Reg. ord. n. 13 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6

Ordinanza del Tribunale di Taranto  del 17/11/2025

Tra: D.G. M.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di ricettazione, nell’ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell’ipotesi di intromissione nell’occultamento di simili res – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2025

Ordinanza  del  17  novembre  2025  del  Tribunale  di  Taranto   nel
procedimento penale a carico di D.G. M.  . 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
  Omessa previsione che l'imputato, anche su  proposta  del  pubblico
  ministero, possa chiedere la sospensione  del  processo  con  messa
  alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di  cui
  all'art. 379 cod. pen. 
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. 


(GU n. 6 del 11-02-2026)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO 
                           Sezione GIP-GUP 
 
    Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano, 
    visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.
6859/2019 R.G. G.I.P., 
    rilevato che M. D. G. (nato a... in data...) e' imputato, in seno
al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli 378 e
379  del  codice  penale,   «perche'   aiutava...   ad   eludere   le
investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono  e  ad
assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A),  B),  C)  ovvero
l'autovettura... di colore bianco targata... di proprieta'  della...,
omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano  in  qualita'
di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato... a  ritirare
la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che il...  ne
aveva la disponibilita', in... (...)». 
 
                        Osserva quanto segue 
 
Premessa 
    1. Preliminarmente, va  messo  in  evidenza  che  questo  Giudice
procede nell'ambito del medesimo giudizio entro il quale  sono  state
sollevate  quattro  questioni  di  legittimita'   costituzionale   in
relazione all'art. 168-bis, primo comma,  del  codice  penale,  nella
parte in cui detta fattispecie non prevede che l'imputato,  anche  su
proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere  la  sospensione  del
processo  con  messa  alla  prova  in   relazione   al   delitto   di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale 
    Le questioni  de  quibus  sono  state  sollevate  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sotto  il  profilo  dell'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto al delitto di cui all'art. 378 del
codice penale, al delitto di cui all'art. 372 del codice penale e  al
delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, ed in  riferimento
all'art. 27 della Costituzione. 
    1.1. La Corte costituzionale, all'esito di  camera  di  consiglio
tenutasi in data 6 ottobre 2025, con sentenza n. 157/2025, depositata
il 30 ottobre 2025, ha dichiarato: 
      l'inammissibilita' -  per  difetto  di  motivazione  sulla  non
manifesta   infondatezza   -   della   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo  comma,  del  codice  penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  sotto  il
profilo dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale); 
      la   non   fondatezza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo  comma,  del  codice  penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  sotto  il
profilo dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  ai
delitti di falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); 
      xla   non   fondatezza   della   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo  comma,  del  codice  penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  sotto  il
profilo dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
delitto  di  induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria  (art.  377-bis  del
codice penale); 
    la non fondatezza della questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 168-bis, primo comma,  del  codice  penale,  sollevata,  in
riferimento all'art. 27 della Costituzione. 
    1.2.  Per  cio'  che  piu'  interessa  ai  fini  della   presente
ordinanza, va rilevato che  la  Corte  costituzionale,  nel  predetto
arresto, ha stabilito quanto segue: 
      Le ipotesi di reato messe a confronto,  favoreggiamento  reale,
falsa testimonianza e induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria,  presentano
sostanziali differenze sul piano della tipizzazione della fattispecie
penale. 
    [...] 
    A fronte di tale «diversita' sul piano della  tipizzazione  delle
condotte», questa Corte deve pero' verificare  se  sia  riscontrabile
quella  «similitudine  di  disvalore»  tra  le  fattispecie  poste  a
raffronto, attestata dall'identita' di materia, dalla medesimezza dei
beni giuridici e dall'anticipazione della tutela penale degli  stessi
(e, dunque, dalla strutturazione delle fattispecie in questione  come
reati di pericolo), in linea con il  precedente  rappresentato  dalla
ricordata sentenza n. 90 del 2025. 
    I  delitti  di  favoreggiamento  reale,  falsa  testimonianza   e
induzione a non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni
mendaci  all'autorita'  giudiziaria   sono   accomunati   dall'essere
collocati nell'ambito  dei  delitti  contro  l'amministrazione  della
giustizia  e,  in  particolare,   tra   quelli   contro   l'attivita'
giudiziaria (Capo  I,  Titolo  III,  Libro  II  del  codice  penale),
preposti,  in  generale,  a  preservare  il  regolare   ed   efficace
funzionamento  dell'attivita'  giudiziaria  in  tutte  le  sue  fasi,
prodromiche, coeve e successive al processo. 
    Le fattispecie delittuose poste in comparazione  si  strutturano,
tutte, per quanto detto, come reati di pericolo concreto, non essendo
richiesta, ai fini del loro perfezionamento,  una  lesione  effettiva
della funzione giudiziaria, ma  la  sua  esposizione  a  pericolo  da
verificarsi, appunto, in concreto, in  base  alle  caratteristiche  e
alle circostanze del caso di specie. 
    Pur essendovi identita'  di  materia  e  di  anticipazione  della
soglia  di  tutela  penale,  si  tratta,  tuttavia,  di   fattispecie
sostanzialmente  disomogenee  sotto  il   profilo   dell'oggettivita'
giuridica. 
    Le ipotesi di  reato  poste  a  confronto,  infatti,  condividono
unicamente il bene giuridico di categoria -  l'amministrazione  della
giustizia appunto,  che  raggruppa  pero'  una  serie  eterogenea  di
fattispecie incriminatrici, le quali, «pur presentando tratti  comuni
che ne giustificano  la  collocazione  nella  categoria  dei  delitti
contro  l'attivita'  giudiziaria,  non  hanno  carattere  del   tutto
omogeneo» (sentenza n. 47 del 2010). 
    [...] 
    Il favoreggiamento reale, quindi, si colloca al  di  fuori  delle
fattispecie   criminose   poste   a    tutela    della    correttezza
dell'accertamento e delle decisioni giudiziali, in cui  confluiscono,
invece, sia la falsa testimonianza  sia  l'induzione  a  non  rendere
dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni   mendaci   all'autorita'
giudiziaria. 
    [...] 
    4.3.  -  L'acclarata  sostanziale   eterogeneita'   delle   norme
incriminatrici poste a confronto, sia per quanto  attiene  alla  loro
struttura,  sia  per  quanto  attiene  ai  beni  giuridici  tutelati,
«determina  l'inidoneita'  dei  tertia  comparationis  a  fungere  da
termine  di  riferimento  onde  verificare  la  pretesa  lesione  del
principio di uguaglianza» (sentenza n. 207 del 2017). 
    2. Questo G.U.P. ben comprende che, sulla base di quanto disposto
dall'art. 137 della  Costituzione  e  dall'art.  24  della  legge  n.
87/1953, la Corte costituzionale ha  piu'  volte  affermato  che  «il
giudice a quo non puo' riproporre, nel medesimo  grado  di  giudizio,
una questione gia' dichiarata  non  fondata,  in  quanto  una  simile
iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 137 della Costituzione, secondo  cui  contro  le  decisioni
della Corte costituzionale non e' ammessa  alcuna  impugnazione»  (in
tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale n. 247/2022). 
    Il Giudice delle Leggi, tuttavia, ha piu' volte affermato che «il
rimettente puo' rivolgersi novamente alla Corte, dopo la declaratoria
di non fondatezza, solo ove  proponga  una  questione  diversa  dalla
precedente in rapporto  agli  elementi  che  la  identificano:  ossia
«norme  censurate,   profili   di   incostituzionalita'   dedotti   e
argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta  incostituzionalita'»
(sentenza n. 66 del 2019, che richiama le sentenze n. 113 del 2011  e
n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014)» (cosi' ibidem). 
    2.1. Alla luce dei principi  appena  richiamati,  questo  Giudice
intende rispettosamente sottoporre al vaglio  di  Codesta  Corte  una
questione diversa da quelle  il  cui  sollevamento  ha  portato  alla
celebrazione  del  giudizio   di   costituzionalita'   n.   156/2024,
definitosi con sentenza n. 157/2025. 
    Anche la questione in parola concerne l'esclusione del  reato  di
favoreggiamento reale dal novero dei reati per cui  e'  possibile  la
messa alla prova;  la  diversita'  ha  a  che  vedere  con  il  thema
decidendum e, in particolare, «riguarda le  argomentazioni  svolte  a
sostegno della ritenuta  incostituzionalita'»,  in  quanto  s'intende
valorizzare il profilo dell'irragionevole disparita'  di  trattamento
rispetto al delitto di ricettazione di cui all'art.  648  del  codice
penale, fattispecie prevista  dall'art.  550,  comma  II  del  codice
penale e, dunque, riconducibile all'insieme dei reati  per  cui  puo'
celebrarsi il rito alternativo di cui  all'art.  168-bis  del  codice
penale 
    2.2. La Corte costituzionale ha altresi' stabilito  che  «non  e'
precluso sollevare una seconda volta la medesima questione nel  corso
dello stesso grado del giudizio, allorche' la Corte abbia emesso  una
pronuncia a carattere non decisorio, fondata  su  motivi  rimuovibili
dal giudice a quo, poiche' tale iniziativa non contrasta col disposto
dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, in  tema  di  non
impugnabilita' delle  decisioni  della  Corte  stessa»  (Corte  cost.
ordinanza n. 371/2004). 
    Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha ritenuto  suscettibili
di presentazione - con cio'  escludendo  l'operativita'  del  divieto
desumibile dagli articoli 137 della Costituzione e 24 della legge  n.
87/1953 - questioni  di  costituzionalita'  volte  a  sanare  carenze
motivazionali di precedenti ordinanze di remissione. 
    A lume  di  tanto,  questo  Giudice  ritiene  che  sia  possibile
sollevare  nuovamente  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 168-bis, primo comma, del  codice  penale,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui lo  stesso  non  si
applica anche al reato di cui all'art. 379 del codice penale sotto il
profilo dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale). 
Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale 
    3. Va rilevato, come gia' fatto nell'ordinanza con cui  e'  stato
promosso il giudizio di costituzionalita' n. 156/2024 - che  in  seno
al procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. si procede nei confronti
di plurimi imputati in relazione a diverse fattispecie di reato: 
      ... sono imputati, innanzitutto, del delitto  di  cui  all'art.
640 del codice penale; ai due si imputa di  aver  indotto  in  errore
la... a concedere loro in noleggio un'automobile e di aver fatto cio'
soltanto per appropriarsi di detto mezzo; 
      i suddetti imputati sono accusati anche  del  delitto  previsto
dall'art. 646  del  codice  penale  (per  essersi  appropriati  della
sopramenzionata automobile) e, unitamente a..., del  delitto  di  cui
all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attivita'  economica  il
provento  dei  delitti  di  truffa  e  di   appropriazione   indebita
contestati ai capi d'imputazione A) e B); 
      ...  sono  accusati   anche   di   aver   simulato   il   furto
dell'automobile di cui sopra, cosi' commettendo  il  delitto  di  cui
all'art. 367 del  codice  penale,  e  cio'  al  fine  di  consolidare
definitivamente il loro illecito possesso sulla stessa; 
      da ultimo, M. D.  G.  e'  accusato  dei  delitti  di  cui  agli
articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato... ad  eludere
le investigazioni svolte in seno al presente procedimento  penale  in
ordine ai fatti di cui ai capi d'imputazione A), B), C)  e  D)  e  ad
assicurarsi il profitto dei delitti contro il  patrimonio  contestati
ai capi d'imputazione A), B) e C). 
La  richiesta  di  messa   alla   prova   originariamente   formulata
nell'interesse dell'imputato 
    4. All'udienza del 3 novembre 2023 il difensore di M.  D.  G.  ha
formulato istanza  di  messa  alla  prova  a  beneficio  del  proprio
assistito. 
    In  data  22  novembre  2023  e'  stata  depositata  copia  della
richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464.bis
del codice penalep.» rivolta all'UEPE in data 17  novembre  2023  dal
predetto imputato; a tale richiesta e' stata  allegata  dichiarazione
sottoscritta  dal  Presidente  dell'associazione  «E.R.A.  Protezione
civile o.d.v.» nella quale si attesta la disponibilita' del  suddetto
ente ad affidare lo svolgimento di lavori di utilita' sociale al M. 
    All'udienza  del  7  dicembre  2023  il  difensore  del  predetto
imputato ha insistito nella richiesta  di  rito  alternativo  di  cui
sopra. 
    Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine  sociale
e programma trattamentale in relazione alla persona del M. 
    All'udienza  del  22  maggio  2024   il   Giudice   ha   disposto
trasmettersi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale  per  la
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
168-bis, comma I, del codice penale in  relazione  all'art.  3  e  27
della Costituzione, nella parte in cui non  prevede  che  l'imputato,
anche  su  proposta  del  Pubblico  Ministero,  possa   chiedere   la
sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto
di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale. 
    Come gia' rilevato al paragrafo 1.1) della presente ordinanza, la
Corte costituzionale, all'esito di camera di  consiglio  tenutasi  in
data 6 ottobre 2025, con  sentenza  n.  157/2025,  depositata  il  30
ottobre 2025, ha dichiarato: l'inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  168-bis,  primo  comma,  del
codice  penale,  sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione,  sotto  il  profilo  dell'irragionevole  disparita'  di
trattamento rispetto al delitto di  favoreggiamento  personale  (art.
378  del  codice  penale);  la  non  fondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  168-bis,  primo  comma,  del
codice  penale,  sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione,  sotto  il  profilo  dell'irragionevole  disparita'  di
trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372  del
codice penale); la non fondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo  comma,  del  codice  penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  sotto  il
profilo dell'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
delitto  di  induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria  (art.  377-bis  del
codice penale). 
    All'udienza del 17 novembre 2025 il  difensore  dell'imputato  ha
reiterato richiesta di ammissione del proprio  assistito  alla  messa
alla prova; all'esito di camera di consiglio tenutasi in  pari  data,
il Giudice ha emesso la presente ordinanza ex art.  23  e  ss.  della
legge n. 87/1953. 
La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno
imputato alla messa alla prova 
    5. In  virtu'  degli  elementi  nella  disponibilita'  di  questo
G.U.P., ad oggi deve ribadirsi la ricorrenza di tutte  le  condizioni
sostanziali previste dall'ordinamento per sospendere il  procedimento
nei confronti del M. con messa alla prova dello stesso. 
    Ed infatti: 
      non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 168-bis  del
codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai  beneficiato
della sospensione di un procedimento penale per messa alla prova; 
      come di recente ribadito in Corte costituzionale  n.  174/2022,
in caso di simultaneus processus avente  ad  oggetto  piu'  fatti  di
reato, il Giudice puo' riconoscere il vincolo della  continuazione  e
giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio  di  meritevolezza
del programma di trattamento redatto dall'UEPE,  eventualmente  anche
attraverso l'esercizio dei poteri  (integrativi  e/o  aggiuntivi)  in
tema di condotte riparatorie a  favore  della  persona  offesa  e  di
commisurazione dei  tempi  e  modi  di  espletamento  del  lavoro  di
pubblica utilita'; orbene, nel caso di specie, appare evidente che  i
due reati di cui al capo d'imputazione E)  siano  stati  commessi  in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso; 
      non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei confronti
del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi  di  prova
nella disponibilita' di questo G.U.P., l'evidenza  dell'innocenza  di
questi in relazione agli addebiti di cui al capo d'imputazione E); 
      ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi che il
programma trattamentale redatto dall'UEPE sia adeguato; il  programma
de quo appare sufficientemente strutturato,  comprendendo  lavori  di
pubblica utilita' da svolgersi per due  ore  giornaliere  e  per  due
giorni a settimana per conto di  un  ente  che  svolge  attivita'  di
protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla legalita'
e sulle condotte antigiuridiche  oggetto  del  presente  procedimento
penale nonche' la possibilita' che il M. continui a  frequentare  una
scuola per parrucchieri; 
      l'idoneita' del programma si induce da plurime circostanze, tra
cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita' a questi  di
una certa resipiscenza; in sede di indagine  sociale,  l'imputato  ha
manifestato rammarico per i suoi comportamenti  antigiuridici  (nella
relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne
riconosce la gravita' e di essere stato superficiale nel suo  agire»;
«egli ha dichiarato che  il  rispetto  delle  regole  della  societa'
civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali  e'  incentrato
il suo stile di vita»); 
      l'idoneita' del programma trattamentale puo'  predicarsi  anche
in virtu' del fatto che l'imputato, oltre ad essere  incensurato,  e'
soggetto scolarizzato  e  proviene  da  un  contesto  socio-familiare
lontano da  ambienti  e  logiche  devianti,  «composto  dalla  coppia
genitoriale e da otto figli di eta' compresa tra 45 e  27  anni,  dei
quali [il M.] e' ultimogenito»; il predetto intrattiene  con  i  suoi
familiari validi  rapporti  affettivi  e  frequenta  una  scuola  per
parrucchieri; 
      la struttura personologica del M. e l'incardinamento di  questi
entro ambienti socio-familiari sani  appare  tale  da  consentire  di
pronosticare che il predetto, in futuro, si asterra'  dal  commettere
ulteriori reati; 
      i fatti per cui e' procedimento risalgono  al...;  nelle  more,
l'odierno imputato non pare essersi macchiato di alcun reato; a  lume
di tanto e tenuto conto dei criteri di cui all'art.  133  del  codice
penale, e' pronosticabile che, laddove venisse accolta  la  questione
di costituzionalita' sollevata nella presente  sede,  la  sospensione
del presente procedimento per  messa  alla  prova  sarebbe  di  breve
durata. 
Sull'impossibilita' di sospendere ex art. 168-bis del  codice  penale
il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art.
379 del codice penale 
    6. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per  i  delitti
indicati nel comma 2, dell'art. 550 del codice di  procedura  penale,
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero,  puo'  chiedere
la sospensione del processo con messa  alla  prova».  Pare  opportuno
rammentare  che,  in  virtu'  dell'entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione ai quali e'
possibile sospendere un  procedimento  penale  ex  art.  168-bis  del
codice penale e' aumentato: detto  aumento  e'  avvenuto,  per  cosi'
dire, indirettamente, mediante l'estensione del novero di fattispecie
previsto dall'art. 550, comma II del codice penale. 
    Inalterati  sono  rimasti  i  limiti  previsti  al  primo   comma
dell'art. 168-bis del codice penale. 
    7. Uno dei reati ascritti  all'imputato  M.  D.  G.  in  seno  al
procedimento   penale   n.   3851/2019   R.G.N.R.   e'   quello    di
favoreggiamento personale; detto delitto e' punito con pena detentiva
non superiore, nel massimo, a quattro anni di  reclusione;  per  tale
fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai
sensi dell'art. 168-bis del codice penale. 
    Non puo' addivenirsi alla medesima conclusione in relazione  alla
fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la  quale
e'  punita  con  pena  detentiva  massima  pari  a  cinque  anni   di
reclusione, superiore al limite di quattro anni  previsto  dal  primo
comma della sopracitata disposizione. 
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui  all'art.  379  del
codice penale dal novero di  fattispecie  per  cui  e'  possibile  la
sospensione del procedimento con messa alla prova  dell'imputato  per
violazione  dell'art.  3  della   Costituzione   sotto   il   profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento  rispetto  al  reato  di
ricettazione 
    8. Questo Giudice ritiene che sia irragionevole che per il  reato
di ricettazione - nell'ipotesi  di  occultamento  di  denaro  o  cose
provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi  di  intromissione
nell'occultamento di simili res -  possa  celebrarsi  il  rito  della
messa alla prova mentre cio' non possa  accadere  in  riferimento  al
delitto  di  favoreggiamento   reale,   fattispecie   sostanzialmente
omogenea a quella prevista dall'art.  648  del  codice  penale  tanto
nella struttura  quanto  sotto  il  profilo  della  «similitudine  di
disvalore». 
    Lo scrivente ritiene che possa affermarsi tanto ad onta del fatto
che la ricettazione sia formalmente annoverata fra i reati contro  il
patrimonio e che il favoreggiamento reale sia formalmente  annoverato
fra i reati contro l'amministrazione della giustizia. 
    S'impone,  in  tal  proposito,  un  breve  excursus   in   ordine
all'evoluzione  delle  risposte  sanzionatorie  offerte,  nel  tempo,
dall'ordinamento italiano rispetto a condotte volte ad  occultare  le
«cose provenienti da delitto». 
    8.1. La riconduzione della  ricettazione  nel  novero  dei  reati
contro il patrimonio, nella codicistica  pre-unitaria,  poteva  dirsi
giustificata dal fatto che la predetta fattispecie fosse,  per  cosi'
dire,  «accessoria»  a  precedenti  condotte  antigiuridiche   lesive
dell'altrui patrimonio (furto, appropriazione indebita, rapina). 
    L'anzidetto nesso di accessorieta', nel 1889, e'  sostanzialmente
scomparso, posto che il Legislatore ha stabilito che l'oggetto  della
ricettazione potesse derivare anche da reati  che  non  offendono  il
patrimonio, cosi' l'art. 421 del codice penale del codice Zanardelli:
«chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 225 del codice  penale,
riceve o nasconde denaro o cose  provenienti  da  un  delitto,  o  si
intromette  in  qualsiasi  modo  nel  farle  acquistare,  ricevere  o
nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, e' punito con
la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille». 
    8.1.1. Sempre  nel  1889  e'  stato  introdotto  nell'ordinamento
giuridico   italiano,   per   la   prima   volta,   il   delitto   di
favoreggiamento. Il primo comma dell'art. 225 del  Codice  Zanardelli
prevedeva quanto segue: «Chiunque, dopo che fu  commesso  un  delitto
per il quale e' stabilita una pena  non  inferiore  alla  detenzione,
senza concerto anteriore al delitto stesso,  e  senza  contribuire  a
portarlo a conseguenze ulteriori,  aiuta  taluno  ad  assicurarne  il
profitto,  a  eludere  le  investigazioni  dell'Autorita',  ovvero  a
sottrarsi  alle  ricerche  della  medesima  o  all'esecuzione   della
condanna, e chiunque sopprime o altera le tracce o gli indizi  di  un
delitto che importi la pena suddetta, e' punito con la  reclusione  o
con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla
meta' della pena stabilita per il delitto medesimo».  Orbene,  e'  in
tale epoca che sono sorte apprezzabili difficolta' nel  definire  una
netta linea  di  demarcazione  fra  il  perimetro  applicativo  delle
ipotesi  di  favoreggiamento   consistenti   nell'assicurazione   del
«profitto del delitto» e la  fattispecie  di  ricettazione  delineata
nell'art.  421  del  predetto  Codice   -   fattispecie   che,   come
sottolineato supra, non riguardava  piu'  solo  cose  provenienti  da
reati contro il patrimonio. 
    8.1.2. Nel 1930 le ipotesi di favoreggiamento che, in precedenza,
erano  punite  dalla  medesima  disposizione  incriminatrice,   ossia
dall'art. 225 del codice penale del 1889,  sono  confluite  entro  il
perimetro applicativo di  due  distinte  fattispecie  delittuose,  il
favoreggiamento personale ed il  favoreggiamento  reale.  Per  quanto
piu'  interessa   nella   presente   sede,   va   rilevato   che   il
favoreggiamento reale e' stato ricondotto al novero dei reati  contro
l'amministrazione della giustizia mentre  la  ricettazione  e'  stata
ricondotta al novero dei reati contro il patrimonio; nel far cio', il
Legislatore ha espressamente ritenuto che «criterio inequivocabile di
distinzione» fra i due delitti de quibus fosse il dolo  specifico  di
profitto (cosi' nella Relazione del Guardasigilli on.  Alfredo  Rocco
al  Progetto  definitivo  di  un  nuovo  codice  penale,  in   Lavori
preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma,
1929, V, pt. II°, 473). 
    9. La ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto - oppure da  una  contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel  minimo  a
sei mesi -  e  nell'ipotesi  di  intromissione  nell'occultamento  di
simili  res,  appare  pressocche'  sovrapponibile   al   delitto   di
favoreggiamento reale. 
    Ed infatti: 
      la sostanziale omogeneita'  dei  reati  de  quibus  si  desume,
primariamente, dalla clausola di sussidiarieta' espressa prevista dal
comma I dell'art. 379  del  codice  penale  («fuori  [...]  dei  casi
previsti  dagli  articoli  648  [...]»),  evidentemente   posta   dal
Legislatore nella consapevolezza  che  il  reato  di  ricettazione  e
quello di favoreggiamento reale presentano campi applicativa in larga
misura sovrapponibili, suscettibili di coincidere, le cui  reciproche
interferenze meritano una regolazione ex ante; 
      entrambi i delitti in parola sono reati comuni; 
      l'oggetto  materiale  del  reato   di   favoreggiamento   reale
(prodotto, profitto o prezzo di un reato) e' de facto  sovrapponibile
all'oggetto del reato di ricettazione (denaro o cose  provenienti  da
un  qualsiasi  delitto  -  denaro   o   cose   provenienti   da   una
contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un  anno
o nel minimo a sei mesi); 
      l'oggetto materiale della ricettazione non necessariamente deve
provenire da un delitto contro il  patrimonio,  potendo  derivare  da
reati idonei ad offendere qualsivoglia bene giuridico, e cio' ad onta
del fatto che la fattispecie di cui all'art. 648  del  codice  penale
sia formalmente ricondotta, dal Legislatore, nel «Titolo XIII  -  dei
delitti contro il  patrimonio»;  orbene,  lo  stesso  puo'  dirsi  in
relazione al delitto di favoreggiamento reale; 
      .ai fini dell'integrazione del reato di cui  all'art.  379  del
codice penale, e'  sufficiente  una  qualsiasi  azione  od  omissione
obiettivamente idonea ad assicurare  il  prezzo,  il  profitto  o  il
prodotto del reato; del tutto analogamente, ai fini dell'integrazione
del reato di cui all'art. 648 del codice  penale,  nelle  ipotesi  di
occultamento di denaro o cose provenienti da reato, e' sufficiente un
qualunque «nascondimento», anche «temporaneo», della cosa proveniente
da reato; 
      come appena messo in evidenza, ai  fini  dell'integrazione  del
reato di cui all'art. 379  del  codice  penale,  e'  sufficiente  una
qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea ad assicurare  il
prezzo, il profitto o il prodotto del reato; del tutto  analogamente,
ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art.  648  del  codice
penale, nelle ipotesi di intromissione nell'occultamento di denaro  o
cose provenienti da reato, e' sufficiente una qualunque attivita'  di
intermediazione, in qualunque forma esplicata e  idonea  allo  scopo,
anche laddove lo scopo non sia raggiunto; 
    la fattispecie di ricettazione, al pari del favoreggiamento reale
e a differenza del favoreggiamento personale, e' configurabile  anche
laddove non siano in corso indagini preliminari, e  persino  dopo  il
passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. 
    A lume di tanto, l'unico criterio di distinzione fra ricettazione
e favoreggiamento reale, in linea,  peraltro,  con  quanto  affermato
nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale del  1930,  citata
supra - e' l'elemento soggettivo: la disposizione  incriminatrice  di
cui all'art. 648 del codice  penale  prevede  un  dolo  specifico  di
profitto, diversamente dalla disposizione di  cui  all'art.  379  del
codice penale. 
    A tale conclusione e' addivenuta  tanto  la  Dottrina  quanto  la
giurisprudenza di legittimita'. 
    In particolare: 
      in Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre  2005,  n.  47171  e'  stato
affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente
provento di reato la distinzione tra  delitto  di  favoreggiamento  e
delitto  di  ricettazione,  e'  individuabile  nel   dolo   specifico
richiesto per il secondo e non per il primo reato»; 
      in Cass. pen., Sez. II, 10  aprile  2014,  n.  30744  e'  stato
affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente
provento di reato la distinzione tra  delitto  di  favoreggiamento  e
delitto di ricettazione, e' individuabile nel  diverso  atteggiamento
psicologico  dell'agente,  il  quale  opera,   nel   favoreggiamento,
nell'interesse esclusivo  dell'autore  del  reato,  per  aiutarlo  ad
assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e  invece,  nella
ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per se' o per
terzi»; 
      in Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio  2018,  n.  10980  e'  stato
affermato che «la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale
e quello di ricettazione, nel caso  di  occultamento  di  un  oggetto
costituente  provento  di  reato,  e'   individuabile   nel   diverso
atteggiamento  psicologico   dell'agente,   il   quale   opera,   nel
favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato,  per
aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto  senza
trarre  per  se'  o  per  altri  alcuna  utilita'  e,  invece,  nella
ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto,
con il dolo specifico di trarre profitto, per se' o per terzi,  dalla
condotta ausiliatrice». 
    Analoga conclusione e' stata adombrata da Codesto  Giudice  delle
Leggi in Corte cost. n. 157/2025. In un passaggio  della  motivazione
dell'arresto  in   parola   si   legge   quanto   segue:   «ai   fini
dell'integrazione del reato, e' sufficiente una qualsiasi  azione  od
omissione  obiettivamente  idonea  allo  scopo,   ossia   a   rendere
definitivo, o almeno certo, il vantaggio che il reo abbia tratto  dal
reato, ancorche' questo risultato non  venga  raggiunto;  si  tratta,
infatti, di un reato di pericolo, in quanto, per la sua consumazione,
non e' necessario che il bene o il  vantaggio  siano  definitivamente
entrati nel patrimonio del «favorito», nonche' di un  reato  a  forma
libera. Nel favoreggiamento reale, poi, l'aiuto deve essere  prestato
nell'esclusivo interesse dell'autore del reato presupposto, potendosi
configurare, altrimenti, altre fattispecie criminose,  rispetto  alle
quali  esso  ha  natura  sussidiaria».  Codesta   Corte,   nel   fare
riferimento ad «altre fattispecie  criminose»  caratterizzata  da  un
dolo specifico di profitto, ha evidentemente inteso fare riferimento,
in primis, alla ricettazione. 
    9.1. Autorevole Dottrina, di recente, si e'  addirittura  chiesta
se  sia  ancora  possibile  sostenere  la   tesi   secondo   cui   il
favoreggiamento reale consisterebbe nella violazione dell'obbligo  di
non intralciare le indagini  relative  alla  sorta  del  profitto/del
prezzo/del prodotto del reato, mentre la disposizione  incriminatrice
di  cui  all'art.  648  del  codice  penale  punirebbe  le   condotte
egoistiche tese al procacciamento di un vantaggio economico ed idonee
ad approfondire l'offesa recata al titolare del  bene  aggredito  dal
reato  presupposto:  una  simile  tesi,  infatti,  appare   distonica
rispetto  al  fatto  che  anche   il   favoreggiamento   reale   puo'
approfondire il danno cagionato  dal  reato  presupposto,  mentre  la
ricettazione puo' risolversi in  un  ostacolo  per  le  indagini.  La
Dottrina de qua e' giunta ad affermare che  favoreggiamento  reale  e
ricettazione paiano operare su  un  «terreno  comune»,  al  punto  da
rendere   sostanzialmente   vano   ogni    ulteriore    «sforzo    di
caratterizzazione offensiva» e da far ritenere che il  reato  di  cui
all'art. 379 del codice penale equivalga ad  una  ricettazione  della
quale non sia stato dimostrato il dolo di profitto. 
    10. A lume di quanto sin qui osservato, questo Giudice  non  puo'
che ritenere pressocche' sovrapponibile la  struttura  del  reato  di
favoreggiamento reale con quella del reato di ricettazione. 
    La  tipizzazione  delle  condotte  de  quibus,   infatti,   segue
direttrici sostanzialmente coincidenti, tanto  che  l'unico  elemento
discretivo ravvisato fra i delitti in parola, tanto  da  parte  della
Dottrina che  da  parte  della  giurisprudenza,  finisce  per  essere
rappresentato dal fine perseguito dal soggetto agente - «altruistico»
nei casi puniti dall'art. 379 del codice penale, «egoistico» nei casi
puniti dall'art. 648 del codice penale. 
    Cio' posto, questo Giudice non puo' che osservare quanto segue: 
      appare paradossale che il  Legislatore,  in  relazione  ad  una
fattispecie caratterizzata  da  un  elemento  soggettivo  normalmente
espressivo di maggior disvalore (dolo specifico di profitto) qual  e'
la ricettazione, conceda la possibilita' di accedere alla messa  alla
prova,  non  procedendo  nel  medesimo  senso  in  relazione  ad  una
fattispecie  integrata  da  condotte  «disinteressate»  qual  e'   il
favoreggiamento reale; 
    appare altrettanto paradossale  che  il  Legislatore  ammetta  la
messa alla prova in relazione ad ipotesi di ricettazione  punite  con
pena detentiva ricompresa fra 2  anni  di  reclusione  e  8  anni  di
reclusione (quelle aventi ad oggetto denaro o altre cose  provenienti
da delitto) ma che non  proceda  in  senso  analogo  in  relazione  a
fattispecie delittuose strutturalmente identiche,  sotto  il  profilo
oggettivo, come quelle ricadenti entro il perimetro applicativo della
disposizione incriminatrice di cui all'art. 379  del  codice  penale,
punite con pena di gran lunga minore tanto nel  minimo  (un  anno  di
reclusione) quanto nel massimo (cinque anni di reclusione). 
    11.  Questo  Giudice  ben  si  rende  conto  che  il  delitto  di
ricettazione e' annoverato dal Legislatore  fra  i  reati  contro  il
patrimonio e che il delitto  di  favoreggiamento  reale,  invece,  e'
annoverato fra i reati contro l'amministrazione della giustizia. 
    Lo scrivente, al contempo, si rende ben conto che quella di «bene
giuridico» e' nozione sino ad oggi ritenuta fondamentale per valutare
la legittimita' delle opzioni  di  criminalizzazione,  delle  forbici
sanzionatorie e dei limiti degli  istituti  di  diritto  penale  «non
carcerario», in particolar modo nell'ambito dello schema triadico del
giudizio di costituzionalita' legato al principio di eguaglianza. 
    Al contempo, tuttavia, la  pressocche'  totale  sovrapponibilita'
della  struttura  del  reato   di   ricettazione,   nell'ipotesi   di
occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi  delitto  e
nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili  res,  alla
struttura del favoreggiamento reale non puo' che imporre di  ritenere
- al di la' del dato topografico - che fra le fattispecie  de  quibus
vi sia piena «similitudine di disvalore». 
    Ed infatti, fattispecie cosi' strutturalmente sovrapponibili  non
possono  che  svolgere  «funzioni»  pressocche'  identiche,  servendo
interessi che difficilmente possono dirsi disomogenei. 
    11.1. Non puo' trascurarsi di rammentare  come  in  Dottrina,  di
recente,  si  sia  condivisibilmente   perorata   l'opportunita'   di
adottare, nei giudizi  di  costituzionalita'  relativi  alle  opzioni
criminalizzatrici  adottate  dal  Legislatore,  un  punto  di   vista
imperniato sull'individuazione  dei  fini  delle  norme  di  condotta
dettate dal Legislatore, il quale puo' essere integrato  tanto  dalla
necessita' di tutela di un diritto fondamentale sia nel perseguimento
di un interesse pubblico, da individuarsi facendo uso  dell'ordinario
strumentario ermeneutico; in Dottrina s'e'  ritenuto  che  un  simile
modus procedendi garantisca prestazioni  selettive  diverse  rispetto
alla teoria penalistica del bene giuridico,  consentendo  piu'  ampie
possibilita' di sindacato delle opzioni del Legislatore penale, entro
il framework del proportionality test. 
    A sommesso parere di questo G.U.P., una simile  ottica  non  puo'
che soccorrere anche in casi  -  come  quello  che  ci  occupa  nella
presente sede - in cui la formale collocazione di una figura di reato
entro un determinato Titolo del codice penale non appare in linea con
la funzione obiettivamente svolta dalla fattispecie. 
    In linea con quanto affermato dalla Dottrina citata al  paragrafo
9.1) della presente ordinanza, dunque, deve affermarsi: 
      che il reato di cui all'art. 648 del codice penale e  il  reato
di cui all'art. 379 del  codice  penale  perseguano  scopi  analoghi,
tutelando interessi pubblici omogenei; 
      che il reato di cui all'art. 648 del codice penale,  avendo  ad
oggetto anche cose non provenienti da  reati  contro  il  patrimonio,
preservi anche l'interesse  ad  una  corretta  amministrazione  della
giustizia e, in particolare, alla fruttuosa e concreta  eseguibilita'
della confisca; 
      che il reato di cui all'art. 379 del codice penale, riguardando
anche cose provenienti da reati contro il patrimonio, preservi  anche
l'interesse alla tutela del patrimonio dei consociati  e  dell'ordine
pubblico economico. 
    11.2. Non pare inutile rammentare che  la  Corte  costituzionale,
con sentenza n.  302/2000,  ha  gia'  ritenuto  che  una  fattispecie
analoga  a  quella  di  ricettazione   posta   in   essere   mediante
occultamento  di  cosa   proveniente   da   reato   o   intromissione
nell'occultamento di simile res, ossia la fattispecie di riciclaggio,
sia de facto posta a presidio  del  bene  dell'amministrazione  della
giustizia, e cio' ad onta della sua collocazione topografica. 
    Si riporta qui di seguito un  breve  stralcio  della  motivazione
della sentenza in parola: 
      A dispetto, infatti, dell'inclusione fra i  delitti  contro  il
patrimonio - suggerita da una certa affinita'  di  struttura  con  il
reato di ricettazione, e peraltro da  molti  giudicata  riduttiva  ed
inadeguata -e' opinione largamente condivisa che le figure  criminose
di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale delineino reati
pluri-offensivi, i quali vedono relegata in secondo piano  la  tutela
del patrimonio individuale rispetto alla  salvaguardia  di  interessi
pubblici identificati,  volta  a  volta,  nell'amministrazione  della
giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico [...]. 
    A parere  di  questo  Giudice,  anche  le  peculiari  ipotesi  di
ricettazione   prese   in   considerazione   nella   presente   sede,
occultamento  di   cose   provenienti   da   delitto,   intromissione
nell'occultamento di tali cose, possono ritenersi  poste  a  presidio
anche dell'amministrazione della giustizia, in quanto  potenzialmente
concernenti vicende nel corso  delle  quali  non  e'  stato  leso  il
patrimonio di alcuno soggetto. 
    12. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 207/2017 e con la
sentenza n. 156/2020, ha gia' messo in evidenza come il  Legislatore,
nel definire il perimetro del campo di applicazione  di  un  istituto
del diritto penale «non carcerario», debba tenere  conto  dei  minimi
edittali delle fattispecie  incriminatrici,  evitando  ingiustificate
disparita' di trattamento. 
    Orbene, a  questo  Giudice  non  pare  ragionevole  che,  per  il
Legislatore, il reato di ricettazione (nelle forme  dell'occultamento
di cosa proveniente da delitto o di  intromissione  nell'occultamento
di tale res), ordinariamente  punito  con  pena  non  inferiore,  nel
minimo, a due anni di reclusione, debba rientrare fra le  fattispecie
ritenute di minor portata offensiva e di piu' facile accertamento per
cui e' possibile la celebrazione del rito della messa  alla  prova  e
che, al contempo, il pressocche' identico  reato  di  favoreggiamento
reale, punito nel minimo con pena pari a un anno di  reclusione,  sia
escluso dal  campo  di  applicazione  dell'art.  168-bis  del  codice
penale. 
    13. Da ultimo, va rilevato che il reato di ricettazione  commesso
mediante occultamento di cose provenienti da delitto oppure  mediante
intromissione nell'occultamento di simili cose e' stato ritenuto  dal
Legislatore suscettibile di pronto accertamento,  essendo  lo  stesso
annoverato nel catalogo di cui all'art.  550,  comma  II  del  codice
penale;  con  tutta  evidenza,  il  delitto  de   quo   e'   ritenuto
dall'ordinamento  non  necessariamente   espressivo   di   forme   di
criminalita' di tale allarme sociale da precludere  la  celebrazione,
in relazione allo stesso, del rito della messa alla prova. 
    Lo stesso, a parere di questo G.I.P., puo' dirsi in relazione  ad
una fattispecie che, rispetto alle predette ipotesi di  ricettazione,
si differenzia solo per la carenza dell'elemento soggettivo del  dolo
specifico di  profitto  -  ovverosia  per  una  circostanza  tale  da
esprimere, se possibile, un minor disvalore di condotta. 
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui  all'art.  379  del
codice penale dal novero di  fattispecie  per  cui  e'  possibile  la
sospensione del procedimento con messa alla prova  dell'imputato  per
violazione  dell'art.  3  della   Costituzione   sotto   il   profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento  rispetto  al  reato  di
favoreggiamento personale 
    14. Nella sopracitata sentenza n.  157/2025  e'  stato  stabilito
quanto segue: 
      La  questione  sollevata  in  riferimento  all'art.   3   della
Costituzione,  per  disparita'  di  trattamento  con  il  delitto  di
favoreggiamento  personale,  e'   inammissibile   per   insufficiente
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del  dubbio  di
legittimita' costituzionale. La censura  del  rimettente  investe  la
ragionevolezza  e  la  proporzionalita'   delle   cornici   edittali,
rispettivamente previste dagli articoli 378 e 379 del  codice  penale
per le due fattispecie di favoreggiamento (personale e reale), da cui
consegue l'ammissibilita', in astratto, alla  messa  alla  prova  per
l'una e non per l'altra. La motivazione dell'ordinanza di  rimessione
in  ordine  alla  presunta  maggiore  gravita'  del   favoreggiamento
personale,  rispetto  a  quello  reale  -  e  quindi  alla  manifesta
irragionevolezza  della  scelta  legislativa   di   sanzionare   piu'
severamente il secondo, rispetto al primo - e', pero', generica e non
argomenta intorno agli elementi di somiglianza tra le due fattispecie
criminose,  limitandosi  a  desumere   l'ipotizzata   disparita'   di
trattamento dalla presunta  maggiore  idoneita'  del  favoreggiamento
personale «a destabilizzare l'amministrazione della giustizia». 
    Questo Giudice continua a  ritenere  non  giustificabile  che  il
reato  di  favoreggiamento  reale,  a   differenza   di   quello   di
favoreggiamento  personale,  non  sia  ricondotto  nel  novero  delle
fattispecie per cui e' possibile l'accesso alla messa alla prova. 
    S'impone, dunque, di provare a colmare il  deficit  argomentativo
della precedente ordinanza di remissione. 
    14.1. Le fattispecie di favoreggiamento  personale  e  quello  di
favoreggiamento  reale  -   anticamente   previste   dalla   medesima
disposizione incriminatrice, quella di cui all'art.  225  del  Codice
Zanardelli  -  hanno  molteplici  caratteri  in  comune  e,   dunque,
presentano una sostanziale omogeneita' sul piano  della  tipizzazione
delle condotte punite: 
      entrambi sono reati comuni; 
      entrambi sono reati a forma libera; 
      la commissione di entrambi i reati presuppone che  il  soggetto
agente non abbia partecipato al c.d. reato presupposto; 
      entrambi sono reati a dolo generico; 
      tanto il delitto di favoreggiamento  personale  che  quello  di
favoreggiamento  reale  consistono  nel  turbamento  della   funzione
giudiziaria e possono dirsi integrati a prescindere dal fatto che gli
accertamenti   di   competenza   dell'Autorita'   giudiziaria   siano
effettivamente  fuorviati,  bastando  che  la  condotta  dell'agente,
attiva o omissiva, sia astrattamente idonea a consentire al colpevole
di eludere le investigazioni in corso oppure ad assicurare il prezzo,
il profitto o il prodotto di un reato; 
      tanto il reato di cui all'art. 378 del codice penale che quello
di cui all'art. 379 del codice penale  sono  reati  di  pericolo;  in
riferimento ad entrambi, nessun rilievo scriminante puo'  attribuirsi
all'ininfluenza  concreta  del  comportamento  ascritto  al  soggetto
agente. 
    A parere di questo G.U.P., inoltre, i reati de quibus, in  quanto
caratterizzati  da  analoghe  forme   di   tipizzazione,   presentano
«similitudine di disvalore», e cio' in virtu' del fatto che: 
      sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che
la perpetrazione del reato di favoreggiamento  reale  sono  idonee  a
compromettere l'acquisizione di elementi necessari per  addivenire  a
determinate decisioni giudiziarie (in un  caso,  decisioni  attinenti
alla colpevolezza di un soggetto, nell'altro decisioni attinenti alla
confisca di una res); 
      sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che
la perpetrazione del reato di favoreggiamento  reale  sono  idonee  a
compromettere l'eseguibilita' di  determinate  decisioni  giudiziarie
(in un caso, mediante la sottrazione di un  latitante  all'esecuzione
di una condanna o di una misura  cautelare,  nell'altro  mediante  la
sottrazione di una res ad una confisca gia' disposta). 
    14.2. Questo Giudice intende ribadire, peraltro, che, laddove  le
condotte di favoreggiamento personale -  nella  forma  dell'aiuto  ad
eludere le indagini  -  sortiscano  pienamente  gli  effetti  che  il
soggetto agente s'e' prefisso, puo' essere  minata  completamente  la
possibilita' di addivenire ad  una  condanna  dell'indagato/imputato,
con conseguente inevitabile preclusione d'ogni possibile confisca. 
    Le condotte sanzionate dall'art. 379 del codice  penale,  invece,
sono idonee a neutralizzare soltanto la possibilita' che si addivenga
a confisca del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato. 
    A  lume  di  tanto,  in  termini  di   sviamento   dell'attivita'
giudiziaria, appare piu'  grave  la  fattispecie  di  favoreggiamento
personale, per cui e' prevista la possibilita' di accedere alla messa
alla prova, rispetto alla «contigua» fattispecie  di  favoreggiamento
reale, per cui l'anzidetta possibilita' e' preclusa. 
    Vero e' che l'art. 379  del  codice  penale  prevede  un  massimo
edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice  penale
(in misura di un anno di  reclusione);  al  contempo,  non  puo'  non
risaltare il fatto che entrambe le forme di  favoreggiamento  di  cui
trattasi sono punite con pena detentiva minima  pari  ad  1  anno  di
reclusione  e,  dunque,  presentano  un   disvalore   delineato   dal
Legislatore in modo sostanzialmente omogeneo, soprattutto per  quanto
concerne le ipotesi di piu' lieve entita' offensiva - quelle  per  le
quali piu' opportuna risulta la previsione dell'accesso al rito della
messa alla prova. 
    D'altra  parte,  come  dimostra  il  caso  oggetto  del  presente
procedimento penale, condotte di favoreggiamento reale e condotte  di
favoreggiamento personale possono venire a coincidere,  assumendo  un
disvalore complessivo sostanzialmente unitario. 
    A lume di tanto, nonche' delle altre osservazioni  svolte  supra,
questo G.U.P. ritiene che, in rapporto al  reato  di  favoreggiamento
personale,  non   sia   ragionevole   l'esclusione   del   reato   di
favoreggiamento reale dal novero  dei  reati  per  cui  e'  possibile
accedere alla messa alla prova. 
Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 168-bis del codice penale per violazione del  parametro  di
costituzionalita' dell'art. 3 della Costituzione  in  riferimento  ai
nuovi profili messi in evidenza nella presente ordinanza 
    15. Come affermato  al  §  4  considerato  in  diritto  di  Corte
costituzionale  n.  313/1995  (Pres.  Baldassarre,  Rel.   Vassalli),
«perche' sia [...] possibile operare uno scrutinio  che  direttamente
investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,
e'  [...]  necessario  che  l'opzione  normativa  contrasti  in  modo
manifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale  a  dire  si
appalesi, in concreto, come espressione  di  un  uso  distorto  della
discrezionalita'  che  raggiunga  una  soglia  di  evidenza  tale  da
atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica  di
«eccesso  di  potere»  e,  dunque,   di   sviamento   rispetto   alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna  alla  funzione  legislativa».
Orbene, le disparita' di trattamento  evocate  supra  raggiungono,  a
parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza  tale  da  non  poter
essere  giustificate,  in  palese  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea
situazioni tra loro assimilabili. 
Rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel  giudizio
a quo 
    16.  Appare  evidente  la  pregiudizialita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  di  cui  sopra  rispetto  al   giudizio
celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la  circostanza  che
l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale  non  faccia  in
alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo' che
precludere  all'odierno  imputato  di  ottenere  la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova in  relazione  al  delitto  di  cui
all'art. 379 del codice penale. 
Il Petitum 
    17.   Questo   G.U.P.   ben   comprende   che   il   Legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', ben  puo'  fissare  soglie
qualitative e/o  quantitative  al  fine  di  delineare  il  perimetro
applicativo di cause di estinzione  del  reato  o  di  cause  di  non
punibilita'; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere  a
Codesto Giudice delle Leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni
di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale. 
    17.1. L'art. 550, comma II  del  codice  penale  e'  disposizione
riconducibile al complesso  normativo  che  regola  le  modalita'  di
esercizio dell'azione penale: questo  G.U.P.  non  ritiene  di  dover
chiedere un'«interpolazione»  della  disposizione  de  qua  (mediante
introduzione  di  un  richiamo  all'art.  379  del   codice   penale)
finalizzata a neutralizzare  le  disparita'  di  trattamento  evocate
supra,  e  cio'  in  quanto  siffatta  operazione  sarebbe  meramente
manipolativa,   andando    ad    incidere    su    di    una    norma
processual-penalistica che, in se', non si pone in contrasto  con  il
dettato costituzionale. 
    18. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a  Codesta
Corte costituzionale di compiere un  intervento  idoneo  ad  incidere
esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per
cui e' ammissibile la sospensione del procedimento penale  per  messa
alla prova dell'imputato. 
    In particolare, deve  chiedersi  di  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma  I,  del  codice  penale,  in
relazione all'art. 3 della Costituzione  -  nella  parte  in  cui  la
disposizione di cui trattasi non prevede  che  l'imputato,  anche  su
proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere  la  sospensione  del
processo  con  messa  alla  prova  in   relazione   al   delitto   di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge  costituzionale  n.  1
del 9 febbraio 1948, 
    ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, 
    dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte
Costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis,  comma  I,  del  codice  penale  in
relazione  all'art.  3  della  Costituzione  -   sotto   il   profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al  delitto  di
ricettazione,  nell'ipotesi  di  occultamento  di   denaro   o   cose
provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi  di  intromissione
nell'occultamento di simili res - nella parte in cui non prevede  che
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa  chiedere
la sospensione del processo con messa  alla  prova  in  relazione  al
delitto di favoreggiamento reale  di  cui  all'art.  379  del  codice
penale; 
    dispone trasmettersi gli atti del presente  giudizio  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis,  comma  I,  del  codice  penale  in
relazione  all'art.  3   della   Costituzione,   sotto   il   profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al  delitto  di
favoreggiamento personale -  nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa  chiedere
la sospensione del processo con messa  alla  prova  in  relazione  al
delitto di favoreggiamento reale  di  cui  all'art.  379  del  codice
penale; 
    sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    dispone che a cura della cancelleria sia notificata  la  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. 
      Taranto, 17 novembre 2025 
 
          Il Giudice per l'udienza preliminare: Maccagnano