Reg. ord. n. 26 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/02/2026 n. 8

Ordinanza del Tribunale di Brindisi  del 02/12/2025

Tra: G. A.



Oggetto:

Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Previsione che sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 242 del 2016, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 del medesimo articolo – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza – Violazione del principio di offensività ad opera della disciplina di nuova introduzione, siccome penalmente presidiata, in assenza di un conforto scientifico in ordine alla pericolosità, anche solo in astratto, della circolazione delle infiorescenze di cannabis e i suoi derivati, pur in presenza dei limiti fissati per la circolazione della stessa dalla legge n. 242 del 2016 – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in riferimento al principio della libera circolazione delle merci di cui all’art. 34 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’unione europea. 

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/04/2025  Num. 48  Art. 18  Co. 1 convertito in
legge  del 09/06/2025  Num. 80 aggiuntiva del
legge  del 02/12/2016  Num. 242  Art. 2  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 13 
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 77    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 34 



Testo dell'ordinanza

                        N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 dicembre 2025

Ordinanza  del  2  dicembre  2025  del  Tribunale  di  Brindisi   nel
procedimento penale a carico di G. A. e I. C.. 
 
Reati e pene - Modifiche, con decreto-legge, alla legge  n.  242  del
  2016 (Disposizioni per la promozione  della  coltivazione  e  della
  filiera agroindustriale della canapa) - Previsione che sono vietati
  l'importazione, la cessione, la lavorazione, la  distribuzione,  il
  commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle
  infiorescenze  della  canapa  coltivata  ai  sensi  del   comma   1
  dell'articolo 2 della  legge  n.  242  del  2016,  anche  in  forma
  semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti
  o costituiti da  tali  infiorescenze,  compresi  gli  estratti,  le
  resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle
  infiorescenze per la produzione agricola  dei  semi,  di  cui  alla
  lettera g-bis) del comma 2 del medesimo articolo. 
- Decreto-legge 11  aprile  2025,  n.  48  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
  nonche' di vittime  dell'usura  e  di  ordinamento  penitenziario),
  convertito nella legge 9 giugno 2025, n.  80,  art.  18  [comma  1,
  lettera b), numero 3]. 


(GU n. 8 del 25-02-2026)

 
                      IL TRIBUNALE DI BRINDISI 
                           Sezione GIP-GUP 
 
    La Giudice, letti gli atti del procedimento in epigrafe  indicato
e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza  del  26  giugno
2025; 
 
                               Osserva 
 
1. Premessa. Ricostruzione In fatto. 
    In data ..., funzionari e personale in servizio presso la Guardia
di finanza di ... - ... sottoponevano a controllo mezzi e  passeggeri
in arrivo a ... - localita' ... - dalla ... dalla ... e,  in  specie,
gli autoarticolati d'immatricolazione ... rispettivamente TG ... e TG
... e condotti da ... e ... 
    II primo dei due, in  sede  di  controllo,  esibiva  la  seguente
documentazione commerciale: 
        CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... kg di «Cartoni» spediti da «...» e destinati alla «...»; 
        CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...(Cannabis Sativa L.)» spediti da «...» e destinati alla
«...»; 
        Fotocopia dei  documenti,  n.  0001448  (varieta'  Fenom1)  -
0001449 (varieta' Fenom1) - 0001451  (varieta'  Fenom1)  tutte  della
specie vegetale Cannabis sativa L.; 
        Test Report del 15 ottobre 2024 n. RA89498 a  firma  di  ...,
redatto in lingua bulgara e inglese, del Testing Center ... per conto
di  «...»   relativo   alla   determinazione   del   parametro   «THC
Tetraidrocannabinolo»; 
        Certificato di «Pre-Export» n. EU/BG ... del 4 dicembre  2024
rilasciato dalla Agenzia per la sicurezza alimentare bulgara a favore
dello speditore s.m.1; 
        Protocollo di campionamento per piante del genere  canapa  n.
... del 4 settembre 2024 redatto in  lingua  bulgara  e  relativo  al
prodotto Cannabis sativa L. FENOM1; 
        Autorizzazione alla coltivazione di piante del genere  canapa
(cannabis) con contenuto inferiore allo 0.3% in THC redatto in lingua
bulgara n. ... del Ministero  dell'agricoltura  e  dell'alimentazione
per la coltivazione n. ... del 23 agosto 2023; 
        Ricevute di conferma nei confronti della ditta  ricevente  in
bianco. 
    Ancora,  lo  ...  metteva  a  disposizione  degli   operanti   la
documentazione di seguito enumerata: 
        CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...» (Cannabis Sativa L.), spediti da  «...»  e  destinati
alla «...»; 
        CMR s.n. del 4 dicembre 2024 indicante ... pcs per un peso di
... Kg di «...» spediti da «...» e destinati alla «...»; 
        Fotocopia dei documenti n.  0000468  (varieta'  Fenoswiss)  -
0000518 (varieta' Fenomoon) -  0000519  (varieta'  Fenomoon)  0000520
(varieta' Fenomoon) - 0000521 (varieta' Fenomoon) tutte della  specie
vegetale Cannabis sativa L.; 
        Test Report del 15 ottobre  2024  n.  ...  a  firma  di  ...,
redatto in lingua bulgara e inglese, del Testing Center per conto  di
«...»   relativo   alla   determinazione   del   parametro   «THC   -
Tetraidrocannabinolo»; 
        Certificato di «Pre-Export n. EU/BG ... del 4  dicembre  2024
rilasciato dalla Agenzia per la sicurezza alimentare bulgara a favore
dello speditore s.m. ; 
        Autorizzazione alla coltivazione di piante del genere  canapa
(cannabis) con contenuto inferiore allo 0.3% in THC redatto in lingua
bulgara n. ... del Ministero  dell'agricoltura  e  dell'alimentazione
per la coltivazione n. ... del 23 agosto 2023. 
    Al fine di procedere alla determinazione  del  contenuto  di  THC
presente nella merce trasportata dai suddetti autoarticolati, nonche'
all'esatta classificazione doganale della stessa, in data 9  dicembre
2024 personale in servizio presso il reparto antifrode  della  Dogana
di ... e della Guardia di finanza effettuava il  campionamento  della
merce in commento  e  trasmetteva,  in  totale,  n.  24  campioni  al
Laboratorio ADM di ... L'esito delle analisi confermava trattarsi  di
Cannabis sativa L., classificata al codice NC12119086 (piante,  parti
di piante, semi e frutti delle specie  utilizzate  principalmente  in
profumeria,  in  medicina  o  nella  preparazione   di   insetticidi,
antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati  o  secchi,
anche tagliati, frantumati  o  polverizzati),  ovvero  al  codice  NC
53021000 (canapa  greggia  o  macerata),  con  un  contenuto  di  THC
superiore allo 0,2%. 
    Atteso che tanto nei documenti  relativi  all'attivita'  di  test
richiesta  all'Agenzia  Esecutiva  per  l'analisi   delle   varieta',
l'approvazione  e  il   controllo   delle   sementi   del   Ministero
dell'agricoltura e dell'alimentazione bulgaro, quanto nei  protocolli
di campionamento per piante del genere canapa n. ... del 4  settembre
2024, redatto in lingua  bulgara  e  relativo  al  prodotto  Cannabis
sativa L. (documentazione esibita dal ... in sede  di  controllo)  si
faceva riferimento alle varieta' di Cannabis «FENOM1»,  «FENOMOON»  e
«FENOSWISS», il suddetto personale procedeva alla  consultazione  del
Portale europeo «EUPVP» (nel quale  sono  elencate  tutte  le  specie
vegetali e agricole che possono  essere  commercializzate  in  UE  ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del  Consiglio  del  13
giugno 2002) e del  sito  istituzionale  dell'Agenzia  esecutiva  per
l'analisi delle varieta', approvazione e il controllo  delle  sementi
del Ministero  dell'agricoltura  e  dell'alimentazione  bulgaro.  Dal
richiamato controllo emergeva che, le varieta' di Cannabis  «FENOM1»,
«FENOMOON» e «FENOSWISS» non sono presenti tra le varieta' registrate
sul Portale europeo «EUPVP»,  ne',  tantomeno,  sono  comprese  nella
«lista  ufficiale  delle  varieta'  di  piante  agricole  e  vegetali
accettate per la certificazione e il commercio nel  territorio  della
Repubblica Bulgara». 
    Di conseguenza, la merce  oggetto  di  trasporto  e  accertamento
veniva sequestrata ai sensi dell'art. 354  del  codice  di  procedura
penale e la notizia di reato veniva comunicata con CNR prot. nn.  ...
e ... del 16 dicembre 2024 alla Procura della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Brindisi. 
    Il giorno seguente (precipuamente, in data 17 dicembre 2024),  la
notizia di reato veniva iscritta a carico  di  A.  G.  e  C.  I.,  in
qualita' di soci, legali rappresentati della ..., destinataria  della
merce sequestrata. 
    In data 29 gennaio 2025, il pubblico ministero  assegnatario  del
presente procedimento penale conferiva incarico alla dott.ssa ..., in
qualita' di consulente tecnico,  al  fine  di  eseguire  una  perizia
chimica  -  tossicologica  sulla  sostanza  contenuta   nel   reperto
relativo, per rispondere ai seguenti quesiti: «proceda il consulente,
ad  un  campionamento  rappresentativo  della  sostanza  vegetale  in
sequestro prelevando soltanto le infiorescenze contenute in un minimo
di almeno 20 dei ... colli di cartone trasportati nel primo carico ed
un numero minimo di almeno 8 degli ... colli di  cartone  trasportati
nel secondo carico; esegua  il  campionamento  secondo  le  modalita'
scientifiche corrette; accerti se la varieta'  vegetale  che  risulta
documentalmente dagli atti rientri in  una  di  quelle  previste  nel
catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricola ai  sensi
dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del  13  giugno
2002;  accerti,  per  ogni  campione  formato,  se  le  infiorescenze
comprese nel singolo campione,  contengano  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope (in ipotesi  il  THC)  secondo  la  vigente  legislazione,
indicando la tabella di appartenenza e la composizione qualitativa  e
se contengano altre sostanze non stupefacenti (in  ipotesi  il  CBD);
determini quantitativamente, con tecnica cromatografica, il contenuto
percentuale ed assoluto dei principi  attivi  stupefacenti  contenuti
nelle infiorescenze del singolo campione (% di principio attivo e  mg
totali di principio attivo presente in ogni campione);  nel  caso  in
cui i risultati delle analisi  dei  campioni  presentino  discordanze
significativa con i risultati e i valori  ricavati  dai  tecnici  del
laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  come  riportato
nei  rapporti  di  Prova  in  atti,  spieghi  le  ragioni   di   tale
discordanze, dopo essersi confrontata  con  i  tecnici  refertanti  e
verificando la correttezza del metodo da  essi  usato;  riferisca  in
merito  alla  capacita'  drogante  prendendo  in  considerazione   le
modalita'  di  possibile  assunzione  del  principio  attivo  THC   e
l'interferenza con l'assunzione contestuale del principio CBD  e  gli
effetti di cumulo di possibili assunzioni plurime (piu' spinelli)  in
un arco temporale  ristretto;  anche  con  riferimento  ad  eventuali
associazioni  del  THC  con  altre  sostanze;  riferisca  ogni  altra
indicazione utile alle indagini. Riferisca, il consulente, attingendo
ai dati di tossicologia forense e di letteratura  scientifica,  quale
sia il quantitativo in mg. Di principio attivo Delta  9  THC  la  cui
assunzione (per inalazione da combustione della sostanza vegetale e/o
dai suoi derivati come olio  o  resina)  sia  il  grado  di  produrre
effetti psicotropi.». 
    Il   consulente   tecnico   incaricato   depositava   l'elaborato
conclusivo in data 28  marzo  2025  e  la  relativa  integrazione  il
successivo 16 maggio, le cui  conclusioni  di  seguito  si  riportano
integralmente:  «In  Italia  la  canapa  (Cannabis  sativa   L.)   e'
sottoposta a un duplice regime normativo: 
        per un verso. e' considerata pianta agricola e industriale  e
il suo utilizzo e' regolato dalla legge n. 242 del 2  dicembre  2016,
(«Disposizioni per la promozione della coltivazione e  della  filiera
agroindustriale della  canapa»).  E'  il  testo  di  riferimento  che
disciplina in Italia la produzione di canapa industriale. La legge si
applica unicamente alle varieta' ammesse nel  Catalogo  comune  delle
Varieta' di specie delle piante  agricole  ottenute  tramite  sementi
certificate. Le varieta' ammesse  nel  Catalogo  comune  quindi  «non
rientrano» nell'ambito di applicazione del testo  unico  Stupefacenti
(art. 1, comma  2).  Se  ne  deduce  che  tali  varieta'  si  possono
coltivare,  trasformare  e  commercializzare  qualsiasi  parte  della
pianta in tutta sicurezza, senza incorrere nei reati penali  previsti
dal testo unico Stupefacenti,  rispettando  ovviamente  le  normative
specifiche dei settori di  utilizzo  (tipo  alimentare,  cosmetico  e
cosi' via); come peraltro  ritenuto  dalla  giurisprudenza,  infatti,
sono le destinazioni di utilizzo, tassativamente elencate dall'art. 2
della legge n. 242 a rendere lecita la filiera. 
        per   l'altro   verso,   qualsiasi   varieta'   di    canapa,
indipendentemente dal suo tenore di THC, quanto a fiori, foglie,  oli
e resine, e' classificata  come  pianta  da  droga  dal  testo  unico
Stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,  a
eccezione «della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di
fibre  o  per  altri  usi  industriali  consentiti  dalla   normativa
dell'Unione europea» (art. 14). Il testo unico Stupefacenti,  quindi,
riconosce l'eccezione solo «per la produzione di fibre  o  per  altri
usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea». 
    Dall'esame  della   documentazione   in   atti   e   dall'analisi
strumentale della  infiorescenze  prelevate  dai  rami  in  sequestro
giudiziale e' emerso che: 
        1) La sostanza vegetale in sequestro giudiziale e' costituita
da rami con foglie e infiorescenze derivanti  da  piante  di  Canapa,
cosi' suddivisa: 
          a) relativamente al camion con targa ... condotto  da  ...:
rami con foglie ed infiorescenze in  quantita'  pari  a  1.510,0  Kg,
contenuti in un numero di scatole di cartone pari a  ...  contro  ...
dichiarate nel documento di trasporto; 
          b) relativamente al camion con targa ... condotto  da  ...:
rami, con foglie ed infiorescenze in quantita'  pari  a  1.903,0  Kg,
contenuti in un numero di scatole  di  cartone  pari  a  ...  su  ...
dichiarate nel documento di trasporto; 
        2) Le ... scatole contenenti la biomassa a diverso  stato  di
essiccazione, sono indistinguibili tra  loro  e  prive  di  qualsiasi
indicazione che ne certifichi  il  contenuto.  Si  osserva  che  tale
modalita' di confezionamento, non garantisce in alcun modo e/o misura
che il contenuto di dette scatole sia effettivamente quanto riportato
nei documenti di trasporto esibiti dai due camionisti al momento  del
fermo operato in data ... in ... localita'  ...  dagli  agenti  della
Guardia di finanza in servizio durante normali controlli (ex art.  12
del decreto legislativo n. 141/2024). 
        3) Nei documenti di trasporto esibiti dai due  camionisti  al
momento del fermo operato dalla G. di F., e' riportato che il  carico
trasportato  e'  costituito  ramoscelli  di  piante  di  Canapa   con
percentuale di A-9-THC  <  0.3%  appartenenti  alla  specie  vegetale
Cannabis sativa varieta' Fenom1 per carico  relativo  al  camion  con
targa ..., e Cannabis sativa varieta' Fenomoon  e  Fenoswiss  per  il
carico relativa al  camion  con  targa  ...  Come  sottolineato  tali
varieta' non sono comprese sia tra le varieta' ammesse  iscritte  nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di  piante  agricole,  ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,  del  13
giugno 2002, che nella  Lista  ufficiale  delle  varieta'  di  piante
agricole e vegetali accettate per la certificazione  e  il  commercio
nel territorio della Repubblica Bulgara» per il 2024. Ne  deriva  che
la coltivazione e di  conseguenza  la  commercializzazione  di  dette
varieta' di Cannabis non e' consentita sia in  UE  che  in  Bulgaria,
rientrando cosi' nell'ambito di applicazione del  testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. 
        4) Dalle analisi eseguite in «Gascromatografia-FID  (GC-FID)»
e  in  «Gascromatografia-Spettrometria  di  massa  (GC-MS)»,  si   e'
accertato che trattasi sicuramente di derivati di piante  di  canapa,
data la presenza dei cannabinoidi in  particolare  del  «Cannabidiolo
(CBD)», del «Cannabigerolo (CBG)» e del «Delta-9-Tetraidrocannabinolo
(4-9-THC). 
        5) Dall'analisi quantitativa finalizzata alla  determinazione
della percentuale media di 4-9-THC e di CBD, eseguita su un totale di
ventotto aliquote campionate da ventotto cartoni  (venti  dal  carico
relativo al camion con targa ... e otto dal carico relativo al camion
con targa ...) selezionati a caso da un  totale  di  ...  cartoni  in
sequestro, cosi come disposto dal pubblico ministero al  momento  del
conferimento dell'incarico, si e' accertato che: 
a. ad eccezione del campione  con  codice  «20A»  il  cui  valore  di
4-9-THC e' pari allo 0,294%, i restanti campioni analizzati hanno  un
contenuto di 4-9-THC superiore allo 0,3% in peso e  non  inferiore  a
tale valore come riportato nella documentazione in  atti  esibita  al
momento del fermo, in particolare nel «Test report n. ... del ...»  e
nel «Test report n. ... del ...» a firma del  TC  GLOBALTEST  Manager
Dipl. eng. ..., redatto in lingua  bulgara  e  inglese,  dal  Testing
Center GLOBALTEST per conto di «Executive Agency for Variety testing,
Field  lnspection  and  Seed  Control»  di  Sofia(BG)  relativo  alla
determinazione del parametro «THC-Tetraidrocannabinolo»; 
b. ad eccezione del campione con codice «5B» il cui valore di 4-9-THC
e'  pari  allo  0,522%,  i  restanti  campioni  analizzati  hanno  un
contenuto di 4-9-THC inferiore allo 0,5% in peso. Poiche'  il  limite
di 0,5% discrimina piante della varieta'  sativa  da  quella  indica,
tale  evidenza  consente  di  affermare   che   detti   campioni   di
infiorescenze ben essiccate sottoposti ad analisi derivano da  piante
di «Cannabis sativa varieta' sativa»; 
          6)  Per  quanto  ampiamente  rappresentato  in  perizia  in
particolare considerando: 
la specie vegetale dichiarata (Cannabis varieta' Fenom1,  Fenomoon  e
Fenoswiss); 
la modalita' di confezionamento di tale biomassa durante il trasporto
(in scatole anonime); 
percentuali in peso di A-9-THC analiticamente determinate; 
    tutte le evidenze finora elencate rendono la coltivazione di tale
varieta' di Cannabis sativa L. (e soprattutto la  commercializzazione
della sostanza vegetale che ne deriva) «illegale» poiche' non rientra
nei requisiti richiesti per l'applicazione della legge  n.  242/2016.
Tale  legge  infatti  autorizza  esclusivamente  la  semina  di  semi
certificati e quindi la coltivazione di varieta' ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di  piante  agricole,  ai
sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,  del  13
giugno 2002, e l'utilizzo della canapa che ne deriva,  esclusivamente
per fini alimentari, cosmetici, tessili ed edili purche' non  abbiano
effetto drogante, cioe' un contenuto percentuale in peso  di  A-9-THC
inferiore allo 0,2%, escludendo le foglie e le infiorescenze e i suoi
derivati quali marijuana, hashish e olio di hashish  dall'elenco  dei
prodotti legali. La produzione  e  commercializzazione  di  foglie  e
infiorescenze  di  Cannabis  L.  per  uso  ricreativo,  pur   essendo
praticata  nei  cosiddetti  «Cannabis  shop»,  non   e'   mai   stata
riconosciuta dalla normativa vigente rientrando cosi' nell'ambito  di
applicazione del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  -
testo  unico  sugli  stupefacenti  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 309/1990). 
    Per poter valutare l'effetto drogante dei  ventotto  campioni  di
Cannabis prelevati da altrettante rispettive ventotto scatole  scelte
a caso tra le ... in sequestro  giudiziale,  occorre  considerare  il
rapporto percentuale tra A-9-THC e CBD in esse contenuto. Dai  valori
calcolati e' emerso che tutti i  campioni  analizzati  presentano  un
rapporto percentuale di THC/CBD compreso tra 1 : 16 e 1: 27  trattasi
quindi di Cannabis sativa L. con caratteristiche  che  contribuiranno
ad attivare l'effetto entourage ad effetto non drogante;  rientra  in
tale varieta' di Cannabis anche  il  campione  con  codice  «5B»  pur
presentando una percentuale di delta 9  THC  pari  a  0,522%,  quindi
superiore allo 0,5% percentuale che discrimina la Cannabis ad effetto
drogante  (indica)  da  quella  non  drogante  (sativa),  poiche'  il
rapporto percentuali tra il THC e il CBD calcolato e' pari a 1 : 21. 
        8) Dal confronto delle risultanze  analitiche  relative  alla
percentuale  in   peso   del   4-9-THC   ottenute   dalla   scrivente
professionista presso il laboratorio Biochemical lab Service  s.r.l.,
con quelle ottenute presso ADM DT-Puglia, Molise e Basilicata Ufficio
Laboratorio di ..., non si sono riscontrate significative differenze.
Le minime differenze possono sicuramente imputarsi alla non  omogenea
composizione della sostanza vegetale sottoposta ad analisi  prelevata
in momenti diversi e dal prelievo di  campioni  eseguito  da  scatole
diverse. 
        9)  La  giurisprudenza  italiana  considera   come   sostanza
stupefacente la Cannabis con una quantita' di THC pari allo  0,5%  (5
mg di 4-9-THC puro contenuto in una dose da 1 gr di marijuana grezza,
sono  sufficienti  ad  indurre  l'effetto  stupefacente),  quindi  la
forbice di tolleranza tra lo 0,2 % e lo 0,6% e' valido solamente  per
i soggetti menzionati nella legge n. 242, cioe' gli agricoltori (come
sottolineato anche dalla recente «Circolare Salvini»).  Tuttavia,  la
quantita' minima di 4-9-THC (4-9-tetraidrocannabinolo) che puo' avere
un effetto drogante, varia a seconda di diversi fattori come  la  via
di somministrazione, la tolleranza individuale, la concentrazione  di
THC e altri composti presenti nella sostanza. In generale: 
          assunzione attraverso il fumo: 2-5 mg di THC possono essere
sufficienti per produrre effetti droganti, come anche una  sensazione
di rilassamento o euforia. 
          assunzione orale: 5-10 mg di THC possono  essere  necessari
per produrre effetti simili a quelli del fumo. 
    E' importante notare che queste sono solo stime e che la risposta
individuale al THC puo' variare notevolmente. 
    Esistono inoltre molte ricerche scientifiche che  hanno  studiato
gli effetti del THC e la  sua  quantita'  minima  efficace,  come  ad
esempio: 
        Un  altro  studio  pubblicato  sulla  rivista   «Journal   of
Psychopharmacology» nel 2015 ha trovato che una dose di 2,5 mg di THC
era  sufficiente  a  produrre  effetti  lievi  sulla   percezione   e
sull'umore. 
        Uno studio pubblicato sulla rivista «Psychopharmacology»  nel
2018 ha trovato che una dose di 5 mg di THC e' sufficiente a produrre
effetti significativi sulla percezione e sull'umore. 
        La National Institute' on Drug Abuse (NIDA) degli Stati Uniti
ha pubblicato una review  sugli  effetti  del  THC,  nella  quale  si
afferma che le dosi di 5-10 mg di THC  sono  sufficienti  a  produrre
effetti significativi sulla percezione e sull'umore. 
        Uno studio pubblicato sulla rivista «Neuropsychopharmacology»
nel 2012 ha trovato che una dose di 10 mg di THC  era  sufficiente  a
produrre effetti significativi sulla memoria e sulla concentrazione. 
        E' importante sottolineare che  queste  ricerche  sono  state
condotte in condizioni controllate e con partecipanti sani  quindi  i
risultati  potrebbero  non   essere   generalizzabili   a   tutti   i
consumatori. Il THC e' un composto psicoattivo e che il suo uso  puo'
avere effetti negativi sulla salute, specialmente  se  utilizzato  in
quantita' elevate o per periodi prolungati». 
    Con nota integrativa del 4 aprile 2025, l'Ufficio delle Dogane di
... rappresentava che, in data 11 dicembre 2024, l'avv. Elena  Mileva
inviava all'indirizzo mail istituzionale degli  Uffici  di  ...,  per
conto della Societa' speditrice «...», una e-mail avente  ad  oggetto
«collaborazione e chiarimento sulla spedizione di canapa SATIVA», con
la quale chiariva che la societa' in  commento  e'  titolare  di  due
autorizzazioni (n. RD ... del 23 agosto 2023  e  n.  RD  ...  del  22
aprile   2024),   rilasciate   dal   Ministero   dell'agricoltura   e
dell'alimentazione bulgaro, per la coltivazione di piante del  genere
canapa (cannabis) con un contenuto di tetraidrocannabinolo  inferiore
allo 0,3% in peso, calcolato nella massa fogliate, nelle cime fiorite
(infiorescenze) e nei frutti. Si chiariva, inoltre, che  la  varieta'
di canapa industriale oggetto della spedizione era stata coltivata  e
prodotta in conformita' alla legislazione bulgara ed europea. 
    Ancora, il successivo 17  dicembre  2024  giungeva  all'indirizzo
e-mail istituzionale degli Uffici di ..., per  conto  della  medesima
Societa' «...», una  e-mail  di  rettifica  della  documentazione  di
trasporto. Con la ridetta comunicazione si precisava che agli autisti
dei camion erano state fornite etichette errate, mentre si confermava
la correttezza dei  certificati  di  analisi  del  THC.  Alla  e-mail
venivano allegate le fotocopie dei cartellini di confezioni  di  semi
relative a due varieta' di Cannabis sativa L. riportanti  i  seguenti
dati: 
        Eletta Campana, con paese di  produzione  Italia,  confezioni
chiuse il 03/2021; 
        Tiborszallasi, con paese di produzione  Germania,  confezioni
chiuse il 03/2021. 
    Secondo quanto riportato sulle confezioni, entrambe le  tipologie
di sementi erano indicate per «uso florovivaistico e orticoltura». 
    Con la nota in esame, l'Ufficio Dogane di ... rappresentava  agli
inquirenti  che  (di  seguito  testualmente  dalla  richiamata   nota
dell'ADM): 
        «la  documentazione  che  accompagnava  i  carichi  e  quella
fornita successivamente dall'avvocato Mileva, risultano non  coerenti
e, di fatto, non consentono di tracciare la filiera  agro-industriale
disciplinata dalla 242/2016. Ma vi  e'  di  piu',  la  tracciabilita'
viene meno, non solo per quanto appena illustrato, ma anche  perche',
sebbene le varieta' Eletta Campana e Tiborszallasi risultino inserite
nel Catalogo comune Europeo, il «numero di sementi» e il  «numero  di
lotto»  riportati  sul  cartellino   delle   confezioni,   non   sono
riconducibili in alcun modo alla merce oggetto del trasporto.»; 
        «l'altra autorizzazione indicata dall'avvocato, ossia  la  n.
RD  ...  del  22  febbraio  2024,  non  e'  stata  rinvenuta  tra  la
documentazione allegata al carico di merce ma veniva richiamata  solo
nel contratto di vendita commerciale tra la ... e la ...»; 
        «e'  stata  condotta  una  piu'  approfondita  analisi  della
documentazione commerciale a corredo della merce oggetto di sequestro
e, in  particolare,  delle  informazioni  contenute  nelle  etichette
relative alle varieta' di  Cannabis  sativa  L.  esibite  durante  il
controllo in Dogana (Fenom1, Fenoswiss e Fenomoon) (Allegato  7).  Su
tutte  le  etichette  in  questione  erano,  infatti,  riportate   le
indicazioni «variety not yet officially listed (varieta'  ancora  non
ufficialmente inserita nella lista) e «for test and trials on»  (solo
per  test  e  prove);  pertanto,  sono   stati   condotti   ulteriori
approfondimenti  volti   a   definire   il   quadro   relativo   alla
regolamentazione nazionale ed europea attinente alla specie  vegetale
Cannabis sativa L. e, in particolare, alle modalita'  di  inserimento
delle sue varieta' nel Catalogo comune europeo. [...] Atteso che,  in
Italia, l'autorita'  competente  in  materia  di  commercializzazione
delle varieta' vegetali, tra cui Cannabis sativa L., e' rappresentata
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste  (MASAF)  si  e'  proceduto  a  contattare,  a   mezzo   mail
istituzionale, il funzionario di riferimento per la  normativa  sulla
commercializzazione delle varieta' vegetali, il dott. ...  (Direzione
generale dello sviluppo rurale - Ufficio ...). In  particolare,  sono
state sottoposte all'attenzione del  dott.  ...  le  fotocopie  delle
etichette contenenti la  denominazione  delle  varieta'  di  Cannabis
sativa  L.  (Fenom  1,  Fenoswiss  e  Fenomoon)   presenti   tra   la
documentazione che  accompagnava  la  merce  trasportata.  A  seguito
dell'analisi  della  suddetta  documentazione   il   dott.   ...   ha
rappresentato che,  «per  le  varieta'  in  questione,  nel  2023  la
Bulgaria ha inviato una notifica  di  concessione  di  autorizzazione
alla commercializzazione di varieta' per cui e' stata presentata  una
domanda di iscrizione in un registro nazionale» chiarendo  che  «tale
richiesta ha lo scopo di immettere sul mercato  piccoli  quantitativi
di semente per valutarne le caratteristiche  di  coltivazione  e  far
conoscere  la  varieta'  (sensu  Decisione  2004/842/EC)  e  che  «il
materiale (derivante dalla coltivazione  di  quelle  sementi)  seppur
sperimentale, non e' commercializzabile. Il soggetto che ha richiesto
l'autorizzazione risulta essere la «...». 
    Secondo quanto stabilito dalla decisione 2004/842/EC le  sementi,
oggetto dell'autorizzazione, devono essere dotate di  cartellini,  di
colore arancione, riportanti una serie di  indicazioni  tra  cui:  1)
l'autorita' di certificazione; 2) il numero di lotto; 3)  il  mese  e
l'anno di sigillatura;  4)  la  specie;  5)  la  denominazione  della
varieta' con la quale le sementi  saranno  immessi  sul  mercato;  6)
l'indicazione «variety not yet officially listed»;  7)  l'indicazione
«for test and trials only». Inoltre, il dott. ... ha  dichiarato  che
«non risultano notifiche dalla Bulgaria negli anni precedenti al 2023
per le varieta' in questione e i cartellini arancioni sono rilasciati
nel 2024». Con una mail successiva, il dott.  ...  ha  inoltrato  una
risposta del Ministero della sanita' ad un  quesito  posto  nell'anno
2022 e avente ad oggetto la commercializzazione  della  canapa  dalla
quale si evince, nel dettaglio, il quadro degli usi  ritenuti  leciti
ai sensi della legge n. 242/2016.». 
    Con decreto del 19  maggio  2025  (funditus  nel  prosieguo),  il
pubblico ministero revocava il sequestro  probatorio  sulla  sostanza
sequestrata e ordinava, ex art.  87,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90, la distruzione  della  stessa,  trattandosi  di
sostanza avente effetto stupefacente o  comunque  cosa  illecita  non
commercializzabile (ai sensi della legge n. 80/2025). 
2. La ricostruzione del  quadro  normativo:  le  modifiche  apportate
dall'art. 18, legge n. 80/2025 agli articoli  1,  2  e  4,  legge  n.
242/2016. 
    In data 9 giugno 2025, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  131,  la  legge  n.
80/2025 recante «Conversione in legge  del  decreto-legge  11  aprile
2025, n. 48, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  sicurezza
pubblica, di tutela del personale in  servizio,  nonche'  di  vittime
dell'usura e di ordinamento penitenziario», c.d. «decreto sicurezza»,
entrato in vigore il 12 aprile 2025. 
    L'articolato - composto da 39  articoli -  e'  suddiviso  in  sei
Capi: 
        il Capo I, recante «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  il
contrasto del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  in
materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli  di  polizia»
(composto da nove articoli: articoli 1-9); 
        il Capo II, recante «Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
urbana» (composto da nove articoli: articoli 10-18); 
        il Capo  III,  recante  «Misure  in  materia  di  tutela  del
personale delle forze di polizia, delle  forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organismi di  cui  alla
legge 3 agosto 2007,  n.  124»  (composto  da  quattordici  articoli:
articoli 19-32); 
        il Capo IV,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  vittime
dell'usura» (composto da un solo articolo: art. 33); 
        il Capo V,  recante  «Norme  sull'ordinamento  penitenziario»
(composto da quattro articoli: articoli 34-37); 
        il Capo VI, recante «Disposizioni finali»  (composto  da  due
articoli: articoli 38-39). 
    Per quanto qui d'interesse, nel decreto in esame, al capo II,  e'
inserito, l'art. 18, rubricato «modifiche alla legge 2 dicembre 2016,
n. 242, recante disposizioni per la promozione della  coltivazione  e
della filiera agroindustriale della  canapa»,  il  quale  modifica  e
integra gli articoli 1, 2 e 4, della legge 2 dicembre 2016, n. 242. 
    L'incipit della disposizione in commento, nel  rivelare  a  mezzo
dello stesso testo  di  legge  l'intentio  legis,  chiarisce  che  le
modifiche legislative introdotte dalla decretazione d'urgenza si sono
rese necessarie «al fine di  evitare  che  l'assunzione  di  prodotti
costituiti  da  infiorescenze  di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)   o
contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso  alterazioni
dello stato psicofisico del  soggetto  assuntore,  comportamenti  che
espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica  ovvero  la
sicurezza stradale [...]». 
    L'art. 18, alla lettera a), modifica l'art. 1 della legge n.  242
del 2016 attraverso le seguenti quattro novelle, l'ultima delle quali
(nuovo comma 3-bis) di rilievo penalistico: 
        1) interviene sul comma 1,  specificando  che  la  promozione
della coltivazione della canapa e'  ammessa  soltanto  a  livello  di
filiera industriale; 
        2) modifica il comma 3, prevedendo che le suddette misure  di
sostegno e promozione si rivolgono «in via  esclusiva»  alla  coltura
della  canapa  «comprovatamente»  finalizzata  alle   attivita'   ivi
previste; 
        3) modifica il  comma  3,  lettera  b),  eliminando,  tra  le
finalita' dell'incentivazione della canapa, l'«impiego» e il «consumo
finale» di semilavorati e finalizzando la realizzazione degli  stessi
ai soli «usi consentiti dalla legge»; 
        4) aggiunge un nuovo comma 3-bis,  espressamente  escludendo,
«salvo quanto disposto  dal  successivo  art.  2,  comma  2,  lettera
g-bis)»,   l'applicazione   della   legge    n.    242    del    2016
«all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla  cessione,
alla distribuzione,  al  commercio,  al  trasporto,  all'invio,  alla
spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al  consumo  di
prodotti costituiti  da  infiorescenze  di  canapa,  anche  in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine  e  gli  oli  da  esse  derivati»  e
mantiene «ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». 
    La lettera b) dell'art. 18 modifica, invece, l'art. 2 della legge
n. 242/2016, precisando che le colture di canapa consentite destinate
al  florovivaismo  devono  presentare   carattere   professionale   e
introducendo  la  lettera  g-bis)  al  comma  2  -   riguardante   la
«produzione agricola di semi  destinati  agli  usi  consentiti  dalla
legge entro i limiti di  contaminazione  stabiliti  dal  decreto  del
Ministro della salute ai sensi dell'art. 5 della presente legge» -  e
il comma 3-bis recante il seguente divieto: 
        «Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la  spedizione  e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti  contenenti  o  costituiti  da  tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli  da  esse
derivati. Si applicano le  disposizioni  sanzionatorie  previste  dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la  lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di  cui  alla
lettera g-bis) del comma 2». Di talche', il  divieto  neo-introdotto,
fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2, comma 3,  lettera  g-bis),
ricade sulle infiorescenze, ossia i fiori femminili  della  «Cannabis
sativa L.» disposti in glomeruli, considerate,  a  decorrere  dal  12
aprile 2025, oggetto di condotte sanzionatili ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 
    In  altri  termini  -  quelli,  efficacemente  utilizzati   nella
relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema
di Cassazione n. 33 del 23 giugno 2025 - «per effetto  del  combinato
disposto della clausola di non  applicazione  enunciata  all'art.  1,
nuovo comma 3-bis, e del corrispondente divieto stabilito all'art. 2,
nuovo comma 3-bis, legge n. 242 cit., penalmente  presidiato,  a  far
data dal 12 aprile  2025,  e'  divenuta  (alternativamente)  vietata,
sotto comminatoria di applicazione degli articoli 73 ss. decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  309  del  1990,  l'importazione,  la
cessione,  la  lavorazione,  la  distribuzione,  il   commercio,   il
trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna  delle  infiorescenze
della  canapa,  in  qualsiasi  forma   (semilavorata,   essiccata   o
triturata)  nonche'  di  prodotti   contenenti   tali   infiorescenze
(compresi gli estratti, le resine e gli oli  da  esse  derivati).  E'
pero'  consentita,   in   via   d'eccezione   rispetto   al   divieto
generalizzato - e sempre a livello industriale (giammai  «domestico»)
- la produzione agricola di semi di canapa [...]» (Cfr. pag. 77 della
citata relazione). 
3. In punto di rilevanza della questione. 
    A scioglimento della  riserva,  ritiene  questa  Giudice  doversi
sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione  agli
articoli 13, 25, comma 2, 27, comma 3, 77,  comma  2,  e  117,  della
Costituzione, con riferimento all'art. 18, decreto-legge n.  48/2025,
convertito senza modificazioni dalla legge n. 80/2025, nella parte in
cui  vieta  l'importazione,   la   cessione,   la   lavorazione,   la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti  costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata  o
triturata,  nonche'  contenenti  tali  infiorescenze,  compresi   gli
estratti, le resine e gli olii  da  esse  derivati,  fatta  salva  la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola  dei  semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025. 
    Va,  preliminarmente,  osservato  che   la   proposizione   della
questione di legittimita' costituzionale veniva sollecitata  in  data
26  giugno  2025  nell'ambito  di  un  giudizio  avente  ad   oggetto
l'opposizione, ai  sensi  dell'art.  263,  comma  5,  del  codice  di
procedura penale, avverso il decreto, del  19  maggio  2025,  con  il
quale il pubblico ministero revocava il sequestro probatorio dei beni
sequestrati (cfr. par. 1 dell'ordinanza)  e  ordinava,  ex  art.  87,
decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/90,  la  distruzione
degli stessi. 
    In specie, il  pubblico  ministero,  nel  summenzionato  decreto,
rilevava: «che la sostanza vegetale (fiori e infiorescenze) derivante
dalla coltivazione e dallo  sviluppo  delle  piante  di  Cannabis  e'
compresa in  quanto  tale  (a  prescindere  dalle  varieta')  tra  le
sostanze vietate previste dalla Tabella II allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (tabella formata  sulla  base
delle indicazioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera b), n. 1); 
        che la sostanza vegetale derivante dalla  coltivazione  della
Cannabis puo' essere esclusa dal campo di  applicazione  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 3029/1990  e  puo'  rientrare  nel
campo di applicazione della normativa europea di cui  alla  direttiva
2002/56/CE  del  Consiglio  del  3  giugno  2002  e  nel   campo   di
applicazione della legge nazionale n. 242/2016 che rendano lecita  la
coltivazione (in funzione di specifici usi industriali e quindi anche
la conseguente commercializzazione della sostanza  vegetale  derivata
dalla coltivazione) soltanto  nel  caso  in  cui  essa  derivi  dalla
coltivazione di varieta' di  piante  comprese  nel  «Catalogo  comune
delle varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  ai  sensi  della
direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 3 giugno 2002» (nel quale  non
sono comunque comprese le varieta'  Fenom  1,  Fenoswiss  e  Fenomoon
oggetto del sequestro) e purche' (altra  condizione  stabilita  dalla
legge nazionale n. 242/2016) la percentuale di principio  attivo  del
Delta 9 THC non superi la soglia dello 0,2 %; 
        che, in ragione della presenza  in  essa  di  percentuali  di
principio attivo Delta 9 THC superiori allo 0,2 %, e' da  considerare
a tutti gli  effetti  sostanza  illegale  per  la  quale  vietata  la
commercializzazione (essendo lecita  ma  solo  per  l'agricoltore  la
coltivazione di piante delle varieta' ammesse ed  essendo  lo  stesso
esentato da responsabilita' penale nel caso in cui la percentuale  di
principio attivo Delta 9 THC sia superiore  allo  0,2%  ma  inferiore
allo 0,6%); 
        che solo con riferimento alla condotta di coltivazione  della
Cannabis della specie Sativa e' stabilito dalla legge n. 242/2016  un
range di tolleranza per la quantita' di principio attivo Delta 9  THC
contenuto nella sostanza vegetale che, se compreso tra lo 0,2 % e  lo
0,6 %, fa andare esente il coltivatore da responsabilita' penale; 
        che, con riferimento a tutte le altre condotte diverse  dalla
coltivazione e quindi anche per le  condotte  di  importazione  cosi'
come per quelle di detenzione e cessione e vendita,  allorquando  non
ricorrono le condizioni per l'applicazione della  legge  n.  242/2016
(nel caso di  specie  queste  condizioni  non  ricorrono  perche'  il
prodotto discende da coltivazione di specie vegetali  non  ricomprese
nel Catalogo  europeo,  manca  la  tracciabilita'  del  prodotto  che
risultava   confezionato   in   scatole   anonime   con   conseguente
impossibilita'  di  controllare  la   provenienza   da   coltivazione
effettuata   con   sementi   certificate,   il   prodotto    presenta
concentrazioni di principio psicoattivo Delta 9  THC  superiori  allo
0,2% sebbene inferiori allo 0,6%) si applicano  le  disposizioni  del
testo unico Stupefacenti di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990; 
        che gli  accertamenti  tecnici  sulla  sostanza  vegetale  in
sequestro  (prelievo  dei   campioni   ed   analisi   qualitativa   e
quantitativa) sono stati svolti nel contraddittorio delle  parti,  ai
sensi dell'art. 360  del  codice  di  procedura  penale,  e  si  sono
conclusi con il deposito della relazione di consulenza tecnica  sopra
richiamata; 
        che risulta ormai accertata la mancanza dei  presupposti  per
l'applicazione della legge n. 242/2016 e  la  riconducibilita'  della
condotta di importazione in contestazione nella fattispecie  prevista
e  punita  dall'art.  73,  comma  4,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990 (che e' fattispecie di pericolo concreto); 
        che  non  si  puo'  affatto  escludere  una  sia  pur  minima
capacita' drogante per effetto dell'assunzione della  sostanza  cosi'
come sequestrata (avente percentuale di principio attivo delta 9  THC
superiori  allo  0,2%  sebbene  inferiori  allo  0,6%  e   nonostante
l'effetto di parziale inibizione del funzionamento del  Delta  9  THC
conseguente alla interazione con il CBD)  specialmente  in  relazione
alle condizioni pregresse di  salute  e  all'eta'  di  un  potenziale
consumatore, con conseguente  pericolosita'  della  sostanza  per  la
salute delle persone e per la salvaguardia delle giovani  generazioni
(beni giuridici  oggetto  della  protezione  realizzata  dalla  norma
incriminatrice come individuati dalla Corte costituzionale); 
        che in condizioni di utilizzo della sostanza vegetale non tal
quale come  sequestrata  ma  per  come  eventualmente  trasformata  e
raffinata mediante processi di separazione del principio attivo Delta
9 THC dal principio CBD, risulta  certamente  presente  la  capacita'
drogante  della  sostanza  e  la  sua  pericolosita'  per  la  salute
dell'assuntore; 
        che ai sensi  dell'art.  87,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, una volta che  sia  compiuta  l'attivita'  di
prelievo di campioni rappresentativi della sostanza stupefacente (nel
caso di specie non solo il prelievo dei campioni ma  anche  l'analisi
qualitativa e  quantitiva  della  sostanza  e'  stata  effettuata  in
contraddittorie con le  parti)  «l'autorita'  giudiziaria  ordina  la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope»; 
        che, con riferimento ai  derivati  della  coltivazione  della
Cannabis  Sativa,   proprio   di   recente,   il   legislatore,   con
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (non ancora convertito  in  legge
ma gia' in vigore a partire dal 12  aprile  2025,  giorno  successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  n.  85  dell'11  aprile
2025) ha introdotto nell'art. 18 (la cui rubrica  recita:  «Modifiche
alla legge 2 dicembre  2016,  n.  242  recante  disposizioni  per  la
promozione della coltivazione e della filiera  agroindustriale  della
canapa») una serie di  disposizioni  di  rilievo,  precedute  da  una
significativa manifestazione di intento:  «Al  fine  di  evitare  che
l'assunzione  di  prodotti  costituiti  da  infiorescenze  di  canapa
(Cannabis sativa L.) contenenti tali  infiorescenze  possa  favorire,
attraverso  alterazioni  dello   stato   psicofisico   del   soggetto
assuntore, comportamenti che  espongano  a  rischio  la  sicurezza  o
l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza  stradale,  alla  legge  2
dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni»;  di
rilevo e' il testo del comma 3-bis aggiunto all'art. 1 della legge n.
242/2016 nel quale si legge: «Salvo quanto  disposto  dal  successivo
art. 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge
non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione,
alla  cessione,  alla  distribuzione,  al  commercio,  al  trasporto,
all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e
al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di  canapa,  anche
in forma semilavorata,  essiccata  o  triturata,  o  contenenti  tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli  da  esse
derivati. Restano ferme le disposizioni del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309;»
ancora piu' rilevante  appare  il  testo  del  comma  3-bis  aggiunto
all'art. 2 della legge n. 242/2016 nel quale e'  statuito  che  «Sono
vietati   l'importazione,   la   cessione,   la    lavorazione,    la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la  spedizione  e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti  contenenti  o  costituiti  da  tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli  da  esse
derivati. Si applicano le  disposizioni  sanzionatorie  previste  dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la  lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di  cui  alla
lettera g-bis) del comma 2»; trattasi di disposizioni dalle quali  si
ricava una inequivoca criminalizzazione di tutte le condotte  diverse
dalla coltivazione che siano realizzate da soggetto diverso da quello
autorizzato alla coltivazione aventi  ad  oggetto  i  derivati  della
coltivazione  della  Cannabis  Sativa  e  si  ricava   altresi'   una
qualificazione dei prodotti contenenti o costituiti da  infiorescenze
come cose intrinsecamente illecite in relazione alle quali  opera  la
regola prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2) del codice penale della
confisca obbligatoria «delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto,
la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se
non e' stata pronunciata condanna»; 
        che, in forza del novum normativo sopra illustrato,  anche  a
prescindere dalla ritenuta qualificazione della biomassa vegetale  in
sequestro come sostanza ad effetto stupefacente e a prescindere dalla
ritenuta o meno illiceita' penale e  responsabilita'  penale  per  le
condotte di importazione in contestazione,  giammai  la  sostanza  in
sequestro  potrebbe  essere  commercializzata  e   sarebbe   comunque
destinata alla confisca, anche in assenza di condanna [...]». 
    In data 29 maggio 2025, il difensore degli indagati - A. G. e  C.
I. -, munito di procura speciale, proponeva  opposizione  avverso  il
decreto di distruzione del 19 maggio 2025. 
    Con decreto del 12 giugno 2025, questa Giudice fissava, ai  sensi
degli articoli 263, comma 5, e 127 del codice  di  procedura  penale,
l'udienza  camerale   del   26   giugno   2025   per   la   decisione
sull'opposizione  medesima:  nel  corso  della  ridetta  udienza,  il
difensore  degli  indagati  formulava  istanza  di  sospensione   del
procedimento  e  di  proposizione  di   questione   di   legittimita'
costituzionale con riferimento alla legge n. 80/2025, di  conversione
del decreto-legge n. 48/2025. 
    Si  ritiene  sussistente  la   rilevanza   della   questione   di
legittimita' costituzionale  di  cui  in  premessa  in  relazione  al
giudizio a quo, atteso che dalla decisione della  stessa  dipende  la
possibilita',  per  questa   Giudice,   di   definire   il   segmento
procedimentale di cui trattasi  mediante  l'accoglimento,  ovvero  il
rigetto, dell'opposizione formulata dagli indagati  avverso  l'ordine
di distruzione emesso dal pubblico ministero ai  sensi  dell'art.  87
testo unico Stupefacenti. 
    Invero, le modifiche introdotte agli articoli 1  e  2,  legge  n.
242/2016 dall'art. 18, decreto-legge  n.  48/2025,  convertito  dalla
legge n. 80/2025,  vietano,  a  decorrere  dal  12  aprile  2025,  le
condotte, diverse dalla coltivazione, poste  in  essere  da  soggetto
diverso dal coltivatore, e aventi ad  oggetto  (ivi  riposa  il  vero
nucleo del novum) le infiorescenze di canapa e i prodotti  contenenti
tali infiorescenze, fatta salva la  lavorazione  delle  infiorescenze
per la produzione agricola dei semi di cui alla  lettera  g-bis)  del
comma  2  dell'art.   2,   legge   n.   242/2016:   le   disposizioni
neo-introdotte, come  rilevato  dal  pubblico  ministero,  estendono,
pertanto, l'ambito di applicazione dell'art. 240, comma 2, n. 2), del
codice penale ai derivati della  coltivazione  della  Cannabis  della
specie  sativa,  anche  a  prescindere  da  un   comprovato   effetto
stupefacente della sostanza. 
    Di conseguenza, la tenuta costituzionale dell'art. 18,  legge  n.
80/2025  imporrebbe  il  rigetto  dell'opposizione  formulata   dagli
odierni indagati avverso l'ordine  di  distruzione  emesso  ai  sensi
dell'art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 
    4.1. Rispetto all'art. 77, comma 2, della Costituzione. 
    Il decreto-legge n. 48/2025 e' stato emesso al di fuori dei  casi
straordinari di necessita' e urgenza che, a mente dell'art. 77, comma
2, della Costituzione,  rappresentano  il  presupposto  affinche'  il
potere esecutivo possa  esercitare  la  funzione  legislativa,  ferma
restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare. 
    Non appare ultroneo, in questa sede,  rammentare  la  centralita'
rivestita dall'art. 77 della Costituzione  nel  sistema  delle  fonti
primarie. Invero, laddove il primo comma della disposizione  medesima
vieta  al  Governo,  in  mancanza  di   delegazione   delle   Camere,
l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria,  in  virtu'
del comma 2 dell'art. 77 della Costituzione eccettuano rispetto  alla
regola i casi straordinari di necessita' e urgenza, in  presenza  dei
quali il Governo e'  abilitato,  sotto  la  sua  responsabilita',  ad
assumere provvedimenti provvisori con forza di legge, fatta salva  la
loro presentazione alle Camere per la conversione in legge. 
    Cosi'  delineati  i  tratti   essenziali   del   nostro   assetto
costituzionale  -  che  poggia  su  di  una  «tendenzialmente»  netta
separazione  tra  i  poteri  dello  stato  ai  fini  della   migliore
attuazione dei principi connotanti la  nostra  forma  di  Governo  -,
s'impone  di  chiarire  che,  dalla  disciplina  dell'art.  77  della
Costituzione discende, quale logico corollario, che  la  decretazione
d'urgenza  rinviene  la  propria  ineludibile   giustificazione   nel
rispetto dei presupposti tratteggiati dalla norma, vale a dire (cosi'
come  ribadito  a  piu'  riprese  dalla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale - Cfr. ex multis Corte costituzionale n. 8/2022; Corte
costituzionale n. 146/2024), la preesistenza  di  una  situazione  di
fatto comportante la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge.
Di  talche',  il  mancato  rispetto  del   requisito   di   validita'
dell'adozione di  tale  atto,  configura  un  vizio  di  legittimita'
costituzionale del  medesimo,  che  non  e'  sanato  dalla  legge  di
conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta  inficiata
da un vizio in procedendo. 
    D'altro canto, per vero, non puo' farsi a meno  di  rilevare  che
l'espressione  prescelta  in  sede   Costituente   per   indicare   i
presupposti della decretazione d'urgenza risulta connotata da un tale
margine di elasticita' da legittimare il  Governo  ad  apprezzare  la
loro esistenza con riguardo a una pluralita'  di  situazioni  per  le
quali  non  sono   configurabili   rigidi   parametri   (Cfr.   Corte
costituzionale n. 137/2018  e  n.  171/2007).  Per  tale  ragione  il
sindacato del Giudice delle leggi resta circoscritto alle ipotesi  di
«mancanza evidente»  dei  presupposti  in  discorso  o  di  manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis,
Corte costituzionale sentenze n. 186/2020; n. 288/2019;  n.  97/2019,
n. 137/2018; n. 99/2018; n. 5/2018; n. 236/2017; n. 170/2017). 
    Tutto messo in evidenza in via di necessaria premessa, occorre in
questa  sede  verificare,  alla  stregua  di  indici  intrinseci   ed
estrinseci alla disposizione impugnata, se risulti evidente o meno la
carenza del requisito della straordinarieta' del caso di necessita' e
d'urgenza di provvedere (gia' citata Corte  costituzionale,  sentenza
n. 171/2007). 
    Ebbene, vale anzitutto la pena di ricordare che il  decreto-legge
n. 48/2025, convertito senza modificazioni dal Parlamento,  riproduce
pressoche' integralmente il contenuto del corrispondente  disegno  di
legge «sicurezza», di  iniziativa  governativa,  che  la  Camera  dei
deputati aveva approvato in prima lettura  il  18  settembre  2024  e
trasmesso al Senato il giorno successivo. Le Commissioni riunite I  e
II del  Senato  della  Repubblica,  in  sede  referente,  lo  avevano
esaminato e approvato in un testo in minima parte modificato in  data
26 marzo 2025, sicche' alla data di  emanazione  del  decreto-legge -
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  il  4  aprile  scorso  -  il
provvedimento era pronto per l'esame del Senato: pertanto,  il  testo
di quel disegno di legge stava per essere approvato con modificazioni
dal Senato e, di conseguenza, sarebbe dovuto tornare alla Camera.  In
realta', l'Assemblea del Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non
ha proceduto all'esame del d.d.l.  «sicurezza»,  proprio  in  ragione
dell'avvenuta presentazione, nel contempo, del disegno  di  legge  di
conversione del decreto-legge n. 48/2025 alla Camera dei deputati. La
circostanza  appena  richiamata,   fra   le   altre,   ha   suscitato
perplessita' fra gli intellettuali e gli operatori del diritto  sulla
sussistenza  dei  presupposti  giustificativi  per  il  ricorso  alla
decretazione d'urgenza, soprattutto ove si consideri che  il  Governo
proponente non si era avvalso della facolta', prevista  dall'art.  72
della  Costituzione  e  dai  regolamenti  parlamentari,  di  chiedere
l'esame con procedura d'urgenza del disegno di legge «sicurezza». 
    Anzitutto,   per   costante    insegnamento    della    Consulta,
l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita'
che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione -
non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza
delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne'  puo'  esaurirsi  nella
constatazione della ragionevolezza  della  disciplina  che  e'  stata
introdotta  (Cfr.  ancora  Corte  costituzionale  n.  171/2007  e  n.
128/2008). Di contro, nel preambolo del decreto-legge n. 48/2025,  le
motivazioni   appaiono   generiche   e   tautologiche,   apodittiche,
«inusitatamente articolate tra casi in cui vi  e'  la  "straordinaria
necessita' e urgenza" di provvedere e casi in  cui,  invece,  ricorre
solo la "necessita' e urgenza"». 
    A tanto si aggiunga che, la relazione che accompagna il d.d.l. di
conversione alla Camera da' conto della ratio delle norme, ma non  si
sofferma sulle ragioni che giustificano la necessita' e l'urgenza  di
ricorrere al decreto-legge per anticiparne l'approvazione.  Solo  nel
documento (redatto successivamente) di Analisi Tecnica  normativa  si
giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza  «alla  luce  della
necessita' di approntare  una  immediata  e  piu'  incisiva  risposta
sanzionatoria  e  dissuasiva  nei   confronti   di   gravi   fenomeni
delinquenziali che rappresentano  una  minaccia  per  l'ordine  e  la
sicurezza  pubblica,  determinano   una   crescente   percezione   di
insicurezza tra  cittadini  e  espongono,  inevitabilmente,  a  grave
pericolo l'incolumita' fisica delle Forze di Polizia». 
    Ancora. Dal punto di vista delle finalita' perseguite e,  quindi,
del contenuto, il provvedimento d'urgenza  nasce  eterogeneo -  cosi'
come lo era l'originario d.d.l. sicurezza - : orbene, come  noto,  la
disomogeneita'  e'  stata  a   piu'   riprese   considerata   «figura
sintomatica» dell'insussistenza dei  presupposti  giustificativi  del
provvedimento d'urgenza ex art.  77  della  Costituzione  (ex  multis
Corte costituzionale, sentenza  n.  146/2024;  Corte  costituzionale,
sentenza n. 22/2022; Corte costituzionale,  sentenza  n.  138/  2018;
Corte costituzionale, sentenza n. 244/2016). Sul tema,  se  la  Corte
costituzionale da un lato non ha escluso la possibilita' di decreti a
«contenuto plurimo», ha ritenuto, purtuttavia, che le disposizioni di
provvedimenti governativi di tal  fatta  debbano  essere  «accomunate
dall'obiettivo e tendere tutte  a  una  finalita'  unitaria,  pur  se
connotata da notevole latitudine» (da  ultimo  Corte  costituzionale,
sentenza n. 146/2024). 
    Nel caso in esame, il decreto «sicurezza» difetta, ictu oculi, di
una presentazione generale, idonea a consentire l'individuazione  del
nucleo  centrale  dell'intera  operazione  di  produzione  normativa,
considerato che le finalita' del provvedimento - che  necessitano  di
essere estrapolate dal titolo, dal preambolo e  dai  principali  capi
che lo compongono, mancando una indicazione precisa  e  inequivoca  a
monte - sono plurime e, dunque, almeno sei: 
        1) potenziare le attivita' di prevenzione e il contrasto  del
terrorismo e della criminalita' (Capo I); 
        2) migliorare l'efficienza e  la  funzionalita'  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (Capo I); 
        3) adottare misure in materia di sicurezza urbana e controlli
di polizia (Capo II) 
        4) introdurre misure in materia di tutela del personale delle
forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' degli organismi dei servizi (Capo III); 
        5) introdurre disposizioni in materia di vittime  dell'usura»
(Capo IV); 
        6) introdurre misure in materia di ordinamento  penitenziario
(Capo V). 
    A  tali  distinte  finalita'  corrisponde   una   inevitabile   e
consequenziale eterogeneita' di contenuto. 
    Questa Giudice, pertanto, ritiene  non  possa  dubitarsi  che  la
eterogeneita'   delle   finalita'   perseguite   dal    decreto-legge
«sicurezza», in uno con la disomogeneita' che caratterizza le singole
disposizioni recate dal decreto in esame, infici,  irreversibilmente,
la positivita' della valutazione circa la legittimita' dello  stesso,
atteso che vanno  valutate  alla  strega  di  indici  intrinseci  che
palesano la sussistenza della c.d. «disomogeneita' per  tabulas»  del
decreto-legge n. 48/2025, il quale, di conseguenza, rientra  a  pieno
titolo fra i decreti aventi forza di  legge  privi  di  requisiti  di
validita'   costituzionale,   suscettibili   di   alterare,   secondo
l'insegnamento   della   Corte   costituzionale,    «gli    equilibri
fondamentali della forma di Governo». 
    4.2. Rispetto agli articoli 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della
Costituzione,  quali  referenti  costituzionali  del   principio   di
offensivita' 
    Come noto, in forza del principio di  offensivita',  un  elemento
costitutivo fondamentale del fatto penalmente rilevante  e'  l'offesa
di un bene giuridico, che puo' assumere la forma della lesione, ossia
del nocumento effettivo, ovvero quella dell'esposizione  a  pericolo,
ossia del nocumento potenziale. 
    Nell'ambito  del  nostro  ordinamento  penale  il  principio   di
offensivita' opera su due piani distinti: da un lato,  come  precetto
rivolto al legislatore, diretto a limitare la  repressione  penale  a
fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto
offensivo di beni  o  interessi  ritenuti  meritevoli  di  protezione
(«offensivita'   in    astratto»);    dall'altro,    come    criterio
interpretativo-applicativo  affidato  al  giudice,  il  quale,  nella
verifica della riconducibilita' della singola fattispecie concreta al
paradigma  punitivo  astratto,  dovra'  evitare   che   ricadano   in
quest'ultimo  comportamenti  privi  di  qualsiasi  attitudine  lesiva
(«offensivita' in concreto»). 
    Nonostante l'assenza di una norma costituzionale che lo  consacri
espressamente,  l'elaborazione  dottrinale  e  giurisprudenziale   ha
comunque ricavato, dal sistema costituzionale, il principio  per  cui
il reato deve consistere  nell'offesa  del  bene  giuridico  protetto
dalla  norma  incriminatrice.   La   giurisprudenza   costituzionale,
inoltre, ha da tempo chiarito in che modo si atteggia la ripartizione
di competenze tra giudice  costituzionale  e  giudice  ordinario:  in
particolare, per quanto qui d'interesse,  «spetta,  in  specie,  alla
Corte - tramite lo strumento del  sindacato  di  costituzionalita'  -
procedere alla verifica dell'offensivita' "in  astratto",  acclarando
se  la  fattispecie  delineata  dal  legislatore  esprima  un   reale
contenuto  offensivo;  esigenza  che,  nell'ipotesi  del  ricorso  al
modello  del  reato  di  pericolo,  presuppone  che  la   valutazione
legislativa  di  pericolosita'  del  fatto  incriminato  non  risulti
irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit.»
(Cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  225/2008;  sentenza   n.
265/2005; sentenza n. 263/2000; sentenza n. 519/2000). 
    Il  fondamento  costituzionale  del  principio  di   offensivita'
veniva, tradizionalmente, desunto: 
        dall'art. 13  della  Costituzione,  che  tutela  la  liberta'
personale, sicche' l'irrogazione di una sanzione  penale  (limitativa
di quel bene) puo' essere ammessa solo come reazione ad una  condotta
che offenda un bene di pari rango; 
        dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, che  subordina  la
sanzione penale alla commissione di un «fatto», sicche' e' necessario
che il legislatore punisca condotte materiali ed offensive e  non  la
mera disobbedienza, atteso che in caso contrario la pena non potrebbe
svolgere la sua funzione di orientamento culturale; 
        dagli articoli 25 e 27 della  Costituzione,  che  distinguono
tra pena e misura di sicurezza: sanzionare con una pena una  condotta
non offensiva, ma di semplice disobbedienza,  seppur  sintomatica  di
pericolosita' sociale, significherebbe infatti assegnare alla  stessa
la funzione propria della misura di sicurezza; 
        dall'art. 27, comma  3,  della  Costituzione,  in  quanto  la
condanna per mere violazioni di doveri o per condotte  non  offensive
di alcun  bene  frustrerebbe  la  funzione  rieducativa  della  pena:
l'applicazione di  una  sanzione  penale  per  un  fatto  inoffensivo
farebbe percepire la stessa come  ingiusta  ed  il  reo  non  sarebbe
predisposto ad accettare l'offerta di recupero sociale di cui essa e'
portatrice. 
    Di recente, per vero, la Consulta ha chiarito che il rispetto del
principio  di  offensivita'   (nullum   crimen   sine   iniuria)   e'
«desumibile, in specie, dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, in
una lettura  sistematica  cui  fa  da  sfondo  l'insieme  dei  valori
connessi alla dignita' umana» e che il  ridetto  principio  «comporta
che il legislatore, nell'esercizio della sua  discrezionalita',  puo'
reprimere sul piano  penale,  come  fattispecie  di  reato,  soltanto
condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del
principio di legalita', consistano, altresi',  in  comportamenti  dal
contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto  il
profilo della loro mera esposizione a  pericolo.»  (ex  multis,  Cfr.
Corte Costituzionale sentenza n. 211/2022). 
    Sul pianto «astratto», il principio di offensivita'  si  rivolge,
pertanto, al legislatore e  svolge  la  funzione  di  «limite»  delle
scelte di  incriminazione  dallo  stesso  compiute,  tanto  da  poter
fondare un giudizio di legittimita' costituzionale delle stesse. 
    Pertanto, la Corte costituzionale ha  riconosciuto  da  tempo  al
principio di offensivita' in astratto il valore di  limite  di  rango
costituzionale alla discrezionalita' legislativa in  materia  penale,
attribuendosi il compito di accertarne il rispetto. 
    Tanto premesso e venendo al caso in esame, nel settore  economico
sviluppatosi nel nostro Paese attorno alla coltivazione della  canapa
agroindustriale  della  legge  n.  242  del  2016,  le  infiorescenze
rappresentano la gran parte del mercato di  riferimento.  Ebbene,  in
assenza  della  dimostrazione  scientifica  che  l'uso  dei  prodotti
derivanti da piante di canapa possa provocare  effetti  psicotropi  o
nocivi sulla base  dei  dati  scientifici  disponibili  e  condivisi,
vietarne ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione  della  legge
penale,  la  coltivazione  industriale  finora  consentita  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, legge n.  242  del  2016,  confligge,  fuor  di
dubbio, con il principio di offensivita'. 
    Secondo quanto consegnatoci  dalla  letteratura  scientifica  sul
tema, nelle infiorescenze della  canapa  si  concentrano  i  tricomi,
ossia delle ghiandole resinose che contengono cannabinoidi, terpeni e
flavonoidi. I principali  e  piu'  abbondanti  cannabinoidi  presenti
nella canapa  estraibili  dalle  infiorescenze  (femminili)  sono  il
Δ9-tetraidrocannibolo   (Δ9-THC   o   semplicemente   «THC»)   e   il
cannabidiolo («CBD»). 
    Prima  dell'entrata  in  vigore,   il   12   aprile   2025,   del
decreto-legge n. 48/2025, la circolare MIPAAF n. 5059 del  22  maggio
2018 aveva chiarito che,  le  infiorescenze  della  canapa,  pur  non
essendo citate espressamente dalla citata legge n.  242  ne'  tra  le
finalita' della coltura ne' tra i  suoi  possibili  usi,  rientravano
nell'ambito dell'art. 2, comma 2, lettera g), ossia nell'ambito delle
coltivazioni lecite destinate al florovivaismo, purche' tali prodotti
derivassero da una delle  varieta'  ammesse,  iscritte  nel  Catalogo
comune delle varieta' delle  specie  di  piante  agricole,  ai  sensi
dell'art. 17 della direttiva (CE) 2002/53  del  Consiglio  13  giugno
2002, con contenuto complessivo  di  THC  non  superiore  ai  livelli
stabiliti dalla normativa: tali piante (nella  loro  interezza),  non
soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione, non  rientrano
neppure nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990 se hanno un  tenore  di  THC  inferiore  o
uguale  allo  0,2%.  Inoltre,  in  forza  di   una   valutazione   di
opportunita' sul piano repressivo affidata  alla  corrispondenza  dei
caratteri botanici dei prodotti ottenuti in esito al ciclo  biologico
della coltivazione, l'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del  2016  ha
individuato una tolleranza fino al limite dello 0,6 per cento di THC,
in grado  di  escludere  l'antigiuridicita'  della  messa  a  coltura
industriale. 
    In questo quadro d'insieme, la disciplina  restrittiva  di  nuova
introduzione, siccome penalmente presidiata, si pone in contrasto con
il principio di offensivita'  (in  astratto),  atteso  che,  come  in
precedenza rammentato, le evidenze scientifiche dimostrano  l'assenza
di effetti droganti quando il  principio  attivo  della  cannabis  si
collochi al di sotto delle percentuali di THC indicate  dall'art.  4,
legge 242 del 2016, rivelatesi idonee a vagliare, in via  generale  e
astratta, la liceita' della coltivazione industriale della canapa  da
parte  dell'agricoltore  che  «pur  impiegando  qualita'  consentite,
nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla novella  del
2016, coltivi canapa che, nel corso  del  ciclo  produttivo,  risulti
contenere, nelle struttura, una percentuale di THC  compresa  tra  lo
0,2 per cento e lo 0,6 per cento,  ovvero  superiore  a  tale  limite
massimo» (cosi' SS. UU., n. 30475 del 30 maggio 2019). La  questione,
dunque,   lungi   dal   riguardare   la   rilevanza   penale    della
commercializzazione al pubblico di derivati della coltivazione lecita
di  canapa  (questione  approfondita  esaurientemente   dalle   prima
richiamate  SS.  UU.  30475/2019),  ovvero  l'esistenza   di   indici
rivelatori della finalita' di commercializzazione  del  prodotto  per
usi diversi da quelli consentiti (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n.  16155
del 17 marzo 2021), attiene al neo-introdotto  divieto  -  rientrante
nella categoria dogmatica del reato di pericolo, astratto o  presunto
- di  coltivazione  agroindustriale  di  infiorescenze  della  canapa
condotta che il legislatore ha ritenuto  (astrattamente)  pericolosa,
rientrante,  dunque,  nel  perimetro  applicativo  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n.  309  del  1990,  sulla  base  di  una
presunzione assoluta di dannosita'  per  lo  stato  psico-fisico  del
soggetto  assuntore  e,  in  termini   ancor   piu'   distanti,   per
l'incolumita' pubblica ovvero la  sicurezza  stradale»,  qui  assunti
quali beni giuridici di particolare rilievo. 
    In conclusione, se  e'  vero,  com'e'  certamente  vero,  che  in
ossequio   al   dettato   dell'art.   25   della   Costituzione,   la
discrezionalita' del legislatore (ovvero, come nel  caso  di  specie,
del  Governo  che  esercita  la  funzione  legislativa)  puo'  essere
esercitata, nel settore penale, con il limite della criminalizzazione
di condotte che recano astrattamente un vulnus a beni  meritevoli  di
tutela; che, poiche' la sanzione  penale  incide  direttamente  (pena
detentiva)  o  indirettamente  (pena   pecuniaria)   sulla   liberta'
personale,   costituzionalmente   garantita   all'art.    13    della
Costituzione, il sacrificio di quest'ultima e' giustificato solamente
per tutelare beni dotati anch'essi di rilevanza costituzionale;  che,
avendo, a mente dell'art. 27, comma 3, della  Costituzione,  la  pena
una  finalita'  eminentemente  rieducativa,  occorre  assoggettare  a
repressione solo fatti realmente offensivi, al fine di evitare che la
sanzione irrogata al soggetto agente sia dallo stesso avvertita  come
ingiusta, sproporzionata, irragionevole,  non  puo'  dubitarsi  della
collisione della disposizione  qui  censurata  con  il  principio  di
offensivita', in assenza  di  conforto  scientifico  in  ordine  alla
pericolosita', anche  solo  in  astratto,  della  circolazione  delle
infiorescenze di cannabis e i suoi  derivati,  pur  in  presenza  dei
limiti fissati per  la  circolazione  della  stessa  dalla  legge  n.
242/2016. 
    4.3. Rispetto all'art. 117 della Costituzione, in relazione  agli
articoli 34 e 36 TFUE 
    Occorre,  in  ultimo,  segnalare,  che  il   divieto   introdotto
dall'art. 18 del decreto-legge «sicurezza» sembra impedire la  libera
circolazione di una merce all'interno dell'Unione (articoli 34  e  36
TFUE) in maniera non proporzionale, in spregio al principio del mutuo
riconoscimento e in rilevato  difetto  di  esigenze  imperative,  non
essendovi evidenze scientifiche che provino che le  infiorescenze  di
canapa e i derivati di varieta' di canapa con  un  contenuto  di  THC
inferiore allo 0,3 per cento siano una minaccia per la sicurezza e la
salute pubblica. 
    Secondo quanto stabilito dall'art. 38 Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea (a norma del quale l'Unione europea  definisce  e
attua una politica comune  dell'agricoltura  e  della  pesca),  salvo
disposizioni contrarie, le norme previste per  l'instaurazione  e  il
funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai  prodotti
agricoli enumerati nell'allegato 1 del TFUE, tra cui sono  ricompresi
i «semi, frutti oleosi, semi  e  sementi  e  frutti  diversi;  piante
industriali e medicinali; paglie e foraggi». 
    Nella disciplina di dettaglio che ha  fatto  seguito  nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC),
costituita dapprima dai regolamenti UE numeri 2013/1307 e 2013/1308 e
dal regolamento UE n. 2021/2115, si annoverano e incentivano, ai fini
del diritto all'aiuto finanziario, una serie di coltivazioni, tra cui
la pianta di Cannabis sativa, stabilendo che le superfici  utilizzate
per la produzione di canapa sono considerati  ettari  ammissibili  al
pagamento   del   contributo   europeo   solo   se   il   tenore   di
tetraidrocannabinolo delle varieta' coltivate non supera lo  0,3  per
cento. 
    Di conseguenza, la canapa e' una coltura riconosciuta, anche agli
effetti dei premi, dal legislatore europeo, il quale introduce  delle
disposizioni di controllo specifiche per quanto riguarda i metodi  di
determinazione del tetraidrocannabinolo dopo aver stabilito  l'elenco
delle varieta' botaniche di specie di piante coltivate. 
    Le piante di canapa, poi, una volta oggetto di  coltivazione  nel
limite di THC ammesso, circolano nello spazio europeo  come  prodotti
ottenuti: tema che apre al principio della libera circolazione  delle
merci in ambito UE (articoli 34 e 36 TFUE). 
    In proposito, viene in rilievo  il  regolamento  UE  n.  2013/915
della Commissione del 25 aprile 2023, «relativo ai tenori massimi  di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari», con cui il  legislatore
europeo, per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, da
un lato ha stabilito che determinati alimenti «non sono  immessi  sul
mercato e non sono essere impiegati come materie prime negli alimenti
o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante  in
una quantita' superiore al  tenore  massimo  stabilito  nel  medesimo
allegato» (art. 2, comma 1), dall'altro  ha  ammesso  quelli  il  cui
tenore rientra nei limiti stabiliti, tra i  quali  vi  sono  anche  i
residui di canapa, rispetto ai quali il regolamento ha modificato  il
tenore massimo  di  THC  totale  introducendo  anche  un  fattore  di
conversione di Δ9-THCA in THC. 
    In altri termini, il regolamento UE n.  2023/915  ha  imposto  un
limite alla quantita' massima dei due  cannabinoidi  contenuti  nella
canapa - ossia il tetraidrocannabinolo e il tetraidrocannibinolico  -
che, al di sotto di tali limiti, non ha efficacia drogante. 
    Ancora, sempre nel settore alimentare, con il regolamento  UE  n.
2022/1393 della  Commissione  dell'11  agosto  2022,  il  legislatore
europeo ha rivisto i limiti di THC  negli  alimenti,  uniformando  le
regole all'interno degli Stati membri, fissandoli dal 1° gennaio 2023
in: 
        3,0 mg/kg per i semi di canapa macinati,  i  semi  di  canapa
(parzialmente) disoleati e altri  prodotti  derivati/trasformati  dai
semi di canapa (farina, proteine, semi); 
        7,5 mg/kg per l'olio di semi di canapa. 
    Nel settore cosmetico, secondo il regolamento UE n. 2009/1223, il
CBD puo' essere impiegato nei prodotti cosmetici  sia  come  composto
puro, sia in forma di estratti ottenuti da piante o semi di  Cannabis
sativa. 
    In sintesi, a livello europeo, sul piano  della  regolamentazione
di vari  settori  merceologici,  la  canapa  e'  oggetto  di  normale
attivita'  di  coltivazione  e  i  prodotti  ottenuti  dalla   stessa
circolano liberamente all'interno dell'Unione, in base  al  superiore
principio di  libera  produzione  e  commercializzazione  di  beni  e
servizi  (articoli  36   e   36   TFUE)   al   quale   si   ricollega
l'incompatibilita' con il diritto  unionale  di  divieti  concernenti
sostanze per le quali manchino comprovati rischi per la  salute  (sul
punto Cfr. CGUE 4 ottobre 2024, causa C-793/22). 
    Inoltre, di  recente,  la  Corte  di  giustizia,  nel  noto  caso
Kanavape  (CGUE  19  novembre  2020,  causa  C-663/18,  B.S.,   C.A),
nell'ambito di domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla messa
in commercio, in Francia, da parte della  suddetta  azienda,  di  una
sigaretta elettronica il cui liquido conteneva il cannabidiolo  (CDB)
estraibile dalla canapa, ha statuito  che  gli  «art.  34  e  36 TFUE
devono essere interpretati nel  senso  che  ostano  a  una  normativa
nazionale  che  vieta  la  commercializzazione  del  CBD   legalmente
prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla  pianta
di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre
e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire  la
realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non
ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento»  (punto  96).  Di
talche', eventuali provvedimenti restrittivi a  tutela  della  salute
pubblica devono basarsi su «dati scientifici disponibili»  e  non  su
«considerazioni puramente ipotetiche»: il rischio reale per la salute
pubblica deve risultare sufficientemente dimostrato in base  ai  dati
scientifici piu' recenti disponibili al momento  dell'adozione  della
decisione. 
    Prosegue la Corte: «nell'esercizio del loro potere  discrezionale
in materia di tutela della salute pubblica, gli Stati  membri  devono
rispettare  il  principio  di  proporzionalita'.  I  mezzi  che  essi
scelgono devono essere  pertanto  limitati  a  quanto  effettivamente
necessario per garantire la tutela della salute  pubblica,  e  devono
essere proporzionati all'obiettivo cosi'  perseguito,  il  quale  non
avrebbe potuto essere raggiunto con misure meno restrittive  per  gli
scambi intracomunitari» (punto 89, ove si richiama  CGUE  28  gennaio
2010, Commissione c. Francia, C-333/08, punto 90). 
    Alla luce di quanto messo in evidenza,  l'art.  18  decreto-legge
«sicurezza», vietando  l'importazione,  la  lavorazione  -  salve  le
eccezioni di cui si  e'  detto  -  la  detenzione,  la  cessione,  la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti  costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata  o
triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le
resine e gli oli da esse  derivati,  costituisce  misura  di  effetto
equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni,  ponendosi
in diretto contrasto con l'art. 34 TFUE (Cfr. CGUE  18  giugno  2019,
Austria c. Germania, C-591/17) cosi' come interpretato dalla Corte di
giustizia (CGUE 19  novembre  2020,  causa  C-663118,  cit.;  CGUE  4
ottobre 2024, causa C-793/22, cit.). 
    Tanto si afferma, si  reitera,  considerando  che  la  disciplina
unionale consente la libera circolazione dei prodotti derivati  dalla
canapa industriale nella sua interezza all'interno degli Stati membri
ai sensi degli articoli 34 e 36 TFUE. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Brindisi - Sezione GIP/GUP, nella  persona  della
sottoscritta Giudice; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli 13, 25, comma
2, 27, comma 3, e 117, della Costituzione; 
    Con riferimento all'art. 18, decreto-legge n. 48/2025, convertito
senza modifiche dalla legge n. 80/2025,  nella  parte  in  cui  vieta
l'importazione, la cessione, la  lavorazione,  la  distribuzione,  il
commercio, il trasporto, l'invio,  la  spedizione,  la  consegna,  la
vendita  al  pubblico  e  il  consumo  di  prodotti   costituiti   da
infiorescenze di canapa, anche in  forma  semilavorata,  essiccata  o
triturata,  nonche'  contenenti  tali  infiorescenze,  compresi   gli
estratti, le resine e gli olii  da  esse  derivati,  fatta  salva  la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola  dei  semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio; 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al  sig.  Presidente  del
Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Cosi' deciso in Brindisi all'esito della Camera di  consiglio
del 26 giugno 2025. 
 
           La Giudice per le indagini preliminari: Nestore