Reg. ord. n. 4 del 2026 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2
Ordinanza del Tribunale di Mantova del 24/10/2025
Tra: Maiara Cristina Scheit n.q di esercente la potestà genitoriale sul minore Arthur Vincenzo De Lucca C/ Comune di Canneto sull'Oglio
Oggetto:
Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero da madre italiana (nel caso di specie: madre cittadina italiana iure sanguinis, come riconosciuto con sentenza pubblicata in data 11 aprile 2025) – Denunciata revoca implicita della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Incidenza, in modo arbitrario e irragionevole, su di un diritto inviolabile dell’uomo – Irragionevole limitazione all’accesso alla tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla cittadinanza – Contrasto con il riconoscimento della sovranità popolare – Lesione del diritto di voto spettante ai cittadini – Violazione della riserva di legge formale e di assemblea, ritenuta la materia dello status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della disciplina con decreto-legge – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali – Lesione del principio di non discriminazione sancito dalla CEDU e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Norme impugnate:
decreto-legge del 28/03/2025 Num. 36 Art. 1 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 23/05/2025 Num. 74
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 1 Co. 2
Costituzione Art. 2
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 22
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 56
Costituzione Art. 58
Costituzione Art. 72
Costituzione Art. 72 Co. 4
Costituzione Art. 77
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 14
Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York Art. 26
legge del 25/10/1977 Art. 26
Testo dell'ordinanza
N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2025
Ordinanza del 24 ottobre 2025 del Tribunale di Mantova nel
procedimento civile promosso da Maiara Cristina Scheit e Clovis De
Lucca contro Comune di Canneto sull'Oglio.
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione
del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) -
Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione
della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza
per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero
e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita' della
preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal
decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroghe nel caso di
riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27
marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le
23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
3-bis, introdotto dall'art. 1, commi 1, 1-bis e 1-ter (recte:
introdotto dall'art. 1, comma 1,) del decreto-legge 28 marzo 2025,
n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
(GU n. 2 del 14-01-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:
Giorgio Bertola - Presidente;
Valeria Monti - giudice;
Elisabetta Pagliarini - giudice est.;
nel procedimento ex art. 95 decreto del Presidente della
Repubblica n. 396/2000 iscritto al n. 4503/2025 R.G. promosso da
Maiara Cristina Scheit, nata a Saldanha Marinho, Rio Grande do Sul
(Brasile), il giorno 16 gennaio 1991, residente e domiciliata a
Carazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua 14 de Julho, 277,
appartamento 701 - Centro, e da Clovis De Lucca, nato a Colorado, Rio
Grande do Sul, (Brasile), il giorno 22 ottobre 1969, residente e
domiciliato a Carazinho, Rio Grande do Sul, (Brasile) alla Avenida
Flores da acunha, 3874, appartamento 501 - Centro, nella loro
qualita' di esercenti la responsabilita' genitoriale sul minore
Arthur Vincenzo De Lucca, nato a Carazinho, Rio Grande do Sul,
Brasile, il giorno 16 agosto 2021, residente e domiciliato a
Carazinho, Rio Grande do Sul (Brasile) alla Rua 14 de Julho, 277,
appartamento 701, centro, entrambi assistiti, congiuntamente e
disgiuntamente, dal prof. avv. Alfonso Celotto e dall'avv. Maria
Stella La Malfa;
Contro sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull'Oglio (C.F.
81001310200), in qualita' di ufficiale di stato civile, e Comune di
Canneto sull'Oglio (C.F. 81001310200, P.IVA 00603980202), in persona
del sindaco pro tempore;
Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 1, legge 9 febbraio 1948,
n. 1 e art. 23, legge 1° marzo 1953, n. 87.
1. I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 95, decreto del
Presidente della Repubblica n. 396/2000 contro il diniego opposto
dall'ufficiale dello stato civile presso il Comune di Canneto
sull'Oglio (rif. prot. 8268 del 18 luglio 2025 del Comune di Canneto
sull'Oglio) alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del
figlio minore Arthur Vincenzo De Lucca, nato a Carazinho (Brasile),
il 16 agosto 2021, da madre cittadina italiana iure sanguinis, nata e
residente all'estero, come riconosciuto con sentenza n. 1532/2024
pubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale ordinario di Brescia,
passata in giudicato (come da certificato rilasciato dal Tribunale il
18 giugno 2025).
In particolare, i ricorrenti hanno allegato che al minore sia
stata attribuita la cittadinanza italiana, automaticamente ope legis,
in forza dell'art. 1 della legge n. 91/1992, posto che il fatto
costitutivo dello status civitatis e' rappresentato dal semplice
evento della nascita da genitore italiano, cio' che rende
irrilevante, sul piano del diritto sostanziale, qualsiasi adempimento
formale, amministrativo o giudiziario.
Irrilevante, secondo la tesi attorea, e' anche la trascrizione
dell'atto di nascita, che ha natura meramente ricognitiva e non
attributiva, dal momento che il diritto alla cittadinanza del minore
sussiste ab origine, in virtu' di una fattispecie legale perfetta e
completa, e non necessita di alcun procedimento o istanza, non
essendo prevista dalla legge alcuna condizione ostativa o ulteriore
manifestazione di volonta' per l'attribuzione.
I ricorrenti hanno dunque eccepito l'illegittimita' del rifiuto
opposto dall'ufficiale dello stato civile, posto che la legge n.
74/2025, richiamata dall'ufficiale dello stato civile nel rigettare
la domanda di trascrizione dell'atto di nascita del minore, non
sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che
essa non introduce una causa di perdita automatica della cittadinanza
- presupposto necessario per l'applicazione di qualsiasi disposizione
limitativa dello status civitatis - dal momento che la cittadinanza,
una volta attribuita a titolo originario, permane in capo al soggetto
e non puo' essere revocata ne' disconosciuta in via automatica o
retroattiva.
In subordine, hanno chiesto di sollevare questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del
decreto-legge n. 36/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3-bis legge n. 91/1992), per
violazione degli articoli 1 comma 2, 2, 3, 22, 24, 29, 56, 58, 72, 77
e 117 comma 1 della Costituzione.
2. Il pubblico ministero in sede ha espresso parere contrario
all'accoglimento del ricorso, risultando il rifiuto alla trascrizione
legittimo in base alla normativa attualmente vigente.
3. Il sindaco pro tempore del Comune di Canneto sull'Oglio ha
trasmesso osservazioni, effettuando una ricostruzione dei fatti e
della disciplina vigente ed eccependo che la trascrizione dell'atto
di nascita del minore e' stata rifiutata a seguito dell'accertamento
che il minore medesimo non fosse in possesso di tutti i presupposti
stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera a), in combinato disposto con
l'art. 3-bis, comma 1, lettera c) e d), della legge n. 91/1992 ai
fini dell'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
4. Sulla competenza del Tribunale di Mantova.
4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva come sussista, in
merito alla controversia, la competenza del Tribunale di Mantova,
posto che il procedimento e' stato instaurato ai sensi dell'art. 95,
decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che prevede che
chi intenda opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di
eseguire una trascrizione deve proporre ricorso al Tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e'
registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che
sia eseguito l'adempimento.
4.2. Posto che, nel caso di specie, l'atto e' da trascrivere
presso il Comune di Canneto sull'Oglio (MN), correttamente e' stata
individuata la competenza del Tribunale adito.
5. Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata
dai ricorrenti.
5. 1. Nel merito deve ritenersi rilevante la questione di
costituzionalita' sollevata dai ricorrenti, dal momento che, in
applicazione della normativa anteriore all'entrata in vigore del
decreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n. 74/2025, la domanda
dei ricorrenti risulterebbe fondata.
5.2. Da un lato, infatti, e' comprovato il fatto che il
minore Arthur Vincenzo De Lucca e' nato in Brasile e possiede
cittadinanza brasiliana, nonche' il fatto che, sulla base della
documentazione prodotta dai ricorrenti, egli discende, per linea
materna, da cittadina italiana (cfr. doc. 3 - sentenza n. 2992/2024
con cui e' stata dichiarato che la madre, Scheit Maiara Cristina, e'
cittadina italiana; doc. 4 - attestazione di passaggio in giudicato
della sentenza del 18 giugno 2025; doc. 5 - certificato integrale di
nascita del minore con traduzione asseverata e apostille).
E' dunque incontrovertibile che, sulla base della disciplina
previgente, ai sensi dell'art. 1, legge n. 91/1992, egli avrebbe
acquisito iure sanguinis, fin dalla nascita, la cittadinanza
italiana, essendo stata la madre dichiarata cittadina italiana con
sentenza passata in giudicato.
5.3. D'altro canto, non e' controvertibile che, a fronte del
portato letterale della legge, la normativa applicabile al caso di
specie sia quella successiva all'entrata in vigore del decreto-legge
n. 36/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 74/2025, che
ha introdotto l'art. 3-bis alla legge n. 91/1992, non potendosi
dunque, nel caso di specie, fare ricorso all'applicazione della
normativa previgente, come pure richiesto, in via principale, dai
ricorrenti.
5.4. L'art. 3-bis citato (Disposizioni transitorie in materia
di acquisto della cittadinanza per nascita) recita infatti come
segue:
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di
domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da
appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro
le 23,59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23,59,
ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o
possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza
italiana;
d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio.
Per espressa scelta del legislatore, dunque, la norma,
derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, e' applicabile anche
a chi sia nato all'estero prima della sua data di entrata in vigore,
come e' nel caso di specie.
5.5. Stante la chiarezza lessicale della norma, essa non
appare altrimenti interpretabile, anche in senso conforme alla
Costituzione.
5.6. Ai sensi della nuova disciplina normativa, introdotta
dal decreto-legge n. 36/2025, dovrebbe ritenersi che il minore non
abbia mai acquisito la cittadinanza italiana, non rientrando nelle
clausole derogatorie previste dalla legge, atteso che: non risulta
proposta domanda in via amministrativa o giudiziale prima delle ore
23,59 del 27 marzo 2025; non risulta che gli ascendenti del minore
abbiano soggiornato in Italia per due anni prima della nascita del
figlio; gli ascendenti del minore non avevano esclusivamente la
cittadinanza italiana.
6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' sollevata dai ricorrenti.
6.1. La questione non appare manifestamente infondata,
quantomeno in merito ai profili rilevati dai ricorrenti meglio
evidenziati nel prosieguo.
Il Collegio ritiene infatti che vi sia fondato motivo di
dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, legge n.
91/1992, introdotto dagli articoli 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del
decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 74/2025, nella parte in cui limita retroattivamente la disciplina
dell'acquisto automatico della cittadinanza iure sanguinis anche per
coloro che erano nati al momento dell'entrata in vigore della norma,
dettando, peraltro sempre retroattivamente, una speciale disciplina
per l'acquisto della cittadinanza del minore straniero o apolide,
mediante dichiarazione di volonta' espressa dal genitore o tutore.
A ben vedere, la norma comporta una limitazione del diritto
al riconoscimento della cittadinanza italiana, introducendo una
normativa speciale in deroga agli ordinari criteri in materia di
riconoscimento della cittadinanza italiana, anche per i soggetti nati
prima dell'entrata in vigore della stessa e che dunque avevano gia'
acquisito, automaticamente e fin dalla nascita, la cittadinanza
italiana.
6.2. Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n.
25318 del 2022), che ha ripercorso i principi fondamentali posti
dalla legge n. 91/1992 per l'accertamento del diritto alla
cittadinanza italiana, ribadendo come la cittadinanza sia una
qualita' attribuita dalla legge e che indica l'appartenenza di un
soggetto a uno stato, a cui corrisponde un patrimonio di diritti e
doveri.
La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente
che: «l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un
approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al
prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure
sanguinis, praticamente immutato fin dal codice civile del 1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale e' a
titolo originario per nascita. Fino al 1992 cio' equivaleva a dire
che e' cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure,
quando il padre e' ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre
cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912. Il
quadro e' mutato con la legge n. 91 del 1992, frutto di una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...] Puo' osservarsi
che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto
iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e
il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, piu' o
meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato
(e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una
decisa restrizione delle possibilita' di acquisto della cittadinanza
di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche - per la
contraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione
delle possibilita' di ravvisare fattispecie estintive della
cittadinanza degli italiani all'estero. E' un fatto assolutamente
ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita
della cittadinanza italiana puo' dipendere solo dalla legislazione
nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili,
non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale
straniero. Proprio da cio' e' originato il riconoscimento dei
fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo
e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende
semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni di
doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
[...] La risultante di un tale schema e' molto semplice. La
cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo
status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed e'
imprescrittibile. Esso e' giustiziabile in ogni tempo in base alla
semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita
da cittadino italiano. Donde la prova e' nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. gia'
Cassazione Sezioni Unite n. 4466-09). Ne segue che, ove la
cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a
legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo:
di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre
incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova
dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (in termini
Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 25318 del 2022, conf.
Cassazione Sezioni Unite n.4466/2009, ricognitiva dei principi
affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983).
6.3. In forza di tale consolidata ricostruzione ermeneutica,
in applicazione del c.d. «diritto vivente», deve ritenersi che -
quantomeno nel regime previgente al decreto-legge n. 36/2025 - i
soggetti nati all'estero che potevano dimostrare la propria
discendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per cio'
solo cittadini italiani, essendo la qualita' di cittadino italiano
una qualita' essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita' (cosi'
Cassazione Sezioni Unite n. 4466/2009 cit.).
La circostanza che costoro avessero, o meno, agito in
giudizio per il riconoscimento formale del loro status di cittadini
costituiva invero una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai
fini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto
giuridico «a formazione progressiva», ma di un diritto soggettivo
perfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il
mancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa venire
meno l'esistenza del diritto (arg. da Cassazione Sezioni Unite n.
29459/2019, intervenuta sul diverso tema dell'applicabilita'
retroattiva delle norme restrittive in materia di protezione
umanitaria introdotte dalla novella del 2020).
6.4. Una interpretazione contraria, d'altronde,
contrasterebbe con l'impostazione ermeneutica adottata dalla
giurisprudenza consolidata, oltre che con la natura dichiarativa, e
non certo costitutiva, pacificamente riconosciuta alle sentenze di
accertamento della cittadinanza iure sanguinis (diversamente rispetto
a quanto possa dirsi nelle diverse ipotesi di acquisto della
cittadinanza per c.d. «naturalizzazione»), che si limitano ad
accertare o dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita.
6.5. Alla luce di cio', sono chiari i dubbi di legittimita'
costituzionale della norma oggetto di controversia, che introduce una
ipotesi di ablazione di uno status di cittadino gia' acquisito dal
soggetto nato all'estero da madre italiana.
Infatti, nonostante nella relazione di accompagnamento al
disegno di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025 il
legislatore abbia precisato che la disposizione di cui al nuovo art.
3-bis, legge n. 91/1992 (articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 36/2025), «trova collocazione dopo l'art. 3 della
legge, in quanto non si tratta di un caso di perdita della
cittadinanza italiana ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art.
13, ma di una preclusione, operante ex tunc, all'acquisto automatico
della cittadinanza», inverando, dunque, «un'ipotesi di mancato
acquisto ex tunc della cittadinanza e non di perdita della stessa»
(cfr. pag. 24-25), il Collegio ritiene evidente che la norma sancisca
il mancato acquisto originario di uno status che tuttavia, di fatto,
era gia' stato acquisito al momento della nascita.
Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex
tunc della cittadinanza, o meglio una sorta di revoca implicita della
cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in vigore
del decreto in parola, avevano gia' acquisito, grazie alla nascita da
cittadino italiano, la titolarita' sostanziale dello status
civitatis, pur non avendo ancora provveduto al formale riconoscimento
della titolarita' del diritto, tramite una dichiarazione di volonta'
espressa.
6.6. Cio' posto, la norma appare in contrasto con gli
articoli 1, 2, 3, 22, 24, 56 e 58 della Costituzione, oltre che con
gli articoli 72, 77 e 117 comma 1 della Costituzione.
7. Ragioni di contrasto con l'art. 22 della Costituzione.
7.1. In primo luogo, la norma appare, macroscopicamente, in
contrasto con l'art. 22 della Costituzione, in forza del quale
«Nessuno puo' essere privato, per motivi politici, della capacita'
giuridica, della cittadinanza, del nome».
7.2. L'interpretazione sistematica della norma costituzionale
induce, infatti, a escludere che il diritto di ciascun cittadino al
mantenimento del proprio status civitatis possa essere sacrificato
per motivi connessi agli interessi pubblici della comunita'.
In merito, il Collegio osserva che l'art. 22 della
Costituzione non possa essere interpretato nel solo senso di vietare
la privazione della cittadinanza come strumento di repressione del
dissenso, ma anche nel senso di attribuire rilievo a ogni motivo
riconducibile a interessi «politici» in senso lato, dunque sia quelli
delle forze politiche al potere in un dato momento storico, sia
quelli assunti come propri dell'intera comunita' nazionale.
Diversamente, si finirebbe per svuotare la disposizione di
senso, riducendola a una mera ripetizione di altri precetti
costituzionali, dal momento che il divieto di privare taluno della
cittadinanza in ragione delle idee che professa potrebbe gia'
desumersi dal principio democratico, da quello di eguaglianza e di
non discriminazione.
Peraltro, la stessa collocazione della norma tra le garanzie
dei rapporti civili, anziche' in quella relativa agli «elementi
costitutivi» dello Stato, sottolineando il nesso tra cittadinanza e
tutela delle liberta' costituzionali, sembrerebbe escludere che
questi aspetti essenziali della personalita' possano essere
sacrificati sulla base dell'esclusiva considerazione di interessi
pubblici assunti come preminenti.
7.3. In violazione di tale precetto, la norma in esame priva
della cittadinanza italiana i cittadini italiani iure sanguinis, nati
prima dell'entrata in vigore del decreto in parola, per asseriti
interessi pubblici ritenuti preminenti, quali sarebbero, nel caso di
specie, la regolamentazione dei flussi delle domande di accertamento
della cittadinanza italiana, iure sanguinis, da discendenti di
cittadini italiani emigrati all'estero.
7.4. Orbene, se l'acquisto di una determinata cittadinanza
non puo' considerarsi un diritto in se', stante l'ampio margine di
discrezionalita' riservato al legislatore nel decidere quali siano
gli individui che formano il proprio popolo e a quali condizioni la
cittadinanza possa attribuirsi, una simile ampia discrezionalita' non
puo' riconoscersi per il caso in cui lo status di cittadino sia gia'
stato acquisito, configurando un vero e proprio diritto fondamentale
dell'individuo, che costituisce una qualita' essenziale della
persona, con caratteri d'assolutezza, originarieta', indisponibilita'
e imprescrittibilita' che lo rendono giustiziabile in ogni tempo
(cfr. in questi termini Cassazione civ., Sezioni Unite, sentenza n.
4466 del 2006; nonche', piu' di recente, Cassazione civ., Sezioni
Unite, sentenza nn. 25317 e 25318 del 2022).
8. Ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
8.1. Sotto tale profilo, la norma rimessa all'attenzione
della Corte appare, inoltre, idonea a violare altresi' l'art. 3 della
Costituzione, sotto un duplice profilo.
8.2. In primo luogo, l'art. 3 della Costituzione sottende un
canone di coerenza, quale forma di certezza del diritto, e fonda il
principio di affidamento nella legge, quale limite alla modifica da
parte del legislatore dei rapporti di durata.
8.3. Va premesso che, nel nostro ordinamento, pur nella
vigenza del principio di irretroattivita' della legge ai sensi
dell'art. 11 delle preleggi, la legge civile retroattiva non puo'
ritenersi di per se' illegittima, purche' vengano rispettati puntuali
limiti individuati dal dettato e dalla giurisprudenza costituzionale.
Sul punto, anche la giurisprudenza costituzionale ha
costantemente riconosciuto che il valore del legittimo affidamento,
che trova copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione,
non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che
modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di
rapporti giuridici, «anche se l'oggetto di questi sia costituito da
diritti soggettivi perfetti», precisando come cio' possa avvenire,
tuttavia, a condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un
regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni
sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei
cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento
fondamentale dello Stato di diritto» (ex multis, sentenze n. 54 del
2019, n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n.
310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010; ordinanza n.
31 del 2011).
L'efficacia retroattiva della legge trova, dunque, un limite
nel «principio dell'affidamento dei consociati nella certezza
dell'ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve
in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimita'
della norma retroattiva (cfr. sentenza n. 69 del 2014, che richiama
sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e
n. 206 del 2009, per tutte).
8.4. Orbene, ritiene il Collegio che la scelta di agire
retroattivamente sul riconoscimento dello status civitatis, proprio
alla luce di quanto sopra, abbia leso il legittimo affidamento,
confortato da consolidata giurisprudenza, di quanti, nati prima
dell'entrata in vigore della normativa in oggetto, avessero gia'
acquisito alla nascita la cittadinanza italiana, ancorche' non ne
avessero (ancora) chiesto il riconoscimento formale.
Costoro, infatti, alla data del 27 marzo 2025, erano gia' da
considerarsi cittadini italiani a tutti gli effetti poiche', anche se
non avevano esercitato i diritti derivanti dallo status, ne
possedevano la titolarita' sostanziale e confidavano nella
possibilita' di ottenere il riconoscimento anche di quella formale.
Tale legittimo affidamento e' stato frustrato nel momento in
cui il legislatore ha modificato retroattivamente il regime delineato
dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 91 del 1992.
8.5. In secondo luogo, la disciplina contestata sembra porsi
in violazione del principio di uguaglianza sostanziale, che trova
anch'esso copertura costituzionale nell'art. 3 della Costituzione.
L'art. 3-bis al comma 1 lettera a), a-bis) e b) legge n.
91/1992 tratta, infatti, in modo difforme soggetti che si trovano
nelle medesime condizioni di fatto, ossia soggetti con cittadinanza
straniera nati da genitori (o ascendenti) cittadini italiani prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2025, sottoponendo il
riconoscimento della cittadinanza a condizioni arbitrarie e non
dipendenti dalle volonta' del soggetto, tra cui, in particolare, la
data di presentazione della documentazione per l'ottenimento della
cittadinanza all'ufficio consolare o al sindaco competenti o la data
della presentazione della domanda giudiziale per l'accertamento
dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis.
8.6. Non puo' certo ignorarsi come, indipendentemente dalla
volonta' degli interessati, la concreta possibilita' di presentare,
agli uffici consolari, al sindaco ovvero all'autorita' giudiziaria,
la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta trasmissione della
cittadinanza italiana iure sanguinis non e' certa nei tempi,
dipendendo anche da fattori burocratici e procedurali, prodromici
alla presentazione della domanda, del tutto estranei alla sfera di
controllo del cittadino.
In questa prospettiva, la differenza di trattamento tra
coloro che hanno presentato una domanda giudiziale ovvero una domanda
agli uffici consolari o al sindaco competenti prima del 28 marzo 2025
e coloro che l'hanno presentata dopo, appare del tutto arbitraria.
9. Ragioni di contrasto con l'art. 2 della Costituzione.
9.1. Il Collegio ritiene che la norma in oggetto presenti,
nella sua applicabilita' retroattiva ai soggetti nati prima della sua
entrata in vigore, anche profili di violazione dell'art. 2 della
Costituzione, incidendo in modo arbitrario e irragionevole su un
diritto inviolabile dell'uomo.
9.2. Come gia' evidenziato, infatti, il diritto alla
cittadinanza iure sanguinis, fondato sulla discendenza da un
cittadino italiano, non nasce da una concessione dello Stato, ma
esiste gia' in capo alla persona, qualificandosi come diritto
originario, naturale e imprescrittibile.
Diversamente, l'art. 3-bis, legge n. 91/1992 considera tale
diritto, anche per coloro che lo abbiano gia' acquisito, essendo nati
prima dell'entrata in vigore dell'attuale disciplina, come un
beneficio da ottenere previa domanda, entro una scadenza data,
trasformando un diritto riconosciuto in un beneficio da domandare.
10. Ragioni di contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
10.1. Le norme contestate, allo stesso tempo, violano l'art.
24 della Costituzione, nella misura in cui ostacolano e limitano
irragionevolmente, anche dal puto di vista temporale, per un soggetto
che abbia gia' acquisito ab origine la cittadinanza italiana iure
sanguinis, l'accesso alla tutela giurisdizionale del diritto
soggettivo alla cittadinanza.
L'art. 3-bis, legge n. 91/1992, infatti, non introduce
neppure norme di diritto intertemporale, omettendo di individuare un
termine ragionevole, successivo all'entrata in vigore della norma,
per consentire a coloro che ne abbiano interesse di adoperarsi presso
le autorita' amministrative o giudiziarie competenti al fine di
ottenere il riconoscimento della cittadinanza acquisita iure
sanguinis.
11. Ragioni di contrasto con gli articoli 1 comma 2, 57 e 58
della Costituzione.
12. Ancora, l'art. 3-bis legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1
decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 74/2024, intervenendo a escludere o limitare retroattivamente il
riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri che
l'abbiano gia' acquisita iure sanguinis, si pone in contrasto anche
con l'art. 1, comma 2, della Costituzione che riconosce la sovranita'
popolare e con gli articoli 56 e 58 della Costituzione, che
sanciscono il diritto di voto riservato ai cittadini.
La cittadinanza italiana, infatti, rappresenta il presupposto
indefettibile dell'esercizio dei diritti politici attivi e passivi,
in particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica (articoli 56 e 58 della Costituzione),
nonche' per i referendum ex art. 75 della Costituzione.
13. Ragioni di contrasto con gli articoli 72 e 77 della
Costituzione.
13.1. Da ultimo, profili di dubbia conformita' al dettato
costituzionale sono rappresentati dall'impiego, per l'introduzione
della normativa in parola, dello strumento della decretazione
d'urgenza.
13.2. Ritiene, infatti, il Collegio che la materia della
cittadinanza debba intendersi coperta da riserva di legge formale, o
meglio, sul piano procedimentale, da riserva di assemblea, ai sensi
dell'art. 72, comma 4, della Costituzione, potendo dunque essere
disciplinata soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento e
non dagli altri atti aventi forza di legge (quali i decreti-legge).
13.3. L'art. 72, comma 4, della Costituzione, infatti,
individua alcune materie o fattispecie la cui regolamentazione per
via legislativa deve necessariamente seguire «la procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della camera».
La ratio della previsione di una riserva di legge di
assemblea si rinviene nell'opportunita' di far discutere determinati
disegni di legge di importanza politica e istituzionale in una sede
che, per sua natura, implichi garanzie di pubblicita' delle sedute e
di presenza integrale degli schieramenti politici che non possono
essere assicurate in altre sedi.
Orbene, se il detto legame tra riserva di legge formale e
riserva di assemblea venisse negato, avrebbe poco senso imporre un
esame e un'approvazione da parte dell'assemblea, posto che questi
potrebbero essere agevolmente aggirati attraverso un mutamento del
tipo di atto legislativo, idoneo a eludere finanche l'intervento
diretto parlamentare.
13.4. Fatta tale premessa, occorre evidenziare che tra le
materie coperte da riserva di assemblea ai sensi dell'art. 72, comma
4, della Costituzione si rinvengono «la materia costituzionale» e la
«materia elettorale».
Ebbene, entrambe le materie vengono interpretate
estensivamente, cosi' da ricomprendere, rispettivamente, ogni disegno
di legge di particolare importanza che riguardi l'assetto
istituzionale, nonche' ogni aspetto della disciplina relativa alla
funzione elettorale, ivi comprese le condizioni per l'attribuzione
della capacita' elettorale attiva e passiva.
13.5. Sulla base di cio', puo' ben ritenersi che la materia
attinente allo status civitatis appaia coperta da riserva di
assemblea (e, quindi, anche da riserva di legge formale), trattandosi
di materia suscettibile di rientrare tanto nell'alveo della materia
costituzionale quanto, in senso piu' ampio, di quella elettorale.
La scelta circa i soggetti che compongono il popolo di uno
Stato incide, infatti, direttamente su un elemento costitutivo dello
Stato medesimo e sulla conformazione del rapporto di rappresentanza
politica.
E' dunque evidente l'incidenza della normativa in oggetto,
che verte su una materia che concorre a qualificare la forma di Stato
in senso democratico e che incide direttamente sulla composizione del
corpo elettorale e sulla definizione del rapporto di rappresentanza
politica, dal momento che la cittadinanza definisce l'appartenenza e
la partecipazione alla vita politica e sociale della comunita'.
La cittadinanza italiana, infatti, come gia' evidenziato, non
costituisce soltanto uno status giuridico individuale, ma rappresenta
il presupposto indefettibile dell'esercizio dei diritti politici
attivi e passivi, in particolare del diritto di voto per la Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica (articoli 56 e 58 della
Costituzione), nonche' per i referendum ex art. 75 della
Costituzione.
Conseguentemente, qualsiasi intervento normativo che
modifichi le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza iure
sanguinis, restringendone retroattivamente i criteri o escludendo
soggetti precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita
del corpo elettorale, ovvero della base soggettiva su cui si fonda la
sovranita' democratica, che richiede il ricorso alla procedura
«normale» di produzione legislativa, ex art. 72 della Costituzione.
13.6. In ogni caso, anche ove si ritenesse la materia esclusa
da quelle sottoposte a riserva di legge e di assemblea, appare arduo
riconoscere, nel caso di specie, i presupposti di straordinaria
necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione che
consentano al Governo di provvedere tramite decreto-legge.
13.7. Sul punto il Collegio osserva, infatti, come intento
dichiarato dal Governo nel preambolo del decreto-legge n. 36/2025 sia
quello di arginare «la crescita continua ed esponenziale della platea
di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del
territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o
piu' cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente
legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identita' e
fedelta'», dal momento che l'«assenza di vincoli effettivi con la
Repubblica in capo a un crescente numero di cittadini, che potrebbe
raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione
residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio
serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtu'
dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati
membri della stessa e dello Spazio Schengen».
Il Governo ha dunque ritenuto sussistenti profili di
straordinaria necessita' e urgenza «per evitare, nelle more
dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in
materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di
domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire
l'ordinata funzionalita' degli uffici consolari all'estero, dei
comuni e degli uffici giudiziari».
13.8. Orbene, la questione del sovraccarico di tribunali e
consolati di istanze per il riconoscimento della cittadinanza da
parte degli italiani all'estero, anche ove privi di reali legami con
la Repubblica italiana, e' ampiamente nota e annosa.
Cio' fa emergere seri dubbi sull'esistenza dei reali
presupposti che giustifichino il ricorso allo strumento della
decretazione d'urgenza, pur non volendosi negare la necessita' di un
intervento legislativo organizzato e armonico sul punto, ribadita
finanche dalla stessa Corte costituzionale (cfr. in motivazione
sentenza n. 142/2025), che tuttavia deve coinvolgere, stante la
portata e l'impatto della materia, le due camere del Parlamento.
Il Collegio ritiene, infatti, che difetti ogni reale
presupposto di straordinarieta', imprevedibilita' o emergenza che
possa giustificare un intervento legislativo tramite lo strumento del
decreto-legge, che peraltro ha introdotto una disciplina retroattiva
e peggiorativa per coloro che hanno gia' acquistato, iure sanguinis,
la cittadinanza italiana per nascita.
14. Ragioni di contrasto con l'art. 117, comma 1, della
Costituzione.
15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, le norme in
parola si pongono, da ultimo, in contrasto anche con l'art. 117,
comma 1, della Costituzione, in relazione agli obblighi
internazionali e al rispetto del principio di non discriminazione
sancito dall'art. 14 CEDU, e dall'art. 26 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici.
16. Conclusioni.
16.1. Tutto cio' premesso, la normativa ordinaria introdotta
con decreto-legge n. 36/2025, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 74/2025, che ha introdotto l'art. 3-bis della legge n.
91/1992 appare costituzionalmente illegittima, nella parte in cui fa
retroagire gli effetti limitativi dello status di cittadino a un
momento anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, limitando
alle successive lettere da a) a b) dell'art. 3-bis citato il diritto
all'accertamento della cittadinanza italiana «per nascita» al
rispetto di determinate condizioni introdotte ex novo, per tutte le
ragioni esposte e alla luce dei parametri costituzionali richiamati.
La scelta legislativa introdotta dall'art. 3-bis, legge n.
91/1992 appare infatti, come ampiamente esposto, assimilabile a una
revoca ex tunc di un diritto acquisito da parte di soggetti da
considerarsi cittadini italiani dalla nascita, senza che neppure sia
stato introdotto un ragionevole termine, decorrente dall'entrata in
vigore della norma, per la presentazione di una domanda di
riconoscimento della cittadinanza italiana, dal cui inutile spirare
far derivare la perdita dello status.
16.2. Peraltro, come gia' evidenziato nell'ordinanza n.
167/2025 del Tribunale di Torino pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 settembre 2025, n. 38, con cui le medesime norme sono state
impugnate con riferimento a parametri costituzionali parzialmente
identici a quelli invocati nella presente ordinanza, la dichiarazione
di parziale incostituzionalita' dell'art. 3-bis, legge n. 91/1992 nei
termini sopra prospettati consentirebbe di conservare l'effetto utile
della riforma legislativa, volta a dare concreta attuazione al
principio internazionale del «legame effettivo», di recente ribadito
finanche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del
29 aprile 2025, causa C-181/23), eliminando al contempo le
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione retroattiva
(a tutte le persone gia' nate) della nuova normativa.
Eliminati all'art. 3-bis, legge n. 91/1992 i periodi che
espressamente ne prevedono l'applicazione retroattiva, resterebbe
possibile, infatti, un'unica interpretazione costituzionalmente
orientata della nuova normativa in materi di cittadinanza: quella
dell'applicabilita' dell'articolo citato soltanto alle persone nate
successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025,
valendo per gli altri la regola generale di cui all'art. 11 delle
preleggi, alla stregua della quale «la legge non dispone che per
l'avvenire».
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l'art.
134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del
9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge n. 87 del 1° marzo 1953,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1
comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36
(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74,
nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica a «chi
e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del
presente articolo» ed alle condizioni previste alle lettere a),
a-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58,
72, 77 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento
all'art. 14 della CEDU ed all'art. 26 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici:
dispone la sospensione del presente procedimento;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa e alla Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente: Bertola