Reg. ord. n. 87 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23

Ordinanza del Corte dei conti  del 12/05/2026

Tra: D. M.



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata scelta legislativa interpretabile come introduzione di un nuovo potere riduttivo obbligatorio irragionevole in relazione alla oggettiva esiguità del credito risarcitorio residuo ed in violazione dei canoni di razionalità della legge e di coerenza logica – Diversa interpretazione in base alla quale la novella normativa non avrebbe introdotto l’obbligo di esercitare il potere riduttivo e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la discrezionalità nella misura del quantum da porre a carico del soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall’art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 – Ulteriore interpretazione secondo la quale il potere riduttivo non sarebbe applicabile a coloro che non rivestono la qualità di dipendente pubblico o di amministratore, ma che incorrono in responsabilità amministrativa per essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e finanziamenti di natura pubblica, ai quali potrebbe applicarsi esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi dei vigenti artt. 82 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza –Ipotesi interpretativa della norma che, in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno, utilizza un criterio il quale non tiene conto dello specifico apporto causale di ciascuno, determinando condanne inferiori proprio per il soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno – Irragionevole contrasto con il principio cardine della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge 20 del 1994, che consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno per la parte che vi ha preso – Applicazione della nuova normativa nei confronti di soggetti che hanno già posto in essere le condotte attive od omissive causative di danno all’erario, che non trova alcuna ragionevole giustificazione nell’intento di affrontare la cosiddetta paura della firma, avendo detti soggetti già assunto le loro scelte decisionali – Disciplina transitoria non supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che possano essere salvaguardati dall’applicazione retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all’interno di cornici normative radicalmente diverse – Conflitto con il paradigma contenuto nell’art. 11 delle preleggi che richiamano i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto – Interpretazione della disciplina che, a fronte del pregiudizio accertato, non pone a carico del responsabile la quota di danno all’erario, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua condotta – Previsione irragionevole poiché il responsabile a titolo di dolo subirà un solo processo con il più favorevole regime delle responsabilità contabile mentre il responsabile a titolo di colpa grave potrebbe, in ipotesi, essere assoggettato quindi a due successivi giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal più gravoso regime civilistico – Lesione dei principi del giusto processo, in ragione della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante allungamento dei tempi del processo e possibilità di giudicati contrastanti – Previsione che, nell’ipotesi alternativa in cui la sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa non sia ammissibile, la quota residua del pregiudizio accertato a seguito dell’esercizio del potere riduttivo “obbligatorio” rimane destinata a restare a carico del bilancio dell’ente danneggiato – Vulnus alla tutela giurisdizionale dell’erario, in assenza di una ragionevole giustificazione – Introduzione di un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano quantitativo – Legislatore che ha sminuito la funzione risarcitoria, preventiva e deterrente della responsabilità amministrativa – Compromissione dei principi di buona amministrazione e di buon andamento – Introduzione di una norma innovativa ad efficacia retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale – Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio – Violazione degli obblighi internazionali come declinati dall’all’art. 6 della CEDU, nonché dei i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento – Misura retroattiva che, in sede di appello, determina per la parte pubblica, priva di uno strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni imputabili alla parte già ritenuta responsabile in primo grado, in una percentuale e in un importo non governabile dal giudice – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Ricaduta delle minori entrate, per le quali non è stata approntata alcuna copertura, che impatta sulle amministrazioni dello Stato, sulle Regioni, sugli enti locali e sui soggetti della finanza pubblica allargata, nonché sull’Unione europea, in ipotesi di danno derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio di autonomia legislativa e finanziaria – Lesione del sistema di responsabilità e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.

Norme impugnate:

legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 come modificati dalla
legge  del 07/01/2026  Num. 1 in combinato disposto con l'art.
legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 6


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 28 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 119 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
preleggi   Art. 11 
legge del 14/01/1994    Art.   Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2026

Ordinanza del  12  maggio  2026  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale centrale d'appello, sull'appello proposto da D. M.. 
 
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e  contabile
  - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Previsione, nei
  casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo  del  potere
  riduttivo - Previsione che, salvi i casi  di  danno  cagionato  con
  dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei  conti  esercita  il
  potere di riduzione ponendo a carico del  responsabile,  in  quanto
  conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno  o  il
  valore perduto per un importo non superiore al  30  per  cento  del
  pregiudizio accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della
  retribuzione lorda conseguita nell'anno di  inizio  della  condotta
  lesiva causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
  successivo, ovvero non superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
  dell'indennita' percepiti per il servizio reso  all'amministrazione
  o per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti,  che  hanno  causato  il
  pregiudizio - Disciplina transitoria che  estende  tali  previsioni
  anche ai giudizi pendenti, non definiti  con  sentenza  passata  in
  giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei  conti),  art.  1,  commi
  1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026,  n.  1
  (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre  disposizioni
  nonche' delega al Governo in materia di funzioni  della  Corte  dei
  conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale)  in
  combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026. 


(GU n. 23 del 10-06-2026)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione II giurisdizionale centrale d'appello 
 
    composta dai seguenti magistrati: 
        Daniela Acanfora, Presidente; 
        Lucia d'Ambrosio, consigliere relatore; 
        Nicola Ruggiero, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Cosmo Sciancalepore, consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  giudizio  sull'appello
iscritto al n. 61921 del registro di segreteria, proposto da D. M.  ,
nata a ...  il  ...,  c.f.  ...,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Giuseppe     Sardanelli     (C.F.     SRDGPP81E31L452S     -      PEC
giuseppe.sardanelli@avvocativibo.legalmail.it), con domicilio  eletto
in Roma, Via della Giuliana, 80, presso lo studio  dell'avv.  Annaisa
Garcea; 
    contro: 
        Procura regionale presso  la  Sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti per la Calabria, in persona del Procuratore regionale
pro tempore, 
        Procura generale della Corte dei conti in  Roma,  in  persona
del Procuratore generale pro tempore; 
    avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale  regionale  per
la  Calabria  n.  195/2023,  depositata  il  3  novembre  2023,   non
notificata. 
    Visti gli atti del giudizio. 
    Uditi,  nella  pubblica  udienza  del  3   febbraio   2026,   con
l'assistenza del segretario, dott. Luca Fruscione, il relatore, cons.
Lucia  d'Ambrosio,  l'avv.  Giuliano  Gambardella,  in   sostituzione
dell'avv.  Giuseppe  Sardanelli,  per  l'appellante,  e  il  pubblico
ministero, nella persona del v.p.g. Luigi d'Angelo. 
 
                                Fatto 
 
    1.   Con   l'impugnata   sentenza   n.   195/2023   la    Sezione
giurisdizionale regionale per la Calabria, in  parziale  accoglimento
delle richieste della Procura,  ha  condannato,  a  titolo  di  colpa
grave, unitamente ad altro dirigente medico, l'odierna  appellante  -
all'epoca dei fatti medico in servizio presso l'Azienda ... di ...  -
al risarcimento del danno erariale pari  ad  euro  957.146,67,  oltre
accessori, in conseguenza di un accordo stragiudiziale tra  l'Azienda
suddetta e i signori R. B. e E. B. - in proprio e nella  qualita'  di
esercenti la potesta' genitoriale sulla figlia minore E.A. B. 
    2. I signori B. avevano promosso ricorso ex art.  702-bis  codice
di procedura civile innanzi al Tribunale di Reggio Calabria  al  fine
di ottenere dall'Azienda ospedaliera,  quale  responsabile  civile  e
obbligato solidale, la liquidazione della somma di euro 2.350.617,95,
a ristoro del danno cagionato dai  propri  sanitari  per  le  lesioni
gravissime occorse alla minore, in occasione del parto del  ...,  con
presenza  di  encefalopatia  per  sofferenza  perinatale   ed   esiti
permanenti. 
    Il contenzioso era stato definito con un  accordo  stragiudiziale
che prevedeva - dopo l'avvenuto versamento di  una  provvisionale  di
euro 573.579,80 (euro 560.000,00 oltre accessori e spese legali), per
effetto  della  sentenza  della  Corte  d'appello  penale  di  Reggio
Calabria n. 521/2017 - il pagamento della  ulteriore  somma  di  euro
1.830.000 a titolo di risarcimento per i danni patiti in  conseguenza
del parto. 
    3.  Nell'atto  di  citazione,  la  Procura  regionale   riferiva,
inoltre,  dell'avvenuta  emanazione  di  sentenza  della  Sezione   I
centrale  giurisdizionale  d'appello   n.   133/2021,   di   condanna
dell'odierna appellante per gli stessi fatti oggetto di giudizio,  in
relazione alla predetta provvisionale di euro 573.579,80. 
    4. La Sezione territoriale rigettava l'eccezione pregiudiziale di
violazione del ne bis in idem (in ragione  del  fatto  che  il  danno
erariale oggetto di azione contabile e' nuovo e  diverso  rispetto  a
quello definito con la succitata sentenza  n.  133/2021  del  giudice
contabile d'appello), l'eccezione pregiudiziale inerente all'indebito
frazionamento  del  credito,  e  la  richiesta  di  sospensione   del
giudizio, in attesa della  definizione  di  quello  civile  intentato
dall'Azienda  ospedaliera   nei   confronti   della   societa'   «QBE
Insurance», volto ad ottenere la copertura assicurativa per lo stesso
sinistro oggetto di procedimento  erariale.  Ancora,  evidenziava  la
sussistenza di un  giudicato  contabile  quanto  all'accertamento  in
ordine alla condotta dei convenuti nella vicenda di  malpractice,  al
grado di colpa, al nesso causale con l'evento lesivo e  diminuiva  il
danno attribuito alla responsabilita'  dei  sanitari  della  medesima
percentuale del 12,8281714% applicata dalla Sezione I  d'appello  con
la sentenza n. 133/2021 (che, come detto, aveva  ridotto  il  quantum
della condanna da euro 573.579,80 ad euro 500.000). 
    Pertanto, riduceva l'importo di condanna  da  euro  1.830.000  ad
euro 1.595.244,46, ascrivendolo nella misura del 60% alla dott.ssa M.
(euro 957.146,67) e in quella del restante  40%  all'altro  sanitario
convenuto in giudizio. 
    5. Con appello, notificato in data 4 novembre 2024  e  depositato
in data 3 dicembre 2024, la dott.ssa D. M. impugnava la  sentenza  di
primo grado per i seguenti motivi: 
        1) Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  2909  codice
civile con riguardo al  rigetto  dell'eccezione  di  inammissibilita'
dell'azione contabile per violazione  del  divieto  di  bis  in  idem
sostanziale   e   processuale,   conseguente   alla    sottoposizione
dell'incolpata a nuovo giudizio, per gli identici fatti  che  avevano
condotto alla sua definitiva condanna nel merito con la  sentenza  n.
133/2021 della Sezione I  d'appello,  in  ragione  dell'unicita'  del
rapporto da cui derivano i due crediti azionati  (la  «provvisionale»
disposta in sede penale e l'ulteriore somma  riconosciuta  in  favore
dei danneggiati con l'atto di transazione del novembre 2021). 
        2) Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  2909  codice
civile (in via alternativa), con riguardo all'erroneita' del  rilievo
del giudicato esterno circa gli  elementi  costitutivi  dell'illecito
erariale, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di
cassazione  secondo  cui  l'eventuale  giudicato  formatosi  su   una
frazione del complessivo credito non e' idoneo a spiegare effetti sul
successivo giudizio  avente  ad  oggetto  una  diversa  frazione  del
credito.  Sosteneva,  in  particolare,   che   l'affermazione   della
diversita' dei  crediti  azionati  dalla  Procura  contabile  conduce
inevitabilmente ad escludere l'esistenza di un  giudicato  preclusivo
derivante dalla sentenza n. 133/2021 della Sezione I  d'appello,  con
conseguente possibilita' - in integrale  riforma  della  sentenza  di
primo grado sul punto - di procedere in autonomia alla verifica circa
la   sussistenza   dei   presupposti   per    l'affermazione    della
responsabilita'  erariale  dell'odierna  appellante,  semmai   previa
ammissione delle richieste istruttorie formulate  nella  comparsa  di
costituzione. 
        3) Riproposizione delle difese  rimaste  assorbite  in  primo
grado: insussistenza del nesso di causalita'; 
        4) Riproposizione delle difese  rimaste  assorbite  in  primo
grado: insussistenza di una condotta illecita; 
        5) Riproposizione delle difese  rimaste  assorbite  in  primo
grado: corresponsabilita' del personale sanitario ostetrico  presente
nel  reparto;  la  conseguente   ripartizione   del   danno   fra   i
corresponsabili (anche non evocati in giudizio); 
        6) Riproposizione delle difese  rimaste  assorbite  in  primo
grado:  sulla  responsabilita'  esclusiva   dell'accaduto   in   capo
all'Azienda ospedaliera per le  carenze  strutturali  e  di  organico
presenti alla data del 7 maggio 2007 - eccezione  ex  art.  1227  del
codice civile 
        7) Riproposizione delle difese  rimaste  assorbite  in  primo
grado: impossibilita' di rivalsa dell'ente ospedaliero  nei  rapporti
interni in applicazione dell'art. 1227, comma 2, del codice civile; 
        8) Richiesta di riduzione dell'addebito, in misura  superiore
a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado; 
        9) Riduzione del quantum debeatur anche  ai  sensi  dell'art.
1227 codice civile. 
    Chiedeva, conclusivamente, l'annullamento e/o  la  riforma  della
pronuncia gravata; in via istruttoria, l'adozione  di  un  ordine  di
esibizione di documenti, la prova  testimoniale  con  indicazione  di
testi e capitoli, nonche' la nomina di un C.T.U. 
    6. Con memoria conclusionale depositata in data 13 gennaio  2026,
la Procura generale sosteneva l'infondatezza dei motivi di gravame. 
    6.1. Con riferimento al primo  motivo  di  impugnazione,  con  il
quale si lamenta la violazione del principio  del  ne  bis  in  idem,
essendosi gia' celebrato un precedente  giudizio  di  responsabilita'
erariale avente ad oggetto le medesime condotte illecite,  conclusosi
con una  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  la  Procura
sosteneva l'infondatezza  della  censura,  poiche'  nel  giudizio  di
responsabilita'  amministrativa  in  esame,  seppur  medesima  e'  la
fattispecie  posta  alla  base  della  domanda,  quanto  all'elemento
oggettivo e  soggettivo,  il  danno  contestato  e'  diverso:  quello
generato dal pagamento della provvisionale in sede penale (ossia  una
anticipazione sul totale dovuto, da accertare) per il  giudizio  gia'
definito; quello di euro 1.830.000 generato dall'accordo  transattivo
sottoscritto dall'Azienda ospedaliera, verificatosi ed  accertato  in
un momento  successivo,  per  il  giudizio  all'esame.  Pertanto,  la
seconda posta risarcitoria non era ancora attuale e concreta al tempo
del primo processo. 
    6.2. Riteneva infondato anche il secondo motivo di appello con il
quale si lamenta  l'errore  del  primo  giudice  nell'aver  ravvisato
l'esistenza di un giudicato  esterno  scaturente  da  una  precedente
condanna del giudice contabile  sugli  stessi  fatti.  Sosteneva,  in
particolare, che l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui
«l'eventuale giudicato formatosi  su  una  frazione  del  complessivo
credito non e' idoneo a  spiegare  effetti  sul  successivo  giudizio
avente  ad  oggetto  una  diversa  frazione  del  credito»   non   e'
applicabile al  caso  di  specie  poiche'  riguarda  i  c.d.  crediti
«periodici». Nel caso de quo, invece, le motivazioni  del  precedente
giudicato  contabile  di  condanna  dovrebbero   estendersi,   stante
l'unicita'   del   fatto   dannoso,   anche   alla   fattispecie   di
responsabilita' per malpractice accertata con riguardo  all'ulteriore
voce di  danno  conseguente  alla  stipula  di  una  transazione  tra
l'Azienda ospedaliera e i soggetti danneggiati. 
    6.3. La Procura affermava che,  conseguentemente,  risultano  non
scrutinabili, ovvero inammissibili, i motivi di appello (n. 3, 4,  5,
6 e 7) con  i  quali  si  ripropongono,  nel  presente  giudizio,  le
deduzioni  ed  eccezioni  afferenti  alla  carenza  dei   presupposti
oggettivi e costitutivi della responsabilita' per malpractice medica,
da considerarsi definitivamente accertati in un precedente e separato
giudizio  conclusosi  con  un  accertamento  divenuto   irrevocabile.
Evidenziava che anche  qualora  si  volesse  ritenere  superabile  la
prospettiva del giudicato esterno, e ritenere che il fatto dannoso di
cui al presente giudizio sia diverso da quello oggetto del  giudicato
contabile pregresso, il giudice di appello non potrebbe scrutinare  -
per la prima volta - i presupposti in parola,  dovendo  rimettere  la
causa al primo giudice ex art. 199 c.g.c.,  con  la  conseguenza  che
sono  da  considerarsi  inammissibili  anche   tutte   le   richieste
istruttorie avanzate con l'atto di appello. 
    6.4. Infondato, ad  avviso  della  Procura,  e'  invece  l'ottavo
motivo di appello con il quale si lamenta che  il  primo  giudice  ha
esercitato   il   potere   riduttivo,   relativamente   all'ulteriore
pregiudizio patrimoniale accertato, nel limite del 12%  ovvero  nella
stessa percentuale  effettuata  dal  precedente  giudicato  contabile
sugli stessi fatti, in quanto il giudice di  prime  cure,  una  volta
acclarata la sussistenza di un giudicato esterno, si e' per l'effetto
correttamente auto-vincolato al rispetto del medesimo anche in  punto
di  percentuale  riduttiva  applicabile   all'accertato   pregiudizio
patrimoniale «postumo». 
    6.5. Infondato sarebbe anche il nono motivo  di  appello  con  il
quale  si  lamenta  che  la  Sezione  giurisdizionale  calabrese   ha
considerato  congruo  l'importo  risarcitorio  quantificato  con   la
transazione, in  dispregio  dei  criteri  di  calcolo  per  il  danno
biologico di cui alle tabelle di Milano per il  danno  «riflesso»  in
caso di macrolesioni ad un congiunto. 
    6.6. Il  Procuratore  generale  chiedeva,  pertanto,  il  rigetto
dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento  delle  spese
del giudizio. 
    7. Con «nota di deposito documenti», versata in atti in  data  28
gennaio 2026, la difesa dell'appellante, preso atto  delle  modifiche
introdotte all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della legge 7 gennaio 2026, n. 1, applicabili  ai
sensi dell'art. 6 di tale ultimo testo legislativo «ai procedimenti e
ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata  in  giudicato
alla data di entrata in vigore della presente legge»,  depositava  13
cedolini attestanti  la  retribuzione  annua  lorda  percepita  dalla
dott.ssa M. nell'anno ... evidenziando la tempestivita' del deposito,
ai sensi  dell'art.  194  c.g.c.,  essendosi  resa  necessaria  detta
produzione in  conseguenza  delle  succitate  modifiche  legislative,
intervenute  dopo  la  definizione  del  giudizio  di  primo   grado.
Chiedeva, in via subordinata, in caso di rigetto di tutti o di alcuni
dei motivi di gravame, l'applicazione dell'art.  1,  comma  1-octies,
legge n. 20/1994, secondo cui «Salvi i casi di  danno  cagionato  con
dolo o di illecito arricchimento, la  Corte  dei  conti  esercita  il
potere di riduzione ponendo a  carico  del  responsabile,  in  quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta,  il  danno  o  il
valore perduto per un importo non  superiore  al  30  per  cento  del
pregiudizio accertato e, comunque,  non  superiore  al  doppio  della
retribuzione lorda conseguita  nell'anno  di  inizio  della  condotta
lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, ovvero  non  superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione  o
per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti,   che   hanno   causato   il
pregiudizio». 
    8. All'udienza del 3 febbraio 2026, come da verbale in  atti,  in
risposta alla richiesta  della  Presidente  in  merito  all'eventuale
intenzione di  chiedere  un  termine  a  difesa  o  di  prendere  una
posizione sullo ius superveniens, considerato il deposito  effettuato
dall'appellante in limine litis,il v.p.g. D'Angelo ha  sostenuto  che
la  nuova  normativa,  pur  dichiarata   immediatamente   applicabile
dall'art. 6 della legge n.  1  del  2026,  va  applicata,  almeno  in
appello,  in  maniera  coerente  con  il  sistema  delle  preclusioni
processuali,  che  prevede  il  divieto  di   nuovi   documenti.   Ha
riconosciuto che l'art. 194 c.g.c.,  pur  non  essendo  probabilmente
stato scritto pensando al caso dello  ius  superveniens,  sembrerebbe
legittimare produzioni nuove in un caso come questo; tuttavia,  anche
ammessa questa possibilita', non ha domandato un  termine  a  difesa,
perche' ha contestato a monte l'applicabilita' della legge n.  1  del
2026. Ha  eccepito  in  via  preliminare  una  questione  di  esegesi
costituzionalmente orientata dell'art. 6 della novella, segnalando le
recentissime pronunce della Corte di cassazione, nn. 1390 e 1392  del
2026, aventi ad oggetto una normativa (introdotta dalla legge  n.  35
del 2025), modificativa dell'art. 2407 del codice civile, in  materia
di responsabilita' dei sindaci delle societa' di capitali,  che,  nei
casi di colpa grave, limita il risarcimento  del  danno  patrimoniale
cagionato alla societa' da parte dei sindaci a un certo multiplo  del
loro compenso.  Ha  sostenuto  che  le  argomentazioni  delle  citate
sentenze  civili,  trasposte  al  giudizio  in  esame  con  tutte  le
specificazioni del caso, portano a concludere che, almeno nei giudizi
d'appello, sia inapplicabile la disciplina sopravvenuta dettata dalla
legge n. 1 del 2026 in ordine al potere  riduttivo  obbligatorio,  in
quanto, pur trattandosi di normative dettate in ambiti molto  diversi
tra loro, presentano una certa identita' di ratio. Ha  affermato  che
l'argomento dell'inapplicabilita' retroattiva acquista maggior  forza
considerando che nel giudizio in esame si tratta di bilanciare, da un
lato,  l'interesse  dell'amministrazione  pubblica  a  riscuotere  un
credito risarcitorio gia' accertato in primo grado, e cio' al fine di
soddisfare esigenze che impingono direttamente sugli articoli 97 e 81
Cost.;  dall'altro  lato,   l'interesse   del   dipendente   pubblico
all'applicazione  della  nuova  normativa.  Riferito  il  consigliere
relatore sullo stato degli atti con riguardo al merito del  giudizio,
l'avv. Gambardella ha contestato la  tesi  della  non  applicabilita'
della legge n. 1 del 2026 esposta dal  rappresentante  della  Procura
generale e ha chiesto che se ne dia invece applicazione,  anche  alla
luce della notevole  consistenza  delle  somme  di  cui  si  discute,
riportandosi per il merito ai motivi di appello. Il  v.p.g.  D'Angelo
ha affermato che il giudice di primo grado ha  esercitato  potere  di
riduzione,  nei  limiti  percentuali  della   sentenza   passata   in
giudicato, sicche', anche sul quantum, oltre che sull'an, vi  sarebbe
comunque il vincolo del giudicato esterno, che  impedirebbe  in  ogni
caso l'applicazione della nuova normativa. 
    Chiusa la discussione, la causa e', quindi, passata in decisione 
 
                               Diritto 
 
    1. L'atto di appello all'esame della Sezione  mira  alla  riforma
della sentenza n. 195/2023, con la quale la  Sezione  giurisdizionale
per la Regione Calabria, in  parziale  accoglimento  delle  richieste
della Procura, ha condannato, a titolo di colpa grave, unitamente  ad
altro dirigente medico,  l'odierna  appellante  al  risarcimento  del
danno  erariale  pari,  oltre  accessori,  ad  euro  957.146,67,   in
conseguenza di un accordo  stragiudiziale  sottoscritto  dall'Azienda
ospedaliera per il danno cagionato ad una nascitura in occasione  del
parto. 
    2. Questa Sezione d'appello, con sentenza non  definitiva  n.  79
del 2026, ha confermato la responsabilita' dell'appellante D.  M.  ed
ha riservato all'esito della  pronuncia  della  Corte  costituzionale
l'esame del motivo di doglianza che investe  l'esercizio  del  potere
riduttivo ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del
1994 ai fini della liquidazione del danno erariale. 
    3. Per quanto concerne l'esame della  richiesta  formulata  dalla
difesa dell'appellante, in via subordinata, per il  caso  di  rigetto
dei motivi di gravame, di applicazione dell'art. 1,  comma  1-octies,
della legge n. 20 del 1994, si osserva che la legge 7  gennaio  2026,
n.  1  e'  intervenuta   sulla   disciplina   della   responsabilita'
amministrativo-contabile, novellando la legge n.  20  del  1994,  con
riguardo, in particolare, alla nozione di colpa grave,  all'incidenza
del concorso dell'amministrazione nella produzione del danno ai  fini
della sua  liquidazione,  all'esercizio  del  c.d.  potere  riduttivo
«obbligatorio», all'esordio della prescrizione, ed incidendo in  modo
pregnante sul suo regime sostanziale. 
    3.1. Per quanto di specifico  interesse  del  presente  giudizio,
l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, come modificato ed
integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 1 del 2026,
dispone che «fermi restando il potere di  riduzione  e  l'obbligo  di
esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal  comma  1-octies
del presente articolo, nella quantificazione del danno  deve  tenersi
conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata  nella
produzione del danno medesimo  e  dei  vantaggi  comunque  conseguiti
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra  amministrazione,  o
dalla comunita' amministrata  in  relazione  al  comportamento  degli
amministratori o dei dipendenti  pubblici  soggetti  al  giudizio  di
responsabilita'». L'art. 1, comma 1-octies, introdotto  dall'art.  1,
comma 1, lettera a) della legge n. 1 del 2026, prevede che  «Salvi  i
casi di danno cagionato con dolo  o  di  illecito  arricchimento,  la
Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico  del
responsabile, in quanto conseguenza immediata  e  diretta  della  sua
condotta, il danno o il valore perduto per un importo  non  superiore
al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non  superiore
al doppio della retribuzione lorda  conseguita  nell'anno  di  inizio
della condotta lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente
precedente  o  successivo,  ovvero  non  superiore  al   doppio   del
corrispettivo  o  dell'indennita'  percepiti  per  il  servizio  reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti,  che  hanno
causato il pregiudizio». 
    3.2. In merito, deve preliminarmente osservarsi che mentre alcune
delle modifiche introdotte  nella  disciplina  della  responsabilita'
amministrativo-contabile dalla novella del 2026 appaiono  agevolmente
prestarsi ad interpretazioni costituzionalmente orientate,  in  linea
con i canoni ermeneutici rinvenibili nella consolidata giurisprudenza
di legittimita' e contabile, le norme che ridisegnano l'esercizio del
potere riduttivo, considerato il loro tenore letterale, non  sembrano
consentire,  alla  stregua  dei   principi   interpretativi   dettati
dall'art. 12 disp. prel. del codice civile,  interpretazioni  che  si
discostino dalla lettera del dettato normativo. 
    3.3. Dal confronto  tra  le  modifiche  introdotte  ed  il  testo
previgente   dell'art.   1,   comma   1-bis   («Nel    giudizio    di
responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve  tenersi
conto  dei  vantaggi  comunque  conseguiti  dall'amministrazione   di
appartenenza,  o  da  altra  amministrazione,   o   dalla   comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti  al  giudizio  di  responsabilita'»)  si
specifica che, ai fini della quantificazione del danno, occorre tener
conto,    oltre    che    dei    vantaggi     comunque     conseguiti
dall'amministrazione d'appartenenza (o  da  altra  amministrazione  o
dalla   comunita'   amministrata),   anche   del   concorso   causale
dell'amministrazione danneggiata, con formula che, recependo di fatto
orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile,  non  sembra
porre particolari problemi interpretativi. 
    Non altrettanto puo' dirsi con riguardo alle  novita'  introdotte
in tema di esercizio del  potere  riduttivo,  in  quanto  dal  tenore
letterale della novella  normativa  sembrerebbe  emergere  -  secondo
parte della dottrina - la  permanenza  «in  ogni  caso»  nel  sistema
ordinamentale del tradizionale potere ampiamente «discrezionale»  del
giudice  contabile  di  riduzione  del  danno,  cui   si   accompagna
l'introduzione di un nuovo potere di carattere «obbligatorio», il cui
esercizio  e'  disciplinato  in  dettaglio  dal  comma  1-octies  del
medesimo art. 1. 
    Deve osservarsi che, sul piano sistematico, la giurisprudenza  di
questa Corte, risalente al periodo antecedente all'introduzione della
novella normativa, ha  individuato  le  fonti  normative  del  potere
riduttivo nell'art. 52, comma 2, del regio decreto n. 1214  del  1934
(che ripropone la formula di cui all'art. 83  del  regio  decreto  n.
2440 del 1923), nell'art. 19, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957 e  nell'art.  1,  comma  1-bis,  della
legge n. 20 del 1994, i quali prevedono che la Corte dei conti  possa
fare uso della predetta facolta'  di  limitare,  secondo  il  proprio
prudente apprezzamento, il quantum di danno da  porre  a  carico  del
pubblico  funzionario  autore  di  condotte   illecite.   Sul   piano
interpretativo,  inoltre,   e'   stato   da   tempo   affermato   che
l'applicazione  di  detto  beneficio,  pur  rientrando  nella   sfera
discrezionale del giudice, deve essere  supportato  da  elementi  che
giustifichino  l'accoglimento  parziale  della  domanda  risarcitoria
(Corte conti,  SS.RR.  sentenza  n.  824/1993).  In  particolare,  la
riduzione dell'addebito e' stata  considerata  come  un  criterio  di
graduazione della responsabilita', che  caratterizza  la  specialita'
della disciplina che regola la materia, dovendo essere fondata  sulla
valutazione delle circostanze del caso concreto, rispetto all'ipotesi
di fatto dannoso contestata, con  conseguente  necessita'  che  siano
chiarite le specifiche ragioni sottostanti alla sua applicazione,  in
quanto espressione di un potere  che  la  legge  concede  al  giudice
contabile in via eccezionale, a fronte  del  principio  generale  che
impone il ristoro totale  del  pregiudizio  accertato  (Corte  conti,
SS.RR. n. 563/1987). In  altri  termini,  per  risalente  definizione
pretoria, l'impiego di tale criterio di  determinazione  del  quantum
della condanna deve essere ancorato a  una  congrua  giustificazione,
che dia evidenza delle condizioni, sia oggettive che  soggettive  che
conducono ad abbattere l'importo da  porre  a  carico  del  convenuto
(cfr., ex  plurimis,  Corte  conti,  Sez.  I  app.,  n.  65/2017,  n.
246/2017, n. 317/2020, n.  80/2024;  Sez.  II  app.  n.  60/2014,  n.
522/2017, n. 818/2015, n. 822/2015, n.  1091/2015,  n.  154/2016,  n.
210/2017, n. 260/2019, n.  52/2020,  n.  149/2020,  n.  372/2021,  n.
53/2023; Sez. III app. n.  18/2008,  n.  848/2010,  n.  514/2011,  n.
189/2013, n. 255/2014, n. 104/2016,  n.  334/2018,  n.  118/2019,  n.
603/2021). E' stato ripetutamente affermato, inoltre, che sul giudice
incombe esclusivamente un generico dovere di motivazione e solo nelle
ipotesi in cui faccia uso di detto  potere  (Corte  conti,  Sez.  III
appello n. 22/2021, n. 315/2023; Sez. II appello n.  305/2022;  cfr.,
inoltre, SS.RR, n. 671/1990 e n. 563/1987). 
    Non   puo'   tralasciarsi,   inoltre,   che   anche   la    Corte
costituzionale, con sentenza 12 giugno 2007, n. 183, ha precisato che
«l'intero danno subito dall'amministrazione, ed accertato secondo  il
principio delle conseguenze dirette ed immediate del  fatto  dannoso,
non e' di per se' risarcibile e, come la giurisprudenza contabile  ha
sempre  affermato,  costituisce  soltanto  il  presupposto   per   il
promovimento  da  parte  del  pubblico   ministero   dell'azione   di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile.  Per  determinare   la
risarcibilita' del danno, occorre una  valutazione  discrezionale  ed
equitativa   del   giudice   contabile,   il   quale,   sulla    base
dell'intensita' della colpa, intesa come grado di  scostamento  dalla
regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e  di  tutte
le circostanze del caso, stabilisce quanta  parte  del  danno  subito
dall'amministrazione debba essere addossato  al  convenuto,  e  debba
pertanto essere considerato risarcibile. Cio' si ricava da due  norme
fondamentali della legge di contabilita' generale dello  Stato  [...]
(art. 83, comma 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440),  e  [..]
(art. 82,  comma  2,  del  citato  regio  decreto).  Tali  norme,  in
relazione  alle  quali  si  e'  impropriamente  parlato   di   potere
riduttivo, distinguono chiaramente  il  danno  accertato  secondo  il
principio  di   causalita'   materiale,   cioe'   il   danno   subito
dall'amministrazione,  dal  danno  addossato  al   responsabile:   la
relativa sentenza di condanna  della  Corte  dei  conti  e'  pertanto
determinativa e costitutiva del debito risarcitorio».  La  ratio  del
potere riduttivo, discrezionale ed eventuale, e' quindi, secondo tale
orientamento, da individuare nella equa distribuzione del rischio  di
eventi dannosi  tra  il  soggetto  responsabile  e  l'amministrazione
pubblica danneggiata. 
    3.4. La legge n. 1  del  2026,  introducendo  un  «nuovo»  potere
riduttivo, che si concretizza nel potere-dovere di limitare il  danno
o il valore perduto fino al limite massimo del 30% «e, comunque,  non
superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno  di
inizio  della  condotta  lesiva   causa   dell'evento   o   nell'anno
immediatamente precedente  o  successivo,  ovvero  non  superiore  al
doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il  servizio
reso all'amministrazione o  per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti»,
sembra ridisegnare le caratteristiche e la natura dello strumento  de
quo. 
    4.   Con   specifico   riguardo   alla   fattispecie   sottoposta
all'attenzione odierna di questa  Sezione,  la  novella  in  discorso
appare suscettibile di determinare effetti rilevanti sulla  decisione
del giudizio, con particolare riguardo al quantum della condanna,  in
ragione  del  fatto  che  l'art.  6  della  legge  n.  1   del   2026
«Disposizioni   transitorie»   statuisce   espressamente   che    «Le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  (tra  le  quali
rientrano all'evidenza i richiamati  commi  1-bis  e  1-octies  della
legge n. 20 del 1994), si applicano  ai  procedimenti  e  ai  giudizi
pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge» (22 gennaio 2026). 
    4.1. Deve  preliminarmente  richiamarsi  quanto  affermato  nella
sentenza non definitiva n. 79 del 2026 circa  la  non  accoglibilita'
della  prospettazione  della  Procura   generale   secondo   cui   la
sussistenza del vincolo del  giudicato  esterno  anche  sul  quantum,
oltre  che  sull'an  del  danno,   impedirebbe,   nella   fattispecie
all'esame, l'applicazione della nuova normativa. Infatti, la  Sezione
I d'appello,  decidendo  sul  danno  scaturente  dalla  provvisionale
disposta in sede penale, non ha  applicato  alcun  potere  riduttivo,
bensi' ha operato «una detrazione del lamentato danno  dall'ammontare
di condanna dei due appellanti,  lasciandolo»  in  parte  «in  carico
all'Azienda»  in  ragione   delle   «inadempienze   della   struttura
ospedaliera». Pertanto, la  sussistenza  del  vincolo  del  giudicato
sulla quota di responsabilita' colposa  in  capo  all'amministrazione
non puo' - di per se' - rappresentare un impedimento all'applicazione
del potere riduttivo da parte di questo  giudice,  non  essendosi  in
realta' formato alcun giudicato sull'esercizio di detto potere. 
    Nel caso de quo, conseguentemente, il giudicato  esterno  impatta
sulla determinazione della quota  di  danno  correlata  al  «concorso
dell'amministrazione   danneggiata   nella   produzione   del   danno
medesimo», ma non  sull'esercizio  del  «potere  di  riduzione»,  ne'
sull'«obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal
comma 1-octies». 
    4.2  Non  convincente  risulta,  inoltre,  l'ipotesi  di  esegesi
costituzionalmente orientata dell'art. 6 della legge n.  1  del  2026
proposta dal rappresentante della Procura  generale  in  udienza,  il
quale, richiamando principi affermati nelle pronunce della  Corte  di
cassazione, nn. 1390 e 1392 del 2026, ha sostenuto che la  disciplina
sopravvenuta dettata dalla legge  di  riforma  della  responsabilita'
amministrativa e per danno erariale in ordine  all'immediata  cogenza
del potere riduttivo obbligatorio sarebbe inapplicabile,  almeno  nei
giudizi  d'appello,  in   quanto   occorre   bilanciare   l'interesse
dell'amministrazione pubblica a riscuotere  un  credito  risarcitorio
gia' accertato in primo grado, al fine  di  soddisfare  esigenze  che
impingono direttamente sugli articoli 97 e 81  Cost.,  e  l'interesse
del dipendente pubblico all'applicazione della nuova normativa. 
    Nelle pronunce richiamate, infatti, la suprema Corte ha affermato
che l'obbligazione risarcitoria del ricorrente, quale emergeva  dalla
sentenza  impugnata,  non  era  assoggettata  alla  norma   contenuta
nell'art. 2407, comma 2, del  codice  civile,  nel  testo  introdotto
dalla legge n. 35 del 2025 ed entrato in vigore  il  12  aprile  2025
(li' dove prevede che i sindaci che violano i propri doveri, salvo il
caso in cui abbiano agito con dolo, sono  responsabili  per  i  danni
cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai
creditori e ai terzi, nei limiti di un multiplo  del  compenso  annuo
percepito), in quanto ha  ritenuto  che  tale  norma,  in  forza  del
principio generale previsto dall'art. 11, comma 1, delle disposizioni
sulla legge in generale, regolasse soltanto i fatti  che  sono  stati
commessi dopo la sua entrata in vigore. Sennonche', in disparte  ogni
altra  considerazione,  va  rilevato  che  le  richiamate   pregevoli
pronunce  della  Corte  di  cassazione  hanno  riguardo  ad  uno  ius
superveniens nel quale manca una  norma  che  preveda  esplicitamente
l'applicazione retroattiva della normativa medesima. 
    Il tenore letterale  dell'art.  6  della  legge  n.  1  del  2026
«Disposizioni transitorie» - viceversa - statuendo esplicitamente che
«Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano
ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con  sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge»,  non  sembra  lasciare  spazio  ad  analoghe  interpretazioni
preclusive di un  effetto  retroattivo  che  e'  stato  espressamente
previsto dal legislatore. 
    5. Riconosciuta l'applicabilita' retroattiva  delle  disposizioni
di diritto sostanziale di cui all'art. 1, comma 1-bis,  della  legge.
n. 20 del 1994, come modificato ed integrato dall'art.  1,  comma  1,
lettera a), n. 3 della legge n. 1 del 2026,  e  di  cui  all'art.  1,
comma 1-octies della legge n. 20 del 1994,  introdotto  dall'art.  1,
comma  1,  lettera  a),  n.  5  della  legge  n.  1  del  2026,  deve
sottolinearsi come la novella  normativa  non  abbia  in  alcun  modo
inciso sulla disciplina processuale, con particolare riguardo  -  per
quanto di interesse nella fattispecie all'esame - alla specifica fase
di appello del giudizio innanzi  alla  Corte  dei  conti,  che  resta
governata oltre che, ovviamente, dal principio  del  giusto  processo
(art. 111, comma 1, Cost.; art. 4, comma 1,  c.g.c.),  dal  principio
devolutivo, che limita ai motivi di gravame (e ai capi della sentenza
contestati) la cognizione del giudice  di  seconda  istanza,  nonche'
dalle preclusioni di cui agli articoli 193 e 194 c.g.c. 
    Con specifico riferimento al caso de quo, deve escludersi che  la
richiesta di applicazione del potere riduttivo nei  termini  previsti
dalla novella normativa incorra nel divieto  previsto  dal  succitato
art. 193 c.g.c., trattandosi di istanza comunque connessa ai  plurimi
motivi di gravame sollevati dall'appellante circa  il  quantum  della
condanna, e quindi non determina che questo giudice debba decidere su
capi della sentenza non contestati o estendere la propria  cognizione
oltre  i  motivi  specifici  dedotti  nell'atto  di   appello.   Deve
ritenersi, inoltre, che la  correlata  produzione  documentale  possa
senz'altro trovare ingresso, dunque non sia  preclusa  dall'art.  194
c.g.c., in ragione del fatto che l'allegazione dei c.d. «statini»  in
primo grado non avrebbe avuto ragion d'essere in  assenza  dello  ius
superveniens. 
    Ne'  puo'  dirsi  violato  il  principio   del   contraddittorio,
considerato che la Procura generale ha dichiarato a  verbale  di  non
avere interesse a chiedere un termine a difesa ed  ha  esercitato  le
proprie prerogative in giudizio anche  con  riguardo  ai  profili  di
applicabilita' dello ius superveniens. 
    6. La richiesta  di  esercizio  del  potere  riduttivo  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  1-octies,  della  legge  n.  20  del  1994  deve
ritenersi  ammissibile  e,  conseguentemente,  essere  esaminata  nel
merito. 
    7. Preliminarmente, deve osservarsi che,  per  i  plurimi  motivi
gia'  illustrati,  questo  giudice  non  puo'  prescindere,  per   la
soluzione della controversia sottoposta al suo  esame,  con  riguardo
allo specifico profilo relativo al quantum  del  danno  da  porre  in
concreto a  carico  dell'odierna  appellante,  dall'applicazione  del
combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis, della legge  n.  20  del
1994, dell'art. 1, comma 1-octies, della  legge  n.  20  del  1994  e
dell'art. 6 della legge n. 1  del  2026,  che  tuttavia  non  risulta
aderente a plurimi principi desumibili dalla Carta costituzionale. 
    La rilevanza,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2,  della  legge
costituzionale  n.  87  dell'11  marzo  1953,  della   questione   di
legittimita' costituzionale dei commi 1-bis e  1-octies  dell'art.  1
della legge n. 20 del 1994, nel  testo  novellato,  che  verranno  di
seguito illustrate, discende dal fatto che, come si e' detto,  l'art.
6 della legge n. 1 del 2026 rende applicabili all'odierno giudizio le
predette disposizioni. Pertanto,  la  risoluzione  del  dubbio  sulla
legittimita'   costituzionale   delle   norme    censurate    risulta
indispensabile per la definizione del  giudizio  all'esame  (cfr.  ex
multis, Corte costituzionale n. 23/2004 e n. 10/2015). 
    Riguardo al requisito  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale, imposto dal  medesimo  art.
23, comma 2, della legge costituzionale n.  87  del  1953,  risultano
evidenti, ad avviso di questa Sezione, le ragioni del  contrasto  con
numerosi principi costituzionali. 
    8. Un primo evidente contrasto con la Carta costituzionale emerge
con riguardo alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo -
come noto - la giurisprudenza costituzionale,  «desunto  dall'art.  3
Cost. un canone di  "razionalita'"  della  legge  svincolato  da  una
normativa di raffronto,  rintracciato  nell'esigenza  di  conformita'
dell'ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e  storico
cronologica (sentenza n. 87 del 2012). Il principio di ragionevolezza
e' dunque leso quando si accerti l'esistenza  di  una  irrazionalita'
intra  legem,  intesa  come  «contraddittorieta'  intrinseca  tra  la
complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e  la  disposizione
espressa dalla norma censurata» (sentenza n. 416 del 2000). Tuttavia,
«non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa puo'  venire  in
questione ai fini dello scrutinio di costituzionalita'» (sentenza  n.
434 del 2002),  consistendo  il  giudizio  di  ragionevolezza  in  un
«apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e  la  "causa"
normativa che la deve assistere» (sentenze n. 89 del 1996  e  n.  245
del 2007) che, «quando e' disgiunto dal  riferimento  ad  un  tertium
comparationis, puo'  trovare  ingresso  solo  se  l'irrazionalita'  o
iniquita' delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile»
(sentenza  n.   46   del   1993)"(cosi',   testualmente,   in   Corte
costituzionale n. 86 del 2017). 
    Pertanto, per valutare  la  legittimita'  costituzionale  di  una
legge,  appare  innanzitutto  necessario  svolgere  un  sindacato  di
conformita'   a   criteri   di   coerenza   logica,   teleologica   e
storico-cronologica, in relazione a detto canone di razionalita'. 
    8.1 Con riguardo alla  normativa  all'esame,  dalla  lettura  dei
lavori preparatori della riforma emerge che «l'art. 1 della legge  n.
20/1994  e'  integrato  con  ulteriori  previsioni  sul  c.d.  potere
riduttivo, ossia  la  possibilita'  che  l'ordinamento  riconosce  ai
giudici contabili di addivenire a  una  proporzionale  riduzione  del
danno  in  relazione  alle  effettive  caratteristiche  oggettive   e
soggettive  della  fattispecie.  ...  Il  potere   discrezionale   di
riduzione del danno da parte del giudice  contabile  ha,  ovviamente,
come  limiti  la  coerenza  e  la   proporzionalita',   non   potendo
trascendere nell'abuso e/o nell'arbitrio. In particolare, la proposta
... prevede che il giudice contabile, al di fuori dei casi  di  danno
cagionato con dolo o di illecito arricchimento, eserciti il potere di
riduzione nella misura ivi  prevista  ...  (nuovo  comma  1-octies)».
Emerge, inoltre, la correlazione delle nuove norme  con  l'intervento
normativo di cui all'"art. 21 del decreto-legge n.  76/2020,  che  ha
previsto il c.d. «scudo erariale», che, come ricostruito anche  dalla
Corte costituzionale ...  risponde  all'esigenza  di  contrastare  il
fenomeno che si e' soliti  designare  con  l'espressione  «burocrazia
difensiva», per indicare l'atteggiamento in base al quale i  pubblici
funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur  riterrebbero
utili  per  il  perseguimento  dell'interesse  pubblico,   preferendo
assumerne altre meno impegnative  (in  quanto  appiattite  su  prassi
consolidate e anelastiche), o piu'  spesso  restare  inerti,  per  il
timore di esporsi a  possibili  addebiti  penali  (cosiddetta  «paura
della firma»). 
    8.2 L'esame del resoconto stenografico della 376ª seduta pubblica
del Senato della Repubblica in data 27 dicembre 2025 (in  particolare
della relazione orale dei relatori al disegno di legge) conferma  che
la ratio legis delle modifiche normative e' stata quella  di  rendere
piu' snelli e  sicuri  per  amministratori  e  dirigenti  pubblici  i
procedimenti amministrativi, «restituendo alla Corte dei conti quella
funzione  originaria  di  facilitatore  dell'azione   amministrativa,
anziche' una sorta di censore a posteriori. ... Il disegno  di  legge
nasce dalla volonta' di affrontare il fenomeno della cosiddetta paura
della firma, cioe' la riluttanza dei funzionari pubblici ad assumersi
responsabilita'  decisionali  per  timore  di  successive  azioni  di
responsabilita' amministrativa. Si punta quindi a garantire  maggiore
certezza del diritto ex ante, attraverso i controlli preventivi,  per
sbloccare l'azione amministrativa, soprattutto per  la  realizzazione
degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza;
bilanciare  l'esigenza  di  tutelare  l'erario  con  quella  di   non
paralizzare l'azione degli amministratori pubblici.  ...  le  novelle
proposte dagli articoli 1 e 3 della legge n. 20 del 1994  sono  volte
ad operare quanto segue: modificare la definizione  di  colpa  grave;
estendere il campo d'applicazione delle fattispecie che  limitano  la
responsabilita' amministrativa soltanto ai  fatti  o  alle  omissioni
sostenuti  dall'elemento  soggettivo  del   dolo;   disciplinare   il
cosiddetto potere riduttivo, ossia la  possibilita'  riconosciuta  ai
giudici contabili di addivenire a  una  proporzionale  riduzione  del
danno  in  relazione  alle  effettive  caratteristiche  oggettive   e
soggettive della fattispecie». 
    8.3 Il mero confronto tra la ratio  delle  modifiche  introdotte,
come esplicitata in sede di approvazione  delle  norme,  e  la  nuova
disciplina del potere riduttivo, porta a ravvisare nelle norme di cui
all'art. 1, comma 1-bis, e 1, comma 1-octies, della legge n.  20  del
1994 profili di incostituzionalita' in  relazione  all'art.  3  della
Carta costituzionale  per  irragionevolezza  intrinseca,  ovvero  per
assoluta incoerenza rispetto alle finalita' predette della stessa. 
    Infatti, la nuova disciplina, se interpretata  in  un  quadro  di
ricorso al c.d. «sistema del doppio  binario»  (giudice  contabile  e
giudice civile), appare suscettibile di aggravare  la  posizione  del
soggetto danneggiante e vanificare la stessa ratio sottesa al  potere
di riduzione, ovvero di alleggerire la  responsabilita'  in  capo  ai
dipendenti pubblici,  e  nel  contempo  non  garantisce  affatto  una
maggiore certezza del diritto  ex  ante,  come  meglio  chiarito  nel
seguito della motivazione. 
    9. Inoltre, sul piano teorico, la novella normativa apre le porte
a  plurime  soluzioni  interpretative  alternative,  circostanza  che
appare di per se' sintomatica di irrazionalita' ed incoerenza  logica
delle disposizioni all'esame. 
    9.1  Infatti,  se  si  segue   la   gia'   richiamata   soluzione
interpretativa, secondo cui il tenore  letterale  della  disposizione
(«fermi restando») deporrebbe nel senso dell'attuale  coesistenza  di
due differenti tipologie di  potere  riduttivo,  deve  ritenersi  che
accanto  al  tradizionale  potere   riduttivo,   interpretato   dalla
giurisprudenza costituzionale e contabile nel senso gia'  illustrato,
sia  stata  introdotta  una  predeterminazione  ex  lege  del   danno
accertato o del valore perduto, con abbattimento del 70% «e comunque»
delle  somme  eccedenti  il  doppio  delle  retribuzioni   (e   delle
indennita' e compensi) percepite, che, ad avviso di molti interpreti,
costituirebbe un vero e proprio «tetto» alla condanna. 
    Tale interpretazione sembrerebbe trovare  l'avallo  della  stessa
Corte costituzionale, che, nella sentenza  n.  132  del  2024  -  nel
dichiarare inammissibili le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 21, comma 2,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76
(Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n.  120
- sollevate, in riferimento agli articoli 28, 81 e 103  Cost.,  dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione  Campania,  e
non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  come  convertito,
sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., dalla  medesima
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ha ipotizzato  che  il
legislatore avrebbe potuto avviare «la generalizzazione di una misura
gia' prevista per alcune specifiche categorie,  ossia  l'introduzione
di un limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di  equita'
nella ripartizione del rischio, non  viene  addossato  al  dipendente
pubblico, ma resta a carico dell'amministrazione  nel  cui  interesse
esso agisce, ...  L'opportunita'  del  cosiddetto  "tetto"  non  puo'
essere  esclusa  in  ragione  dell'esistenza  del  menzionato  potere
riduttivo, dal momento che il primo, fissato ex ante dal legislatore,
varrebbe  obbligatoriamente  per  tutti,   mentre   il   secondo   e'
fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento  discrezionale  ex  post
del giudice contabile». 
    Tuttavia, dalla  scelta  operata  dal  legislatore  del  2026  di
introdurre  un  doppio  limite  alternativo  il   primo   dei   quali
parametrato  al  danno  accertato  o  al  valore  perduto,  porta  ad
escluderne la configurabilita' in termini di vero e proprio  «tetto»,
diversamente da quello introdotto per il personale sanitario.  L'art.
9, comma 5 della 8 marzo 2017, n.  24  (c.d.  «legge  Gelli-Bianco»),
infatti,  stabilendo   che   «l'importo   della   condanna   per   la
responsabilita' amministrativa e  della  surrogazione  ...  non  puo'
superare  una  somma  pari  al  triplo  del  valore  maggiore   della
retribuzione  lorda  o  del  corrispettivo  convenzionale  conseguiti
nell'anno di inizio della  condotta  causa  dell'evento  o  nell'anno
immediatamente precedente o successivo», ha fissato un vero e proprio
tetto alla  condanna  del  tutto  sganciato  dall'entita'  del  danno
accertato. 
    Il legislatore del 2026, invece, non si e' limitato ad introdurre
un confine quantitativo  parametrato  alla  doppia  annualita'  delle
retribuzioni o delle indennita' o compensi percepiti, ma ha  previsto
un limite alternativo, rapportato  anche  al  danno  accertato  o  al
valore perduto, che non sembra configurabile quale «tetto» al quantum
risarcibile. 
    Ma se, nell'ottica illustrata, la responsabilita'  amministrativa
mantiene la sua  tradizionale  prevalente  natura  risarcitoria,  ed,
inoltre, il giudice e' previamente  tenuto  a  valutare  il  concorso
dell'amministrazione danneggiata alla  causazione  del  danno  e  nel
contempo  resta  ferma  la  possibilita'  di  esercizio  del   potere
riduttivo discrezionale, ne consegue che la scelta di  introdurre  il
nuovo  potere  riduttivo  obbligatorio,  ponendo   a   carico   della
collettivita' la maggior parte del rischio  derivante  dall'esercizio
di attivita' di rilievo pubblicistico (2/3  del  danno  accertato)  e
socializzando  la  perdita  economica   subita   dall'amministrazione
danneggiata,  appare  irragionevole  in  relazione   alla   oggettiva
esiguita' del  credito  risarcitorio  residuo  (che  implica  che  la
responsabilita'   amministrativa   assuma   invece    caratteristiche
«indennitarie», pur mantenendo,  viceversa,  anche  ad  avviso  della
Corte costituzionale, natura  prevalentemente  risarcitoria),  ed  in
palese violazione dei  canoni  di  «razionalita'  della  legge  e  di
conformita'  dell'ordinamento   a   criteri   di   coerenza   logica,
teleologica e storico cronologica» (Corte Cost.,  sentt.  n.  86  del
2017, n. 87 del 2012; n. 416 del 2000) e dei principi di solidarieta'
sociale, di cui all'art. 2 Cost. 
    9.2 Secondo altra soluzione interpretativa, la novella  normativa
non avrebbe introdotto l'obbligo di esercitare il  potere  riduttivo,
restando ferma la discrezionalita' del giudice contabile di  decidere
se esercitarlo o meno, e avrebbe fatto venir meno  esclusivamente  la
discrezionalita' nella misura del  quantum  da  porre  a  carico  del
soggetto  danneggiante,  nei  limiti  delineati  dall'art.  1,  comma
1-octies. Tale soluzione, oltre ad apparire in contrasto  col  tenore
letterale della novella normativa (che si esprime al plurale:  «fermi
restando»), non consente, in  ogni  caso,  di  superare  i  dubbi  di
costituzionalita'  illustrati  con  riguardo  alla  precedente   tesi
interpretativa. 
    9.3  Secondo  altra  ipotesi  interpretativa,  il   comma   1-bis
dell'art. 1,  laddove  dispone  che  «fermi  restando  il  potere  di
riduzione e l'obbligo di esercizio  del  potere  riduttivo  nei  casi
previsti  dal  comma  1-octies  del  presente   articolo   ...»   non
comporterebbe  una  «duplicazione»  della  potesta'   riduttiva.   In
quest'ottica,  il  nuovo  potere  riduttivo  introdotto   dal   comma
1-octies, presupponendo che il soggetto ritenuto  responsabile  abbia
percepito una «retribuzione  lorda  conseguita  nell'anno  di  inizio
della condotta lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente
precedente  o  successivo»,   oppure   un   «corrispettivo»   o   una
«indennita'» «per il  servizio  reso  all'amministrazione  o  per  la
funzione o l'ufficio  svolti,  che  hanno  causato  il  pregiudizio»,
implicherebbe  necessariamente  lo  status  di  amministratore  o  di
dipendente pubblico soggetti  al  giudizio  di  responsabilita'.  Non
troverebbe, invece, applicazione a soggetti che non  rivestono  dette
qualita', ma che  incorrono  in  responsabilita'  amministrativa  per
essere  destinatari  di  contribuzioni,  sovvenzioni,   benefici,   e
finanziamenti di natura pubblica, per  i  quali  potrebbe  applicarsi
esclusivamente il potere  riduttivo  discrezionale,  ai  sensi  degli
articoli 82, regio decreto n. 2440 del 1923 e 52,  regio  decreto  n.
1214 del 1934, pacificamente in vigore. 
    Tale  ipotesi   interpretativa,   pur   risultando   maggiormente
rispondente  alla  ratio  della  novella  normativa   in   esame   di
rassicurare i dipendenti, i funzionari e gli amministratori pubblici,
allo scopo di favorire il superamento della c.d. «paura della firma»,
appare palesemente irragionevole  per  violazione  del  principio  di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, comportando
drastiche riduzioni del quantum risarcibile ad esclusivo vantaggio di
pubblici dipendenti, amministratori o concessionari. 
    9.4 Secondo un'ulteriore ipotesi ricostruttiva, la  normativa  in
oggetto, laddove prevede  che  il  giudice  «esercita  il  potere  di
riduzione ponendo a carico del responsabile,  in  quanto  conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore  perduto
...»,  sembrerebbe  alludere  all'apporto  causale   attribuibile   a
ciascuno  dei  soggetti  coinvolti  nella  produzione  degli  effetti
dannosi  e  permetterebbe  al   giudice   contabile   di   stabilire,
discrezionalmente ed in  via  equitativa,  il  danno  addebitabile  a
ciascuno dei responsabili, esclusivamente  dopo  aver  esercitato  il
potere riduttivo obbligatorio di cui al comma 1-octies, che impedisce
di porre a carico dei singoli danneggianti una quota superiore al 30%
(o  comunque  al  doppio  delle  retribuzioni,  indennita',  compensi
percepiti). 
    Tale interpretazione  implicherebbe  che,  nell'ipotesi  di  piu'
danneggianti  concorrenti,  la  norma  fungerebbe  esclusivamente  da
criterio di allocazione  del  rischio  rispetto  alle  posizioni  dei
singoli e nella determinazione delle singole quote di condanna  senza
determinare  alcuna  automatica  rinuncia  alla  parte  del   credito
erariale residua. Ne conseguirebbe, inoltre, che,  nel  concorso  tra
piu' danneggianti, il potere riduttivo  «obbligatorio»  non  potrebbe
trovare applicazione per coloro, tra i responsabili  del  danno,  che
rispondono per una quota  inferiore  al  30%,  per  i  quali  sarebbe
configurabile solo  una  eventuale  riduzione  facoltativa.  Sarebbe,
invece, applicabile esclusivamente  a  coloro  che  sono  chiamati  a
rispondere di una quota superiore al 30%, con riguardo ai quali,  una
volta  operata  la  decurtazione  ex  lege,  sarebbe  possibile   una
ulteriore riduzione del quantum debeatur in applicazione  del  potere
di riduzione  discrezionale.  Anche  questa  ipotesi  interpretativa,
tuttavia, fa emergere la palese  irragionevolezza  ed  irrazionalita'
delle  nuove  previsioni  legislative,  con  conseguente   violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, in ipotesi di concorso  di
piu' soggetti nella causazione  del  danno,  sia  l'applicazione  del
potere riduttivo obbligatorio pro  quota  nei  limiti  del  30%,  sia
l'impiego  del  parametro  del  doppio  della   «retribuzione   lorda
conseguita o del corrispettivo o  dell'indennita'  percepiti  per  il
servizio reso all'amministrazione  o  per  la  funzione  o  l'ufficio
svolti», si risolvono nell'utilizzazione di un criterio che non tiene
in alcun modo conto dello  specifico  apporto  causale  di  ciascuno.
Infatti, l'applicazione del potere riduttivo di cui al comma 1-octies
puo'  facilmente  determinare  condanne  inferiori  proprio  per   il
soggetto maggiormente responsabile della causazione  del  danno  (con
conseguente  arricchimento  senza  causa  di  costui),  causando,  in
entrambi i casi, un irragionevole contrasto con il principio  cardine
della parziarieta'  dell'obbligazione  risarcitoria,  desumibile  dal
comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge n. 20  del  1994,  che
consente al giudice contabile di ritagliare  i  singoli  addebiti  su
ciascuno «per la parte che vi ha preso». 
    Infatti, il potere riduttivo «tradizionale», come  si  e'  detto,
esercitabile solo dopo  aver  stabilito  il  concorso  concausale  di
ciascun  responsabile,  deve  essere  supportato  da   elementi   che
giustifichino l'accoglimento  parziale  dell'istanza  risarcitoria  e
fondato sulla valutazione delle circostanze del  caso  concreto,  con
conseguente necessita'  che  siano  chiarite  le  specifiche  ragioni
sottostanti alla sua applicazione, in quanto espressione di un potere
che la legge concede alla Corte in  via  eccezionale,  a  fronte  del
principio generale che  impone  il  ristoro  totale  del  pregiudizio
accertato (Corte conti, SS.RR. n. 563/1987). 
    La contrazione del credito risarcitorio nella misura massima  del
30% del danno accertato (o in quella, addirittura inferiore, pari  al
doppio delle retribuzioni, indennita'  compensi  percepiti),  invece,
espone l'amministrazione  pubblica  danneggiata  a  una  perdita  non
giustificata in relazione agli apporti causali di ciascuno, e per  la
quale non e' dato  rinvenire  un  interesse  pubblico  meritevole  di
tutela che giustifichi l'assetto scelto dal legislatore. 
    10. Ulteriori e maggiori profili di irragionevolezza per assoluta
incoerenza rispetto alle finalita' della novella  normativa  emergono
dal combinato disposto dell'art. 1, comma  1-bis  e  comma  1-octies,
della legge n. 20 del 1994, e dell'art. 6 della legge n. 1 del  2026.
E'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  l'applicazione  della  nuova
normativa nei confronti di soggetti che hanno gia' da tempo posto  in
essere le condotte attive od omissive causative di danno  all'erario,
non  trova  alcuna  ragionevole   giustificazione   nell'intento   di
«affrontare il fenomeno della cosiddetta paura della firma, cioe'  la
riluttanza  dei  funzionari  pubblici  ad  assumersi  responsabilita'
decisionali  per  timore  di  successive  azioni  di  responsabilita'
amministrativa», in quanto detti soggetti hanno gia' assunto le  loro
scelte decisionali. Infatti, non emerge, ne' dai lavori  preparatori,
ne'  dalle  relazioni  tecnica   e   illustrativa,   alcuna   ragione
giustificatrice  dell'intervento  legislativo  retroattivo   rispetto
all'esigenza di superare la  c.d.  «burocrazia  difensiva».  Inoltre,
occorre rammentare  che  la  Corte  costituzionale  ha  ripetutamente
affermato che «il divieto di  retroattivita'  della  legge,  previsto
dall'art.  11  delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,   pur
costituendo valore fondamentale di  civilta'  giuridica,  non  riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata  di  cui  all'art.  25  Cost.
(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236  del  2011,  e  n.  393  del
2006), e che il legislatore - nel rispetto di tale previsione -  puo'
emanare  norme  retroattive,  anche  di  interpretazione   autentica,
purche'   la   retroattivita'    trovi    adeguata    giustificazione
nell'esigenza  di  tutelare  principi,  diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi  imperativi  di
interesse generale", ai sensi della Convenzione europea  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)» (Corte cost. sentenza
n. 103/2013). 
    Tuttavia, la previsione di cui all'art. 6 della legge  n.  1  del
2026, che  statuisce  esplicitamente  che  «Le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano ai  procedimenti  e  ai
giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»,  non   appare
supportata da alcun interesse  generale  meritevole  di  tutela,  non
essendo possibile individuare principi, diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale che  possano  essere  salvaguardati  dall'applicazione
retroattiva di una misura di riduzione del  quantum  della  condanna,
che, in contrasto con la ratio ispiratrice  della  norma,  avvantaggi
soggetti la cui condotta lesiva si collochi indietro nel  tempo,  non
avendo ragion d'essere  ridurre  il  carico  di  responsabilita'  per
illeciti gia' perpetrati. 
    Da tale scelta  affiora,  piuttosto,  una  palese  lesione  degli
interessi  di  carattere  pubblico  e  generale,  attinenti  al  buon
andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego  delle
risorse erariali, tutelati  dalla  giurisdizione  contabile.  Emerge,
inoltre, un'evidente violazione dell'art. 3  della  Costituzione,  in
quanto risultano assoggettate allo stesso regime giuridico situazioni
differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all'interno di
cornici normative radicalmente diverse. 
    L'espressa previsione di una applicazione retroattiva della nuova
disciplina del potere riduttivo risulta, inoltre, in palese  distonia
rispetto  alla  scelta  operata  dal  legislatore  con  riguardo   al
personale sanitario, per il quale - alla luce della  ratio  normativa
di ridurre il fenomeno della c.d. «medicina difensiva» - non e' stata
disposta alcuna applicazione retroattiva dell'art. 9, comma 5,  della
legge 8 marzo  2017,  n.  24  ai  sensi  del  quale  «Ai  fini  della
quantificazione del danno, fermo restando quanto  previsto  dall'art.
1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e  dall'art.  52,
secondo comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  12  luglio
1934,  n.  1214,  si  tiene  conto  delle  situazioni  di  fatto   di
particolare  difficolta',  anche  di  natura   organizzativa,   della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente  la
professione sanitaria ha operato. L'importo  della  condanna  per  la
responsabilita' amministrativa e della surrogazione di  cui  all'art.
1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso  di
colpa grave, non puo' superare una somma pari al  triplo  del  valore
maggiore della retribuzione lorda o del  corrispettivo  convenzionale
conseguiti nell'anno di inizio della  condotta  causa  dell'evento  o
nell'anno immediatamente precedente o successivo». 
    Per pacifica dottrina e giurisprudenza infatti (cfr.  Cassazione,
sentenza Sez. III civ. n. 28994/2019; da ultimo, Corte conti, Sez. II
app., sentenza n. 171 del  2025  e  giurisprudenza  ivi  richiamata),
l'intera  nuova  disciplina  della  responsabilita'   del   personale
sanitario non trova applicazione ne' ai rapporti  giuridici  esauriti
prima  della  sua  entrata  in  vigore,   ne'   ai   rapporti   sorti
anteriormente e ancora in corso di svolgimento. E cio' non  solo  per
la  mancanza  di  una   previsione   di   legge   che   disponga   la
retroattivita', ma anche  perche'  da  una  applicazione  retroattiva
della legge deriverebbe una  lesione  dell'affidamento  dei  pazienti
sulla  natura  contrattuale  della  responsabilita'   del   personale
sanitario  (con  rilevanti  effetti  in   termini   di   ripartizione
dell'onere della prova e sulla prescrizione)  ed  una  ingiustificata
sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie  in  cui  le  aziende
ospedaliere  non  abbiano  seguito,  in  assoluta  buona  fede,   una
procedura all'epoca non prevista e non richiesta. 
    Il diverso tenore letterale della norma, che -  a  differenza  di
quanto osservato con riguardo alle disposizioni censurate  in  questa
sede - come gia' detto, depone per l'unicita' del potere riduttivo  e
consente di inquadrarne l'esercizio in  termini  di  vero  e  proprio
«tetto» al quantum risarcibile, non appare sufficiente a giustificare
la diversa scelta del legislatore del 2026 di trascurare il paradigma
normativo contenuto nell'art. 11 delle  preleggi  «che  garantisce  i
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica  posti  a  tutela   dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e  di
eguaglianza, la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale principio connaturato  allo  Stato  di  diritto  e  il
rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente  riservate  al   potere
giudiziario.» (Corte cost. n. 69/2014, n. 308/2013, n.  257/2011,  n.
74/2008). 
    11. Censure di legittimita' costituzionale ulteriori  emergono  a
fronte di possibili  scenari  interpretativi  relativi  all'eventuale
concorrenza della giurisdizione del giudice contabile con quella  del
giudice ordinario. Infatti, come gia' osservato, il raffronto tra  la
ratio delle modifiche introdotte e la  nuova  disciplina  del  potere
riduttivo porta a ravvisare nelle norme di cui agli articoli 1, comma
1-bis, e 1, comma 1-octies, della legge n.  20  del  1994,  ulteriori
profili di incostituzionalita' in relazione all'art.  3  della  Carta
costituzionale, per assoluta incoerenza rispetto alle finalita' della
stessa, (chiaramente identificate, come gia' detto,  nella  «volonta'
di affrontare il fenomeno della  cosiddetta  paura  della  firma,  di
contrastare il fenomeno» della  «burocrazia  difensiva»,  nonche'  di
«garantire maggiore certezza del diritto ex ante») anche in relazione
ad ulteriori profili. 
    12. In  particolare,  la  Sezione  ritiene  opportuno  richiamare
l'attenzione  sui  possibili  scenari  interpretativi  con  specifico
riguardo alla quota di danno all'erario o di valore  perduto  che,  a
fronte del pregiudizio  accertato,  non  viene  posto  a  carico  del
responsabile, sebbene  conseguenza  immediata  e  diretta  della  sua
condotta. 
    Infatti,  in  conseguenza  dell'esercizio  del   «nuovo»   potere
riduttivo   obbligatorio,   con   significativa   decurtazione    del
risarcimento per la pubblica  amministrazione  danneggiata  (che,  in
ipotesi  di  danno   di   rilevante   entita'   e   di   retribuzioni
particolarmente  ridotte,  e'  suscettibile  di  arrivare   anche   a
percentuali bassissime), sembrano potersi prefigurare  due  possibili
esiti: a) che il soggetto pubblico danneggiato  debba  (o,  comunque,
possa) agire in sede civile  per  ottenere  il  ristoro  della  quota
residua del pregiudizio  accertato;  b)  che  la  quota  residua  del
pregiudizio accertato  sia  destinata  a  restare  definitivamente  a
carico del bilancio dell'amministrazione danneggiata. Ad avviso della
Sezione, entrambe le opzioni  appaiono  suscettibili  di  determinare
significative lesioni di principi della Carta costituzionale. 
    12.1 Nelle fattispecie di danno indiretto  da  colpa  medica  non
sembrerebbero sussistere dubbi circa la possibilita' per il  soggetto
pubblico danneggiato di agire in sede civile per ottenere il  ristoro
della quota residua del pregiudizio accertato.  Infatti,  le  Sezioni
unite della Corte di cassazione hanno  recentemente  ribadito  (Cass.
S.U. 26 giugno 2024, n. 17634), che nelle ipotesi in  cui  "l'azienda
sanitaria venga  condannata  a  risarcire  il  terzo  danneggiato  in
conseguenza dell'errore  commesso  da  soggetto  legato  all'ente  da
rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico
subisce integra un danno erariale indiretto, che  legittima  l'azione
di  responsabilita'  contabile  la  quale,  pero',  non  esclude  che
l'amministrazione  possa   anche   esperire   le   ordinarie   azioni
civilistiche di responsabilita'  (cfr.  Cassazione  S.U.  12  ottobre
2020, n. 21992; Cassazione S.U.  18  dicembre  2014,  n.  26659).  La
reciproca indipendenza e l'autonomia delle azioni si giustificano  in
ragione della diversita' degli  interessi  rispettivamente  tutelati,
che in un caso hanno carattere pubblico e generale, perche' attengono
al buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  e  al  corretto
impiego    delle    risorse;    nell'altro    restano    circoscritti
all'amministrazione  attrice,  la  quale  agisce  con  finalita'  non
sanzionatorie, bensi' al solo scopo di ottenere il pieno ristoro  del
danno  subito  (in  questi  termini  cfr.  anche  in  relazione  alla
responsabilita' erariale dei dipendenti pubblici  Cassazione  S.U.  7
maggio 2020, n. 8634 e Cassazione S.U. 19 febbraio 2019, n. 4883;  si
veda inoltre sul concorso delle azioni Cassazione  S.U.  15  febbraio
2022, n. 4871). Si tratta di principi recepiti e fatti  propri  dalla
Corte costituzionale, la  quale,  sul  presupposto  dell'autonomia  e
indipendenza delle azioni anche quando  investano  i  medesimi  fatti
materiali, ha affermato che «un pubblico agente puo' essere convenuto
affinche' ne venga accertata la responsabilita' per entrambi i titoli
ovvero  essere  attinto  da  una  soltanto  delle  due  azioni,   non
sussistendo  i  presupposti  per  l'esercizio  di   entrambe,   senza
naturalmente che vi sia cumulo  del  danno  risarcibile,  erariale  o
civile» (Corte cost.  28  luglio  2022,  n.  203).  ...  L'azione  di
responsabilita'  contabile,  quindi,  anche  nel  regime  antecedente
all'entrata in vigore della legge  n.  24  del  2017,  trova  il  suo
fondamento  normativo  nelle  disposizioni  sopra   citate,   sicche'
l'eventuale ripensamento del  principio  del  «doppio  binario»,  che
infondatamente i ricorrenti  sollecitano,  produrrebbe  come  effetto
nella fattispecie quello dell'affermazione  della  giurisdizione  del
solo giudice contabile, giammai quello della negazione del potere  di
ius dicere in capo a quest'ultimo". 
    Non puo' essere trascurato che la Corte  costituzionale  ha,  fin
dalle prime pronunce sul tema,  portato  avanti  una  interpretazione
dell'art. 103, comma 2, della Carta costituzionale secondo  la  quale
la giurisdizione della Corte dei conti  deve  essere  definita  "solo
tendenzialmente generale", affermando che "la  concreta  attribuzione
della  giurisdizione,  in  relazione  alle  diverse  fattispecie   di
responsabilita'  amministrativa,   richiede   l'intermediazione   del
legislatore, "al quale sono rimesse valutazioni che non toccano  solo
gli  aspetti  procedimentali  del  giudizio,  investendo  la   stessa
disciplina sostanziale della responsabilita'" (Corte cost., n. 24 del
1993; cfr. n. 773  del  1988  e  n.  385  del  1996).  Inoltre,  deve
sottolinearsi, che, a fronte di danni arrecati da pubblici dipendenti
alla p.a., il problema dell'eventuale interferenza  tra  il  giudizio
civile e giudizio incardinato dinanzi alla Corte dei conti  e'  stato
ricostruito esclusivamente in termini di  proponibilita'  dell'azione
di responsabilita', in quanto, muovendo dal presupposto del carattere
non esclusivo  della  giurisdizione  erariale,  si  e'  ritenuta  non
configurabile una questione di giurisdizione (c.d. "doppio  binario")
(Cass., S.U., n. 16722 del 2020; id. n. 27092 del 2009; id.  n.  6581
del  2006),  in  coerenza   con   la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 773 del 1988). 
    Sembrerebbe, pertanto, prevalere l'interpretazione  secondo  cui,
laddove i pubblici dipendenti commettano un illecito dal quale derivi
un danno alla pubblica amministrazione, la reazione  dell'ordinamento
alla condotta illecita si articoli  su  un  doppio  binario,  che  si
estrinseca sia sul  piano  processuale  che  su  quello  sostanziale.
Infatti, a seguito dell'esercizio dell'azione obbligatoria di cui  e'
titolare la procura  contabile,  il  danneggiante  sara'  chiamato  a
rispondere del danno erariale sulla base del regime sostanziale della
responsabilita'  amministrativo-contabile   e   secondo   le   regole
processuali del codice della giustizia contabile, mentre nell'ipotesi
in cui la pubblica amministrazione agisca in sede civile per  vedersi
riconoscere il risarcimento del danno, la condotta  del  danneggiante
sara' valutata dal giudice ordinario applicando la  disciplina  della
responsabilita' civile e le norme del codice civile. 
    Deve sottolinearsi, inoltre, che, mentre  l'azione  contabile  e'
teleologicamente  finalizzata  alla  tutela  dell'interesse  pubblico
generale, ravvisato nel buon andamento della pubblica amministrazione
e  nel  corretto  ed  efficiente  impiego  delle  risorse  pubbliche,
l'azione civile e' volta solo alla tutela dell'interesse patrimoniale
della  singola  amministrazione;  le  due  azioni  svolgono  funzioni
diverse, in quanto alla prima viene attribuita non solo una  funzione
risarcitoria e recuperatoria, ma anche una funzione di «deterrenza». 
    Inoltre, e' stato piu' volte evidenziato, sia in dottrina sia  in
giurisprudenza, che nella figura del pubblico ministero contabile non
e'  possibile  ravvisare  ne'  un  rappresentante  ne'  un  sostituto
processuale della pubblica amministrazione, con  la  conseguenza  che
l'azione  di  responsabilita'  contabile  a   tutela   dell'interesse
pubblico  generale  non  puo'  in  alcun   modo   configurarsi   come
sostitutiva dell'azione di responsabilita'  civile,  che  attiene  ai
diversi rapporti tra amministrazione e soggetto danneggiante. 
    Ne consegue - secondo l'interpretazione che sembrerebbe  ad  oggi
prevalente - che, nell'ipotesi in cui venga avviato in un primo tempo
esclusivamente il processo contabile oppure questo si concluda  prima
di  un  eventuale  concomitante  giudizio  civile,  l'amministrazione
danneggiata, nel caso in cui il giudice contabile abbia  quantificato
il  risarcimento  in  una  somma  notevolmente  inferiore  al   danno
accertato,  potra'  in  ogni  caso  chiedere  al  giudice   ordinario
l'eventuale maggior danno, attraverso un meccanismo  che,  di  fatto,
aggrava la posizione del soggetto danneggiante e vanifica  la  stessa
ratio  sottesa  al  potere  di  riduzione,  ovvero   alleggerire   la
responsabilita' in capo ai dipendenti pubblici. 
    Appare,  infatti,  prefigurabile  un  aggravamento   tale   della
situazione del soggetto autore dell'illecito che ha determinato danno
all'erario da ipotizzare una significativa lesione dei  principi  del
giusto processo di cui all'art. 111 della  Costituzione,  in  ragione
della sottoposizione del responsabile  del  danno  a  due  successivi
giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa,  con  importante
allungamento dei tempi del  processo,  e  possibilita'  di  giudicati
contrastanti. 
    In   tale   scenario   interpretativo,   si   ravvisa,   inoltre,
l'incostituzionalita' della normativa richiamata  per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione in relazione  alle  ipotesi  di  condotte
attive o omissive dolose, con riguardo alle quali  sono  esclusi  sia
l'obbligo che la facolta' di esercizio del potere riduttivo. Infatti,
ogni qual volta il giudice contabile applichi il potere  riduttivo  e
l'amministrazione danneggiata promuova  l'azione  di  responsabilita'
innanzi al giudice ordinario per la quota residua del  danno  subito,
al dipendente pubblico, in caso di condotta connotata da colpa grave,
sara' applicato  il  regime  meno  favorevole  della  responsabilita'
aquiliana ex art. 2043 codice civile Il responsabile a titolo di dolo
subira'  un  solo  processo  con  il  piu'  favorevole  regime  delle
responsabilita' contabile; il responsabile a titolo  di  colpa  grave
potrebbe - in ipotesi - essere assoggettato quindi a  due  successivi
giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal piu' gravoso  regime
civilistico. 
    12.2.  L'alternativa  alla  prospettazione  fin  qui   illustrata
sarebbe seguire  la  tesi  -  recentemente  sostenuta  da  autorevole
dottrina - secondo cui, dovendo la  soluzione  alla  irragionevolezza
del sistema  essere  ricercata,  in  primis,  uniformando  il  regime
sostanziale, cosicche' ai dipendenti pubblici sia sempre applicato il
regime  speciale  della  responsabilita'  per  il  settore  pubblico,
sarebbe auspicabile una diversa lettura del  disposto  costituzionale
di cui all'art. 103, comma 2 Cost., secondo la quale,  nelle  materie
individuate  a  seguito   dell'interpositio   legislatoris,   e,   in
particolare, nella materia della responsabilita' per danno  erariale,
sussiste una giurisdizione  esclusiva  del  giudice  contabile.  Deve
rilevarsi, tuttavia, che anche seguendo questa  tesi  alternativa  si
avrebbe una conseguente emersione di altri, ma  non  meno  rilevanti,
profili di incostituzionalita'. 
    Infatti, affermando che la sottoposizione  del  responsabile  del
danno a due successivi giudizi in relazione  alla  medesima  condotta
dannosa  e  al  medesimo  danno  non  sia  ipotizzabile  o  non   sia
ammissibile, in quanto minata da insuperabile irrazionalita' - per  i
plurimi motivi sopra illustrati - e/o  potenzialmente  violativa  del
principio del giusto processo -  la  quota  residua  del  pregiudizio
accertato   a   seguito   dell'esercizio   del    potere    riduttivo
«obbligatorio» sarebbe destinata a restare definitivamente  a  carico
del bilancio dell'ente danneggiato, con  un  conseguenziale  decisivo
vulnus alla tutela giurisdizionale dell'erario, del quale non e' dato
rinvenire alcuna ragionevole giustificazione o ragione. 
    12.3 Conclusivamente, la questione di legittimita' del  combinato
disposto dell'art. 1, comma 1-bis e comma 1-octies della legge n.  20
del 1994,  con  l'art.  6  della  legge  n.  1/2026,  per  violazione
dell'art. 3 Cost. non e' manifestamente infondata. 
    13 Altrettanto manifesti appaiono  i  profili  di  illegittimita'
costituzionale della richiamata normativa emergenti con riguardo alla
violazione del principio di imparzialita' e  buon  andamento  sancito
dall'art. 97 Cost. 
    Detto principio e' tradizionalmente declinato dal  Giudice  delle
leggi  quale  parametro  giuridico   che,   ai   fini   della   piena
realizzazione dell'interesse  pubblico,  e'  volto  a  garantire  che
l'azione amministrativa venga svolta in modo efficace ed  efficiente,
ottimizzando il rapporto tra le  risorse  impiegate  ed  i  risultati
ottenuti. Tale parametro costituisce un preciso  limite  alle  scelte
discrezionali del legislatore, con conseguente illegittimita' di  una
normativa suscettibile di incidere negativamente sulla  funzionalita'
della  pubblica  amministrazione,   compromettendo   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione pubblica, nonche' la corretta spendita  delle
risorse pubbliche. 
    Questo Collegio e' ben consapevole che la  Corte  costituzionale,
con sentenza n. 132 del 2024, ha recentemente dichiarato non  fondate
le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  21,  comma  2,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 settembre 2020,  n.  120  (c.d.  «scudo
erariale»), fortemente limitative della responsabilita' del  pubblico
dipendente, sollevate, anche in riferimento all'art. 97 Cost.,  dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la  Regione  Campania.
Ritiene, tuttavia, che detta  pronuncia  non  sia  di  ostacolo  alla
riproposizione  di  analoga  questione  con   riguardo   alle   norme
introdotte con legge n. 1 del 2026. 
    La  Corte  costituzionale,  nel  valutare   la   proporzionalita'
dell'intervento legislativo, in relazione alla denunciata  violazione
dell'art. 97 Cost., ha  posto  in  luce  che  «esso  origina,  da  un
contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque un  oggetto
delimitato, riguardando solo le  condotte  commissive  e  non  quelle
"inerti" ed "omissive", affermando che "nel  peculiarissimo  contesto
dato e unitamente alla obiettiva difficolta' di individuare ex ante e
in  maniera  esaustiva  le   attivita'   immediatamente   rispondenti
all'urgente bisogno di favorire la ripresa  economica  ...  non  [e']
manifestamente incongrua la scelta legislativa iniziale di combattere
la  "burocrazia  difensiva"  su  "grande   scala",   ingenerando   un
complessivo clima  di  fiducia  tra  gli  agenti  pubblici,  volto  a
favorire  la  spinta   dell'intera   macchina   amministrativa».   La
dichiarazione  di  non  fondatezza  della   predetta   questione   di
legittimita' costituzionale posta in  relazione  all'art.  97  Cost.,
appare, pertanto, non suscettibile di estendersi in via  generale  ad
altre disposizioni  limitative  della  responsabilita'  del  pubblico
dipendente,   considerato   che   detta   statuizione   e'   limitata
all'eccezionale  contesto  di  riferimento  (emergenza  pandemica  da
COVID-19,  con  conseguente  crisi   economica,   e   necessita'   di
semplificare e agevolare  la  realizzazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza),
nonche' motivata dalla circostanza che l'intervento normativo di  cui
all'art. 21,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  aveva
pacificamente natura  temporanea.  In  tale  contesto  temporaneo  il
giudice delle leggi ha, pertanto, ritenuto che fosse configurabile un
giusto   contemperamento   con   altri   interessi    di    rilevanza
costituzionale, quali «il rispetto degli obblighi assunti in sede  UE
(articoli 11 e 117, primo  comma,  Cost.),  la  tutela  dell'ambiente
(art. 9 Cost.) e la realizzazione di un'economia sostenibile (art. 41
Cost.), l'equilibrio di  bilancio  e  la  sostenibilita'  del  debito
pubblico (art. 81 Cost.),  gli  interessi  delle  future  generazioni
(art. 9 Cost.), l'eguaglianza, anche di genere (art. 3 Cost.),  e  la
coesione territoriale (articoli 5 e 119 Cost)». 
    Nella medesima pronuncia  e'  stato  sottolineato  il  «carattere
composito  della  responsabilita'  amministrativa,  in  ragione   del
concorrere   delle   funzioni   di   prevenzione,   risarcitoria    e
sanzionatoria (tra le piu' recenti, sentenze n. 123 del 2023 e n. 203
del 2022)», evidenziandosi che «pur combinando "elementi  restitutori
e di deterrenza" (sentenza n. 371 del  1998)  e  nonostante  in  piu'
aspetti  si   discosti   dall'archetipo   della   comune   disciplina
civilistica (sentenze n. 123 del 2023, n. 203 del 2022,  n.  355  del
2010 e n. 453 del 1998), non smarrisce la sua natura risarcitoria  di
fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per  la
Regione Siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59;  sezioni  riunite
giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n.
12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso  senso,  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014,  Rigolio
contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che  in
assenza  dello  stesso  e  oltre   lo   stesso   non   puo'   esservi
responsabilita'";   "il   consolidamento   dell'amministrazione    di
risultato e i profondi mutamenti  del  contesto  in  cui  essa  opera
giustificano la ricerca legislativa di nuovi punti di equilibrio  che
riducano la quantita' di rischio dell'attivita' che grava sull'agente
pubblico, in modo  che  il  regime  della  responsabilita',  nel  suo
complesso,  non  funga  da  disincentivo  all'azione"   ...   essendo
"necessario ricercare un equilibrio tra i pericoli di  overdeterrence
e underdeterrence. Non esiste una disciplina che li escluda  entrambi
e  il  legislatore  e'  chiamato  inevitabilmente   a   decidere   di
contrastare  prevalentemente  l'uno  o  l'altro,  e  inversamente  di
considerare  socialmente  piu'  accettabile  un   pericolo   anziche'
l'altro". 
    E' proprio attraverso la lente della ricostruzione della funzione
e della natura della responsabilita' amministrativa effettuata  dalla
Corte costituzionale, e della necessita' che  si  realizzi,  come  si
legge nella sentenza, «una ragionevole ripartizione del rischio,  che
non puo' essere  addossato  in  modo  assolutamente  prevalente  alla
collettivita',»  che  e'   possibile   affermare   che   laddove   la
collettivita' si trovasse a sopportare  pressoche'  integralmente  il
danno    arrecato    dall'agente    pubblico,    «i     comportamenti
macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati  e,  pertanto,
la  funzione   deterrente   della   responsabilita'   amministrativa,
strumentale  al  buon  andamento  dell'amministrazione,  ne   sarebbe
irrimediabilmente indebolita». La finalita' del legislatore, infatti,
«deve essere quella di determinare quanto del rischio  dell'attivita'
debba  restare  a  carico  dell'apparato  e  quanto  a   carico   del
dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da  rendere,
per dipendenti  ed  amministratori  pubblici,  la  prospettiva  della
responsabilita' ragione di stimolo, e  non  di  disincentivo»  (Corte
cost., sentenza n. 371 del 1998)". 
    In quest'ottica, la  scelta  del  legislatore  di  introdurre  un
potere  riduttivo  ad  esercizio   obbligatorio,   di   generalizzata
applicazione   (e   non   limitato   a   "fattispecie    obbligatorie
normativamente tipizzate nei presupposti", come indicato dalla stessa
Corte  costituzionale),  e   predeterminato   ex   lege   sul   piano
quantitativo, appare determinare un'evidente violazione dei  principi
di buona amministrazione e di buon  andamento,  di  cui  all'art.  97
Cost. Infatti, a prescindere dall'effettivo concorso del danneggiante
alla causazione del danno e dalle circostanze del caso concreto, tale
scelta lascia a carico dell'amministrazione danneggiata  il  70%  del
danno accertato o del valore perduto, ovvero la parte  residuale  del
danno   al   netto   del   doppio    degli    emolumenti    percepiti
(fisiologicamente maggiore del 70%, nell'interpretazione a favore del
danneggiante, che appare prevalente), con possibilita'  di  ulteriori
riduzioni   in   virtu'   dell'esercizio   del    potere    riduttivo
discrezionale. Il possibile esito, pertanto,  potrebbe  essere  anche
quello  di  favorire,  se  non  addirittura   incentivare,   condotte
negligenti e causative di danni. 
    Non puo' trascurarsi, in merito, che la legge n. 1 del  2026  non
si e' limitata ad introdurre un nuovo potere riduttivo  obbligatorio,
ponendo a carico della collettivita' la maggior parte del  rischio  e
socializzando  la  perdita  economica   subita   dall'amministrazione
danneggiata, ma e', anche,  intervenuta  in  maniera  incisiva  sulla
disciplina della responsabilita' amministrativo-contabile, anche  con
riguardo alla nozione di colpa grave, all'esclusione  della  gravita'
della colpa in svariate ipotesi tipizzate, alla presunzione di  buona
fede   per   gli   amministratori,   all'incidenza    del    concorso
dell'amministrazione nella produzione del danno  ai  fini  della  sua
liquidazione, all'esordio della prescrizione. 
    In  tal   modo,   il   legislatore   del   2026   ha   certamente
significativamente  alleviato  la  «fatica  dell'amministrare»  (cfr.
Corte costituzionale n. 132 del 2024) da plurimi punti di  vista,  ma
ha anche - in contrasto con le indicazioni chiaramente  espresse  dal
Giudice costituzionale nella  pronuncia  ripetutamente  richiamata  -
sminuito enormemente non solo la funzione risarcitoria, ma  anche  la
funzione    preventiva    e    deterrente    della    responsabilita'
amministrativa, in assenza della  quale  il  perseguimento  del  buon
andamento   della   pubblica   amministrazione   appare    gravemente
compromesso. 
    Ne consegue la non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' del combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e  comma
1-octies, della legge n. 20 del 1994 con l'art. 6 della  legge  n.  1
del 2026, per violazione dell'art. 97 Cost. 
    14 La novella normativa si espone anche al palese  contrasto  con
il principio del giusto  processo  di  cui  all'art.  111  Cost.,  in
correlazione con l'art. 24 Cost. 
    14.1 Come si e' detto, la Corte costituzionale  ha  ripetutamente
affermato che "il divieto di  retroattivita'  della  legge,  previsto
dall'art.  11  delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale,   pur
costituendo valore fondamentale di  civilta'  giuridica,  non  riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata  di  cui  all'art.  25  Cost.
(sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236  del  2011,  e  n.  393  del
2006), e che il legislatore - nel rispetto di tale previsione -  puo'
emanare  norme  retroattive,  anche  di  interpretazione   autentica,
purche'   la   retroattivita'    trovi    adeguata    giustificazione
nell'esigenza  di  tutelare  principi,  diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi  imperativi  di
interesse generale», ai sensi della Convenzione europea  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)" (Corte cost. sentenza
n. 103/2013). 
    Preliminarmente,  deve  osservarsi  che  la  previsione  di   cui
all'art. 6 della legge n. 1 del 2026,  applicata  ai  commi  1-bis  e
1-octies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato,
non appare supportata da alcun interesse meritevole  di  tutela,  non
essendo possibile individuare principi, diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale che  possano  essere  salvaguardati  dall'applicazione
retroattiva di una misura di riduzione del  quantum  della  condanna,
che, in contrasto con la ratio ispiratrice  della  norma,  avvantaggi
soggetti la cui condotta lesiva si collochi indietro nel tempo. 
    La portata retroattiva  dell'introduzione  del  potere  riduttivo
obbligatorio non soltanto limita fortemente il principio  del  libero
convincimento del giudice, anche con riguardo a  crediti  risarcitori
maturati e relativi a controversie pendenti in  grado  d'appello,  ma
determina, inoltre, un evidente sbilanciamento delle posizioni  delle
parti in causa a danno del pubblico ministero  contabile  e,  quindi,
dell'amministrazione danneggiata. 
    La norma intertemporale, pertanto, si espone ad un ingiustificato
contrasto con i principi del giusto processo e  della  parita'  delle
parti in giudizio, sanciti dagli articoli 111, commi primo e secondo,
e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6  CEDU,
nonche' con i principi  di  eguaglianza,  ragionevolezza  e  certezza
dell'ordinamento giuridico di cui all'art.  3  Cost.,  in  quanto  il
legislatore  ha  introdotto  una  norma   innovativa   ad   efficacia
retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti,
in assenza di ragioni imperative di interesse generale.  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 4 del 2024). 
    I giudici delle leggi hanno, infatti,  chiarito  che  "dinanzi  a
leggi aventi  efficacia  retroattiva  questa  Corte  e'  chiamata  ad
esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso:  cio'  in  ragione
della centralita' che assume il principio di non retroattivita' della
legge, «inteso quale fondamentale valore di civilta'  giuridica,  non
solo nella materia penale (art. 25 Cost.), ma anche in altri  settori
dell'ordinamento (sentenze n. 174 del 2019, n. 73 del  2017,  n.  260
del 2015 e n. 170 del 2013)» (sentenza n. 145 del 2022). Il controllo
di  costituzionalita'   diviene   ancor   piu'   stringente   qualora
l'intervento legislativo retroattivo  incida  su  giudizi  ancora  in
corso, specialmente nel  caso  in  cui  sia  coinvolta  nel  processo
un'amministrazione pubblica. Infatti, tanto i principi costituzionali
relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale,
quanto   i   principi   concernenti   l'effettivita'   della   tutela
giurisdizionale e la parita' delle parti in giudizio, impediscono  al
legislatore di risolvere, con legge,  specifiche  controversie  e  di
determinare, per questa via,  uno  sbilanciamento  tra  le  posizioni
delle parti coinvolte nel giudizio (tra le altre, sentenze n.  201  e
n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014)"  (cfr.  la  citata
sentenza n. 4 del  2024).  Hanno  enucleato,  infatti,  non  solo  un
divieto  di  "risolvere,  con  la  forma  della   legge,   specifiche
controversie", pena la violazione dei rapporti tra potere legislativo
e giudiziario finalizzati alla tutela dei diritti e  degli  interessi
legittimi, ma anche un divieto  di  "immettere  nell'ordinamento  una
fattispecie di jus singulare" che violerebbe la parita'  delle  parti
in causa, determinando uno "sbilanciamento fra le posizioni in gioco"
(sentenza  n.  12  del   2018).   Hanno   ricordato,   inoltre,   che
"Relativamente  al  sindacato  di   costituzionalita'   delle   leggi
retroattive incidenti su giudizi in corso, ancora di recente e' stato
rammentato  il  rilievo  assunto  dalla  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo, affermandosi che in tale ambito si  e'
ormai pervenuti alla costruzione di una «solida sinergia fra principi
costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU», che consente
di leggere in stretto coordinamento i parametri  interni  con  quelli
convenzionali «al fine di massimizzarne l'espansione in un  "rapporto
di integrazione reciproca"» (sentenza n.  145  del  2022,  richiamata
dalla sentenza n. 4 del 2024)" (sentenza n. 77 del 2024). 
    14.2 Ulteriori elementi a favore della non manifesta infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
1-bis e 1-octies della legge n. 20 del 1994, nel testo novellato,  in
combinato disposto con l'art. 6 della  legge  n.  1  del  2026,  sono
rinvenibili  nelle  gia'  citate  recenti  pronunce  della  Corte  di
cassazione (sentenza n. 1390 del 2026 e ordinanza n. 1392 del  2026),
che hanno escluso l'applicazione retroattiva  della  legge  14  marzo
2025 n. 35 nella parte in cui, novellando l'art. 2407, comma  2,  del
codice civile, ha limitato il  risarcimento  dei  danni  a  cui  sono
tenuti i sindaci nei confronti della societa' e dei suoi creditori ad
"un  multiplo  del  compenso  annuo  percepito".  La  Cassazione   ha
evidenziato che si tratta "del  risarcimento  del  danno  (emergente)
arrecato al patrimonio  della  societa'  (e,  di  riflesso,  ai  suoi
creditori),  che,  per  essere  giuridicamente  corretto,  dev'essere
liquidato nell'unica misura a tal fine  possibile,  vale  a  dire  la
somma   corrispondente   al   valore   oggettivo   (che    dev'essere
semplicemente quantificato) che, al momento della  verificazione  del
pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all'attivo  della
societa' e/o i debiti indebitamente assunti al passivo della stessa".
Ha sottolineato che  "il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  ...
tende, infatti, a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente
alla  differenza  ...  tra  il  valore  attuale  del  patrimonio  del
danneggiato e quello che lo stesso avrebbe  avuto  se  l'obbligazione
fosse stata correttamente adempiuta o il  fatto  illecito  non  fosse
stato posto in essere". 
    Ha  evidenziato  che  "una  norma  con  efficacia  (in   ipotesi)
retroattiva, del  resto,  fermo  il  limite  del  giudicato  e  delle
situazioni giuridiche consolidate, puo' legittimamente  incidere  sui
rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, soltanto
nel caso in cui tale sacrificio sia il  risultato  del  bilanciamento
operato  con  altri  interessi  di  rilevanza  costituzionale  (nella
specie, di difficile, se non  impossibile,  individuazione)  ritenuti
prevalenti (Corte cost. n. 271/2011). In ogni caso, se, in  linea  di
principio, al legislatore non e' preclusa la possibilita' di  emanare
norme retroattive o a portata  retroattiva,  sia  innovative  che  di
interpretazione autentica, resta, tuttavia, necessario,  al  fine  di
ritenere costituzionalmente legittima l'efficacia  retroattiva  della
norma sopravvenuta, che:  -  tale  scelta  normativa  trovi  adeguata
giustificazione  "sul  piano  della  ragionevolezza   attraverso   un
puntuale bilanciamento tra  le  ragioni  che  ne  hanno  motivato  la
previsione e i valori,  costituzionalmente  tutelati,  potenzialmente
lesi dall'efficacia a ritroso  della  norma  adottata";  -  i  limiti
generali  all'efficacia  retroattiva  delle  leggi,  attinenti   alla
salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli  altri,
"il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto
di introdurre ingiustificate disparita'  di  trattamento;  la  tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti,  quale  principio
connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento    giuridico;    il    rispetto    delle    funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario". 
    Ha affermato che "tali principi sarebbero senz'altro  sacrificati
ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2°, del  codice  civile,  nel
testo attualmente in vigore, ha efficacia retroattiva ed e',  quindi,
applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua  entrata
in vigore  e,  dunque,  nei  processi  in  corso.  Tale  applicazione
finirebbe, infatti, per arrecare una irrimediabile  lesione:  -  alla
parita' di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente
versione della norma, in ipotesi di  responsabilita'  solidale  degli
stessi in conseguenza del concorso omissivo  di  questi  ultimi  alla
mala gestio  dei  primi,  senz'altro  garantiva,  coerentemente,  del
resto, con il principio generale previsto dall'art. 2055  del  codice
civile; - alla legittima aspettativa della societa' (e dei creditori)
danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere  la
piena e completa responsabilita', almeno nei  rapporti  esterni,  sia
degli uni, sia  degli  altri  e,  dunque,  di  ottenere  tanto  dagli
amministratori,   quanto   dei   sindaci   che    abbiano    concorso
nell'inadempimento o  nell'illecito  degli  stessi,  un  risarcimento
corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio  sociale;
-  alla  prerogativa-funzione  propria  del  giudice  di   procedere,
nell'esercizio della giurisdizione civile, non solo  all'accertamento
dell'an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato
ma anche, quale  necessario  e  imprescindibile  completamento  della
tutela  invocata,  alla  determinazione,  secondo  il  suo   prudente
apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile". 
    14.3  Trasponendo  il  ragionamento  della  Corte  di  cassazione
nell'ambito  del  credito   risarcitorio   per   danno   patrimoniale
all'erario, che - pacificamente - sorge nel momento in cui  il  danno
diventa concreto ed attuale, deve affermarsi che, anche con  riguardo
alla  novella  normativa  in  discussione,  "le  norme   sopravvenute
attengono  alla  "consistenza"  (cosi'  come  definita  dalle   norme
precedentemente in vigore) del diritto al risarcimento gia'  maturato
in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato", e - seguendo
il ragionamento della Cassazione - le stesse non potrebbero  "trovare
applicazione retroattiva  ai  fatti  commessi  in  precedenza  ed  ai
giudizi   in    corso",    pena    l'illegittimita'    costituzionale
dell'"efficacia retroattiva della norma sopravvenuta", per violazione
del "principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si  riflette  nel
divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento"  (per
esempio,  in  ipotesi  di  danno  sorto  nel  medesimo  momento,  tra
responsabili gia' condannati con  sentenza  passata  in  giudicato  e
responsabili il cui giudizio sia  ancora  in  corso),  della  "tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti,  quale  principio
connaturato allo  Stato  di  diritto",  della  "coerenza  e  certezza
dell'ordinamento   giuridico",   del   "rispetto    delle    funzioni
costituzionalmente riservate  al  potere  giudiziario"  (cfr.,  Corte
costituzionale n. 73/2017, n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010). 
    14.4 Si  avrebbe,  ulteriormente,  un  grave  compromissione  del
principio di pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale di
cui all'art. 24 Cost., in  quanto,  in  sede  di  appello,  la  parte
pubblica si troverebbe  a  dover  subire,  in  assenza  di  qualsiasi
strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria  dei  danni
imputabili alla parte gia' ritenuta responsabile in primo  grado,  in
una percentuale e in un importo, peraltro, non governabile  in  alcun
modo dal giudice. Si richiama, sul punto, la recente  sentenza  della
Corte costituzionale n. 12 del  2026,  nella  quale  la  Consulta  ha
ribadito che confligge con il diritto di difesa  ogni  limitazione  o
esclusione in materia processuale che non sia imposta  dal  prevalere
di altri  interessi  costituzionalmente  rilevanti  o  da  condizioni
oggettive di impossibilita' materiale. 
    14.5 Deve ritenersi, pertanto, non manifestatamente infondata  la
questione di legittimita' del combinato disposto dell'art.  1,  comma
1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, con l'art. 6 della
legge n. 1 del 2026 per violazione degli articoli 111 e 24 Cost. 
    15 La novella normativa si pone in evidente contrasto  anche  con
ulteriori principi ed interessi di rilevanza costituzionale. 
    15.1 La  Consulta,  nella  sentenza  132  del  2024,  piu'  volte
richiamata, ha  ritenuto  che,  con  riguardo  all'introduzione  c.d.
«scudo erariale», nell'eccezionale quadro di crisi in atto, l'inerzia
amministrativa correlata alla  burocrazia  difensiva  avrebbe  potuto
grandemente compromettere la tutela di  altri  interessi  di  rilievo
costituzionale, quali - tra gli altri - l'equilibrio di bilancio e la
sostenibilita' del debito pubblico (art.  81  Cost.),  gli  interessi
delle future generazioni (art. 9 Cost.) ed il rispetto degli obblighi
assunti in sede UE (articoli 117, primo comma, e 119 Cost.; pertanto,
l'introduzione di una temporanea limitazione dell'elemento soggettivo
della responsabilita'  amministrativa  al  solo  dolo  con  esclusivo
riguardo   alle   condotte   attive,   al    fine    di    consentire
l'imprescindibile raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dal  PNRR,
costituisse un ragionevole punto di equilibrio,  tale  da  assicurare
una maggiore efficacia dell'attivita'  amministrativa  e,  attraverso
essa, la tutela di tali interessi. 
    15.2 Deve considerarsi, in merito, che  la  normativa  introdotta
dalla legge n. 1 del 2026, che non ha natura temporanea, bensi'  reca
un'organica riforma a regime della responsabilita' amministrativa, ad
avviso  di  questo  Collegio,  e'  suscettibile  di  determinare,  al
contrario, proprio la violazione degli articoli 81, 117 e 119 Cost. 
    15.3 L'art.  81,  comma  3,  Cost.,  a  seguito  delle  modifiche
introdotte  dalla  legge  costituzionale  20  aprile  2012,   n.   1,
stabilisce che «ogni [non piu'  altra]  legge  che  importi  nuovi  o
maggiori oneri [in luogo di nuove o maggior spese] provvede [in luogo
di indica] ai mezzi per farvi fronte». 
    La nuova formulazione del principio costituzionale determina  che
l'obbligo di copertura e' espressamente contemplato non solo  per  le
leggi che introducono nuove spese, ma anche per quelle che  implicano
riduzioni di  entrata.  L'uso  dell'espressione  «provvede»,  invece,
esplicita un principio di  effettivita',  puntualita'  e  rigorosita'
della necessaria copertura finanziaria.  L'eliminazione  del  termine
«altra», ulteriormente, fa si' che anche la  legge  di  bilancio  sia
assoggettata all'obbligo di copertura. 
    Per costante giurisprudenza costituzionale l'individuazione della
copertura  delle  spese  deve  essere  contestuale  alla   previsione
dell'onere, oltreche' congrua e attendibile (C.  cost.,  sentenze  n.
51/2023, n. 226/2021, n. 106/2021 e n. 197/2019). 
    Sono note a questa Sezione le plurime  pronunce  della  Consulta,
puntualmente richiamate nella sentenza 132 del 2024, ai  sensi  delle
quali l'art. 81 «attiene ai limiti al cui rispetto  e'  vincolato  il
legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne
le scelte che  il  medesimo  compie  nel  ben  diverso  ambito  della
disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  (da  ultimo,   v.
sentenza n. 327 del 1998)», nonche' i pronunciamenti secondo i  quali
"non e' possibile porre  una  equiparazione  fra  «nuova  o  maggiore
spesa» ed il mancato risarcimento di danni cagionati ad una  pubblica
amministrazione (sentenza n. 46 del 2008), e non potendosi  procedere
alla quantificazione delle minori entrate, essendo  tale  diminuzione
eventuale e comunque connessa a variabili concrete non  determinabili
a priori, non sarebbe neanche possibile, ... prevedere la  necessaria
copertura finanziaria" (sentenza n. 355/2010). 
    Si ritiene, tuttavia, che  l'introduzione,  attraverso  l'art.  6
della legge n. 1 del 2026, di un regime di diritto intertemporale che
impone ai giudici contabili l'applicazione ai giudizi  pendenti,  non
definiti con sentenza passata in giudicato, delle norme in materia di
potere riduttivo obbligatorio, sia  -  viceversa  -  suscettibile  di
recare un vulnus, come gia'  accennato,  al  principio  di  copertura
degli oneri scaturenti dall'approvazione di nuove norme. 
    Infatti, come gia'  illustrato,  la  scelta  del  legislatore  di
introdurre  un  potere  riduttivo  ad  esercizio   obbligatorio,   di
generalizzata  applicazione  e  predeterminato  ex  lege  sul   piano
quantitativo, lascia a carico dell'amministrazione danneggiata il 70%
della perdita subita o del danno accertato, ovvero la parte  residua,
al netto del  doppio  delle  retribuzioni  o  indennita'  o  compensi
percepiti (fisiologicamente maggiore del 70%, nell'interpretazione  a
favore del danneggiante, che appare prevalente), con possibilita'  di
ulteriori riduzioni in virtu'  dell'esercizio  del  potere  riduttivo
discrezionale. 
    Puo' convenirsi che, con riguardo alle condotte lesive  poste  in
essere dopo l'entrata in vigore della legge, "non e' possibile  porre
una  equiparazione  fra  «nuova  o  maggiore  spesa»  ed  il  mancato
risarcimento di danni  cagionati  ad  una  pubblica  amministrazione"
(Corte cost., sentenza n. 46 del 2008)  e  "non  potendosi  procedere
alla quantificazione delle minori entrate, essendo  tale  diminuzione
eventuale e comunque connessa a variabili concrete non  determinabili
a priori, non sarebbe neanche possibile, ... prevedere la  necessaria
copertura finanziaria" (Corte cost. n. 355/2010).  Molto  diversa  si
prospetta, invece, la situazione laddove sia prevista  -  come  nella
normativa   all'esame -   l'applicazione   retroattiva   dello    jus
superveniens, soprattutto con riguardo a giudizi, come quello de quo,
per i quali, a fronte di una decisione del giudice di prime  cure  di
condanna del convenuto, il giudice d'appello dovrebbe necessariamente
operare  ex  lege  una  riduzione  estremamente  significativa  degli
importi della condanna di primo  grado,  determinando  una  piu'  che
rilevante  riduzione  dei  crediti  risarcitori  riconosciuti   dalle
sentenze di prima istanza impugnate, che, andando a incidere su poste
di entrata gia'  iscritte  in  bilancio,  impatta  negativamente,  in
termini  di  minori  entrate,   sul   bilancio   dell'amministrazione
danneggiata e, conseguentemente, sulla  finanza  pubblica  allargata.
Puo' affermarsi, pertanto,  che  le  previsioni  all'esame  risultano
palesemente suscettibili di determinare  nuovi  e  maggiori  oneri  a
carico dei bilanci pubblici. 
    Non a caso, nel dossier del Servizio del  bilancio  della  Camera
dei deputati, n. 72 dell'8 aprile 2025, avente ad  oggetto  l'analisi
degli effetti finanziari del DDL A.C. 1621, e' stato evidenziato  che
il  Governo  avrebbe  dovuto  fornire  "chiarimenti  in  merito  agli
eventuali  effetti  finanziari   che   potrebbero   determinarsi   in
conseguenza dell'impossibilita' di acquisire entrate gia' iscritte in
bilancio - ivi comprese quelle concernenti il  rimborso  delle  spese
legali - ovvero della possibilita' di  dover  restituire  somme  gia'
incassate, per  effetto  del  presumibile  mutamento  dell'esito  dei
giudizi conseguente all'applicazione delle disposizioni in esame.  In
particolare, dovrebbe essere chiarito, in primo luogo, se siano stati
scontati in bilancio effetti di entrata in relazione ai  procedimenti
e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato
alla data di entrata in vigore della presente legge, richiamati dalle
disposizioni transitorie di cui al successivo art. 6,  posto  che  in
tal caso si potrebbe determinare una riduzione degli introiti  attesi
iscritti in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni
che  ridefiniscono  il  regime  della  responsabilita'  dei  soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera a)". 
    15.4 Verrebbero  violati,  inoltre,  il  principio  di  autonomia
legislativa di cui  all'art.  117  della  Carta  costituzionale,  "la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni  nel
rispetto  della   Costituzione,   nonche'   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario e  dagli  obblighi  internazionali")  in
rapporto all'art. 119 Cost.,  ("i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di  entrata  e
di spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,  e
concorrono  ad  assicurare  l'osservanza  dei  vincoli  economici   e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I  comuni,
le province, le citta'  metropolitane  e  le  regioni  hanno  risorse
autonome. Stabiliscono e applicano  tributi  ed  entrate  propri,  in
armonia con la Costituzione e secondo  i  principi  di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio"). 
    Infatti, la ricaduta delle minori entrate, per le  quali  non  e'
stata  approntata  alcuna  copertura,  impatterebbe  non  solo  sulle
amministrazioni dello Stato, ma anche sulle regioni, sulle  province,
sulle citta' metropolitane, sui comuni, sui  soggetti  della  finanza
pubblica allargata, nonche' sull'Unione europea, in ipotesi di  danno
derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente
sul bilancio europeo. Inoltre, risorse autonome pervenute a agli enti
locali  territoriali  attraverso  la  leva   tributaria   e   fiscale
verrebbero indirettamente distolte dai  fini  istituzionale  previsti
dalla Carta costituzionale, con conseguente  vulnus  alla  tutela  di
diritti fondamentali dei cittadini  del  territorio  di  riferimento,
quali  la  tutela  della  salute  (art.  32  Cost.),  dell'istruzione
(articoli 33 e 34 Cost.), dei diritti delle generazioni future  (art.
9 Cost.), o, in alternativa, con necessita' di inasprire la pressione
fiscale. 
    Verrebbero lesi, pertanto, proprio quei principi e  quei  diritti
fondamentali  la  cui  tutela  e'   stata   ritenuta,   dalla   Corte
costituzionale (sent. n. 132 del 2024),  perseguibile  attraverso  la
riduzione e il superamento dell'inerzia amministrativa correlata alla
burocrazia difensiva, in  un  ragionevole  punto  di  equilibrio  tra
temporanea riduzione della responsabilita'  amministrativa  (statuita
dall'art. 21 del decreto-legge n. 76 del 2020) e  maggiore  efficacia
dell'attivita' amministrativa. 
    15.5 Deve ritenersi, pertanto, non manifestatamente infondata  la
questione di legittimita' del combinato disposto dell'art.  1,  comma
1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994, con l'art. 6 della
legge n. 1 del 2026 per violazione degli articoli 81, 117 e 119 Cost. 
    16 La novella normativa introdotta dalla  legge  n.  1  del  2026
presenta, inoltre, possibili profili di violazione degli articoli  28
e  103  Cost.  che  costituiscono   il   cardine   del   sistema   di
responsabilita' e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica
amministrazione. 
    Secondo    la    consolidata    interpretazione    della    Corte
costituzionale,  "l'art.  28   della   Costituzione   stabilisce   la
responsabilita'  diretta  per  violazione  di   diritti   tanto   dei
dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato
o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti  al
legislatore ordinario (cfr. in proposito le sentenze n. 18 del  1989,
n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972). Cio' comporta  che
il legislatore puo' legittimamente  emanare  norme  che  limitano  la
responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti,  anche  escludendola
in relazione a determinate situazioni oggettive o soggettive (cfr. le
sentenze n. 18 del 1989 e n. 2 del 1968). ... 
    L'affermazione, in  linea  di  principio,  della  responsabilita'
dell'agente  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  non  esclude  la
possibilita' che, nei confronti dell'agente,  siano  previste  regole
particolari e differenziate, rispetto ai principi comuni. Dunque, per
i pubblici dipendenti il risarcimento del danno ingiusto puo'  essere
oggetto di regole generali ovvero di discipline particolari, relative
a determinate categorie (piu' o meno vaste)  di  pubblici  dipendenti
... (sentenza n. 64/1992). 
    Con specifico riferimento alla responsabilita' amministrativa, la
Corte costituzionale, pronunciandosi  sulla  riforma  introdotta  con
l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.
543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996,  n.
639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma 1,  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, ha limitato la responsabilita'  dei  soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti,  in  materia  di
contabilita' pubblica, ai fatti e omissioni posti in essere con  dolo
o colpa grave, ha rilevato che «Quali siano le finalita'  ispiratrici
della contestata norma e' dato  desumere,  del  resto,  dagli  stessi
lavori parlamentari, che evidenziano l'intento  di  predisporre,  nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un  assetto
normativo  in  cui  il  timore  delle  responsabilita'  non   esponga
all'eventualita'  di  rallentamenti  ed  inerzie  nello   svolgimento
dell'attivita' amministrativa», ritenendo  che  l'innalzamento  della
soglia  di  colpevolezza  alla  colpa  grave,  con  possibilita'   di
esercizio del potere riduttivo, costituisse un  «giusto»  compromesso
tra le opposte esigenze di tutelare gli interessi generali perseguiti
nell'azione pubblica e diritti dei cittadini, al fine «di determinare
quanto  del   rischio   dell'attivita'   debba   restare   a   carico
dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca  di  un
punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori
pubblici, la prospettiva della responsabilita' ragione di stimolo,  e
non di disincentivo» (sentenza n. 371/1998). 
    Successivamente, la Corte  costituzionale,  pronunciandosi  sulla
legittimita' costituzionale del «c.d. scudo erariale», con la  citata
sentenza n. 132/2024, ha affermato che il parametro di  cui  all'art.
28 concerne esclusivamente la responsabilita' del pubblico dipendente
verso terzi (sentenze n. 1032 del 1988, n. 70 del 1983 e n.  164  del
1982), che il sistema della responsabilita' amministrativa deve  "per
necessita' di armonia istituzionale, atteggiarsi in  modo  differente
col cambiare del modello di amministrazione cui afferisce e  che  "il
consolidamento  dell'amministrazione  di  risultato  e  i   mutamenti
strutturali del contesto istituzionale, giuridico e  sociale  in  cui
essa opera, come si  e'  gia'  messo  in  evidenza,  giustificano  la
ricerca, a regime, di nuovi punti di  equilibrio  nella  ripartizione
del rischio dell'attivita' tra l'amministrazione e l'agente pubblico,
con l'obiettivo di rendere la responsabilita' ragione  di  stimolo  e
non disincentivo all'azione, che nella giurisprudenza  costituzionale
e' del resto costante l'affermazione che la  concreta  configurazione
della responsabilita' amministrativa e la definizione del margine  di
discostamento dai principi comuni della  materia  sono  rimessi  alla
discrezionalita' del legislatore (sentenze n. 123 del  2023,  n.  203
del 2022, n. 355 del 2010, n.  371  del  1998,  n.  411  del  1988  e
ordinanza n. 168 del 2019), «con il solo limite della  non  manifesta
irragionevolezza e arbitrarieta' della scelta» (sentenza n.  355  del
2010; nello stesso senso, sentenza n. 371 del 1998, ordinanze n.  168
del 2019, n. 219, n. 221 e n. 286 del 2011)". Ha ritenuto,  pertanto,
conforme ai precetti costituzionali  la  scelta  del  legislatore  di
sospendere - per tempi assolutamente determinati - la responsabilita'
amministrativa commissiva per colpa grave, in relazione all'emergenza
pandemica COVID-19 e alla necessita' di superare la  crisi  economica
determinata dalla pandemia. 
    Non puo' trascurarsi,  tuttavia,  che  la  Consulta  ha,  invece,
dichiarato costituzionalmente illegittimo, per  violazione  dell'art.
103, comma 2, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano, del 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con
i principi dell'ordinamento e  irragionevolmente,  tale  disposizione
comportava  una  riduzione   predeterminata   ed   automatica   della
responsabilita' amministrativa  per  colpa  grave  sotto  il  profilo
quantitativo  patrimoniale,  attraverso   l'aggancio,   come   limite
massimo, alla meta' dello stipendio annuo o del compenso,  senza  che
potesse soccorrere una valutazione sul  comportamento  complessivo  e
sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno,  in
occasione della prestazione che ha dato luogo  alla  responsabilita',
dando giusto risalto alla necessita' che sia  rimessa  esclusivamente
al giudice la valutazione in concreto, sotto il profilo  oggettivo  e
soggettivo,  del  comportamento  posto  in  essere,  a  tutela  degli
interessi  individuali  e  collettivi  della  comunita'  amministrata
(sentenza n. 340/2001). 
    Conclusivamente, appare non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale del combinato  disposto  dell'art.  1,
comma 1-bis e comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 con l'art.  6
della legge n. 1 del 2026 per violazione  degli  articoli  28  e  103
Cost. 
    17. Alla luce di tutto quanto sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli  3,  24,  28,
81, 97, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione,  dei  commi  1-bis  e
1-octies, dell'art. 1 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  come
novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 e dell'art. 6 della  legge
7 gennaio 2026, n. 1, nella parte in cui prevedono che  nel  giudizio
di responsabilita' rimangono fermi il potere di riduzione e l'obbligo
di esercizio  del  potere  riduttivo  nei  casi  previsti  dal  comma
1-octies, ai sensi del quale "salvi i casi  di  danno  cagionato  con
dolo o di illecito arricchimento, la  Corte  dei  conti  esercita  il
potere di riduzione ponendo a  carico  del  responsabile,  in  quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta,  il  danno  o  il
valore perduto per un importo non  superiore  al  30  per  cento  del
pregiudizio accertato e, comunque,  non  superiore  al  doppio  della
retribuzione lorda conseguita  nell'anno  di  inizio  della  condotta
lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, ovvero  non  superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione  o
per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti,   che   hanno   causato   il
pregiudizio", applicabile anche ai giudizi pendenti, non definiti con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della
legge. Si dispone la sospensione del processo in relazione alla  sola
liquidazione  del  danno,  essendo  le  questioni   pregiudiziali   e
preliminari nonche' tutte le altre questioni di merito  gia'  risolte
con sentenza non definitiva n. 79 del 2026. 

 
                               P. Q. M. 
 
    La Corte dei  conti,  Sezione  seconda  centrale  d'appello,  non
definitivamente pronunciando, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 28, 81,  97,  103,  111,
117  e  119  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dei commi 1-bis e 1-octies, dell'art. 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1,
nella parte in cui prevedono  che  nel  giudizio  di  responsabilita'
rimangono fermi il potere di riduzione e l'obbligo di  esercizio  del
potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies, ai  sensi  del
quale «salvi i casi  di  danno  cagionato  con  dolo  o  di  illecito
arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di  riduzione
ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata  e
diretta della sua condotta, il danno  o  il  valore  perduto  per  un
importo non superiore al 30 per cento del  pregiudizio  accertato  e,
comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno  di  inizio  della  condotta  lesiva  causa  dell'evento  o
nell'anno  immediatamente  precedente  o   successivo,   ovvero   non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per
il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione  o  l'ufficio
svolti, che hanno causato il pregiudizio», in combinato disposto  con
l'art. 6 della  legge  7  gennaio  2026,  n.  1,  che  estende  dette
previsioni anche ai  giudizi  pendenti,  non  definiti  con  sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge. 
    Dispone la sospensione del processo sino all'esito  del  giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione  nel
merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio  del  3  febbraio
2026 e del 10 marzo 2026. 
 
                       Il Presidente: Acanfora 
 
                                              L'estensore: d'Ambrosio