Reg. ord. n. 78 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte d'appello di L'Aquila del 09/03/2026
Tra: A.G. C/ Comune di Pescara
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione che impone la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in conseguenza di un evento sopraggiunto posto in essere da un soggetto diverso dall’assegnatario – Illogicità e sproporzione della conseguente perdita dell’alloggio, per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare, in assenza di una valutazione delle circostanze in concreto – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie ritenute analoghe (decadenza dall’assegno di inclusione) – Irragionevole estensione all’assegnatario degli effetti extrapenali della sopravvenuta condanna di un componente del proprio nucleo familiare – Contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione, nell’adozione del provvedimento di decadenza, dell’applicazione alla persona condannata di una misura alternativa alla detenzione (nel caso di specie: affidamento in prova al servizio sociale) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione rispetto al riconoscimento, per il componente del nucleo familiare condannato, delle condizioni di meritevolezza per l’accesso a misure alternative alla detenzione – Conseguente perdita delle condizioni per la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Incidenza sulla tutela effettiva della famiglia, lesa dalla perdita dell’abitazione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, commi primo e terzo, 29, 30 e 31.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Irragionevolezza – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale ed economica – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione del diritto all’abitazione, con particolare riguardo alla presenza, nel nucleo familiare dell’assegnatario, di soggetti minori o fragili.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 2 e 3.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso di intervenuto giudicato penale per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, commesso da uno dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Inosservanza degli obblighi internazionali con riguardo al mancato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 8.
Norme impugnate:
legge della Regione Abruzzo del 09/12/2024 Num. 24 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 29
Costituzione Art. 30
Costituzione Art. 31
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8