Reg. ord. n. 92 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia  del 18/05/2026

Tra: Associazione G. Carducci Pro Cultura Popolare  C/ Comune di Como



Oggetto:

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore con indicazione della procura speciale – Previsione che, come interpretata dal diritto vivente, non dispone, analogamente a quanto previsto per il processo civile, che il giudice quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa – Omessa previsione che l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione – Denunciata norma che, precludendo ogni possibilità di sanatoria postuma dei vizi dello ius postulandi o della legitimatio ad processum, indipendentemente dalla loro imputabilità alla parte ricorrente, determina un'irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di agire in giudizio, in particolare nei casi in cui l'urgenza di proporre ricorso impedisca di acquisire previamente i presupposti processuali richiesti dall'art. 75 Codice di procedura civile – Disciplina che, non può essere qualificata come un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, essendo in contrasto con la finalità di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali – Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale – Eccesso di delega per irragionevole incomunicabilità tra giudice ordinario e amministrativo in caso di translatio iudicii, dato che l’originaria mancanza della procura o il difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione sanata innanzi al giudice ordinario, in applicazione dell’art. 182, comma 2, del codice di procedura civile, darebbe luogo a una pronuncia di inammissibilità innanzi al giudice amministrativo a cui l’azione sia riproposta - Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Ingiustificata lesione del diritto di difesa, del principio di effettività di tutela e del diritto ad un processo equo, che , secondo la giurisprudenza della Corte europea, ammette limitazioni all’accesso a un giudice solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito – Violazione degli obblighi internazionali, per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU.



Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 76 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
legge del 18/06/2009    Art. 44 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.