Reg. ord. n. 19 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/02/2026 n. 7

Ordinanza del Tribunale di Lagonegro  del 13/10/2025

Tra: M. P.



Oggetto:

Reati e pene – Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – Disciplina della pena della multa – Violazione del principio della personalità penale – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento tra condannati alla pena pecuniaria e tra questi e i condannati alla pena detentiva – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, artt. 17, numero 4, 24 e 636.

- Costituzione, artt. 3 e 27, commi primo e terzo.

 

Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui il decorso del termine di prescrizione della pena pecuniaria cessa con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento – Disparità di trattamento rispetto al regime delle pene detentive – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della funzione rieducativa della pena pecuniaria – Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento esecutivo.

- Codice penale, art. 172.

- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111, secondo comma, ultimo periodo.

 

Reati e pene – Estinzione della pena – Estinzione della multa per decorso del tempo – Previsione che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni – Denunciata previsione del medesimo periodo di prescrizione, sia per la pena della multa, sia per la pena della reclusione sino a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità.

- Codice penale, art. 172.

- Costituzione, art. 3.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 17
codice penale  del  Num.  Art. 24
codice penale  del  Num.  Art. 172
codice penale  del  Num.  Art. 636


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 2025

Ordinanza  del  13  ottobre  2025  del  Tribunale  di  Lagonegro  nel
procedimento penale a carico di M. P.. 
 
Reati e pene - Reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo
  altrui - Disciplina della pena della multa. 
- Codice penale, artt. 17, numero 4, 24 e 636. 
Reati e pene - Estinzione della pena -  Estinzione  della  multa  per
  decorso del tempo - Previsione che la pena della multa si  estingue
  nel termine di dieci anni - Denunciata interpretazione della  Corte
  di cassazione, secondo cui il decorso del termine  di  prescrizione
  della pena pecuniaria cessa con l'iscrizione a ruolo della  pretesa
  di pagamento  -  Denunciata  previsione  del  medesimo  periodo  di
  prescrizione, sia per la pena della multa, sia per  la  pena  della
  reclusione sino a cinque anni. 
- Codice penale, art. 172. 


(GU n. 7 del 18-02-2026)

 
                       TRIBUNALE DI LAGONEGRO 
                           Sezione Penale 
 
 
                     Il giudice dell'esecuzione 
 
    Vista la  richiesta  con  la  quale  il  pubblico  ministero,  in
riferimento alla sentenza n. 2305/2011 reg. sent. emessa  in  data  7
ottobre 2011 dal Tribunale di Paola - sezione distaccata  di  Scalea,
divenuta irrevocabile il 24 novembre 2011, nei confronti di M. P., n.
a ... l'..., ha chiesto di procedere alla dichiarazione di estinzione
della pena della multa di euro novantadue ai sensi dell'art. 172  del
codice penale. 
    Osserva con l'istanza predetta l'ufficio del  pubblico  ministero
presso  il  Tribunale  di  Paola  ha  chiesto  che   sia   dichiarata
l'estinzione della pena pecuniaria di novantadue euro  di  multa  per
intervenuta prescrizione. 
    Essa  segue  all'ordinanza  del  magistrato  di  sorveglianza  di
Cosenza del 10 ottobre 2021 con la quale si disattendeva la richiesta
del pubblico ministero presso quel tribunale  volta  ad  ottenere  la
conversione  della  predetta  pena  sul  rilievo  che  essa   dovesse
ritenersi estinta per intervenuta prescrizione. 
    Questo tribunale, tuttavia,  non  puo'  accogliere  la  richiesta
formulatagli  ostandovi  il  costante  orientamento  della  Corte  di
cassazione secondo il quale il decorso del  termine  di  prescrizione
della  pena  pecuniaria  cessa  con  la  sua  iscrizione   a   ruolo,
intervenuta il ... 
    Ritiene, tuttavia, questo giudice di dover sollevare la questione
di costituzionalita' dell'art. 172 del codice penale nella  parte  in
cui, secondo la costante interpretazione della  Corte  di  cassazione
che deve considerarsi diritto vivente e che quindi non  consente  una
lettura  della  norma  costituzionalmente  orientata,  impedisce   di
pronunciare  la  prescrizione  della  pena  pecuniaria   quando   sia
intervenuta l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. 
    Altra questione di costituzionalita'  si  solleva  rispetto  alla
medesima norma nella parte in cui  prevede  il  medesimo  termine  di
prescrizione  (dieci  anni)  per  la  multa  e  per   la   reclusione
effettivamente inflitta fino a cinque anni. 
    La questione di costituzionalita' si  mostra  non  manifestamente
infondata, per i motivi che si esporranno di seguito, ed e' rilevante
atteso che  l'eventuale  declaratoria  di  incostituzionalita'  della
norma, nella lettura datane dalla  Suprema  Corte,  consentirebbe  di
accogliere l'istanza del pubblico ministero  dichiarando  estinta  la
pena pecuniaria inflitta al condannato (cio' vale in particolare  per
la determinazione del termine  finale  di  prescrizione,  essendo  il
tempo ormai decorso dalla  data  di  irrevocabilita'  della  sentenza
superiore a dieci anni). 
    Si  rileva,  incidentalmente,   che   il   mancato   accoglimento
dell'istanza  provocherebbe  una  stasi  del  procedimento  esecutivo
atteso che il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, investito  dalla
locale Procura della Repubblica,  ha  disatteso  la  richiesta  della
conversione della pena pecuniaria non riscossa  ritenendo  prescritta
la pena non essendosi verificata  alcuna  interruzione  del  relativo
periodo poiche' «non risulta eseguita la notificazione della cartella
esattoriale». 
    Sull'irrilevanza di detta notificazione si dira' oltre. 
1. L'interpretazione dell'art. 172 del codice penale da  parte  della
Corte di cassazione quale diritto vivente 
1.1 la sentenza ... e inquadramento della questione 
    L'ultima pronuncia nota  -  ma  espressione  di  un  orientamento
uniforme e consolidato - e' la n.  22515/2024  (imp.  ...  Zef.;  Rv.
286582 - 01), della quale e' opportuno riportare la parte  essenziale
della motivazione, anche per la puntuale ricostruzione che vi  si  fa
dell'orientamento nel tempo della Suprema Corte: 
        «L'applicabilita' dell'inciso del secondo periodo del  quarto
comma dell'art. 172 del codice penale alla  procedura  di  estinzione
della pena pecuniaria, su cui pure si sofferma il ricorso, e', pero',
controverso. 
        Nella  giurisprudenza   di   questa   Corte   si   rinvengono
precedenti, anche  di  antica  data,  che  ritengono  che  alla  pena
pecuniaria si applichi solo la prima parte del  comma  4,  e  non  la
seconda, in quanto la  sottrazione  volontaria  all'esecuzione  della
pena,  tagliata  dal  legislatore  sulla  latitanza  del  condannato,
sarebbe incompatibile con il  mancato  pagamento  di  un'obbligazione
pecuniaria (Sez. 3, ordinanza n. 507 del 15 febbraio  1974,  ...  Rv.
128296: nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi  priva  di
rilevanza  ogni  vicenda  che  possa  consistere  in  una  volontaria
sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria"). 
        Secondo  questa  sistematica,  pertanto,  la  decorrenza  del
termine di prescrizione non puo' slittare in avanti ed e' fissata  in
modo  inderogabile  nella  data  di  irrevocabilita'  della  sentenza
impugnata. In senso diverso, peraltro, si  e'  espressa  Sez.  1,  n.
21729 del 21 novembre 2017, ... non mass., che ha ritenuto  che,  una
volta  avvenuta  l'iscrizione  a  ruolo  del  debito  a  carico   del
condannato, "se poi l'obbligato non adempie nei termini al pagamento,
si deve ritenere che egli si sia sottratto all'esecuzione della  pena
iniziata, a far tempo dalla data  di  iscrizione  a  ruolo,  per  gli
effetti di cui  all'art.  172,  quarto  comma,  codice  penale.».  Il
termine,  che  inizia  a  decorrere  con  la  irrevocabilita'   della
sentenza, salvo individuare nel caso concreto  lo  slittamento  della
decorrenza del termine a  seguito  della  volontaria  sottrazione  al
pagamento, cessa di decorrere nel momento in cui inizia  l'esecuzione
della pena (Sez. 1, n. 22312 dell'8 luglio  2020,  ...,  Rv.  279453;
vedi anche Sez. 1, n. 51497 del 13 settembre 2019,  ...,  non  mass.;
Sez. 1, 29425 del 12 aprile 2019, ..., non mass.; Sez. n.  53156  del
19 settembre 2017, dep. 2018, ..., non mass.; Sez. 1, n. 18702 del 17
gennaio 2017, ..., Rv. 270115; Sez. 3, n. 17228 del 3 novembre  2016,
dep. 2017, ..., Rv. 269981; Sez. 1, n. 19336 del 24 aprile 2008, ...,
Rv. 240310; Sez. 6, n. 5625 del 27 gennaio 2006, ..., non mass.). 
        Sul punto, come si e' visto dal numero dei precedenti citati,
la giurisprudenza e' univoca. Nella sentenza  ...,  tirando  le  fila
delle precedenti pronunce della Corte, si prende  posizione  in  modo
netto sulla idoneita' dell'inizio dell'esecuzione  a  determinare  la
cessazione della  decorrenza  del  termine,  evidenziando  che  "come
affermato  piu'  volte  da  questa  Corte  con  orientamento  che  si
condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria
per decorso del  tempo,  rileva,  quale  fatto  impeditivo,  il  solo
momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le  concrete
modalita' e le scansioni temporali della procedura  stessa  risultano
irrilevanti. In altri termini, l'inizio dell'esecuzione, che realizza
la pretesa alla riscossione del credito dello Stato,  e'  sufficiente
ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza - in  mancanza
di una previsione legislativa in tal senso -  assume  la  circostanza
che  tale  inizio  sia  avvenuto   coattivamente,   oppure   con   la
collaborazione del condannato". 
        Lo  stratificarsi  della  giurisprudenza  sul  sistema  della
prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta,  peraltro,  la
individuazione dell'effettivo momento di inizio  della  procedura  di
esecuzione,  che  fa  cessare  la  decorrenza  del  termine,   e   in
particolare se  esso  consista  nella  iscrizione  a  ruolo  o  nella
notifica della cartella di pagamento. 
        La stessa pronuncia ... da' atto dell'esistenza  di  entrambe
le opzioni, stabilendo che "l'esecuzione di pena  pecuniaria  non  si
verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di
condanna, che rappresenta il titolo esecutivo,  bensi'  allorche'  il
debito erariale viene iscritto a  ruolo,  oppure,  secondo  una  tesi
alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni
caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo e' sufficiente ad
evitare l'estinzione della pena perche' manifesta la pretesa punitiva
dello  Stato,  la  cui  assenza  da'  luogo  alla   prescrizione,   a
prescindere poi dalle specifiche  vicende  successive  dell'effettivo
recupero di quanto dovuto". 
        Anche la precedente giurisprudenza  della  Corte  non  si  e'
espressa in modo netto sulla individuazione del momento di cessazione
della  decorrenza  del  termine,   restando   chiaro   soltanto   che
l'esecuzione  deve  ritenersi  senz'altro  iniziata,   ed   impedita,
pertanto, la maturazione  della  prescrizione,  nel  momento  in  cui
avviene la notifica della cartella di pagamento (Sez. 1, n. 18702 del
17 gennaio 2017, ..., 4 cit.; Sez. 1, n. 19336 del  24  aprile  2008,
..., cit.) o con un pagamento  parziale  (Sez.  3,  n.  17228  del  3
novembre 2016, dep. 2017, ..., cit.). 
        Sulla circostanza ulteriore del se sia sufficiente o meno per
far cessare la decorrenza del termine una notifica della cartella con
il rito degli irreperibili, la sentenza ... che,  peraltro,  utilizza
una sistematica diversa dalle altre pronunce - in quanto  ritiene  la
decorrenza del termine non cessata,  ma  interrotta,  dalla  notifica
della cartella di pagamento - precisa in modo esplicito che anche una
notifica con  il  rito  degli  irreperibili  e'  sufficiente  per  la
interruzione  della  decorrenza   del   termine   ("Ai   fini   dell'
interruzione della prescrizione della multa  e'  valida  la  notifica
della cartella esattoriale eseguita a norma dell'art. 140 del  codice
di procedura civile dopo che  il  destinatario  sia  stato  ricercato
invano in uno  qualsiasi  dei  luoghi  indicati  in  via  alternativa
nell'art. 139, comma primo,  del  codice  di  procedura  civile,  non
essendo necessario che la ricerca  venga  effettuata  in  tutti  tali
luoghi o secondo un certo ordine"). 
        4. Va detto  che,  in  realta',  la  esistenza  di  cause  di
interruzione o sospensione della pena, nel sistema  della  estinzione
della pena pecuniaria, e'  stata  esclusa  in  modo  esplicito  dalla
giurisprudenza successiva, che ha sostenuto che "come evidenziato  da
parte  della  dottrina,  deve  ritenersi,  in  mancanza  di  espressa
previsione  normativa,  che  la  disciplina  dettata  in  materia  di
prescrizione  della  pena  non  contempli  cause  di  sospensione  od
interruzione; non esistono,  infatti,  in  tale  ambito  disposizioni
corrispondenti agli articoli 159 e 160, le  quali  devono  intendersi
come  riferiti  alla  sola  prescrizione  del  reato.  In   relazione
all'estinzione della pena per  decorso  del  tempo,  rileva,  dunque,
quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio  dell'esecuzione,
a partire dal quale le concrete modalita' e le  concrete  tempistiche
dell'esecuzione stessa risultano irrilevanti" (Sez. 3, n. 17228 del 3
novembre 2016, dep. 2017, ..., cit.). 
        Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non la  interruzione
del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione  della  sua
decorrenza. 
        5. Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il
collegio ritiene che la cessazione della decorrenza  del  termine  di
estinzione per decorso del tempo  della  pena  avvenga  con  l'inizio
dell'esecuzione da individuare nel momento in cui  il  concessionario
iscrive a ruolo la pretesa di pagamento. 
        Occorre, infatti, distinguere  i  profili  penalistici  della
vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono  soltanto
dopo  la  iscrizione  a   ruolo,   che   rappresenta,   invece,   una
manifestazione univoca della volonta' dello Stato di eseguire la pena
pecuniaria che, in  conformita'  alle  regole  generali  del  sistema
processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione,
la notifica degli atti in cui lo Stato esprime  la  pretesa  punitiva
(Sez. U, n. 13390 del 28 ottobre 1998, ..., Rv. 211904;  Sez.  5,  n.
25033 del 15 luglio 2020, ..., Rv. 279405; Sez. 1, n.  13554  del  26
febbraio 2009, ..., Rv. 243137), impedisce l'estinzione della stessa. 
        Come  rilevato  dalle  Sezioni  Unite  nella  pronuncia  ...,
infatti, il fenomeno della prescrizione trova "il proprio  fondamento
nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il  tempo
determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto  si  estingue,
nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere". 
        Ma l'inerzia non si puo'  ravvisare  quando  l'atto  e'  gia'
perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre  secondo
le Sezioni Unite ..., "vi sono,  difatti,  atti  dai  quali  derivano
effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla  loro
formazione. Hanno, cioe',  efficacia  immediata.  Come  sostenuto  in
dottrina, l'autoritarieta' dell'atto si traduce, in tali casi,  nella
sua esecutivita', producendo l'atto, per se'  solo,  automaticamente,
l'effetto che la legge vi ricollega. Altri atti  richiedono,  invece,
un'ulteriore fase, in quanto  l'autorita',  per  far  valere  la  sua
'pretesa', deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori.
Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati  a  conoscenza
onde spiegare i propri effetti. E cio'  perche',  come  osservato  in
dottrina, concorre una qualche partecipazione del  soggetto  passivo.
E, appunto,  nella  categoria  di  atti  autoritativi  immediatamente
esecutivi rientrano i provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,  ai
quali l'art. 160 attribuisce efficacia interruttiva del  corso  della
prescrizione, poiche' essi sono formati, compiuti e producono effetti
indipendentemente  e  ancor  prima   che   l'interessato   ne   abbia
conoscenza.  I  suddetti   atti   (quali   'sentenza',   'ordinanza',
'decreto') sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva,  che
viene manifestata su  impulso  di  ufficio,  e  non  abbisogna  della
cooperazione del soggetto verso il quale e' esercitata. Sicche'  essi
sono   strutturalmente   e   funzionalmente    perfetti    prima    e
indipendentemente dalla loro partecipazione all' interessato". 
        Pertanto, nel sistema processuale  penale,  analizzato  -  si
ribadisce - con riferimento  al  quadro  normativo  antecedente  alla
citata riforma di cui al decreto legislativo  n.  150  del  2022,  la
collaborazione dell'interessato non rileva ai fini  del  decorso  del
fenomeno estintivo della  pena  pecuniaria  per  decorso  del  tempo,
proprio perche' esso dipende dalla  mera  espressione  della  vis  ac
potestas punitiva da parte dell'organo dello Stato. 
        E, infatti, quando e' giunta  a  soluzione  diverse,  e,  nel
sottosistema della responsabilita' amministrativa degli enti  di  cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha  ritenuto  rilevante
la notificazione all'ente interessato  per  interrompere  il  decorso
della prescrizione, la giurisprudenza di legittimita' ha richiamato a
fondamento della propria decisione la esistenza di una norma speciale
che ha imposto l'applicazione a tale sistema delle regole,  in  punto
di prescrizione, del codice civile. Si e' sul tema (da parte di  Sez.
6, n. 18257 del 12 febbraio 2015, ..., Rv. 263171)  precisato  quanto
segue: "la  legge  n.  300  del  2000,  art.  11,  alla  lettera  r),
espressamente dispone 'prevedere che le  sanzioni  amministrative  di
cui alle lettere g), i) e I),  si  prescrivono  decorsi  cinque  anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e
che l'interruzione della prescrizione e'  regolata  dalle  norme  del
codice civile". Le disposizioni del  decreto  legislativo  (art.  22)
sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo
diverso rispetto alla prescrizione penale -  del  resto,  se  non  vi
fosse  ottemperanza  alla  previsione  della   applicabilita'   della
disciplina del  codice  civile  scatterebbero  le  conseguenze  della
contrarieta' alla legge delega. Cio' posto, va considerato  come  non
e' in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella  disciplina
dell'interruzione della prescrizione del diritto  civile  (art.  2943
del codice civile)  l'effetto  di  interruzione  si  ottenga  con  la
portata  a  conoscenza  dell'atto  nei  confronti  del  debitore,  in
particolare con la notifica degli atti  processuali;  del  resto,  la
ragione e' che, in quel  caso,  l'atto  introduttivo  rappresenti  la
richiesta al debitore che non  puo'  che  decorrere  dalla  effettiva
conoscenza, mentre, nel processo penale, la  prescrizione  rileva  in
quanto mancato esercizio dell'azione penale, tenendosi percio'  conto
del compimento delle attivita' relative,  ovvero  dell'emissione  del
provvedimento, e non della notifica". 
        Ne  consegue  che  l'iscrizione  a  ruolo  della  pretesa  di
pagamento  e'  sufficiente  per  impedire  l'estinzione  della   pena
pecuniaria per decorso del tempo. 
        Occorre  concludere,   pertanto,   affermando   il   seguente
principio  di  diritto:  con  riferimento  al  regime  vigente  prima
dell'operativita' della riforma di cui al decreto legislativo n.  150
del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo  della  pena
pecuniaria, il termine decorre dalla data  di  irrevocabilita'  della
sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della  pretesa
di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione  della
sua decorrenza». 
    Principio  di  diritto,  a  dire  il  vero,  singolare   in   cui
l'esecuzione  della  pena  pecuniaria  vien  fatta   coincidere   con
l'iscrizione della pretesa di pagamento  a  ruolo,  e  quindi  quando
ancora la pena pecuniaria non e' stata pagata  e  la  pretesa  rimane
ancora una pretesa. Che l'iscrizione  a  ruolo  realizzi  la  pretesa
punitiva, vale a dire la soddisfi, e' una contraddizione  in  termini
perche', secondo il senso comune delle parole (art. 12  preleggi  del
codice  civile)  il  soddisfacimento  si  ha  con   l'adempimento   -
volontario o coattivo - da parte di chi a quella pretesa e' soggetto. 
    Posto, infatti, che con la iscrizione a ruolo lo Stato avanza, ed
anzi manifesta, solo una pretesa  di  pagamento  (e  neanche  quella,
perche' non e' diretta all'obbligato ma  al  concessionario),  se  ne
deduce inevitabilmente che la prescrizione cessa di (de)correre ancor
prima  della  esecuzione   della   pena   (intesa   quale   effettiva
realizzazione ai danni del condannato della privazione di un suo bene
nella  quale  consiste  la  struttura  della  pena:  una  pena   solo
minacciata o pretesa non puo' dirsi  eseguita  perche'  non  comporta
alcun effetto nella sfera  del  condannato),  a  meno  di  non  voler
affermare  che  la  sua  esecuzione  consista  proprio   nella   mera
iscrizione a ruolo della «pretesa»,  ritenendosi  con  cio'  solo  lo
Stato pienamente soddisfatto. 
    Insomma, delle due l'una: o l'esecuzione consiste, a seconda  del
tipo di pena, nella effettiva restrizione della liberta' personale  e
nella effettiva  corresponsione  del  denaro  o  essa,  invece,  deve
identificarsi con l'avvio del procedimento  volto  ad  ottenere  quel
risultato. Nel primo caso la prescrizione decorre fino alla  concreta
esecuzione della pena (carcere e pagamento), nel secondo  il  decorso
del tempo e' irrilevante e la pena puo'  essere  eseguita  fino  alla
diversa causa estintiva della morte del  reo  (art.  171  del  codice
penale). 
    L'intervallo tra la cessazione della decorrenza  del  termine  di
prescrizione e  l'effettiva  esecuzione  della  pena  rimane  -  come
sostenuto dalla Corte - irrilevante e del tutto gratuito venendo esso
ad essere sterilizzato sotto il profilo  penale  poiche'  non  svolge
(sembra) alcuna funzione e non riveste alcun significato, come se  il
tempo si fosse fermato. 
    Se  cio',  ovviamente,  non  e',  ne   consegue   -   altrettanto
inevitabilmente  -  che  la  suddetta  iscrizione   non   rappresenta
lapalissianamente l'esecuzione della pena ma solo uno dei momenti del
procedimento volto ad ottenerla. 
    L'  art.  172  del  codice  penale  dispone  che  la  pena  della
reclusione si estingue col decorso del tempo  pari  al  doppio  della
pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore
a dieci anni. La pena della multa si estingue nel  termine  di  dieci
anni. Il termine decorre dal giorno in cui la  condanna  e'  divenuta
irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si  e'  sottratto
volontariamente all'esecuzione gia' iniziata della pena. 
    Il Capo II del Titolo II del Libro I del codice prevede, poi, che
le  pene  detentive  consistono  nella  privazione   della   liberta'
personale  e  sono  scontate  «in  uno  degli  stabilimenti  a   cio'
destinati» mentre la pena  pecuniaria  consiste  nel  pagamento  allo
Stato di una somma di denaro (articoli 24 e 26). 
    Dato il chiaro tenore letterale delle norme, le prime  cominciano
ad essere  eseguite  con  l'ingresso  del  condannato  in  uno  degli
stabilimenti a cio' destinati e durano per la durata stabilita  nella
sentenza di condanna (salve le vicende in sede  esecutiva,  appunto),
mentre le seconde possono considerarsi eseguite solo con  l'integrale
versamento della somma di denaro stabilita dal giudice. 
    Il punto fondamentale e scriminante della questione  e',  dunque,
quello di stabilire se per termine finale del periodo  prescrizionale
si debba intendere l'avvio  del  procedimento  di  esecuzione  (della
sentenza, volto ad ottenere la realizzazione della  pretesa  punitiva
consacrata  nel  dispositivo)  o  se,  invece,  come  ritiene  questo
giudice, esso vada individuato nella effettiva esecuzione della pena,
con l'effettiva restrizione  in  carcere  del  condannato  alla  pena
detentiva e nell'effettivo pagamento della pena pecuniaria, nel  caso
in cui la sanzione irrogata sia di tale specie. 
    La norma non dice espressamente che  il  termine  finale  al  cui
spirare e' collegato l'effetto estintivo coincide con  il  giorno  in
cui la pena  viene  effettivamente  eseguita  (rectius:  comincia  ad
essere eseguita), ma esso dovrebbe agevolmente ricavarsi dal  sistema
e comunque puo' essere dedotto, come  si  spera  di  dimostrare,  dal
complesso delle disposizioni relative all'istituto in esame. 
    La  Corte,  con  la  sentenza  riportata,  risolve  la  questione
richiamando  un  precedente  la  cui  motivazione,  tuttavia,  o   e'
apodittica o identifica esecuzione e procedimento di esecuzione. 
    Ed infatti anche il passo richiamato della sentenza ... si limita
a  condividere  e   riaffermare   tralaticiamente   un   orientamento
precedentemente  adottato  per  il   quale   «rileva,   quale   fatto
impeditivo, il solo momento dell'esecuzione, a partire dal  quale  le
concrete modalita' e le scansioni temporali  della  procedura  stessa
risultano irrilevanti». La sentenza richiamata si spinge, come si  e'
visto, ad  affermare  che  «l'inizio  della  esecuzione  realizza  la
pretesa alla riscossione  del  credito  dello  Stato».  Insomma,  non
risulta motivato in alcun modo - o quantomeno, questo giudice non  lo
ha compreso -  perche'  il  dies  ad  quem  debba  identificarsi  con
l'inizio della procedura  esecutiva  e  non  gia'  con  la  effettiva
esecuzione della pena, come pure  il  tenore  letterale  della  norma
farebbe supporre. 
    Per rinvenire,  pertanto,  le  ragioni  di  tale  identificazione
occorre esaminare a ritroso le sentenze con le quali si e' posto tale
principio.  
 1.2  L'evoluzione  della  giurisprudenza   di   legittimita'   sulla
prescrizione della pena pecuniaria 
    Il primo precedente rinvenuto e' quello dell'ordinanza n. 507 del
15  febbraio  1974  (  Rv.  128296  -  01)  secondo  la   quale   «se
congiuntamente alla  reclusione  e'  stata  inflitta  la  multa,  per
l'estinzione dell'una e dell'altra si deve aver  riguardo  unicamente
al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Cio'  dimostra  che
nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza
ogni vicenda che possa consistere in una volontaria  sottrazione  del
condannato alla esecuzione della pena pecuniaria. Pertanto, anche nel
caso in cui il condannato ha gia' espiato la  pena  della  reclusione
non possono spiegare alcun effetto ai  fini  del  decorso  del  tempo
richiesto per la prescrizione della  multa  le  vicende  relative  al
procedimento  diretto  alla  realizzazione  della  somma  dovuta  dal
condannato a tale titolo». 
    Anche questa massima, pero', appare di difficile comprensione. Ed
infatti non si vede come possa dedursi dalla mera indicazione  di  un
periodo di prescrizione unico per le due pene congiuntamente inflitte
l'irrilevanza di ogni vicenda che possa consistere in una  volontaria
sottrazione del condannato all'esecuzione della pena  pecuniaria  ne'
l'imprescrittibilita' della pena ancora non  eseguita.  Una  siffatta
interpretazione comporterebbe che in caso di irrogazione congiunta di
una pena detentiva e di una pena pecuniaria l'esecuzione della  prima
equivarrebbe a considerare eseguita anche la  seconda,  cio'  che  si
pone in irrimediabile contrasto con  l'affermata  perdurante  pretesa
punitiva asserita dalla Corte. Significherebbe  anche  affermare  che
per la pena pecuniaria  congiuntamente  irrogata  non  opererebbe  la
prescrizione, privando il condannato del  diritto  a  far  valere  il
decorso del tempo dalla data  di  irrevocabilita'  della  sentenza  e
rendendolo esposto sine die alla pretesa  punitiva  dello  Stato.  In
questo  caso,  cioe',  non  varrebbe  affatto  (solo)  per  la   pena
pecuniaria  l'istituto  della  prescrizione,  che  invece  opererebbe
esclusivamente per quella detentiva congiuntamente inflitta, ed  anzi
non costituirebbe causa  di  cessazione  del  termine  di  decorrenza
nemmeno  l'iscrizione  a  ruolo  della   pena   pecuniaria,   essendo
sufficiente l'esecuzione (o l'avvio del procedimento di  esecuzione?)
della pena detentiva. 
    A conclusioni parzialmente diverse giunge  Sez.  1,  sentenza  n.
37442 del 27 ottobre 2006 Cc. (dep. 13 novembre 2006) Rv. 235086 - 01
secondo la quale «la prescrizione  della  pena  pecuniaria  applicata
congiuntamente a quella detentiva, e' sempre collegata al decorso del
termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena
detentiva sia  estinta  o  interamente  espiata,  nel  qual  caso  la
prescrizione della pena pecuniaria riprende  ad  essere  disciplinata
dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse»,  decisione
che riconosce l'autonomia della pena  pecuniaria  relativamente  alla
sua prescrittibilita', ma non spiega come mai il  termine  decorra  -
contrariamente  a  quanto  espressamente  dispone  il  secondo  comma
dell'art. 172 - dall'espiazione della pena detentiva, anche qui senza
necessita' di alcuna manifestazione della pretesa punitiva della pena
pecuniaria da parte dello Stato. 
    Secondo Sez. 1, sentenza n. 19736 del 25 marzo 2013 Cc. (dep.  08
maggio 2013) Rv. 255326 - 01 «il termine di prescrizione  della  pena
pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, del codice penale,
viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile
alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non e'  influenzato  da
vicende  successive,  quali  quelle  concernenti  l'esecuzione  della
predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte
ha respinto il ricorso del condannato che aveva  sostenuto  che,  una
volta espiata la pena detentiva, il  termine  di  prescrizione  della
pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e  non
piu' dal terzo, dell'art. 172 del codice penale)». 
    Decisione che esattamente individua  la  ratio  del  terzo  comma
della  norma  nella  sola  determinazione  del  tempo  necessario   a
prescrivere, commisurandolo a quello previsto per la piu' grave delle
pene inflitte, ma non affronta la diversa questione della  cessazione
del decorso del termine per la pena pecuniaria. 
    Un  caso  particolare,  ma  che  si  muove  lungo  l'orientamento
consolidato della Corte, e' quello del pagamento parziale della  pena
pecuniaria: «Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo
rileva,  quale  fatto  impeditivo,  il   solo   momento   dell'inizio
dell'esecuzione, a nulla  rilevando  che  tale  inizio  sia  avvenuto
coattivamente o con la  collaborazione  del  condannato,  ed  essendo
parimenti   irrilevanti   le    successive    concrete    tempistiche
dell'esecuzione medesima; ne consegue, quanto alla  pena  pecuniaria,
che l'effettuazione del pagamento parziale ne impedisce l'estinzione,
indipendentemente  dalla  circostanza  che  ad  esso  seguano   altri
pagamenti fino al completo adempimento del  debito,  ovvero  che  sia
stata successivamente notificata  una  cartella  esattoriale  per  la
somma  residua.  (In  motivazione,  la  S.C.  ha  osservato  che   la
disciplina  dettata  in  materia  di  prescrizione  della  pena   non
contempla cause di sospensione od interruzione, non esistendo in tale
ambito disposizioni corrispondenti agli articoli 159 e 160 del codice
penale, i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del
reato)». (Sez. 3, Sentenza n. 17228 del 3 novembre 2016 Cc.  (dep.  6
aprile 2017) Rv.269981 - 01). 
    Anche in questo caso la discrasia  tra  pena  pecuniaria  e  pena
detentiva (nonche' l'autorevole smentita dell'affermazione secondo la
quale  la  disposizione  di  cui  al  comma  4   dell'art.   172   si
applicherebbe solo a  quella  detentiva)  risiede  nel  ritenere  che
all'esecuzione  parziale  della  pena  vien   fatta   coincidere   la
cessazione  del  decorso  del  termine  di  prescrizione  della  pena
pecuniaria  nella  sua  interezza;  non  viene,  quindi,   preso   in
considerazione il tempo necessario  per  procedere  al  completamento
dell'esecuzione. Cio', ad avviso di questo giudice, si pone in aperto
contrasto con il  predetto  disposto  secondo  il  quale  il  termine
decorre nuovamente dal momento in cui il condannato si  e'  sottratto
all'esecuzione gia' iniziata della pena. 
    Ulteriore  contraddittorieta'  dell'orientamento  in   esame   e'
individuatile nella parte in cui assume che dopo l'iscrizione a ruolo
l'esecuzione forzata procede nelle forme del codice di  rito  civile.
E' stato, infatti, affermato che «in  tema  di  esecuzione,  ai  fini
della decisione  in  merito  all'estinzione  della  pena  pecuniaria,
demandata  alla  competenza  esclusiva  del  giudice  dell'esecuzione
penale, non rileva l'eventuale annullamento della  relativa  cartella
esattoriale disposto,  per  prescrizione  del  credito,  dal  giudice
civile ai sensi dell'art. 615 e ss. del codice  di  procedura  civile
(Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 17 gennaio 2017 Cc.  (dep.  14  aprile
2017) Rv. 270115 - 01). 
    Decisione che conferma  la  ovvia  natura  penale  della  pretesa
pecuniaria, pur se riscossa - per la stessa volonta' del suo titolare
- con  le  forme  del  codice  di  procedura  civile.  Risulta  cosi'
contraddetta l'affermazione della sentenza ... secondo la quale  dopo
la iscrizione a ruolo emergono soltanto profili di diritto civile. In
realta' i profili di natura civilistica attengono solo alle modalita'
di riscossione della pena pecuniaria che, pero', non possono incidere
sulla sua natura (e quindi sulla sua prescrittibilita'). 
    Proprio la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art.  172
del  codice  penale,  secondo  il  quale  la   prescrizione   decorre
nuovamente  dal  momento  in  cui  il  condannato  si  e'   sottratto
all'esecuzione della pena, indica con chiarezza che solo  l'effettiva
esecuzione della pena  -  intesa  quale  restrizione  in  carcere  ed
effettiva corresponsione del denaro - costituisce circostanza  idonea
ad interrompere il decorso della prescrizione. 
    Dopo l'irrevocabilita' della sentenza di condanna si apre la fase
della  esecuzione  del  comando  conseguente  all'accertamento  della
responsabilita' penale. Essa e' costituita dal procedimento  -  serie
di atti e fatti - coordinati e finalizzati all'unico obiettivo finale
di eseguire di fatto la pena irrogata. Vi e' pertanto  una  specifica
distinzione  tra  la  fase  preordinata  all'esecuzione  della   pena
irrogata e l'effettiva esecuzione di quest'ultima. 
    Poiche' l'inizio del procedimento di esecuzione non  realizza  la
pretesa punitiva, ne deriva che solo la effettiva esecuzione fissa il
momento che fa cessare il decorso del termine di prescrizione, avendo
il  titolare  del  diritto  soddisfatto  tale  pretesa.  Diversamente
opinando si perverrebbe  alla  paradossale  conclusione  di  ritenere
eseguita la pena con il primo atto procedimentale posto in  essere  e
teso a pervenire a detta realizzazione. 
    Tanto vale, ovviamente, sia per la pena detentiva che per la pena
pecuniaria, atteso che non vi e' alcuna ragione per  distinguere  tra
di esse, ne' il codice le distingue. 
    E' ovvio che il procedimento esecutivo si  atteggia  diversamente
tra le due pene, diversi essendo l'oggetto e la prestazione nei quali
esse consistono: in un caso la liberta' personale  del  condannato  e
nell'altro il denaro di cui egli  possa  disporre.  Tanto  pero'  non
incide, ne' puo' incidere, sui tempi e sull'evento che  impedisce  la
decorrenza dei termini di prescrizione. 
    La giurisprudenza della Cassazione con una  fictio  impedisce  di
fatto la stessa applicazione dell'istituto della prescrizione per  un
solo tipo di pena - quello meno  grave  -  sulla  sola  scorta  della
difficolta' del percorso scelto dallo stesso Stato per realizzare  la
sua pretesa punitiva. 
2. I profili di incostituzionalita' 
    Ma il costante indirizzo della Suprema Corte, a  sommesso  avviso
dello scrivente, non solo  non  e'  condivisibile  sotto  il  profilo
logico  e  della  ratio  dell'art.  172  del  codice  penale  ma   e'
suscettibile di ledere i principi costituzionali di cui agli articoli
3, 27, comma 3, e 111, comma 2, della Costituzione. 
2.1 L'irragionevolezza rispetto all'assetto  sanzionatorio  stabilito
dal codice penale (art. 3 della Costituzione) 
    Viene in primo luogo in rilievo il profilo  dell'irragionevolezza
della disposizione, cosi' come costantemente interpretata dalla Corte
di cassazione. 
    Esso puo'  essere  considerato  sotto  il  duplice  complementare
aspetto della compatibilita' con la disciplina che il codice  riserva
alla pena (ed in particolare con il principio di proporzionalita')  e
della compatibilita' con la natura e  funzione  della  pena  (diverso
rispetto a quello relativo alla funzione rieducativa della  pena,  di
cui si dira' oltre). 
    In sintesi, tale irragionevolezza risiede nell'effetto che deriva
dalla richiamata interpretazione, che si  risolve  nella  sostanziale
disapplicazione dell'istituto della prescrizione per la  (sola)  pena
pecuniaria. 
    Ove  anche  si  volesse  ritenere  che  l'esecuzione  della  pena
pecuniaria cui fa riferimento la  norma  coincida  con  l'inizio  del
procedimento di esecuzione, apparirebbe  comunque  irragionevole  che
detto procedimento  possa  avere  una  durata  superiore  al  termine
previsto dall'art. 172 del codice  penale  senza  alcuna  conseguenza
sulla esigibilita' in concreto della pretesa punitiva. 
    Ma e' la stessa Corte di cassazione, come si vedra',  ad  offrire
le argomentazioni piu' efficaci per confutare il suo stesso indirizzo
interpretativo  sulla  disciplina  della  prescrizione   della   pena
pecuniaria. 
2.1.1 Influenza del tempo sulla funzione della pena 
    Non e' questa la sede per esaminare il ruolo nel  nostro  sistema
penale del decorso del tempo. E' sufficiente, qui, rilevare  come  il
legislatore abbia  affidato  ad  esso  un  ruolo  determinante  nella
regolazione  della  reazione  dell'ordinamento  ad  un  comportamento
antigiuridico. 
    Analogamente  al  fenomeno  previsto  per   i   diversi   settori
civilistico ed amministrativo, anche in quello  penale  l'ordinamento
prevede che tale risposta debba intervenire entro determinati  limiti
temporali,  superati  i  quali  esso   rinuncia   a   perseguire   il
comportamento anomico. 
    Le ragioni per le quali e'  stata  compiuta  questa  scelta  sono
facilmente intuibili: solo l'adozione  di  un  principio  retributivo
kantianamente inteso giustificherebbe l'accertamento e  la  punizione
di un siffatto comportamento senza limiti di tempo, essendo per  esso
eticamente inconcepibile che ad una condotta asociale  non  segua  la
ineluttabile punizione del suo autore. 
    Cosi' per il nostro sistema penale, evidentemente, non e'. 
    Per  esso  Io  scorrere  del  tempo   e'   essenziale   sia   per
l'accertamento del  reato  che  per  la  punizione  del  suo  autore,
modulandone gli effetti in relazione al tipo di  reato  e  quindi  di
pena. 
    L'art.  147  del  codice  penale,   infatti,   dispone   che   la
prescrizione estingue il reato «decorso il  tempo  corrispondente  al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo
non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni  se
si tratta di contravvenzione». 
    Ritiene questo giudice  impropria  la  definizione  adottata  dal
codice, atteso che sarebbe singolare l'estinzione di una cosa che non
si sa ancora se c'e' o se non c'e', se quel determinato fatto storico
rientri in una figura di reato e se  per  esso  possa  formularsi  un
giudizio di responsabilita' per  il  suo  autore.  L'estinzione  puo'
predicarsi rispetto ad un reato positivamente accertato  e  non  gia'
con riguardo ad un accadimento che non si sa ancora (e, nel caso, non
Io si sapra'  mai,  almeno  con  le  modalita'  e  la  forza  proprie
dell'ordinamento) se costituisca o meno un reato. 
    In realta', cio' che si estingue e'  l'azione  penale,  ossia  il
diritto-dovere dello  Stato  di  perseguire,  per  la  riaffermazione
dell'ordine giuridico ipoteticamente violato, l'autore  di  un  fatto
anomico; potesta' contraddistinta dal carattere  dell'obbligatorieta'
(art. 112 della Costituzione). 
    Il pubblico ministero, pero', non puo' esercitare  tale  potesta'
in qualsiasi momento lo ritenga ma solo nei limiti temporali previsti
dall'art. 157 del codice penale. Gli atti con i quali  egli  esercita
tale diritto sono quelli previsti  dal  codice  di  rito  e  la  loro
esistenza ed efficacia non e' subordinata  alla  conoscenza  di  tale
esercizio da parte del suo destinatario (che  deve  pero'  conoscerla
perche' l'azione possa proseguire; questa, infatti, si  arresta  -  e
rimane quiescente - ove tale conoscenza non  vi  sia:  cfr.  articoli
420-quater e seguenti del  codice  di  procedura  penale).  Anche  la
prosecuzione dell'azione penale  deve  svolgersi  nel  medesimo  arco
temporale posto per l'avvio del suo  esercizio,  con  Io  sbarramento
previsto al capoverso dell'art. 161 del codice penale,  pena  la  sua
improcedibilita'.  Tale  ultimo  evento,  quindi,  segna   non   gia'
l'estinzione di un reato gia' accertato  ma  solo  del  potere  dello
Stato di accertarlo, e quindi l'azione penale. 
    Con questa norma, quindi, lo Stato  afferma  di  non  avere  piu'
alcun interesse - e quindi vieta il dispendio di  proprie  energie  a
tal fine dirette - a verificare se Tizio abbia violato un suo comando
- e quindi a punirlo  -  non  gia'  perche'  quel  comportamento  non
costituisca ancora ontologicamente una disobbedienza, una lesione dei
valori tutelati dal sistema penale ma perche' il decorso  del  tempo,
per cosi' dire, lo degrada ad un fatto non piu' penalmente  rilevante
(lo potra'  essere  sotto  quello  etico  e/o  sociale)  e  non  piu'
meritevole dell'impiego di energie per il suo accertamento e  la  sua
punizione. 
    Certamente,  la  lontananza  nel  tempo  dell'accertamento  della
responsabilita'  di   un   comportamento   che   astrattamente   mina
l'autorita' dell'ordinamento dal suo storico accadimento  incide  non
gia' sulla qualificazione di quel tipo  di  fatto  come  illecito  ma
evidentemente sugli  effetti  che  quell'accertamento,  distante  nel
tempo, potrebbe avere  su  quell'autorita'.  Il  fatto  antigiuridico
(forse) si e' storicamente verificato, la lesione dell'ordinamento si
e' (forse) effettivamente prodotta ma evidentemente  il  decorso  del
tempo renderebbe quell'accertamento - ed a  maggior  ragione  la  sua
punizione - non piu' produttiva di  effetti  in  quanto  non  sarebbe
percepita  dalla  collettivita'  -  a  distanza  di   anni   -   come
riaffermazione del diritto  violato  (prevenzione  generale)  ne'  la
punizione di quella disobbedienza potrebbe valere nei  confronti  del
suo autore  come  controspinta  alla  sua  reiterazione  (prevenzione
speciale). 
    Anche  banali  esigenze  di  certezza  dei   rapporti   giuridici
richiedono   che   trascorso   un   congruo   lasso   di   tempo    -
discrezionalmente  stabilito  dal  legislatore  -  sia  positivamente
stabilito che una lesione dell'ordinamento  vi  sia  stata  oppur  no
evitando che il consociato continui ad essere  esposto  vita  natural
durante all'azione repressiva dello Stato, lasciando cosi'  ad  altre
istituzioni il compito di  stigmatizzare  il  comportamento  malvagio
(nei limiti - che qui  ovviamente  non  si  affrontano  -  della  sua
naturale riprovevolezza). 
    Si potrebbe  affermare  che  il  decorso  del  tempo,  unitamente
all'inerzia del titolare dell'azione penale, ha  effetti  costitutivi
sul concreto fatto  commesso  rientrante  in  una  ipotesi  di  reato
rendendolo penalmente irrilevante. Il fatto resta storicamente uguale
ma non puo' essere piu' oggetto di interesse giuridico. 
    Il fattore tempo e' cosi' decisivo nell'accertamento,  che  anche
la manifestata volonta' dello Stato di volervi pervenire non lo  puo'
neutralizzare,  sterilizzare,  ma  solo  dilatarne  i  limiti   nella
modulazione fattane dal legislatore con l'art. 160 del codice  penale
in relazione al tipo di reato commesso (delitti o contravvenzioni)  o
interessi tutelati (reati tributari e finanziari  e  quelli  indicati
nel capoverso dell'art.  161  del  codice  penale)  od  ancora  delle
condizioni soggettive dell'autore (presunto del fatto (recidiva). 
    Ma se il legislatore ha voluto riconoscere al decorso  del  tempo
un  elemento  suscettibile  di  far  morire  la  pretesa  statale  di
conoscere della commissione del reato, analoga rilevanza ha annesso a
quella  altra   pretesa   conseguente   all'accertamento   non   piu'
discutibile e consistente  nel  comando  di  eseguire  effettivamente
(senno' non avrebbe alcun senso) la punizione del suo autore  secondo
il prezzo quantificato dal giudice. E' appena il caso di sottolineare
come all'accertamento della violazione dell'ordinamento deve  seguire
la punizione del suo responsabile, punizione che puo' considerarsi il
fine ultimo, la stessa ragion d'essere di quell'accertamento, che non
viene certamente effettuato a meri fini conoscitivi e statistici. 
    Da cio' consegue che anche l'incisione statale sulla persona  del
condannato (sulla sua liberta' personale o sul suo patrimonio)  debba
essere eseguita entro un termine definito. Anche qui l'esigenza di un
limite temporale per  l'esecuzione  della  punizione  discende  dalla
stessa funzione della pena e dall'esigenza di non far  soggiacere  il
condannato indefinitamente all'esplicarsi dell'azione dello Stato nei
suoi  confronti.  Tanto  piu'  ci  si  allontana  nel   tempo   dalla
commissione  del  reato  e  dal  suo  accertamento,  tanto  piu'   si
affievoliscono  fino  ad   annullarsi   le   ragioni   che   spingono
l'ordinamento ad esigere la punizione del trasgressore (ragioni sulle
quali qui non ci si sofferma); una punizione oltre tale  termine  non
potrebbe svolgere alcuna funzione general  o  special  preventiva  ed
assumerebbe le sembianze di una  sofferenza  inflitta  gratuitamente,
senza alcuna efficacia ne' nei confronti del reo  ne'  nei  confronti
dei consociati. 
    Alla pretesa punitiva  dello  Stato,  conseguente  ed  accessoria
all'indiscutibilita'     dell'affermazione      della      violazione
dell'ordinamento, della sua responsabilita' e del prezzo  da  pagare,
si contrappone il  diritto  del  condannato  -  posto  proprio  dagli
articoli 172 e 173 del codice penale - a vedere  limitato  nel  tempo
tale suo stato di soggezione, trascorso il quale egli ha  il  diritto
di non essere piu' punito. Trattasi, evidentemente, di una  posizione
soggettiva riconosciuta dallo  stesso  ordinamento  e  che  non  puo'
essere condizionata e finanche  disconosciuta  dalle  scelte  se  non
proprio dall'inerzia del titolare della pretesa. Lo Stato ha un certo
tempo - che egli stesso si  e'  dato  -  per  realizzare  la  pretesa
punitiva: se non ci riesce imputet sibi senza far ricadere sull'altra
parte tale incapacita'/impossibilita'. 
    Va,  qui,  rilevato   come   proprio   la   non   rinunciabilita'
dell'estinzione della pena da parte del condannato (ipotesi del tutto
teorica)  sta  a  dimostrare  come  la  delimitazione  temporale  per
l'effettiva esecuzione della pena costituisca non solo un diritto  di
chi vi e' soggetto, ma anche un interesse pubblico. 
    Da qui, analogamente alla prescrizione del reato, le disposizioni
di cui agli articoli 172 e 173 del codice penale per le quali le pene
si estinguono, in relazione alla loro  specie,  con  il  decorso  del
tempo. 
    Certamente non e' rispettoso del diritto del condannato a  vedere
temporalmente circoscritto il suo stato di soggezione sapere - quando
Io sa - che lo Stato  ha  la  ferma  ed  incrollabile  intenzione  di
punirlo, prima o poi. 
2.1.2 Con particolare riferimento alla pena pecuniaria 
    Ma il tempo  incide  in  modo  peculiare  sulla  pena  pecuniaria
rispetto alla pena detentiva e tale da rendere piu' stretto il  nesso
tra il momento in cui si esegue la pena e la sua funzione. 
    Cio' deriva dalla stessa  natura  del  bene  nel  cui  sacrificio
consiste la punizione del reo. 
    Almeno dalla Rivoluzione francese, la liberta' ha  uguale  valore
per tutti e la sua privazione affligge tutti allo stesso modo (almeno
tendenzialmente ed in astratto). 
    La pena pecuniaria, invece, colpisce il patrimonio del  soggetto,
sicche' essendo questo variabile la medesima somma di denaro  (tranne
casi patologici) pesa diversamente in ragione dell'entita' del primo. 
    Da cio' la previsione dell'art. 133-bis del codice penale per  la
quale nella determinazione dell'ammontare della multa o  dell'ammenda
il  giudice  deve  (dovrebbe)  tener  conto  anche  delle  condizioni
economiche del reo e puo' aumentare la  pena  stabilita  dalla  legge
sino al triplo  o  diminuirle  sino  ad  un  terzo,  quando,  per  le
condizioni economiche del reo, ritenga  che  la  misura  massima  sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. 
    Inoltre, il  giudice  puo'  disporre  (art.  133-ter  del  codice
penale), sempre in considerazione  delle  condizioni  economiche  del
reo, che la pena pecuniaria venga pagata ratealmente. 
    Le condizioni economiche del condannato,  pertanto,  assumono  un
ruolo essenziale nella determinazione della pena pecuniaria, sia  nel
suo ammontare che nelle modalita' di pagamento. Il giudice con la sua
decisione stabilisce il «prezzo giusto»  da  pagare  determinando  il
sacrificio da far sopportare  al  reo  non  solo  in  relazione  alla
gravita'  del  fatto  commesso  ma  anche  a  quanto  esso  pesa  sul
condannato, in  modo  da  costituire  una  «giusta»  controspinta  al
comportamento  deviante:  ne'  eccessiva  ne'   irrisoria,   in   una
prospettiva  di  prevenzione  speciale  in  sede  di  irrogazione  in
concreto della  pena.  Una  pena  sproporzionata  rispetto  a  quelle
condizioni verrebbe sentita come ingiusta (art. 27,  comma  3,  della
Costituzione), oltre a costituire i presupposti per  il  suo  mancato
pagamento; una pena irrisoria non svolgerebbe alcuna funzione. 
    E' del tutto evidente, pero', che il decorso del tempo  -  quando
assume  una  rilevante  dimensione  -  distorce  inevitabilmente   il
bilanciamento operato dal giudice, proprio per la  mutevolezza  delle
condizioni economiche del reo, che non sono stabili e fisse (come  la
liberta' personale) ma  cambiano  in  relazione  alla  capacita'  del
soggetto e alla sua fortuna. 
    Insomma, un conto e' chiedere il pagamento ad un quarantenne  nel
pieno della sua capacita' economica, tutt'altro  e'  esigerlo  da  un
ottuagenario magari affetto da Alzheimer (a proposito: ci  si  chiede
se le condizioni psichiche  possano  incidere  sulla  percezione  del
sacrificio economico richiesto  e  del  suo  collegamento  col  reato
commesso, ma questo e' un altro discorso) e titolare di una  pensione
appena sufficiente al suo sostentamento. 
    L'indirizzo costante della Suprema Corte, sterilizzando il  tempo
ed assumendolo come una  variabile  indipendente,  del  tutto  avulso
rispetto alla funzione della pena, puo' ottenere (anche) un  siffatto
risultato  (o  se  non  proprio  quello,   che   si   e'   ovviamente
estremizzato, uno analogo). 
    L'apposizione di un termine alla esecuzione, quindi, ha l'effetto
(anche) di rendere effettiva la commisurazione della pena  pecuniaria
inflitta alle effettive condizioni  economiche  del  reo;  cio'  che,
evidentemente, viene meno con  l'allontanarsi  nel  tempo  della  sua
esecuzione. 
2.1.3 Paradossalita' dell'effetto dell'indirizzo interpretativo 
    Uno dei primi e piu' sicuri criteri ermeneutici (lo si  dice  con
l'ovvio dovuto rispetto per la funzione nomofilattica della Corte) e'
il controllo del risultato della soluzione  adottata.  Ove  esso  sia
contrario al senso comune e porti a conseguenze  paradossali,  si  fa
spazio il fondato  sospetto  che  quella  soluzione  non  sia  quella
«giusta» e che occorre percorrere altre strade (ad esempio,  adottare
l'accezione della locuzione «esecuzione della pena»  nel  suo  tenore
letterale). 
    Sembra a chi scrive che l'irrilevanza del momento in cui la  pena
pecuniaria viene di fatto eseguita rispetto a quello in cui e'  stata
decisa integri uno di detti casi. Con essa il momento  di  esecuzione
della pena viene collocato in  un  futuro  incerto  e  indeterminato,
legato allo zelo (od all'inerzia) dell'organo dell'esecuzione. 
    Dal momento dell'iscrizione della pena pecuniaria nella  cartella
esattoriale,  alfa  ed  omega  del  procedimento,  tutte  le  vicende
relative alla sua esecuzione rimangono come  sospese  in  una  bolla,
indifferenti alle finalita' del processo penale e  soprattutto  della
pena. 
2.1.3.1 In particolare con riferimento ai condannati irreperibili 
    L'irragionevolezza   delle   conseguenze   dell'irrilevanza   del
trascorrere del tempo unitamente al carattere meramente formale della
determinazione  del  momento  di   cessazione   del   decorso   della
prescrizione si manifesta in modo eclatante nel  caso  di  condannati
che risultino irreperibili. 
    Secondo l'indirizzo interpretativo della Cassazione, come  si  e'
visto, la  mera  iscrizione  della  pena  pecuniaria  nel  ruolo  del
concessionario fa cessare la decorrenza del termine  di  prescrizione
della pena. 
    A  risultati  non  diversi  si  giunge  se  si  ritiene,  invece,
necessaria  la  notifica  di  detta  cartella  con  il   rito   degli
irreperibili secondo  le  norme  del  codice  di  rito  civile  (cfr.
sentenza ...). 
    Da tale momento  il  procedimento  subisce  comunque  uno  stallo
insuperabile e la pretesa al pagamento ha  si'  la  soddisfazione  di
essere perenne  ma  anche  l'effetto  pratico  di  rimanere,  ahime',
perennemente insoddisfatta. 
    Ed infatti: 
        il  giudice   dell'esecuzione   non   puo'   dichiararne   la
prescrizione; 
        il  giudice  civile  -  giustamente  -  non  puo'  dichiarare
l'estinzione del credito e la sua cancellazione dal ruolo; 
        il procedimento, pertanto, e' destinato a rimanere  vanamente
pendente. 
    Tale situazione si protrarra'  fino  a  quando  sara'  vitale  la
pretesa punitiva dello Stato, e quindi perennemente, atteso  che  con
l'iscrizione a ruolo si e' scongiurata la temuta  prescrizione  della
pena. 
    Ci si chiede se tanto accanimento «riscossorio» - del resto  solo
formale - abbia un senso o se non sia piu' realistico che lo Stato  -
decorso un ragionevole lasso di tempo -  si  rassegni  a  non  vedere
eseguita la pena pecuniaria inflitta (come accade senza alcun tipo di
dramma per la pena detentiva) mettendo finalmente la parola  fine  al
procedimento  di  esecuzione,  mandando  il  relativo  fascicolo   in
archivio e liberando cosi' le energie  degli  organi  dell'esecuzione
per altri piu' produttivi incombenti.  
2.1.3.2 II procedimento invertito 
    Altro risultato dell'orientamento della  Corte  consiste  in  una
sorta di inversione funzionale  e  teleologica  del  procedimento  di
esecuzione, quasi che esso sia previsto e richiesto solo per ottenere
la tanto agognata iscrizione a  ruolo,  dopo  la  quale  l'esecuzione
della pena rimane una meta lontana ed incerta non solo nel  quando  e
nel quomodo, ma anche nell'an, un affare che riguarda sostanzialmente
solo il concessionario. 
    Il procedimento, e quello di  esecuzione  non  fa  eccezione,  e'
costituito - come e' noto - da  una  sequenza  di  atti,  logicamente
coordinati    e    temporalmente    scanditi,    tutti    preordinati
all'ottenimento dello scopo finale: nel caso  in  esame  l'esecuzione
della pena. 
    L'enfasi  posta  sul  primo  atto  del  procedimento,  dalla  cui
esecuzione  vien  fatta  discendere  l'irrilevanza  della  dimensione
temporale,  toglie  al  compimento  di  quelli  successivi  il   loro
carattere di necessarieta' e di finalizzazione, proprio perche' ormai
la  pretesa  si  e'  realizzata,  rendendolo   una   mera   appendice
esecutoria. 
    L'esecuzione dell'obiettivo finale non caratterizza  e  qualifica
piu' gli atti che lo precedono  in  quanto  il  primo  atto  ad  esso
diretto ne assorbe tutto il valore. 
    Ma  il  procedimento  di   esecuzione   costituisce   l'esercizio
dell'analoga azione e puo' conoscere di questioni che  devono  essere
risolte dal giudice dell'esecuzione (art. 666 del codice di procedura
penale). 
    Come l'esercizio dell'azione  di  cognizione  corre  imperterrito
(piu' realisticamente: arranca) fino al suo  esito  (la  sentenza  di
accertamento  irrevocabile)  e  non  conosce   (ovviamente)   di   un
accertamento anticipato o di una ibernazione dei tempi per giungere a
tale accertamento, ma solo di una proroga dei  tempi  prescritti  per
giungere al predetto esito, cosi l'azione di esecuzione trova il  suo
esito finale con l'esecuzione della pena, ed il decorso del  tempo  -
per  volonta'  del  legislatore  -   non   conosce   interruzioni   o
sospensioni. 
    Riconoscere, allora, al primo atto procedimentale la capacita' di
produrre gli effetti che solo l'atto finale e' demandato  a  produrre
significa  invertire  la  logica  del  procedimento   di   esecuzione
anticipando all'inizio gli effetti dell'atto finale. 
2.1.3.3 Scomparsa dell'istituto della prescrizione 
    Ma   l'effetto   piu'   sconcertante   consiste   proprio   nella
eliminazione di fatto dell'istituto  della  prescrizione  della  pena
pecuniaria (ma solo di quella). 
    Dispone, infatti, l'art. 5 della  Convenzione  tra  il  Ministero
della giustizia ed Equitalia  del  28  dicembre  2017  che  l'ufficio
trasmette  senza  ritardo  ad  Equitalia  -   Giustizia   copia   del
provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo  che
costituisce titolo del credito. 
    La trasmissione puo' pertanto avvenire telematicamente  anche  Io
stesso giorno in cui la sentenza  di  cui  all'art.  172  del  codice
penale e' divenuta irrevocabile. 
    L'art. 12  della  Convenzione,  poi,  prevede  che  la  societa',
acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati  identificativi
del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione
delle spese processuali, all'annotazione  della  partita  di  credito
relativa alle spese processuali, alle pene e alle sanzioni pecuniarie
nel registro SIAMM. 
    Infine, l'art. 28, comma 1, fissa i termini  per  l'iscrizione  a
ruolo della partita di credito (che pero' conserva sempre  la  natura
di pena) in trenta giorni, decorrenti dalla data di  ricezione  degli
atti da parte della societa'. 
    Gia' non si comprende come mai il termine di  prescrizione  debba
cessare  con  l'iscrizione  a  ruolo  da  parte  del   concessionario
asseritamente terzo e non gia' ancora prima con la  trasmissione  del
titolo esecutivo, posto che e' con esso che lo Stato si  spoglierebbe
della gestione della riscossione e che esaurisce il suo compito volto
ad eseguire la pena pecuniaria manifestando in  maniera  esaustiva  e
definitiva la pretesa punitiva, tanto da far  cessare  la  decorrenza
del termine di prescrizione. 
    Ad ogni modo, male che vada, il termine di prescrizione cessa  il
suo decorso appena trenta giorni dopo  la  ricezione  degli  atti,  e
quindi, se questa e' tempestiva, trenta giorni dal momento in cui  la
sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile. 
    Sostanzialmente,  la  prescrizione  della  pena  pecuniaria,   il
decorso del tempo, muore quando e' ancora in fasce, dopo aver  appena
emesso i primi vagiti. 
    Ed allora deve ritenersi o che il legislatore abbia riposto cosi'
poca fiducia nella solerzia  degli  uffici  di  recupero  crediti  da
ipotizzare un ritardo nella trasmissione del titolo esecutivo di  ben
dieci anni o si deve prendere atto che la disposizione dell'art.  172
del codice penale per la pena pecuniaria e' inapplicabile e  la  pena
pecuniaria esigibile perennemente,  allo  stesso  modo  dei  recidivi
specifici,  reiterati  o   infraquinquennali   e   diversamente   dai
condannati alla  pena  della  reclusione  di  ventiquattro  anni  (il
massimo previsto dall'art. 23 per tale tipo di pena), che pure vedono
il loro debito estinto sia pure in ben quarantotto anni. 
2.1.4  Influenza  delle  modalita'  di  realizzazione  della  pretesa
punitiva sul termine di prescrizione 
    Il tempo occorrente tra il momento in  cui  il  titolo  esecutivo
diviene esigibile e la esecuzione di fatto della pena  dipende  dalla
disciplina che lo Stato si e' discrezionalmente  dato,  ma  non  puo'
oltrepassare il limite che lo stesso Stato ha  stabilito  a  garanzia
della  ritenuta  utilita'  del  sacrificio  richiesto  alla  liberta'
personale ed al patrimonio del condannato. 
    L'esecuzione della pena (sia essa detentiva che pecuniaria)  puo'
contare sullo spontaneo adempimento del condannato ma ovviamente deve
essere previsto anche (non per  l'attuale  art.  660  del  codice  di
procedura penale) che essa debba essere  ottenuta  coattivamente  nel
caso - si ritiene frequente - in cui tale spontaneo  adempimento  non
vi sia. Si tratta di una evenienza del tutto prevedibile e prevista e
spetta   all'ordinamento   attuare   le   modalita'   per    ottenere
l'adempimento anche contro la volonta' del condannato. 
    La scelta, allora, di procedere all'ottenimento della prestazione
nella quale consiste la pena pecuniaria affidandola al concessionario
per la riscossione non e' affatto  necessitata  ma  discrezionalmente
adottata dal legislatore che  pertanto  assume  il  rischio  del  suo
infruttuoso esito prima che maturi  il  termine  oltre  il  quale  Io
stesso legislatore - con una valutazione di carattere  sostanziale  -
ha ritenuto di non avere alcun interesse alla sua esecuzione,  e  che
detta esecuzione non assolva piu'  ad  alcuna  funzione  risolvendosi
solo in una gratuita vessazione nei confronti del condannato. 
    E', insomma, Io stesso istituto della prescrizione  che  richiede
inderogabilmente che la pena venga eseguita in tempi  ragionevoli  ed
utili. Eliminare, quindi, qualsiasi tipo di termine  si  risolverebbe
in una  pretesa  punitiva  avanzatile  sine  die  sino  a  quando  il
condannato sia in vita. (Discorso parzialmente diverso puo' farsi  in
relazione alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art.  172  del
codice penale, rispetto al quale puo' porsi  solo  una  questione  di
proporzione tra l'effetto - l'eliminazione della causa di  estinzione
- e la sua causa - una condanna alla reclusione per un delitto  della
stessa indole, senza alcun riguardo  all'entita'  della  condanna  ed
all'interesse protetto). 
    Viola, pertanto, lo stesso istituto della prescrizione fermare la
medesima - ma solo per  la  pena  pecuniaria  -  al  primo  atto  del
procedimento di esecuzione e non all'effettiva esecuzione della pena. 
    Tanto sembra essere una diretta conseguenza della  considerazione
della  pena  pecuniaria  quale   mera   obbligazione   di   carattere
civilistico   o   tributario.   E'   questo,   infatti,   l'approccio
costantemente  utilizzato  dalla  Corte  e  che  questo  giudice  non
condivide. 
    E' stato, infatti, affermato che nella vicenda esecutiva  debbano
distinguersi  i  profili  penalistici  da  quelli  civilistici,   che
emergerebbero soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta la
manifestazione univoca della volonta' dello Stato di eseguire la pena
pecuniaria. 
    E' ben vero, tuttavia,  che  l'iscrizione  a  ruolo  -  modalita'
scelta dallo Stato per giungere all'esecuzione della pena  pecuniaria
- esprime la volonta' da parte del medesimo di eseguire la  pena,  ma
l'espressione di una siffatta volonta' non puo' far  venire  meno  la
prescrizione ed il suo perdurante  decorrere.  E'  la  stessa  Corte,
infatti, ad  affermare  che  la  decorrenza  della  prescrizione  non
conosce  cause  di  sospensione   o   interruzione.   Sospensione   o
interruzione, ovviamente, non rispetto  all'inizio  del  procedimento
diretto  all'effettiva   esecuzione   della   pena   ma   proprio   a
quest'ultima. Non si vede, infatti, quale sospensione o  interruzione
possa configurarsi se e' proprio il primo atto del procedimento a far
cessare la decorrenza del termine di prescrizione. 
    Ne' la decisione delle  Sezioni  Unite  ...  puo'  avere  qualche
rilievo per la risoluzione della  questione.  Essa,  infatti,  si  e'
pronunciata sulla modalita' di interruzione della  prescrizione  -  e
non gia' sul momento della sua cessazione - ed  ha  riferimento  alla
prescrizione del reato, mentre e' pacifico che non vi e'  alcun  atto
che  possa  interrompere  la  prescrizione   della   pena,   se   non
l'interruzione della  sua  esecuzione  gia'  avviata.  Ed  anzi  essa
afferma un  principio  condivisibile  che,  pero',  va  in  direzione
contraria all'indirizzo interpretativo in esame, e cioe' che vi  sono
atti - quali il decreto di citazione a giudizio - dai quali  derivano
effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla  loro
oggettiva formazione ed  hanno,  pertanto,  efficacia  immediata,  ed
ancora che in tali casi l'autoritarieta' dell'atto si  traduce  nella
sua esecutivita' producendo esso  automaticamente  l'effetto  che  la
legge  vi  ricollega.   Ma   l'effetto   che   la   legge   ricollega
all'iscrizione a ruolo non e' gia' l'automatica esecuzione della pena
pecuniaria, ma solo l'avvio del procedimento  per  la  riscossione  e
quindi per la sua esecuzione. L'iscrizione a  ruolo,  cioe',  non  ha
quale suo effetto tipico l'esecuzione della pena pecuniaria,  e  puo'
valere - al pari dell'emissione del decreto di citazione a giudizio -
quale interruzione dell'inerzia,  manifestazione  della  volonta'  di
riscuotere e quindi interruzione del decorso della  prescrizione.  Il
fatto e' che tale interruzione della prescrizione della pena  non  e'
previsto dal codice penale e quindi e' irrilevante. 
    Ma  l'orientamento  della  Corte   di   cassazione   non   appare
convincente neanche sotto il profilo meramente logico. 
    L'assunto secondo il quale l'inizio dell'esecuzione (rectius: del
procedimento di esecuzione) fa cessare  il  decorso  del  termine  di
prescrizione sembra articolato sul seguente sillogismo: 
        a)  la  prescrizione  della  pretesa   punitiva   e'   dovuta
all'inerzia del suo titolare; 
        b) l'iscrizione  a  ruolo  costituisce  manifestazione  della
pretesa punitiva; 
        c) l'iscrizione a ruolo impedisce la prescrizione. 
    Non possono condividersi ne' le premesse ne' la conclusione. 
2.1.4.1 La natura del credito 
    La prima  asserzione  tradisce  -  ed  e'  anzi  stata  sostenuta
espressamente - la concezione civilistica  della  pretesa  pecuniaria
nella quale consiste la pena pecuniaria. 
    Per  tale  concezione  la  pretesa   pecuniaria,   pur   trovando
giustificazione nel medesimo titolo costituito dalla sentenza penale,
cessa di rivestire natura penale dal momento  dell'affidamento  della
realizzazione  della  pretesa  al  concessionario  della  riscossione
acquisendo da quel momento natura civilistica,  alla  stregua  di  un
qualsiasi altro credito. 
    Una siffatta dicotomia, oltre a porsi in irrimediabile  contrasto
con la natura penale della pretesa, risulta  contraddittoria  con  Io
stesso orientamento della  Corte  secondo  il  quale  non  spetta  al
giudice civile dichiarare l'estinzione del credito iscritto  a  ruolo
ma al giudice dell'esecuzione. D'altra parte, la sua  conversione  in
una  pena  sostitutiva  in  caso  di  insolvibilita'  da  parte   del
magistrato di sorveglianza ne conferma la natura penale. 
    Ne   consegue   che   l'affidamento   della   realizzazione    al
concessionario della  riscossione  non  fa  mutare  la  natura  della
pretesa  punitiva,  anche  se  lo  Stato  ha  scelto  di  realizzarla
ricorrendo  all'ausilio  di  un  terzo:  il  concessionario  per   la
riscossione.  Questi,   pertanto,   assume   la   veste   di   organo
dell'esecuzione penale inserendosi  nel  complesso  procedimento  che
mira proprio alla sua realizzazione. 
    Occorre pertanto chiedersi la  natura  ed  il  valore,  l'effetto
dell'iscrizione a ruolo. 
2.1.4.2 La rilevanza dell'inerzia e della sua interruzione 
    Essendo un atto che interviene  tra  il  titolare  della  pretesa
punitiva ed il suo esecutore esso non  e'  diretto  al  condannato  -
debitore e quindi si atteggia  in  modo  diverso  dall'esercizio  del
credito  civilistico  richiamato  dalla  sentenza  ...,  che  produce
l'interruzione della prescrizione del  diritto  di  credito  solo  se
viene portato a conoscenza  del  debitore  manifestandogli  cosi'  il
fatto che il creditore non si  e'  dimenticato  del  suo  diritto  ed
intende ancora esercitarlo chiedendogli l'assolvimento della  propria
obbligazione pecuniaria, vale a dire l'effettivo esborso del denaro. 
    Analogamente, l'inerzia  da  parte  del  titolare  della  pretesa
punitiva viene interrotta esercitando il proprio diritto,  ma  questa
volta  nel  chiuso  dei  rapporti  interorganici  o   intersoggettivi
dell'apparato statale preposto all'esecuzione. Ma a parte questa  non
piccola differenza, il fenomeno e' per il resto analogo al  sollecito
di pagamento da parte del privato: esso non  realizza  immediatamente
l'interesse sottostante  al  diritto  ma  manifesta  l'intenzione  di
ottenerlo: e' quindi un atto  che  non  puo'  che  considerarsi  come
interruttivo (manifestazione della volonta' di esercitare un diritto)
proprio  come  l'emissione  del  decreto   di   citazione   impedisce
l'estinzione  del  diritto  statale  di  agire  nei  confronti  dell'
imputato. 
    Ma se cio' e' vero, non si vede come  si  possa  conciliare  tale
inevitabile conclusione, con l'altro punto fermo posto dalla suddetta
decisione secondo il quale il termine di prescrizione  della  pena  -
sia essa pecuniaria che  detentiva  -  non  sopporta  interruzioni  o
sospensioni. La contraddizione - almeno a  questo  giudice  -  sembra
evidente. 
    Qualificare  l'iscrizione  a  ruolo  come  manifestazione   della
volonta' di punire non fa cambiare all'atto il  suo  unico  possibile
effetto giuridico, e dovrebbe essere evidente che esso  non  realizza
affatto l'interesse sostanziale alla punizione del reo limitandosi ad
invitare il terzo scelto a tale scopo a tentare di soddisfarlo. 
    Affermare  che  il  termine  di  prescrizione  non  tollera  atti
interruttivi equivale ad affermare - se non si va  errati  -  che  il
legislatore non ha voluto prendere in considerazione il comportamento
del creditore - lo Stato  -  durante  il  decorso  del  tempo,  dando
rilevanza cosi' solo all'effetto finale: l'effettiva esecuzione della
pena. In  questo  senso  si  puo'  davvero  affermare  che  il  tempo
impiegato  nel  tentare  di  eseguire  la  pena  e'  irrilevante;  e'
irrilevante, cioe', il comportamento dello Stato riscossore, che puo'
manifestare anche quotidianamente  la  sua  volonta'  punitiva  senza
pero' che tanto possa incidere in alcun modo sul decorso del termine,
che continua a scorrere inesorabile. 
    E' un fuor di luogo, quindi, affermare che  l'importante  e'  che
non via sia stata inerzia quando poi il concreto comportamento tenuto
nel  frattempo  dallo  Stato  punitore  e'   considerato   esso   si'
irrilevante   dal   legislatore.   L'unica   interruzione   rilevante
dell'inerzia e' quindi solo quella che  conduce  al  pagamento  della
pena pecuniaria. 
    Rimane, pertanto, confermato che l'iscrizione a  ruolo  non  solo
non determina la cessazione del termine di prescrizione della pena ma
neppure ne  comporta  l'interruzione,  e  quindi  risulta  del  tutto
irrilevante a tal fine. 
    Il diritto di credito, ed il correlativo  obbligo  del  debitore,
sono espressione dell'autonomia privata e come tale la  loro  vicenda
e' legata alla concreta realizzazione dell'interesse privato da parte
del suo titolare  con  l'unico  limite  dell'estinzione  -  a  tutela
dell'interesse pubblico  della  certezza  dei  rapporti  giuridici  -
dell'azione per il suo mancato esercizio. Libere, quindi, le parti di
esercitare o meno il diritto e  di  eccepire  o  meno  l'effetto  del
decorso del tempo. 
    Del tutto diversa, ovviamente, la situazione nel  diritto  penale
nel quale sono in gioco interessi pubblici. Anche qui il decorso  del
tempo fa la sua parte, ma in termini e con modalita' affatto  diverse
rispetto a quelle privatistiche trattandosi di  limitare  l'esercizio
di una potesta' pubblica evitando l'illimitata soggezione ad essa del
cittadino (che, peraltro, non puo' rinunciare alla prescrizione della
pena). Scelta, ovviamente, discrezionale del legislatore che pero' e'
stata compiuta nel modo noto e della quale  non  puo'  che  prendersi
atto riconducendo a sistema le norme che lo compongono. 
    In questa prospettiva, e'  l'esercizio  del  potere  pubblico  ad
essere temporalmente delimitato, e  non  rileva  ne'  l'atteggiamento
psicologico dell'organo che deve esercitarlo ne' le ragioni  del  suo
mancato  esercizio  essendo  rilevante   esclusivamente   l'oggettivo
decorso del tempo. 
    Ed invero non puo' esservi questione  di  proroga  dell'esercizio
del potere ne' di qualificazione dell'eventuale inerzia. 
    Anche  l'affermazione  secondo  la  quale  lo  Stato,   affidando
l'esecuzione   della   pena   ad   un   concessionario,   si   libera
dall'esercizio del potere di punire ritenendo con cio' da  parte  sua
la partita chiusa, non puo' essere condiviso. 
    Ed infatti tanto poco lo Stato si libera da detta potesta' che in
caso  di  mancata  esecuzione  spontanea  o  coattiva  della  pretesa
pecuniaria esso viene reinvestito  del  suo  esercizio  (ammesso  che
possa ritenersi che se ne sia mai spogliato).  La  Corte  non  spiega
quale diverso - rispetto a  quello  che  gli  deriva  dall'esecuzione
della  sentenza  irrevocabile  -  potere   in   tal   caso   l'organo
dell'esecuzione possa esercitare. 
2.1.5 Il termine finale di estinzione  per  prescrizione  della  pena
detentiva secondo le Sezioni Unite 
    Ma sono le  stesse  Sezioni  Unite  ad  incaricarsi  di  definire
paradossale l'approdo interpretativo della Corte  sulla  prescrizione
della pena pecuniaria. 
    Dirimendo un contrasto tra  le  sezioni  semplici  sull'incidenza
della sospensione  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai  sensi
dell'art. 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale le Sezioni
Unite con detta sentenza (Sez. U, Sentenza n.  46387  del  15  luglio
2021 Cc. (dep. 17 dicembre 2021) Rv. 282225  -  01)  hanno  affermato
principi pienamente condivisibili e che, ad avviso di questo giudice,
possono agevolmente estendersi anche alla questione della  decorrenza
del termine di prescrizioni della pena pecuniaria. 
    Esse hanno risolutamente affermato che «l'esito dell'accoglimento
dell'opposto orientamento [che individuava l'inizio della  esecuzione
della pena detentiva nella notifica dell'ordine di esecuzione e nella
sua contestuale sospensione e che  sosteneva  che  detta  sospensione
dovesse essere considerata quale causa  di  sospensione  del  decorso
della prescrizione della pena alla stregua del quinto comma dell'art.
172 del codice penale] e' paradossale e inaccettabile. Il  condannato
puo' restare sottoposto  alla  minaccia  dell'esecuzione  della  pena
detentiva per un periodo  indeterminato:  sono  incerti  i  tempi  di
notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico  ministero
(nel caso di specie,  la  notificazione  era  stata  effettuata  solo
quando lo straniero era tornato in Italia alcuni  anni  dopo  la  sua
espulsione,  venendo  identificato),  cosi'  come  quelli   del   suo
rintraccio  in  caso  di  mancata   presentazione   dell'istanza   di
concessione delle misure  alternative  nel  termine  previsto  ovvero
della decisione del tribunale di sorveglianza nel caso che  l'istanza
sia stata presentata». 
    Incertezza  che  si  manifesta  con  modalita'   analoghe   anche
nell'esecuzione della pena pecuniaria. 
    Il caso sottoposto all'esame delle Sezioni  Unite  riguardava  un
cittadino extracomunitario al quale  era  stato  dapprima  notificato
l'ordine di carcerazione con contestuale sospensione  dell'esecuzione
ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale. 
    Non essendo stata avanzata nei successivi  trenta  giorni  alcuna
istanza di misure alternative, il pubblico ministero  aveva  revocato
la sospensione a seguito della quale l'ordine di carcerazione  veniva
effettivamente eseguito il 12 febbraio  2020,  ad  oltre  dieci  anni
dall'irrevocabilita' della sentenza di condanna (21 dicembre 2007). 
    Il  g.i.p.,  quale  giudice  dell'esecuzione,  aveva   dichiarato
l'estinzione della pena andando  in  contrario  avviso  alla  Procura
della Repubblica, secondo la quale la  notificazione  dell'ordine  di
esecuzione e della sospensione della  medesima  aveva  interrotto  il
termine di prescrizione della pena. 
    Le Sezioni Unite, con detta  decisione,  hanno  posto  dei  punti
fermi che, ad avviso  di  questo  giudice,  vanno  al  di  la'  della
questione esaminata del decorso del termine di  prescrizione  per  le
pene detentive brevi (e sorprende che la stessa Corte  non  ne  abbia
tenuto alcun conto continuando anche successivamente  a  ribadire  un
orientamento la cui concreta applicazione porta ad  esiti  di  dubbia
costituzionalita'). 
    La Corte, nel corso della sua argomentazione, ha  avuto  modo  di
precisare altri aspetti relativi alla ratio ed alla disciplina  della
prescrizione della pena che, per la loro rilevanza ed attinenza  alla
questione di  costituzionalita'  chi  si  solleva,  appare  opportuno
riportare di seguito: 
         «Come sottolinea l'ordinanza di  rimessione,  le  previsioni
contenute nell'art. 172 del codice penale si fondano su  una  duplice
ratio: da una parte, l'attenuarsi  dell'interesse  dello  Stato  alla
punizione di reati risalenti  nel  tempo  ver  il  diminuito  ricordo
sociale  del  fatto,  dall'altra  la  necessita'  di  non  tenere  il
condannato per un periodo eccessivo in uno  stato  di  incertezza  in
ordine  all'esecuzione  della  pena  unita  alla  considerazione  che
l'esecuzione perde la sua funzione rieducativa se  avviene  a  grande
distanza di tempo dalla commissione del reato. 
        (...) 
        Prima  dell'introduzione  dell'istituto   della   sospensione
dell'esecuzione delle pene  detentive  brevi,  la  giurisprudenza  di
legittimita' affermava che l'inizio dell'esecuzione coincide  con  la
carcerazione  del  condannato,  cosicche',  perche'  si  possa   fare
riferimento, come dies a quo, al giorno in cui il  condannato  si  e'
sottratto  volontariamente  all'esecuzione   della   pena,   non   e'
sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato  emesso  e
sia rimasto ineseguito per volonta' dello stesso  condannato,  ma  e'
necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto gia' iniziata. 
        In mancanza il termine iniziale decorre dal giorno in cui  la
sentenza e' divenuta irrevocabile (Sez. 1,  n.  4060  del  10  giugno
1997, ..., Rv. 207956). 
        (...) 
        Ai fini della  corretta  impostazione  del  problema,  appare
opportuno prendere le mosse  dal  contesto  normativo  in  cui  venne
inserito l'art. 172 del codice penale e dalle sue interrelazioni  con
talune disposizioni del codice di rito all'epoca vigente. 
        Dopo  aver  stabilito   che   l'esecuzione   della   sentenza
presuppone la irrevocabilita' della  stessa  e  che  le  sentenze  di
condanna irrevocabili devono essere  eseguite  entro  cinque  giorni,
l'art. 581  del  codice  di  procedura  penale  1930  stabiliva:  "Il
pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione  di  una
sentenza di condanna a pena  detentiva,  trasmette  all'autorita'  di
pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi
non e' gia' detenuto." 
        Alla  luce  di  tale  previsione,  e'  da  ritenere  che   il
riferimento alla esecuzione della pena gia' iniziata,  contenuto  nel
quarto comma dell'art. 172, codice penale, si  riferisse  all'ipotesi
dell'evasione,  perche'  l'inizio  dell'esecuzione  avveniva  con  la
cattura del condannato e la sua carcerazione (oppure con la  notifica
dell'ordine di esecuzione al condannato gia' detenuto). 
        Pertanto, gia' in base alla  regolamentazione  emergente  dai
due codici del 1930, in caso di mancato arresto del condannato libero
dopo l'intervenuta irrevocabilita' della  sentenza  di  condanna,  la
pena si estingueva  per  decorso  del  tempo  stabilito  dalla  legge
decorrente da tale data. 
        In altre parole, la  manifestazione  formale  della  volonta'
dello Stato di dare esecuzione alla sentenza  di  condanna,  mediante
l'emissione dell'ordine di  carcerazione,  risultava  irrilevante  ai
fini  della  estinzione  della   pena.   [evidenziazione   ad   opera
dell'estensore] 
        6.3.  Il  codice  di  procedura  penale  del  1988  ha   dato
continuita' ai principi sinora  illustrati,  laddove  stabilisce  che
l'esecuzione delle pene detentive avviene  con  la  carcerazione  del
condannato. 
        (...) 
        l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico
ministero non determina l'inizio dell'esecuzione  fino  a  quando  il
soggetto non viene fisicamente arrestato e tradotto in carcere e  non
gli  viene  consegnato  il  provvedimento  (ovvero  Io  stesso  viene
notificato al soggetto gia' detenuto). 
        Come gia' sottolineato, se  il  condannato  libero  riesce  a
sfuggire all'arresto per tutto il tempo indicato dall'art. 172, primo
comma, del codice penale decorrente  dalla  data  di  irrevocabilita'
della  sentenza  di  condanna,  la  pena   si   estingue.   Ai   fini
dell'estinzione della pena  per  decorso  del  tempo  non  ha  alcuna
rilevanza l'esistenza  in  atti  di  un  verbale  di  vane  ricerche,
ricollegandosi l'effetto estintivo al  semplice  fatto  del  decorso,
appunto,  del  tempo  (misurato  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  di  condanna),  salve  le  ipotesi  di  diversa  decorrenza
previste nell'art. 172 del codice penale, e non all'eventuale inerzia
degli organi esecutivi (Sez. 1, n. 5205, del 16 dicembre  1992,  dep.
1993, ..., Rv. 192975). 
        6.7. Risulta infondata anche la tesi secondo cui,  sul  piano
sistematico, l'inizio dell'esecuzione  della  pena  coincide  con  il
sorgere del procedimento esecutivo, con  la  inevitabile  conseguenza
dell'anticipazione dell'inizio dell'esecuzione al momento in  cui  il
pubblico ministero emette il provvedimento dopo che  la  sentenza  di
condanna e' divenuta irrevocabile. 
        (...) 
        6.9. Un'ulteriore considerazione - che, come  si  vedra',  e'
comune   alla   soluzione   della   diversa   prospettazione   basata
sull'applicazione dell'art. 172, quinto comma, del  codice  penale  -
convince   dell'erroneita'   della   tesi   secondo   cui    l'inizio
dell'esecuzione delle pene detentive brevi sospese in forza dell'art.
656, comma  5,  del  codice  di  procedura  penale  coincide  con  la
notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico  ministero
(ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione). 
        Questa prospettiva interpretativa contrappone, infatti, a  un
termine di decorrenza fisso e certo  -  la  data  di  irrevocabilita'
della sentenza di condanna - un termine mobile e incerto: in effetti,
l'effettuazione della  notificazione  al  condannato  dell'ordine  di
carcerazione e del contestuale decreto  di  sospensione  dipende  dal
tempo necessario al pubblico ministero  per  emetterlo  e  da  quello
occorrente  per  il  rintraccio  e  la  notifica  al  condannato  con
modalita' tali da far ritenere che egli  ne  abbia  avuto  «effettiva
conoscenza» (art. 656, comma 8-bis, del codice di procedura  penale).
Di conseguenza, nei confronti dei condannati a pene  detentive  brevi
il termine di decorrenza ai fini  della  estinzione  della  pena  per
decorso del tempo comincerebbe nuovamente a  decorrere  -  senza  che
agli stessi possa essere attribuita alcuna condotta  attiva  -  dalla
data  incerta  della  notificazione  dei   provvedimenti,   con   una
ingiustificabile  diversita'  di  trattamento  in   senso   deteriore
rispetto a coloro che, condannati a pene detentive  piu'  severe  cui
volontariamente si sottraggono, possono confidare nel  termine  fisso
previsto dall'art. 172, primo comma, del codice penale 
        Tale diversita' di trattamento  e'  particolarmente  evidente
con riferimento ai condannati ad una pena compresa fra i quattro e  i
cinque anni di reclusione: il termine di estinzione  della  pena  per
decorso del tempo e' di dieci anni, cosi' come per  i  condannati  ad
una pena inferiore, ma per essi la decorrenza resta fissata alla data
di irrevocabilita' della sentenza di condanna. 
        (...) 
        L'importanza del dato testuale e' sottolineata dalla sentenza
delle Sezioni Unite, Maiorella (Sez. U, n. 2  del  30  ottobre  2014,
dep. 2015, ..., Rv. 261399), gia' menzionata: «Il dato testuale [...]
assume, in materia, un'importanza decisiva. Poiche' il tema  centrale
e' l'estinzione della pena per decorso inattivo del tempo, e cioe' la
prescrizione  della  stessa,  l'individuazione  del  dies  a  quo  e'
argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste
carattere sostanziale, non puo'  che  assurgere  al  paradigma  della
tipicita'. Non e' consentito, dunque, all'interprete  percorrere  vie
esegetiche   (per   quanto   anch'esse   non   prive   di   argomenti
logico-sistematici)  che  esulino  dal  dato  testuale  assolutamente
preciso e chiaro [...]». 
        7.5. Il secondo orientamento, inoltre,  e'  coerente  con  la
volonta' del legislatore. 
        In effetti, l'istituto dell'estinzione della pena per decorso
del tempo e la fissazione di un termine differente  a  seconda  della
entita' della pena inflitta risponde anche a ragioni di  opportunita'
politica,  atteso  l'attenuarsi  dell'interesse  dello   Stato   alla
punizione dei reati il cui ricordo sociale si e' affievolito  per  il
trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati alla
esecuzione della pena inflitta; la Relazione al  Progetto  definitivo
del codice penale esprimeva con chiarezza tali ragioni, segnalando la
necessita' di una soluzione equilibrata: equilibrio che si percepisce
proprio con riferimento all'estinzione per decorso  del  tempo  delle
pene detentive brevi, per le quali il legislatore ha  abbandonato  il
criterio generale di un termine pari al doppio della  pena  inflitta,
fissando un termine non inferiore a dieci  anni  per  la  pena  della
reclusione e a cinque anni per la pena  dell'arresto  (articoli  172,
comma 1, e 173 del codice penale). 
        La stessa Relazione  giustificava  la  norma  dell'art.  172,
quinto comma, del codice penale distinguendo  tra  i  fatti  ostativi
all'esecuzione posti volontariamente dalla persona del  condannato  e
gli  eventi  ostativi  indipendenti  dalla  volonta'  dello   stesso,
escludendo per i secondi il differimento del  termine  di  estinzione
della pena («[...] sarebbe eccessivo il rigore  della  legge,  se  in
simili  casi  rimanesse  anche  sospeso  il  decorso  del  tempo  per
l'estinzione della  pena;  se,  cioe',  esso  non  iniziasse  il  suo
svolgimento o, dopo essersi iniziato, subisse un arresto a danno  del
condannato  incolpevole  dell'impedimento   sopravenuto.   E   questa
considerazione mi ha indotto a temperare  il  rigore  del  principio,
dichiarando l'irrilevanza  giuridica  di  siffatto  impedimento,  nel
calcolo del periodo estintivo, dovendo valere la regola generale, che
fissa la decorrenza di esso alla  data  della  sentenza  di  condanna
divenuta irrevocabile»). 
        7.7.  L'orientamento,  inoltre,  trova  giustificazione   nei
principi costituzionali e convenzionali gia' posti a base  di  quella
decisione. 
        Le   Sezioni   Unite   sottolineano    che    l'anticipazione
dell'esecuzione della pena - e, quindi, della decorrenza del  termine
di estinzione della pena per decorso del tempo  -  al  momento  dell'
avveramento della condizione risolutiva e' coerente con i principi di
ragionevole durata, di sollecita definizione e  di  minor  sacrificio
esigibile evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU. La soluzione opposta,
imponendo di attendere il provvedimento giudiziale dichiarativo della
revoca dell'indulto, fa dipendere  l'eseguibilita'  della  pena  "dai
tempi, i  piu'  vari  e  spesso  lunghi,  dell'attivita'  giudiziaria
diretta  alla  declaratoria  di  revoca,  con  due  negative  e   non
accettabili ricadute: l'essere esposto il condannato alla maggiore  o
minore tempestivita' dei provvedimenti giudiziali,  con  lesione  del
principio di uguaglianza; subire lo stesso condannato le  conseguenze
della revoca  a  maggiore  distanza  di  tempo,  cosi'  vulnerando  i
principi, di rango costituzionale, relativi all'effettivita' ed  alla
ragionevole durata del processo (anche della fase esecutiva, ex  art.
111 della Costituzione), ma anche  afferenti  ai  valori  rieducativi
(art. 27, secondo comma, della  Costituzione)  per  cui  l'esecuzione
della pena deve essere il piu' vicino possibile alla commissione  del
reato ed alla definitivita' della condanna». 
        Ebbene:   l'orientamento   che   sostiene    l'applicabilita'
dell'art.  172,  quinto  comma,  del  codice  penale  nel   caso   di
sospensione dell'esecuzione  delle  pene  detentive  brevi  ai  sensi
dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale  fa  dipendere
l'esecuzione della sentenza di condanna dal tempo  necessario  per  i
vari adempimenti previsti, facendo subire al condannato  gli  effetti
di ritardi e inefficienza, per di piu' attribuibili a diversi  organi
e non solo all'autorita' giudiziaria. L'orientamento  sostituisce  un
termine di decorrenza fisso e certo  -  la  data  di  irrevocabilita'
della sentenza di condanna - con uno  mobile  e  del  tutto  incerto,
senza alcuna responsabilita' del condannato. 
        7.8. Un effetto  del  genere  contrasta  con  i  principi  di
ragionevole  durata  del  processo,  applicabile  anche   alla   fase
esecutiva (art. 111, secondo comma, della Costituzione; art. 6, primo
comma, CEDU), e della finalita'  rieducativa  della  pena  (art.  27,
terzo comma, della Costituzione), in quanto l'effetto del trattamento
penitenziario  e'  possibile  se   l'esecuzione   della   stessa   e'
temporalmente   vicina   alla   commissione   del   reato   e    alla
irrevocabilita' della  sentenza  di  condanna.  Cio'  riguarda  anche
l'esecuzione  delle  misure  alternative  alla  detenzione,  la   cui
efficacia rieducativa e' senza dubbio differente se le stesse vengono
eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato. 
        7.9.  Anche  la  violazione  del  principio  di  uguaglianza,
richiamato da Sezioni Unite, ..., viene in evidenza,  addirittura  in
misura maggiore rispetto alla tematica in quella sede decisa. 
        In primo luogo, adottando la soluzione che qui  si  respinge,
l'esecuzione della sentenza di condanna o  della  misura  alternativa
alla detenzione puo' intervenire  in  momenti  differenti  anche  per
condannati nella medesima posizione, in  conseguenza  di  circostanze
del tutto indipendenti dalla loro volonta', quale il tempo necessario
per la notifica del decreto del pubblico ministero di carcerazione  e
contestuale sospensione dell'esecuzione, ovvero quello  di  decisione
sull'istanza di misure  alternative  alla  detenzione  da  parte  del
tribunale di sorveglianza. 
        Ma la violazione del principio  di  uguaglianza  puo'  essere
evidenziata confrontando la posizione, ai fini dell'estinzione  della
pena per decorso del tempo, dei condannati per i  quali  l'esecuzione
della pena non puo' essere sospesa ai sensi dell'art. 656,  comma  5,
del codice di procedura penale e di quelli che,  invece,  accedono  a
tale procedura. I primi sono responsabili di reati piu' gravi -  come
dimostra la misura della pena inflitta o  il  loro  inquadramento  in
quelli di cui all'art. 656,  comma  9,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale - ovvero sono soggetti rispetto ai quali  sussistono
esigenze cautelari attuali e concrete al  momento  del  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna (arg.  ex  art.  656,  comma  9,
lettera b), del codice di procedura penale): eppure possono lucrare -
ai fini dell'estinzione (della pena  per  decorso  del  tempo  -  sui
ritardi  nell'emissione   dell'ordine   di   carcerazione   e   sulla
incapacita' della polizia giudiziaria di darvi esecuzione, poiche' il
termine per l'estinzione della pena decorre  indefettibilmente  dalla
data di irrevocabilita' della sentenza di condanna. 
        Al contrario, i condannati per i reati per i quali si applica
la procedura in esame - quindi responsabili di reati meno gravi o  di
minore  allarme  sociale  e  per  i  quali  non  sussistono  esigenze
cautelari attuali - non hanno alcuna aspettativa di estinzione  della
pena per decorso  del  tempo  in  conseguenza  dei  ritardi  e  delle
inefficienze dei vari organi coinvolti nella stessa».  
     Si aggiunge solo che l'ordinanza con la quale veniva rimessa  la
questione alle Sezioni unite per la risoluzione del  contrasto  aveva
fatto espresso riferimento anche alle pene  pecuniarie:  «L'ordinanza
di  rimessione  (...)  sottolinea  la  necessita'  che  la  soluzione
assicuri sul piano sistematico unita' e coerenza per l'esecuzione  di
qualsiasi pena  detentiva  temporanea  e  anche  con  riferimento  al
meccanismo di esecuzione delle pene pecuniarie». 
    L'oggetto del contrasto interpretativo era  pero'  limitato  alle
pene detentive brevi e su quello hanno deciso le Sezioni Unite. 
    Cionondimeno, i principi secondo i  quali  per  esecuzione  della
pena deve intendersi l'effettiva carcerazione (e  quindi  l'effettivo
pagamento) e non gia' l'avvio del procedimento di esecuzione, che  la
manifestazione di volonta' degli organi dell'esecuzione e comunque il
loro  comportamento  (anche  omissivo)  non   puo'   incidere   sulla
decorrenza del termine di prescrizione della pena e che detto termine
-  essendo  posto  a  soddisfacimento  di  principi  anche  di  rango
costituzionale e comunitario - non  possono  soffrire  sospensioni  o
interruzioni, detti principi hanno portata  generale  attenendo  essi
alla natura e funzione della pena e non possono, quindi,  non  valere
anche per le pene pecuniarie. 
    Se, pertanto, occorre avere  riguardo  all'oggettivo  inesorabile
scorrere  del  tempo  e  non  all'attivita'  degli  organi   deputati
all'esecuzione,  cio'  comporta  che  e'  al  momento  dell'effettiva
esecuzione della pena che occorre avere riguardo  e  non  alle  anche
reiterate manifestazioni, che possono indubbiamente  verificarsi  nel
corso deI procedimento di esecuzione, della volonta' dello  Stato  di
pervenire alla  punizione.  Nella  decisione  riportata,  gli  organi
deputati  all'esecuzione  avevano   reiteratamente   manifestato   la
volonta'  di  eseguire  la  pena  irrogata  (ma  si  trattava   della
reclusione),  eppure  tali  reiterate  manifestazioni,   secondo   il
condivisibile orientamento della Corte, sono state ritenute recessive
dinanzi al contrapposto diritto del condannato di vedersi  punire  in
un tempo ragionevole dalla  subita  condanna  (e  del  corrispondente
interesse pubblico alla definizione della  posizione  del  condannato
entro un lasso di tempo prestabilito). 
    Le esposte considerazioni della Corte,  attenendo  alla  funzione
della pena, non possono non riguardare anche  quella  pecuniaria  che
quella medesima  funzione  e'  chiamata  ad  esplicare,  non  potendo
evidentemente ipotizzarsi una diversa funzione per i due tipi di pena
previsti dal codice. 
    Anche per la pena pecuniaria,  dunque,  deve  affermarsi  l'esito
paradossale  costituito  dall'essere  il  condannato   esposto   alla
minaccia dell'esecuzione della pena  per  un  periodo  indeterminato,
cio'  che  deriva  proprio  dall'irrilevanza  del  tempo   successivo
all'iscrizione a ruolo. 
2.2 La disparita' di trattamento rispetto alla pena detentiva (art. 3
della Costituzione) 
     La riportata  sentenza  delle  Sezioni  Unite  e  le  pienamente
condivisibili conclusioni raggiunte in merito alla  disciplina  della
prescrizione della pena detentiva  rende  ancora  piu'  stridente  la
differenza  di  detta  disciplina  rispetto  a  quella   della   pena
pecuniaria (che pure dovrebbe riguardare fatti  di  minore  disvalore
penale) 
    Ed infatti,  l'aver  posto  per  quest'ultima  quale  momento  di
cessazione del termine di  prescrizione  l'iscrizione  a  ruolo  (non
importa se notificata o meno) comporta una serie di  conseguenze  per
l'effetto delle quali si  riserva  al  condannato  a  detta  pena  un
trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a  quello  stabilito
per  la  pena  detentiva,  disparita'   che   non   risulta   affatto
giustificata  dal   loro   oggetto:   l'unico   elemento   che   puo'
differenziarle, tenuto conto della loro identica natura. 
    Va pero' preliminarmente sottolineato - come,  del  resto,  hanno
fatto le Sezioni Unite - che la prescrizione rappresenta  un  diritto
del  condannato  ed  e'  per  questo  soggetta   ad   interpretazione
restrittiva; essa, pero',  integra  anche  un  interesse  pubblico  -
tant'e' che non vi si puo' rinunciare - per il  quale  lo  Stato  non
intende ottenere l'esecuzione della  pena  (anche  in  considerazione
della  sua  natura  e  funzione)  decorso   un   periodo   di   tempo
discrezionalmente ritenuto congruo. 
    Una interpretazione che differenzi le due pene solo per  il  loro
diverso  oggetto  (liberta'  personale  l'una,  risorse   finanziarie
l'altra) non  puo',  pertanto,  che  ledere  il  suddetto  diritto  o
vanificare il citato interesse pubblico perche' tale differenziazione
esulerebbe  dalla  ratio  per  la  quale  quel   diritto   e'   stato
riconosciuto e quell'interesse e'  stato  stabilito  e  che  risiede,
appunto, nella loro comune natura di pena. 
    Ma l'aver posto per la  pena  pecuniaria  quale  termine  per  la
cessazione  del  termine  di  prescrizione   non   gia'   l'effettiva
esecuzione della pena ma un atto burocratico,  sia  pure  costituente
manifestazione della volonta' di punire, costituisce  una  disparita'
di   trattamento   in   incomprensibile   che   non   trova    alcuna
giustificazione. 
    Da un lato, infatti, anche l'esecuzione della pena detentiva vede
l'emissione di un atto - l'ordine di carcerazione - che manifesta  la
volonta' statale di punire, eppure alcuno sostiene che esso segna  il
momento di cessazione del decorso del termine di prescrizione. 
    In tal modo, la prescrizione per la  pena  detentiva  continua  a
fare  imperterrita  il  suo  corso  sino  allo  scadere  del  periodo
stabilito  dal  legislatore,  indifferente  alle  vicissitudini   del
procedimento di  esecuzione,  mentre  per  la  pena  pecuniaria  esso
finisce ancor  prima  di  cominciare,  anche  qui  indifferente  alle
vicissitudini  del  procedimento   di   esecuzione,   ma   in   senso
diametralmente opposto. 
    Mentre nella pena detentiva gli atti  preordinati  all'esecuzione
hanno valore solo in quanto sono diretti  a  conseguirla,  in  quella
pecuniaria   gli   atti   preordinati    all'esecuzione    successivi
all'iscrizione  a  ruolo  hanno  il  solo  valore  di  consentire  la
materiale  esecuzione  della  pena  pecuniaria   avendo   gia'   tale
iscrizione realizzato la pretesa punitiva. 
    Gli atti compiuti  dagli  organi  dell'esecuzione  sono  entrambi
irrilevanti prima dell'esecuzione della pena ma - inspiegabilmente  -
con effetti opposti: per la pena detentiva  perche'  non  fermano  la
prescrizione, per quella pecuniaria perche'  la  prescrizione  si  e'
gia' fermata. Due effetti uguali per situazioni giuridiche opposte. 
    Ma la diversa impostazione della  disciplina  della  prescrizione
non concerne solo il valore degli atti del procedimento di esecuzione
(che si atteggia in modo opposto), ma anche gli effetti del  contegno
di chi a quella pena e' soggetto. 
    Per  la  pena  detentiva  l'avvenuta  notifica   dell'ordine   di
carcerazione - per le pene detentive brevi - e' del tutto irrilevante
e non fa cessare il termine di prescrizione. 
    Per la pena pecuniaria la notifica  dell'iscrizione  a  ruolo  e'
anch'essa   irrilevante,    perche'    la    prescrizione    (secondo
l'orientamento maggioritario della Corte) e' gia' morta. 
    Il condannato alla pena detentiva che si  sottrae  all'esecuzione
della pena non fa cessare il decorso della prescrizione,  Iaddove  la
sottrazione del condannato al pagamento della multa o dell'ammenda e'
irrilevante perche' il termine e' gia' spirato. 
    L'interruzione dell'esecuzione della pena detentiva apre un nuovo
termine di prescrizione, mentre l'interruzione del pagamento  rateale
della pena pecuniaria e' irrilevante perche'  non  decorre  un  nuovo
termine di prescrizione ma la pretesa punitiva puo' essere esercitata
sine die. 
    L'irreperibilita' del condannato alla pena detentiva  non  incide
sul decorso del termine di prescrizione, mentre l'analoga  situazione
per il condannato alla  pena  pecuniaria  non  incide  anch'esso  sul
decorso del termine di prescrizione per la buona ragione che e'  gia'
decorso. 
    Nel caso di condanna a pene  congiunte  l'esecuzione  della  pena
detentiva fa cessare la decorrenza del termine di prescrizione  della
pena pecuniaria (come se fosse  una  pena  unica),  ma  non  vale  il
reciproco perche' l'eventuale pagamento della pena pecuniaria seguito
dalla latitanza del condannato non  e'  capace  di  neutralizzare  la
prescrizione per la pena detentiva. 
    Paradossalmente,  la  sottrazione   all'esecuzione   della   pena
detentiva fa iniziare un  nuovo  termine  ma  solo  per  quest'ultima
mentre per la pena pecuniaria lo Stato puo'  pretenderla  in  eterno,
essendo per essa gia' cessata la prescrizione (e per giunta senza  la
fatale iscrizione a ruolo). 
    Insomma, sembra a questo  giudice  che  le  tante  differenze  di
trattamento tra i condannati alla pena detentiva e quelli  condannati
alla pena pecuniaria che si e' cercato di  riassumere  sono  tante  e
tali da impedire di trovare in  esse  un  disegno  razionale  che  le
fondi. 
    La diversita' di trattamento rispetto a  situazioni  analoghe,  e
percio' priva di qualsiasi giustificazione, emerge, poi, con evidenza
dallo stesso tenore della norma. 
    La seconda parte del quarto comma dell'art. 172 del codice penale
dispone, infatti, che il termine di prescrizione decorre (anche)  dal
giorno  in  cui  il  condannato  si  e'   sottratto   volontariamente
all'esecuzione gia' iniziata della pena. 
    Gia'  si  e'  visto  che,  secondo  l'orientamento  assolutamente
maggioritario  della  Suprema  Corte,   tale   ipotesi   e'   dettata
esclusivamente per la pena detentiva, nel caso di  latitanza,  e  non
anche per la pena pecuniaria. 
    Tale assunto, evidentemente, si fonda sul presupposto che la pena
pecuniaria  venga  eseguita  immediatamente  e   non   sopporti   una
esecuzione protratta nel tempo, l'unica rispetto alla quale si  possa
predicare il fenomeno della volontaria sottrazione ad una  esecuzione
gia' iniziata. 
    La previsione del pagamento rateale della pena  pecuniaria  (art.
133-bis  del  codice  penale,  il  cui  riferimento  -   si   osserva
incidentalmente  -  all'estinzione  della  pena  mediante  un   unico
pagamento conferma che l'effetto estintivo della pena  pecuniaria  e'
ovviamente  conseguente  al  suo  pagamento)  sta  li'  a  dimostrare
l'insussistenza di quel presupposto. 
    E tuttavia non si puo' non rilevare l'intima  contraddizione  tra
il  riconoscimento  che  lo  stato   di   latitanza   dopo   l'inizio
dell'esecuzione della pena detentiva e' idoneo a dare l'avvio  ad  un
nuovo,  autonomo  e  distinto  termine  di  prescrizione  (e   quindi
contrariamente al meccanismo dettato, invece, per la prescrizione del
reato per il quale il legislatore ha previsto un limite all'idoneita'
degli atti interruttivi ad avviare un  periodo  prescrizionale  della
medesima entita' di quello originariamente previsto) e l'affermazione
secondo la quale (per  la  pena  pecuniaria)  il  termine  cessa  con
l'inizio del procedimento di esecuzione, prima ancora della effettiva
espiazione della pena.  La  necessita'  del  collegamento  posto  tra
l'interruzione dell'esecuzione della pena e la decorrenza del  (nuovo
ed uguale) termine di prescrizione rende del tutto evidente, almeno a
questo giudice, che nel fare riferimento  all'esecuzione  della  pena
quale termine fino al quale decorre la prescrizione il legislatore ha
voluto indicare proprio la sua effettiva espiazione, altrimenti  tale
disposizione non avrebbe  avuto  alcun  senso  atteso  che  il  tempo
successivo  all'inizio  deI  procedimento  di   esecuzione   dovrebbe
considerarsi irrilevante senza alcun limite, fino al decesso del reo. 
    Il meccanismo previsto da questa parte del quarto comma significa
almeno cinque cose: 
        1) che il termine ad quem nel  quale  si  verifica  l'effetto
estintivo e' quello indicato al primo comma senza che  la  pena  (sia
pecuniaria che detentiva) sia stata di fatto eseguita; 
        2) che le vicende successive all'effettiva  esecuzione  della
pena non sono irrilevanti; 
        3) che la sottrazione all'esecuzione della  pena  costituisce
un nuovo dies a quo dal quale decorre un nuovo termine prescrizionale
per lo scampolo di pena ancora da eseguire; 
        4)  che  il  tempo  successivo  non   solo   all'inizio   del
procedimento e non solo all'inizio della esecuzione ma  anche  quello
successivo alla sua interruzione non e'  affatto  irrilevante  atteso
che anche in questo caso - come per l'esecuzione dell'intera  pena  -
il  legislatore  ha  voluto  porre  comunque  un  limite   alla   sua
esigibilita'; 
        5) che tale limite indica con  chiarezza  che  anche  per  la
parte  ineseguita  il  tempo  decorso  incide  sul  significato   del
sacrificio di un bene  (il  corpo  o  il  patrimonio)  rendendo  tale
sacrificio  non  piu'  qualificabile  come  pena  in   considerazione
dell'elisione del collegamento tra la trasgressione  commessa  ed  il
decorso del tempo. 
    Che, a differenza  dalla  pena  pecuniaria,  anche  la  Corte  di
cassazione ritenga che per la pena detentiva  -  ma  inspiegabilmente
solo per essa - l'esecuzione indicata dall'art. 172 del codice penale
debba  intendersi  come   effettiva   carcerazione   puo'   evincersi
agevolmente dall'esame della sua giurisprudenza. 
    Le Sezioni Unite sopra citate hanno inequivocabilmente  affermato
che «il decorso del tempo necessario ai  fini  dell'estinzione  della
pena detentiva, ai sensi dell'art.  172,  quarto  comma,  del  codice
penale,  ha  inizio  il  giorno  in  cui  la  condanna  e'   divenuta
irrevocabile  e  termina  con   la   carcerazione   del   condannato,
ricominciando a decorrere  dal  giorno  in  cui  il  medesimo  vi  si
sottragga volontariamente con condotta di evasione». 
2.3 La violazione della funzione  rieducativa  con  riferimento  alla
prescrizione  della  pena  pecuniaria  (art.  27,  comma   3,   della
Costituzione) 
    Sulla motivazione della sentenza della  Corte  costituzionale  n.
12/1966  in  ordine  alla  legittimita'  costituzionale  della   pena
pecuniaria si dira' oltre. 
    Essa, pero', dopo aver affermato che il terzo comma dell'art.  27
della Costituzione si riferisce solo ed  esclusivamente  al  carcere,
socchiude la porta ad una diversa soluzione lasciando definitivamente
nel dubbio il lettore. Si afferma, infatti, che «d'altra  parte,  non
e' nemmeno da escludere che la pena pecuniaria possa, di per se', per
altro verso, adempiere a una funzione rieducativa». In cosa  consista
l'effetto rieducativo del pagamento di una somma di  denaro  e  quale
sia il verso mediante il quale tale pagamento possa assolvere ad  una
funzione rieducativa non e', pero', detto. 
    Per l'ipotesi, tuttavia, che tale funzione, che sfugge  a  questo
giudice, venga  davvero  svolta,  appare  opportuno  evidenziare  gli
effetti che su di essa l'imprescrittibilita' (almeno dalla iscrizione
a ruolo) della pena pecuniaria - quale emerge dall'indirizzo costante
della Suprema Corte - produce. 
    Se una madre dovesse ricordarsi di punire il figlio discolo  dopo
vent'anni, quest'ultimo - ormai adulto e magari padre  di  figli  nei
cui confronti applica  i  medesimi  disdicevoli  metodi  educativi  -
avrebbe  ben  ragione  -  si  crede  -  di  nutrire  qualche   dubbio
sull'equilibrio psichico dell'anziana genitrice. Egli,  infatti,  non
riuscirebbe piu' a collegare la punizione  alla  marachella  commessa
venti anni prima e  considererebbe  l'atto  della  madre  quale  pura
violenza del tutto gratuita, priva  di  causa  e  quindi  di  effetto
(diverso ed ulteriore rispetto alla sensazione  dolorosa  patita  dal
figlio). Alle rimostranze dell'uomo, l'anziana potrebbe replicare che
era giusto che un comportamento disdicevole fosse -  prima  o  poi  -
punito perche' corrisponde ad un principio  di  elementare  giustizia
che ad ogni azione «cattiva» segua la punizione.  Al  che  il  figlio
potrebbe a sua volta ribattere che e' cresciuto e che e' una  persona
diversa da quella che ha commesso la marachella vent'anni prima e che
comunque non aveva piu' tenuto  successivamente  quel  comportamento,
sicche' la sua punizione non serve a niente  (non  serve,  cioe',  ad
evitare la sua ripetizione). 
    Se il  tempo  e'  irrilevante  per  la  retribuzione,  e'  invece
fondamentale per la rieducazione. 
    Il profilo del  condannato,  nei  confronti  del  quale  dovrebbe
eseguirsi la  multa,  e'  interessante  ed  utile  per  la  tesi  qui
proposta. 
    Dal  certificato  del  casellario  giudiziale  emerge  che  venne
condannato il 14 maggio 2002 per furto  (commesso  il  ...  e  quindi
all'eta' di ... anni) alla pena di 309,87 euro, con i benefici  della
sospensione della pena e della non menzione; venne,  poi,  condannato
il  7  ottobre  2011  alla  multa  di  92  euro  per  il  delitto  di
introduzione di animali nel fondo altrui  commesso  il  ...  (quindi,
all'eta' di ... anni) nel  Comune  di  ...),  nel  ...  venne  ancora
condannato alla multa di 280 euro dal giudice di pace di  Scalea  per
analogo reato, commesso pero' cinque mesi prima, il ...,  sempre  nel
territorio  del  Comune  di  ...  .  Questa  volta,  pero',  la  pena
pecuniaria non venne pagata e fu disposta la  sua  conversione  nella
liberta' controllata; risulta,  poi,  dal  certificato  un  ulteriore
appostazione per un fatto giudicato da questo tribunale per porto  di
oggetti atti ad offendere (art. 4, legge n.  110/1975)  accertato  il
... in ... . 
    Questo il percorso criminale del condannato. 
    Dalla lettura dell'atto si evince che  i  due  reati  commessi  a
breve  distanza  di  tempo  nel  ...  attengono  evidentemente   allo
svolgimento  di  un'attivita'  lavorativa,   compiuta   con   spregio
dell'altrui   proprieta',   Puo'   convenirsi,   al   riguardo,   che
effettivamente  il  P...  aveva  una  scarsa,  se  non   inesistente,
consapevolezza del rispetto degli altrui beni e  che  fosse  convinto
che il soddisfacimento di un proprio interesse  patrimoniale  dovesse
comunque prevalere. Rispetto a tale  distorta  visione  dei  rapporti
sociali, ci si chiede quale effetto rieducativo - e in realta'  anche
di prevenzione speciale - possa avere il pagamento,  ovemai  avvenga,
della somma di ben 92 euro. Atteso il collegamento funzionale tra  il
fatto anomico commesso  e  l'interesse  patrimoniale  perseguito,  il
pagamento di tale somma avrebbe costituito al piu' un costo aziendale
facilmente assorbibile con l'aumento del prezzo della merce prodotta. 
    Ma il diritto e' stato violato e lo Stato non puo' - ovviamente e
giustamente - rimanere inerte,  perche'  il  reo  sia  spinto  a  non
commettere piu' reati ed i consociati sappiano  quale  ria  sorte  li
attende ove vogliano seguire l'esempio del nostro, ed  anche  perche'
e' giusto che il fatto deviante trovi la sua punizione. 
    Ma, dice il  terzo  comma  dell'art.  27,  la  pena  deve  essere
rieducativa, ed e' sotto questo profilo che deve essere  valutata  la
situazione attuale per dare una risposta al pubblico ministero che ha
chiesto che si dichiari l'intervenuta estinzione  della  pena  di  92
euro di multa, richiesta alla quale questo giudice non  puo'  aderire
per il diritto vivente della Suprema Corte. 
    Si dovrebbe, dunque, continuare a richiedere il pagamento - ed in
ipotesi la conversione della pena - ad una persona cinquantenne,  che
ha commesso il fatto  per  il  quale  deve  pagare  la  multa  appena
diciassette anni orsono (sempre che la si  paghi  o  la  si  converti
entro quest'anno), e che da diciassette anni  non  ha  commesso  piu'
alcun reato (od almeno, non quelli per i  quali  la  multa  e'  stata
inflitta). 
    Non si vede quale effetto rieducativo  possa  avere  l'esecuzione
della pena pecuniaria (ammesso che ne possa avere  qualcuno)  per  un
fatto commesso ... anni fa, quando, invece,  risulta  documentalmente
provato che il P... si e' rieducato da solo non  avendo  commesso  da
quella data alcun fatto penalmente rilevante (od almeno  alcun  fatto
penalmente rilevante e' stato accertato). 
    Sembra, dunque,  a  questo  giudice  che  il  decorso  del  tempo
contribuisca ad affievolire  l'eventuale  portata  rieducativa  della
pena fino ad annullarla e che quindi l'interpretazione  costantemente
data all'art. 172 del codice penale dalla Suprema Corte per  la  pena
pecuniaria violi il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione. 
    Si rinvia, in proposito, a quanto affermato dalle  SS.  UU.  ...,
che a loro volta richiamano le  SS.  UU.  ...  secondo  la  quale  il
rispetto del principio rieducativo richiede  che  l'esecuzione  della
pena deve essere il piu' vicino possibile alla commissione del  reato
ed alla definitivita' della condanna (supra, pag. 28). 
2.4 La violazione della ragionevole durata del procedimento esecutivo
(art. 111, comma 2, della Costituzione) 
    Che  il  principio  della  ragionevole  durata  del  processo  si
applichi anche in sede di esecuzione e'  affermazione  ricorrente  da
parte della Corte costituzionale (cfr., fra  le  altre,  sentenze  n.
74/2022; 95/2020; 178/2009). 
    Sul punto si  richiamano  ancora  le  citate  SS.  UU.  ...  (rv.
261399),   che   criticando   l'orientamento   secondo    il    quale
l'eseguibilita'  della  pena  dovrebbe  attendere  il   provvedimento
giudiziale  dichiarativo  di  tale  revoca  afferma   che   «siffatta
impostazione offre il fianco  -  all'evidenza  -  alla  critica,  che
peraltro ampiamente si rinviene nella giurisprudenza di legittimita',
che deriva dall'essere tale eseguibilita'  dipendente  dai  tempi,  i
piu' vari e spesso lunghi, dell'attivita'  giudiziaria  diretta  alla
declaratoria di revoca, con due negative e non accettabili  ricadute:
l'essere esposto il condannato alla maggiore o  minore  tempestivita'
dei  provvedimenti  giudiziali,  con   lesione   del   principio   di
uguaglianza; subire lo stesso condannato le conseguenze della  revoca
a maggiore distanza di tempo, cosi' vulnerando i principi,  di  rango
costituzionale, relativi all'effettivita' ed alla ragionevole  durata
del  processo  (anche  della  fase  esecutiva,  ex  art.  111   della
Costituzione), ma anche afferenti ai  valori  rieducativi  (art.  27,
secondo comma, della Costituzione) per cui  l'esecuzione  della  pena
deve essere il piu' vicino possibile alla commissione  del  reato  ed
alla definitivita' della condanna». 
    A maggior ragione, l'insostenibilita' di un sistema  che  colloca
l'esecuzione della pena, sia pure pecuniaria, in un futuro  non  solo
lontano ma  anche  incerto  consentendo  che  il  condannato  rimanga
soggetto sine die alla pretesa punitiva sol perche' il «credito» (che
conserva la sua natura penalistica) e' stato iscritto nel  ruolo  del
concessionario riscossore appare del tutto evidente. 
2.5. Osservazioni sugli effetti dell'entrata in  vigore  del  decreto
legislativo n. 150/2022 
    La sentenza ... ha cura di precisare che le  conclusioni  cui  e'
pervenuta  si  riferiscono  al  sistema  di  riscossione  antecedente
all'entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  150/2022,  e  che
quindi esse potrebbero essere diverse in considerazione  del  diverso
sistema di riscossione introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. 
    L'art. 97  del  decreto  legislativo  n.  150/2022  dispone,  tra
l'altro, che ai reati commessi prima  della  sua  entrata  in  vigore
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed
esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della  legge  24
novembre 1981, n. 689, dall'art. 660 del codice di procedura penale e
da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima di tale data. 
    Inoltre,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente
decreto, nonche' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 367,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione
alle pene pecuniarie irrogate per  reati  commessi  prima  della  sua
entrata in vigore. 
    Poiche', secondo la Corte, la diversa disciplina introdotta dalla
riforma Cartabia potrebbe portare a  conclusione  diverse  in  ordine
all'individuazione  del  termine  di   prescrizione   per   la   pena
pecuniaria, risulta  interessante  individuare  il  novum  capace  di
modificarlo. 
    Esso, ovviamente, concerne le modalita' di esecuzione della pena.
Cosi' il legislatore ha abrogato gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002  affidando
l'esecuzione della pena - come per quella  detentiva  -  al  pubblico
ministero, il quale notifica al condannato l'ordine di esecuzione con
il quale gli si ingiunge  il  pagamento  entro  novanta  giorni,  con
l'avviso che in mancanza si provvedera' alla conversione. 
    Come si vede, questo e' il primo atto del procedimento  esecutivo
con il quale  lo  Stato  esercita  la  pretesa  punitiva.  A  seguire
l'orientamento pre-riforma, quindi, esso segnerebbe anche il  momento
di soddisfacimento di tale  pretesa,  restando  gli  atti  successivi
volti alla reale riscossione del credito (rectius:  pena)  del  tutto
irrilevanti, avendo lo Stato gia' manifestato la volonta' di ottenere
l'esecuzione della pena. 
    Sotto questo profilo, dunque, nulla puo' dirsi cambiato. 
    Cio'  che,  invece,  cambia  e'  il  soggetto  incaricato   della
riscossione, che non e' piu' il concessionario, che agiva seguendo le
norme civilistiche della riscossione dei crediti. Ma tale innovazione
non cambia - perche' non puo' cambiarla  -  la  natura  penale  della
pretesa pecuniaria fatta valere, che rimaneva tale anche nel  sistema
previgente, tant'e' che solo il giudice dell'esecuzione penale poteva
dichiararne l'estinzione. 
    Insomma, ferma restando la natura penalistica del credito,  delle
due l'una: o l'iscrizione a ruolo e' il primo atto  del  procedimento
esecutivo che impedisce la prescrizione, ed allora lo e'  attualmente
anche l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art.  660  del  codice  di
procedura penale e quindi gli effetti dovrebbero essere i medesimi, o
l'emissione di quest'ultimo non impedisce il decorso dei  termini  di
prescrizione cosi' come non lo impediva prima l'iscrizione a ruolo. 
    Non possono, ritiene questo giudice, le modalita' civilistiche di
esecuzione di una pena comportare il  soddisfacimento  della  pretesa
punitiva prima della sua effettiva esecuzione e  la  anestetizzazione
sotto il  profilo  penale  delle  vicende  successive  alla  consegna
dell'elenco delle pene da riscuotere al concessionario. 
    Poiche', pertanto, sotto questo profilo  (la  natura  penale  del
credito  e  la  cessazione  del  periodo  prescrizionale   solo   con
l'effettiva esecuzione della pena),  nulla  sembra  essere  cambiato,
l'orientamento  della  Suprema  Corte  dovrebbe  rimanere   anch'esso
immutato. 
    Essa pone, poi, la questione  della  qualificazione  del  mancato
pagamento «volontario» della pena pecuniaria di cui  al  terzo  comma
dell'art. 660 del codice di procedura penale e se esso  possa  essere
considerato quale  sottrazione  all'esecuzione  della  pena,  con  le
conseguenze previste  dal  quarto  comma  dell'art.  172  del  codice
penale,  posto  che  comunque  tale  ultima  disposizione  ha   quale
presupposto che l'esecuzione sia stata iniziata. 
3. La  violazione  del  principio  di  proporzionalita'  anche  quale
autonomo e ulteriore profilo di incostituzionalita' dell'art. 172 del
codice penale (articoli 3 e 27 della Costituzione) 
    Il presente profilo, a rigore, potrebbe anche essere  considerato
non rilevante e viene proposto solo nella prospettiva che si  dovesse
considerare infondata la questione relativa alla  determinazione  del
dies ad quem del termine prescrizionale, atteso che comunque  risulta
abbondantemente  decorso   quello   decennale   dalla   sentenza   di
irrevocabilita' previsto dall'art. 172 del codice penale. 
    Ci   si   riferisce   alla   violazione    del    principio    di
proporzionalita', anch'esso ricompreso nell'esigenza di  razionalita'
del sistema  la  cui  necessita'  e'  riconosciuta  anche  in  ambito
europeo. 
    Ed infatti il meccanismo previsto dall'art. 172 del codice penale
unifica nel medesimo termine prescrizionale pene di  entita'  e  tipo
abissalmente diversi, con cio' ledendo  la  proporzione  posta  dallo
stesso legislatore quando ha calibrato l'entita' della pena,  i  suoi
limiti edittali, in relazione al valore dell'interesse  protetto  (ed
anche alla personalita' del reo  alla  stregua  dei  criteri  di  cui
all'art. 133 del codice penale). Mentre, infatti,  per  la  multa  e'
prescritto immancabilmente, a prescindere  dalla  pena  inflitta,  il
termine di dieci anni, per quella detentiva (che  dovrebbe  esprimere
un giudizio di rimproverabilita' piu' alto in relazione  al  bene  di
rango costituzionale che viene compresso) il termine di  prescrizione
e' rapportato alla  misura  della  pena  inflitta  commisurandolo  al
doppio di essa e comunque con il limite  massimo  di  trenta  anni  e
minimo di dieci anni (il medesimo di quello stabilito per la  multa).
Ne consegue che la prescrizione della pena inflitta di cinque anni di
reclusione (e quindi espressione di  fattispecie  con  pena  edittale
massima di norma di gran lunga superiore) si prescrive  nel  medesimo
tempo di quella di cinquanta euro di multa (equivalente ad un  quinto
di un giorno di reclusione, secondo il meccanismo di cui all'art. 135
del codice penale e ad un terzo secondo il ragguaglio di cui all'art.
53,  legge  n.  689/1981  a  seguito  della  sentenza   della   Corte
costituzionale   n.   28/22   o,   volendo,   a   quella   di    euro
quattrocentocinquantaseimiladuecentocinquanta          -           un
novemilacentoventicinquesimo della pena di cinque anni di  reclusione
convertita ai sensi dell'art. 135 del codice penale). 
    Sproporzione che sussiste anche all'interno della  stessa  multa,
atteso che il termine di prescrizione e' il medesimo sia per  chi  e'
stato condannato a cinquanta euro di multa sia per chi  si  e'  visto
comminare la stessa pena di diecimila volte superiore:  art.  24  del
codice penale). 
    Questione, si ritiene, rilevante anche nel caso in  esame  atteso
che la multa inflitta e' stata di novantadue euro e quindi (se non si
sono fatti male i conti) un cinquecentoquarantatreesimo  del  massimo
della multa consentito, che pure  si  prescrive  anch'essa  in  dieci
anni. 
    Tale evidente sproporzione incide sia sulla razionalita'  interna
della disposizione (che assume come criterio  il  doppio  della  pena
inflitta),  parificando  situazione  dissimili,  sia  sulla   portata
rieducativa della pena, ingenerando nel condannato  il  convincimento
dell'ingiustizia della pretesa statuale quando aumenti enormemente il
divario tra entita' della pena inflitta e lasso di  tempo  occorrente
per eseguirla. 
4.  La  compatibilita'  della  pena   pecuniaria   con   i   principi
costituzionali 
    L'esame della disciplina relativa alla  prescrizione  della  pena
pecuniaria,  tuttavia,  fa  emergere   anche   rilevanti   dubbi   di
costituzionalita' della stessa pena pecuniaria,  la  cui  valutazione
dovrebbe porsi in una posizione di logica  pregiudizialita'  rispetto
alla prima. 
    Insomma, non si porrebbe piu'  la  questione  della  prescrizione
rispetto ad una pena incostituzionale. 
    E' altresi' vero,  tuttavia,  che  l'eventuale  dichiarazione  di
incostituzionalita' dell'art. 172  del  codice  penale  relativamente
alla multa, nella costante lettura che ne da' la Corte di cassazione,
consentendo la dichiarazione di estinzione della pena risolverebbe il
caso  in  esame  rendendo  con  cio'  irrilevante  la  questione   di
costituzionalita' della stessa pena. 
    Si lascia a codesta Corte, ovviamente,  la  risoluzione  di  tale
rapporto. 
    Si rileva solo, in via preliminare, come  le  considerazioni  che
qui si sottopongono alla valutazione  della  Corte  non  possono  che
involgere tutti gli aspetti di questa pena, atteso che essi attengono
alla sua ontologia e che si  manifestano  nelle  diverse  fasi  della
comminazione, della irrogazione e della esecuzione. 
    Ed e' anche inevitabile che nell'esporre i dubbi in  ordine  alla
sua costituzionalita' si debba fare ricorso ad  una  lettura  critica
delle sentenze della Consulta che hanno nel tempo dovuto pronunciarsi
sulle ricorrenti questioni che rispetto ad alcuni aspetti applicativi
di questa pena le sono  stati  proposti  (circostanza,  questa,  gia'
sintomatica   di   una   aderenza   alla   Costituzione    quantomeno
problematica). 
4.1. L'eguaglianza 
4.1.1. Le decisioni della Corte costituzionale 
    Appare opportuno prendere le mosse dalla ormai  storica  sentenza
della Corte costituzionale (n. 131/79) con la quale si e'  dichiarata
la contrarieta' al principio di eguaglianza dell'art. 136 del  codice
penale che prescriveva la conversione della pena pecuniaria  in  pena
detentiva in caso di ineseguibilita' della prima. 
    In essa si opera una esaustiva elencazione dei plurimi profili di
tale pena che facevano  ritenere  ardua  la  sua  compatibilita'  con
l'assetto costituzionale. 
    Non vi e', quindi, bisogno di aggiungere altro. 
    Essa ha cosi' motivato: 
        In effetti, il complesso normativo sopra riassunto al  n.  3,
disciplinante le pene pecuniarie e la loro esecuzione,  presenta  una
serie di disarmonie che rendono arduo configurarne la piena  aderenza
alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto penale. 
        Anzitutto, il contenuto stesso della pena pecuniaria consente
l'adempimento della obbligazione pecuniaria verso lo  Stato,  in  che
essa consiste, anche ad opera di un terzo, che  puo'  sostituirsi  al
condannato nel pagamento ovvero fornirgliene i mezzi, e cio' in  ogni
caso, anche a prescindere dalla esistenza di un  soggetto  civilmente
responsabile per l'ammenda o dal  ricorrere  della  ipotesi  prevista
dall'art. 237  della  «Tariffa  Penale».  Appare  cosi'  scalfito  il
principio della personalita' della responsabilita' penale. 
        6. - In secondo luogo, nel momento in cui, esclusivamente per
la accertata insolvibilita' del condannato,  si  deve  procedere,  in
sede di esecuzione, indifferibilmente ed  in  modo  automatico,  alla
conversione  della  pena  pecuniaria  in  pena  detentiva,  viene   a
prospettarsi una lesione del  principio  di  eguaglianza  in  materia
penale. 
        La  conversione  comporta,  infatti  e   senza   dubbio,   un
aggravamento della pena inflitta dal giudice ed altera,  percio',  il
rapporto di proporzionalita' tra la gravita' del reato e la capacita'
a delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantita' della
pena irrogata, dall'altro, quale determinato  discrezionalmente,  nei
limiti e secondo i parametri di legge, dal  giudice  stesso.  Con  il
risultato di far derivare, per effetto  delle  condizioni  economiche
del    condannato,    disuguali    conseguenze    sanzionatorie    da
responsabilita' ritenute di pari intensita'  nella  violazione  della
medesima norma incriminatrice, sino  a  far  scontare  al  condannato
insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola  pena
pecuniaria, una pena  di  specie  diversa  e  piu'  grave  di  quella
comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore. 
        8. - Vero e' che la doverosa  salvaguardia  del  fondamentale
interesse dello Stato ad una uguale possibilita' di funzionamento del
sistema penale nei confronti di tutti i  destinatari  presuppone  una
(tendenzialmente) uguale possibilita' di applicazione della  sanzione
prevista dalla legge a  carico  di  tutti  gli  autori  del  medesimo
illecito, e, quindi, che la sanzione stessa sia di tal  contenuto  da
potersi attuare su di  un  bene  sicuramente  posseduto  da  tutti  i
destinatari. Tale e' la liberta' personale, bene  primario  posseduto
da ogni essere vivente, a prescindere dalle diverse  possibilita'  di
godimento, mentre il patrimonio (al pari del  reddito)  non  inerisce
naturalmente alla  persona  umana,  quanto  meno  in  misura  uguale.
Percio' la adozione di pene pecuniarie, accanto ad indubbi vantaggi -
minore  incidenza  sulla  posizione  ed   inserimento   sociali   del
condannato - comporta l'inconveniente di una disuguale  afflittivita'
e al limite, dell'impossibilita' di  applicarla,  in  funzione  delle
diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. 
    Esposto il catalogo delle tare genetiche di una  siffatta  specie
di pena, ci si sarebbe aspettato che la Corte avesse affermato - come
ha fatto in motivazione - che essa non era - ne' lo sarebbe mai stata
- aderente alle norme costituzionali cui deve conformarsi il  diritto
penale e che la pena debba essere sin dalla sua comminazione  di  tal
contenuto da potersi attuare su di un bene sicuramente  posseduto  da
tutti i destinatari in egual misura.  Ed  invece,  dovendosi  d'altra
parte  pronunciare  solo  sulla  legittimita'  costituzionale   della
convertibilita' della pena pecuniaria in pena detentiva (da  eseguire
in regime di semiliberta', quale oggi previsto per  gli  inadempienti
colpevoli), ha ritenuto di segnalare al  legislatore  il  compito  di
assicurare la possibilita' di garantire l'effettiva  uguaglianza  dei
cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria. 
    Con cio', tuttavia, non si e' tenuto conto  che  qualsiasi  fosse
stata la sanzione sostitutiva a causa  dell'insolvibilita'  del  reo,
tale conversione avrebbe sempre ineluttabilmente finito per  attuarsi
soltanto a carico dei nullatenenti, dei  soggetti,  cioe',  costretti
alla solitudine di una miseria che preclude anche  ogni  solidarieta'
economica,  e  reca,  percio',  l'impronta  inconfondibile   di   una
discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali,  la  cui
illegittimita' e' apertamente, letteralmente, proclamata dall'art.  3
della Costituzione e che nella traslazione della pena dai  beni  alla
persona  del  condannato  insolvibile  e'  evidente  il  retaggio  di
concezioni  arcaiche,  basate  sulla  fungibilita'  tra  liberta'   e
patrimonio personali (ibidem). 
    La sostituzione della reclusione con la liberta'  controllata  od
il lavoro sostitutivo (per come disposto  dalle  successive  versioni
della legge n. 689/1981) pur avendo  eliminato  la  conseguenza  piu'
inaccettabile della conversione non ha impedito, pero', che questa si
risolvesse comunque nell'applicazione di un surplus di  afflittivita'
rispetto  alla  pena  originariamente  ritenuta   «giusta»   la   cui
inflizione  dipende  esclusivamente  da  una  condizione   soggettiva
incolpevole del condannato. 
    Le successive pronunce della Consulta si snodano tra  l'implicito
riconoscimento - assunto quale  cosa  ovvia,  il  cui  contrario  non
sarebbe nemmeno  pensabile  -  della  imprescindibilita'  della  pena
pecuniaria  ed  il  monito  al  legislatore  di  renderne   effettiva
l'esecuzione (il che equivale a  dire  di  darle  la  dignita'  e  la
funzione di pena,  non  meramente  comminata  ed  irrogata  ma  anche
eseguita). 
    Risulta, infatti, ricorrente il rilievo che «resta ferma, piu' in
generale, la stringente opportunita' - piu' volte segnalata da questa
Corte - che il legislatore intervenga, nell'attuazione  della  delega
stessa ovvero mediante interventi  normativi  ad  hoc,  a  restituire
effettivita' alla pena pecuniaria,  anche  attraverso  una  revisione
degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e  di  conversione  in
pene limitative della liberta' personale (sentenza n. 279 del  2019);
e cio' "nella consapevolezza che soltanto una disciplina  della  pena
pecuniaria in grado di garantirne una  commisurazione  da  parte  del
giudice proporzionata tanto  alla  gravita'  del  reato  quanto  alle
condizioni  economiche  del  reo,  e  assieme  di   assicurarne   poi
l'effettiva riscossione, puo' costituire una seria  alternativa  alla
pena detentiva, cosi' come di fatto accade in molti altri ordinamenti
contemporanei" (sentenza n. 15 del 2020)». 
    Occorre, a questo punto, indugiare brevemente sulla portata e sul
contenuto delle  decisioni  della  Corte,  ed  in  particolare  della
sentenza n. 131/79. 
    Esse,   infatti,   risultano   articolarsi   su   due    momenti:
l'accertamento  della  lesione  dei  principi  costituzionali  e   la
prefigurazione  degli  effetti   sull'ordinamento   che   l'eventuale
dichiarazione di incostituzionalita' avrebbe comportato. 
    Si tratta di una  preoccupazione  ovvia,  atteso  il  particolare
giudizio demandato alla Corte. 
    E tuttavia, quando la preoccupazione per gli effetti prevale  sul
giudizio di compatibilita' costituzionale il rischio che quest'ultimo
receda dinanzi ai primi appare concreto. 
    La  vicenda  relativa  alla  conversione  della  pena  pecuniaria
appare, sotto questo profilo, sintomatica. 
    La Corte, infatti, aveva fatto l'elenco dei  plurimi  profili  di
collisione  della  pena  pecuniaria  con  i  principi   della   Carta
costituzionale, alcuni dei quali - quello  della  personalita'  della
responsabilita' penale - non emendabili. 
    E  tuttavia,  al  momento  di  tirare  le  conclusioni  -  e  pur
pervenendo ad una declaratoria di incostituzionalita' nei termini che
le  erano  stati  rimessi  -   si   preoccupa   di   introdurre   una
considerazione, una indicazione al legislatore,  che,  ad  avviso  di
questo  giudice,  oltre  ad  essere  del  tutto  superflua   rispetto
all'esaustivita' della decisione, idonea di per se' sola ad eliminare
la  diseguaglianza,  contraddice  il  puntiglioso   e   condivisibile
giudizio di inadeguatezza della pena pecuniaria in se'. 
    Essa, infatti, afferma che «con  cio'  non  si  vuole  certamente
escludere la possibilita' di garantire  l'effettiva  uguaglianza  dei
cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria». 
    Si tratta, allora, di stabilire qual e'  l'effettiva  uguaglianza
di fronte alla legge. 
    La risposta ce la fornisce la stessa sentenza. 
    Ed invero, le pene principali  previste  dal  codice  Rocco  sono
soltanto due: la pena detentiva e quella pecuniaria. 
    La conversione della pena pecuniaria entra in gioco  quando,  per
la poverta'  del  condannato,  essa  non  puo'  essere  eseguita  per
mancanza del denaro, la cui privazione costituisce il suo oggetto. 
    Una situazione analoga si  puo'  verificare  anche  per  la  pena
detentiva, quando - in disparte l'ipotesi della morte  del  reo,  che
estingue la pena - il condannato si rende latitante  facendo  mancare
l'oggetto della pena - la liberta' personale da comprimere - e quindi
la sua eseguibilita'. 
    Medesime condizioni, differente trattamento, posto che alcuno  ha
mai pensato di convertire la pena detentiva divenuta ineseguibile per
mancanza dell'oggetto in altra pena che colpisca il reo (ad esempio -
riandando a tempi remoti  -  la  confisca  del  suo  patrimonio).  La
mancanza  dell'oggetto  della  pena  detentiva  acquieta  la  pretesa
punitiva, sospendendone il soddisfacimento  fino  al  rintraccio  del
condannato o allo spirare del termine di prescrizione. 
    La situazione in cui versa sia  il  latitante  che  l'insolvibile
sono del tutto sovrapponibili (la mancanza dell'oggetto della  pena),
con la differenza  che  la  prima  e'  conseguenza  di  una  condotta
volontaria di  chi  si  sottrae  all'esecuzione  della  reclusione  o
dell'arresto, la seconda e' dovuta ad una situazione incolpevole  del
condannato (che verosimilmente vorrebbe ben essere  nelle  condizioni
di pagarla la multa o l'ammenda). 
    Ergo: la differenza di trattamento tra il  sottoposto  alla  pena
detentiva ed il sottoposto alla pena pecuniaria (atteso che nel primo
caso  l'ordinamento  prende  atto  dell'ineseguibilita'  della   pena
irrogata, mentre nel secondo caso no) risiede tutto nelle  condizioni
economiche di quest'ultimo, in palese  ed  eclatante  violazione  del
disposto dell'art. 3 della Costituzione, secondo il quale  differenti
condizioni personali - e quindi economiche - non  possono  essere  la
ragione di un differente trattamento. 
    Ancora: analoga disparita' si  verifica  tra  i  condannati  alla
medesima pena pecuniaria per il medesimo fatto di reato tra chi  puo'
provvedere  al  pagamento  e  chi,  a  causa  delle  sue   condizioni
economiche, non puo' farlo  e  solo  per  questo  e'  assoggettato  a
sopportare una pena di specie diversa - e piu' afflittiva - di quella
irrogatagli dal giudice e da questo ritenuta quella giusta. 
    Anche  qui,  una  differenza  di  trattamento  la  cui  causa  e'
originata esclusivamente  dalle  condizioni  economiche  di  uno  dei
condannati,  e  quindi  in  evidente  violazione  del  principio   di
uguaglianza. 
    In entrambi i  casi  la  disparita'  trova  la  sua  causa  nella
mancanza  dell'oggetto  della  pena,   circostanza   prevedibile   ma
incolpevole e che viene superata sostituendo la pena irrogata con una
diversa ma piu' afflittiva: una vera e propria punizione dello  stato
di poverta' del reo. 
    Si tratta, quindi, di una violazione del principio di eguaglianza
al quadrato, causata esclusivamente dalle  condizioni  personali  del
reo. 
    La Corte ha dichiarato  l'incostituzionalita'  della  conversione
sul presupposto che la traslazione della pena dai beni  alla  persona
del condannato insolvibile e'  evidente  il  retaggio  di  concezioni
arcaiche,  basate  sulla  fungibilita'  tra  liberta'  e   patrimonio
personali. 
    Ma con la rimozione del meccanismo  della  conversione  la  Corte
aveva gia' raggiunto da se', automaticamente e senza la necessita' di
alcun  ulteriore  intervento,  la  agognata  e  giustamente   pretesa
effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte  alla  sanzione  penale
non   essendovi   piu'   -   a   seguito   della   dichiarazione   di
incostituzionalita' della conversione - alcuna differenza in sede  di
esecuzione tra pena detentiva e pena  pecuniaria.  Anche  nell'ambito
dei condannati alla pena pecuniaria  tale  uguaglianza  poteva  dirsi
realizzata  atteso  che  l'impossibilita'  di  esecuzione  costituiva
ragionevole giustificazione del diverso trattamento. 
    Ed invero, poiche'  l'insolvibilita'  del  condannato  alla  pena
pecuniaria fa venir meno l'oggetto della pena al medesimo modo in cui
il condannato alla pena detentiva, rendendosi latitante, lo fa venire
per la propria, si sarebbe verificata la seguente perfetta simmetria: 
        lo Stato prende  atto  dell'ineseguibilita'  della  pena  per
mancanza del suo oggetto tanto per il condannato alla pena  detentiva
resosi irreperibile quanto per quello condannato alla pena pecuniaria
rivelatosi insolvibile; 
        il condannato insolvibile si pone rispetto a quello solvibile
nella medesima identica condizione di  quello  condannato  alla  pena
detentiva per il quale questa non puo' essere  eseguita  rispetto  ad
altro condannato reperibile che, invece, viene ad essa assoggettato. 
    C'e' quindi da  chiedersi  quale  fosse  l'effettiva  uguaglianza
avuta di mira dalla Corte e perche' - pur  rendendosi  conto  di  non
poterla raggiungere con la sola sua decisione - ha rimosso l'istituto
della conversione proprio sul presupposto che esso  fosse  fomite  di
una condizione di diseguaglianza. 
    L'evidente  contraddizione  appare  davvero  incomprensibile   (o
meglio, molto comprensibile  quanto  -  se  e'  lecito  dirlo  -  non
condivisibile). 
    In sostanza la Corte non risolve il dilemma - esso  si'  retaggio
di tempi remoti - tra il tabu' della pena  pecuniaria,  prevista  dai
tempi di Hammurabi unitamente alle pene corporali,  e  l'applicazione
del principio di eguaglianza. In realta' l'esigenza che la Corte pone
non e' gia' l'effettiva eguaglianza di fronte alla sanzione penale  -
raggiunta proprio grazie alla  dichiarazione  di  incostituzionalita'
del meccanismo della conversione - ma la effettiva punizione  di  chi
si sia reso autore  di  un  fatto  di  reato,  cio'  che  costituisce
l'essenza del diritto penale  essendo  di  tutta  evidenza  come  ove
all'affermazione della penale responsabilita' non segua la  punizione
del  reo  (come  paradossalmente  accade  di  regola  proprio  per  i
condannati alla  pena  pecuniaria)  detta  affermazione  non  avrebbe
alcuna utilita' e rivestirebbe un effetto meramente declaratorio, del
tutto inidoneo a conseguire gli effetti  di  prevenzione  generale  e
speciale (almeno quelli!) insiti  nella  concreta  irrogazione  della
pena (ma non di una pena qualsiasi). 
    Ma qui  entra  in  gioco  il  legislatore,  il  quale  nella  sua
discrezionalita' ha stabilito che di pene ce ne debbano  essere  solo
due: una che colpisce la liberta' personale e l'altra il  patrimonio.
Scelta del tutto non necessitata, atteso che l'effetto  afflittivo  e
dissuasivo si sarebbe  ben  potuto  raggiungere  in  altro  modo.  Il
legislatore, cioe', non era affatto costretto  a  scegliere  la  pena
pecuniaria come pena principale unitamente alla reclusione. 
    Il fatto e', pero', che il patrimonio e' ballerino e puo' variare
anche in maniera consistente tra la sentenza di primo grado e  quella
definitiva, anche nell'ipotesi (del tutto  teorica)  che  il  giudice
abbia  puntigliosamente  e  con  fatica  determinato  le   condizioni
economiche del reo (nella speranza che  siano  quelle  effettive)  al
momento della  condanna  (preoccupazione  che  era  ben  lontana  dal
legislatore del codice Rocco), sicche' l'eventualita' che al  momento
della esecuzione della pena manchi (effettivamente o formalmente, non
importa) il bene sul quale eseguire la pena non e' affatto remota  ed
eccezionale.  Eventualita',  quindi,  prevedibile  e   prevista   dal
legislatore, che pure in presenza di tale caratteristica  della  pena
ne ha voluto fare un cardine del sistema penale. 
    Ma, allo stesso modo, il legislatore non puo' non aver assunto il
rischio - proprio come per la pena detentiva - della  ineseguibilita'
della pena pecuniaria quando manchi il bene da aggredire. 
    Con l'entrata in vigore della Costituzione,  il  legislatore  non
puo' piu'  essere  considerato  libero  -  nell'esercizio  della  sua
discrezionalita' politica - di far seguire alla mancanza dell'oggetto
della pena tutte le conseguenze che ritenga di  applicare,  dovendosi
muovere nell'ambito dei principi  fissati  dalla  legge  fondamentale
(come il giudizio di costituzionalita' evidentemente attesta). 
    Ed allora, sembra che, se l'ineseguibilita' della pena pecuniaria
derivi da una condizione personale del reo, da  tale  condizione  non
puo' in alcun modo farsi derivare una conseguenza deteriore  per  chi
in  essa  versi  mediante  l'applicazione  di  una  pena  diversa   e
inevitabilmente piu' afflittiva di  quella  originariamente  prevista
(ma neanche una meno afflittiva, che creerebbe analoghi problemi). 
    Insomma,  se  la   conversione   dipende   esclusivamente   dalle
condizioni personali e sociali del reo, l'applicazione  di  una  pena
diversa integrera' comunque una lesione del principio di  eguaglianza
ed una pena diversa e piu' afflittiva si risolverebbe inevitabilmente
in una punizione della poverta' giacche' solo in essa  troverebbe  la
sua giustificazione. 
    Non e', pertanto, questione di graduare il grado di afflittivita'
della pena sostitutiva nell'illusione che un suo livello  minimo  sia
idoneo ad eliminare la disparita' di trattamento. Esso si rivelerebbe
comunque un surplus di afflizione la cui ragion d'essere risiederebbe
esclusivamente nelle diverse condizioni personali dei condannati. 
    E' la stessa sentenza n. 131/79, del resto, ad affermare  che  la
conversione comporta, infatti e senza dubbio, un  aggravamento  della
pena  inflitta  dal  giudice  ed  altera,  percio',  il  rapporto  di
proporzionalita'  tra  la  gravita'  del  reato  e  la  capacita'   a
delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e  quantita'  della
pena irrogata, dall'altro, quale determinato  discrezionalmente,  nei
limiti e secondo i parametri di legge, dal  giudice  stesso.  Con  il
risultato di far derivare, per effetto  delle  condizioni  economiche
del    condannato,    disuguali    conseguenze    sanzionatorie    da
responsabilita' ritenute di pari intensita'  nella  violazione  della
medesima norma incriminatrice, sino  a  far  scontare  al  condannato
insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola  pena
pecuniaria, una pena  di  specie  diversa  e  piu'  grave  di  quella
comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore. 
    Viene, quindi, da chiedersi se il principio di eguaglianza  possa
soffrire di qualche strappo e di qualche attenuazione in vista  della
soddisfazione di qualche altro principio di rango almeno pari ad  una
norma della Costituzione. 
    E' interessante, percio', esaminare sul punto le motivazioni  via
via addotte dalla Corte. 
    Un primo principio e' quello della inderogabilita' della pena. 
    Ma e' la stessa  sentenza  n.  131/79,  superando  l'orientamento
della  sentenza  n.  29/62,  ad  affermare:  Ne'  a  giustificare  la
disciplina vigente della conversione della pena  pecuniaria  in  pena
detentiva vale richiamarsi alla inderogabilita' della  pena  che,  in
quanto sanzione criminale, deve poter essere  eseguita  a  carico  di
tutti i destinatari. 
    Sotto il profilo qui considerato, occorre  anzitutto  evitare  di
confondere il concetto di inderogabilita' della pena con quelli della
sua materiale ineseguibilita'  ovvero  della  sua  differibilita'  in
presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione. 
    L'esecuzione della pena detentiva, che non cessa  per  questo  di
essere inderogabile, non puo' che arrestarsi tutte le volte  che  non
si riesce a disporre del soggetto chiamato ad espiarla. (...). 
    Dalla pratica equiparazione di inderogabilita' e indifferibilita'
della  pena  deriva  la  valutazione  statica  ed  immutabile   della
insolvibilita',  ancorata  per  di   piu'   ad   una   prospettazione
ottocentesca del patrimonio personale, propriamente tale soltanto  se
consistente in beni immobili. In questa ottica, dalla incapacita' del
condannato, verificata al  momento  dell'esecuzione,  di  pagare  per
intero la multa o  l'ammenda  inflittagli  sembra  dedursi  non  gia'
l'esistenza di una situazione di fatto  che  arresta  temporaneamente
l'esecuzione stessa (cosi' come avviene nel caso  di  irreperibilita'
del condannato anche a pena detentiva), ma addirittura una  causa  di
estinzione della pena, il che evidentemente non e'. 
    Alle condivisibili considerazioni della  Corte  appena  riportate
puo' aggiungersi che l'inderogabilita' si pone su un piano del  tutto
diverso rispetto al giudizio  di  compatibilita'  costituzionale.  Il
soddisfacimento  del  principio   di   eguaglianza,   infatti,   deve
sussistere prima della  sua  introduzione  nell'ordinamento,  sicche'
l'inderogabilita' non puo'  che  essere  un  attributo  di  una  pena
costituzionalmente legittima. Ove, infatti,  fosse  il  contrario  si
pretenderebbe l'esecuzione ad ogni costo  di  una  pena  illegittima,
cio' che costituirebbe un  peccato  mortale  (per  l'ordinamento,  si
intende). 
    Non e' colpa della pena pecuniaria se non  puo'  essere  -  e  di
norma non lo e' - inderogabile. 
    Ma l'intervento del legislatore invocato dalla stessa sentenza n.
131/79 si pone in radicale contrasto con  quanto  poche  righe  sopra
affermato nella medesima sentenza, e cioe' che quando  pero',  in  un
ordinamento vincolato alla osservanza dei  parametri  costituzionali,
l'alternativa tra pena pecuniaria e  pena  detentiva  si  pone  e  si
scioglie  esclusivamente  in  funzione   della   insolvibilita'   del
condannato,   accertata   al    momento    dell'esecuzione,    appare
insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione
del principio di uguaglianza di fronte al reato e alla pena,  proprio
sul   sacrificio   dell'uguaglianza    stessa,    introducendo    una
discriminazione determinata unicamente  dalle  condizioni  economiche
del condannato. 
    Ritenere che l'uguaglianza di fronte alla legge si possa ottenere
facendo ricorso ad una pena  sostitutiva  che  colpisca  la  liberta'
personale in modo meno afflittivo della reclusione equivale,  poi,  a
mutare  il  parametro  costituzionale  in  base  al  quale  e'  stata
pronunciata l'incostituzionalita' dell'art. 136  del  codice  penale.
Non si tratterebbe piu',  infatti,  di  ristabilire  una  parita'  di
trattamento (gia' ottenuta con l'eliminazione della  conversione)  ma
di ritenere piu' proporzionata una pena  restrittiva  della  liberta'
personale meno afflittiva della  reclusione  eseguita  con  le  forme
della semiliberta', e quindi (secondo un  corrente  orientamento,  in
verita' non del tutto condivisibile)  il  principio  di  rieducazione
(art. 27, comma 3, della Costituzione), che pero' nella sentenza  non
risulta affrontato. 
    Insomma, con la sostituzione  di  una  pena  comunque  limitativa
della liberta'  personale  alla  pena  pecuniaria  non  eseguita  per
l'insolvibilita' del condannato non si elimina la riscontrata  (dalla
Corte) diseguaglianza ma si riducono le sue conseguenze rendendo piu'
proporzionata la pena sostitutiva rispetto alla reclusione. 
    Per questo non appare condivisibile  la  successiva  sentenza  n.
108/87, con la quale e' stata dichiarata infondata analoga  questione
con riferimento all'allora vigente art. 107, legge n. 689/1981 per il
quale le pene pecuniarie si convertivano in liberta' controllata. 
    Con essa la Corte ha affermato: 
        Il vero  e'  che  la  sentenza  n.  131/1979  non  considero'
costituzionalmente illegittima ogni forma di conversione;  cio'  che,
dato il sostanziale svuotamento della  funzione  intimidatrice  della
pena    pecuniaria    che    conseguirebbe    ad    una    previsione
d'inconvertibilita', sarebbe  stato  in  contrasto  con  la  positiva
considerazione degli «indubbi vantaggi» (par. 8; ma cfr.  anche  par.
4) che l'adozione di essa comporta. Illegittima  fu  ritenuta  quella
particolare configurazione della conversione, «retaggio di concezioni
arcaiche», contenuta nel codice del 1930:  e  cio'  sia  per  i  suoi
effetti sostanziali di privazione della liberta' personale,  sia  per
l'automatismo del meccanismo processuale adottato.  Ne'  fu  estranea
alle  valutazioni  della  Corte  la  considerazione  delle   esigenze
connesse al carattere di inderogabilita' della pena,  essendosi  anzi
espressamente fatto richiamo tanto alla  «doverosa  salvaguardia  del
fondamentale interesse dello  Stato  ad  un  uguale  possibilita'  di
funzionamento  del  sistema  penale  nei   confronti   di   tutti   i
destinatari», quanto alla necessita' della «minaccia di  conversione»
«a fine di prevenzione generale e speciale» (par. 8). 
        Ma, atteso «l'inconveniente di una  disuguale  afflittivita'»
tra pena pecuniaria e pena convertita, la decisione  in  esame  -  in
cio' discostandosi notevolmente dalla precedente sentenza n.  29/1962
- ritenne che il principio di inderogabilita' non potesse far  premio
sul fondamentale principio d'uguaglianza fino al punto di legittimare
la conversione della pena  (pecuniaria)  meno  afflittiva  in  quella
(detentiva) che lo e' in ben  maggiore  grado:  ed  all'uopo  indico'
appunto - quali esempi di un piu' equilibrato bilanciamento  -  altre
misure alternative alla pena  detentiva,  come  quelle  poi  previste
nella legge n. 689/1981. 
        Nemmeno,   poi,   la   Corte   trascurava   il   pericolo   -
particolarmente   evidente   in   riferimento    a    taluni    reati
tradizionalmente  puniti  con  pene  pecuniarie  proporzionali  anche
elevate, come il  contrabbando  -  che  o  mancando  la  minaccia  di
conversione, «il condannato  possa  essere  indotto  a  precostituire
volontariamente una situazione d'insolvenza» (par.  8);  anzi  a  tal
riguardo e'  espressamente  additata  nella  sentenza  un'ipotesi  di
fattispecie sanzionatoria poi puntualmente recepita  dal  legislatore
(cfr. art. 109, legge n. 689/1981). 
        7.- Una considerazione complessiva della disciplina contenuta
nella legge n. 689/1981 porta, dunque, a concludere che essa -  lungi
dal riprodurre sostanzialmente la situazione anteriore alla  sentenza
n.  131/1979  -  costituisce   in   buona   misura   attuazione   del
bilanciamento di valori costituzionali prefigurato da questa. 
        (...). 
        Per quanto, poi, piu'  specificamente  attiene  alle  censure
svolte nell'ordinanza di rimessione,  la  complessiva  considerazione
dei  valori  in  gioco  -  quale  risulta  dalle   sopra   illustrate
enunciazioni della sentenza n. 131/1979, e  che  va  qui  ribadita  -
comporta che non sia concretamente evitabile  ne'  la  previsione  di
misure  succedanee  alla  pena   pecuniaria   non   corrisposta   per
insolvibilita',  ne'  che  queste  possano  incorporare,  rispetto  a
quella, un margine di maggiore afflittivita'. Il  preminente  rilievo
che, nel  bilanciamento,  va  assegnato  al  principio  d'uguaglianza
implica pero' che si debbano adottare misure sostitutive che riducano
al minimo possibile tale divario, e  che  nel  contempo  si  adottino
disposizioni che, agevolando l'adempimento della  pena  pecuniaria  e
rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni
d'insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area
di  concreta  operativita'  della  conversione:  il  che   si   rende
necessario anche al fine  di  pervenire  ai  risultati  additati  dal
secondo comma dell'art.  3  della  Costituzione,  il  cui  essenziale
rilievo nella materia in questione e' stato gia'  sottolineato  nella
sentenza n. 131/1979 (par. 8). 
    In sintesi. 
    Sulla erroneita' del richiamo  al  principio  di  eguaglianza  di
fronte alla pena  si  e'  gia'  detto.  Si  aggiunge  che  l'evidente
contraddittorieta', ed  anzi  la  paradossalita'  dell'argomentazione
emerge dal seguente sillogismo: 
        1) la sentenza n. 131/79 ha dichiarato  l'incostituzionalita'
dell'art. 136 del codice  penale  perche'  prevedeva  la  conversione
della pena pecuniaria in altra pena (e non gia' perche' si  prevedeva
la pena detentiva); 
        2) il principio violato era quello di eguaglianza  di  fronte
alla legge perche' detto meccanismo scattava solo ed esclusivamente a
causa delle condizioni economiche del reo; 
        3) ergo: qualsiasi pena si dovesse prevedere in  sostituzione
di quella pecuniaria sarebbe comunque illegittima perche'  troverebbe
la  sua  causa  nelle  suddette  condizioni,  non  risiedendo   nelle
caratteristiche della pena sostitutiva la causa della diseguaglianza. 
    Ne  consegue  necessariamente   che   qualsiasi   meccanismo   di
conversione, lungi dal ripristinare  una  situazione  di  uguaglianza
l'avrebbe reintrodotta e di converso e  paradossalmente  che  ove  la
reintroduzione  della  conversione  avesse  posto  rimedio   ad   una
situazione  di  diseguaglianza  questa  non  avrebbe  potuto   essere
prodotta da altri se non dalla sentenza n. 131/79. 
    Se cio' e'  vero,  per  ritenere  tollerabile  e  compatibile  la
violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  causata  dallo  stesso
meccanismo della conversione  -  per  un  asserito  bilanciamento  di
principi almeno del medesimo rango - si sarebbe dovuto  fare  ricorso
ad un superprincipio supercostituzionale a fronte del quale il  primo
avrebbe dovuto recedere, ma esso non risulta in alcun modo  indicato,
tale non potendo essere ne' quello  dell'inderogabilita'  della  pena
(che presuppone la  costituzionalita'  di  quest'ultima)  ne'  quello
della prevenzione generale o speciale (anch'esso esplicabile solo  da
una pena costituzionalmente legittima). 
    La Corte, poi,  parte  dall'assioma  che  non  sia  concretamente
evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria
non  corrisposta  per  insolvibilita',   ne'   che   queste   possano
incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore  afflittivita'
sulla base di una non meglio definita complessiva considerazione  dei
valori in gioco. Solo il preminente rilievo che,  nel  bilanciamento,
va assegnato al principio d'uguaglianza consente l'adozione di misure
sostitutive che riducano al minimo possibile tale  divario  (divario,
sembra di comprendere, tra il principio di eguaglianza ed  altro  non
meglio  identificato  principio  a  questo  prevalente).  Cioe',   il
principio di  eguaglianza,  lungi  dal  portare  all'eliminazione  di
effetti diversi rispetto alla medesima  condizione  produrrebbe  solo
una mera mitigazione  di  tale  diversita',  con  cio'  accettando  e
legittimando   la   rilevata   diseguaglianza.   Ma    il    rispetto
dell'eguaglianza - avrebbe detto monsieur de  La  Palice  -  richiede
l'eliminazione della diseguaglianza e quindi dei fattori che  l'hanno
prodotta, e quindi nel caso in esame  l'espiazione  di  pene  diverse
(non importa quali) a seguito dello stato di diseguaglianza  prodotto
dalle condizioni economiche. 
    Ancora, la Corte sostiene che il  sostanziale  svuotamento  della
funzione intimidatrice della pena pecuniaria che conseguirebbe ad una
previsione d'inconvertibilita', sarebbe stato  in  contrasto  con  la
positiva considerazione degli «indubbi vantaggi»  (par.  8;  ma  cfr.
anche par. 4) che l'adozione di essa comporta. 
    Si osserva sommessamente  che  con  tale  affermazione  la  Corte
finisce per ammettere che la  pena  pecuniaria  non  ha  una  propria
funzione intimidatrice (non essendo essa, di regola  eseguita  e  non
potendo avere, d'altra parte, alcuna altra funzione e  meno  che  mai
quella rieducativa) ma la prende in prestito - per cosi' dire - dalla
pena sostitutiva usata come  spauracchio  per  indurre  a  pagare  ed
ammette anche che -  diversamente  dalla  pena  detentiva  -  non  e'
possibile la sua  esecuzione  coattiva  (dato  per  pacifico  che  il
condannato di norma non esegue spontaneamente e  volentieri  la  pena
cui e' stato condannato). Per essere  dissuasiva,  insomma,  la  pena
pecuniaria ha bisogno di travestirsi da altra pena.  La  Corte,  poi,
non rivela quali siano gli indubbi vantaggi derivanti da  tale  pena,
che comunque non  dovrebbero  fare  aggio  sulla  sua  compatibilita'
costituzionale e deriverebbero pur sempre  dall'esplicazione  di  una
condizione di  diseguaglianza  economica.  Se,  poi,  il  non  meglio
precisato vantaggio dovesse  essere  quello  di  sostituire  le  pene
detentive di breve durata, esso puo' essere raggiunto con altra  pena
rispettosa del principio di eguaglianza, sterilizzando il nodo  della
questione che risiede nella ineliminabile differenza delle condizioni
economiche dei consociati  atteso  che  anche  tale  vantaggio  -  la
sostituzione delle pene detentive di breve durata - ridonda sempre in
modo ineguale tra i condannati alla medesima pena detentiva breve  in
conseguenza delle condizioni economiche del reo, potendo esso  essere
conseguito solo da chi e' in condizioni di pagare.  Il  ricorso  alla
pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva breve si risolve
dunque anch'esso in un privilegio in favore degli abbienti.  Insomma,
il vizio genetico della  diseguaglianza  dell'oggetto  non  puo'  non
avere conseguenze sul funzionamento della pena, anche quando  il  suo
impiego dovesse rivelarsi utile per altre esigenze  non  pariordinate
al principio di eguaglianza. 
    Eppure, la sentenza non e' priva di  spunti  che  rendono  ancora
piu' inspiegabile la decisione assunta: 
        1)  la  consapevolezza   dell'impossibilita'   di   accertare
effettivamente  le   condizioni   economiche   del   reo   e   quindi
l'impossibilita' per la pena pecuniaria di adeguarvisi (Vero  e'  che
il legislatore non lui  ritenuto  di  adottare  quei  «meccanismi  di
adeguamento alle concrete condizioni economiche dei condannati» (par.
8) che meglio potrebbero ad avviso della Corte (par. 4) - «tendere ad
una   uguaglianza   sostanziale   della   pena   pecuniaria   perche'
proporzionale alle risorse» dei medesimi. Ma e'  anche  vero,  da  un
lato, che cio' fu dovuto a difficolta' pratiche - quali  la  mancanza
di efficaci e rapidi strumenti di accertamento del reddito  effettivo
dei cittadini - che non possono ragionevolmente essere sottovalutate;
e, dall'altro, che una riconsiderazione del  problema  non  e'  stata
affatto esclusa, ma esplicitamente considerata nel  caso  che  quelle
difficolta' siano  avviate  a  soluzione  (cfr.  la  Relazione  della
Commissione ministeriale per la riforma della normativa in materia di
conversione di pene pecuniarie). Considerando che quelle  difficolta'
pratiche non possono dirsi ancora attualmente superate e  che  questo
problema - quello di determinare l'effettiva, condizione economica  -
non puo' dirsi affatto  risolto  con  la  facolta'  data  al  giudice
dall'art. 133-bis del codice penale (sul quale si dira' subito dopo); 
        2) il sostanziale  -  all'epoca  -  mancato  funzionamento  e
quindi l'inapplicabilita' del lavoro sostitutivo (nella  sentenza  n.
131/1979 - anche in base alle  valutazioni  della  dottrina  ed  alle
esperienze  straniere  -  si  indico'  nel  lavoro  sostitutivo,  poi
previsto dall'art. 105, legge n. 689/1981, la misura che restringe al
massimo l'aggravio di pena  connesso  alla  conversione,  e  che  nel
contempo -  si  aggiunge  e'  in  grado  di  esplicare  una  funzione
rieducativa. Nella stessa sentenza si avvertiva pero' che tale misura
- gia' contemplata nell'ordinamento penitenziario (art. 21, legge  n.
354/1975) ed ancor prima nel codice del 1889 (art. 19) -  e'  rimasta
sin qui totalmente inattuata  per  mancanza  dei  necessari  supporti
organizzativi» (par. 4). Porre rimedio a tali deficienze e',  per  le
ragioni anzidette, un preciso dovere delle autorita'  competenti.  Ma
per l'intanto, ed allo stato, non puo' ritenersi  ingiustificato  che
il legislatore del 1981, dato il perdurare di quelle carenze, si  sia
indotto ad affiancare al  lavoro  sostitutivo  una  misura,  come  la
liberta' controllata, che  anche  per  certe  discutibili  previsioni
della  sua  concreta  disciplina  (art.  56)  -  e'  certo  di   esso
maggiormente afflittiva, ed alla quale dovra'  percio'  competere  un
ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente.). 
    Sia pure  incidentalmente,  la  Corte  ha  ammesso  che  la  pena
sostituiva del lavoro  sostitutivo  avrebbe  anche  il  vantaggio  di
esplicare  una  funzione  rieducativa:  segno  evidente  che   quella
pecuniaria non ne esplica alcuno. 
    Sintomatica,  poi,  la  manifestata  preferenza  per  il   lavoro
sostitutivo rispetto alla liberta' controllata. Ed invero, una  volta
ritenuta costituzionalmente legittima la conversione (con  l'unico  -
sembra - limite della reclusione  quale  pena  sostitutiva),  sarebbe
stato conseguente lasciare all'esercizio della  discrezionalita'  del
legislatore stabilire quale dovesse essere la  pena  sostitutiva.  Le
censure  mosse  alla  liberta'  controllata  -  quasi  un  cartellino
arancione - che pero' non impediscono  di  ritenerla  rispettosa  del
principio di eguaglianza non consentono, tuttavia, di  individuare  a
quale  altezza  debba  essere  posta  l'asticella  dell'afflittivita'
perche' possa o non  possa  ritenersi  rispettata  l'eguaglianza  dei
condannati, e soprattutto perche'. 
4.1.2. Le condizioni economiche del reo 
    La quadratura del cerchio, vale a dire  rendere  compatibile  uno
stato rigido (l'eguaglianza di  fronte  alla  pena  pecuniaria,  come
aveva  sollecitato  la  Corte  costituzionale)  con  una   condizione
variabile (la diversa capacita' economica dei condannati),  e'  stata
tentata, come si e' detto, con l'art. 133-bis  del  codice  penale  -
introdotto dalla legge n.  689/1981)  la  cui  rubrica  e',  appunto,
«condizioni economiche del reo: valutazione agli effetti  della  pena
pecuniaria». 
    Ma si sa che le strade  dell'inferno  sono  lastricate  di  buone
intenzioni. 
    L'introduzione della disposizione ha l'unico, ovvio  ed  evidente
scopo di raggiungere l'eguaglianza di  fronte  alla  pena  pecuniaria
imponendo che questa -  per  pesare  in  modo  uguale  su  tutti,  in
presenza  di  condizioni  economiche  diseguali  -   dovesse   essere
commisurata a tali condizioni. 
    Se cio' e' vero - altrimenti la norma non avrebbe  senso,  atteso
che alla commisurazione della pena alla gravita' del  fatto  ed  alla
personalita' del reo ci pensa gia' l'art. 133 del codice penale -  se
ne deduce che essa costituisce il palese riconoscimento che  fino  ad
allora l'applicazione della  pena  pecuniaria  -  in  mancanza  della
suddetta commisurazione - era diseguale proprio a causa delle diverse
condizioni economiche dei cittadini, e dunque  in  aperta  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    Si tratta, allora, di verificare se la disposizione in  esame  e'
in  grado  di  raggiungere  per  l'avvenire  -  cioe'  per  il  tempo
successivo alla sua entrata in vigore  -  l'agognata  uguaglianza  di
fronte   alla   pena   pecuniaria   neutralizzando   la    originaria
diseguaglianza delle condizioni individuali dei  soggetti  sui  quali
essa dovra' gravare. 
    L'unico modo per ottenere tale risultato - riconducendo  la  pena
pecuniaria ad equita' - risiede nella possibilita' di determinare  in
concreto  l'effettiva  capacita'  economica  di  ciascun   cittadino:
impresa, appunto, diabolica (e, per quanto si dira', inutile). 
    Gia' la Corte costituzionale, come si e' visto, aveva evidenziato
la mancanza di  efficaci  e  rapidi  strumenti  di  accertamento  del
reddito effettivo dei cittadini,  e  non  sembra  che  dal  1987  gli
strumenti di accertamento del reddito - come  ognuno  quotidianamente
puo' constatare - siano mutati in meglio, innumerevoli essendo invece
gli strumenti a disposizione dei cittadini per  occultarlo,  il  loro
effettivo reddito (e non gia'  all'esclusivo  fine  di  sottrarsi  al
pagamento della pena pecuniaria, come invece richiede l'art.  388-ter
del codice penale). 
    La norma prescrive che il giudice,  nel  determinare  l'ammontare
della multa o dell'ammenda deve tener conto, oltre  che  dei  criteri
indicati dall'art. 133 del  codice  penale,  anche  delle  condizioni
economiche del condannato. 
    Se ne deduce che: 
        1. la valutazione  delle  suddette  condizioni  ha  carattere
obbligatorio; 
        2. essa deve intervenire dopo la  determinazione  della  pena
«giusta» ai sensi dell'art. 133 del codice penale; 
        3. il suo risultato deve (dovrebbe, sperabilmente non con una
frase di stile) risultare dalla motivazione della sentenza; 
        4. alla sua omissione dovrebbero essere ricollegate  sanzioni
processuali (ad esempio l'impugnazione della sentenza che  non  abbia
adeguatamente motivato sul punto. Ma, anticipando quanto si dira'  in
seguito,  non  dovrebbe  apparire  aberrante  impugnare  l'ordine  di
esecuzione per illegittimita' della pena per violazione  dell'art.  3
della  Costituzione  a   causa   dell'intervenuto   mutamento   delle
condizioni economiche del condannato). 
    Su questi aspetti non risultano precedenti giurisprudenziali. 
    Desta, pero', perplessita'  che  la  Corte  di  cassazione  abbia
considerato  l'applicazione  della  norma   alla   stregua   di   una
circostanza attenuante  (cfr.  Sez.  6,  sentenza  n.  56297  del  16
novembre 2017 Ud. (dep. 18 dicembre 2017) Rv. 271675 -  01;  Sez.  6,
sentenza n. 43444 del 26 novembre 2010 Ud. (dep. 7 dicembre 2010) Rv.
248983 - 01;), e  quindi,  evidentemente,  soggetta  al  giudizio  di
comparazione di cui all'art. 69 del codice penale. 
    Del pari incomprensibile e' la configurazione del capoverso della
norma come una etera facolta' del giudice («puo'»). Sarebbe veramente
singolare  che  il  giudice,  a  fronte  di  un  imputato  del  tutto
indigente, possa non tenere conto di tale stato ed applicare una pena
commisurata solo ai criteri di cui all'art. 133  del  codice  penale,
che si rivelerebbe palesemente iniqua e disegnale rispetto  ad  altri
soggetti  in  migliori  condizioni  economiche.   Il   ricorso   alla
diminuzione sino ad un  terzo,  pertanto,  dovrebbe  essere  doveroso
quando la pena  anche  determinata  nel  minimo  edittale  si  mostri
eccessivamente gravosa. 
    Con ordine. 
    Anzitutto   emergono   insuperabili   difficolta'    di    ordine
processuale. 
    Ed infatti tale doveroso accertamento dovrebbe  essere  fatto  in
limine ed automaticamente per ogni reato per il quale  tale  pena  e'
prevista, atteso che se dovesse essere compiuto  dopo  l'accertamento
della responsabilita', alla fine dell'istruzione dibattimentale, esso
tradirebbe inequivocabilmente la decisione gia' assunta dal  giudice,
con  la  conseguente  sua  incompatibilita'  e  l'impossibilita'   di
pronunciare  la  decisione.  Tale  sistematico   accertamento,   poi,
richiederebbe tempi e competenze ben difficilmente compatibili con la
ragionevole durata del processo (art. 111, cpv., della  Costituzione)
ed impegnerebbe oltremisura i comandi della Guardia di finanza. Tutto
cio'  per  un  accertamento  della  cui  corrispondenza  alle   reali
condizioni  economiche  del  reo  non  e'  possibile  raggiungere  un
sufficiente grado di certezza. 
    Altra questione e' quella di individuare il soggetto  processuale
cui compete l'onere di provare le suddette condizioni.  Non  si  puo'
affermare  che  esso  debba  ricadere  sull'imputato,  che  ne  avra'
interesse solo qualora tali condizioni fossero idonee  a  ridurre  la
pena. Alla stregua dell'art. 187  del  codice  penale  esso  andrebbe
attribuito al pubblico ministero e, in via suppletiva, al giudice. 
    Rimane da stabilire, ancora, a quali strumenti fare  ricorso:  la
dichiarazione dei redditi, i dati catastali, il tenore di  vita?  Con
quali garanzie di  ottenere  il  quadro  delle  effettive  condizioni
economiche?  E'  un  fatto  notorio  che  gran  parte  dell'attivita'
economica viene svolta in modo irregolare, e non gia' per lucrare  il
minimo della pena pecuniaria in un programmato reato che  la  preveda
ma molto piu' verosimilmente per evitare il pagamento delle imposte e
fruire dei benefici socio-assistenziali legati a dette condizioni. 
    Cio' per non parlare dei redditi derivanti da attivita' illecita,
non documentabili per definizione. 
    Il fatto valutato  dalla  decisione  della  Suprema  Corte  sopra
richiamata (43444/10) concerneva il ricorso di un soggetto condannato
per detenzione di sostanze stupefacenti. Cosi' la Corte ha  rigettato
la  doglianza  relativa  alla  mancata  applicazione  del   capoverso
dell'art. 133-bis del codice penale: 
        «poiche' la circostanza attenuante prevista dall'art. 133-bis
del  codice  penale,  puo'  trovare  applicazione  solo  in  caso  di
manifesta  sproporzione  per  eccessiva  gravosita'  della   sanzione
pecuniaria rispetto alle  capacita'  economiche  del  soggetto,  tale
eccessiva   gravosita'   deve   comportare   una   vera   e   propria
impossibilita' o quanto meno una estrema difficolta' a soddisfare  la
pena pecuniaria inflitta, che faccia apparire  questa  meritevole  di
riduzione  (Cass.  Sez.  4  1/3-12/5/94  n.  5484  Rv.  198654).   La
motivazione offerta sul punto, laddove mostra di  avere  valutato  le
condizioni di reddito "formali" ... del e cio' nonostante ritenuto il
predetto  immeritevole  dell'invocato   beneficio,   valorizzando   i
presumibili redditi ricavabili dall'attivita' di spaccio contestata e
accertata, si ravvisa congrua, non  manifestamente  illogica  e  come
tale incensurabile in questa sede». 
    Non  si  commenta  la  parte  della   decisione   relativa   alla
qualificazione del capoverso  dell'art.  133-bis  del  codice  penale
quale circostanza attenuante, cio' che farebbe riportare il  discorso
sulla funzione dell'innovazione normativa. 
    Cio' che rileva, ed appare decisivo ai fini  della  dimostrazione
della  strutturale  impossibilita'   di   accertare   le   condizioni
economiche del reo, e' che la Corte pone una  netta  distinzione  tra
condizioni di reddito «formali» e condizioni  di  reddito  effettive,
ritenendo le prime del tutto irrilevanti ai fini  del  riconoscimento
della attenuante. Si osserva in proposito, come detto, accertamento -
derivante  dall'oggetto  del   giudizio   concernente   precipuamente
un'attivita'  delittuosa  dalla  quale  derivava  presumibilmente  un
reddito (in realta' non meglio determinato e sull'ammontare del quale
- attestante la capacita' a soddisfare la pena pecuniaria irrogata  -
alcunche' viene detto in sentenza) - e' frutto di un puro  accidente,
di una circostanza del tutto fortuita, legata appunto all'oggetto del
giudizio che concerneva appunto un reddito  percepito  illecitamente.
Ci si chiede come avrebbero motivato il primo giudice e  la  Corte  a
fronte del medesimo soggetto, rispetto al quale potesse affermarsi la
medesima capacita' di reddito derivante dall'attivita' di spaccio  ma
ignota al giudice, in un giudizio per un reato punibile anch'esso con
la pena pecuniaria ma del tutto  diverso  da  quello  concernente  la
fonte del reddito illecito. Il rischio, ed anzi la certezza -  attesa
la sua doverosita' - della riduzione della pena sino ad un  terzo  al
di sotto del minimo edittale appare quantomai concreto. In quel  caso
l'imputato avrebbe lucrato un considerevole sconto di pena  -  magari
suddiviso in tante comode rate - nonostante la sua (occulta e persino
delittuosa) congrua capacita' di reddito, con cio' amplificando  sino
a  renderla  intollerabile  (proprio  per   l'origine   del   reddito
occultato)  la  diseguaglianza  di  trattamento  dinanzi  alla   pena
pecuniaria rispetto a chi proprio non puo' pagarla per il  suo  reale
stato di indigenza. 
    Proprio la predicazione di due forme di capacita' reddituale, una
«formale»  e  l'altra  reale,  rende  ragione   della   ineliminabile
aleatorieta'  della  sua  determinazione  e  conseguentemente   della
commisurazione ad essa della pena  pecuniaria  al  fine  di  renderla
«giusta». 
    Ma le distorsioni non finiscono qui. 
    L'art.   133-bis   del   codice   penale   parte    evidentemente
dall'ottimistico presupposto che un reddito vi sia, trattandosi  solo
di commisurare la sua entita' alla pena da  irrogare  (e  sulle  pene
pecuniarie proporzionali si aprono voragini di problemi). Ma ove tale
reddito sia inesistente (e l'esperienza quotidiana del  patrocinio  a
spese dello Stato la fa ritenere una eventualita' non rara) anche  la
diminuzione sino a un  terzo  del  minimo  edittale  e  la  ulteriore
rateazione  ex  art.  133-ter  del  codice  penale  non  otterrebbero
comunque  il  risultato  di   adeguare   la   pena   alle   accertate
(formalmente) condizioni  economiche.  Ed  allora  il  giudice  sara'
costretto a condannare  l'imputato  ad  una  pena  gia'  in  partenza
ineseguibile per mancanza del suo oggetto. Sarebbe come  irrogare  la
pena detentiva  ad  un  defunto  (in  disparte  la  gia'  intervenuta
estinzione del reato). 
    Nel caso in cui il giudice - a seguito dei laboriosi accertamenti
patrimoniali  -  appuri  che  il  reo  e'  privo  di  ogni  capacita'
economica, egli deve comunque applicare una pena che sa gia' che  non
potra'  essere  eseguita  e  dovra'  essere  convertita.  Proprio  la
diversita' ontologica tra la  pena  comminata  e  eseguita  rende  il
meccanismo della conversione  (per  quanto,  ovviamente,  necessario)
intrinsecamente discriminatorio. 
    Va ancora  considerato  che  la  pena  pecuniaria  irrogata  -  e
determinata con estrema fatica a seguito  delle  descritte  laboriose
indagini - potra' essere eseguita solo a distanza di  qualche  lustro
dalla sua determinazione (come  per  la  vicenda  in  esame),  quando
finalmente la sentenza  sara'  divenuta  irrevocabile  e  portata  ad
esecuzione. 
    L'eventualita' che le condizioni  economiche  del  reo  -  sempre
mutevoli per loro natura - siano divenute  diverse  da  quelle  sulla
scorta delle quali e' stata determinata la pena «congrua», a garanzia
del principio di eguaglianza,  non  appare  affatto  remota  ed  anzi
probabile.  La  conseguenza  e'  che  -  dovendo  eseguirsi  la  pena
determinata al momento della sentenza irrevocabile  -  puo'  accadere
che il soggetto abbiente il quale  si  e'  visto  aumentare  la  pena
pecuniaria sino al triplo del massimo edittale sia - per un  tracollo
della sua fortuna - costretto ad  eseguire  una  pena  eccessivamente
gravosa  ed  al  limite  impossibile  (nonostante  ogni  possibilita'
praticabile di rateizzazione), e quello indigente  (vero  o  supposto
tale) lucri una  determinazione  estremamente  favorevole  che  -  in
virtu' delle acquistate floride capacita' reddituali - rendono quella
pena priva di ogni capacita' afflittiva e quindi una non-pena. 
    Il rispetto del principio di eguaglianza,  pertanto,  riposa  sua
una  duplice  scommessa  (in  quanto   legato   a   circostanze   non
controllabili  e  imprevedibili):  che   le   condizioni   economiche
eventualmente accertate siano vere e che esse  rimangano  stabili  ed
immutate sino all'esecuzione della pena. 
    Cio' ricade inevitabilmente sulla funzione  della  pena,  la  cui
efficacia deterrente rimane legata alla vincita di quella scommessa. 
    La disposizione  di  cui  all'art.  133-bis  del  codice  penale,
pertanto, si rivela non solo inutile ma persino dannosa. 
    Ad attenuare, pero', tale indesiderato effetto  provvede  la  sua
sostanziale disapplicazione (al pari  dell'art.  388-ter  del  codice
penale,  rispetto  al  quale  non  si   sono   rinvenuti   precedenti
giurisprudenziali). 
    Ed allora la non consolante conclusione e' che la norma in  esame
assolve  solo  ad  una  funzione  simbolica,  una  norma-feticcio   a
dimostrazione del «formale» rispetto dell'eguaglianza  dei  cittadini
di fronte alla pena pecuniaria. 
    Avendo il legislatore introdotto tale norma al precipuo  fine  di
garantire la sostanziale eguaglianza dei  cittadini  di  fronte  alla
pena pecuniaria, l'ontologica inidoneita' di tale strumento (peraltro
lasciato nelle sue modalita' pratiche alla  iniziativa  dei  soggetti
processuali) fa rimanere immutata la riconosciuta diseguaglianza alla
quale si era cosi' voluto porre rimedio. 
4.2. La violazione della funzione rieducativa della  pena  (art.  27,
comma 3, della Costituzione) 
    Non  si  nasconde  il  disagio  nell'esaminare  tale  profilo  di
compatibilita', derivante dalla non ancora compiuta  definizione  dei
caratteri che deve  avere  una  pena  anche  solo  per  tendere  alla
rieducazione del condannato. 
    Percorrendo i precedenti in materia della Corte costituzionale si
e' constatato che ve ne e' uno solo che  affronti  specificamente  la
questione della funzione rieducativa della pena pecuniaria e risale a
quasi sessant'anni orsono. 
    E' ben vero che tale mancanza di interesse  in  ordine  a  questo
argomento puo' significare che  si  tratta  di  una  questione  ormai
pacificamente risolta e non bisognevole di  ulteriori  interventi.  E
tuttavia i dubbi e le perplessita' che sono via via insorti nel corso
dell'esame della questione sollecitano - a distanza  di  cosi'  tanto
tempo - questo giudice a richiedere una nuova messa a punto da  parte
della Corte costituzionale per verificare quale sia  il  suo  attuale
orientamento  riguardo  ad  un  principio  cosi'  spesso  invocato  a
sostegno di veri o presunti contrasti tra l'apparato sanzionatorio ed
il modello costituzionale  (tanto  da  divenire  un  vero  e  proprio
feticcio) quanto fumosi ed incerti appaiono i contenuti del precetto. 
    Ovviamente le finalita' della presente ordinanza  non  consentono
di affrontare compiutamente la questione (compito  che  richiederebbe
ben  piu'  ampio  spazio   e   soprattutto   ben   altro   patrimonio
conoscitivo); ci si limitera' percio' di indicare in positivo  quella
soluzione  offerta  dal  dibattito   dottrinale   che   appare   piu'
accettabile ed in negativo  quelle  conclusioni  che  non  sembra  lo
siano. 
    Quanto al primo profilo, sembra piu'  aderente  alla  lettera  ed
alla ratio della norma quella posizione dottrinale secondo  la  quale
l'obiettivo della rieducazione del condannato consiste  nel  processo
di riappropriazione da parte di quest'ultimo dei valori  fondamentali
della convivenza mediante l'offerta  di  strumenti  idonei  anzitutto
alla consapevolezza di quei valori e quindi - sulla base di essa - al
reinserimento sociale (reinserimento  la  cui  riuscita,  pero',  non
sempre dipende dalla volonta' del reo ma anche  dall'esistenza  delle
condizioni che  lo  rendano  possibile).  Consapevolezza  che  potra'
raggiungersi con maggiore probabilita' se la pena cessera'  di  avere
un  contenuto  meramente  passivo  obbligando  il  reo   a   riparare
l'interesse pubblico leso (oltre quello privato dell'offeso) mediante
una condotta che lo coinvolga attivamente  (e  quindi  non  meramente
pecuniaria). 
    Pagato il tributo al concetto di rieducazione, appare molto  piu'
utile  esaminare  quello  che  invece  contrasta  con   la   funzione
rieducativa, quale che essa sia. 
    Ci  si  riferisce  a   quelle   posizioni   «negazionistiche»   o
«riduzionistiche» per le quali la norma  costituzionale  avrebbe  una
efficacia solo programmatica o per le quali il contenuto  rieducativo
della pena sarebbe solo eventuale e non  necessario,  potendo  essere
anche meramente simbolico. 
    Tali posizioni si scontrano con il  tenore  letterale  e  con  la
ratio dell'art. 27, comma 3, della Costituzione per il quale le  pene
(tutte le pene in quanto pene) devono necessariamente (e  quindi  non
eventualmente) tendere alla rieducazione del condannato. 
    La  Costituzione  ha  operato  una  precisa  scelta  di  politica
criminale che e' coerente ed e' la diretta conseguenza delle  diverse
visioni del mondo che l'hanno ispirata e  per  le  quali  costituisce
principio  fondamentale  la  piena  esplicazione  della  personalita'
dell'individuo in un contesto di solidarieta' sociale (art.  2  della
Costituzione). La rieducazione costituisce l'applicazione  sul  piano
sanzionatorio dell'estrinsecazione del dovere di solidarieta' sociale
e di recupero del reo nel contesto sociale sicche' nel  punirlo  deve
essere fatto il possibile  per  favorirne  il  reinserimento  sociale
(evidentemente, ove il reo lo voglia). 
    Tale finalita'  rieducativa  non  puo'  non  informare  tutto  il
sistema  sanzionatorio,  per  la  buona  ragione  che  la  violazione
dell'interesse tutelato dalla norma implica necessariamente  (per  il
principio  di  non  contraddizione)  la   non   condivisione   o   la
sottovalutazione   di   quell'interesse   che   il   legislatore   ha
democraticamente ritenuto invece cosi' rilevante da meritare  per  la
sua violazione l'applicazione della pena. 
    L'assunto secondo il quale non sempre chi commette  un  reato  e'
soggetto non socialmente inserito  e  quindi  bisognevole  di  essere
«rieducato»  non  puo'  essere  condiviso,  perche'  fa   riferimento
evidentemente ad una nozione di societa' i cui valori non sono quelli
considerati desiderabili dal legislatore (che a  sua  volta  dovrebbe
ispirarsi ai valori  costituzionali).  In  particolare,  non  possono
certamente ritenersi non bisognevoli di «rieducazione» gli autori dei
reati commessi dai c.d. «colletti bianchi»,  che',  anzi,  proprio  i
loro autori dimostrano, con il loro comportamento deviante, di  voler
far  prevalere  impulsi  di  carattere  egoistico   sul   dovere   di
solidarieta' sociale costituzionalmente prescritto. 
    D'altra parte, l'avvertita necessita' da parte del costituente di
specificare espressamente la necessita'  della  funzione  rieducativa
della pena sta ad indicare  con  solare  evidenza  la  necessita'  di
superare la funzione della pena fino a quel momento assolta: uno iato
necessario  proprio  per  la   realizzazione   degli   altri   valori
costituzionali. 
    Proprio  la  previsione  che  le   pene   devono   tendere   alla
rieducazione del condannato implicano necessariamente che i fatti  da
qualificare come reati debbano essere sintomatici della necessita' di
una siffatta rieducazione. La norma, cioe', richiede anche  sotto  il
profilo sostanziale che lo strumento penale  debba  essere  riservato
solo a quei comportamenti che dimostrino tale necessita'. 
    Ed  invero,  l'apparato  sanzionatorio  esistente  -  e  che   il
costituente non poteva certamente ignorare - rispondeva  a  finalita'
esclusivamente retributive e generalpreventive. 
    L'effetto di prevenzione speciale che esse  pure  inevitabilmente
svolgevano si fondava su un tipo di condizionamento  pavovliano,  per
il quale era  la  mera  afflittivita'  della  pena  a  costituire  la
controspinta alla devianza. Non che la pena, ovviamente, possa essere
non afflittiva senza tradire la propria natura, ma la Costituzione ha
prescritto che essa non debba rappresentare l'unica dimensione  nella
quale si esprime la reazione dell'ordinamento alla sua negazione. 
    La reclusione e la multa, pero', sono incapaci ontologicamente di
assolvere ad una funzione rieducativa  perche'  strutturalmente  esse
consistono nel privare il condannato di un suo bene,  infliggendogli,
cosi', una sofferenza. 
    E' vero che tale sofferenza puo' portare il soggetto  ad  evitare
di assumere in futuro il comportamento che l'ha causata, ma lo fa con
un meccanismo non consapevole, meccanico, quasi automatico. 
    La  Costituzione  ha  voluto  che  accanto   a   questo   effetto
intimidatorio, acriticamente conformativo, ve ne fosse un  altro  (od
almeno fosse data la possibilita' di recepirlo) piu' consapevole. 
    La madre che tira uno schiaffo al figlio discolo che ha fatto una
marachella reagisce immediatamente al  misfatto  ed  educa  anzitutto
manifestando  la  propria  disapprovazione  (essendo   essa   l'unica
depositaria   dei   valori   vigenti   nell'ambiente   domestico)   e
contestualmente operando per il futuro mettendo il figlio  di  fronte
all'alternativa  tra  reiterare  quel   comportamento   (magari   nel
convincimento di farla franca) e subire il castigo o conformarsi.  La
rappresentazione del castigo agisce come controspinta, ed  e'  quello
che le pene hanno fatto da quando sono state inventate. 
    La reclusione e la  multa,  strutturalmente,  possono  fare  solo
questo: togliere qualcosa al reo (la  liberta'  o  il  denaro)  nella
speranza che la rappresentazione di  questo  male  lo  trattenga  dal
ripetere il comportamento deviante. La rieducazione  richiesta  dalla
Costituzione, invece, aggiunge (od almeno spera di aggiungere, fa  di
tutto per aggiungere) qualcosa. 
    Ed infatti,  solo  con  la  legge  n.  354/1975  sull'ordinamento
penitenziario la reclusione ha acquistato, con  il  trattamento,  una
dimensione rieducativa. 
    Ma la pena pecuniaria, per sua stessa natura, non puo' che  agire
a livello di controspinta, di intimidazione, che  esplicando  i  suoi
effetti sul reo  si  colloca  sempre  nell'ambito  della  prevenzione
speciale ma con un meccanismo affatto diverso dalla rieducazione. 
    Essa agisce - e non puo'  che  agire  cosi'  -  con  il  medesimo
meccanismo della sanzione pecuniaria amministrativa; eppure l'effetto
rieducativo non viene menzionato nei principi generali della legge n.
689/1981. 
    Se la Carta  costituzionale  avesse  voluto  fare  riferimento  a
questo effetto «rieducativo» avrebbe detto  banalmente  che  la  pena
deve fare la pena e deve tendere ad  ottenere  gli  effetti  del  suo
essere pena. E' evidente che cosi' non sia. 
    Piuttosto, dalla necessita' che la pena agisca sul reo in termini
di risocializzazione puo' dedursi una conseguenza  in  positivo:  che
nello stilare il catalogo dei comportamenti vietati il legislatore si
limiti solo a quelli che  richiedano  effettivamente  un  trattamento
rieducativo ed il reinserimento sociale del loro autore,  apprestando
gli strumenti necessari  -  in  termini  di  uomini  e  mezzi  -  per
raggiungere tale fine. 
    Anziche', pertanto, ipostatizzare il sistema penale  esistente  e
porre la norma costituzionale sul suo letto di Procuste sarebbe forse
piu' opportuno il contrario. 
    Si verificherebbe in tal  caso  quella  inversione  metodologica,
evidenziata  dalla  dottrina  sopra  richiamata,  per  la  quale   in
contrasto con  la  gerarchia  delle  fonti  la  norma  costituzionale
verrebbe  interpretata  alla  luce  delle  scelte  politico-criminali
recepite nella legislazione ordinaria.  E  cio',  evidentemente,  per
evitare l'effetto dirompente rispetto  al  sistema  vigente  che  una
siffatta interpretazione causerebbe. 
    A dire il vero, la Corte costituzionale  ha  gia'  affrontato  la
questione - per quanto consta - con l'ormai risalente sentenza n.  12
del 1966. 
    Il percorso argomentativo della sentenza -  lo  si  dice  con  il
dovuto rispetto - non e' pero' convincente. 
    Essa afferma: «la norma non si limita a  dichiarare  puramente  e
semplicemente che  le  pene  devono  tendere  alla  rieducazione  del
condannato, ma dispone invece che le pene "non possono consistere  in
trattamenti contrari al senso  di  umanita'  e  devono  tendere  alla
rieducazione  del  condannato":  un  contesto,  dunque,   chiaramente
unitario, non dissociabile, come si vorrebbe, in una prima e  in  una
seconda  parte  separate  e  distinte  tra  loro,  ne',  tanto  meno,
riducibile a una di esse soltanto. Oltre tutto, le  due  proposizioni
sono congiunte non soltanto per la loro  formulazione  letterale,  ma
anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra. Da  un  lato,
infatti, un trattamento penale ispirato  a  criteri  di  umanita'  e'
necessario presupposto  per  un'azione  rieducativa  del  condannato;
dall'altro e' appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un
trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte  e  passiva
indulgenza. 
    Ricostituita la norma nella sua integrita', ne  riemerge  il  suo
vero  significato.  La  rieducazione  del   condannato,   pur   nella
importanza che assume in virtu' del precetto  costituzionale,  rimane
sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. E' soltanto  a
questo, infatti, che il legislatore, con evidente implicito  richiamo
alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che le
pene non possono consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  di
umanita'; proposizione che altrimenti non avrebbe  senso.  Alla  pena
dunque, con tale proposizione,  il  legislatore  ha  inteso  soltanto
segnare  dei  limiti,  mirando   essenzialmente   ad   impedire   che
l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone  in  contrasto
col senso di umanita'. 
    Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del  principio
rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni
della pena, non puo' essere inteso in senso  esclusivo  ed  assoluto.
Rieducazione del  condannato,  dunque,  ma  nell'ambito  della  pena,
umanamente intesa ed applicata. 
    Del resto, la portata  e  i  limiti  della  funzione  rieducativa
voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini  stessi  del
precetto. Il  quale  stabilisce  che  le  pene  devono  tendere  alla
rieducazione del condannato: espressione  che,  nel  suo  significato
letterale e logico, sta  ad  indicare  unicamente  l'obbligo  per  il
legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema  penale,  la
finalita'  rieducativa  e  di  disporre  tutti  i  mezzi   idonei   a
realizzarla. Cio', naturalmente, la' dove la pena, per la sua  natura
ed entita', si presti a tal fine. 
    D'altra parte, non e' nemmeno da escludere che la pena pecuniaria
possa, di  per  se',  per  altro  verso,  adempiere  a  una  funzione
rieducativa. 
    Di un diverso, e radicalmente diverso, indirizzo del  legislatore
costituente, tale cioe' da dover alterare il sistema penale  sino  al
punto da escluderne le pene pecuniarie, e con  esse,  in  definitiva,
quante altre fossero in analogo rapporto con  la  possibilita'  della
funzione rieducativa, non v'e' indizio alcuno nei lavori  preparatori
della Costituzione. Che' anzi da tali lavori,  considerati  nel  loro
insieme  e  nelle  dichiarazioni  -  non  contrastate  -  di  singoli
commissari, risulta chiaramente che il legislatore  costituente,  pur
segnando i limiti e le finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, non
intese prendere posizione sul problema generale della funzione  della
pena, ne', tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei  vari
orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare  che  cio'
avvenisse,  sino  al  punto  che  ebbe  perfino  a  manifestarsi   la
preoccupazione che formule imprecise potessero dare  l'apparenza  del
contrario. 
    In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle
che il principio della rieducazione del condannato, per il  suo  alto
significato sociale e morale, fosse  elevato  al  rango  di  precetto
costituzionale,  ma  senza  con  cio'  negare  la  esistenza   e   la
legittimita' della pena  la'  dove  essa  non  contenga,  o  contenga
minimamente, le condizioni idonee  a  realizzare  tale  finalita'.  E
cio', evidentemente, in considerazione  delle  altre  funzioni  della
pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono
essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine  giuridico  contro
la delinquenza, e da cui  dipende  la  esistenza  stessa  della  vita
sociale». 
    Se e' consentito formulare qualche rilievo critico, la  decisione
appare   difficilmente   condivisibile   sia   sotto    il    profilo
logico-sistematico che sotto quello sostanziale. 
    Se non si e' compreso male, la decisione si  fonda  sul  seguente
sillogismo: 
        umanita' della pena e funzione rieducativa sono  due  aspetti
della pena strettamente collegati, sicche' non  puo'  esistere  l'una
senza l'altra; 
        e'  indubbio  che  l'umanita'  della  pena  possa  applicarsi
esclusivamente alla pena detentiva; 
        e' pertanto evidente che il costituente, con la  disposizione
in esame, intendesse riferirsi solo a quel tipo di  pena  (l'evidenza
derivante da un'affermazione implicita sembra essere un  involontario
ossimoro); 
        conseguentemente  il   terzo   comma   dell'art.   27   della
Costituzione non ha alcun  riferimento  alla  pena  pecuniaria,  che,
pertanto, puo' assolvere a qualsivoglia  funzione  essendo  essa  del
tutto irrilevante sotto il profilo costituzionale. 
    Conviene esaminare sinteticamente le premesse per  verificare  la
conclusione. 
    Anzitutto non sembra che umanita' e  funzione  rieducativa  siano
due aspetti necessariamente collegati sicche' dove  vi  e'  una  deve
esservi l'altra. 
    L'umanita' attiene alle modalita' di esecuzione della pena  -  ed
anche alla sua struttura - che devono essere tali da rispettare  quei
caratteri fondamentali (ovviamente  storicamente  determinati)  della
persona umana che devono essere sempre  presenti  proprio  in  quanto
connotanti l'umanita' e che per questo  debbono  essere  richiesti  e
soddisfatti anche nei confronti del condannato. 

    E' evidente che la loro esigibilita' si presenta con caratteri di
particolare delicatezza in una situazione di confinamento, quando  lo
stesso corpo del condannato e' affidato alla  gestione  del  preposto
all'esecuzione, ma che non e' esclusa e non e'  inipotizzabile  anche
negli altri tipi di pena. 
    Ed invero il rispetto della dignita' e della personalita' non  si
presenta in modo  diverso  anche  nel  caso  della  pena  pecuniaria,
violando tale nucleo minimo una pena  palesemente  sproporzionata  ed
inesigibile  la  cui  esecuzione  assorbirebbe   tutte   le   energie
produttive  dell'individuo,  od  ancora  -  in   fase   esecutiva   -
l'appropriazione di un ammontare di denaro o di  un  suo  equivalente
che non consenta la stessa sussistenza del reo o lo svolgimento delle
sue essenziali funzioni personali e sociali (si  pensi,  ad  esempio,
all'esecuzione sugli stessi strumenti di lavoro o sui beni  necessari
per le quotidiane esigenze). Anche la pena pecuniaria,  pertanto,  e'
suscettibile di essere comminata e certamente eseguita con  modalita'
non rispettose della dignita' e della personalita' del reo, e  quindi
in violazione del principio di umanita'. 
    La rieducazione si pone su un piano del tutto diverso, che e'  la
sua funzione ed attiene ai suoi effetti  nei  confronti  del  reo  in
prospettiva, guardando al futuro. 
    La fornitura al recluso di una cella dotata di  tutti  i  comfort
nella quale pero' egli  e'  costretto  a  guardare  tutto  il  giorno
l'ultimo reality show e' certamente umana (tranne, forse, che per  la
costrizione a guardare il reality) ma non rieducativa. 
    Reciprocamente,  il  condannato  che  consentisse  a  subire   un
trattamento analogo a quello del noto romanzo di  Anthony  Burgess  e
dell'ancor piu' noto film di Stanley Kubrik potrebbe  (forse)  essere
considerato rieducato (nel senso dell'ottenuta  conformita'  del  suo
comportamento ai dettami  dell'ordinamento),  ma  certamente  non  si
potrebbe affermare che quel  trattamento  rispetti  il  principio  di
umanita'. 
    Insomma, umanita' e rieducazione vanno ognuna per  proprio  conto
e, ad avviso di questo giudice,  dal  contestuale  riferimento  della
norma costituzionale all'umanita' ed alla rieducazione della pena non
puo' affatto concludersi che risulti  evidente  che  quest'ultima  si
rivolga esclusivamente alla pena detentiva. 
    Proprio perche' soddisfano esigenze diverse, non puo'  affermarsi
l'esistenza di  un  collegamento  funzionale  tra  dette  condizioni,
atteso che indubbiamente la rieducazione presuppone una  pena  umana,
ma non vale la reciproca, e cioe' che una pena  umana  garantisca  di
per se' necessariamente la rieducazione. Ben puo' darsi una pena  che
rispetti  la  dignita'  e  la  personalita'   del   reo   ma   agisca
esclusivamente sul piano retributivo, senza svolgere alcuna  funzione
rieducativa. Ne' si vede perche' un trattamento  umano  e  civile  ma
privo di finalita' rieducative debba ridursi ad una inerte e  passiva
indulgenza, trattandosi, semmai, di rispettare i diritti fondamentali
della persona detenuta. 
    Intrinsecamente contraddittoria e' poi la parte nella quale dalla
condivisibile affermazione che la rieducazione  rimane  inserita  nel
trattamento penale se ne deduce che  con  il  richiamo  al  senso  di
umanita' il legislatore ha  mirato  essenzialmente  ad  impedire  che
l'afflittivita' giunga  al  punto  da  oltrepassarne  i  limiti.  Se,
infatti,  il  senso  di  umanita'  e'   un   presupposto   necessario
dell'esplicarsi dell'effetto  rieducativo  e  quest'ultima  finalita'
deve necessariamente essere contenuta nel trattamento penale, non  si
vede come possa darsi il caso che l'afflittivita' possa  oltrepassare
il senso di umanita'. 
    Fin qui, pero', la decisione dice  solo  che  il  costituente  ha
posto il precetto che la pena (detentiva) deve essere sia rieducativa
che umana, con cio' parafrasando la norma. 
    Ne'   la   questione   si   sposta   affermando   -   del   tutto
condivisibilmente -  che  il  principio  rieducativo  deve  agire  in
concorso con le altre funzioni della pena (la c.d. polifunzionalita')
e nell'ambito di una pena «umanamente intesa ed applicata». 
    Del pari condivisibile e discendente dal significato letterale  e
logico della disposizione e' che in base ad essa  il  legislatore  ha
l'obbligo di tenere costantemente di mira,  nel  sistema  penale,  la
finalita'  rieducativa  e  di  disporre  tutti  i  mezzi   idonei   a
realizzarla. 
    Il salto logico del  percorso  argomentativo  della  sentenza  e'
tutto nell'affermazione: «cio', naturalmente, la' dove la  pena,  per
la sua natura ed entita', si presti a tal fine», ed anzi  proprio  ed
esclusivamente nell'avverbio «naturalmente». 
    Come tale restrizione dell'obbligo del legislatore (di  prevedere
una pena rieducativa) derivi, naturalmente, dalla natura  ed  entita'
(attributo che mal si concilia con la natura e che non  incide  sulla
rieducazione, se non dove essa sia  sproporzionata)  della  pena  non
viene pero' spiegato. 
    O meglio: e' vero che la natura della pena incide sulla finalita'
rieducativa ma non si vede in qual modo per  effetto  di  essa  debba
venir meno un obbligo che il costituente ha posto al legislatore.  E'
evidente  l'inversione  del  ragionamento:  si  pone  come  un   dato
ineliminabile la pena cosi' com'e' ed in base  ad  essa  si  delimita
l'obbligo posto dal costituente. E se, invece, quella  pena,  proprio
per la sua natura, fosse  irriducibile  ad  assolvere  alla  funzione
rieducativa e proprio per questo fosse in contrasto con  il  precetto
costituzionale? 
    Si ricava, quindi, l'interpretazione della  norma  costituzionale
proprio sulla base della natura della pena  esistente,  e  quindi  si
cade nell'inversione del giudizio di compatibilita'  lamentato  dalla
posizione dottrinale  sopra  indicata  secondo  la  quale  si  prende
l'esistente  come  un  dato  ineliminabile  e  sulla  sua  scorta  si
stabilisce la compatibilita' della disposizione costituzionale. 
    Ne' puo' trarsi alcuna indicazione decisiva dal silenzio  serbato
dal costituente sulla funzione rieducativa della pena pecuniaria  per
la buona ragione che si discuteva non gia' di uno specifico  tipo  di
pena ma delle caratteristiche della pena quale genere.  E'  naturale,
poi, che in detta discussione per necessita' espositive si sia  fatto
riferimento  al   carcere   quale   modalita'   preponderante,   piu'
significativa e piu' incisiva sulla persona e personalita'  del  reo,
ma  da  questo  non  puo'  affatto  inferirsi   che   i   costituenti
abbandonarono al loro destino gli altri eventuali tipi di pena, quasi
la loro funzione fosse irrilevante in un sistema penale razionale  ed
organico. Sarebbe stato ben strano che  nel  momento  in  cui  ci  si
accingeva a porre le fondamenta  per  la  costruzione  di  uno  Stato
eretto su principi diametralmente  opposti  a  quello  che  lo  aveva
preceduto (quello fascista, del  quale  il  codice  penale  del  1930
costituiva qualificante espressione) non  ci  si  fosse  limitati  ad
indicare i principi  generali  ma  si  fosse  scesi  nello  specifico
distinguendo  tra  una  pena  detentiva  rieducativa  ed   una   pena
pecuniaria  meramente  retributiva.  Insomma,   il   Costituente   ha
stabilito  con   il   terzo   comma   quali   dovessero   essere   le
caratteristiche e le funzioni della pena, spettando al legislatore di
adeguarvisi. Opinando in contrario si  perverrebbe  alla  paradossale
conclusione che ferma restando l'umanita' e la  rieducativita'  della
reclusione per il  resto  il  legislatore  sarebbe  stato  libero  di
introdurre nell'ordinamento qualsiasi altro  tipo  di  pena  che  non
possedesse quelle caratteristiche e quella funzione. 
    Quanto ai lavori preparatori - per quello  che  essi  valgono,  a
fronte del chiaro tenore della norma - e' appena il caso di  rilevare
che alcun  dubbio  vi  fosse  tra  tutti  i  componenti  della  terza
sottocommissione sulla necessita'  del  riferimento  in  Costituzione
alla finalita' rieducativa delle pene,  in  quanto  pene.  Ed  invero
anche dai  lavori  della  sottocommissione  e  dalla  discussione  in
assemblea emerge, e'  vero,  la  preoccupazione  che  non  prevalesse
l'orientamento di una delle due scuole giuridiche che si contendevano
il  campo  (quella  classica  e  quella  positivistica)  e   che   la
Costituzione non si preoccupasse di sancire formalmente l'adozione di
un orientamento a preferenza dell'altro,  ma  non  fu  mai  messo  in
dubbio  che  la  finalita'  rieducativa  dovesse  essere  uno   degli
obiettivi della pena e che questa dovesse essere tale da  ostacolarlo
(cosi' l'emendamento Leone - Bettiol). In tal senso e'  significativo
l'intervento dell'on. Tupini che mantenendo l'originaria formulazione
della disposizione (che pero' venne alla fine comunque smorzata nella
sua portata  innovativa  anteponendo  il  principio  dell'umanita'  a
quello della rieducazione) disse che  la  Commissione  non  intendeva
affatto prendere posizione ma che «la societa' non deve rinunciare ad
ogni sforzo, ad ogni mezzo affinche' colui che e' caduto nelle maglie
della giustizia, che deve essere giudicato,  che  deve  essere  anche
condannato, dopo la condanna possa offrire delle  possibilita'  della
rieducazione». 
    Proprio  il  mancato  accoglimento  del  suddetto  emendamento  e
l'approvazione  della  attuale  formulazione  (a  termini  invertiti)
dimostra, invece, con ogni evidenza  il  contrario:  e  cioe'  che  i
costituenti non si accontentarono  di  stabilire  che  la  pena  «non
dovesse ostacolare la rieducazione» (che in tal  modo  si  poneva  di
fatto al di fuori delle finalita' della pena, dovendo rispettare solo
la compatibilita' con essa,  e  demandando  cosi'  il  compito  della
rieducazione all' opera di non si sa chi)  ma  vollero  espressamente
che la pena in generale fosse tale da avere un effetto rieducativo. 
    La ratio della norma e' quindi  evidente  ed  incontestabile.  La
Costituzione non si preoccupa del sistema penale vigente - se  avesse
fatto cosi' non avrebbe innovato  alcunche'  e  avrebbe  recepito  il
sistema penale posto dal codice Rocco -  ma  pone  un  paradigma,  un
modello al quale il legislatore (passato,  presente  e  futuro)  deve
adeguarsi: ogni tipo di pena che si voglia  adottare  (ed  ovviamente
anche quelle esistenti) devono avere tra le loro finalita' (e  quindi
devono  avere  una  struttura  tale  da  renderla  possibile,  almeno
tendervi) quella della rieducazione del reo (tutt'altra questione  e'
quella di riempire di contenuti tale  termine).  Si  puo',  pertanto,
concludere affermando che i costituenti hanno davvero preso posizione
sulla funzione della  pena  escludendo  recisamente  che  la  pena  -
qualunque pena - possa avere  soltanto  funzione  retributiva,  possa
essere soltanto castigo (quali  la  multa  e  l'ammenda  sono  e  non
possono non  essere).  Essa,  come  detto,  si  pone  come  la  piana
conseguente applicazione nel campo penale dei  principi  fondamentali
ed in particolare del principio solidaristico. 
    D'altra parte, le conclusioni cui la sentenza n. 12/1966 perviene
appaiono veramente singolari e portano ad un sistema sanzionatorio di
dubbia razionalita'. 
    Esse, infatti, ipotizzano un  sistema  sanzionatorio,  per  cosi'
dire,  a  funzione  variabile:  la  pena   detentiva   con   funzione
rieducativa e la pena pecuniaria con  funzione  retributiva  (o,  per
meglio dire, come si vedra', libera). 
    Ma la funzione della pena, intesa quale reazione dell'ordinamento
alla commissione di un fatto qualificato  come  reato,  e'  un  genus
rispetto al quale i singoli tipi di pena si dovrebbero connotare come
species e quindi rispettare l'essenza e la natura del genere, la  sua
funzione, appunto. 
    Sarebbe come interpretare l'art. 42 della Costituzione nel  senso
che la funzione sociale della proprieta' debba  predicarsi  solo  per
quella  fondiaria,  o  mobiliare,  o  quella  azionaria,   o   quella
immobiliare. 
    Se la pena e' reazione alla violazione dell'ordinamento, lo Stato
non puo' atteggiarsi dinanzi a tale fenomeno unitario  con  modalita'
diverse senza essere schizofrenico, ritenendo in un caso che reazione
appropriata sia la mera punizione e in un  altro  essa  debba  essere
tale da  favorire  la  rieducazione  del  reo  (qualsiasi  cosa  essa
significhi); in un caso che quella violazione sia sintomatica di  una
personalita' del reo bisognevole di supporto e di intervento e in  un
altro, invece, che la commissione  di  un  reato  possa  considerarsi
fatta da chi e' socialmente reinserito. 
    Come, poi, la stessa violazione dell'interesse protetto possa non
indicare il mancato riconoscimento del valore di  quell'interesse  da
parte del reo, e' tutto da spiegare. Si pone, infatti,  la  questione
del perche' punire un soggetto pienamente inserito e rispettoso degli
interessi tutelati dall'ordinamento, e soprattutto tutelati nel  modo
cosi' rilevante e forte quale quello  previsto  dal  sistema  penale.
Forse che quegli interessi non sono poi cosi' importanti e potrebbero
trovare  altra  (e  piu'  efficace)  tutela  a  mezzo   del   sistema
sanzionatorio amministrativo (nel quale la pena pecuniaria  trova  il
suo campo d'elezione)? 
    Il fatto che l'autore di una contravvenzione sia meritevole della
punizione di ben venti euro di ammenda non e'  sintomatico  che  egli
non e' bisognevole di rieducazione, e quindi puo' essergli  applicata
una pena dal mero contenuto  retributivo:  e'  sintomatico  che  quel
fatto forse non merita di essere considerato come reato. 
    E quale crivello, poi,  si  impieghera'  -  in  via  generale  ed
astratta - per sceverare i fatti sintomatici che il suo autore  abbia
bisogno di risocializzazione da quelli che  non  lo  sono?  Forse  il
medesimo che dovrebbe distinguere i fatti meritevoli  di  finire  nel
codice penale da quelli che non lo sono? 
    Ma  la  problematica  coesistenza  di  pena  detentiva   e   pena
pecuniaria  raggiunge  la  sua  acme  in  quelle  ipotesi  di   reato
sanzionate con pena congiunta. Per essi  si  prevede  la  contestuale
applicazione di una pena rieducativa e di una retributiva. 
    Cio', senza  considerare  che  la  pena  pecuniaria  puo'  essere
legittimamente anche essere pagata in suo nome e nel  suo  interesse,
da persona diversa dal condannato. In tale caso essa non rivestirebbe
piu'  alcuna  funzione,   ne'   rieducativa   ne'   retributiva,   ma
assolverebbe solo un interesse economico dello Stato. 
4.3. Alla luce della disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
150/2022 
    Il legislatore delegante, consapevole dello stato comatoso  della
pena pecuniaria - peraltro universalmente riconosciuto -, ha invitato
espressamente a razionalizzare  e  semplificare  il  procedimento  di
esecuzione delle pene pecuniarie e prevedere procedure amministrative
efficaci,  che  assicurino   l'effettiva   riscossione   della   pena
pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento (art. 1,
comma 16, legge n. 134/2021). 
    In  adempimento  a  tale  indirizzo  il  decreto  legislativo  n.
150/2022  ha  risolto  draconianamente   il   nodo   gordiano   della
riscossione della pena pecuniaria semplicemente abolendolo. 
    La nuova disciplina, quindi,  lungi  dal  risolvere  i  dubbi  di
costituzionalita' gia' evidenziati dalla  sentenza  n.  131/79  della
Corte costituzionale, ne ha suscitato di nuovi. 
    Il terzo comma dell'art.  660  del  codice  di  procedura  penale
prevede, infatti, che il pubblico ministero notifichi  al  condannato
l'ordine  di  esecuzione,  il  quale  il  contiene  l'intimazione  di
provvedere al pagamento entro il  termine  di  novanta  giorni  dalla
notifica con l'avviso che, in  mancanza,  la  pena  pecuniaria  sara'
convertita nella semiliberta' sostitutiva o,  in  caso  di  accertata
insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  o  nella
detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
    Anzitutto,  appare  singolare  la  previsione  che   il   mancato
pagamento comunemente ritenuto colpevole comporti senz'altro - previo
accertamento del magistrato di sorveglianza - la conversione  con  la
pena sostitutiva della semiliberta', a differenza  di  chi  versi  in
stato di insolvibilita' incolpevole. 
    A prima vista sembra ovvio e  giusto  punire,  riservandogli  una
pena sostitutiva piu' afflittiva, chi non provvede al pagamento della
pena irrogatagli pur potendolo fare. 
    E tuttavia in tal modo si  infligge  una  sanzione  dall'indubbio
carattere penale la cui origine deriva esclusivamente da una condotta
omissiva del condannato, che non esegue spontaneamente  la  pena.  Si
costruisce, in tal modo, un dovere positivo di collaborazione la  cui
omissione comporta l'irrogazione di una pena. 
    Non sembra che tale  irrogazione  possa  considerarsi  del  tutto
compatibile con i principi costituzionali. 
    L'accertamento del carattere colpevole dell'omesso pagamento e la
relativa decisione saranno assunti  dal  magistrato  di  sorveglianza
nelle forme di cui al  quarto  comma  dell'art.  667  del  codice  di
procedura penale, ossia senza formalita'. 
    Trasponendo la medesima situazione alla pena  detentiva,  sarebbe
come se il condannato alla reclusione si vedesse  aggravare  la  pena
irrogatagli  per  il  solo  fatto  di  non   essersi   spontaneamente
costituito in carcere. 
    Risulta evidente la ingiustificata disparita' di trattamento, ben
potendo  l'ordinamento  procedere,  come  in  passato,  coattivamente
all'esecuzione della pena pecuniaria una volta accertata la capacita'
economica e patrimoniale dell'imputato di provvedervi. 
    Alla stregua della introdotta  disciplina  dell'esecuzione  della
pena pecuniaria e' agevole ipotizzare  il  seguente  scenario,  tutto
esclusivamente dettato dalle condizioni economiche dei condannati: 
        a) il condannato formalmente e/o sostanzialmente  ricco  (per
usare un termine demode' ma espressivo) paghera'  tranquillamente  la
sua pena, con l'aggiunta che quello  solo  sostanzialmente  ricco  si
vedra' quantificare una pena del tutto incongrua  rispetto  alle  sue
capacita'  economiche  e  quindi   priva   di   qualsiasi   capacita'
deterrente; 
        b) il condannato  con  capacita'  economiche  e  patrimoniali
sufficienti a pagare la pena fara' le sue valutazioni in relazione al
suo  personale  interesse,  provvedendo  a  pagare  se  lo   riterra'
vantaggioso e subendo la semiliberta'  in  caso  contrario.  Emergono
ormai remote reminiscenze civilistiche relative alla facolta' per  il
debitore di scegliere le modalita' di  pagamento  nelle  obbligazioni
alternative, solo che in quel caso tale possibilita' e' gia' prevista
al  sorgere  dell'obbligazione.  In  questo  caso,  invece,   e'   il
condannato a scegliere la pena  per  lui  piu'  conveniente,  con  il
conseguente affievolimento  della  funzione  dissuasiva  della  pena.
Davvero in questo caso il condannato scambiera'  la  pena  pecuniaria
inflittagli con la propria liberta' personale in considerazione delle
sue condizioni economiche. La Corte costituzionale della sentenza  n.
131/79 inorridirebbe; 
        c) il condannato povero - o almeno formalmente risultato tale
- paghera' tale  suo  status  sopportando  una  sia  pur  tollerabile
compressione della sua liberta' personale in nome dell'intangibilita'
della  pena  pecuniaria.  Ne',  nel  caso  di   capacita'   economica
occultata, si puo' fare  affidamento  sull'art.  388-ter  del  codice
penale, che prevede il dolo specifico ed atti fraudolenti; 
        d) il condannato (sostanzialmente) ricco potra' accedere alla
sostituzione della pena detentiva irrogatagli entro il limite  di  un
anno (anche senza il suo consenso). Ci si chiede se anche  in  questo
caso il giudice, prima di provvedere  alla  sostituzione  della  pena
detentiva principale, debba accertare le  condizioni  economiche  del
reo, procedendo alla sostituzione con la pena pecuniaria in  caso  di
esito positivo ed applicando, invece, una pena piu'  afflittiva  (sul
consenso dell'imputato) in caso di accertata poverta'. Sul punto vale
la pena notare che l'art. 56-quater della legge n.  689/1981  prevede
che il valore  giornaliero  della  pecuniaria  sostitutiva  non  puo'
essere inferiore a cinque euro, e quindi - rapportata ad  anno  -  ad
euro 1.825. Suddivisa tale pena complessiva per il numero massimo  di
rate mensili indicate dall'art. 133-ter del codice penale  ne  deriva
che la rata mensile non puo' che ammontare ad euro 30,  e  quindi  al
doppio del minimo della rata previsto da  tale  ultima  disposizione.
Pur  nella  rilevante  agevolazione  per  l'esecuzione   della   pena
pecuniaria sostitutiva, e' del tutto evidente che  l'accesso  a  tale
tipo di pena potra' essere praticato solo per chi  possieda  una  sia
pur minima capacita' economica, mentre  e'  preclusa  per  gli  altri
soggetti  che  si  vedranno  applicare  una  pena  sostitutiva   piu'
afflittiva. 
4.4. Considerazioni conclusive 
    Questo giudice e' pienamente consapevole  di  suscitare,  con  la
presente questione, la medesima  reazione  avuta  dal  figlio  adulto
sopra citato nei confronti dell'attempata madre, e tuttavia i fautori
della pena pecuniaria quale panacea del sistema penale dovrebbero pur
confrontarsi con una  pena  che  da  quando  e'  stato  istituito  il
giudizio di costituzionalita' e' stata ripetutamente fatta oggetto di
rimessione e la cui utilita' - a giudicare dai tassi di riscossione -
sembra essere solo quella di, come si diceva un tempo, alimentare  il
dibattito su di essa. 
    Se la pena pecuniaria appare illegittima per  la  violazione  dei
principi costituzionali sopra indicati, la sua  pratica  applicazione
contribuisce grandemente a  toglierle  anche  gran  parte  di  quella
portata retributiva, afflittiva,  che  dovrebbe  svolgere  rendendola
sostanzialmente una pena ad esecuzione volontaria, da  parte  di  chi
vuole (o puo'). 
    Se poi si considerano i risultati della riscossione  affidata  al
concessionario si vedra' -  come  risulta  dall'ultima  relazione  al
Parlamento - che nel periodo compreso tra il 2018  ed  il  2022  sono
state riscosse solo il 2,9% delle pene affidate (133 milioni  su  4,7
miliardi), cio' che conferma che quella pecuniaria e' una pena la cui
esecuzione  e'  (era)   sostanzialmente   affidata   allo   spontaneo
adempimento del condannato. 
    Quindi una pena inefficiente oltre che priva di qualsiasi effetto
risocializzante e sostanzialmente discriminatoria. 
    Ci si chiede perche' tanto accanimento terapeutico nei  confronti
di un tipo di pena che presenta  indubbi  problemi  di  rispetto  dei
principi costituzionali ed anche di effettivita', alla quale tuttavia
non si vuole in alcun modo rinunciare, e non invece  sostituirla  con
una  che  colpisca  beni  di  sicura  esistenza  -  sventando   cosi'
l'eventualita'  di  una  sua  conversione  -  e  di  sicuro   effetto
rieducativo, quale ad esempio la prestazione di attivita'  in  favore
della collettivita', gia' attualmente  prevista  ma  solo  come  pena
sostitutiva o come contenuto della messa alla prova. 
    Eppure,  la  soluzione  si  presenta  agevole  e   di   immediata
applicabilita': sarebbe sufficiente sostituire  la  pena  sostitutiva
alla pena pecuniaria quale pena principale. 
    Riassumendo: 
        la pena pecuniaria sembra violare i  principi  costituzionali
sotto diversi aspetti: 
          la personalita'  della  responsabilita'  penale  (art.  27,
comma 1) per la fungibilita' dell'oggetto della pena (lo ha detto  la
Corte costituzionale nella sentenza n. 131/79); 
          l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni
personali (art. 3)  per  l'inevitabile  diversa  afflittivita'  delle
singole condizioni economiche (lo ha detto  la  Corte  costituzionale
nella  sentenza  131/79)  e  per  l'impossibilita'  di   determinarle
effettivamente (lo ha detto la Corte costituzionale nella sentenza n.
108/87); diversita' di condizioni economiche dalle quali derivano una
serie di disparita' di trattamento per situazioni  giuridiche  uguali
sia tra i condannati  alla  pena  pecuniaria  sia  tra  questi  ed  i
condannati alla pena detentiva; 
          la ragionevolezza del sistema penale, lesa  dall'incertezza
dell'esistenza dell'oggetto della pena irrogata  e  dalla  attribuita
facolta' al condannato di eseguire o meno la pena irrogatagli nonche'
dalla mancata previsione della  esecuzione  coattiva  della  medesima
(che comporta una disparita' di trattamento  rispetto  al  condannato
alla pena detentiva). Inoltre, essa non sembra in grado di  assolvere
neanche  alla  funzione  di  prevenzione  generale  atteso   il   suo
scarsissimo livello di esecuzione; 
          l'impossibilita', per sua stessa  natura,  di  assolvere  a
qualsiasi effetto risocializzante (art. 27, comma 3). 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge
n. 87/1953; 
    Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate; 
    Solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 636, 17 n. 4) e 24 del codice penale per  violazione  degli
articoli 3 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione; 
    Solleva   altresi'   d'ufficio    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 172 del codice penale, secondo  la  costante
interpretazione della Corte  di  cassazione,  da  considerarsi  quale
diritto vivente, nella parte relativa all'estinzione per prescrizione
della pena della multa, per violazione degli articoli 3, 27, comma 3,
e 111, comma 2, ultimo periodo, della Costituzione, e per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il medesimo
periodo di prescrizione sia per la pena della multa  che  per  quella
della reclusione sino a cinque anni; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  all'interessato  e  al  pubblico  ministero,  nonche'   al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per  la  comunicazione
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte
costituzionale. 
      Cosi' deciso in Lagonegro il 13 ottobre 2025 
 
                        Il Giudice: Piccinno 
 
    Il Giudice dott. Silvio M. Piccinno, con ordinanza  ex  art.  130
del codice di procedura penale in data 15 ottobre 2025 
    Omissis 
 
                                «PQM 
 
    Visti gli articoli 66, comma terzo e 130 del codice di  procedura
penale; 
 
                               Dispone 
 
    procedersi a correzione della ordinanza indicata in premessa, nel
senso che laddove e' scritto "P ..." debba leggersi ed intendersi  "P
...". 
    Dispone  che  della  presente  ordinanza  sia  fatta  annotazione
sull'originale della predetta ordinanza. 
    Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito ex art.  127,
commi 1 e 7 del codice di procedura penale».