Reg. ord. n. 81 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21

Ordinanza del Tribunale di Trani  del 28/04/2026

Tra: M. M.



Oggetto:

Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Previsione che sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 242 del 2016 – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza – Violazione del principio di offensività – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in riferimento al principio della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/04/2025  Num. 48  Art. 18 convertito in
legge  del 09/06/2025  Num. 80 modificativo degli
legge  del 02/12/2016  Num. 242  Art. 1
legge  del 02/12/2016  Num. 242  Art. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 13 
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 77    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 34 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 36 



Testo dell'ordinanza

                        N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2026

Ordinanza del 28 aprile 2026 del Tribunale di Trani nel  procedimento
penale a carico di M. M.. 
 
Reati e pene - Modifiche, con decreto-legge, alla legge  n.  242  del
  2016 (Disposizioni per la promozione  della  coltivazione  e  della
  filiera agroindustriale della canapa) - Previsione che sono vietati
  l'importazione, la cessione, la lavorazione, la  distribuzione,  il
  commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione,  la  consegna,  la
  vendita  al  pubblico  e  il  consumo  di  prodotti  costituiti  da
  infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata,  essiccata  o
  triturata, nonche'  contenenti  tali  infiorescenze,  compresi  gli
  estratti, le resine e gli oli da  esse  derivati,  fatta  salva  la
  lavorazione delle infiorescenze  per  la  produzione  agricola  dei
  semi, di cui alla lettera g-bis) del  comma  2  dell'art.  2  della
  legge n. 242 del 2016. 
- Decreto-legge 11  aprile  2025,  n.  48  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
  nonche' di vittime  dell'usura  e  di  ordinamento  penitenziario),
  convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 18. 


(GU n. 21 del 27-05-2026)

 
                          TRIBUNALE DI TRANI 
 
 
                           Sezione penale 
 
    Il Giudice,  letti  gli  atti  del  procedimento  in  epigrafe  e
cogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2026; 
1. Premessa. Ricostruzione in fatto. 
    In data ..., personale in servizio presso la Guardia di Finanza -
Gruppo  Barletta,  Nucleo  operativo,  sottoponeva  a  controllo   un
soggetto rinvenuto in possesso di 3 grammi di  sostanza  vegetale  di
colore verde, presumibilmente marijuana, acquistata, come  dichiarato
dallo stesso, presso il rivenditore automatico di cannabis light sito
in ..., in via ..., denominato ... Detta sostanza  era  sottoposta  a
«drop test», il  quale  dava  esito  positivo  e  dunque,  confermava
trattarsi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 
    Gli  operanti  intervenuti  si  portavano  presso  il  menzionato
esercizio  commerciale,  al  fine   di   eseguire   un'attivita'   di
perquisizione al suo interno. A causa della  temporanea  assenza  del
titolare della ditta, individuato  in  M...  M...,  nato  a  ...  ivi
residente alla ..., l'attivita' di indagine veniva effettuata solo in
data ..., previo avviso al difensore di fiducia del  M...,  il  quale
presenziava durante le operazioni di perquisizione. 
    L'attivita' di perquisizione permetteva di rinvenire  all'interno
del distributore automatico, sostanza confezionata e  pronta  per  la
vendita per un totale di 562,00  grammi  (di  cui  501,00  grammi  di
sostanza stupefacente del tipo marijuana e 61,00 grammi  di  sostanza
stupefacente del tipo  hashish);  le  operazioni  proseguivano  anche
all'interno  del  negozio,  ove  veniva  rinvenuta,   sfusa   e   non
confezionata, all'interno  di  contenitori  di  vetro  e/o  buste  di
plastica sostanza stupefacente dal peso complessi o di kg. 2,606  (di
cui 2,43 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e  176,00  gr
di sostanza stupefacente del tipo hashish). 
    Si procedeva, dunque, ad esame speditivo «drop test» mediante kit
Mufti-Drug Test Panel in dotazione al Nucleo operativo della  Guardia
di Finanza su alcuni campioni delle sostanze  stupefacenti  ritenute,
il quale forniva esito positivo (cfr. verbale drop test  eseguito  in
data ...). 
    Di  conseguenza,  la  merce  oggetto   di   accertamento   veniva
sequestrata ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura  penale  e
la notizia di reato veniva comunicata con CNR prot. n. ...  del  ...,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. 
    Successivamente, il  Laboratorio  analisi  sostanze  stupefacenti
appartenente  al  Comando  Provinciale  dei   Carabinieri   di   Bari
effettuava, su  richiesta  del  Nucleo  operativo  della  Guardia  di
Finanza, accertamenti tecnici finalizzati  a  determinare  sul  piano
qualitativo e quantitativo il DELTA 9-THC  contenuto  nella  sostanza
oggetto di sequestro, mediante analisi GC/FV (St. 8 ml). 
    L'operatore di laboratorio incaricato per  l'esecuzione  di  tali
accertamenti depositava la relazione tecnica in data 31 ottobre 2025,
le cui conclusioni si riportano integralmente: 
      «il materiale stupefacente analizzato, seppur caratterizzato da
diverso confezionamento e indicazioni, e' costituito da Infiorescenze
e  resina   di   Cannabis   Indica,   con   titolo   medio   in   THC
(Tetraidrocannabinolo) compreso  tra  0,02  e  0,82%,  equivalente  a
complessivi mg 612 di principio attivo  puro,  da  cui  e'  possibile
ricavare 24 dosi medie singole droganti. 
    Quanto in sequestro e a disposizione per gli accertamenti tecnici
e' costituito da Marjuana per g. 81,479 e da Hashish  per  g.  14,332
(campionamento rappresentativo effettuato dalla PG operante). 
    Le  risultanze  hanno  permesso  di  rilevare  la   presenza   di
Tetraidrocannabinolo (∆-9-THC) e Cannabidiolo (CBD). Il primo,  unico
principio attivo ad azione  stupefacente  e  psicotropa,  determinato
come indicato nella tabella sopra riportata; il secondo, e' alcaloide
della Cannabis non costituente principio attivo stupefacente. 
    La  prevalenza   del   Cannabidiolo   rispetto   a   quella   del
Tetraidrocannabinolo fa propendere per derivati della Cannabis la cui
coltivazione e usi sono disciplinati dall'art. 2, comma 1 e  2  della
legge n. 242/2016 e successive modificazioni (art.  18  decreto-legge
n. 48/2025). 
    Le risultanze analitiche evidenziano  la  pressoche'  assenza  di
principi attivi ad azione stupefacente». 
2. La ricostruzione del quadro normativo. 
    Con la legge n. 242/2016, il  legislatore  ha  introdotto  alcune
disposizioni per la promozione della  coltivazione  e  della  filiera
agro-industriale della canapa - relativamente alle varieta' ammesse e
iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle  specie  di  piante
agricole, ai  sensi  dell'art.  17  della  direttiva  2002/53/CE  del
Consiglio, del 13 giugno 2002 - le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico in materia di  stupefacenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 
    Tale legge, quindi, sostiene e promuove l'utilizzo  della  canapa
per i fini previsti dall'art. 1, comma 3, della  legge  n.  242/2016,
ovvero: a) la coltivazione e la trasformazione;  b)  l'incentivazione
di semilavorati di canapa  provenienti  da  filiere  prioritariamente
locali;  c)  lo  sviluppo  di  filiere  territoriali  integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la  reale  sostenibilita'  economica  e  ambientale;  d)  la
produzione di alimenti, cosmetici,  materie  prime  biodegradabili  e
semilavorati innovativi per le industrie di diversi  settori;  e)  la
realizzazione  di  opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei  terreni,
attivita' didattiche e di ricerca. 
    In data  9  giugno  2025,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.  131,  la
legge n. 80/2025 recante «Conversione in legge del  decreto-legge  11
aprile 2025, n.  48,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,  nonche'  di
vittime dell'usura e di  ordinamento  penitenziario»,  c.d.  «decreto
sicurezza», entrato in vigore il 12 aprile 2025. 
    Il testo - composto da 39 articoli - e' suddiviso in sei Capi: il
Capo I, recante «Disposizioni per la prevenzione e il  contrasto  del
terrorismo e della criminalita' organizzata  nonche'  in  materia  di
beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia» (composto da
nove articoli: articoli 1-9); il Capo II,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza urbana» (composto  da  nove  articoli:  articoli
10-18); il Capo  III,  recante  «Misure  in  materia  di  tutela  del
personale delle forze di polizia, delle  forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organismi di  cui  alla
legge 3 agosto 2007,  n.  124»  (composto  da  quattordici  articoli:
articoli 19-32); il Capo IV,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
vittime dell'usura» (composto da un solo articolo: art. 33); il  Capo
V,  recante  «Norme  sull'ordinamento  penitenziario»  (composto   da
quattro articoli: articoli 34-37); il Capo VI, recante  «Disposizioni
finali» (composto da due articoli: articoli 38-39). 
    Per quanto qui d'interesse, nel decreto in esame, al Capo II,  e'
inserito l'art. 18, rubricato «modifiche alla legge 2 dicembre  2016,
n. 242, recante disposizioni per la promozione della  coltivazione  e
della filiera agro-industriale della canapa»,  il  quale  modifica  e
integra gli articoli 1, 2 e 4, della citata legge n. 242/2016. 
    L'incipit della disposizione in commento, nel  rivelare  a  mezzo
dello stesso testo  di  legge  l'intentio  legis,  chiarisce  che  le
modifiche legislative introdotte dalla decretazione d'urgenza si sono
rese necessarie «al fine di  evitare  che  l'assunzione  di  prodotti
costituiti  da  infiorescenze  di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)   o
contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso  alterazioni
dello stato psicofisico del  soggetto  assuntore,  comportamenti  che
espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica  ovvero  la
sicurezza stradale». 
    L'art. 18, alla lettera a), modifica l'art. 1 della legge n.  242
del 2016 attraverso le seguenti quattro novelle, l'ultima delle quali
(nuovo comma 3-bis) di rilievo penalistico: 
      1) interviene sul comma 1, specificando che la promozione della
coltivazione della canapa e' ammessa soltanto a  livello  di  filiera
industriale; 
      2) modifica il comma 3, prevedendo che le  suddette  misure  di
sostegno e promozione si rivolgono «in via  esclusiva»  alla  coltura
della  canapa  «comprovatamente»  finalizzata  alle   attivita'   ivi
previste; 
      3)  modifica  il  comma  3,  lettera  b),  eliminando,  tra  le
finalita' dell'incentivazione della canapa, l'«impiego» e il «consumo
finale» di semilavorati e finalizzando la realizzazione degli  stessi
ai soli «usi consentiti dalla legge»; 
      4) aggiunge un nuovo  comma  3-bis,  espressamente  escludendo,
«salvo quanto disposto  dal  successivo  art.  2,  comma  2,  lettera
g-bis)» l'applicazione della legge  n.  242/2016,  «all'importazione,
alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione,
al  commercio,  al  trasporto,  all'invio,  alla   spedizione,   alla
consegna,  alla  vendita  al  pubblico  e  al  consumo  di   prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in  forma  semilavorata,
essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi  gli
estratti, le resine e gli oli da esse derivati» e mantiene «ferme  le
disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». 
    La lettera b) dell'art.  18  modifica,  invece,  l'art.  2  della
citata legge  n.  242/2016,  precisando  che  le  colture  di  canapa
consentite e destinate al florovivaismo devono  presentare  carattere
professionale, e introduce la lettera g-bis) al comma 2,  riguardante
la «produzione agricola di semi destinati agli usi  consentiti  dalla
legge entro i limiti di  contaminazione  stabiliti  dal  decreto  del
Ministro della salute ai sensi dell'art.  5  della  presente  legge»;
introduce, inoltre, il comma  3-bis,  recante  il  seguente  divieto:
«Sono  vietati  l'importazione,  la  cessione,  la  lavorazione,   la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la  spedizione  e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti  contenenti  o  costituiti  da  tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli  da  esse
derivati. Si applicano le  disposizioni  sanzionatorie  previste  dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la  lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di  cui  alla
lettera g-bis) del comma 2». 
    Dunque,  a  seguito  della  novella   legislativa,   il   divieto
neo-introdotto e risultante dal combinato disposto tra la clausola di
non  applicazione  enunciata  dall'art.  1,  comma  3-bis,  legge  n.
242/2016 e il divieto  corrispondente  previsto  dall'art.  2,  comma
3-bis, legge n. 242/2016, fatta salva l'eccezione di cui all'art.  2,
comma 3, lettera g-bis), ricade sulle infiorescenze,  ossia  i  fiori
femminili della «Cannabis sativa L.» disposti in glomeruli, le quali,
a decorrere dal 12 aprile 2025, sono considerate oggetto di  condotte
sanzionabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
309 del 1990;  resta  fatta  salva,  come  anzidetto,  la  produzione
agricola, industriale e non domestica, di semi di canapa. 
3. In punto di rilevanza della questione. 
    A scioglimento della  riserva  assunta,  ritiene  questo  Giudice
doversi  sollevare  questione  di  legittimita'   costituzionale   in
relazione agli articoli 13, 25, comma 2, 27 comma 3, 77  comma  2,  e
117 della Costituzione, con riferimento all'art. 18, decreto-legge n.
48/2025, convertito senza modificazioni nella legge n. 80/2025, nella
parte in cui vieta l'importazione, la cessione,  la  lavorazione,  la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti  costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata  o
triturata,  nonche'  contenenti  tali  infiorescenze,  compresi   gli
estratti, le resine e gli olii  da  esse  derivati,  fatta  salva  la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola  dei  semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 242/2016. 
    In via  preliminare,  va  osservato  che  la  proposizione  della
questione di legittimita' costituzionale veniva sollecitata  io  data
10 marzo 2026 nel corso della prima udienza  del  giudizio  di  primo
grado. 
    In specie, il pubblico ministero rilevava che la norma introdotta
in sede di  decretazione  d'urgenza  si  pone,  in  primo  luogo,  in
contrasto  con  l'art.  77  della  Costituzione,  per  mancanza   dei
presupposti di necessita' e urgenza; 
        la stessa, inoltre, violerebbe gli articoli 13, 25 e 27 della
Costituzione, tenuto conto del ridotto quantitativo di  THC  presente
all'interno della sostanza oggetto di sequestro.  Invero,  alla  luce
degli esiti degli accertamenti tossicologici eseguiti  da  parte  del
L.A.S.S., il quantitativo di  THC  individuato  nel  caso  di  specie
risulta compreso tra lo 0,02% e lo 0,82% e  tale  valore,  unitamente
alla presenza maggiore di cannabidiolo, determina  la  quasi  assenza
totale di principio attivo ad azione stupefacente; 
        infine, il pubblico ministero evidenziava che la disposizione
in  commento  si  pone  in  contrasto  anche  con  l'art.  117  della
Costituzione, in relazione agli articoli 34, e 36  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, in quanto  impedirebbe  la  libera
circolazione di una merce all'interno dell'Unione europea, in maniera
assolutamente non proporzionale. 
    Nel caso  di  specie,  va  evidenziato  che  la  rilevanza  della
questione determina, in primo luogo, l'impossibilita' per il  giudice
rimettente di definire la controversia de qua. 
    Il giudizio costituzionale e la relativa risoluzione  si  pongono
come presupposti necessari del  giudizio  di  merito  principale,  in
quanto incidono sulle norme che il giudice e' chiamato  ad  applicare
nel caso concreto, rispondendo alla necessita' di evitare che  questa
autorita' giudiziaria applichi una norma anticostituzionale. 
    Come anzidetto, la legge n. 242/2016 ha,  non  solo  promosso  la
coltivazione  e  la  filiera  agroindustriale  della  canapa  (seppur
relativamente ad alcune varieta' di piante  agricole)  ma,  a  questi
fini, ha anche indicato il quantitativo di THC tollerabile,  ritenuto
inidoneo, grazie alle evidenze scientifiche in materia,  ad  alterare
lo stato psico-fisico dei soggetti assuntori. 
    L'art. 18 decreto-legge n. 48/2025, modificando gli articoli 1  e
2 della  citata  legge  del  2016  ha,  invece,  ritenuto  penalmente
rilevante e quindi sanzionabili ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990, le condotte di importazione,  cessione,
lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e
la consegna aventi ad oggetto le infiorescenze di canapa. 
    Conseguentemente, la condotta di «detenzione per  la  vendita  di
sostanza stupefacente» contestata da  parte  del  pubblico  Ministero
all'imputato  M...  rientra   nell'ambito   applicativo   della   neo
introdotta fattispecie di pericolo astratto,  pur  trattandosi  della
detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente  connotato  da
una presenza minima  di  THC  e  dalla  prevalenza  di  cannabidioli,
circostanze che, valutate complessivamente, determinano la pressoche'
assenza di principi attivi ad azione stupefacente. 
    Piu'  precisamente,  all'esito  dell'attivita'  di  perquisizione
espletata  all'interno  del  locale  commerciale   e   del   relativo
distributore  automatico,   gli   agenti   di   Polizia   giudiziaria
intervenuti rinvenivano un quantitativo di sostanza stupefacente  (di
tipo  marijuana  e  hashish),  destinato,  appunto,   al   commercio.
Tuttavia,  tale  sostanza   stupefacente,   sottoposta   ad   analisi
tossicologica,   risultava   caratterizzata   dalla    presenza    di
Tetraidrocannabinolo,  compreso  tra  lo  0,2%  e  lo  0,82%   e   di
Cannabidiolo, quest'ultimo prevalente rispetto al primo. 
    Ebbene,  proprio  tale  circostanza  determina,  unitamente  alla
ridotta quantita' di THC, il riscontro  di  un  principio  attivo  ad
azione stupefacente e psicotropa notevolmente esiguo,  il  quale  non
appare idoneo ad alterare lo stato psicofisico dei soggetti assuntori
e quindi non e' in grado  di  porre  in  pericolo  i  beni  giuridici
oggetto di tutela, quali la sicurezza pubblica e la  sicurezza  della
circolazione  stradale,  come  prospettato,  invece,  dalla   novella
legislativa. 
    Alla luce di  quanto  esposto  sinora,  dunque,  emerge  come  la
risoluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale   sia
assolutamente  idonea  ad  incidere  sulla  controversia  di   merito
pendente innanzi a questo giudice. 
    Segnatamente, l'auspicata declaratoria  di  anticostituzionalita'
della nuova fattispecie presidiata penalmente (ex art. 1, comma 3-bis
e art. 2, comma 3-bis della  legge  n.  242/2016)  escluderebbe  ogni
addebito di responsabilita' in capo all'imputato,  a  fronte  di  una
condotta detentiva priva  di  idoneita'  a  determinare  la  lesione,
quantomeno potenziale, dei  beni  giuridici  ritenuti  meritevoli  di
tutela. 
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione. 
    4.1 Rispetto all'art .77, comma 2, della Costituzione. 
    Il decreto-legge n. 48/2025 e' stato emesso al di fuori dei  casi
straordinari di necessita' e urgenza che, a mente dell'art. 77, comma
2, della Costituzione,  rappresentano  il  presupposto  affinche'  il
potere esecutivo possa  esercitare  la  funzione  legislativa,  ferma
restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare. 
    Occorre, in questa sede, delineare i tratti essenziali del nostro
assetto costituzionale, il quale si fonda su di una netta separazione
tra i poteri  dello  Stato,  finalizzata  a  garantire  una  maggiore
attuazione dei principi connotanti  la  nostra  forma  di  Governo  e
discende, dunque, un sistema di fonti primarie, in cui il Governo  e'
abilitato, sotto la sua responsabilita',  ad  assumere  provvedimenti
provvisori con forza di legge in casi straordinari  di  necessita'  e
urgenza, fatta  salva  la  loro  presentazione  alle  Camere  per  la
conversione in legge. 
    A favore della eccezionalita' dello strumento  del  decreto-legge
nell'ambito del disegno costituzionale milita il contenuto del  primo
comma dell'art. 77 della Carta fondamentale, il quale,  mediante  una
tecnica di contrapposizione, evidenzia il carattere derogatorio della
decretazione d'urgenza prevista al comma secondo. 
    Tuttavia, non puo' farsi a meno  di  rilevare  che  l'espressione
prescelta in  sede  Costituente  per  indicare  i  presupposti  della
decretazione d'urgenza risulta connotata da  un  elevato  margine  di
elasticita', tale da legittimare il Governo  ad  apprezzare  la  loro
esistenza con riguardo a una pluralita' di situazioni  per  le  quali
non  sono  configurabili  rigidi  parametri.   Invero,   l'esecutivo,
nell'esercitare il potere previsto dall'art. 77  della  Costituzione,
dovrebbe procedere a molteplici  valutazioni  preliminari,  tra  cui,
prima tra tutte, l'accertamento dell'impossibilita' di  ricorrere  ai
normali strumenti di produzione normativa, essendo richiesto un grado
di tempestivita' che il normale procedimento legislativo  non  e'  in
grado di assicurare. 
    Non  vi  e'  dubbio  che  la  clausola  generale  inserita  nella
disposizione in commento abbia attribuito, nella  prassi,  un'elevata
discrezionalita'  politica  al   Governo,   che   ha   consentito   a
quest'ultimo  di  ricorrere  alla  decretazione  d'urgenza   in   una
pluralita' di situazioni  per  le  quali  non  sono  configurabili  i
presupposti  richiesti  dalla  Costituzione.  Per  tale  ragione   il
sindacato del Giudice delle leggi resta circoscritto alle ipotesi  di
mancanza  evidente  dei  presupposti  in  discorso  o  di   manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis,
Corte costituzionale sentenze n. 186/2020; n. 288/2019;  n.  97/2019;
n. 137/2018; n. 99/2018; n. 5/2018; n. 236/2017; n. 170/2017). 
    Tutto messo in evidenza in via di necessaria premessa, occorre in
questa  sede  verificare,  alla  stregua  di  indici  intrinseci   ed
estrinseci, se risulti evidente o meno la carenza del requisito della
straordinarieta' del caso di necessita' e d'urgenza di provvedere. 
    Ebbene, va anzitutto rilevato che il  decreto-legge  n.  48/2025,
convertito senza modificazioni dal Parlamento,  riproduce  pressoche'
integralmente  il  contenuto  del  corrispondente  disegno  di  legge
«sicurezza», di iniziativa governativa, che la  Camera  dei  deputati
aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e trasmesso  al
Senato il giorno successivo. Le Commissioni riunite I e II del Senato
della Repubblica, in sede referente, lo avevano esaminato e approvato
in un testo in minima parte modificato in data 26 marzo 2025, sicche'
alla data di emanazione del decreto-legge - deliberato dal  Consiglio
dei ministri il 4 aprile scorso - il  provvedimento  era  pronto  per
l'esame del Senato: pertanto, il testo di quel disegno di legge stava
per essere approvato con modificazioni dal Senato e, di  conseguenza,
sarebbe dovuto tornare  alla  Camera.  In  realta',  l'Assemblea  del
Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non ha  proceduto  all'esame
del   d.d.l.   «sicurezza»,   proprio   in   ragione    dell'avvenuta
presentazione, nel contempo, del disegno di legge di conversione  del
decreto-legge n. 48/2025 alla Carnera dei  deputati.  La  circostanza
appena richiamata, fra le altre, ha suscitato  perplessita'  fra  gli
intellettuali e gli  operatori  del  diritto  sulla  sussistenza  dei
presupposti  giustificativi  per   il   ricorso   alla   decretazione
d'urgenza, soprattutto ove si consideri che il Governo proponente non
si  era  avvalso  della  facolta',  prevista   dall'art.   72   della
Costituzione e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l'esame  con
procedura d'urgenza del disegno di legge «sicurezza». 
    Tanto  premesso,  per  costante  insegnamento   della   Consulta,
l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita'
che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione -
non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza
delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne'  puo'  esaurirsi  nella
constatazione della ragionevolezza  della  disciplina  che  e'  stata
introdotta  (cfr:  ancora  Corte  costituzionale  n.  171/2007  e  n.
128/2008). Di contro, nel preambolo del decreto-legge n. 48/2025,  le
motivazioni   appaiono   generiche   e   tautologiche,   apodittiche,
«inusitatamente articolate tra casi in cui vi  e'  la  "straordinaria
necessita' e urgenza" di provvedere e casi in  cui,  invece,  ricorre
solo la "necessita' e urgenza"». 
    A tanto si aggiunga che la relazione che accompagna il d.d.l.  di
conversione alla Camera da' conto della ratio delle norme, ma non  si
sofferma sulle ragioni che giustificano la necessita' e l'urgenza  di
ricorrere al decreto-legge per anticiparne l'approvazione.  Solo  nel
documento (redatto successivamente) di Analisi tecnica  normativa  si
giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza  «alla  luce  della
necessita' di approntare  una  immediata  e  piu'  incisiva  risposta
sanzionatoria  e  dissuasiva  nei   confronti   di   gravi   fenomeni
delinquenziali che rappresentano  una  minaccia  per  l'ordine  e  la
sicurezza  pubblica,  determinano   una   crescente   percezione   di
insicurezza tra cittadini  ed  espongono,  inevitabilmente,  a  grave
pericolo l'incolumita' fisica delle Forze di Polizia. 
    Ancora. Dal punto di vista delle finalita' perseguite e,  quindi,
del contenuto, il provvedimento d'urgenza  nasce  eterogeneo -  cosi'
come lo era l'originario d.d.l. sicurezza - e  la  disomogeneita'  e'
stata,  in  plurime   occasioni,   considerata   figura   sintomatica
dell'insussistenza dei presupposti giustificativi  del  provvedimento
d'urgenza  ex  art.  77   della   Costituzione   (ex   multis   Corte
costituzionale, sentenza n. 146/2024; Corte costituzionale,  sentenza
n. 22/2022; Corte costituzionale, sentenza n. 138/2018); 
    Corte costituzionale, sentenza n.  244/2016).  Sul  tema,  se  la
Corte costituzionale da un lato non ha  escluso  la  possibilita'  di
decreti a «contenuto  plurimo»,  ha  ritenuto,  purtuttavia,  che  le
disposizioni di provvedimenti governativi di tal fatta debbano essere
«accomunate dall'obiettivo e tendere tutte a una finalita'  unitaria,
pur se connotata da notevole latitudine». 
    Nel caso in esame, il decreto «sicurezza» difetta, ictu oculi, di
una presentazione generale, idonea a consentire l'individuazione  del
nucleo  centrale  dell'intera  operazione  di  produzione  normativa,
considerato  che  le  finalita'  del  provvedimento,   mancando   una
indicazione  precisa  e  inequivoca  a  monte,  sono  plurime  e,  in
particolare, almeno sei: 
        1) potenziare le attivita' di prevenzione e il contrasto  del
terrorismo e della criminalita' (Capo I); 
        2) migliorare l'efficienza e  la  funzionalita'  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (Capo I); 
        3) adottare misure in materia di sicurezza urbana e controlli
di polizia (Capo II); 
        4) introdurre misure in materia di tutela del personale delle
forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' degli organismi dei servizi (Capo III); 
        5) introdurre disposizioni in materia di  vittime  dell'usura
(Capo IV); 
        6) introdurre misure in materia di ordinamento  penitenziario
(Capo V). 
    A  tali  distinte  finalita'  corrisponde   una   inevitabile   e
consequenziale eterogeneita' di contenuto. 
    Questo Giudice, pertanto, ritiene  non  possa  dubitarsi  che  la
eterogeneita'   delle   finalita'   perseguite   dal    decreto-legge
«sicurezza», in uno con la disomogeneita' che caratterizza le singole
disposizioni recate dal decreto in esame, infici,  irreversibilmente,
la positivita' della valutazione circa la legittimita' dello  stesso,
il quale, di conseguenza, rientra a pieno titolo fra i decreti aventi
forza di  legge  privi  di  requisiti  di  validita'  costituzionale,
suscettibili  di  alterare,  secondo   l'insegnamento   della   Corte
costituzionale, «gli equilibri fondamentali della forma di Governo». 
    4.2. Rispetto agli articoli 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della
Costituzione, quali referenti del principio di offensivita'. 
    Come e' noto, in virtu' del principio di  offensivita',  elemento
costitutivo fondamentale del fatto penalmente rilevante  e'  l'offesa
di un bene giuridico, che puo' assumere la forma della lesione, ossia
del nocumento effettivo,  ovvero  quella  della  mera  esposizione  a
pericolo, ossia del nocumento potenziale. 
    Sebbene  nel  nostro  ordinamento  non  sia  presente  una  norma
costituzionale che lo consacri espressamente, tramite  l'elaborazione
dottrinale  e  giurisprudenziale,  e'  stato  comunque  ricavato  dal
sistema costituzionale il principio per cui il reato deve  consistere
nell'offesa del bene giuridico protetto dalla  norma  incriminatrice.
In  particolare,  il  fondamento  costituzionale  del  principio   di
offensivita' veniva desunto: 
        dall'art. 13  della  Costituzione,  che  tutela  la  liberta'
personale e impone, dunque, che l'irrogazione di una sanzione penale,
limitativa di tale bene, puo' essere ammessa solo  come  reazione  ad
una condotta che offenda un bene di pari rango; 
        dall'art.  25,  comma  2  della  Costituzione,  il  quale  si
riferisce espressamente alla commissione di un  «fatto»,  sicche'  e'
necessario che il legislatore  renda  penalmente  rilevanti  condotte
apprezzabili sul piano materiale e non la mera disobbedienza; 
        dagli articoli 25 e 27 della Costituzione, che  delineano  la
distinzione  tra  pena  e  misura  di  sicurezza,  da  cui   discende
l'applicabilita' di una misura di sicurezza nel caso di condotta  non
offensiva, seppur sintomatica di pericolosita' sociale; 
        dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, il  quale  sancisce
la  finalita'  rieducativa  della  pena,  che  non  potrebbe   essere
avvertita da coloro che realizzano condotte  non  offensive  di  beni
meritevoli di tutela: l'applicazione di una sanzione  penale  per  un
fatto  inoffensivo,  infatti,  farebbe  percepire  la   stessa   come
ingiusta. 
    Deve,  inoltre,  evidenziarsi   che,   nell'ambito   del   nostro
ordinamento, il principio in questione opera su un duplice piano:  da
un lato, ossia sul  piano  astratto,  ha  come  suo  destinatario  il
legislatore, il quale e' tenuto a limitare la  repressione  penale  a
fatti  che,  nella  loro  configurazione  astratta,   appaiono   come
offensivi  di  beni  o  interessi  ritenuti  meritevoli  di   tutela;
dall'altro, sul piano concreto, il principio  di  offensivita'  opera
come parametro-guida nei confronti del  singolo  giudice,  il  quale,
nella  verifica  della  riconducibilita'  della  singola  fattispecie
concreta al paradigma  punitivo  astratto,  non  dovra'  prendere  in
considerazione comportamenti privi di qualsivoglia attitudine lesiva. 
    Tanto premesso, e venendo al caso in esame, la legge n.  242/2016
ha permesso lo sviluppo di un settore economico caratterizzato  dalla
coltivazione della canapa agroindustriale e,  in  particolare,  delle
infiorescenze. Sul punto, la circolare MIPAAF n. 5059 del  22  maggio
2018 aveva chiarito  che  le  infiorescenze  della  canapa,  pur  non
essendo previste espressamente dalla citata legge n. 242, rientravano
comunque nell'ambito dell'art. 2, comma  2,  lettera  g),  ossia  tra
quelle coltivazioni lecite destinate al florovivaismo,  purche'  tali
prodotti derivassero da una  delle  varieta'  ammesse,  iscritte  nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di  piante  agricole,  ai
sensi dell'art. 17 della direttiva  (CE)  2002/53  del  Consiglio  13
giugno 2002, con  contenuto  complessivo  di  THC  non  superiore  ai
livelli stabiliti dalla normativa. Invero, dalla lettera dei commi  5
e 7, dell'art. 4, legge n. 242/2016 emerge che il quantitativo di THC
tollerabile, idoneo ad escludere  l'antigiuridicita'  della  messa  a
coltura industriale, e' ricompreso in una forbice tra lo  0,2%  e  lo
0,6%. 
    Dunque,  alla  luce  di  tale  quadro  d'insieme,  la  disciplina
restrittiva  di  nuovo  conio,  penalmente  presidiata,  si  pone  in
violazione del principio di offensivita' in  astratto,  tenuto  conto
che  le  evidenze  scientifiche  dimostrano  l'assenza  di  efficacia
drogante quando il principio attivo della Cannabis si collochi al  di
sotto delle percentuali di  THC  indicate  dall'art.  4  della  legge
citata n. 242. Tali percentuali, infatti, sono state ritenute  idonee
a  selezionare,  in  via  generale  e  astratta,  la  liceita'  della
coltivazione industriale della canapa da parte  dell'agricoltore  che
«pur  impiegando  qualita'  consentite,  nell'ambito  della   filiera
agroalimentare delineata dalla novella del 2016, coltivi canapa  che,
nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere,  nella  struttura,
una percentuale di THC compresa era lo 0,2 per cento  e  lo  0,6  per
cento, ovvero superiore a tale limite massimo»  (cosi'  SS.  UU.,  n.
30475 del 30 maggio 2019). 
    In altri termini, il divieto di  nuovo  conio,  ascrivibile  alla
categoria dogmatica del reato di pericolo, astratto o presunto, rende
penalmente   rilevanti,   perche'    ritenute,    dal    legislatore,
astrattamente pericolose, le  condotte  indicate  negli  articoli  1,
comma 3-bis e 2, comma 3-bis  della  legge  n.  242/2016,  aventi  ad
oggetto le infiorescenze della canapa. Tali  condotte,  infatti,  per
effetto  della  novella  legislativa -  fondata   sulla   presunzione
assoluta  di  possibile  alterazione  dello  stato  psico-fisico  del
soggetto  assuntore  e,  conseguentemente,   di   pericolosita'   per
l'incolumita' pubblica ovvero per  la  sicurezza  stradale -  vengono
fatte rientrare nel perimetro applicativo del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990. 
    In conclusione, alla luce di quanto  esposto  e  delle  norme  di
rango costituzionale che si assumono violate, non puo' dubitarsi  del
contrasto tra la disposizione oggetto di censura e  il  principio  di
offensivita'. 
    Invero, a fronte della necessita' di tutelare, mediante  tecniche
di anticipazione della soglia di rilevanza penale, beni giuridici  di
indubbio  rilievo,  quali  l'incolumita'  pubblica  e  la   sicurezza
stradale, non e' possibile ravvisare, sul piano dell'offensivita'  in
astratto,  alcun  tipo  di  potenzialita'   lesiva   delle   condotte
incriminate, atteso che, in virtu' delle elaborazioni scientifiche in
materia, la ridotta quantita' di THC, segnatamente al  di  sotto  dei
livelli indicati dall'art. 41, n. 242/2016, e' assolutamente priva di
effetto  drogante  e,  dunque,  inidonea   ad   alterare   lo   stato
psico-fisico  dell'assuntore,  con  conseguente   impossibilita'   di
offendere, anche solo tramite la relativa messa in pericolo,  i  beni
giuridici oggetto di tutela. 
    4.3 Rispetto all'art. 117 della Costituzione, in  relazione  agli
articoli 34 e 36 TFUE. 
    Il divieto introdotto dall'art. 18 del decreto-legge  «sicurezza»
impedisce di fatto la libera circolazione di  una  determinata  merce
all'interno dell'Unione (articoli  34  e  36  TFUE)  in  maniera  non
proporzionale, in spregio al principio del mutuo riconoscimento e  in
rilevato difetto  di  esigenze  imperative,  non  essendovi  evidenze
scientifiche che provino che le infiorescenze di canapa e i  derivati
di varieta' di canapa con un contenuto di  THC  inferiore  allo  0,3%
siano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica. 
    In particolare, si registra una normativa di  dettaglio  volta  a
sostenere  la  politica  agricola  comune   (PAC),   costituita   dai
regolamenti UE numeri 2013/1307 e  2013/1308  e  dal  regolamento  UE
2021/2115, che  si  propone  di  incentivare,  ai  fini  del  diritto
all'aiuto finanziario, una serie di coltivazioni, tra cui  la  pianta
di Cannabis sativa, stabilendo che le  superfici  utilizzate  per  la
produzione di canapa sono considerati ettari ammissibili al pagamento
del contributo europeo solo  se  il  tenore  di  tetraidrocannabinolo
delle varieta' coltivare non supera lo 0,3%. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  di  Trani  -  Sezione  penale,  nella  persona  del
sottoscritto Giudice; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza e l'ammissibilita',  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2, della
Costituzione, agli articoli 13, 25, comma 2,  27,  comma  2,  e  117,
della Costituzione; 
    Con riferimento all'art. 18, decreto-legge n. 48/2025, convertito
senza modifiche dalla legge n. 80/2025, nella  parte  in  etti  vieta
l'importazione, la cessione, la  lavorazione,  la  distribuzione,  il
commercio, il trasporto, l'invio,  la  spedizione,  la  consegna,  la
vendita  al  pubblico  e  il  consumo  di  prodotti   costituiti   da
infiorescenze di canapa, anche in  forma  semilavorata,  essiccata  o
triturata,  nonche'  contenenti  tali  infiorescenze,  compresi   gli
estratti, le resine e  gli  oli  da  esse  derivati  fatta  salva  la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola  dei  semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alfa   Corte
costituzionale e fa sospensione del presente giudizio; 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
    Letta  in  udienza  alla   presenza   del   pubblico   ministero,
dell'imputato e del difensore di fiducia. 
      Cosi' deciso in Trani all'esito della camera di  consiglio  del
28 aprile 2026. 
 
                         Il Giudice: Picone