Reg. ord. n. 76 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 05/03/2026

Tra: I. M.



Oggetto:

Processo penale – Impugnazioni – Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 – Impugnazione per i soli interessi civili – Previsione che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile – Violazione del principio di immutabilità del giudice, a fronte della eventuale incertezza, per la parte ricorrente originaria, al momento dell’impugnazione, circa il giudice competente a decidere, non sapendo se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali – Violazione del principio di ragionevolezza in considerazione della irragionevole sottrazione alla sezione penale, per attribuirla alla sezione civile, della risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, attengono preliminarmente all’ambito processual-penalistico – Violazione del principio convenzionale di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione del principio della ragionevole durata del processo, in considerazione del prolungamento del processo conseguente alla trasmigrazione del ricorso tra la sezione penale e quella civile – Disparità di trattamento di situazioni analoghe – Violazione del principio del giudice naturale. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 573  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.