Reg. ord. n. 11 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/02/2026 n. 6
Ordinanza del Tribunale di Milano del 22/10/2025
Tra: G. S.D.
Oggetto:
Confisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall’art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (c.d. instrumenta sceleris) – Denunciato automatismo che limita la valutazione del giudice alla verifica dell’uso del bene a fini illeciti – Violazione del principio della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2025
Ordinanza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di G. S.D.A. e F.M.C. P..
Confisca - Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall'art.
603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del
lavoro) - Natura obbligatoria della confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato.
- Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall'art. 2, comma 1, della
legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).
(GU n. 6 del 11-02-2026)
TRIBUNALE DI MILANO
Quinta Sezione penale
Il Giudice, dott. Gian Maria Faralli, nel procedimento sopra
indicato a carico di
1) S. D. G., nato a ... il ..., elettivamente domiciliato
presso il difensore di fiducia;
libero, presente;
difeso di fiducia dagli avv.ti Vinicio Nardo del Foro di
Milano e Antonino Reina del Foro di Palermo;
2) P. F. C. M.
libera, assente;
difesa di fiducia dagli avv.ti Fulvio Simoni del Foro di
Milano e Tommaso Autru Ryolo del Foro di Messina;
3) C. G. R., nata a ... (...) il ..., dichiarante domiciliata
presso la propria residenza in ... (...) via ... nr. ...
libera, non comparsa, gia' presente;
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro Graziani del Foro di
Perugia;
Imputati
1. reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 110 e 603-bis, comma 1 n. 2,
comma 2 e 4 n. 1 c.p. perche', in concorso tra di loro, con piu'
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S. D. G. (socio
unico) e P. F. C. M., quali di amministratori di diritto e di fatto
della societa' agricola ... S.r.l., ... quale addetto alla
sorveglianza dei braccianti, C. G. R. quale addetta alle buste paga,
utilizzavano, assumevano e comunque impiegavano manodopera
sottoponendo i seguenti lavoratori alcuni dei quali (...) dormivano
in container privi di riscaldamento e cucina, in pessime condizioni
igieniche, dietro il corrispettivo di 100 euro mensili - a condizioni
di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, anche
usando minaccia; condizioni di sfruttamento e di approfittamento del
loro stato di bisogno consistito:
nel corrispondere a ciascun lavoratore una paga oraria netta
di euro 4,00, nonostante nel CCN fosse prevista una paga oraria di
euro 9,90 lordi (pari a un importo netto variabile tra euro 7,90 e
euro 8,30) senza corrispondere ne' le maggiorazioni previste dal CCN
nella misura del 25%, 35% e 40% (rispettivamente per le prestazioni
di lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo), ne' alcuna
retribuzione durante il periodo di prova precedente all'assunzione;
nell'imporre a ciascun lavoratore una prestazione di almeno 2
ore e mezzo di lavoro straordinario giornaliero, non retribuito, ma a
volte anche di piu', violando sistematicamente la normativa
sull'orario di lavoro;
nella violazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, atteso che nell'azienda agricola non vi erano
servizi igienici, lavabi, refettorio e luogo per riposare a
disposizione dei lavoratori e che venivano fatti utilizzare prodotti
fitosanitari a lavoratori non abilitati, non avendo frequentato i
corsi professionali previsti dalla normativa di settore;
nella sottoposizione dei lavoratori a metodi di sorveglianza
e condizioni lavorative degradanti e finalizzati a monitorare la
produttivita', sia in termini qualitativi che quantitativi, mettendo
dei biglietti con il loro nome e controllando a fine giornata il
nunero delle cassette raccolte, impedendo loro di parlare durante la
prestazione lavorativa, di consultare il rispettivo telefono
cellulare, di assentarsi dal posto di lavoro per bere l'acqua, e
rivolgendo loro reiterate ingiurie quali «coglione, negro di merda,
animale, africano di merda, maiale».
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con la minaccia:
a) di essere allontanati dall'azienda per un determinato
periodo (un giorno/una settimana/un mese) a seconda degli errori
commessi, come nel caso in cui fossero stati trovati ad utilizzare il
proprio telefono cellulare, ovvero avessero parlato tra di loro
durante l'orario di lavoro, ovvero avessero bevuto l'acqua alzandosi
in piedi anziche' rimanere accasciati sul proprio posto, ovvero si
fossero rifiutati di eseguire un lavoro loro affidato, secondo le
modalita' meglio descritte nella conversazione telefonica avvenuta
tra S. il ... prog. n. 55 (S. : «domani incominciamo a buttarli fuori
uno alla volta anche quelli vecchi, comincia a buttarne uno, no? E
vediamo gli altri... il primo che rompe i coglioni va a casa, vediamo
se gli altri non stanno attenti... questo deve essere l'atteggiamento
perche' con loro devi lavorare in maniera tribale, come lavorano
loro, tu devi fare il maschio dominante... e' quello il concetto, io
con loro sono il maschio dominante...e' cosi'... io sono il maschio
dominante!»);
b) di non essere piu' richiamati qualora non avessero
raccolto «abbastanza fragole» (29/30 cassette a giornata lavorativa),
ovvero non avessero eseguito il lavoro a loro assegnato in tempi
rapidi;
c) di non poter concludere la loro giornata lavorativa fino a
quando non avessero terminato il compito a loro assegnato, quale la
pulizia dei campi dalle erbacce;
d) di prendere e trattenere anche per un giorno intero il
loro telefono cellulare nel caso fossero stati colti a metterlo in
carica;
e) di costringerli a procedere nuovamente alla pulizia delle
piante, senza alcuna retribuzione, qualora il controllo fatto a fine
lavoro avesse dato esito negativo;
e con l'aggravante di aver reclutato un numero di lavoratori
superiore a tre.
In... in epoca anteriore (almeno dal...) e prossima alla data del
sequestro eseguito in data... sentite le parti;
ha pronunciato la seguente ordinanza.
Premesso che:
gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del
Gup del 3 maggio 2022 per il reato di sfruttamento del lavoro di cui
all'art. 603-bis c.p.;
in seguito a plurime udienze istruttorie, all'odierna
udienza, cui il processo e' stato rinviato per eventuali repliche, le
parti vi hanno rinunciato e il Tribunale, accogliendo una richiesta
formulata in via subordinata dalla difesa P., ha ritenuto necessario
sollevare la presente questione di legittimita' costituzionale.
Cio' premesso,
Osserva
1. Ricostruzione dei fatti e accertamento della responsabilita' degli
imputati.
A) L'attivita' istruttoria ha consentito di accertare la
responsabilita' di S. D. G. e P. F. C. M. in qualita' di
amministratori di fatto e di diritto della societa' agricola ...
S.r.l. in quanto, sia pure con un diverso grado di intensita', tra il
... e il mese di ... la principale attivita' aziendale, avente ad
oggetto la raccolta e la vendita di fragole in favore della grande
distribuzione, e' stata realizzata sfruttando, con le modalita' di
seguito sinteticamente riportate, lavoratori stranieri provenienti
dai piu' disparati paesi africani, adibiti alla pulizia dei campi
agricoli, all'irrorazione degli stessi tramite concime e fitosanitari
nonche' alla raccolta e al confezionamento delle fragole, che
accettavano le pregiudizievoli condizioni di lavoro in ragione dello
stato di bisogno nel quale versavano.
Lo stato di bisogno, quale requisito autonomo rispetto alla
condizione di sfruttamento, e' stato in particolare desunto,
oltreche' dalla qualita' soggettiva di cittadini immigrati da paesi
caratterizzati da rilevanti problemi economico-sociali - con tutto
cio' che ne consegue in termini di scarsa conoscenza della lingua
italiana, ridotta consapevolezza delle tutele minime garantite in
favore dei lavoratori dipendenti, isolamento sociale e carenza di
legami affettivi nel paese di destinazione -, anche da una diffusa
precarieta' abitativa (larga parte dei lavoratori risultavano
residenti in Centri di accoglienza per stranieri) e dalla titolarita'
di altrettanto precari titoli di soggiorno sul territorio nazionale
(larga parte dei lavoratori erano titolari di permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, per richiedenti asilo o per protezione
speciale o sussidiaria).
La condizione di sfruttamento e' stata invece ricostruita in
virtu' di un composito compendio probatorio (attivita' tecniche di
intercettazione, servizi di O.C.P., dichiarazioni sia dei pochi
dipendenti italiani non in stato di bisogno sia di quelli sfruttati,
accertamenti di personale ATS e analisi della G.d.F. finalizzata a
verificare la palese difformita' delle retribuzioni rispetto alla
contrattazione territoriale) che ha permesso di dimostrare la
sussistenza di tutti gli indici sintomatici elencati dall'art.
603-bis c.p., considerato che:
ai lavoratori veniva corrisposta una retribuzione palesemente
difforme rispetto ai livelli minimi previsti dalla contrattazione
collettiva (circa euto 4-4,16 netti rispetto agli euro 6,91 circa
pattuiti dalle associazioni sindacali (1) ), erogata in bianco (non
vi e' traccia, se non in rare occasioni, di compensi integrativi in
nero riconosciuti in favore dei braccianti agricoli) tramite
indicazione in busta paga di un numero di ore lavorate inferiore
rispetto a quelle effettivamente svolte;
i lavoratori erano tenuti a svolgere sistematicamente due ore
e trenta di lavoro straordinario e, in numerosi casi, anche a
lavorare durante i giorni festivi, senza peraltro che fossero loro
riconosciute le maggiorazioni retributive previste dalla
contrattazione collettiva;
i lavoratori erano destinati ad operare in un contesto
caratterizzato da plurime violazioni in materia di sicurezza sul
lavoro, dovendosi rilevare come, oltre a quelle contestate - inerenti
l'assenza di strutture igieniche e l'uso dei fitosanitari senza
l'idonea abilitazione -, risultano riscontrate numerose ulteriori
inosservanze del decreto legislativo n. 81/2008 accertate dai tecnici
ATS, tra cui la mancanza di medico competente, di sottoposizione a
visita medica, di dispositivi di protezione e di corsi di formazione
in materia di sicurezza sul lavoro;
i dipendenti erano anche soggetti a controlli pervasivi
durante l'attivita' lavorativa, che doveva svolgersi in termini
particolarmente rapidi senza che fosse loro consentito parlare con i
colleghi, consultare il cellulare e financo abbeverarsi alla fontana,
controlli realizzati anche ricorrendo al pretestuoso esercizio delle
facolta' datoriali che caratterizzano il contratto intermittente,
atteso che i lavoratori venivano minacciati di non essere piu'
richiamati nel caso in cui non avessero rispettato i serrati ritmi di
raccolta delle fragole o di taglio delle erbacce o qualora non
avessero osservato le stringenti regole sopra richiamate.
Come accennato, la graduazione di tale condizione di sfruttamento
si e' diversamente modulata nel corso del tempo, in quanto, mentre
rispetto al ... e al ... vi era un piu' modesto numero di lavoratori
- pur sottopagati e sottoposti comunque a un pervasivo controllo - e
le condizioni igieniche non erano critiche a causa della destinazione
a tal fine di alcuni container poi rimossi perche' abusivi, nel corso
del ..., la societa', in virtu' dell'incremento dei campi da
coltivare, ha dovuto incrementare la manodopera e si e' al contempo
trovata nella difficolta' di garantire strutture igieniche adeguate a
causa dell'anzidetta rimozione dei container abusivi.
B) Alla luce di quanto sinteticamente riportato in ordine alle
emersioni istruttorie e alla conseguente integrazione degli elementi
costitutivi dell'illecito in contestazione, appare certa la
responsabilita' degli imputati P. e S. D. (la C., impiegata di una
societa' esterna che si occupava di emettere le buste paga, e' stata
invece ritenuta estranea alla vicenda), con correlata applicazione,
non solo delle rigorose pene principali previste dall'art. 603-bis
c.p. e di quelle accessorie stabilite dall'art. 603-ter c.p., ma
anche delle plurime confische disciplinate dall'art. 603-bis.2 c.p.,
tra cui in particolare quella delle cose che servirono o furono
destinate alla commissione del reato.
La Pubblica accusa non ha invero approfondito la questione della
confisca del profitto derivante dall'illecito, che la giurisprudenza
individua nella differenza retributiva tra il quantum dovuto sulla
base della contrattazione di settore e il quantum effettivamente
percepito (cfr., in tema di individuazione del profitto confiscabile,
Cass., Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 34937, non massimata), in quanto,
sebbene gli accertamenti della G.d.F. abbiano consentito di appurare
la sopra indicata media retributiva oraria (euro 4 - euro 4,16)
analizzando le mensilita' di .../... e di alcuni mesi del...
(rispetto al... la prova della differenza retributiva si fonda
sull'analisi di poche posizioni lavorative), non e' stato pero'
calcolato l'importo complessivo non corrisposto a ciascuno dei
lavoratori riportati nell'editto di accusa, che puo' comunque essere
quantificato, sia pure non senza difficolta', individuando, per ogni
persona offesa per la quale vi siano dati disponibili, le ore non
pagate dagli imputati e riconoscendo per ciascuna di esse la paga
oraria lorda prevista quantomeno per l'orario di lavoro ordinario.
Tale calcolo, tenuto conto che la G.d.F. ha esaminato la
posizione retributiva di soltanto una parte dei lavoratori (circa 40
e non ciascuno per tutte le mensilita' esaminate), ha condotto a
quantificare l'importo in misura certamente non eccedente gli euro
200.00,00.
Il PM ha invece invocato l'anzidetta confisca strumentale per
ottenere l'ablazione dell'intero compendio aziendale in precedenza
oggetto di sequestro preventivo (poi revocato per sopravvenuta
carenza del requisito del periculum in mora), comprensivo di tutti i
fondi agricoli, una parte dei quali non coltivati all'epoca dei
fatti, delle serre adibite ad uffici, altre colture (mirtilli e
lamponi, oltreche' di fragole) stoccaggio e confezionamento delle
fragole, dei relativi impianti fotovoltaici a tetto di affatto
modesto valore, dei conti correnti bancari e di alcuni sparuti mezzi
agricoli o di locomozione, il tutto per un valore, comprese le
passivita', nell'intorno di euro 3.500.000,00 stando alla stima
operata al 31 dicembre 2020, che potrebbe anche incrementarsi di
ulteriori euro 2.001.630 in caso di vittorioso esito di un
contenzioso attualmente pendente in appello.
L'applicazione della misura ablatoria in questione, la cui natura
obbligatoria impedisce al giudice qualsivoglia accertamento o
scrutinio ulteriore e diverso rispetto a quello volto a verificare il
mero utilizzo del bene per la realizzazione dell'illecito, appare
tuttavia, pur a fronte della affatto modesta gravita' del delitto in
contestazione, sproporzionata per eccesso, anche tenuto conto del
profitto concretamente calcolabile - come detto non superiore ad euro
200.000,00 -, delle rigide pene principali previste dall'art. 603-bis
c.p. nonche' della gia' irrogata sanzione amministrativa per la
responsabilita' dell'ente (la societa' ha definito il procedimento ex
art. 444 c.p.p. con applicazione di una sanzione di euro 77.400,00),
delle cui quote i prevenuti sono titolari in qualita' di nudo
proprietario lo S. e di usufruttuaria la P.
2. Rilevanza della questione.
2.1. La questione appare di sicuro rilievo in quanto, ove fosse
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della natura obbligatoria
della confisca strumentale - con conseguente riespansione della norma
generale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. -, sarebbe consentito
al giudice, usando le parole della Corte costituzionale, di valutare
la sussistenza di «un pericolo di reiterazione del reato da parte del
reo, mediante un nuovo uso delle cose gia' utilizzate o destinate a
commettere il precedente reato» (2) ; scrutinio che, stando
all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimita',
deve essere svolto, non tanto avendo riguardo alla personalita' del
reo (la confisca facoltativa e' del resto compatibile con la
sospensione condizionale della pena (3) ), ma accertando la relazione
intercorrente con l'illecito, che non deve essere di mera
occasionalita' ma di stretta strumentalita', e quindi rivelatrice
dell'effettiva probabilita' del ripetersi di un'attivita' punibile,
valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal bene nel
compimento dell'illecito sia le modalita' di realizzazione dello
stesso (4) sia ancora tenendo presente la necessaria proporzione tra
bene e reato, anch'essa elemento indiziante dell'asservimento del
primo al secondo e «"requisito di sistema nell'ordinamento
costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorita'
suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo"»
(5) .
2.2. Le difese, che hanno richiesto sollevarsi la questione
soltanto in via subordinata, hanno messo in evidenza come la stessa
non sarebbe rilevante ne' in relazione alla confisca dell'azienda ne'
con riferimento a quella di larga parte dei beni che ne fanno parte.
2.2.1. E' stato infatti menzionato, sotto il primo profilo,
l'orientamento giurisprudenziale in accordo al quale l'ablazione del
compendio aziendale non costituirebbe un esito automatico e
indefettibile della condanna, in quanto sarebbe necessario accertare
«un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalita'
tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la
rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di
adeguatezza e proporzionalita' rispetto alla finalita' della
stessa... trattandosi ad esempio, di stabilire se l'azienda
interessata sia stata costituita al fine precipuo di commettere il
reato ex art. 603-bis cod. pen, ovvero se lo sfruttamento abbia
interessato solo una parte dei lavoratori utilizzati dall'azienda per
migliorarne la produttivita'» (6) .
Tale orientamento non e' tuttavia persuasivo per le ragioni di
seguito esposte.
Va in primo luogo osservato come non si tratti di un indirizzo
interpretativo univoco, considerato che, nella piu' recente sentenza
invocata dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta,
si e' affermato un principio di segno decisamente contrario,
sostenendosi in particolare, nel par. 30 della parte motiva, che «in
tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di
sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis 2, cod pen., e'
oggetto di confisca l'azienda, intesa quale complesso di beni
funzionali, ove e per la quale si e' consumato lo sfruttamento della
manodopera» (7) .
L'orientamento qui criticato del resto, nel richiedere lo
scrutinio relativo al nesso intercorrente tra bene e reato e nel
richiamare il canone di proporzione, appare richiamare concetti e
principi che la Suprema Corte ha enunciato con riferimento alla
confisca facoltativa (tanto che la sentenza citata nelle pronunce
sopra riportate - la Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, Rv.
75886 - 01 - aveva proprio ad oggetto una confisca facoltativa
disposta in un procedimento per reati in materia di stupefacenti),
l'unica rispetto alla quale si dovrebbe accertare il nesso di
asservimento del bene al reato quale indice sintomatico del pericolo
che il mantenimento dello stesso possa favorire la ricaduto
nell'illecito.
In una recente pronuncia in matera di caporalato, ancorche'
relativa alla confisca non dell'azienda ma di un veicolo usato
dall'intermediario, si e' infatti affermato in termini chiari il
principio secondo cui la relazione di asservimento tra cosa e reato
«e' necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa
perche' il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria
discrezionalita'. Tale esigenza non esiste, invece, quando la
confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento
ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore» specificando
che tale esito e' coerente con le diverse funzioni assolte dai due
istituti: cautelare prevenzionistica quella della confisca
facoltativa; sanzionatoria quella della confisca obbligatoria (8) .
L'indirizzo giurisprudenziale citato dalle difese, per il
carattere non univoco e per la scarsa compatibilita' con la natura
obbligatoria della confisca, non vale quindi a rendere irrilevante la
questione relativa all'illegittimita' costituzionale dell'art.
603-bis.2 c.p. in riferimento alla natura obbligatoria della misura
ablatoria.
2.2.2. Si e' poi sostenuto che la questione in esame non sarebbe
rilevante neppure in riferimento ai singoli beni integranti il
compendio aziendale poiche', in disparte gli sparuti mezzi agricoli,
i terreni e le serre non sarebbero qualificabili alla stregua di
instrumenta sceleris: i terreni sarebbero infatti oggetto del reato e
le serre soltanto i luoghi ove e' stata svolta parte dell'attivita'
lavorativa.
Anche tale argomentare non pare pero' condivisibile dovendo al
contrario ritenersi che, nel novero dei beni utilizzati per la
commissione del delitto, possano rientrarvi tanto quelli sui quali o
per la migliore reddittivita' dei quali e' stata svolta l'attivita'
lavorativa in condizioni di sfruttamento (i terreni (9) , comprensivi
anche di quelli destinati ad altre coltivazioni, poiche' comunque
interessati dall'attivita' dei lavoratori adibiti alla distribuzione
dei fitosanitari (10) ) quanto quelli al cui interno (serre,
comprensive degli impianti fotovoltaici che alimentavano l'energia
elettrica del sito agricolo) la stessa e' stata posta in essere (11)
, fatta salva la possibilita', consentita tuttavia solo in caso di
confisca facoltativa, di verificare se sussista o meno un nesso di
necessaria strumentalita' con l'illecito e di valorizzare la
relazione di proporzionalita' tra la gravita' dello stesso e
l'entita' dei beni oggetto di ablazione.
Va inoltre considerato, non solo che i terreni - rispetto ai
raccoglitori di fragole - sono sostanzialmente assimilabili a degli
strumenti di lavoro (categoria di beni che la difesa non contesta
essere riconducibili nel novero di quelli confiscabili ex art.
6903-bis 2 c.p.), ma anche che, se si escludessero dall'ambito della
confisca sia i fondi agricoli che gli altri cespiti in cui e' svolta
l'attivita' lavorativa, non sarebbe allora agevole individuare quali
ulteriori instrumenta sceleris dovrebbero essere oggetto di confisca,
specialmente nei casi, come quello che ci occupa, in cui il reato e'
commesso dal datore di lavoro nel settore agricolo.
Del resto, volendo aderire ad un'impostazione strettamente
letterale - in forza della quale sono confiscabili esclusivamente i
beni usati per sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento
-, allora non sarebbero suscettibili di ablazione neppure i
macchinari (si pensi alle macchine da cucire nel settore tessile (12)
) o gli utensili utilizzati nel corso dell'attivita' lavorativa,
poiche' non si tratta di cose usate dal reo per determinare la
condizione di sfruttamento ma di oggetti messi a disposizione dei
lavoratori sfruttati per assolvere alle mansioni cui sono adibiti.
La questione quindi e' rilevante anche rispetto ai singoli beni
del compendio aziendale perche', ritenuti gli stessi astrattamenti
suscettibili di ablazione, la natura obbligatoria della confisca
impedisce sia di formulare lo scrutinio circa la relazione di
strumentalita' (ad esempio per valutare se siano confiscabili solo i
fondi agricoli coltivati a fragole o anche quelli destinate ad altre
colture, rispetto ai quali la relazione con il delitto, integrata dal
mero utilizzo dei fitosanitari, appare meno pregnante) sia di
applicare il criterio della necessaria proporzionalita' tra confisca
e reato, che appare nella specie invero vulnerato, ove si tenga conto
che, stando alle stime effettuate al 31 dicembre 2020, le serre e il
fotovoltaico avrebbero un valore di euro 2.887.315,00 e che quello
dei terreni complessivamente considerati (quindi comprensivi anche di
quelli non coltivati, che sarebbero di poco inferiori alla meta'),
unitamente ai fabbricati, ammonta invece a circa euro 4.500.000.
2.2.3. Neppure dirimente l'ulteriore considerazione difensiva
secondo cui la confisca dei beni sarebbe preclusa dall'appartenenza
degli stessi ad un soggetto, la societa'... S.r.l., diverso dalle
persone fisiche che hanno commesso il delitto, essendo infatti
assolutamente incontroverso in giurisprudenza il principio secondo
cui le societa' nel cui interesse e' stato realizzato il reato non
possono annoverarsi tra le persone estranee all'illecito (13) ne' la
confisca in questione e' di per se' preclusa dall'inserimento del
delitto in contestazione nella categoria dei reati presupposto
previsti dal decreto legislativo n. 231/01.
2.2.4. Le considerazioni esposte rendono quindi la questione
dedotta rilevante ai fini della decisione.
3. Non manifesta infondatezza.
3.1. Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
603-bis.2 c.p., introdotto con la legge n. 199/2016 nell'ambito della
riformulazione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento
del lavoro, nella parte in cui prevede, in deroga a quanto previsto
dall'art. 240, comma 1, c.p., la natura obbligatoria della confisca
dei beni che servirono o furono destinati alla commissione del reato
(i c.d. instrumenta sceleris).
3.2. La previsione di un simile automatismo, che consente al
giudice di verificare esclusivamente l'uso del bene a fini illeciti,
pare infatti violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3
Cost., sotto il profilo della proporzionalita' intrinseca del
trattamento sanzionatorio, dovendosi in proposito richiamare quanto
affermato dalla Corte costituzionale (sent. 14 gennaio-4 febbraio
2025 n. 7 (14) ) in riferimento all'omologa fattispecie di cui
all'art. 2641 c.c., che prevedeva la confisca strumentale
obbligatoria in caso di condanna per i reati societari disciplinati
dal codice civile.
La Corte costituzionale ha in particolare accolto la questione di
legittimita' per violazione del principio di proporzionalita', in
quel caso dedotto anche evocando il comb. disp. degli articoli 117
della Costituzione e 49 CDFUE, muovendo dalla considerazione secondo
cui la confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto
il profitto - che ha un «mera funzione ripristinatoria della
situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in
capo all'autore» -, presenta invece una natura schiettamente
sanzionatorio-punitiva, desumibile dal fatto che, comportando
l'ablazione di beni preesistenti al reato (normalmente conseguiti
anche in modo lecito), da' luogo ad una deminutio della situazione
patrimoniale del reo-tipico effetto delle sanzioni -, "il che
senz'altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente
"ripristinatoria" dello status quo ante" e impone invece di
qualificarla alla stregua di "vera e propria "pena" di carattere
patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste
in conseguenza della commissione di ciascun reato» (15) .
Da tale qualificazione, prosegue la Corte, discende la soggezione
dell'istituto al complesso di principi, regole e garanzie che danno
corpo allo statuto della penalita', tra i quali spicca, per quanto di
interesse in questa sede, il canone della necessaria proporzione
rispetto alla gravita' del reato, la cui attuazione passa anche
attraverso la previsione di una cornice edittale che consenta al
giudice di esercitare il potere discrezionale di commisurazione della
sanzione, che, rispetto a quelle patrimoniali, deve avere come
termine di raffronto anche la condizione patrimoniale del reo (cfr.
Art. 133-bis c.p. per pene pecuniarie).
La confisca strumentale obbligatoria quindi, la cui natura
punitiva si desume dall'effetto peggiorativo rispetto alla situazione
patrimoniale antecedente all'illecito, si traduce nella previsione di
una pena del tutto indeterminata, «la cui entita' dipende
esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati
utilizzati per commettere il reato» e rispetto alla quale non puo'
essere esercitata alcuna discrezionalita' ne' in relazione al
necessario raffronto con la gravita' del reato e con l'entita' del
profitto da esso conseguito ne' con riferimento alle condizioni
patrimoniali dell'imputato.
3.2.1. Ritiene questo giudice che, come gia' osservato dalla
Corte costituzionale nella piu' volte citata sent. n. 7/2025, la
nonna censurata non possa essere oggetto di una sentenza di carattere
manipolativo poiche' non sono ravvisabili nell'ordinamento istituti
suscettibili di assurgere al rango di una soluzione
costituzionalmente adeguata, dovendosi peraltro evidenziare come un
intervento correttivo non si renda neppure necessario, in quanto la
declaratoria di incostituizionalita' non darebbe luogo ad un vulnus
di tutela in virtu' della riespansione della norma di tenore
generale, che, riconoscendo un potere discrezionale al giudice,
permetterebbe di fare applicazione anche del principio di
proporzione.
3.3. La circostanza che la Corte costituzionale, nella sent. n.
7/2025, abbia accolto la questione con riferimento alla violazione
del canone di proporzione con assorbimento delle ulteriori doglianze
sollevate, tra cui quella - sicuramente pertinente - della
sproporzionata compressione del diritto di proprieta', induce a
circoscrivere a quello sopra enunciato il novero dei parametri
violati da sottoporre all'attenzione del Giudice delle leggi.
4. Possibilita' di un'interpretazione conforme.
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della nonna
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale («e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato»), che del resto non puo' neppure essere superato applicando i
principi gia' enunciati dalla Corte con riferimento all'omologo
istituto di cui all'art. 2641 c.p., poiche' la rimozione della
disposizione illegittima richiede il necessario intervento del
giudice costituzionale.
Va infine messo in evidenza come non sia esperibile neppure il
rimedio della disapplicazione, dovendosi tenere conto, da un lato,
della ritenuta estraneita' della materia al diritto dell'Unione
europea, e, dall'altro lato, della necessita' comunque, per garantire
esigenze di uguaglianza e certezza - particolarmente pregnanti in
ambito penale -, di sollecitare l'intervento della Corte
costituzionale allo scopo di ottenere la rimozione della norma
censurata (16) .
(1) Importo quantificato in via prudenziale tenendo infatti conto
dell'applicazione dell'IRPEF nonostante molteplici lavoratori
fossero titolari di un reddito ricompreso nella c.d. no tax area.
(2) Cfr. sent. n. 7/2025, par. 3.1.2. nella parte in cui e' riportato
l'ubi consistam del potere discrezionale riservato al giudice in
caso di confisca facoltativa.
(3) Cfr., sul punto, Cass., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 34606, Rv.
282367. In senso contrario, quanto alla rilevanza da attribuire
alla personalita', vedasi Cass., Sez. IV, 5 aprile 2004, n.
21703, Rv. 231559 - 01: «In tema di confisca facoltativa, sia
quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia
quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti,
l'applicazione della misura di sicurezza non e' affidata alla
discrezionalita' del giudice dovendo invece questi dar conto con
puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra
la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio
di pericolosita' derivante dal mantenimento della cosa medesima
nella disponibilita' del reo: tale giudizio, peraltro, puo'
essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della
personalita' del reo e alle modalita' di commissione del crimine.
(4) Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 33432, Rv.
285062 e Cass., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 20429, Rv. 259631 -
01 e, piu' di recente, Cass., Sez. V, 29 maggio 2025, n. 24311,
nella quale si precisa il duplice scrutinio richiesto per la
confisca facoltativa: la verifica dell'uso del bene e quello
della stretta strumentalita' all'illecito.
(5) Cfr. Corte cost. n. 7/2025, par. 3.1.1., nel quale e' richiamata
la sentenza n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in
diritto.
(6) Cfr. Cass., Sez. IV, 29 settembre 2021, n. 40554, Rv. 282063 e
Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876, non massimata.
(7) Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681.
(8) Cass., Sez. IV, 28 aprile 2023, n. 17641, non massimata).
(9) La sentenza Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 2573, Rv. 285681
del resto, pur contenendo l'enunciazione del sopra indicato
principio in tema di confisca dell'azienda, aveva ad oggetto
proprio la confisca di fondi agricoli.
(10) Segnatamente, ...
(11) Cfr., per la confiscabilita' degli immobili all'interno dei
quali e' realizzato l'illecito ex art. 474 bis c.p., Cass., Sez.
V, 24 settembre 2015, n. 41040, Rv. 264911 - 01: «Sono oggetto
di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad
essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di
prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni
che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti
con segni falsi».
(12) La difesa, per evidenziare quali sarebbero i beni confiscabili,
ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte (Cass., Sez.
III, 9 marzo 2023, n. 29826) nella quale, senza confrontarsi con
il tema della confisca dell'azienda o dei locali in cui era
svolta l'attivita' lavorativa, ha confermato il provvedimento
emesso dal GIP presso il Tribunale di Prato con il quale,
muovendo dalla qualificazione in termini di instrumenta
sceleris, erano state sequestrate le macchine da cucire
utilizzate dai dipendenti sfruttati.
(13) Cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 17840, Rv.
275599 - 02: «In tema di reali tributari, affini della
valutazione della legittimita' del decreto di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae
profitto dall'altrui condotta illecita non puo' mai essere
considerato terzo "estraneo" al reato. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in
vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti
il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del
reato posto in essere dal commercialista dell'ente)».
(14) In tale sentenza sono state anche richiamate le considerazioni
gia' svolte nella pronuncia n. 112/2019 in relazione alla
confisca amministrativa prevista dall'art. 187-sexies, decreto
legislativo n. 187-sexies n. 58/1998.
(15) Le frasi riportate in corsivo sono citazioni tratte dal par.
3.1.2. della sent. n. 7/2025).
(16) E' utile richiamare il par. 2.2.3. della sent. 7/2025 ove la
Corte costituzionale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto
corretta la scelta del giudice a quo, legittimato ad operare la
disapplicazione per la riconducibilita' della materia al diritto
dell'UE, di sollevare invece l'incidente di costituzionalita':
«Nel caso ora all'esame, la Sezione rimettente ha ampiamente
motivato le ragioni della propria scelta di rivolgersi a questa
Corte. Essa ha in particolare evidenziato che la disapplicazione
(totale o parziale) di una pena prevista dalla legge italiana
sarebbe foriera di «incertezze e disparita' di trattamento», con
conseguente pregiudizio per i principi di eguaglianza, di
certezza del diritto (quest'ultimo, "parte viva e integrante del
patrimonio costituzionale europeo": sentenza n. 146 del 2024,
punto 8 del Considerato in diritto) e prevedibilita' delle
decisioni giudiziarie. Inoltre, la Sezione rimettente ha
sottolineato come il rimedio della disapplicazione si ponga in
tensione rispetto al principio di legalita' in materia penale.
Ed in effetti, quest'ultimo principio esige che le norme penali
- anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione
dei relativi precetti - siano formulate in modo chiaro e
preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare
previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e
(b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra
legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale
(ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare
il piu' possibile la parita' di trattamento tra i condannati.
Quest'ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa,
laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la
pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente
delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero
da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con
effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate
incompatibili con i principi costituzionali e unionali».
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,
Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;
Solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 603-bis.2 c.p., introdotta dalla legge n. 199/2016,
nella parte in cui prevede, in violazione degli articoli 3 e 27 comma
3 Cost., la natura obbligatoria della confisca delle cose che
servirono o furono destinate alla commissione del reato.
Sospende il giudizio in corso e i relativi termini di
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23 co. 4 legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.
Cosi' deciso in Milano il 22 ottobre 2025
Il Giudice: Faralli