Reg. ord. n. 85 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche  del 05/05/2026

Tra: Rosanna Paci , Sorichetti Angelo, Sorichetti Giuseppina ed altri 7  C/ Comune di Civitanova Marche



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Marche – Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 – Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge, devono essere presentati al comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 – Prevista sostituzione delle parole “31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2023” – Denunciata disciplina che sfrutta i benefici derogatori del c.d. Piano Casa, la cui normativa da straordinaria è divenuta a regime per circa 13 anni, in forza di reiterate proroghe – Contrasto con la legge statale di riferimento in materia urbanistica – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di governo del territorio- Normativa regionale che, derogando allo strumento urbanistico comunale, comporta, implicitamente anche la deroga al correlato strumento paesaggistico regionale – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Norme impugnate:

legge della Regione Marche  del 01/12/2022  Num. 26  Art. 1 abrogato da
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 19  Art. 35  Co. 1
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 4  Art. 1 abrogato da
legge della Regione Marche  del 29/03/2023  Num. 19  Art. 35  Co. 1 abrogato da


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
legge del 17/08/1942    Art. 41 
decreto ministeriale del 02/04/1968