Reg. ord. n. 92 del 2026 pubbl. su G.U. del 17/06/2026 n. 24

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia  del 18/05/2026

Tra: Associazione Giosuè Carducci pro cultura popolare  C/ Comune di Como



Oggetto:

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore con indicazione della procura speciale – Previsione, come interpretata dal diritto vivente, che non dispone, analogamente a quanto previsto per il processo civile, che il giudice, quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa – Omessa previsione che l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione – Denunciata norma che, precludendo ogni possibilità di sanatoria postuma dei vizi dello ius postulandi o della legitimatio ad processum, indipendentemente dalla loro imputabilità alla parte ricorrente, determina un'irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di agire in giudizio, in particolare nei casi in cui l'urgenza di proporre ricorso impedisca di acquisire previamente i presupposti processuali richiesti dall'art. 75 Codice di procedura civile – Disciplina che, non può essere qualificata come un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, essendo in contrasto con la finalità di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali – Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale – Eccesso di delega per irragionevole incomunicabilità tra giudice ordinario e amministrativo in caso di translatio iudicii, dato che l’originaria mancanza della procura o il difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione sanata innanzi al giudice ordinario, in applicazione dell’art. 182, comma 2, del codice di procedura civile, darebbe luogo a una pronuncia di inammissibilità innanzi al giudice amministrativo a cui l’azione sia riproposta – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Ingiustificata lesione del diritto di difesa, del principio di effettività di tutela e del diritto ad un processo equo, che , secondo la giurisprudenza della Corte europea, ammette limitazioni all’accesso a un giudice solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito – Violazione degli obblighi internazionali, per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 02/07/2010  Num. 104  Art. 40  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 76 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
legge del 18/06/2009    Art. 44 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2026

Ordinanza del 18 maggio 2026 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Lombardia sul ricorso proposto dall'Associazione  G.  Carducci
pro cultura popolare contro Comune di Como . 
 
Giustizia amministrativa - Processo amministrativo  -  Sottoscrizione
  del ricorso da parte del difensore con  indicazione  della  procura
  speciale - Previsione, come interpretata dal diritto  vivente,  che
  non dispone, analogamente a quanto previsto per il processo civile,
  che  il  giudice,  quando  rileva  la  mancanza  della  procura  al
  difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza  o  di
  autorizzazione che ne determina la nullita', assegna alle parti  un
  termine perentorio per la costituzione  della  persona  alla  quale
  spetta la rappresentanza o  l'assistenza,  per  il  rilascio  delle
  necessarie autorizzazioni, ovvero per  il  rilascio  della  procura
  alle liti o per la rinnovazione della stessa  -  Omessa  previsione
  che l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali
  e processuali della domanda si  producono  fin  dal  momento  della
  prima notificazione. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo), Allegato  1  (Codice  del
  processo amministrativo),  art.  40,  comma  1,  lettera  g),  come
  interpretato dal diritto vivente. 


(GU n. 24 del 17-06-2026)

 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
                          (Sezione Quinta) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  3167  del  2025,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Associazione G. Carducci Pro Coltura Popolare, in persona del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Maria Cristina Forgione e Massimo  Forgione,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso il loro studio in Como, via Magenta 30; 
    contro Comune di  Como,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Chiara  Piatti,   Marilisa
Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale  come  da  PEC  da
Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto   presso   il   Palazzo
municipale, in Como, Via Vittorio Emanuele II n. 97; 
    per l'annullamento 
        A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
          del provvedimento  emesso  da  area  servizi  al  cittadino
ordinanza settore  3  -  commercio  -  suap  -  suevco  -  patrimonio
servizio: patrimonio registro generale n. 144 in data 14 aprile  2024
Oggetto: ordinanza di sgombero e restituzione  di  immobile  occupato
«sine titulo» nei confronti  di  associazione  Giosue'  Carducci  pro
cultura popolare codice fiscale 80012280139, con sede in Como,  viale
cavallotti n. 7, nella persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore (doc. 8); 
          dell'informativa relativa allo  sloggio  prot.  PAR.0191391
del 21 ottobre 2024 (doc. 14); 
          del   provvedimento    settore    proponente:    patrimonio
provvedimento decadenza concessione n.  1102  del  15  novembre  2024
oggetto: provvedimento di decadenza  dalla  concessione  relativa  ai
locali posti al piano terra del fabbricato al civico 7  (doc.  20)  e
l'atto di avvio del procedimento prot. n. 0190451 del 18 ottobre 2024
(doc. 18), 
    nonche' ogni altro atto, delibera, scrittura,  convenzioni,  atti
presupposti, conseguenti, connessi, gli atti istruttori preparatori e
propedeutici con espressa riserva di motivi aggiunti. 
        B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: 
          del  provvedimento  emesso  dalla  Area  amministrativa   e
servizi al cittadino - l'ordinanza settore Patrimonio  e  Smart  City
Servizio patrimonio, registro generale n. 419 in  data  20  novembre,
ancora ad oggi non notificata all'Associazione con oggetto: ordinanza
di sgombero  restituzione  di  immobili  occupati  senza  titolo  nei
confronti di Associazione  Giosue'  Carducci  Pro  Cultura  Popolare,
codice fiscale 80012280139, con sede in Como viale Cavallotti 7 nella
persona del legale rappresentante pro  tempore,  con  cui  si  ordina
l'associazione Carducci  pro  cultura  popolare  con  sedi  in  viale
Cavallotti 7 nella persona del legale rappresentante pro tempore  per
i motivi espressi in narrativa di restituire tutti i locali posti  al
piano terra del  fabbricato  che  ha  accesso  al  civico  7  di  via
Cavallotti a Como  in  quanto  occupati  senza  titolo  con  relativa
consegna di tutte le copie delle chiavi in possesso dell'Associazione
Carducci e comunque di  provvedere  immediatamente  allo  sgombero  a
proprio  scure  spese  nei  luoghi  legittimamente   occupati.   Tale
ordinanza di sgombero e'  conseguenza  del  gia'  impugnato  atto  di
decadenza dalla convenzione n. 1102/24. (doc. 75 allegato); 
          dell'esecuzione dell'atto di sgombero in se' dell'unita' al
n. 5 in quanto attuato  senza  l'autorizzazione  del  Prefetto  e  in
attuazione di una ordinanza del Tribunale di Como e,  quindi,  di  un
provvedimento  di  natura  ordinaria;   nonche'   per   carenza   dei
presupposti; 
          della comunicazione con la quale i  legali  del  Comune  di
Como in esecuzione dell'ordinanza di sgombero eseguita  su  ordinanza
del tribunale di Como 15697/2025 invitavano i legali a far  rimuovere
bonariamente entro  il  28  novembre  tutti  i  beni  del  patrimonio
dell'Associazione,  ovvero  nel  giro  di  una  settimana  (doc.   76
allegato). 
        C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: 
          la consegna delle chiavi del  cancello  di  entrata  e  del
portone al n. 5 nonche' degli spazi posti la piano terra del  Palazzo
al Conservatorio G. Verdi di Como (quale  adempimento  della  stipula
dell'atto presupposto di concessione di  spazi  in  comodato  che  si
impugna), consentendone in data 22  dicembre  2025  l'immissione  nel
possesso. Il comune ha quindi proceduto con  il  tentativo  di  avvio
dell'uso esclusivo del bene a un terzo. 
        quale atto presupposto la delibera di giunta n.  101  del  30
marzo 2023 (di cui si chiede al giudice di  ordinare  la  produzione)
cosi' come riportata nell'atto di  concessione  in  comodato  dell'11
ottobre 2023. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott.
Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    1. L'odierna ricorrente associazione Giosue' Carducci Pro Cultura
Popolare di Como (d'ora in  poi,  per  brevita',  associazione),  che
originariamente era denominata associazione «Pro Cultura del popolo»,
espone di essere un'importante  associazione  culturale  fondata  nel
1903 e che nel 1908  fu  istituita  l'associazione  Istituto  Giosue'
Carducci al fine di edificare una sede idonea allo svolgimento  della
sua attivita'. 
    Venne quindi costruito un edificio denominato Palazzo Carducci al
civico 7 di Viale Cavallotti completato nel 1921 con  un  ampliamento
al civico 5, che divenne la sede dell'associazione. 
    Con atto notarile del 13 febbraio  1930  n.  7598  3849  di  rep.
l'immobile venne ceduto dall'Istituto Giosue' Carducci  al  comune  a
titolo di «liberalita' onerosa» a  fronte  dell'assunzione  da  parte
dell'amministrazione comunale dei debiti contratti nel tempo. 
    Nell'atto di cessione venne previsto che l'edificio sarebbe stato
destinato  a  sede  delle   scuole   magistrali,   con   l'assunzione
dell'obbligo   per   il   comune   di   mantenere   a    disposizione
dell'associazione dei  locali  al  piano  terreno  identificati  come
quello ad uso segreteria e la sala ad uso delle biblioteche,  con  la
possibilita' di usufruire del salone denominato  «Brambilla»  per  lo
svolgimento di manifestazioni culturali, quando non utilizzato  dalla
scuola magistrale. 
    2.  Nel  corso  degli  anni  il  Comune  di  Como  ha  contestato
all'associazione sia il mancato pagamento di alcune spese che  l'ente
locale ritiene siano a carico dell'associazione, che l'occupazione di
porzioni dell'edificio non utilizzabili dall'associazione. 
    Le contestazioni sono culminate con l'ordinanza  di  sgombero  n.
144 del 14 aprile 2024, adottata dal comune nell'esercizio dei poteri
di autotutela esecutiva di cui all'art.  378  del  regio  decreto  20
marzo  1865,  n.  2248,  allegato  F,  a   protezione   dell'edificio
qualificato come bene pubblico destinato a pubblico servizio. 
    3. L'associazione ha promosso avverso l'ordinanza di sgombero  un
ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.,  innanzi  al  giudice
ordinario il quale, con ordinanza n. cron. 16300/2024 del 16  ottobre
2024, ha respinto il  ricorso  in  quanto  l'azione  promossa  doveva
essere qualificata come azione di spoglio per la quale, essendoci  il
rimedio tipico a tutela del  possesso,  mancava  il  requisito  della
residualita'  richiesto  ai  fini  della  tutela  invocata  ai  sensi
dell'art. 700 cod. proc. amm. 
    Il comune, in attuazione dell'ordinanza di sgombero n. 144 del 14
aprile 2024, con nota prot. 0191391 del 21 ottobre 2024, ha  dato  un
preavviso dell'esecuzione dello sgombero per la data del  5  novembre
2024. 
    4. L'associazione, in data 22 ottobre 2024, ha depositato innanzi
al giudice orinario un ricorso ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ.
chiedendo la cessazione della  turbativa  al  possesso  arrecata  dal
comune con la sopra citata ordinanza di sgombero n. 144 del 14 aprile
2024. 
    Il  Comune  di  Como,  che  nel  frattempo   aveva   avviato   il
procedimento   di   decadenza   dalla    concessione    dell'immobile
all'associazione giustificato da una molteplicita' di  inadempimenti,
con provvedimento n. 1102  del  15  novembre  2024,  ha  disposto  la
decadenza dai locali siti  al  piano  terra  del  corpo  di  fabbrica
dell'immobile con  accesso  dal  civico  n.  7  di  viale  Cavallotti
individuati dalla convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 1929  e
approvata  con  deliberazione  del  Commissario  prefettizio  del  13
novembre 1929. 
    5. Il giudice ordinario, con riguardo all'ordinanza di  sgombero,
con provvedimento del 27 maggio 2025, repert. 2106/2025,  ha  accolto
il ricorso cautelare  possessorio  ordinando  al  comune  di  cessare
qualsiasi attivita' che cagionasse molestia o turbativa all'attivita'
dell'associazione. 
    6. Il Comune di Como ha proposto reclamo e il Tribunale  di  Como
con ordinanza del 24 luglio 2025, repert. n. 2612, ha  dichiarato  il
difetto di giurisdizione  del  giudice  ordinario  in  ragione  della
natura pubblica dei beni il cui utilizzo e' oggetto di contestazione,
revocando  i  provvedimenti  giurisdizionali  emessi  nel  corso  del
giudizio possessorio. 
    7. Con ricorso notificato il 1° agosto 2025 e  depositato  il  14
agosto  2025,   l'associazione,   avvalendosi   dell'istituto   della
translatio  iudicii  e  chiedendo   il   riconoscimento   dell'errore
scusabile  per  l'ipotesi  in  cui  si  siano  verificate   eventuali
decadenze, impugna, chiedendone la declaratoria  di  nullita'  ovvero
l'annullamento, l'ordinanza di sgombero n. 144 del 14 aprile  2024  e
la nota prot. 0191391 del 21 ottobre 2024, con cui il comune ha  dato
un preavviso per l'esecuzione  dello  sgombero  per  la  data  del  5
novembre 2024, nonche' il provvedimento n. 1102 del 15 novembre 2024,
con cui il comune ha disposto  la  decadenza  della  concessione  dai
locali siti al piano terra del corpo di  fabbrica  dell'immobile  con
accesso dal civico n. 7 di viale Cavallotti. 
    8. Con un primo atto di motivi  aggiunti  la  ricorrente  impugna
l'ordinanza reg. gen. n. 419 del 20 novembre 2025, con  la  quale  il
comune,  in  attuazione  del   provvedimento   di   decadenza   dalla
concessione, ha ordinato di provvedere allo sgombero. 
    9. Con un secondo atto di motivi aggiunti  la  ricorrente  deduce
l'illegittimita'  del  comportamento  materiale  del  comune  che  ha
consegnato le chiavi del cancello di entrata e del portone del numero
civico 5 nonche' gli spazi posti  al  piano  terra  del  Palazzo,  al
Conservatorio G. Verdi di Como, consentendone, in  data  22  dicembre
2025, l'immissione in  possesso,  e  contesta  altresi'  l'esecuzione
dell'atto di sgombero in quanto attuato  senza  l'autorizzazione  del
Prefetto, nonche' l'invito a rimuovere tutti i  beni  del  patrimonio
dell'associazione. 
    10. Nel ricorso e  nei  motivi  aggiunti  la  ricorrente  lamenta
l'illegittimita' degli atti impugnati sostenendo che  l'immobile  non
e' qualificabile come bene demaniale o del patrimonio  indisponibile,
con la conseguente nullita',  ai  sensi  dell'art.  21-septies  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  per  carenza  assoluta  di  potere,  o
illegittimita' per difetto di presupposti e violazione degli articoli
822  e  826  codice  civile,   degli   atti   adottati   dal   comune
nell'esercizio di poteri pubblicistici  che  non  possono  riguardare
beni,  come  l'immobile   all'esame,   appartenenti   al   patrimonio
disponibile dell'ente. 
    Sotto altro profilo  la  ricorrente  lamenta  la  violazione  del
principio  di  proporzionalita',  lo  sviamento  e  la   carenza   di
istruttoria, contestando  l'insussistenza  dell'inadempimento  e  dei
presupposti indicati dai provvedimenti impugnati o comunque  il  loro
travisamento. 
    Con il secondo atto di  motivi  aggiunti  la  ricorrente  lamenta
anche la violazione dei principi di evidenza pubblica e  concorrenza,
il difetto di istruttoria e lo sviamento, perche' l'immobile e' stato
concesso in uso al Conservatorio senza il previo esperimento  di  una
procedura comparativa tra piu' soggetti interessati. 
    11. Si e' costituito in giudizio il  Comune  di  Como  sollevando
molteplici eccezioni in rito. 
    11.1   Con   una   prima   eccezione    il    comune    prospetta
un'inammissibilita' del ricorso per difetto di  rappresentanza  e  di
ius postulandi da parte del  difensore  dell'associazione  ricorrente
perche'  la  procura  alle   liti   e'   conferita   dal   presidente
dell'associazione senza una previa delibera del  consiglio  direttivo
richiesta dallo statuto per il promovimento di azioni giudiziarie. 
    Secondo il comune  si  tratterebbe  di  un  vizio  insanabile  in
quanto,  come  recentemente  chiarito  dalla  sentenza  dell'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11,  la  sanatoria
prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., non e'  applicabile
al processo amministrativo. 
    11.2 Con una seconda eccezione il comune deduce che il ricorso e'
inammissibile per violazione degli articoli 3, 40  e  44  cod.  proc.
amm., per mancanza di specificita' dei motivi, in quanto  il  ricorso
introduttivo ed i motivi aggiunti  non  sono  articolati  in  chiare,
specifiche, puntuali  e  distinte  censure  dalle  quali  si  possano
desumere con certezza i provvedimenti impugnati. 
    11.3  Con  una  terza  eccezione   l'amministrazione   resistente
sostiene l'inammissibilita' del ricorso e dei primi  motivi  aggiunti
per   l'omessa   notifica   al   Conservatorio   di   Como   che   e'
controinteressato in senso tecnico, essendo il soggetto  a  cui  deve
essere assegnato l'immobile, rispetto agli atti impugnati. 
    11.4 Inoltre il comune eccepisce l'inammissibilita'  dei  secondi
motivi aggiunti, perche' notiziati erroneamente  al  domicilio  reale
dell'Universita', anziche' all'Avvocatura distrettuale  dello  Stato,
deducendo che gli stessi  sono  comunque  tardivi  perche'  hanno  ad
oggetto l'impugnazione di provvedimenti per i quali e'  gia'  decorso
il termine di impugnazione. 
    11.5   Con   un'ulteriore   eccezione   il    comune    evidenzia
l'inammissibilita' e l'irricevibilita', per tardivita',  del  ricorso
introduttivo  e  dei  motivi  aggiunti,  perche'  hanno  ad   oggetto
l'impugnazione di provvedimenti che avrebbero dovuto essere impugnati
tempestivamente innanzi alla giustizia amministrativa e che invece  o
sono impugnati per la prima  volta  in  questa  sede,  o  sono  stati
contestati innanzi al giudice ordinario oltre il termine di  sessanta
giorni dalla loro  piena  conoscenza,  con  la  conseguenza  che  non
possono   essere   validamente   riproposti   innanzi   al    giudice
amministrativo in applicazione dell'istituto della translatio iudicii
in quanto non contestati entro il termine perentorio decorrente dalla
loro piena conoscenza. 
    Inoltre, prosegue il  comune,  nella  fattispecie  in  esame  non
ricorrono  neppure  i  presupposti  della  scusabilita'   dell'errore
commesso per poter rimettere la  parte  ricorrente  nei  termini,  in
ragione della chiara  impugnabilita'  dei  provvedimenti  innanzi  al
giudice amministrativo. 
    Sotto altro profilo il comune  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso per l'omessa impugnazione di atti presupposti. 
    12. Nel  merito  il  comune,  affermata  la  natura  demaniale  o
quantomeno  di  bene   appartenente   al   patrimonio   indisponibile
dell'immobile, deduce  la  legittimita'  dell'ordinanza  di  sgombero
adottata nell'esercizio dei poteri di autotutela esecutiva  dei  beni
pubblici e la  legittimita'  del  provvedimento  di  decadenza  dalla
concessione in ragione dei molteplici inadempimenti in cui e' incorsa
l'associazione negli anni. 
    13.  Con  ordinanza  n.  26  del  13  gennaio  2026,   e'   stata
interinalmente accolta la domanda cautelare. 
    14. Nel prosieguo del  giudizio,  in  risposta  all'eccezione  di
inammissibilita' del  ricorso  per  la  mancanza  della  delibera  di
autorizzazione del direttivo dell'associazione ad agire in  giudizio,
la ricorrente nella memoria di  replica  depositata  in  atti  il  13
aprile 2026, ha  dedotto  che  «il  Consiglio  direttivo  aveva  gia'
ampiamente deliberato le azioni a difesa della Carducci,  nella  fase
possessoria (con impugnazione del primo provvedimento di  sgombero  e
la sua esecuzione), nella introduzione del petitorio con il  deposito
della mediazione (nella quale e' stato  richiesto  il  riconoscimento
dell'acquisto  della  usucapione),  nella  causa   di   inadempimento
contrattuale (con l'impugnazione del provvedimento di decadenza)»,  e
che pertanto, trattandosi  di  una  translatio  iudicii,  il  ricorso
doveva  ritenersi   validamente   riproposto   innanzi   al   giudice
amministrativo. 
    In data 13 aprile 2026, la  ricorrente  ha  anche  depositato  in
giudizio lo stralcio del verbale dal quale risulta che,  in  data  20
febbraio  2026,  e'  stata  espressamente  rilasciata  dal  direttivo
dell'associazione  al  presidente,  anche  ai  fini  della   ratifica
dell'operato gia' posto  in  essere,  l'autorizzazione  ad  agire  in
giudizio. 
    Nel corso della trattazione orale della pubblica udienza  del  28
aprile 2026, in prossimita' della quale  le  parti  hanno  depositato
memorie con cui hanno ribadito le proprie  difese,  i  difensori  del
comune hanno insistito  sull'eccezione  di  inammissibilita'  per  la
nullita' della procura determinata dalla mancanza della  delibera  di
autorizzazione  ad  agire  in  giudizio  rilasciata   dal   direttivo
dell'associazione, evidenziando che tale vizio non e' in  alcun  modo
sanabile a causa  dell'inapplicabilita'  al  processo  amministrativo
della norma di cui all'art. 182, comma 2, cod.  proc.  amm.,  sancita
dalla sentenza  dell'Adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato  2
ottobre 2025, n. 11. 
    La causa e' stata quindi trattenuta in decisione. 
    15. Il Collegio in limine litis deve farsi carico delle eccezioni
preliminari,  con  la  precisazione  che  l'ordine  di  esame   delle
questioni pregiudiziali di  rito  non  rientra  nella  disponibilita'
delle parti (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n.
9). 
    In proposito la giurisprudenza  ha  chiarito  che  la  disciplina
enucleabile dal combinato disposto degli articoli 76, comma  4,  cod.
proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ., impone  di  risolvere  le
questioni processuali  e  di  merito  secondo  l'ordine  logico  loro
proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di  rito
rispetto  a  quelle  di  merito,  e  fra  le  prime  dando  priorita'
all'accertamento  della  ricorrenza   dei   presupposti   processuali
(nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacita' delle  parti,  ius
postulandi,   ricevibilita',   contraddittorio,   estinzione)   (cfr.
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5). 
    Nel caso  in  esame  risultano  condivisibili  le  argomentazioni
svolte nell'ordinanza del Tribunale di Como 24 luglio  2025,  repert.
n. 2612 declinatoria della giurisdizione,  in  ragione  della  natura
pubblica dei beni. 
    Infatti il compendio immobiliare «Palazzo Carducci»  deve  essere
qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile del  Comune
di Como in quanto utilizzato per finalita' pubblicistiche (oltre  che
come  sede  museale,   dall'Istituto   magistrale   fino   al   1993,
dall'Universita'   dell'Insubria   fino   al   2024   ed   ora    dal
Conservatorio),  e  rientra  altresi'  nella  categoria   dei   «Beni
culturali» appartenenti ad un ente pubblico territoriale. 
    Deve pertanto essere prioritariamente  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso per nullita' della  procura  determinata
dall'originario  ed   insanabile   difetto   dell'autorizzazione   al
Presidente dell'associazione  ad  agire  in  giudizio  da  parte  del
direttivo. 
    16.  Il  Collegio  dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 40, comma 1, lettera g) -  come  interpretato  dal  diritto
vivente  rappresentato  dalla  sentenza  dell'Adunanza  plenaria  del
Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11 - dell'Allegato1 «Codice del
processo amministrativo» al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
104, «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,
recante  delega   al   Governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo» (d'ora in poi, per  brevita',  «codice  del  processo
amministrativo»), nella parte in cui non ammette la  possibilita'  di
sanare la mancanza della procura al difensore oppure  un  difetto  di
rappresentanza,  di  assistenza  o  di   autorizzazione   che   abbia
determinato la nullita' della procura, perche' in contrasto  con  gli
articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. 
    17. In ordine alla  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, il Collegio osserva quanto segue. 
    Va premesso che, come e' noto, l'art. 75, secondo, terzo e quarto
comma, cod. proc. civ., prevedono che «Le persone che  non  hanno  il
libero esercizio dei diritti non possono stare  in  giudizio  se  non
rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che  regolano
la loro capacita'. 
    Le persone giuridiche stanno in giudizio  per  mezzo  di  chi  le
rappresenta a norma della legge o dello statuto. 
    Le associazioni e i comitati, che non  sono  persone  giuridiche,
stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36
e seguenti del codice civile». 
    Si tratta di  norme  che  attengono  alla  capacita'  processuale
applicabili al processo amministrativo. 
    Nel caso in esame il Presidente dell'associazione, di cui  e'  il
rappresentante legale a norma dello statuto, necessita effettivamente
dell'autorizzazione del direttivo  dell'associazione  per  promuovere
delle  liti,  in   quanto   compete   al   direttivo   «la   gestione
dell'associazione in ogni suo aspetto (...) e in particolare, per  il
compimento  di  tutti  gli  atti   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione»  e  piu'  specificatamente  competono  al  consiglio
direttivo le deliberazioni in ordine alle «azioni da promuoversi e da
sostenere nell'interesse della associazione» (cfr.  l'art.  23  dello
statuto, primo e quarto trattino, di cui al doc. 61/2  allegato  alle
difese della parte ricorrente). 
    La parte ricorrente in questo  giudizio,  riproposto  innanzi  al
giudice amministrativo dopo una  declinatoria  di  giurisdizione  del
giudice ordinario avvalendosi delle regole della translatio  iudicii,
non ha prodotto precedenti delibere del direttivo, ma solo quella del
20 febbraio 2026. 
    Ne consegue che allo stato,  in  ragione  dell'insanabilita'  del
vizio nel processo amministrativo sancita dal  vivente  rappresentato
dalla sentenza  dell'Adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato  2
ottobre  2025,  n.  11,  il  ricorso   dovrebbe   essere   dichiarato
inammissibile. 
    Tuttavia  ove  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata con l'odierna ordinanza dovesse risultare fondata, dovrebbe
invece ammettersi anche nel processo amministrativo  la  possibilita'
di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determinino  la
nullita' della procura, nel corso del giudizio, e potrebbe essere nel
concreto delibato l'effetto sanante o meno della procura  determinato
dal deposito in giudizio il 3 aprile 2026, dello stralcio del verbale
dal  quale  risulta  che,  in  data  20  febbraio  2026,   e'   stata
espressamente rilasciata al Presidente  dell'associazione,  anche  ai
fini   della   ratifica   dell'operato   gia'   posto   in    essere,
l'autorizzazione ad agire in giudizio. 
    17.1 Sempre in ordine alla rilevanza della questione, il Collegio
evidenzia    di    non    ritenere    possibile    un'interpretazione
costituzionalmente orientata che  consenta  il  riconoscimento  della
sanabilita' della nullita' della procura determinata dal  difetto  di
autorizzazione da parte del direttivo dell'associazione. 
    Come e' noto recentemente l'Adunanza plenaria  del  Consiglio  di
Stato, nell'esercizio della funzione nomofilattica che le e' propria,
con la sentenza 2 ottobre  2025,  n.  11,  ha  enunciato  i  seguenti
principi di diritto: «i) la disciplina della nullita'  della  procura
speciale contenuta nel codice del processo amministrativo e' completa
o non contiene alcuna lacuna da colmare mediante  l'applicazione  del
codice di procedura civile»; e «ii) la  previsione  di  cui  all'art.
182, secondo comma, del codice di procedura civile non e' espressione
di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo». 
    Negli ultimi anni, prima della sentenza  dell'Adunanza  plenaria,
si era formato un orientamento secondo il quale la norma la norma  di
cui all'art. 182,  comma  2,  cod.  proc.  civ.  non  puo'  ritenersi
applicabile al  processo  amministrativo  (cfr.,  per  citare  alcune
sentenze, Consiglio di Stato, Sez. III, 10 marzo 2025, n.  1935;  id.
20 febbraio 2024, n. 1691; Consiglio di Stato,  Sez.  IV,  19  maggio
2021, n. 3887; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922). 
    Successivamente alla sentenza dell'Adunanza plenaria  intervenuta
a  dirimere  la  questione  interpretativa,  sono  intervenute  molte
pronunce in primo e secondo grado che hanno  affermato  il  principio
della non applicabilita' della norma di cui all'art.  182,  comma  2,
cod. proc. civ. al processo amministrativo (cfr. ad. es. Consiglio di
Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 9488; T.A.R. Liguria,  27  aprile
2026, n. 538; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 5  gennaio  2026,  n.
24),  mentre  non  risultano   pronunce   difformi   o   contrastanti
interpretazioni   giurisprudenziali    successive    alla    sentenza
dell'Adunanza plenaria. 
    In tale contesto il Collegio ritiene ricorrano i presupposti  per
qualificare come  diritto  vivente  l'interpretazione  dell'art.  40,
comma 1, lettera  g),  cod.  proc.  amm.,  delineata  dalla  predetta
sentenza dell'Adunanza  plenaria  e  secondo  la  quale  tale  norma,
laddove dispone che il ricorso deve contenere «g)  la  sottoscrizione
del ricorrente, se esso sta in  giudizio  personalmente,  oppure  del
difensore, con indicazione, in questo caso, della procura  speciale»,
deve essere interpretata nel senso che «nel  processo  amministrativo
la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al
ricorso (e  non  alla  relativa  notificazione,  ne'  tanto  meno  al
conseguente deposito)» e che «e' valido solo il ricorso  sottoscritto
dal legale munito di procura speciale,  da  indicare  specificamente,
sicche' essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o,
comunque, collocarsi nel medesimo contesto  temporale»  senza  alcuna
possibilita' di sanatoria per una  procura  originariamente  mancante
oppure nulla perche'  conferita  in  difetto  di  rappresentanza,  di
assistenza o di autorizzazione in quanto «il processo  amministrativo
richiede sempre (cfr. il richiamato art. 40, comma 1, lettera g), del
c.p.a.) che il ricorso  sia  sottoscritto  dal  difensore  munito  di
procura speciale: l'art. 182, secondo comma, del c.p.c.  e',  dunque,
ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui  regola  generale
e' quella  per  cui  la  procura  -  proprio  come  nel  giudizio  di
cassazione - deve sempre precedere la redazione  e  la  notificazione
del ricorso». 
    18. Con riguardo alla non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' costituzionale, il Collegio osserva quanto segue. 
    L'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., e'  stato  oggetto  di  tre
diverse versioni nel tempo. 
    Originariamente, nella versione coeva al codice vigente  fino  al
2009, prevedeva «Quando  rileva  un  difetto  di  rappresentanza,  di
assistenza o di autorizzazione, il giudice puo' assegnare alle  parti
un termine per la costituzione della persona  alla  quale  spetta  la
rappresentanza o l'assistenza, o per  il  rilascio  delle  necessarie
autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza». 
    La norma non faceva riferimento alla  procura,  ed  era  ritenuta
applicabile al processo amministrativo fin da epoca  risalente  (cfr.
ad es. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 maggio 1951, n. 354; Consiglio
di Stato, Sez. V, 27 giugno 1972, n. 550; Consiglio  di  Stato,  Sez.
VI, 25  giugno  1986,  n.  467  reperibili  nella  banca  dati  della
giurisprudenza sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa)
e consentiva la sanatoria postuma dei ricorsi proposti da  ricorrenti
originariamente  privi  della  pienezza  dei  poteri  processuali  al
momento della proposizione del ricorso, a  causa  di  un  difetto  di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione poi emendato. 
    Il  legislatore  -  dopo  aver  in  un  primo  tempo  esteso   la
possibilita' di  sanare,  oltre  al  difetto  di  rappresentanza,  di
assistenza o di  autorizzazione,  anche  i  casi  di  nullita'  della
procura per effetto della modifica all'art. 182, comma 2. cod.  proc.
civ., apportata dall'art. 46, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n.
69 - nel  testo  attualmente  vigente  per  effetto  delle  modifiche
apportate dall'art. 3, comma 13, lettera a), del decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n.  149  (c.d.  legge  Cartabia)  ha  normativamente
qualificato  in  modo  espresso  il  difetto  di  rappresentanza,  di
assistenza o di autorizzazione a stare  in  giudizio  come  vizi  che
comportano  la  nullita'  della  procura,  riconducendo  in  un'unica
fattispecie aspetti processuali  che  fino  ad  allora  erano  tenuti
concettualmente distinti  (in  quanto  la  procura  riguarda  lo  ius
postulandi, inteso come rappresentanza tecnica nel  processo,  mentre
la rappresentanza, l'assistenza o l'autorizzazione necessari a  stare
in giudizio riguardano  la  legitimatio  ad  processum,  e  quindi  i
presupposti processuali). 
    La norma vigente infatti dispone che «Quando rileva  la  mancanza
della procura al difensore oppure un difetto  di  rappresentanza,  di
assistenza o di autorizzazione  che  ne  determina  la  nullita',  il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la  costituzione
della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per
il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per  il  rilascio
della  procura  alle  liti  o  per  la  rinnovazione  della   stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e  gli  effetti  sostanziali  e
processuali della domanda si producono fin dal  momento  della  prima
notificazione»,  in  cui,  come   anticipato,   secondo   un'espressa
previsione  del  legislatore,  il  «difetto  di  rappresentanza,   di
assistenza o di autorizzazione» costituisce un elemento che determina
la nullita' della procura. 
    19. Il  Collegio  ritiene  che  l'impossibilita'  di  sanare  nel
processo amministrativo l'originaria mancanza dello ius postulandi  o
di uno dei presupposti della legitimatio ad processum  che  determini
la mancanza dello ius postulandi costituisca un'irragionevole lesione
del diritto di difesa in termini di garanzia  ed  effettivita'  della
tutela. 
    Sono  infatti  riscontrabili   nella   casistica   molteplici   e
ricorrenti ipotesi in cui un soggetto che non ha  la  pienezza  della
capacita' giuridica ed ha la necessita' di proporre  urgentemente  un
ricorso - ad esempio per ottenere una tutela cautelare  eventualmente
anche in sede monocratica inaudita altera parte per  fronteggiare  un
caso di estrema gravita' ed urgenza tale da non consentire neppure la
dilazione  fino  alla  data  della  Camera  di  consiglio  -  risulti
impossibilitato,  per  ragioni  a  lui  non  imputabili,  a   munirsi
tempestivamente di tutti i presupposti richiesti  dall'art.  75  cod.
proc. civ.. 
    In   ipotesi   come   queste   si   assiste   a   una   negazione
dell'effettivita' della  tutela  e  della  pienezza  del  diritto  di
azione, perche' l'alternativa prospettabile per la  parte  ricorrente
consiste nel non agire in tempo utile a tutela dei propri diritti  ed
interessi legittimi o nell'agire con un ricorso che verra' dichiarato
inammissibile a causa dell'impossibilita', per effetto dell'art.  40,
comma 1, lettera g), cod. proc. amm., come interpretato  dal  diritto
vivente,  di  ottenere  in  questi   casi   una   sanatoria   postuma
dell'originario difetto dello ius postulandi o di uno degli  elementi
della legitimatio  ad  processum  che  determini  la  nullita'  della
procura, che per evidenti ragioni di effettivita' della tutela e  del
diritto di azione non e'  surrogabile  dal  possibile  riconoscimento
dell'errore scusabile, che e' un istituto di  carattere  eccezionale,
di stretta interpretazione, di carattere eventuale  e  soggetto  alle
valutazioni ampiamente discrezionali del singolo giudice (si veda  la
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 9  marzo  2026,  n.  1860,
che, decidendo sul caso sottoposto all'Adunanza Plenaria,  ha  negato
il riconoscimento dell'errore scusabile ai punti 7.2 e 7.3). 
    Per illustrare la rilevanza del vulnus puo'  risultare  utile  un
riferimento a dei casi pratici. 
    Solo per limitarsi  a  qualche  esempio  si  pensi  che,  qualora
l'urgenza di agire impedisca  l'acquisizione  dei  presupposti  della
legitimatio ad processum richiesti dall'art. 75 cod. proc. civ. prima
dell'instaurazione del giudizio, la  parte  ricorrente  rimane  priva
della possibilita' di agire  validamente  in  giudizio,  non  essendo
consentita una sanatoria postuma, nei seguenti casi: 
        nel  caso  di  condomini  impossibilitati  a  deliberare   in
un'assemblea in tempo utile (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, ord. Sez.
V, 11 dicembre 2023, n. 2999), o di associazioni (tra  cui  rientrano
anche quelle ambientaliste, i sindacati o i  partiti  politici:  cfr.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 17 aprile 2025, n. 1265; Consiglio
di Stato, Sez. VI, ord. 20  aprile  2018,  n.  1791)  i  cui  statuti
richiedano, come nella fattispecie in esame, l'autorizzazione  di  un
organo associativo; 
        nel caso di  soggetti  incapaci  a  gestire  autonomamente  i
propri interessi assistiti da un tutore, curatore o amministratore di
sostegno, quando l'autorizzazione del giudice tutelare non intervenga
in tempo utile alla proposizione del ricorso (cfr.  Cassazione  civ.,
Sez. II, ord. 6 marzo 2026, n. 5032; T.A.R. Lombardia,  Milano,  Sez.
V, 4 luglio 2024, n. 2069; Consiglio di Stato, Sez.  III,  17  maggio
2018, n. 2961, punto 7 della  parte  in  diritto;  T.A.R.  Lombardia,
Brescia, 13 luglio 2009, n. 1470); 
        nel caso di grandi imprese  private  e  pubbliche  con  molte
articolazioni territoriali che spesso ricorrono a forme di  delega  a
propri dipendenti della rappresentanza legale, e che  per  motivi  di
urgenza puo' risultare non essere stata validamente esercitata  (cfr.
ad. es. T.A.R. Liguria, Sez. II, 27 aprile 2026, n. 538); 
        nel    caso    di    imprese    sottoposte    alla     misura
dell'amministrazione giudiziaria ai sensi del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, qualora l'autorizzazione del giudice delegato
non pervenga in tempo  utile  alla  proposizione  del  ricorso  (cfr.
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 5 gennaio 2026, n. 24); 
        nel caso delle regioni, e degli enti  locali  e  degli  altri
enti pubblici i cui statuti richiedano la necessita' di una  delibera
della giunta o di un organo  esecutivo  che  per  motivi  di  urgenza
potrebbe  non  poter  essere  data  in  tempo   utile   prima   della
sottoscrizione della procura (cfr. Cons. Giust. amm. Reg.  Siciliana,
ord. 11 novembre 2025, n. 872). 
    E' evidente che l'urgenza di notificare il  ricorso  prima  della
scadenza del termine di impugnazione costituisce un'ipotesi del tutto
fisiologica nel processo amministrativo, dato che non e'  determinata
da una scelta sulla  strategia  processuale  da  adottare,  ma  dalla
necessita' di impedire ad un provvedimento immediatamente  lesivo  di
arrecare danni gravi ed irreparabili ove non ne venga  immediatamente
sospesa l'efficacia. 
    Il meccanismo dell'art. 40, comma 1, lettera g), cod. proc. amm.,
denunciato come distorsivo del diritto di difesa perche' non consente
di  notificare  tempestivamente  un  ricorso  privo  dei  presupposti
indicati dall'art. 75 cod. proc. civ. per poi sanarli nel  corso  del
giudizio, al fine di ottenere un'immediata tutela cautelare, non puo'
dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto,  in  quanto  tale
non censurabile con una  questione  di  legittimita'  costituzionale,
perche'  deriva  dalla  stessa  struttura  normativa   del   giudizio
amministrativo impugnatorio (cfr. Corte  costituzionale  n.  132  del
2018; n. 178 del 2017; n. 44 del 2016; n. 162 del 2014; ordinanza  n.
66  del  2014),  e  per  consolidata   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale  «la  disponibilita'   delle   misure   cautelari   e'
strumentale   all'effettivita'   della   tutela   giurisdizionale   e
costituisce espressione del principio per cui la durata del  processo
non deve andare a danno dell'attore che  ha  ragione,  in  attuazione
dell'articolo 24 della Costituzione» (cfr. Corte cost.,  n.  249  del
1996; n. 253 del 1994; n. 190 del 1985). 
    20. Cio'  premesso  il  primo  parametro  costituzionale  che  il
Collegio  ritiene  violato   e'   costituito   dall'art.   76   della
Costituzione. 
    L'art. 44, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  che  reca
la delega al codice del  processo  amministrativo,  dispone  che  «il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato, al fine di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto  espressione  di  principi  generali  e  di  assicurare  la
concentrazione delle tutele» e, al comma 2, indica, tra i principi ed
i criteri direttivi da seguire, quello di assicurare  «l'effettivita'
della tutela». 
    Tenuto conto della giurisprudenza della Corte  costituzionale  in
materia di eccesso di delega (ad es. le sentenze n. 229 del 2014,  n.
94 del 2014, n. 162 del 2012, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del  2012,
n. 293 e n. 230 del 2010) il Collegio ritiene che l'art. 40, comma 1,
lettera g), cod. proc. amm., come interpretato dal  diritto  vivente,
nel senso di negare in radice ogni possibilita' di sanare un  ricorso
inizialmente viziato per ragioni non imputabili  a  negligenze  della
parte ricorrente, ed indipendenti dalla sua volonta'  -  diversamente
da quanto avveniva prima del codice del  processo  amministrativo  ed
avviene tutt'ora nel processo civile - non possa  essere  qualificato
come un coerente sviluppo o un completamento  delle  scelte  espresse
dal legislatore delegante, dato che si pone in espresso contrasto con
la finalita' di adeguare le norme vigenti alla  giurisprudenza  delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme  del  codice  di
procedura civile in quanto espressione  di  principi  generali  e  di
assicurare il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    Infatti non e'  configurabile  alcun  ostacolo  ad  applicare  al
processo amministrativo la possibilita'  di  sanare  la  mancanza  di
procura oppure un difetto  di  rappresentanza,  di  assistenza  o  di
autorizzazione che ne determini la nullita',  perche'  non  viene  in
rilievo  un  problema  di  rispetto  dei  termini  perentori  per  la
proposizione del ricorso, e quindi un problema di salvaguardia  degli
elementi  di   specialita'   propri   del   processo   amministrativo
caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione. 
    Prova ne sia che dall'entrata in vigore del codice  di  procedura
civile e fino alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio  di
Stato 2 ottobre 2025, n. 11, in base alla norma di cui all'art.  182,
comma  2,  cod.  proc,  amm.   ritenuta   applicabile   al   processo
amministrativo, la mancanza  dei  presupposti  della  legitimatio  ad
processum veniva ritenuta sanabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,
15 maggio 1951, n. 354; Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno  1986,
n. 467), cosi' come, a seguito del  testo  novellato  dalla  legge  8
giugno   2009,   n.   69,   secondo   un   consistente   orientamento
interpretativo, veniva ritenuta sanabile la  nullita'  della  procura
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 11 marzo 2024, n. 2311;  Consiglio
di Stato, Sez. IV, 3 settembre 2024, n.  7370;  Consiglio  di  Stato,
Sez. V, 17 ottobre 2022, n. 8837; Consiglio di  Stato,  Sez.  III,  2
maggio 2018, n. 2606; id. 13 novembre 2018,  n.  6371;  Consiglio  di
Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331) 
    20.1 La mancanza di un coerente sviluppo  o  completamento  delle
scelte espresse  dal  legislatore  delegante,  e  l'esistenza  di  un
contrasto  con  la  finalita'  di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle  con  le
norme del  codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione  di
principi generali e di assicurare il principio di effettivita'  della
tutela giurisdizionale, emerge dalla lettura della legge  delega  nel
contesto delle altre norme in materia processuale che il  legislatore
ha dettato con la medesima legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale: 
        all'art. 44 ha previsto la delega per la redazione del codice
del processo amministrativo ponendo come criterio direttivo, il  fine
di  adeguare  le  norme  vigenti  alla  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del  codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione  di
principi generali; 
        all'art. 46  ha  sostituito  con  un  nuovo  testo  (ad  oggi
vigente) l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per prevedere, accanto
alla sanabilita' del difetto di rappresentanza, di  assistenza  o  di
autorizzazione, anche la sanabilita'  dei  vizi  che  determinano  la
nullita' della procura; 
        all'art. 59 ha dato  attuazione  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, disciplinando  l'istituto  della
translatio iudicii. 
    E' plausibile che nell'ottica del legislatore la  delega  per  la
redazione del  codice  del  processo  amministrativo  avrebbe  dovuto
essere esercitata recependo le  norme,  sopra  menzionate,  approvate
contestualmente alla  medesima  legge  delega  (come  in  effetti  e'
avvenuto per l'istituto della translatio iudicii con l'art.  11  cod.
proc. amm.). 
    Sotto questo profilo si delinea pertanto una situazione analoga a
quella esaminata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del
2018, perche' l'art. 40, comma 1, lettera g), cod. proc.  amm.,  come
interpretato dal diritto vivente nel senso di negare in  radice  ogni
possibilita' di sanare vizi dello ius postulandi o della  legitimatio
ad processum in corso di causa, contraddice: 
        la  giurisprudenza  del  Consiglio   di   Stato   antecedente
all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che  da
tempo risalente considerava  applicabile  la  disposizione  dell'art.
182, comma 2, cod. proc.  civ.  con  riguardo  alla  sanabilita'  del
difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione; 
        la giurisprudenza della Corte  di  cassazione  formatasi  con
riferimento a tale norma; 
        la disciplina dettata dal legislatore  con  l'art.  46  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, che e' norma coeva alla  delega  per  la
redazione del codice del processo amministrativo  prevista  dall'art.
44 della medesima legge. 
    In definitiva la norma della cui legittimita'  costituzionale  il
Collegio dubita, come interpretata dal  diritto  vivente,  sul  piano
dell'effettivita' della tutela riconosciuta alle parti del  giudizio,
sembra comportare una regressione che  viola  i  principi  e  criteri
direttivi secondo i quali  il  legislatore  delegato  avrebbe  dovuto
redigere il codice  «al  fine  di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto  espressione  di  principi  generali  e  di  assicurare  la
concentrazione delle tutele». 
    20.2 Un ulteriore profilo di eccesso  di  delega  e'  rinvenibile
anche nella condizione di irragionevole incomunicabilita'  che  viene
in tal modo a crearsi tra giudice ordinario e giudice  amministrativo
in caso di translatio iudicii. 
    La sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n.  77,  ha
affermato che  «Il  principio  della  incomunicabilita'  dei  giudici
appartenenti ad ordini  diversi  -  comprensibile  in  altri  momenti
storici quale retaggio della concezione cosiddetta  patrimoniale  del
potere giurisdizionale e quale frutto della progressiva vanificazione
dell'aspirazione   del   neo-costituito   Stato    unitario    (legge
sull'abolizione  del  contenzioso  amministrativo)  all'unita'  della
giurisdizione,   determinata   dall'emergere   di   organi   che   si
conquistavano   competenze   giurisdizionali    -    e'    certamente
incompatibile,  nel  momento   attuale,   con   fondamentali   valori
costituzionali. 
    Se e' vero, infatti, che la  Carta  costituzionale  ha  recepito,
quanto  alla  pluralita'  dei  giudici,   la   situazione   all'epoca
esistente, e' anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini,
assegnato con l'art.  24  (ribadendolo  con  l'art.  111)  all'intero
sistema  giurisdizionale  la  funzione  di  assicurare   la   tutela,
attraverso il giudizio, dei  diritti  soggettivi  e  degli  interessi
legittimi. 
    Questa  essendo  la  essenziale  ragion  d'essere  dei   giudici,
ordinari e speciali, la loro pluralita' non puo'  risolversi  in  una
minore effettivita', o addirittura in una vanificazione della  tutela
giurisdizionale: cio' che indubbiamente avviene quando la  disciplina
dei loro rapporti - per giunta innervantesi su un riparto delle  loro
competenze complesso ed  articolato  -  e'  tale  per  cui  l'erronea
individuazione del giudice munito di giurisdizione  (o  l'errore  del
giudice in tema di giurisdizione) puo' risolversi in  un  pregiudizio
irreparabile della possibilita' stessa di un esame nel  merito  della
domanda di tutela giurisdizionale. 
    Una disciplina siffatta,  in  quanto  potenzialmente  lesiva  del
diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla
sua effettivita', e'  incompatibile  con  un  principio  fondamentale
dell'ordinamento, il quale  riconosce  bensi'  la  esistenza  di  una
pluralita' di giudici, ma la riconosce  affinche'  venga  assicurata,
sulla base di distinte competenze, una piu'  adeguata  risposta  alla
domanda di  giustizia,  e  non  gia'  affinche'  sia  compromessa  la
possibilita' stessa che a tale domanda venga data risposta. 
    Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine  a
se stesse, ma funzionali alla miglior  qualita'  della  decisione  di
merito, si ispira pressoche' costantemente - nel  regolare  questioni
di rito - il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi
si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente
- volta ad  assicurare,  da  un  lato,  il  rispetto  della  garanzia
costituzionale del giudice naturale e, dall'altro  lato,  l'idoneita'
(nella valutazione del legislatore) a rendere la  migliore  decisione
di merito - non sacrifica il diritto  delle  parti  ad  ottenere  una
risposta, affermativa o negativa, in  ordine  al  "bene  della  vita"
oggetto della loro contesa. 
    Al medesimo principio gli articoli 24 e 111 Cost.  impongono  che
si ispiri la disciplina dei  rapporti  tra  giudici  appartenenti  ad
ordini diversi allorche' una causa,  instaurata  presso  un  giudice,
debba essere decisa, a seguito di declinatoria  della  giurisdizione,
da altro giudice». 
    L'art.  40,  comma  1,  lettera  g),  cod.   proc.   amm.,   come
interpretato dal diritto vivente, impedisce  la  valida  prosecuzione
del giudizio in  caso  di  translatio  iudicii  nell'ipotesi  in  cui
l'originaria mancanza della procura o il difetto  di  rappresentanza,
assistenza e autorizzazione sanata innanzi al  giudice  ordinario  in
applicazione dell'art. 182, comma 2, cod. proc.  civ.,  debba  invece
dar luogo ad una pronuncia di  inammissibilita'  innanzi  al  giudice
amministrativo a cui l'azione sia riproposta, solo perche' tali  vizi
dello ius postulandi  o  della  legitimatio  ad  processum  non  sono
sanabili nel processo  amministrativo  rispetto  ad  un  ricorso  che
risulti invece ammissibile sotto ogni altro aspetto. 
    21. Indipendentemente  da  quanto  osservato  in  relazione  alla
violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Collegio  ritiene  che
la previsione di cui all'art. 40, comma 1,  lettera  g),  cod.  proc.
amm., come interpretata dal diritto vivente,  di  non  ammettere  una
sanatoria postuma dell'originario difetto dello ius postulandi  o  di
uno degli elementi della legitimatio ad processum  che  determini  la
nullita' della procura, violi anche gli articoli 3, 24,  111,  113  e
117, primo comma, della Costituzione. 
    Al riguardo devono essere richiamati i principi  affermati  dalla
sentenza della Corte  costituzionale  9  luglio  2021,  n.  148,  con
riguardo alla possibilita' di sanare eventuali vizi della notifica ma
che ben si attagliano anche alla fattispecie  in  esame,  laddove  la
pronuncia ha osservato che «4.1. - Secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, il legislatore dispone di un'ampia  discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali, incontrando  il  solo
limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle  scelte
compiute,  che  viene  superato  qualora  emerga  un'ingiustificabile
compressione del diritto di agire in giudizio (ex multis, sentenze n.
102 del 2021, n. 253, n. 95, n. 80, n. 79  del  2020  e  n.  271  del
2019). 
    Con particolare riferimento all'art. 24 Cost.,  questa  Corte  ha
altresi' specificato che esso non comporta  che  il  cittadino  debba
conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i
medesimi effetti, purche' non  vengano  imposti  oneri  o  prescritte
modalita'  tali  da  rendere  impossibile  o  estremamente  difficile
l'esercizio del diritto di difesa  o  lo  svolgimento  dell'attivita'
processuale (tra le tante, sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017,
n. 121 e n. 44 del 2016). 
    Cio' posto, la norma censurata sacrifica  in  modo  irragionevole
l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali  della
domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto  al  fine  cui  la
norma stessa tende. 
    4.2. - Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine  e'  reso
evidente dall'effetto combinato che  sull'esercizio  del  diritto  di
azione  producono,  da  un  lato,  la  denunciata  limitazione   alla
rinnovazione   della   notifica   e,   dall'altro,    la    decadenza
dall'impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del  termine
di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche dalla
proposizione delle altre azioni per le quali e' previsto  un  termine
decadenziale). 
    Se, infatti, nel processo amministrativo  la  sottoposizione  del
diritto di azione a detto termine assolve all'essenziale funzione  di
garanzia della stabilita' degli effetti giuridici, in conformita' con
l'interesse pubblico di pervenire  in  tempi  brevi  alla  definitiva
certezza del rapporto giuridico amministrativo (sentenza  n.  94  del
2017), tale indefettibile esigenza risulta  travalicata  dalla  norma
censurata nella parte in cui essa fa discendere da un  vizio  esterno
all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilita'
di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante». 
    Le medesime considerazioni svolte dalla Corte costituzionale  con
riguardo alla notificazione nulla  sembrano  applicabili  anche  alle
ipotesi di vizi allo ius postulandi o alla legitimatio  ad  processum
che abbiano determinato vizi della procura, in quanto,  come  precisa
la sentenza «le forme degli atti processuali  non  sono  "fine  a  se
stesse", ma sono funzionali alla migliore qualita' della decisione di
merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate  al  conseguimento
di un determinato scopo, coincidente con la funzione che  il  singolo
atto e' destinato ad assolvere nell'ambito del  processo»  e  la  non
sanabilita' di tali vizi «non risulta proporzionata agli effetti  che
ne derivano, tanto piu' che essa non e' posta a  presidio  di  alcuno
specifico interesse che non sia gia' tutelato  dalla  previsione  del
termine di decadenza». 
    22.  L'irragionevolezza  e  la  violazione   del   principio   di
proporzionalita' emergono anche considerando che in tal modo viene  a
determinarsi un'ingiustificata lesione del diritto di difesa  sancito
dall'art. 24 della Costituzione, del  principio  di  effettivita'  di
tutela di cui all'art. 111 e del diritto ad un processo equo ai sensi
dell'art.  6  della   Convenzione   EDU,   il   quale,   secondo   la
giurisprudenza della Corte europea, implica che eventuali limitazioni
all'accesso ad un giudice possano essere ammesse solo in presenza  di
un rapporto di proporzionalita' tra i  mezzi  impiegati  e  lo  scopo
perseguito. 
    Quest'ultimo profilo  configura  una  violazione  dell'art.  117,
comma primo, della Costituzione, per contrasto con la  giurisprudenza
della Corte EDU (cfr. Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348 e
n. 349). 
    22.1  Infatti   alla   luce   dei   principi   costituzionali   e
sovranazionali  sembra  da  escludere,  in  materia  processuale,  la
compatibilita' con la Costituzione di soluzioni dirette  a  conferire
rilievo a meri formalismi che limitano o riducono  eccessivamente  il
diritto  d'azione  compromettendone  l'essenza,  qualora  non   siano
giustificati da effettive  garanzie  difensive  o  da  concorrenti  e
prevalenti interessi di altra natura, che invece  e'  proprio  quanto
accade  nel  caso  all'esame  per  effetto  della  norma  della   cui
legittimita' costituzionale il Collegio dubita. 
    22.2 In proposito sembrano rilevare i  principi  affermati  dalla
sentenza delle Sezioni Unite della  Cassazione  20  luglio  2016,  n.
14917 - pronunciati con riguardo all'efficacia sanante,  con  effetto
ex tunc, della costituzione in giudizio del convenuto, anche  ove  la
notificazione del ricorso in Cassazione  sia  avvenuta  in  un  luogo
privo di collegamento col destinatario -  che  per  la  loro  portata
generale sembrano  valere  anche  con  riguardo  alla  norma  di  cui
all'art. 40, comma 1, lettera g), cod. proc.  amm.,  nella  parte  in
cui, alla luce del diritto vivente, non ammette  la  possibilita'  di
sanare la mancanza della procura al difensore oppure  un  difetto  di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione  che  determini  la
nullita' della procura. 
    Infatti  anche  in  questo  caso  risulta  sacrificata  in   modo
irragionevole l'esigenza di  preservare  gli  effetti  sostanziali  e
processuali di un ricorso tempestivamente  notificato  e  depositato,
ammissibile  sotto  qualsiasi   altro   profilo   e   a   cui   viene
irragionevolmente negata una decisione di merito. 
    La sentenza citata afferma che «Le forme degli atti, cioe',  sono
prescritte al fine esclusivo  di  conseguire  un  determinato  scopo,
coincidente con la funzione che  il  singolo  atto  e'  destinato  ad
assolvere nell'ambito del processo, e cosi', in  definitiva,  con  lo
scopo ultimo del processo, consistente  nella  pronuncia  sul  merito
della situazione giuridica controversa: che il principio del  "giusto
processo", di cui all'art. 111 Cost., ed all'art. 6 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, comprenda, tra i valori  che  intende  tutelare  (oltre
alla durata ragionevole del processo, all'imparzialita' del  giudice,
alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad
un 'giudice' che emetta una decisione sul  merito  della  domanda  ed
imponga, pertanto, all'interprete di  preferire  scelte  ermeneutiche
tendenti  a  garantire  tale  finalita',   costituisce   affermazione
acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un.,
n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013, n. 5700 del 2014, nonche' Cass.
n. 3362 del 2009, n. 14627 del 2010, n. 17698 del 2014, n.  1483  del
2015 e la stessa ordinanza di rimessione), anche alla luce di  quella
della Corte EDU, la  quale  ammette  limitazioni  all'accesso  ad  un
giudice solo in quanto  espressamente  previste  dalla  legge  ed  in
presenza di un rapporto di proporzionalita' tra i mezzi  impiegati  e
lo scopo perseguito (v., tra altre, Omar c. Francia, 29 luglio  1998;
Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo  la  esigenza
che tali limitazioni siano stabilite in  modo  chiaro  e  prevedibile
(v., ad es., Fallejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008)». 
    22.3 La Cassazione ha peraltro  recentemente  affermato  che,  al
fine di rispettare i sopra citati principi sovranazionali in  materia
processuale «il  giudice  non  puo'  dichiarare  l'invalidita'  della
costituzione di questa senza aver prima provveduto -  in  adempimento
del dovere imposto dall'art.  182  c.p.c.,  comma  1  -  a  formulare
l'invito a produrre il  documento  mancante  (o  a  rinnovare  quello
viziato)» perche' «Solo  una  simile  interpretazione  dell'art.  182
c.p.c., appare peraltro compatibile con lo scopo avuto di mira  dalla
norma di assicurare la difesa tecnica e, quindi, coerente con  l'art.
6 C.E.D.U. cosi' come chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU a
mente  della  quale  gli  organi  giudiziari   degli   stati   membri
sottoscrittori  della  C.E.D.U.,  nell'interpretazione  della   legge
processuale, infatti,  devono  evitare  gli  eccessi  di  formalismo,
segnatamente in punto di ammissibilita' o ricevibilita' dei  ricorsi,
consentendo per quanto possibile, la concreta  esplicazione  di  quel
diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito  dall'art.  6
di detta convenzione (cfr. ad es. Corte  EDU,  Brualla  Gomez  de  la
Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997; Guerin c. Francia, 29 luglio 1998;
Perez de Rada Cavanilles  c.  Spagna,  28  ottobre  1998;  Zednik  c.
Repubblica Ceca, 28 giugno 2005; oltre numerose  altre  piu'  recenti
fra cui Succi c. Italia, 28 ottobre 2021)» (in questi  termini  Cass.
Civ. 12 febbraio 2026, n. 3080). 
    Si tratta  di  principi  che  per  la  loro  portata  generale  e
sovranazionale sembrano idonei a trovare ingresso anche nel  processo
amministrativo. 
    Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene pertanto che
l'art. 40, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., nella parte in  cui,
alla luce del diritto vivente, non ammette la possibilita' di  sanare
la  mancanza  della  procura  al  difensore  oppure  un  difetto   di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determinino  la
nullita' della procura, si ponga in contrasto anche con il  principio
desumibile  dall'art.  6  della  Convenzione  EDU,   come   delineato
nell'interpretazione datane dalla Corte  di  Strasburgo  nelle  sopra
citate sentenze. 
    23. In definitiva, a fronte di una norma, come quella  all'esame,
che non  consente  spazi  per  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata per i motivi sopra indicati ai  paragrafi  17  e  17.1,  il
Collegio  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
questione della legittimita' costituzionale dell'art.  40,  comma  1,
lettera g) - come interpretato dal diritto vivente - dell'Allegato  1
(codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante  delega  al  Governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo), nella parte  in  cui  non  dispone,  analogamente  a
quanto previsto  per  il  processo  civile,  che  «Quando  rileva  la
mancanza  della  procura  al   difensore   oppure   un   difetto   di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la
nullita', il giudice assegna alle parti un termine perentorio per  la
costituzione della persona alla  quale  spetta  la  rappresentanza  o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
per il rilascio della procura alle liti o per la  rinnovazione  della
stessa.  L'osservanza  del  termine  sana  i  vizi,  e  gli   effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal  momento
della prima notificazione», per violazione degli articoli 3, 24,  76,
111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  (Sezione
Quinta): 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
40, comma 1, lettera g) - come interpretato  dal  diritto  vivente  -
dell'Allegato 1  (codice  del  processo  amministrativo)  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  Governo  per  il
riordino  del  processo  amministrativo),  nei  termini  esposti   in
motivazione; 
        sospende il  giudizio  in  corso  e  dispone,  a  cura  della
Segreteria della Sezione, che gli atti dello stesso  siano  trasmessi
alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della  prospettata
questione, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la  comunicazione
della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio  del  giorno  28
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Stefano Mielli, Presidente, estensore; 
        Silvana Bini, consigliere; 
        Concetta Plantamura, consigliere. 
 
                  Il Presidente, estensore: Mielli