Reg. ord. n. 81 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21
Ordinanza del Tribunale di Trani del 28/04/2026
Tra: M. M.
Oggetto:
Reati e pene – Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) – Previsione che sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 242 del 2016 – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza – Violazione del principio di offensività – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in riferimento al principio della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Norme impugnate:
legge del 09/06/2025 Num. 80 modificativo degli
legge del 02/12/2016 Num. 242 Art. 1
legge del 02/12/2016 Num. 242 Art. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 77 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 34
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 36
Testo dell'ordinanza
N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2026
Ordinanza del 28 aprile 2026 del Tribunale di Trani nel procedimento
penale a carico di M. M..
Reati e pene - Modifiche, con decreto-legge, alla legge n. 242 del
2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa) - Previsione che sono vietati
l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il
commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la
vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli oli da esse derivati, fatta salva la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei
semi, di cui alla lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 2 della
legge n. 242 del 2016.
- Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio,
nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario),
convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, art. 18.
(GU n. 21 del 27-05-2026)
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione penale
Il Giudice, letti gli atti del procedimento in epigrafe e
cogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 marzo 2026;
1. Premessa. Ricostruzione in fatto.
In data ..., personale in servizio presso la Guardia di Finanza -
Gruppo Barletta, Nucleo operativo, sottoponeva a controllo un
soggetto rinvenuto in possesso di 3 grammi di sostanza vegetale di
colore verde, presumibilmente marijuana, acquistata, come dichiarato
dallo stesso, presso il rivenditore automatico di cannabis light sito
in ..., in via ..., denominato ... Detta sostanza era sottoposta a
«drop test», il quale dava esito positivo e dunque, confermava
trattarsi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Gli operanti intervenuti si portavano presso il menzionato
esercizio commerciale, al fine di eseguire un'attivita' di
perquisizione al suo interno. A causa della temporanea assenza del
titolare della ditta, individuato in M... M..., nato a ... ivi
residente alla ..., l'attivita' di indagine veniva effettuata solo in
data ..., previo avviso al difensore di fiducia del M..., il quale
presenziava durante le operazioni di perquisizione.
L'attivita' di perquisizione permetteva di rinvenire all'interno
del distributore automatico, sostanza confezionata e pronta per la
vendita per un totale di 562,00 grammi (di cui 501,00 grammi di
sostanza stupefacente del tipo marijuana e 61,00 grammi di sostanza
stupefacente del tipo hashish); le operazioni proseguivano anche
all'interno del negozio, ove veniva rinvenuta, sfusa e non
confezionata, all'interno di contenitori di vetro e/o buste di
plastica sostanza stupefacente dal peso complessi o di kg. 2,606 (di
cui 2,43 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 176,00 gr
di sostanza stupefacente del tipo hashish).
Si procedeva, dunque, ad esame speditivo «drop test» mediante kit
Mufti-Drug Test Panel in dotazione al Nucleo operativo della Guardia
di Finanza su alcuni campioni delle sostanze stupefacenti ritenute,
il quale forniva esito positivo (cfr. verbale drop test eseguito in
data ...).
Di conseguenza, la merce oggetto di accertamento veniva
sequestrata ai sensi dell'art. 354 del codice di procedura penale e
la notizia di reato veniva comunicata con CNR prot. n. ... del ...,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Successivamente, il Laboratorio analisi sostanze stupefacenti
appartenente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari
effettuava, su richiesta del Nucleo operativo della Guardia di
Finanza, accertamenti tecnici finalizzati a determinare sul piano
qualitativo e quantitativo il DELTA 9-THC contenuto nella sostanza
oggetto di sequestro, mediante analisi GC/FV (St. 8 ml).
L'operatore di laboratorio incaricato per l'esecuzione di tali
accertamenti depositava la relazione tecnica in data 31 ottobre 2025,
le cui conclusioni si riportano integralmente:
«il materiale stupefacente analizzato, seppur caratterizzato da
diverso confezionamento e indicazioni, e' costituito da Infiorescenze
e resina di Cannabis Indica, con titolo medio in THC
(Tetraidrocannabinolo) compreso tra 0,02 e 0,82%, equivalente a
complessivi mg 612 di principio attivo puro, da cui e' possibile
ricavare 24 dosi medie singole droganti.
Quanto in sequestro e a disposizione per gli accertamenti tecnici
e' costituito da Marjuana per g. 81,479 e da Hashish per g. 14,332
(campionamento rappresentativo effettuato dalla PG operante).
Le risultanze hanno permesso di rilevare la presenza di
Tetraidrocannabinolo (∆-9-THC) e Cannabidiolo (CBD). Il primo, unico
principio attivo ad azione stupefacente e psicotropa, determinato
come indicato nella tabella sopra riportata; il secondo, e' alcaloide
della Cannabis non costituente principio attivo stupefacente.
La prevalenza del Cannabidiolo rispetto a quella del
Tetraidrocannabinolo fa propendere per derivati della Cannabis la cui
coltivazione e usi sono disciplinati dall'art. 2, comma 1 e 2 della
legge n. 242/2016 e successive modificazioni (art. 18 decreto-legge
n. 48/2025).
Le risultanze analitiche evidenziano la pressoche' assenza di
principi attivi ad azione stupefacente».
2. La ricostruzione del quadro normativo.
Con la legge n. 242/2016, il legislatore ha introdotto alcune
disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agro-industriale della canapa - relativamente alle varieta' ammesse e
iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del
Consiglio, del 13 giugno 2002 - le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico in materia di stupefacenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Tale legge, quindi, sostiene e promuove l'utilizzo della canapa
per i fini previsti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 242/2016,
ovvero: a) la coltivazione e la trasformazione; b) l'incentivazione
di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente
locali; c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che
valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; d) la
produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e
semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) la
realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni,
attivita' didattiche e di ricerca.
In data 9 giugno 2025, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131, la
legge n. 80/2025 recante «Conversione in legge del decreto-legge 11
aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di
vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», c.d. «decreto
sicurezza», entrato in vigore il 12 aprile 2025.
Il testo - composto da 39 articoli - e' suddiviso in sei Capi: il
Capo I, recante «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del
terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' in materia di
beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia» (composto da
nove articoli: articoli 1-9); il Capo II, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza urbana» (composto da nove articoli: articoli
10-18); il Capo III, recante «Misure in materia di tutela del
personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli organismi di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124» (composto da quattordici articoli:
articoli 19-32); il Capo IV, recante «Disposizioni in materia di
vittime dell'usura» (composto da un solo articolo: art. 33); il Capo
V, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario» (composto da
quattro articoli: articoli 34-37); il Capo VI, recante «Disposizioni
finali» (composto da due articoli: articoli 38-39).
Per quanto qui d'interesse, nel decreto in esame, al Capo II, e'
inserito l'art. 18, rubricato «modifiche alla legge 2 dicembre 2016,
n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e
della filiera agro-industriale della canapa», il quale modifica e
integra gli articoli 1, 2 e 4, della citata legge n. 242/2016.
L'incipit della disposizione in commento, nel rivelare a mezzo
dello stesso testo di legge l'intentio legis, chiarisce che le
modifiche legislative introdotte dalla decretazione d'urgenza si sono
rese necessarie «al fine di evitare che l'assunzione di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o
contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni
dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che
espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la
sicurezza stradale».
L'art. 18, alla lettera a), modifica l'art. 1 della legge n. 242
del 2016 attraverso le seguenti quattro novelle, l'ultima delle quali
(nuovo comma 3-bis) di rilievo penalistico:
1) interviene sul comma 1, specificando che la promozione della
coltivazione della canapa e' ammessa soltanto a livello di filiera
industriale;
2) modifica il comma 3, prevedendo che le suddette misure di
sostegno e promozione si rivolgono «in via esclusiva» alla coltura
della canapa «comprovatamente» finalizzata alle attivita' ivi
previste;
3) modifica il comma 3, lettera b), eliminando, tra le
finalita' dell'incentivazione della canapa, l'«impiego» e il «consumo
finale» di semilavorati e finalizzando la realizzazione degli stessi
ai soli «usi consentiti dalla legge»;
4) aggiunge un nuovo comma 3-bis, espressamente escludendo,
«salvo quanto disposto dal successivo art. 2, comma 2, lettera
g-bis)» l'applicazione della legge n. 242/2016, «all'importazione,
alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione,
al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla
consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata,
essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli oli da esse derivati» e mantiene «ferme le
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
La lettera b) dell'art. 18 modifica, invece, l'art. 2 della
citata legge n. 242/2016, precisando che le colture di canapa
consentite e destinate al florovivaismo devono presentare carattere
professionale, e introduce la lettera g-bis) al comma 2, riguardante
la «produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla
legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del
Ministro della salute ai sensi dell'art. 5 della presente legge»;
introduce, inoltre, il comma 3-bis, recante il seguente divieto:
«Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e
la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata
o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse
derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal
titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione
delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla
lettera g-bis) del comma 2».
Dunque, a seguito della novella legislativa, il divieto
neo-introdotto e risultante dal combinato disposto tra la clausola di
non applicazione enunciata dall'art. 1, comma 3-bis, legge n.
242/2016 e il divieto corrispondente previsto dall'art. 2, comma
3-bis, legge n. 242/2016, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2,
comma 3, lettera g-bis), ricade sulle infiorescenze, ossia i fiori
femminili della «Cannabis sativa L.» disposti in glomeruli, le quali,
a decorrere dal 12 aprile 2025, sono considerate oggetto di condotte
sanzionabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990; resta fatta salva, come anzidetto, la produzione
agricola, industriale e non domestica, di semi di canapa.
3. In punto di rilevanza della questione.
A scioglimento della riserva assunta, ritiene questo Giudice
doversi sollevare questione di legittimita' costituzionale in
relazione agli articoli 13, 25, comma 2, 27 comma 3, 77 comma 2, e
117 della Costituzione, con riferimento all'art. 18, decreto-legge n.
48/2025, convertito senza modificazioni nella legge n. 80/2025, nella
parte in cui vieta l'importazione, la cessione, la lavorazione, la
distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la
consegna, la vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti
da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli olii da esse derivati, fatta salva la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 242/2016.
In via preliminare, va osservato che la proposizione della
questione di legittimita' costituzionale veniva sollecitata io data
10 marzo 2026 nel corso della prima udienza del giudizio di primo
grado.
In specie, il pubblico ministero rilevava che la norma introdotta
in sede di decretazione d'urgenza si pone, in primo luogo, in
contrasto con l'art. 77 della Costituzione, per mancanza dei
presupposti di necessita' e urgenza;
la stessa, inoltre, violerebbe gli articoli 13, 25 e 27 della
Costituzione, tenuto conto del ridotto quantitativo di THC presente
all'interno della sostanza oggetto di sequestro. Invero, alla luce
degli esiti degli accertamenti tossicologici eseguiti da parte del
L.A.S.S., il quantitativo di THC individuato nel caso di specie
risulta compreso tra lo 0,02% e lo 0,82% e tale valore, unitamente
alla presenza maggiore di cannabidiolo, determina la quasi assenza
totale di principio attivo ad azione stupefacente;
infine, il pubblico ministero evidenziava che la disposizione
in commento si pone in contrasto anche con l'art. 117 della
Costituzione, in relazione agli articoli 34, e 36 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in quanto impedirebbe la libera
circolazione di una merce all'interno dell'Unione europea, in maniera
assolutamente non proporzionale.
Nel caso di specie, va evidenziato che la rilevanza della
questione determina, in primo luogo, l'impossibilita' per il giudice
rimettente di definire la controversia de qua.
Il giudizio costituzionale e la relativa risoluzione si pongono
come presupposti necessari del giudizio di merito principale, in
quanto incidono sulle norme che il giudice e' chiamato ad applicare
nel caso concreto, rispondendo alla necessita' di evitare che questa
autorita' giudiziaria applichi una norma anticostituzionale.
Come anzidetto, la legge n. 242/2016 ha, non solo promosso la
coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (seppur
relativamente ad alcune varieta' di piante agricole) ma, a questi
fini, ha anche indicato il quantitativo di THC tollerabile, ritenuto
inidoneo, grazie alle evidenze scientifiche in materia, ad alterare
lo stato psico-fisico dei soggetti assuntori.
L'art. 18 decreto-legge n. 48/2025, modificando gli articoli 1 e
2 della citata legge del 2016 ha, invece, ritenuto penalmente
rilevante e quindi sanzionabili ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990, le condotte di importazione, cessione,
lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e
la consegna aventi ad oggetto le infiorescenze di canapa.
Conseguentemente, la condotta di «detenzione per la vendita di
sostanza stupefacente» contestata da parte del pubblico Ministero
all'imputato M... rientra nell'ambito applicativo della neo
introdotta fattispecie di pericolo astratto, pur trattandosi della
detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente connotato da
una presenza minima di THC e dalla prevalenza di cannabidioli,
circostanze che, valutate complessivamente, determinano la pressoche'
assenza di principi attivi ad azione stupefacente.
Piu' precisamente, all'esito dell'attivita' di perquisizione
espletata all'interno del locale commerciale e del relativo
distributore automatico, gli agenti di Polizia giudiziaria
intervenuti rinvenivano un quantitativo di sostanza stupefacente (di
tipo marijuana e hashish), destinato, appunto, al commercio.
Tuttavia, tale sostanza stupefacente, sottoposta ad analisi
tossicologica, risultava caratterizzata dalla presenza di
Tetraidrocannabinolo, compreso tra lo 0,2% e lo 0,82% e di
Cannabidiolo, quest'ultimo prevalente rispetto al primo.
Ebbene, proprio tale circostanza determina, unitamente alla
ridotta quantita' di THC, il riscontro di un principio attivo ad
azione stupefacente e psicotropa notevolmente esiguo, il quale non
appare idoneo ad alterare lo stato psicofisico dei soggetti assuntori
e quindi non e' in grado di porre in pericolo i beni giuridici
oggetto di tutela, quali la sicurezza pubblica e la sicurezza della
circolazione stradale, come prospettato, invece, dalla novella
legislativa.
Alla luce di quanto esposto sinora, dunque, emerge come la
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sia
assolutamente idonea ad incidere sulla controversia di merito
pendente innanzi a questo giudice.
Segnatamente, l'auspicata declaratoria di anticostituzionalita'
della nuova fattispecie presidiata penalmente (ex art. 1, comma 3-bis
e art. 2, comma 3-bis della legge n. 242/2016) escluderebbe ogni
addebito di responsabilita' in capo all'imputato, a fronte di una
condotta detentiva priva di idoneita' a determinare la lesione,
quantomeno potenziale, dei beni giuridici ritenuti meritevoli di
tutela.
4. In punto di non manifesta infondatezza della questione.
4.1 Rispetto all'art .77, comma 2, della Costituzione.
Il decreto-legge n. 48/2025 e' stato emesso al di fuori dei casi
straordinari di necessita' e urgenza che, a mente dell'art. 77, comma
2, della Costituzione, rappresentano il presupposto affinche' il
potere esecutivo possa esercitare la funzione legislativa, ferma
restando la conversione del decreto medesimo in sede parlamentare.
Occorre, in questa sede, delineare i tratti essenziali del nostro
assetto costituzionale, il quale si fonda su di una netta separazione
tra i poteri dello Stato, finalizzata a garantire una maggiore
attuazione dei principi connotanti la nostra forma di Governo e
discende, dunque, un sistema di fonti primarie, in cui il Governo e'
abilitato, sotto la sua responsabilita', ad assumere provvedimenti
provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessita' e
urgenza, fatta salva la loro presentazione alle Camere per la
conversione in legge.
A favore della eccezionalita' dello strumento del decreto-legge
nell'ambito del disegno costituzionale milita il contenuto del primo
comma dell'art. 77 della Carta fondamentale, il quale, mediante una
tecnica di contrapposizione, evidenzia il carattere derogatorio della
decretazione d'urgenza prevista al comma secondo.
Tuttavia, non puo' farsi a meno di rilevare che l'espressione
prescelta in sede Costituente per indicare i presupposti della
decretazione d'urgenza risulta connotata da un elevato margine di
elasticita', tale da legittimare il Governo ad apprezzare la loro
esistenza con riguardo a una pluralita' di situazioni per le quali
non sono configurabili rigidi parametri. Invero, l'esecutivo,
nell'esercitare il potere previsto dall'art. 77 della Costituzione,
dovrebbe procedere a molteplici valutazioni preliminari, tra cui,
prima tra tutte, l'accertamento dell'impossibilita' di ricorrere ai
normali strumenti di produzione normativa, essendo richiesto un grado
di tempestivita' che il normale procedimento legislativo non e' in
grado di assicurare.
Non vi e' dubbio che la clausola generale inserita nella
disposizione in commento abbia attribuito, nella prassi, un'elevata
discrezionalita' politica al Governo, che ha consentito a
quest'ultimo di ricorrere alla decretazione d'urgenza in una
pluralita' di situazioni per le quali non sono configurabili i
presupposti richiesti dalla Costituzione. Per tale ragione il
sindacato del Giudice delle leggi resta circoscritto alle ipotesi di
mancanza evidente dei presupposti in discorso o di manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' della loro valutazione (ex plurimis,
Corte costituzionale sentenze n. 186/2020; n. 288/2019; n. 97/2019;
n. 137/2018; n. 99/2018; n. 5/2018; n. 236/2017; n. 170/2017).
Tutto messo in evidenza in via di necessaria premessa, occorre in
questa sede verificare, alla stregua di indici intrinseci ed
estrinseci, se risulti evidente o meno la carenza del requisito della
straordinarieta' del caso di necessita' e d'urgenza di provvedere.
Ebbene, va anzitutto rilevato che il decreto-legge n. 48/2025,
convertito senza modificazioni dal Parlamento, riproduce pressoche'
integralmente il contenuto del corrispondente disegno di legge
«sicurezza», di iniziativa governativa, che la Camera dei deputati
aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e trasmesso al
Senato il giorno successivo. Le Commissioni riunite I e II del Senato
della Repubblica, in sede referente, lo avevano esaminato e approvato
in un testo in minima parte modificato in data 26 marzo 2025, sicche'
alla data di emanazione del decreto-legge - deliberato dal Consiglio
dei ministri il 4 aprile scorso - il provvedimento era pronto per
l'esame del Senato: pertanto, il testo di quel disegno di legge stava
per essere approvato con modificazioni dal Senato e, di conseguenza,
sarebbe dovuto tornare alla Camera. In realta', l'Assemblea del
Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non ha proceduto all'esame
del d.d.l. «sicurezza», proprio in ragione dell'avvenuta
presentazione, nel contempo, del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 48/2025 alla Carnera dei deputati. La circostanza
appena richiamata, fra le altre, ha suscitato perplessita' fra gli
intellettuali e gli operatori del diritto sulla sussistenza dei
presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione
d'urgenza, soprattutto ove si consideri che il Governo proponente non
si era avvalso della facolta', prevista dall'art. 72 della
Costituzione e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l'esame con
procedura d'urgenza del disegno di legge «sicurezza».
Tanto premesso, per costante insegnamento della Consulta,
l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilita'
che ne consegue per il Governo secondo l'art. 77 della Costituzione -
non puo' essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza
delle ragioni di necessita' e di urgenza, ne' puo' esaurirsi nella
constatazione della ragionevolezza della disciplina che e' stata
introdotta (cfr: ancora Corte costituzionale n. 171/2007 e n.
128/2008). Di contro, nel preambolo del decreto-legge n. 48/2025, le
motivazioni appaiono generiche e tautologiche, apodittiche,
«inusitatamente articolate tra casi in cui vi e' la "straordinaria
necessita' e urgenza" di provvedere e casi in cui, invece, ricorre
solo la "necessita' e urgenza"».
A tanto si aggiunga che la relazione che accompagna il d.d.l. di
conversione alla Camera da' conto della ratio delle norme, ma non si
sofferma sulle ragioni che giustificano la necessita' e l'urgenza di
ricorrere al decreto-legge per anticiparne l'approvazione. Solo nel
documento (redatto successivamente) di Analisi tecnica normativa si
giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza «alla luce della
necessita' di approntare una immediata e piu' incisiva risposta
sanzionatoria e dissuasiva nei confronti di gravi fenomeni
delinquenziali che rappresentano una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica, determinano una crescente percezione di
insicurezza tra cittadini ed espongono, inevitabilmente, a grave
pericolo l'incolumita' fisica delle Forze di Polizia.
Ancora. Dal punto di vista delle finalita' perseguite e, quindi,
del contenuto, il provvedimento d'urgenza nasce eterogeneo - cosi'
come lo era l'originario d.d.l. sicurezza - e la disomogeneita' e'
stata, in plurime occasioni, considerata figura sintomatica
dell'insussistenza dei presupposti giustificativi del provvedimento
d'urgenza ex art. 77 della Costituzione (ex multis Corte
costituzionale, sentenza n. 146/2024; Corte costituzionale, sentenza
n. 22/2022; Corte costituzionale, sentenza n. 138/2018);
Corte costituzionale, sentenza n. 244/2016). Sul tema, se la
Corte costituzionale da un lato non ha escluso la possibilita' di
decreti a «contenuto plurimo», ha ritenuto, purtuttavia, che le
disposizioni di provvedimenti governativi di tal fatta debbano essere
«accomunate dall'obiettivo e tendere tutte a una finalita' unitaria,
pur se connotata da notevole latitudine».
Nel caso in esame, il decreto «sicurezza» difetta, ictu oculi, di
una presentazione generale, idonea a consentire l'individuazione del
nucleo centrale dell'intera operazione di produzione normativa,
considerato che le finalita' del provvedimento, mancando una
indicazione precisa e inequivoca a monte, sono plurime e, in
particolare, almeno sei:
1) potenziare le attivita' di prevenzione e il contrasto del
terrorismo e della criminalita' (Capo I);
2) migliorare l'efficienza e la funzionalita' dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (Capo I);
3) adottare misure in materia di sicurezza urbana e controlli
di polizia (Capo II);
4) introdurre misure in materia di tutela del personale delle
forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' degli organismi dei servizi (Capo III);
5) introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura
(Capo IV);
6) introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario
(Capo V).
A tali distinte finalita' corrisponde una inevitabile e
consequenziale eterogeneita' di contenuto.
Questo Giudice, pertanto, ritiene non possa dubitarsi che la
eterogeneita' delle finalita' perseguite dal decreto-legge
«sicurezza», in uno con la disomogeneita' che caratterizza le singole
disposizioni recate dal decreto in esame, infici, irreversibilmente,
la positivita' della valutazione circa la legittimita' dello stesso,
il quale, di conseguenza, rientra a pieno titolo fra i decreti aventi
forza di legge privi di requisiti di validita' costituzionale,
suscettibili di alterare, secondo l'insegnamento della Corte
costituzionale, «gli equilibri fondamentali della forma di Governo».
4.2. Rispetto agli articoli 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, della
Costituzione, quali referenti del principio di offensivita'.
Come e' noto, in virtu' del principio di offensivita', elemento
costitutivo fondamentale del fatto penalmente rilevante e' l'offesa
di un bene giuridico, che puo' assumere la forma della lesione, ossia
del nocumento effettivo, ovvero quella della mera esposizione a
pericolo, ossia del nocumento potenziale.
Sebbene nel nostro ordinamento non sia presente una norma
costituzionale che lo consacri espressamente, tramite l'elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale, e' stato comunque ricavato dal
sistema costituzionale il principio per cui il reato deve consistere
nell'offesa del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
In particolare, il fondamento costituzionale del principio di
offensivita' veniva desunto:
dall'art. 13 della Costituzione, che tutela la liberta'
personale e impone, dunque, che l'irrogazione di una sanzione penale,
limitativa di tale bene, puo' essere ammessa solo come reazione ad
una condotta che offenda un bene di pari rango;
dall'art. 25, comma 2 della Costituzione, il quale si
riferisce espressamente alla commissione di un «fatto», sicche' e'
necessario che il legislatore renda penalmente rilevanti condotte
apprezzabili sul piano materiale e non la mera disobbedienza;
dagli articoli 25 e 27 della Costituzione, che delineano la
distinzione tra pena e misura di sicurezza, da cui discende
l'applicabilita' di una misura di sicurezza nel caso di condotta non
offensiva, seppur sintomatica di pericolosita' sociale;
dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, il quale sancisce
la finalita' rieducativa della pena, che non potrebbe essere
avvertita da coloro che realizzano condotte non offensive di beni
meritevoli di tutela: l'applicazione di una sanzione penale per un
fatto inoffensivo, infatti, farebbe percepire la stessa come
ingiusta.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nell'ambito del nostro
ordinamento, il principio in questione opera su un duplice piano: da
un lato, ossia sul piano astratto, ha come suo destinatario il
legislatore, il quale e' tenuto a limitare la repressione penale a
fatti che, nella loro configurazione astratta, appaiono come
offensivi di beni o interessi ritenuti meritevoli di tutela;
dall'altro, sul piano concreto, il principio di offensivita' opera
come parametro-guida nei confronti del singolo giudice, il quale,
nella verifica della riconducibilita' della singola fattispecie
concreta al paradigma punitivo astratto, non dovra' prendere in
considerazione comportamenti privi di qualsivoglia attitudine lesiva.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, la legge n. 242/2016
ha permesso lo sviluppo di un settore economico caratterizzato dalla
coltivazione della canapa agroindustriale e, in particolare, delle
infiorescenze. Sul punto, la circolare MIPAAF n. 5059 del 22 maggio
2018 aveva chiarito che le infiorescenze della canapa, pur non
essendo previste espressamente dalla citata legge n. 242, rientravano
comunque nell'ambito dell'art. 2, comma 2, lettera g), ossia tra
quelle coltivazioni lecite destinate al florovivaismo, purche' tali
prodotti derivassero da una delle varieta' ammesse, iscritte nel
Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai
sensi dell'art. 17 della direttiva (CE) 2002/53 del Consiglio 13
giugno 2002, con contenuto complessivo di THC non superiore ai
livelli stabiliti dalla normativa. Invero, dalla lettera dei commi 5
e 7, dell'art. 4, legge n. 242/2016 emerge che il quantitativo di THC
tollerabile, idoneo ad escludere l'antigiuridicita' della messa a
coltura industriale, e' ricompreso in una forbice tra lo 0,2% e lo
0,6%.
Dunque, alla luce di tale quadro d'insieme, la disciplina
restrittiva di nuovo conio, penalmente presidiata, si pone in
violazione del principio di offensivita' in astratto, tenuto conto
che le evidenze scientifiche dimostrano l'assenza di efficacia
drogante quando il principio attivo della Cannabis si collochi al di
sotto delle percentuali di THC indicate dall'art. 4 della legge
citata n. 242. Tali percentuali, infatti, sono state ritenute idonee
a selezionare, in via generale e astratta, la liceita' della
coltivazione industriale della canapa da parte dell'agricoltore che
«pur impiegando qualita' consentite, nell'ambito della filiera
agroalimentare delineata dalla novella del 2016, coltivi canapa che,
nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura,
una percentuale di THC compresa era lo 0,2 per cento e lo 0,6 per
cento, ovvero superiore a tale limite massimo» (cosi' SS. UU., n.
30475 del 30 maggio 2019).
In altri termini, il divieto di nuovo conio, ascrivibile alla
categoria dogmatica del reato di pericolo, astratto o presunto, rende
penalmente rilevanti, perche' ritenute, dal legislatore,
astrattamente pericolose, le condotte indicate negli articoli 1,
comma 3-bis e 2, comma 3-bis della legge n. 242/2016, aventi ad
oggetto le infiorescenze della canapa. Tali condotte, infatti, per
effetto della novella legislativa - fondata sulla presunzione
assoluta di possibile alterazione dello stato psico-fisico del
soggetto assuntore e, conseguentemente, di pericolosita' per
l'incolumita' pubblica ovvero per la sicurezza stradale - vengono
fatte rientrare nel perimetro applicativo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309/1990.
In conclusione, alla luce di quanto esposto e delle norme di
rango costituzionale che si assumono violate, non puo' dubitarsi del
contrasto tra la disposizione oggetto di censura e il principio di
offensivita'.
Invero, a fronte della necessita' di tutelare, mediante tecniche
di anticipazione della soglia di rilevanza penale, beni giuridici di
indubbio rilievo, quali l'incolumita' pubblica e la sicurezza
stradale, non e' possibile ravvisare, sul piano dell'offensivita' in
astratto, alcun tipo di potenzialita' lesiva delle condotte
incriminate, atteso che, in virtu' delle elaborazioni scientifiche in
materia, la ridotta quantita' di THC, segnatamente al di sotto dei
livelli indicati dall'art. 41, n. 242/2016, e' assolutamente priva di
effetto drogante e, dunque, inidonea ad alterare lo stato
psico-fisico dell'assuntore, con conseguente impossibilita' di
offendere, anche solo tramite la relativa messa in pericolo, i beni
giuridici oggetto di tutela.
4.3 Rispetto all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli
articoli 34 e 36 TFUE.
Il divieto introdotto dall'art. 18 del decreto-legge «sicurezza»
impedisce di fatto la libera circolazione di una determinata merce
all'interno dell'Unione (articoli 34 e 36 TFUE) in maniera non
proporzionale, in spregio al principio del mutuo riconoscimento e in
rilevato difetto di esigenze imperative, non essendovi evidenze
scientifiche che provino che le infiorescenze di canapa e i derivati
di varieta' di canapa con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%
siano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.
In particolare, si registra una normativa di dettaglio volta a
sostenere la politica agricola comune (PAC), costituita dai
regolamenti UE numeri 2013/1307 e 2013/1308 e dal regolamento UE
2021/2115, che si propone di incentivare, ai fini del diritto
all'aiuto finanziario, una serie di coltivazioni, tra cui la pianta
di Cannabis sativa, stabilendo che le superfici utilizzate per la
produzione di canapa sono considerati ettari ammissibili al pagamento
del contributo europeo solo se il tenore di tetraidrocannabinolo
delle varieta' coltivare non supera lo 0,3%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani - Sezione penale, nella persona del
sottoscritto Giudice;
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Ritenuta la rilevanza e l'ammissibilita', solleva questione di
legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2, della
Costituzione, agli articoli 13, 25, comma 2, 27, comma 2, e 117,
della Costituzione;
Con riferimento all'art. 18, decreto-legge n. 48/2025, convertito
senza modifiche dalla legge n. 80/2025, nella parte in etti vieta
l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il
commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la
vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, compresi gli
estratti, le resine e gli oli da esse derivati fatta salva la
lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi
di cui alla lettera g-bis), comma 2, art. 2, legge n. 80/2025;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alfa Corte
costituzionale e fa sospensione del presente giudizio;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig.
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig.
Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Letta in udienza alla presenza del pubblico ministero,
dell'imputato e del difensore di fiducia.
Cosi' deciso in Trani all'esito della camera di consiglio del
28 aprile 2026.
Il Giudice: Picone