Reg. ord. n. 93 del 2026 pubbl. su G.U. del 17/06/2026 n. 24

Ordinanza del Giudice di Pace di Varese  del 04/05/2026

Tra: B. E.



Oggetto:

Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte – Denunciato automatismo della rinnovazione dell’acquisizione della prova dichiarativa derivante dalla sistematica assenza di videoregistrazione – Irragionevole disparità di trattamento del procedimento davanti al giudice di pace rispetto al rito ordinario – Contrasto con il principio del giusto processo – Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – Violazione del principio del buon andamento nell’amministrazione della giustizia.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 28/08/2000  Num. 274  Art. 2
decreto legislativo  del 28/08/2000  Num. 274  Art. 32  Co. 3 in combinato disposto con gli artt.
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 495  Co. 4
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 525  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 111    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 maggio 2026

Ordinanza del 4 maggio  2026  del  Giudice  di  Pace  di  Varese  nel
procedimento penale a carico di B. E. . 
 
Processo penale - Dibattimento - Procedimento davanti al  giudice  di
  pace - Rinnovazione dell'esame testimoniale in  caso  di  mutamento
  del giudice nel  corso  del  dibattimento  -  Verbale  d'udienza  -
  Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva - Omessa previsione
  che il giudice di pace, in  assenza  di  videoregistrazione,  possa
  valutare  la  concreta  necessita'   di   rinnovazione   dell'esame
  testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt.  190  e  507
  cod.  proc.  pen.,  anziche'   disporre   la   rinnovazione   quale
  conseguenza automatica della richiesta di parte. 
- Decreto legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
  competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'articolo  14
  della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2  e  31  (recte:  32,
  comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma  4-ter,  e
  525, comma 2, del codice di procedura penale. 


(GU n. 24 del 17-06-2026)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE 
                           sezione penale 
 
    Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87); 
    Ordinanza  di  rimessione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 2  e  31  del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274, in combinato  disposto  con  gli  articoli  495,
comma 4-ter, e 525, comma 2, del  codice  di  procedura  penale,  per
contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione,  nella
parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi  al  giudice
di pace, in caso di mutamento della persona fisica del giudicante, il
giudice possa valutare  la  concreta  necessita'  della  rinnovazione
dell'esame testimoniale (assunto dopo il 1° gennaio  2023),  anziche'
doverla disporre quale  conseguenza  automatica  della  richiesta  di
parte in assenza di videoregistrazione; 
    Il giudice di pace, dott.ssa Valentina Di Maro, nel  procedimento
penale nei confronti di E.B. nato a ... (...) il  ...,  imputato  del
reato di cui all'art. 581 del codice  penale;  a  scioglimento  della
riserva formulata all'udienza del 16 marzo 2026; 
 
                              Osserva: 
 
1. In  fatto  e  sulla  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    A  seguito  del  mutamento  della  persona  fisica  del   giudice
procedente, il difensore dell'imputato, in  data  16  marzo  2026  ha
avanzato richiesta di rinnovazione  dell'istruttoria  dibattimentale,
con particolare riferimento al nuovo esame dei testimoni gia' escussi
dal precedente giudicante in data successiva al 1° gennaio 2023. 
    Questo  giudice  di  pace  ha   preliminarmente   verificato   la
percorribilita' di un'interpretazione  costituzionalmente  orientata,
volta a subordinare la rinnovazione a un  vaglio  di  necessita'  (ex
articoli 190 o 507 del codice di procedura penale). 
    Tuttavia,   tale    opzione    ermeneutica    risulta    preclusa
dall'insuperabile dato  letterale  dell'art.  495,  comma  4-ter  del
codice di procedura penale, il quale limita l'esercizio  del  diritto
alla   rinnovazione    alla    sola    esclusiva    presenza    della
videoregistrazione. 
    Inoltre, la  giurisprudenza  di  legittimita',  a  partire  dalla
Cassazione, sezioni Unite ..., e nei successivi arresti conformi,  ha
stabilito in modo univoco che, in assenza di  videoregistrazione,  la
rinnovazione   dell'esame   testimoniale   costituisce   un   diritto
potestativo della parte, escludendo qualsiasi margine di  valutazione
del giudice. Tale orientamento, costante e uniforme, integra  diritto
vivente vincolante per il giudice  di  pace  rimettente,  precludendo
ogni diversa interpretazione costituzionalmente orientata. 
    L'accoglimento o  il  rigetto  della  richiesta  di  rinnovazione
dipende esclusivamente dall'applicazione della  norma  sospettata  di
incostituzionalita'. In assenza di videoregistrazione, questo giudice
di pace e' giuridicamente obbligato a disporre la rinnovazione, senza
alcun margine di valutazione. La questione e' pertanto rilevante. 
    Il rito davanti al giudice  di  pace  (ex  art.  31  del  decreto
legislativo n. 274/2000), infatti, impone la verbalizzazione in forma
riassuntiva. Tuttavia, l'attuale automatismo normativo  impedisce  al
giudice di pace subentrante di verificare se, nel caso concreto, quel
materiale documentale sia comunque idoneo a fondare il convincimento,
privandolo del potere di valutare la reale necessita' di percepire la
«viva voce» del testimone. 
    Si determina cosi' un paradosso sistemico: quella semplificazione
documentale che dovrebbe snellire il rito  onorario  si  risolve,  in
mancanza di presidi tecnologici e di un  filtro  di  discrezionalita'
giudiziale,   in   un   fattore   di   significativa   compromissione
dell'efficienza  del  procedimento.  Si  innesca   una   «regressione
ciclica» del processo che, ad ogni mutamento della persona fisica del
giudicante, e' condannato a tornare alla fase istruttoria. 
    L'automatismo della rinnovazione  trasmuta  quella  che  dovrebbe
essere una garanzia epistemologica del giusto processo in una opzione
processuale priva di finalita' accertativa. Tale  automatismo  impone
la reiterazione di un'attivita' istruttoria gia' validamente compiuta
e   documentata,   determinando   una   dispersione   della   risorsa
giurisdizionale  incompatibile   con   il   principio   di   economia
processuale. 
    La questione e' pertanto rilevante. 
2. Sulla non manifesta infondatezza. 
    Si dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 31
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto
con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale, per contrasto con gli articoli  3,  24,  97  e  111
della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,  nel
procedimento dinanzi al giudice di pace, la richiesta di rinnovazione
dell'esame testimoniale  a  seguito  di  mutamento  del  giudice  sia
subordinata a una valutazione di concreta  necessita'  da  parte  del
giudice, anziche' costituire l'esercizio di  un  diritto  potestativo
incondizionato    derivante    dalla    sistematica    assenza     di
videoregistrazione. 
    a) Il presupposto tecnologico della Riforma  Cartabia  e  la  sua
inapplicabilita' al rito  davanti  al  giudice  di  pace  (violazione
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione). 
    Si osserva che l'art. 495, comma 4-ter del  codice  di  procedura
penale, introdotto dalla Riforma Cartabia, subordina  la  limitazione
del diritto alla rinnovazione del  dibattimento  alla  disponibilita'
della videoregistrazione  delle  prove  dichiarative  precedentemente
assunte. 
    Tale norma rappresenta il «punto di equilibrio»  individuato  dal
legislatore per bilanciare il principio di  immediatezza  con  quello
della ragionevole durata del processo. 
    Tuttavia,  tale  meccanismo   compensativo   risulta   totalmente
inapplicabile nel procedimento penale davanti  al  giudice  di  pace.
Infatti,  l'ordinamento  della  magistratura  onoraria  non   prevede
l'utilizzo di strumenti di videoregistrazione delle udienze. La legge
stessa, all'art. 31 del decreto legislativo n.  274/2000,  impone  di
regola il verbale in forma riassuntiva. E' opportuno precisare che il
vulnus qui denunciato non attiene a una mera carenza di  stanziamenti
o a un deficit organizzativo di fatto, bensi' a una lacuna  normativa
strutturale: il legislatore, nel riformare l'art. 495 del  codice  di
procedura penale, ha omesso di coordinare la nuova disciplina con  il
rito speciale del giudice di pace, il  quale  rimane  ancorato  a  un
modello di  verbalizzazione  (art.  31  del  decreto  legislativo  n.
274/2000) che esclude, per sua natura e  disciplina,  il  presupposto
tecnologico richiesto per limitare il rinnovo dell'istruttoria. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2020,  ha  affermato
che il diritto  alla  rinnovazione  dell'esame  testimoniale  non  e'
assoluto,   ma   modulabile   dal   legislatore   entro   limiti   di
ragionevolezza, anche mediante l'introduzione di presidi compensativi
idonei  a  prevenire  usi  strumentali  dell'istituto.  Sebbene  tale
principio  sia  stato  recepito  nel  rito  ordinario  attraverso  la
videoregistrazione, esso risulta  inapplicato  nel  rito  davanti  al
giudice di pace, dove  la  videoregistrazione  non  e'  prevista  ne'
consentita. 
    Ne consegue  un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  e  un
paradosso di «discriminazione per rito»: mentre nel processo  davanti
al tribunale il mutamento del  giudice  e'  «gestito»  attraverso  la
visione delle videoregistrazioni (salvaguardando l'immediatezza), nel
processo davanti al giudice di pace,  che  dovrebbe  essere  ispirato
alla massima semplificazione, il giudice subentrante si trova davanti
a un bivio costituzionalmente illegittimo: o dispone la  rinnovazione
integrale, con l'inevitabile rischio  di  estinzione  del  reato  per
prescrizione  (violando   l'art.   111   della   Costituzione   sulla
ragionevole  durata);  o  decide  sulla  base  di  verbali  cartacei,
violando il diritto di difesa e  il  principio  del  giusto  processo
(articoli 24 e 111 della Costituzione), non avendo  mai  «visto»  ne'
«sentito» i testimoni. 
    Sotto tale profilo, la norma  censurata  viola  il  principio  di
ragionevolezza (art. 3 della  Costituzione):  la  videoregistrazione,
nel    rito    ordinario,    funge    da    equivalente    funzionale
dell'immediatezza. Nel rito  davanti  al  giudice  di  pace,  invece,
l'impossibilita' normativa di tale supporto (ex art. 31  del  decreto
legislativo n. 274/2000) trasforma il diritto alla rinnovazione in un
privilegio processuale assoluto.  Si  configura  una  discriminazione
irragionevole: la semplificazione  voluta  per  i  reati  minori  si'
rovescia in un fattore di paralisi, privando il giudice di  pace  del
potere  di  escludere  prove  palesemente   superflue   o   meramente
dilatorie. 
    Ne' puo' ritenersi che la celebrazione di udienze  ravvicinate  o
concentrate  possa  sanare  il   vulnus   costituzionale   descritto.
L'automatismo  della  rinnovazione,  in  assenza  di  un  filtro   di
necessita', espone comunque il processo a variabili  esterne  che  il
legislatore  ha  inteso  neutralizzare  nel  rito  ordinario  proprio
tramite il supporto tecnologico della videoregistrazione. Imporre  al
giudice di pace una concentrazione istruttoria non prevista dal  rito
per  sopperire   a   una   lacuna   normativa   strutturale   aggrava
ulteriormente la disparita' di trattamento tra riti. 
    Si determina, in tal modo, un aporetico cortocircuito  normativo:
l'ordinamento impone al giudice di pace un modello di  documentazione
semplificato (ex art. 31 del  decreto  legislativo  n.  274/2000)  e,
paradossalmente, ne  penalizza  l'efficienza  processuale  proprio  a
causa    dell'assenza     di     quegli     strumenti     tecnologici
(videoregistrazione) che la legge stessa non prevede per  tale  rito.
Si finisce cosi' per attribuire alla  parte  un  diritto  potestativo
alla   rinnovazione   che   vanifica   un'attivita'   giurisdizionale
legittimamente compiuta, trasformando la semplificazione in una causa
di regressione e stallo del processo. 
    Pertanto, non puo' operare alcun rinvio per analogia  alle  norme
del rito ordinario,  poiche'  mancano  i  presupposti  strutturali  e
tecnici minimi (la videoregistrazione) che rendono quel rito conforme
alla Costituzione. Il silenzio del legislatore sul caso specifico del
giudice di pace crea un vuoto di tutela che  solo  un  intervento  di
codesta  ecc.ma   Corte   puo'   colmare.   Si   ritiene,   peraltro,
impraticabile  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata:  il
tenore letterale  delle  norme  impugnate  e'  talmente  univoco  nel
richiedere la videoregistrazione come unico presupposto per  limitare
la rinnovazione, da  non  consentire  al  giudice  di  merito  alcuna
operazione ermeneutica estensiva. Gia' la Corte  costituzionale,  con
la sentenza n. 132/2020, aveva sollecitato il legislatore ad adottare
«misure compensative» (come  la  videoregistrazione)  per  bilanciare
l'immediatezza con la ragionevole durata. Sebbene la Riforma Cartabia
abbia recepito tale monito per il  rito  ordinario,  l'ha  totalmente
ignorato per il rito davanti al giudice di pace, dove l'art.  31  del
decreto legislativo n. 274/2000 impedisce strutturalmente  l'adozione
di tali rimedi, rendendo il  principio  di  immediatezza  quel  «mero
simulacro» gia' paventato dal giudice delle leggi. 
    Il legislatore ha  cosi'  cristallizzato  un  sistema  a  «doppio
binario» irragionevole: un binario  «tecnologico-efficiente»  per  il
rito davanti al tribunale e un binario  «analogico-paralizzante»  per
il rito davanti al giudice di pace, dove il vuoto normativo trasforma
il giusto processo in un labirinto di rinnovazioni senza fine. 
    b)  Violazione  dell'art.  111,  comma  2,   della   Costituzione
(Principio della ragionevole durata del processo). 
    L'automatismo della  rinnovazione,  imposto  dalla  richiesta  di
parte in  un  sistema  normativamente  privo  di  videoregistrazione,
trasforma il processo in un rito ciclico che, ad ogni mutamento della
persona fisica del giudicante, regredisce inevitabilmente  alla  fase
istruttoria.  Tale  meccanismo  finisce  per   incentivare   condotte
meramente dilatorie e potrebbe condurre alla  sistematica  estinzione
del reato per prescrizione. Cio'  determina  una  duplice  violazione
costituzionale: da un lato, frustra la pretesa punitiva dello  Stato;
dall'altro, vanifica le  legittime  aspettative  di  giustizia  delle
persone offese, rendendo  il  principio  di  ragionevole  durata  del
processo un precetto meramente teorico. 
    La garanzia dell'immediatezza non  puo'  essere  spinta  fino  al
punto di  sacrificare  integralmente  il  principio,  di  pari  rango
costituzionale, della ragionevole durata del processo.  Al  riguardo,
come affermato dalla Consulta nella citata sentenza n.  132/2020,  il
diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di  fronte  al
nuovo giudice «non e' assoluto,  ma  "modulabile"  (entro  limiti  di
ragionevolezza)  dal  legislatore»,  il  quale  ha  la  facolta'   di
introdurre «presidi normativi volti  a  prevenire  il  passabile  uso
strumentale e dilatorio» di tale facolta'. 
    Tale approccio trova solido conforto nella  giurisprudenza  della
Corte EDU (ex multis, sentenze Cutean c. Romania e Škaro c. Croazia),
la quale, pur ascrivendo il principio di immediatezza  alle  garanzie
dell'equo  processo,  riconosce  che  esso  puo'  essere  oggetto  di
ragionevoli deroghe e misure compensative.  Tra  queste,  il  giudice
europeo indica espressamente la possibilita' per il nuovo  giudicante
di disporre la rinnovazione dell'esame  dei  soli  testimoni  la  cui
deposizione sia ritenuta effettivamente importante per la decisione. 
    L'irragionevolezza e' ancor piu' marcata se si considera  che  il
rito dinanzi al giudice di pace  dovrebbe  essere,  per  definizione,
«snello» e deflattivo, come imposto dalla legge delega. L'automatismo
della rinnovazione in questo contesto risulta, a fortiori, del  tutto
incoerente con la ratio del procedimento: l'attuale assetto applicato
al giudice di pace - privo di  videoregistrazione  per  legge  e  per
fatto - trasforma un diritto modulabile  in  un  diritto  potestativo
incondizionato, che degrada il  processo  a  un  adempimento  formale
destinato alla prescrizione, in aperto contrasto con il principio  di
ragionevole durata, non essendo consentito  a  questo  giudice  alcun
filtro sulla reale utilita' della reiterazione probatoria. 
    Si assiste, in  definitiva,  alla  subordinazione  di  un  valore
costituzionale primario, l'effettivita'  della  giurisdizione,  a  un
formalismo privo odi utilita' cognitiva, che trasforma il  magistrato
in un mero esecutore di volonta' altrui, privandolo del  governo  del
proprio ruolo. 
    c) Violazione dell'art. 97  della  Costituzione  (buon  andamento
dell'amministrazione della giustizia). 
    L'obbligo di rinnovare  «a  richiesta»  prove  gia'  documentate,
seppur in forma riassuntiva, in  assenza  di  specifiche  e  motivate
criticita'   sull'attendibilita'   o    sulla    completezza    della
verbalizzazione,  impone  un  dispendio   di   risorse   (tempo   del
magistrato,  del  personale  di  cancelleria,  delle  parti   e   dei
testimoni) del tutto sproporzionato. Cio'  paralizza  l'attivita'  di
uffici giudiziari gia'  in  grave  sofferenza,  ponendosi  in  palese
contrasto con il principio di efficienza e buon andamento  cui  anche
l'amministrazione della giustizia deve conformarsi. 
    Va  rilevato  che  la  videoregistrazione  non  e'  prevista  ne'
consentita dall'ordinamento speciale del giudice di  pace,  il  quale
impone la verbalizzazione in forma riassuntiva ai sensi dell'art.  31
del decreto legislativo n. 274/2000. Tale assetto normativo impedisce
strutturalmente l'applicazione del presupposto tecnologico  richiesto
dall'art. 495, comma 4-ter, del codice di procedura  penale,  redendo
necessario l'intervento della Corte  per  ristabilire  un  equilibrio
costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata del
processo. 
    In  sostanza,  il  legislatore  ha  previsto   come   presupposto
essenziale un supporto tecnico che l'ordinamento speciale del giudice
di pace non contempla strutturalmente. 
    Tale   automatismo   normativo   cristallizza   una   lacuna   di
coordinamento che non lascia spazi ermeneutici al giudice di  merito,
rendendo  necessario  l'intervento   correttivo   della   Corte   per
restituire  razionalita'  al  sistema  e  salvaguardare  la  funzione
giurisdizionale da una paralisi evitabile. 
    Si ribadisce che un'interpretazione costituzionalmente  orientata
(nel senso di  subordinare  la  rinnovazione  a  una  valutazione  di
necessita') e' preclusa dal tenore letterale  insuperabile  dell'art.
495, comma 4-ter del codice di procedura penale, che lega rigidamente
la preclusione alla  sola  presenza  della  videoregistrazione.  Tale
automatismo normativo non lascia  spazi  ermeneutici  al  giudice  di
merito, rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte. 
    La questione e' pertanto non  manifestamente  infondata,  poiche'
l'automatismo della rinnovazione,  in  un  sistema  che  non  prevede
strutturalmente  la  videoregistrazione,  determina   un   sacrificio
irragionevole della  ragionevole  durata  del  processo  e  del  buon
andamento dell'amministrazione della giustizia,  senza  apportare  un
effettivo incremento delle garanzie difensive. 
    d) Necessita' di un intervento costituzionalmente vincolato. 
    L'intervento richiesto alla Corte e' costituzionalmente vincolato
e minimale: non implica alcuna riscrittura della  disciplina,  ma  si
limita a rimuovere l'automatismo che impedisce al giudice di pace  di
applicare i criteri di necessita' gia' previsto dagli articoli 190  e
507  del  codice  di  procedura  penale,  unici  parametri  idonei  a
garantire   un   bilanciamento   costituzionalmente   adeguato    tra
immediatezza e ragionevole durata. 
    Tale  soluzione  non  invade  la  discrezionalita'   legislativa,
poiche' il parametro correttivo e' gia' rinvenibile nel  sistema:  si
tratta di consentire al giudice  di  pace,  in  assenza  di  supporto
video, l'applicazione dei criteri di ammissione della prova  previsti
dagli articoli 190  e  507  del  codice  di  procedura  penale,  gia'
richiamati  in  via  generale  dall'art.  2  del   medesimo   decreto
legislativo. In tal modo, si restituisce al giudicante la funzione di
governo del processo, senza sacrificare le garanzie difensive. 
    Non e' praticabile un'interpretazione conforme; non e'  possibile
estendere al rito del giudice di pace il regime del  rito  ordinario,
in  assenza  del  presupposto  della   videoregistrazione;   non   e'
configurabile un diverso meccanismo selettivo non ancorato ai criteri
generali del codice di rito, senza introdurre  una  disciplina  nuova
riservata al legislatore. 
    Ne consegue che l'unico esito costituzionalmente  compatibile  e'
il riconoscimento in  capo  al  giudice  di  pace  di  un  potere  di
valutazione della concreta necessita' della rinnovazione,  secondo  i
criteri gia' desumibili dal sistema processuale vigente. 
    La questione e' pertanto non manifestamente infondata. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n.  1/1948  e  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2
e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,  in  combinato
disposto con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2 del codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97  e  111
della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che,  nel
procedimento  davanti   al   giudice   di   pace,   in   assenza   di
videoregistrazione della prova dichiarativa, il giudice di pace possa
valutare la concreta necessita' della rinnovazione  dell'esame  sulla
base dei criteri di cui  agli  articoli  190  e  507  del  codice  di
procedura penale, quali parametri idonei a garantire un bilanciamento
costituzionalmente adeguato tra il principio di immediatezza e quello
della ragionevole durata del processo. 
    Sospende il presente giudizio in corso sino alla decisione  della
Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti  siano  trasmessi
senza indugio alla Corte costituzionale e che la  presente  ordinanza
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  al
Presidente delle due camere del Parlamento. 
    Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta e che, pertanto
essa  deve  intendersi  notificata  a  coloro  che  sono   o   devono
considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del codice di
procedura penale. 
    Sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma
1, n. 1 del codice penale. 
        Varese, 4 maggio 2026 
 
                     Il Giudice di pace: Di Maro