Reg. ord. n. 85 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche del 05/05/2026
Tra: Rosanna Paci , Sorichetti Angelo, Sorichetti Giuseppina ed altri 7 C/ Comune di Civitanova Marche
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Marche – Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie – Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 – Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge, devono essere presentati al comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 – Prevista sostituzione delle parole “31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2023” – Denunciata disciplina che sfrutta i benefici derogatori del c.d. Piano Casa, la cui normativa da straordinaria è divenuta a regime per circa 13 anni, in forza di reiterate proroghe – Contrasto con la legge statale di riferimento in materia urbanistica – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di governo del territorio- Normativa regionale che, derogando allo strumento urbanistico comunale, comporta, implicitamente anche la deroga al correlato strumento paesaggistico regionale – Lesione della tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Norme impugnate:
legge della Regione Marche del 29/03/2023 Num. 19 Art. 35 Co. 1
legge della Regione Marche del 29/03/2023 Num. 4 Art. 1 abrogato da
legge della Regione Marche del 29/03/2023 Num. 19 Art. 35 Co. 1 abrogato da
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
legge del 17/08/1942 Art. 41
decreto ministeriale del 02/04/1968
Udienza Pubblica del 4 novembre 2026
rel. D'ALBERTI
Testo dell'ordinanza
N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 maggio 2026
Ordinanza del 5 maggio 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per le Marche sul ricorso proposto da Rosanna Paci e altri contro il
Comune di Civitanova Marche e Regione Marche.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Marche - Interventi della Regione per il riavvio delle attivita'
edilizie - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2009 -
Previsione che le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa
privata, riguardanti gli interventi di cui alla citata legge,
devono essere presentati al comune territorialmente competente a
decorrere dalla scadenza del termine previsto fino all'entrata in
vigore della legge regionale organica per il governo del territorio
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 - Prevista sostituzione
delle parole "31 dicembre 2024" con le parole "31 dicembre 2023".
- Legge della Regione Marche 1° dicembre 2022, n. 26, recante
«Proroga del termine di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge
regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il
riavvio delle attivita' edilizie al fine di fronteggiare la crisi
economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)», art. 1;
legge della Regione Marche 29 marzo 2023, n. 4, recante «Modifica
alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della
Regione per il riavvio delle attivita' edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di
edilizia sostenibile)», art. 1.
(GU n. 22 del 03-06-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
(Sezione prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 399 del 2025, proposto da Rosanna Paci, Angelo
Sorichetti, Giuseppina Sorichetti, Lorella Malaccari, Massimiliano
Segatori, William Balestrini, Andrea Pantanetti, Maria Eleuteri,
Angela Eleuteri, Giovanna Burini, rappresentati e difesi
dall'avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
contro Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso
dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia; Regione Marche, rappresentata e difesa
dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; Provincia di Macerata;
nei confronti
Imprenditori Costruzioni Edili S.r.l., rappresentata e difesa
dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle deliberazioni della Giunta comunale nn. 548 del 21 dicembre
2023 e 52 del 25 febbraio 2025 del Comune di Civitanova Marche, con
le quali e' stato prima adottato e poi approvato il Piano di Recupero
di iniziativa privata per ristrutturazione con demolizione,
ricostruzione ed ampliamento (ai sensi dell'art. 2 L.R. Marche n.
22/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e D.C.C. 82/2013)
dell'edificio, sito in viale Matteotti, nn. 4547-49,
degli atti connessi del procedimento inclusa la determinazione
dirigenziale 2 aprile 2024, n. 3000124 della Provincia di Macerata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Civitanova Marche, della Regione Marche e di Imprenditori Costruzioni
Edili S.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott.
Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Rilevato e considerato quanto segue
in fatto e in diritto
1. L'odierna iniziativa giudiziaria si rivolge contro il Piano di
Recupero di una struttura alberghiera esistente da riconvertire a
residenza (previa demolizione e ricostruzione) attraverso i benefici
del c.d. «Piano Casa» avviato con l'art. 11 del decreto-legge n.
112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) poi
proseguito con l'art. 5 del decreto-legge n. 70/2011 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106/2011, c.d. «Secondo Piano Casa»),
insieme alle Leggi regionali marchigiane di attuazione (n. 22/2009,
in vigore dal 16 ottobre 2009 valida per i successivi diciotto mesi e
n. 22/2011 in relazione al c.d. «Secondo Piano Casa») e di successiva
proroga (ll.rr. n. 19/2010, art. 9, fino al 30 giugno 2012; n.
22/2011, art. 12, fino al 31 dicembre 2014; n. 33/2014, art. 37 comma
4, fino al 31 dicembre 2016; n. 26/2016, art. 3 comma 1, fino al 31
dicembre 2018; n. 8/2018, art. 10 comma 1, fino al 31 dicembre 2020;
n. 19/2020, art. 3 comma 1, fino al 31 dicembre 2022; n. 26/2022,
art. 1, comma 1, fino al 31 dicembre 2024 poi ridotto al 31 dicembre
2023 con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4/2023).
L'istanza di approvazione del Piano di Recupero in oggetto veniva
presentata nel mese di dicembre 2023, quindi sotto la vigenza
dell'ultima proroga di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale
n. 26/2022 in combinazione con l'art. 1, comma 1, della legge
regionale n. 4/2023. Tra i benefici piu' rilevanti, ottenuti
attraverso le norme derogatorie del c.d. Piano Casa, va segnalato
l'incremento volumetrico del 40% che consente l'elevazione del nuovo
edificio da 3 a 6 piani fuori terra oltre al piano seminterrato per
garage e cantine; incremento invece non possibile in base alla
disciplina urbanistica al momento vigente.
- L'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 22/2009 stabilisce
infatti che gli interventi, per quanto concerne altezze, densita'
edilizia, volumetrie e numero dei piani, sono consentiti «in deroga
ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e
territoriali comunali, provinciali e regionali». Il citato art. 4
introduce poi altre deroghe «dalla normativa statale, regionale e dai
regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle
distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle
altezze massime degli edifici» (comma 2).
Nella sostanza, i benefici conseguibili attraverso il Piano Casa
hanno condizionato l'intera impostazione del progetto di demolizione
e ricostruzione inducendo all'impugnativa gli odierni ricorrenti, per
salvaguardare le relative proprieta' collocate in adiacenza e
considerate pregiudicate soprattutto dal notevole incremento di
altezza che lo ritengono idoneo a sottrarre luce, areazione e visuale
amena (gli immobili di cui si discute sono praticamente tutti
collocati fronte mare in un contesto urbano ad alta vocazione
turistica).
2. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato (sentenze nn.
229/2022 e 17/2023) che reiterate proroghe di una disciplina
eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla
pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi
di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile
visione di sintesi necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i
molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed
intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della
Costituzione). E' stato anche affermato che la previsione di
«interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile
cornice normativa di riferimento, trascura l'interesse all'ordinato
sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica»
(sentenza n. 24/2022; nello stesso senso sentenza n. 219/2021).
2.1 In particolare sono stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi gli articoli 1 e 2 della legge regionale Puglia n.
38/2021 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 41-quinquies della legge n.
1150/1942 e al decreto ministeriale n. 1444/1968 (cfr. paragrafo 2.5,
parte in diritto, sentenza n. 17/2023).
Il citato art. 1 estendeva dal «1° agosto 2020» al «1° agosto
2021» il termine previsto al comma 1 dell'art. 5 della legge
regionale Puglia n. 14/2009 e, per effetto della novella, gli
interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e
ricostruzione anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsti
dagli articoli 3 e 4 del «Piano Casa», avrebbero potuto essere
realizzati su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2021.
- L'art. 2 prorogava invece dal «31 dicembre 2021» al «31
dicembre 2022» il termine, previsto al comma 1 dell'art. 7 della
stessa Legge regionale, per presentare la SCIA o l'istanza per il
rilascio del permesso di costruire in relazione a tutti gli indicati
interventi edilizi straordinari (decima proroga del termine
originario).
2.2 Sono stati altresi' dichiarati costituzionalmente illegittimi
l'art. 4, comma 1, lett. b), della legge regionale Calabria n.
10/2020 e il successivo art. 1 della legge regionale Calabria n.
23/2021 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lett.
s), della Costituzione (cfr. paragrafo 4, parte in diritto, sentenza
n. 219/2021 e paragrafo 7, parte in diritto, sentenza n. 19/2023).
Sia la prima che la seconda norma disponevano l'ennesima proroga del
Piano Casa della Calabria per l'anno 2022.
Analoga declaratoria di incostituzionalita' ha colpito anche
l'art. 17 della legge regionale Sardegna n. 1/2021 che, in relazione
agli articoli 34, 37 e 41 della legge regionale Sardegna n. 8/2015,
prorogava alcuni termini stabiliti dalla legislazione regionale
previgente in tema di «Piano Casa» fino al 2021 e al 2023 (cfr.
paragrafo 6, parte in diritto, sentenza n. 24/2022);
3. I principi affermati nelle ricordate pronunce della Corte
costituzionale potrebbero trovare applicazione anche con riguardo
all'art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 26/2022 e
all'art. 1, comma 1, della legge regionale Marche n. 4/2023, che
hanno prorogato, prima al 31 dicembre 2024 poi retrodatandolo al 31
dicembre 2023, il termine per la presentazione dei progetti
sfruttando i benefici (in deroga, come si e' visto) del c.d. Piano
Casa disciplinato dall'originaria legge regionale Marche n. 22/2009
che, da norma straordinaria, e' divenuta, nella sostanza, norma a
regime per circa 13 anni in forza di reiterate proroghe, perdendo
cosi' il carattere della straordinarieta'.
Di conseguenza potrebbe essere stato violato l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 41-quinquies della
legge n. 1150/1942 e al decreto ministeriale n. 1444/1968.
Potrebbe altresi' sussistere violazione degli articoli 9 e 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente poiche', come si e' visto, la disciplina regionale
ammette deroghe anche ai piani territoriali regionali. Al riguardo va
ricordato che il PRG del Comune di Civitanova Marche (ostativo
all'intervento in esame) era adeguato al Piano Paesistico Ambientale
della Regione Marche, per cui la deroga allo strumento urbanistico
comunale comporta, implicitamente, anche una deroga allo strumento
paesaggistico regionale.
A giudizio dell'odierno Collegio, l'avvenuta riduzione di un anno
(dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2023 disposta con l'art. 1,
comma 1, della legge regionale Marche n. 4/2023) non puo'
considerarsi sufficiente per escludere i descritti profili di
incostituzionalita', atteso che le proroghe di cui alle ricordate
pronunce della Corte erano limitate a tempi inferiori o analoghi;
cio' anche considerando le difese regionali secondo cui tale
riduzione temporale sarebbe stata disposta «All'esito di una
interlocuzione avviata con gli organismi ministeriali, che avevano
palesato un potenziale contrasto della intervenuta proroga giudicata
eccessivamente estesa» (cfr. memoria Regione depositata il 19/6/2025,
pag. 5).
Per le stesse ragioni non puo' ritenersi convincente l'ulteriore
deduzione regionale secondo cui si sarebbe trattato dell'ultima
proroga. Al riguardo si puo' solo aggiungere incidentalmente, perche'
disciplina non oggetto dell'odierno contenzioso, che la definitiva
cessazione del regime derogatorio introdotto dalla legge regionale
Marche n. 22/2009 non sembrerebbe essere del tutto tale per effetto
della norma transitoria di cui all'art. 33, comma 19, della legge
regionale Marche n. 19/2023 per quanto essa contempli la possibilita'
di un volume premiale inferiore (+20% anziche' +40%).
4. La questione non appare quindi manifestamente infondata.
5. La questione e' altresi' rilevante per la decisione
dell'odierno giudizio perche' eliminerebbe, in radice, la
possibilita' di presentare un progetto di recupero dell'edificio in
questione innalzando l'altezza da 3 a 6 piani; unica possibilita' per
sfruttare l'incremento volumetrico (sempre in deroga) del 40%,
trattandosi di immobile che non potrebbe altrimenti essere ampliato
solamente in orizzontale. Come gia' ricordato nel precedente
paragrafo 1, gli odierni ricorrenti contestano proprio il notevole
incremento di altezza che ritengono sottragga luce, areazione e
visuale amena ai loro immobili praticamente tutti collocati fronte
mare in un contesto urbano ad alta vocazione turistica.
6. Per quanto sopra il giudizio va sospeso e va rimessa alla
Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 1, comma
1, della legge regionale Marche n. 26/2022 e dell'art. 1, comma 1,
della legge regionale Marche n. 4/2023, che hanno prorogato fino al
31 dicembre 2023 la validita' del regime urbanistico derogatorio
contenuto nel c.d. «Piano Casa» del territorio regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale Marche n. 26/2022 e dell'art. 1, comma 1, della legge
regionale Marche n. 4/2023;
sospende il presente giudizio fino alla definizione
dell'incidente di costituzionalita';
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta
Regionale delle Marche e comunicata al Presidente del Consiglio
regionale delle Marche.
Cosi' deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Concetta - Presidente;
Gianluca Morri, consigliere, estensore;
Fabio Belfiori, Primo referendario.
Il Presidente: Anastasi
L'estensore: Morri