Reg. ord. n. 78 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21

Ordinanza del Corte d'appello di L'Aquila  del 09/03/2026

Tra: A.G.  C/ Comune di Pescara



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione che impone la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in conseguenza di un evento sopraggiunto posto in essere da un soggetto diverso dall’assegnatario – Illogicità e sproporzione della conseguente perdita dell’alloggio, per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare, in assenza di una valutazione delle circostanze in concreto – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie ritenute analoghe (decadenza dall’assegno di inclusione) – Irragionevole estensione all’assegnatario degli effetti extrapenali della sopravvenuta condanna di un componente del proprio nucleo familiare – Contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione, nell’adozione del provvedimento di decadenza, dell’applicazione alla persona condannata di una misura alternativa alla detenzione (nel caso di specie: affidamento in prova al servizio sociale) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione rispetto al riconoscimento, per il componente del nucleo familiare condannato, delle condizioni di meritevolezza per l’accesso a misure alternative alla detenzione – Conseguente perdita delle condizioni per la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Incidenza sulla tutela effettiva della famiglia, lesa dalla perdita dell’abitazione.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 2, 3, 27, commi primo e terzo, 29, 30 e 31.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Irragionevolezza – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale ed economica – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione del diritto all’abitazione, con particolare riguardo alla presenza, nel nucleo familiare dell’assegnatario, di soggetti minori o fragili.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, artt. 2 e 3.

 

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Inosservanza degli obblighi internazionali con riguardo al mancato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].

- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 8.

Norme impugnate:

legge della Regione Abruzzo  del 25/10/1996  Num. 96  Art. 34  Co. 1 nel testo anteriore alle modifiche apportate da
legge della Regione Abruzzo  del 09/12/2024  Num. 24  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 29 
Costituzione   Art. 30 
Costituzione   Art. 31 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026

Ordinanza del 9 marzo 2026 della  Corte  d'appello  di  L'Aquila  nel
procedimento civile promosso da A. G. contro Comune di Pescara. 
 
Edilizia residenziale  pubblica  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Requisiti  per  l'assegnazione   -   Perdita   del   requisito   di
  onorabilita'  -   Decadenza   dall'assegnazione   dell'alloggio   -
  Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei  componenti
  del    nucleo    familiare    dell'assegnatario,    successivamente
  all'assegnazione, abbia riportato una condanna  penale  passata  in
  giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51,  comma  3-bis,
  e/o 380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R.  n.  309
  del 1990,  nonche'  per  i  reati  di  usura,  favoreggiamento  e/o
  sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo,  detenzione  e/o
  porto abusivo di armi, traffico  di  armi,  riciclaggio  di  denaro
  proveniente  da  attivita'  illecite  -  Omessa  valutazione  delle
  circostanze in concreto quali la composizione e la  situazione  del
  nucleo   familiare,   nonche'   la   pena   applicata    all'autore
  dell'illecito. 
- Legge della Regione Abruzzo 25  ottobre  1996,  n.  96  (Norme  per
  l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
  pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione),
  art. 34, comma 1, lettera e-ter). 


(GU n. 21 del 27-05-2026)

 
                   LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA 
                           Sezione civile 
 
    In persona dei magistrati: 
      Nicoletta Orlandi - Presidente rel.; 
      Carla Ciofani - consigliera; 
      Andrea Dell'Orso - consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in  grado
di appello iscritta al n. R.G. 1004/2025; 
    tra G. A. (C.F...), nato a... il..., elettivamente domiciliato in
Pescara, via De Amicis n. 74, presso lo studio dell'avvocato Leone Di
Giannantonio, che lo rappresenta  e  difende  in  virtu'  di  procura
rilasciata su separato documento informatico in  primo  grado  e  che
dichiara  di  voler  ricevere   le   comunicazioni   di   cancelleria
all'indirizzo PEC: avvleonedigiannantonio@cnfpec.it - appellante; 
    e Comune di Pescara (codice fiscale n. 00124600685), con  sede  a
Pescara, in piazza Italia n. 1, in persona del  sindaco  pro  tempore
Carlo Masci, rappresentato e  difeso  dall'avvocato  Lorena  Petaccia
dell'Avvocatura    comunale     (C.F.:     PTCLRN63T56C632G;     PEC:
avvlorenapetaccia@cnfpec.it,) in  virtu'  di  procura  rilasciata  su
separato atto informatico in appello ed in virtu' di deliberazione di
Giunta comunale in atti - appellato. 
 
                           Cenni sul fatto 
 
    1. Il Tribunale ordinario di Pescara, con  sentenza  n.  976/2025
pubblicata  il  25  settembre  2025,  non  notificata,  ha  rigettato
(ponendo le spese di  lite  a  carico  del  soccombente,  ammesso  al
patrocinio a spese dello Stato) la domanda  proposta  da  G.  A.  nei
confronti del Comune di Pescara,  avente  ad  oggetto  l'accertamento
dell'illegittimita' e dell'inefficacia del decreto  dirigenziale  del
Comune di Pescara n... datato... e notificato  il...  concernente  la
declaratoria  di  decadenza  dello  stesso  G...,  nato  a...  il...,
dall'assegnazione dell'alloggio  di  edilizia  economica  e  popolare
(ERP/ATER),  sito  in...,  via...  n...,   scala...,   piano...,   di
proprieta' dell'ATER  di  Pescara,  a  causa  della  «violazione  del
combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b)-bis e dall'art. 34,
comma 1, lett. d), della legge regionale  n.  96/1996»,  avvenuta  in
costanza di rapporto. 
    Il decreto dirigenziale precisava che la decadenza  era  disposta
su parere vincolante della Commissione ERP, secondo la quale  vi  era
stata «violazione del combinato disposto degli articoli 2,  comma  1,
lettera b)-bis e comma 5 e dell'art. 34,  comma  1,  lett.  d)  della
legge regionale n. 96/96», «avendo l'assegnatario  riportato  decreto
penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22  settembre
2019, come da Casellario giudiziale n. 1090/2024/R per  il  reato  di
cui all'art. 493 del C.P. e ancora: 
      per il reato di cui all'art. 125  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, con  decreto  penale  del
G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 2  luglio  2020,  come
certificato dal Casellario giudiziale  n.  1695/2024/R  commessi  dal
coniuge dell'assegnatario, I G.e componente del nucleo  familiare  la
cui pena edittale e' superiore a due anni; 
      per il reato di cui all'art.  73  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990 con sentenza della  Corte  d'Appello  di
L'Aquila irrevocabile il 17 giugno  2022,  come  da  certificato  del
Casellario  giudiziale   n.   1695/2024/R,   commessi   dal   coniuge
dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare  I  G.,  la  cui
pena edittale e' superiore a due anni». 
    Il Tribunale, accogliendo le deduzioni del Comune resistente,  ha
constatato che il  decreto  di  decadenza  risultava  valido  essendo
integrata l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della legge della Regione Abruzzo  25  ottobre  1996,  n.  96
(Norme per l'assegnazione e la gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni  di
locazione), in quanto G. I., coniuge convivente dell'assegnatario  e,
quindi, componente del suo nucleo familiare, era stata condannata per
il reato  di  cui  all'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990 (recante una pena  superiore  nel  massimo
edittale a due anni), con sentenza della Corte d'Appello  dell'Aquila
divenuta irrevocabile il 17 giugno 2022, espressamente richiamata nel
provvedimento di decadenza. 
    1.1. In particolare, il giudice di primo grado ha preso atto  che
l'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della suddetta legge regionale n.
96 del 1996 prevede che la decadenza dall'assegnazione e' pronunciata
dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei  casi  in  cui
l'assegnatario «e/o uno dei  componenti  del  suo  nucleo  familiare,
successivamente all'assegnazione,  abbia  riportato  condanne  penali
passate in giudicato a seguito di  sentenza  di  condanna  ovvero  di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale
per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del
codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5,  del  Testo  unico
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/1990,
nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento  della
prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi,
traffico di armi, riciclaggio  di  denaro  proveniente  da  attivita'
illecite». 
    Il Tribunale ha aggiunto che l'accordo a seguito  del  quale  era
stata emessa ai sensi dell'art. 599 del codice di procedura penale la
pronuncia della Corte d'Appello  dell'Aquila,  divenuta  irrevocabile
nel 2022, riguardava unicamente la misura della pena e non  anche  la
responsabilita'  penale  della  I:  pertanto  tale  pronuncia  doveva
ritenersi una «sentenza di condanna passata in  giudicato»,  ai  fini
del citato art. 34, comma 1, lettera  e-ter),  della  suddetta  legge
regionale. 
    Lo stesso giudice ha infine ritenuto irrilevante, ai  fini  della
valutazione   della   legittimita'   della    impugnata    decadenza,
l'ammissione della sig.ra I. alla misura alternativa dell'affidamento
in prova al servizio sociale (disposta dal Tribunale di  sorveglianza
dell'Aquila con ordinanza datata 2 maggio 2023),  in  quanto,  da  un
lato, non sussiste coincidenza tra  il  piano  dell'esecuzione  della
condanna penale e quello  della  meritevolezza  per  il  mantenimento
dell'assegnazione degli alloggi  ERP/ATER  e,  dall'altro,  la  legge
regionale n. 96 del 1996 non contempla esclusioni della decadenza  in
presenza di misure alternative. 
    1.2. Nella sentenza di primo grado si afferma inoltre che: a)  le
ulteriori situazioni concernenti la  I.,  evidenziate  nella  memoria
conclusiva, costituiscono deduzioni tardive e quindi inammissibili, e
sono peraltro, «in ogni caso,  prive  di  rilevanza»  ai  fini  della
valutazione della legittimita'  del  decreto  di  decadenza;  b)  «le
restanti doglianze rimangono assorbite». 
    1.3. Nella predetta sentenza, pertanto, non vengono esaminati gli
altri presupposti di decadenza  indicati  nel  decreto  dirigenziale,
relativi  ai  decreti  penali  di  condanna  emessi   nei   confronti
dell'assegnatario e della coniuge, fatti valere in primo grado  nella
comparsa di costituzione e nelle conclusioni del Comune. 
    2. Con ricorso depositato  il  27  ottobre  2025,  notificato  al
Comune di Pescara a seguito di fissazione di udienza, il sig.  G.  ha
proposto appello  avverso  la  sentenza  sopra  indicata  articolando
formalmente  un  unico  motivo  contenente  censure   sostanzialmente
riassumibili in cinque  motivi  di  gravame  e  denunciando  altresi'
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis),
e dell'art. 34, comma  1,  lettera  e-ter),  della  menzionata  legge
regionale n. 96 del 1996. 
    2.1. Con il primo motivo, l'appellante assume che il Tribunale ha
confermato  la  validita'  del  decreto   dirigenziale   sull'erroneo
presupposto  che  il  fondamento  giuridico  della  dichiarazione  di
decadenza evocato dal  Comune  fosse  l'art.  34,  comma  1,  lettera
e-ter), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 (relativo ad
un componente del  nucleo  familiare  dell'assegnatario),  mentre  il
decreto  di  decadenza  e  il  suo  prodromico   preavviso   facevano
riferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1,  lettera
b-bis), e 34, comma 1, lettera  d),  della  stessa  legge  regionale,
relativo esclusivamente all'assegnatario,  secondo  i  quali:  «1.  I
requisiti  per  la  partecipazione   al   bando   di   concorso   per
l'assegnazione sono i seguenti: [...]  b-bis)  non  avere  riportato,
negli ultimi dieci anni dalla data  di  pubblicazione  del  bando,  a
seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  condanna  per
delitti non colposi per i quali la legge prevede  la  pena  detentiva
non inferiore nel massimo edittale a due  anni»  (art.  2,  comma  1,
lettera b-bis) e «La decadenza dall'assegnazione e'  pronunciata  dal
Sindaco del  Comune  territorialmente  competente  nei  casi  in  cui
l'assegnatario: [...] d) abbia perduto  i  requisiti  prescritti  per
l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)» (art.
34, comma 1, lett. d). 
    Il giudice avrebbe quindi omesso di considerare che il Comune  di
Pescara non aveva  indicato  il  corretto  fondamento  giuridico  del
proprio provvedimento, adottato percio' in assenza di  una  specifica
indicazione o previa contestazione nei confronti dell'assegnatario. 
    2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta  che,  alla  data
del decreto dirigenziale (6 maggio 2024), l'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della  citata  legge  regionale  menzionava  quale  causa  di
decadenza esclusivamente le sentenze di condanna passate in giudicato
e solo successivamente, a partire dal  12  dicembre  2024  (in  forza
dell'art. 1, comma 1, lettera c, della legge della Regione Abruzzo  9
dicembre 2024, n. 24), anche il «patteggiamento  ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale», cioe' ipotesi  comunque  diverse
da quella riguardante la  sig.ra  I.  destinataria  di  una  sentenza
emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila a  seguito  di  accoglimento
parziale del concordato di cui all'art. 599 del codice  di  procedura
penale, e quindi a seguito di una rinuncia a motivi  di  appello  che
«non  costituisce  un'ammissione   di   responsabilita'»   da   parte
dell'imputata. 
    2.3. Con il terzo motivo, l'appellante  rileva  che  l'esecuzione
dell'impugnato  provvedimento  di  decadenza  contrasterebbe  con  il
principio  costituzionale  della  funzione  rieducativa  della   pena
stabilito dall'art. 27, terzo comma, della  Costituzione,  in  quanto
colpirebbe un nucleo familiare (composto da  marito,  moglie,  figlio
invalido tetraplegico nonche' altri due  minorenni  affidati  proprio
alla I.) nel  quale  una  sua  componente  risulta  impegnata  in  un
percorso, l'affidamento in prova  al  servizio  sociale,  finalizzato
all'attuazione      del      principio      costituzionale      della
rieducazione/risocializzazione, tenuto anche conto che l'..., dopo  i
fatti del... di  cui  alla  sentenza  penale  in  discorso  (divenuta
irrevocabile solo nel 2022), non ha avuto  altri  rilevanti  problemi
con la giustizia. 
    Il rilascio forzato dell'alloggio popolare a seguito di decadenza
dall'assegnazione, oltre alle inevitabili conseguenze  in  danno  del
figlio  tetraplegico  e  dei  due  nipoti  minori  affidati  alla  I,
porterebbe (secondo l'appellante) all'annullamento di  quelle  misure
che  hanno  escluso  sia  l'accesso  di  quest'ultima  nel   circuito
penitenziario  che  il  rischio  di  recidiva.  Infatti   la   misura
alternativa  alla  detenzione,  concessa  alla  sig.ra   I.   sarebbe
necessariamente  revocata  perche'  questa,  al  pari   degli   altri
componenti del nucleo familiare, non avrebbe ne' la possibilita'  ne'
la  capacita'  economica  di  trovare  alternative  abitative,  cosi'
perdendo il necessario requisito del  domicilio  e  dovendo  pertanto
fare immediato ingresso in una struttura carceraria. 
    Nel caso di  specie,  quindi,  si  creerebbe  un  corto  circuito
funzionale tra poteri dello Stato, perche' la tutela di uno specifico
interesse  della  pubblica  amministrazione  (gestione  dell'edilizia
popolare) si  porrebbe  in  netto  contrasto  con  la  tutela  di  un
principio costituzionale dello Stato medesimo (finalita'  rieducativa
della pena), con  paradossale  compressione  di  questo  principio  a
favore del predetto interesse. 
    A questo riguardo il sig. G., in  un  altro  passo  dell'appello,
denuncia inoltre, sia pure genericamente, la violazione da parte  del
Comune,   con   la    descritta    azione    amministrativa    basata
sull'applicazione della citata legge regionale n.  96  del  1996,  di
«differenti principi  costituzionali»  volti  a  tutelare  «interessi
primari»  dei  cittadini  («abitazione,  salute,   risocializzazione,
tutela, ecc.»). 
    2.4. Il quarto motivo di appello afferisce al  contrasto  tra  le
disposizioni in questione e l'art. 3 della Costituzione  nella  parte
in   cui   contemplano,   ai   fini   della   decadenza,   la    data
dell'irrevocabilita' della sentenza (nella  specie,  2022),  anziche'
quella di commissione del fatto. Cio' in quanto la decadenza nel caso
di specie sarebbe fondata su fatti  commessi  dalla  I.  nel...,  ben
prima dell'entrata in vigore della disciplina applicata  («introdotta
nel 2018»): un eventuale coimputato, a sua volta assegnatario  di  un
alloggio ERP, che avesse posto in essere  le  medesime  condotte,  ma
avesse scelto  un  percorso  processuale  diverso,  ove  fosse  stato
destinatario di una sentenza irrevocabile di  condanna  anteriore  al
2018, non sarebbe incorso in decadenza dall'assegnazione. 
    2.5. Con un quinto motivo di  impugnazione,  l'appellante  deduce
che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui «le
ulteriori situazioni concernenti  la  I.  evidenziate  nella  memoria
conclusiva rappresentano deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma
in ogni caso prive di ogni  rilevanza»),  la  documentazione  da  lui
depositata  nel  corso  del  processo  non  era   ne'   tardiva   ne'
irrilevante. 
    Quanto ai documenti depositati per l'udienza del 24 ottobre 2024,
disposta  per  la  trattazione  dell'istanza   di   sospensione   del
provvedimento impugnato, rileva che il decreto del  Tribunale  per  i
minorenni dell'Aquila, di affidamento alla I. della minore M. G.  C.,
nata il... con contestuale nomina della  stessa  I.  (nonna  paterna)
quale tutrice della predetta minore, era datato 20 giugno 2024. 
    Quanto ai documenti  depositati  unitamente  alle  concesse  note
conclusive (del 19 maggio 2025, redatte per l'udienza di  discussione
del 20 maggio 2025): a) il decreto di nomina della I. nonna  paterna,
quale tutrice del minore M. G.  nato  il...,  era  stato  emesso  dal
Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara in data  6  marzo
2025; b) il certificato di stato di famiglia  era  aggiornato  al  13
maggio 2025 (come da «prodromica richiesta») ed  evidenziava  che  il
Comune di Pescara aveva concesso, in corso  di  causa,  l'ampliamento
del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M. G. C.;  M.  G.)  a
seguito ed in forza dei provvedimenti giudiziari sopra indicati. 
    Secondo   l'appellante,   pertanto,   la   suddetta    produzione
documentale non era tardiva, considerato  che  il  ricorso  in  primo
grado era stato depositato il 14  giugno  2024  e  che  l'udienza  di
discussione si era tenuta il 20 maggio 2025: non solo  si  tratta  di
documenti «sopravvenuti» nel corso del giudizio di primo grado (cosi'
qualificati anche dal Tribunale), ma il Comune non aveva eccepito  la
tardivita' della loro produzione, essendosi  limitato  a  chiedere  e
ottenere dal giudice un termine per controdedurre. 
    Sempre ad avviso  dell'appellante,  la  medesima  documentazione,
oltre a non essere tardiva,  non  era  neppure  irrilevante,  per  le
ragioni esposte dal ricorrente nelle note conclusionali del  processo
di primo grado, nelle quali si  evidenziava  una  situazione  sociale
estremamente  delicata   del   nucleo   familiare   dell'assegnatario
dell'alloggio, composto anche da un  figlio  tetraplegico  e  da  due
nipoti minori di eta'. 
    2.6. In via cautelare, il sig. G. ha chiesto la sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. 
    Conclude per l'accoglimento del «motivo proposto»  e  quindi  per
l'accoglimento  delle  conclusioni  avanzate  in  primo   grado,   da
intendersi riportate, disattese  tutte  le  eccezioni  e  le  istanze
sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e competenze di lite. 
    Insiste, infine, affinche' la Corte adita valuti la  possibilita'
di sollevare «questione di legittimita' costituzionale quantomeno  in
relazione a quelle parti della legge  regionale  n.  96/96  (art.  2,
lett. b-bis e art. 34, lett. e-ter) che contemplano ai fini della sua
applicazione la data dell'irrevocabilita' della sentenza anziche'  la
data di commissione del fatto,  e  che  non  limitano  l'applicazione
dell'annullamento o della decadenza in  presenza  di  altri  principi
costituzionali non comprimibili». 
    3. Con decreto emesso inaudita altera parte in  data  29  ottobre
2025,  il  Presidente  della  sezione  civile  di  questa  Corte,  in
accoglimento  di  istanza  proposta  ante   causam   dall'appellante,
rilevato che il 22 ottobre 2025 il Comune di Pescara aveva notificato
l'ordine di  rilascio  dell'abitazione,  ha  sospeso  la  provvisoria
esecuzione della sentenza  di  primo  grado  ed  ha  fissato  per  la
conferma, la modifica o  la  revoca  del  decreto  l'udienza  del  16
dicembre 2025, da svolgersi in forma cartolare,  ai  sensi  dell'art.
127-ter del codice di procedura civile. 
    4. Il Comune di Pescara si e' costituito in  giudizio,  chiedendo
che  l'appello  venisse  dichiarato  inammissibile  per  la   mancata
indicazione delle violazioni di  legge  in  cui  sarebbe  incorso  il
Tribunale o  per  la  novita'  delle  deduzioni  oppure  che  venisse
rigettato per infondatezza unitamente alla prospettata  questione  di
legittimita' costituzionale, in ogni caso con vittoria delle spese di
lite. 
    L'appellato, dopo aver rilevato che il decreto di  decadenza  era
stato formalmente emesso in considerazione  dei  reati  commessi  sia
dall'assegnatario sia dalla coniuge di questo, I. G., osserva che  il
richiamo, nel  provvedimento,  all'art.  34,  comma  1,  lettera  d),
anziche' dell'art. 34, comma 1, lettera  e-ter),  della  legge  della
Regione Abruzzo n. 96 del 1996, costituisce un «mero refuso», che non
ha impedito al ricorrente di prendere posizione non solo sul  decreto
penale di condanna emesso nei suoi confronti, ma anche sulle condanne
irrevocabili inflitte alla coniuge, una delle quali recante una  pena
di anni quattro di reclusione e riguardante il reato di cui  all'art.
73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990
(detenzione  e   cessione   illecite   di   sostanze   stupefacenti),
comportante, per il coniuge  convivente  assegnatario,  la  decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER. 
    Eccepisce     l'inammissibilita':     a)     della      deduzione
dell'impossibilita'  anche  economica  dell'appellante  e  dei   suoi
familiari  di   trovare   alternative   abitative,   trattandosi   di
circostanza indicata per la prima volta  in  appello,  in  violazione
dell'art. 345 del codice di procedura civile; b) in generale di tutte
le situazioni afferenti  alla  coniuge  dell'assegnatario,  non  solo
perche' addotte tardivamente in primo grado, cioe' (nella specie)  il
giorno prima dell'udienza di  comparizione  o  unitamente  alle  note
conclusive, in violazione dei principi del rito del lavoro o del rito
locatizio applicato e, quindi, anche tardivamente  documentate  (come
correttamente affermato dal Tribunale), ma anche perche' afferenti  a
fatti irrilevanti ai fini della decisione  (compresi  quelli  oggetto
dei documenti formati in corso di causa). 
    5.  Con  ordinanza  in  data  16  dicembre  2025  questa   Corte,
confermando  il  proprio   precedente   decreto,   ha   ordinato   la
sospensione, in pendenza del giudizio di  appello,  dell'esecutivita'
della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa  all'udienza  del  3
febbraio 2026, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter del codice  di
procedura civile, assegnando alle parti termine per dedurre in ordine
alle prospettate questioni di legittimita' costituzionale. 
    6. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le  parti
hanno ribadito le rispettive posizioni ed il  Comune  di  Pescara  ha
dedotto l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
prospettate dall'appellante, richiamando in particolare  la  sentenza
della Corte costituzionale n. 169 del  2023  in  tema  di  revoca  di
prestazioni assistenziali a seguito di condanna penale. 
    7. Con ordinanza in data 4 febbraio 2026 la Corte si e' riservata
di provvedere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Sul primo, sul secondo, sul quarto e  sulla  prima  parte  del
quinto motivo di appello. 
    1.1. Il primo motivo di appello, sia pure valutato (al  pari  dei
successivi) nei limiti delibatori e provvisori di  questa  ordinanza,
non appare fondato. 
    Secondo l'appellante, il giudice ha fondato la propria  decisione
esclusivamente sulla ricorrenza (con riferimento  ad  una  componente
del nucleo familiare  dell'assegnatario)  della  fattispecie  di  cui
all'art. 34, comma 1,  lettera  e-ter),  della  legge  della  Regione
Abruzzo 25 ottobre  1996,  n.  96  (Norme  per  l'assegnazione  e  la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica  e  per  la
determinazione dei relativi canoni di locazione),  senza  considerare
pero' che il decreto di  decadenza  e  il  suo  prodromico  preavviso
menzionavano solo il combinato disposto degli articoli  2,  comma  1,
lettera b-bis), e  34,  comma  1,  lettera  d),  della  stessa  legge
regionale, riguardante l'assegnatario: in tal modo  il  Tribunale  si
sarebbe basato su un fondamento giuridico del  decreto  di  decadenza
non invocato dal Comune di Pescara, che  aveva  indicato  invece  una
diversa e non corretta giustificazione del provvedimento. 
    Tale assunto del sig. G. e' pero' inesatto sotto vari profili. 
    In primo luogo, i requisiti di cui al citato  art.  2,  comma  1,
lettera b-bis) (richiamato nel decreto) debbono sussistere  non  solo
per l'assegnatario, ma anche (per tutta la durata del rapporto) per i
componenti del suo nucleo familiare, come disponeva il comma 5  dello
stesso art. 2 nel testo vigente all'epoca dell'adozione  del  decreto
di decadenza. 
    In secondo luogo, le fattispecie di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b-bis), e 34, comma 1, lettera e-ter), della legge  regionale
Abruzzo   n.   96   del   1996   risultavano   quindi    parzialmente
sovrapponibili, come nella specie: la suddetta irrevocabile  condanna
penale della coniuge dell'assegnatario  ai  sensi  dell'art.  73  del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  309
del 1990, per un fatto di non lieve entita', costituiva, ad un tempo,
sia una condanna per un delitto non colposo per  il  quale  la  legge
prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo  edittale  a  due
anni (art. 2, comma 1, lettera b-bis, applicabile, come visto,  anche
ai componenti del nucleo familiare  dell'assegnatario  ai  sensi  del
comma 5 dello stesso art. 2), sia una  condanna  per  uno  dei  reati
previsti dagli articoli 51, comma  3-bis,  «e/o  380  del  codice  di
procedura penale» (art. 34, comma 1, lettera e-ter, con  riguardo  ai
componenti del nucleo familiare dell'assegnatario). 
    In terzo luogo, alla luce delle precedenti  osservazioni,  appare
plausibile l'affermazione del Comune di Pescara, contenuta nella  sua
comparsa  di  costituzione  in   appello,   di   avere   erroneamente
menzionato, nel decreto Dirigenziale (al pari della Commissione  ERP,
che, nel suo previo parere vincolante e  obbligatorio,  aveva  citato
anche l'art. 34,  comma  1,  lettera  d,  della  legge  regionale  in
discorso), per un «mero refuso», l'art.  34,  comma  1,  lettera  d),
della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, in luogo dell'art. 34,
comma 1, lettera e-ter), della stessa legge regionale. 
    In quarto luogo, come evidenziato dall'appellato, il decreto  del
Comune indica esplicitamente la  sentenza  di  condanna  della  I.  a
quattro anni di reclusione per  detenzione  e  cessione  illecite  di
sostanze stupefacenti (art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990) quale motivo della decadenza; circostanza
considerata fondata e dirimente  dal  giudice  di  primo  grado.  Era
dunque manifesto  che  proprio  tale  pronuncia  penale,  emessa  nei
confronti di una componente del nucleo  familiare  dell'assegnatario,
era  ritenuta  ostativa  al  mantenimento  del   rapporto   derivante
dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER: cio' ha consentito al G. di
bene intendere le ragioni della decadenza e lo ha messo in condizione
di  apprestare  tempestivamente  le  sue  difese   (anche   in   fase
precontenziosa, come previsto dalla legge, a seguito del preavviso di
decadenza). Del  resto,  nello  stesso  appello  viene  espressamente
impugnata, con il terzo motivo, proprio  l'interpretazione  data  dal
Tribunale al sopra menzionato art. 34, comma 1, lettera e-ter), della
legge regionale. 
    A tal proposito giova sottolineare (ed il rilievo e' in ogni caso
decisivo) che la motivazione effettiva della  disposta  decadenza  e'
data  dai  precedenti  penali  ritenuti  dal  Comune  ostativi   alla
permanenza del rapporto ai sensi della legge regionale n. 96 del 1996
dettagliatamente elencati nel decreto notificato all'assegnatario:  a
fronte di tale esplicita contestazione non rileva il formale richiamo
(non importa qui se corretto o no) delle singole  disposizioni  della
medesima legge regionale contenuto nel decreto di decadenza. 
    Per meglio comprendere tale conclusione,  anche  ai  fini  di  un
compiuto esame dell'appello,  e'  comunque  opportuno  richiamare  il
quadro normativo essenziale di  riferimento  costituito  dalle  norme
della citata legge  regionale  che  sono  di  interesse  e  che  sono
menzionate negli scritti difensivi delle parti. Le disposizioni  sono
qui   riportate   nel   testo   vigente   all'epoca    dell'emissione
dell'impugnato decreto dirigenziale n... del Comune di Pescara (...);
data questa rilevante, anche se successiva a quella di  assegnazione,
trattandosi di rapporto di  durata  intercorrente  tra  il  Comune  e
l'assegnatario. La legge della Regione Abruzzo n. 96 del  1996  cosi'
statuiva all'epoca: a)  art.  2,  comma  1,  lettera  b-bis):  «1.  I
requisiti  per  la  partecipazione   al   bando   di   concorso   per
l'assegnazione sono i seguenti: [...]  b-bis)  non  avere  riportato,
negli ultimi dieci anni dalla data  di  pubblicazione  del  bando,  a
seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  condanna  per
delitti non colposi per i quali la legge prevede  la  pena  detentiva
non inferiore nel massimo edittale  a  due  anni»  [testo  vigente  a
decorrere dal 19 dicembre 2019, in forza degli articoli 1,  comma  1,
lettera a), e 14, comma 1,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  31
ottobre 2019, n. 34]; b) art. 34, comma 1,  lettera  e-ter):  «1.  La
decadenza dall'assegnazione e' pronunciata  dal  Sindaco  del  Comune
territorialmente competente nei casi  in  cui  l'assegnatario:  [...]
e-ter)  e/o  uno   dei   componenti   del   suo   nucleo   familiare,
successivamente all'assegnazione,  abbia  riportato  condanne  penali
passate in giudicato per uno dei reati previsti  dagli  articoli  51,
comma 3-bis e/o 380 del codice di  procedura  penale,  dell'art.  73,
comma 5, del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento
e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o
porto abusivo di  armi,  traffico  di  armi,  riciclaggio  di  denaro
proveniente da attivita' illecite»  [testo  introdotto  dall'art.  3,
comma 1, lettera b), della legge  della  Regione  Abruzzo  23  luglio
2018, n. 18, poi modificato da altra legge regionale, ma reviviscente
dal 12 marzo 2020 per statuizione  espressa  dell'art.  5,  comma  4,
della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, e vigente  fino
al 12 dicembre 2024, cioe' fino alla modifica apportata dall'art.  1,
comma 1, lettera c), della legge della  Regione  Abruzzo  9  dicembre
2024, n. 24]; c) art. 34, comma  1,  lettera  d):  «1.  La  decadenza
dall'assegnazione   e'   pronunciata   dal   Sindaco    del    Comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...]  d)
abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto
indicato alla successiva lett. e)» [testo in  cui  le  parole  «abbia
perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione» sono  interpretate
autenticamente dall'art.  3,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 6 febbraio 2025, n. 3, nel senso che «anche  la  sentenza  di
condanna passata in  giudicato  ovvero  di  patteggiamento  ai  sensi
dell'art.   444   del   codice   di   procedura   penale    riportata
dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis)  e  b-ter)
dell'art. 2, che intervenga in  costanza  di  rapporto,  comporta  la
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio»]. 
    Queste disposizioni si integrano, formando sistema, con l'art. 2,
comma 5, della stessa legge regionale n. 96 del  1996:  «I  requisiti
debbono essere posseduti da parte del  richiedente  e,  limitatamente
alle lettere b-bis), c), d), e), g),  g-ter  e  g-quater)  del  primo
comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data
di pubblicazione del bando, nonche' al  momento  dell'assegnazione  e
debbono permanere in costanza di  rapporto»  [testo  vigente  dal  12
marzo 2020, in forza degli articoli 5, comma 2, e 10, comma 1,  della
legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, fino  al  19.09.2024,
data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1,  lettera  a),  della
legge della  Regione  Abruzzo  17  settembre  2024,  n.  15,  che  ha
eliminato il richiamo alla lettera b-bis) ed ha aggiunto quello  alla
«lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34»]. 
    E' utile ricordare della medesima legge regionale n. 96 del 1996,
per completezza, anche: 1) l'art. 2, comma 2 (nel  testo  vigente  al
momento del decreto di decadenza: «Per nucleo familiare si intende la
famiglia costituita dai coniugi  e  dai  figli  legittimi,  naturali,
riconosciuti ed adottivi  e  dagli  affiliati  con  loro  conviventi.
Fanno, altresi', parte del nucleo  il  convivente  more  uxorio,  gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche'
la stabile convivenza con il concorrente abbia  avuto  inizio  almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando  di  concorso  e
sia dimostrata nelle forme di legge.»); 2) l'art. 2, comma 7-bis (nel
testo vigente al momento del decreto di decadenza): «I  requisiti  di
cui alle lettere  b-bis)  e  b-ter)  non  si  applicano  in  caso  di
intervenuta riabilitazione». 
    1.2. Con il  secondo  motivo,  l'appellante  deduce  (come  sopra
visto) che il giudice di primo grado ha  fatto  erronea  applicazione
dell'art. 34, comma 1, lettera e-ter), nel ritenere  che  tale  norma
preveda quale causa di decadenza una sentenza  emessa  a  seguito  di
patteggiamento, ipotesi invece introdotta solo nel 2024, in  aggiunta
alla originaria esclusiva previsione della condanna penale passata in
giudicato. 
    Anche tale motivo non appare fondato. 
    Nella specie, infatti, viene in rilievo non gia' una sentenza  di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale
(che, non implicando una dichiarazione  di  reita',  non  costituisce
sentenza  di  condanna,  se  non  ad  alcuni  effetti  specificamente
stabiliti dalla legge, secondo quanto  stabilito  dall'art.  445  del
codice di procedura penale), ma, con accertamento in primo grado  non
oggetto di censure sul punto,  una  sentenza  della  Corte  d'Appello
dell'Aquila divenuta irrevocabile in data 17  giugno  2022  (come  da
certificato del Casellario giudiziale in atti), emessa a  seguito  di
concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599 del codice di
procedura penale, riguardante la sola misura della pena e  non  anche
la  responsabilita'  penale  della  I.  (la  cui  reita'  e'  percio'
accertata e incontroversa). Appare percio' corretta l'interpretazione
del Tribunale, secondo cui tale pronuncia deve ritenersi, ai fini  di
causa, una «sentenza di condanna passata in giudicato». 
    Ad abundantiam, va osservato che la sentenza emessa  in  sede  di
concordato rileva come giudicato penale di condanna non solo ai  fini
del citato art. 34, comma 1, lettera  e-ter),  della  suddetta  legge
regionale  n.  96  del  1996,  ma  anche  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 2, comma  1,  lettera  b-bis),  della  stessa  legge,  come
testualmente   contestato   all'assegnatario   (implicitamente,    ma
evidentemente, ai sensi del comma 5 dello stesso  art.  2,  vista  la
menzione espressa, contenuta nel decreto di decadenza, della suddetta
pronuncia penale emessa nei confronti della  moglie  convivente  I.),
che gia' nel  testo  vigente  alla  data  del  decreto  dirigenziale,
prevedeva  quale  causa   di   decadenza   anche   la   sentenza   di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 
    1.3.   Con   il    quarto    motivo,    l'appellante    eccepisce
l'illegittimita'  costituzionale,  in  relazione  all'art.  3   della
Costituzione, dell'applicato art. 34, comma 1, lettera e-ter),  della
legge della Regione Abruzzo n.  96  del  1996,  nella  parte  in  cui
prevede la decadenza dall'assegnazione per effetto  di  una  condanna
penale con riferimento alla data (casuale) del passaggio in giudicato
anziche' a quella della commissione del fatto. 
    L'eccezione appare manifestamente infondata. 
    La necessita' di attendere la  definizione  del  giudizio  penale
deriva dall'art. 27, secondo comma, della  Costituzione  («L'imputato
non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva») e non e'
irragionevole individuare la data certa di  tale  definitivita'  come
punto rilevante per la immediata decadenza  dal  rapporto  di  durata
derivante dall'assegnazione dell'alloggio, in luogo di far cessare il
rapporto a decorrere dalla data di commissione del reato,  procedendo
a ritroso dopo la formazione  del  giudicato  (che  puo'  intervenire
anche molto tempo dopo, come nel caso di specie),  cosi'  rendendo  a
posteriori  illegittimo  il  periodo  intermedio,  con   i   connessi
intuibili problemi pratici e teorici. 
    Deve   essere   sottolineato   che   il   rapporto    conseguente
all'assegnazione di un alloggio ERP/ATER costituisce un  rapporto  di
durata al quale si applicano le norme  sopravvenute  all'assegnazione
(eventualmente anche quelle relative a nuove ipotesi di decadenza: ex
plurimis, Cass. civ. n. 1851 del 2001) e  quindi  a  maggior  ragione
puo' ben rilevare un sopravvenuto accertamento definitivo di un fatto
commesso anteriormente. 
    1.4. Con la prima parte del quinto  motivo,  l'appellante  deduce
che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza  impugnata,  le
produzioni   documentali   successive   al   deposito   del   ricorso
introduttivo sono tempestive, perche' riguardanti  atti  sopravvenuti
nel corso del giudizio. 
    Questa prima parte del quinto motivo e' fondata. 
    Nel cosiddetto rito locatizio di cui all'art. 447-bis del  codice
di procedura  civile,  applicato  al  presente  giudizio  (in  quanto
concernente il rapporto derivante dall'assegnazione  di  un  alloggio
ERP/ATER), i documenti devono essere prodotti dal ricorrente, a  pena
di decadenza, unitamente al deposito del  ricorso  (art.  414,  primo
comma, del codice di procedura civile, richiamato dal primo comma del
citato art. 447-bis), salvo, beninteso, che la tardivita' dipenda  da
fatto  non  imputabile  alla  parte  o  riguardi  documenti   formati
successivamente (ex plurimis, Cass. civ. n. 25346 del 2019). 
    Nella specie, a fronte dell'allegazione nel  ricorso  (depositato
in  data  14  giugno  2024)  della  situazione  del  proprio   nucleo
familiare,  «composto  anche  da  un  figlio   portatore   di   grave
inabilita'» (tetraplegia con ritardo cognitivo e del linguaggio, come
specificato dal certificato  di  riconoscimento  dell'invalidita'  al
100%), oltre che da  una  coniuge  ammessa  in  data  8  maggio  2023
all'affidamento in prova al servizio sociale per reati commessi  fino
al... (come ugualmente documentato), il G. ha prodotto  in  giudizio:
a.) in data 23.10.2024, in vista dell'udienza di  prima  comparizione
del 24 ottobre 2024, il decreto, datato 1° luglio 2024,  con  cui  il
Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'affidamento  alla
coniuge del ricorrente, I. G., della minore M. G. C.  nata  il...,  e
contestualmente ha  nominato  la  stessa  I.  (quale  nonna  paterna)
tutrice della predetta minore; b.) in data 19  maggio  2025,  con  le
note conclusionali, in  vista  dell'udienza  di  discussione  del  20
maggio 2025, poi rinviata al 25  settembre  2025  per  l'esame  della
documentazione prodotta dal ricorrente: b.1.)  il  decreto  datato  6
marzo 2025 con cui il giudice tutelare  del  Tribunale  ordinario  di
Pescara ha nominato l'... (nonna paterna) tutrice del minore  M.  G.,
nato il...; b.2.) il certificato  di  stato  di  famiglia  aggiornato
al... dal quale risulta che il Comune di Pescara aveva  concesso,  in
corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare  ai  due  predetti
minorenni (M. G. C.; M. G.),  a  seguito  e  in  forza  dei  suddetti
provvedimenti giudiziari; b.3.)  la  richiesta  presentata  dalla  I.
il...  di  iscrizione  anagrafica  del  minore  M.   G.   (iscrizione
rilasciata il giorno...). 
    Tali dati evidenziano che la suddetta produzione documentale,  in
ragione dell'epoca di formazione dei documenti (successiva al...), va
considerata tempestiva, come del resto riconosciuto,  nella  comparsa
di costituzione in appello, dallo stesso Comune di Pescara, il quale,
pur mantenendo ferma l'eccezione di irrilevanza,  ha  ammesso  che  i
«documenti [...] emessi successivamente al deposito del ricorso» sono
«in teoria, producibili». 
    Ovviamente, alla tempestivita'  della  produzione  dei  documenti
deve accompagnarsi (come evidenziato dall'appellato) la rilevanza  di
quanto documentato: rilevanza sostenuta con la  seconda  parte  dello
stesso quinto motivo di appello. 
    2. Sul residuo thema decidendum (terzo motivo e seconda parte del
quinto motivo di appello). 
    2.1. Il residuo thema  decidendum  di  questo  giudizio  concerne
l'applicabilita' al caso di specie dell'art.  34,  comma  1,  lettera
e-ter), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte  in
cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione nel caso in  cui
uno  dei   componenti   del   nucleo   familiare   dell'assegnatario,
successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale
passata in giudicato per uno dei reati  previsti  dall'art.  380  del
codice di procedura penale. 
    La  fattispecie  riguarda  infatti,  tra  le  ipotesi  contestate
all'assegnatario nel decreto dirigenziale, solo quella relativa  alla
condanna alla pena detentiva di anni quattro  di  reclusione  e  alla
multa di euro 18.000,00, inflitta con sentenza della Corte  d'Appello
dell'Aquila, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2022,  per  il  reato
(integrante un fatto di non lieve entita') di  cui  all'art.  73  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  309  del  1990,  commesso
dal... da I. G., coniuge dell'assegnatario e  componente  del  nucleo
familiare di questo. 
    Tale limitazione deriva dal fatto che il giudice di primo  grado,
evidentemente  aderendo  alle  osservazioni  contenute  nel   ricorso
introduttivo, ha esaminato esclusivamente tale pronuncia  come  causa
ostativa alla permanenza del rapporto, senza che il  Comune,  sia  in
primo   grado   («Gli   ulteriori   assunti   difensivi    [scilicet:
dell'assegnatario], relativi alla equiparazione del decreto penale di
condanna alla condanna penale da sentenza, devono ritenersi del tutto
ininfluenti stante la decisivita', nella fattispecie», della condanna
per il reato di cui all'art. 73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del  1990),  sia  in  appello  (in  cui  prende  in
considerazione  soltanto   la   predetta   condanna   relativa   agli
stupefacenti), abbia  mai  insistito  sull'efficacia  ostativa  delle
altre pronunce penali emesse nei confronti dell'assegnatario o  della
coniuge contestate nel decreto di decadenza. 
    In ogni caso, appare chiaro anche allo  stesso  Comune  (come  si
desume dalla sua linea difensiva) che non potrebbero costituire causa
di decadenza ne' il «decreto  penale  del  G.I.P.  del  Tribunale  di
Pescara esecutivo il 22 settembre 2019, come da Casellario giudiziale
n. 1090/2024/R», emesso nei confronti di G.A. per  il  reato  di  cui
all'art. 483 del codice penale commesso il (erroneamente indicato nel
decreto di decadenza come 493 del codice  penale),  con  condanna  al
pagamento della multa  di  euro  1.250,00  e  pena  sospesa;  ne'  il
«decreto penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 22
luglio  2020,  come  certificato   dal   Casellario   giudiziale   n.
1695/2024/R» per il  reato  di  cui  all'art.  125  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del  30  maggio  2002,  avente  ad
oggetto violazione delle disposizioni generali sul patrocinio a spese
dello Stato nel giudizio penale, commesso da I. G. il... (pena  della
reclusione di mesi sei e multa di euro 200,00; reclusione  sostituita
con la multa di euro 13.500,00). 
    Tali  ultime  due  pronunce,  va  qui  ribadito,  non   integrano
«condanne  penali»   idonee   a   costituire   causa   di   decadenza
dall'assegnazione, perche',  come  precisato  dalla  piu'  recente  e
convincente giurisprudenza amministrativa (che supera  un  precedente
diverso orientamento), «le diversita' strutturali,  funzionali  e  di
contenuto esistenti tra la condanna conseguente a decreto  penale  da
un lato,  e  quella  discendente  dalla  sentenza  di  patteggiamento
dall'altro, riti che a loro volta si differenziano dalla sentenza  di
condanna a cognitio plena, nelle due forme del rito dibattimentale  e
del rito abbreviato, corroborano» la conclusione secondo cui, in base
all'interpretazione  restrittiva  che  deve  essere  riservata   alle
disposizioni  eccezionali,  per  «condanna  penale»   ostativa   alla
sussistenza   dei   requisiti   di   onorabilita'   deve   intendersi
esclusivamente una condanna da cognizione piena o  da  patteggiamento
(sulla reita') e non anche  un  decreto  penale  di  condanna  (vedi,
amplius, Consiglio di Stato, sezione VII giurisdizionale, sentenza n.
11609/2022 del 29 novembre 2022). Infatti,  ai  sensi  del  comma  5,
terzo periodo, dell'art. 460 del  codice  di  procedura  penale,  «Il
decreto, anche se divenuto esecutivo non ha  efficacia  di  giudicato
nel giudizio  civile  o  amministrativo»;  fatte  salve,  ovviamente,
eventuali specifiche diverse disposizioni di legge, che nella  specie
sono assenti (anche nella legge regionale n. 96 del 1996). 
    Si  noti  che  l'appellante,  nel  richiamare  genericamente   le
conclusioni formulate in primo grado,  ha  riproposto  (probabilmente
per tuziorismo) anche le censure basate  sulla  non  ostativita'  dei
decreti penali di condanna. 
    2.2. Non vi e' dubbio che la citata condanna penale  irrevocabile
inflitta a I. G. per i delitti non colposi (e di non  lieve  entita')
di cui all'art. 73 del d.P.R.  n.  309  del  1990  integri  l'ipotesi
prevista dall'art. 34, comma 1,  lettera  e-ter),  della  piu'  volte
richiamata legge regionale n. 96 del 1996, perche': a)  il  giudicato
e' intervenuto in costanza del rapporto derivante  dall'assegnazione;
b)  la  condanna  riguarda  una  componente  del   nucleo   familiare
dell'assegnatario dell'alloggio. Si dovrebbe percio'  concludere  per
il rigetto dell'appello. 
    Resta  tuttavia  da   valutare   se   sussistano   questioni   di
legittimita' costituzionale della suddetta norma regionale (sollevate
dalla parte con il terzo motivo di  appello  e  comunque  sollevabili
d'ufficio) che non siano manifestamente infondate. 
    In caso affermativo,  dovra'  essere  vagliata  positivamente  la
rilevanza dei documenti prodotti dal G., da questi rivendicata con la
seconda parte del quinto motivo d'appello. 
    3. Sulle questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  34,
comma 1, lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996
e sulla loro non manifesta infondatezza. 
    Una volta individuato come sopra  il  residuo  thema  decidendum,
emergono,  sotto  vari  profili  (alcuni  prospettati  con  il  sopra
riportato terzo motivo di appello, altri rilevati d'ufficio), diversi
dubbi sulla legittimita' costituzionale del citato art. 34, comma  1,
lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo  n.  96  del  1996  del
quale deve farsi applicazione in  giudizio.  Poiche'  le  correlative
questioni  di  legittimita'  costituzionale   involgono   il   nucleo
familiare dell'appellante, i documenti prodotti da G. 
    Alfonso attinenti a tale nucleo debbono ritenersi  rilevanti  (in
accoglimento della seconda parte  del  quinto  motivo  d'appello,  in
riferimento anche al terzo motivo) ai fini dell'esame delle questioni
stesse. Va precisato che dette questioni (qui di seguito esposte) non
sono state esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza  n.  9
del 2021, riguardante altri aspetti della legge regionale Abruzzo  n.
96 del 1996. 
    3.1. Un primo  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  riguarda
l'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo  n.
96 del 1996, nella parte  in  cui  dispone  la  decadenza  automatica
dall'assegnazione dell'alloggio anche quando il giudicato  penale  di
condanna  ostativo  alla  prosecuzione  intervenga,  nel  corso   del
rapporto, per un reato commesso da un componente del nucleo familiare
diverso dall'assegnatario (nella specie, la coniuge). 
    Il dubbio si pone in relazione all'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevolezza di considerare rilevante ai fini  della  decadenza
il  fatto,  sopravvenuto   all'assegnazione   e   non   controllabile
dall'assegnatario, che per un  componente  del  nucleo  familiare  di
quest'ultimo (nella specie, I. G., coniuge dell'assegnatario  G.  A.)
sia intervenuto un giudicato penale per un reato integrante  uno  dei
previsti casi di  «indegnita'».  Pur  non  costituendo  una  sanzione
penale in senso stretto ne' una  sanzione  amministrativa  dotata  di
afflittivita'  assimilabile  ad   una   sanzione   penale,   non   e'
ragionevole,   infatti,   che    la    decadenza    dall'assegnazione
dell'alloggio  sia  la  conseguenza   di   un   evento   sopraggiunto
(comportante la perdita di un requisito  di  onorabilita')  posto  in
essere non dall'assegnatario, ma da un soggetto da questi diverso  ed
autonomo. Il compimento di un atto da parte  di  tale  soggetto,  non
rientrante nella sfera di  controllo  esercitabile  dall'assegnatario
(ancorche' si tratti di un  componente  del  suo  nucleo  familiare),
rende  illogica   e   sproporzionata   la   conseguenza   (oltretutto
automatica, senza alcuna possibilita' di valutare il caso concreto  e
di approntare rimedi) di privare tutti gli incolpevoli  altri  membri
del  nucleo  familiare  del  diritto  di  godere  del  bene  primario
costituito da un alloggio abitativo assegnato  dal  Comune  anche  in
ragione della scarsa complessiva capacita' economica  della  famiglia
del  beneficiario.  Ne'  avrebbe   senso   mantenere   l'assegnazione
escludendo dal nucleo familiare la sola condannata I., la quale  allo
stato, da un lato,  non  deve  scontare  la  pena  in  carcere  (dato
l'affidamento in prova  al  servizio  sociale)  e,  dall'altro  (come
risulta dal certificato dello  stato  di  famiglia),  deve  accudire,
oltre a un figlio maggiorenne tetraplegico ed invalido al  100%,  due
minorenni facenti parte della famiglia,  per  i  quali  i  competenti
organi giudiziari hanno ritenuto essenziale, per  lo  sviluppo  della
persona, la presenza della nonna affidataria. 
    L'irragionevolezza della norma oggetto  della  questione  assume,
del resto, particolare rilievo quando la si  ponga  a  raffronto  con
altre norme in materia di prestazioni sociali complesse. Ad  esempio,
in materia di assegno di inclusione, l'art.  8  del  decreto-legge  4
maggio 2023,  n.  48  (Misure  urgenti  per  l'inclusione  sociale  e
l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede la decadenza dal  beneficio  solo
in caso  di  condanna  penale  irrevocabile  per  un  reato  ostativo
pronunciata a  carico  del  beneficiario  e  non  anche  degli  altri
componenti del nucleo familiare; questi  ultimi,  invece,  ove  siano
colpiti da una sentenza irrevocabile  di  condanna  per  tali  reati,
possono   essere   esclusi   dal   calcolo   dell'assegno   lasciando
impregiudicati i  diritti  degli  altri  incolpevoli  componenti  del
nucleo  familiare  alla  prestazione   sociale.   Tale   possibilita'
conferma,  sul  piano  sistematico,  la  ragionevolezza  di   evitare
automatismi decadenziali a  carico  indiscriminatamente  di  tutti  i
componenti  del  nucleo  familiare  estranei  al  reato,   altrimenti
ingiustamente colpiti per il solo fatto di  appartenere  al  medesimo
nucleo familiare del condannato destinatario del beneficio. 
    Il  medesimo  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  e'  stato
sollevato dall'appellante  in  relazione  anche  all'art.  27,  primo
comma, della Costituzione. 
    La caratteristica della personalita' della responsabilita' penale
rende irragionevole che la decadenza dall'assegnazione  dell'alloggio
si produca, quale diretto  effetto  extra-penale  della  sopravvenuta
condanna, in capo non gia' al soggetto condannato penalmente (l'I. ma
all'assegnatario (il G.) e agli altri componenti del nucleo familiare
(comunque composto). Vale anche in questo caso, per un raffronto,  il
sopra indicato esempio dell'art. 8 del decreto-legge n. 48 del  2023,
quale convertito in legge. 
    3.2.  Un  secondo  dubbio  di  legittimita'  costituzionale,   in
relazione all'art. 3 della Costituzione, riguarda sempre il  predetto
art. 34, comma 1, lettera e-ter),  nella  parte  in  cui  dispone  la
decadenza automatica dall'assegnazione  anche  nel  caso  in  cui  il
componente del nucleo familiare dell'assegnatario (componente che  ha
riportato la irrevocabile condanna penale ostativa alla  prosecuzione
del rapporto) sia stato ammesso, in  riferimento  a  tale  pronuncia,
alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova  ai
servizi sociali, ove ricorrano . come nella specie, obiettive e gravi
difficolta' (economiche  o  no)  di  reperire  una  diversa  adeguata
abitazione per i componenti di tale nucleo familiare. 
    Giova sottolineare l'irragionevolezza, per l'ordinamento nel  suo
complesso, di ritenere la  condannata,  da  un  lato,  meritevole  di
accedere alla misura alternativa dell'affidamento  in  prova  (avendo
dato,  per  il  Tribunale   di   sorveglianza,   «prova   di   sicuro
ravvedimento» e di inserimento nel contesto sociale,  lavorando  come
addetta alla mensa di un  asilo  nido,  ma,  dall'altro  e  al  tempo
stesso, considerarla versare in uno stato  di  «indegnita'»  a  causa
della  medesima  condanna,  tale  da   comportare   per   il   marito
assegnatario  la  decadenza  dall'assegnazione   dell'alloggio   (per
un'argomentazione in parte simile, sia pure  riferita  a  fattispecie
diversa, in  tema  di  misure  assistenziali,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 137 del 2021, punto 8.3.2. del Considerato in diritto). 
    L'irragionevolezza appare ancor piu' evidente,  se  si  considera
che tra le prescrizioni poste a I. G. dal Tribunale  di  sorveglianza
dell'Aquila con l'ordinanza in atti di affidamento  in  prova  del  2
maggio 2023 (emessa, come visto, con riguardo all'indicata  condanna)
vi sono quelle dell'obbligo sia di permanere dalle ore 22,00 alle ore
7,00 proprio nell'abitazione in discorso,  sita  in...,  via...  n...
(«il domicilio indicato e' idoneo ai controlli»), sia di  «provvedere
puntualmente a tutti gli obblighi di assistenza familiare»  e  quindi
anche  nei  confronti  del  «figlio  di  anni  33  affetto  da  grave
disabilita' [tetraplegico] di cui si occupa quotidianamente», cui  si
sono aggiunti gli obblighi di accudimento (come da documentazione  in
atti) dei minori M. G. C. e M. G. (a lei affidati come nonna  paterna
e tutrice), tutti facenti parte del  medesimo  nucleo  familiare.  La
decadenza dall'assegnazione  dell'alloggio  e  la  seria  difficolta'
economica di reperire una diversa  abitazione  idonea  (si  e'  sopra
accennato che la scarsa capacita' economica del nucleo  familiare  e'
condizione  per  l'assegnazione  dell'alloggio   ERP/ATER,   prevista
proprio per chi non e' in grado  di  accedere  utilmente  al  mercato
delle  abitazioni)  renderebbero  in  pratica  impossibile   sia   la
prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale  (mettendo
seriamente a rischio la rieducazione della condannata, in  violazione
anche dell'art. 27, terzo comma, ultima parte,  della  Costituzione),
sia una effettiva tutela della famiglia (in violazione degli articoli
29, 30 e 31 della Costituzione). In tal senso non  e'  ingiustificata
la doglianza dell'appellante,  che  lamenta  al  riguardo  «un  corto
circuito funzionale tra poteri dello Stato». 
    Considerazioni  analoghe  sono   state   espresse   dalla   Corte
costituzionale, con la  sentenza  n.  137  del  2021  (gia'  citata),
secondo  cui  vi  e'  necessita'  che  la   revoca   di   trattamenti
assistenziali disposta a causa di una condanna irrevocabile per reati
ostativi non comporti, nel caso di ammissione del condannato a misure
alternative  alla  detenzione,  l'impossibilita'  di  una   dignitosa
sopravvivenza. Nello stesso senso la Corte si e' pronunciata  con  la
sentenza n. 169 del 2023, citata dall'appellato, che ha  ritenuto  la
revoca dei benefici assistenziali giustificata solo ove alle esigenze
di  mantenimento  del  condannato  provveda  lo  Stato  direttamente,
assicurandogli il sostentamento in regime di detenzione carceraria. 
    3.3. Un terzo dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione
agli articoli 3 e 2 della Costituzione, concerne il citato  art.  34,
comma 1, lettera e-ter), nella parte  in  cui  dispone  la  decadenza
automatica dall'assegnazione dell'alloggio per una condanna  ostativa
a carico di un componente del nucleo familiare,  senza  prevedere  la
possibilita' di procedere ad una  valutazione  di  bilanciamento  con
altri bisogni essenziali costituzionalmente tutelati, come la  tutela
del diritto all'abitazione e, piu' in generale, della  famiglia,  dei
minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del
nucleo familiare. 
    La norma qui censurata, pertanto, trascura  irragionevolmente  di
considerare le gravi situazioni di bisogno (quali quelle in cui versa
in concreto la famiglia dell'appellante) e  si  pone  addirittura  in
contrasto con  i  doveri  inderogabili  di  solidarieta'  sociale  ed
economica di cui all'art.  2  della  Costituzione  di  assicurare  ai
minori e ai disabili il bene primario dell'abitazione, unitamente  ai
componenti del loro nucleo familiare che li accudiscono, omettendo di
garantire a tali soggetti  fragili  il  diritto  sociale  inviolabile
all'abitazione e alla dignita' sociale loro dovuta in funzione  della
loro uguaglianza, sotto tale aspetto, con tutti gli altri  cittadini,
ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  3  della  Costituzione   (e'
significativa al riguardo la sentenza n.  67  del  2024  della  Corte
costituzionale, recante citazioni  della  consolidata  giurisprudenza
costituzionale sul diritto  sociale  inviolabile  all'abitazione,  da
tutelarsi  in  generale,  quanto  alla  disciplina  del  rapporto  di
assegnazione degli alloggi ERP,  mediante  requisiti  rispettosi  dei
criteri di uguaglianza e ragionevolezza). 
    Va sottolineato che alcune  leggi  relative  all'assegnazione  di
alloggi ERP promulgate da altre Regioni prevedono  in  proposito,  al
contrario di quella della Regione Abruzzo, temperamenti e rimedi  nel
caso in cui facciano parte  del  nucleo  familiare  dell'assegnatario
figli minorenni, anziani, disabili o comunque  sussistano  situazioni
di grave disagio sociale economico o familiare (ad esempio: art.  39,
commi 1-bis, e 1-ter, della legge della Regione  Umbria  28  novembre
2003, n. 23, recante  «Norme  di  riordino  in  materia  di  edilizia
residenziale sociale»). 
    3.4. Un quarto dubbio di legittimita' costituzionale  della  gia'
evidenziata norma della legge regionale n. 96 del  1996  si  pone  in
relazione all'art. 8 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a  Roma
il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1958,  n.  848  (e
successivi protocolli addizionali),  quale  parametro  interposto  ai
sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    In base all'art. 8 CEDU,  concernente  il  «Diritto  al  rispetto
della vita privata e familiare» (secondo la sua attuale rubrica) e in
base alla proiezione di questa disposizione nell'ordinamento interno,
le misure legislative  che  si  ingeriscono  nell'esercizio  di  tale
diritto, ad esempio incidendo sulla stabilita' della vita familiare e
sul radicamento territoriale del nucleo familiare, sono ammesse  solo
se necessarie, «in una societa'  democratica,  [...]  alla  sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei  diritti  e  delle
liberta' altrui». A tal fine tali ingerenze debbono superare un  test
di proporzionalita': tra piu' soluzioni idonee al fine perseguito, va
prescelta quella meno restrittiva  dei  diritti,  evitando  sacrifici
sproporzionati.  In  particolare,  occorre   che   sia   operato   un
conveniente bilanciamento tra le ragioni dell'intervento  pubblico  e
la tutela  della  vita  familiare  radicata  sul  territorio.  (Corte
costituzionale, ordinanza n. 217 del 2021, punto 8.5. del Considerato
in diritto, emessa a proposito di un rinvio pregiudiziale alla  Corte
di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  TFUE,  per   i   casi   di
allontanamento, ai fini dell'esecuzione di una pena o di  una  misura
di sicurezza, del cittadino di uno Stato terzo dal  territorio  dello
Stato nel quale tale soggetto abbia stabilito legittima ed  effettiva
residenza familiare o dimora). 
    Tale bilanciamento non puo' effettuarsi quando, come nella  norma
regionale in  esame,  sia  previsto  un  automatismo  assoluto  nella
decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio,  anche   nel   caso   di
giudicato penale per reati ostativi commessi  da  un  componente  del
nucleo familiare dell'assegnatario e diverso  da  quest'ultimo:  tale
automatismo, infatti, non permette  la  valutazione  di  circostanze,
come  la  presenza  nella  famiglia  di  minori  o  di  soggetti  non
autosufficienti, che necessitano di una tutela maggiormente  incisiva
rispetto  all'esigenza  di  mantenere  criteri  di  «onorabilita'»  e
meritevolezza nel rapporto  derivante  dall'assegnazione  di  alloggi
abitativi ERP. L'allontanamento coattivo dall'alloggio, in tale  caso
di decadenza, di tutti i componenti del nucleo  familiare,  che,  per
definizione, come in precedenza rilevato, non sono economicamente  in
grado di procurarsi nel territorio una diversa adeguata abitazione  e
di  proseguire  nell'adempimento  dei  loro  obblighi  di  assistenza
familiare, appare misura palesemente sproporzionata e invasiva. 
    3.5.  Tutte  le  considerazioni   sopra   svolte   mostrano,   in
conclusione, la non  manifesta  infondatezza  delle  qui  prospettate
questioni di legittimita' costituzionale. 
    4.   Sulla   rilevanza   delle    questioni    di    legittimita'
costituzionale. 
    Le questioni di legittimita' costituzionale  sopra  ritenute  non
manifestamente infondate sono anche rilevanti, in quanto il  presente
giudizio  non  puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  loro
risoluzione, ai sensi dell'art. 23, secondo  comma,  della  legge  11
marzo 1953, n. 87. Infatti, da un lato, la norma di  legge  regionale
applicabile in causa ed idonea a definirlo e'  l'art.  34,  comma  1,
lettera  e-ter,  della  legge  regionale  Abruzzo  n.  96  del  1996;
dall'altro, l'accoglimento di alcuna o di tutte le suddette questioni
di legittimita' costituzionale relative alle  norme  contenute  nella
qui  censurata  disposizione   di   legge   regionale   comporterebbe
l'accoglimento dell'appello, altrimenti da rigettare. 
    Va anche esclusa la possibilita' di una interpretazione  conforme
a Costituzione, data l'inesistenza, sul punto, di un diritto  vivente
orientato in questo senso e  data  l'univoca  chiarezza  del  dettato
letterale  e  del  significato  della  disposizione   oggetto   delle
questioni. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Civile, visto  l'art.  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
      1.)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  1,
lettera e-ter), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di  edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni  di
locazione), nella parte in cui: 
        1.a.)  prevede  la  decadenza  automatica   dall'assegnazione
dell'alloggio anche qualora il sopravvenuto giudicato penale riguardi
un reato ostativo commesso da  un  componente  del  nucleo  familiare
diverso dall'assegnatario (violazione degli articoli 3  e  27,  primo
comma, della Costituzione); 
        1.b.)  prevede  la  decadenza  automatica   dall'assegnazione
dell'alloggio anche in caso di sopravvenuto giudicato penale  per  un
reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso
dall'assegnatario e che  sia  stato  ammesso,  con  riguardo  a  tale
condanna,  alla  misura  alternativa   alla   detenzione   costituita
dall'affidamento in prova al servizio sociale; decadenza operante pur
in  presenza  di  obiettive  difficolta'  (economiche  o  no)  per  i
componenti  del  nucleo  familiare  dell'assegnatario   di   reperire
un'altra  adeguata  abitazione,  idonea  sia  per  ottemperare   alle
prescrizioni della misura, sia per assolvere  gli  obblighi  verso  i
familiari minori e disabili  non  autosufficienti  (violazione  degli
articoli 2, 3, 27, primo e terzo comma, ultima parte,  29,  30  e  31
della Costituzione); 
        1.c.)  prevede  la  decadenza  automatica   dall'assegnazione
dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale  per  un  reato
ostativo   commesso   da   un   componente   del   nucleo   familiare
dell'assegnatario, senza  procedere  ad  una  previa  valutazione  di
bilanciamento  con  l'esigenza  di  soddisfare   bisogni   essenziali
costituzionalmente   garantiti,   come   il    diritto    inviolabile
all'abitazione e alla tutela dei  minori  o  di  altri  soggetti  non
autosufficienti   che   facciano   parte   del    nucleo    familiare
dell'assegnatario  (violazione   degli   articoli   2   e   3   della
Costituzione); 
        1.d.) prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in
caso di intervenuto giudicato penale per un reato  ostativo  commesso
da un componente  del  nucleo  familiare  dell'assegnatario,  con  un
automatismo  contrastante   con   la   necessita'   di   operare   un
bilanciamento con il diritto al concreto rispetto della vita  privata
e familiare  (violazione  degli  articoli  117,  primo  comma,  della
Costituzione e 8 CEDU); 
      2.) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  sino  alla
definizione della questione di legittimita' costituzionale; 
      3.) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  della  Giunta
regionale della Regione Abruzzo e sia comunicata  al  Presidente  del
Consiglio regionale della Regione Abruzzo; 
      4.)  dispone  che,  a  cura  della  cancelleria,  la   presente
ordinanza  e  gli  atti  del  giudizio  siano  trasmessi  alla  Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni prescritte. 
        Cosi' deciso in L'Aquila nella camera  di  consiglio  del  16
febbraio 2026. 
 
                  La Presidente estensora: Orlandi