potendo esso essere
conseguito solo da chi e' in condizioni di pagare. Il ricorso alla
pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva breve si risolve
dunque anch'esso in un privilegio in favore degli abbienti. Insomma,
il vizio genetico della diseguaglianza dell'oggetto non puo' non
avere conseguenze sul funzionamento della pena, anche quando il suo
impiego dovesse rivelarsi utile per altre esigenze non pariordinate
al principio di eguaglianza.
Eppure, la sentenza non e' priva di spunti che rendono ancora
piu' inspiegabile la decisione assunta:
1) la consapevolezza dell'impossibilita' di accertare
effettivamente le condizioni economiche del reo e quindi
l'impossibilita' per la pena pecuniaria di adeguarvisi (Vero e' che
il legislatore non lui ritenuto di adottare quei «meccanismi di
adeguamento alle concrete condizioni economiche dei condannati» (par.
8) che meglio potrebbero ad avviso della Corte (par. 4) - «tendere ad
una uguaglianza sostanziale della pena pecuniaria perche'
proporzionale alle risorse» dei medesimi. Ma e' anche vero, da un
lato, che cio' fu dovuto a difficolta' pratiche - quali la mancanza
di efficaci e rapidi strumenti di accertamento del reddito effettivo
dei cittadini - che non possono ragionevolmente essere sottovalutate;
e, dall'altro, che una riconsiderazione del problema non e' stata
affatto esclusa, ma esplicitamente considerata nel caso che quelle
difficolta' siano avviate a soluzione (cfr. la Relazione della
Commissione ministeriale per la riforma della normativa in materia di
conversione di pene pecuniarie). Considerando che quelle difficolta'
pratiche non possono dirsi ancora attualmente superate e che questo
problema - quello di determinare l'effettiva, condizione economica -
non puo' dirsi affatto risolto con la facolta' data al giudice
dall'art. 133-bis del codice penale (sul quale si dira' subito dopo);
2) il sostanziale - all'epoca - mancato funzionamento e
quindi l'inapplicabilita' del lavoro sostitutivo (nella sentenza n.
131/1979 - anche in base alle valutazioni della dottrina ed alle
esperienze straniere - si indico' nel lavoro sostitutivo, poi
previsto dall'art. 105, legge n. 689/1981, la misura che restringe al
massimo l'aggravio di pena connesso alla conversione, e che nel
contempo - si aggiunge e' in grado di esplicare una funzione
rieducativa. Nella stessa sentenza si avvertiva pero' che tale misura
- gia' contemplata nell'ordinamento penitenziario (art. 21, legge n.
354/1975) ed ancor prima nel codice del 1889 (art. 19) - e' rimasta
sin qui totalmente inattuata per mancanza dei necessari supporti
organizzativi» (par. 4). Porre rimedio a tali deficienze e', per le
ragioni anzidette, un preciso dovere delle autorita' competenti. Ma
per l'intanto, ed allo stato, non puo' ritenersi ingiustificato che
il legislatore del 1981, dato il perdurare di quelle carenze, si sia
indotto ad affiancare al lavoro sostitutivo una misura, come la
liberta' controllata, che anche per certe discutibili previsioni
della sua concreta disciplina (art. 56) - e' certo di esso
maggiormente afflittiva, ed alla quale dovra' percio' competere un
ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente.).
Sia pure incidentalmente, la Corte ha ammesso che la pena
sostituiva del lavoro sostitutivo avrebbe anche il vantaggio di
esplicare una funzione rieducativa: segno evidente che quella
pecuniaria non ne esplica alcuno.
Sintomatica, poi, la manifestata preferenza per il lavoro
sostitutivo rispetto alla liberta' controllata. Ed invero, una volta
ritenuta costituzionalmente legittima la conversione (con l'unico -
sembra - limite della reclusione quale pena sostitutiva), sarebbe
stato conseguente lasciare all'esercizio della discrezionalita' del
legislatore stabilire quale dovesse essere la pena sostitutiva. Le
censure mosse alla liberta' controllata - quasi un cartellino
arancione - che pero' non impediscono di ritenerla rispettosa del
principio di eguaglianza non consentono, tuttavia, di individuare a
quale altezza debba essere posta l'asticella dell'afflittivita'
perche' possa o non possa ritenersi rispettata l'eguaglianza dei
condannati, e soprattutto perche'.
4.1.2. Le condizioni economiche del reo
La quadratura del cerchio, vale a dire rendere compatibile uno
stato rigido (l'eguaglianza di fronte alla pena pecuniaria, come
aveva sollecitato la Corte costituzionale) con una condizione
variabile (la diversa capacita' economica dei condannati), e' stata
tentata, come si e' detto, con l'art. 133-bis del codice penale -
introdotto dalla legge n. 689/1981) la cui rubrica e', appunto,
«condizioni economiche del reo: valutazione agli effetti della pena
pecuniaria».
Ma si sa che le strade dell'inferno sono lastricate di buone
intenzioni.
L'introduzione della disposizione ha l'unico, ovvio ed evidente
scopo di raggiungere l'eguaglianza di fronte alla pena pecuniaria
imponendo che questa - per pesare in modo uguale su tutti, in
presenza di condizioni economiche diseguali - dovesse essere
commisurata a tali condizioni.
Se cio' e' vero - altrimenti la norma non avrebbe senso, atteso
che alla commisurazione della pena alla gravita' del fatto ed alla
personalita' del reo ci pensa gia' l'art. 133 del codice penale - se
ne deduce che essa costituisce il palese riconoscimento che fino ad
allora l'applicazione della pena pecuniaria - in mancanza della
suddetta commisurazione - era diseguale proprio a causa delle diverse
condizioni economiche dei cittadini, e dunque in aperta violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Si tratta, allora, di verificare se la disposizione in esame e'
in grado di raggiungere per l'avvenire - cioe' per il tempo
successivo alla sua entrata in vigore - l'agognata uguaglianza di
fronte alla pena pecuniaria neutralizzando la originaria
diseguaglianza delle condizioni individuali dei soggetti sui quali
essa dovra' gravare.
L'unico modo per ottenere tale risultato - riconducendo la pena
pecuniaria ad equita' - risiede nella possibilita' di determinare in
concreto l'effettiva capacita' economica di ciascun cittadino:
impresa, appunto, diabolica (e, per quanto si dira', inutile).
Gia' la Corte costituzionale, come si e' visto, aveva evidenziato
la mancanza di efficaci e rapidi strumenti di accertamento del
reddito effettivo dei cittadini, e non sembra che dal 1987 gli
strumenti di accertamento del reddito - come ognuno quotidianamente
puo' constatare - siano mutati in meglio, innumerevoli essendo invece
gli strumenti a disposizione dei cittadini per occultarlo, il loro
effettivo reddito (e non gia' all'esclusivo fine di sottrarsi al
pagamento della pena pecuniaria, come invece richiede l'art. 388-ter
del codice penale).
La norma prescrive che il giudice, nel determinare l'ammontare
della multa o dell'ammenda deve tener conto, oltre che dei criteri
indicati dall'art. 133 del codice penale, anche delle condizioni
economiche del condannato.
Se ne deduce che:
1. la valutazione delle suddette condizioni ha carattere
obbligatorio;
2. essa deve intervenire dopo la determinazione della pena
«giusta» ai sensi dell'art. 133 del codice penale;
3. il suo risultato deve (dovrebbe, sperabilmente non con una
frase di stile) risultare dalla motivazione della sentenza;
4. alla sua omissione dovrebbero essere ricollegate sanzioni
processuali (ad esempio l'impugnazione della sentenza che non abbia
adeguatamente motivato sul punto. Ma, anticipando quanto si dira' in
seguito, non dovrebbe apparire aberrante impugnare l'ordine di
esecuzione per illegittimita' della pena per violazione dell'art. 3
della Costituzione a causa dell'intervenuto mutamento delle
condizioni economiche del condannato).
Su questi aspetti non risultano precedenti giurisprudenziali.
Desta, pero', perplessita' che la Corte di cassazione abbia
considerato l'applicazione della norma alla stregua di una
circostanza attenuante (cfr. Sez. 6, sentenza n. 56297 del 16
novembre 2017 Ud. (dep. 18 dicembre 2017) Rv. 271675 - 01; Sez. 6,
sentenza n. 43444 del 26 novembre 2010 Ud. (dep. 7 dicembre 2010) Rv.
248983 - 01;), e quindi, evidentemente, soggetta al giudizio di
comparazione di cui all'art. 69 del codice penale.
Del pari incomprensibile e' la configurazione del capoverso della
norma come una etera facolta' del giudice («puo'»). Sarebbe veramente
singolare che il giudice, a fronte di un imputato del tutto
indigente, possa non tenere conto di tale stato ed applicare una pena
commisurata solo ai criteri di cui all'art. 133 del codice penale,
che si rivelerebbe palesemente iniqua e disegnale rispetto ad altri
soggetti in migliori condizioni economiche. Il ricorso alla
diminuzione sino ad un terzo, pertanto, dovrebbe essere doveroso
quando la pena anche determinata nel minimo edittale si mostri
eccessivamente gravosa.
Con ordine.
Anzitutto emergono insuperabili difficolta' di ordine
processuale.
Ed infatti tale doveroso accertamento dovrebbe essere fatto in
limine ed automaticamente per ogni reato per il quale tale pena e'
prevista, atteso che se dovesse essere compiuto dopo l'accertamento
della responsabilita', alla fine dell'istruzione dibattimentale, esso
tradirebbe inequivocabilmente la decisione gia' assunta dal giudice,
con la conseguente sua incompatibilita' e l'impossibilita' di
pronunciare la decisione. Tale sistematico accertamento, poi,
richiederebbe tempi e competenze ben difficilmente compatibili con la
ragionevole durata del processo (art. 111, cpv., della Costituzione)
ed impegnerebbe oltremisura i comandi della Guardia di finanza. Tutto
cio' per un accertamento della cui corrispondenza alle reali
condizioni economiche del reo non e' possibile raggiungere un
sufficiente grado di certezza.
Altra questione e' quella di individuare il soggetto processuale
cui compete l'onere di provare le suddette condizioni. Non si puo'
affermare che esso debba ricadere sull'imputato, che ne avra'
interesse solo qualora tali condizioni fossero idonee a ridurre la
pena. Alla stregua dell'art. 187 del codice penale esso andrebbe
attribuito al pubblico ministero e, in via suppletiva, al giudice.
Rimane da stabilire, ancora, a quali strumenti fare ricorso: la
dichiarazione dei redditi, i dati catastali, il tenore di vita? Con
quali garanzie di ottenere il quadro delle effettive condizioni
economiche? E' un fatto notorio che gran parte dell'attivita'
economica viene svolta in modo irregolare, e non gia' per lucrare il
minimo della pena pecuniaria in un programmato reato che la preveda
ma molto piu' verosimilmente per evitare il pagamento delle imposte e
fruire dei benefici socio-assistenziali legati a dette condizioni.
Cio' per non parlare dei redditi derivanti da attivita' illecita,
non documentabili per definizione.
Il fatto valutato dalla decisione della Suprema Corte sopra
richiamata (43444/10) concerneva il ricorso di un soggetto condannato
per detenzione di sostanze stupefacenti. Cosi' la Corte ha rigettato
la doglianza relativa alla mancata applicazione del capoverso
dell'art. 133-bis del codice penale:
«poiche' la circostanza attenuante prevista dall'art. 133-bis
del codice penale, puo' trovare applicazione solo in caso di
manifesta sproporzione per eccessiva gravosita' della sanzione
pecuniaria rispetto alle capacita' economiche del soggetto, tale
eccessiva gravosita' deve comportare una vera e propria
impossibilita' o quanto meno una estrema difficolta' a soddisfare la
pena pecuniaria inflitta, che faccia apparire questa meritevole di
riduzione (Cass. Sez. 4 1/3-12/5/94 n. 5484 Rv. 198654). La
motivazione offerta sul punto, laddove mostra di avere valutato le
condizioni di reddito "formali" ... del e cio' nonostante ritenuto il
predetto immeritevole dell'invocato beneficio, valorizzando i
presumibili redditi ricavabili dall'attivita' di spaccio contestata e
accertata, si ravvisa congrua, non manifestamente illogica e come
tale incensurabile in questa sede».
Non si commenta la parte della decisione relativa alla
qualificazione del capoverso dell'art. 133-bis del codice penale
quale circostanza attenuante, cio' che farebbe riportare il discorso
sulla funzione dell'innovazione normativa.
Cio' che rileva, ed appare decisivo ai fini della dimostrazione
della strutturale impossibilita' di accertare le condizioni
economiche del reo, e' che la Corte pone una netta distinzione tra
condizioni di reddito «formali» e condizioni di reddito effettive,
ritenendo le prime del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento
della attenuante. Si osserva in proposito, come detto, accertamento -
derivante dall'oggetto del giudizio concernente precipuamente
un'attivita' delittuosa dalla quale derivava presumibilmente un
reddito (in realta' non meglio determinato e sull'ammontare del quale
- attestante la capacita' a soddisfare la pena pecuniaria irrogata -
alcunche' viene detto in sentenza) - e' frutto di un puro accidente,
di una circostanza del tutto fortuita, legata appunto all'oggetto del
giudizio che concerneva appunto un reddito percepito illecitamente.
Ci si chiede come avrebbero motivato il primo giudice e la Corte a
fronte del medesimo soggetto, rispetto al quale potesse affermarsi la
medesima capacita' di reddito derivante dall'attivita' di spaccio ma
ignota al giudice, in un giudizio per un reato punibile anch'esso con
la pena pecuniaria ma del tutto diverso da quello concernente la
fonte del reddito illecito. Il rischio, ed anzi la certezza - attesa
la sua doverosita' - della riduzione della pena sino ad un terzo al
di sotto del minimo edittale appare quantomai concreto. In quel caso
l'imputato avrebbe lucrato un considerevole sconto di pena - magari
suddiviso in tante comode rate - nonostante la sua (occulta e persino
delittuosa) congrua capacita' di reddito, con cio' amplificando sino
a renderla intollerabile (proprio per l'origine del reddito
occultato) la diseguaglianza di trattamento dinanzi alla pena
pecuniaria rispetto a chi proprio non puo' pagarla per il suo reale
stato di indigenza.
Proprio la predicazione di due forme di capacita' reddituale, una
«formale» e l'altra reale, rende ragione della ineliminabile
aleatorieta' della sua determinazione e conseguentemente della
commisurazione ad essa della pena pecuniaria al fine di renderla
«giusta».
Ma le distorsioni non finiscono qui.
L'art. 133-bis del codice penale parte evidentemente
dall'ottimistico presupposto che un reddito vi sia, trattandosi solo
di commisurare la sua entita' alla pena da irrogare (e sulle pene
pecuniarie proporzionali si aprono voragini di problemi). Ma ove tale
reddito sia inesistente (e l'esperienza quotidiana del patrocinio a
spese dello Stato la fa ritenere una eventualita' non rara) anche la
diminuzione sino a un terzo del minimo edittale e la ulteriore
rateazione ex art. 133-ter del codice penale non otterrebbero
comunque il risultato di adeguare la pena alle accertate
(formalmente) condizioni economiche. Ed allora il giudice sara'
costretto a condannare l'imputato ad una pena gia' in partenza
ineseguibile per mancanza del suo oggetto. Sarebbe come irrogare la
pena detentiva ad un defunto (in disparte la gia' intervenuta
estinzione del reato).
Nel caso in cui il giudice - a seguito dei laboriosi accertamenti
patrimoniali - appuri che il reo e' privo di ogni capacita'
economica, egli deve comunque applicare una pena che sa gia' che non
potra' essere eseguita e dovra' essere convertita. Proprio la
diversita' ontologica tra la pena comminata e eseguita rende il
meccanismo della conversione (per quanto, ovviamente, necessario)
intrinsecamente discriminatorio.
Va ancora considerato che la pena pecuniaria irrogata - e
determinata con estrema fatica a seguito delle descritte laboriose
indagini - potra' essere eseguita solo a distanza di qualche lustro
dalla sua determinazione (come per la vicenda in esame), quando
finalmente la sentenza sara' divenuta irrevocabile e portata ad
esecuzione.
L'eventualita' che le condizioni economiche del reo - sempre
mutevoli per loro natura - siano divenute diverse da quelle sulla
scorta delle quali e' stata determinata la pena «congrua», a garanzia
del principio di eguaglianza, non appare affatto remota ed anzi
probabile. La conseguenza e' che - dovendo eseguirsi la pena
determinata al momento della sentenza irrevocabile - puo' accadere
che il soggetto abbiente il quale si e' visto aumentare la pena
pecuniaria sino al triplo del massimo edittale sia - per un tracollo
della sua fortuna - costretto ad eseguire una pena eccessivamente
gravosa ed al limite impossibile (nonostante ogni possibilita'
praticabile di rateizzazione), e quello indigente (vero o supposto
tale) lucri una determinazione estremamente favorevole che - in
virtu' delle acquistate floride capacita' reddituali - rendono quella
pena priva di ogni capacita' afflittiva e quindi una non-pena.
Il rispetto del principio di eguaglianza, pertanto, riposa sua
una duplice scommessa (in quanto legato a circostanze non
controllabili e imprevedibili): che le condizioni economiche
eventualmente accertate siano vere e che esse rimangano stabili ed
immutate sino all'esecuzione della pena.
Cio' ricade inevitabilmente sulla funzione della pena, la cui
efficacia deterrente rimane legata alla vincita di quella scommessa.
La disposizione di cui all'art. 133-bis del codice penale,
pertanto, si rivela non solo inutile ma persino dannosa.
Ad attenuare, pero', tale indesiderato effetto provvede la sua
sostanziale disapplicazione (al pari dell'art. 388-ter del codice
penale, rispetto al quale non si sono rinvenuti precedenti
giurisprudenziali).
Ed allora la non consolante conclusione e' che la norma in esame
assolve solo ad una funzione simbolica, una norma-feticcio a
dimostrazione del «formale» rispetto dell'eguaglianza dei cittadini
di fronte alla pena pecuniaria.
Avendo il legislatore introdotto tale norma al precipuo fine di
garantire la sostanziale eguaglianza dei cittadini di fronte alla
pena pecuniaria, l'ontologica inidoneita' di tale strumento (peraltro
lasciato nelle sue modalita' pratiche alla iniziativa dei soggetti
processuali) fa rimanere immutata la riconosciuta diseguaglianza alla
quale si era cosi' voluto porre rimedio.
4.2. La violazione della funzione rieducativa della pena (art. 27,
comma 3, della Costituzione)
Non si nasconde il disagio nell'esaminare tale profilo di
compatibilita', derivante dalla non ancora compiuta definizione dei
caratteri che deve avere una pena anche solo per tendere alla
rieducazione del condannato.
Percorrendo i precedenti in materia della Corte costituzionale si
e' constatato che ve ne e' uno solo che affronti specificamente la
questione della funzione rieducativa della pena pecuniaria e risale a
quasi sessant'anni orsono.
E' ben vero che tale mancanza di interesse in ordine a questo
argomento puo' significare che si tratta di una questione ormai
pacificamente risolta e non bisognevole di ulteriori interventi. E
tuttavia i dubbi e le perplessita' che sono via via insorti nel corso
dell'esame della questione sollecitano - a distanza di cosi' tanto
tempo - questo giudice a richiedere una nuova messa a punto da parte
della Corte costituzionale per verificare quale sia il suo attuale
orientamento riguardo ad un principio cosi' spesso invocato a
sostegno di veri o presunti contrasti tra l'apparato sanzionatorio ed
il modello costituzionale (tanto da divenire un vero e proprio
feticcio) quanto fumosi ed incerti appaiono i contenuti del precetto.
Ovviamente le finalita' della presente ordinanza non consentono
di affrontare compiutamente la questione (compito che richiederebbe
ben piu' ampio spazio e soprattutto ben altro patrimonio
conoscitivo); ci si limitera' percio' di indicare in positivo quella
soluzione offerta dal dibattito dottrinale che appare piu'
accettabile ed in negativo quelle conclusioni che non sembra lo
siano.
Quanto al primo profilo, sembra piu' aderente alla lettera ed
alla ratio della norma quella posizione dottrinale secondo la quale
l'obiettivo della rieducazione del condannato consiste nel processo
di riappropriazione da parte di quest'ultimo dei valori fondamentali
della convivenza mediante l'offerta di strumenti idonei anzitutto
alla consapevolezza di quei valori e quindi - sulla base di essa - al
reinserimento sociale (reinserimento la cui riuscita, pero', non
sempre dipende dalla volonta' del reo ma anche dall'esistenza delle
condizioni che lo rendano possibile). Consapevolezza che potra'
raggiungersi con maggiore probabilita' se la pena cessera' di avere
un contenuto meramente passivo obbligando il reo a riparare
l'interesse pubblico leso (oltre quello privato dell'offeso) mediante
una condotta che lo coinvolga attivamente (e quindi non meramente
pecuniaria).
Pagato il tributo al concetto di rieducazione, appare molto piu'
utile esaminare quello che invece contrasta con la funzione
rieducativa, quale che essa sia.
Ci si riferisce a quelle posizioni «negazionistiche» o
«riduzionistiche» per le quali la norma costituzionale avrebbe una
efficacia solo programmatica o per le quali il contenuto rieducativo
della pena sarebbe solo eventuale e non necessario, potendo essere
anche meramente simbolico.
Tali posizioni si scontrano con il tenore letterale e con la
ratio dell'art. 27, comma 3, della Costituzione per il quale le pene
(tutte le pene in quanto pene) devono necessariamente (e quindi non
eventualmente) tendere alla rieducazione del condannato.
La Costituzione ha operato una precisa scelta di politica
criminale che e' coerente ed e' la diretta conseguenza delle diverse
visioni del mondo che l'hanno ispirata e per le quali costituisce
principio fondamentale la piena esplicazione della personalita'
dell'individuo in un contesto di solidarieta' sociale (art. 2 della
Costituzione). La rieducazione costituisce l'applicazione sul piano
sanzionatorio dell'estrinsecazione del dovere di solidarieta' sociale
e di recupero del reo nel contesto sociale sicche' nel punirlo deve
essere fatto il possibile per favorirne il reinserimento sociale
(evidentemente, ove il reo lo voglia).
Tale finalita' rieducativa non puo' non informare tutto il
sistema sanzionatorio, per la buona ragione che la violazione
dell'interesse tutelato dalla norma implica necessariamente (per il
principio di non contraddizione) la non condivisione o la
sottovalutazione di quell'interesse che il legislatore ha
democraticamente ritenuto invece cosi' rilevante da meritare per la
sua violazione l'applicazione della pena.
L'assunto secondo il quale non sempre chi commette un reato e'
soggetto non socialmente inserito e quindi bisognevole di essere
«rieducato» non puo' essere condiviso, perche' fa riferimento
evidentemente ad una nozione di societa' i cui valori non sono quelli
considerati desiderabili dal legislatore (che a sua volta dovrebbe
ispirarsi ai valori costituzionali). In particolare, non possono
certamente ritenersi non bisognevoli di «rieducazione» gli autori dei
reati commessi dai c.d. «colletti bianchi», che', anzi, proprio i
loro autori dimostrano, con il loro comportamento deviante, di voler
far prevalere impulsi di carattere egoistico sul dovere di
solidarieta' sociale costituzionalmente prescritto.
D'altra parte, l'avvertita necessita' da parte del costituente di
specificare espressamente la necessita' della funzione rieducativa
della pena sta ad indicare con solare evidenza la necessita' di
superare la funzione della pena fino a quel momento assolta: uno iato
necessario proprio per la realizzazione degli altri valori
costituzionali.
Proprio la previsione che le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato implicano necessariamente che i fatti da
qualificare come reati debbano essere sintomatici della necessita' di
una siffatta rieducazione. La norma, cioe', richiede anche sotto il
profilo sostanziale che lo strumento penale debba essere riservato
solo a quei comportamenti che dimostrino tale necessita'.
Ed invero, l'apparato sanzionatorio esistente - e che il
costituente non poteva certamente ignorare - rispondeva a finalita'
esclusivamente retributive e generalpreventive.
L'effetto di prevenzione speciale che esse pure inevitabilmente
svolgevano si fondava su un tipo di condizionamento pavovliano, per
il quale era la mera afflittivita' della pena a costituire la
controspinta alla devianza. Non che la pena, ovviamente, possa essere
non afflittiva senza tradire la propria natura, ma la Costituzione ha
prescritto che essa non debba rappresentare l'unica dimensione nella
quale si esprime la reazione dell'ordinamento alla sua negazione.
La reclusione e la multa, pero', sono incapaci ontologicamente di
assolvere ad una funzione rieducativa perche' strutturalmente esse
consistono nel privare il condannato di un suo bene, infliggendogli,
cosi', una sofferenza.
E' vero che tale sofferenza puo' portare il soggetto ad evitare
di assumere in futuro il comportamento che l'ha causata, ma lo fa con
un meccanismo non consapevole, meccanico, quasi automatico.
La Costituzione ha voluto che accanto a questo effetto
intimidatorio, acriticamente conformativo, ve ne fosse un altro (od
almeno fosse data la possibilita' di recepirlo) piu' consapevole.
La madre che tira uno schiaffo al figlio discolo che ha fatto una
marachella reagisce immediatamente al misfatto ed educa anzitutto
manifestando la propria disapprovazione (essendo essa l'unica
depositaria dei valori vigenti nell'ambiente domestico) e
contestualmente operando per il futuro mettendo il figlio di fronte
all'alternativa tra reiterare quel comportamento (magari nel
convincimento di farla franca) e subire il castigo o conformarsi. La
rappresentazione del castigo agisce come controspinta, ed e' quello
che le pene hanno fatto da quando sono state inventate.
La reclusione e la multa, strutturalmente, possono fare solo
questo: togliere qualcosa al reo (la liberta' o il denaro) nella
speranza che la rappresentazione di questo male lo trattenga dal
ripetere il comportamento deviante. La rieducazione richiesta dalla
Costituzione, invece, aggiunge (od almeno spera di aggiungere, fa di
tutto per aggiungere) qualcosa.
Ed infatti, solo con la legge n. 354/1975 sull'ordinamento
penitenziario la reclusione ha acquistato, con il trattamento, una
dimensione rieducativa.
Ma la pena pecuniaria, per sua stessa natura, non puo' che agire
a livello di controspinta, di intimidazione, che esplicando i suoi
effetti sul reo si colloca sempre nell'ambito della prevenzione
speciale ma con un meccanismo affatto diverso dalla rieducazione.
Essa agisce - e non puo' che agire cosi' - con il medesimo
meccanismo della sanzione pecuniaria amministrativa; eppure l'effetto
rieducativo non viene menzionato nei principi generali della legge n.
689/1981.
Se la Carta costituzionale avesse voluto fare riferimento a
questo effetto «rieducativo» avrebbe detto banalmente che la pena
deve fare la pena e deve tendere ad ottenere gli effetti del suo
essere pena. E' evidente che cosi' non sia.
Piuttosto, dalla necessita' che la pena agisca sul reo in termini
di risocializzazione puo' dedursi una conseguenza in positivo: che
nello stilare il catalogo dei comportamenti vietati il legislatore si
limiti solo a quelli che richiedano effettivamente un trattamento
rieducativo ed il reinserimento sociale del loro autore, apprestando
gli strumenti necessari - in termini di uomini e mezzi - per
raggiungere tale fine.
Anziche', pertanto, ipostatizzare il sistema penale esistente e
porre la norma costituzionale sul suo letto di Procuste sarebbe forse
piu' opportuno il contrario.
Si verificherebbe in tal caso quella inversione metodologica,
evidenziata dalla dottrina sopra richiamata, per la quale in
contrasto con la gerarchia delle fonti la norma costituzionale
verrebbe interpretata alla luce delle scelte politico-criminali
recepite nella legislazione ordinaria. E cio', evidentemente, per
evitare l'effetto dirompente rispetto al sistema vigente che una
siffatta interpretazione causerebbe.
A dire il vero, la Corte costituzionale ha gia' affrontato la
questione - per quanto consta - con l'ormai risalente sentenza n. 12
del 1966.
Il percorso argomentativo della sentenza - lo si dice con il
dovuto rispetto - non e' pero' convincente.
Essa afferma: «la norma non si limita a dichiarare puramente e
semplicemente che le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, ma dispone invece che le pene "non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla
rieducazione del condannato": un contesto, dunque, chiaramente
unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e in una
seconda parte separate e distinte tra loro, ne', tanto meno,
riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto, le due proposizioni
sono congiunte non soltanto per la loro formulazione letterale, ma
anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra. Da un lato,
infatti, un trattamento penale ispirato a criteri di umanita' e'
necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato;
dall'altro e' appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un
trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva
indulgenza.
Ricostituita la norma nella sua integrita', ne riemerge il suo
vero significato. La rieducazione del condannato, pur nella
importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane
sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. E' soltanto a
questo, infatti, che il legislatore, con evidente implicito richiamo
alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanita'; proposizione che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena
dunque, con tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto
segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che
l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto
col senso di umanita'.
Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio
rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni
della pena, non puo' essere inteso in senso esclusivo ed assoluto.
Rieducazione del condannato, dunque, ma nell'ambito della pena,
umanamente intesa ed applicata.
Del resto, la portata e i limiti della funzione rieducativa
voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del
precetto. Il quale stabilisce che le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato
letterale e logico, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il
legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la
finalita' rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a
realizzarla. Cio', naturalmente, la' dove la pena, per la sua natura
ed entita', si presti a tal fine.
D'altra parte, non e' nemmeno da escludere che la pena pecuniaria
possa, di per se', per altro verso, adempiere a una funzione
rieducativa.
Di un diverso, e radicalmente diverso, indirizzo del legislatore
costituente, tale cioe' da dover alterare il sistema penale sino al
punto da escluderne le pene pecuniarie, e con esse, in definitiva,
quante altre fossero in analogo rapporto con la possibilita' della
funzione rieducativa, non v'e' indizio alcuno nei lavori preparatori
della Costituzione. Che' anzi da tali lavori, considerati nel loro
insieme e nelle dichiarazioni - non contrastate - di singoli
commissari, risulta chiaramente che il legislatore costituente, pur
segnando i limiti e le finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, non
intese prendere posizione sul problema generale della funzione della
pena, ne', tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari
orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare che cio'
avvenisse, sino al punto che ebbe perfino a manifestarsi la
preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del
contrario.
In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle
che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto
significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto
costituzionale, ma senza con cio' negare la esistenza e la
legittimita' della pena la' dove essa non contenga, o contenga
minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalita'. E
cio', evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della
pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono
essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro
la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita
sociale».
Se e' consentito formulare qualche rilievo critico, la decisione
appare difficilmente condivisibile sia sotto il profilo
logico-sistematico che sotto quello sostanziale.
Se non si e' compreso male, la decisione si fonda sul seguente
sillogismo:
umanita' della pena e funzione rieducativa sono due aspetti
della pena strettamente collegati, sicche' non puo' esistere l'una
senza l'altra;
e' indubbio che l'umanita' della pena possa applicarsi
esclusivamente alla pena detentiva;
e' pertanto evidente che il costituente, con la disposizione
in esame, intendesse riferirsi solo a quel tipo di pena (l'evidenza
derivante da un'affermazione implicita sembra essere un involontario
ossimoro);
conseguentemente il terzo comma dell'art. 27 della
Costituzione non ha alcun riferimento alla pena pecuniaria, che,
pertanto, puo' assolvere a qualsivoglia funzione essendo essa del
tutto irrilevante sotto il profilo costituzionale.
Conviene esaminare sinteticamente le premesse per verificare la
conclusione.
Anzitutto non sembra che umanita' e funzione rieducativa siano
due aspetti necessariamente collegati sicche' dove vi e' una deve
esservi l'altra.
L'umanita' attiene alle modalita' di esecuzione della pena - ed
anche alla sua struttura - che devono essere tali da rispettare quei
caratteri fondamentali (ovviamente storicamente determinati) della
persona umana che devono essere sempre presenti proprio in quanto
connotanti l'umanita' e che per questo debbono essere richiesti e
soddisfatti anche nei confronti del condannato.
E' evidente che la loro esigibilita' si presenta con caratteri di
particolare delicatezza in una situazione di confinamento, quando lo
stesso corpo del condannato e' affidato alla gestione del preposto
all'esecuzione, ma che non e' esclusa e non e' inipotizzabile anche
negli altri tipi di pena.
Ed invero il rispetto della dignita' e della personalita' non si
presenta in modo diverso anche nel caso della pena pecuniaria,
violando tale nucleo minimo una pena palesemente sproporzionata ed
inesigibile la cui esecuzione assorbirebbe tutte le energie
produttive dell'individuo, od ancora - in fase esecutiva -
l'appropriazione di un ammontare di denaro o di un suo equivalente
che non consenta la stessa sussistenza del reo o lo svolgimento delle
sue essenziali funzioni personali e sociali (si pensi, ad esempio,
all'esecuzione sugli stessi strumenti di lavoro o sui beni necessari
per le quotidiane esigenze). Anche la pena pecuniaria, pertanto, e'
suscettibile di essere comminata e certamente eseguita con modalita'
non rispettose della dignita' e della personalita' del reo, e quindi
in violazione del principio di umanita'.
La rieducazione si pone su un piano del tutto diverso, che e' la
sua funzione ed attiene ai suoi effetti nei confronti del reo in
prospettiva, guardando al futuro.
La fornitura al recluso di una cella dotata di tutti i comfort
nella quale pero' egli e' costretto a guardare tutto il giorno
l'ultimo reality show e' certamente umana (tranne, forse, che per la
costrizione a guardare il reality) ma non rieducativa.
Reciprocamente, il condannato che consentisse a subire un
trattamento analogo a quello del noto romanzo di Anthony Burgess e
dell'ancor piu' noto film di Stanley Kubrik potrebbe (forse) essere
considerato rieducato (nel senso dell'ottenuta conformita' del suo
comportamento ai dettami dell'ordinamento), ma certamente non si
potrebbe affermare che quel trattamento rispetti il principio di
umanita'.
Insomma, umanita' e rieducazione vanno ognuna per proprio conto
e, ad avviso di questo giudice, dal contestuale riferimento della
norma costituzionale all'umanita' ed alla rieducazione della pena non
puo' affatto concludersi che risulti evidente che quest'ultima si
rivolga esclusivamente alla pena detentiva.
Proprio perche' soddisfano esigenze diverse, non puo' affermarsi
l'esistenza di un collegamento funzionale tra dette condizioni,
atteso che indubbiamente la rieducazione presuppone una pena umana,
ma non vale la reciproca, e cioe' che una pena umana garantisca di
per se' necessariamente la rieducazione. Ben puo' darsi una pena che
rispetti la dignita' e la personalita' del reo ma agisca
esclusivamente sul piano retributivo, senza svolgere alcuna funzione
rieducativa. Ne' si vede perche' un trattamento umano e civile ma
privo di finalita' rieducative debba ridursi ad una inerte e passiva
indulgenza, trattandosi, semmai, di rispettare i diritti fondamentali
della persona detenuta.
Intrinsecamente contraddittoria e' poi la parte nella quale dalla
condivisibile affermazione che la rieducazione rimane inserita nel
trattamento penale se ne deduce che con il richiamo al senso di
umanita' il legislatore ha mirato essenzialmente ad impedire che
l'afflittivita' giunga al punto da oltrepassarne i limiti. Se,
infatti, il senso di umanita' e' un presupposto necessario
dell'esplicarsi dell'effetto rieducativo e quest'ultima finalita'
deve necessariamente essere contenuta nel trattamento penale, non si
vede come possa darsi il caso che l'afflittivita' possa oltrepassare
il senso di umanita'.
Fin qui, pero', la decisione dice solo che il costituente ha
posto il precetto che la pena (detentiva) deve essere sia rieducativa
che umana, con cio' parafrasando la norma.
Ne' la questione si sposta affermando - del tutto
condivisibilmente - che il principio rieducativo deve agire in
concorso con le altre funzioni della pena (la c.d. polifunzionalita')
e nell'ambito di una pena «umanamente intesa ed applicata».
Del pari condivisibile e discendente dal significato letterale e
logico della disposizione e' che in base ad essa il legislatore ha
l'obbligo di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la
finalita' rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a
realizzarla.
Il salto logico del percorso argomentativo della sentenza e'
tutto nell'affermazione: «cio', naturalmente, la' dove la pena, per
la sua natura ed entita', si presti a tal fine», ed anzi proprio ed
esclusivamente nell'avverbio «naturalmente».
Come tale restrizione dell'obbligo del legislatore (di prevedere
una pena rieducativa) derivi, naturalmente, dalla natura ed entita'
(attributo che mal si concilia con la natura e che non incide sulla
rieducazione, se non dove essa sia sproporzionata) della pena non
viene pero' spiegato.
O meglio: e' vero che la natura della pena incide sulla finalita'
rieducativa ma non si vede in qual modo per effetto di essa debba
venir meno un obbligo che il costituente ha posto al legislatore. E'
evidente l'inversione del ragionamento: si pone come un dato
ineliminabile la pena cosi' com'e' ed in base ad essa si delimita
l'obbligo posto dal costituente. E se, invece, quella pena, proprio
per la sua natura, fosse irriducibile ad assolvere alla funzione
rieducativa e proprio per questo fosse in contrasto con il precetto
costituzionale?
Si ricava, quindi, l'interpretazione della norma costituzionale
proprio sulla base della natura della pena esistente, e quindi si
cade nell'inversione del giudizio di compatibilita' lamentato dalla
posizione dottrinale sopra indicata secondo la quale si prende
l'esistente come un dato ineliminabile e sulla sua scorta si
stabilisce la compatibilita' della disposizione costituzionale.
Ne' puo' trarsi alcuna indicazione decisiva dal silenzio serbato
dal costituente sulla funzione rieducativa della pena pecuniaria per
la buona ragione che si discuteva non gia' di uno specifico tipo di
pena ma delle caratteristiche della pena quale genere. E' naturale,
poi, che in detta discussione per necessita' espositive si sia fatto
riferimento al carcere quale modalita' preponderante, piu'
significativa e piu' incisiva sulla persona e personalita' del reo,
ma da questo non puo' affatto inferirsi che i costituenti
abbandonarono al loro destino gli altri eventuali tipi di pena, quasi
la loro funzione fosse irrilevante in un sistema penale razionale ed
organico. Sarebbe stato ben strano che nel momento in cui ci si
accingeva a porre le fondamenta per la costruzione di uno Stato
eretto su principi diametralmente opposti a quello che lo aveva
preceduto (quello fascista, del quale il codice penale del 1930
costituiva qualificante espressione) non ci si fosse limitati ad
indicare i principi generali ma si fosse scesi nello specifico
distinguendo tra una pena detentiva rieducativa ed una pena
pecuniaria meramente retributiva. Insomma, il Costituente ha
stabilito con il terzo comma quali dovessero essere le
caratteristiche e le funzioni della pena, spettando al legislatore di
adeguarvisi. Opinando in contrario si perverrebbe alla paradossale
conclusione che ferma restando l'umanita' e la rieducativita' della
reclusione per il resto il legislatore sarebbe stato libero di
introdurre nell'ordinamento qualsiasi altro tipo di pena che non
possedesse quelle caratteristiche e quella funzione.
Quanto ai lavori preparatori - per quello che essi valgono, a
fronte del chiaro tenore della norma - e' appena il caso di rilevare
che alcun dubbio vi fosse tra tutti i componenti della terza
sottocommissione sulla necessita' del riferimento in Costituzione
alla finalita' rieducativa delle pene, in quanto pene. Ed invero
anche dai lavori della sottocommissione e dalla discussione in
assemblea emerge, e' vero, la preoccupazione che non prevalesse
l'orientamento di una delle due scuole giuridiche che si contendevano
il campo (quella classica e quella positivistica) e che la
Costituzione non si preoccupasse di sancire formalmente l'adozione di
un orientamento a preferenza dell'altro, ma non fu mai messo in
dubbio che la finalita' rieducativa dovesse essere uno degli
obiettivi della pena e che questa dovesse essere tale da ostacolarlo
(cosi' l'emendamento Leone - Bettiol). In tal senso e' significativo
l'intervento dell'on. Tupini che mantenendo l'originaria formulazione
della disposizione (che pero' venne alla fine comunque smorzata nella
sua portata innovativa anteponendo il principio dell'umanita' a
quello della rieducazione) disse che la Commissione non intendeva
affatto prendere posizione ma che «la societa' non deve rinunciare ad
ogni sforzo, ad ogni mezzo affinche' colui che e' caduto nelle maglie
della giustizia, che deve essere giudicato, che deve essere anche
condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilita' della
rieducazione».
Proprio il mancato accoglimento del suddetto emendamento e
l'approvazione della attuale formulazione (a termini invertiti)
dimostra, invece, con ogni evidenza il contrario: e cioe' che i
costituenti non si accontentarono di stabilire che la pena «non
dovesse ostacolare la rieducazione» (che in tal modo si poneva di
fatto al di fuori delle finalita' della pena, dovendo rispettare solo
la compatibilita' con essa, e demandando cosi' il compito della
rieducazione all' opera di non si sa chi) ma vollero espressamente
che la pena in generale fosse tale da avere un effetto rieducativo.
La ratio della norma e' quindi evidente ed incontestabile. La
Costituzione non si preoccupa del sistema penale vigente - se avesse
fatto cosi' non avrebbe innovato alcunche' e avrebbe recepito il
sistema penale posto dal codice Rocco - ma pone un paradigma, un
modello al quale il legislatore (passato, presente e futuro) deve
adeguarsi: ogni tipo di pena che si voglia adottare (ed ovviamente
anche quelle esistenti) devono avere tra le loro finalita' (e quindi
devono avere una struttura tale da renderla possibile, almeno
tendervi) quella della rieducazione del reo (tutt'altra questione e'
quella di riempire di contenuti tale termine). Si puo', pertanto,
concludere affermando che i costituenti hanno davvero preso posizione
sulla funzione della pena escludendo recisamente che la pena -
qualunque pena - possa avere soltanto funzione retributiva, possa
essere soltanto castigo (quali la multa e l'ammenda sono e non
possono non essere). Essa, come detto, si pone come la piana
conseguente applicazione nel campo penale dei principi fondamentali
ed in particolare del principio solidaristico.
D'altra parte, le conclusioni cui la sentenza n. 12/1966 perviene
appaiono veramente singolari e portano ad un sistema sanzionatorio di
dubbia razionalita'.
Esse, infatti, ipotizzano un sistema sanzionatorio, per cosi'
dire, a funzione variabile: la pena detentiva con funzione
rieducativa e la pena pecuniaria con funzione retributiva (o, per
meglio dire, come si vedra', libera).
Ma la funzione della pena, intesa quale reazione dell'ordinamento
alla commissione di un fatto qualificato come reato, e' un genus
rispetto al quale i singoli tipi di pena si dovrebbero connotare come
species e quindi rispettare l'essenza e la natura del genere, la sua
funzione, appunto.
Sarebbe come interpretare l'art. 42 della Costituzione nel senso
che la funzione sociale della proprieta' debba predicarsi solo per
quella fondiaria, o mobiliare, o quella azionaria, o quella
immobiliare.
Se la pena e' reazione alla violazione dell'ordinamento, lo Stato
non puo' atteggiarsi dinanzi a tale fenomeno unitario con modalita'
diverse senza essere schizofrenico, ritenendo in un caso che reazione
appropriata sia la mera punizione e in un altro essa debba essere
tale da favorire la rieducazione del reo (qualsiasi cosa essa
significhi); in un caso che quella violazione sia sintomatica di una
personalita' del reo bisognevole di supporto e di intervento e in un
altro, invece, che la commissione di un reato possa considerarsi
fatta da chi e' socialmente reinserito.
Come, poi, la stessa violazione dell'interesse protetto possa non
indicare il mancato riconoscimento del valore di quell'interesse da
parte del reo, e' tutto da spiegare. Si pone, infatti, la questione
del perche' punire un soggetto pienamente inserito e rispettoso degli
interessi tutelati dall'ordinamento, e soprattutto tutelati nel modo
cosi' rilevante e forte quale quello previsto dal sistema penale.
Forse che quegli interessi non sono poi cosi' importanti e potrebbero
trovare altra (e piu' efficace) tutela a mezzo del sistema
sanzionatorio amministrativo (nel quale la pena pecuniaria trova il
suo campo d'elezione)?
Il fatto che l'autore di una contravvenzione sia meritevole della
punizione di ben venti euro di ammenda non e' sintomatico che egli
non e' bisognevole di rieducazione, e quindi puo' essergli applicata
una pena dal mero contenuto retributivo: e' sintomatico che quel
fatto forse non merita di essere considerato come reato.
E quale crivello, poi, si impieghera' - in via generale ed
astratta - per sceverare i fatti sintomatici che il suo autore abbia
bisogno di risocializzazione da quelli che non lo sono? Forse il
medesimo che dovrebbe distinguere i fatti meritevoli di finire nel
codice penale da quelli che non lo sono?
Ma la problematica coesistenza di pena detentiva e pena
pecuniaria raggiunge la sua acme in quelle ipotesi di reato
sanzionate con pena congiunta. Per essi si prevede la contestuale
applicazione di una pena rieducativa e di una retributiva.
Cio', senza considerare che la pena pecuniaria puo' essere
legittimamente anche essere pagata in suo nome e nel suo interesse,
da persona diversa dal condannato. In tale caso essa non rivestirebbe
piu' alcuna funzione, ne' rieducativa ne' retributiva, ma
assolverebbe solo un interesse economico dello Stato.
4.3. Alla luce della disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
150/2022
Il legislatore delegante, consapevole dello stato comatoso della
pena pecuniaria - peraltro universalmente riconosciuto -, ha invitato
espressamente a razionalizzare e semplificare il procedimento di
esecuzione delle pene pecuniarie e prevedere procedure amministrative
efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena
pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento (art. 1,
comma 16, legge n. 134/2021).
In adempimento a tale indirizzo il decreto legislativo n.
150/2022 ha risolto draconianamente il nodo gordiano della
riscossione della pena pecuniaria semplicemente abolendolo.
La nuova disciplina, quindi, lungi dal risolvere i dubbi di
costituzionalita' gia' evidenziati dalla sentenza n. 131/79 della
Corte costituzionale, ne ha suscitato di nuovi.
Il terzo comma dell'art. 660 del codice di procedura penale
prevede, infatti, che il pubblico ministero notifichi al condannato
l'ordine di esecuzione, il quale il contiene l'intimazione di
provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla
notifica con l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara'
convertita nella semiliberta' sostitutiva o, in caso di accertata
insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella
detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Anzitutto, appare singolare la previsione che il mancato
pagamento comunemente ritenuto colpevole comporti senz'altro - previo
accertamento del magistrato di sorveglianza - la conversione con la
pena sostitutiva della semiliberta', a differenza di chi versi in
stato di insolvibilita' incolpevole.
A prima vista sembra ovvio e giusto punire, riservandogli una
pena sostitutiva piu' afflittiva, chi non provvede al pagamento della
pena irrogatagli pur potendolo fare.
E tuttavia in tal modo si infligge una sanzione dall'indubbio
carattere penale la cui origine deriva esclusivamente da una condotta
omissiva del condannato, che non esegue spontaneamente la pena. Si
costruisce, in tal modo, un dovere positivo di collaborazione la cui
omissione comporta l'irrogazione di una pena.
Non sembra che tale irrogazione possa considerarsi del tutto
compatibile con i principi costituzionali.
L'accertamento del carattere colpevole dell'omesso pagamento e la
relativa decisione saranno assunti dal magistrato di sorveglianza
nelle forme di cui al quarto comma dell'art. 667 del codice di
procedura penale, ossia senza formalita'.
Trasponendo la medesima situazione alla pena detentiva, sarebbe
come se il condannato alla reclusione si vedesse aggravare la pena
irrogatagli per il solo fatto di non essersi spontaneamente
costituito in carcere.
Risulta evidente la ingiustificata disparita' di trattamento, ben
potendo l'ordinamento procedere, come in passato, coattivamente
all'esecuzione della pena pecuniaria una volta accertata la capacita'
economica e patrimoniale dell'imputato di provvedervi.
Alla stregua della introdotta disciplina dell'esecuzione della
pena pecuniaria e' agevole ipotizzare il seguente scenario, tutto
esclusivamente dettato dalle condizioni economiche dei condannati:
a) il condannato formalmente e/o sostanzialmente ricco (per
usare un termine demode' ma espressivo) paghera' tranquillamente la
sua pena, con l'aggiunta che quello solo sostanzialmente ricco si
vedra' quantificare una pena del tutto incongrua rispetto alle sue
capacita' economiche e quindi priva di qualsiasi capacita'
deterrente;
b) il condannato con capacita' economiche e patrimoniali
sufficienti a pagare la pena fara' le sue valutazioni in relazione al
suo personale interesse, provvedendo a pagare se lo riterra'
vantaggioso e subendo la semiliberta' in caso contrario. Emergono
ormai remote reminiscenze civilistiche relative alla facolta' per il
debitore di scegliere le modalita' di pagamento nelle obbligazioni
alternative, solo che in quel caso tale possibilita' e' gia' prevista
al sorgere dell'obbligazione. In questo caso, invece, e' il
condannato a scegliere la pena per lui piu' conveniente, con il
conseguente affievolimento della funzione dissuasiva della pena.
Davvero in questo caso il condannato scambiera' la pena pecuniaria
inflittagli con la propria liberta' personale in considerazione delle
sue condizioni economiche. La Corte costituzionale della sentenza n.
131/79 inorridirebbe;
c) il condannato povero - o almeno formalmente risultato tale
- paghera' tale suo status sopportando una sia pur tollerabile
compressione della sua liberta' personale in nome dell'intangibilita'
della pena pecuniaria. Ne', nel caso di capacita' economica
occultata, si puo' fare affidamento sull'art. 388-ter del codice
penale, che prevede il dolo specifico ed atti fraudolenti;
d) il condannato (sostanzialmente) ricco potra' accedere alla
sostituzione della pena detentiva irrogatagli entro il limite di un
anno (anche senza il suo consenso). Ci si chiede se anche in questo
caso il giudice, prima di provvedere alla sostituzione della pena
detentiva principale, debba accertare le condizioni economiche del
reo, procedendo alla sostituzione con la pena pecuniaria in caso di
esito positivo ed applicando, invece, una pena piu' afflittiva (sul
consenso dell'imputato) in caso di accertata poverta'. Sul punto vale
la pena notare che l'art. 56-quater della legge n. 689/1981 prevede
che il valore giornaliero della pecuniaria sostitutiva non puo'
essere inferiore a cinque euro, e quindi - rapportata ad anno - ad
euro 1.825. Suddivisa tale pena complessiva per il numero massimo di
rate mensili indicate dall'art. 133-ter del codice penale ne deriva
che la rata mensile non puo' che ammontare ad euro 30, e quindi al
doppio del minimo della rata previsto da tale ultima disposizione.
Pur nella rilevante agevolazione per l'esecuzione della pena
pecuniaria sostitutiva, e' del tutto evidente che l'accesso a tale
tipo di pena potra' essere praticato solo per chi possieda una sia
pur minima capacita' economica, mentre e' preclusa per gli altri
soggetti che si vedranno applicare una pena sostitutiva piu'
afflittiva.
4.4. Considerazioni conclusive
Questo giudice e' pienamente consapevole di suscitare, con la
presente questione, la medesima reazione avuta dal figlio adulto
sopra citato nei confronti dell'attempata madre, e tuttavia i fautori
della pena pecuniaria quale panacea del sistema penale dovrebbero pur
confrontarsi con una pena che da quando e' stato istituito il
giudizio di costituzionalita' e' stata ripetutamente fatta oggetto di
rimessione e la cui utilita' - a giudicare dai tassi di riscossione -
sembra essere solo quella di, come si diceva un tempo, alimentare il
dibattito su di essa.
Se la pena pecuniaria appare illegittima per la violazione dei
principi costituzionali sopra indicati, la sua pratica applicazione
contribuisce grandemente a toglierle anche gran parte di quella
portata retributiva, afflittiva, che dovrebbe svolgere rendendola
sostanzialmente una pena ad esecuzione volontaria, da parte di chi
vuole (o puo').
Se poi si considerano i risultati della riscossione affidata al
concessionario si vedra' - come risulta dall'ultima relazione al
Parlamento - che nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022 sono
state riscosse solo il 2,9% delle pene affidate (133 milioni su 4,7
miliardi), cio' che conferma che quella pecuniaria e' una pena la cui
esecuzione e' (era) sostanzialmente affidata allo spontaneo
adempimento del condannato.
Quindi una pena inefficiente oltre che priva di qualsiasi effetto
risocializzante e sostanzialmente discriminatoria.
Ci si chiede perche' tanto accanimento terapeutico nei confronti
di un tipo di pena che presenta indubbi problemi di rispetto dei
principi costituzionali ed anche di effettivita', alla quale tuttavia
non si vuole in alcun modo rinunciare, e non invece sostituirla con
una che colpisca beni di sicura esistenza - sventando cosi'
l'eventualita' di una sua conversione - e di sicuro effetto
rieducativo, quale ad esempio la prestazione di attivita' in favore
della collettivita', gia' attualmente prevista ma solo come pena
sostitutiva o come contenuto della messa alla prova.
Eppure, la soluzione si presenta agevole e di immediata
applicabilita': sarebbe sufficiente sostituire la pena sostitutiva
alla pena pecuniaria quale pena principale.
Riassumendo:
la pena pecuniaria sembra violare i principi costituzionali
sotto diversi aspetti:
la personalita' della responsabilita' penale (art. 27,
comma 1) per la fungibilita' dell'oggetto della pena (lo ha detto la
Corte costituzionale nella sentenza n. 131/79);
l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni
personali (art. 3) per l'inevitabile diversa afflittivita' delle
singole condizioni economiche (lo ha detto la Corte costituzionale
nella sentenza 131/79) e per l'impossibilita' di determinarle
effettivamente (lo ha detto la Corte costituzionale nella sentenza n.
108/87); diversita' di condizioni economiche dalle quali derivano una
serie di disparita' di trattamento per situazioni giuridiche uguali
sia tra i condannati alla pena pecuniaria sia tra questi ed i
condannati alla pena detentiva;
la ragionevolezza del sistema penale, lesa dall'incertezza
dell'esistenza dell'oggetto della pena irrogata e dalla attribuita
facolta' al condannato di eseguire o meno la pena irrogatagli nonche'
dalla mancata previsione della esecuzione coattiva della medesima
(che comporta una disparita' di trattamento rispetto al condannato
alla pena detentiva). Inoltre, essa non sembra in grado di assolvere
neanche alla funzione di prevenzione generale atteso il suo
scarsissimo livello di esecuzione;
l'impossibilita', per sua stessa natura, di assolvere a
qualsiasi effetto risocializzante (art. 27, comma 3).
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge
n. 87/1953;
Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate;
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 636, 17 n. 4) e 24 del codice penale per violazione degli
articoli 3 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione;
Solleva altresi' d'ufficio questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 172 del codice penale, secondo la costante
interpretazione della Corte di cassazione, da considerarsi quale
diritto vivente, nella parte relativa all'estinzione per prescrizione
della pena della multa, per violazione degli articoli 3, 27, comma 3,
e 111, comma 2, ultimo periodo, della Costituzione, e per violazione
dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il medesimo
periodo di prescrizione sia per la pena della multa che per quella
della reclusione sino a cinque anni;
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza all'interessato e al pubblico ministero, nonche' al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte
costituzionale.
Cosi' deciso in Lagonegro il 13 ottobre 2025
Il Giudice: Piccinno
Il Giudice dott. Silvio M. Piccinno, con ordinanza ex art. 130
del codice di procedura penale in data 15 ottobre 2025
Omissis
«PQM
Visti gli articoli 66, comma terzo e 130 del codice di procedura
penale;
Dispone
procedersi a correzione della ordinanza indicata in premessa, nel
senso che laddove e' scritto "P ..." debba leggersi ed intendersi "P
...".
Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione
sull'originale della predetta ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ex art. 127,
commi 1 e 7 del codice di procedura penale».