Reg. ord. n. 78 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21
Ordinanza del Corte d'appello di L'Aquila del 09/03/2026
Tra: A.G. C/ Comune di Pescara
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione che impone la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in conseguenza di un evento sopraggiunto posto in essere da un soggetto diverso dall’assegnatario – Illogicità e sproporzione della conseguente perdita dell’alloggio, per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare, in assenza di una valutazione delle circostanze in concreto – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie ritenute analoghe (decadenza dall’assegno di inclusione) – Irragionevole estensione all’assegnatario degli effetti extrapenali della sopravvenuta condanna di un componente del proprio nucleo familiare – Contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione, nell’adozione del provvedimento di decadenza, dell’applicazione alla persona condannata di una misura alternativa alla detenzione (nel caso di specie: affidamento in prova al servizio sociale) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione rispetto al riconoscimento, per il componente del nucleo familiare condannato, delle condizioni di meritevolezza per l’accesso a misure alternative alla detenzione – Conseguente perdita delle condizioni per la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Incidenza sulla tutela effettiva della famiglia, lesa dalla perdita dell’abitazione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 2, 3, 27, commi primo e terzo, 29, 30 e 31.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Irragionevolezza – Contrasto con i doveri di solidarietà sociale ed economica – Violazione del principio di eguaglianza – Lesione del diritto all’abitazione, con particolare riguardo alla presenza, nel nucleo familiare dell’assegnatario, di soggetti minori o fragili.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, artt. 2 e 3.
Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Requisiti per l’assegnazione – Perdita del requisito di onorabilità – Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio – Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, e/o 380 cod. proc. pen., dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (nel caso di specie: condanna del coniuge dell'assegnatario per reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) – Omessa valutazione delle condizioni del nucleo familiare, sottoposto alla perdita dell’abitazione (nel caso di specie: presenza di minori e persone con disabilità) – Inosservanza degli obblighi internazionali con riguardo al mancato bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, art. 34, comma 1, lettera e-ter) [, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24].
- Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 8.
Norme impugnate:
legge della Regione Abruzzo del 09/12/2024 Num. 24 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 29
Costituzione Art. 30
Costituzione Art. 31
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Testo dell'ordinanza
N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026
Ordinanza del 9 marzo 2026 della Corte d'appello di L'Aquila nel
procedimento civile promosso da A. G. contro Comune di Pescara.
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo -
Requisiti per l'assegnazione - Perdita del requisito di
onorabilita' - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio -
Denunciata decadenza automatica nel caso in cui uno dei componenti
del nucleo familiare dell'assegnatario, successivamente
all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale passata in
giudicato per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis,
e/o 380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o
sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o
porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro
proveniente da attivita' illecite - Omessa valutazione delle
circostanze in concreto quali la composizione e la situazione del
nucleo familiare, nonche' la pena applicata all'autore
dell'illecito.
- Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione),
art. 34, comma 1, lettera e-ter).
(GU n. 21 del 27-05-2026)
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
Sezione civile
In persona dei magistrati:
Nicoletta Orlandi - Presidente rel.;
Carla Ciofani - consigliera;
Andrea Dell'Orso - consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado
di appello iscritta al n. R.G. 1004/2025;
tra G. A. (C.F...), nato a... il..., elettivamente domiciliato in
Pescara, via De Amicis n. 74, presso lo studio dell'avvocato Leone Di
Giannantonio, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura
rilasciata su separato documento informatico in primo grado e che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria
all'indirizzo PEC: avvleonedigiannantonio@cnfpec.it - appellante;
e Comune di Pescara (codice fiscale n. 00124600685), con sede a
Pescara, in piazza Italia n. 1, in persona del sindaco pro tempore
Carlo Masci, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena Petaccia
dell'Avvocatura comunale (C.F.: PTCLRN63T56C632G; PEC:
avvlorenapetaccia@cnfpec.it,) in virtu' di procura rilasciata su
separato atto informatico in appello ed in virtu' di deliberazione di
Giunta comunale in atti - appellato.
Cenni sul fatto
1. Il Tribunale ordinario di Pescara, con sentenza n. 976/2025
pubblicata il 25 settembre 2025, non notificata, ha rigettato
(ponendo le spese di lite a carico del soccombente, ammesso al
patrocinio a spese dello Stato) la domanda proposta da G. A. nei
confronti del Comune di Pescara, avente ad oggetto l'accertamento
dell'illegittimita' e dell'inefficacia del decreto dirigenziale del
Comune di Pescara n... datato... e notificato il... concernente la
declaratoria di decadenza dello stesso G..., nato a... il...,
dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare
(ERP/ATER), sito in..., via... n..., scala..., piano..., di
proprieta' dell'ATER di Pescara, a causa della «violazione del
combinato disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b)-bis e dall'art. 34,
comma 1, lett. d), della legge regionale n. 96/1996», avvenuta in
costanza di rapporto.
Il decreto dirigenziale precisava che la decadenza era disposta
su parere vincolante della Commissione ERP, secondo la quale vi era
stata «violazione del combinato disposto degli articoli 2, comma 1,
lettera b)-bis e comma 5 e dell'art. 34, comma 1, lett. d) della
legge regionale n. 96/96», «avendo l'assegnatario riportato decreto
penale del G.I.P. del Tribunale di Pescara esecutivo il 22 settembre
2019, come da Casellario giudiziale n. 1090/2024/R per il reato di
cui all'art. 493 del C.P. e ancora:
per il reato di cui all'art. 125 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, con decreto penale del
G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 2 luglio 2020, come
certificato dal Casellario giudiziale n. 1695/2024/R commessi dal
coniuge dell'assegnatario, I G.e componente del nucleo familiare la
cui pena edittale e' superiore a due anni;
per il reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990 con sentenza della Corte d'Appello di
L'Aquila irrevocabile il 17 giugno 2022, come da certificato del
Casellario giudiziale n. 1695/2024/R, commessi dal coniuge
dell'assegnatario e componente del nucleo famigliare I G., la cui
pena edittale e' superiore a due anni».
Il Tribunale, accogliendo le deduzioni del Comune resistente, ha
constatato che il decreto di decadenza risultava valido essendo
integrata l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96
(Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione), in quanto G. I., coniuge convivente dell'assegnatario e,
quindi, componente del suo nucleo familiare, era stata condannata per
il reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 (recante una pena superiore nel massimo
edittale a due anni), con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila
divenuta irrevocabile il 17 giugno 2022, espressamente richiamata nel
provvedimento di decadenza.
1.1. In particolare, il giudice di primo grado ha preso atto che
l'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della suddetta legge regionale n.
96 del 1996 prevede che la decadenza dall'assegnazione e' pronunciata
dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui
l'assegnatario «e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare,
successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali
passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del
codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del Testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della
prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi,
traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita'
illecite».
Il Tribunale ha aggiunto che l'accordo a seguito del quale era
stata emessa ai sensi dell'art. 599 del codice di procedura penale la
pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila, divenuta irrevocabile
nel 2022, riguardava unicamente la misura della pena e non anche la
responsabilita' penale della I: pertanto tale pronuncia doveva
ritenersi una «sentenza di condanna passata in giudicato», ai fini
del citato art. 34, comma 1, lettera e-ter), della suddetta legge
regionale.
Lo stesso giudice ha infine ritenuto irrilevante, ai fini della
valutazione della legittimita' della impugnata decadenza,
l'ammissione della sig.ra I. alla misura alternativa dell'affidamento
in prova al servizio sociale (disposta dal Tribunale di sorveglianza
dell'Aquila con ordinanza datata 2 maggio 2023), in quanto, da un
lato, non sussiste coincidenza tra il piano dell'esecuzione della
condanna penale e quello della meritevolezza per il mantenimento
dell'assegnazione degli alloggi ERP/ATER e, dall'altro, la legge
regionale n. 96 del 1996 non contempla esclusioni della decadenza in
presenza di misure alternative.
1.2. Nella sentenza di primo grado si afferma inoltre che: a) le
ulteriori situazioni concernenti la I., evidenziate nella memoria
conclusiva, costituiscono deduzioni tardive e quindi inammissibili, e
sono peraltro, «in ogni caso, prive di rilevanza» ai fini della
valutazione della legittimita' del decreto di decadenza; b) «le
restanti doglianze rimangono assorbite».
1.3. Nella predetta sentenza, pertanto, non vengono esaminati gli
altri presupposti di decadenza indicati nel decreto dirigenziale,
relativi ai decreti penali di condanna emessi nei confronti
dell'assegnatario e della coniuge, fatti valere in primo grado nella
comparsa di costituzione e nelle conclusioni del Comune.
2. Con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, notificato al
Comune di Pescara a seguito di fissazione di udienza, il sig. G. ha
proposto appello avverso la sentenza sopra indicata articolando
formalmente un unico motivo contenente censure sostanzialmente
riassumibili in cinque motivi di gravame e denunciando altresi'
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis),
e dell'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della menzionata legge
regionale n. 96 del 1996.
2.1. Con il primo motivo, l'appellante assume che il Tribunale ha
confermato la validita' del decreto dirigenziale sull'erroneo
presupposto che il fondamento giuridico della dichiarazione di
decadenza evocato dal Comune fosse l'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 (relativo ad
un componente del nucleo familiare dell'assegnatario), mentre il
decreto di decadenza e il suo prodromico preavviso facevano
riferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera
b-bis), e 34, comma 1, lettera d), della stessa legge regionale,
relativo esclusivamente all'assegnatario, secondo i quali: «1. I
requisiti per la partecipazione al bando di concorso per
l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato,
negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a
seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva
non inferiore nel massimo edittale a due anni» (art. 2, comma 1,
lettera b-bis) e «La decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dal
Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui
l'assegnatario: [...] d) abbia perduto i requisiti prescritti per
l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e)» (art.
34, comma 1, lett. d).
Il giudice avrebbe quindi omesso di considerare che il Comune di
Pescara non aveva indicato il corretto fondamento giuridico del
proprio provvedimento, adottato percio' in assenza di una specifica
indicazione o previa contestazione nei confronti dell'assegnatario.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che, alla data
del decreto dirigenziale (6 maggio 2024), l'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della citata legge regionale menzionava quale causa di
decadenza esclusivamente le sentenze di condanna passate in giudicato
e solo successivamente, a partire dal 12 dicembre 2024 (in forza
dell'art. 1, comma 1, lettera c, della legge della Regione Abruzzo 9
dicembre 2024, n. 24), anche il «patteggiamento ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale», cioe' ipotesi comunque diverse
da quella riguardante la sig.ra I. destinataria di una sentenza
emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila a seguito di accoglimento
parziale del concordato di cui all'art. 599 del codice di procedura
penale, e quindi a seguito di una rinuncia a motivi di appello che
«non costituisce un'ammissione di responsabilita'» da parte
dell'imputata.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante rileva che l'esecuzione
dell'impugnato provvedimento di decadenza contrasterebbe con il
principio costituzionale della funzione rieducativa della pena
stabilito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto
colpirebbe un nucleo familiare (composto da marito, moglie, figlio
invalido tetraplegico nonche' altri due minorenni affidati proprio
alla I.) nel quale una sua componente risulta impegnata in un
percorso, l'affidamento in prova al servizio sociale, finalizzato
all'attuazione del principio costituzionale della
rieducazione/risocializzazione, tenuto anche conto che l'..., dopo i
fatti del... di cui alla sentenza penale in discorso (divenuta
irrevocabile solo nel 2022), non ha avuto altri rilevanti problemi
con la giustizia.
Il rilascio forzato dell'alloggio popolare a seguito di decadenza
dall'assegnazione, oltre alle inevitabili conseguenze in danno del
figlio tetraplegico e dei due nipoti minori affidati alla I,
porterebbe (secondo l'appellante) all'annullamento di quelle misure
che hanno escluso sia l'accesso di quest'ultima nel circuito
penitenziario che il rischio di recidiva. Infatti la misura
alternativa alla detenzione, concessa alla sig.ra I. sarebbe
necessariamente revocata perche' questa, al pari degli altri
componenti del nucleo familiare, non avrebbe ne' la possibilita' ne'
la capacita' economica di trovare alternative abitative, cosi'
perdendo il necessario requisito del domicilio e dovendo pertanto
fare immediato ingresso in una struttura carceraria.
Nel caso di specie, quindi, si creerebbe un corto circuito
funzionale tra poteri dello Stato, perche' la tutela di uno specifico
interesse della pubblica amministrazione (gestione dell'edilizia
popolare) si porrebbe in netto contrasto con la tutela di un
principio costituzionale dello Stato medesimo (finalita' rieducativa
della pena), con paradossale compressione di questo principio a
favore del predetto interesse.
A questo riguardo il sig. G., in un altro passo dell'appello,
denuncia inoltre, sia pure genericamente, la violazione da parte del
Comune, con la descritta azione amministrativa basata
sull'applicazione della citata legge regionale n. 96 del 1996, di
«differenti principi costituzionali» volti a tutelare «interessi
primari» dei cittadini («abitazione, salute, risocializzazione,
tutela, ecc.»).
2.4. Il quarto motivo di appello afferisce al contrasto tra le
disposizioni in questione e l'art. 3 della Costituzione nella parte
in cui contemplano, ai fini della decadenza, la data
dell'irrevocabilita' della sentenza (nella specie, 2022), anziche'
quella di commissione del fatto. Cio' in quanto la decadenza nel caso
di specie sarebbe fondata su fatti commessi dalla I. nel..., ben
prima dell'entrata in vigore della disciplina applicata («introdotta
nel 2018»): un eventuale coimputato, a sua volta assegnatario di un
alloggio ERP, che avesse posto in essere le medesime condotte, ma
avesse scelto un percorso processuale diverso, ove fosse stato
destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna anteriore al
2018, non sarebbe incorso in decadenza dall'assegnazione.
2.5. Con un quinto motivo di impugnazione, l'appellante deduce
che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (secondo cui «le
ulteriori situazioni concernenti la I. evidenziate nella memoria
conclusiva rappresentano deduzioni tardive e quindi inammissibili, ma
in ogni caso prive di ogni rilevanza»), la documentazione da lui
depositata nel corso del processo non era ne' tardiva ne'
irrilevante.
Quanto ai documenti depositati per l'udienza del 24 ottobre 2024,
disposta per la trattazione dell'istanza di sospensione del
provvedimento impugnato, rileva che il decreto del Tribunale per i
minorenni dell'Aquila, di affidamento alla I. della minore M. G. C.,
nata il... con contestuale nomina della stessa I. (nonna paterna)
quale tutrice della predetta minore, era datato 20 giugno 2024.
Quanto ai documenti depositati unitamente alle concesse note
conclusive (del 19 maggio 2025, redatte per l'udienza di discussione
del 20 maggio 2025): a) il decreto di nomina della I. nonna paterna,
quale tutrice del minore M. G. nato il..., era stato emesso dal
Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pescara in data 6 marzo
2025; b) il certificato di stato di famiglia era aggiornato al 13
maggio 2025 (come da «prodromica richiesta») ed evidenziava che il
Comune di Pescara aveva concesso, in corso di causa, l'ampliamento
del nucleo familiare ai due predetti minorenni (M. G. C.; M. G.) a
seguito ed in forza dei provvedimenti giudiziari sopra indicati.
Secondo l'appellante, pertanto, la suddetta produzione
documentale non era tardiva, considerato che il ricorso in primo
grado era stato depositato il 14 giugno 2024 e che l'udienza di
discussione si era tenuta il 20 maggio 2025: non solo si tratta di
documenti «sopravvenuti» nel corso del giudizio di primo grado (cosi'
qualificati anche dal Tribunale), ma il Comune non aveva eccepito la
tardivita' della loro produzione, essendosi limitato a chiedere e
ottenere dal giudice un termine per controdedurre.
Sempre ad avviso dell'appellante, la medesima documentazione,
oltre a non essere tardiva, non era neppure irrilevante, per le
ragioni esposte dal ricorrente nelle note conclusionali del processo
di primo grado, nelle quali si evidenziava una situazione sociale
estremamente delicata del nucleo familiare dell'assegnatario
dell'alloggio, composto anche da un figlio tetraplegico e da due
nipoti minori di eta'.
2.6. In via cautelare, il sig. G. ha chiesto la sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Conclude per l'accoglimento del «motivo proposto» e quindi per
l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, da
intendersi riportate, disattese tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e competenze di lite.
Insiste, infine, affinche' la Corte adita valuti la possibilita'
di sollevare «questione di legittimita' costituzionale quantomeno in
relazione a quelle parti della legge regionale n. 96/96 (art. 2,
lett. b-bis e art. 34, lett. e-ter) che contemplano ai fini della sua
applicazione la data dell'irrevocabilita' della sentenza anziche' la
data di commissione del fatto, e che non limitano l'applicazione
dell'annullamento o della decadenza in presenza di altri principi
costituzionali non comprimibili».
3. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 29 ottobre
2025, il Presidente della sezione civile di questa Corte, in
accoglimento di istanza proposta ante causam dall'appellante,
rilevato che il 22 ottobre 2025 il Comune di Pescara aveva notificato
l'ordine di rilascio dell'abitazione, ha sospeso la provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado ed ha fissato per la
conferma, la modifica o la revoca del decreto l'udienza del 16
dicembre 2025, da svolgersi in forma cartolare, ai sensi dell'art.
127-ter del codice di procedura civile.
4. Il Comune di Pescara si e' costituito in giudizio, chiedendo
che l'appello venisse dichiarato inammissibile per la mancata
indicazione delle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il
Tribunale o per la novita' delle deduzioni oppure che venisse
rigettato per infondatezza unitamente alla prospettata questione di
legittimita' costituzionale, in ogni caso con vittoria delle spese di
lite.
L'appellato, dopo aver rilevato che il decreto di decadenza era
stato formalmente emesso in considerazione dei reati commessi sia
dall'assegnatario sia dalla coniuge di questo, I. G., osserva che il
richiamo, nel provvedimento, all'art. 34, comma 1, lettera d),
anziche' dell'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della legge della
Regione Abruzzo n. 96 del 1996, costituisce un «mero refuso», che non
ha impedito al ricorrente di prendere posizione non solo sul decreto
penale di condanna emesso nei suoi confronti, ma anche sulle condanne
irrevocabili inflitte alla coniuge, una delle quali recante una pena
di anni quattro di reclusione e riguardante il reato di cui all'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
(detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti),
comportante, per il coniuge convivente assegnatario, la decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER.
Eccepisce l'inammissibilita': a) della deduzione
dell'impossibilita' anche economica dell'appellante e dei suoi
familiari di trovare alternative abitative, trattandosi di
circostanza indicata per la prima volta in appello, in violazione
dell'art. 345 del codice di procedura civile; b) in generale di tutte
le situazioni afferenti alla coniuge dell'assegnatario, non solo
perche' addotte tardivamente in primo grado, cioe' (nella specie) il
giorno prima dell'udienza di comparizione o unitamente alle note
conclusive, in violazione dei principi del rito del lavoro o del rito
locatizio applicato e, quindi, anche tardivamente documentate (come
correttamente affermato dal Tribunale), ma anche perche' afferenti a
fatti irrilevanti ai fini della decisione (compresi quelli oggetto
dei documenti formati in corso di causa).
5. Con ordinanza in data 16 dicembre 2025 questa Corte,
confermando il proprio precedente decreto, ha ordinato la
sospensione, in pendenza del giudizio di appello, dell'esecutivita'
della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa all'udienza del 3
febbraio 2026, da svolgersi ai sensi dell'art. 127-ter del codice di
procedura civile, assegnando alle parti termine per dedurre in ordine
alle prospettate questioni di legittimita' costituzionale.
6. Nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni ed il Comune di Pescara ha
dedotto l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
prospettate dall'appellante, richiamando in particolare la sentenza
della Corte costituzionale n. 169 del 2023 in tema di revoca di
prestazioni assistenziali a seguito di condanna penale.
7. Con ordinanza in data 4 febbraio 2026 la Corte si e' riservata
di provvedere.
Considerato in diritto
1. Sul primo, sul secondo, sul quarto e sulla prima parte del
quinto motivo di appello.
1.1. Il primo motivo di appello, sia pure valutato (al pari dei
successivi) nei limiti delibatori e provvisori di questa ordinanza,
non appare fondato.
Secondo l'appellante, il giudice ha fondato la propria decisione
esclusivamente sulla ricorrenza (con riferimento ad una componente
del nucleo familiare dell'assegnatario) della fattispecie di cui
all'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della legge della Regione
Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione), senza considerare
pero' che il decreto di decadenza e il suo prodromico preavviso
menzionavano solo il combinato disposto degli articoli 2, comma 1,
lettera b-bis), e 34, comma 1, lettera d), della stessa legge
regionale, riguardante l'assegnatario: in tal modo il Tribunale si
sarebbe basato su un fondamento giuridico del decreto di decadenza
non invocato dal Comune di Pescara, che aveva indicato invece una
diversa e non corretta giustificazione del provvedimento.
Tale assunto del sig. G. e' pero' inesatto sotto vari profili.
In primo luogo, i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1,
lettera b-bis) (richiamato nel decreto) debbono sussistere non solo
per l'assegnatario, ma anche (per tutta la durata del rapporto) per i
componenti del suo nucleo familiare, come disponeva il comma 5 dello
stesso art. 2 nel testo vigente all'epoca dell'adozione del decreto
di decadenza.
In secondo luogo, le fattispecie di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b-bis), e 34, comma 1, lettera e-ter), della legge regionale
Abruzzo n. 96 del 1996 risultavano quindi parzialmente
sovrapponibili, come nella specie: la suddetta irrevocabile condanna
penale della coniuge dell'assegnatario ai sensi dell'art. 73 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990, per un fatto di non lieve entita', costituiva, ad un tempo,
sia una condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due
anni (art. 2, comma 1, lettera b-bis, applicabile, come visto, anche
ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi del
comma 5 dello stesso art. 2), sia una condanna per uno dei reati
previsti dagli articoli 51, comma 3-bis, «e/o 380 del codice di
procedura penale» (art. 34, comma 1, lettera e-ter, con riguardo ai
componenti del nucleo familiare dell'assegnatario).
In terzo luogo, alla luce delle precedenti osservazioni, appare
plausibile l'affermazione del Comune di Pescara, contenuta nella sua
comparsa di costituzione in appello, di avere erroneamente
menzionato, nel decreto Dirigenziale (al pari della Commissione ERP,
che, nel suo previo parere vincolante e obbligatorio, aveva citato
anche l'art. 34, comma 1, lettera d, della legge regionale in
discorso), per un «mero refuso», l'art. 34, comma 1, lettera d),
della suddetta legge regionale n. 96 del 1996, in luogo dell'art. 34,
comma 1, lettera e-ter), della stessa legge regionale.
In quarto luogo, come evidenziato dall'appellato, il decreto del
Comune indica esplicitamente la sentenza di condanna della I. a
quattro anni di reclusione per detenzione e cessione illecite di
sostanze stupefacenti (art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990) quale motivo della decadenza; circostanza
considerata fondata e dirimente dal giudice di primo grado. Era
dunque manifesto che proprio tale pronuncia penale, emessa nei
confronti di una componente del nucleo familiare dell'assegnatario,
era ritenuta ostativa al mantenimento del rapporto derivante
dall'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER: cio' ha consentito al G. di
bene intendere le ragioni della decadenza e lo ha messo in condizione
di apprestare tempestivamente le sue difese (anche in fase
precontenziosa, come previsto dalla legge, a seguito del preavviso di
decadenza). Del resto, nello stesso appello viene espressamente
impugnata, con il terzo motivo, proprio l'interpretazione data dal
Tribunale al sopra menzionato art. 34, comma 1, lettera e-ter), della
legge regionale.
A tal proposito giova sottolineare (ed il rilievo e' in ogni caso
decisivo) che la motivazione effettiva della disposta decadenza e'
data dai precedenti penali ritenuti dal Comune ostativi alla
permanenza del rapporto ai sensi della legge regionale n. 96 del 1996
dettagliatamente elencati nel decreto notificato all'assegnatario: a
fronte di tale esplicita contestazione non rileva il formale richiamo
(non importa qui se corretto o no) delle singole disposizioni della
medesima legge regionale contenuto nel decreto di decadenza.
Per meglio comprendere tale conclusione, anche ai fini di un
compiuto esame dell'appello, e' comunque opportuno richiamare il
quadro normativo essenziale di riferimento costituito dalle norme
della citata legge regionale che sono di interesse e che sono
menzionate negli scritti difensivi delle parti. Le disposizioni sono
qui riportate nel testo vigente all'epoca dell'emissione
dell'impugnato decreto dirigenziale n... del Comune di Pescara (...);
data questa rilevante, anche se successiva a quella di assegnazione,
trattandosi di rapporto di durata intercorrente tra il Comune e
l'assegnatario. La legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996 cosi'
statuiva all'epoca: a) art. 2, comma 1, lettera b-bis): «1. I
requisiti per la partecipazione al bando di concorso per
l'assegnazione sono i seguenti: [...] b-bis) non avere riportato,
negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a
seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva
non inferiore nel massimo edittale a due anni» [testo vigente a
decorrere dal 19 dicembre 2019, in forza degli articoli 1, comma 1,
lettera a), e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31
ottobre 2019, n. 34]; b) art. 34, comma 1, lettera e-ter): «1. La
decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...]
e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare,
successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali
passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'art. 73,
comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento
e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o
porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro
proveniente da attivita' illecite» [testo introdotto dall'art. 3,
comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 23 luglio
2018, n. 18, poi modificato da altra legge regionale, ma reviviscente
dal 12 marzo 2020 per statuizione espressa dell'art. 5, comma 4,
della legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, e vigente fino
al 12 dicembre 2024, cioe' fino alla modifica apportata dall'art. 1,
comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre
2024, n. 24]; c) art. 34, comma 1, lettera d): «1. La decadenza
dall'assegnazione e' pronunciata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: [...] d)
abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto
indicato alla successiva lett. e)» [testo in cui le parole «abbia
perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione» sono interpretate
autenticamente dall'art. 3, comma 2, della legge della Regione
Abruzzo 6 febbraio 2025, n. 3, nel senso che «anche la sentenza di
condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale riportata
dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter)
dell'art. 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio»].
Queste disposizioni si integrano, formando sistema, con l'art. 2,
comma 5, della stessa legge regionale n. 96 del 1996: «I requisiti
debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo
comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data
di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e
debbono permanere in costanza di rapporto» [testo vigente dal 12
marzo 2020, in forza degli articoli 5, comma 2, e 10, comma 1, della
legge della Regione Abruzzo 2 marzo 2020, n. 8, fino al 19.09.2024,
data di entrata in vigore dell'art. 33, comma 1, lettera a), della
legge della Regione Abruzzo 17 settembre 2024, n. 15, che ha
eliminato il richiamo alla lettera b-bis) ed ha aggiunto quello alla
«lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34»].
E' utile ricordare della medesima legge regionale n. 96 del 1996,
per completezza, anche: 1) l'art. 2, comma 2 (nel testo vigente al
momento del decreto di decadenza: «Per nucleo familiare si intende la
famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Fanno, altresi', parte del nucleo il convivente more uxorio, gli
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche'
la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e
sia dimostrata nelle forme di legge.»); 2) l'art. 2, comma 7-bis (nel
testo vigente al momento del decreto di decadenza): «I requisiti di
cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di
intervenuta riabilitazione».
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce (come sopra
visto) che il giudice di primo grado ha fatto erronea applicazione
dell'art. 34, comma 1, lettera e-ter), nel ritenere che tale norma
preveda quale causa di decadenza una sentenza emessa a seguito di
patteggiamento, ipotesi invece introdotta solo nel 2024, in aggiunta
alla originaria esclusiva previsione della condanna penale passata in
giudicato.
Anche tale motivo non appare fondato.
Nella specie, infatti, viene in rilievo non gia' una sentenza di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
(che, non implicando una dichiarazione di reita', non costituisce
sentenza di condanna, se non ad alcuni effetti specificamente
stabiliti dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art. 445 del
codice di procedura penale), ma, con accertamento in primo grado non
oggetto di censure sul punto, una sentenza della Corte d'Appello
dell'Aquila divenuta irrevocabile in data 17 giugno 2022 (come da
certificato del Casellario giudiziale in atti), emessa a seguito di
concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599 del codice di
procedura penale, riguardante la sola misura della pena e non anche
la responsabilita' penale della I. (la cui reita' e' percio'
accertata e incontroversa). Appare percio' corretta l'interpretazione
del Tribunale, secondo cui tale pronuncia deve ritenersi, ai fini di
causa, una «sentenza di condanna passata in giudicato».
Ad abundantiam, va osservato che la sentenza emessa in sede di
concordato rileva come giudicato penale di condanna non solo ai fini
del citato art. 34, comma 1, lettera e-ter), della suddetta legge
regionale n. 96 del 1996, ma anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera b-bis), della stessa legge, come
testualmente contestato all'assegnatario (implicitamente, ma
evidentemente, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2, vista la
menzione espressa, contenuta nel decreto di decadenza, della suddetta
pronuncia penale emessa nei confronti della moglie convivente I.),
che gia' nel testo vigente alla data del decreto dirigenziale,
prevedeva quale causa di decadenza anche la sentenza di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
1.3. Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce
l'illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dell'applicato art. 34, comma 1, lettera e-ter), della
legge della Regione Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in cui
prevede la decadenza dall'assegnazione per effetto di una condanna
penale con riferimento alla data (casuale) del passaggio in giudicato
anziche' a quella della commissione del fatto.
L'eccezione appare manifestamente infondata.
La necessita' di attendere la definizione del giudizio penale
deriva dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione («L'imputato
non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva») e non e'
irragionevole individuare la data certa di tale definitivita' come
punto rilevante per la immediata decadenza dal rapporto di durata
derivante dall'assegnazione dell'alloggio, in luogo di far cessare il
rapporto a decorrere dalla data di commissione del reato, procedendo
a ritroso dopo la formazione del giudicato (che puo' intervenire
anche molto tempo dopo, come nel caso di specie), cosi' rendendo a
posteriori illegittimo il periodo intermedio, con i connessi
intuibili problemi pratici e teorici.
Deve essere sottolineato che il rapporto conseguente
all'assegnazione di un alloggio ERP/ATER costituisce un rapporto di
durata al quale si applicano le norme sopravvenute all'assegnazione
(eventualmente anche quelle relative a nuove ipotesi di decadenza: ex
plurimis, Cass. civ. n. 1851 del 2001) e quindi a maggior ragione
puo' ben rilevare un sopravvenuto accertamento definitivo di un fatto
commesso anteriormente.
1.4. Con la prima parte del quinto motivo, l'appellante deduce
che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le
produzioni documentali successive al deposito del ricorso
introduttivo sono tempestive, perche' riguardanti atti sopravvenuti
nel corso del giudizio.
Questa prima parte del quinto motivo e' fondata.
Nel cosiddetto rito locatizio di cui all'art. 447-bis del codice
di procedura civile, applicato al presente giudizio (in quanto
concernente il rapporto derivante dall'assegnazione di un alloggio
ERP/ATER), i documenti devono essere prodotti dal ricorrente, a pena
di decadenza, unitamente al deposito del ricorso (art. 414, primo
comma, del codice di procedura civile, richiamato dal primo comma del
citato art. 447-bis), salvo, beninteso, che la tardivita' dipenda da
fatto non imputabile alla parte o riguardi documenti formati
successivamente (ex plurimis, Cass. civ. n. 25346 del 2019).
Nella specie, a fronte dell'allegazione nel ricorso (depositato
in data 14 giugno 2024) della situazione del proprio nucleo
familiare, «composto anche da un figlio portatore di grave
inabilita'» (tetraplegia con ritardo cognitivo e del linguaggio, come
specificato dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' al
100%), oltre che da una coniuge ammessa in data 8 maggio 2023
all'affidamento in prova al servizio sociale per reati commessi fino
al... (come ugualmente documentato), il G. ha prodotto in giudizio:
a.) in data 23.10.2024, in vista dell'udienza di prima comparizione
del 24 ottobre 2024, il decreto, datato 1° luglio 2024, con cui il
Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'affidamento alla
coniuge del ricorrente, I. G., della minore M. G. C. nata il..., e
contestualmente ha nominato la stessa I. (quale nonna paterna)
tutrice della predetta minore; b.) in data 19 maggio 2025, con le
note conclusionali, in vista dell'udienza di discussione del 20
maggio 2025, poi rinviata al 25 settembre 2025 per l'esame della
documentazione prodotta dal ricorrente: b.1.) il decreto datato 6
marzo 2025 con cui il giudice tutelare del Tribunale ordinario di
Pescara ha nominato l'... (nonna paterna) tutrice del minore M. G.,
nato il...; b.2.) il certificato di stato di famiglia aggiornato
al... dal quale risulta che il Comune di Pescara aveva concesso, in
corso di causa, l'ampliamento del nucleo familiare ai due predetti
minorenni (M. G. C.; M. G.), a seguito e in forza dei suddetti
provvedimenti giudiziari; b.3.) la richiesta presentata dalla I.
il... di iscrizione anagrafica del minore M. G. (iscrizione
rilasciata il giorno...).
Tali dati evidenziano che la suddetta produzione documentale, in
ragione dell'epoca di formazione dei documenti (successiva al...), va
considerata tempestiva, come del resto riconosciuto, nella comparsa
di costituzione in appello, dallo stesso Comune di Pescara, il quale,
pur mantenendo ferma l'eccezione di irrilevanza, ha ammesso che i
«documenti [...] emessi successivamente al deposito del ricorso» sono
«in teoria, producibili».
Ovviamente, alla tempestivita' della produzione dei documenti
deve accompagnarsi (come evidenziato dall'appellato) la rilevanza di
quanto documentato: rilevanza sostenuta con la seconda parte dello
stesso quinto motivo di appello.
2. Sul residuo thema decidendum (terzo motivo e seconda parte del
quinto motivo di appello).
2.1. Il residuo thema decidendum di questo giudizio concerne
l'applicabilita' al caso di specie dell'art. 34, comma 1, lettera
e-ter), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996, nella parte in
cui prevede l'automatica decadenza dall'assegnazione nel caso in cui
uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario,
successivamente all'assegnazione, abbia riportato una condanna penale
passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 380 del
codice di procedura penale.
La fattispecie riguarda infatti, tra le ipotesi contestate
all'assegnatario nel decreto dirigenziale, solo quella relativa alla
condanna alla pena detentiva di anni quattro di reclusione e alla
multa di euro 18.000,00, inflitta con sentenza della Corte d'Appello
dell'Aquila, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2022, per il reato
(integrante un fatto di non lieve entita') di cui all'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, commesso
dal... da I. G., coniuge dell'assegnatario e componente del nucleo
familiare di questo.
Tale limitazione deriva dal fatto che il giudice di primo grado,
evidentemente aderendo alle osservazioni contenute nel ricorso
introduttivo, ha esaminato esclusivamente tale pronuncia come causa
ostativa alla permanenza del rapporto, senza che il Comune, sia in
primo grado («Gli ulteriori assunti difensivi [scilicet:
dell'assegnatario], relativi alla equiparazione del decreto penale di
condanna alla condanna penale da sentenza, devono ritenersi del tutto
ininfluenti stante la decisivita', nella fattispecie», della condanna
per il reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990), sia in appello (in cui prende in
considerazione soltanto la predetta condanna relativa agli
stupefacenti), abbia mai insistito sull'efficacia ostativa delle
altre pronunce penali emesse nei confronti dell'assegnatario o della
coniuge contestate nel decreto di decadenza.
In ogni caso, appare chiaro anche allo stesso Comune (come si
desume dalla sua linea difensiva) che non potrebbero costituire causa
di decadenza ne' il «decreto penale del G.I.P. del Tribunale di
Pescara esecutivo il 22 settembre 2019, come da Casellario giudiziale
n. 1090/2024/R», emesso nei confronti di G.A. per il reato di cui
all'art. 483 del codice penale commesso il (erroneamente indicato nel
decreto di decadenza come 493 del codice penale), con condanna al
pagamento della multa di euro 1.250,00 e pena sospesa; ne' il
«decreto penale del G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, esecutivo il 22
luglio 2020, come certificato dal Casellario giudiziale n.
1695/2024/R» per il reato di cui all'art. 125 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, avente ad
oggetto violazione delle disposizioni generali sul patrocinio a spese
dello Stato nel giudizio penale, commesso da I. G. il... (pena della
reclusione di mesi sei e multa di euro 200,00; reclusione sostituita
con la multa di euro 13.500,00).
Tali ultime due pronunce, va qui ribadito, non integrano
«condanne penali» idonee a costituire causa di decadenza
dall'assegnazione, perche', come precisato dalla piu' recente e
convincente giurisprudenza amministrativa (che supera un precedente
diverso orientamento), «le diversita' strutturali, funzionali e di
contenuto esistenti tra la condanna conseguente a decreto penale da
un lato, e quella discendente dalla sentenza di patteggiamento
dall'altro, riti che a loro volta si differenziano dalla sentenza di
condanna a cognitio plena, nelle due forme del rito dibattimentale e
del rito abbreviato, corroborano» la conclusione secondo cui, in base
all'interpretazione restrittiva che deve essere riservata alle
disposizioni eccezionali, per «condanna penale» ostativa alla
sussistenza dei requisiti di onorabilita' deve intendersi
esclusivamente una condanna da cognizione piena o da patteggiamento
(sulla reita') e non anche un decreto penale di condanna (vedi,
amplius, Consiglio di Stato, sezione VII giurisdizionale, sentenza n.
11609/2022 del 29 novembre 2022). Infatti, ai sensi del comma 5,
terzo periodo, dell'art. 460 del codice di procedura penale, «Il
decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
nel giudizio civile o amministrativo»; fatte salve, ovviamente,
eventuali specifiche diverse disposizioni di legge, che nella specie
sono assenti (anche nella legge regionale n. 96 del 1996).
Si noti che l'appellante, nel richiamare genericamente le
conclusioni formulate in primo grado, ha riproposto (probabilmente
per tuziorismo) anche le censure basate sulla non ostativita' dei
decreti penali di condanna.
2.2. Non vi e' dubbio che la citata condanna penale irrevocabile
inflitta a I. G. per i delitti non colposi (e di non lieve entita')
di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 integri l'ipotesi
prevista dall'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della piu' volte
richiamata legge regionale n. 96 del 1996, perche': a) il giudicato
e' intervenuto in costanza del rapporto derivante dall'assegnazione;
b) la condanna riguarda una componente del nucleo familiare
dell'assegnatario dell'alloggio. Si dovrebbe percio' concludere per
il rigetto dell'appello.
Resta tuttavia da valutare se sussistano questioni di
legittimita' costituzionale della suddetta norma regionale (sollevate
dalla parte con il terzo motivo di appello e comunque sollevabili
d'ufficio) che non siano manifestamente infondate.
In caso affermativo, dovra' essere vagliata positivamente la
rilevanza dei documenti prodotti dal G., da questi rivendicata con la
seconda parte del quinto motivo d'appello.
3. Sulle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 1, lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996
e sulla loro non manifesta infondatezza.
Una volta individuato come sopra il residuo thema decidendum,
emergono, sotto vari profili (alcuni prospettati con il sopra
riportato terzo motivo di appello, altri rilevati d'ufficio), diversi
dubbi sulla legittimita' costituzionale del citato art. 34, comma 1,
lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996 del
quale deve farsi applicazione in giudizio. Poiche' le correlative
questioni di legittimita' costituzionale involgono il nucleo
familiare dell'appellante, i documenti prodotti da G.
Alfonso attinenti a tale nucleo debbono ritenersi rilevanti (in
accoglimento della seconda parte del quinto motivo d'appello, in
riferimento anche al terzo motivo) ai fini dell'esame delle questioni
stesse. Va precisato che dette questioni (qui di seguito esposte) non
sono state esaminate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 9
del 2021, riguardante altri aspetti della legge regionale Abruzzo n.
96 del 1996.
3.1. Un primo dubbio di legittimita' costituzionale riguarda
l'art. 34, comma 1, lettera e-ter), della legge regionale Abruzzo n.
96 del 1996, nella parte in cui dispone la decadenza automatica
dall'assegnazione dell'alloggio anche quando il giudicato penale di
condanna ostativo alla prosecuzione intervenga, nel corso del
rapporto, per un reato commesso da un componente del nucleo familiare
diverso dall'assegnatario (nella specie, la coniuge).
Il dubbio si pone in relazione all'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevolezza di considerare rilevante ai fini della decadenza
il fatto, sopravvenuto all'assegnazione e non controllabile
dall'assegnatario, che per un componente del nucleo familiare di
quest'ultimo (nella specie, I. G., coniuge dell'assegnatario G. A.)
sia intervenuto un giudicato penale per un reato integrante uno dei
previsti casi di «indegnita'». Pur non costituendo una sanzione
penale in senso stretto ne' una sanzione amministrativa dotata di
afflittivita' assimilabile ad una sanzione penale, non e'
ragionevole, infatti, che la decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio sia la conseguenza di un evento sopraggiunto
(comportante la perdita di un requisito di onorabilita') posto in
essere non dall'assegnatario, ma da un soggetto da questi diverso ed
autonomo. Il compimento di un atto da parte di tale soggetto, non
rientrante nella sfera di controllo esercitabile dall'assegnatario
(ancorche' si tratti di un componente del suo nucleo familiare),
rende illogica e sproporzionata la conseguenza (oltretutto
automatica, senza alcuna possibilita' di valutare il caso concreto e
di approntare rimedi) di privare tutti gli incolpevoli altri membri
del nucleo familiare del diritto di godere del bene primario
costituito da un alloggio abitativo assegnato dal Comune anche in
ragione della scarsa complessiva capacita' economica della famiglia
del beneficiario. Ne' avrebbe senso mantenere l'assegnazione
escludendo dal nucleo familiare la sola condannata I., la quale allo
stato, da un lato, non deve scontare la pena in carcere (dato
l'affidamento in prova al servizio sociale) e, dall'altro (come
risulta dal certificato dello stato di famiglia), deve accudire,
oltre a un figlio maggiorenne tetraplegico ed invalido al 100%, due
minorenni facenti parte della famiglia, per i quali i competenti
organi giudiziari hanno ritenuto essenziale, per lo sviluppo della
persona, la presenza della nonna affidataria.
L'irragionevolezza della norma oggetto della questione assume,
del resto, particolare rilievo quando la si ponga a raffronto con
altre norme in materia di prestazioni sociali complesse. Ad esempio,
in materia di assegno di inclusione, l'art. 8 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e
l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede la decadenza dal beneficio solo
in caso di condanna penale irrevocabile per un reato ostativo
pronunciata a carico del beneficiario e non anche degli altri
componenti del nucleo familiare; questi ultimi, invece, ove siano
colpiti da una sentenza irrevocabile di condanna per tali reati,
possono essere esclusi dal calcolo dell'assegno lasciando
impregiudicati i diritti degli altri incolpevoli componenti del
nucleo familiare alla prestazione sociale. Tale possibilita'
conferma, sul piano sistematico, la ragionevolezza di evitare
automatismi decadenziali a carico indiscriminatamente di tutti i
componenti del nucleo familiare estranei al reato, altrimenti
ingiustamente colpiti per il solo fatto di appartenere al medesimo
nucleo familiare del condannato destinatario del beneficio.
Il medesimo dubbio di legittimita' costituzionale e' stato
sollevato dall'appellante in relazione anche all'art. 27, primo
comma, della Costituzione.
La caratteristica della personalita' della responsabilita' penale
rende irragionevole che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
si produca, quale diretto effetto extra-penale della sopravvenuta
condanna, in capo non gia' al soggetto condannato penalmente (l'I. ma
all'assegnatario (il G.) e agli altri componenti del nucleo familiare
(comunque composto). Vale anche in questo caso, per un raffronto, il
sopra indicato esempio dell'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023,
quale convertito in legge.
3.2. Un secondo dubbio di legittimita' costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, riguarda sempre il predetto
art. 34, comma 1, lettera e-ter), nella parte in cui dispone la
decadenza automatica dall'assegnazione anche nel caso in cui il
componente del nucleo familiare dell'assegnatario (componente che ha
riportato la irrevocabile condanna penale ostativa alla prosecuzione
del rapporto) sia stato ammesso, in riferimento a tale pronuncia,
alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai
servizi sociali, ove ricorrano . come nella specie, obiettive e gravi
difficolta' (economiche o no) di reperire una diversa adeguata
abitazione per i componenti di tale nucleo familiare.
Giova sottolineare l'irragionevolezza, per l'ordinamento nel suo
complesso, di ritenere la condannata, da un lato, meritevole di
accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova (avendo
dato, per il Tribunale di sorveglianza, «prova di sicuro
ravvedimento» e di inserimento nel contesto sociale, lavorando come
addetta alla mensa di un asilo nido, ma, dall'altro e al tempo
stesso, considerarla versare in uno stato di «indegnita'» a causa
della medesima condanna, tale da comportare per il marito
assegnatario la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (per
un'argomentazione in parte simile, sia pure riferita a fattispecie
diversa, in tema di misure assistenziali, Corte costituzionale,
sentenza n. 137 del 2021, punto 8.3.2. del Considerato in diritto).
L'irragionevolezza appare ancor piu' evidente, se si considera
che tra le prescrizioni poste a I. G. dal Tribunale di sorveglianza
dell'Aquila con l'ordinanza in atti di affidamento in prova del 2
maggio 2023 (emessa, come visto, con riguardo all'indicata condanna)
vi sono quelle dell'obbligo sia di permanere dalle ore 22,00 alle ore
7,00 proprio nell'abitazione in discorso, sita in..., via... n...
(«il domicilio indicato e' idoneo ai controlli»), sia di «provvedere
puntualmente a tutti gli obblighi di assistenza familiare» e quindi
anche nei confronti del «figlio di anni 33 affetto da grave
disabilita' [tetraplegico] di cui si occupa quotidianamente», cui si
sono aggiunti gli obblighi di accudimento (come da documentazione in
atti) dei minori M. G. C. e M. G. (a lei affidati come nonna paterna
e tutrice), tutti facenti parte del medesimo nucleo familiare. La
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la seria difficolta'
economica di reperire una diversa abitazione idonea (si e' sopra
accennato che la scarsa capacita' economica del nucleo familiare e'
condizione per l'assegnazione dell'alloggio ERP/ATER, prevista
proprio per chi non e' in grado di accedere utilmente al mercato
delle abitazioni) renderebbero in pratica impossibile sia la
prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (mettendo
seriamente a rischio la rieducazione della condannata, in violazione
anche dell'art. 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione),
sia una effettiva tutela della famiglia (in violazione degli articoli
29, 30 e 31 della Costituzione). In tal senso non e' ingiustificata
la doglianza dell'appellante, che lamenta al riguardo «un corto
circuito funzionale tra poteri dello Stato».
Considerazioni analoghe sono state espresse dalla Corte
costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2021 (gia' citata),
secondo cui vi e' necessita' che la revoca di trattamenti
assistenziali disposta a causa di una condanna irrevocabile per reati
ostativi non comporti, nel caso di ammissione del condannato a misure
alternative alla detenzione, l'impossibilita' di una dignitosa
sopravvivenza. Nello stesso senso la Corte si e' pronunciata con la
sentenza n. 169 del 2023, citata dall'appellato, che ha ritenuto la
revoca dei benefici assistenziali giustificata solo ove alle esigenze
di mantenimento del condannato provveda lo Stato direttamente,
assicurandogli il sostentamento in regime di detenzione carceraria.
3.3. Un terzo dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione
agli articoli 3 e 2 della Costituzione, concerne il citato art. 34,
comma 1, lettera e-ter), nella parte in cui dispone la decadenza
automatica dall'assegnazione dell'alloggio per una condanna ostativa
a carico di un componente del nucleo familiare, senza prevedere la
possibilita' di procedere ad una valutazione di bilanciamento con
altri bisogni essenziali costituzionalmente tutelati, come la tutela
del diritto all'abitazione e, piu' in generale, della famiglia, dei
minori o di altri soggetti non autosufficienti che facciano parte del
nucleo familiare.
La norma qui censurata, pertanto, trascura irragionevolmente di
considerare le gravi situazioni di bisogno (quali quelle in cui versa
in concreto la famiglia dell'appellante) e si pone addirittura in
contrasto con i doveri inderogabili di solidarieta' sociale ed
economica di cui all'art. 2 della Costituzione di assicurare ai
minori e ai disabili il bene primario dell'abitazione, unitamente ai
componenti del loro nucleo familiare che li accudiscono, omettendo di
garantire a tali soggetti fragili il diritto sociale inviolabile
all'abitazione e alla dignita' sociale loro dovuta in funzione della
loro uguaglianza, sotto tale aspetto, con tutti gli altri cittadini,
ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Costituzione (e'
significativa al riguardo la sentenza n. 67 del 2024 della Corte
costituzionale, recante citazioni della consolidata giurisprudenza
costituzionale sul diritto sociale inviolabile all'abitazione, da
tutelarsi in generale, quanto alla disciplina del rapporto di
assegnazione degli alloggi ERP, mediante requisiti rispettosi dei
criteri di uguaglianza e ragionevolezza).
Va sottolineato che alcune leggi relative all'assegnazione di
alloggi ERP promulgate da altre Regioni prevedono in proposito, al
contrario di quella della Regione Abruzzo, temperamenti e rimedi nel
caso in cui facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario
figli minorenni, anziani, disabili o comunque sussistano situazioni
di grave disagio sociale economico o familiare (ad esempio: art. 39,
commi 1-bis, e 1-ter, della legge della Regione Umbria 28 novembre
2003, n. 23, recante «Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale sociale»).
3.4. Un quarto dubbio di legittimita' costituzionale della gia'
evidenziata norma della legge regionale n. 96 del 1996 si pone in
relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1958, n. 848 (e
successivi protocolli addizionali), quale parametro interposto ai
sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
In base all'art. 8 CEDU, concernente il «Diritto al rispetto
della vita privata e familiare» (secondo la sua attuale rubrica) e in
base alla proiezione di questa disposizione nell'ordinamento interno,
le misure legislative che si ingeriscono nell'esercizio di tale
diritto, ad esempio incidendo sulla stabilita' della vita familiare e
sul radicamento territoriale del nucleo familiare, sono ammesse solo
se necessarie, «in una societa' democratica, [...] alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,
alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle
liberta' altrui». A tal fine tali ingerenze debbono superare un test
di proporzionalita': tra piu' soluzioni idonee al fine perseguito, va
prescelta quella meno restrittiva dei diritti, evitando sacrifici
sproporzionati. In particolare, occorre che sia operato un
conveniente bilanciamento tra le ragioni dell'intervento pubblico e
la tutela della vita familiare radicata sul territorio. (Corte
costituzionale, ordinanza n. 217 del 2021, punto 8.5. del Considerato
in diritto, emessa a proposito di un rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE, per i casi di
allontanamento, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, del cittadino di uno Stato terzo dal territorio dello
Stato nel quale tale soggetto abbia stabilito legittima ed effettiva
residenza familiare o dimora).
Tale bilanciamento non puo' effettuarsi quando, come nella norma
regionale in esame, sia previsto un automatismo assoluto nella
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, anche nel caso di
giudicato penale per reati ostativi commessi da un componente del
nucleo familiare dell'assegnatario e diverso da quest'ultimo: tale
automatismo, infatti, non permette la valutazione di circostanze,
come la presenza nella famiglia di minori o di soggetti non
autosufficienti, che necessitano di una tutela maggiormente incisiva
rispetto all'esigenza di mantenere criteri di «onorabilita'» e
meritevolezza nel rapporto derivante dall'assegnazione di alloggi
abitativi ERP. L'allontanamento coattivo dall'alloggio, in tale caso
di decadenza, di tutti i componenti del nucleo familiare, che, per
definizione, come in precedenza rilevato, non sono economicamente in
grado di procurarsi nel territorio una diversa adeguata abitazione e
di proseguire nell'adempimento dei loro obblighi di assistenza
familiare, appare misura palesemente sproporzionata e invasiva.
3.5. Tutte le considerazioni sopra svolte mostrano, in
conclusione, la non manifesta infondatezza delle qui prospettate
questioni di legittimita' costituzionale.
4. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale.
Le questioni di legittimita' costituzionale sopra ritenute non
manifestamente infondate sono anche rilevanti, in quanto il presente
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla loro
risoluzione, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87. Infatti, da un lato, la norma di legge regionale
applicabile in causa ed idonea a definirlo e' l'art. 34, comma 1,
lettera e-ter, della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996;
dall'altro, l'accoglimento di alcuna o di tutte le suddette questioni
di legittimita' costituzionale relative alle norme contenute nella
qui censurata disposizione di legge regionale comporterebbe
l'accoglimento dell'appello, altrimenti da rigettare.
Va anche esclusa la possibilita' di una interpretazione conforme
a Costituzione, data l'inesistenza, sul punto, di un diritto vivente
orientato in questo senso e data l'univoca chiarezza del dettato
letterale e del significato della disposizione oggetto delle
questioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Civile, visto l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87:
1.) dichiara rilevante e non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1,
lettera e-ter), della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n.
96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione), nella parte in cui:
1.a.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione
dell'alloggio anche qualora il sopravvenuto giudicato penale riguardi
un reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare
diverso dall'assegnatario (violazione degli articoli 3 e 27, primo
comma, della Costituzione);
1.b.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione
dell'alloggio anche in caso di sopravvenuto giudicato penale per un
reato ostativo commesso da un componente del nucleo familiare diverso
dall'assegnatario e che sia stato ammesso, con riguardo a tale
condanna, alla misura alternativa alla detenzione costituita
dall'affidamento in prova al servizio sociale; decadenza operante pur
in presenza di obiettive difficolta' (economiche o no) per i
componenti del nucleo familiare dell'assegnatario di reperire
un'altra adeguata abitazione, idonea sia per ottemperare alle
prescrizioni della misura, sia per assolvere gli obblighi verso i
familiari minori e disabili non autosufficienti (violazione degli
articoli 2, 3, 27, primo e terzo comma, ultima parte, 29, 30 e 31
della Costituzione);
1.c.) prevede la decadenza automatica dall'assegnazione
dell'alloggio in caso di intervenuto giudicato penale per un reato
ostativo commesso da un componente del nucleo familiare
dell'assegnatario, senza procedere ad una previa valutazione di
bilanciamento con l'esigenza di soddisfare bisogni essenziali
costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile
all'abitazione e alla tutela dei minori o di altri soggetti non
autosufficienti che facciano parte del nucleo familiare
dell'assegnatario (violazione degli articoli 2 e 3 della
Costituzione);
1.d.) prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in
caso di intervenuto giudicato penale per un reato ostativo commesso
da un componente del nucleo familiare dell'assegnatario, con un
automatismo contrastante con la necessita' di operare un
bilanciamento con il diritto al concreto rispetto della vita privata
e familiare (violazione degli articoli 117, primo comma, della
Costituzione e 8 CEDU);
2.) dispone la sospensione del presente giudizio sino alla
definizione della questione di legittimita' costituzionale;
3.) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti costituite e al Presidente della Giunta
regionale della Regione Abruzzo e sia comunicata al Presidente del
Consiglio regionale della Regione Abruzzo;
4.) dispone che, a cura della cancelleria, la presente
ordinanza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e
comunicazioni prescritte.
Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 16
febbraio 2026.
La Presidente estensora: Orlandi