Reg. ord. n. 87 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 12/05/2026
Tra: D. M.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata scelta legislativa interpretabile come introduzione di un nuovo potere riduttivo obbligatorio irragionevole in relazione alla oggettiva esiguità del credito risarcitorio residuo ed in violazione dei canoni di razionalità della legge e di coerenza logica – Diversa interpretazione in base alla quale la novella normativa non avrebbe introdotto l’obbligo di esercitare il potere riduttivo e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la discrezionalità nella misura del quantum da porre a carico del soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall’art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 – Ulteriore interpretazione secondo la quale il potere riduttivo non sarebbe applicabile a coloro che non rivestono la qualità di dipendente pubblico o di amministratore, ma che incorrono in responsabilità amministrativa per essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e finanziamenti di natura pubblica, ai quali potrebbe applicarsi esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi dei vigenti artt. 82 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza –Ipotesi interpretativa della norma che, in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno, utilizza un criterio il quale non tiene conto dello specifico apporto causale di ciascuno, determinando condanne inferiori proprio per il soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno – Irragionevole contrasto con il principio cardine della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge 20 del 1994, che consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno per la parte che vi ha preso – Applicazione della nuova normativa nei confronti di soggetti che hanno già posto in essere le condotte attive od omissive causative di danno all’erario, che non trova alcuna ragionevole giustificazione nell’intento di affrontare la cosiddetta paura della firma, avendo detti soggetti già assunto le loro scelte decisionali – Disciplina transitoria non supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che possano essere salvaguardati dall’applicazione retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all’interno di cornici normative radicalmente diverse – Conflitto con il paradigma contenuto nell’art. 11 delle preleggi che richiamano i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto – Interpretazione della disciplina che, a fronte del pregiudizio accertato, non pone a carico del responsabile la quota di danno all’erario, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua condotta – Previsione irragionevole poiché il responsabile a titolo di dolo subirà un solo processo con il più favorevole regime delle responsabilità contabile mentre il responsabile a titolo di colpa grave potrebbe, in ipotesi, essere assoggettato quindi a due successivi giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal più gravoso regime civilistico – Lesione dei principi del giusto processo, in ragione della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante allungamento dei tempi del processo e possibilità di giudicati contrastanti – Previsione che, nell’ipotesi alternativa in cui la sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa non sia ammissibile, la quota residua del pregiudizio accertato a seguito dell’esercizio del potere riduttivo “obbligatorio” rimane destinata a restare a carico del bilancio dell’ente danneggiato – Vulnus alla tutela giurisdizionale dell’erario, in assenza di una ragionevole giustificazione – Introduzione di un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano quantitativo – Legislatore che ha sminuito la funzione risarcitoria, preventiva e deterrente della responsabilità amministrativa – Compromissione dei principi di buona amministrazione e di buon andamento – Introduzione di una norma innovativa ad efficacia retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale – Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio – Violazione degli obblighi internazionali come declinati dall’all’art. 6 della CEDU, nonché dei i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento – Misura retroattiva che, in sede di appello, determina per la parte pubblica, priva di uno strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni imputabili alla parte già ritenuta responsabile in primo grado, in una percentuale e in un importo non governabile dal giudice – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Ricaduta delle minori entrate, per le quali non è stata approntata alcuna copertura, che impatta sulle amministrazioni dello Stato, sulle Regioni, sugli enti locali e sui soggetti della finanza pubblica allargata, nonché sull’Unione europea, in ipotesi di danno derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio di autonomia legislativa e finanziaria – Lesione del sistema di responsabilità e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1 in combinato disposto con l'art.
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 103
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 119
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11
legge del 14/01/1994 Art. 1 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2026
Ordinanza del 12 maggio 2026 della Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale centrale d'appello, sull'appello proposto da D. M..
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e contabile
- Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Previsione, nei
casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere
riduttivo - Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con
dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il
valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del
pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta
lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione
o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio - Disciplina transitoria che estende tali previsioni
anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi
1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1
(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
nonche' delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei
conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale) in
combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
(GU n. 23 del 10-06-2026)
LA CORTE DEI CONTI
Sezione II giurisdizionale centrale d'appello
composta dai seguenti magistrati:
Daniela Acanfora, Presidente;
Lucia d'Ambrosio, consigliere relatore;
Nicola Ruggiero, consigliere;
Maria Cristina Razzano, consigliere;
Cosmo Sciancalepore, consigliere;
ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sull'appello
iscritto al n. 61921 del registro di segreteria, proposto da D. M. ,
nata a ... il ..., c.f. ..., rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Sardanelli (C.F. SRDGPP81E31L452S - PEC
giuseppe.sardanelli@avvocativibo.legalmail.it), con domicilio eletto
in Roma, Via della Giuliana, 80, presso lo studio dell'avv. Annaisa
Garcea;
contro:
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Calabria, in persona del Procuratore regionale
pro tempore,
Procura generale della Corte dei conti in Roma, in persona
del Procuratore generale pro tempore;
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per
la Calabria n. 195/2023, depositata il 3 novembre 2023, non
notificata.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, con
l'assistenza del segretario, dott. Luca Fruscione, il relatore, cons.
Lucia d'Ambrosio, l'avv. Giuliano Gambardella, in sostituzione
dell'avv. Giuseppe Sardanelli, per l'appellante, e il pubblico
ministero, nella persona del v.p.g. Luigi d'Angelo.
Fatto
1. Con l'impugnata sentenza n. 195/2023 la Sezione
giurisdizionale regionale per la Calabria, in parziale accoglimento
delle richieste della Procura, ha condannato, a titolo di colpa
grave, unitamente ad altro dirigente medico, l'odierna appellante -
all'epoca dei fatti medico in servizio presso l'Azienda ... di ... -
al risarcimento del danno erariale pari ad euro 957.146,67, oltre
accessori, in conseguenza di un accordo stragiudiziale tra l'Azienda
suddetta e i signori R. B. e E. B. - in proprio e nella qualita' di
esercenti la potesta' genitoriale sulla figlia minore E.A. B.
2. I signori B. avevano promosso ricorso ex art. 702-bis codice
di procedura civile innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine
di ottenere dall'Azienda ospedaliera, quale responsabile civile e
obbligato solidale, la liquidazione della somma di euro 2.350.617,95,
a ristoro del danno cagionato dai propri sanitari per le lesioni
gravissime occorse alla minore, in occasione del parto del ..., con
presenza di encefalopatia per sofferenza perinatale ed esiti
permanenti.
Il contenzioso era stato definito con un accordo stragiudiziale
che prevedeva - dopo l'avvenuto versamento di una provvisionale di
euro 573.579,80 (euro 560.000,00 oltre accessori e spese legali), per
effetto della sentenza della Corte d'appello penale di Reggio
Calabria n. 521/2017 - il pagamento della ulteriore somma di euro
1.830.000 a titolo di risarcimento per i danni patiti in conseguenza
del parto.
3. Nell'atto di citazione, la Procura regionale riferiva,
inoltre, dell'avvenuta emanazione di sentenza della Sezione I
centrale giurisdizionale d'appello n. 133/2021, di condanna
dell'odierna appellante per gli stessi fatti oggetto di giudizio, in
relazione alla predetta provvisionale di euro 573.579,80.
4. La Sezione territoriale rigettava l'eccezione pregiudiziale di
violazione del ne bis in idem (in ragione del fatto che il danno
erariale oggetto di azione contabile e' nuovo e diverso rispetto a
quello definito con la succitata sentenza n. 133/2021 del giudice
contabile d'appello), l'eccezione pregiudiziale inerente all'indebito
frazionamento del credito, e la richiesta di sospensione del
giudizio, in attesa della definizione di quello civile intentato
dall'Azienda ospedaliera nei confronti della societa' «QBE
Insurance», volto ad ottenere la copertura assicurativa per lo stesso
sinistro oggetto di procedimento erariale. Ancora, evidenziava la
sussistenza di un giudicato contabile quanto all'accertamento in
ordine alla condotta dei convenuti nella vicenda di malpractice, al
grado di colpa, al nesso causale con l'evento lesivo e diminuiva il
danno attribuito alla responsabilita' dei sanitari della medesima
percentuale del 12,8281714% applicata dalla Sezione I d'appello con
la sentenza n. 133/2021 (che, come detto, aveva ridotto il quantum
della condanna da euro 573.579,80 ad euro 500.000).
Pertanto, riduceva l'importo di condanna da euro 1.830.000 ad
euro 1.595.244,46, ascrivendolo nella misura del 60% alla dott.ssa M.
(euro 957.146,67) e in quella del restante 40% all'altro sanitario
convenuto in giudizio.
5. Con appello, notificato in data 4 novembre 2024 e depositato
in data 3 dicembre 2024, la dott.ssa D. M. impugnava la sentenza di
primo grado per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 codice
civile con riguardo al rigetto dell'eccezione di inammissibilita'
dell'azione contabile per violazione del divieto di bis in idem
sostanziale e processuale, conseguente alla sottoposizione
dell'incolpata a nuovo giudizio, per gli identici fatti che avevano
condotto alla sua definitiva condanna nel merito con la sentenza n.
133/2021 della Sezione I d'appello, in ragione dell'unicita' del
rapporto da cui derivano i due crediti azionati (la «provvisionale»
disposta in sede penale e l'ulteriore somma riconosciuta in favore
dei danneggiati con l'atto di transazione del novembre 2021).
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 codice
civile (in via alternativa), con riguardo all'erroneita' del rilievo
del giudicato esterno circa gli elementi costitutivi dell'illecito
erariale, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di
cassazione secondo cui l'eventuale giudicato formatosi su una
frazione del complessivo credito non e' idoneo a spiegare effetti sul
successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del
credito. Sosteneva, in particolare, che l'affermazione della
diversita' dei crediti azionati dalla Procura contabile conduce
inevitabilmente ad escludere l'esistenza di un giudicato preclusivo
derivante dalla sentenza n. 133/2021 della Sezione I d'appello, con
conseguente possibilita' - in integrale riforma della sentenza di
primo grado sul punto - di procedere in autonomia alla verifica circa
la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della
responsabilita' erariale dell'odierna appellante, semmai previa
ammissione delle richieste istruttorie formulate nella comparsa di
costituzione.
3) Riproposizione delle difese rimaste assorbite in primo
grado: insussistenza del nesso di causalita';
4) Riproposizione delle difese rimaste assorbite in primo
grado: insussistenza di una condotta illecita;
5) Riproposizione delle difese rimaste assorbite in primo
grado: corresponsabilita' del personale sanitario ostetrico presente
nel reparto; la conseguente ripartizione del danno fra i
corresponsabili (anche non evocati in giudizio);
6) Riproposizione delle difese rimaste assorbite in primo
grado: sulla responsabilita' esclusiva dell'accaduto in capo
all'Azienda ospedaliera per le carenze strutturali e di organico
presenti alla data del 7 maggio 2007 - eccezione ex art. 1227 del
codice civile
7) Riproposizione delle difese rimaste assorbite in primo
grado: impossibilita' di rivalsa dell'ente ospedaliero nei rapporti
interni in applicazione dell'art. 1227, comma 2, del codice civile;
8) Richiesta di riduzione dell'addebito, in misura superiore
a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado;
9) Riduzione del quantum debeatur anche ai sensi dell'art.
1227 codice civile.
Chiedeva, conclusivamente, l'annullamento e/o la riforma della
pronuncia gravata; in via istruttoria, l'adozione di un ordine di
esibizione di documenti, la prova testimoniale con indicazione di
testi e capitoli, nonche' la nomina di un C.T.U.
6. Con memoria conclusionale depositata in data 13 gennaio 2026,
la Procura generale sosteneva l'infondatezza dei motivi di gravame.
6.1. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il
quale si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem,
essendosi gia' celebrato un precedente giudizio di responsabilita'
erariale avente ad oggetto le medesime condotte illecite, conclusosi
con una sentenza di condanna passata in giudicato, la Procura
sosteneva l'infondatezza della censura, poiche' nel giudizio di
responsabilita' amministrativa in esame, seppur medesima e' la
fattispecie posta alla base della domanda, quanto all'elemento
oggettivo e soggettivo, il danno contestato e' diverso: quello
generato dal pagamento della provvisionale in sede penale (ossia una
anticipazione sul totale dovuto, da accertare) per il giudizio gia'
definito; quello di euro 1.830.000 generato dall'accordo transattivo
sottoscritto dall'Azienda ospedaliera, verificatosi ed accertato in
un momento successivo, per il giudizio all'esame. Pertanto, la
seconda posta risarcitoria non era ancora attuale e concreta al tempo
del primo processo.
6.2. Riteneva infondato anche il secondo motivo di appello con il
quale si lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ravvisato
l'esistenza di un giudicato esterno scaturente da una precedente
condanna del giudice contabile sugli stessi fatti. Sosteneva, in
particolare, che l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui
«l'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo
credito non e' idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio
avente ad oggetto una diversa frazione del credito» non e'
applicabile al caso di specie poiche' riguarda i c.d. crediti
«periodici». Nel caso de quo, invece, le motivazioni del precedente
giudicato contabile di condanna dovrebbero estendersi, stante
l'unicita' del fatto dannoso, anche alla fattispecie di
responsabilita' per malpractice accertata con riguardo all'ulteriore
voce di danno conseguente alla stipula di una transazione tra
l'Azienda ospedaliera e i soggetti danneggiati.
6.3. La Procura affermava che, conseguentemente, risultano non
scrutinabili, ovvero inammissibili, i motivi di appello (n. 3, 4, 5,
6 e 7) con i quali si ripropongono, nel presente giudizio, le
deduzioni ed eccezioni afferenti alla carenza dei presupposti
oggettivi e costitutivi della responsabilita' per malpractice medica,
da considerarsi definitivamente accertati in un precedente e separato
giudizio conclusosi con un accertamento divenuto irrevocabile.
Evidenziava che anche qualora si volesse ritenere superabile la
prospettiva del giudicato esterno, e ritenere che il fatto dannoso di
cui al presente giudizio sia diverso da quello oggetto del giudicato
contabile pregresso, il giudice di appello non potrebbe scrutinare -
per la prima volta - i presupposti in parola, dovendo rimettere la
causa al primo giudice ex art. 199 c.g.c., con la conseguenza che
sono da considerarsi inammissibili anche tutte le richieste
istruttorie avanzate con l'atto di appello.
6.4. Infondato, ad avviso della Procura, e' invece l'ottavo
motivo di appello con il quale si lamenta che il primo giudice ha
esercitato il potere riduttivo, relativamente all'ulteriore
pregiudizio patrimoniale accertato, nel limite del 12% ovvero nella
stessa percentuale effettuata dal precedente giudicato contabile
sugli stessi fatti, in quanto il giudice di prime cure, una volta
acclarata la sussistenza di un giudicato esterno, si e' per l'effetto
correttamente auto-vincolato al rispetto del medesimo anche in punto
di percentuale riduttiva applicabile all'accertato pregiudizio
patrimoniale «postumo».
6.5. Infondato sarebbe anche il nono motivo di appello con il
quale si lamenta che la Sezione giurisdizionale calabrese ha
considerato congruo l'importo risarcitorio quantificato con la
transazione, in dispregio dei criteri di calcolo per il danno
biologico di cui alle tabelle di Milano per il danno «riflesso» in
caso di macrolesioni ad un congiunto.
6.6. Il Procuratore generale chiedeva, pertanto, il rigetto
dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese
del giudizio.
7. Con «nota di deposito documenti», versata in atti in data 28
gennaio 2026, la difesa dell'appellante, preso atto delle modifiche
introdotte all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della legge 7 gennaio 2026, n. 1, applicabili ai
sensi dell'art. 6 di tale ultimo testo legislativo «ai procedimenti e
ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato
alla data di entrata in vigore della presente legge», depositava 13
cedolini attestanti la retribuzione annua lorda percepita dalla
dott.ssa M. nell'anno ... evidenziando la tempestivita' del deposito,
ai sensi dell'art. 194 c.g.c., essendosi resa necessaria detta
produzione in conseguenza delle succitate modifiche legislative,
intervenute dopo la definizione del giudizio di primo grado.
Chiedeva, in via subordinata, in caso di rigetto di tutti o di alcuni
dei motivi di gravame, l'applicazione dell'art. 1, comma 1-octies,
legge n. 20/1994, secondo cui «Salvi i casi di danno cagionato con
dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il
valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del
pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta
lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o
per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio».
8. All'udienza del 3 febbraio 2026, come da verbale in atti, in
risposta alla richiesta della Presidente in merito all'eventuale
intenzione di chiedere un termine a difesa o di prendere una
posizione sullo ius superveniens, considerato il deposito effettuato
dall'appellante in limine litis,il v.p.g. D'Angelo ha sostenuto che
la nuova normativa, pur dichiarata immediatamente applicabile
dall'art. 6 della legge n. 1 del 2026, va applicata, almeno in
appello, in maniera coerente con il sistema delle preclusioni
processuali, che prevede il divieto di nuovi documenti. Ha
riconosciuto che l'art. 194 c.g.c., pur non essendo probabilmente
stato scritto pensando al caso dello ius superveniens, sembrerebbe
legittimare produzioni nuove in un caso come questo; tuttavia, anche
ammessa questa possibilita', non ha domandato un termine a difesa,
perche' ha contestato a monte l'applicabilita' della legge n. 1 del
2026. Ha eccepito in via preliminare una questione di esegesi
costituzionalmente orientata dell'art. 6 della novella, segnalando le
recentissime pronunce della Corte di cassazione, nn. 1390 e 1392 del
2026, aventi ad oggetto una normativa (introdotta dalla legge n. 35
del 2025), modificativa dell'art. 2407 del codice civile, in materia
di responsabilita' dei sindaci delle societa' di capitali, che, nei
casi di colpa grave, limita il risarcimento del danno patrimoniale
cagionato alla societa' da parte dei sindaci a un certo multiplo del
loro compenso. Ha sostenuto che le argomentazioni delle citate
sentenze civili, trasposte al giudizio in esame con tutte le
specificazioni del caso, portano a concludere che, almeno nei giudizi
d'appello, sia inapplicabile la disciplina sopravvenuta dettata dalla
legge n. 1 del 2026 in ordine al potere riduttivo obbligatorio, in
quanto, pur trattandosi di normative dettate in ambiti molto diversi
tra loro, presentano una certa identita' di ratio. Ha affermato che
l'argomento dell'inapplicabilita' retroattiva acquista maggior forza
considerando che nel giudizio in esame si tratta di bilanciare, da un
lato, l'interesse dell'amministrazione pubblica a riscuotere un
credito risarcitorio gia' accertato in primo grado, e cio' al fine di
soddisfare esigenze che impingono direttamente sugli articoli 97 e 81
Cost.; dall'altro lato, l'interesse del dipendente pubblico
all'applicazione della nuova normativa. Riferito il consigliere
relatore sullo stato degli atti con riguardo al merito del giudizio,
l'avv. Gambardella ha contestato la tesi della non applicabilita'
della legge n. 1 del 2026 esposta dal rappresentante della Procura
generale e ha chiesto che se ne dia invece applicazione, anche alla
luce della notevole consistenza delle somme di cui si discute,
riportandosi per il merito ai motivi di appello. Il v.p.g. D'Angelo
ha affermato che il giudice di primo grado ha esercitato potere di
riduzione, nei limiti percentuali della sentenza passata in
giudicato, sicche', anche sul quantum, oltre che sull'an, vi sarebbe
comunque il vincolo del giudicato esterno, che impedirebbe in ogni
caso l'applicazione della nuova normativa.
Chiusa la discussione, la causa e', quindi, passata in decisione
Diritto
1. L'atto di appello all'esame della Sezione mira alla riforma
della sentenza n. 195/2023, con la quale la Sezione giurisdizionale
per la Regione Calabria, in parziale accoglimento delle richieste
della Procura, ha condannato, a titolo di colpa grave, unitamente ad
altro dirigente medico, l'odierna appellante al risarcimento del
danno erariale pari, oltre accessori, ad euro 957.146,67, in
conseguenza di un accordo stragiudiziale sottoscritto dall'Azienda
ospedaliera per il danno cagionato ad una nascitura in occasione del
parto.
2. Questa Sezione d'appello, con sentenza non definitiva n. 79
del 2026, ha confermato la responsabilita' dell'appellante D. M. ed
ha riservato all'esito della pronuncia della Corte costituzionale
l'esame del motivo di doglianza che investe l'esercizio del potere
riduttivo ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del
1994 ai fini della liquidazione del danno erariale.
3. Per quanto concerne l'esame della richiesta formulata dalla
difesa dell'appellante, in via subordinata, per il caso di rigetto
dei motivi di gravame, di applicazione dell'art. 1, comma 1-octies,
della legge n. 20 del 1994, si osserva che la legge 7 gennaio 2026,
n. 1 e' intervenuta sulla disciplina della responsabilita'
amministrativo-contabile, novellando la legge n. 20 del 1994, con
riguardo, in particolare, alla nozione di colpa grave, all'incidenza
del concorso dell'amministrazione nella produzione del danno ai fini
della sua liquidazione, all'esercizio del c.d. potere riduttivo
«obbligatorio», all'esordio della prescrizione, ed incidendo in modo
pregnante sul suo regime sostanziale.
3.1. Per quanto di specifico interesse del presente giudizio,
l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, come modificato ed
integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 1 del 2026,
dispone che «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di
esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies
del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi
conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella
produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o
dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'». L'art. 1, comma 1-octies, introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della legge n. 1 del 2026, prevede che «Salvi i
casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la
Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del
responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua
condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore
al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore
al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio
della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente
precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del
corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno
causato il pregiudizio».
3.2. In merito, deve preliminarmente osservarsi che mentre alcune
delle modifiche introdotte nella disciplina della responsabilita'
amministrativo-contabile dalla novella del 2026 appaiono agevolmente
prestarsi ad interpretazioni costituzionalmente orientate, in linea
con i canoni ermeneutici rinvenibili nella consolidata giurisprudenza
di legittimita' e contabile, le norme che ridisegnano l'esercizio del
potere riduttivo, considerato il loro tenore letterale, non sembrano
consentire, alla stregua dei principi interpretativi dettati
dall'art. 12 disp. prel. del codice civile, interpretazioni che si
discostino dalla lettera del dettato normativo.
3.3. Dal confronto tra le modifiche introdotte ed il testo
previgente dell'art. 1, comma 1-bis («Nel giudizio di
responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi
conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'») si
specifica che, ai fini della quantificazione del danno, occorre tener
conto, oltre che dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione d'appartenenza (o da altra amministrazione o
dalla comunita' amministrata), anche del concorso causale
dell'amministrazione danneggiata, con formula che, recependo di fatto
orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile, non sembra
porre particolari problemi interpretativi.
Non altrettanto puo' dirsi con riguardo alle novita' introdotte
in tema di esercizio del potere riduttivo, in quanto dal tenore
letterale della novella normativa sembrerebbe emergere - secondo
parte della dottrina - la permanenza «in ogni caso» nel sistema
ordinamentale del tradizionale potere ampiamente «discrezionale» del
giudice contabile di riduzione del danno, cui si accompagna
l'introduzione di un nuovo potere di carattere «obbligatorio», il cui
esercizio e' disciplinato in dettaglio dal comma 1-octies del
medesimo art. 1.
Deve osservarsi che, sul piano sistematico, la giurisprudenza di
questa Corte, risalente al periodo antecedente all'introduzione della
novella normativa, ha individuato le fonti normative del potere
riduttivo nell'art. 52, comma 2, del regio decreto n. 1214 del 1934
(che ripropone la formula di cui all'art. 83 del regio decreto n.
2440 del 1923), nell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957 e nell'art. 1, comma 1-bis, della
legge n. 20 del 1994, i quali prevedono che la Corte dei conti possa
fare uso della predetta facolta' di limitare, secondo il proprio
prudente apprezzamento, il quantum di danno da porre a carico del
pubblico funzionario autore di condotte illecite. Sul piano
interpretativo, inoltre, e' stato da tempo affermato che
l'applicazione di detto beneficio, pur rientrando nella sfera
discrezionale del giudice, deve essere supportato da elementi che
giustifichino l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria
(Corte conti, SS.RR. sentenza n. 824/1993). In particolare, la
riduzione dell'addebito e' stata considerata come un criterio di
graduazione della responsabilita', che caratterizza la specialita'
della disciplina che regola la materia, dovendo essere fondata sulla
valutazione delle circostanze del caso concreto, rispetto all'ipotesi
di fatto dannoso contestata, con conseguente necessita' che siano
chiarite le specifiche ragioni sottostanti alla sua applicazione, in
quanto espressione di un potere che la legge concede al giudice
contabile in via eccezionale, a fronte del principio generale che
impone il ristoro totale del pregiudizio accertato (Corte conti,
SS.RR. n. 563/1987). In altri termini, per risalente definizione
pretoria, l'impiego di tale criterio di determinazione del quantum
della condanna deve essere ancorato a una congrua giustificazione,
che dia evidenza delle condizioni, sia oggettive che soggettive che
conducono ad abbattere l'importo da porre a carico del convenuto
(cfr., ex plurimis, Corte conti, Sez. I app., n. 65/2017, n.
246/2017, n. 317/2020, n. 80/2024; Sez. II app. n. 60/2014, n.
522/2017, n. 818/2015, n. 822/2015, n. 1091/2015, n. 154/2016, n.
210/2017, n. 260/2019, n. 52/2020, n. 149/2020, n. 372/2021, n.
53/2023; Sez. III app. n. 18/2008, n. 848/2010, n. 514/2011, n.
189/2013, n. 255/2014, n. 104/2016, n. 334/2018, n. 118/2019, n.
603/2021). E' stato ripetutamente affermato, inoltre, che sul giudice
incombe esclusivamente un generico dovere di motivazione e solo nelle
ipotesi in cui faccia uso di detto potere (Corte conti, Sez. III
appello n. 22/2021, n. 315/2023; Sez. II appello n. 305/2022; cfr.,
inoltre, SS.RR, n. 671/1990 e n. 563/1987).
Non puo' tralasciarsi, inoltre, che anche la Corte
costituzionale, con sentenza 12 giugno 2007, n. 183, ha precisato che
«l'intero danno subito dall'amministrazione, ed accertato secondo il
principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso,
non e' di per se' risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha
sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il
promovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di
responsabilita' amministrativa e contabile. Per determinare la
risarcibilita' del danno, occorre una valutazione discrezionale ed
equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base
dell'intensita' della colpa, intesa come grado di scostamento dalla
regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte
le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito
dall'amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba
pertanto essere considerato risarcibile. Cio' si ricava da due norme
fondamentali della legge di contabilita' generale dello Stato [...]
(art. 83, comma 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e [..]
(art. 82, comma 2, del citato regio decreto). Tali norme, in
relazione alle quali si e' impropriamente parlato di potere
riduttivo, distinguono chiaramente il danno accertato secondo il
principio di causalita' materiale, cioe' il danno subito
dall'amministrazione, dal danno addossato al responsabile: la
relativa sentenza di condanna della Corte dei conti e' pertanto
determinativa e costitutiva del debito risarcitorio». La ratio del
potere riduttivo, discrezionale ed eventuale, e' quindi, secondo tale
orientamento, da individuare nella equa distribuzione del rischio di
eventi dannosi tra il soggetto responsabile e l'amministrazione
pubblica danneggiata.
3.4. La legge n. 1 del 2026, introducendo un «nuovo» potere
riduttivo, che si concretizza nel potere-dovere di limitare il danno
o il valore perduto fino al limite massimo del 30% «e, comunque, non
superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di
inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno
immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al
doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio
reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti»,
sembra ridisegnare le caratteristiche e la natura dello strumento de
quo.
4. Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta
all'attenzione odierna di questa Sezione, la novella in discorso
appare suscettibile di determinare effetti rilevanti sulla decisione
del giudizio, con particolare riguardo al quantum della condanna, in
ragione del fatto che l'art. 6 della legge n. 1 del 2026
«Disposizioni transitorie» statuisce espressamente che «Le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (tra le quali
rientrano all'evidenza i richiamati commi 1-bis e 1-octies della
legge n. 20 del 1994), si applicano ai procedimenti e ai giudizi
pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge» (22 gennaio 2026).
4.1. Deve preliminarmente richiamarsi quanto affermato nella
sentenza non definitiva n. 79 del 2026 circa la non accoglibilita'
della prospettazione della Procura generale secondo cui la
sussistenza del vincolo del giudicato esterno anche sul quantum,
oltre che sull'an del danno, impedirebbe, nella fattispecie
all'esame, l'applicazione della nuova normativa. Infatti, la Sezione
I d'appello, decidendo sul danno scaturente dalla provvisionale
disposta in sede penale, non ha applicato alcun potere riduttivo,
bensi' ha operato «una detrazione del lamentato danno dall'ammontare
di condanna dei due appellanti, lasciandolo» in parte «in carico
all'Azienda» in ragione delle «inadempienze della struttura
ospedaliera». Pertanto, la sussistenza del vincolo del giudicato
sulla quota di responsabilita' colposa in capo all'amministrazione
non puo' - di per se' - rappresentare un impedimento all'applicazione
del potere riduttivo da parte di questo giudice, non essendosi in
realta' formato alcun giudicato sull'esercizio di detto potere.
Nel caso de quo, conseguentemente, il giudicato esterno impatta
sulla determinazione della quota di danno correlata al «concorso
dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno
medesimo», ma non sull'esercizio del «potere di riduzione», ne'
sull'«obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal
comma 1-octies».
4.2 Non convincente risulta, inoltre, l'ipotesi di esegesi
costituzionalmente orientata dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026
proposta dal rappresentante della Procura generale in udienza, il
quale, richiamando principi affermati nelle pronunce della Corte di
cassazione, nn. 1390 e 1392 del 2026, ha sostenuto che la disciplina
sopravvenuta dettata dalla legge di riforma della responsabilita'
amministrativa e per danno erariale in ordine all'immediata cogenza
del potere riduttivo obbligatorio sarebbe inapplicabile, almeno nei
giudizi d'appello, in quanto occorre bilanciare l'interesse
dell'amministrazione pubblica a riscuotere un credito risarcitorio
gia' accertato in primo grado, al fine di soddisfare esigenze che
impingono direttamente sugli articoli 97 e 81 Cost., e l'interesse
del dipendente pubblico all'applicazione della nuova normativa.
Nelle pronunce richiamate, infatti, la suprema Corte ha affermato
che l'obbligazione risarcitoria del ricorrente, quale emergeva dalla
sentenza impugnata, non era assoggettata alla norma contenuta
nell'art. 2407, comma 2, del codice civile, nel testo introdotto
dalla legge n. 35 del 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025
(li' dove prevede che i sindaci che violano i propri doveri, salvo il
caso in cui abbiano agito con dolo, sono responsabili per i danni
cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai
creditori e ai terzi, nei limiti di un multiplo del compenso annuo
percepito), in quanto ha ritenuto che tale norma, in forza del
principio generale previsto dall'art. 11, comma 1, delle disposizioni
sulla legge in generale, regolasse soltanto i fatti che sono stati
commessi dopo la sua entrata in vigore. Sennonche', in disparte ogni
altra considerazione, va rilevato che le richiamate pregevoli
pronunce della Corte di cassazione hanno riguardo ad uno ius
superveniens nel quale manca una norma che preveda esplicitamente
l'applicazione retroattiva della normativa medesima.
Il tenore letterale dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026
«Disposizioni transitorie» - viceversa - statuendo esplicitamente che
«Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano
ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente
legge», non sembra lasciare spazio ad analoghe interpretazioni
preclusive di un effetto retroattivo che e' stato espressamente
previsto dal legislatore.
5. Riconosciuta l'applicabilita' retroattiva delle disposizioni
di diritto sostanziale di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge.
n. 20 del 1994, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3 della legge n. 1 del 2026, e di cui all'art. 1,
comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera a), n. 5 della legge n. 1 del 2026, deve
sottolinearsi come la novella normativa non abbia in alcun modo
inciso sulla disciplina processuale, con particolare riguardo - per
quanto di interesse nella fattispecie all'esame - alla specifica fase
di appello del giudizio innanzi alla Corte dei conti, che resta
governata oltre che, ovviamente, dal principio del giusto processo
(art. 111, comma 1, Cost.; art. 4, comma 1, c.g.c.), dal principio
devolutivo, che limita ai motivi di gravame (e ai capi della sentenza
contestati) la cognizione del giudice di seconda istanza, nonche'
dalle preclusioni di cui agli articoli 193 e 194 c.g.c.
Con specifico riferimento al caso de quo, deve escludersi che la
richiesta di applicazione del potere riduttivo nei termini previsti
dalla novella normativa incorra nel divieto previsto dal succitato
art. 193 c.g.c., trattandosi di istanza comunque connessa ai plurimi
motivi di gravame sollevati dall'appellante circa il quantum della
condanna, e quindi non determina che questo giudice debba decidere su
capi della sentenza non contestati o estendere la propria cognizione
oltre i motivi specifici dedotti nell'atto di appello. Deve
ritenersi, inoltre, che la correlata produzione documentale possa
senz'altro trovare ingresso, dunque non sia preclusa dall'art. 194
c.g.c., in ragione del fatto che l'allegazione dei c.d. «statini» in
primo grado non avrebbe avuto ragion d'essere in assenza dello ius
superveniens.
Ne' puo' dirsi violato il principio del contraddittorio,
considerato che la Procura generale ha dichiarato a verbale di non
avere interesse a chiedere un termine a difesa ed ha esercitato le
proprie prerogative in giudizio anche con riguardo ai profili di
applicabilita' dello ius superveniens.
6. La richiesta di esercizio del potere riduttivo ai sensi
dell'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 deve
ritenersi ammissibile e, conseguentemente, essere esaminata nel
merito.
7. Preliminarmente, deve osservarsi che, per i plurimi motivi
gia' illustrati, questo giudice non puo' prescindere, per la
soluzione della controversia sottoposta al suo esame, con riguardo
allo specifico profilo relativo al quantum del danno da porre in
concreto a carico dell'odierna appellante, dall'applicazione del
combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del
1994, dell'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 e
dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026, che tuttavia non risulta
aderente a plurimi principi desumibili dalla Carta costituzionale.
La rilevanza, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge
costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953, della questione di
legittimita' costituzionale dei commi 1-bis e 1-octies dell'art. 1
della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato, che verranno di
seguito illustrate, discende dal fatto che, come si e' detto, l'art.
6 della legge n. 1 del 2026 rende applicabili all'odierno giudizio le
predette disposizioni. Pertanto, la risoluzione del dubbio sulla
legittimita' costituzionale delle norme censurate risulta
indispensabile per la definizione del giudizio all'esame (cfr. ex
multis, Corte costituzionale n. 23/2004 e n. 10/2015).
Riguardo al requisito della non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, imposto dal medesimo art.
23, comma 2, della legge costituzionale n. 87 del 1953, risultano
evidenti, ad avviso di questa Sezione, le ragioni del contrasto con
numerosi principi costituzionali.
8. Un primo evidente contrasto con la Carta costituzionale emerge
con riguardo alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo -
come noto - la giurisprudenza costituzionale, «desunto dall'art. 3
Cost. un canone di "razionalita'" della legge svincolato da una
normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformita'
dell'ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e storico
cronologica (sentenza n. 87 del 2012). Il principio di ragionevolezza
e' dunque leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita'
intra legem, intesa come «contraddittorieta' intrinseca tra la
complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione
espressa dalla norma censurata» (sentenza n. 416 del 2000). Tuttavia,
«non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa puo' venire in
questione ai fini dello scrutinio di costituzionalita'» (sentenza n.
434 del 2002), consistendo il giudizio di ragionevolezza in un
«apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la "causa"
normativa che la deve assistere» (sentenze n. 89 del 1996 e n. 245
del 2007) che, «quando e' disgiunto dal riferimento ad un tertium
comparationis, puo' trovare ingresso solo se l'irrazionalita' o
iniquita' delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile»
(sentenza n. 46 del 1993)"(cosi', testualmente, in Corte
costituzionale n. 86 del 2017).
Pertanto, per valutare la legittimita' costituzionale di una
legge, appare innanzitutto necessario svolgere un sindacato di
conformita' a criteri di coerenza logica, teleologica e
storico-cronologica, in relazione a detto canone di razionalita'.
8.1 Con riguardo alla normativa all'esame, dalla lettura dei
lavori preparatori della riforma emerge che «l'art. 1 della legge n.
20/1994 e' integrato con ulteriori previsioni sul c.d. potere
riduttivo, ossia la possibilita' che l'ordinamento riconosce ai
giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del
danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e
soggettive della fattispecie. ... Il potere discrezionale di
riduzione del danno da parte del giudice contabile ha, ovviamente,
come limiti la coerenza e la proporzionalita', non potendo
trascendere nell'abuso e/o nell'arbitrio. In particolare, la proposta
... prevede che il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno
cagionato con dolo o di illecito arricchimento, eserciti il potere di
riduzione nella misura ivi prevista ... (nuovo comma 1-octies)».
Emerge, inoltre, la correlazione delle nuove norme con l'intervento
normativo di cui all'"art. 21 del decreto-legge n. 76/2020, che ha
previsto il c.d. «scudo erariale», che, come ricostruito anche dalla
Corte costituzionale ... risponde all'esigenza di contrastare il
fenomeno che si e' soliti designare con l'espressione «burocrazia
difensiva», per indicare l'atteggiamento in base al quale i pubblici
funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur riterrebbero
utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo
assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi
consolidate e anelastiche), o piu' spesso restare inerti, per il
timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta «paura
della firma»).
8.2 L'esame del resoconto stenografico della 376ª seduta pubblica
del Senato della Repubblica in data 27 dicembre 2025 (in particolare
della relazione orale dei relatori al disegno di legge) conferma che
la ratio legis delle modifiche normative e' stata quella di rendere
piu' snelli e sicuri per amministratori e dirigenti pubblici i
procedimenti amministrativi, «restituendo alla Corte dei conti quella
funzione originaria di facilitatore dell'azione amministrativa,
anziche' una sorta di censore a posteriori. ... Il disegno di legge
nasce dalla volonta' di affrontare il fenomeno della cosiddetta paura
della firma, cioe' la riluttanza dei funzionari pubblici ad assumersi
responsabilita' decisionali per timore di successive azioni di
responsabilita' amministrativa. Si punta quindi a garantire maggiore
certezza del diritto ex ante, attraverso i controlli preventivi, per
sbloccare l'azione amministrativa, soprattutto per la realizzazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
bilanciare l'esigenza di tutelare l'erario con quella di non
paralizzare l'azione degli amministratori pubblici. ... le novelle
proposte dagli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994 sono volte
ad operare quanto segue: modificare la definizione di colpa grave;
estendere il campo d'applicazione delle fattispecie che limitano la
responsabilita' amministrativa soltanto ai fatti o alle omissioni
sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; disciplinare il
cosiddetto potere riduttivo, ossia la possibilita' riconosciuta ai
giudici contabili di addivenire a una proporzionale riduzione del
danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e
soggettive della fattispecie».
8.3 Il mero confronto tra la ratio delle modifiche introdotte,
come esplicitata in sede di approvazione delle norme, e la nuova
disciplina del potere riduttivo, porta a ravvisare nelle norme di cui
all'art. 1, comma 1-bis, e 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del
1994 profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 3 della
Carta costituzionale per irragionevolezza intrinseca, ovvero per
assoluta incoerenza rispetto alle finalita' predette della stessa.
Infatti, la nuova disciplina, se interpretata in un quadro di
ricorso al c.d. «sistema del doppio binario» (giudice contabile e
giudice civile), appare suscettibile di aggravare la posizione del
soggetto danneggiante e vanificare la stessa ratio sottesa al potere
di riduzione, ovvero di alleggerire la responsabilita' in capo ai
dipendenti pubblici, e nel contempo non garantisce affatto una
maggiore certezza del diritto ex ante, come meglio chiarito nel
seguito della motivazione.
9. Inoltre, sul piano teorico, la novella normativa apre le porte
a plurime soluzioni interpretative alternative, circostanza che
appare di per se' sintomatica di irrazionalita' ed incoerenza logica
delle disposizioni all'esame.
9.1 Infatti, se si segue la gia' richiamata soluzione
interpretativa, secondo cui il tenore letterale della disposizione
(«fermi restando») deporrebbe nel senso dell'attuale coesistenza di
due differenti tipologie di potere riduttivo, deve ritenersi che
accanto al tradizionale potere riduttivo, interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale e contabile nel senso gia' illustrato,
sia stata introdotta una predeterminazione ex lege del danno
accertato o del valore perduto, con abbattimento del 70% «e comunque»
delle somme eccedenti il doppio delle retribuzioni (e delle
indennita' e compensi) percepite, che, ad avviso di molti interpreti,
costituirebbe un vero e proprio «tetto» alla condanna.
Tale interpretazione sembrerebbe trovare l'avallo della stessa
Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 132 del 2024 - nel
dichiarare inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120
- sollevate, in riferimento agli articoli 28, 81 e 103 Cost., dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, e
non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito,
sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., dalla medesima
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ha ipotizzato che il
legislatore avrebbe potuto avviare «la generalizzazione di una misura
gia' prevista per alcune specifiche categorie, ossia l'introduzione
di un limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equita'
nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente
pubblico, ma resta a carico dell'amministrazione nel cui interesse
esso agisce, ... L'opportunita' del cosiddetto "tetto" non puo'
essere esclusa in ragione dell'esistenza del menzionato potere
riduttivo, dal momento che il primo, fissato ex ante dal legislatore,
varrebbe obbligatoriamente per tutti, mentre il secondo e'
fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento discrezionale ex post
del giudice contabile».
Tuttavia, dalla scelta operata dal legislatore del 2026 di
introdurre un doppio limite alternativo il primo dei quali
parametrato al danno accertato o al valore perduto, porta ad
escluderne la configurabilita' in termini di vero e proprio «tetto»,
diversamente da quello introdotto per il personale sanitario. L'art.
9, comma 5 della 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. «legge Gelli-Bianco»),
infatti, stabilendo che «l'importo della condanna per la
responsabilita' amministrativa e della surrogazione ... non puo'
superare una somma pari al triplo del valore maggiore della
retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti
nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno
immediatamente precedente o successivo», ha fissato un vero e proprio
tetto alla condanna del tutto sganciato dall'entita' del danno
accertato.
Il legislatore del 2026, invece, non si e' limitato ad introdurre
un confine quantitativo parametrato alla doppia annualita' delle
retribuzioni o delle indennita' o compensi percepiti, ma ha previsto
un limite alternativo, rapportato anche al danno accertato o al
valore perduto, che non sembra configurabile quale «tetto» al quantum
risarcibile.
Ma se, nell'ottica illustrata, la responsabilita' amministrativa
mantiene la sua tradizionale prevalente natura risarcitoria, ed,
inoltre, il giudice e' previamente tenuto a valutare il concorso
dell'amministrazione danneggiata alla causazione del danno e nel
contempo resta ferma la possibilita' di esercizio del potere
riduttivo discrezionale, ne consegue che la scelta di introdurre il
nuovo potere riduttivo obbligatorio, ponendo a carico della
collettivita' la maggior parte del rischio derivante dall'esercizio
di attivita' di rilievo pubblicistico (2/3 del danno accertato) e
socializzando la perdita economica subita dall'amministrazione
danneggiata, appare irragionevole in relazione alla oggettiva
esiguita' del credito risarcitorio residuo (che implica che la
responsabilita' amministrativa assuma invece caratteristiche
«indennitarie», pur mantenendo, viceversa, anche ad avviso della
Corte costituzionale, natura prevalentemente risarcitoria), ed in
palese violazione dei canoni di «razionalita' della legge e di
conformita' dell'ordinamento a criteri di coerenza logica,
teleologica e storico cronologica» (Corte Cost., sentt. n. 86 del
2017, n. 87 del 2012; n. 416 del 2000) e dei principi di solidarieta'
sociale, di cui all'art. 2 Cost.
9.2 Secondo altra soluzione interpretativa, la novella normativa
non avrebbe introdotto l'obbligo di esercitare il potere riduttivo,
restando ferma la discrezionalita' del giudice contabile di decidere
se esercitarlo o meno, e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la
discrezionalita' nella misura del quantum da porre a carico del
soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall'art. 1, comma
1-octies. Tale soluzione, oltre ad apparire in contrasto col tenore
letterale della novella normativa (che si esprime al plurale: «fermi
restando»), non consente, in ogni caso, di superare i dubbi di
costituzionalita' illustrati con riguardo alla precedente tesi
interpretativa.
9.3 Secondo altra ipotesi interpretativa, il comma 1-bis
dell'art. 1, laddove dispone che «fermi restando il potere di
riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi
previsti dal comma 1-octies del presente articolo ...» non
comporterebbe una «duplicazione» della potesta' riduttiva. In
quest'ottica, il nuovo potere riduttivo introdotto dal comma
1-octies, presupponendo che il soggetto ritenuto responsabile abbia
percepito una «retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio
della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente
precedente o successivo», oppure un «corrispettivo» o una
«indennita'» «per il servizio reso all'amministrazione o per la
funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio»,
implicherebbe necessariamente lo status di amministratore o di
dipendente pubblico soggetti al giudizio di responsabilita'. Non
troverebbe, invece, applicazione a soggetti che non rivestono dette
qualita', ma che incorrono in responsabilita' amministrativa per
essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e
finanziamenti di natura pubblica, per i quali potrebbe applicarsi
esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi degli
articoli 82, regio decreto n. 2440 del 1923 e 52, regio decreto n.
1214 del 1934, pacificamente in vigore.
Tale ipotesi interpretativa, pur risultando maggiormente
rispondente alla ratio della novella normativa in esame di
rassicurare i dipendenti, i funzionari e gli amministratori pubblici,
allo scopo di favorire il superamento della c.d. «paura della firma»,
appare palesemente irragionevole per violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, comportando
drastiche riduzioni del quantum risarcibile ad esclusivo vantaggio di
pubblici dipendenti, amministratori o concessionari.
9.4 Secondo un'ulteriore ipotesi ricostruttiva, la normativa in
oggetto, laddove prevede che il giudice «esercita il potere di
riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto
...», sembrerebbe alludere all'apporto causale attribuibile a
ciascuno dei soggetti coinvolti nella produzione degli effetti
dannosi e permetterebbe al giudice contabile di stabilire,
discrezionalmente ed in via equitativa, il danno addebitabile a
ciascuno dei responsabili, esclusivamente dopo aver esercitato il
potere riduttivo obbligatorio di cui al comma 1-octies, che impedisce
di porre a carico dei singoli danneggianti una quota superiore al 30%
(o comunque al doppio delle retribuzioni, indennita', compensi
percepiti).
Tale interpretazione implicherebbe che, nell'ipotesi di piu'
danneggianti concorrenti, la norma fungerebbe esclusivamente da
criterio di allocazione del rischio rispetto alle posizioni dei
singoli e nella determinazione delle singole quote di condanna senza
determinare alcuna automatica rinuncia alla parte del credito
erariale residua. Ne conseguirebbe, inoltre, che, nel concorso tra
piu' danneggianti, il potere riduttivo «obbligatorio» non potrebbe
trovare applicazione per coloro, tra i responsabili del danno, che
rispondono per una quota inferiore al 30%, per i quali sarebbe
configurabile solo una eventuale riduzione facoltativa. Sarebbe,
invece, applicabile esclusivamente a coloro che sono chiamati a
rispondere di una quota superiore al 30%, con riguardo ai quali, una
volta operata la decurtazione ex lege, sarebbe possibile una
ulteriore riduzione del quantum debeatur in applicazione del potere
di riduzione discrezionale. Anche questa ipotesi interpretativa,
tuttavia, fa emergere la palese irragionevolezza ed irrazionalita'
delle nuove previsioni legislative, con conseguente violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, in ipotesi di concorso di
piu' soggetti nella causazione del danno, sia l'applicazione del
potere riduttivo obbligatorio pro quota nei limiti del 30%, sia
l'impiego del parametro del doppio della «retribuzione lorda
conseguita o del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il
servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio
svolti», si risolvono nell'utilizzazione di un criterio che non tiene
in alcun modo conto dello specifico apporto causale di ciascuno.
Infatti, l'applicazione del potere riduttivo di cui al comma 1-octies
puo' facilmente determinare condanne inferiori proprio per il
soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno (con
conseguente arricchimento senza causa di costui), causando, in
entrambi i casi, un irragionevole contrasto con il principio cardine
della parziarieta' dell'obbligazione risarcitoria, desumibile dal
comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge n. 20 del 1994, che
consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su
ciascuno «per la parte che vi ha preso».
Infatti, il potere riduttivo «tradizionale», come si e' detto,
esercitabile solo dopo aver stabilito il concorso concausale di
ciascun responsabile, deve essere supportato da elementi che
giustifichino l'accoglimento parziale dell'istanza risarcitoria e
fondato sulla valutazione delle circostanze del caso concreto, con
conseguente necessita' che siano chiarite le specifiche ragioni
sottostanti alla sua applicazione, in quanto espressione di un potere
che la legge concede alla Corte in via eccezionale, a fronte del
principio generale che impone il ristoro totale del pregiudizio
accertato (Corte conti, SS.RR. n. 563/1987).
La contrazione del credito risarcitorio nella misura massima del
30% del danno accertato (o in quella, addirittura inferiore, pari al
doppio delle retribuzioni, indennita' compensi percepiti), invece,
espone l'amministrazione pubblica danneggiata a una perdita non
giustificata in relazione agli apporti causali di ciascuno, e per la
quale non e' dato rinvenire un interesse pubblico meritevole di
tutela che giustifichi l'assetto scelto dal legislatore.
10. Ulteriori e maggiori profili di irragionevolezza per assoluta
incoerenza rispetto alle finalita' della novella normativa emergono
dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e comma 1-octies,
della legge n. 20 del 1994, e dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026.
E' di tutta evidenza, infatti, che l'applicazione della nuova
normativa nei confronti di soggetti che hanno gia' da tempo posto in
essere le condotte attive od omissive causative di danno all'erario,
non trova alcuna ragionevole giustificazione nell'intento di
«affrontare il fenomeno della cosiddetta paura della firma, cioe' la
riluttanza dei funzionari pubblici ad assumersi responsabilita'
decisionali per timore di successive azioni di responsabilita'
amministrativa», in quanto detti soggetti hanno gia' assunto le loro
scelte decisionali. Infatti, non emerge, ne' dai lavori preparatori,
ne' dalle relazioni tecnica e illustrativa, alcuna ragione
giustificatrice dell'intervento legislativo retroattivo rispetto
all'esigenza di superare la c.d. «burocrazia difensiva». Inoltre,
occorre rammentare che la Corte costituzionale ha ripetutamente
affermato che «il divieto di retroattivita' della legge, previsto
dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur
costituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.
(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del
2006), e che il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo'
emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica,
purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione
nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di
interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)» (Corte cost. sentenza
n. 103/2013).
Tuttavia, la previsione di cui all'art. 6 della legge n. 1 del
2026, che statuisce esplicitamente che «Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai
giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla
data di entrata in vigore della presente legge», non appare
supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non
essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale che possano essere salvaguardati dall'applicazione
retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna,
che, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma, avvantaggi
soggetti la cui condotta lesiva si collochi indietro nel tempo, non
avendo ragion d'essere ridurre il carico di responsabilita' per
illeciti gia' perpetrati.
Da tale scelta affiora, piuttosto, una palese lesione degli
interessi di carattere pubblico e generale, attinenti al buon
andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle
risorse erariali, tutelati dalla giurisdizione contabile. Emerge,
inoltre, un'evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto risultano assoggettate allo stesso regime giuridico situazioni
differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all'interno di
cornici normative radicalmente diverse.
L'espressa previsione di una applicazione retroattiva della nuova
disciplina del potere riduttivo risulta, inoltre, in palese distonia
rispetto alla scelta operata dal legislatore con riguardo al
personale sanitario, per il quale - alla luce della ratio normativa
di ridurre il fenomeno della c.d. «medicina difensiva» - non e' stata
disposta alcuna applicazione retroattiva dell'art. 9, comma 5, della
legge 8 marzo 2017, n. 24 ai sensi del quale «Ai fini della
quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'art.
1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 52,
secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di
particolare difficolta', anche di natura organizzativa, della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la
professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la
responsabilita' amministrativa e della surrogazione di cui all'art.
1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di
colpa grave, non puo' superare una somma pari al triplo del valore
maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale
conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo».
Per pacifica dottrina e giurisprudenza infatti (cfr. Cassazione,
sentenza Sez. III civ. n. 28994/2019; da ultimo, Corte conti, Sez. II
app., sentenza n. 171 del 2025 e giurisprudenza ivi richiamata),
l'intera nuova disciplina della responsabilita' del personale
sanitario non trova applicazione ne' ai rapporti giuridici esauriti
prima della sua entrata in vigore, ne' ai rapporti sorti
anteriormente e ancora in corso di svolgimento. E cio' non solo per
la mancanza di una previsione di legge che disponga la
retroattivita', ma anche perche' da una applicazione retroattiva
della legge deriverebbe una lesione dell'affidamento dei pazienti
sulla natura contrattuale della responsabilita' del personale
sanitario (con rilevanti effetti in termini di ripartizione
dell'onere della prova e sulla prescrizione) ed una ingiustificata
sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le aziende
ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una
procedura all'epoca non prevista e non richiesta.
Il diverso tenore letterale della norma, che - a differenza di
quanto osservato con riguardo alle disposizioni censurate in questa
sede - come gia' detto, depone per l'unicita' del potere riduttivo e
consente di inquadrarne l'esercizio in termini di vero e proprio
«tetto» al quantum risarcibile, non appare sufficiente a giustificare
la diversa scelta del legislatore del 2026 di trascurare il paradigma
normativo contenuto nell'art. 11 delle preleggi «che garantisce i
fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di
eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il
rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario.» (Corte cost. n. 69/2014, n. 308/2013, n. 257/2011, n.
74/2008).
11. Censure di legittimita' costituzionale ulteriori emergono a
fronte di possibili scenari interpretativi relativi all'eventuale
concorrenza della giurisdizione del giudice contabile con quella del
giudice ordinario. Infatti, come gia' osservato, il raffronto tra la
ratio delle modifiche introdotte e la nuova disciplina del potere
riduttivo porta a ravvisare nelle norme di cui agli articoli 1, comma
1-bis, e 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994, ulteriori
profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 3 della Carta
costituzionale, per assoluta incoerenza rispetto alle finalita' della
stessa, (chiaramente identificate, come gia' detto, nella «volonta'
di affrontare il fenomeno della cosiddetta paura della firma, di
contrastare il fenomeno» della «burocrazia difensiva», nonche' di
«garantire maggiore certezza del diritto ex ante») anche in relazione
ad ulteriori profili.
12. In particolare, la Sezione ritiene opportuno richiamare
l'attenzione sui possibili scenari interpretativi con specifico
riguardo alla quota di danno all'erario o di valore perduto che, a
fronte del pregiudizio accertato, non viene posto a carico del
responsabile, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua
condotta.
Infatti, in conseguenza dell'esercizio del «nuovo» potere
riduttivo obbligatorio, con significativa decurtazione del
risarcimento per la pubblica amministrazione danneggiata (che, in
ipotesi di danno di rilevante entita' e di retribuzioni
particolarmente ridotte, e' suscettibile di arrivare anche a
percentuali bassissime), sembrano potersi prefigurare due possibili
esiti: a) che il soggetto pubblico danneggiato debba (o, comunque,
possa) agire in sede civile per ottenere il ristoro della quota
residua del pregiudizio accertato; b) che la quota residua del
pregiudizio accertato sia destinata a restare definitivamente a
carico del bilancio dell'amministrazione danneggiata. Ad avviso della
Sezione, entrambe le opzioni appaiono suscettibili di determinare
significative lesioni di principi della Carta costituzionale.
12.1 Nelle fattispecie di danno indiretto da colpa medica non
sembrerebbero sussistere dubbi circa la possibilita' per il soggetto
pubblico danneggiato di agire in sede civile per ottenere il ristoro
della quota residua del pregiudizio accertato. Infatti, le Sezioni
unite della Corte di cassazione hanno recentemente ribadito (Cass.
S.U. 26 giugno 2024, n. 17634), che nelle ipotesi in cui "l'azienda
sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in
conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da
rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico
subisce integra un danno erariale indiretto, che legittima l'azione
di responsabilita' contabile la quale, pero', non esclude che
l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni
civilistiche di responsabilita' (cfr. Cassazione S.U. 12 ottobre
2020, n. 21992; Cassazione S.U. 18 dicembre 2014, n. 26659). La
reciproca indipendenza e l'autonomia delle azioni si giustificano in
ragione della diversita' degli interessi rispettivamente tutelati,
che in un caso hanno carattere pubblico e generale, perche' attengono
al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto
impiego delle risorse; nell'altro restano circoscritti
all'amministrazione attrice, la quale agisce con finalita' non
sanzionatorie, bensi' al solo scopo di ottenere il pieno ristoro del
danno subito (in questi termini cfr. anche in relazione alla
responsabilita' erariale dei dipendenti pubblici Cassazione S.U. 7
maggio 2020, n. 8634 e Cassazione S.U. 19 febbraio 2019, n. 4883; si
veda inoltre sul concorso delle azioni Cassazione S.U. 15 febbraio
2022, n. 4871). Si tratta di principi recepiti e fatti propri dalla
Corte costituzionale, la quale, sul presupposto dell'autonomia e
indipendenza delle azioni anche quando investano i medesimi fatti
materiali, ha affermato che «un pubblico agente puo' essere convenuto
affinche' ne venga accertata la responsabilita' per entrambi i titoli
ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non
sussistendo i presupposti per l'esercizio di entrambe, senza
naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o
civile» (Corte cost. 28 luglio 2022, n. 203). ... L'azione di
responsabilita' contabile, quindi, anche nel regime antecedente
all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, trova il suo
fondamento normativo nelle disposizioni sopra citate, sicche'
l'eventuale ripensamento del principio del «doppio binario», che
infondatamente i ricorrenti sollecitano, produrrebbe come effetto
nella fattispecie quello dell'affermazione della giurisdizione del
solo giudice contabile, giammai quello della negazione del potere di
ius dicere in capo a quest'ultimo".
Non puo' essere trascurato che la Corte costituzionale ha, fin
dalle prime pronunce sul tema, portato avanti una interpretazione
dell'art. 103, comma 2, della Carta costituzionale secondo la quale
la giurisdizione della Corte dei conti deve essere definita "solo
tendenzialmente generale", affermando che "la concreta attribuzione
della giurisdizione, in relazione alle diverse fattispecie di
responsabilita' amministrativa, richiede l'intermediazione del
legislatore, "al quale sono rimesse valutazioni che non toccano solo
gli aspetti procedimentali del giudizio, investendo la stessa
disciplina sostanziale della responsabilita'" (Corte cost., n. 24 del
1993; cfr. n. 773 del 1988 e n. 385 del 1996). Inoltre, deve
sottolinearsi, che, a fronte di danni arrecati da pubblici dipendenti
alla p.a., il problema dell'eventuale interferenza tra il giudizio
civile e giudizio incardinato dinanzi alla Corte dei conti e' stato
ricostruito esclusivamente in termini di proponibilita' dell'azione
di responsabilita', in quanto, muovendo dal presupposto del carattere
non esclusivo della giurisdizione erariale, si e' ritenuta non
configurabile una questione di giurisdizione (c.d. "doppio binario")
(Cass., S.U., n. 16722 del 2020; id. n. 27092 del 2009; id. n. 6581
del 2006), in coerenza con la giurisprudenza della Corte
costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 773 del 1988).
Sembrerebbe, pertanto, prevalere l'interpretazione secondo cui,
laddove i pubblici dipendenti commettano un illecito dal quale derivi
un danno alla pubblica amministrazione, la reazione dell'ordinamento
alla condotta illecita si articoli su un doppio binario, che si
estrinseca sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
Infatti, a seguito dell'esercizio dell'azione obbligatoria di cui e'
titolare la procura contabile, il danneggiante sara' chiamato a
rispondere del danno erariale sulla base del regime sostanziale della
responsabilita' amministrativo-contabile e secondo le regole
processuali del codice della giustizia contabile, mentre nell'ipotesi
in cui la pubblica amministrazione agisca in sede civile per vedersi
riconoscere il risarcimento del danno, la condotta del danneggiante
sara' valutata dal giudice ordinario applicando la disciplina della
responsabilita' civile e le norme del codice civile.
Deve sottolinearsi, inoltre, che, mentre l'azione contabile e'
teleologicamente finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico
generale, ravvisato nel buon andamento della pubblica amministrazione
e nel corretto ed efficiente impiego delle risorse pubbliche,
l'azione civile e' volta solo alla tutela dell'interesse patrimoniale
della singola amministrazione; le due azioni svolgono funzioni
diverse, in quanto alla prima viene attribuita non solo una funzione
risarcitoria e recuperatoria, ma anche una funzione di «deterrenza».
Inoltre, e' stato piu' volte evidenziato, sia in dottrina sia in
giurisprudenza, che nella figura del pubblico ministero contabile non
e' possibile ravvisare ne' un rappresentante ne' un sostituto
processuale della pubblica amministrazione, con la conseguenza che
l'azione di responsabilita' contabile a tutela dell'interesse
pubblico generale non puo' in alcun modo configurarsi come
sostitutiva dell'azione di responsabilita' civile, che attiene ai
diversi rapporti tra amministrazione e soggetto danneggiante.
Ne consegue - secondo l'interpretazione che sembrerebbe ad oggi
prevalente - che, nell'ipotesi in cui venga avviato in un primo tempo
esclusivamente il processo contabile oppure questo si concluda prima
di un eventuale concomitante giudizio civile, l'amministrazione
danneggiata, nel caso in cui il giudice contabile abbia quantificato
il risarcimento in una somma notevolmente inferiore al danno
accertato, potra' in ogni caso chiedere al giudice ordinario
l'eventuale maggior danno, attraverso un meccanismo che, di fatto,
aggrava la posizione del soggetto danneggiante e vanifica la stessa
ratio sottesa al potere di riduzione, ovvero alleggerire la
responsabilita' in capo ai dipendenti pubblici.
Appare, infatti, prefigurabile un aggravamento tale della
situazione del soggetto autore dell'illecito che ha determinato danno
all'erario da ipotizzare una significativa lesione dei principi del
giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, in ragione
della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi
giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante
allungamento dei tempi del processo, e possibilita' di giudicati
contrastanti.
In tale scenario interpretativo, si ravvisa, inoltre,
l'incostituzionalita' della normativa richiamata per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione in relazione alle ipotesi di condotte
attive o omissive dolose, con riguardo alle quali sono esclusi sia
l'obbligo che la facolta' di esercizio del potere riduttivo. Infatti,
ogni qual volta il giudice contabile applichi il potere riduttivo e
l'amministrazione danneggiata promuova l'azione di responsabilita'
innanzi al giudice ordinario per la quota residua del danno subito,
al dipendente pubblico, in caso di condotta connotata da colpa grave,
sara' applicato il regime meno favorevole della responsabilita'
aquiliana ex art. 2043 codice civile Il responsabile a titolo di dolo
subira' un solo processo con il piu' favorevole regime delle
responsabilita' contabile; il responsabile a titolo di colpa grave
potrebbe - in ipotesi - essere assoggettato quindi a due successivi
giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal piu' gravoso regime
civilistico.
12.2. L'alternativa alla prospettazione fin qui illustrata
sarebbe seguire la tesi - recentemente sostenuta da autorevole
dottrina - secondo cui, dovendo la soluzione alla irragionevolezza
del sistema essere ricercata, in primis, uniformando il regime
sostanziale, cosicche' ai dipendenti pubblici sia sempre applicato il
regime speciale della responsabilita' per il settore pubblico,
sarebbe auspicabile una diversa lettura del disposto costituzionale
di cui all'art. 103, comma 2 Cost., secondo la quale, nelle materie
individuate a seguito dell'interpositio legislatoris, e, in
particolare, nella materia della responsabilita' per danno erariale,
sussiste una giurisdizione esclusiva del giudice contabile. Deve
rilevarsi, tuttavia, che anche seguendo questa tesi alternativa si
avrebbe una conseguente emersione di altri, ma non meno rilevanti,
profili di incostituzionalita'.
Infatti, affermando che la sottoposizione del responsabile del
danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta
dannosa e al medesimo danno non sia ipotizzabile o non sia
ammissibile, in quanto minata da insuperabile irrazionalita' - per i
plurimi motivi sopra illustrati - e/o potenzialmente violativa del
principio del giusto processo - la quota residua del pregiudizio
accertato a seguito dell'esercizio del potere riduttivo
«obbligatorio» sarebbe destinata a restare definitivamente a carico
del bilancio dell'ente danneggiato, con un conseguenziale decisivo
vulnus alla tutela giurisdizionale dell'erario, del quale non e' dato
rinvenire alcuna ragionevole giustificazione o ragione.
12.3 Conclusivamente, la questione di legittimita' del combinato
disposto dell'art. 1, comma 1-bis e comma 1-octies della legge n. 20
del 1994, con l'art. 6 della legge n. 1/2026, per violazione
dell'art. 3 Cost. non e' manifestamente infondata.
13 Altrettanto manifesti appaiono i profili di illegittimita'
costituzionale della richiamata normativa emergenti con riguardo alla
violazione del principio di imparzialita' e buon andamento sancito
dall'art. 97 Cost.
Detto principio e' tradizionalmente declinato dal Giudice delle
leggi quale parametro giuridico che, ai fini della piena
realizzazione dell'interesse pubblico, e' volto a garantire che
l'azione amministrativa venga svolta in modo efficace ed efficiente,
ottimizzando il rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati
ottenuti. Tale parametro costituisce un preciso limite alle scelte
discrezionali del legislatore, con conseguente illegittimita' di una
normativa suscettibile di incidere negativamente sulla funzionalita'
della pubblica amministrazione, compromettendo l'efficienza e
l'efficacia dell'azione pubblica, nonche' la corretta spendita delle
risorse pubbliche.
Questo Collegio e' ben consapevole che la Corte costituzionale,
con sentenza n. 132 del 2024, ha recentemente dichiarato non fondate
le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. «scudo
erariale»), fortemente limitative della responsabilita' del pubblico
dipendente, sollevate, anche in riferimento all'art. 97 Cost., dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.
Ritiene, tuttavia, che detta pronuncia non sia di ostacolo alla
riproposizione di analoga questione con riguardo alle norme
introdotte con legge n. 1 del 2026.
La Corte costituzionale, nel valutare la proporzionalita'
dell'intervento legislativo, in relazione alla denunciata violazione
dell'art. 97 Cost., ha posto in luce che «esso origina, da un
contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque un oggetto
delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle
"inerti" ed "omissive", affermando che "nel peculiarissimo contesto
dato e unitamente alla obiettiva difficolta' di individuare ex ante e
in maniera esaustiva le attivita' immediatamente rispondenti
all'urgente bisogno di favorire la ripresa economica ... non [e']
manifestamente incongrua la scelta legislativa iniziale di combattere
la "burocrazia difensiva" su "grande scala", ingenerando un
complessivo clima di fiducia tra gli agenti pubblici, volto a
favorire la spinta dell'intera macchina amministrativa». La
dichiarazione di non fondatezza della predetta questione di
legittimita' costituzionale posta in relazione all'art. 97 Cost.,
appare, pertanto, non suscettibile di estendersi in via generale ad
altre disposizioni limitative della responsabilita' del pubblico
dipendente, considerato che detta statuizione e' limitata
all'eccezionale contesto di riferimento (emergenza pandemica da
COVID-19, con conseguente crisi economica, e necessita' di
semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza),
nonche' motivata dalla circostanza che l'intervento normativo di cui
all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva
pacificamente natura temporanea. In tale contesto temporaneo il
giudice delle leggi ha, pertanto, ritenuto che fosse configurabile un
giusto contemperamento con altri interessi di rilevanza
costituzionale, quali «il rispetto degli obblighi assunti in sede UE
(articoli 11 e 117, primo comma, Cost.), la tutela dell'ambiente
(art. 9 Cost.) e la realizzazione di un'economia sostenibile (art. 41
Cost.), l'equilibrio di bilancio e la sostenibilita' del debito
pubblico (art. 81 Cost.), gli interessi delle future generazioni
(art. 9 Cost.), l'eguaglianza, anche di genere (art. 3 Cost.), e la
coesione territoriale (articoli 5 e 119 Cost)».
Nella medesima pronuncia e' stato sottolineato il «carattere
composito della responsabilita' amministrativa, in ragione del
concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e
sanzionatoria (tra le piu' recenti, sentenze n. 123 del 2023 e n. 203
del 2022)», evidenziandosi che «pur combinando "elementi restitutori
e di deterrenza" (sentenza n. 371 del 1998) e nonostante in piu'
aspetti si discosti dall'archetipo della comune disciplina
civilistica (sentenze n. 123 del 2023, n. 203 del 2022, n. 355 del
2010 e n. 453 del 1998), non smarrisce la sua natura risarcitoria di
fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59; sezioni riunite
giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n.
12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso senso, Corte europea dei
diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014, Rigolio
contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che in
assenza dello stesso e oltre lo stesso non puo' esservi
responsabilita'"; "il consolidamento dell'amministrazione di
risultato e i profondi mutamenti del contesto in cui essa opera
giustificano la ricerca legislativa di nuovi punti di equilibrio che
riducano la quantita' di rischio dell'attivita' che grava sull'agente
pubblico, in modo che il regime della responsabilita', nel suo
complesso, non funga da disincentivo all'azione" ... essendo
"necessario ricercare un equilibrio tra i pericoli di overdeterrence
e underdeterrence. Non esiste una disciplina che li escluda entrambi
e il legislatore e' chiamato inevitabilmente a decidere di
contrastare prevalentemente l'uno o l'altro, e inversamente di
considerare socialmente piu' accettabile un pericolo anziche'
l'altro".
E' proprio attraverso la lente della ricostruzione della funzione
e della natura della responsabilita' amministrativa effettuata dalla
Corte costituzionale, e della necessita' che si realizzi, come si
legge nella sentenza, «una ragionevole ripartizione del rischio, che
non puo' essere addossato in modo assolutamente prevalente alla
collettivita',» che e' possibile affermare che laddove la
collettivita' si trovasse a sopportare pressoche' integralmente il
danno arrecato dall'agente pubblico, «i comportamenti
macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto,
la funzione deterrente della responsabilita' amministrativa,
strumentale al buon andamento dell'amministrazione, ne sarebbe
irrimediabilmente indebolita». La finalita' del legislatore, infatti,
«deve essere quella di determinare quanto del rischio dell'attivita'
debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del
dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere,
per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della
responsabilita' ragione di stimolo, e non di disincentivo» (Corte
cost., sentenza n. 371 del 1998)".
In quest'ottica, la scelta del legislatore di introdurre un
potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata
applicazione (e non limitato a "fattispecie obbligatorie
normativamente tipizzate nei presupposti", come indicato dalla stessa
Corte costituzionale), e predeterminato ex lege sul piano
quantitativo, appare determinare un'evidente violazione dei principi
di buona amministrazione e di buon andamento, di cui all'art. 97
Cost. Infatti, a prescindere dall'effettivo concorso del danneggiante
alla causazione del danno e dalle circostanze del caso concreto, tale
scelta lascia a carico dell'amministrazione danneggiata il 70% del
danno accertato o del valore perduto, ovvero la parte residuale del
danno al netto del doppio degli emolumenti percepiti
(fisiologicamente maggiore del 70%, nell'interpretazione a favore del
danneggiante, che appare prevalente), con possibilita' di ulteriori
riduzioni in virtu' dell'esercizio del potere riduttivo
discrezionale. Il possibile esito, pertanto, potrebbe essere anche
quello di favorire, se non addirittura incentivare, condotte
negligenti e causative di danni.
Non puo' trascurarsi, in merito, che la legge n. 1 del 2026 non
si e' limitata ad introdurre un nuovo potere riduttivo obbligatorio,
ponendo a carico della collettivita' la maggior parte del rischio e
socializzando la perdita economica subita dall'amministrazione
danneggiata, ma e', anche, intervenuta in maniera incisiva sulla
disciplina della responsabilita' amministrativo-contabile, anche con
riguardo alla nozione di colpa grave, all'esclusione della gravita'
della colpa in svariate ipotesi tipizzate, alla presunzione di buona
fede per gli amministratori, all'incidenza del concorso
dell'amministrazione nella produzione del danno ai fini della sua
liquidazione, all'esordio della prescrizione.
In tal modo, il legislatore del 2026 ha certamente
significativamente alleviato la «fatica dell'amministrare» (cfr.
Corte costituzionale n. 132 del 2024) da plurimi punti di vista, ma
ha anche - in contrasto con le indicazioni chiaramente espresse dal
Giudice costituzionale nella pronuncia ripetutamente richiamata -
sminuito enormemente non solo la funzione risarcitoria, ma anche la
funzione preventiva e deterrente della responsabilita'
amministrativa, in assenza della quale il perseguimento del buon
andamento della pubblica amministrazione appare gravemente
compromesso.
Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' del combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e comma
1-octies, della legge n. 20 del 1994 con l'art. 6 della legge n. 1
del 2026, per violazione dell'art. 97 Cost.
14 La novella normativa si espone anche al palese contrasto con
il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in
correlazione con l'art. 24 Cost.
14.1 Come si e' detto, la Corte costituzionale ha ripetutamente
affermato che "il divieto di retroattivita' della legge, previsto
dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur
costituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.
(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del
2006), e che il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo'
emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica,
purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione
nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di
interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)" (Corte cost. sentenza
n. 103/2013).
Preliminarmente, deve osservarsi che la previsione di cui
all'art. 6 della legge n. 1 del 2026, applicata ai commi 1-bis e
1-octies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato,
non appare supportata da alcun interesse meritevole di tutela, non
essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale che possano essere salvaguardati dall'applicazione
retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna,
che, in contrasto con la ratio ispiratrice della norma, avvantaggi
soggetti la cui condotta lesiva si collochi indietro nel tempo.
La portata retroattiva dell'introduzione del potere riduttivo
obbligatorio non soltanto limita fortemente il principio del libero
convincimento del giudice, anche con riguardo a crediti risarcitori
maturati e relativi a controversie pendenti in grado d'appello, ma
determina, inoltre, un evidente sbilanciamento delle posizioni delle
parti in causa a danno del pubblico ministero contabile e, quindi,
dell'amministrazione danneggiata.
La norma intertemporale, pertanto, si espone ad un ingiustificato
contrasto con i principi del giusto processo e della parita' delle
parti in giudizio, sanciti dagli articoli 111, commi primo e secondo,
e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU,
nonche' con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza
dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost., in quanto il
legislatore ha introdotto una norma innovativa ad efficacia
retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti,
in assenza di ragioni imperative di interesse generale. (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 4 del 2024).
I giudici delle leggi hanno, infatti, chiarito che "dinanzi a
leggi aventi efficacia retroattiva questa Corte e' chiamata ad
esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: cio' in ragione
della centralita' che assume il principio di non retroattivita' della
legge, «inteso quale fondamentale valore di civilta' giuridica, non
solo nella materia penale (art. 25 Cost.), ma anche in altri settori
dell'ordinamento (sentenze n. 174 del 2019, n. 73 del 2017, n. 260
del 2015 e n. 170 del 2013)» (sentenza n. 145 del 2022). Il controllo
di costituzionalita' diviene ancor piu' stringente qualora
l'intervento legislativo retroattivo incida su giudizi ancora in
corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo
un'amministrazione pubblica. Infatti, tanto i principi costituzionali
relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale,
quanto i principi concernenti l'effettivita' della tutela
giurisdizionale e la parita' delle parti in giudizio, impediscono al
legislatore di risolvere, con legge, specifiche controversie e di
determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni
delle parti coinvolte nel giudizio (tra le altre, sentenze n. 201 e
n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014)" (cfr. la citata
sentenza n. 4 del 2024). Hanno enucleato, infatti, non solo un
divieto di "risolvere, con la forma della legge, specifiche
controversie", pena la violazione dei rapporti tra potere legislativo
e giudiziario finalizzati alla tutela dei diritti e degli interessi
legittimi, ma anche un divieto di "immettere nell'ordinamento una
fattispecie di jus singulare" che violerebbe la parita' delle parti
in causa, determinando uno "sbilanciamento fra le posizioni in gioco"
(sentenza n. 12 del 2018). Hanno ricordato, inoltre, che
"Relativamente al sindacato di costituzionalita' delle leggi
retroattive incidenti su giudizi in corso, ancora di recente e' stato
rammentato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, affermandosi che in tale ambito si e'
ormai pervenuti alla costruzione di una «solida sinergia fra principi
costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU», che consente
di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli
convenzionali «al fine di massimizzarne l'espansione in un "rapporto
di integrazione reciproca"» (sentenza n. 145 del 2022, richiamata
dalla sentenza n. 4 del 2024)" (sentenza n. 77 del 2024).
14.2 Ulteriori elementi a favore della non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
1-bis e 1-octies della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato, in
combinato disposto con l'art. 6 della legge n. 1 del 2026, sono
rinvenibili nelle gia' citate recenti pronunce della Corte di
cassazione (sentenza n. 1390 del 2026 e ordinanza n. 1392 del 2026),
che hanno escluso l'applicazione retroattiva della legge 14 marzo
2025 n. 35 nella parte in cui, novellando l'art. 2407, comma 2, del
codice civile, ha limitato il risarcimento dei danni a cui sono
tenuti i sindaci nei confronti della societa' e dei suoi creditori ad
"un multiplo del compenso annuo percepito". La Cassazione ha
evidenziato che si tratta "del risarcimento del danno (emergente)
arrecato al patrimonio della societa' (e, di riflesso, ai suoi
creditori), che, per essere giuridicamente corretto, dev'essere
liquidato nell'unica misura a tal fine possibile, vale a dire la
somma corrispondente al valore oggettivo (che dev'essere
semplicemente quantificato) che, al momento della verificazione del
pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all'attivo della
societa' e/o i debiti indebitamente assunti al passivo della stessa".
Ha sottolineato che "il risarcimento del danno patrimoniale ...
tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente
alla differenza ... tra il valore attuale del patrimonio del
danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione
fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito non fosse
stato posto in essere".
Ha evidenziato che "una norma con efficacia (in ipotesi)
retroattiva, del resto, fermo il limite del giudicato e delle
situazioni giuridiche consolidate, puo' legittimamente incidere sui
rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto
nel caso in cui tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento
operato con altri interessi di rilevanza costituzionale (nella
specie, di difficile, se non impossibile, individuazione) ritenuti
prevalenti (Corte cost. n. 271/2011). In ogni caso, se, in linea di
principio, al legislatore non e' preclusa la possibilita' di emanare
norme retroattive o a portata retroattiva, sia innovative che di
interpretazione autentica, resta, tuttavia, necessario, al fine di
ritenere costituzionalmente legittima l'efficacia retroattiva della
norma sopravvenuta, che: - tale scelta normativa trovi adeguata
giustificazione "sul piano della ragionevolezza attraverso un
puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la
previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente
lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata"; - i limiti
generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla
salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri,
"il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto
di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio
connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza
dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario".
Ha affermato che "tali principi sarebbero senz'altro sacrificati
ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2°, del codice civile, nel
testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed e', quindi,
applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata
in vigore e, dunque, nei processi in corso. Tale applicazione
finirebbe, infatti, per arrecare una irrimediabile lesione: - alla
parita' di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente
versione della norma, in ipotesi di responsabilita' solidale degli
stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla
mala gestio dei primi, senz'altro garantiva, coerentemente, del
resto, con il principio generale previsto dall'art. 2055 del codice
civile; - alla legittima aspettativa della societa' (e dei creditori)
danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la
piena e completa responsabilita', almeno nei rapporti esterni, sia
degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli
amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso
nell'inadempimento o nell'illecito degli stessi, un risarcimento
corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale;
- alla prerogativa-funzione propria del giudice di procedere,
nell'esercizio della giurisdizione civile, non solo all'accertamento
dell'an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato
ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della
tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente
apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile".
14.3 Trasponendo il ragionamento della Corte di cassazione
nell'ambito del credito risarcitorio per danno patrimoniale
all'erario, che - pacificamente - sorge nel momento in cui il danno
diventa concreto ed attuale, deve affermarsi che, anche con riguardo
alla novella normativa in discussione, "le norme sopravvenute
attengono alla "consistenza" (cosi' come definita dalle norme
precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento gia' maturato
in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato", e - seguendo
il ragionamento della Cassazione - le stesse non potrebbero "trovare
applicazione retroattiva ai fatti commessi in precedenza ed ai
giudizi in corso", pena l'illegittimita' costituzionale
dell'"efficacia retroattiva della norma sopravvenuta", per violazione
del "principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel
divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento" (per
esempio, in ipotesi di danno sorto nel medesimo momento, tra
responsabili gia' condannati con sentenza passata in giudicato e
responsabili il cui giudizio sia ancora in corso), della "tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio
connaturato allo Stato di diritto", della "coerenza e certezza
dell'ordinamento giuridico", del "rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (cfr., Corte
costituzionale n. 73/2017, n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010).
14.4 Si avrebbe, ulteriormente, un grave compromissione del
principio di pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale di
cui all'art. 24 Cost., in quanto, in sede di appello, la parte
pubblica si troverebbe a dover subire, in assenza di qualsiasi
strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni
imputabili alla parte gia' ritenuta responsabile in primo grado, in
una percentuale e in un importo, peraltro, non governabile in alcun
modo dal giudice. Si richiama, sul punto, la recente sentenza della
Corte costituzionale n. 12 del 2026, nella quale la Consulta ha
ribadito che confligge con il diritto di difesa ogni limitazione o
esclusione in materia processuale che non sia imposta dal prevalere
di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni
oggettive di impossibilita' materiale.
14.5 Deve ritenersi, pertanto, non manifestatamente infondata la
questione di legittimita' del combinato disposto dell'art. 1, comma
1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, con l'art. 6 della
legge n. 1 del 2026 per violazione degli articoli 111 e 24 Cost.
15 La novella normativa si pone in evidente contrasto anche con
ulteriori principi ed interessi di rilevanza costituzionale.
15.1 La Consulta, nella sentenza 132 del 2024, piu' volte
richiamata, ha ritenuto che, con riguardo all'introduzione c.d.
«scudo erariale», nell'eccezionale quadro di crisi in atto, l'inerzia
amministrativa correlata alla burocrazia difensiva avrebbe potuto
grandemente compromettere la tutela di altri interessi di rilievo
costituzionale, quali - tra gli altri - l'equilibrio di bilancio e la
sostenibilita' del debito pubblico (art. 81 Cost.), gli interessi
delle future generazioni (art. 9 Cost.) ed il rispetto degli obblighi
assunti in sede UE (articoli 117, primo comma, e 119 Cost.; pertanto,
l'introduzione di una temporanea limitazione dell'elemento soggettivo
della responsabilita' amministrativa al solo dolo con esclusivo
riguardo alle condotte attive, al fine di consentire
l'imprescindibile raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR,
costituisse un ragionevole punto di equilibrio, tale da assicurare
una maggiore efficacia dell'attivita' amministrativa e, attraverso
essa, la tutela di tali interessi.
15.2 Deve considerarsi, in merito, che la normativa introdotta
dalla legge n. 1 del 2026, che non ha natura temporanea, bensi' reca
un'organica riforma a regime della responsabilita' amministrativa, ad
avviso di questo Collegio, e' suscettibile di determinare, al
contrario, proprio la violazione degli articoli 81, 117 e 119 Cost.
15.3 L'art. 81, comma 3, Cost., a seguito delle modifiche
introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
stabilisce che «ogni [non piu' altra] legge che importi nuovi o
maggiori oneri [in luogo di nuove o maggior spese] provvede [in luogo
di indica] ai mezzi per farvi fronte».
La nuova formulazione del principio costituzionale determina che
l'obbligo di copertura e' espressamente contemplato non solo per le
leggi che introducono nuove spese, ma anche per quelle che implicano
riduzioni di entrata. L'uso dell'espressione «provvede», invece,
esplicita un principio di effettivita', puntualita' e rigorosita'
della necessaria copertura finanziaria. L'eliminazione del termine
«altra», ulteriormente, fa si' che anche la legge di bilancio sia
assoggettata all'obbligo di copertura.
Per costante giurisprudenza costituzionale l'individuazione della
copertura delle spese deve essere contestuale alla previsione
dell'onere, oltreche' congrua e attendibile (C. cost., sentenze n.
51/2023, n. 226/2021, n. 106/2021 e n. 197/2019).
Sono note a questa Sezione le plurime pronunce della Consulta,
puntualmente richiamate nella sentenza 132 del 2024, ai sensi delle
quali l'art. 81 «attiene ai limiti al cui rispetto e' vincolato il
legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne
le scelte che il medesimo compie nel ben diverso ambito della
disciplina della responsabilita' amministrativa (da ultimo, v.
sentenza n. 327 del 1998)», nonche' i pronunciamenti secondo i quali
"non e' possibile porre una equiparazione fra «nuova o maggiore
spesa» ed il mancato risarcimento di danni cagionati ad una pubblica
amministrazione (sentenza n. 46 del 2008), e non potendosi procedere
alla quantificazione delle minori entrate, essendo tale diminuzione
eventuale e comunque connessa a variabili concrete non determinabili
a priori, non sarebbe neanche possibile, ... prevedere la necessaria
copertura finanziaria" (sentenza n. 355/2010).
Si ritiene, tuttavia, che l'introduzione, attraverso l'art. 6
della legge n. 1 del 2026, di un regime di diritto intertemporale che
impone ai giudici contabili l'applicazione ai giudizi pendenti, non
definiti con sentenza passata in giudicato, delle norme in materia di
potere riduttivo obbligatorio, sia - viceversa - suscettibile di
recare un vulnus, come gia' accennato, al principio di copertura
degli oneri scaturenti dall'approvazione di nuove norme.
Infatti, come gia' illustrato, la scelta del legislatore di
introdurre un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di
generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano
quantitativo, lascia a carico dell'amministrazione danneggiata il 70%
della perdita subita o del danno accertato, ovvero la parte residua,
al netto del doppio delle retribuzioni o indennita' o compensi
percepiti (fisiologicamente maggiore del 70%, nell'interpretazione a
favore del danneggiante, che appare prevalente), con possibilita' di
ulteriori riduzioni in virtu' dell'esercizio del potere riduttivo
discrezionale.
Puo' convenirsi che, con riguardo alle condotte lesive poste in
essere dopo l'entrata in vigore della legge, "non e' possibile porre
una equiparazione fra «nuova o maggiore spesa» ed il mancato
risarcimento di danni cagionati ad una pubblica amministrazione"
(Corte cost., sentenza n. 46 del 2008) e "non potendosi procedere
alla quantificazione delle minori entrate, essendo tale diminuzione
eventuale e comunque connessa a variabili concrete non determinabili
a priori, non sarebbe neanche possibile, ... prevedere la necessaria
copertura finanziaria" (Corte cost. n. 355/2010). Molto diversa si
prospetta, invece, la situazione laddove sia prevista - come nella
normativa all'esame - l'applicazione retroattiva dello jus
superveniens, soprattutto con riguardo a giudizi, come quello de quo,
per i quali, a fronte di una decisione del giudice di prime cure di
condanna del convenuto, il giudice d'appello dovrebbe necessariamente
operare ex lege una riduzione estremamente significativa degli
importi della condanna di primo grado, determinando una piu' che
rilevante riduzione dei crediti risarcitori riconosciuti dalle
sentenze di prima istanza impugnate, che, andando a incidere su poste
di entrata gia' iscritte in bilancio, impatta negativamente, in
termini di minori entrate, sul bilancio dell'amministrazione
danneggiata e, conseguentemente, sulla finanza pubblica allargata.
Puo' affermarsi, pertanto, che le previsioni all'esame risultano
palesemente suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a
carico dei bilanci pubblici.
Non a caso, nel dossier del Servizio del bilancio della Camera
dei deputati, n. 72 dell'8 aprile 2025, avente ad oggetto l'analisi
degli effetti finanziari del DDL A.C. 1621, e' stato evidenziato che
il Governo avrebbe dovuto fornire "chiarimenti in merito agli
eventuali effetti finanziari che potrebbero determinarsi in
conseguenza dell'impossibilita' di acquisire entrate gia' iscritte in
bilancio - ivi comprese quelle concernenti il rimborso delle spese
legali - ovvero della possibilita' di dover restituire somme gia'
incassate, per effetto del presumibile mutamento dell'esito dei
giudizi conseguente all'applicazione delle disposizioni in esame. In
particolare, dovrebbe essere chiarito, in primo luogo, se siano stati
scontati in bilancio effetti di entrata in relazione ai procedimenti
e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato
alla data di entrata in vigore della presente legge, richiamati dalle
disposizioni transitorie di cui al successivo art. 6, posto che in
tal caso si potrebbe determinare una riduzione degli introiti attesi
iscritti in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni
che ridefiniscono il regime della responsabilita' dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti di cui all'art.
1, comma 1, lettera a)".
15.4 Verrebbero violati, inoltre, il principio di autonomia
legislativa di cui all'art. 117 della Carta costituzionale, "la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali") in
rapporto all'art. 119 Cost., ("i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I comuni,
le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio").
Infatti, la ricaduta delle minori entrate, per le quali non e'
stata approntata alcuna copertura, impatterebbe non solo sulle
amministrazioni dello Stato, ma anche sulle regioni, sulle province,
sulle citta' metropolitane, sui comuni, sui soggetti della finanza
pubblica allargata, nonche' sull'Unione europea, in ipotesi di danno
derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente
sul bilancio europeo. Inoltre, risorse autonome pervenute a agli enti
locali territoriali attraverso la leva tributaria e fiscale
verrebbero indirettamente distolte dai fini istituzionale previsti
dalla Carta costituzionale, con conseguente vulnus alla tutela di
diritti fondamentali dei cittadini del territorio di riferimento,
quali la tutela della salute (art. 32 Cost.), dell'istruzione
(articoli 33 e 34 Cost.), dei diritti delle generazioni future (art.
9 Cost.), o, in alternativa, con necessita' di inasprire la pressione
fiscale.
Verrebbero lesi, pertanto, proprio quei principi e quei diritti
fondamentali la cui tutela e' stata ritenuta, dalla Corte
costituzionale (sent. n. 132 del 2024), perseguibile attraverso la
riduzione e il superamento dell'inerzia amministrativa correlata alla
burocrazia difensiva, in un ragionevole punto di equilibrio tra
temporanea riduzione della responsabilita' amministrativa (statuita
dall'art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020) e maggiore efficacia
dell'attivita' amministrativa.
15.5 Deve ritenersi, pertanto, non manifestatamente infondata la
questione di legittimita' del combinato disposto dell'art. 1, comma
1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, con l'art. 6 della
legge n. 1 del 2026 per violazione degli articoli 81, 117 e 119 Cost.
16 La novella normativa introdotta dalla legge n. 1 del 2026
presenta, inoltre, possibili profili di violazione degli articoli 28
e 103 Cost. che costituiscono il cardine del sistema di
responsabilita' e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica
amministrazione.
Secondo la consolidata interpretazione della Corte
costituzionale, "l'art. 28 della Costituzione stabilisce la
responsabilita' diretta per violazione di diritti tanto dei
dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato
o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al
legislatore ordinario (cfr. in proposito le sentenze n. 18 del 1989,
n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972). Cio' comporta che
il legislatore puo' legittimamente emanare norme che limitano la
responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti, anche escludendola
in relazione a determinate situazioni oggettive o soggettive (cfr. le
sentenze n. 18 del 1989 e n. 2 del 1968). ...
L'affermazione, in linea di principio, della responsabilita'
dell'agente dello Stato e degli enti pubblici non esclude la
possibilita' che, nei confronti dell'agente, siano previste regole
particolari e differenziate, rispetto ai principi comuni. Dunque, per
i pubblici dipendenti il risarcimento del danno ingiusto puo' essere
oggetto di regole generali ovvero di discipline particolari, relative
a determinate categorie (piu' o meno vaste) di pubblici dipendenti
... (sentenza n. 64/1992).
Con specifico riferimento alla responsabilita' amministrativa, la
Corte costituzionale, pronunciandosi sulla riforma introdotta con
l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n.
639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, ha limitato la responsabilita' dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di
contabilita' pubblica, ai fatti e omissioni posti in essere con dolo
o colpa grave, ha rilevato che «Quali siano le finalita' ispiratrici
della contestata norma e' dato desumere, del resto, dagli stessi
lavori parlamentari, che evidenziano l'intento di predisporre, nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto
normativo in cui il timore delle responsabilita' non esponga
all'eventualita' di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento
dell'attivita' amministrativa», ritenendo che l'innalzamento della
soglia di colpevolezza alla colpa grave, con possibilita' di
esercizio del potere riduttivo, costituisse un «giusto» compromesso
tra le opposte esigenze di tutelare gli interessi generali perseguiti
nell'azione pubblica e diritti dei cittadini, al fine «di determinare
quanto del rischio dell'attivita' debba restare a carico
dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un
punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori
pubblici, la prospettiva della responsabilita' ragione di stimolo, e
non di disincentivo» (sentenza n. 371/1998).
Successivamente, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla
legittimita' costituzionale del «c.d. scudo erariale», con la citata
sentenza n. 132/2024, ha affermato che il parametro di cui all'art.
28 concerne esclusivamente la responsabilita' del pubblico dipendente
verso terzi (sentenze n. 1032 del 1988, n. 70 del 1983 e n. 164 del
1982), che il sistema della responsabilita' amministrativa deve "per
necessita' di armonia istituzionale, atteggiarsi in modo differente
col cambiare del modello di amministrazione cui afferisce e che "il
consolidamento dell'amministrazione di risultato e i mutamenti
strutturali del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui
essa opera, come si e' gia' messo in evidenza, giustificano la
ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione
del rischio dell'attivita' tra l'amministrazione e l'agente pubblico,
con l'obiettivo di rendere la responsabilita' ragione di stimolo e
non disincentivo all'azione, che nella giurisprudenza costituzionale
e' del resto costante l'affermazione che la concreta configurazione
della responsabilita' amministrativa e la definizione del margine di
discostamento dai principi comuni della materia sono rimessi alla
discrezionalita' del legislatore (sentenze n. 123 del 2023, n. 203
del 2022, n. 355 del 2010, n. 371 del 1998, n. 411 del 1988 e
ordinanza n. 168 del 2019), «con il solo limite della non manifesta
irragionevolezza e arbitrarieta' della scelta» (sentenza n. 355 del
2010; nello stesso senso, sentenza n. 371 del 1998, ordinanze n. 168
del 2019, n. 219, n. 221 e n. 286 del 2011)". Ha ritenuto, pertanto,
conforme ai precetti costituzionali la scelta del legislatore di
sospendere - per tempi assolutamente determinati - la responsabilita'
amministrativa commissiva per colpa grave, in relazione all'emergenza
pandemica COVID-19 e alla necessita' di superare la crisi economica
determinata dalla pandemia.
Non puo' trascurarsi, tuttavia, che la Consulta ha, invece,
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.
103, comma 2, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano, del 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con
i principi dell'ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione
comportava una riduzione predeterminata ed automatica della
responsabilita' amministrativa per colpa grave sotto il profilo
quantitativo patrimoniale, attraverso l'aggancio, come limite
massimo, alla meta' dello stipendio annuo o del compenso, senza che
potesse soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e
sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in
occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilita',
dando giusto risalto alla necessita' che sia rimessa esclusivamente
al giudice la valutazione in concreto, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, del comportamento posto in essere, a tutela degli
interessi individuali e collettivi della comunita' amministrata
(sentenza n. 340/2001).
Conclusivamente, appare non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1,
comma 1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 con l'art. 6
della legge n. 1 del 2026 per violazione degli articoli 28 e 103
Cost.
17. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134
Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24, 28,
81, 97, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione, dei commi 1-bis e
1-octies, dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 e dell'art. 6 della legge
7 gennaio 2026, n. 1, nella parte in cui prevedono che nel giudizio
di responsabilita' rimangono fermi il potere di riduzione e l'obbligo
di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma
1-octies, ai sensi del quale "salvi i casi di danno cagionato con
dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il
valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del
pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della
retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta
lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o
per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il
pregiudizio", applicabile anche ai giudizi pendenti, non definiti con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della
legge. Si dispone la sospensione del processo in relazione alla sola
liquidazione del danno, essendo le questioni pregiudiziali e
preliminari nonche' tutte le altre questioni di merito gia' risolte
con sentenza non definitiva n. 79 del 2026.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, non
definitivamente pronunciando, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 28, 81, 97, 103, 111,
117 e 119 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dei commi 1-bis e 1-octies, dell'art. 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1,
nella parte in cui prevedono che nel giudizio di responsabilita'
rimangono fermi il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del
potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies, ai sensi del
quale «salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito
arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione
ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e
diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un
importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e,
comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per
il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio
svolti, che hanno causato il pregiudizio», in combinato disposto con
l'art. 6 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che estende dette
previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.
Dispone la sospensione del processo sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione nel
merito e in ordine alle spese.
Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 febbraio
2026 e del 10 marzo 2026.
Il Presidente: Acanfora
L'estensore: d'Ambrosio