Reg. ord. n. 76 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 05/03/2026
Tra: I. M.
Oggetto:
Processo penale – Impugnazioni – Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 – Impugnazione per i soli interessi civili – Previsione che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile – Violazione del principio di immutabilità del giudice, a fronte della eventuale incertezza, per la parte ricorrente originaria, al momento dell’impugnazione, circa il giudice competente a decidere, non sapendo se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali – Violazione del principio di ragionevolezza in considerazione della irragionevole sottrazione alla sezione penale, per attribuirla alla sezione civile, della risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, attengono preliminarmente all’ambito processual-penalistico – Violazione del principio convenzionale di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione del principio della ragionevole durata del processo, in considerazione del prolungamento del processo conseguente alla trasmigrazione del ricorso tra la sezione penale e quella civile – Disparità di trattamento di situazioni analoghe – Violazione del principio del giudice naturale.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 25
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 marzo 2026
Ordinanza del 5 marzo 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da I. M. .
Processo penale - Impugnazioni - Modifiche normative ad opera del
d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione per i soli interessi civili -
Previsione che quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi
civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se
l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che
decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel
processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio
civile.
- Codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis.
(GU n. 20 del 20-05-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza sezione civile
Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:
Raffaele G.A. Frasca, Presidente;
Chiara Graziosi, consigliere;
Francesca Fiecconi, consigliere;
Marco dell'Utri, consigliere;
Paolo spaziani, consigliere - rel.;
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
iscritto al n. 07872/2025 R.G., proposto da I. M.; rappresentato e
difeso dall'avv. Francesco Maiorana - ricorrente;
nei confronti di M. V. - intimato;
per la Cassazione dell'ordinanza n. 1005/2024 della Corte
d'appello di Trieste, seconda sezione penale, emessa il 7 ottobre
2024, depositata l'8 ottobre 2024;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Paolo
Spaziani nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, nonche' nella
camera di consiglio proseguita in data 29 gennaio 2026;
Udito il pubblico ministero, in persona della sostituta
Procuratrice generale Rosa Maria Dell'Erba, la quale, in via
principale, ha chiesto che gli atti siano trasmessi al Primo
Presidente per le determinazioni di competenza in ordine alla sezione
della Corte tabellarmente competente a decidere il ricorso e, in via
subordinata, ha domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata,
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado
d'appello;
Udito l'avv. Piero Cucchisi per delega dell'avv. Maiorana, per la
parte ricorrente.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 189/2024, emessa il 29 aprile 2024 e
depositata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Udine, quale giudice del
dibattimento penale monocratico, assolse M. V. dall'ascritto reato di
lesione personale aggravata commesso in danno di I. M., costituitosi
parte civile in data 9 gennaio 2024.
2. Quest'ultimo impugno' la sentenza dinanzi alla Corte
territoriale di Trieste, ai sensi dell'art. 576 del codice di
procedura penale, con appello depositato il 12 giugno 2024.
Con ordinanza n. 1005/2024, emessa il 7 ottobre 2024 e depositata
il giorno successivo, la Corte d'appello di Trieste, seconda sezione
penale, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, per violazione
del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 585, lettera b), del
codice di procedura penale, in relazione all'art. 544, comma 2,
stesso codice.
3. Avverso questa ordinanza la parte civile ha proposto ricorso
per cassazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato,
ai sensi dell'art. 606, lettera c), del codice di procedura penale
(«inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita',
di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza»), la
violazione dell'art. 591, lettera c), del codice di procedura penale,
in relazione all'art. 585 stesso codice.
Ha osservato il ricorrente che, nella fattispecie, il giudice di
primo grado, emessa la sentenza in data 29 aprile 2024, non aveva
proceduto alla contestuale redazione dei motivi della decisione,
riservandosi di provvedere, al riguardo, nel «termine minimo di
legge», ovverosia nei quindici giorni successivi; il termine per il
deposito della sentenza sarebbe quindi scaduto il 14 maggio 2024 e da
questa data sarebbe iniziato a decorrere quello di trenta giorni per
la proposizione dell'impugnazione, ai sensi degli articoli 585,
lettera b), e 544, comma 2, del codice di procedura penale;
quest'ultimo termine sarebbe quindi scaduto solo in data 13 giugno
2024, sicche' l'appello da lui tempestivamente proposto, con atto
depositato il 12 giugno 2024, avrebbe dovuto essere ritenuto
pienamente ammissibile.
4. La quinta sezione penale, ricevuto il ricorso, con ordinanza
28 marzo-1° aprile 2025, n. 12507, ritenuto che non fosse
inammissibile, ha rinviato per la prosecuzione a questa sezione
civile, sul presupposto che trovasse applicazione, nella fattispecie,
la disposizione di cui all'art. 573, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, secondo cui «quando la sentenza e' impugnata per i
soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione,
se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che
decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel
processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo
civile».
5. La trattazione del ricorso e' stata quindi fissata in pubblica
udienza.
Il pubblico ministero presso la Corte, nella persona della
sostituta Procuratrice generale Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato
memoria con conclusioni scritte, chiedendo che gli atti siano
trasmessi al Primo Presidente per le determinazioni di competenza in
ordine alla Sezione della Corte tabellarmente competente a decidere
il ricorso; in via subordinata, ha domandato l'annullamento
dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado d'appello.
Ragioni della decisione
Questa Corte ritiene di sollevare d'ufficio, in quanto rilevante
e non manifestamente infondata, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera a), n. 2), decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge
31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2022, n. 199 e applicabile ai procedimenti in cui la
costituzione di parte civile e' avvenuta dopo il 30 dicembre 2022
(Cass., Sez. Un. Pen., 25 maggio 2023 - 21 settembre 2023, n. 38481).
A. Sulla rilevanza.
La questione e' anzitutto rilevante, ai sensi dell'art. 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
A.1. Sussiste infatti, nella fattispecie, un rapporto di
strumentalita' necessaria tra la risoluzione della questione e la
decisione del presente giudizio (tra le tante, Corte costituzionale
n. 92 e 158 del 2019), in quanto la norma della cui legittimita' si
dubita deve essere in esso applicata ai fini dell'individuazione
della sezione competente (penale o civile) a provvedere sul ricorso
per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello
triestina e, in particolare, ai fini della valutazione di sussistenza
dell'investitura della decisione in capo a questa sezione, nonche' -
una volta ritenuta tale sussistenza - per risolvere la questione
processuale delle forme e modalita' (del processo penale o del
processo civile) della trattazione del ricorso e della tipologia di
provvedimento che puo' essere assunto all'esito della stessa in
alternativa al rigetto (cassazione senza rinvio con trasmissione al
giudice civile competente per valore in grado d'appello, ex art. 622
del codice di procedura penale, oppure cassazione con rinvio o con
decisione nel merito, previa utilizzazione delle prove assunte nel
processo penale, ex art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura
penale).
A.2. Ad avviso del collegio, il rinvio per la prosecuzione del
giudizio alla sezione civile della Corte, ai sensi dell'art. 573,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, potrebbe essere disposto
per la sola decisione sulle questioni civili, non trovando
applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche
questioni processuali diverse, che potrebbero determinare
l'annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme
processuali penali.
In tal senso depone anzitutto l'interpretazione letterale della
norma, la quale espressamente prevede che il rinvio al giudice o alla
sezione civile postula che l'impugnazione sia stata proposta «per i
soli interessi civili» (ovverosia, che siano stati impugnati solo i
capi civili della sentenza penale) e che il sindacato del giudice o
della sezione civile sul provvedimento penale impugnato e' suscitato
perche' decida «sulle questioni civili», non anche sulle questioni
penali, processuali o sostanziali, le quali restano nella sfera di
delibazione del giudice o della sezione penale d'appello o della
sezione penale della Corte di cassazione; nel medesimo senso, poi,
depone l'interpretazione sistematica della norma, che ne impone il
coordinamento con quella contenuta nell'art. 622 del codice di
procedura penale, disposizione che il legislatore della riforma ha
lasciato in vigore, secondo cui, nell'ipotesi di ricorso della parte
civile contro la sentenza di proscioglimento - che e' si'
impugnazione agli effetti civili (art. 576 del codice di procedura
penale), ma non ha ad oggetto capi o questioni civili, i quali sono
assenti nella sentenza di proscioglimento, salvo che si tratti di
proscioglimento per particolare tenuita' del fatto, ex art. 131-bis
del codice penale (arg. ex art. 538 del codice di procedura penale;
Corte costituzionale n. 173 del 2022) -, la sezione penale non si
limita a valutare la non inammissibilita' del ricorso, ma procede
alla sua delibazione nel merito e, se lo accoglie, rinvia quando
occorra al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Ne discende che il campo di azione dell'art. 573, comma 1-bis,
del codice di procedura penale e' limitato alle impugnazioni aventi
ad oggetto i soli capi civili della sentenza di condanna, provengano
esse dall'imputato o dalla parte civile, ma non puo' essere esteso
all'impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla
parte civile ne', in ogni caso, alle impugnazioni che, come nella
fattispecie, pongano questioni processuali (evidentemente attinenti
al processo penale, atteso che le forme ordinarie penali sono
previste anche per le impugnazioni per i soli effetti civili: art.
573, comma 1, del codice di procedura civile), dal cui accoglimento
possa derivare l'annullamento del provvedimento impugnato; in questa
ipotesi, dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza o -
come nella specie - l'ordinanza penale d'appello andra' trattato
dalla sezione penale, che, ove non lo rigetti, provvedera'
all'annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili e
disporra' il rinvio ex art. 622 del codice di procedura penale.
In tal senso, del resto, si e' pronunciata, con riferimento ad
una fattispecie analoga a quella in esame, la stessa Cassazione
penale, sezione quarta (Cass. pen., Sez. 4, 26 gennaio 2023 - 20
marzo 2023, n. 11516).
A.3. Nella vicenda oggetto dell'odierno ricorso, invece, la
quinta sezione penale di questa Corte, con l'ordinanza n. 12507 del
2025, ha reputato di disporre il rinvio ex art. 573, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, non ostante il carattere esclusivamente
processualpenalistico della questione posta dal ricorrente, il quale
si era doluto della violazione, da parte della Corte d'appello, del
combinato disposto delle norme del codice di procedura penale (gli
articoli 585, lettera b), 591, lettera c) e 544, comma 2) che recano
la disciplina dei termini per la proposizione dell'impugnazione e
degli effetti della loro inosservanza, con particolare riferimento
all'individuazione del dies a quo degli stessi.
Deve pertanto prendersi atto che la norma, della cui legittimita'
costituzionale qui si dubita, e' stata ritenuta applicabile anche in
relazione ad una fattispecie in cui l'impugnazione, pur essendo
proposta agli effetti civili, non poneva tuttavia alcuna questione
civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione
civile: la sezione penale remittente, infatti, ha svolto il sindacato
di non inammissibilita' del ricorso e, dopo averlo ritenuto non
inammissibile, ha operato il rinvio per la prosecuzione del giudizio
di legittimita' dinanzi a questa sezione civile.
Atteso, per un verso, che il provvedimento emesso dalla quinta
sezione penale non e' meramente ordinatorio (in quanto non si limita
ad operare il rinvio ma provvede sulla non inammissibilita'
dell'impugnazione) e considerato, per altro verso, che deve
escludersi la possibilita' per la sezione civile investita con il
rinvio ex art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, di
sollevare un conflitto in ordine alla delimitazione dei confini
dell'ambito di operativita' della norma (al fine di ottenere la
regressione del procedimento alla sezione penale di provenienza),
deve ritenersi che la statuizione della sezione penale sulla
riconduzione della fattispecie concreta tra quelle alle quali si
applica il rinvio ex art. 573 comma 1-bis, ancorche' erronea, sia
immodificabile, non potendo la sezione civile investita della
prosecuzione del giudizio compiere una diversa valutazione della
fattispecie medesima, disponendo un ulteriore rinvio in senso inverso
a quello ordinato dalla sezione penale, con irragionevole «navetta»
del ricorso tra le sezioni della Corte, tra l'altro in spregio al
principio di ragionevole durata del procedimento.
In particolare, se, da un lato, come correttamente ha rilevato il
pubblico ministero nella requisitoria depositata, deve escludersi la
possibilita' di sollevare conflitto negativo di competenza, atteso
che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali -
della Corte di cassazione si riferisce a mere articolazioni interne
di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilita'
di qualificare le rispettive attribuzioni come «questione di
competenza» nel processo civile, dovendosi altresi' escludere
l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle
soluzioni normative sancite dall'art. 28 del codice di procedura
penale (Cass., Sez. Un. Civ., 6 dicembre 2021, n. 38596), dall'altro
lato non sembra praticabile neppure il rimedio della trasmissione
degli atti al Primo Presidente, perche' individui la sezione
competente, vertendosi in ipotesi di provvedimento decisorio non
impugnabile con cui la sezione civile e' stata investita della
prosecuzione del giudizio (e, peraltro, adottato conformemente alla
previsione della norma di cui si discorre, che non prevede una
rimessione al Capo dell'Ufficio, ovverosia al Primo Presidente, e
dunque un provvedimento ordinatorio, perche' sia esso a valutare se
la prosecuzione sia ammessa).
Questa situazione, se, per un verso, costituisce un ulteriore
profilo, oltre quelli di cui si dira' (v., infra), di sospetta
illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 573, comma
1-bis, del codice di procedura penale (la quale e' inserita in un
sistema che non consente di rimediare al provvedimento, anche
palesemente erroneo, che implica la sottrazione della parte
impugnante al suo giudice naturale), per altro verso conferma la
rilevanza della questione nel presente giudizio, in quanto anche
questa sezione civile, ove la norma non sia dichiarata illegittima,
e' tenuta a farne applicazione, per la parte di sua competenza,
conformando la trattazione e la decisione del ricorso alle forme e
modalita' da essa prestabilite.
B. Sulla non manifesta infondatezza.
L'illustrazione dei profili di sospetta incostituzionalita'
dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale presuppone
la previa ricognizione del quadro normativo di riferimento in ordine,
per un verso, ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, per
l'altro - e principalmente - ai rapporti tra l'azione civile
(risarcitoria o restitutoria) e i poteri cognitivi del giudice
(quanto ai limiti, all'oggetto e alle modalita' del suo
accertamento), nell'ipotesi in cui essa sia esercitata mediante
costituzione di parte civile nel processo penale.
B.1. Con riguardo al primo profilo, occorre tenere presente, in
conformita' ad un rilievo sistematico costantemente ribadito dalla
giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte
costituzionale n. 182 del 2021; Corte costituzionale n. 176 del 2019;
Corte costituzionale n. 2 del 2016; Corte costituzionale n. 217 del
2009; Corte costituzionale n. 168 del 2006; Corte costituzionale n.
433 del 1997; Corte costituzionale n. 192 del 1991), che, a
differenza del sistema delineato nel codice del 1930 (ove l'assetto
delle relazioni tra i due giudizi era improntato ai principi di
unitarieta' della funzione giurisdizionale e di preminenza della
giurisdizione penale), il sistema risultante dal codice in vigore
appare, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e
della separazione.
Ed infatti, nell'ipotesi in cui l'azione civile per le
restituzioni o il risarcimento venga esercitata nella sua sede
propria in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, non
trova piu' applicazione la regola della c.d. pregiudizialita' penale
(che imponeva la sospensione del giudizio civile sino al passaggio in
giudicato della sentenza penale: art. 3 del codice di procedura
penale 1930), ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente
(art. 75, comma 2, del codice di procedura penale), salve le ipotesi
eccezionali in cui il danneggiato abbia proposto la domanda in sede
civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o
dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75, comma 3, del codice
di procedura penale).
Del pari, diversamente dal codice abrogato (il quale prevedeva
che la sentenza penale assumesse efficacia vincolante nel giudizio
civile di danno: articoli 23 e ss. cod. proc. pen. 1930), il codice
attuale stabilisce la diversa regola per cui la sentenza penale
irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile risarcitorio se il danneggiato abbia esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, del codice di
procedura penale (art. 652, comma 1, del codice di procedura penale).
B.2. Sotto il secondo profilo (rapporti tra azione civile
esercitata in seno al processo penale e poteri del giudice) occorre
tenere presenti, oltre alla sistematica del codice, i principi
enunciati da questa Corte di legittimita' con riferimento all'ambito
e ai limiti della cognizione del giudice civile chiamato, ex art. 622
del codice di procedura penale, a decidere sulla domanda di
risarcimento del danno gia' proposta mediante costituzione di parte
civile nel processo penale, allorche' gli effetti penali della
sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento
dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si
sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti
l'azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso
proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.
Questi principi non solo si sono consolidati all'esito di
numerose pronunce di questa Corte, sia in sede penale che in sede
civile, che hanno dato luogo ad una situazione di diritto vivente
(tra le altre, oltre a quelle citate infra, v. Cass. civ., Sez. 3, 17
ottobre 2025, n. 27756; Cass. civ., Sez. 3, 17 settembre 2025, n.
25481; Cass. civ., Sez. 1, 24 giugno 2025, n. 16905; Cass. civ., Sez.
3, 31 maggio 2024, n. 15290; Cass. civ., Sez. 1, 3 agosto 2023, n.
23739; Cass. civ., Sez. 3, 18 ottobre 2022, n. 30496; Cass. civ.,
Sez. 3, 21/03/20922, n. 8997; Cass. Civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n.
457; Cass. civ., Sez. 3, 9 aprile 2019, n. 9799), ma, per un verso,
hanno trovato autorevole conferma nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, che ne ha esteso la portata, con i dovuti
temperamenti, a tutte le ipotesi in cui, in deroga alla regola
generale dell'«accessorieta'» dell'azione civile esercitata
nell'ambito del processo penale, lo stesso giudice penale sia
chiamato all'accertamento dell'illecito civile in presenza di una
sentenza penale di proscioglimento; per altro verso, si sono mostrati
pienamente conformi alla regola della presunzione di innocenza,
nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti Umani
(Corte EDU) con riguardo all'art. 6, par. 2, della Convenzione
europea dei diritti umani (Convenzione EDU) e dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CDGUE) con riguardo all'art. 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e agli
articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016, in tema di «Rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare
al processo nei procedimenti penali», emanata ai sensi dell'art. 82,
par. 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e oggetto di non risalente attuazione con decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
In base ai predetti principi, la disciplina dei rapporti tra
l'azione civile (risarcitoria o restitutoria) e i poteri del giudice
(quanto ai limiti, all'oggetto e alle modalita' del suo
accertamento), nell'ipotesi in cui essa sia esercitata all'interno
del processo penale, puo' essere ricondotta a sistema nei termini
seguenti.
Il criterio regolatore generale e' - come accennato - quello
dell'«accessorieta'» e della «subordinazione» dell'azione civile
rispetto a quella penale, criterio che trova fondamento «nelle
esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati
e alla rapida definizione dei processi», e che ha quale naturale
implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata
all'interno del processo penale, «e' destinata a subire tutte le
conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla
struttura» di questo processo (cosi' Corte costituzionale n. 182 del
2021; in precedenza gia' Corte costituzionale n. 176 del 2019 e Corte
costituzionale n. 12 del 2016).
Questo criterio regolatore generale trova la sua principale
espressione nell'art. 538, comma 1, codice di procedura penale, il
quale individua il presupposto indispensabile della «decisione» del
giudice penale sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento
del danno proposta con la costituzione di parte civile, nella
pronuncia di una sentenza di condanna penale dell'imputato,
escludendo conseguentemente che la predetta decisione possa essere
resa in costanza di una pronuncia di proscioglimento, sia essa di
assoluzione che di non doversi procedere.
B.3. Prima dell'introduzione dell'art. 573, comma 1-bis, del
codice di procedura penale (cui fa da pendant l'art. 578, comma
1-bis, del codice di procedura penale), la regola generale appena
illustrata subiva, nel sistema del codice di procedura penale, tre
eccezioni, concernenti i gradi di impugnazione, in cui al giudice
dell'impugnazione penale o al giudice del rinvio in seguito a
cassazione, veniva attribuito il potere di conoscere della domanda
civile, pur in presenza di una pronuncia penale di proscioglimento.
B.3.1. La prima eccezione era quella stabilita dall'art. 576 del
codice di procedura penale, il quale prevede che la parte civile puo'
proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilita' civile,
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o
all'esito del rito abbreviato.
La questione di legittimita' costituzionale di questa norma,
sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione,
nella parte in cui prevede che la parte civile debba proporre
l'impugnazione, ai soli effetti civili, della sentenza di
proscioglimento dinanzi al giudice penale, anziche' dinanzi al
giudice civile, e' stata dichiarata non fondata dalla Corte
costituzionale (Corte costituzionale n. 176 del 2019), mentre le
sezioni unite penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 11 luglio
2006 - 19 luglio 2006, n. 25083) hanno chiarito che l'esercizio della
facolta' riconosciuta alla parte civile di impugnare, ai soli effetti
della responsabilita' civile, la sentenza di proscioglimento
pronunciata nel giudizio (sia che si tratti di sentenza di
assoluzione sia che si tratti di sentenza di non doversi procedere)
«conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla
domanda di risarcimento del danno o di restituzioni, pur in mancanza
di una precedente statuizione sul punto».
Il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 del
codice di procedura penale, infatti, «ha, nei limiti del devoluto e
agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo
grado avrebbe dovuto esercitare».
Pertanto, «se si convince che tale giudice ha sbagliato
nell'assolvere l'imputato ben puo' affermare la responsabilita' di
costui agli effetti civili», previo accertamento solo incidentale
della sua responsabilita' penale (essendo sceso il giudicato sulla
statuizione assolutoria, non costituente oggetto dell'impugnazione
della parte civile) e «condannarlo al risarcimento o alle
restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale
virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui all'art. 538,
comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata
per errore».
Allo stesso modo, effettuato l'accertamento della responsabilita'
dell'imputato in via incidentale, il giudice dell'impugnazione puo'
dare atto della sopravvenuta causa estintiva del reato per
prescrizione e provvedere ugualmente sulla domanda risarcitoria o
restitutoria, rimanendo tale possibilita' preclusa soltanto
nell'ipotesi in cui la prescrizione si sarebbe dovuta dichiarare gia'
in primo grado, in luogo della formula piu' liberatoria, nel qual
caso alla possibilita' di provvedere sul capo civile osta la regola
generale di cui all'art. 538, comma 1, del codice di procedura
penale, che avrebbe inibito tale cognizione gia' al giudice di primo
grado
B.3.2. La seconda eccezione alla regola per cui la condanna
penale costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento
del giudice sulla domanda civile era quella stabilita dall'art. 578
del codice di procedura penale, disposizione ritenuta
costituzionalmente legittima da Corte costituzionale n. 182 del 2021,
il cui comma 1, all'esito della sostituzione della rubrica e
dell'aggiunta del comma 1-bis, operate con l'art. 2, comma 2, lettera
b), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo
per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari»), continua a prevedere che il giudice dell'appello penale
o la Corte di cassazione provvedono sulla domanda proposta dalle
parti civili allorche', su impugnazione dell'imputato o del pubblico
ministero, pronunciano sentenza di proscioglimento per prescrizione o
amnistia sopravvenute alla condanna emessa nel grado precedente.
L'art. 578, comma 1, codice di procedura penale ha un perimetro
applicativo circoscritto dai suoi stringenti presupposti.
Ai sensi di questa disposizione, infatti, la decisione sugli
interessi civili, che puo' essere emessa solo dal giudice
dell'impugnazione (giudice d'appello o Corte cassazione) presuppone,
anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado di giudizio
immediatamente precedente, impugnata dall'imputato o dal pubblico
ministero (mentre, allorche' appellante o ricorrente sia la parte
civile, la quale abbia aggredito, ai soli effetti civili, la sentenza
di proscioglimento, il giudice dell'impugnazione trae il potere di
provvedere sulla domanda risarcitoria o restitutoria - previo
accertamento della responsabilita' penale dell'imputato erroneamente
prosciolto o della sopravvenuta causa estintiva del reato in
relazione al quale era stata emessa la sentenza assolutoria -
interamente dall'art. 576); sarebbe, pertanto, illegittima la
condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della
parte civile, pronunciata in sede d'appello, con sentenza che, su
impugnazione esclusiva del pubblico ministero, dichiari la
sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della
sentenza di assoluzione di primo grado, atteso che, in questa
ipotesi, la cognizione del giudice d'appello sulla domanda civile non
trova fondamento ne' nell'art. 578 del codice di procedura penale
(mancando la valida condanna nel grado precedente) ne' nell'art. 576
del codice di procedura penale, mancando l'impugnazione della parte
civile (cfr., ad es., Cass. pen., Sez. 2, 17 ottobre 2013 - 19
novembre 2013, n. 46257).
In secondo luogo, la predetta decisione presuppone la
sopravvenienza della causa estintiva del reato rispetto alla condanna
stessa, talche' sarebbe ugualmente illegittima la sentenza d'appello
che, accertando che la prescrizione del reato e' maturata prima della
pronuncia di primo grado, confermi le statuizioni civili in questa
contenute (Cass. pen., Sez. 4, 22 marzo 2018 - 14 giugno 2018, n.
27393).
In terzo luogo, il limitato ambito applicativo della disposizione
in esame emerge in relazione alla specificita' della causa di
proscioglimento sopravvenuta: la norma, infatti, non opera ne' nelle
ipotesi di proscioglimento nel merito (all'eventuale assoluzione
dall'imputazione penale pronunciata dal giudice dell'impugnazione non
segue la decisione sul capo civile), ne' nell'ipotesi di cause
estintive del reato diverse dalla prescrizione o dall'amnistia (ad
es., per remissione di querela).
In quarto luogo, i confini di operativita' della deroga prevista
dalla norma in esame alla regola generale della subordinazione della
decisione sui capi civili alla previa emissione di una pronuncia di
condanna penale dell'imputato, trovano un'ulteriore ragione di
restrizione nell'orientamento affermatosi in seno alle sezioni unite
penali di questa Corte e assurto a situazione di diritto vivente,
secondo cui, nel giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna
dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice,
intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non
puo' limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le
conseguenti statuizioni civili, ma e' comunque tenuto, stante la
presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove
insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per
l'assoluzione nel merito (Cass., Sez. Un. Pen., 28 marzo 2024 - 27
settembre 2024, n. 36208; in precedenza, v. gia' Cass., Sez. Un.
Pen., 28 maggio 2009 - 15 settembre 2009, n. 35490).
La ratio della norma, che costituisce il fondamento del suo
circoscritto ambito applicativo, risiede nell'esigenza di evitare che
cause estintive del reato indipendenti dalla volonta' delle parti
possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in
favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia gia'
intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione (cfr., tra
le altre, Cass. pen., Sez. 5, 16 aprile 2013 - 7 ottobre 2013, n.
41316).
Per un verso, dunque, vengono in rilievo evidenti esigenze di
economia processuale, le quali sarebbero frustrate dal trasferimento
della regiudicanda in sede civile dopo l'emissione di una valida
condanna risarcitoria nel precedente grado di giudizio, che verrebbe
completamente vanificato; per altro verso, sussiste la necessita' di
evitare alla persona danneggiata, costituita parte civile, il
pregiudizio derivante da una pronuncia di non liquet dipendente da
una sostanziale inefficienza del sistema, dopo uno o, persino, due
gradi di giudizio conclusisi con l'accertamento del suo diritto alle
restituzioni o al risarcimento (Corte costituzionale n. 182 del 2021,
Punto 6.2 del considerato in diritto).
B.3.3. La terza eccezione alla regola della accessorieta', che
esclude la statuizione sulla domanda risarcitoria o restitutoria
della parte civile in ipotesi di proscioglimento dell'imputato, era
quella stabilita dall'art. 622 del codice di procedura penale, per
effetto del quale, nel giudizio di cassazione, se gli effetti penali
della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su di essi e'
sceso il giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e
restitutoria si scinde completamente dall'accertamento della
responsabilita' penale e viene compiuta, in sede rescindente, dalla
Corte di legittimita' e, in sede rescissoria, dal giudice civile di
merito, competente per valore in grado di appello, anche se
l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
In ordine al controverso perimetro applicativo di questa norma,
le sezioni unite penali di questa Corte, componendo il precedente
contrasto, hanno chiarito che il rinvio al giudice civile, in seguito
ad annullamento delle statuizioni civili, va disposto in tutti i casi
in cui e' sceso il giudicato sul capo penale della sentenza di
merito; dunque, con riguardo al primo ordine di ipotesi di
annullamento con rinvio previsto dalla norma (quella che presuppone
l'impugnazione dell'imputato o del pubblico ministero), va disposto
sia allorche' la responsabilita' penale sia stata definitivamente
accertata (arg. ex art. 574 del codice di procedura penale), sia
allorche' sia stata dichiarata la sopravvenuta estinzione del reato
per prescrizione o amnistia (arg. ex art. 578 del codice di procedura
penale: Cass., Sez. Un. Pen., 18 luglio 2013 - 27 settembre 2013, n.
40109, sentenza ...), sia, infine, allorche' la rivalutazione della
responsabilita' penale, esclusa in primo grado, sia stata operata dal
giudice d'appello solo in via incidentale, con esplicitazione, in
dispositivo, della sola condanna al risarcimento del danno (arg. ex
art. 576 del codice di procedura penale; Cass., Sez. Un. Pen., 28
gennaio 2021 - 4 giugno 2021, n. 22065, sentenza ...).
Quanto ai motivi di annullamento, le stesse sezioni unite penali
hanno statuito che il rinvio al giudice civile deve essere disposto
sia nei casi di c.d. rinvio prosecutorio che in quelli di rinvio
restitutorio (Cass., Sez. Un. Pen., 18 luglio 2013 - 27 settembre
2013, n. 40109, ..., cit., punto 11 della motivazione; Cass., Sez.
Un. Pen., 28 gennaio 2021 - 4 giugno 2021, n. 22065, ..., cit.).
B.3.4. Alle illustrate eccezioni alla regola dell'accessorieta'
dell'azione civile nel processo penale, tutte relative ai gradi di
impugnazione e gia' contemplate nel sistema originario del codice di
procedura penale, si era aggiunta quella relativa all'ipotesi in cui
l'imputato venga prosciolto per particolare tenuita' del fatto, ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale; ipotesi in cui, a seguito
della parziale declaratoria di incostituzionalita' dello stesso art.
538 del codice di procedura penale (Corte costituzionale n. 173 del
2022), gia' il giudice di primo grado, pur emettendo una decisione
che formalmente appartiene al genus delle pronunce di
proscioglimento, nondimeno e' tenuto a provvedere sulla domanda
civile risarcitoria o restitutoria, in deroga alla regola generale;
cio', in quanto la peculiare pronuncia di proscioglimento in esame
contiene, nella sostanza, un accertamento dell'illecito penale, che
puo' costituire presupposto di una pronuncia condannatoria civile.
B.4. In tutte le ipotesi di scostamento dalla regola
dell'«accessorieta'» di cui all'art. 538, comma 1, del codice di
procedura penale, l'accertamento condotto sull'illecito civile e'
completamente autonomo e non risente dell'esito del diverso
accertamento gia' compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale.
L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a
quello penale e' imposta gia' dalla necessita' di rispettare il
diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla
giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento
convenzionale e da quella della Corte di giustizia dell'Unione
europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi
in cui l'accertamento della responsabilita' penale abbia avuto esito
negativo e l'imputato abbia ottenuto una sentenza di proscioglimento.
Dalla copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo in relazione all'art. 6, par. 2, della Convenzione EDU,
emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed
applicazione dell'organo giurisdizionale a cio' deputato: art. 32
Convenzione EDU) tutela il diritto alla presunzione di innocenza
anche al di fuori di un procedimento penale e successivamente alla
sua conclusione, garantendo la persona, che da tale procedimento sia
stata prosciolta (in merito o in rito), ad essere trattata come
innocente in relazione al reato precedentemente ascrittole in ogni
procedimento successivo che non riguardi l'imputazione penale ma che
con essa presenti un legame qualificato, derivante dalla necessita'
di esaminare l'esito del procedimento penale o di apprezzare le prove
in esso assunte o di valutare la partecipazione dell'interessato agli
atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento
dell'imputazione penale.
Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in una limitazione
ai poteri cognitivi e dichiarativi dell'autorita' investita del nuovo
procedimento. Questa autorita', infatti, dovendo trattare la persona
come «innocente agli occhi della legge», non puo' emettere
provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che
siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilita' penale
della persona in ordine al reato precedentemente contestatole (Corte
EDU, terza sezione, Ringvold c. Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte
europea dei diritti dell'uomo, Tendam c. Spagna, 13 luglio 2010;
Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, 12 aprile 2012,
Lagardere c. Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande
Camera, Allen c. Regno Unito, 12 luglio 2013; Corte europea dei
diritti dell'uomo, ... e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte
europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, ... c. San Marino, 20
ottobre 2020; Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, ...
c. Italia, 18 novembre 2021; Corte europea dei diritti dell'uomo,
prima sezione, ... c. Italia, 15 giugno 2023; Corte europea dei
diritti dell'uomo, Grande Camera, Nealon e Hallam c. Regno Unito, 11
giugno 2024).
Analogamente, dalle pronunce rese della Corte di Giustizia in
relazione all'art. 48, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (norma corrispondente all'art. 6, comma 2, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nonche' in relazione agli
articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 (sul «Rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali»), emanata ai sensi dell'art. 82,
par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e recentemente attuata, in Italia, con decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 188, emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento
eurounitario viene protetto il diritto della persona a non essere
presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da
quelle sulla colpevolezza, sinche' questa non sia stata legalmente
provata (Corte di giustizia UE, 19 settembre 2018, C310/2018, Milev;
Corte di giustizia UE, 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri). A
tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che
tendono a sovrapporsi a quelli che esso assume nell'ambito
convenzionale. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come
la direttiva dell'Unione europea 2016/343, «recependo» indicazioni
provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
umani, sembra ormai attestare un'interpretazione estensiva della
presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare
principalmente (ma non solo) sul piano processuale a diritto della
personalita', inteso come diritto della persona a non essere
presentata come colpevole prima che la sua responsabilita' sia stata
legalmente accertata.
L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito
distinto da quello penale trova inoltre (e principalmente) fondamento
nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti [di]
specificita'» (cosi' Corte costituzionale 12 luglio 2022, n. 173,
cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e
soggettiva distinta rispetto all'illecito penale.
Pertanto, in tutte le predette ipotesi in cui l'accertamento
della responsabilita' penale e' stato ormai compiuto con esito
positivo o negativo e risulta cristallizzato in una pronuncia
definitiva di condanna o di non doversi procedere per amnistia o
prescrizione (come accade nella prima delle due ampie fattispecie
contemplate dall'art. 622 del codice di procedura penale) o di
proscioglimento (come accade nella seconda fattispecie contemplata
dal medesimo art. 622 del codice di procedura penale), nonche' nelle
altre ipotesi, sopra enumerate, di scostamento dalla regola
dell'accessorieta' dell'azione civile innestata sul tronco del
processo penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda
civile risarcitoria (sia esso lo stesso giudice penale che ha
pronunciato il proscioglimento, sia esso il giudice civile competente
per il merito all'esito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla
Corte di legittimita') non e' chiamato ad accertare, neppure in via
meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica
contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di
reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate
conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art. 185 del
codice penale); egli e' invece chiamato ad accertare se si sia
integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in
tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 del codice civile).
B.5. Nell'ambito del sistema dei rapporti tra azione civile
proposta in sede penale e poteri cognitivi del giudice, come sopra
delineato, si sono inserite, all'esito della novellazione del codice
di procedura penale effettuata con la c.d. «Riforma Cartabia», le
disposizioni contenute nell'art. 578, comma 1-bis e 573, comma 1-bis,
del codice di procedura penale.
La prima disposizione - introdotta gia' dall'art. 2, comma 2,
lettera b), della legge di delega n. 134 del 2021 e poi modificata
dall'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre
2022 n. 150 - prevede che «quando nei confronti dell'imputato e'
stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al
risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte
civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli
interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se
l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile
l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla
sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle
questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e
quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
La seconda disposizione - introdotta dall'art. 33, comma 1, lett.
a), n. 2), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere
dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, aggiunto dall'art. 6,
comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 - stabilisce che
«quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il
giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e'
inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al
giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle
eventualmente acquisite nel processo civile».
B.6. Per effetto di queste disposizioni si determina un radicale
mutamento del trattamento processuale delle fattispecie che possono
sorgere in relazione alle ipotesi contemplate dagli articoli 574, 576
e 578 del codice di procedura penale, per l'innanzi tutte rientranti
nella prima fattispecie contemplata dall'art. 622 del codice di
procedura penale (ricorso per cassazione dell'imputato o del pubblico
ministero al fine di ottenere l'annullamento delle disposizioni o dei
capi della sentenza impugnata riguardanti l'azione civile).
Le implicazioni di tale radicale mutamento suscitano il sospetto
di illegittimita' costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, in
riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e 6
Convenzione EDU.
Nel sistema sopra illustrato, il cui perno era costituito
dall'art. 622 del codice di procedura penale, l'impugnazione
dell'imputato diretta a censurare le sole statuizioni civili della
sentenza d'appello (ex art. 574 del codice di procedura penale) o la
condanna risarcitoria emessa dalla Corte d'appello in accoglimento
del gravame della parte civile sulla sentenza di proscioglimento di
primo grado (arg. ex art. 576 del codice di procedura penale) o,
ancora, la pronuncia sul capo civile emessa dalla Corte d'appello, in
seguito alla riforma della sentenza di condanna penale di primo grado
e alla declaratoria di estinzione del reato per amnistia o
prescrizione (arg. ex art. 578 del codice di procedura penale),
trovava la sua fattispecie processuale generale di riferimento
nell'ampia prima ipotesi contemplata dall'art. 622 del codice di
procedura penale ed era regolata dalla relativa disciplina: la Corte
di cassazione su ricorso dell'imputato, ormai fermi gli effetti
penali - perche' non impugnati (art. 574 del codice di procedura
penale) o perche' dissolti all'esito dell'assoluzione in primo grado
(art. 576 del codice di procedura penale) o del proscioglimento per
estinzione del reato in appello (art. 578 del codice di procedura
penale) - era chiamata ad annullare, verificando la sussistenza dei
vizi di cui all'art. 606 del codice di procedura penale, il capo
civile della sentenza d'appello; all'eventuale accoglimento del
ricorso, sarebbe seguito il rinvio al giudice civile competente per
valore in grado d'appello e il giudizio rescissorio si sarebbe svolto
secondo le forme del giudizio civile.
In seguito alla novella introdotta dalla «Riforma Cartabia», le
tre illustrate ipotesi rifluiscono tutte nell'ambito di operativita'
dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, quali
fattispecie in cui la sentenza d'appello e' impugnata per i soli
interessi civili; ne deriva un effetto sostanzialmente abrogante
dell'art. 622 del codice di procedura penale, la cui prima ampia
ipotesi si riduce ai casi in cui l'impugnazione dell'imputato
concerna anche gli interessi penali e il suo accoglimento sia
limitato a quelli civili, mentre viene sottratto ogni spazio
operativo alla seconda ipotesi, concernente il ricorso della parte
civile avverso la sentenza (d'appello) di proscioglimento
dell'imputato.
Il radicale mutamento della disciplina delle tre fattispecie
sopra illustrate si traduce nella configurazione di un regime
processuale lesivo dei summenzionati parametri costituzionali.
L'art. 622 del codice di procedura penale assicurava la fase
rescindente dinanzi alla Cassazione penale, la quale provvedeva su
una impugnazione che riguardava bensi' gli interessi civili, ma era
presentata con le forme del processo penale (art. 573, comma 1, del
codice di procedura penale), talche' i vizi denunciati erano quelli
previsti come motivo di ricorso per cassazione dal codice di
procedura penale (art. 606 del codice di procedura penale); se la
Cassazione penale annullava il capo di sentenza concernente la
condanna civile, rinviava per la fase rescissoria al giudice civile
competente per valore in grado d'appello.
L'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale divide la
fase rescindente in due sub-fasi, l'una davanti alla sezione penale,
l'altra davanti alla sezione civile.
La fase dinanzi alla sezione penale non esita in un provvedimento
meramente ordinatorio di rinvio per la prosecuzione dinanzi a quella
civile, ma esita in un provvedimento decisorio, contenente due
statuizioni.
La prima statuizione concerne la qualificazione della fattispecie
come fattispecie soggetta alla disciplina dell'art. 573, comma 1-bis
del codice di procedura penale; la seconda statuizione concerne la
non inammissibilita' del ricorso. Mentre quest'ultima statuizione,
integrando un accertamento preliminare e sommario, e' verosimilmente
non vincolante per la sezione civile (la quale potrebbe pur sempre
rilevare una ragione di inammissibilita' non rilevata dalla sezione
penale), invece la prima statuizione, costituendo il presupposto del
provvedimento di trasmissione del ricorso alla sezione civile
competente, non e' suscettibile di revisione, non potendo la sezione
civile disporre la «regressione» del procedimento alla sezione penale
rimettente.
La fase dinanzi alla sezione civile concerne la cognizione
rescindente in senso proprio. La sezione civile svolge il sindacato
sulla sentenza d'appello impugnata limitatamente ai capi civili alla
luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso, i quali, come si e'
detto, si riconducono alle ipotesi paradigmatiche di cui all'art. 606
del codice di procedura penale.
La sezione civile puo' essere chiamata a verificare, di volta in
volta, sebbene sempre ai soli effetti civili: a) se vi e' stata
l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della
legge penale; b) se vi e' stata inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di
inammissibilita' o di decadenza; c) se vi e' stata mancata assunzione
di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche
nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi
previsti dall'art. 495, comma 2, del codice di procedura penale; d)
se la sentenza e' viziata per mancanza, contraddittorieta' o
manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal
testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ove ravvisi la sussistenza di uno di questi vizi, la sezione
civile annulla il capo civile della sentenza penale impugnato e
rinvia al giudice civile competente in grado d'appello oppure decide
nel merito, in tal caso utilizzando le prove assunte nel processo
penale.
Come detto, questo macchinoso meccanismo stabilito dall'art. 573
comma 1-bis, in luogo di quello piu' rapido ed efficiente stabilito
dall'art. 622 del codice di procedura penale per le medesime
fattispecie processuali, presenta profili di sospetta
incostituzionalita'.
B.6.1. In primo luogo, sussiste il dubbio che sia violato il
principio di immutabilita' del giudice.
La trasmigrazione della cognizione sul ricorso alla sezione
civile dipende infatti dalla circostanza che la sentenza penale
d'appello sia impugnata per i soli interessi civili, ma puo' accadere
che all'impugnazione proposta dall'imputato o dalla parte civile
limitata ai capi civili si aggiunga l'impugnazione del pubblico
ministero in ordine ai capi penali, cosi' come puo' accadere che
all'impugnazione della sentenza di proscioglimento spiegata dalla
parte civile (ove si ritenga che tale fattispecie rientri nell'ambito
di applicazione della norma indubbiata) si accompagni quella del
pubblico ministero.
In tal caso non si fa luogo alla trasmigrazione del ricorso alla
sezione civile ma la parte ricorrente originaria non e' in grado di
sapere, al momento dell'impugnazione, quale giudice decidera' il suo
ricorso, perche' non sa se vi saranno gravami ulteriori agli effetti
penali.
B.6.2. In secondo luogo, si prefigura la violazione del principio
di ragionevolezza.
L'art. 622 del codice di procedura penale assicurava il sindacato
della Cassazione penale sui vizi della sentenza d'appello impugnata
rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all'art. 606 del
codice di procedura penale.
Invece, l'art. 573, comma 1-bis, si limita a richiedere alla
sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilita' e
investe del sindacato sui predetti vizi la sezione civile, ovverosia
un giudice che normalmente non applica il corpus normativo (le norme
penali, processuali e sostanziali, nonche' le categorie dogmatiche di
riferimento, quali ad es. l'inutilizzabilita' degli atti e dei
documenti e le elaborazioni giurisprudenziali dei detti vizi, ad es.
il vizio motivazionale rilevante ai fini della Cassazione penale)
alla luce del quale e' chiamato a svolgere il sindacato di cui e'
investito.
In altri termini, la norma sottrae irragionevolmente alla sezione
penale, per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di
questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile
impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie
dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura
processualpenalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivo
del giudice civile.
Va al riguardo sottolineato che le categorie dogmatiche di
riferimento, soprattutto quelle relative alla patologia dell'atto
processuale su cui il giudice di legittimita' esercita il suo
controllo, sono del tutto diverse nel processo civile e nel processo
penale: ad es., il processo penale, oltre alle classiche categorie
della nullita' e dell'inesistenza, conosce quella della
inutilizzabilita' della prova e dell'atto processuale, che e' anzi la
categoria piu' importante, dogmaticamente estranea al processo
civile.
La sospetta irragionevolezza della norma sotto tale profilo non
potrebbe essere eliminata in via interpretativa, ritenendo che la
sezione civile debba operare il suo sindacato, finalizzato a decidere
sulle questioni civili, applicando le regole processuali civili e
quindi valutando la legittimita' della sentenza impugnata alla luce
delle categorie paradigmatiche di cui all'art. 360 del codice di
procedura civile.
Questa possibilita' e' infatti impedita dalla circostanza che,
essendo il ricorso per cassazione un gravame a critica vincolata, i
vizi della sentenza impugnata devono essere prospettati nei motivi di
ricorso e non possono essere rilevati officiosamente dal giudice.
Il ricorso, peraltro, deve essere redatto secondo le forme del
processo penale (art. 573, comma 1, del codice di procedura penale),
sicche' i vizi con esso denunciati non possono essere che quelli
riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606 del codice di
procedura penale.
Neppure potrebbe pensarsi alla possibilita' che la parte, in
seguito alla trasmigrazione del giudizio di legittimita' dalla
sezione penale a quella civile, sia tenuta a convertire i motivi di
ricorso «penali» in motivi di ricorso «civili» sulla base di un atto
di riassunzione o di integrazione ad instar dell'art. 426 del codice
di procedura civile.
Infatti, non solo si e' gia' affermata nel diritto vivente
l'interpretazione volta ad escludere l'onere di riassunzione (Cass.
pen., Sez. 2, 9 luglio 2025 - 18 agosto 2025, n. 29552), ma deve
anche ritenersi che l'eventuale interpretazione contraria
proietterebbe sulla norma un dubbio di legittimita' costituzionale
sotto altro profilo, ossia per violazione del principio di
effettivita' della tutela giurisdizionale tutelato dall'art. 6
Convenzione EDU, in ragione dell'attribuzione di un onere processuale
non espressamente previsto dalla legge, ne' ragionevolmente
prevedibile dalla parte onerata (ex multis, Corte europea dei diritti
dell'uomo, 20 dicembre 2016, seconda sezione, Ljaskaj c. Croazia, 20
dicembre 2016; Corte EDU, Grande Camera, ... c. Italia, 24 gennaio
2017, §169, ed ivi ulteriori ed ampi richiami).
B.6.3. In terzo luogo, si prefigura la violazione del principio
di ragionevole durata del processo.
Il ricorrente e' legittimato ad impugnare la sentenza penale
d'appello, sebbene per i soli interessi civili, dinanzi al giudice
penale.
Quest'ultimo, pero', e' spogliato del potere correlativo di
conoscere dell'impugnazione, se non limitatamente alla valutazione di
non inammissibilita'. A questa valutazione deve fermarsi e rinviare
poi per la prosecuzione alla sezione civile, la quale, all'inverso,
e' munita del potere cognitivo in ordine al ricorso ma non e' il
giudice cui la parte puo' direttamente rivolgere la propria
impugnazione.
Vi e' un irragionevole scollamento tra la legittimazione della
parte e i poteri cognitivi del giudice: alla prima si impedisce di
rivolgersi direttamente al giudice dotato del potere di decidere sul
gravame proposto, mentre la cognizione di quest'ultimo presuppone un
previo atto di rimessione ad opera del giudice legittimamente adito,
privo pero' di poteri cognitivi sull'impugnazione rivoltagli. Il
prolungamento del processo che consegue alla trasmigrazione del
ricorso tra la sezione penale e quella civile sembra non ragionevole,
poiche' si priva del potere cognitivo sull'impugnazione il giudice a
cui e' direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la
sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 del codice di procedura
penale, per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di
trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non
inammissibilita', ad un giudice normalmente preposto ad un controllo
di tipo diverso.
B.6.4. In quarto luogo si prefigura la violazione dell'art. 3
della Cosituzione per disparita' di trattamento di situazioni
analoghe.
Infatti, con il ricorso proposto dinanzi alla sezione penale
vengono formulate censure rientranti nel paradigma dell'art. 606 del
codice di procedura penale, che possono riguardare, ad es., la
mancata assunzione di una prova, reputata decisiva, la
contraddittorieta' della motivazione emergente non dal testo della
stessa ma dal confronto con altri atti processuali, l'inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita' degli atti
processuali.
Vengono dunque in considerazione censure sconosciute ai diversi
paradigmi dell'art. 360 del codice di procedura civile (e qui non
puo' non sottolinearsi l'assoluta diversita' di ampiezza del
paradigma dell'art. 360 n. 5 rispetto a quello dell'art. 606, lettera
e), del codice di procedura penale), talche' la condanna civile
risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di
costituzione di parte civile del danneggiato, viene esposta ad un
sindacato piu' penetrante di quello che la medesima pronuncia per la
medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata nella
sua sede propria dal giudice civile.
Alla luce di queste ultime considerazioni, la norma appare non
ragionevole: essa si pone in conflitto con il fondamento ultimo della
disciplina dell'accessorieta' dell'azione civile nel processo penale
che e' quello di scoraggiare l'innesto dell'azione civile nel
processo penale, mediante la costituzione di parte civile; sapendo
che la Cassazione condurra' il sindacato ai sensi dell'art. 606 del
codice di procedura penale, la persona offesa sara' verosimilmente
piu' portata a costituirsi parte civile, in quanto consapevole di
poter suscitare un sindacato di legittimita' piu' ampio nei confronti
della sentenza penale impugnata esclusivamente ai fini civili.
B.6.5. In quinto luogo, infine, si prefigura la violazione del
principio del giudice naturale.
A fronte della certezza dell'ambito di operativita' dell'art. 622
del codice di procedura penale, il nuovo art. 573, comma 1-bis,
del codice di procedura penale presenta un margine di incertezza che
riguarda in particolare la fattispecie del ricorso della parte civile
contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato.
Si e' detto che, ad avviso del collegio, la statuizione della
sezione penale circa la riconduzione o meno della fattispecie
concreta nell'alveo di operativita' della disciplina, in quanto
statuizione decisoria non impugnabile, non e' modificabile o
revocabile da parte della sezione civile.
Ove si reputasse, al contrario, che la sezione civile abbia pieni
poteri decisori sulla qualificazione della fattispecie ai fini
dell'applicazione della disciplina, la norma potrebbe essere tacciata
di illegittimita' costituzionale anche per violazione del principio
del giudice naturale posto dall'art. 25 della Costituzione, il quale
trova espressione non solo nel necessario rispetto delle norme in
materia di giurisdizione e competenza e nel divieto di istituire
giudici straordinari o giudici speciali, ma anche nell'esigenza che
siano assicurati criteri certi e predeterminati in materia di
assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle
diverse sezioni.
L'avere introdotto un meccanismo che implicherebbe che lo stesso
giudice-ufficio, cioe' la Corte di cassazione, possa esprimere in una
sua articolazione la c.d. valutazione di non inammissibilita' del
ricorso giustificativa del passaggio alla sezione civile e
quest'ultima non ne sia vincolata ai fini del decidere sul ricorso
(se non nel senso di non poter mettere in discussione, come s'e'
detto, la trasmigrazione del giudizio) e possa reputare l'opposto, si
risolve in una palese violazione del detto principio, per la ragione
che vi sarebbero due giudici che potrebbero esprimere una decisione
diversa sull'accesso alla tutela giurisdizionale.
Ove, peraltro - non ostante il valore del tutto relativo della
formula della «non inammissibilita'», tanto piu' disgiunta
dall'essere stata assunta come espressione di «decisione» sul punto -
si dovesse ritenere che la sezione civile sia vincolata alla
valutazione di «non inammissibilita'» del ricorso, espressa dalla
sezione penale, un ulteriore elemento di irragionevolezza della
disciplina emergerebbe dalla stessa incertezza sul contenuto e
sull'estensione di tale giudizio, non essendovi indici normativi dai
quali desumere se esso abbia ad oggetto tutte le condizioni di
ammissibilita' del ricorso per cassazione penale o solo alcune di
esse e, in particolare, se sia circoscritto a quelle sulla
legittimazione, tempestivita' et similia (ovverosia, quelle inerenti
all'aspetto procedimentale di investitura della Corte di cassazione
in sede penale) o si estenda anche a quelle relative all'ambito dei
vizi denunciabili.
Questo secondo scrutinio, nello stesso giudizio della Cassazione
penale, presenta aspetti formali molto piu' penetranti - e, dunque,
di sostanza -, strettamente confinanti con la valutazione di
fondatezza dei motivi di ricorso, che pertanto potrebbero essere non
del tutto esplicitati nel provvedimento di trasmissione della sezione
penale.
Emergono, dunque, con evidenza, profili di non ragionevolezza
della scelta legislativa.
B.7. Le ragioni che inducono il sospetto di illegittimita'
costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, in riferimento ai parametri sopra evocati, risultano
corroborate dagli argomenti posti a fondamento della declaratoria di
non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 578,
comma 1, del codice di procedura penale, di recente nuovamente
sollevate dinanzi alla Corte costituzionale (cfr. Coste
costituzionale n. 2 del 2026).
B.7.1. Questa pronuncia - nell'escludere che il citato recente
arresto delle sezioni unite penali n. 36208 del 2024 abbia disatteso
il vincolo interpretativo posto da Corte costituzionale n. 182 del
2021 e nel ribadire i principi gia' affermati da questa decisione -
ha infatti chiarito che la regula iuris enunciata nel detto arresto
del massimo consesso penale del giudice della nomofilachia (del
resto, gia' affermata dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.
35490 del 2009, posta a fondamento del giudizio di conformita' a
Costituzione del diritto vivente inerente all'art. 578, comma 1, del
codice di procedura penale, espresso nella medesima pronuncia n. 182
del 2021), se da un lato restringe il potere del giudice penale
d'appello di rilevare la causa estintiva del reato, in funzione della
necessita' di far luogo all'assoluzione dell'imputato, allorche'
venga comunque chiamato ad una valutazione del compendio probatorio
ai fini delle statuizioni civili (con conseguente venir meno delle
ragioni di rapida definizione del procedimento che sono a fondamento
della contraria regola dell'immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilita': arg. ex art. 129 del codice di procedura
penale), dall'altro lato non implica l'illegittimita' costituzionale
dello stesso art. 578, comma 1, del codice di procedura penale, per
violazione, quali parametri interposti ex art. 117, primo comma, e 11
della Costituzione, dei principi di presunzione di innocenza operanti
nell'ambito convenzionale ed eurounitario ex art. 6, par. 2, CEDU, 48
CDFUE, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343 (c.d. «secondo aspetto della
presunzione di innocenza»).
Il diritto vivente condensato nei dicta delle sezioni unite
penali del 2009 e del 2024 richiama, invero, all'applicazione della
regola di giudizio che, nell'ambito dei rapporti tra assoluzione ed
estinzione del reato per prescrizione, pone la prima in posizione di
priorita' rispetto alla seconda anche in ipotesi di prova
insufficiente o contraddittoria (art. 530m comma 2, del codice di
procedura civile), ma non presuppone (ne' consente) che il giudice
dell'impugnazione penale, nel conoscere della domanda civile dopo
avere dichiarato estinto il reato, debba altresi' esprimere,
esplicitamente o meno, un (rinnovato) giudizio sulla colpevolezza
penale dell'imputato, essendogli affidato unicamente un apprezzamento
contenuto nei confini della responsabilita' civile.
B.7.2. Nell'escludere, poi, che l'art. 578, comma 1, codice di
procedura penale violi, oltre al c.d. secondo aspetto della
presunzione di innocenza, anche il principio di ragionevolezza in
relazione alla denunciata disparita' di trattamento (nella parte in
cui fa conseguire, in ordine all'ipotesi di declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione, pronunciata in appello in
riforma della condanna di primo grado, esiti decisori sugli effetti
civili diversi rispetto a quelli previsti, dal comma 1-bis dello
stesso articolo, in ordine alla distinta ipotesi di declaratoria di
improcedibilita' dell'azione penale per superamento dei termini di
durata massima del giudizio di impugnazione), la Corte costituzionale
ha inoltre chiarito che la diversa disciplina intesa a prevedere la
prosecuzione del giudizio sulle restituzioni o il risarcimento in
sede civile si giustifica nella prospettiva di consentire alla parte
civile di ottenere la «salvezza» degli effetti dell'azione civile
gia' esercitata e delle prove acquisite nel processo penale, a fronte
di una pronuncia del giudice dell'impugnazione penale di esclusivo
carattere processuale, la quale impedisce l'esame del merito e
preclude «ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso».
In tal modo, l'art. 578, comma 1-bis, del codice di procedura
penale si pone su una posizione paritetica rispetto alla altre
«fattispecie che derogano al principio di simmetria tra sentenza di
condanna dell'imputato e pronuncia del giudice penale sulla domanda
per le restituzioni e il risarcimento del danno» (ovverosia, le sopra
illustrate fattispecie di cui agli articoli 576, 578, comma 1, e 622
del codice di procedura penale), trovando il suo fondamento
nell'esigenza di «offrire una risposta di giustizia alla domanda
della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima
ha promosso l'azione risarcitoria», anche in mancanza
dell'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato, sempre
che il danneggiato abbia assolto l'onere, previsto a pena di
inammissibilita' della dichiarazione di costituzione di parte civile,
di «esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli
effetti civili» (cosi' l'art. 78, comma 1, lettera d), del codice di
procedura penale, nella formulazione introdotta dall'art. 5, comma 1,
lettera b) numero 1), del decreto legislativo n. 150 del 2022 e
vigente dal 30 dicembre 2022).
B.7.3. Pertanto, da un lato, si conferma la piena conformita' a
Costituzione del sistema costruito sulla centralita' della disciplina
dell'art. 622 del codice di procedura penale: conformita' che non e'
messa in discussione dalla circostanza che, in una delle fattispecie
a cui tale disciplina e' applicabile, la pronuncia di condanna
risarcitoria emessa in sede d'appello sia stata pronunciata dallo
stesso giudice dell'impugnazione che ha riformato la condanna penale
di primo grado, emettendo, all'esito della valutazione del compendio
istruttorio, la statuizione dichiarativa dell'estinzione del reato.
Dall'altro lato, mentre si inserisce coerentemente nel detto
sistema, portandolo a completamento, la disposizione dell'art. 578,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, rispondendo all'esigenza
di «affrancare» la pronuncia di condanna civile dall'ordinario
presupposto della condanna penale in relazione alla nuova fattispecie
processuale della declaratoria di improcedibilita' per il superamento
dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis del codice di
procedura penale, ha invece effetti dirompenti su di esso la regola
generale introdotta dal legislatore della riforma con l'inserimento
del comma 1-bis all'art. 573 del codice di procedura penale, la
quale, in luogo del rinvio al giudice civile competente per valore in
grado d'appello della sola fase rescissoria in conseguenza dell'esito
positivo di quella rescindente dinanzi alla Cassazione penale,
stabilisce, gia' per l'esaurimento della fase rescindente - la cui
attribuzione totale alla Cassazione penale sarebbe invece naturaliter
giustificata dalla stessa circostanza che l'azione civile e' stata
trattata e decisa in sede penale - la trasmigrazione del ricorso
dinanzi alla sezione civile della Corte di legittimita', in seguito
al giudizio di «non inammissibilita'» formulato dalla sezione penale,
con effetti lesivi degli evocati principi di rilevanza costituzionale
sul piano del trattamento processuale della fattispecie.
C. Reputa dunque il collegio di sollevare, siccome rilevante e
non manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui agli
articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e 6 Convenzione EDU,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573-comma 1-bis,
del codice di procedura penale, nei termini di cui in motivazione.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
La cancelleria di questa Corte curera' la notifica della presente
ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa
Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua
comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M.
La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e 6
Convenzione EDU, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nei
termini di cui in motivazione.
Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Dispone che, a cura della cancelleria di questa Corte, la
presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al
Procuratore generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella
camera di consiglio della terza sezione civile, in data 29 gennaio
2026.
Il Presidente: Frasca