Reg. ord. n. 13 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Taranto  del 17/11/2025

Tra: D.G. M.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di ricettazione, nell’ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell’ipotesi di intromissione nell’occultamento di simili res – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.