Reg. ord. n. 87 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23
Ordinanza del Corte dei conti del 12/05/2026
Tra: D. M.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata scelta legislativa interpretabile come introduzione di un nuovo potere riduttivo obbligatorio irragionevole in relazione alla oggettiva esiguità del credito risarcitorio residuo ed in violazione dei canoni di razionalità della legge e di coerenza logica – Diversa interpretazione in base alla quale la novella normativa non avrebbe introdotto l’obbligo di esercitare il potere riduttivo e avrebbe fatto venir meno esclusivamente la discrezionalità nella misura del quantum da porre a carico del soggetto danneggiante, nei limiti delineati dall’art. 1, comma 1-octies della legge n. 20 del 1994 – Ulteriore interpretazione secondo la quale il potere riduttivo non sarebbe applicabile a coloro che non rivestono la qualità di dipendente pubblico o di amministratore, ma che incorrono in responsabilità amministrativa per essere destinatari di contribuzioni, sovvenzioni, benefici, e finanziamenti di natura pubblica, ai quali potrebbe applicarsi esclusivamente il potere riduttivo discrezionale, ai sensi dei vigenti artt. 82 del regio decreto n. 2440 del 1923 e 52 del regio decreto n. 1214 del 1934 – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza –Ipotesi interpretativa della norma che, in caso di concorso di più soggetti nella causazione del danno, utilizza un criterio il quale non tiene conto dello specifico apporto causale di ciascuno, determinando condanne inferiori proprio per il soggetto maggiormente responsabile della causazione del danno – Irragionevole contrasto con il principio cardine della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater del medesimo art. 1 della legge 20 del 1994, che consente al giudice contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno per la parte che vi ha preso – Applicazione della nuova normativa nei confronti di soggetti che hanno già posto in essere le condotte attive od omissive causative di danno all’erario, che non trova alcuna ragionevole giustificazione nell’intento di affrontare la cosiddetta paura della firma, avendo detti soggetti già assunto le loro scelte decisionali – Disciplina transitoria non supportata da alcun interesse generale meritevole di tutela, non essendo possibile individuare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che possano essere salvaguardati dall’applicazione retroattiva di una misura di riduzione del quantum della condanna – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni differenti, maturate in contesti storici dissimili, ed all’interno di cornici normative radicalmente diverse – Conflitto con il paradigma contenuto nell’art. 11 delle preleggi che richiamano i principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto – Interpretazione della disciplina che, a fronte del pregiudizio accertato, non pone a carico del responsabile la quota di danno all’erario, sebbene conseguenza immediata e diretta della sua condotta – Previsione irragionevole poiché il responsabile a titolo di dolo subirà un solo processo con il più favorevole regime delle responsabilità contabile mentre il responsabile a titolo di colpa grave potrebbe, in ipotesi, essere assoggettato quindi a due successivi giudizi, il secondo dei quali caratterizzato dal più gravoso regime civilistico – Lesione dei principi del giusto processo, in ragione della sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa, con importante allungamento dei tempi del processo e possibilità di giudicati contrastanti – Previsione che, nell’ipotesi alternativa in cui la sottoposizione del responsabile del danno a due successivi giudizi in relazione alla medesima condotta dannosa non sia ammissibile, la quota residua del pregiudizio accertato a seguito dell’esercizio del potere riduttivo “obbligatorio” rimane destinata a restare a carico del bilancio dell’ente danneggiato – Vulnus alla tutela giurisdizionale dell’erario, in assenza di una ragionevole giustificazione – Introduzione di un potere riduttivo ad esercizio obbligatorio, di generalizzata applicazione e predeterminato ex lege sul piano quantitativo – Legislatore che ha sminuito la funzione risarcitoria, preventiva e deterrente della responsabilità amministrativa – Compromissione dei principi di buona amministrazione e di buon andamento – Introduzione di una norma innovativa ad efficacia retroattiva, che appare suscettibile di incidere su giudizi pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale – Contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio – Violazione degli obblighi internazionali come declinati dall’all’art. 6 della CEDU, nonché dei i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento – Misura retroattiva che, in sede di appello, determina per la parte pubblica, priva di uno strumento difensivo azionabile, la riduzione obbligatoria dei danni imputabili alla parte già ritenuta responsabile in primo grado, in una percentuale e in un importo non governabile dal giudice – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale – Ricaduta delle minori entrate, per le quali non è stata approntata alcuna copertura, che impatta sulle amministrazioni dello Stato, sulle Regioni, sugli enti locali e sui soggetti della finanza pubblica allargata, nonché sull’Unione europea, in ipotesi di danno derivante da sviamento colposo di contributi che gravino direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio di autonomia legislativa e finanziaria – Lesione del sistema di responsabilità e tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1 in combinato disposto con l'art.
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 103
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 119
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11
legge del 14/01/1994 Art. 1 Co. 1