Reg. ord. n. 4 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2

Ordinanza del Tribunale di Mantova  del 24/10/2025

Tra: Maiara Cristina Scheit n.q di esercente la potestà genitoriale sul minore Arthur Vincenzo De Lucca  C/ Comune di Canneto sull'Oglio



Oggetto:

Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero da madre italiana (nel caso di specie: madre cittadina italiana iure sanguinis, come riconosciuto con sentenza pubblicata in data 11 aprile 2025) – Denunciata revoca implicita della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Incidenza, in modo arbitrario e irragionevole, su di un diritto inviolabile dell’uomo – Irragionevole limitazione all’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza – Contrasto con il riconoscimento della sovranità popolare – Lesione del diritto di voto spettante ai cittadini – Violazione della riserva di legge formale e di assemblea, ritenuta la materia dello status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della disciplina con decreto-legge – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Lesione del principio di non discriminazione sancito dalla CEDU e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Norme impugnate:

legge  del 05/02/1992  Num. 91  Art. 3 introdotto dal
decreto-legge  del 28/03/2025  Num. 36  Art. 1  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 23/05/2025  Num. 74


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 22 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 56 
Costituzione   Art. 58 
Costituzione   Art. 72 
Costituzione   Art. 72    Co.
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 14 
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York   Art. 26 
legge del 25/10/1977    Art. 26 



Testo dell'ordinanza

                        N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2025

Ordinanza  del  24  ottobre  2025  del  Tribunale  di   Mantova   nel
procedimento civile promosso da Maiara Cristina Scheit  e  Clovis  De
Lucca contro Comune di Canneto sull'Oglio. 
 
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza  italiana  in  ragione
  del  criterio  della  discendenza  (cosiddetto  iure  sanguinis)  -
  Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione  all'acquisizione
  della cittadinanza italiana in base al criterio  della  discendenza
  per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati  all'estero
  e  in  possesso  di  altra  cittadinanza  -  Applicabilita'   della
  preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
  vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992,  introdotto  dal
  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36  -  Deroghe  nel  caso   di
  riconoscimento, nel rispetto  della  normativa  applicabile  al  27
  marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
  presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non  oltre  le
  23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
  3-bis, introdotto dall'art. 1,  commi  1,  1-bis  e  1-ter  (recte:
  introdotto dall'art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo  2025,
  n.  36  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di   cittadinanza),
  convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. 


(GU n. 2 del 14-01-2026)

 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA 
                           Sezione civile 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
        Giorgio Bertola - Presidente; 
        Valeria Monti - giudice; 
        Elisabetta Pagliarini - giudice est.; 
    nel  procedimento  ex  art.  95  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 396/2000 iscritto al  n.  4503/2025  R.G.  promosso  da
Maiara Cristina Scheit, nata a Saldanha Marinho, Rio  Grande  do  Sul
(Brasile), il giorno 16  gennaio  1991,  residente  e  domiciliata  a
Carazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua  14  de  Julho,  277,
appartamento 701 - Centro, e da Clovis De Lucca, nato a Colorado, Rio
Grande do Sul, (Brasile), il giorno  22  ottobre  1969,  residente  e
domiciliato a Carazinho, Rio Grande do Sul,  (Brasile)  alla  Avenida
Flores da  acunha,  3874,  appartamento  501  -  Centro,  nella  loro
qualita' di  esercenti  la  responsabilita'  genitoriale  sul  minore
Arthur Vincenzo De Lucca,  nato  a  Carazinho,  Rio  Grande  do  Sul,
Brasile,  il  giorno  16  agosto  2021,  residente  e  domiciliato  a
Carazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua  14  de  Julho,  277,
appartamento  701,  centro,  entrambi  assistiti,  congiuntamente   e
disgiuntamente, dal prof. avv.  Alfonso  Celotto  e  dall'avv.  Maria
Stella La Malfa; 
    Contro sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull'Oglio (C.F.
81001310200), in qualita' di ufficiale di stato civile, e  Comune  di
Canneto sull'Oglio (C.F. 81001310200, P.IVA 00603980202), in  persona
del sindaco pro tempore; 
    Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 1, legge 9 febbraio 1948,
n. 1 e art. 23, legge 1° marzo 1953, n. 87. 
    1. I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art.  95,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 396/2000  contro  il  diniego  opposto
dall'ufficiale  dello  stato  civile  presso  il  Comune  di  Canneto
sull'Oglio (rif. prot. 8268 del 18 luglio 2025 del Comune di  Canneto
sull'Oglio) alla richiesta di trascrizione dell'atto di  nascita  del
figlio minore Arthur Vincenzo De Lucca, nato a  Carazinho  (Brasile),
il 16 agosto 2021, da madre cittadina italiana iure sanguinis, nata e
residente all'estero, come riconosciuto  con  sentenza  n.  1532/2024
pubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale ordinario di Brescia,
passata in giudicato (come da certificato rilasciato dal Tribunale il
18 giugno 2025). 
    In particolare, i ricorrenti hanno allegato  che  al  minore  sia
stata attribuita la cittadinanza italiana, automaticamente ope legis,
in forza dell'art. 1 della legge  n.  91/1992,  posto  che  il  fatto
costitutivo dello status  civitatis  e'  rappresentato  dal  semplice
evento  della  nascita  da  genitore   italiano,   cio'   che   rende
irrilevante, sul piano del diritto sostanziale, qualsiasi adempimento
formale, amministrativo o giudiziario. 
    Irrilevante, secondo la tesi attorea, e'  anche  la  trascrizione
dell'atto di nascita, che  ha  natura  meramente  ricognitiva  e  non
attributiva, dal momento che il diritto alla cittadinanza del  minore
sussiste ab origine, in virtu' di una fattispecie legale  perfetta  e
completa, e non  necessita  di  alcun  procedimento  o  istanza,  non
essendo prevista dalla legge alcuna condizione ostativa  o  ulteriore
manifestazione di volonta' per l'attribuzione. 
    I ricorrenti hanno dunque eccepito l'illegittimita'  del  rifiuto
opposto dall'ufficiale dello stato civile,  posto  che  la  legge  n.
74/2025, richiamata dall'ufficiale dello stato civile  nel  rigettare
la domanda di trascrizione  dell'atto  di  nascita  del  minore,  non
sarebbe applicabile ratione temporis al caso  di  specie,  posto  che
essa non introduce una causa di perdita automatica della cittadinanza
- presupposto necessario per l'applicazione di qualsiasi disposizione
limitativa dello status civitatis - dal momento che la  cittadinanza,
una volta attribuita a titolo originario, permane in capo al soggetto
e non puo' essere revocata ne'  disconosciuta  in  via  automatica  o
retroattiva. 
    In  subordine,  hanno   chiesto   di   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, 1-bis e  1-ter  del
decreto-legge n. 36/2025 (convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3-bis  legge  n.  91/1992),  per
violazione degli articoli 1 comma 2, 2, 3, 22, 24, 29, 56, 58, 72, 77
e 117 comma 1 della Costituzione. 
    2. Il pubblico ministero in sede  ha  espresso  parere  contrario
all'accoglimento del ricorso, risultando il rifiuto alla trascrizione
legittimo in base alla normativa attualmente vigente. 
    3. Il sindaco pro tempore del Comune  di  Canneto  sull'Oglio  ha
trasmesso osservazioni, effettuando una  ricostruzione  dei  fatti  e
della disciplina vigente ed eccependo che la  trascrizione  dell'atto
di nascita del minore e' stata rifiutata a seguito  dell'accertamento
che il minore medesimo non fosse in possesso di tutti  i  presupposti
stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera a), in combinato disposto con
l'art. 3-bis, comma 1, lettera c) e d), della  legge  n.  91/1992  ai
fini dell'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. 
    4. Sulla competenza del Tribunale di Mantova. 
        4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come  sussista,  in
merito alla controversia, la competenza  del  Tribunale  di  Mantova,
posto che il procedimento e' stato instaurato ai sensi dell'art.  95,
decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che prevede  che
chi intenda opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di
eseguire una trascrizione deve proporre ricorso al Tribunale nel  cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale  e'
registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale  si  chiede  che
sia eseguito l'adempimento. 
        4.2. Posto che, nel caso di specie, l'atto e' da  trascrivere
presso il Comune di Canneto sull'Oglio (MN), correttamente  e'  stata
individuata la competenza del Tribunale adito. 
    5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata
dai ricorrenti. 
        5. 1. Nel merito deve ritenersi  rilevante  la  questione  di
costituzionalita' sollevata  dai  ricorrenti,  dal  momento  che,  in
applicazione della normativa  anteriore  all'entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n. 74/2025, la  domanda
dei ricorrenti risulterebbe fondata. 
        5.2. Da un lato, infatti,  e'  comprovato  il  fatto  che  il
minore Arthur Vincenzo  De  Lucca  e'  nato  in  Brasile  e  possiede
cittadinanza brasiliana, nonche'  il  fatto  che,  sulla  base  della
documentazione prodotta dai  ricorrenti,  egli  discende,  per  linea
materna, da cittadina italiana (cfr. doc. 3 - sentenza  n.  2992/2024
con cui e' stata dichiarato che la madre, Scheit Maiara Cristina,  e'
cittadina italiana; doc. 4 - attestazione di passaggio  in  giudicato
della sentenza del 18 giugno 2025; doc. 5 - certificato integrale  di
nascita del minore con traduzione asseverata e apostille). 
        E' dunque incontrovertibile che, sulla base della  disciplina
previgente, ai sensi dell'art. 1,  legge  n.  91/1992,  egli  avrebbe
acquisito  iure  sanguinis,  fin  dalla  nascita,   la   cittadinanza
italiana, essendo stata la madre dichiarata  cittadina  italiana  con
sentenza passata in giudicato. 
        5.3. D'altro canto, non e' controvertibile che, a fronte  del
portato letterale della legge, la normativa applicabile  al  caso  di
specie sia quella successiva all'entrata in vigore del  decreto-legge
n. 36/2025, convertito, con modificazioni, in legge n.  74/2025,  che
ha introdotto l'art. 3-bis  alla  legge  n.  91/1992,  non  potendosi
dunque, nel caso  di  specie,  fare  ricorso  all'applicazione  della
normativa previgente, come pure richiesto,  in  via  principale,  dai
ricorrenti. 
        5.4. L'art. 3-bis citato (Disposizioni transitorie in materia
di acquisto della  cittadinanza  per  nascita)  recita  infatti  come
segue: 
          1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della  presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,  agli  articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai  acquistato  la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima  della  data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: 
a) lo  stato  di  cittadino  dell'interessato  e'  riconosciuto,  nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di
domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data; 
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato  e'  riconosciuto,  nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito  di
domanda,  corredata  della  necessaria   documentazione,   presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato  da
appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro
le 23,59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; 
          b) lo stato  di  cittadino  dell'interessato  e'  accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23,59,
ora di Roma, della medesima data; 
          c) un ascendente di primo o di secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana; 
          d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio. 
        Per  espressa  scelta  del  legislatore,  dunque,  la  norma,
derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, e' applicabile  anche
a chi sia nato all'estero prima della sua data di entrata in  vigore,
come e' nel caso di specie. 
        5.5. Stante la chiarezza  lessicale  della  norma,  essa  non
appare  altrimenti  interpretabile,  anche  in  senso  conforme  alla
Costituzione. 
        5.6. Ai sensi della nuova  disciplina  normativa,  introdotta
dal decreto-legge n. 36/2025, dovrebbe ritenersi che  il  minore  non
abbia mai acquisito la cittadinanza italiana,  non  rientrando  nelle
clausole derogatorie previste dalla legge, atteso  che:  non  risulta
proposta domanda in via amministrativa o giudiziale prima  delle  ore
23,59 del 27 marzo 2025; non risulta che gli  ascendenti  del  minore
abbiano soggiornato in Italia per due anni prima  della  nascita  del
figlio; gli ascendenti  del  minore  non  avevano  esclusivamente  la
cittadinanza italiana. 
    6.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita' sollevata dai ricorrenti. 
        6.1.  La  questione  non  appare  manifestamente   infondata,
quantomeno in  merito  ai  profili  rilevati  dai  ricorrenti  meglio
evidenziati nel prosieguo. 
        Il Collegio ritiene infatti che  vi  sia  fondato  motivo  di
dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, legge  n.
91/1992, introdotto dagli articoli 1, comma  1,  1-bis  e  1-ter  del
decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente la  disciplina
dell'acquisto automatico della cittadinanza iure sanguinis anche  per
coloro che erano nati al momento dell'entrata in vigore della  norma,
dettando, peraltro sempre retroattivamente, una  speciale  disciplina
per l'acquisto della cittadinanza del  minore  straniero  o  apolide,
mediante dichiarazione di volonta' espressa dal genitore o tutore. 
        A ben vedere, la norma comporta una limitazione  del  diritto
al  riconoscimento  della  cittadinanza  italiana,  introducendo  una
normativa speciale in deroga agli  ordinari  criteri  in  materia  di
riconoscimento della cittadinanza italiana, anche per i soggetti nati
prima dell'entrata in vigore della stessa e che dunque  avevano  gia'
acquisito, automaticamente  e  fin  dalla  nascita,  la  cittadinanza
italiana. 
        6.2. Sul punto, appare utile richiamare  quanto  recentemente
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza  n.
25318 del 2022), che ha  ripercorso  i  principi  fondamentali  posti
dalla  legge  n.  91/1992  per  l'accertamento   del   diritto   alla
cittadinanza  italiana,  ribadendo  come  la  cittadinanza  sia   una
qualita' attribuita dalla legge e che  indica  l'appartenenza  di  un
soggetto a uno stato, a cui corrisponde un patrimonio  di  diritti  e
doveri. 
        La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente
che: «l'ordinamento giuridico italiano  mantiene  per  tradizione  un
approccio conservatore, senza  alterazioni  sostanziali  rispetto  al
prevalente  criterio  di   acquisizione   della   cittadinanza   iure
sanguinis, praticamente immutato  fin  dal  codice  civile  del  1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del  1992.  L'acquisto  fondamentale  e'  a
titolo originario per nascita. Fino al 1992 cio'  equivaleva  a  dire
che e' cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino,  oppure,
quando il padre e' ignoto  (o  apolide),  chi  sia  figlio  di  madre
cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912.  Il
quadro e' mutato  con  la  legge  n.  91  del  1992,  frutto  di  una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente  nel  senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di  padre  o  di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della  Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi  [...]  Puo'  osservarsi
che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per  l'appunto
iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona  e
il territorio (iure loci o, come anche si dice,  iure  soli,  piu'  o
meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte),  ha  giustificato
(e tuttora in parte giustifica, nella  legge  n.  91  del  1992)  una
decisa restrizione delle possibilita' di acquisto della  cittadinanza
di  chi  non  vanti  ascendenti  italiani,  ma   anche   -   per   la
contraddizione che non consente - una altrettanto decisa  restrizione
delle  possibilita'  di   ravvisare   fattispecie   estintive   della
cittadinanza degli italiani all'estero.  E'  un  fatto  assolutamente
ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto  della  perdita
della cittadinanza italiana puo' dipendere  solo  dalla  legislazione
nazionale, secondo le previsioni in questa pro  tempore  rinvenibili,
non mai invece  da  decisioni  attuate  in  un  ambito  ordinamentale
straniero.  Proprio  da  cio'  e'  originato  il  riconoscimento  dei
fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo  sviluppo
e  l'evoluzione  del  diritto  internazionale.  Fenomeni  dei   quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge  n.  91  del  1992)  tende
semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali  fenomeni  di
doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e  finanche  all'epoca)  la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del  1907.
[...]  La  risultante  di  un  tale  schema  e'  molto  semplice.  La
cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo
status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed  e'
imprescrittibile. Esso e' giustiziabile in ogni tempo  in  base  alla
semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla  nascita
da cittadino italiano. Donde la prova e' nella linea di trasmissione.
Resta salva solo  l'estinzione  per  effetto  di  rinuncia  (v.  gia'
Cassazione  Sezioni  Unite  n.  4466-09).  Ne  segue  che,   ove   la
cittadinanza sia  rivendicata  da  un  discendente,  null'altro  -  a
legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo:
di essere  appunto  discendente  di  un  cittadino  italiano;  mentre
incombe alla controparte, che ne  abbia  fatto  eccezione,  la  prova
dell'evento interruttivo della linea  di  trasmissione»  (in  termini
Cassazione Sezioni  Unite sentenza   n.   25318   del   2022,   conf.
Cassazione Sezioni  Unite n.4466/2009,   ricognitiva   dei   principi
affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983). 
        6.3. In forza di tale consolidata ricostruzione  ermeneutica,
in applicazione del c.d. «diritto  vivente»,  deve  ritenersi  che  -
quantomeno nel regime previgente al  decreto-legge  n.  36/2025  -  i
soggetti  nati  all'estero  che  potevano   dimostrare   la   propria
discendenza ininterrotta da un cittadino italiano  fossero  per  cio'
solo cittadini italiani, essendo la qualita'  di  cittadino  italiano
una qualita' essenziale della persona, con  caratteri  d'assolutezza,
originarieta',   indisponibilita'   e   imprescrittibilita'    (cosi'
Cassazione Sezioni Unite n. 4466/2009 cit.). 
        La  circostanza  che  costoro  avessero,  o  meno,  agito  in
giudizio per il riconoscimento formale del loro status  di  cittadini
costituiva invero una semplice circostanza di fatto,  irrilevante  ai
fini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto
giuridico «a formazione progressiva», ma  di  un  diritto  soggettivo
perfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il
mancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa  venire
meno l'esistenza del diritto  (arg.  da  Cassazione Sezioni  Unite n.
29459/2019,  intervenuta   sul   diverso   tema   dell'applicabilita'
retroattiva  delle  norme  restrittive  in  materia   di   protezione
umanitaria introdotte dalla novella del 2020). 
        6.4.    Una    interpretazione     contraria,     d'altronde,
contrasterebbe  con   l'impostazione   ermeneutica   adottata   dalla
giurisprudenza consolidata, oltre che con la natura  dichiarativa,  e
non certo costitutiva, pacificamente riconosciuta  alle  sentenze  di
accertamento della cittadinanza iure sanguinis (diversamente rispetto
a  quanto  possa  dirsi  nelle  diverse  ipotesi  di  acquisto  della
cittadinanza  per  c.d.  «naturalizzazione»),  che  si  limitano   ad
accertare o dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita. 
        6.5. Alla luce di cio', sono chiari i dubbi  di  legittimita'
costituzionale della norma oggetto di controversia, che introduce una
ipotesi di ablazione di uno status di cittadino  gia'  acquisito  dal
soggetto nato all'estero da madre italiana. 
        Infatti, nonostante nella  relazione  di  accompagnamento  al
disegno di conversione in  legge  del  decreto-legge  n.  36/2025  il
legislatore abbia precisato che la disposizione di cui al nuovo  art.
3-bis, legge n. 91/1992 (articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1,  del
decreto-legge n. 36/2025), «trova collocazione dopo  l'art.  3  della
legge,  in  quanto  non  si  tratta  di  un  caso  di  perdita  della
cittadinanza italiana ulteriore rispetto a quelli previsti  dall'art.
13, ma di una preclusione, operante ex tunc, all'acquisto  automatico
della  cittadinanza»,  inverando,  dunque,  «un'ipotesi  di   mancato
acquisto ex tunc della cittadinanza e non di  perdita  della  stessa»
(cfr. pag. 24-25), il Collegio ritiene evidente che la norma sancisca
il mancato acquisto originario di uno status che tuttavia, di  fatto,
era gia' stato acquisito al momento della nascita. 
        Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica  ex
tunc della cittadinanza, o meglio una sorta di revoca implicita della
cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in vigore
del decreto in parola, avevano gia' acquisito, grazie alla nascita da
cittadino  italiano,  la   titolarita'   sostanziale   dello   status
civitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento
della titolarita' del diritto, tramite una dichiarazione di  volonta'
espressa. 
        6.6. Cio'  posto,  la  norma  appare  in  contrasto  con  gli
articoli 1, 2, 3, 22, 24, 56 e 58 della Costituzione, oltre  che  con
gli articoli 72, 77 e 117 comma 1 della Costituzione. 
    7. Ragioni di contrasto con l'art. 22 della Costituzione. 
        7.1. In primo luogo, la norma appare,  macroscopicamente,  in
contrasto con l'art.  22  della  Costituzione,  in  forza  del  quale
«Nessuno puo' essere privato, per motivi  politici,  della  capacita'
giuridica, della cittadinanza, del nome». 
        7.2. L'interpretazione sistematica della norma costituzionale
induce, infatti, a escludere che il diritto di ciascun  cittadino  al
mantenimento del proprio status civitatis  possa  essere  sacrificato
per motivi connessi agli interessi pubblici della comunita'. 
        In  merito,  il  Collegio  osserva  che   l'art.   22   della
Costituzione non possa essere interpretato nel solo senso di  vietare
la privazione della cittadinanza come strumento  di  repressione  del
dissenso, ma anche nel senso di  attribuire  rilievo  a  ogni  motivo
riconducibile a interessi «politici» in senso lato, dunque sia quelli
delle forze politiche al potere  in  un  dato  momento  storico,  sia
quelli assunti come propri dell'intera comunita' nazionale. 
        Diversamente, si finirebbe per svuotare  la  disposizione  di
senso,  riducendola  a  una  mera  ripetizione  di   altri   precetti
costituzionali, dal momento che il divieto di  privare  taluno  della
cittadinanza  in  ragione  delle  idee  che  professa  potrebbe  gia'
desumersi dal principio democratico, da quello di  eguaglianza  e  di
non discriminazione. 
        Peraltro, la stessa collocazione della norma tra le  garanzie
dei rapporti civili,  anziche'  in  quella  relativa  agli  «elementi
costitutivi» dello Stato, sottolineando il nesso tra  cittadinanza  e
tutela  delle  liberta'  costituzionali,  sembrerebbe  escludere  che
questi  aspetti  essenziali   della   personalita'   possano   essere
sacrificati sulla base  dell'esclusiva  considerazione  di  interessi
pubblici assunti come preminenti. 
        7.3. In violazione di tale precetto, la norma in esame  priva
della cittadinanza italiana i cittadini italiani iure sanguinis, nati
prima dell'entrata in vigore del  decreto  in  parola,  per  asseriti
interessi pubblici ritenuti preminenti, quali sarebbero, nel caso  di
specie, la regolamentazione dei flussi delle domande di  accertamento
della  cittadinanza  italiana,  iure  sanguinis,  da  discendenti  di
cittadini italiani emigrati all'estero. 
        7.4. Orbene, se l'acquisto di  una  determinata  cittadinanza
non puo' considerarsi un diritto in se', stante  l'ampio  margine  di
discrezionalita' riservato al legislatore nel  decidere  quali  siano
gli individui che formano il proprio popolo e a quali  condizioni  la
cittadinanza possa attribuirsi, una simile ampia discrezionalita' non
puo' riconoscersi per il caso in cui lo status di cittadino sia  gia'
stato acquisito, configurando un vero e proprio diritto  fondamentale
dell'individuo,  che  costituisce  una  qualita'   essenziale   della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarieta', indisponibilita'
e imprescrittibilita' che lo  rendono  giustiziabile  in  ogni  tempo
(cfr. in questi termini Cassazione civ., Sezioni Unite,  sentenza  n.
4466 del 2006; nonche', piu' di  recente,  Cassazione  civ.,  Sezioni
Unite, sentenza nn. 25317 e 25318 del 2022). 
    8. Ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
        8.1. Sotto tale  profilo,  la  norma  rimessa  all'attenzione
della Corte appare, inoltre, idonea a violare altresi' l'art. 3 della
Costituzione, sotto un duplice profilo. 
        8.2. In primo luogo, l'art. 3 della Costituzione sottende  un
canone di coerenza, quale forma di certezza del diritto, e  fonda  il
principio di affidamento nella legge, quale limite alla  modifica  da
parte del legislatore dei rapporti di durata. 
        8.3. Va premesso  che,  nel  nostro  ordinamento,  pur  nella
vigenza del  principio  di  irretroattivita'  della  legge  ai  sensi
dell'art. 11 delle preleggi, la legge  civile  retroattiva  non  puo'
ritenersi di per se' illegittima, purche' vengano rispettati puntuali
limiti individuati dal dettato e dalla giurisprudenza costituzionale. 
        Sul  punto,  anche  la   giurisprudenza   costituzionale   ha
costantemente riconosciuto che il valore del  legittimo  affidamento,
che trova copertura costituzionale nell'art.  3  della  Costituzione,
non esclude  che  il  legislatore  possa  adottare  disposizioni  che
modificano in senso sfavorevole agli  interessati  la  disciplina  di
rapporti giuridici, «anche se l'oggetto di questi sia  costituito  da
diritti soggettivi perfetti», precisando come  cio'  possa  avvenire,
tuttavia, a condizione «che tali disposizioni non  trasmodino  in  un
regolamento  irrazionale,  frustrando,  con  riguardo  a   situazioni
sostanziali  fondate  sulle  leggi  precedenti,   l'affidamento   dei
cittadini nella sicurezza giuridica,  da  intendersi  quale  elemento
fondamentale dello Stato di diritto» (ex multis, sentenze n.  54  del
2019, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del  2014,  n.
310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n.
31 del 2011). 
        L'efficacia retroattiva della legge trova, dunque, un  limite
nel  «principio  dell'affidamento  dei  consociati   nella   certezza
dell'ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve
in irragionevolezza  e  comporta,  di  conseguenza,  l'illegittimita'
della norma retroattiva (cfr. sentenza n. 69 del 2014,  che  richiama
sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236  e
n. 206 del 2009, per tutte). 
        8.4. Orbene, ritiene il  Collegio  che  la  scelta  di  agire
retroattivamente sul riconoscimento dello status  civitatis,  proprio
alla luce di quanto  sopra,  abbia  leso  il  legittimo  affidamento,
confortato da  consolidata  giurisprudenza,  di  quanti,  nati  prima
dell'entrata in vigore della  normativa  in  oggetto,  avessero  gia'
acquisito alla nascita la cittadinanza  italiana,  ancorche'  non  ne
avessero (ancora) chiesto il riconoscimento formale. 
        Costoro, infatti, alla data del 27 marzo 2025, erano gia'  da
considerarsi cittadini italiani a tutti gli effetti poiche', anche se
non  avevano  esercitato  i  diritti  derivanti  dallo   status,   ne
possedevano  la   titolarita'   sostanziale   e   confidavano   nella
possibilita' di ottenere il riconoscimento anche di quella formale. 
        Tale legittimo affidamento e' stato frustrato nel momento  in
cui il legislatore ha modificato retroattivamente il regime delineato
dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992. 
        8.5. In secondo luogo, la disciplina contestata sembra  porsi
in violazione del principio di  uguaglianza  sostanziale,  che  trova
anch'esso copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione. 
        L'art. 3-bis al comma 1 lettera a),  a-bis)  e  b)  legge  n.
91/1992 tratta, infatti, in modo difforme  soggetti  che  si  trovano
nelle medesime condizioni di fatto, ossia soggetti  con  cittadinanza
straniera nati da genitori (o ascendenti)  cittadini  italiani  prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2025, sottoponendo  il
riconoscimento della  cittadinanza  a  condizioni  arbitrarie  e  non
dipendenti dalle volonta' del soggetto, tra cui, in  particolare,  la
data di presentazione della documentazione  per  l'ottenimento  della
cittadinanza all'ufficio consolare o al sindaco competenti o la  data
della  presentazione  della  domanda  giudiziale  per  l'accertamento
dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis. 
        8.6. Non puo' certo ignorarsi come,  indipendentemente  dalla
volonta' degli interessati, la concreta possibilita'  di  presentare,
agli uffici consolari, al sindaco ovvero  all'autorita'  giudiziaria,
la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta  trasmissione  della
cittadinanza  italiana  iure  sanguinis  non  e'  certa  nei   tempi,
dipendendo anche da fattori  burocratici  e  procedurali,  prodromici
alla presentazione della domanda, del tutto estranei  alla  sfera  di
controllo del cittadino. 
        In questa  prospettiva,  la  differenza  di  trattamento  tra
coloro che hanno presentato una domanda giudiziale ovvero una domanda
agli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025
e coloro che l'hanno presentata dopo, appare del tutto arbitraria. 
    9. Ragioni di contrasto con l'art. 2 della Costituzione. 
        9.1. Il Collegio ritiene che la norma  in  oggetto  presenti,
nella sua applicabilita' retroattiva ai soggetti nati prima della sua
entrata in vigore, anche profili  di  violazione  dell'art.  2  della
Costituzione, incidendo in modo  arbitrario  e  irragionevole  su  un
diritto inviolabile dell'uomo. 
        9.2.  Come  gia'  evidenziato,  infatti,  il   diritto   alla
cittadinanza  iure  sanguinis,  fondato  sulla  discendenza   da   un
cittadino italiano, non nasce da  una  concessione  dello  Stato,  ma
esiste  gia'  in  capo  alla  persona,  qualificandosi  come  diritto
originario, naturale e imprescrittibile. 
        Diversamente, l'art. 3-bis, legge n. 91/1992  considera  tale
diritto, anche per coloro che lo abbiano gia' acquisito, essendo nati
prima  dell'entrata  in  vigore  dell'attuale  disciplina,  come   un
beneficio da  ottenere  previa  domanda,  entro  una  scadenza  data,
trasformando un diritto riconosciuto in un beneficio da domandare. 
    10. Ragioni di contrasto con l'art. 24 della Costituzione. 
        10.1. Le norme contestate, allo stesso tempo, violano  l'art.
24 della Costituzione, nella misura  in  cui  ostacolano  e  limitano
irragionevolmente, anche dal puto di vista temporale, per un soggetto
che abbia gia' acquisito ab origine  la  cittadinanza  italiana  iure
sanguinis,  l'accesso  alla  tutela   giurisdizionale   del   diritto
soggettivo alla cittadinanza. 
        L'art.  3-bis,  legge  n.  91/1992,  infatti,  non  introduce
neppure norme di diritto intertemporale, omettendo di individuare  un
termine ragionevole, successivo all'entrata in  vigore  della  norma,
per consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso
le autorita' amministrative  o  giudiziarie  competenti  al  fine  di
ottenere  il  riconoscimento  della   cittadinanza   acquisita   iure
sanguinis. 
    11. Ragioni di contrasto con gli articoli 1  comma  2,  57  e  58
della Costituzione. 
    12. Ancora, l'art. 3-bis legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1
decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 74/2024, intervenendo a escludere o limitare  retroattivamente  il
riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri  che
l'abbiano gia' acquisita iure sanguinis, si pone in  contrasto  anche
con l'art. 1, comma 2, della Costituzione che riconosce la sovranita'
popolare  e  con  gli  articoli  56  e  58  della  Costituzione,  che
sanciscono il diritto di voto riservato ai cittadini. 
    La cittadinanza italiana,  infatti,  rappresenta  il  presupposto
indefettibile dell'esercizio dei diritti politici attivi  e  passivi,
in particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati  ed  il
Senato della  Repubblica  (articoli  56  e  58  della  Costituzione),
nonche' per i referendum ex art. 75 della Costituzione. 
    13.  Ragioni  di  contrasto  con  gli  articoli  72  e  77  della
Costituzione. 
        13.1. Da ultimo, profili di  dubbia  conformita'  al  dettato
costituzionale sono rappresentati  dall'impiego,  per  l'introduzione
della  normativa  in  parola,  dello  strumento  della   decretazione
d'urgenza. 
        13.2. Ritiene, infatti, il  Collegio  che  la  materia  della
cittadinanza debba intendersi coperta da riserva di legge formale,  o
meglio, sul piano procedimentale, da riserva di assemblea,  ai  sensi
dell'art. 72, comma 4,  della  Costituzione,  potendo  dunque  essere
disciplinata soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento e
non dagli altri atti aventi forza di legge (quali i decreti-legge). 
        13.3.  L'art.  72,  comma  4,  della  Costituzione,  infatti,
individua alcune materie o fattispecie la  cui  regolamentazione  per
via legislativa deve necessariamente seguire «la procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della camera». 
        La  ratio  della  previsione  di  una  riserva  di  legge  di
assemblea si rinviene nell'opportunita' di far discutere  determinati
disegni di legge di importanza politica e istituzionale in  una  sede
che, per sua natura, implichi garanzie di pubblicita' delle sedute  e
di presenza integrale degli schieramenti  politici  che  non  possono
essere assicurate in altre sedi. 
        Orbene, se il detto legame tra riserva  di  legge  formale  e
riserva di assemblea venisse negato, avrebbe poco  senso  imporre  un
esame e un'approvazione da parte  dell'assemblea,  posto  che  questi
potrebbero essere agevolmente aggirati attraverso  un  mutamento  del
tipo di atto legislativo,  idoneo  a  eludere  finanche  l'intervento
diretto parlamentare. 
        13.4. Fatta tale premessa, occorre  evidenziare  che  tra  le
materie coperte da riserva di assemblea ai sensi dell'art. 72,  comma
4, della Costituzione si rinvengono «la materia costituzionale» e  la
«materia elettorale». 
        Ebbene,   entrambe   le    materie    vengono    interpretate
estensivamente, cosi' da ricomprendere, rispettivamente, ogni disegno
di  legge  di   particolare   importanza   che   riguardi   l'assetto
istituzionale, nonche' ogni aspetto della  disciplina  relativa  alla
funzione elettorale, ivi comprese le  condizioni  per  l'attribuzione
della capacita' elettorale attiva e passiva. 
        13.5. Sulla base di cio', puo' ben ritenersi che  la  materia
attinente  allo  status  civitatis  appaia  coperta  da  riserva   di
assemblea (e, quindi, anche da riserva di legge formale), trattandosi
di materia suscettibile di rientrare tanto nell'alveo  della  materia
costituzionale quanto, in senso piu' ampio, di quella elettorale. 
        La scelta circa i soggetti che compongono il  popolo  di  uno
Stato incide, infatti, direttamente su un elemento costitutivo  dello
Stato medesimo e sulla conformazione del rapporto  di  rappresentanza
politica. 
        E' dunque evidente l'incidenza della  normativa  in  oggetto,
che verte su una materia che concorre a qualificare la forma di Stato
in senso democratico e che incide direttamente sulla composizione del
corpo elettorale e sulla definizione del rapporto  di  rappresentanza
politica, dal momento che la cittadinanza definisce l'appartenenza  e
la partecipazione alla vita politica e sociale della comunita'. 
        La cittadinanza italiana, infatti, come gia' evidenziato, non
costituisce soltanto uno status giuridico individuale, ma rappresenta
il presupposto  indefettibile  dell'esercizio  dei  diritti  politici
attivi e passivi, in particolare del diritto di voto  per  la  Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica (articoli 56  e  58  della
Costituzione),  nonche'  per  i   referendum   ex   art.   75   della
Costituzione. 
        Conseguentemente,   qualsiasi   intervento   normativo    che
modifichi le condizioni per l'acquisizione  della  cittadinanza  iure
sanguinis, restringendone retroattivamente  i  criteri  o  escludendo
soggetti precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita
del corpo elettorale, ovvero della base soggettiva su cui si fonda la
sovranita'  democratica,  che  richiede  il  ricorso  alla  procedura
«normale» di produzione legislativa, ex art. 72 della Costituzione. 
        13.6. In ogni caso, anche ove si ritenesse la materia esclusa
da quelle sottoposte a riserva di legge e di assemblea, appare  arduo
riconoscere, nel caso  di  specie,  i  presupposti  di  straordinaria
necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77  della  Costituzione  che
consentano al Governo di provvedere tramite decreto-legge. 
        13.7. Sul punto il Collegio osserva,  infatti,  come  intento
dichiarato dal Governo nel preambolo del decreto-legge n. 36/2025 sia
quello di arginare «la crescita continua ed esponenziale della platea
di potenziali cittadini  italiani  che  risiedono  al  di  fuori  del
territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso  di  una  o
piu' cittadinanze diverse da quella  italiana,  sono  prevalentemente
legati ad altri Stati da vincoli profondi  di  cultura,  identita'  e
fedelta'», dal momento che l'«assenza di  vincoli  effettivi  con  la
Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini,  che  potrebbe
raggiungere  una  consistenza  pari  o  superiore  alla   popolazione
residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio
serio  ed  attuale  per  la  sicurezza   nazionale   e,   in   virtu'
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli  altri  Stati
membri della stessa e dello Spazio Schengen». 
        Il  Governo  ha  dunque  ritenuto  sussistenti   profili   di
straordinaria  necessita'  e  urgenza  «per   evitare,   nelle   more
dell'approvazione di  una  riforma  organica  delle  disposizioni  in
materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato  afflusso  di
domande  di  riconoscimento  della  cittadinanza,  tale  da  impedire
l'ordinata  funzionalita'  degli  uffici  consolari  all'estero,  dei
comuni e degli uffici giudiziari». 
        13.8. Orbene, la questione del sovraccarico  di  tribunali  e
consolati di istanze per  il  riconoscimento  della  cittadinanza  da
parte degli italiani all'estero, anche ove privi di reali legami  con
la Repubblica italiana, e' ampiamente nota e annosa. 
        Cio'  fa  emergere  seri  dubbi  sull'esistenza   dei   reali
presupposti  che  giustifichino  il  ricorso  allo  strumento   della
decretazione d'urgenza, pur non volendosi negare la necessita' di  un
intervento legislativo organizzato e  armonico  sul  punto,  ribadita
finanche dalla  stessa  Corte  costituzionale  (cfr.  in  motivazione
sentenza n. 142/2025),  che  tuttavia  deve  coinvolgere,  stante  la
portata e l'impatto della materia, le due camere del Parlamento. 
        Il  Collegio  ritiene,  infatti,  che  difetti   ogni   reale
presupposto di straordinarieta',  imprevedibilita'  o  emergenza  che
possa giustificare un intervento legislativo tramite lo strumento del
decreto-legge, che peraltro ha introdotto una disciplina  retroattiva
e peggiorativa per coloro che hanno gia' acquistato, iure  sanguinis,
la cittadinanza italiana per nascita. 
    14.  Ragioni  di  contrasto  con  l'art.  117,  comma  1,   della
Costituzione. 
    15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato,  le  norme  in
parola si pongono, da ultimo, in  contrasto  anche  con  l'art.  117,
comma   1,   della   Costituzione,   in   relazione   agli   obblighi
internazionali e al rispetto del  principio  di  non  discriminazione
sancito dall'art. 14 CEDU, e dall'art. 26  del  Patto  internazionale
sui diritti civili e politici. 
    16. Conclusioni. 
        16.1. Tutto cio' premesso, la normativa ordinaria  introdotta
con decreto-legge n. 36/2025, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 74/2025, che ha  introdotto  l'art.  3-bis  della  legge  n.
91/1992 appare costituzionalmente illegittima, nella parte in cui  fa
retroagire gli effetti limitativi dello  status  di  cittadino  a  un
momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, limitando
alle successive lettere da a) a b) dell'art. 3-bis citato il  diritto
all'accertamento  della  cittadinanza  italiana  «per   nascita»   al
rispetto di determinate condizioni introdotte ex novo, per  tutte  le
ragioni esposte e alla luce dei parametri costituzionali richiamati. 
        La scelta legislativa introdotta dall'art.  3-bis,  legge  n.
91/1992 appare infatti, come ampiamente esposto, assimilabile  a  una
revoca ex tunc di un  diritto  acquisito  da  parte  di  soggetti  da
considerarsi cittadini italiani dalla nascita, senza che neppure  sia
stato introdotto un ragionevole termine, decorrente  dall'entrata  in
vigore  della  norma,  per  la  presentazione  di  una   domanda   di
riconoscimento della cittadinanza italiana, dal cui  inutile  spirare
far derivare la perdita dello status. 
        16.2.  Peraltro,  come  gia'  evidenziato  nell'ordinanza  n.
167/2025 del Tribunale di Torino pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
17 settembre 2025, n. 38,  con  cui  le  medesime  norme  sono  state
impugnate con riferimento  a  parametri  costituzionali  parzialmente
identici a quelli invocati nella presente ordinanza, la dichiarazione
di parziale incostituzionalita' dell'art. 3-bis, legge n. 91/1992 nei
termini sopra prospettati consentirebbe di conservare l'effetto utile
della riforma  legislativa,  volta  a  dare  concreta  attuazione  al
principio internazionale del «legame effettivo», di recente  ribadito
finanche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  (sentenza  del
29  aprile  2025,  causa  C-181/23),  eliminando   al   contempo   le
conseguenze pregiudizievoli derivanti  dall'applicazione  retroattiva
(a tutte le persone gia' nate) della nuova normativa. 
        Eliminati all'art. 3-bis, legge  n.  91/1992  i  periodi  che
espressamente ne  prevedono  l'applicazione  retroattiva,  resterebbe
possibile,  infatti,  un'unica   interpretazione   costituzionalmente
orientata della nuova normativa in  materi  di  cittadinanza:  quella
dell'applicabilita' dell'articolo citato soltanto alle  persone  nate
successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge  n.  36/2025,
valendo per gli altri la regola generale di  cui  all'art.  11  delle
preleggi, alla stregua della quale «la  legge  non  dispone  che  per
l'avvenire».  

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l'art.
134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1  del
9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge n.  87  del  1°  marzo  1953,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art.  1
comma 1, 1-bis e  1-ter  del  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36
(Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cittadinanza   italiana),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2025,  n.  74,
nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica  a  «chi
e' nato all'estero anche prima della data di entrata  in  vigore  del
presente articolo» ed  alle  condizioni  previste  alle  lettere  a),
a-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22,  24,  56,  58,
72,  77  e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  con  riferimento
all'art. 14 della CEDU ed all'art. 26 del  Patto  internazionale  sui
diritti civili e politici: 
        dispone la sospensione del presente procedimento; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa e alla  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio della Sezione  civile  del
Tribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025. 
 
                       Il Presidente: Bertola