Reg. ord. n. 82 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 11/04/2026

Tra: Giancarlo Rosestolato  C/ ANAS spa



Oggetto:

Delegazione legislativa – Delega per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d. salvaleggi) – Inclusione, tra esse, dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, in relazione ai canoni, da versare da parte di privati, per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale all’interno dei comuni con meno di 20.000 abitanti.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 01/12/2009  Num. 179  Art. 1
decreto legislativo  del 01/12/2009  Num. 179  Art. 1 in relazione a
legge  del 07/02/1961  Num. 59  Art. 4  Co. 4


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 76 


Camera di Consiglio del 2 novembre 2026  rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

                        N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2026

Ordinanza dell'11 aprile 2026 della Corte di cassazione  sul  ricorso
proposto da Giancarlo Rosestolato contro ANAS Spa. 
 
Delegazione  legislativa  -   Delega   per   l'individuazione   delle
  disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle
  quali si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in  vigore  (c.d.
  salvaleggi) - Inclusione, tra esse, dell'art.  4,  comma  4,  della
  legge n. 59 del 1961, in relazione ai canoni, da versare  da  parte
  di  privati,  per  licenze  o  concessioni  interessanti  il  corpo
  stradale all'interno dei comuni con meno di 20.000 abitanti. 
- Decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   179   (Disposizioni
  legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
  indispensabile la permanenza in vigore, a  norma  dell'articolo  14
  della legge 28 novembre 2005, n. 246), art. 1, nella parte  in  cui
  dichiara, alla  voce  n.  1696  dell'Allegato  1,  l'indispensabile
  permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge  7  febbraio
  1961, n. 59, recante «Riordinamento  strutturale  e  revisione  dei
  ruoli  organici  dell'Azienda  Nazionale  Autonoma   delle   Strade
  (A.N.A.S.)». 


(GU n. 22 del 03-06-2026)

 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Prima sezione civile 
 
    Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
      Guido Mercolino - Presidente; 
      Andrea Zuliani - Consigliere rel.; 
      Luigi Abete - Consigliere; 
      Luciano Varotti - Consigliere; 
      Annamaria Casadonte - Consigliere. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 9131/2021  R.G.  proposto  da  Giancarlo  Rosestolato,
elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38,  presso  lo
studio  degli  avv.  Paolo  Panariti  e  Alessandra  Manzo,  che   lo
rappresentano  e  difendono  unitamente  all'avv.   Annalisa   Pizzi,
ricorrent; 
    Contro  ANAS  S.p.a.,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via
Monzambano n. 10, presso la propria direzione  generale,  con  l'avv.
Giovanna Giacomelli, che la rappresenta e difende -  controricorrente
- avverso la sentenza n. 2638/2020 della Corte d'Appello di  Venezia,
depositata il 12 ottobre 2020. 
    Udita la relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  30
ottobre 2025 dal Consigliere Andrea Zuliani. 
    Rilevato che: 
      la presente controversia ha ad oggetto il  preteso  diritto  di
ANAS S.p.A. di riscuotere i canoni di accesso  dalla  strada  statale
«Romea» all'immobile di proprieta' di Giancarlo Rosestolato,  situato
all'interno del centro abitato in Comune di Taglio di Po; 
      il  diritto  viene  contestato  da  Giancarlo  Rosestolato  sul
presupposto che, annoverando Taglio  di  Po  un  numero  di  abitanti
inferiore a 20.000, quantunque i tratti  di  strada  all'interno  del
centro abitato siano parte della rete delle strade statali, i «canoni
dovuti da privati per licenze o  concessioni  interessanti  il  corpo
stradale» sarebbero «fatti salvi in favore dei Comuni»  dall'art.  4,
comma 4, della legge n. 59 del 1961, e non spetterebbero, quindi,  ad
ANAS S.p.a.; 
      in  applicazione  di  tale  disposizione   di   legge,   e   in
accoglimento della domanda  proposta  da  Giancarlo  Rosestolato,  il
Tribunale di Rovigo accerto' che ANAS  S.p.A.  non  e'  titolare  del
diritto  di  riscuotere   il   canone,   condannandola   anche   alla
restituzione dei ratei gia' percepiti; 
      ANAS S.p.A. propose impugnazione, che venne accolta dalla Corte
d'Appello di Venezia, la quale ritenne non  piu'  vigente  l'art.  4,
comma 4, della  legge  n.  59  del  1961,  in  quanto  implicitamente
abrogato da disposizioni legislative successive  e,  in  particolare,
dagli artt. 2, 22 e 27  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992
(«Nuovo codice della strada»), dal decreto  legislativo  n.  143  del
1994 («Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»), dall'art.  18
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  242  del   1995
(«Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le  strade»)
e, infine, dall'art. 55, comma  23,  della  legge  n.  449  del  1997
(«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», erroneamente
indicata nella sentenza qui impugnata  come  «Legge  finanziaria  del
1997»); 
      la Corte territoriale non ha condiviso l'assunto del  Tribunale
secondo  cui  l'art.  4  della  legge  n.  59  del  1961  sarebbe  da
considerare  pero'  ancora  in  vigore,   in   quanto   espressamente
menzionato (insieme ad altri articoli della  medesima  legge)  al  n.
1696 dell'elenco allegato («Allegato 1») al  decreto  legislativo  n.
179 del 2009 (cd. «salva leggi»); 
      infatti, secondo la Corte d'appello, «il decreto  del  2009  ha
inteso far salve tutta una serie di norme, siccome vigenti  all'epoca
della sua entrata in vigore, cosi' come modificate a  tale  data  per
effetto di interventi legislativi adottati dopo la  loro  emanazione,
includendo esplicitamente nelle «modificazioni»  anche  l'abrogazione
implicita delle norme  stesse,  com'e'  reso  evidente  dal  richiamo
operato all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale»; 
      contro la sentenza della Corte d'appello Giancarlo  Rosestolato
ha proposto ricorso per cassazione,  articolato  in  due  motivi,  il
primo  dei  quali  e'  volto  a  censurare  la  violazione  o   falsa
applicazione «dell'art. 4, legge n. 59/61 e del decreto  legislativo 
n.  285/1992,  in  relazione  all'art.  1,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 179/2009»; in sostanza,  il  ricorrente  ribadisce  la
tesi secondo cui all'esplicito inserimento della legge n. 59 del 1961
nell'elenco delle disposizioni legislative statali per  le  quali  il
decreto legislativo n. 179 del 2009 ha  disposto  la  «permanenza  in
vigore» deve essere attribuito  un  valore  normativo  che  non  puo'
essere ignoratonell'interpretazione dell'art.  1  (in  realta',  art.
unico) del medesimo decreto; 
      ANAS S.p.A. si e' difesa con controricorso; 
      entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge
anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio
ai sensi dell'art. 380-bis.1 del codice di procedura civile. 
    Ritenuto che: 
      il primo motivo di ricorso pone la questione  della  permanente
vigenza o meno dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961 - che
pure si ritiene implicitamente abrogato dalle  successive  norme  del
Codice della Strada e relative  all'istituzione  e  al  finanziamento
dell'attuale  ANAS  S.p.a.  -  per  effetto   del   suo   inserimento
nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009; 
      in questi  termini,  il  ricorso  troverebbe  conforto  in  uno
specifico precedente di questa Corte (ord. n. 11266/2020), ove si  e'
statuito che l'art. 4  della  legge  n.  59  del  1961  e'  norma  da
ritenersi ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del  decreto
legislativo n. 179  del  2009,  che,  nell'Allegato  1  n.  1696,  la
annovera  tra  le   disposizioni   legislative   statali   pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali  e'  indispensabile  la
permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art.  14,  commi
14, 14-bis e 14-ter,  della  legge  n.  246  del  2005  e  successive
modificazioni (conf., successivamente, anche Cass. n. 4192/2023); 
      in senso contrario si e' invece espressa questa Corte in  altro
provvedimento, ove si e' ritenuto decisivo il rilievo che  «la  legge
delega  246/2005  (sulla  cui  base  e'  stato  emanato  il   decreto
legislativo 179/2009) ha posto il criterio direttivo di escludere  le
disposizioni colpite da abrogazione tacita, poiche' cio' implica  che
non sono indispensabili (concernendo una materia  ormai  diversamente
disciplinata)», ritenendosi di conseguenza irrilevante  l'inserimento
della legge n. 59 del 1961 nell'elenco di cui all'Allegato  1  (Cass.
n. 15942/2024); 
      in quest'ultimo senso - con riguardo  alla  medesima  questione
riferita ad altra legge inserita nel citato Allegato 1 - si  e'  piu'
volte pronunciata la Sezione Lavoro di questa  Corte,  statuendo  che
per «le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate ovvero ...
le  disposizioni  che,  al  momento   dell'emanazione   del   decreto
legislativo n. 179 del 2009, avevano  esaurito  la  loro  funzione  o
erano comunque obsolete, ... non potendo [esse]... essere  inclus[e],
in base alla legge di delega, fra le  norme  «salvate»,  la  relativa
ricomprensione  al  suddetto  fine  nell'Allegato  1  ...   si   deve
considerare tamquam non esset, frutto di un lapsus calami, sulla base
di  una  interpretazione   rispettosa   dell'art.   15   preleggi   e
costituzionalmente   orientata,   nel   senso   della   coerenza    e
ragionevolezza dell'ordinamento (art.  3  Cost.),  del  rispetto  dei
principi e criteri direttivi della legge di delega (art.  76  Cost.)»
(Cass. n. 19420/2013; conf., successivamente, Cass. nn.  7976/2016  e
26488/2018); 
      sennonche', proprio con riferimento alla disposizione di  legge
considerata nei citati precedenti  della  Sezione  Lavoro  di  questa
Corte  (art.  8  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991,   inserito
nell'Allegato 1 alla voce n. 1266) e' intervenuta -  sollecitata  dal
Tribunale di Sondrio, che aveva ritenuto poco appagante la  soluzione
del «tamquam non esset» - la Corte costituzionale, la quale,  con  la
sentenza n. 182/2018, ha dichiarato «l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1°  gennaio  1970,  di
cui si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in  vigore,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  nella  parte
in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1,  l'indispensabile
permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952,  n.  991
(Provvedimenti in favore dei territori montani)»; 
      a  questo  punto  e'  evidente  che  risulta   tutt'altro   che
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 anche nella parte
in  cui  questo  dichiara,  alla  voce  n.  1696   dell'Allegato   1,
l'indispensabile permanenza in vigore dell'art.  4,  comma  4,  della
legge n. 59 del 1961, di cui il «diritto vivente» non ha mai messo in
dubbio che fosse stato in precedenza abrogato «per  incompatibilita'»
con le nuove disposizioni del Codice della Strada e  sull'istituzione
e il finanziamento dell'ente ora divenuto ANAS  S.p.A.;  infatti,  le
due  normative  pongono  -  sotto  il  profilo,  che  qui  interessa,
ovverosia quello della titolarita' del diritto  alla  percezione  dei
canoni per l'accesso alle strade statali nei centri abitati con  meno
20.000 abitanti - conseguenze  giuridiche  inconciliabili,  tali  che
l'applicazione dell'una non puo' che comportare la  non  applicazione
dell'altra; 
      una volta escluso, sulla scorta delle condivisibili indicazioni
contenute   nella   citata   sentenza   n.   182/2018   della   Corte
costituzionale, che il  decreto  legislativo  n.  179  del  2009  sia
«meramente ricognitivo» e dunque privo di  «forza  legislativa»,  non
meno evidente e' la rilevanza della questione nel presente  processo,
in cui Giancarlo Rosestolato chiede al giudice di accertare che  ANAS
S.p.a. non e' titolare  del  diritto  al  pagamento  dei  canoni  per
l'accesso alla  strada  statale  proprio  invocando  la  reviviscenza
dell'art. 4, comma  4,  della  legge  n.  59  del  1961,  voluta  dal
legislatore  mediante  l'inserimento  di  tale   disposizione   nello
Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte: 
      Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
      Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale - con riferimento  all'art.  76  della
Costituzione - dell'art. 1 del decreto legislativo n. 179  del  2009,
nella parte in cui dichiara,  alla  voce  n.  1696  dell'Allegato  1,
l'indispensabile permanenza in vigore dell'art.  4,  comma  4,  della
legge n. 59 del 1961; 
      Sospende il presente giudizio; 
      Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  Pubblico
Ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
      Ordina,  altresi',  che  l'ordinanza   venga   comunicata   dal
Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
      Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  compresa   la
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
 
                      Il Presidente: Mercolino