Reg. ord. n. 76 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 05/03/2026

Tra: I. M.



Oggetto:

Processo penale – Impugnazioni – Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 – Impugnazione per i soli interessi civili – Previsione che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile – Violazione del principio di immutabilità del giudice, a fronte della eventuale incertezza, per la parte ricorrente originaria, al momento dell’impugnazione, circa il giudice competente a decidere, non sapendo se vi saranno gravami ulteriori agli effetti penali – Violazione del principio di ragionevolezza in considerazione della irragionevole sottrazione alla sezione penale, per attribuirla alla sezione civile, della risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, attengono preliminarmente all’ambito processual-penalistico – Violazione del principio convenzionale di effettività della tutela giurisdizionale – Violazione del principio della ragionevole durata del processo, in considerazione del prolungamento del processo conseguente alla trasmigrazione del ricorso tra la sezione penale e quella civile – Disparità di trattamento di situazioni analoghe – Violazione del principio del giudice naturale. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 573  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 marzo 2026

Ordinanza del 5 marzo 2026 della  Corte  di  cassazione  sul  ricorso
proposto da I. M. . 
 
Processo penale - Impugnazioni - Modifiche  normative  ad  opera  del
  d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione per i soli interessi civili -
  Previsione che quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi
  civili,  il  giudice  d'appello  e  la  Corte  di  cassazione,   se
  l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la  prosecuzione,
  rispettivamente, al giudice o alla sezione civile  competente,  che
  decide sulle questioni civili utilizzando le  prove  acquisite  nel
  processo penale  e  quelle  eventualmente  acquisite  nel  giudizio
  civile. 
- Codice di procedura penale, art. 573, comma 1-bis. 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Terza sezione civile 
 
    Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
        Raffaele G.A. Frasca, Presidente; 
        Chiara Graziosi, consigliere; 
        Francesca Fiecconi, consigliere; 
        Marco dell'Utri, consigliere; 
        Paolo spaziani, consigliere - rel.; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 07872/2025 R.G., proposto da I.  M.;  rappresentato  e
difeso dall'avv. Francesco Maiorana - ricorrente; 
    nei confronti di M. V. - intimato; 
    per  la  Cassazione  dell'ordinanza  n.  1005/2024  della   Corte
d'appello di Trieste, seconda sezione penale,  emessa  il  7  ottobre
2024, depositata l'8 ottobre 2024; 
    Udita la relazione  della  causa  svolta  dal  consigliere  Paolo
Spaziani nella pubblica udienza del 14 ottobre  2025,  nonche'  nella
camera di consiglio proseguita in data 29 gennaio 2026; 
    Udito  il  pubblico  ministero,  in   persona   della   sostituta
Procuratrice  generale  Rosa  Maria  Dell'Erba,  la  quale,  in   via
principale,  ha  chiesto  che  gli  atti  siano  trasmessi  al  Primo
Presidente per le determinazioni di competenza in ordine alla sezione
della Corte tabellarmente competente a decidere il ricorso e, in  via
subordinata, ha domandato  l'annullamento  dell'ordinanza  impugnata,
con  rinvio  al  giudice  civile  competente  per  valore  in   grado
d'appello; 
    Udito l'avv. Piero Cucchisi per delega dell'avv. Maiorana, per la
parte ricorrente. 
 
                           Fatti di causa 
 
    1.  Con  sentenza  n.  189/2024,  emessa  il  29  aprile  2024  e
depositata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Udine, quale giudice del
dibattimento penale monocratico, assolse M. V. dall'ascritto reato di
lesione personale aggravata commesso in danno di I. M.,  costituitosi
parte civile in data 9 gennaio 2024. 
    2.  Quest'ultimo  impugno'  la  sentenza   dinanzi   alla   Corte
territoriale di  Trieste,  ai  sensi  dell'art.  576  del  codice  di
procedura penale, con appello depositato il 12 giugno 2024. 
    Con ordinanza n. 1005/2024, emessa il 7 ottobre 2024 e depositata
il giorno successivo, la Corte d'appello di Trieste, seconda  sezione
penale, ha dichiarato inammissibile  l'impugnazione,  per  violazione
del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 585, lettera b), del
codice di procedura penale,  in  relazione  all'art.  544,  comma  2,
stesso codice. 
    3. Avverso questa ordinanza la parte civile ha  proposto  ricorso
per cassazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato,
ai sensi dell'art. 606, lettera c), del codice  di  procedura  penale
(«inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di  nullita',
di  inutilizzabilita',  di  inammissibilita'  o  di  decadenza»),  la
violazione dell'art. 591, lettera c), del codice di procedura penale,
in relazione all'art. 585 stesso codice. 
    Ha osservato il ricorrente che, nella fattispecie, il giudice  di
primo grado, emessa la sentenza in data 29  aprile  2024,  non  aveva
proceduto alla contestuale  redazione  dei  motivi  della  decisione,
riservandosi di provvedere,  al  riguardo,  nel  «termine  minimo  di
legge», ovverosia nei quindici giorni successivi; il termine  per  il
deposito della sentenza sarebbe quindi scaduto il 14 maggio 2024 e da
questa data sarebbe iniziato a decorrere quello di trenta giorni  per
la proposizione  dell'impugnazione,  ai  sensi  degli  articoli  585,
lettera  b),  e  544,  comma  2,  del  codice  di  procedura  penale;
quest'ultimo termine sarebbe quindi scaduto solo in  data  13  giugno
2024, sicche' l'appello da lui  tempestivamente  proposto,  con  atto
depositato  il  12  giugno  2024,  avrebbe  dovuto  essere   ritenuto
pienamente ammissibile. 
    4. La quinta sezione penale, ricevuto il ricorso,  con  ordinanza
28  marzo-1°  aprile  2025,  n.  12507,  ritenuto   che   non   fosse
inammissibile, ha rinviato  per  la  prosecuzione  a  questa  sezione
civile, sul presupposto che trovasse applicazione, nella fattispecie,
la disposizione di cui all'art.  573,  comma  1-bis,  del  codice  di
procedura penale, secondo cui «quando la sentenza e' impugnata per  i
soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione,
se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla  sezione  civile  competente,  che
decide sulle questioni civili  utilizzando  le  prove  acquisite  nel
processo  penale  e  quelle  eventualmente  acquisite  nel   processo
civile». 
    5. La trattazione del ricorso e' stata quindi fissata in pubblica
udienza. 
    Il pubblico  ministero  presso  la  Corte,  nella  persona  della
sostituta Procuratrice generale Rosa Maria Dell'Erba,  ha  depositato
memoria  con  conclusioni  scritte,  chiedendo  che  gli  atti  siano
trasmessi al Primo Presidente per le determinazioni di competenza  in
ordine alla Sezione della Corte tabellarmente competente  a  decidere
il  ricorso;  in  via  subordinata,   ha   domandato   l'annullamento
dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado d'appello. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
    Questa Corte ritiene di sollevare d'ufficio, in quanto  rilevante
e  non  manifestamente  infondata,  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, del  codice  di  procedura
penale, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera a), n. 2),  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1,  del  medesimo
decreto legislativo, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge
31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
20 dicembre 2022, n. 199 e applicabile  ai  procedimenti  in  cui  la
costituzione di parte civile e' avvenuta dopo  il  30  dicembre  2022
(Cass., Sez. Un. Pen., 25 maggio 2023 - 21 settembre 2023, n. 38481). 
A. Sulla rilevanza. 
    La questione e'  anzitutto  rilevante,  ai  sensi  dell'art.  23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    A.1.  Sussiste  infatti,  nella  fattispecie,  un   rapporto   di
strumentalita' necessaria tra la risoluzione  della  questione  e  la
decisione del presente giudizio (tra le tante,  Corte  costituzionale
n. 92 e 158 del 2019), in quanto la norma della cui  legittimita'  si
dubita deve essere in  esso  applicata  ai  fini  dell'individuazione
della sezione competente (penale o civile) a provvedere  sul  ricorso
per cassazione proposto avverso  l'ordinanza  della  Corte  d'appello
triestina e, in particolare, ai fini della valutazione di sussistenza
dell'investitura della decisione in capo a questa sezione, nonche'  -
una volta ritenuta tale sussistenza  -  per  risolvere  la  questione
processuale delle forme  e  modalita'  (del  processo  penale  o  del
processo civile) della trattazione del ricorso e della  tipologia  di
provvedimento che puo'  essere  assunto  all'esito  della  stessa  in
alternativa al rigetto (cassazione senza rinvio con  trasmissione  al
giudice civile competente per valore in grado d'appello, ex art.  622
del codice di procedura penale, oppure cassazione con  rinvio  o  con
decisione nel merito, previa utilizzazione delle  prove  assunte  nel
processo penale, ex art. 573, comma 1-bis, del  codice  di  procedura
penale). 
    A.2. Ad avviso del collegio, il rinvio per  la  prosecuzione  del
giudizio alla sezione civile della Corte,  ai  sensi  dell'art.  573,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, potrebbe essere disposto
per  la  sola  decisione  sulle  questioni   civili,   non   trovando
applicazione detta disposizione nel caso in cui siano  dedotte  anche
questioni   processuali   diverse,   che    potrebbero    determinare
l'annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme
processuali penali. 
    In tal senso depone anzitutto l'interpretazione  letterale  della
norma, la quale espressamente prevede che il rinvio al giudice o alla
sezione civile postula che l'impugnazione sia stata proposta  «per  i
soli interessi civili» (ovverosia, che siano stati impugnati  solo  i
capi civili della sentenza penale) e che il sindacato del  giudice  o
della sezione civile sul provvedimento penale impugnato e'  suscitato
perche' decida «sulle questioni civili», non  anche  sulle  questioni
penali, processuali o sostanziali, le quali restano  nella  sfera  di
delibazione del giudice o della  sezione  penale  d'appello  o  della
sezione penale della Corte di cassazione; nel  medesimo  senso,  poi,
depone l'interpretazione sistematica della norma, che  ne  impone  il
coordinamento con  quella  contenuta  nell'art.  622  del  codice  di
procedura penale, disposizione che il legislatore  della  riforma  ha
lasciato in vigore, secondo cui, nell'ipotesi di ricorso della  parte
civile  contro  la  sentenza  di  proscioglimento  -   che   e'   si'
impugnazione agli effetti civili (art. 576 del  codice  di  procedura
penale), ma non ha ad oggetto capi o questioni civili, i  quali  sono
assenti nella sentenza di proscioglimento, salvo  che  si  tratti  di
proscioglimento per particolare tenuita' del fatto, ex  art.  131-bis
del codice penale (arg. ex art. 538 del codice di  procedura  penale;
Corte costituzionale n. 173 del 2022) -, la  sezione  penale  non  si
limita a valutare la non inammissibilita'  del  ricorso,  ma  procede
alla sua delibazione nel merito e,  se  lo  accoglie,  rinvia  quando
occorra al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 
    Ne discende che il campo di azione dell'art.  573,  comma  1-bis,
del codice di procedura penale e' limitato alle  impugnazioni  aventi
ad oggetto i soli capi civili della sentenza di condanna,  provengano
esse dall'imputato o dalla parte civile, ma non  puo'  essere  esteso
all'impugnazione della sentenza  di  proscioglimento  proposta  dalla
parte civile ne', in ogni caso, alle  impugnazioni  che,  come  nella
fattispecie, pongano questioni processuali  (evidentemente  attinenti
al processo  penale,  atteso  che  le  forme  ordinarie  penali  sono
previste anche per le impugnazioni per i soli  effetti  civili:  art.
573, comma 1, del codice di procedura civile), dal  cui  accoglimento
possa derivare l'annullamento del provvedimento impugnato; in  questa
ipotesi, dunque, il ricorso per cassazione avverso la  sentenza  o  -
come nella specie -  l'ordinanza  penale  d'appello  andra'  trattato
dalla  sezione  penale,  che,  ove  non   lo   rigetti,   provvedera'
all'annullamento  del  provvedimento  impugnato  ai  fini  civili   e
disporra' il rinvio ex art. 622 del codice di procedura penale. 
    In tal senso, del resto, si e' pronunciata,  con  riferimento  ad
una fattispecie analoga a  quella  in  esame,  la  stessa  Cassazione
penale, sezione quarta (Cass. pen., Sez. 4,  26  gennaio  2023  -  20
marzo 2023, n. 11516). 
    A.3. Nella  vicenda  oggetto  dell'odierno  ricorso,  invece,  la
quinta sezione penale di questa Corte, con l'ordinanza n.  12507  del
2025, ha reputato di disporre il rinvio ex art. 573, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, non ostante il  carattere  esclusivamente
processualpenalistico della questione posta dal ricorrente, il  quale
si era doluto della violazione, da parte della Corte  d'appello,  del
combinato disposto delle norme del codice di  procedura  penale  (gli
articoli 585, lettera b), 591, lettera c) e 544, comma 2) che  recano
la disciplina dei termini per  la  proposizione  dell'impugnazione  e
degli effetti della loro inosservanza,  con  particolare  riferimento
all'individuazione del dies a quo degli stessi. 
    Deve pertanto prendersi atto che la norma, della cui legittimita'
costituzionale qui si dubita, e' stata ritenuta applicabile anche  in
relazione ad una  fattispecie  in  cui  l'impugnazione,  pur  essendo
proposta agli effetti civili, non poneva  tuttavia  alcuna  questione
civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione
civile: la sezione penale remittente, infatti, ha svolto il sindacato
di non inammissibilita' del  ricorso  e,  dopo  averlo  ritenuto  non
inammissibile, ha operato il rinvio per la prosecuzione del  giudizio
di legittimita' dinanzi a questa sezione civile. 
    Atteso, per un verso, che il provvedimento  emesso  dalla  quinta
sezione penale non e' meramente ordinatorio (in quanto non si  limita
ad  operare  il  rinvio  ma  provvede  sulla   non   inammissibilita'
dell'impugnazione)  e  considerato,  per  altro   verso,   che   deve
escludersi la possibilita' per la sezione  civile  investita  con  il
rinvio ex art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura  penale,  di
sollevare un conflitto  in  ordine  alla  delimitazione  dei  confini
dell'ambito di operativita' della  norma  (al  fine  di  ottenere  la
regressione del procedimento alla  sezione  penale  di  provenienza),
deve  ritenersi  che  la  statuizione  della  sezione  penale   sulla
riconduzione della fattispecie concreta  tra  quelle  alle  quali  si
applica il rinvio ex art. 573 comma  1-bis,  ancorche'  erronea,  sia
immodificabile,  non  potendo  la  sezione  civile  investita   della
prosecuzione del giudizio  compiere  una  diversa  valutazione  della
fattispecie medesima, disponendo un ulteriore rinvio in senso inverso
a quello ordinato dalla sezione penale, con  irragionevole  «navetta»
del ricorso tra le sezioni della Corte, tra  l'altro  in  spregio  al
principio di ragionevole durata del procedimento. 
    In particolare, se, da un lato, come correttamente ha rilevato il
pubblico ministero nella requisitoria depositata, deve escludersi  la
possibilita' di sollevare conflitto negativo  di  competenza,  atteso
che la distinzione tra le varie sezioni - anche  civili  e  penali  -
della Corte di cassazione si riferisce a mere  articolazioni  interne
di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilita'
di  qualificare  le  rispettive  attribuzioni  come   «questione   di
competenza»  nel  processo  civile,  dovendosi   altresi'   escludere
l'applicazione, sia in  via  diretta  che  in  via  analogica,  delle
soluzioni normative sancite  dall'art.  28  del codice  di  procedura
penale (Cass., Sez. Un. Civ., 6 dicembre 2021, n. 38596),  dall'altro
lato non sembra praticabile neppure  il  rimedio  della  trasmissione
degli  atti  al  Primo  Presidente,  perche'  individui  la   sezione
competente, vertendosi in  ipotesi  di  provvedimento  decisorio  non
impugnabile con cui  la  sezione  civile  e'  stata  investita  della
prosecuzione del giudizio (e, peraltro, adottato  conformemente  alla
previsione della norma di  cui  si  discorre,  che  non  prevede  una
rimessione al Capo dell'Ufficio, ovverosia  al  Primo  Presidente,  e
dunque un provvedimento ordinatorio, perche' sia esso a  valutare  se
la prosecuzione sia ammessa). 
    Questa situazione, se, per un  verso,  costituisce  un  ulteriore
profilo, oltre quelli di  cui  si  dira'  (v.,  infra),  di  sospetta
illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 573,  comma
1-bis, del codice di procedura penale (la quale  e'  inserita  in  un
sistema  che  non  consente  di  rimediare  al  provvedimento,  anche
palesemente  erroneo,  che  implica  la   sottrazione   della   parte
impugnante al suo giudice naturale),  per  altro  verso  conferma  la
rilevanza della questione nel  presente  giudizio,  in  quanto  anche
questa sezione civile, ove la norma non sia  dichiarata  illegittima,
e' tenuta a farne applicazione,  per  la  parte  di  sua  competenza,
conformando la trattazione e la decisione del ricorso  alle  forme  e
modalita' da essa prestabilite. 
B. Sulla non manifesta infondatezza. 
    L'illustrazione  dei  profili  di  sospetta   incostituzionalita'
dell'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale presuppone
la previa ricognizione del quadro normativo di riferimento in ordine,
per un verso, ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale,  per
l'altro  -  e  principalmente  -  ai  rapporti  tra  l'azione  civile
(risarcitoria o  restitutoria)  e  i  poteri  cognitivi  del  giudice
(quanto  ai  limiti,   all'oggetto   e   alle   modalita'   del   suo
accertamento), nell'ipotesi  in  cui  essa  sia  esercitata  mediante
costituzione di parte civile nel processo penale. 
    B.1. Con riguardo al primo profilo, occorre tenere  presente,  in
conformita' ad un rilievo sistematico  costantemente  ribadito  dalla
giurisprudenza   costituzionale   (cfr.,   tra   le   altre,    Corte
costituzionale n. 182 del 2021; Corte costituzionale n. 176 del 2019;
Corte costituzionale n. 2 del 2016; Corte costituzionale n.  217  del
2009; Corte costituzionale n. 168 del 2006; Corte  costituzionale  n.
433  del  1997;  Corte  costituzionale  n.  192  del  1991),  che,  a
differenza del sistema delineato nel codice del 1930  (ove  l'assetto
delle relazioni tra i due  giudizi  era  improntato  ai  principi  di
unitarieta' della funzione  giurisdizionale  e  di  preminenza  della
giurisdizione penale), il sistema risultante  dal  codice  in  vigore
appare, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia  e
della separazione. 
    Ed  infatti,  nell'ipotesi  in  cui  l'azione   civile   per   le
restituzioni o  il  risarcimento  venga  esercitata  nella  sua  sede
propria in pendenza di un processo penale per lo  stesso  fatto,  non
trova piu' applicazione la regola della c.d. pregiudizialita'  penale
(che imponeva la sospensione del giudizio civile sino al passaggio in
giudicato della sentenza penale:  art.  3  del  codice  di  procedura
penale 1930), ma il processo civile prosegue, di norma, autonomamente
(art. 75, comma 2, del codice di procedura penale), salve le  ipotesi
eccezionali in cui il danneggiato abbia proposto la domanda  in  sede
civile dopo essersi costituito parte civile  nel  processo  penale  o
dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75, comma 3, del  codice
di procedura penale). 
    Del pari, diversamente dal codice abrogato  (il  quale  prevedeva
che la sentenza penale assumesse efficacia  vincolante  nel  giudizio
civile di danno: articoli 23 e ss. cod. proc. pen. 1930),  il  codice
attuale stabilisce la diversa  regola  per  cui  la  sentenza  penale
irrevocabile  di  assoluzione  non  ha  efficacia  di  giudicato  nel
giudizio civile  risarcitorio  se  il  danneggiato  abbia  esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, del codice  di
procedura penale (art. 652, comma 1, del codice di procedura penale). 
    B.2.  Sotto  il  secondo  profilo  (rapporti  tra  azione  civile
esercitata in seno al processo penale e poteri del  giudice)  occorre
tenere presenti,  oltre  alla  sistematica  del  codice,  i  principi
enunciati da questa Corte di legittimita' con riferimento  all'ambito
e ai limiti della cognizione del giudice civile chiamato, ex art. 622
del  codice  di  procedura  penale,  a  decidere  sulla  domanda   di
risarcimento del danno gia' proposta mediante costituzione  di  parte
civile nel  processo  penale,  allorche'  gli  effetti  penali  della
sentenza  penale  di  merito  (di  condanna  o   di   proscioglimento
dell'imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si
sia limitata ad  annullare  le  disposizioni  o  i  capi  concernenti
l'azione civile o ad accogliere,  agli  effetti  civili,  il  ricorso
proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento. 
    Questi  principi  non  solo  si  sono  consolidati  all'esito  di
numerose pronunce di questa Corte, sia in sede  penale  che  in  sede
civile, che hanno dato luogo ad una  situazione  di  diritto  vivente
(tra le altre, oltre a quelle citate infra, v. Cass. civ., Sez. 3, 17
ottobre 2025, n. 27756; Cass. civ., Sez. 3,  17  settembre  2025,  n.
25481; Cass. civ., Sez. 1, 24 giugno 2025, n. 16905; Cass. civ., Sez.
3, 31 maggio 2024, n. 15290; Cass. civ., Sez. 1, 3  agosto  2023,  n.
23739; Cass. civ., Sez. 3, 18 ottobre 2022,  n.  30496;  Cass.  civ.,
Sez. 3, 21/03/20922, n. 8997; Cass. Civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n.
457; Cass. civ., Sez. 3, 9 aprile 2019, n. 9799), ma, per  un  verso,
hanno trovato autorevole conferma nella  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,  che  ne  ha  esteso  la  portata,   con   i   dovuti
temperamenti, a tutte le  ipotesi  in  cui,  in  deroga  alla  regola
generale   dell'«accessorieta'»   dell'azione    civile    esercitata
nell'ambito  del  processo  penale,  lo  stesso  giudice  penale  sia
chiamato all'accertamento dell'illecito civile  in  presenza  di  una
sentenza penale di proscioglimento; per altro verso, si sono mostrati
pienamente conformi  alla  regola  della  presunzione  di  innocenza,
nell'interpretazione datane dalla Corte  europea  dei  diritti  Umani
(Corte EDU) con  riguardo  all'art.  6,  par.  2,  della  Convenzione
europea  dei  diritti  umani  (Convenzione  EDU)  e  dalla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea (CDGUE) con riguardo all'art. 48  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  (CDFUE)  e  agli
articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016, in tema di «Rafforzamento  di  alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto  di  presenziare
al processo nei procedimenti penali», emanata ai sensi dell'art.  82,
par. 2,  lettera  b),  del  Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE) e oggetto di  non  risalente  attuazione  con  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 188. 
    In base ai predetti principi,  la  disciplina  dei  rapporti  tra
l'azione civile (risarcitoria o restitutoria) e i poteri del  giudice
(quanto  ai  limiti,   all'oggetto   e   alle   modalita'   del   suo
accertamento), nell'ipotesi in cui essa  sia  esercitata  all'interno
del processo penale, puo' essere ricondotta  a  sistema  nei  termini
seguenti. 
    Il criterio regolatore generale e'  -  come  accennato  -  quello
dell'«accessorieta'»  e  della  «subordinazione»  dell'azione  civile
rispetto a  quella  penale,  criterio  che  trova  fondamento  «nelle
esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei  reati
e alla rapida definizione dei processi»,  e  che  ha  quale  naturale
implicazione  quella  per  cui  l'azione   civile,   ove   esercitata
all'interno del processo penale, «e'  destinata  a  subire  tutte  le
conseguenze e  gli  adattamenti  derivanti  dalla  funzione  e  dalla
struttura» di questo processo (cosi' Corte costituzionale n. 182  del
2021; in precedenza gia' Corte costituzionale n. 176 del 2019 e Corte
costituzionale n. 12 del 2016). 
    Questo criterio  regolatore  generale  trova  la  sua  principale
espressione nell'art. 538, comma 1, codice di  procedura  penale,  il
quale individua il presupposto indispensabile della  «decisione»  del
giudice penale sulla domanda per le restituzioni  o  il  risarcimento
del danno  proposta  con  la  costituzione  di  parte  civile,  nella
pronuncia  di  una  sentenza  di   condanna   penale   dell'imputato,
escludendo conseguentemente che la predetta  decisione  possa  essere
resa in costanza di una pronuncia di  proscioglimento,  sia  essa  di
assoluzione che di non doversi procedere. 
    B.3. Prima dell'introduzione  dell'art.  573,  comma  1-bis,  del
codice di procedura penale (cui  fa  da  pendant  l'art.  578,  comma
1-bis, del codice di procedura penale),  la  regola  generale  appena
illustrata subiva, nel sistema del codice di  procedura  penale,  tre
eccezioni, concernenti i gradi di impugnazione,  in  cui  al  giudice
dell'impugnazione penale  o  al  giudice  del  rinvio  in  seguito  a
cassazione, veniva attribuito il potere di  conoscere  della  domanda
civile, pur in presenza di una pronuncia penale di proscioglimento. 
    B.3.1. La prima eccezione era quella stabilita dall'art. 576  del
codice di procedura penale, il quale prevede che la parte civile puo'
proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilita'  civile,
contro la sentenza di  proscioglimento  pronunciata  nel  giudizio  o
all'esito del rito abbreviato. 
    La questione di  legittimita'  costituzionale  di  questa  norma,
sollevata in riferimento agli articoli 3 e  111  della  Costituzione,
nella parte in  cui  prevede  che  la  parte  civile  debba  proporre
l'impugnazione,  ai  soli   effetti   civili,   della   sentenza   di
proscioglimento  dinanzi  al  giudice  penale,  anziche'  dinanzi  al
giudice  civile,  e'  stata  dichiarata  non  fondata   dalla   Corte
costituzionale (Corte costituzionale n.  176  del  2019),  mentre  le
sezioni unite penali di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 11 luglio
2006 - 19 luglio 2006, n. 25083) hanno chiarito che l'esercizio della
facolta' riconosciuta alla parte civile di impugnare, ai soli effetti
della  responsabilita'  civile,  la   sentenza   di   proscioglimento
pronunciata  nel  giudizio  (sia  che  si  tratti  di   sentenza   di
assoluzione sia che si tratti di sentenza di non  doversi  procedere)
«conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere  sulla
domanda di risarcimento del danno o di restituzioni, pur in  mancanza
di una precedente statuizione sul punto». 
    Il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi  dell'art.  576  del
codice di procedura penale, infatti, «ha, nei limiti del  devoluto  e
agli effetti della devoluzione, i poteri  che  il  giudice  di  primo
grado avrebbe dovuto esercitare». 
    Pertanto,  «se  si  convince  che  tale  giudice   ha   sbagliato
nell'assolvere l'imputato ben puo' affermare  la  responsabilita'  di
costui agli effetti civili»,  previo  accertamento  solo  incidentale
della sua responsabilita' penale (essendo sceso  il  giudicato  sulla
statuizione assolutoria, non  costituente  oggetto  dell'impugnazione
della  parte  civile)  e  «condannarlo   al   risarcimento   o   alle
restituzioni,   in   quanto   l'accertamento   incidentale   equivale
virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui  all'art.  538,
comma 1, del codice di procedura penale, che  non  venne  pronunziata
per errore». 
    Allo stesso modo, effettuato l'accertamento della responsabilita'
dell'imputato in via incidentale, il giudice  dell'impugnazione  puo'
dare  atto  della  sopravvenuta  causa  estintiva   del   reato   per
prescrizione e provvedere ugualmente  sulla  domanda  risarcitoria  o
restitutoria,   rimanendo   tale   possibilita'   preclusa   soltanto
nell'ipotesi in cui la prescrizione si sarebbe dovuta dichiarare gia'
in primo grado, in luogo della formula  piu'  liberatoria,  nel  qual
caso alla possibilita' di provvedere sul capo civile osta  la  regola
generale di cui all'art.  538,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, che avrebbe inibito tale cognizione gia' al giudice di  primo
grado 
    B.3.2. La seconda eccezione  alla  regola  per  cui  la  condanna
penale costituisce il presupposto  indispensabile  del  provvedimento
del giudice sulla domanda civile era quella stabilita  dall'art.  578
del   codice   di    procedura    penale,    disposizione    ritenuta
costituzionalmente legittima da Corte costituzionale n. 182 del 2021,
il  cui  comma  1,  all'esito  della  sostituzione  della  rubrica  e
dell'aggiunta del comma 1-bis, operate con l'art. 2, comma 2, lettera
b), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (recante «Delega al Governo
per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari»), continua a prevedere che il giudice dell'appello penale
o la Corte di cassazione  provvedono  sulla  domanda  proposta  dalle
parti civili allorche', su impugnazione dell'imputato o del  pubblico
ministero, pronunciano sentenza di proscioglimento per prescrizione o
amnistia sopravvenute alla condanna emessa nel grado precedente. 
    L'art. 578, comma 1, codice di procedura penale ha  un  perimetro
applicativo circoscritto dai suoi stringenti presupposti. 
    Ai sensi di questa  disposizione,  infatti,  la  decisione  sugli
interessi  civili,  che  puo'  essere   emessa   solo   dal   giudice
dell'impugnazione (giudice d'appello o Corte cassazione)  presuppone,
anzitutto, l'emissione di una valida condanna nel grado  di  giudizio
immediatamente precedente, impugnata  dall'imputato  o  dal  pubblico
ministero (mentre, allorche' appellante o  ricorrente  sia  la  parte
civile, la quale abbia aggredito, ai soli effetti civili, la sentenza
di proscioglimento, il giudice dell'impugnazione trae  il  potere  di
provvedere  sulla  domanda  risarcitoria  o  restitutoria  -   previo
accertamento della responsabilita' penale dell'imputato  erroneamente
prosciolto  o  della  sopravvenuta  causa  estintiva  del  reato   in
relazione al  quale  era  stata  emessa  la  sentenza  assolutoria  -
interamente  dall'art.  576);  sarebbe,  pertanto,   illegittima   la
condanna dell'imputato al risarcimento  del  danno  in  favore  della
parte civile, pronunciata in sede d'appello,  con  sentenza  che,  su
impugnazione  esclusiva   del   pubblico   ministero,   dichiari   la
sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma  della
sentenza di  assoluzione  di  primo  grado,  atteso  che,  in  questa
ipotesi, la cognizione del giudice d'appello sulla domanda civile non
trova fondamento ne' nell'art. 578 del  codice  di  procedura  penale
(mancando la valida condanna nel grado precedente) ne' nell'art.  576
del codice di procedura penale, mancando l'impugnazione  della  parte
civile (cfr., ad es., Cass. pen.,  Sez.  2,  17  ottobre  2013  -  19
novembre 2013, n. 46257). 
    In  secondo  luogo,   la   predetta   decisione   presuppone   la
sopravvenienza della causa estintiva del reato rispetto alla condanna
stessa, talche' sarebbe ugualmente illegittima la sentenza  d'appello
che, accertando che la prescrizione del reato e' maturata prima della
pronuncia di primo grado, confermi le statuizioni  civili  in  questa
contenute (Cass. pen., Sez. 4, 22 marzo 2018 -  14  giugno  2018,  n.
27393). 
    In terzo luogo, il limitato ambito applicativo della disposizione
in esame  emerge  in  relazione  alla  specificita'  della  causa  di
proscioglimento sopravvenuta: la norma, infatti, non opera ne'  nelle
ipotesi di  proscioglimento  nel  merito  (all'eventuale  assoluzione
dall'imputazione penale pronunciata dal giudice dell'impugnazione non
segue la decisione  sul  capo  civile),  ne'  nell'ipotesi  di  cause
estintive del reato diverse dalla prescrizione  o  dall'amnistia  (ad
es., per remissione di querela). 
    In quarto luogo, i confini di operativita' della deroga  prevista
dalla norma in esame alla regola generale della subordinazione  della
decisione sui capi civili alla previa emissione di una  pronuncia  di
condanna  penale  dell'imputato,  trovano  un'ulteriore  ragione   di
restrizione nell'orientamento affermatosi in seno alle sezioni  unite
penali di questa Corte e assurto a  situazione  di  diritto  vivente,
secondo cui, nel giudizio d'appello avverso la sentenza  di  condanna
dell'imputato  anche  al  risarcimento   dei   danni,   il   giudice,
intervenuta nelle more l'estinzione del reato per  prescrizione,  non
puo' limitarsi a prendere atto della causa  estintiva,  adottando  le
conseguenti statuizioni civili, ma  e'  comunque  tenuto,  stante  la
presenza della parte civile, a valutare,  anche  a  fronte  di  prove
insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei  presupposti  per
l'assoluzione nel merito (Cass., Sez. Un. Pen., 28 marzo  2024  -  27
settembre 2024, n. 36208; in precedenza,  v.  gia'  Cass.,  Sez.  Un.
Pen., 28 maggio 2009 - 15 settembre 2009, n. 35490). 
    La ratio della norma,  che  costituisce  il  fondamento  del  suo
circoscritto ambito applicativo, risiede nell'esigenza di evitare che
cause estintive del reato indipendenti  dalla  volonta'  delle  parti
possano frustrare il diritto al risarcimento e alla  restituzione  in
favore  della  persona  danneggiata  dal  reato,  qualora  sia   gia'
intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione (cfr.,  tra
le altre, Cass. pen., Sez. 5, 16 aprile 2013 -  7  ottobre  2013,  n.
41316). 
    Per un verso, dunque, vengono in  rilievo  evidenti  esigenze  di
economia processuale, le quali sarebbero frustrate dal  trasferimento
della regiudicanda in sede civile  dopo  l'emissione  di  una  valida
condanna risarcitoria nel precedente grado di giudizio, che  verrebbe
completamente vanificato; per altro verso, sussiste la necessita'  di
evitare  alla  persona  danneggiata,  costituita  parte  civile,   il
pregiudizio derivante da una pronuncia di non  liquet  dipendente  da
una sostanziale inefficienza del sistema, dopo uno  o,  persino,  due
gradi di giudizio conclusisi con l'accertamento del suo diritto  alle
restituzioni o al risarcimento (Corte costituzionale n. 182 del 2021,
Punto 6.2 del considerato in diritto). 
    B.3.3. La terza eccezione alla regola  della  accessorieta',  che
esclude la statuizione  sulla  domanda  risarcitoria  o  restitutoria
della parte civile in ipotesi di proscioglimento  dell'imputato,  era
quella stabilita dall'art. 622 del codice di  procedura  penale,  per
effetto del quale, nel giudizio di cassazione, se gli effetti  penali
della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su  di  essi  e'
sceso il  giudicato,  la  cognizione  sulla  pretesa  risarcitoria  e
restitutoria  si   scinde   completamente   dall'accertamento   della
responsabilita' penale e viene compiuta, in sede  rescindente,  dalla
Corte di legittimita' e, in sede rescissoria, dal giudice  civile  di
merito,  competente  per  valore  in  grado  di  appello,  anche   se
l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. 
    In ordine al controverso perimetro applicativo di  questa  norma,
le sezioni unite penali di questa  Corte,  componendo  il  precedente
contrasto, hanno chiarito che il rinvio al giudice civile, in seguito
ad annullamento delle statuizioni civili, va disposto in tutti i casi
in cui e' sceso il  giudicato  sul  capo  penale  della  sentenza  di
merito;  dunque,  con  riguardo  al  primo  ordine  di   ipotesi   di
annullamento con rinvio previsto dalla norma (quella  che  presuppone
l'impugnazione dell'imputato o del pubblico ministero),  va  disposto
sia allorche' la responsabilita'  penale  sia  stata  definitivamente
accertata (arg. ex art. 574 del  codice  di  procedura  penale),  sia
allorche' sia stata dichiarata la sopravvenuta estinzione  del  reato
per prescrizione o amnistia (arg. ex art. 578 del codice di procedura
penale: Cass., Sez. Un. Pen., 18 luglio 2013 - 27 settembre 2013,  n.
40109, sentenza ...), sia, infine, allorche' la  rivalutazione  della
responsabilita' penale, esclusa in primo grado, sia stata operata dal
giudice d'appello solo in via  incidentale,  con  esplicitazione,  in
dispositivo, della sola condanna al risarcimento del danno  (arg.  ex
art. 576 del codice di procedura penale; Cass.,  Sez.  Un.  Pen.,  28
gennaio 2021 - 4 giugno 2021, n. 22065, sentenza ...). 
    Quanto ai motivi di annullamento, le stesse sezioni unite  penali
hanno statuito che il rinvio al giudice civile deve  essere  disposto
sia nei casi di c.d. rinvio prosecutorio  che  in  quelli  di  rinvio
restitutorio (Cass., Sez. Un. Pen., 18 luglio  2013  -  27  settembre
2013, n. 40109, ..., cit., punto 11 della  motivazione;  Cass.,  Sez.
Un. Pen., 28 gennaio 2021 - 4 giugno 2021, n. 22065, ..., cit.). 
    B.3.4. Alle illustrate eccezioni alla  regola  dell'accessorieta'
dell'azione civile nel processo penale, tutte relative  ai  gradi  di
impugnazione e gia' contemplate nel sistema originario del codice  di
procedura penale, si era aggiunta quella relativa all'ipotesi in  cui
l'imputato venga prosciolto per particolare tenuita'  del  fatto,  ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale; ipotesi in cui, a  seguito
della parziale declaratoria di incostituzionalita' dello stesso  art.
538 del codice di procedura penale (Corte costituzionale n.  173  del
2022), gia' il giudice di primo grado, pur  emettendo  una  decisione
che   formalmente   appartiene   al   genus   delle    pronunce    di
proscioglimento, nondimeno  e'  tenuto  a  provvedere  sulla  domanda
civile risarcitoria o restitutoria, in deroga alla  regola  generale;
cio', in quanto la peculiare pronuncia di  proscioglimento  in  esame
contiene, nella sostanza, un accertamento dell'illecito  penale,  che
puo' costituire presupposto di una pronuncia condannatoria civile. 
    B.4.  In  tutte  le   ipotesi   di   scostamento   dalla   regola
dell'«accessorieta'» di cui all'art. 538,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale, l'accertamento  condotto  sull'illecito  civile  e'
completamente  autonomo  e  non  risente   dell'esito   del   diverso
accertamento gia' compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. 
    L'autonomia dell'accertamento  dell'illecito  civile  rispetto  a
quello penale e' imposta  gia'  dalla  necessita'  di  rispettare  il
diritto  alla  presunzione  di  innocenza  -  come  declinato   dalla
giurisprudenza  della  Corte   EDU   con   riguardo   all'ordinamento
convenzionale e  da  quella  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti  i  casi
in cui l'accertamento della responsabilita' penale abbia avuto  esito
negativo e l'imputato abbia ottenuto una sentenza di proscioglimento. 
    Dalla copiosa giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo in relazione all'art. 6, par.  2,  della  Convenzione  EDU,
emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed
applicazione dell'organo giurisdizionale a  cio'  deputato:  art.  32
Convenzione EDU) tutela il  diritto  alla  presunzione  di  innocenza
anche al di fuori di un procedimento penale  e  successivamente  alla
sua conclusione, garantendo la persona, che da tale procedimento  sia
stata prosciolta (in merito o  in  rito),  ad  essere  trattata  come
innocente in relazione al reato precedentemente  ascrittole  in  ogni
procedimento successivo che non riguardi l'imputazione penale ma  che
con essa presenti un legame qualificato, derivante  dalla  necessita'
di esaminare l'esito del procedimento penale o di apprezzare le prove
in esso assunte o di valutare la partecipazione dell'interessato agli
atti  e  agli   eventi   che   erano   stati   posti   a   fondamento
dell'imputazione penale. 
    Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in  una  limitazione
ai poteri cognitivi e dichiarativi dell'autorita' investita del nuovo
procedimento. Questa autorita', infatti, dovendo trattare la  persona
come  «innocente  agli  occhi  della  legge»,   non   puo'   emettere
provvedimenti che presuppongano un giudizio  di  colpevolezza  o  che
siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilita'  penale
della persona in ordine al reato precedentemente contestatole  (Corte
EDU, terza sezione, Ringvold c. Norvegia,  11  febbraio  2003;  Corte
europea dei diritti dell'uomo, Tendam  c.  Spagna,  13  luglio  2010;
Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, 12 aprile  2012,
Lagardere c. Francia; Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  Grande
Camera, Allen c. Regno Unito,  12  luglio  2013;  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, ... e altri  c.  Italia,  28  giugno  2018;  Corte
europea dei diritti dell'uomo, terza sezione, ... c. San  Marino,  20
ottobre 2020; Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, ...
c. Italia, 18 novembre 2021; Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,
prima sezione, ... c. Italia,  15  giugno  2023;  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, Grande Camera, Nealon e Hallam c. Regno Unito,  11
giugno 2024). 
    Analogamente, dalle pronunce rese della  Corte  di  Giustizia  in
relazione all'art. 48, comma 1, della Carta dei diritti  fondamentali
dell'Unione europea (norma corrispondente all'art. 6, comma 2,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nonche' in relazione agli
articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016 (sul «Rafforzamento di alcuni  aspetti
della presunzione di  innocenza  e  del  diritto  di  presenziare  al
processo nei procedimenti penali»), emanata ai  sensi  dell'art.  82,
par. 2,  lettera  b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea e recentemente attuata, in Italia, con decreto legislativo  8
novembre 2021, n. 188, emerge che anche nell'ambito  dell'ordinamento
eurounitario viene protetto il diritto della  persona  a  non  essere
presentata come colpevole  nelle  decisioni  giudiziarie  diverse  da
quelle sulla colpevolezza, sinche' questa non  sia  stata  legalmente
provata (Corte di giustizia UE, 19 settembre 2018, C310/2018,  Milev;
Corte di giustizia UE, 5 settembre 2019, C377/2018, Ah  e  altri).  A
tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che
tendono  a  sovrapporsi  a  quelli  che   esso   assume   nell'ambito
convenzionale. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come
la direttiva dell'Unione europea  2016/343,  «recependo»  indicazioni
provenienti dalla giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
umani, sembra  ormai  attestare  un'interpretazione  estensiva  della
presunzione  di  innocenza,  da   garanzia   destinata   ad   operare
principalmente (ma non solo) sul piano processuale  a  diritto  della
personalita',  inteso  come  diritto  della  persona  a  non   essere
presentata come colpevole prima che la sua responsabilita' sia  stata
legalmente accertata. 
    L'esigenza di accertamento dell'illecito  civile  quale  illecito
distinto da quello penale trova inoltre (e principalmente) fondamento
nei caratteri di  «ontologica  autonomia»  e  nei  «presupposti  [di]
specificita'» (cosi' Corte costituzionale 12  luglio  2022,  n.  173,
cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva  e
soggettiva distinta rispetto all'illecito penale. 
    Pertanto, in tutte le  predette  ipotesi  in  cui  l'accertamento
della responsabilita'  penale  e'  stato  ormai  compiuto  con  esito
positivo  o  negativo  e  risulta  cristallizzato  in  una  pronuncia
definitiva di condanna o di non  doversi  procedere  per  amnistia  o
prescrizione (come accade nella prima  delle  due  ampie  fattispecie
contemplate dall'art. 622  del  codice  di  procedura  penale)  o  di
proscioglimento (come accade nella  seconda  fattispecie  contemplata
dal medesimo art. 622 del codice di procedura penale), nonche'  nelle
altre  ipotesi,  sopra  enumerate,  di   scostamento   dalla   regola
dell'accessorieta'  dell'azione  civile  innestata  sul  tronco   del
processo penale, il giudice investito della cognizione sulla  domanda
civile risarcitoria  (sia  esso  lo  stesso  giudice  penale  che  ha
pronunciato il proscioglimento, sia esso il giudice civile competente
per il merito all'esito della fase rescindente svoltasi dinanzi  alla
Corte di legittimita') non e' chiamato ad accertare, neppure  in  via
meramente incidentale, se si  sia  integrata  la  fattispecie  tipica
contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto  di
reato di volta in volta  contestato  e  se  da  essa  siano  derivate
conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali  (art.  185  del
codice penale); egli e'  invece  chiamato  ad  accertare  se  si  sia
integrata la diversa  fattispecie  atipica  dell'illecito  civile  in
tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 del codice civile). 
    B.5. Nell'ambito del  sistema  dei  rapporti  tra  azione  civile
proposta in sede penale e poteri cognitivi del  giudice,  come  sopra
delineato, si sono inserite, all'esito della novellazione del  codice
di procedura penale effettuata con la  c.d.  «Riforma  Cartabia»,  le
disposizioni contenute nell'art. 578, comma 1-bis e 573, comma 1-bis,
del codice di procedura penale. 
    La prima disposizione - introdotta gia'  dall'art.  2,  comma  2,
lettera b), della legge di delega n. 134 del 2021  e  poi  modificata
dall'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre
2022 n. 150 - prevede che  «quando  nei  confronti  dell'imputato  e'
stata pronunciata condanna, anche generica, alle  restituzioni  o  al
risarcimento dei danni cagionati dal  reato,  a  favore  della  parte
civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche  per  gli
interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione,  se
l'impugnazione non e'  inammissibile,  nel  dichiarare  improcedibile
l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e  2
dell'art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione  al  giudice  o  alla
sezione civile competente nello  stesso  grado,  che  decidono  sulle
questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e
quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 
    La seconda disposizione - introdotta dall'art. 33, comma 1, lett.
a), n. 2), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150  a  decorrere
dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto  dall'art.  99-bis,
comma 1, del medesimo  decreto  legislativo,  aggiunto  dall'art.  6,
comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 - stabilisce  che
«quando la sentenza e' impugnata per  i  soli  interessi  civili,  il
giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non  e'
inammissibile, rinviano  per  la  prosecuzione,  rispettivamente,  al
giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle  questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo  penale  e  quelle
eventualmente acquisite nel processo civile». 
    B.6. Per effetto di queste disposizioni si determina un  radicale
mutamento del trattamento processuale delle fattispecie  che  possono
sorgere in relazione alle ipotesi contemplate dagli articoli 574, 576
e 578 del codice di procedura penale, per l'innanzi tutte  rientranti
nella prima fattispecie  contemplata  dall'art.  622  del  codice  di
procedura penale (ricorso per cassazione dell'imputato o del pubblico
ministero al fine di ottenere l'annullamento delle disposizioni o dei
capi della sentenza impugnata riguardanti l'azione civile). 
    Le implicazioni di tale radicale mutamento suscitano il  sospetto
di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  573,  comma  1-bis,  in
riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e  6
Convenzione EDU. 
    Nel  sistema  sopra  illustrato,  il  cui  perno  era  costituito
dall'art.  622  del  codice  di  procedura   penale,   l'impugnazione
dell'imputato diretta a censurare le sole  statuizioni  civili  della
sentenza d'appello (ex art. 574 del codice di procedura penale) o  la
condanna risarcitoria emessa dalla Corte  d'appello  in  accoglimento
del gravame della parte civile sulla sentenza di  proscioglimento  di
primo grado (arg. ex art. 576 del  codice  di  procedura  penale)  o,
ancora, la pronuncia sul capo civile emessa dalla Corte d'appello, in
seguito alla riforma della sentenza di condanna penale di primo grado
e  alla  declaratoria  di  estinzione  del  reato  per   amnistia   o
prescrizione (arg. ex art.  578  del  codice  di  procedura  penale),
trovava  la  sua  fattispecie  processuale  generale  di  riferimento
nell'ampia prima ipotesi contemplata  dall'art.  622  del  codice  di
procedura penale ed era regolata dalla relativa disciplina: la  Corte
di cassazione su  ricorso  dell'imputato,  ormai  fermi  gli  effetti
penali - perche' non impugnati (art.  574  del  codice  di  procedura
penale) o perche' dissolti all'esito dell'assoluzione in primo  grado
(art. 576 del codice di procedura penale) o del  proscioglimento  per
estinzione del reato in appello (art. 578  del  codice  di  procedura
penale) - era chiamata ad annullare, verificando la  sussistenza  dei
vizi di cui all'art. 606 del codice  di  procedura  penale,  il  capo
civile  della  sentenza  d'appello;  all'eventuale  accoglimento  del
ricorso, sarebbe seguito il rinvio al giudice civile  competente  per
valore in grado d'appello e il giudizio rescissorio si sarebbe svolto
secondo le forme del giudizio civile. 
    In seguito alla novella introdotta dalla «Riforma  Cartabia»,  le
tre illustrate ipotesi rifluiscono tutte nell'ambito di  operativita'
dell'art. 573, comma 1-bis, del codice  di  procedura  penale,  quali
fattispecie in cui la sentenza d'appello  e'  impugnata  per  i  soli
interessi civili; ne  deriva  un  effetto  sostanzialmente  abrogante
dell'art. 622 del codice di procedura  penale,  la  cui  prima  ampia
ipotesi  si  riduce  ai  casi  in  cui  l'impugnazione  dell'imputato
concerna anche  gli  interessi  penali  e  il  suo  accoglimento  sia
limitato  a  quelli  civili,  mentre  viene  sottratto  ogni   spazio
operativo alla seconda ipotesi, concernente il  ricorso  della  parte
civile   avverso   la   sentenza   (d'appello)   di   proscioglimento
dell'imputato. 
    Il radicale mutamento  della  disciplina  delle  tre  fattispecie
sopra  illustrate  si  traduce  nella  configurazione  di  un  regime
processuale lesivo dei summenzionati parametri costituzionali. 
    L'art. 622 del codice di  procedura  penale  assicurava  la  fase
rescindente dinanzi alla Cassazione penale, la  quale  provvedeva  su
una impugnazione che riguardava bensi' gli interessi civili,  ma  era
presentata con le forme del processo penale (art. 573, comma  1,  del
codice di procedura penale), talche' i vizi denunciati  erano  quelli
previsti  come  motivo  di  ricorso  per  cassazione  dal  codice  di
procedura penale (art. 606 del codice di  procedura  penale);  se  la
Cassazione penale  annullava  il  capo  di  sentenza  concernente  la
condanna civile, rinviava per la fase rescissoria al  giudice  civile
competente per valore in grado d'appello. 
    L'art. 573, comma 1-bis, del codice di procedura penale divide la
fase rescindente in due sub-fasi, l'una davanti alla sezione  penale,
l'altra davanti alla sezione civile. 
    La fase dinanzi alla sezione penale non esita in un provvedimento
meramente ordinatorio di rinvio per la prosecuzione dinanzi a  quella
civile, ma  esita  in  un  provvedimento  decisorio,  contenente  due
statuizioni. 
    La prima statuizione concerne la qualificazione della fattispecie
come fattispecie soggetta alla disciplina dell'art. 573, comma  1-bis
del codice di procedura penale; la seconda  statuizione  concerne  la
non inammissibilita' del ricorso.  Mentre  quest'ultima  statuizione,
integrando un accertamento preliminare e sommario, e'  verosimilmente
non vincolante per la sezione civile (la quale  potrebbe  pur  sempre
rilevare una ragione di inammissibilita' non rilevata  dalla  sezione
penale), invece la prima statuizione, costituendo il presupposto  del
provvedimento  di  trasmissione  del  ricorso  alla  sezione   civile
competente, non e' suscettibile di revisione, non potendo la  sezione
civile disporre la «regressione» del procedimento alla sezione penale
rimettente. 
    La fase  dinanzi  alla  sezione  civile  concerne  la  cognizione
rescindente in senso proprio. La sezione civile svolge  il  sindacato
sulla sentenza d'appello impugnata limitatamente ai capi civili  alla
luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso, i quali, come si e'
detto, si riconducono alle ipotesi paradigmatiche di cui all'art. 606
del codice di procedura penale. 
    La sezione civile puo' essere chiamata a verificare, di volta  in
volta, sebbene sempre ai soli effetti  civili:  a)  se  vi  e'  stata
l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione  della
legge penale; b) se vi e' stata inosservanza delle norme  processuali
stabilite   a   pena   di   nullita',   di   inutilizzabilita',    di
inammissibilita' o di decadenza; c) se vi e' stata mancata assunzione
di una prova decisiva, quando la parte ne ha  fatto  richiesta  anche
nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale  limitatamente  ai   casi
previsti dall'art. 495, comma 2, del codice di procedura  penale;  d)
se  la  sentenza  e'  viziata  per  mancanza,  contraddittorieta'   o
manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta  dal
testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti  del  processo
specificamente indicati nei motivi di gravame. 
    Ove ravvisi la sussistenza di uno  di  questi  vizi,  la  sezione
civile annulla il capo  civile  della  sentenza  penale  impugnato  e
rinvia al giudice civile competente in grado d'appello oppure  decide
nel merito, in tal caso utilizzando le  prove  assunte  nel  processo
penale. 
    Come detto, questo macchinoso meccanismo stabilito dall'art.  573
comma 1-bis, in luogo di quello piu' rapido ed  efficiente  stabilito
dall'art.  622  del  codice  di  procedura  penale  per  le  medesime
fattispecie    processuali,    presenta    profili    di     sospetta
incostituzionalita'. 
    B.6.1. In primo luogo, sussiste il  dubbio  che  sia  violato  il
principio di immutabilita' del giudice. 
    La trasmigrazione  della  cognizione  sul  ricorso  alla  sezione
civile dipende infatti  dalla  circostanza  che  la  sentenza  penale
d'appello sia impugnata per i soli interessi civili, ma puo' accadere
che all'impugnazione proposta  dall'imputato  o  dalla  parte  civile
limitata ai capi  civili  si  aggiunga  l'impugnazione  del  pubblico
ministero in ordine ai capi penali,  cosi'  come  puo'  accadere  che
all'impugnazione della sentenza  di  proscioglimento  spiegata  dalla
parte civile (ove si ritenga che tale fattispecie rientri nell'ambito
di applicazione della norma  indubbiata)  si  accompagni  quella  del
pubblico ministero. 
    In tal caso non si fa luogo alla trasmigrazione del ricorso  alla
sezione civile ma la parte ricorrente originaria non e' in  grado  di
sapere, al momento dell'impugnazione, quale giudice decidera' il  suo
ricorso, perche' non sa se vi saranno gravami ulteriori agli  effetti
penali. 
    B.6.2. In secondo luogo, si prefigura la violazione del principio
di ragionevolezza. 
    L'art. 622 del codice di procedura penale assicurava il sindacato
della Cassazione penale sui vizi della sentenza  d'appello  impugnata
rientranti nelle ipotesi  paradigmatiche  di  cui  all'art.  606  del
codice di procedura penale. 
    Invece, l'art. 573, comma 1-bis,  si  limita  a  richiedere  alla
sezione penale una valutazione preliminare di non inammissibilita'  e
investe del sindacato sui predetti vizi la sezione civile,  ovverosia
un giudice che normalmente non applica il corpus normativo (le  norme
penali, processuali e sostanziali, nonche' le categorie dogmatiche di
riferimento, quali  ad  es.  l'inutilizzabilita'  degli  atti  e  dei
documenti e le elaborazioni giurisprudenziali dei detti vizi, ad  es.
il vizio motivazionale rilevante ai  fini  della  Cassazione  penale)
alla luce del quale e' chiamato a svolgere il  sindacato  di  cui  e'
investito. 
    In altri termini, la norma sottrae irragionevolmente alla sezione
penale, per  attribuirla  alla  sezione  civile,  la  risoluzione  di
questioni che, sebbene funzionali  alla  decisione  sul  capo  civile
impugnato, tuttavia  attengono  preliminarmente  a  norme,  categorie
dogmatiche     ed     elaborazioni     concettuali     di      natura
processualpenalistica, normalmente estranee all'orizzonte conoscitivo
del giudice civile. 
    Va al  riguardo  sottolineato  che  le  categorie  dogmatiche  di
riferimento, soprattutto quelle  relative  alla  patologia  dell'atto
processuale su  cui  il  giudice  di  legittimita'  esercita  il  suo
controllo, sono del tutto diverse nel processo civile e nel  processo
penale: ad es., il processo penale, oltre  alle  classiche  categorie
della   nullita'   e   dell'inesistenza,   conosce    quella    della
inutilizzabilita' della prova e dell'atto processuale, che e' anzi la
categoria  piu'  importante,  dogmaticamente  estranea  al   processo
civile. 
    La sospetta irragionevolezza della norma sotto tale  profilo  non
potrebbe essere eliminata in via  interpretativa,  ritenendo  che  la
sezione civile debba operare il suo sindacato, finalizzato a decidere
sulle questioni civili, applicando le  regole  processuali  civili  e
quindi valutando la legittimita' della sentenza impugnata  alla  luce
delle categorie paradigmatiche di cui  all'art.  360  del  codice  di
procedura civile. 
    Questa possibilita' e' infatti impedita  dalla  circostanza  che,
essendo il ricorso per cassazione un gravame a critica  vincolata,  i
vizi della sentenza impugnata devono essere prospettati nei motivi di
ricorso e non possono essere rilevati officiosamente dal giudice. 
    Il ricorso, peraltro, deve essere redatto secondo  le  forme  del
processo penale (art. 573, comma 1, del codice di procedura  penale),
sicche' i vizi con esso denunciati  non  possono  essere  che  quelli
riconducibili  alle  ipotesi  di  cui  all'art.  606  del  codice  di
procedura penale. 
    Neppure potrebbe pensarsi alla  possibilita'  che  la  parte,  in
seguito  alla  trasmigrazione  del  giudizio  di  legittimita'  dalla
sezione penale a quella civile, sia tenuta a convertire i  motivi  di
ricorso «penali» in motivi di ricorso «civili» sulla base di un  atto
di riassunzione o di integrazione ad instar dell'art. 426 del  codice
di procedura civile. 
    Infatti, non solo  si  e'  gia'  affermata  nel  diritto  vivente
l'interpretazione volta ad escludere l'onere di  riassunzione  (Cass.
pen., Sez. 2, 9 luglio 2025 - 18 agosto  2025,  n.  29552),  ma  deve
anche   ritenersi   che   l'eventuale    interpretazione    contraria
proietterebbe sulla norma un dubbio  di  legittimita'  costituzionale
sotto  altro  profilo,  ossia  per  violazione   del   principio   di
effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  tutelato  dall'art.   6
Convenzione EDU, in ragione dell'attribuzione di un onere processuale
non  espressamente  previsto   dalla   legge,   ne'   ragionevolmente
prevedibile dalla parte onerata (ex multis, Corte europea dei diritti
dell'uomo, 20 dicembre 2016, seconda sezione, Ljaskaj c. Croazia,  20
dicembre 2016; Corte EDU, Grande Camera, ... c.  Italia,  24  gennaio
2017, §169, ed ivi ulteriori ed ampi richiami). 
    B.6.3. In terzo luogo, si prefigura la violazione  del  principio
di ragionevole durata del processo. 
    Il ricorrente e' legittimato  ad  impugnare  la  sentenza  penale
d'appello, sebbene per i soli interessi civili,  dinanzi  al  giudice
penale. 
    Quest'ultimo, pero',  e'  spogliato  del  potere  correlativo  di
conoscere dell'impugnazione, se non limitatamente alla valutazione di
non inammissibilita'. A questa valutazione deve fermarsi  e  rinviare
poi per la prosecuzione alla sezione civile, la  quale,  all'inverso,
e' munita del potere cognitivo in ordine al  ricorso  ma  non  e'  il
giudice  cui  la  parte  puo'  direttamente  rivolgere   la   propria
impugnazione. 
    Vi e' un irragionevole scollamento tra  la  legittimazione  della
parte e i poteri cognitivi del giudice: alla prima  si  impedisce  di
rivolgersi direttamente al giudice dotato del potere di decidere  sul
gravame proposto, mentre la cognizione di quest'ultimo presuppone  un
previo atto di rimessione ad opera del giudice legittimamente  adito,
privo pero' di  poteri  cognitivi  sull'impugnazione  rivoltagli.  Il
prolungamento del  processo  che  consegue  alla  trasmigrazione  del
ricorso tra la sezione penale e quella civile sembra non ragionevole,
poiche' si priva del potere cognitivo sull'impugnazione il giudice  a
cui e' direttamente rivolta, normalmente  deputato  a  verificare  la
sussistenza dei vizi previsti dall'art. 606 del codice  di  procedura
penale,  per  attribuirla,  mediante  un  macchinoso  maccanismo   di
trasmigrazione  preceduto  da  un  non  vincolante  filtro   di   non
inammissibilita', ad un giudice normalmente preposto ad un  controllo
di tipo diverso. 
    B.6.4. In quarto luogo si prefigura  la  violazione  dell'art.  3
della  Cosituzione  per  disparita'  di  trattamento  di   situazioni
analoghe. 
    Infatti, con il ricorso  proposto  dinanzi  alla  sezione  penale
vengono formulate censure rientranti nel paradigma dell'art. 606  del
codice di procedura  penale,  che  possono  riguardare,  ad  es.,  la
mancata   assunzione   di   una   prova,   reputata   decisiva,    la
contraddittorieta' della motivazione emergente non  dal  testo  della
stessa ma dal confronto con altri atti processuali, l'inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di  inutilizzabilita'  degli  atti
processuali. 
    Vengono dunque in considerazione censure sconosciute  ai  diversi
paradigmi dell'art. 360 del codice di procedura  civile  (e  qui  non
puo'  non  sottolinearsi  l'assoluta  diversita'  di   ampiezza   del
paradigma dell'art. 360 n. 5 rispetto a quello dell'art. 606, lettera
e), del codice di  procedura  penale),  talche'  la  condanna  civile
risarcitoria,  pronunciata  dal   giudice   penale   a   seguito   di
costituzione di parte civile del danneggiato,  viene  esposta  ad  un
sindacato piu' penetrante di quello che la medesima pronuncia per  la
medesima fattispecie potrebbe avere se fosse stata pronunciata  nella
sua sede propria dal giudice civile. 
    Alla luce di queste ultime considerazioni, la  norma  appare  non
ragionevole: essa si pone in conflitto con il fondamento ultimo della
disciplina dell'accessorieta' dell'azione civile nel processo  penale
che  e'  quello  di  scoraggiare  l'innesto  dell'azione  civile  nel
processo penale, mediante la costituzione di  parte  civile;  sapendo
che la Cassazione condurra' il sindacato ai sensi dell'art.  606  del
codice di procedura penale, la persona  offesa  sara'  verosimilmente
piu' portata a costituirsi parte civile,  in  quanto  consapevole  di
poter suscitare un sindacato di legittimita' piu' ampio nei confronti
della sentenza penale impugnata esclusivamente ai fini civili. 
    B.6.5. In quinto luogo, infine, si prefigura  la  violazione  del
principio del giudice naturale. 
    A fronte della certezza dell'ambito di operativita' dell'art. 622
del codice di procedura penale,  il  nuovo  art.  573,  comma  1-bis,
del codice di procedura penale presenta un margine di incertezza  che
riguarda in particolare la fattispecie del ricorso della parte civile
contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato. 
    Si e' detto che, ad avviso del  collegio,  la  statuizione  della
sezione  penale  circa  la  riconduzione  o  meno  della  fattispecie
concreta nell'alveo  di  operativita'  della  disciplina,  in  quanto
statuizione  decisoria  non  impugnabile,  non  e'   modificabile   o
revocabile da parte della sezione civile. 
    Ove si reputasse, al contrario, che la sezione civile abbia pieni
poteri  decisori  sulla  qualificazione  della  fattispecie  ai  fini
dell'applicazione della disciplina, la norma potrebbe essere tacciata
di illegittimita' costituzionale anche per violazione  del  principio
del giudice naturale posto dall'art. 25 della Costituzione, il  quale
trova espressione non solo nel necessario  rispetto  delle  norme  in
materia di giurisdizione e competenza  e  nel  divieto  di  istituire
giudici straordinari o giudici speciali, ma anche  nell'esigenza  che
siano  assicurati  criteri  certi  e  predeterminati  in  materia  di
assegnazione degli  affari  giudiziari  ai  singoli  giudici  e  alle
diverse sezioni. 
    L'avere introdotto un meccanismo che implicherebbe che lo  stesso
giudice-ufficio, cioe' la Corte di cassazione, possa esprimere in una
sua articolazione la c.d. valutazione  di  non  inammissibilita'  del
ricorso  giustificativa  del  passaggio   alla   sezione   civile   e
quest'ultima non ne sia vincolata ai fini del  decidere  sul  ricorso
(se non nel senso di non poter  mettere  in  discussione,  come  s'e'
detto, la trasmigrazione del giudizio) e possa reputare l'opposto, si
risolve in una palese violazione del detto principio, per la  ragione
che vi sarebbero due giudici che potrebbero esprimere  una  decisione
diversa sull'accesso alla tutela giurisdizionale. 
    Ove, peraltro - non ostante il valore del  tutto  relativo  della
formula  della   «non   inammissibilita'»,   tanto   piu'   disgiunta
dall'essere stata assunta come espressione di «decisione» sul punto -
si  dovesse  ritenere  che  la  sezione  civile  sia  vincolata  alla
valutazione di «non inammissibilita'»  del  ricorso,  espressa  dalla
sezione penale,  un  ulteriore  elemento  di  irragionevolezza  della
disciplina  emergerebbe  dalla  stessa  incertezza  sul  contenuto  e
sull'estensione di tale giudizio, non essendovi indici normativi  dai
quali desumere se esso  abbia  ad  oggetto  tutte  le  condizioni  di
ammissibilita' del ricorso per cassazione penale  o  solo  alcune  di
esse  e,  in  particolare,  se  sia  circoscritto  a   quelle   sulla
legittimazione, tempestivita' et similia (ovverosia, quelle  inerenti
all'aspetto procedimentale di investitura della Corte  di  cassazione
in sede penale) o si estenda anche a quelle relative  all'ambito  dei
vizi denunciabili. 
    Questo secondo scrutinio, nello stesso giudizio della  Cassazione
penale, presenta aspetti formali molto piu' penetranti -  e,  dunque,
di  sostanza  -,  strettamente  confinanti  con  la  valutazione   di
fondatezza dei motivi di ricorso, che pertanto potrebbero essere  non
del tutto esplicitati nel provvedimento di trasmissione della sezione
penale. 
    Emergono, dunque, con evidenza,  profili  di  non  ragionevolezza
della scelta legislativa. 
    B.7. Le  ragioni  che  inducono  il  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, del  codice  di  procedura
penale,  in  riferimento  ai  parametri  sopra   evocati,   risultano
corroborate dagli argomenti posti a fondamento della declaratoria  di
non fondatezza delle questioni di  costituzionalita'  dell'art.  578,
comma 1, del  codice  di  procedura  penale,  di  recente  nuovamente
sollevate   dinanzi   alla   Corte   costituzionale    (cfr.    Coste
costituzionale n. 2 del 2026). 
    B.7.1. Questa pronuncia - nell'escludere che  il  citato  recente
arresto delle sezioni unite penali n. 36208 del 2024 abbia  disatteso
il vincolo interpretativo posto da Corte costituzionale  n.  182  del
2021 e nel ribadire i principi gia' affermati da questa  decisione  -
ha infatti chiarito che la regula iuris enunciata nel  detto  arresto
del massimo consesso  penale  del  giudice  della  nomofilachia  (del
resto, gia' affermata dalle stesse sezioni unite con la  sentenza  n.
35490 del 2009, posta a fondamento  del  giudizio  di  conformita'  a
Costituzione del diritto vivente inerente all'art. 578, comma 1,  del
codice di procedura penale, espresso nella medesima pronuncia n.  182
del 2021), se da un lato  restringe  il  potere  del  giudice  penale
d'appello di rilevare la causa estintiva del reato, in funzione della
necessita' di  far  luogo  all'assoluzione  dell'imputato,  allorche'
venga comunque chiamato ad una valutazione del  compendio  probatorio
ai fini delle statuizioni civili (con conseguente  venir  meno  delle
ragioni di rapida definizione del procedimento che sono a  fondamento
della contraria regola  dell'immediata  declaratoria  di  determinate
cause di non punibilita': arg. ex art. 129 del  codice  di  procedura
penale), dall'altro lato non implica l'illegittimita'  costituzionale
dello stesso art. 578, comma 1, del codice di procedura  penale,  per
violazione, quali parametri interposti ex art. 117, primo comma, e 11
della Costituzione, dei principi di presunzione di innocenza operanti
nell'ambito convenzionale ed eurounitario ex art. 6, par. 2, CEDU, 48
CDFUE, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343  (c.d.  «secondo  aspetto  della
presunzione di innocenza»). 
    Il diritto vivente  condensato  nei  dicta  delle  sezioni  unite
penali del 2009 e del 2024 richiama, invero,  all'applicazione  della
regola di giudizio che, nell'ambito dei rapporti tra  assoluzione  ed
estinzione del reato per prescrizione, pone la prima in posizione  di
priorita'  rispetto  alla  seconda  anche   in   ipotesi   di   prova
insufficiente o contraddittoria (art. 530m comma  2,  del  codice  di
procedura civile), ma non presuppone (ne' consente)  che  il  giudice
dell'impugnazione penale, nel conoscere  della  domanda  civile  dopo
avere  dichiarato  estinto  il  reato,  debba   altresi'   esprimere,
esplicitamente o meno, un  (rinnovato)  giudizio  sulla  colpevolezza
penale dell'imputato, essendogli affidato unicamente un apprezzamento
contenuto nei confini della responsabilita' civile. 
    B.7.2. Nell'escludere, poi, che l'art. 578, comma  1,  codice  di
procedura  penale  violi,  oltre  al  c.d.  secondo   aspetto   della
presunzione di innocenza, anche il  principio  di  ragionevolezza  in
relazione alla denunciata disparita' di trattamento (nella  parte  in
cui  fa  conseguire,  in  ordine  all'ipotesi  di   declaratoria   di
estinzione del reato per  prescrizione,  pronunciata  in  appello  in
riforma della condanna di primo grado, esiti decisori  sugli  effetti
civili diversi rispetto a quelli  previsti,  dal  comma  1-bis  dello
stesso articolo, in ordine alla distinta ipotesi di  declaratoria  di
improcedibilita' dell'azione penale per superamento  dei  termini  di
durata massima del giudizio di impugnazione), la Corte costituzionale
ha inoltre chiarito che la diversa disciplina intesa a  prevedere  la
prosecuzione del giudizio sulle restituzioni  o  il  risarcimento  in
sede civile si giustifica nella prospettiva di consentire alla  parte
civile di ottenere la «salvezza»  degli  effetti  dell'azione  civile
gia' esercitata e delle prove acquisite nel processo penale, a fronte
di una pronuncia del giudice dell'impugnazione  penale  di  esclusivo
carattere processuale,  la  quale  impedisce  l'esame  del  merito  e
preclude «ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso». 
    In tal modo, l'art. 578, comma 1-bis,  del  codice  di  procedura
penale si pone  su  una  posizione  paritetica  rispetto  alla  altre
«fattispecie che derogano al principio di simmetria tra  sentenza  di
condanna dell'imputato e pronuncia del giudice penale  sulla  domanda
per le restituzioni e il risarcimento del danno» (ovverosia, le sopra
illustrate fattispecie di cui agli articoli 576, 578, comma 1, e  622
del codice  di  procedura  penale),  trovando   il   suo   fondamento
nell'esigenza di «offrire una  risposta  di  giustizia  alla  domanda
della parte civile e di salvare il procedimento in  cui  quest'ultima
ha   promosso   l'azione    risarcitoria»,    anche    in    mancanza
dell'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato,  sempre
che  il  danneggiato  abbia  assolto  l'onere,  previsto  a  pena  di
inammissibilita' della dichiarazione di costituzione di parte civile,
di «esposizione  delle  ragioni  che  giustificano  la  domanda  agli
effetti civili» (cosi' l'art. 78, comma 1, lettera d), del codice  di
procedura penale, nella formulazione introdotta dall'art. 5, comma 1,
lettera b) numero 1), del decreto  legislativo  n.  150  del  2022  e
vigente dal 30 dicembre 2022). 
    B.7.3. Pertanto, da un lato, si conferma la piena  conformita'  a
Costituzione del sistema costruito sulla centralita' della disciplina
dell'art. 622 del codice di procedura penale: conformita' che non  e'
messa in discussione dalla circostanza che, in una delle  fattispecie
a cui tale  disciplina  e'  applicabile,  la  pronuncia  di  condanna
risarcitoria emessa in sede d'appello  sia  stata  pronunciata  dallo
stesso giudice dell'impugnazione che ha riformato la condanna  penale
di primo grado, emettendo, all'esito della valutazione del  compendio
istruttorio, la statuizione dichiarativa dell'estinzione del reato. 
    Dall'altro lato, mentre  si  inserisce  coerentemente  nel  detto
sistema, portandolo a completamento, la disposizione  dell'art.  578,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, rispondendo all'esigenza
di  «affrancare»  la  pronuncia  di  condanna  civile  dall'ordinario
presupposto della condanna penale in relazione alla nuova fattispecie
processuale della declaratoria di improcedibilita' per il superamento
dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis del  codice  di
procedura penale, ha invece effetti dirompenti su di esso  la  regola
generale introdotta dal legislatore della riforma  con  l'inserimento
del comma 1-bis all'art. 573  del  codice  di  procedura  penale,  la
quale, in luogo del rinvio al giudice civile competente per valore in
grado d'appello della sola fase rescissoria in conseguenza dell'esito
positivo  di  quella  rescindente  dinanzi  alla  Cassazione  penale,
stabilisce, gia' per l'esaurimento della fase rescindente  -  la  cui
attribuzione totale alla Cassazione penale sarebbe invece naturaliter
giustificata dalla stessa circostanza che l'azione  civile  e'  stata
trattata e decisa in sede penale  -  la  trasmigrazione  del  ricorso
dinanzi alla sezione civile della Corte di legittimita',  in  seguito
al giudizio di «non inammissibilita'» formulato dalla sezione penale,
con effetti lesivi degli evocati principi di rilevanza costituzionale
sul piano del trattamento processuale della fattispecie. 
    C. Reputa dunque il collegio di sollevare,  siccome  rilevante  e
non manifestamente infondata in riferimento ai parametri di cui  agli
articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e 6 Convenzione  EDU,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  573-comma  1-bis,
del codice di procedura penale, nei termini di cui in motivazione. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    La cancelleria di questa Corte curera' la notifica della presente
ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso  questa
Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  la  sua
comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111, 117 della Costituzione e  6
Convenzione  EDU,  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 573, comma 1-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  nei
termini di cui in motivazione. 
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 
    Dispone che,  a  cura  della  cancelleria  di  questa  Corte,  la
presente  ordinanza  venga  notificata  alle  parti  in   causa,   al
Procuratore generale presso questa Corte, nonche' al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Cosi' deciso in Roma,  a  seguito  di  riconvocazione,  nella
camera di consiglio della terza sezione civile, in  data  29  gennaio
2026. 
 
                        Il Presidente: Frasca