Reg. ord. n. 26 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8
Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 02/12/2025
Tra: G. A.
Oggetto:
Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Previsione che sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 del medesimo articolo – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza – Violazione del principio di offensività ad opera della disciplina di nuova introduzione, siccome penalmente presidiata, in assenza di un conforto scientifico in ordine alla pericolosità, anche solo in astratto, della circolazione delle infiorescenze di cannabis e i suoi derivati, pur in presenza dei limiti fissati per la circolazione della stessa dalla legge n. 242 del 2016 – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in riferimento al principio della libera circolazione delle merci di cui all’art. 34 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’unione europea.
Norme impugnate:
legge del 09/06/2025 Num. 80 aggiuntiva del
legge del 02/12/2016 Num. 242 Art. 2 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 34
Testo dell'ordinanza
N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2025
Ordinanza del 2 dicembre 2025 del Tribunale di Brindisi nel
procedimento penale a carico di G. A. e I. C..
Reati e pene - Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del
2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa) - Previsione che sono vietati
l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il
commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle
infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti
o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le
resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla
lettera g-bis) del comma 2 del medesimo articolo.
- Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario),
convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 18 [comma 1,
lettera b), numero 3].
(GU n. 8 del 25-02-2026)
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione GIP-GUP
La Giudice, letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato
e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza del 26 giugno
2025;
Osserva
1. Premessa. Ricostruzione In fatto.
In data ..., funzionari e personale in servizio presso la Guardia
di finanza di ... - ... sottoponevano a controllo mezzi e passeggeri
in arrivo a ... - localita' ... - dalla ... dalla ... e, in specie,
gli autoarticolati d'immatricolazione ... rispettivamente TG ... e TG
... e condotti da ... e ...
II primo dei due, in sede di controllo, esibiva la seguente
documentazione commerciale:
CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... kg di «Cartoni» spediti da «...» e destinati alla «...»;
CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...(Cannabis Sativa L.)» spediti da «...» e destinati alla
«...»;
Fotocopia dei documenti, n. 0001448 (varieta' Fenom1) -
0001449 (varieta' Fenom1) - 0001451 (varieta' Fenom1) tutte della
specie vegetale Cannabis sativa L.;
Test Report del 15 ottobre 2024 n. RA89498 a firma di ...,
redatto in lingua bulgara e inglese, del Testing Center ... per conto
di «...» relativo alla determinazione del parametro «THC
Tetraidrocannabinolo»;
Certificato di «Pre-Export» n. EU/BG ... del 4 dicembre 2024
rilasciato dalla Agenzia per la sicurezza alimentare bulgara a favore
dello speditore s.m.1;
Protocollo di campionamento per piante del genere canapa n.
... del 4 settembre 2024 redatto in lingua bulgara e relativo al
prodotto Cannabis sativa L. FENOM1;
Autorizzazione alla coltivazione di piante del genere canapa
(cannabis) con contenuto inferiore allo 0.3% in THC redatto in lingua
bulgara n. ... del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione
per la coltivazione n. ... del 23 agosto 2023;
Ricevute di conferma nei confronti della ditta ricevente in
bianco.
Ancora, lo ... metteva a disposizione degli operanti la
documentazione di seguito enumerata:
CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...» (Cannabis Sativa L.), spediti da «...» e destinati
alla «...»;
CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...» spediti da «...» e destinati alla «...»;
Fotocopia dei documenti n. 0000468 (varieta' Fenoswiss) -
0000518 (varieta' Fenomoon) - 0000519 (varieta' Fenomoon) 0000520
(varieta' Fenomoon) - 0000521 (varieta' Fenomoon) tutte della specie
vegetale Cannabis sativa L.;
Test Report del 15 ottobre 2024 n. ... a firma di ...,
redatto in lingua bulgara e inglese, del Testing Center per conto di
«...» relativo alla determinazione del parametro «THC -
Tetraidrocannabinolo»;
Certificato di «Pre-Export n. EU/BG ... del 4 dicembre 2024
rilasciato dalla Agenzia per la sicurezza alimentare bulgara a favore
dello speditore s.m. ;
Autorizzazione alla coltivazione di piante del genere canapa
(cannabis) con contenuto inferiore allo 0.3% in THC redatto in lingua
bulgara n. ... del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione
per la coltivazione n. ... del 23 agosto 2023.
Al fine di procedere alla determinazione del contenuto di THC
presente nella merce trasportata dai suddetti autoarticolati, nonche'
all'esatta classificazione doganale della stessa, in data 9 dicembre
2024 personale in servizio presso il reparto antifrode della Dogana
di ... e della Guardia di finanza effettuava il campionamento della
merce in commento e trasmetteva, in totale, n. 24 campioni al
Laboratorio ADM di ... L'esito delle analisi confermava trattarsi di
Cannabis sativa L., classificata al codice NC12119086 (piante, parti
di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in
profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi,
antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi,
anche tagliati, frantumati o polverizzati), ovvero al codice NC
53021000 (canapa greggia o macerata), con un contenuto di THC
superiore allo 0,2%.
Atteso che tanto nei documenti relativi all'attivita' di test
richiesta all'Agenzia Esecutiva per l'analisi delle varieta',
l'approvazione e il controllo delle sementi del Ministero
dell'agricoltura e dell'alimentazione bulgaro, quanto nei protocolli
di campionamento per piante del genere canapa n. ... del 4 settembre
2024, redatto in lingua bulgara e relativo al prodotto Cannabis
sativa L. (documentazione esibita dal ... in sede di controllo) si
faceva riferimento alle varieta' di Cannabis «FENOM1», «FENOMOON» e
«FENOSWISS», il suddetto personale procedeva alla consultazione del
Portale europeo «EUPVP» (nel quale sono elencate tutte le specie
vegetali e agricole che possono essere commercializzate in UE ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13
giugno 2002) e del sito istituzionale dell'Agenzia esecutiva per
l'analisi delle varieta', approvazione e il controllo delle sementi
del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione bulgaro. Dal
richiamato controllo emergeva che, le varieta' di Cannabis «FENOM1»,
«FENOMOON» e «FENOSWISS» non sono presenti tra le varieta' registrate
sul Portale europeo «EUPVP», ne', tantomeno, sono comprese nella
«lista ufficiale delle varieta' di piante agricole e vegetali
accettate per la certificazione e il commercio nel territorio della
Repubblica Bulgara».
Di conseguenza, la merce oggetto di trasporto e accertamento
veniva sequestrata ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura
penale e la notizia di reato veniva comunicata con CNR prot. nn. ...
e ... del 16 dicembre 2024 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brindisi.
Il giorno seguente (precipuamente, in data 17 dicembre 2024), la
notizia di reato veniva iscritta a carico di A. G. e C. I., in
qualita' di soci, legali rappresentati della ..., destinataria della
merce sequestrata.
In data 29 gennaio 2025, il pubblico ministero assegnatario del
presente procedimento penale conferiva incarico alla dott.ssa ..., in
qualita' di consulente tecnico, al fine di eseguire una perizia
chimica - tossicologica sulla sostanza contenuta nel reperto
relativo, per rispondere ai seguenti quesiti: «proceda il consulente,
ad un campionamento rappresentativo della sostanza vegetale in
sequestro prelevando soltanto le infiorescenze contenute in un minimo
di almeno 20 dei ... colli di cartone trasportati nel primo carico ed
un numero minimo di almeno 8 degli ... colli di cartone trasportati
nel secondo carico; esegua il campionamento secondo le modalita'
scientifiche corrette; accerti se la varieta' vegetale che risulta
documentalmente dagli atti rientri in una di quelle previste nel
catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricola ai sensi
dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno
2002; accerti, per ogni campione formato, se le infiorescenze
comprese nel singolo campione, contengano sostanze stupefacenti o
psicotrope (in ipotesi il THC) secondo la vigente legislazione,
indicando la tabella di appartenenza e la composizione qualitativa e
se contengano altre sostanze non stupefacenti (in ipotesi il CBD);
determini quantitativamente, con tecnica cromatografica, il contenuto
percentuale ed assoluto dei principi attivi stupefacenti contenuti
nelle infiorescenze del singolo campione (% di principio attivo e mg
totali di principio attivo presente in ogni campione); nel caso in
cui i risultati delle analisi dei campioni presentino discordanze
significativa con i risultati e i valori ricavati dai tecnici del
laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli come riportato
nei rapporti di Prova in atti, spieghi le ragioni di tale
discordanze, dopo essersi confrontata con i tecnici refertanti e
verificando la correttezza del metodo da essi usato; riferisca in
merito alla capacita' drogante prendendo in considerazione le
modalita' di possibile assunzione del principio attivo THC e
l'interferenza con l'assunzione contestuale del principio CBD e gli
effetti di cumulo di possibili assunzioni plurime (piu' spinelli) in
un arco temporale ristretto; anche con riferimento ad eventuali
associazioni del THC con altre sostanze; riferisca ogni altra
indicazione utile alle indagini. Riferisca, il consulente, attingendo
ai dati di tossicologia forense e di letteratura scientifica, quale
sia il quantitativo in mg. Di principio attivo Delta 9 THC la cui
assunzione (per inalazione da combustione della sostanza vegetale e/o
dai suoi derivati come olio o resina) sia il grado di produrre
effetti psicotropi.».
Il consulente tecnico incaricato depositava l'elaborato
conclusivo in data 28 marzo 2025 e la relativa integrazione il
successivo 16 maggio, le cui conclusioni di seguito si riportano
integralmente: «In Italia la canapa (Cannabis sativa L.) e'
sottoposta a un duplice regime normativo:
per un verso. e' considerata pianta agricola e industriale e
il suo utilizzo e' regolato dalla legge n. 242 del 2 dicembre 2016,
(«Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa»). E' il testo di riferimento che
disciplina in Italia la produzione di canapa industriale. La legge si
applica unicamente alle varieta' ammesse nel Catalogo comune delle
Varieta' di specie delle piante agricole ottenute tramite sementi
certificate. Le varieta' ammesse nel Catalogo comune quindi «non
rientrano» nell'ambito di applicazione del testo unico Stupefacenti
(art. 1, comma 2). Se ne deduce che tali varieta' si possono
coltivare, trasformare e commercializzare qualsiasi parte della
pianta in tutta sicurezza, senza incorrere nei reati penali previsti
dal testo unico Stupefacenti, rispettando ovviamente le normative
specifiche dei settori di utilizzo (tipo alimentare, cosmetico e
cosi' via); come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza, infatti,
sono le destinazioni di utilizzo, tassativamente elencate dall'art. 2
della legge n. 242 a rendere lecita la filiera.
per l'altro verso, qualsiasi varieta' di canapa,
indipendentemente dal suo tenore di THC, quanto a fiori, foglie, oli
e resine, e' classificata come pianta da droga dal testo unico
Stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, a
eccezione «della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di
fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa
dell'Unione europea» (art. 14). Il testo unico Stupefacenti, quindi,
riconosce l'eccezione solo «per la produzione di fibre o per altri
usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea».
Dall'esame della documentazione in atti e dall'analisi
strumentale della infiorescenze prelevate dai rami in sequestro
giudiziale e' emerso che:
1) La sostanza vegetale in sequestro giudiziale e' costituita
da rami con foglie e infiorescenze derivanti da piante di Canapa,
cosi' suddivisa:
a) relativamente al camion con targa ... condotto da ...:
rami con foglie ed infiorescenze in quantita' pari a 1.510,0 Kg,
contenuti in un numero di scatole di cartone pari a ... contro ...
dichiarate nel documento di trasporto;
b) relativamente al camion con targa ... condotto da ...:
rami, con foglie ed infiorescenze in quantita' pari a 1.903,0 Kg,
contenuti in un numero di scatole di cartone pari a ... su ...
dichiarate nel documento di trasporto;
2) Le ... scatole contenenti la biomassa a diverso stato di
essiccazione, sono indistinguibili tra loro e prive di qualsiasi
indicazione che ne certifichi il contenuto. Si osserva che tale
modalita' di confezionamento, non garantisce in alcun modo e/o misura
che il contenuto di dette scatole sia effettivamente quanto riportato
nei documenti di trasporto esibiti dai due camionisti al momento del
fermo operato in data ... in ... localita' ... dagli agenti della
Guardia di finanza in servizio durante normali controlli (ex art. 12
del decreto legislativo n. 141/2024).
3) Nei documenti di trasporto esibiti dai due camionisti al
momento del fermo operato dalla G. di F., e' riportato che il carico
trasportato e' costituito ramoscelli di piante di Canapa con
percentuale di A-9-THC < 0.3% appartenenti alla specie vegetale
Cannabis sativa varieta' Fenom1 per carico relativo al camion con
targa ..., e Cannabis sativa varieta' Fenomoon e Fenoswiss per il
carico relativa al camion con targa ... Come sottolineato tali
varieta' non sono comprese sia tra le varieta' ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13
giugno 2002, che nella Lista ufficiale delle varieta' di piante
agricole e vegetali accettate per la certificazione e il commercio
nel territorio della Repubblica Bulgara» per il 2024. Ne deriva che
la coltivazione e di conseguenza la commercializzazione di dette
varieta' di Cannabis non e' consentita sia in UE che in Bulgaria,
rientrando cosi' nell'ambito di applicazione del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
4) Dalle analisi eseguite in «Gascromatografia-FID (GC-FID)»
e in «Gascromatografia-Spettrometria di massa (GC-MS)», si e'
accertato che trattasi sicuramente di derivati di piante di canapa,
data la presenza dei cannabinoidi in particolare del «Cannabidiolo
(CBD)», del «Cannabigerolo (CBG)» e del «Delta-9-Tetraidrocannabinolo
(4-9-THC).
5) Dall'analisi quantitativa finalizzata alla determinazione
della percentuale media di 4-9-THC e di CBD, eseguita su un totale di
ventotto aliquote campionate da ventotto cartoni (venti dal carico
relativo al camion con targa ... e otto dal carico relativo al camion
con targa ...) selezionati a caso da un totale di ... cartoni in
sequestro, cosi come disposto dal pubblico ministero al momento del
conferimento dell'incarico, si e' accertato che:
a. ad eccezione del campione con codice «20A» il cui valore di
4-9-THC e' pari allo 0,294%, i restanti campioni analizzati hanno un
contenuto di 4-9-THC superiore allo 0,3% in peso e non inferiore a
tale valore come riportato nella documentazione in atti esibita al
momento del fermo, in particolare nel «Test report n. ... del ...» e
nel «Test report n. ... del ...» a firma del TC GLOBALTEST Manager
Dipl. eng. ..., redatto in lingua bulgara e inglese, dal Testing
Center GLOBALTEST per conto di «Executive Agency for Variety testing,
Field lnspection and Seed Control» di Sofia(BG) relativo alla
determinazione del parametro «THC-Tetraidrocannabinolo»;
b. ad eccezione del campione con codice «5B» il cui valore di 4-9-THC
e' pari allo 0,522%, i restanti campioni analizzati hanno un
contenuto di 4-9-THC inferiore allo 0,5% in peso. Poiche' il limite
di 0,5% discrimina piante della varieta' sativa da quella indica,
tale evidenza consente di affermare che detti campioni di
infiorescenze ben essiccate sottoposti ad analisi derivano da piante
di «Cannabis sativa varieta' sativa»;
6) Per quanto ampiamente rappresentato in perizia in
particolare considerando:
la specie vegetale dichiarata (Cannabis varieta' Fenom1, Fenomoon e
Fenoswiss);
la modalita' di confezionamento di tale biomassa durante il trasporto
(in scatole anonime);
percentuali in peso di A-9-THC analiticamente determinate;
tutte le evidenze finora elencate rendono la coltivazione di tale
varieta' di Cannabis sativa L. (e soprattutto la commercializzazione
della sostanza vegetale che ne deriva) «illegale» poiche' non rientra
nei requisiti richiesti per l'applicazione della legge n. 242/2016.
Tale legge infatti autorizza esclusivamente la semina di semi
certificati e quindi la coltivazione di varieta' ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13
giugno 2002, e l'utilizzo della canapa che ne deriva, esclusivamente
per fini alimentari, cosmetici, tessili ed edili purche' non abbiano
effetto drogante, cioe' un contenuto percentuale in peso di A-9-THC
inferiore allo 0,2%, escludendo le foglie e le infiorescenze e i suoi
derivati quali marijuana, hashish e olio di hashish dall'elenco dei
prodotti legali. La produzione e commercializzazione di foglie e
infiorescenze di Cannabis L. per uso ricreativo, pur essendo
praticata nei cosiddetti «Cannabis shop», non e' mai stata
riconosciuta dalla normativa vigente rientrando cosi' nell'ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 -
testo unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990).
Per poter valutare l'effetto drogante dei ventotto campioni di
Cannabis prelevati da altrettante rispettive ventotto scatole scelte
a caso tra le ... in sequestro giudiziale, occorre considerare il
rapporto percentuale tra A-9-THC e CBD in esse contenuto. Dai valori
calcolati e' emerso che tutti i campioni analizzati presentano un
rapporto percentuale di THC/CBD compreso tra 1 : 16 e 1: 27 trattasi
quindi di Cannabis sativa L. con caratteristiche che contribuiranno
ad attivare l'effetto entourage ad effetto non drogante; rientra in
tale varieta' di Cannabis anche il campione con codice «5B» pur
presentando una percentuale di delta 9 THC pari a 0,522%, quindi
superiore allo 0,5% percentuale che discrimina la Cannabis ad effetto
drogante (indica) da quella non drogante (sativa), poiche' il
rapporto percentuali tra il THC e il CBD calcolato e' pari a 1 : 21.
8) Dal confronto delle risultanze analitiche relative alla
percentuale in peso del 4-9-THC ottenute dalla scrivente
professionista presso il laboratorio Biochemical lab Service s.r.l.,
con quelle ottenute presso ADM DT-Puglia, Molise e Basilicata Ufficio
Laboratorio di ..., non si sono riscontrate significative differenze.
Le minime differenze possono sicuramente imputarsi alla non omogenea
composizione della sostanza vegetale sottoposta ad analisi prelevata
in momenti diversi e dal prelievo di campioni eseguito da scatole
diverse.
9) La giurisprudenza italiana considera come sostanza
stupefacente la Cannabis con una quantita' di THC pari allo 0,5% (5
mg di 4-9-THC puro contenuto in una dose da 1 gr di marijuana grezza,
sono sufficienti ad indurre l'effetto stupefacente), quindi la
forbice di tolleranza tra lo 0,2 % e lo 0,6% e' valido solamente per
i soggetti menzionati nella legge n. 242, cioe' gli agricoltori (come
sottolineato anche dalla recente «Circolare Salvini»). Tuttavia, la
quantita' minima di 4-9-THC (4-9-tetraidrocannabinolo) che puo' avere
un effetto drogante, varia a seconda di diversi fattori come la via
di somministrazione, la tolleranza individuale, la concentrazione di
THC e altri composti presenti nella sostanza. In generale:
assunzione attraverso il fumo: 2-5 mg di THC possono essere
sufficienti per produrre effetti droganti, come anche una sensazione
di rilassamento o euforia.
assunzione orale: 5-10 mg di THC possono essere necessari
per produrre effetti simili a quelli del fumo.
E' importante notare che queste sono solo stime e che la risposta
individuale al THC puo' variare notevolmente.
Esistono inoltre molte ricerche scientifiche che hanno studiato
gli effetti del THC e la sua quantita' minima efficace, come ad
esempio:
Un altro studio pubblicato sulla rivista «Journal of
Psychopharmacology» nel 2015 ha trovato che una dose di 2,5 mg di THC
era sufficiente a produrre effetti lievi sulla percezione e
sull'umore.
Uno studio pubblicato sulla rivista «Psychopharmacology» nel
2018 ha trovato che una dose di 5 mg di THC e' sufficiente a produrre
effetti significativi sulla percezione e sull'umore.
La National Institute' on Drug Abuse (NIDA) degli Stati Uniti
ha pubblicato una review sugli effetti del THC, nella quale si
afferma che le dosi di 5-10 mg di THC sono sufficienti a produrre
effetti significativi sulla percezione e sull'umore.
Uno studio pubblicato sulla rivista «Neuropsychopharmacology»
nel 2012 ha trovato che una dose di 10 mg di THC era sufficiente a
produrre effetti significativi sulla memoria e sulla concentrazione.
E' importante sottolineare che queste ricerche sono state
condotte in condizioni controllate e con partecipanti sani quindi i
risultati potrebbero non essere generalizzabili a tutti i
consumatori. Il THC e' un composto psicoattivo e che il suo uso puo'
avere effetti negativi sulla salute, specialmente se utilizzato in
quantita' elevate o per periodi prolungati».
Con nota integrativa del 4 aprile 2025, l'Ufficio delle Dogane di
... rappresentava che, in data 11 dicembre 2024, l'avv. Elena Mileva
inviava all'indirizzo mail istituzionale degli Uffici di ..., per
conto della Societa' speditrice «...», una e-mail avente ad oggetto
«collaborazione e chiarimento sulla spedizione di canapa SATIVA», con
la quale chiariva che la societa' in commento e' titolare di due
autorizzazioni (n. RD ... del 23 agosto 2023 e n. RD ... del 22
aprile 2024), rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e
dell'alimentazione bulgaro, per la coltivazione di piante del genere
canapa (cannabis) con un contenuto di tetraidrocannabinolo inferiore
allo 0,3% in peso, calcolato nella massa fogliate, nelle cime fiorite
(infiorescenze) e nei frutti. Si chiariva, inoltre, che la varieta'
di canapa industriale oggetto della spedizione era stata coltivata e
prodotta in conformita' alla legislazione bulgara ed europea.
Ancora, il successivo 17 dicembre 2024 giungeva all'indirizzo
e-mail istituzionale degli Uffici di ..., per conto della medesima
Societa' «...», una e-mail di rettifica della documentazione di
trasporto. Con la ridetta comunicazione si precisava che agli autisti
dei camion erano state fornite etichette errate, mentre si confermava
la correttezza dei certificati di analisi del THC. Alla e-mail
venivano allegate le fotocopie dei cartellini di confezioni di semi
relative a due varieta' di Cannabis sativa L. riportanti i seguenti
dati:
Eletta Campana, con paese di produzione Italia, confezioni
chiuse il 03/2021;
Tiborszallasi, con paese di produzione Germania, confezioni
chiuse il 03/2021.
Secondo quanto riportato sulle confezioni, entrambe le tipologie
di sementi erano indicate per «uso florovivaistico e orticoltura».
Con la nota in esame, l'Ufficio Dogane di ... rappresentava agli
inquirenti che (di seguito testualmente dalla richiamata nota
dell'ADM):
«la documentazione che accompagnava i carichi e quella
fornita successivamente dall'avvocato Mileva, risultano non coerenti
e, di fatto, non consentono di tracciare la filiera agro-industriale
disciplinata dalla 242/2016. Ma vi e' di piu', la tracciabilita'
viene meno, non solo per quanto appena illustrato, ma anche perche',
sebbene le varieta' Eletta Campana e Tiborszallasi risultino inserite
nel Catalogo comune Europeo, il «numero di sementi» e il «numero di
lotto» riportati sul cartellino delle confezioni, non sono
riconducibili in alcun modo alla merce oggetto del trasporto.»;
«l'altra autorizzazione indicata dall'avvocato, ossia la n.
RD ... del 22 febbraio 2024, non e' stata rinvenuta tra la
documentazione allegata al carico di merce ma veniva richiamata solo
nel contratto di vendita commerciale tra la ... e la ...»;
«e' stata condotta una piu' approfondita analisi della
documentazione commerciale a corredo della merce oggetto di sequestro
e, in particolare, delle informazioni contenute nelle etichette
relative alle varieta' di Cannabis sativa L. esibite durante il
controllo in Dogana (Fenom1, Fenoswiss e Fenomoon) (Allegato 7). Su
tutte le etichette in questione erano, infatti, riportate le
indicazioni «variety not yet officially listed (varieta' ancora non
ufficialmente inserita nella lista) e «for test and trials on» (solo
per test e prove); pertanto, sono stati condotti ulteriori
approfondimenti volti a definire il quadro relativo alla
regolamentazione nazionale ed europea attinente alla specie vegetale
Cannabis sativa L. e, in particolare, alle modalita' di inserimento
delle sue varieta' nel Catalogo comune europeo. [...] Atteso che, in
Italia, l'autorita' competente in materia di commercializzazione
delle varieta' vegetali, tra cui Cannabis sativa L., e' rappresentata
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (MASAF) si e' proceduto a contattare, a mezzo mail
istituzionale, il funzionario di riferimento per la normativa sulla
commercializzazione delle varieta' vegetali, il dott. ... (Direzione
generale dello sviluppo rurale - Ufficio ...). In particolare, sono
state sottoposte all'attenzione del dott. ... le fotocopie delle
etichette contenenti la denominazione delle varieta' di Cannabis
sativa L. (Fenom 1, Fenoswiss e Fenomoon) presenti tra la
documentazione che accompagnava la merce trasportata. A seguito
dell'analisi della suddetta documentazione il dott. ... ha
rappresentato che, «per le varieta' in questione, nel 2023 la
Bulgaria ha inviato una notifica di concessione di autorizzazione
alla commercializzazione di varieta' per cui e' stata presentata una
domanda di iscrizione in un registro nazionale» chiarendo che «tale
richiesta ha lo scopo di immettere sul mercato piccoli quantitativi
di semente per valutarne le caratteristiche di coltivazione e far
conoscere la varieta' (sensu Decisione 2004/842/EC) e che «il
materiale (derivante dalla coltivazione di quelle sementi) seppur
sperimentale, non e' commercializzabile. Il soggetto che ha richiesto
l'autorizzazione risulta essere la «...».
Secondo quanto stabilito dalla decisione 2004/842/EC le sementi,
oggetto dell'autorizzazione, devono essere dotate di cartellini, di
colore arancione, riportanti una serie di indicazioni tra cui: 1)
l'autorita' di certificazione; 2) il numero di lotto; 3) il mese e
l'anno di sigillatura; 4) la specie; 5) la denominazione della
varieta' con la quale le sementi saranno immessi sul mercato; 6)
l'indicazione «variety not yet officially listed»; 7) l'indicazione
«for test and trials only». Inoltre, il dott. ... ha dichiarato che
«non risultano notifiche dalla Bulgaria negli anni precedenti al 2023
per le varieta' in questione e i cartellini arancioni sono rilasciati
nel 2024». Con una mail successiva, il dott. ... ha inoltrato una
risposta del Ministero della sanita' ad un quesito posto nell'anno
2022 e avente ad oggetto la commercializzazione della canapa dalla
quale si evince, nel dettaglio, il quadro degli usi ritenuti leciti
ai sensi della legge n. 242/2016.».
Con decreto del 19 maggio 2025 (funditus nel prosieguo), il
pubblico ministero revocava il sequestro probatorio sulla sostanza
sequestrata e ordinava, ex art. 87, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/90, la distruzione della stessa, trattandosi di
sostanza avente effetto stupefacente o comunque cosa illecita non
commercializzabile (ai sensi della legge n. 80/2025).
2. La ricostruzione del quadro normativo: le modifiche apportate
dall'art. 18, legge n. 80/2025 agli articoli 1, 2 e 4, legge n.
242/2016.
In data 9 giugno 2025, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131, la legge n.
80/2025 recante «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile
2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime
dell'usura e di ordinamento penitenziario», c.d. «decreto sicurezza»,
entrato in vigore il 12 aprile 2025.
L'articolato - composto da 39 articoli - e' suddiviso in sei
Capi:
il Capo I, recante «Disposizioni per la prevenzione e il
contrasto del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' in
materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia»
(composto da nove articoli: articoli 1-9);
il Capo II, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
urbana» (composto da nove articoli: articoli 10-18);
il Capo III, recante «Misure in materia di tutela del
personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organismi di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124» (composto da quattordici articoli:
articoli 19-32);
il Capo IV, recante «Disposizioni in materia di vittime
dell'usura» (composto da un solo articolo: art. 33);
il Capo V, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario»
(composto da quattro articoli: articoli 34-37);
il Capo VI, recante «Disposizioni finali» (composto da due
articoli: articoli 38-39).
Per quanto qui d'interesse, nel decreto in esame, al capo II, e'
inserito, l'art. 18, rubricato «modifiche alla legge 2 dicembre 2016,
n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e
della filiera agroindustriale della canapa», il quale modifica e
integra gli articoli 1, 2 e 4, della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
L'incipit della disposizione in commento, nel rivelare a mezzo
dello stesso testo di legge l'intentio legis, chiarisce che le
modifiche legislative introdotte dalla decretazione d'urgenza si sono
rese necessarie «al fine di evitare che l'assunzione di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o
contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni
dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che
espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la
sicurezza stradale [...]».
L'art. 18, alla lettera a), modifica l'art. 1 della legge n. 242
del 2016 attraverso le seguenti quattro novelle, l'ultima delle quali
(nuovo comma 3-bis) di rilievo penalistico:
1) interviene sul comma 1, specificando che la promozione
della coltivazione della canapa e' ammessa soltanto a livello di
filiera industriale;
2) modifica il comma 3, prevedendo che le suddette misure di
sostegno e promozione si rivolgono «in via esclusiva» alla coltura
della canapa «comprovatamente» finalizzata alle attivita' ivi
previste;
3) modifica il comma 3, lettera b), eliminando, tra le
finalita' dell'incentivazione della canapa, l'«impiego» e il «consumo
finale» di semilavorati e finalizzando la realizzazione degli stessi
ai soli «usi consentiti dalla legge»;
4) aggiunge un nuovo comma 3-bis, espressamente escludendo,
«salvo quanto disposto dal successivo art. 2, comma 2, lettera
g-bis)», l'applicazione della legge n. 242 del 2016
«all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione,
alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla
spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di
prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati» e
mantiene «ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
La lettera b) dell'art. 18 modifica, invece, l'art. 2 della legge
n. 242/2016, precisando che le colture di canapa consentite destinate
al florovivaismo devono presentare carattere professionale e
introducendo la lettera g-bis) al comma 2 - riguardante la
«produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla
legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del
Ministro della salute ai sensi dell'art. 5 della presente legge» - e
il comma 3-bis recante il seguente divieto:
«Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse
derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla
lettera g-bis) del comma 2». Di talche', il divieto neo-introdotto,
fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2, comma 3, lettera g-bis),
ricade sulle infiorescenze, ossia i fiori femminili della «Cannabis
sativa L.» disposti in glomeruli, considerate, a decorrere dal 12
aprile 2025, oggetto di condotte sanzionatili ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
In altri termini - quelli, efficacemente utilizzati nella
relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema
di Cassazione n. 33 del 23 giugno 2025 - «per effetto del combinato
disposto della clausola di non applicazione enunciata all'art. 1,
nuovo comma 3-bis, e del corrispondente divieto stabilito all'art. 2,
nuovo comma 3-bis, legge n. 242 cit., penalmente presidiato, a far
data dal 12 aprile 2025, e' divenuta (alternativamente) vietata,
sotto comminatoria di applicazione degli articoli 73 ss. decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'importazione, la
cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il
trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze
della canapa, in qualsiasi forma (semilavorata, essiccata o
triturata) nonche' di prodotti contenenti tali infiorescenze
(compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati). E'
pero' consentita, in via d'eccezione rispetto al divieto
generalizzato - e sempre a livello industriale (giammai «domestico»)
- la produzione agricola di semi di canapa [...]» (Cfr. pag. 77 della
citata relazione).
3. In punto di rilevanza della questione.
A scioglimento della riserva, ritiene questa Giudice doversi
sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione agli
articoli 13, 25, comma 2, 27, comma 3, 77, comma 2, e 117, della
Costituzione, con riferimento all'art. 18, decreto-legge n. 48/2025,
convertito senza modificazioni dalla legge n. 80/2025, nella parte in
cui vieta l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli olii da esse derivati, fatta salva la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025.
Va, preliminarmente, osservato che la proposizione della
questione di legittimita' costituzionale veniva sollecitata in data
26 giugno 2025 nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto
l'opposizione, ai sensi dell'art. 263, comma 5, del codice di
procedura penale, avverso il decreto, del 19 maggio 2025, con il
quale il pubblico ministero revocava il sequestro probatorio dei beni
sequestrati (cfr. par. 1 dell'ordinanza) e ordinava, ex art. 87,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, la distruzione
degli stessi.
In specie, il pubblico ministero, nel summenzionato decreto,
rilevava: «che la sostanza vegetale (fiori e infiorescenze) derivante
dalla coltivazione e dallo sviluppo delle piante di Cannabis e'
compresa in quanto tale (a prescindere dalle varieta') tra le
sostanze vietate previste dalla Tabella II allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (tabella formata sulla base
delle indicazioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera b), n. 1);
che la sostanza vegetale derivante dalla coltivazione della
Cannabis puo' essere esclusa dal campo di applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 3029/1990 e puo' rientrare nel
campo di applicazione della normativa europea di cui alla direttiva
2002/56/CE del Consiglio del 3 giugno 2002 e nel campo di
applicazione della legge nazionale n. 242/2016 che rendano lecita la
coltivazione (in funzione di specifici usi industriali e quindi anche
la conseguente commercializzazione della sostanza vegetale derivata
dalla coltivazione) soltanto nel caso in cui essa derivi dalla
coltivazione di varieta' di piante comprese nel «Catalogo comune
delle varieta' delle specie di piante agricole ai sensi della
direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 3 giugno 2002» (nel quale non
sono comunque comprese le varieta' Fenom 1, Fenoswiss e Fenomoon
oggetto del sequestro) e purche' (altra condizione stabilita dalla
legge nazionale n. 242/2016) la percentuale di principio attivo del
Delta 9 THC non superi la soglia dello 0,2 %;
che, in ragione della presenza in essa di percentuali di
principio attivo Delta 9 THC superiori allo 0,2 %, e' da considerare
a tutti gli effetti sostanza illegale per la quale vietata la
commercializzazione (essendo lecita ma solo per l'agricoltore la
coltivazione di piante delle varieta' ammesse ed essendo lo stesso
esentato da responsabilita' penale nel caso in cui la percentuale di
principio attivo Delta 9 THC sia superiore allo 0,2% ma inferiore
allo 0,6%);
che solo con riferimento alla condotta di coltivazione della
Cannabis della specie Sativa e' stabilito dalla legge n. 242/2016 un
range di tolleranza per la quantita' di principio attivo Delta 9 THC
contenuto nella sostanza vegetale che, se compreso tra lo 0,2 % e lo
0,6 %, fa andare esente il coltivatore da responsabilita' penale;
che, con riferimento a tutte le altre condotte diverse dalla
coltivazione e quindi anche per le condotte di importazione cosi'
come per quelle di detenzione e cessione e vendita, allorquando non
ricorrono le condizioni per l'applicazione della legge n. 242/2016
(nel caso di specie queste condizioni non ricorrono perche' il
prodotto discende da coltivazione di specie vegetali non ricomprese
nel Catalogo europeo, manca la tracciabilita' del prodotto che
risultava confezionato in scatole anonime con conseguente
impossibilita' di controllare la provenienza da coltivazione
effettuata con sementi certificate, il prodotto presenta
concentrazioni di principio psicoattivo Delta 9 THC superiori allo
0,2% sebbene inferiori allo 0,6%) si applicano le disposizioni del
testo unico Stupefacenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990;
che gli accertamenti tecnici sulla sostanza vegetale in
sequestro (prelievo dei campioni ed analisi qualitativa e
quantitativa) sono stati svolti nel contraddittorio delle parti, ai
sensi dell'art. 360 del codice di procedura penale, e si sono
conclusi con il deposito della relazione di consulenza tecnica sopra
richiamata;
che risulta ormai accertata la mancanza dei presupposti per
l'applicazione della legge n. 242/2016 e la riconducibilita' della
condotta di importazione in contestazione nella fattispecie prevista
e punita dall'art. 73, comma 4, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990 (che e' fattispecie di pericolo concreto);
che non si puo' affatto escludere una sia pur minima
capacita' drogante per effetto dell'assunzione della sostanza cosi'
come sequestrata (avente percentuale di principio attivo delta 9 THC
superiori allo 0,2% sebbene inferiori allo 0,6% e nonostante
l'effetto di parziale inibizione del funzionamento del Delta 9 THC
conseguente alla interazione con il CBD) specialmente in relazione
alle condizioni pregresse di salute e all'eta' di un potenziale
consumatore, con conseguente pericolosita' della sostanza per la
salute delle persone e per la salvaguardia delle giovani generazioni
(beni giuridici oggetto della protezione realizzata dalla norma
incriminatrice come individuati dalla Corte costituzionale);
che in condizioni di utilizzo della sostanza vegetale non tal
quale come sequestrata ma per come eventualmente trasformata e
raffinata mediante processi di separazione del principio attivo Delta
9 THC dal principio CBD, risulta certamente presente la capacita'
drogante della sostanza e la sua pericolosita' per la salute
dell'assuntore;
che ai sensi dell'art. 87, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, una volta che sia compiuta l'attivita' di
prelievo di campioni rappresentativi della sostanza stupefacente (nel
caso di specie non solo il prelievo dei campioni ma anche l'analisi
qualitativa e quantitiva della sostanza e' stata effettuata in
contraddittorie con le parti) «l'autorita' giudiziaria ordina la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope»;
che, con riferimento ai derivati della coltivazione della
Cannabis Sativa, proprio di recente, il legislatore, con
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (non ancora convertito in legge
ma gia' in vigore a partire dal 12 aprile 2025, giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile
2025) ha introdotto nell'art. 18 (la cui rubrica recita: «Modifiche
alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della
canapa») una serie di disposizioni di rilievo, precedute da una
significativa manifestazione di intento: «Al fine di evitare che
l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa
(Cannabis sativa L.) contenenti tali infiorescenze possa favorire,
attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto
assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o
l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2
dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni»; di
rilevo e' il testo del comma 3-bis aggiunto all'art. 1 della legge n.
242/2016 nel quale si legge: «Salvo quanto disposto dal successivo
art. 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge
non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione,
alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto,
all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e
al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche
in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse
derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;»
ancora piu' rilevante appare il testo del comma 3-bis aggiunto
all'art. 2 della legge n. 242/2016 nel quale e' statuito che «Sono
vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse
derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla
lettera g-bis) del comma 2»; trattasi di disposizioni dalle quali si
ricava una inequivoca criminalizzazione di tutte le condotte diverse
dalla coltivazione che siano realizzate da soggetto diverso da quello
autorizzato alla coltivazione aventi ad oggetto i derivati della
coltivazione della Cannabis Sativa e si ricava altresi' una
qualificazione dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze
come cose intrinsecamente illecite in relazione alle quali opera la
regola prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2) del codice penale della
confisca obbligatoria «delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se
non e' stata pronunciata condanna»;
che, in forza del novum normativo sopra illustrato, anche a
prescindere dalla ritenuta qualificazione della biomassa vegetale in
sequestro come sostanza ad effetto stupefacente e a prescindere dalla
ritenuta o meno illiceita' penale e responsabilita' penale per le
condotte di importazione in contestazione, giammai la sostanza in
sequestro potrebbe essere commercializzata e sarebbe comunque
destinata alla confisca, anche in assenza di condanna [...]».
In data 29 maggio 2025, il difensore degli indagati - A. G. e C.
I. -, munito di procura speciale, proponeva opposizione avverso il
decreto di distruzione del 19 maggio 2025.
Con decreto del 12 giugno 2025, questa Giudice fissava, ai sensi
degli articoli 263, comma 5, e 127 del codice di procedura penale,
l'udienza camerale del 26 giugno 2025 per la decisione
sull'opposizione medesima: nel corso della ridetta udienza, il
difensore degli indagati formulava istanza di sospensione del
procedimento e di proposizione di questione di legittimita'
costituzionale con riferimento alla legge n. 80/2025, di conversione
del decreto-legge n. 48/2025.
Si ritiene sussistente la rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale di cui in premessa in relazione al
giudizio a quo, atteso che dalla decisione della stessa dipende la
possibilita', per questa Giudice, di definire il segmento
procedimentale di cui trattasi mediante l'accoglimento, ovvero il
rigetto, dell'opposizione formulata dagli indagati avverso l'ordine
di distruzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 87
testo unico Stupefacenti.
Invero, le modifiche introdotte agli articoli 1 e 2, legge n.
242/2016 dall'art. 18, decreto-legge n. 48/2025, convertito dalla
legge n. 80/2025, vietano, a decorrere dal 12 aprile 2025, le
condotte, diverse dalla coltivazione, poste in essere da soggetto
diverso dal coltivatore, e aventi ad oggetto (ivi riposa il vero
nucleo del novum) le infiorescenze di canapa e i prodotti contenenti
tali infiorescenze, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze
per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del
comma 2 dell'art. 2, legge n. 242/2016: le disposizioni
neo-introdotte, come rilevato dal pubblico ministero, estendono,
pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 240, comma 2, n. 2), del
codice penale ai derivati della coltivazione della Cannabis della
specie sativa, anche a prescindere da un comprovato effetto
stupefacente della sostanza.
Di conseguenza, la tenuta costituzionale dell'art. 18, legge n.
80/2025 imporrebbe il rigetto dell'opposizione formulata dagli
odierni indagati avverso l'ordine di distruzione emesso ai sensi
dell'art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione.
4.1. Rispetto all'art. 77, comma 2, della Costituzione.
Il decreto-legge n. 48/2025 e' stato emesso al di fuori dei casi
straordinari di necessita' e urgenza che, a mente dell'art. 77, comma
2, della Costituzione, rappresentano il presupposto affinche' il
potere esecutivo possa esercitare la funzione legislativa, ferma
restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare.
Non appare ultroneo, in questa sede, rammentare la centralita'
rivestita dall'art. 77 della Costituzione nel sistema delle fonti
primarie. Invero, laddove il primo comma della disposizione medesima
vieta al Governo, in mancanza di delegazione delle Camere,
l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria, in virtu'
del comma 2 dell'art. 77 della Costituzione eccettuano rispetto alla
regola i casi straordinari di necessita' e urgenza, in presenza dei
quali il Governo e' abilitato, sotto la sua responsabilita', ad
assumere provvedimenti provvisori con forza di legge, fatta salva la
loro presentazione alle Camere per la conversione in legge.
Cosi' delineati i tratti essenziali del nostro assetto
costituzionale - che poggia su di una «tendenzialmente» netta
separazione tra i poteri dello stato ai fini della migliore
attuazione dei principi connotanti la nostra forma di Governo -,
s'impone di chiarire che, dalla disciplina dell'art. 77 della
Costituzione discende, quale logico corollario, che la decretazione
d'urgenza rinviene la propria ineludibile giustificazione nel
rispetto dei presupposti tratteggiati dalla norma, vale a dire (cosi'
come ribadito a piu' riprese dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale - Cfr. ex multis Corte costituzionale n. 8/2022; Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza di una situazione di
fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge.
Di talche', il mancato rispetto del requisito di validita'
dell'adozione di tale atto, configura un vizio di legittimita'
costituzionale del medesimo, che non e' sanato dalla legge di
conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta inficiata
da un vizio in procedendo.
D'altro canto, per vero, non puo' farsi a meno di rilevare che
l'espressione prescelta in sede Costituente per indicare i
presupposti della decretazione d'urgenza risulta connotata da un tale
margine di elasticita' da legittimare il Governo ad apprezzare la
loro esistenza con riguardo a una pluralita' di situazioni per le
quali non sono configurabili rigidi parametri (Cfr. Corte
costituzionale n. 137/2018 e n. 171/2007). Per tale ragione il
sindacato del Giudice delle leggi resta circoscritto alle ipotesi di
«mancanza evidente» dei presupposti in discorso o di manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis,
Corte costituzionale sentenze n. 186/2020; n. 288/2019; n. 97/2019,
n. 137/2018; n. 99/2018; n. 5/2018; n. 236/2017; n. 170/2017).
Tutto messo in evidenza in via di necessaria premessa, occorre in
questa sede verificare, alla stregua di indici intrinseci ed
estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno la
carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e
d'urgenza di provvedere (gia' citata Corte costituzionale, sentenza
n. 171/2007).
Ebbene, vale anzitutto la pena di ricordare che il decreto-legge
n. 48/2025, convertito senza modificazioni dal Parlamento, riproduce
pressoche' integralmente il contenuto del corrispondente disegno di
legge «sicurezza», di iniziativa governativa, che la Camera dei
deputati aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e
trasmesso al Senato il giorno successivo. Le Commissioni riunite I e
II del Senato della Repubblica, in sede referente, lo avevano
esaminato e approvato in un testo in minima parte modificato in data
26 marzo 2025, sicche' alla data di emanazione del decreto-legge -
deliberato dal Consiglio dei ministri il 4 aprile scorso - il
provvedimento era pronto per l'esame del Senato: pertanto, il testo
di quel disegno di legge stava per essere approvato con modificazioni
dal Senato e, di conseguenza, sarebbe dovuto tornare alla Camera. In
realta', l'Assemblea del Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non
ha proceduto all'esame del d.d.l. «sicurezza», proprio in ragione
dell'avvenuta presentazione, nel contempo, del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 48/2025 alla Camera dei deputati. La
circostanza appena richiamata, fra le altre, ha suscitato
perplessita' fra gli intellettuali e gli operatori del diritto sulla
sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla
decretazione d'urgenza, soprattutto ove si consideri che il Governo
proponente non si era avvalso della facolta', prevista dall'art. 72
della Costituzione e dai regolamenti parlamentari, di chiedere
l'esame con procedura d'urgenza del disegno di legge «sicurezza».
Anzitutto, per costante insegnamento della Consulta,
l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita'
che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione -
non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza
delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo' esaurirsi nella
constatazione della ragionevolezza della disciplina che e' stata
introdotta (Cfr. ancora Corte costituzionale n. 171/2007 e n.
128/2008). Di contro, nel preambolo del decreto-legge n. 48/2025, le
motivazioni appaiono generiche e tautologiche, apodittiche,
«inusitatamente articolate tra casi in cui vi e' la "straordinaria
necessita' e urgenza" di provvedere e casi in cui, invece, ricorre
solo la "necessita' e urgenza"».
A tanto si aggiunga che, la relazione che accompagna il d.d.l. di
conversione alla Camera da' conto della ratio delle norme, ma non si
sofferma sulle ragioni che giustificano la necessita' e l'urgenza di
ricorrere al decreto-legge per anticiparne l'approvazione. Solo nel
documento (redatto successivamente) di Analisi Tecnica normativa si
giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza «alla luce della
necessita' di approntare una immediata e piu' incisiva risposta
sanzionatoria e dissuasiva nei confronti di gravi fenomeni
delinquenziali che rappresentano una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica, determinano una crescente percezione di
insicurezza tra cittadini e espongono, inevitabilmente, a grave
pericolo l'incolumita' fisica delle Forze di Polizia».
Ancora. Dal punto di vista delle finalita' perseguite e, quindi,
del contenuto, il provvedimento d'urgenza nasce eterogeneo - cosi'
come lo era l'originario d.d.l. sicurezza - : orbene, come noto, la
disomogeneita' e' stata a piu' riprese considerata «figura
sintomatica» dell'insussistenza dei presupposti giustificativi del
provvedimento d'urgenza ex art. 77 della Costituzione (ex multis
Corte costituzionale, sentenza n. 146/2024; Corte costituzionale,
sentenza n. 22/2022; Corte costituzionale, sentenza n. 138/ 2018;
Corte costituzionale, sentenza n. 244/2016). Sul tema, se la Corte
costituzionale da un lato non ha escluso la possibilita' di decreti a
«contenuto plurimo», ha ritenuto, purtuttavia, che le disposizioni di
provvedimenti governativi di tal fatta debbano essere «accomunate
dall'obiettivo e tendere tutte a una finalita' unitaria, pur se
connotata da notevole latitudine» (da ultimo Corte costituzionale,
sentenza n. 146/2024).
Nel caso in esame, il decreto «sicurezza» difetta, ictu oculi, di
una presentazione generale, idonea a consentire l'individuazione del
nucleo centrale dell'intera operazione di produzione normativa,
considerato che le finalita' del provvedimento - che necessitano di
essere estrapolate dal titolo, dal preambolo e dai principali capi
che lo compongono, mancando una indicazione precisa e inequivoca a
monte - sono plurime e, dunque, almeno sei:
1) potenziare le attivita' di prevenzione e il contrasto del
terrorismo e della criminalita' (Capo I);
2) migliorare l'efficienza e la funzionalita' dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (Capo I);
3) adottare misure in materia di sicurezza urbana e controlli
di polizia (Capo II)
4) introdurre misure in materia di tutela del personale delle
forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' degli organismi dei servizi (Capo III);
5) introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura»
(Capo IV);
6) introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario
(Capo V).
A tali distinte finalita' corrisponde una inevitabile e
consequenziale eterogeneita' di contenuto.
Questa Giudice, pertanto, ritiene non possa dubitarsi che la
eterogeneita' delle finalita' perseguite dal decreto-legge
«sicurezza», in uno con la disomogeneita' che caratterizza le singole
disposizioni recate dal decreto in esame, infici, irreversibilmente,
la positivita' della valutazione circa la legittimita' dello stesso,
atteso che vanno valutate alla strega di indici intrinseci che
palesano la sussistenza della c.d. «disomogeneita' per tabulas» del
decreto-legge n. 48/2025, il quale, di conseguenza, rientra a pieno
titolo fra i decreti aventi forza di legge privi di requisiti di
validita' costituzionale, suscettibili di alterare, secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale, «gli equilibri
fondamentali della forma di Governo».
4.2. Rispetto agli articoli 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della
Costituzione, quali referenti costituzionali del principio di
offensivita'
Come noto, in forza del principio di offensivita', un elemento
costitutivo fondamentale del fatto penalmente rilevante e' l'offesa
di un bene giuridico, che puo' assumere la forma della lesione, ossia
del nocumento effettivo, ovvero quella dell'esposizione a pericolo,
ossia del nocumento potenziale.
Nell'ambito del nostro ordinamento penale il principio di
offensivita' opera su due piani distinti: da un lato, come precetto
rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a
fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto
offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione
(«offensivita' in astratto»); dall'altro, come criterio
interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella
verifica della riconducibilita' della singola fattispecie concreta al
paradigma punitivo astratto, dovra' evitare che ricadano in
quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva
(«offensivita' in concreto»).
Nonostante l'assenza di una norma costituzionale che lo consacri
espressamente, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha
comunque ricavato, dal sistema costituzionale, il principio per cui
il reato deve consistere nell'offesa del bene giuridico protetto
dalla norma incriminatrice. La giurisprudenza costituzionale,
inoltre, ha da tempo chiarito in che modo si atteggia la ripartizione
di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario: in
particolare, per quanto qui d'interesse, «spetta, in specie, alla
Corte - tramite lo strumento del sindacato di costituzionalita' -
procedere alla verifica dell'offensivita' "in astratto", acclarando
se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale
contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi del ricorso al
modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione
legislativa di pericolosita' del fatto incriminato non risulti
irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit.»
(Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 225/2008; sentenza n.
265/2005; sentenza n. 263/2000; sentenza n. 519/2000).
Il fondamento costituzionale del principio di offensivita'
veniva, tradizionalmente, desunto:
dall'art. 13 della Costituzione, che tutela la liberta'
personale, sicche' l'irrogazione di una sanzione penale (limitativa
di quel bene) puo' essere ammessa solo come reazione ad una condotta
che offenda un bene di pari rango;
dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, che subordina la
sanzione penale alla commissione di un «fatto», sicche' e' necessario
che il legislatore punisca condotte materiali ed offensive e non la
mera disobbedienza, atteso che in caso contrario la pena non potrebbe
svolgere la sua funzione di orientamento culturale;
dagli articoli 25 e 27 della Costituzione, che distinguono
tra pena e misura di sicurezza: sanzionare con una pena una condotta
non offensiva, ma di semplice disobbedienza, seppur sintomatica di
pericolosita' sociale, significherebbe infatti assegnare alla stessa
la funzione propria della misura di sicurezza;
dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, in quanto la
condanna per mere violazioni di doveri o per condotte non offensive
di alcun bene frustrerebbe la funzione rieducativa della pena:
l'applicazione di una sanzione penale per un fatto inoffensivo
farebbe percepire la stessa come ingiusta ed il reo non sarebbe
predisposto ad accettare l'offerta di recupero sociale di cui essa e'
portatrice.
Di recente, per vero, la Consulta ha chiarito che il rispetto del
principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria) e'
«desumibile, in specie, dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, in
una lettura sistematica cui fa da sfondo l'insieme dei valori
connessi alla dignita' umana» e che il ridetto principio «comporta
che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', puo'
reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto
condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del
principio di legalita', consistano, altresi', in comportamenti dal
contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il
profilo della loro mera esposizione a pericolo.» (ex multis, Cfr.
Corte Costituzionale sentenza n. 211/2022).
Sul pianto «astratto», il principio di offensivita' si rivolge,
pertanto, al legislatore e svolge la funzione di «limite» delle
scelte di incriminazione dallo stesso compiute, tanto da poter
fondare un giudizio di legittimita' costituzionale delle stesse.
Pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto da tempo al
principio di offensivita' in astratto il valore di limite di rango
costituzionale alla discrezionalita' legislativa in materia penale,
attribuendosi il compito di accertarne il rispetto.
Tanto premesso e venendo al caso in esame, nel settore economico
sviluppatosi nel nostro Paese attorno alla coltivazione della canapa
agroindustriale della legge n. 242 del 2016, le infiorescenze
rappresentano la gran parte del mercato di riferimento. Ebbene, in
assenza della dimostrazione scientifica che l'uso dei prodotti
derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o
nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi,
vietarne ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione della legge
penale, la coltivazione industriale finora consentita ai sensi
dell'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, confligge, fuor di
dubbio, con il principio di offensivita'.
Secondo quanto consegnatoci dalla letteratura scientifica sul
tema, nelle infiorescenze della canapa si concentrano i tricomi,
ossia delle ghiandole resinose che contengono cannabinoidi, terpeni e
flavonoidi. I principali e piu' abbondanti cannabinoidi presenti
nella canapa estraibili dalle infiorescenze (femminili) sono il
Δ9-tetraidrocannibolo (Δ9-THC o semplicemente «THC») e il
cannabidiolo («CBD»).
Prima dell'entrata in vigore, il 12 aprile 2025, del
decreto-legge n. 48/2025, la circolare MIPAAF n. 5059 del 22 maggio
2018 aveva chiarito che, le infiorescenze della canapa, pur non
essendo citate espressamente dalla citata legge n. 242 ne' tra le
finalita' della coltura ne' tra i suoi possibili usi, rientravano
nell'ambito dell'art. 2, comma 2, lettera g), ossia nell'ambito delle
coltivazioni lecite destinate al florovivaismo, purche' tali prodotti
derivassero da una delle varieta' ammesse, iscritte nel Catalogo
comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi
dell'art. 17 della direttiva (CE) 2002/53 del Consiglio 13 giugno
2002, con contenuto complessivo di THC non superiore ai livelli
stabiliti dalla normativa: tali piante (nella loro interezza), non
soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione, non rientrano
neppure nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 se hanno un tenore di THC inferiore o
uguale allo 0,2%. Inoltre, in forza di una valutazione di
opportunita' sul piano repressivo affidata alla corrispondenza dei
caratteri botanici dei prodotti ottenuti in esito al ciclo biologico
della coltivazione, l'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016 ha
individuato una tolleranza fino al limite dello 0,6 per cento di THC,
in grado di escludere l'antigiuridicita' della messa a coltura
industriale.
In questo quadro d'insieme, la disciplina restrittiva di nuova
introduzione, siccome penalmente presidiata, si pone in contrasto con
il principio di offensivita' (in astratto), atteso che, come in
precedenza rammentato, le evidenze scientifiche dimostrano l'assenza
di effetti droganti quando il principio attivo della cannabis si
collochi al di sotto delle percentuali di THC indicate dall'art. 4,
legge 242 del 2016, rivelatesi idonee a vagliare, in via generale e
astratta, la liceita' della coltivazione industriale della canapa da
parte dell'agricoltore che «pur impiegando qualita' consentite,
nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla novella del
2016, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti
contenere, nelle struttura, una percentuale di THC compresa tra lo
0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite
massimo» (cosi' SS. UU., n. 30475 del 30 maggio 2019). La questione,
dunque, lungi dal riguardare la rilevanza penale della
commercializzazione al pubblico di derivati della coltivazione lecita
di canapa (questione approfondita esaurientemente dalle prima
richiamate SS. UU. 30475/2019), ovvero l'esistenza di indici
rivelatori della finalita' di commercializzazione del prodotto per
usi diversi da quelli consentiti (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 16155
del 17 marzo 2021), attiene al neo-introdotto divieto - rientrante
nella categoria dogmatica del reato di pericolo, astratto o presunto
- di coltivazione agroindustriale di infiorescenze della canapa
condotta che il legislatore ha ritenuto (astrattamente) pericolosa,
rientrante, dunque, nel perimetro applicativo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sulla base di una
presunzione assoluta di dannosita' per lo stato psico-fisico del
soggetto assuntore e, in termini ancor piu' distanti, per
l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza stradale», qui assunti
quali beni giuridici di particolare rilievo.
In conclusione, se e' vero, com'e' certamente vero, che in
ossequio al dettato dell'art. 25 della Costituzione, la
discrezionalita' del legislatore (ovvero, come nel caso di specie,
del Governo che esercita la funzione legislativa) puo' essere
esercitata, nel settore penale, con il limite della criminalizzazione
di condotte che recano astrattamente un vulnus a beni meritevoli di
tutela; che, poiche' la sanzione penale incide direttamente (pena
detentiva) o indirettamente (pena pecuniaria) sulla liberta'
personale, costituzionalmente garantita all'art. 13 della
Costituzione, il sacrificio di quest'ultima e' giustificato solamente
per tutelare beni dotati anch'essi di rilevanza costituzionale; che,
avendo, a mente dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, la pena
una finalita' eminentemente rieducativa, occorre assoggettare a
repressione solo fatti realmente offensivi, al fine di evitare che la
sanzione irrogata al soggetto agente sia dallo stesso avvertita come
ingiusta, sproporzionata, irragionevole, non puo' dubitarsi della
collisione della disposizione qui censurata con il principio di
offensivita', in assenza di conforto scientifico in ordine alla
pericolosita', anche solo in astratto, della circolazione delle
infiorescenze di cannabis e i suoi derivati, pur in presenza dei
limiti fissati per la circolazione della stessa dalla legge n.
242/2016.
4.3. Rispetto all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli
articoli 34 e 36 TFUE
Occorre, in ultimo, segnalare, che il divieto introdotto
dall'art. 18 del decreto-legge «sicurezza» sembra impedire la libera
circolazione di una merce all'interno dell'Unione (articoli 34 e 36
TFUE) in maniera non proporzionale, in spregio al principio del mutuo
riconoscimento e in rilevato difetto di esigenze imperative, non
essendovi evidenze scientifiche che provino che le infiorescenze di
canapa e i derivati di varieta' di canapa con un contenuto di THC
inferiore allo 0,3 per cento siano una minaccia per la sicurezza e la
salute pubblica.
Secondo quanto stabilito dall'art. 38 Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (a norma del quale l'Unione europea definisce e
attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca), salvo
disposizioni contrarie, le norme previste per l'instaurazione e il
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti
agricoli enumerati nell'allegato 1 del TFUE, tra cui sono ricompresi
i «semi, frutti oleosi, semi e sementi e frutti diversi; piante
industriali e medicinali; paglie e foraggi».
Nella disciplina di dettaglio che ha fatto seguito nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC),
costituita dapprima dai regolamenti UE numeri 2013/1307 e 2013/1308 e
dal regolamento UE n. 2021/2115, si annoverano e incentivano, ai fini
del diritto all'aiuto finanziario, una serie di coltivazioni, tra cui
la pianta di Cannabis sativa, stabilendo che le superfici utilizzate
per la produzione di canapa sono considerati ettari ammissibili al
pagamento del contributo europeo solo se il tenore di
tetraidrocannabinolo delle varieta' coltivate non supera lo 0,3 per
cento.
Di conseguenza, la canapa e' una coltura riconosciuta, anche agli
effetti dei premi, dal legislatore europeo, il quale introduce delle
disposizioni di controllo specifiche per quanto riguarda i metodi di
determinazione del tetraidrocannabinolo dopo aver stabilito l'elenco
delle varieta' botaniche di specie di piante coltivate.
Le piante di canapa, poi, una volta oggetto di coltivazione nel
limite di THC ammesso, circolano nello spazio europeo come prodotti
ottenuti: tema che apre al principio della libera circolazione delle
merci in ambito UE (articoli 34 e 36 TFUE).
In proposito, viene in rilievo il regolamento UE n. 2013/915
della Commissione del 25 aprile 2023, «relativo ai tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari», con cui il legislatore
europeo, per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, da
un lato ha stabilito che determinati alimenti «non sono immessi sul
mercato e non sono essere impiegati come materie prime negli alimenti
o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in
una quantita' superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo
allegato» (art. 2, comma 1), dall'altro ha ammesso quelli il cui
tenore rientra nei limiti stabiliti, tra i quali vi sono anche i
residui di canapa, rispetto ai quali il regolamento ha modificato il
tenore massimo di THC totale introducendo anche un fattore di
conversione di Δ9-THCA in THC.
In altri termini, il regolamento UE n. 2023/915 ha imposto un
limite alla quantita' massima dei due cannabinoidi contenuti nella
canapa - ossia il tetraidrocannabinolo e il tetraidrocannibinolico -
che, al di sotto di tali limiti, non ha efficacia drogante.
Ancora, sempre nel settore alimentare, con il regolamento UE n.
2022/1393 della Commissione dell'11 agosto 2022, il legislatore
europeo ha rivisto i limiti di THC negli alimenti, uniformando le
regole all'interno degli Stati membri, fissandoli dal 1° gennaio 2023
in:
3,0 mg/kg per i semi di canapa macinati, i semi di canapa
(parzialmente) disoleati e altri prodotti derivati/trasformati dai
semi di canapa (farina, proteine, semi);
7,5 mg/kg per l'olio di semi di canapa.
Nel settore cosmetico, secondo il regolamento UE n. 2009/1223, il
CBD puo' essere impiegato nei prodotti cosmetici sia come composto
puro, sia in forma di estratti ottenuti da piante o semi di Cannabis
sativa.
In sintesi, a livello europeo, sul piano della regolamentazione
di vari settori merceologici, la canapa e' oggetto di normale
attivita' di coltivazione e i prodotti ottenuti dalla stessa
circolano liberamente all'interno dell'Unione, in base al superiore
principio di libera produzione e commercializzazione di beni e
servizi (articoli 36 e 36 TFUE) al quale si ricollega
l'incompatibilita' con il diritto unionale di divieti concernenti
sostanze per le quali manchino comprovati rischi per la salute (sul
punto Cfr. CGUE 4 ottobre 2024, causa C-793/22).
Inoltre, di recente, la Corte di giustizia, nel noto caso
Kanavape (CGUE 19 novembre 2020, causa C-663/18, B.S., C.A),
nell'ambito di domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla messa
in commercio, in Francia, da parte della suddetta azienda, di una
sigaretta elettronica il cui liquido conteneva il cannabidiolo (CDB)
estraibile dalla canapa, ha statuito che gli «art. 34 e 36 TFUE
devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
nazionale che vieta la commercializzazione del CBD legalmente
prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta
di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre
e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la
realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non
ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento» (punto 96). Di
talche', eventuali provvedimenti restrittivi a tutela della salute
pubblica devono basarsi su «dati scientifici disponibili» e non su
«considerazioni puramente ipotetiche»: il rischio reale per la salute
pubblica deve risultare sufficientemente dimostrato in base ai dati
scientifici piu' recenti disponibili al momento dell'adozione della
decisione.
Prosegue la Corte: «nell'esercizio del loro potere discrezionale
in materia di tutela della salute pubblica, gli Stati membri devono
rispettare il principio di proporzionalita'. I mezzi che essi
scelgono devono essere pertanto limitati a quanto effettivamente
necessario per garantire la tutela della salute pubblica, e devono
essere proporzionati all'obiettivo cosi' perseguito, il quale non
avrebbe potuto essere raggiunto con misure meno restrittive per gli
scambi intracomunitari» (punto 89, ove si richiama CGUE 28 gennaio
2010, Commissione c. Francia, C-333/08, punto 90).
Alla luce di quanto messo in evidenza, l'art. 18 decreto-legge
«sicurezza», vietando l'importazione, la lavorazione - salve le
eccezioni di cui si e' detto - la detenzione, la cessione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le
resine e gli oli da esse derivati, costituisce misura di effetto
equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, ponendosi
in diretto contrasto con l'art. 34 TFUE (Cfr. CGUE 18 giugno 2019,
Austria c. Germania, C-591/17) cosi' come interpretato dalla Corte di
giustizia (CGUE 19 novembre 2020, causa C-663118, cit.; CGUE 4
ottobre 2024, causa C-793/22, cit.).
Tanto si afferma, si reitera, considerando che la disciplina
unionale consente la libera circolazione dei prodotti derivati dalla
canapa industriale nella sua interezza all'interno degli Stati membri
ai sensi degli articoli 34 e 36 TFUE.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi - Sezione GIP/GUP, nella persona della
sottoscritta Giudice;
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione
all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli 13, 25, comma
2, 27, comma 3, e 117, della Costituzione;
Con riferimento all'art. 18, decreto-legge n. 48/2025, convertito
senza modifiche dalla legge n. 80/2025, nella parte in cui vieta
l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il
commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la
vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli olii da esse derivati, fatta salva la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig.
Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del
Senato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosi' deciso in Brindisi all'esito della Camera di consiglio
del 26 giugno 2025.
La Giudice per le indagini preliminari: Nestore