Reg. ord. n. 85 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche  del 05/05/2026

Tra: Rosanna Paci , Sorichetti Angelo, Sorichetti Giuseppina ed altri 7  C/ Comune di Civitanova Marche



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Marche – Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 – Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge, devono essere presentati al comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 – Prevista sostituzione delle parole “31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2023” – Denunciata disciplina che sfrutta i benefici derogatori del c.d. Piano Casa, la cui normativa da straordinaria è divenuta a regime per circa 13 anni, in forza di reiterate proroghe – Contrasto con la legge statale di riferimento in materia urbanistica – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di governo del territorio- Normativa regionale che, derogando allo strumento urbanistico comunale, comporta, implicitamente anche la deroga al correlato strumento paesaggistico regionale – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Norme impugnate:

legge della Regione Marche  del 01/12/2022  Num. 26  Art. 1 abrogato da
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 19  Art. 35  Co. 1
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 4  Art. 1 abrogato da
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 19  Art. 35  Co. 1 abrogato da


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
legge del 17/08/1942    Art. 41 
decreto ministeriale del 02/04/1968 


Udienza Pubblica del 4 novembre 2026  rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 maggio 2026

Ordinanza del 5 maggio 2026 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per le Marche sul ricorso proposto da Rosanna Paci e altri contro  il
Comune di Civitanova Marche e Regione Marche. 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Marche - Interventi della Regione per il  riavvio  delle  attivita'
  edilizie -  Modifiche  alla  legge  regionale  n.  22  del  2009  -
  Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa
  privata, riguardanti gli  interventi  di  cui  alla  citata  legge,
  devono essere presentati al comune  territorialmente  competente  a
  decorrere dalla scadenza del termine previsto fino  all'entrata  in
  vigore della legge regionale organica per il governo del territorio
  e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 - Prevista  sostituzione
  delle parole "31 dicembre 2024" con le parole "31 dicembre 2023". 
- Legge della  Regione  Marche  1°  dicembre  2022,  n.  26,  recante
  «Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della  legge
  regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della  Regione  per  il
  riavvio delle attivita' edilizie al fine di fronteggiare  la  crisi
  economica, difendere l'occupazione, migliorare la  sicurezza  degli
  edifici e promuovere tecniche di edilizia  sostenibile)»,  art.  1;
  legge della Regione Marche 29 marzo 2023, n. 4,  recante  «Modifica
  alla legge regionale  8  ottobre  2009,  n.  22  (Interventi  della
  Regione  per  il  riavvio  delle  attivita'  edilizie  al  fine  di
  fronteggiare   la   crisi   economica,   difendere   l'occupazione,
  migliorare la sicurezza degli  edifici  e  promuovere  tecniche  di
  edilizia sostenibile)», art. 1. 


(GU n. 22 del 03-06-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 
                           (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 399 del 2025,  proposto  da  Rosanna  Paci,  Angelo
Sorichetti, Giuseppina Sorichetti,  Lorella  Malaccari,  Massimiliano
Segatori, William  Balestrini,  Andrea  Pantanetti,  Maria  Eleuteri,
Angela   Eleuteri,   Giovanna   Burini,   rappresentati   e    difesi
dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di Giustizia; 
    contro  Comune  di  Civitanova  Marche,  rappresentato  e  difeso
dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;  Regione  Marche,  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; Provincia di Macerata; 
 
                            nei confronti 
 
    Imprenditori Costruzioni Edili  S.r.l.,  rappresentata  e  difesa
dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri di Giustizia; 
 
                         per l'annullamento 
 
    delle deliberazioni della Giunta comunale nn. 548 del 21 dicembre
2023 e 52 del 25 febbraio 2025 del Comune di Civitanova  Marche,  con
le quali e' stato prima adottato e poi approvato il Piano di Recupero
di  iniziativa  privata   per   ristrutturazione   con   demolizione,
ricostruzione ed ampliamento (ai sensi dell'art.  2  L.R.  Marche  n.
22/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e D.C.C.  82/2013)
dell'edificio, sito in viale Matteotti, nn. 4547-49, 
    degli atti connessi del procedimento  inclusa  la  determinazione
dirigenziale 2 aprile 2024, n. 3000124 della Provincia di Macerata. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di
Civitanova Marche, della Regione Marche e di Imprenditori Costruzioni
Edili S.r.l.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott.
Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
 
                 Rilevato e considerato quanto segue 
                        in fatto e in diritto 
 
    1. L'odierna iniziativa giudiziaria si rivolge contro il Piano di
Recupero di una struttura alberghiera  esistente  da  riconvertire  a
residenza (previa demolizione e ricostruzione) attraverso i  benefici
del c.d. «Piano Casa» avviato con  l'art.  11  del  decreto-legge  n.
112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) poi
proseguito con l'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2011, c.d. «Secondo  Piano  Casa»),
insieme alle Leggi regionali marchigiane di attuazione  (n.  22/2009,
in vigore dal 16 ottobre 2009 valida per i successivi diciotto mesi e
n. 22/2011 in relazione al c.d. «Secondo Piano Casa») e di successiva
proroga (ll.rr. n. 19/2010, art.  9,  fino  al  30  giugno  2012;  n.
22/2011, art. 12, fino al 31 dicembre 2014; n. 33/2014, art. 37 comma
4, fino al 31 dicembre 2016; n. 26/2016, art. 3 comma 1, fino  al  31
dicembre 2018; n. 8/2018, art. 10 comma 1, fino al 31 dicembre  2020;
n. 19/2020, art. 3 comma 1, fino al 31  dicembre  2022;  n.  26/2022,
art. 1, comma 1, fino al 31 dicembre 2024 poi ridotto al 31  dicembre
2023 con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4/2023). 
    L'istanza di approvazione del Piano di Recupero in oggetto veniva
presentata nel  mese  di  dicembre  2023,  quindi  sotto  la  vigenza
dell'ultima proroga di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale
n. 26/2022 in  combinazione  con  l'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale  n.  4/2023.  Tra  i  benefici  piu'  rilevanti,   ottenuti
attraverso le norme derogatorie del c.d.  Piano  Casa,  va  segnalato
l'incremento volumetrico del 40% che consente l'elevazione del  nuovo
edificio da 3 a 6 piani fuori terra oltre al piano  seminterrato  per
garage e cantine;  incremento  invece  non  possibile  in  base  alla
disciplina urbanistica al momento vigente. 
    - L'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22/2009  stabilisce
infatti che gli interventi, per  quanto  concerne  altezze,  densita'
edilizia, volumetrie e numero dei piani, sono consentiti  «in  deroga
ai regolamenti edilizi e alle  previsioni  dei  piani  urbanistici  e
territoriali comunali, provinciali e regionali».  Il  citato  art.  4
introduce poi altre deroghe «dalla normativa statale, regionale e dai
regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle
distanze minime di  protezione  del  nastro  stradale,  nonche'  alle
altezze massime degli edifici» (comma 2). 
    Nella sostanza, i benefici conseguibili attraverso il Piano  Casa
hanno condizionato l'intera impostazione del progetto di  demolizione
e ricostruzione inducendo all'impugnativa gli odierni ricorrenti, per
salvaguardare  le  relative  proprieta'  collocate  in  adiacenza   e
considerate  pregiudicate  soprattutto  dal  notevole  incremento  di
altezza che lo ritengono idoneo a sottrarre luce, areazione e visuale
amena (gli  immobili  di  cui  si  discute  sono  praticamente  tutti
collocati fronte  mare  in  un  contesto  urbano  ad  alta  vocazione
turistica). 
    2. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato (sentenze  nn.
229/2022  e  17/2023)  che  reiterate  proroghe  di  una   disciplina
eccezionale  e  transitoria,  volta   ad   apportare   deroghe   alla
pianificazione urbanistica al fine di consentire  interventi  edilizi
di carattere straordinario, possono  compromettere  l'imprescindibile
visione di sintesi necessaria a ricondurre ad un assetto  coerente  i
molteplici interessi che afferiscono al  governo  del  territorio  ed
intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema  (art.  117,  secondo   comma,   lettera   s,   della
Costituzione).  E'  stato  anche  affermato  che  la  previsione   di
«interventi parcellizzati,  svincolati  da  una  coerente  e  stabile
cornice normativa di riferimento, trascura  l'interesse  all'ordinato
sviluppo  edilizio,   proprio   della   pianificazione   urbanistica»
(sentenza n. 24/2022; nello stesso senso sentenza n. 219/2021). 
    2.1  In  particolare  sono  stati  dichiarati  costituzionalmente
illegittimi gli articoli 1  e  2  della  legge  regionale  Puglia  n.
38/2021  per   violazione   dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, in  relazione  all'art.  41-quinquies  della  legge  n.
1150/1942 e al decreto ministeriale n. 1444/1968 (cfr. paragrafo 2.5,
parte in diritto, sentenza n. 17/2023). 
    Il citato art. 1 estendeva dal «1° agosto  2020»  al  «1°  agosto
2021» il  termine  previsto  al  comma  1  dell'art.  5  della  legge
regionale Puglia  n.  14/2009  e,  per  effetto  della  novella,  gli
interventi  edilizi  straordinari  di  ampliamento,   demolizione   e
ricostruzione anche in deroga agli  strumenti  urbanistici,  previsti
dagli articoli 3 e  4  del  «Piano  Casa»,  avrebbero  potuto  essere
realizzati su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2021. 
    - L'art. 2  prorogava  invece  dal  «31  dicembre  2021»  al  «31
dicembre 2022» il termine, previsto al  comma  1  dell'art.  7  della
stessa Legge regionale, per presentare la SCIA  o  l'istanza  per  il
rilascio del permesso di costruire in relazione a tutti gli  indicati
interventi  edilizi  straordinari   (decima   proroga   del   termine
originario). 
    2.2 Sono stati altresi' dichiarati costituzionalmente illegittimi
l'art. 4, comma 1,  lett.  b),  della  legge  regionale  Calabria  n.
10/2020 e il successivo art. 1  della  legge  regionale  Calabria  n.
23/2021 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo  comma,  lett.
s), della Costituzione (cfr. paragrafo 4, parte in diritto,  sentenza
n. 219/2021 e paragrafo 7, parte in diritto,  sentenza  n.  19/2023).
Sia la prima che la seconda norma disponevano l'ennesima proroga  del
Piano Casa della Calabria per l'anno 2022. 
    Analoga declaratoria  di  incostituzionalita'  ha  colpito  anche
l'art. 17 della legge regionale Sardegna n. 1/2021 che, in  relazione
agli articoli 34, 37 e 41 della legge regionale Sardegna  n.  8/2015,
prorogava  alcuni  termini  stabiliti  dalla  legislazione  regionale
previgente in tema di «Piano Casa» fino  al  2021  e  al  2023  (cfr.
paragrafo 6, parte in diritto, sentenza n. 24/2022); 
    3. I principi affermati  nelle  ricordate  pronunce  della  Corte
costituzionale potrebbero trovare  applicazione  anche  con  riguardo
all'art. 1, comma 1,  della  legge  regionale  Marche  n.  26/2022  e
all'art. 1, comma 1, della legge  regionale  Marche  n.  4/2023,  che
hanno prorogato, prima al 31 dicembre 2024 poi retrodatandolo  al  31
dicembre  2023,  il  termine  per  la  presentazione   dei   progetti
sfruttando i benefici (in deroga, come si e' visto)  del  c.d.  Piano
Casa disciplinato dall'originaria legge regionale Marche  n.  22/2009
che, da norma straordinaria, e' divenuta,  nella  sostanza,  norma  a
regime per circa 13 anni in forza  di  reiterate  proroghe,  perdendo
cosi' il carattere della straordinarieta'. 
    Di conseguenza potrebbe essere stato violato  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'art.  41-quinquies  della
legge n. 1150/1942 e al decreto ministeriale n. 1444/1968. 
    Potrebbe altresi' sussistere violazione degli articoli 9  e  117,
secondo comma, lett. s), della  Costituzione  in  materia  di  tutela
dell'ambiente poiche', come si  e'  visto,  la  disciplina  regionale
ammette deroghe anche ai piani territoriali regionali. Al riguardo va
ricordato che il  PRG  del  Comune  di  Civitanova  Marche  (ostativo
all'intervento in esame) era adeguato al Piano Paesistico  Ambientale
della Regione Marche, per cui la deroga  allo  strumento  urbanistico
comunale comporta, implicitamente, anche una  deroga  allo  strumento
paesaggistico regionale. 
    A giudizio dell'odierno Collegio, l'avvenuta riduzione di un anno
(dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre  2023  disposta  con  l'art.  1,
comma  1,  della  legge  regionale  Marche  n.   4/2023)   non   puo'
considerarsi  sufficiente  per  escludere  i  descritti  profili   di
incostituzionalita', atteso che le proroghe  di  cui  alle  ricordate
pronunce della Corte erano limitate a  tempi  inferiori  o  analoghi;
cio'  anche  considerando  le  difese  regionali  secondo  cui   tale
riduzione  temporale  sarebbe  stata  disposta  «All'esito   di   una
interlocuzione avviata con gli organismi  ministeriali,  che  avevano
palesato un potenziale contrasto della intervenuta proroga  giudicata
eccessivamente estesa» (cfr. memoria Regione depositata il 19/6/2025,
pag. 5). 
    Per le stesse ragioni non puo' ritenersi convincente  l'ulteriore
deduzione regionale  secondo  cui  si  sarebbe  trattato  dell'ultima
proroga. Al riguardo si puo' solo aggiungere incidentalmente, perche'
disciplina non oggetto dell'odierno contenzioso,  che  la  definitiva
cessazione del regime derogatorio introdotto  dalla  legge  regionale
Marche n. 22/2009 non sembrerebbe essere del tutto tale  per  effetto
della norma transitoria di cui all'art. 33,  comma  19,  della  legge
regionale Marche n. 19/2023 per quanto essa contempli la possibilita'
di un volume premiale inferiore (+20% anziche' +40%). 
    4. La questione non appare quindi manifestamente infondata. 
    5.  La  questione  e'  altresi'  rilevante   per   la   decisione
dell'odierno   giudizio   perche'   eliminerebbe,   in   radice,   la
possibilita' di presentare un progetto di recupero  dell'edificio  in
questione innalzando l'altezza da 3 a 6 piani; unica possibilita' per
sfruttare  l'incremento  volumetrico  (sempre  in  deroga)  del  40%,
trattandosi di immobile che non potrebbe altrimenti  essere  ampliato
solamente  in  orizzontale.  Come  gia'  ricordato   nel   precedente
paragrafo 1, gli odierni ricorrenti contestano  proprio  il  notevole
incremento di altezza  che  ritengono  sottragga  luce,  areazione  e
visuale amena ai loro immobili praticamente  tutti  collocati  fronte
mare in un contesto urbano ad alta vocazione turistica. 
    6. Per quanto sopra il giudizio va  sospeso  e  va  rimessa  alla
Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1,  comma
1, della legge regionale Marche n. 26/2022 e dell'art.  1,  comma  1,
della legge regionale Marche n. 4/2023, che hanno prorogato  fino  al
31 dicembre 2023 la  validita'  del  regime  urbanistico  derogatorio
contenuto nel c.d. «Piano Casa» del territorio regionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  per  le  Marche  (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale Marche n. 26/2022 e  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale Marche n. 4/2023; 
      sospende   il   presente   giudizio   fino   alla   definizione
dell'incidente di costituzionalita'; 
      ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza  sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
Regionale delle Marche  e  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale delle Marche. 
    Cosi' deciso in Ancona nella camera di consiglio  del  giorno  29
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
      Concetta - Presidente; 
      Gianluca Morri, consigliere, estensore; 
      Fabio Belfiori, Primo referendario. 
 
                       Il Presidente: Anastasi 
 
                                                   L'estensore: Morri