Reg. ord. n. 78 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte d'appello di L'Aquila  del 09/03/2026

Tra: A.G.  C/ Comune di Pescara



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione che impone la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in conseguenza di un evento sopraggiunto posto in essere da un soggetto diverso dall’assegnatario – Illogicità e sproporzione della conseguente perdita dell’alloggio, per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare, in assenza di una valutazione delle circostanze in concreto – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie ritenute analoghe (decadenza dall’assegno di inclusione) – Irragionevole estensione all’assegnatario degli effetti extrapenali della sopravvenuta condanna di un componente del proprio nucleo familiare – Contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione, nell’adozione del provvedimento di decadenza, dell’applicazione alla persona condannata di una misura alternativa alla detenzione (nel caso di specie: affidamento in prova al servizio sociale) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione rispetto al riconoscimento, per il componente del nucleo familiare condannato, delle condizioni di meritevolezza per l’accesso a misure alternative alla detenzione – Conseguente perdita delle condizioni per la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Incidenza sulla tutela effettiva della famiglia, lesa dalla perdita dell’abitazione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 2, 3, 27, commi primo e terzo, 29, 30 e 31.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Irragionevolezza – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale ed economica – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione del diritto all’abitazione, con particolare riguardo alla presenza, nel nucleo familiare dell’assegnatario, di soggetti minori o fragili.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 2 e 3.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Inosservanza degli obblighi internazionali con riguardo al mancato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 8.

Norme impugnate:

legge della Regione Abruzzo  del 25/10/1996  Num. 96  Art. 34  Co. 1 nel testo anteriore alle modifiche apportate da
legge della Regione Abruzzo  del 09/12/2024  Num. 24  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 29 
Costituzione   Art. 30 
Costituzione   Art. 31 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.