Reg. ord. n. 84 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 24/04/2026

Tra: F. R.



Oggetto:

Misure di prevenzione – Impugnazioni – Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione – Omessa previsione dell’impugnazione del provvedimento – Asimmetria processuale tra il terzo interessato e il pubblico ministero – Violazione dei principi, anche convenzionali, dell’effettività del diritto di difesa e del giusto processo – Incidenza sui diritti, anche convenzionali, di proprietà e di iniziativa economica.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 06/09/2011  Num. 159  Art. 27  Co. 1
decreto legislativo  del 06/09/2011  Num. 159  Art. 27  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 42 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo   Art.


Udienza Pubblica del 8 luglio 2026  rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2026

Ordinanza del 24 aprile 2026 della Corte  di  cassazione sul  ricorso
proposto da F. R.. 
 
Misure  di  prevenzione  -  Impugnazioni  -  Sequestro  di   beni   -
  Provvedimento di  rigetto  dell'istanza  di  revoca  del  sequestro
  prodromico  alla  confisca  di  prevenzione  -  Omessa   previsione
  dell'impugnazione del provvedimento. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
  antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
  in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1  e
  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 27, commi 1 e 2. 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Sezioni unite penali 
 
    composta da: 
        Stefano Mogini, Presidente; 
        Salvatore Dovere; 
        Angelo Caputo; 
        Vincenzo Siani; 
        Angelo Capozzi; 
        Giovanni Liberati; 
        Giovanni Ariolli 
        Maria Elisabetta Morosini; 
        Alessandro Centonze, relatore; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto  da  R.
F. , nato a ... il ... 
    avverso l'ordinanza emessa  il  4  aprile  2025  dalla  Corte  di
appello di Roma; 
    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
    udita la relazione svolta dal componente Alessandro Centonze; 
    lette  le  conclusioni  del  pubblico   ministero,   in   persona
dell'Avvocato   generale   Gabriele   Mazzotta,   che   ha    chiesto
l'inammissibilita' del ricorso; 
    letta la memoria del  difensore  del  ricorrente  avv.  Francesco
Sinopoli, che ha replicato alle conclusioni dell'Avvocato generale. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
1. L'iter processuale. 
    1.1.  Il  presente   procedimento   trae   origine   dall'istanza
presentata congiuntamente, il 10 dicembre 2021, dal Procuratore della
Repubblica presso il  Tribunale  di  Roma  e  dal  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale  di  Tivoli,  finalizzata  a  ottenere
l'applicazione delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale,
nei confronti di ..., ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera b),
e 4, comma 1, lettera c), decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. 
    Contestualmente alla richiesta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione  i  pubblici  ministeri  chiedevano  l'adozione   di   un
provvedimento di sequestro prodromico  alla  confisca,  ex  art.  20,
decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    Con decreto del 28 marzo 2022 il  Tribunale  di  Roma  respingeva
l'istanza di sequestro, fissando l'udienza del 10 ottobre 2022 per la
trattazione  della  richiesta  di  applicazione   delle   misure   di
prevenzione, che veniva accolta,  come  si  dira'  piu'  avanti,  con
decreto del 15 aprile 2024. 
    Con decreto del 29 novembre 2022 la Corte  di  appello  di  Roma,
accogliendo  l'impugnazione  dei  pubblici  ministeri,  disponeva  il
sequestro  dei  beni  riconducibili  ad  ...,  anche  per  interposta
persona.  In  tale  ambito,  venivano  sequestrati   i   beni   nella
disponibilita'  della  ditta  individuale  ...  di  F.  R.,   ubicata
nell'unita' ... del Centro commerciale ... di (...). 
    Dopo l'adozione del sequestro, con decreto del 19 aprile 2023, il
Giudice delegato nominato dalla Corte di appello di Roma ordinava  lo
sgombero dell'immobile in uso alla ditta individuale ... di F. R., il
quale, a sua volta, il 16 maggio 2023, proponeva reclamo avverso tale
decreto al Tribunale di Roma. 
    Il reclamo, con decreto del 17  maggio  2023,  veniva  dichiarato
inammissibile dal Tribunale di Roma, in quanto «mezzo di impugnazione
non previsto dal decreto legislativo  n.  159/2011,  che  prevede  ai
sensi dell'art. 40, comma 4, il  solo  reclamo  al  giudice  delegato
avverso gli atti compiuti dall'amministratore giudiziario in  assenza
di autorizzazione scritta del giudice delegato [ ...]». 
    1.2.  Nelle  more,  investita  delle  impugnazioni   avverso   il
sequestro disposto il 29  novembre  2022,  la  Corte  di  cassazione,
Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 47767 del 25 ottobre 2023,
dichiarava inammissibile il ricorso di  ...  e  rigettava  i  ricorsi
presentati da alcuni dei terzi interessati, tra i quali non  figurava
F. R. 
    Nella motivazione della pronuncia, tra l'altro, si affermava  che
i terzi interessati  avrebbero  potuto  svolgere  le  proprie  difese
nell'udienza di cui all'art. 23, comma 2, decreto legislativo n.  159
del 2011, che si sarebbe  dovuta  celebrare  davanti  alla  Corte  di
appello di Roma, la quale aveva disposto il sequestro prodromico alla
confisca di prevenzione. 
    Si precisava, in proposito, che l'udienza  di  cui  all'art.  23,
comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, per  «evidenti  ragioni
sistematiche ed anche logiche [ ...]», doveva «essere fissata davanti
al giudice che ha emesso il sequestro e che,  per  questo,  e'  nelle
migliori condizioni di valutare le deduzioni dei terzi» (Sez.  2,  n.
47767 del 25 ottobre 2023, ... Rv. 285445 - 01). 
    1.3.  A  seguito  della  pronuncia  della  Corte  di   cassazione
richiamata, F. R, , che fino a quel momento era rimasto  estraneo  al
procedimento di prevenzione instaurato  nei  confronti  di  ...,  con
istanza del 25 giugno 2024, chiedeva alla Corte di appello  di  Roma,
quale terzo interessato, la fissazione dell'udienza di  cui  all'art.
23, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    A sostegno dell'istanza, si deduceva che, con il provvedimento di
sequestro adottato il 29 novembre 2022,  erano  stati  sottoposti  ad
ablazione una pluralita' di beni, di cui F. R. , nella  sua  qualita'
di titolare della ditta individuale ... ,  disponeva  legittimamente.
L'istante, conseguentemente, chiedeva la revoca della misura, ex art.
23, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011,  sia  per  l'unita'
del Centro commerciale  ...,  sulla  quale  asseriva  di  vantare  un
diritto personale di godimento originato da un contratto  di  affitto
di ramo d'azienda, sia per i beni mobili che si trovavano all'interno
di tale immobile, di proprieta' della ditta individuale ... . 
    Con decreto del 5  luglio  2024  la  Corte  di  appello  di  Roma
dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza presentata da F. R.
, poiche' il richiedente non aveva fornito  alcuna  prova  sulla  sua
«effettiva posizione». 
    Il decreto veniva impugnato davanti  alla  Corte  di  cassazione,
Quinta Sezione penale, che rigettava il ricorso con  la  sentenza  n.
4743 del 14 novembre 2024. 
    La Corte di legittimita', ponendosi in consapevole contrasto  con
Sez. 2, n. 47767 del 25 ottobre 2023, ...  cit.,  che  riguardava  il
ricorso proposto da altri soggetti, di cui si e'  detto,  individuava
nel  Tribunale  di  Roma  e  non  nella  Corte  di  appello  di  Roma
l'autorita' giudiziaria davanti  alla  quale  doveva  essere  fissata
l'udienza prevista dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo n.  159
del 2011. 
    In motivazione la Corte evidenziava che la tutela «del diritto di
difesa  del  terzo  e'  chiaramente  funzionale   alla   piu'   ampia
assicurazione  del  contraddittorio   nell'ambito   della   procedura
finalizzata all'applicazione della confisca, che si svolge davanti al
Tribunale [ ...]» (Sez. 5, n. 4743 del 14 novembre 2024,  dep.  2025,
... Rv. 289128 - 01). 
    1.4. Nel frattempo, il procedimento di prevenzione instaurato nei
confronti di ... veniva definito, nel suo primo grado, dal  Tribunale
di Roma, con decreto del 15 aprile  2024.  Con  tale  decreto  veniva
applicata al  proposto  la  misura  della  sorveglianza  speciale  di
pubblica sicurezza con obbligo di  soggiorno  e  veniva  disposta  la
confisca dell'unita' ... del Centro commerciale ..., su  cui  F.  R.,
aveva fatto valere un diritto personale di godimento derivante da  un
contratto di affitto di ramo d'azienda, e dei beni aziendali  che  lo
stesso R. vantava essere di proprieta' della ditta individuale ... . 
    Avverso questo decreto ... e  alcuni  terzi  interessati,  tra  i
quali non figurava F. R.  ,  proponevano  impugnazione  davanti  alla
Corte di appello di Roma; impugnazione tuttora pendente. 
    In pendenza di tale giudizio, F. R. con istanza del  15  febbraio
2025, chiedeva alla Corte di appello di Roma, ex art. 23, commi  2  e
4, decreto legislativo n. 159  del  2011,  la  revoca  del  sequestro
disposto il 29 novembre 2022 e degli atti consequenziali, adottati in
relazione  ai  beni   di   cui   asseriva   avere   la   legittimita'
disponibilita'. 
    La Corte di appello di Roma, investita del ricorso, con ordinanza
emessa il  4  aprile  2025,  dichiarava  inammissibile  l'istanza  di
revoca. 
    La  declaratoria  di   inammissibilita',   innanzitutto,   veniva
giustificata dal fatto che l'originario  sequestro  doveva  ritenersi
interamente «assorbito dal decreto di confisca emesso  dal  Tribunale
di Roma il 15 aprile 2024»,  a  conclusione  del  giudizio  di  primo
grado, instaurato nei confronti di ... . 
    Si rilevava, al contempo, che il ricorrente, a sostegno delle sue
pretese, non aveva fornito alcun elemento utile, non avendo  «dedotto
ne'  provato  la  sua  legittimazione  rispetto  al  procedimento  di
prevenzione,  non  risultando  proprietario  ne'  titolare  di  altri
diritti reali sull'immobile oggetto di sequestro». 
    La Corte di appello di Roma, infine, rilevava che F. R.  non  era
«stato neppure  citato  a  partecipare  come  terzo  interessato  nel
procedimento di confisca [...]», dimostrandosi,  anche  sotto  questo
profilo, la  sua  estraneita'  al  sequestro,  che  doveva  ritenersi
esclusivamente incidente sulla posizione di ... e dei  terzi,  tra  i
quali non era compreso il ricorrente. 
    1.5. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il
4 aprile 2025 F. R. , a mezzo dell'avv. Francesco Sinopoli, proponeva
ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui deduceva
violazione di legge, in riferimento agli articoli 10, 11, 20, 23, 24,
27, 28 decreto legislativo n. 159 del 2011, 321, 665, comma 2, codice
di procedura penale, 104 disp. att. codice di procedura penale. 
    Censurava, in particolare,  il  provvedimento  impugnato  laddove
aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca  del  sequestro
prodromico alla confisca di prevenzione disposto in relazione ai beni
riconducibili alla ditta individuale ...  di  F.  R.  ,  sull'erroneo
assunto che il ricorrente non aveva dimostrato la sua  legittimazione
rispetto al procedimento di prevenzione,  personale  e  patrimoniale,
instaurato nei confronti di ... 
    A  sostegno  delle  deduzioni  difensive,  evidenziava   che   il
provvedimento di sequestro, emesso dalla Corte di appello di Roma  il
29 novembre 2022 nei  confronti  di  ..,  aveva  determinato  sia  lo
sgombero dell'immobile dove operava la ditta individuale ... di F. R.
, sia  l'apprensione  dei  beni  mobili  rinvenuti  al  suo  interno,
elencati nel verbale di ricognizione e  immissione  in  possesso  dei
beni  sottoposti  a  sequestro,  redatto  dal   Nucleo   di   Polizia
economico-finanziaria della Guardia di finanza di Roma  il  3  maggio
2023. 
    Evidenziava, inoltre, che  la  ditta  individuale  ...  disponeva
legittimamente dell'immobile - per effetto di un contratto di affitto
di ramo d'azienda, stipulato con il gestore pro  tempore  del  Centro
commerciale - ed era la proprietaria dei beni che si trovavano al suo
interno, da cio' derivando la sua legittimazione a chiedere la revoca
del sequestro. 
    Tuttavia, le  richieste  avanzate  dal  ricorrente  dopo  il  suo
spossessamento erano state ritenute inammissibili. 
    Si chiedeva, pertanto, l'annullamento: 1)  dell'ordinanza  emessa
dalla Corte di appello di Roma il  4  aprile  2025;  2)  del  decreto
emesso dalla Corte di appello di Roma il 29 novembre  2022,  con  cui
era stato disposto il sequestro  prodromico  alla  confisca;  3)  del
decreto emesso dal Giudice delegato nominato dalla Corte  di  appello
di Roma il 19 aprile 2023 e del decreto  adottato  dal  Tribunale  di
Roma il 18 maggio 2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il
reclamo avverso l'originario provvedimento;  4)  del  decreto  emesso
dall'Amministratore giudiziario nominato dalla Corte  di  appello  di
Roma il 3 maggio 2023. 
    1.6. La Procura generale della  Corte  di  cassazione  depositava
requisitoria con la quale chiedeva  l'inammissibilita'  del  ricorso,
deducendo  che  il  ricorrente  non  aveva  dimostrato  ne'  la   sua
legittimazione a ricorrere per cassazione in relazione  al  sequestro
disposto dalla Corte di appello di Roma con decreto del  29  novembre
2022, ne' la tempestiva impugnazione di tale provvedimento. 
    1.7. Dopo la requisitoria, la difesa ha  depositato  una  memoria
nella quale si ribadisce l'esistenza dell'interesse  a  impugnare  il
provvedimento della Corte di appello di Roma del 4 aprile 2025, posto
che il ricorrente, a seguito del sequestro disposto  il  29  novembre
2022, era stato privato della disponibilita' dei  beni  riconducibili
alla ditta individuale ..., di cui era il titolare. 
    Ha dedotto, inoltre, che la legittimazione di R. a ricorrere  nel
presente procedimento deriva dalle statuizioni della  sentenza  della
Corte di cassazione, Quinta Sezione penale (Sez. 5, n.  4743  del  14
novembre  2024,  dep.  2025,  ...  ,   cit.),   che,   pronunciandosi
sull'impugnazione proposta avverso il decreto adottato dalla Corte di
appello di Roma il 5 luglio 2024, aveva affermato il diritto del  suo
assistito a ricorrere al Tribunale di Roma,  ex  art.  23,  comma  2,
decreto legislativo n. 159 del 2011; diritto che,  a  tutt'oggi,  non
era stato soddisfatto. 
    1.8. Con ordinanza emessa il 7 ottobre  2025  la  Quinta  Sezione
penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso  alle  Sezioni
Unite penali. 
    A sostegno della  rimessione,  ha  segnalato  l'esistenza  di  un
contrasto interpretativo in ordine  alla  possibilita'  -  a  seguito
dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del decreto legislativo n. 159
del 2011, per effetto della legge  17  ottobre  2017,  n.  161  -  di
impugnare, attraverso ricorso alla corte d'appello o  alla  Corte  di
cassazione, secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 decreto
legislativo cit., il provvedimento di rigetto dell'istanza di  revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione e, nell'ipotesi
negativa,  alla  possibilita'  che  esso  sia   contestato   mediante
incidente di esecuzione. 
    La  Sezione  rimettente,  quindi,  ha  passato  in  rassegna  gli
orientamenti giurisprudenziali in contrasto. 
    Secondo  un  primo  orientamento,  avverso  il  provvedimento  di
rigetto dell'istanza di revoca del  sequestro,  non  suscettibile  di
impugnazione,  deve   ritenersi   consentita   la   proposizione   di
un'opposizione, ex art. 667, comma 4, codice di procedura penale.  Ne
consegue che l'eventuale ricorso per cassazione, laddove erroneamente
presentato, deve essere qualificato come opposizione  all'esecuzione,
ex art. 568, comma 5, codice di procedura penale, in conformita'  del
principio del favor impugnationis (tra le altre, Sez. 6, n. 51806 del
25 ottobre 2018, ... , non mass.; Sez. 2,  n.  4729  del  16  gennaio
2018, ... , Rv. 272084 - 01). 
    Su un versante interpretativo contrapposto, si  collocano  quelle
pronunce  che,  pur  ritenendo  anch'esse  inoppugnabile  il  rigetto
dell'istanza di revoca del sequestro a fini di confisca, escludono la
facolta' di azionare lo strumento  dell'opposizione  (tra  le  altre,
Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ... ,  non  mass.;  Sez.  1,  n.
17489 del 14 gennaio 2022, ..., Rv. 283309 - 01). 
    La Quinta Sezione penale, inoltre, ha segnalato che «il contrasto
interpretativo potrebbe essere superato in radice [ ...)», attraverso
un'interpretazione  adeguatrice  di  natura  analogica  dell'art.  27
decreto legislativo n. 159  del  2011,  individuando  «uno  strumento
impugnatorio all'interno del sistema della prevenzione, facendo  leva
sulla vocazione generale [...)» dell'art. 10 decreto legislativo cit.
(Sez. 5, n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., non mass.). 
    Tuttavia, una tale interpretazione  costituzionalmente  orientata
del combinato disposto degli articoli 10 e 27, decreto legislativo n.
159 del 2011 darebbe origine a «un conflitto potenziale che,  quindi,
imporrebbe in ogni caso di rimettere la questione alle Sezioni Unite»
(Sez. 5, n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., cit.). 
    La  Sezione  rimettente,  quindi,  ha  ritenuto  inevitabile   la
rimessione alle Sezioni Unite. 
    1.9. Con decreto del 30 ottobre  2025,  il  Primo  Presidente  ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne  ha  disposto  la
trattazione all'odierna udienza camerale 
    1.10. Il 30 gennaio 2026,  l'Avvocato  generale  della  Corte  di
cassazione ha depositato la sua requisitoria. 
    L'Avvocato generale ha premesso che l'ambito  nel  quale  occorre
collocare   l'intervento   delle   Sezioni   Unite   e'    delimitato
dall'ordinanza, emessa il 4 aprile 2025, con cui la Corte di  appello
di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca presentata
da F. R. quale titolare della ditta individuale  ...,  censurata  con
l'atto di impugnazione in esame. 
    In questa cornice,  ha  evidenziato  che  i  punti  nodali  della
questione sottoposta alle Sezioni Unite  sono  rappresentati  da  due
profili ermeneutici. 
    Occorre, innanzitutto, valutare l'ammissibilita' del ricorso  per
cassazione, che comporta il vaglio della legittimazione  a  ricorrere
di F. R. , quale titolare della ditta individuale ... . 
    Occorre,  inoltre,  valutare  la   possibilita'   che   l'istanza
presentata da F. R. alla Corte di appello di Roma possa  qualificarsi
quale intervento del terzo interessato, ai sensi dell'art. 23,  comma
2, decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    La rilevanza di tali profili ha  indotto  l'Avvocato  generale  a
chiedere l'affermazione di quattro principi di  diritto,  riguardanti
l'impugnazione dei provvedimenti di reiezione in esame; la competenza
a fissare l'udienza di cui all'art. 23 decreto legislativo n. 159 del
2011; le conseguenze dell'estromissione  del  terzo  interessato  dal
sequestro; la proposizione di un incidente di esecuzione da parte del
terzo rimasto estraneo al giudizio sulla confisca. 
    L'Avvocato generale, infine, ha  chiesto  l'inammissibilita'  del
ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di
Roma il 4 aprile 2025. 
    1.11. Il 16  febbraio  2026,  l'avv.  Francesco  Sinopoli,  quale
difensore di fiducia di F. R. , ha depositato memoria di replica. 
    Con tale memoria ha ribadito la legittimazione processuale di  F.
R. quale titolare della ditta individuale ... , operante  nel  Centro
commerciale ... di ... . 
    Ha,  inoltre,   rappresentato,   che   l'omessa   citazione   del
ricorrente, pur imposta dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo n.
159 del 2011, ne aveva determinato  l'illegittima  estromissione  dal
procedimento di prevenzione patrimoniale. 
    La   difesa    del    ricorrente,    pertanto,    ha    insistito
nell'accoglimento del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. La questione di diritto. 
    La questione di diritto per la quale il ricorso proposto da F. R.
e' stato rimesso alle Sezioni Unite e' la seguente: «Se, in  tema  di
impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito  dell'intervenuta
modifica dell'art. 27 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159,  per  effetto  della  legge  17  ottobre  2017,   n.   161,   il
provvedimento  di  rigetto  dell'istanza  di  revoca  del   sequestro
prodromico  alla  confisca  sia  inoppugnabile  oppure  possa  essere
contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso
alla corte d'appello o in cassazione secondo la  disciplina  generale
di cui all'art. 10 decreto legislativo n. 159 del 2011». 
    2. La rilevanza. 
    Al fine di dar conto della rilevanza della questione, occorre, in
via preliminare, soffermarsi sul contrasto interpretativo che ha reso
necessario l'intervento delle Sezioni Unite. 
    Sulla questione  in  esame  si  contrappongono  due  orientamenti
ermeneutici. 
    2.1. Secondo un primo orientamento, avverso il  provvedimento  di
diniego della richiesta  di  revoca  del  sequestro  prodromico  alla
confisca di prevenzione, deve ritenersi ammissibile  la  proposizione
di un'opposizione, azionata ex art. 667, comma 4, codice di procedura
penale (Sez. 6, n. 51806 del 25 ottobre 2018, ... s.r.l., cit.;  Sez.
2, n. 4729 del 16 gennaio 2018, ..., cit.). 
    Nella pronuncia piu' rappresentativa di tale orientamento, che si
concludeva con la conversione in opposizione dell'originario  ricorso
per cassazione, espressa da Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio 2018,  ...
, cit., si evidenziava che «con la legge numero 161  del  17  ottobre
2017, entrata in vigore in epoca  successiva  alla  proposizione  del
presente ricorso, l'articolo 27 del decreto legislativo  n.  159/2011
e' stato parzialmente modificato nel  senso  che  e'  stato  ampliato
l'ambito dei provvedimenti appellabili,  prevedendo  l'appello  anche
per i provvedimenti con cui viene applicato,  negato  o  revocato  il
sequestro». 
    Si evidenziava, al  contempo,  che  il  rigetto  dell'istanza  di
«revoca del sequestro [ ...] non  e'  espressamente  previsto  tra  i
detti  provvedimenti  appellabili,  pertanto,  deve   ritenersi   che
continuino  a  trovare  applicazione  i  [...]  principi  di  diritto
enunciati da  questa  Corte  [  ...]»  nel  vigore  della  previgente
disciplina dell'art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    Discendeva da  tali  premesse  testuali  e  sistematiche  che  «i
provvedimenti di  reiezione  dell'istanza  di  revoca  del  sequestro
adottati nel corso della procedura di prevenzione nei  confronti  del
proposto, sono  inoppugnabili»  e  che  «l'unico  rimedio  contro  il
relativo  decreto  e'  l'opposizione,  da  proporre  con   la   forma
dell'incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 4729 del 16  gennaio  2018,
... , cit.). 
    Questa opzione ermeneutica si pone del resto in  continuita'  con
analogo  orientamento  maturato  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 3540 del  29  ottobre
1986, ... , Rv. 174443  -  01)  e  consolidatosi  anteriormente  alla
modifica dell'art. 27, decreto legislativo cit. operata  dall'art.  6
legge n. 161 del 2017 (Sez. 2, n. 4400 del 13 gennaio 2015, ...,  Rv.
262373 - 01; Sez. 2, n. 20237 del 21 aprile 2016, ... , Rv. 266892  -
01). 
    2.2. Il contrapposto orientamento giurisprudenziale  esclude  sia
la  possibilita'  di  impugnazione  del  provvedimento   di   rigetto
dell'istanza di revoca del  sequestro  prodromico  alla  confisca  di
prevenzione, sia la facolta' di attivare lo strumento di cui all'art.
667, comma 4, codice di procedura penale (Sez. 1,  n.  17489  del  14
gennaio 2022, ..., cit.; Sez. 1, n. 37078 dell'8  giugno  2023,  ...,
cit.). 
    Tale opzione interpretativa trae fondamento dall'assenza di norme
che   prevedono   l'impugnazione   del   provvedimento   di   diniego
dell'istanza di revoca del sequestro, che non puo' essere ammessa, in
via interpretativa, in ossequio  al  principio  di  tassativita'  dei
mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 codice di procedura penale.
L'art. 27 decreto legislativo n. 159 del  2011  contiene  infatti  un
elenco  tassativo  delle  impugnazioni   proprie   alle   misure   di
prevenzione patrimoniale. 
    Attraverso «l'intervento legislativo realizzato con legge n.  161
del 2017 (di novellazione del testo dell'art. 27) sono stati indicati
in modo espresso i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale»,
tra i quali «non compare il diniego della revoca del  sequestro,  pur
essendo autonomamente impugnabili (con  l'appello)  il  provvedimento
applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del  sequestro,
il provvedimento di revoca del sequestro» (Sez. 1, n.  17489  del  14
gennaio 2022, ..., cit.). 
    Ne'  e'  possibile  riconoscere  all'interprete  la  facolta'  di
individuare   soluzioni   alternative   a   quella   che   presuppone
l'applicazione rigorosa del principio di tassativita'  dei  mezzi  di
impugnazione nel procedimento  di  prevenzione  patrimoniale,  atteso
che, nel caso in esame, non e' ravvisabile alcuna  lacuna  normativa,
che legittimerebbe un'interpretazione analogica di natura adeguatrice
da parte della Corte di legittimita' (Sez. 1, n. 17489 del 14 gennaio
2022, ..., cit.). 
    Ne discende che, secondo questa opzione, deve «escludersi che  la
mancata previsione della appellabilita' del  diniego  di  revoca  del
sequestro possa essere ritenuta una "svista" del legislatore, tale da
imporre   interpretazioni    correttive»,    che,    inevitabilmente,
finirebbero per  manipolare  la  consapevole  volonta'  dello  stesso
legislatore, univocamente orientata a escludere  la  possibilita'  di
impugnare il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro,  allorche'
il  nuovo  quadro  normativo  ha  inteso  affidare  la  tutela  degli
interessi delle parti  private  esclusivamente  «alla  previsione  di
autonoma impugnabilita'  del  provvedimento  genetico,  vera  novita'
introdotta con la novellazione del 2017» (Sez. 1,  n.  17489  del  14
gennaio 2022, ..., cit.). 
    2.3. L'ordinanza di rimessione segnala peraltro -  richiamando  i
principi affermati da Sez. U, n. 46898 del 26  settembre  2019,  ...,
Rv.  277156  -  01  -  che  «alla  luce  della  incompletezza   della
disciplina, potrebbe ipotizzarsi uno  sforzo  per  riempire,  in  via
interpretativa,  i  vuoti   lasciati   dal   legislatore   collegando
l'impugnabilita'  del  provvedimento  [...]   all'art.   10   decreto
legislativo n. 159 del 2011,  cosi'  da  riequilibrare  le  posizioni
delle parti». 
    Tuttavia, nella stessa ordinanza, si e' opportunamente  osservato
che l'interpretazione analogica di natura adeguatrice  dell'art.  27,
comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011, operata alla  luce  dei
criteri ermeneutici di cui al combinato disposto degli articoli 12  e
14 preleggi, entrerebbe «in  conflitto  con  i  principi  consolidati
delle sezioni semplici, ingenerando un conflitto potenziale  che,  in
ogni caso, rende necessario il ricorso alle Sezioni Unite»  (Sez.  5,
n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., cit.). 
    2.4.  Questo  Collegio  allargato  ritiene   che   l'orientamento
descritto  al  paragrafo  2.2.  sia  fondato  sull'inequivoco  tenore
letterale del vigente art. 27 decreto legislativo n. 159 del  2011  e
su convergenti ragioni sistematiche. 
    Va premesso che, in materia di prevenzione, sono applicabili - in
virtu' dell'espresso rinvio operato dal comma 4 dell'art. 10  decreto
legislativo n. 159 del 2011  e  fatte  salve  le  specificita'  della
disciplina di settore -  le  disposizioni  del  codice  di  procedura
penale  riguardanti  la  proposizione  e  la  decisione  dei  ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.  Risulta  dunque
richiamata anche la  disposizione  di  cui  all'art.  680  codice  di
procedura  penale,  il  cui  comma  3  prescrive  l'osservanza  delle
«disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute  negli  articoli
da 568 a 592  codice  di  procedura  penale.  Tra  tali  disposizioni
trovano dunque applicazione sicura nel procedimento di prevenzione  -
in quanto non derogate dalla  specifica  disciplina  contenuta  nello
stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 - le  regole  in  tema  di
tassativita'  delle  impugnazioni,  legittimazione  e   interesse   a
impugnare enunciate dell'art. 568  codice  di  procedura  penale.  Ne
consegue che anche le ipotesi di inammissibilita'  dell'impugnazione,
anch'esse  tassative,  sono  perimetrate  dall'art.  591  codice   di
procedura penale intorno ai canoni di mancanza di legittimazione o di
interesse, non impugnabilita' del provvedimento, assenza  o  assoluta
genericita' dei motivi, tardivita', rinunzia. 
    2.5.  La   pacifica   applicabilita'   al   sotto-sistema   della
prevenzione del principio di tassativita' dei «casi» e dei «mezzi» di
impugnazione enunciato dal comma 1 dell'art. 568 codice di  procedura
penale richiede che il legislatore abbia definito tali casi e  mezzi,
ferma restando la possibilita' per l'interprete (Sez.  U.,  n.  46898
del 26 settembre 20219, ..., cit.) di individuare,  se  assolutamente
necessario, eventuali «sviste» del legislatore  colmabili  attraverso
un'interpretazione in via analogica o, comunque, sistematica, purche'
non esorbitante dal perimetro  dell'univoco  tenore  lessicale  delle
norme applicabili. 
    2.6. Orbene, l'art. 27,  decreto  legislativo  n.  159  del  2011
risultante dall'intervento legislativo realizzato dall'art. 6,  legge
n.  161  del  2017  ha  indicato  in  modo  espresso  e  compiuto   i
provvedimenti impugnabili  nel  campo  delle  misure  di  prevenzione
patrimoniali. Cio' ha  fatto,  per  quanto  rileva  in  questo  caso,
aggiungendo alla previgente formulazione  di  quella  disposizione  i
provvedimenti di applicazione e di diniego  del  sequestro  (oltre  a
quelli di  confisca  anche  qualora  non  sia  stato  precedentemente
disposto  il  sequestro),  essendo  gia'   in   precedenza   prevista
l'impugnazione del procedimento di revoca del sequestro. 
    Dunque, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art.
27, tra i  provvedimenti  soggetti  a  impugnazione  non  compare  il
diniego  della  revoca  del  sequestro,  pur  essendo   autonomamente
impugnabili (con ricorso alla corte di appello e  successivo  ricorso
in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 10  decreto
legislativo  n.  159  del  2011)  il  provvedimento  applicativo  del
sequestro, quello reiettivo della richiesta di sequestro e quello  di
revoca del sequestro. 
    Tali  conclusioni  risultano  avvalorate  dal  tenore   letterale
dell'art. 27, comma 2, decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  che
prevede unicamente per i provvedimenti descritti nel precedente comma
1 («contro detti provvedimenti») l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 10 relative alle  impugnazioni  delle  misure  personali
applicate dall'autorita' giudiziaria. 
    Converge  nella  medesima  direzione  il  comma  3  dello  stesso
articolo 27,  che  disciplina  l'esecutivita'  dei  provvedimenti  di
revoca del sequestro, differendola di dieci giorni rispetto alla loro
comunicazione alle parti  e  attribuendo  al  pubblico  ministero  la
facolta' di chiederne alla corte di appello  la  sospensione  fino  a
quando nel  procedimento  di  prevenzione  non  intervenga  pronuncia
definitiva in ordine al sequestro, salvo revoca da parte del  giudice
che procede. 
    Tale articolato meccanismo, specifico al provvedimento di  revoca
del sequestro, rende evidente  che  allorche'  nei  primi  due  commi
dell'art. 27 ci si riferisce - espressamente o per richiamo - a  quel
tipo di provvedimento, il legislatore  non  ha  inteso  ricomprendere
nella stessa categoria anche la statuizione del giudice che neghi  la
restituzione del bene sequestrato su richiesta del proposto o  di  un
terzo. Quest'ultimo tipo di provvedimento e'  infatti  sottoposto  al
regime ordinario di esecutivita'  che  lascia  invariato  il  vincolo
cautelare. Inoltre, va sottolineato che il pubblico ministero non  ha
un proprio interesse a impugnare il diniego  della  revoca  richiesta
dalle  parti  private,  con  la  conseguenza  che  il  secondo  comma
dell'art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011, quando utilizza  la
locuzione  «detti  provvedimenti»,  si   riferisce   proprio   -   ed
esclusivamente - al provvedimento di «revoca del sequestro». 
    Pertanto, alla stregua della rinnovata  e  specifica  definizione
del catalogo dei provvedimenti suscettibili di  impugnazione  operata
con la novella del 2017, la giurisprudenza di  legittimita'  ha  dato
continuita' a quella, costante, che in precedenza aveva  escluso  dal
novero  dei  provvedimenti  impugnabili  il  diniego  di  revoca  del
sequestro (vedi, le decisioni citate ai precedenti paragrafi  2.1.  e
2.2.,  tutte  nel  senso  dell'inoppugnabilita'   dei   provvedimenti
reiettivi delle istanze di revoca del sequestro). 
    2.7. L'inoppugnabilita' dei provvedimenti di  diniego  di  revoca
del sequestro - come correttamente rilevato da Sez. 1, n.  17489  del
14 gennaio 2022, .., cit. e Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ...,
cit. - lungi dal rappresentare una svista, costituisce una  soluzione
normativa frutto di una consapevole scelta. 
    La «mini-riforma» del 2017 ha infatti ampliato, come si e' visto,
il perimetro dei  provvedimenti  riguardanti  misure  di  prevenzione
patrimoniali suscettibili di impugnazione ai sensi dell'art.  27.  La
tutela degli interessi delle parti private destinatarie del sequestro
e'  ora  affidata  alla  previsione  di  autonoma  impugnazione   del
provvedimento  genetico  del   vincolo   cautelare.   Al   contrario,
nell'ottica  legislativa,  l'eventuale  provvedimento   negativo   si
risolve nel mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilita' -
in attesa  della  pronuncia  sulla  domanda  di  confisca,  anch'essa
impugnabile - che il legislatore ha valutato, nel dispiegamento della
discrezionalita' che  gli  e'  propria,  non  richiedere  autonoma  e
specifica tutela in sede di impugnazione (cosi', correttamente,  Sez.
1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit.) 
    2.8. Proprio  perche'  l'inoppugnabilita'  del  provvedimento  di
diniego di revoca del sequestro  e'  frutto  di  una  precisa  scelta
legislativa, l'applicazione delle disposizioni generali  in  tema  di
impugnazioni (di cui si e' detto al precedente  punto  2.2.),  ed  in
particolare del principio di  tassativita'  affermato  all'art.  568,
comma 1, codice di procedura penale,  preclude  la  possibilita'  che
l'eventuale impugnazione possa essere  convertita  -  o  diversamente
qualificata - in opposizione rivolta in sede  esecutiva  allo  stesso
giudice che ha emesso il provvedimento, cosi' da attivare la sequenza
di cui all'art. 667, comma 4, codice di procedura penale  e,  quindi,
dell'art. 666 codice di procedura penale,  con  portata  rivalutativa
del provvedimento emesso a conclusione  della  fase  di  opposizione;
provvedimento a sua volta ricorribile per cassazione,  ex  art.  666,
comma 6, codice di procedura penale, sia pure -  al  pari  di  quanto
disposto  in  materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniali  dal
combinato disposto dagli articoli 27, commi 1 e 2,  e  10,  comma  3,
decreto legislativo n. 159 del  2011 -  per  la  sola  violazione  di
legge. 
    Va quindi superato l'orientamento maturato  prima  della  novella
recata dalla legge n. 161 del 2017 (tra le altre, Sez.  2,  n.  20237
del 21 aprile 2016, ..., cit.)  e  confermato  anche  successivamente
(Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio 2018, ..., cit.; Sez. 6, n. 51806 del
25  ottobre  2018,  ...,  cit.),  secondo  il  quale,  in   tema   di
impugnazione delle misure di prevenzione, avverso i provvedimenti  di
reiezione  dell'istanza  di   revoca   del   sequestro   e'   ammessa
l'opposizione,   innanzi   allo   stesso   giudice,    nelle    forme
dell'incidente di esecuzione. 
    Va al riguardo ribadito che «la  giurisprudenza  elaborata  prima
della vigenza del codice antimafia - e mantenuta  sino  alla  vigenza
della legge n. 161 del 2017 - tendeva a rendere "rivedibile", tramite
la benevola interpretazione delle disposizioni in tema  di  incidente
di esecuzione (istituto  che  presuppone  tendenzialmente  l'avvenuta
formazione del  giudicato)  lo  stesso  provvedimento  "genetico"  di
sequestro  dei   beni,   oggi   autonomamente   impugnabile   tramite
proposizione dell'appello»  (cosi',  testualmente,  e  correttamente,
Sez. 1, n. 17489 del 14 gennaio 2022, ..., cit.) 
    La necessita', avvertita prima della legge n. 161  del  2017,  di
consentire un controllo giurisdizionale sulla imposizione del vincolo
cautelare non e' meccanicamente  sovrapponibile,  in  relazione  alla
nuova disciplina, con riferimento al provvedimento che,  disposto  il
sequestro, determina solamente il mantenimento, in  via  provvisoria,
della sua efficacia, senza mutare lo  status  quo.  La  tutela  degli
interessi incisi dal sequestro e' infatti ora, come si e' gia' visto,
«affidata essenzialmente alla previsione dell'autonoma impugnabilita'
del provvedimento  genetico,  dato  costituente  l'effettiva  novita'
introdotta con la modifica del 2017» (cosi', testualmente Sez. 1,  n.
37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit.). 
    Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente, in linea con  quanto
evidenziato da Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit., che la
scelta «di espungere  il  provvedimento  di  diniego  di  revoca  del
sequestro  dal  novero  dei  provvedimenti  impugnabili   [...]»   e'
espressione  «della  discrezionalita'  legislativa  [  ...]»  e   non
consente di ritenere esperibile,  a  tutela  del  terzo,  il  rimedio
dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, codice di procedura
penale. 
    2.9.  L'analisi  fin  qui  svolta  conduce  all'enunciazione  del
seguente  principio  di  diritto,  in  linea  con  il  secondo  degli
orientamenti esaminati: «In tema  di  impugnazione  delle  misure  di
prevenzione, a seguito dell'intervenuta  modifica  dell'art.  27  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della  legge
17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza  di
revoca del sequestro prodromico  alla  confisca  e'  inoppugnabile  e
avverso  detto   provvedimento   non   e'   esperibile   il   rimedio
dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, codice di procedura
penale». 
    Alla luce di tale principio di diritto  si  pongono  i  dubbi  di
legittimita' di seguito descritti, dubbi  non  superabili  attraverso
gli strumenti offerti dall'interpretazione adeguatrice. 
    3. L'impraticabilita' di un'interpretazione adeguatrice. 
    L'orientamento  accolto  da  queste  Sezioni  Unite  che  ritiene
inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca  del
sequestro, sebbene rispettoso  del  tenore  testuale  e  della  ratio
ispiratrice della modifica dell'art. 27 decreto  legislativo  n.  159
del 2011 da parte dell'art. 6 legge n. 161 del  2017,  determina  una
disparita' di trattamento tra il  terzo  interessato  e  il  pubblico
ministero, che incide sulla coerenza interna delle  forme  di  tutela
riconosciute alle parti del procedimento di prevenzione patrimoniale,
oltre che sugli ulteriori parametri di seguito esaminati. 
    Si tratta, allora, di verificare se la  ratio  legis  sottostante
alla modifica dell'art. 27, comma 1, decreto legislativo n.  159  del
2011  da  parte  dell'art.  6  legge  n.  161   del   2017   consenta
un'interpretazione  analogica  di  natura  adeguatrice  della   norma
novellata ovvero imponga  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale
della questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite. 
    3.1. A favore della soluzione ermeneutica tendente  a  sottoporre
l'art.  27,  comma  1,  decreto  legislativo  n.  159  del   2011   a
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica, giustificata  dal
combinato disposto degli articoli 12  e  14  preleggi,  funzionale  a
eliminare  le  discrasie  normative  relative  all'impugnazione   del
diniego dell'istanza di revoca del  sequestro  prodromico  presentata
dal terzo interessato, sembra  militare  Sez.  U,  n.  46898  del  26
settembre 2018, ..., cit. 
    Con questa pronuncia, le Sezioni Unite, rielaborando  i  principi
affermati da Sez. U, n. 20215 del 23 febbraio 2017, ... , Rv.  269590
- 01, pur ribadendo la rilevanza del principio  di  tassativita'  dei
mezzi di impugnazione nel procedimento di  prevenzione  patrimoniale,
affermavano che l'art. 27, comma 1, decreto legislativo  n.  159  del
2011, relativamente all'impugnazione del  provvedimento  con  cui  il
tribunale nega l'applicazione del controllo giudiziario richiesto  ex
art.  34-bis,   comma   6,   decreto   legislativo   cit.,   lasciava
all'interprete uno spazio che era «doveroso occupare, col ricorso  al
principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure
di prevenzione, che e' quello elaborato nell'art. 10 [...]». 
    Si riteneva, infatti, l'art. 10 decreto legislativo  n.  159  del
2011 «norma generale di impugnazione,  anche  per  il  merito,  delle
misure  di   prevenzione   personale,   ma   estensibile   anche   ai
provvedimenti in tema  di  misure  di  prevenzione  patrimoniale  che
rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente,  analoghe
ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» (Sez. U, n. 46898  del
26 settembre 2019, ..., cit.). 
    Le    Sezioni    Unite,    pertanto,    ritenevano    ammissibile
un'interpretazione adeguatrice  di  natura  analogica  dell'art.  27,
comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011 per  colmare  le  lacune
normative riscontrate con riferimento  all'impugnazione  del  diniego
dell'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis,
comma 6, decreto legislativo cit. 
    Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'interpretazione adeguatrice di
natura analogica del novellato art. 27, comma 1, decreto  legislativo
n. 159 del 2011, prefigurata da Sez. U, n.  46898  del  26  settembre
2019, ...,  cit.,  non  puo'  trovare  applicazione  per  il  rigetto
dell'istanza di revoca del  sequestro  prodromico  alla  confisca  di
prevenzione, ostandovi i criteri ermeneutici stabiliti dagli articoli
12 e 14 preleggi. 
    L'interpretazione adeguatrice di natura analogica di  una  norma,
infatti,  deve  escludersi,  laddove  il   tenore   letterale   della
disposizione non consenta di applicarla  nel  rispetto  dell'art.  14
preleggi. Ne consegue che quando l'interpretazione letterale propone,
come nel caso dell'art. 27, comma 1, decreto legislativo n.  159  del
2011, un significato normativo univoco, non e' possibile intrepretare
la norma facendo leva sui  criteri  esegetici  offerti  dall'art.  14
preleggi. 
    3.2. Esemplari, da questo punto di  vista,  appaiono  i  principi
affermati nella sentenza della Corte costituzionale 18 gennaio  2024,
n.  5,  che  si  e'  pronunciata  sulla  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ., in  riferimento
agli articoli 2, 3, 10 e 30 Cost. 
    In questo caso,  la  Corte  costituzionale  riteneva  fondata  la
questione sollevata, per violazione dell'art.  2  Cost.,  dichiarando
«l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  291,  primo  comma,  del
codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non
consente al giudice di ridurre,  nei  casi  di  esigua  differenza  e
sempre che sussistano motivi  meritevoli,  l'intervallo  di  eta'  di
diciotto anni fra adottante e adottando» (Corte cost., sent. n. 5 del
2024). 
    Tale conclusione, secondo il giudice delle  leggi,  si  imponeva,
perche' ogni altra  soluzione  esegetica  si  sarebbe  posta  in  una
direzione contraria  al  significato  univoco  dell'art.  291,  primo
comma, cod. civ., il cui tenore letterale non permetteva il ricorso a
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica. 
    Nella stessa direzione, si muove la sentenza 4  luglio  2024,  n.
148, pronunciata dalla Corte costituzionale a seguito di un'ordinanza
di rimessione delle Sezioni Unite civili della Corte  di  cassazione,
che sollevava la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
230-bis, primo e terzo comma, cod. civ., in riferimento agli articoli
2,  3,  4,  35  e  36  Cost.,  9  CDFUE,  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 12 CEDU. 
    Anche  in  questo  caso,  la  Corte   costituzionale   dichiarava
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma,  cod.
civ., nella parte  «in  cui  non  prevede  come  familiare  anche  il
"convivente di fatto" e come impresa familiare quella  cui  collabora
anche il  "convivente  di  fatto"».  In  via  consequenziale,  veniva
dichiarata anche «l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  230-ter
cod. civ.» (Corte cost., sent. n. 148 del 2024). 
    Un'interpretazione diversa dell'art. 230-bis, terzo  comma,  cod.
civ., infatti, non era consentita  dal  tenore  letterale  inequivoco
della norma censurata, che  non  contemplava,  quale  componente  del
nucleo familiare, il convivente di fatto e, quale impresa  familiare,
quella cui collaborava tale soggetto. 
    A ben vedere, in una direzione interpretativa  analoga  a  quella
prefigurata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 5 e  n.  148
del 2024 si era gia' espressa Sez. U, n. 32938 del 19  gennaio  2023,
L., Rv. 284993 - 01, che, nel silenzio della  legge,  aveva  ritenuto
inoppugnabile  il  provvedimento  con  cui  il  giudice  dell'udienza
preliminare rigetta la richiesta di dissequestro dei beni  sottoposti
a sequestro probatorio. 
    Per risolvere la  questione  interpretativa  sottoposta  al  loro
vaglio chiarificatore,  le  Sezioni  Unite,  richiamando  i  principi
affermati da Sez. U, n. 11 del 19 maggio 1999, ..., Rv. 213494 -  01,
rilevavano  che  non  era  consentita  l'impugnazione   del   diniego
dell'istanza  di  restituzione  dei  beni  sottoposti   a   sequestro
probatorio pronunciato  dal  giudice  dell'udienza  preliminare,  non
essendo  espressamente  previsto,  a  tale   scopo,   alcun   rimedio
processuale. 
    A sostegno di queste conclusioni, si evidenziava,  con  argomenti
assolutamente pertinenti alla questione che si sta affrontando, sotto
il profilo  dell'applicazione  dei  criteri  interpretativi  previsti
dagli articoli 12  e  14  preleggi  all'art.  27,  comma  1,  decreto
legislativo n. 159 del 2011, che il «principio costituzionale di  cui
all'articolo 101, secondo comma,  Cost.,  non  si  limita  a  sancire
l'indipendenza esterna  ed  interna  dei  giudici,  ma  introduce  un
principio di legalita'  processuale  che  si  traduce  [  ...]  nella
fedelta' del giudice al tenore letterale della disposizione normativa
quale canone fondamentale di interpretazione cui  si  deve  attenere»
(Sez. U, n. 32938 del 19 gennaio 2023, L., cit.). 
    3.3. Facendo applicazione dei principi richiamati,  la  soluzione
che prefigura la possibilita' di  un'interpretazione  adeguatrice  di
natura analogica dell'art. 27, comma 1, decreto  legislativo  n.  159
del  2011,  per   risolvere   il   problema   dell'impugnazione   del
provvedimento di  reiezione  dell'istanza  di  revoca  del  sequestro
prodromico presentata dal terzo, non risulta percorribile. 
    Osta, infatti, a una tale soluzione il tenore letterale dell'art.
27, commi 1, 2, 3 e 3-bis decreto legislativo n. 159 del 2011,  cosi'
come modificato dall'art. 6 legge n. 161 del  2017,  con  cui  si  e'
innovato il  sistema  delle  impugnazioni  proprio  della  misura  di
prevenzione  patrimoniale  della  confisca  (Titolo  II,   Capo   II)
apportando,  sulla  scorta  delle  proposte  suggerite   da   diverse
Commissioni ministeriali, una meditata modifica al regime previgente,
anche per effetto e con riferimento al richiamo operato  dal  secondo
comma dell'art. 27 alle impugnazioni previste  dall'art.  10  decreto
legislativo cit. per le misure  di  prevenzione  personali  applicate
dall'autorita'  giudiziaria  (Titolo  I,  Capo   II,   Sezione   II).
L'esorbitanza dal perimetro di significato di tali disposizioni - del
resto coerente con la loro collocazione e la loro esegesi sistematica
- comporterebbe un'applicazione contra legem delle norme controverse,
alla luce dei criteri interpretativi di  cui  al  combinato  disposto
degli articoli 12 e 14 preleggi. 
    Conclusioni, queste, rafforzate dalla considerazione del «valore»
delle decisioni di accoglimento della  Corte  costituzionale:  invero
«le esigenze di certezza,  particolarmente  avvertite  nella  materia
processuale,» convergono nell'attribuire alla pronuncia additiva  del
giudice delle leggi i connotati di «un rimedio funzionale alle citate
esigenze» (Corte cost., sent. n. 45 del 2023). 
    Nel caso di specie, inoltre, la risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  27,  commi  1  e  2,  decreto
legislativo  n.  159  del  2011  e'  rilevante  per   la   decisione,
controvertendosi della declaratoria di  inammissibilita'  pronunciata
dalla Corte di appello di Roma  il  4  aprile  2025  sull'istanza  di
revoca del sequestro prodromico alla confisca di  prevenzione  emesso
dalla stessa Corte il 29 novembre 2022, presentata da F. R. . Ne'  e'
dubitabile che, nel nostro  caso,  le  disposizioni  censurate  siano
applicabili «nel giudizio a quo e che la  pronuncia  di  accoglimento
possa incidere sull'esercizio della funzione  giurisdizionale,  anche
soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene  la
decisione  del  processo  [  ...]»,  come  evidenziato  dalla   Corte
costituzionale nella sentenza 18 luglio 2024, n. 135. 
    3.4. In definitiva, escludendo la possibilita' che  F.  R.  possa
impugnare la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di  revoca
controversa, la sua posizione, pur se in ipotesi pesantemente  incisa
dal sequestro adottato nei confronti del proposto ...  ,  riceverebbe
una tutela inadeguata  e  irragionevolmente  asimmetrica  rispetto  a
quella riconosciuta al pubblico ministero dall'art. 27, commi 1 e  2,
decreto legislativo n. 159 del 2011, la cui applicazione al  caso  di
specie impone di ritenere la questione di legittimita',  anche  sotto
questo profilo, rilevante, in linea con  i  parametri  affermati,  in
tempi recenti, dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent.  n.  80
del 2024; Corte cost., sent. n. 50 del 2024). 
    4. La non manifesta infondatezza. 
    4.1.  Nella  cornice  descritta  nei  paragrafi  precedenti,   e'
incontroverso  che  se  il  giudice  della  prevenzione  accoglie  la
richiesta di revoca presentata dal terzo, il pubblico ministero  puo'
impugnare il provvedimento con il rimedio processuale riconosciutogli
dall'art. 27, commi 1 e 2,  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.
Diversamente,  se  il  giudice  della  prevenzione  ritiene  di   non
accogliere l'istanza di revoca  del  sequestro  avanzata  dal  terzo,
questi non dispone di strumenti idonei a rimuovere  il  provvedimento
reiettivo pronunciato nei suoi confronti. 
    Questa asimmetria processuale assume un elevato rilievo negativo,
atteso che - fino a quando non viene assorbito dalla confisca, il che
si verifica solo con il passaggio in giudicato del provvedimento  che
la dispone - il titolo posto a fondamento dello spossessamento  della
parte privata e' costituito unicamente dal sequestro, come  affermato
da questa Corte fin da Sez. U, n. 48126 del 20 luglio 2017, ...,  Rv.
270938  -  01.  Misura  cautelare,  quest'ultima,  che,  dunque,   e'
suscettibile di incidere, significativamente e per un rilevante lasso
temporale, sulla piena disponibilita' dei beni da parte dell'istante. 
    Ne' l'autonoma  impugnabilita'  della  confisca  di  prevenzione,
conclusa la  fase  cautelare  instaurata  con  il  sequestro,  tutela
adeguatamente l'interesse della parte privata a ottenere la rimozione
immediata del  vincolo  provvisorio,  che,  anche  dopo  l'intervento
novellatore del 2017, e' rimasto sprovvisto di un  rimedio  idoneo  a
contrastare il diniego di revoca del sequestro. 
    D'altra parte, la  rimessione  al  giudice  delle  leggi  risulta
inevitabile, tenuto conto della giurisprudenza  costituzionale,  che,
con affermazione di portata generale anche se  riferita  al  processo
penale, ha avuto modo di rimarcare  che  il  potere  di  impugnazione
«viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto
di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza  di
fronte a sollecitazioni di segno inverso» (Corte cost., sent.  n.  26
del 2007). 
    4.2. Le conclusioni circa la  non  manifesta  infondatezza  della
questione in esame sembrano avvalorate dai principi  affermati  nella
sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, n. 24,  con  cui
veniva dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale  dell'art.
1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  dell'art.  19,  legge  22  maggio
1975, n. 152; degli articoli 4, comma 1, lettera  c),  e  16  decreto
legislativo n. 159 del 2011. 
    Con questa pronuncia, il giudice delle leggi, prendendo le  mosse
dalla sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 1980, n. 177  e
muovendosi nel solco delineato da Sez. U, n. 4880 del 29 giugno 2014,
dep. 2015, ..., Rv.  262605  -  01,  evidenziava  che  le  misure  di
prevenzione  patrimoniale,  pur  non  avendo  natura   sanzionatoria,
connotandosi  per  il  perseguimento  di  obiettivi   ripristinatori,
incidono «pesantemente sui diritti  di  proprieta'  e  di  iniziativa
economica, tutelati a livello costituzionale (articoli 41 e 42 Cost.)
e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)» (Corte cost., sent. n. 24
del 2019). 
    Si evidenziava, al contempo, che le misure ablatorie, proprio per
la loro attitudine a incidere su beni  di  rilievo  costituzionale  e
convenzionale, soggiacevano «al combinato disposto delle garanzie cui
la Costituzione e la  stessa  CEDU  subordinano  la  legittimita'  di
qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente
-: a) la sua previsione attraverso una legge (articoli 41 e 42 Cost.)
che possa consentire  ai  propri  destinatari,  in  conformita'  alla
costante giurisprudenza della Corte EDU  sui  requisiti  di  qualita'
della  "base  legale"  della  restrizione,  di  prevedere  la  futura
possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU);  b)
l'essere la restrizione «necessaria» rispetto ai legittimi  obiettivi
perseguiti (art. 1  Prot.  addiz.  CEDU),  e  pertanto  proporzionata
rispetto a tali obiettivi,  cio'  che  rappresenta  un  requisito  di
sistema  anche  nell'ordinamento  costituzionale  italiano  per  ogni
misura   della   pubblica   autorita'   che   incide   sui    diritti
dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonche' c) la necessita'
che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che -
pur non  dovendo  necessariamente  conformarsi  ai  principi  che  la
Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il
processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di  ogni
"giusto" processo garantito dalla legge (articoli 111, primo, secondo
e sesto comma, Cost., e 6 CEDU [ ...]), assicurando in particolare la
piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di  colui  nei  cui
confronti la misura sia richiesta» (Corte  cost.,  sent.  n.  24  del
2019, cit.). 
    Da queste premesse discendeva - in linea con i principi affermati
da Corte EDU, 5 gennaio 2010, contro Italia, n. 4514/07;  Corte  EDU,
15 giugno 1999, ...,  contro  Italia,  n.  38662/97;  Corte  EDU,  22
febbraio 1994, contro Italia, n. 12954/87, richiamati dalla pronuncia
in esame - che, sul piano delle garanzie  giurisdizionali  funzionali
alla tutela dei propri diritti, riconosciuti dal  combinato  disposto
degli articoli 41, 42 della Costituzione e  1  Prot.  add.  CEDU,  il
terzo interessato, quale destinatario di un  provvedimento  ablatorio
che incide significativamente sulla sua sfera  privata,  deve  essere
posto nelle condizioni di potere esercitare le proprie  difese  senza
limitazioni  ingiustificate   e   irragionevoli.   Tali   limitazioni
processuali,  infatti,  si  porrebbero  in   contrasto,   sul   piano
costituzionale, con gli  articoli  3,  secondo  comma,  24,  primo  e
secondo  comma,  e  111,  primo   e   secondo,   Cost.,   sul   piano
convenzionale, con l'art. 6, par. 1, CEDU. 
    Su questi temi, in tempi recenti, Sez. U, n. 30355 del  27  marzo
2025, ... , Rv. 288300 - 01, richiamando i principi  affermati  dalla
Corte costituzionale nella sentenza  n.  24  del  2019,  ribadiva  la
necessita' di garantire, nel rispetto del principio  di  effettivita'
del diritto di difesa, la pienezza dei poteri  processuali  al  terzo
nel procedimento di prevenzione patrimoniale - sia  pure  nei  limiti
delle sue  prerogative,  finalizzate  a  «rivendicare  esclusivamente
l'effettiva titolarita' dei beni confiscati  [...]»  -  incidendo  le
misure ablatorie sui diritti di proprieta' e di iniziativa  economica
di tali soggetti, tutelati dal combinato disposto degli articoli  41,
42 della Costituzione e  1  Prot.  add.  CEDU.  Ne'  potrebbe  essere
diversamente, atteso che in un «giudizio che coinvolge la proprieta',
uno  dei  diritti  fondamentali  del  sistema  giuridico  italiano  e
convenzionale, emerge [ ...] nitida la necessita' di un  accertamento
esaustivo che, in ossequio anche al  principio  di  effettivita'  del
diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori  e
si  fondi  su  un  quadro  circostanziato  che  renda   legittima   e
proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e  dei  terzi
che non abbiano  un  valido  diritto  sui  beni  da  confiscare,  dei
profitti derivanti da attivita' criminali». 
    4.3. Sul piano convenzionale, invece, la scelta di rimettere alla
Corte costituzionale la questione ermeneutica in esame e' corroborata
dai principi affermati nella decisione adottata dalla Corte  EDU  nel
caso ... e altri contro Italia (Corte EDU, ... 25 settembre  2025,  e
altri contro Italia, nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22), nella  quale,
sulla base  di  un'accurata  ricostruzione  del  quadro  normativo  e
giurisprudenziale  nazionale,  valutato  alla  luce   dei   parametri
convenzionali, si giungeva a  importanti  conclusioni  in  ordine  ai
poteri processuali riconosciuti alle parti private  nel  procedimento
di prevenzione patrimoniale. 
    La Corte di Strasburgo, infatti, muovendosi nel solco ermeneutico
delineato, da ultimo, da Corte EDU,  21  gennaio  2025,  ... e  altri
contro Italia, n. 47269/18, §§ 59-76,  osservava  che  le  misure  di
prevenzione patrimoniale richiedono un  apprezzamento  finalizzato  a
verificare se il soggetto inciso abbia beni la cui origine lecita non
puo' essere dimostrata. Il perseguimento di  questi  obiettivi  rende
evidente  che  le  misure  ablatorie  non  perseguono  una   funzione
sanzionatoria - come evidenziato  anche  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 24 del 2019, espressamente richiamata sul punto  -,
ma ripristinatoria, presentando connotazioni  che  le  rendono,  latu
sensu, assimilabili agli strumenti giurisdizionali civili finalizzati
a impedire l'arricchimento ingiustificato dei soggetti privati. 
    Da  tale  inquadramento  ripristinatorio  discende  che  i  terzi
interessati, i cui beni sono incisi  da  una  misura  di  prevenzione
patrimoniale, provvisoria o definitiva,  devono  essere  posti  nelle
condizioni di potere esercitare i  propri  diritti  di  difesa  senza
ingiustificate e  irragionevoli  limitazioni.  Il  riconoscimento  di
questi poteri processuali, dunque, e' indispensabile  per  consentire
ai terzi, in ossequio al principio di  effettivita'  del  diritto  di
difesa di cui all'art. 6 CEDU, di  tutelare  adeguatamente  i  propri
diritti di proprieta' e quelli personali di godimento e di iniziativa
economica, garantiti dal combinato disposto  degli  articoli  41,  42
della Costituzione e 1 Prot. add. CEDU, al contrario di quanto sembra
riscontrarsi per il provvedimento di rigetto dell'istanza  di  revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, per  il  quale
l'art. 27, commi 1 e 2, decreto legislativo  n.  159  del  2011,  non
prevede alcun rimedio processuale. 
    Appare, quindi, necessaria la previsione di strumenti  funzionali
ad  assicurare  il  contemperamento  tra  due  esigenze   differenti,
rappresentate, per  un  verso,  dal  raggiungimento  degli  obiettivi
ripristinatori  perseguiti  attraverso  l'adozione  delle  misure  di
prevenzione patrimoniale, per altro verso, dalla tutela  dei  diritti
di  proprieta'  e  di  iniziativa  economica  delle  parti   private,
riconosciuti dagli articoli 41, 42 della Costituzione e 1 Prot.  add.
CEDU, e garantiti, sul piano processuale, dagli articoli 3,  24,  111
della Costituzione e 6 CEDU. 
    D'altra parte, come da tempo ribadito dai Giudici di  Strasburgo,
a proposito della necessita' di contemperare le richiamate  esigenze,
garantendo un'attivazione incisiva ma pienamente legittima dei poteri
ablatori statali nei confronti di soggetti  privati,  la  sottrazione
all'economia illegale di beni di origine criminosa mira a  proteggere
il sistema economico legale e «costituisce l'esercizio di  una  forma
di autorita' statale particolarmente  intensa  [  ...]  che,  purche'
rispettosa dei diritti umani, merita di essere riconosciuta  [  ...]»
(Corte EDU, 25 settembre 2025, e altri contro Italia, cit., § 88). 
    Questo inquadramento delle misure  di  prevenzione  patrimoniale,
inevitabilmente, comporta  la  loro  sottoposizione  a  un  controllo
giurisdizionale  rigoroso  e  rispettoso  dei  poteri   delle   parti
processuali, imponendo che il riconoscimento di un  collegamento  tra
beni e attivita' illecite non sia giustificato da  mere  presunzioni,
ma  sia  sorretto  da  elementi   convergenti,   soprattutto   quando
l'ablazione coinvolga la posizione di terzi estranei al  procedimento
di prevenzione patrimoniale, come, in piu' occasioni, ribadito  dalla
Corte EDU (tra le altre, Corte EDU,  ...  e  ...  contro  Italia,  17
maggio 2011, n. 2024/99; Corte EDU, 4 settembre  2001,  ..., e  altri
contro Italia, n. 57439/99; Corte EDU,  5  luglio  2001,  ...  contro
Italia, n. 52024/99). 
    5.  Le  considerazioni  esposte  impongono   conclusivamente   di
dichiarare rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento
agli articoli 3, 24, 41,  42,  111  e  117,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art.  6  CEDU  e  all'art.  1  Prot.  addiz.  CEDU,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1  e  2,
decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui  non  prevede
l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione. 
    Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11  marzo
1953,  n.  87,  la  sospensione  del   presente   procedimento,   con
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    La Cancelleria, infine, provvedera' alla notifica della  presente
ordinanza alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  con  riferimento  agli
articoli 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo  addizionale  CEDU,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi  1  e
2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte  in  cui
non  prevede  l'impugnazione  del  provvedimento  di  diniego   della
richiesta  di  revoca  del  sequestro  prodromico  alla  confisca  di
prevenzione. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui  all'art.  23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso il 26 febbraio 2026. 
 
                        Il Presidente: Mogini 
 
 
                                    Il componente estensore: Centonze