Reg. ord. n. 13 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6
Ordinanza del Tribunale di Taranto del 17/11/2025
Tra: D.G. M.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen. – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di ricettazione, nell’ipotesi di occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nell’ipotesi di intromissione nell’occultamento di simili res – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2025
Ordinanza del 17 novembre 2025 del Tribunale di Taranto nel
procedimento penale a carico di D.G. M. .
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Omessa previsione che l'imputato, anche su proposta del pubblico
ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa
alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui
all'art. 379 cod. pen.
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
(GU n. 6 del 11-02-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Sezione GIP-GUP
Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano,
visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.
6859/2019 R.G. G.I.P.,
rilevato che M. D. G. (nato a... in data...) e' imputato, in seno
al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli 378 e
379 del codice penale, «perche' aiutava... ad eludere le
investigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono e ad
assicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A), B), C) ovvero
l'autovettura... di colore bianco targata... di proprieta' della...,
omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano in qualita'
di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato... a ritirare
la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che il... ne
aveva la disponibilita', in... (...)».
Osserva quanto segue
Premessa
1. Preliminarmente, va messo in evidenza che questo Giudice
procede nell'ambito del medesimo giudizio entro il quale sono state
sollevate quattro questioni di legittimita' costituzionale in
relazione all'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui detta fattispecie non prevede che l'imputato, anche su
proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del
processo con messa alla prova in relazione al delitto di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale
Le questioni de quibus sono state sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole
disparita' di trattamento rispetto al delitto di cui all'art. 378 del
codice penale, al delitto di cui all'art. 372 del codice penale e al
delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, ed in riferimento
all'art. 27 della Costituzione.
1.1. La Corte costituzionale, all'esito di camera di consiglio
tenutasi in data 6 ottobre 2025, con sentenza n. 157/2025, depositata
il 30 ottobre 2025, ha dichiarato:
l'inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla non
manifesta infondatezza - della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al
delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale);
la non fondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai
delitti di falsa testimonianza (art. 372 del codice penale);
xla non fondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al
delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (art. 377-bis del
codice penale);
la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 27 della Costituzione.
1.2. Per cio' che piu' interessa ai fini della presente
ordinanza, va rilevato che la Corte costituzionale, nel predetto
arresto, ha stabilito quanto segue:
Le ipotesi di reato messe a confronto, favoreggiamento reale,
falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria, presentano
sostanziali differenze sul piano della tipizzazione della fattispecie
penale.
[...]
A fronte di tale «diversita' sul piano della tipizzazione delle
condotte», questa Corte deve pero' verificare se sia riscontrabile
quella «similitudine di disvalore» tra le fattispecie poste a
raffronto, attestata dall'identita' di materia, dalla medesimezza dei
beni giuridici e dall'anticipazione della tutela penale degli stessi
(e, dunque, dalla strutturazione delle fattispecie in questione come
reati di pericolo), in linea con il precedente rappresentato dalla
ricordata sentenza n. 90 del 2025.
I delitti di favoreggiamento reale, falsa testimonianza e
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorita' giudiziaria sono accomunati dall'essere
collocati nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della
giustizia e, in particolare, tra quelli contro l'attivita'
giudiziaria (Capo I, Titolo III, Libro II del codice penale),
preposti, in generale, a preservare il regolare ed efficace
funzionamento dell'attivita' giudiziaria in tutte le sue fasi,
prodromiche, coeve e successive al processo.
Le fattispecie delittuose poste in comparazione si strutturano,
tutte, per quanto detto, come reati di pericolo concreto, non essendo
richiesta, ai fini del loro perfezionamento, una lesione effettiva
della funzione giudiziaria, ma la sua esposizione a pericolo da
verificarsi, appunto, in concreto, in base alle caratteristiche e
alle circostanze del caso di specie.
Pur essendovi identita' di materia e di anticipazione della
soglia di tutela penale, si tratta, tuttavia, di fattispecie
sostanzialmente disomogenee sotto il profilo dell'oggettivita'
giuridica.
Le ipotesi di reato poste a confronto, infatti, condividono
unicamente il bene giuridico di categoria - l'amministrazione della
giustizia appunto, che raggruppa pero' una serie eterogenea di
fattispecie incriminatrici, le quali, «pur presentando tratti comuni
che ne giustificano la collocazione nella categoria dei delitti
contro l'attivita' giudiziaria, non hanno carattere del tutto
omogeneo» (sentenza n. 47 del 2010).
[...]
Il favoreggiamento reale, quindi, si colloca al di fuori delle
fattispecie criminose poste a tutela della correttezza
dell'accertamento e delle decisioni giudiziali, in cui confluiscono,
invece, sia la falsa testimonianza sia l'induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita'
giudiziaria.
[...]
4.3. - L'acclarata sostanziale eterogeneita' delle norme
incriminatrici poste a confronto, sia per quanto attiene alla loro
struttura, sia per quanto attiene ai beni giuridici tutelati,
«determina l'inidoneita' dei tertia comparationis a fungere da
termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del
principio di uguaglianza» (sentenza n. 207 del 2017).
2. Questo G.U.P. ben comprende che, sulla base di quanto disposto
dall'art. 137 della Costituzione e dall'art. 24 della legge n.
87/1953, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che «il
giudice a quo non puo' riproporre, nel medesimo grado di giudizio,
una questione gia' dichiarata non fondata, in quanto una simile
iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 137 della Costituzione, secondo cui contro le decisioni
della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione» (in
tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale n. 247/2022).
Il Giudice delle Leggi, tuttavia, ha piu' volte affermato che «il
rimettente puo' rivolgersi novamente alla Corte, dopo la declaratoria
di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla
precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia
«norme censurate, profili di incostituzionalita' dedotti e
argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'»
(sentenza n. 66 del 2019, che richiama le sentenze n. 113 del 2011 e
n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014)» (cosi' ibidem).
2.1. Alla luce dei principi appena richiamati, questo Giudice
intende rispettosamente sottoporre al vaglio di Codesta Corte una
questione diversa da quelle il cui sollevamento ha portato alla
celebrazione del giudizio di costituzionalita' n. 156/2024,
definitosi con sentenza n. 157/2025.
Anche la questione in parola concerne l'esclusione del reato di
favoreggiamento reale dal novero dei reati per cui e' possibile la
messa alla prova; la diversita' ha a che vedere con il thema
decidendum e, in particolare, «riguarda le argomentazioni svolte a
sostegno della ritenuta incostituzionalita'», in quanto s'intende
valorizzare il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento
rispetto al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 del codice
penale, fattispecie prevista dall'art. 550, comma II del codice
penale e, dunque, riconducibile all'insieme dei reati per cui puo'
celebrarsi il rito alternativo di cui all'art. 168-bis del codice
penale
2.2. La Corte costituzionale ha altresi' stabilito che «non e'
precluso sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso
dello stesso grado del giudizio, allorche' la Corte abbia emesso una
pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimuovibili
dal giudice a quo, poiche' tale iniziativa non contrasta col disposto
dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, in tema di non
impugnabilita' delle decisioni della Corte stessa» (Corte cost.
ordinanza n. 371/2004).
Il Giudice delle Leggi, in particolare, ha ritenuto suscettibili
di presentazione - con cio' escludendo l'operativita' del divieto
desumibile dagli articoli 137 della Costituzione e 24 della legge n.
87/1953 - questioni di costituzionalita' volte a sanare carenze
motivazionali di precedenti ordinanze di remissione.
A lume di tanto, questo Giudice ritiene che sia possibile
sollevare nuovamente questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui lo stesso non si
applica anche al reato di cui all'art. 379 del codice penale sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al
delitto di favoreggiamento personale (art. 378 del codice penale).
Le imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale
3. Va rilevato, come gia' fatto nell'ordinanza con cui e' stato
promosso il giudizio di costituzionalita' n. 156/2024 - che in seno
al procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. si procede nei confronti
di plurimi imputati in relazione a diverse fattispecie di reato:
... sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all'art.
640 del codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore
la... a concedere loro in noleggio un'automobile e di aver fatto cio'
soltanto per appropriarsi di detto mezzo;
i suddetti imputati sono accusati anche del delitto previsto
dall'art. 646 del codice penale (per essersi appropriati della
sopramenzionata automobile) e, unitamente a..., del delitto di cui
all'art. 648-ter.1, per aver impiegato in un'attivita' economica il
provento dei delitti di truffa e di appropriazione indebita
contestati ai capi d'imputazione A) e B);
... sono accusati anche di aver simulato il furto
dell'automobile di cui sopra, cosi' commettendo il delitto di cui
all'art. 367 del codice penale, e cio' al fine di consolidare
definitivamente il loro illecito possesso sulla stessa;
da ultimo, M. D. G. e' accusato dei delitti di cui agli
articoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato... ad eludere
le investigazioni svolte in seno al presente procedimento penale in
ordine ai fatti di cui ai capi d'imputazione A), B), C) e D) e ad
assicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio contestati
ai capi d'imputazione A), B) e C).
La richiesta di messa alla prova originariamente formulata
nell'interesse dell'imputato
4. All'udienza del 3 novembre 2023 il difensore di M. D. G. ha
formulato istanza di messa alla prova a beneficio del proprio
assistito.
In data 22 novembre 2023 e' stata depositata copia della
richiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464.bis
del codice penalep.» rivolta all'UEPE in data 17 novembre 2023 dal
predetto imputato; a tale richiesta e' stata allegata dichiarazione
sottoscritta dal Presidente dell'associazione «E.R.A. Protezione
civile o.d.v.» nella quale si attesta la disponibilita' del suddetto
ente ad affidare lo svolgimento di lavori di utilita' sociale al M.
All'udienza del 7 dicembre 2023 il difensore del predetto
imputato ha insistito nella richiesta di rito alternativo di cui
sopra.
Successivamente, l'UEPE ha redatto relazione di indagine sociale
e programma trattamentale in relazione alla persona del M.
All'udienza del 22 maggio 2024 il Giudice ha disposto
trasmettersi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
168-bis, comma I, del codice penale in relazione all'art. 3 e 27
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato,
anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la
sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto
di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale.
Come gia' rilevato al paragrafo 1.1) della presente ordinanza, la
Corte costituzionale, all'esito di camera di consiglio tenutasi in
data 6 ottobre 2025, con sentenza n. 157/2025, depositata il 30
ottobre 2025, ha dichiarato: l'inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di
trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art.
378 del codice penale); la non fondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di
trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 del
codice penale); la non fondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al
delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (art. 377-bis del
codice penale).
All'udienza del 17 novembre 2025 il difensore dell'imputato ha
reiterato richiesta di ammissione del proprio assistito alla messa
alla prova; all'esito di camera di consiglio tenutasi in pari data,
il Giudice ha emesso la presente ordinanza ex art. 23 e ss. della
legge n. 87/1953.
La ricorrenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione dell'odierno
imputato alla messa alla prova
5. In virtu' degli elementi nella disponibilita' di questo
G.U.P., ad oggi deve ribadirsi la ricorrenza di tutte le condizioni
sostanziali previste dall'ordinamento per sospendere il procedimento
nei confronti del M. con messa alla prova dello stesso.
Ed infatti:
non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 168-bis del
codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai beneficiato
della sospensione di un procedimento penale per messa alla prova;
come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022,
in caso di simultaneus processus avente ad oggetto piu' fatti di
reato, il Giudice puo' riconoscere il vincolo della continuazione e
giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza
del programma di trattamento redatto dall'UEPE, eventualmente anche
attraverso l'esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in
tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di
commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di
pubblica utilita'; orbene, nel caso di specie, appare evidente che i
due reati di cui al capo d'imputazione E) siano stati commessi in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso;
non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei confronti
del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi di prova
nella disponibilita' di questo G.U.P., l'evidenza dell'innocenza di
questi in relazione agli addebiti di cui al capo d'imputazione E);
ai sensi dell'art. 133 del codice penale, deve ritenersi che il
programma trattamentale redatto dall'UEPE sia adeguato; il programma
de quo appare sufficientemente strutturato, comprendendo lavori di
pubblica utilita' da svolgersi per due ore giornaliere e per due
giorni a settimana per conto di un ente che svolge attivita' di
protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla legalita'
e sulle condotte antigiuridiche oggetto del presente procedimento
penale nonche' la possibilita' che il M. continui a frequentare una
scuola per parrucchieri;
l'idoneita' del programma si induce da plurime circostanze, tra
cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita' a questi di
una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l'imputato ha
manifestato rammarico per i suoi comportamenti antigiuridici (nella
relativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne
riconosce la gravita' e di essere stato superficiale nel suo agire»;
«egli ha dichiarato che il rispetto delle regole della societa'
civile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali e' incentrato
il suo stile di vita»);
l'idoneita' del programma trattamentale puo' predicarsi anche
in virtu' del fatto che l'imputato, oltre ad essere incensurato, e'
soggetto scolarizzato e proviene da un contesto socio-familiare
lontano da ambienti e logiche devianti, «composto dalla coppia
genitoriale e da otto figli di eta' compresa tra 45 e 27 anni, dei
quali [il M.] e' ultimogenito»; il predetto intrattiene con i suoi
familiari validi rapporti affettivi e frequenta una scuola per
parrucchieri;
la struttura personologica del M. e l'incardinamento di questi
entro ambienti socio-familiari sani appare tale da consentire di
pronosticare che il predetto, in futuro, si asterra' dal commettere
ulteriori reati;
i fatti per cui e' procedimento risalgono al...; nelle more,
l'odierno imputato non pare essersi macchiato di alcun reato; a lume
di tanto e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 del codice
penale, e' pronosticabile che, laddove venisse accolta la questione
di costituzionalita' sollevata nella presente sede, la sospensione
del presente procedimento per messa alla prova sarebbe di breve
durata.
Sull'impossibilita' di sospendere ex art. 168-bis del codice penale
il presente procedimento penale in relazione al reato di cui all'art.
379 del codice penale
6. L'art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti
indicati nel comma 2, dell'art. 550 del codice di procedura penale,
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, puo' chiedere
la sospensione del processo con messa alla prova». Pare opportuno
rammentare che, in virtu' dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 150/2022, l'insieme dei reati in relazione ai quali e'
possibile sospendere un procedimento penale ex art. 168-bis del
codice penale e' aumentato: detto aumento e' avvenuto, per cosi'
dire, indirettamente, mediante l'estensione del novero di fattispecie
previsto dall'art. 550, comma II del codice penale.
Inalterati sono rimasti i limiti previsti al primo comma
dell'art. 168-bis del codice penale.
7. Uno dei reati ascritti all'imputato M. D. G. in seno al
procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. e' quello di
favoreggiamento personale; detto delitto e' punito con pena detentiva
non superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione; per tale
fattispecie, risulta possibile sospendere l'anzidetto procedimento ai
sensi dell'art. 168-bis del codice penale.
Non puo' addivenirsi alla medesima conclusione in relazione alla
fattispecie di favoreggiamento reale ascritta all'imputato, la quale
e' punita con pena detentiva massima pari a cinque anni di
reclusione, superiore al limite di quattro anni previsto dal primo
comma della sopracitata disposizione.
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del
codice penale dal novero di fattispecie per cui e' possibile la
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per
violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al reato di
ricettazione
8. Questo Giudice ritiene che sia irragionevole che per il reato
di ricettazione - nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi di intromissione
nell'occultamento di simili res - possa celebrarsi il rito della
messa alla prova mentre cio' non possa accadere in riferimento al
delitto di favoreggiamento reale, fattispecie sostanzialmente
omogenea a quella prevista dall'art. 648 del codice penale tanto
nella struttura quanto sotto il profilo della «similitudine di
disvalore».
Lo scrivente ritiene che possa affermarsi tanto ad onta del fatto
che la ricettazione sia formalmente annoverata fra i reati contro il
patrimonio e che il favoreggiamento reale sia formalmente annoverato
fra i reati contro l'amministrazione della giustizia.
S'impone, in tal proposito, un breve excursus in ordine
all'evoluzione delle risposte sanzionatorie offerte, nel tempo,
dall'ordinamento italiano rispetto a condotte volte ad occultare le
«cose provenienti da delitto».
8.1. La riconduzione della ricettazione nel novero dei reati
contro il patrimonio, nella codicistica pre-unitaria, poteva dirsi
giustificata dal fatto che la predetta fattispecie fosse, per cosi'
dire, «accessoria» a precedenti condotte antigiuridiche lesive
dell'altrui patrimonio (furto, appropriazione indebita, rapina).
L'anzidetto nesso di accessorieta', nel 1889, e' sostanzialmente
scomparso, posto che il Legislatore ha stabilito che l'oggetto della
ricettazione potesse derivare anche da reati che non offendono il
patrimonio, cosi' l'art. 421 del codice penale del codice Zanardelli:
«chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 225 del codice penale,
riceve o nasconde denaro o cose provenienti da un delitto, o si
intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o
nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, e' punito con
la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire mille».
8.1.1. Sempre nel 1889 e' stato introdotto nell'ordinamento
giuridico italiano, per la prima volta, il delitto di
favoreggiamento. Il primo comma dell'art. 225 del Codice Zanardelli
prevedeva quanto segue: «Chiunque, dopo che fu commesso un delitto
per il quale e' stabilita una pena non inferiore alla detenzione,
senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a
portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il
profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorita', ovvero a
sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della
condanna, e chiunque sopprime o altera le tracce o gli indizi di un
delitto che importi la pena suddetta, e' punito con la reclusione o
con la detenzione sino a cinque anni, ma non superiore in durata alla
meta' della pena stabilita per il delitto medesimo». Orbene, e' in
tale epoca che sono sorte apprezzabili difficolta' nel definire una
netta linea di demarcazione fra il perimetro applicativo delle
ipotesi di favoreggiamento consistenti nell'assicurazione del
«profitto del delitto» e la fattispecie di ricettazione delineata
nell'art. 421 del predetto Codice - fattispecie che, come
sottolineato supra, non riguardava piu' solo cose provenienti da
reati contro il patrimonio.
8.1.2. Nel 1930 le ipotesi di favoreggiamento che, in precedenza,
erano punite dalla medesima disposizione incriminatrice, ossia
dall'art. 225 del codice penale del 1889, sono confluite entro il
perimetro applicativo di due distinte fattispecie delittuose, il
favoreggiamento personale ed il favoreggiamento reale. Per quanto
piu' interessa nella presente sede, va rilevato che il
favoreggiamento reale e' stato ricondotto al novero dei reati contro
l'amministrazione della giustizia mentre la ricettazione e' stata
ricondotta al novero dei reati contro il patrimonio; nel far cio', il
Legislatore ha espressamente ritenuto che «criterio inequivocabile di
distinzione» fra i due delitti de quibus fosse il dolo specifico di
profitto (cosi' nella Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco
al Progetto definitivo di un nuovo codice penale, in Lavori
preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma,
1929, V, pt. II°, 473).
9. La ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto - oppure da una contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi - e nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di
simili res, appare pressocche' sovrapponibile al delitto di
favoreggiamento reale.
Ed infatti:
la sostanziale omogeneita' dei reati de quibus si desume,
primariamente, dalla clausola di sussidiarieta' espressa prevista dal
comma I dell'art. 379 del codice penale («fuori [...] dei casi
previsti dagli articoli 648 [...]»), evidentemente posta dal
Legislatore nella consapevolezza che il reato di ricettazione e
quello di favoreggiamento reale presentano campi applicativa in larga
misura sovrapponibili, suscettibili di coincidere, le cui reciproche
interferenze meritano una regolazione ex ante;
entrambi i delitti in parola sono reati comuni;
l'oggetto materiale del reato di favoreggiamento reale
(prodotto, profitto o prezzo di un reato) e' de facto sovrapponibile
all'oggetto del reato di ricettazione (denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto - denaro o cose provenienti da una
contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno
o nel minimo a sei mesi);
l'oggetto materiale della ricettazione non necessariamente deve
provenire da un delitto contro il patrimonio, potendo derivare da
reati idonei ad offendere qualsivoglia bene giuridico, e cio' ad onta
del fatto che la fattispecie di cui all'art. 648 del codice penale
sia formalmente ricondotta, dal Legislatore, nel «Titolo XIII - dei
delitti contro il patrimonio»; orbene, lo stesso puo' dirsi in
relazione al delitto di favoreggiamento reale;
.ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 379 del
codice penale, e' sufficiente una qualsiasi azione od omissione
obiettivamente idonea ad assicurare il prezzo, il profitto o il
prodotto del reato; del tutto analogamente, ai fini dell'integrazione
del reato di cui all'art. 648 del codice penale, nelle ipotesi di
occultamento di denaro o cose provenienti da reato, e' sufficiente un
qualunque «nascondimento», anche «temporaneo», della cosa proveniente
da reato;
come appena messo in evidenza, ai fini dell'integrazione del
reato di cui all'art. 379 del codice penale, e' sufficiente una
qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea ad assicurare il
prezzo, il profitto o il prodotto del reato; del tutto analogamente,
ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 648 del codice
penale, nelle ipotesi di intromissione nell'occultamento di denaro o
cose provenienti da reato, e' sufficiente una qualunque attivita' di
intermediazione, in qualunque forma esplicata e idonea allo scopo,
anche laddove lo scopo non sia raggiunto;
la fattispecie di ricettazione, al pari del favoreggiamento reale
e a differenza del favoreggiamento personale, e' configurabile anche
laddove non siano in corso indagini preliminari, e persino dopo il
passaggio in giudicato di una sentenza di condanna.
A lume di tanto, l'unico criterio di distinzione fra ricettazione
e favoreggiamento reale, in linea, peraltro, con quanto affermato
nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale del 1930, citata
supra - e' l'elemento soggettivo: la disposizione incriminatrice di
cui all'art. 648 del codice penale prevede un dolo specifico di
profitto, diversamente dalla disposizione di cui all'art. 379 del
codice penale.
A tale conclusione e' addivenuta tanto la Dottrina quanto la
giurisprudenza di legittimita'.
In particolare:
in Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2005, n. 47171 e' stato
affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente
provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e
delitto di ricettazione, e' individuabile nel dolo specifico
richiesto per il secondo e non per il primo reato»;
in Cass. pen., Sez. II, 10 aprile 2014, n. 30744 e' stato
affermato che «nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente
provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e
delitto di ricettazione, e' individuabile nel diverso atteggiamento
psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento,
nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad
assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella
ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per se' o per
terzi»;
in Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 10980 e' stato
affermato che «la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale
e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto
costituente provento di reato, e' individuabile nel diverso
atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel
favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per
aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza
trarre per se' o per altri alcuna utilita' e, invece, nella
ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto,
con il dolo specifico di trarre profitto, per se' o per terzi, dalla
condotta ausiliatrice».
Analoga conclusione e' stata adombrata da Codesto Giudice delle
Leggi in Corte cost. n. 157/2025. In un passaggio della motivazione
dell'arresto in parola si legge quanto segue: «ai fini
dell'integrazione del reato, e' sufficiente una qualsiasi azione od
omissione obiettivamente idonea allo scopo, ossia a rendere
definitivo, o almeno certo, il vantaggio che il reo abbia tratto dal
reato, ancorche' questo risultato non venga raggiunto; si tratta,
infatti, di un reato di pericolo, in quanto, per la sua consumazione,
non e' necessario che il bene o il vantaggio siano definitivamente
entrati nel patrimonio del «favorito», nonche' di un reato a forma
libera. Nel favoreggiamento reale, poi, l'aiuto deve essere prestato
nell'esclusivo interesse dell'autore del reato presupposto, potendosi
configurare, altrimenti, altre fattispecie criminose, rispetto alle
quali esso ha natura sussidiaria». Codesta Corte, nel fare
riferimento ad «altre fattispecie criminose» caratterizzata da un
dolo specifico di profitto, ha evidentemente inteso fare riferimento,
in primis, alla ricettazione.
9.1. Autorevole Dottrina, di recente, si e' addirittura chiesta
se sia ancora possibile sostenere la tesi secondo cui il
favoreggiamento reale consisterebbe nella violazione dell'obbligo di
non intralciare le indagini relative alla sorta del profitto/del
prezzo/del prodotto del reato, mentre la disposizione incriminatrice
di cui all'art. 648 del codice penale punirebbe le condotte
egoistiche tese al procacciamento di un vantaggio economico ed idonee
ad approfondire l'offesa recata al titolare del bene aggredito dal
reato presupposto: una simile tesi, infatti, appare distonica
rispetto al fatto che anche il favoreggiamento reale puo'
approfondire il danno cagionato dal reato presupposto, mentre la
ricettazione puo' risolversi in un ostacolo per le indagini. La
Dottrina de qua e' giunta ad affermare che favoreggiamento reale e
ricettazione paiano operare su un «terreno comune», al punto da
rendere sostanzialmente vano ogni ulteriore «sforzo di
caratterizzazione offensiva» e da far ritenere che il reato di cui
all'art. 379 del codice penale equivalga ad una ricettazione della
quale non sia stato dimostrato il dolo di profitto.
10. A lume di quanto sin qui osservato, questo Giudice non puo'
che ritenere pressocche' sovrapponibile la struttura del reato di
favoreggiamento reale con quella del reato di ricettazione.
La tipizzazione delle condotte de quibus, infatti, segue
direttrici sostanzialmente coincidenti, tanto che l'unico elemento
discretivo ravvisato fra i delitti in parola, tanto da parte della
Dottrina che da parte della giurisprudenza, finisce per essere
rappresentato dal fine perseguito dal soggetto agente - «altruistico»
nei casi puniti dall'art. 379 del codice penale, «egoistico» nei casi
puniti dall'art. 648 del codice penale.
Cio' posto, questo Giudice non puo' che osservare quanto segue:
appare paradossale che il Legislatore, in relazione ad una
fattispecie caratterizzata da un elemento soggettivo normalmente
espressivo di maggior disvalore (dolo specifico di profitto) qual e'
la ricettazione, conceda la possibilita' di accedere alla messa alla
prova, non procedendo nel medesimo senso in relazione ad una
fattispecie integrata da condotte «disinteressate» qual e' il
favoreggiamento reale;
appare altrettanto paradossale che il Legislatore ammetta la
messa alla prova in relazione ad ipotesi di ricettazione punite con
pena detentiva ricompresa fra 2 anni di reclusione e 8 anni di
reclusione (quelle aventi ad oggetto denaro o altre cose provenienti
da delitto) ma che non proceda in senso analogo in relazione a
fattispecie delittuose strutturalmente identiche, sotto il profilo
oggettivo, come quelle ricadenti entro il perimetro applicativo della
disposizione incriminatrice di cui all'art. 379 del codice penale,
punite con pena di gran lunga minore tanto nel minimo (un anno di
reclusione) quanto nel massimo (cinque anni di reclusione).
11. Questo Giudice ben si rende conto che il delitto di
ricettazione e' annoverato dal Legislatore fra i reati contro il
patrimonio e che il delitto di favoreggiamento reale, invece, e'
annoverato fra i reati contro l'amministrazione della giustizia.
Lo scrivente, al contempo, si rende ben conto che quella di «bene
giuridico» e' nozione sino ad oggi ritenuta fondamentale per valutare
la legittimita' delle opzioni di criminalizzazione, delle forbici
sanzionatorie e dei limiti degli istituti di diritto penale «non
carcerario», in particolar modo nell'ambito dello schema triadico del
giudizio di costituzionalita' legato al principio di eguaglianza.
Al contempo, tuttavia, la pressocche' totale sovrapponibilita'
della struttura del reato di ricettazione, nell'ipotesi di
occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e
nell'ipotesi di intromissione nell'occultamento di simili res, alla
struttura del favoreggiamento reale non puo' che imporre di ritenere
- al di la' del dato topografico - che fra le fattispecie de quibus
vi sia piena «similitudine di disvalore».
Ed infatti, fattispecie cosi' strutturalmente sovrapponibili non
possono che svolgere «funzioni» pressocche' identiche, servendo
interessi che difficilmente possono dirsi disomogenei.
11.1. Non puo' trascurarsi di rammentare come in Dottrina, di
recente, si sia condivisibilmente perorata l'opportunita' di
adottare, nei giudizi di costituzionalita' relativi alle opzioni
criminalizzatrici adottate dal Legislatore, un punto di vista
imperniato sull'individuazione dei fini delle norme di condotta
dettate dal Legislatore, il quale puo' essere integrato tanto dalla
necessita' di tutela di un diritto fondamentale sia nel perseguimento
di un interesse pubblico, da individuarsi facendo uso dell'ordinario
strumentario ermeneutico; in Dottrina s'e' ritenuto che un simile
modus procedendi garantisca prestazioni selettive diverse rispetto
alla teoria penalistica del bene giuridico, consentendo piu' ampie
possibilita' di sindacato delle opzioni del Legislatore penale, entro
il framework del proportionality test.
A sommesso parere di questo G.U.P., una simile ottica non puo'
che soccorrere anche in casi - come quello che ci occupa nella
presente sede - in cui la formale collocazione di una figura di reato
entro un determinato Titolo del codice penale non appare in linea con
la funzione obiettivamente svolta dalla fattispecie.
In linea con quanto affermato dalla Dottrina citata al paragrafo
9.1) della presente ordinanza, dunque, deve affermarsi:
che il reato di cui all'art. 648 del codice penale e il reato
di cui all'art. 379 del codice penale perseguano scopi analoghi,
tutelando interessi pubblici omogenei;
che il reato di cui all'art. 648 del codice penale, avendo ad
oggetto anche cose non provenienti da reati contro il patrimonio,
preservi anche l'interesse ad una corretta amministrazione della
giustizia e, in particolare, alla fruttuosa e concreta eseguibilita'
della confisca;
che il reato di cui all'art. 379 del codice penale, riguardando
anche cose provenienti da reati contro il patrimonio, preservi anche
l'interesse alla tutela del patrimonio dei consociati e dell'ordine
pubblico economico.
11.2. Non pare inutile rammentare che la Corte costituzionale,
con sentenza n. 302/2000, ha gia' ritenuto che una fattispecie
analoga a quella di ricettazione posta in essere mediante
occultamento di cosa proveniente da reato o intromissione
nell'occultamento di simile res, ossia la fattispecie di riciclaggio,
sia de facto posta a presidio del bene dell'amministrazione della
giustizia, e cio' ad onta della sua collocazione topografica.
Si riporta qui di seguito un breve stralcio della motivazione
della sentenza in parola:
A dispetto, infatti, dell'inclusione fra i delitti contro il
patrimonio - suggerita da una certa affinita' di struttura con il
reato di ricettazione, e peraltro da molti giudicata riduttiva ed
inadeguata -e' opinione largamente condivisa che le figure criminose
di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale delineino reati
pluri-offensivi, i quali vedono relegata in secondo piano la tutela
del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi
pubblici identificati, volta a volta, nell'amministrazione della
giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico [...].
A parere di questo Giudice, anche le peculiari ipotesi di
ricettazione prese in considerazione nella presente sede,
occultamento di cose provenienti da delitto, intromissione
nell'occultamento di tali cose, possono ritenersi poste a presidio
anche dell'amministrazione della giustizia, in quanto potenzialmente
concernenti vicende nel corso delle quali non e' stato leso il
patrimonio di alcuno soggetto.
12. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 207/2017 e con la
sentenza n. 156/2020, ha gia' messo in evidenza come il Legislatore,
nel definire il perimetro del campo di applicazione di un istituto
del diritto penale «non carcerario», debba tenere conto dei minimi
edittali delle fattispecie incriminatrici, evitando ingiustificate
disparita' di trattamento.
Orbene, a questo Giudice non pare ragionevole che, per il
Legislatore, il reato di ricettazione (nelle forme dell'occultamento
di cosa proveniente da delitto o di intromissione nell'occultamento
di tale res), ordinariamente punito con pena non inferiore, nel
minimo, a due anni di reclusione, debba rientrare fra le fattispecie
ritenute di minor portata offensiva e di piu' facile accertamento per
cui e' possibile la celebrazione del rito della messa alla prova e
che, al contempo, il pressocche' identico reato di favoreggiamento
reale, punito nel minimo con pena pari a un anno di reclusione, sia
escluso dal campo di applicazione dell'art. 168-bis del codice
penale.
13. Da ultimo, va rilevato che il reato di ricettazione commesso
mediante occultamento di cose provenienti da delitto oppure mediante
intromissione nell'occultamento di simili cose e' stato ritenuto dal
Legislatore suscettibile di pronto accertamento, essendo lo stesso
annoverato nel catalogo di cui all'art. 550, comma II del codice
penale; con tutta evidenza, il delitto de quo e' ritenuto
dall'ordinamento non necessariamente espressivo di forme di
criminalita' di tale allarme sociale da precludere la celebrazione,
in relazione allo stesso, del rito della messa alla prova.
Lo stesso, a parere di questo G.I.P., puo' dirsi in relazione ad
una fattispecie che, rispetto alle predette ipotesi di ricettazione,
si differenzia solo per la carenza dell'elemento soggettivo del dolo
specifico di profitto - ovverosia per una circostanza tale da
esprimere, se possibile, un minor disvalore di condotta.
Irragionevolezza dell'esclusione del reato di cui all'art. 379 del
codice penale dal novero di fattispecie per cui e' possibile la
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato per
violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al reato di
favoreggiamento personale
14. Nella sopracitata sentenza n. 157/2025 e' stato stabilito
quanto segue:
La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per disparita' di trattamento con il delitto di
favoreggiamento personale, e' inammissibile per insufficiente
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di
legittimita' costituzionale. La censura del rimettente investe la
ragionevolezza e la proporzionalita' delle cornici edittali,
rispettivamente previste dagli articoli 378 e 379 del codice penale
per le due fattispecie di favoreggiamento (personale e reale), da cui
consegue l'ammissibilita', in astratto, alla messa alla prova per
l'una e non per l'altra. La motivazione dell'ordinanza di rimessione
in ordine alla presunta maggiore gravita' del favoreggiamento
personale, rispetto a quello reale - e quindi alla manifesta
irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare piu'
severamente il secondo, rispetto al primo - e', pero', generica e non
argomenta intorno agli elementi di somiglianza tra le due fattispecie
criminose, limitandosi a desumere l'ipotizzata disparita' di
trattamento dalla presunta maggiore idoneita' del favoreggiamento
personale «a destabilizzare l'amministrazione della giustizia».
Questo Giudice continua a ritenere non giustificabile che il
reato di favoreggiamento reale, a differenza di quello di
favoreggiamento personale, non sia ricondotto nel novero delle
fattispecie per cui e' possibile l'accesso alla messa alla prova.
S'impone, dunque, di provare a colmare il deficit argomentativo
della precedente ordinanza di remissione.
14.1. Le fattispecie di favoreggiamento personale e quello di
favoreggiamento reale - anticamente previste dalla medesima
disposizione incriminatrice, quella di cui all'art. 225 del Codice
Zanardelli - hanno molteplici caratteri in comune e, dunque,
presentano una sostanziale omogeneita' sul piano della tipizzazione
delle condotte punite:
entrambi sono reati comuni;
entrambi sono reati a forma libera;
la commissione di entrambi i reati presuppone che il soggetto
agente non abbia partecipato al c.d. reato presupposto;
entrambi sono reati a dolo generico;
tanto il delitto di favoreggiamento personale che quello di
favoreggiamento reale consistono nel turbamento della funzione
giudiziaria e possono dirsi integrati a prescindere dal fatto che gli
accertamenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria siano
effettivamente fuorviati, bastando che la condotta dell'agente,
attiva o omissiva, sia astrattamente idonea a consentire al colpevole
di eludere le investigazioni in corso oppure ad assicurare il prezzo,
il profitto o il prodotto di un reato;
tanto il reato di cui all'art. 378 del codice penale che quello
di cui all'art. 379 del codice penale sono reati di pericolo; in
riferimento ad entrambi, nessun rilievo scriminante puo' attribuirsi
all'ininfluenza concreta del comportamento ascritto al soggetto
agente.
A parere di questo G.U.P., inoltre, i reati de quibus, in quanto
caratterizzati da analoghe forme di tipizzazione, presentano
«similitudine di disvalore», e cio' in virtu' del fatto che:
sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che
la perpetrazione del reato di favoreggiamento reale sono idonee a
compromettere l'acquisizione di elementi necessari per addivenire a
determinate decisioni giudiziarie (in un caso, decisioni attinenti
alla colpevolezza di un soggetto, nell'altro decisioni attinenti alla
confisca di una res);
sia la perpetrazione del reato di favoreggiamento personale che
la perpetrazione del reato di favoreggiamento reale sono idonee a
compromettere l'eseguibilita' di determinate decisioni giudiziarie
(in un caso, mediante la sottrazione di un latitante all'esecuzione
di una condanna o di una misura cautelare, nell'altro mediante la
sottrazione di una res ad una confisca gia' disposta).
14.2. Questo Giudice intende ribadire, peraltro, che, laddove le
condotte di favoreggiamento personale - nella forma dell'aiuto ad
eludere le indagini - sortiscano pienamente gli effetti che il
soggetto agente s'e' prefisso, puo' essere minata completamente la
possibilita' di addivenire ad una condanna dell'indagato/imputato,
con conseguente inevitabile preclusione d'ogni possibile confisca.
Le condotte sanzionate dall'art. 379 del codice penale, invece,
sono idonee a neutralizzare soltanto la possibilita' che si addivenga
a confisca del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato.
A lume di tanto, in termini di sviamento dell'attivita'
giudiziaria, appare piu' grave la fattispecie di favoreggiamento
personale, per cui e' prevista la possibilita' di accedere alla messa
alla prova, rispetto alla «contigua» fattispecie di favoreggiamento
reale, per cui l'anzidetta possibilita' e' preclusa.
Vero e' che l'art. 379 del codice penale prevede un massimo
edittale maggiore di quello previsto dall'art. 378 del codice penale
(in misura di un anno di reclusione); al contempo, non puo' non
risaltare il fatto che entrambe le forme di favoreggiamento di cui
trattasi sono punite con pena detentiva minima pari ad 1 anno di
reclusione e, dunque, presentano un disvalore delineato dal
Legislatore in modo sostanzialmente omogeneo, soprattutto per quanto
concerne le ipotesi di piu' lieve entita' offensiva - quelle per le
quali piu' opportuna risulta la previsione dell'accesso al rito della
messa alla prova.
D'altra parte, come dimostra il caso oggetto del presente
procedimento penale, condotte di favoreggiamento reale e condotte di
favoreggiamento personale possono venire a coincidere, assumendo un
disvalore complessivo sostanzialmente unitario.
A lume di tanto, nonche' delle altre osservazioni svolte supra,
questo G.U.P. ritiene che, in rapporto al reato di favoreggiamento
personale, non sia ragionevole l'esclusione del reato di
favoreggiamento reale dal novero dei reati per cui e' possibile
accedere alla messa alla prova.
Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'
dell'art. 168-bis del codice penale per violazione del parametro di
costituzionalita' dell'art. 3 della Costituzione in riferimento ai
nuovi profili messi in evidenza nella presente ordinanza
15. Come affermato al § 4 considerato in diritto di Corte
costituzionale n. 313/1995 (Pres. Baldassarre, Rel. Vassalli),
«perche' sia [...] possibile operare uno scrutinio che direttamente
investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,
e' [...] necessario che l'opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalita' che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura per cosi' dire sintomatica di
«eccesso di potere» e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa».
Orbene, le disparita' di trattamento evocate supra raggiungono, a
parere di questo G.u.p., una soglia di evidenza tale da non poter
essere giustificate, in palese violazione dell'art. 3 della
Costituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea
situazioni tra loro assimilabili.
Rilevanza della predetta questione di costituzionalita' nel giudizio
a quo
16. Appare evidente la pregiudizialita' delle questioni di
legittimita' costituzionale di cui sopra rispetto al giudizio
celebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la circostanza che
l'istituto di cui all'art. 168-bis del codice penale non faccia in
alcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo' che
precludere all'odierno imputato di ottenere la sospensione del
procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di cui
all'art. 379 del codice penale.
Il Petitum
17. Questo G.U.P. ben comprende che il Legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', ben puo' fissare soglie
qualitative e/o quantitative al fine di delineare il perimetro
applicativo di cause di estinzione del reato o di cause di non
punibilita'; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere a
Codesto Giudice delle Leggi l'espunzione del limite dei «quattro anni
di reclusione» previsto dall'art. 168-bis, comma I del codice penale.
17.1. L'art. 550, comma II del codice penale e' disposizione
riconducibile al complesso normativo che regola le modalita' di
esercizio dell'azione penale: questo G.U.P. non ritiene di dover
chiedere un'«interpolazione» della disposizione de qua (mediante
introduzione di un richiamo all'art. 379 del codice penale)
finalizzata a neutralizzare le disparita' di trattamento evocate
supra, e cio' in quanto siffatta operazione sarebbe meramente
manipolativa, andando ad incidere su di una norma
processual-penalistica che, in se', non si pone in contrasto con il
dettato costituzionale.
18. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a Codesta
Corte costituzionale di compiere un intervento idoneo ad incidere
esclusivamente sull'estensione del catalogo di fattispecie penali per
cui e' ammissibile la sospensione del procedimento penale per messa
alla prova dell'imputato.
In particolare, deve chiedersi di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui la
disposizione di cui trattasi non prevede che l'imputato, anche su
proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del
processo con messa alla prova in relazione al delitto di
favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice penale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1
del 9 febbraio 1948,
ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza,
dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte
Costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in
relazione all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al delitto di
ricettazione, nell'ipotesi di occultamento di denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto e nell'ipotesi di intromissione
nell'occultamento di simili res - nella parte in cui non prevede che
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere
la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al
delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice
penale;
dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte
costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, comma I, del codice penale in
relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
dell'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al delitto di
favoreggiamento personale - nella parte in cui non prevede che
l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere
la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al
delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 del codice
penale;
sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.
Taranto, 17 novembre 2025
Il Giudice per l'udienza preliminare: Maccagnano