Reg. ord. n. 82 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 11/04/2026
Tra: Giancarlo Rosestolato C/ ANAS spa
Oggetto:
Delegazione legislativa – Delega per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d. salvaleggi) – Inclusione, tra esse, dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, in relazione ai canoni, da versare da parte di privati, per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale all’interno dei comuni con meno di 20.000 abitanti.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 01/12/2009
Num. 179
Art. 1
decreto legislativo del 01/12/2009 Num. 179 Art. 1 in relazione a
legge del 07/02/1961 Num. 59 Art. 4 Co. 4
decreto legislativo del 01/12/2009 Num. 179 Art. 1 in relazione a
legge del 07/02/1961 Num. 59 Art. 4 Co. 4
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 76
Camera di Consiglio del 2 novembre 2026
rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2026
Ordinanza dell'11 aprile 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Giancarlo Rosestolato contro ANAS Spa.
Delegazione legislativa - Delega per l'individuazione delle
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle
quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d.
salvaleggi) - Inclusione, tra esse, dell'art. 4, comma 4, della
legge n. 59 del 1961, in relazione ai canoni, da versare da parte
di privati, per licenze o concessioni interessanti il corpo
stradale all'interno dei comuni con meno di 20.000 abitanti.
- Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246), art. 1, nella parte in cui
dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1, l'indispensabile
permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della legge 7 febbraio
1961, n. 59, recante «Riordinamento strutturale e revisione dei
ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
(A.N.A.S.)».
(GU n. 22 del 03-06-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione civile
Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
Guido Mercolino - Presidente;
Andrea Zuliani - Consigliere rel.;
Luigi Abete - Consigliere;
Luciano Varotti - Consigliere;
Annamaria Casadonte - Consigliere.
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
iscritto al n. 9131/2021 R.G. proposto da Giancarlo Rosestolato,
elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo
studio degli avv. Paolo Panariti e Alessandra Manzo, che lo
rappresentano e difendono unitamente all'avv. Annalisa Pizzi,
ricorrent;
Contro ANAS S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via
Monzambano n. 10, presso la propria direzione generale, con l'avv.
Giovanna Giacomelli, che la rappresenta e difende - controricorrente
- avverso la sentenza n. 2638/2020 della Corte d'Appello di Venezia,
depositata il 12 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30
ottobre 2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.
Rilevato che:
la presente controversia ha ad oggetto il preteso diritto di
ANAS S.p.A. di riscuotere i canoni di accesso dalla strada statale
«Romea» all'immobile di proprieta' di Giancarlo Rosestolato, situato
all'interno del centro abitato in Comune di Taglio di Po;
il diritto viene contestato da Giancarlo Rosestolato sul
presupposto che, annoverando Taglio di Po un numero di abitanti
inferiore a 20.000, quantunque i tratti di strada all'interno del
centro abitato siano parte della rete delle strade statali, i «canoni
dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo
stradale» sarebbero «fatti salvi in favore dei Comuni» dall'art. 4,
comma 4, della legge n. 59 del 1961, e non spetterebbero, quindi, ad
ANAS S.p.a.;
in applicazione di tale disposizione di legge, e in
accoglimento della domanda proposta da Giancarlo Rosestolato, il
Tribunale di Rovigo accerto' che ANAS S.p.A. non e' titolare del
diritto di riscuotere il canone, condannandola anche alla
restituzione dei ratei gia' percepiti;
ANAS S.p.A. propose impugnazione, che venne accolta dalla Corte
d'Appello di Venezia, la quale ritenne non piu' vigente l'art. 4,
comma 4, della legge n. 59 del 1961, in quanto implicitamente
abrogato da disposizioni legislative successive e, in particolare,
dagli artt. 2, 22 e 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992
(«Nuovo codice della strada»), dal decreto legislativo n. 143 del
1994 («Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»), dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 1995
(«Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade»)
e, infine, dall'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997
(«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», erroneamente
indicata nella sentenza qui impugnata come «Legge finanziaria del
1997»);
la Corte territoriale non ha condiviso l'assunto del Tribunale
secondo cui l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 sarebbe da
considerare pero' ancora in vigore, in quanto espressamente
menzionato (insieme ad altri articoli della medesima legge) al n.
1696 dell'elenco allegato («Allegato 1») al decreto legislativo n.
179 del 2009 (cd. «salva leggi»);
infatti, secondo la Corte d'appello, «il decreto del 2009 ha
inteso far salve tutta una serie di norme, siccome vigenti all'epoca
della sua entrata in vigore, cosi' come modificate a tale data per
effetto di interventi legislativi adottati dopo la loro emanazione,
includendo esplicitamente nelle «modificazioni» anche l'abrogazione
implicita delle norme stesse, com'e' reso evidente dal richiamo
operato all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
contro la sentenza della Corte d'appello Giancarlo Rosestolato
ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, il
primo dei quali e' volto a censurare la violazione o falsa
applicazione «dell'art. 4, legge n. 59/61 e del decreto legislativo
n. 285/1992, in relazione all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo n. 179/2009»; in sostanza, il ricorrente ribadisce la
tesi secondo cui all'esplicito inserimento della legge n. 59 del 1961
nell'elenco delle disposizioni legislative statali per le quali il
decreto legislativo n. 179 del 2009 ha disposto la «permanenza in
vigore» deve essere attribuito un valore normativo che non puo'
essere ignoratonell'interpretazione dell'art. 1 (in realta', art.
unico) del medesimo decreto;
ANAS S.p.A. si e' difesa con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge
anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio
ai sensi dell'art. 380-bis.1 del codice di procedura civile.
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso pone la questione della permanente
vigenza o meno dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961 - che
pure si ritiene implicitamente abrogato dalle successive norme del
Codice della Strada e relative all'istituzione e al finanziamento
dell'attuale ANAS S.p.a. - per effetto del suo inserimento
nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009;
in questi termini, il ricorso troverebbe conforto in uno
specifico precedente di questa Corte (ord. n. 11266/2020), ove si e'
statuito che l'art. 4 della legge n. 59 del 1961 e' norma da
ritenersi ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 179 del 2009, che, nell'Allegato 1 n. 1696, la
annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali e' indispensabile la
permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi
14, 14-bis e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 e successive
modificazioni (conf., successivamente, anche Cass. n. 4192/2023);
in senso contrario si e' invece espressa questa Corte in altro
provvedimento, ove si e' ritenuto decisivo il rilievo che «la legge
delega 246/2005 (sulla cui base e' stato emanato il decreto
legislativo 179/2009) ha posto il criterio direttivo di escludere le
disposizioni colpite da abrogazione tacita, poiche' cio' implica che
non sono indispensabili (concernendo una materia ormai diversamente
disciplinata)», ritenendosi di conseguenza irrilevante l'inserimento
della legge n. 59 del 1961 nell'elenco di cui all'Allegato 1 (Cass.
n. 15942/2024);
in quest'ultimo senso - con riguardo alla medesima questione
riferita ad altra legge inserita nel citato Allegato 1 - si e' piu'
volte pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte, statuendo che
per «le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate ovvero ...
le disposizioni che, al momento dell'emanazione del decreto
legislativo n. 179 del 2009, avevano esaurito la loro funzione o
erano comunque obsolete, ... non potendo [esse]... essere inclus[e],
in base alla legge di delega, fra le norme «salvate», la relativa
ricomprensione al suddetto fine nell'Allegato 1 ... si deve
considerare tamquam non esset, frutto di un lapsus calami, sulla base
di una interpretazione rispettosa dell'art. 15 preleggi e
costituzionalmente orientata, nel senso della coerenza e
ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei
principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 76 Cost.)»
(Cass. n. 19420/2013; conf., successivamente, Cass. nn. 7976/2016 e
26488/2018);
sennonche', proprio con riferimento alla disposizione di legge
considerata nei citati precedenti della Sezione Lavoro di questa
Corte (art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, inserito
nell'Allegato 1 alla voce n. 1266) e' intervenuta - sollecitata dal
Tribunale di Sondrio, che aveva ritenuto poco appagante la soluzione
del «tamquam non esset» - la Corte costituzionale, la quale, con la
sentenza n. 182/2018, ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di
cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte
in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile
permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991
(Provvedimenti in favore dei territori montani)»;
a questo punto e' evidente che risulta tutt'altro che
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 anche nella parte
in cui questo dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1,
l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della
legge n. 59 del 1961, di cui il «diritto vivente» non ha mai messo in
dubbio che fosse stato in precedenza abrogato «per incompatibilita'»
con le nuove disposizioni del Codice della Strada e sull'istituzione
e il finanziamento dell'ente ora divenuto ANAS S.p.A.; infatti, le
due normative pongono - sotto il profilo, che qui interessa,
ovverosia quello della titolarita' del diritto alla percezione dei
canoni per l'accesso alle strade statali nei centri abitati con meno
20.000 abitanti - conseguenze giuridiche inconciliabili, tali che
l'applicazione dell'una non puo' che comportare la non applicazione
dell'altra;
una volta escluso, sulla scorta delle condivisibili indicazioni
contenute nella citata sentenza n. 182/2018 della Corte
costituzionale, che il decreto legislativo n. 179 del 2009 sia
«meramente ricognitivo» e dunque privo di «forza legislativa», non
meno evidente e' la rilevanza della questione nel presente processo,
in cui Giancarlo Rosestolato chiede al giudice di accertare che ANAS
S.p.a. non e' titolare del diritto al pagamento dei canoni per
l'accesso alla strada statale proprio invocando la reviviscenza
dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961, voluta dal
legislatore mediante l'inserimento di tale disposizione nello
Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009.
P.Q.M.
La Corte:
Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale - con riferimento all'art. 76 della
Costituzione - dell'art. 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009,
nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell'Allegato 1,
l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 4, comma 4, della
legge n. 59 del 1961;
Sospende il presente giudizio;
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico
Ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal
Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Il Presidente: Mercolino