Reg. ord. n. 11 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 22/10/2025

Tra: G. S.D.



Oggetto:

Confisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall’art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (c.d. instrumenta sceleris) – Denunciato automatismo che limita la valutazione del giudice alla verifica dell’uso del bene a fini illeciti – Violazione del principio della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 603 inserito dall'
legge  del 29/10/2016  Num. 199  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2025

Ordinanza  del  22  ottobre  2025  del  Tribunale   di   Milano   nel
procedimento penale a carico di G. S.D.A. e F.M.C. P.. 
 
Confisca - Confisca obbligatoria per  i  delitti  previsti  dall'art.
  603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento  del
  lavoro)  -  Natura  obbligatoria  della  confisca  delle  cose  che
  servirono o furono destinate a commettere il reato. 
- Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall'art. 2, comma 1, della
  legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto
  ai fenomeni del lavoro  nero,  dello  sfruttamento  del  lavoro  in
  agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). 


(GU n. 6 del 11-02-2026)

 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
                        Quinta Sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Gian  Maria  Faralli,  nel  procedimento  sopra
indicato a carico di 
        1) S. D. G., nato a ...  il  ...,  elettivamente  domiciliato
presso il difensore di fiducia; 
        libero, presente; 
        difeso di fiducia dagli avv.ti  Vinicio  Nardo  del  Foro  di
Milano e Antonino Reina del Foro di Palermo; 
        2) P. F. C. M. 
        libera, assente; 
        difesa di fiducia dagli avv.ti  Fulvio  Simoni  del  Foro  di
Milano e Tommaso Autru Ryolo del Foro di Messina; 
        3) C. G. R., nata a ... (...) il ..., dichiarante domiciliata
presso la propria residenza in ... (...) via ... nr. ... 
        libera, non comparsa, gia' presente; 
        difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Graziani del  Foro  di
Perugia; 
 
                              Imputati 
 
    1. reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 110 e 603-bis, comma 1  n.  2,
comma 2 e 4 n. 1 c.p. perche', in concorso  tra  di  loro,  con  piu'
azioni esecutive del medesimo disegno  criminoso,  S.  D.  G.  (socio
unico) e P. F. C. M., quali di amministratori di diritto e  di  fatto
della  societa'  agricola  ...  S.r.l.,  ...   quale   addetto   alla
sorveglianza dei braccianti, C. G. R. quale addetta alle buste  paga,
utilizzavano,   assumevano   e   comunque   impiegavano    manodopera
sottoponendo i seguenti lavoratori alcuni dei quali  (...)  dormivano
in container privi di riscaldamento e cucina, in  pessime  condizioni
igieniche, dietro il corrispettivo di 100 euro mensili - a condizioni
di sfruttamento, approfittando  del  loro  stato  di  bisogno,  anche
usando minaccia; condizioni di sfruttamento e di approfittamento  del
loro stato di bisogno consistito: 
        nel corrispondere a ciascun lavoratore una paga oraria  netta
di euro 4,00, nonostante nel CCN fosse prevista una  paga  oraria  di
euro 9,90 lordi (pari a un importo netto variabile tra  euro  7,90  e
euro 8,30) senza corrispondere ne' le maggiorazioni previste dal  CCN
nella misura del 25%, 35% e 40% (rispettivamente per  le  prestazioni
di lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo), ne' alcuna
retribuzione durante il periodo di prova precedente all'assunzione; 
        nell'imporre a ciascun lavoratore una prestazione di almeno 2
ore e mezzo di lavoro straordinario giornaliero, non retribuito, ma a
volte  anche  di  piu',  violando   sistematicamente   la   normativa
sull'orario di lavoro; 
        nella violazione della  normativa  in  materia  di  igiene  e
sicurezza del lavoro, atteso che nell'azienda agricola non  vi  erano
servizi  igienici,  lavabi,  refettorio  e  luogo  per   riposare   a
disposizione dei lavoratori e che venivano fatti utilizzare  prodotti
fitosanitari a lavoratori non abilitati,  non  avendo  frequentato  i
corsi professionali previsti dalla normativa di settore; 
        nella sottoposizione dei lavoratori a metodi di  sorveglianza
e condizioni lavorative degradanti  e  finalizzati  a  monitorare  la
produttivita', sia in termini qualitativi che quantitativi,  mettendo
dei biglietti con il loro nome e  controllando  a  fine  giornata  il
nunero delle cassette raccolte, impedendo loro di parlare durante  la
prestazione  lavorativa,  di  consultare   il   rispettivo   telefono
cellulare, di assentarsi dal posto di  lavoro  per  bere  l'acqua,  e
rivolgendo loro reiterate ingiurie quali «coglione, negro  di  merda,
animale, africano di merda, maiale». 
    Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con la minaccia: 
        a) di essere  allontanati  dall'azienda  per  un  determinato
periodo (un giorno/una settimana/un  mese)  a  seconda  degli  errori
commessi, come nel caso in cui fossero stati trovati ad utilizzare il
proprio telefono cellulare,  ovvero  avessero  parlato  tra  di  loro
durante l'orario di lavoro, ovvero avessero bevuto l'acqua  alzandosi
in piedi anziche' rimanere accasciati sul proprio  posto,  ovvero  si
fossero rifiutati di eseguire un lavoro  loro  affidato,  secondo  le
modalita' meglio descritte nella  conversazione  telefonica  avvenuta
tra S. il ... prog. n. 55 (S. : «domani incominciamo a buttarli fuori
uno alla volta anche quelli vecchi, comincia a buttarne  uno,  no?  E
vediamo gli altri... il primo che rompe i coglioni va a casa, vediamo
se gli altri non stanno attenti... questo deve essere l'atteggiamento
perche' con loro devi lavorare  in  maniera  tribale,  come  lavorano
loro, tu devi fare il maschio dominante... e' quello il concetto,  io
con loro sono il maschio dominante...e' cosi'... io sono  il  maschio
dominante!»); 
        b)  di  non  essere  piu'  richiamati  qualora  non  avessero
raccolto «abbastanza fragole» (29/30 cassette a giornata lavorativa),
ovvero non avessero eseguito il lavoro  a  loro  assegnato  in  tempi
rapidi; 
        c) di non poter concludere la loro giornata lavorativa fino a
quando non avessero terminato il compito a loro assegnato,  quale  la
pulizia dei campi dalle erbacce; 
        d) di prendere e trattenere anche per  un  giorno  intero  il
loro telefono cellulare nel caso fossero stati colti  a  metterlo  in
carica; 
        e) di costringerli a procedere nuovamente alla pulizia  delle
piante, senza alcuna retribuzione, qualora il controllo fatto a  fine
lavoro avesse dato esito negativo; 
        e con l'aggravante di aver reclutato un numero di  lavoratori
superiore a tre. 
    In... in epoca anteriore (almeno dal...) e prossima alla data del
sequestro eseguito in data... sentite le parti; 
  ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Premesso che: 
        gli imputati sono stati rinviati a giudizio con  decreto  del
Gup del 3 maggio 2022 per il reato di sfruttamento del lavoro di  cui
all'art. 603-bis c.p.; 
        in  seguito  a  plurime  udienze   istruttorie,   all'odierna
udienza, cui il processo e' stato rinviato per eventuali repliche, le
parti vi hanno rinunciato e il Tribunale, accogliendo  una  richiesta
formulata in via subordinata dalla difesa P., ha ritenuto  necessario
sollevare la presente questione di legittimita' costituzionale. 
    Cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
1. Ricostruzione dei fatti e accertamento della responsabilita' degli
imputati. 
    A)  L'attivita'  istruttoria  ha  consentito  di   accertare   la
responsabilita'  di  S.  D.  G.  e  P.  F.  C.  M.  in  qualita'   di
amministratori di fatto e di  diritto  della  societa'  agricola  ...
S.r.l. in quanto, sia pure con un diverso grado di intensita', tra il
... e il mese di ... la principale  attivita'  aziendale,  avente  ad
oggetto la raccolta e la vendita di fragole in  favore  della  grande
distribuzione, e' stata realizzata sfruttando, con  le  modalita'  di
seguito sinteticamente riportate,  lavoratori  stranieri  provenienti
dai piu' disparati paesi africani, adibiti  alla  pulizia  dei  campi
agricoli, all'irrorazione degli stessi tramite concime e fitosanitari
nonche'  alla  raccolta  e  al  confezionamento  delle  fragole,  che
accettavano le pregiudizievoli condizioni di lavoro in ragione  dello
stato di bisogno nel quale versavano. 
    Lo stato di  bisogno,  quale  requisito  autonomo  rispetto  alla
condizione  di  sfruttamento,  e'  stato  in   particolare   desunto,
oltreche' dalla qualita' soggettiva di cittadini immigrati  da  paesi
caratterizzati da rilevanti problemi economico-sociali  -  con  tutto
cio' che ne consegue in termini di  scarsa  conoscenza  della  lingua
italiana, ridotta consapevolezza delle  tutele  minime  garantite  in
favore dei lavoratori dipendenti, isolamento  sociale  e  carenza  di
legami affettivi nel paese di destinazione -, anche  da  una  diffusa
precarieta'  abitativa  (larga  parte  dei   lavoratori   risultavano
residenti in Centri di accoglienza per stranieri) e dalla titolarita'
di altrettanto precari titoli di soggiorno sul  territorio  nazionale
(larga parte dei lavoratori erano titolari di permessi  di  soggiorno
per lavoro  subordinato,  per  richiedenti  asilo  o  per  protezione
speciale o sussidiaria). 
    La condizione di sfruttamento  e'  stata  invece  ricostruita  in
virtu' di un composito compendio probatorio  (attivita'  tecniche  di
intercettazione, servizi  di  O.C.P.,  dichiarazioni  sia  dei  pochi
dipendenti italiani non in stato di bisogno sia di quelli  sfruttati,
accertamenti di personale ATS e analisi della  G.d.F.  finalizzata  a
verificare la palese difformita'  delle  retribuzioni  rispetto  alla
contrattazione  territoriale)  che  ha  permesso  di  dimostrare   la
sussistenza  di  tutti  gli  indici  sintomatici  elencati  dall'art.
603-bis c.p., considerato che: 
        ai lavoratori veniva corrisposta una retribuzione palesemente
difforme rispetto ai livelli  minimi  previsti  dalla  contrattazione
collettiva (circa euto 4-4,16 netti rispetto  agli  euro  6,91  circa
pattuiti dalle associazioni sindacali (1) ), erogata in  bianco  (non
vi e' traccia, se non in rare occasioni, di compensi  integrativi  in
nero  riconosciuti  in  favore  dei  braccianti   agricoli)   tramite
indicazione in busta paga di un  numero  di  ore  lavorate  inferiore
rispetto a quelle effettivamente svolte; 
        i lavoratori erano tenuti a svolgere sistematicamente due ore
e trenta di  lavoro  straordinario  e,  in  numerosi  casi,  anche  a
lavorare durante i giorni festivi, senza peraltro  che  fossero  loro
riconosciute   le   maggiorazioni    retributive    previste    dalla
contrattazione collettiva; 
        i lavoratori  erano  destinati  ad  operare  in  un  contesto
caratterizzato da plurime violazioni  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro, dovendosi rilevare come, oltre a quelle contestate - inerenti
l'assenza di strutture  igieniche  e  l'uso  dei  fitosanitari  senza
l'idonea abilitazione -,  risultano  riscontrate  numerose  ulteriori
inosservanze del decreto legislativo n. 81/2008 accertate dai tecnici
ATS, tra cui la mancanza di medico competente,  di  sottoposizione  a
visita medica, di dispositivi di protezione e di corsi di  formazione
in materia di sicurezza sul lavoro; 
        i dipendenti  erano  anche  soggetti  a  controlli  pervasivi
durante l'attivita'  lavorativa,  che  doveva  svolgersi  in  termini
particolarmente rapidi senza che fosse loro consentito parlare con  i
colleghi, consultare il cellulare e financo abbeverarsi alla fontana,
controlli realizzati anche ricorrendo al pretestuoso esercizio  delle
facolta' datoriali che  caratterizzano  il  contratto  intermittente,
atteso che i  lavoratori  venivano  minacciati  di  non  essere  piu'
richiamati nel caso in cui non avessero rispettato i serrati ritmi di
raccolta delle fragole o  di  taglio  delle  erbacce  o  qualora  non
avessero osservato le stringenti regole sopra richiamate. 
    Come accennato, la graduazione di tale condizione di sfruttamento
si e' diversamente modulata nel corso del tempo,  in  quanto,  mentre
rispetto al ... e al ... vi era un piu' modesto numero di  lavoratori
- pur sottopagati e sottoposti comunque a un pervasivo controllo -  e
le condizioni igieniche non erano critiche a causa della destinazione
a tal fine di alcuni container poi rimossi perche' abusivi, nel corso
del  ...,  la  societa',  in  virtu'  dell'incremento  dei  campi  da
coltivare, ha dovuto incrementare la manodopera e si e'  al  contempo
trovata nella difficolta' di garantire strutture igieniche adeguate a
causa dell'anzidetta rimozione dei container abusivi. 
    B) Alla luce di quanto sinteticamente riportato  in  ordine  alle
emersioni istruttorie e alla conseguente integrazione degli  elementi
costitutivi  dell'illecito  in   contestazione,   appare   certa   la
responsabilita' degli imputati P. e S. D. (la C.,  impiegata  di  una
societa' esterna che si occupava di emettere le buste paga, e'  stata
invece ritenuta estranea alla vicenda), con  correlata  applicazione,
non solo delle rigorose pene principali  previste  dall'art.  603-bis
c.p. e di quelle accessorie  stabilite  dall'art.  603-ter  c.p.,  ma
anche delle plurime confische disciplinate dall'art. 603-bis.2  c.p.,
tra cui in particolare quella  delle  cose  che  servirono  o  furono
destinate alla commissione del reato. 
    La Pubblica accusa non ha invero approfondito la questione  della
confisca del profitto derivante dall'illecito, che la  giurisprudenza
individua nella differenza retributiva tra il  quantum  dovuto  sulla
base della contrattazione di  settore  e  il  quantum  effettivamente
percepito (cfr., in tema di individuazione del profitto confiscabile,
Cass., Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 34937, non massimata), in  quanto,
sebbene gli accertamenti della G.d.F. abbiano consentito di  appurare
la sopra indicata media retributiva  oraria  (euro  4  -  euro  4,16)
analizzando  le  mensilita'  di  .../...  e  di  alcuni  mesi  del...
(rispetto al...  la  prova  della  differenza  retributiva  si  fonda
sull'analisi di poche  posizioni  lavorative),  non  e'  stato  pero'
calcolato  l'importo  complessivo  non  corrisposto  a  ciascuno  dei
lavoratori riportati nell'editto di accusa, che puo' comunque  essere
quantificato, sia pure non senza difficolta', individuando, per  ogni
persona offesa per la quale vi siano dati  disponibili,  le  ore  non
pagate dagli imputati e riconoscendo per ciascuna  di  esse  la  paga
oraria lorda prevista quantomeno per l'orario di lavoro ordinario. 
    Tale  calcolo,  tenuto  conto  che  la  G.d.F.  ha  esaminato  la
posizione retributiva di soltanto una parte dei lavoratori (circa  40
e non ciascuno per tutte le  mensilita'  esaminate),  ha  condotto  a
quantificare l'importo in misura certamente non  eccedente  gli  euro
200.00,00. 
    Il PM ha invece invocato  l'anzidetta  confisca  strumentale  per
ottenere l'ablazione dell'intero compendio  aziendale  in  precedenza
oggetto  di  sequestro  preventivo  (poi  revocato  per  sopravvenuta
carenza del requisito del periculum in mora), comprensivo di tutti  i
fondi agricoli, una parte  dei  quali  non  coltivati  all'epoca  dei
fatti, delle serre adibite  ad  uffici,  altre  colture  (mirtilli  e
lamponi, oltreche' di fragole)  stoccaggio  e  confezionamento  delle
fragole, dei  relativi  impianti  fotovoltaici  a  tetto  di  affatto
modesto valore, dei conti correnti bancari e di alcuni sparuti  mezzi
agricoli o di locomozione,  il  tutto  per  un  valore,  comprese  le
passivita', nell'intorno  di  euro  3.500.000,00  stando  alla  stima
operata al 31 dicembre 2020,  che  potrebbe  anche  incrementarsi  di
ulteriori  euro  2.001.630  in  caso  di  vittorioso  esito   di   un
contenzioso attualmente pendente in appello. 
    L'applicazione della misura ablatoria in questione, la cui natura
obbligatoria  impedisce  al  giudice  qualsivoglia   accertamento   o
scrutinio ulteriore e diverso rispetto a quello volto a verificare il
mero utilizzo del bene per  la  realizzazione  dell'illecito,  appare
tuttavia, pur a fronte della affatto modesta gravita' del delitto  in
contestazione, sproporzionata per eccesso,  anche  tenuto  conto  del
profitto concretamente calcolabile - come detto non superiore ad euro
200.000,00 -, delle rigide pene principali previste dall'art. 603-bis
c.p. nonche' della  gia'  irrogata  sanzione  amministrativa  per  la
responsabilita' dell'ente (la societa' ha definito il procedimento ex
art. 444 c.p.p. con applicazione di una sanzione di euro  77.400,00),
delle cui quote  i  prevenuti  sono  titolari  in  qualita'  di  nudo
proprietario lo S. e di usufruttuaria la P. 
2. Rilevanza della questione. 
    2.1. La questione appare di sicuro rilievo in quanto,  ove  fosse
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della natura  obbligatoria
della confisca strumentale - con conseguente riespansione della norma
generale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. -, sarebbe  consentito
al giudice, usando le parole della Corte costituzionale, di  valutare
la sussistenza di «un pericolo di reiterazione del reato da parte del
reo, mediante un nuovo uso delle cose gia' utilizzate o  destinate  a
commettere  il  precedente  reato»  (2)  ;  scrutinio   che,   stando
all'orientamento prevalente  nella  giurisprudenza  di  legittimita',
deve essere svolto, non tanto avendo riguardo alla  personalita'  del
reo  (la  confisca  facoltativa  e'  del  resto  compatibile  con  la
sospensione condizionale della pena (3) ), ma accertando la relazione
intercorrente  con  l'illecito,  che  non   deve   essere   di   mera
occasionalita' ma di stretta  strumentalita',  e  quindi  rivelatrice
dell'effettiva probabilita' del ripetersi di  un'attivita'  punibile,
valutando  sia  il  ruolo  effettivamente  rivestito  dal  bene   nel
compimento dell'illecito sia  le  modalita'  di  realizzazione  dello
stesso (4) sia ancora tenendo presente la necessaria proporzione  tra
bene e reato, anch'essa  elemento  indiziante  dell'asservimento  del
primo  al  secondo  e   «"requisito   di   sistema   nell'ordinamento
costituzionale italiano, in  relazione  a  ogni  atto  dell'autorita'
suscettibile di incidere sui  diritti  fondamentali  dell'individuo"»
(5) . 
    2.2. Le difese,  che  hanno  richiesto  sollevarsi  la  questione
soltanto in via subordinata, hanno messo in evidenza come  la  stessa
non sarebbe rilevante ne' in relazione alla confisca dell'azienda ne'
con riferimento a quella di larga parte dei beni che ne fanno parte. 
    2.2.1. E' stato  infatti  menzionato,  sotto  il  primo  profilo,
l'orientamento giurisprudenziale in accordo al quale l'ablazione  del
compendio  aziendale  non  costituirebbe  un   esito   automatico   e
indefettibile della condanna, in quanto sarebbe necessario  accertare
«un nesso di specifica, non occasionale e non mediata  strumentalita'
tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la
rispondenza  della  misura  cautelare   adottata   ai   principi   di
adeguatezza  e  proporzionalita'  rispetto   alla   finalita'   della
stessa...  trattandosi  ad  esempio,  di   stabilire   se   l'azienda
interessata sia stata costituita al fine precipuo  di  commettere  il
reato ex art. 603-bis cod.  pen,  ovvero  se  lo  sfruttamento  abbia
interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per
migliorarne la produttivita'» (6) . 
    Tale orientamento non e' tuttavia persuasivo per  le  ragioni  di
seguito esposte. 
    Va in primo luogo osservato come non si tratti  di  un  indirizzo
interpretativo univoco, considerato che, nella piu' recente  sentenza
invocata dal pubblico ministero a sostegno della  propria  richiesta,
si  e'  affermato  un  principio  di  segno  decisamente   contrario,
sostenendosi in particolare, nel par. 30 della parte motiva, che  «in
tema  di  confisca  obbligatoria  di  cose  pertinenti  al  reato  di
sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis 2,  cod  pen.,  e'
oggetto  di  confisca  l'azienda,  intesa  quale  complesso  di  beni
funzionali, ove e per la quale si e' consumato lo sfruttamento  della
manodopera» (7) . 
    L'orientamento  qui  criticato  del  resto,  nel  richiedere   lo
scrutinio relativo al nesso intercorrente tra  bene  e  reato  e  nel
richiamare il canone di proporzione,  appare  richiamare  concetti  e
principi che la Suprema  Corte  ha  enunciato  con  riferimento  alla
confisca facoltativa (tanto che la  sentenza  citata  nelle  pronunce
sopra riportate - la Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763,  Rv.
75886 - 01 -  aveva  proprio  ad  oggetto  una  confisca  facoltativa
disposta in un procedimento per reati in  materia  di  stupefacenti),
l'unica rispetto  alla  quale  si  dovrebbe  accertare  il  nesso  di
asservimento del bene al reato quale indice sintomatico del  pericolo
che  il  mantenimento  dello  stesso  possa  favorire   la   ricaduto
nell'illecito. 
    In una recente  pronuncia  in  matera  di  caporalato,  ancorche'
relativa alla confisca  non  dell'azienda  ma  di  un  veicolo  usato
dall'intermediario, si e' infatti  affermato  in  termini  chiari  il
principio secondo cui la relazione di asservimento tra cosa  e  reato
«e' necessaria, tuttavia,  solo  nei  casi  di  confisca  facoltativa
perche' il  giudice  deve  dar  conto  dell'esercizio  della  propria
discrezionalita'.  Tale  esigenza  non  esiste,  invece,  quando   la
confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere  al  provvedimento
ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore» specificando
che tale esito e' coerente con le diverse funzioni  assolte  dai  due
istituti:   cautelare   prevenzionistica   quella   della    confisca
facoltativa; sanzionatoria quella della confisca obbligatoria (8) . 
    L'indirizzo  giurisprudenziale  citato  dalle  difese,   per   il
carattere non univoco e per la scarsa compatibilita'  con  la  natura
obbligatoria della confisca, non vale quindi a rendere irrilevante la
questione  relativa   all'illegittimita'   costituzionale   dell'art.
603-bis.2 c.p. in riferimento alla natura obbligatoria  della  misura
ablatoria. 
    2.2.2. Si e' poi sostenuto che la questione in esame non  sarebbe
rilevante neppure  in  riferimento  ai  singoli  beni  integranti  il
compendio aziendale poiche', in disparte gli sparuti mezzi  agricoli,
i terreni e le serre non  sarebbero  qualificabili  alla  stregua  di
instrumenta sceleris: i terreni sarebbero infatti oggetto del reato e
le serre soltanto i luoghi ove e' stata svolta  parte  dell'attivita'
lavorativa. 
    Anche tale argomentare non pare pero'  condivisibile  dovendo  al
contrario ritenersi che,  nel  novero  dei  beni  utilizzati  per  la
commissione del delitto, possano rientrarvi tanto quelli sui quali  o
per la migliore reddittivita' dei quali e' stata  svolta  l'attivita'
lavorativa in condizioni di sfruttamento (i terreni (9) , comprensivi
anche di quelli destinati ad  altre  coltivazioni,  poiche'  comunque
interessati dall'attivita' dei lavoratori adibiti alla  distribuzione
dei  fitosanitari  (10)  )  quanto  quelli  al  cui  interno  (serre,
comprensive degli impianti fotovoltaici  che  alimentavano  l'energia
elettrica del sito agricolo) la stessa e' stata posta in essere  (11)
, fatta salva la possibilita', consentita tuttavia solo  in  caso  di
confisca facoltativa, di verificare se sussista o meno  un  nesso  di
necessaria  strumentalita'  con  l'illecito  e  di   valorizzare   la
relazione  di  proporzionalita'  tra  la  gravita'  dello  stesso   e
l'entita' dei beni oggetto di ablazione. 
    Va inoltre considerato, non solo che  i  terreni  -  rispetto  ai
raccoglitori di fragole - sono sostanzialmente assimilabili  a  degli
strumenti di lavoro (categoria di beni che  la  difesa  non  contesta
essere riconducibili  nel  novero  di  quelli  confiscabili  ex  art.
6903-bis 2 c.p.), ma anche che, se si escludessero dall'ambito  della
confisca sia i fondi agricoli che gli altri cespiti in cui e'  svolta
l'attivita' lavorativa, non sarebbe allora agevole individuare  quali
ulteriori instrumenta sceleris dovrebbero essere oggetto di confisca,
specialmente nei casi, come quello che ci occupa, in cui il reato  e'
commesso dal datore di lavoro nel settore agricolo. 
    Del  resto,  volendo  aderire  ad  un'impostazione   strettamente
letterale - in forza della quale sono confiscabili  esclusivamente  i
beni usati per sottoporre i lavoratori a condizioni  di  sfruttamento
-,  allora  non  sarebbero  suscettibili  di  ablazione   neppure   i
macchinari (si pensi alle macchine da cucire nel settore tessile (12)
) o gli utensili  utilizzati  nel  corso  dell'attivita'  lavorativa,
poiche' non si tratta di  cose  usate  dal  reo  per  determinare  la
condizione di sfruttamento ma di oggetti  messi  a  disposizione  dei
lavoratori sfruttati per assolvere alle mansioni cui sono adibiti. 
    La questione quindi e' rilevante anche rispetto ai  singoli  beni
del compendio aziendale perche', ritenuti  gli  stessi  astrattamenti
suscettibili di ablazione,  la  natura  obbligatoria  della  confisca
impedisce sia  di  formulare  lo  scrutinio  circa  la  relazione  di
strumentalita' (ad esempio per valutare se siano confiscabili solo  i
fondi agricoli coltivati a fragole o anche quelli destinate ad  altre
colture, rispetto ai quali la relazione con il delitto, integrata dal
mero  utilizzo  dei  fitosanitari,  appare  meno  pregnante)  sia  di
applicare il criterio della necessaria proporzionalita' tra  confisca
e reato, che appare nella specie invero vulnerato, ove si tenga conto
che, stando alle stime effettuate al 31 dicembre 2020, le serre e  il
fotovoltaico avrebbero un valore di euro 2.887.315,00  e  che  quello
dei terreni complessivamente considerati (quindi comprensivi anche di
quelli non coltivati, che sarebbero di poco  inferiori  alla  meta'),
unitamente ai fabbricati, ammonta invece a circa euro 4.500.000. 
    2.2.3. Neppure  dirimente  l'ulteriore  considerazione  difensiva
secondo cui la confisca dei beni sarebbe  preclusa  dall'appartenenza
degli stessi ad un soggetto, la  societa'...  S.r.l.,  diverso  dalle
persone fisiche  che  hanno  commesso  il  delitto,  essendo  infatti
assolutamente incontroverso in giurisprudenza  il  principio  secondo
cui le societa' nel cui interesse e' stato realizzato  il  reato  non
possono annoverarsi tra le persone estranee all'illecito (13) ne'  la
confisca in questione e' di per  se'  preclusa  dall'inserimento  del
delitto  in  contestazione  nella  categoria  dei  reati  presupposto
previsti dal decreto legislativo n. 231/01. 
    2.2.4. Le considerazioni  esposte  rendono  quindi  la  questione
dedotta rilevante ai fini della decisione. 
3. Non manifesta infondatezza. 
    3.1.  Si  dubita  della  legittimita'  costituzionale   dell'art.
603-bis.2 c.p., introdotto con la legge n. 199/2016 nell'ambito della
riformulazione del reato di illecita intermediazione  e  sfruttamento
del lavoro, nella parte in cui prevede, in deroga a  quanto  previsto
dall'art. 240, comma 1, c.p., la natura obbligatoria  della  confisca
dei beni che servirono o furono destinati alla commissione del  reato
(i c.d. instrumenta sceleris). 
    3.2. La previsione di un  simile  automatismo,  che  consente  al
giudice di verificare esclusivamente l'uso del bene a fini  illeciti,
pare infatti violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma  3
Cost.,  sotto  il  profilo  della  proporzionalita'  intrinseca   del
trattamento sanzionatorio, dovendosi in proposito  richiamare  quanto
affermato dalla Corte costituzionale  (sent.  14  gennaio-4  febbraio
2025 n. 7 (14)  )  in  riferimento  all'omologa  fattispecie  di  cui
all'art.  2641  c.c.,   che   prevedeva   la   confisca   strumentale
obbligatoria in caso di condanna per i reati  societari  disciplinati
dal codice civile. 
    La Corte costituzionale ha in particolare accolto la questione di
legittimita' per violazione del  principio  di  proporzionalita',  in
quel caso dedotto anche evocando il comb. disp.  degli  articoli  117
della Costituzione e 49 CDFUE, muovendo dalla considerazione  secondo
cui la confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto
il  profitto  -  che  ha  un  «mera  funzione  ripristinatoria  della
situazione patrimoniale precedente» alla  commissione  del  fatto  in
capo  all'autore»  -,  presenta  invece  una   natura   schiettamente
sanzionatorio-punitiva,  desumibile  dal   fatto   che,   comportando
l'ablazione di beni preesistenti  al  reato  (normalmente  conseguiti
anche in modo lecito), da' luogo ad una  deminutio  della  situazione
patrimoniale  del  reo-tipico  effetto  delle  sanzioni  -,  "il  che
senz'altro esclude che tale misura possa avere una  natura  meramente
"ripristinatoria"  dello  status  quo  ante"  e  impone   invece   di
qualificarla alla stregua di "vera  e  propria  "pena"  di  carattere
patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste
in conseguenza della commissione di ciascun reato» (15) . 
    Da tale qualificazione, prosegue la Corte, discende la soggezione
dell'istituto al complesso di principi, regole e garanzie  che  danno
corpo allo statuto della penalita', tra i quali spicca, per quanto di
interesse in questa sede,  il  canone  della  necessaria  proporzione
rispetto alla gravita' del  reato,  la  cui  attuazione  passa  anche
attraverso la previsione di una  cornice  edittale  che  consenta  al
giudice di esercitare il potere discrezionale di commisurazione della
sanzione, che,  rispetto  a  quelle  patrimoniali,  deve  avere  come
termine di raffronto anche la condizione patrimoniale del  reo  (cfr.
Art. 133-bis c.p. per pene pecuniarie). 
    La  confisca  strumentale  obbligatoria  quindi,  la  cui  natura
punitiva si desume dall'effetto peggiorativo rispetto alla situazione
patrimoniale antecedente all'illecito, si traduce nella previsione di
una  pena  del  tutto  indeterminata,   «la   cui   entita'   dipende
esclusivamente dal valore dei  beni  che,  in  concreto,  sono  stati
utilizzati per commettere il reato» e rispetto alla  quale  non  puo'
essere  esercitata  alcuna  discrezionalita'  ne'  in  relazione   al
necessario raffronto con la gravita' del reato e  con  l'entita'  del
profitto da esso  conseguito  ne'  con  riferimento  alle  condizioni
patrimoniali dell'imputato. 
    3.2.1. Ritiene questo giudice  che,  come  gia'  osservato  dalla
Corte costituzionale nella piu' volte  citata  sent.  n.  7/2025,  la
nonna censurata non possa essere oggetto di una sentenza di carattere
manipolativo poiche' non sono ravvisabili  nell'ordinamento  istituti
suscettibili   di   assurgere   al    rango    di    una    soluzione
costituzionalmente adeguata, dovendosi peraltro evidenziare  come  un
intervento correttivo non si renda neppure necessario, in  quanto  la
declaratoria di incostituizionalita' non darebbe luogo ad  un  vulnus
di  tutela  in  virtu'  della  riespansione  della  norma  di  tenore
generale, che,  riconoscendo  un  potere  discrezionale  al  giudice,
permetterebbe  di  fare   applicazione   anche   del   principio   di
proporzione. 
    3.3. La circostanza che la Corte costituzionale, nella  sent.  n.
7/2025, abbia accolto la questione con  riferimento  alla  violazione
del canone di proporzione con assorbimento delle ulteriori  doglianze
sollevate,  tra  cui  quella  -  sicuramente   pertinente   -   della
sproporzionata compressione  del  diritto  di  proprieta',  induce  a
circoscrivere a  quello  sopra  enunciato  il  novero  dei  parametri
violati da sottoporre all'attenzione del Giudice delle leggi. 
4. Possibilita' di un'interpretazione conforme. 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  nonna
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e
univoco  essendo  il  dato  letterale  («e'  sempre  obbligatoria  la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere  il
reato»), che del resto non puo' neppure essere superato applicando  i
principi gia'  enunciati  dalla  Corte  con  riferimento  all'omologo
istituto di cui  all'art.  2641  c.p.,  poiche'  la  rimozione  della
disposizione  illegittima  richiede  il  necessario  intervento   del
giudice costituzionale. 
    Va infine messo in evidenza come non sia  esperibile  neppure  il
rimedio della disapplicazione, dovendosi tenere conto,  da  un  lato,
della ritenuta  estraneita'  della  materia  al  diritto  dell'Unione
europea, e, dall'altro lato, della necessita' comunque, per garantire
esigenze di uguaglianza e certezza  -  particolarmente  pregnanti  in
ambito  penale   -,   di   sollecitare   l'intervento   della   Corte
costituzionale allo  scopo  di  ottenere  la  rimozione  della  norma
censurata (16) . 

(1) Importo quantificato in via  prudenziale  tenendo  infatti  conto
    dell'applicazione  dell'IRPEF  nonostante  molteplici  lavoratori
    fossero titolari di un reddito ricompreso nella c.d. no tax area. 

(2) Cfr. sent. n. 7/2025, par. 3.1.2. nella parte in cui e' riportato
    l'ubi consistam del potere discrezionale riservato al giudice  in
    caso di confisca facoltativa. 

(3) Cfr., sul punto, Cass., Sez. III, 4 giugno 2021,  n.  34606,  Rv.
    282367. In senso contrario, quanto alla rilevanza  da  attribuire
    alla personalita', vedasi Cass.,  Sez.  IV,  5  aprile  2004,  n.
    21703, Rv. 231559 - 01: «In tema  di  confisca  facoltativa,  sia
    quando si debba provvedere in sede di sentenza di  condanna,  sia
    quando si verta in ipotesi di sentenza su  accordo  delle  parti,
    l'applicazione della misura di sicurezza  non  e'  affidata  alla
    discrezionalita' del giudice dovendo invece questi dar conto  con
    puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra
    la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il  giudizio
    di pericolosita' derivante dal mantenimento della  cosa  medesima
    nella disponibilita'  del  reo:  tale  giudizio,  peraltro,  puo'
    essere formulato anche con rapporto  alle  caratteristiche  della
    personalita' del reo e alle modalita' di commissione del crimine. 

(4) Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 33432, Rv.
    285062 e Cass., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 20429, Rv.  259631  -
    01 e, piu' di recente, Cass., Sez. V, 29 maggio 2025,  n.  24311,
    nella quale si precisa il  duplice  scrutinio  richiesto  per  la
    confisca facoltativa: la verifica  dell'uso  del  bene  e  quello
    della stretta strumentalita' all'illecito. 

(5) Cfr. Corte cost. n. 7/2025, par. 3.1.1., nel quale e'  richiamata
    la sentenza n. 24 del  2019,  punto  9.7.3.  del  Considerato  in
    diritto. 

(6) Cfr. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 40554,  Rv.  282063  e
    Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876, non massimata. 

(7) Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681. 

(8) Cass., Sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17641, non massimata). 

(9) La sentenza Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv.  285681
    del resto,  pur  contenendo  l'enunciazione  del  sopra  indicato
    principio in tema di  confisca  dell'azienda,  aveva  ad  oggetto
    proprio la confisca di fondi agricoli. 

(10) Segnatamente, ... 

(11) Cfr., per la  confiscabilita'  degli  immobili  all'interno  dei
     quali e' realizzato l'illecito ex art. 474 bis c.p., Cass., Sez.
     V, 24 settembre 2015, n. 41040, Rv. 264911 - 01:  «Sono  oggetto
     di confisca obbligatoria, e quindi di  sequestro  preventivo  ad
     essa funzionale, gli immobili utilizzati per  la  produzione  di
     prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta  di  beni
     che sono serviti a commettere il reato di commercio di  prodotti
     con segni falsi». 

(12) La difesa, per evidenziare quali sarebbero i beni  confiscabili,
     ha richiamato una pronuncia della  Suprema  Corte  (Cass.,  Sez.
     III, 9 marzo 2023, n. 29826) nella quale, senza confrontarsi con
     il tema della confisca dell'azienda o  dei  locali  in  cui  era
     svolta l'attivita' lavorativa, ha  confermato  il  provvedimento
     emesso dal GIP presso  il  Tribunale  di  Prato  con  il  quale,
     muovendo  dalla  qualificazione  in   termini   di   instrumenta
     sceleris,  erano  state  sequestrate  le  macchine   da   cucire
     utilizzate dai dipendenti sfruttati. 

(13) Cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 17840, Rv.
     275599  -  02:  «In  tema  di  reali  tributari,  affini   della
     valutazione  della  legittimita'  del   decreto   di   sequestro
     preventivo finalizzato alla confisca diretta,  l'ente  che  trae
     profitto dall'altrui  condotta  illecita  non  puo'  mai  essere
     considerato terzo "estraneo" al reato. (Fattispecie  in  cui  la
     Corte ha ritenuto legittimo il  provvedimento  di  sequestro  in
     vista della confisca diretta delle somme di  denaro  costituenti
     il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria  del
     reato posto in essere dal commercialista dell'ente)». 

(14) In tale sentenza sono state anche richiamate  le  considerazioni
     gia' svolte  nella  pronuncia  n.  112/2019  in  relazione  alla
     confisca amministrativa prevista dall'art.  187-sexies,  decreto
     legislativo n. 187-sexies n. 58/1998. 

(15) Le frasi riportate in corsivo sono  citazioni  tratte  dal  par.
     3.1.2. della sent. n. 7/2025). 

(16) E' utile richiamare il par. 2.2.3. della  sent.  7/2025  ove  la
     Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui ha  ritenuto
     corretta la scelta del giudice a quo, legittimato ad operare  la
     disapplicazione per la riconducibilita' della materia al diritto
     dell'UE, di sollevare invece l'incidente  di  costituzionalita':
     «Nel caso ora all'esame, la  Sezione  rimettente  ha  ampiamente
     motivato le ragioni della propria scelta di rivolgersi a  questa
     Corte. Essa ha in particolare evidenziato che la disapplicazione
     (totale o parziale) di una pena prevista  dalla  legge  italiana
     sarebbe foriera di «incertezze e disparita' di trattamento», con
     conseguente  pregiudizio  per  i  principi  di  eguaglianza,  di
     certezza del diritto (quest'ultimo, "parte viva e integrante del
     patrimonio costituzionale europeo": sentenza n.  146  del  2024,
     punto 8 del  Considerato  in  diritto)  e  prevedibilita'  delle
     decisioni  giudiziarie.  Inoltre,  la  Sezione   rimettente   ha
     sottolineato come il rimedio della disapplicazione si  ponga  in
     tensione rispetto al principio di legalita' in  materia  penale.
     Ed in effetti, quest'ultimo principio esige che le norme  penali
     - anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la  violazione
     dei relativi  precetti  -  siano  formulate  in  modo  chiaro  e
     preciso, non solo (a) per consentire  ai  singoli  di  formulare
     previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione  e
     (b)  per  garantire  la  corretta  separazione  dei  poteri  tra
     legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale
     (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare
     il piu' possibile la parita' di trattamento  tra  i  condannati.
     Quest'ultima esigenza  rischierebbe  di  risultare  compromessa,
     laddove il potere discrezionale del giudice  di  determinare  la
     pena appropriata (art. 132 cod. pen.)  non  fosse  adeguatamente
     delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero
     da una pronuncia di questa Corte in  grado  di  sostituire,  con
     effetto   erga   omnes,   prescrizioni   legislative   giudicate
     incompatibili con i principi costituzionali e unionali». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 603-bis.2 c.p.,  introdotta  dalla  legge  n.  199/2016,
nella parte in cui prevede, in violazione degli articoli 3 e 27 comma
3 Cost.,  la  natura  obbligatoria  della  confisca  delle  cose  che
servirono o furono destinate alla commissione del reato. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  i   relativi   termini   di
prescrizione  fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini  di  cui  all'art.  23  co.  4  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p. 
        Cosi' deciso in Milano il 22 ottobre 2025 
 
                         Il Giudice: Faralli