Reg. ord. n. 84 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 24/04/2026
Tra: F. R.
Oggetto:
Misure di prevenzione – Impugnazioni – Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione – Omessa previsione dell’impugnazione del provvedimento – Asimmetria processuale tra il terzo interessato e il pubblico ministero – Violazione dei principi, anche convenzionali, dell’effettività del diritto di difesa e del giusto processo – Incidenza sui diritti, anche convenzionali, di proprietà e di iniziativa economica.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 06/09/2011
Num. 159
Art. 27
Co. 1
decreto legislativo del 06/09/2011 Num. 159 Art. 27 Co. 2
decreto legislativo del 06/09/2011 Num. 159 Art. 27 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo Art. 1
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo Art. 1
Udienza Pubblica del 8 luglio 2026
rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2026
Ordinanza del 24 aprile 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da F. R..
Misure di prevenzione - Impugnazioni - Sequestro di beni -
Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro
prodromico alla confisca di prevenzione - Omessa previsione
dell'impugnazione del provvedimento.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 27, commi 1 e 2.
(GU n. 20 del 20-05-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni unite penali
composta da:
Stefano Mogini, Presidente;
Salvatore Dovere;
Angelo Caputo;
Vincenzo Siani;
Angelo Capozzi;
Giovanni Liberati;
Giovanni Ariolli
Maria Elisabetta Morosini;
Alessandro Centonze, relatore;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da R.
F. , nato a ... il ...
avverso l'ordinanza emessa il 4 aprile 2025 dalla Corte di
appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona
dell'Avvocato generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto
l'inammissibilita' del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente avv. Francesco
Sinopoli, che ha replicato alle conclusioni dell'Avvocato generale.
Ritenuto in fatto
1. L'iter processuale.
1.1. Il presente procedimento trae origine dall'istanza
presentata congiuntamente, il 10 dicembre 2021, dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, finalizzata a ottenere
l'applicazione delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale,
nei confronti di ..., ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera b),
e 4, comma 1, lettera c), decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
Contestualmente alla richiesta di applicazione delle misure di
prevenzione i pubblici ministeri chiedevano l'adozione di un
provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, ex art. 20,
decreto legislativo n. 159 del 2011.
Con decreto del 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma respingeva
l'istanza di sequestro, fissando l'udienza del 10 ottobre 2022 per la
trattazione della richiesta di applicazione delle misure di
prevenzione, che veniva accolta, come si dira' piu' avanti, con
decreto del 15 aprile 2024.
Con decreto del 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma,
accogliendo l'impugnazione dei pubblici ministeri, disponeva il
sequestro dei beni riconducibili ad ..., anche per interposta
persona. In tale ambito, venivano sequestrati i beni nella
disponibilita' della ditta individuale ... di F. R., ubicata
nell'unita' ... del Centro commerciale ... di (...).
Dopo l'adozione del sequestro, con decreto del 19 aprile 2023, il
Giudice delegato nominato dalla Corte di appello di Roma ordinava lo
sgombero dell'immobile in uso alla ditta individuale ... di F. R., il
quale, a sua volta, il 16 maggio 2023, proponeva reclamo avverso tale
decreto al Tribunale di Roma.
Il reclamo, con decreto del 17 maggio 2023, veniva dichiarato
inammissibile dal Tribunale di Roma, in quanto «mezzo di impugnazione
non previsto dal decreto legislativo n. 159/2011, che prevede ai
sensi dell'art. 40, comma 4, il solo reclamo al giudice delegato
avverso gli atti compiuti dall'amministratore giudiziario in assenza
di autorizzazione scritta del giudice delegato [ ...]».
1.2. Nelle more, investita delle impugnazioni avverso il
sequestro disposto il 29 novembre 2022, la Corte di cassazione,
Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 47767 del 25 ottobre 2023,
dichiarava inammissibile il ricorso di ... e rigettava i ricorsi
presentati da alcuni dei terzi interessati, tra i quali non figurava
F. R.
Nella motivazione della pronuncia, tra l'altro, si affermava che
i terzi interessati avrebbero potuto svolgere le proprie difese
nell'udienza di cui all'art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 159
del 2011, che si sarebbe dovuta celebrare davanti alla Corte di
appello di Roma, la quale aveva disposto il sequestro prodromico alla
confisca di prevenzione.
Si precisava, in proposito, che l'udienza di cui all'art. 23,
comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, per «evidenti ragioni
sistematiche ed anche logiche [ ...]», doveva «essere fissata davanti
al giudice che ha emesso il sequestro e che, per questo, e' nelle
migliori condizioni di valutare le deduzioni dei terzi» (Sez. 2, n.
47767 del 25 ottobre 2023, ... Rv. 285445 - 01).
1.3. A seguito della pronuncia della Corte di cassazione
richiamata, F. R, , che fino a quel momento era rimasto estraneo al
procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di ..., con
istanza del 25 giugno 2024, chiedeva alla Corte di appello di Roma,
quale terzo interessato, la fissazione dell'udienza di cui all'art.
23, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011.
A sostegno dell'istanza, si deduceva che, con il provvedimento di
sequestro adottato il 29 novembre 2022, erano stati sottoposti ad
ablazione una pluralita' di beni, di cui F. R. , nella sua qualita'
di titolare della ditta individuale ... , disponeva legittimamente.
L'istante, conseguentemente, chiedeva la revoca della misura, ex art.
23, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, sia per l'unita'
del Centro commerciale ..., sulla quale asseriva di vantare un
diritto personale di godimento originato da un contratto di affitto
di ramo d'azienda, sia per i beni mobili che si trovavano all'interno
di tale immobile, di proprieta' della ditta individuale ... .
Con decreto del 5 luglio 2024 la Corte di appello di Roma
dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza presentata da F. R.
, poiche' il richiedente non aveva fornito alcuna prova sulla sua
«effettiva posizione».
Il decreto veniva impugnato davanti alla Corte di cassazione,
Quinta Sezione penale, che rigettava il ricorso con la sentenza n.
4743 del 14 novembre 2024.
La Corte di legittimita', ponendosi in consapevole contrasto con
Sez. 2, n. 47767 del 25 ottobre 2023, ... cit., che riguardava il
ricorso proposto da altri soggetti, di cui si e' detto, individuava
nel Tribunale di Roma e non nella Corte di appello di Roma
l'autorita' giudiziaria davanti alla quale doveva essere fissata
l'udienza prevista dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 159
del 2011.
In motivazione la Corte evidenziava che la tutela «del diritto di
difesa del terzo e' chiaramente funzionale alla piu' ampia
assicurazione del contraddittorio nell'ambito della procedura
finalizzata all'applicazione della confisca, che si svolge davanti al
Tribunale [ ...]» (Sez. 5, n. 4743 del 14 novembre 2024, dep. 2025,
... Rv. 289128 - 01).
1.4. Nel frattempo, il procedimento di prevenzione instaurato nei
confronti di ... veniva definito, nel suo primo grado, dal Tribunale
di Roma, con decreto del 15 aprile 2024. Con tale decreto veniva
applicata al proposto la misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e veniva disposta la
confisca dell'unita' ... del Centro commerciale ..., su cui F. R.,
aveva fatto valere un diritto personale di godimento derivante da un
contratto di affitto di ramo d'azienda, e dei beni aziendali che lo
stesso R. vantava essere di proprieta' della ditta individuale ... .
Avverso questo decreto ... e alcuni terzi interessati, tra i
quali non figurava F. R. , proponevano impugnazione davanti alla
Corte di appello di Roma; impugnazione tuttora pendente.
In pendenza di tale giudizio, F. R. con istanza del 15 febbraio
2025, chiedeva alla Corte di appello di Roma, ex art. 23, commi 2 e
4, decreto legislativo n. 159 del 2011, la revoca del sequestro
disposto il 29 novembre 2022 e degli atti consequenziali, adottati in
relazione ai beni di cui asseriva avere la legittimita'
disponibilita'.
La Corte di appello di Roma, investita del ricorso, con ordinanza
emessa il 4 aprile 2025, dichiarava inammissibile l'istanza di
revoca.
La declaratoria di inammissibilita', innanzitutto, veniva
giustificata dal fatto che l'originario sequestro doveva ritenersi
interamente «assorbito dal decreto di confisca emesso dal Tribunale
di Roma il 15 aprile 2024», a conclusione del giudizio di primo
grado, instaurato nei confronti di ... .
Si rilevava, al contempo, che il ricorrente, a sostegno delle sue
pretese, non aveva fornito alcun elemento utile, non avendo «dedotto
ne' provato la sua legittimazione rispetto al procedimento di
prevenzione, non risultando proprietario ne' titolare di altri
diritti reali sull'immobile oggetto di sequestro».
La Corte di appello di Roma, infine, rilevava che F. R. non era
«stato neppure citato a partecipare come terzo interessato nel
procedimento di confisca [...]», dimostrandosi, anche sotto questo
profilo, la sua estraneita' al sequestro, che doveva ritenersi
esclusivamente incidente sulla posizione di ... e dei terzi, tra i
quali non era compreso il ricorrente.
1.5. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il
4 aprile 2025 F. R. , a mezzo dell'avv. Francesco Sinopoli, proponeva
ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui deduceva
violazione di legge, in riferimento agli articoli 10, 11, 20, 23, 24,
27, 28 decreto legislativo n. 159 del 2011, 321, 665, comma 2, codice
di procedura penale, 104 disp. att. codice di procedura penale.
Censurava, in particolare, il provvedimento impugnato laddove
aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del sequestro
prodromico alla confisca di prevenzione disposto in relazione ai beni
riconducibili alla ditta individuale ... di F. R. , sull'erroneo
assunto che il ricorrente non aveva dimostrato la sua legittimazione
rispetto al procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale,
instaurato nei confronti di ...
A sostegno delle deduzioni difensive, evidenziava che il
provvedimento di sequestro, emesso dalla Corte di appello di Roma il
29 novembre 2022 nei confronti di .., aveva determinato sia lo
sgombero dell'immobile dove operava la ditta individuale ... di F. R.
, sia l'apprensione dei beni mobili rinvenuti al suo interno,
elencati nel verbale di ricognizione e immissione in possesso dei
beni sottoposti a sequestro, redatto dal Nucleo di Polizia
economico-finanziaria della Guardia di finanza di Roma il 3 maggio
2023.
Evidenziava, inoltre, che la ditta individuale ... disponeva
legittimamente dell'immobile - per effetto di un contratto di affitto
di ramo d'azienda, stipulato con il gestore pro tempore del Centro
commerciale - ed era la proprietaria dei beni che si trovavano al suo
interno, da cio' derivando la sua legittimazione a chiedere la revoca
del sequestro.
Tuttavia, le richieste avanzate dal ricorrente dopo il suo
spossessamento erano state ritenute inammissibili.
Si chiedeva, pertanto, l'annullamento: 1) dell'ordinanza emessa
dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025; 2) del decreto
emesso dalla Corte di appello di Roma il 29 novembre 2022, con cui
era stato disposto il sequestro prodromico alla confisca; 3) del
decreto emesso dal Giudice delegato nominato dalla Corte di appello
di Roma il 19 aprile 2023 e del decreto adottato dal Tribunale di
Roma il 18 maggio 2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il
reclamo avverso l'originario provvedimento; 4) del decreto emesso
dall'Amministratore giudiziario nominato dalla Corte di appello di
Roma il 3 maggio 2023.
1.6. La Procura generale della Corte di cassazione depositava
requisitoria con la quale chiedeva l'inammissibilita' del ricorso,
deducendo che il ricorrente non aveva dimostrato ne' la sua
legittimazione a ricorrere per cassazione in relazione al sequestro
disposto dalla Corte di appello di Roma con decreto del 29 novembre
2022, ne' la tempestiva impugnazione di tale provvedimento.
1.7. Dopo la requisitoria, la difesa ha depositato una memoria
nella quale si ribadisce l'esistenza dell'interesse a impugnare il
provvedimento della Corte di appello di Roma del 4 aprile 2025, posto
che il ricorrente, a seguito del sequestro disposto il 29 novembre
2022, era stato privato della disponibilita' dei beni riconducibili
alla ditta individuale ..., di cui era il titolare.
Ha dedotto, inoltre, che la legittimazione di R. a ricorrere nel
presente procedimento deriva dalle statuizioni della sentenza della
Corte di cassazione, Quinta Sezione penale (Sez. 5, n. 4743 del 14
novembre 2024, dep. 2025, ... , cit.), che, pronunciandosi
sull'impugnazione proposta avverso il decreto adottato dalla Corte di
appello di Roma il 5 luglio 2024, aveva affermato il diritto del suo
assistito a ricorrere al Tribunale di Roma, ex art. 23, comma 2,
decreto legislativo n. 159 del 2011; diritto che, a tutt'oggi, non
era stato soddisfatto.
1.8. Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 la Quinta Sezione
penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni
Unite penali.
A sostegno della rimessione, ha segnalato l'esistenza di un
contrasto interpretativo in ordine alla possibilita' - a seguito
dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del decreto legislativo n. 159
del 2011, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - di
impugnare, attraverso ricorso alla corte d'appello o alla Corte di
cassazione, secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 decreto
legislativo cit., il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione e, nell'ipotesi
negativa, alla possibilita' che esso sia contestato mediante
incidente di esecuzione.
La Sezione rimettente, quindi, ha passato in rassegna gli
orientamenti giurisprudenziali in contrasto.
Secondo un primo orientamento, avverso il provvedimento di
rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, non suscettibile di
impugnazione, deve ritenersi consentita la proposizione di
un'opposizione, ex art. 667, comma 4, codice di procedura penale. Ne
consegue che l'eventuale ricorso per cassazione, laddove erroneamente
presentato, deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione,
ex art. 568, comma 5, codice di procedura penale, in conformita' del
principio del favor impugnationis (tra le altre, Sez. 6, n. 51806 del
25 ottobre 2018, ... , non mass.; Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio
2018, ... , Rv. 272084 - 01).
Su un versante interpretativo contrapposto, si collocano quelle
pronunce che, pur ritenendo anch'esse inoppugnabile il rigetto
dell'istanza di revoca del sequestro a fini di confisca, escludono la
facolta' di azionare lo strumento dell'opposizione (tra le altre,
Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ... , non mass.; Sez. 1, n.
17489 del 14 gennaio 2022, ..., Rv. 283309 - 01).
La Quinta Sezione penale, inoltre, ha segnalato che «il contrasto
interpretativo potrebbe essere superato in radice [ ...)», attraverso
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica dell'art. 27
decreto legislativo n. 159 del 2011, individuando «uno strumento
impugnatorio all'interno del sistema della prevenzione, facendo leva
sulla vocazione generale [...)» dell'art. 10 decreto legislativo cit.
(Sez. 5, n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., non mass.).
Tuttavia, una tale interpretazione costituzionalmente orientata
del combinato disposto degli articoli 10 e 27, decreto legislativo n.
159 del 2011 darebbe origine a «un conflitto potenziale che, quindi,
imporrebbe in ogni caso di rimettere la questione alle Sezioni Unite»
(Sez. 5, n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., cit.).
La Sezione rimettente, quindi, ha ritenuto inevitabile la
rimessione alle Sezioni Unite.
1.9. Con decreto del 30 ottobre 2025, il Primo Presidente ha
assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha disposto la
trattazione all'odierna udienza camerale
1.10. Il 30 gennaio 2026, l'Avvocato generale della Corte di
cassazione ha depositato la sua requisitoria.
L'Avvocato generale ha premesso che l'ambito nel quale occorre
collocare l'intervento delle Sezioni Unite e' delimitato
dall'ordinanza, emessa il 4 aprile 2025, con cui la Corte di appello
di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca presentata
da F. R. quale titolare della ditta individuale ..., censurata con
l'atto di impugnazione in esame.
In questa cornice, ha evidenziato che i punti nodali della
questione sottoposta alle Sezioni Unite sono rappresentati da due
profili ermeneutici.
Occorre, innanzitutto, valutare l'ammissibilita' del ricorso per
cassazione, che comporta il vaglio della legittimazione a ricorrere
di F. R. , quale titolare della ditta individuale ... .
Occorre, inoltre, valutare la possibilita' che l'istanza
presentata da F. R. alla Corte di appello di Roma possa qualificarsi
quale intervento del terzo interessato, ai sensi dell'art. 23, comma
2, decreto legislativo n. 159 del 2011.
La rilevanza di tali profili ha indotto l'Avvocato generale a
chiedere l'affermazione di quattro principi di diritto, riguardanti
l'impugnazione dei provvedimenti di reiezione in esame; la competenza
a fissare l'udienza di cui all'art. 23 decreto legislativo n. 159 del
2011; le conseguenze dell'estromissione del terzo interessato dal
sequestro; la proposizione di un incidente di esecuzione da parte del
terzo rimasto estraneo al giudizio sulla confisca.
L'Avvocato generale, infine, ha chiesto l'inammissibilita' del
ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di
Roma il 4 aprile 2025.
1.11. Il 16 febbraio 2026, l'avv. Francesco Sinopoli, quale
difensore di fiducia di F. R. , ha depositato memoria di replica.
Con tale memoria ha ribadito la legittimazione processuale di F.
R. quale titolare della ditta individuale ... , operante nel Centro
commerciale ... di ... .
Ha, inoltre, rappresentato, che l'omessa citazione del
ricorrente, pur imposta dall'art. 23, comma 2, decreto legislativo n.
159 del 2011, ne aveva determinato l'illegittima estromissione dal
procedimento di prevenzione patrimoniale.
La difesa del ricorrente, pertanto, ha insistito
nell'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. La questione di diritto.
La questione di diritto per la quale il ricorso proposto da F. R.
e' stato rimesso alle Sezioni Unite e' la seguente: «Se, in tema di
impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta
modifica dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il
provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro
prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere
contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso
alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale
di cui all'art. 10 decreto legislativo n. 159 del 2011».
2. La rilevanza.
Al fine di dar conto della rilevanza della questione, occorre, in
via preliminare, soffermarsi sul contrasto interpretativo che ha reso
necessario l'intervento delle Sezioni Unite.
Sulla questione in esame si contrappongono due orientamenti
ermeneutici.
2.1. Secondo un primo orientamento, avverso il provvedimento di
diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla
confisca di prevenzione, deve ritenersi ammissibile la proposizione
di un'opposizione, azionata ex art. 667, comma 4, codice di procedura
penale (Sez. 6, n. 51806 del 25 ottobre 2018, ... s.r.l., cit.; Sez.
2, n. 4729 del 16 gennaio 2018, ..., cit.).
Nella pronuncia piu' rappresentativa di tale orientamento, che si
concludeva con la conversione in opposizione dell'originario ricorso
per cassazione, espressa da Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio 2018, ...
, cit., si evidenziava che «con la legge numero 161 del 17 ottobre
2017, entrata in vigore in epoca successiva alla proposizione del
presente ricorso, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 159/2011
e' stato parzialmente modificato nel senso che e' stato ampliato
l'ambito dei provvedimenti appellabili, prevedendo l'appello anche
per i provvedimenti con cui viene applicato, negato o revocato il
sequestro».
Si evidenziava, al contempo, che il rigetto dell'istanza di
«revoca del sequestro [ ...] non e' espressamente previsto tra i
detti provvedimenti appellabili, pertanto, deve ritenersi che
continuino a trovare applicazione i [...] principi di diritto
enunciati da questa Corte [ ...]» nel vigore della previgente
disciplina dell'art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011.
Discendeva da tali premesse testuali e sistematiche che «i
provvedimenti di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro
adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del
proposto, sono inoppugnabili» e che «l'unico rimedio contro il
relativo decreto e' l'opposizione, da proporre con la forma
dell'incidente di esecuzione» (Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio 2018,
... , cit.).
Questa opzione ermeneutica si pone del resto in continuita' con
analogo orientamento maturato prima dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 3540 del 29 ottobre
1986, ... , Rv. 174443 - 01) e consolidatosi anteriormente alla
modifica dell'art. 27, decreto legislativo cit. operata dall'art. 6
legge n. 161 del 2017 (Sez. 2, n. 4400 del 13 gennaio 2015, ..., Rv.
262373 - 01; Sez. 2, n. 20237 del 21 aprile 2016, ... , Rv. 266892 -
01).
2.2. Il contrapposto orientamento giurisprudenziale esclude sia
la possibilita' di impugnazione del provvedimento di rigetto
dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di
prevenzione, sia la facolta' di attivare lo strumento di cui all'art.
667, comma 4, codice di procedura penale (Sez. 1, n. 17489 del 14
gennaio 2022, ..., cit.; Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ...,
cit.).
Tale opzione interpretativa trae fondamento dall'assenza di norme
che prevedono l'impugnazione del provvedimento di diniego
dell'istanza di revoca del sequestro, che non puo' essere ammessa, in
via interpretativa, in ossequio al principio di tassativita' dei
mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 codice di procedura penale.
L'art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011 contiene infatti un
elenco tassativo delle impugnazioni proprie alle misure di
prevenzione patrimoniale.
Attraverso «l'intervento legislativo realizzato con legge n. 161
del 2017 (di novellazione del testo dell'art. 27) sono stati indicati
in modo espresso i provvedimenti impugnabili in ambito patrimoniale»,
tra i quali «non compare il diniego della revoca del sequestro, pur
essendo autonomamente impugnabili (con l'appello) il provvedimento
applicativo del sequestro, il provvedimento reiettivo del sequestro,
il provvedimento di revoca del sequestro» (Sez. 1, n. 17489 del 14
gennaio 2022, ..., cit.).
Ne' e' possibile riconoscere all'interprete la facolta' di
individuare soluzioni alternative a quella che presuppone
l'applicazione rigorosa del principio di tassativita' dei mezzi di
impugnazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale, atteso
che, nel caso in esame, non e' ravvisabile alcuna lacuna normativa,
che legittimerebbe un'interpretazione analogica di natura adeguatrice
da parte della Corte di legittimita' (Sez. 1, n. 17489 del 14 gennaio
2022, ..., cit.).
Ne discende che, secondo questa opzione, deve «escludersi che la
mancata previsione della appellabilita' del diniego di revoca del
sequestro possa essere ritenuta una "svista" del legislatore, tale da
imporre interpretazioni correttive», che, inevitabilmente,
finirebbero per manipolare la consapevole volonta' dello stesso
legislatore, univocamente orientata a escludere la possibilita' di
impugnare il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, allorche'
il nuovo quadro normativo ha inteso affidare la tutela degli
interessi delle parti private esclusivamente «alla previsione di
autonoma impugnabilita' del provvedimento genetico, vera novita'
introdotta con la novellazione del 2017» (Sez. 1, n. 17489 del 14
gennaio 2022, ..., cit.).
2.3. L'ordinanza di rimessione segnala peraltro - richiamando i
principi affermati da Sez. U, n. 46898 del 26 settembre 2019, ...,
Rv. 277156 - 01 - che «alla luce della incompletezza della
disciplina, potrebbe ipotizzarsi uno sforzo per riempire, in via
interpretativa, i vuoti lasciati dal legislatore collegando
l'impugnabilita' del provvedimento [...] all'art. 10 decreto
legislativo n. 159 del 2011, cosi' da riequilibrare le posizioni
delle parti».
Tuttavia, nella stessa ordinanza, si e' opportunamente osservato
che l'interpretazione analogica di natura adeguatrice dell'art. 27,
comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011, operata alla luce dei
criteri ermeneutici di cui al combinato disposto degli articoli 12 e
14 preleggi, entrerebbe «in conflitto con i principi consolidati
delle sezioni semplici, ingenerando un conflitto potenziale che, in
ogni caso, rende necessario il ricorso alle Sezioni Unite» (Sez. 5,
n. 34463 del 7 ottobre 2025, ..., cit.).
2.4. Questo Collegio allargato ritiene che l'orientamento
descritto al paragrafo 2.2. sia fondato sull'inequivoco tenore
letterale del vigente art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011 e
su convergenti ragioni sistematiche.
Va premesso che, in materia di prevenzione, sono applicabili - in
virtu' dell'espresso rinvio operato dal comma 4 dell'art. 10 decreto
legislativo n. 159 del 2011 e fatte salve le specificita' della
disciplina di settore - le disposizioni del codice di procedura
penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza. Risulta dunque
richiamata anche la disposizione di cui all'art. 680 codice di
procedura penale, il cui comma 3 prescrive l'osservanza delle
«disposizioni generali sulle impugnazioni» contenute negli articoli
da 568 a 592 codice di procedura penale. Tra tali disposizioni
trovano dunque applicazione sicura nel procedimento di prevenzione -
in quanto non derogate dalla specifica disciplina contenuta nello
stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 - le regole in tema di
tassativita' delle impugnazioni, legittimazione e interesse a
impugnare enunciate dell'art. 568 codice di procedura penale. Ne
consegue che anche le ipotesi di inammissibilita' dell'impugnazione,
anch'esse tassative, sono perimetrate dall'art. 591 codice di
procedura penale intorno ai canoni di mancanza di legittimazione o di
interesse, non impugnabilita' del provvedimento, assenza o assoluta
genericita' dei motivi, tardivita', rinunzia.
2.5. La pacifica applicabilita' al sotto-sistema della
prevenzione del principio di tassativita' dei «casi» e dei «mezzi» di
impugnazione enunciato dal comma 1 dell'art. 568 codice di procedura
penale richiede che il legislatore abbia definito tali casi e mezzi,
ferma restando la possibilita' per l'interprete (Sez. U., n. 46898
del 26 settembre 20219, ..., cit.) di individuare, se assolutamente
necessario, eventuali «sviste» del legislatore colmabili attraverso
un'interpretazione in via analogica o, comunque, sistematica, purche'
non esorbitante dal perimetro dell'univoco tenore lessicale delle
norme applicabili.
2.6. Orbene, l'art. 27, decreto legislativo n. 159 del 2011
risultante dall'intervento legislativo realizzato dall'art. 6, legge
n. 161 del 2017 ha indicato in modo espresso e compiuto i
provvedimenti impugnabili nel campo delle misure di prevenzione
patrimoniali. Cio' ha fatto, per quanto rileva in questo caso,
aggiungendo alla previgente formulazione di quella disposizione i
provvedimenti di applicazione e di diniego del sequestro (oltre a
quelli di confisca anche qualora non sia stato precedentemente
disposto il sequestro), essendo gia' in precedenza prevista
l'impugnazione del procedimento di revoca del sequestro.
Dunque, per il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art.
27, tra i provvedimenti soggetti a impugnazione non compare il
diniego della revoca del sequestro, pur essendo autonomamente
impugnabili (con ricorso alla corte di appello e successivo ricorso
in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 10 decreto
legislativo n. 159 del 2011) il provvedimento applicativo del
sequestro, quello reiettivo della richiesta di sequestro e quello di
revoca del sequestro.
Tali conclusioni risultano avvalorate dal tenore letterale
dell'art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, che
prevede unicamente per i provvedimenti descritti nel precedente comma
1 («contro detti provvedimenti») l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 10 relative alle impugnazioni delle misure personali
applicate dall'autorita' giudiziaria.
Converge nella medesima direzione il comma 3 dello stesso
articolo 27, che disciplina l'esecutivita' dei provvedimenti di
revoca del sequestro, differendola di dieci giorni rispetto alla loro
comunicazione alle parti e attribuendo al pubblico ministero la
facolta' di chiederne alla corte di appello la sospensione fino a
quando nel procedimento di prevenzione non intervenga pronuncia
definitiva in ordine al sequestro, salvo revoca da parte del giudice
che procede.
Tale articolato meccanismo, specifico al provvedimento di revoca
del sequestro, rende evidente che allorche' nei primi due commi
dell'art. 27 ci si riferisce - espressamente o per richiamo - a quel
tipo di provvedimento, il legislatore non ha inteso ricomprendere
nella stessa categoria anche la statuizione del giudice che neghi la
restituzione del bene sequestrato su richiesta del proposto o di un
terzo. Quest'ultimo tipo di provvedimento e' infatti sottoposto al
regime ordinario di esecutivita' che lascia invariato il vincolo
cautelare. Inoltre, va sottolineato che il pubblico ministero non ha
un proprio interesse a impugnare il diniego della revoca richiesta
dalle parti private, con la conseguenza che il secondo comma
dell'art. 27 decreto legislativo n. 159 del 2011, quando utilizza la
locuzione «detti provvedimenti», si riferisce proprio - ed
esclusivamente - al provvedimento di «revoca del sequestro».
Pertanto, alla stregua della rinnovata e specifica definizione
del catalogo dei provvedimenti suscettibili di impugnazione operata
con la novella del 2017, la giurisprudenza di legittimita' ha dato
continuita' a quella, costante, che in precedenza aveva escluso dal
novero dei provvedimenti impugnabili il diniego di revoca del
sequestro (vedi, le decisioni citate ai precedenti paragrafi 2.1. e
2.2., tutte nel senso dell'inoppugnabilita' dei provvedimenti
reiettivi delle istanze di revoca del sequestro).
2.7. L'inoppugnabilita' dei provvedimenti di diniego di revoca
del sequestro - come correttamente rilevato da Sez. 1, n. 17489 del
14 gennaio 2022, .., cit. e Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ...,
cit. - lungi dal rappresentare una svista, costituisce una soluzione
normativa frutto di una consapevole scelta.
La «mini-riforma» del 2017 ha infatti ampliato, come si e' visto,
il perimetro dei provvedimenti riguardanti misure di prevenzione
patrimoniali suscettibili di impugnazione ai sensi dell'art. 27. La
tutela degli interessi delle parti private destinatarie del sequestro
e' ora affidata alla previsione di autonoma impugnazione del
provvedimento genetico del vincolo cautelare. Al contrario,
nell'ottica legislativa, l'eventuale provvedimento negativo si
risolve nel mantenimento temporaneo del vincolo di indisponibilita' -
in attesa della pronuncia sulla domanda di confisca, anch'essa
impugnabile - che il legislatore ha valutato, nel dispiegamento della
discrezionalita' che gli e' propria, non richiedere autonoma e
specifica tutela in sede di impugnazione (cosi', correttamente, Sez.
1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit.)
2.8. Proprio perche' l'inoppugnabilita' del provvedimento di
diniego di revoca del sequestro e' frutto di una precisa scelta
legislativa, l'applicazione delle disposizioni generali in tema di
impugnazioni (di cui si e' detto al precedente punto 2.2.), ed in
particolare del principio di tassativita' affermato all'art. 568,
comma 1, codice di procedura penale, preclude la possibilita' che
l'eventuale impugnazione possa essere convertita - o diversamente
qualificata - in opposizione rivolta in sede esecutiva allo stesso
giudice che ha emesso il provvedimento, cosi' da attivare la sequenza
di cui all'art. 667, comma 4, codice di procedura penale e, quindi,
dell'art. 666 codice di procedura penale, con portata rivalutativa
del provvedimento emesso a conclusione della fase di opposizione;
provvedimento a sua volta ricorribile per cassazione, ex art. 666,
comma 6, codice di procedura penale, sia pure - al pari di quanto
disposto in materia di misure di prevenzione patrimoniali dal
combinato disposto dagli articoli 27, commi 1 e 2, e 10, comma 3,
decreto legislativo n. 159 del 2011 - per la sola violazione di
legge.
Va quindi superato l'orientamento maturato prima della novella
recata dalla legge n. 161 del 2017 (tra le altre, Sez. 2, n. 20237
del 21 aprile 2016, ..., cit.) e confermato anche successivamente
(Sez. 2, n. 4729 del 16 gennaio 2018, ..., cit.; Sez. 6, n. 51806 del
25 ottobre 2018, ..., cit.), secondo il quale, in tema di
impugnazione delle misure di prevenzione, avverso i provvedimenti di
reiezione dell'istanza di revoca del sequestro e' ammessa
l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme
dell'incidente di esecuzione.
Va al riguardo ribadito che «la giurisprudenza elaborata prima
della vigenza del codice antimafia - e mantenuta sino alla vigenza
della legge n. 161 del 2017 - tendeva a rendere "rivedibile", tramite
la benevola interpretazione delle disposizioni in tema di incidente
di esecuzione (istituto che presuppone tendenzialmente l'avvenuta
formazione del giudicato) lo stesso provvedimento "genetico" di
sequestro dei beni, oggi autonomamente impugnabile tramite
proposizione dell'appello» (cosi', testualmente, e correttamente,
Sez. 1, n. 17489 del 14 gennaio 2022, ..., cit.)
La necessita', avvertita prima della legge n. 161 del 2017, di
consentire un controllo giurisdizionale sulla imposizione del vincolo
cautelare non e' meccanicamente sovrapponibile, in relazione alla
nuova disciplina, con riferimento al provvedimento che, disposto il
sequestro, determina solamente il mantenimento, in via provvisoria,
della sua efficacia, senza mutare lo status quo. La tutela degli
interessi incisi dal sequestro e' infatti ora, come si e' gia' visto,
«affidata essenzialmente alla previsione dell'autonoma impugnabilita'
del provvedimento genetico, dato costituente l'effettiva novita'
introdotta con la modifica del 2017» (cosi', testualmente Sez. 1, n.
37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit.).
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente, in linea con quanto
evidenziato da Sez. 1, n. 37078 dell'8 giugno 2023, ..., cit., che la
scelta «di espungere il provvedimento di diniego di revoca del
sequestro dal novero dei provvedimenti impugnabili [...]» e'
espressione «della discrezionalita' legislativa [ ...]» e non
consente di ritenere esperibile, a tutela del terzo, il rimedio
dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, codice di procedura
penale.
2.9. L'analisi fin qui svolta conduce all'enunciazione del
seguente principio di diritto, in linea con il secondo degli
orientamenti esaminati: «In tema di impugnazione delle misure di
prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per effetto della legge
17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di
revoca del sequestro prodromico alla confisca e' inoppugnabile e
avverso detto provvedimento non e' esperibile il rimedio
dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, codice di procedura
penale».
Alla luce di tale principio di diritto si pongono i dubbi di
legittimita' di seguito descritti, dubbi non superabili attraverso
gli strumenti offerti dall'interpretazione adeguatrice.
3. L'impraticabilita' di un'interpretazione adeguatrice.
L'orientamento accolto da queste Sezioni Unite che ritiene
inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del
sequestro, sebbene rispettoso del tenore testuale e della ratio
ispiratrice della modifica dell'art. 27 decreto legislativo n. 159
del 2011 da parte dell'art. 6 legge n. 161 del 2017, determina una
disparita' di trattamento tra il terzo interessato e il pubblico
ministero, che incide sulla coerenza interna delle forme di tutela
riconosciute alle parti del procedimento di prevenzione patrimoniale,
oltre che sugli ulteriori parametri di seguito esaminati.
Si tratta, allora, di verificare se la ratio legis sottostante
alla modifica dell'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 159 del
2011 da parte dell'art. 6 legge n. 161 del 2017 consenta
un'interpretazione analogica di natura adeguatrice della norma
novellata ovvero imponga la rimessione alla Corte costituzionale
della questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite.
3.1. A favore della soluzione ermeneutica tendente a sottoporre
l'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011 a
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica, giustificata dal
combinato disposto degli articoli 12 e 14 preleggi, funzionale a
eliminare le discrasie normative relative all'impugnazione del
diniego dell'istanza di revoca del sequestro prodromico presentata
dal terzo interessato, sembra militare Sez. U, n. 46898 del 26
settembre 2018, ..., cit.
Con questa pronuncia, le Sezioni Unite, rielaborando i principi
affermati da Sez. U, n. 20215 del 23 febbraio 2017, ... , Rv. 269590
- 01, pur ribadendo la rilevanza del principio di tassativita' dei
mezzi di impugnazione nel procedimento di prevenzione patrimoniale,
affermavano che l'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 159 del
2011, relativamente all'impugnazione del provvedimento con cui il
tribunale nega l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex
art. 34-bis, comma 6, decreto legislativo cit., lasciava
all'interprete uno spazio che era «doveroso occupare, col ricorso al
principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure
di prevenzione, che e' quello elaborato nell'art. 10 [...]».
Si riteneva, infatti, l'art. 10 decreto legislativo n. 159 del
2011 «norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle
misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai
provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che
rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe
ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» (Sez. U, n. 46898 del
26 settembre 2019, ..., cit.).
Le Sezioni Unite, pertanto, ritenevano ammissibile
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica dell'art. 27,
comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011 per colmare le lacune
normative riscontrate con riferimento all'impugnazione del diniego
dell'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis,
comma 6, decreto legislativo cit.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'interpretazione adeguatrice di
natura analogica del novellato art. 27, comma 1, decreto legislativo
n. 159 del 2011, prefigurata da Sez. U, n. 46898 del 26 settembre
2019, ..., cit., non puo' trovare applicazione per il rigetto
dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di
prevenzione, ostandovi i criteri ermeneutici stabiliti dagli articoli
12 e 14 preleggi.
L'interpretazione adeguatrice di natura analogica di una norma,
infatti, deve escludersi, laddove il tenore letterale della
disposizione non consenta di applicarla nel rispetto dell'art. 14
preleggi. Ne consegue che quando l'interpretazione letterale propone,
come nel caso dell'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 159 del
2011, un significato normativo univoco, non e' possibile intrepretare
la norma facendo leva sui criteri esegetici offerti dall'art. 14
preleggi.
3.2. Esemplari, da questo punto di vista, appaiono i principi
affermati nella sentenza della Corte costituzionale 18 gennaio 2024,
n. 5, che si e' pronunciata sulla questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ., in riferimento
agli articoli 2, 3, 10 e 30 Cost.
In questo caso, la Corte costituzionale riteneva fondata la
questione sollevata, per violazione dell'art. 2 Cost., dichiarando
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, del
codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non
consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e
sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di
diciotto anni fra adottante e adottando» (Corte cost., sent. n. 5 del
2024).
Tale conclusione, secondo il giudice delle leggi, si imponeva,
perche' ogni altra soluzione esegetica si sarebbe posta in una
direzione contraria al significato univoco dell'art. 291, primo
comma, cod. civ., il cui tenore letterale non permetteva il ricorso a
un'interpretazione adeguatrice di natura analogica.
Nella stessa direzione, si muove la sentenza 4 luglio 2024, n.
148, pronunciata dalla Corte costituzionale a seguito di un'ordinanza
di rimessione delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione,
che sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
230-bis, primo e terzo comma, cod. civ., in riferimento agli articoli
2, 3, 4, 35 e 36 Cost., 9 CDFUE, 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 12 CEDU.
Anche in questo caso, la Corte costituzionale dichiarava
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, cod.
civ., nella parte «in cui non prevede come familiare anche il
"convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora
anche il "convivente di fatto"». In via consequenziale, veniva
dichiarata anche «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 230-ter
cod. civ.» (Corte cost., sent. n. 148 del 2024).
Un'interpretazione diversa dell'art. 230-bis, terzo comma, cod.
civ., infatti, non era consentita dal tenore letterale inequivoco
della norma censurata, che non contemplava, quale componente del
nucleo familiare, il convivente di fatto e, quale impresa familiare,
quella cui collaborava tale soggetto.
A ben vedere, in una direzione interpretativa analoga a quella
prefigurata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 5 e n. 148
del 2024 si era gia' espressa Sez. U, n. 32938 del 19 gennaio 2023,
L., Rv. 284993 - 01, che, nel silenzio della legge, aveva ritenuto
inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'udienza
preliminare rigetta la richiesta di dissequestro dei beni sottoposti
a sequestro probatorio.
Per risolvere la questione interpretativa sottoposta al loro
vaglio chiarificatore, le Sezioni Unite, richiamando i principi
affermati da Sez. U, n. 11 del 19 maggio 1999, ..., Rv. 213494 - 01,
rilevavano che non era consentita l'impugnazione del diniego
dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro
probatorio pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare, non
essendo espressamente previsto, a tale scopo, alcun rimedio
processuale.
A sostegno di queste conclusioni, si evidenziava, con argomenti
assolutamente pertinenti alla questione che si sta affrontando, sotto
il profilo dell'applicazione dei criteri interpretativi previsti
dagli articoli 12 e 14 preleggi all'art. 27, comma 1, decreto
legislativo n. 159 del 2011, che il «principio costituzionale di cui
all'articolo 101, secondo comma, Cost., non si limita a sancire
l'indipendenza esterna ed interna dei giudici, ma introduce un
principio di legalita' processuale che si traduce [ ...] nella
fedelta' del giudice al tenore letterale della disposizione normativa
quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere»
(Sez. U, n. 32938 del 19 gennaio 2023, L., cit.).
3.3. Facendo applicazione dei principi richiamati, la soluzione
che prefigura la possibilita' di un'interpretazione adeguatrice di
natura analogica dell'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 159
del 2011, per risolvere il problema dell'impugnazione del
provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro
prodromico presentata dal terzo, non risulta percorribile.
Osta, infatti, a una tale soluzione il tenore letterale dell'art.
27, commi 1, 2, 3 e 3-bis decreto legislativo n. 159 del 2011, cosi'
come modificato dall'art. 6 legge n. 161 del 2017, con cui si e'
innovato il sistema delle impugnazioni proprio della misura di
prevenzione patrimoniale della confisca (Titolo II, Capo II)
apportando, sulla scorta delle proposte suggerite da diverse
Commissioni ministeriali, una meditata modifica al regime previgente,
anche per effetto e con riferimento al richiamo operato dal secondo
comma dell'art. 27 alle impugnazioni previste dall'art. 10 decreto
legislativo cit. per le misure di prevenzione personali applicate
dall'autorita' giudiziaria (Titolo I, Capo II, Sezione II).
L'esorbitanza dal perimetro di significato di tali disposizioni - del
resto coerente con la loro collocazione e la loro esegesi sistematica
- comporterebbe un'applicazione contra legem delle norme controverse,
alla luce dei criteri interpretativi di cui al combinato disposto
degli articoli 12 e 14 preleggi.
Conclusioni, queste, rafforzate dalla considerazione del «valore»
delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: invero
«le esigenze di certezza, particolarmente avvertite nella materia
processuale,» convergono nell'attribuire alla pronuncia additiva del
giudice delle leggi i connotati di «un rimedio funzionale alle citate
esigenze» (Corte cost., sent. n. 45 del 2023).
Nel caso di specie, inoltre, la risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, decreto
legislativo n. 159 del 2011 e' rilevante per la decisione,
controvertendosi della declaratoria di inammissibilita' pronunciata
dalla Corte di appello di Roma il 4 aprile 2025 sull'istanza di
revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione emesso
dalla stessa Corte il 29 novembre 2022, presentata da F. R. . Ne' e'
dubitabile che, nel nostro caso, le disposizioni censurate siano
applicabili «nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento
possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche
soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la
decisione del processo [ ...]», come evidenziato dalla Corte
costituzionale nella sentenza 18 luglio 2024, n. 135.
3.4. In definitiva, escludendo la possibilita' che F. R. possa
impugnare la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di revoca
controversa, la sua posizione, pur se in ipotesi pesantemente incisa
dal sequestro adottato nei confronti del proposto ... , riceverebbe
una tutela inadeguata e irragionevolmente asimmetrica rispetto a
quella riconosciuta al pubblico ministero dall'art. 27, commi 1 e 2,
decreto legislativo n. 159 del 2011, la cui applicazione al caso di
specie impone di ritenere la questione di legittimita', anche sotto
questo profilo, rilevante, in linea con i parametri affermati, in
tempi recenti, dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 80
del 2024; Corte cost., sent. n. 50 del 2024).
4. La non manifesta infondatezza.
4.1. Nella cornice descritta nei paragrafi precedenti, e'
incontroverso che se il giudice della prevenzione accoglie la
richiesta di revoca presentata dal terzo, il pubblico ministero puo'
impugnare il provvedimento con il rimedio processuale riconosciutogli
dall'art. 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 159 del 2011.
Diversamente, se il giudice della prevenzione ritiene di non
accogliere l'istanza di revoca del sequestro avanzata dal terzo,
questi non dispone di strumenti idonei a rimuovere il provvedimento
reiettivo pronunciato nei suoi confronti.
Questa asimmetria processuale assume un elevato rilievo negativo,
atteso che - fino a quando non viene assorbito dalla confisca, il che
si verifica solo con il passaggio in giudicato del provvedimento che
la dispone - il titolo posto a fondamento dello spossessamento della
parte privata e' costituito unicamente dal sequestro, come affermato
da questa Corte fin da Sez. U, n. 48126 del 20 luglio 2017, ..., Rv.
270938 - 01. Misura cautelare, quest'ultima, che, dunque, e'
suscettibile di incidere, significativamente e per un rilevante lasso
temporale, sulla piena disponibilita' dei beni da parte dell'istante.
Ne' l'autonoma impugnabilita' della confisca di prevenzione,
conclusa la fase cautelare instaurata con il sequestro, tutela
adeguatamente l'interesse della parte privata a ottenere la rimozione
immediata del vincolo provvisorio, che, anche dopo l'intervento
novellatore del 2017, e' rimasto sprovvisto di un rimedio idoneo a
contrastare il diniego di revoca del sequestro.
D'altra parte, la rimessione al giudice delle leggi risulta
inevitabile, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, che,
con affermazione di portata generale anche se riferita al processo
penale, ha avuto modo di rimarcare che il potere di impugnazione
«viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto
di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza di
fronte a sollecitazioni di segno inverso» (Corte cost., sent. n. 26
del 2007).
4.2. Le conclusioni circa la non manifesta infondatezza della
questione in esame sembrano avvalorate dai principi affermati nella
sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, n. 24, con cui
veniva dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art.
1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; dell'art. 19, legge 22 maggio
1975, n. 152; degli articoli 4, comma 1, lettera c), e 16 decreto
legislativo n. 159 del 2011.
Con questa pronuncia, il giudice delle leggi, prendendo le mosse
dalla sentenza della Corte costituzionale 16 dicembre 1980, n. 177 e
muovendosi nel solco delineato da Sez. U, n. 4880 del 29 giugno 2014,
dep. 2015, ..., Rv. 262605 - 01, evidenziava che le misure di
prevenzione patrimoniale, pur non avendo natura sanzionatoria,
connotandosi per il perseguimento di obiettivi ripristinatori,
incidono «pesantemente sui diritti di proprieta' e di iniziativa
economica, tutelati a livello costituzionale (articoli 41 e 42 Cost.)
e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)» (Corte cost., sent. n. 24
del 2019).
Si evidenziava, al contempo, che le misure ablatorie, proprio per
la loro attitudine a incidere su beni di rilievo costituzionale e
convenzionale, soggiacevano «al combinato disposto delle garanzie cui
la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimita' di
qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente
-: a) la sua previsione attraverso una legge (articoli 41 e 42 Cost.)
che possa consentire ai propri destinatari, in conformita' alla
costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualita'
della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura
possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b)
l'essere la restrizione «necessaria» rispetto ai legittimi obiettivi
perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata
rispetto a tali obiettivi, cio' che rappresenta un requisito di
sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni
misura della pubblica autorita' che incide sui diritti
dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonche' c) la necessita'
che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che -
pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la
Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il
processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni
"giusto" processo garantito dalla legge (articoli 111, primo, secondo
e sesto comma, Cost., e 6 CEDU [ ...]), assicurando in particolare la
piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui
confronti la misura sia richiesta» (Corte cost., sent. n. 24 del
2019, cit.).
Da queste premesse discendeva - in linea con i principi affermati
da Corte EDU, 5 gennaio 2010, contro Italia, n. 4514/07; Corte EDU,
15 giugno 1999, ..., contro Italia, n. 38662/97; Corte EDU, 22
febbraio 1994, contro Italia, n. 12954/87, richiamati dalla pronuncia
in esame - che, sul piano delle garanzie giurisdizionali funzionali
alla tutela dei propri diritti, riconosciuti dal combinato disposto
degli articoli 41, 42 della Costituzione e 1 Prot. add. CEDU, il
terzo interessato, quale destinatario di un provvedimento ablatorio
che incide significativamente sulla sua sfera privata, deve essere
posto nelle condizioni di potere esercitare le proprie difese senza
limitazioni ingiustificate e irragionevoli. Tali limitazioni
processuali, infatti, si porrebbero in contrasto, sul piano
costituzionale, con gli articoli 3, secondo comma, 24, primo e
secondo comma, e 111, primo e secondo, Cost., sul piano
convenzionale, con l'art. 6, par. 1, CEDU.
Su questi temi, in tempi recenti, Sez. U, n. 30355 del 27 marzo
2025, ... , Rv. 288300 - 01, richiamando i principi affermati dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, ribadiva la
necessita' di garantire, nel rispetto del principio di effettivita'
del diritto di difesa, la pienezza dei poteri processuali al terzo
nel procedimento di prevenzione patrimoniale - sia pure nei limiti
delle sue prerogative, finalizzate a «rivendicare esclusivamente
l'effettiva titolarita' dei beni confiscati [...]» - incidendo le
misure ablatorie sui diritti di proprieta' e di iniziativa economica
di tali soggetti, tutelati dal combinato disposto degli articoli 41,
42 della Costituzione e 1 Prot. add. CEDU. Ne' potrebbe essere
diversamente, atteso che in un «giudizio che coinvolge la proprieta',
uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e
convenzionale, emerge [ ...] nitida la necessita' di un accertamento
esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettivita' del
diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e
si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e
proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi
che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei
profitti derivanti da attivita' criminali».
4.3. Sul piano convenzionale, invece, la scelta di rimettere alla
Corte costituzionale la questione ermeneutica in esame e' corroborata
dai principi affermati nella decisione adottata dalla Corte EDU nel
caso ... e altri contro Italia (Corte EDU, ... 25 settembre 2025, e
altri contro Italia, nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22), nella quale,
sulla base di un'accurata ricostruzione del quadro normativo e
giurisprudenziale nazionale, valutato alla luce dei parametri
convenzionali, si giungeva a importanti conclusioni in ordine ai
poteri processuali riconosciuti alle parti private nel procedimento
di prevenzione patrimoniale.
La Corte di Strasburgo, infatti, muovendosi nel solco ermeneutico
delineato, da ultimo, da Corte EDU, 21 gennaio 2025, ... e altri
contro Italia, n. 47269/18, §§ 59-76, osservava che le misure di
prevenzione patrimoniale richiedono un apprezzamento finalizzato a
verificare se il soggetto inciso abbia beni la cui origine lecita non
puo' essere dimostrata. Il perseguimento di questi obiettivi rende
evidente che le misure ablatorie non perseguono una funzione
sanzionatoria - come evidenziato anche dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 24 del 2019, espressamente richiamata sul punto -,
ma ripristinatoria, presentando connotazioni che le rendono, latu
sensu, assimilabili agli strumenti giurisdizionali civili finalizzati
a impedire l'arricchimento ingiustificato dei soggetti privati.
Da tale inquadramento ripristinatorio discende che i terzi
interessati, i cui beni sono incisi da una misura di prevenzione
patrimoniale, provvisoria o definitiva, devono essere posti nelle
condizioni di potere esercitare i propri diritti di difesa senza
ingiustificate e irragionevoli limitazioni. Il riconoscimento di
questi poteri processuali, dunque, e' indispensabile per consentire
ai terzi, in ossequio al principio di effettivita' del diritto di
difesa di cui all'art. 6 CEDU, di tutelare adeguatamente i propri
diritti di proprieta' e quelli personali di godimento e di iniziativa
economica, garantiti dal combinato disposto degli articoli 41, 42
della Costituzione e 1 Prot. add. CEDU, al contrario di quanto sembra
riscontrarsi per il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, per il quale
l'art. 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, non
prevede alcun rimedio processuale.
Appare, quindi, necessaria la previsione di strumenti funzionali
ad assicurare il contemperamento tra due esigenze differenti,
rappresentate, per un verso, dal raggiungimento degli obiettivi
ripristinatori perseguiti attraverso l'adozione delle misure di
prevenzione patrimoniale, per altro verso, dalla tutela dei diritti
di proprieta' e di iniziativa economica delle parti private,
riconosciuti dagli articoli 41, 42 della Costituzione e 1 Prot. add.
CEDU, e garantiti, sul piano processuale, dagli articoli 3, 24, 111
della Costituzione e 6 CEDU.
D'altra parte, come da tempo ribadito dai Giudici di Strasburgo,
a proposito della necessita' di contemperare le richiamate esigenze,
garantendo un'attivazione incisiva ma pienamente legittima dei poteri
ablatori statali nei confronti di soggetti privati, la sottrazione
all'economia illegale di beni di origine criminosa mira a proteggere
il sistema economico legale e «costituisce l'esercizio di una forma
di autorita' statale particolarmente intensa [ ...] che, purche'
rispettosa dei diritti umani, merita di essere riconosciuta [ ...]»
(Corte EDU, 25 settembre 2025, e altri contro Italia, cit., § 88).
Questo inquadramento delle misure di prevenzione patrimoniale,
inevitabilmente, comporta la loro sottoposizione a un controllo
giurisdizionale rigoroso e rispettoso dei poteri delle parti
processuali, imponendo che il riconoscimento di un collegamento tra
beni e attivita' illecite non sia giustificato da mere presunzioni,
ma sia sorretto da elementi convergenti, soprattutto quando
l'ablazione coinvolga la posizione di terzi estranei al procedimento
di prevenzione patrimoniale, come, in piu' occasioni, ribadito dalla
Corte EDU (tra le altre, Corte EDU, ... e ... contro Italia, 17
maggio 2011, n. 2024/99; Corte EDU, 4 settembre 2001, ..., e altri
contro Italia, n. 57439/99; Corte EDU, 5 luglio 2001, ... contro
Italia, n. 52024/99).
5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di
dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, 24, 41, 42, 111 e 117, Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2,
decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede
l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.
Consegue a tali statuizioni, a norma dall'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87, la sospensione del presente procedimento, con
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
La Cancelleria, infine, provvedera' alla notifica della presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli
articoli 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1 e
2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui
non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della
richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di
prevenzione.
Sospende il presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23,
ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso il 26 febbraio 2026.
Il Presidente: Mogini
Il componente estensore: Centonze